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Rinnovo CCNL Cooperative Metalmeccaniche: aumenti, welfare e nuove regole
E' stato siglato il 17 giugno 2025, il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i lavoratori delle cooperative metalmeccaniche, scaduto nel giugno 2024.
L’intesa – della durata quadriennale (luglio 2024 – giugno 2028) – è stata sottoscritta da Fim, Fiom, Uilm e dalle centrali cooperative LegaCoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro. Il contratto prevede significativi miglioramenti su aumenti salariali, previdenza, welfare, orario e flessibilità.
Aumenti retributivi, welfare e previdenza integrativa
Il nuovo CCNL prevede aumenti retributivi superiori all’inflazione.
Da giugno 2025 è previsto un primo incremento di € 42,61 al livello C3, rispetto ai € 27,70 derivanti dall’IPCA 2024 (1,3%).
Dal 2025 al 2028, nel mese di giugno sarà applicato un aumento del 2% della paga base, anche in caso di inflazione inferiore.
Se l’inflazione rilevata (IPCA al netto degli energetici importati) sarà inferiore al 2%, la differenza sarà registrata a credito, recuperabile in aumenti futuri. È inoltre garantito un minimo complessivo di € 200 per il livello C3 entro giugno 2028. Anche le indennità di trasferta e reperibilità saranno adeguate secondo lo stesso criterio.
Sul fronte del welfare aziendale, i flexible benefits aumentano gradualmente da € 220 a € 250 nel periodo 2025-2028. Il contributo alla previdenza complementare “Previdenza Cooperativa” passa dal 2% al 2,3% dal 1° giugno 2025.
Previsto un contributo una tantum di € 50 per le prime adesioni under 35.
L’assistenza sanitaria integrativa aumenta a € 180 annui (dal 2025) e a € 215,40 (dal 2026), includendo una copertura LTC con rimborso di € 500 in caso di non autosufficienza.
Infine viene rafforzato l’elemento perequativo: dal 1° gennaio 2026 sale a € 500 lordi con meccanismo di calcolo basato sulla differenza tra retribuzione annua lorda e paga base tabellare.
Contratti, flessibilità e diritti nei rapporti a termine
L’intesa modifica le regole sui contratti a termine e in somministrazione. Oltre i 12 mesi sono richieste specifiche causali, tra cui :
- picchi produttivi,
- nuove commesse,
- innovazione,
- digitalizzazione e sostituzione di personale.
Le stesse condizioni valgono per proroghe o rinnovi, nel limite dei 24 mesi.
Dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori in somministrazione con almeno 12 mesi di lavoro (anche frazionato) presso lo stesso utilizzatore per la stessa mansione, scatta il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. Il diritto va esercitato entro 6 mesi dalla cessazione e decade dopo un anno. In caso di più richieste, prevale l’anzianità o l’età anagrafica.
Infine, per i PAR residui pari o superiori a 16 ore al 31 dicembre, è obbligatoria la programmazione entro il 31 marzo e la fruizione entro il 30 giugno. In assenza, sarà l’azienda a calendarizzarli con 5 giorni di preavviso.
Orario, salute, sicurezza e politiche di genere
Il contratto introduce una riduzione di 8 ore annue per chi lavora su 21 turni settimanali e un permesso retribuito di 8 ore per lavoratori over 50 per visite mediche. Gli RLS avranno diritto a 8 ore aggiuntive di formazione. Dal 2026 sarà attivo un sistema trimestrale per segnalazioni non urgenti tra RLS, RSPP e tecnici.
L’accordo prevede inoltre 2 ore annue di formazione obbligatoria per tutti i dipendenti su tematiche di genere.
Tabella riassuntiva minimi e aumenti
Livello Minimi
fino al 31/05/2025Minimi
1/6/2025Minimi
1/6/2026Minimi
1/6/20271/6/2028 Incremento Totale D1 1.719,67 1.754,06 1.789,14 1.824,92 1.861,42 141,75 D2 1.906,99 1.945,13 1.984,03 2.023,71 2.064,18 157,19 C1 1.948,18 1.987,14 2.026,88 2.067,42 2.108,77 160,59 C2 1.989,38 2.029,17 2.069,75 2.111,14 2.153,36 163,98 C3 2.130,56 2.173,17 2.216,63 2.260,96 2.306,18 17 -
Rimborso retribuzioni donatori sangue 2025: rinvio a ottobre
La circolare INPS n. 96 del 26 maggio 2025 fornisce un riepilogo completo delle disposizioni che regolano il rimborso delle retribuzioni corrisposte dai datori di lavoro del settore privato ai lavoratori donatori di sangue per la giornata di assenza.
Vengono fornite anche istruzioni aggiornate per l'esposizione in Uniemens a partire dal periodo di competenza Ottobre 2025
Il diritto al riposo retribuito è garantito dalla legge 584/1967 e successive modifiche: il lavoratore dipendente che effettua una donazione volontaria di sangue ha diritto a una giornata retribuita.
Con il D.L. 663/1979, l’INPS è stato individuato come l’ente responsabile per il rimborso delle retribuzioni anticipate dal datore di lavoro.
ATTENZIONE A seguito della legge 219/2005 e del D.I. 18 novembre 2015, questo diritto è stato esteso anche ai lavoratori che intendono fare la donazione e si recano al centro trasfusionale ma sono giudicati inidonei purché l’inidoneità sia certificata da un medico del centro trasfusionale o dell’unità di raccolta.
AGGIORNAMENTO 23 GIUGNO 2025
Con Messaggio 20 giugno 2025 n. 1961, INPS ha comunicato due precisazioni:
- l'obbligatorietà della valorizzazione degli elementi presenti nell'elemento <Giorno> (<InfoAggEvento> e <TipoInfoAggEvento>),
- il posticipa la valorizzazione degli elementi presenti in <InfoAggcausaliContrib> (<IdentMotivoUtilizzoCausale> e <TipoidentMotivoUtilizzo>) dalla competenza di luglio 2025 a quella di ottobre 2025.
Chi sono i beneficiari, condizioni e come si calcola la retribuzione
La prestazione riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i domestici e gli operai agricoli.
Per avere diritto alla assenza retribuita la donazione deve essere:
- gratuita;
- effettuata presso un centro autorizzato;
- di almeno 250 grammi (donazione completa).
In caso di inidoneità, il motivo deve rientrare tra quelli previsti dal D.I. 18/11/2015, come esclusione per motivi sanitari o esigenze trasfusionali del centro. Il certificato deve riportare giorno, ora, e motivazione dell’inidoneità.
La giornata o le re coperte dall’assenza per donazione (o per inidoneità) danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa, rilevante ai fini pensionistici.
Nel caso in cui il datore non richieda il rimborso, la retribuzione versata rientra nella contribuzione ordinaria.
La retribuzione spettante è quella ordinaria che sarebbe stata percepita in caso di effettiva prestazione lavorativa, con riferimento alle voci fisse e continuative, escluse le componenti non ricorrenti.
Per i lavoratori giudicati inidonei alla donazione, la retribuzione è calcolata solo per le ore necessarie all'accertamento dell’inidoneità, considerando anche il tempo di spostamento dal centro trasfusionale alla sede di lavoro.
La retribuzione da indicare nel flusso Uniemens è calcolata:
- dividendo la retribuzione teorica mensile per 26 (se il lavoratore è pagato su base mensile);
- ulteriormente per il divisore orario nel caso di retribuzione oraria.
Per gli operai agricoli, si fa riferimento al flusso Uniemens-PosAgri e si applica un divisore orario di 6,5 ore.
Rimborso assenza per donatori sangue: conguaglio o domanda diretta
l datore di lavoro può ottenere il rimborso in due modi:
1. Conguaglio nel flusso Uniemens
Per i datori di lavoro che operano con il sistema del conguaglio previsto dal D.L. 663/1979, è possibile recuperare le retribuzioni anticipate direttamente attraverso il flusso Uniemens.
Le assenze vanno indicate con:
- codice “DON” per donazione di sangue;
- codice “IDS” per inidoneità alla donazione.
Dal 1° luglio 2025 è obbligatoria anche la valorizzazione dettagliata dell’elemento <Giorno> e l’inserimento del codice fiscale del centro trasfusionale.
Sono previsti codici conguaglio specifici:
- S127 per indennità da donazione;
- S129 per inidoneità;
- S211 per differenze da conguagliare.
2. Domanda telematica per rimborso diretto
Per datori di lavoro che non possono conguagliare (es. lavoro domestico, agricoli a tempo determinato), il rimborso avviene previa domanda telematica entro il mese successivo alla donazione o all’inidoneità.
Invio: tramite i servizi online INPS con PIN dispositivo, SPID, CIE o CNS.
Scadenza: entro la fine del mese successivo alla data della donazione o dell’inidoneità.
Documentazione obbligatoria:
Per donazioni complete:
- Certificato medico con:
- codice fiscale della struttura;
- quantità donata (min. 250 grammi);
- giorno e ora;
- attestazione di gratuità.
Dichiarazione del lavoratore sulla gratuità e sulla fruizione della giornata.
Per inidoneità:
Certificato medico che riporti
- i motivi di inidoneità (D.I. 18/11/2015);
- codice fiscale della struttura;
- giorno/ora di entrata e uscita.
Conguaglio assenza donatori: Istruzioni per Uniemens dal 1° luglio 2025
Campo Valore da inserire Descrizione Codice Evento DON / IDS "DON" per donazione sangue, "IDS" per inidoneità TipoCopertura (Settimana) 1 / 2 "1" se giornata non retribuita, "2" se compresenza con giornate retribuite DiffAccredito Retribuzione persa Importo da conguagliare riferito ai giorni DON o ore IDS Giorno > Lavorato S / N "S" se prestazione parziale nella giornata, "N" se interamente assente Giorno > TipoCoperturaGiorn 1 / 2 "1" se permesso non retribuito, "2" se retribuito Giorno > CodiceEventoGiorn DON / IDS Indica il tipo di evento (giornaliero o orario) Giorno > NumOreEvento Numero ore IDS Solo per inidoneità, su base oraria Giorno > InfoAggEvento CF Codice fiscale dell’ASL / struttura / associazione dove avvenuto evento TipoInfoAggEvento CF Obbligatorio per tutte le Unità di raccolta Codice Causale Conguaglio S127 / S129 / S211 S127: DON; S129: IDS; S211: differenze DON IdentMotivoUtilizzoCausale CF Codice fiscale della struttura sanitaria TipoidentMotivoUtilizzo CF_PERS_GIU Obbligatorio per la corretta registrazione AnnoMeseRif aaaaMM Mese e anno in cui si è verificato l’evento ImportoAnnoMeseRif Importo € Somma della prestazione conguagliata Istruzioni per i datori di lavoro agricoli e pubbliche amministrazioni
La circolare 96 2025 fornisce le istruzioni dettagliate anche per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche e per l'agricoltura
In particolare i datori di lavoro tenuti ad anticipare agli operai agricoli a tempo indeterminato la retribuzione per donazione sangue devono portare in compensazione le somme corrisposte al salariato agricolo mediante l’invio del flusso Uniemens/PosAgri.
Il flusso deve essere valorizzato con il codice <TipoRetribuzione> “S” e deve essere compilato secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019, soprattutto con riferimento al campo <Retribuzione Persa (RP)> utile al calcolo della contribuzione figurativa
Nel campo <Retribuzione> deve essere inserita la somma oggetto di anticipazione.
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Fringe benefit 2024: il rimborso di interessi sul mutuo cancella la detrazione
Con la circolare 5 pubblicata il 7 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate aveva fornito numerosi chiarimenti sul trattamento fiscale in materia di welfare aziendale e altre novità introdotte dall'ultima legge di bilancio, legge 213 2023 e dal decreto Anticipi 145 2023
In questo articolo vediamo in particolare le precisazioni in tema di affitti e interessi sui mutui prima casa e prestiti ai dipendenti, anche alla luce della nuova Guida complessiva alle agevolazioni pubblicata il 13 giugno 2025 dall'Agenzia.
Welfare aziendale 2024: affitti e interessi mutuo
In tema di welfare aziendale e più precisamente dei fringe benefits, la cui disciplina è stata nuovamente modificata dalla legge di bilancio 2024 l'Agenzia si occupa in particolare dei:
- rimborsi ai lavoratori delle spese dell’affitto e degli interessi del mutuo dell’abitazione principale; e
- la nuova tassazione agevolata dei prestiti. Questi sono i principali argomenti trattati dall’agenzia delle Entrate con la circolare 5/2024.
Va ricordato innanzitutto la novità delle nuove soglie complessive di fringe benefit fissate a:
- 1000 euro per i dipendenti senza figli a carico
- 2000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Nell'importo complessivo rientrano nel 2024 anche buoni carburante somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche, spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa
Per fruire dell'esenzione fiscale il lavoratore dovrà dichiarare di avere diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Con riguardo al rimborso delle utenze l'Agenzia chiarisce che per «prima casa» si intende l’abitazione principale posseduta o detenuta, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali essi dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Sono esenti anche le spese di mutuo non intestato al lavoratore purché riguardanti l'immobile in cui risiede abitualmente
Per spese di affitto di intende invece il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.
Chiarimenti Agenzia sui Prestiti ai dipendenti
In merito alla tassazione dei prestiti concessi dal datore ai lavoratori, la circolare ricorda che la normativa ha introdotto una nuova modalità per determinare il valore del beneficio fiscale, considerando il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sul prestito. Questo calcolo si applica sia per prestiti a tasso fisso che per prestiti a tasso variabile.
In particolare :
- Per i prestiti a tasso variabile, il TUR da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.
- Per i prestiti a tasso fisso, il TUR da considerare è quello vigente alla data di concessione del prestito.
In caso di rinegoziazione o surroga del finanziamento, per i prestiti a tasso fisso, il confronto tra gli interessi dovuti e il TUR si effettua considerando il tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione
Viene anche sottolineato che queste disposizioni si applicano retroattivamente, a partire dal periodo d'imposta 2023.
Nuove precisazioni 2025
Con la nuova Guida ufficiale alle agevolazioni fiscali pubblicata nel 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il rimborso degli interessi sul mutuo prima casa, erogato dal datore di lavoro come fringe benefit esente entro il limite di 1.000 euro (ai sensi della Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 16), comporta la perdita della corrispondente detrazione fiscale. Infatti, tali somme non si considerano spese “rimaste a carico” del contribuente, condizione necessaria per il diritto alla detrazione. La guida riprende il chiarimento già fornito dalla circolare 5/E/2024 e ribadisce che solo gli importi rimborsati in forma detassata annullano la possibilità di detrazione. In caso di superamento del limite e conseguente tassazione del fringe benefit, resta invece ammessa la detrazione per gli interessi rimborsati. È comunque possibile detrarre la quota di interessi rimasta a carico del lavoratore, se superiore al rimborso ricevuto. Tra le ulteriori precisazioni, si segnala anche che il reddito complessivo da considerare per l’accesso ad agevolazioni deve includere i redditi a cedolare secca, da regime forfetario, le mance nel settore turistico e l’Ace, escludendo solo abitazione principale e pertinenze.
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Prescrizione contributi INPS: il termine per il datore di lavoro
Con l’ordinanza n. 14548 del 30 maggio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è intervenuta su una controversia tra un datore di lavoro e l’INPS relativa al pagamento di contributi previdenziali connessi a differenze retributive riconosciute ai dipendenti in seguito a sentenze favorevoli. In particolare si conferma che i contributi previdenziali devono essere versati in base alla retribuzione dovuta sin dall’inizio del rapporto di lavoro e che il decorso della prescrizione non può dipendere da sentenze successive relative a controversie retributive tra lavoratori e azienda.
Il caso
La vicenda ha origine da un avviso di addebito emesso dall’INPS, contenente richieste di pagamento per contributi, sanzioni, somme aggiuntive e interessi di mora, a seguito di pronunce giudiziali che avevano riconosciuto ai lavoratori il diritto a un superiore inquadramento contrattuale e, quindi, a retribuzioni maggiori.
Il datore di lavoro ha impugnato l’avviso, sostenendo che il diritto dell’Istituto fosse ormai prescritto.
In primo grado, il giudice aveva rigettato l’opposizione.
La Corte d’Appello, pur riconoscendo la prescrizione solo per una parte dei crediti, ha ritenuto valida la richiesta dell’INPS per il restante importo, affermando che la prescrizione quinquennale decorresse dalla data delle sentenze che avevano accertato il diritto alle maggiori retribuzioni.
Questa interpretazione è stata però contestata in Cassazione dal datore di lavoro, che ha evidenziato come l’INPS non fosse parte nei giudizi tra lavoratori e azienda.
Cassazione: prescrizione decorrente dal momento della retribuzione “spettante”
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza d’appello. Secondo i giudici di legittimità, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali decorre non dalla pronuncia giudiziale che accerta differenze retributive, ma dal momento in cui la prestazione lavorativa è resa e la retribuzione “dovuta” al lavoratore diventa esigibile, a prescindere dal pagamento effettivo.
Infatti, richiamando la propria giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. U. n. 5076/2015; Cass. n. 21371/2018), la Corte ha ribadito che l’obbligo contributivo è autonomo rispetto a quello retributivo e sorge con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, sulla base della retribuzione che spetta in applicazione del contratto o della legge, anche se il datore di lavoro non la riconosce o non la corrisponde. In base al cosiddetto “principio del minimale contributivo”, i contributi devono essere calcolati sulla retribuzione spettante, e non su quella effettivamente erogata.
Il datore di lavoro, pertanto, è obbligato a versare i contributi anche se la retribuzione è oggetto di contenzioso e non ancora pagata.
Di conseguenza, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la retribuzione diventa dovuta secondo legge e contratto, non da eventuali sentenze favorevoli ai lavoratori.
Esclusa l’efficacia interruttiva delle sentenze tra lavoratori e datore
Uno dei punti centrali della decisione riguarda l’effetto (o meglio, la mancanza di effetto) interruttivo delle sentenze intervenute nei giudizi tra dipendenti e datore di lavoro. La Corte ha chiarito che tali pronunce non possono incidere sul termine di prescrizione dei crediti contributivi, in quanto il lavoratore non è parte del rapporto obbligatorio contributivo tra datore e INPS: non è né creditore né debitore di quei contributi.
L’azione giudiziaria del lavoratore, dunque, e neppure la sentenza che gli dà ragione, possono sospendere o interrompere la prescrizione dei contributi dovuti all’Istituto previdenziale.
L’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 – richiamato dalla Corte – prevede una prescrizione quinquennale per i contributi previdenziali. Tale termine decorre dalla data in cui sorge l’obbligo contributivo e può essere interrotto solo da atti posti in essere dal creditore (INPS) o dal debitore (datore di lavoro), ma non da soggetti terzi come il lavoratore.
Alla luce di ciò, la Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello e ha disposto il rinvio per un nuovo esame alla stessa Corte in diversa composizione, precisando che dovrà attenersi ai principi sopra esposti.
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INPS per aziende e intermediari: parte il servizio DOT
L’INPS ha annunciato con il messaggio 1872 del 13 giugno 2025 il rilascio di un nuovo servizio digitale chiamato “Desktop On Text” (DOT), rivolto a aziende e intermediari. Si tratta di un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale, progettato per migliorare l’accesso e l’interazione con i servizi digitali INPS, con l’obiettivo di semplificare le attività quotidiane degli utenti professionali tramite un’interfaccia conversazionale, cioè con comandi vocali e testuali. ediamo come funziona
Servizio digitale DOT: comandi con linguaggio naturale
Il nuovo servizio DOT consente di interagire con i servizi INPS scrivendo o parlando in linguaggio naturale (es. “apri comunicazione bidirezionale”), evitando la necessità di navigare nei menu tradizionali. L'interazione avviene in finestre dedicate, anche multiple contemporaneamente.
Il sistema è già operativo con varie funzioni del Cassetto Previdenziale del Contribuente, tra cui:
- Attivazione del servizio di Comunicazione Bidirezionale.
- Ricerca rapida dei moduli ufficiali dell’INPS.
- Esecuzione di Smart-Task specifici.
- Accesso diretto ai servizi della sezione “Aziende e Intermediari”.
Modalità di attivazione del servizio DOT
Dal Cassetto Previdenziale del Contribuente: una volta effettuato l’accesso con identità digitale, si clicca sull’icona DOT in basso a destra dello schermo.
Dal sito INPS: seguendo il percorso “Imprese e Liberi Professionisti” → “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” → “Strumenti” → “Desktop Virtuale DOT”.
Per un supporto operativo alla procedura è disponibile un video esplicativo all’indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=DBBtglnBGJo, utile per comprendere visivamente come utilizzare il servizio e scoprirne le potenzialità.
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Trasferte e sgravi contributivi: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15056 del 5 giugno 2025, ha affrontato un caso complesso riguardante i contributi previdenziali e le indennità di trasferta. La vicenda ha origine da un ricorso presentato da una società contro una sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che aveva parzialmente riformato una decisione di primo grado.
La Corte d'Appello aveva stabilito che:
- non erano dovuti i contributi per le somme corrisposte a un dipendente a titolo di indennità di trasferta, ma
- aveva confermato il diritto dell'INPS a richiedere somme per insussistenza del diritto agli sgravi contributivi ex art. 8, comma 4 bis, della legge n. 223 del 1991.
La società ricorrente sosteneva che la Corte d'Appello avesse erroneamente interpretato la normativa, in particolare l'art. 2359 del codice civile, riguardo alla coincidenza degli assetti proprietari tra le società coinvolte. Secondo la società, la valutazione della Corte d'Appello avrebbe dovuto basarsi esclusivamente sui parametri normativi previsti dall'art. 2359 c.c., che regola i rapporti di controllo tra società.
La decisione della Cassazione: diritto indennità di trasferta
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale della società, affermando che la nozione di "assetto proprietario coincidente" è più ampia di quella definita dall'art. 2359 c.c. La Corte ha chiarito che la legge non si riferisce solo ai rapporti tipizzati dall'art. 2359 c.c., ma include anche altri rapporti di collegamento o controllo. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la valutazione del giudice deve considerare non solo il dato formale del rispetto degli indicatori normativi, ma anche quello sostanziale, collegato alla singola vicenda, per verificare se l'operazione abbia avuto la finalità di eludere la ratio della disciplina incentivante.
Questo significa che le aziende devono prestare particolare attenzione alle operazioni di ristrutturazione che coinvolgono società con assetti proprietari coincidenti, per evitare di incorrere in sanzioni per elusione della normativa previdenziale.
La Corte di Cassazione ha ribadito che l'onere della prova spetta alla parte datoriale, che deve dimostrare di aver rispettato le disposizioni di legge per beneficiare degli sgravi contributivi.
Diritto indennità di trasferta e onere della prova
La Corte ha accolto, invece, il ricorso incidentale dell'INPS, rilevando che la Corte d'Appello non aveva compiuto alcun accertamento sull'ammontare delle indennità di trasferta erogate e sulle modalità delle stesse.
Secondo l'art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente determinati limiti. La Corte di Cassazione ha precisato che l'accertamento imposto al giudice di merito deve essere condotto nei limiti delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte datoriale, mentre all'ente previdenziale spetta dimostrare che il lavoratore abbia ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro.
La sentenza sottolinea l'importanza di un accurato accertamento delle indennità di trasferta erogate ai dipendenti. Le aziende devono tenere traccia delle somme corrisposte e delle modalità di erogazione, per garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa e evitare contestazioni da parte dell'INPS.
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Assegno di integrazione Fondo studi professionali: le istruzioni
Con la Circolare n. 99 del 10 giugno 2025, l’INPS fornisce istruzioni operative e contabili sull’applicazione del nuovo assegno di integrazione salariale previsto dal riformato Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, adeguato alla normativa sugli ammortizzatori sociali (D.lgs. 148/2015) e aggiornato con il D.I. 21 maggio 2024.
Il nuovo sistema, in vigore dal 24 luglio 2024, amplia i beneficiari e le tutele per lavoratori e aziende, semplifica l’accesso e uniforma le modalità di esposizione nel flusso Uniemens.
Vediamo di seguito cosa cambia e come devono comportarsi operativamente datori di lavoro e consulenti.
Destinatari: chi accede e quando
Sono tenuti al versamento e possono accedere al Fondo i datori di lavoro del settore delle attività professionali che, nel semestre precedente la domanda, abbiano almeno un dipendente.
Beneficiari: tutti i lavoratori subordinati, inclusi apprendisti e lavoratori a domicilio, con anzianità di almeno 30 giorni, esclusi i dirigenti.
I termini di presentazione sono i seguenti
- Non prima di 30 giorni dalla sospensione programmata;
- Non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione.
Causali ammesse e durata delle prestazioni del Fondo
Le causali sono quelle previste per gli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari:
- eventi oggettivamente non evitabili,
- crisi aziendali,
- riorganizzazioni,
- contratti di solidarietà.
Durata massima dell’intervento:
Tipo datore di lavoro Durata massima assegno Fino a 15 dipendenti 26 settimane in un biennio mobile (ordinarie e straordinarie) Oltre 15 dipendenti - 26 settimane in biennio mobile (ordinarie)
- 24 mesi in 5 anni (riorganizzazione/transizione)
- 12 mesi in 5 anni (crisi aziendale)
- 36 mesi in 5 anni (solidarietà)
Le domande per eventi ordinari EONE (oggettivamente non evitabili) possono riguardare periodi già dal 1° giugno 2024.
Misura dell’assegno e trattamento previdenziale e pagamenti
I datori di lavoro devono versare una contribuzione ordinaria e, in caso di utilizzo del Fondo, una contribuzione addizionale del 4%. Le aliquote ordinarie variano in base alla dimensione dell’organico:
Dipendenti medi nel semestre Aliquota ordinaria complessiva Fino a 5 0,50% (2/3 datore, 1/3 lavoratore) Da 6 a 15 0,80% (2/3 datore, 1/3 lavoratore) Oltre 15 1% (2/3 datore, 1/3 lavoratore) ATTENZIONE È necessaria l’informativa sindacale preventiva. La prova documentale può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva.
In caso di contratti di solidarietà, è obbligatorio l’accordo sindacale con elenco lavoratori.
Come di consueto il pagamento dell’assegno può essere:
- effettuato dal datore (con successivo conguaglio/rimborso INPS);
- diretto da INPS ai lavoratori solo in caso di grave crisi aziendale.
Procedura semplificata nel flusso Uniemens
Dal luglio 2024 si utilizza un codice "ticket" identificativo per ogni istanza.
La circolare precisa che i datori o i consulenti devono:
- Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> devono essere utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi devono essere valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> deve contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.
- Nell’elemento <IdentEventoCIG> deve essere indicato il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> deve essere valorizzato il codice evento già in uso “AIO”, avente il significato di “Assegno di integrazione salariale Circ. n. 29/2022”. Il codice evento “AIS” non deve essere più utilizzato.
Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “0S” del Fondo in esame.
Per i periodi di erogazione dell’assegno viene accreditata, sul conto assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.
Quindi:
– nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> deve essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente;
– negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> devono essere indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “A104”, avente il significato di “ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale – attività professionali”;
– negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> devono essere indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “L009”avente il significato di “Conguaglio assegno di integrazione salariale – attività professionali”.
I codici “A105” e “L012” non devono essere più utilizzati.
In caso di cessazione di attività il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.