• Agenti e Rappresentanti

    Nuovo accordo economico degli agenti e rappresentanti 2025-29

    Il 4.6.2025 tra: la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI in rappresentanza delle Associazioni dei Commercianti ad essa aderenti; Confcooperative settore commercio;, Confesercenti e l'Assogrossisti-Confesercenti; e  in rappresentanza degli agenti e rappresentanti :

        [la] Fnaarc, Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio;

        [la] Filcams-Cgil;

        [la] Federazione Italiana Sindacati addetti ai Servizi Commerciali affini e del Turismo (Fisascat – Cisl);

        [l']Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil);

        [la] Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio (Fiarc – Confesercenti);

        [l']Unione Generale del Lavoro (Ugl-Terziario);

        [l']Usarci (Unione Sindacati Agenti e Rappresentati di commercio);

    si è stipulato  un nuovo  Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale fra le aziende mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio, composto di  28 articoli, di 9 tabelle, letti approvati e sottoscritti dalle parti contraenti. 

    L'accordo entra in vigore il 1 luglio 2025 e scade il 30 giugno 2029.

    Vediamo di seguito le principali novità la tabella aliquote dal 2026 e i nuovi termini di preavviso. Scarica qui il testo integrale dell'accordo.

    novità economiche e tabella Aliquote dal 1.1.2026

    Il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) del 4 giugno 2025, in vigore dal 1° luglio 2025, introduce importanti aggiornamenti economici per gli agenti e rappresentanti del settore commercio.

     Le provvigioni sono ora chiaramente estese anche alle vendite effettuate tramite canali e-commerce aziendali, se riferite a clienti in zona esclusiva. 

    Cambia anche la base di calcolo dei compensi: saranno computate tutte le somme accessorie (premi, coordinamento, incassi, rimborsi spese forfettari), rendendole rilevanti per la determinazione di indennità e trattamenti economici in caso di cessazione del rapporto.

    Rilevanti anche le modifiche sull’indennità di fine rapporto: dal 1° gennaio 2026, si applicano nuove soglie annue sulle provvigioni per il calcolo dell’indennità di risoluzione: 

    Nello specifico: 

    • per gli agenti senza esclusiva, la fascia più favorevole è fino a 12.000 euro, mentre 
    • per i monomandatari l’importo sale a 24.000 euro.

     È previsto inoltre un compenso meritocratico aggiuntivo se l’agente ha sensibilmente incrementato il fatturato della mandante. Anche i rimborsi e le spese accessorie rientrano nel calcolo dei contributi al Fondo FIRR Enasarco e dell'indennità di non concorrenza.

    Classi di importo annuo delle provvigioni computabili

    Aliquote

    Indennità di base

    Indennità integrativa

    Totale

    A) Agenti e Rappresentanti senza esclusiva

    I. sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.000,00 annui

    1%

    3%

    4%

    II. sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.000,01 annui ed Euro 18.000,00 annui

    1%

    1%

    2%

    III. sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 18.000,00 annui

    1%

    1%

    B) Agenti e Rappresentanti in esclusiva

    I. sulla quota di provvigioni fino a Euro 24.000,00 annui

    1%

    3%

    4%

    II. sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 24.000,01 annui ed Euro 36.000,00 annui

    1%

    1%

    2%

    III. sulla quota di provvigioni eccedenti Euro 36.000,00 annui

    1%

    1%

    ATTENZIONE L'accordo prevede che la durata complessiva del rapporto va calcolata dal giorno della stipula alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

    In caso di recesso immediato, è dovuta un’indennità sostitutiva calcolata sulle provvigioni medie.

    AEC Agenti e rappresentanti: novità contrattuali

    Dal punto di vista contrattuale, l’AEC chiarisce che anche i contratti a tempo determinato devono rispettare, ove compatibili, le norme su indennità e fine rapporto, e possono essere rinnovati al massimo due volte con forma scritta obbligatoria, pena la trasformazione a tempo indeterminato. 

    L'accordo rafforza inoltre la tutela in caso di modifiche peggiorative (in peius) di zona, prodotti, clientela o provvigioni: se la variazione supera il 15%, l’agente può rifiutarla e considerare cessato il rapporto con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.

    Cambia anche la disciplina del preavviso, ora strutturata su scala crescente secondo l’anzianità e differenziata tra mono e plurimandatari. (v. tabella sottostante)

    Il recesso con effetto immediato richiede il pagamento di un’indennità pari alle provvigioni calcolate sui mesi di preavviso mancanti.

     Inoltre, è stato precisato che l’astensione del padre agente in caso di nascita o adozione (fino a 20 giorni) non legittima il recesso da parte della casa mandante.

    Infine, il preponente deve dotarsi di strumenti tecnologici idonei a fornire il dettaglio del fatturato utile per il calcolo delle indennità, migliorando la trasparenza del rapporto e facilitando l'operatività dei consulenti.

    Durata del rapporto Preavviso dovuto dalla casa mandante Preavviso dovuto dall'agente plurimandatario Preavviso dovuto dall'agente monomandatario
    Fino a 3 anni 3 mesi 3 mesi 5 mesi
    Dal 4° anno iniziato 4 mesi 3 mesi 5 mesi
    Dal 5° anno iniziato 5 mesi 3 mesi 5 mesi
    Dal 6° anno iniziato in poi 6 mesi 3 mesi 5 mesi

  • Rubrica del lavoro

    Intelligenza artificiale: contributi per la formazione da Fondoprofessioni

    Fondoprofessioni ha lanciato  ieri 23 luglio l’Avviso 09/25, una misura sperimentale interamente dedicata alla formazione sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA) per i dipendenti di studi professionali e aziende aderenti. L’iniziativa mira a promuovere l’acquisizione di competenze operative e pratiche legate all’uso consapevole ed efficace delle tecnologie AI nei processi aziendali, ormai ineludibile.

    Vediamo  meglio a chi si rivolge e  come devono essere strutturati i corsi e come richiedere il contributo,

    Avviso 9 2025 intelligenza artificiale: finalità e ambito di intervento

    L’obiettivo dell’Avviso è finanziare piani formativi altamente personalizzati per singoli lavoratori o piccoli gruppi (massimo tre persone), che siano in grado di trasferire abilità concrete sull’impiego dell’Intelligenza Artificiale nel contesto professionale specifico del discente.

    Le attività finanziabili spaziano su un ampio ventaglio di applicazioni pratiche dell’IA:

    • generazione, sintesi e revisione di testi;
    • traduzioni multilingue;
    • produzione di contenuti digitali (immagini, audio, video);
    • analisi dati e reportistica;
    • automazione di processi;
    • assistenza clienti e chatbot;
    • interpretazione e utilizzo degli output generati dai sistemi AI.

    La formazione deve essere orientata all’operatività e alla sperimentazione “sul campo” (on-the-job), con un forte ancoraggio alla realtà lavorativa dello studio o dell’azienda proponente.

    • Struttura del piano formativo e metodologia
    • Ogni piano formativo dovrà includere:
    • mappatura delle competenze esistenti e dei fabbisogni formativi;
    • definizione di obiettivi di apprendimento misurabili;
    • test finale di valutazione individuale;
    • rilascio di attestato delle competenze acquisite, secondo un modello fornito da Fondoprofessioni;
    • partecipazione a casi studio, promossi dal Fondo per monitorare l’impatto dell’iniziativa.

    I percorsi devono durare almeno 16 ore, con un costo massimo di 100 euro per ora per partecipante, fino a un tetto massimo complessivo di 4.000 euro per piano. Le modalità formative ammesse sono in presenza, a distanza sincrona o in modalità affiancamento diretto.

    Chi può partecipare e come aderire

    Destinatari della formazione sono i dipendenti con contratto a tempo determinato, indeterminato o in apprendistato, impiegati presso Studi o Aziende che abbiano aderito a Fondoprofessioni prima della presentazione del piano.

    L’adesione al Fondo può essere verificata tramite il Cassetto previdenziale INPS (sezione “Dati complementari” del Fascicolo elettronico). In caso di applicazione del CCNL Studi Professionali e adesione alla bilateralità, è inoltre possibile richiedere a Ebipro il rimborso del 100% della retribuzione dei dipendenti in formazione, fino a 40 ore annue per ciascuno.

    Chi può presentare i piani e come funziona l’approvazione

    Il proponente del piano formativo è lo studio o l’azienda aderente al Fondo, che si avvale di un ente attuatore accreditato per la progettazione, realizzazione e rendicontazione. Ciascun ente attuatore potrà presentare richieste fino a un massimo complessivo di 12.000 euro.

    I piani saranno approvati sulla base di una valutazione qualitativa che considera, tra gli altri, i seguenti elementi:

    1. descrizione dell’organizzazione e dei destinatari;
    2. analisi dei fabbisogni e personalizzazione del percorso;
    3. coerenza e misurabilità degli obiettivi di apprendimento;
    4. contenuti formativi proposti;
    5. modalità di verifica finale.

    Il punteggio minimo richiesto per l’approvazione è 60 punti su 100. In caso di punteggio ex aequo e risorse esaurite, prevarrà l’ordine cronologico di presentazione.

    Modalità di richiesta e fondi disponibili

    I piani formativi potranno essere presentati a partire dal  13 ottobre 2025 e sono previste le seguenti scadenze:

    Scadenza per la condivisione con le Parti sociali: 3 novembre 2025

    Scadenza per presentazione piani al Fondo: 18 novembre 2025, ore 17:00

    Tutta la documentazione dovrà essere caricata nella piattaforma informatica di Fondoprofessioni e comprendere:

    1. domanda di finanziamento firmata;
    2. documenti d’identità;
    3. accordo con le Parti sociali;
    4. visura camerale o certificato di attribuzione della partita IVA;
    5. schermata del Cassetto previdenziale INPS.

    Rendicontazione e risorse disponibili

    Il finanziamento complessivo dell’Avviso è di 150.000 euro, con possibilità di incremento. Il contributo verrà erogato a saldo, entro 90 giorni dalla verifica delle spese sostenute da parte di un revisore legale.

    Le attività formative dovranno concludersi entro 12 mesi dalla delibera di approvazione. La rendicontazione finale dovrà avvenire entro 60 giorni dalla chiusura delle attività.

    Opportunità e assistenza

    L’Avviso 09/25 rappresenta un’opportunità concreta per gli studi professionali e le micro-imprese che desiderano avvicinarsi all’Intelligenza Artificiale in modo personalizzato, sostenuto e operativo. In un contesto di rapida evoluzione tecnologica, dotare i propri collaboratori di competenze concrete e aggiornate può fare la differenza nella competitività e nell’efficienza dei processi.

    Per informazioni dettagliate e per l’accesso alla documentazione completa, è possibile consultare il sito www.fondoprofessioni.it o contattare il numero 06/54210661.

  • Rubrica del lavoro

    Autoliquidazione INAIL 2025/26: novità sulle basi di calcolo

    Inail ha comunicato ieri 24 luglio che a partire dall'autoliquidazione 2025/2026, le basi di calcolo  fornite ogni anno  ai datori di lavoro titolari di posizioni assicurative territoriali (PAT) saranno  disponibili esclusivamente nel formato JSON e il formato TXT, precedentemente utilizzato, non è più supportato.  

    Il messaggio spiega che l'evoluzione tecnologica e la standardizzazione dei tracciati aiuta a favorire:

    • la qualità e la coerenza delle informazioni condivise;
    • una maggiore interoperabilità con i sistemi informativi dei soggetti terzi;

    L'istituto precisa anche che il formato JSON è disponibile dal 2021 ed è già ampiamente testato e documentato.

    La documentazione tecnica aggiornata "Documentazione tracciato JSON – Basi di calcolo" è disponibile nella sezione Guide e Manuali>Pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione.

    Basi di calcolo INAIL  cosa sono a cosa servono

     Utile forse ricordare che ogni anno, l’INAIL rende disponibili le cosiddette basi di calcolo, ossia il prospetto ufficiale dei dati necessari per calcolare il premio assicurativo INAIL, che  vengono pubblicati sul sito INAIL, all’interno del “Fascicolo Aziende”, nella sezione “Comunicazione delle basi di calcolo”

    Le basi di calcolo comprendono:

    • Tassi applicati, distinti per il saldo dell’anno precedente (regolazione) e per la rata prevista per l’anno successivo (acconto). Ogni tasso è riferito alla specifica tariffa corrispondente alla categoria di rischio dell’attività 
    • Importi della retribuzione imponibile già calcolati dall’INAIL o da inserire dal datore di lavoro per il calcolo vero e proprio del premio 
    • Se applicabili, anche le eventuali riduzioni contributive (ad esempio incentivi per sostituzione maternità, sconti per imprese con pochi infortuni, contributi associativi)

    Con questo strumento è possibile inserire eventuali retribuzioni escluse o rettifiche per il calcolo in autonomia tramite il servizio AL.P.I. online o altri strumenti guidati del premio di autoliquidazione

    Le basi di calcolo possono essere scaricate grazie alla funzione “Richiesta basi di calcolo” disponibile solitamente dal dicembre dell’anno precedente a quello dell’autoliquidazione.

  • Lavoro Autonomo

    Contributi INPGI autonomi 2025: minimi in scadenza

    E' stata pubblicata il 16 luglio scorso la circolare INPGI N. 5  di istruzioni sui contributi previdenziali dei giornalisti  autonomi . 

    I valori principali  sono i seguenti :

    •  tutte le pensioni erogate dall’INPGI sono state rideterminate – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – applicando una rivalutazione del + 0,8%.
    •  il reddito minimo per l’ottenimento di una copertura di 12 mesi nell’anno 2025 è stato fissato in 18.555,00 euro. 
    • Nel caso in cui il reddito assoggettato a contribuzione risulti inferiore , viene accreditata in modo proporzionale rispetto ai 12 mesi.
    •  l’importo del massimale annuo del reddito imponibile è rideterminato in 120.607,00 euro.

    Contributi  INPGI : chi deve versare

    Sono tenuti al versamento del contributo  annuale tutti i giornalisti iscritti all’INPGI (ex Gestione separata INPGI o INPGI 2) che nel corso del 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma ovvero:

    • in forma libero professionale con partita IVA, 
    • come attività “occasionale” senza partita IVA, 
    • come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti 
    •  mediante cessione di diritto d’autore.

    Contributi INPGI 2025, minimo, soggettivo, integrativo e riduzioni 

    Va ricordato che,

    •  in base a quanto disposto dall’art. 3 del vigente Regolamento INPGI, per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2025, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2025 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine con decorrenza successiva al 31 luglio 2020. 
    • in base invece all’art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111/2011)  per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata ad una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2025 risultino già pensionati il minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario.

    TIPO CONTRIBUTO

    Contributo minimo ordinario

    Contributo minimo  ridotto

    (per i giornalisti con meno  di 5 anni di anzianità  professionale)

    Contributo minimo  ridotto

    (per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)

    Reddito minimo di riferimento

    2.508,75

    1.254,38

    2.508,75

    Contributo Soggettivo (12%)

    301,05

     150,53 

    150,53 

    Contributo Integrativo (4%)

     100,35

      50,18

    100,35

    Contributo di maternità          (*)

     25,00

      25,'00

    25,00

    Totale contributo minimo 2024

            

    426,40

     225,71

      275,88

    (*)Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale della delibere di determinazione dei suddetti contributi minimi, tali valori sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.

    Massimale contributivo INPGI

    Per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma, il contributo soggettivo è  dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n.  335/1995. Tale massimale, per l’anno 2024 è rideterminato in 119.650,00 euro.

    ATTENZIONE :  il contributo integrativo (nella misura del 4%) è dovuto sull’intero reddito  lordo, anche oltre il predetto massimale. 

    Contributi INPGI 2025 – SCADENZE-  come pagare

    I predetti contributi minimi dovranno essere versati all’INPGI entro il 31/07/2025. 

    Invece i  contributi per il reddito eccedente il minimale vanno versati entro il 31 ottobre di ogni anno,  con possibilità di rateazione in 3 rate di pari importo alle date del 

    • 31 ottobre
    • 30 novembre
    • 31 dicembre

    sulla  base della dichiarazione reddituale inviata entro il 30 settembre.

    Riguardo alle scadenze per gli adempimenti contributivi,  si  ricorda che qualora cadano di giorno festivo, sono  automaticamente prorogate al  primo giorno lavorativo successivo.

    La circolare 2/2024 precisava che il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici: 

    • Ente = P Provincia = (lasciare vuoto) 
    • Codice tributo = G001 
    • Codice identificativo = 22222
    • Mese = 01 
    • Anno di riferimento = 2024. 

    Attenzione al fatto che, qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907.

    In questo caso, nella causale del versamento va indicato “AC 2024 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”. 

    Contributi minimi gestione separata INPGI : gli esclusi

    La circolare  evidenzia che NON sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che  svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali  gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. 

    In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

    Inoltre, i giornalisti iscritti all’INPGI che – alla data del 31/07/2025 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività) dal versamento del contributo minimo. 

    ATTENZIONE : se interessati ad ottenere la copertura contributiva – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali –  possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi. 

    Dichiarazione reddituale INPGI: aperta la piattaforma 

    I giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti,  mediante cessione di diritto d’autore) sono tenuti ogni anno a presentare all’INPGI una  comunicazione (obbligatoria) dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso  dell’anno precedente, da inviare all’INPGI esclusivamente in via telematica con il modello RED /GS  entro il 30 settembre. 

    In proposito INPGI ha reso noto che è  stata attivata la procedura telematica ,  è accessibile tutti i giorni dalle ore 8 alle 22. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi accedendo al servizio web utilizzando i sistemi di autenticazione pubblica SPID o CIE.

     L’eventuale invio tardivo dopo tale data comporterà l’applicazione di una sanzione prevista dal Regolamento dell’ente.

    Come negli anni passati, sulla base della dichiarazione reddituale il sistema calcolerà l’importo dell’eventuale contributo a saldo dovuto,  da versare  entro il 31 ottobre 2025 ovvero – a richiesta – dilazionato in tre rate mensili con scadenza 31 ottobre 2025, 30 novembre 2025 e 31 dicembre 2025.

    Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione dei redditi da dichiarare e per istruzioni operative  si puo  consultare  anche  la pagina https://inpgi.it/comunicazione-redditi-2024-online/ .

    Allegati:
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    ANF per il lavoratore convivente con il datore: ok della Consulta

    La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 2 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, che regola i casi di esclusione dal diritto agli assegni familiari (ANF).

     In particolare, la questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, in relazione a un caso in cui una lavoratrice convivente "more uxorio" con il titolare di un’impresa individuale aveva percepito l’ANF per i figli comuni. 

    L’INPS aveva poi contestato tale fruizione, sostenendo che la convivenza con il datore di lavoro avrebbe dovuto impedire il riconoscimento della prestazione, al pari di quanto previsto per il coniuge del datore di lavoro, espressamente escluso dall’art. 2 del citato DPR.

    Il giudice rimettente riteneva che l’attuale normativa determinasse un’ingiustificata disparità di trattamento tra coniugi e conviventi, con conseguente violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione. 

    La richiesta era, quindi, quella di estendere in via interpretativa o additiva il divieto di erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, previsto per i coniugi, anche ai conviventi more uxorio del datore di lavoro.

    Il quadro normativo e i rilievi della Corte

    Il sistema degli assegni per il nucleo familiare è stato introdotto con l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Per quanto non disciplinato direttamente dal nuovo impianto normativo, resta applicabile il DPR n. 797/1955. 

    Quest’ultimo, all’art. 2, prevede che gli ANF non spettino, tra gli altri, al coniuge del datore di lavoro e ai suoi parenti conviventi entro il terzo grado. La ratio della norma è evitare che il datore possa beneficiare indirettamente della prestazione, autofinanziandola tramite conguagli contributivi.

    Tuttavia, nella disciplina degli ANF, come chiarito anche da varie circolari INPS (tra cui la n. 84 del 2017), il convivente di fatto non è in linea generale considerato parte del nucleo familiare, dal punto di vista anagrafico, salvo che sia stato stipulato un contratto di convivenza ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Di conseguenza, mentre la presenza del coniuge rientra automaticamente nella composizione del nucleo, lo stesso non accade per il convivente, che può esserne incluso solo in presenza di requisiti formali ulteriori.

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2025, ha chiarito che la disposizione impugnata non ha natura eccezionale ma speciale, e non può essere estesa in via analogica. 

    Inoltre, ha ribadito che non vi è una “identità di situazioni” tra matrimonio e convivenza di fatto, tale da giustificare l’estensione automatica delle clausole limitative degli ANF anche ai conviventi del datore di lavoro.

    La decisione della Corte costituzionale e conseguenze

    Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, sia rispetto all’art. 3 (principio di uguaglianza), sia all’art. 38 (diritto all’assistenza sociale) della Costituzione

    L’esclusione del convivente dalla norma, infatti,  non rappresenta, secondo i giudici, un trattamento discriminatorio, poiché si fonda su una differente configurazione giuridica dei rapporti familiari e patrimoniali. In particolare,  va tenuto presente che la mancanza di un contratto di convivenza rende incerta la condivisione degli oneri economici, rendendo non assimilabili le due situazioni.

    La Corte ha inoltre osservato che includere il convivente nel divieto previsto per i coniugi, senza estendere contemporaneamente anche gli altri diritti e doveri riconosciuti al matrimonio, introdurrebbe un’incongruenza nel sistema. 

    Sarebbe illogico, infatti, considerare la convivenza more uxorio solo per escludere l’assegno, senza riconoscerne il peso nella determinazione del diritto stesso alla prestazione.

  • Rubrica del lavoro

    Certificato di infortunio telematico: novità e manuale aggiornato

    Inail aveva  pubblicato con la circolare n. 25 del 14 giugno 2022  istruzioni sul  nuovo applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro.

    Con avviso pparso il 10 luglio 2025  viene comunicato che dalla stessa data anche i medici che collaborano con i Patronati possono compilare e trasmettere i certificati medici di infortunio attraverso il servizio online "Certificati medici di infortunio".

    Per l’accesso al servizio online, il professionista deve richiedere preliminarmente alla sede Inail territorialmente competente l’attribuzione del codice medico attraverso l’invio dell’apposito modulo disponibile sul portale al seguente percorso Atti e documenti > Moduli e modelli > Altri moduli > Abilitazione ai servizi online > Medico di Patronato.

    Maggiori dettagli sono presenti nel manuale utente  aggiornato disponibile al percorso Atti e documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Certificati medici > sezione Certificato medico di infortunio – Supporto al servizio online.

    Trasmissione dei certificati medici di infortunio

    Le modalità di trasmissione dei certificati medici di infortunio sono le seguenti:

    1.  Modalità online: accedendo al portale istituzionale, il medico ha la possibilità di compilare e inviare i certificati di infortunio;
    2.  Modalità offline: accedendo al portale istituzionale, è possibile trasmettere ilcontenuto informativo della certificazione di infortunio in formato xml utilizzando la funzione “Invio tramite file” del servizio applicativo certificati medici di infortunio;le specifiche tecniche per il confezionamento del file da trasmettere all’Inail sonoubblicate sul portale istituzionale11;
    3.  Cooperazione Applicativa/Interoperabilità: è la metodologia di interazione degli utenti in cooperazione applicativa tramite Porta di Dominio oppure in interoperabilità (servizio “Rest”) in virtù di appositi accordi di adesione sottoscritti dalle Regioni

    La circolare 25 2022 ricorda che il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dispone che ”Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore"  . In particolare dopo le modifiche del DLGS 151 2015  e la relativa circolare di istruzioni  tale obbligo deve essere adempiuto entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza

     Dal 28 aprile 2022 il nuovo servizio gestisce l’inoltro all’Inail dei certificati di infortunio sul lavoro da parte dei medici, compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie  consentendo l’inserimento delle informazioni e dei dati  in modo strutturato con  distinte sezioni tematiche compilabili in base alle evidenze emerse  nel corso della visita medica.

    E' stato anche aggiornato il relativo modulo cartaceo, differenziato  a seconda della tipologia di evento lesivo, disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/certificati-medici.html con il manuale utenti e le specifiche XML

    Istruzioni per l’accesso e l’abilitazione al servizio

    L’accesso ai servizi online del portale www.inail.it deve essere effettuato esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE

    Gli utenti abilitati al nuovo servizio applicativo dei certificati medici di infortunio sono  tutti i medici, compresi i medici operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

    I referenti territoriali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, sono abilitati esclusivamente alla trasmissione offline dei certificati  medici di infortunio.

    Per ottenere l’abilitazione al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità  telematica, il medico e il rappresentante legale della suddette strutture devono  presentare apposita richiesta alla Sede Inail competente per territorio mediante la  modulistica disponibile sul portale INAIL

    Per informazioni e assistenza dell’applicativo è possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 06.6001.

    Allegati:
  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo Solidarietà Trentino 2025: regole e novita Uniemens

    La circolare INPS n. 112 del 16 luglio 2025 illustra le novità operative derivanti dal D.I. 15 novembre 2023 che ha aggiornato il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. L’intervento recepisce le modifiche al D.lgs. 148/2015, previste dalla legge n. 234/2021, estendendo le tutele anche alle aziende con un solo dipendente e ampliando le prestazioni ordinarie e integrative.

    Il Fondo assicura tutela in costanza di rapporto di lavoro per riduzioni o sospensioni dell’attività, ma anche prestazioni integrative alla NASpI, assegni straordinari in uscita e contributi per programmi formativi. Sono obbligatoriamente soggetti al Fondo i datori di lavoro privati (esclusi quelli con fondi bilaterali) che hanno almeno il 75% del personale in unità produttive ubicate nella provincia di Trento.

    Fondo solidarietà Trentino: AIS, durata e requisiti

    L’assegno di integrazione salariale corrisponde all’80% della retribuzione persa per ore non lavorate, fino al tetto massimo annuo. Dopo la riduzione del 5,84%, i limiti netti mensili per il 2025 sono pari a €1.322,05. Ai beneficiari spetta anche l’ANF e la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. 

    Nella tabella le durate massime del trattamento (biennio/quinquennio mobile):

    Tipologia datore di lavoro Durata massima per causali ordinarie/straordinarie Durata massima per contratto di solidarietà (CIGS)
    Fino a 5 dipendenti 13 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi
    Da 6 a 15 dipendenti 26 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi
    Oltre 15 dipendenti 52 sett. ordinarie
    12 mesi crisi aziendale
    24 mesi riorganizzazione
    24 o 36 mesi (in base all’art. 22, co. 5, D.lgs. 148/2015)

    I requisiti di accesso includono un’anzianità lavorativa di almeno 30 giorni. 

    Sono esclusi dirigenti, dipendenti pubblici e lavoratori non rientranti nella disciplina statale.

     L’istanza deve essere preceduta da informativa sindacale, anche in forma di autodichiarazione.

    Contribuzione e flussi Uniemens

    I datori devono versare:

    1- Contributo ordinario:

    • 0,50% per aziende con 1-5 dipendenti
    • 0,80% tra 5,1 e 15 dipendenti
    • 0,90% oltre 15 dipendenti

    A partire dal 2025, le aziende fino a 5 dipendenti che non presentano istanze da almeno 24 mesi possono ottenere una riduzione fino al 40% dell’aliquota, su delibera del Comitato.

    2 – Contributo addizionale: 4% delle retribuzioni perse dai lavoratori durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario.

    Per la trasmissione dati tramite Uniemens è obbligatorio il ticket identificativo per ciascuna istanza. 

    Le aziende dovranno utilizzare i codici “AOR” per l’evento, “A101” per il contributo addizionale e “L001” per il conguaglio

    Non vanno più usati i codici “ASR”, “A102” e “L002”.

    Infine, per istanze con causale "contratto di solidarietà", è obbligatorio allegare il verbale sindacale con l’elenco dei lavoratori coinvolti.