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Trascinamento giornate agricoltura: comunicazione entro il 24.2
La circolare INPS n. 37 del 5 febbraio 2025 fornisce istruzioni relative ai benefici del "Trascinamento di giornate" per i lavoratori agricoli nel 2024.
In particolare sono ricordati i requisiti per lavoratori e aziende e le istruzioni operative per la trasmissione e validazione delle domande da parte dei datori di lavoro.
Vediamo le principali indicazioni.
Trascinamento giornate in Agricoltura: Requisiti per il riconoscimento
Il meccanismo cd del "Trascinamento di giornate" consente il riconoscimento di giornate lavorative supplementari, ai fini previdenziali e assistenziali, per i lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano lavorato per almeno cinque giorni presso un’impresa agricola colpita da calamità naturali o eventi eccezionali.
Il beneficio si applica anche a piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite.
Per accedere al beneficio i lavoratori devono essere stati impiegati per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola che:
- a) abbia beneficiato di interventi previsti dalla normativa sulle calamità naturali (D.Lgs. 102/2004);
- b) si trovi in un’area dichiarata calamitata dalle Regioni.
Trascinamento giornate in Agricoltura: adempimenti delle aziende
Le aziende devono inviare telematicamente la dichiarazione di calamità tramite il servizio INPS “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”.
I concedenti devono trasmettere il modulo “SC95” per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.
La scadenza per l’invio è il 24 febbraio 2025.
Le Strutture territoriali INPS devono validare le dichiarazioni di calamità tramite il portale Intranet.. A questo fine saranno verificate le delibere regionali che delimitano le aree colpite.
Il termine ultimo per completare la validazione è il 3 marzo 2025.
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Assegno unico 2025 regole e tabelle aggiornate
Con la circolare 33 2025 INPS comunica le nuove istruzioni e gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) spettanti per l’annualità 2025 aggiornati sulla base del comunicato ISTAT con variazione definitiva dell'indice dei prezzi pari allo 0,8%. Gli incrementi risultano minimi
In allegato INPS fornisce le tabelle complete degli importi dell'assegno e delle maggiorazioni per le diversa fasce di ISEE familiare
L'istituto ricorda che in considerazione della data in cui è stato pubblicato il comunicato ISTAT di cui sopra, il pagamento dell’AUU per il mese di gennaio e febbraio 2025 è stato effettuato sulla base dei valori del 2024 mentre a partire dal mese di marzo 2025 l’AUU viene pagato con i valori aggiornati
Con la mensilità di marzo verrà inoltre erogato l'eventuale conguaglio dell’importo dell’AUU già pagato..
Assegno unico universale: le regole generali
L'assegno unico universale destinato a TUTTE le famiglie con figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari detrazioni, bonus ecc.) è stato istituito dal d. lgs. n. 230-2021.
In particolare spetta:
- per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza e
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L'erogazione degli assegni è iniziata da marzo 2022. Solo da marzo 2022 le detrazioni e assegni al nucleo familiare sono stati abrogati prevedendo un regime transitorio con maggiorazioni in vigore per fino al 2024
L'assegno unico figli è universale cioè è destinato a tutte le famiglie con figli con importi progressivamente inferiori all'aumentare del reddito :
In particolare è prevista
- una quota base minima per tutte le famiglie con ISEE sopra i 40mila euro, fissata inizialmente a 50 euro per 1 figlio
- una quota variabile modulata in modo progressivo , sulla base dell'ISEE familiare: la soglia ISEE per avere il trattamento massimo era pari nel 2022 a 15mila euro.
Sono previste inoltre specifiche maggiorazioni collegate al numero dei figli, alla disabilità, alle famiglie monogenitoriali Vedi sotto esempi di importo
Va sottolineato che :
- gli importi dell'assegno e delle soglie Isee sono rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT e che
- l'importo dell'assegno non rileva ai fini del reddito
Assegno unico 2025: la domanda per il rinnovo
Le domande vanno presentate sul portale INPS a questo link oppure presso i patronati
Si ricorda che dal 2023 per chi già lo riceve non è necessario fare domanda ogni anno per l'assegno unico a meno che non ci siano variazioni dei requisiti della famiglia ovvero :
- maggior numero di figli,
- raggiungimento dell'età che li esclude dall' accesso (22 anni)
- modifica dell’Isee cioè variazioni di reddito o del patrimonio del nucleo familiare
ATTENZIONE è necessario comunque presentare ogni anno all'INPS la DSU per ottenere l'importo dell'assegno sulla base dell'ISEE aggiornato, altrimenti dal, mese di marzo viene garantito solo l'importo minimo previsto per la fascia ISEE piu alta.
La presentazione dell'ISEE aggiornato entro il mese di giugno da diritto ad ottenere eventuali conguagli
Per facilitare il processo, l’INPS consiglia ai richiedenti di presentare tempestivamente la DSU aggiornata, così da evitare ritardi nei pagamenti o l’erogazione dell’importo minimo in assenza di ISEE.
INPS fa presente che , la digitalizzazione dei servizi consente di gestire più agevolmente la propria posizione contributiva attraverso strumenti online e l’APP INPS Mobile, con la possibilità di aggiornare le informazioni in tempo reale.
Assegno unico esempi di importo 2024
ISEE IMPORTI MENSILI 2024
Assegno figli minori (1)
Assegno figli 18-20 anni (2)
Maggiorazione figli ulteriori al secondo (3)
Maggiorazione figli non autosufficienti (4.1)
Maggiorazione figli con disabilità grave (4.2)
Maggiorazione figli con disabilità media (4.3)
Maggiorazione figli 18-20 anni disabili (5)
Assegno figli disabili a carico >21 anni (6)
maggiorazione figli per madre di età <21 anni(7)
Bonus secondo percettore di reddito (8)
fino a
17.090,61 euro
199,4
96,9
96,9
119,6
108,2
96,9
91,2
96,9
22,8
34,1
da
27.231,05
a
27.344,98
148,1 72,2 68,1 119,6 108,2 96,9 91,2 72,2 22,8 21,9 da
37.599,35
a
37.713,28
96,2 47,4 39,1 119,6 108,2 96,2 91,2 47,4 22,8 9,5 Assegno Unico novità ed esempi importi 2025
La circolare 33 ricorda che è confermata la neutralizzazione dell’ISEE per evitare che l’importo percepito dall’AUU riduca il valore dell’indicatore stesso.
Tra le principali maggiorazioni confermate per il 2025 figurano:
- l’aumento per figli con disabilità,
- il bonus per madri di età inferiore a 21 anni,
- la maggiorazione per il secondo percettore di reddito e
- l’incremento per i figli successivi al secondo.
Oltre a queste, si confermano specifiche maggiorazioni temporanee , come
- il supplemento del 50% per figli con meno di un anno di età,
- l’incremento del 50% per i nuclei con almeno tre figli e ISEE sotto la soglia massima, e
- la maggiorazione forfettaria di 150 euro per famiglie con almeno quattro figli.
Tabella AUU 2025
Importi Assegno Unico Universale (AUU) 2025
Fascia ISEE (€) Importo AUU figli minorenni (€) Importo AUU figli maggiorenni (18-20 anni) (€) Bonus secondo percettore (€) Maggiorazione figlio disabile grave (€) Maggiorazione genitore unico (€) Fino a 17.227,33 201,00 97,70 34,40 120,60 30,00 18.375,83 – 18.490,67 194,60 94,70 33,00 109,10 28,00 25.037,07 – 25.151,91 161,40 78,50 25,00 97,70 20,00 33.191,34 – 33.306,18 120,60 59,10 15,20 80,00 15,00 43.183,19 – 43.298,04 70,70 35,10 3,20 50,00 10,00 20.500,00 – 20.600,00 185,00 90,00 30,00 115,00 25,00 40.500,00 – 40.600,00 85,00 42,00 5,00 60,00 12,00 -
Medici e docenti riammessi in servizio dopo la pensione: istruzioni INPS
La circolare INPS n. 30 del 30 gennaio 2025 illustra gli effetti contributivi e della sospensione delle pensioni per i dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), i dirigenti sanitari del Ministero della Salute e i docenti universitari di medicina e chirurgia, riammessi in servizio dopo il pensionamento per vecchiaia (non prima del 1° settembre 2023) fino al compimento del 72° anno di età.
Le novità derivano dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha modificato il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 consentendo la riammissione in servizio dei professionisti sanitari già pensionati, su richiesta, fino al 72° anno di età, entro il 31 dicembre 2025.
Coloro che scelgono di riprendere servizio devono optare tra mantenere il trattamento pensionistico o ricevere lo stipendio per il nuovo incarico.
In caso di scelta dello stipendio, la pensione viene sospesa fino alla fine dell’incarico.
Vediamo le principali indicazioni in sintesi.
Medici e docenti riammessi in servizio : iscrizione e Contribuzione
I riammessi in servizio devono iscriversi alla Cassa che eroga la loro pensione (CPS o CTPS) e versare i contributi secondo le aliquote ordinarie:
- CPS: 32,65% (23,80% a carico del datore, 8,85% a carico del lavoratore).
- CTPS: 33,00% (24,20% a carico del datore, 8,80% a carico del lavoratore).
Gli obblighi contributivi per trattamento di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) variano a seconda del tipo di contratto.
Permanenza dell’iscrizione al Fondo Credito e obblighi per la NASpI: dopo il servizio, è possibile richiedere una quota aggiuntiva di pensione o un’indennità una tantum.
Medici e docenti riammessi in servizio : indicazioni per i Flussi Contributivi
I datori di lavoro devono trasmettere mensilmente i dati tramite il flusso Uniemens/ListaPosPA con specifici codici (vedi tabella).
Resta fermo l'obbligo di correzione delle denunce non conformi indicando l’elemento V1, Causale 5 per correggere i dati comunicati in modo errato.
Tabella Uniemens:Categoria di Lavoratori Codice <Tipo Impiego> Codice <Tipo Servizio> Note Dirigenti medici e sanitari del SSN, Dirigenti sanitari del Ministero della Salute 50 4 – Servizio Ordinario Riammissione ai sensi dell’Art. 4, comma 6-bis, D.L. 215/2023 (Legge 18/2024) Docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia 51 4 – Servizio Ordinario Stesse condizioni dei dirigenti medici -
Polizze INAIL volontari e condannati a lavori pubblica utilità: le istruzioni
La Circolare n. 3 del 24 gennaio 2025, emanata dalla Direzione Generale dell’INAIL, aggiorna le disposizioni relative alla copertura assicurativa a carico del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 312, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)
In particolare, vengono integrate le categorie di soggetti tutelati, includendo i condannati al lavoro di pubblica utilità e quelli ammessi ad attività di volontariato o utilità sociale, in conformità agli articoli 56-bis della Legge 689/1981 e 47, comma 2-bis, della Legge 354/1975.
La circolare fornisce inoltre chiarimenti pratici per l'applicazione delle nuove disposizioni.
Polizza INAIL Destinatari e sintesi modifiche
La circolare si applica a tutti gli enti e organizzazioni che ospitano soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato non retribuito, con un’attenzione particolare alle nuove categorie introdotte:
- Condannati impegnati in lavori di pubblica utilità (art. 56-bis, Legge 689/1981).
- Condannati ammessi a servizi di volontariato o attività non retribuite (art. 47, comma 2-bis, Legge 354/1975).
I destinatari principali dei chiarimenti sono amministrazioni pubbliche, enti locali, organizzazioni di volontariato e le autorità giudiziarie coinvolte nei provvedimenti.
Il documento sottolinea che la copertura assicurativa a carico del Fondo deve essere attivata per i soggetti beneficiari previa richiesta, rispettando le modalità e i tempi indicati, e che il Fondo stesso opera nei limiti delle risorse disponibili
Viene ribadita la responsabilità degli enti ospitanti per l’assicurazione obbligatoria, laddove il Fondo non sia sufficiente.
Polizza INAIL Adempimenti richiesti agli utilizzatori
Richiesta tramite servizio online
Gli enti, le amministrazioni o le organizzazioni che ospitano soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato devono utilizzare l'apposito servizio online denominato "Polizza volontari" per presentare la richiesta di copertura assicurativa.
Tempistiche di invio della richiesta
La richiesta deve essere effettuata almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività. Questo anticipo è necessario poiché, per i soggetti beneficiari del Fondo, non si applica il principio di automaticità delle prestazioni (art. 67 del D.P.R. 1124/1965).
Informazioni da includere nella richiesta
Nella richiesta è necessario:
- Specificare la tipologia di attività che il soggetto svolgerà.
- Indicare il numero complessivo delle giornate in cui il soggetto sarà impegnato.
- Allegare la convenzione stipulata con le autorità competenti, nella quale deve essere chiaramente indicato il riferimento normativo applicabile (es. art. 56-bis o art. 47, comma 2-bis).
Aggiornamenti al servizio online
Per alcune categorie di beneficiari, il sistema è già stato aggiornato per includere le nuove disposizioni.
Per altre categorie, il servizio è ancora in fase di aggiornamento; l'INAIL comunicherà con una nota specifica il rilascio della versione aggiornata.
Validità della copertura assicurativa
La copertura decorre solo dopo che l’INAIL ha comunicato all’ente ospitante l’avvenuta attivazione della polizza.
In caso di mancata copertura da parte del Fondo (es. per incapienza), gli enti devono attivare una polizza ordinaria con l'INAIL, sostenendo gli oneri tramite il pagamento dei premi dovuti mediante modello F24.
Fondo INAIL volontari e lavori pubblica utilità
L’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) istituisce un Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo Fondo è finalizzato a reintegrare l’INAIL dei costi derivanti dalla copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per specifiche categorie di soggetti impegnati in attività di volontariato o lavori di pubblica utilità.
A questo link le schede INAIL che illustrano i dettagli sul funzionamento del Fondo
Caratteristiche principali della norma:
Obiettivo del Fondo
Il Fondo serve a coprire le spese assicurative per soggetti che, pur non essendo lavoratori subordinati o autonomi, partecipano a attività di utilità sociale o pubblica. Questo include:
- Beneficiari di ammortizzatori sociali coinvolti in attività di volontariato.
- Detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.
- Stranieri richiedenti asilo in possesso di permesso di soggiorno, coinvolti in attività volontarie di pubblica utilità.
Dotazione finanziaria
La norma stabilisce un budget annuo per il Fondo, che rappresenta il limite massimo di risorse disponibili per coprire i costi assicurativi. Eventuali spese eccedenti devono essere sostenute dagli enti ospitanti.
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Assicurazione INAIL casalinghe: pagamento entro il 31 gennaio
Il 31 gennaio 2024 scade il termine per effettuare il pagamento dell’importo annuale della polizza obbligatoria dell’assicurazione contro gli infortuni domestici (cd."assicurazione casalinghe"), pari a 24 euro.
Si ricorda che dal 2024 sono possibili anche i versamenti con le applicazioni online
Rivediamo in sintesi tutti i dettagli su come funziona.
Chi ha l’obbligo e chi è escluso dall’ assicurazione infortuni nel lavoro domestico
Si ricorda che sono tenuti ad assicurarsi coloro che lavorano solo in casa e che comunque non sono coperti da altre polizze assicurative INAIL , e in particolare:
- chi ha un’età compresa tra i 18 e 67 anni compiuti e:
- svolge il lavoro per il lavoro domestico e la cura dei componenti della famiglia e della casa
- senza vincoli di subordinazione
- in modo abituale ed esclusivo.
Le categorie interessate comprendono
- studenti domiciliati in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
- titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
- cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- lavoratori in mobilità, lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione
- soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato), per i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Dato che il premio assicurativo non è frazionabile la quota va versata per intero.
ATTENZIONE L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.).
Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).
E’ escluso l’obbligo assicurativo per :
- il lavoratore socialmente utile (Lsu)
- titolare di una borsa lavoro l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
- il lavoratore part time
- il religioso.
Assicurazione INAIL lavoro domestico: a cosa da diritto
- Se dall’infortunio deriva un’inabilità permanente accertata tra il 6% e il 15%, si ha diritto a una prestazione una tantum, rivalutabile, pari a 337,41 euro.
- Se l’invalidità permanente è pari o superiore al 16%, si ha diritto a una rendita mensile, proporzionale all’invalidità, che può arrivare fino a 1.454,08 euro al mese.
In presenza di determinate menomazioni gravi e di un’invalidità del 100%, hai diritto anche all’assegno per l’assistenza personale continuativa pari a 667,12 euro.
In caso di infortunio mortale ai superstiti viene corrisposta
- – una rendita, pari a 1.454,08 euro
- – un assegno una tantum pari a 12.240,00 euro (in mancanza di superstiti, l’assegno può essere erogato a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie, nei limiti delle spese sostenute e, comunque, dell’importo dell’assegno).
Iscrizioni e pagamento come fare
PRIMA ISCRIZIONE
Per iscriversi occorre collegarsi al sito Inail e accedere ai Servizi online tramite Spid – CIE – CNS.
l’iscrizione si effettua utilizzando l’apposito servizio “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” e attendi la mail di conferma con l’avviso che contiene il codice IUV necessario per effettuare il pagamento.
La prima iscrizione si puo effettuare in qualsiasi periodo dell’anno, indicando la data in cui è iniziata l' attività.
La copertura assicurativa è attiva dal giorno successivo al pagamento.
Si può pagare online:
– sul sito dell’Inail;
– sul sito di Poste Italiane;
– sul sito della tua banca;
– tramite l’app IO.
In alternativa è possibile pagare presso gli uffici di Poste Italiane, in banca, allo sportello bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati (per pagamento in contanti o con carta) e presentare l’avviso PagoPA rilasciato dai sistemi dell’Inail.
Puoi effettuare Per maggiori dettagli consulta il sito
RINNOVO
Le persone già iscritte ricevono, entro la fine di ogni anno, una comunicazione dall’Inail con l’avviso di pagamento PagoPA precompilato con i dati anagrafici e l’importo da versare entro il 31 gennaio.
L’avviso di pagamento è comunque disponibile anche sui servizi telematici dell’Inail riservati all’assicurazione e sull’app IO.
Assicurazione lavoro domestico gratuita: per chi?
Lo Stato copre il costo del premio assicurativo per:
- i soggetti con reddito complessivo lordo inferiore a 4.648,11 euro l’anno e
- che fanno parte di un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore ai 9.296,22 euro l’anno,
Per iscriversi o rinnovare la polizza ogni anno va utilizzato il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.
La copertura assicurativa è attiva dal giorno successivo all’invio della domanda per via telematica.
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Mail dipendenti: illegittimi i controlli retroattivi
Nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 807 del 13 gennaio scorso vengono chiariti ulteriormente i vincoli che la normativa del lavoro e il Regolamento sulla privacy pongono ai datori di lavoro in merito all'utilizzo dei dispositivi elettronici aziendali . La nuova pronuncia si occupa in particolare di un caso di licenziamento a seguito di indagini sul pc di un dipendente a causa di fondati sospetti di attività illecita , nel quale la Suprema corte conferma la decisione di merito sottolineando che il controllo sui periodi precedenti il sospetto, è vietato, per cui le eventuali informazioni acquisite non sono utilizzabili a fini di una contestazione disciplinare verso il dipendente.
Controllo posta elettronica : i limiti dello Statuto dei lavoratori e Jobs At
La Cassazione afferma ancora una volta come , i controlli tecnologici sugli strumenti digitali aziendali, sebbene ammessi dallo Statuto dei lavoratori modificato dal Jobs Act del 2015, devono rispettare specifici parametri di bilanciamento tra il rispetto della privacy del lavoratore e le esigenze di tutela degli interessi aziendali.
In particolare, le verifiche sono ammesse:
- solo in presenza di un fondato sospetto di attività illecite e
- devono limitarsi ai dati raccolti successivamente al suo insorgere .
Qualsiasi verifica retrospettiva, come quella effettuata nel caso analizzato, viola l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che consente controlli unicamente ex post.
Inoltre, viene precisato che l’informativa sulla privacy regolarmente visionata e accettata dal dipendente , non può sanare l’illegittimità di controlli eseguiti in violazione delle norme, poiché tale adempimento ha finalità diverse.
La sentenza sottolinea che l’azione disciplinare può basarsi solo su dati raccolti nel rispetto di questi limiti, impedendo al datore di lavoro di utilizzare prove raccolte in modo improprio o di cercare conferme di un sospetto esplorando dati archiviati precedentemente.
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Stop alla Naspi per i rimpatriati disoccupati dal 1 gennaio
La legge di bilancio 2025 ormai in vigore (legge 207 2024) contiene al capo V numerosi articoli in materia di lavoro .
Vediamo in particolare l'art 1 comma 187 che si occupa dei lavoratori rimpatriati a seguito di licenziamento o mancato rinnovo di contratti di lavoro stagionale e prevede lo stop all'indennità di disoccupazione dal 2025.
Con il messaggio 184 del 17 gennaio INPS ha comunica il recepimento della novità e il blocco della funzione nella piattaforma online che riguarda le cessazioni intervenute dal 1 gennaio 2025 (v. ultimo paragrafo).
Indennità di disoccupazione rimpatriati
La legge 25 luglio 1975, n. 402 aveva previsto che in caso di disoccupazione derivante da:
- licenziamento ovvero da
- mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero,
i lavoratori italiani rimpatriati, nonche' i lavoratori frontalieri, avessero diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratti eventuali periodi indennizzati in base ad accordi internazionali.
Per lo stesso periodo avevano diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se' e per i familiari a carico.
Erano richieste le seguenti condizioni
- che il rimpatrio fosse intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e
- che il lavoratore interessato si fosse iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro.
La novità della legge di bilancio 2025
L'art 1 comma 187 del ddl bilancio introduce una sospensione del diritto affermando che "la legge 25 luglio 1975, n. 402, non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025"
Nella stringata formulazione dell'articolo non sono presenti precisazioni sul fatto che la misura sia sperimentale o, diversamente, sul fatto che la legge venga abrogata . Occorre attendere quindi eventuali chiarimenti dai dossier parlamentari o dal Ministero del lavoro.
Si ricorda che restano comunque valide le previsioni relative a prestazioni previste da accordi bilaterali di sicurezza sociale in ambito UE disciplinati dal Reg 883/2004.
Stop Naspi: i chiarimenti INPS
Nel messaggio INPS precisa che il blocco riguarda le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Pertanto, è stata inibita, nella relativa procedura, la possibilità di presentare le domande di disoccupazione in oggetto da parte del cittadino e degli Istituti di patronato, riguardanti cessazioni di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2025.
A tale riguardo, si precisa che le Strutture territoriali dell’INPS non devono porre in essere alcun adempimento, in quanto la procedura provvede automaticamente alla reiezione delle citate istanze, indicando la motivazione giuridica del mancato accoglimento.
Resta possibile l'invio di domande relative a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute fino al 31 dicembre 2024, per le quali si confermano le indicazioni già fornite con la circolare n. 106 del 22 maggio 2015 e con il messaggio n. 1328 del 2 aprile 2024.