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Recupero punti patente cantieri: come funziona
Prosegue il percorso di attuazione del sistema della patente a crediti nei cantieri, introdotto per rafforzare la prevenzione degli infortuni e il contrasto al lavoro irregolare. Con un provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono state disciplinate qualche settimana fa e modalità operative per il recupero dei crediti decurtati, attraverso la costituzione di specifiche Commissioni territoriali.
Come noto , il sistema della patente a crediti riguarda imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili in ediliia e prevede un punteggio iniziale che può essere ridotto in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La perdita di crediti può impedire l’operatività dell’impresa qualora il punteggio scenda sotto determinate soglie.
Il nuovo provvedimento interviene dunque per definire la struttura delle Commissioni competenti, le modalità di richiesta di recupero dei crediti e gli adempimenti necessari per ripristinare la capacità operativa dell’impresa o del lavoratore autonomo che operano nei cantieri edili.
Le disposizioni sono contenute nel decreto direttoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 24 del 6 marzo 2026.
Con la circolare 12 del 10 aprile 2026 INAIL ha recepito le disposizioni.
In particolare viene chiarito che le linee guida saranno predisposte congiuntamente da INL INPS e INAIL per garantire uniformità nazionale e dovranno definire:
- i contenuti minimi e la durata dei percorsi formativi;
- i soggetti formatori ammessi (escludendo il datore di lavoro nei percorsi “riparativi”);
- le tipologie di investimenti in salute e sicurezza considerati validi;
- i criteri di proporzionalità, cioè il rapporto tra crediti da recuperare, dimensione aziendale e interventi richiesti
In pratica quindi le Commissioni e le procedure sono formalmente istituite ma non del tutto operative.
Quadro normativo della patente a crediti
Come noto, il sistema della patente a crediti si inserisce nel quadro delle misure di rafforzamento della sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008, con diversi interventi normativi, tra cui il DL n. 19/2024 (PNRR) e il DL n. 159/2025, che ne hanno modificato l’articolo 27 .
La disciplina è stata poi attuata operativamente con il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132, che ha stabilito le modalità per la richiesta e il rilascio della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Il meccanismo della patente funziona come strumento di qualificazione delle imprese: il possesso di un numero minimo di crediti rappresenta infatti un requisito per poter operare nei cantieri.
La perdita dei crediti può derivare da violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuate nel Testo unico e nei relativi allegati. Per garantire il ripristino della regolarità e favorire comportamenti correttivi, la normativa prevede la possibilità di recuperare i crediti decurtati attraverso specifiche procedure e interventi formativi o organizzativi.
Per rendere operativo il sistema di recupero dei crediti, il provvedimento prevedeva appunto la costituzione di Commissioni territoriali presso ciascun ambito regionale.
Costituzione delle Commissioni territoriali e ambito di competenza
Le Commissioni recentemente nominate dall'INL sono composte da rappresentanti dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza.
In particolare, la struttura è definita come segue:
Componente Ente di appartenenza Funzione Direttore interregionale INL o delegato Ispettorato nazionale del lavoro Presidenza o coordinamento della Commissione Funzionario esperto in sicurezza sul lavoro Ispettorato nazionale del lavoro Valutazione tecnica delle violazioni Direttore regionale INAIL o delegato INAIL Valutazione tecnico-assicurativa Funzionario esperto in sicurezza INAIL Supporto tecnico alla Commissione Alle riunioni partecipano inoltre senza diritto di voto:
- un rappresentante delle ASL competente in materia di sicurezza sul lavoro
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
Per quanto riguarda la competenza territoriale, la Commissione competente è individuata sulla base di: sede legale dell’impresa, oppure domicilio del lavoratore autonomo.
Nel caso di imprese estere, il riferimento è alla stabile organizzazione in Italia o a una delle sedi operative presenti sul territorio nazionale.
Sono previste inoltre alcune particolarità territoriali:
- per imprese o lavoratori autonomi con sede nelle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza è attribuita alla Commissione operante in Veneto, mentre
- per la Regione Sicilia è competente la Commissione operante in Calabria.
Recupero crediti: gli adempimenti
Imprese e lavoratori autonomi che hanno subito una decurtazione dei crediti possono avviare la procedura di recupero presentando un’istanza motivata alla Commissione territoriale competente.
La richiesta deve essere trasmessa in modalità telematica alla segreteria della Commissione e deve contenere:
- istanza motivata di recupero dei crediti
- eventuali provvedimenti sanzionatori ricevuti
- relazione tecnica sulle misure adottate per correggere le violazioni
- eventuale proposta di piano di recupero dei crediti
- richiesta di audizione davanti alla Commissione (facoltativa).
Dopo la ricezione della domanda completa, la Commissione procede alla convocazione della riunione di norma entro 20 giorni lavorativi.
Nel corso dell’istruttoria la Commissione valuta le misure adottate dall’impresa e può richiedere specifici interventi correttivi.
Tra le principali misure previste rientrano:
- percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza per i soggetti responsabili delle violazioni
- formazione aggiuntiva per i lavoratori che operavano nel cantiere interessato
- investimenti migliorativi in materia di sicurezza sul lavoro.
Il numero massimo di crediti recuperabili e la soglia minima per tornare ad operare sono stabiliti come segue:
Parametro Valore Crediti massimi recuperabili 15 crediti Crediti minimi necessari per operare 15 crediti Recupero possibile Anche in modo frazionato Gli adempimenti richiesti devono essere proporzionati al numero di crediti da recuperare e alla dimensione aziendale.
Una volta completate le misure prescritte, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere una nuova riunione della Commissione.
In tal caso la Commissione si riunisce entro circa 15 giorni lavorativi per verificare la corretta attuazione degli interventi e deliberare la riassegnazione dei crediti.
Infine, il provvedimento prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro effettui un monitoraggio annuale sull’attività delle Commissioni territoriali, al fine di valutare l’efficacia del sistema e proporre eventuali aggiornamenti delle linee guida operative.
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CCNL fabbricerie, accordo firmato: aumenti totali 8,4%
È stato sottoscritto il 1 aprile scorso il nuovo CCNL Fabbricerie 2024-2026 a quasi due anni dalla scadenza del precedente (2021-2023) per i dipendenti di enti non commerciali che gestiscono beni ecclesiastici di particolare rilevanza storico-artistica, come basiliche, cattedrali e complessi monumentali.
Nell'annuncio delle segreterie nazionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl si evidenzia la soddisfazione per le importanti modifiche su temi centrali come i contenuti dei contratti di assunzione, l’utilizzo dei permessi della banca delle ore e le tutele per maternità e paternità. oltre che , sul piano economico , l’aumento complessivo è dell’8,4%, di cui il 7% sul trattamento tabellare, mentre l’1,4% sul trattamento accessorio, riconosciuti in tranches , a partire dal 1.1.2024, 1,1 2025 e 1.1.2026 .
Ecco di seguito tutti i dettagli.
Le novità economiche aumenti e nuovi minimi 2026 – Tabella da scaricare
Sul piano economico, il rinnovo prevede un incremento complessivo del 7% nel triennio 2024-2026, articolato come segue:
- 1,3% dal 2024
- 2,0% dal 2025
- 3,7% dal 2026
Gli aumenti incidono direttamente sui minimi tabellari, con effetti progressivi fino al 2026, anno dal quale sono stabilizzati a regime.
Gli arretrati 2024/25 saranno corrisposti a maggio 2026
Minimi retributivi CCNL Fabbricerie aggiornati al 2026 Scarica qui la tabella completa
Gli incrementi risultano differenziati per livello, con aumenti più consistenti nelle fasce alte
. Si segnalano inoltre ulteriori elementi economici:
- Arretrati 2024-2025: erogati con la retribuzione di maggio 2026.
- Contrattazione di secondo livello: stanziamento aggiuntivo pari all’1,4% della massa salariale 2023;
- Rinnovi aziendali: obbligo di riapertura delle trattative locali per l’adeguamento delle risorse .
Le novità di normativa contrattuale
Il rinnovo del CCNL Fabbricerie introduce un intervento significativo sulla parte normativa, con la modifica di 8 articoli, l’inserimento di 2 nuove disposizioni e la soppressione di una norma ormai superata .
Tra le principali novità contrattuali si segnalano:
- Contratto individuale di lavoro (art. 14): viene aggiornato agli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n. 104/2022, con maggiore dettaglio su sede, orario e condizioni di lavoro, anche tramite rinvio digitale ai testi contrattuali.
- Periodo di prova (art. 16): ridotta la soglia minima per la valutazione (da metà a un terzo del periodo) e introdotte regole specifiche per i contratti a termine, con durata proporzionata.
- Somministrazione e staff leasing (artt. 20 e 20-bis): viene disciplinata la somministrazione a tempo indeterminato con un limite del 20% dell’organico.
- Smart working (art. 25): recepimento del Protocollo nazionale 7 dicembre 2021 e obbligo di accordo scritto con comunicazione entro 5 giorni.
- Banca ore (art. 30): maggiore flessibilità nell’utilizzo dei permessi compensativi e rinvio alla contrattazione di secondo livello.
- Congedi parentali (art. 44): rafforzamento della tutela economica con integrazione al 100% per maternità obbligatoria e primi 30 giorni di congedo facoltativo.
- Congedo di paternità (art. 45): incremento a 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), ampliando la platea e i tempi di fruizione.
- Nuove norme disciplinari (art. 68-bis): introdotta la possibilità di trattenute rateali per risarcimento danni fino al 5% della retribuzione.
Di rilievo anche la soppressione dell’assegno per il nucleo familiare contrattuale, ormai superato dal sistema ANF/Assegno unico
L'accordo prevede inoltre una rapida riapertura delle trattative per il rinnovo del CCNL 2027-2029, che avrà luogo entro ottobre 2026. e la preparazione delle OOSS a " interloquire con la controparte a fronte delle possibili modifiche agli assetti giuridici che le Fabbricerie potrebbero conoscere nei prossimi mesi".
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Congedo parentale e paternità per chi risiede all’estero: come fare richiesta
Con il messaggio n. 1214 del 7 aprile 2026, l’INPS fornisce indicazioni operative in merito alla gestione delle domande di
- congedo parentale e di
- congedo di paternità obbligatorio
per i lavoratori residenti all’estero, previsto dal Teso unico per la maternità 151 2001.
Le nuove istruzioni riguardano in particolare le modalità di presentazione delle istanze e il sistema di assegnazione delle pratiche alle Sedi Polo territoriali competenti, già in uso per i certificati telematici di gravidanza
A questo fine l'istituto fornisce la lista delle sedi a cui fare riferimento , sulla base del proprio stato di residenza. (vedi ultimo paragrafo)
L'istituto precisa che è in fase di aggiornamento la piattaforma dedicata e fino a nuovo avviso le domande possono essere inviate via PEC.
Gestione transitoria periodi dal 17.12 2025
In attesa dell’aggiornamento della procedura telematica i genitori lavoratori, beneficiari delle prestazioni in argomento, residenti all’estero possono comunque fruire di tali congedi inoltrando la domanda cartacea tramite posta elettronica certificata (PEC) alle Sedi Polo territoriali competenti.
Con successivo messaggio verrà comunicato l’aggiornamento della piattaforma, a seguito del quale i genitori lavoratori dovranno inserire le domande telematiche di congedo per i periodi già fruiti nell’arco temporale intercorrente tra il 17 dicembre 2025 (data di rilascio della nuova procedura telematica di presentazione della domanda) e la data di rilascio dell’aggiornamento, nel caso in cui la mancata presentazione delle domande dipenda da cause non imputabili ai medesimi genitori lavoratori.
Elenco sedi territoriali per paese estero
Di seguito le sedi territoriali competenti per ciascuno stato di residenza
Stato Polo Stato Polo Albania (fino al 31-05-2026) Perugia Albania (dal 01-06-2026) Lecce Argentina Venezia Australia Ancona Austria Bolzano Belgio Roma-Tuscolano Bosnia Erzegovina Trieste Bulgaria Isernia Brasile Forlì Canada L’Aquila Capoverde Perugia Cipro Terni Città del Vaticano Roma-Flaminio Croazia Trieste Danimarca Cecina Estonia Terni Finlandia Cecina Francia Collegno Germania Catanzaro Grecia Bari Irlanda (Eire) Perugia Islanda Perugia Israele Asti Jersey e Isole del Canale Perugia Kosovo Trieste Lettonia Terni Liechtenstein Perugia Lituania Terni Lussemburgo Perugia Macedonia Trieste Malta Terni Moldova Bari Montenegro Trieste Norvegia Cecina Paesi Bassi Cagliari Polonia Terni Portogallo Imperia Principato di Monaco Imperia Regno Unito Napoli Repubblica Ceca Terni Romania Terni San Marino Rimini Serbia Trieste Slovacchia Terni Slovenia Trieste Spagna Imperia Svezia Cecina Svizzera Bergamo Tunisia Palermo Turchia Perugia Uruguay Potenza Ungheria Terni USA Palermo Venezuela Bari Tutti gli Stati non indicati Perugia -
Naspi per autoimpiego in due rate: chi va in pensione perde il 30%
La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce una modifica significativa alle modalità di erogazione della NASpI anticipata, lo strumento che consente ai lavoratori disoccupati di richiedere in un’unica soluzione l’indennità spettante come incentivo all’avvio di un’attività autonoma o imprenditoriale.
La novità, inserita nel corso dell’esame parlamentare al Senato, Intende rendere più graduale l’erogazione del beneficio, con un risparmio finanziario per le casse INPS e MEF, rafforzando al contempo i meccanismi di controllo sul mantenimento dei requisiti.
INPS ha chiarito con il messaggio 1225 del 7 aprile 2026 che la NASPI in alcuni casi risulta ridotta.
La norma sulla NASPI anticipata
Giova ricordare che la disciplina della liquidazione anticipata della NASpI è contenuta nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
In base alla normativa , il lavoratore che ha diritto all’indennità di disoccupazione può richiedere all’INPS la corresponsione anticipata dell’importo complessivo del trattamento non ancora erogato, a condizione che tale somma sia destinata all’avvio di un’attività lavorativa autonoma, di un’impresa individuale o alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico preveda la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
La prassi amministrativa, chiarita dalla circolare INPS n. 174 del 2017, ha ampliato l’ambito applicativo dell’istituto, includendo diverse fattispecie:
attività professionali esercitate da liberi professionisti, anche iscritti a casse previdenziali autonome;
attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
partecipazione a cooperative di lavoro;
costituzione di società unipersonali o ingresso in società di persone e di capitali, purché il reddito prodotto sia qualificabile come reddito d’impresa.
Restano invece esclusi i casi in cui il beneficiario rivesta il solo ruolo di socio di capitale, senza svolgere attività lavorativa o imprenditoriale.
La domanda di anticipazione deve essere presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
In caso di rioccupazione con lavoro subordinato durante il periodo teorico di fruizione della NASpI, l’articolo 8, comma 4, prevede l’obbligo di restituzione integrale dell’anticipazione percepita, salvo l’ipotesi di instaurazione del rapporto di lavoro con la cooperativa di cui il lavoratore è socio.
Le nuove regole 2026
Il comma 176 della legge di Bilancio 2026 , come detto modifica in modo sostanziale le modalità di erogazione dell’anticipazione NASpI, superando il meccanismo dell’unica soluzione. A partire dal 1 gennaio2026 , l’importo complessivo dell’anticipazione sarà corrisposto in due rate:
- La prima rata sarà pari al 70 per cento dell’importo totale spettante e verrà erogata secondo le modalità già previste a seguito dell’accoglimento della domanda.
- La seconda rata, pari al restante 30 per cento, sarà invece corrisposta solo a determinate condizioni temporali e soggettive. In particolare, essa sarà erogata al termine della durata teorica della prestazione NASpI – pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni – qualora tale termine intervenga prima dei sei mesi dall’inizio dell’attività. Qualora invece il periodo di trattamento si concluda successivamente, la seconda rata dovrà essere corrisposta non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.
Viene ribadito che l’accesso alla seconda tranche del beneficio è subordinato al rispetto dei requisiti:
- il beneficiario non deve aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo Naspi e
- non deve essere titolare di pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità.
Resta inoltre fermo l’obbligo di restituzione dell’anticipazione già percepita nei casi previsti dalla normativa, anche se su questo punto assume rilievo la sentenza n. 90 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della restituzione integrale automatica quando l’attività non possa proseguire per cause sopravvenute non imputabili al lavoratore.
Le istruzioni INPS
Nel messaggio 125 del 7 aprile INPS sottolinea dunque che il nuovo sistema prevede la suddivisione dell’anticipazione NASpI in due tranche:
Rata Percentuale Momento di erogazione Condizioni Prima rata 70% Alla liquidazione della domanda Nessuna verifica successiva Seconda rata 30% Al termine della NASpI o entro 6 mesi Assenza di lavoro subordinato e pensione diretta Ne consegue che, in caso di accesso alla pensione diretta dopo il pagamento del 70%, il lavoratore perde il diritto al restante 30%, consolidando un incentivo ridotto. Per quanto riguarda l’assegno ordinario di invalidità, il soggetto è tenuto a optare tra le due prestazioni:
la scelta dell’assegno comporta la perdita della seconda rata, mentre
la scelta della NASpI anticipata determina la sospensione temporanea dell’assegno.
Ulteriori istruzioni operative: rioccupazione e restituzioni Ulteriori effetti rilevanti si verificano in caso di rioccupazione:
se il beneficiario, dopo aver percepito la prima rata del 70%, instaura un rapporto di lavoro subordinato entro il periodo teorico di durata della NASpI o comunque entro sei mesi dalla domanda: non viene erogata la seconda rata del 30%; scatta l’obbligo di restituzione integrale della prima rata già percepita.
ATTENZIONE Tale obbligo non si applica nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa nella quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Pertanto, in caso di nuova occupazione non conforme, il beneficiario perde sia il diritto al residuo 30% sia quanto già percepito, con un impatto economico significativo. . Restano ferme, per gli aspetti non modificati, le precedenti disposizioni operative già fornite dall’INPS in materia.
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Uniemens sportivi e lavoratori dello spettacolo: guida completa INPS
Con il Messaggio INPS n. 1213 del 7 aprile 2026 vengono fornite nuove precisazioni operative per la compilazione del flusso Uniemens con riferimento ai lavoratori iscritti:
- al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e
- al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP).
Le indicazioni si inseriscono nel solco delle recenti riforme che hanno modificato la disciplina degli eventi tutelati e della contribuzione figurativa, rendendo necessario un aggiornamento delle modalità di valorizzazione dei dati dichiarativi.
La particolarità di queste gestioni previdenziali sta nella valorizzazione dell’anzianità assicurativa su base giornaliera e non settimanale, con conseguenti ricadute sulla compilazione degli elementi.
Le istruzioni riguardano in particolare la corretta esposizione del calendario giornaliero, la gestione dei giorni retribuiti e contribuiti e la valorizzazione degli eventi quali malattia, maternità e infortunio, con l’obiettivo di garantire coerenza tra dati dichiarativi e posizione assicurativa.
Novità operative per la compilazione Uniemens
Novità operative per la compilazione Uniemens
Le principali novità riguardano la valorizzazione del sottoelemento <TipoCoperturaGiorn>, che assume un ruolo determinante nella rappresentazione della giornata lavorativa. I codici da utilizzare sono stati ribaditi e chiariti:
- X: giornata totalmente retribuita
- 2: giornata parzialmente retribuita per eventi figurativi
- 1: giornata non retribuita ma coperta figurativamente
- 0: assenza senza copertura né retribuzione
- D: solo diritto (part-time verticale/ciclico)
Particolare attenzione è richiesta per la gestione dei giorni festivi e di riposo: se retribuiti devono essere indicati con codice “X”, mentre in assenza di retribuzione devono essere valorizzati con “0”, anche se coincidenti con eventi tutelati.
Sul piano degli eventi tutelati emergono alcune indicazioni rilevanti:
- per malattia e maternità a pagamento diretto, non è richiesta la valorizzazione del codice evento nel calendario giornaliero;
- per infortunio sul lavoro, deve essere indicato il codice evento “INF” con copertura “1” o “2” in caso di integrazione;
- la gestione della malattia prevede una distinzione tra i primi tre giorni di carenza (codice “X” senza evento) e i giorni successivi (codici “1”, “2” o “0”).
Importanti chiarimenti riguardano anche gli elementi riepilogativi:
- Giorni retribuiti: normalmente pari a 26 per mese intero lavorato, con esclusione delle giornate non lavorate in presenza di eventi figurativi senza prestazione;
- Giorni contribuiti: coincidono con i retribuiti salvo recuperi o rettifiche;
- Giorni utili: rilevanti per part-time e intermittenti, calcolati in base alle ore lavorate.
Infine, è confermato l’obbligo di compilazione dell’elemento <TipoRetrMal> in tutti i flussi Uniemens, anche in assenza di eventi di malattia.
Istruzioni dettagliate e casi operativi
Dal punto di vista operativo, la corretta compilazione del calendario giornaliero richiede una gestione puntuale delle diverse casistiche.
Per le giornate ordinarie:
- se lavorate e retribuite → <TipoCoperturaGiorn> = X, <Lavorato> = S
- se retribuite ma non lavorate (ferie, festività) → <TipoCoperturaGiorn> = X, <Lavorato> = N
Per le giornate senza retribuzione né copertura:
sempre <TipoCoperturaGiorn> = 0 e <Lavorato> = N
Per gli eventi tutelati:
- asenza totale → codice “1” o “2” con indicazione dell’evento
- eventi orari → valorizzazione anche del campo <NumOreEvento>
- giornate miste → distinzione tra permessi retribuiti e non retribuiti
Nel caso specifico della malattia:
- primi 3 giorni → “X” senza evento
- dal 4° giorno → indicazione evento e copertura corretta
- obbligo di compilazione dei campi informativi aggiuntivi
Per i lavoratori intermittenti, le giornate senza prestazione e senza indennità non devono essere dichiarate, mentre per il part-time verticale devono essere inclusi anche i periodi non lavorati utili ai fini pensionistici.
Le medesime regole si applicano anche ai lavoratori sportivi iscritti al FPSP, con particolare riferimento agli eventi di malattia e maternità.
Tabella di sintesi
Casistica Lavorato TipoCoperturaGiorn Note operative Giornata lavorata e retribuita S X Compilazione ordinaria Ferie/festività retribuite N X Nessun codice evento Assenza senza retribuzione N 0 No contribuzione figurativa Evento tutelato senza retribuzione N 1 Indicare codice evento Evento con integrazione aziendale N/S 2 Con eventuale lavoro parziale Malattia – primi 3 giorni N X Senza codice evento Malattia – dal 4° giorno N 1 / 2 / 0 Con codice evento e info aggiuntive Evento orario S/N 1 o 2 Indicare anche ore evento -
Isopensione, contratti espansione e Assegni straordinari: proroghe dal 2027
Con la circolare n. 41 del 3 aprile 2026, l’INPS interviene chiarendo le novità per la disciplina delle prestazioni di accompagnamento alla pensione a seguito dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, definito con la recente legge di bilancio 2026.
. Le indicazioni riguardano in particolare l’isopensione, il contratto di espansione e gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà.
I chiarimenti si sono resi necessari per le criticità emerse negli ultimi mesi, legate allo slittamento in avanti dei requisiti pensionistici, che rischiavano di lasciare scoperti i lavoratori in uscita anticipata. La circolare introduce soluzioni operative per garantire la continuità delle prestazioni fino al raggiungimento della pensione, incidendo direttamente sugli obblighi a carico dei datori di lavoro e sulle modalità di gestione delle domande.
Le novità normative
Il quadro normativo di riferimento è aggiornato alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e dal decreto direttoriale del 19 dicembre 2025, che hanno previsto l’incremento dei requisiti pensionistici per il biennio 2027-2028. In particolare, l’adeguamento alla speranza di vita comporta un aumento di un mese nel 2027 e di ulteriori due mesi dal 2028.
Tali incrementi incidono direttamente sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione disciplinate:
- dall’art. 4 della legge n. 92/2012 (isopensione);
- dall’art. 41, comma 5-bis, del d.lgs. n. 148/2015 (contratto di espansione);
- assegni straordinari dei fondi di solidarietà bilaterali.
Un ulteriore elemento normativo rilevante riguarda la modifica della decorrenza della pensione anticipata (cd. “finestra”), introdotta dalla legge n. 213/2023, che prevede un differimento crescente fino a nove mesi dal 2028 per gli iscritti alle casse pubbliche (CPDEL, CPS, CPI e CPUG).
La circolare chiarisce che tali modifiche devono essere considerate non solo sulla base della normativa vigente al momento della domanda, ma anche in via prospettica, utilizzando le stime di medio-lungo periodo elaborate dalla Ragioneria generale dello Stato
Il prolungamento delle prestazioni di esodo
In primo luogo, viene espressamente prevista la possibilità di prolungare la durata delle prestazioni di esodo anche oltre i limiti ordinari (attualmente fino a 7 anni per l’isopensione e 5 anni per il contratto di espansione), qualora necessario per raggiungere il diritto alla pensione. Tale estensione è subordinata al versamento, da parte del datore di lavoro, della relativa provvista e della contribuzione correlata.
In secondo luogo, viene superata una rigidità applicativa che in precedenza impediva tale proroga per isopensione e contratto di espansione, allineando di fatto questi strumenti a quanto già previsto per alcuni fondi di solidarietà.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la salvaguardia delle domande presentate prima dell’aggiornamento dei requisiti. In particolare:
- le domande relative a lavoratori che hanno cessato il rapporto entro il 31 gennaio 2026 devono essere accolte anche se, con le nuove proiezioni, superano la durata massima;
- le domande già respinte possono essere riesaminate su richiesta del datore di lavoro, previo coinvolgimento del lavoratore;
- le domande in istruttoria devono essere definite positivamente.
Infine, la circolare estende tali criteri anche agli effetti delle nuove finestre di decorrenza della pensione anticipata, evitando che i lavoratori restino privi di copertura reddituale nel periodo di attesa.
Le modalità di proroga in dettglio
Dal punto di vista operativo, le indicazioni dell’INPS impattano direttamente sulla gestione delle procedure di esodo e sulla pianificazione aziendale e sotttolineano in particolare i seguenti aspetti:
- Verifica prospettica dei requisiti pensionistici: le domande devono essere valutate considerando anche gli adeguamenti futuri, non solo quelli vigenti al momento della presentazione;
- Adeguamento delle coperture finanziarie: in caso di estensione della prestazione, l’azienda deve garantire il versamento integrale della provvista e della contribuzione correlata per tutto il periodo aggiuntivo;
Di seguito una sintesi delle principali scadenze e riferimenti temporali:
Ambito Decorrenza / Scadenza Indicazioni operative Adeguamento speranza di vita Dal 2027 +1 mese nel 2027, +3 mesi dal 2028 Domande con cessazione rapporto Entro 31 gennaio 2026 Accoglimento anche se superano durata massima Riesame domande respinte Su richiesta Necessario coinvolgimento del lavoratore Finestra pensione anticipata Fino al 2028 Da 3 a 9 mesi di differimento Durata prestazioni Oltre limiti ordinari Possibile proroga con oneri a carico azienda Richieste di riesame
Il riesame non è automatico, ma deve essere attivato dal datore di lavoro. In particolare:
- la richiesta deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro che ha promosso la procedura di esodo;
- è necessario che il lavoratore interessato sia informato e sentito ai fini della rivalutazione della posizione;
Dal punto di vista procedurale, la richiesta deve essere inoltrata alla Struttura territoriale INPS competente, utilizzando i consueti canali amministrativi già impiegati per la gestione della pratica (portale istituzionale o interlocuzione diretta con la sede).
In presenza di criticità tecniche nella gestione o definizione della domanda, la circolare prevede inoltre l’utilizzo della casella dedicata:
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CCNL Orafi argentieri 2026: nuovi minimi e primo aumento a ottobre
Il 10 febbraio 2026 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioielleria – Industria (CNEL C021), tra Federorafi e Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil.
Il nuovo contratto decorre dalla data di stipula e avrà vigore fino al 31 dicembre 2028 e interviene su più fronti: da un lato, aggiorna la disciplina di istituti centrali del rapporto di lavoro – tra cui malattia, trasferta, reperibilità, contratti a termine e part time – dall’altro, introduce un percorso di adeguamento salariale strutturato su base triennale, con incrementi definiti per ciascun livello di inquadramento e un meccanismo di adeguamento legato all’IPCA.
Particolare rilievo assume anche il rafforzamento del welfare contrattuale e l’attenzione alle condizioni di salute e sicurezza, con l’introduzione di strumenti quali i “break formativi” obbligatori nelle unità produttive di maggiori dimensioni e sistemi strutturati di segnalazione dei quasi infortuni a partire dal 2027.
Con comunicato del 2 aprile le organizzazioni sindacali hanno reso noto lo scioglimento della riserva da parte delle assemblee dei lavoratori per cui è confermato a ottobre 2026 il primo aumento di circa 52 euro al livello medio.
Le novita contrattuali – Causali contratti a termine fino a 24 mesi
Tra le principali innovazioni normative si segnalano interventi significativi in materia di malattia, trasferta e reperibilità.
Malattia e periodo di comporto
Il contratto conferma e dettaglia i periodi di conservazione del posto in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, differenziandoli in base all’anzianità di servizio (fino a 5 anni, oltre 5 e fino a 10, oltre 10 anni).
Dal 1° gennaio 2027 sono previsti ulteriori giorni di comporto per i lavoratori con disabilità certificata, con un’integrazione economica aziendale fino al 75% della normale retribuzione per i periodi aggiuntivi.
Viene inoltre disciplinato in modo puntuale il trattamento economico nei casi di più eventi morbosi nel triennio e le conseguenze in caso di irreperibilità durante le fasce di controllo.
Reperibilità
Dal 1° gennaio 2027 viene introdotta una disciplina organica della reperibilità, istituto definito come complementare alla normale prestazione lavorativa e finalizzato a garantire continuità dei servizi e sicurezza degli impianti.
Sono stabiliti compensi minimi differenziati per livello e per tipologia (oraria, giornaliera, settimanale), nonché una specifica indennità di 5 euro per ogni chiamata con intervento effettivo.
È inoltre prevista una deroga non strutturale al riposo giornaliero di 11 ore, garantendo comunque almeno 8 ore consecutive di riposo.
Contratti a termine e stabilizzazione
Il rinnovo individua le specifiche esigenze che consentono l’apposizione di un termine superiore a 12 mesi e comunque non oltre 24 mesi, in coerenza con il D.Lgs. n. 81/2015. Si tratta in particolare di:
- assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età.
- Assunzione di giovani under 35 in condizioni particolari (non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;vivano soli con una o più persone a carico.
- assunzione di Lavoratori provenienti da CIGS o disoccupazione di lunga durata
- Attività connesse a mostre e fiere, compresi i 15 giorni precedenti e i 15 giorni successivi all’evento.
- attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata.
- Esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi
- Percorsi di formazione e lavoro per neo-inserimenti per: lavoratori con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi; e soggetti che non abbiano i requisiti di età per il contratto di apprendistato, a condizione che sia previsto un apposito piano formativo, consegnato al lavoratore entro 5 giorni dall’assunzione o dalla proroga.
Dal 2027 l’utilizzo di tali causali è subordinato a un obbligo di stabilizzazione a tempo indeterminato pari al 20% dei contratti a termine cessati nell’anno precedente, con regole particolari per le aziende fino a 15 dipendenti.
Le novità economiche – Tabella retributiva
Il rinnovo 2026-2028 definisce un percorso di incrementi retributivi articolato su tre tranche:
- ottobre 2026,
- giugno 2027 e
- giugno 2028.
Gli aumenti sono collegati alla dinamica IPCA al netto degli energetici importati, con una componente aggiuntiva legata alle innovazioni organizzative introdotte dal contratto. Incrementi mensili per livello (euro)
Categoria Dal 1.10.2026 Dal 1.6.2027 Dal 1.6.2028 2ª 42,85 47,99 52,26 3ª 47,21 52,87 57,57 4ª 49,12 55,01 59,91 5ª 52,48 58,77 64,00 5ª Super 56,01 62,73 68,31 6ª 60,21 67,43 73,43 7ª 65,47 73,32 79,84 Nuovi minimi tabellari lordi mensili (euro)
Categoria Dal 1.10.2026 Dal 1.6.2027 Dal 1.6.2028 2ª 1.617,24 1.665,23 1.717,48 3ª 1.781,80 1.834,67 1.892,24 4ª 1.853,99 1.909,00 1.968,91 5ª 1.980,70 2.039,47 2.103,47 5ª Super 2.114,08 2.176,81 2.245,12 6ª 2.272,61 2.340,05 2.413,48 7ª 2.471,05 2.544,37 2.624,22 Trasferta e tempo di viaggio
A decorrere dal 1° gennaio 2027 trova applicazione la nuova disciplina della trasferta.
È confermata la possibilità alternativa tra rimborso analitico delle spese (pasti e pernottamento) e indennità forfettaria. Dal 1° luglio 2027 gli importi dell’indennità di trasferta sono fissati in:
- 50,33 euro per trasferta intera;
- 12,99 euro per ciascun pasto (meridiano o serale);
- 24,35 euro per il pernottamento.
Il trattamento per il tempo di viaggio prevede:
retribuzione ordinaria per le ore coincidenti con l’orario normale di lavoro;
compenso pari al 55% della retribuzione oraria per le ore eccedenti, senza maggiorazioni.
Welfare contrattuale
A decorrere dal 2026 le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un valore di 200 euro annui entro il 1° giugno di ciascun anno, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Dal 2028 l’importo sale a 220 euro annui. Le prestazioni possono riguardare, tra l’altro, istruzione, assistenza sanitaria, assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, servizi ricreativi e beni in natura, con regime fiscale e contributivo agevolato nei limiti dell’art. 51 del TUIR.
Le retribuzioni al 1 giugno 2024
Gli importi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024 sostituivano quelli riportati nel verbale di accordo del 23 dicembre 2021
In data 17 giugno 2024 tra Federorafi e Fim-Fiom-Uilm è stato sottoscritto il verbale di incontro per l’adeguamento dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° giugno 2024 per gli addetti del settore orafo, argentiero e della gioielleria dovuto dall’adeguamento Ipca, risultato superiore a quanto previsto nell’accordo del 23 dicembre 2021.
Trattamento economico
i seguito gli aumenti e i minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024,
– euro 153,28 per il livello 7;
– euro 140,97 per il livello 6;
– euro 131,14 per il livello 5S;
– euro 122,86 per il livello 5;
– euro 115,00 per il livello 4;
– euro 110,52 per il livello 3;
– euro 100,32 per il livello 2.
I nuovi minimi sono quindi i seguenti:
– euro 2.374,71 per il livello 7;
– euro 2.184,01 per il livello 6;
– euro 2.031,66 per il livello 5S;
– euro 1.903,47 per il livello 5;
– euro 1.781,71 per il livello 4;
– euro 1.712,33 per il livello 3;
– euro 1.554,19 per il livello 2.