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Contributi agrotecnici ENPAIA con F24: causali e nuove precisazioni
Con la Risoluzione 43/e del 30 luglio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla Gestione separata Agrotecnici di ENPAIA (’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura)
I nuovi codici contributo saranno operativi dal 15 settembre 2024 e si sono resi necessari a seguito del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014 che ha statuito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione tramite F24 (articolo 17 d.lgs 241/1997), si applica, tra gli altri, anche all’ ENPAIA, GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI.
Con la risoluzione 46/E del 18 settembre 2024 l'Agenzia comunica che, in sede di compilazione del modello F24 , in corrispondenza del campo “codice posizione” è indicato il codice univoco composto da caratteri numerici, fino a 9 cifre, comunicato dall’ENPAIA.
Qualora tale codice non sia stato comunicato, nel campo in argomento va indicato il valore “0”.
Causali contributo ENPAIA e modalità di compilazione
A seguito della convenzione del 19 aprile 2024, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’ENPAIA, che regola il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla sezione Agrotecnici, sono quindi istituite le seguenti causali contributo
• “E130” denominata “ENPAIA – Acconto e saldo contributi annuali”;
• “E131” denominata “ENPAIA – Riscatto periodi contributivi”;
• “E132” denominata “ENPAIA – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”;
• “E133” denominata “ENPAIA – Importi dovuti per estratti conti annuali”;
• “E134” denominata “ENPAIA – Versamenti generici”.
COMPILAZIONE
In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno esposte :
- nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro),
- nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
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- nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
- nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
Le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 15 settembre 2024.
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Rivalutazione prestazioni INAIL 2024 radiologi
Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del lavoro i due decreti datati luglio 2024 con la definizione della retribuzione convenzionale per il 2024 ai fini della determinazione dei nuovi importi delle prestazioni economiche erogate dall’Inail per medici e tecnici radiologi esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive.
In data 16 settembre INAIL ha pubblicato le relative circolari operative.
MEDICI RADIOLOGI
La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2024, è stabilita nella misura di euro 66.366,14.
2. La rivalutazione delle prestazioni economiche con decorrenza 1° luglio 2024, è fissata nella misura del 5,4%
TECNICI RADIOLOGI E ALLIEVI
La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza
1° luglio 2024, è stabilita nelle misure seguenti:
- Anno 2016 e precedenti 29.137,41 euro
- Anno 2017 29.376,94 euro
- Anno 2018 29.895,38 euro
- Anno 2019 29.679,65 euro
- Anno 2020 29.766,69 euro
- Anno 2021, 2022 e 2023 : 30.377,22 euro
- Anno 2024: 30.377,22 euro.
Rivalutazione rendite tecnici radiologi 2024
Con la circolare 27 2024 INAIL precisa che gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 2024, n. 112 saranno liquidati d’ufficio, sulla base delle retribuzioni sopra riportate e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024.
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio,
mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec che riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.
ATTENZIONE In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario dovrà comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei suddetti modelli, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Rivalutazione rendite infortuni medici esposti a radiazioni
Per la rivalutazione delle rendite per i medici di radiologia sottoposti a radiazioni ionizzanti si fa riferimento invece alla circolare INAIL 25 del 16.9.2024
Rivalutazione radiologi 2023: istruzioni INAIL
Il 6 dicembre INAIL aveva pubblicato la circolare di istruzioni 54 2023 (v. sotto i dettagli)
Come noto la rivalutazione avviene annualmente sulla base della variazione dell'indice Foi Istat, che nello specifico nel 2022 rispetto al 2021 e risultata pari al + 8,1 per cento.
- Qui il testo del decreto riferito a medici di radiologia
- Qui il testo del decreto riferito ai tecnici e sanitari di radiologia
TECNICI SANITARI RADIOLOGIA
La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e agli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1°luglio 2023, è stabilita nelle misure riportate nella seguente tabella:
Eventi
Retribuzioni convenzionali (CCNL 2018)
Anno 2005 e precedenti
€ 27.644,60
Anno 2006
€ 27,644,60
Anno 2008
€ 27.644,60
Anno 2009-2016
€ 27,644,60
Anno 2017
€ 27.871,86
Anno 2018-2023
€ 28.363,74
MEDICI RADIOLOGI
La retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2023, è stabilita nella misura di
- euro 62.937,51.
La rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL con decorrenza 1° luglio 2023, è fissata nella misura del
- 2,53 per cento.
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Contributi formazione autotrasporti: le regole per il 2025
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024, il decreto che definisce le modalità di ripartizione e erogazione delle risorse 2024 destinate agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell’autotrasporto da realizzare nel 2025 .
L'obiettivo ormai consueto è quello di supportare le imprese di autotrasporto conto terzi attraverso programmi di formazione volti a migliorare la gestione aziendale, le nuove tecnologie, la competitività e la sicurezza stradale e sul lavoro.
Le risorse anche quest'anno ammontano a 5 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 dicembre 2024.
Di seguito vediamo piu in dettaglio i beneficiari e le modalità per le domande e l'erogazione dei contributi.
Contributi formazione per l’autotrasporto nel 2025
L'incentivo è rivolto alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti, inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale di Logistica, Trasporto e Spedizioni, possono partecipare alle attività di formazione.
Le attività formative mirano a migliorare la gestione dell’impresa, l’adozione di nuove tecnologie, la competitività e la sicurezza, sia stradale che sul lavoro.
Sono esclusi i corsi necessari per l’accesso alla professione di autotrasportatore o per l’ottenimento e il rinnovo delle patenti e di altri titoli obbligatori.
Le iniziative di formazione possono essere realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere.
Le imprese interessate devono specificare la loro volontà di partecipare al piano formativo, indicando l'articolazione del progetto e garantendo il rispetto dei requisiti.
Formazione autotrasporto 2025: durata corsi e contributo massimo
Le attività formative devono essere avviate a partire dal 27 febbraio 2025 e concludersi entro il 1° agosto 2025.
Sono ammissibili anche costi di preparazione antecedenti l’inizio delle attività, purché successivi alla pubblicazione del decreto ministeriale (avvenuta il 13 settembre 2024).
Il contributo massimo che si può ottenere è differenziato sulla base della dimensione dell' impresa, come segue
- Microimprese: fino a 15.000 euro;
- Piccole imprese: fino a 50.000 euro;
- Medie imprese: fino a 100.000 euro;
- Grandi imprese: fino a 150.000 euro.
Le forme associate di imprese possono ottenere contributi fino a un massimo di 300.000 euro.
I costi ammissibili riguardano principalmente la docenza, i tutor, le spese di consulenza e altre spese correlate.
Formazione autotrasporto 2025: erogazione, rendicontazione e controlli
L'erogazione del contributo avviene al termine dei progetti formativi, che, come detto, devono essere completati entro il 1° agosto 2025.
Le imprese devono inviare una rendicontazione dei costi sostenuti entro il 26 settembre 2025, corredata da fatture e documentazione contabile certificata da un revisore legale.
La rendicontazione deve includere:
- Elenco dei partecipanti e dettagli dei costi;
- Documentazione comprovante la presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;
- Registrazioni dei corsi a distanza, se applicabile.
- Le imprese devono dimostrare che il progetto formativo corrisponde a quanto dichiarato nella domanda e che i costi preventivati siano conformi alla realtà.
Verifiche e controlli
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si riserva il diritto di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, sia durante che dopo la loro esecuzione.
In caso di irregolarità gravi o dichiarazioni mendaci, l’impresa sarà esclusa dal contributo e obbligata alla restituzione delle somme già erogate.
Formazione autotrasporto 2025: presentazione delle domande
Le domande di accesso agli incentivi devono essere presentate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [email protected] :
- dal 10 dicembre 2024 al
- al 23 gennaio 2025.
Devono essere sottoscritte digitalmente e accompagnate da una dichiarazione che attesta l'assenza di eventuali domande duplicate, sia come impresa singola che come parte di un consorzio o cooperativa.
Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo. Le domande duplicate saranno escluse.
ATTENZIONE in caso di controlli con esito negativo in edizioni precedenti, le domande delle imprese coinvolte saranno automaticamente escluse dal contributo.
Per ulteriori dettagli consulta qui il testo del decreto .
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Indennizzo commercianti: pagamenti autorizzati fino al 31 agosto
Nuova tranche di pagamenti in arrivo relativa agli indennizzi riservati ai commercianti in caso di cessazione dell'attività anche per le domande pervenute alle sedi territoriali dal 1° maggio al 31 agosto 2024; lo ha comunciato INPS con IL messaggio 2999 dell’11 settembre 2024.
A tal proposito, vengono richiamate le precedenti istruzioni emanate in materia, con le quali, via via, si è data autorizzazione alla liquidazione degli indennizzi per i vari periodi interessati.
Sono stati ormai praticamente recuperati gli arretrati dovuti all'interruzione dei pagamenti che era stata comunicata con messaggio n. 2347 del 05/06/2020. I fondi erano infatti in fase di esaurimento ed era stata sospesa la liquidazione di nuove indennità, anche se le domande potevano continuare ad essere inviate.
Resta fermo in ogni caso che ciascuna sede territoriale deve prima terminare la liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente.
Inoltre si ricorda che per le richieste che non hanno i requisiti per l’accoglimento, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, occorre seguire l'iter ordinario per la reiezione.
Per le domande presentate dopo il 3i agosto 2024 l'istituto ribadisce che saranno fornite nuove istruzioni a seguito del previsto monitoraggio della capienza dei finanziamenti rispetto agli oneri. Nel frattempo resta bloccata la procedura di calcolo online nella procedura Nuova IVS.
Indennizzo commercianti: come funziona
L'indennizzo per cessazione attività commerciali, ricordiamo consiste in un contributo mensile pari al trattamento minimo di pensione fino al compimento dell'età pensionabile.
E' riservato a:
- titolari di licenze commerciali
- di almeno 62 anni di età (se uomo) e 57 anni (se donna)
- con almeno 5 anni di iscrizione nella Gestione INPS commercianti
- che chiudono definitivamente la loro attività, NON a quelli che cedono la licenza.
L'agevolazione viene finanziata con un contributo aggiuntivo che viene versato con i contributi previdenziali annuali dagli iscritti alla Gestione commercianti .
La misura, inizialmente sperimentale, è diventata strutturale con la legge di stabilità 2019 (L.145-2018).
Successivamente la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha previsto un ulteriore stanziamento di risorse f per cui l'istituto ha potuto procedere, alla progressiva lavorazione e liquidazione delle domande di indennizzo.
Indennizzo cessazione commercianti: come si richiede
La domanda per l’indennizzo per la cessazione di attività commerciale deve essere indirizzata alla Struttura INPS territorialmente competente e presentata telematicamente all’Istituto:
- direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ( SPID o Carta Nazionale dei Servizi) tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti”, accessibile dal sito www.inps.it cliccando su “Tutti i servizi” > “Domanda Indennità commercianti”, oppure
- per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS
- in alternativa, tramite il Contact Center INPS.
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INPGI Dichiarazione reddituale giornalisti autonomi entro il 30.9
Inpgi ha pubblicato nei giorni scorsi la circolare 5 2024 di istruzioni riguardando la comunicazione relativa ai redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel 2023.
L'adempimento scade il prossimo 30 settembre e va effettuato tramite il portale telematico sul sito INPGI.
Vediamo le principali indicazioni in sintesi.
DIchiarazione reddituale INPGI chi è obbligato come si fa
Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti che abbiano svolto attività autonoma giornalistica ovvero:
- attività libero professionale con Partita IVA,
- attività occasionale,
- tramite Partecipazione in società semplici o associazioni tra professionisti,
- tramite Cessione di diritto d'autore.
Obbligo di comunicazione anche in assenza di reddito:
Anche coloro che non hanno percepito redditi da attività giornalistica autonomo-professionale nel 2023 devono comunque inviare la comunicazione, dichiarando l'assenza di reddito. In tale caso:
- Possono scegliere di versare il contributo minimo per acquisire l'anzianità contributiva.
- Possono dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così la propria posizione assicurativa per l’anno 2023.
Sono invece esclusi :
- i giornalisti che hanno cessato l’attività giornalistica libero professionale entro il 31 dicembre 2022, purché abbiano compilato e trasmesso all'INPGI il modulo di cessazione entro il 30 settembre 2024.
- e coloro che hanno svolto l'attività esclusivamente tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), in quanto per questi soggetti gli adempimenti contributivi sono a carico dell'azienda committente.
Dichiarazione reddituale INPGI: come fare . Le sanzioni
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente online, collegandosi al sito https://denunciags.inpgi.it, attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00.
Per accedere al portale, è necessario identificarsi con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’identità Elettronica).
Sanzioni per ritardata comunicazione:
L’invio della comunicazione oltre il termine del 30 settembre 2024 comporta l’applicazione di sanzioni, come da tabella allegata
Periodo Sanzione Ridotta Sanzione Intera Dal 1° ottobre al 30 ottobre 2024 € 7,08 € 14,16 Dal 31 ottobre al 29 novembre 2024 € 14,16 € 28,33 Dal 30 novembre al 29 dicembre 2024 € 21,25 € 42,50 Dal 30 dicembre 2024 in poi € 28,33 € 56,67 La sanzione ridotta si applica agli iscritti all'Albo da meno di 5 anni e ai titolari di pensione.
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Esistenza in vita pensioni all’estero: al via la seconda fase
Con il messaggio n. 4071 del 16.11.2023 l’INPS ha comunicato le modalità per il consueto accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono gli assegni di pensione all'estero nel biennio 2024-2025, fornendo con il calendario completo delle scadenze e le istruzioni sulla prima fase della procedura .
Il giorno 11 settembre è stato pubblicato anche il messaggio 3006/2024 relativo alla seconda fase Viene inoltre specificato che in un ottica di prevenzione degli illeciti, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.
Vediamo le principali indicazioni fornite dall'istituto sulla procedura
Verifiche esistenza in vita – prima fase: paesi coinvolti nel 2024
Nella prima fase tra marzo e luglio 2024 saranno interessati pensionati residenti in:
- America,
- Asia,
- Estremo Oriente,
- Paesi scandinavi,
- Stati dell’Est Europa e
- Paesi limitrofi.
Nello specifico , l'ente gestore, ancora Citibank, provvederà alla spedizione delle
- richieste di attestazione a partire dal 20 marzo 2024 e
- i pensionati dovranno inviare i documenti di riscontro entro il 18 luglio 2024.
In caso di mancata risposta il pagamento della rata pensione di agosto 2024, ove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza.
Se il pensionato non si presenta per la riscossione o non invia l’attestazione di esistenza in vita entro il termine ultimo del 19 agosto 2024, la pensione viene sospesa a partire dalla rata di settembre 2024.
Verifiche esistenza in vita – seconda fase paesi coinvolti 2024/2025
Nella seconda fase, da settembre 2024 a gennaio 2025 saranno coinvolti invece i pensionati residenti in
- Europa,
- Africa e
- Oceania
per cui:
- le comunicazioni saranno inviate dal 20 settembre 2024 e
- le attestazioni di esistenza in vita dovranno arrivare entro il 18 gennaio 2025.
In caso di mancata risposta il pagamento della rata di febbraio 2025, ove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza e in caso di ulteriore ritardo rispetto all'l'ultima data del 19 febbraio 2023 la pensione sarà sospesa a partire dalla rata di marzo 2025
ATTENZIONE: INPS ricorda che Citibank invia moduli personalizzati con i dati dell'interessato per cui non è prevista l'utilizzazione di moduli in bianco. Per questo In caso di mancato ricevimento il modello potrà essere richiesto al Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato.
Verifiche esistenza in vita pensionati esclusi
Nel messaggio 3006 dell'11.9.2024 l’Istituto precisa che Citibank N.A. non procede all’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni. Nello specifico sono esclusi dalla richiesta di produrre la prova di esistenza in vita i seguenti gruppi :
- A) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere Deutsche Rentenversicherung (DRV) e l’Ufficio Centrale di Compensazione (UCC)
- B) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;
- C) pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);
- D) pensionati residenti in Australia, i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi telematici con il Centrelink australiano;
- E) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi telematici con le Istituzioni previdenziali olandesi Sociale Verzekeringsbank (SVB) e Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
- F) pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica.
- G) pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.
Verifiche esistenza in vita pensioni all'estero – Servizio assistenza
INPS ricorda anche che è attivo il Servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell’esistenza in vita.
Il Servizio di supporto Citibanki è disponibile per ulteriori chiarimenti con le seguenti modalità
- sulla pagina web www.inps.citi.com;
- con messaggio di posta elettronica all’indirizzo [email protected];
- telefonare a uno dei numeri telefonici indicati nella lettera esplicativa.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura dei messaggi INPS sopracitati.
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Calendario festività ebraiche 2025
Il Ministero dell' Interno, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale 162 del 12 luglio 2024 ha reso noto, a seguito della comunicazione dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, il calendario delle festività ebraiche previste nel 2025 . Si tratta dei giorni che i lavoratori possono chiedere di poter godere in sostituzione delle festività nazionali, nel proprio rapporto di lavoro.
Infatti i lavoratori di fede diversa da quella cattolica, in virtù del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazione, hanno diritto a un particolare regime di orario di lavoro.
Per questo , l'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo venga comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .
Festività ebraiche 2025
Risultano festivi per il calendario ebraico:
- Tutti i sabati, da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il tramonto del sabato,
- Pesach (Pasqua): domenica 13 e lunedi’ 14 aprile; domenica 20;
- Shavuoth (Pentecoste): lunedi’ 2 e martedi’ 3 giugno; Digiuno del 9 di Av: domenica 3 agosto;
- Rosh ha Shana’ (Capodanno): martedi’ 23 e mercoledi’ 24 settembre;
- Vigilia di Kippur e Kippur (Espiazione): mercoledi’ 1° e giovedi’ 2 ottobre;
- Sukkot (Festa delle Capanne): martedi’ 7 e mercoledi’ 8 ottobre; lunedi’ 13 ottobre;
- Shemini’ Atzeret e Simchat Tora’ (Festa della Legge): martedi’ 14 e mercoledi’ 15 ottobre.
Il comunicato precisa che nel calendario suddetto non sono stati indicati ne' la vigilia di Pesach (12 aprile) ne' il settimo giorno di Pesach (19 aprile) in quanto cadono di sabato e pertanto sono gia' previsti dalla normativa.