• Pensioni

    Ricongiunzione Gestione separata e Casse: ecco le istruzioni INPS

    La ricongiunzione dei contributi previdenziali tra diverse gestioni diventa più semplice e conveniente per lavoratori e liberi professionisti.

     Con una nota sul sito del Ministero del Lavoro del 21 novembre 2025, era stata  aperta la  possibilità per chi ha versato contributi in più gestioni – come Casse professionali, Fondo lavoratori dipendenti o altre forme previdenziali –  di riunire i contributi in un’unica posizione assicurativa.

     Il cambiamento è particolarmente importante in un sistema ormai dominato dal metodo contributivo, in cui ogni contributo versato conta in modo diretto sul calcolo della pensione. L’eliminazione di vincoli interpretativi che tenevano “isolata” la Gestione separata aiuta a creare un sistema previdenziale più coerente e riduce il rischio che spezzoni di contribuzione restino inutilizzati o poco valorizzati, con ricadute negative sui diritti pensionistici dei lavoratori.

    Con la circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026, l’Istituto fornisce i  chiarimenti applicativi sulle modalità di esercizio della ricongiunzione dei contributi che coinvolge la Gestione separata, definendo limiti, criteri di calcolo e effetti pensionistici dell’operazione. 

    Novità per la Gestione separata INPS: Casse professionali – i vantaggi per i liberi professionisti

    La nota ministeriale specificava che possibilità di effettuare la ricongiunzione dei contributi con la Gestione separata INPS è applicabile  in entrambe le direzioni: 

    1. è  possibile trasferire contributi verso la Gestione separata da altre gestioni previdenziali oppure 
    2. spostare i contributi dalla Gestione separata verso altre gestioni, comprese le Casse professionali.

    In pratica, un libero professionista che nel corso della carriera ha alternato periodi con partita IVA iscritta alla Gestione separata e periodi di iscrizione alla propria Cassa di categoria potrà, nei limiti delle norme di ciascun ente, chiedere di riunire questi contributi, superando la precedente frammentazione. 

    Si tratta di un passaggio che, secondo Adepp, l’associazione delle Casse professionali, consente di superare una vera e propria forma di discriminazione verso i liberi professionisti, spesso caratterizzati da percorsi lavorativi più instabili e discontinui rispetto ai lavoratori dipendenti.

     Grazie alle nuove indicazioni interpretative fornite dal Ministero del Lavoro all’INPS, la ricongiunzione si affiancherà in modo più armonico a totalizzazione e cumulo, offrendo ai professionisti un ventaglio più ampio di strumenti per valorizzare l’intera storia contributiva e raggiungere più facilmente i requisiti per la pensione.

    La circolare INPS 15 2026

    Le principali indicazioni operative  della circolare 15 2026 chiariscono che:

    • la domanda di ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi contributivi ancora disponibili presso le altre gestioni;
    • non è ammessa la ricongiunzione parziale;
    • restano esclusi i periodi che hanno già dato luogo a pensione;
    • non possono essere ricongiunti verso la Gestione separata i periodi antecedenti al 1° aprile 1996, data di introduzione dell’obbligo contributivo;
    • sono quindi escluse le Casse professionali presso le quali l’interessato risulti titolare, anche solo in parte, di contribuzione anteriore a tale data.

    Calcolo dell’onere, accredito dei periodi ed effetti sulla pensione

    La circolare dedica ampio spazio alla determinazione dell’onere di ricongiunzione e agli effetti previdenziali dei periodi trasferiti, chiarendo che:

    • per i periodi da valutare nella Gestione separata non si applica il criterio della riserva matematica;
    • l’onere è determinato con calcolo contributivo a percentuale;
    • l’aliquota da applicare è quella IVS vigente alla data della domanda; per semplificazione, l’INPS indica l’aliquota del 33%, riferita agli iscritti alla Gestione separata in via esclusiva;
    • la base di calcolo è la retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla domanda;
    • si applicano i limiti di minimale e massimale contributivo vigenti nell’anno della richiesta;
    • dall’onere complessivo va sottratto l’importo dei contributi trasferiti dalle gestioni di provenienza.

    Per quanto riguarda gli effetti previdenziali:

    • i periodi ricongiunti sono accreditati per anno e con periodicità mensile;
    • ai fini del diritto a pensione, i periodi producono effetti come se fossero stati acquisiti originariamente nella gestione di destinazione;
    • la rivalutazione del montante contributivo decorre dalla data di presentazione della domanda;
    • la decorrenza della pensione non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla domanda di ricongiunzione.

    Le istruzioni si applicano anche alle domande e ai ricorsi pendenti alla data di pubblicazione della circolare, (9 febbraio 2026)  se non ancora definiti.

  • Lavoro Dipendente

    Fabbisogno di lavoratori stranieri: ecco i dati 2025

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme a Unioncamere ha lanciato una nuova dashboard interattiva di monitoraggio dei fabbisogni di lavoratori stranieri nel sistema produttivo italiano.

    Lo strumento è accessibile tramite il Sistema Informativo Excelsior e il Portale Integrazione Migranti per fornire un quadro dinamico e aggiornato delle esigenze occupazionali delle imprese italiane.

    Questa iniziativa nasce nell’ambito del Progetto Excelsior, cofinanziato dall’Unione Europea grazie al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle politiche di inclusione e integrazione lavorativa dei cittadini stranieri in Italia.

    La nuova dashboard offre due sezioni principali:

    Analisi degli stock occupazionali 2024: dati sull’occupazione effettiva dei lavoratori stranieri per settore, dimensione d’impresa e area geografica, con informazioni su genere e territori di provenienza.

    Previsioni delle entrate 2025: dati previsionali sulle entrate di personale straniero programmate per l’anno in corso, con dettagli su professioni più richieste, settori di impiego, territori e livello di esperienza richiesto.

    Questa struttura consente ad agenzie per il lavoro,  consulenti del lavoro e imprese di orientare strategie di reclutamento e politiche attive con informazioni tempestive e verificabili.

    I numeri chiave dell’occupazione straniera in Italia

    Secondo i dati del sistema 

    Sono oltre 508 mila imprese italiane che occupano lavoratori stranieri, pari a 34,4% del totale delle imprese con dipendenti.

    I lavoratori stranieri occupati sono quasi 2 milioni, oltre il 13% del totale dei dipendenti in Italia.

    In termini territoriali e settoriali:

    • Le maggiori incidenze di imprese con lavoratori stranieri si registrano in Trentino Alto-Adige (48,2%), Emilia-Romagna (44,8%) e Toscana (43%).
    • Per settore, i più “attrattivi” per occupazione straniera sono turismo (48,5%), agricoltura, silvicoltura e pesca (46,6%), manifatturiero (42,3%) e edilizia (40,4%).

    Entrate Programmate nel 2025: i Settori e le Figure Più Richieste

    Affrontando i dati previsionali sulle entrate programmate di lavoratori stranieri nel 2025, emerge un quadro significativo dell’intensità della domanda nei vari settori produttivi.

     Dal comunicato risultano oltre 1,3 milioni di attivazioni contrattuali rivolte a lavoratori stranieri, pari a 23,4% del totale delle attivazioni programmate dalle imprese italiane per quest’anno.

    Ecco i principali numeri organizzati in una tabella :

    Settore Entrate Programmate per Stranieri (unità) % su Totale settore
    Agricoltura, silvicoltura e pesca 185.000 42,9%
    Tessile, abbigliamento e calzature 40.000 41,8%
    Costruzioni 184.000 33,6%
    Servizi operativi di supporto 120.000 26,7%
    Trasporto, logistica e magazzinaggio 100.000+ 26,7%
    Turismo 290.000 24,8%

  • Agricoltura

    Trascinamento giornate agricoltura 2025: comunicazione entro il 24 febbraio

    Con la circolare n. 13 del 5 febbraio 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione, ai fini contributivi e assistenziali, del beneficio del cosiddetto “trascinamento di giornate” riferito all’anno 2025, previsto dall’articolo 21, comma 6, della legge n. 223/1991.

    Il documento  ricorda  le condizioni di accesso al beneficio per i lavoratori agricoli a tempo determinato, nonché gli adempimenti richiesti alle aziende agricole e alle Strutture territoriali dell’Istituto ai fini della corretta compilazione degli elenchi nominativi annuali.

    Le indicazioni sono di particolare rilievo per i datori di lavoro agricoli operanti in territori colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali e per i consulenti che li assistono nella gestione degli obblighi previdenziali, poiché incidono direttamente sull’iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l’anno 2025.

    Trascinamento giornate in Agricoltura: Requisiti per il riconoscimento

    Il meccanismo cd del "Trascinamento di giornate" consente il riconoscimento di giornate lavorative supplementari, ai fini previdenziali e assistenziali, per i lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano lavorato per almeno cinque giorni presso un’impresa agricola colpita da calamità naturali o eventi eccezionali.

    Il beneficio si applica anche a piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite.

    Per accedere al beneficio i  lavoratori devono essere stati impiegati per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola che:

    • a) abbia beneficiato di interventi previsti dalla normativa sulle calamità naturali (D.Lgs. 102/2004);
    • b) si trovi in un’area dichiarata calamitata dalle Regioni.

    Trascinamento giornate in Agricoltura: adempimento e scadenza

    Dal punto di vista operativo, la circolare distingue chiaramente gli adempimenti a carico delle aziende agricole e quelli demandati alle Strutture territoriali INPS. Le aziende interessate devono trasmettere esclusivamente in modalità telematica la dichiarazione di calamità, utilizzando il servizio “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”, disponibile sul sito INPS nella sezione Sostegni, Sussidi e Indennità – Per misure emergenziali straordinarie. La dichiarazione deve fare riferimento alle aree effettivamente delimitate come calamitate dalle Regioni competenti. Per quanto riguarda i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, la richiesta del beneficio non avviene tramite procedura telematica: in questi casi, i concedenti sono tenuti a trasmettere alle Strutture territoriali INPS il modulo SC95, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale.

     La trasmissione del modulo deve avvenire entro il 24 febbraio 2026, termine fissato per consentire all’Istituto la validazione delle istanze prima della formazione degli elenchi annuali 2025.

    Le Strutture territoriali INPS operano tramite la procedura interna “DDC – Dichiarazioni di Calamità”, disponibile nel portale intranet dell’Istituto. L’operatore verifica la coerenza dei dati dichiarati con i decreti o le delibere regionali già inseriti in procedura e procede all’approvazione o al rigetto dell’istanza. In caso di reiezione, è obbligatoria l’indicazione puntuale delle motivazioni.

     Tutte le operazioni dovranno  essere completate entro il 6 marzo 2026, data oltre la quale non sarà possibile garantire l’inserimento corretto dei dati negli elenchi nominativi valevoli per l’anno 2025

  • Lavoro Dipendente

    Mail aziendale e accesso post licenziamento: interviene il Garante

    Con il provvedimento n. 754 del 18 dicembre 2025, il Garante per la protezione dei dati personali è tornato a occuparsi della gestione della posta elettronica aziendale  individuale  dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il caso esaminato riguarda un rapporto di lavoro apicale e pone l’attenzione su due profili abbastanza ricorrenti: 

    • il mancato riscontro a una richiesta di esercizio dei diritti privacy e
    •  il mantenimento attivo dell’account email aziendale dopo il licenziamento del dipendente.

    Il Garante ha analizzato la vicenda applicando le regole del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di adeguamento, soffermandosi in particolare sulla natura dei dati trattati attraverso la posta elettronica individuale e sulle modalità corrette di gestione degli account al termine del rapporto. 

    Il provvedimento si conclude con la dichiarazione di illiceità del trattamento e con l’applicazione di una sanzione  pecuniaria. Vediamo piu in dettaglio nei paragrafi seguenti.

    Il caso: account posta attivo dopo il recesso e mancato riscontro al dipendente

    La vicenda prende avvio dalla sospensione cautelare e dal successivo licenziamento di un dirigente. 

     Dopo la cessazione del rapporto, l’account di posta elettronica aziendale che utilizzava risultava ancora attivo e continuava a ricevere comunicazioni, comprese email rilevanti per la gestione del contenzioso in corso.

    L’interessato, accortosi che la casella non era stata disattivata, aveva presentato una richiesta formale per ottenere la disattivazione dell’account, l’accesso alla corrispondenza ricevuta nel frattempo e l’attivazione di un sistema di risposta automatica che informasse i terzi dell’avvenuta cessazione del rapporto, indicando un recapito alternativo. Tale richiesta, però, non aveva ricevuto alcun riscontro nei termini previsti.

    La società datrice di lavoro aveva ritenuto che la comunicazione fosse collegata esclusivamente alla controversia giuslavoristica già in atto e aveva quindi deciso di rispondere in sede giudiziale. Nel frattempo, l’account di posta elettronica era stato mantenuto attivo per circa due mesi dopo il licenziamento, con inoltro automatico delle email verso altri indirizzi aziendali, in base a una procedura interna che prevedeva tempi più lunghi di gestione per le posizioni apicali.

    Nel corso dell’istruttoria, la società ha sostenuto di aver agito per garantire la continuità dell’attività aziendale e per tutelare le proprie esigenze difensive, dichiarando di non aver svolto attività di controllo durante il rapporto di lavoro e di essersi attenuta al regolamento IT interno.

     Il reclamo includeva anche rilievi sull’uso di una sim aziendale, che tuttavia non sono stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

    Le violazioni accertate dal Garante privacy

    All’esito dell’istruttoria, il Garante ha ritenuto fondate le contestazioni relative alla violazione dei diritti dell’interessato e ai principi generali del trattamento dei dati personali.

    In primo luogo, è stato accertato il mancato riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali entro il termine previsto dalla normativa. L’Autorità ha chiarito che il diritto di accesso può essere esercitato senza particolari formalità e che il titolare del trattamento è comunque tenuto a fornire una risposta, anche quando ritenga di non poter accogliere integralmente la richiesta.

    Secondo il Garante, la circostanza che fosse in corso un contenzioso giuslavoristico non giustificava l’assenza di riscontro, né il rinvio della risposta a una fase successiva del giudizio. È stato inoltre escluso che potesse applicarsi una limitazione generalizzata del diritto di accesso per esigenze difensive, in assenza di una dimostrazione concreta del pregiudizio che ne sarebbe derivato.

    Quanto alla gestione della casella di posta elettronica dopo la cessazione del rapporto, l’Autorità ha rilevato che il mantenimento attivo dell’account individuale e l’inoltro automatico della corrispondenza verso altri indirizzi aziendali hanno comportato un trattamento di dati personali non conforme ai principi di liceità, minimizzazione e limitazione della conservazione. In particolare, il Garante ha osservato che le esigenze di continuità organizzativa possono essere soddisfatte con strumenti diversi, come i messaggi automatici di risposta e la riassegnazione dei contatti, senza accedere o conservare indiscriminatamente le email in arrivo.

    Alla luce di tali elementi, il trattamento è stato dichiarato illecito. Il Garante ha quindi  ordinato alla società di consentire l’accesso alla corrispondenza richiesta dall’interessato e di procedere alla cancellazione dei dati non più necessari, fatta salva la conservazione limitata a fini di tutela in sede giudiziaria.

     È stata infine applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40.000 euro, determinata in base alle circostanze del caso concreto.

  • Lavoro Dipendente

    Fondo di Tesoreria TFR 2026: istruzioni sulle nuove soglie dimensionali

    Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni amministrative e operative sulle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria TFR, introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026).

    Le novità incidono in modo diretto sugli obblighi di versamento delle quote di TFR maturando da parte dei datori di lavoro del settore privato, ridefinendo i criteri dimensionali rilevanti e superando il riferimento esclusivo al primo anno di attività dell’impresa.

    Il documento è di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti del lavoro, chiamati a verificare annualmente la media occupazionale e ad adeguare i flussi contributivi e Uniemens secondo le nuove regole applicabili a partire dai periodi di paga 2026.

    Il quadro normativo vigente

    La disciplina del Fondo di Tesoreria trova il proprio fondamento nell’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone il versamento del TFR maturando al Fondo per i lavoratori dipendenti del settore privato non aderenti alla previdenza complementare.

    La legge di Bilancio 2026, intervenendo sul comma 756, introduce un criterio dinamico di determinazione dell’obbligo contributivo: non rileva più soltanto la dimensione occupazionale nel primo anno di attività, ma anche l’eventuale superamento delle soglie negli anni successivi, calcolato sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

    Resta fermo che l’obbligo di versamento sussiste esclusivamente per i lavoratori assoggettati all’articolo 2120 del codice civile e che sono esclusi i datori di lavoro domestico, nonché, in via generale, le pubbliche amministrazioni ex D.lgs. n. 165/2001, salvo rapporti integralmente regolati dal diritto comune

    Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026

    La principale innovazione riguarda la rimodulazione delle soglie dimensionali che fanno scattare l’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria, con un regime transitorio e uno a regime.

    Periodo di paga Soglia dimensionale rilevante Criterio di verifica
    2026 – 2027 Almeno 60 addetti Media annuale lavoratori anno precedente
    2028 – 2031 Almeno 50 addetti Media annuale lavoratori anno precedente
    Dal 1° gennaio 2032 Almeno 40 addetti Media annuale lavoratori anno precedente

    Nel silenzio normativo per il quadriennio 2028-2031, l’INPS conferma l’applicazione della soglia ordinaria di 50 addetti, già prevista dalla disciplina generale.

     Per le aziende di nuova costituzione, continua invece a trovare applicazione il criterio previgente: 

    se nel primo anno di attività viene raggiunta una media di almeno 50 dipendenti, l’obbligo di versamento sorge dal mese di avvio dell’attività, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte per gli anni successivi. 

    Le riduzioni occupazionali intervenute dopo il superamento della soglia non incidono sull’obbligo già sorto.

    Dalle indicazioni fornite dall’INPS emerge che, a decorrere dal 2032, il sistema continuerà a fondarsi su una doppia soglia dimensionale:

    •  50 addetti da verificare nel primo anno di attività per le aziende di nuova costituzione e
    •  40 addetti, calcolati sulla media dell’anno precedente, per le imprese già operative.

    Ne consegue, ad esempio, che un’azienda costituita nel 2032 con una media di 45 dipendenti non sarà tenuta al versamento in tale anno, mentre l’obbligo potrà sorgere dal 2033 ove venga superata la soglia dei 40 addetti.

    Vedi esempi pratici all'ultimo paragrafo

    Istruzioni operative e flusso Uniemens

    Ai fini operativi, INPS precisa che  il requisito dimensionale deve essere determinato considerando tutti i lavoratori subordinati, a tempo pieno e parziale.

    I rapporti part-time concorrono in proporzione all’orario, con arrotondamento all’unità per frazioni superiori alla metà dell’orario normale.

    I datori di lavoro che rientrano nelle soglie previste devono rilasciare all’INPS la dichiarazione SC34, disponibile sul sito istituzionale, ferma restando l’attività di verifica dell’Istituto.

    La quota mensile di TFR da versare al Fondo di Tesoreria è pari al 7,41% della retribuzione utile, determinata ai sensi dell’articolo 2120 c.c., al netto del contributo dello 0,50% previsto dalla legge n. 297/1982, che continua a essere esposto unitamente alla contribuzione ordinaria.

    Il versamento deve avvenire mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga, senza possibilità di applicare agevolazioni o riduzioni contributive.

    Sul piano Uniemens, i datori di lavoro interessati devono richiedere o verificare il codice di autorizzazione “1R”

    Per la gestione dei periodi pregressi, la circolare introduce il nuovo codice causale “CF05”, da utilizzare per il versamento degli arretrati relativi alle quote di TFR dovute in applicazione della legge n. 199/2025.

    Restano infine confermate le misure compensative già previste dall’ordinamento, tra cui 

    • l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia TFR e 
    • la riduzione contributiva di 0,28 punti percentuali, applicate in proporzione al TFR conferito al Fondo di Tesoreria

    Esempi pratici: quando scatta l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria

    Esempio 1 – Azienda attiva prima del 2025

    Un’azienda costituita nel 2018 presenta, nell’anno 2025, una media annua di 62 dipendenti.

    Poiché la verifica del requisito dimensionale va effettuata sull’anno solare precedente, dal periodo di paga gennaio 2026 l’azienda è tenuta al versamento delle quote di TFR maturando al Fondo di Tesoreria INPS per i lavoratori non aderenti alla previdenza complementare.

    Esempio 2 – Superamento della soglia in un anno successivo

    Un datore di lavoro costituito nel 2019 registra nel 2025 una media di 55 dipendenti, ma nel 2026 raggiunge una media di 61 addetti.

    Per l’anno 2026 non sorge alcun obbligo. L’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria scatterà dal periodo di paga gennaio 2027, in quanto il requisito dimensionale è verificato sulla media dell’anno 2026.

    Esempio 3 – Riduzione dell’organico dopo il superamento della soglia

    Un’azienda supera nel 2025 la soglia dei 60 addetti, ma nel corso del 2026 riduce l’organico a 52 dipendenti.

    La riduzione non incide sull’obbligo contributivo già sorto: il datore di lavoro resta tenuto al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria per tutto il periodo di applicazione.

    Esempio 4 – Azienda di nuova costituzione nel 2025

    Un’impresa avvia l’attività nel mese di marzo 2025 e, nel corso dello stesso anno, raggiunge una media di 50 dipendenti.

    In applicazione delle regole previgenti, l’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria sorge dal mese di inizio dell’attività, nonostante le nuove soglie introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

    Esempio 5 – Azienda costituita nel 2026

    Un datore di lavoro costituito nel 2026 impiega, nel primo anno di attività, una media di 45 dipendenti.

    In assenza del raggiungimento della soglia di 50 addetti nel primo anno, non sorge alcun obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.

    Esempio 6 – Azienda di nuova costituzione dal 2032

    Un’impresa costituita nel 2032 occupa, nel primo anno di attività, una media di 45 dipendenti.

    In base alle regole confermate dall’INPS, nel primo anno continua ad applicarsi la soglia di 50 addetti: pertanto, nel 2032 l’obbligo non sorge.

    Se nel 2032 la media dei dipendenti raggiunge almeno 40 addetti, l’obbligo di versamento scatterà dal periodo di paga gennaio 2033.

  • Lavoro Autonomo

    Certificato agibilità spettacolo Olimpiadi: alle aziende estere basta una PEC

    Con messaggio 428  del 3 febbraio INPS annuncia che in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, e dell' incremento della presenza di  operatori economici esteri operanti nello spettacolo, è previsto un  iter procedurale  straordinario per il rilascio del certificato di agibilità, in “esenzione contributiva” per l'attività dei lavoratori autonomi

    Si tratta in particolare di una semplificazione delle procedure con utilizzo di un modello prestampato, via pec, riservato alle aziende prive di posizione contributiva. Ecco in sintesi i dettagli  delle istruzioni e il modello fornito dall'INPS.

    Gli adempimenti per il certificato agibilità spettacolo

    L'istituto precisa innanzitutto l’obbligo di munirsi del certificato  per i lavoratori autonomi dello spettacolo riguarda tutte  le imprese e le formazioni sociali straniere operanti in Italia, a prescindere dal fatto che gli obblighi contributivi debbano essere assolti o meno nel territorio nazionale.

    Quindi INPS ha predisposto un procedimento semplificato per il rilascio del certificato  per le aziende straniere non operanti in Italia, prive di un codice fiscale e di una posizione contributiva, al fine di assicurare tempi certi

    Le seguenti modalita straordinarie per la  presentazione della richiesta del certificato di agibilità in “esenzione contributiva”,  da parte di aziende estere sono valide:

    •  dal 6 febbraio al 15 marzo 2026  
    • per i luoghi di svolgimento della manifestazione olimpica

    ATTENZIONE  restano invariate le ordinarie modalità per 

    • tutti i datori di lavoro/committenti italiani ed esteri tenuti alla richiesta del certificato di agibilità ordinario, 
    •  i datori di lavoro/committenti italiani ed esteri in possesso di un codice fiscale e di una relativa matricola previdenziale INPS.

    Le aziende interessate, anche per il tramite degli intermediari delegati, possono presentare richiesta del certificato di agibilità in “esenzione contributiva” tramite PEC, compilando l’apposito modulo allegato al  messaggio (Allegato n. 1), indicando:

    Dati dell’azienda

    –       Ragione sociale azienda

    –       Rappresentante legale (Codice fiscale, Cognome e Nome)

    –       Indirizzo della sede legale

    2. Dati dei lavoratori

    –       Identification Number  

    –       Cognome

    –       Nome

    –       Sesso

    –       Data di nascita

     Unitamente al modulo debitamente compilato, i datori di lavoro devono  allegare idonea documentazione esonerativa (modulo “PDA1” o il certificato di distacco/copertura assicurativa) in relazione a ogni singolo lavoratore.

    La trasmissione del modulo deve avvenire tramite PEC ai seguenti indirizzi istituzionali:

    [email protected]

    [email protected]

    ATTENZIONE  la richiesta del certificato di agibilità “in esenzione contributiva” ovvero la comunicazione delle variazioni dei dati  deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.

    Il certificato viene rilasciato ugualmente tramite PEC e ha validità per tutto il periodo in cui si svolge la manifestazione olimpica (dal 6 febbraio al 15 marzo 2026).

  • La busta paga

    Busta paga dipendenti 2026: circolare in arrivo

    La Legge di Bilancio 2026 (legge 199 2025) pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre  ha introdotto un pacchetto articolato di misure che incidono in modo diretto e indiretto sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, sulla tassazione del reddito da lavoro e sulle scelte previdenziali, con l’obiettivo di sostenere il potere d’acquisto, incentivare la contrattazione collettiva e favorire le forme di previdenza complementare. 

    Le novità non si limitano agli sgravi su aumenti salariali  e premi di risultato, ma coinvolgono anche l’IRPEF, le detrazioni e il TFR, in vigore dal 1° gennaio 2026 (e, per alcuni profili, dal 1° luglio 2026)

    Nel corso del convegno del Sole 24 ore  Telefisco del 5 febbraaio Il direttore generale delle Entrate, Vincenzo Carbone, ha annunciato l’imminente pubblicazione di una circolare destinata a chiarire i dubbi applicativi. In particolare, il documento riguarderà la tassazione agevolata al 5% degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e l’imposta del 15% sull’indennità fino a 1.500 euro per il lavoro faticoso.

     La circolare dovrà sciogliere questioni operative rilevanti, come l’ambito oggettivo degli incrementi agevolabili, il trattamento delle componenti retributive indirette e la rilevanza degli aumenti già maturati o assorbibili.

    Si ricorderà che in merito era stata emanata il 19 gennaio una nota  di Assosoftare l'associazione delle case produttrici di software per le paghe  che  invita datori di lavoro e consulenti ad attendere la pubblicazione di circolari e istruzioni operative prima di applicare le novità della legge di Bilancio nelle buste paga, per evitare errori e sanzioni. AssoSoftware segnalava anche  l’articolo 46 della legge 182/2025, che impone di considerare i tempi tecnici di aggiornamento dei software.

    Vediamo in sintesi le novità attese nei paragrafi seguenti.

    Riduzione aliquota IRPEF intermedia e rimodulazione detrazioni

    Uno degli interventi di maggiore impatto per i lavoratori dipendenti riguarda la riduzione dell’aliquota IRPEF intermedia, che passa dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. La nuova struttura dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risulta quindi articolata su tre scaglioni:

    • 23% per i redditi fino a 28.000 euro
    • 33% per i redditi da 28.000 a 50.000 euro
    • 43% per i redditi oltre 50.000 euro

    La misura produce un alleggerimento del carico fiscale soprattutto per i lavoratori dipendenti collocati nella fascia di reddito medio, con un beneficio che si riflette direttamente sul netto in busta paga.

    Accanto alla riduzione delle aliquote, la manovra interviene anche sulle detrazioni fiscali. Con la modifica dell’art. 16-ter del TUIR viene introdotto il nuovo comma 5-bis, che prevede, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, una riduzione forfettaria di 440 euro delle detrazioni spettanti per:

    • oneri detraibili al 19%, con esclusione delle spese sanitarie;
    • erogazioni liberali a favore dei partiti politici;
    • premi assicurativi contro eventi calamitosi.

    Il “taglio” non riguarda quindi le spese mediche, ma riduce il beneficio fiscale per i redditi più elevati, rafforzando il principio di progressività dell’imposta.

    Tassazione agevolata aumenti, premi, straordinari e indennità

    Il cuore delle misure sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è contenuto nei commi da 7 a 13, che introducono regimi fiscali di favore per diverse componenti della retribuzione a partire dal 1 gennaio 2026.

    In particolare, gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali stipulati nel periodo 2024-2026 e corrisposti nel 2026 ai lavoratori del settore privato sono assoggettati, salvo rinuncia del dipendente, a una imposta sostitutiva del 5% (in luogo dell’IRPEF ordinaria e delle addizionali). 

    ATTENZIONE però: il beneficio è riservato ai lavoratori con reddito non superiore a 33.000 euro. L'agenzia delle entrate ha comunicato i codici tributo da utilizzare per li imposte sostitutiva sugli incrementi retributivi: codice “1075".

    Ancora più favorevole è il regime previsto per i premi di risultato e di partecipazione agli utili, per i quali:

    • l’imposta sostitutiva scende all’1%;
    • il limite annuo di importo agevolabile sale da 3.000 a 5.000 euro per il biennio 2026-2027.

    La manovra interviene anche sulle indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni: entro il limite di 1.500 euro annui, tali somme sono soggette a imposta sostitutiva del 15%. Per i settori turismo e terme resta invece confermata la disciplina speciale già vigente (Vedi paragrafo seguente).

    Leggi  qui i codici tributo definiti dall'Agenzia

    Buoni pasto

    Tra le misure che incidono indirettamente sulla retribuzione rientra l’innalzamento del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici, che passa da 8 a 10 euro per ciascun buono. 

    L’intervento rafforza il ruolo dei fringe benefit come strumento di welfare aziendale, consentendo ai datori di lavoro di riconoscere un vantaggio economico ai dipendenti senza aggravio fiscale e contributivo.

    Lavoro straordinario e settore turistico: confermato il trattamento integrativo

    Nel caso particolare dei lavoratori dipendenti delle strutture turistico-alberghiere, la Legge di Bilancio 2026 proroga il trattamento integrativo speciale già sperimentato negli anni precedenti. 

    Dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, le prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi o in orario notturno danno diritto a un importo pari al 15% della retribuzione lorda, che non concorre alla formazione del reddito.

    Il beneficio spetta ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, previa richiesta scritta al datore di lavoro e attestazione del reddito percepito nell’anno precedente.

    Incentivo permanenza a lavoro, deducibilità contributi fondi pensione

    Un’ulteriore misura che puo incidere sulla retribuzione riguarda in particolare  i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata ma scelgono di continuare a lavorare. Anche per il 2026 è confermato l’incentivo che consente al lavoratore di rinunciare all’accredito contributivo a INPS della quota IVS a proprio carico, ricevendo in cambio l’importo corrispondente direttamente in busta paga, con esclusione dall’imponibile fiscale.

    Sul fronte previdenziale, il comma 201 introduce un intervento significativo per i lavoratori dipendenti che aderiscono a forme di previdenza complementare:

     A decorrere dal 1° luglio 2026, la quota di contributi deducibili dall’imposta sui redditi aumenta da 5.164,57 a 5.300 euro annui.

    La norma non si limita ad ampliare la deducibilità, ma modifica anche la disciplina delle prestazioni, ampliando le possibilità di:

    • liquidazione in forma di capitale;
    • accesso a tipologie di rendita alternative alla rendita vitalizia, con un trattamento fiscale specifico per le forme a contribuzione definita.

    L’intervento rafforza il ruolo della previdenza complementare come strumento integrativo del reddito futuro, con effetti indiretti anche sulla pianificazione retributiva e sul TFR.

    Destinazione TFR: le novità da luglio 2026

    Sempre in merito al TFR , ovvero la retribuzione differita a fine rapporto, si segnala che per i nuovi assunti a partire dal 1 luglio  2026 sarà previsto un tempo di silenzio-assenso di 60 giorni cioè in assenza di comunicazione del lavoratore, gli importi saranno automaticamente versati al fondo di previdenza complementare previsto dal contratto collettivo. 

    La stessa regola varrà  per i lavoratori già assunti che avessero già aderito ai fondi pensione. 

     Il datore di lavoro al momento dell'assunzione dovra  informare il lavoratore  su queste novità  e verificare la sua posizione previdenziale.