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Sicurezza sociale Italia-Monaco: in vigore l’accordo sul telelavoro
Con un comunicato apparso in GU il Ministero degli esteri avvisa che si e' perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
L'emendamento e' entrato in vigore il 1° giugno 2024 e riguarda in particolare gli aspetti legati al lavoro da remoto .
Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Convenzione sicurezza sociale Italia Monaco: cosa prevede
Il 12 febbraio 1982 la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco hanno stipulato una Convenzione generale di sicurezza sociale, successivamente ratificata con legge 5 marzo 1985, n.130, ed in vigore dal 1° ottobre 1985. Nella stessa data è entrato in vigore l'Accordo amministrativo complementare, che regola le modalità di applicazione della Convenzione.
La Convenzione consente ai cittadini dei due Paesi contraenti, residenti nel territorio dell'altro Paese, di beneficiare, alle stesse condizioni, delle disposizioni di sicurezza sociale, in materia di :
- organizzazione dei servizi sociali,
- copertura maternità e dei rischi malattia, invalidità e morte,
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali e
- prestazioni familiari.
L'Accordo amministrativo complementare individua le autorità amministrative competenti
Per l'Italia le autorità, ciascuna con il proprio specifico ambito di competenza, erano individuate:
- nell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
- nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) , Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI),successivamente confluiti nell'INPS,
- nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e
- nelle unità sanitarie locali.
Convenzione Italia Monaco emendamento n. 1: i contenuti
L'Emendamento , ratificato con legge n. 35 del 12 marzo 2024, (GU n. 71 del 25 marzo 2024), integra la Convenzione, allo scopo di disciplinare il telelavoro (e le altre forme di lavoro a distanza) svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato .
Era stato sottoscritto dalle Parti durante l'emergenza da Covid-19, che ha evidenziato l'importanza della modifica avendo costretto al telelavoro numerosi lavoratori dipendenti di aziende del Principato di Monaco ma residenti in Italia,.
L'accordo regolato dal nuovo emendamento prevede che i lavoratori da remoto residenti in Italia potranno essere soggetti alla legislazione sociale monegasca, durante tutto il periodo della loro attività per conto di un'impresa presente sul territorio del Principato e viceversa.
La modifica risulta importante perché, in caso contrario, le aziende monegasche avrebbero un aggravio amministrativo (per la gestione dei contributi previdenziali), che potrebbe indurle a scoraggiare il ricorso al telelavoro o anche l'impiego di personale italiano.
Convenzione Italia Monaco: accordo 2024 sul telelavoro
L'Emendamento si compone nello specifico di sei articoli.
- L'articolo 1 prevede l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso.
- L'articolo 2 prevede che le autorità competenti verifichino il rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 1. Si prevede anche una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite dall'Emendamento stesso, trascorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.
- L'articolo 3 prevede che l'Emendamento sia attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, del diritto internazionale oltre che, per quanto concerne la parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
- L'articolo 4 dispone che i Paesi contraenti sosterranno le spese derivanti dall'attuazione dell'Emendamento in esame senza oneri aggiuntivi.
- L'articolo 5 stabilisce che le eventuali controversie nell'interpretazione o nell'applicazione dell'Emendamento siano risolte in via amichevole, tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi.
- L'articolo 6 prevede, infine, che ciascuna Parte contraente notifichi all'altra la conclusione dei lavori finalizzati all'entrata in vigore dell'Emendamento.
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Pagamenti INPS diretti: nuovi chiarimenti
Con il messaggio ai propri uffici n 2909 del 30 agosto 2024, l’Inps chiarisce ulteriormente la gestione dei pagamenti diretti delle indennità di malattia, maternità, permessi 104/1992 e congedo straordinario Dlgs 151/2001, nei casi in cui non vengano anticipati dal datore di lavoro.
In sintesi l'istituto richiede che il lavoratore fornisca una autodichiarazione sul fatto che il datore di lavoro non ha anticipato alcuna somme per uno degli eventi sopracitati. Nel caso invece ci fosse stata l'anticipazione anche di una parte dell'indennità, l'Inps deve prioritariamente verificare l’importo versato e poi procedere alla liquidazione del saldo.
Vediamo piu in dettaglio le istruzioni
Normativa di Riferimento
Secondo l'art. 1 del D.L. n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il datore di lavoro deve anticipare per conto dell'INPS le indennità dovute ai dipendenti. Successivamente, potrà recuperare l'importo tramite il conguaglio con i contributi e le somme dovute all'INPS. Tuttavia, esistono casi particolari in cui il pagamento diretto da parte dell'INPS è previsto.
Ad esempio, per i lavoratori dello spettacolo con contratti a termine o saltuari, l'INPS procede al pagamento diretto delle indennità.
Quando è previsto il pagamento diretto INPS
Come in parte anticipato nel messaggio Hermes n. 28997/2010 e sulla base del parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS riepiloga cosi i casi in cui può pagare direttamente le indennità:
- Datore di lavoro in procedura concorsuale: Se il datore di lavoro è in procedura fallimentare, il lavoratore deve dichiarare che non ha presentato richiesta di ammissione al passivo per le indennità. Se ha già fatto richiesta, deve chiedere la cancellazione per evitare doppi pagamenti.
- Azienda ancora attiva ma che rifiuta di anticipare: Il lavoratore deve inviare una diffida formale (raccomandata o PEC) al datore di lavoro, che ha 30 giorni per rispondere e pagare. Se non lo fa, l'INPS paga direttamente e segnala l'inadempimento.
- Lavoratori in cassa integrazione pagata direttamente dall’INPS: Se l’INPS sta già pagando direttamente il trattamento di integrazione salariale, proseguirà anche con il pagamento delle indennità di malattia o permesso o congedo.
- Accertamento dell’Ispettorato del lavoro: Se l'Ispettorato accerta che il datore di lavoro non ha anticipato le somme, dispone il pagamento diretto da parte dell'INPS.
- Azienda cessata: Se l’azienda cessa l’attività dopo che l’evento indennizzabile è iniziato, l'INPS provvede al pagamento diretto.
- Aziende senza obbligo di anticipazione: In caso il contratto collettivo di lavoro (CCNL) non preveda l'obbligo di anticipare le somme, l'INPS procede al pagamento diretto.
Pagamenti INPS diretti: procedura Operativa
In tutte queste ipotesi, l'operatore INPS deve verificare se il datore di lavoro ha effettuato eventuali conguagli o pagamenti e provvedere al pagamento diretto dell'indennità. Inoltre, le somme pagate dall'INPS devono essere calcolate sottraendo eventuali anticipi già ricevuti dal lavoratore.
Il lavoratore, quindi, per ottenere il pagamento diretto, deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto alcuna somma dal datore di lavoro per l’evento (malattia, maternità, permessi ex Legge 104/1992 o congedo straordinario).
Se il datore di lavoro ha anticipato solo una parte dell’indennità, l'INPS procederà al pagamento del saldo solo dopo aver verificato quanto già versato.
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Retribuzioni convenzionali rendite INAIL 2024: istruzioni
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 114 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2024 e stabilito gli importi del
- minimale di rendita euro 20.258,70
- massimale di rendita in euro 37.623,30.
Con la circolare 23 del 3 settembre 2024 , sulla base di tali importi e acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INAIL aggiorna i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 23 maggio 2024, n. 122.
In allegato alla circolare è fornito il riepilogo per gli anni 2015 – 2024 di dette retribuzioni convenzionali.
Vediamo di seguito i valori principali.
Retribuzioni convenzionali INAIL 2024
- Lavoratori dell’area dirigenziale: retribuzione giornaliera euro 125,41* – mensile euro 3.135,28
- Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time : retribuzione convenzionale oraria euro 15,68*
- Lavoratori parasubordinati: Minimo e massimo mensile euro 1.688,23 – euro 3.135,28
- Lavoratori sportivi : Minimo e massimo annuale euro 20.258,70 – 37.623,30
- Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.6: Retribuzione convenzionale giornaliera euro 67,80 -mensile euro 1.695,10
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Erasmus+: ecco i nuovi fondi 2024
E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Decreto direttoriale n. 282 dell’8 agosto 2024 di cofinanziamento nazionale 2024 all’Agenzia Erasmus+ INAPP di cui alla Convenzione pluriennale tra:
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione e
- l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP). Si ricorda che INAPP ha sostituito nella gestione del programma , l'agenzia ANPAL abrogata nel 2022.
Erasmus plus: cos’è?
Erasmus + è il Programma dell’Unione europea per il sostegno all’Istruzione, Formazione, Gioventù e Sport, per il periodo 2021-2027.
La dotazione finanziaria è pari a 28,4 miliardi di euro, importo quasi doppio rispetto al Programma precedente (2014-2020) che testimonia il principi cardine per cui è stato istituito ovvero il fatto che l’istruzione e la formazione inclusive e di alta qualità, nonché l’apprendimento informale e non formale promossi da Erasmus+, sostengono i partecipanti di tutte le età e permettono di raggiungere le competenze necessarie per
- una partecipazione attiva alla società democratica,
- una reale comprensione interculturale e
- una più facile transizione verso il mercato del lavoro.
Erasmus+ accresce le opportunità rivolte a un numero maggiore di partecipanti (10 milioni entro il 2027) e nei confronti di un’ampia gamma di organizzazioni. All’interno del Programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani.
Il contenuto del decreto importo del finanziamento
il decreto stabilisce il co-finanziamento nazionale per le attività di gestione e realizzazione del Programma Erasmus+ 2021-2027 condotte, nell’anno 2024 dall’INAPP, in qualità di Agenzia Nazionale Erasmus+ per l’ambito IFP, in conformità con quanto definito dall’articolo 26, comma 8, del Regolamento UE 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.
Viene specificato che :
il co-finanziamento nazionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è finalizzato a garantire all’Agenzia Nazionale le risorse necessarie, in aggiunta a quelle comunitarie stabilite nel Contribution Agreement n. EAC-2024-0024 (Annex III Budget for the action- alla voce Management Costs), per l’attuazionedi quanto indicato nel Piano di Lavoro 2024 (allegato n. 1), che costituisce parte integrante e costitutiva del decreto, e per garantire la gestione del Programma conforme alle norme applicabili dell'Unione.
Gli obiettivi specifici, i contenuti e le modalità di realizzazione e di verifica delle attività che l’Agenzia Nazionale dovrà realizzare sono riportati nel Piano di Lavoro 2024
Le attività previste dal Piano di Lavoro 2024 dovranno essere realizzate nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, fatte salve eventuali proroghe che dovranno essere preventivamente richieste e autorizzate dall’Autorità Nazionale.
Per l’anno 2024 il co-finanziamento nazionale erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali è determinato in un ammontare complessivo pari a euro 550.000.
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Contributi INPS agricoltura 2024: in scadenza il 16 settembre
Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2024, a carico dei datori di lavoro agricoli con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato OTD e indeterminato OTI, occasionali e per i dipendenti delle aziende agroalimentari.
Inps ha comunicato con la circolare 26 del 31 gennaio 2024 le istruzioni aggiornate e le tabelle di dettaglio (allegato 1 alla circolare.)
Con il messaggio 569 2024 sono state poi precisate le aliquote per il lavoro occasionale in agricoltura LOAGRI.
Di seguito un riepilogo completo
Aliquote contributive INPS agricoltura 2024
AZIENDE AGRICOLE
Come previsto dal decreto legislativo n. 146/1997 che prevede l'aumento progressivo fino alla soglia di 32% anche quest'anno l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è in aumento ed è pari a 21,06%.
Invariata invece l'aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2024, quindi, l’aliquota contributiva è fissata nella misura complessiva del 30,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
AZIENDE AGROALIMENTARI
Per le aziende agricole di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici invece la misura complessiva del 32% cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali -legge n. 296/2006.- per cui l'aliquota complessiva resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
COOPERATIVE E CONSORZI
A seguito delle modifiche della legge di Bilancio 2022 che ha integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la tutela NASPI è stata estesa dal 1° gennaio 2022, anche agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici
Di conseguenza dal 1° gennaio 2022 le cooperative e loro consorzi del settore agricoltura sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpi e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola.
Si ricorda che la contribuzione aggiuntiva per la NASPI è pari a 1,31% della retribuzione imponibile.
MINIMALE ORARIO LAVORO PART TIME
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è calcolato come segue
€ 56,87 x 6 /39 = € 8,75.
Le aliquote INAIL 2024
contribuzione misura assistenza infortuni sul lavoro 10,1250% addizionale infortuni sul lavoro 3,1185% Da sottolineare che può essere applicabile la riduzione legata all’andamento infortunistico aziendale ex art. 1 comma 128 della L. 147/2013, pari al 15,17% (v. circ. n. 12/2023).
Agevolazioni per zone tariffarie 2024
Infine sono invariate anche le agevolazioni per zone tariffarie (articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 -legge di Stabilità 2011), applicate a regime da luglio 2010, come di seguito:
Aliquote agevolazioni per zone tariffarie territori non svantaggiati 100% particolarmente svantaggiati (ex-montani) 75% 25% svantaggiati 68% 32% Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Utile specificare che, come chiarito dal messaggio INPS n. 1666/2022, queste agevolazioni sono applicabili anche ai datori di lavoro non agricoli ma che abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79.
Contributi INPS lavoratori occasionali LOAGRI
Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) viene effettuato mediante l’applicazione, sulle aliquote ordinarie, della riduzione per i territori svantaggiati (v. sopra)
Nel messaggio 569 del 8 febbraio 2024 l'istituto precisa che nel calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono lavoratori occasionali in agricoltura (LOAgri), non si applica la misura stabilita all’articolo 1, comma 352, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rispetto al contributo (c.d. fondi interprofessionali) vengono fornite quindi le tabelle aggiornate .
Esonero contributivo parziale IVS 2024
Va ricordato che anche quest'anno i datori di lavoro devono inoltre applicare la riduzione della quota IVS a carico del lavoratore, previsto dalla legge di bilancio 213 2023 per il periodo 2024 pari al
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- – 6% (se la retribuzione imponibile non supera 2.692 euro)
ATTENZIONE : taglio non applicabile sulla tredicesima e sui ratei mensili
Contributi INPS agricoltura – le scadenze di versamento
Come ogni anno, i contributi sono dovuti con il modello F24 alle seguenti scadenze
- – 16 settembre 2024, contribuzione del primo trimestre (mesi di gennaio, febbraio e marzo);
- – 16 dicembre 2024, contribuzione del secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno);
- – 16 marzo 2025, contribuzione del terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre);
- – 16 giugno 2025, contribuzione del quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre).
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Indennità di disoccupazione: obbligo DID anche per i detenuti
La sentenza della Corte di Cassazione n. 22993 del 21 agosto 2024 ha affermato che, anche nel caso di un ex lavoratore in stato di detenzione, per ottenere l’indennità mensile di disoccupazione è indispensabile la dichiarazione di immediata disponibilità per lo svolgimento di attività lavorativa (DID) e che l'erogazione dell'indennità decorre dalla data di presentazione della DID stessa.
Vediamo di seguito in maggiore dettaglio il caso giunto all'attenzione della Suprema Corte.
Indennità di disoccupazione e detenzione: il caso
Il caso in esame coinvolge l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e un cittadino, identificato per semplicità come "il ricorrente", che ha richiesto l'indennità di disoccupazione ASpI. La questione centrale riguarda la determinazione del periodo di inizio del trattamento di disoccupazione e, in particolare, se questo dovesse decorrere
- dalla data di presentazione della domanda amministrativa o
- dalla successiva data di rilascio della DID: dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
Il ricorrente, che si trovava in custodia cautelare in carcere dal 28 ottobre 2014, era stato licenziato il 21 novembre dello stesso anno.
Il 21 gennaio 2015 ha presentato domanda per l’indennità di disoccupazione ASpI.
L’INPS ha riconosciuto il diritto all’indennità solo a partire dal 2 novembre 2015, data in cui il ricorrente ha rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Il ricorrente ha avviato un contenzioso legale per ottenere l’indennità a partire dal 22 gennaio 2015, giorno successivo alla presentazione della domanda.
Indennità di disoccupazione: Sentenze di merito e ricorso INPS
La Corte d'Appello di Bologna, in riforma della prima decisione del Tribunale di Reggio Emilia, aveva dato ragione al ricorrente, stabilendo che il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI (oggi NASPI) doveva decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ovvero il 22 gennaio 2015.
La Corte d'Appello ha sostenuto che il detenuto, per tutta la durata della detenzione, debba essere considerato disoccupato e che l'onere di presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro fosse irragionevole in queste circostanze, poiché lo stato di detenzione certifica già di per sé la disoccupazione.
L'INPS ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello, sostenendo che la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro fosse un requisito imprescindibile per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione.
L'INPS ha richiamato le disposizioni dell’art. 19, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, insieme a quelle dell’art. 4, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Indennità di disoccupazione e detenzione:la decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, evidenziando che il quadro normativo applicabile richiede esplicitamente la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa per accedere all’indennità di disoccupazione. La Cassazione ha sottolineato che, secondo la legge, lo stato di disoccupazione rilevante ai fini dell’indennità ASpI presuppone tale dichiarazione, che deve essere resa dall'interessato e trasmessa all'INPS, il quale, a sua volta, la invia al servizio competente.
La Corte di Cassazione ha analizzato la normativa vigente, confermando che l’indennità mensile di disoccupazione ASpI è subordinata non solo allo stato di disoccupazione, ma anche alla disponibilità immediata al lavoro, che deve essere formalmente dichiarata.
La Cassazione ha ritenuto che la legge non consente deroghe a questo requisito, nemmeno per i detenuti.
In particolare, ha osservato che lo stato di detenzione non è necessariamente incompatibile con l’attività lavorativa e che, in ogni caso, la dichiarazione di disponibilità è un requisito non arbitrario ma necessario per attestare la volontà del soggetto di reinserirsi nel mercato del lavoro.
La Cassazione ha quindi stabilito che la sentenza della Corte d'Appello di Bologna era errata e che l’INPS aveva correttamente applicato la normativa, riconoscendo l’indennità di disoccupazione solo a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
In sintesi, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di diritto chiaro e rigoroso, ribadendo che l’accesso alle prestazioni previdenziali deve seguire le procedure stabilite dalla legge, senza eccezioni, anche in situazioni particolari come quella di un detenuto contribuendo a chiarire l'applicazione della normativa.
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Il congedo parentale 2024
La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha innalzato l’importo dell' indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino.
In particolare si prevede l'aumento dell'indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile)
- all'80% per due mesi nel 2024 e
- all'80% per un mese e al 60% per un altro mese, a regime, a partire dal 2025.
La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.
Con la circolare 57 del 18 aprile 2024 Inps ha fornito le istruzioni operative per i lavoratori del settore privato.
Nel messaggio del 26 aprile l'istituto spiega un ulteriore possibilità operativa per i datori di lavoro. Vedi ultimo paragrafo
AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2024
L'INPS, con il Messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, comunica un ulteriore aggiornamento della procedura di presentazione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore aderenti recenti modifiche . Si richiede in particolare l'inserimento della data di fine congedo se l'evento è riferito al 2022 o 2023 . Questo per consentire l'evasione delle richieste in ordine cronologico.
Non è necessario invece per gli eventi nascita o ingresso in famiglia che si realizzano nel 2024.
Inoltre l'Istituto precisa che non è richiesta una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni.
Congedo parentale le novità dal 2022
Sul tema la normativa DLgs. 151/2001 è stata oggetto di molte modifiche nel 2022 e 2023 .In particolare :
- con il d.lgs 105 2021 il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili ai lavoratori dipendenti è stato elevato da 6 a 9 mesi complessivi fruibili entro i 12 anni del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozioni o affido)
- Con la legge 197 2022 è stato previsto che dal 2023 , a regime, un mese dei 9 previsti da fruire entro il 6° anno fosse indennizzato al 80% e i restanti 8 mesi al 30%.
Interessante notare che quest'ultima misura era inizialmente rivolta solo alle madri, in controtendenza rispetto alle raccomandazioni della direttiva europea, sulla parità dei sessi e infatti durante l'iter parlamentare la norma è stata estesa anche ai padri.
Durata dei congedi parentali
Attualmente sulla durata del congedo parentale la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, (salvo il caso in cui il padre fruisca dell'astensione per almeno tre mesi , per cui si aggiunge un mese ulteriore)
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
- c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
In merito INPS ha fornito le istruzioni con le circolari 122 2022 e 45 2023
Tabella limiti congedi parentali
congedi parentali dal 2024 LIMITE INDIVIDUALE LIMITE COMPLESSIVO 6 MESI sia per il padre che per la madre in alternativa
entro i 6 anni (7 per il padre che si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi)10 MESI entro i 12 anni (11 mesi per il padre che si astiene per almeno 3 mesi Indennizzo Congedi parentali 2024
Nell'ambito dei limiti di durata citati spettano i seguenti indennizzi
- – alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
- – al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- – a entrambi i genitori , in alternativa un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili.
- – sono indennizzabili anche il decimo e l’undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.
In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta, nei predetti limiti, per ogni figlio.
Indennità secondo mese all'80% dal 2024: istruzioni operative e Uniemens
Nella circolare 57 2024 , giunta con molto ritardo l'istituto chiarisce finalmente le modalità operativo per la fruizione dell'indennità.
Si ricorda che il mese con indennità aumentata può essere utilizzato alternativamente dai due genitori o esclusivamente da uno di essi, anche in modalità spezzata (giorni o ore).
Successivamente vengono riepilogate le varie percentuali dell'indennità che i datori di lavoro sono tenuti a erogare per i congedi parentali fruibili entro i sei anni di vita del bambino, ovvero l'80% per il primo mese e per il secondo (solo se utilizzato nel 2024), o il 60% per il secondo mese utilizzato dal 2025 e il 30% per i successivi sette mesi (che possono arrivare a nove per i redditi inferiori a una certa soglia), fornendo anche diversi esempi pratici
Si segnala in particolare che il diritto al secondo mese di congedo con indennità maggiorata al 80%/60% :
- è garantito per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall'effettivo uso del congedo di maternità o paternità.
- mentre per i nati nel 2023 , spetta solo ai lavoratori che concludano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.
- In caso contrario è applicabile un solo mese con indennità all80% come da normativa previgente
Dal punto di vista procedurale, l'ente ha implementato nuovi codici evento e codici conguaglio da impiegare nel flusso Uniemens o per la restituzione di quello retribuito in misura standard da utilizzare entro il flusso di giugno 2024.
I nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva, tramite il flusso UniEmens, riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria[3] e ad altri Fondi speciali, sono :
- “PG2”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- “PG3”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
- Successivamente le correzioni potranno essere effettuate solo tramite procedure di regolarizzazione.
Ai fini del conguaglio, i datori di lavoro del settore privato devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale> / <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> di nuova istituzione “L330”, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) di un mese fino al sesto anno di vita del bambino di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023”.
AGGIORNAMENTO 26 APRILE 2024
Nel messaggio 1629 del 26 aprile INPS comunica che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all’80% :
- sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024
- valorizzando il codice “L330” con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>
- con la contestuale restituzione utilizzando il codice “M047”.
AGGIORNAMENTO 11 LUGLIO 2024
INPS ha reso noto con il messaggio 2283 2024 di alcune modifiche alla procedura telematica delle domande e fornisce nuove istruzioni operative anche ai datori di lavoro e agli operatori di sede.
Le novità cercano di ovviare alle difficolta di applicazione della norma che prevede l’indennità maggiorata:
- per un mese all’80% nel 2023 e
- per due mesi all’80% nel 2024
solo per i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022 nel primo caso e dopo il 31 dicembre 2023 nel secondo. In assenza di tali dati nella domanda di congedo, i datori di lavoro hanno dovuto reperirli autonomamente,con alto rischio di errori.
Il flusso di acquisizione delle domande di congedo parentale è stato ora modificato per permettere a richiesta di indennità con aliquota maggiorata fornendo i necessari dettagli.
Durante la compilazione della domanda telematica, il lavoratore dovrà selezionare la nuova dichiarazione "Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata" nella sezione "Dati domanda".
Se la data di parto o di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricade nel 2022, il lavoratore dovrà inserire almeno una delle seguenti date:
- data ultimo giorno di congedo di maternità fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data ultimo giorno di congedo di paternità alternativo fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data ultimo giorno di congedo di paternità obbligatorio per il minore.