• Lavoro Dipendente

    Rimborsi spese e contributi INPS: esenzione solo con nota analitica

    L'ordinanza di cassazione n 15052  2025.  richiama all’attenzione la necessità di una documentazione accurata e trasparente delle spese dei dipendenti  che, per loro natura, non sono accompagnate da giustificativi (come mance, piccoli acquisti, spese minute). La mera indicazione di un importo globale non è sufficiente a evitare l'inclusione delle somme nella base di retribuzione imponibile per i contributi INPS o i premi INAIL.

    Di seguito il caso e le motivazioni della  Suprema Corte.

    Il caso: rimborso spese non documentabili e avviso di addebito INPS

    Con ordinanza n. 15053 pubblicata il 5 giugno 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi presentati dall’INPS e dall’INAIL contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva annullato un avviso di addebito INPS e dichiarato illegittima la variazione del tasso INAIL applicato a un’azienda. Oggetto del contendere era la natura di alcune somme corrisposte al lavoratore a titolo di rimborso per spese non documentabili sostenute durante trasferte di lavoro, e la loro inclusione o meno nella retribuzione imponibile ai fini contributivi.

    La Corte d’Appello aveva interpretato l’art. 51, comma 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) in senso favorevole al datore di lavoro, sostenendo che i rimborsi spese non documentabili potessero essere esclusi dalla base imponibile anche senza una descrizione analitica, entro i limiti giornalieri previsti dalla norma (originariamente Lire 30.000 per l’Italia, Lire 50.000 per l’estero). 

    Tuttavia, INPS e INAIL hanno impugnato la decisione, sostenendo la necessità di una specifica descrizione analitica delle spese anche quando non sia richiesto un documento giustificativo.

    Il principio di diritto ribadito dalla Corte

    La Cassazione ha accolto i ricorsi degli enti previdenziali, confermando un principio interpretativo rigoroso dell’art. 51, comma 5 TUIR. 

    Secondo la Suprema Corte, per beneficiare dell’esclusione dei rimborsi spese non documentabili dalla base imponibile previdenziale, non è sufficiente che queste rientrino nei limiti giornalieri fissati dalla norma. È invece necessario che tali rimborsi siano “analitici”, ovvero dettagliati e specificati nella loro natura, anche se non accompagnati da ricevute.

    La Corte ha ricordato che la norma distingue due regimi diversi:

    1. forfettario, nella prima parte del comma 5, in cui si indicano soglie di esenzione generalizzate per le indennità di trasferta;
    2. analitico, nella seconda parte, che prevede l’esenzione solo per le spese effettivamente sostenute, anche se non documentabili, a patto che siano descritte puntualmente.

    In particolare, si legge nell’ordinanza che la clausola “in caso di rimborso analitico delle spese...” informa tutto il periodo normativo successivo. Pertanto, l’esenzione contributiva prevista per rimborsi non documentabili si applica solo se il datore di lavoro fornisce un elenco analitico delle spese, indicando almeno la tipologia della spesa sostenuta. Questo consente un controllo formale e sostanziale sull’effettività della spesa e sul rispetto del tetto massimo giornaliero.

  • Lavoro Dipendente

    Prescrizione contributi INPS: il termine per il datore di lavoro

    Con l’ordinanza n. 14548 del 30 maggio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è intervenuta su una controversia tra un datore di lavoro e l’INPS relativa al pagamento di contributi previdenziali connessi a differenze retributive riconosciute ai dipendenti in seguito a sentenze favorevoli.  In particolare si conferma che i contributi previdenziali devono essere versati in base alla retribuzione dovuta sin dall’inizio del rapporto di lavoro e che il decorso della prescrizione non può dipendere da sentenze successive  relative a controversie retributive tra lavoratori e azienda.  

    Il caso

    La vicenda ha origine da un avviso di addebito emesso dall’INPS, contenente richieste di pagamento per contributi, sanzioni, somme aggiuntive e interessi di mora, a seguito di pronunce giudiziali che avevano riconosciuto ai lavoratori il diritto a un superiore inquadramento contrattuale e, quindi, a retribuzioni maggiori.

    Il datore di lavoro ha impugnato l’avviso, sostenendo che il diritto dell’Istituto fosse ormai prescritto. 

    In primo grado, il giudice aveva rigettato l’opposizione. 

    La Corte d’Appello, pur riconoscendo la prescrizione solo per una parte dei crediti, ha ritenuto valida la richiesta dell’INPS per il restante importo, affermando che la prescrizione quinquennale decorresse dalla data delle sentenze che avevano accertato il diritto alle maggiori retribuzioni. 

    Questa interpretazione è stata però contestata in Cassazione dal datore di lavoro, che ha evidenziato come l’INPS non fosse parte nei giudizi tra lavoratori e azienda.

    Cassazione: prescrizione decorrente dal momento della retribuzione “spettante”

    La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza d’appello. Secondo i giudici di legittimità, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali decorre non dalla pronuncia giudiziale che accerta differenze retributive, ma dal momento in cui la prestazione lavorativa è resa e la retribuzione “dovuta” al lavoratore diventa esigibile, a prescindere dal pagamento effettivo.

    Infatti, richiamando la propria giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. U. n. 5076/2015; Cass. n. 21371/2018), la Corte ha ribadito che l’obbligo contributivo è autonomo rispetto a quello retributivo e sorge con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, sulla base della retribuzione che spetta in applicazione del contratto o della legge, anche se il datore di lavoro non la riconosce o non la corrisponde. In base al cosiddetto “principio del minimale contributivo”, i contributi devono essere calcolati sulla retribuzione spettante, e non su quella effettivamente erogata.

    Il datore di lavoro, pertanto, è obbligato a versare i contributi anche se la retribuzione è oggetto di contenzioso e non ancora pagata.

     Di conseguenza, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la retribuzione diventa dovuta secondo legge e contratto, non da eventuali sentenze favorevoli ai lavoratori.

    Esclusa l’efficacia interruttiva delle sentenze tra lavoratori e datore

    Uno dei punti centrali della decisione riguarda l’effetto (o meglio, la mancanza di effetto) interruttivo delle sentenze intervenute nei giudizi tra dipendenti e datore di lavoro. La Corte ha chiarito che tali pronunce non possono incidere sul termine di prescrizione dei crediti contributivi, in quanto il lavoratore non è parte del rapporto obbligatorio contributivo tra datore e INPS: non è né creditore né debitore di quei contributi.

     L’azione giudiziaria del lavoratore, dunque, e neppure la sentenza che gli dà ragione, possono sospendere o interrompere la prescrizione dei contributi dovuti all’Istituto previdenziale.

    L’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 – richiamato dalla Corte – prevede una prescrizione quinquennale per i contributi previdenziali. Tale termine decorre dalla data in cui sorge l’obbligo contributivo e può essere interrotto solo da atti posti in essere dal creditore (INPS) o dal debitore (datore di lavoro), ma non da soggetti terzi come il lavoratore.

    Alla luce di ciò, la Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello e ha disposto il rinvio per un nuovo esame alla stessa Corte in diversa composizione, precisando che dovrà attenersi ai principi sopra esposti.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno unico 2025: per gli arretrati ISEE da rinnovare entro il 30 giugno

    Se i percettori di assegno unico non rinnovano l'Isee entro fine mese,  non potranno ricevere  l'importo aggiornato e gli arretrati da marzo 2025  

    E' una delle principali indicazioni della circolare INPS  33 2025  nella quale l'istituto ha fornito  le istruzioni  e le tabelle aggiornate degli importi sull'assegno unico universale per i figli a carico introdotto dal decreto legislativo n. 230/2021, rivalutate con l'ultima variazione istat (+ 0,8%)

    Viene raccomandato di compilare il prima possibile la nuova DSU ai fini dell'aggiornamento ISEE per ottenere l'assegno con l'importo esatto per il proprio nuclo familiare 

    Si ricorda che la DSU può essere inviata direttamente dal sito INPS, dall App INPS MOBILE  oppure rivolgendosi a un patronato.

    Assegno unico: obbligo di DSU aggiornata

    Nella circolare viene specificato anche che   coloro che negli anni scorsi hanno presentato una domanda di Assegno unico e che non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia,  NON sono tenuti a presentarne una nuova in quanto l’INPS continuerà a erogarlo  d’ufficio.

    In assenza di variazioni segnalate da l’Assegno unico e universale viene erogato alle condizioni già in essere  fino a febbraio  2025  mentre da marzo fa fede il nuovo isee  (v. sotto)  

    Come detto per tutti gli aventi diritto è necessario presentare una nuova DSU per l’anno 2025, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi spettanti dell’Assegno unico  sulla base della propria situazione economica

    In assenza di una nuova DSU presentata per il 2025 l’importo dell’Assegno unico e universale viene versato con gli importi minimi previsti.

    Inoltre va tenuto presente che

    1. Se la  DSU aggiornata  viene presentata entro il 28 febbraio 2025,  gli importi saranno adeguati già da marzo 2025
    2. Se la  DSU aggiornata  viene presentata entro il  30 giugno da quella data saranno erogati anche gli arretrati (marzo-giugno)
    3. in mancanza di aggiornamento dopo quella data  si continuera a ricevere L'assegno con importo minimo 

    L'  ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e che sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema ISEE, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell’ISEE.

    E' consigliabile affrettarsi p

    Assegno unico:  comunicazione delle variazioni 

    In alcuni casi è necessario modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e/o presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Si tratta in particolare dei casi di  

    la nascita di figli;

    – la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;

    – le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);

    – le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;

    – i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;

     variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;

     variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

    Nuova domanda  Assegno unico per i nuovi beneficiari

    In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale o che hanno presentato domanda  risultata  “Respinta” o “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, devono presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale.

    Possono essere utilizzati i seguenti canali 

    1. portale web dell’Istituto, www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
    2. Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
    3. Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

     Si ricorda che:

    •  per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto  dal mese di marzo dello stesso anno. 
    • se la presentazione avviene dopo il 30 giugno  la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda.
  • Lavoro Dipendente

    Trasferte e sgravi contributivi: la Cassazione chiarisce

    La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15056 del 5 giugno 2025, ha affrontato un caso complesso riguardante i contributi previdenziali e le indennità di trasferta. La vicenda ha origine da un ricorso presentato da una società contro una sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che aveva parzialmente riformato una decisione di primo grado. 

    La Corte d'Appello aveva stabilito che:

    • non erano dovuti i contributi per le somme corrisposte a un dipendente a titolo di indennità di trasferta, ma 
    • aveva confermato il diritto dell'INPS a richiedere somme per insussistenza del diritto agli sgravi contributivi ex art. 8, comma 4 bis, della legge n. 223 del 1991.

    La società ricorrente sosteneva che la Corte d'Appello avesse erroneamente interpretato la normativa, in particolare l'art. 2359 del codice civile, riguardo alla coincidenza degli assetti proprietari tra le società coinvolte. Secondo la società, la valutazione della Corte d'Appello avrebbe dovuto basarsi esclusivamente sui parametri normativi previsti dall'art. 2359 c.c., che regola i rapporti di controllo tra società.

    La decisione della Cassazione: diritto indennità di trasferta

    La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale della società, affermando che la nozione di "assetto proprietario coincidente" è più ampia di quella definita dall'art. 2359 c.c. La Corte ha chiarito che la legge non si riferisce solo ai rapporti tipizzati dall'art. 2359 c.c., ma include anche altri rapporti di collegamento o controllo. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la valutazione del giudice deve considerare non solo il dato formale del rispetto degli indicatori normativi, ma anche quello sostanziale, collegato alla singola vicenda, per verificare se l'operazione abbia avuto la finalità di eludere la ratio della disciplina incentivante.

     Questo significa che le aziende devono prestare particolare attenzione alle operazioni di ristrutturazione che coinvolgono società con assetti proprietari coincidenti, per evitare di incorrere in sanzioni per elusione della normativa previdenziale.

    La Corte di Cassazione ha ribadito che l'onere della prova spetta alla parte datoriale, che deve dimostrare di aver rispettato le disposizioni di legge per beneficiare degli sgravi contributivi.

    Diritto indennità di trasferta e onere della prova

    La Corte ha accolto, invece, il ricorso incidentale dell'INPS, rilevando che la Corte d'Appello non aveva compiuto alcun accertamento sull'ammontare delle indennità di trasferta erogate e sulle modalità delle stesse. 

    Secondo l'art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente determinati limiti. La Corte di Cassazione ha precisato che l'accertamento imposto al giudice di merito deve essere condotto nei limiti delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte datoriale, mentre all'ente previdenziale spetta dimostrare che il lavoratore abbia ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro.

    La sentenza sottolinea l'importanza di un accurato accertamento delle indennità di trasferta erogate ai dipendenti. Le aziende devono tenere traccia delle somme corrisposte e delle modalità di erogazione, per garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa e evitare contestazioni da parte dell'INPS.

  • Lavoro Dipendente

    Decreto Sicurezza: sgravi e apprendistato per i detenuti

    È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2025 n. 131, la Legge n. 80 del 9 giugno 2025, di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 48/2025 (c.d. Decreto Sicurezza).

    Tra le disposizioni di interesse per i datori/sostituti d'imposta vanno segnalati due articoli in tema di lavoro per i soggetti condannati ma ammessi a misure alternative alla  detenzione.

    In particolare, la Legge : 

    • estende lo sgravio contributivo per l'assunzione di detenuti o internati  ammessi al lavoro esterno presso le imprese pubbliche e private diverse dalle cooperative e
    • estende l'applicabilita del contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età  per 
      •   soggetti condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e 
      • detenuti assegnati al lavoro all'esterno.

    L'intervento normativo mira a:

    • Rafforzare la sicurezza pubblica, limitando l’accesso ai benefici penitenziari per i reati più gravi o connessi alla criminalità organizzata e al terrorismo;
    • Promuovere il lavoro rieducativo come strumento di reinserimento e prevenzione della recidiva;
    • Coinvolgere il tessuto economico e sociale nella gestione delle opportunità lavorative per i detenuti.

    con un approccio che coniuga rigore e possibilità di reinserimento per i detenuti che dimostrano un effettivo percorso di distacco dalla criminalità.

    Vediamo qualche dettagli in piu in attesa dei provvedimenti attuativi .

    . Estensione dei reati ostativi ai benefici penitenziari (Art. 34, lett. a) e valutazione convenzioni

     

    Viene ampliato l’elenco dei reati per cui i benefici penitenziari (come lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione) sono subordinati alla collaborazione con la giustizia. Si aggiungono:

    • Art. 415 c.p., secondo comma (istigazione a delinquere aggravata);
    • Art. 415-bis c.p. (arruolamento con finalità terroristiche).

    Per questi reati, i benefici possono essere concessi solo in assenza di legami con contesti criminali, previo approfondito accertamento giudiziario.

    L' Art. 34, lett. b) intitolato  Tempi certi per la valutazione delle convenzioni lavorative   prevede invece che l’Amministrazione penitenziaria dovrà esprimersi entro 60 giorni sulle proposte di convenzione per attività lavorative dei detenuti con soggetti pubblici e privati, indicando eventuali condizioni necessarie. L'obiettivo è semplificare e rendere più tempestiva l’attivazione di percorsi di reinserimento professionale.

    Estensione incentivi alle imprese per il lavoro esterno (Art. 35) e apprendistato

    Le agevolazioni contributive previste per le imprese che assumono detenuti vengono estese anche:

    1. alle attività fuori dagli istituti penitenziari;
    2. ai soggetti ammessi al lavoro esterno.

    Questa modifica intende favorire maggiori opportunità occupazionali per i detenuti.

    All'art 36 è presente invece ll'ccesso all’apprendistato professionalizzante:

    I detenuti assegnati al lavoro esterno e coloro ammessi a misure alternative potranno essere assunti, senza limiti di età, con contratto di apprendistato professionalizzante. Si punta così alla qualificazione o riqualificazione professionale dei soggetti in esecuzione penale, favorendone il reinserimento. 

    Sono previsti stanziamenti progressivi fino a 2,4 milioni di euro annui a partire dal 2033 per sostenere la misura.

    Riforma del regolamento sul lavoro penitenziario (Art. 37)

    La legge di conversione del DL Sicurezza  inoltre prevede che entro 12 mesi, sarà aggiornato il regolamento attuativo del D.P.R. 230/2000 secondo questi principi:

    • Sussidiarietà orizzontale: promozione del lavoro penitenziario con il coinvolgimento di imprese, enti non profit e cooperative;
    • Semplificazione delle procedure tra carceri e datori di lavoro privati;
    • Riconoscimento curriculare e ai fini della formazione delle attività svolte in carcere;
    • Collaborazione istituzionale con ordini professionali e autorità di garanzia per favorire il reinserimento lavorativo.

  • Lavoro Autonomo

    Erasmus giovani imprenditori 2025: si può fare domanda

    Sono ufficialmente aperte le candidature per partecipare all’edizione 2025 del programma Erasmus per giovani imprenditori, promosso dalla Commissione europea

    Questa iniziativa mira a sostenere le persone che desiderano avviare un’attività imprenditoriale o che l’hanno recentemente costituita, offrendo loro l’opportunità di trascorrere un periodo di formazione pratica presso una piccola o media impresa (PMI) in un altro Paese europeo. Il cuore del programma è lo scambio di esperienze: il nuovo imprenditore ha la possibilità di affiancare un imprenditore con almeno tre anni di esperienza, all’interno della sua azienda, per un periodo compreso tra uno e sei mesi. 

    Durante questo soggiorno formativo, il partecipante riceve un sostegno economico sotto forma di borsa di mobilità, pensata per coprire parte delle spese di viaggio e permanenza. Si tratta di un’occasione preziosa per apprendere concretamente le competenze necessarie alla gestione di un’impresa, direttamente sul campo, in un contesto internazionale e multiculturale.

    Come funziona il programma Erasmus giovani imprenditori

    Il programma si rivolge sia ai nuovi imprenditori, cioè persone con un’idea di business ben definita o che abbiano avviato l’attività da meno di tre anni, sia agli imprenditori ospitanti, titolari o responsabili di PMI con una consolidata esperienza, desiderosi di confrontarsi con approcci innovativi e stringere potenziali collaborazioni europee.

     I vantaggi sono molteplici per entrambe le categorie: chi è all’inizio del proprio percorso imprenditoriale può acquisire competenze pratiche in ambiti strategici come la contabilità, il marketing, la gestione dei clienti e la pianificazione finanziaria, perfezionando il proprio business plan e sviluppando un network professionale a livello europeo. 

    Al contempo, l’imprenditore esperto beneficia del confronto con nuove idee e potenziali partner, oltre ad approfondire la conoscenza di mercati esteri e regolamentazioni differenti.

     L’intero iter di partecipazione è supportato da una rete di organismi intermediari locali che offrono assistenza tecnica nella preparazione della domanda, nella selezione dei partner e nella gestione del soggiorno all’estero. 

    Le domande possono essere inviate in qualsiasi momento, poiché il programma prevede una procedura a sportello, ed è accessibile a imprenditori residenti stabilmente in uno dei Paesi partecipanti, comprese le regioni ultraperiferiche e i territori d’oltremare dell’Unione europea.

    Erasmus giovani imprenditori : guida operativa

    Sezione Dettagli
    Sito ufficiale del programma erasmus-entrepreneurs.eu
    Modulo di candidatura online Compila la domanda qui
    Requisiti per nuovi imprenditori – Residenza permanente in un Paese partecipante
    – Impresa avviata da meno di 3 anni o idea imprenditoriale con business plan
    – Età minima: 18 anni
    Requisiti per imprenditori ospitanti – Titolare o gestore di una PMI con almeno 3 anni di attività
    – Residenza permanente in un Paese partecipante
    Documenti richiesti – Curriculum vitae (preferibilmente Europass)
    – Lettera di motivazione
    – Business plan (per nuovi imprenditori)
    Durata dello scambio Da 1 a 6 mesi, anche non consecutivi (entro 12 mesi)
    Supporto finanziario Borsa mensile variabile per spese di viaggio e soggiorno
    Centri di contatto locali Vedi elenco
    Guida alla registrazione Guida NE / Guida HE
    Assistenza e contatti Email: [email protected]
    Telefono: +32 2 282 08 73

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno Unico e subentro in caso di decesso di un genitore: novità 2025

     dal 1 giugno 2023 è stata prevista  la maggiorazione dell’assegno  unico anche in caso di un genitore deceduto  al momento della presentazione della domanda,  per un periodo  di cinque anni successivi )come per i casi di  2 genitori lavoratori )

    Con la circolare 76 del 10 agosto 2023 INPS ha fornito  alcuni chiarimenti per l'applicazione della norma modificata

    Con il  messaggio 1796 del 6 giugno 2025   viene comunicata una implementazione nella procedura per consentire al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella domanda monogenitoriale originaria decaduta. Vedi all'ultimo paragrafo la novità in dettaglio.

    Maggiorazione assegno unico per 2 genitori lavoratori  e  casi di decesso 

    Con il  messaggio 724 2023 del 17 febbraio 2023  INPS ha comunicato la novità nell'applicazione dell’Assegno unico e universale per i figli a carico  nel caso di  nuclei vedovili   temporaneamente SOLO per il periodo febbraio 2022 febbraio 2023 

    Nello specifico l'istituto ricordava  che per le famiglie con due genitori lavoratori  il d.lgs istitutivo 230 2021 dell'Assegno Unico e universale per i figli a carico prevedeva  una maggiorazione di 30 euro mensili  per ogni figlio   ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano, con l'intento di favorire il lavoro  femminile . 

    L' importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, il bonus si riduce gradualmente  fino ad azzerarsi nei casi di ISEE superiori a 40.000 euro, per i quali  la maggiorazione non spetta.

    Inizialmente  le istruzioni INPS chiarivano che "in linea di principio  la maggiorazione  non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore." D'accordo con il Ministero del lavoro l'istituto precisava appunto a febbraio scorso che : "tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili  il bonus viene erogato d'ufficio per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno fino a febbraio 2023"

      Per ottenerlo   NON era necessario fare domanda.

    Maggiorazione assegno unico ai nuclei vedovili dal 1 giugno 2023

     Come detto   il decreto lavoro 48 2023  stabilizza l'interpretazione fornita con INPS prevede che «La maggiorazione  (…)   e'  riconosciuta, altresi', nel caso  di  unico  genitore  lavoratore  al  momento  della  presentazione  della  domanda,  

    • ove  l'altro  risulti   deceduto, 
    • per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale  evento,
    • nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.». 

    A questo fine vengono incrementate di circa 75 milioni di euro le risorse destinate all'Assegno unico fino al 2028, con previsione poi di  utilizzare  13,4 milioni annui dal 2029

    La formulazione della norma prevede  comunque  che la maggiorazione anche per i genitori vedovi entrasse a regime  dal 1 giugno  2023  lasciando scoperti i mesi da marzo a giugno  2023 

    Maggiorazione assegno unico modifica domande in caso di decessi

    Nella circolare 76 2023 INPS chiarisce le modalità applicative per l'integrazione delle domande.

    Riepilogando : 

    dal 1 giugno 2023 è possibile beneficiare  della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, anche in caso di decesso di uno dei genitori purche siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

    –  l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU;

    –  il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore[3] o pensionato (cfr. la circolare n. 23/2022);

    –  il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU.

    La circolare fornisce anche alcuni esempi pratici 

    L'istituto sottolinea che  nel gestionale dell’AUU  sono state modifica alcune funzionalità per la gestione dei casi di decesso di uno dei due genitori  per ridurre la gravosità degli adempimenti e  assicurare la continuità nei pagamenti 

    In particolare, in caso di decesso di uno dei due genitori presenti nella domanda di AUU, l’Istituto provvederà in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e, all'eventuale  riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

    Per le domande già presentate da genitori vedovi per ottenere la maggiorazione occorre  integrare la domande in corso di validità al 1° giugno 2023, quindi non decadute, respinte o rinunciate a tale data con alcuni dati 

    Nelle ipotesi di decesso di entrambi i genitori o di decesso dell’unico genitore, in presenza di nuclei monogenitoriali è previsto il “subentro” nella domanda di AUU da parte dei seguenti soggetti:

    a)    affidatario del figlio;

    b)    tutore del figlio;

    c)     figlio maggiorenne per se stesso.

    ATTENZIONE In questi casi non non sussistono i presupposti per l’applicazione della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori. La circolare precisa infine le modalita di subentro nella domanda del genitore richiedente da parte del genitore superstite.

    Assegno Unico figli:  Domanda e subentro genitore superstite

    Nella fase di presentazione della domanda dell’AUU da parte del genitore superstite, il servizio  automaticamente rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato ie consente quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.

    In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria.

    ATTENZIONE Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.

    Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.