• Lavoro Dipendente

    Esodo con isopensione: istruzioni INPS 2025 per il flusso Uniemens

    Con il Messaggio INPS n. 3166 del 23 ottobre 2025, l’Istituto fornisce nuove precisazioni sulla compilazione del flusso Uniemens per i lavoratori in esodo ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012.

    L’obiettivo è garantire una gestione corretta dei versamenti contributivi e delle informazioni previdenziali in presenza di retribuzioni imponibili eccedenti il massimale annuo previsto per il 2025.

    La misura ricordiamo, riguarda i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che hanno stipulato accordi sindacali per incentivare l’uscita anticipata dei lavoratori prossimi alla pensione. 

    Vengono inoltre richiamati i codici da utilizzare nel flusso e le modalità contabili da applicare per la contribuzione figurativa correlata.

    Il quadro normativo

    L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, consente di stipulare accordi aziendali per accompagnare alla pensione i lavoratori in esubero. Il datore di lavoro, aderendo alla misura, deve farsi carico della provvista finanziaria necessaria per: l’erogazione di una prestazione di importo pari al trattamento pensionistico teorico spettante; il versamento della contribuzione figurativa correlata, utile sia ai fini del diritto sia della misura della pensione. La retribuzione media mensile di riferimento per la contribuzione correlata è determinata secondo i criteri previsti per la NASpI (D.Lgs. n. 22/2015), considerando gli ultimi quattro anni di contribuzione. Per il 2025, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 è pari a € 120.607,00 (circolare INPS n. 26/2025). Oltre tale limite non sussiste obbligo di versamento della contribuzione correlata a carico del datore di lavoro.

    Riferimento normativo Descrizione Valore / Codice
    Legge n. 92/2012, art. 4, commi 1-7-ter Incentivo all’esodo lavoratori prossimi alla pensione Prestazione INPS finanziata dal datore
    Legge n. 335/1995, art. 2, c. 18 Massimale annuo base contributiva 2025 € 120.607,00
    Codice Uniemens “M161” Contribuzione figurativa correlata Somma a debito DM2013
    Codice Uniemens “V980” Quota eccedente massimale (senza contributo) Importo imponibile indicato in <ImponibileEccMass>

    Istruzioni operative per la compilazione

     Nel flusso Uniemens, i datori di lavoro che attivano la procedura di esodo devono: 

    • valorizzare l’elemento con il valore “V” (“Lavoratori in esodo ex art. 4 L. 92/2012”); 
    • compilare e non valorizzare ; indicare in il codice corrispondente al fondo previdenziale di iscrizione; 
    • compilare e per la contribuzione figurativa correlata, secondo l’aliquota del fondo di appartenenza. 

    Per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 o che hanno optato per il sistema contributivo, una volta superato il massimale:

    •  valorizzare = “Si”;
    •  indicare l’imponibile eccedente ;
    •  impostare = “zero”.

    Il sistema genera automaticamente nel DM2013 virtuale il codice “V980”, senza contributo, poiché non dovute le contribuzioni minori.

    Sul conto individuale dei lavoratori resta comunque garantita la copertura figurativa delle settimane di riferimento.

  • Inail

    Riduzione premi INAIL artigiani 2025

    Pubblicato venerdi 24 ottobre 2025 nella  sezione pubblicità  legale del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali , il DM  22 ottobre 2025  , con il quale viene determinata la misura percentuale della riduzione dei premi assicurativi INAIL spettante alle imprese artigiane che non abbiano  registrato  casi di infortunio nel biennio 2022/2023,

    La riduzione per il 2025,   stabilita dalla legge 296 2006  viene fissata alla misura  del 5,07%  del premio dovuto,    in leggero aumento risptto al 2024, quando era stata stabilita al 4,81%

    Si ricorda che per l'applicazione le imprese artigiane devono rispondere ai seguenti requisiti :

    • essere in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs. 81/2008). 
    •  non aver registrato  tra i dipendenti infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio 
    •  devono aver adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.

    Giova forse  specificare che  anche che per l' applicazione delle riduzione si considerano  gli infortuni denunciati, sia attraverso certificato medico del dipendente che a seguito di denuncia del datore di lavoro .

    Non vanno invece conteggiati gli infortuni in itinere  e gli infortuni in franchigia ( ovvero gli infortuni con grado di menomazione ai fini dell'indennizzo inferiore al 6%)

    La riduzione  è applicabile sia ai premi della polizza dipendenti  ovvero i premi ordinari , che ai premi della polizza artigiani ( premio speciale unitario).

    Si ricorda che  che l’INAIL è  autorizzato dai ministeri ad  effettuare anche successivamente le verifiche sulle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese artigiane.

  • Professione Avvocato

    Domande Fondo Garanzia INPS: servizio aperto agli avvocati

    Con il messaggio n. 4429 del 23 dicembre 2024 Inps aveva  comunicato il rilascio sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Lavoro”, di un nuovo servizio per l’invio della domanda di intervento del Fondo di Garanzia riservato ai cittadini.

     con un  nuovo messaggio 2172  del  7.7.2025 l'istituto avvisa che dal 27 giugno 2025, il  servizio è stato esteso in via sperimentale a un gruppo di Istituti di patronato e che, a decorrere dal 31 luglio 2025,  sarà disponibile  a tutti.  

    Sino al 15 settembre 2025 il nuovo servizio affiancherà quello attualmente disponibile.

    Con il Messaggio INPS n. 3144 del 22 ottobre 2025, l’Istituto comunica l’estensione del servizio telematico per la presentazione delle domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare anche agli Avvocati.

     A partire dal 23 ottobre 2025, gli Avvocati potranno quindi accedere direttamente al portale INPS per inoltrare le domande in rappresentanza dei propri assistiti.

    Tuttavia, per consentire una transizione graduale, l’Istituto prevede un periodo di doppio canale: fino al 30 novembre 2025 sarà ancora possibile utilizzare la precedente procedura di invio.

    Ricordiamo nel paragrafi che seguono  in sintesi cos'è il fondo di garanzia INPS e  le nuove funzionalità per la richiesta  tra cui: 

    • la  possibilità di acquisire direttamente nella domanda telematica le informazioni  per l'applicazione delle ritenute  l’individuazione delle ultime tre mensilità di retribuzione coperte dalla garanzia. In  questo modo non è più necessario allegare alla stessa i moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”, nonché i moduli “SR95” e “SR96”.
    • di allegare file in formato .EML  per cui non è necessario inviare   l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.

    Cos’è il Fondo di garanzia INPS?

    Il Fondo di garanzia INPS è uno strumento che tutela i lavoratori dipendenti nel caso in cui il loro datore di lavoro non sia in grado di pagare il trattamento di fine rapporto (TFR) e, in certi casi, anche le ultime tre mensilità di stipendio.

    È stato istituito dalla legge n. 297 del 1982 e si attiva nei casi di insolvenza del datore di lavoro, ad esempio se l’azienda fallisce o è in crisi grave.

    Il Fondo può intervenire quando:

    • il rapporto di lavoro è cessato;
    • il datore di lavoro è fallito o non ha beni sufficienti per pagare;
    • il lavoratore ha provato, anche tramite decreto del giudice, che il credito (TFR o retribuzione) è dovuto;
    • non è stato possibile recuperare le somme nemmeno con il pignoramento dei beni del datore di lavoro.

    Chi può richiederlo?

    Tutti i lavoratori dipendenti, inclusi apprendisti, dirigenti, giornalisti, lavoratori dello spettacolo e sportivi subordinati. Anche gli eredi o i soggetti che hanno diritto al TFR (es. chi ha ricevuto una cessione del credito) possono fare domanda.

    Fondo di Garanzia INPS Come si richiede?

    La richiesta si fa online tramite il sito INPS, un patronato o un avvocato, allegando i documenti che provano:

    • il credito (TFR o retribuzioni non pagate)
    • la cessazione del lavoro;
    • l’insolvenza o la non assoggettabilità del datore a fallimento.

    Il messaggio 4429 2024

     Il 7 gennaio 2025 era stata rilasciata la nuova domanda telematica di intervento dei Fondi di garanzia del Trattamento di fine rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro e della posizione previdenziale complementare riservata ai cittadini, reperibile sul sito www.inps.it nella sezione “Lavoro”, opzione “Fondi di garanzia”.

    Il servizio consente di presentare contestualmente o disgiuntamente le domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR (art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297) e dei crediti di lavoro (artt. 1 e 2 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 80), nonché del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare (art. 5 del D.lgs n. 80/1992).

    La nuova procedura supporta gli utenti evitando che siano fornite informazioni errate e riducendo la necessità di fornire ulteriore documentazione in fase di istruttoria.

    Per una maggiore trasparenza, nella fase di compilazione della domanda è indicata la finalità per la quale i dati richiesti sono utilizzati.

     In particolare, con riferimento al Trattamento di fine rapporto, è stata predisposta una specifica sezione per l’acquisizione delle informazioni utili alla corretta applicazione dell’IRPEF; con riferimento ai crediti di lavoro, sono indicati tutti i parametri per l’individuazione delle ultime tre mensilità di retribuzione coperte dalla garanzia del Fondo. Di conseguenza, non è più necessaria l’allegazione dei moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”, nonché dei moduli “SR95” e “SR96”.

    I responsabili delle procedure concorsuali  hanno comunque la possibilità di inviare i dati utilizzando il modulo “SR52” o trasmettendoli tramite file in formato .XML.

    Il nuovo servizio consente, inoltre, di allegare file in formato .EML. Pertanto, per gli utenti che alleghino un file .EML, integro e non modificato, il servizio  consente la comunicazione della PEC del responsabile della procedura concorsuale non rendendo necessario allegare alla domanda l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.

    Istruzioni per gli avvocati

    Come anticipato .: dal 23 ottobre 2025, gli Avvocati possono accedere al servizio tramite il portale www.inps.it , nella sezione: Lavoro → Fondi di garanzia → Domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro / Fondo di garanzia previdenza complementare. In fase di primo accesso, il sistema richiede l’inserimento di alcune informazioni di contatto:

    Dati richiesti Descrizione
    Indirizzo dello studio legale Come registrato presso l’Albo professionale di appartenenza
    PEC (Posta Elettronica Certificata) Utilizzata per le comunicazioni ufficiali relative alle domande
    Recapito telefonico Per eventuali contatti diretti con l’INPS

    Tali informazioni sono utilizzate per l’invio delle comunicazioni inerenti la domanda e possono essere successivamente modificate nella sezione “Gestione contatti” del portale.

     Per le modalità tecniche di compilazione e trasmissione della domanda, l’INPS rinvia alle istruzioni già contenute nel Messaggio n. 4429/2024, applicabili anche ai nuovi utenti abilitati.

  • Contributi Previdenziali

    Sospensione contributiva INPS per Campi Flegrei: le istruzioni

    Con la Circolare INPS n. 138 del 20 ottobre 2025, l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 11 del D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito dalla Legge 4 luglio 2025, n. 101, che ha disposto la sospensione dei termini di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nelle aree dei Campi Flegrei colpite dagli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025.

    La misura riguarda i soggetti con residenza, sede legale o operativa in immobili danneggiati o sgomberati per inagibilità nei comuni di: 

    • Pozzuoli,
    •  Bacoli, 
    • Bagnoli e 
    • nelle aree limitrofe della Città metropolitana di Napoli.

    La sospensione copriva il periodo dal 13 marzo al 31 agosto 2025, comprendendo anche i contributi derivanti da note di rettifica, piani di rateazione e atti di accertamento già emessi, nonché la quota a carico dei lavoratori.

    I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, senza applicazione di sanzioni o interessi.

    Sospensione contributiva Campi Flegrei – Quadro normativo

    Il beneficio si applica ai soggetti individuati dal decreto del Ministro per la Protezione civile, su proposta della Regione Campania, e riguarda:

    • Datori di lavoro privati, compresi quelli domestici e quelli con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
    • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
    • Liberi professionisti e committenti iscritti alla Gestione separata INPS.

    ATTENZIONE La sospensione vale esclusivamente per le attività svolte in immobili danneggiati e non comporta alcun rimborso per i contributi già versati.

    Rientrano nella sospensione anche le prime rate dei piani di ammortamento con scadenza nel periodo previsto.

    L’INPS ricorda inoltre che la sospensione riguarda anche il TFR dovuto al Fondo Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata.

    Le istruzioni e scadenze per i versamenti

    Artigiani e commercianti 

    Sono sospesi i contributi minimali per il primo e secondo trimestre 2025 e gli eventuali acconti o saldi sul reddito eccedente per il 2024 e 2025. La richiesta si effettua nel Cassetto Previdenziale “Artigiani e Commercianti”, sezione Contatti → Nuova richiesta, specificando “Sospensione Campi Flegrei 2025”. 

    Liberi professionisti e committenti (Gestione separata) I committenti devono inserire nel flusso Uniemens il codice calamità “41” (“Sospensione contributiva evento Campi Flegrei”) e correggere eventuali omissioni entro il 30 novembre 2025. I professionisti autonomi sospendono i versamenti con scadenza tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025, da effettuare in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025 tramite modello F24, con causale “PXX/P10”.

     Datori di lavoro con dipendenti Devono richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “1U”, indicando “Eventi sismici Campi Flegrei” nella comunicazione telematica. Nei flussi Uniemens va indicato il codice causale “N982” per i contributi sospesi. Anche i datori con più sedi operative devono trasmettere la denuncia mensile, sospendendo solo i versamenti relativi alle unità ubicate nelle aree colpite. Settore agricolo e domestico Per i datori agricoli, sono sospesi i versamenti del 3° e 4° trimestre 2024; per i lavoratori agricoli autonomi, la prima rata 2025. I datori di lavoro domestico sono esentati dai versamenti relativi al 1° e 2° trimestre 2025, con pagamento rinviato al 10 dicembre 2025.

    Categoria Contributi sospesi Periodo di sospensione Nuova scadenza
    Artigiani e commercianti 1°-2° trimestre 2025; saldo 2024; acconto 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Liberi professionisti Saldo 2024 e primo acconto 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori di lavoro dipendenti Versamenti Uniemens (cod. N982) 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori agricoli 3° e 4° trimestre 2024 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Lavoratori agricoli autonomi Prima rata 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori di lavoro domestico 1° e 2° trimestre 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025

  • Turismo

    Trattamento integrativo turismo: possibile proroga nel 2026

    Era  applicabile per i periodi di paga fino al 30 settembre 2025 il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turismo, esteso dalla legge di bilancio 2025  ai  primi nove mesi del 2025, come era successo con la  Legge di Bilancio precedente,  per i primi sei mesi del 2024. 

    L’obiettivo è  quello di sostenere la stabilità occupazionale  e di far fronte alla carenza di manodopera nel settore turistico, ricettivo e termale con l'opportuno ampliamento del periodo  anche ai mesi estivi, durante i quali la domanda di personale nel turismo è particolarmente alta.

    Nella bozza della legge di bilancio 2026 appena approvata dal Governo è presente una proroga della misura anche nel 2026. Nel testo, che dovrà essere  approvato da parte del parlamento entro fine anno, si conferma l'applicabilita per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 sempre a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo  d’imposta 2025, a 40.000 euro.

    Ricordiamo meglio   la disciplina nei paragrafi seguenti.

    Bonus straordinari turismo: durata – come funziona

    Il trattamento integrativo speciale previsto dalla legge di Bilancio 2025 è destinato ai  dipendenti  di

    1. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e
    2. imprese del  settore turistico, inclusi gli stabilimenti termali.

    Per avere diritto all'agevolazione  i lavoratori devono avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro per il periodo d’imposta 2024.

    Nello specifico il trattamento consiste in:

    •  un importo pari al 15% delle retribuzioni lorde 
    • relative al lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi (DLgs. 66/2003), 
    • nel  periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025. 

    Questo significa che dal 1 ottobre non è piu applicabile ma ATTENZIONE: l’erogazione  delle somme calcolate sule prestazioni fino al 30 settembre  da parte dei datori di lavoro può avvenire anche successivamente, purché entro il termine per il conguaglio di fine anno, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. nn. 26/2023 e 5/2024). 

    Il bonus non entra nel reddito  imponibile del lavoratore.

    Dal punto di vista operativo, la gestione  segue  la disciplina del 2024: 

    • il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è responsabile del riconoscimento del trattamento, 
    • previa richiesta scritta del lavoratore, che  autocertifica l’importo del reddito da lavoro dipendente percepito nel 2024. 

    Il datore di lavoro dovrà riportare le somme nella Certificazione Unica e potrà recuperare il credito derivante dall'erogazione  mediante compensazione.

    Trattamento integrativo turismo: codice tributo per utilizzo in F24

    Nella risoluzione 8/e 2025 l'Agenzia delle entrate per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione  il credito di imposta  mediante modello F24 da presentare esclusivamente  tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate,  ha ridenominato  il seguente codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 e già  ridenominato con risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024:

    • “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture  turistico-alberghiere”.

    Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.

  • Lavoro Dipendente

    Buoni pasto a 10 euro: nella manovra 2026 aumenta l’esenzione

    Come preannunciato dalla presidente Meloni  tra le priorità  della nuova legge di bilancio ci sono misure di sostegno al  potere d’acquisto dei lavoratori.  

    Nella bozza approvata dal Governo venerdì scorso,  e che andra in discussione in Parlamento a breve,  viene raccolto il suggerimento previsto da una proposta di legge  con  l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici, dagli attuali 8 a 10 euro. 

    La proposta di legge era stata  avanzata dalla senatrice Paola Mancini (FdI), e punta ad adeguare il valore del buono al reale costo  medio di un pasto fuori casa, lievitato negli ultimi anni a causa dell’inflazione. 

    La misura è stata accolta dai tecnici del Ministero dell’Economia ed è presente nella bozza all'art. 5.

    Vedi  qui altre anticipazioni sulla legge di bilancio 2026

    La disciplina dei buoni pasto in vigore

    Giova ricordare che per la disciplina oggi in vigore,  fiscalmente i buoni pasto corrisposti al lavoratore devono essere in generale sottoposti a tassazione ai fini dell’Irpef in capo al dipendente ma,  se  concessi alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti, non generano reddito imponibile (e di conseguenza contributivo) entro il limite massimo di:

    • € 4 se in formato cartaceo, 
    • € 8 se in formato elettronico.

    Sulla natura reddituale della consegna del buono ,  si ricorda che la Risoluzione 26/2010 ha ritenuto che si tratta di importo assimilato ad un compenso “in denaro” (non in natura), motivo per cui non trova applicazione la non imponibilità fino al limite di € 258 annui dell’eccedenza rispetto al limite di esenzione specifica fino ad € 4 / 8.  Per questo motivo solo l’eventuale maggiore valore sarà  assoggettato a tassazione.

    Invece per il datore di lavoro  questi costi sono completamente deducibili, e non scontano il limite del 75% fissato per le spese di vitto e alloggio.

    Leggi  QUI per ulteriori dettagli sulla disciplina.

  • Contributi Previdenziali

    Causali contributive INPS nuove cancellazioni

    Con la risoluzione 60 del 17 ottobre 2025  l'Agenzia delle Entrate annuncia la soppressione di alcuni codici causali per il  Modello F24 (sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi) .

    Soppressione causali contributive da ottobre 2025

    Questo il testo del documento:

    "Con nota n. 87274 del 02 ottobre 2025, l’INPS ha chiesto la soppressione delle  causali contributo, in uso nella sezione “Altri Enti Previdenziali e Assicurativi” del modello   F24, di seguito indicate:

    • “RCLS” denominata “Recupero Contributi Lavoratori Spettacolo”;

    • “RTLS” denominata “Lavoratori dello Spettacolo: versamento pregiudiziale alla domanda di rateazione e versamento rate provvisorie e definitive”.

    Si dispone, pertanto, la soppressione delle suddette causali contributo con effetto immediato."