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Licenziamento e trasferimento d’azienda: la Cassazione chiarisce
Il trasferimento di azienda, anche sotto forma di affitto o retrocessione, è un fenomeno giuridico frequente nel mondo del lavoro. Per garantire la continuità dei rapporti e tutelare i lavoratori, il Codice Civile prevede all’art. 2112 che il rapporto prosegua automaticamente con il nuovo titolare dell’azienda, senza soluzione di continuità. Tuttavia, l’interpretazione di questo principio può variare nei singoli casi concreti, specie quando intervengono brevi sospensioni dell’attività o modifiche formali nella gestione.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. lavoro, n. 12274 del 9 maggio 2025, ud. 12 marzo 2025) offre un’importante occasione di chiarimento.
Il caso: la lavoratrice esclusa dal nuovo assetto aziendale
Una dipendente di una gelateria, in servizio dal 2015, ha ricevuto nel gennaio 2019 una comunicazione dalla propria datrice di lavoro: il contratto di affitto d’azienda era terminato e la proprietà sarebbe tornata al precedente titolare. La lavoratrice è stata informata che il rapporto di lavoro sarebbe proseguito con quest’ultimo. Tuttavia, contattata la società subentrante, le è stato risposto che non vi era alcun obbligo nei suoi confronti. Nel frattempo, l’attività ha subito una breve interruzione ed è stata riavviata alcune settimane dopo, nello stesso locale, con la stessa insegna e con altri colleghi che avevano continuato a lavorare.
La lavoratrice ha ritenuto che si fosse verificato un trasferimento d’azienda in senso tecnico e ha fatto ricorso per vedere riconosciuto il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, prima con il proprietario rientrato in possesso dell’azienda, poi con il nuovo gestore, invocando l’art. 2112 c.c. e le tutele previste dal D.lgs. 23/2015.
I giudici di merito hanno però respinto la sua richiesta, ritenendo che il rapporto fosse cessato con il primo licenziamento e che non vi fosse stata continuità aziendale.
La Cassazione: continuità anche in caso di sospensione e ristrutturazione
La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni precedenti, accogliendo il ricorso della lavoratrice. Ha ricordato che l’art. 2112 c.c. trova applicazione in ogni ipotesi di trasferimento d’azienda, anche tramite affitto o retrocessione, purché vi sia una continuità economico-produttiva. In particolare, non può essere esclusa l’applicazione della norma in presenza di una semplice sospensione dell’attività per ristrutturazione o per la stipula di un nuovo contratto di affitto.
La Suprema Corte ha precisato che la comunicazione del 10 gennaio 2019 non poteva essere interpretata come un licenziamento, ma come un avviso di prosecuzione del rapporto con un nuovo soggetto, nel rispetto del meccanismo automatico previsto dalla norma. La decisione valorizza il principio secondo cui i lavoratori devono essere tutelati nei cambi di gestione, anche se temporaneamente interrotti o frammentati.
In conclusione, la Cassazione ha cassato la sentenza d’appello e disposto il rinvio per un nuovo esame della vicenda, riaffermando che la tutela dell’art. 2112 c.c. opera anche in presenza di retrocessioni e successive riassegnazioni, se l’attività economica viene comunque continuata, anche con brevi interruzioni.
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Nuove regole antidoping 2025 per la tutela degli sportivi
Il Decreto del Ministero della Salute del 27 marzo 2025, pubblicato il 3 giugno in Gazzetta Ufficiale, introduce importanti aggiornamenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e lotta contro il doping, sostituendo integralmente il precedente decreto del 19 maggio 2005. Il provvedimento impatta direttamente anche su Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD), chiamate a una maggiore consapevolezza nella gestione della salute degli atleti, dei farmaci e della prevenzione dell’uso improprio di sostanze vietate
Il decreto entra in vigore il 3 giugno 2025, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma la piena applicazione delle nuove norme decorrerà dai lotti di farmaci prodotti dopo 90 giorni, salvo le indicazioni specifiche già valide per le domande di autorizzazione o rinnovo.
Obblighi per i titolari di AIC: dati e aggiornamenti informativi
I titolari di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) dei medicinali inclusi nella lista antidoping devono trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati relativi a produzione, importazione, distribuzione e vendita delle confezioni commercializzate nell’anno precedente. Questo adempimento rientra nel sistema di monitoraggio già previsto dal decreto 15 luglio 2004 e si considera assolto se sono già stati trasmessi i dati di commercializzazione ai sensi del decreto 24 maggio 2002
Il decreto introduce anche nuovi obblighi informativi per i medicinali contenenti sostanze considerate dopanti. Per i farmaci autorizzati in Italia che rientrano nella lista antidoping, è obbligatorio:
- riportare sull’imballaggio esterno un pittogramma conforme al modello allegato al decreto 24 settembre 2003;
- inserire nel foglio illustrativo la seguente dicitura:
“Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping.”
Questi obblighi valgono anche per le domande di nuova AIC, variazione o rinnovo presentate dopo l’entrata in vigore del decreto. L’applicazione decorre dai lotti prodotti dopo il 90° giorno dalla pubblicazione (quindi da settembre 2025), con possibilità di smaltire le confezioni precedenti fino alla loro naturale scadenza.
Eccezioni e prescrizioni obbligatorie
Il decreto introduce una disciplina differenziata per alcune categorie di farmaci. In particolare:
Le specialità medicinali per uso topico (dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico) contenenti sostanze dopanti delle classi S5 (diuretici e agenti mascheranti) e S6 (stimolanti) non devono riportare il pittogramma esterno, ma il foglio illustrativo deve contenere la dicitura:
“Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. È vietata un’assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle riportate.”
Analoga esclusione dal pittogramma riguarda i glucocorticoidi (classe S9) somministrati per via inalatoria, dermica, perianale, oftalmologica o intranasale, purché usati alle dosi e per le indicazioni terapeutiche autorizzate.
Le disposizioni si applicano anche in questi casi ai lotti prodotti 90 giorni dopo l’entrata in vigore, e valgono per le nuove domande di autorizzazione.
Il decreto interviene infine anche sulle preparazioni galeniche (formula magistrale e officinale) effettuate in farmacia. Se queste contengono sostanze dopanti, devono riportare l’avvertenza prevista per i farmaci industriali. In particolare:
- i farmaci topici devono riportare l’indicazione sul rischio di assunzione impropria da parte di chi pratica sport;
- tutti i medicinali di questo tipo sono soggetti alla prescrizione medica da rinnovare volta per volta, secondo la classificazione della Farmacopea ufficiale italiana (Tabella 5 del decreto).
Applicazione a tutto il mondo sportivo: impatto per ASD e SSD
Il decreto, coerentemente con la Legge 376/2000 e le convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, non distingue tra atleti professionisti e dilettanti.
Si applica quindi a tutti coloro che praticano attività sportiva, a prescindere dal livello e dalla tipologia di affiliazione. Questo significa che anche federazioni, enti di promozione, discipline associate e organismi vigilati dal CONI o da Sport e Salute sono coinvolti nella vigilanza sull’uso corretto dei medicinali e nella prevenzione del doping.
- Anche le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD), pur non direttamente destinatarie degli obblighi tecnici, devono adeguarsi sul piano informativo e organizzativo. In particolare, è raccomandabile:
- diffondere presso atleti e tecnici le nuove indicazioni sui farmaci vietati o a rischio doping;
- aggiornare i protocolli sanitari interni in collaborazione con medici sportivi;
- verificare la conformità dei medicinali utilizzati durante le attività sportive e nei trattamenti fisioterapici.
I consulenti, specie nell’ambito assicurativo o contrattuale, dovrebbero tenere conto dei rischi collegati alla somministrazione impropria di sostanze dopanti anche in ambito dilettantistico.
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Tirocini e pratica forense nelle Corti tributarie: via libera dal Consiglio
Nuove opportunità in arrivo per studenti universitari, laureandi, laureati e praticanti avvocati: il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato la Delibera n. 567/2025, che riapre ufficialmente le porte delle Corti tributarie italiane ai tirocini formativi e alla pratica forense.
Il documento, deliberato il 27 maggio 2025, nasce in risposta alle numerose richieste pervenute dalle Corti stesse e mira a rafforzare la collaborazione tra mondo accademico e giustizia tributaria, valorizzando il ruolo formativo delle istituzioni giudiziarie.
L’iniziativa si propone di favorire l’acquisizione di competenze professionali richieste nel mercato del lavoro e di migliorare il funzionamento degli uffici tributari attraverso il contributo di giovani in formazione. La decisione si inserisce in un percorso di lungo periodo intrapreso dal Consiglio, che ha già stipulato diverse convenzioni con enti universitari e ordini professionali. I modelli di convenzione approvati – allegati alla delibera – saranno utilizzati come linee guida per garantire omogeneità a livello nazionale, pur lasciando margini di adattamento.
La novità: tirocini anche per studenti e non solo per laureati
Una delle principali novità contenute nella delibera riguarda l’ampliamento della platea dei soggetti ammessi ai tirocini: oltre ai laureati, potranno partecipare anche i laureandi in discipline giuridiche ed economiche e persino gli studenti delle scuole secondarie superiori.
I tirocini potranno includere attività di ricerca e supporto ai giudici tributari, partecipazione allo studio delle controversie e redazione di provvedimenti.
Per gli avvocati, la delibera conferma la possibilità di svolgere un anno di pratica forense presso gli uffici giudiziari tributari, ai sensi dell’articolo 37 del DL 98/2011.
La delibera chiarisce inoltre che non è possibile ricorrere allo strumento dell’Ufficio del processo, riservato per legge ad altri uffici giudiziari e agli organi della giustizia amministrativa.
Tuttavia, le Corti potranno autonomamente proporre e incentivare tirocini, previa approvazione del Consiglio di Presidenza.
È anche prevista la possibilità di coinvolgere soggetti terzi (non in conflitto di interessi) come sponsor, per l’erogazione di rimborsi spese ai tirocinanti.
Requisiti, gestione e modalità di accesso
Le convenzioni dovranno essere sottoscritte tra le Corti e gli enti promotori, che possono essere università, istituzioni scolastiche abilitate al rilascio di titoli legali e ordini professionali.
Gli enti promotori saranno responsabili della selezione dei tirocinanti, nonché degli oneri assicurativi contro infortuni e responsabilità civile.
Le Corti ospitanti, invece, non sosterranno alcun onere economico.
L’accesso sarà libero anche per coloro che, già laureati, svolgono contemporaneamente il praticantato forense, purché non esercitino attività professionale presso le Corti interessate durante il tirocinio. Ogni Corte potrà personalizzare i modelli convenzionali proposti dal Consiglio, rispettando i principi di uniformità e trasparenza.
La delibera sostituisce la precedente n. 669/2021 ed è pubblicata sul sito del Consiglio per la massima diffusione tra le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, comprese Bolzano e Trento.
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DDL Concorrenza 2025 novità per le società di professionisti
Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, un provvedimento chiave per garantire l’apertura dei mercati, la trasparenza nella gestione dei servizi pubblici e la protezione dei consumatori. Il testo, previsto dall’art. 47 della legge n. 99/2009, conferma l’impegno dell’Italia nel rispetto degli obiettivi PNRR e delle indicazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), contribuendo così al rafforzamento delle dinamiche concorrenziali, in linea con quanto già avviato con le precedenti leggi concorrenza del 2022, 2023 e 2024.
Nel dettaglio, il DDL si articola in tre Capi principali:
- servizi pubblici locali e mobilità elettrica;
- trasporto pubblico regionale e aereo; e
- un insieme di misure trasversali.
Tra i temi affrontati spiccano il rafforzamento del controllo sulla gestione dei servizi affidati dagli enti locali, l’introduzione di sanzioni in caso di mancata trasparenza e la promozione di una mobilità elettrica efficiente, contrastando la concentrazione del mercato delle ricariche in mano a pochi operatori. Il disegno di legge propone anche importanti novità per il trasporto ferroviario regionale e l'organizzazione degli aeroporti minori, in particolare aumentando da 1 a 5 milioni la soglia di passeggeri che permette l’accesso a procedure semplificate.
Focus sulle novità per i professionisti: più flessibilità per le STP
Una delle misure più rilevanti del DDL Concorrenza 2025 per il mondo delle libere professioni è contenuta nell’art. 9, che interviene sul funzionamento delle società tra professionisti (STP), modificando la normativa di riferimento contenuta nella legge n. 183/2011. L’obiettivo è sciogliere le incertezze interpretative che, in questi anni, hanno limitato l’operatività delle STP e alimentato numerosi contenziosi interni agli Ordini professionali.
Secondo l’interpretazione più rigida, per essere iscritte nell’apposita sezione dell’Albo, le STP devono rispettare cumulativamente due requisiti: almeno due terzi dei soci devono essere professionisti, e questi devono detenere anche almeno due terzi del capitale sociale. Tuttavia, una parte della giurisprudenza ha accolto interpretazioni meno stringenti, ritenendo sufficiente che i soci professionisti detengano il controllo sostanziale delle decisioni societarie, anche se non in termini di maggioranza del capitale.
Il DDL 2025 risolve questo nodo prevedendo che sia sufficiente garantire ai soci professionisti la possibilità di determinare la maggioranza qualificata (due terzi) nelle deliberazioni o decisioni strategiche, in coerenza con le regole del modello societario adottato. Si fa così un passo avanti decisivo per incentivare l’adozione dello strumento societario anche tra i professionisti, ampliando le opportunità di crescita e collaborazione multidisciplinare, nel rispetto delle specificità di ciascuna professione.
Maggiori tutele per i consumatori e il mercato
Il terzo Capo del DDL introduce inoltre importanti misure in materia sanitaria e di tutela dei consumatori. Tra queste, spiccano nuove sanzioni a carico di professionisti che utilizzano in modo scorretto cosmetici o biocidi, nonché una più chiara distinzione tra le diverse categorie di prodotti soggette a regolamentazioni europee (cosmetici, biocidi e farmaci).
Tali modifiche intendono colmare le attuali lacune sanzionatorie, migliorare la sicurezza dei consumatori e garantire una concorrenza leale nel mercato dei prodotti per la cura della persona.
Infine, il DDL dedica attenzione anche al rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione attraverso il rilancio del trasferimento tecnologico.
In particolare, si prevede un nuovo assetto per la Fondazione Tech e Biomedical, cui saranno affidati fino a 250 milioni di euro per finanziare progetti strategici a supporto dell’interazione tra ricerca, università e imprese, promuovendo brevetti, spin-off e sinergie tra pubblico e privato.
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Enti bilaterali: nuove causali contributo per F24
L'agenzia comunica con la risoluzione 34 del 4 giugno 2025 l'istituzione di nuove causali contributo per i versamenti tramite INPS a enti bilaterali. Le modifiche seguono numerosi altri provvedimenti di istituzione e soppressione di causali. Tutti i dettagli nei paragrafi che seguono
Causali contributo enti bilaterali Risoluzione 49 del 15.10.2024
A seguito dell'istituzione di nuovi enti bilaterali (di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) r ratificati dal Ministero del lavoro e iscritti al Repertorio nazionale, con la Risoluzione 15 ottobre 2024, n. 49, l'Agenzia delle Entrate ha istituito le relative causali per il versamento dei contributi a loro favore, con modello F24, da parte delle aziende aderenti, tramite riversamento dall'INPS.
Sono le seguenti :
- “EBPM” denominato “EBIN.PMI – Ente Bilaterale Nazionale per le piccole e medie imprese”;
- “ETUR” denominato “EBINTUR – Ente Bilaterale Ebintur”;
- “HELS” denominato “FONDO UNIHELSE”;
- “EINT” denominato “EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”; (RETTIFICATA – V. SOTTO)
- “FASN” denominato “FASNI – Fondo Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa”;
- “EBUA” denominato “ENBIUC – Ente Bilaterale UAI-CONFINTESA”;
- “BIMO” denominato “EBIMO – Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale”;
- “EBUN” denominato “EBIUNI – Ente Bilaterale Nazionale delle industrie e imprese”;
- “IT24” denominato “ENBILAV – E.N.BI.LAV.”;
- “BILD” denominato “ENTEBILD – Ente Bilaterale Italiano Imprenditori, Lavoratori e Dirigenti”.
In sede di compilazione del Mod. F24, le causali contributo citate vanno indicate
- nella sezione “INPS” (secondo riquadro),
- nel campo “causale contributo”, ed
- esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Le suddette causali sono operativamente efficaci a partire dal 4 novembre 2024.
Causali contributo enti bilaterali risoluzione 57 E del 3.12.2024
Ulteriori nuove causali sono state il 3 dicembre 2024 e sono le seguenti:
- EBNL per l’“EBINAL – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro”;
- PREV per il “Fondo Sanitario PREVILAVORO ITALIA (PREVILAVORO ITALIA)”;
- SARC per il “Fondo Bilaterale di Assistenza Sanitaria – SANARCOM (SANARCOM)”;
- EBOS per l’“Ente Bilaterale Operatori Sicurezza (EBILOS)”;
- MEDI per il “FONDO MEDIPREV – Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (MEDIPREV)”;
- EBNU per l’“Ente Bilaterale Nazionale di Unione (E.B.N.U.)”;
- EFAR per l’“EBIFARM – Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private (EBIFARM)”;
- EBIO per l’“Ente Bilaterale EN.BI.FO.SI e O.P.N. EN.BI.FO.SI”;
- EBMQ per il “Fondo EBM SALUTE (EBM SALUTE)”.
ATTENZIONE : per il versamento all’“EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”, è stata istituita la causale ENIL, in sostituzione della causale “EINT”, precedentemente indicata nella risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.
L'agenzia precisa che restano valide le altre indicazioni già contenute nella risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.
Contributi per il finanziamento degli enti bilaterali
Si ricorda che con la determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023, INPS ha adottato il nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse per
- la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di tali organismi versati dai datori di lavoro e destinati al finanziamento delle attività , nonché
- per la raccolta e trasferimento dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l’Istituto dispone e che risultino necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali di tali soggetti.
Nello schema convenzionale sono stati rideterminati i costi che gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse devono corrispondere all’Istituto a titolo di rimborso per l’erogazione servizio medesimo , che l’Istituto rideterminerà annualmente tali costi sulla base delle risultanze della contabilità analitica e di altri criteri.
Le istruzioni in materia sono state fornite dall'INPS nel messaggio 1399/2024.
Soppressione causali Risoluzione 28 marzo 2025
Con la risoluzione del 28 marzo 2025 l'Agenzia comunica a seguito di richiesta dell'Inps, della soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali di seguito indicate:
- • “VITA” denominata “CASSA RISCHIO VITA – Cassa Assicurativa per il rischio vita per i lavoratori dipendenti dell’industria alimentare”;
- • “EBAI” denominata “EBAIS – Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi”;
- • “EBCA” denominata “EBICA STUDI LEGALI – Ente Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali Legali”;
- • “EART” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE dell’Artigianato – EBICC Artigianato”;
- • “EBIM” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Multiservizi”;
- • “EBTR” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Tras porti”;
- • “EBIF” denominata “EBIFORM – Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante”;
- • “EBLE” denominata “EBILTER – Ente Bilaterale del Terziario”;
- • “EBNS” denominata “EBINS – Ente Bilaterale Nazionale Scuola”;
- • “EBFC” denominata “EBSA – Ente Bilaterale Nazionale Sicurezza Antincendio, Installazione, Manutenzione, Progettazione e Formazione”;
- • “EBVS” denominata “E.N.Bi.Art. – Ente Nazionale Bilaterale dell’Artigianato”.
Risol. 34 del 4.6.2025: nuove causali contributo dal 1 luglio 2025
A seguito della richiesta INPS del 9 maggio 2025, l'Agenzia istituisce con la risoluzione 34 2025 le seguenti nuove causali contributo, operative dl 1 luglio 2025 :
• “EBEN” denominata “E.BI.N.L. – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro”;
• “EPAB” denominata “E.PA.BIC. – Ente Bilaterale Paritetico”;
• “FAFP” denominata “FASIFAR – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private”;
• “FCBI” denominata “FCBI – Ente Bilaterale FOR.ITALY CIU”;
• “SANI” denominata “FONDOSANI – Fondo di Assistenza Sanitaria”;
• “6BIC” denominata “6EBIC”.
In sede di compilazione del modello F24, le causali sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese
e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” nessun valore.
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Smart working: maximulta del Garante alla Regione Lombardia
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la Regione Lombardia per una serie di irregolarità nel trattamento dei dati dei propri dipendenti, in particolare relativi a
- all’uso della posta elettronica e
- alla navigazione internet.
L’ispezione, avviata d’ufficio, mirava a verificare la conformità delle pratiche adottate nel contesto del lavoro agile.
Dall’istruttoria è emerso che la Regione conservava i metadati della posta elettronica (informazioni su mittente, destinatario, oggetto, orari e dimensioni dei messaggi) per 90 giorni, e i log di navigazione internet per ben 12 mesi, senza aver prima stipulato accordi sindacali come richiesto dalla normativa (art. 4, comma 1, Legge 20 maggio 1970, n. 300).
Inoltre, tali trattamenti non erano stati preceduti da una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, violando l’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Qui le indicazioni del garante sula privacy nel lavoro dipendente
Solo durante l’istruttoria, la Regione ha provveduto a regolarizzare la situazione, stipulando accordi con le organizzazioni sindacali e introducendo misure migliorative, ma ciò non è bastato ad evitare la sanzione.
Scarica qui il provvedimento del Provvedimento 243 del 29 aprile 2025 [doc web 10134221] reso noto nella Newsletter del 30.5.2025.
Le violazioni: dati conservati troppo a lungo e uso non proporzionato
Il Garante ha rilevato come la conservazione dei metadati e dei log fosse eccessiva e sproporzionata rispetto alle finalità dichiarate, che erano di natura tecnica o legate alla sicurezza informatica.
In particolare, per i metadati email, il limite previsto per un uso tecnico e lecito secondo l’art. 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori, è generalmente fissato a 21 giorni. Superare tale soglia, come nel caso della Regione, rientra invece nella casistica dell’art. 4, comma 1, che impone l’accordo sindacale.
Per i log di navigazione, la situazione è risultata ancora più delicata: la raccolta sistematica e la possibilità di ricondurre tali dati ai singoli dipendenti, seppure mediante l’incrocio di dati fra fornitori, configura un controllo indiretto dell’attività lavorativa.
Il Garante ha quindi stabilito che tale pratica, in assenza di adeguate misure tecniche e di anonimizzazione, viola i principi di minimizzazione, proporzionalità e limitazione della conservazione previsti dagli artt. 5 e 25 del GDPR.
Anche la gestione dei ticket di assistenza tecnica tramite il vecchio sistema OTRS ha sollevato criticità: i dati erano conservati fino a 9 anni senza giustificazioni adeguate, e mancava un accordo specifico con i fornitori per disciplinare il trattamento, in violazione dell’art. 28 del GDPR.
La decisione del Garante e le misure richieste
A conclusione dell’istruttoria, il Garante ha dichiarato l’illiceità dei trattamenti e ha inflitto tre sanzioni amministrative distinte:
- 20.000 euro per la conservazione illecita dei metadati di posta elettronica;
- 25.000 euro per la conservazione eccessiva dei log internet;
- 5.000 euro per la gestione impropria dei dati di assistenza tecnica.
Oltre alla multa, la Regione Lombardia dovrà adottare misure correttive entro 90 giorni, tra cui:
- anonimizzare i log di navigazione più datati;
- ridurre a 90 giorni la conservazione dei dati internet, estendibile solo se anonimizzati;
- limitare l’accesso a tali dati a un numero ristretto di soggetti autorizzati;
- aggiornare gli accordi sindacali in coerenza con le nuove disposizioni.
Il provvedimento è stato pubblicato sul sito del Garante in base all’art. 166 del Codice in materia di protezione dei dati personali, per la sua rilevanza e funzione dissuasiva.
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Tempi guida e tachigrafo: nuovo elenco autotrasportatori esenti
Con il decreto del 22 aprile 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto importanti deroghe in materia di
- tempi di guida,
- riposo e
- uso del tachigrafo
per alcune categorie di trasporto stradale.
Si tratta di misure operative che interessano direttamente le imprese di trasporto e i loro consulenti del lavoro, specialmente nel coordinamento dei turni e degli obblighi documentali.
Ambito di applicazione: chi è esentato dagli obblighi su tempi guida e uso tachigrafo
Il ministeriale decreto attua l’art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 561/2006 e riconosce l’esenzione dagli obblighi degli articoli 6-9 dello stesso regolamento (relativi a durata di guida e riposi) e dall’art. 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 165/2014 (tachigrafo) per i seguenti mezzi utilizzati solo in ambito nazionale:
- Veicoli fino a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi postali universali (ex direttiva 97/67/CE).
- Veicoli delle autoscuole, purché non usati a scopo di lucro per trasporto merci o persone.
- Veicoli per servizi pubblici essenziali, come:
- fognature,
- manutenzione di reti idriche, elettriche e del gas,
- smaltimento rifiuti domestici,
- manutenzione stradale,
- telecomunicazioni e radiodiffusione.
- Veicoli circensi e per parchi divertimento, specificamente adibiti al trasporto attrezzature.
- Veicoli per la raccolta del latte o per la restituzione di contenitori/latticini destinati ad alimentazione animale.
- Veicoli blindati per trasporto valori o denaro.
- Veicoli per il trasporto di carcasse animali non destinate al consumo umano.
- Veicoli per il trasporto di animali vivi, limitatamente a tratte locali entro i 100 km (fattoria–mercato–macello).
Le conseguenze operative per aziende e consulenti
Le esenzioni rispondono a esigenze pratiche specifiche, tra cui:
- Organizzazione del lavoro semplificata, in particolare per piccole imprese locali o specializzate in trasporti brevi e frazionati.
- Esenzione dal tachigrafo, che riduce obblighi di installazione, manutenzione e conservazione dei dati.
- Deroghe pensate per il benessere animale e per l’emergenza sanitaria, come il trasporto rapido di carcasse per lo smaltimento in caso di epidemie zootecniche.
Per i consulenti del lavoro, è fondamentale quindi aggiornare i modelli organizzativi e le comunicazioni interne alle aziende, poiché non saranno più necessari i consueti controlli su turnazioni e riposi giornalieri per le tipologie escluse.
Decorrenza e abrogazione precedente decreto
Il nuovo decreto è in vigore dal 31 maggio 2025, data della sua pubblicazione, e abroga il precedente decreto del 20 giugno 2007.
Le imprese dovranno dunque adeguarsi sin da subito, eliminando eventuali registrazioni non più richieste e aggiornando la formazione degli autisti sui nuovi limiti applicabili.