• Lavoro Dipendente

    Stop Servizi-Lavoro: istruzioni per le dimissioni telematiche

    Il Ministero del lavoro ha comunicato che ci sarà un altro momento di indisponibilità dei servizi digitali  per attività di manutenzione programmata del portale servizi.lavoro.gov it ,

    Nello specifico :

    • venerdì 8 novembre 2024, a partire dalle 15 
    •  e fino a sabato 9 novembre 

    saranno svolti interventi tecnici di manutenzione programmata sulle infrastrutture e  verrà   comunicato tempestivamente l'orario in cui il portale tornerà disponibile.

    Il ministero fornisce anche le indicazioni per l'invio telematico delle Dimissioni volontarie   con specifiche modalità  alternative. 

    Il sito istituzionale del Ministero  non subirà invece alcuna interruzione.

    Itruzioni per dimissioni volontarie durante lo stop di servizi.lavoro

    Il comunicato ministeriale informa che per l'invio delle dimissioni volontarie nel periodo di interruzione  si dovrà:

    •  compilare il modello ( QUI IL FILE) in autonomia e trasmetterlo, dalla propria casella di posta elettronica, a [email protected], sottoscritti con firma autografa, allegando la copia del proprio documento di identità oppure con firma digitale (i modelli con firma autografa privi del documento non saranno considerati validi);

    oppure 

    • rivolgersi a uno dei soggetti abilitati che dovranno farsi carico di identificare il cittadino, acquisire il modello compilato e inviarlo a [email protected] e all'azienda  datrice di lavoro, contestualmente.

    ATTENZIONE Per tutti i soggetti obbligati e abilitati delle regioni Lazio e Umbria, si ricorda che è attivo il portale COUNIURG per l’invio delle comunicazioni di assunzione preventiva nei casi di indisponibilità dei Sistemi informativi.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Nomina RLS, unità territoriali e RSU: chiarimenti ministeriali

    Il 24 ottobre 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha rilasciato il parere relativo all'Interpello n. 5/2024, riguardante la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

     La richiesta di interpello è stata avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con particolare riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ( Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)   su alcuni aspetti normativi relativi alla nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

     Il Ministero delle Infrastrutture  ha chiesto alla Commissione due specificazioni :

    1.  se le  proprie singole articolazioni territoriali debbano essere considerate come entità autonome ai fini della designazione del RLS, oppure se debbano essere trattate come un'unica entità e 
    2. se in aziende con più di 15 lavoratori il RLS debba necessariamente appartenere alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o se sia sufficiente che venga designato da quest'ultima, anche se esterno alla rappresentanza.

    RSL e RSU il contesto normativo

    L’interrogativo  nasceva dalla necessità di stabilire quanti RLS devono essere designati o eletti nelle articolazioni del Ministero. In particolare, la questione si poneva tra l’alternativa di designare

    • 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) o 
    • 3 RLS in base alla dimensione  aziendale  con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000.

    Per rispondere a questi quesiti, la Commissione ha fatto riferimento agi  articoli del Decreto Legislativo 81/2008 che prevedono:

    • Articolo 2, comma 1, lettera t: definisce "unità produttiva" come uno stabilimento o struttura destinata alla produzione di beni o servizi, con autonomia finanziaria e funzionale.
    • Articolo 47, comma 2: stabilisce l'obbligo di eleggere o designare il RLS in tutte le aziende o unità produttive.
    • Articolo 47, comma 4: nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Qualora tali rappresentanze non siano presenti, il RLS può essere eletto direttamente dai lavoratori.
    • Articolo 47, comma 7: stabilisce il numero minimo di RLS in base alle dimensioni aziendali. In particolare:
      • Un RLS per aziende fino a 200 lavoratori,
      • Tre RLS per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000,
      • Sei RLS per aziende con più di 1.000 lavoratori.

    Responsabile lavoratori sicurezza e unità territoriali la risposta

    La Commissione per gli interpelli ha ribadito che il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede in modo chiaro che l'unità produttiva si riferisca a strutture dotate di autonomia sia finanziaria che tecnica, finalizzate alla produzione di beni o all'erogazione di servizi. 

    Questa distinzione permette di identificare ogni articolazione territoriale come un'unità produttiva autonoma se possiede le caratteristiche sopra indicate.

    Inoltre, la normativa stabilisce che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS sia eletto all'interno delle rappresentanze sindacali in azienda. Tuttavia, in assenza di queste rappresentanze, i lavoratori hanno la facoltà di eleggere direttamente il proprio rappresentante.

    Per il caso specifico del ministero la Commissione ha chiarito che il numero minimo di RLS va applicato a ciascuna unità produttiva secondo le dimensioni della forza lavoro. Se le articolazioni territoriali del Ministero possono essere considerate come unità produttive separate, ognuna di esse dovrà avere almeno un RLS in base alla sua dimensione.

     Riguardo all'appartenenza alla RSU  l'interpello precisa che l' RLS non è obbligato ad appartenere alla RSU. È sufficiente che sia designato da essa. In altre parole, la designazione può avvenire anche tra lavoratori non appartenenti alla RSU, purché questi rappresentino gli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza.

  • Dichiarazione 770

    770/2024: la dichiarazione integrativa dopo il 31 ottobre

    Entro il 31 ottobre bisognava inviare il Modello 770/2024 ad opera dei sostituti d'imposta.

    In particolare, la dichiarazione Modello 770/2024, deve essere presentata come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:

    • a) direttamente dal sostituto d’imposta;
    • b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • d) tramite società appartenenti al gruppo.

    Vediamo chi presenta la dichiarazione correttiva ossia quella dichiarazione inviata entro il 31 ottobre o quella integrativa presentata dopo la scadenza. 

    770/2024: dichiarazione correttiva nei termini

    Il modello 770/2024 correttivo nei termini va presentato prima della scadenza, prevista per il 31 ottobre 2024, nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata.

    In questo caso il soggetto deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

    770/2024: dichiarazione integrativa dopo il 31 ottobre

    Come specificato anche dalle istruzioni al Modello 770, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d’imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.

    Leggi anche: Modello 770/2024: omissioni e sanzioni.

    Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. 

    Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate

    entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del

    D.Lgs. n. 472 del 1997).

    In particolare, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione nei casi previsti dall’art. 13, del D.Lgs. n. 472 del 1997, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e nelle ipotesi previste dall’art.

    2 comma 8 e comma 8 bis del D.P.R: n. 322 del 1998, come modificati dal Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193,

    convertito, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016:

    • nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta e fatta salva l’applicazione delle sanzioni, ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
    • nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

    Attenzione al fatto che la casella Protocollo dichiarazione inviata deve essere compilata per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare. La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    CPB: per i professionisti contributi sul reddito reale

    Il reddito  concordato con il fisco con il nuovo CPB  è irrilevante  per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai professionisti alle Casse professionali  . Lo riafferma ADEPP  l'associazione degli enti previdenziali dei professionisti  sostenendo  il principio secondo cui  i contributi dovuti dovranno continuare a essere calcolati sul reddito effettivo,  diversamente da quanto previsto per i contributi obbligatori INPS IVS e Gestione Separata.

    Si sono espressi in questo senso in particolare anche i presidenti di Cassa dottori commercialisti e Inarcassa .

    Si ricorda che  l'articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo n. 13/2024  stabilisce che per i soggetti ISA i redditi reali  eventualmente differenti da quelli concordati, non influenzano la determinazione dei contributi previdenziali obbligatori. L’articolo 30  prevede una disposizione simile per i contribuenti in regime forfetario. 

    I professionisti di entrambe le categorie invece  devono calcolare i contributi sulla base del reddito effettivo (rettificato secondo le disposizioni degli articoli 15 e 16 del DLgs. 13/2024) se questo è superiore al reddito concordato.

    Contributi previdenziali professionisti fuori dal CPB: le motivazioni ADEPP

    L’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP) ha sottolineato che il concordato biennale previsto dal DLgs. 13/2024 non influenza gli obblighi contributivi a cui sono sottoposti i professionisti iscritti in quanto  l'applicazione dell’articolo 30  sopracitato alle casse di previdenza violerebbe l'autonomia gestionale e contabile delle casse stesse, protetta dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 509/94.

    Inoltre si segnala il pericolo che venga compromesso l’equilibrio economico-finanziario  degli enti, necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine,  come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 7/2017.

    diversi enti previdenziali hanno ribadito che, pur aderendo al CPB, gli iscritti sono tenuti a calcolare e versare i contributi previdenziali in base al reddito effettivo. Pertanto, il reddito effettivo, da dichiarare nelle successive dichiarazioni dei redditi, resta la base imponibile per i contributi previdenziali, anche in caso di adesione al concordato preventivo.

    Contributi professionisti extra concordato: il precedente

    In passato, la questione si era già posta con il precedente concordato preventivo introdotto dall’articolo 33 del Decreto-Legge n. 269/2003, che prevedeva l’esenzione contributiva per i redditi eccedenti il minimo fissato. Su tale aspetto si era affermato un orientamento di giurisprudenza favorevole all’autonomia delle casse previdenziali.

    Ad esempio la Cassazione nelle sentenze n. 3916 del 2019 e n. 29639 del 2022   ha sostenuto che, per la determinazione dei contributi dovuti dai professionisti iscritti alle casse previdenziali disciplinate dal DLgs. 509/94, non poteva essere considerato il reddito determinato ai fini del concordato fiscale. Tale concordato riguarda unicamente l’obbligazione tributaria, e non influisce sul rapporto contributivo che lega il professionista alla sua cassa di previdenza.

    Secondo la Suprema Corte, l'autonomia gestionale delle casse, sancita dalla loro privatizzazione e dall’obbligo di mantenere l'equilibrio finanziario, è incompatibile con l’applicazione di un reddito concordato per il calcolo dei contributi previdenziali. 

    Qualsiasi reddito imponibile concordato con l’Agenzia delle Entrate non può, quindi, sostituire i parametri autonomi delle casse nel calcolo e nella gestione degli obblighi contributivi.

  • Lavoro Dipendente

    Cassa in deroga settore moda: avviso del Fondo artigianato

    Il Fondo degli artigiani FSBA,  ha comunicato il 29 ottobre 2024,  in relazione all'articolo 2 del DL n. 160/2024 che prevede nuovi periodi di casa integrazione  in deroga per i lavoratori delle aziende della moda anche del settore artigiano , il seguente avviso:

    • L’ammortizzatore sociale in deroga potrà essere utilizzato dalle imprese fino a 15 dipendenti, così come definito dal provvedimento di legge.
    • L’ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato a condizione che gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA, CIGO, FIS) siano stati interamente fruiti per il periodo di riferimento.
    • Per la verifica dei contatori di utilizzo di FSBA, i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno scaricare in autonomia dalla piattaforma SINA WEB il certificato attestante lo stato di utilizzo degli stessi.

    Istruzioni utilizzo SINAWEB FSBA

    Si ricorda che SINAWEB è la piattaforma digitale per usufruire delle prestazioni del  Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato .  istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL, UIL) in attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero) e dell’art. 27, del d.lgs n.148/2015.

    Il fondo interviene a favore  dei dipendenti delle imprese artigiane iscritte  con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.

    Ogni prestazione erogata dal Fondo prevede la gestione a carico dello stesso, dei contributi previdenziali, che vengono erogati direttamente all’INPS, grazie alle sinergie e alle procedure consolidate con l’Istituto.

    Scarica qui le istruzioni  di utilizzo aggiornate a settembre 2024 

  • Edilizia

    Patente a crediti: modello per rettifica errori materiali

    L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)  ha pubblicato il modello da utilizzare  per rettificare l'istanza per la  patente a crediti in edilizia  

    Il modello deve essere  inviato dalla PEC aziendale all'indirizzo:  [email protected].

    Vediamo come è composto  e come va compilato.

    Modello richiesta rettifica errori materiali patente a crediti

     Si precisa che il modulo va compilato unicamente con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica.

    Il Modello è cosi composto 

    Sezione A) – Informazioni generali: il "Codice fiscale soggetto richiedente" (CF) si riferisce al Codice fiscale del soggetto persona fisica che ha effettuato l'accesso alla piattaforma online relative all'istanza di cui si chiede rettifica. Il "Codice istanza" si trova nella pagina di riepilogo dell'istanza e sulla ricevuta.

    Sezione B) – Rettifica del codice fiscale impresa/lavoratore autonomo: la rettifica di questa informazione comporta necessariamente l'eliminazione dell'istanza e della patente eventualmente già generata. Occorre inserire nel modulo di cui alla pagina successiva, il codice fiscal dell'impresa/lavoratore autonomo erroneamente digitato nella piattaforma online.

    Sezione C) – Rettifica delle informazioni aggiuntive dell'impresa/lavoratore autonomo: in questa sezione è possibile richiedere la rettifica dell'istanza già inviata e della relativa ricevuta, in merito ai campi:

    – Ragione sociale

    – PEC

    – Codice fiscale del legale rappresentante/lavoratore autonomo delegante

    Sezione D) – Rettifica dei requisiti minimi per il rilascio della Patente a Crediti: anche in questa sezione, selezionare solamente le voci di cui si intende chiedere rettifica, indicando il valore corretto. Le lettere corrispondono ai requisiti minimi elencati all’art. 27 d.lgs. 81/2008:

    – a) “iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, in quanto requisito obbligatorio, non viene riportata nel modulo da compilare.

    c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

    e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

    b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

    d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

    f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

  • Agricoltura

    Denunce agricoltura: nuova procedura dal 4 novembre

    Inps annuncia con il messaggio  3569 del 29 ottobre 2024  imminenti novità nelle procedure di iscrizione e variazioni nella gestione contributiva dei datori di lavoro agricoli , le cui modifiche erano tate preannunciate e descritta in dettaglio nella  circolare n. 112 del 29 dicembre 2023.

    E' stata creata infatti una nuova procedura telematica accessibile dal portale INPS per l'invio delle denunce aziendali e domande di iscrizione, alternativa al sistema “ComUnica”.

    In particolare il messaggio comunica che:

    •   dal 30 ottobre sono sospese le precedenti modalità e
    • dal 4 novembre 2024 le nuove procedure saranno disponibili previa autenticazione con la propria identità digitale, seguendo il seguenti percorsi:
      • Homepage  > “Imprese e Liberi Professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “ Iscrizione aziende agricole”;
      • Homepage  > “Imprese e Liberi Professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “ Iscrizione Gestione agricoli autonomi”

    oppure utilizzando il motore di ricerca del sito istituzionale digitando le parole “aziende agricole” o “autonomi agricoli”.

    ATTENZIONE   il periodo di tempo dal 30 ottobre 2024 al 3 novembre 2024 viene considerato neutro ai fini degli adempimenti di iscrizione e variazione dei datori di lavoro agricoli in scadenza nel medesimo periodo.

    Rivediamo di seguito in sintesi le nuove modalità di gestione delle denunce contributive per l'agricoltura.

    La nuova procedura di gestione delle denunce contributive agricoli

    La Circolare n. 112 del 29 dicembre 2023 ha illustrato le novità nell'informatizzazione della gestione contributiva agricola,  che con  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha predisposto nuovi modelli telematici di Denuncia Aziendale (D.A.) e di iscrizione per i lavoratori autonomi agricoli. 

    L’obiettivo primario è semplificare e ottimizzare i processi dichiarativi e di gestione dei dati per migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione previdenziale e contributiva, tramite una reingegnerizzazione delle procedure informatiche esistenti.

    TrA le principali novità da segnalare:

    Revisione dei Modelli di Denuncia Aziendale e Iscrizione Contributiva

    I nuovi modelli telematici prevedono un'interfaccia guidata per facilitare la compilazione e ridurre gli errori. Le procedure sono integrate con banche dati interne ed esterne, come Infocamere e l'Agenzia delle Entrate, per un precaricamento automatico dei dati. Questo rende i modelli dinamici, adattandosi alle caratteristiche specifiche del contribuente.

    Denuncia Aziendale per Datori di Lavoro Agricoli

    Il nuovo modello di D.A. è strutturato in 28 quadri che raccolgono informazioni dettagliate sul datore di lavoro agricolo, dall’anagrafica ai dettagli specifici dell'azienda, come terreni, allevamenti, e macchinari.

    Ad esempio 

    • I quadri "A" e "A1" contengono informazioni di base sul datore di lavoro e sul centro aziendale.
    • I quadri "B" e "B1" raccolgono dati relativi alla titolarità dell'azienda e del rappresentante legale, con collegamento ai codici REA.
    • Quadri come "C" e "D" specificano le attività agricole principali e connesse secondo i codici ATECO, e sono stati riorganizzati per includere categorie aggiuntive di imprese non agricole che possono essere iscritte in Gestione.
    • Il quadro “E” descrive la consistenza aziendale con dettagli sui terreni e allevamenti, integrando dati provenienti da AGEA.

    Domanda di Iscrizione per Lavoratori Autonomi Agricoli

    Anche per i lavoratori autonomi sono stati sviluppati modelli telematici per l'iscrizione contributiva, con 19 quadri per coltivatori diretti e 15 per imprenditori agricoli professionali (IAP).

    Come nella D.A., anche qui viene utilizzata una guida telematica che fornisce dati anagrafici e fiscali aggiornati, adattando i campi ai requisiti di iscrizione e agli specifici quadri ATECO.

    Le informazioni sulle attività agricole e sulle attività connesse sono raccolte nei quadri "C" e "D", con particolari alert per prevenire incongruenze nei dati inseriti.

    Denunce agricoltura: tabella nuovi quadri

    Quadro Descrizione Informazioni Principali
    A Frontespizio e Apertura Posizione Dati anagrafici del datore di lavoro e data di apertura della posizione contributiva.
    A1 Centro Aziendale Sede e organizzazione dell’impresa in base al codice REA.
    B Anagrafica Azienda Codici REA e collegamento con Infocamere per dati aziendali.
    B1 Rappresentante Legale Dati del legale rappresentante e recapiti.
    C Attività Principali Attività agricole principali classificate per codici ATECO, corrispondenti ai dati della Camera di Commercio.
    C1 Attività Agricole Principali Dettagli per attività di coltivazione e allevamento secondo l'articolo 2135 c.c.
    C2 Attività Agricole per Connessione Attività connesse e valorizzazione per calcolo contributivo.
    C3 Attività di Servizi per Non-Agricoli Informazioni su imprese non agricole con attività sottoposte a contribuzione agricola unificata.
    C4 Somministrazione di Lavoro Dati su agenzie di somministrazione lavoro agricolo.
    D Tipologia Aziendale Classificazione dell’impresa (individuale, società, cooperative).
    D1-D7 Diversi Tipi di Aziende Informazioni specifiche su coltivatori diretti, cooperative, società agricole, ecc.
    E Consistenza Aziendale Dichiarazioni relative a terreni, allevamenti, macchinari per il calcolo del fabbisogno.
    E2 Terreni Dettagli su proprietà e contratti dei terreni.
    E3 Allevamenti Dati sugli allevamenti, incluse specie e codici destinazione.
    E4 Centri di Lavorazione Prodotti Agricoli Informazioni su manipolazione, conservazione, e trasformazione.
    E5 Macchine Agricole Parco macchine e attrezzature agricole.
    E6 Fabbisogno di Manodopera Dati per calcolo del fabbisogno in base a regime biologico e altre caratteristiche di produzione.