• Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Decontribuzione Sud prorogata al 31 dicembre 2024

    Dopo lunghe trattative in Europa , è stato ufficializzato il prolungamento della decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024. L'annuncio è stato fatto dal ministro per gli Affari UE e il PNRR, Raffaele Fitto, dopo un incontro con la vicepresidente della Commissione UE  Vestager.

    Ma attenzione: la proroga di sei mesi  sarà applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2024, ci sono quindi ancora pochi giorni per nuove assunzioni agevolate 

    L’Italia ha richiesto due modifiche al regime attuale: un aumento di bilancio di 2,9 miliardi di euro (portando il totale a 14,3 miliardi) e la proroga del periodo di riduzione dei contributi fino al 31 dicembre 2024. 

    Questa agevolazione ha registrato  numeri record: nel 2023 ha incentivato 1.453.444 rapporti di lavoro, nel 2022 1.377.453, e nel 2021 1.224.044, secondo i dati rielaborati dall’Ufficio parlamentare di Bilancio 

    Rivediamo di seguito le regole e le ultime istruzioni  INPS nel messaggio 4695/2023

    Qui il nuovo documento dell'Istituto circolare 82 2024

    Decontribuzione Sud, un breve riepilogo

    La misura consiste in una sgravio  sui contributi previdenziali   per i datori di lavoro  privati con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

     Sono esclusi i premi e contributi INAIL. Non è previsto un massimale di sgravio contributivo individuale.

     Si tratta di una agevolazione  sui rapporti di lavoro dipendente  tra le piu utilizzate (Secondo i  dati dell'Osservatorio INPS nel 2022 da gennaio ad agosto la misura ha interessato quasi un milione di rapporti di lavoro) .

    Va anche precisato che non si applica solo alle nuove assunzioni ma a tutti i rapporti in essere nel periodo agevolato.

    Sono esclusi il settore del lavoro domestico, della finanza e dell'agricoltura. 

    Come detto, l'ultima proroga aveva previsto  una riduzione dei contributi con una scala decrescente fino al 2029:

    • dal 2022 e fino al 31 dicembre 2025 l’esonero è pari al  30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro; 
    • per gli anni 2026 e 2027 l’esonero sarebbe sceso al 20%; 
    • per gli anni 2028 e 2029  lo sgravio sarebbe stato fissato al  10% .

    Decontribuzione SUD:  massimali  2024

    L'inps aveva fornito le istruzioni operative per la fruizione  dell'esonero fino a dicembre 2022  con la circolare 90 del 27 luglio 2022, riconfermate poi a dicembre 2022 con il messaggio 4593 2022.

    Veniva anche ricordato che  erano stati  innalzati i massimali   applicabili fino al mese di competenza dicembre 2023 che ammontavano a:

    • – 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
    • – 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

    Le nuove istruzioni precisano che il Temporary Framework europeo ha innalzato  nuovamente i massimali, come segue:

    • per i settori della pesca e dell’acquacoltura passano da 300mila a 335mila euro;
    • per le altre imprese ammissibili all’aiuto, il massimale  sale da 2 milioni a 2,25 milioni di euro.

    Per i datori di lavoro che operano  in più settori con massimali diversi, si devono rispettare i relativi limiti e non superare complessivamente il tetto di 2,25 milioni di euro.

    Bonus Zes e Decontribuzione SUD

    L’ultima proroga della decontribuzione Sud era stata concessa con l'intento di sostenere le imprese colpite dalle perturbazioni economiche derivanti dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni internazionali e dalle contromisure economiche adottate dalla Russia. Tuttavia, nonostante tali criticità economiche non siano ancora state superate, l'Unione Europea ha deciso di non estendere ulteriormente questo regime straordinario.

    In risposta alla mancata proroga, il Decreto Legge 60/2024 ha introdotto il "bonus Zes" (articolo 24), uno sgravio contributivo destinato alle assunzioni nelle stesse regioni del Mezzogiorno, che però presenta  criteri più restrittivi. 

    Questo incentivo infatti  riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 di lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi, ed è riservato a imprese con un massimo di 10 dipendenti al momento dell’assunzione. Sono interessati dunque un numero più limitato di beneficiari.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Reddito di cittadinanza e ADI: per il Comitato occorre innalzare l’ISEE

    Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito  la relazione del Comitato scientifico per la  valutazione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza e il rapporto di  monitoraggio  dell'impatto delle prestazioni per il periodo 2019 – 2023, effettuata tenendo conto della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 30 gennaio 2023 “relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva” .

    La relazione si basa sull'analisi dei dati  di varie fonti statistiche (ISTAT, EUROMOD, INPS, ANPAL, ML)   e analizza l'impatto dei sussidi e delle misure di politica attiva del lavoro e per l'inclusione sociale sulla platea delle famiglie e delle persone in condizioni di povertà assoluta, particolare attenzione ai beneficiari delle prestazioni. 

    Qui le tabelle dei risultati

    Nel documento sono contenute anche alcune raccomandazioni per le istituzioni coinvolte,  utili anche per valutare l'impatto dell'assegno di inclusione e del supporto alla formazione e al lavoro. Tra queste vi è la necessità di adeguare la soglia del reddito ISEE  che consente di partecipare alle misure,  tenendo conto dell'alto tasso di inflazione registrato negli ultimi anni.

     Vediamo di seguito una breve sintesi della relazione.

    Reddito di cittadinanza sintesi dei dati in valutazione

    Sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio Statistico dell’Inps hanno percepito il sussidio di integrazione al reddito nel periodo  in cui è stato in vigore ovvero dal aprile 2019 a dicembre 2023: 

    •  per almeno una mensilità,
    •  circa 2,4 milioni di nuclei familiari e 
    • 5,3 milioni di persone.

     Il numero medio delle mensilità percepite è di 26,4 per il RdC e di 32 per il PdC.

    Circa un terzo dei beneficiari ha percepito il sussidio per l’intero periodo. 

    L’importo della spesa pubblica impegnata è superiore ai 34 miliardi di euro.

    Nelle indagini effettuate dall’Istat, la quota delle famiglie in condizioni di povertà assoluta che hanno beneficiato delle prestazioni di sostegno al reddito raggiunge il massimo del 38% nel corso del 2021 (32,3% nel 2022), per una quota equivalente al 58,7% dei beneficiari delle misure (53,4% nel 2022). Si evidenzia la mancata partecipazione di un rilevante numero di famiglie povere, che deriva in parte dai criteri per la selezione dei  beneficiari e di una quota dei percettori (il 46,6 nel 2022), che non riscontrano le condizioni di povertà sulla base dei criteri utilizzati dall’Istat. 

    Tra i motivi, probabilmente, le caratteristiche delle persone che risultano occupate negli ambiti professionali e nei settori che registrano tassi di irregolarità superiori di 3 volte alla media e con rapporti di lavoro di breve durata.

    Le stime effettuate dall’Euromod confermano che l’Italia è tra i Paesi che prevedevano

    •  un elevato importo dell’integrazione al reddito in relazione alla soglia di povertà ma
    •  con l copertura del numero delle persone povere inferiori alla media europea.

    L'erogazione di RDC e PDC  risulta superiore alla media per

    •  i residenti nelle regioni del Sud e delle Isole,
    •  per i nuclei composti da una persona sola o esclusivamente da adulti, 
    • per le famiglie di soli italiani, 
    • per i nuclei residenti in affitto. 

    Al di sotto della media , quindi esclusi, sono risultati invece:

    •   quelli residenti nelle regioni del Nord,
    •  le persone over 64 anni sole e le coppie di anziani, 
    • le famiglie con due o più figli a carico,
    •  i nuclei con almeno uno straniero,
    •  le famiglie con abitazione in proprietà.

    Reddito e pensione di cittadinanza: gli effetti prodotti

    L’efficacia del Reddito di cittadinanza sulla platea dei bassi redditi è risultata più elevata nel corso della pandemia Covid (2020-2021) , con la  fuoriuscita di circa 450 mila famiglie dalla condizione di povertà (circa 300mila nel 2022).

     Metà della spesa erogata nel biennio, circa 8,3 miliardi di euro ha contribuito a ridurre

    •  dell’0,8% l’indice delle disuguaglianze e 
    • dell’1,8% il rischio di povertà, 

    insieme alle altre misure erogate dallo Stato a favore dei bassi redditi, in particolare dell’Assegno Unico Universale.

    Nel 2023, probabilmente per la ripresa dell’economia e dell’occupazione  si è registrata una riduzione delle domande accolte

     da 1,772 milioni del 2021 

    a 1,362 milioni del 2023.

     Da registrare anche che nelle indagini dell’Istat l’impatto sulle persone e sui nuclei familiari in condizioni di povertà assoluta risulta limitato per le conseguenze della elevata crescita dei prezzi , molto  superiore all’incremento dei redditi nominali.

    MISURE DI POLITICA ATTIVA 

    Nei primi 3 anni di gestione le misure di politica attiva sono state  limitate dalla debolezza dei servizi  anche  per l’interruzione delle attività intervenuta nel corso della pandemia da Covid-19. 

    A partire dalla seconda parte del 2021  sono aumentano le prese in carico da parte dei servizi sociali locali dei nuclei familiari.

     Allo stato attuale mancano effettivi riscontri sull’entità delle misure adottate, sulla loro efficacia  e sulle sanzioni relative alla mancata adesione dei beneficiari.

    Reddito e pensione di cittadinanza: raccomandazioni del Comitato

    Alla luce delle valutazioni dei dati forniti dalle indagini statistiche e dal monitoraggio delle misure, il Comitato scientifico ha fornito le seguenti raccomandazioni   utili anche per valutare l’impatto delle nuove  misure (Assegno di inclusione e Supporto alla formazione e al lavoro):

    •     L’opportunità di aggiornare le soglie Isee per la partecipazione alle nuove misure, in particolare la soglia minima del reddito annuale di 6mila euro,  tenendo conto dell’impatto dell’inflazione avvenuto negli anni recenti
    •    il sussidio   dovrebbe essere considerato come un livello minimo della prestazione da integrare con misure personalizzate e con programmi di potenziamento dei servizi che tengano conto delle caratteristiche dei nuclei familiari e del territorio di appartenenza, grazie a una valutazione multidimensionale dei nuclei familiari (sanitaria, assistenziale, abitativa, lavorativa)
    •     La promozione da parte delle Istituzioni locali di coinvolgimento degli attori privato sociali e del terzo settore  possono concorrere a migliorare i livelli di partecipazione alle misure
    •     Potenziare le politiche attive del lavoro con il concorso delle Agenzie per il lavoro e di aumentare la cumulabilità tra l’indennità di sostegno al reddito e i salari percepiti anche per incentivare il tasso di impiego dei lavoratori sottoccupati e  contrastare il lavoro sommerso
    •     Finalizzare prioritariamente i Progetti Utili per la Collettività (PUC) alle persone in età di lavoro che presentano particolari disagi di natura lavorativa e sociale
    •     Rafforzare le piattaforme nazionali finalizzate a condividere le informazioni relative all’attivazione delle misure e alle prestazioni economiche 

    Relazione su RDC e PDC: le conclusioni

    Il presidente del comitato, Natale Forlani   ha affermato che il reddito di cittadinanza ha consentito un significativo aumento del tasso di partecipazione rispetto al precedente Reddito di inclusione. Complessivamente però, il rapporto tra la spesa impegnata e i risultati ottenuti in termini di riduzione del numero delle persone povere e di efficacia delle misure di politica attiva del lavoro  non sono soddisfacenti".

    Le nuove misure introdotte dalla riforma, l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro consentono di rimediare alcune criticità del Reddito di cittadinanza rafforzando soprattutto il ruolo delle politiche attive , ma dovranno essere valutate anche per l’efficacia della riduzione della povertà. 

  • Riforma dello Sport

    Istruttori e direttori sportivi: opzione ex Enpals in scadenza il 30 giugno

    Con il  messaggio INPS 1190 del 20 marzo 2024  sono state fornite  le istruzioni per  l'opzione  di mantenimento del regime previdenziale  del  Fondo Lavoratori dello Spettacolo  e per la regolarizzazione contributiva richiesta ai datori di lavoro /committenti dei lavoratori del settore sportivo 

    Si ricorda che la scelta del regime previdenziale  è richiesta a 

    1.   istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, 
    2.  direttori tecnici e  istruttori presso società sportive  già iscritte allo stesso Fondo

    a seguito delle modifiche apportate con i decreti di riforma dello sport che  prevedono  per tutti i lavoratori sportivi iscrizione alla Gestione Separata se collaboratori o autonomi e al Fondo previdenziale lavoratori sportivi se subordinati

    II termine  per la comunicazione era stato inizialmente fissato al  31 dicembre ed è stato prorogato al  30 giugno 2024 dal decreto Milleproroghe convertito in legge 18 2024  .

     In caso di mancato esercizio dell'opzione i lavoratori  passano automaticamente alla nuova disciplina previdenziale  prevista dal DLGS 36 2021 ovvero alla Gestione separata.

    Di seguito le istruzioni operative INPS.

    Istruttori e direttori tecnici sportivi: invio opzione per Fpls (Ex Enpals)

    Il messaggio INPS precisava che la facoltà di opzione è esercitabile esclusivamente dagli assicurati che, alla data del 30 giugno 2023, risultavano da ultimo iscritti al FPLS in relazione alle predette qualifiche professionali.

    L’opzione è esercitabile una sola volta, non è revocabile e produce effetti nei confronti di tutti i rapporti di lavoro in essere e di tutti quelli  che si instaurino  successivamente  per le stesse attività 

    Per l'opzione è disponibile una specifica procedura telematica,  sul sito inps.it accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di identità elettronica) 

    Va seguito il  percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare nella sezione “Strumenti” la voce “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”;Esercizio dell’opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello spettacolo”.

    Al termine  l’assicurato riceverà una conferma  della scelta effettuata 

    Va anche ricordato che i lavoratori devono dare tempestivamente comunicazione al datore di lavoro dell'opzione esercitata e dell'accoglimento della richiesta  da parte dell'INPS.

    Uniemens da novembre e regolarizzazione luglio -ottobre 2023

    Il messaggio fornisce quindi le precise indicazioni sulle comunicazioni Uniemens  relative  ai periodi di competenza a decorrere dal 1° novembre 2023 per :

    1.  i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato nell’ambito del dilettantismo, e
    2. i lavoratori con un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico, 

    secondo le indicazioni fornite con le circolari n. 88/2023 e n. 154 del 3 dicembre 2014 e le precisazioni contenute nel messaggio n. 5327 del 14 agosto 2015. 

    REGOLARIZZAZIONE LUGLIO -OTTOBRE 

    L'istituto precisa infine  le  procedure specifiche  di comunicazione 

    • per i periodi da luglio 2023 a ottobre 2023, per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive non optanti entro il 30 giugno 2024, iscritte al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi
    • per i periodi di competenza decorrenti da luglio 2023, per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive che abbiano esercitato l’opzione per il mantenimento della iscrizione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo

     Si specifica che le regolarizzazioni trasmesse entro il 30 settembre 2024   saranno definite al “Nuovo Recupero Crediti” senza aggravio di sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Integrazione salariale: domande FIS solo su OMNIA

    Con il messaggio 2372 del 22 giugno 2023 INPS ha comunicato  la disponibilità di una  nuova piattaforma digitale  unica  OMNIA IS per le domande di  integrazione salariale ,  in corso di implementazione con la  digitalizzazione  dell'istituto  prevista dal PNRR

    Dal 2 maggio 2024, per la cassa integrazione ordinaria  la domanda di integrazione salariale  (CIGO)   va  presentata esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”.

    Con il messaggio 2241  del 17 giugno l'istituto informa che , a partire dal 1° luglio 2024, la domanda di AIS del FIS deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”. Conseguentemente, dalla  stessa  data, viene dismesso l’applicativo “CIFWEB”, attualmente in uso per la presentazione delle domande .

    Di seguito i dettagli sulle funzioni disponibili sulla piattaforma.

    Piattaforma OMNIA IS: consultazione stato domande

    Con il messaggio n. 4076/2023 del 16 novembre  è stato comunicato il rilascio il nuovo servizio “Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)” accessibile a tutti gli utenti .

    La  funzione  consente, tramite un unico punto di accesso, di avere una visione integrata dello stato

    •  delle domande e 
    • dei pagamenti diretti INPS  

    per i  trattamenti di integrazione salariale richiesti 

    Il nuovo servizio “Consultazione Integrazioni Salariali” è accessibile dal portale dell’Istituto tramite apposito link oppure digitando “Consultazione Integrazioni Salariali” nella barra di ricerca in  home page.

    ATTENZIONE  i dati riportati non sono aggiornati in tempo reale, bensì al giorno precedente quello della consultazione.

    Da  dicembre è stato rilasciato in forma sperimentale un servizio  che avvisa datori di lavoro e intermediari  dell’approssimarsi del termine decadenziale per l’invio dei flussi UNIEMENS e UNICIG41, che vanno effettuati  entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso  al termine della  concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. (Messaggio 4496 del 15.12.2023) Viene inviata  comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

     Nel corso dell’anno 2024 il nuovo servizio andrà a regime e riguarderà:

    1. sia le prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto 
    2. sia quelle a conguaglio .

    Integrazioni salariali:  le informazioni nel servizio OPEN DATA

    Con il messaggio 4181 del 24 novembre 2023  INPS ha comunicato il rilascio  di una sezione  dedicata ai report sui dati  delle prestazioni salariali  all’interno della sezione OPEN DATA . Le informazioni sono 

    •  categorizzate per prestazione e periodo,
    •  liberamente accessibili e consultabili dai cittadini o dagli operatori pubblici e privati 
    • nei formati CSV, XML, FILE, JSON

    per condurre ricerche, produrre soluzioni informatiche, agevolare la condivisione e il confronto di informazioni tra gli Enti e le Istituzioni italiane e internazionali.

    I report sono accessibili dal sito WWW.INPS.IT  al seguente percorso: “Home” > “Dati e Bilanci” > “Open Data” > “Scarica gli Open Data”, utilizzando  i diversi filtri 

    In particolare, per visualizzare i prospetti con i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale occorre impostare :

    • come Argomento “Integrazioni Salariali” e/o 
    • come Fonte “Ammortizzatori Sociali”.

    Ancora con messaggio del 22 dicembre 2023 INPS rende noto il nuovo servizio “Monitoraggio Finanziario integrazioni Salariali – OMNIA IS”  sui dati finanziari dei trattamenti di integrazione salariale oggetto di appositi stanziamenti fissati dal legislatore e sul cui utilizzo l’Istituto è tenuto a effettuare specifici monitoraggi.

    In particolare, in questa prima versione il servizio mette a disposizione i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS).

    Il servizio è raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it,  digitando nella barra di ricerca principale“Monitoraggio Finanziario integrazioni Salariali – OMNIA IS” oppure è presente nella sezione “Strumenti” della voce di menu “Lavoro”.

    Domande CIGO online tramite OMNIA 

    Come detto,  il servizio di domanda per la cassa integrazione ordinaria CIGO  consente al datore di lavoro o al suo intermediario, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzato alla tipologia di ammortizzatore sociale richiedibile in base al proprio inquadramento nelle banche dati

    Il sistema guida l’utente nella compilazione dei campi, a evitare errori od omissioni e con compilazione automatica dei dati anagrafici .

    Inoltre, è possibile accedere alla sezione “le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate 

    Si sottolinea ad esempio  che sempre nell'ottica della semplificazione::

    • si può  compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della domanda,
    • è possibile dichiarare di aver espletato la procedura di informativa sindacale fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione per controlli.

    Come si accede alla piattaforma OMNIA IS 

    Si accede dal sito istituzionale www.inps.it  inserendo alla funzione “cerca”, la voce “Servizi per le aziende ed i consulenti” . Necessaria  l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID, CNS o CIE

    Vanno selezionate dal menu le voci CIG e Fondi di solidarietà” – “OMNIA Integrazioni Salariali”.

    Il manuale utente può essere reperito in formato pdf nella home page della procedura, alla voce “documenti”.

  • Lavoro Dipendente

    Costo medio lavoro coop sociosanitarie: Tabelle 2024

    E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il decreto direttoriale 14 giugno 2024 n. 30,  con le tabelle aggiornate del  costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati nelle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

    Gli aggiornamenti, riportati separatamente  nelle rispettive tabelle, sono previsti in particolare nei mesi di :

    • febbraio 2024, 
    • ottobre 2024, 
    • gennaio 2025, 
    • settembre 2025, 
    • ottobre 2025 e 
    • gennaio 2026.

    I minimi retributivi (senza mensilità aggiuntive  in vigore ad oggi  ( da febbraio  2024 ) sono i seguenti:

    livelli

    Minimi tabellari – febbraio 2024 

    Costo medio orario

    A1 

    16.575,56 

    18,57 

    B1  

    16.790,89 

    18,81, 

    C1   

    17.654,88 

    19,77, 

    C2  

    19.026,44

    21,29 

    C3/D1

       19.611,05 

    21,94, 

    C3 D1 con IP

     20.203,47 

     22,59, 

    D2  

    20.947,11 

    23,42,

    D2 con IP 

    21.366,48 

     23,88, 

    D3/E1  

    23.225,76 

    25,94, 

    E2  

    22.820,55 

    25,49, 

    E2 con IP 

    25.653,69

    28,63,

    F1  

    27.822,81 

     31,03, 

    F1 coN IP

     29.334,17 

    32,71, 

    F2  

    30.573,65

    34,08, 

    F2 con IP  

    34.215,81 

    38,12,

    F2 con ID 

    34.215,8

     38,12.

    La tabella dettagliata è riportata al paragrafo seguente.

    Costo medio orario lavoro cooperative sociali 2024

    Riportiamo la tabella completa  relativa agli incrementi  previsti a febbraio 2024:

    Il decreto precisa che gli importi indicati sono suscettibili  di oscillazioni  sulla base dei seguenti fattori:

    • – eventuali benefici previsti da disposizioni normative di cui l’impresa può usufruire;
    • – oneri derivanti dalla gestione aziendale e da accordi di secondo livello;
    • – oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

  • Lavoro Autonomo

    Quadro RR 2024: le istruzioni per autonomi e lavoratori sportivi

    Pubblicata il 14 giugno 2024  dall'INPS la circolare 72 2024 con le istruzioni per la compilazione del Quadro RR   del Modello Redditi PF da parte dei contribuenti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti e il versamento dei contributi previdenziali che scade il 30 giugno prossimo . 

    Come di consueto sono dovuti i

    •  i contributi soggettivi sul reddito eccedente il minimo a saldo del 2023 e
    • il primo acconto del dovuto per il 2024 

    ed  è possibile anche versare  entro il 31 luglio , con maggiorazione dello 0,40%  dell'importo.

    (Stranamente la circolare riporta i termini ordinari senza nominare la proroga al 31 luglio prevista per i soggetti ISA dall'  articolo 37 del Decreto Legislativo 13/2024, solo per il 2024.)

    La principale novità per il 2024  prevista dal provvedimento  del Direttore dell’Agenzia delle Entrate  con cui è stato approvato il modello “Redditi 2024-PF per il periodo d’imposta 2023  riguarda l'obbligo anche  per gli iscritti alla Gestione separata come lavoratori dello sport del settore dilettantistico a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, (Riforma dello sport) ai quali è dedicata la sezione III del quadro.

    La circolare INPS chiarisce anche le modalità di compensazione con i crediti degli anni precedenti  e per la rateizzazione delle somme .

    Vediamo di seguito  le principali indicazioni 

    Quadro RR Sez I Contributi previdenziali artigiani e commercianti 

     i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali,  per se stessi e per familiari collaborator dell'impresa ,  e devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2024-PF”.

    In caso di debiti contributivi dovuti sul minimale di reddito va utilizzata nel  modello F24, la codeline prevista per i contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).

    In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto “Compensazione”.

    Il reddito imponibile è il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2023, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti 

    Per i soci di società a responsabilità limitata  la base imponibile comprende anche la parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. 

    Quadro RR Sez II – Contributi previdenziali  Gestione separata 

     La circolare ricorda che sono  obbligati  al versamento alla Gestione separata  oltre ai professionisti senza Cassa, anche  i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa). 

    Il reddito imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” – se adottato dal professionista .

    ATTENZIONE il contribuente che produce reddito da lavoro autonomo  deve compilare la sezione II del Quadro RR anche nei casi in cui:

    – il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;

              sul reddito da lavoro autonomo prodotto è stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma (in questo caso come “contribuzione soggettiva”);

    –          sia stato raggiunto il massimale come parasubordinato 

    –          il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti e sui quali il sostituto di imposta abbia assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals 

    Nel caso in cui il professionista abbia percepito l’indennità di maternità, tale reddito è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 altri proventi) e concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali.

    Quadro RR lavoratori sportivi

    Come detto la nuova Sezione III  è dedicata  ai  lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, che producono reddito ai sensi dell’articolo 53 del TUIR e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata. Le  indicazioni  sugli obblighi contributivi sono state fornite con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023.

    ATTENZIONE

    Nel caso di soggetti che esercitano più attività, di cui una è da lavoro sportivo, devono essere compilate sia la sezione II per i redditi prodotti con attività diverse da sportivo, sia la sezione III per i compensi come lavoratore sportivo, prendendo come riferimento gli importi indicati in: 

    • Quadro RE: compensi esposti al rigo RE2, campo 2;
    •  Quadro LM, sezione I: rigo LM2, se flaggata la casella “autonomo);
    •  Quadro LM, sezione III: rigo LM22 (o seguenti se il codice Ateco è dichiarato su altro rigo) campo 3, “se flaggato la casella “autonomo”.
    • Al campo 2 è necessario inserire la franchigia prevista fino alla concorrenza di 5.000,00 euro.

    Aliquota gestione separata lavoratori sportivi  

    I lavoratori sportivi del settore dilettantistico privi di altra forma di previdenza obbligatoria – tenuto conto che per l’anno 2024 (e fino all’anno di imposta 2027),, sono tenuti all’aliquota totale pari al 26,07% – devono calcolare l’acconto dovuto effettuando la somma:

    – del contributo dovuto a titolo IVS calcolata sul 50% dell’imponibile determinato per l’anno di imposta 2023, applicando aliquota del 25%;

    – del contributo dovuto a titolo di contribuzione minore calcolata sul 100% dell’imponibile, applicando aliquote aggiuntive dell’1,07%.

    Causali contributo 

    La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

    – "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

    – "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;

    – “DPPI” nel caso dei liberi professionisti e lavoratori dello sport.

  • Concorsi e offerte di lavoro

    Graduatorie concorsi: regole dalla Cassazione sul diritto all’assunzione

    La recente pronuncia della Corte di Cassazione (sezione lavoro, 28 maggio 2024, n. 14919) ha chiarito un aspetto fondamentale riguardante le graduatorie pubbliche e il diritto degli idonei all'assunzione. Nella sentenza, la Corte ha ribadito che, in caso di posizioni vacanti, non esiste un diritto soggettivo all'assunzione per scorrimento degli idonei in graduatoria. La discrezionalità di decidere se coprire il posto o la posizione disponibile rimane nelle mani della pubblica amministrazione, a meno che non sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva o dal bando di concorso.

    Scorrimento graduatorie concorsi : i principi da seguire

    La Corte ha evidenziato che la pubblica amministrazione ha la facoltà di decidere se coprire le posizioni vacanti, e questa decisione deve essere in linea con l'articolo 97 della Costituzione Italiana, al fine di  garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Pertanto, anche il diritto del candidato vincitore ad assumere l'inquadramento previsto dal bando di concorso è subordinato alla condizione che gli uffici mantengano lo stesso assetto organizzativo presente al momento dell'emissione del bando.

    Il concetto di ius superveniens, ovvero l'introduzione di nuove normative o modifiche organizzative, può influenzare l'applicabilità delle assunzioni. Se si verifica un cambiamento nell'assetto organizzativo dell'amministrazione, questa ha non solo il potere, ma anche l'obbligo di sospendere i provvedimenti di assunzione che non siano coerenti con le necessità oggettive di incremento del personale.

    Il caso oggetto della sentenza

    La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, del 28 maggio 2024 (n. 14919) riguarda l ricorso del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) contro una decisione della Corte d'Appello di Bologna, che aveva confermato l'inquadramento dei lavoratori del MIBACT nella Area III, posizione economica F1, in base a concorsi interni previsti dal CCNL Comparti Ministeri 1998-2001.

    In particolare la Corte d'Appello aveva ritenuto che la disciplina applicabile fosse quella precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009, poiché le decisioni di copertura dei posti erano state prese prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.

    Ricorrendo in Cassazione iIl MIBACT ha contestato la decisione della Corte d'Appello riguardo all'onere della prova, sostenendo che i lavoratori non avevano dimostrato adeguatamente il loro diritto all'inquadramento.

    Il secondo motivo di ricorso del MIBACT riguardava l'impossibilità di utilizzare lo scorrimento delle graduatorie per coprire i posti vacanti a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009.

     La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del MIBACT, affermando che la normativa sopravvenuta (D.Lgs. n. 150/2009) impediva l'utilizzo delle graduatorie per le progressioni verticali riservate ai dipendenti interni. La Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rigettato le domande dei lavoratori.

    La decisione della Cassazione e le implicazioni ratiche

    In sintesi, la Corte di Cassazione ha deciso che la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 150/2009 prevale e impedisce l'uso delle graduatorie per le progressioni verticali interne.

    Nel caso specifico , che  verteva sulle limitazioni ai concorsi riservati al personale interno imposte dal decreto legislativo 150 del 2009. La Corte ha chiarito che, in quel contesto temporale, non erano applicabili le modifiche introdotte successivamente dal decreto legislativo 74 del 2017.

    La Corte ha affermato che le  disposizioni del 2009 non rendevano impossibile coprire posti ulteriori rispetto a quelli già autorizzati nelle procedure concorsuali interne mediante scorrimento di graduatorie. Tuttavia, hanno comportato l'impossibilità di considerare tali procedure conformi alla disciplina di legge e di coprire ulteriori posti attraverso lo scorrimento di graduatorie formatesi da selezioni interne, piuttosto che tramite concorsi pubblici esterni.

    La sentenza sottolineando l'importanza dell  contesto normativo e organizzativo vigente al momento della decisione di scorrimento di graduatoria, conferma che il diritto degli idonei in graduatoria all'assunzione per scorrimento non è un diritto assoluto, ma soggetto alle valutazioni e decisioni discrezionali della pubblica amministrazione, nel rispetto delle norme costituzionali e legislative.