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Uniemens: allegato tecnico aggiornato settembre 2024
Il 29 maggio l’Inps ha rilasciato il nuovo documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili uniemens (documento tecnico 4.25 – schema di validazione versione 4.25.0).
Le modifiche interessano l’appendice B con interventi relativi alla denuncia individuale e alla denuncia aziendale.
- viene inserito il nuovo valore 81 in < TipoContribuzione >;
- viene inserito il nuovo codice ISU (“Integrazione salariale unica. Circolare n. 62/2024”) in < CodiceEvento > di < Settimana > e < DifferenzeAccredito > di < DatiRetributivi >, in < CodiceEventoGiorn > di < EventoGiorn > di < Giorno > di < DatiRetributivi > e negli omologhi elementi di < MesePrecedente >;
- vengono aggiornate le descrizioni dei codici L328 e L330 in < CodiceCausale > di < InfoAggCausaliContrib > di < DatiRetributivi > per la gestione dei periodi di congedo parentale con indennità Inps in percentuale maggiorata.
Le novità per DenunciaAziendale
- vengono inseriti i codici L145 e L146 in < CongCIGSAltCaus > di < CongCIGSAltre > di < CongCIGSACredito > di < CIGStraord > di <CIGAutorizzata >i introdotti dalla circolare Inps n. 62/2024;
- viene inserito il codice L991 in < CausaleCredito > di < AltrePartiteACredito >.
Per gli allegati in formato ZIP si rimanda al sito INPS
Qui l'accesso ai servizi INPS per le imprese.
Nuovo allegato tecnico settembre 2024
Il 30 settembre 2024 è stato aggiornato l'allegato tecnico con la versione 4.25.2
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CCNL Agenzie marittime rinnovo 2024
L'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) dei dipendenti delle Agenzie marittime raccomandatarie è stato firmato il 13 settembre 2024 presso gli uffici della Federagenti di Roma, con la partecipazione anche in videoconferenza dagli uffici di Genova. Le parti firmatarie sono:
- Federagenti (Federazione Nazionale degli Agenti, Raccomandatari e Mediatori Marittimi);
- Filt Cgil;
- Fit Cisl;
- Uiltrasporti.
Il rinnovo riguarda il C.C.N.L. scaduto il 31 dicembre 2023 e include importanti modifiche sia in termini economici che contrattuali. Il 1° ottobre 2024, le organizzazioni sindacali hanno comunicato lo scioglimento della riserva sull’accordo.
Vediamo piu in dettaglio le novità dal punto di vista retributivo e degli altri istituti contrattuali.
CCNL Agenzie marittime 2024: aspetti economici
Il nuovo contratto prevede le seguenti novità economiche :
Aumenti retributivi
Aumento retributivo per il 4° livello:
€ 200,00 totali da erogarsi in 4 tranche:
- € 75,00 dall’1 settembre 2024
- € 45,00 dall’1 settembre 2025
- € 40,00 dall’1 gennaio 2026
- € 40,00 dall’1 settembre 2026
Welfare:
€ 300,00 complessivi una tantum, erogati in 2 soluzioni:
- € 150,00 dall’1 gennaio 2025
- € 150,00 dall’1 gennaio 2026
Importo annuale di € 60,00 a titolo di welfare, anticipato al 1° gennaio di ogni anno a partire dal 2025.
Incremento del contributo mensile alla Cassa mutua di € 5,00 dal 4° trimestre 2024.
ATTENZIONE L'erogazione, per le società prive di piattaforma welfare, sarà effettuata mediante ticket , nel rispetto della normativa fiscale vigente.
TABELLA DI RIEPILOGO
Data Importo Tipo 1 settembre 2024 € 75,00 1 tranche aumento 1 settembre 2025 € 45,00 2 tranche aumento 1 gennaio 2026 € 40,00 3 tranche aumento 1 settembre 2026 € 40,00 4 tranche aumento 1 gennaio 2025 € 150,00 1 tranche una tantum 1 gennaio 2026 € 150,00 2 tranche una tantum CCNL Agenzie marittime 2024: altre novità
Oltre agli aspetti economici già descritti, il contratto prevede varie novità e aggiornamenti normativi rilevanti.
Pari opportunità e tutela della dignità
L’accordo promuove una cultura aziendale basata sull’inclusione e valorizzazione delle diversità. Si pone l'obiettivo di reprimere ogni forma di:
- molestia, violenza o discriminazione basata su genere, orientamento sessuale, etnia, religione;
- mobbing e comportamenti vessatori che possano compromettere la dignità psico-fisica del lavoratore.
Le parti si impegnano a recepire le norme previste dalla Convenzione OIL n. 190 del 2019 e dall'Accordo Quadro sulle Molestie e le Violenze nei luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016.
Misure per l'inclusione e la flessibilità
- Promozione della flessibilità degli orari di lavoro e del part-time reversibile.
- Progetti per il reinserimento delle lavoratrici madri o dei lavoratori padri dopo periodi di congedo, per garantire il mantenimento della professionalità acquisita.
- Invito alle aziende a dotarsi della certificazione UNI/PdR 125:2022, legata alla parità di genere.
Smart working
L’accordo definisce regole precise per l'utilizzo del lavoro agile (smart working):
Questo viene considerato una modalità volontaria di lavoro che può svolgersi sia in sede che da remoto, con flessibilità organizzativa per migliorare la conciliazione vita-lavoro.
È previsto il diritto alla disconnessione al termine dell’orario di lavoro.
È permesso il riconoscimento dei buoni pasto e altre forme di welfare anche per le giornate lavorative in modalità agile.
Formazione professionale
Viene garantito ai lavoratori il diritto a 20 ore aggiuntive annuali per partecipare a corsi di formazione professionale, erogati dall’Ente Bilaterale Nazionale, che non comporteranno oneri economici per i lavoratori.
Diritti civili
L'accordo prevede tutele estese per categorie vulnerabili, come:
- Tossicodipendenti e alcolisti che accedono a programmi di riabilitazione, con diritto alla conservazione del posto di lavoro per un massimo di 12 mesi (tossicodipendenti) e 3 mesi (alcolisti).
- Lavoratori malati di AIDS o HIV: viene garantita la riservatezza e la conservazione del posto di lavoro, con misure di supporto per agevolare il trattamento terapeutico.
Violenza di genere
Sono previste misure specifiche per proteggere le vittime di violenza di genere:
- Congedi retribuiti per un massimo di tre mesi per i lavoratori che partecipano a percorsi di protezione certificati.
- Diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, con possibilità di ritornare a tempo pieno su richiesta.
- Disciplinare aziendale
Commissione Bilaterale Nazionale Paritetica
Entro il 30 settembre 2024, sarà istituita una Commissione Bilaterale per esaminare:
- La classificazione delle figure professionali;
- Le causali per i contratti a tempo determinato;
- L'aggiornamento della normativa vigente.
CCNL Agenzie marittime 2024: rinnovo del Disciplinare
Il contratto aggiorna anche le norme disciplinari, chiarendo le sanzioni applicabili per violazioni degli obblighi contrattuali.
Queste sanzioni includono:
- Rimprovero verbale o scritto per le infrazioni più lievi;
- Multe e sospensioni per mancanze più gravi;
- Licenziamento per atti di particolare gravità come insubordinazione violenta, furto o abbandono del posto di lavoro.
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Progetto Rete: voucher da 10.000€ per ogni stagista
Il Progetto Rete, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e in collaborazione con Invitalia, ha aperto una nuova opportunità per le imprese italiane interessate a ospitare giovani stagisti.
Attraverso il Voucher stage, le aziende potranno offrire ai giovani diplomati e laureati l’opportunità di acquisire competenze professionali e orientarsi nel mercato del lavoro, ricevendo un sostanzioso contributo economico per ogni stagista. Ecco tutti i dettagli e il modello di manifestazione di interesse.
La scadenza è alle 17.00 dell'8 novembre
Voucher stage Progetto Rete: come funziona
Le imprese italiane, con almeno 30 dipendenti, possono partecipare alla call per ospitare fino a tre stagisti, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, presso le loro sedi in Italia o negli altri paesi dell'Unione Europea.
L'obiettivo del Progetto Rete è quello di favorire lo sviluppo delle competenze dei giovani, stimolando la loro vocazione imprenditoriale e agevolando l'accesso al mercato del lavoro.
Per ogni stagista formato, l’impresa riceverà da Invitalia un contributo sotto forma di voucher di 10.000 euro, al termine dei sei mesi di stage. Le imprese che sceglieranno di co-finanziare il periodo di formazione avranno maggiori possibilità di ottenere i voucher, aumentando l’attrattiva dell’offerta e dimostrando il loro impegno nel sostenere i talenti emergenti.
Il Progetto Rete Giovani 2030 ha stanziato una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per questa iniziativa, con una riserva del 50% destinata agli stage che si svolgeranno all'estero. Questo contributo non solo consente alle aziende di investire in nuovi talenti, ma offre ai giovani una concreta occasione di sviluppo professionale in contesti lavorativi stimolanti e dinamici.
Voucher stage progetto Rete come partecipare
La call è aperta fino alle ore 17.00 dell' 8 novembre 2024 e le imprese interessate possono presentare la propria domanda sulla piattaforma dedicata, accessibile dal sito rete.giovani2030.it.
Una volta selezionata, l'impresa avrà la possibilità di gestire autonomamente la selezione e la contrattualizzazione dei candidati.
Qui il documento di manifestazione di interesse delle imprese –
ATTENZIONE tutte le domande verranno considerate, indipendentemente dall'ordine cronologico di presentazione.
Progetto Rete Hub territoriali per la formazione
Il Progetto Rete non si ferma qui: prevede anche l’apertura di diversi Hub territoriali, pensati per offrire orientamento e formazione gratuita ai giovani. Attualmente gli hub attivi si trovano a Nuoro, Verona, Salerno e Novara, ognuno con una specifica vocazione territoriale.
- Hub Nuoro: economia verde e circolare, con focus su bio-energia e rinnovabili, agrifood e servizi alle imprese.
- Hub Verona: cultura e imprese creative, con laboratori innovativi.
- Hub Salerno: agrifood, per rafforzare competenze nel settore agroalimentare.
- Hub Novara: meccatronica, chimica verde e moda, con percorsi formativi specializzati.
Nei prossimi mesi apriranno nuovi Hub a L’Aquila, Palermo, Brindisi e in altre città italiane, ampliando l'offerta di orientamento e formazione a livello nazionale.
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Agricoltura: requisiti speciali per l’APE sociale
In risposta a richieste degli uffici territoriali, nel messaggio interno 3365 dell'11 ottobre 2024, INPS chiarisce la procedura di valutazione dei requisiti per l'APE Sociale dei lavoratori agricoli. che si differenzia da quella ordinaria prevista dall'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232 del 2016 .
Viene infatti definita una procedura che tiene conto del fatto che il momento di fruizione dell'indennità di disoccupazione agricola può non coincidere con lo stato di disoccupazione.
L’istruttoria delle domande per l'APE Sociale da parte dei lavoratori agricoli richiede quindi una valutazione specifica delle peculiarità del sistema di disoccupazione agricola, con particolare attenzione alla verifica della fruizione integrale del beneficio e del mantenimento dello stato di disoccupazione post-disoccupazione agricola.
Vediamo piu in dettaglio le particolarità e i chiarimenti dell'istituto che annuncia un successivo messaggio concernente nuove istruzioni per le domande
Indennità di disoccupazione agricola: particolarita
Come noto l'indennità di disoccupazione agricola presenta uno sfasamento temporale: può essere richiesta ed erogata l'anno successivo rispetto alla cessazione involontaria del lavoro.
Il pagamento avviene in un'unica soluzione e non richiede che il lavoratore sia disoccupato al momento della domanda.
Pertanto, il diritto alla disoccupazione agricola è indipendente dallo stato di disoccupazione nel momento della richiesta.
La "fine prestazione di disoccupazione" è fissata convenzionalmente al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori agricoli, la domanda di verifica delle condizioni per accedere all'APE Sociale deve essere trattata tenendo conto di queste particolarità.
Le domande saranno gestite tramite il sistema UNICARPE e le istruzioni per la loro trattazione verranno fornite successivamente. Per il momento, le sedi locali invieranno le segnalazioni a INPS tramite email per la gestione delle verifiche e dell’accesso al beneficio.
Lavoratori agricoli e verifica disoccupazione per APE Sociale
Per decidere se la domanda di certificazione per APE Sociale sia accoglibile, l'ufficio INPS deve verificare in anticipo se il lavoratore avrà diritto alla disoccupazione agricola l'anno successivo.
L'APE Sociale non sarà concessa finché non sarà completamente fruita la disoccupazione agricola. Anche se il soggetto presenta domanda di anticipo pensionistico, il beneficio sarà erogato solo dopo l'integrale fruizione della prestazione di disoccupazione.
In ogni caso per i lavoratori agricoli non è richiesto di presentare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), in quanto la disoccupazione agricola non richiede lo stato di disoccupazione al momento della richiesta.
Ape sociale requisito contributivo dopo contratto a termine
Il messaggio precisa inoltre le condizioni per l'Ape sociale in caso di disoccupazione dopo un rapporto di lavoro a termine.
La regola generale per l'anticipo pensionistico richiede che il lavoratore interessato abbia avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, risultanti dai flussi Unilav.
Nel caso del lavoro agricolo INPS prende in considerazione le giornate lavorate coperte da contribuzione obbligatoria e gli eventi figurativi che presuppongono l’esistenza del rapporto di lavoro nell'arco dei 36 mesi antecedenti la scadenza del contratto a termine
Non si calcolano invece i periodi di contribuzione figurativa eventualmente accreditati per periodi di disoccupazione.
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Accordi per ridurre la retribuzione solo in sede protetta
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 26320/2024, ha confermato per il principio di irriducibilita della retribuzione è necessario un accordo in sede protetta per modificare in peggio la retribuzione di un dipendente .
Vediamo nello specifico il caso affrontato.
Retribuzione ridotta su accordo con il lavoratore: il caso
Nel caso in questione, un ex dirigente di una società si era dimesso per giusta causa, contestando una serie di azioni intraprese dall’azienda nei suoi confronti. In particolare, il dirigente aveva denunciato la nullità di un accordo del 2016 che prevedeva una riduzione della retribuzione del 10% concordato in un momento di difficolta economica dell'azienda.
Successivamente la società aveva operato una revisione unilaterale del trattamento economico relativo all’uso della vettura aziendale.
Dopo una diffida dunque il dirigente si era dimesso e aveva chiesto il pagamento delle differenze retributive
La Corte d'Appello di Milano, in riforma di una precedente sentenza del Tribunale di Lecco, aveva accolto le richieste del dirigente, condannando la società al pagamento di somme per differenze retributive, indennità sostitutiva del preavviso e TFR.
Irriducibilità della retribuzione: decisione della Corte d’Appello
In sede di merito, la Corte d'Appello aveva stabilito che:
- L'accordo di riduzione della retribuzione era nullo, in quanto non conforme alle norme dell’art. 2103 del Codice Civile, che prevede che riduzioni della retribuzione possano essere concordate solo in sede protetta, a garanzia del lavoratore.
- L’azienda aveva illegittimamente modificato il trattamento economico dell’autovettura aziendale, addebitando al dipendente una cifra maggiore di quella pattuita inizialmente. Questo, secondo la Corte, costituiva una violazione del contratto e delle norme imperative (stabilite dall'art. 2103 c.c.) che regolano la retribuzione del dipendente.
Era dunque giustificata la decisione del dirigente di dimettersi per giusta causa, in quanto la società non aveva adempiuto ai propri obblighi retributivi, nonostante una diffida formale inviata dal dipendente.
Riduzione della retribuzione illegittima: la decisione della Cassazione
La società ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la decisione della Corte d'Appello su diversi punti, tra cui la nullità dell’accordo di riduzione della retribuzione e la valutazione della giusta causa di dimissioni.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità delle decisioni della Corte d'Appello.
In particolare, la Cassazione ha ribadito che la riduzione della retribuzione non può avvenire al di fuori di una sede protetta e che la modifica del trattamento della vettura aziendale costituiva una modifica peggiorativa della retribuzione del lavoratore.
La società è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali
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Contributi Sanedil: modifiche per i part time da ottobre 2024
Il Fondo Sanedil – Fondo Sanitario Lavoratori Edili – ha comunicato agli interessati la variazione dell'articolo 11 del Regolamento del Fondo, relativo alla nuova modalità di calcolo del contributo per gli impiegati part-time e intermittenti.
In particolare si segnala che, a partire dal mese di competenza di ottobre 2024, per queste due ipotesi (lavoro a tempo parziale e lavoro intermittente) l'imponibile retributivo da utilizzare per il calcolo del contributo FSN Sanedil del personale impiegatizio dovrà essere considerato in misura piena e non più riproporzionato in funzione del minor orario di lavoro effettuato.
QUI IL TESTO DEL REGOLAMENTO aggiornato
Fondo Sanedil cos’è – le prestazioni
Si ricorda che il Fondo Sanedil è il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori delle imprese edili e affini.
E' stato costituito il 15 novembre 2018 con lo scopo di fornire agli iscritti assistenza sanitaria e socio sanitaria integrativa a quella fornita dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il Fondo ha la natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue fini di lucro.
Il Fondo attraverso la Compagnia assicurativa UniSalute mette a disposizione dei lavoratori iscritti e del relativo nucleo familiare fiscalmente a carico un Piano Sanitario unico Plus che consente di usufruire di moltissime prestazioni sanitarie, effettuabili in più di 9.000 strutture convenzionate.
Le aree in cui si sviluppa il Piano Sanitario unico Plus sono:
- RICOVERO PER GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO
- TICKET PER ACCERTAMENTI
- DIAGNOSTICI E PRONTO SOCCORSO
- PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE
- MATERNITÀ/GRAVIDANZA
- ALTA SPECIALIZZAZIONE
- TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI
- LENTI
- SERVIZIO MONITOR SALUTE
- VISITE SPECIALISTICHE
- ODONTOIATRIA
- GRAVE INABILITÀ PER INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO SUL LAVORO O GRAVI PATOLOGIE
- PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI
Attraverso le prestazioni diagnostiche particolari, che includono tre specifici pacchetti prevenzione (prevenzione base, prevenzione cardiologica e prevenzione oncologica) e la garanzia Monitor Salute, il Fondo ha posto le basi per una profonda innovazione culturalevolta a ridurre i rischi di insorgenza e sviluppo di patologie e malattie croniche tra i propri iscritti.
Il Piano Sanitario prevede, inoltre, la possibilità di richiedere il rimborso dei ticket del Servizio Sanitario Nazionale e delle prestazioni effettuate fuori dalla rete convenzionata alle condizioni e nel rispetto dei limiti previsti per le singole garanzie riportate nella Guida al Piano Sanitario unico Plus.
GARANZIE IN CASO DI INFORTUNIO
Il Fondo attraverso la Compagnia assicurativa UnipolSai, mette a disposizione dei lavoratori iscritti, in caso di infortunio o di una malattia professionale accertata, prestazioni
a carattere indennitario e a carattere rimborsuale, alle condizioni e nel rispetto dei limiti previsti nella Guida alle garanzie infortuni.
Fondo Sanedil 2024: come si accede alle prestazioni
Il Fondo ha attivato una serie di strumenti tramite i quali prenotare le prestazioni, richiedere i rimborsi, trovare informazioni e molto altro ancora!
SITO WEB
All’interno del sito, www.fondosanedil.it è possibile trovare tutte le informazioni sulle iniziative del Fondo, le procedure, la modulistica, le domande che vengono poste con maggior frequenza, i video tutorial e molto altro.
AREA RISERVATA PORTALE S.I.SANEDIL
Accedendo, previa registrazione, all’area riservata di S.I.Sanedil, il Portale interamente dedicato ai lavoratori e alle imprese del Settore dell’edilizia, gli iscritti possono prenotare le prestazioni previste dai Piani Sanitari, richiedere il rimborso delle prestazioni per sé e per i propri familiari e trovare le strutture sanitarie convenzionate più vicine alla propria residenza/domicilio.
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Assegno inclusione e tirocini sociali: comunicazione a carico dell’azienda
In una nota del 3 ottobre 2024 il Ministero del lavoro ha precisato le modalità di comunicazione relativa alla partecipazione a tirocini di inclusione sociale da parte di beneficiari dell'assegno di inclusione ADI.
Si chiarisce in particolare :
- i beneficiari dei Tis non devono presentare il modello ADI-Com esteso all’Inps, obbligo invece previsto per i tirocini formativi e di orientamento (art. 3, comma 7, del D.L. n. 48/2023)
- E' a carico invece delle aziende ospitanti la comunicazione obbligatoria d’instaurazione dei rapporti di lavoro (CO) specificando la categoria“09 – Persona Presa in Carico dai Servizi Sociali e/o sanitari”.
In caso di errori, come detto può derivarne la sospensione dei benefici dell’AdI.
Tirocini di inclusione sociale: reddito non rilevante
La nota precisa, per ulteriore approfondimento che :
- i tirocini sociali, di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del d. lgs. 147/2017, ovvero i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono tra i sostegni erogabili esclusivamente dai servizi sociali in favore dei beneficiari ADI non attivabili al lavoro nell’ambito del Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS), come specificato anche nelle Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale.
- l’art. 2, comma 2, lettera b), punto 2, del decreto legge 48/2023 nel determinare i requisiti relativi alla condizione economica del nucleo familiare in relazione al reddito familiare, specifica che “Dal reddito familiare, (…) sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”. Sotto quest’ultima fattispecie (trattamento assistenziale non sottoposto alla prova dei mezzi) ricadono i Tirocini di Inclusione Sociale.
Quindi per i Tirocini di Inclusione Sociale (TIS):
- – Le indennità correlate ai TIS non rilevano ai fini del reddito per la verifica del diritto o dell’importo dell’assegno di inclusione;
- – I beneficiari ADI che avviano il TIS non sono tenuti a presentare l’ADI-Com esteso (a differenza dei tirocini formativi e di orientamento che sono attivabili dai servizi per il lavoro nell’ambito del Patto di Servizio Personalizzato);
- – I case manager dei servizi sociali dovranno sempre inserire il TIS in GePI tra i sostegni erogati nell’ambito del PaIS. In questo modo sarà possibile comunicare automaticamente ad INPS che si tratta di tirocinio sociale ed evitare la sanzione per mancata presentazione dell’ADI-Com esteso.