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Sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici: legge in GU
E' stata pubblicata il 5 marzo 2025 in Gazzetta ufficiale la legge 21 2025, approvata il 17 febbraio 2025, che ha l'obiettivo di rafforzare la formazione degli studenti inserendo contenuti connessi alla sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica in tutte le scuole.
Si cerca in particolare di rendere i giovani più consapevoli dei diritti e doveri dei lavoratori, nonché delle misure di sicurezza necessarie per prevenire incidenti. Per raggiungere questo scopo, il testo prevede anche il coinvolgimento di testimonianze dirette di vittime di infortuni sul lavoro, in modo da rendere l'insegnamento più concreto ed efficace.
Sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici
La legge modifica l'articolo 3 della precedente normativa sull'educazione civica (legge 92/2019), aggiungendo tra gli argomenti da trattare anche le "conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro". Questo significa che nelle scuole, accanto ad argomenti come la Costituzione, la cittadinanza digitale e l'educazione alla legalità, si dovranno insegnare anche le regole fondamentali della sicurezza sul lavoro, i diritti dei lavoratori e i rischi legati agli ambienti professionali.
Dal punto di vista finanziario, la legge stabilisce che non ci saranno nuovi costi per lo Stato: le scuole dovranno integrare questi nuovi contenuti utilizzando le risorse già disponibili. In pratica, non verranno stanziati fondi aggiuntivi, e l'attuazione della norma dipenderà dall'organizzazione interna delle istituzioni scolastiche. In questo modo, la legge punta a migliorare la preparazione degli studenti senza pesare sul bilancio pubblico.
Sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici: in quali scuole
La legge non specifica direttamente in quali scuole verranno inserite le nuove conoscenze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ma, dato che modifica l'insegnamento dell'educazione civica, si applica a tutte le scuole in cui questa materia è già prevista.
Secondo la legge 92/2019, l'educazione civica è obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado, quindi l'insegnamento relativo obblighi e procedure per lla sicurezza sul lavoro potrà essere introdotto sia nella scuola primaria, sia nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Tuttavia, la modalità e il livello di approfondimento dipenderanno dall'età degli studenti: nelle scuole elementari potrebbe trattarsi di una sensibilizzazione generale sui concetti di sicurezza, mentre nelle scuole superiori si potrebbero affrontare aspetti più tecnici e normativi, soprattutto negli istituti professionali e tecnici, dove la preparazione al mondo del lavoro è più concreta.
Non essendoci ancora linee guida dettagliate nel testo della legge, sarà probabilmente il Ministero dell'Istruzione a stabilire come e in quali classi verranno sviluppati questi contenuti.
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Imprese strategiche in amministrazione straordinaria: incentivi
Il decreto interministeriale, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, disciplina misure urgenti relative all'amministrazione straordinaria per le imprese di carattere strategico, con oltre 1000 dipendenti. Si tratta di una norma sperimentale per il biennio 2025-26 prevista dall'articolo 4-ter, del dl 4 2024
Il decreto mira in particolare al supporto della ripresa economica e della tutela occupazionale attraverso un incentivo contributivo a fronte di formazione dei lavoratori e limiti ai licenziamenti, cercando di garantire al contempo la trasparenza e la regolarità delle operazioni societarie.
Accordi sindacali per sgravi e formazione lavoratori
Ecco una sintesi dei contenuti principali degli articoli del decreto :
Articolo 1: Processi di aggregazione delle imprese e tutela occupazionale
Sperimentazione per gli anni 2024 e 2025: Le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione (fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni) con un organico di almeno 1.000 lavoratori possono stipulare un accordo governativo con le associazioni sindacali.
Accordo preliminare: L'accordo può essere sottoscritto prima dell'operazione societaria, a condizione che l'operazione sia completata entro 60 giorni dalla firma.
Articolo 2: Contenuto dell'accordo e politiche attive del lavoro
Progetto industriale e di politica attiva: Gli accordi sopracitati includere un piano industriale, il numero di lavoratori coinvolti, le politiche attive del lavoro, e almeno 200 ore di formazione per lavoratore.
Tutela occupazionale: È prevista la tutela del perimetro occupazionale per 48 mesi, con limitazioni sulle interruzioni dei rapporti di lavoro.
Articolo 3: Incentivi per i datori di lavoro
Esonero contributivo: I datori di lavoro beneficiano di un esonero contributivo fino al 100% per 24 mesi (€3.500 annui per lavoratore) e ulteriori 12 mesi (€2.000 annui), a condizione che i lavoratori ricevano almeno 200 ore di formazione.
Compatibilità con altri incentivi: Gli incentivi sono compatibili con altri benefici previsti dalla legislazione vigente.
Articolo 4: Mancata effettuazione delle operazioni societarie e revoca degli incentivi
Revoca degli incentivi: Se l'operazione societaria non si concretizza nei tempi previsti o se non vengono erogate le ore di formazione, vengono meno gli incentivi.
Sanzioni: In caso di interruzione illegittima dei rapporti di lavoro, si applica una sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito.
Controlli e Registrazione
Il decreto è stato sottoposto alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di competenza ed è stato registrato con esito positivo.
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Bonus assunzione giovani under 35: i CDL chiedono la modifica
E' stato firmato il 5 marzo il decreto ministeriale di attuazione della norma del Decreto Coesione che prevede un nuovo sgravio contributivo totale per l'assunzione di under 35 al primo contratto a tempo indeterminato.
A sorpresa , nel testo del decreto già bollinato, è presente una restrizione al testo normativo per cui, alla luce dell'approvazione giunta dalla UE a gennaio 2025, il beneficio verrebbe riservato alle assunzioni a partire dal 31 gennaio 2025.
Il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro oggi da notizia di aver indirizzato al Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro Nori la richiesta di di intervenire presso le autorità comunitarie per anticipare l'efficacia della autorizzazione prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosi da consentire l'accesso all'agevolazione per le assunzioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva ( decreto Coesione) ovvero i 1° settembre 2024 e non dalla data di approvazione della UE.
In attesa degli sviluppi e della pubblicazione del decreto in Gazzetta rivediamo di seguito con maggiore dettaglio la misura e la novità.
Bonus assunzioni under 35 a chi spetta , le sanzioni
Il Decreto Coesione 60/2024 convertito dalla legge 95/2024, all’articolo 22 “Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati”, prevedeva
- un esonero contributivo transitorio
- in favore dei datori di lavoro privati
- per le assunzioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
- applicabile per 24 mesi
Come detto il decreto attuativo modifica questo periodo con nuova decorrenza 1 gennaio 2025, inalterato il termine , e si introduce un altra condizione (vedi ultimo paragrafo )
Il decreto ministeriale del 27 febbraio , in attesa di pubblicazione, conferma che i contratti devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma
- non devono riguardare personale dirigenziale,
- rapporti di lavoro domestico
- rapporti di lavoro di apprendistato (mentre l’ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio).
Sono compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.
Ci sono tuttavia ulteriori requisiti per i lavoratori assunti.
- Alla data dell’assunzione non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età (fino a 34 anni e 364 giorni sono ammessi); n
- non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato
- a meno che non siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito solo parzialmente del beneficio medesimo.
Nel decreto interministeriale si specifica che l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva.
5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
I datori di lavoro che beneficiano indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
Misura dell’esonero contributivo
L’esonero è riconosciuto in misura integrale (esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali), con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo
- di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero
- di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL)
Tuttavia si fa presente che il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal comma 7 e poste da quest’ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.
Limite di spesa e cumulabilità
Ai sensi del comma 7 dell'art 22 del DL Coesione, il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a
- 34,4 milioni di euro per l’anno 2024,
- 458,3 milioni per l’anno 2025,
- 682,5 milioni per l’anno 2026 e
- 254,1 milioni per l’anno 2027.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del suddetto Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità (dell’impiego delle risorse) del medesimo Programma.
La norma preedeva lìemanazione di un decreto attuativo entro 60 giorni (atteso per settembre 2024) e incarica l’INPS di provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati del medesimo monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze ; qualora dall’attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici.
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione, stabilita al fine della deduzione dalle imposte sui redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato – maggiorazione prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216..
Il dl Coesione prevede infine che per i datori di lavoro che beneficiano dell’esonero in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell’applicazione del beneficio in oggetto; gli acconti sono dunque determinati in misura inferiore rispetto a quella derivante dall’applicazione del criterio ordinario, in quanto non si tiene conto dell’incremento transitorio della misura dell’imposta, relativo al periodo precedente e derivante dalla minore deduzione fiscale della contribuzione previdenziale versata.
Decreto attuativo: assunzioni nel 2025 , dopo l’invio della domanda. Richiesta dei CDL
Il decreto interministeriale attuativo del "Bonus Giovani" definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 60/2024 con alcune novità che contrastano con la norma di legge .
In particolare afferma che l’esonero è valido per assunzioni effettuate tra la data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e il 31 dicembre 2025. Inoltre introduce una condizione stringente: le imprese devono presentare la domanda all'INPS prima dell'assunzione, pena l’esclusione dal beneficio. Dato che il decreto è stato approvato dopo alcuni mesi da quanto previsto e ancora non sono disponibili le modalità telematiche per la domanda di fatto le assunzioni agevolate potranno essere solo quelle effettuate nei prossimi mesi.
Tale disposizione rappresenterebbe tra l'altro un cambio di prassi rispetto ad agevolazioni precedenti, che spesso consentivano l’accesso anche retroattivamente.
La novità se confermata con la pubblicazione rischia di incertezze per le imprese che già avevano già effettuato assunzioni contando su un incentivo con criteri meno restrittivi.
Come detto sopra il CNO dei consulenti del lavoro si è fatto interprete della perplessita dei datori di lavoro richiedendo la modifica
Diventa essenziale quindi attendere chiarimenti dal ministero oltre che la circolare INPS per i dettagli operativi
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Regime ricercatori: il reddito rilevante per essere fiscalmente a carico
La Risposta n. 67/2025 dell'Agenzia delle Entrate, affronta un quesito relativo agli incentivi fiscali per il rientro in Italia di ricercatori che hanno svolto attività all'estero.
La questione riguarda specificamente la possibilità per un ricercatore, che ha beneficiato del regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, di essere considerato fiscalmente a carico del coniuge.
Si ricorda che questo regime fiscale prevede l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e ricercatori che, dopo aver svolto attività di ricerca o docenza all'estero per almeno due anni, rientrano in Italia e acquisiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Regime agevolato ricercatori il caso
Nell'interpello l'Istante, una ricercatrice rientrata in Italia nel 2022, ha chiesto chiarimenti sull'applicabilità delle detrazioni fiscali per coniuge a carico, ai sensi dell'articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La ricercatrice ha precisato che il suo reddito soggetto a tassazione è inferiore a 2.840,51 euro, e ha chiesto se tale reddito possa essere considerato ai fini della detrazione per coniuge a carico, nonostante la quota esente prevista dal regime agevolato.
La questione è particolarmente complessa perché riguarda l'interpretazione delle norme fiscali relative al calcolo del reddito complessivo ai fini delle detrazioni per familiari a carico da coordinare con l'agevolazione cd "rientro dei cervelli".
Regime agevolato ricercatori : la risposta dell’Ade
L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, ha chiarito che il reddito escluso dall'IRPEF in applicazione dell'articolo 44 del decreto-legge n. 78/2010 non deve essere computato ai fini della determinazione del limite di reddito per essere considerati a carico di un familiare, ai sensi dell'articolo 12 del TUIR.
Questo perché la norma non prevede espressamente che la quota esente debba essere aggiunta al reddito complessivo per la verifica del limite reddituale.
Pertanto, la quota di reddito esente non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare.
L'Agenzia ha dunque confermato che, nel caso specifico, qualora il reddito complessivo dell'Istante, determinato al netto della quota esente, non superi i 2.840,51 euro, la ricercatrice potrà essere considerata fiscalmente a carico del coniuge, con conseguente riconoscimento delle detrazioni fiscali previste.
Come di consueto l'Agenzia precisa che il parere è stato reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati dall'Istante, assumendo la veridicità e la concreta attuazione delle informazioni fornite.
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Comunicazione lavori usuranti: scade il 31 marzo
La scadenza per la compilazione e invio del modello “LAV_US” con riferimento alle attività lavorative usuranti svolte nell’anno che due anni fa era stata prorogata al 17 aprile torna quest'anno alla data ordinaria del 31 marzo.
Ricordiamo di seguito in sintesi gli aspetti principali dell'adempimento, che viene richiesto ai fini di monitoraggio.
Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: le categorie e i contenuti
L'adempimento è previsto del D.M. 20/9/2011, che ha introdotto la possibilità di accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono:
- addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti c.d. usuranti (art. 2, comma 5, decreto legislativo 67/2011);
- addetti a un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” o
- addetti all’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici
- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Con l'articolo 5, si impone al datore di lavoro l'invio di una comunicazione con l'indicazione del periodo e del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti nell'anno precedente.
- Comunicazione lavoro notturno
In caso di lavoro notturno, la comunicazione deve indicare anche , per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno.
in riferimento al lavoro notturno a turni, se effettuato per l'intero anno ed in via esclusiva, la comunicazione è dovuta solo in caso di effettuazione di un minimo di 64 giornate.
Invece per il semplice lavoro notturno ( ex art. 1, comma 1, lett b, n. 2, del D.Lgs. 67/2011), la comunicazione è dovuta solo per lo svolgimento di almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'interno anno.
Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: come fare, scadenza invio
L'obbligo viene assolto normalmente entro il 31 Marzo di ogni anno, tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito di Servizi per il lavoro del Ministero (https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome).
Qualora il soggetto che effettua l'invio non sia in possesso delle credenziali d'accesso dovrà procedere dapprima con la registrazione, aspettare l'esito del Ministero, e successivamente iniziare la compilazione.
Il Modello può essere presentato da
- datore di lavoro,
- azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati, o da
- intermediari abilitati ( consulenti o associazioni datoriali).
Il Modello LAV_US si compone di tre parti principali:
- Sezione Datore di Lavoro, si indicano i riferimenti dell'azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, insieme anche alla matricola e i codici di inquadramento INPS, Codice Cliente attribuito dall'INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti e alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane;
- Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, nella quale vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto;
- Sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, in cui sono presenti i dati di chi ha compilato il modello, azienda o intermediario.
Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: sanzioni e FAQ
Il Ministero del lavoro, nella sezione URP ON LINE, ha pubblicato alcune FAQ. In particolare viene chiarito ad esempio che
- in caso di lavoro in somministrazione, sono obbligate all'invio del modello le imprese utilizzatrici, senza distinzione dagli altri lavoratori.
- Inoltre si specifica che le comunicazioni vanno fatte per tutti i lavoratori a prescindere da fatto che abbiano maturato i requisiti necessari per l’accesso anticipato alla pensione.
- in caso di fusione tra due aziende con estinzione dell’incorporata, l’obbligo di invio è in capo all’azienda incorporante.
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Bonus ZES assunzioni over 35 in GU: le regole
E' stato pubblicato il 21 febbraio sul sito del Ministero del lavoro, il decreto interministeriale che disciplina le modalità di attuazione dell'esonero contributivo denominato "Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES unica". Tale misura, introdotta dall'articolo 24 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 e convertita con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95, è finalizzata a incentivare l'occupazione nelle aree del Sud Italia, caratterizzate da difficoltà economiche e sociali, attraverso un beneficio economico per i datori di lavoro privati. La norma si inserisce nel quadro delle politiche di coesione territoriale e di rilancio delle economie locali, in conformità con gli obiettivi del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea.
Venerdi 8 marzo è stata pubblicata in GU la versione del testo approvata dalla Corte dei Conti. Non ci sono modifiche.
Bonus ZES Unica assunzioni 2025: criteri e requisiti
L'esonero contributivo previsto dal decreto si applica
- ai datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione
- per le assunzioni effettuate , tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025
- con contratto a tempo indeterminato
- di personale non dirigenziale.
L'effettiva sede di lavoro del personale assunto deve trovarsi in una delle regioni comprese nella ZES unica per il Mezzogiorno, che include Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Il beneficio consiste in
- un'esenzione totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,
- per un periodo massimo di ventiquattro mesi.
L'agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli territoriali previsti dal Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027.
Per accedere all'esonero, i lavoratori assunti devono
- avere compiuto il trentacinquesimo anno di età ed
- essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi.
Inoltre, l'esonero si applica anche ai lavoratori già impiegati a tempo indeterminato presso un altro datore di lavoro che abbia beneficiato parzialmente della stessa misura.
Bonus ZES assunzioni 2025: domande all’INPS
Le domande di ammissione all'esonero devono essere presentate dai datori di lavoro all'INPS attraverso procedura telematica, secondo modalità e tempi che saranno stabiliti dall'Istituto in una prossima circolare .
La richiesta deve includere informazioni specifiche relative all'impresa richiedente, al lavoratore assunto o da assumere, alla tipologia contrattuale e alla sede lavorativa. L'INPS verifica le domande sulla base delle informazioni fornite e della disponibilità finanziaria assegnata a ciascun territorio. In caso di esito positivo, il datore di lavoro viene ammesso al beneficio, con la conseguente quantificazione degli importi erogabili per ciascuna annualità.
L'INPS effettuerà il monitoraggio dell'onere derivante dall'erogazione dell'esonero e trasmette trimestralmente i dati relativi alle domande accolte e agli oneri finanziari ai Ministeri del Lavoro e dell'Economia. Qualora le risorse stanziate risultino insufficienti, l'INPS sospende l'accoglimento di nuove domande e ne informa le autorità competenti.
Bonus ZES assunzioni 2025: i controlli
Per garantire il corretto utilizzo delle risorse, il decreto prevede specifici controlli e sanzioni per i datori di lavoro che beneficiano indebitamente dell'esonero. Qualora venga accertata un'indebita fruizione del beneficio, il datore di lavoro sarà tenuto al versamento dei contributi dovuti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
L'INPS svolge verifiche in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di individuare eventuali irregolarità o abusi nell'accesso al beneficio.
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Impatriati: niente piu vincolo tra rientro e attività lavorativa
Con la risposta a interpello 66 del 6 marzo 2025 l'Agenzia chiarisce un importante aspetto del nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023.
In particolare specifica che si può beneficiare del regime agevolato anche in assenza di nesso funzionale tra rientro e inizio attività di lavoro a partire dal momento in cui maturano i requisiti richiesti, anche successivamente al rientro.
Ecco i dettagli del caso e i chiarimenti dell'AdE.
Nuovo regime impatriati: Il caso
Un soggetto ha presentato un interpello all'Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di accedere al nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023.
Il contribuente, residente all'estero da diversi anni e regolarmente iscritto all'AIRE, specificava di aver maturato esperienza lavorativa in un paese straniero e di aver conseguito titoli di studio in management e finanza, sia in Italia che all'estero.
Con un'offerta di lavoro per un impiego a tempo indeterminato in Italia a partire da aprile 2025, ha chiesto chiarimenti circa l'applicabilità del regime agevolato per i redditi generati da questa nuova occupazione, considerando anche il fatto che nei primi tre mesi del 2025 lavorerà ancora in smart working o come frontaliere per il suo attuale datore di lavoro estero.
Nuovo regime impatriati: nesso causale e decorrenza agevolazione
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo i nuovi requisiti per accedere al regime agevolato, evidenziando che il soggetto deve trasferire la residenza fiscale in Italia e possedere un titolo di elevata qualificazione o specializzazione, come definito dalla normativa vigente. Inoltre, è richiesto un periodo minimo di permanenza all'estero di tre anni, che si estende a sei o sette anni qualora l'attività lavorativa in Italia venga svolta per lo stesso datore di lavoro o per una società dello stesso gruppo di quello presso cui si era impiegati all'estero.
Nel caso specifico, il contribuente soddisfa i requisiti di permanenza all'estero, ma i redditi derivanti dall'attività svolta nei primi tre mesi del 2025 non potranno beneficiare dell'agevolazione, poiché in tale periodo continuerà a lavorare per il datore di lavoro estero.
Tuttavia, a partire da aprile 2025, una volta assunto da un nuovo datore di lavoro italiano, il reddito generato potrà essere soggetto al regime agevolato.
L'Agenzia ha quindi chiaramente precisato che non è più necessario dimostrare un collegamento funzionale tra il trasferimento della residenza fiscale e l'inizio dell'attività lavorativa in Italia.
Di conseguenza, il contribuente potrà beneficiare del regime agevolato a partire dal momento in cui maturano i requisiti richiesti, anche successivamente al rientro.
Infine, è stato chiarito che, per il riconoscimento del regime agevolativo, la valutazione dei titoli di elevata qualificazione o specializzazione non può essere oggetto di interpello, ma spetta all'amministrazione finanziaria verificarne la sussistenza in sede di eventuale accertamento fiscale.
La risposta dell'Agenzia, quindi, conferma che il soggetto potrà beneficiare dell'agevolazione a partire dal nuovo impiego in Italia, rispettando le condizioni stabilite dalla normativa vigente.