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Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi 2022 e novità
Il decreto "fisco lavoro " n. 146 2021, collegato alla legge di bilancio 2022 aveva introdotto numerose modifiche al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sulla formazione, apportate con l’articolo 13, che prevede nuovi obblighi e un inasprimento delle sanzioni.
L’INL, con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito indicazioni sui nuovi obblighi formativi che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, Per la piena attuazione si è in attesa dell'Accordo Stato Regioni da emanarsi entro il 30 giugno 2022.
AGGIORNAMENTO 24 MAGGIO 2022
Sul tema è intervenuto anche un nuovo articolo nella conversione in legge del decreto 21 2022 (legge 52 2022 pubblicata in gazzetta il 23 maggio 2022) che, almeno fino all'emanazione dell'Accordo, proroga la possibilità di formazione a distanza ( prevista per l'emergenza COVID 19) per i corsi obbligatori sui temi della salute e sicurezza ai dipendenti.
Si prevede infatti l’equiparazione tra formazione in videoconferenza ( in modalità sincrona) e formazione in presenza ma fanno eccezione i casi in cui il Testo unico per la sicurezza sul lavoro preveda un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
Vediamo di seguito le principali indicazioni sugli aspetti dela riforma già in vigore, come indicati dalla precedente circolare dell'ispettorato del Lavoro.
Formazione datori di lavoro, dirigenti e preposti
Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”. La novità nello speCifico è il coinvolgimento dei datori di lavoro nell'obbligo formativo . Per l'individuazione della durata dei contenuti minimi e delle modalità come detto si attende l'accordo da definire in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome entro il 30 giugno 2022.
Fino ad allora sottolinea l'ispettorato restano in vigore e vanno considerati gli obblighi previsti già dal Testo Unico, anche in relazione alla formazione di dirigenti e preposti con cadenza almeno biennale.
La carenza di questi requisiti attualmente non potrà costituire motivo di adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.( si tratta del meccanismo per cui l’organo di vigilanza impartisce al contravventore la prescrizione di regolarizzazione in un termine massimo di sei mesi e in caso di adempimento, con il pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda si ottiene l'estinzione del procedimento penale).
In sintesi, per la formazione di datori di lavoro dirigenti e preposti non ci sono novità già operative.
Obbligo di addestramento
Un'altra rilevante novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda invece i nuovi obblighi di addestramento che sono già in buona parte operativi.
In precedenza, si richiedeva che lo svolgimento dell'addestramento avvenisse sotto la guida di "personale esperto", mentre si prevede ora specificamente la necessità di prove pratiche "per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Questi aspetti, afferma la circolare dell'ispettorato, a differenza dei precedenti, trovano immediata applicazione dal 21 dicembre 2021.
Si specifica anche che il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” riguarderà, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021 e che comunque non rileva ai fini sanzionatori. Sul tema pero l'ispettorato si riserva l’emanazione di una specifica disposizione.
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Esonero filiere agricole: regolarizzazione prorogata al 6 maggio
Nel messaggio 1480 2022 l'INPS aveva fornito chiarimenti sugli sgravi contributivi previsti dai vari decreti emergenziali contro il COVID nel 2020 e 2021 in particolare:
- sull'esonero di tre mesi novembre 2020- gennaio 2021 per tutto il settore, previsto dal DL 137 2020
- e su quello per le filiere agrituristiche e vitivinicole che riguarda anche febbraio 2021 (DL 73 2021).
Con il messaggio n. 1712 di ieri 20 aprile l'istituto corregge il messaggio precedente e comunica una proroga della scadenza inizialmente fissata per il 27 aprile per il versamento delle eccedenze rispetto allo sgravio che interessa le mprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
Per le difficolta espresse dalle imprese a rispettare il termine a ridosso delle festività pasquali e del 25 aprile, che incide su due rate per i datori di lavoro agricoli e su tre rate per i lavoratori autonomi in agricoltura. il termine di scadenza del 27 aprile 2022 è differito al 6 maggio 2022.
Viene anche specificato che qualora l’interessato intenda regolarizzare mediante rateazione, la domanda dovrà comprendere anche la contribuzione eccedente l'esonero, per rispondere alle condizioni che il “Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa” prevede.
Inoltre se alla data del 6 maggio 2022, il contribuente intenda regolarizzare in modalità rateale e abbia in corso una rateazione principale, potrà accedere a una nuova rateazione, solo una volta estinta anticipatamente la rateazione principale .
In alternativa, l’interessato potrà richiedere l’estinzione del debito riferito alla contribuzione eccedente l'esonero mediante una domanda integrativa della rateazione principale che potrà essere concessa per un numero di rate pari a quello delle rate accordate e non ancora scadute della rateazione principale[ii].
Le altre indicazioni del messaggio 1480 , che restano confermate, erano le seguenti :
- Per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 28 marzo 2022 sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato; le domande relative ai titolari della posizione contributiva deceduti sono state respinte. Gli eredi del titolare potranno presentare istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio ( 5 MAGGIO 2022) alla Struttura territoriale Inps a mezzo PEC con oggetto: “Domanda di esonero articoli 16 e 16-bis del DL 137/2020 – eredi del Sig. ( nome e cognome del soggetto deceduto) – codice fiscale (Cpdice fiscale del soggetto deceduto) con gli allegati indicati nel messaggio.
- Per datori di lavoro agricolo che accedono anche all’esonero di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , in attesa delle presentazione o definizione delle istanze prevista dal 4 aprile al 4 maggio 2022 è differita la scadenza (16 settembre 2021) del versamento del primo trimestre 2021
- è differita la scadenza delle somme di competenza dell’anno 2021 richieste con la prima rata dell’emissione 2021 (scadenza 16 luglio 2021)
- In entrambi i casi sopracitati il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero (cfr. la circolare n. 131/2021, paragrafo 3, e il messaggio n. 3774/2021) potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni, ovvero , mediante rateazione entro il 27 aprile 2022 e saranno dovuti i soli interessi di dilazione sulla rateazione richiesta
- Per l'esposizione nel flusso Uniemens del recupero dell’esonero spettante per novembre e dicembre 2020 nonché gennaio 2021, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “L548”, istituito con la circolare n. 131/2021, entro la denuncia di competenza del mese di giugno 2022.
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Fondo Mètasalute metalmeccanici: costo e novità 2022
I Piani Sanitari resi disponibili agli iscritti al Fondo Metasalute dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici, per il triennio 2021-2023, e i relativi costi sono i seguenti :
Contribuzione mensile
contribuzione annua
PIANO BASE
euro 13,00
156
PIANO A
euro 16,67
200
PIANO B
euro 21,00
252
PIANO C
euro 24,34
292
PIANO D
euro 28,17
338
PIANO E
euro 34,00
408
PIANO F
euro 67,00
804
E' stato anche aggiornato il Regolamento 2022 QUI IL TESTO, in vigore dal 24 gennaio 2022.
Il principale adeguamento è relativo all’articolo 2.1 e prevede che :
"La possibilità di iscrivere i figli in forma gratuita resta fino ai 26 anni di età.
Per adeguamento alle nuove normative fiscali i figli sono stati classificati come segue:
- figli fino a 21 anni di età, che sono a carico secondo il nuovo decreto sull’assegno unico universale per i figli (art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021);
- figli da 21 anni di età e fino a 26 anni, che sono a carico a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni;
- i figli disabili sempre senza limiti di età."
Il fondo comunica inoltre che nella sezione del sito “I Piani Sanitari” sono state pubblicate le Condizioni di Assicurazione 2022-2023 aggiornate, in particolare per quanto riguarda la validità del VoucherSalute®.
Per garantire una migliore gestione delle prestazioni in assistenza diretta a decorrere dal 31 marzo 2022 la validità del VoucherSalute® viene fissata a 90 giorni a partire dalla data di emissione (non è più prevista la procedura di rinnovo voucher).
Trascorsi i 90 giorni, in caso di mancato utilizzo, il VoucherSalute® non potrà essere rinnovato, ma sarà necessario richiedere una nuova emissione.
Non subiscono cambiamenti invece le modalità di richiesta delle prestazioni.
Novità metasalute 2022 per le aziende e i consulenti
Il regolamento del Fondo mètasalute è stato aggiornato per il 2022 Qui il testo
Il Fondo Metasalute comunica a tutte le Aziende e Consulenti che a decorrere dal 1° aprile 2022 il versamento della contribuzione mensilmente dovuta al Fondo per ciascun lavoratore iscritto potrà essere effettuato dall’azienda :
- SOLO tramite modello di pagamento unificato F24 , entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e
- sarà necessario compilare il flusso UNIEMENS mensilmente trasmesso all’INPS specificando il codice corrispondente al piano prescelto dall’azienda, compatibilmente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari.
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Fondo Mètasalute metalmeccanici: costo e novità 2022
I Piani Sanitari resi disponibili agli iscritti al Fondo Metasalute dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici, per il triennio 2021-2023, e i relativi costi sono i seguenti :
Contribuzione mensile
contribuzione annua
PIANO BASE
euro 13,00
156
PIANO A
euro 16,67
200
PIANO B
euro 21,00
252
PIANO C
euro 24,34
292
PIANO D
euro 28,17
338
PIANO E
euro 34,00
408
PIANO F
euro 67,00
804
E' stato anche aggiornato il Regolamento 2022 QUI IL TESTO, in vigore dal 24 gennaio 2022.
Il principale adeguamento è relativo all’articolo 2.1 e prevede che :
"La possibilità di iscrivere i figli in forma gratuita resta fino ai 26 anni di età.
Per adeguamento alle nuove normative fiscali i figli sono stati classificati come segue:
- figli fino a 21 anni di età, che sono a carico secondo il nuovo decreto sull’assegno unico universale per i figli (art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021);
- figli da 21 anni di età e fino a 26 anni, che sono a carico a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni;
- i figli disabili sempre senza limiti di età."
Il fondo comunica inoltre che nella sezione del sito “I Piani Sanitari” sono state pubblicate le Condizioni di Assicurazione 2022-2023 aggiornate, in particolare per quanto riguarda la validità del VoucherSalute®.
Per garantire una migliore gestione delle prestazioni in assistenza diretta a decorrere dal 31 marzo 2022 la validità del VoucherSalute® viene fissata a 90 giorni a partire dalla data di emissione (non è più prevista la procedura di rinnovo voucher).
Trascorsi i 90 giorni, in caso di mancato utilizzo, il VoucherSalute® non potrà essere rinnovato, ma sarà necessario richiedere una nuova emissione.
Non subiscono cambiamenti invece le modalità di richiesta delle prestazioni.
Novità metasalute 2022 per le aziende e i consulenti
Il regolamento del Fondo mètasalute è stato aggiornato per il 2022 Qui il testo
Il Fondo Metasalute comunica a tutte le Aziende e Consulenti che a decorrere dal 1° aprile 2022 il versamento della contribuzione mensilmente dovuta al Fondo per ciascun lavoratore iscritto potrà essere effettuato dall’azienda :
- SOLO tramite modello di pagamento unificato F24 , entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e
- sarà necessario compilare il flusso UNIEMENS mensilmente trasmesso all’INPS specificando il codice corrispondente al piano prescelto dall’azienda, compatibilmente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari.
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Impatriati: ok al regime anche post distacco
Con la risposta n. 85 del 17 febbraio 2022 l'Agenzia dà risposta positiva al quesito sull'applicabilità del regime impatriati a un dirigente di azienda che rientra in Italia, dopo un periodo di distacco all'estero e assunzione in una società estera del gruppo, con una nuovo contratto con la società italiana distaccante.
Il caso di distacco, lavoro all'estero e riassunzione in Italia
Nello specifico, il lavoratore era stato assunto in una societa italiana nel 1998 e fino al 2017 vi aveva svolto vari ruoli apicali. Nel 2015 era stato distaccato all'estero presso un'altra società del gruppo all'estero e nel 2017 veniva assunto dalla distaccataria e acquisiva la residenza estera, iscrivendosi all'AIRE .
Nel 2021 la società italiana inizialmente distaccante gli ha proposto un nuovo contratto di lavoro con la qualifica di dirigente, previo periodo di prova e senza riconoscimento di anzianità per l'incarico svolto in passato, e per il quale il dirigente si trasferirà in Italia con l'intenzione di mantenervi la residenza almeno due anni . Visto che il rapporto di lavoro risulta autonomo rispetto a quelli svolti sia con la prima società che con la distaccataria all'estero, il lavoratore chiede quindi se puo usufruire del regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall'art. 16 d. lgs. 147-2015 modificato dal DL 34-2019.
Fa presente infatti che il suo rientro in Italia non è conseguente alla conclusione di un distacco all'estero, avendo stipulato nel periodo precedente il rientro , un contratto di lavoro di diritto locale con la società del Gruppo operante all'estero.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
Nella risposta, come detto, l'Agenzia conferma l'applicabilità della agevolazione ricordando che effettivamente riguardo ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero, la circolare n. 33/E 2020 (par. 7.1) precisava che non spetta il beneficio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'attività svolta dall'impatriato costituisca una "nuova" attività lavorativa, con nuovo contratto di lavoro, e con ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio , purche al di la dell'inquadramento formale non continuino ad applicarsi sostanzialmente le condizioni contrattuali precedenti all'espatrio.
L'Agenzia fornisce nella risposta un elenco esemplificativo di indici di continuità sostanziale , fondamentalmente economici, tra due contratti , che impediscono l'agevolazione:
- – il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
- – il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione;
- – l'assenza del periodo di prova;
- – clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
- – clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell'ambito dell'organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi itermini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del distacco.
Con riferimento al caso di specie, conclude l'Agenzia , così "come chiarito con la risoluzione n. 72/E del 2018, l'autonomia dei rapporti contrattuali all'interno del gruppo societario non è di per sé ostativa alla fruizione del beneficio e si ritiene possa applicare l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015"
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Formazione professionale: nuova modulistica per i contributi L 40/87
Il Ministero del lavoro ha comunicato sul proprio sito l'aggiornamento delle istruzioni e del modello per le domande di contributo 2022 agli enti privati gestori di attività finalizzate alla formazione professionale di cui alla Legge n. 40/1987.
Contributi legge 40 1987 a chi spettano
I contributi sono riservati in particolare agli enti che svolgono attivita' rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, (formazione professionale per le attività lavorative) e sono destinati alla copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti stessi, non coperte da contributo regionale.
I requisiti che gli enti devono possedere sono :
- collegaamento alle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;
- che applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria,
- che rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita';
- che non perseguano scopi di lucro;
- abbiano carattere nazionale;
- operino in piu' di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' .
Va ricordato che gli enti aventi personalita' giuridica è richiesta la costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato.
Le principali indicazioni operative
Per la presentazione dell’istanza di contributo per l’annualità 2022, le indicazioni operative 2022 precisano, tra le altre cose che:
– le Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN)dovranno essere compilate e presentate in formato elettronico sia in pdf firmato digitalmente che in excel seguendo le indicazioni fornite nelle “Note per la compilazione”, di cui all’allegato “Schede informative e DSAN” del D.M. n. 107/2015;
– le stesse DSAN dovranno essere suddivise per singola amministrazione finanziatrice non tenendo conto della regione, ove si è svolta l’attività formativa. Le DSAN in formato excel dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di conformità, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (di cui si allega il prototipo), in cui si attesti la conformità delle stesse a quelle presentate in formato pdf;
– ad integrazione di quanto già previsto nelle “Note per la compilazione”, sulla SK6, come sulla lettera (l) della DSAN, va indicato il nome preciso dell’ufficio competente dell’amministrazione finanziatrice e non di nuovo il nome della regione (es. direzione politiche attive, dipartimento lavoro e formazione ecc.).
– per la documentazione inerente ai requisiti di ammissibilità di cui al D.M. n. 107/2015, che non sia in possesso dell’Ente al momento della presentazione della domanda (copia di LUL febbraio 2022, bilancio consuntivo 2021 con atto di approvazione e relazione dei revisori, relazione finanziaria sull’attività di formazione professionale rispetto alla complessiva attività dell’Ente in quanto subordinata al bilancio), si deve allegare una dichiarazione, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, in cui si specifichi il termine entro il quale si provvederà all’integrazione dell’istanza;
Scarica qui:
Domanda di contributo anno 2022
Schede informative e DSAN ((XLS)
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Lavoratori fragili: bonus 2021 ma quarantena 2022 in stand by
La legge di bilancio 2022 al comma 969 dell'art. 1 ha previsto una speciale indennità per il lavoratori fragili che hanno superato nel 2021 il periodo di comporto per malattia. Ma per una buona notizia che sana parzialmente il" buco" di risorse verificatosi nel 2021 relativa alla copertura come malattia dei periodi di quarantena c'è da registrare nuovamente la mancata proroga della stessa misura, per ora ,nel 2022.
Vediamo con ordine le due novità per i lavoratori fragili
Indennità Una tantum lavoratori fragili
I lavoratori fragili rimasti nel 2021 senza copertura economica Inps per superamento del limite massimo del periodo di comporto (180 giorni ) avranno un contributo una tantum di mille euro, per l'anno appena concluso . La legge di bilancio ha stanziato a questo fine 5 milioni di euro
La copertura dell’indennità malattia equiparata al ricovero ospedaliero era stata prevista dall'articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020 Cura Italia e successivamente prorogata ma la prima parte del 2021 non era stata adeguatamente finanziata e INPS aveva sospeso le erogazioni. Quindi molti lavoratori non avevano avuto alcuna tutela una volta superata la soglia del comporto.
L'importo della nuova indennità è fisso, indipendente dall’effettivo periodo di assenza che non abbia ricevuto indennizzo.
Per la natura risarcitoria della somma questa è esente dalla tassazione IRPEF e non dà diritto ad alcun accredito di contribuzione figurativa. L'erogazione è a carico dell'INPS , su domanda ma l'istituto non ha ancora pubblicato le istruzioni in merito .
Quarantena equiparata a malattia
Dal 1 gennaio 2022 torna a mancare la tutela della quarantena per i lavoratori fragili equiparata al trattamento di malattia in quanto il Dl 221/2021 che ha posticipato la fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 non ha previsto ulteriori coperture finanziarie.
L'articolo 17 del DL 221 ha invece prorogato, ma solo fino al 28 febbraio prossimo, la previsione per cui i lavoratori fragili debbano essere impiegati di norma in smart working con possibiita per il datore di lavoro di impiegarlo in mansioni diverse anche se all'interno del suo livello contrattuale.
Resta anche la perplessita sul fatto che questa è una facolta dell'azienda che non puo essere considerata un obbligo.
Novità potrebbero arrivare a breve dal nuovo decreto governativo in preparazione in materia di salute e lavoro.