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Riscatto laurea inoccupati: nuove istruzioni per le domande
Con la circolare 14 del 19 gennaio 2024 Inps comunica che la richiesta di trasferimento dei contributi versati per il riscatto della laurea da inoccupati , ovvero prima di essere impiegati e iscritti a una gestione previdenziale, diventa esclusivamente telematica e non saranno piu prese in considerazione modalità diverse.
Vediamo con ordine le indicazioni dell'Istituto
Riscatto laurea inoccupati
A norma dell’articolo 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, relativamente al riscatto dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici la facoltà di riscatto può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. Il contributo da riscatto è versato all'INPS in un fondo separato e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo per essere trasferito, a domanda dell'interessato, “presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto” L’interessato può, inoltrare la richiesta in qualsiasi momento purche:
successivo alla prima iscrizione ad una gestione previdenziale , chiedendo l'accredito in quella che si preferisce, se ci sono state diverse iscrizioni
Non c'è scadenza per questo tipo di richiesta ma La richiesta di trasferimento può essere avanzata solo dopo aver concluso il pagamento dell’importo dovuto per il riscatto (a seguito di versamento totale o parziale del corrispondente onere).
Richiesta trasferimento a Casse private o Fondi
L'istituto precisa che è possibile anche chiedere il trasferimento del montante maturato anche a una cassa privata, sulla base delle prescrizioni del relativo regolamento
In tali ipotesi, l’istanza va presentata direttamente alla propria Cassa professionale di iscrizione .
Ugualmente è possibile il trasferimento a Fondi di previdenza dell’Unione europea e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo (da intendersi questi ultimi come gestioni previdenziali di “primo pilastro” e non come fondi pensione privati) e la relativa istanza va presentata presso i Fondi di destinazione.
Istruzioni per la domanda telematica contributi nelle gestioni INPS
per l’invio telematico delle richieste di trasferimento, a una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione, del montante maturato si puo procedere con le seguenti modalità:
- web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it dal il “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, il richiedente deve essere in possesso di SPID almeno di Livello 2, o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
Dopo la fase di autenticazione, si accede al servizio “Domanda di ricongiunzione, computo e trasferimento riscatto inoccupati” e, quindi, alla sezione “Trasferimento riscatto inoccupati”. Selezionando la funzione “Nuova Domanda” è possibile procedere alla compilazione e al successivo invio della domanda. Il richiedente è inizialmente invitato a confermare i propri dati precompilati, che possono essere anche aggiornati selezionando l’apposita funzione nella sezione “MyINPS”.
(per ulteriori dettagli si veda la circolare n. 101 del 19 settembre 2022). - Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
- Istituti di Patronato – attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili. Le Strutture territoriali, se la mancata trasmissione telematica è determinata da eventi non imputabili all’Istituto, informeranno immediatamente l’interessato mentre se il blocco dipende dalle procedure INPS provvederanno a protocollare la domanda .
- web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it dal il “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, il richiedente deve essere in possesso di SPID almeno di Livello 2, o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
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Detrazioni pensionati all’estero: comunicazione entro il 12.2
Entro il 12 febbraio i pensionati residenti in uno stato dell'UE o dello Spazio unico SEE devono comunicare all'inps la situazione carichi familiari per fruire delle detrazioni nella dichiarazione
Lo ricorda INPS con il messaggio 245 del 18 gennaio 2024 specificando in particolare che l'obbligo annuale previsto dall'art 224 comma 3 bis del TUIR richiede ai
- pensionati residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o
- in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni,
di effettuare un dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla sussistenza dei requisiti per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia .
Si tratta in particolare di comunicare :
- lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
- di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo di imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
- di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
- i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le già menzionate condizioni sono cessate;
- che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro.( 4000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni,
Si ricorda inoltre che dal 1° marzo 2022, per effetto dell’istituzione dell’assegno unico e universale, le detrazioni per i figli a carico spettano solo se il figlio è di età pari o superiore a 21 anni .
Viene infine ricordato l'obbligo di provvedere sempre in corso d 'anno alla comunicazione di eventuali variazioni dei carichi familiari
Modalità di comunicazione familiari a carico
- tramite il servizio online dedicato con la propria identità digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello; CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0; CNS (Carta Nazionale dei Servizi), eIDAS (sistema di accesso tramite l’identità digitale fornita da un altro paese europeo). Il servizio è disponibile nel sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all'estero” > “Utilizza il servizio”; oppure
- avvalendosi dell’assistenza gratuita degli Istituti di Patronato, (che accedono dal seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Applicazione delle detrazioni fiscali per pensionati residenti all'estero” > “Accesso ai servizi per patronati” > “Servizi ai Patronati”).
L'istituto precisa che è possibile anche l'invio cartaceo ma ilcanale telematico è quello raccomandato
Al fine di prevenire disguidi, si raccomanda di avvalersi del canale telematico, anche se eventuali dichiarazioni cartacee possono essere comunque trasmesse dagli interessati alle Strutture territoriali dell’INPS ai fini della relativa acquisizione, purché complete di attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
I pensionati che hanno già fruito delle detrazioni negli anni passati riceveranno una comunicazione promemoria nella sezione “MyINPS”
In caso di mancata dichiarazione dall'assegno di aprile 2024 per tutte le gestioni , l'Istituto provvedera alla revoca delle detrazioni e alle relative modifiche dell'imposizione fiscale con eventuale recupero di imposte dovute.
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Lavoro in somministrazione 2023 da comunicare entro il 31 gennaio
Scade il 31 gennaio 2024 il termine per la consueta comunicazione annuale obbligatoria a RSA o RSU per le aziende che hanno utilizzato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 lavoratori in somministrazione, a norma del d.lgs. 81/2015.
In mancanza di rappresentanze aziendali la comunicazione va inviata agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si ricorda che in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati, l’art. 40 del d.lgs. 81/2015 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli su come effettuare l'adempimento.
Comunicazione obbligatoria somministrati come fare
La comunicazione obbligatoria può essere effettuata:
- tramite pec (posta certificata);
- raccomandata A/R;
- consegna a mano.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187) ha fissato il termine dell'adempimento al 31 gennaio di ogni anno ma ha anche precisato che i CCNL possono stabilire termini diversi per i quali valgono le stesse sanzioni in caso di inadempienza
La comunicazione deve contenere:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi,
- la durata dei contratti stessi
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, NON i nominativi.
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Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata diminuita al 2,5 per cento annuo la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
Come noto, la novità ha riflessi:
- sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso;
- sui rapporti creditori/debitori;
- sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite e delle pensioni vitalizie,
- sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di contributi;
- sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione agli inviti a comparire ed ai processi verbali di constatazione.
INPS ha recepito la novità nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.
Riduzione sanzioni INPS quando si applica
Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste alla misura del tasso legale in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.
La circolare precisa che la nuova misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:
- si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
- alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.
Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti all'epoca come da tabella seguente
Periodo di validità
Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990
5%
16.12.1990 – 31.12.1996
10%
01.01.1997 – 31.12.1998
5%
01.01.1999 – 31.12.2000
2,5 %
01.01.2001 – 31.12.2001
3,5 %
01.01.2002 – 31.12.2003
3 %
01.01.2004 – 31.12.2007
2,5 %
01.01.2008 – 31.12.2009
3 %
01.01.2010 – 31.12.2010
1 %
01.01.2011 – 31.12.2011
1,5 %
01.01.2012 – 31.12.2013
2,5 %
01.01.2014 – 31.12.2014
1 %
01.01.2015 – 31.12.2015
0,5 %
01.01.2016 – 31.12.2016
0,2 %
01.01.2017 – 31.12.2017
0,1 %
01.01.2018 – 31.12.2018
0,3%
01.01.2019 – 31.12.2019
0,8%
01.01.2020 – 31.12.2020
0,05%
01.01.2021 – 31.12.2021
0,01%
01.01.2022 – 31.12.2022
1,25%
01.01.2023 – 31.12.2023
5%
01.01.2024 –
2,5%
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Pensioni 2024 con sistema contributivo: come cambiano
La legge di bilancio 2024 pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 30 dicembre, prevede come noto numerose modifiche in tema di pensioni : dall'APE sociale a Opzione Donna a Quota 103 ( che avranno requisiti più restrittivi dal prossimo anno) , alla riduzione della perequazione degli assegni più alti , ma ancora una volta non procede alla riforma complessiva del sistema previdenziale annunciata da anni.
Per quanto riguarda l'accesso alla pensione prevista per i lavoratori cosiddetti contributivi ovvero coloro che possono contare su contributi versati solo dopo il 31 dicembre 1995, (verosimilmente i contribuenti più giovani), l'articolo 26 del DDL Bilancio modifica la disciplina precedente:
- sia sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia che
- il termine di decorrenza e la misura del trattamento pensionistico anticipato.
Vediamo piu in dettaglio le novità in arrivo, ricordando anche cosa si intende per pensioni con sistema contributivo.
Pensione con calcolo contributivo
Il sistema di calcolo contributivo per le pensioni è stato introdotto dalla Riforma Dini (legge 335/1995) dal 1° gennaio 1996 e si basa sul montante contributivo versato durante la vita lavorativa. Il precedente metodo retributivo invece calcolava la pensione sulla base delle ultime retribuzioni percepite.
Nel sistema contributivo il lavoratore accumula durante la vita lavorativa una percentuale della retribuzione che viene rivalutata annualmente e convertita in pensione al momento della cessazione del lavoro mediante una serie di coefficienti di trasformazione, che variano a seconda dell'età di uscita dal lavoro
Questo sistema si applica in modo totale a coloro che hanno iniziato a versare dopo il 31 Dicembre 1995 (cd. contributivo puro) mentre viene applicato
pro quota (cioè parzialmente in rapporto agli anni considerati):
- dal 1° gennaio 1996 per quelli che avevano meno di 18 anni di contributi;
- solo dal 1 gennaio 2012 per chi a quella data aveva già 18 anni di anzianità contributiva,
Le novità della legge di bilancio 2024
Alla pensione di vecchiaia con sistema contributivo, a partire dal 2024 si accederebbe con 20 anni di accrediti contributivi e 67 anni di età purché l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale. (Oggi è richiesto invece un importo di una volta e mezza l'assegno minimo)
Il diritto alla pensione anticipata invece vede l'introduzione di diversi paletti restrittivi: potrà essere conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantaquattro anni, a condizione che
- risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che
- l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato, pari a 3 volte l'importo mensile dell'assegno sociale ridotto a
- 2,8 volte per le donne con un figlio e a
- 2,6 volte per le donne con due o più figli,»;
In questi casi comunque l'assegno avrà un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo per tutto il periodo che precede il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (ad oggi non esiste invece alcun limite).
La nuova norma introduce infine un periodo di finestra di tre mesi ovvero il trattamento di pensione anticipata decorrerà solo trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
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Congedo straordinario: nell’indennità rientrano tredicesima e quattordicesima
L’indennità relativa ai periodi di congedo straordinario (articolo 42, comma 5, Dlgs 151/2001) per assistenza a familiari disabili in situazione di gravità comprende anche i ratei di tredicesima e quattordicesima
Lo riafferma inps nel messaggio 30 del 4 gennaio 2024. La posizione sull'interpretazione estensiva del riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, per il calcolo dell'indennità , era stato già illustrato nelle circolari n. 64/2001 e n. 32/2012 e non viene modificato, secondo INPS, dall'introduzione del comma 5-ter .
Da notare che l'esatto contrario era stato affermato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5213 del 5 giugno 2022. (vedi dettagli all'ultimo paragrafo).
Ricordiamo di seguito le principali caratteristiche dell'indennità
Indennità congedo straordinario D.LGS. 151 2001
L’indennità di congedo straordinario biennale per assistenza a familiari disabili in situazione di gravita, a norma della legge 104-1992, è corrisposta ai lavoratori dipendenti del settore privato, nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.
Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e il relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Si ricorda che l'indennità è anticipata al lavoratore dal datore di lavoro che conguaglia poi gli importi nel flusso uniemens.
Nella tabella seguente i massimali 2023 per il calcolo dell'indennità
importo massimo di reddito contributi figurativi annui 40.366 11.320 I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Indennità congedo straordinario: sentenza Tribunale di Roma del 5.6.2022
Il caso trattato dalla sentenza del Tribunale riguardava il dipendente di un istituto di vigilanza che chiedeva il pagamento degli importi relativi ai ratei di mensilità supplementari con l’indennità per il congedo straordinario di cui aveva goduto.
Secondo il Tribunale, tredicesima e quattordicesima non vanno calcolate , tenendo conto della norma modificata dall'articolo 4, comma 1, lett. b, Dlgs 119/2011 .( “5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa […].)
Inoltre viene evidenziato che:
- durante il periodo di congedo straordinario la normativa esclude la maturazione di ferie, Tfr e tredicesima mensilità, quindi è illogico ritenere che il calcolo dell’importo dell’indennità invece possa includere i ratei di tredicesima e quattordicesima.
- riguardo la disparità di trattamento con i tre giorni di permesso mensile per assistenza di persona in condizione di handicap grave (articolo 33, comma 3, legge 104/1992), per i quali invece 13^ e 14^ sono incluse, il giudice di Roma evidenzia che si tratta di legittime scelte normative diverse anche se finalizzate alla stesse esigenze di assistenza .
- Infine, il fatto che per il congedo di maternità, la norma (articolo 23, comma 2, Dlgs 151/2001) preveda espressamente che l’indennità ricomprenda la tredicesima mensilità mentre nella norma sul congedo straordinario le mensilità supplementari non vengono richiamate, dimostra che in questo caso esse vanno escluse.
Indennità congedo straordinario le precisazioni INPS 2024
L'istituto afferma che l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, circoscrivendo l'indennità ai soli compensi fissi e continuativi esclude solo gli elementi variabili come quelli collegati alla presenza.
Secondo l'istituto la tredicesima mensilità” ha nel tempo assunto diverse caratteristiche ma resta un emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza .
Ricorda inoltre che anche il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 1987, n. 658 si è pronunciato sulla natura della tredicesima mensilità, affermando che costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio
Allo stesso modo si è espresso il Ministero dell’Economia e delle finanze ritenendo "il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario " (cfr. il messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014).
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Assunzioni 2024: superdeduzione IRES in vigore
In uno dei decreti attuativi della legge delega fiscale (legge 111 2023), approvati dal Consiglio dei Ministri del 16.10.2023, è prevista una innovativa misura di incentivo alle assunzioni con importi di agevolazione mai registrati in precedenza .
Il decreto è stato approvato definitivamente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (D.LGS 126 2023) il 30 dicembre scorso.
Scarica Qui il decreto legislativo 216 2023 , entrato in vigore il 31 dicembre 2023.
Vediamo più in dettaglio la novità : a chi spetta, i requisiti , le modalità applicative che saranno comunque precisate anche da un decreto ministeriale, atteso , teoricamente, entro il 30 gennaio 2024.
Superbonus nuove assunzioni 2024: come e a chi spetta
All'Articolo 4 del decreto si descrive la nuova agevolazione che consiste in una Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
In particolare si prevede che , SOLO per il 2024 , in vista di una futura completa attuazione della legge delega di riforma fiscale, il costo del personale
- di nuova assunzione
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
venga maggiorato, ai fini della determinazione del reddito del datore, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale.
Tale incremento si misura sulla differenza tra il costo complessivo del personale nel 2023 e nel 2024 al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nelle società collegate o controllate dagli stessi soggetti
I datori di lavoro beneficiari sono:
- i titolari di reddito di impresa e
- esercenti arti e professioni
- che abbiano esercitato l'attivita per almeno un anno e
non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
Il decreto specifica, dal punto di vista tecnico, che :
"Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente. (…). Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. "
Incentivo IRES assunzioni 2024 per categorie svantaggiate
La misura prevede inoltre che per favorire ulteriormente l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione in caso di assunzioni di lavoratori meritevoli di maggiore tutela come giovani, donne percettori di sostegni al reddito, disabili.
I coefficienti di maggiorazione saranno definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina, ma si prevede già che non supereranno comunque come maggiorazione complessiva il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto, per un totale quindi del 130%.
Viene infine precisato che nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto di questa nuova disposizione e nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assumerà, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni.
Superbonus assunzioni 2024 – Lavoratori meritevoli di tutela
Le categorie che godranno di maggiorazione sono:
- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia ;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;
- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- già beneficiari del reddito di cittadinanza decaduti dal beneficio e che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.
Superbonus assunzioni: abrogazione precedenti incentivi e cumulabilità
La nuova misura prevede la contestuale abrogazione della precedenti agevolazioni tramite esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato prevista
- dall'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i
L'agevolazione dovrebbe essere cumulabile con la decontribuzione SUD stando alle dichiarazioni della premier in conferenza stampa, cosi come con il nuovo sgravio per le donne con figli previsto dalla legge di bilancio 2024, ma la norma non lo specifica . Chiarimenti dovrebbero arrivare come detto con il decreto attuativo ed eventuali istruzioni dell'Agenzia e dell'INPS.