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Rendite INAIL 2025: nuovi coefficienti di capitalizzazione
Con la Circolare n. 46 dell’8 settembre 2025, l’INAIL ha dato attuazione al decreto ministeriale 25 marzo 2025, che ha approvato le nuove tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite.
Questi coefficienti, in vigore dal 1° gennaio 2025, sono strumenti di natura attuariale che servono a calcolare il valore attuale complessivo delle prestazioni economiche a carico dell'Istituto nazionale contro gli infortuni (indennità per infortuni malattie professionali e conseguente inabilita) che vengono mese per mese al beneficiario o dei suoi superstiti.
La circolare spiega il quadro normativo, i criteri adottati e le principali novità, mentre l’Allegato 1 fornisce le istruzioni operative ed esempi pratici di calcolo.
Cosa prevedono i nuovi coefficienti di capitalizzazione
I coefficienti di capitalizzazione vengono usati dall’INAIL in diverse circostanze:
- per calcolare le riserve matematiche (gli accantonamenti necessari a coprire le prestazioni future),
- per definire le tariffe dei premi assicurativi,
- per stimare gli oneri nelle azioni di rivalsa e
- per liquidare in capitale le rendite di inabilità o ai superstiti in alcuni casi.
La revisione 2025 è arrivata a scadenza naturale, poiché la normativa prevede l’aggiornamento almeno ogni cinque anni. Dopo la verifica delle basi demografiche e finanziarie:
- sono state confermate le tavole di mortalità già adottate con il decreto del 2016;
- è stato aggiornato il tasso tecnico d’interesse, fissato ora all’1,5% (in precedenza 2,5%), per allinearlo ai rendimenti effettivi delle riserve patrimoniali, oggi inferiori all’1%.
Le nuove tabelle (26 in totale) coprono casistiche diverse:
- rendite di inabilità permanente (distinte per tipo di evento: infortunio o malattia professionale, e per grado di menomazione: fino al 60% o oltre);
- rendite ai superstiti (coniuge, figli, ascendenti, orfani abili o inabili);
- assicurazione di famiglia, che tiene conto della probabile composizione familiare al momento del decesso dell’assicurato;
- quote integrative di rendita, destinate ai familiari aventi diritto.
Le tavole sono strutturate per età (da 12 a 108 anni) e, dove necessario, anche per durata (cioè il tempo trascorso dalla decorrenza della rendita fino alla data di calcolo).
Il calcolo del valore complessivo della rendita
La Circolare 46 oltre a introdurre le nuove tavole indica anche le modalità di utilizzo attraverso il rilascio dell’applicativo interno “Calcolo valor capitale”, aggiornato e disponibile sulla rete intranet dell’Istituto
Il vero strumento di supporto pratico è però l’Allegato 1, che contiene le istruzioni d’uso delle tavole e diversi esempi di calcolo:
- come determinare il valore capitale di una rendita di inabilità permanente tenendo conto dell’età, del grado di menomazione e della durata;
- come calcolare le rendite ai superstiti in base alla composizione del nucleo familiare;
- come stimare l’onere derivante dall’assicurazione di famiglia o dalle quote integrative.
Gli esempi riportati, pagina per pagina, hanno l’obiettivo di rendere più semplice l’applicazione di tabelle complesse e di ridurre i margini di errore nelle sedi territoriali. In questo modo, la circolare fornisce non solo la cornice normativa e tecnica, ma anche uno strumento operativo immediatamente fruibile da chi deve applicare i nuovi coefficienti.
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Patto di prova nullo: reintegra dopo il licenziamento
Con la sentenza n. 24202 del 29 agosto 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro conferma l'orientamento giurisprudenziale volto a garantire maggiore certezza nei casi di nullità del patto di prova, ribadendo che la mancanza di un valido periodo non può costituire giustificazione idonea per un licenziamento per giusta causa. Ne deriva che si applica la tutela reintegratoria (art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015) per insussistenza del fatto
Il caso al vaglio della Cassazione
La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro instaurato tra una società del settore commerciale e una dipendente inquadrata come Quadro.
Contestualmente all’assunzione era stato sottoscritto un patto di prova della durata di sei mesi. Al termine di tale periodo, l’azienda aveva comunicato il recesso per mancato superamento della prova. La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento, sostenendo la nullità del patto di prova per indeterminatezza dell’oggetto.
In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d’appello aveva accolto le ragioni della dipendente, dichiarando nullo il patto di prova e disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento e regolarizzazione contributiva.
La società aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito sotto diversi profili, in particolare circa la validità del patto di prova e anche sull’applicazione della tutela.
Patto di prova nullo: no al licenziamento per giusta causa
La sentenza della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando la decisione della Corte d’appello.
I giudici hanno ribadito che la clausola del patto di prova è nulla se non specifica le mansioni oggetto della verifica, non potendo bastare un generico richiamo alla posizione contrattuale o a precedenti scambi di corrispondenza. In tali casi, l’assunzione deve considerarsi definitiva sin dall’inizio, con conseguente inapplicabilità del regime di libera recedibilità. La Corte ha inoltre ricordato come la giurisprudenza consolidata abbia più volte affermato che, in presenza di un patto di prova nullo, il recesso datoriale equivale ad un ordinario licenziamento soggetto alle regole limitative previste dalla legge n. 604/1966 e dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Ne deriva che il licenziamento intimato in tali circostanze non può ritenersi assistito da giusta causa o giustificato motivo.
Le tutele conseguenti
Il punto centrale della decisione si sposta quindi sulle conseguenze sanzionatorie. La Cassazione ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, che ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, laddove escludeva la reintegra nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con insussistenza del fatto.
Secondo la Suprema Corte, anche il recesso basato su un patto di prova inesistente rientra nell’ipotesi di “insussistenza del fatto materiale”, imponendo quindi l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dallo stesso D.Lgs. 23/2015.
La Corte ha confermato quindi la reintegra della lavoratrice e il diritto al risarcimento parametrato fino a dodici mensilità, oltre alla regolarizzazione contributiva.
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CCNL Pulizie e Multiservizi 2025: le nuove tabelle retributive
Dopo un lungo e articolato negoziato, era stata firmata a giugno l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Pulizia e dei Servizi Integrati/Multiservizi, che coinvolge oltre 600mila lavoratrici e lavoratori del comparto.
L’intesa è stata siglata dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti insieme alle associazioni datoriali Legacoop, Confcooperative, Agci Servizi e Unionservizi Confapi, che rappresentano circa il 70% delle aziende del settore.
Resta fuori dall’accordo ANIP-Confindustria, unica organizzazione datoriale a non aver partecipato alla fase finale del confronto, scelta che le sigle sindacali definiscono grave e lesiva dei diritti dei lavoratori coinvolti.
I sindacati sottolineano che il rinnovo, in vigore dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2028, è il frutto di senso di responsabilità condiviso, e costituisce un passo avanti per il riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di pulizia, igiene e servizi essenziali svolte in contesti pubblici e privati, spesso invisibili ma fondamentali, come scuole, ospedali e uffici.
In data 6 agosto è stato firmato anche l'accordo integrativo economico che perfeziona le tabelle retributive
Le novità economiche e normative del nuovo contratto
Tra le principali innovazioni dell’accordo spicca l’aumento salariale di 215 euro a regime, pari a un incremento del 16,6% dei minimi tabellari.
Per un lavoratore inquadrato al secondo livello, tale incremento equivale a una massa salariale di circa 5.705 euro lungo l’intero arco di vigenza contrattuale.
Sul piano normativo, l’intesa introduce:
- il nuovo orario minimo settimanale per i part-time fissato a 15 ore,
- il consolidamento automatico delle ore supplementari e
- una clausola di deterrenza per le imprese non rispettose degli obblighi contrattuali, con un incremento del 30% dell’orario individuale.
Altre misure innovative riguardano:
- l’integrazione al 100% dell’indennità per ulteriori 90 giorni di congedo per le donne vittime di violenza,
- l’obbligo di comunicazione preventiva per il periodo di comporto malattia e
- l’istituzione di un gruppo tecnico per aggiornare e razionalizzare la sfera di applicazione contrattuale.
Il rinnovo è accolto con soddisfazione dai sindacati, che lo definiscono un traguardo di dignità per migliaia di lavoratrici e lavoratori, e un punto di partenza per ulteriori rivendicazioni inclusive e paritarie nel comparto.
Le nuove tabelle retributive dal 2025
perfezionato le tabelle degli aumenti retributivi, previste all'art. 73 del C.C.N.L., con la sistemazione degli arrotondamenti e hanno predisposto le relative tabelle retributive di riferimento.
Qui il testo del contratto 2021-2024
RETRIBUZIONI TABELLARI AL 1 .7.2025
Livello Par. Retribuzione tabellare (€) Indennità contingenza (€) E.D.R. (€) Totale mensile (€) Quadro 220 1.572,70 532,06 10,33 2.115,09 7 201 1.436,88 532,06 10,33 1.979,27 6 174 1.243,86 524,77 10,33 1.778,96 5 140 1.000,81 518,53 10,33 1.529,67 4 (Par. 128) 128 915,03 517,50 10,33 1.442,86 4 (Par. 125) 125 893,59 517,50 10,33 1.421,42 3 118 843,55 515,42 10,33 1.369,30 2 (Par. 115) 115 822,10 513,96 10,33 1.346,39 2 (Par. 109) 109 779,21 513,96 10,33 1.303,50 1 100 714,87 512,71 10,33 1.237,91 SCATTI BIENNALI DELL' 1.7.2025
Livello Par. Scatto biennale (€) Quadro 220 115,77 7 201 107,28 6 174 95,22 5 140 80,03 4 (Par. 128) 128 74,66 4 (Par. 125) 125 73,32 3 118 70,20 2 (Par. 115) 115 68,86 2 (Par. 109) 109 66,18 -
Fondo Artigiani FSBA: novità 2025 per il settore moda
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato, istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL, UIL) interviene a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.
In particolare, in relazione al Decreto-legge 26/06/2025 n.92 che ha previsto la proroga delle possibilità di utilizzo di un sostegno al reddito in deroga per i lavoratori delle aziende della moda e talune lavorazioni della meccanica a essa strettamente collegate, il Fondo ha precisato in data 3 settembre quanto segue:
- 1. L’ammortizzatore sociale in deroga potrà essere utilizzato dalle imprese fino a 15 dipendenti, così come definito dal provvedimento di legge.
- 2. L’ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato a condizione che gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA, CIGO, FIS) siano stati interamente fruiti per il periodo di riferimento.
- 3. Per la verifica dei contatori di utilizzo di FSBA, i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno scaricare in autonomia dalla piattaforma SINA WEB il certificato attestante lo stato di utilizzo degli stessi.
Nuove procedure FSBA
Si ricorda che dal 1° luglio 2025 sono entrate in vigore le nuove procedure di FSBA, le quali comprendono anche la nuova modalità di rendicontazione delle assenze.
Di seguito i link diretti alla documentazione aggiornata con data 23 luglio 2025
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Contratti solidarietà ulteriori sgravi in arrivo: istruzioni INPS
Con il messaggio INPS n. 2568 del 3 settembre 2025, l’Istituto comunica la disponibilità di risorse residue dello stanziamento 2017, utilizzabili per lo sgravio contributivo sui contratti di solidarietà difensivi con CIGS.
Sulla base delle rilevazioni contabili, il Ministero del Lavoro ha adottato nuovi decreti di ammissione individuando ulteriori imprese beneficiarie, elencate nell’allegato al messaggio.
Le aziende ammesse possono procedere al recupero dello sgravio tramite esposizione nel flusso Uniemens per i periodi autorizzati.
Sgravi CDS 2017 Procedura e Uniemens
La procedura va attivata dal datore di lavoro presentando la documentazione di ammissione.
La Struttura INPS competente, verificati i presupposti, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, che identifica le imprese con contratti di solidarietà accompagnati da CIGS ammesse alla riduzione contributiva ex legge 608/1996.
In Uniemens, l’esposizione dello sgravio avviene nella sezione > , indicando come il codice “L942” e, in , l’ammontare spettante. Il conguaglio deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio.(16 DICEMBRE 2025)
Le imprese che hanno sospeso o cessato l’attività recuperano lo sgravio tramite la procedura di regolarizzazione contributiva (Uniemens/vig).
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Causali enti bilaterali: nuova risoluzione dell’Agenzia
Con la risoluzione 48/e del 4 settembre 2025 l’Agenzia delle entrate ha istituito cinque nuove causali per il versamento all'Inps da parte delle aziende aderenti, dei contributi di competenza di nuovi enti bilaterali convenzionati con l'Istituto.
Si tratta in particolare di:
- Ente nazionale bilaterale scuola non statale (ENBiScuNS),
- Ente sviluppo bilaterale imprese per l’Italia (E.S.B.I.I.),
- Ente bilaterale Eb work,
- Ente bilaterale nazionale innovazione e sviluppo organismo paritetico (Ebinnova)”,
- Ente bilaterale Fesica Confsal Unci (Fueb).
Si ricorda che le convenzioni stipulate tra Inps ed Enti bilaterali, i Fondi e le Casse (articolo 2 del Dl n. 276/2003), prevedono la riscossione da parte di INPS tramite modello F24, e le somme sono poi riversate a ciascun Ente bilaterali.
Causali contributo e istruzioni F24
Le nuove causali contributo che saranno utilizzabili dall' 8 settembre 2025 sono le seguenti :
- “EBSC” denominata “Ente Nazionale Bilaterale Scuola non statale (ENBiScuNS)”
- “ESBI” denominata “Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per l’Italia (E.S.B.I.I.)”
- “EBWO” denominata “Ente Bilaterale EB WORK”
- “EISO” denominata “Ente Bilaterale Nazionale Innovazione e Sviluppo Organismo Paritetico (EBINNOVA)”
- “FUEB” denominata “Ente Bilaterale FESICA CONFSAL UNCI (FUEB)”.
Come di consueto l'Agenzia ricorda le indicazioni di utilizzo per la compilazione del modello F24,:
Le causali contributo vanno esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita
- nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale
- nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” nessun valore.
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Rimborso IRPEF Impatriati: quando non serve la richiesta
La Cassazione affronta ancora una volta nella sentenza n. 23656 del 19 agosto 2025 il tema del recupero di imposte erroneamente versate da un lavoratore soggetto al regime agevolato per gli "Impatriati".
Un lavoratore trasferitosi in Italia aveva richiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso delle maggiori imposte versate per l’anno 2018, sostenendo di avere diritto alle agevolazioni fiscali anche se in assenza di preventiva richiesta al datore di lavoro.
Formatasi la situazione di silenzio-rifiuto, il contribuente aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso annullando il diniego tacito dell’Amministrazione e disponendo il rimborso.
La decisione era stata confermata in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con sentenza n. 297/2024.
Contro tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione, contestando l’interpretazione offerta dai giudici di merito.
Le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate e il quadro normativo
Nel ricorso l’Amministrazione finanziaria sosteneva che il contribuente non avesse diritto al rimborso, non avendo presentato né la richiesta scritta al datore di lavoro per l’applicazione delle agevolazioni, né l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia richiamava la natura eccezionale del regime agevolativo introdotto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e la necessità di rispettare puntuali adempimenti formali. A suo avviso, in assenza di tali adempimenti, non sarebbe stato possibile riconoscere benefici fiscali.
La Corte di Cassazione ha però ricordato che, prima dell’introduzione del comma 5-ter all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ad opera del D.L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), non esisteva alcuna norma che vietasse espressamente il rimborso delle somme spontaneamente versate.
La disposizione sopravvenuta non ha efficacia retroattiva, come chiarito dalla stessa legge di conversione n. 58/2019, e dunque non può essere applicata a situazioni riferite ad annualità precedenti.
La decisione della Cassazione: niente retroattività
Come anticipato la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità della pronuncia dei giudici tributari lombardi.
La sentenza ribadisce che l’omessa presentazione della richiesta al datore di lavoro o l’assenza di opzione in dichiarazione non determinano la decadenza dal beneficio per gli impatriati, in mancanza di una previsione legislativa esplicita in tal senso.
Per le annualità anteriori al 2019, quindi, i lavoratori che hanno i requisiti possono legittimamente presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, allegando la documentazione idonea.
La Corte ha inoltre condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
Questa pronuncia si inserisce nel solco di precedenti orientamenti (ordinanze nn. 34655/2024 e 15234/2025), rafforzando il principio secondo cui le limitazioni introdotte dal legislatore non hanno efficacia retroattiva.