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Formazione sicurezza RLS: assenze non ammesse
Con l'interpello 2 del 12 giugno 2023 la Commissione Sicurezza del Ministero del lavoro ha precisato che la durata dei corsi di formazione per l'aggiornamento dei responsabili della sicurezza sul luogo di lavoro non è modificabile.
In questi giorni in cui si acutizza l'emergenza morti bianche per gli infortuni sul lavoro il chiarimento appare particolarmente importante anche se non ancora del tutto chiaro nella formulazione.
Vediamo i dettagli del documento
Sicurezza: assenze nei corsi per i rappresentanti dei lavoratori
La domanda arrivava dall'amministrazione dell'assessorato igiene e sanità della Regione Sardegna che chiedeva il parere della Commissione sulla possibilità di assenze per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11, la cui durata minima è fissata a 32 ore . In particolare il dubbio riguardava la possibilità " per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza," di ammettere assenze per un massimo del 10% delle ore previste..
La commissione nella risposta in primo luogo ricorda gli obblighi e le relative motivazioni, in capo al datore di lavoro in merito alla formazione di tutti i lavoratori in materia di sicurezza
Specifica inoltre che a norma dell' articolo 37, comma 10 “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”.
La commissione sottolinea che anche se “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale la norma prevede una durata minima dei corsi pari a 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento, cji si aggiungono per l'aggiornamento continuo:
- 4 ore annue di aggiornamento periodico, per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”;
La Commissione sicurezza conclude che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 prevede già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
L'indicazione sembra deporre per una non derogabilità alla durata minima dei periodi di formazione, pur ribadendo la responsabilità della contrattazione collettiva su durata e contenuti specifici dei corsi.
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Denuncia infortunio: guida obblighi e sanzioni 2023
L'obbligo di presentare denuncia per gli infortuni accaduti ai propri dipendenti quando abbiano prognosi superiore ai 3 giorni è stato istituito dall’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
La denuncia va fatta indipendentemente dal fatto che l'infortunio sia indennizzabile o meno da parte dell'INAIL .
- entro due giorni dalla data in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza (v. ulteriori dettagli sotto)
- attraverso gli apposti servizi telematici sul portale INAIL oppure per lavoratori domestici o occasionali tramite PEC o raccomandata postale
- deve contenere I riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente
Le ultime indicazioni sono state fornite dall'INAIL nella circolare 24-2021
Vediamo di seguito una sintesi degli aspetti principali
I tempi della denuncia di infortunio
- Di norma il giorno da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
- Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.
- per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.
ATTENZIONE Per gli infortuni mortali e per quelli per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore .
Nei casi in cui la segnalazione dell'infortunio sia effettuata
- dal lavoratore,
- dai patronati che li assistono o
- dall'INPS
le Sedi dell’Inail che hanno ricevuto il certificato medico sono tenute a chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. Nel caso in cui si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta dell'ufficio INAIL
Le sanzioni per omessa denuncia di infortunio
L'importo della sanzione per la violazione dell'obbligo di denuncia di infortunio va da 1.290,00 a 7.745,00 euro.
La violazione rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria , ovvero l'avviso al trasgressore, da parte dell'isprttorato del lavoro per la regolarizzazione di eventuali violazioni. Se il datore di lavoro provvede a sanare la violazione è previsto i pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro.
Se invece gli illeciti oggetto di diffida non vengano regolarizzati e non venga versata la sanzione minima entro il termine di quindici giorni, , le violazioni possono essere sanate con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo
Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti. Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.
Obblighi di comunicazione ai fini statistici al SINP
Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore anche gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) a fini statistici .il quale prevede che il datore di lavoro o i dirigenti preposti devnonono comunicare all'INAL entro 48 ore i dati e le informazioni sugli inforutni sul lavoro che comportino l'assenza del lavoratore di almeno un gior, oltre a quello dell'evento
Al fine di agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall’Inail è stato denominato Comunicazione/denuncia di infortunio. Infatti in caso di i infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti. Inoltre, in caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto alla comunicazione al SINP entro 48 ore , nel caso la prognosi si prolunghi puo utilizzare una appostia funzione che richiede l'inserimento solo dei dati ulteriori per trasformare la comunicazione in denuncia ai fini assicurativi.
Le violazioni in questo ambito sono soggette a sanzioni amministrative diverse e diversa è la destinazione dei relativi proventi.
La circolare sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati
- agli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e
- agli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi,
L’articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La circolare n. 24 del 9 settembre 2021, chiarisce che in virtù dell’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell’illecito, la diffida obbligatoria non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione.
Prescrizione omessa o ritardata denuncia di infortunio
Ai sensi dell’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. La violazione dell’obbligo della denuncia di infortunio , è un "illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti" , per il quale si applica la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dell’illecito stesso.
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Tutela INAIL RSU-RSA: chiarimenti
Dopo alcune richieste di chiarimenti dalle sedi territoriali INAIL fornisce con la circolare 23 del 1 giugno 2023 alcuni chiarimenti operativi sull'applicazione delle tutele assicurative ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, con l'approvazione dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
La circolare riprende la normativa in materia prevista nel Testo Unico per la sicurezza d.lgs 81/2001 ricordando in particolare al comma 2 dell'art. 50 si prevede che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono poter disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonchè dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività godendo delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali .
Le modalità per l’esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
La tutela assicurative di RSU e RSA: escluso il rischio elettivo
Viene precisato che al punto di vista assicurativo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, anche diversi da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore.
Pertanto, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro.
in merito all’ambito di operatività della tutela assicurativa, posto che l’articolo 2 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in
occasione di lavoro, cioè sia riferibile all’attività lavorativa, viene precisato che anche per gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza la tutela è esclusa solo nel caso concreto, si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento è riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore.
Giova ricordare che per la Cassazione civile è si definisce rischio elettivo, tutto ciò che sia estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria e ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali
Ad esempio con la sentenza n. 13882 del 7 luglio 2016, la Cassazione civile sezione lavoro ha riconosciuto la tutela di un infortunio in itinere accaduto a un lavoratore in permesso sindacale retribuito mentre si recava nel cantiere dove alloggiava di ritorno da una riunione sindacale.
Infortuni RSU RSA e oscillazione tasso medio INAIL
Tutti i rappresentanti della sicurezza essendo lavoratori dipendenti operanti in una determinata impresa, sono assicurati dal datore di lavoro alle voci della vigente tariffa ordinaria e il rischio assicurato derivante dalle lavorazioni principali comprende anche quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo , e gli eventuali eventi lesivi vanno considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro
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Invalidità dipendenti pubblici: domande online all’Inps
Con il messaggio 2064 del 1 giugno 2023, facendo seguito al precedente messaggio 1834 del 18 maggio, INPS comunica la definitiva abolizione delle commissioni mediche presso il Ministero dell'economia e delle Finanze e il conseguente passaggio di competenza all'INPS per talune prestazioni relative a invalidità e pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità.
In particolare si informa che a partire dal 1 giugno 2023 le domande di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, da parte di
- enti pubblici e
- datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste,
- comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, e
- quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale e
- le richieste di accertamento medico-legale nei confronti dei cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, familiari superstiti di ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare,
vanno presentate all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell’Istituto.
Il nuovo servizio è disponibile a questo link.
Per accedere alla procedura di presentazione delle domande, è necessario richiedere l’abilitazione compilando il modulo AA14.
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Occupazione in crescita ad aprile 2023: disoccupati al 7,8%
Sono stati diffusi negli ultimi giorni i dati relativi al recetne andamento del mercato del lavoro: si tratta de
i dati Istat di aprile 2023 e del
l Rapporto annuale sulle Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro del Ministero del lavoro che descrive le dinamiche del mercato del lavoro dipendente e parasubordinato nel 2022. Qui il testo .
Di seguito una sintesi degli aspetti principali dei due documenti.
Dati ISTAT occupazione aprile 2023
La crescita dell’economia italiana degli ultimi mesi , oltre le aspettative, ha effetto positivo anche sul mercato del lavoro: secondo gli ultimi dati ISTAT la disoccupazione è scesa ad Aprile al 7,8%.
Rispetto allo scorso anno sono 390mila le persone che hanno trovato lavoro, 48mila ad aprile in più rispetto al mese di marzo 2023.
Il tasso di occupazione nazionale sale quindi al 61% e il numero totale di persone che lavorano si porta a 23 milioni e 446mila
Interessante notare che tra le tipologie di contratto aumentano ancora quelli a tempo indeterminato e il lavoro autonomo, calano invece i contratti a termine.
La categoria con la migliore performance è finalmente quella femminile con 50mila donne occupate in piu rispetto al mese precedente, a fronte del calo di 4 mila occupati di sesso maschile. Rispetto al 2022 l'aumento di donne occupate è pari a 217mila unità
Sempre ad aprile diminuiscono le persone che cercano lavoro e scende anche il tasso di inattività.(al 33,7%)
Dati occupazione 2022 Ministero del Lavoro
Si segnala anche la pubblicazione della relazione annuale del Ministero del lavoro sulle comunicazioni obbligatorie relative ai contratti di lavoro attivi nel 2022.
In sintesi:
ATTIVAZIONI E CESSAZIONI
- Sono stati attivati 12.573.000 rapporti di lavoro, in aumento del 10,9%. La crescita annua, seppure significativa, risulta in calo rispetto al valore registrato l’anno precedente (+17,7%).
- Sono cessati 12.159.000 rapporti di lavoro, in aumento del 14,4%. L’incremento annuo è superiore rispetto all’anno precedente (+13,6%).•
- I 12.573.000 rapporti di lavoro attivati hanno coinvolto 7.076.000 lavoratori, con un numero medio di contratti attivati pro capite pari a 1,78.
- Le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono state 716.000 oltrepassando il numero di trasformazioni annue nel periodo pre-pandemia, in aumento del +34,8% rispetto all’anno precedente.
- L’82,5% delle cessazioni dei rapporti di lavoro ha interessato contratti con durata inferiore a un anno.
- Sono aumentate rispetto all’anno precedente le attivazioni a Tempo Indeterminato (+12,0%), con Apprendistato (+11,2%) e quelle a Tempo Determinato (+9,6%).
- Sono aumentate rispetto all’anno precedente le attivazioni nel settore alberghiero e della ristorazione (+24,4%), Altri servizi pubblici, sociali e personali (+18,4%) e il settore Trasporti, comunicazioni, attività finanziarie e altri servizi alle imprese (+12,3%).
- La quota maggiore di lavoratori cessati ricade nella classe 35-54 anni, costituita da 2.795.000 individui (41,0% del totale), mentre la classe dei giovani fino a 24 anni corrisponde alla fascia d’età meno numerosa (15,8% del totale).•
DISTRIBUZIONE
Dal punto di vista delle distribuzione territoriale : a fronte di 12.573.000 di attivazioni nazionali, il 42,7% è nelle regioni del Nord, il 32,4% è nelle regioni del Mezzogiorno ed il 24,8% è nelle regioni del Centro.
SOMMINISTRAZIONE :
Sono stati attivati 1.488.000 rapporti di lavoro in somministrazione con una crescita tendenziale del +11,1%.
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TFR -TFS dipendenti pubblici comunicazioni telematiche: nuove istruzioni
Dal 1° gennaio 2023 è divenuta obbligatoria la modalità telematica anche per la certificazione del TFR dei dipendenti pubblici, dopo il TFS, come comunicato con la circolare INPS 4 novembre 2022, n. 125.(vedi dettagli nel paragrafo successivo)
AGGIORNAMENTO 11 MAGGIO 2023
Con il messaggio 8 maggio 2023, n. 1645, l'istituto fornisce ulteriori indicazioni sulla compilazione dell’“Ultimo miglio TFR” da parte dell’Ente datore di lavoro sostituisce i modelli cartacei “TFR1” e “TFR2” per la certificazione della Posizione assicurativa, necessaria per la creazione della pratica di TFR.
Nel messaggio sono indicate in particolare le modalità di invio dei dati necessari alla liquidazione della prestazione per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola e le modalità di invio di modelli cartacei in alcuni casi particolari di variazioni di rapporti di lavoro.
Viene anche comunicato che per la segnalazione di problemi relativi all’inserimento dell’“Ultimo Miglio TFR” e al processo di certificazione della Posizione assicurativa ai fini del TFR, gli Enti datori di lavoro e le Strutture territoriali dell’INPS, possono rivolgersi via posta elettronica all'indirizzo: SegnalazioniTFRPA[email protected]
TFR TFS dipendenti pubblici le istruzioni per i canali telematici
L’Inps aveva fornito nella circolare 125 del 4.11.2022 le indicazioni operative per l’utilizzo del canale telematico TFS
Dal 1 gennaio 2023 tutti i dipendenti pubblici interessati e datori di lavoro devono utilizzare solo le modalità telematiche per lo scambio dei dati per la definizione di
- trattamento di fine servizio ( TFS ) e
- trattamento di fine rapporto ( TFR ).
Rimane invariata solo la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto scuola attraverso il flusso telematico MUR/MEF.
Si ricorda che come comunicato nel messaggio n 4688 del 28 dicembre.2021, dal 28 dicembre 2021 era stata rilasciata una nuova versione degli applicativi SIN TFS e SIN TFR , sia
- per la cessione agevolata prevista dal DL 4 che
- per quella ordinaria come previsto dal DPR 180/1950
L'istituto segnalava anche che per il cittadino è stato reso disponibile anche un manuale dedicato nell’area del portale istituzionale www.inps.it dove sono presenti i servizi online “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR” e “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS”.
Come funziona l’anticipo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Si tratta di un finanziamento che consente di ottenere una parte o l’intera indennità maturata (, non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari.
Possono richiedere l’anticipo finanziario i dipendenti pubblici cessati dal servizio che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, alla pensione con i requisiti della Quota 100, o in base all’art. 24 della legge 214/2011.
Per ottenere il finanziamento, i soggetti interessati devono
- innanzitutto richiedere la certificazione dell’importo cedibile ai fini dell’anticipo finanziario, all’INPS, trasmettendo la domanda di quantificazione online. L’INPS provvede a rilasciare la certificazione entro 90 giorni dalla domanda, rendendola disponibile nell’area riservata MyINPS.
- Ottenuta la certificazione, gli interessati possono richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa, mediante iscrizione al portale https://www.lavoropubblico.gov.it/anticipo- tfs – tfr , il finanziamento agevolato per un importo massimo di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato, se di importo inferiore.
È possibile per il cittadino presentare la domanda di quantificazione dell’anticipo finanziario, a seconda che i richiedenti siano in regime di TFS o di TFR , tramite uno dei due servizi online dedicati: Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – Domanda .
In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite i patronati. In fase di compilazione della domanda, dopo aver selezionato la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019”, bisogna indicare la banca prescelta per l’operazione di finanziamento e dichiarare di avere avuto accesso alla pensione secondo i requisiti richiesti.
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CCNL Occhiali industria: testo e novità del rinnovo 2023
E' stato sottoscritta da parte di ANFAO (aderente a Confindustria) con Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil il 28 aprile l'ipotesi di rinnovo del Ccnl per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria (montature, lenti di qualsiasi materiale, astucci, galvanica, minuterie ecc.). Il ccnl interessa circa 900 imprese per : circa 17.000 dipendenti .
Vediamo nei paragrafi seguenti i principali aspetti di novità sia economici che contrattuali e le nuove tabelle retributive.
CCNL Occhiali industria: parte economica
L’aumento medio complessivo (Tec) previsto sottoscritto è di 180 euro. 167 euro l’aumento sui minimi (Tem) con riferimento al 4° livello, distribuiti in 3 tranches:
- 62 euro da maggio 2023;
- 48 euro da marzo 2024,
- 57 euro da febbraio 2025
per un montante complessivo di 4006 euro.
Aumento premi di professionalità a valore aggiunto (PPVA) per un massimo di dodici mensilità (non incide sugli istituti contrattuali e di legge), con i seguenti importi
• euro 14,00 per l’area operativa, step centrato;
• euro 16,00 per l’area operativa, step consolidato;
• euro 18,00 per l’area qualificata, step base;
• euro 20,00 per l’area qualificata, step centrato.
Sull’inquadramento al primo livello, l’intesa prevede il passaggio automatico dopo 6 mesi ai livelli superiori e un aumento nel triennio di 268 euro. Vedi sotto la tabella retributiva complessiva
WELFARE CONTRATTUALE:
- aumento dello 0,3% euro sulla previdenza integrativa (fondo Previmoda) dal 1° luglio 2024 , per un totale del 2,00 per cento.
- aumento di 3 euro per l'assistenza sanitaria integrativa (fondo Sanimoda) arrivando a un totale di 15,00 euro che consentono il passaggio a un livello superiore di prestazioni ( Piano Sanitario Premium). La contribuzione è dovuta per tutti gli assunti non in prova, da non meno di 9 mesi
- nuova assicurazione contro la non autosufficienza di 2,00 euro mensili per 12 mesi , sempre dal 1° gennaio 2024
- aumento dell'elemento perequativo del 10%, per imprese che non praticano la contrattazione di secondo livello per un totale di 360 euro annui.
Tabella retributiva dal 1 maggio 2023
NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI CCNL OCCHIALI INDUSTRIA Livelli
ERN dal 1° maggio 2023
ERN dal 1° marzo 2024
ERN dal 1° febbraio 2025
Quadri
2.323,95
2.383,03
2.453,19
6°
2.319,66
2.378,63
2.448,66
5°S
2.200,87
2.256,83
2.323,28
5°
2.124,05
2.178,05
2.242,18
4°S
1.966,19
2.014,69
2.074,05
4°
1.887,96
1.935,96
1.992,96
3°S
1.834,24
1.880,87
1.936,25
3°
1.798,40
1.844,12
1.898,42
2°
1.698,50
1.741,68
1.792,96
1°
1.380,43
1.469,43
1.559,43
CCNL Occhiali industria: parte normativa
TUTELA LAVORATORI
Numerosi i miglioramenti degli aspetti contrattuali a tutela dei lavoratori. In particolare:
- Si allunga a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattie gravi.
- si aggiungono 2 mesi retribuiti a carico dell’azienda oltre a quanto previsto per legge per i casi di violenza di genere
- continua lo sviluppo dell’Osservatorio per agevolare la realizzazione delle buone pratiche aziendali
- Normate le linee guida sulla partecipazione dei lavoratori e sullo smart working.
- introduzione del diritto alla formazione continua con 16 ore obbligatorie nel biennio a carico dell'azienda
ORARIO DI LAVORO
Possibili diversificazioni dell'orario con superamento dell’orario contrattuale fino 48 ore settimanali e per 96 ore nell’anno solare.
Puoi scaricare qui il testo integrale del contratto occhiali industria