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Assunzioni e Concorsi Pubblici le novità del decreto PA
Il nuovo Decreto Legge sulla pubblica amministrazione approvato dal Governo (Decreto PA 2025) introduce importanti novità per migliorare il funzionamento della Pubblica Amministrazione e renderla più attrattiva per i giovani.
Vengono inoltre annunciati nuovi concorsi pubblici e una modalità straordinaria di assunzione e stabilizzazione dei diplomati nei nuovi ITS Istituti tecnici superiori di livello universitario .In tema di concorsi si sospende l'applicabilità della norma Taglia idonei .
Vediamo tutte le novità in maggiore dettaglio.
Decreto PA le assunzioni di diplomati ITS Academy
Una delle misure principali riguarda il reclutamento di diplomati degli ITS Academy, che potranno essere assunti come funzionari negli enti locali a tempo determinato di 36 mesi in apprendistato . Per loro è previsto un percorso peculiare di crescita alla scadenza del contratto se avranno ottenuto una valutazione positiva, potranno essere stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato.
Inoltre, per supportare la loro formazione, è stato previsto un diretto contributo economico attraverso il progetto “PA 110 e lode” che deve essere definito in dettaglio da un prossimo protocollo di intesa tra enti locali e dipartimento della funzione pubblica .
Decreto PA – Sospesa la taglia-idonei per i concorsi pubblici
Un altro aspetto fondamentale del decreto riguarda le procedure di selezione del personale tramite concorsi pubblici .
Viene potenziata la Commissione RIPAM, che si occuperà di rendere i concorsi più veloci ed efficienti, facilitando così l’ingresso di nuove risorse qualificate.
Inoltre, per evitare problemi legati al turnover, è stata sospesa fino al 2025 la norma “taglia idonei”, permettendo così di sfruttare al meglio le graduatorie già esistenti.
Ricordiamo che la "norma taglia idonei" è stata introdotta con l'articolo 1-bis del Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44, stabilendo che nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo vincitore, in numero non superiore al 20% dei posti messi a concorso . In caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite.
Ad esempio, se un concorso prevede 100 posti, saranno considerati idonei solo i primi 20 candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo irchiesto ma non sono risultati vincitori.
Questa limitazione aveva l'obiettivo di contenere il numero di idonei nelle graduatorie, evitando un eccessivo prolungamento delle liste di attesa per l'assunzione.
Ora la sospensione della "norma taglia idonei" per il 2024 e il 2025 è considerata una misura positiva perché permette di valorizzare un numero maggiore di persone che hanno partecipato e superato le prove di concorso, risparmiando richiedono tempi e costi elevati di nuovi concorsi
La sospensione della norma e il ritorno allo scorrimento delle gratuatorie consente dunque di velocizzare le assunzioni per rafforzare gli organici delle amministrazioni ora impegnate nella realizzazione del PNRR.
Decreto PA assunzioni negli enti locali
Infine, il decreto dedica attenzione anche agli enti locali e al personale pubblico.
Vengono riassegnate risorse economiche per coprire i costi dei Segretari comunali e si prevedono nuove assunzioni nei territori colpiti da eventi sismici e alluvionali.
Inoltre, è stato stanziato un fondo di 2 milioni di euro per adeguare gli stipendi del personale assunto all’estero e si avvia un processo per uniformare i trattamenti economici tra le diverse amministrazioni centrali.
Norma taglia idonei che cosa vuol dire?
La "norma taglia idonei" è stata introdotta con l'articolo 1-bis del Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74. Questa disposizione ha modificato l'articolo 35, comma 5-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo che nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo vincitore, in numero non superiore al 20% dei posti Ad esempio, se un concorso prevede 100 posti, saranno considerati idonei solo i primi 20 candidati non vincitori.
Questa limitazione ha l'obiettivo di contenere il numero di idonei nelle graduatorie, evitando un eccessivo prolungamento delle liste di attesa per l'assunzione.
Tuttavia, la norma prevede alcune eccezioni:
- il limite del 20% non si applica ai concorsi banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori.
- Inoltre, sono escluse le procedure concorsuali bandite dalle regioni, province, enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati, che prevedano fino a 20 posti a concorso
- i concorsi per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e
- i concorsi per le assunzioni a tempo determinato.
Decreto PA 2025: I concorsi in arrivo in sintesi
Ecco i principali concorsi e assunzioni previste dal Decreto Legge PA 2025:
Scarica qui la bozza del testo
1. Concorsi per la Polizia di Stato
Fino al 31 dicembre 2026 verranno banditi nuovi concorsi per il rafforzamento della Polizia di Stato, con una semplificazione delle procedure di selezione, in particolare per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali
2. Assunzioni nel Ministero dell’Interno
Sono previste 200 assunzioni a tempo indeterminato per il personale amministrativo nelle strutture territoriali del Ministero dell’Interno, per gestire al meglio i flussi migratori e garantire l’efficienza operativa
.3. Stabilizzazioni e nuove assunzioni in enti e settori strategici
- ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) potrà assumere 15 unità a tempo indeterminato tra il 2024 e il 2026 e stabilizzare parte del personale già impiegato
- Ministero dell’Ambiente: previsto un concorso pubblico per 200 assunzioni nell’Area Funzionari per il supporto tecnico e specialistico in materia ambientale
- Scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica): si continuerà ad attingere alle graduatorie esistenti per nuove assunzioni nel 2025-2026
4. Concorsi per la Guardia di Finanza
Dal 2025 al 2029, la Guardia di Finanza bandirà concorsi annuali per 100 ispettori nei settori informatico, tecnico-logistico, aeronautico e sanitario
E' previsto infine il completamento delle stabilizzazioni per lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, con assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2025
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Esportazioni franco valuta: chiarimenti ADE
Con la Risposta a interpello n. 34 si tratta la disciplina IVA delle c.d. esportazioni ''franco valuta'' (Non applicazione articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
Esportazioni franco valuta: chiarimenti ADE
Una Società Agricola a r.l. riferisce di svolgere attività agricola e di produrre vini confezionati poi commercializzati direttamente dall'azienda anche all'estero.
L'Istante vorrebbe effettuare l'operazione con una fattura proforma ''in franco valuta'' intestata all'importatore, tramite cui la merce verrebbe sdoganata con una bolla collettiva e solo in seguito emettere, a nome dei singoli clienti, le singole fatture dirette (SDI) non imponibili ex articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.Nell'attesa di essere vendute, le bottiglie saranno stoccate presso un magazzino in USA riferibile all'importatore, sulla base di un contratto di logistica preventivamente concluso tra le parti.
Secondo quanto riferito dall'Istante, si tratta di un'''esportazione collettiva non definitiva'', da regolarizzare solo dopo lo sdoganamento del prodotto, con l'emissione delle singole fatture ai rispettivi acquirenti, nel rispetto delle seguenti modalità:
- 1. affidare l'operazione a una società di logistica italiana, BETA s.r.l., che spedisce in anticipo negli USA una determinata quantità di vino, stimata in base all'ordinario consumo dei propri clienti statunitensi;
- 2. una volta arrivata negli USA, la merce è stoccata presso un magazzino di proprietà di una società statunitense, controllata dalla suddetta società di logistica;
- 3. la merce viaggia verso gli USA accompagnata da una fattura proforma in franco valuta (in forma cartacea e senza invio tramite SDI) intestata all'importatore statunitense, nella quale sono riportate le specifiche dei prodotti e le precise quantità inviate;
- 4. una volta arrivato a destinazione, il vino è sdoganato dall'importatore che restituisce all'Istante una bolla doganale collettiva, con un singolo MRN per tutta la fornitura;
- 5. il trasferimento della merce all'acquirente avviene solo dopo che la Società ha venduto il vino al singolo cliente ''privato'' statunitense, documentando la cessione con una fattura di vendita ''non imponibile ex articolo 8'', nella quale sono riportati gli estremi del documento di esportazione, così da collegare la singola fattura alla bolla di sdoganamento iniziale;
- 6. dette fatture sono poi regolarmente inviate tramite SDI e verranno consegnate ai clienti USA dall'importatore che fa riferimento alla società di logistica;
- 7. una volta vendute tutte le bottiglie inizialmente inviate, si ha una situazione in cui a ogni bolla doganale, emessa a fronte della fattura proforma collettiva in franco valuta, sono allegate le relative fatture di vendita, indicanti il riferimento a tale documento doganale, provando così la conclusione della vendita effettuata;
- 8. l'eventuale merce invenduta è reimportata in Italia, avendo cura di farla arrivare alla dogana di partenza prima della scadenza dell'anno solare.
Poiché esistono dubbi in merito la Società chiede conferma, anche ai fini doganali, della possibilità di ''effettuare l'esportazione con fattura proforma in franco valuta intestata all'esportatore, tramite cui la merce verrebbe sdoganata con una bolla collettiva'', emettendo solo in un secondo momento le fatture a nome dei singoli clienti, da inviare tramite SDI, in regime di non imponibilità ex articolo 8 del Decreto IVA.
Esportazioni franco valuta: chiarimenti ADE
Quella descritta dalla Società sembra essere un'operazione di c.d. ''esportazione franco valuta'', ossia un'operazione mediante la quale un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, trasferisce propri beni dall'Italia verso uno Stato extraUE, in assenza di un passaggio di proprietà degli stessi e, dunque, senza percepire alcun corrispettivo a tale titolo.
In sostanza, una volta a destinazione, i beni continuano a essere di proprietà del soggetto passivo ''italiano'', presupposto che impedisce di considerare l'operazione come una ''cessione all'esportazione'' nei termini descritti dall'articolo 8 del Decreto IVA (cfr. risoluzione n. 306/E del 21 luglio 2008).
Su un piano differente si pone la nozione di esportazione ai fini doganali, più ampia rispetto a quella rilevante ai fini IVA:- l'esportazione doganale richiede infatti la materiale uscita dei beni dal territorio doganale della UE, mentre ai fini IVA come sopra accennato assume rilevanza la ''cessione all'esportazione'' che avviene quando, unitamente all'uscita (rectius, trasporto o spedizione) di uno o più beni fuori dal territorio unionale, avviene il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sui medesimi beni.
Una fattispecie che, ad esempio, configura una cessione all'esportazione nei termini appena descritti è quella del consignment stock oggetto della risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013: in tal sede l'Agenzia ha chiarito che ''l'invio dei propri beni negli USA in regime franco valuta per essere successivamente ceduti al cliente statunitense'' realizza una cessione all'esportazione quando ''avviene in virtù dell'impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti. Le merci, ancorché stoccate in un deposito di proprietà della controllata statunitense, di cui l'interpellante ha la disponibilità in virtù del contratto di locazione appositamente stipulato, appaiono vincolate, sin dall'inizio (n.d.r. enfasi aggiunta), all'esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di
approvvigionamento''.
Se dunque un'impresa italiana, al momento della fuoriuscita dei beni dal territorio UE, è obbligata a venderli a un cliente estero, il prelievo dal deposito dei medesimi beni per la consegna al cliente estero dà ''esecuzione alla compravendita (n.d.r. integrando) i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972''.
Nella fattispecie oggetto del presente interpello un simile impegno non è riscontrabile in capo all'Istante, con la conseguenza che ''l'eventuale cessione delle merci esportate durante la loro permanenza all'estero non assume rilevanza ai fini dell'IVA'' per difetto del requisito della territorialità, non essendo più i beni nel territorio dello Stato.
Tale operazione, non costituendo ''cessione all'esportazione'' ai sensi dell'articolo 8 del Decreto IVA, non concorre alla formazione del plafond.
Questa conclusione trova riscontro nella bozza di contratto con la società di logistica, BETA S.r.l., fornita in allegato dall'Istante, in cui non è presente alcun riferimento a un eventuale trasferimento della proprietà delle merci, né tantomeno un impegno simile è rinvenibile ab origine a carico dell'Istante.Da tale contratto è invece desumibile il suo status di proprietario medio tempore dei beni oggetto di spedizione e custodia negli USA.
Non vi è nemmeno traccia del pagamento di un corrispettivo, né di una sua quantificazione in termini provvisori.
A BETA S.r.l. e alla sua controllata USA (i.e., Importatore) sono affidati compiti esclusivamente esecutivi, con specifico riferimento alla logistica e alla custodia delle merci.
Pertanto si ritiene che l'operazione descritta dall'Istante non presenti i caratteri propri di una cessione all'esportazione nel senso prima chiarito.L'Agenzia evidenzia che all'atto delle singole cessioni nei confronti dei clienti privati americani, la Società è tenuta a emettere fattura fuori campo IVA per difetto del presupposto territoriale ai sensi degli articoli 7 bis e 21, comma 6 bis, lettera b) del Decreto IVA.
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Assegno di inclusione: conguagli in arrivo per i caregiver
Il messaggio INPS n. 592 del 17 febbraio 2025 riguarda l'Assegno di Inclusione (ADI) E chiarisce le nuove modalità per l'attribuzione della maggiorazione per carichi di cura dei familiari. Il bonus intende aiutare le famiglie che hanno membri con particolari necessità assistenziali a ricevere un assegno più alto o ad accedere alla misura anche se inizialmente non sembravano rientrare nei requisiti economici.
Vediamo meglio cosa si intende e come funziona.
Attribuzione coefficiente per carichi di cura: cosa bisogna fare?
La normativa sull’ADI prevede un coefficiente di 0,40 nella scala di equivalenza per il calcolo del beneficio economico per quei nuclei familiari che includono:
- Minori di 3 anni,
- Tre o più figli minori,
- Componenti con disabilità o non autosufficienza.
Questo coefficiente può ora essere attribuito automaticamente dall’INPS se il richiedente non lo ha dichiarato in fase di domanda, purché ne abbia diritto.
Il messaggio informa che la gestione per le domande già accolte e in corso di pagamento prevede
- Se il carico di cura non era stato dichiarato ma i requisiti sono presenti, l’INPS lo assegnerà automaticamente e ricalcolerà l’importo dovuto, integrando eventuali somme arretrate.
- Se la mancata dichiarazione ha causato il rigetto della domanda, l’INPS riesaminerà la pratica d’ufficio, e, se idonea, la trasformerà in "accolta", procedendo al pagamento arretrato.
I beneficiari non sono tenuti quindi a fare nulla per ottenere la maggiorazione
L'istituto precisa anche che se c'è bisogno di un cambio nella persona a cui è attribuito il carico di cura i servizi sociali potranno modificarne l’attribuzione tra i membri maggiorenni del nucleo familiare.
I beneficiari potrebbero dover agire solo in questi casi:
- Se ricevono una comunicazione dall'INPS o dai servizi sociali che richiede un chiarimento.
- Se hanno dubbi sulla loro situazione, possono consultare il sito INPS o rivolgersi ai CAF o Patronati.
In sintesi, l'INPS gestisce automaticamente le correzioni, senza necessità di azioni da parte dei beneficiari, salvo particolari casi segnalati dagli enti competenti.
Assegno Inclusione: cosa si intende con carichi di cura?
Con carichi di cura si intendono le responsabilità assistenziali che una persona assume all'interno del proprio nucleo familiare per prendersi cura di soggetti che necessitano di particolare attenzione e supporto.
Nel contesto dell’Assegno di Inclusione (ADI), il concetto di carico di cura è definito dal decreto-legge 48/2023, articolo 6, comma 5, lettera d), e si applica quando nel nucleo familiare sono presenti:
- Bambini sotto i 3 anni di età
- Tre o più figli minori di età
- Componenti con disabilità o non autosufficienza, come definite nell’allegato 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 15
Il riconoscimento del carico di cura consente di applicare un coefficiente aggiuntivo di 0,40 nella scala di equivalenza, aumentando così la soglia di reddito familiare considerata per l’accesso all’ADI e il relativo importo del beneficio economico
Assegno inclusione: bonus per carichi di cura quando si vedrà il pagamento?
L'attribuzione d’ufficio del bonus per carico di cura nell'assegno di inclusione è già stata avviata con le elaborazioni di gennaio 2025.
Le correzioni e gli eventuali conguagli verranno integrati nei pagamenti successivi dell'ADI.
Le domande rielaborate saranno pagate con la solita cadenza quindicinale fino al raggiungimento della mensilità corrente.
Se c'è una domanda in corso, gli aggiornamenti saranno visibili nei prossimi pagamenti.
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Compensi interpreti giudiziari: calcolo da modificare secondo la Consulta
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 16 del 10 febbraio 2025, ha esaminato la legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 319 del 1980, che disciplina i compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su richiesta dell’autorità giudiziaria, e dell’articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, relativo alla determinazione degli onorari a tempo.
Compensi illegittima la disparità tra vacazioni
Il caso trae origine da un’istanza del Tribunale ordinario di Firenze, che ha sollevato la questione in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, lamentando la sproporzione tra la prima vacazione e quelle successive, il cui compenso risulta notevolmente ridotto e non adeguato al costo della vita.
La Corte ha ritenuto fondata la questione relativa all’articolo 4 della legge n. 319 del 1980, dichiarandone l’illegittimità costituzionale, in quanto la differenziazione dei compensi per le vacazioni successive alla prima risulta irragionevole e lesiva del principio di proporzionalità.
Il mancato aggiornamento degli importi ha determinato, nel tempo, una sproporzione ingiustificata, compromettendo la dignità professionale degli ausiliari del magistrato e la qualità delle prestazioni, con riflessi negativi sulla garanzia dell’equo processo.
Compensi giudiziari professionisti le raccomandazioni della Consulta
Per quanto riguarda l’articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza, poiché la normativa in questione non è ancora applicata in concreto, essendo subordinata all’adozione di un regolamento ministeriale che determini le nuove tabelle degli onorari.
Interessante notare che la decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale più ampio, in cui la Corte ha già censurato la mancata adeguatezza dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice, evidenziando l’obbligo di garantire una retribuzione proporzionata e conforme ai principi di equità e ragionevolezza.
La sentenza richiama precedenti pronunce che hanno stigmatizzato il mancato aggiornamento degli onorari e la riduzione arbitraria dei compensi nei casi di patrocinio a spese dello Stato, rilevando come tali misure finiscano per scoraggiare i professionisti più qualificati dal prestare la loro opera, con un impatto negativo sull’amministrazione della giustizia.
In conclusone la sentenza stabilisce che, in assenza di un aggiornamento tempestivo delle tabelle dei compensi, non può essere mantenuta una differenziazione ingiustificata tra la prima vacazione e le successive, che ne riduce arbitrariamente il valore.
La Consulta sollecita quindi l’amministrazione giudiziaria e i legislatori a dare finalmente attuazione al sistema di aggiornamento degli onorari previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, per evitare il ripetersi di situazioni di grave squilibrio. Questa pronuncia ribadisce il principio che il contenimento dei costi della giustizia non può avvenire a scapito della qualità del servizio e della dignità professionale degli ausiliari del magistrato, riaffermando il diritto a un equo compenso quale elemento essenziale per la garanzia di un processo giusto ed efficace.
Compensi interpreti, traduttori , periti giudiziari: cos’è la vacazione
Si ricorda che nel contesto della normativa sulle spese di giustizia, il termine vacazione indica un’unità di tempo di due ore, utilizzata per calcolare il compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori incaricati dall’autorità giudiziaria.
Il sistema prevede che tali professionisti vengano retribuiti in base al numero di vacazioni impiegate per svolgere il proprio incarico.
La normativa censurata ora dalla Corte Costituzionale prevede che la prima vacazione sia pagata a un importo più alto rispetto a quelle successive, una disparità ritenuta ingiustificata e lesiva della proporzionalità nella retribuzione.
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Contributi 2025 pescatori autonomi
Con la circolare N.41 del 12 febbraio 2025 l'INPS ha comunicato le aliquote e le retribuzioni di riferimento 2025 per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca ed illustra le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.
A seguito dell'adeguamento alla variazione ISTAT delle retribuzioni convenzionali, pari allo 0,8 la misura del salario giornaliero convenzionale 2025 per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, è la seguente:
Anno 2025
Retribuzione convenzionale
Misura giornaliera
€ 31,85
Misura mensile (25gg)
€ 796,00
L' Aliquota contributiva dovuta al FPLD anche per il 2024 resta ferma nella misura del 14,90%.
ll contributo mensile per l'anno 2024, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 118,6 euro così suddiviso:
F.P.L.D.
Contributo mensile
Base
€ 0,87
Adeguamento
€ 117,73
Totale
€ 118,60
Il contributo per l’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei lavoratori autonomi, ossia pari all’importo mensile di € 0,62 da versare con scadenza il giorno 16 di ogni mese.
Contributi pescatori autonomi: sgravio e modalità di versamento
La circolare ricorda che l’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto l’estensione, in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%, delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
Successivamente l’articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), ha stabilito il nuovo limite del 44,32 per cento”, applicabile anche a decorrere dal mese di gennaio 2024
Conseguentemente, nell’anno 2024 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 66,04 euro.
Modalità di versamento e scadenza :
i contributi vanno versati con scadenza mensile il giorno 16 di ogni mese.
L'istituto invia le comunicazioni per il versamento agli assicurati (ma non il modello F24).
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Fringe benefit : regole e novità 2025
Nella legge di bilancio 2024, è stata prevista una nuova disciplina relativa ai fringe benefits ovvero i beni e servizi in natura erogati dal datore di lavoro al datore dipendente che restano esclusi dall'imponibile fiscale (art 51 comma 3 del TUIR) .
Come noto la soglia massima di valore esente , secondo la normativa ordinaria, è fissata a 258,23 euro ma negli ultimi anni ha subito molte variazioni, ad esempio nel 2023 la soglia era stata innalzata a 3000 euro annui per i lavoratori con figli a carico, e ricomprendeva rimborsi in denaro relativi alle utenze domestiche.
Vediamo le nuove regole per il 2024 e 2025.
Fringe Benefit 2024-2027: due soglie di non imponibilità
Nella legge di bilancio 2024 art 1 comma 16, si prevedeva di favorire le famiglie con figli, nell'ottica dichiarata del sostegno alla natalità, fissando ora quindi due diverse soglie di esenzione fiscale, ovvero
- per i dipendenti con figli a carico il limite esente da imposte e contributi previdenziali scende a 2000 euro
- per i dipendenti senza figli il limite ordinario di 252,23 sale a 1000 euro annui.
Resta fermo che in caso di sforamento del limite la norma prevede l'imposizione fiscale sul totale del valore dei beni e servizi erogati.
La nuova legge di bilancio per il 2025, n.207 2024, proroga questa misura fino al 2027 .
Fringe benefit 2025 per neoassunti che trasferiscono la residenza
La nuova legge di Bilancio 207/ 2025 solo per il 2025 aggiunge anche la previsione per cui:
- le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati da
- dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito fino a 35mila euro nel 2024 e che si trasferiscano oltre un raggio di 100 km dalla precedente residenza
- non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali,
- entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Tale esenzione fiscale non rileva ai fini contributivi.
Le somme erogate saranno rilevanti ai fini ISEE e per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Fringe benefit 2024-2025: nuove voci esenti
Come noto i fringe benefits in teoria consistono nell'utilizzo di beni e servizi erogati dal datore di lavoro. Tipici esempi sono :
- l’alloggio e il vitto in famiglia oppure buoni pasto o mensa aziendale
- alloggio in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda
- l’uso di beni di proprietà dell’azienda “datore di lavoro”, quali: telefono aziendale; pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici , autovetture o altri mezzi di trasporto;
- servizi di trasporto collettivo
- asili aziendali
- polizze assicurative
- prestiti aziendali.
Di tali beni e servizi il lavoratore solitamente può usufruire gratuitamente o a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.
Anche nel 2025 come nel 2024 l'esenzione riguarda oltre a beni e servizi in natura:
- rimborsi delle utenze domestiche del servizio dell’acqua e dell’energia elettrica
- rimborso di spese per affitto o per gli interessi sul mutuo, relativi alla casa di abitazione.
Applicabilità dei fringe benefit: precisazioni da Telefisco 2024
Nella relazioni del convegno del Sole 24 ore Telefisco 2024 sono stati fornite alcune precisazioni sui fringe benefit 2024 . In particolare si sottolineava che:
- i compensi in natura regolamentati dall’articolo 51, comma 3, del Tuir possono essere corrisposti anche ad personam, cioè in maniera selettiva sulla base della situazione specifica del dipendente
- per i dipendenti con figli la circolare dell'Agenzia n 23 del 1° agosto 2023 ha chiarito che possono godere del beneficio entrambi i genitori lavoratori dipendenti , ma NON può usufruirne il coniuge con figli che , per reddito insufficiente, in precedenza fosse a carico dell’altro coniuge.
- L'obbligo per il datori di lavoro di comunicazione obbligatoria alle rappresentanze sindacali può essere assolto con una semplice informativa sulla applicazione della norma vigente e, come specificato dalla circolare ADE 23 2023 anche successivamente al riconoscimento dell'agevolazione, purché prima del termine del periodo di imposta.
Disciplina auto aziendali legge di bilancio 2025
Con la legge di bilancio 2025 cambia il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo: dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale è ulteriormente ridotta:
- al 10% nei casi in cui i veicoli concessi siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
- ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.
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Restituzione parziale di Naspi anticipata: le istruzioni INPS
Pubblicata ieri dall'INPS la circolare 36 2025 con cui si recepisce l'indicazione dell sentenza n. 90 depositata il 20 maggio 2024 con la Corte Costituzionale ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015. La norm riguarda l'obbligo di restituzione dell'importo complessivo di NASPI erogato in forma anticipata quando il lavoratore si occupa con lavoro subordinato entro il periodo di spettanza dell'indennità.
Secondo i giudici delle leggi è da correggere la parte che non considera il caso in cui i lavoratori siano costretti a occuparsi nuovamente come dipendenti per cause di forza maggiore che rendono l'attività di impresa non remunerativa
Vediamo di seguito le istruzioni dell'Istituto oltre che il caso oggetto di analisi da parte della Consulta.
La sentenza della Consulta su Naspi anticipata e chiusura per forza maggiore
Con ordinanza del 6 dicembre 2022, il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ( riguardante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati"), nella parte in cui prevede, senza possibilità di valutare il caso concreto, l’obbligo di restituire l’intera anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego se il beneficiario stipuli un contratto di lavoro subordinato entro il termine di scadenza del periodo per cui l’indennità è riconosciuta.
Il caso riguardava un lavoratore che a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e del conseguente stato di disoccupazione involontaria, aveva domandato la liquidazione anticipata dell’indennità NA-SpI, a lui spettante fino al 28 maggio 2021, al fine di intraprendere l’attività imprenditoriale di esercizio commerciale (un bar). La domanda veniva accolta, in data 23 settembre 2019, e gli importi, che sarebbero spettati con cadenza mensile, gli venivano versati in una unica soluzione.
Il giudice del lavoro chiariva che dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2019 e per l’anno 2020 del lavoratore era risultata la mancanza di redditi conseguente alla chiusura del bar stabilita dalla decretazione d’urgenza a causa della pandemia da COVID-19 esplosa nell’anno 2020.
Per tale ragione il ricorrente aveva deciso di non proseguire l’attività di impresa e iniziato, in data 15 febbraio 2021, un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’azienda era stata ceduta in data 30 aprile 2021, per un corrispettivo molto inferiore a quello pagato inizialmente per rilevarla (quasi un decimo del prezzo di acquisto).
Avendo il lavoratore costituito il rapporto di lavoro subordinato (il 15 febbraio 2021) prima che spirasse il termine coperto dalla NASpI (28 maggio 2021), l’INPS gli chiedeva la restituzione dell’intero importo erogato a titolo di NASPI anticipata, pari a 19.796,90 euro.
Il lavoratore, pertanto, proponeva opposizione e l'Inps si costituiva affermando che la propria pretesa era fondata sull’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015.
L'Avvocatura dello stato sottolineava che l'istituto non ha modo di valutare effettivamente le motivazioni della mancata prosecuzione dell'attività e di escludere eventuali casi di elusione
Nella motivazione della richiesta di pronuncia il giudice rimettente precisa che effettivamente la norma prevede che la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato durante il periodo al quale si riferisce la NASpI, percepita in forma anticipata comporta l’obbligo restitutorio dell’intera somma
Infatti, nel caso di specie l’inizio del rapporto di lavoro si colloca al 15 febbraio 2021, ovvero nel periodo coperto dall’indennità di disoccupazione, la cui spettanza si sarebbe protratta fino al 28 maggio 2021.
Viene anche ricordato che con la sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n. 38 del 2024, la Consulta si era già espressa sulla non rilevanza della questione costituzionale in un caso in cui un lavoratore aveva ripreso un lavoro subordinato a causa dei risultati negativi dell'attività intrapresa
Si riconosce infatti che il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell’incentivo all’autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell’indennità della NASpI, in un’unica soluzione e nell’importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell’erogazione periodica.
Obbligo di restituzione parziale della Naspi in caso di ripresa del lavoro subordinato
Nella considerazioni la consulta concorda con quanto illustrato dal giudice di Torino rispetto alla ipotesi particolare in cui il percettore dell’anticipazione dell’indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l’attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI.
Si evidenzia infatti che per un verso , qualora l’attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all’utilizzo dell’incentivo all’autoimprenditorialità, la finalità antielusiva risulta esaurita, in quanto pienamente realizzata, e quindi non si tratta di una situazione in cui possa esserci «mancanza di effettività e di autenticità dell’attività di lavoro autonomo o di impresa» (come indicato nella sentenza n. 194 del 2021).
Per altro verso, non può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell’anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l’attività imprenditoriale per una causa di forza maggiore , come nel caso delle misure di contrasto della pandemia da COVID-19 e relative chiusure o restrizioni per gli esercizi pubbli-ci, solo alleviate da sostegni e provvidenze, . Ugualmente vengono citati anche eventi naturali o fenomeni atmosferici estremi o finanche fatti dell’uomo (come in caso di devastazione dolosa ad opera della criminalità), ma tutti non imputabili al percettore dell’incentivo.
In definitiva, afferma la Corte "senza la necessaria parametrazione dell’obbligo restitutorio nelle indicate evenienze particolari, la disposizione censurata vìola i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’art. 3 Cost."
Non solo : la questione di legittimità costituzionale è fondata anche in riferimento alla violazione dell’art. 4, primo comma, Cost. che riguarda il diritto al lavoro, dal momento che ai percettori dell’indennità anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l’attività imprenditoriale, è sostanzialmente preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NASpI.
Salvo occasioni di lavoro autonomo, il lavoratore, per non essere obbligato a restituire integralmente l’anticipazione, dovrebbe rimanere inattivo e attendere – senza lavorare, appunto – la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l’anticipazione; ciò che potrebbe finanche privarlo dei mezzi di sussistenza.
La consulta conclude dunque dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.
Suggerisce inoltre che il rimedio appropriato a tale violazione consiste nel prevedere, da parte del legislatore, dei criteri di flessibilità che permettano di adeguare la restituzione della somma al caso concreto.
Le istruzioni INPS: cause di forza maggiore ammesse ed escluse
Nella circolare 36 sottolinea che la Corte dà atto che in linea generale il rischio di impresa è insito nell’attività autonoma ed è strettamente connesso alle scelte e alla gestione da parte dell’imprenditore. Il lavoratore, ove richieda il beneficio in forma anticipata, accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un’attività imprenditoriale, assumendone anche il relativo rischio d’impresa che ne costituisce una componente intrinseca. Il rischio di impresa è, dunque, insito nella finalità stessa dell’incentivo all’autoimprenditorialità.
Su questa base precisa che sono da escludere dalle ipotesi di causa di forza le procedure concorsuali previste dall’ordinamento italiano.
La circolare elenca , a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli eventi che possono qualificarsi come causa di forza maggiore:
- – terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
- – guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità;
- – incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
- – esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall’uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
- – misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;
- – provvedimento dell'autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili.
Come anticipato l’INPS si adegua alle raccomandazioni della Corte costituzione e prevede che in caso di ripresa del lavoro dipendente invierà una comunicazione preventiva al lavoratore in cui chiedera di indicare entro 30 giorni gli eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova allegando eventuali documenti utili
In caso di valida dimostrazione dell’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività autonoma o di impresa, l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI – in applicazione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale – sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato.