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Assunzioni agevolate: obbligo pubblicazione sul SIISL con il DL sicurezza
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, entrano in vigore una serie di misure urgenti in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e protezione civile, ma anche importanti novità sul fronte delle assunzioni agevolate.
Tra gli interventi più significativi spicca infatti l’introduzione dell’obbligo, per i datori di lavoro privati, di pubblicare sul Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) le posizioni lavorative vacanti per le quali intendono richiedere incentivi o agevolazioni contributive a carico dello Stato.
Si tratta di un passo rilevante nel processo di digitalizzazione e trasparenza delle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di mettere in rete domanda e offerta, promuovere occupazione regolare e rafforzare la cultura della legalità e della sicurezza.
Come sottolineato dal presidente dell’INPS, Gabriele Fava, il decreto rappresenta un vero e proprio “cambio di passo nella tutela dei lavoratori”, perché non si limita a rafforzare controlli e sanzioni, ma punta a integrare la sicurezza nella qualità del lavoro e dell’impresa, premiando la competenza e la conformità alle norme antinfortunistiche.
Assunzioni agevolate: pubblicità obbligatoria sul SIISL dal 1° aprile 2026
L’articolo 14 del DL 159 stabilisce che, a partire dal 1° aprile 2026, tutti i datori di lavoro privati che intendono usufruire di agevolazioni contributive o incentivi alle assunzioni dovranno rendere pubbliche le offerte di lavoro sul portale SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa gestito dal Ministero del Lavoro e realizzato dall’INPS
L’obbligo riguarda quindi tutti i rapporti di lavoro per i quali si richiede un sostegno economico pubblico: prima di procedere all’assunzione, l’azienda dovrà pubblicare la posizione vacante sul portale, specificando le caratteristiche del ruolo e i requisiti richiesti.
Solo dopo che la comunicazione sarà stata inserita, verificata e validata dal sistema, il datore potrà procedere con la stipula del contratto e con l’eventuale richiesta di incentivo.
L’obiettivo della misura è duplice:
- trasparenza e tracciabilità, per evitare utilizzi impropri delle agevolazioni e garantire pari opportunità ai candidati in cerca di occupazione;
- integrazione tra politiche attive e sostegni economici, così da collegare le assunzioni incentivate a percorsi di inserimento lavorativo realmente efficaci.
Il SIISL, istituito con il DL Lavoro del 2023 e già operativo, diventa così un nodo digitale centrale nelle relazioni tra imprese, lavoratori e pubblica amministrazione. Oggi infatti il sistema consente già a disoccupati, beneficiari di sussidi e operatori accreditati di interagire per offerte di lavoro, formazione e accompagnamento all’impiego. Con il DL 159, la sua funzione si estende anche alla pubblicità obbligatoria delle offerte incentivabili, completando l’ecosistema delle politiche attive digitali.
Oltre ai datori di lavoro, anche le agenzie per il lavoro dovranno, entro il 1° aprile 2026, pubblicare attraverso il SIISL tutte le posizioni da loro gestite, potendo poi utilizzare lo stesso portale per la ricerca dei candidati con i profili più idonei
Sul piano operativo, un decreto ministeriale attuativo definirà entro 60 giorni i dettagli tecnici per la pubblicazione, la trasmissione e l’interoperabilità dei sistemi informatici, incluso l’eventuale utilizzo del SIISL anche per l’invio del modello UNILAV, in alternativa al consueto canale “CO” del Ministero del Lavoro
Sicurezza, legalità e qualità del lavoro: la visione del DL Sicurezza
Il collegamento tra assunzioni agevolate, trasparenza e sicurezza è uno dei punti di forza del DL 159, che affianca alle misure per l’inclusione occupazionale anche una serie di innovazioni nel campo della sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento, noto anche come “DL Sicurezza Lavoro”, introduce novità significative come:
- l’estensione delle coperture assicurative INAIL agli studenti impegnati in percorsi formativi e PCTO (alternanza scuola-lavoro);
- la digitalizzazione dei controlli sui cantieri e l’introduzione di sistemi informativi per il monitoraggio delle attività ad alto rischio;
- ulteriori sanzioni per violazioni sulla patente a crediti per le imprese,
In questo contesto, il collegamento tra incentivi occupazionali e rispetto delle norme di sicurezza diventa essenziale: solo le imprese che rispettano gli standard di tutela potranno beneficiare delle agevolazioni contributive.
Il sistema SIISL, attraverso la raccolta e la condivisione delle informazioni sui rapporti di lavoro, diventa così anche uno strumento di vigilanza preventiva, capace di favorire l’emersione del lavoro regolare e ridurre i rischi di irregolarità.
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Obbligo di trasparenza verso i dipendenti sull’uso dell’IA
In vigore dal 10 ottobre 2025, la Legge n. 132/2025 introduce per la prima volta nel diritto del lavoro italiano un quadro organico sull’impiego dell’intelligenza artificiale (IA). La finalità, sancita dall’articolo 11, è di promuovere un uso dell’IA che migliori le condizioni di lavoro, tuteli l’integrità psicofisica e la dignità delle persone e accresca la qualità e la produttività, nel rispetto del diritto dell’Unione europea.
L’articolo 11 si articola su tre direttrici: (i) finalità migliorative per persone e organizzazioni; (ii) trasparenza, sicurezza, tracciabilità e rispetto della riservatezza dei dati, con divieto di sorveglianza occulta o decisioni lesive della dignità; (iii) non discriminazione in base a sesso, età, origine etnica, credo, orientamento, opinioni o condizioni personali, sociali ed economiche.
Il quadro normativo
L’articolo 11 della Legge 132/2025 richiede che l’IA sia impiegata in modo sicuro, affidabile, trasparente e tracciabile, nel pieno rispetto della dignità umana e della privacy.
Il datore di lavoro o committente è tenuto a informare i lavoratori dell’utilizzo di IA nei casi e con le modalità dell’art. 1-bis, D.Lgs. 152/1997 (introdotto dal D.Lgs. 104/2022), restando fermi i limiti dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori sul controllo a distanza.
Per la parte operativa, la legge rinvia all’articolo 1-bis del D.Lgs. 152/1997 (introdotto dal D.Lgs. 104/2022 – “Decreto Trasparenza”), che dettaglia gli obblighi informativi verso i propri dipendenti già al momento dell'assunzione o quando intervengano modifiche nelle procedure aziendali che abbiano ripercussioni sul rapporto di lavoro.
Il quadro interno si inserisce in quello europeo delineato dal Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act, che qualifica come “ad alto rischio” i sistemi di IA per selezione, gestione, valutazione e cessazione dei rapporti di lavoro (prime norme dal 2025, piena applicazione dal 2026), e dalla Direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro tramite piattaforme digitali, che rafforza trasparenza e supervisione umana nelle decisioni automatizzate.
Come si applica – le sanzioni
Per datori di lavoro e consulenti, l’adeguamento richiede un approccio integrato tra HR, IT, legale e DPO.
Di seguito i passi chiave previsti dalla nuova legge
- Mappatura dei sistemi: inventariare tutti i sistemi di IA/automatizzati che incidono su processi HR (selezione, scheduling, valutazione, salute e sicurezza, produttività), indicandone finalità, logica, dati, metriche, controlli umani e responsabili.
- Informative e procedure: aggiornare l’informativa ai lavoratori con tutti gli elementi dell’art. 1-bis; predisporre modelli standard per aggiornamenti a 24 ore e per risposte entro 30 giorni alle richieste di accesso.
- Coinvolgimento sindacale: trasmettere le informazioni a RSA/RSU o, se assenti, alle organizzazioni territoriali comparativamente più rappresentative; prevedere momenti di confronto periodico su metriche e controlli.
- Controlli e sicurezza: verifiche su accuratezza, robustezza, cybersecurity e bias/discriminazioni; prevedere intervento umano significativo in caso di decisioni automatizzate contestabili; test periodici di qualità.
- Privacy e governance: aggiornare il registro trattamenti, svolgere DPIA quando richiesto, definire policy di minimizzazione dati, conservazione e data protection by design; predisporre SOP per incidenti e reclami.
- Formazione: percorsi mirati per dirigenti, HR e preposti su obblighi informativi, limiti del controllo a distanza (art. 4 Statuto), gestione delle richieste e segnalazioni.
Sanzioni e responsabilità.
In caso di violazione degli obblighi informativi (art. 19, D.Lgs. 152/1997), si applicano sanzioni amministrative: da 250 a 1.500 euro per ciascun lavoratore; incremento da 100 a 750 euro per ogni mese di mancata o incompleta informazione sugli algoritmi; da 400 a 1.500 euro per omissione verso le rappresentanze sindacali. L’irrogazione è di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro (L. 689/1981).
Restano inoltre i possibili profili privacy per trattamenti non conformi al GDPR.
Check list operativa
Ambito Adempimenti principali Riferimenti normativi Informazione ai lavoratori Comunicare per iscritto e in modo trasparente l’utilizzo di sistemi di IA o algoritmi che incidono su assunzione, gestione, valutazione o cessazione del rapporto. Art. 11 L. 132/2025
Art. 1-bis D.Lgs. 152/1997Contenuto minimo dell’informativa Descrivere logica e finalità del sistema, dati e parametri usati, metriche di valutazione, misure di controllo umano, responsabili della qualità, livello di accuratezza e rischi discriminatori. D.Lgs. 152/1997, art. 1-bis, commi 2 e 6 Aggiornamenti Comunicare ogni modifica incidente almeno 24 ore prima ai lavoratori e aggiornare il registro dei trattamenti. D.Lgs. 152/1997, art. 1-bis, comma 5 Accesso ai dati Consentire al lavoratore o alle rappresentanze sindacali di accedere ai dati e alle metriche, con risposta scritta entro 30 giorni. D.Lgs. 152/1997, art. 1-bis, comma 3 Comunicazioni sindacali Trasmettere le informazioni alle RSA/RSU o, in loro assenza, alle organizzazioni territoriali più rappresentative. D.Lgs. 152/1997, art. 1-bis, comma 6 Privacy e sicurezza Effettuare analisi dei rischi e, se necessario, DPIA; aggiornare il registro trattamenti e, se previsto, consultare il Garante Privacy. GDPR artt. 35-36
Art. 1-bis, comma 4Divieti Evitare qualsiasi forma di sorveglianza occulta o decisione automatizzata lesiva della dignità del lavoratore. Art. 11 L. 132/2025
Art. 4 L. 300/1970Formazione e governance Formare HR e dirigenti sull’uso corretto dell’IA e predisporre procedure di controllo umano sulle decisioni automatizzate. Art. 11 L. 132/2025 Sanzioni Sanzioni amministrative da 250 a 1.500 € per lavoratore, +100–750 €/mese per mancata informazione, e 400–1.500 € per omissioni sindacali. Competenza: Ispettorato nazionale del lavoro. Art. 19 D.Lgs. 152/1997
L. 689/1981 -
Occupazione: i dati ISTAT a settembre 2025
Secondo i dati provvisori diffusi dall’ISTAT il 30 ottobre 2025, nel mese di settembre si registra una crescita dell’occupazione pari allo 0,3% rispetto ad agosto, corrispondente a +67 mila unità.
Il numero complessivo degli occupati sale così a 24 milioni 221 mila persone, con un incremento che riguarda in particolare:
- le donne,
- i lavoratori dipendenti permanenti e
- le fasce d’età under 35 e over 50.
Restano invece sostanzialmente stabili gli uomini e i lavoratori autonomi, mentre si osserva un calo tra i 35-49enni e tra i dipendenti a termine (-1,2%).
Il tasso di occupazione raggiunge il 62,7% (+0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente), confermando una tendenza positiva anche nel confronto trimestrale: rispetto al secondo trimestre 2025, infatti, l’occupazione è aumentata dello 0,1% (+31 mila unità).
Su base annua, la crescita è più marcata: rispetto a settembre 2024, gli occupati aumentano dello 0,7% (+176 mila), grazie soprattutto alla stabilizzazione dei contratti e alla tenuta del lavoro autonomo.
L’incremento degli occupati permanenti (+417 mila unità) compensa ampiamente la riduzione dei contratti a termine (-317 mila).
Disoccupazione in lieve crescita: più uomini e giovani in cerca di lavoro
Parallelamente all’aumento degli occupati, l’ISTAT rileva anche una crescita del numero di persone in cerca di occupazione. I disoccupati salgono a 1 milione 582 mila, con un incremento del 2,0% (+31 mila unità) rispetto ad agosto. L’aumento interessa soprattutto gli uomini (+4,6%), i giovani tra 15 e 34 anni e le persone oltre i 50 anni, mentre cala la disoccupazione femminile (-0,9%) e quella nella fascia 35-49 anni (-3,0%).
Il tasso di disoccupazione complessivo si attesta al 6,1%, in lieve crescita di 0,1 punti, mentre il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) raggiunge il 20,6%, con un incremento di 0,9 punti percentuali.
Nel confronto trimestrale si osserva una riduzione delle persone in cerca di lavoro del 4,5% (-73 mila unità), mentre il confronto su base annua evidenzia un aumento più contenuto (+1,0%, pari a +16 mila unità).
L’analisi per età mostra che il tasso di occupazione scende leggermente tra i 35-49enni (-0,3%), mentre cresce nelle altre fasce. Gli under 25 segnano un miglioramento dell’1,8% su base mensile, pur mantenendo livelli di disoccupazione elevati. Anche gli over 50 proseguono nel trend di crescita (+0,2%), confermando la tenuta dell’occupazione matura.
Ta bella di riepilogo dei dati ISTAT SETTEMBRE 2025
Indicatore Valore Variazione mensile Variazione annua Occupati (migliaia) 24.221 +67 mila (+0,3%) +176 mila (+0,7%) Disoccupati (migliaia) 1.582 +31 mila (+2,0%) +16 mila (+1,0%) Inattivi 15-64 anni (migliaia) 12.289 -99 mila (-0,8%) -167 mila (-1,3%) Tasso di occupazione (15-64 anni) 62,7% +0,2 punti +0,3 punti Tasso di disoccupazione 6,1% +0,1 punti = Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 20,6% +0,9 punti +1,7 punti Tasso di inattività (15-64 anni) 33,1% -0,3 punti -0,3 punti Calano gli inattivi, segnale di maggiore partecipazione al mercato del lavoro
Il numero degli inattivi tra i 15 e i 64 anni scende a 12 milioni 289 mila, con una diminuzione dello 0,8% (-99 mila unità) rispetto al mese precedente. La riduzione coinvolge entrambi i generi e quasi tutte le fasce d’età, tranne i 35-49enni, tra i quali si registra un lieve aumento.
Il tasso di inattività cala al 33,1% (-0,3 punti percentuali), proseguendo la discesa osservata negli ultimi mesi. Su base annua, la flessione è più marcata: -1,3% (-167 mila unità) rispetto a settembre 2024.
Complessivamente, i dati evidenziano una fase di consolidamento del mercato del lavoro italiano, sostenuta da una maggiore stabilità dei rapporti di lavoro e da una riduzione della quota di inattivi. Tuttavia, permane un divario di genere e generazionale, con un tasso di occupazione femminile (54,1%) ancora inferiore di oltre 17 punti rispetto a quello maschile (71,3%), e una disoccupazione giovanile quattro volte superiore alla media nazionale.
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Mobilità in deroga 2025: controlli INPS per le aree di crisi complessa
Con il Messaggio INPS n. 3205 del 27 ottobre 2025, l’Istituto fornisce importanti aggiornamenti operativi in materia di trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operano in aree di crisi industriale complessa.
L’intervento recepisce le indicazioni della Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 dell’8 ottobre 2025, che ha ridefinito le modalità di gestione delle domande e dei controlli connessi alla prosecuzione del beneficio.
La misura è volta a garantire la continuità del sostegno al reddito ai lavoratori che, alla data del 1° gennaio 2017, risultavano già beneficiari di mobilità ordinaria o in deroga. Le Regioni possono destinare a questo fine le risorse non utilizzate previste dall’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. 148/2015, per un periodo massimo di dodici mesi aggiuntivi.
L’INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e le Regioni, introduce ora un nuovo sistema di controlli automatizzati, volto ad assicurare coerenza e trasparenza nei flussi informativi, prevenendo errori e ritardi nell’erogazione dei trattamenti.
Quadro normativo
Il quadro giuridico si fonda sull’articolo 53-ter del D.L. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017, che consente alle Regioni di proseguire i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori di aree di crisi complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 83/2012.
La prosecuzione è subordinata alla contestuale attivazione di politiche attive del lavoro, inserite in appositi piani regionali comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La tabella seguente riassume i principali riferimenti normativi:
Riferimento normativo Oggetto Data di emanazione D.L. 50/2017, art. 53-ter Prosecuzione mobilità in deroga in aree di crisi complessa 24 aprile 2017 D.lgs. 148/2015, art. 44, c. 11-bis Fondi regionali per ammortizzatori sociali 14 settembre 2015 Circolare Ministero del Lavoro n. 16 Indicazioni operative per Regioni e INPS 8 ottobre 2025 Messaggio INPS n. 3205 Nuovi controlli automatizzati e aggiornamento procedure 27 ottobre 2025 La normativa prevede che le Regioni trasmettano al Ministero un piano dettagliato con:
- elenco nominativo e codice fiscale dei beneficiari;
- data di cessazione del trattamento precedente;
- durata e periodo di prosecuzione;
- costo stimato complessivo.
Dopo la verifica della sostenibilità finanziaria, il Ministero comunica l’autorizzazione all’INPS e alla Regione, che emana il decreto di concessione e lo trasmette tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP).
Le istruzioni operative INPS
La principale novità introdotta dal messaggio è l’attivazione di controlli automatizzati per garantire la coerenza dei dati tra i flussi regionali e le comunicazioni ministeriali.
Al momento della trasmissione del file tramite SIP, il sistema verifica:- Corrispondenza del codice fiscale con quello indicato nella comunicazione ministeriale;
- Coerenza del periodo di trattamento con quello approvato dal Ministero.
In caso di errori, il sistema restituisce specifici messaggi di anomalia, come:
- “Il periodo indicato non è coerente con quanto comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.”
- “Data di inizio trattamento non valida, deve essere garantita la continuità rispetto alla data di fine ultimo trattamento concesso.”
- “Il lavoratore non risulta beneficiario di precedenti trattamenti di mobilità.”
Le Regioni dovranno quindi rettificare e reinviare i flussi non validi.
Inoltre, viene verificata la continuità temporale tra la data di fine del precedente trattamento e l’inizio del nuovo, per evitare interruzioni non consentite.L’INPS continuerà a erogare i trattamenti nei limiti delle risorse regionali disponibili, seguendo l’ordine cronologico di ricezione dei decreti.
Per quanto non espressamente trattato, restano valide le istruzioni della Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017. -
Montante contributivo pensioni: rivalutazione 2025
Per il calcolo delle pensioni con calcolo interamente contributivo o misto, il montante di contributi versati al 31 dicembre 2025 sarà rivalutato del 1,040445, secondo quanto comunicato in questi giorni dall’Istat e sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge 335/1995
Il tasso di capitalizzazione annuo è stato calcolato sulla base del tasso medio annuo composto di variazione del PIL nominale nel quinquennio precedente , ufficializzato dal Ministero del Lavoro. La rivalutazione rappresenta un elemento essenziale per determinare l'importo iniziale delle pensioni calcolate, in tutto o in parte, con il metodo contributivo. Nel 2024 è stato pari a 1,036622.
Per fare un esempio nel 2019 il coefficiente di rivalutazione è stato pari a 1,018254, il che significa che un montante di contributi versati di 100mila euro con tale coefficiente di rivalutazione produce una base per il calcolo dell'assegno pensionistico pari a circa 101.800 euro).
Va detto comunque che la normativa vigente prevede che i tassi negativi vengano riportati a zero, evitando sempre riduzioni del montante contributivo accumulato.
Il calcolo del metodo contributivo
Nel sistema contributivo, sulla base della legge Dini del 1995 i contributi versati dai lavoratori vengono rivalutati annualmente in base al tasso di capitalizzazione, con un meccanismo cumulativo che prosegue fino al pensionamento.
Il montante accumulato e rivalutato viene poi moltiplicato per i coefficienti di trasformazione, fissati con decreto biennale dal ministero del lavoro, e che sono sempre differenziati in base all’età del pensionando, favorendo i pensionati più anziani.
Questo metodo si applica integralmente per chi ha iniziato a versare dal 1996 e, parzialmente, per chi ha contributi antecedenti al 1996 o al 2012, a seconda dell'anzianità contributiva.
È utilizzato anche in situazioni specifiche, come il pensionamento con quota 103 dal 2024, l’opzione donna e le pensioni in totalizzazione.
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CU esenti o escluse dalla precompilata: scadenza 31 ottobre
Il 31 ottobre scade l'invio della certificazione unica contenenti i redditi dei lavoratori autonomi.
Le Entrate a tal proposito hanno pubblicato nel mese di febbraio scorso il modello e le istruzioni per provvedere: scarica qui modello e istruzioni della Cu 2025.
Ricordiamo che quest'anno ci sono state le novità sul calendario differenziato che di seguito verranno ricordate.
CU esenti o escluse dalla precompilata: scadenza 31 ottobre
Tra le novità di quest'anno ve ne sono appunto per i lavoratori autonomi.
In particolare, il calendario per la Certificazione Unica prevede il nuovo termine di trasmissione in relazione ai lavoratori autonomi.
Lo scadenzario per la CU 2025 è cosi articolato:
- 16.03.2025, termine differito a lunedì 17.03 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere le CU di dipendenti e pensionati;
- 31.03.2025 termine per le CU contenenti redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo e professionale;
- 31.10.2025, termine per inviare le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Occorre evidenziare però che la consegna del modello di Certificazione Unica 2025 ai percipienti doveva essere effettuata entro il 17.03.2025.
L'altra novità di rilievo è il fatto che da quest'anno viene meno l’obbligo di trasmissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai contribuenti che applicano:
- il regime forfetario (art. 1, c. 54-89 L. 190/2014)
- il regime di vantaggio (art. 27 D.L. 98/2011),
a causa dell'estensione a tali soggetti dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.
Attenzione al fatto che per ciascuna CU omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta; tuttavia c’è una importante novità a beneficio dei sostituti d’imposta.
Nella circolare n. 12/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è consentito ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti, stante l’assenza di un’espressa previsione normativa di segno contrario.
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770/2025: la dichiarazione integrativa dopo il 31 ottobre
Entro il 31 ottobre occorre inviare il Modello 770/2025 ad opera dei sostituti d'imposta.
In particolare, la dichiarazione Modello 770/2025, deve essere presentata come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:
- a) direttamente dal sostituto d’imposta;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.
Vediamo chi presenta la dichiarazione correttiva ossia quella dichiarazione inviata entro il 31 ottobre o quella integrativa presentata dopo la scadenza.
770/2024: dichiarazione correttiva nei termini
Il modello 770/2025 correttivo nei termini va presentato prima della scadenza, prevista per il 31 ottobre 2025, nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata.
In questo caso il soggetto deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

770/2025: dichiarazione integrativa dopo il 31 ottobre
Come specificato anche dalle istruzioni al Modello 770, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d’imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate
entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del
D.Lgs. n. 472 del 1997).
In particolare, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione nei casi previsti dall’art. 13, del D.Lgs. n. 472 del 1997, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e nelle ipotesi previste dall’art.
2 comma 8 e comma 8 bis del D.P.R: n. 322 del 1998, come modificati dal Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193,
convertito, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016:
- nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta e fatta salva l’applicazione delle sanzioni, ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
- nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
Attenzione al fatto che la casella Protocollo dichiarazione inviata deve essere compilata per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare. La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo.