• Lavoro estero

    Frontalieri Svizzera : le novità dal 2025

    La  Legge di Bilancio 2025,  ovvero la legge 207 2024 ormai in vigore,   introduce  due importanti  novità per i lavoratori  frontalieri con la Svizzera e tutti i frontalieri italiani che operano all'estero e fanno rientro in Italia con cadenza settimanale. 

    Nello specifico, l'articolo 1 , commi 97-99 , dedicati ai lavoratori frontalieri,  recepisce le novità dell'accordo Italia-Svizzera entrato in vigore nel 2023,  anche se ancora in attesa della definizione del protocollo operativo,   e include anche una norma interpretativa dell'art. 51 comma 8-bis del TUIR, estendendo l'applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali.

    Frontalieri Svizzera: novità nella Legge di Bilancio 2025

    In particolare all' art.1 commi 97-99 si prevede che "nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica, i lavoratori frontalieri, come definiti all’articolo 2, lettera b), dell’Accordo, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall’articolo 9 dell’Accordo medesimo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere".

     Inoltre, si prevede che, in sede di imposizione sui salari, stipendi e altre remunerazioni come disciplinata dall’articolo 3 dell’Accordo, l’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, si considera effettuata nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro

    Frontalieri e Distaccati novità legge di Bilancio 2025

    Il comma 99  chiarisce invece che l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’art. 51 comma 8-bis del TUIR “si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana”.

    In sostanza  anche i lavoratori che soggiornano per più di 183 giorni all'estero nell'arco di 12 mesi, ma rientrano settimanalmente al proprio domicilio in Italia, possono beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali. Questo significa che la base imponibile del loro reddito sarà calcolata sugli importi forfettari stabiliti annualmente per settore, anziché sugli effettivi guadagni percepiti.

    Importante sottolineare che questo chiarimento normativo ha una portata retroattiva, dato che si configura come interpretazione autentica della legge.

    ebbene la norma si concentri sui lavoratori frontalieri, la sua portata  potrebbe  estendersi anche a coloro che operano all'estero senza rientrare quotidianamente,  e non possono essere considerati frontalieri ai sensi delle attuali normative.

    Un esempio  potrebbe essere quello dei lavoratori italiani distaccati in Svizzera che, pur risiedendo in Italia, non rientrano ogni giorno ma rispettano comunque le altre condizioni previste per il regime agevolativo. Sul tema  si era espressa favorevolmente l'Agenzia con la risposta a Interpello  428 2023

    Occorre attendere comunque ora che è stata confermata la norma,  le istruzioni applicative  che dovrebbero essere emanate dell'Amministrazione finanziaria.

  • Lavoro Dipendente

    Manovra 2025: sui premi produttività imposta al 5% fino al 2027

    La legge di bilancio  2025  n. 207 2024  prevede nuovamente,   tra le misure di riduzione della imposizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente ,   il taglio dell'imposta dal 10 al 5%  sui premi di produttività.

    La misura, inserita all'art . 1  comma 385  avrà vigenza anche per il 2026 e 2027 .

    Riepiloghiamo di seguito la normativa e le precedenti precisazioni dell'amministrazione finanziaria sul tema.

    Regime fiscale premi di produttività ai lavoratori e partecipazione agli utili

     Si conferma dunque che  per gli emolumenti relativi a:

    • premi di risultato
    • forme di partecipazione agli utili d’impresa

    si applica l'imposta, sostitutiva  dell'IRPEF e delle addizionali comunali e regionali, del 5% , entro il limite annuo di importo complessivo dell'imponibile ammesso  

    • pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro,
    • a condizione che il reddito da lavoro dipendente privato dell’anno precedente non sia stato superiore a 80.000 euro.

    Va ricordato che a norma della  Legge 208/2015 il premio  di risultato è considerato soggetto all’imposta sostitutiva  forfettaria e non all'IRPEF, solo se:

    • le  somme siano erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali  stipulati   da   associazioni   sindacali comparativamente  più  rappresentative  sul  piano nazionale   ovvero i contratti  collettivi  nazionali, territoriali  o  aziendali  , e   i contratti collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
    •  La corresponsione di tali somme sia legata ad incrementi di produttività misurabili, come previsto dalla procedura di deposito degli accordi;
    •  Il deposito degli accordi avvenga nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 5 Decreto Ministeriale 25 marzo 2016

    Sul tema  l' Agenzia delle Entrate ha anche  specificato  anche  che  l'obiettivo fissato per l'erogazione dei premi di produttività in un gruppo di imprese deve essere raggiunto in ciascuna , non è sufficiente che sia raggiunto a livello collettivo. 

    Inoltre è sempre necessario l'accordo sindacale nella fissazione degli obiettivi  (Risposta a interpello n. 265 2022)

    La detassazione dei premi di produttività si può applicare  per il periodo  dell'anno successivo all'accordo in cui si rilevi l'incremento. (risposta a Interpello 456 2019)

    per godere della detassazione dei premi di produttività è necessario che sia chiaro e misurabile  in un periodo definito il miglioramento realizzato in azienda in termini produttivi ,di qualita o innovazione , come definito  dalle norme . ( risoluzione 78/E del 19 ottobre 2018)

    L'ultima circolare sul tema  n. 5 è stata pubblicata il 7 marzo 2024. Possibili ulteriori  chiarimenti applicativi dall'Aministrazione finanziaria.

  • Contributi Previdenziali

    Milleproroghe: nuovo termine per prescrizione contributi PA

    Il decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024  cd. "Milleproroghe"ha prorogato  nuovamente i termini di prescrizione per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla gestione ordinaria IVS PA  e alla Gestione separata 

    La scadenza per la prescrizione è estesa fino al 31 dicembre 2025 per i crediti contributivi relativi ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020.

    Prescrizione contributi da PA niente sanzioni fino al 31.12.2025

    Come anticipato il differimento riguarda 

    1. la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e 
    2. la contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata per i rapporti instaurati come collaboratori coordinati e continuativi e figure similari,

    Di conseguenza non si applicano le sanzioni civili previste per i ritardi contributivi (art. 116, commi 8 e 9, legge n. 388/2000) se le Amministrazioni pubbliche regolarizzano gli obblighi entro il 31 dicembre 2025, anche con modalità rateali.

    L'istituto richiama per ulteriori dettagli le seguenti  le norme e prassi  di riferimento:  

    • Articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 202/2024.
    • Articolo 3, commi 10-bis e 10-ter, legge n. 335/1995.
    • Circolare n. 58/2024.
    • Decreto-legge n. 215/2023.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Detrazioni familiari limitate per gli extracomunitari

    La legge di bilancio 2025  prevede  una nuova limitazione  per cui  le detrazioni per familiari a carico non spettano piu ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo,  in relazione ai loro familiari , se   questi  ultii  sono residenti all’estero.

    Vediamo meglio nei paragrafi seguenti .

    Legge di Bilancio 2025 modifiche Art. 12 TUIR: detrazioni per familiari a carico

    La modifica introduce il comma 2-bis all’articolo 12 del TUIR,  e  stabilisce che:

    •  i contribuenti extra-UE o  extra SEE 
    • non potranno beneficiare delle detrazioni
    •  per familiari residenti all’estero. 

    Attualmente, l’art. 12 del TUIR concede le detrazioni per carichi familiari ai residenti fiscali in Italia, indipendentemente dalla loro cittadinanza, purché il nucleo familiare rientri nei requisiti stabiliti. Ai non residenti, invece, queste detrazioni sono precluse, in base a quanto stabilito dall’art. 24 comma 3 del TUIR, che limita l'accesso ai benefici fiscali, poiché la loro capacità contributiva è parziale e legata ai soli redditi prodotti in Italia.

    Detrazioni familiari a carico: i Cittadini Stranieri esclusi

    Come anticipato, la nuova stretta tocca solo i contribuenti extra-UE/SEE con familiari residenti all’estero.

     Invece i cittadini europei e di Paesi dello Spazio Economico Europeo, quali Norvegia, Islanda e Liechtenstein, continueranno  a beneficiare delle detrazioni, così come coloro che possiedono la doppia cittadinanza italiana e straniera.

    Per esempio  un cittadino britannico, svizzero o  moldavo  che risiede fiscalmente in Italia, con familiari a carico residenti all’estero, NON  potrà più beneficiare di queste detrazioni, mentre se i familiari risiedono in Italia, la detrazione resta accessibile.

    Un’eccezione riguarda i “non residenti Schumacker,” ovvero i contribuenti stranieri che producono almeno il 75% del loro reddito in Italia. Questi, pur non residenti, hanno una capacità contributiva equiparata a quella di un residente  per cui mantengono il diritto alle detrazioni.

    Per chi possiede la cittadinanza italiana o di un Paese UE/SEE e ha una doppia cittadinanza  resta in vigore il diritto alle detrazioni per carichi familiari, indipendentemente dalla residenza dei familiari.

    Limiti alle detrazioni familiari: rischi di contenzioso in Italia e UE

    Questa modifica solleva interrogativi sulla compatibilità con i Trattati contro le doppie imposizioni, soprattutto in merito al principio di non discriminazione previsto dall’art. 24 § 1 del modello OCSE. Questo principio vieta discriminazioni fiscali basate sulla nazionalità; in questo caso il limite alle detrazioni si fonda proprio su tale criterio, con potenziali criticità legate alla disparità di trattamento.

    L'Italia, infatti, ha stipulato convenzioni fiscali con vari Stati, che tutelano il diritto dei cittadini stranieri a godere di un regime fiscale equo rispetto ai cittadini italiani.

    L’introduzione di questa norma potrebbe  quindi causare un aumento dei contenziosi fiscali e delle impugnazioni presso le autorità competenti, sia nazionali che europee. Gli stranieri esclusi potrebbero appellarsi al principio di non discriminazione sancito dalle convenzioni OCSE e UE.

    La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE tende a giustificare trattamenti fiscali differenziati per residenti e non residenti. Tuttavia, la discriminazione sulla base della cittadinanza potrebbe incontrare maggiori resistenze.

    Tra le eccezioni al principio di non discriminazione rientrano i trattati  siglati con Paesi come Australia e Nuova Zelanda, che prevedono già alcune limitazioni in merito alla reciprocità fiscale, e quindi potrebbero adattarsi meglio a questa nuova modifica.

  • Privacy

    Certificati di malattia: sanzioni per mancato rispetto della privacy

    La protezione della privacy dei lavoratori e dei cittadini rimane una priorità assoluta, e le violazioni sono da sanzionare duramente.

    Lo evidenzia un nuovo  recente intervento del Garante per la protezione dei dati personali che ha comminato una sanzione da 17 mila euro per il rilascio di un certificato medico che riportava dettagli sul reparto sanitario responsabile della prestazione e per altre inadempienze.

    Vediamo ulteriori dettagli nei prossimi paragrafi

    Garante privacy no ai dati sulla salute nei certificati medici

    Il caso riguardava una paziente  che aveva segnalato una violazione da parte di un’Azienda Sanitaria Territoriale, colpevole di aver rilasciato un certificato medico che indicava dettagli specifici sul reparto ospedaliero dove era stata erogata la prestazione sanitaria. 

    Questi dettagli, come il timbro con la specializzazione del medico o il nome della struttura, costituiscono informazioni potenzialmente riconducibili allo stato di salute della persona, in violazione dei principi fondamentali di protezione dei dati personali. 

    Il Garante ha sottolineato che i certificati medici destinati a giustificare un’assenza dal lavoro o l’impossibilità di partecipare a un concorso devono contenere esclusivamente le informazioni strettamente necessarie, senza alcun riferimento che possa rivelare la natura delle condizioni di salute. 

    Questa violazione ha portato l’Azienda Sanitaria a ricevere una sanzione amministrativa di 17mila euro.

    Certificati medici e Privacy by design: un obbligo, non un’opzione

    Oltre alla violazione del principio di minimizzazione dei dati, il Garante ha accertato un mancato rispetto del principio di privacy by design.

    Questo principio richiede che, fin dalla progettazione di processi e moduli, vengano adottate misure tecniche e organizzative per garantire la protezione dei dati personali

    Nel caso specifico, l’Azienda non aveva predisposto adeguati accorgimenti per evitare la diffusione di informazioni sensibili nei certificati medici. 

    Nonostante l’intervento del Garante abbia portato l’Azienda a modificare i moduli e a formare il personale sul trattamento dei dati, il ritardo nell’adozione di queste misure ha avuto conseguenze gravi: un numero potenzialmente elevato di pazienti è stato coinvolto per un lungo periodo.

     Inoltre, l’Azienda ha aggravato la situazione non rispondendo tempestivamente alle richieste di informazioni da parte dell’Autorità, incorrendo in ulteriori violazioni del Codice della Privacy. 

    Questo caso rappresenta un monito per tutte le organizzazioni sanitarie e non , chiamate a garantire non solo la qualità dei servizi  ma anche il pieno rispetto dei diritti alla riservatezza dei cittadini, pena sanzioni rilevanti e danni alla propria reputazione.

  • CCNL e Accordi

    CCNL Federturismo: le novità del rinnovo 2025-27

    A ben 6 anni dalla scadenza del precedente contratto, dopo varie  mobilitazioni e scioperi, i  sindacati  del settore turismo  Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e le associazioni datoriali Aica e Federturismo Confindustria,  hanno siglato  il 21 dicembre 2024 l’Ipotesi di accordo sul nuovo Contratto nazionale dell'Industria turistica applicato a migliaia di dipendenti delle aziende della filiera turistica.

    Il rinnovo del Ccnl ha vigenza triennale dal 1° gennaio 2025 al 31 12 d2027 e prevede un  aumento  salariale a regime di 200 euro, in linea con gli altri contratti del settore e un una tantum di

    •  450 euro per le strutture ricettive
    • 320 euro per le imprese di viaggio.

     Vediamo di seguito maggiori dettagli sul testo del contratto .

    CCNL Federturismo: gli aspetti normativi del rinnovo

    Sulla parte normativa  il comunicato stampa sindacale evidenzia:

    • l’intervento sull’esternalizzazione dei servizi di pulimento e riassetto delle camere e altri servizi, estendendo la procedura per il confronto sindacale prevista per la prima esternalizzazione anche ai successivi cambi appalti, garantendo il trattamento normativo e economico del contratto nazionale del settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore.
    • una norma anche per l’internalizzazione di tali servizi (insourcing)
    •  tutela della genitorialità, con la disciplina dei congedi di maternità, dei riposi giornalieri e dei congedi parentali che saranno computati nell’anzianità di servizio ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità senza comportare riduzione di ferie e permessi retribuiti.
    • Sul welfare contrattuale ; le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica per elaborare l’aggiornamento dello Statuto dell’Ebit.
    • Sulle pari opportunità, in conformità alla normativa UE in tema di parità di genere, le parti hanno definito la possibilità di istituire nelle aziende con più di 50 dipendenti la figura denominata "Garante della Parità", demandando la materia al secondo livello di contrattazione.  
    • Attenzione anche al contrasto alla violenza di genere, con la previsione di ulteriori tre mesi di congedo oltre le previsioni di legge, da riconoscere alle lavoratrici vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione certificati, con il diritto alla corresponsione di una indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di essere trasferita ad altra unità produttiva.
    • si prevedono anche sul contrasto  alle molestie nei luoghi di lavoro, iniziative di formazione e informazione del personale, da realizzarsi anche attraverso l’Ebit, l’ente bilaterale di settore,e da condividersi con le Rsu/Rsa e le organizzazioni sindacali territoriali.

    CCNL Federturismo: aumenti retributivi e welfare

    L'accordo di rinnovo prevede le seguenti novità dal punto di vista economico :

    Aumenti della Paga Base Nazionale

    Decorrenza Aumento (Livello Medio C2)
    Gennaio 2025 85 euro
    Giugno 2025 30 euro
    Maggio 2026 35 euro
    Aprile 2027 50 euro

    Aumenti per il Comparto Imprese Viaggi e Turismo e Congressi

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    Decorrenza Aumento (Livello Medio C2)
    Gennaio 2025 70 euro
    Settembre 2025 30 euro
    Settembre 2026 30 euro
    Giugno 2027 40 euro
    Dicembre 2027 30 euro

    Una Tantum

    Decorrenza Importo
    Gennaio 2025 225 euro
    Giugno 2025 225 euro

    Una Tantum per il Comparto Imprese Viaggi e Turismo e Congressi

    Decorrenza Importo
    Febbraio 2025 100 euro
    Giugno 2025 110 euro
    Novembre 2025 110 euro

    Il testo del rinnovo precisa che gli importi Una Tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto di legge o contrattuale  (ad es. T.F.R..) Non possono essere assorbiti da superminimi ad personam o acconti sui futuri aumenti.

    Saranno liquidati a favore dei lavoratori in forza al momento dell’erogazione e verranno riproporzionati in base ai mesi di servizio prestati nel periodo luglio – dicembre 2024, considerando mese intero quello con più di 15 giorni di attività lavorativa prestata.

    Per i lavoratori part time gli importi saranno calcolati in proporzione all’entità della prestazione lavorativa.

    Per i lavoratori in forza alla data del 21.12.2024 spetterà la rispettiva quota di Una tantum riproporzionata  anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell’erogazione delle rispettive tranche unitamente alle spettanze di fine rapporto.

    3-  Previsto inoltre,  per il  rilancio della contrattazione di secondo livello , un elemento economico di garanzia, fino a 186 euro, qualora non venga definito un accordo integrativo entro 6 mesi  dalla presentazione di una piattaforma da parte delle organizzazioni sindacali. Il rinvio al secondo livello contempla l’erogazione di elementi economici integrativi e del premio di risultato correlati ai risultati aziendali. 

    Sull’assistenza sanitaria integrativa è stato previsto l’aumento del contributo al fondo Fon.Tur. a decorrere dal 2027, pari a 3 euro.

    CCNL Federturismo: l’ente bilaterale EBIT

    L’Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica (E.B.I.T.) è stato costituito il 7 giugno 2000 da FEDERTURISMO Confindustria, con l’adesione di Confindustria AICA, e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Settore FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL. 

    L’E.B.I.T. è lo strumento per lo svolgimento delle attività indicate nel CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. 

    L'E.B.I.T. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni del Settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionali; programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo e, sulle prospettive di sviluppo e sulle previsioni occupazionali. Inoltre, l’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica può intervenire, attraverso il Fondo Sostegno al Reddito, nel Settore turistico (qui il testo del regolamento) sostegno del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi e/o di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale e dunque interessati da periodi di sospensione dell’attività.

    Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale www.ebitnet.it

  • Agricoltura

    Riduzione contributiva Alluvione 2023: istruzioni ed elenco Comuni

    Dopo il Messaggio  INPS n. 4156 del 9 dicembre 2024  che ha comunicato  la sospensione  fino al 17.3.2025 dei pagamenti dei contributi previdenziali  a carico dei  datori di lavoro agricoli che operano nelle aree di Emilia Toscana e Marche   colpite dagli eventi alluvionali nel 2023,  specificate nell'Allegato 1 del Decreto-Legge n. 61 del 1° giugno 2023,  per i periodi  contributivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. (Vedi l'elenco completo all'ultimo paragrafo)

    Il ministero del lavoro  ha comunicato  che  la Commissione europea ha autorizzato la concessione dell’esonero contributivo  previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101

     Si ricorda che la misura riconosce per i periodi di contribuzione dal primo gennaio al 31 dicembre 2024 un esonero contributivo pari al 68%:

    1. dei premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e 
    2. dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore dell’agricoltura primaria per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale.  

    Con  la circolare 114 del 31 dicembre INPS ha dettagliato le istruzioni per la fruizione del beneficio contributivo (vedi i dettagli Uniemens all'ultimo paragrafo)

    Proroga scadenza contributi INPS agricoltura: come fare

    I datori di lavoro agricoli, operanti nelle zone indicate dall’allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, sono i territori colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023, tra cui 

    • in Emilia-Romagna: Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini
    • in Toscana: Arezzo, Siena, Grosseto
    • nelle Marche: Pesaro, Ancona

     I datori di lavoro agricoli con sede in questi territori potranno beneficiare della proroga senza dover presentare alcuna istanza. 

    Verranno informati attraverso il servizio di "Comunicazione Bidirezionale" disponibile nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente". 

    Resta fermo che  il mancato pagamento entro la nuova scadenza del 16 dicembre 2024 comporterà l’applicazione di sanzioni civili, come previsto dalla normativa vigente.

    È importante notare che l'agevolazione non si applica ai datori di lavoro con sedi in zone alluvionate che rientrano anche nei territori montani o svantaggiati specificati dal Decreto-Legge n. 61/2023. Questo per evitare sovrapposizioni con altre misure di sostegno già in vigore per quelle zone.

    Proroga contributi Inps: elenco comuni beneficiari dello sgravio

    EMILIA ROMAGNA                         

    |PROVINCIA|         COMUNE         |  CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE   

    FE    |ARGENTA                 Campotto e Lavezzola          

    BO    |BOLOGNA                 Paleotto                       

    BO    |BORGO TOSSIGNANO       Tutto il territorio comunale    

    BO    |BUDRIO :          Prunaro, Vedrana e Vigorso    

    BO    |CASALFIUMANESE          |Tutto il territorio comunale    

    BO    |CASTEL DEL RIO          |Tutto il territorio comunale    

    BO    |CASTEL GUELFO DI BOLOGNA   capoluogo ovest                

    BO    |CASTEL MAGGIORE         di Castello              Gaiana e Montecalderaro,    (Molino Nuovo)) e Gallo Bologne

    |BO    |CASTEL SAN PIETRO TERME |Bolognese capoluogo parco Lungo Sillaro    Fiesso, Laghetti Madonna di  Castenaso, XXV Aprile         

    BO    DOZZA                   Limitatamente al capoluogo     

    BO    |FONTANELICE      Tutto il territorio comunale   

    BO    |IMOLA                 Limitatamente alle frazioni di  San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli,    Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese.           

    BO    |LOIANO                  Tutto il territorio comunale    

    BO    |MEDICINA          Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda,   fossatone, Crocetta, Fantuzza, 

    Ganzanigo, San Martino, Via     Nuova 

    BO    |MOLINELLA               limitatamente alle frazioni di  Selva Malvezzi e San Martino in Argine                       

    BO    |MONGHIDORO              Tutto il territorio comunale    |

    BO    |MONTE SAN PIETRO   limitatamente alle frazioni di  Monte San Giovanni, Calderino Loghetto, Amola                

    BO    |MONTERENZIO            Tutto il territorio comunale    

    BO    |MONZUNO                 Tutto il territorio comunale  

    |BO    |MORDANO                 Tutto il territorio comunale    

    BO    |OZZANO DELL'EMILIA    limitatamente ((alle frazioni Quaderna zona industriale,     Ciagniano, Settefonti,      Montearmato, Cà del Rio, Molino  del Grillo, Noce Mercatale   

    BO    |PIANORO            Limitatamente alle frazioni di Paleotto Botteghino Livergnano                     

    SAN BENEDETTO VAL DI    SAMBRO limitatamente alle frazioni di di Bacucco, Cà Nova Galeazzi e molino della Valle         

    BO    |SAN LAZZARO DI SAVENA   (Pizzocalvo), Borgatella di   Idice  e Cicogna       Ponticella farneto          

    BO    |SASSO MARCONI      Mongardino e Tignano           

    BO    |VALSAMOGGIA      Savigno, Monteveglio e Castello  di Serravalle                  

     FC    |BAGNO DI ROMAGNA        |Tutto il territorio comunale   

     FC    |BERTINORO               |Tutto il territorio comunale    |

     FC    |BORGHI                  |Tutto il territorio comunale    |

    CASTROCARO TERME E TERRA|                                |

    FC    |DEL SOLE                |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |CESENA                  |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |CESENATICO              |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |CIVITELLA DI ROMAGNA    |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |DOVADOLA                |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |FORLÌ                  |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |FORLIMPOPOLI            |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |GALEATA                 |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |GAMBETTOLA              |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |GATTEO                  |Tutto il territorio comunale    |

    FC    |LONGIANO                |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |MELDOLA                 |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |MERCATO SARACENO        |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |MODIGLIANA              |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |MONTIANO                |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |PORTICO E SAN BENEDETTO |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |PREDAPPIO               |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |PREMILCUORE             |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |ROCCA SAN CASCIANO      |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |RONCOFREDDO             |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SAN MAURO PASCOLI       |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SANTA SOFIA             |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SARSINA                 |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SAVIGNANO SUL RUBICONE  |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |SOGLIANO AL RUBICONE    |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |TREDOZIO                |Tutto il territorio comunale    |

    |   FC    |VERGHERETO              |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |ALFONSINE               |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |BAGNACAVALLO            |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |BAGNARA DI ROMAGNA      |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |BRISIGHELLA             |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |CASOLA VALSENIO         |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |CASTEL BOLOGNESE        |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |CERVIA                  |Tutto il territorio comunale    |

       RA    |CONSELICE               |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |COTIGNOLA               |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |FAENZA                  |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |FUSIGNANO               |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |LUGO                    |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |MASSA LOMBARDA          |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |RAVENNA                 |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |RIOLO TERME             |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |RUSSI                   |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |SANT'AGATA SUL SANTERNO |Tutto il territorio comunale    |

    |   RA    |SOLAROLO                |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |MONTESCUDO              |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |CASTELDELCI             |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |SANT'AGATA FELTRIA      |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |NOVAFELTRIA             |Tutto il territorio comunale    |

    |   RN    |SAN LEO                 |Tutto il territorio comunale    |

    |                               MARCHE                              |

    |   PU    |FANO                    |Tutto il territorio comunale    |

    |   PU    |GABICCE MARE            |Tutto il territorio comunale    |

    |   PU    |MONTE GRIMANO TERME     |Tutto il territorio comunale   

    |   PU    |MONTELABBATE            |Tutto il territorio comunale   

    |   PU    |PESARO                  |Tutto il territorio comunale    

    |   PU    |SASSOCORVARO AUDITORE   |Tutto il territorio comunale   

    |   PU    |URBINO                  |Tutto il territorio comunale    

    |                              TOSCANA                              

    |   FI    |FIRENZUOLA              |Tutto il territorio comunale    

    |   FI    |MARRADI                 |Tutto il territorio comunale    

    |   FI    |PALAZZUOLO SUL SENIO    |Tutto il territorio comunale    

    |   FI    |LONDA                   |Tutto il territorio comunale    

    Riduzione contributiva agricoltori alluvionati: novità 2024

    L'INPS precisa che l'agevolazione contributiva per il settore agricolo prevede :

    la riduzione del 68% dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per i dipendenti nelle aree identificate dall'allegato 1 del decreto-legge n. 61/2023 (territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti da eventi alluvionali nel 2023),

    applicabile per il periodo di competenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024.

    Le condizioni sono :

    • Disponibilità del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
    • Rispetto dei limiti previsti dal Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) e dal Regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis.

    L'agevolazione è estesa a tutte le imprese agricole registrate alla Gestione Contributiva Agricola (GCA), comprese le cooperative agricole e le imprese di  trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli.

    La riduzione contributiva è cumulabile con altri benefici, purché non esistano espliciti divieti normativi. È prevista la possibilità di cumulo con incentivi come l’esonero contributivo per l'IVS o per mamme lavoratrici.

    Modalità Uniemens per lo sgravio

    Procedura di richiesta del codice autorizzazione “6V”

    I datori di lavoro con dipendenti aventi diritto all’agevolazione devono fare richiesta alla Struttura territoriale competente dell’INPS tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale” presente nel Cassetto previdenziale del contribuente.

    Per consentire il riconoscimento dell’agevolazione, nei flussi Uniemens di competenza dei mesi gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025, i datori di lavoro devono valorizzare specifici elementi, come segue:

    Sezione <DenunciaIndividuale>

    • Elemento <CodiceCausale>:   Valorizzare con il codice “ESAS”, che indica “Riduzione contributiva ex art. 2, DL 15 maggio 2024, n. 63”.
    • Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>:  Specificare il valore “N”.
    • Elemento <AnnoMeseRif>:  Indicare l’anno e mese di riferimento del conguaglio.
    • Elemento <BaseRif>:  Inserire l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese.
    • Elemento <ImportoAnnoMeseRif>:  Indicare l’importo conguagliato relativo alla competenza.

    Particolarità per agenzie di somministrazione:  Se i lavoratori sono assunti per essere impiegati presso un’impresa utilizzatrice:

    Valorizzare un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale>, indicando la matricola aziendale o codice fiscale del datore di lavoro utilizzatore, con il relativo attributo:

    “MATRICOLA_AZIENDA”, oppure  “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”.

    Gestione dei periodi pregressi (arretrati):

    La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> per i mesi arretrati (gennaio-dicembre 2024) deve essere effettuata nei flussi Uniemens di competenza gennaio-aprile 2025.

    Codice di nuova istituzione per DM2013:

    Per il conguaglio degli arretrati, i dati saranno riportati dall’INPS nel DM2013 “VIRTUALE” utilizzando il codice “L193”, che identifica gli arretrati relativi alla riduzione contributiva.

    Casi particolari: sospensione o cessazione dell’attività

    I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio ma hanno sospeso o cessato l’attività possono richiedere l’esonero spettante tramite la procedura Uniemens/Vig.

    ATTENZIONE :   La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per ogni mese arretrato.

    È essenziale rispettare il limite massimo della contribuzione previdenziale dovuta per il calcolo delle riduzioni.