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Gestione separata: nuovo obbligo per ricercatori e addetti alle corse ippiche
Con la circolare n. 142 del 12 novembre 2025, l’INPS ha definito le modalità di applicazione dal 1 gennaio 2025 degli obblighi contributivi alla Gestione separata per due nuove categorie di lavoratori:
- i titolari di incarichi di ricerca istituiti dall’art. 22-ter della legge 240/2010;
- gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, per i quali la legge 207/2024 ha introdotto lo specifico obbligo assicurativo.
La circolare indica aliquote, modalità di iscrizione, versamento e denuncia tramite il flusso Uniemens, e i codici "Tipo rapporto” da utilizzare.
Contributi ricercatori – art. 22-ter L. 240/2010
L’articolo 1-bis del D.L. 45/2025 ha introdotto gli incarichi di ricerca finalizzati all’avvio dei giovani laureati alle attività scientifiche.
Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni equipollenti possono conferire tali incarichi a laureati magistrali da non più di 6 anni.
Ai fini previdenziali, la norma richiama l’iscrizione alla Gestione separata (art. 2, c. 26, L. 335/1995), con le stesse regole dei collaboratori coordinati e continuativi. La durata complessiva degli incarichi e dei rapporti assimilati non può superare 11 anni, anche non continuativi.
Contributi previdenziali addetti alle corse ippiche
Dal 1° gennaio 2025, gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella con scommesse sportive devono iscriversi alla Gestione separata. I compensi sono erogati dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASF) e sono inquadrati fiscalmente come redditi assimilati al lavoro dipendente.
Il nuovo comma 29-bis dell’art. 2 L. 335/1995 stabilisce aliquote contributive differenziate (v.sotto) e l’applicazione di una franchigia di 5.000 euro e una base imponibile previdenziale ridotta al 50% fino al 31 dicembre 2027.
Tabelle riepilogo e Istruzioni per l’iscrizione alla Gestione Separata
Aliquote contributive 2025 – riepilogo
Categoria Aliquota IVS Aliquote aggiuntive Aliquota totale Incarichi di ricerca 33% 0,72% (maternità/malattia) + 1,31% DIS-COLL 35,03% Addetti ippici senza altra previdenza 25% 2,03% 27,03% Addetti ippici con altra previdenza/pensionati 24% — 24% Istruzioni operative Iscrizione alla Gestione separata
Sia gli incaricati di ricerca sia gli addetti ippici devono iscriversi entro 30 giorni dall’avvio dell’attività,
- tramite: servizio online INPS “Iscrizione parasubordinati”; oppure
- attraverso intermediari abilitati.
La circolare non lo specifica ma il termine di prima applicazione per chi è già in attività solitamente decorre a 30 giorni dalla data della circolare di istruzioni. In questo caso la scadenza dovrebbe essere fissata al 12 dicembre.
INPS precisa che la registrazione non comporta rilascio di matricola: la contribuzione sarà visibile nel Fascicolo previdenziale.
Adempimenti per gli incarichi di ricerca
Le istituzioni conferenti (università, enti di ricerca, istituzioni equipollenti) devono:
- Versare i contributi tramite F24/F24EP, mandato di tesoreria o IGRUE, senza possibilità di compensazione.
- Ripartizione: 2/3 a carico dell’ente e 1/3 a carico del ricercatore.
- Inviare il flusso Uniemens, indicando: periodo di attività; trattamento economico effettivamente erogato; nuovo Tipo rapporto: R5 – Incarichi di ricerca – art. 22-ter L. 240/2010. Applicare la regola dell’assenza di “automaticità delle prestazioni”: la copertura contributiva vale solo sui versamenti effettivi.
Adempimenti per gli addetti ippici
Il MASF è responsabile di versamenti e Uniemens.
- Base imponibile per la contribuzione: compensi eccedenti 5.000 euro; Riduzione imponibile al 50% fino al 31.12.2027 (solo parte IVS);
- Ripartizione: 2/3 Ministero, 1/3 lavoratore.
- Flusso Uniemens – ATTENZIONE : nuovi codici rapporto sono stati comunicati con il messaggio INPS 3645 del 2 dicembre 2025
Codice rapporto Descrizione Imponibile DA Addetti ippici senza altra previdenza – aliquota 25% 50% compenso – franchigia 5.000 € D8 Prestazioni non pensionistiche – aliquota 2,03% Compenso totale – franchigia 5.000 € DC Addetti ippici con altra previdenza/pensionati – aliquota 24% 50% compenso – franchigia 5.000 € -
Assegno unico 2025: regole e tabelle importi
Con la circolare 33 2025 INPS comunica le nuove istruzioni e gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) spettanti per l’annualità 2025 aggiornati sulla base del comunicato ISTAT con variazione definitiva dell'indice dei prezzi pari allo 0,8%. Gli incrementi risultano minimi
In allegato INPS fornisce le tabelle complete degli importi 2025 dell'assegno e delle maggiorazioni per le diversa fasce di ISEE familiare.
L'istituto ricorda che in considerazione della data in cui è stato pubblicato il comunicato ISTAT di cui sopra, il pagamento dell’AUU per il mese di gennaio e febbraio 2025 è stato effettuato sulla base dei valori del 2024 mentre a partire dal mese di marzo 2025 l’AUU viene pagato con i valori aggiornati. Con la mensilità di marzo erogato anche l'eventuale conguaglio dell’importo dell’AUU già pagato..
Il 18 novembre l'istituto ha comunicato che i dati relativi alle erogazioni effettuate fino a settembre 2025 i: l’importo medio per figlio a settembre 2025, comprensivo delle maggiorazioni
applicabili si attesta su 173 €, e va da
circa 57 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 €),
a 224 € per la classe di ISEE minima (17.227,33 € per il 2025).
Sul sito dell’INPS le appendici statistiche con i dati completi
Assegno unico universale: le regole generali
L'assegno unico universale destinato a TUTTE le famiglie con figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari detrazioni, bonus ecc.) è stato istituito dal d. lgs. n. 230-2021.
In particolare spetta:
- per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza e
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L'erogazione degli assegni è iniziata da marzo 2022. Solo da marzo 2022 le detrazioni e assegni al nucleo familiare sono stati abrogati prevedendo un regime transitorio con maggiorazioni in vigore per fino al 2024
L'assegno unico figli è universale cioè è destinato a tutte le famiglie con figli con importi progressivamente inferiori all'aumentare del reddito :
In particolare è prevista
- una quota base minima per tutte le famiglie con ISEE sopra i 40mila euro, fissata inizialmente a 50 euro per 1 figlio
- una quota variabile modulata in modo progressivo , sulla base dell'ISEE familiare: la soglia ISEE per avere il trattamento massimo era pari nel 2022 a 15mila euro.
Sono previste inoltre specifiche maggiorazioni collegate al numero dei figli, alla disabilità, alle famiglie monogenitoriali Vedi sotto esempi di importo
Va sottolineato che :
- gli importi dell'assegno e delle soglie Isee sono rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT e che
- l'importo dell'assegno non rileva ai fini del reddito
Assegno unico 2025: la domanda per il rinnovo
Le domande vanno presentate sul portale INPS a questo link oppure presso i patronati
Si ricorda che dal 2023 per chi già lo riceve non è necessario fare domanda ogni anno per l'assegno unico a meno che non ci siano variazioni dei requisiti della famiglia ovvero :
- maggior numero di figli,
- raggiungimento dell'età che li esclude dall' accesso (22 anni)
- modifica dell’Isee cioè variazioni di reddito o del patrimonio del nucleo familiare
ATTENZIONE è necessario comunque presentare ogni anno all'INPS la DSU per ottenere l'importo dell'assegno sulla base dell'ISEE aggiornato, altrimenti dal, mese di marzo viene garantito solo l'importo minimo previsto per la fascia ISEE piu alta.
La presentazione dell'ISEE aggiornato entro il mese di giugno da diritto ad ottenere eventuali conguagli
Per facilitare il processo, l’INPS consiglia ai richiedenti di presentare tempestivamente la DSU aggiornata, così da evitare ritardi nei pagamenti o l’erogazione dell’importo minimo in assenza di ISEE.
INPS fa presente che , la digitalizzazione dei servizi consente di gestire più agevolmente la propria posizione contributiva attraverso strumenti online e l’APP INPS Mobile, con la possibilità di aggiornare le informazioni in tempo reale.
Assegno unico esempi di importo 2024
ISEE IMPORTI MENSILI 2024
Assegno figli minori (1)
Assegno figli 18-20 anni (2)
Maggiorazione figli ulteriori al secondo (3)
Maggiorazione figli non autosufficienti (4.1)
Maggiorazione figli con disabilità grave (4.2)
Maggiorazione figli con disabilità media (4.3)
Maggiorazione figli 18-20 anni disabili (5)
Assegno figli disabili a carico >21 anni (6)
maggiorazione figli per madre di età <21 anni(7)
Bonus secondo percettore di reddito (8)
fino a
17.090,61 euro
199,4
96,9
96,9
119,6
108,2
96,9
91,2
96,9
22,8
34,1
da
27.231,05
a
27.344,98
148,1 72,2 68,1 119,6 108,2 96,9 91,2 72,2 22,8 21,9 da
37.599,35
a
37.713,28
96,2 47,4 39,1 119,6 108,2 96,2 91,2 47,4 22,8 9,5 Assegno Unico novità ed esempi importi 2025
La circolare 33 ricorda che è confermata la neutralizzazione dell’ISEE per evitare che l’importo percepito dall’AUU riduca il valore dell’indicatore stesso.
Tra le principali maggiorazioni confermate per il 2025 figurano:
- l’aumento per figli con disabilità,
- il bonus per madri di età inferiore a 21 anni,
- la maggiorazione per il secondo percettore di reddito e
- l’incremento per i figli successivi al secondo.
Oltre a queste, si confermano specifiche maggiorazioni temporanee , come
- il supplemento del 50% per figli con meno di un anno di età,
- l’incremento del 50% per i nuclei con almeno tre figli e ISEE sotto la soglia massima, e
- la maggiorazione forfettaria di 150 euro per famiglie con almeno quattro figli.
Tabella AUU 2025
Importi Assegno Unico Universale (AUU) 2025
Fascia ISEE (€) Importo AUU figli minorenni (€) Importo AUU figli maggiorenni (18-20 anni) (€) Bonus secondo percettore (€) Maggiorazione figlio disabile grave (€) Maggiorazione genitore unico (€) Fino a 17.227,33 201,00 97,70 34,40 120,60 30,00 18.375,83 – 18.490,67 194,60 94,70 33,00 109,10 28,00 25.037,07 – 25.151,91 161,40 78,50 25,00 97,70 20,00 33.191,34 – 33.306,18 120,60 59,10 15,20 80,00 15,00 43.183,19 – 43.298,04 70,70 35,10 3,20 50,00 10,00 20.500,00 – 20.600,00 185,00 90,00 30,00 115,00 25,00 40.500,00 – 40.600,00 85,00 42,00 5,00 60,00 12,00 -
Cambio unilaterale del CCNL metalmeccanici: è condotta antisindacale
La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 29737 dell’11 novembre 2025, ha fornito un nuovo chiarimento in materia di applicazione del contratto collettivo nazionale e dei limiti di intervento unilaterale del datore di lavoro. La decisione si inserisce nel quadro interpretativo dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori e dei principi costituzionali sulla libertà sindacale (art. 39 Cost.), confermando l’illegittimità delle modifiche al CCNL effettuate dal datore prima della scadenza dell’accordo collettivo in essere.
Il caso esaminato riguarda la sostituzione anticipata del CCNL Metalmeccanici con il CCNL Terziario, operata attraverso un accordo denominato “di armonizzazione” firmato dal datore di lavoro con alcune sigle sindacali, con la motivazione che . il contratto del terziario era già applicato a parte dei dipendenti in azienda.
Vediamo maggiori dettagli sul caso e sulle motivazioni.
Decisioni di merito e ordinanza della Cassazione n. 29737/2025
La Cassazione ha confermato integralmente le decisioni di merito, ribadendo un principio consolidato:
il datore di lavoro non può recedere unilateralmente da un contratto collettivo con termine di efficacia predeterminato prima della sua scadenza.
Il contratto collettivo può essere disdettato soltanto dalle parti stipulanti e nel rispetto delle clausole previste. La Corte richiama precedenti conformi (tra cui Cass. n. 21537/2019 e n. 26666/2024), sottolineando che nessuna “armonizzazione” con altro CCNL può legittimare la sostituzione anticipata senza il consenso delle organizzazioni firmatarie originarie.
Condotta antisindacale e lesione delle prerogative
Con riguardo all’art. 28 Stat. lav., la Corte ha confermato che la decisione datoriale aveva effettivamente limitato la capacità del sindacato di esercitare il proprio ruolo, non solo per l’imposizione di un nuovo contratto collettivo, ma anche per le comunicazioni rivolte direttamente ai lavoratori che avrebbero “sminuito” la funzione sindacale.
La successiva firma dei dipendenti sotto la dicitura “per ricevuta e accettazione” non è stata ritenuta idonea a esprimere un consenso consapevole alla modifica del CCNL, trattandosi – secondo i giudici – di formula generica che documenta solo la presa visione, non l’adesione negoziale.
I limiti dell’accordo di armonizzazione e del Testo Unico 2014
La Cassazione ha respinto anche il motivo relativo all’efficacia generale dell’accordo aziendale secondo il Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014.
La Corte ha osservato che tale efficacia non può comunque giustificare una disdetta unilaterale del CCNL ancora vigente, né sanare la lesione delle prerogative sindacali cagionata dal comportamento del datore.
Il ricorso è stato quindi rigettato e la società è stata condannata alle spese, oltre all’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
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CCNL tessile ceramica chimica PMI: ecco il rinnovo 2025
Le parti sociali del settore moda, tessile, chimica, ceramica e decorazione piastrelle in terzo fuoco hanno raggiunto un importante risultato con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo del 21 ottobre 2025, seguita dal verbale integrativo del 5 novembre 2025, relativo al rinnovo dei Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alle Piccole e Medie Imprese (PMI) dei comparti coinvolti.
L’intesa riguarda, in particolare, i lavoratori impiegati nella Piccola Industria (fino a 49 dipendenti) della Chimica e dei settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro e del settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.
Il contratto, siglato tra le associazioni datoriali Cna Federmoda, Cna Produzione, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, definisce il nuovo quadro normativo ed economico valido dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Un rinnovo atteso, che interviene in un momento cruciale per queste filiere produttive, fortemente caratterizzate dalla trasformazione dei processi, dal ricorso a nuovi materiali e dalla crescente domanda di professionalità specializzate.
L’accordo aggiorna in modo significativo sia la disciplina del rapporto di lavoro sia i minimi salariali, con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità normativa e adeguamenti economici coerenti con l’evoluzione del settore, preservando al contempo la competitività delle imprese e la tutela dei lavoratori.
CCNL ceramica chimica PMI gli accordi di rinnovo 2025
Il rinnovo contrattuale introduce rilevanti modifiche in materia di periodo di prova, contratti a termine, malattia, lavoro straordinario e congedo parentale, rafforzando le tutele per i dipendenti e adeguando l’impianto normativo alle esigenze delle aziende.
Periodo di prova
Per i nuovi rapporti di lavoro avviati dal 1° novembre 2025 vengono rivisti i periodi di prova, con l’obiettivo di rendere l’istituto più coerente con i diversi profili professionali e con le esigenze organizzative delle imprese. Le nuove durate, differenziate per livello e settore, mirano a garantire un congruo tempo di valutazione reciproca del rapporto.
Contratto a tempo determinato: nuove causali
Le parti definiscono le condizioni che consentono di stipulare, prorogare o rinnovare contratti a termine oltre i 12 mesi, introducendo causali specifiche che rispondono alle reali necessità operative:
- realizzazione di progetti o servizi definiti nel tempo e non rientranti nell’attività ordinaria;
- progetti temporanei legati a innovazioni tecnologiche, modernizzazione degli impianti, nuovi processi produttivi;
- avvio di nuove attività o lancio di nuovi prodotti, comprese iniziative promozionali nei punti vendita.
Malattia
Vengono aggiornati i limiti temporali per la conservazione del posto di lavoro, con importanti ampliamenti:
- settore tessile-abbigliamento: 15 mesi (verifica su 30 mesi anche con più eventi morbosi);
- settore calzature: 13 mesi (verifica su 30 mesi, con esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero).
Superati tali limiti, il datore di lavoro può procedere alla risoluzione del rapporto, riconoscendo comunque TFR e indennità di preavviso.
Lavoro straordinario
Dal 1° novembre 2025 cambiano le percentuali di maggiorazione:
- occhiali: straordinario diurno al 27%;
- giocattoli: maggiorazione per le ore eccedenti l’orario contrattuale e l’orario legale al 27%.
Gli aggiornamenti che tengono conto degli andamenti produttivi e delle specificità dei comparti.
Congedo parentale
Sempre dal 1° novembre 2025, l’indennità economica del congedo parentale, pari al 30% della retribuzione, viene integrata al 60% per un massimo di tre mesi, rafforzando le misure di conciliazione vita-lavoro.
Le novità economiche
L’accordo definisce un articolato sistema di aumenti sui minimi tabellari, diversificato per settore, livello e tempistica di erogazione.
Le tranches decorrono tutte nel corso del 2026, in coerenza con le dinamiche inflattive e con gli andamenti economici delle diverse filiere.
Di seguito la tabella riassuntiva degli incrementi retributivi previsti per ciascun comparto.
Settore Livello di riferimento Aumento totale Tranches Tessile, abbigliamento, calzature, pelli/cuoio, occhiali, giocattoli, penne, spazzole e pennelli 4° livello € 200,00 1) € 125,00 dal 01/01/2026
2) € 30,00 dal 01/08/2026
3) € 45,00 dal 01/11/2026Chimica e settori accorpati Livello D € 191,00 1) € 145,00 dal 01/01/2026
2) € 30,00 dal 01/08/2026
3) € 16,00 dal 01/11/2026Plastica e gomma Livello V € 167,00 1) € 145,00 dal 01/01/2026
2) € 22,00 dal 01/08/2026Abrasivi, Ceramica, Vetro – € 161,00 1) € 145,00 dal 01/01/2026
2) € 16,00 dal 01/08/2026Decorazione piastrelle in terzo fuoco Livello D € 150,00 1) € 80,00 dal 01/01/2026
2) € 40,00 dal 01/08/2026
3) € 30,00 dal 01/11/2026QUI IL TESTO INTEGRALE DEGLI ACCORDI E TUTTE LE TABELLE RETRIBUTIVE
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Lavoratori dipendenti: i dati INPS confermano il gender pay gap
Inps ha pubblicato il 18 novembre 2025, come ogni anno, i dati aggiornati del 2024 sull'occupazione e le retribuzioni nell'OSSERVATORIO Lavoratori dipendenti del settore privato .
Si evidenzia che nel corso del 2024 il mercato del lavoro privato (esclusi gli operai agricoli e i lavoratori domestici) ha registrato un’espansione che conferma una fase di ripresa moderata ma costante. INPS segnala che i lavoratori con almeno una giornata retribuita nell’anno sono stati circa 17,7 milioni, segnando un aumento intorno al +2 % rispetto al 2023.
In parallelo, la retribuzione media annua per questi lavoratori si attesta a 24.486 euro, con un incremento del +3,4 % rispetto all’anno precedente, che resta comunque al disotto dell'indice dei prezzi l consumo
Il numero medio di giornate retribuite è pari a 247, evidenziando come, pur con segnali positivi, permangano spazi di miglioramento in termini di stabilità e continuità dell’attività lavorativa.
Questo quadro conferma che, seppure il tessuto produttivo nazionale sia soggetto a vincoli – tra cui quelli legati all’instabilità contrattuale e alla stagionalità – l’occupazione subordinata nel privato mantiene dinamiche favorevoli rispetto agli anni più critici. Tuttavia, il dato medio nasconde eterogeneità territoriali, contrattuali e di genere che meritano un’attenzione specifica.
I divari dei territori e di genere
Sulla composizione contrattuale e le differenze retributive che emergono dal rapporto INPS, iIn primis, si registra una crescita dei rapporti stabili che alimenta la qualità dell’occupazione; al contempo, l’osservatorio rileva un aumento delle prestazioni intermittenti e una lieve contrazione dei lavoratori in somministrazione – segnali che parlano di una struttura contrattuale sempre più mista.
Sul fronte retributivo, emergono divari sensibili: ad esempio, la retribuzione media al Nord-ovest si attesta sui circa 27.852 euro, contro circa 17.631 euro al Sud; la forbice Nord/Sud rimane dunque ampia.
Inoltre, il divario di genere appare ancora marcato: per la fascia 55-59 anni, la retribuzione media maschile viene stimata in 27.080 euro mentre quella femminile si ferma a 19.083 euro.
Questi dati rappresentano un richiamo forte all’esigenza che consulenti del lavoro e datori di lavoro valutino attentamente – nel contesto dell’applicazione del diritto del lavoro e delle politiche retributive – le componenti di merito, contrattuali e territoriali che determinano le condizioni effettive dei lavoratori.
Tabella di riepilogo indicatori principali
Osservatorio INPS lavoratori dipendenti del settore privato – Dati 2024 Ambito Indicatore Valore 2024 Variazione 2024/2023 Note Occupazione complessiva Lavoratori dipendenti settore privato
(esclusi operai agricoli e lavoratori domestici)17,7 milioni +2,0% Mercato del lavoro in crescita con segnali di tenuta del sistema produttivo. Retribuzioni Retribuzione media annua complessiva 24.486 € +3,4% Numero medio di giornate retribuite pari a 247. Struttura professionale Operai 9.850.462 lavoratori (56% del totale) ≈ stabile Categoria più numerosa, circa metà della platea dei dipendenti. Struttura professionale Impiegati 37% del totale ≈ stabile Seguono apprendisti, quadri e dirigenti con quote più contenute. Genere Lavoratori maschi 57% del totale;
retribuzione media 27.967 €n.d. Retribuzioni più elevate rispetto alle lavoratrici. Genere Lavoratrici 43% circa del totale;
retribuzione media 19.833 €n.d. Persistente divario retributivo di genere. Territorio Distribuzione occupati per area Nord-ovest 31,4%
Nord-est 23,3%
Centro 20,7%
Mezzogiorno 17,2%n.d. Concentrazione più elevata nelle regioni del Nord. Territorio Retribuzione media per area Nord-ovest: 28.852 €
Nord-est: 25.723 €n.d. Livelli retributivi più alti nelle ripartizioni del Nord. Lavoro intermittente Lavoratori interessati 758.699 persone +4,9% Retribuzione media annua 2.648 €; presenza femminile leggermente prevalente. Lavoro somministrato Lavoratori con almeno una giornata retribuita 915.062 persone -2,5% Retribuzione media 10.578 €;
uomini 11.839 €, donne 8.889 €. -
Fondo abitativo per genitori separati o divorziati 2026: come sarà?
La bozza della legge di bilancio 2026, attualmente all’esame della Commissione Bilancio del Senato, introduce con l’articolo 56 una misura rilevante per il welfare familiare.
Si tratta dell’istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato a sostenere i genitori separati o divorziati che non siano assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e che abbiano figli a carico.
Il legislatore riconosce, infatti, che la perdita della disponibilità della casa familiare, unita agli obblighi di mantenimento, costituisce un fattore di rischio economico significativo per molti genitori non collocatari, spesso esposti a difficoltà nel garantire condizioni abitative adeguate per sé e per i propri figli.
Secondo la formulazione attuale, il contributo potrà essere riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno di età del figlio, estendendo quindi la tutela oltre la soglia tradizionale dei 18 anni, in coerenza con l’evoluzione normativa che riconosce una responsabilità genitoriale protratta nelle fasi iniziali della vita adulta.
La dotazione finanziaria prevista è pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, risorse destinate ad alimentare una misura che potrebbe rivelarsi particolarmente strategica, specie nei contesti urbani caratterizzati da canoni di locazione elevati.
È tuttavia da sottolineare che la norma, pur delineando l’ambito soggettivo dei beneficiari, rinvii completamente alla normativa secondaria la definizione dei requisiti puntuali e delle modalità operative per l’accesso al contributo, lasciando così irrisolti elementi applicativi essenziali e rinviando molto probabilmente di qualche mese la reale attuazione.
Criteri applicativi e decreto attuativo osservazioni dell’Ufficio
Il comma 2 dell’articolo 56 affida a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di definire criteri, parametri e procedure per l’erogazione dei contributi. Tale scelta legata forse all'iniziativa legislativa proveniente dal Ministro Salvini , titolare del dicaster, o è inusuale in quanto l'oggetto della norma non rientra tra le sue competenze. Potrebbe essere oggetto di modifica v. sotto gli emendamenti presentati
Si segnala inoltre, tra le osservazioni formulate dagli uffici a supporto dell’esame parlamentare un rilievo significativo: l’opportunità di definire in modo esplicito la nozione di “figlio a carico”. L’espressione, infatti, può prestarsi a diverse interpretazioni – fiscali, anagrafiche o legate alla convivenza – e rischia di generare incertezze applicative qualora non venga chiarita in modo uniforme. Una definizione puntuale risulterebbe essenziale per delimitare correttamente la platea dei destinatari e per garantire criteri omogenei sul territorio nazionale.
Le principali proposte di emendamento
Nel corso dell’esame parlamentare sono state presentate numerose proposte di modifica all’articolo 56, provenienti da diversi gruppi politici, con l’obiettivo di precisare l’assetto amministrativo del Fondo, rafforzare le garanzie di equità nell’accesso e introdurre ulteriori condizioni di ammissibilità.
In particolare, l’emendamento 56.1 (Sironi, Mazzella, Pirro, Damante) propone il trasferimento della gestione del Fondo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al Ministero dell’economia, con successivo passaggio al Dipartimento per le politiche della famiglia, affidando inoltre il decreto attuativo all’autorità politica delegata in materia familiare.
Il senatore Lombardo (56.2) suggerisce di escludere dai benefici i genitori che non abbiano adempiuto agli obblighi di mantenimento o alle prescrizioni dei provvedimenti di separazione e divorzio.
Gli emendamenti 56.3 e 56.5 (Magni, De Cristofaro, Cucchi; Maiorino, Pirro, Damante) convergono sulla necessità di ampliare il coinvolgimento istituzionale nel decreto attuativo – includendo il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia – e di introdurre verifiche puntuali sulla situazione economica e patrimoniale dei richiedenti, garantendo criteri equi, controlli più rigorosi e coordinamento con gli altri strumenti di sostegno abitativo. La proposta 56.4 prevede inoltre il passaggio in Conferenza Unificata per rafforzare la concertazione con Regioni ed enti locali.
Chiude il quadro l’emendamento 56.6 (De Poli), che vorrebbe introdurre stringenti requisiti soggettivi aggiuntivi:
- assenza di rinvio a giudizio o condanne per violenza domestica o su minori,
- mancanza di altri immobili e verifica del reddito triennale, con l’obiettivo di destinare il Fondo ai nuclei più meritevoli e in reale condizione di bisogno.
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Rinnovo CCNL Telecomunicazioni: aumenti, welfare e nuovo inquadramento
Il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Telecomunicazioni, siglato l’11 novembre da Asstel e dai sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, segna un passaggio decisivo per l’intera filiera. Dopo quasi tre anni di vacanza contrattuale, il nuovo CCNL, valido per i trienni 2023-2025 e 2026-2028, si presenta come un accordo di “trasformazione”, capace di intercettare i profondi cambiamenti tecnologici, organizzativi e di mercato che stanno ridisegnando il settore.
Per il presidente di Asstel, Pietro Labriola, si tratta di un «punto di svolta», non solo per l’impianto economico del rinnovo, ma soprattutto per la capacità del contratto di mettere «al centro il valore delle persone», in un settore attraversato da instabilità competitive e da nuove complessità legate ai processi di digitalizzazione. Un giudizio condiviso da Laura Di Raimondo, direttrice generale di Asstel, che definisce il nuovo assetto come «uno strumento concreto per governare le trasformazioni in atto», sottolineando il superamento dei vecchi livelli di inquadramento e l’ingresso di un modello basato sulle aree professionali.
Il rinnovo riguarda circa 200mila lavoratori, includendo il vasto segmento del CRM-BPO, spesso teatro di pressioni competitive e fenomeni di dumping contrattuale. Proprio su questo terreno il contratto interviene con una riforma di rilievo, introducendo misure di flessibilità e sostenibilità per garantire continuità occupazionale, a fronte di un mercato in profonda evoluzione. Anche per i sindacati l’accordo rappresenta una risposta ai problemi di reddito, ma anche un argine ai contratti pirata e un sostegno alla qualità del lavoro.
Novità contrattuali rinnovo contratto TLC
Uno dei pilastri del rinnovo è il nuovo sistema di classificazione professionale, centrato sulle Aree Professionali, che sostituiscono i livelli tradizionali. L’obiettivo è rendere più trasparente il riconoscimento delle competenze e collegare in modo diretto responsabilità, crescita professionale e progressione retributiva. Il modello prevede una doppia architettura: una generale, valida per l’intero settore, e una specifica per le attività del CRM-BPO, considerato il segmento più fragile sotto il profilo della concorrenza e delle transizioni tecnologiche.
Accanto alla riforma degli inquadramenti, il contratto aggiorna tutta la disciplina legata alle nuove tecnologie, dai sistemi informatici a supporto delle attività operative ai percorsi formativi certificati, nel tentativo di rafforzare la competitività del settore e migliorare l’occupabilità dei lavoratori. In materia di lavoro agile, il CCNL sancisce una piena equivalenza fra prestazioni in sede e da remoto e introduce strumenti utili alla contrattazione aziendale per rendere strutturale lo smart working.
Sul piano delle tutele, sono significative le innovazioni in tema di permessi, congedi e welfare:
Vengono ampliate le possibilità per i genitori con figli ricoverati (fino ai 18 anni di età) e aumentano a 125 ore i permessi destinati all’assistenza di figli con bisogni educativi speciali.
Per le donne vittime di violenza è previsto un ampliamento delle agevolazioni, che includono la possibilità di richiedere il part time.
Recepite le novità normative sul congedo di paternità, che viene fissato a 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), interamente retribuiti al 100%.
Un elemento ulteriore riguarda la neutralizzazione del periodo di comporto per i lavoratori con disabilità superiore al 66%, nelle giornate di malattia collegate allo stato di disabilità. Sul fronte dell’assistenza sanitaria, le parti hanno inoltre definito l’avvio di una fase di studio per la creazione, dal luglio 2026, di un fondo sanitario di categoria per le aziende prive di sistemi integrativi.
Infine, vengono reintrodotte le causali per il tempo determinato, adeguate alle norme vigenti, e rafforzate le informative nella somministrazione, che dovranno includere dati per singole sedi in caso di imprese plurilocalizzate. Il contratto recepisce anche l’istituzione della nuova festività del 4 ottobre – San Francesco.
Il comparto CRM BPO
Nel rinnovo del CCNL Tlc assume un ruolo centrale il comparto CRM-BPO, acronimo che indica l’insieme delle attività di Customer Relationship Management e di Business Process Outsourcing.
Si tratta del vasto segmento dei servizi di customer care, dei call center e delle lavorazioni di back office affidate in outsourcing dagli operatori telefonici, un’area che negli ultimi anni ha subito pressioni competitive particolarmente intense e che spesso è stata esposta a fenomeni di dumping contrattuale.
Proprio per queste ragioni il contratto introduce, per la prima volta, una disciplina specifica dedicata a questo settore, con strumenti mirati a garantire maggiore sostenibilità economica, continuità occupazionale e flessibilità organizzativa. L’obiettivo è valorizzare un comparto considerato essenziale per la filiera, ma al tempo stesso più vulnerabile ai cambiamenti tecnologici e ai modelli produttivi in rapida evoluzione.
Novità economiche rinnovo contratto TLC
Sul piano economico, il rinnovo riconosce un aumento complessivo di 298 euro mensili ai lavoratori inquadrati al 5° livello (Livello C1 nel nuovo sistema). L’incremento verrà erogato in quattro tranche tra il 2026 e il 2028.
Per il segmento CRM-BPO, interessato da un percorso differenziato, l’aumento complessivo è di 288 euro, con un’articolazione delle tranche più distribuita nel tempo.
L’accordo prevede inoltre un incremento delle contribuzioni al fondo pensione Telemaco (1,6% dal 1° gennaio 2026) e al Fondo Bilaterale di Solidarietà, con un aumento allo 0,20% per la quota aziendale e allo 0,10% per quella dei lavoratori.
Nel triennio 2026-2028 sarà riconosciuto anche il recupero dell’inflazione Ipca maturata nei due cicli negoziali. Sul versante dell’Elemento di Garanzia Retributiva, le aziende saranno esonerate in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali per più di 26 settimane o se coinvolgono oltre il 30% della forza lavoro; resta invece il divieto di decurtazione per tutte le assenze che comportano conservazione del posto.
Di seguito le tabelle riepilogative degli incrementi economici:
Tabella aumenti – Comparto generale
Decorrenza Aumento (euro) 1° gennaio 2026 100 1° dicembre 2026 50 1° luglio 2027 50 1° dicembre 2028 98 Totale 298 Tabella aumenti – Comparto CRM-BPO
Decorrenza Aumento (euro) 1° aprile 2026 50 1° dicembre 2026 35 1° dicembre 2027 50 1° luglio 2028 50 1° dicembre 2028 103 Totale 288