• Lavoro estero

    Regime agevolato pensioni estere: nuovi chiarimenti

    Con la risposta a interpello n 471  2022  del 27 settembre 2022 l'Agenzia fornisce un ulteriore  chiarimento sull'applicabilità del regime agevolato per i titolari di pensioni estere  che trasferiscono la propria residenza  in Italia. Il caso in questione riguarda un cittadino italiano percettore di pensione di un ente intergovernativo tedesco e di pensione ordinaria di vecchiaia INPS. Vediamo di seguito i chiarimenti forniti dalle Entrate 

    Il caso  riguardava un cittadino italiano che aveva  lavorato presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti  con sede a Monaco di Baviera, per il periodo dal 1° ottobre 1988 al 31 gennaio 2022 e che:

    • – attualmente è residente in Germania;
    • – intende trasferire la residenza fiscale in un Comune del Mezzogiorno con popolazione residente con meno di 20.000 abitanti;
    • – dal 1° febbraio 2022 percepisce una pensione erogata dallo stesso UEB  sulla base dei contributi versati obbligatori al relativo fondo pensione;
    • – è titolare,  altresì, dal mese di febbraio 2022, di una pensione ordinaria di vecchiaia, erogata  dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS);
    • – non possiede immobili all'estero né detiene azioni o obbligazioni, ma solo  un conto corrente presso una banca all'estero.

    L'Istante chiedeva se, ai fini dell'accesso al regime di cui all'articolo 24-ter del  Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917

     la pensione erogata dal Fondo pensione di UEB costituisca un reddito da pensione di  fonte estera per i redditi prodotti dal 1988 al 2022. e se la  la titolarità   anche di una pensione  erogata dall'Istituto previdenziale Italiano possa impedire l'accesso al regime.

    II regime agevolato per il rientro in Italia di titolari di pensioni estere

    L'agenzia  ricorda  le caratteristiche del  regime agevolato comma 1  articolo 24-ter del TUIR  il quale prevede che «le  persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera  a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi  dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni  Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una  popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».

    Precisa anche che  non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l'accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purchè sia soddisfatto il presupposto della residenza fiscale all'estero per il periodo indicato dalla norma e l'ultima residenza sia stata in un Paese con il quale  siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

    Sul quesito della pensione di cui l'istante è titolare l'Agenzia precisa che " rientrano nell'ambito applicativo della disposizione agevolativa in  esame, in quanto redditi prodotti all'estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri" .Inoltre afferma che  l'organizzazione che eroga la pensione in quanto organizzazione intergovernativa (istituita il 7 ottobre 1977 sulla base della convenzione dei brevetti firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 e ratificata in Italia dalla legge 26 maggio 1978, n. 260) rientra nella locuzione di "soggetto estero" 

    Viene sottolineato che nella normativa  "non è richiesto che il soggetto non residente, titolare di  pensione di fonte estera, non sia anche titolare di altri redditi erogati da soggetti residenti in Italia, fermo restando che per questi ultimi redditi, esclusi dall'applicazione dell'articolo 24-ter del TUIR, in quanto redditi di fonte italiana, valgono i principi  ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti."

    Ricapitolando, l'Agenzia conferma la possibilità di accesso al regime agevolato per il trattamento ricevuto dal UEB mentre  resta esclusa dall'applicazione dell'imposta sostitutiva la pensione INPS  di vecchiaia.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Maternità flessibile: certificati medici solo al datore di lavoro

     Con circolare 106 2022 del 29 settembre INPS fornisce le nuove indicazioni operative in materia di attestazioni sanitarie per la flessibilità e per l’opzione di fruizione della maternità esclusivamente dopo la data del parto, annullando l'obbligo di presentare all'inps la documentazione sanitaria.

    Vediamo piu in dettaglio

    L'istituto ad oggi richiedeva  per utilizzare il congedo dall' ottavo mese,  la presentazione  la documentazione sanitaria  redatta da un medico del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) nel corso del settimo mese di gravidanza, precisando (messaggio n. 13279 del 25 maggio 2007  che le attestazioni sanitarie non  redatte nel corso del settimo mese di gravidanza, non consentivano di continuare l’attività lavorativa per i giorni dell’ottavo mese successivi. 

    In merito la Corte di Cassazione – Sezione lavoro, con la sentenza n. 10180/2013  aveva confermato questa impostazione  ma aveva anche  affermato che  nel caso " il certificato venga presentato oltre il settimo mese e la lavoratrice abbia continuato a lavorare, il datore di lavoro, salve le sue eventuali responsabilità di natura penale, dovrà corrisponderle la retribuzione e quindi l’INPS non corrisponderà la indennità di maternità per l’ottavo mese di gravidanza. Se la certificazione viene nelle more acquisita, la lavoratrice che aveva continuato a lavorare nell’ottavo mese usufruirà dell’astensione fino al quarto mese successivo alla nascita, percependo dall’INPS la relativa indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile. La mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste nel testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità”" .

    Tale pronuncia chiarisce che gli aspetti connessi alla verifica della documentazione sanitaria non devono incidere sulla indennità di maternità, di competenza dell’Istituto, ma solo sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro.

    Dopo la successiva modifica  giunta con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che riconosce alle lavoratrici, anche  la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi,  l’Istituto, con la circolare n. 148 del 12 dicembre 2019,  aveva  indicazioni operative analoghe a quelle contenute nelle circolari n. 43/2000 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e n. 152/2000.

    Tutto ciò premesso, al fine di contrastare il crescente aumento dei ricorsi amministrativi e in alcuni casi anche giurisdizionali,  per garantire un’applicazione delle norme maggiormente aderente all’attuale contesto lavorativo  orientato alla flessibilità,e per favorire maggiore tutela delle lavoratrici madri, con la  circolare INPS  precisa che:

    •  l’assenza o l’acquisizione non conforme al dettato normativo delle certificazioni sanitari non comporta conseguenze sulla misura dell’indennità di maternità, quindi 
    • la documentazione sanitaria di cui agli articoli 16, comma 1.1, e 20 del decreto legislativo n. 151/2001, non deve più essere prodotta all’Istituto, ma solamente ai propri datori di lavoro/committenti.

    Le indicazioni si applicano a :

    1. tutte le lavoratrici dipendenti da datori di lavoro del settore privato, 
    2.  alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata,  

    che vogliano astenersi dall’attività lavorativa avvalendosi della flessibilità del congedo di maternità oppure interamente dopo il parto.

    Va sottolineato che la lavoratrice deve produrre la certificazione prima dell'ottavo mese al datore di lavoro per fruire  della maternità flessibile mentre  in caso di richiesta di congedo interamente  dopo il parto, la lavoratrice puo sempre  modificare la tempistica e comunicare all'Inps (a partire dai due mesi prima del parto) di astenersi dal lavoro prima della nascita, godendo dei 5 mesi di indennità , a differenza di quanto indicato nella circolare 148/2019.

    I datori di lavoro non hanno piu l'obbligo di dichiarare all'Inps  l'esonero dall'obbligo di sorveglianza sanitaria . 

    Ovviamente per i medici resta l'obbligo di  inviare i certificati  telematici all'istituto per consentire le verifiche.

    Il nuovo orientamento deve essere adottato anche per :

    • le domande già presentate e in fase istruttoria,  e 
    • su richiesta da parte della lavoratrice interessata, le domande eventualmente già definite,  salvo  quelle già prescritte. 

     Con riferimento ai ricorsi amministrativi e ai giudizi in corso, le Strutture territoriali porranno in essere, in autotutela, le attività necessarie per la cessazione della materia del contendere.

  • Riforme del Governo Draghi

    Esonero agenzie viaggi: istanze riesame entro il 13 ottobre

    Sono state pubblicate ieri con il Messaggio 3549-2022  le istruzioni operative (parziali) per l'applicazione  dello sgravio  contributivo totale per 5 mesi   previsto per  le agenzie viaggi e tour operator, senza limitazioni di dimensione aziendale. La misura era stata inserita nella legge di conversione del decreto 4 2022  (Sostegni ter). Il termine per inviare le domande era  fissato al 9 settembre 2022

    II  27 luglio era stata  pubblicata  anche la circolare INPS 89 2022  con le  indicazioni  per l'utilizzo del modulo telematico per le domande. Nel nuovo messaggio sono chiariti i termini per la presentazione delle istanze di riesame in caso di rigetto e viene fornito il codice causale da utilizzare nella denuncia.

    Rivediamo con ordine  i dettagli sulla misura  sull'invio delle richieste e le nuove  istruzioni.

    Esonero contributivo agenzie viaggi 2022 

    L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali riguarda 

    •  i datori di lavoro  rientranti in tutti i codici ATECO 2007 della divisione 79.
    • ha una durata di un massimo di 5 mesi anche non continuativi  
    •  per il periodo di competenza aprile-agosto 2022 .

    L'esonero sarà da utilizzare entro il 31 dicembre 2022.

    Sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.  Resta  confermata l'aliquota di computo  dei contributi ai fini previdenziali. 

    L’esonero che va applicato su base mensile ed  è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

    L'Inps è incaricato del monitoraggio delle domande  per il rispetto del limite di spesa  fissato in cira 56 milioni di euro.

    Sgravio agenzie viaggi: dichiarazione sugli aiuti di stato

    Il messaggio INPS  di ieri precisa che ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione  alla data del 30 giugno è stato attribuito da parte dell’Istituto,  il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.

    A seguito dell’attribuzione del predetto codice  sarà consentito ai datori di lavoro di inoltrare le comunicazioni telematiche  con il modulo telematico “Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”, che verrà reso disponibile a breve  nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

    In particolare i datori di lavoro dovranno dichiarare di non avere superato  i limiti individuali di concedibilità dell’aiuto stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final, e successive modificazioni.

    Esonero agenzie e tour operator: invio domande

    L'istituto ha  reso disponibile per l'invio delle domande  il nuovo modulo, denominato “AT_2TER”, nel quale vanno inseriti  oltre ai dati anagrafici  aziendali  :

    • l’importo dell’esonero richiesto, pari alla contribuzione dovuta 
    •  l’indicazione del numero di dipendenti per il medesimo periodo,
    •  l’eventuale erogazione della quattordicesima mensilità  nel periodo agevolato.

    Dopo le verifiche sui requisiti l'istituto sta calcolando   sulla base delle richieste pervenute gli  importi spettanti a ciascun datore di lavoro che vengono comunicate contestualmente all'autorizzazione. Si ricorda che le risorse complessive a disposizione sono oltre 56 milioni di eruo  

    Istanza di riesame e Uniemens

    Nel messaggio 3549/2022  si specifica che i datori di lavoro che volessero  presentare istanza di riesame della propria domanda parzialmente accolta (per un importo dell’esonero inferiore rispetto a quello richiesto) devono farlo entro il 13 ottobre .

    Va utilizzato  il modulo di domanda AT_2TER  presente nello stato di “accolta parziale provvisoria”, nel quale è possibile  allegare ulteriore documentazione con cui comprovare il diritto al maggior importo agevolato richiesto, rispetto a quello comunicato dall’Inps. 

    Il messaggio sottolinea che la mancata risposta  dell'istituto entro il termine di 30 giorni è da considerarsi come rigetto dell’istanza; l'esito è comunque disponibile  in calce al modulo di domanda.

    Per quanto riguarda l’esposizione nell’uniemens inps precisa che  I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022, devono 

    • esporre il credito  nei flussi Uniemens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022,
    •  valorizzando all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L572”, avente il significato di “Conguaglio esonero agenzie viaggi e tour operator, comma 2-ter articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022” e 
    • nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

    Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di dicembre 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

    I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

  • CCNL e Accordi

    CCNL pesca marittima: firmato il rinnovo 2022

    È stato firmato il 23 settembre 2022 l'accordo per il  rinnovo del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima, scaduto il 31 dicembre 2021, tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca e le rappresentanze di Federpesca e di Coldiretti Impresa Pesca.

    Soddisfatti i segretari delle organizzazioni sindacali  per  "l’ampia condivisione delle richieste presenti in piattaforma, e che ha preso in considerazione le difficoltà del settore, in special modo il caro gasolio”.

    Il rinnovo prevede un incremento salariale del 6,5%, che sarà erogato in due tranches: 

    • la prima del 3% il 1 ottobre 2022,
    • la seconda del 3,5% il 1 ottobre 2023.

    Aumenta anche di 35 euro il  valore convenzionale ai fini previdenziali e sono previsti incrementi delle diverse inddenità previste dal Contratto 

    Si attende l'approvazione delle assemblee dei lavoratori per la ratifica e la pubblicazione del nuovo testo.

    Qui il testo in PDF  del CCNL 2014-2016

    Il rinnovo del contratto 2019-2021

    Il precedente accordo del  2019  aveva  previsto un  aumento  retributivo complessivo del 6,1%,  erogato in tre  tranches:

    – 3,10 per cento dal 1° aprile 2019;

    – 2,00 per cento dal 1° gennaio 2020;

    – 1,00 per cento dal 1° gennaio 2021.

    Introdotto anche il permesso retribuito di 15 giorni per congedo matrimoniale,

    Indennità di perdita del corredo, strumenti professionali e utensili:    viene stabilito che in caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi, per fatto di guerra o altro sinistro, i lavoratori hanno diritto ad un indennizzo del danno subito entro i limiti massimi definiti come segue:
    Indennità perdita corredo:

    • – Comandante euro 614,00;
    • – Direttore di macchina euro 538,00;
    • – Ufficiali euro 430,00;
    • – Sottufficiali euro 369,00;
    • – Marinaio polivalente euro 340,00;
    • – Marinai ed altri euro 307,00.
    • Indennità perdita strumenti professionali e utensili:
    • – Comandante euro 430,00;
    • – Direttore di macchina euro 400,00;
    • – Ufficiali di coperta euro 185,00;
    • – Ufficiale di macchina euro 62,00;
    • – Marinaio polivalente euro 62,00;
    • – Cuoco euro 62,00.

    Previdenza complementare

    La previdenza complementare verrà attuata con l'adesione volontaria  ad un fondo chiuso che verrà individuato da un'apposita commissione. L'adesione avverrà entro il 31 dicembre 2019.  L'iscrizione avrà carattere volontario e le contribuzioni saranno così costituite:

    • – 1,5 per cento del MMG a carico del lavoratore;
    • – 1,5 per cento del MMG a carico del datore di lavoro;
    • – 100 per cento del Tfr per lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993;
    • – 3 per cento della retribuzione prevista dal MMG per i lavoratori assunti precedentemente al 28 aprile 1993.

    Diritto di precedenza
    I lavoratori sbarcati per malattia o infortuni hanno diritto di prelazione nella riassunzione. Nel caso in cui un lavoratore volesse avvalersi di tale opzione lo stesso deve presentare domanda di riassunzione all'armatore dell'unità da cui è stato sbarcato, impegnandosi a non imbarcarsi con altri armatori.
    Assistenza sanitaria integrativa e sistema bilaterale
    Dal 1° giugno 2019, è attivo  il fondo di assistenza sanitaria integrativa  FIS Pesca. Il contributo  di finanziamento  è fissato ad euro 10,00 mensili per ogni dipendente, erogato dal datore di lavoro  per dodici mensilità.

     
  • Rubrica del lavoro

    Pensioni ottobre 2022: date di pagamento e aumenti

    Con il termine dello stato di emergenza fissato  al 31 marzo  2021,   è cessata l’anticipazione del pagamento delle pensioni nei giorni precedenti l'inizio del mese e si torna al calendario  ordinario, a partire dal 1° del mese di competenza. 

    Per ottobre  le date sono un po diversificate perche il 1 del mese cade di sabato,  giornata per le banche non operativa. Quindi :

    1. l'accredito nei conti correnti  e libretti POSTALI,  e l'inizio dei pagamenti in contanti allo sportello sarà il 1°ottobre, anche se cade di sabato
    2. l'accredito automatico  delle pensioni nei conti correnti BANCARI sarà invece lunedi 3 ottobre. 

    Calendario pagamento in contanti

    Per le pensioni di  ottobre  i pagamenti in contanti agli sportelli delle Poste sono previsti con la seguente scaletta:

    INIZIALI COGNOME DATA
    A-B Sabato 1 Ottobre
    C-D Lunedi  3 ottobre
    E-K Martedi 4 ottobre
    L-O Mercoledi 5 ottobre 
    P-R Giovedi 6 ottobre
    S-Z Venerdi 7 ottobre

    Va ricordato che i calendari possono essere personalizzati dagli uffici postali sulla base di specifiche esigenze

    Pensioni ottobre 2022: cedolino INPS 

    Il cedolino della pensione dI ottobre  sarà consultabile  all'inizio del mese sul sito INPS , previa registrazione con l'identita digitale  SPID, CIE o CNS.

    Sul cedolino sono presenti i dettagli sull'assegno di ciascun mese : importo , conguagli delle tasse pagate, aumenti  

    Si ricorda infatti  che la tassazione sulle pensioni  viene gestita direttamente dall'Inps che si trattiene l'importo sugli assegni pensionistici  e lo versa all'Agenzia delle entrate.  INPS provvede  da agosto in poi ad effettuare i conguagli a credito o a debito   tra le tasse dovute e quelle già trattenute nel corso dell'anno  per coloro che hanno come sostituto di imposta l'INPS.

    Aumento pensioni da ottobre 2022

    Per i pensionati  INPS con redditi inferiori a 35mila euro  annu  è previsto un aumento grazie all'anticipo della perequazione  2023 deciso dal  Decreto aiuti bis n. 115 2022.

     Va specificato che si tratta dell'anticipo di tre mesi (a ottobre 2022 invece che a gennaio 2023) del consueto adeguamento all'inflazione misurato dall'Istat  che   viene effettuato  ogni  anno, detto anche perequazione. Quest'anno il governo ha deciso di anticiparlo e rafforzarlo per talune fasce di reddito .

    Gli aumenti saranno del 2 % per i redditi da pensione fino a 35 mila euro mentre si fermeranno  allo 0,2% per quelle sopra la soglia (che ne godranno però da novembre. In questo caso, per la precisione si tratta del conguaglio della perequazione già effettuata per il 2022 sul 2021). 

    Va tenuto conto anche che per legge la perequazione è progressiva cioè si applica  con i seguenti scaglioni

    • 100% dell’inflazione, ovvero in misura piena, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo (corrispondente a 523,83 euro);
    • 90% dell’inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
    • 75% dell’inflazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo.

    Da gennaio  2023 INPS verificherà l'andamento effettivo dell'inflazione del 2022 e applicherà  il tasso complessivo , ci saranno conguagli quindi negli assegni che dovrebbero, visto l'andamento attuale, aggiungere ancora ulteriori incrementi degli importi delle pensioni.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo Credito: assegno straordinario fino a 7 anni anche nel 2022

    Disciplinato dal decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito è una gestione dell'INPS, che tutela i lavoratori del settore  nell’ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento e il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione (circolare INPS 2 dicembre 2016, n. 213).

    In particolare sono previsti i seguenti  interventi in via ordinaria:

    •  finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche con il sostegno di fondi nazionali ed europei; 
    • trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa (assegni ordinari )per le cause previste dalla normativa sull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione, oltre al versamento della contribuzione correlata.

    Invece, gli interventi in via emergenziale sono: 

    • assegno emergenziale/straordinario a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione 
    • finanziamento,  di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, 

    Assegno straordinario di accesso a pensione:   decorrenza  2022

    Con il messaggio 3401 del 16 settembre INPS comunica che è stato modificato il Regolamento del Fondo in tema di assegno straordinario per <> maturare i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico:he a seguito del decreto legge 228 2021 Milleproroghe è stato confermata la durata massima di 7 anni anche per le cessazioni che intervengono nel 2022 .

    Si ricorda che la possibilità di assegno straordinario di accompagnamento alla pensione era stata inizialmente prevista dal  decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 con periodo massimo di cinque anni , poi portato a 7 anni con il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, beneficio successivamente sempre prorogato fino ad oggi 

    L'istituto specifica che l'ultima decorrenza ammessa per le cessazioni nel 2022   è fissata al 1° dicembre 2022, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2022. Il l periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a ottantaquattro mesi (sette anni).

    Le procedure di liquidazione e ricostituzione degli assegni straordinari interessati (categoria 127) sono state coerentemente aggiornate.

  • Attualità

    Protocollo Covid lavoro in vigore fino al 31 ottobre

    Il  Protocollo condiviso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro contro il contagio da COVID 19 aggiornato il 6  aprile  2021  è stato aggiornato il 30 giugno, 2022 alla data di scadenza,  con il nuovo accordo raggiunto da Governo e parti sociali. Resterà in vigore,a meno di nuove proroghe,  fino al 31 ottobre 2022.

    Qui il nuovo protocollo del 30.6.2022.

    I partecipanti alla riunione  si sono impegnati a garantirne l'applicazione e a trovarsi nuovamente, entro il prossimo 31 ottobre , per verificare l'opportunità di apportare  modifiche in relazione ad eventuali mutamenti  della situazione epidemiologica nel Paese.

    Si ricorda che il Protocollo contiene disposizioni volte ad assicurare adeguati livelli di protezione alle persone che lavorano . 

    Le principali novità sono le seguenti

    1. raccomandazione di utilizzo di mascherine FFP2 ove non sia possibile il distanziamento
    2. messa a disposizione di dispositivi FFP2 da parte del datore di lavoro per i lavoratori
    3. decisione del medico competente su gruppi di lavoratori eventualmente obbligati (con particolare attenzione ai lavoratori fragili
    4. creazione di comitati aziendali che verifichino l'applicazione delle misure.

    Si confermano inoltre:

    •  l'obbligo di informazione e di precauzioni igieniche,
    •  il divieto di accedere con sintomi da covid ,  
    • l'obbligo di sanificazione dei locali, 
    •  accessi contingentati per evitare assembramenti,  
    • il  lavoro agile come strumento di prevenzione.

    Da notare che le Parti sociali chiedevano altresì una proroga al 31 dicembre 2022 della  disciplina a protezione dei lavoratori fragili, misura adottata dal Governo con la conversione in legge del decreto Aiuti bis (115 2022)

    Leggi per approfondire DL Aiuti bis: conferma smart working per fragili e genitori

    Protocollo COVID luoghi di lavoro 2021 in sintesi

    Le misure tengono conto dei vari provvedimenti adottati dal governo, e dal Ministero della Salute, fornendo linee guida per l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio che consentano di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di adeguati livelli di protezione. 

     Vediamone i punti principali:

    1. Il ricorso agli ammortizzatori sociali, o alle ferie è una alternativa al lavoro in presenza.
    2. Anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, va favorito il ricorso al lavoro agile e da remoto, sempre in chiave di prevenzione dal rischio contagi, ma il datore di lavoro dovrà garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
    3. L’azienda fornisce un’informazione adeguata sui rischi di contagio sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi anche mediante l'affissione nei luoghi di lavoro di depliants informativi con particolare riferimento al corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.  Si precisa che  laddove  il Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.
    4. La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
    5. Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.
    6. Sulle prescrizioni per la pulizia e la sanificazione dell'ambiente sono confermate le modalità già fornite dal protocollo del 24 aprile 2020
    7. Sul punto dell' ORGANIZZAZIONE AZIENDALE invece il  protocollo fa riferimento al dPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, di  intesa con le rappresentanze sindacali aziendali: 
    •  disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto; 
    •  procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi; 
    •  assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 
    •   utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, 
    •  assicurare che gli ammortizzatori sociali riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili  per consentire  l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
    1. In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi locali.
    2. Altra novità sul medico competente, che ha un ruolo maggiore:  può suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021.

    Trovi qui il precedente protocollo condiviso del 24.4.2020 a confronto con il primo del 14 marzo 2020.

    Allegati: