• Appalti

    Appalti: fascicolo virtuale FVOE dal 25 ottobre

    Dal 25 ottobre 2022  entra in vigore il nuovo sistema  di registrazione dei requisiti delle stazioni appaltanti chiamato  Fascicolo virtuale operatori economici "FVOE" che sostituirà l'attuale AVC PASS 

    Si tratta di una delle misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal Pnrr e dal Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, che ne ha affidato la realizzazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione . 

    Il nuovo strumento nelle parole del presidente ANAC,  Busia, "consentirà di  ridurre tempi e costi e imprimere una accelerazione alle procedure di gara, in quanto " consentirà alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per ammettere l’operatore economico alla gara, velocizzando l’attività di verifica dei requisiti generali (white list). Inoltre, gli operatori economici vedranno ridotti notevolmente gli oneri di riprodurre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti. Agli operatori economici non viene più imposto l’onere di produrre per ogni gara cui intendono partecipare la medesima documentazione, peraltro già nella disponibilità dell’amministrazione." 

     A partire poi da metà novembre , quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento dell’Autorità, l’utilizzo del Fascicolo virtuale sarà obbligatorio per partecipare alle gare . Inoltre verrà istituito l’elenco degli operatori economici «già verificati». 

    Come detto il precedente sistema dell'AVC PASS  viene archiviato e anzi, un comunicato ANAC di oggi ne anticipa lo stop  DAL 22  al 24 ottobre per consentire il passaggio  operativo.

    Nel Fascicolo virtuale saranno contenute,  oltre ai dati ANAC,  anche 

    • le visure del registro delle imprese (Unioncamere), 
    • il certificato del casellario giudiziale 
    •  l’anagrafe delle sanzioni amministrative (ministero Giustizia), il certificato di regolarità contributiva di ingegneri e architetti (Inarcassa), 
    • la comunicazione di regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate), 
    • la comunicazione antimafia (Interno)
    • le attestazioni Soa,
    •  i certificati di esecuzione lavori e
    •  le ricevute di pagamento dei contributi obbligatori.

    Il riuso dei documenti presenti nel fascicolo per la partecipazione a più procedure di gara  sarà possibile per il periodo di validita  temporale (che in genere è di 120 giorni). 

    Anac, segnala  inoltre, che si sta portando a compimento  il progetto di razionalizzazione e interoperabilità delle banche dati attualmente operanti, con la  definizione di standard,  con i qual,i da un lato, gli enti certificatori interessati integrino le proprie basi informative con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e, dall’altro lato, le stazioni appaltanti integrino le proprie piattaforme alla Banda dati  Anac.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Bonus 200 euro dipendenti si può ancora ottenere

    Il bonus 200 euro di luglio puo ancora essere erogato dai datori di lavoro ai propri dipendenti che non l'hanno ricevuto per requisiti mancanti o errori o nel caso non abbiano presentato l'autodichiarazione richiesta. 

    Con il messaggio 3805 del 20 ottobre INPS è intervenuto nuovamente con ulteriori chiarimenti  sui casi di mancata erogazione per i casi di:

    • retribuzione azzerata a luglio ad esempio per aspettativa sindacale o sospensione per mancata vaccinazione anticovid  per aspettative e congedi previsti dai contratti collettivi 
    • contribuzione previdenziale azzerata ad esempio nei casi di dipendenti delle cooperative sociali 
    • errori formali o mancata dichiarazione del lavoratore.

    Per il conguaglio i datori di lavoro dovranno provvedere a regolarizzare il flusso uniemens di luglio 2022 entro il 30 dicembre 2022.

    ATTENZIONE fanno eccezione di datori di lavoro agricoli per i quali il recupero  dell'indennita “ va esposto nei flussi di competenza del mese di luglio 2022  da trasmettere entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi per la terza emissione dell’anno 2022.

    Di seguito ricordiamo le istruzioni  fornite invece per l'erogazione del bonus ad ottobre specificamente  prevista invece dal decreto Aiuti bis 115 2022 in alcuni casi.

    Requisiti 200 euro  ottobre ai  dipendenti

    E' stata pubblicata il 7 ottobre la circolare INPS  111-2022, con le istruzioni per l'erogazione e il conguaglio del bonus 200 euro ai lavoratori dipendenti  che non l'avevano ricevuto a luglio 2022. 

    Si ricorda infatti che il   decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, (Aiuti bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha ampliato il diritto anche ai lavoratori occupati nel mese di luglio 2022 ma che non avevano beneficiato dell'esonero  contributivo  l.234-2021, che costituiva requisito secondo il dl  Aiuti.

    L'indennità 200 euro viene  riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022,  previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità del predetto decreto-legge n. 50-2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

    Sono beneficiari del bonus  da erogare con  la retribuzione  di competenza ottobre 2022) :

    • i lavoratori che siano in forza nel mese di ottobre 2022,
    •  che abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro), 
    • che siano stati destinatari di eventi  retribuiti  con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021) e 
    • non siano destinatari delle indennità  200 euro per altri requisiti previsti dal DL 17 maggio 2022, n. 50

    La circolare sottolinea che  gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022) ma possono essere  sorti in data antecedente e proseguiti in data successiva ai termini indicati.

    ATTENZIONE : Il lavoratore, titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione  al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento  del bonus 

    La compensazione del credito INPS  potrà essere effettuata:

    •  nel mese di erogazione   quindi  con la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022,  oppure
    •  anche con regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022, secondo le indicazioni operative specificate nella circolare.

    Nell’ipotesi in cui dovessero risultare  piu compensazioni per lo stesso lavoratore, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro la quota parte da restituire all’Istituto  per il  recupero verso il dipendente,  Su questo l'istituto  aveva annunciato la pubblicazione di  un ulteriore Messaggio.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus Renzi indebitamente utilizzato: codice tributo per restituzione

    Con Risoluzione n 61 del 18 ottobre vengono istituiti i codici tributo per il recupero dei crediti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e all’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta, cosiddetto bonus Renzi.

    In particolare, si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e l’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedono un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati, riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta mediante attribuzione sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga. 

    I sostituti d’imposta recuperano le somme erogate come credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con rispettivamente i codici tributo “1655 e “165E”. 

    Al riguardo, l’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone che “[…] per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato […]”. 

    Per consentire il versamento tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ai citati atti di recupero, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    •  “7503” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale";
    • “7504” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale". 

    Nella risoluzione come d'abitudine vengono riportate le istruzioni di compilazione dei modelli e nel dettaglio:

    • in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il "codice atto" riportati nel provvedimento notificato,
    • il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA". 

    In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F), e gli stessi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il "codice atto" riportati nel provvedimento notificato. Il campo "riferimento B" è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA". 

    Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.

  • Lavoro Dipendente

    Negoziazione assistita per le controversie di lavoro: novità

    Nella  Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 è stato pubblicato il D.Lgs n. 149  2022  che attua la legge delega  n. 206/2021 in materia di  "processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata". 

    Tra le novità  si segnala in materia  giuslavoristica  l'articolo 9 del decreto  che introduce il  nuovo articolo 2-ter al DL n. 132/2014.

    La nuova prevede la possibilità per le parti  in contrasto (datore di lavoro/committente e lavoratore/collaboratore) di ricorrere alla negoziazione assistita,  ovvero il tentativo di conciliazione senza  l'intervento del tribunale ma con l'assistenza obbligatoria  di professionisti   che possono essere :

    • avvocati o 
    • consulenti del lavoro. 

    L’accordo  consensuale che si raggiunge  è equiparato ad una conciliazione in cd. “sede protetta”: si tratta quindi di titolo esecutivo.

    La novità giunge dopo un lungo cammino di discussione sul tema;   infatti la possibilità era stata  già prevista dal decreto legge 132 2014   che ha inntrodotto la  "degiurisdizionalizzazione" in molti  altri ambiti, ma era stata espunta nel corso della conversione in legge per l'opposizione di  associazioni sindacali e datoriali .

    Va sottolineato che all'accordo raggiunto  con  la procedura di negoziazione assistita  resta sempre applicabile l'articolo 2113, comma 4, c.c.. che prescrive:

    "Le rinunzie e le transazioni, che hanno  per  oggetto  diritti  del prestatore di lavoro derivanti  da  disposizioni  inderogabili  della  legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti  di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.    L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data  di  cessazione  del  rapporto  o  dalla  data  della  rinunzia o della transazione, se  queste  sono  intervenute  dopo  la  cessazione medesima.     Le rinunzie e le transazioni di cui  ai  commi  precedenti  possono

    essere impugnate con qualsiasi atto  scritto,  anche  stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta'. "

  • Appalti

    Appalto servizi logistica: responsabilità sempre solidale

    Nella risposta a interpello 1 2022  del 17 ottobre, la Direzione rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali  ha chiarito ieri  che il committente ha la responsabilità solidale con appaltatore e subappaltatore in materia retributiva e contributiva (ex art 29 comma 2  del dlgs 276 2003) verso  i  lavoratori anche nei casi di appalto di piu servizi  di logistica, tra cui il trasporto di cose. 

    La questione era stata sottoposta dai sindacati  di categoria della CISL e CGIL che si chiedevano se costituisse una limitazione  l’articolo 1677 bis c.c." Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose" così  come recentemente modificato dall’art icolo 37 bis del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con 

    modificazioni , il quale specifica che :

    “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.”.

    A  riguardo, acquisito il parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’Ufficio legislativo  del Ministero, la Drezione  precisa che  il regime di responsabilità solidale negli appalti   del dgls 276 2003 è certamente applicabile anche per la tipologia contrattuale, ormai largamente diffusa,  come il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica.

    Sul’articolo 1677-bis c.c. che stabilisce l’applicazione delle norme relative al contratto di trasporto solo “in quanto compatibili” viene ricordata la circolare n. 17 del l’ 11 luglio 2012,  che aveva precisato che tale disciplina si applica :

    • sia nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto,
    •  sia nel c.d. “appalto di servizi di trasporto”  caratterizzato da " predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione dei rischi da parte del trasportatore.” (Cass. n. 6160 del 13 marzo 2009).

    La nuova disciplina contenuta nell’articolo 1677-bis c.c modificato, infatti, conferma che il contratto di servizi oggetto dell’articolo 1677-bis c.c. rientra comunque tra i  contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.

    Il vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà ,  sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose. 

    Il ministero non ritiene  dunque  che il regime di solidarieta che ciò possa essere ininficiato dall’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  che  limitatamente al contratto di trasporto – circoscrive il regime di solidarietà in favore del commit-nte che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso .

    Su questo  richiama  la posizione della giurisprudenza  e la sentenza della Corte costituzionale 254 -2017  che ha ribadito  la necessità di un’interpretazione estensiva dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003:  finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata, anche nei casi di  decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto  di lavoro e utilizzazione della prestazione.

  • Contributi Previdenziali

    Spettacolo: istruzioni aggiornate per le indennità di maternità e malattia

    Nuove precisazioni INPS sulle modifiche alle indennità di maternità e di malattia previste per i lavoratori a termine e autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) spettacolo  dopo le modifiche apportate dalla legge 106 2021 e 106 2022, sono giunte con il messaggio 3767 del 17 ottobre 2022.

    Si ricorda che  dal 1° luglio 2022,  l'importo massimo della retribuzione giornaliera  per le indennità economiche di malattia e maternità è  stato elevato a 120 euro. 

    Non è cambiato invece il  requisito minimo contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia che è pari ad almeno 40 contributi giornalieri dovuti o versati, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza  della malattia  fino all' inizio dell’evento.

    Applicazione delle novità contributive  ai periodi lavorativi settore spettacolo 

    Il messaggio 3767-2022 specifica che:

    • le domande di indennità che hanno a oggetto periodi di maternità o paternità ricadenti, interamente o parzialmente, nel periodo di vigenza della novella normativa (dal 1° luglio 2022), sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo pari a 120 euro;
    • le domande per  periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente i massimale pari a 100 euro;
    • le domande di indennità aventi a oggetto periodi di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo pari a 100 euro; mentre le domande aventi a oggetto periodi di congedo parentale con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro;
    • le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione.

    Conguagli e Uniemens contributi lavoratori FPLS

    Con il messaggio n. 3473 del 23 settembre 2022 l'INPS fornisce le indicazioni operative  in merito alle modalita di conguaglio contributivo e compilazione Uniemens

    Di conseguenza  a partire dal periodo di competenza ottobre 2022, i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi dovranno adeguarsi al suddetto nuovo valore del massimale giornaliero .

    Ai fini della restituzione delle differenze contributive dovute per i periodi di competenza di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro/committenti utilizzeranno i codici causale già in uso:

    •  “E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMal> DatiRetributivi/Malattia/MalADebito, e 
    • “E776”, avente il significato di “Restituzione indennità maternità indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMat> di  DatiRetributivi/Maternita/MatADebito.

    Le operazioni sopracitate  potranno essere effettuate con le denunce relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

  • Rubrica del lavoro

    Rischio biologico: banca dati INAIL aperta ai privati

    Con un comunicato sul sito istituzionale INAIL rende noto che è stata resa disponibile anche ai privati la Banca Dati  Agenti biologici.

    Si tratta di un archvio telematico con un applicativo attraverso il quale i soggetti  interessati possono  consultare o archiviare i dati relativi ai livelli di contaminazione microbiologica associati alle attività di lavoro, mettendo a disposizione di tutti  le informazioni utili all’accertamento e alla conoscenza del rischio biologico professionale.

    Si ricorda che è fatto obbligo ai datori di lavoro a norma del T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  –  d.lgs 81 2008 (QUI il testo aggiornato) effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente ai sensi dell’art. 282, co. 1 e 2, lett. a), T.U..

     Inoltre, l’art. 55 co. 5, lett. a) prevede l’obbligo  per il datore di lavoro di:

    1.  informare i lavoratori circa  il pericolo esistente,  le misure predisposte e   i comportamenti da adottare nonche 
    2. di fornire loro i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.

    Sempre secondo l’art. 55 T.U. il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria aziendale e richiedergli l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Tale osservanza delle norme e delle disposizioni di sicurezza deve essere anche richiesta ai singoli lavoratori che dovranno anche provvedere a seguire le norme in merito all’igiene. A fini meramente preventivi, infine, il datore di lavoro deve programmare le soluzioni possibili in caso di immediato pericolo per i lavoratori all’interno dell’azienda.

    Banca dati agenti biologici, come si accede

    È possibile fruire dell’applicativo come visualizzatore dell’archivio dati o utilizzatore del software ed è possibile accedervi attraverso i seguenti percorsi:

    Home > Attività > Prevenzione e sicurezza > Conoscere il rischio > Agenti biologici > Valutazione del rischio

    Home > Attività > Prevenzione e sicurezza > Promozione e cultura della prevenzione > Software

    Servizi online > Rischio biologico > Banca dati Agenti biologici

    Fino a ieri  i  due profili di accesso:

    1. visualizzatori: chiunque sia interessato alla consultazione dell’archivio potrà visionare solo una sintesi dei dati
    2. utilizzatori: personale tecnico che effettui indagini ambientali e intenda utilizzare la procedura per archiviare i propri dati. Gli utilizzatori sono anche visualizzatori dei monitoraggi eseguiti da altri tecnici

    erano riservati a enti e strutture pubbliche.