• La busta paga

    Calendario festività ebraiche 2025 e 2026

    Il Ministero dell' Interno, con avviso   pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 agosto  2025  ha reso noto, a seguito della comunicazione dell'Unione delle comunità ebraiche italiane,  il calendario delle festività ebraiche  previste per i prossimo anno , 2026 . (vedi i prossimi paragrafi)

    Si tratta, ricordiamo,  dei giorni che i lavoratori possono chiedere di poter godere in sostituzione delle festività nazionali, nel  proprio rapporto di lavoro.

     Infatti  i lavoratori  di fede diversa  da quella cattolica, in virtù del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazione, hanno diritto a un particolare regime di orario di lavoro. 

    Per questo , l'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo venga comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la  successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .

    Festività ebraiche 2025

    Risultano festivi per il calendario ebraico:

    • Tutti i sabati, da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il tramonto del sabato,
    • Pesach (Pasqua): domenica 13 e lunedi’ 14 aprile; domenica 20;
    • Shavuoth (Pentecoste): lunedi’ 2 e martedi’ 3 giugno; Digiuno del 9 di Av: domenica 3 agosto;
    • Rosh ha Shana’ (Capodanno): martedi’ 23 e mercoledi’ 24 settembre;
    • Vigilia di Kippur e Kippur (Espiazione): mercoledi’ 1° e giovedi’ 2 ottobre;
    • Sukkot (Festa delle Capanne): martedi’ 7 e mercoledi’ 8 ottobre; lunedi’ 13 ottobre;
    • Shemini’ Atzeret e Simchat Tora’ (Festa della Legge): martedi’ 14 e mercoledi’ 15 ottobre.

    Il comunicato  precisa che nel calendario suddetto non  sono  stati  indicati  ne' la vigilia di Pesach (12 aprile) ne' il settimo giorno di  Pesach (19 aprile) in quanto cadono di sabato e pertanto sono gia'  previsti dalla normativa. 

    Festività ebraiche 2026

    Le festivita' ebraiche oltre ai sabati,  nel 2026  cadono alle seguenti date.

    •        Pesach (Pasqua): vigilia mercoledi' 1°  aprile,  giovedi'  2  e venerdi' 3 aprile, mercoledi' 8 e giovedi' 9 aprile; 
    •       Shavuoth (Pentecoste): venerdi' 22 maggio; 
    •       Digiuno del 9 di Av: giovedi' 23 luglio; 
    •       Rosh ha Shana' (Capodanno): domenica 13 settembre; 
    •       Vigilia di Kippur e Kippur (Espiazione):  vigilia  domenica  20 settembre, lunedi' 21 settembre; 
    •       Sukkot (Festa delle Capanne): domenica 27 e venerdi' 2 ottobre; 
    •       Shemini' Atzeret e Simchat Tora' (Festa della Legge):  domenica   4 ottobre. 

      Per il 2026   sono state omesse le giornate riportate in  calce,  in quanto, cadendo di sabato, rientrano nella  normativa  relativa  alla  festivita' ebraica settimanale: 

    •       secondo giorno di Shavuot-Pentecoste – 23 maggio; 
    •       primo giorno di Rosh Hashana' Capodanno ebraico 12 settembre; 
    •       primo giorno di Sukkot Festa delle Capanne – 26 settembre; 
    •       primo giorno di Simchat Tora' Festa della Legge – 3 ottobre. 

       Si ricorda infine che il calendario delle festivita' ebraiche e' pubblicato  anche  sul sito del  Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato. 

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Accertamento e segreto professionale: le regole per la Cassazione

    La Corte di Cassazione  con ordinanza  n. 17228 del 26 giugno 2025 ha chiarito i limiti applicativi del segreto professionale in rapporto alle richieste della Guardia di finanza in sede di accertamento fiscale in un caso di evidente "contabilità parallela". 

    La pronuncia conferma l’orientamento giurisprudenziale che tutela il segreto professionale come limite all’attività di controllo fiscale, richiamando i principi di proporzionalità e legalità nell’acquisizione della prova. Per i professionisti e i contribuenti, la sentenza costituisce un importante chiarimento sui limiti entro i quali può muoversi l’Amministrazione finanziaria in sede di verifica.

    Il caso: avviso di accertamento e autorizzazione di deroga al segreto

    La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza nei confronti di un avvocato, con riferimento all’anno d’imposta 2009. 

    In particolare, l’Ufficio contestava la presunta omessa o parziale fatturazione di prestazioni professionali, ricostruite sulla base di documenti rinvenuti dalla Guardia di Finanza durante un accesso presso lo studio del contribuente. Tra tali documenti figurava in particolare un block notes contenente l’indicazione di clienti e compensi, ritenuto costituire una vera e propria “contabilità parallela”.

    Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. 

    In secondo grado, la Corte di Giustizia Tributaria della Calabria ribaltava la decisione, annullando l’avviso. I giudici regionali osservavano che l’acquisizione dei documenti era avvenuta in modo illegittimo: l’autorizzazione della Procura della Repubblica di Paola a derogare al segreto professionale risultava rilasciata prima dell’effettiva eccezione del contribuente e senza specifica indicazione dei documenti da acquisire. Inoltre, l’atto di accertamento si fondava su dichiarazioni di terzi e su documentazione extracontabile che, in mancanza di adeguata validità probatoria, non potevano da sole sorreggere la pretesa tributaria

    Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: autorizzazione della procura

    L’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione, sollevando due motivi:

    1.  Il primo denunciava la violazione dell’art. 52 del D.P.R. 633/1972 e dell’art. 103 c.p.p., sostenendo la validità di un’autorizzazione preventiva della Procura per l’eventuale esame di documenti coperti da segreto professionale. Secondo l’Amministrazione, la norma non richiede che l’autorizzazione intervenga necessariamente dopo l’eccezione del professionista. 
    2. Il secondo motivo contestava invece la decisione di escludere la rilevanza probatoria della documentazione extracontabile, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui essa può costituire valido indizio per accertamenti induttivi

    La Corte di Cassazione, come anticipato,  ha respinto il ricorso in quanto:

    1.  sul primo motivo, i giudici hanno confermato che l’autorizzazione prevista dall’art. 52, comma 3, del D.P.R. 633/1972 può essere legittimamente rilasciata solo dopo l’effettiva eccezione del segreto professionale, poiché è proprio tale opposizione a determinare la necessità di valutare in concreto le contrapposte ragioni. Un provvedimento preventivo e generico non soddisfa il requisito richiesto. Richiamando le Sezioni Unite (sent. n. 11082/2010), la Corte ha ribadito che l’autorizzazione deve contenere una motivazione che dia conto del bilanciamento tra le esigenze dell’indagine fiscale e la tutela del segreto professionale.
    2. Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la Commissione Tributaria regionale non aveva negato in astratto la possibilità di fondare un accertamento sulla documentazione extracontabile, ma aveva semplicemente rilevato che nel caso specifico tale documentazione era stata acquisita illegittimamente, pertanto, non poteva essere utilizzata.

    .

    I principi alla base della pronuncia

    La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione di merito, ribadendo un principio importante: l’autorizzazione della Procura alla deroga del segreto professionale deve essere successiva e specifica rispetto all’eccezione sollevata dal professionista. Solo in questo modo, infatti,  è garantita una reale  valutazione comparativa tra l’interesse alla repressione delle violazioni tributarie e la tutela di un diritto riconosciuto dall’ordinamento, legata al caso specifico.

    La decisione evidenzia inoltre che, in assenza di tale autorizzazione, i documenti acquisiti non possono costituire valido fondamento per l’accertamento fiscale. 

    Ne deriva che eventuali elementi di “contabilità parallela” rinvenuti senza il rispetto delle garanzie di legge restano inutilizzabili, pur se in astratto idonei a sorreggere accertamenti induttivi ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54 del D.P.R. 633/1972.

    Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi integralmente respinto, con condanna alle spese di giudizio.

  • Lavoro Dipendente

    Lavoro in carcere: proposta CNEL per formazione e incentivi alle imprese

    L’Assemblea del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) ha approvato a luglio scorso un importante documento di Osservazioni e Proposte in materia di studio, formazione e lavoro in carcere e fuori dal carcere, che sarà trasmesso al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. L’obiettivo è quello di collaborare alla predisposizione del Regolamento attuativo previsto dall’articolo 37 del decreto-legge 48/2025, in materia di lavoro penitenziario.

    Il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato che si tratta di un passaggio essenziale per dare piena operatività all’accordo recentemente siglato con 16 organizzazioni datoriali, nel quadro del programma Recidiva Zero. Inoltre, dallo stesso documento potrà scaturire già entro settembre un ulteriore disegno di legge, in continuità con quello presentato dal CNEL nel 2024 e tuttora all’esame del Parlamento.

    Il consigliere Emilio Minunzio, relatore del testo e presidente del Segretariato Permanente per l’inclusione lavorativa delle persone private della libertà personale, ha evidenziato il voto unanime dell’Assemblea e l’alto livello di competenze messe in campo dai membri del Segretariato. Il documento rappresenta un contributo concreto a sostegno sia di ulteriori provvedimenti legislativi, sia dell’elaborazione dei regolamenti attuativi.

    I punti principali: formazione, governance, incentivi

    Il documento approvato dal CNEL mira a riformare l’ordinamento penitenziario, equiparando i diritti dei lavoratori detenuti a quelli dei lavoratori liberi e rafforzando la rete interistituzionale per favorire occupazione e inclusione sociale.

    Tra le misure proposte spiccano:

    • applicazione puntuale dei CCNL di riferimento e inserimento in percorsi formativi certificati;
    • valorizzazione della contrattazione di secondo livello, con strumenti ad hoc per orari, permessi e tutele;
    • rafforzamento dei servizi sociali, fiscali e previdenziali negli istituti penitenziari, per una reale rete di accompagnamento alla persona;
    • consolidamento delle cabine di regia territoriali e del Segretariato Permanente, come strumenti di governance condivisa e trasparente;
    • attività formative per competenze digitali, di base e professionali, collegate ai fabbisogni di manodopera delle imprese.

    Il CNEL evidenzia inoltre la necessità di una governance che integri rete interna (istituti penitenziari) e rete esterna (imprese, sindacati, terzo settore), al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

    Un’attenzione particolare è rivolta alla legge Smuraglia (legge n. 193/2000), che prevede sgravi fiscali per le imprese che assumono detenuti. Il CNEL propone  in particolare:

    • maggiore semplificazione delle procedure, 
    • aggiornamento e stabilizzazione degli incentivi, 
    • estensione delle categorie beneficiarie e
    •  promozione delle produzioni carcerarie.

    Riduzione recidiva e inclusione gli obiettivi strategici

    Secondo il CNEL, la riduzione della recidiva costituisce un indicatore fondamentale della capacità del sistema penale di trasformare la sanzione in opportunità di cambiamento. Ogni intervento normativo deve quindi garantire il pieno rispetto dell’articolo 27 della Costituzione, che attribuisce alle pene una funzione rieducativa, nel quadro degli standard europei in materia di dignità e condizioni detentive.

    Il rafforzamento del lavoro in carcere, unito alla formazione e al sostegno sociale, rappresenta la chiave per costruire percorsi di reinserimento efficaci e duraturi, riducendo l’esclusione sociale e favorendo la sicurezza collettiva.

    In questo percorso, il ruolo dei corpi intermedi – sindacati, associazioni datoriali e terzo settore – è considerato centrale, sia all’interno del CNEL sia sul territorio, come garanti di una governance partecipata e orientata ai risultati.

  • Lavoro Autonomo

    Assicurazioni: entro il 31 ottobre il contributo al Fondo Garanzia mediatori

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2025 il decreto   che riconferma per il 2025 l'aliquota di contributo del Fondo di Garanzia 2025.

    Il Fondo di Garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione costituito presso CONSAP (cd. "Fondo brokers") ha la funzione di risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività che non sia stato risarcito dal broker o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di assicurazione della responsabilità civile che lo stesso intermediario ha l’obbligo di stipulare.

    Il Fondo si alimenta con un contributo a carico degli intermediari iscritti nella sezione B del RUI, determinato annualmente con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito l'IVASS e il Comitato di gestione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite.

    Il mancato pagamento del contributo è causa di cancellazione dal RUI.

    Contributo Fondo di Garanzia  2025: aliquota invariata 

    Il decreto precisa  che :

    • vista la nota del Presidente del Comitato di gestione del Fondo in argomento, prot. MT n. 0014790 del 16 maggio 2025, con cui è stato fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per l’anno 2025, in misura pari al contributo per l’anno 2024, determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite  dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2023
    • vista  la nota della Direzione Generale consumatori e mercato prot. MT n. 0018218 del 10 giugno 2025, 
    •  il contributo  resta nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nel corso del 2024;e che  anche l’IVASS, con nota prot. MT n. 0023616 del 16 luglio 2025, in esito all’esame del rendiconto finanziario relativo all’esercizio 2024, ha ritenuto di aderire alla soluzione prospettata dal Comitato.

    Contributo fondo di garanzia mediatori assicurazioni: scadenze

    I versamenti  dei contributi sopracitati devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2025 sull'IBAN indicato nel modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

    Nel  medesimo  termine  i  mediatori  devono  trasmettere al   Fondo   una  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2024. 

    Qui la modulistica aggiornata fornita da CONSAP   per le comunicazioni.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno di inclusione 2025: regole per il rinnovo e bonus

    Dal primo gennaio 2024 è in vigore l’Assegno di inclusione (ADI), misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale che prevede un sostegno economico accompagnato da percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Per i nuclei familiari che hanno iniziato a beneficiare dell’ADI sin dal primo mese di applicazione, la prestazione sta giungendo al termine del primo ciclo di erogazione, fissato per legge in 18 mensilità. 

    Questo significa che, per chi ha ricevuto il primo pagamento a gennaio 2024, la mensilità di giugno 2025 rappresenta l’ultima del primo periodo. 

    In conformità al D.L. n. 48/2023, è previsto un mese di sospensione obbligatoria al termine delle 18 mensilità prima di poter accedere al rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

    Il ministro Calderone ha anticipato l'intenzione di superare la sospensione prevista , stanziando fondi per un bonus mensile extra che coprirà anche l'assegno per il mese di stop.  Il ministero ha specificato le istruzioni con nota del 8 agosto 2025. 

    Domanda di rinnovo ADI luglio 2025: come presentarla

    Nel messaggio 2052 del 27 giugno  2025,  INPS  ricorda che,  dal 1° luglio 2025, possono presentare una nuova domanda di rinnovo i beneficiari che hanno ricevuto tutte le 18 mensilità dell’ADI, a partire da gennaio 2024.

    L’INPS invia un SMS di avviso agli interessati. La nuova prestazione decorrerà dal mese successivo alla domanda; i primi pagamenti, in caso di esito positivo, sono previsti per il 14 agosto 2025.

    Se il nucleo familiare non ha subito cambiamenti (a parte nascite o decessi), non è necessario iscriversi nuovamente al SIISL né firmare un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD). Verranno considerati validi quelli già sottoscritti con la precedente domanda. Se il richiedente compila comunque un nuovo PAD, questo sarà trattato come aggiornamento.

    In caso di variazione del nucleo familiare, valgono le regole ordinarie: obbligo di iscrizione al SIISL e sottoscrizione del PAD.

    Per la compilazione si utilizza lo o stesso modello già previsto per la prima domanda.

    •  tramite il portale dell’INPS con credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS, oppure 
    • con il supporto di CAF e Patronati.

    Può presentarla lo stesso richiedente o un altro maggiorenne del nucleo originario.

    Eventuali certificazioni di svantaggio già utilizzate devono essere ancora valide. In caso di scadenza, bisogna avere nuova documentazione prima della presentazione.

    Se si vuole mantenere la suddivisione individuale del beneficio (carta ADI) tra più membri, la richiesta va ripetuta nella nuova domanda.

     Obbligo di presentazione ai Servizi Sociali

    Resta valido l’obbligo di presentarsi ai Servizi Sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda (decorrenza coincidente con la data del nuovo invio). Per nuclei fragili, saranno previste modalità alternative di contatto.

    Come già previsto, le prime tre mensilità saranno comunque erogate se la domanda viene accolta in prossimità della scadenza dei 120 giorni.

    Per agevolare la comprensione delle modalità di rinnovo, sono disponibili brochure informative, locandine e una sezione aggiornata sul sito “ADI Operatori”, oltre a un sistema multilivello di assistenza (sul sito Urponline del Ministero, il  contact center INPS telefonico e chatbot interattivi).

    Assegno di inclusione – ADI – come funziona

    Ricordiamo che l'ADI  consiste in un contributo economico   destinato solo alle famiglie in cui ci sono componenti fragili o svantaggiati come:

    •  minori, 
    • anziani sopra i sessant'anni,
    •  disabili.

    L'importo è proporzionato  all'ISEE familiare  (che non deve superare i 9360   e al numero di componenti , con un  minimo di 480 euro mensili  cui si aggiungono 3360 euro annui di contributo affitto.  Vedi tutti i requisiti aggiornati in dettaglio nell'articolo Assegno inclusione e SFL 2025 soglie e istruzioni  

    Dura 18 mesi  con stop di 1 mese e possibili  rinnovi di ulteriori 12 mesi.

    Viene erogato con una Carta elettronica come il Reddito di cittadinanza.

    Per ottenerlo è necessario: 

    • fare domanda all'INPS 
    •  iscriversi sul portale SIISL  che è la piattaforma cui fanno capo tutti gli enti che intervengono con diversi strumenti di inserimento sociale e lavorativo ( INPS, servizi sociali dei comuni Agenzie per il lavoro)

    ATTENZIONE necessario essere in possesso di un ISEE aggiornato, Necessario ogni anno  procurarsi entro febbraio  la DSU aggiornata ai fini ISEE per continuare a ricevere l'assegno di inclusione nei mesi successivi. per le domande presentate fino a febbraio  se non si dispone di un ISEE  valido,  la verifica dei requisiti si basa sull'ISEE valido al 31 dicembre  dell'anno precedente

    L'assegno di inclusione   richiede comunque che i componenti della stessa famiglia "occupabili" cioè tra i 18 e i 59 anni debbano firmare un patto di attivazione per lavoro o formazione o lavori socialmente utili.

    L'erogazione del contributo è prevista entro  120 giorni dalla domanda, dopo che  i componenti del nucleo familiare tra 18 e 59 anni, senza figli minori, sono  stati  convocati dai Servizi sociali per un’analisi  della situazione e la firma del Patto di attivazione .

    Bonus ADI straordinario e istruzioni per i rinnovi dei primi beneficiari

    Nel contesto del rinnovo dell’ADI, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone aveva  annunciato  un’importante novità: il Governo intende superare la sospensione obbligatoria prevista dal decreto istitutivo. Infatti nel Consiglio dei Ministri  del  30 giugno,  è stata proposta una norma che introduce un contributo straordinario destinato ai nuclei familiari il cui primo ciclo di fruizione dell’ADI termina nel 2025

    Tale misura, ha dichiarato Calderone, "mira a rafforzare l'impegno del Governo a sostegno delle categorie fragili", in coerenza con quanto già previsto nella Legge di Bilancio 2025, che ha incrementato l’importo mensile dell’assegno. Il contributo straordinario, quindi, servirà a colmare il mese di sospensione, evitando interruzioni nel sostegno economico, e rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di un sistema più equo e continuativo a favore dei nuclei più vulnerabili della società.

    Il comunicato ministeriale del 1 luglio ha confermato lo stanziamento di 234 milioni  di euro per finanziare la misura annunciata.  Nella recente relazione annuale INPS viene evidenziato che  nel primo anno di attuazione ADI  ha interessato oltre 1,84 milioni di persone, con 766mila nuclei familiari beneficiari.

    Con nota dell'8 agosto 2025 prot. 10558 il Ministero ha fornito alcune istruzioni operative per la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all'ADI tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno pertanto percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità.

    Nella nota vengono fornite indicazioni sulle modalità per la richiesta di rinnovo e sulla sottoscrizione dei Patti di Attivazione Digitale del nucleo, come previsto nel messaggio INPS n. 2052 del 27 giugno 2025.

    Vengono inoltre approfondite le modalità e tempistiche sia relative al primo incontro, successivo all'accoglimento della domanda di rinnovo, sia in relazione alla certificazione di svantaggio.

    La nota inoltre sintetizza le nuove funzionalità di GePI, già rilasciate o in via di rilascio, predisposte per permettere ai case manager di individuare e gestire facilmente le domande di rinnovo dei nuclei familiari che hanno già in carico e le eventuali variazioni delle loro condizioni.

    A margine, la nota ricorda che il decreto legge 26 giugno 2025 n. 92  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025 n. 113 ha previsto all'articolo 10-ter l'erogazione, in via eccezionale per il 2025, di un contributo straordinario aggiuntivo, finalizzato a garantire continuità nell'erogazione del beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente, riconosciuto ai nuclei beneficiari dell'ADI interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dopo un periodo di fruizione di 18 mesi.

     Questo riguarda in particolare  nuclei che hanno fatto domanda dicembre 2023 e gennaio 2024 e hanno percepito fino a giugno 2025 i pagamenti

    Le domande saranno  visualizzabili in stato “terminata”, con la possibilità di  presentare nuova domanda dal 1° luglio 2025.

    Se accolta , con Patto  sottoscritto in caso di variazioni , il beneficio decorre da  agosto 2025  con arretati in caso di pagamento ritardato).

    I nuclei senza modifiche  non sono tenuti a sottoscrivere un nuovo PAD.

    Si ricorda infine che con 'accoglimento della  domanda, si hanno 120 giorni dalla data del PAD  per presentarsi ai servizi sociali.

    Allegati:
  • Inail

    Bando INAIL Bric 2025: finanziamenti per la ricerca

    L’INAIL ha pubblicato il nuovo Bando Bric 2025 per finanziare progetti di ricerca collaborativa nell’ambito del Piano di attività 2025-2027. L’obiettivo è rafforzare la rete scientifica italiana e sviluppare soluzioni innovative per la salute e la sicurezza sul lavoro.

    Il bando mette a disposizione 14,4 milioni di euro per il primo anno di attività, con progetti della durata di due anni che coinvolgano università, enti di ricerca pubblici e istituti scientifici. Ogni progetto dovrà riguardare una delle tematiche indicate da INAIL e puntare a risultati concreti, trasferibili al mondo produttivo. Gi enti coinvolti possono migliorare il proprio punteggio con il coibvolgimento delle imprese con sede stabile in Italia, che possono contribuire alla sperimentazione delle soluzioni e ottenere un ulteriore punteggio premiale se in possesso della certificazione di parità di genere prevista dalla legge n. 162/2021 (UNI/PdR 125:2022).

    Qui il bando .

     Ulteriori materiali e i dettagli  nella sezione dedicata ai bandi di ricerca INAIL

    Come partecipare: requisiti e modalità di domanda

    Per partecipare al Bando Bric 2025, i destinatari istituzionali (università, enti di ricerca e IRCCS) devono rispettare alcuni requisiti:

    • ogni progetto deve avere durata biennale;
    • il cofinanziamento a carico dei proponenti e dei partner deve essere almeno del 40% del costo totale del progetto;
    • ciascun ente può presentare al massimo tre proposte;
    • non sono ammesse proposte già finanziate da INAIL o da altri enti pubblici

    .Le domande si presentano esclusivamente online tramite l’applicativo “Bando Bric”, disponibile nei servizi online INAIL

    . La procedura sarà attiva dal 4 agosto 2025 al 6 ottobre 2025 (ore 14:00). Per accedere è necessario utilizzare SPID, CIE o CNS. La piattaforma rilascia una ricevuta elettronica al termine della compilazione, che costituisce prova di avvenuta presentazione.

    Le proposte saranno valutate da commissioni di esperti secondo criteri tecnico-scientifici. Verranno premiate l’originalità, la trasferibilità dei risultati, la qualità dei partner e il livello di cofinanziamento. Non saranno ammesse le domande con un punteggio inferiore a 50 su 100.

    ATTENZIONE 

    Per informazioni e assistenza dal 26 agosto 2025 è disponibile il seguente indirizzo e-mail: [email protected]. 

    Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti entro e non oltre le ore 14:00 del 29 settembre 2025.

    Quali imprese possono partecipare

    Il bando prevede la possibilità di coinvolgere le imprese private , con alcuni vincoli precisi:

    • le imprese devono avere stabile organizzazione in Italia;
    • non devono avere impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
    • non possono ricevere finanziamenti diretti né fornire beni e servizi al progetto finanziato;
    • devono essere selezionate attraverso una manifestazione pubblica di interesse da parte degli enti proponenti;

    la loro partecipazione dà diritto a un punteggio premiale nella graduatoria degli enti, che aumenta se l’impresa ha la certificazione di parità di genere

  • Lavoro Dipendente

    Decreto Sostegni alle imprese 2025: riepilogo e istruzioni

    Dopo l'approvazione definitiva alla Camera, con il meccanismo della  fiducia, è stato pubblicato in GU  il testo della legge di conversione del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92 (Legge 113 2025)  che contiene un pacchetto articolato di misure straordinarie per il sostegno dell’occupazione nelle imprese in crisi, in particolare  ex Ilva e quelle situate in aree di crisi industriale complessa, con una nuova proroga dei  sostegni  per la filiera della moda  e rafforzamento della cassa integrazione per eventi climatici eccezionali. 

    Vi ha trovato posto anche l'articolo relativo al  nuovo bonus straordinario di una mensilità per i percettori di Assegno di inclusione, per ovviare alla sospensione di un mese prevista  tra primo ciclo di erogazione e rinnovo , che per i primi beneficiari scadeva appunto  a luglio 2025.

    La legge è in vigore dal 6 agosto ma si attendono alcuni decreti ministeriali per l'attuazione. 

    INPS ha pubblicato la circolare 121 2025 di riepilogo e le regole operative per la fruizione il 13.8.2025 . SCARICA  QUI LA CIRCOLARE

    Vediamo di seguito le principali novità  presenti negli articoli di legge.

    Misure per ACCIAIERIE D’ITALIA EX-ILVA e sostegno all’indotto

    L'Articolo 1 – Sostegno alla continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA  prevede l’erogazione, fino a 200 milioni di euro per il 2025, di finanziamenti onerosi quinquennali a favore di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, per:

    • ripristino e manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti siderurgici;
    • interventi per la sicurezza e la continuità operativa;
    • eventuale trasferimento delle risorse alla società Acciaierie d’Italia.

    Il prestito deve essere restituito entro 120 giorni dalla cessione degli impianti o, in mancanza, entro 5 anni dalla concessione.

    Il nuovo Articolo 1-bis – Riqualificazione produttiva del polo siderurgico di Piombino stabilisce che i concessionari delle aree demaniali del polo siderurgico di Piombino acquisiscono la proprietà superficiaria delle opere realizzate e possono costituire ipoteca (non rinnovabile oltre la durata della concessione);

    alla cessazione della concessione, le opere passano allo Stato senza indennizzo, salvo eventuale ordine di demolizione a carico del concessionario o proprietario superficiario.

    Articolo 2 – Realizzazione di impianti per la produzione di preridotto

    Modifica le finalità della società DRI d’Italia S.p.A., rimuovendo il vincolo al PNRR e all’impiego esclusivo di idrogeno da fonti rinnovabili, con maggiore flessibilità nella scelta delle fonti energetiche; proroga dei termini oltre giugno 2026 e realizzazione dell’impianto anche tramite partnership pubblico-privato, selezionando soci privati secondo le norme sul “doppio oggetto”.

    Si prevedono anche con l'articolo 3: Semplificazioni per investimenti  nelle aree ex ILVA superiori a 50 milioni di euro nelle aree industriali ex ILVA o collegate.

    All' Articolo 4 – Sostegno all’indotto delle imprese strategiche, si estende anche al rendiconto 2024 la possibilità per Regioni e Province autonome di svincolare quote di avanzo vincolato derivanti da trasferimenti statali non utilizzati, per destinarle a misure di sostegno alle imprese dell’indotto, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

    Infine l'Articolo 5 – Cessione contratti nelle imprese in amministrazione straordinaria introduce norme per la cessione del contratto di vendita dei complessi aziendali, nei casi in cui il commissario straordinario avvii un’azione per risoluzione, annullamento o accertamento del contratto originario.

    Il nuovo acquirente (anche a controllo pubblico) può subentrare se:

    • offre fino all’80% del prezzo originario più gli investimenti effettuati;
    • si impegna a rispettare piano industriale e livelli occupazionali.

    Il rifiuto immotivato da parte dell’acquirente iniziale può comportare richiesta di risarcimento danni.

    CIGS aree di crisi: esonero addizionale e Proroga per gruppi oltre 1000 dip

    L’articolo 6 del provvedimento dispone l’esonero dal contributo addizionale previsto per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per l’anno 2025, applicabile alle imprese che operano in territori riconosciuti come “aree di crisi industriale complessa” ai sensi del DL 83/2012. 

    L’esonero non è concesso a chi attiva procedure di licenziamento collettivo nel corso del periodo di integrazione. T

    Un’altra misura di  rilievo è contenuta nell’articolo 7, che riguarda i gruppi di imprese con almeno 1.000 dipendenti sul territorio nazionale. 

    In presenza di un accordo quadro firmato con i sindacati maggiormente rappresentativi, il Ministero del Lavoro e il Ministero delle Imprese, è possibile richiedere una proroga della CIGS fino al 31 dicembre 2027. Questo ammortizzatore straordinario, concesso in deroga alla normativa ordinaria, si colloca in continuità con trattamenti già avviati e consente di sospendere i lavoratori fino al 100% dell’orario.

    L’obiettivo della disposizione è duplice: da un lato, gestire le eccedenze di personale in maniera non traumatica; dall’altro, favorire processi di reindustrializzazione e riconversione produttiva, dando tempo e strumenti alle aziende per costruire nuove strategie occupazionali.

     La spesa pubblica prevista è considerevole: 30,7 milioni di euro nel 2025, 31,3 nel 2026 e 32 milioni nel 2027, anch’essa coperta con riduzioni del Fondo sociale e altri meccanismi di compensazione tra entrate e risparmi attesi.

    Ammortizzatori per cessazioni d’attività e regole per i lavoratori

    Con l’articolo 8, il decreto-legge prevede anche un ulteriore strumento in favore dei lavoratori coinvolti in cessazioni aziendali.

    In presenza di un accordo governativo presso il Ministero del Lavoro, può essere concessa una proroga della CIGS per sei mesi non rinnovabili, nel caso in cui esistano prospettive concrete di cessione dell’azienda e riassorbimento occupazionale. Il finanziamento della misura ammonta a 20 milioni di euro per il 2025.

    ATTENZIONE il decreto introduce anche un principio di condizionalità attiva. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento se:

    • rifiuta corsi di formazione o non li frequenta regolarmente;
    • non accetta un’offerta di lavoro con retribuzione almeno all’80% di quella precedente, a condizione che la sede sia entro 50 km o raggiungibile in massimo 80 minuti con mezzi pubblici.

    L’elenco dei lavoratori sospesi deve essere trasmesso al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) 

    Per l'implementazione pratica di questa misura, è necessario un decreto ministeriale che definisca le modalità operative.

    CIG settore moda: nuova proroga di 12 settimane

    L'Articolo  10  Stabilisce l'incremento del tetto di spesa per le misure di sostegno già previste dalla legge di bilancio 2024 per le imprese del settore moda.

    Viene concessa la possibilità di utilizzo finoa 12 settimane di ammortizzatori sociali, entro il dicembre 2025

    Vedi i dettagli in Cassa in deroga moda e pelletterie: proroga a gennaio 2025 . 

    Anche in questo caso, l'effettiva applicazione  richiederà  l'emanazione di  un decreto ministeriale e istruzioni INPS.

    In sintesi 

    Misura Durata Periodo Note
    Estensione cassa integrazione  12 settimane Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025 Riconoscimento facoltativo, entro i limiti di spesa
    Flessibilità per i datori in crisi Anno 2025 Valutazione alternativa della condizione finanziaria
    Limite di spesa Anno 2025 Copertura prevista nel comma 4 dell’art. 10

    Con la conversione in legge sono stati aggiunti due ulteriori aspetti:

    • Possibilità di richiedere pagamento diretto da parte dell’INPS anche senza dimostrare difficoltà finanziarie.
    • Confermata l’esenzione dal contributo addizionale anche per questa proroga.

    CIG EONE clima , CISOA e bonus Assegno inclusione

    Nel corso della conversione in legge è stato aggiunto l'art 10 bis che prevede ulteriori  tutele per i lavoratori in caso di eventi climatici eccezionali

    Le norme sospendono temporaneamente (dal 1° luglio al 31 dicembre 2025) le limitazioni sulla durata degli ammortizzatori sociali in caso di eventi climatici eccezionali, come ondate di calore, per i seguenti settori:

    • Edilizia industriale/artigiana,
    • Estrazione/lavorazione materiali lapidei.

    Inoltre:

    • Gli operai agricoli a tempo indeterminato potranno ricevere il trattamento CISOA anche in caso di riduzione del lavoro fino al 50% dell’orario e senza necessità di 181 giornate lavorate.
    • Estensione della CISOA anche agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), senza requisiti di giornate lavorative.

    L'art 10 ter prevede infine che  in via eccezionale per l'anno 2025, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto  mesi , sia riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno  previa verifica della sussistenza dei requisiti delle famiglie che hanno fatto richiesta

    L'importo è pari all'importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a euro 500, e  viene erogato con la prima mensilità di  rinnovo ,  comunque entro e non oltre il mese di dicembre 2025.