• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Misure per le famiglie: nuovo riparto delle risorse

    Il DPCM  del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 3 marzo 2025, stabilisce il riparto del "Fondo per le politiche della famiglia" per l'anno 2024. 

    Ecco i punti salienti del decreto. Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella, è responsabile dell'attuazione del decreto.

    Il Fondo è destinato a supportare le famiglie attraverso interventi mirati e coordinati a livello nazionale e regionale, con un'attenzione particolare alla tutela dei minori e al supporto delle dinamiche familiari.

    Fondo politiche per la famiglia: le risorse

    Il fondo per il 2024 ammonta a 95.842.949 euro, ridotto a 90.681.911 euro dopo alcune riduzioni e allocazioni specifiche.

    Ripartizione dei fondi disponibili,:

    1. 60.000.000 euro sono destinati a misure di competenza statale, mentre
    2.  30.681.911 euro sono ripartiti tra le regioni per interventi locali.

    Il decreto prevede il potenziamento dei Centri per la Famiglia, con un focus su:

    •         Alfabetizzazione mediatica e digitale per i minori.
    •         Prevenzione dell'assunzione di sostanze psicotrope.
    •         Promozione dell'invecchiamento attivo attraverso il volontariato e attività sociali.

        Coinvolgimento Regionale: Le regioni devono garantire l'erogazione dei servizi in almeno il 30% dei Centri per la Famiglia presenti sul territorio.

    Fondo politiche per la famiglia: Procedura Finanziamento

    Per il  Finanziamento le regioni devono presentare una richiesta dettagliata, inclusa una delibera della giunta regionale, un piano operativo, e un cronoprogramma delle attività. QUI IL TESTO DEL DECRETO con le indicazioni dettagliate

    Monitoraggio e Rendicontazione: Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia monitorerà l'attuazione delle azioni e i risultati, con le regioni obbligate a fornire relazioni periodiche e giustificativi di spesa.

    Tracciabilità: Tutti i progetti finanziati devono riportare la dicitura "Finanziato con il Fondo per le politiche della famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

    Controllo: Il decreto è trasmesso agli organi di controllo competenti e registrato presso la Corte dei Conti.

    Fondo per le famiglie: riparto alle Regioni

  • Sicurezza sul Lavoro

    Infortuni: responsabilità penale del committente privato

    La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha recentemente emesso una sentenza significativa riguardante la responsabilità penale  del committente in caso di infortuni sul lavoro, specificamente nel contesto di appalti e subappalti. 

    La sentenza, depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2025, affronta un caso complesso che ha visto coinvolti due imputati, A.A. e G.G., accusati di omicidio colposo ai sensi dell'art. 589, commi 1 e 2, del codice penale, in seguito alla morte di un lavoratore, H.H., avvenuta durante i lavori di ristrutturazione di un rudere.

    Responsabilità penale committente privato: il caso

    Il caso ha origine nel 2004, quando A.A., proprietario di un complesso rurale in disuso, decide di avviare lavori di ristrutturazione affidando l'incarico al geometra G.G., nominato responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione. 

    Nel corso dei lavori, avvenuti in diverse fasi e con modifiche sostanziali al progetto iniziale, si verifica un tragico incidente: un operaio impegnato nella demolizione manuale di una muratura portante, viene travolto dal crollo del secondo solaio dell'edificio, riportando gravi lesioni che ne causano il decesso immediato.

    La Corte di Appello di Bologna, confermando in parte la sentenza del Tribunale di Parma, aveva ritenuto entrambi gli imputati colpevoli, condannandoli anche al risarcimento dei danni alle parti civili. 

    La Cassazione ha invece  ribaltato il giudizio accogliendo il ricorso di A.A. con annullamento della sentenza nei suoi confronti , mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso di G.G.

    Responsabilità del Committente e del Coordinatore: Analisi Giurisprudenziale

    La sentenza della Cassazione si concentra sulla distinzione tra la responsabilità del committente privato e quella del coordinatore dei lavori, evidenziando l'evoluzione giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro. 

    Secondo la Corte, il committente privato, come A.A., non può essere ritenuto responsabile delle inadempienze prevenzionistiche se non ha interferito nell'esecuzione dei lavori o se non era in grado di percepire immediatamente situazioni di pericolo. 

    La giurisprudenza ha infatti stabilito che il committente privato deve scegliere un appaltatore competente e affidabile, ma non è tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale.

    Nel caso specifico, il committente  aveva affidato l'incarico di demolizione dell'ex casa colonica alla ditta "J.J. e K.K.", la quale aveva a sua volta subappaltato i lavori alla ditta "F.F.". 

    La Cassazione ha riconosciuto che A.A. aveva nominato G.G. come responsabile dei lavori, conferendogli un mandato omnicomprensivo.

     G.G., in qualità di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, avrebbe dovuto adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in seguito alle modifiche sostanziali del progetto, cosa che non è avvenuta. 

    La Corte ha sottolineato che il coordinatore  essendo un professionista con esperienza trentennale, era in grado di percepire i rischi connessi ai lavori e avrebbe dovuto intervenire per garantire la sicurezza del cantiere.

    Responsabilità committente privato per infortunio: le conclusioni

    La sentenza della Cassazione rappresenta un importante precedente nella giurisprudenza in materia di responsabilità penale per infortuni sul lavoro. 

    La Corte ha ribadito che la responsabilità del committente privato non può essere automatica e deve essere valutata in base all'effettiva incidenza della sua condotta nel causare l'evento

    Inoltre, ha evidenziato l'importanza del ruolo del coordinatore per la sicurezza, il quale deve garantire che il PSC sia adeguato alle modifiche del progetto e che tutte le misure di prevenzione siano correttamente implementate.

    Si segnala peraltro  il precedente della sentenza 11603 2024 nella quale la Cassazione ha emesso la seguente  massima : "L'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 impone al committente di informare sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro e di cooperare nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, nonché di predisporre un piano di sicurezza. L'inadempimento di questi obblighi configura una responsabilità colposa del committente

  • CCNL e Accordi

    CCNL tessili calzaturieri CONFAPI: il rinnovo 2025

    Il 18 febbraio 2025 è stata sottoscritta un'ipotesi di accordo tra Uniontessile-Confapi, Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori della piccola e media industria nei settori tessile, abbigliamento e moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli. Questo accordo rappresenta un passo significativo nel miglioramento delle condizioni lavorative e nella regolamentazione delle relazioni industriali in questi settori. L'accordo, che decorre dal 1° aprile 2024 e scade il 31 marzo 2027, introduce una serie di modifiche e innovazioni che riguardano vari aspetti economici e normativi.

    Vediamo una sintesi nei paragrafi seguenti.

    CCNL tessili calzaturieri CONFAPI 2025: Aspetti economici

    Uno degli elementi più rilevanti dell'accordo riguarda gli aumenti salariali e i nuovi minimi contrattuali. Le parti hanno concordato un incremento contrattuale a regime per il livello 4 di ogni settore pari a 200,00 euro lordi, da erogarsi in tre tranches: 100,00 euro con la retribuzione di gennaio 2025, 60,00 euro con quella di gennaio 2026 e 40,00 euro con quella di gennaio 2027. 

    Inoltre, l'accordo prevede l'erogazione di un importo forfetario a titolo di "una tantum" del valore di 100,00 euro lordi con la retribuzione del mese di febbraio 2025 per tutti i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2025. Questo importo è definito in egual misura per tutti i livelli d'inquadramento ed è omnicomprensivo degli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale. 

    PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

    L'accordo prevede un aumento dell'aliquota contributiva a carico dell'azienda, che a partire dal 1° gennaio 2026 passerà dall'1,90 al 2,00 per cento. 

    LAVORO STRAORDINARIO 

    L'accordo prevede modifiche alle percentuali di maggiorazione del lavoro straordinario per alcuni settori. A partire dal 1° marzo 2025, la maggiorazione sul lavoro straordinario diurno aumenta dal 25 al 27 per cento per il settore giocattoli e per le ore eccedenti l'orario contrattuale e legale nel settore occhiali.

    CCNL tessili calzaturieri CONFAPI: le nuove tabelle retributive

    Liv.

    Minimi dall’1.2.2022

    Par.

    Minimi  SETTORE TESSILI ABBIGLIAMENTO

    Aumenti

    Dall’1.1.2025

    Dall’1.1.2026

    Dall’1.1.2027

    Incrementi

    Minimi

    Incrementi

    Minimi

    Incrementi

    Minimi

    8

    229

    2.294,34

    127,22

    2.421,56

    76,33

    2.497,90

    50,89

    2.548,78

    254,44

    7

    214

    2.165,73

    118,89

    2.284,62

    71,33

    2.355,95

    47,56

    2.403,51

    237,78

    6

    203

    2.032,22

    112,78

    2.145,00

    67,67

    2.212,66

    45,11

    2.257,77

    225,56

    5

    191

    1.904,62

    106,11

    2.010,73

    63,67

    2.074,40

    42,44

    2.116,84

    212,22

    4

    180

    1.802,56

    100,00

    1.902,56

    60,00

    1.962,56

    40,00

    2.002,56

    200,00

    3 bis

    175

    1.761,28

    97,22

    1.858,50

    58,33

    1.916,84

    38,89

    1.955,72

    194,44

    3

    170

    1.720,03

    94,44

    1.814,47

    56,67

    1.871,14

    37,78

    1.908,92

    188,89

    2 bis

    163

    1.669,04

    90,56

    1.759,60

    54,33

    1.813,93

    36,22

    1.850,15

    181,11

    2

    155

    1.624,36

    86,11

    1.710,47

    51,67

    1.762,14

    34,44

    1.796,58

    172,22

    1

    100

    1.281,95

    1.558,00

    1.558,00

    1.558,00

    Liv.

    Minimi dall’1.2.2022

    Par.

    Minimi SETTORE CALZATURE

    Aumenti

    Dall’1.1.2025

    Dall’1.1.2026

    Dall’1.1.2027

    Incrementi

    Minimi

    Incrementi

    Minimi

    Incrementi

    Minimi

    8

    229,00

    2.304,39

    127,22

    2.431,61

    76,33

    2.507,94

    50,89

    2.558,83

    254,44

    7

    214,00

    2.142,11

    118,89

    2261,00

    71,33

    2.332,33

    47,56

    2.379,89

    237,78

    6

    203,00

    1.982,64

    112,78

    2.095,42

    67,67

    2.163,08

    45,11

    2.208,19

    225,56

    5

    191,00

    1.882,46

    106,11

    1.988,57

    63,67

    2.052,24

    42,44

    2.094,68

    212,22

    4

    180,00

    1.802,82

    100,00

    1.902,82

    60,00

    1.962,82

    40,00

    2.002,82

    200,00

    3 bis

    175,00

    1.761,28

    97,22

    1858,50

    58,33

    1.916,84

    38,89

    1.955,72

    194,44

    3

    170,00

    1720,25

    94,44

    1814,70

    56,67

    1.871,36

    37,78

    1.909,14

    188,89

    2 bis

    163,00

    1.669,10

    90,56

    1.759,66

    54,33

    1.813,99

    36,22

    1.850,21

    181,11

    2

    155,00

    1624,55

    86,11

    1710,66

    51,67

    1.762,32

    34,44

    1.796,77

    172,22

    1

    100,00

    1.279,53

    1.558,00

    1.558,00

    1.558,00

    Liv.

    Minimi dall’1.2.2022

    Par.

    Minimi SETTORE OCCHIALI

    Aumenti

    Dall’1.1.2025

    Dall’1.1.2026

    Dall’1.2.2027

    Incrementi

    Minimi

    Incrementi

    Minimi

    Incrementi

    Minimi

    6

    224,00

    2.240,20

    125,14

    2.365,34

    75,08

    2.440,42

    50,06

    2.490,48

    250,28

    5

    208,00

    2.046,27

    116,20

    2.162,47

    69,72

    2.232,19

    46,48

    2.278,67

    232,40

    4S

    192,00

    1.894,69

    107,26

    2.001,95

    64,36

    2.066,31

    42,91

    2.109,22

    214,53

    4

    179,00

    1.808,06

    100,00

    1.908,06

    60,00

    1.968,06

    40,00

    2.008,06

    200,00

    3

    173,00

    1.729,01

    96,65

    1.825,66

    57,99

    1.883,65

    38,66

    1.922,31

    193,30

    2

    160,00

    1.630,40

    89,39

    1.719,79

    53,63

    1.773,42

    35,75

    1.809,17

    178,77

    1

    100,00

    1.279,86

    1.558,00

    1.558,00

    1.558,00

    VEDI le altre tabelle retributive  nel testo dell'accordo IN PDF

    CCNL tessili calzaturieri CONFAPI 2025: novità contrattuali

    L'accordo introduce diverse modifiche normative che riguardano vari aspetti del rapporto di lavoro. In primo luogo, vengono ridefinite le durate dei periodi di prova. A partire dal 1° marzo 2025, per tutti i settori, il periodo di prova non potrà superare determinate durate specifiche. Questa modifica mira a garantire maggiore chiarezza e trasparenza nelle fasi iniziali del rapporto di lavoro, sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.

    CONTRATTI A TERMINE

    Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, l'accordo stabilisce che essi possano avere una durata superiore a 12 mesi, ma non oltre i 24 mesi, in casi specifici come l'esecuzione di un progetto definito nel tempo, la realizzazione di progetti temporanei legati alla modernizzazione degli impianti produttivi o il lancio di nuovi prodotti. PERMESSI E MALATTIE

    Questa flessibilità consente alle aziende di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato, pur garantendo tutele ai lavoratori.

    In materia di permessi, assenze ed aspettative viene prevista la possibilità di fruire dei permessi mensili previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992 in modalità frazionata a gruppi di 4 ore, per un totale di 24 ore al mese, con un preavviso di almeno 5 giorni.

    Inoltre, a partire dal 1° marzo 2025, il congedo di paternità obbligatoria viene incrementato di una giornata retribuita a carico dell'azienda, portando il totale a 11 giorni lavorativi. 

    In materia di malattia e infortunio non sul lavoro  viene esteso a 15 mesi il periodo di comporto per i lavoratori affetti da gravi patologie che richiedono terapie salvavita, con decorrenza a partire dal 18 febbraio 2025. 

    VIOLENZA DI GENERE

    Un altro aspetto normativo rilevante riguarda le misure contro la violenza di genere. Le lavoratrici vittime di violenza e molestie sui luoghi di lavoro hanno diritto a un periodo di astensione retribuito della durata massima di 5 mesi, fruibile su base oraria o giornaliera in un arco temporale di 3 anni. Inoltre, viene riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a 12 mesi, nonché agevolazioni per l'accesso a forme di flessibilità e di modalità agile dal lavoro.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Bonus Friuli 350 euro ai pensionati: le regole INPS

    Inps informa con il messaggio  n. 720 del 27 febbraio 2025 che è stato firmata con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia  una convenzione  per l'erogazione di un sussidio economico annuale ai pensionati con redditi più bassi  previsto dall’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 

    Il sostegno è rivolto a chi riceve pensioni pari o inferiori al trattamento minimo, assegni sociali o pensioni di inabilità per invalidità civile. (sotto ulteriori dettagli sui requisiti).

    Bonus Friuli ai pensionati: la convenzione per i versamenti

    La convenzione, approvata con la Delibera del Consiglio di Amministrazione INPS n. 139 del 18 dicembre 2024, definisce  in dettaglio la collaborazione tra Regione e INPS per la gestione e il pagamento del sussidio. 

    La sua validità è dal 30 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2026, salvo necessità di prolungamento per concludere le attività previste.

    Per garantire il pagamento del sussidio, la Regione deve versare all’INPS le somme necessarie almeno 15 giorni prima dell’erogazione, comprese le spese di gestione indicate nell’articolo 5 della convenzione.

     L’INPS verifica la disponibilità dei fondi prima di procedere ai pagamenti. 

    Inoltre, la Regione trasferisce un 5% in più rispetto all’importo previsto per coprire eventuali nuovi beneficiari riconosciuti dopo la comunicazione dell’INPS. La Regione rimborsa all’INPS un importo fisso di 5,26 euro per ogni beneficiario, oltre ai costi di sviluppo informatico (16.000 euro per il 2024 e 5.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026). 

    Le spese per il pagamento del sussidio variano: 0,03 euro per bonifico su IBAN e 3,84 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane. I rimborsi sono regolati su base annuale e la Regione ha 30 giorni di tempo per saldare le note di debito presentate dall’INPS.

    L’INPS fornirà alla Regione un rendiconto annuale con i dettagli sui beneficiari e gli importi erogati. Gli importi dei pagamenti non andati a buon fine saranno reintegrati nella disponibilità finanziaria. Eventuali somme versate in eccesso all’INPS verranno restituite alla Regione. 

    Il sussidio è considerato un aiuto di tipo assistenziale  per cui  in base all’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è esente dalle imposte sul reddito.

    Bonus Friuli ai pensionati: a chi spetta, come si ottiene

    La Regione  ha stabilito l'erogazione di un bonus annuale da 350 euro per sostenere i titolari di pensioni INPS il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo e con un’ attestazione di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, eroga, iper il triennio 2024-2026.

     I requisiti per beneficiare della misura sono i seguenti ::

    • 1)  essere residenti in Friuli Venezia Giulia;
    • 2)  essere titolari di una pensione, erogata dall’INPS, di invalidità, vecchiaia, superstiti o di pensione sociale, assegno sociale o pensione di inabilità per gli invalidi civili, il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo;
    • 3) essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità o aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con un valore pari o inferiore a 15.000,00 euro.
    • I requisiti devono essere posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione del sussidio.

    Solo per l'anno 2024, in via di prima applicazione, i requisiti (residenza in regione, titolare di pensione "minima" e l'ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del regolamento (5 dicembre 2024).

    Per avere il sussidio non è necessario presentare la domanda, poiché l’INPS procede d'ufficio all’individuazione dei beneficiari, in possesso dei requisiti previsti, attingendoli dalle proprie banche dati e comunica il numero dei beneficiari alla Regione, che trasferisce le risorse all’INPS per l’erogazione.

    Il  sussidio annuale  viene liquidato dall’INPS in un’u nica soluzione, nel mese di giugno di ciascun anno,  con le stesse modalità utilizzate per il pagamento dellepensioni o indennità 

    La tempistica di erogazione del sussidio relativo all'anno 2024 è in fase di definizione.

    Il sussidio, erogato a titolo assistenziale, è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall’imposta locale sui redditi, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del Dpr n. 601/1973.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Iscrizione disoccupati al SIISL: nuove precisazioni INPS

    Il Portale SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa)   previsto dal Decreto Lavoro 48 2023   è nato per contribuire a gestire  i percorsi di inclusione lavorativa collegati all'Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto Formazione Lavoro SFL  che hanno  sostituito  il precedente Reddito di Cittadinanza. 

    Negli ultimi mesi , anche grazie all'intelligenza artificiale,  sta evolvendo verso una gestione piu ampia del  mercato del lavoro  con accesso generalizzato a tutti i cittadini in cerca di occupazione e aziende alla ricerca di personale.

    E' stato pubblicato a questo fine il decreto ministeriale 174 del 21 novembre   2024 con le modalità attuative di questa implementazione 

    Il 29 novembre 2024 INPS ha pubblicato il  messaggio di istruzioni   4011-2024  sull'iscrizione automatica al SIISL per i percettori di NASPI e DISCOLL  e con il messaggio 666 del 27.2.2025  chiarisce  la gestione di alcune problematiche tecniche segnalate dagli utenti (vedi ultimo paragrafo).

    La piattaforma SIISL per l’assegno di inclusione ADI e SFL

    Come detto originariamente il portale SIISL  ha  funzionato come  punto di accesso digitale per l'attivazione dei percorsi personalizzati  obbligatori per i beneficiari dei sostegni Assegno di inclusione e Supporto formazione Lavoro.

    Il SIISL permette ai beneficiari di:

    • Iscriversi alla piattaforma;
    • Ricevere comunicazioni sull'esito dell'istruttoria delle loro domande di ADI;
    • Sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) in seguito all'accettazione della domanda;
    • Organizzare il primo appuntamento con i servizi sociali per avviare il percorso di inclusione, necessario per non incorrere in sospensioni del beneficio;
    • Accedere a informazioni sullo stato della domanda e sulle attività previste dal progetto di inclusione sociale.

    La piattaforma SIISL non solo agevola la gestione del Patto di attivazione Digitale ma offre anche un servizio di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, mirando a reintegrare nel mercato del lavoro coloro che percepiscono sussidi. È progettata per assistere i beneficiari nella ricerca attiva di opportunità lavorative e nella partecipazione a iniziative di formazione, garantendo l'incrocio tra le opportunità di lavoro disponibili e le esigenze dei beneficiari. 

    Per accedere al SIISL, gli utenti devono collegarsi al sito dell'INPS e identificarsi tramite SPID, CIE o CNS. Si puo accedere solo DOPO aver presentato domanda di ADI o  SFL 

    Una volta effettuato l'accesso, si viene  reindirizzati alla sezione riservata della piattaforma, dove è possibile procedere con le varie fasi di gestione della  domanda di Assegno di Inclusione o del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). 

    ADI e SFL: ricordiamo cosa sono

    SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO 

    È una misura istituita a decorrere dal 1° settembre 2023 che prevede un contributo economico concesso a seguito della partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, ai cittadini in particolare difficoltà economica .

    In particolare è destinato a

    • persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni 
    • con un valore ISEE non superiore ai 6000 euro, 
    • privi dei requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione (ADI) oppure a  singoli componenti dei nuclei percettori di ADI che decidono di partecipare ai percorsi di inclusione  purché non siano calcolati nella scala di equivalenza applicata ai nuclei 

    ASSEGNO DI INCLUSIONE 

    l'Assegno di inclusione (ADI) è in vigore dal 1° gennaio 2024, come misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

    E'  riconosciuto ai nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 9.360 euro,  in cui almeno uno dei componenti sia in una delle seguenti condizioni:

    • Disabilità
    • Minorenne
    • Di svantaggio e inserita in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

    Necessaria anche la residenza in Italia da almeno 5 anni  di cui gli ultimi due in via continuativa.

    Le novità nel SIISL grazie all’intelligenza artificiale

    La piattaforma SIISL, ha recepito qualche mese fa una novità significativa ovvero  l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) per migliorare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Lo ha annunciato INPS nel messaggio 1358 del 5 aprile 2024

    Le principali Novità possibili grazie all'Intelligenza Artificiale sono le seguenti:

    1. Personalizzazione dell'Offerta di Lavoro: L'IA analizza i profili dei beneficiari del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e dell'Assegno di Inclusione (ADI), proponendo offerte di lavoro che meglio si adattano alle loro competenze professionali.
    2. Indice di Affinità: Gli utenti e le Agenzie per il Lavoro visualizzeranno un indicatore che mostra il livello di compatibilità tra il curriculum vitae dell'utente e l'offerta di lavoro, basato su algoritmi di apprendimento automatico che analizzano la vicinanza semantica tra i testi.
    3. Variabili di Confronto: Questo sistema prende in considerazione diversi fattori, come formazione, esperienza lavorativa, vicinanza geografica, competenze e aspirazioni, tra gli altri, utilizzando 18 variabili per confrontare i curricula con le proposte di lavoro.
    4. Miglioramento Continuo: L'INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, Sviluppo Lavoro Italia e Inapp, prevede ulteriori sviluppi per affinare il meccanismo di matching e la qualità dei corsi di formazione, anche tramite l'uso di mappe aggiornate delle competenze a livello nazionale ed europeo.

    SIISL: novità per percettori NASPI e DISCOLL e datori di lavoro

    In attuazione degli articoli 25 e 26 del Decreto Coesione, il D.M. 21 novembre 2024 n. 174   fissa al 24 novembre la data a partire dalla quale la domanda di NASpI e DIS-COLL (una volta accolta e in pagamento) porterà all'iscrizione d'ufficio alla piattaforma SIISL, con l'obiettivo di promuovere la riqualificazione professionale dei beneficiari dell'indennità e facilitare un loro più efficace reinserimento nel mercato del lavoro.

    Dal 18 dicembre 2024 poi, la piattaforma sarà aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che volontariamente potranno caricare il proprio curriculum vitae e manifestare interesse a svolgere un’attività lavorativa o formativa.

    Lo stesso decreto a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone indica inoltre

    • le modalità e 
    • le condizioni attraverso cui i datori di lavoro possono pubblicare su SIISL le proprie ricerche di personale.

    Anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su altre piattaforme pubbliche nazionali e internazionali saranno inserite nel sistema.

    Il  decreto precisa infine  i limiti e le garanzie nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per indirizzare gli utenti verso opportunità formative e lavorative nel pieno rispetto dei dati personali secondo la normativa GDPR.

    "Il nostro obiettivo è il lavoro: la piattaforma SIISL è uno strumento per ottimizzare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e formazione – ha dichiarato  il Ministro Calderone -; con questo decreto consolidiamo la creazione di un unico sistema digitale a livello nazionale che supera le parcellizzazioni finora esistenti e in prospettiva consentirà di mappare fabbisogni formativi, tipologie di corsi offerti e di competenze ricercate, oltre che di lavoratori alla ricerca di un nuovo impiego. Un’operazione di trasparenza e quindi anche legalità, che aiuterà ad avere una visione di sistema fondamentale per affrontare le grandi transizioni in corso nel mondo del lavoro".

    Iscrizione automatica disoccupati: nuove precisazioni

    Con il messaggio n. 4011/2024, l'INPS ha comunicato le modalità di iscrizione automatica dei beneficiari di NASpI e DIS-COLL alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), operative dal 24 novembre 2024. 

    L'iscrizione  decorre dalla data di inizio della prestazione, viene effettuata direttamente dall’INPS.   Gli utenti possono aggiornare i propri dati direttamente sulla piattaforma, che verifica le informazioni inviate.

    Adempimenti obbligatori per i beneficiari

    Entro 15 giorni dall’avvio della prestazione, il beneficiario deve accedere alla piattaforma SIISL per completare la compilazione del curriculum vitae, sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale e fornire le informazioni necessarie per il Patto di Servizio Personalizzato, che sarà successivamente finalizzato dal Centro per l’Impiego. In caso di mancato rispetto dei termini, il sistema invia un ulteriore sollecito per invitare l'utente a prendere contatti con il Centro per l’Impiego. Sebbene non siano previste sanzioni immediate, eventuali inadempienze non giustificate possono comportare segnalazioni

    Accesso alla piattaforma e opportunità disponibili

    L’accesso alla piattaforma SIISL è garantito per tutta la durata della prestazione NASpI o DIS-COLL. In caso di cessazione definitiva della prestazione, l’iscrizione viene archiviata per cinque anni, mentre in caso di sospensione la registrazione rimane attiva. Una volta iscritto, il beneficiario può accedere a offerte di lavoro e opportunità formative, visibili a prescindere dalla stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Le proposte  non comportano effetti automatici rispetto alle condizionalità.

    AGGIORNAMENTO 27.2.2025 

    Con il messaggio n. 666/2025,  indirizzato alle sedi territoriali  l’Istituto specifica che attualmente possono trascorrere fino a quattro giorni lavorativi tra il pagamento della NASpI o DIS-COLL e l’iscrizione effettiva al SIISL. Ciò significa che, pur avendo ricevuto il pagamento, l’utente potrebbe temporaneamente non risultare registrato nel sistema e quindi non riuscire ad accedere alla piattaforma. Tuttavia, l’INPS rassicura che questo disguido si risolve in pochi giorni, e che a breve queste tempistiche saranno ridotte a sole 24 ore.

    In ogni caso  questo non comporta conseguenze negative, poiché il periodo di 15 giorni previsto dal DM 174/2024 per accedere alla piattaforma decorre solo dal momento in cui la richiesta di NASpI o DIS-COLL viene effettivamente registrata nel SIISL. Inoltre, il mancato o tardivo completamento delle attività richieste sulla piattaforma non comporta l’applicazione di sanzioni legate alla condizionalità

    Inoltre per quanto riguarda le difficoltà riscontrate da alcuni utenti nel completare il Patto di attivazione digitale (PAD), l’INPS segnala che il problema potrebbe derivare da una discrepanza tra i dati presenti nei sistemi regionali. In questi casi si consiglia di rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

  • Lavoro Autonomo

    Contributi previdenziali INARCASSA 2025

    Gli ingegneri e architetti iscritti  a INARCASSA sono tenuti a versamento della seguente contribuzione previdenziale e assistenziale:

    •  contributo soggettivo  sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2025 la percentuale di calcolo è ancora  pari al 14,5% con un massimale 142.650,00   di reddito massimo. Il contributo minimo  dovuto è pari a  € 2.750,00.

    (Si ricorda che è dovuto per intero dal 2021 anche dai pensionati, tranne  per i titolari di invalidità o di assegno per figli disabili).

    • contributivo facoltativo,  calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l'8,5%: sul reddito 2024 da dichiarare nel 2025 con importo minimo che  non può comunque essere inferiore a € 250,00 o superiore a € 12.372,00.
    • contributo integrativo, del 4%  obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato Per l’anno 2025 è pari a 835,00  euro e soglia massima di volume d’affari Iva, oltre cui non è prevista la “retrocessione”,  pari a € 191.300,00.( si tratta del meccanismo per cui dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo corrisposto dagli iscritti è riconosciuto ai fini previdenziali con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva al 31/12/2012.)
    • il contributo  per la maternita' (65€)   e  paternita (7€), per l'anno  2025 confermato in misura pari a euro 72,00 pro-capite.

    Codici  F24 contributi INARCASSA

    Contributi INARCASSA 2025 -Tabella di riepilogo

    Tipo di Contributo Descrizione Importo Minimo Reddito Massimo Percentuale
    Contributo Soggettivo sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati 

    Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i

    pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da

    INARCASSA.

    €2.695 €142.650 14,5%
    Contributo Facoltativo Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. €245 €142.650 1% – 8,5%
    Contributo Integrativo obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. €815 €185.900 (volume d'affari) 4%

    INARCASSA novità 2023 – Regolamento 2024

    Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO  nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale)

    E' stato pubblicato il Regolamento  di previdenza aggiornato  2024 QUI IL TESTO

    Scadenze dei versamenti a INARCASSA

     I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:

    1. In due rate di pari importo – 30 giugno e 30 settembre – oppure
    2.  in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi: febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre  ( che va richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno) . Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).

    I versamenti possono essere effettuati:

    •  con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online  con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione
    • con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
    • con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione

    Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la  comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.

    COMUNICAZIONE REDDITUALE

    La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari  deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

    INARCASSA causali contributo per il versamento

    Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato  i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020 

    • “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
    • “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
    • “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
    • “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
    • “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
    • “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.

    Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite  le ulteriori causali contributo di seguito indicate:

    "E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;

    "E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;

    "E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;

    "E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;

    “E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;

    “E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;

    "E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;

    “E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;

    “E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;

    “E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;

    “E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.

    Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it

    Deroga versamento contributi minimi

    Si ricorda che il Regolamento prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

    Quindi chi prevede di conseguire nel 2025 un reddito professionale inferiore al minimo ,  può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2026, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

    Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza  e la possibilità di presentare domanda di riscatto  o di ricongiunzione 

    Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.

     REQUISITI per la deroga 

    • essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
    • non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
    • non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
    • non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
    • non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

    La richiesta  va inviata  entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo  in  Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.

    Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda  per l'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione 

    Se si vuole usufruirne anche   negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.

    La domanda può anche  essere annullata entro e non oltre il termine, sempre tramite l'applicativo.

  • Lavoro Dipendente

    Dimissioni di fatto per assenze: il codice Uniemens

    Il messaggio INPS 639 del  19 febbraio 2025 fornisce indicazioni sul flusso Uniemens  in caso di Dimissioni per fatti concludenti previste dall'articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203. Ricordiamo in sintesi di cosa si tratta e le istruzioni dell'Istituto .

    la norma sulle dimissioni di fatto per assenza ingiustificata

    La nuova norma prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine stabilito dal contratto collettivo nazionale o, in assenza di tale previsione, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale assenza alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

    Tale comunicazione può essere soggetta a verifica da parte dell'INL per accertarne la veridicità. In questo scenario, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di seguire le formalità previste per le dimissioni volontarie, come la comunicazione telematica e il rispetto del preavviso.

    Tuttavia, la risoluzione del rapporto di lavoro non si applica qualora il lavoratore dimostri l'impossibilità di comunicare i motivi della propria assenza a causa di forza maggiore o di fatti imputabili al datore di lavoro. In tali circostanze, o nel caso in cui l'INL accerti la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, la risoluzione del rapporto non ha effetto.

     In questi casi, l'INL comunica l'inefficacia della risoluzione sia al lavoratore che al datore di lavoro, e quest'ultimo è tenuto a provvedere agli adempimenti contributivi conseguenti.

    INPS sottolinea che  a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro come descritto, il lavoratore non ha diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI, poiché tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

     Pertanto, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo previsto per l'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto il lavoratore non acquisisce il diritto teorico alla NASpI.

    Dimissioni di fatto Istruzioni Uniemens

    Per quanto riguarda le modalità di compilazione del flusso Uniemens, il documento specifica che:

    1. a partire dal 12 gennaio 2025,
    2.  le interruzioni del rapporto di lavoro avvenute secondo le nuove disposizioni devono essere segnalate utilizzando il codice "1Y", che indica "Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis".

    Questo codice deve essere inserito nel flusso Uniemens per garantire la corretta registrazione e gestione delle cessazioni del rapporto di lavoro in conformità con la nuova normativa.