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Decreto Flussi 2025: regole e scadenze
E' stata pubblicata il 24 ottobre 2024 la Circolare congiunta del Ministero dell'Interno, con Ministero del Lavoro e Ministero dell'Agricoltura e il Ministero del Turismo che fornisce le istruzioni e i modelli di domanda per i flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri per il 2025, come previsto dal recente Decreto legge 145 2024.
Tra le principali novità :
- 10.000 ingressi extra per gli assistenti familiari e sociosanitari per disabili e grandi anziani
- i datori di lavoro privati possono accedere con le proprie credenziali SPID CIE sul Portale ALI del Ministero degli Interni e presentare fino 3 richieste di nulla osta
Si ricorda che le date dei click day sono le seguenti :
- 5, 7 e 12 febbraio 2025 con precompilazione da al 1 al 30 novembre 2024
- 1 ottobre 2025 con precompilazione dal 1 al 31 luglio 2025 per restanti quote di lavoro stagionale nel settore turismo.
Vediamo piu in dettaglio nei paragrafi seguenti.
Decreto flussi 2024: click day e settori coinvolti
La circolare stabiliva le precise modalità e tempistiche per la presentazione delle domande di nulla osta al lavoro. Le richieste devono essere trasmesse attraverso il Portale Servizi ALI utilizzando SPID/CIE.
Il sistema consente l'accesso alle organizzazioni datoriali, agenzie per il lavoro, datori di lavoro privati e soggetti abilitati.
Per presentare una richiesta, i datori di lavoro devono essere in possesso di indirizzo PEC registrato nei database INI-PEC (per persone giuridiche) o INAD (per persone fisiche).
Fase di precompilazione: I datori di lavoro possono precompilare le domande per il lavoro subordinato sia stagionale che non stagionale nei seguenti periodi:
- Dal 1° al 30 novembre 2024 per i click day del 5,7,12 febbraio 2025.
- Dal 1° al 31 luglio 2025 per il click day del 1 ottobre 2025.
I click day di febbraio 2025 in particolare coinvolgono i seguenti settori:
Lavoro subordinato non stagionale (5 febbraio 2025):
- Autotrasporto merci per conto terzi
- Edilizia
- Settore turistico-alberghiero
- Meccanica
- Telecomunicazioni
- Alimentare
- Cantieristica navale
- Trasporto passeggeri con autobus
- Pesca
- Acconciatori
- Elettricisti
- Idraulici
Assistenza familiare e socio-sanitaria (7 febbraio 2025):
Lavoratori nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
Settore agricolo e turistico-alberghiero (12 febbraio 2025):
- Lavoro stagionale per il settore agricolo.
- Lavoro stagionale per il settore turistico-alberghiero (70% delle quote complessive).
Decreto flussi: tabella click day 2025 e note 13 e 20 gennaio 2025
Settore Data Descrizione Lavoro subordinato non stagionale (art. 6, comma 3, lett.a) 5 febbraio 2025 Apertura per i lavoratori subordinati non stagionali di vari settori. Assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 6, commi 3 e 4) 7 febbraio 2025 Quote riservate per lavoratori nel settore dell’assistenza. Settore agricolo e turistico-alberghiero 12 febbraio 2025 Apertura per il lavoro stagionale agricolo e turistico. Settore turistico-alberghiero (secondo blocco) 1 ottobre 2025 per il restante 30% delle quote per il lavoro stagionale turistico. Il ministero dell'interno ha comunicato sul portale Servizi dello Sportello Immigrazione che:
"Dal 13 gennaio 2025 al 19 gennaio 2025 (dalle ore 8:00 alle ore 20:00, compresi i festivi), la sezione “Compila domande Decreto Flussi 2025/Click-day 2025” sarà nuovamente fruibile per integrare e salvare (tasto “Salva”) le domande già precompilate nel mese di novembre 2024, che si trovano ancora nello stato “da completare”.
ATTENZIONE Non sarà possibile compilare nuove domande.
La nota ricorda che è fondamentale effettuare l’operazione di salvataggio, per consentire il passaggio della domanda dallo stato “da completare” allo stato “da inviare”, rendendola quindi pronta per l’invio durante il giorno di click day.
Solo le domande precompilate che si trovano nello stato “da inviare”, potranno essere inviate durante le seguenti giornate di click day:
– 5 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato non stagionale (modello domanda B2020);
– 7 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato non stagionale per lavoratori aventi origini italiane, residenti in Venezuela (modello domanda B) e per l’assistenza familiare e socio-sanitaria, in quota e fuori quota (modello domanda A-BIS);
– 12 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato stagionale per il settore agricolo e per quello turistico – alberghiero (modello domanda C-STAG).
Si rinvia alle ulteriori informazioni presenti nelle Linee Guida Tecniche in questo MANUALE
Per l’assistenza tecnica è possibile rivolgersi al servizio di Help Desk, utilizzando il link “Scrivi all’Help Desk”, rinvenibile in questa home page, nonché anche accedendo dalla voce “Help Desk” in calce ad ogni pagina. "
AVVISO A0 GENNAIO 2025
Il servizio immigrazione comunica che
"Dalla giornata di oggi e fino al 4 febbraio 2025 alle ore 20:00 si potrà accedere, sul Portale Servizi – ALI, alla sezione “COMPILA DOMANDE DECRETO FLUSSI 2025/CLICK-DAY 2025”, in sola lettura, in modo tale da poter visualizzare le domande di propria competenza ed il relativo “stato di lavorazione”.
Qualora, a fronte di una segnalazione aperta nel periodo 13-19 gennaio 2025, le domande non risultassero ancora nello “stato di lavorazione” corretto, Vi chiediamo gentilmente di aprire una nuova segnalazione (indicando l’identificativo della domanda ed il numero del ticket aperto nel periodo sopra citato) affinché la domanda possa essere lavorata."
Flussi 2025 : le procedure di verifica dei CPI
Per la richiesta del nulla osta è obbligatoria per i datori di lavoro la preventiva verifica presso i CPI di disponibilità di lavoratori italiani, come segue:
- Richiesta del Datore di Lavoro:
Prima di presentare la domanda di nulla osta per assumere lavoratori stranieri residenti all'estero, il datore di lavoro deve inviare una richiesta di personale al Centro per l'Impiego competente. La richiesta deve essere fatta utilizzando il modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Tempistica della Verifica:
Il Centro per l'Impiego ha otto giorni di tempo per rispondere alla richiesta. Se il CPI non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro questo termine, si considera che non ci siano lavoratori disponibili sul territorio nazionale.
- Esito della Verifica:
Se il CPI comunica la disponibilità di uno o più lavoratori, il datore di lavoro è tenuto a condurre un colloquio con i candidati segnalati.
Mancata Presentazione: Se il lavoratore non si presenta al colloquio entro venti giorni dalla richiesta, senza un giustificato motivo, il datore di lavoro deve informare il Centro per l'Impiego della mancata presentazione.
Non Idoneità: Se il lavoratore segnalato dal CPI viene ritenuto non idoneo, il datore di lavoro deve specificare il motivo della non idoneità (es. rifiuto dell'offerta contrattuale da parte del lavoratore).
- Autocertificazione:
Il datore di lavoro deve allegare alla domanda di nulla osta un'autocertificazione (modello ALL.2) che attesti il completamento della procedura di verifica presso il CPI, includendo i dettagli sugli esiti della ricerca di personale (mancata disponibilità, non idoneità, ecc.).
- Esenzioni dalla Verifica
Per i lavoratori stagionali, questa verifica presso i CPI non è richiesta.
- Conclusione della Verifica
Se il CPI non risponde entro gli otto giorni, il datore di lavoro può considerare la verifica conclusa con esito negativo e procedere con la richiesta di nulla osta per lavoratori stranieri residenti all'estero.
Le novità del decreto 145 2024
La circolare ricorda che il decreto legge n.145/2024 ha introdotto importanti misure di semplificazione, accelerazione e certezza procedimentale e documentale, In particolare è prevista:
- – l’iscrizione del domicilio digitale del datore di lavoro in uno degli Indici nazionali INAD (di cui agli artt. 6-bis e 6-quater del codice dell’amministrazione digitale, dicui al d.lgs. n. 82/2005;
- – la semplificazione della preventiva verifica presso il centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale,
- – irricevibilità della domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto. Uguamente per la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di ci all’art. 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato.
- – obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti inoltrata alla pec del datore e visibile anche nell’area riservata del Portale Servizi ALI attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma.
- Qualora l’istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la comunicazione sarà inoltrata anche all’indirizzo pec dell’organizzazione. In assenza di conferma entro il termine, l’istanza si intende rifiutata ed il nullaosta automaticamente revocato. In caso di conferma l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso;
- – sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale del contratto di soggiorno direttamente tra le parti non più presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, con obbligo per il datore di lavoro di trasmissione allo Sportello unico del contratto di soggiorno già sottoscritto Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datoredi lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
- – comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale, all’INPS che iscrive d’ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
- – ferma restando la validità del nullaosta al lavoro stagionale per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, il nulla osta al lavoro si intende prorogato qualora la nuova opportunità di lavoro intervenga non oltre 60gg dal temine finale del contratto.
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 24, comma 5 del T.U.I., il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l’intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l’utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Infine, con riferimento alle richieste di lavoro per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka, il decreto legge n.145/2024 dispone che fino al 31 dicembre 2025, il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione per tali istanze è sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente
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Infortuni lavoro domestico: ricorsi alle sedi INAIL
La Circolare Inail n. 5 del 30 gennaio 2025 chiarisce le rilevanti modifiche in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici, in seguito alle disposizioni della legge 13 dicembre 2024, n. 203. L'obiettivo principale è semplificare e armonizzare la disciplina dei ricorsi contro i provvedimenti dell'INAIL relativi alle domande di prestazione per infortuni domestici.
Con questa modifica, i ricorsi saranno gestiti direttamente dalla sede INAIL che ha emesso il provvedimento impugnato, conformemente agli articoli 104 e seguenti del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
Il Comitato amministratore del Fondo rimane competente per i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, fissata al 12 gennaio 2025.
Le nuove modalità di ricorsi all’INAIL
Le nuove disposizioni stabiliscono che i ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, seguendo le modalità ordinarie delle opposizioni amministrative. Gli interessati possono presentare ricorso direttamente o tramite delegato presso la sede INAIL competente, utilizzando posta elettronica, fax o raccomandata.
La trattazione dei ricorsi segue le stesse regole previste per le opposizioni generali, e nel caso di questioni medico-legali si applicano le disposizioni vigenti in materia di collegiali mediche.
La sede INAIL ha l'obbligo di pronunciarsi entro 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza di decisione, l’interessato può rivolgersi all’autorità giudiziaria
. Il ricorso giurisdizionale può essere presentato anche quando la decisione dell’INAIL non sia ritenuta soddisfacente, entro tre anni dalla ricezione del provvedimento.
Ricorsi INAIL lavoro domestico: termini prescrizione
La legge n. 203/2024 ha inoltre abrogato alcune disposizioni precedenti, come l'articolo 10, terzo comma, lettera c), della legge 3 dicembre 1999, n. 493, e l’articolo 19, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 15 settembre 2000.
Tuttavia, queste disposizioni continueranno ad applicarsi ai ricorsi pendenti prima del 12 gennaio 2025. Inoltre, è stata ridotta da 120 a 60 giorni la tempistica per la definizione dei ricorsi, modificando di conseguenza il periodo di sospensione della prescrizione, ora pari a 270 giorni. La circolare conclude ribadendo che tutti i ricorsi presentati dal 12 gennaio 2025 devono essere trattati e risolti dalla sede INAIL competente, garantendo un processo più snello e uniforme.
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Decontribuzione Sud PMI 2025: nuove regole e istruzioni
Tra le novità aggiunta in extremis nella legge di bilancio 2025 si segnala il ritorno dello sgravio contributivo detto "Decontribuzione Sud", anche se con riduzione della percentuale di sgravio , e anche degli incentivi complessivi destinati alle imprese del Mezzogiorno per lo sviluppo industriale .
Vediamo in particolare la nuova formulazione della misura di sgravio contributivo per l'occupazione stabile nelle regioni del Sud, riservato ora a micro e PMI.
Con la circolare 32 del 30 gennaio l'INPS ha fornito tutte le indicazioni operative di dettaglio anche per l'esposizione in Uniemens dal flusso di competenza febbraio 2025.
Decontribuzione Sud mPMI 2025 e nuova agevolazione grandi imprese
La manovra 2025 conferma innanzitutto la decontribuzione Sud nella formula originale approvata dalla Commissione Europea richiedibile fino al 31.12 2024 solo per le assunzioni effettuate entro giugno.
Inoltre un emendamento presentato dai relatori e inserito con i commi 406 e seguenti dell'articolo 1 si introduce per il 2025 la decontribuzione per tutti i contratti a tempo indeterminato attivi per micro, piccole e medie imprese nelle regioni meridionali, nello specifico : Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
L’intensità, però, è inferiore rispetto alla versione originaria:
- dal 30% si scende al 25% per il 2025 e
- si riconferma la progressiva diminuzione, che ora arriva fino al 15% nel 2029.
Il beneficio è riservato prioritariamente ai datori di lavoro che impiegano lavoratori con contratti a tempo indeterminato in queste regioni. L'accesso è subordinato alla dimostrazione di un incremento occupazionale netto al 31 dicembre di ogni anno, rispetto all'anno precedente.
Al comma 407 si ricorda che si definiscono micro, piccole e medie imprese quelle realtà che occupano fino a un massimo di 250 dipendenti, in conformità alle disposizioni del Regolamento Comunitario n. 651/2014.
Misura e condizioni di applicazione dello sgravio contributivo per il Mezzogiorno
Il comma 406 specifica che lo sgravio contributivo si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati, escludendo i settori agricolo e domestico.
Lo sgravio non include i premi e i contributi dovuti all'INAIL.
Un ulteriore limite riguarda i contratti di apprendistato, già oggetto di una contribuzione agevolata, e diversi enti pubblici o assimilati trasformati in enti pubblici economici o società di capitali.
Come di consueto l’accesso all’agevolazione è subordinato al rispetto di precise condizioni normative, tra cui :
- possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva),
- rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza,
- applicazione di trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali .
- rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 68/1999 relativi all'assunzione di persone con disabilità.
Lo sgravio contributivo è modulato in base agli anni e alla data di assunzione del lavoratore.
- Per il 2025, lo sgravio ammonta al 25% dei contributi previdenziali, con un massimo di 145 euro mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2024.
- Nel 2026, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025, lo sgravio scenderà al 20%, con un tetto mensile di 125 euro per i primi due anni e di 100 euro per il 2028.
- Infine, nel 2029, la percentuale dello sgravio sarà del 15%, con un limite mensile massimo di 75 euro per ciascun lavoratore assunto entro il 31 dicembre 2028.
Anche le agenzie per il lavoro potranno beneficiare di queste agevolazioni, a condizione che assumano lavoratori a tempo indeterminato e li somministrino ad aziende utilizzatrici richiedenti che ne beneficeranno per il periodo di utilizzo.
Decontribuzione Sud risorse , monitoraggio e altre misure per il Sud
Il comma 412 designa l’INPS come ente responsabile per la concessione del beneficio e deputato anche al monitoraggio e agli adempimenti relativi alla normativa sugli aiuti di Stato. Il Ministero del Lavoro, invece, si occupa degli obblighi correlati al Registro nazionale degli aiuti di Stato.
La copertura finanziaria di questa misura è di circa 7,1 miliardi di euro fino al 2030.
Da segnalare che questa misura assorbe praticamente le risorse del Fondo per il contrasto al divario occupazionale e allo sviluppo delle aree svantaggiate, il quale destinava risorse specifiche per l’acquisizione di beni strumentali da parte delle imprese del Sud con una dotazione di 9,1 miliardi di euro fino al 2029.
Sono previste comunque alcune misure di compensazione per le imprese meridionali.
Vengono infatti riconvertiti 600 milioni di euro per il 2025 destinati al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) del Mezzogiorno.
Il Governo aveva previsto 3,2 miliardi di euro per il credito d’imposta ZES, ma le richieste effettive delle imprese si sono fermate a 2,55 miliardi e l'avanzo è stato quindi riallocato al 2025.
Va ricordato infine che in favore dei datori di lavoro che svolgono attività di impresa occupando più di 250 dipendenti, o che superino le citate soglie previste in punto di fatturato e/o bilancio annuo, è previsto il diverso esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 413 e seguenti, della legge di Bilancio 2025, subordinato, per l’effettiva operatività, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
Decontribuzione SUD : non cumulabilità con altri incentivi
Un limite significativo dello sgravio contributivo riguarda la non cumulabilità con altri incentivi per le assunzioni previsti dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del Decreto-Legge n. 60/2024 "Coesione", quali:
- ll “bonus giovani”, che fino al 31 dicembre 2025 offre un’agevolazione massima di 650 euro mensili per 24 mesi per l’assunzione di giovani sotto i 35 anni mai occupati a tempo indeterminato.
- Il “bonus donne”, con un limite massimo mensile di 650 euro, previsto per assunzioni a tempo indeterminato che generano un incremento occupazionale.
- Gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati over 35 nelle Zone Economiche Speciali (ZES), riservati alle imprese con meno di 10 dipendenti.
Decontribuzione SUD PMI 2025 le istruzioni INPS
Inps nella circolare 32 2025 precisa che per l'anno 2025, la misura Decontribuzione Sud PMI spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31 dicembre 2024, purché diversi dal lavoro agricolo e domestico, nonché dai rapporti di apprendistato, a condizione che sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.
Parimenti, per le annualità successive al 2025, la Decontribuzione Sud PMI può essere riconosciuta con riferimento a tutti rapporti di lavoro incentivabili, instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione
Fermi restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, il diritto a è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006,
Con riguardo al flusso Uniemens Inps precisa che si potrà esporre l’agevolazione contributiva dal mese di competenza febbraio a quello di aprile 2025 con codice causale "DPMI"
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
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Polizze INAIL volontari e condannati a lavori pubblica utilità: le istruzioni
La Circolare n. 3 del 24 gennaio 2025, emanata dalla Direzione Generale dell’INAIL, aggiorna le disposizioni relative alla copertura assicurativa a carico del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 312, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)
In particolare, vengono integrate le categorie di soggetti tutelati, includendo i condannati al lavoro di pubblica utilità e quelli ammessi ad attività di volontariato o utilità sociale, in conformità agli articoli 56-bis della Legge 689/1981 e 47, comma 2-bis, della Legge 354/1975.
La circolare fornisce inoltre chiarimenti pratici per l'applicazione delle nuove disposizioni.
Polizza INAIL Destinatari e sintesi modifiche
La circolare si applica a tutti gli enti e organizzazioni che ospitano soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato non retribuito, con un’attenzione particolare alle nuove categorie introdotte:
- Condannati impegnati in lavori di pubblica utilità (art. 56-bis, Legge 689/1981).
- Condannati ammessi a servizi di volontariato o attività non retribuite (art. 47, comma 2-bis, Legge 354/1975).
I destinatari principali dei chiarimenti sono amministrazioni pubbliche, enti locali, organizzazioni di volontariato e le autorità giudiziarie coinvolte nei provvedimenti.
Il documento sottolinea che la copertura assicurativa a carico del Fondo deve essere attivata per i soggetti beneficiari previa richiesta, rispettando le modalità e i tempi indicati, e che il Fondo stesso opera nei limiti delle risorse disponibili
Viene ribadita la responsabilità degli enti ospitanti per l’assicurazione obbligatoria, laddove il Fondo non sia sufficiente.
Polizza INAIL Adempimenti richiesti agli utilizzatori
Richiesta tramite servizio online
Gli enti, le amministrazioni o le organizzazioni che ospitano soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato devono utilizzare l'apposito servizio online denominato "Polizza volontari" per presentare la richiesta di copertura assicurativa.
Tempistiche di invio della richiesta
La richiesta deve essere effettuata almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività. Questo anticipo è necessario poiché, per i soggetti beneficiari del Fondo, non si applica il principio di automaticità delle prestazioni (art. 67 del D.P.R. 1124/1965).
Informazioni da includere nella richiesta
Nella richiesta è necessario:
- Specificare la tipologia di attività che il soggetto svolgerà.
- Indicare il numero complessivo delle giornate in cui il soggetto sarà impegnato.
- Allegare la convenzione stipulata con le autorità competenti, nella quale deve essere chiaramente indicato il riferimento normativo applicabile (es. art. 56-bis o art. 47, comma 2-bis).
Aggiornamenti al servizio online
Per alcune categorie di beneficiari, il sistema è già stato aggiornato per includere le nuove disposizioni.
Per altre categorie, il servizio è ancora in fase di aggiornamento; l'INAIL comunicherà con una nota specifica il rilascio della versione aggiornata.
Validità della copertura assicurativa
La copertura decorre solo dopo che l’INAIL ha comunicato all’ente ospitante l’avvenuta attivazione della polizza.
In caso di mancata copertura da parte del Fondo (es. per incapienza), gli enti devono attivare una polizza ordinaria con l'INAIL, sostenendo gli oneri tramite il pagamento dei premi dovuti mediante modello F24.
Fondo INAIL volontari e lavori pubblica utilità
L’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) istituisce un Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo Fondo è finalizzato a reintegrare l’INAIL dei costi derivanti dalla copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per specifiche categorie di soggetti impegnati in attività di volontariato o lavori di pubblica utilità.
A questo link le schede INAIL che illustrano i dettagli sul funzionamento del Fondo
Caratteristiche principali della norma:
Obiettivo del Fondo
Il Fondo serve a coprire le spese assicurative per soggetti che, pur non essendo lavoratori subordinati o autonomi, partecipano a attività di utilità sociale o pubblica. Questo include:
- Beneficiari di ammortizzatori sociali coinvolti in attività di volontariato.
- Detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.
- Stranieri richiedenti asilo in possesso di permesso di soggiorno, coinvolti in attività volontarie di pubblica utilità.
Dotazione finanziaria
La norma stabilisce un budget annuo per il Fondo, che rappresenta il limite massimo di risorse disponibili per coprire i costi assicurativi. Eventuali spese eccedenti devono essere sostenute dagli enti ospitanti.
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Massimali CIG, CISOA, indennità disoccupazione 2025
Con la Circolare n. 25 del 29/01/2025 INPS fornisce come ogni anno, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni assistenziali per l'anno in corso .
Gli importi sono stati aggiornati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Le principali prestazioni trattate includono:
- Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali)
- Trattamenti dei Fondi di solidarietà (Credito, Credito Cooperativo, Riscossione Tributi Erariali)
- Indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, agricola)
- Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)
- ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)
- Assegno per attività socialmente utili.
Vediamo tutti gli importi nelle tabelle seguenti
Massimali prestazioni assistenziali INPS 2025
Importi Massimi ammortizzatori sociali , indennità di disoccupazione e prestazioni assistenziali 2025
Prestazione Importo Lordo (€) Importo Netto (€) Integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS FIS) 1.404,03 1.322,05 Integrazione salariale – Settore Edile 1.684,85 1.586,45 NASpI (disoccupazione) 1.562,82 DIS-COLL (disoccupazione collaboratori) 1.562,82 Disoccupazione agricola 1.392,89 IDIS (lavoratori spettacolo) – Importo giornaliero 56,87 ISCRO (min-max mensile) 252,00 806,40 Assegno per attività socialmente utili 697,43 Prestazioni Fondo credito
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito
Retribuzione mensile lorda (euro)
Massimale (euro)
Inferiore a 2.556,24
1.388,33
Compresa tra 2.556,24 – 4.040,78
1.600,22
Superiore a 4.040,78
2.021,60
Massimali assegno emergenziale Fondo Credito
Retribuzione tabellare annua lorda (euro)
Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 48.953,30
2.859,47
2.692,48
Compresa tra 48.953,30 – 64.411,27
3.221,17
Superiore a 64.411,27
4.508,43
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Ricongiunzione contributi casse professionali – INPS 2025
La circolare INPS n. 24 del 28 gennaio 2025 fornisce le disposizioni relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti
In particolare, applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, vengono definite le modalità di rateizzazione degli oneri relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2025, con l’aggiornamento dei coefficienti in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per l'anno 2025, tale tasso è stato fissato allo 0,8%. Di seguito i dettagli.
Ricongiunzione contributi liberi professionisti : coefficienti di rateizzazione 2025
Come detto il pagamento dell'onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti può avvenire in forma rateizzata.
Le rate prevedono una maggiorazione basata sul tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Per l'anno 2025, tale tasso è stato fissato allo 0,8%.
Le tabelle aggiornate 2025 permettono di calcolare con precisione la rata mensile necessaria per il pagamento del capitale dovuto. I
Qui la tabella 1 fornita nell'allegato 2 (Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,8% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità)
Qui la tabella 2 fornita nell'allegato 3 ( Coefficienti per la determinazione del debito residuo nel caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dello 0,8%)
Mesi Coefficiente 12 0.083 24 0.042 36 0.028 Nell'allegato 1 Inps fornisce due esempi
Ricongiunzione liberi professionisti: Domande e Modalità di Pagamento
I professionisti interessati possono presentare la domanda di ricongiunzione presso gli uffici competenti, allegando la documentazione necessaria (estratti contributivi, documento di identità, ecc.). .
È possibile scegliere il numero di rate fino a un massimo di 120 mesi, con importi calcolati secondo i coefficienti stabiliti nella tabella ufficiale.
Si ricorda che la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi deve essere presentata all'ente previdenziale di destinazione, ovvero l'ente presso cui il professionista desidera accorpare i contributi.
- INPS: se il professionista vuole ricongiungere i contributi presso la Gestione Separata, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o altre gestioni dell'INPS.
- Cassa Professionale: se il professionista è iscritto a una cassa previdenziale autonoma (ad esempio, Cassa Forense per avvocati, ENPAM per medici, INARCASSA per ingegneri e architetti, ecc.), la domanda deve essere presentata direttamente alla propria cassa.
Ricongiunzione contributi professionisti
Si ricorda che la ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.
- La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi
- La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta e ai liberi professionisti.
Per questi ultimi la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.
Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.
Tutte le informazioni sulle nuove modalità di domanda sono state fornite dall'INPS con la circolare 46 2021.
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Tesserino cantieri edili: le sanzioni 2025
La Legge 17 dicembre 2024, n. 203, cd Collegato Lavoro ha apportato significative modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare abrogando i commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del Decreto-Legge 223/2006.
Questo cambiamento, che riguarda i cantieri edili e le attività in appalto o subappalto, mira a semplificare il quadro normativo consolidando gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento per i lavoratori. Ora gli obblighi sono regolati esclusivamente dal Decreto Legislativo 81/2008.
Le sanzioni per il mancato rispetto di tali obblighi sono state ridefinite per garantire una maggiore responsabilizzazione di tutte le parti coinvolte.
Vediamo in dettaglio.
Tesserino riconoscimento nei cantieri: obblighi immutati
Gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento, già previsti dall’art. 26, comma 8; dall’art. 20, comma 3; e dall’art. 21, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 81/2008, restano immutati e si applicano ai seguenti soggetti:
- Lavoratori dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici.
- Lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili.
Tesserini riconoscimento nei cantieri tabella sanzioni
Le sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli obblighi sono dettagliate nella normativa vigente e variano a seconda del soggetto e dell’infrazione.
Ecco la tabella aggiornata con gli importi:
Soggetto Infrazione Articolo Violato Importo Sanzione (€) Datore di lavoro Mancata fornitura della tessera di riconoscimento Art. 26, c. 8 da 100 a 500 (Art. 55, c. 5, lett. i) Lavoratore dipendente Mancata esposizione della tessera di riconoscimento Art. 20, c. 3 da 50 a 300 (Art. 59, c. 1, lett. b) Lavoratore autonomo Mancata fornitura della tessera di riconoscimento Art. 21, c. 1, lett. c da 50 a 300 (Art. 60, c. 1, lett. b) Lavoratore autonomo Mancata esposizione della tessera di riconoscimento Art. 20, c. 3 da 50 a 300 (Art. 60, c. 2)