• Lavoro Dipendente

    Certificazione parità: linee guida ministeriali per la formazione

    Era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 2024 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 gennaio 2024 , di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità  che stabilisce i criteri  per il riparto e l'erogazione delle risorse alle Regioni e provincie autonome per la  programmazione delle misure formative alle aziende per l'ottenimento della certificazione di parità di genere"

    Il provvedimento era atteso per contribuire all'attuazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice  delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della legge 28 novembre 2005, n. 246»  e  successive  modificazioni .

    Per  il finanziamento di iniziative pubbliche di formazione  rivolte alle aziende e ai lavoratori sul tema della certificazione  di parita di genere era stato istituito l'apposito Fondo con la legge di bilancio 2023 e si attendevano   entro 90 giorni dal DM del 18.1.2024 le linee guida ministeriali  per orientare la qualità della programmazione delle attività formative, che vedono la luce invece dopo 12 mesi.  

    E' stato pubblicato ieri sul sito istituzionale il DD 115 del 17.3.2025 con le linee guida aggiornate.

    Vediamo in sintesi cosa prevedono.

    Certificazione parità: in arrivo formazione finanziata

    Le regioni, utilizzando le risorse allocate, dovranno  pianificare e finanziare le  attività formative per le imprese o i loro lavoratori, basandosi sui parametri minimi stabiliti precedentemente dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

    Il decreto precisa che saranno esclusi  dal finanziamenti i costi direttamente connessi all'accertamento dei requisiti per il rilascio e il mantenimento della certificazione di parità di genere dal finanziamento del Fondo.

    Viene inoltre  sottolineato che le regioni dovranno operare in modo coordinato per evitare dispersione o duplicazione dei finanziamenti, in complementarità agli interventi del PNRR e avranno la possibilità di 

    1. stipulare convenzioni o accordi di collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità o con i soggetti attuatori nonchè di
    2.  coinvolgere  le consigliere territoriali di parità e 
    3. realizzare sistemi di collaborazione, associazione o gemellaggio tra enti per rafforzare la coesione territoriale.

    tutti gli interventi formativi  devono concludersi entro il 30 giugno 2025, con la rendicontazione finale prevista entro il 31 dicembre 2025.

    Criteri e Modalità di Erogazione delle Risorse – Tabella Riparto

     Sono assegnati  3 milioni di euro per l'anno 2022 al Fondo, con ripartizione delle risorse riportata nella tabella seguente tra le regioni e le province autonome in base al numero delle imprese attive nel 2021.

    Le risorse saranno erogate in due tranches:

    1.  un acconto pari al 75% del contributo assegnato e
    2.  la restante quota erogata previa trasmissione del report di sintesi degli interventi rendicontati.

    La mancata trasmissione della documentazione necessaria entro il 30 giugno 2024 (assunzione di impegno vincolante) potrà  portare al disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate.

    Regioni e provincie coefficiente  risorse 

    Lombardia

     16,00 

    471.336,00

     Campania 

    9,92

     292.273,00 

    Lazio 

    9,36 

    275.809,00 

    Veneto 

    8,34 

    245.678,00 

    Emilia  Romagna 

    7,82

     230.493,00

     Sicilia 

    7,50 

    221.099,00

     Piemonte 

    7,46

     219.813,00 

    Toscana 6,8

     200.838,00

     Puglia 

    6,51 

    191.736,00 

    Calabria 

    3,16 

    93.032,00

     Sardegna

     2,85 

    83.934,00 

    Marche 

    2,78

     81.899,00 

    Liguria

    2,62

     77.139,00

    Abruzzo

     2,47 

    72.889,00

    FriuliͲVenezia Giulia

     1,74

     51.117,00 

    Umbria 

    1,56

     45.967,00

     Provincia Autonoma di Bolzano

    1,12 

    32.998,00

     Basilicata

     1,05 

    30.829,00

     Provincia Autonoma di Trento 

    0,92

     27.121,00

     Molise 

    Sotto soglia 

    27.000,00 

    Valle d'Aosta 

    Sotto soglia 

    27.000,00 

    TOTALE 

    100,00 

    3.000.000,00

    Linee guida progetti parità di genere: obiettivi e principi

     

    Le Linee Guida si inseriscono nel contesto normativo stabilito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha istituito il "Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere". Questo fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022, mira a supportare le imprese nel raggiungimento degli standard necessari per la certificazione.

    L'obiettivo principale delle Linee Guida è fornire alle Regioni uno strumento flessibile e non vincolante per supportare la programmazione delle attività formative necessarie per la certificazione. Questo documento si basa su una collaborazione interistituzionale che coinvolge il Ministero del Lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, le Regioni e l'INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche).

    Le Linee Guida si basano su diversi principi strategici, tra cui:

    •     Strumentalità: Supporto alle istanze di parità di genere nelle diverse specificità territoriali.
    •     Complementarità: Integrazione con le iniziative già in corso nei territori.
    •     Coerenza: Allineamento con il sistema di accompagnamento e supporto esistente.
    •     Rilevanza: Risposta alle attese delle potenziali aziende beneficiarie.
    •     Aderenza Normativa: Conformità al quadro normativo di riferimento.
    •     Fattibilità: Realizzabilità rispetto al volume di risorse disponibili.

    Ambiti Tematici degli Interventi Formativi e modalità

    Le attività formative previste dalle Linee Guida sono suddivise in tre livelli di complessità crescente:

    1.     Formazione Introduttiva: Aiuta le imprese a comprendere il contesto e i vantaggi della certificazione, inclusi gli aspetti normativi e fiscali.
    2.     Formazione sui Temi delle Sei Aree di KPI: Affronta le sei aree strategiche definite dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, come cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita, equità remunerativa e tutela della genitorialità.
    3.     Formazione sui Temi Specifici di Copertura degli Indicatori di KPI: Entra nel dettaglio dei requisiti specifici per ciascun indicatore di performance.

    Le Linee Guida suggeriscono diverse modalità attuative per la formazione, tra cui:

    •     Accordi con Unioncamere: Utilizzo del sistema camerale per l'organizzazione e l'erogazione della formazione.
    •     Bandi Regionali: Individuazione di soggetti o progetti per coprire l'offerta formativa regionale.
    •     Finanziamento Complementare: Utilizzo dei fondi FSE+ per integrare le attività formative.

    Linee guida formazione per parità di genere: le novità

    Le nuove Linee Guida introducono diverse novità rispetto ai precedenti documenti di riferimento:

    •     Approccio Modulare: La formazione è strutturata in moduli di complessità crescente, permettendo alle imprese di adattare il percorso formativo alle proprie esigenze.
    •     Focus sulla Partecipazione delle PMI: Viene suggerito di creare reti e partenariati per facilitare la partecipazione delle piccole e microimprese.
    •     Coinvolgimento delle Consigliere di Parità: Le Consigliere di parità territoriali sono coinvolte nella progettazione e attuazione degli interventi formativi.
    •     Formazione su Temi Specifici: Introduzione di formazione specifica su temi come la leadership inclusiva, la trasparenza retributiva e la tutela della genitorialità.

  • Rubrica del lavoro

    Online il nuovo Portale Politiche Attive, ex-ANPAL

    Il Ministero del  lavoro ha comunicato che è online dal 17 marzo 2025 il nuovo Portale per le politiche attive del lavoro  che ospita tutti i servizi digitali per l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro prima disponibili sulla piattaforma MyANPAL. (La piattaforma MyANPAL è stata  definitivamente disattivata dalle 8.30 di sabato 15 marzo 2025.)

    I servizi erogati  dal portale sono fruibili dopo aver effettuato l’accesso dalla pagina dedicata del portale Servizi.Lavoro.gov.it  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le credenziali digitali SPID , CIE CNS, EiDAS

    Dopo aver effettuato la procedura di autenticazione occorre cliccare sulla voce "Portale per le politiche attive del lavoro" e registrarsi al Portale.

     Disponibile qui il Manuale di registrazione che illustra tutti i passaggi.

    Per richiedere la cancellazione della propria utenza dal Portale occorrerà invece  compilare un apposito  modulo e inviarlo a [email protected].

    Portale politiche attive: a chi e a cosa serve

    Il nuovo portale si  rivolge a una ampia platea di utenti:

    1.     Cittadine e cittadini possono rilasciare la  Did online, creare il proprio  curriculum vitae operando online e controllare le pratiche.
    2.     Operatrici e operatori di CAF  patronati e agenzie per il lavoro possono gestire le pratiche  di ricerca del lavoro a supporto dei cittadini. E' presente anche il link per l'iscrizione all'Albo nazionale delle Agenzie accreditate.
    3.     Aziende e datori di lavoro  possono accedere al  Fondo nuove competenze   alle domande di finanziamento e alle informative sugli altri incentivi statali e regionali

    ATTENZIONE  PER LE AZIENDE è necessaria in primo luogo la registrazione sul Portale per le politiche attive del lavoro come  utente, e solo dopo si potrà registrare  una persona giuridica per la quale sarà il suo  rappresentante legale o delegato.

    Utile sottolineare anche che attualmente  le pagine sono parzialmente  incomplete e le news,  faq  e i manuali  relativi ai vari servizi ( tra cui il Fondo nuove competenze 3 )  rimandano a pagine del vecchio portale ANPAL ormai inattive.

  • Pensioni

    Coefficienti di rivalutazione pensioni decorrenti nel 2025

    Il messaggio interno dell'INPS del 14 marzo 2025, n  914, chiarisce le modalità di liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2025 e fornisce :

    1. i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili,
    2.  il coefficiente di rivalutazione dei montanti contributivi, come stabilito dalla legge n. 335/1995.

     Questi coefficienti sono essenziali per calcolare l'importo delle pensioni che decorrono nel 2025, tenendo conto delle variazioni economiche e contributive degli anni precedenti.

    Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'Istituto.

    Coefficienti rivalutazione pensioni 2025

    Il testo presenta una tabella dettagliata dei coefficienti di rivalutazione del montante contributivo per le pensioni con decorrenza nel 2025. Questi coefficienti sono calcolati sulla base del tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, fornito dall'Istat, relativo ai cinque anni precedenti il 2024.

     Il coefficiente di rivalutazione per il 2025 è pari a 1,036622. 

    La tabella al paragrafo 3 riporta i coefficienti per ogni anno a partire dal 31 dicembre 1996 fino al 31 dicembre 2023, riflettendo le variazioni economiche nel tempo. 

    Inoltre, la circolare specifica che per le pensioni con decorrenza nel 2025, al montante contributivo determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa agli anni 2024 e 2025, fino alla data di decorrenza della pensione. Le procedure di liquidazione delle pensioni per le gestioni  dei datori di lavoro privati, pubblici, e per i lavoratori dello spettacolo e sportivi sono state aggiornate a dicembre 2024 per riflettere questi criteri.

    Coefficienti di rivalutazione retribuzioni e redditi pensionabili

    La circolare include anche i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, suddivisi in tre allegati. 

    L'Allegato 1 riporta i coefficienti validi per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite prima del 1° gennaio 1993.

     L'Allegato 2 fornisce i coefficienti per le anzianità contributive acquisite dopo il 31 dicembre 1992.

    Infine, l'Allegato 3 contiene i coefficienti specifici per i lavoratori delle gestioni di spettacolo e sportivi, relativi alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992.

     La circolare sottolinea che le procedure informatiche di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate per riflettere i nuovi coefficienti, garantendo così un calcolo corretto e aggiornato delle pensioni per l'anno 2025.

    Coefficienti Rivalutazione Montante Contributivo dal 2025

    Montante maturato al…  Coefficiente
    31 dicembre 1996 1,055871
    31 dicembre 1997 1,053597
    31 dicembre 1998 1,056503
    31 dicembre 1999 1,051781
    31 dicembre 2000 1,047781
    31 dicembre 2001 1,043698
    31 dicembre 2002 1,041614
    31 dicembre 2003 1,039272
    31 dicembre 2004 1,040506
    31 dicembre 2005 1,035386
    31 dicembre 2006 1,033937
    31 dicembre 2007 1,034625
    31 dicembre 2008 1,033201
    31 dicembre 2009 1,017935
    31 dicembre 2010 1,016165
    31 dicembre 2011 1,011344
    31 dicembre 2012 1,001643
    31 dicembre 2013 1,000000
    31 dicembre 2014 1,005058
    31 dicembre 2015 1,004684
    31 dicembre 2016 1,005205
    31 dicembre 2017 1,013478
    31 dicembre 2018 1,018254
    31 dicembre 2019 1,019199
    31 dicembre 2020 1,000000
    31 dicembre 2021 1,009756
    31 dicembre 2022 1,023082
    31 dicembre 2023 1,036622

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Contributo Naspi: recupero Uniemens per i lavoratori extra

    Il messaggio INPS 913  del 14 marzo 2025   fornisce chiarimenti sull’esenzione dal contributo addizionale NASpI per i contratti di lavoro con i cosiddetti "lavoratori extra" (impiegati per servizi speciali di durata non superiore a tre giorni), a seguito di richieste pervenute dagli uffici territoriali. 

    Tale esclusione è prevista dalla legge n. 92/2012, come modificata dalla legge n. 160/2019.

    A partire dal 1° gennaio 2020, l’esenzione è stata estera infatti anche ai settori delle mense e ristorazione collettiva (codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05) e del catering (codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05), in quanto rientrano nella categoria dei pubblici esercizi e nei CCNL del settore turismo e ristorazione.

    Recupero in Uniemens dei contributi già versati

    I datori di lavoro che hanno erroneamente versato il contributo addizionale NASpI dal gennaio 2020 possono recuperarlo attraverso il flusso Uniemens, utilizzando il codice causale "L810" entro tre mesi dalla pubblicazione del messaggio.

    Modalità di compilazione del flusso Uniemens:

    • Codice Causale: "L810"
    • Motivo utilizzo causale: "N"
    • Anno/Mese di riferimento: Periodo per cui si richiede il recupero
    • Importo da recuperare: Somma della contribuzione versata in eccesso

    Il messaggio precisa che se i lavoratori extra non sono più in forza, i datori di lavoro devono inviare un flusso di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività del lavoratore.

    Contributo addizionale NASPI le esclusioni

    Il contributo addizionale NASpI è un importo aggiuntivo che i datori di lavoro devono versare in caso di assunzioni a tempo determinato. È stato introdotto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero) con lo scopo di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato e limitare l’uso eccessivo di contratti a termine.

    La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha modificato questa normativa, introducendo delle eccezioni. In particolare, ha stabilito che il contributo addizionale e i relativi incrementi non si applicano ai contratti stipulati con specifiche categorie di lavoratori. Tra questi rientrano i lavoratori extra, ovvero quelli assunti per servizi di breve durata nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, compresi 

    • Mense e ristorazione collettiva (codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05).
    • Catering per eventi e banqueting (codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05).

    Queste attività rientrano nei CCNL del Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi, e quindi beneficiano dell’esclusione dal contributo addizionale NASpI.

    Contributo NASPI l’esclusione dei “lavoratori extra”

    Secondo l’articolo 29, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i lavoratori extra sono quei dipendenti assunti per:

    • Servizi speciali di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in casi specifici previsti dai contratti collettivi.
    • lavoro portuale temporaneo regolato dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

    Per questi contratti, l’azienda ha comunque l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente l’inizio dell’attività.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi volontari dipendenti , GS e autonomi 2025

    Nella circolare 58 del 14 marzo 2025 l'istituto nazionale di previdenza sociale aggiorna le tabelle e fornisce le istruzioni per i versamenti minimi e massimi di contribuzione volontaria  per il 2025 di 

    • lavoratori dipendenti non agricoli,
    • lavoratori autonomi e
    •  collaboratori e professionisti in Gestione separata,

    sulla base del valore di Variazione comunicato dall'ISTAT  nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo  2023 e  2024, nella misura del + 0,8%.

    In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti :

    1.  Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli

    2.  Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

    3.  Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)

    4.  Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti

    5.  Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

    6.  Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti

    7.  Versamenti volontari nella Gestione separata.

    Vediamo le tabelle e istruzioni principali .

    Versamenti volontari lavoratori dipendenti non agricoli

    INPS ricorda che per l’anno 2025:

     l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria  con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%. 

    L’aliquota  relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87% (

    Nella tabella che segue  i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (c.d. tetto pensionabile), i massimali e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.

    Anno

    Retr. minima

    settimanale

    Prima fascia

    retribuzione annua

    Massimale art. 2

    co.18, L. 335/95

    Aliquota

    IVS

    2025

     €   241,36

     €      55.448,00

     €    120.607,00

    33%

    2024

     €   239,44

     €      55.008,00

     €    119.650,00

    33%

    2023

     €   227,18

     €      52.190,00

     €    113.520,00

    33%

    2022

     €   210,15

     €      48.279,00

     €    105.014,00

    33%

    2021

     €   206,23

     €      47.379,00

     €    103.055,00

    33%

    2020

     €   206,23

     €      47.379,00

     €    103.055,00

    33%

    2019

     €   205,20

     €      47.143,00

     €    102.543,00

    33%

    2018

     €   202,97

     €      46.630,00

     €    101.427,00

    33%

    2017

     €   200,76

     €      46.123,00

     €    100.324,00

    33%

    2016

     €   200,76

     €      46.123,00

     €    100.324,00

    32,87%

    2015

     €   200,76

     €      46.123,00

     €    100.324,00

    32,87%

    2014

     €   200,35

     €      46.031,00

     €    100.123,00

    32,37%

    2013

     €   198,17

     €      45.530,00

     €      99.034,00

    32,37%

    2012

     €   192,40

     €      44.204,00

     €      96.149,00

    31,87%

    2011

     €   187,34

     €      43.042,00

     €      93.622,00

    31,87%

    2010

     €   184,39

     €      42.364,00

     €      92.147,00

    31,37%

    2009

     €   183,10

     €      42.069,00

     €      91.507,00

    31,37%

    2008

     €   177,42

     €      40.765,00

     €      88.669,00

    30,87%

    2007

     €   174,46

     €      40.083,00

     €      87.187,00

    30,87%

    2006

     €   171,03

     €      39.297,00

     €      85.478,00

    30,07%

    2005

     €   168,17

     €      38.641,00

     €      84.049,00

    30,07%

    2004

     €   164,87

     €      37.883,00

     €      82.401,00

    29,57%

    2003

     €   160,85

     €      36.959,00

     €      80.391,00

    29,57%

    2002

     €   157,08

     €      36.093,00

     €      78.507,00

    29,07%

    2001

     £ 296.140

     £     68.048.000

     £   148.014.000

    29,07%

    2000

     £ 288.640

     £     66.324.000

     £   144.263.000

    28,57%

    Versamenti volontari artigiani e dei commercianti

    Artigiani Commercianti

    Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni

    24%

    24,48%

    Collaboratori di età non superiore ai 21 anni

    24%

    24,48%

    Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni.

    Di seguito le tabelle dei versamenti minimi :

    MINIMALI  ARTIGIANI –  DEC DAL 1995

    classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

     

    Contribuzione mensile

    24%

     1

    Fino a € 18.555

    € 18.555

    € 371,10

     2

    da € 18.556 a € 24.704

    € 21.630

    € 432,60

     3

    da € 24.705 a € 30.853

    € 27.779

    € 555,58

     4

    da € 30.854 a € 37.002

    € 33.928

    € 678,56

     5

    da € 37.003 a € 43.151

    € 40.077

    € 801,54

     6

    da € 43.152 a € 49.300

    € 46.226

    € 924,52

     7

    da € 49.301 a € 55.447

    € 52.374

    € 1.047,48

     8

    da € 55.448

    € 55.448

    € 1.108,96

    MINIMALI COMMERCIANTI 

    Classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

     

    Contribuzione mensile

    24,48%

     1

    Fino a € 18.555

    € 18.555

    € 378,53

     2

    da € 18.556 a € 24.704

    € 21.630

    € 441,26

     3

    da € 24.705 a € 30.853

    € 27.779

    € 566,70

     4

    da € 30.854 a € 37.002

    € 33.928

    € 692,14

     5

    da € 37.003 a € 43.151

    € 40.077

    € 817,58

     6

    da € 43.152 a € 49.300

    € 46.226

    € 943,02

     7

    da € 49.301 a € 55.447

    € 52.374

    € 1.068,43

     8

    da € 55.448

    € 55.448

    € 1.131,14

    Versamenti volontari gestione separata 2025

    Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione separata deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2025, 

    • al 25% per i professionisti e 
    • al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

    Poiché nel 2025 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.555,00 euro,  l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari  non può essere inferiore a 

    • 4.638,84 euro su base annua e a 386,57 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e 
    • a 6.123,24 euro su base annua e a 510,27 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

  • Parità di genere e Politiche del Lavoro Femminile

    DDL delega europea 2024: novità in tema di lavoro

     E iniziato ieri  in Commissione lavoro alla Camera l'esame del testo del disegno di legge di delegazione europea per il periodico aggiornamento dell'ordinamento nazionale alle direttive dell'Unione europea, sulla base della legge n. 234 del 2012. 

    Il  disegno di legge (C 2280)   già approvato dall'aula del  Senato,  contiene prevede interventi in diverse materie. Nello specifico  si tratta di modifiche negli ambiti seguenti:

      Recepimento di Direttive Europee:

            Contratti di credito ai consumatori (Art. 4).

            Definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (Art. 5).

            Contratti di servizi finanziari conclusi a distanza (Art. 6).

            Designazione di stabilimenti per l'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (Art. 7).

            Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Art. 8).

            Tutela penale dell'ambiente (Art. 9).

            Emissioni industriali e discariche di rifiuti (Art. 10).

            Condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (Art. 11).

            Qualità dell'aria ambiente (Art. 12).

            Mercati pubblici dei capitali e strutture con azioni a voto plurimo (Art. 13).

            Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Art. 14).

            Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le banche (Art. 15).

            Poteri di vigilanza, sanzioni, rischi ambientali, sociali e di governance (Art. 16).

        Adeguamento a Regolamenti Europei:

            Ripristino della natura (Art. 18).

            Ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali (Art. 19).

            Condizioni per esercitare l'attività di trasportatore su strada (Art. 20).

            Obbligazioni verdi europee e informativa volontaria per le obbligazioni ecosostenibili (Art. 21).

            Punto di accesso unico europeo per informazioni su servizi finanziari e mercati dei capitali (Art. 22).

            Disciplina di regolamento e prestazione di servizi transfrontalieri per i depositari centrali di titoli (Art. 23).

            Sicurezza generale dei prodotti (Art. 24).

            Protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (Art. 25).

        Altre Materie:

            Disciplina sanzionatoria per violazioni di atti normativi dell'Unione europea (Art. 2).

            Istituzione di un tavolo tecnico per la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Art. 3).

            Carta europea della disabilità e contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (Art. 17).

     Vediamo in particolare , sulla base del resoconto della Commissione lavoro della Camera,   i  princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento  di direttive comunitarie relative a:

    1. miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. 
    2. normativa sui rischi di esposizione dei lavoratori all'amianto
    3.  norme riguardanti gli  organismi per la parità di trattamento per l'accesso alla sicurezza sociale e di pari opportunità tra i sessi
    4.  nuova procedura di rilascio di un permesso unico di lavoro nella UE  per i cittadini di paesi terzi.

    Legge delega europea: lavoro mediante piattaforme digitali

    La direttiva UE vigente  è intesa, mediante la definizione di diritti minimi, a migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l'equità, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante le medesime piattaforme, anche in situazioni transfrontaliere, favorendo nel contempo le condizioni per la crescita sostenibile delle piattaforme in oggetto nell'Unione europea.  Il termine per il recepimento della  direttiva è posto al 2 dicembre 2026. E' previsto che il recepimento sia affidato, da parte dello Stato membro, alle parti sociali.

    I  princìpi e criteri specifici prevedono di:

     a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della suddetta direttiva (UE) 2024/2831;

    b) adeguare la definizione di «piattaforma di lavoro digitale» contenuta nella normativa vigente alla definizione posta dalla citata direttiva (UE) 2024/2831;

     c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione contrattuale (o occupazionale) delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

     d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali;

     e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi;

     f) stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali, nonché, su richiesta, le autorità nazionali competenti, in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di   sistemi decisionali automatizzati; 

    g) definire le modalità di controllo e monitoraggio per verificare lo svolgimento sia della valutazione dell'impatto delle decisioni individuali, prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati, sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali sia del cosiddetto riesame umano delle medesime decisioni; 

    h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche  contro la violenza e le molestie;

     i) individuare e regolamentare, le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti alla disciplina del lavoro mediante piattaforme digitali.

    Legge delega europea: Protezione dai rischi di esposizione all’amianto

    Tra le materie  di ambito giuslavoristico  da adeguare  spicca anche protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro. L'aggiornamento normativo europeo  è stato operato sulla base dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione tecnologica; si è inteso ridefinire un livello uniforme di prescrizioni minime, volte a garantire un migliore standard di salute e sicurezza e a ridurre le differenze nella protezione dei lavoratori tra gli Stati membri dell'Unione europea. Le novelle riguardano, tra gli altri :

    • i limiti massimi di esposizione dei lavoratori all'amianto e le relative modalità di misurazione, 
    • gli elementi informativi della notifica preventiva, relativa alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti all'amianto, 
    • la procedura di individuazione – prima dell'esecuzione di lavori relativi a locali – dell'eventuale presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, 
    • la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti all'amianto.

    Il termine finale di recepimento della direttiva in commento è posto al 21 dicembre 2025, anche se, per il recepimento di alcune novelle, relative alla misurazione della concentrazione nell'aria di fibre di amianto e ai limiti massimi della concentrazione medesima, è posto il termine successivo del 21 dicembre 2029. 

    Resta fermo che gli Stati membri possono applicare o introdurre disposizioni che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori (rispetto alla disciplina in oggetto).

    Legge delega europea: parità di trattamento tra le persone e i generi

    Altro ambito di intervento è quello della direttiva (UE) 2024/1499 del 7 maggio 2024, che reca norme riguardanti  la parità di trattamento: 

    • tra le persone, in materia di occupazione e impiego  ,  indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale; 
    • e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e con riferimento all'accesso a beni e servizi.

     Il relativo termine di recepimento ad opera degli Stati membri è fissato al 19 giugno 2026. 

    Nello stesso ambito è da recepire la  direttiva (UE) 2024/1500 del 14 maggio 2024, che reca norme riguardanti i cosiddetti organismi per la parità, nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra uomini e donne in materia di occupazione e di  impiego

    La direttiva trae origine dalla proposta della Commissione europea COM(2022) 688 del 7 dicembre 2022, ed il relativo termine di recepimento ad opera degli Stati membri è fissato al 19 giugno 2026.

    Legge delega europea: permesso uNico di lavoro UE

    La direttiva (UE) 2024/1233 ha sostituito direttiva 2011/98/UE  definendo una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

    Le modifiche principali operate dalla  nuova direttiva consistono nella ridefinizione di alcuni profili della procedura amministrativa relativa al permesso unico, nel riconoscimento del diritto di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del permesso suddetto, nella limitazione della revocabilità del permesso unico a causa di disoccupazione sopravvenuta, nell'introduzione di norme relative – con riferimento ai lavoratori stranieri e ai relativi datori di lavoro – alle attività di monitoraggio, di valutazione e di ispezione, alle sanzioni, all'agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso. 

    Sono presenti infrne disposizioni relative alla parità di trattamento dei lavoratori stranieri  che costituiscono invece una sostanziale conferma di quelle già poste dalla citata direttiva del 2011. 

    Il termine per il recepimento delle modifiche normative  è posto al 21 maggio 2026.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Dichiarazione fruito da FIS e Fondi: aggiornato il modello

    Il Messaggio  INPS n. 872 dell'11 marzo 2025 fornisce aggiornamenti sulle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali. 

    Riprendendo le indicazioni fornite nei Messaggi n. 4653 del 28 dicembre 2022 e n. 583 del 7 febbraio 2023, il documento mette a disposizione un modello di file allegato al messaggio stesso, che consente la dichiarazione dei periodi fruiti relativi alle autorizzazioni concesse.

    Il modello aggiornato integra il calendario dell’anno 2025 e presenta un layout strutturato per facilitare la compilazione, con celle editabili evidenziate in verde e controlli automatici per la verifica della correttezza dei dati.

    Compilazione dichiarazione fruito 2025

    Nel file .csv sono presenti anche box testuali informativi per guidare gli utenti nella compilazione, oltre alla possibilità di filtrare il periodo di interesse tramite le colonne “data” e “giorno” per l’inserimento delle giornate fruite.

     Il messaggio specifica inoltre che::