• Sicurezza sul Lavoro

    Nomina RLS, unità territoriali e RSU: chiarimenti ministeriali

    Il 24 ottobre 2024, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha rilasciato il parere relativo all'Interpello n. 5/2024, riguardante la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

     La richiesta di interpello è stata avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con particolare riferimento all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ( Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro)   su alcuni aspetti normativi relativi alla nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

     Il Ministero delle Infrastrutture  ha chiesto alla Commissione due specificazioni :

    1.  se le  proprie singole articolazioni territoriali debbano essere considerate come entità autonome ai fini della designazione del RLS, oppure se debbano essere trattate come un'unica entità e 
    2. se in aziende con più di 15 lavoratori il RLS debba necessariamente appartenere alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o se sia sufficiente che venga designato da quest'ultima, anche se esterno alla rappresentanza.

    RSL e RSU il contesto normativo

    L’interrogativo  nasceva dalla necessità di stabilire quanti RLS devono essere designati o eletti nelle articolazioni del Ministero. In particolare, la questione si poneva tra l’alternativa di designare

    • 6 RLS (uno per ciascuna articolazione territoriale) o 
    • 3 RLS in base alla dimensione  aziendale  con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000.

    Per rispondere a questi quesiti, la Commissione ha fatto riferimento agi  articoli del Decreto Legislativo 81/2008 che prevedono:

    • Articolo 2, comma 1, lettera t: definisce "unità produttiva" come uno stabilimento o struttura destinata alla produzione di beni o servizi, con autonomia finanziaria e funzionale.
    • Articolo 47, comma 2: stabilisce l'obbligo di eleggere o designare il RLS in tutte le aziende o unità produttive.
    • Articolo 47, comma 4: nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Qualora tali rappresentanze non siano presenti, il RLS può essere eletto direttamente dai lavoratori.
    • Articolo 47, comma 7: stabilisce il numero minimo di RLS in base alle dimensioni aziendali. In particolare:
      • Un RLS per aziende fino a 200 lavoratori,
      • Tre RLS per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000,
      • Sei RLS per aziende con più di 1.000 lavoratori.

    Responsabile lavoratori sicurezza e unità territoriali la risposta

    La Commissione per gli interpelli ha ribadito che il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede in modo chiaro che l'unità produttiva si riferisca a strutture dotate di autonomia sia finanziaria che tecnica, finalizzate alla produzione di beni o all'erogazione di servizi. 

    Questa distinzione permette di identificare ogni articolazione territoriale come un'unità produttiva autonoma se possiede le caratteristiche sopra indicate.

    Inoltre, la normativa stabilisce che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS sia eletto all'interno delle rappresentanze sindacali in azienda. Tuttavia, in assenza di queste rappresentanze, i lavoratori hanno la facoltà di eleggere direttamente il proprio rappresentante.

    Per il caso specifico del ministero la Commissione ha chiarito che il numero minimo di RLS va applicato a ciascuna unità produttiva secondo le dimensioni della forza lavoro. Se le articolazioni territoriali del Ministero possono essere considerate come unità produttive separate, ognuna di esse dovrà avere almeno un RLS in base alla sua dimensione.

     Riguardo all'appartenenza alla RSU  l'interpello precisa che l' RLS non è obbligato ad appartenere alla RSU. È sufficiente che sia designato da essa. In altre parole, la designazione può avvenire anche tra lavoratori non appartenenti alla RSU, purché questi rappresentino gli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza.

  • Edilizia

    Patente a crediti: modello per rettifica errori materiali

    L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)  ha pubblicato il modello da utilizzare  per rettificare l'istanza per la  patente a crediti in edilizia  

    Il modello deve essere  inviato dalla PEC aziendale all'indirizzo:  [email protected].

    Vediamo come è composto  e come va compilato.

    Modello richiesta rettifica errori materiali patente a crediti

     Si precisa che il modulo va compilato unicamente con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica.

    Il Modello è cosi composto 

    Sezione A) – Informazioni generali: il "Codice fiscale soggetto richiedente" (CF) si riferisce al Codice fiscale del soggetto persona fisica che ha effettuato l'accesso alla piattaforma online relative all'istanza di cui si chiede rettifica. Il "Codice istanza" si trova nella pagina di riepilogo dell'istanza e sulla ricevuta.

    Sezione B) – Rettifica del codice fiscale impresa/lavoratore autonomo: la rettifica di questa informazione comporta necessariamente l'eliminazione dell'istanza e della patente eventualmente già generata. Occorre inserire nel modulo di cui alla pagina successiva, il codice fiscal dell'impresa/lavoratore autonomo erroneamente digitato nella piattaforma online.

    Sezione C) – Rettifica delle informazioni aggiuntive dell'impresa/lavoratore autonomo: in questa sezione è possibile richiedere la rettifica dell'istanza già inviata e della relativa ricevuta, in merito ai campi:

    – Ragione sociale

    – PEC

    – Codice fiscale del legale rappresentante/lavoratore autonomo delegante

    Sezione D) – Rettifica dei requisiti minimi per il rilascio della Patente a Crediti: anche in questa sezione, selezionare solamente le voci di cui si intende chiedere rettifica, indicando il valore corretto. Le lettere corrispondono ai requisiti minimi elencati all’art. 27 d.lgs. 81/2008:

    – a) “iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, in quanto requisito obbligatorio, non viene riportata nel modulo da compilare.

    c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

    e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

    b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

    d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

    f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

  • Contributi Previdenziali

    Transazione crediti contributivi e concordato: istruzioni INPS

    Il messaggio  INPS n. 3553  del 25 ottobre 2024 fornisce indicazioni  sulle modalità operative per i contribuenti interessati dalle disposizioni del Decreto legislativo n. 136/2024, (Correttivo del codice per la crisi di impresa e dell'Insolvenza – CCII)  che riguardano  le transazioni su crediti tributari e contributivi e il loro  trattamento nell'ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR) e concordato preventivo, così come per i piani di ristrutturazione che richiedono omologa (noti come PRO).

    Va sottolineato innanzitutto che  la nuova normativa si applica alle proposte presentate dopo il 28 settembre 2024, in conformità all’art. 56, comma 3, del D.Lgs. 136/2024.

    Tra le innovazioni principali, spiccano le disposizioni sulla competenza per l’adesione alle proposte preliminari all’ADR o necessarie per il concordato, ambito che in passato era di esclusiva pertinenza dell’Agenzia delle Entrate.

     Ecco i dettagli principali  forniti dall'Istituto  su questi aspetti  in attesa di una circolare di istruzioni complessiva.

    Transazione su crediti tributari e contributivi:

    A norma del nuovo decreto  legislativo 136 2024 il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, inclusi contributi previdenziali e premi, nei confronti degli Enti gestori di previdenza e assicurazioni obbligatorie.

    La proposta di transazione deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dall’articolo 63, comma 2 del CCII e depositata presso la Direzione territoriale individuata sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore. 

    Se ci sono crediti gestiti da più Direzioni territoriali, il deposito avviene presso la Direzione che gestisce il credito di importo maggiore, che assumerà anche un ruolo di coordinamento.

    Tempi per la presentazione: 

    L’adesione alla proposta deve essere manifestata entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione. Questo termine può essere prorogato di:

    • 60 giorni, se viene modificata la proposta originale;
    • 90 giorni, se la modifica include una nuova proposta.

    Competenza decisionale: La competenza a decidere sulla proposta è del Direttore regionale, mentre la sottoscrizione dell'atto negoziale è compito del Direttore dell’ufficio territoriale titolare della gestione del credito.

    Adesione e omologazione: Se la proposta riceve adesione dai creditori entro i 90 giorni, il debitore può procedere con la domanda di omologazione. Se invece non vi è adesione, il debitore può comunque richiedere l'omologazione della proposta di transazione.

    Pagamento crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo

    Proposta di pagamento nel concordato: Nell’ambito del concordato preventivo, il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, inclusi i contributi e i premi amministrati dagli Enti previdenziali.

    Documentazione: Come per la transazione sui crediti, la proposta deve essere presentata agli uffici competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore, oltre che presso la Direzione territoriale titolare della gestione dei crediti oggetto della proposta.

    Voto sulla proposta: Il voto sulla proposta di concordato è espresso dalla Direzione territoriale competente su decisione del Direttore regionale. Se la Direzione competente è diversa da quella del tribunale, il voto sarà espresso da quest’ultima in rappresentanza delle altre sedi coinvolte.

    Proposta di modifica o nuova proposta

    Se il debitore apporta modifiche sostanziali alla proposta originale, come descritto, il termine di adesione può essere esteso a seconda delle circostanze:

    • 60 giorni per modifiche alla proposta;
    • 90 giorni per una nuova proposta.

    La PEC (Posta Elettronica Certificata) è il mezzo ufficiale di comunicazione tra le parti per notificare l'avvenuto deposito delle proposte e le richieste di omologazione.

  • Lavoro Dipendente

    Controllo mail dipendenti: nuove sanzioni dal Garante

    Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 528 del 22 ottobre 2024 informa di un nuovo provvedimento sanzionatorio datato luglio 2024  verso  una azienda per violazioni alla privacy dei dipendenti. 

    Nel provvedimento viene ribadito che il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica dei dipendenti o collaboratori né utilizzare software per effettuare backup dei messaggi. Questa pratica costituisce una violazione delle normative sulla protezione dei dati personali e rappresenta un illecito controllo del lavoratore, vietato dallo Statuto dei lavoratori. Vediamo maggiori dettagli sul caso.

    SCARICA QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE del Garante privacy

    Il caso : divieto di back up mail dipendenti

    Il provvedimento nasce dal reclamo di un agente di commercio, il quale ha segnalato che la società per cui lavorava aveva effettuato un backup sistematico della sua email e dei log di accesso al gestionale aziendale durante la collaborazione, usando tali informazioni in un contenzioso.

     Il Garante ha inoltre riscontrato che l'informativa fornita ai lavoratori era insufficiente, omettendo dettagli cruciali come la durata della conservazione dei dati e il fatto che fosse possibile il  backup dei dati della posta .

    La conservazione dei dati per tre anni dopo la cessazione del rapporto è stata considerata sproporzionata rispetto alle finalità dichiarate di garantire la sicurezza della rete e la continuità aziendale. Questo infatti ha permesso alla società di monitorare dettagliatamente l'attività del collaboratore, violando il divieto di controllo illecito. Inoltre, l'uso dei dati in tribunale è stato considerato illecito, poiché il trattamento dei dati deve riguardare contenziosi già esistenti e non ipotesi future.

    Il Garante ha  dunque inflitto una sanzione amministrativa  alla società e vietato l'uso futuro del software per il backup delle email.

  • Lavoro Dipendente

    Interruzione servizi lavoro online venerdi 25.10

    Il Ministero del Lavoro con un comunicato sul proprio sito  istituzionale informa che dalle 15.00  venerdì 25 ottobre saranno interrotti alcuni servizi online.

    L'interruzione è dovuta ad interventi tecnici di manutenzione programmata sulle infrastrutture di alcuni portali di servizi online 

    In particolare si interromperanno  i portali e  i servizi  correlati riguardanti :

    •  Comunicazioni Obbligatorie (C.O.) 
    •  Unimare, 
    • Prospetto Informativo Disabili
    •  Unilav Sport.

     Viene precisato che le attività  di manutenzione si concluderanno nella giornata di sabato 26 ottobre 2024 al termine delle stesse i portali torneranno disponibili.

    Gli interventi di manutenzione non avranno invece alcun impatto sull'accesso alle altre procedure telematiche, che resteranno sempre disponibili.

    Si ricorda che l'accesso ai servizi è consentito solo con SPID personali o CIE.

  • Lavoro Dipendente

    Recesso unilaterale dal CCNL negato al datore di lavoro

    La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26927 del 17 ottobre 2024, ha stabilito che un datore di lavoro non può recedere unilateralmente da un contratto collettivo nazionale (CCNL) , neanche nel periodo di ultrattività dopo la scadenza . 

    Tale prerogativa spetta esclusivamente alle parti stipulanti, ovvero le associazioni sindacali e datoriali.

    La Corte ha inoltre chiarito che il recesso unilaterale non è consentito neppure se giustificato dall'eccessiva onerosità del contratto in situazioni di difficolta economica dell'azienda.

     Vediamo maggiori dettagli sul caso e le motivazioni della Corte .

    Recesso dal CCNL scaduto: il caso

    La controversia riguardava un gruppo di dipendenti  non sanitari di una associazione nell'ambito dell'assistenza  socio-sanitaria  che contestavano l'annuncio del datore di lavoro di voler cambiare il contratto collettivo di lavoro applicato (CCNL della sanità privata).

    In ragione di difficoltà economiche dell'ente ,  il datore di lavoro ha deciso di applicare il CCNL per residenze sanitarie assistenziali (CDR)asserendo che il CCNL sanità era in scadenza .

    I lavoratori hanno ritenuto illegittima questa decisione e hanno agito legalmente per ottenere il riconoscimento del loro diritto a mantenere il precedente contratto, chiedendo anche le relative differenze retributive.

    Recesso da CCNL : le decisioni di merito e la Cassazione

    In primo grado, il Tribunale ha dato ragione ai lavoratori, stabilendo che il CCNL della sanità privata, pur essendo formalmente scaduto nel 2005, continuava a essere valido grazie alla clausola di ultrattività, che ne prorogava l’efficacia fino al rinnovo avvenuto nell'ottobre 2020. Di conseguenza, la decisione unilaterale di applicare il CCNL CDR è stata dichiarata illegittima.

    La Corte d'Appello ha confermato la sentenza del Tribunale, affermando che il datore di lavoro non poteva recedere unilateralmente dal CCNL sanità privata, poiché la clausola di ultrattività vincolava le parti fino al rinnovo. 

    La Corte ha inoltre respinto l’argomentazione secondo cui l'eccessiva onerosità del contratto avrebbe giustificato il recesso unilaterale, precisando che tale facoltà è riservata solo alle parti stipulanti del CCNL e non può essere esercitata dal singolo datore di lavoro.  Nella sentenza  di secondo grado veniva anche ricordato che invece nei contratti aziendali, stipulati direttamente con i sindacati locali, è possibile recedere unilateralmente.

    La Corte di Cassazione, con la sentenza ha confermato la decisione di secondo grado e rigettato il ricorso del datore di lavoro, confermando l'applicabilità della clausola di ultrattività del CCNL sanità privata e ribadendo che il recesso unilaterale non era legittimo.

  • Rubrica del lavoro

    Sgravio assunzioni ex dipendenti Alitalia: come fare domanda

    Sono state pubblicate con la circolare  INPS 47 2024 le istruzioni relative all' esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori precedentemente occupati presso

    •  Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e
    •  Alitalia Cityliner S.p.a..

    La misura era stata prevista  dal  decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni

    Il messaggio INPS 3172 del 26 settembre 2024  ha comunicato la disponibilità del modulo per richiedere l’esonero contributivo legato alle assunzioni di ex dipendenti Alitalia e Alitalia Cityliner, come previsto dall’articolo 12 del DL 104/2023 (convertito in legge 136/2023).

    La domanda va inviata tramite il modulo “ALI24” disponibile sul sito INPS. L’esonero si applica attraverso conguaglio nelle denunce contributive, ed è regolato da specifiche condizioni, tra cui la riparametrazione dell’importo in caso di variazione dell’orario di lavoro.(vedi dettagli all'ultimo paragrafo)

    Esonero contributivo ex Alitalia: beneficiari, misura e risorse

    L’esonero contributivo  spetta:

    • di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo
    • per un periodo massimo di 36 mesi, 
    • nella misura del 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL
    • nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

    Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    Sono previsti i seguenti limiti di spesa:

    • 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 
    • 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 
    • 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. 

    L'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti dei  regolamenti  vigenti relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti “de minimis”.

    INPS è incaricato del  monitoraggio  e non prenderà in considerazione domande che superino le risorse previste dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

    Sgravio contributivo ex dipendenti Alitalia: per quali contratti

    La circolare precisa che l’esonero in oggetto può essere riconosciuto in relazione alle nuove assunzioni o conversione di rapporti di lavoro da determinato a indeterminato dei soli lavoratori, precedentemente occupati presso le società sopracitate coinvolti dall’attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.

    Rientrano tra i rapporti di lavoro incentivati anche in somministrazione o con cooperative di lavoro 

    Sono esclusi invece  i rapporti di lavoro delle seguenti tipologie

    1.  contratto di lavoro intermittente o a chiamata,
    2. contratto di apprendistato 
    3.  lavoro domestico.

    Sgravio ex dipendenti Alitalia : modello di istanza

    Il messaggio INPA comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ALI24”, per richiedere il beneficio.

    Per essere autorizzato il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

    – l’indicazione del lavoratore assunto;

    – il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;

    – l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;

    – l’indicazione della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale;

    – la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

    L’Istituto, ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge le seguenti attività:

    – verifica l’esistenza del rapporto mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;

    – calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;

    – verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;

    – consulta, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti in materia di aiuti de minimis, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta.

    Qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, l’Istituto informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo, che il datore di lavoro è autorizzato e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

    L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita attraverso le denunce contributive.

    La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le indicazioni di seguito riportate e nei limiti della contribuzione esonerabile, come precisato nella citata circolare n. 47/2024.