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Esistenza in vita pensioni all’estero: al via la seconda fase
Con il messaggio n. 4071 del 16.11.2023 l’INPS ha comunicato le modalità per il consueto accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono gli assegni di pensione all'estero nel biennio 2024-2025, fornendo con il calendario completo delle scadenze e le istruzioni sulla prima fase della procedura .
Il giorno 11 settembre è stato pubblicato anche il messaggio 3006/2024 relativo alla seconda fase Viene inoltre specificato che in un ottica di prevenzione degli illeciti, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.
Vediamo le principali indicazioni fornite dall'istituto sulla procedura
Verifiche esistenza in vita – prima fase: paesi coinvolti nel 2024
Nella prima fase tra marzo e luglio 2024 saranno interessati pensionati residenti in:
- America,
- Asia,
- Estremo Oriente,
- Paesi scandinavi,
- Stati dell’Est Europa e
- Paesi limitrofi.
Nello specifico , l'ente gestore, ancora Citibank, provvederà alla spedizione delle
- richieste di attestazione a partire dal 20 marzo 2024 e
- i pensionati dovranno inviare i documenti di riscontro entro il 18 luglio 2024.
In caso di mancata risposta il pagamento della rata pensione di agosto 2024, ove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza.
Se il pensionato non si presenta per la riscossione o non invia l’attestazione di esistenza in vita entro il termine ultimo del 19 agosto 2024, la pensione viene sospesa a partire dalla rata di settembre 2024.
Verifiche esistenza in vita – seconda fase paesi coinvolti 2024/2025
Nella seconda fase, da settembre 2024 a gennaio 2025 saranno coinvolti invece i pensionati residenti in
- Europa,
- Africa e
- Oceania
per cui:
- le comunicazioni saranno inviate dal 20 settembre 2024 e
- le attestazioni di esistenza in vita dovranno arrivare entro il 18 gennaio 2025.
In caso di mancata risposta il pagamento della rata di febbraio 2025, ove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza e in caso di ulteriore ritardo rispetto all'l'ultima data del 19 febbraio 2023 la pensione sarà sospesa a partire dalla rata di marzo 2025
ATTENZIONE: INPS ricorda che Citibank invia moduli personalizzati con i dati dell'interessato per cui non è prevista l'utilizzazione di moduli in bianco. Per questo In caso di mancato ricevimento il modello potrà essere richiesto al Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato.
Verifiche esistenza in vita pensionati esclusi
Nel messaggio 3006 dell'11.9.2024 l’Istituto precisa che Citibank N.A. non procede all’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni. Nello specifico sono esclusi dalla richiesta di produrre la prova di esistenza in vita i seguenti gruppi :
- A) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere Deutsche Rentenversicherung (DRV) e l’Ufficio Centrale di Compensazione (UCC)
- B) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;
- C) pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);
- D) pensionati residenti in Australia, i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi telematici con il Centrelink australiano;
- E) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi telematici con le Istituzioni previdenziali olandesi Sociale Verzekeringsbank (SVB) e Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
- F) pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica.
- G) pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.
Verifiche esistenza in vita pensioni all'estero – Servizio assistenza
INPS ricorda anche che è attivo il Servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell’esistenza in vita.
Il Servizio di supporto Citibanki è disponibile per ulteriori chiarimenti con le seguenti modalità
- sulla pagina web www.inps.citi.com;
- con messaggio di posta elettronica all’indirizzo [email protected];
- telefonare a uno dei numeri telefonici indicati nella lettera esplicativa.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura dei messaggi INPS sopracitati.
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Sgravio vittime di violenza: conguaglio arretrati entro fine settembre
Scade il 30 settembre prossimo la possibilita di recupero delle mensilità pregresse dell'agevolazione riservata alle dipendenti vittime di violenza ( prevista dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 191-192 )
Si tratta delle mensilità da gennaio a maggio 2024 in cui lo sgravio era in vigore ma mancavano le istruzioni Inps per fare domanda .
Ricordiamo che l'agevolazione consiste nell'esonero dal 100% dei contributi previdenziali (esclusi i premi Inail) fino a un massimo di 8.000 euro annui, per le assunzioni effettuate nel triennio 2024-2026, di donne disoccupate:
- vittime di violenza domestica e
- beneficiarie del Reddito di libertà, istituito dall’art. 105-bis del Dl 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020.
L’esonero contributivo ha una durata di 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre per le assunzioni a tempo determinato l’agevolazione è concessa fino a 12 mesi. Infine, nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato l’esonero spetta per 18 mesi a partire dalla data di trasformazione.
Il messaggio INPS n. 2239 del 14 giugno 2024 ha stabilito che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> nei flussi Uniemens relativi ai mesi da gennaio a maggio 2024 possa avvenire esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di giugno, luglio e agosto 2024 (quest'ultimo da trasmettere entro il 30 settembre 2024). Diversamente, i datori di lavoro aventi diritto al beneficio ma che hanno sospeso o cessato l'attività dovranno utilizzare la procedura di regolarizzazione (UniEmens/vig).
Sgravio vittime violenza: esposizione in Uniemens – Datori non agricoli
I datori di lavoro non agricoli autorizzati devono valorizzare, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>, a decorrere dal mese di competenza giugno 2024, con i seguenti elementi:
- – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".
Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;
- – nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato .
Come detto la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.
Sgravio vittime violenza: esposizione in -PosAgri – del flusso UniEmens
ATTENZIONE per i datori di lavoro agricolo Il codice agevolazione “VR” poteva essere utilizzato per recuperare l’esonero relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, nella competenza di giugno 2024 da inviare entro il secondo periodo di trasmissione 2024 (31 agosto 2024).
I datori di lavoro agricoli potranno verificare l’attribuzione del codice Agevolazione “VL” e “VR” nel Cassetto previdenziale del contribuente.
Per ulteriori dettagli anche per l'esposizione nelle liste POSPA si rimanda al testo del messaggio INPS.
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Quotidiani nelle scuole: pubblicato il bando per le domande di contributo
Il dipartimento per l'editoria della presidenza del consiglio ha pubblicato il decreto relativo al bando per il contributo economico (fino al 90% della spesa). che viene garantito alle scuole statali e paritarie ai fini dell'acquisto di abbonamenti a quotidiani riviste e periodici a fini didattici.
Gli abbonamenti devono essere effettuati entro il 10 febbraio 2025 e le domande inviate entro il 10 marzo 2025 .
Si attende un ulteriore comunicato sulle modalità di invio.
Di seguito una sintesi delle indicazioni per ottenere il contributo
Qui il testo del provvedimento .
Contributi editoria nelle scuole: requisiti delle pubblicazioni
Il decreto prevede che le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che, nel periodo compreso tra il 2 settembre 2024 ed il 10 febbraio 2025 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche, possono richiedere un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta.
Sono ammesse al contributo le spese sostenute per l'acquisto di:
- uno o più abbonamenti anche alla medesima testata,
- a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore
- sia in edizione cartacea che formato digitale,
- registrati presso il competente Tribunale ovvero iscritti al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)
- dotati della figura del direttore responsabile.
- riconosciuti utili a fini didattici con delibera del Collegio dei docenti.
Non rientrano tra le spese ammissibili le spese sostenute per:
a) l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non deliberati dal Collegio dei docenti;
b) l’acquisto di libri;
c) l’acquisto di servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali;
d) l’acquisto di prodotti editoriali con finalità diversa da quella didattica, come prodotti strumentali all’attività amministrativo-gestionale e di segreteria.
Contributo editoria per le scuole: adempimenti e domanda
Attenzione viene specificato che:
- Le spese relative agli abbonamenti devono essere sottoposte alla verifica del Revisore dei conti della scuola.
- Ai fini del contributo saranno prese in considerazione solo le fatture emesse nel periodo 2 settembre 2024 – 10 febbraio 2025.
- La domanda potrà essere presentata dal 10 dicembre 2024 al 10 marzo 2025, firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, e inviata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria per via telematica.
Le modalità per l'invio verranno indicate dal Ministero dell’istruzione e del merito in un prossimo provvedimento
La domanda dovrà includere:
a) gli estremi della delibera del Collegio dei docenti che individua, le testate riconosciute come utili ai fini didattici;
b) le spese conseguentemente sostenute per l’anno scolastico 2024-2025, nel periodo compreso tra il 2 settembre 2024 e il 10 febbraio 2025
c) l’elenco dei prodotti editoriali acquistati,
d) gli estremi del conto di tesoreria intestato all’istituzione scolastica richiedente con il codice della competente Tesoreria provinciale dello Stato ovvero, nel caso di scuole paritarie, gli estremi del conto corrente bancario (IBAN) con l’indicazione del titolare del conto.
Contributi editoria per le scuole: finanziamento
Per questo fine sono stanziati euro 3.000.000.
In caso di insufficienza delle risorse disponibili, in relazione alle istanze ammesse, si procederà al riparto proporzionale del contributo tra tutti i soggetti aventi diritto.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri al termine del periodo previsto per l'invio provvederà a formare l’elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto il contributo con il relativo importo spettante.
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CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: le novità del rinnovo
In data 11 luglio 2024, Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto un importante accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) unico dell'industria armatoriale.
Il nuovo contratto avrà validità dal 1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2026 e introduce numerose novità sia in ambito economico che contrattuale, riguardanti il personale marittimo e di terra.
Di seguito una sintesi delle novità e le tabelle retributive.
CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: aumenti e novita economiche
il nuovo accordo prevede un aumento complessivo delle retribuzioni da 16 euro (allievo) a 116 euro ( comandanti), suddiviso in tre tranche, con decorrenza
- luglio 2024,
- luglio 2025 e
- luglio 2026.
Le nuove tabelle retributive sottostanti indicano la prima tranche di incrementi per il personale marittimo e di terra
Inoltre, viene introdotto un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) di 64,00 euro mensili, destinato a specifiche qualifiche come il nostromo (Sezione 1) e il 5° livello del personale di terra (Sezione 15). Questo importo sarà erogato su base annua per 14 mensilità, frazionato in tre tranche.
Dal 1° luglio 2024, il contributo aziendale al fondo di previdenza complementare Priamo aumenterà al 2,5%, mentre il contributo del lavoratore rimarrà invariato all'1%.
Anche l'assistenza sanitaria integrativa verrà potenziata: entro gennaio 2025 sarà avviato un tavolo tecnico per la definizione di un nuovo sistema di assistenza finanziato con 16,50 euro mensili per ogni dipendente a carico dell'azienda.
Le parti hanno inoltre concordato un aumento dell'Elemento Perequativo, che dal luglio 2024 sarà pari al 3%.
Infine, a copertura del periodo tra gennaio e giugno 2024, verrà erogato un importo una tantum di 380,00 euro lordi, ripartito in due tranche (200,00 euro a luglio 2024 e 180,00 euro a gennaio 2025). Questo importo varierà in base al periodo di servizio e al regime contrattuale del lavoratore, sia per il personale marittimo che per quello di terra.
Vedi sotto le principali tabelle retributive .
CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: Novità contrattuali
Tra gli aggiornamenti contrattuali rilevanti, si segnala l'introduzione di misure innovative per il sostegno ai lavoratori in ambito previdenziale e sanitario. Le aziende aderenti si impegnano a contribuire in modo più consistente al fondo Priamo, sostenendo al contempo una revisione del sistema di assistenza sanitaria integrativa entro il 2025.
Per i lavoratori marittimi iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza Marinara (C.R.L.) o al T.P. aziendale, sono previste specifiche modalità di calcolo dell'importo una tantum in base al periodo di permanenza a bordo o in cassa, dimostrando un’attenzione particolare al tipo di servizio svolto.
CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: tabelle retributive
Tabella 1 – Aumento 1.7.2024, minimo, EAR, scatti, una tantum
Aumento 1.7.2024
Minimo contrattuale 1.7.2024
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 1.7.2024
1° Scatto (ex 5%) 1.7.2024
Scatto successivo (ex 3%) 1.7.2024
Scatto Com.ti e D.M.e successivo (ex 2%) 1.7.2024
Comandante – navi superiori a 3.000 tsl
116,24
3.593,44
53,91
60,04
Direttore di macchina – navi superiori a 3.000 tsl
110,05
3.402,17
51,04
56,37
Padrone marittimo su mezzi navali spedai (SAIPEM)
101,59
3.140,47
47,11
127,81
76,69
Meccanico navale su mezzi navali spedali (SAIPEM)
101,59
3.140,47
47,11
127,81
76,69
1° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
75,46
2.332,83
35,00
88,97
53,38
1° Ufficiale mediterraneo
74,29
2.296,57
34,45
87,21
52,33
2° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
63,73
1.970,21
29,56
71,43
42,85
2° Ufficiale mediterraneo
62,31
1.926,42
28,90
69,29
41,58
3° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
59,30
1.833,22
27,50
64,79
38,88
3° Ufficiale mediterraneo
58,20
1.799,20
26,99
63,15
37.89
Ufficiale Elettrotecnico extra medit. / lungo corso
59,30
1.833,22
27,50
64,79
38,88
Ufficiale Elettrotecnico medi terraneo
58,20
1.799,20
26,99
63,15
37,89
3° Ufficiale Junior extra mediterraneo / lungo corso
47,44
1.466,57
22,00
51,83
31,10
3° Ufficiale Junior mediterraneo
46,56
1.439,36
21,59
50,52
30,31
Sottufficiale Capo Servizio / Nostromo
55,20
1.706,42
25,60
58,70
35,22
Sottufficiale/cuoco/cambusiere/ottonaio/carpentiere/tank ista/elettricista
53,13
1.642,58
24,64
55,62
33,38
Comune di coperta e di macchina/comune poi ivalente/marinaio/cameriere/20cuoco/fuochi sta/ ingrassatore/barista regionali
47,08
1.455,35
21,83
46,59
27,95
Carbonaio
46,89
1.449,46
21,75
46,31
27,78
Assistente Commissario + 12 mesi
47,14
1.457,36
21,86
46.65
27,99
Assistente Commissario + 6-12 mesi
45,48
1.405,92
21,09
Assistente Commissario – 6 mesi
42,91
1.326,60
19,90
Giovanotto di macchina / giovanotto di 1ª / garzone di 1ª
42,50
1.313,94
19,71
39,77
23,87
Giovanotto di 2ª/garzone di 2ª/garzone di cucina
40,99
1.267,20
19,01
37,52
22,51
Mozzo / Piccolo di camera e cucina / Allievo comune polivalente
39,11
1.209,01
18,14
34,72
20,83
Com.te con abilitazione fino a 3000 GT imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
75,46
2.332,83
35,00
88,97
53.38
Dir.re di macch. con abilitazione fino a 3000 kw imbarcato su navi da 151 a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
75,46
2.332,83
35,00
88,97
53,38
1° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
64,51
1.994,39
29,92
72,65
43,59
2° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
56,19
1.736,98
26,06
60,19
36,11
Comandante in 2ª su navi da crociera
102,27
3.161,61
47,43
51,66
Direttore di macchina in 2ª su navi da crociera
102,27
3.161,61
47,43
51,66
Direttore sanitario su navi da crociera
110,05
3.402,17
51,04
1° Ufficiale / Commissario / Medico di bordo su navi da crociera
69,97
2.163,15
32,45
80,75
48,45
2° Ufficiate / 2° Commissario su navi da crociera
59,66
1.844,31
27,67
65,33
39,20
3° Ufficiate / 3° Commissario su navi da crociera /Ufficiate elettrotecnico
55,77
1.724,02
25,86
59,51
35,71
Sott ufficiale capo servizio su navi da crociera
51,30
1.585,90
23,79
52,84
31,70
Sottufficiale/operaio meccanico/operaio motorista su navi da crociera
49,49
1.529,99
22,95
50,15
30,08
Comune/marinaio/ingrassatore su navi da crociera
44,09
1.363,10
20,45
42,09
25,25
Carbonaio su navi da crociera
43,54
1.346,09
20,19
41,26
24,75
Aumento 1.7.2024
Minimo contrattuale 1.7.2024
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 1.7.2024
1° Scatto (ex 5%) 1.7.2024
Scatto successivo (ex 3%) 1.7.2024
giovanotto di 1ª / giovanotto di macchina / giovanotto elettricista su navi da crociera
39,43
1.219,07
18,29
35,12
21,07
giovanotto di 2ª su navi da crociera
38.00
1.174,61
17,62
32,98
19,79
Mozzo su navi da crociera
36,22
1.119,74
16,80
30,33
18,19
Comandante rimorchiatori
72,47
2.240,36
33,61
84,57
Direttore di macchina rimorchiatori
72,47
2.240,36
33,61
84,57
1° Ufficiale rimorchiatori
61,82
1.911,24
28,67
68,60
2° Ufficiale rimorchiatori
59,39
1.835,95
27,54
64,96
Sottufficiale rimorchiatori
55,99
1.730,77
25,97
59,76
Comune rimorchiatori
53,22
1.645,36
24,68
55,78
Giovanotto rimorchiatori
44.46
1.374,47
20,62
42,71
Mozzo rimorchiatori
42,68
1.319,53
19.80
40,06
Comandante aliscafi
89,57
2.768.86
41,54
110,54
66,32
Direttore di macchina aliscafi
84,30
2.605,97
39,10
102,63
61,58
1° Ufficiale aliscafi
61,71
1.907,63
28,62
68,43
41,06
Sottufficiale aliscafi
53,13
1.642,58
24,64
55,62
33,38
Comune aliscafi
47,08
1.455,35
21,83
46,59
27,95
Giovanotto aliscafi
42,71
1.320,49
19,81
40,08
24,05
Mozzo aliscafi
40.23
1.243,66
18,66
36,39
21,84
Conduttore/ comandante/ direttore di macchina su navi fino a 151 tsl
56,90
1.758,90
26,39
62,06
Comandante/conduttore su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento
56.90
1.758,90
26,39
60,06
Direttore di macchina su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento
56.90
1.758,90
26,39
59,19
1° Ufficiate su navi fino a 151 tsl
50,06
1.547,46
23,22
51,83
Ufficiale su navi fino a 151 tsl
48,33
1.494,04
22,41
49,27
Sottufficiale su navi fino a 151 tsl
46,60
1.440,63
21,61
46,70
Comune su navi fino a 151 tsl
41,54
1.284,32
19,27
39,13
Giovanotto su navi fino a 151 tsl
36,29
1.121,86
16,83
31,28
Mozzo su navi fino a 151 tsl
35,06
1.083,79
16,26
29,44
Allievo Ufficiale (0-4 mesi)
16,27
746,27
7,46
Scatto Com.ti e D.M. e successivo (ex 2%) 1.7.2024
24,82
24,02
23,67
20,73
19,71
18,68
15,66
12,51
11,78
Allievo Sottufficiale (0-4 mesi)
15,82
725,82
7,26
Allievo Comune (0-4 mesi)
15,38
705,38
7,05
Allievo Ufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)
16,71
766,71
7,67
Allievo Sottufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)
16,27
746,27
7,46
Allievo Comune (oltre 4 fino a 8 mesi)
15,82
725,82
7,26
Allievo Ufficiale (oltre 8 mesi)
17,16
787,16
7,87
Allievo Sottufficiale (oltre 8 mesi)
16,71
766,71
7,67
Allievo Comune (oltre 8 mesi)
16,27
746,27
7,46
Comandante del diporto
56,90
1.758,90
26,39
Direttore di macchina del diporto
56,90
l.758,90
26,39
Capitano del diporto
53,48
1.653,18
24,80
Ufficiale di navigazione del diporto
48,68
1.505,04
22,58
Sottufficiale del diporto
46,60
1.440,62
21,61
Comune dei diporto
41,54
1.284,32
19,27
Qualifiche iniziali del diporto
35,06
1.083,80
16,26
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Obblighi previdenziali per gli Assistenti Sanitari confluiti negli albi TSRM e PSTRP
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta a un interpello (1/2024) presentato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ha chiarito gli obblighi previdenziali degli Assistenti Sanitari confluiti dagli albi della professione infermieristica negli albi TSRM e PSTRP.
Obblighi previdenziali assistenti sanitari
La richiesta di interpello è sorta a seguito della riforma introdotta dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha riordinato la disciplina degli ordini delle professioni sanitarie.
La Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, chiede quindi chiarimenti per la corretta individuazione della Cassa previdenziale
- degli esercenti la professione di "assistente sanitario",
- i quali sono confluiti all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (PSTRP).
La Federazione sostiene che l'obbligo di iscrizione e contribuzione previdenziale all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), a seguito della riforma, sia venuto meno.
Parere del Ministero
Il Ministero del Lavoro, avvalendosi anche del parere dell'Ufficio legislativo e della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, ha espresso il seguente parere:
- Continuità dell'Obbligo Contributivo: Il Ministero ha chiarito che la legge n. 3/2018 ha semplicemente riordinato gli albi professionali senza modificare gli obblighi previdenziali esistenti. Pertanto, gli assistenti sanitari, pur essendo confluiti in un nuovo ordine professionale, continuano a essere obbligati all'iscrizione e alla contribuzione presso l'ENPAPI.
- Ruolo dell'ENPAPI: L'ENPAPI, istituito come ente di diritto privato, ha il compito di assicurare la tutela previdenziale obbligatoria per gli infermieri professionali, assistenti sanitari e infermieri pediatrici che esercitano l'attività in forma libero professionale. Tale obbligo rimane inalterato anche dopo il riordino degli albi.
- Obblighi di Iscrizione: Il Ministero sottolinea che l'obbligo di iscrizione all'ENPAPI è sancito dallo Statuto dell'ente, che prevede l'iscrizione obbligatoria per tutti gli infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari che esercitano in forma libero professionale. Questa disposizione non è stata modificata dalla legge n. 3/2018.
Conclusioni
L'Interpello n. 1/2024 chiarisce che gli assistenti sanitari, nonostante il cambiamento nell'albo di appartenenza, sono tenuti a mantenere l'iscrizione e la contribuzione all'ENPAPI.
Dalla suddetta conclusione deriva che rimane consentito all’ENPAPI di effettuare puntuali controlli e verifiche relativamente alla regolarità contributiva di tutti i professionisti iscritti agli albi professionali ed obbligati all’iscrizione all’Ente in base alla legislazione vigente, anche tramite la consultazione e l’interscambio di banche dati con altre istituzioni che detengono informazioni in proposito.
Tale decisione ha implicazioni pratiche rilevanti per tutti gli assistenti sanitari che esercitano in forma libero professionale, i quali dovranno continuare a rispettare gli obblighi contributivi previsti dall'ENPAPI. Inoltre, l'ENPAPI è legittimato a svolgere controlli e verifiche sulla regolarità contributiva di questi professionisti, assicurando la corretta applicazione delle norme vigenti.
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Durata delle ferie: cosa succede quando sono godute in eccesso
Le ferie rappresentano un diritto fondamentale del lavoratore, garantito sia dalla Costituzione italiana che dalla normativa ordinaria. Il loro scopo principale è quello di consentire al lavoratore di recuperare le energie psicofisiche dopo periodi prolungati di lavoro, assicurando al contempo il benessere personale e la possibilità di dedicarsi alla vita familiare e sociale.
Secondo la legislazione italiana, ogni lavoratore ha diritto a un periodo minimo di ferie annuali retribuite, che non può essere inferiore a quattro settimane, salvo condizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro o da accordi individuali. Queste ferie devono essere godute entro l'anno di maturazione, con la possibilità di portare parte di esse all'anno successivo, purché vi sia un accordo tra le parti.
È importante notare che le ferie sono irrinunciabili, il che significa che il lavoratore non può rinunciare a questo diritto in cambio di una compensazione monetaria, fatta eccezione per i casi in cui il rapporto di lavoro cessi prima che le ferie maturate siano state godute. In tal caso, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'indennità sostitutiva.
Inoltre, durante il periodo di ferie, il lavoratore ha diritto a percepire la normale retribuzione, come se stesse lavorando. Questo è previsto per garantire che il lavoratore possa godere pienamente del periodo di riposo senza preoccupazioni finanziarie.
Le ferie non solo favoriscono il recupero delle energie, ma sono anche considerate un elemento cruciale per la prevenzione dello stress da lavoro correlato e per il miglioramento della produttività a lungo termine.
Ma cosa succede se le ferie sono godute in eccesso?
Ferie godute in eccesso
Nel caso in cui un lavoratore abbia fruito di ore o giorni di ferie in eccesso rispetto a quanto maturato, il datore di lavoro recupera l’importo corrispondente nel cedolino.
Questa situazione può verificarsi, ad esempio, quando un dipendente utilizza più giorni di ferie di quanti ne abbia maturati in un dato periodo lavorativo, magari a seguito di un errore nella gestione delle ferie o per altre ragioni.
La somma trattenuta a titolo di ferie godute in eccesso diminuisce di conseguenza il valore delle competenze lorde su cui sono calcolati sia le trattenute fiscali a carico del dipendente per l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’azienda e del dipendente.
Ma quali sono gli elementi da considerare per determinare l’importo delle ferie godute in eccesso?
L’importo per ferie godute in eccesso deve tenere in considerazione se la retribuzione del dipendente sia oraria o giornaliera e considerare il monte ore o i giorni di ferie godute in eccesso in relazione a quanto il dipendente ha effettivamente maturato.
Il calcolo è il seguente: ore/giorni di ferie godute in eccesso * retribuzione (oraria o giornaliera).
Le ferie godute in eccesso sono calcolate come differenza tra le ferie maturate e le ferie godute.
Un aspetto da considerare è relativo ai contratti collettivi di lavoro (CCNL) e agli accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore. Questi possono prevedere specifiche modalità di recupero delle ferie godute in eccesso. Alcuni CCNL potrebbero consentire una maggiore flessibilità nel recupero delle ferie, come il differimento dei giorni goduti in eccesso o la compensazione con giorni di ferie futuri.
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Pensione di reversibilità e unione civile: recente sentenza di Cassazione
La pensione di reversibilità spetta ai superstiti del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, ma anche dell’assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi. Quando deriva da assicurato è definita “indiretta”.
La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa.
Coniuge e figli possono concorrere tra loro al diritto alla reversibilità e possono averla anche se titolari di pensione diretta, mentre agli altri familiari può spettare solo quando non ne hanno diritto coniuge o figli, e all’ulteriore condizione di non essere titolari di altra pensione.
Con il msg. n. 5171/2016 l’Inps ha chiarito che “a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, ecc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge (L. n. 76/2016)”. Con la sentenza n. 24694/2021, la Cassazione ha stabilito che la norma non può essere applicata retroattivamente.
Con l’ordinanza n.2292 del 21.08.2024, la Suprema Corte chiede alle Sezioni unite di fare luce sulla costituzionalità delle norme che precludono la pensione di reversibilità
- al partner superstite che abbia convissuto, prima dell’unione civile e
- ai figli delle coppie gay nati con la maternità surrogata.
La Corte Suprema di Cassazione italiana, si pronuncia su una questione di grande rilevanza giuridica e sociale: il riconoscimento della pensione indiretta al partner superstite e al figlio di una coppia omosessuale, in particolare nel contesto di un'unione civile trascritta in Italia dopo il decesso di uno dei partner.
Pensione di reversibilità e unione civile: il caso
La vicenda giudiziaria nasce dal ricorso presentato dall'INPS contro una sentenza della Corte d'Appello di Milano. Questa sentenza aveva riconosciuto il diritto a un componente superstite di una coppia omosessuale e di suo figlio a ricevere la pensione indiretta in seguito al decesso del partner e padre.
La coppia, legata da una relazione stabile, aveva contratto matrimonio a New York nel 2013, e tale matrimonio era stato successivamente trascritto in Italia come unione civile, dopo la morte di uno dei due avvenuta nel 2015 e solo non appena la legge italiana lo ha consentito, nel 2016.
L'INPS, nel suo ricorso, ha contestato la decisione della Corte d'Appello, sostenendo che la legge n. 76 del 2016 (Legge Cirinnà), che regolamenta le unioni civili in Italia, non poteva avere effetto retroattivo per riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità, poiché il decesso del partner era avvenuto prima dell'entrata in vigore di tale legge.
Inoltre, l'INPS ha sollevato obiezioni anche riguardo al riconoscimento dello status filiationis del figlio, nato negli Stati Uniti nel 2010 tramite fecondazione assistita e registrato successivamente in Italia, prima come figlio del solo genitore biologico e solo nel 2017 era stata trascritta la sentenza statunitense che accertava la paternità anche dell’altro genitore morto appunto nel 2015.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento, rilevando che la questione sollevata dal ricorso dell'INPS e dalla correlata difesa del controricorrente presentava elementi di "particolare importanza" e "inedita complessità", tali da giustificare il rinvio della controversia alle Sezioni Unite.
La Corte ha evidenziato come la questione centrale fosse la possibilità di applicare retroattivamente la legge n. 76 del 2016, in un contesto dove il riconoscimento di diritti previdenziali era legato a un'unione civile formalizzata solo post-mortem. Inoltre, ha considerato le implicazioni costituzionali e internazionali legate al diritto alla pensione di reversibilità per i partner dello stesso sesso e alla tutela dei diritti dei minori nati attraverso tecniche di fecondazione assistita, sollevando il dubbio sulla possibile discriminazione in base all'orientamento sessuale e alla modalità di costituzione del nucleo familiare.
Implicazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione è particolarmente significativa perché tocca il delicato equilibrio tra il riconoscimento dei diritti individuali e la certezza del diritto. La Corte ha richiamato l'importanza di garantire una "tutela sistemica" dei diritti delle coppie omosessuali e dei loro figli, nel rispetto dei principi costituzionali e delle normative internazionali sui diritti umani.
La scelta di rinviare il caso alle Sezioni Unite riflette la consapevolezza della Corte della complessità della materia e delle sue implicazioni più ampie, non solo sul piano giuridico ma anche sociale, in un contesto in cui la legislazione italiana è ancora in evoluzione per quanto riguarda i diritti delle coppie dello stesso sesso e delle famiglie non tradizionali.