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Congedi parentali 2026 prime istruzioni INPS sulle novità
Con il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di congedo parentale. Le nuove regole riguardano esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti e incidono sul periodo entro il quale è possibile usufruire del congedo, oltre a chiarire le modalità di presentazione delle domande all’Istituto. In particolare l'istituto precisa che sono valide ex post le comunicazioni per il periodo dal 1 gennaio alla data del messaggio.
Comunicazione congedi parentali
Dal 1° gennaio 2026 il limite temporale per fruire del congedo parentale per i lavoratori dipendenti viene esteso da 12 a 14 anni di vita del figlio.
Lo stesso limite vale anche nei casi di adozione o affidamento, calcolando i 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia (e comunque non oltre la maggiore età). Restano invece invariati i limiti per i lavoratori iscritti alla Gestione separata (12 anni) e per i lavoratori autonomi (1 anno).
L’INPS ha aggiornato dall’8 gennaio 2026 la procedura telematica per l’invio delle domande; per i periodi di congedo fruiti dal 1° gennaio 2026 prima dell’aggiornamento, la domanda può essere presentata anche successivamente, tenendo conto dell’impossibilità tecnica iniziale.
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Malattia dei dipendenti: no all’accertamento preventivo
La gestione delle assenze per malattia dei lavoratori rappresenta, per datori di lavoro e consulenti, un ambito delicato in cui si intrecciano potere organizzativo, disciplina del rapporto e garanzie del dipendente. In questo contesto si inserisce l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27671 del 2025, che affronta il tema dell’interesse ad agire del datore di lavoro quando intende ottenere un accertamento giudiziale sulla reale sussistenza e gravità della malattia denunciata dai dipendenti.
La pronuncia si colloca nell’alveo di un orientamento consolidato e ribadisce che il processo civile non può essere utilizzato come strumento preventivo o esplorativo, finalizzato a “mettere al sicuro” future decisioni datoriali. Il chiarimento è rilevante perché delimita con precisione il perimetro delle azioni esperibili in giudizio e distingue tra tutela dei diritti e mera verifica di fatti, anche quando questi ultimi potrebbero assumere rilievo disciplinare.
Il caso
La vicenda trae origine da un ricorso proposto da una società datrice di lavoro, che aveva chiesto al giudice di accertare se le patologie dichiarate da due lavoratori durante plurimi periodi di assenza fossero effettivamente idonee a giustificare l’assenza dal lavoro. La domanda era motivata dalla frequenza delle assenze, dalla loro coincidenza temporale e da comportamenti tenuti dai lavoratori nel periodo di malattia, ritenuti incompatibili con lo stato dichiarato.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire, decisione poi confermata dalla Corte d’Appello.
Secondo i giudici di merito, la società mirava a ottenere un accertamento meramente fattuale, non immediatamente collegato alla tutela di un diritto attuale, ma funzionale a una valutazione disciplinare futura e ipotetica.
Nel ricorso per Cassazione, la datrice di lavoro ha sostenuto che l’incertezza sulla reale sussistenza della malattia le impediva di esercitare consapevolmente il potere disciplinare, invocando la necessità di un intervento giudiziale per chiarire il quadro prima di procedere.
Decisione e motivazione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che l’interesse ad agire, richiesto dall’articolo 100 del codice di procedura civile, deve essere concreto e attuale e deve avere ad oggetto un diritto o un rapporto giuridico, non un fatto isolato che costituisca solo un presupposto di future valutazioni.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui non sono ammissibili azioni autonome di mero accertamento di fatti che non integrano, di per sé, una lesione attuale di un diritto. In particolare, non è consentito al datore di lavoro chiedere al giudice di verificare preventivamente se una condotta del lavoratore sia tale da giustificare una sanzione disciplinare o un licenziamento, poiché la valutazione resta rimessa alla responsabilità datoriale e alle regole ordinarie del procedimento disciplinare.
La Cassazione ha inoltre precisato che l’ordinamento già mette a disposizione del datore strumenti idonei a gestire le assenze per malattia, senza necessità di un accertamento giudiziale preventivo: tra questi rientrano:
- la richiesta di visita di controllo,
- gli accertamenti sull’idoneità lavorativa e
- la verifica della compatibilità dei comportamenti del lavoratore con lo stato di malattia.
L’eventuale esercizio del potere disciplinare avviene poi nel contraddittorio, secondo le garanzie previste dall’articolo 7 della legge n. 300 del 1970.
In conclusione, la Corte ha affermato che il processo non può essere utilizzato per ottenere certezze preventive su valutazioni discrezionali future, ribadendo il principio di autoresponsabilità nell’esercizio dei poteri datoriali e il carattere eccezionale dell’intervento giurisdizionale, ammesso solo quando sia indispensabile per la tutela di un diritto attuale e non meramente ipotetico
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Denunce INAIL: codice contratto CNEL obbligatorio dal 12 gennaio
La circolare n. 4/2026 dell’INAIL fornisce istruzioni operative in merito all’Accordo interistituzionale tra INAIL e CNEL, sottoscritto il 14 marzo 2025, finalizzato a migliorare la qualità delle informazioni sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali attraverso l’utilizzo di un codice univoco dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) , annunciato già a fine dicembre scorso.
L’Accordo si inserisce in un più ampio quadro di collaborazione istituzionale volto a rafforzare le politiche di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con gli indirizzi strategici contenuti nella Relazione programmatica INAIL 2025-2027
In particolare, la cooperazione tra INAIL e CNEL mira allo sviluppo di flussi informativi strutturati, utili per analisi statistiche più puntuali sugli eventi lesivi connessi all’attività lavorativa, anche in relazione alle diverse categorie contrattuali
Denunce INAIL: obbligo codice contratto CNEL come fare
Elemento centrale dell’Accordo è il collegamento tra le denunce di infortunio e malattia professionale e l’Archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro, gestito dal CNEL.
A tal fine, viene introdotto l’obbligo di indicare, nelle comunicazioni e denunce trasmesse all’INAIL, il codice alfanumerico CNEL, che identifica in modo univoco ciascun CCNL depositato. Tale codifica consente di associare ogni evento infortunistico o tecnopatico alla specifica categoria contrattuale di riferimento, migliorando la precisione degli indicatori di rischio e favorendo l’adozione di criteri uniformi da parte delle amministrazioni pubbliche.
Dal punto di vista operativo, la circolare individua specifici adempimenti a carico dei datori di lavoro e degli intermediari.
A decorrere dal 12 gennaio 2026, la compilazione del campo obbligatorio “CCNL – Codice CNEL” è richiesta per tutte le comunicazioni di infortunio e per le denunce di infortunio e malattia professionale trasmesse in modalità telematica.
Il nuovo campo sostituisce i precedenti riferimenti al settore lavorativo e alla categoria CNEL e consente la visualizzazione delle informazioni di dettaglio sul contratto applicato, inclusi i soggetti firmatari datoriali e sindacali
Per supportare gli operatori nella corretta compilazione degli adempimenti, l’INAIL rinvia ai manuali aggiornati relativi ai diversi servizi di denuncia, disponibili sul sito istituzionale.
Tabelle codici CNEL disponibili
Per rendere operativa questa innovazione, l’INAIL ha provveduto ad aggiornare i servizi online e gli applicativi istituzionali, adeguando le procedure di raccolta dei dati sulla base dell’elenco dei contratti collettivi trasmesso dal CNEL, elenco che sarà oggetto di aggiornamento periodico. Le modifiche riguardano sia i servizi telematici sia i moduli cartacei, utilizzabili solo in via residuale nei casi di malfunzionamento dei sistemi o per categorie di assicurati non ancora obbligate all’invio telematico. Si ricorda che per agevolare la corretta compilazione, l’Istituto ha reso disponibile già dal 28 dicembre scorso il codice alfanumerico CNEL in formato Excel, consultabile all’interno della sezione “Tabelle di decodifica dei dati” di ciascun servizio online interessato. Le tabelle aggiornate, sono accompagnate dalle cronologie delle versioni, che permettono di monitorare le modifiche intervenute nel tempo, e dalle documentazioni tecniche aggiornate, fondamentali per chi utilizza l’invio massivo tramite tracciati record. I percorsi di consultazione variano a seconda della tipologia di denuncia (comunicazione di infortunio, denuncia di infortunio, denuncia di malattia professionale o di silicosi/asbestosi), ma convergono tutti nelle sezioni di supporto al servizio online e nelle tabelle di decodifica pubblicate sul portale INAIL.
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Emersione lavoro irregolare: illegittimo il no automatico per segnalazione SIS
Con la sentenza n. 6 del 2026, depositata il 22 gennaio, la Corte costituzionale interviene sulla disciplina delle procedure di emersione dei rapporti di lavoro irregolari introdotte durante l’emergenza pandemica, chiarendo i limiti dell’automatismo ostativo legato alle segnalazioni nel Sistema d’informazione Schengen (SIS).
La pronuncia riguarda l’articolo 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui escludeva in modo automatico l’accesso alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
Il giudizio prende le mosse da un contenzioso amministrativo relativo al diniego di rilascio del permesso di soggiorno nell’ambito della procedura di emersione, diniego fondato esclusivamente sulla presenza di una segnalazione Schengen.
La Corte è stata chiamata a valutare la compatibilità di tale previsione con i principi costituzionali di ragionevolezza ed eguaglianza, nonché con il quadro normativo europeo che disciplina l’uso del SIS.
Il caso all’attenzione della Corte Costituzionale
Il giudizio di legittimità costituzionale è stato promosso dal Consiglio di Stato nell’ambito di un appello proposto contro una sentenza del TAR Campania. Il ricorrente, cittadino di Paese terzo, aveva presentato istanza di emersione di un rapporto di lavoro ai sensi della normativa del 2020, ma la Questura competente aveva respinto la domanda in quanto l’interessato risultava segnalato nel SIS.
La segnalazione, come emerso nel corso del giudizio, era stata inserita da un altro Stato membro per un motivo riconducibile all’ingresso irregolare nel territorio di quello Stato e non per ragioni di pericolosità per l’ordine o la sicurezza pubblica. Il giudice amministrativo di primo grado aveva ritenuto vincolante la segnalazione, aderendo a un orientamento giurisprudenziale che attribuiva a tale elemento un effetto automaticamente preclusivo.
Il Consiglio di Stato ha invece sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della norma, evidenziando come l’automatismo ostativo impedisse qualsiasi valutazione in concreto della posizione del lavoratore straniero e producesse un effetto contraddittorio rispetto alla finalità stessa della procedura di emersione, volta a regolarizzare rapporti di lavoro e posizioni di soggiorno irregolari già esistenti. La questione è stata quindi rimessa alla Corte costituzionale per verificare se la disciplina censurata fosse coerente con i principi fondamentali dell’ordinamento
Accesso alla regolarizzazione anche con segnalazione Schengen
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disposizione nella parte in cui non consente l’accesso alla regolarizzazione ai cittadini stranieri segnalati nel SIS per il solo fatto di non aver osservato le regole sull’ingresso e sul soggiorno. Secondo i giudici, la norma introduceva un’irragionevole contraddizione interna: da un lato, la procedura di emersione era finalizzata a sanare situazioni di irregolarità; dall’altro, la stessa irregolarità, se formalizzata in una segnalazione Schengen, diventava un ostacolo insuperabile.
La Corte ha inoltre rilevato una violazione del principio di eguaglianza, poiché la disciplina determinava un trattamento differenziato tra lavoratori stranieri in situazioni sostanzialmente analoghe. In particolare, risultavano penalizzati coloro che erano entrati in Italia transitando da un altro Paese dell’area Schengen rispetto a chi era entrato direttamente sul territorio nazionale, pur in assenza di profili di pericolosità.
Nel motivare la decisione, la Corte ha richiamato anche l’evoluzione del diritto europeo in materia di SIS, sottolineando che la segnalazione non ha natura automaticamente vincolante per lo Stato chiamato a decidere sul rilascio di un titolo di soggiorno. Il sistema europeo impone una valutazione individuale e concreta della posizione dello straniero, basata sull’effettiva sussistenza di una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica.
La pronuncia elimina quindi dall’ordinamento una preclusione generalizzata, riaffermando la necessità di un esame sostanziale delle singole posizioni nell’ambito delle procedure di emersione dei rapporti di lavoro. In questo modo, la Corte ricompone il rapporto tra disciplina nazionale e finalità della regolarizzazione, nel rispetto dei principi costituzionali e del quadro normativo europeo di riferimento.
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ISEE 2026: novità e istruzioni aggiornate
La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, interviene in modo significativo sulla disciplina dell’ISEE, con l’obiettivo dichiarato di rendere l’indicatore più aderente alla reale capacità economica dei nuclei familiari e più equo nella distribuzione delle prestazioni sociali agevolate.
Le modifiche riguardano sia il patrimonio mobiliare, con l’inclusione di nuove forme di ricchezza finora difficilmente intercettabili, sia il patrimonio immobiliare, attraverso l’ampliamento delle franchigie per l’abitazione principale e la proroga delle esclusioni per gli immobili colpiti da calamità naturali.
Di seguito in dettaglio le principali novità introdotte e le indicazioni fornite dall'INPS con messaggio del 12 gennaio sull'applicazione transitoria. in attesa del decreto ministeriale attuativo.
Con l'ulteriore messaggio 213 del 22 gennaio 2026 INPS comunica l’attivazione di una modalità transitoria di consultazione del valore ISEE, in attesa della pubblicazione dei modelli di DSU aggiornati .
Criptovalute, conti esteri nel nuovo ISEE: più controlli sulla ricchezza “liquida”
I commi 32-34 della Legge di Bilancio 2026 introducono una revisione dei criteri di determinazione del patrimonio mobiliare ai fini ISEE, modificando l’articolo 5 del decreto-legge n. 201/2011.
La finalità è di rafforzare la capacità dell’ISEE di intercettare forme di ricchezza liquide o facilmente trasferibili, spesso sottratte alla rilevazione ordinaria perché detenute all’estero o in forma digitale.
A partire dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative, dovranno essere inclusi nel patrimonio mobiliare:
- conti correnti e depositi bancari o finanziari detenuti all’estero;
- criptovalute e altri asset digitali posseduti dal nucleo familiare, indipendentemente dalla piattaforma o dal wallet utilizzato;
- rimesse di denaro verso l’estero, comprese quelle effettuate tramite sistemi di money transfer o mediante spedizione di contante non accompagnato.
Si tratta di una novità di forte impatto, che mira a evitare distorsioni nell’accesso alle prestazioni sociali agevolate e a garantire una maggiore equità redistributiva, soprattutto nei confronti delle famiglie con risorse finanziarie non immediatamente visibili.
Gli aspetti tecnici saranno definiti da un decreto interministeriale di aggiornamento del Regolamento ISEE. Entro 90 giorni dalla sua emanazione, Comuni, Regioni ed enti locali dovranno poi adeguare i propri regolamenti.
Le prestazioni già in corso continueranno a essere erogate secondo le regole previgenti fino all’adozione dei nuovi atti.
Prima casa e famiglie numerose: franchigia piu alta e nuova scala di equivalenza
Un’altra rilevante novità, forse quella con piu ampio impatto , riguarda la prima casa di abitazione, disciplinata dal comma 208. La Legge di Bilancio 2026 innalza sensibilmente la franchigia patrimoniale dell’immobile in cui risiede il nucleo familiare, rendendo l’ISEE più favorevole soprattutto per le famiglie proprietarie della casa.
Il valore dell’abitazione principale escluso dal calcolo dell’ISEE passa:
- da 52.500 euro a 91.500 euro;
- e sale fino a 120.000 euro per i nuclei residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane, tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna..
La franchigia riguarda esclusivamente l’abitazione di proprietà in cui il nucleo risiede.
A tale importo si aggiunge inoltre una maggiorazione di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. La novità sta nel fatto che, rispetto alla disciplina precedente, l’incremento scatta ora dal secondo figlio, e non più dal terzo.
Il valore dell’immobile è determinato secondo i criteri IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente la presentazione della DSU, al netto del mutuo residuo alla stessa data.
Infine, la manovra interviene anche sulla scala di equivalenza, aumentando le maggiorazioni per i nuclei con figli:
- 0,10 con due figli;
- 0,25 con tre figli;
- 0,40 con quattro figli;
- 0,55 con cinque o più figli.
Rispetto al passato, viene introdotta per la prima volta una maggiorazione per i nuclei con due figli, mentre tutte le altre aumentano di 0,05 punti, con effetti positivi sull’accesso a bonus e agevolazioni.
Immobili distrutti o inagibili: esclusione dall’ISEE prorogata per il 2026
Con il comma 584, la Legge di Bilancio 2026 proroga anche per il prossimo anno l’esclusione dall’ISEE degli immobili e fabbricati distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali.
La norma conferma che tali beni NON concorrono al calcolo del patrimonio immobiliare, evitando che situazioni di emergenza o di mancata fruibilità dell’immobile producano effetti penalizzanti sull’indicatore economico.
La proroga rappresenta una misura di tutela per i nuclei colpiti da eventi sismici, alluvionali o da altre calamità, in continuità con gli interventi adottati negli anni precedenti. In assenza di questa esclusione, molte famiglie si sarebbero trovate con un ISEE più elevato pur non potendo disporre concretamente del bene.
Indicazioni INPS Messaggio 102 del 12.1.2026
Nel Messaggio INPS n. 102 del 12 gennaio 2026 giungono le prime indicazioni operative sulle novità della legge di bilancio precisando che si tratta di fatto un nuovo ISEE specifico per determinate prestazioni ( ISF) La misura è adottata in via transitoria, nelle more dell’adeguamento del Regolamento ISEE di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Il nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione è utilizzabile per
- l’assegno di inclusione (ADI),
- il supporto per la formazione e il lavoro (SFL),
- l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU),
- il bonus asilo nido e le forme di supporto domiciliare,
- il bonus nuovi nati.
ATTENZIONE Per tutte le altre prestazioni sociali agevolate continueranno invece ad applicarsi gli indicatori ISEE già previsti dalla normativa vigente.
Come detto , sotto il profilo tecnico, la principale novità riguarda la franchigia per l’abitazione principale, innalzata a
- 91.500 euro per la generalità dei nuclei familiari. e
- 120 mila euro Per i nuclei residenti nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane .
A tali importi si aggiunge un incremento di 2.500 euro per ciascun figlio convivente successivo al primo
Modificate anche le maggiorazioni previste per i nuclei con figli , in senso più favorevole (vedi sopra)
Il messaggio dedica ampio spazio alle indicazioni transitorie, considerato che al momento dell’entrata in vigore della norma non risultano ancora aggiornati il modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), l’attestazione ISEE e le relative istruzioni.
Le indicazioni per il regime transitorio
In attesa del decreto direttoriale di aggiornamento, l’INPS ha adeguato le proprie procedure informatiche per consentire comunque il calcolo del nuovo indicatore dal 1° gennaio 2026, per cui evidenzia che :
- nella compilazione della DSU Mini e della DSU Integrale è ora possibile indicare anche il valore “2” nel campo relativo al numero di figli conviventi, al fine di applicare correttamente le nuove maggiorazioni. Le modifiche non riguardano invece il modello riferito al nucleo familiare ristretto.
- trattandosi di un ISEE più favorevole rispetto a quelli in vigore fino al 31 dicembre 2025, le domande di ADI, SFL e bonus nuovi nati che, sulla base dell’ISEE 2026 ordinario, avrebbero esito negativo vengono temporaneamente sospese.
- Una volta completati gli aggiornamenti procedurali, l’Istituto procederà al ricalcolo automatico del nuovo ISEE per tutte le DSU presentate dal 1° gennaio 2026 e alla definizione delle domande sospese, nonché al ricalcolo delle prestazioni già liquidate qualora il nuovo indicatore risulti più vantaggioso.
- Per l’assegno unico, resta ferma la regola secondo cui le mensilità di gennaio e febbraio 2026 sono determinate sulla base dell’ISEE valido al 31 dicembre 2025.
ATTENZIONE Con il Messaggio INPS n. 213 del 22 gennaio 2026, l’Istituto comunica l’attivazione di una modalità transitoria di consultazione del valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, prevista dalla legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 208, L. n. 199/2025). In attesa dell’approvazione del nuovo modello di attestazione ISEE, gli utenti possono visualizzare online il valore ISEE rilevante tramite il Portale unico ISEE, accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS, nella sezione “Dichiarazioni e storico”, attraverso il link “ISEE Specifiche Prestazioni”.
Una volta approvato il nuovo modello, l’INPS aggiornerà automaticamente le DSU presentate dal 1° gennaio 2026 e disattiverà la funzione di consultazione temporanea.
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Premi e azioni ai dipendenti all’estero: il trattamento fiscale in Italia
Con la Risposta a Interpello n. 8 del 2026 l’Agenzia delle Entrate torna a chiarire il corretto trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente derivanti da piani di incentivazione azionari e monetari, quando tali compensi risultano percepiti in Italia ma maturati, in tutto o in parte, durante periodi di lavoro svolti all’estero. Il documento si inserisce in un filone interpretativo già tracciato dalla prassi amministrativa, per definire i criteri di territorialità e obblighi di imposizione e di sostituzione d’imposta in contesti di mobilità internazionale dei lavoratori. L’analisi di questo caso abbastanza complesso assume particolare rilievo per i datori di lavoro italiani appartenenti a gruppi multinazionali e per i consulenti chiamati a gestire situazioni di distacco o trasferimento transnazionale, in cui la maturazione del compenso e il momento della percezione non coincidono con lo Stato di svolgimento dell’attività lavorativa.
Il caso: due piani di incentivazione e diversa residenza fiscale
L’istanza di interpello riguarda una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale con capogruppo estera, che ha adottato due distinti piani di incentivazione. Il primo prevede l’assegnazione gratuita di azioni al termine di un periodo pluriennale di maturazione, subordinata al raggiungimento di specifiche condizioni di performance e al mantenimento del rapporto di lavoro. Il secondo piano contempla l’erogazione di un premio in denaro annuale, maturato in relazione ai risultati aziendali, destinato ai dipendenti che hanno svolto attività lavorativa presso la capogruppo estera. I beneficiari includono lavoratori che, durante il periodo di maturazione, hanno prestato attività in uno o più Stati esteri, risultando fiscalmente residenti fuori dall’Italia, e che successivamente sono stati distaccati o trasferiti presso la società italiana. Il quesito verte sulla corretta individuazione dello Stato impositore e sugli obblighi della società italiana in qualità di sostituto d’imposta, anche alla luce dei precedenti chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in materia di premi e stock option a maturazione pluriennale.
I chiarimenti dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo partendo dall’articolo 3 del TUIR, che assoggetta i soggetti residenti a tassazione sui redditi ovunque prodotti e i non residenti sui soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, secondo i criteri di territorialità di cui all’articolo 23 del medesimo testo unico.
I redditi di lavoro dipendente sono definiti dall’articolo 49 del TUIR e determinati, ai sensi dell’articolo 51 del TUIR, in base a tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro, comprese le azioni gratuite e i premi in denaro. Per tali componenti reddituali, il momento impositivo coincide con la percezione, secondo il principio di cassa.
Sotto il profilo interno, l’Agenzia conferma che, qualora siano percepiti da lavoratori fiscalmente residenti in Italia, essi concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, anche se maturati in relazione ad attività lavorative svolte all’estero.
Diversamente, per i soggetti fiscalmente non residenti, la tassazione in Italia è limitata alla quota di reddito riferibile all’attività di lavoro prestata nel territorio dello Stato. Tali conclusioni, tuttavia, devono essere coordinate con le disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni, che, in presenza di clausole conformi all’articolo 15 del Modello OCSE, attribuiscono allo Stato della fonte una potestà impositiva concorrente limitata alla parte di reddito imputabile al lavoro svolto nel proprio territorio, anche se il compenso è corrisposto in un momento successivo.
In coerenza con l’orientamento già espresso per le stock option dalla risoluzione n. 92/E del 2009, l’Agenzia ribadisce che, per i redditi a maturazione pluriennale, l’imputazione territoriale deve avvenire secondo un criterio proporzionale basato sui giorni di lavoro svolti nei singoli Stati durante il periodo di maturazione. Tale impostazione è stata estesa anche ai premi in denaro, alla luce dei chiarimenti forniti dalla risposta n. 199 del 2025, che ha rettificato la risposta n. 81 del 2025, precisando che i premi maturati per attività svolta all’estero restano imponibili anche nello Stato della fonte, indipendentemente dal momento dell’erogazione, fermo restando il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.
Con riferimento agli obblighi di sostituzione d’imposta, l’Agenzia richiama l’articolo 23 del d.P.R. n. 600/1973, secondo cui il soggetto che corrisponde somme e valori riconducibili al rapporto di lavoro è tenuto a operare la ritenuta alla fonte. Applicando tale principio, viene chiarito che:
- per le azioni gratuite erogate ai lavoratori residenti in Italia, la società italiana deve operare le ritenute sull’intero valore delle azioni;
- invece, per i premi in denaro erogati direttamente dalla società estera e maturati esclusivamente per attività svolta all’estero, non sussistono obblighi di sostituzione in capo alla società italiana, restando l’imposizione demandata alla dichiarazione del lavoratore fiscalmente residente in Italia.
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Violazioni delle sanzioni UE: nuovi reati 231 per le aziende
Con il decreto legislativo n. 211/2025, recentemente pubblicato in GU, il legislatore italiano dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1226, introducendo un sistema sanzionatorio organico per la violazione delle misure restrittive dell’Unione europea, comunemente note come sanzioni UE.
L’intervento normativo ha una portata particolarmente rilevante perché incide sia sul Codice penale, con l’inserimento di un nuovo Capo I-bis dedicato ai “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”, sia sul D.lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.
Le nuove fattispecie incriminatrici puniscono condotte come:
- la messa a disposizione di fondi o risorse economiche a favore di soggetti designati,
- l’omesso congelamento di beni,
- la conclusion di operazioni commerciali, finanziarie o economiche con Stati terzi o entità sanzionate.
- la violazione degli obblighi informativi verso le autorità competenti e
- l’inosservanza delle condizioni previste dalle autorizzazioni eventualmente rilasciate.
Il quadro che emerge è quello di una tutela rafforzata degli interessi strategici dell’Unione, con una responsabilizzazione diretta anche delle imprese.
Responsabilità degli enti e nuovo calcolo delle sanzioni
Il cuore dell’intervento, per le imprese, è rappresentato dall’inserimento del nuovo articolo 25-octies.2 nel D.lgs. 231/2001, che qualifica come reati presupposto le violazioni delle misure restrittive UE.
Da questo momento, quindi, le società e gli enti possono essere chiamati a rispondere in sede amministrativa per fatti commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti apicali o sottoposti.
Il decreto introduce anche un meccanismo sanzionatorio innovativo, in linea con le indicazioni europee: le sanzioni pecuniarie non sono più calcolate con il tradizionale sistema per quote, ma come percentuale del fatturato globale dell’ente, riferito all’esercizio precedente alla commissione del reato.
Per le violazioni più gravi – come l’elusione delle sanzioni o l’inosservanza delle autorizzazioni – la sanzione può variare dall’1% al 5% del fatturato;
per la violazione degli obblighi informativi, la forbice è compresa tra 0,5% e 1%.
In mancanza di un dato attendibile sul fatturato, sono previsti importi fissi che arrivano fino a 40 milioni di euro, con un evidente effetto deterrente.
Tipologia di illecito (D.lgs. 231/2001 – art. 25-octies.2) Sanzione pecuniaria (su fatturato globale) Se non è determinabile il fatturato globale Aumento per reiterazione Sanzioni interdittive in caso di condanna Violazione / elusione delle misure restrittive UE e violazione delle condizioni di autorizzazioni
(richiamo a 275-bis e 275-quater c.p., oltre a ulteriori ipotesi previste)Dal 1% al 5% del fatturato globale dell’esercizio precedente Da € 3.000.000 a € 40.000.000 + 1/3 della sanzione prevista Da 2 a 6 anni se autore apicale;
da 1 a 3 anni se autore sottopostoViolazione degli obblighi informativi verso le autorità competenti imposti da una misura restrittiva UE
(richiamo a 275-ter c.p.)Dallo 0,5% all’1% del fatturato globale dell’esercizio precedente Da € 1.000.000 a € 8.000.000 + 1/3 della sanzione prevista Da 2 a 6 anni se autore apicale;
da 1 a 3 anni se autore sottopostoSanzioni interdittive e reiterazione illeciti
Accanto alle sanzioni pecuniarie, il decreto prevede anche l’applicazione di sanzioni interdittive di particolare severità.
In caso di condanna, l’ente può subire il divieto di esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni, nonché l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti pubblici. La durata varia da due a sei anni se il reato è commesso da un soggetto apicale e da uno a tre anni se la condotta è attribuibile a un sottoposto.
Ulteriore elemento di rilievo è l’aumento di un terzo delle sanzioni in caso di reiterazione degli illeciti, a conferma della volontà del legislatore di colpire con maggiore intensità i comportamenti sistematici.
Alla luce di queste novità, diventa imprescindibile per le imprese rivedere i modelli organizzativi 231, rafforzando i presidi di compliance in materia di sanzioni UE, controlli sulle controparti internazionali e flussi informativi verso le autorità.