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Esportazioni franco valuta: chiarimenti ADE
Con la Risposta a interpello n. 34 si tratta la disciplina IVA delle c.d. esportazioni ''franco valuta'' (Non applicazione articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
Esportazioni franco valuta: chiarimenti ADE
Una Società Agricola a r.l. riferisce di svolgere attività agricola e di produrre vini confezionati poi commercializzati direttamente dall'azienda anche all'estero.
L'Istante vorrebbe effettuare l'operazione con una fattura proforma ''in franco valuta'' intestata all'importatore, tramite cui la merce verrebbe sdoganata con una bolla collettiva e solo in seguito emettere, a nome dei singoli clienti, le singole fatture dirette (SDI) non imponibili ex articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.Nell'attesa di essere vendute, le bottiglie saranno stoccate presso un magazzino in USA riferibile all'importatore, sulla base di un contratto di logistica preventivamente concluso tra le parti.
Secondo quanto riferito dall'Istante, si tratta di un'''esportazione collettiva non definitiva'', da regolarizzare solo dopo lo sdoganamento del prodotto, con l'emissione delle singole fatture ai rispettivi acquirenti, nel rispetto delle seguenti modalità:
- 1. affidare l'operazione a una società di logistica italiana, BETA s.r.l., che spedisce in anticipo negli USA una determinata quantità di vino, stimata in base all'ordinario consumo dei propri clienti statunitensi;
- 2. una volta arrivata negli USA, la merce è stoccata presso un magazzino di proprietà di una società statunitense, controllata dalla suddetta società di logistica;
- 3. la merce viaggia verso gli USA accompagnata da una fattura proforma in franco valuta (in forma cartacea e senza invio tramite SDI) intestata all'importatore statunitense, nella quale sono riportate le specifiche dei prodotti e le precise quantità inviate;
- 4. una volta arrivato a destinazione, il vino è sdoganato dall'importatore che restituisce all'Istante una bolla doganale collettiva, con un singolo MRN per tutta la fornitura;
- 5. il trasferimento della merce all'acquirente avviene solo dopo che la Società ha venduto il vino al singolo cliente ''privato'' statunitense, documentando la cessione con una fattura di vendita ''non imponibile ex articolo 8'', nella quale sono riportati gli estremi del documento di esportazione, così da collegare la singola fattura alla bolla di sdoganamento iniziale;
- 6. dette fatture sono poi regolarmente inviate tramite SDI e verranno consegnate ai clienti USA dall'importatore che fa riferimento alla società di logistica;
- 7. una volta vendute tutte le bottiglie inizialmente inviate, si ha una situazione in cui a ogni bolla doganale, emessa a fronte della fattura proforma collettiva in franco valuta, sono allegate le relative fatture di vendita, indicanti il riferimento a tale documento doganale, provando così la conclusione della vendita effettuata;
- 8. l'eventuale merce invenduta è reimportata in Italia, avendo cura di farla arrivare alla dogana di partenza prima della scadenza dell'anno solare.
Poiché esistono dubbi in merito la Società chiede conferma, anche ai fini doganali, della possibilità di ''effettuare l'esportazione con fattura proforma in franco valuta intestata all'esportatore, tramite cui la merce verrebbe sdoganata con una bolla collettiva'', emettendo solo in un secondo momento le fatture a nome dei singoli clienti, da inviare tramite SDI, in regime di non imponibilità ex articolo 8 del Decreto IVA.
Esportazioni franco valuta: chiarimenti ADE
Quella descritta dalla Società sembra essere un'operazione di c.d. ''esportazione franco valuta'', ossia un'operazione mediante la quale un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, trasferisce propri beni dall'Italia verso uno Stato extraUE, in assenza di un passaggio di proprietà degli stessi e, dunque, senza percepire alcun corrispettivo a tale titolo.
In sostanza, una volta a destinazione, i beni continuano a essere di proprietà del soggetto passivo ''italiano'', presupposto che impedisce di considerare l'operazione come una ''cessione all'esportazione'' nei termini descritti dall'articolo 8 del Decreto IVA (cfr. risoluzione n. 306/E del 21 luglio 2008).
Su un piano differente si pone la nozione di esportazione ai fini doganali, più ampia rispetto a quella rilevante ai fini IVA:- l'esportazione doganale richiede infatti la materiale uscita dei beni dal territorio doganale della UE, mentre ai fini IVA come sopra accennato assume rilevanza la ''cessione all'esportazione'' che avviene quando, unitamente all'uscita (rectius, trasporto o spedizione) di uno o più beni fuori dal territorio unionale, avviene il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sui medesimi beni.
Una fattispecie che, ad esempio, configura una cessione all'esportazione nei termini appena descritti è quella del consignment stock oggetto della risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013: in tal sede l'Agenzia ha chiarito che ''l'invio dei propri beni negli USA in regime franco valuta per essere successivamente ceduti al cliente statunitense'' realizza una cessione all'esportazione quando ''avviene in virtù dell'impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti. Le merci, ancorché stoccate in un deposito di proprietà della controllata statunitense, di cui l'interpellante ha la disponibilità in virtù del contratto di locazione appositamente stipulato, appaiono vincolate, sin dall'inizio (n.d.r. enfasi aggiunta), all'esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di
approvvigionamento''.
Se dunque un'impresa italiana, al momento della fuoriuscita dei beni dal territorio UE, è obbligata a venderli a un cliente estero, il prelievo dal deposito dei medesimi beni per la consegna al cliente estero dà ''esecuzione alla compravendita (n.d.r. integrando) i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972''.
Nella fattispecie oggetto del presente interpello un simile impegno non è riscontrabile in capo all'Istante, con la conseguenza che ''l'eventuale cessione delle merci esportate durante la loro permanenza all'estero non assume rilevanza ai fini dell'IVA'' per difetto del requisito della territorialità, non essendo più i beni nel territorio dello Stato.
Tale operazione, non costituendo ''cessione all'esportazione'' ai sensi dell'articolo 8 del Decreto IVA, non concorre alla formazione del plafond.
Questa conclusione trova riscontro nella bozza di contratto con la società di logistica, BETA S.r.l., fornita in allegato dall'Istante, in cui non è presente alcun riferimento a un eventuale trasferimento della proprietà delle merci, né tantomeno un impegno simile è rinvenibile ab origine a carico dell'Istante.Da tale contratto è invece desumibile il suo status di proprietario medio tempore dei beni oggetto di spedizione e custodia negli USA.
Non vi è nemmeno traccia del pagamento di un corrispettivo, né di una sua quantificazione in termini provvisori.
A BETA S.r.l. e alla sua controllata USA (i.e., Importatore) sono affidati compiti esclusivamente esecutivi, con specifico riferimento alla logistica e alla custodia delle merci.
Pertanto si ritiene che l'operazione descritta dall'Istante non presenti i caratteri propri di una cessione all'esportazione nel senso prima chiarito.L'Agenzia evidenzia che all'atto delle singole cessioni nei confronti dei clienti privati americani, la Società è tenuta a emettere fattura fuori campo IVA per difetto del presupposto territoriale ai sensi degli articoli 7 bis e 21, comma 6 bis, lettera b) del Decreto IVA.
Allegati: -
Compensi interpreti giudiziari: calcolo da modificare secondo la Consulta
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 16 del 10 febbraio 2025, ha esaminato la legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 319 del 1980, che disciplina i compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su richiesta dell’autorità giudiziaria, e dell’articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, relativo alla determinazione degli onorari a tempo.
Compensi illegittima la disparità tra vacazioni
Il caso trae origine da un’istanza del Tribunale ordinario di Firenze, che ha sollevato la questione in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, lamentando la sproporzione tra la prima vacazione e quelle successive, il cui compenso risulta notevolmente ridotto e non adeguato al costo della vita.
La Corte ha ritenuto fondata la questione relativa all’articolo 4 della legge n. 319 del 1980, dichiarandone l’illegittimità costituzionale, in quanto la differenziazione dei compensi per le vacazioni successive alla prima risulta irragionevole e lesiva del principio di proporzionalità.
Il mancato aggiornamento degli importi ha determinato, nel tempo, una sproporzione ingiustificata, compromettendo la dignità professionale degli ausiliari del magistrato e la qualità delle prestazioni, con riflessi negativi sulla garanzia dell’equo processo.
Compensi giudiziari professionisti le raccomandazioni della Consulta
Per quanto riguarda l’articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza, poiché la normativa in questione non è ancora applicata in concreto, essendo subordinata all’adozione di un regolamento ministeriale che determini le nuove tabelle degli onorari.
Interessante notare che la decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale più ampio, in cui la Corte ha già censurato la mancata adeguatezza dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice, evidenziando l’obbligo di garantire una retribuzione proporzionata e conforme ai principi di equità e ragionevolezza.
La sentenza richiama precedenti pronunce che hanno stigmatizzato il mancato aggiornamento degli onorari e la riduzione arbitraria dei compensi nei casi di patrocinio a spese dello Stato, rilevando come tali misure finiscano per scoraggiare i professionisti più qualificati dal prestare la loro opera, con un impatto negativo sull’amministrazione della giustizia.
In conclusone la sentenza stabilisce che, in assenza di un aggiornamento tempestivo delle tabelle dei compensi, non può essere mantenuta una differenziazione ingiustificata tra la prima vacazione e le successive, che ne riduce arbitrariamente il valore.
La Consulta sollecita quindi l’amministrazione giudiziaria e i legislatori a dare finalmente attuazione al sistema di aggiornamento degli onorari previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, per evitare il ripetersi di situazioni di grave squilibrio. Questa pronuncia ribadisce il principio che il contenimento dei costi della giustizia non può avvenire a scapito della qualità del servizio e della dignità professionale degli ausiliari del magistrato, riaffermando il diritto a un equo compenso quale elemento essenziale per la garanzia di un processo giusto ed efficace.
Compensi interpreti, traduttori , periti giudiziari: cos’è la vacazione
Si ricorda che nel contesto della normativa sulle spese di giustizia, il termine vacazione indica un’unità di tempo di due ore, utilizzata per calcolare il compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati dall’autorità giudiziaria.
Il sistema prevede che tali professionisti vengano retribuiti in base al numero di vacazioni impiegate per svolgere il proprio incarico.
La normativa censurata ora dalla Corte Costituzionale prevede che la prima vacazione sia pagata a un importo più alto rispetto a quelle successive, una disparità ritenuta ingiustificata e lesiva della proporzionalità nella retribuzione.
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Isee: approvato il decreto su esclusione BTP e buoni postali
I titoli di stato e altri prodotti finanziari garantiti dallo Stato come i Buoni e i libretti postali sono stati esclusi dal calcolo del patrimonio familiare ai fini dell' ISEE, fino all'importo di 50mila euro con la legge di bilancio legge 213 del 30 dicembre 2023, (articolo 1 commi 183-185).
Dopo piu di un anno per l'entrata in vigore della novità si attende ancora l'approvazione definitiva del decreto da parte della Presidenza del Consiglio.
Con il messaggio 165 del 12 gennaio 2024, dopo un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l' INPS aveva informato che l’entrata in vigore della disposizione non è immediata, essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento (DPCM n. 159 del 2013).
Dal Ministero giunge notizia che il decreto è stato approvato dalla Corte di Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è stata ritardata solo dalla necessità di correggere un refuso.
Fino ad oggi dunque ancora immutata immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, e nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare.
In questi giorni inizia la campagna di rinnovo delle DSU per l'ISEE 2025
Facciamo il punto sull'entrata in vigore effettiva e le possibili conseguenze di questa importate novità.
Titoli di stato esclusi dal conteggio ISEE, quando entra in vigore la novità?
Il Ministero dell’economia e delle finanze aveva predisposto ad aprile 2024 uno schema di decreto con le modifiche al regolamento ISEE che ha trasmesso all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali .
Il Garante Privacy ha espresso parere favorevole (Parere n. 290), confermando la conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Il testo ha ottenuto il parere favorevole anche della Conferenza stato Regioni e dal Consiglio di stato e delle commissioni parlamentari. Per l'applicazione effettiva si attende come detto la bollinatura della Corte dei conti,il nulla osta della Presidenza e la pubblicazione in GU. Poi si dovranno attendere anche le istruzioni operative e il nuovo modello di DSU dall' INPS.
Secondo gli operatori puo essere difficile l'entrata in vigore in queste settimane perche per INPS è già iniziata la campagna di rinnovo delle DSU ISEE ma grazie ai nuovi collegamenti tra le banche dati della pubblica amministrazione e le recenti automatizzazioni della piattaforma non si puo escludere nulla.
Le conseguenze sul calcolo ISEE
Secondo la relazione tecnica allegata al Dpcm, questa modifica ridurrà il valore dell’ISEE di molte famiglie, con un conseguente aumento delle spese pubbliche per le prestazioni collegate ( bonus sociali gas e luce, , assegno unico, bonus psicologo Bonus nido). Si stima un incremento medio dello 0,23% con un costo annuo aggiuntivo per lo Stato di circa 44 milioni di euro, già coperto dalla precedente legge di Bilancio.Tuttavia, l’impatto sull’ISEE è considerato trascurabile per molte prestazioni, dato che le soglie richieste sono generalmente basse. L’effetto più evidente potrebbe riguardare l’assegno unico, data la sua universalità e la granularità degli importi correlati alle diverse fasce ISEE.
Le simulazioni effettuate da Caf Acli per il Sole 24 ore evidenziano come cambierà l'ISEE.
Ad esempio, una famiglia con due figli, reddito da lavoro dipendente, casa di proprietà e 79mila euro di patrimonio mobiliare vedrebbe una riduzione dell’ISEE di circa 2mila euro (-8,6%) se 25mila euro sono investiti in titoli di Stato.
Se l’investimento raggiunge i 50mila euro, la riduzione può arrivare fino a 4mila euro (-17,2%).
ISEE: quali titoli saranno esclusi?
L'Isee ricordiamo è l'indicatore della situazione economica familiare che viene utilizzato per definire a chi possono essere garantite alcune prestazioni assistenziali o agevolazioni (come ad esempio RDC, Supporto formazione e lavoro, borse di studio universitarie, Bonus asili nido, ecc.)
Per definire l'ISEE familiare si tiene conto del reddito e del patrimonio complessivo di tutti i componenti della famiglia (beni immobili, auto, barche, titoli e risparmi su conti correnti ecc) .
Tornando alla legge di bilancio 2024, già nella prima bozza (Qui il testo integrale) è stata inserita la previsione di escludere dal calcolo dell'isee i titoli di stato (Buoni del tesoro annuali o poliennali). Nel corso dei lavori è stato specificato che sono ricompresi anche "altri prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato".
Si fa riferimento quindi a:
- Buoni ordinari del Tesoro (BOT )
- CTZ (Certificati del tesoro zero-coupon),
- Buoni del tesoro poliennali (BTP),
- Certificati di credito del Tesoro (CCT),
- buoni postali fruttiferi,
- libretti di risparmio postale,
il cui possesso non avrà quindi rilevanza per l’ISEE familiare.
Occorre attendere comunque un provvedimento specifico per capire il momento di entrata in vigore della novità.
BTP e buoni postali fuori dall'ISEE: dubbi applicativi e perplessità
Dato il forte incremento dei tassi di interesse per l'inflazione a inizio 2024 , la vendita dei titoli di stato ha avuto un grande successo negli ultimi mesi che continua ancora oggi
L'obiettivo a breve termine della novità della legge di bilancio 2024 era chiaramente quello di recuperare altre risorse: rendendo ininfluente per l'Isee il possesso di titoli di stato, il Governo ne favorisce fortemente la vendita e raccoglie fondi, utili per il bilancio statale.
La misura desta una perplessità sul fatto di creare ulteriore indebitamento statale a lungo termine. infatti i maggiori tassi di interesse che vanno alle famiglie saranno spalmati nei deficit degli anni a venire.
Inoltre non è improbabile che gli enti interessati erogatori di prestazioni sociali basate sul'ISEE, come INPS, università, enti locali non siano in un prossimo futuro costretti a modificare le soglie di accesso per problemi di bilancio finanziario interno con un annullamento di fatto del beneficio per gli utenti.
Infine non appare una misura del tutto equa, dato che farebbe risultare sullo stesso piano, ai fini dei bonus e agevolazioni economiche, i soggetti in possesso di un certo patrimonio e altri che invece non lo sono. Infatti le famiglie con liquidità finanziaria che investiranno i loro risparmi in questi titoli risulteranno "poveri" quanto quelli che non lo possiedono e rientreranno nelle soglie ISEE previste ad esempio per la Carta spesa Dedicata a te o per i Bonus sociali bollette, pensati per i ceti effettivamente meno abbienti.
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EBISport versamenti sospesi per problemi tecnici
Il fondo per il lavoro sportivo EBisport ha comunicato ieri la sospensione delle procedure di versamento dei contributi dovuti per problemi tecnici, non meglio precisati. L'adempimento potrà essere effettuato senza oneri aggiuntivi non appena il flusso sarà ripristinato.
L'ente precisa quindi la procedura alternativa da utilizzare .
Nell'articolo un riepilogo dell'obbligo contributivo dell'ente bilaterale istituito da Confederazione dello Sport,SLC-CGIL, FISASCAT-CISL,UILCOM-UIL per sostenere l'
apprendistato professionalizzante, il monitoraggio del mercato del lavoro nel settore, i progetti di formazione e l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro del settore sportivo.
Versamenti Ebisport: cosa fare per adempiere
Questo il testo del comunicato :
a seguito di un problema tecnico il versamento della contribuzione prevista dall’art. 3 del CCNL mediante modello di pagamento F24 sezione INPS codice tributo EBIS e l’indicazione nel flusso UNIEMENS dei dati relativi è sospeso.
La contribuzione potrà essere versata, non appena ripristinato il flusso , tramite F24 e rettifica UNIEMENS anche per sanare periodi pregressi, senza ulteriori oneri.
Qualora le società aderenti lo ritenessero opportuno, si potrà procedere mediante versamento mezzo bonifico bancario sul conto corrente
- BNL IBAN IT03O0100503225000000001567,
indicando il periodo di riferimento ed il numero di dipendenti e/o collaboratori al quale il versamento si riferisce. Copia del bonifico effettuato dovrà essere inviata all’indirizzo mail [email protected] con l’auspicio di una rapida risoluzione del problema per il quale ci scusiamo con gli iscritti.
Ebisport: misura e istruzioni per il versamento dei contributi
Si ricorda il versamento della contribuzione è da effettuare successivamente all’invio della scheda di adesione scaricabile dal sito www.ebisport.it, deve avvenire mediante modello di pagamento F24 inserendo nella sezione “INPS” il codice tributo EBIS.
La risoluzione 03/E del 5/1/2018 dell’Agenzia delle Entrate specificava in merito che “in sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza esclusivamente della colonna “importi a debito versati”, indicando: – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente; – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS dell’azienda; – nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di riscossione del contributo, nel formato “MM/AAAA”. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata”.
La contribuzione prevista dal CCNL è attualmente pari a contributo stabilito nella misura
dello 0,10%, a carico della parte datoriale e
dello 0,05% a carico del lavoratore,
calcolati sulla retribuzione complessiva mensile del lavoratore subordinato o sul compenso lordo del Collaboratore Coordinato e Continuativo.
da versare mensilmente
Per sanare periodi pregressi, qualora la stessa fosse tardiva, si procederà mediante versamento mezzo bonifico bancario sul conto corrente BNL IBAN IT03O0100503225000000001567, in quanto, l’eventuale utilizzo del modello di pagamento F24, comporterebbe l’obbligo di rettifica dei modelli UNIEMENS già inviati per il periodo. Nella causale del bonifico si dovrà indicare il periodo di riferimento ed il numero di dipendenti a tempo indeterminato al quale il versamento si riferisce.
Copia del bonifico effettuato dovrà essere inviata all’indirizzo mail [email protected].
Ebisport : codice contratto INPS
Si ricorda infine che l’INPS, con messaggio n. 346 del 24/01/2018, ha comunicato il codice contratto attribuito al CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit:
- Codice “479” avente il significato di “CCNL per i dipendenti di impianti e attività sportive – CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA”
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Flussi di ingresso 2025: tabelle distribuzione quote
La nota direttoriale del ministero del lavoro n.1504 del 12 febbraio 2025, emessa dal Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguarda la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per l'anno 2025.
Il documento fa seguito alla circolare congiunta del 24 ottobre 2024 e si basa sul DPCM del 27 settembre 2023, che stabilisce le quote di ingresso per lavoratori stranieri nei settori stagionale e non stagionale. La nota fornisce le tabelle complete e indicazioni dettagliate sulla distribuzione delle quote a livello territoriale, tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro e delle richieste provenienti dalle istituzioni locali e dalle parti sociali.
Come ormai noto purtroppo tutte le associazioni del settore hanno rimarcato che le cifre sono ancora ampiamente insufficienti per soddisfare le domande sia delle imprese in particolare del settore ricettivo e agricolo, che delle famiglie per quanto riguarda gli assistenti familiari.
Tabelle distribuzione delle Quote Lavoro Stagionale e Non Stagionale
Come detto la nota specifica come le quote stabilite dal DPCM saranno distribuite a livello regionale e provinciali attraverso gli Ispettorati d'area metropolitana (IAM) e gli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL), nonché le Regioni e Province Autonome.
Ripartizione Automatica: Le quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale saranno impegnate automaticamente a livello provinciale dal sistema SPI 2.0 del Ministero dell'Interno, in base alla cronologia di ricevimento delle istanze.
Riserve e Accordi Internazionali: La nota dettaglia le quote riservate a specifiche categorie di lavoratori, come donne, cittadini di Paesi con accordi di cooperazione (ad esempio, Tunisia e India), e lavoratori nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria.
Click Day: Per il settore turistico-alberghiero, la nota menziona la possibilità di assegnare fino al 70% delle quote complessive a seguito del "click day" del 12 febbraio 2025, e il restante 30% a seguito del click day del 1° ottobre 2025.
Quote Non Utilizzate: La nota prevede la possibilità di riassegnare le quote non utilizzate dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dei click day, in base alle effettive necessità riscontrate.
Riserve per Donne: La nota conferma la riserva fino al 40% delle quote complessive per le lavoratrici nel lavoro subordinato stagionale e non stagionale, nonché nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria ( colf e badanti).
Esempi dati regionali per accodi internazionali e assistenti familiari
Alcuni esempi di dati delle tabelle allegate al decreto Quote Lavoratori con Accordi Internazionali e Assistenti Familiari 2025
Quote Lavoratori con Accordi Internazionali 2025
Regione Quote Accordi Internazionali Abruzzo 41 Basilicata 74 Calabria 182 Campania 570 Emilia Romagna 191 Friuli Venezia Giulia 33 Lazio 394 Liguria 15 Lombardia 683 Marche 69 Molise 13 Piemonte 56 Puglia 525 Sardegna 13 Sicilia 59 Toscana 162 Trentino Alto Adige 17 Umbria 24 Valle d'Aosta 2 Veneto 341 Quote Assistenti Familiari 2025
Regione Quote Assistenti Familiari Abruzzo 86 Basilicata 42 Calabria 135 Campania 184 Emilia Romagna 332 Friuli Venezia Giulia 30 Lazio 451 Liguria 128 Lombardia 1453 Marche 44 Molise 4 Piemonte 367 Puglia 1067 Sardegna 64 Sicilia 313 Toscana 301 Trentino Alto Adige 54 Umbria 122 Valle d'Aosta 16 Veneto 507 -
Modello RED entro il 28.2: nuovo servizio di consulenza INPS
Si avvicina la scadenza dell'invio del Modello Red relativo ai redditi dei pensionati ai fini delle prestazioni economiche aggiuntive riservate ai redditi piu bassi ..
L’INPS annuncia con il messaggio 525 dell'11 febbraio 2025 che è disponibile il nuovo servizio “Consulente RED” per rendere più semplice la comunicazione .Questo nuovo strumento aiuta i pensionati e gli intermediari a verificare subito quali dati vengono utilizzati nei controlli, evitando sorprese e l possibile sospensione delle prestazioni aggiuntive
Grazie al “Consulente RED”, è possibile consultare direttamente online, nella sezione personale “MyINPS”, i dati reddituali rilevanti per il ricalcolo delle prestazioni. In alternativa, ci si può rivolgere a un patronato, che potrà accedere alle informazioni su autorizzazione del pensionato. Il servizio mostra in modo chiaro le fonti dei dati utilizzati dall’INPS, come dichiarazioni fiscali, modelli RED e altre comunicazioni ufficiali. Inoltre, un chatbot interattivo aiuta a capire meglio i criteri con cui vengono valutati i redditi dichiarati.
Per accedere, basta autenticarsi sul sito INPS con SPID, CIE 3.0, CNS o eIDAS. Chi preferisce un supporto può sempre rivolgersi a un patronato autorizzato, che potrà accedere ai dati con un mandato digitale.
Campagna solleciti RED 2023 scadenza 28 febbraio
E' in corso attualmente la campagna "Solleciti RED 2023" per supportare i pensionati nell’adempimento dell’obbligo di dichiarazione reddituale relativo all’anno 2022.
INPS lo ha comunicato con il messaggio 4504 del 27 dicembre 2024.
La campagna si basa sull’uso di video-guide interattive e personalizzate, progettate per semplificare la compilazione e l’invio online delle dichiarazioni reddituali.
Inoltre, promuove l’utilizzo del servizio RED Precompilato, che facilita ulteriormente il processo dichiarativo, evitando il rischio di sospensioni o revoche delle prestazioni collegate al reddito. La guida è accessibile tramite QR code, area riservata “MyINPS”, app “IO” e “INPS Mobile”.
Le videoguide per la dichiarazione Modello RED sono accessibili tramite diversi canali digitali:
- QR Code sulla comunicazione cartacea: I destinatari della campagna possono scansionare il QR code riportato sulla lettera di sollecito ricevuta.
- Portale “MyINPS”: Accedendo alla propria area riservata con SPID (almeno di livello 2), CIE o CNS, i pensionati trovano la video-guida disponibile nella bacheca notifiche.
- App dedicate: Le notifiche e i link alla video-guida sono presenti nelle app “IO” e “INPS Mobile”, oltre che nei servizi online come “Cedolino pensione” e “Consulente digitale delle pensioni”.
I pensionati che hanno aggiornato i propri contatti nell’area “Gestione consensi” di MyINPS riceveranno una notifica via e-mail o SMS non appena la video-guida sarà pubblicata. Il servizio rimarrà attivo fino al 28 febbraio 2025, termine ultimo per la comunicazione dei redditi.
L’INPS invita gli utenti a usufruire del servizio online RED Precompilato per completare la dichiarazione con semplicità e verificare eventuali diritti inespressi.
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Quota 103 riconfermata per il 2025. Al via le domande
Le regole per la pensione anticipata cd."Quota 103" (ufficialmente pensione anticipata flessibile) sono state confermate anche per il 2025 ,dalla legge di bilancio 207-2024, con i requisiti già in vigore:
- 62 anni di età e
- 41 anni di contributi
maturati entro il 31 dicembre 2025 .
Fino al momento in cui si raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, il tetto dell’importo della pensione non può superare l’importo pari a quattro volte la pensione minima.
Confermato anche l'incentivo al c.d. “bonus Maroni” previsto per premiare chi, pur avendo i requisiti di quota 103, decida di continuare a lavorare.
L'INPS ha confermato con il recente messaggio 502 2025 che è stato aggiornato l'applicativo per l'invio delle domande.
Ricordiamo di seguito piu in dettaglio la norma e le istruzioni operative fornite lo scorso anno.
Pensione Quota 103 requisiti: validità e cumulo dei periodi
Inps aveva fornito con la circolare 39 del 27 febbraio 2024 le istruzioni sull'anticipo pensionistico Quota 103 come previsto dalla legge di bilancio 2024, definita per la precisione "pensione anticipata flessibile".
L'importo massimo previsto per l'assegno era di circa 2390 euro lordi.
Viene anche specificato che restano ferme le istruzioni fornite con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023, per i soggetti che hanno maturato i requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile entro l’anno 2023, cosi come invariate sono:
- le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro
- i termini di pagamento del TFS/TFR.
Con il messaggio 1107 del 14 marzo 2024 ha ricordato che la decorrenza del possibile incentivo contributivo collegato alla permanenza al lavoro per chi consegue i requisiti (vedi i dettagli al secondo paragrafo) slitta a 7 mesi dal raggiungimento dei requisiti (invece che 3 come nel 2023)
I requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile Quota 103 (prevista dall'art 1 commi 139-140 della legge 213 2023 ) sono
- almeno 62 anni di età
- almeno 41 anni di contributi
- non essere già beneficiari di trattamento pensionistico
Per il 2024 si può accedere anche con il computo in gestione separata e con il sistema contributivo secondo la riforma del 1995 (secondo la quale non rileva la contribuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5. In caso di liquidazione della pensione a carico dell’AGO è computata tutta la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o equiparati)
Sono validi i contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo, anche cumulando i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, fermo restando il contestuale perfezionamento di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Quota 103: decorrenze pensioni e esonero contributivo
A seguito delle modifiche della legge di bilancio che ha previsto nuove finestre di 7 e 9 mesi, rispettivamente per i lavoratori privati e pubblici, che sostituiscono quelle di 3 e 6 mesi valide in passato, le prime decorrenze delle Pensioni con Quota 103 sono le seguenti:
- 2 agosto 2024 per lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alla gestione ex Inpdap
- 1 settembre per dipendenti settore privato e gli autonomi
- 2 ottobre o il 1° novembre per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (a carico o meno nella gestione AGO)
- 1 settembre per il settore della scuola
- 1 novembre per gli istituti AFAM .
Si ricorda che comunque il diritto alla pensione anticipata flessibile maturato nell’anno 2024 può essere fatto valere anche successivamente.
Sull'esonero contributivo della quota a carico del lavoratore, previsto per chi resta al lavoro al raggiungimento dei requisiti per Quota 103, INPS conferma le istruzioni fornite con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023.
Nel messaggio 1107 del 14 .3. 2024 viene ribadito che i lavoratori dipendenti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito della quota dei contributi previdenziali a loro carico.
Tale esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:
– 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
– 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
– 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
– 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Per la gestione operativa l'istituto richiama le istruzioni fornite per il il 2023 con la circolare 82 e il messaggio 4558 2023.
Pensione Quota 103 cumulo periodi e importo massimo
Si ricorda che fino al raggiungimento il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, l'assegno della pensione con quota 103 non può essere superiore a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ogni anno.
- Nel 2024 (requisiti raggiunti 2023) il valore massimo mensile lordo dell'assegno è pari a 2.394,44 euro.
- Per il 2025 (requisiti raggiunti nel 2024,) sulla base della rivalutazione illustrata nella circolare INPS 23 / 2025 il valore massimo sale a 2.413,60 euro lordi al mese
Una volta raggiunta l’età per la pensione di vecchiaia, viene poi erogato l’importo effettivamente spettante sulla base di quanto versato e adeguato al tasso di inflazione in vigore, come se non ci fosse stata la decurtazione temporanea.
ATTENZIONE La circolare sottolinea che per Quota 103 nel 2024 i criteri di determinazione del sistema di calcolo della pensione applicabili sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 180 del 1997 e non quelli del 2012..
Giova ricordare che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per i bienni 2023/2024 e 2025/2026 è di 67 anni di età, che sarà adeguato dal 1° gennaio 2027 alla speranza di vita secondo l’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Quota 103 e assegni straordinari Fondi bilaterali di solidarietà
Inps precisa infine che è possibile riconoscere l’assegno straordinario di accompagnamento a pensione a carico dei Fondi di solidarietà
- al momento del perfezionamento, nell’anno 2024, dei requisiti di 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva,
- anche nei sette mesi del periodo finestra (immediatamente successivi alla maturazione del diritto)
- mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti.
L’assegno straordinario non può essere erogato oltre il 31 luglio 2025.
Ulteriori istruzioni operative per la presentazione della domanda di assegno straordinario verranno fornite con un successivo messaggio
CQuota 103 205 come fare domanda
Nel messaggio INPS 402 del 10.2.2025 l'istituto precisa che le domande possono essere presentate :
- attraverso il servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”, accedendo all’area tematica e, infine, selezionando la voce “Nuova prestazione pensionistica”
- , tramite Patronati oppure
- contattando il Contact Center Multicanale al numero verde 803 164, gratuito da telefono fisso, o al numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori.