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Demansionamento e perdita indennità: dipendente da risarcire
La recente sentenza della Cassazione n. 22636 2025 fornisce un importante chiarimento sulla tutela dei lavoratori in materia di demansionamento e sulle conseguenze economiche legate alla perdita di indennità accessorie.
In particolare si afferma che i giudici di merito devono valutare attentamente il nesso causale tra l’illegittimo comportamento datoriale e la perdita economica subita dal dipendente, anche quando si tratti di voci retributive accessorie collegate a particolari modalità di lavoro, con conseguente obbligo di risarcimento.
Ecco più in dettaglio il caso e le motivazioni della Suprema Corte.
Il caso e le decisioni di merito
La vicenda trae origine da una causa di lavoro promossa da un dipendente contro la società datrice, a seguito dell’assegnazione a mansioni ritenute dequalificanti rispetto a quelle precedentemente svolte. In primo grado, il Tribunale di Lanciano aveva riconosciuto l’illegittimità del demansionamento, condannando l’azienda a risarcire sia il danno biologico, sia il danno professionale, quantificato nel 20% delle retribuzioni percepite nel periodo di dequalificazione (sei anni e sei mesi). Inoltre, era stato liquidato un danno patrimoniale pari a oltre 116.000 euro, corrispondente alla perdita delle maggiorazioni retributive spettanti per il lavoro notturno. La Corte d’Appello di L’Aquila, nel 2021, aveva in parte confermato e in parte riformato la decisione. Pur riconoscendo la sussistenza del demansionamento e confermando il risarcimento per danno biologico e professionale, i giudici di secondo grado avevano escluso il diritto al ristoro per la perdita dell’indennità notturna. Secondo l’interpretazione allora accolta, tale emolumento non costituiva un diritto acquisito del lavoratore, bensì una mera voce retributiva accessoria, dovuta solo in presenza della prestazione effettiva nel turno disagiato.
Risarcimento per demansionamento
La controversia è giunta quindi dinanzi alla Corte di Cassazione con il ricorso del lavoratore contro la decisione di secondo grado, denunciando in particolare violazione dell’art. 2103 c.c. – in tema di adibizione a mansioni non corrispondenti all’inquadramento.
La società ha resistito lamentando l’inesistenza del demansionamento e l’erroneità delle liquidazioni operate nei gradi precedenti.
La Suprema Corte ha confermato la sussistenza del demansionamento e la legittimità del riconoscimento dei danni biologici e professionali, rilevando come la Corte territoriale avesse erroneamente trascurato le allegazioni del dipendente circa la perdita delle maggiorazioni notturne.
Secondo gli Ermellini, tuttavia, la questione non riguardava l’esistenza di un “diritto acquisito” a essere sempre impiegato di notte, bensì il dato fattuale che, per diversi anni, il lavoratore aveva effettivamente prestato la propria attività nel turno notturno percependo regolarmente le relative indennità.
Con l’assegnazione a mansioni inferiori e al turno diurno, egli aveva perso tale trattamento economico, configurando così un danno patrimoniale diretto e immediato ai sensi dell’art. 1223 c.c.
Le conseguenze della pronuncia: la motivazione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza d’appello, demandando alla stessa Corte territoriale – in diversa composizione – di riesaminare il caso sotto il profilo del danno patrimoniale da perdita delle indennità notturne.
È stato ribadito che, in presenza di un accertato demansionamento, la valutazione delle conseguenze economiche deve tener conto:
- sia della dequalificazione e dei riflessi sulla professionalità, che
- delle concrete perdite subite in relazione al trattamento economico già consolidato nel tempo.
In questo senso, la Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette, in sede di liquidazione equitativa del danno da demansionamento, l’utilizzo della retribuzione come parametro di riferimento, valorizzando qualità e quantità dell’esperienza lavorativa e le circostanze specifiche del caso concreto.
Il punto centrale è che la perdita delle indennità notturne, percepite in maniera costante e documentata per oltre cinque anni, non può essere ignorata in quanto rappresenta una conseguenza immediata e diretta della condotta datoriale illegittima.
Nel caso specifico il calcolo è stato il seguente:
Voce di danno Quantificazione Danno biologico € 7.417,30 oltre accessori Danno da dequalificazione professionale 20% delle retribuzioni per 6 anni e 6 mesi Danno patrimoniale da perdita indennità notturne € 116.410,40 (da riesaminare in rinvio) -
Pensioni PA 2025: nuove aliquote e limiti d’età
Con il Messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025 l’INPS ha chiarito le regole di calcolo delle pensioni retributive per i dipendenti del pubblico impiego iscritti alle casse speciali:
- CPDEL (enti locali)
- CPS (sanitari)
- CPI (insegnanti di scuole elementari e asili parificati)
- CPUG (ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori)
Le precisazioni si collegano a due interventi recenti: la Legge di Bilancio 2024 (nuove aliquote di rendimento) e la Legge di Bilancio 2025 (limiti di collocamento a riposo nella PA).
Vediamo in pratica cosa cambia.
Nuovi limiti di età
Dal 1° gennaio 2025 per il pubblico impiego non è più previsto il collocamento d’ufficio a 65 anni. Il limite ordinamentale per la cessazione dal servizio è allineato a 67 anni, in coerenza con l’età per la pensione di vecchiaia nel settore privato.
Resta la possibilità di trattenimento in servizio, previo consenso e nei limiti organizzativi, fino a 70 anni.
Aliquote di rendimento: quando si applicano le vecchie e quando le nuove
Le nuove aliquote introdotte dalla manovra 2024 non si applicano in tutti i casi. L’INPS conferma le deroghe che mantengono le vecchie aliquote più favorevoli in specifiche situazioni.
Continuano a valere le vecchie aliquote
- Collocamento d’ufficio per raggiunti limiti di età o di servizio (67 anni).
- Pensione di vecchiaia liquidata da CPDEL, CPS, CPI o CPUG.
- Dipendenti di enti divenuti privati ma rimasti iscritti alla CPDEL.
- Pensione in cumulo quando il rapporto con la PA cessa per limiti ordinamentali.
- Trattenimento oltre i 67 anni con dimissioni prima dei 70 anni.
Si applicano le nuove aliquote nei casi di:
- Dimissioni volontarie prima dei 67 anni.
- Pensione anticipata senza raggiungere i limiti di età, salvo specifiche deroghe.
Ci sono inoltre i seguenti casi particolari:
APE sociale:
- Vecchie aliquote per la pensione di vecchiaia (anche in cumulo).
- Nuove aliquote per la pensione anticipata con anzianità retributiva < 15 anni al 31/12/1995.
Lavoratori precoci: tutele confermate per chi ha maturato e certificato il diritto entro il 31 dicembre 2023, a prescindere dalla decorrenza dell'assegno.
Casi particolari e tabella di riepilogo
In sintesi
Tipo di uscita Età Aliquote applicate Collocamento d’ufficio per limiti di età/servizio 67 anni Vecchie Dimissioni volontarie prima dei 67 < 67 anni Nuove Trattenimento in servizio con dimissioni 67–70 anni Vecchie Pensione in cumulo con cessazione per limiti 67 anni Vecchie Pensione anticipata (senza limiti) < 67 anni Nuove Vecchiaia dopo APE sociale 67 anni Vecchie Anticipata dopo APE sociale (<15 anni retributivi al 31/12/1995) < 67 anni Nuove Lavoratori precoci (diritto certificato entro 31/12/2023) Qualsiasi Vecchie Per ulteriori dettagli: - Messaggio INPS n. 2491 del 25 agosto 2025
- Circolare INPS n. 53 del 5 marzo 2025.
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Impatriati: la Naspi non rientra tra i redditi agevolabili
Con la risposta n. 228 del 2025 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire il trattamento fiscale delle somme percepite a titolo di NASpI da un contribuente rientrato in Italia dall’estero, che aveva fruito del regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
L’interessato, trasferitosi in Italia nel 2022, aveva svolto attività di lavoro dipendente fino a settembre 2023, beneficiando delle agevolazioni previste. Successivamente, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha percepito l’indennità di disoccupazione NASpI da ottobre 2023 ad agosto 2024. Non avendo trovato nuova occupazione, si è poi trasferito nuovamente all’estero.
Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria riguardava la possibilità di assoggettare la NASpI percepita nel 2024 al regime agevolativo degli impatriati, considerandola come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in continuità con l’attività svolta in Italia.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ha precisato che il quadro normativo di riferimento distingue chiaramente i redditi agevolabili da quelli esclusi. L’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 stabilisce che concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura ridotta i redditi di lavoro dipendente, quelli assimilati, i redditi di lavoro autonomo e quelli di impresa prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, a condizione che lo spostamento sia funzionale allo svolgimento di un’attività lavorativa. Sono comprese anche le somme conseguite in sostituzione dei redditi sopra citati, come cassa integrazione o mobilità, secondo quanto già chiarito da precedenti circolari e interpelli.
Tuttavia, la NASpI non rientra in questa tipologia, poiché non deriva dallo svolgimento di un’attività lavorativa, ma presuppone la cessazione del rapporto di lavoro e ha natura di sostegno al reddito.
Tipologia di reddito Agevolabile regime impatriati Redditi di lavoro dipendente Sì Redditi assimilati (cassa integrazione, mobilità, ecc.) Sì Indennità di disoccupazione (NASpI) No Le conclusioni della risposta n. 228/2025
In coerenza con la finalità della disciplina, diretta a incentivare il trasferimento di lavoratori qualificati in Italia attraverso un regime fiscale di favore applicabile solo a redditi effettivamente prodotti nel territorio, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che la NASpI possa essere assoggettata all’agevolazione. Le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione devono quindi essere tassate integralmente, senza riduzioni.
La risposta, come sempre resa sulla base degli elementi forniti nell’istanza, conferma il principio per cui l’agevolazione per impatriati si applica esclusivamente ai redditi derivanti da attività lavorativa, non a prestazioni di sostegno al reddito.
Ne consegue che i contribuenti che si trovano nella stessa condizione non potranno indicare la NASpI nella dichiarazione dei redditi con l’abbattimento previsto dal regime speciale, ma dovranno riportarla per l’intero importo certificato dall’ente erogatore.
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Mese dell’Educazione Finanziaria 2025 linee guida per ETS e imprese
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il Comitato Edufin, promuove dal 1° al 30 novembre 2025 l’ottava edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria. L’iniziativa rappresenta la più ampia manifestazione italiana dedicata all’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, con un calendario di eventi, seminari, attività culturali e laboratori rivolti a cittadini, scuole, enti e imprese
L’obiettivo è duplice:
- da un lato, rafforzare le competenze dei cittadini nella gestione delle finanze personali;
- dall’altro, sensibilizzare i soggetti più vulnerabili – come donne, famiglie a basso reddito e migranti – per favorire decisioni economiche più consapevoli e sostenibili.
Lo slogan 2025, “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”, sottolinea l’importanza di investire nella conoscenza per prevenire rischi e affrontare meglio il futuro. Vediamo le opportunita e modalità per partecipare.
Linee guida per la partecipazione di enti e imprese
La partecipazione al Mese è aperta a pubbliche amministrazioni, enti del Terzo settore, fondazioni, scuole, università e aziende private (eccetto singoli professionisti). Gli eventi candidabili devono essere gratuiti, senza fini commerciali o promozionali, e coerenti con la Strategia nazionale per l’educazione finanziaria 2024-2026.
Sono ammesse iniziative diversificate:
- programmi formativi per target specifici (giovani, imprenditori, lavoratori, migranti);
- conferenze, workshop e seminari anche in modalità online;
- attività culturali e laboratori interattivi;
- eventi collegati a campagne internazionali come la World Investor Week (WIW) o nazionali come la Settimana dell’Educazione Previdenziale.
Gli enti proponenti possono candidare le attività dal 1° settembre al 17 ottobre 2025 tramite il portale del Comitato Edufin.
Una volta approvate, le iniziative saranno pubblicate nel calendario ufficiale e potranno utilizzare il logo dell’iniziativa, personalizzato in base al tema trattato (es. rosa per eventi dedicati alle donne, verde per la sostenibilità, viola per l’innovazione tecnologica)
Obiettivi e valore aggiunto per il Terzo settore e le imprese
Il Mese dell’Educazione Finanziaria offre alle realtà partecipanti un’opportunità unica di visibilità e impatto sociale. Entrare nel calendario ufficiale significa contribuire alla crescita della cultura economica nazionale, consolidando il proprio ruolo di attori responsabili verso la comunità. Per le imprese e gli enti del Terzo settore, l’iniziativa rappresenta anche un’occasione per rafforzare il dialogo con stakeholder e cittadini, migliorare la reputazione e sostenere percorsi di cittadinanza economica inclusiva.
Il Comitato Edufin, inoltre, monitora qualità e coerenza delle attività, garantendo standard elevati e un approccio imparziale, senza interessi commerciali . Di seguito
i principali dati di riferimento per la partecipazione all’edizione 2025:
Voce Dettaglio Periodo 1° – 30 novembre 2025 Scadenza candidature 17 ottobre 2025 Modalità di presentazione Form online sul sito del Comitato Edufin Destinatari principali Cittadini, scuole, lavoratori, imprenditori, gruppi vulnerabili Logo ufficiale Disponibile in 5 varianti cromatiche (blu, rosa, verde, giallo, viola) -
Lavoro familiare in agricoltura: precisazioni dalla Cassazione
L'ordinanza di Cassazione n. 23919 del 26 agosto 2025 precisa i criteri per definire lavoro subordinato e lavoro familiare gratuit), e trae origine da un accertamento dell’INPS che aveva disconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo tra un datore di lavoro e cinque dipendenti, tra cui il figlio dello stesso. In particolare INPS affermava che non era provata la onerosita del rapporto con il familiare.
Riepiloghiamo i gradi di giudizio sulla vicenda e le regole generali sul lavoro familiare
Il caso: lavoro subordinato e retribuzione
In primo grado il giudice aveva accolto solo parzialmente il ricorso dell’imprenditore agricolo, riconoscendo la validità dei rapporti per quattro lavoratori ma confermando il disconoscimento per il figlio, ritenendo insufficienti le prove presentate dall'inps per dimostrare che il rapporto era a titolo oneroso.
La Corte d’Appello di Caltanissetta ha successivamente confermato tale impostazione, sottolineando che nei rapporti familiari la prova del vincolo di subordinazione deve essere particolarmente rigorosa, poiché si tratta di prestazioni che possono essere rese per motivi di solidarietà o benevolenza.
Secondo i giudici territoriali, dunque non bastavano le buste paga a dimostrare la natura onerosa del rapporto, e occorreva l’effettiva prova del pagamento delle retribuzioni. Inoltre, le dichiarazioni testimoniali rese da chi avrebbe materialmente corrisposto in contanti i compensi erano state considerate generiche e prive della necessaria precisione
L’imprenditore agricolo ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, la violazione delle regole sull’onere della prova (art. 2697 c.c.), sostenendo che spettasse all’INPS dimostrare il disconoscimento del rapporto.
La Suprema Corte ha tuttavia respinto tali doglianze, ricordando che in caso di annullamento di rapporti di lavoro dichiarati ai fini previdenziali è il lavoratore o il datore a dover dimostrare l’effettiva esistenza della subordinazione e l’onerosità della prestazione.
La motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'imprenditore. È stata confermata infatti la correttezza della decisione della Corte d’Appello, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002.
Nello specifico si richiamano precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 12001/2018; Cass. ord. n. 809/2021; Cass. ord. n. 19144/2021) ribadendo che anche in assenza di convivenza tra datore e familiare lavoratore, non opera una presunzione automatica di onerosità.
È pertanto necessario fornire prova chiara e rigorosa di tutti gli elementi tipici del lavoro subordinato, ovvero:
- continuità della prestazione,
- vincolo di soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore,
- osservanza di un orario di lavoro,
- effettivo pagamento della retribuzione.
Sul piano processuale, la Cassazione ha inoltre precisato che il verbale ispettivo dell’INPS fa piena prova, fino a querela di falso, solo per i fatti attestati direttamente dal pubblico ufficiale, ma che l’Istituto può comunque, in esercizio del potere di autotutela, disconoscere rapporti di lavoro e cancellare periodi contributivi già dichiarati, salvo che l’interessato dimostri il contrario
La pronuncia riveste particolare importanza per il settore agricolo, dove i rapporti di lavoro tra parenti sono frequenti ma ha valore generale.
La Suprema Corte ha chiarito che l’onere probatorio rimane in capo al lavoratore o al datore che intenda far valere tali rapporti ai fini previdenziali, senza che sia sufficiente esibire documentazione formale come buste paga prive di riscontro effettivo. In conclusione, per ottenere l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e il riconoscimento dei periodi contributivi è indispensabile dimostrare con precisione sia la subordinazione sia la natura onerosa del rapporto, anche quando la convivenza familiare sia cessata
Onere della prova nei rapporti di lavoro subordinato agricolo tra familiari.- SINTESI
Nei rapporti di lavoro tra parenti la prova deve essere rigorosa: non basta la documentazione formale (es. buste paga).
Onere della prova: spetta al lavoratore o al datore dimostrare subordinazione e onerosità, se l’INPS disconosce il rapporto.
Verbale ispettivo INPS: fa piena prova solo per i fatti direttamente constatati dall’ispettore; l’INPS può disconoscere rapporti e cancellare contributi versati.
Convivenza familiare: comporta presunzione di gratuità della prestazione; la non convivenza non genera automaticamente presunzione di onerosità.Elementi da dimostrare:
- continuità della prestazione;
- osservanza di orario e direttive;
- vincolo di soggezione al potere organizzativo e disciplinare;
- effettivo pagamento della retribuzione.
Riferimenti normativi
Art. 2697 c.c. (onere della prova)
Art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove)
Art. 9 D.Lgs. 375/1993 (iscrizione lavoratori agricoli)
Art. 152 disp. att. c.p.c. (esonero spese processuali)
Art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002 (contributo unificato)
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Dipendente pubblico con Partita IVA per attività agricola: ok dal Consiglio di Stato
Nella sentenza del Consiglio di stato del N. 05854/2025 su ricorso N. 03715/2023 è stato precisato che non esiste alcuna normativa che vieti ai dipendenti pubblici l’esercizio dell’attività agricola non professionale e non ha rilievo in merito il divieto di munirsi di partita IVA previsto da una circolare interna del Corpo della Guardia di finanza, non trattandosi di una fonte normativa. Il caso oggetto di analisi riguardava infatti un maresciallo dell Guardia di Finanza sanzionato a seguito della scoperta di una Partita IVA aperta dal militare per l’attività di coltivazione di ulivi. Vediamo di seguito piu in dettaglio la vicenda e le indicazioni del Supremo tribunale amministrativo.
Attività agricola con Partita IVA e Guardia di finanza: il caso
La vicenda trae origine dalla sanzione disciplinare di quattro giorni di consegna inflitta a un maresciallo capo della Guardia di Finanza, per l’attività agricola connessa alla titolarità della Partita IVA, non previamente comunicata, che secondo il Comando risultava incompatibile con il servizio, in forza di quanto previsto dalla circolare interna n. 200000/109/4 del 20 giugno 2005, che vieta le attività extraprofessionali — incluse quelle agricole — da parte del personale del Corpo.
Il militare, da parte sua, ha sostenuto che la Partita IVA, aperta nel 2008 e chiusa nel 2017, non era legata a un’attività economica in senso commerciale, ma esclusivamente alla cura di due terreni di proprietà familiare, destinati alla produzione di olio d’oliva per consumo domestico. Inoltre, ha precisato di aver comunicato l’esistenza della Partita IVA al comando già nel 2015.
Nonostante le sue osservazioni, l’Amministrazione ha confermato la sanzione, rigettando anche il ricorso gerarchico.
Il militare ha quindi presentato ricorso al TAR del Lazio, che con sentenza favorevole ha annullato il provvedimento sanzionatorio e condannato le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite. Contro tale decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza hanno presentato appello al Consiglio di Stato, articolando un motivo basato sulla violazione degli articoli 748 e 894 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010), dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e della suddetta circolare interna.
Tuttavia, l’appello è stato dichiarato irricevibile per tardività, poiché la prima notifica via PEC effettuata dagli appellanti non è andata a buon fine per errore nell’indirizzo e la rinotifica è avvenuta oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 92 del Codice del processo amministrativo. Il Consiglio di Stato ha anche rigettato l’istanza di rimessione in termini per errore scusabile, rilevando che il corretto indirizzo PEC era comunque noto agli appellanti e disponibile nei pubblici registri.
La legittimità dell’attività agricola con Partita IVA
Al di là del vizio procedurale, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato anche il merito dell’appello, osservando che l’attività agricola occasionale e non professionale esercitata su fondi di proprietà non è vietata ai dipendenti pubblici.
Tale attività, infatti, non è assimilabile all’esercizio di industria o commercio vietato dall’art. 60 del D.P.R. 3/1957 e dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
La sentenza sottolinea che una circolare interna, priva di rango normativo, non può introdurre divieti non previsti dalla legge, e che l’apertura di una Partita IVA, se finalizzata esclusivamente alla gestione del fondo rustico in modo non imprenditoriale, è pienamente legittima.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che l’attività agricola, anche se assistita da Partita IVA, può rientrare tra le prerogative del diritto di proprietà costituzionalmente garantite (art. 42 Cost.) e tutelate anche dall’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Un’interpretazione più restrittiva, secondo i giudici, comporterebbe un’irragionevole compressione del diritto di godimento del bene.
La sentenza si conclude con la condanna del Ministero e del Comando generale al pagamento delle spese processuali in favore del militare, per un totale di 4.000 euro oltre accessori di legge.
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Disoccupazione agricola: non si perde con la riclassificazione dell’impresa
Con il messaggio 2425 del 1° agosto 2025 INPS fornisce indicazioni per la gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito dei provvedimenti, adottati d’ufficio dall’Istituto, di riclassificazione dell’attività economica svolta dall’impresa con conseguente cambio di iscrizione dei lavoratori dalla gestione contributiva agricola a un’altra gestione (tipicamente, e viceversa.
Il caso tipico è quello della modifica dalla gestione agricola alla gestione aziende dipendenti non agricoli.
L'istituto informa innanzitutto che, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si è stabilito di non fare ricadere gli effetti della riclassificazione, per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione, sui lavoratori. Di seguito le istruzioni per le diverse situazioni.
Chiarimenti e adempimenti nei diversi casi di riclassificazione
Il messaggio precisa dunque che, posto che i lavoratori non sono responsabili degli errori del datore di lavoro e che la retroattività della riclassificazione ( potrebbe danneggiarli, privandoli della tutela prevista in caso di disoccupazione dalla Costituzione (art. 38)
- In caso di riclassificazione da agricolo a non agricolo, se i lavoratori non hanno potuto fare domanda NASpI nei tempi previsti, non devono restituire l’indennità agricola che avevano già ricevuto.
- In caso di riclassificazione da non agricolo ad agricolo:
- se i termini per presentare la domanda di disoccupazione agricola sono già scaduti, i lavoratori mantengono il diritto alla NASpI ricevuta. L’INPS non chiederà la restituzione delle somme.
- se i termini per fare domanda non sono scaduti, il lavoratore può presentare una nuova domanda per il settore corretto (NASpI o disoccupazione agricola).
Inoltre, se ha già ricevuto un’indennità per il settore sbagliato, è possibile la compensazione: la nuova prestazione verrà ridotta dell’importo già ricevuto.
Ricorsi e contestazioni: Per le situazioni in cui i lavoratori avevano ricevuto una richiesta di restituzione (indebito) e avevano fatto ricorso, l’INPS potrà chiudere il caso in autotutela, applicando le regole sopracitate