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Smart working fragili: proroga al 30 giugno 2023
In arrivo una nuova proroga per le prestazioni lavorative in smart working fino al 30 giugno 2023 . Lo prevede una emendamento approvato in Commissione durante la conversione in legge del decreto Milleproroghe. Il ministero del lavoro con un comunicato di ieri nel sito istituzionale dà per certa la modifica normativa affermando testualmente:
" Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Governo mantengono le promesse sulla proroga fino al 30 giugno per i lavoratori fragili, tanto del settore pubblico che di quello privato.
Il Ministro Marina Calderone, in tal senso, aveva già annunciato durante il question time al Senato del 26 gennaio scorso l'impegno a trovare le risorse per permettere la proroga dello smart working oltre il 31 marzo. Impegno concretizzatosi grazie alle coperture finanziarie (16 milioni di euro), oltre che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell'Istruzione e del Merito ad un emendamento al Decreto Milleproroghe approvato stamattina all'unanimità presso le Commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato
Ricordiamo che l'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a causa dell'emergenza COVID aveva stabilito che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' (Legge 104/1992) hanno diritto :
- a svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, oppure
- ad essere adibiti a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, previsti dal CCNL
- o specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto;
La disposizione è stata prorogata piu volte, fino all'ultima proroga contenuta nella legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 306) , con scadenza 31 marzo 2023.
Chi ha diritto al lavoro agile
Per quanto riguarda i beneficiari della isura era stato pubblicato in G.U. n. 35 dell'11 febbraio 2022 il Decreto 4 febbraio 2022 del Ministero della salute con l'individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali a prestazione lavorativa e' normalmente svolta in modalita' agile (cd. smart working).
Va sottolineato però che il testo della legge di bilancio rinvia espressamente al decreto ministeriale sopracitato, diversamente dalla precedente proroga del DL Aiuti bis ( Dl 115/2022) che invece richiamava l’articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020, il quale prevede come beneficiari
- i lavoratori portatori di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 o
- quelli che versano in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Nel messaggio INPS 3622 del 30 giugno 2022 si accordava il diritto al lavoro agile a tutte le categorie previste dai diversi provvedimenti normativi, mentre la tutela economica in caso di assenza era riservata SOLO ai soggetti portatori delle patologie elencate dal DM di febbraio 2022.
Ora la lettura formalistica della norma della legge di bilancio porterebbe ad escludere dal lavoro agile le categorie previste dal DL 18-2020.
A questo punto sarebbe auspicabile per fugare ogni dubbio un nuovo chiarimento ministeriale o dell'Istituto previdenziale.
Patologie per diritto al lavoro agile – Decreto Ministero della salute 4.2.2022
Il ministero della salute aveva individuato in particolare le seguenti patologie e condizioni per il diritto allo smart working:
A) indipendentemente dallo stato vaccinale:
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria per: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due annidal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia deltrapianto contro l'ospite cronica); attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore ChimericoAntigenico (cellule CAR-T); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es:terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
a.2) pazienti che presentino tre o piu' delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesita';
B soggetti esentati dalla vaccinazione anti COVID per motivi sanitari e contemporaneamente almeno una delle seguenti condizioni:
- eta' >60 anni;
- condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.
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Dopo di noi: ripartite le risorse 2022 per persone con disabilità
Con avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, datato 3 febbraio, si informa della pubblicazione in data 25 gennaio sulla GU n 20, del Decreto del 21 dicembre 2022 relativo al riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, cosiddetto “Dopo di noi”.
Il Fondo, istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 112 del 22 giugno 2016, finanzia:
- i percorsi di accompagnamento per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,
- o perché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale.
La Legge 112/2016 ha previsto e disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o comunque in vista del venir meno del sostegno stesso, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.
In proposito leggi anche Disabili e Fondo Dopo di Noi: a che punto siamo
Dopo di noi: ripartite le risorse 2022 con decreto
Con decreto del 21.12.2022 le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'anno 2022, pari complessivamente a euro 76.100.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016.
A ciascuna regione è attribuita una quota di risorse come indicato nella colonna C della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente.
Sono specificamente destinati al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave (di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016) 15 milioni di euro delle risorse in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio volto all'attivazione a favore di tali persone delle progettualità previste dal Fondo, ovvero di analoghe progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% delle richieste di beneficio presentate, con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di progetto nell'ottica della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112, e dell'art. 5, comma 5, del medesimo decreto 23 novembre 2016.
La colonna D della Tabella 1 riporta, per ciascuna regione, le risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di cui sopra aggiuntive a quelle già correntemente destinate nell'ambito della programmazione regionale.
Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro 60 giorni dall'effettivo versamento alle stesse da parte del Ministero.L'erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero medesimo entro 30 giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse, secondo le modalità di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.
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Bonus 200 euro: domande di riesame entro il 28 febbraio
Nel messaggio 4314 del 30 novembre 2022, INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di riesame delle domande respinte dei bonus 200-150 euro previsti dai decreti Aiuti 2022.
Si ricorda che i soggetti interessati sono in particolare:
- Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
- dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti,
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
L'istituto comunica che coloro che non hanno superato la verifica dei requisiti possono richiedere il riesame della posizione entro il 28 febbraio 2022 (o entro 90 giorni dalla data di conoscenza del riscontro negativo da parte dell'INPS, se successiva).
AGGIORNAMENTO 2 FEBBRAIO 2022
Con un comunicato stampa del 31.1.2023 INPS avvisa che i dottorandi di ricerca, gli assegnisti e i titolari di collaborazione coordinata e continuativa potranno ottenere le indennità una tantum anche in assenza di una formale iscrizione alla Gestione Separata.
Ai soli fini dell'erogazione delle due indennità, il requisito dell’iscrizione si riterrà soddisfatto in presenza della contribuzione connessa all'attività svolta .
Per velocizzare i tempi di pagamento delle indennità, l’INPS ha quindi avviato d'ufficio un riesame centralizzato delle richieste già inoltrate.
Viene inoltre comunicato che si sta lavorando alla semplificazione del riesame per le domande dei lavoratori in part-time ciclico verticale che hanno avuto esito negativo, collaborando con i lavoratori e i datori di lavoro per introdurre misure correttive e snellire il processo di revisione delle istanze.
In allegato al messaggio 4314 viene fornita una tabella con le diverse motivazioni di reiezione delle domande e la relativa documentazione richiesta per il riesame
Alla domanda, da presentare sulla stessa piattaforma telematica già utilizzata , possono essere allegati eventualmente ulteriori documenti.
L'istituto ricorda anche che il pagamento diretto viene effettuato solo se tali i lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro in quanto dipendenti alla data del 18 maggio 2022.
Riesame Bonus 200 euro precisazioni ciascuna categoria
CO.CO.CO
Una importante precisazione riguarda i collaboratori coordinati e continuativi che potranno regolarizzare il requisito dell'iscrizione alla gestione separata effettuandola in sede di riesame, sempre che siano presenti tutti gli altri requisiti.
LAVORATORI AGRICOLI:
Nel messaggio viene precisato che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo svolte nell'anno 2021, utili al raggiungimento del requisito l'indennità risulterà indebita e dovrà essere restituita.
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
INPS ribadisce che sono richiesti almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito per il 2021, derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.
AUTONOMI OCCASIONALI
Si ricorda che la norma attribuisce il bonus ai lavoratori che dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 fossero privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 C.C., con accredito di almeno un contributo mensile e alla data del 18 maggio 2022 già iscritti alla Gestione separata.
VENDITORI PORTA A PORTA
possono accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.
PERCETTORI DI NASpI e DIS-COLL
Il messaggio precisa che la condizione di accesso sia per l’indennità una tantum di 200 euro che di quella da 150 euro (DL 144 2022) è l'effettiva percezione per il mese di giugno 2022 di una delle indennità di disoccupazione citate.
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Anticipo TFS-TFR Gestione Unitaria: istruzioni per le domande
Con il messaggio 410 del 30 gennaio 2023 lNPS pubblica il Regolamento e le prime indicazioni sulla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. 463/1998, deliberata il 9 novembre 2022 .
Vengono in particolare illustrate le modalità per le domande mentre si annuncia una apposita circolare dell’Istituto con istruzioni operative per l’attuazione della disciplina complessiva.
La misura è sperimentale e si aggiunge per il triennio 2023-2026 lale tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti.
Il regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2023, e trova applicazione nei confronti delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR presentate a decorrere dalla stessa data.
La nuova prestazione consente agli iscritti alla Gestione di anticipare la fruizione dell’intero ammontare dell’importo del TFS/TFR maturato e non liquidato o di una parte dello stesso, senza dovere attenderne l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente, a fronte della cessione del corrispondente trattamento.
È prevista, inoltre, la possibilità di chiedere l’anticipazione del trattamento anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora “libera” da questi ultimi.
Anticipo TFR TFS: Requisiti di accesso
Possono richiedere l’anticipazione del TFR/TFS pensionati e cessati dal servizio iscritti alla Gestione e che hanno diritto a una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili.
Anticipo TFR TFS: i costi
Sull’anticipazione TFS/TFR è prevista l’applicazione di
- un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di
- una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.
Con l’erogazione del finanziamento, l’iscritto riceve, in unica soluzione, la somma corrispondente a tutto il TFS/TFR, anticipato al netto di interessi, spese di amministrazione e di eventuali morosità maturate su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione.
Si puo richiedere anche in presenza di altre prestazioni creditizie erogate dall’Istituto e in corso di ammortamento senza morosità. In tali fattispecie, l’iscritto potrà chiedere l’estinzione anticipata di altri finanziamenti ottenuti dall’INPS.
Anticipazione TFS-TFR come fare domanda
La domanda di anticipazione del TFS/TFR deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica, a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo sul sito internet dell’INPS ai seguenti indirizzi:
Per il cittadino è disponibile il manuale nell’area dedicata ai servizi online.
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Decreto flussi: procedure, modello e scadenza domande
Dopo la pubblicazione del decreto flussi 2022 del 26 gennaio 2023 il ministro del lavoro di concerto con il ministero dell'Interno e dell'Agricoltura ha emanato la circolare di istruzioni per le richieste e il relativo modello predisposto dall'agenzia nazionale per il lavoro ANPAL.
La circolare chiarisce le procedure e fornisce i modelli per le diverse categorie di lavoratori:
C-Stag – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale
B – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana
BPS – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine nell'ambito di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro di Avvisi pubblici
Z – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo
LS – Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE
VA – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
VB – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
LS1 – Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
LS2 – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE
B2020 – Nulla osta/Comunicazione al lavoro subordinato per settori di autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni,
alimentare e cantieristica navale
Vale la pena sottolineare che per le assunzioni di lavoratori non comunitari residenti all'estero sulla base delle quote di ingresso fissate dal recente decreto la nuova procedura prevista è la seguente
- obbligo di richiesta preventiva al CPI per la verifica di disponibilità di lavoratori già sul territorio nazionale e
- solo se la verifica risulta negativa il datore di lavoro può procedere alla
- richiesta di nulla osta allo sportello immigrazione inviando il modulo precompilato già disponibile sulla piattaforma
Vediamo in dettaglio i due passaggi
Verifica indisponibilità nel centro per l'impiego
Il datore di lavoro deve innazitutto verificare, presso il centro per l’impiego competente, che non vi siano lavoratori disponibili in Italia per il posto di lavoro. per cui iinvia la richiesta di personale al Cpi, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile da ANPAL. Nel modulo vanno forniti tutti i dettagli sul profilo richiesto .
ATTENZIONE Questo passaggio non riguarda i lavoratori stagionali e quelli formati all’estero.
Nel caso in cui :
- il Cpi non risponda alla richiesta presentata, entro 15 giorni lavorativi oppure
- il lavoratore segnalato dal Cpi, per il datore di lavoro non risulti idoneo oppure
- il lavoratore non si presenti o non fornisca giustificazione per l'assenza al colloquio entro 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta,
la verifica di considera effettuata e il datore di lavoro può procedere alla richiesta di nulla osta
Richiesta nulla osta ingressi extracomunitari
Il datore di lavoro può fare richiesta di nulla osta allo Sportello immigrazione qui il LINK al modello precompilato.
Deve allegare una dichiarazione relativa all'esito negativo della verifica sopra descritta .
L'invio delle richieste potrà essere effettuato dalle 9 del 27 marzo 2022
La piattaforma è comunque già disponibile per la precompilazione dei moduli di domanda di assunzione con orario 8–20 tutti i giorni, sabato e domenica compresi.
Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Si ricorda che è stato confermato anche per il 2023 l'incarico in capo ai professionisti e alle organizzazioni dei datori di lavoro di verifica dei requisiti delle aziende relativamente al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e la congruità del numero delle richieste di assunzione. Tali verifiche non sono necessarie, però, nel caso in cui le domande di nulla osta siano presentate, per conto dei loro associati, dalle associazioni datoriali che abbiano sottoscritto un protocollo di intesa con il ministero del Lavoro.
Il nulla osta viene rilasciato entro 30 giorni dall’invio delle domande, se non emergono motivi ostativi, dagli Sportelli unici per l’immigrazione e viene inviato alle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi dei lavoratori , che a loro volta hanno 20 per la risposta dalla data di domanda di visto del lavoratore.
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Bonus 150 euro INPS: domande in scadenza il 31 gennaio
Sta per scadere il termine fissato al 31 gennaio 2023 per richiedere il bonus 150 euro una tantum previsto dal decreto Aiuti ter 144-2022
Si ricorda che la circolare INPS 127 2022 ha fornito nel novembre scorso le istruzioni operative sui requisiti e le modalità di erogazione del bonus per i soggetti con reddito non superiore a 20mila euro.
Tra le altre cose si chiariva che le categorie che non ricevono in automatico ( ovvero co.co.co, assegnisti, dottori di ricerca, lavoratori a tempo determinato – anche del settore agricolo – stagionali, intermittenti, lavoratori dello spettacolo) possono fare domanda fino al 31 gennaio 2023 e riceveranno il bonus di 150 euro a febbraio 2023
Il prolungamento della tempistica si rende necessario per la verifica dell’istituto di previdenza sul fatto che non sia già stato ricevuto da eventuali datori di lavoro.
L'istituto ricordava invece che pensionati, titolari di trattamenti assistenziali, del reddito di cittadinanza e lavoratori domestici lo avrebbero ricevuto bisogno di domanda nel corso di novembre, cosi come i lavoratori dipendenti dai propri datori di lavoro.
La domanda va inviata tramite la piattaforma INPS previa autenticazione con l'identità digitale SPID o CIE o CNS, oppure tramite il contact center telefonico o i Patronati.
Si ricorda che NON devono fare domanda:
- titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità e di disoccupazione agricola
- soggetti già beneficiari delle indennità COVID 2021 ovvero: lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo con un minimo di contributi versati.
- lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari del bonus 200 euro del decreto Aiuti n. 50 2022.
- lavoratori domestici già percettori del bonus 200 euro. Per loro si specifica che l'indennità è erogata d'ufficio dall'INPS. I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui domanda di instaurazione/regolarizzazione non sia stata espressamente respinta dall'INPS alla data di entrata in vigore del DL n. 144/2022 (24 settembre 2022).
Una particolarità specificata dalla circolare è che una lettura formale della normativa produceva un possibile sdoppiamento del bonus per alcune categorie. Infatti l'INPS spiega che il decreto Aiuti (50/2022), ha previsto l’incompatibilità tra il bonus 200 erogato a professionisti e autonomi e quello previsto per altre categorie mentre il decreto Aiuti-ter non precisa che siano incumulabili l’aumento a 350 euro per chi ha i requisiti reddituali di autonomi e professionisti e il bonus da 150 euro riservato a disoccupati, co.co.co, stagionali, occasionali, venditori a domicilio con gli specifici requisiti; l’Inps pagherà quindi ad autonomi e professionisti sia i 350 euro in unica soluzione e poi i 150 euro per chi ha i redditi sotto soglia . Si tratta comunque di una interpretazione dell'istituto che lascia perplessi e su cui si attendevano precisazioni ministeriali che non sono arrivate.
Bonus 150 euro: quando viene pagato
INPS specifica il seguente calendario dei pagamenti delle indennità
- per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avviene unitamente alla rata di pensione di novembre 2022; ATTENZIONE qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, l’erogazione sarà disposta a cura dell’Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;
- per i lavoratori domestici il pagamento dell’indennità avviene d’ufficio nel mese di novembre 2022;
- per i titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021, per i già beneficiari delle indennità COVID-19 e per i lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 32, commi 15 e 16,del decreto-legge n. 50/2022, il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023, successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di novembre 2022;
- per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, di cui ai commi 11, 13 e 14 dell’articolo 19 del decreto-legge 144, il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti indicati sopra , nel mese di febbraio 2023;
- per i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di novembre 2022, il pagamento dell’indennità, attraverso l’accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avviene a novembre 2022, successivamente all’individuazione della platea di beneficiari dell’erogazione dell’indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.
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Cassa integrazione 2023: tutte le istruzioni sulle novità
La legge di bilancio 197 2022 ha previsto lo stanziamento di 250 milioni di euro per rifinanziare nel 2023 gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta di 5 interventi straordinari in settori specifici, senza la distribuzione generalizzata e massiva resasi necessaria negli anni scorsi per l'emergenza Covid.
Ieri 16 gennaio INPS ha diffuso le istruzioni operative in un riepilogo delle novità per il 2023 , ricomprendendo anche le misure strutturali e altre proroghe, con la circolare 4 2023,
Vediamo di seguito maggiori dettagli
Cassa integrazione legge di bilancio 2023
- Si stanziano 70 milioni di euro per i piani di recupero occupazionale previsti dal Dlgs 148 del 2015 (articolo 44) a beneficio delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa. Sarà un decreto del ministero del Lavoro che ripartirà le risorse tra le Regioni . Si ricorda che la CIGS o la mobilità in deroga possono essere concessi per un massimo di 12 mesi. Inps in merito preannuncia un messaggio di istruzioni dopo l'emanazione del decreto.
- Un secondo intervento aggiunge 50 milioni per la proroga 2023 della CIGS per crisi aziendale, prevista dal decreto legge 109 del 2018 (articolo 44) Previo accordo in sede ministeriale per casi di esubero di personale per cessione dell'attività o interventi di reindustrializzazione si possono avere 12 mesi complessivi di CIGS. Sull'applicazione la circolare 4 richiama la circolare del minsitero del lavoro n. 15-2018 e il messaggio 4265 2018.
- Il terzo intervento della manovra, per 90 milioni, prevede la proroga del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (articolo 1 bis del decreto legge 243 del 2016), possibile anche per formazione professionale collegata alla gestione delle bonifiche.
- Altri 30 milioni di euro per l’anno 2023 sono destinati a rifinanziare l'indennita omnicomprensiva per il fermo pesca , ancora fissata in 30 euro al giorno/uomo.
- 10 milioni sono destinati a finanziare le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center. Sul punto INPS richiama il messaggio di istruzioni n. 1495 del 4 aprile 2022.
- Previsti anche la proroga dell’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti da imprese del territorio di Savona per la frana di novembre 2019. In merito si deve fare riferimento al messaggio INPS 4166-2022
Altri interventi di integrazione salariale in vigore (Legge di bilancio 2022 – Milleproroghe)
- Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di un milione di euro annuale. La norma è contenuta nella legge di bilancio 2021 L. 178 2020 ed è in vigore fino al 2023. Sul punto si richiamano le istruzioni del messaggio 2679 del 12 luglio 2019.
- Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi fino al 2024 con possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica (articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 legge di Bilancio 2022). Le istruzioni operative sono contenute nel messaggio n. 1825 del 30 aprile 2018.
- Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica (articolo 44, comma 11-ter, del D.lgs n. 148/2015) durata massima di 52 settimane fruibili dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. In merito si veda la circolare 18 2022 e il messaggio 1459 2022
- il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e di assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 44, commi 11-quinquies e 11-sexies, del D.lgs n. 148/2015 non trova più applicazione con riferimento a periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2023.
- a seguito della proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali apportata dal comma 3 dell’articolo 9 del decreto Milleproroghe 198 2022 i i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle indicazioni amministrative in uso al 31 dicembre 2022 (cfr. il paragrafo 5.1 della circolare n. 18/2022) Gli aspetti contributivi relativi alle novità del 2023 saranno illustrati con specifico successivo messaggio.
- Sempre per le modifiche del Milleproroghe è stato prorogato il termine per le domande di accesso alle prestazioni di integrazione salariale del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e che possono essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende e da queste ultime recuperate secondo le norme per il conguaglio In merito l'istituto si riserva di fornire nuove istruzioni con un uno specifico messaggio.