• Lavoro Autonomo

    Medici ed esperti radioprotezione: applicativo online dal 27 marzo

    Pubblicato il  20 marzo sul sito del Ministero del lavoro  il decreto  direttoriale del 19.3.2024 che  annuncia l'avvio , a partire dal  27 marzo del nuovo applicativo  “Abilitazione medici ed esperti”    per  la presentazione delle domande di partecipazione agli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione.

    La nuova procedura fa parte del  processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione per la semplificazione degli adempimenti 

    Vediamo di seguito alcuni dettagli sulle modalità di accesso e di presentazione delle domande 

    Applicativo abilitazione medici ed esperti radioprotezione istruzioni

    All’applicativo si accede previa autenticazione tramite identità digitale, attraverso la pagina “cliclavoro” del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  

    Le istruzioni complete sono disponibili nei manuali utenti visibili all’interno dell’applicativo. 

    L’utente/istante puo inviare una sola domanda di ammissione agli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione, . Le scadenze e i titoli per essere ammessi  sono stati indicati  rispettivamente:

    1. dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, del 4 maggio 2022 per i medici  autorizzati,
    2.  e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute del 9 agosto 2022 per gli esperti .

    Il decreto prevede che dopo l'istruttoria il ministero possa richiedere documentazione ulteriore 

    Elenco medici ed esperti radioprotezione: le domande

    L’applicativo “Abilitazione medici ed esperti” è articolato in sezioni, la cui compilazione consente al candidato/istante di comunicare all’Amministrazione le necessarie informazioni per l’inoltro della domanda. Le istruzioni per l’inserimento dei dati richiesti sono fornite dal “Manuale utente

    Si segnala in particolare che  :

    – nella sezione “Dati personali”  alcuni campi  saranno automaticamente compilati a seguito dell’autenticazione tramite identità digitale;

    – la sezione “Dichiarazioni” è dedicata all’indicazione del possesso dei titoli di studio, all’inserimento di ulteriori qualifiche e alla compilazione delle dichiarazioni previste. 

    – la sezione “Documenti da allegare” consente il caricamento degli allegati richiesti;

    – la sezione “Pagamenti” permette di effettuare il pagamento delle spese necessarie all’invio della domanda, selezionando la voce “Effettua il pagamento con PagoPA”. Non è più necessario allegare alla domanda copia della ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di partecipazione agli esami.

    Gli eventuali quesiti di natura tecnica  devono essere inoltrati al canale di assistenza URP Online (Ufficio Relazioni con il Pubblico), al  seguente link https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it.

    Eventuali quesiti di natura normativa  possono invece essere inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]

  • Lavoro Dipendente

    Tutele crescenti: ok anche per i dipendenti assunti prima del Jobs Act

    La Corte costituzionale  con la sentenza n. 44 del  19.3. 2024 , di nuovo sul tema del Jobs act,   ha  fornito questa volta una conferma della legittimità costituzionale della parte della disciplina  sulle tutele nei licenziamenti  individuali   nelle PMI. 

    In particolare,   si conferma l'applicabilità dell’articolo 1, comma 3, del   decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero il regime detto "a  tutele crescenti " anche  nel caso di licenziamento illegittimo di  lavoratori   che fossero già assunti alla data del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore della norma in piccole imprese che successivamente oltrepassano la soglia dei 15 dipendenti.

    Licenziamenti e tutele crescenti nelle PMI: il caso le motivazioni della Consulta

    La questione era stata posta dalla  Sezione lavoro del Tribunale di Lecce, in un caso   evidenziando che il  regime di tutele crescenti previsto dal d.lgs. 23 2015   poteva costituire  violazione dell’art. 76 della Costituzione, in riferimento ai  criteri di delega fissati dall’art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 . 

    La legge delega avrebbe infatti  circoscritto alle «nuove assunzioni», ossia ai lavoratori “giovani”  assunti a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (7  marzo 2015), il nuovo regime , mentre il decreto legislativo prevede che esso  si applichi anche a lavoratori assunti prima di tale data, nelle aziende che abbiano superato la soglia di quindici dipendenti successivamente. 

    Secondo il tribunale  a norma della delega legislativa  si sarebbe dovuta prevedere una  disciplina dei licenziamenti a doppio regime, cioè:

    1. per  i lavoratori in servizio alla data del 7 marzo 2015, il mantenimento della tutela reintegratoria ex art. 18 statuto dei lavoratori, anche in caso di licenziamenti intimati  successivamente;
    2. per i lavoratori assunti a partire da tale data,  si sarebbe applicata direttamente la nuova  disciplina d.lgs 23 2015

    Licenziamenti e tutele crescenti nelle PMI: le motivazioni della Consulta

    Come anticipato, la consulta ha invece  considerato legittimo dal punto di vista costituzionale l'articolo del d.lgs 23 in quanto nelle aziende sotto i 15 dipendenti non era comunque applicabile la tutela reintegratoria dell'art 18 legge 300 1970 e trovava invece applicazione solo la tutela indennitaria di cui alla legge n. 604 del 1966. 

    In  particolare la Corte ha ritenuto che il legislatore delegato, nell’esercizio del  suo potere di completamento della disciplina,  non sia comunque intervenuto peggiorando la tutela per tali  lavoratori in quanto il  nuovo regime è, comunque, più favorevole del   precedente regime della legge n. 604 del 1966, per i casi che si verificano  prima del superamento della soglia occupazionale. 

    Viene anche osservato che  se invece fosse  stata consentita l’acquisizione ex novo del regime di tutela dell’art. 18, ciò avrebbe potuto rappresentare una remora, per il datore di lavoro, a fare  nuove assunzioni,  cosa che  invece il legislatore  delegante voleva incentivare.

    Quindi non è  stata violata la legge di delega, sotto questo profilo, e pertanto anche ai lavoratori di piccole imprese, assunti prima dell’entrata in vigore dello  

    decreto legislativo, non si applica l’art. 18 statuto dei lavoratori, bensì il  regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i 

    contratti a tutela crescente, nel caso in cui il datore di lavoro abbia superato  la soglia dimensionale di quindici lavoratori occupati nell’unità produttiva in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute  successivamente all’entrata in vigore del decreto.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa integrazione 2024 cooperative portuali: nuovi codici e istruzioni

    Con il  messaggio 1167 2024 INPS completa le istruzioni  sui trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà bilaterali, per le cooperative di lavoro  che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale, a seguito delle modifiche apportate  con la legge 30 dicembre 2021, n. 234  alla normativa , illustrate con la  circolare n. 101 del 12 dicembre 2023.

    Anche questi datori di lavoro  con mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e  – non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali   destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) rientrano dal 1 gennaio 2022 nella disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.

    Dal periodo di competenza gennaio 2024, successivo alla pubblicazione della citata circolare n. 101/2023, la procedura di calcolo è stata aggiornata in questo senso. Nel messaggio l'istituto  chiarisce l’assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative, attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”,  e  illustra i nuovi codici di autorizzazione che saranno utilizzati da aprile 2024.

    Cooperative portuali obblighi FIS e CIGS

    CONTRIBUTO FIS 

    I messaggio ricorda che ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2015, le società cooperative  contrassegnate dal  codice di autorizzazione “4B”,  se non coperte dalle tutele  dei Fondi di solidarietà  rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del FIS e sono quindi  assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al FIS,  per tutti i dipendenti tranne i dirigenti.

    Il contributo è pari 

    •  allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e
    • allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

    Le aliquote  sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, di due terzi e di un terzo e  sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali 

    CONTRIBUTO CIGS

    Alle stesse società è applicabile  la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi, i solo per i relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

    I contributo  ordinario da versare è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (sia per i lavoratori soci che per i lavoratori non soci.

    Cooperative portuali : nuovi codici e regolarizzazione 2024

    Sulle matricole contributive  viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”.

    A decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024” la procedura di calcolo è  viene aggiornata 

    La regolarizzazione del  periodo da gennaio 2024 a marzo 2024  va effettuata nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024. viene precisato che 

    "Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

    • – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore:

    – M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS”;

    “M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”;

    “M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti”;

    “L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contribuzione CIGO”;

    • – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso “M032”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”;
    • – nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024”;
    • – nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
    • – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese."

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica INAIL 2024 come scaricarla

    Inail ha comunicato con avviso sul proprio sito istituzionale che  dal 18 marzo è disponibile la Certificazione unica 2024  relativa alle   indennità e emolumenti  INAIL.

    Sono interessati in particolare: 

    •  i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale    che trovano indicate  nella certificazione le indennità di inabilità temporanea assoluta e i redditi esenti liquidati nell'anno precedenti
    •  i lavoratori del settore navigazione  per i quali sono riportate  le indennità per temporanea inidoneità alla navigazione erogate ai sensi della legge 1486/1962 (c.d. legge Focaccia). 
    •  gli ex dipendenti Inail e i loro superstiti   dei quali la CU da conto degli emolumenti del trattamento di pensione.

    Come acquisire la CU INAIL 2024

    L'istituto precisa  le modalità per ottenere la CU, rispettivamente per :

    i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale 

    • Dal portale Inail > Servizi online
    • Tramite i Caf convenzionati
    • Attraverso il Contact center Inail

     Lavoratori settore navigazione  

    • Dal portale Inail > Servizi online, per la certificazione dal 2015
    • Per le certificazioni antecedenti il 2015 (Cud 2014 e precedenti) occorre effettuare una segnalazione attraverso “Inail Risponde” (sezione SUPPORTO del sito) avendo cura di allegare alla richiesta un documento di identità valido nel caso in cui si utilizzi il servizio senza autenticazione.
    • Tramite i Caf convenzionati
    • Attraverso il Contact center Inail

     Ex dipendenti Inail e i loro superstiti, titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza

    • Dal Portale del pensionato, raggiungibile dalla sezione Servizi online del portale Inail
    • Via posta, unitamente al cedolino del mese di riferimento, per i soli  pensionati che hanno fatto richiesta del servizio di spedizione cartacea del cedolino, a fronte di un contributo al costo di spedizione nella misura di € 13,00 annui.

     Soltanto nel caso in cui non sia possibile ottenere la Certificazione unica attraverso le modalità  descritte, sarà possibile acquisirla in forma cartacea presso una sede territoriale Inail.

    L'istituto mette a disposizione  a questo fine  anche i manuali utente:

    la lista dei caf convenzionati con INAIL .

  • TFR e Fondi Pensione

    Previdenza integrativa fissato il contributo COVIP 2024

    Pubblicato in GU il 15 marzo la delibera COVIP per il versamento del contributo annuale 2024 da parte degli enti di previdenza integrativa iscritti all'apposito albo ministeriale.

    Misura e destinatari del contributo COVIP

    Il contributo dovuto dalle forme pensionistiche complementari  che risultassero iscritte al 31.12.2023 all'albo nell'anno 2024,  ad   integrazione del finanziamento  della  COVIP,   e'  dovuto  per  l'anno 2024  nella misura  dello  0,5  per  mille  dell'ammontare  complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo  dalle  forme  pensionistiche complementari nell'anno 2023.

    ATTENZIONE . Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno  di societa' o enti, il versamento del contributo e' effettuato dalla societa' o dall'ente stesso.  

    Sono esclusi dal versamento   i  soggetti  che, per ciascuna forma  pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori  a  euro 10,00.

     Con riferimento al calcolo del contributo  si precisa che dalla base di calcolo vanno esclusi :

    •  i  flussi  in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
    •   i  contributi  non  finalizzati  alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche  ma  relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per
    • invalidita' o premorienza.  .

    La delibera precisa che per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno  di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso,

    si configuri quale mera posta contabile nel bilancio la base di calcolo  deve   tenere  anche  conto degli accantonamenti effettuati nell'anno.             

     

      

    Contributo COVIP 2024 : scadenza e modalità di versamento

    Come ogni anno il contributo deve essere versato entro il  31 maggio 2024. 

     Nel caso di cancellazione dall'albo  della  forma  pensionistica  complementare prima della scadenza  il  versamento  del contributo e' effettuato prima della cancellazione  stessa  

    Il pagamento del contributo dovra' essere  eseguito  tramite  la piattaforma PagoPA, compilando le  pagine  appositamente  dedicate  e  messe a disposizione nell'area riservata presente sul  sito  internet  della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate. 

    Contestualmente  vanno trasmessi i  dati relativi al contributo medesimo,  sempre  compilando  le  pagine  appositamente dedicate,  da  tutti  i soggetti obbligati anche  qualora  il  contributo  non  sia dovuto. 

    In caso di mancato pagamento  viene avviata la  procedura   di   riscossione  coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi  e  spese di esecuzione.

  • Rubrica del lavoro

    Lavori usuranti: comunicazione entro il 2 aprile 2024

    La scadenza per la compilazione e invio del modello “LAV_US” con riferimento alle attività lavorative usuranti  svolte nell’anno che l'anno scorso era stata prorogata al 17 aprile  torna quest'anno alla data ordinaria del 31 marzo ma per le festività di Pasqua slitta al 2 aprile 2024

    Ricordiamo di seguito in sintesi gli aspetti principali dell'adempimento, che viene richiesto ai fini di monitoraggio.

    Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: come fare

    L'adempimento è previsto del D.M. 20/9/2011, che ha introdotto la possibilità di accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono:

    • addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti  c.d. usuranti (art. 2, comma 5, decreto legislativo 67/2011); 
    • addetti a  un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” o
    •  addetti all’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici
    •  conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

    Con l'articolo 5, impone al datore di lavoro  l'invio di una comunicazione con l'indicazione  del periodo e  del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti nell'anno precedente.

    Comunicazione lavoro notturno

    • In caso di lavoro notturno, la comunicazione deve indicare anche , per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno 
    • in riferimento al lavoro notturno a turni,  se effettuato  per l'intero anno ed in via esclusiva, la comunicazione è dovuta solo in caso di effettuazione di un o minimo di 64 giornate. 
    • Invece per il semplice lavoro notturno ( ex art. 1, comma 1, lett b, n. 2, del D.Lgs. 67/2011), la comunicazione  e dovuta solo  per lo svolgimento di  almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'interno anno. 

    Comunicazione lavori usuranti: scadenza

    L'obbligo viene assolto    normalmente entro il 31 Marzo di ogni anno, tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito  di Servizi per il lavoro  del Ministero (https://www.servizi.lavoro.gov.it/modulolavus/). Qualora il soggetto che effettua l'invio non sia  in possesso delle credenziali d'accesso dovrà procedere dapprima con la registrazione, aspettare l'esito del Ministero, e successivamente iniziare la compilazione.

    Come detto,  cadendo quest'anno la festività di Pasqua  il 31 marzo e il Lunedi dell'Angelo il 1 aprile i termine è fissato al 2 aprile 2024.

    Il Modello può essere presentato da

    • datore di lavoro, 
    • azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati, o da
    •  intermediari abilitati ( consulenti o associazioni datoriali).

    Il Modello LAV_US si compone di tre parti principali:

    1. Sezione Datore di Lavoro, si indicano i riferimenti dell'azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, insieme anche alla matricola e i codici di inquadramento INPS, Codice Cliente attribuito dall'INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti e alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane;
    2. Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, nella quale vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto;
    3. Sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, in cui sono presenti i dati di chi ha compilato il modello, azienda o intermediario.

    Comunicazione lavori usuranti: le sanzioni 

    Il mancato invio del Modello LAV_US solo per i casi di lavoro notturno  oltre i limiti sopraesposti e per  linea catena comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.

    Comunicazione lavori usuranti: FAQ

    Il Ministero del lavoro, nella sezione URP ON LINE, ha pubblicato alcune FAQ

    In particolare viene chiarito ad esempio che 

    1. in caso di lavoro in somministrazione,  sono obbligate all'invio del modello  le imprese utilizzatrici, senza distinzione dagli altri lavoratori.
    2. Inoltre si specifica che le comunicazioni vanno fatte per tutti i lavoratori a prescindere da fatto che abbiano maturato i  requisiti necessari per l’accesso anticipato alla pensione.
    3.  in caso di fusione tra due aziende con  estinzione dell’incorporata, l’obbligo di invio  è in capo all’azienda incorporante.

  • Lavoro Dipendente

    Somministrazione di lavoro illecita: in vigore le nuove sanzioni penali

    Il Decreto Legge n. 19 del 2024 (DL 19/2024)  ha introdotto rilevanti modifiche  alla normativa  sulla somministrazione  illecita di manodopera (art. 18 del DLgs. 276/2003) riportando in vigore le sanzioni penali  che erano state  abrogate con il Decreto Legislativo n. 8 del 2016, con l'intento di  garantire maggiore protezione ai lavoratori e una concorrenza leale tra le imprese.

    Le nuove disposizioni  sono già in vigore dal  2 marzo 2024,  vediamo nei prossimi paragrafi  cosa prevedono.

    Le sanzioni per somministrazione illecita nel DL PNRR 2024

    Come anticipato, dal 2 marzo 2024 la somministrazione di manodopera se effettuata  da parte di soggetti non autorizzati ( ad esempio con appalti   o distacchi fittizi)   è  punita con l'arresto fino a un mese o in alternativa  con un'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, ATTENZIONE la sanzione si applica sia al somministratore non autorizzato che all'utilizzatore. 

    Si ricorda che la somministrazione di lavoro  è riservata  delle Agenzie autorizzate dal  Ministero del lavoro e iscritte nell'apposito elenco (articoli 32, 33, 34 del decreto legislativo n. 81/2015)

    Per l'attività di intermediazione non autorizzata,  anche in assenza di scopo di lucro,  scatta l'arresto  fino a 2 mesi o con un'ammenda da 600 a 3.000 euro.

    Si aggiunge inoltre una nuova fattispecie penale legata alla somministrazione fraudolenta di lavoro, prevista dal comma 5-ter all'art. 18 del DLgs. 276/2003, nei casi in cui si accerti  l'intento di eludere norme imperative di legge o di contratto collettivo. In questo caso i responsabili  sono puniti con l'arresto fino a 3 mesi o con un'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di somministrazione.

     Da segnalare anche che,  per la definizione delle sanzioni si conferma l'applicazione del comma 5 bis del citato D.lgs 276 2003,  per cui  gli importi delle sanzioni amministrative sono aumentati del 20% in caso di recidiva per gli stessi illeciti commessi nei tre anni precedenti 

    La determinazione della sanzione segue i criteri già previsti per le sanzioni ex comma 5-bis, con l'importante prescrizione che gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20% se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.

    Infine , con il  nuovo comma 5-quinquies dell’art. 18 del DLgs. 276/2003 l’importo della sanzione  non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.

    Va ricordato che come precisato nella nota n. 15764/2016 del Ministero del lavoro  sul calcolo delle sanzioni,    per "eventuali ipotesi che coinvolgano più soggetti   ad esempio un committente e piu appaltatori ,  il limite dei 50.000 euro  trova evidentemente applicazione in riferimento a  ciascun appalto"