• Rubrica del lavoro

    Denuncia infortunio: guida obblighi e sanzioni 2023

    L'obbligo  di presentare  denuncia per gli infortuni  accaduti ai propri dipendenti quando abbiano prognosi superiore ai 3 giorni è stato istituito dall’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

    La denuncia va fatta  indipendentemente dal fatto che l'infortunio sia indennizzabile o meno da parte dell'INAIL .

    • entro due giorni dalla data in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza (v. ulteriori dettagli sotto)
    • attraverso gli apposti servizi telematici sul portale INAIL  oppure  per lavoratori domestici o occasionali  tramite PEC o raccomandata postale
    • deve contenere  I  riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente 

    Le ultime indicazioni sono state fornite dall'INAIL nella circolare 24-2021  

    Vediamo di seguito una sintesi degli aspetti principali 

    I tempi della denuncia di infortunio

    •  Di norma il giorno da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
    •  Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni  per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.
    • per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.

    ATTENZIONE Per gli infortuni mortali e  per quelli per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore .

    Nei casi in cui la segnalazione  dell'infortunio sia effettuata 

    • dal lavoratore, 
    • dai patronati che li assistono o  
    • dall'INPS

      le Sedi dell’Inail che hanno ricevuto il certificato medico sono tenute a chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. Nel caso in cui si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni  decorre dalla data di ricezione della richiesta dell'ufficio INAIL

    Le sanzioni per omessa denuncia di infortunio 

    L'importo della sanzione  per la violazione dell'obbligo di denuncia di infortunio va  da 1.290,00 a 7.745,00 euro. 

    La violazione rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria , ovvero l'avviso al trasgressore, da parte dell'isprttorato del lavoro  per la regolarizzazione di eventuali violazioni.  Se il datore di lavoro provvede a sanare  la violazione  è previsto i pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro.

      Se invece gli  illeciti oggetto di diffida non vengano regolarizzati  e non venga versata la sanzione minima entro il termine di quindici giorni, , le violazioni possono essere sanate con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo 

    Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti. Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.

    Obblighi di  comunicazione ai fini statistici al SINP

    Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore  anche gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) a fini statistici .il quale prevede  che il datore di lavoro o i dirigenti preposti devnonono comunicare all'INAL entro 48 ore  i dati e le informazioni sugli inforutni sul lavoro che comportino l'assenza del lavoratore di almeno un gior, oltre a quello dell'evento 

    Al fine di agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall’Inail è stato denominato Comunicazione/denuncia di infortunio. Infatti  in caso di i infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti. Inoltre, in caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto alla comunicazione  al SINP entro 48 ore , nel caso la prognosi si prolunghi   puo utilizzare una appostia funzione  che richiede l'inserimento solo dei dati ulteriori  per  trasformare la comunicazione in  denuncia ai fini assicurativi. 

    Le violazioni in questo ambito sono soggette a  sanzioni amministrative  diverse  e diversa è la destinazione dei relativi proventi. 

    La circolare sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati

    • agli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e 
    • agli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi,

     L’articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

     La circolare n. 24 del 9 settembre 2021, chiarisce che in virtù dell’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell’illecito, la diffida obbligatoria non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione. 

    Prescrizione  omessa o ritardata denuncia di infortunio

    Ai sensi dell’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. La violazione dell’obbligo della denuncia di infortunio , è un "illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti" ,  per il quale si  applica la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dell’illecito stesso.

  • Inail

    Tutela INAIL RSU-RSA: chiarimenti

    Dopo alcune richieste di chiarimenti  dalle sedi territoriali INAIL fornisce con la circolare 23 del 1 giugno 2023    alcuni chiarimenti  operativi  sull'applicazione delle tutele assicurative ai rappresentanti dei lavoratori  per la sicurezza,aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo,  con l'approvazione dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

    La  circolare riprende la normativa in materia prevista nel Testo Unico per la sicurezza d.lgs 81/2001 ricordando  in particolare   al comma 2 dell'art. 50 si prevede che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono  poter disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza  perdita di retribuzione, nonchè dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle  funzioni  e non può subire pregiudizio alcuno a causa dello  svolgimento della propria attività godendo  delle  stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze  sindacali .

    Le modalità per l’esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di  contrattazione collettiva nazionale.

    La tutela assicurative di RSU e RSA: escluso il rischio elettivo

    Viene precisato  che al punto di vista assicurativo  il rappresentante dei  lavoratori per la sicurezza  ha il diritto di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni,    anche diversi  da quello in cui opera normalmente in  qualità di lavoratore.

    Pertanto, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per  la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri  a carico del datore di lavoro.

    in merito all’ambito di  operatività della tutela assicurativa, posto che l’articolo 2 del DPR  30 giugno 1965, n. 1124 richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in

    occasione di lavoro,  cioè sia  riferibile all’attività lavorativa, viene precisato  che  anche per gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della  sicurezza    la tutela è esclusa solo  nel caso  concreto, si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento è riferibile  al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore.

    Giova ricordare che per la Cassazione civile è si definisce rischio elettivo, tutto ciò che sia estraneo e non attinente  all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria e ad un comportamento volontario, volto a  soddisfare esigenze meramente personali

     Ad esempio con la sentenza n. 13882 del 7 luglio 2016, la Cassazione civile  sezione lavoro ha riconosciuto la tutela di un infortunio in itinere accaduto a un  lavoratore in permesso sindacale retribuito mentre si recava nel cantiere dove  alloggiava di ritorno da una riunione sindacale.

    Infortuni RSU RSA e oscillazione tasso medio INAIL

    Tutti i rappresentanti della sicurezza essendo lavoratori dipendenti operanti in una determinata impresa, sono assicurati dal datore di lavoro alle voci della vigente tariffa ordinaria   e  il rischio assicurato derivante dalle lavorazioni principali comprende anche  quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai

    rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo  ,  e gli  eventuali eventi lesivi  vanno considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della  posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro

  • Pensioni

    Invalidità dipendenti pubblici: domande online all’Inps

     Con il messaggio 2064  del 1 giugno 2023, facendo seguito al precedente messaggio 1834 del 18 maggio,  INPS comunica la definitiva abolizione delle commissioni mediche presso il Ministero dell'economia e delle Finanze e il  conseguente passaggio di competenza all'INPS  per talune prestazioni relative a invalidità e  pensioni di guerra dirette,  indirette e di reversibilità.

    In particolare si informa che a partire dal 1 giugno 2023 le domande di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, da parte di 

    1. enti  pubblici  e
    2.  datori di lavoro il cui personale ha optato per il mantenimento dell’iscrizione alla Gestione esclusiva o al Fondo Quiescenza Poste, 
      • comprese quelle relative agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, e 
      • quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale  e
      • le richieste di accertamento medico-legale nei confronti dei cittadini aventi diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, familiari superstiti di ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e  perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare,

    vanno presentate  all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite del portale dell’Istituto.

    Il nuovo servizio è disponibile a questo link.

    Per accedere alla procedura di presentazione delle domande, è necessario richiedere l’abilitazione compilando il modulo AA14.

  • Lavoro Dipendente

    Occupazione in crescita ad aprile 2023: disoccupati al 7,8%

    Sono stati diffusi negli ultimi giorni i dati relativi al recetne andamento del mercato del lavoro: si tratta de

     i dati Istat di aprile 2023  e  del

    l Rapporto annuale sulle Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro  del Ministero del lavoro che descrive le dinamiche del mercato del lavoro dipendente e parasubordinato nel 2022. Qui il testo .

     Di seguito una sintesi degli aspetti principali dei due documenti.

    Dati ISTAT occupazione aprile 2023

    La crescita dell’economia italiana  degli ultimi mesi , oltre le aspettative,   ha effetto  positivo anche sul mercato del lavoro:  secondo gli ultimi  dati ISTAT  la disoccupazione è scesa ad Aprile al 7,8%.

    Rispetto allo scorso anno sono 390mila le persone che hanno trovato lavoro, 48mila ad aprile in più rispetto al mese di  marzo  2023.

    Il tasso di occupazione nazionale sale quindi al 61%  e il numero totale di  persone che lavorano si porta a 23 milioni e  446mila 

    Interessante notare che tra le  tipologie di contratto  aumentano  ancora  quelli a tempo indeterminato e il lavoro autonomo, calano invece i contratti a termine.

     La categoria con la migliore performance è finalmente quella femminile con 50mila donne  occupate in piu rispetto al  mese  precedente,  a fronte del calo di 4 mila occupati di sesso maschile. Rispetto al 2022 l'aumento di donne occupate è pari a 217mila unità

    Sempre ad aprile diminuiscono le persone che cercano lavoro e scende anche il tasso di inattività.(al 33,7%)

    Dati occupazione 2022 Ministero del Lavoro

    Si segnala anche la pubblicazione della   relazione  annuale del Ministero del lavoro  sulle comunicazioni  obbligatorie relative ai contratti di lavoro attivi nel 2022.

    In sintesi: 

    ATTIVAZIONI E CESSAZIONI 

    • Sono stati attivati 12.573.000 rapporti di lavoro, in aumento del 10,9%. La crescita annua, seppure significativa, risulta in calo rispetto al valore registrato l’anno precedente (+17,7%).
    • Sono cessati 12.159.000 rapporti di lavoro, in aumento del 14,4%. L’incremento annuo è superiore rispetto all’anno precedente (+13,6%).•
    • I 12.573.000 rapporti di lavoro attivati hanno coinvolto 7.076.000 lavoratori, con un numero medio di contratti attivati pro capite pari a 1,78.
    • Le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono state 716.000 oltrepassando il numero di trasformazioni annue nel periodo pre-pandemia, in aumento del +34,8% rispetto all’anno precedente.
    • L’82,5% delle cessazioni dei rapporti di lavoro ha interessato contratti con durata inferiore a un anno.
    • Sono aumentate rispetto all’anno precedente le attivazioni a Tempo Indeterminato (+12,0%), con Apprendistato (+11,2%) e quelle a Tempo Determinato (+9,6%).
    • Sono aumentate rispetto all’anno precedente le attivazioni nel settore alberghiero e della ristorazione (+24,4%), Altri servizi pubblici, sociali e personali (+18,4%) e il settore Trasporti, comunicazioni, attività finanziarie e altri servizi alle imprese (+12,3%).
    • La quota maggiore di lavoratori cessati ricade nella classe 35-54 anni, costituita da 2.795.000 individui (41,0% del totale), mentre la classe dei giovani fino a 24 anni corrisponde alla fascia d’età meno numerosa (15,8% del totale).•

    DISTRIBUZIONE 

    Dal punto di vista delle distribuzione territoriale : a  fronte di 12.573.000 di attivazioni nazionali, il 42,7% è nelle regioni del Nord, il 32,4% è nelle regioni del Mezzogiorno ed il 24,8% è nelle regioni del Centro.

    SOMMINISTRAZIONE : 

    Sono stati attivati 1.488.000 rapporti di lavoro in somministrazione con una crescita tendenziale del +11,1%.

  • TFR e Fondi Pensione

    TFR -TFS dipendenti pubblici comunicazioni telematiche: nuove istruzioni

    Dal 1° gennaio 2023 è divenuta obbligatoria la modalità telematica  anche per la certificazione del TFR dei dipendenti pubblici,  dopo il TFS, come comunicato con la circolare INPS 4 novembre 2022, n. 125.(vedi dettagli nel paragrafo successivo)

    AGGIORNAMENTO 11 MAGGIO 2023

    Con il messaggio 8 maggio 2023, n. 1645, l'istituto fornisce ulteriori indicazioni sulla compilazione dell’“Ultimo miglio TFR” da parte dell’Ente datore di lavoro sostituisce i modelli cartacei “TFR1” e “TFR2”  per la  certificazione della Posizione assicurativa,  necessaria per la  creazione della pratica di TFR.

    Nel messaggio sono indicate in particolare  le modalità di invio dei dati necessari alla liquidazione della prestazione per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola e le modalità di invio di modelli cartacei  in alcuni casi particolari di variazioni di rapporti di lavoro.

    Viene anche comunicato che per la segnalazione di problemi relativi all’inserimento dell’“Ultimo Miglio TFR” e al processo di certificazione della Posizione assicurativa ai fini del TFR, gli Enti datori di lavoro e le Strutture territoriali dell’INPS, possono  rivolgersi via  posta elettronica all'indirizzo:  SegnalazioniTFRPA[email protected]

    TFR TFS dipendenti pubblici le istruzioni per i canali telematici

    L’Inps aveva fornito  nella circolare  125 del 4.11.2022 le  indicazioni operative per l’utilizzo del canale telematico TFS  

    Dal 1 gennaio 2023 tutti i dipendenti pubblici interessati  e datori di lavoro  devono utilizzare solo le modalità telematiche per lo scambio dei dati per la definizione di 

    1.  trattamento di fine servizio ( TFS ) e
    2.  trattamento di fine rapporto ( TFR ).

    Rimane invariata  solo la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto scuola attraverso il flusso telematico MUR/MEF.

    Si ricorda che come comunicato nel messaggio n 4688 del 28 dicembre.2021, dal  28 dicembre  2021 era stata rilasciata una nuova versione degli applicativi  SIN TFS e SIN TFR , sia 

    •   per la cessione agevolata prevista dal  DL 4  che
    •  per quella  ordinaria come previsto dal DPR 180/1950   

    L'istituto segnalava anche che per il cittadino è stato reso disponibile  anche  un manuale dedicato nell’area del portale istituzionale www.inps.it dove sono presenti i servizi online Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR” e “Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS”.

    Come funziona l’anticipo  del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e Trattamento di Fine Rapporto (TFR) 

    Si tratta di un finanziamento che consente di ottenere una parte o l’intera indennità maturata (, non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari. 

     Possono richiedere l’anticipo finanziario i dipendenti pubblici cessati dal servizio che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, alla pensione con i requisiti della Quota 100, o in base all’art. 24 della legge 214/2011.

     Per ottenere il finanziamento, i soggetti interessati devono

    1.  innanzitutto richiedere la certificazione dell’importo cedibile ai fini dell’anticipo finanziario, all’INPS, trasmettendo la domanda di quantificazione online. L’INPS provvede a rilasciare la certificazione entro 90 giorni dalla  domanda, rendendola disponibile nell’area riservata MyINPS. 
    2. Ottenuta la certificazione, gli interessati possono richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa, mediante iscrizione al portale https://www.lavoropubblico.gov.it/anticipo- tfs – tfr , il finanziamento agevolato per un importo massimo di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato, se di importo inferiore.

     È possibile per il cittadino presentare la domanda di quantificazione dell’anticipo finanziario, a seconda che i richiedenti siano in regime di TFS o di TFR , tramite uno dei due servizi online dedicati: Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – Domanda .

    In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite i patronati. In fase di compilazione della domanda, dopo aver selezionato la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019”, bisogna indicare la banca prescelta per l’operazione di finanziamento e dichiarare di avere avuto accesso alla pensione secondo i requisiti richiesti.

  • Rubrica del lavoro

    CCNL Occhiali industria: testo e novità del rinnovo 2023

    E' stato sottoscritta da parte di   ANFAO (aderente a Confindustria)  con Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil   il 28 aprile  l'ipotesi di rinnovo del Ccnl per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria  (montature, lenti di qualsiasi materiale, astucci, galvanica, minuterie ecc.). Il ccnl  interessa circa 900 imprese per : circa 17.000     dipendenti .

    Vediamo nei paragrafi seguenti i principali aspetti di novità sia economici che contrattuali  e le nuove tabelle retributive.

    CCNL Occhiali industria: parte economica 

    L’aumento medio complessivo (Tec) previsto sottoscritto è di 180 euro.  167 euro l’aumento sui minimi (Tem) con riferimento al 4° livello, distribuiti in 3 tranches: 

    • 62 euro da maggio 2023; 
    • 48 euro da marzo 2024, 
    • 57 euro da febbraio 2025

     per un montante complessivo di 4006 euro.

    Aumento premi  di professionalità a valore aggiunto (PPVA) per un massimo di dodici mensilità (non incide sugli istituti contrattuali e di legge), con i seguenti importi 

    •    euro 14,00 per l’area operativa, step centrato;

    •    euro 16,00 per l’area operativa, step consolidato;

    •    euro 18,00 per l’area qualificata, step base;

    •    euro 20,00 per l’area qualificata, step centrato.

     Sull’inquadramento al primo livello, l’intesa prevede il passaggio automatico dopo 6 mesi ai livelli superiori e un aumento nel triennio di 268 euro. Vedi sotto la tabella retributiva complessiva

    WELFARE CONTRATTUALE: 

    • aumento dello 0,3% euro sulla previdenza integrativa (fondo Previmoda) dal 1° luglio 2024 , per un totale del 2,00 per cento.
    • aumento di 3 euro   per l'assistenza sanitaria integrativa (fondo Sanimoda)  arrivando a un totale di  15,00 euro che consentono il passaggio a un livello superiore di prestazioni ( Piano Sanitario Premium).  La contribuzione è dovuta per tutti gli assunti non in prova, da non meno di 9 mesi 
    • nuova assicurazione contro la non autosufficienza  di 2,00 euro mensili per 12 mesi , sempre dal 1° gennaio 2024 
    • aumento dell'elemento perequativo del 10%, per imprese che non praticano la contrattazione di secondo livello per un totale di 360 euro annui.

    Tabella retributiva dal  1 maggio 2023

    NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI CCNL OCCHIALI INDUSTRIA

    Livelli

    ERN dal 1° maggio 2023

    ERN dal 1° marzo 2024

    ERN dal 1° febbraio 2025

    Quadri

    2.323,95

    2.383,03

    2.453,19

    2.319,66

    2.378,63

    2.448,66

    5°S

    2.200,87

    2.256,83

    2.323,28

    2.124,05

    2.178,05

    2.242,18

    4°S

    1.966,19

    2.014,69

    2.074,05

    1.887,96

    1.935,96

    1.992,96

    3°S

    1.834,24

    1.880,87

    1.936,25

    1.798,40

    1.844,12

    1.898,42

    1.698,50

    1.741,68

    1.792,96

    1.380,43

    1.469,43

    1.559,43

    CCNL Occhiali industria: parte normativa

    TUTELA LAVORATORI 

    Numerosi i miglioramenti degli aspetti contrattuali a tutela dei lavoratori. In particolare:

    • Si allunga a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattie gravi. 
    • si aggiungono  2 mesi retribuiti a carico dell’azienda oltre a quanto previsto per  legge per i casi di violenza di genere  
    • continua lo sviluppo  dell’Osservatorio per agevolare la realizzazione delle buone pratiche aziendali
    • Normate le linee guida sulla partecipazione dei lavoratori e sullo smart working.
    • introduzione  del diritto alla formazione continua con 16 ore obbligatorie nel biennio a carico dell'azienda

    ORARIO DI LAVORO  

    Possibili diversificazioni dell'orario con superamento dell’orario contrattuale fino 48 ore settimanali e per 96 ore nell’anno solare.

    Puoi scaricare qui  il  testo integrale del contratto occhiali industria

  • CCNL e Accordi

    CCNL dirigenti autotrasporto: aumenti e una tantum da giugno 2023

    E' stato firmato il 18 maggio  2023 il rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato siglato con Confetra  il 21 luglio  2021 . Ne dà notizia sul proprio  sito ManagerItalia l'associazione dei dirigenti  del settore. Il presidente Mantovani ne ha sottolineato l'importanza per il recupero dell'inflazione  che ha gravato nell'ultimo periodo  sulle retribuzioni, realizzato però senza pesare troppo sui bilanci aziendali . Anche il presidente di Confetra Deruvo ha infatti espresso sosddisfazione  “Penso che sia stato fatto un buon lavoro che realizza un mix equilibrato tra aumenti e servizi welfare a favore dei dirigenti. Devo dare atto a Manageritalia del senso di responsabilità mostrato in questi anni tutt’altro che facili scegliendo di non stressare la trattativa ma di accompagnarla lungo un percorso a tappe che alla fine si è rivelato soddisfacente per tutti.”

    Vediamo di seguito i principali aspetti 

    CCNL dirigenti Confetra aumenti retributivi

    L’accordo sottoscritto il 18 maggio  prevede  nello specifico:

    1-  importo una tantum di 1.500 euro da corrispondere nel 2023 per vacanza contrattuale 2021-2022, erogato in due tranches:

    • 700 euro a giugno 2023
    • 800 euro a novembre 2023

    2 – aumento contrattuale di 450 euro lordi mensili  complessivi  da raggiungere  a partire da dicembre 2023 ed entro luglio 2025, cosi suddiviso :

    • 150,00 mensili dal 1° dicembre 2023
    • 150,00 mensili dal 1° luglio 2024
    • 150,00 mensili dal 1° luglio 2025

    Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza,  solo da somme concesse  in acconto o anticipazione  dopo il 31 dicembre 2019.

    3 – Beni e servizi welfare contrattuale pari  1.300 euro annui  da fruire attraverso la Piattaforma welfare dirigenti terziario.    Ciò in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits già presenti in azienda e con la possibilità di integrare il valore minimo  contrattuale con versamenti aggiuntivi concordati a livello aziendale.