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Pensioni 2025: importi aggiornati e date pagamento –
Con il messaggio 613 del 18 febbraio INPS rettifica una delle tabelle della Circolare n. 23 del 28 gennaio 2025 nella quale erano stati illustrati gli aggiornamenti relativi alla rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l'anno in corso.
La circolare aveva chiarito anche i criteri per il calcolo degli aumenti, le modalità di pagamento e le fasce di rivalutazione in base all'importo percepito.
Nell'allegato 2 sono fornite le tabelle complete con importi e limiti reddituali per il diritto alle prestazioni collegate al reddito e alle prestazioni assistenziali.
Al paragrafo 3 la tabella corretta relativa alle Pensioni sociali
Pensioni 2025 principali novità sulla rivalutazione
Rivalutazione dei trattamenti previdenziali – Criteri generali
La perequazione automatica delle pensioni per il 2025 è regolata dal decreto del 15 novembre 2024. La rivalutazione è calcolata considerando il cumulo perequativo di tutte le pensioni erogate a un soggetto. Alcune prestazioni assistenziali e di accompagnamento non sono soggette a rivalutazione.
Indice di rivalutazione definitivo per il 2024
L’indice di rivalutazione per il 2024 è stato fissato definitivamente a +5,4%, senza necessità di conguagli. Gli importi del trattamento minimo sono stati:
- Mensile: 598,61 €
- Annuale: 7.781,93 €
Indice di rivalutazione provvisorio per il 2025
Per il 2025 l’indice provvisorio è fissato a +0,8%, con possibilità di adeguamento successivo. Gli importi aggiornati del trattamento minimo sono:
- Mensile: 603,40 €
- Annuale: 7.844,20 €
Modalità di attribuzione della rivalutazione per il 2025
L’indice di rivalutazione si applica secondo le seguenti fasce:
100% per pensioni fino a 4 volte il minimo (fino a 2.394,44 €)
90% tra 4 e 5 volte il minimo (2.394,45 – 2.993,05 €)
75% oltre 5 volte il minimo (oltre 2.993,06 €)
Fasce di Rivalutazione 2025
Fascia Importo (€) % Rivalutazione Aumento (€) Fino a 4 volte il TM 100% 0,80% Oltre 4 e fino a 5 volte il TM 90% 0,72% Oltre 5 volte il TM 75% 0,60% Rivalutazione per residenti all’estero
Nel 2025 i pensionati residenti all’estero con trattamenti superiori al minimo INPS non ricevono rivalutazione.
Rivalutazione per vittime del terrorismo
Le pensioni per vittime del terrorismo e stragi ricevono un aumento minimo dell’1,25%, anche se l’indice ISTAT è inferiore.
Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e risarcitorie
- Pensioni sociali e assegni sociali rivalutati con l’indice generale (+0,8%).
- Prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti aumentano dell’1,6% rispetto al 2024.
- Maggiorazioni sociali per pensioni minime ("milione") aumentano di 8 € al mese.
- Rivalutazione delle quote di pensione per ex coniugi e figli (+0,8%).
Pensioni 2025 le date di pagamento
Nella tabella seguente le date esatte di pagamento presso uffici postali e banche. Si ricorda che :
- nelle banche i pagamenti vengono effettuati in primo giorno "bancabile" di ogni mese (cioè feriale non prefestivo) , mentre
- in Posta l'accredito avviene nel primo giorno ferial, anche prefestivo.
Fa eccezione gennaio per il quale è previsto il secondo giorno sia nelle banche che negli uffici postali.
Mese
Giorno disponibilità valuta
Poste
Banche
Gennaio
3
Febbraio
1
3
Marzo
1
3
Aprile
1
Maggio
2
Giugno
3
Luglio
1
Agosto
1
Settembre
1
Ottobre
1
Novembre
3
Dicembre
1
Aumento pensioni minime e Pensioni sociali corrette
Incremento per pensioni minime
L’incremento straordinario delle pensioni minime, introdotto nel 2023, è prorogato fino al 2026 con le seguenti aliquote:
2025: +2,2% → Importo massimo mensile 616,67 €
2026: +1,3%
Anno Importo Mensile (€) Importo Annuale (€) 2024 598,61 7.781,93 2025 603,40 7.844,20 PENSIONI SOCIALI – LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)
Anno
Reddito annuo del pensionato (RP)
Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)
Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale
Importo mensile pensione sociale
2024
ZERO
<
14.000,99
Zero
440,42
>
5.725,46
Qualunque
440,42
Zero
<
5.725,46
>
19.726,45
440,42
Zero
<
5.725,46
<
14.000,99
RP/13
<
5.725,46
>
14.000,99
e <
19.726,45
RP / 13 (*) oppure
(RT – 14.000,99) / 13 (*)
2025
ZERO
<
14.113,00
Zero
443,95
>
5.771,35
Qualunque
443,95
zero
<
5.771,35
>
19.884,35
443,95
zero
<
5.771,35
<
14.113,00
RP/13
<
5.771,35
>
14.113,00
e <
19.884,35
RP / 13 (*) oppure
(RT – 14.113,00) / 13 (*)
Pensioni 2025 requisiti e gestione fiscale
Requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia: L’età minima per il pensionamento e per l’assegno sociale nel 2025 resta 67 anni.
Nell'allegato 3 sono forniti i dati per il pensionamento nei paesi legati da convenzioni internazionali con l'Italia.
Gestione fiscale
- IRPEF: La tassazione delle pensioni è calcolata sul reddito complessivo del pensionato.
- Conguagli fiscali: Gli eventuali importi a debito vengono recuperati sulle pensioni di gennaio e febbraio 2025.
- Esenzione per superstiti orfani: La pensione non concorre alla formazione del reddito fino a 1.000 €.
Novità Pensioni ai superstiti e Prestazioni assistenziali INPS 2025
- Pensioni ai superstiti:
Se il penultimo contitolare scade nel 2025, il pagamento continua solo per l’ultimo superstite.
Se tutti i contitolari sono scaduti, il pagamento viene sospeso senza dichiarazione reddituale aggiornata.
Azzeramento assegni di invalidità con revisione sanitaria in corso.
Sospensione assegni familiari se mancano dati reddituali aggiornati.
Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
I beneficiari di invalidità civile mantengono i propri diritti anche in attesa della visita di revisione. Le pensioni e le indennità vengono confermate fino al completamento del controllo medico da parte dell’INPS.
- Indennità per lavoratori con particolari patologie
Le indennità per lavoratori affetti da talassemia major, drepanocitosi e altre patologie croniche vengono rinnovate automaticamente per il 2025, con importi adeguati alla rivalutazione del trattamento minimo.
- Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
Le pensioni di invalidità civile si trasformano in assegno sociale al compimento di 67 anni, a condizione che il beneficiario abbia i requisiti reddituali richiesti.
Se mancano dati reddituali aggiornati, viene erogato l’assegno sociale base, senza maggiorazioni.
- Prestazioni di Accompagnamento a Pensione
Le prestazioni di accompagnamento alla pensione (es. Ape Sociale, esodi, fondi di solidarietà) non vengono rivalutate, mantenendo l’importo stabilito alla decorrenza.
- Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2025
Le prestazioni in scadenza durante il 2025 vengono interrotte automaticamente nel mese di termine previsto. Se prevista, la tredicesima viene pagata con l’ultima mensilità.
I pagamenti vengono separati per consentire una corretta gestione fiscale
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Assegno inclusione e SFL: soglie, pagamenti e istruzioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto alcune novità volte a migliorare l’efficacia del sistema di welfare.
In particolare: da un lato, sono stati ristretti i criteri per l'accesso alla NASpI (l'indennità di disoccupazione dei dipendenti) al fine di evitare abusi; parallelamente, si prevede l’ampliamento dei beneficiari e l’aumento dei sostegni economici per Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro per offrire un sostegno più equo e inclusivo per le famiglie e le persone in cerca di occupazione
Il 16 gennaio INPS ha pubblicato un messaggio di chiarimenti su quest'ultimo aspetto e il calendario dei prossimi pagamenti di ADI e SFL a gennaio
Con il messaggio 595 del 17 febbraio sono stati forniti alcuni esempi pratici di calcolo .(vedi terzo paragrafo)
Vediamo in sintesi nei paragrafi che seguono.
Novità 2025 Assegno di inclusione
Le Modifiche all'Assegno di Inclusione (ADI) sono le seguenti
Incremento della soglia ISEE: Passa da 9.360 euro a 10.140 euro.
Aumento del reddito familiare ammesso:
- Da 6.000 euro a 6.500 euro.
- Da 7.560 euro a 8.190 euro per nuclei con tutti i membri di età ≥ 67 anni o con disabilità grave/non autosufficienza.
Maggiore accesso per nuclei in affitto:
- Soglia di reddito familiare elevata a 10.140 euro per chi risiede in abitazioni in locazione (registrate nella DSU).
- Incremento dell'integrazione al reddito per affitti Da 3.360 euro a 3.640 euro.
- Incremento massimo da 1.800 euro a 1.950 euro per nuclei con membri ≥ 67 anni o con disabilità.
Novità 2025 per il Supporto Formazione e lavoro
Sono previsti per il contributo economico del Supporto Formazione Lavoro :
- un innalzamento delle soglie economiche: ISEE e reddito familiare elevati da 6.000 euro a 10.140 euro.
- Incremento dell'importo mensile: Da 350 euro a 500 euro.
- Proroga della durata del contributo economico: Possibilità di estensione del limite massimo di 12 mesi per ulteriori 12 mesi, legata alla partecipazione a corsi di formazione, con erogazione del beneficio fino al termine del corso.
ADI e SFL: Calendario pagamenti gennaio – febbraio 2025
Il messaggio INPS precisa che le nuove soglie economiche e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio 2025, anche per domande già in corso.
Questi interventi rispondono alle difficoltà evidenziate nei primi mesi di attuazione delle nuove misure: mentre l’Adi si avvicina agli obiettivi prefissati (a giugno erano stati raggiunti 697mila beneficiari su 737mila previsti), il Sfl risulta ancora ampiamente sotto il target, con soli 92.683 beneficiari rispetto ai 322mila attesi per il 2024.
Le nuove tempistiche di pagamento per gennaio 2025 sono le seguenti:
- 15 gennaio: Pagamento delle mensilità arretrate di ADI (competenza anteriore a gennaio 2025).
- 17 gennaio: Pagamento di eventuali arretrati SFL e mensilità di dicembre 2024.
- 27 gennaio: Pagamenti relativi a gennaio 2025, con applicazione delle nuove soglie e importi per :
- le nuove domande di accesso alla misura di ADI presentate nel mese di dicembre 2024, con esito positivo dell’istruttoria, per le quali risulti sottoscritto, sempre nel mese di dicembre, il patto di attivazione digitale (PAD)
- le nuove domande di SFL (purché risulti attiva un’iniziativa formativa o lavorativa e a seguito di verifica positiva dell’istruttoria e di sottoscrizione del PAD e del patto di servizio personalizzato);
- le mensilità di rinnovo delle domande di ADI e di SFL in corso di erogazione di competenza del mese di gennaio 2025, con nuove soglie maggiorate previste dalla legge di Bilancio 2025.
ADI e SFL esempi di calcolo del reddito
A seguito degli interventi relativi alle misure dell'Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) previsti dalla Legge di Bilancio 2025, l'INPS con Messaggio n. 595 del 17 febbraio 2025 interviene ad illustrare le modalità attuative delle nuove previsioni normative.
In particolare, l'Istituto specifica che è in corso l'aggiornamento della modulistica per le domande di ADI e SFL
Inoltre in merito alla nuova soglia di reddito per i casi in cui il nucleo risieda in un'abitazione in locazione l'istituto fornisce i seguenti esempi di calcolo:
- nucleo con reddito familiare pari a 0 euro e canone di locazione pari a 4.500 euro annui: quota di integrazione del reddito di 6.500 euro + quota di integrazione della locazione di 3.640 euro = importo annuo dell’ADI di 10.140 euro e rata mensile di 845 euro di cui 541,67 euro di quota di integrazione del reddito e 303,33 euro di quota di integrazione del canone di locazione;
- nucleo con reddito familiare pari a 6.500 euro e canone di locazione pari a 3.000 euro annui: quota di integrazione del reddito di 0 euro + quota di integrazione della locazione di 3.000 euro = importo annuo dell’ADI di 3.000 euro e rata mensile di 250 euro di cui 0 euro di quota di integrazione del reddito e 250 euro di quota di integrazione del canone di locazione;
- nucleo familiare con reddito familiare pari a 8.140 euro e canone di locazione pari a 3.640 euro annui: quota di integrazione del reddito di 0 euro + quota di integrazione della locazione di 3.640 euro = importo annuo dell’ADI di 3.640 euro e rata mensile di 303,33 euro di cui 0 euro di quota di integrazione del reddito e 303,33 euro di quota di integrazione del canone di locazione.
SFL: chiarimenti sui casi di proroga
Infine nel messaggio 595 2025 sono chiarite le modalità di attuazione per il caso di proroga della durata massima del Supporto per la formazione e il lavoro.
La proroga del limite temporale del beneficio del SFL è applicabile, a partire dal 1° gennaio 2025, ai soli percettori del SFL che abbiano la misura in corso di fruizione e che alla scadenza dei dodici mesi risultino frequentare un corso di formazione non ancora terminato.
In particolare il messaggio precisa che la proroga prevista dalla legge di Bilancio 2025 NON si applica:
- ai beneficiari che abbiano terminato la fruizione delle dodici mensilità nel corso del 2024;
- ai beneficiari che, alla scadenza delle dodici mensilità fruite, dal 2025 risultino avere in corso delle iniziative di politica attiva, compresi i tirocini, diverse dalla frequenza di un corso di formazione, tenuto conto che l’articolo 1, comma 198, lettera c), n. 3), in argomento fa riferimento esclusivamente alla partecipazione a un corso di formazione.
Per l’ampliamento delle mensilità di indennità di partecipazione fruibili, la procedura del SFL acquisisce dalla piattaforma SIISL le domanda in stato “accolta”, i cui beneficiari risultino frequentare un corso di formazione che si concludano dopo la scadenza delle dodici mensilità.
Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso con possibilità di avviarne uno successivo, anche nel caso in cui non siano decorsi i successivi dodici mesi di proroga.
Qualora l’aggiornamento del Patto di servizio non appaia nella piattaforma SIISL entro l’ultima delle dodici mensilità la domanda viene posta nello stato “sospesa per verifica dell’aggiornamento del patto di servizio per la proroga della misura” e può essere terminata dopo 90 giorni se manca l’aggiornamento del Patto di servizio personalizzato.
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Pensione precoci: posticipato il termine per le domande
L'INPS, con il messaggio n. 598 del 17 febbraio 2025, ha comunicato la modifica della scadenza per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Questo aggiornamento è stato introdotto dall’articolo 29 della legge 203/2024 (Collegato Lavoro) per uniformare le scadenze a quelle dell’APE sociale.
Nello specifico a partire dal 12 gennaio 2025, le richieste devono essere inoltrate entro le seguenti date:
- 31 marzo (prima scadenza utile);
- 15 luglio;
- 30 novembre (solo in caso di risorse residue).
Le domande verranno valutate dall'INPS tenendo conto sia della presenza dei requisiti richiesti sia delle risorse finanziarie disponibili al termine delle attività di monitoraggio.
Requisiti per la Pensione Anticipata dei Lavoratori Precoci
Giova ricordare che possono accedere al trattamento i lavoratori che:
- hanno accumulato almeno 12 mesi di contributi effettivi prima del compimento del 19° anno di età e che
- abbiano 41 anni di contributi previdenziali, indipendentemente dall’età anagrafica.
Inoltre, devono rientrare in almeno una delle seguenti categorie:
- Disoccupati da almeno tre mesi dopo la cessazione del trattamento di sostegno al reddito;
- Caregiver che assistono da almeno sei mesi un familiare convivente con grave disabilità;
- Invalidi con una percentuale pari o superiore al 74%;
- Lavoratori impiegati in mansioni gravose per almeno sette anni negli ultimi dieci (o sei anni negli ultimi sette);
- Lavoratori addetti a mansioni usuranti.
Pensione Anticipata dei Lavoratori Precoci: istruzioni precedenti
Riportiamo di seguito le istruzioni pubblicate dall'INPS con la circolare n. 33 2018 di istruzioni sulla disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori precoci con 41 anni di contributi, dopo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018
L'istituto chiarisce che dal 1° gennaio 2018, sono state introdotte le modifiche all’articolo 1, comma 199, della legge 232/2016,concernenti :
- l’accesso al beneficio del pensionamento anticipato con riferimento all’assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave che ora riguarda anche i familiari di secondo grado, nel caso i familiari di primo grado siano deceduti o abbiano compiuto i settanta anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti;
- l’arco temporale di riferimento per lo svolgimento di attività c.d. gravose, ampliato a chi li ha svolti per 7 anni negli ultimi dieci o 6 negli ultimi sette ( si deve trattare di periodi coperti da contribuzione versata o figurativa in costanza di lavoro)
Inoltre sono state definite nuove attività lavorative con svolgimento difficoltoso e rischioso per cui danno diritto ad accedere all'agevolazione dell'anticipo pensionistico alle seguenti categorie:
- -operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- – pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- – lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 67 del 2011;
- – marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Infine non è piu richiesto, per rientrare nel pensionamento anticipato riservato ai lavoratori precoci, di avere svolto attività per le quali si applicano voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.
Non ci sono state modifiche invece sulla categoria degli invalidi che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%
La circolare specifica inoltre per i lavoratori precoci che intendano usufruire del requisito agevolato dei 41 anni di contributi resta confermato il meccanismo di adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Pensione anticipata lavoratori precoci: come fare domanda
Gli interessati possono presentare le domande attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
ATTENZIONE :
Se i requisiti sono maturati entro il 31 marzo, la domanda di riconoscimento può essere presentata insieme a quella di pensione.
In caso contrario, sarà necessario richiedere prima il riconoscimento dei requisiti e , dopo l’autorizzazione dell'INPS , inoltrare la richiesta di pensionamento vera e propria.
Le domande presentate oltre il 31 marzo e il 15 luglio, ma comunque entro il 30 novembre, verranno considerate solo se, dopo il monitoraggio delle richieste precedenti, rimarranno risorse disponibili.
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Esportazioni franco valuta: chiarimenti ADE
Con la Risposta a interpello n. 34 si tratta la disciplina IVA delle c.d. esportazioni ''franco valuta'' (Non applicazione articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
Esportazioni franco valuta: chiarimenti ADE
Una Società Agricola a r.l. riferisce di svolgere attività agricola e di produrre vini confezionati poi commercializzati direttamente dall'azienda anche all'estero.
L'Istante vorrebbe effettuare l'operazione con una fattura proforma ''in franco valuta'' intestata all'importatore, tramite cui la merce verrebbe sdoganata con una bolla collettiva e solo in seguito emettere, a nome dei singoli clienti, le singole fatture dirette (SDI) non imponibili ex articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.Nell'attesa di essere vendute, le bottiglie saranno stoccate presso un magazzino in USA riferibile all'importatore, sulla base di un contratto di logistica preventivamente concluso tra le parti.
Secondo quanto riferito dall'Istante, si tratta di un'''esportazione collettiva non definitiva'', da regolarizzare solo dopo lo sdoganamento del prodotto, con l'emissione delle singole fatture ai rispettivi acquirenti, nel rispetto delle seguenti modalità:
- 1. affidare l'operazione a una società di logistica italiana, BETA s.r.l., che spedisce in anticipo negli USA una determinata quantità di vino, stimata in base all'ordinario consumo dei propri clienti statunitensi;
- 2. una volta arrivata negli USA, la merce è stoccata presso un magazzino di proprietà di una società statunitense, controllata dalla suddetta società di logistica;
- 3. la merce viaggia verso gli USA accompagnata da una fattura proforma in franco valuta (in forma cartacea e senza invio tramite SDI) intestata all'importatore statunitense, nella quale sono riportate le specifiche dei prodotti e le precise quantità inviate;
- 4. una volta arrivato a destinazione, il vino è sdoganato dall'importatore che restituisce all'Istante una bolla doganale collettiva, con un singolo MRN per tutta la fornitura;
- 5. il trasferimento della merce all'acquirente avviene solo dopo che la Società ha venduto il vino al singolo cliente ''privato'' statunitense, documentando la cessione con una fattura di vendita ''non imponibile ex articolo 8'', nella quale sono riportati gli estremi del documento di esportazione, così da collegare la singola fattura alla bolla di sdoganamento iniziale;
- 6. dette fatture sono poi regolarmente inviate tramite SDI e verranno consegnate ai clienti USA dall'importatore che fa riferimento alla società di logistica;
- 7. una volta vendute tutte le bottiglie inizialmente inviate, si ha una situazione in cui a ogni bolla doganale, emessa a fronte della fattura proforma collettiva in franco valuta, sono allegate le relative fatture di vendita, indicanti il riferimento a tale documento doganale, provando così la conclusione della vendita effettuata;
- 8. l'eventuale merce invenduta è reimportata in Italia, avendo cura di farla arrivare alla dogana di partenza prima della scadenza dell'anno solare.
Poiché esistono dubbi in merito la Società chiede conferma, anche ai fini doganali, della possibilità di ''effettuare l'esportazione con fattura proforma in franco valuta intestata all'esportatore, tramite cui la merce verrebbe sdoganata con una bolla collettiva'', emettendo solo in un secondo momento le fatture a nome dei singoli clienti, da inviare tramite SDI, in regime di non imponibilità ex articolo 8 del Decreto IVA.
Esportazioni franco valuta: chiarimenti ADE
Quella descritta dalla Società sembra essere un'operazione di c.d. ''esportazione franco valuta'', ossia un'operazione mediante la quale un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, trasferisce propri beni dall'Italia verso uno Stato extraUE, in assenza di un passaggio di proprietà degli stessi e, dunque, senza percepire alcun corrispettivo a tale titolo.
In sostanza, una volta a destinazione, i beni continuano a essere di proprietà del soggetto passivo ''italiano'', presupposto che impedisce di considerare l'operazione come una ''cessione all'esportazione'' nei termini descritti dall'articolo 8 del Decreto IVA (cfr. risoluzione n. 306/E del 21 luglio 2008).
Su un piano differente si pone la nozione di esportazione ai fini doganali, più ampia rispetto a quella rilevante ai fini IVA:- l'esportazione doganale richiede infatti la materiale uscita dei beni dal territorio doganale della UE, mentre ai fini IVA come sopra accennato assume rilevanza la ''cessione all'esportazione'' che avviene quando, unitamente all'uscita (rectius, trasporto o spedizione) di uno o più beni fuori dal territorio unionale, avviene il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sui medesimi beni.
Una fattispecie che, ad esempio, configura una cessione all'esportazione nei termini appena descritti è quella del consignment stock oggetto della risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013: in tal sede l'Agenzia ha chiarito che ''l'invio dei propri beni negli USA in regime franco valuta per essere successivamente ceduti al cliente statunitense'' realizza una cessione all'esportazione quando ''avviene in virtù dell'impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti. Le merci, ancorché stoccate in un deposito di proprietà della controllata statunitense, di cui l'interpellante ha la disponibilità in virtù del contratto di locazione appositamente stipulato, appaiono vincolate, sin dall'inizio (n.d.r. enfasi aggiunta), all'esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di
approvvigionamento''.
Se dunque un'impresa italiana, al momento della fuoriuscita dei beni dal territorio UE, è obbligata a venderli a un cliente estero, il prelievo dal deposito dei medesimi beni per la consegna al cliente estero dà ''esecuzione alla compravendita (n.d.r. integrando) i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972''.
Nella fattispecie oggetto del presente interpello un simile impegno non è riscontrabile in capo all'Istante, con la conseguenza che ''l'eventuale cessione delle merci esportate durante la loro permanenza all'estero non assume rilevanza ai fini dell'IVA'' per difetto del requisito della territorialità, non essendo più i beni nel territorio dello Stato.
Tale operazione, non costituendo ''cessione all'esportazione'' ai sensi dell'articolo 8 del Decreto IVA, non concorre alla formazione del plafond.
Questa conclusione trova riscontro nella bozza di contratto con la società di logistica, BETA S.r.l., fornita in allegato dall'Istante, in cui non è presente alcun riferimento a un eventuale trasferimento della proprietà delle merci, né tantomeno un impegno simile è rinvenibile ab origine a carico dell'Istante.Da tale contratto è invece desumibile il suo status di proprietario medio tempore dei beni oggetto di spedizione e custodia negli USA.
Non vi è nemmeno traccia del pagamento di un corrispettivo, né di una sua quantificazione in termini provvisori.
A BETA S.r.l. e alla sua controllata USA (i.e., Importatore) sono affidati compiti esclusivamente esecutivi, con specifico riferimento alla logistica e alla custodia delle merci.
Pertanto si ritiene che l'operazione descritta dall'Istante non presenti i caratteri propri di una cessione all'esportazione nel senso prima chiarito.L'Agenzia evidenzia che all'atto delle singole cessioni nei confronti dei clienti privati americani, la Società è tenuta a emettere fattura fuori campo IVA per difetto del presupposto territoriale ai sensi degli articoli 7 bis e 21, comma 6 bis, lettera b) del Decreto IVA.
Allegati: -
Assegno di inclusione: conguagli in arrivo per i caregiver
Il messaggio INPS n. 592 del 17 febbraio 2025 riguarda l'Assegno di Inclusione (ADI) E chiarisce le nuove modalità per l'attribuzione della maggiorazione per carichi di cura dei familiari. Il bonus intende aiutare le famiglie che hanno membri con particolari necessità assistenziali a ricevere un assegno più alto o ad accedere alla misura anche se inizialmente non sembravano rientrare nei requisiti economici.
Vediamo meglio cosa si intende e come funziona.
Attribuzione coefficiente per carichi di cura: cosa bisogna fare?
La normativa sull’ADI prevede un coefficiente di 0,40 nella scala di equivalenza per il calcolo del beneficio economico per quei nuclei familiari che includono:
- Minori di 3 anni,
- Tre o più figli minori,
- Componenti con disabilità o non autosufficienza.
Questo coefficiente può ora essere attribuito automaticamente dall’INPS se il richiedente non lo ha dichiarato in fase di domanda, purché ne abbia diritto.
Il messaggio informa che la gestione per le domande già accolte e in corso di pagamento prevede
- Se il carico di cura non era stato dichiarato ma i requisiti sono presenti, l’INPS lo assegnerà automaticamente e ricalcolerà l’importo dovuto, integrando eventuali somme arretrate.
- Se la mancata dichiarazione ha causato il rigetto della domanda, l’INPS riesaminerà la pratica d’ufficio, e, se idonea, la trasformerà in "accolta", procedendo al pagamento arretrato.
I beneficiari non sono tenuti quindi a fare nulla per ottenere la maggiorazione
L'istituto precisa anche che se c'è bisogno di un cambio nella persona a cui è attribuito il carico di cura i servizi sociali potranno modificarne l’attribuzione tra i membri maggiorenni del nucleo familiare.
I beneficiari potrebbero dover agire solo in questi casi:
- Se ricevono una comunicazione dall'INPS o dai servizi sociali che richiede un chiarimento.
- Se hanno dubbi sulla loro situazione, possono consultare il sito INPS o rivolgersi ai CAF o Patronati.
In sintesi, l'INPS gestisce automaticamente le correzioni, senza necessità di azioni da parte dei beneficiari, salvo particolari casi segnalati dagli enti competenti.
Assegno Inclusione: cosa si intende con carichi di cura?
Con carichi di cura si intendono le responsabilità assistenziali che una persona assume all'interno del proprio nucleo familiare per prendersi cura di soggetti che necessitano di particolare attenzione e supporto.
Nel contesto dell’Assegno di Inclusione (ADI), il concetto di carico di cura è definito dal decreto-legge 48/2023, articolo 6, comma 5, lettera d), e si applica quando nel nucleo familiare sono presenti:
- Bambini sotto i 3 anni di età
- Tre o più figli minori di età
- Componenti con disabilità o non autosufficienza, come definite nell’allegato 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 15
Il riconoscimento del carico di cura consente di applicare un coefficiente aggiuntivo di 0,40 nella scala di equivalenza, aumentando così la soglia di reddito familiare considerata per l’accesso all’ADI e il relativo importo del beneficio economico
Assegno inclusione: bonus per carichi di cura quando si vedrà il pagamento?
L'attribuzione d’ufficio del bonus per carico di cura nell'assegno di inclusione è già stata avviata con le elaborazioni di gennaio 2025.
Le correzioni e gli eventuali conguagli verranno integrati nei pagamenti successivi dell'ADI.
Le domande rielaborate saranno pagate con la solita cadenza quindicinale fino al raggiungimento della mensilità corrente.
Se c'è una domanda in corso, gli aggiornamenti saranno visibili nei prossimi pagamenti.
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Compensi interpreti giudiziari: calcolo da modificare secondo la Consulta
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 16 del 10 febbraio 2025, ha esaminato la legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 319 del 1980, che disciplina i compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su richiesta dell’autorità giudiziaria, e dell’articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, relativo alla determinazione degli onorari a tempo.
Compensi illegittima la disparità tra vacazioni
Il caso trae origine da un’istanza del Tribunale ordinario di Firenze, che ha sollevato la questione in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, lamentando la sproporzione tra la prima vacazione e quelle successive, il cui compenso risulta notevolmente ridotto e non adeguato al costo della vita.
La Corte ha ritenuto fondata la questione relativa all’articolo 4 della legge n. 319 del 1980, dichiarandone l’illegittimità costituzionale, in quanto la differenziazione dei compensi per le vacazioni successive alla prima risulta irragionevole e lesiva del principio di proporzionalità.
Il mancato aggiornamento degli importi ha determinato, nel tempo, una sproporzione ingiustificata, compromettendo la dignità professionale degli ausiliari del magistrato e la qualità delle prestazioni, con riflessi negativi sulla garanzia dell’equo processo.
Compensi giudiziari professionisti le raccomandazioni della Consulta
Per quanto riguarda l’articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza, poiché la normativa in questione non è ancora applicata in concreto, essendo subordinata all’adozione di un regolamento ministeriale che determini le nuove tabelle degli onorari.
Interessante notare che la decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale più ampio, in cui la Corte ha già censurato la mancata adeguatezza dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice, evidenziando l’obbligo di garantire una retribuzione proporzionata e conforme ai principi di equità e ragionevolezza.
La sentenza richiama precedenti pronunce che hanno stigmatizzato il mancato aggiornamento degli onorari e la riduzione arbitraria dei compensi nei casi di patrocinio a spese dello Stato, rilevando come tali misure finiscano per scoraggiare i professionisti più qualificati dal prestare la loro opera, con un impatto negativo sull’amministrazione della giustizia.
In conclusone la sentenza stabilisce che, in assenza di un aggiornamento tempestivo delle tabelle dei compensi, non può essere mantenuta una differenziazione ingiustificata tra la prima vacazione e le successive, che ne riduce arbitrariamente il valore.
La Consulta sollecita quindi l’amministrazione giudiziaria e i legislatori a dare finalmente attuazione al sistema di aggiornamento degli onorari previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, per evitare il ripetersi di situazioni di grave squilibrio. Questa pronuncia ribadisce il principio che il contenimento dei costi della giustizia non può avvenire a scapito della qualità del servizio e della dignità professionale degli ausiliari del magistrato, riaffermando il diritto a un equo compenso quale elemento essenziale per la garanzia di un processo giusto ed efficace.
Compensi interpreti, traduttori , periti giudiziari: cos’è la vacazione
Si ricorda che nel contesto della normativa sulle spese di giustizia, il termine vacazione indica un’unità di tempo di due ore, utilizzata per calcolare il compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati dall’autorità giudiziaria.
Il sistema prevede che tali professionisti vengano retribuiti in base al numero di vacazioni impiegate per svolgere il proprio incarico.
La normativa censurata ora dalla Corte Costituzionale prevede che la prima vacazione sia pagata a un importo più alto rispetto a quelle successive, una disparità ritenuta ingiustificata e lesiva della proporzionalità nella retribuzione.
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EBISport versamenti sospesi per problemi tecnici
Il fondo per il lavoro sportivo EBisport ha comunicato ieri la sospensione delle procedure di versamento dei contributi dovuti per problemi tecnici, non meglio precisati. L'adempimento potrà essere effettuato senza oneri aggiuntivi non appena il flusso sarà ripristinato.
L'ente precisa quindi la procedura alternativa da utilizzare .
Nell'articolo un riepilogo dell'obbligo contributivo dell'ente bilaterale istituito da Confederazione dello Sport,SLC-CGIL, FISASCAT-CISL,UILCOM-UIL per sostenere l'
apprendistato professionalizzante, il monitoraggio del mercato del lavoro nel settore, i progetti di formazione e l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro del settore sportivo.
Versamenti Ebisport: cosa fare per adempiere
Questo il testo del comunicato :
a seguito di un problema tecnico il versamento della contribuzione prevista dall’art. 3 del CCNL mediante modello di pagamento F24 sezione INPS codice tributo EBIS e l’indicazione nel flusso UNIEMENS dei dati relativi è sospeso.
La contribuzione potrà essere versata, non appena ripristinato il flusso , tramite F24 e rettifica UNIEMENS anche per sanare periodi pregressi, senza ulteriori oneri.
Qualora le società aderenti lo ritenessero opportuno, si potrà procedere mediante versamento mezzo bonifico bancario sul conto corrente
- BNL IBAN IT03O0100503225000000001567,
indicando il periodo di riferimento ed il numero di dipendenti e/o collaboratori al quale il versamento si riferisce. Copia del bonifico effettuato dovrà essere inviata all’indirizzo mail [email protected] con l’auspicio di una rapida risoluzione del problema per il quale ci scusiamo con gli iscritti.
Ebisport: misura e istruzioni per il versamento dei contributi
Si ricorda il versamento della contribuzione è da effettuare successivamente all’invio della scheda di adesione scaricabile dal sito www.ebisport.it, deve avvenire mediante modello di pagamento F24 inserendo nella sezione “INPS” il codice tributo EBIS.
La risoluzione 03/E del 5/1/2018 dell’Agenzia delle Entrate specificava in merito che “in sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza esclusivamente della colonna “importi a debito versati”, indicando: – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente; – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS dell’azienda; – nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di riscossione del contributo, nel formato “MM/AAAA”. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata”.
La contribuzione prevista dal CCNL è attualmente pari a contributo stabilito nella misura
dello 0,10%, a carico della parte datoriale e
dello 0,05% a carico del lavoratore,
calcolati sulla retribuzione complessiva mensile del lavoratore subordinato o sul compenso lordo del Collaboratore Coordinato e Continuativo.
da versare mensilmente
Per sanare periodi pregressi, qualora la stessa fosse tardiva, si procederà mediante versamento mezzo bonifico bancario sul conto corrente BNL IBAN IT03O0100503225000000001567, in quanto, l’eventuale utilizzo del modello di pagamento F24, comporterebbe l’obbligo di rettifica dei modelli UNIEMENS già inviati per il periodo. Nella causale del bonifico si dovrà indicare il periodo di riferimento ed il numero di dipendenti a tempo indeterminato al quale il versamento si riferisce.
Copia del bonifico effettuato dovrà essere inviata all’indirizzo mail [email protected].
Ebisport : codice contratto INPS
Si ricorda infine che l’INPS, con messaggio n. 346 del 24/01/2018, ha comunicato il codice contratto attribuito al CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit:
- Codice “479” avente il significato di “CCNL per i dipendenti di impianti e attività sportive – CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA”