• Smart working

    Smart working fragili: proroga al 30 giugno 2023

    In arrivo una nuova proroga per le prestazioni lavorative in smart working fino al 30 giugno 2023 . Lo prevede una emendamento approvato in Commissione durante la conversione in legge del decreto Milleproroghe. Il ministero del lavoro con un comunicato di ieri  nel sito istituzionale dà per certa la modifica normativa   affermando  testualmente: 

    " Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Governo mantengono le promesse sulla proroga fino al 30 giugno per i lavoratori fragili, tanto del settore pubblico che di quello privato.

    Il Ministro Marina Calderone, in tal senso, aveva già annunciato durante il question time al Senato del 26 gennaio scorso l'impegno a trovare le risorse per permettere la proroga dello smart working oltre il 31 marzo. Impegno concretizzatosi grazie alle coperture finanziarie (16 milioni di euro), oltre che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell'Istruzione e del Merito ad un emendamento al Decreto Milleproroghe approvato stamattina all'unanimità presso le Commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato

    Ricordiamo che  l'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n. 18, a causa dell'emergenza COVID aveva stabilito  che i  lavoratori  dipendenti  pubblici  e   privati   in   possesso   di certificazione  rilasciata  dai  competenti   organi   medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o  da esiti da patologie oncologiche o  dallo  svolgimento  di  relative  terapie  salvavita,  ivi  inclusi  i  lavoratori  in   possesso   del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita'  (Legge 104/1992) hanno diritto :

    • a svolgere   di  norma  la  prestazione  lavorativa  in  modalita'  agile,   oppure
    • ad essere  adibiti a diversa mansione ricompresa nella  medesima categoria o  area  di  inquadramento, previsti dal CCNL 
    • o specifiche  attivita'  di formazione professionale anche da remoto;

    La disposizione è stata  prorogata  piu volte, fino all'ultima proroga contenuta nella legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 306) , con scadenza 31 marzo 2023.

    Chi ha diritto al lavoro agile 

    Per quanto riguarda i beneficiari della isura era stato pubblicato in G.U. n. 35 dell'11 febbraio 2022  il Decreto 4 febbraio 2022 del Ministero della salute  con l'individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali  a prestazione lavorativa e' normalmente svolta in modalita' agile (cd. smart working).

    Va sottolineato però  che  il testo della legge di bilancio  rinvia espressamente al decreto ministeriale sopracitato,  diversamente dalla precedente proroga del DL Aiuti bis ( Dl 115/2022) che invece  richiamava l’articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020, il quale  prevede come beneficiari 

    •  i lavoratori portatori di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 o 
    • quelli che versano in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

    Nel messaggio INPS  3622 del  30  giugno 2022 si accordava il diritto al lavoro agile a tutte le categorie previste dai diversi provvedimenti  normativi,  mentre la tutela economica  in caso di assenza era riservata SOLO  ai soggetti portatori delle patologie elencate dal DM di febbraio 2022.

    Ora la lettura formalistica della norma della legge di bilancio  porterebbe ad escludere dal lavoro agile  le categorie  previste dal DL 18-2020.

    A questo punto sarebbe  auspicabile per fugare ogni dubbio un nuovo  chiarimento ministeriale o dell'Istituto previdenziale.

    Patologie per diritto al lavoro agile – Decreto Ministero della salute 4.2.2022

    Il ministero della salute aveva  individuato  in particolare le seguenti patologie e condizioni   per il  diritto allo smart working:

       A) indipendentemente dallo stato vaccinale: 

          a.1)  pazienti  con  marcata  compromissione   della   risposta immunitaria per:   trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due annidal  trapianto  o  in  terapia  immunosoppressiva  per  malattia  deltrapianto contro l'ospite cronica); attesa di trapianto d'organo;         terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore ChimericoAntigenico (cellule CAR-T);  patologia oncologica o onco-ematologica  in  trattamento  con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o  a  meno  di  sei  mesi dalla sospensione delle cure;  immunodeficienze  primitive  (es.   sindrome   di   DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico  (es:terapia  corticosteroidea  ad  alto  dosaggio  protratta  nel  tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici  con  rilevante  impatto sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.);  dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia;   sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con  conta  dei  linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico; 

          a.2)  pazienti  che  presentino  tre  o  piu'  delle   seguenti  condizioni patologiche: 

    •         cardiopatia ischemica; 
    •         fibrillazione atriale; 
    •         scompenso cardiaco; 
    •         ictus; 
    •         diabete mellito; 
    •         bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; 
    •         epatite cronica; 
    •         obesita'; 

       B soggetti  esentati dalla  vaccinazione  anti COVID per  motivi sanitari e contemporaneamente almeno una delle seguenti condizioni: 

    •       eta' >60 anni; 
    •       condizioni  di  cui  all'allegato  2  della   circolare   della  Direzione generale della prevenzione sanitaria  del  Ministero  della  salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.
    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Dopo di noi: ripartite le risorse 2022 per persone con disabilità

    Con avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, datato 3 febbraio, si informa della pubblicazione in data 25 gennaio sulla GU n 20, del Decreto del 21 dicembre 2022 relativo al riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, cosiddetto “Dopo di noi”. 

    Il Fondo, istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 112 del 22 giugno 2016, finanzia:

    • i percorsi di accompagnamento per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
    • o perché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale. 

    La Legge 112/2016 ha previsto e disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o comunque in vista del venir meno del sostegno stesso, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.

    In proposito leggi anche Disabili e Fondo Dopo di Noi: a che punto siamo

    Dopo di noi: ripartite le risorse 2022 con decreto

    Con decreto del 21.12.2022 le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'anno 2022, pari complessivamente a euro 76.100.000,00 sono attribuite alle  regioni per gli interventi e i servizi di cui  all'art.  3  del  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016. 

    A ciascuna regione è attribuita una quota di  risorse come indicato nella colonna C della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i  più recenti dati Istat sulla popolazione residente.

    Sono specificamente destinati al  rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave (di cui all'art.  4, comma  3, lettere a), b) e c) del decreto del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della  salute  ed  il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016) 15 milioni di euro delle risorse in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di  servizio volto all'attivazione a favore di tali persone delle progettualità previste dal  Fondo, ovvero di analoghe  progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% delle richieste di  beneficio presentate, con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di  progetto  nell'ottica della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale  da  garantire alle persone con disabilità grave prive di  sostegno  familiare,  ai sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112, e dell'art.  5, comma 5, del medesimo decreto 23 novembre 2016. 

    La colonna D della Tabella 1 riporta, per ciascuna regione, le risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di cui sopra aggiuntive a quelle già correntemente destinate nell'ambito della programmazione regionale.
    Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali,  secondo quanto previsto  nella programmazione  regionale,  entro 60 giorni  dall'effettivo versamento alle stesse da parte del Ministero.

    L'erogazione agli  ambiti territoriali è comunicata al Ministero medesimo entro 30 giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse, secondo le modalità di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto. 

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Bonus 200 euro: domande di riesame entro il 28 febbraio

    Nel  messaggio 4314 del 30 novembre 2022, INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di riesame delle domande respinte dei bonus 200-150 euro previsti dai decreti Aiuti 2022. 

    Si ricorda che i soggetti interessati sono in particolare:

    • Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
    •  dottorandi e assegnisti di ricerca;
    • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, 
    • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
    • lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
    • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

    L'istituto comunica  che coloro che non hanno superato la verifica dei requisiti  possono richiedere il riesame della posizione entro il 28 febbraio 2022  (o   entro 90 giorni dalla data di conoscenza del riscontro negativo da parte dell'INPS, se successiva).

    AGGIORNAMENTO 2 FEBBRAIO 2022 

    Con un comunicato stampa  del 31.1.2023 INPS avvisa  che i dottorandi di ricerca, gli assegnisti e i titolari di collaborazione coordinata e continuativa potranno ottenere le indennità una tantum  anche in assenza di una  formale iscrizione alla Gestione Separata.

    Ai soli fini  dell'erogazione delle due indennità, il requisito dell’iscrizione si riterrà soddisfatto in presenza  della contribuzione connessa all'attività svolta .

    Per velocizzare i tempi di   pagamento delle indennità, l’INPS ha  quindi avviato d'ufficio un riesame centralizzato delle richieste già inoltrate.

    Viene inoltre comunicato che si sta lavorando alla semplificazione del  riesame per le domande dei lavoratori in part-time ciclico verticale che hanno avuto esito negativo, collaborando con i lavoratori e i datori di lavoro per introdurre misure correttive e snellire il  processo di revisione delle istanze. 

    In allegato al messaggio 4314  viene fornita una tabella con le diverse motivazioni di reiezione delle domande e la relativa documentazione richiesta per il riesame

    Alla domanda, da presentare sulla stessa piattaforma telematica già utilizzata , possono essere allegati eventualmente ulteriori documenti.

    L'istituto ricorda anche che il pagamento diretto  viene effettuato solo se tali i lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro  in quanto dipendenti alla data del 18 maggio 2022.

    Riesame Bonus 200 euro  precisazioni ciascuna categoria

    CO.CO.CO

    Una importante precisazione riguarda i collaboratori coordinati e continuativi  che potranno  regolarizzare il requisito dell'iscrizione alla gestione separata  effettuandola in sede di riesame, sempre che siano presenti tutti gli altri requisiti.

    LAVORATORI AGRICOLI:

    Nel messaggio viene  precisato che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo svolte nell'anno 2021, utili al raggiungimento del requisito l'indennità risulterà indebita e dovrà essere restituita.

    LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

    INPS ribadisce che sono richiesti  almeno 50 contributi giornalieri versati e  un reddito  per il 2021, derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro. 

    AUTONOMI OCCASIONALI 

    Si ricorda che la norma attribuisce il bonus ai lavoratori che dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021  fossero  privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 C.C., con accredito di almeno un contributo mensile e alla data del 18 maggio 2022 già iscritti alla Gestione separata.

    VENDITORI PORTA A PORTA 

     possono accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.

    PERCETTORI DI NASpI e DIS-COLL 

    Il messaggio precisa che la condizione di accesso sia per l’indennità una tantum di 200 euro  che di quella da 150 euro (DL 144 2022) è l'effettiva percezione per il mese di giugno 2022 di una delle indennità di disoccupazione citate.

  • TFR e Fondi Pensione

    Anticipo TFS-TFR Gestione Unitaria: istruzioni per le domande

    Con il messaggio  410 del 30 gennaio 2023 lNPS   pubblica il Regolamento  e le prime indicazioni sulla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. 463/1998, deliberata il 9 novembre 2022 . 

    Vengono in particolare illustrate le modalità per le domande mentre si annuncia   una  apposita circolare dell’Istituto con  istruzioni operative per l’attuazione della  disciplina complessiva.

    La misura è sperimentale e  si aggiunge  per il triennio 2023-2026  lale tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti.

    Il regolamento  entra in vigore il 1° febbraio 2023, e trova applicazione nei confronti delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR presentate a decorrere dalla stessa data.

    La nuova prestazione consente agli iscritti alla Gestione di anticipare la fruizione dell’intero ammontare dell’importo del TFS/TFR maturato e non liquidato o di una parte dello stesso, senza dovere attenderne l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente, a fronte della cessione del corrispondente trattamento.

    È prevista, inoltre, la possibilità di chiedere l’anticipazione del trattamento anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora “libera” da questi ultimi.

    Anticipo TFR TFS: Requisiti di accesso 

    Possono richiedere l’anticipazione del TFR/TFS pensionati e cessati dal servizio iscritti alla Gestione e che hanno diritto a una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata  per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili.

    Anticipo TFR TFS: i costi 

    Sull’anticipazione TFS/TFR è prevista l’applicazione di 

    • un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di 
    • una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.

    Con l’erogazione del finanziamento, l’iscritto riceve, in unica soluzione, la somma corrispondente a tutto il TFS/TFR, anticipato al netto di interessi, spese di amministrazione e di eventuali morosità maturate su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione. 

    Si puo  richiedere anche in presenza di altre prestazioni creditizie erogate dall’Istituto e in corso di ammortamento senza morosità. In tali fattispecie, l’iscritto potrà chiedere l’estinzione anticipata di altri finanziamenti ottenuti dall’INPS.

    Anticipazione TFS-TFR come fare domanda

    La domanda di anticipazione del TFS/TFR deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica, a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo sul sito internet dell’INPS ai seguenti indirizzi:

    TFS:https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfs-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito

    TFR: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfr-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito.

    Per il cittadino è disponibile il manuale nell’area dedicata ai servizi online.

  • Rubrica del lavoro

    Decreto flussi: procedure, modello e scadenza domande

      Dopo la pubblicazione del decreto flussi  2022 del 26 gennaio 2023 il ministro del lavoro di concerto con il ministero dell'Interno e dell'Agricoltura ha  emanato la circolare di istruzioni per le richieste  e il relativo modello predisposto  dall'agenzia nazionale per il lavoro ANPAL. 

    La circolare chiarisce le procedure e fornisce i modelli  per le diverse categorie di lavoratori: 

    C-Stag – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale

     B – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana

     BPS – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine nell'ambito di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro di Avvisi pubblici

     Z – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo

     LS – Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un  permesso di soggiorno UE

     VA – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in  permesso di soggiorno per lavoro subordinato

     VB – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del  permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro  subordinato

     LS1 – Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un  permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

     LS2 – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di  certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in  possesso di un permesso di soggiorno UE

     B2020 – Nulla osta/Comunicazione al lavoro subordinato per settori di  autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni,

    alimentare e cantieristica navale

    Vale la pena sottolineare che per le assunzioni di lavoratori non comunitari residenti all'estero   sulla base delle quote di ingresso fissate dal recente decreto  la nuova  procedura prevista è la seguente 

    • obbligo di richiesta preventiva al CPI per la verifica di disponibilità di lavoratori  già sul territorio nazionale e 
    • solo se la verifica risulta negativa il datore di lavoro può procedere alla
    • richiesta di nulla osta allo sportello immigrazione  inviando il modulo precompilato  già disponibile  sulla piattaforma 

    Vediamo in dettaglio i due passaggi 

    Verifica indisponibilità nel centro per l'impiego

    Il datore di lavoro deve  innazitutto verificare, presso il centro per l’impiego competente, che non vi siano lavoratori disponibili in Italia per il posto di lavoro. per cui iinvia la richiesta di personale al Cpi, utilizzando l'apposito modulo  reso disponibile da ANPAL. Nel modulo vanno forniti tutti i dettagli  sul profilo richiesto . 

    ATTENZIONE Questo passaggio non riguarda i lavoratori stagionali e quelli formati all’estero.

    Nel caso in cui :

    • il Cpi non risponda alla richiesta presentata, entro 15 giorni lavorativi oppure
    • il lavoratore segnalato dal Cpi, per il datore di lavoro non risulti idoneo  oppure 
    • il lavoratore non si presenti  o non fornisca giustificazione per l'assenza al colloquio entro 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta,

    la verifica di  considera effettuata e il datore di lavoro può procedere alla richiesta di nulla osta

    Richiesta nulla osta ingressi extracomunitari

    Il datore di lavoro può fare richiesta di nulla osta allo Sportello immigrazione  qui il LINK al modello precompilato.

     Deve allegare  una dichiarazione  relativa all'esito  negativo della verifica sopra descritta . 

    L'invio delle richieste potrà essere effettuato dalle 9 del 27 marzo 2022 

    La piattaforma è comunque  già disponibile per la precompilazione dei moduli  di domanda di assunzione  con orario 8–20 tutti i giorni, sabato e domenica compresi.

    Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di  presentazione.

    Si ricorda che è stato confermato anche per il 2023 l'incarico in capo ai professionisti e alle organizzazioni dei datori di lavoro  di verifica dei requisiti delle aziende relativamente al rispetto dei  contratti collettivi di lavoro e la congruità del numero delle richieste di assunzione. Tali verifiche non sono necessarie, però, nel caso in cui le domande di nulla osta siano presentate, per conto dei loro associati, dalle associazioni datoriali che abbiano sottoscritto un protocollo di intesa con il ministero del Lavoro.

    Il nulla osta viene rilasciato entro  30 giorni dall’invio delle domande, se non emergono motivi ostativi, dagli Sportelli unici per l’immigrazione e viene  inviato alle rappresentanze diplomatiche italiane  nei Paesi  dei lavoratori , che a loro volta hanno  20  per la risposta dalla data di domanda di visto del lavoratore.

  • Rubrica del lavoro

    Bonus 150 euro INPS: domande in scadenza il 31 gennaio

     Sta per scadere il termine   fissato al 31 gennaio 2023 per richiedere il bonus 150 euro una tantum previsto dal decreto Aiuti ter 144-2022 

    Si ricorda che   la circolare INPS 127 2022  ha fornito nel novembre scorso le  istruzioni operative sui requisiti e le modalità di erogazione del bonus  per i soggetti con reddito non superiore a 20mila euro.  

    Tra le altre cose si chiariva che le categorie che non ricevono in automatico ( ovvero co.co.co, assegnisti, dottori di ricerca, lavoratori a tempo determinato – anche del settore agricolo –  stagionali, intermittenti, lavoratori dello spettacolo)  possono  fare domanda fino al 31 gennaio 2023 e riceveranno il bonus di 150 euro a febbraio 2023

     Il prolungamento della tempistica si rende necessario per la verifica  dell’istituto di previdenza  sul fatto che non sia già stato ricevuto da eventuali datori di lavoro.

    L'istituto ricordava  invece che pensionati, titolari di trattamenti assistenziali, del reddito di cittadinanza e lavoratori domestici lo avrebbero ricevuto  bisogno di domanda nel corso di novembre, cosi come  i  lavoratori dipendenti  dai propri datori di lavoro. 

    La domanda  va inviata tramite la piattaforma INPS previa autenticazione con l'identità digitale SPID o CIE o CNS,   oppure tramite il contact center telefonico o i  Patronati.

    Si ricorda  che NON  devono fare domanda:

    •  titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità e di disoccupazione agricola
    • soggetti già beneficiari delle indennità COVID 2021 ovvero: lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
    • lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo con un minimo di contributi versati.
    • lavoratori autonomi occasionali e  incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari del bonus 200 euro del decreto Aiuti n. 50 2022.
    • lavoratori domestici già percettori del bonus 200 euro. Per loro si specifica che  l'indennità è erogata d'ufficio dall'INPS. I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui domanda di instaurazione/regolarizzazione non sia stata espressamente respinta dall'INPS alla data di entrata in vigore del DL n. 144/2022 (24 settembre 2022).

    Una particolarità specificata dalla circolare è che  una lettura formale della normativa   produceva un possibile sdoppiamento del bonus per alcune categorie. Infatti l'INPS spiega che il decreto Aiuti (50/2022), ha previsto l’incompatibilità tra il bonus 200 erogato a professionisti e autonomi e quello previsto per altre categorie  mentre il decreto Aiuti-ter non  precisa che siano incumulabili l’aumento a 350 euro per chi ha i requisiti reddituali di autonomi e professionisti  e il bonus da  150 euro riservato a disoccupati, co.co.co, stagionali, occasionali, venditori a domicilio con gli specifici  requisiti;   l’Inps pagherà quindi  ad autonomi e professionisti  sia i 350 euro in unica soluzione e poi i 150 euro per chi ha i redditi sotto soglia . Si tratta comunque di una interpretazione dell'istituto che lascia perplessi e su cui si attendevano  precisazioni ministeriali che non sono arrivate.

    Bonus 150 euro: quando viene pagato

    INPS specifica il seguente  calendario dei pagamenti delle indennità 

    •  per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici  a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avviene unitamente alla rata di pensione di novembre 2022; ATTENZIONE  qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, l’erogazione sarà disposta a cura dell’Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;
    • per i lavoratori domestici il pagamento dell’indennità avviene d’ufficio nel mese di novembre 2022;
    • per i titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021, per i già beneficiari delle indennità COVID-19 e per i lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 32, commi 15 e 16,del decreto-legge n. 50/2022, il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023, successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens  relative alle retribuzioni di novembre 2022;
    •  per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, di cui ai commi 11, 13 e 14 dell’articolo 19 del decreto-legge 144,  il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti  indicati sopra , nel mese di febbraio 2023;
    • per i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di novembre 2022, il pagamento dell’indennità, attraverso l’accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avviene a novembre 2022, successivamente all’individuazione della platea di beneficiari dell’erogazione dell’indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa integrazione 2023: tutte le istruzioni sulle novità

    La legge di bilancio 197 2022 ha previsto lo stanziamento di 250 milioni di euro per rifinanziare nel 2023  gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta di 5 interventi straordinari in settori specifici,  senza la distribuzione generalizzata e massiva resasi necessaria negli anni scorsi  per l'emergenza Covid.

    Ieri 16 gennaio INPS ha diffuso le istruzioni operative in un riepilogo delle novità per il 2023 , ricomprendendo anche le misure strutturali e altre proroghe, con la circolare 4 2023,

     Vediamo di seguito maggiori dettagli

    Cassa integrazione legge di bilancio 2023 

    1. Si stanziano  70 milioni di euro per i piani di recupero occupazionale previsti dal Dlgs 148 del 2015 (articolo 44) a beneficio delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa. Sarà un decreto del ministero del Lavoro  che ripartirà le risorse tra le Regioni . Si ricorda che la CIGS o la mobilità in deroga possono essere concessi per un massimo di 12 mesi. Inps in merito preannuncia un messaggio di istruzioni  dopo l'emanazione del decreto.
    2. Un secondo intervento aggiunge  50 milioni per la proroga 2023 della CIGS per  crisi aziendale, prevista dal decreto legge 109 del 2018 (articolo 44) Previo accordo in sede ministeriale per casi di esubero  di personale  per cessione dell'attività o interventi di reindustrializzazione  si possono avere 12 mesi complessivi  di CIGS. Sull'applicazione la circolare 4 richiama la circolare del minsitero del lavoro n. 15-2018 e il messaggio 4265 2018.
    3. Il terzo intervento della manovra, per 90 milioni,  prevede la proroga del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (articolo 1 bis del decreto legge 243 del 2016), possibile anche per formazione professionale collegata alla gestione delle bonifiche.
    4. Altri  30 milioni di euro per l’anno 2023  sono destinati a rifinanziare   l'indennita omnicomprensiva per il fermo pesca  , ancora fissata in 30 euro al giorno/uomo. 
    5.  10 milioni  sono destinati a finanziare le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center. Sul punto INPS richiama il messaggio di istruzioni  n. 1495 del 4 aprile 2022.
    6. Previsti anche la proroga dell’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei  dipendenti da imprese del territorio di Savona per la frana di novembre 2019. In merito si deve fare riferimento al messaggio INPS 4166-2022

    Altri interventi di integrazione salariale in vigore (Legge di bilancio 2022 – Milleproroghe)

    • Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con  durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di un milione di euro annuale. La norma è contenuta nella legge di bilancio 2021 L. 178 2020 ed è in vigore fino al 2023. Sul punto si richiamano le istruzioni del messaggio  2679 del 12 luglio 2019.
    • Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi fino al 2024 con possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica  (articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2021, n. 234  legge di Bilancio 2022). Le istruzioni operative  sono contenute nel messaggio n. 1825 del 30 aprile 2018.
    • Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica (articolo 44, comma 11-ter, del D.lgs n. 148/2015) durata massima di 52 settimane fruibili  dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. In merito si veda la circolare 18 2022 e il messaggio 1459 2022
    • il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e di assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 44, commi 11-quinquies e 11-sexies, del D.lgs n. 148/2015  non trova più applicazione con riferimento a periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2023.
    • a seguito della proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali  apportata dal   comma 3 dell’articolo 9 del decreto  Milleproroghe 198 2022 i i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle indicazioni amministrative in uso al 31 dicembre 2022 (cfr. il paragrafo 5.1 della circolare n. 18/2022)  Gli aspetti contributivi relativi alle novità del 2023 saranno illustrati con specifico successivo messaggio.
    • Sempre per le modifiche del Milleproroghe è stato prorogato il termine per le domande di accesso alle prestazioni di integrazione salariale del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e che possono essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende e da queste ultime recuperate secondo le norme per il conguaglio In merito l'istituto si riserva di fornire nuove istruzioni con un uno specifico messaggio.