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Ricongiunzione contributi casse professionali – INPS 2026
La circolare INPS n. 5 del 28 gennaio 2026 fornisce le disposizioni relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti
In particolare, applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, vengono definite le modalità di rateizzazione degli oneri relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2026, con l’aggiornamento dei coefficienti in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per l'anno 2026, tale tasso è stato fissato all'1,4 %. Di seguito i dettagli operativi .
Ricongiunzione contributi liberi professionisti : istruzioni ed esempi
Come detto il pagamento dell'onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti può avvenire in forma rateizzata.
Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per l'anno 2026, tale tasso è stato fissato al 1,4 %.
Le tabelle aggiornate 2026 permettono di calcolare con precisione la rata mensile necessaria per il pagamento del capitale dovuto. Nello specifico sono fornite
- tabella 1 (Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,8% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità)
- tabella 2 ( Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo )
Nell'allegato 1 Inps fornisce il seguenti esempi:
ISTRUZIONI ED ESEMPI
a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione.
L'importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2026 in corrispondenza del numero delle
rate mensili concesse per l'ammortamento.
b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito.
Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2026 in corrispondenza del numero delle rate che l'assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l'operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell'ultima rata pagata, si determina moltiplicando l'importo della rata per il coefficiente sopra indicato.
Ricongiunzione liberi professionisti: Domande e Modalità di Pagamento
I professionisti interessati possono presentare la domanda di ricongiunzione presso gli uffici competenti, allegando la documentazione necessaria (estratti contributivi, documento di identità, ecc.). .
È possibile scegliere il numero di rate fino a un massimo di 120 mesi, con importi calcolati secondo i coefficienti stabiliti nella tabella ufficiale.
Si ricorda che la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi deve essere presentata all'ente previdenziale di destinazione, ovvero l'ente presso cui il professionista desidera accorpare i contributi.
- INPS: se il professionista vuole ricongiungere i contributi presso la Gestione Separata, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o altre gestioni dell'INPS.
- Cassa Professionale: se il professionista è iscritto a una cassa previdenziale autonoma (ad esempio, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici, INARCASSA per ingegneri e architetti, ecc.), la domanda deve essere presentata direttamente alla propria cassa.
Ricongiunzione contributi professionisti
Si ricorda che la ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.
- La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi
- La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta e ai liberi professionisti.
Per questi ultimi la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.
Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.
Tutte le informazioni sulle nuove modalità di domanda sono state fornite dall'INPS con la circolare 46 2021.
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Formazione sicurezza sul lavoro: prorogato al 2026 l’accordo INAIL–Regioni
Con apposito Addendum, sottoscritto nel dicembre 2025, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno disposto il prolungamento della durata dell’Accordo quadro di collaborazione firmato il 13 luglio 2023, modificando l’articolo 8 relativo alla durata dell’intesa
La proroga interviene a seguito della richiesta formalizzata dalla Conferenza delle Regioni, motivata dalla necessità di disporre di un arco temporale più ampio per consentire alle imprese una più estesa partecipazione agli Avvisi pubblici regionali e per garantire l’ottimale impiego delle risorse finanziarie residue.
In base alla nuova formulazione dell’articolo 8, l’Accordo, entrato in vigore dalla data di sottoscrizione, con ha durata quadriennale, prevede che le attività formative siano realizzate nel periodo 2023–2026. Si prolunga quindi di un anno
Restano ferme e integralmente applicabili tutte le altre disposizioni contenute nell’Accordo quadro originario del 13 luglio 2023, al quale l’Addendum rinvia espressamente per quanto non modificato. La proroga non comporta variazioni nei criteri di finanziamento, nei soggetti destinatari né nelle modalità di attuazione degli interventi formativi, ma incide esclusivamente sull’estensione temporale delle attività.
Ricordiamo di seguito i principali contenuti dell'accordo e le risorse stanziate.
L’Accordo-quadro 2023
L’Accordo quadro INAIL–Regioni è nato per disciplinare la realizzazione di una campagna nazionale di rafforzamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso interventi di carattere aggiuntivo rispetto alla formazione obbligatoria prevista dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
L’intesa è finalizzata a:
- sostenere la diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- favorire il trasferimento di conoscenze e competenze operative;
- supportare l’adozione di corrette misure di prevenzione, con particolare attenzione ai contesti produttivi a maggiore rischio.
Le attività sono realizzate mediante Avvisi pubblici regionali, emanati dalle Regioni e Province autonome che abbiano formalmente aderito all’Accordo, e sono rivolte a lavoratori, preposti e altre figure della prevenzione aziendale.
I percorsi formativi devono essere coerenti con il Catalogo degli interventi formativi allegato all’Accordo, che include, tra l’altro:
- corsi sulle tecnologie digitali a supporto della prevenzione;
- modul su procedure e comportamenti sicuri;
- interventi su aspetti gestionali, organizzativi e sui ruoli della sicurezza;
- iniziative formative mirate ai cantieri e alle attività finanziate anche con risorse PNRR.
Le Regioni curano la gestione, il controllo e la rendicontazione delle attività finanziate, mentre INAIL assicura il trasferimento delle risorse e il supporto tecnico-specialistico, anche attraverso il coinvolgimento dei propri esperti nei processi di valutazione dei progetti.
Risorse finanziarie disponibili e ripartizione territoriale
Per l’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo, INAIL ha stanziato risorse complessive pari a 10.462.000 euro, ripartite tra le Regioni e Province autonome aderenti sulla base di criteri omogenei, tra cui il numero degli addetti e la gravità degli infortuni rilevati nei territori di riferimento
Di seguito la tabella di ripartizione delle risorse.
Totale 10.462.000 Regione / Provincia autonoma Budget assegnato (euro) Piemonte 717.043 Valle d’Aosta 30.884 Lombardia 1.767.683 Provincia autonoma di Bolzano 78.371 Provincia autonoma di Trento 87.371 Veneto 835.750 Friuli Venezia Giulia 160.761 Liguria 324.458 Emilia-Romagna 800.588 Toscana 702.186 Umbria 198.896 Marche 299.714 Lazio 945.390 Abruzzo 305.466 Molise 56.236 Campania 1.010.848 Puglia 638.432 Basilicata 161.211 Calabria 313.064 Sicilia 710.505 Sardegna 300.308 -
Contributi vigilanza per criptoattività a CONSOB: importi e scadenze
Con la delibera Consob n. 23799 del 17 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026, viene introdotto in modo organico il contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività per l’esercizio 2026. Il provvedimento si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento del sistema di supervisione dei mercati finanziari digitali, in linea con l’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale e con l’estensione delle competenze di vigilanza della Consob ai nuovi operatori del settore crypto.
La disciplina definisce i soggetti obbligati, l’ammontare del contributo, le modalità di calcolo e i termini di versamento, introducendo regole operative uniformi anche per gli operatori esteri che intendono operare sul mercato italiano delle cripto-attività .
Di seguito il quadro normativo e una sintesi delle indicazioni su importi, modalità di calcolo , scadenze (primo termine 15 aprile 2026)
Il quadro normativo vigilanza CONSOB sulle criptoattività
La delibera trae fondamento dall’articolo 40 della legge n. 724/1994, che attribuisce alla Consob il potere di determinare annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, quale forma di autofinanziamento dell’Autorità. A tale base normativa si affiancano la legge istitutiva della Consob (legge n. 216/1974) e le precedenti delibere in materia contributiva.
Il provvedimento estende espressamente il contributo di vigilanza ai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività, coerentemente con l’evoluzione del diritto europeo e con l’entrata in vigore del regolamento MiCA, che ha ampliato il perimetro dei soggetti regolamentati nel settore degli asset digitali.
Nel quadro delineato dalla delibera, la contribuzione assume natura obbligatoria, è distinta per categorie di operatori e si affianca alle altre forme di contribuzione già previste per emittenti, intermediari, gestori di mercati e soggetti iscritti in registri vigilati. Il contributo è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle funzioni istituzionali di vigilanza, autorizzazione e controllo esercitate dalla Consob.
Contributo modalità di pagamento e sanzioni
Il provvedimento elenca i soggetti tenuti al versamento del contributo di vigilanza per il 2026, tra cui rientrano espressamente
- i prestatori di servizi per le cripto-attività e
- gli altri operatori autorizzati o registrati che svolgono attività rilevanti sui mercati digitali sotto la supervisione Consob.
Per ciascuna categoria di soggetti è prevista una misura del contributo definita in apposite tabelle allegate alla delibera, che tengono conto della tipologia di attività svolta e della rilevanza operativa del soggetto vigilato.(vedi una sintesi al paragrafo seguente)
In via ordinaria, il pagamento avviene tramite avviso PagoPA, che viene inviato ai soggetti obbligati nei quindici giorni antecedenti la scadenza.
Per i soggetti esteri è prevista, in alternativa, la possibilità di effettuare il versamento tramite bonifico bancario, qualora non sia tecnicamente possibile utilizzare la piattaforma PagoPA, nel rispetto di specifiche regole sulla causale e sull’identificazione del soggetto pagante.
La delibera disciplina inoltre i casi in cui il contributo deve essere corrisposto al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione o riconoscimento, prevedendo che l’esame della domanda da parte della Consob sia subordinato all’effettivo pagamento dell’importo dovuto.
Particolare attenzione è riservata agli obblighi informativi: in alcune ipotesi, i soggetti vigilati sono tenuti a trasmettere alla Consob tabelle esplicative del computo del contributo, corredate da una dichiarazione di conformità, entro termini prestabiliti.
Infine, il provvedimento chiarisce che il mancato versamento entro i termini comporta l’avvio delle procedure di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente, con applicazione degli interessi di mora nella misura legale.
Tabelle di riepilogo
Contributi per istanze e documentazione (una tantum)
Causale Soggetti Importo Quando si paga Art. 3, lett. aa) CASP e SIM (diverse da classe 1) che presentano istanza di autorizzazione nel 2026 € 20.000 per istanza Al momento della presentazione dell’istanza Art. 3, lett. ab) Notifica o modifica di white paper per cripto-attività “other than” € 3.000 (notifica)
€ 1.000 (modifica)Al momento della presentazione Art. 3, lett. ac) Autorizzazione o approvazione del white paper per ART € 3.000 (approvazione)
€ 1.000 (modifica)Dopo l’autorizzazione/approvazione Contributi annuali – gestori di piattaforme di negoziazione
Cripto-attività trattate Importo annuo Scadenza Fino a 100 € 47.130 15 luglio 2026 Fino a 1.000 € 100.990 15 luglio 2026 Fino a 3.000 € 154.840 15 luglio 2026 Fino a 5.000 € 208.700 15 luglio 2026 Oltre 5.000 € 262.550 15 luglio 2026 Contributi annuali – emittenti e prestatori di servizi
Causale Soggetti Importo Scadenza Art. 3, lett. ae) Emittenti ART e cripto-attività “other than” vigilati al 2 gennaio 2026 € 5.000 15 aprile 2026 Art. 3, lett. af) CASP (esclusi gestori di piattaforme e depositari centrali) € 10.000 per ciascun servizio autorizzato 15 luglio 2026 Registro per la circolazione digitale
Fattispecie Importo Quando si paga Istanza di iscrizione – caso a) € 20.000 Alla presentazione Istanza di iscrizione – caso b) € 15.000 Alla presentazione Istanza di iscrizione – caso c) € 10.000 Alla presentazione Soggetti già iscritti – casi d), e), f) € 10.000 / € 7.500 / € 5.000 15 aprile 2026 -
Federterziario: rinnovato il ccnl terziario commercio
È stato sottoscritto il nuovo CCNL Terziario, Commercio e Servizi applicabile ai dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore, con l’obiettivo di coniugare sostenibilità economica delle aziende e rafforzamento delle tutele per i lavoratori. Il contratto, valido su tutto il territorio nazionale, si inserisce in un contesto economico complesso, caratterizzato da inflazione, trasformazione digitale e crescente esigenza di flessibilità organizzativa.
E' in vigore dal 29 dicembre 2025 al 28 dicembre 2028.
Le parti sociali hanno puntato su un impianto contrattuale unitario e semplificato, capace di offrire certezze sui costi del lavoro e, al tempo stesso, di valorizzare il capitale umano. In particolare, il rinnovo introduce interventi mirati sia sul piano normativo – con attenzione a formazione, welfare e relazioni sindacali – sia sul piano economico, attraverso l’aggiornamento dei minimi retributivi e l’introduzione dell’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.).
Il contratto si rivolge a una platea molto ampia di imprese operanti nel commercio, nei servizi e nel terziario avanzato, comprese le attività di e-commerce, ICT e servizi alle persone.
FEDERTERZIARIO rappresenta attualmente oltre 90.000 imprese piccole imprese industriali commerciali e lavoro autonomo, iscritte in circa 80 Associazioni Territoriali . Nato circa 30 anni fa , ad oggi, ha sottoscritto 23 CC.CC.NN.LL. nei diversi settori lavorativi del terziario.
Novità contrattuali e enti bilaterali
Sul fronte normativo, il rinnovo del CCNL rafforza il ruolo della bilateralità, confermando l’obbligatorietà degli enti di riferimento, che sono:
- EBINTUR ente bilaterale,
- PREVILAVORO ITALIA per la sanità integrativa e
- FONDITALIA per la formazione dei lavoratori .
L’adesione a tali strumenti non rappresenta solo un adempimento contrattuale, ma costituisce parte integrante del trattamento economico e normativo spettante ai lavoratori.
Particolare rilievo assume la formazione continua, che diventa un elemento strutturale del rapporto di lavoro.
A partire dal nuovo ciclo contrattuale, le aziende sono chiamate a garantire percorsi formativi per i lavoratori a tempo indeterminato, finalizzati allo sviluppo di competenze tecniche, digitali e gestionali. In mancanza di formazione interna, il contratto prevede specifiche misure compensative a favore del lavoratore.
Viene inoltre confermata e ampliata la possibilità di ricorrere alla contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale, con l’obiettivo di collegare una quota della retribuzione a risultati di produttività, qualità ed efficienza, beneficiando – ove ricorrano i requisiti di legge – delle agevolazioni fiscali e contributive previste per i premi di risultato.
Rilevante anche l’attenzione alla conciliazione vita-lavoro, con strumenti di flessibilità oraria, part-time, smart working e banca delle ore, nonché alle politiche di pari opportunità e di contrasto a comportamenti lesivi della dignità personale, come mobbing e molestie.
Da evidenziare inoltre
la revisione e l’aggiornamento del sistema di classificazione e delle figure professionali, con un focus specifico sul comparto Ict
la possibilita di di impiegare il lavoratore in più attività all'interno dello stesso livello di inquadramento,
Infine si segnala la definizione di specifiche causali per i contratti a termine con durata superiore ai 12 mesi:
- picchi di attività per fiere, festività,
- processi di digitalizzazione,
- innovazione organizzativa e
- progetti a tempo determinato
Le novità economiche
Dal punto di vista economico, il rinnovo contrattuale aggiorna i minimi retributivi per i diversi livelli di inquadramento, assicurando un adeguamento graduale e sostenibile per le imprese. I nuovi importi costituiscono la base di calcolo per tutti gli istituti indiretti e differiti previsti dal contratto. Di seguito una tabella riepilogativa degli aumenti nei diversi livelli retributivi, utile come riferimento operativo.
MInimi retributivi al 1 .12. 2025:
Liv.
Importi (Euro)
Quadri
2.989,89
I
2.508,10
II
2.238,26
III
1.987,11
IV
1.786,87
V
1.661,54
VI
1.542,73
VII
1.397,16
TABELLA AUMENTI RETRIBUTIVI
Decorrenza Livello Aumento mensile (Euro) Dal 01/07/2026 Quadri 125,11 I 114,26 II 99,36 III 83,65 IV 72,18 V 66,33 VI 59,09 VII 52,29 Dal 01/03/2027 Quadri 15,20 I 13,45 II 12,28 III 11,35 IV 10,79 V 9,85 VI 8,68 VII 7,95 Accanto all'aumento dei minimi, il contratto introduce l’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), destinato ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione di secondo livello.
L’importo, variabile in base al livello di inquadramento e alla dimensione aziendale, viene riconosciuto con erogazione annuale e non incide su TFR e altri istituti.
TABELLA EDR
Dimensione azienda Quadri, I e II (Euro) III e IV (Euro) V e VI (Euro) Fino a 15 dipendenti 101 87 72 Da 16 dipendenti in su 111 97 82 TABELLA AUMENTI COMPLESSIVI
Livello Aumento dal 01/07/2026 (€) Aumento dal 01/03/2027 (€) Totale aumento mensile (€) Quadri 125,11 15,20 140,31 I 114,26 13,45 127,71 II 99,36 12,28 111,64 III 83,65 11,35 95,00 IV 72,18 10,79 82,97 V 66,33 9,85 76,18 VI 59,09 8,68 67,77 VII 52,29 7,95 60,24 Gli importi indicati rappresentano l’incremento complessivo dei minimi tabellari derivante dalle due tranche di aumento previste dal CCNL, al netto dell’eventuale Elemento di Garanzia Retributiva.
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Disability card 2026 emissioni in ritardo: INPS chiarisce
Problemi di emissione per la disability card 2026 , la carta europea della disabilità per l'accesso a servizi e agevolazioni, che sostituisce i certificati.
Il 23 gennaio INPS ha emanato un comunicato a seguito di segnalazioni pervenute riguardo ai tempi di rilascio in cui spiega che , a causa di problematiche tecniche, la produzione e la consegna delle card – relative a domande già istruite e accolte – stanno effettivamente subendo dei ritardi.
INPS ha già individuato e risolto le criticità riscontrate e sta procedendo alla regolare ripresa delle attività e la consegna in tempi brevi .
Inoltre viene annunciato che in collaborazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il recepimento della Direttiva europea si sta preparando anche il rilascio della Disability Card in formato digitale.
Disability card: modalità di domanda aggiornate
Si ricorda che la domanda per ottenere la disability card può essere presentata direttamente dal cittadino oppure avvalendosi, tramite delega, di associazioni rappresentative delle persone con disabilità autorizzate dall'Inps all'uso del canale telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS)
Per ulteriori dettagli leggi Carta europea disabilità cos'è e come si richiede.
Si ricorda che dal 2022
- sono state semplificate le procedure per allegare la foto digitale necessaria al rilascio della carta e
- è stato realizzato un servizio sms ed e-mail dedicato ai problemi di gestione dell'istruttoria (invio, stampa, consegna ecc.) per facilitare la relazione tra l’Istituto e l’utente.
Gestione foto
La procedura richiesta per allegare la foto consente di utilizzare foto in qualunque dimensione in quanto per rispettare i requisiti di conformità richiesti il sistema verifica e elabora e automaticamente la foto allegata rendendola immediatamente compatibile per migliorare la qualità del processo.
Servizio assistenza via sms e mail
L’Istituto ha, inoltre, predisposto misure in grado di monitorare i tentativi non completati di inoltro della domanda da parte dell’utente, e di consigliare, mediante l’invio di una mail/SMS il miglior percorso nel nuovo tentativo di presentazione della domanda.
Disponibile anche il servizio di mail automatiche che avvertono gli utenti in caso di:
• domanda non accolta a seguito dell’istruttoria automatica;
• domanda non accolta a seguito dell’istruttoria a carico della sede territoriale competente;
• stampa e spedizione della carta;
• carta non stampabile per non conformità della foto allegata;
• consegna impossibile (indirizzo sconosciuto, soggetto trasferito, soggetto non trovato, ecc.).
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Marittimi su navi estere: requisiti per i redditi esclusi da tassazione
Con la Risposta n. 10/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sul tema della tassazione dei redditi percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera, fornendo chiarimenti di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti che assistono il personale navigante.
Il documento ribadisce le modalità di verifica del requisito temporale dei 183 giorni, condizione essenziale per beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile dei redditi prodotti all’estero.
La questione è rilevante in quanto il sistema tributario italiano, per i soggetti fiscalmente residenti, prevede la tassazione dei redditi ovunque prodotti, salvo specifiche deroghe. In ambito marittimo, tali deroghe sono state introdotte per tenere conto delle peculiarità del lavoro svolto su navi estere, caratterizzato da periodi di imbarco prolungati e da contratti che possono estendersi a cavallo di più anni solari. Proprio su questo aspetto si concentra il chiarimento dell’Amministrazione finanziaria.
Il caso sottoposto all’Agenzia
L’istanza di interpello riguarda un lavoratore marittimo fiscalmente residente in Italia che, nel corso degli anni, ha svolto attività lavorativa su navi battenti bandiera estera attraverso più imbarchi. In particolare, per il periodo d’imposta 2024, l’attività su nave estera risulta limitata a un unico contratto di lavoro, con durata compresa tra maggio e ottobre dello stesso anno.
Il contribuente ha sostenuto che il requisito dei 183 giorni dovesse essere verificato facendo riferimento a un arco temporale di dodici mesi “mobile”, non coincidente con l’anno solare, includendo periodi di lavoro iniziati in anni precedenti. Secondo questa impostazione, il superamento della soglia temporale sarebbe stato già realizzato in un periodo a cavallo di due anni solari, con la conseguenza di ritenere esclusi da tassazione i redditi percepiti fino a una certa data del 2024, mentre solo la parte finale dell’anno sarebbe stata imponibile.
Veniva anche evidenziata l’assenza di periodi di riposo per ferie o festività durante l’imbarco del 2024, circostanza a supporto della propria tesi, secondo l'istante.
Il quesito posto all’Agenzia riguarda, quindi, la possibilità di applicare l’esclusione dalla base imponibile ai redditi prodotti nel 2024, nonostante la durata del contratto di quell’anno fosse inferiore ai 183 giorni.
La risposta: requisito di 183 giorni per anno solare
Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto il principio generale della tassazione dei redditi dei soggetti residenti, per poi soffermarsi sulla deroga prevista per i lavoratori marittimi imbarcati su navi estere, contenuta nell’articolo 5, comma 5, della legge 16 marzo 2001, n. 88, che costituisce norma di interpretazione autentica della disciplina sul lavoro dipendente prestato all’estero.
Secondo l’Amministrazione finanziaria:
- il requisito dei 183 giorni deve essere verificato con riferimento a ciascun periodo d’imposta, che coincide sempre con l’anno solare.
- Ai fini di tale verifica, possono essere considerati uno o più contratti di lavoro, anche se con durata a cavallo di più anni solari, purché, nel loro insieme, assicurino una permanenza su nave estera superiore alla soglia prevista nell’arco di dodici mesi.
Ciò non significa che sia possibile “trascinare” automaticamente il beneficio fiscale da un anno all’altro senza una verifica autonoma per ciascun periodo d’imposta.
Applicando questi principi al caso concreto, l’Agenzia rileva che, per il 2024, il lavoratore ha svolto attività su nave battente bandiera estera sulla base di un solo contratto, la cui durata complessiva è inferiore a 183 giorni. Tale circostanza è di per sé sufficiente a escludere l’applicazione dell’agevolazione fiscale per l’anno in questione. Inoltre, l’assenza di periodi di riposo o ferie non incide sul risultato, poiché il requisito temporale deve comunque essere soddisfatto in termini quantitativi.
Ne consegue che i redditi percepiti nel 2024 per l’attività svolta su nave estera non possono beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile e devono essere assoggettati a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie previste per il reddito di lavoro dipendente.
Il chiarimento fornito rafforza l’orientamento secondo cui il rispetto del requisito dei 183 giorni va verificato anno per anno, con particolare attenzione alla durata effettiva dei contratti che ricadono nel singolo periodo d’imposta.
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Lavoratori ex malati oncologici: le tutele per la condizione di fragilità
Con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministero della Salute, vengono definite in modo organico le politiche attive del lavoro dedicate alle persone che sono state affette da patologie oncologiche, dando piena attuazione alle previsioni della legge 7 dicembre 2023, n. 193, sulla prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti dei malati oncologici.
Il provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale il 20 gennaio 2026.
La principale novità è il riconoscimento formale di tali soggetti come persone in condizione di fragilità, anche quando non sono più in fase acuta di malattia. Il decreto chiarisce infatti che rientrano nella platea dei destinatari sia i soggetti dichiarati guariti, sia coloro che, pur senza evidenza attuale di malattia, sono sottoposti a trattamenti prolungati o follow up clinici.
L’obiettivo è favorire eguaglianza di opportunità nell’accesso, nella permanenza e nello sviluppo dei percorsi lavorativi, rafforzando il collegamento tra politiche del lavoro, salute e inclusione sociale.
Il provvedimento si inserisce in un contesto più ampio di riforme sostenute da programmi europei e nazionali, puntando a superare ostacoli organizzativi, formativi e culturali che spesso limitano il rientro o la continuità lavorativa delle persone colpite da patologie oncologiche.
Vediamo meglio i contenuti .
Beneficiari e misure attivabili
I beneficiari delle misure individuate dal decreto sono considerati, a tutti gli effetti, lavoratori fragili o vulnerabili e possono accedere a diversi strumenti già operativi nel sistema delle politiche attive.
Tra questi rientra il Programma GOL, con l’inserimento nel Percorso 4 “Lavoro e inclusione”, che prevede servizi personalizzati di orientamento, accompagnamento e inserimento lavorativo.
Un ruolo rilevante è attribuito anche al Fondo Nuove Competenze, che consente ai datori di lavoro privati di rimodulare l’orario di lavoro per finalità formative, ottenendo contributi a copertura del costo delle ore dedicate alla formazione. Questa misura rappresenta un’opportunità concreta per aggiornare o riqualificare le competenze dei lavoratori rientranti dopo la malattia, favorendone l’adattamento a mansioni compatibili con le condizioni di salute.
Il decreto richiama inoltre l’accesso all’Assegno di Inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro, strumenti che integrano sostegno economico e percorsi di attivazione lavorativa per soggetti in condizioni di fragilità o rischio di esclusione.
Gli strumenti operativi
Dal punto di vista operativo, il decreto quindi non introduce nuove procedure autonome, ma richiama un utilizzo coordinato degli strumenti già esistenti, demandando a servizi per l’impiego, enti di formazione e datori di lavoro l’attuazione concreta delle misure. Per le aziende, particolare attenzione deve essere posta alla gestione del rientro o della permanenza in servizio dei lavoratori interessati, anche attraverso l’aggiornamento della valutazione dei rischi e il coinvolgimento del medico competente.
il provvedimento rafforza il principio degli accomodamenti ragionevoli, intesi come adattamenti organizzativi, tecnologici o dei tempi di lavoro necessari a garantire un’occupazione dignitosa e non discriminatoria. Tali interventi possono includere, ad esempio, flessibilità oraria, modifica delle mansioni, smart working o adeguamenti della postazione di lavoro.
Gli accomodamenti ragionevoli devono essere valutati caso per caso, evitando soluzioni standardizzate. Il decreto ribadisce anche che tali misure non devono comportare oneri sproporzionati, ma costituiscono un dovere organizzativo finalizzato a prevenire discriminazioni.
Sul piano finanziario, è prevista una clausola di invarianza, con utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Non sono fissate scadenze specifiche, trattandosi di misure immediatamente applicabili attraverso i canali ordinari delle politiche attive.