• Fondi sanitari e di solidarietà

    Licenziamento collettivo: quali regole per la chiusura di piu sedi?

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Interpello n. 1 del 27 gennaio 2025, è intervenuto in merito all'applicabilità della speciale procedura di informazione e consultazione preventiva introdotta dall'articolo 1, commi 224-237-bis della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) per le aziende oltre i 250 dipendenti che intendano chiudere sedi dei propri stabilimenti produttivi  con licenziamento di più di 50 lavoratori. 

    Procedura licenziamenti collettivi L. 234 2021: obblighi e sanzioni

    La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 224-238, L. n. 234/2021)  ha introdotto  specifici obblighi   per le aziende con più di 250 dipendenti che intendano chiudere reparti autonomi e licenziare almeno 50 lavoratori. Tali previsioni si aggiungono a quanto già previsto  dalla  Legge n. 223/1991 (comunicazione preventiva alle RSU e rispetto di precisi criteri di scelta dei dipendenti da licenziare)

    In tali casi infatti l’azienda è obbligata a comunicare per iscritto, con un preavviso di almeno 90 giorni, l’avvio della procedura:

    1. ai sindacati, 
    2. alle Regioni interessate, 
    3. al Ministero del Lavoro, 
    4. al Ministero dello Sviluppo Economico 

    Entro 60 giorni dall’avvio, è necessario presentare un piano per ridurre l’impatto economico e occupazionale, con una durata massima di 12 mesi.

    Sanzioni previste

    • Mancata presentazione o incompletezza del piano: il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo di licenziamento in misura doppia.
    • Inadempimenti sul piano approvato: se l’azienda non rispetta gli impegni, tempi o modalità di attuazione, si applica la stessa sanzione.
    • Assenza di accordo sindacale: il contributo di licenziamento viene aumentato del 50%.

    Se invece il piano viene concordato con i sindacati e sottoscritto, i licenziamenti collettivi previsti al termine del piano saranno soggetti al contributo di licenziamento ordinario, senza maggiorazioni.

    Licenziamento collettivo in piu sedi: Il caso

    La richiesta  cui risponde l'interpello 1 2025 era stata presentata dalla organizzazione di datori di lavoro  del commercio  FEDERDISTRIBUZIONE, la  quale chiedeva se il datore di lavoro che abbia occupato, nell'anno precedente, più di 250 dipendenti e  decida  di chiudere contemporaneamente due distinte unità produttive, di cui

    • una con più di 50 dipendenti e 
    • l'altra con meno di 50 dipendenti,

    per quest'ultima possa  avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo (ai sensi della Legge n. 223/1991) invece della procedura  speciale di cui alla Legge n. 234/2021.

    La risposta del ministero è negativa:  viene chiarito in particolare che  il datore di lavoro che decide di chiudere diverse unità  licenziando complessivamente piu di 50 dipendenti è comunque tenuto a rispettare la procedura speciale , anche quando solo  in una sola di esse ci siano più di 50  lavoratori coinvolti.

  • Crisi d'impresa

    Esonero Contributo CIGS per Aziende in Crisi: istruzioni INPS

    Il Messaggio  INPS  n. 283 del 24 gennaio 2025 chiarisce i criteri per l'esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall'art. 8, comma 8-bis, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, in relazione alle aziende in procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa e che beneficiano di integrazioni salariali straordinarie. 

    L’esonero è stato introdotto per sostenere le aziende in difficoltà e incentivare la continuità aziendale, un obiettivo perseguito dalla riforma del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267). 

    Secondo il messaggio, il legislatore ha attribuito un ruolo residuale alla liquidazione giudiziale, promuovendo invece  meccanismi di ristrutturazione e continuità aziendale per salvaguardare i livelli occupazionali e soddisfare i creditori.

    Esonero contributivo CIGS aziende in crisi: la decorrenza

    Nel dettaglio, il messaggio  ricorda  che la circolare 4 2018 del Ministero del lavoro  aveva precisato i riferimenti  per determinare la decorrenza e il termine dell'esonero dal contributo addizionale , con date di inizio variabili a seconda della procedura, come segue: 

    • – nel caso del fallimento con esercizio provvisorio, dalla data di deposito della sentenza  dichiarativa di cui all’articolo 16 della legge Fallimentare (cfr., attualmente, l’art. 49 del CCII);
    • – nel caso del concordato preventivo con continuità aziendale (inclusa l’ipotesi del c.d.  concordato in bianco di cui all’articolo 161, comma 6, della legge Fallimentare), dalla data del decreto di ammissione alla procedura di cui all’articolo 163 della legge Fallimentare (cfr., attualmente, gli artt. 44 e 47 del CCII);
    • – nel caso degli accordi di ristrutturazione del debito, dalla data di pubblicazione degli stessi  nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 182-bis della legge Fallimentare (cfr.  attualmente, l’art. 57 del CCII);
    • – nel caso di liquidazione coatta amministrativa, a partire dal giorno di ammissione alla procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 195 della legge Fallimentare, ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa (cfr., attualmente, gli artt. 293 e seguenti del CCII);
    • – nel caso di amministrazione straordinaria, dalla dichiarazione dello stato di insolvenza (cfr.  l’art. 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e l’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre  2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni).

    Tali  chiarimenti  sono stati integrati con l’indicazione del termine finale di fruizione dello  stesso, tenuto conto anche della novella introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e

    dell’Insolvenza.

    Esonero contributo CIGS aziende in crisi: istruzioni operative aggiornate

    Il messaggio precisa che a seguito di interlocuzioni con il Ministero del lavoro  la durata dell'esonero si differenza come segue:

    1. –    in caso di fallimento (o liquidazione giudiziale) con autorizzazione all’esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento del contributo addizionale spetta limitatamente alla durata dello stesso;
    2. –    in caso di concordato preventivo con continuazione dell’attività, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale viene meno dal momento in cui interviene il provvedimento di omologa in quanto, per effetto dell’omologazione, il debitore torna in bonis e riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l’azienda;
    3. –    in caso di accordi di ristrutturazione, il contributo addizionale torna a essere dovuto una volta intervenuta l’omologa del piano di ristrutturazione, tenuto conto che tale circostanza consente di considerare il debitore rientrato in bonis, analogamente a quanto prospettato per il concordato preventivo;
    4. –    in caso di liquidazione coatta amministrativa, l’esonero dal versamento del contributo addizionale spetta a partire dal provvedimento che la ordina, ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa, fino alla chiusura della procedura (cfr. l’art. 313 del CCII);
    5. –    in caso di amministrazione straordinaria, l’esonero dal versamento del contributo addizionale è riconosciuto dalla dichiarazione dello stato di insolvenza fino al termine indicato dall’articolo 27, commi 2 e 2-bis[3], del decreto legislativo n. 270/1999, per la realizzazione, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, del "programma di cessione dei complessi aziendali" o del “programma di cessione dei complessi di beni e contratti” (non superiore a un anno) o del "programma di ristrutturazione" (non superiore a due anni), fatte salve le previsioni dell’articolo 4, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 347/2003[4] e di eventuali discipline speciali, derogatorie alla disciplina ordinaria.

    Il messaggio sottolinea inoltre l’importanza di rispettare le condizioni normative specifiche per ogni procedura, richiamando le disposizioni del D.Lgs. 270/1999 e del D.L. 347/2003, per a evitare abusi e a rendere più efficiente la gestione delle crisi d'impresa.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Congedi parentali all’80%: a chi spettano 3 mesi

    Nella legge di bilancio 2025 (approvata il 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri  e in vigore dal 1 gennaio come legge 207 2024) si evidenzia il rafforzamento dei sostegni alle famiglie con figli  con varie misur, sia nuove che già presenti negli anni scorsi. In particolare sono  da segnalare 

    • la previsione di una sorta di quoziente familiare per le detrazioni fiscali, che favorisce le famiglie.
    • la conferma della soglia di fringe benefit più alta per i lavoratori dipendenti con figli (2000 euro invece che 1000) 
    • la carta per i nuovi nati Bonus nascita da 1000 euro
    • il potenziamento del bonus asilo nido , grazie all'esclusione degli importi dell'assegno unico dal calcolo dell'ISEE

     Due  ulteriori novità  riguardano:

    • lo sgravio contributivo totale per le lavoratrici con figli  che si amplia alle lavoratrici autonome 
    • l'indennità maggiorata all'80 % per un terzo mese oltre ai due già previsti , nei congedi parentali facoltativi.

    Vediamo più in dettaglio questa ultima novità.

    Indennità congedo parentale le regole 2024

    La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) aveva previsto l'aumento dell’importo dell' indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri  per un secondo mese,  sul totale dei 6  previsti entro il 6° anno di vita del  bambino. 

    Nello specifico l'indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile) è stata portata

    • all'80% per due mesi nel 2024 e 
    • all'80% per un mese e al 60% per un altro mese,  a regime, a partire dal 2025.

     La  novità  2024 è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano i periodi di congedo  obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.

    Con la circolare 57 del 18 aprile 2024 Inps  aveva  fornito  le istruzioni operative  per i lavoratori del settore privato.

    Veniva precisato che l’indennità maggiorata spetta  alternativamente a entrambi i genitori. 

    Congedo parentale 2025: terzo mese indennizzato all’80

    Come detto la legge di bilancio continua il rafforzamento dei congedi parentali, con l'introduzione di:

    • aumento al 80% anche del secondo mese di congedo che avrebbe dovuto passare al 60% secondo le norme in vigore e di 
    • un terzo mese , sempre indennizzato all'80% dello stipendio, che si aggiunge ai due già previsti. 

    Questo beneficio secondo il testo entrato in consiglio non sarà temporaneo ma  diventerà strutturale 

    Si conferma che potrà essere fruito da entrambi i genitori, sempre  entro i sei anni di vita del figlio o entro sei anni dall'adozione o affidamento, purche terminino il congedo obbligatorio dopo il 31 12 2024 . 

    Restano invariati i restanti mesi di congedo, indennizzati al 30% ( per un massimo di 10 complessivamente).

    Si attendono ancora le istruzioni dettagliate INPS per l'applicazione da parte dei datori di lavoro.

    Tabella riepilogo: a chi spettano 3 mesi di congedo all’80%?

    Come detto la nuova misura è valida per chi completa il periodo di maternità o paternità obbligatoria dopo il 31 dicembre 2024, quindi dal 2025.

    Vediamo  come si applicano le regole sul  congedo indennizzato  a seguito dell'evoluzione normativa:

    Prima del 2023: Solo 9 mesi retribuiti al 30%, da utilizzare entro i 12 anni del figlio.

    1. 2023: Introdotto 1 mese retribuito all’80%, utilizzabile entro i 6 anni del figlio, oltre agli 8 mesi al 30%.
    2. 2024: I mesi all’80% diventano 2, utilizzabili fino ai 6 anni del figlio, con gli altri 7 mesi al 30%.
    3. 2025: Si arriva a 3 mesi retribuiti all’80%, più 6 mesi al 30%, entro i 12 anni.

    Differenze tra i lavoratori

    Le regole variano in base alla data di fine del periodo obbligatorio di maternità/paternità:

    • 2022 o precedenti**: Restano valide solo le vecchie regole (9 mesi al 30%).
    • 2023-2024: Accesso graduale ai mesi con indennizzo all’80%, fino a 2 mesi nel 2024.
    • 2025 e oltre: Pieno accesso alle nuove regole con 3 mesi all’80%.

    Anno di Fine Astensione Obbligatoria Mesi Retribuiti all'80% Mesi Retribuiti al 30% Utilizzabili Entro
    2022 o precedenti 0 9 12 anni del figlio
    2023 1 8 6 anni (80%), 12 anni (30%)
    2024 2 7 6 anni (80%), 12 anni (30%)
    2025 e oltre 3 6 6 anni (80%), 12 anni (30%)

  • Privacy

    Mail dipendenti: illegittimi i controlli retroattivi

    Nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 807 del 13 gennaio scorso vengono chiariti ulteriormente i vincoli  che la normativa del lavoro e il Regolamento sulla privacy  pongono ai datori di lavoro in merito all'utilizzo   dei dispositivi elettronici aziendali . La nuova pronuncia si occupa in particolare di un caso di  licenziamento a seguito  di indagini sul pc di un dipendente a causa di fondati sospetti di attività illecita , nel quale la Suprema corte  conferma la decisione di merito sottolineando   che il  controllo  sui  periodi precedenti il sospetto, è vietato,  per cui le eventuali  informazioni  acquisite non sono  utilizzabili a fini  di una contestazione disciplinare verso il dipendente.

    Controllo posta elettronica : i limiti dello Statuto dei lavoratori e Jobs At

    La Cassazione afferma ancora una volta come , i controlli tecnologici sugli strumenti digitali aziendali, sebbene ammessi dallo Statuto dei lavoratori modificato dal Jobs Act del 2015, devono rispettare specifici parametri di bilanciamento tra  il rispetto della privacy del lavoratore e le esigenze di tutela degli interessi aziendali.

     In particolare, le verifiche sono ammesse:

    • solo in presenza di un fondato sospetto  di attività illecite e 
    •  devono limitarsi ai dati raccolti successivamente al suo insorgere .

     Qualsiasi verifica retrospettiva, come quella effettuata nel caso analizzato, viola l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che consente controlli unicamente ex post.

     Inoltre, viene precisato che l’informativa sulla privacy  regolarmente visionata e accettata dal dipendente , non può sanare l’illegittimità di controlli eseguiti in violazione delle norme, poiché tale adempimento ha finalità diverse. 

    La sentenza sottolinea   che l’azione disciplinare può basarsi solo su dati raccolti nel rispetto di questi limiti, impedendo al datore di lavoro di utilizzare prove raccolte in modo improprio o di cercare conferme di un sospetto esplorando dati archiviati precedentemente.

  • Rubrica del lavoro

    Assicurazione INAIL casalinghe: pagamento entro il 31 gennaio

    Il  31  gennaio 2024  scade il termine per effettuare il pagamento dell’importo annuale della polizza obbligatoria dell’assicurazione contro gli infortuni domestici (cd."assicurazione casalinghe"), pari a 24 euro.   

    Si ricorda che dal 2024  sono possibili anche i versamenti con le applicazioni online

    Rivediamo in sintesi    tutti i dettagli su come funziona.

    Chi ha l’obbligo e chi è escluso dall’ assicurazione infortuni nel lavoro domestico

    Si ricorda che  sono tenuti ad assicurarsi coloro che lavorano solo in casa   e che comunque non sono coperti da altre polizze assicurative INAIL , e in particolare:

    • chi ha un’età compresa tra i 18 e 67 anni compiuti e:
    • svolge il lavoro per il lavoro domestico e  la cura dei componenti della famiglia e della casa 
    •  senza vincoli di subordinazione 
    •  in modo abituale ed esclusivo.

    Le categorie interessate  comprendono 

    1. studenti  domiciliati  in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano; 
    2. titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
    3.  cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
    4.  lavoratori in mobilità,  lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione 
    5. soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato), per i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Dato che il premio assicurativo non è frazionabile la quota va versata per intero.

    ATTENZIONE L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.). 

    Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia). 

    E’ escluso l’obbligo assicurativo per :

    •  il lavoratore socialmente utile (Lsu) 
    •  titolare di una borsa lavoro l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
    •  il lavoratore part time 
    • il religioso.

    Assicurazione INAIL lavoro domestico: a cosa da diritto

    • Se dall’infortunio deriva un’inabilità permanente accertata tra il 6% e il 15%, si ha diritto a una prestazione una tantum, rivalutabile, pari a 337,41 euro.
    • Se l’invalidità permanente è pari o superiore al 16%,  si ha diritto a una rendita mensile, proporzionale all’invalidità, che può arrivare fino a 1.454,08 euro al mese.

    In presenza di determinate menomazioni gravi e di un’invalidità del 100%, hai diritto anche all’assegno per l’assistenza personale continuativa pari a 667,12 euro.

    In caso di infortunio mortale ai superstiti viene corrisposta

    • – una rendita, pari a 1.454,08 euro
    • – un assegno una tantum pari a 12.240,00 euro (in mancanza di superstiti, l’assegno può essere erogato a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie, nei limiti delle spese sostenute e, comunque, dell’importo dell’assegno).

    Iscrizioni e pagamento come fare

    PRIMA ISCRIZIONE

    Per iscriversi occorre collegarsi al sito Inail e accedere  ai Servizi online tramite Spid – CIE – CNS. 

     l’iscrizione si effettua  utilizzando l’apposito servizio “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” e attendi la mail di conferma con l’avviso  che  contiene il codice IUV necessario per effettuare il pagamento.  

    La prima iscrizione  si puo effettuare  in qualsiasi periodo dell’anno, indicando la data in cui è iniziata l' attività. 

    La copertura assicurativa è attiva dal giorno successivo al pagamento.

    Si può pagare online:

    – sul sito dell’Inail;

    – sul sito di Poste Italiane;

    – sul sito della tua banca;

    – tramite l’app IO.

    In alternativa è possibile pagare presso gli uffici di Poste Italiane, in banca, allo sportello bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati (per pagamento in contanti o con carta) e presentare l’avviso PagoPA rilasciato dai sistemi dell’Inail.

    Puoi effettuare  Per maggiori dettagli consulta il sito

    RINNOVO 

    Le persone già iscritte ricevono, entro la fine di ogni anno, una comunicazione dall’Inail con l’avviso di pagamento PagoPA precompilato con i dati anagrafici e l’importo da versare entro il 31 gennaio.

    L’avviso di pagamento è comunque disponibile anche sui servizi telematici dell’Inail riservati all’assicurazione e sull’app IO.

    Assicurazione lavoro domestico gratuita: per chi?

    Lo Stato copre il costo del premio assicurativo per:

    • i soggetti con  reddito complessivo lordo  inferiore a 4.648,11 euro l’anno e  
    • che fanno  parte di un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore ai 9.296,22 euro l’anno,

    Per iscriversi o rinnovare la polizza  ogni anno   va utilizzato  il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”. 

    La copertura assicurativa è attiva dal giorno successivo all’invio della domanda per via telematica.

  • Lavoro Dipendente

    Lavoratori somministrati: comunicazione in scadenza

    Scade il 31 gennaio 2024 il termine per la consueta comunicazione annuale obbligatoria  a RSA o RSU per le aziende che hanno utilizzato, dal 1° gennaio  al 31 dicembre 2024,   lavoratori in regime di somministrazione di lavoro ,  a norma del d.lgs. 81/2015.

    In mancanza di rappresentanze aziendali la comunicazione va inviata agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

    Si ricorda che in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati, l’art. 40 del d.lgs. 81/2015 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.

    Vediamo di seguito ulteriori dettagli su come effettuare l'adempimento.

    Comunicazione obbligatoria somministrati come fare

    La comunicazione obbligatoria può essere effettuata:

    • tramite pec (posta certificata);
    • raccomandata A/R;
    • consegna a mano.

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187) ha fissato  il termine dell'adempimento al 31 gennaio di ogni anno  ma ha anche precisato che i CCNL possono stabilire termini diversi  per i quali, comunque  valgono le stesse sanzioni in caso di inadempienza.

    La comunicazione deve contenere:

    • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, 
    • la durata  dei contratti stessi 
    •  il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, NON i nominativi.

  • Pensioni

    Pensione PA a 70 anni: novità e chiarimenti ministeriali

    Con la legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 165, della legge 207/2024), il legislatore ha  introdotto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio il personale, sia dirigenziale sia non dirigenziale, fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale misura si configura come un’opportunità con precisi limiti e  requisiti , limitata al 10% delle facoltà assunzionali disponibili, e riservata esclusivamente a quei dipendenti che abbiano conseguito valutazioni di performance eccellenti. 

    Nei giorni scorsi è stata emanata una direttiva  dal Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo,  che chiarisce l'applicazione e  pone l’accento sull’importanza del trasferimento di competenze: l’obiettivo dichiarato è affiancare ai nuovi assunti personale con un consolidato bagaglio di esperienza, garantendo un accompagnamento efficace durante il ricambio generazionale in atto.  

    Vediamo di seguito la norma e i chiarimenti sui requisiti e criteri di applicazione 

    Pensioni PA: criteri di applicazione del trattenimento in servizio dal 2025

    Le indicazioni operative chiariscono che il trattenimento in servizio non rappresenta un diritto per il lavoratore, bensì una scelta discrezionale dell’amministrazione, subordinata al consenso del dipendente interessato.

     La direttiva sottolinea come l’individuazione dei dipendenti da trattenere debba basarsi su criteri rigorosi: saranno considerati idonei soltanto coloro che abbiano ottenuto giudizi di performance ottimi o eccellenti, eliminando così ogni automatismo.

     È altresì escluso il personale appartenente a magistrature, forze armate, polizia e vigili del fuoco. La misura, inoltre, prevede un’attenta valutazione preliminare da parte degli enti, che devono accertare la dimensione e durata delle esigenze funzionali. 

    Prevista anche una durata minima del trattenimento auspicabilmente non inferiore a un anno, ad evitare abusi e disomogeneità eccessiva di applicazione  In particolare, per il personale dirigenziale, gli incarichi potranno essere rinnovati o conferiti ex novo anche per periodi inferiori al minimo triennale stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001, purché siano rispettati i limiti ordinamentali.

    La normativa precisa infine  che il trattenimento deve avvenire senza soluzione di continuità rispetto alla cessazione del servizio, escludendo ipotesi di richiamo successivo. Rimangono però esclusi dalla proroga quei dipendenti già beneficiari di deroghe precedenti, come nel caso di chi opera nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

    Trattenimento in servizio PA 2025: dettagli operativi e tabella età pensione

    In sintesi si evidenziano i seguenti dettagli operativi

    67 anni come nuovo limite ordinamentale:  

    A partire dal 2025, è stato abrogato l'obbligo di collocamento a riposo d'ufficio a 65 anni per chi matura i requisiti pensionistici.

    Il limite per il pensionamento d'ufficio è fissato a 67 anni.

    Trattenimento fino a 70 anni: 

    Possibile solo su iniziativa dell'amministrazione per massimo il 10% delle facoltà assunzionali.

    Riservato a chi ha conseguito valutazioni di merito elevate ("ottimo" o "eccellente").

    Deve essere documentata nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO) l’esigenza organizzativa e la durata della proroga.

    Condizioni aggiuntive per dirigenti:

    I dirigenti possono avere incarichi rinnovati per una durata inferiore ai 3 anni previsti, purché rispettino i limiti dell’età massima (70 anni).

    Esclusioni:

    Non sono previste proroghe per il personale già in deroga per altri motivi.

    Non applicabile a categorie specifiche come magistrati, forze dell’ordine e vigili del fuoco.

    Tabella  di sintesi 

    Età di Pensionamento nella Pubblica Amministrazione

    Categoria Età di Pensionamento Ordinaria Requisiti Aggiuntivi o Deroghe
    Pensione ordinaria 67 anni Età minima per il pensionamento, salvo eccezioni.
    Trattenimento in servizio Fino a 70 anni – Valutazione di performance "ottima" o "eccellente".
    – Necessità organizzative documentate.
    – Consenso del dipendente.
    Deroghe precedenti escluse Dipendenti già trattenuti per altri motivi (es. PNRR) non prorogabili.
    Categorie escluse Magistrature, Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco.