• Inail

    Comunicazione medico competente 2024 prorogata al 31 maggio

    Il ministero della Salute ha prorogato  con Circolare  datata  27 marzo 2024 il termine relativo alla comunicazione del medico competente  ai servizi INAIL competenti,  prevista dall'art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008 (TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  dal 31 marzo ( che slitta di fatto al 2 aprile ) al 31 maggio 2024 

     Si tratta ricordiamo dell' invio dell'allegato 3 B con i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria tramite l'apposita piattaforma telematica INAIL

    Comunicazione medico competente: faq INAIL

    Si ricorda che  l'invio delle comunicazione riguarda i lavoratori per i quali il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettere a e b del d.lgs. 81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 

    In particolare sono soggetti a sorveglianza sanitaria :

    1. i lavoratori  che effettuano  “movimentazione manuale dei carichi” e/o “sovraccarico biomeccanico degli arti superiori” e 
    2. tutti i lavoratori esposti a rischio sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII (art. 168, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 81/08.

    La comunicazione del medico competente è  obbligatoria anche nel caso  l'impresa abbia cessato la sua attività nell'anno di riferimento.

    In caso di avvicendamento del medico competente nell'azienda o nell'unità produttiva l’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno  di riferimento, per la comunicazione da inviare  entro il trimestre dell’anno successivo.

    A questo link tutte  le faq rilasciate dall'INAIL sul tema della comunicazione obbligatoria annuale dei dati  da parte del medico competente

  • Riforma fiscale

    Casse Professionisti: i contributi non rientrano nel concordato preventivo

    È ormai risaputo anche dai più come il concordato preventivo biennale, inserito nell’ordinamento italiano dall’articolo 19 del Decreto Legislativo 13/2024, si configuri come un accordo tra contribuente e amministrazione fiscale, al fine di concordare preventivamente le imposte dirette dovute nel biennio.

    Nelle intenzioni del legislatore anche i contributi previdenziali dovuti dal contribuente dovrebbero seguire il reddito concordato, in quanto di norma sono calcolati sul reddito imponibile.

    Se, per quanto riguarda i contributi dovuti all’INPS, la questione può considerarsi pacifica, dato che la gestione dell’ente è statale, lo stesso non può dirsi per i contributi previdenziali dovuti dai professioni alle casse di previdenza private, le quali potrebbero non vedere positivamente una contrazione dei versamenti da parte dei propri iscritti.

    Concordato preventivo e Casse private: le dichiarazioni

    Non è un caso che i Presidenti delle casse di previdenza private aderenti ad AdEPP abbiano dichiarato che  ritengono non applicabile alle casse la disposizione contenuta nell’articolo 30 del Decreto 13/2024, fermo restando la possibilità per ogni singolo ente di assumere una propria e autonoma decisione in merito”.

    L’idea di un concordato preventivo per le imposte dirette e i contributi previdenziali non è una idea nuova: molti lettori ricorderanno ancora come sia già stato promulgato uno strumento analogo nel 2003; in quell’occasione le casse di previdenza private hanno portato avanti una battaglia legale per rivendicare la loro autonomia gestionale, partendo appunto dal principio che una norma del genere avrebbe potuto risultare lesiva dell’autonomia gestionale, organizzativa e contabile delle casse private.

    Va ricordato che quella battaglia legale, portata avanti dalle casse previdenziali private, alla fine è stata da loro vinta, per cui non è difficile immaginare come, in una situazione nuova ma analoga, come questa, possa essere applicato il medesimo principio.

    E proprio in conseguenza di ciò i Presidenti delle casse di previdenza private aderenti ad AdEPP, tra le quali, si ricorda, spiccano le casse previdenza dei commercialisti, dei notai e degli avvocati, nei giorni scorsi hanno puntualizzato che il concordato preventivo non sarà esteso automaticamente alle casse private dei professionisti, i quali, in conseguenza di ciò, continueranno a versare i contributi previdenziali sul reddito effettivamente conseguito. Ferma restando la possibilità, per le singole casse previdenziali, di scegliere diversamente, sempre in rispetto della loro autonomia.

    Infatti Stefano Distilli, presidente della Cassa Dottori Commercialisti, ha affermato cheper il calcolo della contribuzione dovuta, è necessario continuare a far riferimento al reddito prodotto; e non a quello oggetto di concordato fiscale”, come riportato da ItaliaOggi.

    Il chiarimento relativo ai contributi previdenziali dovuti dai professionisti costituisce un ulteriore tassello per meglio inquadrare, nel suo complesso, l’istituto del concordato preventivo biennale, a pochi mesi dalla suo primo possibile utilizzo; e, al tempo stesso, rappresenta una ulteriore tegola che cade sulla convenienza di uno strumento che risulta sofferente di scarso appeal e che potrebbe seguire una parabola simile a quella del suo predecessore.

  • TFR e Fondi Pensione

    Deducibilità fondi pensione: nel plafond anche i versamenti per i figli

    Con la risposta a interpello 76 del 21.03.2024   l'Agenzia chiarisce l'ambito applicativo dell'articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di deduzione dei contributi versati per la partecipazione alle forme di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. Si tratta in particolare dell'agevolazione che consente a chi non  deduce  per i primi cinque anni di partecipazione,  l'importo massimo concesso, di utilizzare il residuo  in annualità successive. Il fine del beneficio è di dare un sostegno ai lavoratori con minore anzianità contributiva notoriamente svantaggiati  per i trattamenti previdenziali del primo pilastro , incoraggiando la partecipazione alle forme di previdenza integrativa

    Vediamo nei prossimi paragrafi  i dettagli del caso e la risposta dell'Agenzia.

    Previdenza complementare deducibilità agevolata per lavoratori piu giovani

    L'Istante dichiarava:

    • di aver aderito ad un fondo pensione negoziale nell'anno 2019 e versato, come definito dalle condizioni contrattuali, la quota del TFR, i contributi a carico suo e del datore di lavoro nonché contributi aggiuntivi a titolo individuale;
    • di essere un lavoratore di prima occupazione successiva all'anno 2007,  e nello specifico di aver iniziato l'attività lavorativa nel 2014;
    • di aver versato contributi per l'adesione dei figli nel 2022 ad una forma di previdenza complementare che ha dedotto integralmente;
    • che l'ammontare dei contributi versati  al proprio fondo  previdenziale e a quello per i figli a carico dedotti dal proprio reddito complessivo «non ha comunque raggiunto la soglia di deducibilità ordinaria di € 5.164,57».

    Chiedeva quindi  all'Agenzia, dato che l'articolo 8, comma 6 del d.lgs. n. 252 del 2005, prevede che nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, i lavoratori cd."di prima occupazione" con versamenti di contributi per un importo inferiore a euro 5.164,57 (limite di deduzione massima annuale ) possono conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali a partire dal sesto anno, deducendoli entro i venti anni successivi , se per la  determinazione del ''plafond'', debbano essere considerati solo i contributi versati in relazione alla propria posizione contributiva oppure anche quelli versati  a nome dei figli  fiscalmente a carico.

    Plafond deducibilità oltre i 5 anni: risposta dell’Agenzia

    L'agenzia illustra l'articolo di legge ricordando che : «Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 2007  … limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui».

    Come illustrato con  circolare n. 70/E del 2007  i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 possono, «in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione, […] conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e […] utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi.»; Ciò significa che  la differenza tra l'importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un «ulteriore plafond di deducibilità», da utilizzare entro i venti anni successivi. Tale plafond  può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86).

    L'agenzia  afferma che in applicazione di tale principio  qualora nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari il «lavoratore di prima occupazione», in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico , che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorrono alla determinazione dell'ulteriore ''plafond di deducibilità''.

    Nel caso in esame, il lavoratore dovrà considerare i contributi versati per la sua partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedotti dal 2019 al 2023 nonché quelli versati per la partecipazione alle predette forme pensionistiche dei figli a carico, dedotti dal proprio reddito complessivo nel 2022 e 2023.

    Il plafond accumulato nei primi 5 anni di partecipazione (2019/2023) potrà essere utilizzando dall'Istante a partire dal 2024 nei limiti sopra specificati.

  • Lavoro estero

    Retribuzioni convenzionali estero: regolarizzazione entro il 16 giugno

    Con la circolare 49 del 25/3/2024 INPS chiarisce le modalità di applicazione del decreto del ministero del lavoro che ha definito i valori delle retribuzioni convenzionali 2024  per i lavoratori che oprano all'estero, in paesi senza accordi  in tema di sicurezza sociale con l'Italia. 

    Scarica  qui le tabelle delle retribuzioni convenzionali 2024

    In particolare la circolare specifica che per la regolarizzazione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, c'è tempo fino al 16 giugno 2024.

    Retribuzioni convenzionali 2024: a chi si applicano

    INPS ricorda che le retribuzioni   convenzionali   sono utilizzate  per il calcolo dei contributi dovuti, per il  2024, per 

    •  lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale 
    • cittadini degli altri Stati membri dell’Ue e
    •  lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia,

    inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

    Per i lavoratori che si spostano 

    • nell’ambito dell’Ue  
    •  Svizzera e 
    •  Paesi aderenti all’accordo See: Liechtenstein, Norvegia, Islanda, 

    si applica  la normativa di sicurezza sociale contenuta nei regolamenti Ce 883/2004 e 987/2009.

    Le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati,  in riferimento alle assicurazioni non contemplate dagli accordi .

    La circolare ricorda che i Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzione di sicurezza sociale sono: 

    Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc.), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia.

    retribuzioni convenzionali 2024 : calcolo

    Per i lavoratori interessati, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle allegate al DM 

    Viene precisato che per “retribuzione nazionale”  si intende il trattamento previsto  dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero, il cui importo, diviso per 12 viene confrontato  con le tabelle del settore corrispondente, per individuare la fascia di riferimento per i contributi 

    L’Inps ricorda che la retribuzione può subire variazioni solo nei casi di 

    •  passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese 
    • modifiche nel corso del mese del trattamento economico individuale  di “quadro”, “dirigente” o “giornalista”, o per passaggio di qualifica.

     In questi casi deve essere attribuita retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

    Nel caso invece di maturazione di compensi variabili   per lavoro straordinario o  premi occorre  rideterminare l’importo della stessa  retribuzione includendo tali nuove voci e  ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se  questo comporta un modifica  della fascia  di  riferimento nell’anno ,occorrerà procedere a  conguaglio .

    Regolarizzazione Uniemens entro il 16 giugno 2024

    I datori di lavoro che per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2024 hanno operato diversamente dalle istruzioni della circolare devono regolarizzare i periodi senza oneri aggiuntivi  entro il 16 giugno 2024.

    Nella compilazione della denuncia Uniemens vanno seguite le seguenti indicazioni:

    1. calcolo delle differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
    2. differenze aggiunte  alle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui  si effettua la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    FIS e Fondi solidarietà: nuovo file CSV Dichiarazione Fruito

    Facendo seguito ai messaggi n. 4653 del 28 dicembre 2022, n. 583 del 7 febbraio 2023 e n. 1351 dell’11 aprile 2023, Inps ha  reso disponibile con il nuovo messaggio 1232  del 25 marzo 2024   il modello  aggiornato del file in formato .csv per la Dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell’anno 2024 relativamente alle autorizzazioni dei trattamenti di integrazione salariale concessi dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà .

    QUI IL MODELLO -Allegato n. 1.

    Per quanto riguarda le modalità di compilazione e di trasmissione del suddetto file, l'Istituto  rinvia alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata del manuale allegato al messaggio n. 1351/2023.(vedi sotto)

    Si ribadisce che il format fornito non deve essere in alcun modo modificato o alterato dall’utente.

    Dichiarazione fruito:  modello 2023 

    Facendo seguito ai messaggi n. 4653/2022 e n. 583/2023, INPS  con il messaggio 1351 2023  ha fornito  il modello del file per la dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell’anno 2023 

    Per quanto riguarda le modalità di compilazione e di trasmissione del file , l'Istituto  rinvia alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata del manuale (Allegato n. 2).

  • Riforma dello Sport

    Contributi INPS sportivi subordinati: nuove istruzioni

    Inps ha pubblicato  la circolare 50  del 25 marzo 2024   con nuove indicazioni sul tema del trattamento previdenziale dei lavoratori sportivi dopo  le novità apportate dalla Riforma dello sport  d.lgs 36 2021 e correttivi.

    In particolare si ricorda che la normativa prevede l’applicazione della disciplina, “anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro” a tutti i  lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività (professionistico o dilettantistico).

    La circolare precisa la contribuzione a carico dei datori di lavoro e  fornisce le istruzioni per la regolarizzazione in Uniemens dei periodi pregressi con riferimento in particolare alla contribuzione per FIS e Fondo di Garanzia sulle  eccedenze oltre il massimale.

    Previdenza lavoratori sportivi subordinati: la contribuzione

    INPS ricorda  che le tipologie e la misura della  contribuzione a carico dei datori di lavoro :

    1.  per  l'assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    2.  per tutele relative agli assegni per il nucleo familiare (CUAF)  si applicano le  medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD);
    3. per l'indennità  Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mentre è escluso l’obbligo di versamento del contributo addizionale (e l’incremento del contributo addizionale), nonché del c.d. ticket di licenziamento.

    La circolare sottolinea inoltre  la norma di interpretazione autentica inserita in sede di correttivo-bis per la quale i lavoratori subordinati sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva che, per il 2024, è pari a 119.650,00 euro e a 383 euro giornalieri.

    Lavoratori sportivi subordinati: massimali contributivi 2024 e versamenti eccedenti

    Con decorrenza dal periodo di competenza luglio 2023,  dunque per la determinazione della base imponibile  si applica il  massimale di retribuzione ai fini contributivi già previste per il versamento del contributo IVS dovuto per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

    In particolare.

    1.  per i lavoratori sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, i contributi di malattia (2,22 per cento) e di maternità (0,46 per cento), il contributo ex CUAF (0,68 per cento) e il contributo NASpI (1,61 per cento) sono calcolati sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile  che, per l’anno 2024 è pari a 119.650,00 euro. 
    2. Per i lavoratori sportivi “vecchi iscritti”, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, le  contribuzioni sono calcolate sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312 che, per l’anno 2024, è pari a 383,00 euro.

    La circolare specifica che ai fini dell’anticipazione delle prestazioni, con successivo conguaglio, ai lavoratori sportivi, i datori di lavoro sono tenuti ad applicare la medesima disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all’AGO (circolare n. 88/2023) e devono tener conto, per il calcolo dell’indennità del limite giornaliero sopra indicato. 

    ATTENZIONE resta  obbligatorio il  versamento anche  per la quota eccedente il massimale contributivo:

    • della contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia (0,20 per cento) nelle ipotesi in cui il lavoratore sportivo maturi il TFR 
    • della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) (0,50 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti; 0,80 per cento per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti) .

    Sportivi subordinati: Uniemens contribuzione FIR e Fondo Garanzia

    La circolare 50 integra quanto già chiarito con la circolare n. 88/2023 , per  consentire il versamento della  contribuzione dovuta (FIS e Fondo di garanzia TFR) per le quote eccedenti il massimale contributivo  e segnala che  la procedura di calcolo è stata adeguata con decorrenza dal mese di competenza novembre 2023

    Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, versati per i mesi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro devono operare con un flusso di regolarizzazione sui periodi in cui sono stati esposti i codici “M048” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori – Sportivo settore dilettantistico”) o “M050” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzioni minori – Sportivo”), esponendo nella sezione <InfoAggCausaliContrib> gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi (cfr. la circolare n. 88/2023).

    A seguito di tale operazione, verranno restituite le somme relative alle contribuzioni “minori” versate ivi compresa la contribuzione relativa al Fondo di integrazione salariale.

    Si fa presente che la valorizzazione dei codici “M052” e “M039”  relativi alla contribuzione ai fini FIS da luglio 2023 a marzo 2024   può avvenire esclusivamente sulle denunce di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della circolare (quindi entro il 31 maggio 2024)

    Invece, per l’eventuale recupero degli stessi i contributi  versati per i periodi di competenza successivi a novembre 2023,i relativi importi versati e non dovuti devono essere restituiti tramite emissione di nota di rettifica. 

     

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità discontinuità spettacolo: regole e requisiti

    E' stato pubblicato venerdi 30.11 2023 in Gazzetta  Ufficiale il decreto legislativo  per il "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo" .  

    Con il messaggio 4332 del 4.12.2023 l 'Inps ha fornito le prime indicazioni sulle categorie di lavoratori  beneficiari.  Il 3 gennaio con la circolare 2  2024   sono state  fornite le istruzioni operative aggiornate .

    La piattaforma per le domande è aperta da ieri 15 gennaio  e c'è tempo fino al 30 marzo 2024 per inviare la propria richiesta.

    Indennità discontinuità spettacolo: cos'è

    Il decreto   per  la tutela per i lavoratori di un settore caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva (Vedi sotto le categorie in dettaglio) prevede:

    1.  l'istituzione di una nuova misura di sostegno  chiamata  indennità di discontinuità per tutti i lavoratori del settore  a partire dal 1 gennaio 2024
    2. l'abrogazione della attuale indennità  ALAS riservata ai lavoratori autonomi.  

    Con un il  messaggio 4382 del 6 dicembre è stato specificato che   l'indennità  entra  in vigore il 1 gennaio 2024 ma è previsto un regime transitorio  per gli anni precedenti in cui era vigente ALAS,  quindi entro il 15 dicembre 2023  si poteva  fare richiesta  per il 2022,   con requisiti verificati nel 2022)

    Da gennaio 2024 si può  fare la domanda per il 2023. (vedi sotto i dettagli)

    La copertura finanziaria prevista è di

    • 100 milioni di euro per il 2023, 
    • 46 milioni per il 2024, 
    • 48 milioni per il 2025 e 
    • 40 milioni  annui a decorrere dal 2026. 

    Tali cifre saranno incrementate dagli oneri contributivi aggiuntivi  a carico dei datori di lavoro (vedi ultimo paragrafo).

    Indennità di discontinuità spettacolo: a chi spetta, categorie e requisiti

    L'indennità di discontinuità  per i i lavoratori dello spettacolo riguarda i circa 21mila lavoratori discontinui dello spettacolo tra cui:

    1. autonomi, 
    2. co.co.co. e
    3.  subordinati a tempo determinato
    4.  intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità 

    che lavorano alla produzione e la realizzazione di spettacoli o in modo meno diretto, ovvero: artisti ed interpreti, ma anche  operatori  di sale cinematografiche,  impiegati amministrativi e i tecnici dipendenti dagli enti e dalle imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa,  maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi,  della produzione cinematografica, delle imprese di spettacoli viaggianti e delle  imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei fil)  che saranno individuati precisamente con decreto interministeriale (Lavoro – Cultura),.

    I requisiti specifici previsti dal D.LGS 175 2023 sono:

    • a)  essere cittadino  italiano o  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante  nel  territorio italiano; 
    • b) essere residente in Italia da almeno un anno; 
    • c) essere in possesso di un  reddito  ai  fini  dell'imposta  sul reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  determinato  in  sede  di  dichiarazione  quale  reddito  di  riferimento  per  le  agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta  precedente alla presentazione della domanda; 
    • d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di  presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione  accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai  fini  del  calcolo  delle  giornate  non   si   computano   le   giornate   eventualmente  riconosciute a titolo di indennita' di discontinuita', di  indennita' di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e  di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)  nel medesimo anno; 
    • e) avere, nell'anno precedente a quello  di  presentazione  della  domanda,  un  reddito  da  lavoro   derivante   in   via   prevalente  dall'esercizio delle attività lavorative per le quali  e'  richiesta l'iscrizione  obbligatoria  al  Fondo   pensione   lavoratori   dello spettacolo;    
    • f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato  a  tempo indeterminato nell'anno precedente a  quello  di  presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente  a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista  l'indennità  di  disponibilità di cui all'articolo  16  del  decreto  legislativo  15  giugno 2015, n. 81; 
    • g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto. 

    Indennità spettacolo: importo e domanda

    L'indennità  sarà erogata:

    •  in un’unica soluzione
    •  per un numero  di giornate pari ad un terzo di quelle  accreditate  al  Fondo  pensione  lavoratori  dello   spettacolo   nell'anno   civile   precedente    detratte  le  giornate
    • coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate  ad  altro titolo,  
    • nel  limite  della  capienza  di  312  giornate annue complessive.

    L'importo  sarà calcolato   nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative  ai periodi di attività nel settore dello spettacolo, nell’anno solare precedente la domanda.

    Andrà inviata domanda all'INPS ogni anno, entro il 30 marzo con riferimento ai requisiti maturati nell'anno precedente, 

    1. accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
    2.  telefonando al Contact Center multicanale, al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) oppure
    3.  rivolgendosi agli enti di Patronato.

    Indennità di discontinuità spettacolo: formazione  e patto di attivazione

    Il decreto prevede inoltre che la percezione dell'indennità sia collegata a  percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori  che sono tenuti anche a stipulare il patto di attivazione digitale sulla piattaforma SiISL 

    Indennità spettacolo:   la contribuzione aggiuntiva 

    Sono previsti per il finanziamento  contributi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro per il lavoro subordinato e a carico degli autonomi iscritti al Fondo spettacolo, dal 1° gennaio 2024

    In particolare la circolare 2 precisa che sono dovuti:

    1. un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo, 
    2.  un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto

    Tale contribuzione confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

    Inoltre , con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati il contributo addizionale  per i  rapporti di lavoro subordinato a termine    è pari all'1,10 per cento dell’imponibile previdenziale.

    Inps  precisa che la disciplina di dettaglio relativa ai suddetti obblighi contributivi sarà illustrata con successiva circolare.