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Partecipazione dei lavoratori in azienda: legge in Gazzetta
Il Senato ha approvato il 14 maggio 2025 in via definitiva il disegno di legge n. 1407, che introduce un quadro normativo organico per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese. Il provvedimento proposto dalla CISL , mira a dare attuazione concreta all’articolo 46 della Costituzione italiana, che prevede il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende.
La legge 76 del 15 maggio 2025" Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese" è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale Serie generale n. 120 del 26 maggio ed entrerà in vigore il 10 giugno p.v.
Il nuovo impianto normativo si propone di rafforzare la coesione tra datori di lavoro e dipendenti, valorizzare il lavoro anche in chiave sociale ed economica, favorire la democrazia economica e sostenere la sostenibilità d’impresa.
Vediamo i contenuti in sintesi.
Legge 76 2025 partecipazione dei lavoratori: obiettivi e principi
Le forme di partecipazione previste sono quattro: gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva.
Ognuna ha caratteristiche e ambiti di applicazione specifici, disciplinati secondo criteri di flessibilità e compatibilità con la struttura societaria dell’impresa.
ll testo riconosce un ruolo centrale ai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, che diventano il veicolo privilegiato per introdurre e regolare le diverse modalità di partecipazione.
Anche gli enti bilaterali – organismi paritetici costituiti da rappresentanze sindacali datoriali e dei lavoratori – possono svolgere un ruolo rilevante, soprattutto nelle imprese di dimensioni ridotte.
Partecipazione gestionale ed economica dei lavoratori: i vantaggi fiscali
Nel campo della partecipazione gestionale, il disegno di legge distingue tra i diversi modelli di governance societaria:
- Nelle società con struttura dualistica (con Consiglio di gestione e Consiglio di sorveglianza), è possibile includere rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di sorveglianza, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto e disciplinato dai contratti collettivi.
- Analogamente, nelle società con modello tradizionale o monistico, i lavoratori possono essere rappresentati nel Consiglio di amministrazione e, se previsto, anche nel Comitato per il controllo sulla gestione. Gli amministratori designati devono essere indipendenti, qualificati e rispettare precisi criteri di onorabilità e professionalità.
La partecipazione economica e finanziaria si concretizza, invece, nella distribuzione agli stessi lavoratori di una quota degli utili d’impresa o nell’adozione di piani di azionariato. In particolare, per il solo anno 2025, se almeno il 10% degli utili viene distribuito ai lavoratori sulla base di un contratto collettivo, la quota soggetta a imposta sostitutiva potrà arrivare fino a 5.000 euro lordi (anziché 3.000 euro). Inoltre, sempre nel 2025, i dividendi derivanti da azioni assegnate ai lavoratori in sostituzione di premi di risultato – per un massimo di 1.500 euro annui – godranno di un’esenzione IRPEF pari al 50%.
Queste misure fiscali hanno l’obiettivo di incentivare il coinvolgimento diretto dei dipendenti nei risultati aziendali, promuovendo la fidelizzazione e il senso di appartenenza, con ricadute positive sulla produttività e sulla competitività.
Tipo di incentivo Descrizione Importo massimo agevolato Agevolazione fiscale Riferimento normativo Distribuzione di utili ai lavoratori Distribuzione di almeno il 10% degli utili aziendali ai dipendenti tramite contratti collettivi 5.000 € lordi Imposta sostitutiva sui premi di risultato entro tale soglia Art. 5, Ddl 1407 Azioni in sostituzione dei premi di risultato Attribuzione di azioni ai dipendenti in sostituzione dei premi di risultato 1.500 € annui Esenzione IRPEF del 50% sui dividendi ricevuti Art. 6, Ddl 1407 Partecipazione organizzativa e consultiva: il ruolo delle commissioni paritetiche
La legge prevede anche la partecipazione organizzativa, che si attua attraverso strumenti interni di dialogo e proposta.
Le imprese potranno istituire commissioni paritetiche composte da rappresentanti aziendali e dei lavoratori in pari numero. Queste commissioni saranno incaricate di elaborare proposte per migliorare prodotti, processi, servizi e condizioni lavorative. Nei contratti aziendali potranno essere individuate figure specifiche con compiti di promozione in settori come la formazione, il welfare, la qualità del lavoro, le politiche retributive, la genitorialità, la diversità e l’inclusione. Le imprese con meno di 35 dipendenti potranno avvalersi del supporto degli enti bilaterali per attivare forme di partecipazione simili.
La partecipazione consultiva, invece, si realizza principalmente all’interno delle stesse commissioni paritetiche. I rappresentanti sindacali (unitari o aziendali) o, in loro assenza, i delegati dei lavoratori possono essere consultati preventivamente sulle decisioni aziendali rilevanti. La consultazione avviene in tempi certi (entro 5 giorni dalla convocazione e con termine massimo di 10 giorni) e può portare alla formulazione di pareri scritti. Il datore di lavoro, entro 30 giorni, deve comunicare l’esito della consultazione e motivare eventuali decisioni difformi rispetto ai suggerimenti ricevuti.
Commissione nazionale e formazione preventiva dei lavoratori
In caso di controversie, le parti potranno rivolgersi a una nuova Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori che sarà istituita presso il CNEL.
Questa Commissione avrà compiti
- Monitorare l'attuazione della legge sulla partecipazione dei lavoratori.
- Fornire pareri interpretativi e di indirizzo.
- Proporre misure correttive in caso di violazioni delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori.
Secondo quanto previsto dalla legge, la Commissione sarà composta da:
- Un rappresentante del CNEL.
- Un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Tre esperti in diritto del lavoro, relazioni industriali o gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.
- Dodici membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nel CNEL. ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti, e il CNEL provvede al suo funzionamento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Infine, la legge stabilisce obblighi formativi per i rappresentanti dei lavoratori coinvolti nelle commissioni o negli organi societari: almeno 10 ore annue, finanziabili tramite enti bilaterali, fondi interprofessionali o il Fondo Nuove Competenze.
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Ferie collettive: differimento contributi da richiedere entro il 3.6
Come ogni anno , è in scadenza a breve il termine per la richiesta di differimenti dei versamenti contributivi in caso di chiusura aziendale per ferie che renda impossibile effettuare le comunicazioni e i versamenti entro i termini ordinari
La richiesta va inviata all'INPS come sempre entro il 31 maggio 2025, che quest'anno, cadendo di sabato, slitta per le festività al 3 giugno.
Il termine del 31 maggio in realtà non è perentorio: le richieste possono essere presentate anche dopo, presentando una giustificazione del ritardo.
Chiariamo di seguito gli aspetti principali.
Ferie collettive cosa si intende
Per ferie collettive si intende il periodo di chiusura dell'azienda che la proprietà decide di effettuare per motivi di opportunità organizzative commerciali, ecc, in cui vengono garantite le ferie a tutti i dipendenti delle varie unità , reparti e sedi
Il concetto di ferie collettive è applicabile anche se nel periodo sia comunque necessaria la presenza di personale preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente usufruisca invece del periodo di riposo per ferie.Richiesta differimento adempimenti per ferie collettive
In caso di chiusura si può richiedere il differimento dei termini che comprende:
- la comunicazione del flusso Uniemens e il
- versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Il differimento per ferie collettive è possibile solo una volta nel corso dell'anno e non può mai superare il mese di durata.
ATTENZIONE Questo si applica anche nel caso il periodo di ferie collettive si svolga a cavallo di due mesi.
Richiesta differimento contributi per ferie collettive: come fare
Le domande possono riguardare anche periodi diversi da quello estivo e vengono esaminate dalla sede Inps competente per territorio.
In genere, il termine di cui viene chiesto il differimento è quello del 20 agosto (relativo al mese di luglio). In questo caso il versamento dei contributi di luglio andrà poi eseguito entro il 16 settembre e la presentazione del flusso UNIEMENS dovrà avvenire entro il 30 settembre.
il versamento dei contributi poi dovrà essere effettuato in unica soluzione con la maggiorazione degli interessi di dilazione. Nel messaggio di autorizzazione INPS comunica anche la percentuale per il calcolo degli interessi di differimento. Attualmente, a seguito dei numerosi aumenti del tasso ufficiale di sconto decisi dalla Banca Europea il tasso INPS è fissato al 9,75%.
Per la domanda va utilizzato unicamente il canale telematico (v. messaggio INPS 8609/2012) . L'applicazione per l'invio è disponibile sul sito INPS www.inps.it, seguendo il percorso : Servizi online – Aziende consulenti e professionisti – cassetto previdenziale – istanze on line – invio nuova istanza – codice 445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive.
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Contributi Inarcassa per le società: approvato il regolamento
Il Regolamento Generale Inarcassa del 2025, approvato il 15 aprile 2025, è stato approvato anche dai Ministeri vigilanti. L'entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2026.
Il testo disciplina l’iscrizione e gli obblighi previdenziali specifici delle società che offrono servizi di architettura e ingegneria.
Si applica a tre tipologie di soggetti:
- le Società di Ingegneria (società di capitali o cooperative con oggetto sociale tecnico),
- le Società di Professionisti (costituite solo da iscritti agli albi professionali) e
- le Società tra Professionisti (disciplinate dalla Legge 183/2011 e dal D.I. 34/2013, con presenza obbligatoria di professionisti iscritti in albi o elenchi).
Previdenza INARCASSA: gli obblighi di comunicazione
Tutte le società devono registrarsi presso gli archivi di Inarcassa e fornire annualmente, entro il 31 ottobre, dati aggiornati su PEC, volume d’affari e composizione societaria.
Inarcassa esercita attività di vigilanza ispettiva e di controllo incrociato, potendo richiedere documentazione, inviare questionari, e acquisire informazioni da Agenzia delle Entrate su dichiarazioni IVA e IRPEF. La comunicazione annuale deve includere anche eventuali accertamenti definitivi. I soggetti devono inoltre certificare, quando richiesto, le attività chiavi in mano e le operazioni a IVA differita.
Le comunicazioni sono obbligatorie anche in caso di assenza di attività o volume d’affari nullo.
Come si calcola il volume d'affare:
- Per le Società di Ingegneria con attività “chiavi in mano” (art. 2, comma 2), il volume imponibile è determinato applicando percentuali standard (10% fino a 3 milioni di euro e 5% oltre).
- Le altre società devono calcolare il volume d’affari sulla base dei corrispettivi per attività svolte da ingegneri e architetti, siano essi soci, dipendenti o collaboratori.
Contributi INARCASSA società, sanzioni e vigilanza
Le società sono tenute ad applicare una maggiorazione percentuale (4% dal 2012 al 2024) sui corrispettivi rilevanti ai fini IVA come contributo integrativo da versare a Inarcassa, anche in caso di agevolazioni fiscali o mancato incasso.
ATTENZIONE Per le Società tra Professionisti, il calcolo avviene sulla quota di partecipazione dei soci iscritti agli albi. Il versamento avviene anche mediante modello F24 e in modalità telematica.
Allegata al testo è presente la tabella riepilogativa delle aliquote contributive integrative, fisse al 4% per gli anni dal 2012 al 2024.
Sono previste sanzioni per
- omessa o ritardata comunicazione (1.652 euro, aggiornati annualmente) e
- per infedele dichiarazione (50% dei contributi evasi).
In caso di ritardato pagamento dei contributi , si applicano maggiorazioni mensili e interessi legati al tasso BCE.
Il Regolamento prevede inoltre prescrizioni e decadenze quinquennali per crediti e obblighi dichiarativi.
Per rimediare a irregolarità non ancora sanzionate, sono previsti :
- istituti di ravvedimento operoso (con riduzioni fino al 70%) e
- accertamento con adesione (con riduzioni fino al 70% per soggetti “virtuosi”).
SCARICA QUI IL TESTO DEL REGOLAMENTO
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Contributi figurativi aspettativa per part time: l’INPS cambia rotta
Con il messaggio n. 1606 del 21 maggio 2025, l’INPS ha chiarito un aspetto importante riguardante la contribuzione previdenziale per i lavoratori part time, in aspettativa per motivi sindacali o politici.
In particolare, l’Istituto chiarisce che superando l'interpretazione fornita in passato, questi lavoratori possono ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa, cioè di contributi utili per la pensione anche se non versati direttamente, anche quando durante l’aspettativa svolgono un altro lavoro part time, presso partiti politici o sindacati.
Il chiarimento nasce dalla necessità di interpretare in modo più moderno e flessibile l’articolo 31 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), tenendo conto anche dei cambiamenti giurisprudenziali intervenuti negli anni.
Contributi per part time in aspettativa istruzioni attuali per il doppio accredito
Secondo la nuova interpretazione dell’INPS, è possibile sommare due tipi di contributi:
- da un lato quelli figurativi relativi al lavoro part time da cui il dipendente è in aspettativa sindacale o politica, e dall’altro
- quelli obbligatori versati per l’attività part time svolta nello stesso periodo con un altro datore di lavoro (ad esempio lo stesso sindacato o partito per cui svolgono il mandato).
Questo doppio accredito è ammesso a condizione che non ci sia sovrapposizione tra le due coperture previdenziali e che non venga superata la durata massima dell’orario lavorativo previsto per legge.
L’INPS ha chiarito che questa regola si applica a tutte le gestioni pensionistiche e riguarda anche le richieste ancora in fase di valutazione alla data del 21 maggio 2025, data di pubblicazione del messaggio.
Questo significa che i lavoratori coinvolti potranno ottenere il riconoscimento dei contributi figurativi anche per il passato, se la loro situazione rientra nei nuovi criteri stabiliti.
Contributi e aspettativa: le indicazioni precedenti valide per il tempo pieno
In passato l’INPS aveva adottato una posizione più rigida, illustrata nel messaggio 55 2008 : si escludeva il diritto ai contributi figurativi per i lavoratori in aspettativa sindacale o politica se svolgevano qualsiasi altra attività lavorativa, anche occasionale o a progetto.
L’unica eccezione riguardava le situazioni in cui il lavoratore fosse iscritto contemporaneamente a più gestioni previdenziali per attività diverse, purché il lavoro principale da cui era in aspettativa fosse effettivamente sospeso.
Ora però, anche a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione (n. 23615/2013 e n. 19695/2016), si riconosce che è possibile avere contemporaneamente un incarico sindacale e un lavoro subordinato a tempo parziale presso lo stesso sindacato.
L’INPS ha quindi aggiornato le sue istruzioni per evitare che i lavoratori part time che fanno attività sindacale o politica subiscano un danno nel calcolo della loro pensione.
Le precedenti regole del messaggio 55/2008 restano valide solo per i lavoratori a tempo pieno in aspettativa che svolgano altri lavori durante quel periodo.
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ASD e SSD: Esclusione Inail per Istruttori e Amministrativi senza contratto
Con la circolare n. 31 del 20 maggio 2025, l’Inail ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito all’obbligo assicurativo per i soggetti che operano nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e nelle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).
Il documento, in accordo con gli uffici del ministero del lavoro, risponde a dubbi sollevati dalle strutture territoriali a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha riformato in modo organico il lavoro sportivo.
La circolare stabilisce che non sono soggetti a obbligo assicurativo Inail gli associati e i soci che svolgono attività di istruttore sportivo o amministrativo-gestionale all’interno di ASD e SSD in assenza di un formale contratto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).
Viene quindi esclusa la possibilità di applicare la norma generale dell’articolo 4, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 1124/1965 che include nell’assicurazione anche i soci che prestino attività manuale o non manuale.
Il quadro normativo: prevalenza della disciplina speciale
Secondo la circolare Inail , il decreto legislativo n. 36/2021 costituisce normativa speciale rispetto alla disciplina generale del Testo Unico per l’assicurazione contro gli infortuni (D.P.R. n. 1124/1965). Infatti, l’articolo 25, comma 5, del decreto prevede che alle fattispecie non regolate dalla nuova normativa si applichino, in quanto compatibili, le norme generali. Tuttavia, nel caso del lavoro sportivo, l’articolo 34 dello stesso decreto stabilisce che l’obbligo assicurativo riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati – quindi in presenza di un regolare contratto.
Di conseguenza, un socio o associato che svolga attività di allenatore, istruttore o figura similare non è automaticamente assicurato Inail se tale attività non è inquadrata formalmente come rapporto di lavoro. Il vincolo associativo o la semplice partecipazione alla vita associativa non sono sufficienti per far scattare la tutela. Un'interpretazione estensiva in senso favorevole all’obbligo assicurativo, come chiarisce la circolare, contrasterebbe con il principio di tassatività delle previsioni assicurative e con i limiti soggettivi e oggettivi dell'attuale sistema tutelare.
Niente tutela INAIL in assenza di contratto anche per attività amministrative
La stessa logica vale anche per le attività di tipo amministrativo-gestionale. L’articolo 37 del decreto legislativo n. 36/2021 consente che queste mansioni, se svolte mediante un contratto di collaborazione co.co.co., siano coperte da assicurazione Inail dal 1° luglio 2023. Tuttavia, anche in questo caso, l’assicurazione è esclusa se manca il contratto formale.
L’Inail ricorda che prima della riforma tali prestazioni erano considerate “redditi diversi” e quindi escluse dalla tutela. Oggi, ai fini dell’obbligo assicurativo, è necessario che il collaboratore rientri tra i lavoratori parasubordinati di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile e riceva un compenso fiscalmente assimilato a quello del lavoro dipendente.
Pertanto, se un socio svolge attività di front office, accoglienza o gestione pagamenti all’interno di una ASD o SSD, ma senza essere titolare di un contratto di co.co.co., non rientra nella copertura assicurativa. La disciplina speciale contenuta nel decreto legislativo n. 36/2021 ha un carattere prevalente e non può essere integrata con la normativa generale in assenza di espressa previsione legislativa.
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Appalti, trasparenza e sicurezza: Relazione ANAC 2024
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), Giuseppe Busìa, ha presentato il 20 maggio alla Camera dei Deputati la relazione annuale sull’attività svolta nel 2024, sollevando forti preoccupazioni sulla gestione degli appalti pubblici, sull’eccesso di affidamenti diretti e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Temi che assumono particolare rilievo in vista del referendum confermativo sulla responsabilità solidale negli appalti, previsto nel mese di giugno.
Appalti pubblici: troppe scorciatoie, poca concorrenza
La relazione evidenzia che nel 2024 il valore complessivo degli appalti in Italia ha raggiunto i 271,8 miliardi di euro, ma il 98% degli acquisti di servizi e forniture è avvenuto tramite affidamenti diretti.
Una percentuale definita “allarmante” da Busìa, che ha segnalato un ricorso eccessivo a soglie prossime ai 140.000 euro – triplicate rispetto al 2021 – per evitare procedure competitive.
Secondo il Presidente Anac, si tratta di un’abitudine che mina la trasparenza, espone gli amministratori a indebite pressioni e favorisce infiltrazioni mafiose, soprattutto nei contesti dove è più debole il controllo pubblico.
In tema di deroghe al Codice Appalti ti puo interessare leggere anche Decreto infrastrutture le misure per le imprese
Sicurezza sul lavoro: boom di violazioni nei subappalti
Il tema della sicurezza è stato uno dei punti più critici della relazione, come purtroppo evidente dalla cronaca di tutti i giorni .
Nel 2024 il Casellario Anac ha registrato 1.448 annotazioni per violazioni delle norme su salute e sicurezza, con un incremento del 43% rispetto al 2023. I rischi maggiori provengono dai subappalti a cascata, spesso difficilmente monitorabili.
Busìa ha evidenziato l’indebolimento delle garanzie pubbliche: la rimozione del reato di abuso d’ufficio, la mancata regolamentazione delle lobby e l’assenza di un obbligo di dichiarazione del titolare effettivo delle imprese nei contratti pubblici. Tutti elementi che riducono la trasparenza e l’efficacia dei controlli.
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Regime impatriati e dirigenti nel calcio: l’Agenzia chiarisce i requisiti
Con la Risposta n. 138 del 2025, l’Agenzia delle Entrate affronta un caso particolarmente interessante nell’ambito del regime speciale per lavoratori impatriati.
L’interpello riguarda un cittadino straniero che ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con una società calcistica professionistica italiana nel settembre 2022.
Il contratto, però, non era qualificabile come rapporto di lavoro sportivo professionistico ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ma regolato dal CCNL Dirigenti Industria, e inquadrava la figura come dirigente d’azienda.
Vediamo i dettagli della risposta del Fisco sull'applicabilità del regime agevolativo.
Il caso del dirigente sportivo e il contratto extra decreto 36/2021
Nell'interpello il contribuente ha rappresentato che il proprio contratto non era stato sottoscritto ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 36/2021, il quale disciplina i rapporti dei lavoratori sportivi, ma secondo la normativa civilistica ordinaria.
Inoltre, ha chiarito che il ruolo ricoperto, ossia quello di Chief Football Officer, prevedeva funzioni di coordinamento tra la proprietà, l’area sportiva e i relativi dipendenti, senza svolgimento diretto di attività sportiva come quella tipica di un direttore sportivo o allenatore.
Dal punto di vista fiscale, l’istante ha acquisito la residenza fiscale italiana nel 2023, trasferendo anche la residenza anagrafica in un comune italiano.
Non avendo fatto domanda per il regime agevolativo tramite il datore di lavoro, il contribuente chiedeva anche se potesse comunque applicare il regime speciale per lavoratori impatriati direttamente nella dichiarazione dei redditi 2024 (relativa all’anno 2023), trattandosi del suo primo anno di residenza.
La normativa e il chiarimento dell’Agenzia
Nella risposta l'agenzia ricorda che il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, che prevede un regime agevolato per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel Paese, con le seguenti condizioni:
- assenza di residenza fiscale nei due anni precedenti,
- impegno a risiedere almeno due anni in Italia, e
- prestazione dell’attività lavorativa prevalentemente in Italia.
I redditi agevolati concorrono al reddito complessivo per il solo 30% del loro ammontare.
Viene poi sottolineato che il successivo comma 5-quater dello stesso articolo, recentemente modificato introduce una disciplina ad hoc per i lavoratori sportivi, limitando l'applicabilità dell’agevolazione solo a determinati casi, in base a soglie di reddito e al riconoscimento professionistico della disciplina da parte del CONI.
Inoltre, dal 29 dicembre 2023, il nuovo decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha abrogato l’articolo 16, mantenendone tuttavia la validità per chi ha trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023.
L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, prende atto delle dichiarazioni dell’istante e chiarisce che, in assenza di un contratto qualificabile come "sportivo" ai sensi della normativa vigente, e in presenza degli altri requisiti, è possibile accedere al regime impatriati ordinario.
In particolare, l’Agenzia evidenzia che il contratto è regolato dal CCNL dirigenti, non è soggetto alle norme sui lavoratori sportivi in quanto ruolo svolto non implica attività sportiva diretta.
Conclusioni e fruizione del regime agevolato impatriati
La posizione dell’Agenzia è quindi favorevole: il dirigente potrà beneficiare del regime speciale per impatriati direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, senza necessità di preventiva istanza al datore di lavoro, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma.
L’agevolazione potrà essere fruita nel Modello Redditi 2024, in riferimento ai redditi del 2023, primo anno di residenza fiscale in Italia.
Nel testo si legge chiaramente che «l’Istante, che riferisce di aver trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023, può applicare, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa, il regime speciale per lavoratori impatriati disciplinato dall’articolo 16, comma 1 del decreto legislativo n. 147 del 2015».
Questa risposta assume particolare rilievo per il settore sportivo e manageriale, dove le figure dirigenziali possono non rientrare automaticamente nelle restrizioni previste per i “lavoratori sportivi”, aprendo così alla possibilità di applicare il più vantaggioso regime agevolativo per impatriati ordinari.