• Lavoro Dipendente

    Controllo a distanza via GPS: maxi multa anche se autorizzato

    Nuovo severo intervento del Garante per la privacy in tema di controllo a distanza dei lavoratori attraverso il sistema GPS installato nei veicoli aziendali.

    Con il provvedimento N.101187  del 16 gennaio reso noto con la newsletter del 21 marzo 2025  è stata infatti comminata una sanzione di 50 mila euro a un datore di lavoro per l'utilizzo di un sistema di geolocalizzazione, supper autorizzato dall'ispettorato del lavoro,  in  maniera illecita.

    Il provvedimento sottolinea infatti l’importanza di trasparenza e proporzionalità nel trattamento dei dati personali sul lavoro.

     L’uso di sistemi di geolocalizzazione deve rispettare il principio di minimizzazione, garantendo che le informazioni raccolte siano strettamente necessarie e trattate nel rispetto della privacy dei dipendenti

    Vediamo di seguito i dettagli della vicenda.

    Divieto controllo a distanza: il reclamo

    Il provvedimento riguarda un reclamo presentato il 23 settembre 2024 da un lavoratore contro una società di autotrasporti , ex datore di lavoro, per presunte violazioni delle normative sulla protezione dei dati personali. In particolare si evidenziava l’installazione di un sistema di geolocalizzazione nei veicoli aziendali senza aver informato adeguatamente i dipendenti e senza aver seguito le procedure previste dallo Statuto dei lavoratori (art. 4 della Legge 300/1970).

    Il Garante ha esaminato il caso alla luce del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice della privacy (D.lgs. 196/2003, modificato dal D.lgs. 101/2018).

    e ha richiesto chiarimenti alla società. 

    Quest’ultima ha risposto affermando di aver ottenuto autorizzazione dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Cagliari-Oristano per l’uso del sistema di geolocalizzazione il 19 maggio 2021. L’autorizzazione era stata concessa per tutelare il patrimonio aziendale, garantire la sicurezza sul lavoro e migliorare l’organizzazione produttiva.

    La società ha anche dichiarato che:

    • Aveva informato i dipendenti tramite un’informativa affissa in bacheca.
    • Gli autisti non erano autorizzati a usare i mezzi fuori dall’orario di lavoro.
    • I dati erano trattati in conformità agli articoli 5 e 6 del GDPR.
    • La geolocalizzazione rimaneva attiva anche durante le pause di lavoro.
    • I dati raccolti non erano associati direttamente al conducente, ma solo al veicolo.

    Nonostante ciò, la società non ha risposto a una successiva richiesta di informazioni del Garante, il che ha portato all’avvio di un procedimento sanzionatorio e a verifiche da parte della Guardia di Finanza.

    Risultati delle ispezioni e istruttoria sul produttore del sistema GPS

    Il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza ha accertato che la società utilizzava il sistema di geolocalizzazione WAY di TIM, attivato nel maggio 2021. Dall’indagine sono emerse diverse criticità:

    • Tutti i mezzi aziendali erano dotati del sistema di geolocalizzazione.
    • I dati erano raccolti continuativamente (con un ritardo di 3-5 minuti).
    • Il nome dell’autista era associato al veicolo al momento dell’installazione, ma non aggiornato in tempo reale.
    • L’azienda aveva fornito informazioni incomplete ai lavoratori, senza specificare tutti i dettagli sul trattamento dei dati.
    • Era possibile risalire all’identità del conducente incrociando più database.

    Il Garante ha quindi avviato un’istruttoria anche su WAY S.r.l., fornitore del servizio di geolocalizzazione. L’azienda ha confermato che:

    • TIM era il responsabile del trattamento e WAY il sub-responsabile.
    • Il sistema registrava dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e dati cronotachigrafici.
    • Esisteva una funzione per disattivare la geolocalizzazione (pulsante privacy), ma non era stata attivata.
    • La piattaforma consentiva di registrare dati personali come nome e numero di patente del conducente.

    Controllo a distanza con GPS le violazioni e le sanzioni

    Dall’esame delle prove raccolte, il Garante ha individuato diverse violazioni del GDPR e del Codice della Privacy, tra cui:

    • a) Violazione degli artt. 5, 13 e 88 del GDPR

    L’informativa fornita ai dipendenti era inadeguata e incompleta, in quanto:

    Non chiariva che i conducenti fossero identificabili indirettamente.

    Conteneva informazioni contraddittorie e refusi.

    Non spiegava chiaramente che la geolocalizzazione avveniva continuativamente, anche nelle pause.

    • b) Violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione (art. 5 GDPR)

    Il trattamento dei dati era sproporzionato rispetto alle finalità dichiarate. Il sistema registrava informazioni:

    In modo continuativo e non solo quando necessario.

    Anche durante le pause lavorative, violando il principio di minimizzazione.

    Per 180 giorni, un periodo eccessivo rispetto alle esigenze aziendali.

    c) Violazione dell’art. 157 del Codice Privacy

    La società non ha risposto a una richiesta di informazioni del Garante, rendendo necessario l’intervento della Guardia di Finanza.

     Sanzioni e misure correttive

    In base agli accertamenti, il Garante ha adottato le seguenti misure correttive e sanzionatorie:

    La società dovrà:

    Aggiornare l’informativa in modo chiaro e dettagliato.

    Adeguare il sistema di geolocalizzazione rispettando i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione.

    Il Garante ha imposto una sanzione di 50.000 euro, valutando:

    La gravità della violazione, che ha coinvolto circa 50 dipendenti.

    La durata del trattamento illecito, in corso dal 2021.

    L’assenza di precedenti violazioni da parte della società.

    Il provvedimento viene inoltre pubblicato sul sito del Garante, considerando la lesione dei diritti dei lavoratori e la necessità di dissuasione per altre aziende.

    La società deve adeguarsi entro 60 giorni. In caso di mancata conformità, potrebbero essere applicate ulteriori sanzioni.

    La società ha 30 giorni per pagare la sanzione o 60 giorni per presentare ricorso al tribunale ordinario.

    .

  • Lavoro Autonomo

    Gestione commercianti: al via oltre 4000 iscrizioni d’ufficio

    Con il Messaggio interno  n. 939 del 17 marzo 2025, l'INPS ha annunciato la conclusione delle verifiche sulle dichiarazioni fiscali trasmesse nel 2020 tramite il Modello REDDITI SP 2020. A seguito di tali controlli, verranno registrati d’ufficio alla gestione commercianti 4.319 cittadini, con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2019.

    Inoltre si comunica che per ulteriori 1.612 soggetti sono necessarie ulteriori  verifiche supplementari prima di procedere con eventuali iscrizioni d'ufficio e conseguente obbligo contributivo previdenziale 

    L'istituto precisa che i nominativi coinvolti sono stati individuati attraverso verifiche incrociate sul  quadro RO del Modello REDDITI SP 2020 nell'ambito dell'operazione Poseidone. L’analisi ha evidenziato che tali contribuenti esercitavano in modo abituale e prevalente l’attività d’impresa senza risultare iscritti alla gestione previdenziale specifica.

    Verifiche e specificazione sui termini di prescrizione

    L’INPS ricorda inoltre, relativamente ai controlli effettuati,  che i termini di prescrizione relativi ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori sono stati sospesi nei periodi :

    • dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e
    •  dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021,

     in conformità a quanto previsto dall’art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e dall’art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 per l'emergenza pandemia da Covid19.

    Operazione Poseidone: cos’è

    L’operazione Poseidone è un’operazione di accertamento e verifica dei crediti contributivi che riguarda sia i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti che  gli iscritti alla Gestione Separata, come liberi professionisti, nata per contestare il mancato versamento dei contributi da parte dei  soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata e alle gestioni speciali INPS INPS.

    Si tratta di un’attività di controllo dell’Istituto, che da alcuni anni consente di recuperare parte dei contributi non versarti  incrociando le banche dati INPS con le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

  • Lavoro Dipendente

    Comunicazioni obbligatorie: aggiornamento standard tecnici dal 2 aprile

    Dopo il Decreto direttoriale 5 del 16 gennaio 2025   e del 21 febbraio  il ministero del Lavoro comunica con un nuovo provvedimento DI aggiornamento di numerosi standard tecnici per le comunicazioni obbligatorie cooperazione applicativa CO, UNIMARE, UNIPI, SAP e IDO (vedi ultimo paragrafo).

    I nuovi standard saranno operativi dal 2 aprile 2025.

    Tutti i documenti relativi agli  aggiornamenti adottati sono  disponibili  sul portale URPonline del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

    ATTENZIONE Un comunicato pubblicato il 25 febbraio avvisa anche di una sospensione della funZionalità dei portali CO, UNIPI, UNIMARE e MYANPAL  per manutenzione prevista  sempre per il 26 febbraio  dalle ore 16  I servizi saranno comunque  ripristinati in poche ore.

    Di seguito i dettagli di entrambi i decreti Ministeriali 

    Elenco modifiche standard tecnici gennaio 2025 DD 5/2025

    Ai modelli  adottati con il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 sono apportati gli aggiornamenti di cui all’allegato “Rev.088b-ST-Classificazioni-Standard” che costituisce parte integrante del presente decreto. Resta in vigore l’allegato “Rev.002-ST-Classificazioni- Standard-1” che costituisce parte integrante del presente decreto.

     restano in vigore 

    • gli  allegati inclusi nella cartella “ Sap.Allegati” 
    • gli allegati “Rev.061 – Allegati al DD CL”, 

     Ai modelli UNILAV, UNISOMM, UNIURG, VARDATORI, UNILAV_CONG sono apportati gli aggiornamenti di cui all’allegato “Rev.071 – CO – Allegato H – Controlli” e “Rev.065 – CO – Allegato D – ClassificazioniCO” 

     Per il modello UNIMARE sono apportati gli aggiornamenti di cui all’allegato “Rev.067 – UNIMARE – Allegato B – ClassificazioniUnimare”, che costituisce parte integrante del  presente decreto.

     Per il modello UNIPI resta in vigore l’allegato “Rev.011-UNIPI-Allegato_A-Modello_UNIPI”.

    Standard tecnici CO novità del DD 71 2025

    Con decreto direttoriale n. 71 del 21 febbraio 2025, ha disposto un aggiornamento degli standard tecnici di cooperazione applicativa CO, UNIMARE, UNIPI, SAP e IDO.

    Le novità in sintesi  sono le seguenti:

    •  tabella ST-TIPO CONTRATTI con la chiusura del codice per il Lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri) che era stato introdotto dall'art. 1, commi da 343 a 354, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), in via sperimentale per il biennio 2023 – 2024; 
    • classificazione delle trasformazioni dei contratti di apprendistato di primo livello in un contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, come previsto dall'art. 18 del c.d. Collegato Lavoro;
    • la classificazione delle cessazioni, con una nuova riga denominata “fine cantiere/completamento lavori”, al fine di poter individuare più agevolmente l'ipotesi di esonero dal versamento del ticket di licenziamento in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili.

    Questi  nuovi standard tecnici entreranno in vigore il 26 febbraio 2025, alle ore 18.00.

    Aggiornamento standard tecnici DD 123 21 marzo 2025

    Il decreto 123 prevede, per migliorare il funzionamento del Sistema Informatico CO, UNIMARE, UNIPI, SAP e IDO: 

    1. Ai modelli adottati con il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 sono apportati gli aggiornamenti di cui all’allegato “Rev.090-ST-Classificazioni-Standard” e l’allegato “Rev.004-  ST-Classificazioni-Standard-1”  Per quanto riguarda la tabella ST-CP, viene adottata la classificazione delle professioni CP2021  al 5 livello.

    2. Viene adottato il documento “AllegatoA_AnalisiMigrazioneCp2011-Cp2021” che costituisce parte integrante del decreto.

    Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

    Articolo 2 (standard SAP)

    1. Ai modelli adottati con il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 sono apportati gli aggiornamenti di cui agli allegati “Rev.026- SAP – Allegato A – SAP-YG” che costituisce parte integrante del decreto.

    2. Viene adottato il documento “Rev.032-SAP-Modelli e regole”

    Articolo 3

    Per i modelli relativo all’incontro domanda-offerta di lavoro sono apportati gli aggiornamenti  di cui agli allegati “Rev.062 – Allegati al DD CL”, che costituiscono parte integrante del decreto.

    2. Viene adottato il documento “Rev.068-CLModellieRegole.aprile.2025” 

    Articolo 4  (aggiornamento standard modelli UNILAV, UNISOMM, UNIURG, VARDATORI, UNILAV_CONG)

    1. Ai modelli UNILAV, UNISOMM, UNIURG, VARDATORI, UNILAV_CONG sono apportati gli  aggiornamenti di cui all’allegato “Rev.063 – CO – Allegati A-B-C-F-I Modelli”,

    2. Viene adottato il documento “Rev.075-CO-Modelli e regole” 

    Articolo 5 (aggiornamento standard modello UNIMARE)

    1- Per il modello UNIMARE sono apportati gli aggiornamenti di cui all’allegato “Rev.064 -UNIMARE – Allegato A – Modello”, che costituisce parte integrante del presente decreto.

    2- Viene adottato il documento “Rev.067 – UNIMARE Modelli e Regole” 

    Articolo 6   (standard modello UNIPI)

    1. Per il modello UNIPI sono apportati gli aggiornamenti di cui all’allegato “Rev.012-UNIPI-Allegato_A-Modello_UNIPI”, che costituisce parte integrante del presente decreto.

    2. Viene adottato il documento “Rev.014 UNIPI – Modelli e Regole” 

    QUI il link ai  documenti di aggiornamento 

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Retribuzione variabile convertita in welfare: imponibile per l’Agenzia

    L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 77 del 20.3.  2025, ha chiarito che la quota di retribuzione variabile (c.d. "MBO"), correlata al raggiungimento di obiettivi aziendali o collettivi e convertita dal dipendente in prestazioni di welfare, non può essere esclusa dall'imposizione fiscale ai sensi dell'art. 51 del TUIR se non è destinata alla generalità o a categorie di dipendenti.

    Retribuzione variabile in welfare: il caso

    La questione riguarda una società operante nel settore energetico che riconosce ai propri lavoratori retribuzioni variabili (MBO) legate al raggiungimento di obiettivi aziendali e collettivi. I dipendenti possono decidere di convertire parte di questa retribuzione in specifiche prestazioni di welfare aziendale, come:

    • Versamenti a fondi pensione integrativi;
    • Spese per attività ricreative ed educative;
    • Servizi di assistenza per anziani o non autosufficienti;
    • Abbonamenti al trasporto pubblico;
    • Buoni acquisto per generi di prima necessità.

    La società ritiene che tali benefit rientrino nelle deroghe previste dall'art. 51, commi 2 e 3, del TUIR, e siano quindi esenti da imposizione fiscale anche quando erogati come parte di un sistema premiale individualizzato.

    Retribuzione variabile e welfare aziendale: la risposta dell’Agenzia

    L'Agenzia ha ribadito nel nuovo documento di prassi che il principio di onnicomprensività previsto dall'art. 51, comma 1, del TUIR stabilisce che tutti i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito imponibile. 

    Le deroghe a questo principio sono limitate e devono rispettare precisi requisiti normativi.

    Nello specifico, ricorda l'Agenzia, la detassazione delle prestazioni di welfare è applicabile solo se tali benefit sono destinati alla "generalità" o a "categorie di dipendenti", secondo le prassi consolidate ( vengono richiamate in particolare le Circolari n. 326/97,  n. 28/2016 e  n. 5/2018). 

    Nel caso specifico presentato nell'interpello , il welfare aziendale è rivolto a una platea di lavoratori selezionata in base a criteri di performance e valutazioni manageriali.  La popolazione interessata è costituita per il 61% da quadri e per il 3% da impiegati, individuati in base alla mansione ricoperta.

    L'Agenzia ha concluso  dunque che il sistema incentivante MBO, convertito in welfare, non soddisfa i criteri di generalità richiesti dalla normativa. Pertanto, la conversione della retribuzione variabile in welfare resta imponibile, non potendo beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 51 del TUIR. 

    Inoltre,  dato che le deroghe al principio di onnicomprensività non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste dalla legge,  si esclude  la possibilità di un'esenzione fiscale per la retribuzione convertita in welfare su base volontaria.

  • La busta paga

    CCNL trasporto locale: ok all’accordo 2024-26

    E' stata ratificato  con intesa firmata presso il ministero delle Infrastrutture l'accordo di rinnovo del contratto nazionale 2024-2026 del trasporto pubblico locale  firmato l'11 dicembre 2024 dalle parti in causa Asstra, Anav e Agen da una parte e  Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna dall'altra, che hanno quindi revocato lo sciopero previsto per il 1 aprile dei mezzi  pubblici. Contrari sono rimasti i Comitati COBAS 

    Il rinnovo  interessa oltre 120mila autoferrotranvieri  e arriva dopo  una lunga trattativa sciolta  grazie anche alla approvazione di un  d.lgs  che aumenta le accise sul gasolio di  1 centesimo  consentendo cosi  la copertura da parte dello Stato  dei costi degli aumenti  retributivi previsti . Di seguito  le prime indicazioni sulle novità in attesa del testo.

    I dirigenti delle associazioni datoriali hanno espresso particolare soddisfazione per il risultato che si spera aiuti a risolvere i problema della carenza di autisti che assilla il comparto ormai da tempo.

    Per la Filt-Cgil inoltre dopo gli aumenti salariali,  si auspica una  riforma  più ampia del settore.

    Rinnovo ccnl trasporto locale: le novità economiche

    L’intesa  prevede:

    • aumento medio a regime di 160 euro dei minimi  retributivi tabellari  in due tranche. 
    • una tantum di 500 euro lordi per il periodo pregresso, 
    •  nuovo Edr, elemento distinto della retribuzione di 40 euro lordi mensili ,  per 14 mensilità. 

    Inoltre entro sei mesi dall’accordo di rinnovo, le parti  hanno concordato di definire a livello aziendale intese per regolamentare l’articolazione dell’orario di lavoro con l’obiettivo di bilanciare le esigenze di produttività aziendale con quelle di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, accompagnate dall’erogazione di 40 euro mensili lordi per 12 mesi.

     In assenza di  questi accordi dal  1° gennaio 2026, saranno erogati 20 euro  convertibili  in 2 giornate di permesso retribuito anche nei casi di lavoro part-time (in base all’orario stabilito nel contratto individuale).  

    Ne godranno anche i dipendenti a tempo determinato in organico alla data di sottoscrizione dell’intesa. 

  • Rubrica del lavoro

    Riscatto e ricongiunzioni INPS: online le attestazioni 2024

     

     Inps ha comunicato nel messaggio   940 del 17 marzo 2025 di aver reso disponibili  online sul Portale dei Pagamenti INPS, come ogni anno,   le attestazioni fiscali dei versamenti  effettuati nel 2024 per  oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.

    Sono disponibili anche le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado (detraibili  nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo).

    Attestazioni riscatto e ricongiunzione: come  fare

    Il Portale dei pagamenti è raggiungibile seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e Riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > selezionare “Utilizza il servizio” in corrispondenza di “Cittadini” > nel menu a sinistra selezionare “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.

    Per scaricare le attestazioni ci sono 2 modalità :

    1.  con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre)  si può visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita;
    2.  con  l’autenticazione mediante SPID di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), e CIE (Carta di identità elettronica 3.0) si puo  visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione e rendita.

    L'istituto precisa  che :

    •  per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti (ex ENPALS), e le attestazioni  che non dovessero essere disponibili sul Portale  potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica [email protected].
    • Le attestazioni  dei versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici  per gli iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei Pagamenti, in quanto gli Enti predetti, operano la deduzione fiscale alla fonte.   E' possibile però la visualizzazione dei versamenti  dl seguente percorso:  “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati” > “Approfondisci” > “Accedi all’area tematica” > “Servizi GDP” > “Per Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazioni” > “Versamenti – Consultazione”. 
    • I giornalisti  iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI-1), potranno utilizzare la casella di posta elettronica [email protected].

    INPS ricorda infine che nei casi di discordanze, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alle sede INPS territoriale di riferimento.

  • Lavoro Dipendente

    Certificazione parità: linee guida ministeriali per la formazione

    Era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 2024 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 gennaio 2024 , di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità  che stabilisce i criteri  per il riparto e l'erogazione delle risorse alle Regioni e provincie autonome per la  programmazione delle misure formative alle aziende per l'ottenimento della certificazione di parità di genere"

    Il provvedimento era atteso per contribuire all'attuazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice  delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della legge 28 novembre 2005, n. 246»  e  successive  modificazioni .

    Per  il finanziamento di iniziative pubbliche di formazione  rivolte alle aziende e ai lavoratori sul tema della certificazione  di parita di genere era stato istituito l'apposito Fondo con la legge di bilancio 2023 e si attendevano   entro 90 giorni dal DM del 18.1.2024 le linee guida ministeriali  per orientare la qualità della programmazione delle attività formative, che vedono la luce invece dopo 12 mesi.  

    E' stato pubblicato ieri sul sito istituzionale il DD 115 del 17.3.2025 con le linee guida aggiornate.

    Vediamo in sintesi cosa prevedono.

    Certificazione parità: in arrivo formazione finanziata

    Le regioni, utilizzando le risorse allocate, dovranno  pianificare e finanziare le  attività formative per le imprese o i loro lavoratori, basandosi sui parametri minimi stabiliti precedentemente dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

    Il decreto precisa che saranno esclusi  dal finanziamenti i costi direttamente connessi all'accertamento dei requisiti per il rilascio e il mantenimento della certificazione di parità di genere dal finanziamento del Fondo.

    Viene inoltre  sottolineato che le regioni dovranno operare in modo coordinato per evitare dispersione o duplicazione dei finanziamenti, in complementarità agli interventi del PNRR e avranno la possibilità di 

    1. stipulare convenzioni o accordi di collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità o con i soggetti attuatori nonchè di
    2.  coinvolgere  le consigliere territoriali di parità e 
    3. realizzare sistemi di collaborazione, associazione o gemellaggio tra enti per rafforzare la coesione territoriale.

    tutti gli interventi formativi  devono concludersi entro il 30 giugno 2025, con la rendicontazione finale prevista entro il 31 dicembre 2025.

    Criteri e Modalità di Erogazione delle Risorse – Tabella Riparto

     Sono assegnati  3 milioni di euro per l'anno 2022 al Fondo, con ripartizione delle risorse riportata nella tabella seguente tra le regioni e le province autonome in base al numero delle imprese attive nel 2021.

    Le risorse saranno erogate in due tranches:

    1.  un acconto pari al 75% del contributo assegnato e
    2.  la restante quota erogata previa trasmissione del report di sintesi degli interventi rendicontati.

    La mancata trasmissione della documentazione necessaria entro il 30 giugno 2024 (assunzione di impegno vincolante) potrà  portare al disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate.

    Regioni e provincie coefficiente  risorse 

    Lombardia

     16,00 

    471.336,00

     Campania 

    9,92

     292.273,00 

    Lazio 

    9,36 

    275.809,00 

    Veneto 

    8,34 

    245.678,00 

    Emilia  Romagna 

    7,82

     230.493,00

     Sicilia 

    7,50 

    221.099,00

     Piemonte 

    7,46

     219.813,00 

    Toscana 6,8

     200.838,00

     Puglia 

    6,51 

    191.736,00 

    Calabria 

    3,16 

    93.032,00

     Sardegna

     2,85 

    83.934,00 

    Marche 

    2,78

     81.899,00 

    Liguria

    2,62

     77.139,00

    Abruzzo

     2,47 

    72.889,00

    FriuliͲVenezia Giulia

     1,74

     51.117,00 

    Umbria 

    1,56

     45.967,00

     Provincia Autonoma di Bolzano

    1,12 

    32.998,00

     Basilicata

     1,05 

    30.829,00

     Provincia Autonoma di Trento 

    0,92

     27.121,00

     Molise 

    Sotto soglia 

    27.000,00 

    Valle d'Aosta 

    Sotto soglia 

    27.000,00 

    TOTALE 

    100,00 

    3.000.000,00

    Linee guida progetti parità di genere: obiettivi e principi

     

    Le Linee Guida si inseriscono nel contesto normativo stabilito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha istituito il "Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere". Questo fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022, mira a supportare le imprese nel raggiungimento degli standard necessari per la certificazione.

    L'obiettivo principale delle Linee Guida è fornire alle Regioni uno strumento flessibile e non vincolante per supportare la programmazione delle attività formative necessarie per la certificazione. Questo documento si basa su una collaborazione interistituzionale che coinvolge il Ministero del Lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, le Regioni e l'INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche).

    Le Linee Guida si basano su diversi principi strategici, tra cui:

    •     Strumentalità: Supporto alle istanze di parità di genere nelle diverse specificità territoriali.
    •     Complementarità: Integrazione con le iniziative già in corso nei territori.
    •     Coerenza: Allineamento con il sistema di accompagnamento e supporto esistente.
    •     Rilevanza: Risposta alle attese delle potenziali aziende beneficiarie.
    •     Aderenza Normativa: Conformità al quadro normativo di riferimento.
    •     Fattibilità: Realizzabilità rispetto al volume di risorse disponibili.

    Ambiti Tematici degli Interventi Formativi e modalità

    Le attività formative previste dalle Linee Guida sono suddivise in tre livelli di complessità crescente:

    1.     Formazione Introduttiva: Aiuta le imprese a comprendere il contesto e i vantaggi della certificazione, inclusi gli aspetti normativi e fiscali.
    2.     Formazione sui Temi delle Sei Aree di KPI: Affronta le sei aree strategiche definite dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, come cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita, equità remunerativa e tutela della genitorialità.
    3.     Formazione sui Temi Specifici di Copertura degli Indicatori di KPI: Entra nel dettaglio dei requisiti specifici per ciascun indicatore di performance.

    Le Linee Guida suggeriscono diverse modalità attuative per la formazione, tra cui:

    •     Accordi con Unioncamere: Utilizzo del sistema camerale per l'organizzazione e l'erogazione della formazione.
    •     Bandi Regionali: Individuazione di soggetti o progetti per coprire l'offerta formativa regionale.
    •     Finanziamento Complementare: Utilizzo dei fondi FSE+ per integrare le attività formative.

    Linee guida formazione per parità di genere: le novità

    Le nuove Linee Guida introducono diverse novità rispetto ai precedenti documenti di riferimento:

    •     Approccio Modulare: La formazione è strutturata in moduli di complessità crescente, permettendo alle imprese di adattare il percorso formativo alle proprie esigenze.
    •     Focus sulla Partecipazione delle PMI: Viene suggerito di creare reti e partenariati per facilitare la partecipazione delle piccole e microimprese.
    •     Coinvolgimento delle Consigliere di Parità: Le Consigliere di parità territoriali sono coinvolte nella progettazione e attuazione degli interventi formativi.
    •     Formazione su Temi Specifici: Introduzione di formazione specifica su temi come la leadership inclusiva, la trasparenza retributiva e la tutela della genitorialità.