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Giovani disoccupati, arriva AppLI: il tutor digitale gratuito per trovare lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con INPS, ha lanciato AppLI, un assistente virtuale gratuito progettato per accompagnare i giovani tra i 18 e i 35 anni nel percorso verso l’occupazione.
Lo strumento, accessibile online senza limiti di orario all’indirizzo https://appli.lavoro.gov.it, rappresenta una novità importante nelle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di facilitare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale.
Per accedere al servizio è sufficiente autenticarsi con SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE).
Orientamento per i giovani disoccupati
AppLI è pensato in particolare per i cosiddetti NEET (giovani che non studiano e non lavorano) e mira a contrastare il fenomeno con un approccio innovativo. Si tratta del primo sistema di intelligenza artificiale generativa multi-agente sviluppato da una Pubblica Amministrazione.
Grazie a questa tecnologia, il “web coach” del Ministero riesce a proporre percorsi personalizzati in base a competenze, interessi e obiettivi dei singoli utenti, fornendo strumenti concreti per l’attivazione e riattivazione lavorativa.
Il Ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha sottolineato come la tecnologia, se usata con responsabilità, possa avvicinare i cittadini ai servizi pubblici: «AppLI è uno strumento gratuito e umano, che non sostituisce gli operatori ma li affianca, offrendo opportunità concrete ai giovani».
Cosa fa concretamente APPLI
L’assistente digitale è stato progettato per accompagnare i giovani passo dopo passo. In particolare:
- Ascolta e orienta: individua competenze e aspirazioni e propone un percorso su misura.
- Allena: suggerisce corsi, pillole formative e strumenti per colmare lacune professionali.
- Avvicina al lavoro: segnala opportunità occupazionali e servizi disponibili sul territorio.
- Accompagna: invia promemoria e incoraggiamenti, per trasformare i buoni propositi in risultati concreti.
L’obiettivo è rafforzare il legame tra giovani, servizi pubblici e mondo del lavoro, creando un ponte tra formazione e inserimento occupazionale.
Sicurezza, trasparenza e tutela dei dati
Un punto centrale del progetto riguarda la protezione della privacy. AppLI è stato sviluppato secondo i principi di “privacy by design” e nel pieno rispetto del GDPR e dell’AI Act europeo.
Le conversazioni con l’assistente seguono principi di equità, trasparenza e responsabilità, senza sostituire le attività dei Centri per l’Impiego né prendere decisioni al posto delle persone. L’uso è quindi sicuro e conforme alle normative vigenti.
AppLI : sostegno in evoluzione con il portale SIISL
AppLI si inserisce nell’ecosistema del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), già operativo con le misure di sostegno al reddito e di attivazione al lavoro. Con questo nuovo strumento, il Ministero del Lavoro conferma l’impegno a valorizzare il capitale umano delle nuove generazioni, offrendo un supporto digitale gratuito, accessibile e costruito “con i giovani e per i giovani”.La versione attuale di AppLI è sperimentale e soggetta a miglioramenti costanti, anche grazie ai feedback degli utenti. Nei prossimi mesi sono previste nuove funzionalità, una maggiore integrazione con i servizi territoriali e un’estensione graduale della platea dei beneficiari.
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Malattia marittimi e Uniemens: documentazione semplificata
Con il messaggio 2669 del 15 settembre INPS comunica una semplificazione delle comunicazioni relative alla malattia dei lavoratori marittimi a seguito delle modifiche apportate con legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024),agli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918,
Le istruzioni erano state fornite con messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024, circolare n. 55 del 4 aprile 2024 e i messaggi n. 2022 del 29 maggio 2024, n. 2829 del 9 agosto 2024 e n. 3456 del 18 ottobre 2024).
Oltre all' utilizzo dei dati trasmessi dal datore di lavoro mediante i flussi Uniemens, era stato previsto che gli armatori e le società di armamento effettuino le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro concernenti la gente di mare in modalità telematica attraverso il Servizio informatico UniMare e comunichino con il Servizio informatico UniMare, le vicende inerenti l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro del personale
Ora dalla data del 15 settembre vengono superati gli obblighi di esibizione, da parte del lavoratore marittimo, del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.
La verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia è effettuata per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi, sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare, ferma restando la facoltà di eventuali supplementi istruttori,
Resta confermato invece l’obbligo di esibizione :
- del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo da parte dei lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro/disponibilità retribuita (c.d. C.R.L.)
- e per i lavoratori non marittimi che svolgono attività lavorativa a bordo della nave
Di seguito in sintesi le indicazioni INPS sul calcolo della indennità .
Malattia marittimi 2024 retribuzione teorica e imponibile
Le principali novità esposte nel messaggio 2029 2024 sono:
- Retribuzione Teorica vs Imponibile Contributivo: È stato specificato che la retribuzione teorica, utile per il calcolo delle indennità, non deve superare l'imponibile contributivo. Se nel flusso Uniemens la retribuzione teorica supera l'imponibile, l'indennità di malattia deve essere calcolata provvisoriamente prendendo come riferimento il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche dei mesi precedenti, riferiti allo stesso rapporto di lavoro.Il messaggio precisa in fatti che " Stante la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia (che costituisce generale principio previdenziale di dette prestazioni) la retribuzione teorica consiste nella c.d. retribuzione persa " e non rientrano le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa (v. circolare n. 55/2024 e il relativo Allegato n. 1, e messaggio n. 2022/2024).(…) L’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento avviene, pertanto, considerando i redditi – al lordo – maturati nel medesimo periodo. Fanno eccezione al suddetto principio, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6, le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto con effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione e allo stesso mese imputati.
- Segnalazione al Datore di Lavoro: Nei casi in cui si riscontri una discrepanza tra la retribuzione teorica e l'imponibile contributivo, è obbligatorio per le strutture territoriali segnalare la situazione al datore di lavoro, affinché venga corretta l'esposizione dei dati retributivi nel flusso Uniemens del mese di riferimento.
Malattia Marittimi 2024: chiarimenti sulla retribuzione teorica
Con il messaggio 3456 del 18 ottobre 2024 in risposta a richieste di chiarimenti INPS precisa ulteriormente che:
- Base di calcolo: L'indennità di malattia viene calcolata sulla retribuzione media globale giornaliera (RMGG). La "retribuzione teorica" e il "numero mensilità" sono utilizzati per tale determinazione, ma devono essere esclusi gli importi pagati dal datore di lavoro durante la malattia, come le indennità sostitutive per preavviso, ferie, e festività non godute.
- Imponibile e principio di competenza: L'elemento “retribuzione imponibile” nel flusso Uniemens si riferisce ai redditi maturati nel mese di riferimento, in base al principio di competenza. Tuttavia, alcune voci, come le gratificazioni annuali o i premi di produzione, seguono il principio di cassa e vengono imputate al mese di effettiva corresponsione.
- Indennità sostitutive: Le indennità sostitutive dei riposi compensativi, non fruiti prima della cessazione del rapporto di lavoro o dello sbarco, non rientrano nel calcolo della "retribuzione teorica", poiché tali somme non rappresentano la retribuzione persa a causa dell'evento di malattia.
- Monetizzazione di ferie e riposi compensativi: Se le ferie o i riposi compensativi non vengono goduti e vengono monetizzati, tali importi devono essere inclusi nel flusso Uniemens del mese di effettiva corresponsione, senza ulteriore imputazione nei mesi precedenti.
- Recupero dei contributi: Se successivamente alla monetizzazione vengono effettivamente fruiti i periodi di ferie o riposi, i contributi versati possono essere recuperati tramite le variabili FERIE e ROL o con flussi regolarizzativi.
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Erasmus+ per personale sportivo: prossima scadenza 1 ottobre
Il programma Erasmus+ 2021-2027 è lo strumento dell’Unione europea che sostiene con finanziamenti a fondo perduto la mobilità dei lavoratori nei settori istruzione, formazione, gioventù e sport.
Per il settore sportivo, una delle misure di maggiore interesse è chiamata Mobilità del personale nello sport (KA182), che consente ad enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) di investire nella crescita del proprio staff attraverso esperienze di apprendimento all’estero.
Dall’Invito 2025 — EAC/A08/2024 (GUUE), si segnala che c'è tempo fino al 1° ottobre 2025 per presentare domanda di accreditamento Erasmus, passaggio essenziale per accedere stabilmente a queste opportunità nei prossimi anni.
In Italia la gestione del programma è affidata all'Agenzia per i Giovani in collaborazione con il Dipartimento dello Sport.
Erasmus + sport: beneficiari, obiettivi e i vantaggi
La mobilità del personale sportivo come detto rientra nell’Azione Chiave 1 di Erasmus+ e riguarda allenatori, istruttori, volontari e membri dello staff attivi nello sport di base, cioè quello praticato a livello locale e amatoriale.
I documenti ufficiali specificano che “Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+.”
Per il campo dello sport, KA182, si specifica che il soggetto richiedente può essere
- un’organizzazione sportiva (pubblica o privata) che opera a livello di base, non profit,
- una organizzazione non di base solo se la partecipazione del personale va a vantaggio degli sport di base.
Gli obiettivi principali sono:
- migliorare le competenze e le qualifiche del personale sportivo tramite esperienze formative all’estero;
- rafforzare la capacità organizzativa delle associazioni sportive di base;
- favorire lo scambio di buone pratiche e metodi di allenamento tra Paesi europei;
- promuovere inclusione sociale, uguaglianza, stili di vita sani e sostenibili attraverso lo sport.
Le organizzazioni interessate possono quindi presentare progetti che, oltre a valorizzare i propri tecnici e volontari, rafforzano l’intero sistema sportivo territoriale con competenze nuove e contatti internazionali.
La partecipazione a Erasmus+ Sport offre vantaggi concreti per associazioni e società sportive dilettantistiche:
- Formazione gratuita del personale senza oneri diretti per l’ente;
- Crescita organizzativa grazie a nuove competenze e metodi importati dall’estero;
- Reti internazionali e collaborazioni durature con club e associazioni europee;
- Grande visibilità e prestigio a livello europeo, con maggiore attrattività per soci, partner e sponsor;
Ricadute locali positive: staff più preparato significa attività sportive di base più qualificate, inclusive e sostenibili.
Attività finanziabili e copertura dei costi
Sono previste due principali tipologie di attività di mobilità:
- Job shadowing o affiancamento lavorativo (da 2 a 14 giorni): osservazione sul campo delle pratiche organizzative e tecniche presso un’organizzazione ospitante in un altro Paese.
- Incarichi di allenamento, coaching o formazione (da 15 a 60 giorni): svolgimento diretto di attività di allenamento o formazione all’estero, con scambio di esperienze tra pari.
Il finanziamento Erasmus+ copre:
- spese di viaggio e soggiorno (vitto e alloggio);
- costi organizzativi per le associazioni partecipanti;
- contributi aggiuntivi per l’inclusione di partecipanti con minori opportunità o per accompagnatori;
- costi eccezionali (visti, esigenze particolari).
Tutte le attività devono essere senza scopo di lucro. Non ci sono limiti di età per i partecipanti.
ERASMUS + Sport: scadenza e documenti ufficiali
Per lo sport e la mobilità del personale, la scadenza da segnare in agenda ad oggi è:
- 1° ottobre 2025 ore 12:00 (ora di Bruxelles) → termine per la presentazione delle domande di Accreditamento Erasmus.
Gli accreditamenti sono fondamentali perché consentono alle organizzazioni, comprese ASD e SSD, di partecipare alle attività di mobilità del personale n nei bandi futuri (le scadenze per i i progetti sono solitamente a febbraio /marzo )
Le candidature devono essere trasmesse online attraverso i portali ufficiali Erasmus+, seguendo le regole indicate nella Guida 2025 del programma.
Per approfondire ecco i testi ufficiali:
Invito a presentare proposte 2025 — EAC/A08/2024 (Gazzetta ufficiale UE): testo completo
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Decreto flussi: domande stagionali turismo da perfezionare entro il 21.9
A partire dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025) era attiva la seconda fase di precompilazione delle domande di nulla-osta al lavoro per l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri subordinati da inviare nel click day del 1 ottobre. Si tratta in particolare delle richieste per lavoro stagionale, con riferimento al settore turistico-alberghiero. Il ministero apre lo sportello per completare le domande dal 15 al 21 settembre 2025.
Le domande vanno presentate attraverso il Portale servizi ALI, gestito dal Ministero dell’Interno vedi maggiori dettagli all'ultimo paragrafo.
Si ricorda che il ministero ha comunicato il riparto di ulteriori quote di ingressi rispetto al Decreto flussi originario
Tabella ulteriori quote ingresso per regione 19 maggio 2025
E' stata pubblicata sul sito istituzionale, sezione pubblicità legale la Nota del Ministero del lavoro attuativa del D.P.C.M. 27 settembre 2023 – Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 – per l'ulteriore attribuzione territoriale delle quote relative all’anno 2025 per ingressi per lavoro subordinato.
Si tratta in particolare di ulteriori n. 22.968 quote destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e stagionale (articoli 6 e 7 del D.P.C.M)., secondo le previsioni dell’art. 9, comma 2, in base al quale, trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei click day, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha rilevato quote significative non utilizzate e viene quindi effettuata una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.
Il ministero precisa che si tratta di quote non ripartite con la nota prot. n. 1054 del 12.02.2025 sulla base dei dati comunicati il 13.05.2025 dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, relativi alle istanze presentate agli Sportelli Unici dell’Immigrazione (SUI).
A tal fine si utilizza una parte del 40% delle quote riservate alle lavoratrici donne dall’art. 2, comma 7 bis del DL n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024.
Viene anche ricordato che il 30% delle quote destinate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero (15.000) verrà assegnato a seguito del secondo click day del 1° ottobre 2025,
Ecco una tabella delle quote per regione :
Regione Totale Lavoro Subordinato Stagionale Totale Lavoro Subordinato Non Stagionale Abruzzo 53 144 Basilicata 176 114 Calabria 422 190 Campania 519 650 Emilia-Romagna 877 926 Friuli-Venezia Giulia 2 0 Lazio 897 1195 Liguria 60 289 Lombardia 816 3620 Marche 182 208 Molise 290 59 Piemonte 63 466 Puglia 5015 1494 Sardegna 374 41 Sicilia 230 141 Toscana 331 642 Umbria 8 1 Valle d'Aosta 7 1 Veneto 1242 1217 Scarica qui le tabelle dettagliate ufficiali del riparto quote di ingresso
Compilazione domande lavoro stagionale turismo dal 1 al 31 luglio 2025
Giova ricordare che per presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro occorre effettuare la precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI (“portaleservizi.dlci.interno.it”) gestito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).
In particolare per il click day del 1° ottobre 2025 la precompilazione è consentita dal 1° al 31 luglio 2025.
Vengono quindi contestualmente effettuati i controlli sui prerequisiti e e in caso di esito favorevole, il datore di lavoro per cui è presentata la richiesta, riceve al proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) il codice di attivazione domanda.
Se la pratica di nulla osta risulta fuori quota in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, il datore di lavoro visualizza sul portale ALI l’avviso di “pratica al momento non in quota”.
I datori di lavoro possono presentare, come utenti privati, fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro mentre non ci sono limiti per le richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria, dagli intermediari abilitati e autorizzati e dalle agenzie di somministrazione di lavoro.
Domande turismo da completare dal 15 al 21 settembre: istruzioni
Sul sito del ministero è apparso il seguente avviso:
Le domande del settore turistico – alberghiero, precompilate nel mese di luglio 2025, che alla data del 31 luglio risultavano ancora nello stato "DA COMPLETARE", possono essere perfezionate nella settimana dal 15 al 21 settembre 2025 e portate nello stato “DA INVIARE”, ossia quello stato che consente l’invio della domanda nella giornata di click day (1 ottobre 2025).
Date e orari: dal 15 al 21 settembre 2025, tutti i giorni, compresi i festivi, per tutto il giorno.
Tipologia domande: Lavoro subordinato stagionale (mod. domanda C- STAG – settore turistico/alberghiero).
PASSAGGI PROCEDURALI
- · Accedi al Portale Servizi (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm) e seleziona il pulsante “Area riservata”;
- · Effettua l’autenticazione tramite SPID o CIE;
- · Seleziona la sezione “Precompilazione CSTAG DF25 TURISTICO/ALBERGHIERO (CLICK DAY 1° OTTOBRE), raggiungibile dalla voce “Sportello Unico Immigrazione”;
- · Seleziona la domanda che si desidera modificare, portare a completamento o eliminare la stessa;
In questa finestra temporale non sarà possibile inserire nuove domande. Sarà possibile solamente accedere alle domande già inserite nel mese di luglio scorso e, tramite la funzionalità Modifica, portarle allo stato Da inviare.
I campi asincroni, che, eventualmente, non risultavano ancora compilati alla precedente chiusura della precompilazione di luglio scorso, risulteranno popolati.
Ricorda sempre di effettuare nuovamente il salvataggio.
E’ possibile continuare a presentare i modelli di domanda A-BIS, B2020, C-STAG (agricolo-turistico), accedendo dalla sezione “Compila domande > Nulla Osta per motivi di lavoro”. Tali domande e le altre eventualmente già, in precedenza, compilate saranno ricercabili dalla sezione “Ricerca domande”.
Click Day – 1° ottobre 2025
Il 1° ottobre 2025, a partire dalle ore 9:00, sarà possibile inviare le domande C-STAG DF25 riferite al SETTORE TURISTICO/ALBERGHIERO, che sono state precompilate e si trovano nello stato di lavorazione "DA INVIARE". Queste domande saranno soggette a graduatoria distinta, in base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, lettera b) del DL n. 145/2024.
HELP DESK
Per eventuali problemi tecnici o chiarimenti durante la fase di precompilazione, è possibile contattare l’Help Desk tramite il link “Scrivi all’Help Desk” presente nella home page di questo Portale Servizi ALI o tramite la voce “Help Desk” in fondo a ogni pagina. Il servizio sarà attivo da lunedì a domenica, dalle 08:00 alle 20:00.
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Pensioni all’estero: al via la seconda fase delle verifiche 2025
La procedura di verifica dell’esistenza in vita per i pensionati che riscuotono le prestazioni all’estero è una misura consolidata che garantisce la regolarità dei pagamenti, evitando l’erogazione indebita delle pensioni a soggetti deceduti.
Sono previste sempre fasi differenziate a seconda dell’area geografica di residenza, e alcune esenzioni per specifici gruppi di pensionati, in base agli accordi esistenti con gli enti previdenziali di diversi Paesi. (
Nel messaggio 1419 del 5 maggio 2025, INPS precisava la scadenza del 18 luglio per pensionati residenti in
- America,
- Asia,
- Estremo Oriente,
- Paesi scandinavi,
- Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi.
Con nuovo messaggio 2624 del 9 settembre l'istituto annuncia che dal 17 settembre 2025 parte la seconda fase della campagna per le zone di:
- Europa, Africa e Oceania,
- esclusi Paesi scandinavi ed Est Europa già coinvolti nella prima fase.
Citibank N.A., che invierà a ciascun pensionato una lettera esplicativa e il modulo personalizzato da restituire entro il 15 gennaio 2026. Chi non presenterà la documentazione nei tempi previsti riceverà la rata di febbraio 2026 in contanti presso gli sportelli Western Union. In caso di mancata riscossione o mancata produzione dell’attestazione entro il 19 febbraio 2026, la pensione sarà sospesa dalla rata di marzo 2026.
Ricordiamo di seguito una sintesi delle procedure con la tabella di tutte le scadenze.
Verifica pensioni all’estero: tabella scadenze
Il processo di verifica si articola in due fasi, ognuna delle quali riguarda specifiche aree geografiche come da tabella seguente:
Tabella Scadenze Verifica Esistenza in Vita
Scadenze della verifica dell’esistenza in vita Aree geografiche Periodo di invio della richiesta (lettera INPS/Citibank) Termine per la risposta dei pensionati (invio dell’attestazione) Data per riscossione in contanti presso Western Union Data di sospensione della pensione in caso di mancata attestazione America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi Dal 20 marzo 2025 Entro il 15 luglio 2025 Agosto 2025 (entro il giorno 19) Dal Settembre 2025 Europa, Africa e Oceania Dal 17 settembre 2025 Entro il 15 gennaio 2026 Febbraio 2026 (entro il giorno 19) Dal Marzo 2026 Se il pensionato non presenta l’attestazione nei termini previsti, la rata della pensione viene erogata in contanti presso le agenzie Western Union del paese di residenza.
Se non viene riscossa entro il 19 del mese successivo, il pagamento viene sospeso.
Verifica pensioni all’estero: gli esclusi
Alcuni gruppi di pensionati sono esclusi dall’accertamento, si tratta in particolare di:
- Pensionati residenti in Polonia con pensioni anche dallo ZUS, grazie allo scambio automatico di dati con l’INPS.
- Pensionati che hanno riscosso la pensione presso Western Union di recente, poiché ciò attesta la loro esistenza in vita.
- Pensionati già sospesi da Citibank per mancata attestazione nelle verifiche precedenti.
- Pensionati residenti in Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Australia e Paesi Bassi, per i quali esistono accordi telematici con gli enti previdenziali locali.
Pensioni all’estero: procedura e modalità di dimostrazione dell’esistenza in vita
Gli step della procedura di verifica sono i seguenti :
Invio della richiesta di attestazione di esistenza in vita
Citibank invierà ai pensionati una lettera esplicativa e un modulo personalizzato per l’attestazione in italiano e, a seconda del paese, anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese.
Il modulo deve essere compilato, firmato e inviato con:
- Un documento d’identità valido con foto
- Firma di un “testimone accettabile”, ovvero rappresentanti di ambasciate, consolati o autorità locali.
Chi non riceve la documentazione può richiedere un nuovo modulo via email o presso i Patronati abilitati.
Le modalità accettate per dimostrare l’esistenza in vita sono tre:
A) Modalità cartacea
Invio del modulo firmato e certificato da un testimone accettabile all’indirizzo PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, Regno Unito.
Se le autorità locali rifiutano di compilare il modulo standard, possono essere accettati certificati ufficiali locali, ma solo se attestano esplicitamente l’esistenza in vita.
Casi particolari:
Per pensionati infermi, in istituti sanitari o detenuti, possono firmare l’attestazione direttori di istituti, medici curanti, tutori o procuratori.
B) Attestazione via portale web Citibank
Disponibile per pensionati in Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti tramite operatori di Patronato riconosciuti.
Possibilità di usare la videochiamata con i Consolati italiani.
Patronati all’estero possono caricare i moduli direttamente nel portale Citibank per evitare ritardi postali.
C) Riscossione personale presso Western Union
La riscossione in contanti di una rata entro la scadenza indicata vale come prova di esistenza in vita.
Non disponibile per pensionati con rappresentanti legali o in paesi senza Western Union.
Limite massimo per riscossione: 6.300 euro o 6.800 dollari (in Spagna e Cipro il limite è 3.000 euro).
ATTENZIONE Se il pagamento viene sospeso, il pensionato può chiedere la riemissione alla sede INPS competente, allegando un documento d’identità.
Pensioni all’estero: servizi di supporto Citibank – INPS
Per assistenza, pensionati e patronati possono contattare Citibank:
- Sito web: www.inps.citi.com
- Email: [email protected]
- Telefono: numeri indicati nella lettera esplicativa (attivo dal lunedì al venerdì, 8:00-20:00 ora italiana).
- Servizio automatico disponibile 24/7 per controllare lo stato della pratica.
Si ricorda che i Patronati.
- Possono richiedere nuovi moduli per i pensionati.
- Possono certificare l’esistenza in vita online per i pensionati in paesi selezionati.
- Devono informare i pensionati della scadenza per l’invio e delle alternative disponibili (modulo cartaceo, riscossione in contanti, attestazione digitale).
- Devono supportare i pensionati fragili nella compilazione e certificazione del modulo.
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Auto aziendali e ricariche elettriche: chiarimento dell’Agenzia
Con la risposta n. 237/2025 del 10 settembre, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle ricariche per veicoli elettrici e ibridi plug-in i cui costi siano sostenuti tramite card aziendali.
In particolare si chiedeva come definire il reddito tassabile in capo ai dipendenti, nel caso in cui il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato stabilito dalla Società, posto che a norma di legge il valore della ricarica elettrica è incluso nella determinazione forfetaria del benefit tassabile fissata dall'ACI, al netto della la detrazione “delle somme eventualmente trattenute al dipendente” . Ecco la vicenda e la risposta dell'amministrazione finanziaria.
Il caso
L'azienda affermava che la policy interna già in vigore stabiliva che, per i dirigenti con auto in uso promiscuo, le spese di carburante restassero a carico dell’azienda entro un limite annuo prefissato, con eventuale fatturazione al dipendente delle eccedenze per uso privato.
La stessa modalità di gestione sarebbe stata ipotizzata per le vetture elettriche, attraverso l’uso di una card dedicata alle ricariche presso colonnine pubbliche, con addebito diretto alla società.
L’istante chiedeva:
- se tale beneficio potesse essere escluso da tassazione, essendo i costi di ricarica già ricompresi nel valore convenzionale fissato dalle tabelle ACI, e
- se fosse possibile ridurre il fringe benefit in caso di trattenuta al dipendente per chilometri extra.
Nell’interpretazione prospettata, l’energia elettrica rappresenta a tutti gli effetti un “carburante” incluso nelle tabelle ACI, come già accade per benzina e diesel. Pertanto, secondo la società, la card per la ricarica non dovrebbe generare un ulteriore reddito tassabile per il dipendente, essendo già considerata nella base forfetaria determinata ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR (d.P.R. 917/1986).
Inoltre, poiché la norma prevede la detrazione “delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, si riteneva che gli importi richiesti per l’uso privato eccedente potessero abbattere il valore convenzionale ACI da assoggettare a tassazione.
Secondo l'azienda l'impostazione trovava sostegno in precedenti chiarimenti di prassi, che avevano ricondotto l’elettricità nell’ambito dei benefici riservati ai carburanti tradizionali, per evitare disparità di trattamento tra diverse tipologie di veicoli.
La risposta dell’Agenzia
L'Agenzia ha confermato solo in parte la soluzione prospettata. Infatti:
- in primo luogo, è stato confermato che la fornitura di energia elettrica da parte del datore di lavoro per la ricarica dei veicoli in uso promiscuo non genera reddito imponibile, poiché già considerata nei valori forfetari ACI. Pertanto, l’utilizzo della card aziendale per la ricarica presso colonnine pubbliche non costituisce fringe benefit tassabile, a prescindere dall’uso privato o aziendale del mezzo.
- Sul secondo punto , invece, l’Amministrazione ha escluso la possibilità di ridurre il valore convenzionale ACI per effetto delle somme eventualmente addebitate al dipendente per chilometri eccedenti.
Richiamando la natura forfetaria del criterio fissato dalla legge, viene infatti ribadito che la determinazione del fringe benefit prescinde dai costi effettivi sostenuti e dalle percorrenze reali, rimanendo ancorata al totale costo di percorrenza definito dalle tabelle ACI. Di conseguenza, eventuali rimborsi richiesti al lavoratore per uso privato devono essere trattenuti in busta paga, senza incidere sul calcolo del valore tassabile.
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Disparità retributiva in azienda: guida al calcolo
La parità retributiva tra uomini e donne rappresenta oggi non solo un obbligo normativo, ma anche un elemento essenziale di sostenibilità sociale e reputazionale per le imprese.
La direttiva UE 970/2023, art. 19, ha ampliato gli strumenti a disposizione per verificare eventuali discriminazioni, consentendo l’utilizzo non solo dei dati interni all’azienda, ma anche di fonti esterne (statistiche di settore, dati nazionali, contratti collettivi). I paesi membri sono tenuti ad adeguare la legislazione nazionale recependo questi principi entro il 7 giugno 2026.
Leggi anche Parità retributiva cosa prevede la Direttiva europea 970 2023
Per i datori di lavoro ciò comporta la necessità di adottare, prima possibile, un approccio strutturato, che consenta di calcolare e monitorare il tasso di disparità retributiva tra uomini e donne, prevenendo rischi di contenzioso e favorendo politiche di equità.
Fase preliminare: assessment interno
Il primo passo consiste in una ricognizione interna delle mansioni presenti in azienda.
È necessario a questo fine:
- Mappare i ruoli individuando i lavori svolti a predominanza femminile, maschile e quelli neutri.
- Creare una griglia comparativa basata su criteri oggettivi (inquadramento, livello di responsabilità, competenze richieste).
- Raccogliere i dati retributivi, includendo non solo la retribuzione base, ma anche premi, bonus e benefit.
In assenza di comparatori interni, il datore di lavoro può ricorrere anche a dati extra-aziendali, ad esempio quelli forniti da INPS, ISTAT, associazioni di categoria o CCNL.
Identificazione della predominanza di genere
La normativa europea richiede di individuare i ruoli a “prevalenza di genere”.
Due sono i metodi utilizzabili:
- con il Metodo proporzionale si individua un ruolo a prevalenza femminile (o maschile) se la quota supera una soglia compresa tra il 60% e il 75%
- i Metodo storico: evita distorsioni dovute a variazioni improvvise negli organici, considerando la distribuzione di genere su un arco temporale recente
L’applicazione combinata dei due metodi garantisce una valutazione più affidabile.
Formula di calcolo ed Esempio tabella
Una volta identificati i gruppi comparabili, è possibile calcolare il tasso di disparità retributiva seguendo questi passaggi:
Definire i gruppi (uomini/donne) che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
Calcolare la retribuzione media annua lorda per ciascun gruppo.
Applicare la formula:
TASSO DI DISPARITA = RETR. UOMINI – RETRIBUZIONE DONNE / RETRIBUZION MEDIA UOMINI X 100
Esempio
Retribuzione media uomini: 30.000 €
Retribuzione media donne: 27.000 €
quindi 30.000-27.000/ 30.000 X 100 = In questo caso risulta una disparità pari al 10%
Puo essere utile predisporre poi tabelle di raffronto delle percentuali nei vari ruoli per ottenere una media complessiva:
Ruolo Totale uomini Retribuzione media uomini (€) Totale donne Retribuzione media donne (€) Tasso di disparità (%) Ingegneri 50 32.000 30 29.500 7,8% Amministrativi 20 27.000 40 26.500 1,9% Utilizzo del tasso di disparità
Il tasso di disparità va interpretato in chiave comparativa: un gap del 2-3% può rientrare nella variabilità fisiologica, mentre valori superiori al 5% richiedono approfondimento.
Le possibili azioni correttive includono:
- Revisione delle politiche retributive.
- Introduzione di sistemi premianti neutrali.
- Programmi di formazione e sviluppo equi.
- Audit periodici sulla parità di genere.
Inoltre va sottolineato che la trasparenza nella comunicazione ai lavoratori su questo tema è fondamentale per rafforzare la fiducia e prevenire conflitti.
Il calcolo del tasso di disparità retributiva dunque dovrebbe essere considerato non un mero adempimento burocratico, ma un’opportunità per migliorare l’organizzazione aziendale.
Le aziende che sapranno anticipare le richieste normative europee e nazionali, dotandosi di strumenti di monitoraggio e di politiche inclusive, saranno più resilienti e attrattive nel mercato del lavoro, contribuendo a un progresso sociale condiviso.