• Lavoro estero

    Rimborso Impatriati anche con dichiarazione integrativa, dice la Cassazione

    Con l’ordinanza n. 30569 del 20 novembre 2025 , la Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema dell’accesso all’agevolazione prevista dall’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, nota come regime degli “impatriati”. La pronuncia assume particolare rilievo per i datori di lavoro e i consulenti fiscali che, in qualità di sostituti d’imposta, gestiscono l’applicazione del beneficio in busta paga o verificano la correttezza delle istanze di rimborso presentate dai lavoratori rientrati in Italia.

    Il caso riguarda il diritto al rimborso IRPEF per annualità pregresse  in caso di omissione della richiesta al datore di lavoro e di presentazione di una dichiarazione integrativa oltre i termini ordinari previsti dall’articolo 2 del D.P.R. 322/1998. La Suprema Corte, richiamando la propria giurisprudenza e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (circolare 14/E/2012), chiarisce in modo definitivo la portata della normativa, distinguendo tra opzione tramite sostituto d’imposta e diritto autonomo del contribuente a richiedere il rimborso.

    Il caso rimborso per piu annualità diniego parziale dall’agenzia

    Il contribuente, rientrato in Italia nel 2016, aveva richiesto nella propria dichiarazione dei redditi il rimborso delle maggiori imposte versate dal datore di lavoro, qualificabili come eccedenze derivanti dal regime degli impatriati. L’istanza riguardava gli anni d’imposta dal 2016 al 2020. L’Agenzia delle Entrate riconosceva il rimborso solo per il triennio 2018-2020, negando invece le somme relative al 2016 e 2017, poiché indicate in una dichiarazione integrativa trasmessa tardivamente nel 2020.

    Il contribuente presentava quindi istanza di rimborso e, decorso il termine di 90 giorni, impugnava il silenzio-rifiuto dinanzi alla giustizia tributaria.

    La Corte di giustizia tributaria di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo che l’agevolazione non fosse più fruibile a causa della mancata richiesta al datore di lavoro e della tardività della dichiarazione integrativa.

    In appello, la Corte di secondo grado riformava integralmente la decisione, rilevando che nessuna norma prevede la decadenza dal regime per le ipotesi contestate dall’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, sostenendo che il beneficio può essere esercitato solo attraverso:

    a) richiesta scritta al datore di lavoro;

    b) opzione nella dichiarazione dei redditi presentata entro i termini previsti dall’articolo 2, comma 8-bis del D.P.R. 322/1998.

    Secondo l'interpretazione dell’Ufficio, la richiesta avanzata solo con la dichiarazione integrativa tardiva non consente la fruizione dell’agevolazione per gli anni 2016-2017.

    Le motivazioni della giustizia tributaria e della Cassazione

    La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva riconosciuto il diritto al rimborso, evidenziando che:

    • il legislatore non prevede alcuna decadenza dal beneficio in caso di mancata attivazione tramite sostituto d’imposta;
    • la presentazione di una dichiarazione integrativa tardiva non incide sulla possibilità di richiedere autonomamente il rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 602/1973.

    La Suprema Corte conferma l’impianto argomentativo dei giudici di merito e rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Afferma infatti che:

    1.  l’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, nella versione applicabile al periodo considerato, non prevede alcun termine decadenziale che limiti la possibilità di chiedere il rimborso;
    2. il divieto di rimborso introdotto dal comma 5-ter dell’articolo 16 (inserito dal D.L. 34/2019, conv. L. 58/2019) è successivo ai periodi in contestazione e non applicabile retroattivamente;
    3. le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella circolare 14/E/2012 confermano che, in via residuale, il contribuente può sempre presentare un’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 602/1973, producendo la documentazione idonea a dimostrare la spettanza dell’agevolazione;
    4. la tardività della dichiarazione integrativa non comporta la perdita del beneficio, ma solo la mancata possibilità di attivare la procedura tramite sostituto d’imposta.

    La Corte richiama inoltre precedenti conformi (ad es. Cass. 34655/2024 e Cass. 15234/2025), ribadendo che il mancato rispetto del termine previsto per esercitare l’opzione non comporta decadenza dal regime, bensì la semplice necessità per il contribuente di attivarsi direttamente per ottenere il rimborso.

  • Lavoro Dipendente

    Ingresso in Italia extra quote per figli di emigranti: da quali paesi

    Con il decreto del 17 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 24 novembre 2025, il Ministero degli Affari Esteri – di concerto con Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro –  rende operativa una misura attesa da tempo: la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all’estero di entrare e soggiornare in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote del Decreto Flussi.

    La norma  nello specifico attua l’art. 27, comma 1-octies, del Testo Unico Immigrazione e l’art. 1-bis del DL 36/2025, aprendo una corsia preferenziale destinata a favorire l’immigrazione di ritorno delle comunità italiane radicate da decenni in alcuni Paesi extraeuropei.

    Il decreto individua  ora gli Stati in cui risultano concentrati i più consistenti flussi storici di emigrazione italiana, basandosi sui dati AIRE aggiornati al 31 dicembre 2024. La presenza di comunità numericamente rilevanti è infatti il criterio utilizzato per stabilire chi può beneficiare della procedura agevolata.

    Si tratta di una misura innovativa, che nella sua prima applicazione rimane circoscritta a un elenco ristretto di Paesi, con la possibilità di estendere la platea in futuro.

    L’ingresso dei discendenti di italiani provenienti dagli Stati individuati potrà avvenire seguendo le procedure ordinarie previste dall’art. 22 del Testo Unico, ma senza essere soggetti ai limiti numerici annuali fissati per i lavoratori stranieri. Un vantaggio rilevante per agevolare il rientro in Italia di persone legate per origine alla comunità nazionale e potenzialmente già integrate dal punto di vista culturale e linguistico

    Elenco degli stati ammessi l’ingresso agevolato

    Il decreto MAECI elenca in modo preciso i sette Paesi extraeuropei che, al 31 dicembre 2024, ospitano oltre 100.000 cittadini italiani iscritti all’AIRE. Solo i discendenti di connazionali residenti in questi Stati potranno accedere alla nuova procedura agevolata per il lavoro subordinato in Italia.

    Ecco l’elenco completo degli Stati ammessi, con il relativo numero di residenti italiani registrati:

    1. Argentina – 989.901 italiani AIRE -Storicamente la comunità italiana più numerosa al mondo, con radici profonde e continui legami con l’Italia.
    2. Brasile – 682.300 -Una delle destinazioni principali dell’emigrazione italiana tra Ottocento e Novecento, oggi in crescita grazie ai flussi di doppia cittadinanza.
    3. Stati Uniti – 241.056 -Comunità ormai stabilizzata ma ancora significativa per dimensioni e presenza intergenerazionale.
    4. Australia – 166.848 -Paese che ospita una diaspora italiana radicata, nata soprattutto nella seconda metà del Novecento.
    5. Canada – 148.251 -Destinazione privilegiata dell’emigrazione italiana del dopoguerra, con una forte identità culturale.
    6. Venezuela – 116.396 -Comunità storica, oggi caratterizzata da nuovi movimenti migratori legati alla situazione economica locale.
    7. Uruguay – 115.658 Paese con una presenza italiana m olto antica e ancora numericamente rilevante.

    Questi sette Stati costituiscono dunque la prima platea ammessa al rientro facilitato. Per i discendenti di italiani residenti in tali Paesi, l’ingresso per lavoro subordinato sarà possibile senza rientrare nelle quote annuali del Decreto Flussi, purché si seguano le normali procedure previste dalla normativa sull’immigrazione.

    Come detto in futuro la misura potrebbe essere potenziata Lo stesso decreto precisa, infatti, che una proposta di ampliamento a Stati come Sudafrica, Messico, Perù e Cile non è stata accolta in questa fase.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Bonus nuovi nati 2025 novità: promemoria dall’ INPS

    La  legge di bilancio 2025 approvato  dal Governo  e pubblicato in GU il 31 dicembre come legge 207 2024 contiene ,  come da annunci dei ministri e della Premier Meloni,  molte  misure per le famiglie con reddito basso e per la protezione della genitorialità. Le principali sono:

    1. il bonus   "Nuovi Nati "per le nuove nascite  nelle famiglie con ISEE sotto i 40mila euro  e 
    2. il  rafforzamento del bonus asilo nido, già in vigore,   attraverso l'esclusione  delle somme dell'Assegno Unico dalla soglia ISEE di accesso  e l'eliminazione del requisito del secondo figlio  sotto i 10 anni.

    Vediamo maggiori dettagli e altri aspetti della nuova manovra di bilancio 2025  per le famiglie. All'ultimo paragrafo le istruzioni  sul bonus nascita o "Carta nuovi nati" per la quale INPS ha pubblicato il  14 aprile la circolare di  istruzioni n. 76 2025.  

    L'ultima novità è che da novembre INPS invierà  alle famiglie in occasione delle nuove nascita un promemoria sulla possibilità di richiedere il contributo.(vedi sotto i dettagli )

    Bonus nascita “Carta nuovi nati ” 1000 euro: cos’è

    La  legge di bilancio  all'art 1  ai commi 206-208  introduce  un  contributo per le nuove nascite: si tratta di un bonus una tantum da  mille euro riservato alle famiglie con ISEE inferiore a 40 mila euro.

    ATTENZIONE:  A questo fine l'ISEE viene computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

    La relazione illustrativa del ddl precisa che il contributo una tantum pari a mille euro:

    • verrà erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione 
    •  sarà escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.

    Beneficiari saranno:

    • cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o
    • familiari   di cittadini UE , titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero 
    • cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro  titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca ,
    • residenti in Italia. 

    La misura ha un costo di  330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.

    Bonus asilo nido: nuovo calcolo ISEE e incremento importo

    Con la legge di bilancio è stato incrementato anche il bonus asilo nido diventa piu ricco per le famiglie con ISEE  sotto i 40mila euro e potrà raggiungere un maggior numero di beneficiari,  grazie all'esclusione delle somme ricevute a titolo di assegno Unico  dal calcolo dell'ISEE (art 1 commi 208-211)

    Inoltre la legge di bilancio  sopprime la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni per il riconoscimento della maggiorazione (di euro 2.100)  entrata in vigore nel 2024.

    Viene quindi incrementa la relativa autorizzazione di spesa per il bonus asilo nido  di 97 milioni di euro per l’anno 2025, di 131 milioni di euro per l’anno 2026, di 194 milioni di euro per l’anno 2027, di 197 milioni di euro per l’anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

    Si ricorda  che l'importo del Bonus  nel 2023  variava a seconda degli scaglioni di reddito familiare,  i contributi  vanno da: 

    • un massimo di 3.000 euro con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
    • un massimo di 2.500 euro con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
    • un massimo di 1.500 euro  con ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, oppure in assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati , discordante, non calcolabile.

    Mentre per i  nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024  e  in presenza di un altro figlio sotto i 10 anni è fissato a:

    • 3.600 euro  con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro;
    • 1.500 euro  con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro ( ISEE assente o con omissioni o discordante).

    Leggi  l'aggiornamento  Bonus nido:  dal 2 aprile domande in lavorazione

    Bonus nascita ” Carta nuovi nati” 2025: le istruzioni INPS

    La circolare di istruzioni  INPS  è stata pubblicata il  14 aprile 2025  mentre il messaggio 1303 del 16 aprile  comunicava che dal 17 aprile è attiva la piattaforma per le domande .

    Il servizio è accessibile sul sito dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale, SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”; una volta autenticati è sufficiente selezionare la prestazione “Bonus nuovi nati”.

    La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

    Il termine per la presentazione delle domande di “Bonus nuovi nati”, è stato ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore).

    Bonus novi nati il servizio MYINPS promemoria: come e per chi

    Con il messaggio del 21 novembre INPS  ha comunicato che dal mese di novembre  in occasione della nascita di un figlio, l’INPS invia una comunicazione tramite posta elettronica per invitare i genitori a presentare la domanda

    1.  per richiedere l’Assegno unico e universale per i figli a carico o integrare il beneficio percepito per altri figli a carico e
    2.  a richiedere, se il valore dell’ISEE è inferiore al limite massimo il Bonus nuovi nati.

    La comunicazione è indirizzata agli utenti che hanno prestato il proprio consenso a ricevere comunicazioni  dall’INPS.

     A tale proposito, si ricorda che per ricevere contenuti personalizzati e servizi in modalità proattiva da parte dell’Istituto è necessario accedere al sito istituzionale www.inps.it, nell’area “MyINPS” all’interno della quale, seguendo il percorso “I tuoi dati” > “Contatti e consensi”, nella sezione “Adesione ai servizi proattivi” è possibile prendere visione di tutte le informazioni relative ai servizi proattivi e aderirvi spuntando la casella “Acconsento”.  

    Bonus nascita 2025: Sintesi delle istruzioni

     L’INPS, con apposita circolare 76 del 14 .4.2025 chiarisce  requisiti, modalità di accesso e gestione delle domande per il Bonus nascita 2025 da 1000 euro.

    In questa tabella i requisiti :

    Requisito Descrizione
    Cittadinanza – Cittadini italiani o UE
    – Familiari di cittadini UE con diritto di soggiorno
    – Cittadini extra-UE con permesso di soggiorno valido ≥ 1 anno
    – Rifugiati, apolidi, titolari di protezione internazionale
    – Cittadini UK residenti in Italia entro il 31/12/2020
    Residenza Residenza in Italia dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido) fino alla presentazione della domanda.
    Requisito economico ISEE minorenni ≤ 40.000 € annui (AUU escluso dal calcolo).
    Data evento Figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025.
    Per affido preadottivo: conta la data di ingresso del minore nel nucleo.
    Per adozioni internazionali: data di trascrizione nei registri civili.

    Come presentare la domanda

    La domanda deve essere presentata entro  120  giorni dalla data dell’evento (nascita, adozione o affido preadottivo). In sede di prima attuazione della misura.

     Per le nascite avvenute prima dell'apertura della piattaforma e della proroga comunicata il 24 luglio,  il termine scade il 22 settembre 2025

    Può essere inoltrata da:

    • uno dei genitori;
    • il genitore convivente, se i genitori non vivono insieme;
    • un tutore o il genitore del genitore minorenne o incapace, se il richiedente è minorenne o non può agire.

    L’ISEE deve essere valido alla data della domanda oppure basato su una DSU presentata nello stesso momento.

    Canali per inviare la domanda

    I genitori possono presentare domanda attraverso:

    • il sito web INPS (www.inps.it) con SPID, CIE, CNS o eIDAS;
    • l’app INPS mobile;
    • il Contact Center (803.164 da fisso, 06.164.164 da mobile);
    • un patronato.

    Documentazione richiesta

    Il richiedente dovrà dichiarare di possedere i vari requisiti e  le modalità di pagamento (conto corrente con IBAN o bonifico domiciliato).

    In caso di IBAN estero (area SEPA), è necessario allegare il modulo MV70.

    Tempi   di pagamento  e risorse

    L’erogazione del Bonus avverrà in ordine cronologico rispetto alla presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili per l’anno in corso: 330 milioni di euro per il 2025, 360 milioni di euro annui dal 2026.

    L’INPS effettuerà un monitoraggio mensile delle risorse e informerà i Ministeri competenti. In caso di scostamenti significativi, potrà essere modificato il tetto ISEE o l’importo del Bonus.

    Regime fiscale

    Il Bonus nuovi nati non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF, restando quindi esente da tassazione.

  • Lavoro Dipendente

    Rifiuto prestazione lavorativa: la Cassazione chiarisce i limiti per il lavoratore

    Nel rapporto di lavoro subordinato, l’obbligo di reciproca correttezza e buona fede assume un ruolo centrale, soprattutto nei casi in cui una delle parti invochi l’inadempimento dell’altra. In tale ambito si colloca l’articolo 1460 del Codice civile, che disciplina l’eccezione di inadempimento, consentendo alla parte adempiente di sospendere la propria prestazione quando la controparte non rispetti gli obblighi contrattuali.

    La giurisprudenza ha tuttavia precisato che tale facoltà non opera in modo automatico né costituisce un diritto assoluto. Il rifiuto del lavoratore deve infatti essere proporzionato, causalmente collegato all’inadempimento aziendale e mantenersi nell’alveo della buona fede.

    Su questo punto  è intervenuta a Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21965 del 30 luglio 2025, che offre un’importante occasione di chiarimento per datori di lavoro e consulenti, specie in presenza di contestazioni legate a trasferimenti, mutamenti di mansioni o mancata corresponsione della retribuzione.

     Vediamo i dettagli e un precedente caso di licenziamento per rifiuto di nuove mansioni ,   considerato invece illegittimo.

    Il caso Licenziamentoillegittimo per rifiuto di prendere servizio

    La vicenda esaminata dalla Suprema Corte riguarda una lavoratrice assunta con qualifica impiegatizia, destinataria di un trasferimento verso una sede distante dalla precedente. Tale trasferimento era stato oggetto di ricorso giudiziario e, in sede cautelare, dichiarato illegittimo.

    Nonostante ciò, la dipendente veniva successivamente assegnata a una nuova sede, con attribuzione di mansioni inferiori rispetto all’inquadramento contrattuale.

    Contestualmente, la lavoratrice lamentava la mancata corresponsione delle retribuzioni per diversi mesi.

    Di fronte a tali circostanze, la dipendente rifiutava di prendere servizio nella sede indicata dall’azienda, sostenendo che il comportamento datoriale fosse gravemente inadempiente. L’assenza veniva tuttavia contestata come ingiustificata e sfociava in un licenziamento per giusta causa.

    Il tribunale e la Corte d’Appello ritenevano illegittimo il recesso, applicando la tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970, come modificata dalla legge n. 92/2012. Entrambe le corti territoriali riconoscevano che la lavoratrice aveva reagito a una pluralità di condotte datoriali non conformi alla normativa, tra cui:

    • il trasferimento dichiarato illegittimo;
    • l’assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica;
    • il protratto mancato pagamento delle retribuzioni.

    Questi elementi venivano valutati nel loro complesso, evidenziando come la reazione della dipendente non potesse considerarsi arbitraria ma, al contrario, coerente con il contesto e con gli obblighi di correttezza e buona fede che regolano il rapporto lavorativo.

    I criteri fissati dalla Cassazione

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21965/2025, ha confermato integralmente l’analisi dei giudici di merito. Il cuore della decisione riguarda  pero le specifiche direttive concernenti l’applicazione dell’art. 1460 c.c. e i limiti entro cui il lavoratore può legittimamente rifiutare la prestazione.

    Secondo la Cassazione, l’eccezione di inadempimento datoriale nel rapporto di lavoro:

    • non è mai un diritto assoluto per il dipendente;
    • richiede una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti;
    • è ammissibile solo se il rifiuto è proporzionato e collegato all’inadempimento datoriale;
    • deve essere esercitato in conformità ai principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.).

    Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ribadisce che il lavoratore non può sottrarsi alla prestazione ogni volta che ritenga illegittima una disposizione datoriale. La sospensione della prestazione è ritenuta legittima solo in casi di:

    1. totale inadempimento del datore;
    2. inadempimento grave, tale da incidere in modo rilevante sugli elementi essenziali del rapporto, come retribuzione e mansioni;
    3. reazione tempestiva e coerentemente collegata alla condotta aziendale.

    Nel caso in esame, i giudici di legittimità hanno riconosciuto che la sequenza degli inadempimenti datoriali – trasferimento illegittimo, mansioni inferiori, retribuzioni non pagate – aveva inciso in maniera significativa sulla posizione della dipendente, giustificando il suo rifiuto di prendere servizio nella sede indicata.

    La Cassazione ha  confermato dunque l’illegittimità del licenziamento, sottolineando che la reazione della lavoratrice non violava gli obblighi contrattuali, ma rappresentava una risposta adeguata a gravi e plurimi inadempimenti del datore.

    Licenziamento per rifiuto mansioni diverse: Ordinanza n. 17270 del 24 giugno 2024

    Diversamente, in un altro caso recente, con l'Ordinanza n. 17270 del 24 giugno 2024, la  Corte di Cassazione  ha respinto il ricorso di un dipendente, operatore ecologico, licenziato  per aver rifiutato di adempiere alla prestazione lavorativa.

    Ad avviso della Suprema Corte, la Corte d'appello si è attenuta ai canoni giurisprudenziali attraverso cui sono state definite le nozioni legali di giusta causa e giustificato motivo soggettivo e di proporzionalità della misura espulsiva ed ha motivatamente valutato la gravità dell'infrazione.

    In particolare è stato sottolineato  come il rifiuto del lavoratore di adempiere la prestazione lavorativa secondo le direttive aziendali (nello specifico, di procedere alla conduzione dei veicoli  quale attività rientrante nel suo profilo professionale)  senza adeguata motivazione costituisse condotta idonea a ledere definitivamente il vincolo fiduciario e a giustificare il recesso datoriale.

  • Lavoro Dipendente

    Contratti solidarietà 2025: invio domande dal 30 novembre

    Con un una nuova nota  sul proprio sito istituzionale il Ministero del lavoro ricorda che:

    •  dal 30 novembre al 10 dicembre 2025  sarà aperta la piattaforma per l'inoltro delle domande di riduzione contributiva   per i contratti di solidarietà  industriale difensiva.

     Ricordiamo che si tratta dello sgravio  del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro previsto per  situazioni di crisi e riorganizzazione aziendale a seguito dei quali  un accordo in sede ministeriale preveda per i lavoratori una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. 

    Dal 2 novembre  è  già possibile la precompilazione delle istanze  che è disponibile 

    1. nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali” (ove è possibile consultare anche la normativa di riferimento), oppure 
    2. accedendo direttamente alla pagina “Servizi lavoro"

    Sgravio per contratti di solidarietà 2025

    Lo sgravio viene concesso su richiesta  dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, ai datori di lavoro che abbiano stipulato appositi accordi in sede ministeriale con la parte  sindacale  e consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori coinvolti, purché  l'orario di lavoro sia  ridotto di oltre il 20% per esigenze di riorganizzazione per mantenere i livelli produttivi.

    Il beneficio si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro e deve essere rapportato a ciascun periodo di paga durante il periodo autorizzato per la fruizione d.

    Dato che l'obbligo contributivo  nasce alla scadenza del periodo di paga,  l'agevolazione è applicabile nel periodo a cui si riferisce la denuncia, in relazione all'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore, verificato mensilmente.

    Va anche sottolineato che  alcune voci  contributive non sono soggette alla riduzione, come

    • il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 (0,30% della retribuzione imponibile),
    • il contributo di solidarietà sui versamenti alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria (legge 166/1991) e 
    • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs 182/1997).

    Il ministero ricorda che, come precisato nella  Circolare n. 19 del 27 novembre 2017 “(…) lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto”.

    Sgravio contratti di solidarietà 2024: come fare domanda

    Lo sgravio contributivo per contratti di solidarieta  va richiesto esclusivamente attraverso l'applicativo web "sgravicdsonline" sul portale dedicato alla decontribuzione per contratti di solidarietà industriale, creato nel 2019. 

    Si accede  esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica).

    Il pagamento dell’imposta di bollo  è consentito solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo. 

    ATTENZIONE l’applicativo web “sgravicdsonline” non consentirà l’invio dell’istanza nel termine perentorio 30 novembre – 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “PagoPA”. 

    Si raccomanda di tenere conto dei tempi tecnici necessari ad espletare il pagamento tramite PagoPA, soprattutto in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze (30 novembre 2024– 10 dicembre 2024).

  • Lavoro Dipendente

    Riduzione contributo ordinario Fondo solidarietà Bolzano 2026: istruzioni

    Con la circolare n. 140 del 12 novembre 2025, l’INPS ha illustrato le modalità di applicazione della riduzione contributiva per il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol, prevista per l’anno 2026.

    La misura discende dalla deliberazione del Comitato amministratore n. 15 del 12 giugno 2025, che ha approvato una riduzione del 40% dell’aliquota del contributo ordinario a carico dei datori di lavoro che rispettano specifici requisiti dimensionali e di accesso.

    L’agevolazione mira ad alleggerire l’onere contributivo delle microimprese del territorio che non hanno usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei 24 mesi precedenti, favorendo la sostenibilità economica e la continuità occupazionale.

    Fondo bilaterale Bolzano Quadro normativo

    Il decreto interministeriale del 22 agosto 2023, emanato dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, ha disciplinato il funzionamento del Fondo bilaterale di Bolzano in attuazione degli articoli 30 e 40 del D.lgs. n. 148/2015, introducendo la possibilità di modulare l’aliquota contributiva in base alla dimensione aziendale

    . In via ordinaria, l’articolo 8 del decreto prevede le seguenti aliquote contributive:

    Numero medio di dipendenti Aliquota ordinaria Ripartizione datore/lavoratore
    Fino a 5 dipendenti 0,50% 2/3 datore – 1/3 lavoratore
    Oltre 5 dipendenti 0,80% 2/3 datore – 1/3 lavoratore

    La deliberazione n. 15/2025 ha disposto, per il 2026, la riduzione del 40% dell’aliquota dello 0,50%, determinando così un’aliquota effettiva pari allo 0,30%. 

    Tale riduzione spetta esclusivamente ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti e non hanno presentato domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) nei 24 mesi successivi alla conclusione di un eventuale trattamento precedente. Il contributo ridotto continua ad applicarsi sull’intera retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, inclusi i dirigenti.

    Istruzioni operative per datori di lavoro e consulenti

    Per l’anno 2026, i datori di lavoro interessati appartenenti al Fondo di solidarietà bilaterale di Bolzano – identificati dal codice di autorizzazione “6P” – potranno beneficiare della riduzione contributiva se in possesso dei requisiti previsti.

    L’attribuzione del beneficio avverrà in via automatica tramite l’assegnazione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato:“Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo di solidarietà bilaterale Bolzano-Alto Adige/Fondo attività professionali – Decreti interministeriali 21 luglio 2022, 22 agosto 2023 e 21 maggio 2024”.

    La procedura centralizzata INPS provvederà a:

    • verificare i requisiti di ammissione alla riduzione;
    • attribuire o revocare il codice “2Q” in caso di perdita delle condizioni;
    • adeguare, dal mese di competenza gennaio 2026, la procedura di calcolo contributivo ai nuovi parametri.

    È importante ricordare che, anche in presenza del codice “2Q”, la riduzione non si applica automaticamente se l’azienda risulta con una media superiore a cinque dipendenti nel semestre di riferimento.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Certificazione svantaggio per Assegno di Inclusione: nuove istruzioni INPS

    Per accedere all’Assegno di Inclusione (ADI), il richiedente o un componente del nucleo familiare deve trovarsi in una delle situazioni di “svantaggio” previste dall’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale n. 154/2023. Si tratta, ad esempio, di persone con disturbi mentali, dipendenze, vittime di tratta o violenza, senza dimora, ex detenuti o soggetti in carico ai servizi sociali o sanitari territoriali.

    La condizione di svantaggio deve essere certificata da una pubblica amministrazione competente – come il Comune, l’ASL, i servizi sociali o, per i casi specifici, gli Uffici di esecuzione penale – prima della presentazione della domanda ADI.

    Nella sezione “Quadro C” della domanda online, il richiedente deve indicare:

    • la condizione di svantaggio (senza ulteriori dettagli sanitari),
    • gli estremi della certificazione e la data di rilascio,
    • l’Amministrazione che ha emesso l’attestazione,
    • la durata del programma di cura o assistenza in corso.

    La certificazione non è richiesta per tutti i membri del nucleo familiare, ma solo per chi si trova in una delle situazioni di svantaggio previste dal decreto. 

    Ne sono invece esclusi minorenni, persone disabili ai fini ISEE, ultrasessantenni o l’unico adulto presente nel nucleo. Inoltre, la semplice presa in carico o l’erogazione di prestazioni economiche non costituiscono prova sufficiente: è necessario un effettivo programma di cura o di inserimento attivo.

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    Validazione e verifica delle certificazioni

    L’INPS verifica le condizioni di svantaggio e l’inserimento nei programmi di cura o assistenza dichiarati in domanda, attraverso un servizio telematico dedicato (“Validazione delle certificazioni ADI”). Inizialmente rivolto alle strutture sanitarie del Ministero della Salute, il servizio consente alle amministrazioni pubbliche di confermare o respingere la condizione di svantaggio indicata nella domanda.

    Gli enti certificanti hanno 60 giorni di tempo per effettuare la validazione, decorso il quale la domanda si considera positivamente verificata per silenzio-assenso, ferma restando la possibilità di controlli successivi.

    L’esito positivo consente l’immediata messa in pagamento dell’assegno, mentre in caso di mancata validazione o di errore nella selezione dell’amministrazione competente, il richiedente può chiedere la correzione dei dati alla sede INPS territoriale.

    Novità del Messaggio INPS n. 3408/2025

    Con il Messaggio INPS n. 3408 del 12 novembre 2025, il servizio di validazione delle certificazioni ADI viene esteso agli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) del Ministero della Giustizia

    Questi uffici potranno ora verificare e confermare le dichiarazioni relative alle persone ex detenute o ammesse a misure alternative alla detenzione, rientranti tra le categorie svantaggiate indicate all’articolo 3, comma 5, lettera f), del D.M. 154/2023

    Nel modello telematico di domanda, l’utente può ora selezionare, oltre a “ASL” e “Comune”, anche la voce “Ministero della Giustizia”, scegliendo l’Ufficio competente da un menu a tendina precompilato con l’elenco regionale e provinciale degli UEPE abilitati

    È inoltre disponibile un campo libero per inserire ulteriori dettagli sulla struttura che ha rilasciato la certificazione.

    Infine, l’INPS ricorda che resta possibile chiedere il riesame delle domande respinte per mancato riscontro della condizione di svantaggio o del programma di cura, in base a quanto già previsto dal Messaggio n. 2146 del 6 giugno 2024