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DDL Concorrenza 2025 novità per le società di professionisti
Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, un provvedimento chiave per garantire l’apertura dei mercati, la trasparenza nella gestione dei servizi pubblici e la protezione dei consumatori. Il testo, previsto dall’art. 47 della legge n. 99/2009, conferma l’impegno dell’Italia nel rispetto degli obiettivi PNRR e delle indicazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), contribuendo così al rafforzamento delle dinamiche concorrenziali, in linea con quanto già avviato con le precedenti leggi concorrenza del 2022, 2023 e 2024.
Nel dettaglio, il DDL si articola in tre Capi principali:
- servizi pubblici locali e mobilità elettrica;
- trasporto pubblico regionale e aereo; e
- un insieme di misure trasversali.
Tra i temi affrontati spiccano il rafforzamento del controllo sulla gestione dei servizi affidati dagli enti locali, l’introduzione di sanzioni in caso di mancata trasparenza e la promozione di una mobilità elettrica efficiente, contrastando la concentrazione del mercato delle ricariche in mano a pochi operatori. Il disegno di legge propone anche importanti novità per il trasporto ferroviario regionale e l'organizzazione degli aeroporti minori, in particolare aumentando da 1 a 5 milioni la soglia di passeggeri che permette l’accesso a procedure semplificate.
Focus sulle novità per i professionisti: più flessibilità per le STP
Una delle misure più rilevanti del DDL Concorrenza 2025 per il mondo delle libere professioni è contenuta nell’art. 9, che interviene sul funzionamento delle società tra professionisti (STP), modificando la normativa di riferimento contenuta nella legge n. 183/2011. L’obiettivo è sciogliere le incertezze interpretative che, in questi anni, hanno limitato l’operatività delle STP e alimentato numerosi contenziosi interni agli Ordini professionali.
Secondo l’interpretazione più rigida, per essere iscritte nell’apposita sezione dell’Albo, le STP devono rispettare cumulativamente due requisiti: almeno due terzi dei soci devono essere professionisti, e questi devono detenere anche almeno due terzi del capitale sociale. Tuttavia, una parte della giurisprudenza ha accolto interpretazioni meno stringenti, ritenendo sufficiente che i soci professionisti detengano il controllo sostanziale delle decisioni societarie, anche se non in termini di maggioranza del capitale.
Il DDL 2025 risolve questo nodo prevedendo che sia sufficiente garantire ai soci professionisti la possibilità di determinare la maggioranza qualificata (due terzi) nelle deliberazioni o decisioni strategiche, in coerenza con le regole del modello societario adottato. Si fa così un passo avanti decisivo per incentivare l’adozione dello strumento societario anche tra i professionisti, ampliando le opportunità di crescita e collaborazione multidisciplinare, nel rispetto delle specificità di ciascuna professione.
Maggiori tutele per i consumatori e il mercato
Il terzo Capo del DDL introduce inoltre importanti misure in materia sanitaria e di tutela dei consumatori. Tra queste, spiccano nuove sanzioni a carico di professionisti che utilizzano in modo scorretto cosmetici o biocidi, nonché una più chiara distinzione tra le diverse categorie di prodotti soggette a regolamentazioni europee (cosmetici, biocidi e farmaci).
Tali modifiche intendono colmare le attuali lacune sanzionatorie, migliorare la sicurezza dei consumatori e garantire una concorrenza leale nel mercato dei prodotti per la cura della persona.
Infine, il DDL dedica attenzione anche al rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione attraverso il rilancio del trasferimento tecnologico.
In particolare, si prevede un nuovo assetto per la Fondazione Tech e Biomedical, cui saranno affidati fino a 250 milioni di euro per finanziare progetti strategici a supporto dell’interazione tra ricerca, università e imprese, promuovendo brevetti, spin-off e sinergie tra pubblico e privato.
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Enti bilaterali: nuove causali contributo per F24
L'agenzia comunica con la risoluzione 34 del 4 giugno 2025 l'istituzione di nuove causali contributo per i versamenti tramite INPS a enti bilaterali. Le modifiche seguono numerosi altri provvedimenti di istituzione e soppressione di causali. Tutti i dettagli nei paragrafi che seguono
Causali contributo enti bilaterali Risoluzione 49 del 15.10.2024
A seguito dell'istituzione di nuovi enti bilaterali (di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) r ratificati dal Ministero del lavoro e iscritti al Repertorio nazionale, con la Risoluzione 15 ottobre 2024, n. 49, l'Agenzia delle Entrate ha istituito le relative causali per il versamento dei contributi a loro favore, con modello F24, da parte delle aziende aderenti, tramite riversamento dall'INPS.
Sono le seguenti :
- “EBPM” denominato “EBIN.PMI – Ente Bilaterale Nazionale per le piccole e medie imprese”;
- “ETUR” denominato “EBINTUR – Ente Bilaterale Ebintur”;
- “HELS” denominato “FONDO UNIHELSE”;
- “EINT” denominato “EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”; (RETTIFICATA – V. SOTTO)
- “FASN” denominato “FASNI – Fondo Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa”;
- “EBUA” denominato “ENBIUC – Ente Bilaterale UAI-CONFINTESA”;
- “BIMO” denominato “EBIMO – Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale”;
- “EBUN” denominato “EBIUNI – Ente Bilaterale Nazionale delle industrie e imprese”;
- “IT24” denominato “ENBILAV – E.N.BI.LAV.”;
- “BILD” denominato “ENTEBILD – Ente Bilaterale Italiano Imprenditori, Lavoratori e Dirigenti”.
In sede di compilazione del Mod. F24, le causali contributo citate vanno indicate
- nella sezione “INPS” (secondo riquadro),
- nel campo “causale contributo”, ed
- esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Le suddette causali sono operativamente efficaci a partire dal 4 novembre 2024.
Causali contributo enti bilaterali risoluzione 57 E del 3.12.2024
Ulteriori nuove causali sono state il 3 dicembre 2024 e sono le seguenti:
- EBNL per l’“EBINAL – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro”;
- PREV per il “Fondo Sanitario PREVILAVORO ITALIA (PREVILAVORO ITALIA)”;
- SARC per il “Fondo Bilaterale di Assistenza Sanitaria – SANARCOM (SANARCOM)”;
- EBOS per l’“Ente Bilaterale Operatori Sicurezza (EBILOS)”;
- MEDI per il “FONDO MEDIPREV – Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (MEDIPREV)”;
- EBNU per l’“Ente Bilaterale Nazionale di Unione (E.B.N.U.)”;
- EFAR per l’“EBIFARM – Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private (EBIFARM)”;
- EBIO per l’“Ente Bilaterale EN.BI.FO.SI e O.P.N. EN.BI.FO.SI”;
- EBMQ per il “Fondo EBM SALUTE (EBM SALUTE)”.
ATTENZIONE : per il versamento all’“EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”, è stata istituita la causale ENIL, in sostituzione della causale “EINT”, precedentemente indicata nella risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.
L'agenzia precisa che restano valide le altre indicazioni già contenute nella risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.
Contributi per il finanziamento degli enti bilaterali
Si ricorda che con la determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023, INPS ha adottato il nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse per
- la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di tali organismi versati dai datori di lavoro e destinati al finanziamento delle attività , nonché
- per la raccolta e trasferimento dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l’Istituto dispone e che risultino necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali di tali soggetti.
Nello schema convenzionale sono stati rideterminati i costi che gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse devono corrispondere all’Istituto a titolo di rimborso per l’erogazione servizio medesimo , che l’Istituto rideterminerà annualmente tali costi sulla base delle risultanze della contabilità analitica e di altri criteri.
Le istruzioni in materia sono state fornite dall'INPS nel messaggio 1399/2024.
Soppressione causali Risoluzione 28 marzo 2025
Con la risoluzione del 28 marzo 2025 l'Agenzia comunica a seguito di richiesta dell'Inps, della soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali di seguito indicate:
- • “VITA” denominata “CASSA RISCHIO VITA – Cassa Assicurativa per il rischio vita per i lavoratori dipendenti dell’industria alimentare”;
- • “EBAI” denominata “EBAIS – Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi”;
- • “EBCA” denominata “EBICA STUDI LEGALI – Ente Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali Legali”;
- • “EART” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE dell’Artigianato – EBICC Artigianato”;
- • “EBIM” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Multiservizi”;
- • “EBTR” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Tras porti”;
- • “EBIF” denominata “EBIFORM – Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante”;
- • “EBLE” denominata “EBILTER – Ente Bilaterale del Terziario”;
- • “EBNS” denominata “EBINS – Ente Bilaterale Nazionale Scuola”;
- • “EBFC” denominata “EBSA – Ente Bilaterale Nazionale Sicurezza Antincendio, Installazione, Manutenzione, Progettazione e Formazione”;
- • “EBVS” denominata “E.N.Bi.Art. – Ente Nazionale Bilaterale dell’Artigianato”.
Risol. 34 del 4.6.2025: nuove causali contributo dal 1 luglio 2025
A seguito della richiesta INPS del 9 maggio 2025, l'Agenzia istituisce con la risoluzione 34 2025 le seguenti nuove causali contributo, operative dl 1 luglio 2025 :
• “EBEN” denominata “E.BI.N.L. – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro”;
• “EPAB” denominata “E.PA.BIC. – Ente Bilaterale Paritetico”;
• “FAFP” denominata “FASIFAR – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private”;
• “FCBI” denominata “FCBI – Ente Bilaterale FOR.ITALY CIU”;
• “SANI” denominata “FONDOSANI – Fondo di Assistenza Sanitaria”;
• “6BIC” denominata “6EBIC”.
In sede di compilazione del modello F24, le causali sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese
e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” nessun valore.
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770/2025 semplificato: dati entro il 30 settembre
Con il Provvedimento n 25978 del 31 gennaio le Entrate dettano le regole operative per la Dichiarazione semplificata dei sostituti d'imposta con meno di cinque dipendenti, in alternativa al modello 770.
Vengono inoltre definite le modalità di svolgimento della nuova procedura e individuati i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.
A tal fine, è approvata anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio telematico del modello F24, per consentire la comunicazione delle suddette informazioni riepilogate in un apposito nuovo prospetto.
Sul sito Ade nella sezione preposta è disponibile anche il software "Comunicazione F24-770" che consente la compilazione della comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate e la compilazione del relativo mod. F24 per il versamento delle relative imposte ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1
Inoltre con il Provvedimento n 241540 del 3 giugno si modificavano le date di riferimento della novità e nel dettaglio, per fornire agli operatori del settore e alle aziende di sviluppo software un maggiore lasso temporale per operare gli adeguamenti informatici, l’Agenzia è intervenuta prorogando al 30 settembre 2025 il termine per l’invio del prospetto dati ed estendendo il periodo di riferimento dei dati da trasmettere, ricomprendendo, oltre alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio, anche quelle relative ai mesi da marzo ad agosto 2025.Dichiarazione semplificata dei sostituti d’imposta: le regole
Le disposizioni di semplificazione, previste dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ossia uno dei provvedimenti della riforma fiscale, possono essere applicate, a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025, dai soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che:
- a) corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
- b) sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- c) effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- d) al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.
Il provvedimento precisa che le disposizioni si applicano alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, identificati dai relativi codici tributo, elencati nell’allegato 1.
Dichiarazione semplificata sostituti d’imposta: entro il 30 settembre
In alternativa alla presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i soggetti su indicati comunicano all’Agenzia delle entrate i seguenti dati:
- a) l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- b) in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, la regione o il comune a cui si riferiscono;
- c) la presenza delle fattispecie (note) elencate nell’allegato 2 al presente provvedimento.
Ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i soggetti indicano anche:
- a) l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- b) l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
- c) i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate;
- d) ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
- il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate, autorizzando l'addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.
Dichiarazione semplificata sostituti d’imposta: come fare
L’invio del modello F24 e la comunicazione dei dati sono effettuati a decorrere dal 6 febbraio 2025, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 3 al provvedimento di cui si tratta.
L'invio può avvenire direttamente dal sostituto d’imposta, oppure avvalendosi di un intermediario.
A tal fine, i dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”, di cui all’allegato 4 al provvedimento.
Il modello F24 inviato con le modalità suddette è soggetto alle disposizioni e alle procedure di controllo pro tempore vigenti per i versamenti unitari con compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
Pertanto secondo le modifiche del provvedimento del 3 giugno si tratta dell'invio dati delle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio ad agosto 2025 (prima gennaio e febbraio 2025) e i sostituti d’imposta che si avvalgono del nuovo sistema possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi possono trasmettere le informazioni contenute nel prospetto dell’allegato 4 entro il 30 settembre 2025 (prima 30 aprile 2025).
Allegati: -
Incentivi alle PMI per l’intelligenza artificiale: nuovo disegno di legge
L’intelligenza artificiale (IA), soprattutto nelle sue applicazioni generative e predittive, sta trasformando radicalmente i modelli di produzione, distribuzione e gestione nelle imprese di tutto il mondo. Automatizzazione dei processi, ottimizzazione delle filiere, personalizzazione dell’offerta, cybersecurity e capacità di analisi predittiva sono solo alcune delle aree in cui l’IA sta già ridefinendo le regole della competitività.
Per le piccole e medie imprese italiane, che rappresentano la spina dorsale dell’economia nazionale, adeguarsi rapidamente a questi cambiamenti non è più un’opzione ma una necessità. Il rischio, altrimenti, è quello di un crescente divario tecnologico rispetto ai concorrenti internazionali e alle grandi aziende già dotate di strumenti avanzati.
In questo contesto si inserisce il nuovo disegno di legge presentato al Senato, che mira a colmare le lacune normative e operative attualmente esistenti nell’adozione dell’intelligenza artificiale da parte delle PMI.
DDL AI nelle PMI Obiettivi e ambito di applicazione
Il disegno di legge n. 494, presentato al Senato il 15 maggio 2025 su iniziativa del senatore Gelmetti, punta a colmare un vuoto normativo nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese italiane. La proposta si inserisce nel solco dei precedenti strumenti di politica industriale (Piano Industria 4.0, PNRR, Transizione 5.0), ma con un focus specifico sulle tecnologie di IA, comprese quelle generative.
La legge è destinata alle PMI con sede operativa in Italia, attive in settori strategici come il manifatturiero, la logistica, l’agroalimentare, il sanitario e il turistico.
Per accedere alle misure, le imprese dovranno dimostrare di non aver effettuato investimenti significativi in IA o di voler ampliare l’uso di tali tecnologie nei propri processi.
Il provvedimento mira, quindi, a favorire l’introduzione di soluzioni basate sull’IA nei processi decisionali e operativi, sostenendo l’innovazione e la competitività delle imprese di piccole e medie dimensioni.
Qui il testo del disegno di legge
Interventi ammissibili e tecnologie coperte
Le misure di sostegno riguardano interventi pratici e differenziati. Tra questi: l’acquisto e l’implementazione di software basati su IA, l’accesso a servizi di consulenza tecnica, la realizzazione di progetti pilota e attività di formazione per il personale. Le tecnologie ammesse spaziano dall’ottimizzazione dei processi produttivi all’automazione, fino alla personalizzazione dei servizi tramite IA generativa e alla protezione dei dati aziendali tramite strumenti di cybersecurity.
L’intento del legislatore è quindi quello di fornire un quadro di supporto modulare e concreto che possa adattarsi sia alle imprese già orientate all’innovazione, sia a quelle che si avvicinano per la prima volta a queste tecnologie. Inoltre, si vuole favorire l’adozione di soluzioni che generino benefici ambientali ed energetici misurabili, premiando i progetti più virtuosi con incentivi maggiorati
DDL IA nelle PMI: misure economiche e attuazione
Sul piano economico, il disegno di legge prevede quattro principali forme di sostegno:
- Contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 200.000 euro;
- Crediti d’imposta fino al 20% delle spese per l’integrazione dell’IA nei processi aziendali;
- Contributi specifici per consulenza e formazione fino a 10.000 euro;
- Premialità aggiuntiva fino al 10% per progetti che migliorano la sostenibilità ambientale o l’efficienza energetica.
L’attuazione sarà regolata da un decreto interministeriale che definirà criteri, modalità operative, sistemi di monitoraggio e risorse annuali disponibili, in coerenza con i fondi stanziati per l’innovazione tecnologica. Le risorse proverranno principalmente dal Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con possibile cofinanziamento europeo.
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Videosorveglianza sul lavoro: ok a unica autorizzazione per più sedi
Con la nota prot. n. 4757 del 26 maggio 2025 l'Ispettorato del lavoro fornisce indicazioni operative circa il rilascio dei provvedimenti autorizzativi previsti dall’articolo 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), in particolare nei casi in cui un’impresa richiede l’installazione di strumenti dai quali derivi un controllo a distanza dei lavoratori, e non sia stato raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU), o in assenza di esse.
L’intervento dell’Ispettorato nasce a seguito di numerosi quesiti riguardanti l’ambito di competenza territoriale nei casi in cui l'impresa abbia doppia o tripla sede.
In questi contesti, se le imprese hanno unità produttive in province diverse, purché sotto la giurisdizione del medesimo Ufficio territoriale dell’INL, si chiedeva la procedura per l'autorizzazione.
Richiesta autorizzazione unica per più sedi: le condizioni
Il dubbio principale riguarda il fatto che l’impresa sia tenuta presentare istanze separate per ciascuna sede produttiva o possa fare un’unica richiesta. L’Ispettorato risponde confermando che è possibile presentare una sola istanza all’Ufficio competente, qualora:
- le unità produttive si trovino nell’ambito territoriale coperto dalla medesima sede territoriale dell’INL;
- sussistano le stesse ragioni legittimanti l’installazione dei sistemi di controllo;
- venga utilizzato lo stesso sistema tecnologico nelle diverse unità.
La nota richiama esplicitamente la Circolare INL n. 2572 del 14 aprile 2023, che aveva già delineato questa possibilità e stabiliva che, in mancanza di accordo sindacale o rappresentanze, le imprese con più unità produttive ubicate nel territorio di competenza della stessa sede INL possono presentare una richiesta unica.
L’Ufficio, effettuate le verifiche formali e sostanziali del caso, può rilasciare un solo provvedimento autorizzativo valido per tutte le unità produttive coinvolte.
A fini esemplificativi, la nota chiarisce che se un’impresa ha sedi in due province distinte, ma entrambe rientrano nella competenza dello stesso Ispettorato territoriale, questa potrà:
- presentare un’unica istanza per tutte le sedi;
- scegliere indifferentemente una delle due sedi dell’Ufficio competente presso cui depositare la richiesta.
La direttiva firmata dal Direttore Centrale Aniello Pisanti stabilisce quindi una semplificazione amministrativa per le imprese e una uniformità di prassi tra gli uffici dell’Ispettorato. L’obiettivo è ridurre gli oneri burocratici e garantire una gestione coerente delle richieste autorizzative su base territoriale, nei casi in cui la stessa sede INL ha giurisdizione su più province
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Indennizzo assicurativo e risarcimento danni: quando si cumulano?
Con l’ordinanza n. 3429 del 10 febbraio 2025 la Cassazione ,fornisce indicazioni chiare sul principio di compensatio lucri cum damno , ovvero della compatibilità tra risarcimento danni e indennizzo assicurativo, nell’ambito delle polizze contro gli infortuni.
In estrema sintesi si afferma che la prova del danno e delle sue conseguenze è centrale per l'assicurato, mentre l’assicuratore deve dimostrare l’eventuale ristoro già ricevuto. L’indennizzo, pur previsto contrattualmente, non può sommarsi al risarcimento se copre il medesimo danno, pena la trasformazione della polizza in uno strumento di guadagno anziché di protezione.
Vediamo in dettaglio il caso in oggetto.
Il caso, e la decisione della Cassazione: principi di prova e ruolo della CTU
Una donna aveva stipulato con Intesa Sanpaolo Assicura una polizza contro gli infortuni. In seguito a un incidente stradale occorso nel 2014, riportò gravi lesioni personali e chiese all’assicuratore il pagamento dell’indennizzo previsto dal contratto. La compagnia rifiutò, sostenendo che la donna avrebbe prima dovuto dimostrare quanto già ricevuto a titolo di risarcimento dal responsabile del sinistro, in base al principio della “compensatio lucri cum damno”, secondo cui non si può ottenere un doppio ristoro per lo stesso danno.
La questione approdò in tribunale. Il giudice ordinò alla donna il deposito della documentazione relativa alla liquidazione ottenuta dall’assicurazione RCA del responsabile, ma la richiesta rimase inevasa. Il Tribunale quindi rigettò la domanda, così come la Corte d’Appello di Milano nel 2021, ritenendo che l'indennizzo e il risarcimento assolvano a una funzione identica e non possano cumularsi, e che mancasse la prova dell’effettivo danno alla salute.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell’assicurata, cassando la sentenza d'appello.
Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello ha erroneamente negato l’accertamento del danno senza disporre una consulenza tecnica d’ufficio, nonostante la documentazione medica allegata fosse sufficiente a giustificarla. Inoltre, la compagnia aveva di fatto ammesso l’esistenza del danno, eccependo sin dall’inizio la necessità di decurtare quanto eventualmente già percepito dalla donna a titolo di risarcimento.
La Cassazione ha quindi chiarito che:
- è onere dell’assicurato provare l’infortunio e le sue conseguenze;
- è onere dell’assicuratore dimostrare che l’assicurato ha già ricevuto un risarcimento dal terzo responsabile;
- quando esiste documentazione clinica, il giudice non può rifiutare la CTU per “assenza di prove”.
Inoltre, ha ricordato che il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) comporta che il giudice debba considerare ammesso un fatto se la controparte lo ha di fatto riconosciuto con difese incompatibili con la sua negazione.
Il cumulo tra indennizzo e risarcimento: quando non è possibile
Nel merito, la Cassazione ha confermato quindi che non è ammesso il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno per il medesimo evento, se entrambi mirano a ristorare lo stesso pregiudizio.
Il contratto di assicurazione contro gli infortuni non mortali è, secondo la Corte, un contratto di natura indennitaria, regolato – tra gli altri – dagli articoli 1904, 1908, 1909 e 1910 del Codice Civile.
Questo implica che:
- il pagamento dell’indennizzo è giustificato solo se il danno è effettivamente esistente e non è già stato integralmente ristorato da altri soggetti;
- anche se le parti stabiliscono liberamente l’entità dell’indennizzo, ciò non snatura la causa del contratto, che non è arricchire l’assicurato ma ristorare un danno;
- la rinuncia alla surrogazione da parte dell’assicuratore non implica che l’assicurato possa trattenere sia il risarcimento che l’indennizzo.
La Corte ha infine ribadito che in presenza di un sinistro già risarcito dal terzo responsabile, l’obbligo indennitario dell’assicuratore si estingue, in tutto o in parte, nella misura del risarcimento percepito, in virtù della logica indennitaria del contratto stesso.
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730/2025: il lavoro nelle zone di frontiera
I soggetti interessati alla presentazione del Modello 730/2025 dovranno procedere seguendo le istruzioni pubblicate dalle Entrate con il Provvedimento n 114763 del 10 marzo.
Tra le novità di quest'anno vi è quella del lavoro dipendente nelle zone di frontiera da indicare nel Quadro C del 730/2025. Vediamo di cosa si tratta.
730/2025: il lavoro in zone di frontiera
Come evidenziato dalle istruzioni ADE, i redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all’abrogazione dell’art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir.
Ai sensi del nuovo comma 8-bis dell’art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l’anno 2024 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 10.000 euro.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica
730/2025: dove indicare i redditi prodotti nelle zone di frontiera
I redditi prodotti nelle zone di frontiera vanno indicati nel Quadro C sezione I redditi di lavoro dipendente e assimilati:

In dettaglio, nel rigo C1:
- nella colonna 1 va indicato il codice "4" per i redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato,
- nella colonna 2 (Indeterminato/Determinato): nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera, riportare:
- il codice ‘1’ contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1,
- il codice ‘2’ contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2. Nel caso di reddito di lavoro sportivo (codice ‘8’ o ‘9’ in colonna 1) riportare il codice ‘1’ contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risultano compilati uno o più dei punti da 781 a 783, riportare il codice ‘2’ contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risultano compilati uno o più dei punti da 784 a 786.
- nella colonna 3 (Reddito): se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 (redditi prodotti in zone di frontiera), riportare l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.