• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Credito d’imposta redditi esteri: istruzioni per la Dichiarazione 2024

    Istruzioni per la Dichiarazione dei Redditi 2024 relativamente al credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.

    Vediamo dove indicarlo:

    per l'anno di imposta 2023.

    Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: quando spetta

    Il credito d’imposta in oggetto spetta ai contribuenti residenti in Italia che hanno percepito redditi (di lavoro dipendente, di pensione, utili e proventi, ecc.) in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte divenute definitive a partire dal 2023 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 730/2024, indipendentemente dall’anno in cui tali redditi sono stati percepiti. 

    Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate (sono quindi escluse le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale). 

    Come evidenziato dalle Entrate, l’art. 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha generalizzato l’ambito applicativo delle disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell’art. 165 del TUIR che riguardavano esclusivamente i soggetti titolari di reddito d’impresa e che, attualmente, sono applicabili a tutte le categorie di contribuenti residenti, qualunque sia la tipologia di reddito estero prodotto.

    In particolare, il comma 5 consente di usufruire del credito d’imposta nel periodo in cui il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo nazionale anche qualora, in tale periodo, non si sia ancora verificato il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere, purché tale pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. 

    Il comma 6, invece, introduce il meccanismo del riporto all’indietro e in avanti (cc.dd. “carry back” e “carry forward”) delle eccedenze d’imposta italiana ed estera, consentendo di memorizzare per sedici esercizi complessivi il credito che, per incapienza dell’imposta italiana, non è detraibile nel periodo in cui il reddito estero è imponibile in Italia. 

    Vediamo le istruzioni come specificate anche dalla recente guida ADE sui crediti di imposta 2024 anno 2023.

    Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: istruzioni 2024

    Nel modello 730/2024 è possibile fruire solo del credito d’imposta previsto dal comma 1 dell’art. 165 del TUIR compilando il rigo G4 come da istruzioni delle entrate.

    I contribuenti che invece intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 165 del TUIR utilizzeranno il modello Redditi PF 2024 avendo cura di compilare il quadro CE presente nel Fascicolo 3 del predetto modello.

    Per far valere il credito d’imposta nel modello 730 è necessario:

    • che il reddito estero concorra o abbia concorso alla formazione del reddito complessivo del contribuente in Italia; 
    • che le imposte pagate all’estero abbiano natura di imposte sul reddito. Sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e lo Stato estero in cui il reddito è prodotto, sia le altre imposte o tributi esteri sul reddito (art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015; Circolare 04.08.2016 n. 35/E, paragrafo 6.1);
    • che le imposte pagate all’estero siano “definitive”. In caso di applicazione della retribuzione convenzionale, ai fini del calcolo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente al rapporto tra la retribuzione convenzionale ed il reddito di lavoro dipendente.

    Ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:

    • un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, dell’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, della misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell’art. 165 del TUIR (Reddito Estero/Reddito Complessivo Netto x Imposta Italiana);
    • la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento; 
    • la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
    • l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera; 
    • l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione (Circolare 05.03.2015 n. 9/E, paragrafo 2.4). 

    Se il contribuente non ha copia della dichiarazione dei redditi presentata all’estero in quanto non prevista dal Paese estero, può attestare con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2001, la circostanza di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero. 

    Rimane fermo che, anche in tale caso, deve essere conservata la ricevuta del versamento delle imposte pagate nel Paese estero.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Riduzione termini accertamento per operazioni tracciate: dichiarazione 2024

    La riduzione di due anni dei termini di accertamento, ai fini IVA e Redditi, è prevista per i contribuenti che tracciano i pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro e ne danno comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il modello Redditi.

    Potrebbe interessarti anche: Riduzione termini accertamento con i pagamenti tracciabili: le condizioni.

    Riduzione termini accertamento e rinuncia uso contante: l’agevolazione

    L’articolo 3 del Decreto Legislativo n.127 del 05/08/2015 (come modificato nel tempo) prevede un interessante incentivo per tutte i contribuenti, soggetti IVA, obbligati all’emissione delle Fatture elettroniche.

    In particolare, i professionisti, le imprese, i lavoratori autonomi che garantiscono “la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500” (articolo 3 comma 1 Decreto legislativo 127/2015) possono usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento dell’IVA e delle imposte sui Redditi.

    Riduzione termini accertamento: come usufruire dell’agevolazione

    Per usufruire di questa agevolazione, e poter beneficiare della riduzione dei due anni dei termini di decadenza, è necessario poter dimostrare l’avvenuto tracciamento di tutte le operazioni di importo superiore a euro 500, ma non è sufficiente soltanto questo.

    Per usufruire dell’agevolazione, in base all’articolo 4 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016 “i contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza […] nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi”, il che vuol dire che, per poter usufruire del beneficio, sarà necessario dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate di possedere i requisiti richiesti tramite il modello Redditi.

    Riduzione termini accertamento: la compilazione del modello Redditi 2024

    La compilazione del modello Redditi per la comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza, requisito fondamentale per poter usufruire dell’agevolazione, è piuttosto semplice nella pratica e si concretizza spuntando una apposita casella del quadro RS del modello specifico per il contribuente; con precisione la casella si troverà al rigo:

    • RS136 del modello Redditi PF (per le persone fisiche),
    • RS136 del modello Reddito SP (per le società di persone)

    • RS269 del modello Redditi SC (per le società di capitali),
    • RS269 del modello Redditi ENC (per gli enti non commerciali)

  • Riforma fiscale

    Concordato biennale: composizione reddito, software applicativo, modello Redditi

    Con la promulgazione del Decreto Legislativo 13/2024, il Concordato preventivo entra a titolo definito nell’ordinamento italiano.

    Con il provvedimento 68629/2024 dell’Agenzia delle Entrate, che ha approvato i modelli ISA 2024, è stato anche introdotto il nuovo modello CPB 2024/2025, con il quale il contribuente può comunicare telematicamente i dati richiesti per l’accesso al Concordato preventivo biennale, e la sua accettazione.

    Il biennio 2024-2025 sarà il primo d’applicazione.

    La composizione del reddito

    Gli articoli 15 e 16 del Decreto Legislativo 13/2024rispettivamente per autonomi e imprese, individuano quelle componenti di reddito che non confluiscono nel reddito concordato.

    Per i lavoratori autonomi e i professionisti, la proposta che verrà effettuata dall’amministrazione finanziaria non comprenderà:

    • le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo di beni strumentali;
    • i redditi derivanti da partecipazione in società di persone e in associazioni professionali.

    Per le imprese la proposta del fisco non terrà anche conto delle componenti di reddito non afferenti la gestione caratteristica, le quali, quindi dovranno essere sommate (o sottratte) al reddito concordato:

    • plusvalenze e minusvalenze;
    • sopravvenienze attive e passive;
    • i redditi derivanti da partecipazione in società di persone, in associazioni professionali e in società di capitali.

    Va puntualizzato che le disposizioni normative non includono le perdite su crediti, ex articolo 101 comma 5 del TUIR, tra le componenti che non compongono il reddito concordato; in ragione di ciò le perdite su crediti realizzate, anche se non costituiscono a tutti gli effetti una posta della gestione caratteristica, non potranno abbattere il reddito concordato, a meno di ulteriori e successive modifiche normative.

    L’elaborazione della proposta

    Particolare interesse suscitano le modalità pratiche di elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale da parte del fisco.

    Nella versione originaria del provvedimento era previsto un contraddittorio preventivo con il contribuente, che non è stato confermato. L’orientamento dell’amministrazione finanzia è quello di prevedere modalità automatizzate di elaborazione della proposta, attraverso l’utilizzo di un software specifico sul quale il contribuente inserirà i dati richiesti, che integreranno quelli già in possesso del fisco.

    Il software dedicato all’elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale, e attraverso il quale questa potrà essere accettata dal contribuente, è l’applicativo Il tuo ISA, quello stesso con il quale il contribuente predispone la trasmissione telematica del modello ISA.

    Con maggiore precisione, i modelli ISA 2024, approvati con il provvedimento 68629/2024 dell’Agenzia delle Entrate, presentano il nuovo modello CBP 2024/2025 attraverso il quale i contribuenti (professionisti, lavoratori autonomi, imprese), una volta inseriti i dati richiesti, otterranno dal sistema informatico la proposta di Concordato preventivo biennale per gli anni d’imposta 2024 e 2025.

    Il modello CBP 2024/2025, però, dovrà essere poi trasmesso unitamente al modello ISA e alla dichiarazione annuale dei redditi, solo se il contribuente intende accettare la proposta del fisco.

    È evidente come il Concordato preventivo biennale, nella sua forma finale, abbia assunto caratteristiche profondamente diverse da quelle prospettate in fase di discussione della riforma fiscale.

    Considerando che i soggetti interessati sono coloro che ottengono un punteggio ISA inferiore a 8, e considerando che i benefici previsti per i contribuenti sono i medesimi sia nel caso che questi si adeguino agli ISA sia nel caso in cui accettino la proposta di concordato, quest’ultima ipotesi, alla fine, non costituisce altro che una diversa forma, anticipata, di adeguamento agli ISA, vincolante per due annualità.

    La versione attualmente disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate del software "Il tuo ISA 2024", pubblicata il 29 aprile 2024, ancora non permette l'elaborazione della proposta di Concordato; a questo fine è prevista la pubblicazione di una nuova versione del software entro il 15 giugno 2024.

    Il modello CBP 2024/2025

    Il modello CBP 2024/2025, funzionale all’accesso al Concordato preventivo biennale, è parte integrante del modello ISA 2024 il quale, a sua volta, è un allegato del modello Redditi 2024. In conseguenza di ciò, questo va trasmesso compilato insieme al modello ISA e al modello Redditi, ma solo se il contribuente intende accettare il Concordato.

    Il modello CBP 2024/2025 si compone del solo quadro P, a sua volta suddiviso in quattro sezioni:

    • Condizioni di accesso: il contribuente dovrà dichiarare la presenza dei requisiti previsti per l’accesso al Concordato, l’assenza di cause si esclusione e l’eventuale presenza di eventi straordinari.
    • Dati contabili: dovranno essere indicati, separatamente, il Reddito ai fini Irpef o Ires rilevante ai fini del Concordato preventivo biennale, e l’eventuale valore della produzione Irap.
    • Proposta CBP: il contribuente esporrà, separatamente, il reddito Irpef o Ires e il valore della produzione Irap proposti dall’Agenzia delle Entrate per gli anni 2024 e 2025.
    • Accettazione proposta CPB: una casella da flaggare solo nel caso in cui il contribuente decida di accettare la proposta del fisco e accedere al Condordato preventivo biennale.

    La “Presenza dei requisiti” di accesso al Concordato preventivo biennale deve essere dichiarata dal contribuente flaggando al casella presente sul rigo P01. Possono accedere al Concordato i contribuenti:

    • che nell’anno d’imposta 2023 non avevano debiti fiscali o contributivi di importo complessivamente superiore  a 5.000 euro;
    • che hanno estinto i debiti di tale natura, per gli importi superiori a suddetto limite (comprensivi di sanzioni e interessi), prima del termine per l’accettazione della proposta di Concordato;
    • ammessi a provvedimenti di sospensione o rateizzazione di tali debiti.

    La “Assenza di cause di esclusione” dal Concordato preventivo biennale deve essere dichiarata dal contribuente flaggando al casella presente sul rigo P02. Le cause di esclusione previste sono:

    • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre anni precedenti a quelli di applicazione del Concordato;
    • condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio o autoriciclaggio commessi nei tre anni precedenti a quelli di applicazione del Concordato.

    In considerazione dell’espresso riferimento normativo alle imprese che applicano gli ISA, non possono accedere al Concordato anche i soggetti per i quali sussiste una causa di esclusione dagli ISA: così, ad esempio, non può accedere al beneficio il contribuente che ha iniziato l’attività nell’anno d’imposta 2023.

    Il “Reddito rilevante ai fini del CPB”, richiesto dal rigo P04 e il “Valore della produzione netta Irap rilevante ai fini del CPB”, richiesto dal rigo P05, dovranno essere determinati autonomamente dal contribuente, il quale dovrà effettuare le dovute rettifiche al reddito emergente dai quadri del modello Redditi 2024. La proposta di Concordato verrà elaborata automaticamente dal software applicativo partendo da tali valori; i risultati saranno indicati sui righi da P06 a P09. Si ricorda che, per espressa previsione normativa, le somme richieste dal fisco non potranno essere inferiori a 2.000 euro.

    I contribuenti in regime forfetario

    Situazione diversa ma analoga è quella prevista per i contribuenti in regime forfetario. Questi soggetti, come è noto, non predispongono il modello ISA: per loro il modello Redditi PF 2024 prescrive che l’accettazione del Concordato preventivo biennale passi attraverso la trasmissione della nuova Sezione VI “Concordato preventivo regime forfetario” del quadro LM, compilata in tutte le sue parti.

    La Sezione VI del quadro LM è molto simile al modello CPB 2024/2025 del modello ISA. Le poche differenze presenti derivano dal fatto che i contribuenti in regime forfettario non sono soggetti a Irap e che per loro il legislatore prevede che l’accettazione del Concordato vincoli solo per l’anno 2024.

    In questo caso il reddito di riferimento per l’elaborazione della proposta sarà quello indicato sul quadro LM, già esposto ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno fiscale 2023.

    Per un approfondimento sulle modalità di compilazione della Sezione VI del quadro LM del modello Redditi PF 2024 è possibile leggere l’articolo Forfetari: accesso al Concordato preventivo biennale attraverso il quadro LM.

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU 2024: regole per abitazioni parzialmente locate

    Entro il 17 giugno, poichè il giorno 16 è domenica, occorre versare l'acconto IMU 2024.

    Tra i casi di esenzione del versamento IMU 2024 vi è quello delle abitazioni principali locate parzialmente.

    Accade di frequenti che un proprietario affitti una o più stanze a studenti e forestieri pur abitando appunto nell'immobile che è abitazione principale. Vediamo quando si ha diritto alla esenzione IMU per gli immobili locati parzialmente. 

    IMU 2024: le regole per abitazioni parzialmente locate

    Il MEF con una FAQ ha affermato che le abitazioni principali locate non scontano l'IMU.

    La FAQ, anche se datata, è stata confermata dalla CTR Abruzzo con la sentenza del 25 gennaio 2022.

    La FAQ del MEF del 2013 replicava al seguente quesito: 

    "Il proprietario di un’abitazione principale che ne concede alcune stanze in locazione a studenti, usufruisce della esenzione da IMU ai sensi dell’articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013? "

    La replica del MEF affermava che, anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per tale fattispecie. 

    La sentenza 2022 della CTR d'Abruzzo ha sancito una massima secondo la quale, al fine di non perdere le agevolazioni prima casa, occorre mantenere, seppur parzialmente, il possesso del bene. 

    Viene inoltre precisato che, secondo l'Agenzia delle Entrate con la  Circolare n. 1/94), la locazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione IMU non comporta la decadenza, in quanto non si ha la perdita del possesso. 

    Quindi è possibile affittare parzialmente, non integralmente, l'immobile poiché ciò significherebbe perderne completamente il possesso a favore del conduttore. 

    Viena ulteriormente precisato che la locazione parziale della prima casa è sempre possibile, tanto è vero che nei modelli di dichiarazione fiscale è previsto un codice ad hoc proprio per indicare questa situazione. 

    In questo caso continuano ad essere riconosciute tutte le agevolazioni IRPEF compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l'IMU.

    La CTR ricorda infine che la Cassazione con sentenza n. 19989 del 2018 ha statuito che non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l'immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi.

  • Senza categoria

    Avvisi, pre avvisi, solleciti della Riscossione: quando arrivano

    L'agenzia della Riscossione con notizia del 10 giugno spiega cosa sono:

    • gli avvisi, 
    • i preavvisi,
    • i solleciti, 

    che invia ai contribuenti in caso di mancato pagamento.

    In dettaglio, un contribuente li riceve se non ha provveduto al versamento di quanto già richiesto in precedenza, con cartelle o avvisi di accertamento esecutivo o di addebito, e prima che vengano attivate le procedure di recupero. 

    Con gli avvisi, i preavvisi, i solleciti, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ricorda all’interessato che un pagamento previsto non è stato effettuato, ma che, comunque, può provvedere a regolarizzare la propria posizione prima che vengano avviate le procedure di riscossione per il recupero del credito. 

    Vediamo quali sono in dettaglio. 

    Sollecito di pagamento: che cos’è

    Il sollecito di pagamento è promemoria, spedito per posta semplice, che contiene l’invito a mettersi in regola con i pagamenti.

    Per quanto riguarda i contribuenti con debiti fino a 1.000 euro, l'articolo 1, comma 544, della legge n. 228/2012 dispone il divieto di avviare procedure cautelari o esecutive, relativamente a debiti di tale entità, se non dopo aver preliminarmente inviato al contribuente uno specifico sollecito di pagamento e dopo che siano decorsi inutilmente 120 giorni dall’invio del sollecito stesso.

    Il sollecito contiene:

    • le informazioni di carattere generale relative alle modalità per effettuare il versamento, oppure, nei casi previsti dalla normativa, per rateizzare le somme dovute, 
    • il dettaglio degli importi da pagare, 
    • la descrizione della tipologia di crediti in riscossione, 
    • l’anno di riferimento, 
    • l’ente creditore che li richiede,
    • e l’indicazione dell’ammontare di ciascuna voce di debito.

    Prima dell’attivazione delle procedure cautelari (fermo di beni mobili registrati – più comunemente fermo amministrativo – e ipoteca su un immobile) ci sono due tipologie di comunicazione che vengono disposte: 

    • sia nel caso del fermo sia per l’ipoteca, 
    • il debitore riceve un preavviso (comunicazione preventiva) che dà 30 giorni di tempo dalla notifica per mettersi in regola.

    Preavviso di fermo: che cos’è?

    Il preavviso di fermo amministrativo è una comunicazione preventiva che l’agente della riscossione, in base alla legge (articolo 86, del Dpr n. 602/1973) è tenuto a notificare al contribuente intestatario di beni mobili registrati, iscritti nei pubblici registri, prima di poter disporre il provvedimento stesso di fermo amministrativo. 

    Con il preavviso, il debitore ha 30 giorni dalla notifica per mettersi in regola.

    Esso contiene l’avvertenza che, trascorsi i 30 giorni senza che vi sia stato pagamento oppure una richiesta di rateizzazione o sospensione della riscossione nei casi previsti dalla legge nonché un annullamento del debito, si procederà, senza ulteriori comunicazioni, all’iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico registro automobilistico (Pra) sul veicolo a motore indicato nell’atto.

    Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro lo stesso termine dei 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione (Dl n.69/2013, "decreto del fare") oppure qualora sia adibito a uso di persona diversamente abile.

    La comunicazione di preavviso contiene:

    • le informazioni utili per il pagamento, 
    • il prospetto delle somme da pagare, delle singole cartelle, della tipologia dei crediti in riscossione, l’indicazione dell’ente creditore che li richiede, 
    • la ripartizione delle voci che compongono il debito, 
    • il termine e l’organo giurisdizionale a cui rivolgersi in caso di impugnazione dell’atto.

    Preavviso di ipoteca: che cos’è?

    L'articolo 77 del Dpr n. 602/1973 prevede il preavviso di ipoteca, che l’agente della riscossione è tenuto a notificare al contribuente prima di attivare la procedura cautelare di iscrizione ipotecaria su uno o più immobili di proprietà.

    Il preavviso invita il debitore proprietario di un immobile a pagare le somme dovute entro 30 giorni, dopo i quali si procederà all’iscrizione di ipoteca vera e propria. 

    Trascorso tale termine, senza che il contribuente abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, in mancanza di provvedimenti di annullamento o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca alla conservatoria competente. 

    L'ipoteca può essere iscritta in presenza di debiti non inferiori a 20mila euro, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui si procede. 

    L’iscrizione di ipoteca viene comunicata al contribuente con una apposita comunicazione, inviata tramite raccomandata a/r.

    Avviso di intimazione: che cos’è?

    L’avviso di intimazione è l’atto che l’agente della riscossione notifica al contribuente prima dell’avvio delle procedure esecutive (pignoramento), nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla notifica della relativa cartella di pagamento. 

    L’avviso concede al debitore 5 giorni dalla notifica per effettuare il versamento di quanto dovuto, con la possibilità, comunque, di poter chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione della riscossione nei casi previsti dalla legge. 

    L’avviso di intimazione perde la propria efficacia trascorso un anno dalla sua notifica e, in tal caso, qualora si debba proseguire nell’attività di recupero del credito con l’avvio di ulteriori procedure esecutive, si dovrà notificare un nuovo avviso di intimazione.

  • Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo: regole interpello preventivo

    Pubblicato in GU n 132 del 7 giugno il decreto MEF del 20 maggio con modifiche al decreto 15 giugno 2016 in materia di interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo.

    Sull'Adempimento collaborativo leggi anche:  Adempimento collaborativo 2024: approvato il codice di condotta con le novità 2024.

    Interpello preventivo: regole nel decreto MEF 20 maggio

    Il decreto alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Fiscale apporta le modifiche di seguito indicate:

    • nel decreto del 2016 viene inserita la previsione di un invito al contraddittorio, da parte dell’Agenzia, prima di notificare al contribuente una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello o di qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio, con lo scopo di illustrargli la propria posizione;
    • l’ufficio dovrà comunicare al contribuente che ha presentato l’istanza di interpello uno schema di risposta con la sintetica illustrazione della propria posizione, a cui il contribuente più rispondere a sua volta con proprie osservazioni in un termine non inferiore a 30 giorni;
    • dalla data della notifica al contribuente dello schema di risposta, il termine per la risposta all’istanza si sospende di 60 giorni;
    • analogo schema preventivo di risposta viene previsto nel caso di posizione contraria a una comunicazione di rischio;
    • in merito alla tempistica di risposta all’istanza di interpello: in analogia con quanto già introdotto all’articolo 11 dello Statuto del contribuente con la recente riforma (Dlgs n. 219/2023), ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa, viene introdotta una sospensione del termine di 45 giorni previsto per la risposta tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non viene reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’Agenzia risponderà comunque all’istanza di interpello, con la puntualizzazione che, se il periodo di sospensione per la richiesta del parere obbligatorio termina tra 1° e il 31 agosto, anche il termine per la risposta è in ogni caso sospeso fino al 31 agosto.

    Si rimanda al decreto 20 maggio del MEF per le altre novità.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Modello Certificazione crediti ricerca e sviluppo: come compilarlo

    Il MIMIT ha pubblicato il DD del 5 giugno con il modello di certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (ai sensi dell’art. 23, commi 2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 73/2022, convertito, con modifiche, dalla L. n. 122/2022 nonché del D.P.C.M. del 15 settembre 2023).

    Vediamo come è composto.

    Modello Certificazione crediti ricerca e sviluppo: come compilarlo

    Il modello di certificazione crediti allegato al DD 5 giugno appare molto lineare. 

    Esso, risulta diviso con una parte iniziale di sintesi con la richieste dei seguenti dati:

    • dati del certificatore,
    • dati dell'impresa richiedente,
    • dati del progetto,
    • data di rilascio della certificazione

    Successivamente vi si trova:

    • la certificazione dell'iscritto all'albo di aver ricevuto incarico dall’impresa;
    • l'iscrizione all’Albo dei certificatori di cui all’articolo 2, comma 1, del Dpcm del 15 settembre 2023;
    • e l'assenza di conflitto di interesse.

    La parte più ricca del Modello di certificazione dei crediti, che in totale è composto da 28 pagine, è quella descrittiva del progetto da certificare, ripartita come segue:

    1. Informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l'adeguatezza rispetto all'attività effettuata o programmata (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023);
    2. Descrizione del progetto o del sotto progetto realizzato o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti allo stesso ovvero, nel caso di investimento non ancora effettuato, descrizione del progetto o sotto progetto da iniziare (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023;
    3. Ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy e per l'effettuazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione del credito d'imposta ai sensi del comma 207 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023);
    4. Motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità al credito d'imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota (art. 3, co. 4 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023). 

    Rimandando alla consultazione completa del Modello di Certificazione crediti si evidenzia che deve essere inviato tramite l'apposita piattaforma, raggiungibile al seguente link:

    dove poter accedere come certificatore.