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Sgravio contributivo mamme sostituito da bonus mensile per il 2025
La legge di bilancio 2025 n 207 2024 aveva previsto la riconferma della decontribuzione per le lavoratrici dipendenti con almeno due figli con estensione di questo sgravio alle lavoratrici autonome con partita IVA , ma contestuale rimodulazione del beneficio. Per l'attuazione della novità di attendeva un decreto ministeriale mai emanato. Ora il decreto Omnibus 95 2025 appena apparso in Gazzetta, prevede il rinvio all'anno prossimo e una misura sostitutiva ( integrazione al reddito di 40 euro mensili) (In merito INPS aveva pubblicato il 31 gennaio un messaggio di chiarimenti n. 401/2025 )
Vediamo i dettagli sull'esonero in vigore dal 2024, le modifiche 2025, sospese, e la novità del bonus mensile sostitutivo dello sgravio.
La decontribuzione madri già in vigore per il triennio 2024-2026
Il comma 180 della legge di bilancio 213 2023 prevedeva due diverse misure:
- dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
- l' esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali IVS a carico delle lavoratrici purche:
- madri di 3 o piu figli,
- con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche part time,sia del settore privato che del pubblico impiego,
- ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico
- fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo,
- nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
- SOLO per il 2024 lo stesso sgravio anche per :
- le lavoratrici madri di due figli (sempre con contratto a tempo indeterminato, ed esclusi i rapporti di lavoro domestico)
- fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
In entrambi i casi resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, cioè il calcolo della pensione non prevede riduzioni.
Decontribuzione madri nella legge di bilancio 2025: misura e durata
Il Ministero dell'economia aveva annunciato già ad ottobre di aver destinato un fondo specifico di 300 milioni di euro per ampliare la misura alle lavoratrici autonome, ricordando che nel 2024 erano state interessate circa 570.000 lavoratrici dipendenti.
Il testo della legge di bilancio 2025 però fa riferimento ad un esonero parziale, non più totale, sia per le lavoratrici dipendenti che autonome.
Al comma 219-220, nel testo definitivo, si prevede che il parziale esonero contributivo sarà riconosciuto:
- alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e
- alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità sem-
plificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, - purche madri di due o più figli
- fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
DAL 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero, non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Dunque dal 2026 resta confermato per le madri di due figli per un massimo di 10 anni , e con l'esclusione delle lavoratrici già beneficiarie della misura nella forma precedente
L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua,
Per maggiori dettagli sulla percentuali di riduzione e le modalità applicative occorrerà attendere il decreto ministeriale da emanare entro il 30 gennaio 2025.
Lo sgravio per due figli sospeso nel 2025
Nel messaggio 401 2025 INPS fornisce alcune precisazioni sul passaggio dall'esonero contributivo per le lavoratrici madri con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato attualmente in vigore a quello introdotto dalla nuova legge di bilancio . Si sottolinea che per l'operatività della nuova misura si sta attendendo il decreto ministeriale .
Inps ricorda le due misure del esonero legge 203 2023 , che si articola in due modalità
- Esonero per madri di tre o più figli (art. 1, comma 180) valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e
- Esonero per madri di due figli (art. 1, comma 181) sperimentale valida solo per il 2024.
Attenzione al fatto che in questo momento questa seconda modalità non è applicabile nel 2025.
In sostanza, afferma INPS :
- le lavoratrici madri di tre o più figli possono beneficiare dell’esonero contributivo fino al 31 dicembre 2026, con la possibilità di accedere al nuovo esonero della legge di Bilancio 2025 solo dal 2027.
- Le madri di due figli hanno potuto usufruire dell’esonero solo per il 2024, mentre dal 2025 potranno beneficiare del nuovo esonero previsto dalla legge di Bilancio 2025, che è soggetto a un tetto di reddito annuo di 40.000 euro.
Le novità del decreto Omnibus: bonus mamme lavoratrici
Come spiega la relazione illustrativa parlamentare sul decreto Omnibus, l'art 6 posticipa al 2026 l’attuazione del parziale esonero contributivo della quota di contribuzione a proprio carico per le lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici autonome madri di due o più figli.
L’esonero spetterà fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero non spetta alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.
Al comma 2 per il 2025 è previsto invece, per la medesima platea il riconoscimento di una somma pari a 40 euro mensili per ogni mese di lavoro o frazione dello stesso dell’anno 2025 da corrispondere in un'unica soluzione a dicembre dello stesso anno.
La somma esente da contribuzione e imposte non rileva ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente.
In caso di contemporaneità di rapporti di lavoro, di attività di lavoro autonomo o di obbligo contributivo in più gestioni previdenziali, la somma è riconosciuta dall’INPS per una sola gestione previdenziale.
Per ulteriori chiarimenti operativi è necessario attendere la circolare di istruzioni INPS.
Riportiamo per ulteriore informazione lo schema proposto dal Ministero del lavoro:

- dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
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Lavoro su piattaforme: la legge europea prevede la presunzione di subordinazione
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 giugno 2025 la Legge 13 giugno 2025, n. 91 – cosiddetta Legge di delegazione europea 2024 – che conferisce al Governo numerose deleghe per il recepimento di direttive e regolamenti europei in ambiti chiave come giustizia, ambiente, finanza, diritti sociali e lavoro.
Il provvedimento, composto da 29 articoli e un allegato con i riferimenti alle direttive citate, entra in vigore il 10 luglio 2025.
Tra i temi trattati, particolare rilievo per il lavoro assume l’attuazione della direttiva (UE) 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro tramite piattaforme digitali, oggetto dell’articolo 11.
Questa direttiva rientra nella strategia europea volta a tutelare i cosiddetti “gig workers” – cioè i lavoratori impiegati tramite app o piattaforme digitali per la consegna di beni, la mobilità urbana, l’assistenza personale e altre attività – assicurando loro tutele più solide e trasparenza nei rapporti di lavoro.
La delega ha implicazioni rilevanti anche per gli obblighi dei datori di lavoro digitali in materia di privacy, algoritmi e sicurezza che saranno esplicitati in decreti legislativi da emanare entro il 1 °agosto 2026
Art. 11: piattaforme digitali e nuove tutele per i lavoratori
L’articolo 11 della legge delega il Governo a recepire la direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali, stabilendo una serie di criteri stringenti per garantire la corretta qualificazione del rapporto di lavoro e una maggiore protezione dei lavoratori coinvolti.
Tra i principali interventi previsti:
- Modifiche al D.Lgs. 81/2015, in particolare al Capo V-bis, per integrare la nozione di piattaforma di lavoro digitale e armonizzare la disciplina nazionale con le definizioni europee.
- Procedure per l’accertamento della corretta classificazione contrattuale (subordinato o autonomo), evitando false collaborazioni autonome prive di autonomia reale.
- Tutela della privacy dei lavoratori: sarà necessario limitare l’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati e decisioni algoritmiche, prevedendo obblighi informativi e sistemi di riesame umano.
- Sicurezza sul lavoro: estensione della normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008 anche alle attività svolte tramite piattaforma, con l’introduzione di misure specifiche contro molestie o abusi digitali.
- Tutele previdenziali commisurate al tipo di attività svolta, con adattamenti alla disciplina per lavoratori autonomi o subordinati.
- Trasparenza e accesso alle informazioni da parte dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali circa l’uso di algoritmi, i criteri di assegnazione dei compiti, le valutazioni di performance e le modalità di trattamento dati.
- Viene inoltre valorizzato il ruolo dell’Osservatorio nazionale sul lavoro digitale (art. 47-octies del D.Lgs. 81/2015) come strumento di monitoraggio e trasparenza del settore.
Tabella novità operativi piattaforme digitali e attuazione
Ambito Obbligo operativo per le piattaforme digitali Riferimento normativo/azione prevista Classificazione del rapporto di lavoro Verifica della corretta qualificazione del lavoratore come autonomo o subordinato Procedura specifica – modifica al D.Lgs. 81/2015 Trattamento algoritmico dei dati Limitazione all'uso di sistemi automatizzati per monitoraggio e decisioni Trasparenza e revisione umana obbligatorie Informazione ai lavoratori Comunicazione sull’uso di algoritmi e criteri decisionali Accesso garantito a lavoratori e rappresentanti Sicurezza e salute sul lavoro Adozione di misure contro rischi e molestie digitali Estensione del D.Lgs. 81/2008 Tutele previdenziali Contributi e assicurazioni adeguati al tipo di rapporto Adattamento alle regole previdenziali esistenti Protezione dei dati personali Limitazioni al trattamento e comunicazione dei dati Rispetto della normativa privacy Accesso e trasparenza Disponibilità delle informazioni tramite canali ufficiali Rafforzamento dell’Osservatorio sul lavoro digitale Come detto, per questi obiettivi la legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi “entro i termini stabiliti dalla direttiva stessa” (ovvero il 1° agosto 2026):
- previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro 40 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto;
- senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Emergenza Caldo: le ordinanze regionali di divieto lavoro 2025
L’ondata di calore che sta colpendo l’Europa in questi giorni sta determinando condizioni di rischio elevato anche in Italia, con temperature estreme già registrate a fine giugno.
In questo scenario climatico sempre più instabile ed estremo, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, soprattutto nei settori a forte esposizione solare e sforzo fisico, diventa una priorità.
Vediamo le misure da adottare e le Regioni che hanno disposto l'eventuale sospensione del lavoro nelle ore piu calde della giornata.
Le misure contro il rischio caldo: per quali lavori
Per evitare i rischi per la salute dei lavoratori legati allo stress termico e ai colpi di calore i datori di lavoro possono fare riferimento alle raccomandazioni dell'INAIL
Tra le buone prassi per mitigare gli effetti del caldo estremo, si evidenziano:
- Anticipazione dell’orario di inizio turno
- Aumento delle pause in aree ombreggiate
- Accesso costante ad acqua potabile
- Rotazione dei lavoratori
Per i casi di caldo estremo le Regioni italiane stanno adottando anche quest'anno le ordinanze con cui viene disposta la sospensione delle attività lavorative nelle fasce orarie più critiche – dalle ore 12:30 alle 16:00 – per alcune categorie professionali, tra cui:
- Settore agricolo e florovivaistico
- Attività forestali
- Cave e cantieri stradali
- Edilizia e attività manuali ad alta esposizione solare
- Logistica
nei soli giorni in cui il sistema Worklimate dell’INAIL segnala un rischio elevato per stress da calore;
nel paragrafo seguente la tabella di dettaglio
Si ricorda che per le sospensioni delle attività lavorative puo essere richiesta la cassa integrazione con causale EONE "Eventi meteo non evitabili" o CISOA in agricoltura Qui le istruzioni fornite dall'INPS
Regioni con Ordinanze Attiva di sospensione del lavoro e settori di attività
Di seguito le Regioni che, alla data attuale, hanno emanato ordinanze specifiche a tutela dei lavoratori esposti a temperature eccessive.
Per un aggiornamento in tempo reale si consiglia di verificare il portale della propria regione
Regione Fascia oraria vietata Periodo di validità Settori interessati Note Lazio 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave, logistica, rider Divieto esteso ai rider; applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Sardegna 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Abruzzo 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, attività affini Ordinanza in vigore; discussione in corso per estendere il divieto ai rider. Lombardia 12:30 – 16:00 Fino al 15/09/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate; escluse attività urgenti e di pubblica utilità. Emilia-Romagna 12:30 – 16:00 Fino al 15/09/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, logistica Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Toscana 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Calabria 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, attività affini Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Basilicata 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Puglia 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Campania 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Liguria 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Marche 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Molise 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Veneto Raccomandazione – Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Raccomandazione ai datori di lavoro di limitare o evitare le attività lavorative nelle ore più calde. Sicilia 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Umbria 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate.
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Licenziamento e legge 104: obbligo di repechage personalizzato
Con la sentenza n. 18063 del 3 luglio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – si è espressa in merito al licenziamento di un lavoratore beneficiario della legge 104/1992, avvenuto a seguito della soppressione del posto di lavoro e del rifiuto del dipendente di accettare una ricollocazione con diversa articolazione oraria.
Il lavoratore, da vent’anni in azienda, aveva sempre prestato servizio con un orario a ciclo continuo e beneficiava dei permessi previsti dalla legge 104 per assistere la moglie con disabilità grave.
Il datore di lavoro, a fronte della soppressione della posizione occupata, gli aveva offerto un impiego alternativo come carrellista nel reparto spedizione, ma su doppio turno, rifiutata dal dipendente per incompatibilità con le esigenze di assistenza.
In prima istanza, il Tribunale aveva annullato il licenziamento, ma in secondo grado la Corte d’Appello di Bologna aveva ritenuto legittimo il recesso dell'azienda, affermando che l’azienda avesse assolto all’obbligo di repêchage e che il rifiuto del lavoratore fosse ingiustificato
L’intervento della Cassazione: errori nella valutazione del repêchage
La Cassazione ha ribaltato la sentenza della Corte d’Appello, accogliendo due dei motivi di ricorso presentati dal lavoratore: l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) e la mancata pronuncia sulla domanda di licenziamento discriminatorio (art. 112 c.p.c.).
In particolare, è stato ritenuto erroneo non considerare che, come evidenziato dagli atti di causa e dal Libro Unico del Lavoro (LUL), l’azienda aveva successivamente assunto altri dipendenti anche con l’orario richiesto dal lavoratore, dimostrando l’esistenza di soluzioni alternative alla cessazione del rapporto.
Secondo la Suprema Corte, il datore di lavoro è tenuto – in forza del principio di buona fede e correttezza e ai sensi dell’art. 2103 c.c. – a ricollocare il lavoratore anche in mansioni inferiori, qualora queste siano compatibili con le sue capacità e con l’organizzazione aziendale vigente. Tale obbligo risulta ancora più stringente nei confronti di lavoratori che fruiscono dei benefici previsti dalla legge 104/1992. La Corte ha anche richiamato i principi costituzionali a tutela del lavoro (artt. 4, 35 e 41 Cost.) e la giurisprudenza consolidata secondo cui il licenziamento deve essere sempre considerato una “extrema ratio”.
Conclusione: illegittima la mancata verifica di possibile demansionamento
La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia correttamente verificato se fosse davvero impossibile una ricollocazione del dipendente in mansioni compatibili con l’orario a ciclo continuo. Il fatto che altri lavoratori siano stati successivamente assunti con tale regime orario, e che lo stesso fosse ancora in uso in vari reparti aziendali, dimostra che l’opzione era praticabile e andava valutata attentamente.
Inoltre, la Corte ha censurato il mancato esame della domanda relativa alla natura discriminatoria o comunque illecita del licenziamento, ritenendo sufficiente la sua riproposizione da parte del lavoratore nella memoria di costituzione in appello.
Alla luce di tali considerazioni, la sentenza della Corte d’Appello di Bologna è stata cassata con rinvio ad altra sezione, che dovrà riesaminare la vicenda considerando il principio per cui il repêchage, soprattutto in presenza di lavoratori tutelati dalla legge 104/1992, non può limitarsi a una proposta standard, ma deve essere concreto, documentato e calibrato anche sulle esigenze di cura e assistenza familiare del dipendente.
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Licenziamenti collettivi: cosa prevede la normativa europea
Una sentenza della Corte di Giustizia chiarisce i limiti della direttiva 98/59/CE nei casi di lavoratori messi a disposizione da imprese esterne ai fini del calcolo complessivo dei dipendenti in una procedura di licenziamento collettivo. Ecco il caso e le motivazioni della sentenza C -419/24 del 19 giugno 2025.
Il contesto del caso: lavoratori esterni e licenziamento collettivo
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata recentemente chiamata a pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di cassazione francese, relativa all’interpretazione dell’art. 1, par. 1, lett. a) della direttiva 98/59/CE sui licenziamenti collettivi.
Il caso trattato nella causa C 419 2024 nasce da una controversia tra una società francese del settore alberghiero e una lavoratrice licenziata nel quadro di una procedura collettiva avviata a seguito della chiusura temporanea della struttura ricettiva per ristrutturazione.
In particolare, la questione ruotava attorno al numero complessivo di dipendenti da considerare per valutare se vi fosse l’obbligo di predisporre un piano di salvaguardia dell’occupazione, previsto dalla normativa francese per le imprese con almeno 50 dipendenti che intendano licenziare almeno 10 lavoratori in 30 giorni.
Il nodo interpretativo riguardava il computo, ai fini del raggiungimento della soglia, anche dei lavoratori messi a disposizione da una società esterna presenti stabilmente nei locali dell’albergo.
L’inquadramento giuridico e la posizione delle parti
La direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 stabilisce le regole minime comuni tra gli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, con particolare attenzione alla procedura di consultazione e informazione dei rappresentanti dei lavoratori. Tuttavia, non prevede alcun obbligo di predisporre piani specifici per la salvaguardia dell’occupazione. La normativa francese invece, in particolare l’articolo L.1233-61 del Code du travail, stabilisce tale obbligo per imprese con almeno 50 dipendenti e licenziamenti consistenti.
La Corte d'appello francese aveva annullato il licenziamento perché la società datrice non aveva incluso, nel calcolo dell'organico, gli 11 lavoratori della società esterna operanti da lungo tempo nell'albergo. La Corte di cassazione ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia se, ai sensi della direttiva europea, tali lavoratori potessero essere considerati abitualmente impiegati presso l’impresa utilizzatrice.
Secondo la società, i lavoratori esterni non potevano essere computati, in quanto non potevano essere oggetto del licenziamento né beneficiari del piano di salvaguardia.
Di diverso avviso la Corte d’appello, che li ha considerati come parte della forza lavoro effettiva dell’impresa.
La decisione della Corte di Giustizia e le sue implicazioni
Con la sentenza del 19 giugno 2025 nella causa C-419/24, la Corte ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale, stabilendo che la direttiva 98/59/CE non trova applicazione in un caso come quello descritto. La Corte ha chiarito che tale direttiva non impone alcun obbligo specifico in merito alla predisposizione di piani di salvaguardia dell’occupazione e che, di conseguenza, le disposizioni nazionali che impongono tale onere restano di esclusiva competenza degli Stati membri.
La decisione si fonda su un principio consolidato: le norme dell’Unione si applicano solo se la situazione oggetto della controversia rientra nel loro ambito. La direttiva 98/59/CE, che armonizza solo parzialmente le procedure di licenziamento collettivo, non prevede criteri rigidi per il calcolo della soglia di dipendenti né obbliga alla predisposizione di piani di tutela, lasciando ampia discrezionalità alla legislazione nazionale. In questo quadro, l’art. L.1233-61 del codice del lavoro francese si configura come una norma più favorevole ai lavoratori, pienamente lecita ma autonoma rispetto alla normativa europea.
In definitiva, la Corte non si è espressa nel merito della definizione di “lavoratore abitualmente occupato”, ma ha rinviato ogni valutazione al giudice nazionale.
Si ribadisce il principio secondo cui le direttive europee non possono essere invocate per valutare disposizioni nazionali che impongono obblighi ulteriori rispetto al quadro armonizzato. La disciplina francese sul computo dei lavoratori esterni e sull’obbligo di elaborare un piano di salvaguardia resta, dunque, esclusiva prerogativa del legislatore nazionale.
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Tecnici radiologi e medici radiologi prestazioni INAIL 2025 : le istruzioni
E' stato pubblicato il 16 maggio 2025 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il decreto 59 del 24 aprile con la definizione della retribuzione convenzionale per il 2025 ai fini della determinazione dei nuovi importi delle prestazioni economiche erogate dall’Inail per tecnici radiologi e allievi esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive che avranno decorrenza dal 1 luglio 2025 con le misure riportate nel paragrafo successivo
Il 28 maggio è apparso anche il decreto del 24 aprile 2025 sulla retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025,
In data 4 luglio INAIL ha pubblicato le consuete circolari di istruzioni.(v. ultimo paragrafo).
Retribuzioni convenzionali 2025 tecnici radiologi
Sulla base della legge 4 agosto 1965 n. 1103, recante “Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica” e, in particolare, l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica”, il quale, al comma 1, prevede che "La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite è fissata, annualmente (…) in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica", le retribuzioni convenzionali dal 1 luglio 2025 sono le seguenti:
Anno Retribuzione convenzionale Anno 2016 e precedenti 29.370,51 € Anno 2017 29.611,96 € Anno 2018 30.134,54 € Anno 2019 29.917,09 € Anno 2020 30.004,82 € Anno 2021 – 2025 30.620,24 € Retribuzioni convenzionali e rivalutazione INAIL per medici esposti a radiazioni
La retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025, è stabilita nella misura di euro 66.866,83
Le medesime prestazioni economiche in corso di godimento sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione dell’1,008.
Le istruzioni INAIL circolari 41 e 42 del 4.7.2025
La Circolare n. 41/2025 sulla rivalutazione delle prestazioni per i medici esposti a radiazioni comunica ni particolare che le Sedi INAIL procederanno alla liquidazione d’ufficio con i modelli standard di comunicazione (170/IMec e 171/IMec), prevedendo aggiornamenti anagrafici entro 15 giorni dalla ricezione.
La Circolare n. 42/2025 riguardante la rivalutazione delle prestazioni economiche e la determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e per gli allievi dei relativi corsi, precisa che , la liquidazione delle prestazioni avverrà d’ufficio nel rateo di rendita di agosto 2025, accompagnata da apposita comunicazione tramite i modelli INAIL. Le eventuali variazioni anagrafiche dovranno essere comunicate tempestivamente per l’aggiornamento degli archivi informatici.
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Assegno d’invalidità: integrazione al minimo anche col contributivo
Con la sentenza n. 94/2025 pubblicata il 3 luglio , la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995 (nota come Riforma Dini), nella parte in cui nega l’integrazione al minimo agli assegni ordinari di invalidità interamente calcolati con il sistema contributivo. La norma, introdotta per razionalizzare la spesa pensionistica nel passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, impediva infatti che questi assegni beneficiassero della quota integrativa, differenziandosi da quelli misti o retributivi.
La Consulta ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione, ritenendo che questa esclusione violi gli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, per disparità di trattamento e insufficiente tutela dei soggetti disabili in condizione di bisogno.
L’assegno ordinario d’invalidità, destinato a chi ha visto ridotta la capacità lavorativa a meno di un terzo per cause fisiche o mentali, presenta caratteristiche peculiari tali da giustificare una disciplina integrativa speciale, anche sotto il regime contributivo.
Ecco le motivazioni della pronuncia dell Consulta.
Integrazione dovuta per una prestazione assistenziale-ponte
La Corte costituzionale afferma in primo luogo che sin dalla sua introduzione con la legge n. 222/1984, l’assegno ordinario d’invalidità si è distinto da altre prestazioni pensionistiche per finalità e modalità di calcolo.
Esso risponde a una logica assistenziale oltre che previdenziale, offrendo un sostegno economico a lavoratori in età ancora attiva ma resi parzialmente inabili al lavoro.
In questo contesto, anche l’integrazione al minimo ha assunto una forma diversa: non un’equiparazione automatica al minimo INPS, ma una somma aggiuntiva a carico del fondo sociale, oggi gestito dal GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali), finanziato tramite la fiscalità generale.
La Corte sottolinea che escludere dal beneficio chi percepisce l’assegno solo in forma contributiva non consente alcun risparmio per le casse pubbliche, poiché il relativo costo è già coperto da fondi assistenziali.
Inoltre, il rischio concreto è che un soggetto invalido in età lavorativa, con un assegno di importo molto basso, resti privo di qualsiasi supporto economico se non ha i requisiti per altre misure come l’assegno di invalidità civile, l’assegno di inclusione o l’assegno unico familiare.
Effetti della sentenza e decorrenza
La Corte ha evidenziato che l’assegno ordinario d’invalidità non rientra nella categoria delle prestazioni previdenziali mirate alla copertura della vecchiaia, ma svolge una funzione diversa e anticipata, destinata a coprire il periodo di attività lavorativa interrotto o limitato per ragioni sanitarie. Proprio per questa sua natura, non può essere equiparato agli altri trattamenti pensionistici esclusi dall’integrazione al minimo in base alla legge del 1995.
Considerato l’impatto finanziario potenzialmente significativo derivante dal riconoscimento retroattivo degli arretrati, la Corte ha stabilito che gli effetti della sentenza decorreranno dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, evitando effetti ex tunc che avrebbero gravato eccessivamente sulla finanza pubblica per l’anno in corso.
La pronuncia rappresenta un importante intervento di riequilibrio costituzionale, che rafforza le garanzie a tutela delle persone con disabilità lavorativa, riaffermando il principio di uguaglianza e il diritto a un’esistenza libera e dignitosa, come sancito dalla Carta costituzionale.