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Protocollo lavoro nelle emergenze climatiche: pubblicato il decreto
E' stato recepito con decreto ministeriale 95 del 09.7.2025 l'Accordo firmato il 2 luglio 2025 presso il Ministero del lavoro per un " Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro", resosi necessario per l'eccezionale ondata di caldo che ha colpito anche quest'anno il paese.
Nei giorni successivi alla firma era proseguita la raccolta delle firme di tutte le parti sociali, ora elencate nel decreto. Si tratta in particolare di :
- CISL
- CGIL
- UIL
- UGL
- CONFINDUSTRIA
- CONFARTIGIANATO
- CNA
- COLDIRETTI
- ANCE
- CONFAGRICOLTURA
- CASARTIGIANI
- CONFCOOPERATIVE
- LEGACOOP
- AGCI
- CIA – AGRICOLTORI ITALIANI
- CONFESERCENTI
- CONFCOMMERCIO
Il ministro del lavoro ha affermato che "Con la sottoscrizione del Protocollo caldo al Ministero, le parti sociali hanno dato una risposta importante ai lavoratori e alle imprese, in un momento eccezionale ; il protocollo, il primo dopo il Covid-19 ha l’obiettivo di scongiurare infortuni e malattie professionali connessi al clima estremo. L’obiettivo è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Allo stesso tempo si propone di valorizzare le iniziative, anche contrattuali, di categoria, territorio o azienda, già assunte in sede nazionale e di diventare un punto di riferimento per gli eventuali provvedimenti adottati dalle amministrazioni locali".
Come noto attualmente sono in vigore molte ordinanze regionali che vietano il lavoro nelle ore piu calde della giornata Il documento ministeriale chiarisce le modalità di armonizzazione di questi documenti con le indicazioni del protocollo, che si basa anche sulle linee guida INAIL.
Da segnalare in particolare l'obbligo per i datori di lavoro di condivide con Inps gli accordi sottoscritti a livello territoriale in materia di CIG.
Vediamo più in dettaglio i contenuti dell'accordo quadro.
Protocollo quadro misure di contenimento dei rischi nelle emergenze climatiche
Ecco una panoramica dettagliata delle misure previste dal Protocollo quadro, sottoscritto il 2 luglio 2025, che nasce con i seguenti obiettivi:
- Contenere i rischi lavorativi derivanti da emergenze climatiche (in particolare il caldo estremo).
- Garantire la prosecuzione delle attività produttive tutelando la salute psicofisica dei lavoratori.
- Promuovere buone pratiche condivise, anche attraverso accordi contrattuali a livello nazionale, territoriale e aziendale.
Il documento si riferisce sia ai lavoratori outdoor (esposti direttamente agli agenti atmosferici) che indoor, specie in ambienti privi di condizioni microclimatiche idonee.
Le Misure previste nel protocollo :
A. Valutazione e gestione del rischio
- Il rischio climatico, incluso il microclima, deve essere integrato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.
I datori di lavoro sono obbligati a monitorare quotidianamente i bollettini ufficiali meteo (es. www.salute.gov.it/caldo) e a prevedere azioni preventive immediate in caso di allerta.
- B. Integrazione nei contratti collettivi
È prevista l’attivazione di tavoli contrattuali nazionali, territoriali o aziendali, per tradurre il protocollo in misure specifiche per ciascun settore.
Le misure possono confluire nei CCNL vigenti.
C. Temi specifici d’intervento
Il protocollo individua alcune buone prassi da declinare a livello settoriale:
- Informazione e formazione specifica sui rischi climatici.
- Sorveglianza sanitaria mirata ai rischi da calore e microclima.
- Fornitura adeguata di DPI e indumenti in funzione della stagione.
- Riorganizzazione di turni e orari di lavoro, ad esempio anticipando o posticipando l’inizio delle attività.
D. Misure per i cantieri temporanei (Titolo IV, D.Lgs. 81/2008)
I Coordinatori per la sicurezza dovranno includere il rischio microclima nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
I datori di lavoro appaltatori devono prevedere nel POS misure come:
- aree d’ombra,
- pause più frequenti,
- fornitura di bevande,
- adeguamento dei DPI.
Da notare che il testo pubblicato sul sito del Ministero, prevede l'obbligo per i datori di lavoro di trasmettere alla sede Inps competente gli accordi «sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione del…protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche».
Il ruolo delle istituzioni e l’attuazione
Dal punto di vista del supporto istituzionale alla realizzazione delle misure si prevede che l’INAIL potrà riconoscere premialità per le imprese che applicano accordi attuativi del protocollo, senza incremento della spesa pubblica.
Il Ministero del Lavoro è chiamato a:
- formalizzare il protocollo;
- facilitare l’uso degli ammortizzatori sociali (es. CIGO, CISOA), anche per stagionali;
- qualificare le ordinanze e i protocolli attuativi come giustificazioni valide per ritardi nei lavori dovuti a eventi climatici estremi.
Le parti firmatarie si incontreranno entro sei mesi dalla sottoscrizione per verificare l’attuazione del protocollo. Inoltre potranno essere istituiti gruppi di lavoro territoriali o settoriali con il coinvolgimento di autorità sanitarie locali e altri enti istituzionali.
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CPB: dichiarazione reddituale professionisti con reddito reale
Si avvicinano le scadenze per le dichiarazioni reddituali dei professionisti iscritti alle Casse private come base per il calcolo dei contributi soggettivi e integrativi. La prima è quella del 31 luglio 2025 per diverse categorie, tra cui ragionieri commercialisti, agronomi, attuari e geologi.
(Vedi qui il riepilogo delle scadenze per le principali Casse professionali)
A questo proposito giova ricordare che con l’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB), si è posta la questione se il reddito “concordato” con il fisco debba valere anche per i fini previdenziali. Le Casse professionali, con l'associazione ADEPP in primis, hanno chiarito che il CPB non produce effetti sugli obblighi contributivi dei propri iscritti. Di conseguenza, il contributo soggettivo va calcolato sul reddito effettivo, ovvero su quello realmente percepito dall’attività professionale, e non sull’imponibile definito in sede di concordato.
Questa impostazione difende l’autonomia gestionale e contabile degli enti previdenziali, sancita dal Dlgs 509/1994 e ribadita dalla Corte costituzionale (v. i dettagli al paragrafo seguente)
Diverse Casse (avvocati, commercialisti, ingegneri, periti, agronomi, ecc.) hanno formalizzato tale posizione nell’autunno 2024, ritenendo inapplicabile il CPB in ambito previdenziale, salvo diversa decisione dei singoli enti.
L’approccio delle Casse si contrappone a quello del legislatore, che prevede un aumento del gettito anche contributivo grazie al CPB, probabilmente riferendosi solo alla gestione Inps.
Contributi previdenziali professionisti fuori dal CPB: le motivazioni ADEPP
L’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP) ha sottolineato gia nel 2024 che il concordato biennale previsto dal DLgs. 13/2024 non influenza gli obblighi contributivi a cui sono sottoposti i professionisti iscritti in quanto l'applicazione dell’articolo 30 sopracitato alle casse di previdenza violerebbe l'autonomia gestionale e contabile delle casse stesse, protetta dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 509/94.
Inoltre si segnala il pericolo che venga compromesso l’equilibrio economico-finanziario degli enti, necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine, come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 7/2017.
diversi enti previdenziali hanno ribadito che, pur aderendo al CPB, gli iscritti sono tenuti a calcolare e versare i contributi previdenziali in base al reddito effettivo. Pertanto, il reddito effettivo, da dichiarare nelle successive dichiarazioni dei redditi, resta la base imponibile per i contributi previdenziali, anche in caso di adesione al concordato preventivo.
Contributi professionisti extra concordato: il precedente del 2003
In passato, la questione si era già posta con il concordato preventivo introdotto dall’articolo 33 del Decreto-Legge n. 269/2003, che prevedeva l’esenzione contributiva per i redditi eccedenti il minimo fissato. Su tale aspetto si era affermato un orientamento di giurisprudenza favorevole all’autonomia delle casse previdenziali.
Ad esempio la Cassazione nelle sentenze n. 3916 del 2019 e n. 29639 del 2022 ha sostenuto che, per la determinazione dei contributi dovuti dai professionisti iscritti alle casse previdenziali disciplinate dal DLgs. 509/94, non poteva essere considerato il reddito determinato ai fini del concordato fiscale. Tale concordato riguarda unicamente l’obbligazione tributaria, e non influisce sul rapporto contributivo che lega il professionista alla sua cassa di previdenza.
Secondo la Suprema Corte, l'autonomia gestionale delle casse, sancita dalla loro privatizzazione e dall’obbligo di mantenere l'equilibrio finanziario, è incompatibile con l’applicazione di un reddito concordato per il calcolo dei contributi previdenziali.
Qualsiasi reddito imponibile concordato con l’Agenzia delle Entrate non può, quindi, sostituire i parametri autonomi delle casse nel calcolo e nella gestione degli obblighi contributivi.
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Fondo Solidarietà Trentino 2025: regole e novita Uniemens
La circolare INPS n. 112 del 16 luglio 2025 illustra le novità operative derivanti dal D.I. 15 novembre 2023 che ha aggiornato il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. L’intervento recepisce le modifiche al D.lgs. 148/2015, previste dalla legge n. 234/2021, estendendo le tutele anche alle aziende con un solo dipendente e ampliando le prestazioni ordinarie e integrative.
Il Fondo assicura tutela in costanza di rapporto di lavoro per riduzioni o sospensioni dell’attività, ma anche prestazioni integrative alla NASpI, assegni straordinari in uscita e contributi per programmi formativi. Sono obbligatoriamente soggetti al Fondo i datori di lavoro privati (esclusi quelli con fondi bilaterali) che hanno almeno il 75% del personale in unità produttive ubicate nella provincia di Trento.
Fondo solidarietà Trentino: AIS, durata e requisiti
L’assegno di integrazione salariale corrisponde all’80% della retribuzione persa per ore non lavorate, fino al tetto massimo annuo. Dopo la riduzione del 5,84%, i limiti netti mensili per il 2025 sono pari a €1.322,05. Ai beneficiari spetta anche l’ANF e la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici.
Nella tabella le durate massime del trattamento (biennio/quinquennio mobile):
Tipologia datore di lavoro Durata massima per causali ordinarie/straordinarie Durata massima per contratto di solidarietà (CIGS) Fino a 5 dipendenti 13 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi Da 6 a 15 dipendenti 26 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi Oltre 15 dipendenti 52 sett. ordinarie
12 mesi crisi aziendale
24 mesi riorganizzazione24 o 36 mesi (in base all’art. 22, co. 5, D.lgs. 148/2015) I requisiti di accesso includono un’anzianità lavorativa di almeno 30 giorni.
Sono esclusi dirigenti, dipendenti pubblici e lavoratori non rientranti nella disciplina statale.
L’istanza deve essere preceduta da informativa sindacale, anche in forma di autodichiarazione.
Contribuzione e flussi Uniemens
I datori devono versare:
1- Contributo ordinario:
- 0,50% per aziende con 1-5 dipendenti
- 0,80% tra 5,1 e 15 dipendenti
- 0,90% oltre 15 dipendenti
A partire dal 2025, le aziende fino a 5 dipendenti che non presentano istanze da almeno 24 mesi possono ottenere una riduzione fino al 40% dell’aliquota, su delibera del Comitato.
2 – Contributo addizionale: 4% delle retribuzioni perse dai lavoratori durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario.
Per la trasmissione dati tramite Uniemens è obbligatorio il ticket identificativo per ciascuna istanza.
Le aziende dovranno utilizzare i codici “AOR” per l’evento, “A101” per il contributo addizionale e “L001” per il conguaglio.
Non vanno più usati i codici “ASR”, “A102” e “L002”.
Infine, per istanze con causale "contratto di solidarietà", è obbligatorio allegare il verbale sindacale con l’elenco dei lavoratori coinvolti.
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INPS Relazione 2025: l’età media della pensione sale a 64,8 anni
Nel XXIV Rapporto annuale sull'attività dell'INPS presentato ieri a Roma il presidente Fava sono fotografate le recenti evoluzioni del sistema pensionistico italiano, evidenziando segnali di trasformazione significativi per cittadini, datori di lavoro e professionisti.
Il dato più emblematico? L’età media di pensionamento è salita a 64,8 anni nel 2024, complici il calo del 9% delle pensioni anticipate e le misure che incentivano la permanenza al lavoro.
Contestualmente, crescono del 6,5% le prestazioni assistenziali e aumentano i pensionati che decidono di continuare a lavorare (8,5%).
Il presidente INPS ha inoltre confermato la solidità finanziaria del sistema, ma ha lanciato un chiaro appello a interventi strutturali: investire su donne, giovani e lavoratori anziani è essenziale per garantire la sostenibilità del welfare pubblico.
Anche il ministro Calderone, che ha assistito alla presentazione, ha ribadito che non è in programma un innalzamento dell’età pensionabile, pur sottolineando l’importanza delle attuali politiche occupazionali.
Un altro aspetto evidenziato dalla relazione è il grande sforzo tecnico e organizzativo per la digitalizzazione e razionalizzazione delle procedure che sta portando ottimi risultati nei servizi agli utenti e per la trasparenza complessiva del sistema.
Il testo del rapporto annuale è allegato in fondo all'articolo.
I dati principali della relazione: importi, pensioni e contributi
Secondo il XXIV Rapporto Annuale INPS, il 2024 ha segnato un punto di svolta nelle dinamiche pensionistiche italiane.
L’età media effettiva di pensionamento è salita a 64,8 anni, principalmente a causa della riduzione delle pensioni anticipate (-9% rispetto al 2023) , che precedentemente erano invece cresciute, da Quota 100 in poi, e dei recenti incentivi alla permanenza al lavoro .
Leggi Incentivo trattenimento in servizio per tutte le gestioni.
Il sistema resta finanziariamente solido, ma la sostenibilità futura richiede politiche coraggiose e investimenti mirati su giovani e donne, considerati strategici per l’equilibrio contributivo a lungo termine e data anche la preoccupante tendenza demografica di invecchiamento della popolazione. (Sulla situazione vedi anche la relazione COVIP Fondi pensione adesioni in crescita ma resta il rischio previdenziale per i giovani)
In questo contesto ovviamente il numero di pensioni liquidate è cresciuto (+4,5%), cosi come le prestazioni assistenziali (+6,5%).
Un altro dato interessante è l’aumento dei pensionati che continuano a lavorare (8,5%), in particolare tra gli ex lavoratori agricoli.
Il comunicato stampa precisa: A trainare la crescita degli assicurati è soprattutto il lavoro dipendente privato, mentre il lavoro autonomo tradizionale (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) continua la sua lenta contrazione.
Rilevante è anche la dinamica del Mezzogiorno, dove gli assicurati crescono del 7,4% tra il 2019 e il 2024. In parallelo, aumentano l’occupazione femminile (+ 6,7%) e quella giovanile (+11,2%), con oltre 719mila giovani in più dal 2019, pur restando critico l’accesso stabile al lavoro."
In sintesi:
Indicatore Valore 2024 Note Importo medio mensile pensione (lordo) 1.861 € Dato medio generale INPS Importo medio pensione uomini 2.142,60 € +34% rispetto alle donne Importo medio pensione donne 1.594,82 € Numero totale pensionati 16,3 milioni 96% con prestazione INPS Totale pensioni erogate 355 miliardi € Su 364 mld complessivi di spesa Contributi previdenziali raccolti ~265 miliardi € Stima da bilanci INPS, il gap è finanziato dalla fiscalità generale Per chi guarda alla pensione in anticipo rispetto ai requisiti ordinari, è importante valutare le evoluzioni recenti.
La tabella seguente mostra il confronto tra 2023 e 2024:
Indicatore Anno 2023 Anno 2024 Variazione Età media pensione anticipata 61,1 anni 61,6 anni +0,5 anni % pensioni anticipate su totale ~45% ~40% -5 p.p. Pensioni anticipate erogate ~700.000* ~637.000* -9% Motivo calo Norme Quota 103 in vigore Inasprimento + bonus permanenza – *Valori stimati sulla base del totale delle prestazioni liquidate (1,57 milioni) e della variazione percentuale.
Semplificazione digitale: servizi più accessibili con App e MyINPS
Tra le novità più rilevanti del 2024, evidenziate nella Relazione , la spinta decisa sulla digitalizzazione dei servizi, con numeri impressionanti: ben 771 milioni di prestazioni sono state fornite in modalità completamente digitale.
Due strumenti in particolare hanno migliorato l’accesso ai servizi:
- Nuova App INPS Mobile: già 6 milioni di utenti registrati. L’App consente di consultare, prenotare e gestire prestazioni in tempo reale.
- MyINPS: l’area personale online che centralizza tutte le comunicazioni, notifiche e fascicoli individuali, semplificando la gestione dei rapporti con l’Istituto.
Questi strumenti rendono più immediato l’accesso al welfare, riducono la burocrazia e favoriscono la “prossimità digitale”, trasformando l’INPS in una vera piattaforma intelligente, capace di offrire assistenza proattiva.
Nella tabella che segue i principali servizi online INPS disponibili:
Servizio Descrizione Link MyINPS Area personale con fascicolo previdenziale, notifiche, documenti, simulazioni pensionistiche Accedi a MyINPS App INPS Mobile App per smartphone con servizi personalizzati, notifiche push e accesso semplificato Android | iOS INPS per i Giovani Ecosistema per under 35: previdenza, bonus, stage, orientamento Vai al portale Simulatore pensione Strumento per stimare l’importo della futura pensione Accedi al simulatore Assegno Unico Universale Domande, modifiche, consultazioni e pagamenti per figli a carico Vai al servizio Supporto Formazione Lavoro (SFL) Domande e gestione per beneficiari in sostituzione del Reddito di cittadinanza Vai al servizio Assegno di Inclusione (ADI) Gestione domande e consultazione dei pagamenti per nuclei familiari fragili Vai al servizio Contact Center INPS Supporto via telefono, chat e ticket per tutti i servizi INPS Contatta l’INPS Le prestazioni assistenziali
Da rilevare infine per le prestazioni assistenziali che, sul versante delle famiglie crescono le misure di sostegno alla genitorialità:
- più domande di congedo parentale grazie all’indennità all’80%,
- decontribuzione mamme per rafforzare il potere di acquisto delle retribuzioni e
- Bonus asilo nido che alleggerisce i costi per oltre 500mila famiglie.
L’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) registrano una partecipazione al mercato del lavoro più che raddoppiata degli ex percettori di Reddito di Cittadinanza.
Allegati: -
Tutela INAIL per studenti e docenti strutturale dal 2025/26
Il ministero del lavoro ha comunicato ieri che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 90 del 2025, è stato approvato l'emendamento del Governo che estende, a regime, la tutela assicurativa in favore di studenti e personale docente a partire dall’anno scolastico 2025/2026.
Dopo le sperimentazioni degli anni scorsi la tutela assicurativa per gli alunni e gli insegnanti di tutte le scuole diventerà dunque una misura strutturale.
Rivediamo di seguito i dettagli sulla misura e le istruzioni dell'istituto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fornite nel 2023 e 2024. Si attende per l'ufficialità la conversione in legge e pubblicazione in GU del decreto 90/2025.
Tutela INAIL per le scuole: cosa prevede
La nuova tutela INAIL completa per tutti gli studenti e docenti, illustrata con la circolare INAIL 45 2023 era stata prevista dal decreto-legge Lavoro 48 /2023 in forma sperimentale. Si trattava di un ampliamento rispetto a quanto contenuto nel Dpr 30 giugno 1965, n. 1124 che era limitata a
- figure professionali che «attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (…)»
- e per gli studenti limitata solo a pochi specifici rischi; infatti in tutte le scuole era richiesto ai genitori il contributo per polizze assicurative aggiuntive.
Nel decreto Lavoro 48 2024 erano stati quindi previsti
- la tutela Inail , compreso l’infortunio in itinere, per tutti i docenti, parificando così il trattamento a quello della maggioranza dei lavoratori dipendenti.
- la tutela degli alunni e studenti in genere, anche nelle scuole dell'infanzia, per tutti gli eventi che si verificano all’interno degli edifici scolastici, delle pertinenze e anche nell’ambito delle attività programmate dagli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado ( come gite, visite, laboratori, esperienze scuola-lavoro), con uno stanziamento di oltre 17 milioni di euro
- Inoltre è stato istituito uno specifico fondo di 10 milioni per il 2023 e 2 milioni annui dal 2024 per i risarcimento ai familiari di studenti vittime di incidenti mortali nei percorsi di alternanza scuola lavoro, l' indennizzo che in precedenza era previsto solo se l'infortunio riguardava il principale percettore del reddito familiare .
- il decreto Omnibus 2024 ha poi stanziato ulteriori fondi per la riconferma della misura nel a.s. 2024-2025.
INAIL per le scuole: istruzioni per la tutela 2024-25
Con l'istruzione operativa pubblicata il 14 agosto INAIL precisava che "anche per l’anno scolastico/accademico 2024-2025, le attività di insegnamento e apprendimento rientrano tra le attività protette previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La tutela opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.
I soggetti interessati sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di
orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.
La tutela per il personale docente opera anche per gli infortuni in itinere.
Ai fini dell’operatività della tutela assicurativa per l’anno scolastico/accademico 2024/2025, le scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non devono effettuare alcun adempimento.
La copertura assicurativa di docenti e studenti è attuata mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato” che non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare all’Inail le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali
SCUOLE NON STATALI .
Per gli studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, la cui assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale che dal 1° luglio 2024 è aggiornato in euro 10,40.
Il premio annuale dovuto per ciascun alunno/studente in sede di regolazione pertanto è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 10,05 a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% . Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a
titolo di anticipo per il medesimo anno.
Nel far riserva di fornire ulteriori indicazioni, INAIL rinvia a quanto già disciplinato con la circolare 26 ottobre 2023, n. 45.
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Accertamenti sanitari dipendenti pubblici: nuove funzioni INPS online
Con il messaggio n. 2254 del 15 luglio 2025, l’INPS ha comunicato importanti aggiornamenti alla procedura informatica per la richiesta di accertamento sanitario per i dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 45, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 73/2022, convertito dalla L. 122/2022.
Gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa, avviati a partire dal 1° giugno 2023, vengono effettuati con le modalità già previste per l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
In dettaglio le novità della piattaforma.
Aggiornamento piattaforma: le ricevute
Tra le novità operative introdotte, vi è il rilascio di una versione aggiornata della piattaforma online dedicata alla gestione delle istanze.
L'obiettivo è migliorare la gestione delle domande da parte delle Amministrazioni o Enti datori di lavoro pubblici e facilitare l’utilizzo del sistema.
Un primo cambiamento riguarda la visualizzazione delle ricevute post-invio domanda: è stata eliminata la colonna con il nome del file allegato (“Documento”), ora sostituita dalla dicitura standardizzata “Inserito”, mentre resta invariata la colonna “Tipologia”, con le informazioni relative alla natura dell’allegato.
Richiesta inabilità e decesso del dipendente. cosa fare
Un'importante implementazione riguarda i casi in cui il dipendente pubblico sia deceduto dopo aver presentato, quando in vita, la richiesta di inabilità ex art. 2, comma 12, della L. 335/1995. In tali casi, l’INPS ha introdotto un sistema di alert automatico che, rilevando lo stato di decesso, richiede al datore di lavoro l’inserimento di documentazione specifica per poter proseguire. Ecco la lista dei documenti da allegare, visualizzata con un messaggio a sistema:
Documento richiesto Note Istanza protocollata in vita Deve essere presentata in data anteriore al decesso Certificato medico (Allegato 2 del D.M. 187/1997) Documento obbligatorio attestante la condizione sanitaria Certificato di morte (facoltativo) Modello ISTAT o cartella clinica Documentazione aggiuntiva (facoltativa) Ogni altro documento utile a supporto della domanda Il sistema richiede obbligatoriamente i primi due documenti per procedere con l’invio. Viene inoltre fornita un’apposita informativa nella finestra di caricamento dei file, per aiutare l’operatore dell’Amministrazione o Ente nell'invio corretto della pratica.
Manuale aggiornato e accesso al servizio
Per supportare l’utilizzo della nuova procedura, l’INPS ha annunciato l’aggiornamento del manuale operativo, che sarà presto disponibile online sul sito istituzionale.
I datori di lavoro e consulenti potranno consultarlo accedendo al servizio “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici” mediante identità digitale: SPID (livello 2 o superiore), CNS, CIE 3.0 o eIDAS.
Questa evoluzione si inserisce in un più ampio percorso di digitalizzazione delle attività medico-legali dell’Istituto, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità nella gestione delle pratiche di inabilità
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Esonero contributivo artigiani e commercianti: ancora possibile il riesame
L'esonero parziale dal pagamento dei contributi era stato previsto per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e alle Casse ordinistiche dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e attuato con decreto ministeriale del 27 luglio 2021.
Con il messaggio 2253 del 15 luglio 2025 l'istituto ricorda che contro gli esiti delle verifiche per la gestione ARTIGIANI E COMMERCIANTI è possibile proporre istanza di riesame inviando la la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame” raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale sul sito INPS.IT , al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020” > “Consultazione” > “Domanda”.
ATTENZIONE nel caso in cui l’utente abbia già presentato un’istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova ma in ta caso l’utente può contattare la Struttura territorialmente competente dell’INPS attraverso la funzione Comunicazione Bidirezionale presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” dove, dopo avere inserito il proprio codice fiscale e selezionato la specifica posizione previdenziale, è possibile abilitare nella sezione “Contatti” la funzionalità “Nuova richiesta” da inviare alla Struttura territorialmente competente dell’Istituto, avendo cura di inserire nell’oggetto “Contribuzione ordinaria fissi/oltre il minimale” e nelle note “Esonero contributivo legge n. 178/2020”.
Nei paragrafi che seguono sono raccolte altre precedenti istruzioni fornite dall'INPS in merito.
Verifica DURC e precisazioni
Nel messaggio n. 4194 del 26.11.2021 l'inps precisava i seguenti aspetti
- la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021, quindi è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
- dato che la contribuzione dovuta eccedente l’importo dell’esonero concesso deve essere versata entro il 29 dicembre 2021, INPS esclude l’eccedenza da versare fino alla predetta data dal calcolo della eventuale esposizione debitoria da notificare all’interessato con l’invito a regolarizzare.
- Con riferimento alle posizioni dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti e alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, che poiché ’esonero ha ad oggetto solo la contribuzione 2021 , restano esclusi, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse
- ERRATA CORRIGE ESEMPIO L'istituto precisa infine che l’esempio di cui al punto a) del paragrafo 2, dal titolo “Contribuenti con l’imposizione della quota sul minimale di reddito”,del messaggio n. 3974/2021 riporta un errore materiale.
Categorie interessate dall'esonero contributivo parziale L. 178 2020
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
- nonché dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza quali commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc. ( di cui ai DLgs 509/94 e DLgs 103/96)
- i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori (di cui Legge 3/2018) già collocati in quiescenza e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza COVID-19
E' previsto che
- l’esonero è parziale per i contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
- nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile
Le domande di accesso devono essere presentate ad un solo ente previdenziale entro termini diversi e in particolare:
- entro il 30 settembre 2021 (inizialmente 31 luglio ) per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i professionisti e operatori ex Legge 3/2018) obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione separata INPS
- entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96.
Le istruzioni complete sono state fornite dall'INPS nella Circolare 124 del 6 agosto 2021
Esonero contributivo autonomi e professionisti: requisiti e domande
L' esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e professionisti , con esclusione i premi INAIL riguarda :
1 – Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti alle casse di previdenza private con i seguenti requisiti:
- reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro
- che abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento,
- essere in regola con la contribuzione obbligatoria
2 – medici, infermieri e altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 assunti temporaneamente per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza.
Il monitoraggio dei limiti di spesa sarà affidato agli enti previdenziali che ne comunicheranno i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e e nel caso emergano possibili scostamenti, anche in via prospettica, le ulteriori domande saranno respinte.
Le domande per l'esonero contributivo andavano inviate:
- all'Inps entro il 31 luglio 2021 (prorogato al 30 settembre) da parte degli iscritti alla Gestione separata
- entro il 31 ottobre alle Casse private da parte dei professionisti iscritti agli Ordini
- entro il 30 novembre per la richiesta di rimborsi eventualmente già versati.