• Pensioni

    Pensioni Italia- Albania, firmato anche l’Accordo amministrativo

    E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale (GU n.67 del 21-3-2025)  la Legge 11 marzo 2025, n. 29  che ratifica ed esegue l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024. L’Accordo favorisce in particolare  la tutela previdenziale dei lavoratori italiani e albanesi, garantendo la continuità dei diritti sociali tra i due Paesi e facilitando la mobilità lavorativa. Ieri 10 aprile è stato firmato dalla ministra del lavoro Calderone e dalla viceministra all'Economia albanese Manjani l'accordo per l'attuazione amministrativa

    La legge  è in vigore il 22 marzo 2025 e  diventa operativa il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

    Gli oneri finanziari derivanti dall'Accordo ammontano a 12 milioni di euro per il 2025, con una progressiva crescita poi fino a 23,4 milioni di euro annui dal 2032.

    Vediamo nei paragrafi successivi i dettagli, in attesa della circolare operativa INPS.

    Accordo Italia- Albania: riconoscimento delle pensioni

    L'accordo disciplina in dettaglio le modalità di riconoscimento, pagamento ed esportabilità delle pensioni e il coordinamento dei contributi previdenziali per i lavoratori nei due Paesi.

    Gli Enti previdenziali coinvolti sono 

        In Italia: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

        In Albania: L’ente responsabile è l’Istituto di Sicurezza Sociale della Repubblica d'Albania (Instituti i Sigurimeve Shoqërore – ISSH).

    Questi enti operano come istituzioni competenti per l’erogazione e il riconoscimento delle prestazioni sociali in base alle disposizioni dell’Accordo.

    L’Accordo prevede due modalità di calcolo per il riconoscimento delle pensioni ai lavoratori che hanno svolto attività in entrambi gli Stati:

    •    (A) Regime autonomo (Articolo 12)

    Se un lavoratore ha maturato i contributi minimi richiesti dalla legislazione di uno Stato senza dover ricorrere alla totalizzazione con l’altro Stato, la pensione viene calcolata esclusivamente sulla base dei contributi versati in quel Paese.

    In questo caso, l’ente previdenziale italiano o albanese eroga in modo indipendente la pensione al beneficiario.

    • (B) Regime di totalizzazione internazionale e pro-rata (Articolo 13)

    Se un lavoratore non ha maturato contributi sufficienti in uno Stato per avere diritto alla pensione, vengono cumulati i periodi di assicurazione maturati in entrambi i Paesi.

    Il calcolo della pensione avviene secondo la totalizzazione:

    •   Si determina l’importo teorico della pensione che spetterebbe se tutti i contributi fossero stati versati nel Paese in cui si chiede la prestazione.
    •   Si calcola l’importo effettivo sulla base dei soli contributi versati in quel Paese, applicando la formula pro-rata.

    Accordo sicurezza sociale Italia- Albania: esportabilità Pensioni – trattamenti minimi

    Le pensioni erogate da uno dei due Stati possono essere trasferite all’estero senza riduzioni, anche se il beneficiario si trasferisce in un Paese terzo.

    Non sono previste penalizzazioni per il trasferimento della residenza.

    •  Pensioni minime e integrazione al trattamento minimo (Articolo 16)

    Se un lavoratore riceve una pensione calcolata in regime pro-rata e questa è inferiore al trattamento minimo previsto in uno dei due Stati, l’integrazione viene concessa solo se il beneficiario risiede nel Paese che eroga la prestazione.

    L’integrazione al trattamento minimo è a carico esclusivo dello Stato di residenza del pensionato.

    • Applicazione ai periodi contributivi pregressi

    I contributi versati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo saranno riconosciuti ai fini della totalizzazione.

    Tuttavia, l’Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi antecedenti alla sua entrata in vigore.

    Accordo sicurezza sociale Italia- Albania: contribuzione

    Contributi previdenziali per lavoratori transfrontalieri

        Lavoratori distaccati (Articolo 6)

    Se un lavoratore dipendente è inviato temporaneamente in uno dei due Stati da un’impresa con sede nell’altro Paese, continua a versare i contributi previdenziali nel Paese di origine per un massimo di 24 mesi, evitando una doppia contribuzione.

         Lavoratori autonomi (Articolo 6, comma 2)

    Un lavoratore autonomo che esercita la sua attività abitualmente in uno Stato e si trasferisce temporaneamente per lavorare nell’altro Paese per meno di 24 mesi rimane soggetto alla legislazione previdenziale del Paese d’origine.

        Personale viaggiante e marittimo (Articolo 6, comma 3 e 4)

    Il personale delle compagnie aeree, ferroviarie o di trasporto su strada è assicurato nel Paese in cui ha sede l’impresa.

    I membri dell’equipaggio di una nave sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera della nave.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Assunzioni autisti under 35: contributi da EBILOG

    Ebilog, Ente nazionale per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione, ha pubblicato un bando per l'erogazione di contributi  ai datori di lavoro per l'assunzione di  nuovi autisti Under 35, a tempo indeterminato, anche con contratto  di apprendistato  effettuato o da effettuare entro il 31 dicembre 2025. Il contributo è pari a 3000 euro e sarà erogato anche per piu lavoratori, in numero proporzionalmente al personale dell'azienda. 

    ATTENZIONE contributi verranno erogati in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, chce vanno inviate entro 60 giorni dall'assunzione.

    Qui il testo integrale del bando. 

    Vediamo in sintesi  i requisiti e le modalità per fare domanda.

    Contributo assunzioni autisti autotrasporto: requisiti e contratti ammessi

    Possono presentare domanda le aziende in regola con la contribuzione EBILOG ovvero 

    •  le imprese già iscritte seppur non in regola completamente con i contributi dovuti,  che nei termini successivamente alla comunicazione loro inviata e nei termini prescritti regolarizzano interamente la loro posizione a partire dalla data di  iscrizione ad Ebilog. L’accesso ai bandi è ammesso previo versamento integrale della quota contributiva dovuta;
    • per le imprese di nuova iscrizione versando almeno due anni di contribuzione dovuta  o dopo aver maturato almeno un anno di contributi.

    Rientrano nell'agevolazione 

    • Nuove assunzioni
    • trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato 
    • assunzioni post tirocinio 

    purche sempre derivanti da un percorso di bilateralità ovvero previa stipula, preliminare all’assunzione del tempo determinato, di un accordo sindacale  con  piano formativo di inserimento del conducente.

    Ai datori di lavoro sarà erogato un contributo pari a 3.000 euro per l’assunzione di  giovani conducenti che non abbiano compiuto i 35 anni di età entro i seguenti limiti: 

    • 1 lavoratore per le imprese o associazioni fino a 5 dipendenti

    • 3 lavoratori per le imprese o associazioni tra 6 e 20 dipendenti

     • 10 lavoratori per le imprese o associazioni più grandi, purché non superino il 10% dei dipendenti in forza.

    Contributi assunzioni EBILOG: modalità per le domande

    Va presentata una domanda per ogni assunzione

    Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate ad Ebilog entro 60 giorni dall’assunzione del giovane autista esclusivamente in via telematica, tramite il  sito www.ebilog.it – “Area Riservata Aziende”  con le credenziali già in possesso dell'azienda 

    Nella domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti (in formato pdf, jpeg,png):

    – copia dell’accordo sindacale o documentazione che attesti il percorso di bilateralità;

    – copia della lettera di assunzione;

    – estremi dei dati bancari (codice IBAN) per il pagamento del contributo.

    Sono escluse dal bando le domande presentate in forma cartacea.

    Per ulteriori chiarimenti, indirizzo mail: [email protected]

  • Sicurezza sul Lavoro

    Bando ISI 2024, domande dal 14 aprile: guida online

    Come di consueto INAIL ha pubblicato,  quest'anno con molta sollecitudine  i Bando ISI 2024 con gli  Avvisi pubblici regionali/provinciali  con i quali  l’Inail finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto  dal Testo Unico sulla sicurezza d.lgs 81 2008 e dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 

    A febbraio è stata comunicata la data di apertura della piattaforma telematica per la compilazione e l'invio delle domande di contributo :

    • Procedura domanda    Apertura    14 aprile 2025
    • Chiusura    30 maggio 2025, entro le ore 18:00

    Inail informa che il prossimo aggiornamento del calendario sarà effettuato  entro il 16 maggio 2025.

    L'istituto ha anche predisposto due videotutorial per illustrare le procedure , disponibili qui

     Vediamo in sintesi le novità del nuovo Bando 2024 e i link agli avvisi regionali.

    Qui il testo integrale del bando   ISI 2024.

    Destinatari dei finanziamenti e progetti finanziabili

    L’iniziativa è rivolta:

    1. alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA)  in relazione ai diversi Assi di finanziamento;
    2. agli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018  solo per gli interventi di tipo  d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

    Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto , suddivise in 5 Assi di finanziamento:

    1. Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’Allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
    2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
    3. Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’Allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
    4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
    5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
    6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

    Bando INAIL 2024: misura dei finanziamenti

    Le risorse allocate sono pari a € 600.000.000 di cui

    • € 510 milioni per Isi e 
    • € 90 milioni per Isi agricoltura, 

     ripartite negli assi di finanziamento indicati sopra, come segue: 

    • Asse 1.1 Rischi tecnopatici 93.000.000
    • Asse 1.2 Modelli organizzativi e di responsabilità sociale 12.000.000
    • Asse 2 Rischi infortunistici 165.000.000
    • Asse 3 Bonifica da materiali contenenti amianto 150.000.000
    • Asse 4 Specifici settori di attività 90.000.000
    • Asse 5.1 Agricoltura 70.000.000
    • Asse 5.2 Agricoltura Giovani 20.000.000

    ripartiti alle regioni secondo le tabelle  allegate.

     Si ricorda che la ripartizione  a ogni regione/provincia autonoma, viene  effettuata sulla base dei criteri elaborati dalla Consulenza statistico attuariale in funzione

    •  della propensione delle aziende a richiedere il finanziamento per tali progetti e 
    •  del  rapporto tra numero di addetti di ciascuna  regione/provincia autonoma e della gravità degli infortuni avvenuti e indennizzati in passato dall'Istituto. 

    Il finanziamento alle imprese è  concedibile a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, secondo le seguenti specifiche:

    • per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
    • per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
    • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
      • fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 ( tutte le imprese agricole);
      • fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

    L’ammontare del finanziamento è compreso tra:

    •  un importo minimo di 5.000,00 euro e 
    • un importo massimo di 130.000,00 euro;

    non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).

    Bando INAIL 2024 presentazione domande e richieste assistenza

    La domanda  di finanziamento deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma e caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

    Tramite la sezione del sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda

    Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate sul portale dell’Inail, nel calendario scadenze ISI 2024, entro il 26 febbraio 2025.

    Inail ricorda che per informazioni ed assistenza è possibile :

    • fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. 
    •  rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del sito.

     entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura di compilazione della domanda online.

    QUI IL LINK AGLI AVVISI REGIONALI E ALLE  INFO SPECIFICHE SUI PROGETTI 

  • Enti no-profit

    ETS: al via i finanziamenti per assistenza nell’oncologia pediatrica

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato  il DD 39 del 7 aprile 2025 contenente l'Avviso n. 1/2025, che regola  il finanziamento di attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. 

    L'Avviso n. 1/2025 rientra nel quadro normativo stabilito dall'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha stanziato i fondi per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Questo fondo è destinato in particolare a sostenere le attività delle associazioni e degli enti del Terzo settore che operano in questo ambito, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei bambini malati e delle loro famiglie.

    Vediamo una sintesi della misura, delle modalità di accesso ai contributi e delle istruzioni operative per le domande gli operatori delle ONLUS  interessate.

    Fondo assistenza oncologia pediatrica: chi può accedere

    Possono accedere ai finanziamenti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione o fondazione, che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, iscritti nell'anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate.

    Scarica qui l'avviso 1 2025

    Per ulteriori informazioni e per accedere alla modulistica, è possibile consultare il sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

    Lavviso precisa anche che per eventuali quesiti/problemi tecnici o quesiti di natura normativa/amministrativa,gli enti  possono chiedere supporto compilando il form al seguente link:  https://www.urponline.lavoro.gov.it:nella sezione “chiedi supporto”.

    Categoria: Terzo Settore,  Sotto Categoria:

    • Fondo assistenza bambini oncologici _Avviso 1-2025 (quesiti tecnici), a partire dal 17 aprile 2025;

    • Fondo assistenza bambini oncologici_ Avviso 1-2025 (quesiti normativi)

    Si specifica che i quesiti di natura normativa/amministrativa possono essere formulati dagli utenti interessati fino a 10 giorni prima della scadenza del termine per l’invio delle domande di finanziamento.

    Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al seguente indirizzo: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-

    on/volontariato/pagine/fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica

    Fondo assistenza oncologia pediatrica ETS: risorse e contributi

    Per l'anno 2025, le risorse destinate al finanziamento ammontano a € 3.639.300,00.

    Queste risorse saranno ripartite tra un anticipo dell'80% con esigibilità nell'esercizio finanziario corrente (€ 2.911.440,00) e un saldo del 20% con esigibilità nell'esercizio finanziario 2027 (€ 727.860,00). 

    Il finanziamento richiesto per ciascun progetto non potrà essere inferiore a € 181.965,00 né superiore a € 727.860,00.

    Istruzioni, modulistica, documentazione da allegare alle domande

    Le  domande    possono essere inviate dal 17 aprile al 21 maggio 2025. Di seguito la procedura in dettaglio.

    1. Accesso alla Piattaforma

        Registrazione: La domanda deve essere presentata tramite la piattaforma informatica "Avviso 1_2025 FBO", disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'accesso è possibile utilizzando le credenziali SPID.

        Tempistiche: La piattaforma sarà disponibile dal 17 aprile 2025 al 21 maggio 2025, dalle ore 9:00 alle ore 16:00.  Le domande presentate oltre il termine saranno considerate irricevibili. L'Amministrazione si riserva la facoltà di variare i termini in caso di esigenze tecniche o amministrative impreviste.

    2. Modulistica Necessaria

        Modello A: Domanda di ammissione al finanziamento, da compilare da parte dell'ente capofila.

        Modello A1: Dichiarazione di partecipazione al partenariato, da compilare da ciascun partner.

        Modello A2: Dichiarazione di collaborazione gratuita, se prevista.

        Modello B: Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardanti il possesso dei requisiti di partecipazione.

        Modello B1: Esperienza pregressa e specifica, per evidenziare gli interventi realizzati nel triennio 2022-2024.

        Modello C: Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner.

        Modello D: Scheda di progetto, che descrive le attività previste e i risultati attesi.

        Modello E: Piano finanziario, che dettaglia le spese previste per il progetto.

        Modello Dettaglio volume delle entrate: Facoltativo, per descrivere il volume delle entrate dell'ente.

    3. Compilazione e Caricamento

        Formato: Tutti i modelli devono essere compilati in formato xls o pdf aperto non scannerizzato.

        Firma Digitale: Il rappresentante legale dell'ente capofila deve accedere utilizzando le proprie credenziali SPID, senza necessità di firma digitale per la domanda.

        Partenariato: In caso di partenariato, la domanda deve essere inserita dal soggetto capofila, mentre i partner devono compilare e sottoscrivere i modelli A1, B, B1 e C.

    4. Documentazione Aggiuntiva

        Statuto e Bilancio: È necessario indicare se lo statuto e l'ultimo bilancio consuntivo sono consultabili sul RUNTS o sul sito internet dell'ente. In caso contrario, devono essere caricati come allegati.

        Ricevuta di Presentazione: Al termine del processo di invio, il sistema rilascerà una ricevuta con data, ora di invio e numero identificativo.

    5. Veridicità delle Dichiarazioni

        Responsabilità: Tutte le dichiarazioni devono essere veritiere e complete. False attestazioni possono comportare sanzioni penali e l'esclusione dal finanziamento.

    Criteri di valutazione dei progetti di assistenza

    I progetti presentati per accedere ai finanziamenti previsti dall'Avviso n. 1/2025 saranno valutati sulla base di una serie di criteri specifici, volti a garantire che le risorse siano destinate alle iniziative più meritevoli e impattanti. Ecco i principali criteri di valutazione:

    •     Innovatività delle Attività Proposte:

    Verranno valutate positivamente le proposte che introducono nuove metodologie o approcci innovativi rispetto al contesto territoriale, alla tipologia di intervento o alle attività già svolte dall'ente proponente. Saranno considerati anche progetti pilota e sperimentali, che possano essere replicati o trasferiti in altri contesti territoriali.

    •     Rilevanza Rispetto al Contesto Territoriale:

    I progetti dovranno dimostrare di rispondere a esigenze e bisogni specifici del territorio in cui saranno realizzati. Sarà valutata la capacità del progetto di integrarsi con le risorse e le iniziative già presenti nel contesto locale.

    •     Capacità di Rispondere ai Bisogni dei Beneficiari:

    Le proposte dovranno evidenziare chiaramente i bisogni e le esigenze dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, e come le attività previste contribuiranno a soddisfarli.  Saranno considerati i risultati attesi e la loro misurabilità, nonché il potenziale impatto positivo sulle condizioni di vita dei beneficiari.

    •     Collaborazioni e Partenariati:

    Verranno valutate positivamente le proposte che prevedono collaborazioni con altri enti pubblici o privati, inclusi partenariati con organizzazioni del Terzo settore, istituzioni sanitarie e altre realtà operanti nel campo dell'assistenza oncologica pediatrica. Sarà considerata la capacità delle collaborazioni di arricchire il progetto e di ampliarne l'impatto.

    •     Esperienza Pregressa dell'Ente Proponente:

    Sarà valutata l'esperienza maturata dall'ente proponente nel settore dell'assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria a favore dei bambini affetti da malattia oncologica. In particolare verranno considerati gli interventi realizzati nel triennio 2022-2024 e la loro rilevanza rispetto alle attività proposte.

    •     Sostenibilità e Riproducibilità:

    I progetti dovranno dimostrare di essere sostenibili nel lungo periodo e di avere potenziale di replicabilità in altri contesti.   Saranno valutati positivamente i progetti che prevedono meccanismi di autofinanziamento o cofinanziamento.

    •     Qualità della Proposta Progettuale:

    Sarà valutata la chiarezza e la completezza della proposta, inclusa la descrizione delle attività, degli obiettivi e dei risultati attesi. Verrà considerata la coerenza tra le attività previste e gli obiettivi del progetto, nonché la fattibilità del piano finanziario presentato.

  • Edilizia

    Domande patente a crediti: stop temporaneo dall’11 aprile

    Con avviso pubblicato l'8 aprile  2025 sul sito istituzionale l'Ispettorato Nazionale del lavoro comunica che, per consentire un'attività di riorganizzazione straordinaria dell’infrastruttura informatica, il Portale dei Servizi (https://servizi.ispettorato.gov.it) non sarà accessibile:

    •  dalle ore 10 del giorno 11 aprile p.v. 
    • alle ore 7.00 del giorno 14 aprile p.v.

    Nel periodo indicato non saranno pertanto raggiungibili le seguenti applicazioni:

    •     Comunicazione inizio attività gestione del personale ex art. 1, L. 12/1979; ( la comunicazione telematica che i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e all’Albo degli Avvocati, che svolgono adempimenti in materia di lavoro, devono effettuare dal 1° marzo 2018)
    •     Gestione Pagamento Sanzioni;
    •     Istanza Patente a Crediti.

    Istanza patente a crediti gli ultmii chiarimenti dell’ispettorato

    Sulla domanda di patente a crediti si ricorda che in due recenti  FAQ pubblicate dall'Ispettorato del lavoro è stato chiarito  come compilare il campo relativo al DURF nel modulo di richiesta della patente a crediti per l’edilizia in due specifici casi in cui le imprese non possono possedere il DURF per motivi oggettivi o normativi.

    1. Imprese attive da meno di tre anni (FAQ 28 del 31 gennaio 2025):

    Le aziende "giovani", non potendo soddisfare i requisiti previsti dall’art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 (tra cui almeno tre anni di attività), non possono ottenere il DURF. In questo caso, devono selezionare l’opzione “NON OBBLIGATORIO” nel modulo. Tuttavia, se in precedenza è stata indicata l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA”, non è necessaria alcuna rettifica.

    2. Imprese con IVA inferiore al 10% dei ricavi (FAQ 27):

    Per le imprese che, per caratteristiche fiscali (es. vendite in regime di non imponibilità a clienti comunitari), non raggiungono la soglia del 10% di versamenti nel conto fiscale richiesta per il DURF, è ammessa l’indicazione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” nella domanda di patente.

  • Lavoro estero

    Retribuzioni convenzionali per il personale di volo di compagnie straniere

    La Commissione tributaria di secondo grado del Piemonte, con la sentenza n. 21 del 2 febbraio 2025 (Pres. Pasi, Rel. Rinaldi), ha ribadito un principio di rilievo in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente per i soggetti fiscalmente residenti in Italia, ma impiegati all’estero da datori di lavoro non residenti.

    In particolare, la controversia ha riguardato un pilota di linea impiegato presso una compagnia aerea straniera, che ha contestato un avviso di accertamento basato su un maggior reddito da lavoro dipendente rispetto a quanto dichiarato. 

    L’Agenzia delle Entrate sosteneva che, in virtù della qualifica del contribuente come "personale di volo", non potesse trovare applicazione il regime di determinazione forfettaria del reddito tramite retribuzioni convenzionali. 

    La CGT ha  accolto le ragioni del contribuente, chiarendo che nessuna norma esclude i piloti dal beneficio di tale regime, a condizione che ricorrano i presupposti temporali richiesti dall’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR.

    Retribuzioni convenzionali per personale di volo: Il caso

    Il contribuente, fiscalmente residente in Italia, prestava attività lavorativa come pilota presso la compagnia aerea olandese KLM.

     A seguito di uno scambio informativo con l’Amministrazione fiscale dei Paesi Bassi, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei suoi confronti un avviso di accertamento, contestando un reddito da lavoro dipendente superiore a quello dichiarato.

    Il contribuente proponeva ricorso sostenendo che, avendo trascorso all’estero nel corso del 2015 un periodo superiore a 183 giorni, avrebbe dovuto trovare applicazione il regime di determinazione convenzionale del reddito previsto dall’articolo 51, comma 8-bis, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), il quale stabilisce che per i lavoratori dipendenti operanti all’estero in via continuativa e per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi, il reddito è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali individuate con decreto annuale ai sensi del D.L. n. 317/1987.

    Il ricorrente forniva documentazione dettagliata – inclusi i piani di volo e la disponibilità di un’abitazione in Olanda – comprovante la permanenza all’estero per il periodo richiesto dalla norma.

    La Commissione tributaria provinciale di Novara accoglieva il ricorso in primo grado, statuendo che non esiste alcuna disposizione normativa che escluda in modo espresso i piloti dal beneficio in parola.

    Retribuzioni convenzionali per personale di volo: la decisione della CGT Piemonte

    In sede di appello, l’Agenzia delle Entrate insisteva sull’inapplicabilità dell’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR al caso specifico, richiamando l’articolo 5, comma 5, del D.L. n. 317/1987, che esclude il personale di volo dal beneficio delle retribuzioni convenzionali in ambito previdenziale. 

    L’Ufficio sosteneva che il regime agevolato fosse riservato esclusivamente a lavoratori che svolgono integralmente la prestazione lavorativa all’estero, e non a personale di volo che per sua natura opera su territori diversi.

    La CGT del Piemonte ha tuttavia rigettato l’impugnazione, chiarendo che l’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR richiama espressamente le tabelle delle retribuzioni convenzionali contenute nel D.L. n. 317/1987, ma non l’intera disciplina del decreto stesso. 

    Di conseguenza, l’esclusione prevista dal citato articolo 5, comma 5, rileva esclusivamente in ambito previdenziale e non può essere estesa, in via interpretativa, alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

    Secondo il Collegio, pertanto, in presenza dei requisiti temporali richiesti e di un rapporto di lavoro dipendente con soggetto estero, anche il personale di volo – piloti compresi – ha diritto alla determinazione convenzionale del reddito. 

    Da notare che la CGT ha  anche  ritenuto irrilevanti le risposte a interpello invocate dall’Ufficio, sottolineando la loro natura non vincolante per il contribuente e la loro efficacia limitata all’Amministrazione finanziaria.

    La sentenza si è conclusa con il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e la conferma dell’annullamento dell’atto impositivo, con compensazione delle spese di giudizio.

  • Enti no-profit

    5 per mille 2025 ONLUS e ASD: domande entro il 10 aprile

    L'agenzia ha comunicato l'apertura della finestra temporale per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che desiderano accreditarsi per il contributo del 5 per mille 2025.

    Le Onlus hanno tempo fino a giovedì 10 aprile 2025 per presentare la domanda di accesso. Tuttavia, quelle già incluse nell'elenco permanente per il 2025 non devono compiere alcun ulteriore adempimento.
    L'elenco permanente delle ONLUS aggiornato è disponibile QUI oltre che sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

    Per le Associazioni sportive dilettantistiche valgono le stesse scadenze: devono presentare la domanda le Asd di nuova costituzione o quelle non iscritte nell'elenco permanente 2025.
    L'elenco permanente delle Associazioni sportive dilettantistiche è consultabile sito del CONI.

    All'ultimo paragrafo una tabella delle scadenze.

    5 x mille 2025: modalità di presentazione delle domanda e richieste tardive

    La richiesta di accreditamento deve essere inviata esclusivamente online tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, personalmente o tramite intermediari abilitati. 

    5 x mille Onlus

    Per quanto riguarda le Onlus, grazie al decreto Milleproroghe 2025 (Dl n. 202/2024, articolo 12), il regime transitorio per le Onlus è stato esteso fino al 31 dicembre 2025. Questo consente alle organizzazioni già iscritte all'Anagrafe di continuare a beneficiare del riparto del 5 per mille dell'Irpef secondo le modalità previste per gli enti del volontariato dal Dpcm 23 luglio 2020. 

    L'Agenzia delle Entrate mantiene la competenza sull'accreditamento, la verifica dei requisiti e la pubblicazione degli elenchi.

    Il software necessario per le Onlus è disponibile sul sito dell'Agenzia, mentre per le Asd l'applicativo si trova sul sito del Coni, con collegamento diretto all'Agenzia delle Entrate. Per il 2025, il periodo utile per l'invio va dal 13 marzo al 10 aprile

    5 x mille ASD

    Le Associazioni sportive e dilettantistiche devono inviare la richiesta se di nuova costituzione o se non erano iscritte l'anno precedente.

    Domande tardive

    Le organizzazioni che non rispettano la scadenza del 10 aprile possono comunque presentare domanda fino al 30 settembre 2025, previo pagamento di un importo di 250 euro tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115). Tuttavia, i requisiti di ammissibilità devono essere soddisfatti entro il 10 aprile 2025.

    5 x mille 2025: modalità di presentazione per gli altri Enti

    Gli Enti del Terzo Settore devono fare riferimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

    L'accreditamento degli enti di ricerca scientifica è di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, mentre per la ricerca sanitaria è responsabile il Ministero della Salute

    Gli elenchi permanenti di questi enti saranno pubblicati sui rispettivi siti istituzionali entro il 31 marzo 2025.

    5 x mille 2025: Tabella delle scadenze da ricordare

    Evento Data Riferimento
    Inizio presentazione domanda 13 marzo 2025 Onlus e Asd
    Termine presentazione domanda 10 aprile 2025 Onlus e Asd
    Pubblicazione elenco provvisorio Entro 20 aprile 2025 Agenzia Entrate (Onlus) / Coni (Asd)
    Richiesta correzione domande Entro 30 aprile 2025 Onlus e Asd
    Pubblicazione elenco definitivo Entro 10 maggio 2025 Agenzia Entrate (Onlus) / Coni (Asd)
    Termine regolarizzazione domanda 30 settembre 2025 Onlus e Asd