• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    INPS artigiani, commercianti e Gestione separata: guida al Quadro RR 2025

    Con la circolare INPS n. 105 del 27 giugno 2025, l’Istituto fornisce le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF” da parte di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata. La guida operativa interessa in particolare il calcolo dei contributi a saldo 2024 e acconto 2025, le modalità di compilazione del modello e i termini di versamento, con novità legate all’adozione del concordato preventivo biennale. 

    Di seguito sono riportate le principali aliquote contributive e i massimali annui. 

    Compilazione Quadro RR per artigiani e commercianti

    I titolari di imprese artigiane e commerciali, compresi i soci con posizione previdenziale personale, devono compilare la Sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF”, per determinare i contributi INPS dovuti a saldo 2024 e acconto 2025. 

    Anche in caso di reddito inferiore al minimale, è obbligatoria l’indicazione del reddito nella colonna 3 del rigo RR2 per la corretta valorizzazione dell’estratto conto.

    Calcolo della base imponibile:
    Il reddito da assoggettare a contribuzione è il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2024 (al netto delle perdite pregresse) e comprende:

    • Redditi dichiarati nei quadri RF (ordinaria), RG (semplificata), RH (partecipazioni) e CP (concordato).
    • Quota parte del reddito da S.r.l. solo se vi è prestazione lavorativa.

    Per chi aderisce al concordato preventivo biennale (CPB), si utilizza il reddito concordato, ma è ammessa l’opzione di calcolo sul reddito effettivo, barrando le colonne specifiche (es. colonna 3d di RR2).

    Redditi soggetti speciali:
    Nel regime forfettario e di vantaggio, la base imponibile si determina usando i dati dei quadri LM. 

    Anche i soci di cooperative artigiane in posizione autonoma devono considerare le CU 2025, sez. “Dati fiscali”, punti 1 o 2.

    Professionisti iscritti alla Gestione separata: cosa fare

    I liberi professionisti non iscritti a Casse private devono compilare la Sezione II del Quadro RR. Il reddito imponibile su cui calcolare i contributi è dato dai redditi da lavoro autonomo, compresi:

    • Redditi individuali (Quadro RE);
    • Quote da società semplici o associazioni (Quadro RH);
    • Redditi in regime forfettario o di vantaggio (Quadro LM);
    • Indennità giudici di pace e VPO.

    Chi ha aderito al CPB deve indicare se versa sul reddito concordato o effettivo, barrando la colonna 19 del rigo RR5 e compilando la colonna 21 o 20.

     I contribuenti che producono redditi misti o con obblighi previdenziali parziali devono suddividere correttamente le quote e utilizzare i codici appropriati nella colonna 1 di RR5 (es. 1 per reddito ordinario, 5a-5d per quote soggette ad altre Casse).

    Aliquote 2024 per la Gestione separata:

    Tipologia contribuente Aliquota
    Libero professionista senza altra copertura 26,07%
    Professionista con altra forma previdenziale o pensionato 24%
    Magistrati onorari (post D.Lgs 116/2017) 25,72%

    Scadenze, acconti, rateazioni e compensazioni

    I contributi vanno versati entro le scadenze fiscali previste per le imposte sui redditi. Per il 2025:

    • 30 giugno 2025: saldo 2024 + 1° acconto 2025
    • 30 luglio 2025: termine posticipato con maggiorazione 0,40%    
    • 1° dicembre 2025: 2° acconto 2025
    • 16 dicembre 2025: termine ultimo in caso di rateazione

    Rateizzazione:

    Solo il contributo eccedente il minimale può essere rateizzato. Le rate successive alla prima scadono il giorno 16 di ogni mese, e l’interesse va indicato con causali dedicate (“API”, “CPI” o “DPPI”).

    Compensazioni:

    Per artigiani/commercianti, le eccedenze vanno riportate nella sezione I e possono essere compensate via F24, indicando l’anno di riferimento.

    I professionisti possono utilizzare le eccedenze della sezione IV per compensare contributi 2025 o richiederle a rimborso tramite il portale INPS.

    Massimali reddituali 2024 e 2025:

    • 2024    €119.650
    • 2025    €120.607

    ATTENZIONE  Se si raggiunge tale soglia con altri redditi soggetti alla Gestione separata (es. Co.co.co.), i contributi aggiuntivi non sono dovuti, ma il Quadro RR va comunque compilato.

  • Lavoro Dipendente

    Impronte digitali per le presenze dei dipendenti: uso sempre vietato

    Il Garante per la protezione dei dati personali  con Provvedimento n.167 del 27 marzo 2025 ha sanzionato un istituto di istruzione superiore per aver introdotto un sistema di rilevazione delle presenze dei dipendenti che prevedeva l’uso delle impronte digitali in abbinamento a un badge.

    L’uso di questo sistema, basato sul rilevamento biometrico, era stato adottato per contrastare fenomeni di uso improprio dei badge e per garantire una maggiore affidabilità nella registrazione delle presenze.

    Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) poteva esprimere un consenso volontario all’utilizzo dell’impronta digitale. Secondo quanto riportato nel provvedimento, 34 dipendenti su 36 avevano acconsentito, mentre ai due contrari era stata garantita un’alternativa: l’uso del solo badge. 

    In ogni caso, il Garante ha evidenziato che il consenso in ambito lavorativo non può essere considerato una base giuridica valida per il trattamento di dati biometrici, a causa del rapporto di subordinazione tra datore di lavoro e dipendente, che rende difficile dimostrare la reale libertà della scelta.

    Violazione della normativa sul trattamento dei dati biometrici

    Il trattamento dei dati biometrici, come le impronte digitali, è soggetto a regole molto stringenti previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003). Tali dati rientrano tra le “categorie particolari” di dati personali, la cui raccolta e utilizzo è generalmente vietata, salvo in presenza di condizioni specifiche.

    In particolare, per essere lecito, il trattamento deve fondarsi su una norma di legge o su un contratto collettivo che lo autorizzi espressamente. Inoltre, devono essere previste adeguate misure di garanzia per tutelare i diritti e le libertà degli interessati. In assenza di tali presupposti normativi, come nel caso in esame, il trattamento risulta illecito anche se è effettuato con tecniche che non conservano direttamente l’immagine dell’impronta, ma ne creano un modello matematico (template) non riconducibile a dati fisici immediatamente visibili

    Il Garante ha ricordato che una norma del 2019 (art. 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56) aveva ipotizzato l’introduzione generalizzata di sistemi biometrici nelle pubbliche amministrazioni, ma le relative disposizioni sono state abrogate dalla Legge di Bilancio 2021. Pertanto, attualmente non esiste alcuna norma che legittimi l’uso di impronte digitali per il controllo delle presenze nel settore pubblico.

    Esito del procedimento e sanzione

    A seguito dell’istruttoria, il Garante ha concluso che l’istituto scolastico ha violato i principi di “liceità, correttezza e trasparenza” nel trattamento dei dati biometrici, previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del GDPR. Anche se l’istituto ha successivamente sospeso l’uso del sistema e cancellato i dati raccolti, la condotta è stata considerata comunque illecita.

    Il trattamento ha riguardato solo 34 persone e sono state offerte modalità alternative di registrazione, ma il Garante ha sottolineato la gravità dell’infrazione, data la natura dei dati trattati. 

    La sanzione pecuniaria è stata quindi fissata in 4.000 euro, ritenuti proporzionati ed efficaci come misura dissuasiva. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità, data la delicatezza della questione trattata e l’importanza di fornire un indirizzo chiaro in materia di protezione dei dati in ambito lavorativo. 

    Questo caso evidenzia come, anche in presenza di consenso da parte dei lavoratori, l’uso di tecnologie biometriche nei luoghi di lavoro debba essere fondato su basi giuridiche solide e rispettare pienamente la normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. 

  • Antiriciclaggio

    Operatori non finanziari gestori contante: novità per l’ adeguata verifica

    Con il provvedimento del 16 giugno 2025 (GU n. 144 del 24/06/2025), la Banca d’Italia ha aggiornato le disposizioni in materia d

    1. adeguata verifica della clientela e
    2.  conservazione dei dati 

    per gli operatori non finanziari iscritti all’elenco previsto dall’art. 8 del D.L. 350/2001 (gestori del contante). 

    Le nuove norme sostituiscono il provvedimento del 4 febbraio 2020 e si applicano specificamente a chi svolge attività di trattamento delle banconote in euro (es. trasporto valori con guardie giurate) a partire dal 16 luglio 2025.

    L’approccio introdotto è basato sul rischio, secondo tre livelli di obblighi:

    1. Adeguata verifica ordinaria: obbligatoria per tutte le relazioni continuative o operazioni ≥15.000 euro.
    2. Misure semplificate: applicabili ai clienti con profilo di rischio basso.
    3. Misure rafforzate: per soggetti ad alto rischio (es. PEP, operazioni con Paesi terzi ad alto rischio, importi elevati).

    Il sistema prevede una profilatura del cliente basata su criteri soggettivi (es. natura giuridica, indici reputazionali, attività prevalente, area geografica) e oggettivi (es. tipo e ammontare dell’operazione, frequenza). Ogni cliente va inserito in una classe di rischio, che condiziona entità e frequenza degli obblighi.

    Verifica rafforzata e semplificata: come cambia la gestione

    Gli operatori devono svolgere attività di identificazione e controllo che includono:

    • Raccolta e verifica di dati identificativi (cliente, esecutore, titolare effettivo).
    • Analisi dello scopo e natura del rapporto/operazione.
    • Monitoraggio costante del comportamento del cliente e dei soggetti serviti.

    In presenza di elevato rischio, scattano ulteriori obblighi:

    • Acquisizione di informazioni dettagliate su assetto proprietario, fondi e finalità dell’operazione.
    • Obbligo di autorizzazione da parte di un alto dirigente prima di avviare o proseguire un rapporto.
    • Controlli più frequenti e approfonditi, anche tramite software di monitoraggio.

    Invece, per clienti a basso rischio, sono previste semplificazioni (entro 30 giorni dalla relazione) come:

    • Rinvio dell’acquisizione del documento d’identità.
    • Dichiarazione de cliente sui dati del titolare effettivo.
    • Minor frequenza degli aggiornamenti e controlli.

    Ecco una tabella di sintesi 

    Tipologia Requisiti Obblighi
    Verifica Ordinaria Rapporti continuativi o operazioni ≥ 15.000€ Identificazione completa, controllo costante
    Verifica Semplificata Clienti a basso rischio (es. enti pubblici) Controlli meno frequenti, dati minimi, tempi diluiti
    Verifica Rafforzata PEP, Paesi terzi, operazioni sospette Autorizzazione dirigente, info aggiuntive, controlli intensi

    Chi sono gli operatori non finanziari gestori del contante

    Giova ricordare forse che a  norma dell' Art. 8 Decreto-Legge 350 2001 convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409  i  gestori del contante  sono  

    • le banche e, 
    • nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., 
    • gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché
    •  gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:

    a) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;

    ((b) gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante;))

    c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.

    Gli operatori non finanziari di cui alla lettera b) comma 2 del presente articolo che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.)

     La Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza.

    Fascicolo cliente e conservazione dei dati

    Ogni operatore è tenuto a predisporre un fascicolo di adeguata verifica per ciascun cliente, contenente:

    • Dati identificativi e documentazione.
    • Valutazioni sul profilo di rischio.
    • Traccia delle verifiche e richieste da autorità.
    • Informazioni sul soggetto servito, se diverso dal cliente.

    Tutti i dati devono essere conservati per almeno 10 anni e resi accessibili alle autorità. È previsto l’uso di centri di servizi esterni, purché l’operatore mantenga responsabilità e accesso diretto.

    Infine, è ammesso l’uso di terzi attestanti (es. intermediari bancari) per eseguire parte delle verifiche, previa attestazione scritta conforme ai criteri stabiliti. L’operatore rimane però sempre responsabile della validità degli adempimenti.

  • CCNL e Accordi

    Rinnovo CCNL Cooperative Metalmeccaniche: aumenti, welfare e nuove regole

    E' stato siglato il 17 giugno 2025, il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i lavoratori delle cooperative metalmeccaniche, scaduto nel giugno 2024.

     L’intesa – della durata quadriennale (luglio 2024 – giugno 2028) – è stata sottoscritta da Fim, Fiom, Uilm e dalle centrali cooperative LegaCoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro. Il contratto prevede significativi miglioramenti su aumenti salariali, previdenza, welfare, orario e flessibilità.

    Aumenti retributivi, welfare e previdenza integrativa

    Il nuovo CCNL prevede aumenti retributivi superiori all’inflazione.

     Da giugno 2025 è previsto un primo incremento di € 42,61 al livello C3, rispetto ai € 27,70 derivanti dall’IPCA 2024 (1,3%).

     Dal 2025 al 2028, nel mese di giugno sarà applicato un aumento del 2% della paga base, anche in caso di inflazione inferiore.

    Se l’inflazione rilevata (IPCA al netto degli energetici importati) sarà inferiore al 2%, la differenza sarà registrata a credito, recuperabile in aumenti futuri. È inoltre garantito un minimo complessivo di € 200 per il livello C3 entro giugno 2028. Anche le indennità di trasferta e reperibilità saranno adeguate secondo lo stesso criterio.

    Sul fronte del welfare aziendale, i flexible benefits aumentano gradualmente da € 220 a € 250 nel periodo 2025-2028. Il contributo alla previdenza complementare “Previdenza Cooperativa” passa dal 2% al 2,3% dal 1° giugno 2025.

     Previsto un contributo una tantum di € 50 per le prime adesioni under 35.

     L’assistenza sanitaria integrativa aumenta a € 180 annui (dal 2025) e a € 215,40 (dal 2026), includendo una copertura LTC con rimborso di € 500 in caso di non autosufficienza.

    Infine viene rafforzato l’elemento perequativo: dal 1° gennaio 2026 sale a € 500 lordi con meccanismo di calcolo basato sulla differenza tra retribuzione annua lorda e paga base tabellare.

    Contratti, flessibilità e diritti nei rapporti a termine

    L’intesa modifica le regole sui contratti a termine e in somministrazione. Oltre i 12 mesi sono richieste specifiche causali, tra cui :

    • picchi produttivi, 
    • nuove commesse, 
    • innovazione, 
    • digitalizzazione e sostituzione di personale.

     Le stesse condizioni valgono per proroghe o rinnovi, nel limite dei 24 mesi.

    Dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori in somministrazione con almeno 12 mesi di lavoro (anche frazionato) presso lo stesso utilizzatore per la stessa mansione, scatta il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. Il diritto va esercitato entro 6 mesi dalla cessazione e decade dopo un anno. In caso di più richieste, prevale l’anzianità o l’età anagrafica.

    Infine, per i PAR residui pari o superiori a 16 ore al 31 dicembre, è obbligatoria la programmazione entro il 31 marzo e la fruizione entro il 30 giugno. In assenza, sarà l’azienda a calendarizzarli con 5 giorni di preavviso.

    Orario, salute, sicurezza e politiche di genere

    Il contratto introduce una riduzione di 8 ore annue per chi lavora su 21 turni settimanali e un permesso retribuito di 8 ore per lavoratori over 50 per visite mediche. Gli RLS avranno diritto a 8 ore aggiuntive di formazione. Dal 2026 sarà attivo un sistema trimestrale per segnalazioni non urgenti tra RLS, RSPP e tecnici.

    L’accordo prevede inoltre 2 ore annue di formazione obbligatoria per tutti i dipendenti su tematiche di genere.

    Tabella riassuntiva minimi e aumenti

    Livello Minimi
    fino al 31/05/2025
    Minimi
    1/6/2025
    Minimi
    1/6/2026
    Minimi
    1/6/2027
    1/6/2028 Incremento Totale
    D1 1.719,67 1.754,06 1.789,14 1.824,92 1.861,42 141,75
    D2 1.906,99 1.945,13 1.984,03 2.023,71 2.064,18 157,19
    C1 1.948,18 1.987,14 2.026,88 2.067,42 2.108,77 160,59
    C2 1.989,38 2.029,17 2.069,75 2.111,14 2.153,36 163,98
    C3 2.130,56 2.173,17 2.216,63 2.260,96 2.306,18 17

  • Lavoro Dipendente

    Rimborso retribuzioni donatori sangue 2025: rinvio a ottobre

    La circolare INPS n. 96 del 26 maggio 2025 fornisce un riepilogo completo delle disposizioni che regolano il rimborso delle retribuzioni corrisposte dai datori di lavoro del settore privato ai lavoratori  donatori di sangue per la giornata di assenza. 

    Vengono fornite anche istruzioni aggiornate per l'esposizione in Uniemens a partire dal periodo di competenza Ottobre 2025 

    Il diritto al riposo retribuito è garantito dalla legge 584/1967 e successive modifiche: il lavoratore dipendente che effettua una donazione volontaria di sangue ha diritto a una giornata retribuita. 

    Con il D.L. 663/1979, l’INPS è stato individuato come l’ente responsabile per il rimborso delle retribuzioni anticipate dal datore di lavoro.

    ATTENZIONE A seguito della legge 219/2005 e del D.I. 18 novembre 2015, questo diritto è stato esteso anche ai lavoratori  che intendono fare la donazione e si recano al centro trasfusionale ma sono giudicati inidonei  purché l’inidoneità sia certificata da un medico del centro trasfusionale o dell’unità di raccolta.

    AGGIORNAMENTO 23 GIUGNO 2025 

    Con Messaggio 20 giugno 2025 n. 1961, INPS ha comunicato due precisazioni:

    •  l'obbligatorietà della valorizzazione degli elementi presenti nell'elemento <Giorno> (<InfoAggEvento> e <TipoInfoAggEvento>),
    •  il posticipa la valorizzazione degli elementi presenti in <InfoAggcausaliContrib> (<IdentMotivoUtilizzoCausale> e <TipoidentMotivoUtilizzo>) dalla competenza di luglio 2025 a quella di ottobre 2025.

    Chi sono i beneficiari, condizioni e come si calcola la retribuzione

    La prestazione riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i domestici e gli operai agricoli. 

    Per avere diritto alla assenza retribuita  la donazione deve essere:

    • gratuita;
    • effettuata presso un centro autorizzato;
    • di almeno 250 grammi (donazione completa).

    In caso di inidoneità, il motivo deve rientrare tra quelli previsti dal D.I. 18/11/2015, come esclusione per motivi sanitari o esigenze trasfusionali del centro. Il certificato deve riportare giorno, ora, e motivazione dell’inidoneità.

    La giornata o le re coperte dall’assenza per donazione (o per inidoneità) danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa, rilevante ai fini pensionistici.

    Nel caso in cui il datore non richieda il rimborso, la retribuzione versata rientra nella contribuzione ordinaria.

    La retribuzione spettante è quella ordinaria che sarebbe stata percepita in caso di effettiva prestazione lavorativa, con riferimento alle voci fisse e continuative, escluse le componenti non ricorrenti.

    Per i lavoratori giudicati inidonei alla donazione, la retribuzione è calcolata solo per le ore necessarie all'accertamento dell’inidoneità, considerando anche il tempo di spostamento dal centro trasfusionale alla sede di lavoro.

    La retribuzione da indicare nel flusso Uniemens è calcolata:

    • dividendo la retribuzione teorica mensile per 26 (se il lavoratore è pagato su base mensile);
    • ulteriormente per il divisore orario nel caso di retribuzione oraria.

    Per gli operai agricoli, si fa riferimento al flusso Uniemens-PosAgri e si applica un divisore orario di 6,5 ore.

    Rimborso assenza per donatori sangue: conguaglio o domanda diretta

    l datore di lavoro può ottenere il rimborso in due modi:

    1. Conguaglio nel flusso Uniemens

    Per i datori di lavoro che operano con il sistema del conguaglio previsto dal D.L. 663/1979, è possibile recuperare le retribuzioni anticipate direttamente attraverso il flusso Uniemens.

    Le assenze vanno indicate con:

    • codice “DON” per donazione di sangue;
    • codice “IDS” per inidoneità alla donazione.

    Dal 1° luglio 2025 è obbligatoria anche la valorizzazione dettagliata dell’elemento <Giorno> e l’inserimento del codice fiscale del centro trasfusionale.

    Sono previsti codici conguaglio specifici:

    • S127 per indennità da donazione;
    • S129 per inidoneità;
    • S211 per differenze da conguagliare.

    2. Domanda telematica per rimborso diretto

    Per datori di lavoro che non possono conguagliare (es. lavoro domestico, agricoli a tempo determinato), il rimborso avviene previa domanda telematica entro il mese successivo alla donazione o all’inidoneità.

    Invio: tramite i servizi online INPS con PIN dispositivo, SPID, CIE o CNS.

    Scadenza: entro la fine del mese successivo alla data della donazione o dell’inidoneità.

     Documentazione obbligatoria:

    Per donazioni complete:

    • Certificato medico con:
    • codice fiscale della struttura;
    • quantità donata (min. 250 grammi);
    • giorno e ora;
    • attestazione di gratuità.

    Dichiarazione del lavoratore sulla gratuità e sulla fruizione della giornata.

    Per inidoneità:

    Certificato medico che  riporti

    •  i motivi di inidoneità (D.I. 18/11/2015);
    •  codice fiscale della struttura;
    • giorno/ora di entrata e uscita.

    Conguaglio assenza donatori: Istruzioni per Uniemens dal 1° luglio 2025

    Campo Valore da inserire Descrizione
    Codice Evento DON / IDS "DON" per donazione sangue, "IDS" per inidoneità
    TipoCopertura (Settimana) 1 / 2 "1" se giornata non retribuita, "2" se compresenza con giornate retribuite
    DiffAccredito Retribuzione persa Importo da conguagliare riferito ai giorni DON o ore IDS
    Giorno > Lavorato S / N "S" se prestazione parziale nella giornata, "N" se interamente assente
    Giorno > TipoCoperturaGiorn 1 / 2 "1" se permesso non retribuito, "2" se retribuito
    Giorno > CodiceEventoGiorn DON / IDS Indica il tipo di evento (giornaliero o orario)
    Giorno > NumOreEvento Numero ore IDS Solo per inidoneità, su base oraria
    Giorno > InfoAggEvento CF Codice fiscale dell’ASL / struttura / associazione dove avvenuto evento
    TipoInfoAggEvento CF Obbligatorio per tutte le Unità di raccolta
    Codice Causale Conguaglio S127 / S129 / S211 S127: DON; S129: IDS; S211: differenze DON
    IdentMotivoUtilizzoCausale CF Codice fiscale della struttura sanitaria
    TipoidentMotivoUtilizzo CF_PERS_GIU Obbligatorio per la corretta registrazione
    AnnoMeseRif aaaaMM Mese e anno in cui si è verificato l’evento
    ImportoAnnoMeseRif Importo € Somma della prestazione conguagliata

    Istruzioni per i datori di lavoro agricoli e pubbliche amministrazioni

    La circolare 96 2025  fornisce le istruzioni dettagliate anche per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche e per l'agricoltura

    In particolare i datori di lavoro tenuti ad anticipare agli operai agricoli a tempo indeterminato la retribuzione per donazione sangue devono portare in compensazione le somme corrisposte al salariato agricolo mediante l’invio del flusso Uniemens/PosAgri. 

    Il flusso deve essere valorizzato con il codice <TipoRetribuzione> “S” e deve essere compilato secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019, soprattutto con riferimento al campo <Retribuzione Persa (RP)> utile al calcolo della contribuzione figurativa 

    Nel campo <Retribuzione> deve essere inserita la somma oggetto di anticipazione.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Fringe benefit 2024: il rimborso di interessi sul mutuo cancella la detrazione

    Con la circolare 5 pubblicata il 7 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate  aveva fornito  numerosi chiarimenti sul trattamento fiscale in materia di welfare aziendale e altre novità introdotte dall'ultima legge di bilancio, legge 213 2023 e dal decreto Anticipi 145 2023

    In questo articolo vediamo in particolare le precisazioni in tema di affitti e interessi sui mutui prima casa e prestiti ai dipendenti, anche alla luce della nuova Guida complessiva alle agevolazioni pubblicata il 13 giugno 2025 dall'Agenzia.

    Welfare aziendale 2024: affitti e interessi mutuo

    In tema di welfare aziendale e più precisamente dei fringe benefits, la cui disciplina è stata nuovamente modificata dalla legge di bilancio 2024 l'Agenzia si occupa in particolare dei:

    • rimborsi  ai lavoratori delle spese dell’affitto e degli interessi del mutuo dell’abitazione principale; e
    • la nuova tassazione agevolata dei prestiti. Questi sono i principali argomenti trattati dall’agenzia delle Entrate con la circolare 5/2024.

    Va ricordato innanzitutto la  novità delle nuove soglie complessive di  fringe benefit fissate a:

    1.  1000 euro per i dipendenti senza figli a carico
    2. 2000 euro  per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

    Nell'importo complessivo rientrano  nel 2024 anche buoni carburante somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche, spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa

    Per fruire dell'esenzione fiscale il lavoratore dovrà dichiarare di avere diritto indicando il codice fiscale dei figli. 

    Con riguardo al rimborso delle utenze l'Agenzia chiarisce che per «prima casa» si intende l’abitazione principale   posseduta o detenuta, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali essi dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

    Sono esenti anche le spese di mutuo non intestato al lavoratore purché riguardanti l'immobile in cui risiede abitualmente 

    Per spese di affitto di intende invece il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.

    Chiarimenti Agenzia sui Prestiti ai dipendenti

    In merito alla tassazione dei prestiti concessi dal datore ai lavoratori, la circolare ricorda che la normativa ha introdotto una nuova modalità per determinare il valore del beneficio fiscale,  considerando il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sul prestito. Questo calcolo si applica sia per prestiti a tasso fisso che per prestiti a tasso variabile.

    In particolare :

    1. Per i prestiti a tasso variabile, il TUR da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.
    2. Per i prestiti a tasso fisso, il TUR da considerare è quello vigente alla data di concessione del prestito.

     In caso di rinegoziazione o surroga del finanziamento, per i prestiti a tasso fisso, il confronto tra gli interessi dovuti e il TUR si effettua considerando il tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione

    Viene anche sottolineato che queste  disposizioni  si applicano retroattivamente, a partire dal periodo d'imposta 2023.

    Nuove precisazioni 2025

    Con la nuova Guida ufficiale alle agevolazioni fiscali pubblicata nel 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il rimborso degli interessi sul mutuo prima casa, erogato dal datore di lavoro come fringe benefit esente entro il limite di 1.000 euro (ai sensi della Legge di Bilancio 2024, art. 1, comma 16), comporta la perdita della corrispondente detrazione fiscale. Infatti, tali somme non si considerano spese “rimaste a carico” del contribuente, condizione necessaria per il diritto alla detrazione. La guida riprende il chiarimento già fornito dalla circolare 5/E/2024 e ribadisce che solo gli importi rimborsati in forma detassata annullano la possibilità di detrazione. In caso di superamento del limite e conseguente tassazione del fringe benefit, resta invece ammessa la detrazione per gli interessi rimborsati. È comunque possibile detrarre la quota di interessi rimasta a carico del lavoratore, se superiore al rimborso ricevuto. Tra le ulteriori precisazioni, si segnala anche che il reddito complessivo da considerare per l’accesso ad agevolazioni deve includere i redditi a cedolare secca, da regime forfetario, le mance nel settore turistico e l’Ace, escludendo solo abitazione principale e pertinenze.

  • Lavoro Dipendente

    Prescrizione contributi INPS: il termine per il datore di lavoro

    Con l’ordinanza n. 14548 del 30 maggio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è intervenuta su una controversia tra un datore di lavoro e l’INPS relativa al pagamento di contributi previdenziali connessi a differenze retributive riconosciute ai dipendenti in seguito a sentenze favorevoli.  In particolare si conferma che i contributi previdenziali devono essere versati in base alla retribuzione dovuta sin dall’inizio del rapporto di lavoro e che il decorso della prescrizione non può dipendere da sentenze successive  relative a controversie retributive tra lavoratori e azienda.  

    Il caso

    La vicenda ha origine da un avviso di addebito emesso dall’INPS, contenente richieste di pagamento per contributi, sanzioni, somme aggiuntive e interessi di mora, a seguito di pronunce giudiziali che avevano riconosciuto ai lavoratori il diritto a un superiore inquadramento contrattuale e, quindi, a retribuzioni maggiori.

    Il datore di lavoro ha impugnato l’avviso, sostenendo che il diritto dell’Istituto fosse ormai prescritto. 

    In primo grado, il giudice aveva rigettato l’opposizione. 

    La Corte d’Appello, pur riconoscendo la prescrizione solo per una parte dei crediti, ha ritenuto valida la richiesta dell’INPS per il restante importo, affermando che la prescrizione quinquennale decorresse dalla data delle sentenze che avevano accertato il diritto alle maggiori retribuzioni. 

    Questa interpretazione è stata però contestata in Cassazione dal datore di lavoro, che ha evidenziato come l’INPS non fosse parte nei giudizi tra lavoratori e azienda.

    Cassazione: prescrizione decorrente dal momento della retribuzione “spettante”

    La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza d’appello. Secondo i giudici di legittimità, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali decorre non dalla pronuncia giudiziale che accerta differenze retributive, ma dal momento in cui la prestazione lavorativa è resa e la retribuzione “dovuta” al lavoratore diventa esigibile, a prescindere dal pagamento effettivo.

    Infatti, richiamando la propria giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. U. n. 5076/2015; Cass. n. 21371/2018), la Corte ha ribadito che l’obbligo contributivo è autonomo rispetto a quello retributivo e sorge con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, sulla base della retribuzione che spetta in applicazione del contratto o della legge, anche se il datore di lavoro non la riconosce o non la corrisponde. In base al cosiddetto “principio del minimale contributivo”, i contributi devono essere calcolati sulla retribuzione spettante, e non su quella effettivamente erogata.

    Il datore di lavoro, pertanto, è obbligato a versare i contributi anche se la retribuzione è oggetto di contenzioso e non ancora pagata.

     Di conseguenza, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la retribuzione diventa dovuta secondo legge e contratto, non da eventuali sentenze favorevoli ai lavoratori.

    Esclusa l’efficacia interruttiva delle sentenze tra lavoratori e datore

    Uno dei punti centrali della decisione riguarda l’effetto (o meglio, la mancanza di effetto) interruttivo delle sentenze intervenute nei giudizi tra dipendenti e datore di lavoro. La Corte ha chiarito che tali pronunce non possono incidere sul termine di prescrizione dei crediti contributivi, in quanto il lavoratore non è parte del rapporto obbligatorio contributivo tra datore e INPS: non è né creditore né debitore di quei contributi.

     L’azione giudiziaria del lavoratore, dunque, e neppure la sentenza che gli dà ragione, possono sospendere o interrompere la prescrizione dei contributi dovuti all’Istituto previdenziale.

    L’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 – richiamato dalla Corte – prevede una prescrizione quinquennale per i contributi previdenziali. Tale termine decorre dalla data in cui sorge l’obbligo contributivo e può essere interrotto solo da atti posti in essere dal creditore (INPS) o dal debitore (datore di lavoro), ma non da soggetti terzi come il lavoratore.

    Alla luce di ciò, la Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello e ha disposto il rinvio per un nuovo esame alla stessa Corte in diversa composizione, precisando che dovrà attenersi ai principi sopra esposti.