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Ricercatori: trattamento economico minimo nel decreto MUR 2025
Con il decreto del 6 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito per la prima volta il trattamento economico minimo da riconoscere ai titolari di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca.
L’obiettivo è garantire uniformità e maggiore tutela contrattuale ai ricercatori, rafforzando la competitività del sistema universitario e scientifico nazionale.
Le nuove disposizioni si rivolgono direttamente a università, enti pubblici di ricerca e istituzioni assimilate, che dovranno applicare i parametri stabiliti, al momento della sottoscrizione dei contratti.
Si tratta di una misura attesa dal settore, volta a colmare un vuoto normativo e a evitare disparità di trattamento tra ricercatori con funzioni simili ma condizioni economiche differenti
Il quadro normativo – criteri e importo minimo
Il decreto attua le disposizioni degli articoli 22-bis e 22-ter della legge 240/2010, introdotti dalla legge 79/2025, che hanno istituito rispettivamente gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca.
Per gli incarichi post-doc, l’importo non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0.
Per gli incarichi di ricerca, è stabilita una soglia minima di 22.500 euro annui, con aggiornamento automatico legato all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), esclusi i tabacchi dm-mur-ricercatori .
Tali importi sono definiti al netto degli oneri a carico delle amministrazioni eroganti e devono essere corrisposti in rate mensili di pari ammontare.
Gli oneri finanziari saranno sostenuti con le risorse già disponibili nei bilanci delle istituzioni interessate.
Tipologia incarico Importo minimo annuo Note Post-doc ≥ trattamento iniziale ricercatore confermato (classe 0) Importo definito in base a impegno e complessità Incarico di ricerca € 22.500,00 Adeguamento automatico ISTAT FOI I risvolti operativi
Dal 1° ottobre 2025, università ed enti di ricerca sono tenuti ad applicare le nuove regole nei contratti di incarico. In concreto:
- Gli uffici del personale e gli organi di amministrazione dovranno verificare, al momento della stipula, che i compensi rispettino le soglie minime fissate dal decreto.
- Per gli incarichi post-doc, sarà necessario confrontare l’offerta economica con il livello retributivo di riferimento del ricercatore confermato nel precedente contratto a tempo determinato
- Per gli incarichi di ricerca, l’importo di € 22.500 annui dovrà essere considerato come base inderogabile, da aggiornare automaticamente in caso di variazioni ISTAT.
- Le rate di pagamento devono essere predisposte con cadenza mensile e di pari importo, al fine di garantire regolarità e trasparenza.
Le istituzioni interessate sono chiamate a recepire puntualmente i contenuti per assicurare la corretta attuazione della norma e tutelare la dignità professionale dei ricercatori
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Licenziamento e obbligo di repechage: casi pratici al vaglio della Cassazione
Il tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo continua a rappresentare un terreno di forte attenzione giurisprudenziale.
La normativa nazionale, in particolare l’articolo 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, individua il giustificato motivo oggettivo nella soppressione del posto di lavoro o nella riorganizzazione aziendale connessa a ragioni economiche, produttive o organizzative. Tuttavia, la legittimità del provvedimento espulsivo è subordinata all’adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di repechage, ossia alla verifica della possibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni compatibili.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26035 del 24 settembre 2025, ha ribadito e chiarito i criteri applicativi di tale obbligo, rafforzando il principio secondo cui il datore di lavoro deve provare l’impossibilità di ricollocazione.
Il caso
La controversia traeva origine dal licenziamento intimato da una società ad un proprio dipendente, motivato da esigenze organizzative e dalla soppressione della posizione ricoperta. Il lavoratore impugnava il licenziamento, sostenendo che l’azienda non avesse assolto correttamente l’onere di repechage, ossia non avesse dimostrato l’impossibilità di ricollocarlo in mansioni diverse, equivalenti o anche inferiori, purché compatibili con le sue competenze professionali.
In primo grado, il giudice aveva ritenuto legittimo il recesso datoriale, rilevando come la riorganizzazione aziendale fosse stata provata. Tuttavia, il lavoratore proponeva appello, lamentando che non fosse stata adeguatamente verificata la possibilità di impiego in altre funzioni interne
Decisioni di merito e sentenza di Cassazione
La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva accolto le doglianze del lavoratore, ritenendo insufficiente la prova fornita dal datore di lavoro in merito all’impossibilità di assegnare il dipendente ad altre mansioni. Tale valutazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 26035/2025, la quale ha sottolineato che l’onere probatorio grava integralmente sul datore di lavoro.
Secondo la Suprema Corte, il repechage non è un mero adempimento formale, ma un obbligo sostanziale che mira a salvaguardare il diritto del lavoratore alla continuità occupazionale.
La decisione conferma un orientamento consolidato, riaffermando il principio di proporzionalità e ragionevolezza che deve guidare l’esercizio del potere datorial
Licenziamento illegittimo e onere di dimostrare l’assenza di altri posti assegnabili
La Corte di Cassazione anche con l'Ordinanza n. 2739 del 30 gennaio 2024, ha affermato che è illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente in mancanza di una proposta di reinserimento anche se con un inquadramento inferiore .
I giudici nella pronuncia chiariscono inoltre su chi grava l'onere della prova sulle effettive possibilità di assegnazione a un diverso ruolo in azienda. Vediamo maggiori dettagli e altri casi , con orientamenti anche opposti sullo stesso tema.
La vicenda riguardava il licenziamento di una centralinista che opponeva ricorso, respinto dalla Corte di Appello di Roma con la motivazione che “da un lato, l’introduzione del sistema automatico di risposta telefonica, era stato posto legittimamente dalla società quale elemento organizzativo produttivo integrante l’ipotesi di motivo oggettivo del licenziamento intimato, posto che, all’evidenza l’attività di smistamento delle telefonate è divenuta per la società non più proficuamente utilizzabile e, dall’altro, che le mansioni residuali ben potessero essere redistribuite all’interno dell’Ufficio”;
Sull’adempimento dell’obbligo del repêchage”, la Corte ha affermato che, “se e vero che l`onere probatorio della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni – anche diverse purché equivalenti a quelle precedentemente svolte – spetta al datore di lavoro, è anche vero che, trattandosi di prova negativa da fornire con prove presuntive , spettava alla dipendente evidenziare le possibilità di diversa assegnazione in azienda " ponendo in tal modo la parte datoriale nella condizione di poter dimostrare concretamente per quale motivo l’inserimento del lavoratore nelle posizioni lavorative evidenziate non era praticabile”. In questo modo la Corte ha ritenuto provata “la impossibilità di utilizzare la lavoratrice in un altro settore con mansioni equivalenti”.
Il giudizio di Cassazione non conferma questa lettura e cassa la sentenza . In particolare viene specificato che:
- l’affermazione dei giudici d’appello secondo cui incomberebbe sul lavoratore un onere dimostrare l'esistenza di un lavoro in cui potrebbe essere utilmente adibito” contrasta con una oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale spetta invece al datore di lavoro dare prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (come nella sentenza di Cass. n. 5592 del 2016)- vedi sotto una pronuncia in senso opposto);
- In secondo luogo i giudici territoriali hanno errato nel considerare che l’impossibilità di ricollocare il lavoratore da licenziare sia limitato alla possibilità che quest’ultimo possa svolgere mansioni comunque equivalenti a quelle precedentemente espletate. La giurisprudenza di legittimità ha infatti ormai piu volte affermato che l’indagine va estesa anche all’impossibilità di svolgere mansioni anche inferiori (da ultimo v. Cass. n. 31561 del 2023
Già con la sentenza delle Sezioni Unite è stato sancito il principio per il quale si considera preponderante per il lavoratore il mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque compromessa dall’estinzione del rapporto; il principio, originariamente affermato in caso di sopravvenuta infermità permanente, è stato poi esteso anche alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovute a soppressione del posto di lavoro in seguito a riorganizzazione aziendale (Cass. n. 21579 del 2008; Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n. 29099 del 2019; Cass. n. 31520 del 2019).
Repechage anche per collocazioni future
Si segnalano in tema di obbligo di repechage alcune sentenze che approfondiscono ulteriori aspetti.
Ad esempio nella sentenza 12132/2023 la Cassazione ha ampliato l'ambito di applicabilità dell'obbligo di repechage da rispettare prima del licenziamento di un lavoratore per giustificato motivo oggettivo, affermando che sulla base del principio di correttezza e buona fede obbligatori nel rapporto di lavoro, la situazione aziendale al momento del licenziamento non è il solo ambito in cui valutare le disponibilità di mansioni affidabili al dipendente ma vanno considerati anche posti che si renderanno disponibili in un arco temporale del tutto prossimo»
Nel caso analizzato dalla cassazione al momento del licenziamento del ricorrente erano infatti state rassegnate le dimissioni da due lavoratori che erano nel periodo di preavviso. Questo deponeva secondo la suprema Corte per un possibile futuro ricollocamento a breve del lavoratore e per la conseguente illegittimità del licenziamento.
Onere della prova anche sul lavoratore per la Cassazione 18416 2013
Diversamente dalla sentenza piu recente la Cassazione 1 agosto 2013, n. 18416 ha stabilito che l'onere probatorio circa l'effettiva sussistenza del motivo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro grava interamente sullo stesso, il quale deve dimostrare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.
Tuttavia tale prova non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di un possibile repechage, mediante l'allegazione di una lista di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.
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Nuovi bonus 2025 per assunzioni e investimenti in editoria digitale, radio, TV
il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha comunicato l'adozione din un nuovo D.P.C.M. , attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti, che prevede contributi per le assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e per investimenti in tecnologie innovative nel settore dell'editoria e delle emittenti radio televisive effettuati nel 2025.
Si tratta in particolare di un fondo da 44milioni di euro destinati a erogare alle aziende del settore:
- un contributo forfettario di 10mila euro per ogni assunzione di figure professionali under 36 con specifiche competenze tecnologiche e digitali;
- un contributo pari al 70% delle spese sostenute nell'anno 2025, per l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, sia per aziende editoriali che emittenti radio e TV.
Si attende per l'attuazione un decreto ministeriale entro 45 giorni dalla pubblicazione in GU ed entrata in vigore. Vediamo intanto ulteriori dettagli.
Contributi assunzioni giovani in editoria 2025
Nel 2025 :
- le imprese editoriali,
- le agenzie di stampa e
- le emittenti radiofoniche e televisive, sia locali che nazionali,
potranno beneficiare di un contributo economico per favorire nuove assunzioni. L’aiuto riguarda l’assunzione di figure professionali con meno di 36 anni, dotate di competenze certificate in settori legati all’innovazione tecnologica e digitale. Rientrano, ad esempio, le capacità maturate nella digitalizzazione editoriale, nella comunicazione e sicurezza informatica o nei servizi online per i media.
Per ogni assunzione a tempo indeterminato realizzata nel 2025 viene riconosciuto un contributo forfettario pari a 10.000 euro.
L’incentivo ha un limite complessivo di spesa fissato in 2 milioni di euro per l’anno 2025. Ciò significa che le risorse saranno distribuite fino all’esaurimento del fondo. Inoltre, questi aiuti rientrano nella disciplina europea degli aiuti “de minimis”, che prevede massimali specifici per garantire la concorrenza tra imprese.
Contributi per investimenti tecnologici imprese editrici e agenzie di stampa
Un’altra misura mira a sostenere gli investimenti delle imprese editrici di quotidiani e periodici, oltre che delle agenzie di stampa. L’obiettivo è favorire la transizione digitale e l’ammodernamento delle strutture produttive. Sono finanziabili, ad esempio:
- progetti di rinnovamento tecnologico delle redazioni,
- l’acquisto di sistemi digitali per la produzione e la distribuzione dei contenuti, o
- l’adozione di nuove piattaforme per migliorare la fruizione delle notizie da parte dei lettori.
Il contributo copre fino al 70% delle spese sostenute nel 2025, con un tetto massimo di 8 milioni di euro per l’intero anno. Per ottenere il beneficio, gli investimenti devono far parte di un progetto organico e complessivo, non essere interventi isolati.
La misura non è cumulabile con altri incentivi nazionali o locali già previsti per le stesse spese.
Viene precisato che la sua applicazione è subordinata al via libera della Commissione europea, come previsto dalle regole sugli aiuti di Stato.
Contributi emittenti radio e televisioni
Il pacchetto di misure include anche specifici aiuti per le emittenti televisive e radiofoniche. L’intento è lo stesso: sostenere la digitalizzazione e l’innovazione, per migliorare la qualità dei contenuti e renderli più facilmente accessibili al pubblico.
Il contributo riconosciuto copre il 70% delle spese sostenute nel 2025, con un fondo complessivo di 34 milioni di euro.
Le risorse sono però suddivise in tre aree principali:
- 20 milioni per i fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali titolari di numerazioni LCN, esclusi quelli a partecipazione pubblica o che trasmettono solo televendite.
- 10 milioni per i fornitori locali di media audiovisivi che hanno ottenuto accesso alle frequenze digitali secondo la normativa vigente.
- 4 milioni per i concessionari radiofonici, i fornitori di contenuti digitali radiofonici e i consorzi editoriali che operano in tecnologia DAB.
Anche in questo caso, gli investimenti devono far parte di un progetto organico di innovazione. L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi concessi per le stesse spese e sarà operativa solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea.
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Formazione sicurezza docenti: chiarimenti dal Ministero
Con l’Interpello n. 1/2025, pubblicato dal Ministero del Lavoro a seguito della seduta della Commissione Sicurezza del 18 settembre 2025, vengono forniti importanti chiarimenti sui percorsi formativi in materia di salute e sicurezza rivolti al personale docente delle scuole e delle università.
L’istanza, presentata dall’Università degli Studi di Udine, chiedeva di sapere se i docenti non esposti a rischi lavorativi medi o alti, potessero frequentare i corsi destinati ai lavoratori a rischio basso.
La risposta della Commissione assume particolare rilievo per dirigenti scolastici, datori di lavoro e consulenti del lavoro, chiamati a programmare la formazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 81/2008.
Quadro normativo e istruzioni
La Commissione ha richiamato innanzitutto l’art. 37 del d.lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di garantire a ciascun lavoratore una formazione “sufficiente ed adeguata” rispetto ai rischi connessi alle mansioni svolte. In tale contesto, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) ha abrogato i precedenti accordi del 2011 e 2016, definendo durata e contenuti minimi dei corsi per i lavoratori. La classificazione ATECO 2007 colloca il settore “Istruzione” (codice 85) nella fascia di rischio medio, con obbligo di formazione specifica di almeno 8 ore. Tuttavia, lo stesso Accordo 2025 prevede “condizioni particolari” per quei lavoratori che, pur appartenendo a un settore classificato a rischio medio, non svolgano attività che comportino la presenza, anche occasionale, in reparti produttivi. In tali casi, è consentito l’accesso ai corsi individuati per il rischio basso, con la durata minima di 4 ore.
Istruzioni operative
La Commissione, riprendendo anche il principio già espresso nell’Interpello n. 11/2013, ha chiarito che la formazione deve essere tarata sulle effettive mansioni del lavoratore e sui rischi concretamente rilevati dalla valutazione aziendale.
Pertanto, il personale docente che non sia esposto, neppure saltuariamente, a rischi medi o alti, può legittimamente partecipare ai corsi di formazione specifica previsti per il rischio basso.
Resta comunque fermo l’obbligo del datore di lavoro di valutare puntualmente le condizioni di rischio e di programmare percorsi formativi adeguati in caso emergano fattori di maggiore esposizione. Per datori e consulenti, ciò significa che la classificazione ATECO non è vincolante in assoluto: occorre sempre verificare le attività effettivamente svolte dai lavoratori e organizzare la formazione in coerenza con i risultati della valutazione dei rischi.
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Esame commercialista 2025: scadenza domande 21 ottobre
Con l’Ordinanza Ministeriale n. 426 del 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha ufficializzato le date, le modalità e i requisiti per l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione alle professioni di dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale.
Si avvicinano i termini per la seconda sessione, che si terrà a novembre. le domande vanno inviate entro il 21 ottobre 2025
Vediamo tutti i dettagli dell'ordinanza.
Esame commercialista : Sessioni e requisiti
Le sessioni d’esame previste sono due: la prima si è tenuta a luglio, la seconda sarà a novembre. In particolare:
- per la sezione A dell’albo (dottori commercialisti): inizio 25 luglio e 14 novembre 2025;
- per la sezione B (esperti contabili): inizio 31 luglio e 20 novembre 2025.
Gli esami si svolgeranno presso le sedi universitarie elencate in allegato all’ordinanza, dislocate su tutto il territorio nazionale, da Torino a Palermo, includendo anche sedi speciali come le Università Bocconi, LUISS e Link Campus.
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione va presentata:
- entro il 30 giugno 2025 per la prima sessione;
- entro il 21 ottobre 2025 per la seconda sessione.
Le domande devono essere trasmesse alla segreteria dell’ateneo prescelto e possono essere considerate valide anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine.
Requisiti di accesso
Per accedere agli esami è necessario presentare:
- un titolo accademico adeguato (lauree magistrali in LM-56, LM-77 o equivalenti per commercialisti; L-18, L-33 o equivalenti per esperti contabili);
- certificazione del tirocinio completato (o dichiarazione sostitutiva);
- ricevuta del versamento della tassa statale (€ 49,58) e del contributo previsto dall’ateneo;
- eventuali certificazioni ex lege per candidati con esigenze particolari.
In caso di esami integrativi per l’iscrizione al registro dei revisori legali, occorre anche l’attestazione del tirocinio specifico ex D.M. n. 146/2012.
Modalità di svolgimento tirocinio
L’art. 6 dell’ordinanza conferma che le attività di tirocinio devono essere svolte all’interno o al termine del percorso di studi, nel rispetto degli accordi tra università e ordini professionali.
Il tirocinio deve concludersi entro la data di inizio degli esami. È consentito dichiarare il completamento del tirocinio in prossimità delle prove, a condizione che la relativa documentazione venga prodotta prima dell’esame.
Le prove integrative per revisori legali saranno calendarizzate autonomamente da ciascuna sede e rese note tramite avviso pubblico presso gli atenei.
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- il Manuale per l'Esame dottori commercialisti 2025 – Temi svolti
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Esame commercialisti la protesta dei giovani commercialisti
L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in un comunicato stampa del 9 giugno aveva denunciato con fermezza il ritardo nella pubblicazione dell’ordinanza ministeriale relativa agli esami di Stato 2025 che aveva generato preoccupazione tra i candidati, gli ordini professionali e le istituzioni coinvolte.
La Giunta UNGDCEC ha scritto al MUR per sollecitare chiarezza, sottolineando che l’assenza di certezze su date, modalità e struttura delle prove rende impossibile una pianificazione seria dello studio e compromette la serenità necessaria ad affrontare un passaggio fondamentale del percorso professionale.
“È una mancanza di rispetto ingiustificabile verso migliaia di aspiranti professionisti” si legge nella nota . L’associazione evidenziava come i giovani professionisti operino quotidianamente con puntualità e rigore, ed è quindi legittimo attendersi lo stesso livello di responsabilità dalle istituzioni.
Sedi d’esame e tabella riepilogo date
Città – Università Città – Università Città – Università ANCONA – Università Politecnica delle Marche LECCE – Università del Salento RIMINI – Campus di Rimini – Università di Bologna BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” MACERATA – Università degli Studi di Macerata ROMA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” BENEVENTO – Università degli Studi del Sannio MESSINA – Università degli Studi di Messina ROMA – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” BERGAMO – Università degli Studi di Bergamo MILANO – Università Cattolica del Sacro Cuore ROMA – Università degli Studi “Roma Tre” BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” MILANO – Università degli Studi di Milano Bicocca ROMA – LUISS Guido Carli BRESCIA – Università degli Studi di Brescia MILANO – Università Bocconi ROMA – Link Campus University CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari MODENA – Università degli Studi UNIMORE SALERNO – Università degli Studi di Salerno CAMERINO – Università di Camerino NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II” SASSARI – Università degli Studi di Sassari CAMPOBASSO – Università degli Studi del Molise NAPOLI – Università della Campania “Luigi Vanvitelli” SIENA – Università di Siena CASSINO – Università di Cassino e del Lazio Meridionale NAPOLI – Università di Napoli “Parthenope” TERAMO – Università degli Studi di Teramo CASTELLANZA (VA) – Università Carlo Cattaneo – LIUC PADOVA – Università degli Studi di Padova TORINO – Università degli Studi di Torino CATANIA – Università degli Studi di Catania PALERMO – Università degli Studi di Palermo TRENTO – Università degli Studi di Trento CATANZARO – Università “Magna Graecia” PARMA – Università degli Studi di Parma TRIESTE – Università degli Studi di Trieste COSENZA – Università della Calabria PAVIA – Università degli Studi di Pavia UDINE – Università degli Studi di Udine FERRARA – Università degli Studi di Ferrara PERUGIA – Università degli Studi di Perugia URBINO – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” FIRENZE – Università degli Studi di Firenze PESCARA – Università “Gabriele d’Annunzio” VARESE – Università degli Studi dell’Insubria FOGGIA – Università degli Studi di Foggia PIACENZA – Università Cattolica del Sacro Cuore VENEZIA – Università Ca’ Foscari FORLÌ – Campus di Forlì – Università di Bologna PISA – Università di Pisa VERCELLI – Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” GENOVA – Università degli Studi di Genova POTENZA – Università degli Studi della Basilicata VERONA – Università degli Studi di Verona L’AQUILA – Università degli Studi dell’Aquila REGGIO CALABRIA – Università Mediterranea VITERBO – Università degli Studi della Tuscia Tipologia Prima sessione Seconda sessione Domanda di ammissione Entro il 30 giugno 2025 Entro il 21 ottobre 2025 Esame – Sezione A (Dott. commercialista) 25 luglio 2025 14 novembre 2025 Esame – Sezione B (Esperto contabile) 31 luglio 2025 20 novembre 2025 Prove integrative (Revisore legale) Data definita da ciascuna sede Data definita da ciascuna sede Esame di stato commercialista 2025 Le prove previste
Le provve d'esame di svolgeranno con le modalità ordinarie previste dal D.lgs. 139/2005, diversamente dagli anni scorsi.
In particolare sono previsti tre scritti e un orale sulle seguenti materie:
- Prima prova scritta: ragioneria, revisione, tecnica industriale e bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;
- Seconda prova scritta: materie giuridiche (privato, commerciale, fallimentare, tributario, processuale civile, lavoro, previdenza);
- Terza prova scritta: caso pratico;
Prova orale: su tutte le materie scritte, con aggiunta di informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica, statistica, legislazione e deontologia.
Nello specifico gli argomenti sono i seguenti:
- Ragioneria generale e applicata
- Revisione aziendale
- Tecnica industriale, bancaria e professionale
- Finanza aziendale
- Diritto privato, commerciale, fallimentare
- Diritto tributario e contenzioso
- Diritto del lavoro e previdenza
- Procedura civile
- Informatica e sistemi informativi
- Economia politica
- Matematica e statistica
- Legislazione e deontologia professionale
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Enasarco domande per contributo asili nido e bonus scolastico 2025
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2025 gli iscritti in attività possono richiedere due prestazioni presenti nel Welfare 2025 della Fondazione Enasarco:
- Contributo asili nido
- Bonus scolastico
Entrambe le domande devono essere inoltrate esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco entro il 31 dicembre 2025 fino a esaurimento dei fondi.
Bonus asilo nido Enasarco 2025: requisiti , importo, domanda
È una prestazione integrativa che la Fondazione eroga per supportare le famiglie, con un budget di 750 mila euro.
A chi spetta
Alle famiglie di agenti con figli fino a 3 anni di età che abbiano frequentato, nel periodo 1/9/2024– 31/7/2025, le scuole dell’infanzia pubbliche o private (parificate o legalmente riconosciute).
Se entrambi i genitori sono iscritti alla Fondazione, sarà erogata una sola prestazione.
Requisiti
Alla data della presentazione della domanda, è necessario avere i seguenti requisiti:
- essere agenti in attività, con almeno un mandato di agenzia attivo;
- avere un’anzianità contributiva (contributi obbligatori e non inferiori al minimale), al 31/12/2024, di almeno 1 anno nel biennio 2023-2024.
Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 40.000 euro saranno evase prioritariamente.
Le domande con reddito superiore a 40.000 euro, o senza indicazione del reddito in caso di avanzo del budget stanziato per questa prestazione – saranno esaminate dal 45° giorno successivo alla scadenza di presentazione della domanda.
Il contributo è pari all 30% della spesa sostenuta, fino a 1.700 euro.
Domanda
È possibile inviare la richiesta esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco allegando la seguente documentazione:
- copia del giustificativo della spesa sostenuta, intestata al richiedente, su carta intestata della struttura che ha erogato il servizio;
- (facoltativo): modello ISEE valido al momento di presentazione della domanda.
Scadenza
Le domande devono essere presentate dall’1/9/2025 al 31/12/2025
Bonus scolastico Enasarco 2025 requisiti e importi
È una prestazione che la Fondazione eroga agli iscritti con figli che frequentino scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e Università, per l’anno di frequenza 2025/2026 con un budget di 2,5 milioni di euro.
A chi spetta
Agli iscritti con figli che frequentano scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e Università. I figli devono essere fiscalmente a carico (al 50% o al 100%) degli iscritti.
Se entrambi i genitori sono iscritti alla Fondazione, sarà erogata una sola prestazione.
Alla data della presentazione della domanda, è necessario avere i seguenti requisiti:
- essere un iscritto in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo;
- avere un’anzianità contributiva (contributi obbligatori e non inferiori al minimale), al 31/12/2024, di almeno 1 anno nel biennio 2023-2024.
- Le domande presentate con allegato il modello Unico PF2024, attestante un valore non superiore a 50.000 euro, saranno evase prioritariamente.
Le domande con reddito superiore a 50.000 euro, o senza indicazione del reddito – in caso di avanzo del budget saranno esaminate dal 45° giorno successivo alla scadenza di presentazione della domanda.
L'importo del contributo arriva a un massimo di 800 euro per nucleo familiare così determinato:
- 400 euro per un solo figlio iscritto e frequentante;
- 600 euro complessivi per due figli iscritti e frequentanti;
- 800 euro complessivi per tre o più figli iscritti e frequentanti.
Domanda
È possibile inviare la richiesta – unica per tutti i figli frequentanti per i quali si chiede il contributo – esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco allegando la seguente documentazione:
- autocertificazione, con la copia del documento di identità valido, che attesti: l’iscrizione e la classe o l’anno di frequenza dello studente, il tipo di corso, l’istituto scolastico/università, la sussistenza a carico dell’iscritto;
- copia del modello Unico PF2024 (per i redditi percepiti nel 2023) e attestazione di avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate. Se non sono stati percepiti redditi nel 2023 o se non c’è obbligo di presentare la dichiarazione, deve essere inviata un’autocertificazione completa di documento di identità valido che attesti l’assenza di redditi percepiti nel 2023 o l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; in quest’ultimo caso, nella stessa autocertificazione devono essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nel 2023.
N.B.: Per le autocertificazioni, gli iscritti devono utilizzare l’apposito modello generato dall’area riservata inEnasarco.
Le domande devono essere presentate dall’1/9/2025 al 31/12/2025.
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Corte UE: Tutela antidiscriminatoria disabili anche per i caregiver
Con la sentenza C-38/24 dell’11 settembre 2025, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) ha stabilito un principio di rilievo in materia di parità di trattamento e non discriminazione nei luoghi di lavoro. La decisione affronta un tema particolarmente delicato: il riconoscimento della tutela antidiscriminatoria anche nei confronti dei lavoratori che, pur non essendo essi stessi disabili, si occupano in via continuativa di un familiare affetto da grave disabilità.
La pronuncia si colloca nell’alveo della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Essa segna un ulteriore passo nella valorizzazione del ruolo dei cosiddetti caregiver familiari, riconoscendo loro il diritto a non subire forme di discriminazione indiretta connesse all’attività di assistenza svolta.
Il caso di discriminazione di una lavoratrice con figlio disabile
la controversia trae origine dal ricorso di una lavoratrice, G.L., dipendente della società italiana AB SpA con mansioni di operatore di stazione presso la metropolitana. La lavoratrice aveva più volte richiesto di poter essere stabilmente assegnata ad un posto a orario fisso, anche a costo di un inquadramento inferiore, per poter assistere il figlio minore affetto da grave disabilità e sottoposto a terapie pomeridiane regolari.
La società datrice aveva concesso soltanto alcune modifiche provvisorie – come l’assegnazione a un luogo di lavoro stabile e un regime orario parzialmente agevolato – senza tuttavia accogliere la domanda di stabilizzazione dell’orario.
Di fronte a questo diniego, la dipendente aveva adito il Tribunale di Roma chiedendo che fosse dichiarato il carattere discriminatorio del rifiuto, con la condanna dell’azienda a riassegnarla a mansioni con orari fissi e a predisporre un piano di rimozione della discriminazione.
I giudici di merito (Tribunale e Corte d’appello) avevano respinto il ricorso, ritenendo che le soluzioni provvisorie adottate dall’azienda integrassero già delle “soluzioni ragionevoli”.
Successivamente, la lavoratrice aveva proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte italiana, richiamando la giurisprudenza europea e in particolare la nota sentenza Coleman (C-303/06, 2008), ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, domandando se la direttiva 2000/78 possa essere interpretata nel senso di estendere la protezione antidiscriminatoria anche ai lavoratori caregiver di persone disabili, e se il datore di lavoro sia tenuto a predisporre soluzioni ragionevoli nei loro confronti.
La decisione della Corte
La Corte di giustizia ha accolto le tesi della lavoratrice, affermando che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si estende anche ai lavoratori che, pur non essendo disabili, subiscono svantaggi lavorativi a causa dell’assistenza prestata a un figlio disabile.
Secondo i giudici di Lussemburgo, la direttiva 2000/78 concretizza il principio generale di non discriminazione sancito dall’articolo 21 della Carta, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l’altro, sulla disabilità. Tale principio – interpretato anche alla luce della Convenzione ONU – non può essere limitato ai soli lavoratori disabili, ma si applica anche a coloro che sono penalizzati in ragione del legame stretto con una persona disabile, come avviene per i caregiver familiari.
Inoltre, la Corte ha precisato che, per garantire l’effettività del divieto di discriminazione, il datore di lavoro è tenuto ad adottare accomodamenti ragionevoli anche nei confronti del lavoratore caregiver. Tali misure – che possono includere l’assegnazione a mansioni compatibili, la stabilizzazione dell’orario o la riduzione dei turni – devono permettere al dipendente di conciliare il lavoro con le esigenze di cura del familiare disabile. Naturalmente, resta fermo il limite dell’assenza di un onere sproporzionato per il datore di lavoro, valutato tenendo conto della dimensione e delle risorse dell’impresa, nonché di eventuali sostegni pubblici disponibili.
La sentenza assume quindi un rilievo sistemico: estende espressamente la portata della direttiva 2000/78 alla discriminazione indiretta “per associazione”, aprendo la strada a un’interpretazione evolutiva che valorizza il diritto alla parità di trattamento in tutte le sue declinazioni.
La Corte ha tuttavia dichiarato irricevibile la questione sollevata dal giudice italiano circa la definizione stessa di caregiver, trattandosi di nozione non contemplata dal diritto dell’Unione, bensì rimessa al diritto nazionale.