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INAIL le nuove sanzioni dal 1 settembre 2024
Con la Circolare n. 31 del 10 ottobre 2024 INAIL riepiloga il nuovo regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024 per omissione e per evasioni contributive.
Le novità sono state apportate con le modifiche all’articolo 116, commi 8, 10 e 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dall’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Nuove sanzioni per violazioni contributi Inail
Le principali novità riguardano la riduzione delle sanzioni in caso di pagamenti entro determinati termini e di regolarizzazioni spontanee. Il regime varia a seconda della gravità dell'inadempienza e della tempestività con cui vengono effettuati i pagamenti. In estrema sintesi le principali indicazioni dell'istituto sono le seguenti
Omissioni contributive:
- Pagamenti effettuati entro 120 giorni dalla scadenza: sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP), con un tetto del 40%.
- Pagamenti oltre i 120 giorni: tasso ORP maggiorato di 5,5 punti.
Regolarizzazioni spontanee (entro 12 mesi):
- Pagamenti entro il termine fissato: tasso ORP maggiorato di 5,5 punti.
- Pagamenti entro 60 giorni: tasso ORP maggiorato di 7,5 punti.
Tetto massimo della sanzione: 40%.
Evasioni contributive:
- Sanzione ordinaria: 30% con un tetto del 60%.
- In caso di regolarizzazione spontanea, si applica la sanzione per omissione (tasso ORP maggiorato di 5,5 o 7,5 punti a seconda dei termini di pagamento).
Situazioni debitorie rilevate d'ufficio o da verifiche ispettive:
- Sanzioni ridotte del 50% in caso di pagamento entro 30 giorni dalla contestazione.
Incertezze oggettive:
Nei casi di inadempienze dovute a incertezze giuridiche o amministrative, si applicano solo gli interessi legali.
Sanzioni violazioni INAIL : Tabella di riepilogo
Condotta Data di pagamento Misura sanzione Condizioni Omissione contributiva Entro 120 giorni dalla scadenza Tasso ORP, con tetto del 40% Nessuna Omissione contributiva Oltre 120 giorni Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% Nessuna Regolarizzazione spontanea Entro termine fissato Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% Prima rata versata in caso di rateizzazione Regolarizzazione spontanea Entro 60 giorni dal termine fissato Tasso ORP + 7,5 punti, con tetto del 40% Prima rata versata in caso di rateizzazione Evasione contributiva – 30%, con tetto del 60% Nessuna Debiti rilevati d'ufficio Entro termine fissato Tasso ORP o 30%, ridotti del 50% Prima rata versata in caso di rateizzazione Incertezze oggettive Entro termine fissato Interessi legali Nessuna -
Frontalieri Svizzera: novità nel DL Omnibus convertito
Il Disegno di legge di conversione del decreto legge 131 2024 cd Omnibus è stato approvato definitivamente dalle Camere la scorsa settimana ed è stato pubblicato l'8 ottobre in Gazzetta Ufficiale.
QUi il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione
Uno degli articoli che non ha subito modifiche in corso di conversione è l'articolo 6 che introduce un nuovo regime fiscale opzionale per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero, a partire dal periodo d’imposta 2024..
Questi cambiamenti nascono in seguito al nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato dall’Italia con la legge n. 83 del 13 giugno 2023. Il nuovo regime si applica in particolare ai “nuovi frontalieri”, ovvero coloro che entreranno nel mercato del lavoro frontaliero dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.
Nei prossimi paragrafi analizziamo la novità.
DL Omnibus convertito in legge: tassa sostitutiva per i “nuovi frontalieri”
La principale novità dell'articolo 6 è l’introduzione di una tassazione sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera per i redditi da lavoro dipendente percepiti dai lavoratori frontalieri.
Questo regime permette ai lavoratori di evitare la tassazione progressiva ordinaria dell’IRPEF italiana e delle relative addizionali, prevedendo invece un’imposta sostitutiva fissa.
Cosa cambia:
Tassazione ridotta: I lavoratori frontalieri potranno beneficiare di una tassazione inferiore, rispetto alla progressività tipica del sistema italiano.
Nessun diritto al credito d’imposta: A differenza di quanto previsto per i frontalieri sotto il vecchio regime, i lavoratori che opteranno per il nuovo regime fiscale non avranno diritto al credito d’imposta in Italia per le tasse pagate in Svizzera. Questo rappresenta un importante cambiamento rispetto alla normativa precedente.
Da segnalare inoltre la differenziazione tra “vecchi” e “nuovi frontalieri”
- i cc.dd. “nuovi frontalieri” si applica un regime di tassazione concorrente in forza del quale,i salari,gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe da essi ricevute sono imponibili nello Stato contraente di svolgimento dell’attività lavorativa (Svizzera), non potendo, tuttavia, l’imposta eccedere l’80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte domestiche IRPEF incluse le imposte locali. Successivamente, lo Stato di residenza (Italia)assoggetta tale reddito a tassazione progressiva ai fini IRPEF, riconoscendo lavoratore italiano, al fine di eliminare la doppia imposizione, un credito d’imposta per quanto versato in Svizzera ex articolo 165 del decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR);
- i cc.dd. “vecchi frontalieri” rientrano nel regime transitorio di cui all’articolo 9 del nuovo Accordo, continuando, pertanto, ad essere soggetti a imposizione esclusiva in Svizzera.
DL Omnibus convertito. Estensione dell’elenco dei comuni frontalieri
Un ulteriore cambiamento riguarda la definizione dei comuni di frontiera. In passato, non esisteva un elenco definito di comuni italiani considerati frontalieri; la Svizzera gestiva tale elenco unilateralmente, includendo solo i comuni situati entro venti chilometri dal confine con i Cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese.
Con il nuovo Accordo, è stato definito un elenco ufficiale di 72 comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero che non erano stati precedentemente inclusi. Ciò consente ai residenti di questi comuni di accedere al nuovo regime fiscale, pur non avendo beneficiato del vecchio regime dei frontalieri.
Cosa cambia:
- Aumento del numero di comuni eleggibili: L’aggiunta di nuovi comuni all’elenco significa che un numero maggiore di lavoratori potrà beneficiare del nuovo regime fiscale.
- Maggiore chiarezza normativa: La definizione dei comuni di frontiera è ora uniforme tra Italia e Svizzera, eliminando le discrepanze interpretative che esistevano in passato.
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Rappresentanza sindacale Confindustria: elenco aggiornato settembre 2024
Facendo seguito a varie circolari e messaggi in materia, INPS comunica con il messaggio 3245 del 1 ottobre 2024, l’elenco aggiornato delle Organizzazioni sindacali firmatarie/aderenti al Testo Unico sulla Rappresentanza di Confindustria – Cgil, Cisl e Uil.
Le modifiche apportate riguardano le nuove codifiche relative alle seguenti Organizzazioni sindacali:
- F00201 – Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione (ANLM);
- F00202 – Confederazione Unitaria di Base Tessili (CUB-Tessili);
- F00203 – Federazione Internazionale Sindacati Indipendenti (FI-SI).
Le suddette Organizzazioni sindacali verranno, inoltre, censite nell'apposita procedura telematica denominata “Raccolta Elezioni RSU”, volta a raccogliere in maniera anonimizzata i consensi espressi a favore delle Organizzazioni sindacali (dato elettorale) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (cfr. il messaggio n. 2843 del 6 agosto 2021).
Ricordiamo in breve di seguito come funziona la raccolta dati sulla rappresentanza e le istruzioni ai datori di lavoro.
Raccolta dati rappresentanza sindacale: come funziona
Con la firma dell'accordo interconfederale sulla Rappresentanza del 23.9.2019 è stato affidato all’Istituto nazionale di previdenza sociale il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali nelle aziende aderenti ai ccnl, mentre sono l’INPS e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) a effettuare l’attività di raccolta del dato elettorale, relativo ai consensi ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali (OO.SS.) nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU). La raccolta del dato associativo avviene tramite un’apposita sezione della denuncia contributiva: <RappresentanzaSindacale> nel modulo Uniemens.ATTENZIONE l’invio del dato associativo non riguarda il personale dirigente. I dati raccolti vengono elaborati dall’Istituto che aggrega per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro il dato relativo al numero delle deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria, relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno. A tal fine, è stato assegnato uno specifico codice ai contratti collettivi nazionali riferibili all’area di rappresentanza
Istruzioni operative ai datori di lavoro
Si ricordano di seguito le modalità di compilazione dei sottoelementi di cui si compone l’elemento <ContrattoRS>:
– <AnnoMeseRS>: va indicato, nel formato “aaaa-mm”, il periodo di riferimento delle informazioni relative al contratto e alle deleghe sindacali;
– <CodContrattoRS>: va indicato il codice del contratto applicato (cfr. Allegato n. 2);
– <CodFederazSindRS>: va valorizzato il codice dell’organizzazione sindacale di categoria a cui i dipendenti aderiscono (cfr. Allegato n. 3);
– <NumIscrittiRS>: va indicato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale riportata nell’elemento <CodFederazSindRS> (relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>) afferenti alla matricola;
– <NumIscrittiRSA>: va valorizzato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale indicata nell’elemento <CodFederazSindRS> (relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>) in unità produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti RSA, ovvero, non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. Si precisa che il numero indicato in <NumIscrittiRSA> è un’informazione di dettaglio del sottoelemento <NumIscrittiRS> e va valorizzato solo ove ricorra la casistica indicata.
i datori di lavoro fornire mensilmente gli elementi informativi Qualora l’azienda non riuscisse a rilevare i dati in tempo o avesse necessità di integrare o sostituire i dati già trasmessi, potrà fornire gli elementi informativi nelle mensilità immediatamente successive ma sempre per periodi di riferimento
Ulteriori istruzioni di dettaglio sono contenute nel documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens e nel relativo allegato tecnico disponibili sul sito www.inps.it e costantemente aggiornati
Allegati: -
Contributo APE edilizia 2024: nuovi importi dal 1 ottobre
La Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), con la Lettera Circolare n. 23 del 24 settembre 2024, ha comunicato l’aggiornamento dei contributi minimi dovuti al Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (FNAPE), in vigore dal 1° ottobre 2024.
L'aggiornamento è stato effettuato sulla base degli accordi delle parti sociali nazionali del 22 settembre 2022 e del 21 settembre 2023, che hanno previsto una progressiva estensione del numero minimo di ore mensili su cui calcolare il contributo, passando da 140 ore (1° ottobre 2022) a 150 ore (1° ottobre 2023) e, infine, a 160 ore dal 1° ottobre 2024.
La seguente tabella riporta, per ciascuna regione e provincia autonoma, l'aliquota regionale del contributo FNAPE e il relativo contributo minimo da versare per 160 ore mensili, in conformità con le nuove disposizioni.
Tabella contributi edilizia FNAPE da ottobre 2024
Cassa Edile/Edilcassa Aliquota regionale contributo FNAPE Contributo minimo 160 ore (in euro) Contributo minimo 160 ore (arrotondamento in euro) Valle d'Aosta 352% 5630 5600 Piemonte 329% 5270 5300 Liguria 323% 5170 5200 Lombardia 333% 5328 5300 Trentino Alto Adige 360% 5760 5800 Friuli Venezia Giulia 372% 5947 5900 Veneto 358% 5731 5700 Emilia Romagna 309% 4939 4900 Toscana 324% 5184 5200 Marche 297% 4752 4800 Umbria 355% 5680 5700 Lazio 286% 4579 4600 Abruzzo 309% 4939 4900 Molise 274% 4378 4400 Campania 216% 3456 3500 Puglia 263% 4205 4200 Basilicata 248% 3974 4000 Calabria 195% 3125 3100 Sicilia 219% 3499 3500 Sardegna 257% 4118 4100 Cos’è il Fondo nazionale APE per l’edilizia
Si ricorda che il "Fondo Nazionale APE" (FNAPE) gestito dalle Casse edili Casse Edili e costituito in ente autonomo dal 9 maggio 2023, raccoglie i contributi versati dai datori di lavoro per garantire il riconoscimento di una prestazione collegata all’anzianità lavorativa che l’operaio matura nel settore edile, attraverso la sua iscrizione presso le Casse Edili/Edilcasse.
L'importo è calcolato applicando un'aliquota contributiva variabile a livello locale sugli stessi elementi retributivi utilizzati per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.
È prevista anche una contribuzione minima variabile in funzione dell'aliquota contributiva dovuta alla Cassa Edile di riferimento.
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Assegno inclusione 2024, regole, FAQ e calendario pagamenti
E' operativo il sussidio economico che sostituisce il reddito di cittadinanza dal 2024, ovvero l'ASSEGNO DI INCLUSIONE " ADI" (istituito con il decreto legge 48 2023 convertito in legge Legge 85 2023 , con piccole modifiche) i cui pagamenti sono iniziati a fine gennaio 2024 dopo la pubblicazione in GU del decreto sulla CARTA ADI .
INPS ha pubblicato il 26 febbraio nel messaggio 835 2024 il calendario dei prossimi pagamenti (vedi penultimo paragrafo) e ricorda che a partire dai rinnovi del mese di marzo viene preso a riferimento l’ISEE 2024. Pertanto, nel caso in cui la DSU 2024 non sia stata ancora presentata in tempo utile per l’elaborazione della mensilità a rinnovo, la domanda verrà posta nello stato “sospesa” in attesa della disponibilità dell’ISEE 2024; con le elaborazioni dei rinnovi delle mensilità successive verranno recuperate anche le eventuali pregresse mensilità “sospese”.
Rivediamo nell'articolo tutte le principali regole sull' ADI, ricordando che a settembre 2024 sono state aggiornate le FAQ su dubbi e casi particolari per l'applicazione dell'Assegno di inclusione (vedi ultimo paragrafo)
I sussidi che hanno sostituito il Reddito di cittadinanza
La legge 85 2023 ha previsto 2 diversi strumenti di sostegno contro la povertà e l'esclusione sociale, al posto del RDC, con platee e tempi di attuazione diversi ovvero:
- L'" Assegno di inclusione" in vigore da gennaio 2024 ( con importo non inferiore a 480 euro mensili) per i nuclei con componenti "fragili" e con impostazione molto simile a quella del vecchio RDC.
- una misura temporanea "Supporto per la formazione e il lavoro " (350 euro) in vigore da settembre per coloro che non hanno i requisiti per il sussidio precedente, con durata massima 12 mesi.
I contributi economici saranno erogati dall'Inps su richiesta , che va effettuata tramite la piattaforma telematica INPS a questo link
Il 15 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero del lavoro 154 2023 e il 16 dicembre INPS ha fornito le istruzioni aggiornate sui requisiti e le procedure per la domanda con la circolare 105 2023 .
Assegno di inclusione: importo, durata
Il contributo economico dell'Assegno di inclusione consiste in
- una integrazione al reddito fino a 6mila euro l’anno moltiplicato per la scala di equivalenza sulla base dei componenti, con importo minimo pari a 480 euro e
- integrazione per l'affitto fino a un massimo di 3360 euro annui o pari a 1800 euro per nuclei composti da over 67 o con disabili gravi o non autosufficienti
Il contributo viene erogato con la Carta ADI di inclusione elettronica consente di fare prelievi di contante (max 100 euro mensili moltiplicati per la scala di equivalenza) e un solo bonifico per l'affitto o il mutuo. Non si può utilizzare all'estero, online ne per acquisto di armi sigarette gioco d'azzardo, materiale pornografico (Vedi la lista completa nel decreto ministeriale pubblicato il 4.3.24)
L'assegno di inclusione dura 18 mesi con stop di 1 mese e possibili rinnovi per ulteriori 12 mesi sempre con 1 mese di stop.
In caso di avvio di attività di lavoro l'assegno ADI sarà cumulabile con i relativi redditi fino a 3000 euro annui, che andranno comunicati all'INPS.
Per i primi due mesi di variazione del reddito l'assegno ADI è comunque garantito.
Chi ha diritto all'assegno di inclusione: requisiti, cittadinanza e ISEE
Il nuovo assegno di inclusione 2024 come detto è riservato ai nuclei familiari in cui siano presenti persone:
- con disabilità oppure
- minorenni , oppure
- con almeno 60 anni di età, oppure
- soggetti in condizioni di svantaggio inserite in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari certificati (con disturbi mentali o dipendenze patologiche, disabilità certificate per almeno il 46%, vittime di tratta e vittime di violenza di genere, ex detenuti persone senza fissa dimora, neo-maggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine per provvedimento delle autorità)
I richiedenti possono essere
- cittadini italiani
- cittadini europei o loro familiari
- cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo
Non devono:
- essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), nei 10 anni precedenti la richiesta.
La famiglia deve avere
- Isee non superiore a 9.360 euro ( come per il Reddito di cittadinanza ) e
- valore di reddito familiare inferiore 6mila euro annui maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabili
- privi di auto oltre 1600 cc o moto oltre 250 cc ., o barche
- immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU
- altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE
Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui,
L'assegno è compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola
ATTENZIONE NON deve essere presente nella famiglia un componente che abbia rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro (tranne che per giusta causa).
Con il messaggio 623 del 10 febbraio 2024 INPS ha specificato le modalità di verifica dei requisiti relativi alle condizioni di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza degli enti locali e il rilascio di uno specifico servizio telematico per gli operatori delle ASL , in attesa del completamento del NSIS Nuovo Sistema informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute che prevede una interoperabilità di tutte le banche dati coinvolte.
Assegno di inclusione Scala di equivalenza
Assegno di inclusione minimo e massimo scala di equivalenza coefficienti aggiuntivi parametro 1 per nucleo con 1 soggetto fragile 0,5 per ciascun altro componente con disabilita arriva a un massimo di 2,2, elevato a 2,3 in presenza di disabili gravi o non autosufficienti 0,4 per ogni altro componente con età pari o oltre 60 anni o
per componente maggiorenne con carichi di cura0,30 per ogni componente con grave disagio bio-psico-sociale inserito in programmi di cura certificati 0,15 per ogni minore, fino a 2 0,10 per ogni minore oltre il secondo non sono conteggiati i componenti che risiedono in strutture pubbliche e che interrompono la residenza in Italia per piu di 4 mesi anche non continuativi nel periodo di 18 mesi Assegno di inclusione: sgravi per assunzioni e lavoro autonomo
Come per il reddito di cittadinanza, restano gli sgravi per i datori di lavoro che assumano i percettori di Assegno di inclusione e le agenzie per il lavoro che facciano da tramite e un contributo aggiuntivo per il beneficiario che intraprenda una attività lavorativa autonoma .
Il decreto prevede in particolare:
- un esonero contributivo totale del 100% (fino a 8mila euro l’anno) per i datori di lavoro privati per 24 mesi per contratti a tempo indeterminato
- ridotto del 50% per contratti a termine o stagionali per 12 mesi,
È previsto un incentivo del 30% per l'eventuale intervento delle agenzie per il lavoro per ogni assunzione di percettori di assegno di inclusione o supporto per il lavoro e un incentivo del 60% per la mediazione da parte di enti autorizzati e enti del terzo settore in caso di assunzione di persone con disabilità.
Per i casi in cui il percettore avvii una attività di lavoro autonomo o di impresa o si associ a una cooperativa può richiedere un beneficio aggiuntivo di 6 mensilità dell'assegno (max 3mila euro). Le modalità di richiesta saranno stabilite da un prossimo decreto del Ministero del lavoro .
Le agevolazioni descritte sono concesse nei limiti del vigente Regolamento UE sugli aiuti di Stato.
Assegno di inclusione e obbligo di studio o lavoro – offerta congrua
Come per il RDC i componenti del nucleo che percepisce l'assegno di inclusione che siano disoccupati, maggiorenni , non impegnati in corsi di studi devono intraprendere il percorso di inserimento lavorativo previa registrazione al SIISL nuovo sistema informativo per l' inclusione sociale e lavorativa che trasmette i dati dal competente Centro per l'Impiego.
I beneficiari dell'Assegno di inclusione tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione devono frequentare i corsi di istruzione per adulti di primo livello.
Sono esonerati dall'obbligo di lavoro
- over 60,
- disabili
- soggetti con patologie oncologiche
- componenti con carichi di cura (figli sotto i tre anni o disabili in condizioni di gravità)
- le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere
L'assegno decade in caso di rifiuto della prima offerta di lavoro congrua cioè
- contratto o a tempo indeterminato senza limiti di distanza a tempo pieno o almeno part time per almeno il 60% con stipendio previsto dal ccnl
- contratto a tempo determinato entro 80 km dalla residenza.
Solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche con genitori legalmente separati, l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio o raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
L'assegno si sospende per il periodo di eventuali contratti di lavoro fino a 6 mesi e riprende al termine.
Assegno di inclusione: le sanzioni previste
Chiunque per ottenere indebitamente l'Assegno di inclusione rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, e di altre informazioni dovute e rilevanti è punita con la reclusione da uno a tre anni.
Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati citati o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, consegue, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Calendario pagamenti e nuove carte ADI
DISPONIBILITA' RINNOVI MENSILI
Questo il calendario della disponibilità degli importi sulle carte di inclusione in fase di rinnovo mensile, sempre se confermati i requisiti :
- martedì 27 febbraio 2024
- mercoledì 27 marzo 2024
- venerdì 26 aprile 2024
- martedì 28 maggio 2024
- giovedì 27 giugno 2024
- sabato 27 luglio 2024
Da febbraio in poi i pagamenti, all’esito positivo dell’istruttoria, saranno riconosciuti dal mese successivo a quello di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, alla data del 27 del mese .
A partire dai rinnovi di marzo, l’INPS utilizzerà l’Isee 2024 per determinare l’importo dell’assegno.DISPONIBILITA NUOVE CARTE ASSEGNO DI INCLUSIONE
Domande presentate entro
Sottoscrizione Patto di attivazione digitale ed esito positivo dell’Istruttoria
Disponibilità carte inclusione e importo presso gli Uffici postali per i richiedenti che abbiano ricevuto gli SMS
febbraio 2024
febbraio 2024
venerdì 15 marzo 2024
marzo 2024
marzo 2024
martedì 16 aprile 2024
aprile 2024
aprile 2024
mercoledì 15 maggio 2024
maggio 2024
maggio 2024
sabato 15 giugno 2024
giugno 2024
giugno 2024
martedì 16 luglio 2024
ATTENZIONE Nel caso in cui, invece, il patto di attivazione digitale venga sottoscritto insieme alla presentazione della domanda e comunque nello stesso mese, ma l’esito arrivi , piu tardi il primo pagamento verrà disposto alla prima data utile successiva . Le mensilità verranno COMUNQUE riconosciute a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD, con erogazione delle mensilità arretrate.
Assegno inclusione 2024: le domande di riesame
Dal 29 febbraio 2024 è disponibile nella procedura ADI, il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.
Per le domande in evidenza per omissioni o difformità della DSU, gli utenti riceveranno un SMS/mail di notifica della problematica.
Assegno inclusione 2024 : FAQ aggiornate
Il minsitero del lavoro ha fornito nuove risposte a dubbi frquenti e casi particolari sull'assegno di inclusione nella sezione dedicata del sito URPOLINE.
FAQ-Qui l'elenco completo -
Rappresentanza sindacale Confservizi: nuova adesione ed elenco aggiornato
La convenzione (T.U. sulla Rappresentanza) tra INPS INL E CGIL, CISL e UIL è in vigore dal 2014 e riguarda l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione,dei dati relativi alla rappresentanza delle Organizzazioni sindacali all'interno delle singole aziende ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria (cfr. la circolare 109 del 24 settembre 2020)
Con il messaggio 2189 del 13 giugno 2023 Inps ha dato notizia del rinnovo della convenzione tra l'Istituto in vigore fino al 19 maggio 2026.
Con il messaggio INPS 3211 del 30 settembre viene comunicata una nuova adesione e allegato l'elenco aggiornato delle organizzazioni firmatarie aderenti , con evidenza delle modifiche apportate (Allegato n. 1).
In particolare, si fa presente che è stata inserita la seguente Organizzazione sindacale, già codificata in relazione ad altra convenzione per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza
F00200 – FLAICA Uniti CUB.
Raccolta dati rappresentanza sindacale: come funziona
Si ricorda che già nella circolare 8 2018 l'Inps illustrando la Convenzione, aveva chiarito che:
- i datori di lavoro possono inviare i dati sulla rappresentanza sindacale per la contrattazione nazionale di categoria, attraverso il flusso Uniemens;
- a questo fine l'INPS ha istituito nell’ambito della sezione <DenunciaAziendale> gli elementi volti all’acquisizione dei dati indicati dalla convenzione che sono:
- – contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;
- – federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono;
- – numero dei lavoratori aderenti, con distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.
I datori di lavoro interessati possono fornire dunque con cadenza mensile, gli elementi informativi utili per la rilevazione delle deleghe con la presentazione delle denunce Uniemens.
Si ricorda che con il rinnovo della convenzione è stato prorogato per il triennio 2023-2026 il codice di autorizzazione “0Y” per le matricole dell’area CONFSERVIZI.
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Superamento comporto da CCNL: non applicabile a disabili e malati cronici
Un nuovo caso di applicazione del periodo di comporto previsto dal CCNL con conseguente licenziamento è stato giudicato discriminatorio e quindi nullo .
Il caso si è verificato pochi giorni fa presso il Tribunale di Pisa e riguardava una lavoratrice che dopo una diagnosi di tumore al seno aveva subito un intervento chirurgico e, successivamente, sottoposta a chemioterapia, ormonoterapia e radioterapia.
Di conseguenza, si era dovuta assentare dal lavoro per un totale di 184 giorni, consumando l'intero periodo di comporto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore Commercio, pari a 180 giorni.. Di conseguenza la lavoratrice era stata licenziata.
Il Tribunale, con la sentenza n. 489/2024, ha dichiarato nullo il licenziamento in quanto discriminatorio, applicando l’art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 23.
Il datore di lavoro è stato condannato alla
- reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e
- al risarcimento del danno, consistente in un’indennità calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento
- al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo mancante.
Il giudice ha seguito l'orientamento consolidato dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 9095/2023, n. 35747/2023 e n. 11731/2024), secondo cui è considerata discriminazione indiretta applicare al lavoratore disabile il periodo di comporto ordinario previsto per tutti i lavoratori.
Vediamo di seguito i dettagli della Cassazione 11731 2024.
Licenziamento per superamento comporto di dipendente disabile Cass 11731 2024
la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11731 del 2 maggio 2024, ha ribadito che l'applicazione del periodo di comporto ordinario ai dipendenti disabili costituisce una forma di discriminazione indiretta in quanto non tiene conto della verosimile maggiore morbilità cui le persone con disabilità o patologie croniche possono essere soggette Per questo il licenziamento che ne consegue è illegittimo .
Il riguardava un dipendente affetto da una grave patologia oncologica cronica, licenziato per aver superato il periodo di comporto, fissato nel CCNL dipendenti dei Porti ad un massimo di 15 mesi fruibili nell'arco di 30 mesi.
La Corte d'appello di Firenze aveva dichiarato nullo il licenziamento, ritenendolo discriminatorio in quanto il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo non tiene in nessun conto possibili maggiori assenze legate alla situazione di disabilità.
La società aveva impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che:
- il dipendente non aveva richiesto ulteriori periodi di aspettativa non retribuita previsti per invalidità superiori al 50%
- l'azienda non era a conoscenza della gravità della malattia, dato che i certificati medici presentati non riportavano alcuna indicazione in merito.
Comporto ordinario discriminatorio per i disabili: gli obblighi per dipendente e datore
La Cassazione, richiamando la precedente sentenza 9095 /2023, ha ribadito che la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili rende il principio del massimo periodo di comporto, apparentemente neutro, discriminatorio.
Ha inoltre sottolineato che, per garantire la parità di trattamento, è necessario adottare ogni ragionevole accomodamento organizzativo per tutelare i diritti dei lavoratori disabili, come previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del Dlgs 216/2003.
Va ricordato infatti che la ratio dell’istituto del comporto prevede la definizione di un equilibrio tra:
- l’interesse del lavoratore a disporre di un giusto periodo di assenze per malattia o infortunio e
- l’interesse datoriale , che non puo farsi carico indefinitamente delle assenze del dipendente, che comportano un sicuro impatto sull’organizzazione aziendale.
Viene sottolineato che il lavoratore ha l'onere di dimostrare le limitazioni derivanti dalla propria disabilità per consentire al datore di lavoro di adottare possibili accomodamenti ma resta fermo che è prevista un'attenuazione dell'onere probatorio per il lavoratore (articolo 40 del Dlgs 198/2006), per cui si richiede al datore di lavoro di dimostrare l'inesistenza di discriminazioni quando il lavoratore fornisce elementi idonei a presumerne l'esistenza.
La Cassazione ha quindi confermato la sentenza della Corte d'appello, rilevando che la società era a conoscenza della disabilità del dipendente e non aveva adottato gli accomodamenti ragionevoli necessari. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato.