• Oneri deducibili e Detraibili

    Auto aziendali: l’Agenzia chiarisce i criteri per il regime previgente

     Con l’approvazione definitiva al Senato del disegno di legge di conversione del DL 19/2025 (il cosiddetto “DL Bollette”), è stata  confermata la modifica  alla legge di bilancio 2025 in materia di tassazione dei fringe benefit relativi all’uso promiscuo dei veicoli aziendali.  Tutti gli operatori del settore e una autorevole circolare di ASSONIME  avevano infatti obiettato sulla retroattivita della norma .

     Restava comunque irrisolto il criterio relativo al momento di applicabilità della norma modificata (ordine dell'auto o contratto con il dipendente )

    In una nuova circolare, N. 10  del 3 luglio 2025  l'agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti definitivi (v. ultimo paragrafo).

    Ricordiamo di seguito anche tutti i dettagli sulla  disciplina in vigore.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2025 sulle auto aziendali

    La Legge di Bilancio 2025 (legge  234 2024),  ha introdotto  novità in merito alla tassazione dell'uso promiscuo delle auto aziendali concesse ai dipendenti, con l'obiettivo di incentivare la transizione ecologica e il rispetto degli obiettivi di sostenibilità climatica. 

    Per questo motivo,  è stato  modificato l'articolo 51, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986), ridefinendo la tassazione per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo  in modo differenziato, come segue 

    1. Norma generale Dal 1° gennaio 2025, la base imponibile per il calcolo del reddito da lavoro dipendente derivante dall’uso promiscuo delle auto sarà pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato secondo i costi chilometrici stabiliti dalle tabelle ACI, al netto di eventuali trattenute a carico del dipendente.
    2.  Eccezione per veicoli a basse emissioni:   la base imponibile è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al   20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

    Le nuove  regole si applicano ai contratti di assegnazione ai dipendenti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.

    Il problema e le reazioni al blocco del primo emendamento

    La Commissione Bilancio della Camera, nel corso dell'esame per la conversione del DL Bollette,  aveva respinto l'emendamento concernente una possibile norma di  salvaguardia riguardante le auto aziendali. La motivazione della bocciatura in Commissione è legata all'estraneità di materia,  che impedisce  di inserirla nel testo di legge. 

    L'emendamento sopracitato  nasceva  dal problema evidenziato da  imprese e associazioni  per cui per i veicoli elettrici o ibridi  che saranno assegnati quest'anno ai dipendenti ma ordinati già l'anno scorso le agevolazioni non sono applicabili, con conseguenti forti disparità tra i contribuenti.  La modifica avrebbe previsto una deroga per le assegnazioni ai dipendenti  effettuate fino al 30 giugno 2025.

    L 'associazione Aniasa, che rappresenta le società di noleggio, ha espresso una forte preoccupazione per la decisione della Commissione , evidenziando come l'incertezza normativa abbia già causato un calo nelle immatricolazioni di circa 70.000 veicoli, con una perdita stimata di 2,5 miliardi di euro sul PIL.

    L’intervento di Assonime sui destinatari delle novità

    Sul tema delle  regole fiscali applicabili alle auto aziendali date in uso promiscuo, in seguito all'introduzione di nuove disposizioni nella legge di Bilancio 2025, la circolare n. 7/2025 di Assonime è intervenuta   affermando che le vecchie regole fiscali (in vigore fino al 31 dicembre 2024)  dovrebbero continuare ad applicarsi alle  auto aziendali concesse in uso promiscuo entro il 2024, evitando l'applicazione del criterio del valore normale e mantenendo la determinazione forfettaria basata sulle tariffe ACI.

    Nello specifico Assonime sottolinea che, a differenza di quanto avvenuto con i precedenti cambiamenti introdotti nel 2020, la legge di Bilancio 2025 non prevede una disciplina transitoria specifica . 

    Inoltre la circolare  evidenzia che la relazione tecnica alla legge di Bilancio 2025 indica gli effetti finanziari delle nuove disposizioni solo con riferimento alle auto immatricolate e assegnate dal 2025. 

    Questo suggerisce che le precedenti disposizioni debbano rimanere in vigore  e applicabili

    • ai veicoli immatricolati, concessi e con contratti stipulati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024; 
    • ai veicoli immatricolati entro il 2024 ma concessi con contratti stipulati dal 2025;
    • ai veicoli immatricolati dal 2025 ma la cui concessione in uso promiscuo è stata pattuita con contratto stipulato entro il 2024.

    Ancora  Assonime argomenta che applicare retroattivamente le nuove regole alle auto concesse in uso promiscuo sulla base delle normative precedenti va contro il  principio del legittimo affidamento dei contribuenti interessati.

    Detraibilità auto 2024/25 il regime transitorio approvato

    La nuova  norma proposta  dai relatori di maggioranza introduce il nuovo comma 48-bis all’articolo 1 della legge n. 207/2024, stabilendo che la vecchia disciplina fiscale – quella in vigore fino al 31 dicembre 2024 – continui ad applicarsi non solo ai veicoli concessi tra il 1° luglio 2020 e la fine del 2024, ma anche a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti fino al 30 giugno 2025.

    La misura consente quindi a datori di lavoro e dipendenti di beneficiare del vecchio regime fiscale per un periodo transitorio.

    Tuttavia, restava il nodo dell’ambiguità legata al momento determinante per l’applicazione del regime: ancora secondo Aniasa, dovrebbe essere l’ordine, non la consegna, a determinare il trattamento fiscale, altrimenti si rischiano ulteriori disparità.

    Si sottolinea infatti che  non sono rari i ritardi nella consegna dei veicoli – spesso legati a fattori produttivi e logistici indipendenti dalla volontà delle parti.

    Chiarimenti dell’Agenzia nella circolare 10 del 3.7.2025

    La circolare n. 10/2025 dell’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire definitivamente  i criteri per determinare il fringe benefit derivante dalla concessione in uso promiscuo di veicoli aziendali, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge 207/2024 che hanno previsto la detraibilità del  50% del costo riferito a 15.000 km annui (calcolato secondo le tabelle ACI), con percentuali ridotte (10% o 20%) per veicoli elettrici o ibridi plug-in.

    Grazie alla  disciplina transitoria (art. 1, comma 48-bis L. 207/2024, introdotto dal DL “Bollette”), resta applicabile il regime previgente ai veicoli:

    1. Concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
    2. Ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

    In particolare, sui dubbi espressi da Assonime,  viene specificato che ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria, è rilevante la data di consegna al dipendente e la presenza dei requisiti di immatricolazione e stipula contratto nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2025.

    Inoltre, se il veicolo gode di un regime più favorevole secondo le nuove regole (es. elettrico), l’Agenzia consente comunque di applicare quest’ultimo.

    Infine, in caso di proroga del contratto si applica il regime originario, mentre nella riassegnazione a un altro dipendente va considerata la normativa in vigore al momento della nuova concessione.

  • Agricoltura

    Contributi agricoli 2025 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP

    L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 107 del 2 luglio 2025, che definisce gli importi dei contributi obbligatori dovuti nel 2025 dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP). 

    La circolare conferma le modalità di calcolo dei contributi previdenziali (IVS), maternità e INAIL, aggiornando i valori di riferimento in base alle nuove disposizioni ministeriali sulle retribuzioni convenzionali. Aliquote e agevolazioni invariate.

    Contributi IVS: reddito convenzionale e aliquote

    Per il calcolo della contribuzione IVS si parte dal reddito convenzionale, calcolato secondo le fasce previste dalla Tabella D allegata alla Legge 233/1990. Per l’anno 2025, il reddito medio giornaliero convenzionale, stabilito con Decreto del Ministero del Lavoro del 10 giugno 2025, è pari a 65,19 euro.

    Le aliquote contributive IVS restano invariate rispetto agli anni precedenti e sono pari al 24,00%, indipendentemente da:

    • fascia d’età (under o over 21 anni)
    • ubicazione dell’azienda (zona normale o svantaggiata)

    Questa aliquota include il contributo addizionale del 2%, previsto dalla Legge 233/1990, art. 12, comma 4.

    In aggiunta, è previsto un contributo per ogni giornata di iscrizione, fissato per il 2025 in 0,80 euro, fino a un massimo di 156 giornate per ciascuna unità attiva.

    È confermata anche per il 2025 la riduzione del 50% dei contributi per i lavoratori autonomi over 65 titolari di pensione calcolata con sistema retributivo o misto, come previsto dall’art. 59, comma 15 della Legge 449/1997.

    Contributi maternità -INAIL- Agevolazioni

    Il contributo annuo per la maternità resta invariato rispetto all’anno precedente ed è pari a 7,49 euro per ogni unità attiva iscritta alla gestione.

    Anche per il 2025, il contributo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è così determinato:

    • 768,50 euro per le aziende situate in zone normali
    • 532,18 euro per le aziende in territori montani o zone svantaggiate

    È inoltre prevista una riduzione del 14,80% dei premi e contributi INAIL, in base al Decreto Interministeriale 24 settembre 2024, applicabile alle aziende individuate nei tracciati trasmessi dall’INAIL, come da Legge 147/2013, art. 1, comma 128.

    Le agevolazioni contributive continuano ad applicarsi nei casi previsti:

    1. territori montani: ai sensi dell’art. 9 del DPR 601/1973
    2. zone agricole svantaggiate: come da art. 15 della Legge 984/1977

    Scadenze e modalità di pagamento

    Il versamento dei contributi agricoli 2025 deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24. Le scadenze previste sono:

    • 16 luglio 2025
    • 16 settembre 2025
    • 17 novembre 2025
    • 16 gennaio 2026

    Le istruzioni operative per la compilazione del modello F24 saranno disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente” dell’INPS.

    Tabelle riepilogo contributi agricoli 2025

    Tipo  Importo/Valore Note
    Reddito convenzionale giornaliero 65,19 € Stabilito con Decreto 10/06/2025
    Aliquota IVS 24,00% Uguale per tutte le categorie
    Contributo addizionale giornaliero 0,80 € Massimo 156 giornate annue
    Contributo maternità annuo 7,49 € Per ogni unità iscritta
    Contributo INAIL zona normale 768,50 € Fisso
    Contributo INAIL zona svantaggiata 532,18 € Fisso
    Riduzione INAIL 14,80% Per aziende individuate da INAIL
    Scadenze versamento 16/07, 16/09, 17/11/2025, 16/01/2026 Mediante F24

    Tabelle come da allegato alla circolare
    Contributi  Coltivatori Diretti – Coloni Mezzadri

    Fascia Zone normali Zone montane / svantaggiate
    Ordinari Pensionati Ordinari Pensionati
    Fascia 1 € 3.341,50 € 2.058,75 € 3.105,18 € 1.822,43
    Fascia 2 € 4.155,07 € 2.465,53 € 3.918,75 € 2.229,21
    Fascia 3 € 4.968,65 € 2.872,32 € 4.732,33 € 2.636,00
    Fascia 4 € 5.782,22 € 3.279,10 € 5.545,90 € 3.042,78
    Contributi  Imprenditori agricoli 

    Fascia

    IAP Ordinari IAP Pensionati
    Fascia 1 € 2.573,00 € 1.290,25
    Fascia 2 € 3.386,57 € 1.697,03
    Fascia 3 € 4.200,15 € 2.103,82
    Fascia 4 € 5.013,72 € 2.510,60

  • Dichiarazione 730

    Verifica 730/2025 INPS: le istruzioni su conguagli e rimborsi

    Con il <a href='http://

    Codice Significato
    CP Conguaglio non possibile parziale
    CT Conguaglio non possibile totale
    ES Diniego per soggetti residenti all’estero

    ‘>messaggio INPS 2070 / 2025 anche quest'anno  vengono chiarite  le modalità di gestione delle operazioni fiscali derivanti dal modello 730, se indicata come sostituto d’imposta dal contribuente. Ciò significa che i lavoratori e i pensionati che percepiscono una prestazione imponibile IRPEF (come pensioni ordinarie o NASpI) vedranno applicati automaticamente i conguagli, a debito o a credito, direttamente sulle somme erogate mensilmente.

    Attenzione però: l’INPS non può gestire i modelli 730/4 se il contribuente:

    • percepisce solo prestazioni esenti (es. assegno sociale, invalidità civile, assegno unico);
    • ha cessato la prestazione imponibile prima del 1° aprile 2025;
    • è residente all’estero (in questi casi va presentato il modello “Redditi Persone Fisiche”).

    .Verifica dei conguagli fiscali: chi è coinvolto e quando scattano

    Accedendo al sito INPS con SPID, CIE, CNS o eIDAS, è possibile consultare il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, dove si trovano:

    • ricevuta del modello 730/4 e conferma di abbinamento alla prestazione;
    • importi delle trattenute mensili e/o dei rimborsi IRPEF;
    • eventuale diniego con i motivi;
    • possibilità di chiedere online l’annullamento o modifica della seconda/unica rata di acconto IRPEF o cedolare secca (entro il 10 ottobre 2025);
    • funzione per richiedere il diniego se si è indicato l’INPS per errore come sostituto.

    Nel caso di dichiarazione congiunta, gli importi a debito o a credito comprendono anche quelli del coniuge (o parte dell’unione civile).

    Il servizio è accessibile anche tramite app “INPS mobile”.

    Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate invia i dati dei 730/4 all’INPS, che li applica alle prestazioni mensili. Se non può gestirli, invia un diniego con i seguenti codici:

    Codice Significato
    CP Conguaglio non possibile parziale
    CT Conguaglio non possibile totale
    ES Diniego per soggetti residenti all’estero

    Variazioni acconti IRPEF: casi particolari, scadenze, rate

    Le richieste di variazione della rata di acconto IRPEF/cedolare secca devono arrivare in tempo utile per essere elaborate nel pagamento di novembre 2025. In caso contrario, l'importo sarà trattenuto e poi rimborsato con la mensilità di dicembre.

    Se il dichiarante muore o la prestazione termina prima della conclusione dei conguagli, l’INPS invierà comunicazione all’interessato o agli eredi, che dovranno regolarizzare la posizione con l’Agenzia delle Entrate. In caso di credito non rimborsato, questo potrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi 2026 oppure chiesto direttamente all’Agenzia.

    Per la gestione delle rate, è bene sapere che:

    • la dichiarazione 730/4 può essere presentata entro il 30 settembre 2025;
    • il numero di rate per i debiti IRPEF dipende dal mese in cui l’INPS riceve i dati; se ricevuti dopo giugno, le rate saranno suddivise nei mesi che restano fino a novembre.  Per esempio, se il 730/4 arriva a settembre, il debito sarà suddiviso su 3 mensilità (settembre, ottobre, novembre).

  • Appalti

    Manodopera appalti: le regole per l’equivalenza dei CCNL

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha risposto a un quesito giuridico in merito alla corretta applicazione dell’art. 4 dell’Allegato I.01 del D.lgs. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. 209/2024,   nella Nota 3522 del 3.6.2025

    n particolare, si chiede se, nel caso in cui un operatore economico (OE) proponga in offerta l’applicazione di un contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) diverso da quello indicato nella legge di gara, la valutazione di equivalenza delle tutele economiche e normative debba essere effettuata seguendo esclusivamente i criteri stabiliti nei commi 2 e 3 del citato articolo.

    Qui il testo del decreto correttivo

    Valutazione delle Tutele Economiche e normative

    Il MIT conferma che la valutazione dell’equivalenza delle tutele economiche deve basarsi puntualmente sui parametri indicati nel comma 2 dell’art. 4. Tali parametri includono:

    • Retribuzione tabellare annua
    • Indennità di contingenza
    • Elemento distinto della retribuzione (EDR)
    • Mensilità aggiuntive
    • Ulteriori indennità

    Ai sensi del comma 4, la tutela economica può ritenersi equivalente quando il valore complessivo delle componenti fisse della retribuzione annua non risulta inferiore a quello previsto dal CCNL indicato nel bando.

    Il comma 3 dello stesso articolo elenca invece gli elementi su cui si basa la valutazione dell’equivalenza delle tutele normative. Questi comprendono istituti come:

    • Lavoro straordinario e supplementare
    • Lavoro part-time
    • Trattamento per malattia e maternità
    • Permessi retribuiti, ecc.

    Il MIT specifica che anche tali aspetti devono essere analizzati con attenzione. L’equivalenza può ritenersi sussistente solo se eventuali differenze risultano marginali.

    Attesa linee guida ministeriali

    Per individuare concretamente cosa si intenda per “scostamenti marginali” in ambito normativo, è previsto che il Ministero del Lavoro, di concerto con il MIT, adotti apposite linee guida entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’Allegato I.01. In attesa di tali linee guida, è ammesso richiamare le indicazioni contenute nella relazione illustrativa al Bando-tipo ANAC n. 1/2023.

    In sintesi, il MIT ribadisce che l’equivalenza delle tutele economiche e normative è subordinata al rispetto rigoroso dei criteri previsti dall’art. 4 e che le valutazioni devono essere documentate e fondate su parametri oggettivi, in attesa delle linee guida ministeriali definitive.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    INPS artigiani, commercianti e Gestione separata: guida al Quadro RR 2025

    Con la circolare INPS n. 105 del 27 giugno 2025, l’Istituto fornisce le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF” da parte di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata. La guida operativa interessa in particolare il calcolo dei contributi a saldo 2024 e acconto 2025, le modalità di compilazione del modello e i termini di versamento, con novità legate all’adozione del concordato preventivo biennale. 

    Di seguito sono riportate le principali aliquote contributive e i massimali annui. 

    Compilazione Quadro RR per artigiani e commercianti

    I titolari di imprese artigiane e commerciali, compresi i soci con posizione previdenziale personale, devono compilare la Sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF”, per determinare i contributi INPS dovuti a saldo 2024 e acconto 2025. 

    Anche in caso di reddito inferiore al minimale, è obbligatoria l’indicazione del reddito nella colonna 3 del rigo RR2 per la corretta valorizzazione dell’estratto conto.

    Calcolo della base imponibile:
    Il reddito da assoggettare a contribuzione è il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2024 (al netto delle perdite pregresse) e comprende:

    • Redditi dichiarati nei quadri RF (ordinaria), RG (semplificata), RH (partecipazioni) e CP (concordato).
    • Quota parte del reddito da S.r.l. solo se vi è prestazione lavorativa.

    Per chi aderisce al concordato preventivo biennale (CPB), si utilizza il reddito concordato, ma è ammessa l’opzione di calcolo sul reddito effettivo, barrando le colonne specifiche (es. colonna 3d di RR2).

    Redditi soggetti speciali:
    Nel regime forfettario e di vantaggio, la base imponibile si determina usando i dati dei quadri LM. 

    Anche i soci di cooperative artigiane in posizione autonoma devono considerare le CU 2025, sez. “Dati fiscali”, punti 1 o 2.

    Professionisti iscritti alla Gestione separata: cosa fare

    I liberi professionisti non iscritti a Casse private devono compilare la Sezione II del Quadro RR. Il reddito imponibile su cui calcolare i contributi è dato dai redditi da lavoro autonomo, compresi:

    • Redditi individuali (Quadro RE);
    • Quote da società semplici o associazioni (Quadro RH);
    • Redditi in regime forfettario o di vantaggio (Quadro LM);
    • Indennità giudici di pace e VPO.

    Chi ha aderito al CPB deve indicare se versa sul reddito concordato o effettivo, barrando la colonna 19 del rigo RR5 e compilando la colonna 21 o 20.

     I contribuenti che producono redditi misti o con obblighi previdenziali parziali devono suddividere correttamente le quote e utilizzare i codici appropriati nella colonna 1 di RR5 (es. 1 per reddito ordinario, 5a-5d per quote soggette ad altre Casse).

    Aliquote 2024 per la Gestione separata:

    Tipologia contribuente Aliquota
    Libero professionista senza altra copertura 26,07%
    Professionista con altra forma previdenziale o pensionato 24%
    Magistrati onorari (post D.Lgs 116/2017) 25,72%

    Scadenze, acconti, rateazioni e compensazioni

    I contributi vanno versati entro le scadenze fiscali previste per le imposte sui redditi. Per il 2025:

    • 30 giugno 2025: saldo 2024 + 1° acconto 2025
    • 30 luglio 2025: termine posticipato con maggiorazione 0,40%    
    • 1° dicembre 2025: 2° acconto 2025
    • 16 dicembre 2025: termine ultimo in caso di rateazione

    Rateizzazione:

    Solo il contributo eccedente il minimale può essere rateizzato. Le rate successive alla prima scadono il giorno 16 di ogni mese, e l’interesse va indicato con causali dedicate (“API”, “CPI” o “DPPI”).

    Compensazioni:

    Per artigiani/commercianti, le eccedenze vanno riportate nella sezione I e possono essere compensate via F24, indicando l’anno di riferimento.

    I professionisti possono utilizzare le eccedenze della sezione IV per compensare contributi 2025 o richiederle a rimborso tramite il portale INPS.

    Massimali reddituali 2024 e 2025:

    • 2024    €119.650
    • 2025    €120.607

    ATTENZIONE  Se si raggiunge tale soglia con altri redditi soggetti alla Gestione separata (es. Co.co.co.), i contributi aggiuntivi non sono dovuti, ma il Quadro RR va comunque compilato.

  • Lavoro Dipendente

    Impronte digitali per le presenze dei dipendenti: uso sempre vietato

    Il Garante per la protezione dei dati personali  con Provvedimento n.167 del 27 marzo 2025 ha sanzionato un istituto di istruzione superiore per aver introdotto un sistema di rilevazione delle presenze dei dipendenti che prevedeva l’uso delle impronte digitali in abbinamento a un badge.

    L’uso di questo sistema, basato sul rilevamento biometrico, era stato adottato per contrastare fenomeni di uso improprio dei badge e per garantire una maggiore affidabilità nella registrazione delle presenze.

    Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) poteva esprimere un consenso volontario all’utilizzo dell’impronta digitale. Secondo quanto riportato nel provvedimento, 34 dipendenti su 36 avevano acconsentito, mentre ai due contrari era stata garantita un’alternativa: l’uso del solo badge. 

    In ogni caso, il Garante ha evidenziato che il consenso in ambito lavorativo non può essere considerato una base giuridica valida per il trattamento di dati biometrici, a causa del rapporto di subordinazione tra datore di lavoro e dipendente, che rende difficile dimostrare la reale libertà della scelta.

    Violazione della normativa sul trattamento dei dati biometrici

    Il trattamento dei dati biometrici, come le impronte digitali, è soggetto a regole molto stringenti previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003). Tali dati rientrano tra le “categorie particolari” di dati personali, la cui raccolta e utilizzo è generalmente vietata, salvo in presenza di condizioni specifiche.

    In particolare, per essere lecito, il trattamento deve fondarsi su una norma di legge o su un contratto collettivo che lo autorizzi espressamente. Inoltre, devono essere previste adeguate misure di garanzia per tutelare i diritti e le libertà degli interessati. In assenza di tali presupposti normativi, come nel caso in esame, il trattamento risulta illecito anche se è effettuato con tecniche che non conservano direttamente l’immagine dell’impronta, ma ne creano un modello matematico (template) non riconducibile a dati fisici immediatamente visibili

    Il Garante ha ricordato che una norma del 2019 (art. 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56) aveva ipotizzato l’introduzione generalizzata di sistemi biometrici nelle pubbliche amministrazioni, ma le relative disposizioni sono state abrogate dalla Legge di Bilancio 2021. Pertanto, attualmente non esiste alcuna norma che legittimi l’uso di impronte digitali per il controllo delle presenze nel settore pubblico.

    Esito del procedimento e sanzione

    A seguito dell’istruttoria, il Garante ha concluso che l’istituto scolastico ha violato i principi di “liceità, correttezza e trasparenza” nel trattamento dei dati biometrici, previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del GDPR. Anche se l’istituto ha successivamente sospeso l’uso del sistema e cancellato i dati raccolti, la condotta è stata considerata comunque illecita.

    Il trattamento ha riguardato solo 34 persone e sono state offerte modalità alternative di registrazione, ma il Garante ha sottolineato la gravità dell’infrazione, data la natura dei dati trattati. 

    La sanzione pecuniaria è stata quindi fissata in 4.000 euro, ritenuti proporzionati ed efficaci come misura dissuasiva. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità, data la delicatezza della questione trattata e l’importanza di fornire un indirizzo chiaro in materia di protezione dei dati in ambito lavorativo. 

    Questo caso evidenzia come, anche in presenza di consenso da parte dei lavoratori, l’uso di tecnologie biometriche nei luoghi di lavoro debba essere fondato su basi giuridiche solide e rispettare pienamente la normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. 

  • Antiriciclaggio

    Operatori non finanziari gestori contante: novità per l’ adeguata verifica

    Con il provvedimento del 16 giugno 2025 (GU n. 144 del 24/06/2025), la Banca d’Italia ha aggiornato le disposizioni in materia d

    1. adeguata verifica della clientela e
    2.  conservazione dei dati 

    per gli operatori non finanziari iscritti all’elenco previsto dall’art. 8 del D.L. 350/2001 (gestori del contante). 

    Le nuove norme sostituiscono il provvedimento del 4 febbraio 2020 e si applicano specificamente a chi svolge attività di trattamento delle banconote in euro (es. trasporto valori con guardie giurate) a partire dal 16 luglio 2025.

    L’approccio introdotto è basato sul rischio, secondo tre livelli di obblighi:

    1. Adeguata verifica ordinaria: obbligatoria per tutte le relazioni continuative o operazioni ≥15.000 euro.
    2. Misure semplificate: applicabili ai clienti con profilo di rischio basso.
    3. Misure rafforzate: per soggetti ad alto rischio (es. PEP, operazioni con Paesi terzi ad alto rischio, importi elevati).

    Il sistema prevede una profilatura del cliente basata su criteri soggettivi (es. natura giuridica, indici reputazionali, attività prevalente, area geografica) e oggettivi (es. tipo e ammontare dell’operazione, frequenza). Ogni cliente va inserito in una classe di rischio, che condiziona entità e frequenza degli obblighi.

    Verifica rafforzata e semplificata: come cambia la gestione

    Gli operatori devono svolgere attività di identificazione e controllo che includono:

    • Raccolta e verifica di dati identificativi (cliente, esecutore, titolare effettivo).
    • Analisi dello scopo e natura del rapporto/operazione.
    • Monitoraggio costante del comportamento del cliente e dei soggetti serviti.

    In presenza di elevato rischio, scattano ulteriori obblighi:

    • Acquisizione di informazioni dettagliate su assetto proprietario, fondi e finalità dell’operazione.
    • Obbligo di autorizzazione da parte di un alto dirigente prima di avviare o proseguire un rapporto.
    • Controlli più frequenti e approfonditi, anche tramite software di monitoraggio.

    Invece, per clienti a basso rischio, sono previste semplificazioni (entro 30 giorni dalla relazione) come:

    • Rinvio dell’acquisizione del documento d’identità.
    • Dichiarazione de cliente sui dati del titolare effettivo.
    • Minor frequenza degli aggiornamenti e controlli.

    Ecco una tabella di sintesi 

    Tipologia Requisiti Obblighi
    Verifica Ordinaria Rapporti continuativi o operazioni ≥ 15.000€ Identificazione completa, controllo costante
    Verifica Semplificata Clienti a basso rischio (es. enti pubblici) Controlli meno frequenti, dati minimi, tempi diluiti
    Verifica Rafforzata PEP, Paesi terzi, operazioni sospette Autorizzazione dirigente, info aggiuntive, controlli intensi

    Chi sono gli operatori non finanziari gestori del contante

    Giova ricordare forse che a  norma dell' Art. 8 Decreto-Legge 350 2001 convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409  i  gestori del contante  sono  

    • le banche e, 
    • nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., 
    • gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché
    •  gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:

    a) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;

    ((b) gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante;))

    c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.

    Gli operatori non finanziari di cui alla lettera b) comma 2 del presente articolo che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.)

     La Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza.

    Fascicolo cliente e conservazione dei dati

    Ogni operatore è tenuto a predisporre un fascicolo di adeguata verifica per ciascun cliente, contenente:

    • Dati identificativi e documentazione.
    • Valutazioni sul profilo di rischio.
    • Traccia delle verifiche e richieste da autorità.
    • Informazioni sul soggetto servito, se diverso dal cliente.

    Tutti i dati devono essere conservati per almeno 10 anni e resi accessibili alle autorità. È previsto l’uso di centri di servizi esterni, purché l’operatore mantenga responsabilità e accesso diretto.

    Infine, è ammesso l’uso di terzi attestanti (es. intermediari bancari) per eseguire parte delle verifiche, previa attestazione scritta conforme ai criteri stabiliti. L’operatore rimane però sempre responsabile della validità degli adempimenti.