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Assistenza al convivente disabile al vaglio della Consulta
Con la sentenza a questione centrale di questo caso riguarda l'interpretazione dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, nella sua versione antecedente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 105/2022. Il congedo straordinario previsto da questa norma è destinato a chi assiste un familiare con disabilità grave, ma nel testo originario i beneficiari erano limitati al coniuge convivente, ai genitori, ai figli conviventi e ai fratelli o sorelle conviventi. La modifica del 2022 ha esteso questo diritto anche ai conviventi di fatto.
Nel caso di specie era stato chiesto il riconoscimento del diritto al congedo straordinario per assistere la compagna con disabilità grave durante un periodo di convivenza antecedente al matrimonio. La richiesta era stata respinta dall’INPS, sostenendo che, in assenza di un vincolo coniugale, il diritto al congedo non poteva essere concesso. La situazione si era sbloccata solo dopo il matrimonio, quando il congedo era stato riconosciuto fino al decesso della coniuge.
Assistenza i conviventi more uxorio: Il caso
Primo e Secondo Grado
La causa è stata introdotta da Robbiano Adolfo, che ha richiesto il congedo straordinario per il periodo compreso tra il 27 luglio e il 30 novembre 2020. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto al congedo anche per il periodo di convivenza antecedente al matrimonio. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 482/2023, che ha interpretato l’art. 42, comma 5, in chiave evolutiva, allineandosi alla successiva modifica normativa e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Ricorso in Cassazione
L’INPS ha impugnato questa decisione davanti alla Corte Suprema di Cassazione, sostenendo che l'interpretazione della Corte d’Appello era in contrasto con il testo letterale della norma vigente all'epoca dei fatti. La Cassazione ha ritenuto che la questione sollevata dall’INPS fosse rilevante e ha deciso di rimettere la questione alla Corte Costituzionale.
Assistenza nelle famiglie di fatto: la giurisprudenza italiana e UE
La Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario per l’assistenza al familiare con disabilità grave. Le principali motivazioni sono le seguenti:
Violazione degli Articoli 2, 3 e 32 della Costituzione
Art. 2: Riconosce i diritti inviolabili dell’individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità. La convivenza di fatto rientra tra queste formazioni.
Art. 3: La limitazione del beneficio ai soli coniugi conviventi rappresenta una discriminazione irragionevole rispetto ai conviventi di fatto.
Art. 32: Il diritto alla salute del disabile grave non può essere compresso per mere questioni formali legate all’assenza del vincolo matrimoniale.
Importante in particolare il riconoscimento delll’evoluzione dei costumi sociali e della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, che hanno progressivamente ampliato i diritti delle famiglie di fatto. Viene citata la sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016, che aveva già riconosciuto ai conviventi di fatto il diritto ai permessi retribuiti previsti dall’art. 33 della Legge n. 104/1992.
Interpretazione della Direttiva Europea 2019/1158
La direttiva UE 2019/1158 promuove l’equilibrio tra vita professionale e familiare, garantendo ai prestatori di assistenza diritti specifici. L’armonizzazione di questa direttiva nel diritto italiano ha portato alla modifica dell’art. 42, comma 5, attraverso il D.Lgs. n. 105/2022, includendo i conviventi di fatto. La Corte di Cassazione ritiene che questa evoluzione normativa evidenzi una lacuna costituzionale nella versione precedente della norma.
Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)
La Corte EDU ha ripetutamente affermato che la nozione di “vita familiare” ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo include anche le famiglie di fatto. Casi come Marckx vs Belgio (1979), Keegan vs Irlanda (1994) e Moretti e Benedetti vs Italia (2010) hanno stabilito che i legami affettivi e la convivenza sono sufficienti per garantire diritti simili a quelli delle famiglie tradizionali.
Implicazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, nella versione antecedente alla modifica del 2022. La Corte ha sospeso il giudizio e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla compatibilità della norma con i principi costituzionali di uguaglianza, diritto alla salute e tutela delle formazioni sociali.
Questa decisione potrebbe avere implicazioni rilevanti per la tutela dei diritti dei conviventi di fatto, in particolare per quanto riguarda i congedi straordinari per l’assistenza ai familiari con disabilità grave.
In conclusione, la decisione della Cassazione rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento dei diritti delle famiglie di fatto, in linea con l’evoluzione sociale e giurisprudenziale in materia di tutela dei soggetti fragili e dei caregiver
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Beni ai dipendenti: dal 2025 valore medio o di costo
Dal 2025, cambierà il metodo per determinare il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti dal datore di lavoro. Il decreto legislativo Irpef-Ires, approvato il 3 dicembre 2024, e recentemente pubblicato in GU, introduce modifiche all’articolo 51 del Tuir (Dpr 917/1986), che disciplina la rilevanza fiscale dei beni e servizi concessi ai dipendenti, ai loro coniugi e familiari a carico.
Attualmente, l’articolo 51 prevede che i benefit concessi ai dipendenti siano fiscalmente rilevanti oltre un determinato limite: 258,23 euro annui.
Superata questa soglia, l’intero valore è tassabile. Per il 2024, questo limite è stato innalzato a mille euro, o duemila euro per dipendenti con figli a carico.
La Legge di Bilancio 2025, attualmente in fase di approvazione alle Camere in discussione, prevede di prorogare questa misura.
Ai fini del calcolo del limite, però, è ovviamente fondamentale il valore da attribuire ai singoli beni anche per ridurre il rischio di contestazioni fiscali.
QUI il testo del D.LGS 192 2024
Valore dei beni ceduti la modifica del Decreto IRPEF IRES
La disciplina vigente stabilisce che il valore dei beni ceduti ai dipendenti sia determinato in base al “valore normale”, ossia il prezzo mediamente applicato per beni o servizi simili in condizioni di libera concorrenza. Tale valore si può ricavare dai listini o dalle tariffe dei fornitori, e in mancanza di questi, dai listini delle Camere di commercio o dalle tariffe professionali, considerando gli sconti d’uso. Un metodo specifico si applica ai beni prodotti dall’azienda stessa, che vengono attualmente valutati al prezzo mediamente praticato nelle cessioni al grossista.
La novità introdotta dal decreto legislativo Irpef-Ires elimina il riferimento al prezzo praticato al grossista per i beni prodotti dall’azienda.
Dal 2025, il valore sarà calcolato in base al prezzo medio applicato al medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione al dipendente.
Se questo parametro non è disponibile, si farà riferimento al costo sostenuto dal datore di lavoro per produrre o acquistare il bene.
La modifica rappresenta un cambiamento significativo in quanto viene ampliato l’ambito di applicazione, includendo sia i beni prodotti che i servizi erogati dall’azienda. La determinazione dell’imponibilità fiscale sarà basata sul prezzo effettivo applicato dal datore di lavoro, eliminando il riferimento al grossista, che spesso risultava inapplicabile. Inoltre, in assenza di un prezzo medio, si potrà utilizzare il costo effettivo sostenuto dall’azienda per produrre o acquisire il bene.
La nuova norma è particolarmente vantaggiosa per i datori di lavoro quando i beni concessi ai dipendenti sono ancora in fase di sviluppo o non sono stati ancora immessi sul mercato. In questi casi, il valore di riferimento sarà il costo di produzione, generalmente più basso rispetto al prezzo di mercato.
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Magistrati onorari con doppia iscrizione: tutele malattia e congedi
Con la circolare 104 del 18 dicembre INPS ha pubblicato le istruzioni aggiornate su Indennità di malattia, degenza ospedaliera e malattia legge n. 81/2017, maternità-paternità per i magistrati onorari del contingente ad esaurimento”, che esercitano le funzioni in via non esclusiva , mantenendo l’iscrizione sia alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense che alla Gestione separata.
Viene sottolineato che le prestazioni possono essere richieste solo a uno dei due enti previdenziali.
Si ricorda infatti che il decreto interministeriale 22 gennaio 2024, recante “Nuove disposizioni relative alla copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento”, in attuazione del comma 4 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 al l comma 4 drticolo 2 stabilisce altresì che i suddetti magistrati NON possono “ricevere, ove spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla Gestione separata dell’INPS che dalla Cassa forense […]”.
Anche il “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” della Cassa di assistenza e previdenza forense, sancisce che “le singole prestazioni di assistenza non sono cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti”.
Indennità di malattia, degenza ospedaliera: modalità di richiesta
I magistrati onorari in argomento possono richiedere le prestazioni previdenziali erogate dall’INPS presentando, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, il certificato di malattia o di ricovero.
Devono presentare apposita domanda telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– online sul sito istituzionale www.inps.it, attraverso il servizio “Domande di indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla gestione separata”, accedendo con SPID di almeno livello 2, CIE 3.0 o CNS;
– Contact Center Multicanale, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile;
– Istituti di patronato o intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
ATTENZIONE: Per gli eventi di malattia per gravi patologie (cfr. l’art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017), la domanda deve essere trasmessa secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 139 del 12 ottobre 2017,.
In fase di richiesta, l’interessato deve allegare apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata e dichiarando di non avere richiesto e di non volere richiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Indennità di maternità/paternità e di congedo parentale
Anche per le tutele previdenziali di
- maternità o di paternità, nonché di
- congedo parentale,
in qualità di iscritti alla Gestione separata, gli interessati devono presentare una domanda telematica con le modalità sopra riportate, allegando alla stessa apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata, dichiarando altresì di non avere chiesto e di non volere chiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
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DURC: il rilascio non impedisce la revoca dei benefici
La sentenza n. 30788/2024 della Corte di Cassazione riafferma un principio non scontato sulle controversie riguardanti la decadenza dai benefici contributivi l per i quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Questo caso specifico coinvolge l’INPS e una società cooperativa, la quale aveva ottenuto un DURC regolare nonostante fosse accertata una precedente violazione contributiva.
La decisione della Cassazione che ha accolto le ragioni dell'INPS, ha riaffermato principi fondamentali relativi alla regolarità contributiva e alla corretta applicazione degli sgravi fiscali, chiarendo la funzione solo dichiarativa del DURC.
Durc e omesso versamento contributivo: il caso
La vicenda trae origine da un avviso di addebito emesso dall’INPS nei confronti della International Società Cooperativa per il mancato versamento di contributi previdenziali nel periodo compreso tra dicembre 2014 e marzo 2015. La cooperativa aveva richiesto e ottenuto sgravi contributivi sulla base del presunto rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Tuttavia, un controllo ispettivo aveva rilevato irregolarità contributive relative a periodi precedenti, nello specifico aprile 2012 – aprile 2014.
Il Tribunale di primo grado aveva respinto l’opposizione della cooperativa contro l’avviso di addebito, affermando che la società fosse decaduta dal diritto agli sgravi contributivi a causa delle violazioni accertate.
In appello, la Corte di Milano aveva invece riformato questa decisione, sostenendo che il DURC rilasciato dall’INPS l’8 aprile 2015 attestasse la regolarità contributiva della cooperativa per il periodo oggetto del contenzioso.
L’INPS ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Milano sostenendo la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, nonché del Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007 n. 28578. La normativa in questione stabilisce che i benefici contributivi sono subordinati non solo al possesso del DURC, ma anche all’assenza di violazioni in materia di obblighi contributivi e rispetto delle condizioni di lavoro e di sicurezza.
Come noto infatti il DURC viene richiesto in diversi contesti, tra cui:
- Partecipazione a gare di appalto.
- Accesso a benefici fiscali e contributivi.
- Ottenimento di autorizzazioni e licenze.
Il ricorso è stato fondato su un principio chiaro: il semplice rilascio del DURC non equivale automaticamente alla regolarità contributiva.
Secondo l’INPS, la presenza di irregolarità pregresse – non sanate entro i termini richiesti – giustifica la revoca degli sgravi e il recupero delle somme dovute.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Milano.
La motivazione centrale della Suprema Corte è che il DURC, pur essendo una condizione necessaria per beneficiare degli sgravi contributivi, non è di per sé sufficiente. Infatti, la normativa richiede anche:
- L’assenza di violazioni contributive accertate.
- Il rispetto degli obblighi di legge e degli accordi collettivi nazionali e territoriali.
La Corte ha richiamato un principio consolidato secondo cui il DURC ha una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva.
In altre parole, il documento attesta una situazione di regolarità al momento della sua emissione, ma non può sanare automaticamente violazioni pregresse o impedire all’INPS di recuperare contributi indebitamente non versati.
La Corte ha ribadito inoltre altri principi fondamentali in materia di obbligazioni contributive:
- Natura inderogabile delle obbligazioni contributive: Gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali derivano direttamente dalla legge e non possono essere modificati o annullati da atti amministrativi.
- Obbligo di diligenza del datore di lavoro: Spetta al datore di lavoro garantire il rispetto degli obblighi contributivi e sanare tempestivamente eventuali irregolarità.
La norma di legge sul DURC
L’articolo 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006 stabilisce che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC e all’assenza di violazioni in materia di lavoro, salute e sicurezza. Il DURC è quindi una condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter accedere agli sgravi. La norma prevede altresì che il datore di lavoro debba rispettare tutti gli altri obblighi di legge e i contratti collettivi applicabili.
Questa disposizione mira a garantire che i benefici contributivi siano concessi solo a quei datori di lavoro che rispettano pienamente le normative e non presentano irregolarità nei versamenti previdenziali
Il DURC è uno strumento fondamentale per attestare la regolarità contributiva delle imprese.
Come sottolineato dalla Cassazione, il DURC ha una funzione di attestazione amministrativa e non può sanare automaticamente violazioni accertate dagli enti previdenziali. In caso di irregolarità pregresse, anche se il DURC è stato rilasciato, l’INPS conserva il diritto di revocare i benefici e recuperare le somme dovute.
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Sgravio contratti solidarieta 2022: nuovo elenco aziende ammesse
La circolare Inps 66/2024 pubblicata il 20 maggio aveva fornito le istruzioni operative per le prime aziende (elencate nell'allegato), destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione alla Cigs per contratto di solidarietà, per i periodi conclusi entro il 30 giugno 2023 .
Si tratta in particolare di
- aziende che hanno stipulato i contratti entro il 30 novembre 2022 (articolo 21, comma 1, lettera c) del Dlgs 148/2015), nonché
- imprese con un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre del 2021 ,
autorizzate dal ministero.
Con un nuovo messaggio 4252 del 13.12.2024 l'istituto fornisce un nuovo elenco di aziende ammesse al beneficio che potranno operare i conguagli come
descritte al successivo paragrafo 3 entro il 16 marzo 2025.
Di seguito un riepilogo della disciplina in oggetto e delle istruzioni operative Uniemens.
Sgravio contributivo contratti di solidarietà 2022: applicazione
L'agevolazione consiste in una
- riduzione del 35% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro,
- applicabile ai lavoratori con riduzione di orario maggiore del 20% ,
- per una durata massima di 24 mesi,
- rapportata a ciascun periodo di paga compreso nell’arco temporale autorizzato e applicata nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, per l’orario effettivamente lavorato da ogni dipendente.
Lo sgravio non si applica :
- al contributo dello 0,30% di cui all’articolo 25, comma 4, legge 845/1978,
- al contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria,
- al contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo,
- all'eventuale contributo al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo” e al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”.
L'istituto ricorda anche che il diritto all’agevolazione è subordinato alla regolarità contributiva e al rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva.
Sgravio contributivo Contratti di solidarietà: cumulabilità
La circolare precisa che lo sgravio contributivo non è cumulabile con altri benefici contributivi, fatta eccezione per la Decontribuzione Sud (articolo 1, comma 16, della legge 178/2020).
Per i datori di lavoro che applicano la Decontribuzione Sud, la riduzione del 35% spettante per i contratti di solidarietà va calcolata sulla contribuzione datoriale residua non oggetto di esonero per altri motivi.
Sgravio contratti di solidarietà regole per la fruizione Messaggio 4252/2024
Come già indicato per le aziende autorizzate con la circolare 66, anche per il nuovo elenco l'istituto sottolinea che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione, ferma la quale potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.
Alle aziende ammesse verrà attribuito il codice di autorizzazione "1W".
Le operazioni di conguaglio vanno effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio 4252, cioè :
- entro il 16 marzo 2025,
- utilizzando il codice causale “L991” (Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), Dlgs 148/2015, anno 2022) e
- indicando l’importo corrispondente.
Le aziende beneficiarie con attività sospesa o cessata dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione Uniemens/Vig.
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Calcolo Naspi in caso di prolungata CIGO
Il messaggio INPS n. 4254 del 13 dicembre 2024 fornisce chiarimenti riguardanti il calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) nei casi in cui il lavoratore richiedente non abbia una retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione. Secondo l’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, la NASpI è calcolata in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33.
Vediamo le nuove indicazioni per il caso in cui il lavoratore sia stato sempre percettore di integrazione salariale a zero ore e non vi sia quindi alcuna retribuzione percepita cui fare riferimento.
Naspi dopo cassa integrazione a zero ore
La circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015 aveva già chiarito le modalità di calcolo ordinarie dell'indennità di disoccupazione, precisando che si considerano tutte le settimane di contribuzione, indipendentemente dal fatto che siano interamente o parzialmente retribuite. Tuttavia, il messaggio si concentra sui casi in cui, nel quadriennio di riferimento, il lavoratore sia stato costantemente in cassa integrazione a zero ore, senza percepire alcuna retribuzione imponibile.
In tali circostanze, l’assenza di una retribuzione imponibile rende impossibile il calcolo standard della prestazione NASpI.
Inoltre, non è possibile applicare il cosiddetto “meccanismo di neutralizzazione” per estendere il quadriennio di osservazione, come avviene per la verifica del requisito contributivo minimo di tredici settimane.
Per ovviare a questa situazione, l’INPS, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede l’utilizzo dei dati relativi all’imponibile previdenziale derivante dalla contribuzione figurativa delle integrazioni salariali ricevute. Queste integrazioni possono essere state corrisposte direttamente dall’INPS o anticipate dall’azienda e poi conguagliate.
Il messaggio preannuncia inoltre che ulteriori indicazioni operative saranno fornite alle strutture territoriali per gestire correttamente questa casistica specifica.
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Carta dedicata a te: tutte le regole
Dal 9 settembre 2024 sono iniziate le attribuzioni della carta "Dedicata a te" per il 2024 da 500 euro per i nuclei familiari in stato di bisogno .
Dopo il decreto del ministero della agricoltura di concerto con il ministero del lavoro e dell'economia con le regole aggiornate sull'erogazione della social card rifinanziata con nuovi fondi per il 2024, INPS aveva pubblicato il 10 luglio le istruzioni operative nel messaggio 2575/2024
Con il messaggio 2977 del 6 settembre l'istituto ha comunicato di aver reso disponibili ai Comuni gli elenchi aggiornati delle famiglie che hanno diritto al contributo.
L'istituto ricorda ora che il termine per iniziare a utilizzare la carta è il 16 dicembre prossimo. In assenza di acquisti la social card decade. (Vedi al secondo paragrafo l'elenco completo di cosa si puo acquistare)
Vediamo di seguito in sintesi di seguito tutte le istruzioni aggiornate.
Carta dedicata a te 2024 nuovi fondi e definizione elenchi beneficiari
Il decreto istituisce un fondo di 600 milioni di euro per il 2024, incrementando quello precedente del 2023, destinato a sostenere i nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro con un contributo economico da 500 euro destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti e abbonamenti al trasporto pubblico locale.
Il contributo è erogato tramite carte elettroniche fornite da Poste Italiane, prepagate, ricaricabili e nominative che devono essere ritirate presso gli uffici postali, previa prenotazione.
Beneficiari sono i nuclei familiari di almeno 3 persone, residenti in Italia e iscritti all'Anagrafe della popolazione residente, con ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro.
Sono esclusi i beneficiari di Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza e Carta per il Reddito di cittadinanza e indennità di disoccupazione.
Non è previsto che venga fatta domanda per ricevere la "Carta dedicata a te" .
La procedura che individua le famiglie che hanno diritto è la seguente:
- Ogni comune riceve un numero di carte calcolato in base alla popolazione residente e alla distanza tra il reddito pro capite medio comunale e nazionale
- I comuni ricevono dall'INPS l'elenco dei beneficiari del contributo, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio con l'ISEE richiesto.
- L'elenco è elaborato dall'INPS e messo a disposizione dei comuni attraverso un'applicazione web.
- I comuni verificano la posizione anagrafica ed eventuali incompatibilità con altre misure locali dei nuclei familiari e attribuiscono le carte in base ai seguenti criteri di priorità:
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- nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
- nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
- nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso (cfr. l’art. 4 del D.I.).
I comuni, sulla base degli elenchi ricevuti, assegnano le carte prepagate ai nuclei familiari idonei, forniscono gli elenchi a Poste Italiane e comunicando ai beneficiari le modalità di ritiro presso gli uffici postali .
Carta dedicata a te 2024: elenco dei beni acquistabili e scadenze
La Carta dedicata a te potrà esser usata per acquistare beni alimentari di prima necessità (esclusi alcolici), carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, a partire da settembre 2024.
ATTENZIONE I beneficiari dovranno effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024, altrimenti perdono il beneficio.
INPS precisa che l'utilizzo va comunque concluso entro Febbraio 2025.
Eventuali importi residui saranno ricaricati sulle carte dei beneficiari che hanno utilizzato regolarmente le somme nei mesi precedenti.
Elenco completo dei beni acquistabili
il contributo è destinato all'acquisto :
- dei seguenti beni alimentari di prima necessità, con esclusione delle bevande alcoliche,
- Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole.Pescato fresco.
- Tonno e carne in scatola.
- Latte e suoi derivati.
- Uova.
- Oli d'oliva e di semi.
- Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria.
- Pizza e prodotti da forno surgelati.
- Paste alimentari.
- Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e altri cereali.
- Farine di cereali.
- Ortaggi freschi, lavorati e surgelati.
- Pomodori pelati e conserve di pomodori.
- Legumi.
- Semi e frutti oleosi.
- Frutta di qualunque tipologia.
- Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula).
- Lieviti naturali.
- Miele naturale.
- Zuccheri.
- Cacao in polvere.
- Cioccolato.
- Acque minerali.
- Aceto di vino.
- Caffè, tè, camomilla.
- Prodotti DOP e IGP
- di carburanti, o, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.
Carta dedicata a te 2024: soggetti gestori, rimborsi, protezione dei dati
Il decreto prevede che Ministero dell'Agricoltura, INPS e Poste Italiane sottoscrivano una convenzione per disciplinare le modalità tecniche di trasmissione dei dati e garantire la sicurezza e protezione dei dati stessi.
Sarà effettuato da Poste Italiane invece un monitoraggio per verificare l'utilizzo delle carte.
AGGIORNAMENTO 9 LUGLIO 2024
Nella legge di conversione del decreto agricoltura 63 2024 si prevede un trasferimento di 4 milioni di euro all’ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cd. “Carta dedicata a te” .
Carta dedicata a te: Indicazioni per i commercianti e distributori di carburante
Gli esercizi commerciali devono presentare una domanda per via telematica, utilizzando i modelli resi disponibili dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sul proprio sito istituzionale.
Viene effettuata una verifica del rispetto delle condizioni previste dal decreto, con una convenzione specifica sottoscritta dalla Direzione generale competente del Ministero.
Gli esercizi commerciali, sia singoli che associati, che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità devono praticare sconti a favore dei possessori delle carte
Accreditamento per i distributori di carburanti
I distributori devono aderire a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa attraverso apposite scontistiche per i possessori della carta.
Le imprese autorizzate alla vendita di carburanti devono presentare una domanda di accreditamento dopo la pubblicazione del decreto, seguendo le modalità operative stabilite nella convenzione sottoscritta dalla Direzione generale competente del Ministero delle imprese
Carta Dedicata a te 2024: requisiti – consegna – cosa fare in caso di smarrimento
Nel Messaggio 2575 del 10 luglio INPS chiarisce la procedura di definizione degli elenchi condivisa con Poste italiane e precisa alcuni aspetti sui requisiti delle famiglie e sulle date per l'utilizzo , come segue.
I beneficiari della misura, che non devono presentare domanda, sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data del 24 giugno 2024:
- iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
- titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.
Sono esclusi i percettori di:
- Assegno di inclusione,
- Reddito di cittadinanza,
- Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale ,
- indennità di disoccupazione dello stato (come NASPI DIS-COLL), Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG).
Le carte sono 1.330.000, e rese operative con l'accredito del contributo a partire dal mese di settembre 2024.
Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio .
Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025.
DAL 9 SETTEMBRE I Comuni iniziano ad effettuare le comunicazioni ai beneficiari:
- in caso di nuovi nominativi vengono precisate le modalita di ritiro delle carte presso gli uffici postali;
- nel caso in cui, invece, il beneficiario risulti lo stesso dell'anno precedente l’importo viene accreditato sulla carta già assegnata
ATTENZIONE per effettuare il ritiro della carta è necessario essere in possesso del numero identificativo della carta, indicato dal Comune nelle comunicazioni
INPS ricorda anche che è possibile chiedere agli uffici postali il rilascio di un duplicato in caso di furto, smarrimento, distruzione, deterioramento o malfunzionamento della carta assegnata; nello specifico, in caso di furto, smarrimento o distruzione è necessario esibire la denuncia presentata alle Autorità di Pubblica sicurezza
Ciascun Comune pubblica, sul proprio sito internet, l’elenco dei beneficiari della carta, riferito al territorio di competenza, con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati (ad esempio, utilizzando il numero del protocollo ISEE) per un periodo non inferiore a trenta giorni e, comunque, sino al termine previsto dal medesimo D.I. per effettuare il primo pagamento, ossia il 16 dicembre 2024.