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Ferie arretrate con obbligo fruizione entro il 30 giugno: come funziona
Entro il 30 giugno di ogni anno il datore di lavoro deve aver verificato il monte ferie goduto da ciascun lavoratore nell'anno precedente e, se queste non sono state fruite interamente, dovranno essere versati i contributi previdenziali corrispondenti.
Si avvicina quindi il termine ultimo per la fruizione delle ferie maturate nel 2024, mentre scade il 20 agosto il termine per il versamento dei contributi per i giorni non utilizzati.
Vediamo di seguito un riepilogo delle regole sul diritto alle ferie e gli adempimenti del datore di lavoro.
Diritto alle ferie e tempi di fruizione
Quello delle ferie è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vige il divieto di monetizzazione per il periodo di minimo di 4 settimane NELL'ANNO .
Occorre inoltre fare attenzione al conteggio delle ferie nei casi di assenze, modifiche contrattuali e all' istituto delle c.d. "ferie solidali", di recente istituzione
In caso di violazione , oltre all'anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie , il datore di lavoro sarà passibile anche di sanzioni amministrative.(vedi ultimo paragrafo)
Si ricorda che tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).
Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 2109, 2 comma, c.c., che specifica:
- Il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo;
- le ferie devono essere retribuite ;
- il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;
- la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità .
Il diritto alle ferie trova ulteriore rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003 in attuazione di norme europee. In particolare, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).
Va sottolineato che il periodo feriale essere goduto come segue:- per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione e,
- per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Ciò significa che entro il 30 giugno 2025 devono essere godute le ferie maturate nel 2023.
- Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate possono essere dilazionate o monetizzate
Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire dell'intero periodo obbligatorio, è possibile per il datore di lavoro collocarlo in ferie forzate per evitare sanzioni.
L'eventuale insorgenza dell'obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, in particolare nel caso di un diverso termine per la fruizione delle ferie, che puo essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale.
Va anche considerato in modo particolare il fatto che il termine per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva, resta sospeso nei casi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla legge (v. messaggio Inps n. 18850/2006) e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attività lavorativa. Nell'Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano tra i periodi che costituiscono legittimo impedimento la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga
Sanzioni per mancata fruizione delle ferie
Per il mancato rispetto del periodo annuale di ferie, da parte del datore di lavoro le sanzioni amministrative sono le seguenti:
- Sanzione da 120 a 720 € per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori
- Sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o che si sono verificate per due anni
- Sanzione da 960 a 5.400 € per violazioni riferite a a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.
ATTENZIONE: Le stesse ammende sono previste in caso di monetizzazione del periodo di ferie
Versamento contributivo per ferie non godute: come funziona
In caso di mancato godimento di tutte le ferie maturate da parte dei lavoratori, i datori di lavoro devono anticipare la contribuzione sulla retribuzione delle ferie residue.
Si ricorda che la contrattazione collettiva può prolungare il termine di diciotto mesi per la fruizione delle ferie annuali, ma non può rinviare il godimento oltre un limite che ne snaturi la funzione. La scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare il termine di diciotto mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle ferie, come previsto dalla Convenzione Oil 132/1970.
In assenza di accordi specifici, il termine scatta comunque trascorsi i diciotto mesi.
L’indennità sostitutiva delle ferie incide sulla retribuzione imponibile, con i datori di lavoro tenuti a includerla entro luglio 2025 e a versare i relativi contributi entro agosto.
I versamenti contributivi che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni, inclusa la contribuzione sulle ferie non godute.
Recupero Contributi: Quando il dipendente usufruirà delle ferie non godute, il datore di lavoro potrà recuperare i contributi anticipati utilizzando la causale “Ferie” nel sistema Uniemens.
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Cooperative e minimale contributivo: la Cassazione conferma l’obbligo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17560 del 3 giugno 2026, è tornata a pronunciarsi sui rapporti tra le scelte organizzative delle società cooperative e gli obblighi contributivi nei confronti dell'INPS. La decisione affronta una pluralità di profili di interesse :
- la valenza dei vizi formali del verbale ispettivo,
- la natura delle sanzioni civili connesse all'omissione contributiva,
- l'operatività del minimale retributivo anche in presenza di riduzioni dell'orario o sospensioni del rapporto, nonché
- la ripartizione dell'onere probatorio nel disconoscimento di rapporti di lavoro subordinato tra familiari conviventi.
La pronuncia consolida un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità e ne ribadisce l'applicabilità anche nei contesti cooperativistici, in cui il socio lavoratore è equiparato al lavoratore subordinato ai fini previdenziali.
Dettagli del caso
La vicenda trae origine da un verbale di accertamento con cui l'INPS aveva contestato a una società cooperativa diversi rilievi. In particolare, l'Istituto aveva rilevato il mancato versamento della retribuzione, e dei correlati contributi, in relazione a giornate di assenza imputabili a una decisione unilaterale della cooperativa, con conseguente perdita del diritto all'esonero contributivo previsto dalla L. n. 190 del 2014, di cui la società aveva precedentemente beneficiato.
A ciò si aggiungevano l'insussistenza dell'esonero per lavoratrici già occupate presso altri datori nei sei mesi precedenti, l'erogazione di un assegno per il nucleo familiare in misura superiore al dovuto e il disconoscimento di due rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con familiari conviventi dell'amministratore unico.
Il regolamento interno della cooperativa prevedeva la possibilità di sospendere il rapporto di lavoro o ridurre l'orario in caso di mancata approvazione del piano di crisi. Tanto il Tribunale quanto la Corte d'Appello avevano confermato la legittimità della pretesa contributiva, ritenendo inammissibile la riduzione unilaterale della retribuzione al di sotto del minimale fissato dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338 del 1989, conv. in L. n. 389 del 1989. Avverso tale pronuncia, la cooperativa e il suo amministratore hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso.
- Sul primo motivo, relativo alla pretesa incomprensibilità delle contestazioni del verbale ai sensi dell'art. 12 della L. n. 212 del 2000, la Corte ha ribadito che eventuali vizi formali dell'accertamento ispettivo non incidono ex se sulla pretesa contributiva, poiché l'oggetto del giudizio non è l'atto amministrativo, bensì la sussistenza sostanziale dell'obbligazione contributiva dedotta in causa.
- Sul secondo motivo, fondato sull'art. 14 della L. n. 689 del 1981, i giudici hanno chiarito che il procedimento sanzionatorio amministrativo non si estende alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali: le somme aggiuntive dovute in caso di omesso o ritardato versamento hanno infatti natura di sanzione civile, automatica e predeterminata, sostanzialmente diversa dalle sanzioni amministrative.
- Quanto al terzo motivo, riferito agli artt. 3 e 6 della L. n. 142 del 2001, la Corte ha confermato che il principio del minimo retributivo imponibile si applica anche alle cooperative, i cui soci lavoratori sono equiparati ai dipendenti ai fini previdenziali: la contribuzione deve essere parametrata al minimale anche quando l'orario è ridotto o il rapporto sospeso per scelta unilaterale del datore, atteso il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo e l'indisponibilità dei diritti previdenziali.
- Una deliberazione di crisi che comporti la riduzione della retribuzione al di sotto dei minimi contrattuali non incide quindi sull'integrità della posizione previdenziale del socio, né eventuali apporti straordinari richiesti al socio lavoratore nel corso della crisi possono ridurre la tutela previdenziale a lui spettante.
- Infine, sul quarto motivo, relativo all'art. 2697 c.c., la Corte ha precisato che, in presenza degli elementi presuntivi raccolti dagli ispettori – quali la convivenza familiare con l'amministratore e l'accredito delle retribuzioni su un conto corrente di incerta intestazione – spetta alla società provare in modo certo l'effettiva sussistenza del rapporto, e in particolare del requisito tipico della subordinazione. Applicando correttamente tale regola di riparto dell'onere probatorio, la Corte territoriale ha confermato la legittimità del disconoscimento operato dall'Istituto, che nell'esercizio del proprio potere di autotutela è legittimato a verificare e rettificare situazioni giuridiche preesistenti.
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Contributi coltivatori diretti, coloni, IAP : importi 2026
Con la circolare 67 del 18 giugno INPS comunica gli importi dei contributi dovuti per i coltivatori diretti, coloni imprenditori agricoli professionali .
Si ricorda in primo luogo che per l’anno 2026, il reddito convenzionale giornaliero, è fissato nella misura pari a 66,86 euro.
Le aliquote di finanziamento da applicare restano confermate nella misura del 24,00%, già stabilita a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione in relazione all’ubicazione dell’azienda né all’età anagrafica del soggetto obbligato e sono comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.
Alla contribuzione così determinata si aggiunge poi il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione rideterminato per l’anno 2026 a 0,81 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.
Inoltre continuano ad applicarsi, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consentono ai lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età, titolari di pensione presso le gestioni dell’Istituto, di richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti.
La circolare informa inoltre che per l’anno 2026
- il contributo annuo pr prestazioni di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta
- la misura delle quote capitarie annue del contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è variata come di seguito specificato:
- Assicurazione INAIL in agricoltura zone normali 650,00 euro
- Assicurazione INAIL in agricoltura zone svantaggiate o montane 450,12 euro
Con l’introduzione della nuova misura della contribuzione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, cessa di trovare applicazione la riduzione della medesima contribuzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147[
Restano confermate le modalita di pagamento , da effettuare mediante i modelli F24 saranno disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente”.
I termini di scadenza per il pagamento sono il
- 16 luglio 2026,
- 16 settembre 2026,
- 16 novembre 2026 e 1
- 8 gennaio 2027.
Accesso agli avvisi via Cassetto previdenziale – scadenza autonomi 16.7.2026
Alcune novità operative per la contribuzione agricola sono state comunicate dall’INPS con i Messaggi n. 2069 e n. 2080 del 30 giugno 2025, emessi dalla Direzione Centrale Entrate in collaborazione con la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e riguardano:
- i lavoratori autonomi agricoli,
- i concedenti di Piccoli Coloni e Compartecipanti Familiari
Tra le principali modifiche introdotte figurano il passaggio definitivo al “Cassetto previdenziale del contribuente” per la gestione e visualizzazione degli avvisi di tariffazione contributiva, la nuova veste grafica dei documenti legata al recente aggiornamento normativo sulle sanzioni contributive, e l’obbligo di accesso ai servizi INPS tramite SPID, CIE o CNS a partire dal 1° settembre 2024. Inoltre, viene disciplinata in dettaglio la procedura per la gestione delle deleghe da parte degli intermediari.
Dal 2025 gli avvisi di tariffazione della contribuzione per i lavoratori autonomi agricoli non saranno più disponibili nel tradizionale “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, in fase di dismissione. Tutti i contribuenti dovranno quindi fare riferimento al nuovo “Cassetto previdenziale del Contribuente”, accedendo alla sezione “Dati complementari” > “Stampa lettera F24”.
Va ricordata la prossima scadenza per il versamento fissata al 16 luglio 2025, data entro la quale i lavoratori autonomi agricoli devono effettuare il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno corrente .
L’avviso di pagamento è stato riprogettato graficamente e nei contenuti, per recepire le novità normative introdotte dall’articolo 30 del D.L. 19/2024 (convertito nella legge 56/2024), che ha rivisitato il regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive (art. 116, commi 8, 9, 10 e 15 della legge 388/2000) .
Estensione anche a Piccoli Coloni e Compartecipanti familiari
Dal 2025 anche i concedenti di Piccoli Coloni e Compartecipanti familiari possono ora consultare il proprio avviso di tariffazione previdenziale e assistenziale attraverso il “Cassetto previdenziale del contribuente”.
Lo strumento è utile alla visualizzazione, stampa e compilazione del modello F24 , sempre con accesso esclusivamente tramite:
- SPID (livello ≥ 2)
- CIE 3.0
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
ATTENZIONE: per poter operare per conto dei concedenti, i consulenti del lavoro e soggetti abilitati (ai sensi della legge 12/1979) devono attivare apposita delega digitale.
Procedura di attivazione:
- Accedere a “Servizi per le aziende ed i consulenti”
- Selezionare la voce “Gestione deleghe”
- Cercare la posizione contributiva tramite il codice fiscale
- Dal menu: “Delega da soggetto contribuente” > “Rappresentante legale/Titolare”
- Inserire data di decorrenza e confermare
Se il procedimento non va a buon fine, la delega sarà nello stato “Da Attivare”. In tal caso, è possibile completare la procedura lo stesso giorno o in uno successivo. La delega sarà attiva solo dal giorno successivo alla richiesta corretta di attivazione
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Scarica le tabelle ufficiali INPS contributi 2026
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Modello 730 2026 pensionati: come verificare i conguagli fiscali INPS online
Con il Messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026, INPS i fornisce le istruzioni operative relative all'assistenza fiscale sul modello 730 per l'anno 2026. In particolare chiarisce la gestione dei conguagli fiscali e illustra i servizi digitali messi a disposizione dei contribuenti.
Per supportare CAF, intermediari e contribuenti, l'INPS ha predisposto la "Guida all'assistenza fiscale 2026", disponibile su www.inps.it nella scheda del servizio "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino" e sul sito dell'Agenzia delle Entrate al percorso: Schede informative e servizi > Comunicazioni > Ricezione dei 730-4 > Risposte alle domande più frequenti – Flusso 730-4 > 3 giugno 2026 – Diniego dei risultati contabili.
Come verificare i conguagli 730-4 INPS: procedure, scadenze
L'INPS può effettuare i conguagli del 730-4 solo se nel 2026 esiste un rapporto di sostituzione d'imposta con il dichiarante, ovvero solo se quest'ultimo percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF. Rientrano in questa categoria, ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione ai superstiti e la NASpI.
Il rapporto di sostituzione non sussiste nei seguenti casi:
- prestazioni esenti da imposta, come i trattamenti pensionistici erogati alle vittime del terrorismo, alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti
- prestazioni assistenziali, quali l'assegno sociale, le pensioni di invalidità civile, l'assegno unico e universale per i figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare
- prestazione imponibile cessata nel corso del 2025 o comunque prima del 1° aprile 2026
In tutti questi casi l'INPS è obbligato a respingere formalmente il 730-4 con diniego, utilizzando i seguenti codici specifici:
CP — conguaglio non possibile parziale
CT — conguaglio non possibile totale
ES — diniego per soggetti residenti all'estero nel 2025 e/o 2026, i quali possono utilizzare esclusivamente il modello Redditi Persone Fisiche
Quando l'INPS emette il diniego, l'Agenzia delle Entrate lo comunica: al contribuente, se ha presentato la dichiarazione precompilata; al CAF o professionista abilitato, se la dichiarazione è stata presentata tramite intermediario, con obbligo di informare a sua volta il contribuente.
La verifica online
Il servizio online mostra:
- la ricezione del 730-4 da parte dell'INPS, con il dettaglio degli importi
- la conferma dell'abbinamento dei conguagli alla prestazione percepita
- l'eventuale diniego, con comunicazione all'Agenzia delle Entrate
- gli importi mensili di trattenute e/o rimborsi applicati sulla prestazione
Attenzione: il risultato contabile del 730-4 è espresso come importo unico complessivo, ottenuto dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito — compresi gli eventuali acconti — e di quelle a credito. In caso di dichiarazione congiunta, l'importo comprende anche i debiti o crediti del coniuge o della parte dell'unione civile. Nel prospetto di liquidazione compare come:
- "Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga" → se a debito
- "Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga" → se a credito
Tramite lo stesso servizio online il contribuente può inoltre, sotto la propria responsabilità:
- richiedere il diniego volontario del 730-4, se l'INPS è stato indicato per errore come sostituto d'imposta — ma solo prima che l'Istituto abbia già preso in carico la dichiarazione e abbinato i conguagli a una prestazione
- richiedere l'annullamento o la variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca, per sé e per il coniuge in caso di dichiarazione congiunta, entro il 10 ottobre 2026
- revocare la suddetta richiesta di annullamento o variazione, entro il medesimo termine
Gestione acconti e posizioni bloccate
Inps sottolinea che la richiesta di annullamento o variazione della rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca, con addebito previsto a novembre 2026, potrebbe non produrre effetti immediati. Se la richiesta perviene all'INPS dopo l'elaborazione delle prestazioni di novembre, la variazione non potrà essere applicata su quella mensilità: la riduzione sarà effettuata a dicembre 2026 e l'importo già trattenuto a novembre sarà rimborsato con la mensilità successiva.
Gestione delle risultanze contabili e posizioni bloccate
L'INPS riceve i 730-4 dall'Agenzia delle Entrate tramite canale dedicato e comunica all'Agenzia esclusivamente i casi di diniego. Le risultanze contabili trasmesse possono essere bloccate su disposizione dell'Agenzia delle Entrate: le strutture territoriali INPS possono verificare lo stato di blocco nella sezione "Eventi" dell'applicativo "Assistenza fiscale 730", disponibile sulla intranet sia nel "Portale Fiscalità Pensioni" che nella "Piattaforma Fiscale".
Le posizioni restano bloccate fino a nuova disposizione dell'Agenzia. Se l'autorizzazione allo sblocco arriva in tempo utile, la dichiarazione viene sbloccata e gestita centralmente. In caso contrario, la dichiarazione viene chiusa con la dicitura "nessun documento" e i conguagli sono effettuati direttamente dall'Agenzia delle Entrate: in questo caso nessun dato confluisce nella CU 2027 e il contribuente dovrà rivolgersi esclusivamente agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.
Casi particolari e rateizzazione
Se dopo l'avvio dell'assistenza fiscale l'INPS non può più completare i conguagli a debito — ad esempio per cessazione della prestazione, decesso del dichiarante o incapienza delle somme in pagamento — l'Istituto invia una comunicazione all'interessato o ai suoi eredi, invitandoli a versare autonomamente gli importi residui secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate. La sopravvenuta impossibilità viene comunicata, tramite l'Agenzia, anche all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione.
In caso di decesso del dichiarante:
- gli importi a debito non trattenuti dall'INPS devono essere versati dagli eredi direttamente all'Agenzia delle Entrate
- per il 2026 non sono dovuti gli acconti d'imposta
- le somme a credito non rimborsate saranno riportate nella CU 2027 e potranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi successiva, oppure gli eredi possono chiederne il rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate
In caso di dichiarazione congiunta con coniuge deceduto, il superstite deve separare la propria posizione fiscale da quella del defunto, versare gli eventuali importi a debito di propria competenza e fare valere l'eventuale credito nella dichiarazione dell'anno successivo.
Scadenze e numero di rate
ATTENZIONE Poiché il termine ultimo di presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2026,nella scelta del numero di rate per il versamento dei debiti d’imposta il contribuente deve tenere conto dei tempi necessari all'INPS per elaborare le prestazioni. I 730-4 trasmessi dall'Agenzia delle Entrate all'INPS dopo il mese di giugno 2026 potrebbero comportare un numero di rate effettivamente applicabili inferiore a quello indicato in dichiarazione.
Le dichiarazioni integrative presentate dal contribuente tramite CAF, professionista o precompilata saranno gestite dall'INPS solo se l'Agenzia delle Entrate le trasmetterà entro il 25 ottobre 2026. Oltre tale termine, le strutture territoriali INPS non potranno consultarne i dati.
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CCNL Federterziario turismo : tutte le novità e la tabella degli aumenti
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del settore Turismo, Pubblici Esercizi e Ristorazione è stato sottoscritto il 26 maggio 2026 a Roma tra Federterziario (con la sua federazione di categoria Federterziario Turismo) e la Federazione Nazionale UGL Terziario, con l'assistenza tecnica dell'ANCL. Il contratto decorre dal 1° maggio 2026 e avrà validità sino al 30 aprile 2029, con tacito rinnovo annuale in assenza di disdetta nei sei mesi precedenti la scadenza.
Il rinnovo si inserisce in un contesto di settore ancora segnato dagli strascichi della crisi pandemica e dalle tensioni geopolitiche internazionali, che continuano a incidere sui flussi turistici e sul costo dell'energia.
Le parti hanno posto al centro della trattativa tre obiettivi strategici:
- il sostegno alla ripresa occupazionale,
- il contrasto alla stagionalità e
- il rafforzamento della competitività delle imprese sui mercati europei e internazionali.
Sul piano degli strumenti, il contratto punta su una struttura a doppio livello – nazionale e territoriale/aziendale – con ampie deleghe al secondo livello per la gestione flessibile di orari, premi e welfare.
Questo articolo analizza le principali novità normative e gli aggiornamenti economici del nuovo CCNL, con le tabelle aggiornate dei minimi retributivi suddivise per comparto e decorrenza.
Le novità normative
Il rinnovo 2026-2029 porta con sé un pacchetto articolato di innovazioni normative che toccano diversi aspetti del rapporto di lavoro nel settore turistico.
- Lavoro agile (smart working). Il contratto recepisce in modo organico la disciplina del lavoro agile, riconoscendo alle parti il diritto di stipulare accordi individuali in forma scritta che regolino luogo della prestazione, strumenti utilizzati e fasce di reperibilità. L'accordo deve garantire al lavoratore il diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici. Viene esplicitata la precedenza nella concessione dello smart working alle lavoratrici nei tre anni successivi alla fine del congedo di maternità o paternità, nonché ai lavoratori con figli con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992. Il trattamento economico e normativo del lavoratore agile è equiparato a quello del collega in presenza.
- Tutele per lavoratori con patologie gravi. A decorrere dal 1° gennaio 2026, in attuazione della Legge n. 106/2025, i dipendenti affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche con un grado di invalidità pari o superiore al 74% hanno diritto a 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, terapie ed esami, in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa vigente. È inoltre riconosciuta la possibilità di un congedo non retribuito fino a 24 mesi (continuativi o frazionati) con conservazione del posto di lavoro, a condizione che siano state esaurite le altre assenze spettanti. Le stesse tutele si applicano ai genitori di figli minorenni nelle medesime condizioni di salute.
- Congedo per vittime di violenza di genere. Viene confermato e rafforzato il congedo retribuito fino a 3 mesi per le lavoratrici inserite in percorsi certificati di protezione dalla violenza di genere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 80/2015.
- Classificazione professionale. La struttura per nove livelli (di cui due per i Quadri A e B) viene confermata con alcune precisazioni nelle declaratorie. In particolare, al 3° livello è inserita la figura del «primo sommelier» e al 4° livello è aggiornata la descrizione dello «chef de rang». Le mansioni non riconducibili alle qualifiche previste potranno essere inquadrate mediante accordo territoriale.
- Formazione continua. Confermato il diritto a 24 ore di formazione per triennio (di cui 16 a carico dell'azienda, con un costo massimo di 200,00 € per lavoratore), erogate tramite Fonditalia. Le ore non fruite nel triennio non sono cumulabili con quelle del triennio successivo.
Le novità economiche: aumenti e welfare
Aumenti retributivi
In sintesi, al termine della vigenza contrattuale (febbraio 2028), i minimi del settore alberghiero generale registreranno incrementi compresi tra
- i 65,36 € mensili per il 6° livello e
- 136,19 € mensili per il 1° livello rispetto ai valori di partenza del maggio 2026,
con un percorso di aggiornamento che intende sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori in un contesto inflattivo ancora incerto.
Tabella retribuzioni aziende alberghiere
Liv. Qualifica Dal 1° mag. 2026 Dal 1° mag. 2027 Dal 1° feb. 2028 A Direttore (Quadro) 2.443,81 € + 80,00 ind. 2.507,76 € + 80,00 ind. 2.580,00 € + 80,00 ind. B Vice Direttore (Quadro) 2.287,60 € + 80,00 ind. 2.313,40 € + 80,00 ind. 2.368,44 € + 80,00 ind. 1° Funzioni direttive 2.101,96 € 2.143,86 € 2.203,32 € 2° Coordinamento e controllo 1.908,60 € 1.948,60 € 2.000,36 € 3° Impiegati di concetto / op. spec. provetti 1.793,86 € 1.830,08 € 1.879,96 € 4° Impiegati d'ordine / operai specializzati 1.686,52 € 1.721,72 € 1.766,44 € 5° Impiegati d'ordine / operai qualificati 1.574,85 € 1.604,32 € 1.644,32 € 6°S Operai qualificati (super) 1.509,84 € 1.538,48 € 1.577,24 € 6° Operai comuni / personale pulizie 1.436,20 € 1.462,00 € 1.501,56 € Contrattazione di secondo livello.
Ampio spazio viene riservato alla contrattazione territoriale e aziendale. Entro il mese di marzo 2027, le parti si impegnano a definire strumenti e modelli contrattuali per sostenere la produttività e la partecipazione dei lavoratori. Per le aziende prive di accordo di secondo livello, è previsto l'introduzione di un ulteriore elemento retributivo (anche in forma di welfare) a favore dei lavoratori, le cui modalità verranno definite in seguito. L'accordo aziendale ha durata massima triennale.
Scatti di anzianità.
Vengono confermati 6 scatti triennali in cifra fissa, calcolati senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso. I valori per scatto sono: Quadro A 40,80 €, Quadro B 39,50 €, 1° livello 37,50 €, 2° livello 36,23 €, 3° livello 34,68 €, 4° livello 33,10 €, 5° livello 32,49 €, 6°S 31,30 €, 6° livello 30,73 €.
Indennità di funzione Quadri.
Ai lavoratori inquadrati nei livelli Quadro A e B è riconosciuta un'indennità di funzione mensile pari a 80,00 € lordi per 12 mensilità, che non incide sui minimi contrattuali né su altri istituti retributivi.
Sul fronte del welfare contrattuale, le aziende sono tenute a versare all'Ente bilaterale Ebintur una quota pari allo 0,50% della paga base conglobata (0,40% a carico del datore di lavoro, 0,10% a carico del lavoratore), garantendo ai dipendenti l'accesso alle prestazioni integrative del settore.
Per i lavoratori delle aziende prive di contrattazione di secondo livello le parti si impegnano a introdurre, con modalità ancora da definire entro il 2027, un elemento retributivo aggiuntivo – anche sotto forma di welfare – a compensazione della mancata attivazione di premi di risultato aziendali.
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Whistleblowing aziende private: nuova guida operativa di Confindustria
Con la pubblicazione della Guida Operativa sul Whistleblowing per gli enti privati, aggiornata a maggio 2026, Confindustria offre alle imprese uno strumento pratico e sistematico per orientarsi nella disciplina introdotta dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione dei segnalanti.
La guida si inserisce in un quadro regolatorio ormai consolidato, completato dalle Linee Guida ANAC del luglio 2023 e dall'aggiornamento di dicembre 2025 dedicato specificamente al canale interno di segnalazione nei soggetti privati.
Va forse ricordato che la nuova disciplina si applica, in linea generale,
- ai soggetti del settore privato che abbiano impiegato nell'ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati,
- agli enti dotati di Modello Organizzativo 231 indipendentemente dalla soglia dimensionale e
- a quelli operanti nei settori dei servizi finanziari, della prevenzione del riciclaggio e della sicurezza dei trasporti.
Canale interno di segnalazione: strumenti, gestore e procedimento
Il cuore operativo della guida è dedicato all'istituzione e alla gestione del canale interno di segnalazione, con indicazioni dettagliate sugli strumenti ammissibili — piattaforma informatica o posta cartacea per il canale scritto, linea telefonica dedicata o sistema di messaggistica vocale per quello orale, fino alla possibilità di incontro diretto con il gestore — e sui requisiti che questi devono soddisfare in termini di riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte.
Particolare rilievo è attribuito alla figura del gestore della segnalazione, che può essere una persona fisica interna, un ufficio dedicato o un soggetto esterno, purché dotato di autonomia, imparzialità e adeguata formazione: la guida passa in rassegna le soluzioni più accreditate dalla prassi aziendale, inclusa la possibilità di affidare l'incarico all'Organismo di Vigilanza 231.
Vengono poi illustrate le fasi del procedimento :
- dalla ricezione con avviso entro sette giorni,
- all'esame preliminare di procedibilità e ammissibilità,
- all'istruttoria vera e propria,
- fino al riscontro finale al segnalante entro tre mesi —
con attenzione agli obblighi di tracciabilità e riservatezza che permeano ogni fase.
La guida affronta anche i modelli di condivisione del canale per i gruppi di imprese, sia per le realtà sotto i 249 dipendenti sia per i gruppi più strutturati, recependo la soluzione — proposta da Confindustria e confermata dalle nuove Linee Guida ANAC — che consente l'esternalizzazione della gestione alla capogruppo in qualità di soggetto terzo.
Tutela del segnalante, privacy, sanzioni e canali alternativi
La guida dedica ampio spazio ai profili di tutela del segnalante e degli altri soggetti protetti — facilitatori, colleghi, familiari entro il quarto grado — con una disamina del divieto di ritorsioni, del meccanismo di inversione dell'onere probatorio nei procedimenti dinanzi ad ANAC e delle limitazioni di responsabilità penale, civile e amministrativa riconosciute al whistleblower che agisca in buona fede.
La sezione sul trattamento dei dati personali richiama i principi del GDPR — minimizzazione, limitazione delle finalità, privacy by design — e individua ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel ciclo di vita della segnalazione, con l'obbligo di condurre una DPIA preliminare.
Il documento si chiude con il sistema sanzionatorio — con sanzioni fino a 50.000 euro a carico dell'organo di indirizzo o del gestore per le principali violazioni — e con le indicazioni su formazione del personale, obblighi informativi verso dipendenti, fornitori e partner commerciali, nonché sulle condizioni che legittimano il ricorso al canale esterno ANAC o alla divulgazione pubblica, istituto quest'ultimo che la guida invita a trattare con cautela per le potenziali ricadute reputazionali sull'impresa.
Scarica la guida integrale e le infografiche di riepilogo
Guida whistleblowing CONFINDUSTRIA + infografiche di riepilogo
FAQ — Whistleblowing : le domande più frequenti sulle procedure
La mia azienda ha 40 dipendenti e non ha adottato il Modello 231: è obbligata ad attivare un canale interno di segnalazione?
No. L'obbligo di istituire un canale interno di segnalazione si applica ai soggetti del settore privato che abbiano impiegato nell'ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati. Un'impresa con 40 dipendenti che non abbia adottato il Modello Organizzativo 231 e non operi nei settori regolati dagli atti UE richiamati dall'Allegato al Decreto (servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei trasporti) non rientra nel perimetro applicativo della disciplina whistleblowing e non è quindi tenuta ad attivare il canale.
Come si calcola la soglia dei 50 lavoratori?
Secondo le indicazioni fornite dall'ANAC — in linea con quanto richiesto da Confindustria — il riferimento è la media annua degli addetti risultante dalla visura camerale al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello in corso. Per le imprese di nuova costituzione, poiché il dato viene aggiornato trimestralmente, si prende come riferimento il valore medio calcolato nell'ultima visura disponibile. Confindustria auspica tuttavia che la prassi interpretativa si adegui al criterio delle ULA (unità lavorative annue) previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 81/2015, che tiene conto dell'effettiva durata di ciascun rapporto di lavoro.
Un dipendente può segnalare qualsiasi irregolarità attraverso il canale whistleblowing?
No. La disciplina ha un ambito oggettivo ben definito. Nel settore privato le segnalazioni ammissibili riguardano i reati presupposto del Decreto 231, le violazioni del Modello Organizzativo 231 e le violazioni del diritto dell'Unione europea nelle materie indicate dall'Allegato al Decreto. Sono invece escluse le segnalazioni legate a un interesse esclusivamente personale del segnalante — come vertenze di lavoro individuali, conflitti interpersonali o discriminazioni prive di rilevanza per l'integrità dell'ente — nonché quelle in materia di sicurezza e difesa nazionale e quelle relative a settori già dotati di disciplina di segnalazione ad hoc.
Chi può essere nominato gestore delle segnalazioni?
La scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Il gestore può essere una persona fisica interna (tipicamente il responsabile della funzione compliance, internal audit, o legale), un ufficio o organo collegiale interno — come l'Organismo di Vigilanza 231, soluzione espressamente valorizzata dalla guida — oppure un soggetto esterno all'impresa. In tutti i casi il gestore deve possedere autonomia e indipendenza dal management, adeguata formazione in materia di whistleblowing e trattamento dei dati personali, nonché buona conoscenza del contesto giuridico e organizzativo dell'ente. Le nuove Linee Guida ANAC sconsigliano il cumulo dell'incarico di gestore con quello di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), almeno negli enti di grandi dimensioni.
La posta elettronica ordinaria è uno strumento adeguato per ricevere le segnalazioni?
No, in linea generale. Le Linee Guida ANAC — in coerenza con il parere del Garante per la protezione dei dati personali — chiariscono che la posta elettronica, compresa la PEC, non è di per sé idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, in quanto i sistemi di gestione della posta generano e conservano log di invio e ricezione che potrebbero consentire di risalire, anche indirettamente, all'identità del mittente. L'utilizzo della email potrebbe essere considerato adeguato solo se accompagnato da specifiche misure di mitigazione del rischio, opportunamente documentate nella DPIA. Confindustria conferma l'opportunità di evitare tale strumento.
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Fondo dote famiglie per lo sport: a chi spetta
Il nuovo bonus detto "Fondo Dote per la Famiglia” viene confermato anche nel 2027 . Si tratta, ricordiamo un contributo pubblico per le famiglie a basso ISEE , per consentire la partecipazione dei figli a corsi sportivi e attività ricreative extra-scolastiche , pari a 300 euro per figlio (max due per famiglia) che ha preso forma con il DPCM del 15.7.2025 firmato dai Ministri dello Sport, dell’Economia e del Lavoro. La misura, prevista dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 270-272), disponeva 30 milioni di euro per l’anno in corso, destinati a coprire parzialmente i costi delle attività svolte da
- associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD),
- enti del Terzo settore (ETS) e
- ONLUS iscritti nei registri ufficiali.
Un decreto legge i corso di approvazione stanzia ulteriori 2 milioni per ampliare la platea dei beneficiari
A dicembre 2025 Il dipartimento ha pubblicato un primo elenco, non nominativo, dei beneficiari delle risorse pari a 75.254 soggetti, che potranno verificare la propria presenza attraverso il codice identificativo della domanda.
Eventuali criticità possono essere segnalate all’indirizzo [email protected] oppure al numero 06.6779.6668, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.
Il Dipartimento ricorda inoltre che, in caso di mancato tesseramento o mancato raggiungimento del 70% delle presenze, gli enti dovranno restituire le somme non utilizzate. La finestra per la rendicontazione della terza tranche, pari al restante 30%, sarà aperta dal 1° al 16 luglio 2026.
Qui l'elenco di enti accreditati ad oggi.
Qui l'avviso del 15 maggio 2026 relativo alla seconda tranche di pagamenti.
Ripercorriamo le regole sul Fondo dote famiglia per lo sport nei paragrafi seguenti
A chi spetta e come funziona il bonus sport: importi, tempi e vincoli
Il contributo, di massimo 300 euro per figlio, è riservato ai nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 15.000 euro e con figli di età compresa tra 6 e 14 anni.
Ogni famiglia potrà richiedere l’agevolazione per un massimo di due figli. Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali o contributi per le stesse attività, rilasciati da Comuni, Regioni o altri enti pubblici.
Il contributo può essere richiesto esclusivamente per attività sportive o ricreative svolte con frequenza minima bisettimanale, che si dovranno svolgere entro giugno 2026, con inizio entro il 15.12.2025.
Le attività devono essere svolte presso enti sportivi accreditati, che saranno elencati in un registro pubblico consultabile sul sito del Dipartimento per lo Sport.
Ecco una sintesi operativa della procedura che prevede DUE FASI :
FASE 1- ITER PER ENTI SPORTIVI (ASD, SSD, ETS, ONLUS) Chi può partecipare ASD e SSD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; ETS iscritti al RUNTS; ONLUS iscritte all’anagrafe dell’Agenzia delle Entrate Attività ammesse Corsi sportivi o attività ricreative di almeno 6 mesi, con frequenza minima bisettimanale Periodo di candidatura Dal 29 luglio 2025 ore 12:00 all'8 settembre 2025 ore 12:00 Modalità di candidatura Online tramite piattaforma: avvisibandi.sport.governo.it Documentazione richiesta Indicazione corsi offerti, periodo, numero posti, durata, costo totale, ore settimanali Esito Tutte le domande valide saranno accettate, non è prevista graduatoria Contatti utili Supporto tecnico: [email protected]
Info bando: [email protected] (oggetto: “FONDO DOTE FAMIGLIA”)FASE 2 – ITER PER LE FAMIGLIE Chi può partecipare Famiglie con figli a carico tra 6 e 14 anni e ISEE minorenni ≤ 15.000 € Contributo previsto Massimo 300 € per figlio (max 2 figli per nucleo familiare) Modalità di candidatura Online su piattaforma indicata nell’Avviso pubblicato dal Dipartimento per lo Sport Tempistiche A partire dalla pubblicazione dell’elenco dei corsi disponibili sul sito ministeriale ( probabilmente da metà settembre 2025) Documentazione richiesta a) Dati anagrafici del minore e del genitore
b) Autocertificazione ISEE minorenni
c) Dichiarazione di non cumulo con altri contributi per la stessa prestazione
d) Documento di identità del richiedenteAssegnazione In base all’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento fondi Fondo dote famiglia: condizioni e modalità
Il contributo sarà assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento fondi.
In caso di errori o mancanza di requisiti, il Dipartimento per lo Sport potrà escludere la richiesta o richiedere integrazioni. In caso di rinunce o revoche, si procederà allo scorrimento delle domande in lista.
Le famiglie che ricevono il contributo dovranno garantire la partecipazione dei minori: la mancata frequenza di oltre il 30% delle attività comporterà la decadenza dal beneficio e l’eventuale restituzione delle somme già erogate.
Sono previsti controlli anche in loco presso le strutture accreditate e verifiche fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare cumuli indebiti.
Infine, tutte le informazioni su destinatari e importi assegnati saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Dipartimento per la massima trasparenza.
Le istruzioni per le domande
Il comunicato ministeriale del 26 settembre 2025 precisa che:
A seguito della conclusione della fase di adesione alla misura da parte di ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo, si pubblica l’elenco dei corsi sportivi disponibili sul territorio nazionale. Si invitano gli enti sportivi aderenti a verificare la correttezza dei dati inseriti e comunicare eventuali difformità all’indirizzo [email protected]. A partire dalle ore 12.00 di lunedì 29 settembre p.v. e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sarà possibile presentare domanda sulla piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it. La domanda potrà essere presentata esclusivamente da genitori o esercenti la potestà genitoriale di minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della presentazione della domanda.
Per la selezione del corso sportivo, è necessario inserire il codice del corso, reperibile negli elenchi pubblicati (pdf, excel). Si raccomanda la massima attenzione all’inserimento del codice, poiché la domanda non potrà essere modificata e la sua cancellazione comporterà la perdita della priorità acquisita.
L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE. Per verificare il requisito dell’indicatore ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, è richiesta una dichiarazione ISEE minorenni in corso di validità. Le istruzioni per ottenere l’ISEE sono disponibili sul sito dell’INPS https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee. La veridicità della dichiarazione ISEE sarà verificata automaticamente dalla piattaforma; pertanto, non è necessario allegare la dichiarazione alla domanda.
Durante la compilazione della domanda, il genitore o l’esercente la potestà genitoriale dovrà compilare e allegare il presente allegato firmato (anche con firma analogica, non digitale), insieme a una copia del documento di identità in corso di validità.
Si precisa che l’invio della domanda non costituisce garanzia di ricezione del contributo, che sarà assegnato solo a seguito dei necessari controlli di competenza.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata al Fondo dote Famiglia 2025:
https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/fondo-dote-famiglia/fondo-dote-famiglia-2025-al-via-la-raccolta-di-adesioni-da-parte-di-asd-ssd-ets-e-onlus-di-ambito-sportivo/