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CCNL Lavanderie industriali rinnovo 2026: primo aumento a maggio
Il 19 maggio 2026, a Roma, le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno sottoscritto con Assosistema Confindustria l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore delle lavanderie industriali.
Il contratto, scaduto il 31 dicembre 2025, interessa circa 25.000 lavoratori e oltre 1.200 imprese attive nei comparti turistico e sanitario.
CCNL Lavanderie 2026 – Novità economiche
Il rinnovo prevede un aumento complessivo medio di 188 euro (TEC) riferito al livello B1.
L'incremento sui minimi tabellari (TEM), pari a 180 euro corrispondenti al 9,8%, sarà erogato in quattro tranche:
- 50 euro a maggio 2026,
- 20 euro a dicembre 2026,
- 50 euro a ottobre 2027 e
- 60 euro a ottobre 2028.
Il montante complessivo del triennio ammonta a 3.500 euro, di cui 100 destinati al welfare e da erogare entro marzo 2027.
L'elemento perequativo, riservato alle aziende che non applicano la contrattazione di secondo livello, salirà dagli attuali 350 a 380 euro nel corso della vigenza contrattuale.
Sul versante del welfare:
- il contributo al fondo pensionistico integrativo Previmoda aumenterà dello 0,1% a carico delle aziende, mentre
- quello al fondo sanitario FASIIL passerà da 12 a 15 euro mensili.
È inoltre prevista la copertura della quota FASIIL da parte delle aziende per le lavoratrici vittime di violenza di genere durante il periodo di aspettativa.
Novità contrattuali
Sul piano normativo, le parti hanno rafforzato le relazioni industriali attraverso il potenziamento dell'Osservatorio permanente per la transizione digitale e dell'Organismo paritetico nazionale su salute e sicurezza, introducendo altresì linee guida su diversità, equità e inclusione. Il diritto allo studio è stato esteso ai corsi universitari nell'ambito delle 150 ore.
Significativo l'intervento sull'orario di lavoro: le riduzioni di orario (ROL) per i lavoratori a turni saliranno a 56 ore annue dal 2027. Per le centrali di sterilizzazione dello strumento chirurgico organizzate su sei o sette giorni, le ROL raggiungeranno rispettivamente 68 e 80 ore. Dal 2026 sarà riconosciuto un tempo di vestizione di 10 minuti giornalieri per gli addetti alla sterilizzazione, elevato a 15 minuti dal gennaio 2027. La quota massima di contratti a termine scenderà inoltre dal 35 al 30%.
In materia di salute e sicurezza, è stata introdotta l'assistenza legale gratuita, a carico dell'azienda, per i lavoratori preposti. Le parti hanno infine assunto un impegno congiunto per richiedere alle istituzioni il riconoscimento delle mansioni del settore tra i lavori usuranti.
Nelle prossime settimane l'ipotesi di accordo sarà sottoposta all'approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori nelle assemblee di categoria.
CCNL Lavanderie industriali 2021
Nel prcedente rinnovo era stato concordato un aumento medio sui minimi di 63 euro (cat B1), così distribuito:
per il settore sanitario le tranches saranno:
- 25 euro da marzo 2021,
- 25 euro da marzo 2022,
- 13 euro da agosto 2022;
per il settore del turismo, più fortemente colpito dalla pandemia, (aziende con almeto il 60% di fatturato derivante dal settore alberghiero, da autocertificare a EBLI entro febbraio 2021) , gli aumenti saranno dilazionati in 4 tranches, cosi suddivise:
- 20 euro da settembre 2021,
- 15 euro da marzo 2022,
- 15 euro da agosto 2022,
- 13 euro da dicembre 2022.
Previsto anche un innalzamento dell'elemento perequativo, per le aziende che non effettuano la contrattazione di secondo livello, di 230 euro nel 2022 e 260 euro nel 2023.
CCNL Lavanderie industriali 2021 parte normativa
Sul sistema delle relazioni industriali da segnalare :
- l'intenzione di potenziare la partecipazione dei lavoratori con l'inserimento di linee guida specifiche di attuazione.
- il rafforzamento dell'osservatorio nazionale dell'ente bilaterale Ebli che, nel corso di vigenza contrattuale, dovrà: sviluppare ed integrale un nuovo sistema di inquadramento e valorizzare comportamenti organizzativi; approfondire la disciplina sull'orario di lavoro e adeguarlo al settore; realizzare uno studio sulla reperibilità.
- Sono rafforzate le norme a contrasto del dumping contrattuale e della speculazione sul passaggio degli appalti
- vengono inserite anche linee guida sulla responsabilità sociale di impresa e sulla contrattazione di secondo livello con il modello da utilizzare
Dal punto di vista invece dei diritti individuali dei lavoratori:
- viene aumentata la percentuale di part-time dal 10% al 12%,
- viene aumentata di tre mesi l'aspettativa retribuita a carico dell'azienda, oltre quella prevista dall'INPS, per le vittime di violenza di genere.
- raddoppiano le possibilità di anticipo TFR (/ secondo anticipo ad almeno 3 anni dal primo e per un massimo del 70% su quanto accantonato)
- il periodo di prova per i livelli b1 e b2 anche operati è fissato a due mesi
- il periodo di affiancamento previsto per i contratti a termine sale da 30 a 60 giorni
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Permesso unico UE per gli stranieri in Gazzetta: cosa cambia
E' stato pubblicato il 20 maggio 2026 in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 83 del 16.4.2026 per l' attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membro.
L'obiettivo è rafforzare le tutele contro lo sfruttamento lavorativo e favorire l'integrazione regolare.
La bozza era stata approvata definitivamente il 9 aprile scorso. Vedi sotto il testo integrale
In particolare, il decreto semplifica radicalmente l’iter amministrativo per la richiesta del permesso unico, riducendo a 90 giorni il termine massimo per la conclusione della procedura di rilascio, salvo casi eccezionali.
Viene anche introdotto l'obbligo di trasparenza per il datore di lavoro, che dovrà informare tempestivamente il lavoratore straniero su ogni comunicazione relativa al nulla osta.
Infine il provvedimento garantisce maggiore flessibilità nel mercato del lavoro: lo straniero titolare di permesso unico potrà cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del titolo, previa notifica alle autorità competenti.
Qui il testo del D. LGS 83 2026.
Vediamo piu in dettaglio i contenuti del decreto.
Permesso unico più semplice e in tempi certi
Uno degli obiettivi principali della riforma è la riduzione della complessità burocratica che oggi caratterizza la domanda di permesso unico.
Il decreto rafforza innanzitutto l’obbligo di informazione nei confronti del lavoratore straniero, prevedendo che vengano fornite indicazioni complete sulle condizioni di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro,
- sui documenti necessari e
- sulle garanzie procedurali previste, anche per i familiari.
Anche sul fronte delle tempistiche della procedura , le novità sono rilevanti. Si prevede che :
- da un lato i termini ordinari per il rinnovo del permesso di soggiorno vengono estesi da 60 a 90 giorni,
- dall’altro viene introdotta una disciplina speciale per il permesso unico di lavoro: una volta completata la domanda, il questore dovrà rilasciare il titolo entro 30 giorni.
Si tratta di una deroga significativa rispetto ai tempi previsti per altri titoli di soggiorno, pensata per garantire maggiore certezza giuridica e operativa sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro.
Flessibilita e mobilità nel mercato del lavoro
In un’ottica di maggiore flessibilità del mercato del lavoro, viene riconosciuta la possibilità, per il titolare di permesso unico, di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del titolo, previa comunicazione alle autorità competenti.
In caso di disoccupazione, poi, il permesso non sarà revocato automaticamente: il lavoratore potrà rimanere in Italia per almeno tre mesi per cercare una nuova occupazione. Questa misura mira a contrastare lo sfruttamento lavorativo e a favorire percorsi di integrazione regolare.
Infine, il decreto chiarisce che la gestione delle domande resta in capo al ministero dell’Interno e che l’attuazione delle nuove norme non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Le novità del testo definitivo: obblighi di informazione del lavoratore
Rispetto alle prime ricostruzioni giornalistiche, il testo finale del decreto presenta alcuni elementi di maggiore dettaglio operativo rilevanti per datori di lavoro e consulenti.
In particolare oltre al termine complessivo di 90 giorni per la conclusione del procedimento, viene chiarita
- la scansione interna delle fasi (60 giorni per il rilascio del nulla osta e 30 giorni per il permesso di soggiorno), nonché
- l’estensione a 90 giorni anche del termine per il rinnovo dei permessi.
Il provvedimento introduce inoltre specifici obblighi informativi, prevedendo che nel permesso unico siano riportate informazioni su condizioni di lavoro, diritti e garanzie procedurali, e rafforza il ruolo del datore di lavoro, tenuto a comunicare tempestivamente al lavoratore gli esiti dell’iter amministrativo.
Risulta poi più articolata la disciplina delle esclusioni, che individua puntualmente le categorie non rientranti nel nuovo regime (tra cui lavoratori autonomi, studenti, distaccati e titolari di protezione).
Infine, si chiarisce l’applicazione anche ai lavoratori del settore domestico e assistenziale.
Come sarà applicato
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è fissata al 22 maggio 2026. Il testo di legge non prevede l'emanazione di provvedimenti ministeriali attuativi ma sono più che probabili circolari ministeriali e/0 istruzioni tecniche per uniformare le procedure amministrative e digitali delle Questure e dello Sportello Unico perche gli obblighi possano essere effettivamente rispettati .
Allegati: -
Mansionario lavoratori sportivi: nuovo elenco 2026
Sul sito del Dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri è stato pubblicato il decreto contenente il 4 elenco di mansioni considerate nei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, come necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva che si aggiunge a quelli già fornito nel dlgs 36 2021 e successivamente nel 2024.
In particolare in questo 4 elenco sono interessate le seguenti Federazioni
- FGI
- FIPM
- FISSW
- FIPP
- FISPIC
Solo ai lavoratori addetti a tali mansioni sono applicabili le novità in ambito giuslavorativo e fiscale previste dalla Riforma dello Sport.
SCARICA QUI IL DECRETO 4.3.2025 CON IL TERZO ELENCO
SCARICA QUI IL DECRETO CON IL QUARTO ELENCO pubblicato il 14 maggio 2026
QUI IL MANSIONARIO COMPLETO al 17 aprile 2025
Elenco completo mansioni attività sportive – FIBA
L'elenco riporta le mansioni e le attività, suddivise sulla base dell'ente interessato e con gli specifici riferimenti normativi
A titolo esemplificativo riportiamo l'elenco completo delle mansioni riconosciute da FIBA Federazione Italiana Pallacanestro
MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO Ispettore di campo art. 5.9 Regolamento Tecnico Sportivo (RTS) Addetto agli arbitri art. 5.10 RTS Speaker 5.11 RTS Omologatore campi e attrezzature sportive 5.13 RTS Addetto all’area e alle attrezzature di gioco (organizzazione logistica) 5.14 RTS Addetto alla sicurezza atleti 5.15 RTS Addetto trasporto atleti 5.16 RTS Addetto all’antidoping 5.17 RTS Addetto assistenza atleti disabili 5.18 RTS Classificatori atleti paralimpici 5.19 RTS Docenti formatori sportivi 5.21 RTS Mansionario FGI Federazione Ginnastica Italiana
Di seguito le mansioni individuate dalla Federazione Ginnastica Italiana
MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO Addetto al controllo e alla manutenzione specifica dell’attrezzatura sportiva delibera n.128 del 2023 che modifica le norme tecniche FGI 2023 Allestitore del campo gara/allenamento " Referente degli Ufficiali di Gara " Coreografo " -
Ticket licenziamento per lavoro in carcere: istruzioni ai datori di lavoro
Con circolare 59 del 20 maggio 2026 Inps fornisce le istruzioni sul c.d. ticket di licenziamento ovvero il contributo per la Naspi , dovuto in caso di licenziamento per i lavoratori detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria.
Il provvedimento chiarisce in particolare :
- i criteri per definire quando il contributo è dovuto e
- le modalità di esposizione delle cessazioni e degli importi nei flussi Uniemens.
Ticket licenziamento detenuti dipendenti da aziende esterne i casi
Il lavoro penitenziario, pur continuando a presentare profili di specialità strettamente connessi allo status di detenuto è stato, sul piano delle tutele, progressivamente assimilato al lavoro subordinato ordinario, anche a seguito di pronunce giurisprudenziali
Ne deriva che il ticket di licenziamento è dovuto dal datore di lavoro:
sia in caso di interruzione del rapporto di lavoro riconducibile a cause ordinarie di risoluzione.
che in ipotesi tipiche ed esclusive di tale categoria per eventi indipendenti sia dalla volontà del lavoratore sia dalla volontà del datore di lavoro.
In quest'ultimo caso l’applicazione del ticket di licenziamento risulta non coerente con la ratio dell’istituto, che è finalizzato a disincentivare le cessazioni del rapporto di lavoro determinate da iniziative datoriali.
Si tratta in particolare dei casi ad esempio di revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno da parte del magistrato di sorveglianza o da parte del direttore dell’istituto penitenziario , in cui il pagamento del ticket di licenziamento NON è richiesto.
Invece in caso di cessazione per scarcerazione del detenuto per fine pena, la non debenza del ticket di licenziamento non può essere considerata automatica, in quanto è necessario che il datore di lavoro verifichi, di volta in volta la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro con il lavoratore ex detenuto all’esterno dell’istituto penitenziario, direttamente o per il tramite di altro soggetto giuridico da esso controllato o partecipato. Solo qualora risulti accertata e adeguatamente comprovata l’impossibilità di tale prosecuzione, la cessazione del rapporto di lavoro non comporta obbligo di versamento del ticket di licenziamento.
Infine nelle ipotesi di trasferimento del detenuto ad altro istituto penitenziario il datore di lavoro è tenuto a verificare, di volta in volta e in concreto, la possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro, sia direttamente sia per il tramite di altro soggetto giuridico controllato o partecipato, con il lavoratore detenuto presso l’istituto penitenziario di destinazione.
ATTENZIONE l’Istituto ricorda che vengono sempre effettuate le dovute verifiche, sia amministrative che ispettive, sue quanto attestato dal datore di lavoro tramite i flussi Uniemens.
Le istruzioni operative Uniemens per le cessazioni
La circolare precisa quindi che i datori di lavoro che utilizzano il flusso Uniemens devono utilizzare all’interno dell’elemento <TipoCessazione> di <Cessazione>, i nuovi codici seguenti:
- “2B”, avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro del detenuto per revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno da parte del magistrato di sorveglianza o da parte del direttore dell’istituto penitenziario- legge n. 354 del 1975 e dall’art. 48 del D.P.R. 230 del 2000, no ticket di licenziamento”;
- “2C”, avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto, ammesso al lavoro esterno per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario – no ticket licenziamento”.
In caso di scarcerazione del detenuto per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario, anche se resta possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro interessati, che intendono comunque recedere dal rapporto di lavoro, devono utilizzare il seguente nuovo codice tipo cessazione
- “2F”, avente il significato di “Cessazione rapporto di lavoro per scarcerazione del detenuto, ammesso al lavoro esterno per fine pena o per trasferimento ad altro istituto penitenziario – SI ticket licenziamento”.
Ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato2 deve essere valorizzato, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il codice causale in uso “M400” e, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.
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Contributi INPGI 2026: 31 maggio scadenza 1^ rata minimi
Con la circolare 3 del 3 .2.2026 INPGI ha comunicato che a seguito della definizione dell’indice di variazione dei prezzi nella misura del + 1,4%, si è proceduto all’adeguamento dei contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità) per l’anno 2026, come segue
Tipo contributo Contributo minimo ordinario Contributo minimo ridotto (giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale) Contributo minimo ridotto (giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto) Reddito minimo di riferimento 2.543,87 <td data-label="Ridotto (1.271,94
1.271,94 Contributo Soggettivo (12%) 305,26 <td data-label="Ridotto (152,63
152,63 Contributo Integrativo (4%) 101,75 <td data-label="Ridotto (50,88
101,75 Contributo di maternità 23,70 <td data-label="Ridotto (23,70
23,70 Totale contributo minimo 2026 430,71 <td data-label="Ridotto (227,21
278,08 Con la circolare 4 dell'8 maggio l'istituto ricorda la scadenza ultima del versamento fissata al 31 luglio e fornisce le istruzioni per l'eventuale pagamento anticipato in 3 rate con scadenza:
- 31 maggio
- 30 giugno e
- 31 luglio 2026
Modalità operative
Per il versamento dei contributi dei giornalisti autonomi a INPGI si deve utilizzare il Modello F24/Accise (reperibile sul sito dell'INPGI e su quello dell'Agenzia delle Entrate), sul quale si indicherà:
- Ente P,
- codice identificativo 22222
- e nei campi mese/anno di riferimento 01/2025.
Il modello deve obbligatoriamente essere intestato al giornalista interessato.
In alternativa, potrà essere effettuato un bonifico bancario sul conto IBAN: IT60D0503411701000000002907, avendo cura di indicare nella causale:
- “SU (per i versamenti in unica soluzione) oppure
- S1 (per la prima rata del 31 ottobre e S2 e S3 per le rate successive con scadenza 31 novembre e 31 dicembre)
seguiti da 2024 e dal codice fiscale e/o matricola INPGI dell’iscritto cui si riferiscono i versamenti.
Per maggiori chiarimenti in merito alla corretta compilazione del Modello può consultare l'apposita sezione del sito dell'Istituto – "Giornalista Lavoratore autonomo – liberi professionisti – contribuzioni – modalità di pagamento contributi e scadenze" .
I contributi minimi dei giornalisti: rateazione
Il contributi minimi ordinari ( soggetti possono essere versati in tre rate come segue:
- 1^ rata 31 maggio 2026 143,57
- 2^ rata 30 giugno 2026 143,57
- 3^ rata 31 luglio 2026 143,57
La scadenza per il versamento in unica rata è il 31 luglio.
Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2025 svolgevano l'attività esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l'interessato deve necessariamente comunicare (Dichiarazione di attività) all'INPGI le modalità con cui svolge la professione.
Va ricordato che i giornalisti iscritti all'INPGI che – alla data del 31/07/2024 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell'anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati dal versamento del contributo minimo, previa Comunicazione Cessazione Attività. Questi ultimi, se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell'anno 2024 – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.
Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l'anno 2024 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2025), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni.
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Decreto Fiscale: agevolazioni fiscali America’s Cup a società e dipendenti
Nel testo del decreto fiscale in corso di conversione in legge sono stati inseriti dal Senato emendamenti che prvedono due agevolazioni fiscali speciali per favorire lo svolgimento della 38ª America's Cup. La manifestazione avrà sede principale a Napoli nel 2027, ma inizia già a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 con la prima Regata Preliminare Louis Vuitton.
Ecco i dettagli sugli sconti fiscali.
Vedi anche Nuovo decreto fiscale 2026 tutte le modifiche in Senato
America’s Cup : Esenzione fiscale Società ( IRES- IRAP)
La norma riguarda le persone giuridiche (società, enti) con sede legale in Italia, costituite nel 2026 dall'ente organizzatore o dai team partecipanti alla competizione, oppure le stabili organizzazioni di società ester aperte in Italia nel 2026 per l'evento.
Questi enti sono completamente esentati da:
- IRES (Imposta sul Reddito delle Società)
- IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.
Condizione fondamentale: le attività devono essere direttamente ed esclusivamente collegate alla partecipazione all'evento.
ATTENZIONE Non vale per attività commerciali generiche, anche se svolte dalla stessa società.
Benefici fiscali ai lavoratori
La norma prevede agevolazioni per due categorie di soggetti:
1. Lavoratori non residenti in Italia (che non si trasferiscono)
I redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo percepiti nel 2026-2027 per prestazioni rese all'organizzatore o ai team non concorrono al reddito imponibile IRPEF: in pratica sono totalmente esenti da tassazione italiana. Non si applicano nemmeno ritenute d'acconto o imposte sostitutive.
2. Lavoratori che si trasferiscono in Italia e diventano residenti fiscali
Per chi si sposta fisicamente in Italia e acquisisce la residenza fiscale nel paese, il beneficio è parziale: solo il 35% del reddito percepito nel 2026-2027 concorre alla formazione del reddito complessivo. In pratica, il 65% è escluso dalla tassazione IRPEF.
I benefici di questo comma 4-decies non si possono sommare ad altri regimi agevolati già esistenti, come:
- regime degli impatriati (D.Lgs. 209/2023)
- agevolazioni per ricercatori e docenti rientrati in Italia (D.L. 78/2010)
- regime dei neo-residenti facoltosi con imposta sostitutiva forfettaria (art. 24-bis TUIR)
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Volontari soccorso alpino, indennità 2026
E' stato definito l'importo dell'indennità per i lavoratori autonomi che effettuano attività come volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per l’anno 2026, con il Decreto ministeriale del 3 maggio 2026, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si stabilisce che :
1. per l’indennità compensativa spettante ai lavoratori autonomi che, in qualità di volontari si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso alpino e speleologico o di esercitazione, si tiene conto della retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, determinata per l’anno 2026 in euro 2.521,99.
2. Per consentire la liquidazione delle indennità compensative del mancato reddito la retribuzione giornaliera viene calcolata dividendo la retribuzione mensile di cui
al comma 1 per ventidue giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato nell’arco di cinque giorni per settimana, ovvero per ventisei giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato nell’arco di sei giorni per settimana.
Indennità volontari soccorso alpino: come fare domanda
Per ottenere l'indennità l’interessato deve presentare una specifica domanda all’Ispettorato del lavoro territoriale , da inoltrare a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'attività di soccorso o l’esercitazione.
ATTENZIONE All’istanza deve essere allegata l’attestazione del sindaco (o suo delegato) sull' attività svolta con la specificazione della data e dell’orario dell’intervento.
Resta esclusa dall’indennizzo l’attività eventualmente prestata in giornata festive, salvo il caso in cui in tali giornate ricada l’attività abitualmente prestata dal lavoratore autonomo.