• Lavoro Dipendente

    INPS e assistenza fiscale nel 2024

    L’INPS con il messaggio n.2640 del 17.07.2024 comunica che anche per il 2024 nella sua qualità di sostituto d’imposta, assicura le attività di assistenza fiscale ai propri sostituti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.

    INPS: rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante

    Si ricorda preliminarmente che l’Istituto può prestare assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.

    Il rapporto di sostituzione non ricorre

    • nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata in data antecedente al 1° aprile 2024,
    • nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere o le prestazioni assistenziali.

    L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2024, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF (ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).

    Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze mediante un formale diniego.

    Ad esempio, non è ammessa l’assistenza fiscale in favore di titolari in via esclusiva di assegno sociale, di assegno al nucleo familiare, delle indennità una tantum erogate ai sensi dei cc.dd. decreti Aiuti, oppure nel caso in cui nel corrente anno non sia stata erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica per redditi corrisposti nel periodo d’imposta precedente.

    INPS: servizio online di Assistenza fiscale servizi al cittadino

    Le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti possono essere verificate ai fini dell’assistenza fiscale 2024, dai contribuenti che si autenticano con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” accedendo da www.inps.it 

    Attraverso tale servizio è possibile, inoltre, consultare i seguenti dati:

    • avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
    • conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
    • eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta; importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

    Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730, in possesso del contribuente, e i conguagli che saranno effettuati dall’INPS sulla prestazione in pagamento, si rammenta quanto segue:

    • Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo complessivo, imputato al dichiarante, a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (comprensivo eventualmente di: primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito.
    • In presenza di dichiarazione congiunta l’importo così determinato, scaturente dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730/4, ricomprende anche i debiti/crediti relativi alla posizione fiscale del coniuge.  
    • Tale dato, se a debito del contribuente, verrà indicato al rigo 161, colonna 1 e 2, del prospetto di liquidazione del modello 730/4, con la descrizione “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” o, se a credito, sarà riportato al rigo 163 con la descrizione “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.

    Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in esame consente ai contribuenti di: 

    • trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF e/o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2024;  
    • richiedere che l’INPS effettui il diniego della gestione della dichiarazione, nel caso in cui il dichiarante abbia erroneamente indicato l’Istituto quale sostituto d’imposta che deve effettuare i conguagli. Il diniego non può, invece, essere richiesto qualora l’INPS svolgendo correttamente il ruolo di sostituto d’imposta, abbia preso in carico il modello 730 e lo abbia abbinato a una prestazione, con conseguente applicazione dei relativi conguagli.

     L’INPS ricorda che anche attraverso l’app “INPS mobile” è possibile consultare i dati relativi alle risultanze contabili della propria dichiarazione e gli esiti relativi all’applicazione dei conguagli.

    INPS: annullamento e variazione della seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca

    L’annullamento o la variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca, il cui addebito è previsto per il mese di novembre 2024, può subire un differimento in ragione delle tempistiche con cui viene effettuata la richiesta di variazione, e ai tempi necessari per la predisposizione dei flussi di pagamento delle prestazioni relative al mese di novembre 2024.

    Qualora la richiesta pervenga in un momento successivo rispetto all’elaborazione delle prestazioni in pagamento nel mese di novembre 2024, non sarà possibile applicare tempestivamente la variazione richiesta; la riduzione, pertanto, verrà applicata sulla successiva mensilità di dicembre 2024 con il conseguente rimborso dell’importo relativo alla seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca, trattenuto nel mese di novembre 2024.

    INPS: gestione delle risultanze contabili

    Nei casi in cui l’INPS, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi nell’impossibilità di portare a termine l’applicazione dei conguagli a debito scaturenti dal modello 730/4, invierà un’apposita comunicazione all’interessato, o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere autonomamente al versamento dei residui importi a debito, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle

    Entrate.

    L’informazione relativa a tale sopravvenuta impossibilità verrà fornita, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione stessa.

    Nel caso di decesso del dichiarante, gli importi a debito non trattenuti dall’INPS devono essere versati dagli eredi direttamente all’Agenzia delle Entrate, ma non sono dovuti gli acconti delle imposte relativi all’anno 2024.

    Le somme a credito non rimborsate, riportate nella Certificazione unica (CU) 2025,

    • possono essere oggetto della dichiarazione dei redditi dell’anno 2025 (per i redditi dell’anno 2024) per conto della persona deceduta;
    • in alternativa, gli eredi possono chiederne il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.

    In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria da quella del defunto e versare le eventuali somme a debito di sua competenza, mentre può fare valere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa alla successiva annualità.

    Con riferimento alle novità introdotte all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, circa il differimento al 16.12.2024 del termine della rateazione dei conguagli a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto (ad eccezione del secondo acconto che non può essere rateizzato), si precisa che, tale differimento non si applica al sostituto di imposta per il quale resta ferma la modalità di rateazione in essere.

    Pertanto, il termine ultimo per la rateazione dei conguagli a debito è il rateo di prestazione erogato nel mese di novembre 2024.

    Conseguentemente, posto che il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 è fissato al 30 settembre 2024, ai fini della determinazione del numero di rate per il versamento dei debiti d’imposta, dovuti a titolo di saldo e di primo acconto, il dichiarante deve tenere conto, oltre che del già menzionato limite temporale del mese di novembre 2024, anche dei tempi necessari all’elaborazione delle prestazioni erogate dall’INPS.

    Quindi, nei casi in cui la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno 2024, il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito deve corrispondere al numero di mesi intercorrenti tra la data di elaborazione delle prestazioni medesime e il mese di novembre 2024.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    INPS: Fondo di solidarietà attività professionali prime istruzioni operative

    Con messaggio n. 2651 del 19.07.2024 l’INPS da alcune prime indicazioni circa il decreto interministeriale 21.05.2024 di adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali agli articoli 26, comma 7-bis, e 30, comma 1-bis, del d.lgs n.148/2015.

    Il decreto interministeriale 21 maggio 2024 recepisce il contenuto dell’accordo collettivo sottoscritto in data 27 dicembre 2022, tra Confprofessioni, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs.

    Si ricorda che la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in commento rappresenta il momento temporale da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata dal decreto medesimo entra in vigore. Conseguentemente, le previsioni normative ivi contenute sono pienamente vigenti dal 9 luglio 2024.

    Nuova disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

    L’articolo 2 del D.I. 21 maggio 2024 ha ridefinito l’ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, mentre in precedenza il requisito dimensionale previsto era riferito ai datori di lavoro con più di 3 dipendenti.

    L’articolo 5 del medesimo decreto interministeriale ha ampliato la platea dei lavoratori destinatari delle tutele garantite dal Fondo, includendo i lavoratori assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato, e confermando esplicitamente l’esclusione dei dirigenti.

    Destinatari del fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

    Tra i destinatari delle tutele del Fondo sono ricompresi altresì i lavoratori a domicilio.

    Pertanto, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento, precedentemente esclusi dall’ambito di applicazione del Fondo, possono utilmente presentare al medesimo Fondo, con le modalità telematiche in uso, dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, domande di assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024.

    Conseguentemente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024 (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

    Quindi, dalla mensilità di competenza luglio 2024, i datori di lavoro, come sopra individuati (connotati dal c.a.“0S”), sono tenuti a versare al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali il contributo ordinario di finanziamento, la cui misura è stata modificata come di seguito indicato rispetto al precedente D.I. (l’aliquota era precedentemente fissata in misura pari allo 0,45% per i datori di lavoro con più di 3 dipendenti e in misura pari allo 0,65% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti).

    Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: nuove aliquote

    Le nuove aliquote del contributo ordinario, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti, sono, pertanto, le seguenti:

    a) 0,50%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;

    b) 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;

    c) 1%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, per tutti i datori di lavoro che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

    Si rammenta altresì che è previsto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

    Novità da gennaio 2025: A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che,

    • nel semestre precedente la data di presentazione della domanda,
    • abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e
    • che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi,

    a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, la relativa aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al 40%.

    Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: ulteriori informazioni

    Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.I. 21 maggio 2024, ossia dalla competenza del mese di luglio 2024, viene rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate (connotate dal c.a. “0S”, cfr. il paragrafo 5.2 della circolare n. 77 del 26 maggio 2021) il c.a. “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.

    Le procedure di calcolo sono adeguate, avuto riguardo al nuovo assetto contributivo, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024.

    Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro

    • soggetti alla disciplina del Fondo,
    • che operano con più posizioni contributive e
    • realizzano i suddetti requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole,

    devono darne comunicazione alle Strutture territoriali dell’INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei c.a. “6G” (datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che operano su più posizioni) e “2C” (datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che operano su più posizioni).

    L’utilizzo dei citati codici di autorizzazione si rende necessario in quanto, come sopra esplicitato, le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. Conseguentemente, ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, deve essere comunicata alla Struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro.

    Si evidenzia che la durata massima per le causali ordinarie, che nel D.I. n. 104125/2019 era di 52 settimane, è stata ridotta a 26 settimane in un biennio mobile (cfr. l’art. 7, comma 2, del D.I. 21 maggio 2024).

    Con successiva circolare saranno fornite istruzioni specifiche sulle novità introdotte dal D.I. 21 maggio 2024.

  • Rubrica del lavoro

    Inps: pausa estiva per Note di rettifica, diffide e DURC on line

    Con comunicato del 19 lugLio 2024 INPS comunica la pausa estiva  dal 26 luglio al 31 agosto  compresi.  relativamente a 

    • Note di rettifica
    • Diffide 
    • elaborazione di DURC online 

     L'Istituto specifica che saranno sospesi gli invii delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, ad eccezione dei casi in cui sia prossimo il termine di prescrizione. 

    Inoltre, nello stesso periodo, saranno sospese

    • le elaborazioni delle richieste verso DURC online per la verifica della regolarità contributiva, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.)e
    • la trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione.

    Servizio Durc On Line dall'APP INPS mobile

     Si ricorda che al 23 agosto 2023  nell'ambito dell'innovazione digitale delle attività dell'istituto  prevista con il PNRR,  è stato rilasciato il servizio “Durc OnLine”  anche nella sezione “Servizi” dell’App  INPS Mobile.

     in questo modo Imprese e lavoratori autonomi avranno  migliore disponibilità delle importanti informazioni del DURC direttamente  su smartphone e tablet ,  

    • sia per la piattaforma Android 
    • che per il sistema operativo  iOS di Apple.

    ATTENZIONE L'accesso è possibile con SPID e CIE mentre da PC è utilizzabile anche il codice CNS

    La ricerca si può effettuare inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il  numero di protocollo del documento.

    Per ogni Durc on line, inoltre, sono disponibili informazioni di sintesi che possono essere  visualizzate e scaricate.

    Le istruzioni sull'istituzione del servizio Durc online  erano state fornite con due circolari gemelle  INPS   n. 146  del 7 ottobre 2021   e  INAIL N. 27  del 1 ottobre 2021 .

    Ulteriori precisazioni sono giunte con il messaggio INPS n. 3830 dell'8 novembre in particolare sulla gestione delle deleghe

    Durc Online Accesso per Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti

    La circolare INPS n. 146  specificava che dal 1° ottobre 2021:

    • la creazione/abilitazione delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti,
    •  il subentro nell’abilitazione per la richiesta d’ufficio del Durc On Line e 
    • l’aggiornamento dell’anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni già abilitate

    non avverrà più tramite l’accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it.

    Per quanto riguarda il portale INAIL , viene comunicato che tali funzionalità sono migrate all’interno dei servizi online del portale www.inail.it, nella sezione “My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA”, per accedere alle quali sono  ugualmente richieste le credenziali SPID, CNS o CIE.

    All’interno del medesimo servizio è presente la voce Utenti e profili, attraverso la quale è possibile gestire le abilitazioni associate alle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti.

    Sul sito  www.inps.it,  “Durc On Line” > “Scheda prestazione” sono disponibili, alla voce modulistica:

    •  i modelli per la richiesta di rilascio abilitazione/subentro con profilo Stazione Appaltante/Amministrazione procedente e 
    • i modelli per l’abilitazione con profilo Società Organismo di Attestazione.
  • Formazione e Tirocini

    Modalità ordinarie per il tirocinio professionale

    Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – CNDCEC, con il pronto ordini n. 33/2024, pubblicato il 18.07.2024, fa presente che il Ministero dell’Università in merito alla possibilità di svolgere il tirocinio secondo modalità diverse da quelle ordinarie, non ammette altre soluzioni. Il pronto ordini nasce dalla necessità di rispondere ad un quesito posto dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia.

    Il Milleproroghe 2024 (dl. 215/2023 convertito) all’art.6 comma 3 rubricato Esami di Stato per l’abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali   prevede  la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria, già prorogata lo scorso anno dalla legge 14 2023,  sulla  possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato  di abilitazione e altri esami professionali.

    Tuttavia, la norma non fa più riferimento ai tirocini. Per questa ragione, non sono ammesse modalità diverse da quelle ordinarie in merito a questi ultimi.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Indicazioni attuative Assegno di Inclusione (ADI)

    Il Ministero del lavoro ha pubblicato  la nota n.12607 del 16.07.2024 per riepilogare tutte le indicazioni utili nella gestione delle attività relative ai beneficiari dell’Assegno di inclusione.

    In particolare, la nota ministeriale  approfondisce:

    • decadenza o sospensione pagamento beneficio;
    • esclusione dagli obblighi di monitoraggio;
    • mantenimento del possesso dei requisiti;
    • cambi di residenza;
    • istanze di riesame.

    Assegno di inclusione: decadenza o sospensione pagamento beneficio

    Cosa succede in caso di mancata presentazione ai servizi sociali e quali sono gli obblighi dei beneficiari?

    Conseguenze

    • Decadenza del beneficio: se non ci si presenta alle convocazioni senza giustificato motivo.

    Obblighi dei Beneficiari

    • Presentazione spontanea: anche senza convocazione, i beneficiari devono presentarsi ai servizi entro i tempi stabiliti dalla norma.

    Tempistiche di Presentazione

    • Incontri entro 120 giorni:
      • Dalla sottoscrizione del PAD (piano di assistenza domiciliare).
      • Per le domande ADI pervenute all'INPS entro il 29 febbraio 2024, entro 120 giorni dalla trasmissione dei dati ai comuni tramite la piattaforma GePI.

    Sospensione del Beneficio

    • In caso di mancata presentazione: Il beneficio viene sospeso.
    • Decorrenza sospensione: Dal mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione.

    Inoltre le registrazioni degli incontri o presentazioni, pervenute all'INPS tramite GePI entro il 20 del mese successivo alla scadenza, saranno elaborate in tempo utile per i pagamenti mensili. Le registrazioni inserite dopo tale data saranno elaborate per i pagamenti del mese successivo alla data di inserimento. I beneficiari recupereranno le mensilità spettanti non percepite come arretrati.

    Assegno di inclusione: esclusione dagli obblighi di monitoraggio

    I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale o, per le domande presentate entro il 29 febbraio 2024, dall’invio dei dati ai Comuni sulla piattaforma GePI, pena la sospensione del beneficio.

    In una fase successiva, in base agli  esiti  dell’analisi  preliminare  da  parte  dei  servizi  sociali  e  alla  registrazione  in  piattaforma  GePI  delle informazioni relative alla condizione di attivabile al lavoro dei componenti tra i 18 ed i 59 anni, con responsabilità genitoriali, viene individuata dall’INPS e rappresentata in piattaforma SIISL e in GePI, per ogni componente il nucleo familiare beneficiario dell’ADI, la tipologia di obblighi nell’ambito del percorso di attivazione lavorativa e di inclusione sociale.

    Hanno  comunque  l’obbligo  di presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato per confermare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio anche coloro che risulteranno esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa, e che pertanto non saranno tenuti a  sottoscrivere  un  Patto  di  servizio  personalizzato  con  i  servizi  per  il  lavoro.

    Chi è escluso dall’obbligo di presentazione? Sono esclusi i componenti:

    • il nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni,
    • con  disabilità  certificata  ai  fini  ISEE  e  
    • inseriti  in  percorsi  di  protezione  relativi  alla violenza  di  genere  e  le  donne  vittime  di  violenza,  con  o  senza  figli,  prese  in  carico  da  centri  antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

    Tale esclusione non si applica in presenza di minorenni in obbligo scolastico, qualora non siano presenti altri adulti oltre  ai  soggetti  esonerati  di  età  pari  o  superiore  a  60  anni  o  con  disabilità.  In  questo  caso  è  obbligatoria  la sottoscrizione  del  Patto  di  Inclusione  Sociale  (PaIS)  e  la  partecipazione  per  almeno  un  componente  adulto  ai relativi incontri di monitoraggio e di conferma della propria  posizione da effettuarsi presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro effettuato.

    È obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS), da elaborarsi tenendo conto del percorso di protezione avviato, senza obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni, in caso di nuclei composti esclusivamente da componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e minorenni in obbligo scolastico.

    Assegno di inclusione: mantenimento del possesso dei requisiti

    Si  ricorda  che  i  requisiti  di  accesso  alla  domanda  devono  essere  posseduti  nel  corso  di  tutto  il  periodo  di erogazione. INPS ogni mese, prima dell’erogazione della mensilità, effettua le verifiche automatiche. Il  nucleo  decade in caso:  

    • di variazioni che comportano la decadenza (ad esempio compimento della maggiore età dell’unico componente minorenne e assenza di altri componenti destinatari della misura –  persone di 60 o più anni o con disabilità o in condizioni di svantaggio), o
    • di sanzioni (ad esempio mancata presentazione, senza giustificato motivo, ad una  convocazione  da  parte  dei  servizi).

    L’aggiornamento  sull’avvenuta  decadenza  viene effettuata telematicamente  da  INPS  alla  piattaforma  SIISL  e  a  GePI. Si ricorda inoltre che l’aggiornamento  delle  piattaforme  può richiedere qualche giorno.

    Assegno di inclusione: cambi di residenza

    Come indicato da INPS nel Messaggio numero 2146 del 06 giugno 2024 (leggi anche Assegno inclusione e SFL: nuove istruzioni sulla modifica dei dati) , l’Istituto ha messo a disposizione per i cambi  di  residenza  una  nuova  funzionalità  che  consente  di  indicare  eventuali  variazioni  dei  dati  relativi  alla residenza dichiarati nella domanda.

    Le applicazioni sono disponibili sul sito Istituzionale INPS e sono quelle utilizzate per l’inserimento delle domande e la consultazione degli esiti.

    Nel  citato  Messaggio  del  6  giugno  2024,  INPS  specifica  inoltre  che,  allo  stato  attuale  non  è  ancora  possibile effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici. Tale funzionalità è oggetto di successiva implementazione e il relativo rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.

    Assegno di inclusione: istanze riesame

    Per quanto riguarda le domande  respinte è  disponibile  il dettaglio delle causali delle domande respinte:

    • dal  29  febbraio  nella  procedura  ADI,  accessibile  dal  portale  istituzionale dell’INPS,
    • per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente,
    • o  presentare  ricorso  giudiziario
    • entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito.  

    Gli utenti riceveranno un SMS o una email di notifica dell’evidenza per  le  domande  ADI  poste  in  evidenza  alle  sedi  per  omissioni  o difformità della DSU ISEE.

    Eventuale documentazione integrativa o una nuova DSU al fine di sanare l’incongruenza saranno richiesti agli Utenti dalle Sedi una volta presa in carico la domanda.

    I richiedenti l’ADI hanno 60 giorni per 

    • integrare la documentazione,
    • colmare le omissioni oppure
    • ripresentare una nuova DSU presso la sede.

    Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà respinta.

    Certificazioni di svantaggio: come indicato nel citato messaggio del 6 giugno, INPS ha anche fornito indicazioni in merito  alla  gestione  delle  istanze  di  riesame.   In  particolare,  per  la  verifica  della  condizione  di  svantaggio  è previsto che le istanze di riesame presentate da soggetti, la cui domanda è stata respinta per mancato riscontro positivo della condizione di svantaggio o inserimento nei programmi di cura e assistenza indicati in domanda, devono essere sempre trasmesse alle Strutture territoriali dell’INPS.

    Nel  caso  in  cui  l’esito  negativo  derivi  da  un  errata  indicazione  nella  domanda  dell’Amministrazione  che  ha rilasciato la certificazione della condizione di svantaggio o dell’inserimento nei relativi programmi, la Struttura territoriale,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dagli  utenti,  deve  accertare  direttamente  con  la  o  le Amministrazioni competenti quanto dichiarato nell’istanza di riesame.

    A  seguito  dell’esito  positivo  della  verifica,  comunicata  formalmente  dall’Amministrazione  competente  alla Struttura territoriale dell’Istituto, la stessa può operare con la specifica funzionalità di sblocco, di recente rilascio, che prevede l’inserimento di una motivazione, selezionabile da apposito menu a tendina, in modo che solo per le motivazioni presenti sia possibile operare lo sblocco.

    La funzionalità di sblocco non deve essere utilizzata fuori dai casi e con modalità diverse da quelle indicate, in quanto è nella piena responsabilità delle Amministrazioni competenti la verifica della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza.

    Nel caso in cui, pur in presenza di documentazione presentata dal richiedente, la Struttura territoriale non riceva conferma  circa  la  condizione  di  svantaggio  e  l’inserimento  nei  programmi  di  cura  e  assistenza,  dalla  o  dalle Amministrazioni  competenti,  può  comunicare  alle  Direzioni  centrali  competenti  dell’Istituto  la  o  le  diverse Amministrazioni con le quali verificare tali condizioni e la domanda ripeterà l’iter di verifica.

    La  comunicazione  alle  Direzioni  centrali  competenti  può  essere  effettuata  anche  in  fase  di  istruttoria  della domanda  presentata  allorché  il  richiedente,  prima  dell’esito  della  stessa  istruttoria,  comunichi  alla  Struttura territoriale  di  avere  indicato  in  domanda  un’Amministrazione  errata  (ad  esempio,  abbia  indicato  un  comune invece della struttura sanitaria competente)”.

    Si precisa, infine, che la funzionalità di sblocco per le sedi è stata rilasciata, mentre quella di correzione verrà rilasciata nei prossimi giorni.

  • Contributi Previdenziali

    Compensazioni di crediti contributivi: chiarimenti applicativi dall’INPS

    L'INPS con il messaggio n. 2639 del 17.07.2024, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, fornisce precisazioni in merito alle compensazioni di crediti contributivi

    In particolare, l’articolo 1, comma 97, lettera a), della legge di Bilancio 2024, ha aggiunto il comma 1-bis all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedendo specifiche condizioni per la legittima esposizione in compensazione di crediti contributivi con i modelli “F24”.

    In linea di principio, la normativa introdotta consente la compensazione, sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura) che verticale (compensando con altri contributi INPS), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso, per tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto.

    L’articolo 1, comma 98, della legge di Bilancio 2024, specifica, tuttavia, che la decorrenza e le modalità applicative delle citate previsioni normative sono definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (cfr. il paragrafo 1 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024).

    Si comunica che sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tecniche tra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’adozione dei suddetti provvedimenti.

    Pertanto, in attesa dell’adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli “F24”.

    Con successivo messaggio, all’esito dell’adozione dei suddetti provvedimenti, saranno comunicate le nuove modalità operative.

  • Pensioni

    Comunicazione premio conferito al fondo pensione: onere in capo al datore di lavoro

    Con l'istanza di interpello n. 154/2024, il Fondo Pensione istante chiede di sapere se i chiarimenti forniti con la  risoluzione  n. 55/E del 2020 riguardo all'assenza di oneri di comunicazione, in capo ai dipendenti,  in caso di versamento di contributi a fondi pensione in base a piani di welfare aziendale,  possano applicarsi anche in relazione all'ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale.

    In merito all'utilizzo del credito welfare di un piano aziendale come contribuzione aggiuntiva ad un fondo pensione contrattuale, con la  risoluzione  25.09.2020, n. 55/E, è stato chiarito che, "considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata  al dipendente,  quest'ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione alla forma di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità".

    Il comma 184-bis della legge 28.12.2015, n. 208, stabilisce inoltre che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente sia  nella  fase  della  contribuzione  ai  fondi  di  previdenza  complementare,  non  concorrendo  al  raggiungimento  del  limite  ordinario  annuo  di  deducibilità  dal  reddito  pari  a  euro  5.164,57,  sia al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica da parte degli stessi fondi  pensione. A riguardo,  nella circolare 29.03.2018,  n.  5/E,  è  stato  precisato che entro  il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati versati alla forma previdenziale complementare, il contribuente è tenuto a  comunicare a quest'ultima sia l'eventuale ammontare di contributi non dedotti, che l'importo dei contributi sostitutivi del premio di risultato che, seppur non assoggettati ad imposizione, non dovranno concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione previdenziale.

    Di seguito, la soluzione interpretativa del contribuente e i chiarimenti delle Entrate.

    Comunicazione premio conferito al fondo pensione: soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

    L'Istante ritiene che nell'ipotesi  di  contributi  versati  a  fondi  pensione  in  sostituzione del premio di risultato aziendale non sussistano oneri di comunicazione in capo ai dipendenti per i contributi versati in sostituzione del premio di risultato aziendale, poiché la comunicazione è effettuata direttamente dal datore di lavoro. Quest'ultimo provvede a comunicare l'ammontare del premio di risultato destinato al fondo pensione e ad effettuare il relativo versamento, riportandolo nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente.

    L'Istante  precisa  che  i  contributi  versati  al  Fondo  pensione  in  sostituzione del premio di risultato sono riportati, con specifica evidenza, nel ''Prospetto della situazione contributiva individuale'' consultabile dai dipendenti nell'area riservata  del sito web del Fondo Pensione, con ciò risultando pienamente garantita la funzione  informativa a favore dei medesimi. Ad avviso dell'Istante, l'onere di comunicazione da parte dei dipendenti appare,  quindi,  superfluo  oltreché  essere  penalizzante  per  gli  stessi  dipendenti  in  caso  di  dimenticanza del suo assolvimento.

    Comunicazione premio conferito al fondo pensione: parere dell’Agenzia delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i contributi versati a forme pensionistiche complementari in sostituzione del premio di risultato non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all'imposta sostitutiva. Inoltre, ha chiarito che, se il datore di lavoro provvede a comunicare tali contributi al fondo pensione, i dipendenti sono esonerati dall'obbligo di comunicazione.

    In particolare, la circolare n. 5/E del 2018 ha precisato che la sostituzione del premio di risultato con contributi alla previdenza complementare è possibile e i relativi contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile anche se eccedono il limite di deducibilità annuo di euro 5.164,57.

    Comunicazione premio conferito al fondo pensione: conclusione

    L'Agenzia delle Entrate ha accolto l'interpretazione dell'Istante, confermando che i dipendenti non sono tenuti a comunicare i contributi versati in sostituzione del premio di risultato, qualora il datore di lavoro provveda alla relativa comunicazione al fondo pensione. Questo esonero dall'obbligo di comunicazione evita la penalizzazione dei dipendenti in caso di dimenticanza e garantisce una corretta gestione fiscale dei contributi.

    Questa interpretazione agevola i lavoratori nella gestione dei propri contributi pensionistici e assicura che i benefici fiscali siano correttamente applicati senza ulteriori oneri amministrativi a carico dei dipendenti.