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Giornalisti: modificato il software DASM per le denunce contributive
Con il messaggio 2874 del 3.8.2023 INPS completa le istruzioni per le denunce contributive dei giornalisti dipendenti, in particolare per i periodi anteriori al 1 luglio 2022.
A seguito del passaggio della gestione previdenziale dei dipendenti da INPGI all'NPS a far data dal 1 luglio 2022, con la circolare 82 2022 l'istituto aveva previsto che la compilazione e all’invio delle denunce contributive anteriori alla competenza di luglio 2022, venissero utilizzate ancora le procedure INPGI.
Ora l’Istituto ha adeguato il software in uso presso l’INPGI, denominato “DASM”, con le modifiche necessarie alla presa in carico e all’elaborazione dei flussi sui sistemi dell’Istituto.
Quindi per la variazione o l’invio di denunce contributive riferite a periodi di paga anteriori a luglio 2022, i datori di lavoro o i loro intermediari devono utilizzare unicamente il software DASMINPS, che può essere scaricato dal sito web dell’Istituto
Si specifica che in fase di avvio dell’applicazione, è previsto il controllo sulla versione installata in locale al fine di assicurare che questa sia conforme a quella pubblicata sul sito web dell’Istituto. L’esito negativo del controllo inibisce l’utilizzo
l’invio dei file generati con il software DASMINPS all’Istituto viene effettuato ancora attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle Entrate,
ATTENZIONE i datori di lavoro e ai loro intermediari che hanno inviato denunce contributive riferite a periodi anteriori a luglio 2022 in formato pdf, devono provvedere a inviare le stesse denunce anche tramite il software DASMINPS.
Applicativo DASM giornalisti
Il software DASMINPS (Versione 6.0.0) è disponibile, a partire dal 4 AGOSTO 2023 sul sito web dell’Istituto (www.inps.it) nella:sezione “Software” (Tipologia: Per le aziende ed i Consulenti); voce “Software DASMINPS per la generazione delle denunce dei giornalisti riferite a periodi di retribuzione ante luglio 202
In caso di problemi
- di natura tecnica , è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica: [email protected].
- di natura amministrativa è possibile utilizzare la casella di posta elettronica: [email protected].
Ulteriori dettagli operativi sono descritti nel manuale utente e nell’allegato tecnico
Qualora il datore di lavoro si avvalga di un intermediario diverso rispetto a quello già comunicato all’INPGI o subentrato successivamente al 1° luglio 2022, va trasmessa all'istituto la nuova delega intervenuta, via mail all’indirizzo: [email protected], indicando
- il nominativo e il codice fiscale del professionista o del responsabile della struttura delegata agli adempimenti contributivi
- la denominazione del soggetto datoriale
- il numero di posizione dello stesso;
deve, inoltre, essere allegata copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto datoriale.
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CIGO e CISOA per caldo: regole aggiornate e scadenze
Cassa integrazione per emergenze climatiche: le istruzioni sono state pubblicate nella circolare INPS 73/2023 a seguito delle novità introdotte dal DL 98/2023 .
Il documento chiarisce in particolare alcune modalità applicative e scadenze per i settore dell’edilizia e dell'agricoltura. Vediamo di seguito le principali indicazioni.
CIGO per emergenza meteo in edilizia, escavazioni lapidei
INPS sottolinea che il DL 98/2023 :
- riconosce l'accesso alla CIGO per eventi meteo anche ai datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compresi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023 in deroga al limite massimo di durata dei trattamenti ( 52 settimane nel biennio mobile a norma dell'art. 12 del DLgs. 148/2015
- non è richiesto il versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015, ma
ATTENZIONE: i periodi di CIGO ex DL 98/2023 sono conteggiati ai fini del contributo addizionale, per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale rispetto al limite del quinquennio mobile.
ISTRUZIONI UNIEMENS
In tema di conguaglio nei flussi UniEmens si dovrà utilizzare il codice che verrà comunicato dall’INPS tramite la “Comunicazione bidirezionale” nel Cassetto previdenziale del contribuente, al momento del rilascio dell’autorizzazione
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane i datori di lavoro autorizzati, ai fini del conguaglio delle prestazioni anticipate, valorizzeranno il nuovo codice “L142” all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus”.
Se invece la fruizione avviene entro il limite delle 52 settimane, va utilizzato il vecchio codice di conguaglio “L038”.
In caso di cessazione di attività, il conguaglio avviene con il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese ed entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
In caso di pagamento diretto, invece, i datori di lavoro seguiranno consuete modalità ordinarie.
Cisoa agricoltura per emergenza meteo 2023
Riguardo la cassa integrazione agricola CISOA la circolare precisa che:
- per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, il trattamento è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.
- La deroga non riguarda impiegati e quadri a tempo indeterminato, così come da previsione ordinaria.
- Tali periodi di CISOA non rientrano nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite di 90 giornate annue e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande possono essere presentate con le modalità ordinarie con il modello SR43 con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione" a partire dal 10 agosto 2023.
Per i periodi dal 29 luglio al 9 agosto 2023, il termine scade quindi il 25 agosto.
Invece, le domande per periodi di riduzione dell’attività decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno essere presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento
Infine l'istituto ricorda che le domande di CISOA sono autorizzate e pagate direttamente dall’INPS.
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TFR: disciplina aggiornata del Fondo di Garanzia INPS
Nella circolare n. 70 del 26 luglio 2023, INPS ha riepilogato le disposizioni relative all'intervento del Fondo di garanzia INPS per il TFR e i crediti da lavoro (articolo 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297) a seguito delle modifiche introdotte dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d. lgs . 12 gennaio 2019, n. 14).
Vengono inoltre recepiti gli orientamenti consolidati della giurisprudenza recente.
L'istituto specifica quindi che le istruzioni sostituiscono quelle fornite dalle circolari n. 74 del 15 luglio 2008 e n. 32 del 4 marzo 2010.
La circolare riepiloga i principi generali e le modalità di applicazione delle garanzie del Fondo che intende assicurare una minima tutela ai lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro,
Si ricorda in particolare che i crediti protetti, che, a seguito dell'accertamento, possono essere corrisposti dal Fondo di garanzia sono:
– il trattamento di fine rapporto (TFR);
– le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto.
Nel riepilogo dei datori di lavoro e lavoratori interessati , tra le novità si segnala che:
- dal 1° luglio 2022, a seguito del passaggio all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI come previsto dall’articolo 1, commi da 103 a 118, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo di garanzia eroga le prestazioni anche ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, i datori di lavoratori subordinati dello sport (compresi gli sportivi professionisti e non) hanno l’obbligo di versare il contributo al Fondo di garanzia qualora detti lavoratori maturino il TFR ai sensi dell’articolo 2120 c.c., ossia qualora il lavoratore sportivo subordinato non maturi il diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2123 c.c., ovvero nei casi in cui le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva non abbiano provveduto alla costituzione del fondo previsto dall’articolo 26, comma 4, del D.lgs n. 36/2021.
Riportiamo per informazione l'indice completo della circolare :
Premessa
2. Il Fondo di garanzia
3. I soggetti tutelati
4. I crediti protetti: il TFR e le ultime tre retribuzioni
5. Presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia
5.1 Datori di lavoro assoggettabili a procedura concorsuale
A. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato
1) Vendita di azienda attuata da cedente «in bonis»
2) Vendita attuata da cedente assoggettato a procedura concorsuale
– La disciplina prima dell’entrata in vigore del CCII
– La disciplina dopo l’entrata in vigore del CCII
3) Insolvenza del cedente e del cessionario
4) Affitto d’azienda
– Affitto d’azienda in fallimento/liquidazione giudiziale
– Intervento del fallimento nel corso di esecuzione del contratto d’affitto d’azienda
– Intervento della liquidazione giudiziale nel corso del contratto di affitto d’azienda
B. Apertura di una procedura concorsuale
C. Esistenza del credito di TFR o retribuzioni rimasto insoluto
5.2 Datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsuale
A. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato
B. Inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali
C. Prova dell’esistenza di un credito per TFR e retribuzioni
D. Insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata
6. Casi particolari
6.1 Chiusura del fallimento senza accertamento del passivo
6.2 Le procedure di sovraindebitamento
6.3 La liquidazione del patrimonio (art. 14-ter l. 27.1.2012 n. 3) e la liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 CCII)
6.4 Le aziende confiscate alla criminalità organizzata
7. Le Procedure di composizione negoziata della crisi
8. Rapporti tra Fondo di Tesoreria e Fondo di Garanzia
9. I crediti di lavoro: il periodo coperto dalla garanzia del Fondo; i crediti garantiti; il massimale
10. La domanda di intervento del Fondo di garanzia per il TFR e i crediti di lavoro
10.1 Documenti da allegare alla domanda
A. Fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria
B. Concordato preventivo
C. Procedura aperta in un altro Stato dell’Unione Europea
D. Datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale
E. Eredità giacente e eredità accettata con beneficio di inventario
F. Procedura di liquidazione del patrimonio (art. 14-ter della legge n. 3/2012) e liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 del CCII)
G. Documenti aggiuntivi da allegare quando la domanda è presentata dagli eredi del lavoratore
10. Tempi di definizione della domanda
10.3 Prescrizione
11. Gli oneri accessori (interessi e rivalutazione monetaria)
12. La tassazione
13. Modalità di pagamento
13.1 La verifica degli inadempimenti di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973
13.2 Trattenute dall’importo netto in pagamento
14. Ricorsi amministrativi e giudiziali
14.1 Decadenza
15. La surroga
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Prestiti ai dipendenti e calcolo ritenute: chiarimenti dell’Agenzia
Con la risoluzione 44 del 25 luglio 2023 l'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla determinazione del Reddito di lavoro dipendente nel caso di erogazione di prestiti da parte del datore di lavoro a norma dell' Articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir.
Reddito dipendenti e valore dei prestiti agevolati come "beni in natura"
La risoluzione ricorda in primo luogo che costituiscono redditi di lavoro dipendente non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogate da soggetti terzi , per cui il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta deve effettuare le ritenute d' acconto con riferimento a “tutte” le somme percepite in “relazione” al rapporto di lavoro .
A questo fine, posto che ai fini del calcolo del reddito imponibile il compenso in natura è costituito dal 50 per cento della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito, l'Agenzia sottolinea l'importanza degli obblighi di comunicazione tra datori di lavoro che stipulano convenzioni per l'erogazione di prestiti agevolati ai propri dipendenti e soggetti erogatori
In particolare , la banca che eroga materialmente il prestito è tenuta a comunicare il valore, ma anche per il datore di lavoro è un obbligo acquisire tale importo.
Un meccanismo analogo deve essere istituito in presenza di un soggetto che ha ricevuto un compenso in natura dal datore di lavoro, ad esempio, un prestito a tasso agevolato e che poi sia collocato a riposo. In questo caso l’ex datore di lavoro sarà tenuto a comunicare all’ente pensionistico e, in mancanza o ritardo, l'ente dovrà acquisire l'importo del valore da assumere a tassazione unitamente al trattamento pensionistico. Lo stesso vale in caso di distacco del dipendente presso un altro datore di lavoro
Viene inoltre sottolineato che per espressa previsione normativa, nel caso in cui la ritenuta non trovi capienza, sui contestuali pagamenti in denaro, il dipendente è obbligato a fornire al sostituto d'imposta le somme necessarie al versamento. In tal caso il sostituto è tenuto comunque a versare le ritenute all’erario nei termini ordinariamente previsti, anche se il sostituito non ha ancora provveduto al pagamento.
Altro chiarimento riguarda la tipologia di beni che rientrano nella previsione dell'art 51 comma 4 lettera b ovvero
- i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente,
- di mutuo ipotecario e
- di cessione dello stipendio,
Restano escluse le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto a questi collegato.
Per chiarire infine il momento impositivo da prendere in considerazione per il calcolo ,a Risoluzione fa riferimento alla circolare MEF 98 2000
Di particolare interesse anche il riferimento al fatto che rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari specificati all'art 12 del TUIR per cui nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato o cointestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”.
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Congedi parentali e di paternità 2023: nuove istruzioni ai datori di lavoro
Nel messaggio 659 del 13 febbraio 2023 INPS completa le istruzioni sui nuovi congedi parentali e di paternità ampliati dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, fornendo le indicazioni ai datori di lavoro per l’esposizione nei flussi di denuncia con nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio.
L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023.
Il messaggio precisa anche le modalità di regolarizzazione dei periodi 13 agosto 31 marzo 2023, per i quali vanno utilizzati i codici già in uso.(vedi chiarimenti al secondo paragrafo)
Datori di lavoro privati codici uniemens AGO e altri Fondi speciali
Di seguito vengono riportati i nuovi codici evento che i datori di lavoro del settore privato devono utilizzare per la denuncia contributiva riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO e ad altri Fondi speciali:
- PD0,avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”;
- PD1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”;
- PE0,avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”;
- PE1,avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”;
- PB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;
- PB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;
- TB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;
- TB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”.
Il messaggio precisa inoltre le istruzioni dettagliate per la compilazione dei flussi e i codici per i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla gestione pubblica .
AGGIORNAMENTO 27 LUGLIO 2023
Riepilogo codici congedi parentali e di paternità e permessi 104 1992
Con un nuovo messaggio 2788 del 26 luglio 2023, a seguito di richieste di chiarimenti Inps è nuovamente intervenuto riepilogando le istruzioni già fornite con il messaggio n. 659/2023 e fornendo una mappatura dei codici istituiti ex novo con il dettaglio degli eventi tutelati secondo la normativa previgente e la relativa individuazione del precedente codice di riferimento.
Il messaggio ricorda che i nuovi codici valgono per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022, si aggiungono a quelli vigenti e la loro applicazione è obbligatoria dal mese di competenza aprile 2023.
Inoltre sono dettagliate
- al paragrafo 3 le istruzioni per la corretta gestione dei periodi di congedo parentale indennizzati in misura dell’80% della retribuzione, istituiti con la circolare n. 45/2023 (a seguito delle novità introdotte dall’art. 1, comma 359, della legge n. 197/2022);
- al paragrafo 4 chiarimenti sulle modalità espositive di alcuni codici evento per i permessi legge n. 104 1992, a seguito del decreto legislativo n. 105/2022.
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Licenziamenti collettivi: non vincolante la comunicazione alle autorità
E' stata resa pubblica, in forma ancora non definitiva la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in una causa (N. 134 /22qui il testo) concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.
In particolare era stato posto l'interrogativo sul fatto che la violazione gli obblighi di preventiva comunicazione alla autorità competente, prevista dalla direttiva 98/59 potesse costituire un inadempimento tale da invalidare il licenziamento stesso
La pronuncia afferma invece che la finalità non è quella di tutelare individualmente lavoratori ma solo di portare a conoscenza le autorità competenti della procedura per una tutela collettiva. Di seguito i dettagli della questione .
Licenziamento collettivo e obbligo di comunicazione: il caso
Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici dell'Unione riguardava un lavoratore tedesco che ha proposto ricorso dinanzi al tribunale del lavoro
competente, a seguito di una procedura di licenziamento collettivo che chiedeva di accertare che il suo rapporto di lavoro non era stato risolto in quanto non era stata trasmessa all’Agenzia per il lavoro competente alcuna copia della comunicazione inviata al comitato aziendale benché tale trasmissione, imposta sia dall’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59 sia dall’articolo 17, paragrafo 3, della legge tedesca sulla tutela contro il licenziamento, costituisse un presupposto di validità del licenziamento.
L'azienda sosteneva invece che il licenziamento in questione era valido, poiché l’articolo 17, paragrafo 3, della legge, a differenza di altre disposizioni del medesimo articolo, non aveva lo scopo di tutelare i lavoratori interessati da un licenziamento collettivo o di evitare i licenziamenti, ma soltanto soltanto la finalità di informare tale Agenzia dei licenziamenti prospettati. Infatti da tale comunicazione l'agenzia non avrebbe potuto desumere le reali possibilità per evitare i licenziamenti programmati.
Il magistrato tedesco aveva osservato che per la norma nazionale "Il datore di lavoro è tenuto a effettuare una notificazione all’Agenzia per il lavoro prima di procedere al licenziamento" ma che, come la direttiva, tale norma non prevedeva una sanzione , e poneva quindi l'attenzione sull'interpretazione esatta da dare all'articolo 2 della direttiva europea 98/59, sezione«Informazione e consultazione», ai suoi paragrafi da 1 a 3 che :
"1. Quando il datore di lavoro prevede di effettuare licenziamenti collettivi, deve procedere in tempo utile a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo. 2. Nelle consultazioni devono essere almeno esaminate le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, nonché di attenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali di accompagnamento intese in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. ». Per questo si rivolgeva alla Corte Europea.
L'interpretazione della Corte UE su comunicazioni preventive di licenziamenti collettivi
La corte di Giustizia afferma che la trasmissione di informazioni all’autorità pubblica competente, avviene esclusivamente a fini informativi e
preparatori, per consentire a quest’ultima di anticipare, per quanto possibile, le conseguenze negative dei licenziamenti collettivi prospettati, allo scopo di poter ricercare efficacemente soluzioni ai problemi posti da tali licenziamenti una volta che gli stessi le saranno notificati.
Inoltre, specifica, tale azione non è intesa, ad affrontare la situazione individuale di ciascun lavoratore, ma mira a considerare globalmente i licenziamenti collettivi prospettati.
La Corte ha già dichiarato che il diritto all’informazione e alla consultazione previsto all’articolo 2 della direttiva 98/59 è concepito a favore dei
lavoratori intesi come collettività e presenta natura collettiva (sentenza del 6 luglio 2009, Mono Car Styling, C-12/08, EU:C:2009:466, punto 42).
Ne consegue che l’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, di tale direttiva conferisce ai lavoratori una tutela collettiva e non individuale.
Questa interpretazione può applicarsi anche in ambito italiano, alle disposizioni dell’articolo 4 della legge 223/1991, che ugualmente prevedono un obbligo di comunicazione ma non specificano le conseguenze per cui la mancanza della comunicazione di avvio della procedura non sembra integrare una violazione della procedura stessa tale da pregiudicarne la validità.
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Studi dentistici: regolamento sospensione dell’attività
In G.U. n. 168 del 20 luglio 2023 è pubblicato il Decreto 3 marzo 2023, n. 91 del Ministero della salute che contiene il nuovo Regolamento in materia di sospensione delle attività della struttura che esercita attività odontoiatrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 156 della legge 4 agosto 2017, n. 124.
In particolare, il provvedimento chiarisce le procedure di accertamento, vigilanza e sospensione, dall'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie obbligate a dotarsi della figura di un direttore sanitario.
Requisiti per l'autorizzazione alle attività sanitarie odontoiatriche
Come noto l'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, prevede che l''esercizio dell'attivita' odontoiatrica e' consentito esclusivamente:
- a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attivita' come liberi professionisti e
- alle societa' operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti
ATTENZIONE Per le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali e' presente un ambulatorio odontoiatrico, deve essere nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici in possesso dei requisiti (odontoiatra iscritto all'albo) che svolga tale funzione in una sola struttura.
Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti comporta la sospensione delle attivita' della struttura, per la quale viene emanato ora il regolamento attuativo . Viene chiarito che le regioni e le province autonome possono prevedere ulteriori e specifiche modalita' , fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nel decreto.
La procedura di sospensione e riavvio attività odontoiatriche
Si specifica innanzitutto che ciascuna regione deve individuare l'ufficio competente per l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, e che
- Le strutture autorizzate all'esercizio di attivita' devono inviare o con cadenza almeno quinquennale a tale ufficio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del titolare o del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura circa la permanenza dei requisiti minimi di cui all'articolo 1, commi 153,
- 154, 155, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
- Comunque l'amministrazione competente puo accertare in qualsiasi momento la permanenza dei requisiti anche su richiesta dell'ASL territoriale
Le modalità di sospensione attivita sono le seguenti:
- In caso di accertate violazioni l'amministrazione emette diffida la struttura a provvedere all'adeguamento alla normativa vigente entro il termine massimo perentorio di novanta giorni
- il soggetto destinatario di diffida puo' presentare all'amministrazione procedente memorie scritte o documenti in merito alle relative contestazioni e deve nominare immediatamente un direttore sanitario provvisorio
- In assenza di adempimenti correttivi viene disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura con contestuale chiusura della stessa fino a quando non sia accertata la rimozione delle cause
- Per la riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio sono necessarie parere favorevole dell'ASL competente e successiva autorizzazione regionale.