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CCNL servizi ambientali 2022-2024, ratificato il rinnovo unificato
Il 9 luglio 2024 è stato sottoscritto il testo definitivo del rinnovo unificato dei Ccnl per le aziende pubbliche e private della nettezza urbana aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi 10 luglio 2016 e Fise Assoambiente 6 dicembre 2016, che era stato firmato a dicembre 2022.
Il rinnovo ha vigenza triennale dal 2022 al 2024 e interessa circa 100 mila addetti del settore servizi ambientali.
L'incremento economico complessivo per il livello medio è di 121 euro.
Vediamo alcuni dettagli in piu sull'accordo in materia economia e contrattuale.
Aumenti retributivi CCNL servizi ambientali
L'incremento economico riguarda le retribuzioni base parametrali, incremento elementi variabili, trattamenti economici in materia di welfare, elemento retributivo aggiuntivo di produttività e una copertura economica per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 per complessivi 121 euro per il livello 3A operaio comune, di cui:
- € 80,00 di incremento delle retribuzioni base parametrali mensili, suddiviso in tre tranches:
1 luglio 2022 30 euro 1 luglio 2023 25 euro 1 luglio 2024 25 euro - € 6,00 di aumento della retribuzione tabellare da corrispondere a seguito dell’accordo del sistema di classificazione del personale;
- € 3,00 per la definizione delle indennità dell’area impiantistica;
- € 15,00 a titolo di elemento retributivo aggiuntivo collegato alla produttività per gli anni 2023 e 2024 e, successivamente, da ricondurre inpaga base nel caso di scostamento al rialzo dello 0,5% rispetto al valore inflattivo/ depurato concordato nel CCNL (3,4%)
- € 17,00 da destinare al Welfare: 5 € in Fasda per lo sviluppo delle prestazioni integrativa con particolare attenzione agli stati di non autosufficienza consolidata e 12 € in Previambiente, cui 7 euro in quota capitale e 5 € da corrispondere in caso di inabilità che comporti la cessazione dell’attività lavorativa e in caso di morte, per qualsiasi motivo, ai familiari dell’iscritto.
Prevista inoltre un UNA TANTUM di 130 € a copertura del periodo 1° gennaio/ 30 giugno 2022.
Novità normative CCNL unificato igiene ambientale
Sulla parte normativa relativa alle relazioni sindacali, è stata rafforzata la titolarità delle segreterie territorialmente competenti stipulanti il Ccnl dei servizi ambientali, congiuntamente alle Rsu, la cui rielezione nelle modalità e nei termini saranno oggetto di apposita imminente futura intesa tra Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel.
Sempre sul fronte normativo il comunicato FP CIGL ricorda le seguenti novità
- introduzione di un sistema a 3 fasi di gradualità sulle sospensioni disciplinari che limita il criterio discrezionale dell’impresa e della non adeguatezza della pena sulle sospensioni disciplinari;
- Confermato il pagamento delle festività prelavorate e della Pasqua
- Estensione delle tutele del Fondo Fasda anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi purché continuativi anche su anni diversi.
- Unificazione al 20% della la quota massima aggregata di lavoratori somministrati e a tempo determinato potenzialmente presenti in azienda;
- Parificazione dei due CCNL nel sistema di calcolo percentuale (4,7% assenza media annua per malattia) ai fini del trattamento della malattia di breve durata;
- Versamento volontario delle quote di anzianità maturanda, maggiorata del 10% a caricodell’azienda, presso il Fondo Previambiente;
- Adesione di Assoambiente alla Fondazione salute e sicurezza Rubes Triva.
Le trattative tra le parti sociali proseguono per raggiungere ulteriori accordi in tema di classificazione del personale, tempi di vestizione, normativa in tema di avvicendamento del personale nei cambi di appalto.
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Frontalieri Svizzera: novità nel DL Omnibus convertito
Il Disegno di legge di conversione del decreto legge 131 2024 cd Omnibus è stato approvato definitivamente dalle Camere la scorsa settimana ed è stato pubblicato l'8 ottobre in Gazzetta Ufficiale.
QUi il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione
Uno degli articoli che non ha subito modifiche in corso di conversione è l'articolo 6 che introduce un nuovo regime fiscale opzionale per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero, a partire dal periodo d’imposta 2024..
Questi cambiamenti nascono in seguito al nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato dall’Italia con la legge n. 83 del 13 giugno 2023. Il nuovo regime si applica in particolare ai “nuovi frontalieri”, ovvero coloro che entreranno nel mercato del lavoro frontaliero dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.
Nei prossimi paragrafi analizziamo la novità.
DL Omnibus convertito in legge: tassa sostitutiva per i “nuovi frontalieri”
La principale novità dell'articolo 6 è l’introduzione di una tassazione sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera per i redditi da lavoro dipendente percepiti dai lavoratori frontalieri.
Questo regime permette ai lavoratori di evitare la tassazione progressiva ordinaria dell’IRPEF italiana e delle relative addizionali, prevedendo invece un’imposta sostitutiva fissa.
Cosa cambia:
Tassazione ridotta: I lavoratori frontalieri potranno beneficiare di una tassazione inferiore, rispetto alla progressività tipica del sistema italiano.
Nessun diritto al credito d’imposta: A differenza di quanto previsto per i frontalieri sotto il vecchio regime, i lavoratori che opteranno per il nuovo regime fiscale non avranno diritto al credito d’imposta in Italia per le tasse pagate in Svizzera. Questo rappresenta un importante cambiamento rispetto alla normativa precedente.
Da segnalare inoltre la differenziazione tra “vecchi” e “nuovi frontalieri”
- i cc.dd. “nuovi frontalieri” si applica un regime di tassazione concorrente in forza del quale,i salari,gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe da essi ricevute sono imponibili nello Stato contraente di svolgimento dell’attività lavorativa (Svizzera), non potendo, tuttavia, l’imposta eccedere l’80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte domestiche IRPEF incluse le imposte locali. Successivamente, lo Stato di residenza (Italia)assoggetta tale reddito a tassazione progressiva ai fini IRPEF, riconoscendo lavoratore italiano, al fine di eliminare la doppia imposizione, un credito d’imposta per quanto versato in Svizzera ex articolo 165 del decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR);
- i cc.dd. “vecchi frontalieri” rientrano nel regime transitorio di cui all’articolo 9 del nuovo Accordo, continuando, pertanto, ad essere soggetti a imposizione esclusiva in Svizzera.
DL Omnibus convertito. Estensione dell’elenco dei comuni frontalieri
Un ulteriore cambiamento riguarda la definizione dei comuni di frontiera. In passato, non esisteva un elenco definito di comuni italiani considerati frontalieri; la Svizzera gestiva tale elenco unilateralmente, includendo solo i comuni situati entro venti chilometri dal confine con i Cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese.
Con il nuovo Accordo, è stato definito un elenco ufficiale di 72 comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero che non erano stati precedentemente inclusi. Ciò consente ai residenti di questi comuni di accedere al nuovo regime fiscale, pur non avendo beneficiato del vecchio regime dei frontalieri.
Cosa cambia:
- Aumento del numero di comuni eleggibili: L’aggiunta di nuovi comuni all’elenco significa che un numero maggiore di lavoratori potrà beneficiare del nuovo regime fiscale.
- Maggiore chiarezza normativa: La definizione dei comuni di frontiera è ora uniforme tra Italia e Svizzera, eliminando le discrepanze interpretative che esistevano in passato.
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Superamento comporto da CCNL: non applicabile a disabili e malati cronici
Un nuovo caso di applicazione del periodo di comporto previsto dal CCNL con conseguente licenziamento è stato giudicato discriminatorio e quindi nullo .
Il caso si è verificato pochi giorni fa presso il Tribunale di Pisa e riguardava una lavoratrice che dopo una diagnosi di tumore al seno aveva subito un intervento chirurgico e, successivamente, sottoposta a chemioterapia, ormonoterapia e radioterapia.
Di conseguenza, si era dovuta assentare dal lavoro per un totale di 184 giorni, consumando l'intero periodo di comporto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore Commercio, pari a 180 giorni.. Di conseguenza la lavoratrice era stata licenziata.
Il Tribunale, con la sentenza n. 489/2024, ha dichiarato nullo il licenziamento in quanto discriminatorio, applicando l’art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 23.
Il datore di lavoro è stato condannato alla
- reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e
- al risarcimento del danno, consistente in un’indennità calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento
- al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo mancante.
Il giudice ha seguito l'orientamento consolidato dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 9095/2023, n. 35747/2023 e n. 11731/2024), secondo cui è considerata discriminazione indiretta applicare al lavoratore disabile il periodo di comporto ordinario previsto per tutti i lavoratori.
Vediamo di seguito i dettagli della Cassazione 11731 2024.
Licenziamento per superamento comporto di dipendente disabile Cass 11731 2024
la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11731 del 2 maggio 2024, ha ribadito che l'applicazione del periodo di comporto ordinario ai dipendenti disabili costituisce una forma di discriminazione indiretta in quanto non tiene conto della verosimile maggiore morbilità cui le persone con disabilità o patologie croniche possono essere soggette Per questo il licenziamento che ne consegue è illegittimo .
Il riguardava un dipendente affetto da una grave patologia oncologica cronica, licenziato per aver superato il periodo di comporto, fissato nel CCNL dipendenti dei Porti ad un massimo di 15 mesi fruibili nell'arco di 30 mesi.
La Corte d'appello di Firenze aveva dichiarato nullo il licenziamento, ritenendolo discriminatorio in quanto il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo non tiene in nessun conto possibili maggiori assenze legate alla situazione di disabilità.
La società aveva impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che:
- il dipendente non aveva richiesto ulteriori periodi di aspettativa non retribuita previsti per invalidità superiori al 50%
- l'azienda non era a conoscenza della gravità della malattia, dato che i certificati medici presentati non riportavano alcuna indicazione in merito.
Comporto ordinario discriminatorio per i disabili: gli obblighi per dipendente e datore
La Cassazione, richiamando la precedente sentenza 9095 /2023, ha ribadito che la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili rende il principio del massimo periodo di comporto, apparentemente neutro, discriminatorio.
Ha inoltre sottolineato che, per garantire la parità di trattamento, è necessario adottare ogni ragionevole accomodamento organizzativo per tutelare i diritti dei lavoratori disabili, come previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del Dlgs 216/2003.
Va ricordato infatti che la ratio dell’istituto del comporto prevede la definizione di un equilibrio tra:
- l’interesse del lavoratore a disporre di un giusto periodo di assenze per malattia o infortunio e
- l’interesse datoriale , che non puo farsi carico indefinitamente delle assenze del dipendente, che comportano un sicuro impatto sull’organizzazione aziendale.
Viene sottolineato che il lavoratore ha l'onere di dimostrare le limitazioni derivanti dalla propria disabilità per consentire al datore di lavoro di adottare possibili accomodamenti ma resta fermo che è prevista un'attenuazione dell'onere probatorio per il lavoratore (articolo 40 del Dlgs 198/2006), per cui si richiede al datore di lavoro di dimostrare l'inesistenza di discriminazioni quando il lavoratore fornisce elementi idonei a presumerne l'esistenza.
La Cassazione ha quindi confermato la sentenza della Corte d'appello, rilevando che la società era a conoscenza della disabilità del dipendente e non aveva adottato gli accomodamenti ragionevoli necessari. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato.
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Rappresentanza sindacale Confservizi: nuova adesione ed elenco aggiornato
La convenzione (T.U. sulla Rappresentanza) tra INPS INL E CGIL, CISL e UIL è in vigore dal 2014 e riguarda l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione,dei dati relativi alla rappresentanza delle Organizzazioni sindacali all'interno delle singole aziende ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria (cfr. la circolare 109 del 24 settembre 2020)
Con il messaggio 2189 del 13 giugno 2023 Inps ha dato notizia del rinnovo della convenzione tra l'Istituto in vigore fino al 19 maggio 2026.
Con il messaggio INPS 3211 del 30 settembre viene comunicata una nuova adesione e allegato l'elenco aggiornato delle organizzazioni firmatarie aderenti , con evidenza delle modifiche apportate (Allegato n. 1).
In particolare, si fa presente che è stata inserita la seguente Organizzazione sindacale, già codificata in relazione ad altra convenzione per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza
F00200 – FLAICA Uniti CUB.
Raccolta dati rappresentanza sindacale: come funziona
Si ricorda che già nella circolare 8 2018 l'Inps illustrando la Convenzione, aveva chiarito che:
- i datori di lavoro possono inviare i dati sulla rappresentanza sindacale per la contrattazione nazionale di categoria, attraverso il flusso Uniemens;
- a questo fine l'INPS ha istituito nell’ambito della sezione <DenunciaAziendale> gli elementi volti all’acquisizione dei dati indicati dalla convenzione che sono:
- – contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;
- – federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono;
- – numero dei lavoratori aderenti, con distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.
I datori di lavoro interessati possono fornire dunque con cadenza mensile, gli elementi informativi utili per la rilevazione delle deleghe con la presentazione delle denunce Uniemens.
Si ricorda che con il rinnovo della convenzione è stato prorogato per il triennio 2023-2026 il codice di autorizzazione “0Y” per le matricole dell’area CONFSERVIZI.
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Salute lavoratori: in GU nuovo decreto sulle sostanze pericolose
Nel Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024 è stato approvato in via preliminare un decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la precedente in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro .
Il testo definitivo D.LGS 135 2024 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 26 settembre 2024
In particolare le nuove norme prevedono l'inserimento delle sostanze tossiche per la riproduzione (sostanze reprotossiche) tra quelle soggette a controlli e verifiche e alcuni livelli soglia di sostanze già presenti. Di conseguenza per i datori di lavoro è necessario modificare DVR e cartelle sulla sorveglianza sanitaria. Le novità entrano in vigore l'11 ottobre 2024
Vediamo più in dettaglio.
Le modifiche al TU sicurezza: inserimento sostanze reprotossiche
Il testo di legge prevede in particolare modifiche al testo unico sulla sicurezza 81 2001, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, recepito dalla Direttiva 2022/431. Entra in vigore l'11 ottobre 2024.
Sul tema INAIL aveva già pubblicato un documento di approfondimento: "NOVITÀ IN TEMA DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SOSTANZE REPROTOSSICHE E FARMACI PERICOLOSI"
Con il decreto legislativo si modifica innanzitutto la denominazione del secondo capo del titolo IX, che diventa «protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione» e sono previsti di conseguenza interventi in tutti i seguenti ambiti
- l’individuazione e la valutazione dei rischi di esposizione ad agenti pericolosi per la salute ;
- l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite);
- le informazioni da fornire all’autorità competente;
- le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione;
- l’accesso alle zone di rischio;
- le misure igieniche e di protezione individuale;
- l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti;
- la conservazione della documentazione.
Sostanze reprotossiche: le conseguenze per i datori di lavoro
Il recepimento della direttiva comporta per i datori di lavoro nuovi divieti di utilizzo di queste sostanze tossiche o, per quelle con valore limite, l'impossibilità di produzione in ambienti chiusi.
Diventerà dunque necessario per numerose aziende aggiornare i documenti di valutazione del rischio e i piani di formazione e informazione dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione, nonché agli agenti cancerogeni o mutageni «compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi».
Riguardo l’obbligo di sorveglianza sanitaria verranno fissati specifici valori limite biologici che saranno indicati nell’allegato XLIII-bis del Dlgs 81/2008, sulla base dei quali dovranno essere aggiornati anche registro di esposizione e cartelle sanitarie dei dipendenti .
I dati riguardanti l’esposizione a sostanze tossiche dovranno essere conservati per almeno cinque anni dalla cessazione dell'esposizione al rischio.
Viene anche modificato l’allegato III della direttiva 2004/37/Ce, con l'inserimento di nuove sostanze e nuovi valori limite per altre, tra cui il benzene.
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Contributi INARCASSA: comunicazione reddituale in scadenza
Scade oggi 31 ottobre il termine per la presentazione della comunicazione reddituale annuale ai fini contributivi per gli iscritti a INARCASSA.
Riepiloghiamo di seguito tutta la disciplina sulla contribuzione previdenziale di ingegneri e architetti.
INARCASSA contributi minimi e massimali 2024
Gli ingegneri e architetti iscritti a INARCASSA sono tenuti a versamento della seguente contribuzione previdenziale e assistenziale:
- contributo soggettivo sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2024 la percentuale di calcolo è ancora pari al 14,5% sino a € 142.650 euro di reddito massimo. Il contributo minimo comunque dovuto è pari a 2.695. (Si ricorda che è dovuto per intero dal 2021 anche dai pensionati, tranne per i titolari di invalidità o di assegno per figli disabili).
- contributivo facoltativo, calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l'8,5%: sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024 con importo minimo di 245, euro
- contributo integrativo, del 4% obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato Per l’anno 2024 è pari a 815,00 euro e il volume di affari massimo 185.900,00 oltre cui non è prevista la “retrocessione”, ( si tratta del meccanismo per cui dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo corrisposto dagli iscritti è riconosciuto ai fini previdenziali (“c.d. retrocessione”) con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva al 31/12/2012.)
Con due note ministeriali pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2024 sono state approvate le delibere del consiglio nazionale di INARCASSA riguardanti:
- la determinazione del contributo di paternita', per l'anno 2024, in misura pari a euro 7,00 pro-capite e
- la determinazione del contributo della maternita' e della paternita', per l'anno 2024, in misura pari a euro 65,00 pro-capite.
Contributi INARCASSA -Tabella di riepilogo
Tipo di Contributo Descrizione Importo Minimo Reddito Massimo Percentuale Contributo Soggettivo sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i
pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da
INARCASSA.
€2.695 €142.650 14,5% Contributo Facoltativo Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. €245 €142.650 1% – 8,5% Contributo Integrativo obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. €815 €185.900 (volume d'affari) 4% INARCASSA novità 2023 – Regolamento 2024
Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale), o Sono state approvate dai ministeri le delibere del consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 14 aprile 2023, concernenti
- il contributo di paternità per l'anno 2023, in misura pari a euro 3,00 pro-capite e
- il contributo di maternità in misura pari a euro 57,00.
E' stato pubblicato il Regolamento di previdenza aggiornato 2024 QUI IL TESTO
Contributi INARCASSA: scadenze
CONTRIBUZIONE
I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:
- In due rate di pari importo – 30 giugno e 30 settembre – oppure
- in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi : febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre . Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).
I versamenti possono essere effettuati:
- con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione
- con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
- con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione
Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.
COMUNICAZIONE REDDITUALE
La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.
Codici F24 contributi INARCASSA
Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020
- “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
- “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
- “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
- “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
- “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
- “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.
Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite le ulteriori causali contributo di seguito indicate:
"E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;
"E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;
"E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;
"E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;
“E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;
“E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;
"E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;
“E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;
“E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;
“E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;
“E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.
Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it
Deroga versamento contributi minimi
Si ricorda che il Regolamento prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Quindi chi prevede di conseguire nel 2024 un reddito professionale inferiore a 18.586,00 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2025, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza e la possibilità di presentare domanda di riscatto o di ricongiunzione
Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.
REQUISITI per la deroga
- essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
- non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
- non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
- non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
- non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
La richiesta va inviata entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo in Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.
Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda per l'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione
Se si vuole usufruirne anche negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.
La domanda può anche essere annullata entro e non oltre il termine, sempre tramite l'applicativo.
Allegati: -
APE sociale: ok senza aver fruito della NASPI
Con la sentenza n. 24950/2024 la Corte di Cassazione ha fornito una importante interpretazione sul diritto di accesso all'anticipo pensionistico con APE sociale affermando che il diritto va garantito anche a chi non abbia mai fruito dell'indennità di disoccupazione Naspi. Vediamo il caso piu in dettaglio.
APE Sociale dopo disoccupazione senza NASPI
Una lavoratrice disoccupata aveva fatto ricorso contro il rigetto da parte di Inps della propria richiesta di APE Sociale.
In primo grado, con sentenza del 1 luglio 2021, il tribunale ha riconosciuto il diritto della lavoratrice all'APE sociale, considerando che lo stato di disoccupazione fosse sufficiente, senza la necessità di avere precedentemente beneficiato interamente anche dell'indennità di disoccupazione.
Si ricorda che la lettera a), l'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 garantisce il diritto a "coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
Successivamente la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 7 giugno 2022 ha confermato la decisione del tribunale di primo grado, ribadendo che l'articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016 non prevede come requisito essenziale per l'accesso all'APE sociale l'aver percepito l'indennità di disoccupazione.
L'unico requisito richiesto è lo stato di disoccupazione, e il completamento della fruizione dell'indennità di disoccupazione citato nella norma è rilevante solo per la continuità tra disoccupazione e APE sociale.
L'INPS ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che la sentenza della Corte d'Appello avesse erroneamente concesso l'APE sociale in assenza della percezione dell'indennità di disoccupazione.
Tuttavia, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che una lettura "letterale e logica della norma" (larticolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016) non impone la fruizione dell'indennità di disoccupazione come requisito per l'accesso all'APE sociale ma la norma prevede solo che, nel caso in cui il lavoratore abbia percepito l'indennità, questa debba essere conclusa prima dell'accesso all'APE. Nella pronuncia si afferma infatti che : "la norma non collega l’APE all’indennità di
disoccupazione anche perché, se ciò avesse voluto fare, avrebbe posto in continuità le due prestazioni, laddove invece impone una cesura tra le stesse. Invero, proprio il richiamo alla cessazione della fruizione dell’indennità di disoccupazione evidenzia – alla base dell’intervento previdenziale di sostegno- uno stato di bisogno della persona, che evidentemente il legislatore ritiene meritevole della tutela e della protezione con la prestazione in discorso. Ciò tanto più in considerazione che il soggetto beneficiario maggiormente della tutela in discorso è proprio il soggetto che non ha fruito neppure dell’indennità di disoccupazione".
La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso dell'INPS, confermando il diritto della lavoratrice all'APE sociale senza la necessità di aver beneficiato della NASPI.
La Cassazione ha inoltre compensato le spese processuali, in considerazione della novità della questione interpretativa.