• Smart working

    Smart working: maximulta del Garante alla Regione Lombardia

    Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la Regione Lombardia per una serie di irregolarità nel trattamento dei dati dei propri dipendenti, in particolare relativi a

    • all’uso della posta elettronica e 
    • alla navigazione internet.

    L’ispezione, avviata d’ufficio, mirava a verificare la conformità delle pratiche adottate nel contesto del lavoro agile.

    Dall’istruttoria è emerso che la Regione conservava i metadati della posta elettronica (informazioni su mittente, destinatario, oggetto, orari e dimensioni dei messaggi) per 90 giorni, e i log di navigazione internet per ben 12 mesi, senza aver prima stipulato accordi sindacali come richiesto dalla normativa (art. 4, comma 1, Legge 20 maggio 1970, n. 300). 

    Inoltre, tali trattamenti non erano stati preceduti da una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, violando l’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

    Qui le indicazioni del garante sula privacy nel lavoro dipendente

    Solo durante l’istruttoria, la Regione ha provveduto a regolarizzare la situazione, stipulando accordi con le organizzazioni sindacali e introducendo misure migliorative, ma ciò non è bastato ad evitare la sanzione.

    Scarica qui il provvedimento del Provvedimento  243 del 29 aprile 2025 [doc web 10134221] reso noto nella Newsletter del 30.5.2025.

    Le violazioni: dati conservati troppo a lungo e uso non proporzionato

    Il Garante ha rilevato come la conservazione dei metadati e dei log fosse eccessiva e sproporzionata rispetto alle finalità dichiarate, che erano di natura tecnica o legate alla sicurezza informatica.

     In particolare, per i metadati email, il limite previsto per un uso tecnico e lecito secondo l’art. 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori, è generalmente fissato a 21 giorni. Superare tale soglia, come nel caso della Regione, rientra invece nella casistica dell’art. 4, comma 1, che impone l’accordo sindacale.

    Per i log di navigazione, la situazione è risultata ancora più delicata: la raccolta sistematica e la possibilità di ricondurre tali dati ai singoli dipendenti, seppure mediante l’incrocio di dati fra fornitori, configura un controllo indiretto dell’attività lavorativa.

     Il Garante ha quindi stabilito che tale pratica, in assenza di adeguate misure tecniche e di anonimizzazione, viola i principi di minimizzazione, proporzionalità e limitazione della conservazione previsti dagli artt. 5 e 25 del GDPR.

    Anche la gestione dei ticket di assistenza tecnica tramite il vecchio sistema OTRS ha sollevato criticità: i dati erano conservati fino a 9 anni senza giustificazioni adeguate, e mancava un accordo specifico con i fornitori per disciplinare il trattamento, in violazione dell’art. 28 del GDPR.

    La decisione del Garante e le misure richieste

    A conclusione dell’istruttoria, il Garante ha dichiarato l’illiceità dei trattamenti e ha inflitto tre sanzioni amministrative distinte:

    • 20.000 euro per la conservazione illecita dei metadati di posta elettronica;
    • 25.000 euro per la conservazione eccessiva dei log internet;
    • 5.000 euro per la gestione impropria dei dati di assistenza tecnica.

    Oltre alla multa, la Regione Lombardia dovrà adottare misure correttive entro 90 giorni, tra cui:

    • anonimizzare i log di navigazione più datati;
    • ridurre a 90 giorni la conservazione dei dati internet, estendibile solo se anonimizzati;
    • limitare l’accesso a tali dati a un numero ristretto di soggetti autorizzati;
    • aggiornare gli accordi sindacali in coerenza con le nuove disposizioni.

    Il provvedimento è stato pubblicato sul sito del Garante in base all’art. 166 del Codice in materia di protezione dei dati personali, per la sua rilevanza e funzione dissuasiva.

  • PRIMO PIANO

    Autotrasporto: le novità del D.lgs. 77/2025

    E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2025, il Decreto Legislativo 21 maggio 2025, n. 77, con disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27,  riguardante il recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, in tema di  distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada  e i relativi obblighi di applicazione e regolamento (UE) n. 1024/2012.

    Nello specifico il testo  sostituisce l’Allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, aggiornando  il sistema nazionale di classificazione del rischio e le tabelle sulla gravita delle infrazioni.

    Vediamo di seguito una breve sintesi delle novità.

    Il contesto normativo

     Come anticipato, il decreto intende recepire in modo corretto e completo la normativa UE sul distacco transnazionale dei conducenti nel trasporto su strada, con particolare riferimento a:

    • Direttiva 96/71/CE: distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
    • Direttiva 2014/67/UE: applicazione della direttiva 96/71/CE.
    • Direttiva (UE) 2020/1057: norme specifiche per il settore dell’autotrasporto.
    • Direttiva 2006/22/CE: obblighi di applicazione in materia sociale.

    Il nuovo D.lgs. 77/2025 corregge e integra il D.lgs. 27/2023, sfruttando la facoltà concessa dall’art. 31, comma 5, della Legge 234/2012 che consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive entro determinati termini.

    Controlli ispettivi nelle sedi aziendali autotrasportatori

    Due le modifiche fondamentali dettate con l'art 1 che modifica l’articolo 2 del D.lgs. 27/2023

    1 – Lettera o): nel comma 4 dell’articolo 11 del D.lgs. 27/2023, le parole «Al fine di agevolare controlli su strada» sono integrate con «e nei locali delle imprese».

    Questo chiarisce che i controlli possono essere effettuati anche presso le sedi aziendali e non solo su strada.

    Questa variazione, seppur testualmente minima, ha implicazioni rilevanti:

    • Rende esplicito che le autorità di vigilanza (come gli ispettori del lavoro) possono accedere non solo ai dati presenti su strada (es. tachigrafi, documenti di bordo), ma anche ai documenti e registrazioni conservati presso le sedi aziendali.
    • L’estensione mira a potenziare l’efficacia dei controlli nei casi di distacco transnazionale dei conducenti, contrastando possibili pratiche elusive e rendendo verificabili anche le condizioni contrattuali, retributive e organizzative.

    Inoltre ne consegue che gli organi di controllo italiani, nell'ambito del distacco di conducenti da altri Stati membri, possono accedere fisicamente ai locali aziendali italiani, e, viceversa, che gli operatori italiani all’estero sono tenuti a rendere disponibile la documentazione richiesta anche a distanza o tramite sportelli digitali unificati (regolamento IMI).

    Questa modifica va letta come una misura di rafforzamento dell’attività ispettiva, in linea con i principi della direttiva UE 2020/1057 e del pacchetto Mobilità 1. Ha impatti pratici diretti per le aziende di autotrasporto, i consulenti del lavoro e gli operatori transfrontalieri, che dovranno garantire disponibilità e tracciabilità dei dati agli ispettori.

    Decreto distacco autotrasporto 77/2025: nuove tabelle infrazioni

    La seconda modifica riguarda la Lettera q-bis) per cui viene sostituito l’Allegato III con un nuovo schema di classificazione delle infrazioni:

    • Infrazioni al Regolamento (CE) n. 561/2006: relativo ai tempi di guida e riposo.
    • Infrazioni al Regolamento (UE) n. 165/2014: relativo ai tachigrafi.

    Le nuove classificazioni delle infrazioni saranno rilevanti per le valutazioni sulla conformità normativa e le sanzioni.

    I consulenti del lavoro e le imprese del settore dovranno quindi aggiornare i propri protocolli di gestione del personale distaccato e della documentazione tachigrafica.

    SCARICA QUI LE NUOVE TABELLE

  • Inail

    Prestazioni INAIL settore agricoltura. rivalutazione 2025

    Pubblicato il  28 maggio 2025 nella sezione pubblicità legale del  sito Ministero del lavoro il decreto 82 2025 che stabilisce la Retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte  per il settore agricolo,  fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 30.834,39.

    Vediamo di seguito le conseguenti prestazioni INAIL rivalutate.

    INAIL agricoltura retribuzioni convenzionali – assegno assistenza, funerario, inabilità 2025

    Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del richiamato decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243,  la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di euro 20.426,70 pari al minimale di legge previsto per i  lavoratori dell’industria.

    • L'Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 672,72.
    • L'  assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è fissato in euro 12.342,84.

    Gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

    .Applicando, quindi, a detti assegni il coefficiente di rivalutazione dell’1,0084 si ottengono i  seguenti importi:

     Inabilità Importi dal 1° gennaio 2025

    • dal 50 al 59% euro 472,79
    • dal 60 al 79% euro 659,76
    • dall’80 all’89% euro 1.132,69
    • dal 90 al 100% euro 1.605,21
    • 100% + a.p.c. euro 2.278,28

    INAIL agricoltura: rivalutazione e assegni 2024/2025

    Con il Decreto Ministeriale 111 del 5 luglio 2024 puBblicato il 9 agosto sul sito istituzionale,  il Ministero del lavoro aveva  stabilito la rivalutazione  2024.

    il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1° luglio 2024 alle retribuzioni prese come base per il calcolo delle rendite e delle altre prestazioni erogate dall’Inail è pari a 1,054 e, di conseguenza, il relativo indice di variazione tra il 2022 e 2023 (media annua) è pari al 5,4%"

    RETRIBUZIONE ANNUA CONVENZIONALE E ASSEGNI 

    La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2024, in € 30.577,54.

    La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1°  giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi  o loro superstiti è di € 20.258,70,  pari al minimale di legge previsto per i  lavoratori dell’industria.

    • L’assegno mensile per  l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 667,12.
    • l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° luglio 2024, è fissato in € 12.240,02.

    Gli assegni continuativi mensili di cui all’articolo 235 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli  infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono riliquidati con lo stesso  coefficiente di rivalutazione 1,054  ottenendo i seguenti importi:

    % inabilità

    Importi dal 1° luglio 2024

    dal 50 al 59%

     € 468,85

    dal 60 al 79%

    € 654,26

    dall’80 all’89%

     € 1.123,25

    dal 90 al 100%

     € 1.591,84

    100% + a.p.c.

    € 2.259,3

  • Dichiarazione 730

    730/2025: il lavoro nelle zone di frontiera

    I soggetti interessati alla presentazione del Modello 730/2025 dovranno procedere seguendo le istruzioni pubblicate dalle Entrate con il Provvedimento n 114763 del 10 marzo.

    Tra le novità di quest'anno vi è quella del lavoro dipendente nelle zone di frontiera da indicare nel Quadro C del 730/2025. Vediamo di cosa si tratta.

    730/2025: il lavoro in zone di frontiera

    Come evidenziato dalle istruzioni ADE, i redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all’abrogazione dell’art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir. 

    Ai sensi del nuovo comma 8-bis dell’art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. 

    Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

    I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l’anno 2024 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 10.000 euro.

    Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica

    730/2025: dove indicare i redditi prodotti nelle zone di frontiera

    I redditi prodotti nelle zone di frontiera vanno indicati nel Quadro C sezione I redditi di lavoro dipendente e assimilati:

    In dettaglio, nel rigo C1:

    • nella colonna 1 va indicato il codice "4" per i redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato,
    • nella colonna 2 (Indeterminato/Determinato): nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera, riportare:
      • il codice ‘1’ contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1,
      • il codice ‘2’ contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2. Nel caso di reddito di lavoro sportivo (codice ‘8’ o ‘9’ in colonna 1) riportare il codice ‘1’ contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risultano compilati uno o più dei punti da 781 a 783, riportare il codice ‘2’ contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risultano compilati uno o più dei punti da 784 a 786.
    • nella colonna 3 (Reddito): se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate

    L'agenzia delle Entrate in data 29 maggio ha pubblicato la Circolare n 6 a commento delle novità introdtte dalla Legge di Bilancio 2025 sulle detrazioni irpef. 

    In proposito leggi anche Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025.

    In dettaglio, come annunciato anche dal relativo comunicato stampa, la circolare n 6/2025 contiene chiarimenti sul nuovo articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, secondo il quale per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità.

    Vediamo i dettagli e una tabella di riepilogo come esplicitata dalle Entrate.

    Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate

    Con la Circolare n 6/E del 29 maggio a commento delle novità in vigore dal 2025 chiarisce che:

    • superato il tetto di spese detraibili fissato dalla legge di Bilancio 2025, il contribuente potrà scegliere quali, tra le varie spese sostenute, conteggiare ai fini della detrazione irpef;
    • per il calcolo delle soglie reddituali ai fini della detrazione si conteggiano anche i redditi dei vari regimi sostitutivi quali cedolare secca, mance, forfettari,
    • chi ha aderito al concordato preventivo biennale o CPB ai fini della detrazione utilizzerà il reddito effettivo,
    • il numero dei figli a carico nell’anno in cui la spesa è portata in detrazione è il riferimento per i contenggi;

    inoltre, gli altri temi affrontati dalla circolare riguardano l’innalzamento, dal 2025, del tetto delle spese scolastiche da 800 a 1000 euro e della detrazione forfettaria per le spese dei cani guida da euro 1000 a 1100 copn il nuovo articolo 16-ter del TUIR.

    Scendiamo più nel dettaglio.

    Detrazioni Irpef: spese da eliminare in caso di superamento del tetto

    Le Entrate evidenziano che per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro la fruizione delle detrazioni dipende da un meccanismo di calcolo fondato su due parametri: 

    1. reddito complessivo del contribuente,
    2. numero di figli fiscalmente a carico. 

    Si prevede cioè una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.

    Le soglie di reddito sono due: 

    • a 75.000 euro scatta il tetto di 14.000 euro, 
    • e oltre 100.000 il plafond scende a 8.000 euro. 

    L'intero massimale è riservato solo a chi ha tre figli a carico o più, o almeno un figlio disabile.

    I contribuenti senza figli a carico subiscono una riduzione del 50% del tetto, la somma totale detraibile sale al 70% del tetto con un figlio a carico, sale all’85% con due figli a carico.

    La circolare precisa che il reddito è calcolato al netto di quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. 

    Ai fini del calcolo del massimale, inoltre, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti, per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, e gli oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie.

    Un chiarimento molto atteso riguarda il fatto che spetterà al contribuente, qualora il totale delle spese sostenute superi il massimale applicabile, scegliere quali eliminare dal calcolo 

    Il chiarimento è determinante visto che le spese rientranti nel plafond, a parità di esborso, possono generare detrazioni differenti.

    Si rimanda alla lettura della Circolare n 6/2025 per tutti gli altri dettagli.

    Tabella ADE 29 maggio 2025 Circolare n 6/E

  • Lavoro Dipendente

    Videosorveglianza sul lavoro: ok a unica autorizzazione per più sedi

    Con la nota prot. n. 4757 del 26 maggio 2025 l'Ispettorato del lavoro fornisce indicazioni operative circa il rilascio dei provvedimenti autorizzativi previsti dall’articolo 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), in particolare nei casi in cui un’impresa richiede l’installazione di strumenti dai quali derivi un controllo a distanza dei lavoratori, e non  sia stato raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU), o in assenza di esse.

    L’intervento dell’Ispettorato nasce a seguito di numerosi quesiti riguardanti l’ambito di competenza territoriale nei casi in cui l'impresa abbia doppia o tripla sede. 

    In questi contesti, se le imprese hanno unità produttive in province diverse, purché sotto la giurisdizione del medesimo Ufficio territoriale dell’INL, si chiedeva la procedura per l'autorizzazione.

    Richiesta autorizzazione unica per più sedi: le condizioni

    Il dubbio principale riguarda il fatto che l’impresa  sia tenuta presentare istanze separate per ciascuna sede produttiva o possa fare un’unica richiesta. L’Ispettorato risponde confermando che è possibile presentare una sola istanza all’Ufficio competente, qualora:

    • le unità produttive si trovino nell’ambito territoriale coperto dalla medesima sede territoriale dell’INL;
    • sussistano le stesse ragioni legittimanti l’installazione dei sistemi di controllo;
    • venga utilizzato lo stesso sistema tecnologico nelle diverse unità.

    La nota richiama esplicitamente la Circolare INL n. 2572 del 14 aprile 2023, che aveva già delineato questa possibilità e stabiliva che, in mancanza di accordo sindacale o rappresentanze, le imprese con più unità produttive ubicate nel territorio di competenza della stessa sede INL possono presentare una richiesta unica. 

    L’Ufficio, effettuate le verifiche formali e sostanziali del caso, può rilasciare un solo provvedimento autorizzativo valido per tutte le unità produttive coinvolte.

    A fini esemplificativi, la nota chiarisce che se un’impresa ha sedi in due province distinte, ma entrambe rientrano nella competenza dello stesso Ispettorato territoriale, questa potrà:

    • presentare un’unica istanza per tutte le sedi;
    • scegliere indifferentemente una delle due sedi dell’Ufficio competente presso cui depositare la richiesta.

    La direttiva firmata dal Direttore Centrale Aniello Pisanti stabilisce quindi una semplificazione amministrativa per le imprese e una uniformità di prassi tra gli uffici dell’Ispettorato. L’obiettivo è ridurre gli oneri burocratici e garantire una gestione coerente delle richieste autorizzative su base territoriale, nei casi in cui la stessa sede INL ha giurisdizione su più province

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Indennizzo assicurativo e risarcimento danni: quando si cumulano?

    Con  l’ordinanza n. 3429 del 10 febbraio 2025 la Cassazione ,fornisce  indicazioni chiare sul principio di compensatio lucri cum damno , ovvero della compatibilità tra  risarcimento danni e indennizzo assicurativo, nell’ambito delle polizze contro gli infortuni. 

    In estrema sintesi si afferma che la prova del danno e delle sue conseguenze è  centrale per l'assicurato, mentre l’assicuratore deve dimostrare l’eventuale ristoro già ricevuto. L’indennizzo, pur previsto contrattualmente, non può sommarsi al risarcimento se copre il medesimo danno, pena la trasformazione della polizza in uno strumento di guadagno anziché di protezione.

    Vediamo in dettaglio il caso in oggetto.

    Il caso, e la decisione della Cassazione: principi di prova e ruolo della CTU

    Una donna aveva stipulato con Intesa Sanpaolo Assicura una polizza contro gli infortuni. In seguito a un incidente stradale occorso nel 2014, riportò gravi lesioni personali e chiese all’assicuratore il pagamento dell’indennizzo previsto dal contratto. La compagnia rifiutò, sostenendo che la donna avrebbe prima dovuto dimostrare quanto già ricevuto a titolo di risarcimento dal responsabile del sinistro, in base al principio della “compensatio lucri cum damno”, secondo cui non si può ottenere un doppio ristoro per lo stesso danno.

    La questione approdò in tribunale. Il giudice ordinò alla donna il deposito della documentazione relativa alla liquidazione ottenuta dall’assicurazione RCA del responsabile, ma la richiesta rimase inevasa. Il Tribunale  quindi rigettò la domanda, così come la Corte d’Appello di Milano nel 2021, ritenendo che l'indennizzo e il risarcimento assolvano a una funzione identica e non possano cumularsi, e che mancasse la prova dell’effettivo danno alla salute.

    La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell’assicurata, cassando la sentenza d'appello.

    Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello ha erroneamente negato l’accertamento del danno senza disporre una consulenza tecnica d’ufficio, nonostante la documentazione medica allegata fosse sufficiente a giustificarla. Inoltre, la compagnia aveva di fatto ammesso l’esistenza del danno, eccependo sin dall’inizio la necessità di decurtare quanto eventualmente già percepito dalla donna a titolo di risarcimento.

    La Cassazione ha quindi chiarito che:

    • è onere dell’assicurato provare l’infortunio e le sue conseguenze;
    • è onere dell’assicuratore dimostrare che l’assicurato ha già ricevuto un risarcimento dal terzo responsabile;
    • quando esiste documentazione clinica, il giudice non può rifiutare la CTU per “assenza di prove”.

    Inoltre, ha ricordato che il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) comporta che il giudice debba considerare ammesso un fatto se la controparte lo ha di fatto riconosciuto con difese incompatibili con la sua negazione.

    Il cumulo tra indennizzo e risarcimento: quando non è possibile

    Nel merito, la Cassazione ha confermato quindi  che non è ammesso il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno per il medesimo evento, se entrambi mirano a ristorare lo stesso pregiudizio.

     Il contratto di assicurazione contro gli infortuni non mortali è, secondo la Corte, un contratto di natura indennitaria, regolato – tra gli altri – dagli articoli 1904, 1908, 1909 e 1910 del Codice Civile. 

    Questo implica che:

    • il pagamento dell’indennizzo è giustificato solo se il danno è effettivamente esistente e non è già stato integralmente ristorato da altri soggetti;
    • anche se le parti stabiliscono liberamente l’entità dell’indennizzo, ciò non snatura la causa del contratto, che non è arricchire l’assicurato ma ristorare un danno;
    • la rinuncia alla surrogazione da parte dell’assicuratore non implica che l’assicurato possa trattenere sia il risarcimento che l’indennizzo.

    La Corte ha infine ribadito che in presenza di un sinistro già risarcito dal terzo responsabile, l’obbligo indennitario dell’assicuratore si estingue, in tutto o in parte, nella misura del risarcimento percepito, in virtù della logica indennitaria del contratto stesso.