• Formazione e Tirocini

    Erasmus+: ecco i nuovi fondi 2024

    E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Decreto direttoriale n. 282 dell’8 agosto 2024 di cofinanziamento nazionale 2024 all’Agenzia Erasmus+ INAPP di cui alla Convenzione pluriennale tra:

    •  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione e
    •  l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP). Si ricorda che INAPP ha sostituito nella gestione del programma ,  l'agenzia ANPAL abrogata nel 2022.

    Erasmus plus: cos’è?

    Erasmus + è il Programma dell’Unione europea  per il sostegno all’Istruzione, Formazione, Gioventù e Sport, per il periodo 2021-2027. 

    La dotazione finanziaria è  pari a  28,4 miliardi di euro,  importo quasi doppio rispetto al Programma precedente (2014-2020)  che testimonia il principi cardine  per cui è stato istituito ovvero il fatto che l’istruzione e la formazione inclusive e di alta qualità, nonché l’apprendimento informale e non formale promossi da Erasmus+, sostengono i partecipanti di tutte le età  e permettono di raggiungere  le competenze necessarie per 

    • una partecipazione attiva alla società democratica, 
    • una reale comprensione interculturale e
    • una più facile transizione verso il mercato del lavoro. 

    Erasmus+  accresce le opportunità rivolte a un numero maggiore di partecipanti (10 milioni entro il 2027)  e nei confronti di un’ampia gamma di organizzazioni.  All’interno del Programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani. 

    Il contenuto del decreto importo del finanziamento

     il decreto stabilisce  il co-finanziamento nazionale per le attività di gestione e realizzazione del Programma Erasmus+ 2021-2027 condotte, nell’anno 2024 dall’INAPP, in qualità di Agenzia Nazionale Erasmus+ per l’ambito IFP, in conformità con quanto definito dall’articolo 26, comma 8, del Regolamento UE 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.

    Viene specificato che :

    il co-finanziamento nazionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è finalizzato a garantire  all’Agenzia Nazionale le risorse necessarie, in aggiunta a quelle comunitarie stabilite nel Contribution Agreement n. EAC-2024-0024 (Annex III Budget for the action- alla voce Management Costs), per l’attuazionedi quanto indicato nel Piano di Lavoro 2024 (allegato n. 1), che costituisce parte integrante e costitutiva del decreto, e per garantire la gestione del Programma conforme alle norme applicabili dell'Unione.

     Gli obiettivi specifici, i contenuti e le modalità di realizzazione e di verifica delle attività che l’Agenzia  Nazionale dovrà realizzare sono riportati nel Piano di Lavoro 2024 

     Le attività previste dal Piano di Lavoro 2024 dovranno essere realizzate nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, fatte salve eventuali proroghe che dovranno essere preventivamente richieste e autorizzate dall’Autorità Nazionale.

    Per l’anno 2024 il co-finanziamento nazionale erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali è determinato in un ammontare complessivo pari a euro 550.000.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi per maternità professionisti: nuovi importi

    Sono apparse nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2024 i comunicati sulla approvazione da parte dei Ministeri vigilanti di alcune delibere delle Casse professionali che hanno determinato nuovi importi dei contributi di maternità dovuti da :

    • consulenti del lavoro  iscritti a ENPACL
    • agrotecnici iscritti a ENPAIA
    • periti agrari iscritti a ENPAIA
    • notai iscritti alla Cassa Notariato.

    Di seguito i dettagli per ogni Cassa.

    Contributo maternità ENPACL 2024 Consulenti del lavoro

    Con nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  n.36/0009551/CONS-L-131 del 9 agosto 2024 e' stata approvata, ai  sensi

    dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la

    delibera  n.  113/2024  adottata  dal  consiglio  di  amministrazione dell'ENPACL in data 30 maggio 2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2024, in misura pari a euro 51,41  pro-capite.

    Contributo maternità Notariato 2024

    Con nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  n. 36/0009550/NOT-L-83 del 9 agosto 2024 e' stata  approvata,  ai  sensi

    dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e  con  il

    Ministero della giustizia, la delibera n. 44 adottata  dal  consiglio  di amministrazione della Cassa nazionale  del  notariato  in  data  9

    maggio  2024,  concernente  la  determinazione  del   contributo   di   maternita' per l'anno 2024, in misura pari a euro 358,10 pro-capite.

    Contributi maternità ENPAIA Periti agrari 2023

    Con nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  n. 36/0009549/ENP-PA-L-177 del 9 agosto  2024  e'  stata  approvata,  ai

    sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30  giugno  1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,

    la  delibera  dell'ENPAIA   n.   23/2024,   adottata   dal   Comitato amministratore della gestione  separata  periti  agrari  in  data  27

    maggio  2024,  concernente  la  determinazione  del   contributo   di  maternita' per l'anno 2023, in misura pari a euro 7,91 pro-capite. 

    Contributo maternità ENPAIA Agrotecnici 2023

    Con nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  n. 36/0009548/ENP-AGR-L-176 del 9 agosto 2024  e'  stata  approvata,  ai

    sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30  giugno  1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,

    la  delibera  dell'ENPAIA   n.   15/2024,   adottata   dal   Comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 27  maggio

    2024, concernente la determinazione del contributo di maternita'  per  l'anno 2023, in misura pari a euro 10,94 pro-capite. 

  • Contributi Previdenziali

    Obblighi previdenziali per gli Assistenti Sanitari confluiti negli albi TSRM e PSTRP

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta a un interpello (1/2024) presentato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ha chiarito gli obblighi previdenziali degli Assistenti Sanitari confluiti dagli albi della professione infermieristica negli albi TSRM e PSTRP.

    Obblighi previdenziali assistenti sanitari

    La richiesta di interpello è sorta a seguito della riforma introdotta dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha riordinato la disciplina degli ordini delle professioni sanitarie.

    La Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, chiede quindi chiarimenti per la corretta individuazione della Cassa previdenziale 

    • degli esercenti la professione di "assistente sanitario"
    • i quali sono confluiti all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (PSTRP). 

    La Federazione sostiene che l'obbligo di iscrizione e contribuzione previdenziale all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), a seguito della riforma, sia venuto meno.

    Parere del Ministero

    Il Ministero del Lavoro, avvalendosi anche del parere dell'Ufficio legislativo e della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, ha espresso il seguente parere:

    1. Continuità dell'Obbligo Contributivo: Il Ministero ha chiarito che la legge n. 3/2018 ha semplicemente riordinato gli albi professionali senza modificare gli obblighi previdenziali esistenti. Pertanto, gli assistenti sanitari, pur essendo confluiti in un nuovo ordine professionale, continuano a essere obbligati all'iscrizione e alla contribuzione presso l'ENPAPI.
    2. Ruolo dell'ENPAPI: L'ENPAPI, istituito come ente di diritto privato, ha il compito di assicurare la tutela previdenziale obbligatoria per gli infermieri professionali, assistenti sanitari e infermieri pediatrici che esercitano l'attività in forma libero professionale. Tale obbligo rimane inalterato anche dopo il riordino degli albi.
    3. Obblighi di Iscrizione: Il Ministero sottolinea che l'obbligo di iscrizione all'ENPAPI è sancito dallo Statuto dell'ente, che prevede l'iscrizione obbligatoria per tutti gli infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari che esercitano in forma libero professionale. Questa disposizione non è stata modificata dalla legge n. 3/2018.

    Conclusioni

    L'Interpello n. 1/2024 chiarisce che gli assistenti sanitari, nonostante il cambiamento nell'albo di appartenenza, sono tenuti a mantenere l'iscrizione e la contribuzione all'ENPAPI

    Dalla suddetta conclusione deriva che rimane consentito all’ENPAPI di effettuare puntuali controlli e verifiche relativamente alla regolarità contributiva di tutti i professionisti iscritti agli albi professionali ed obbligati all’iscrizione all’Ente in base alla legislazione vigente, anche tramite la consultazione e l’interscambio di banche dati con altre istituzioni che detengono informazioni in proposito.

    Tale decisione ha implicazioni pratiche rilevanti per tutti gli assistenti sanitari che esercitano in forma libero professionale, i quali dovranno continuare a rispettare gli obblighi contributivi previsti dall'ENPAPI. Inoltre, l'ENPAPI è legittimato a svolgere controlli e verifiche sulla regolarità contributiva di questi professionisti, assicurando la corretta applicazione delle norme vigenti.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Naspi e Discoll nel nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa

    In merito al processo che prevede l''iscrizione di Naspi e Discoll nel nuovo Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl), a breve modi e termini saranno specificati in un prossimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

    Attualmente è comunque in corso l’aggiornamento delle banche dati del ministero e di altre amministrazioni ed enti pubblici. Il disoccupato ha anche la possibilità di integrare e rettificare i dati precompilati.

    L’obiettivo è ovviamente quello di permettere ai Centri per l’impiego di individuare offerte di lavoro idonee tramite il Siisl.

    Naspi e Discoll inseriti nel Sistema informativo per l’inclusione sociale

    Il Decreto Coesione 60/2024 ha così previsto all’art.25 l’iscrizione d’ufficio dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.

    Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del supporto formazione lavoro (SFL), si aggiungono anche i percettori NASpI e DISS-COLL.

    Il Siisl permette ai soggetti registrati di accedere ad informazioni e proposte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività ed altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. In questo processo si dovrebbe tenere conto sia delle esperienze formative che delle competenze professionali possedute dagli iscritti in virtuù delle offerte di lavoro disponibili così come dei corsi di formazione.

    Si ricorda che la «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» è stata istituita con l’art. 1 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e rappresenta “l’indennità mensile di disoccupazione, (…) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddi–to ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.

    L’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL, istituita con l’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015, costituisce l’indennità di contrasto alla disoccupazione involontaria ed “è riconosciuta mensilmente ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”

    Leggi anche Portale SIISL: lavoro piu facile con l'intelligenza artificiale

  • Rubrica del lavoro

    PIN INPS: stop definitivo per tutti dall’1 settembre 2024

    Mancano pochi giorni al 1° settembre, giorno a partire dal quale si potrà accedere ai servizi telematici dell'INPS solo attraverso l'identità digitale. Ciò vale anche per le aziende pubbliche e private e i relativi intermediari. 

    INPS  ha comunicato con la circolare 77 del 2 luglio 2024 che, a partire dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi INPS con il PIN INPS non sarà più consentito anche da parte di aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

    Per tutti diventa obbligatorio l'accesso esclusivamente mediante una delle identità digitali personali:

    1. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2, 
    2. CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o 
    3. CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

    L'istituto ricorda che con la circolare n. 95 del 2 luglio 2021, in attuazione dell’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’Istituto ha avviato il processo di dismissione graduale dell’accesso ai servizi online con il PIN dell’INPS a favore delle nuove identità digitali.

    Dismissione del PIN INPS 

    Inps ha prorogato  con il messaggio 2926 del 25 agosto 2021 la possibilità di utilizzo del PIN INPS da parte di intermediari e aziende, fino al 30 settembre.

    Ricordiamo che con la circolare 95 del 2 luglio 2021 e la successiva circolare 127 del 10 agosto erano state ricordate le scadenze fissate originariamente ovvero:

    • 1 settembre per l'utilizzo di professionisti intermediari e aziende 
    • 30 settembre per i privati cittadini

     Il termine è stato unificato a seguito delle richieste giunte all'istituto dagli operatori professionali 

    Per non vedere interrotti gli adempimenti connessi alla propria attività lavorativa, gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, pubblica Amministrazione, medico o avvocato, ecc.,  avranno tempo per dotarsi  di uno dei codici sopracitati   fino a tutto il mese di settembre  2021.

     L’Istituto  si riservava la possibilità di inibire progressivamente l’accesso attraverso il PIN INPS, agli utenti che risultano già dotati di una delle credenziali sopra citate (SPID, CIE e CNS).

    Si ricorderà  che  INPS  aveva adottato  il sistema di identificazione degli utenti con codice PIN dal 2012 , quando ha iniziato ad  offrire sul  web l'intera gamma di  servizi e di prestazioni  sia assistenziali che previdenziali. Successivamente ha consentito  l'accesso con i nuovi strumenti di autenticazione previsti dal codice dell'amministrazione digitale .Dal 1 ottobre 2020 non sono stati più rilasciati nuovi PIN  come illustrato nella circolare 87 2020.  

    Deleghe digitali a terzi per i cittadini impossibilitati a usare i servizi INPS online

    La circolare 127 2021  informava anche sulla possibilità dal 16 agosto 2021 per i cittadini  che non sanno o non possono operare online con gli strumenti di accesso previsti (SPID, CIE e CNS )  di affidare la delega  digitale a una terza persona di fiducia. 

    La delega è  utilizzabile anche per gli accessi di persona agli sportelli INPS .

  • Lavoro Dipendente

    Durata delle ferie: cosa succede quando sono godute in eccesso

    Le ferie rappresentano un diritto fondamentale del lavoratore, garantito sia dalla Costituzione italiana che dalla normativa ordinaria. Il loro scopo principale è quello di consentire al lavoratore di recuperare le energie psicofisiche dopo periodi prolungati di lavoro, assicurando al contempo il benessere personale e la possibilità di dedicarsi alla vita familiare e sociale.

    Secondo la legislazione italiana, ogni lavoratore ha diritto a un periodo minimo di ferie annuali retribuite, che non può essere inferiore a quattro settimane, salvo condizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro o da accordi individuali. Queste ferie devono essere godute entro l'anno di maturazione, con la possibilità di portare parte di esse all'anno successivo, purché vi sia un accordo tra le parti.

    È importante notare che le ferie sono irrinunciabili, il che significa che il lavoratore non può rinunciare a questo diritto in cambio di una compensazione monetaria, fatta eccezione per i casi in cui il rapporto di lavoro cessi prima che le ferie maturate siano state godute. In tal caso, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'indennità sostitutiva.

    Inoltre, durante il periodo di ferie, il lavoratore ha diritto a percepire la normale retribuzione, come se stesse lavorando. Questo è previsto per garantire che il lavoratore possa godere pienamente del periodo di riposo senza preoccupazioni finanziarie.

    Le ferie non solo favoriscono il recupero delle energie, ma sono anche considerate un elemento cruciale per la prevenzione dello stress da lavoro correlato e per il miglioramento della produttività a lungo termine.

    Ma cosa succede se le ferie sono godute in eccesso?

    Ferie godute in eccesso

    Nel caso in cui un lavoratore abbia fruito di ore o giorni di ferie in eccesso rispetto a quanto maturato, il datore di lavoro recupera l’importo corrispondente nel cedolino.

    Questa situazione può verificarsi, ad esempio, quando un dipendente utilizza più giorni di ferie di quanti ne abbia maturati in un dato periodo lavorativo, magari a seguito di un errore nella gestione delle ferie o per altre ragioni.

    La somma trattenuta a titolo di ferie godute in eccesso diminuisce di conseguenza il valore delle competenze lorde su cui sono calcolati sia le trattenute fiscali a carico del dipendente per l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’azienda e del dipendente.

    Ma quali sono gli elementi da considerare per determinare l’importo delle ferie godute in eccesso?

    L’importo per ferie godute in eccesso deve tenere in considerazione se la retribuzione del dipendente sia oraria o giornaliera e considerare il monte ore o i giorni di ferie godute in eccesso in relazione a quanto il dipendente ha effettivamente maturato.

    Il calcolo è il seguente: ore/giorni di ferie godute in eccesso * retribuzione (oraria o giornaliera).

    Le ferie godute in eccesso sono calcolate come differenza tra le ferie maturate e le ferie godute.

    Un aspetto da considerare è relativo ai contratti collettivi di lavoro (CCNL) e agli accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore. Questi possono prevedere specifiche modalità di recupero delle ferie godute in eccesso. Alcuni CCNL potrebbero consentire una maggiore flessibilità nel recupero delle ferie, come il differimento dei giorni goduti in eccesso o la compensazione con giorni di ferie futuri.

     

  • Pensioni

    Pensione di reversibilità e unione civile: recente sentenza di Cassazione

    La pensione di reversibilità spetta ai superstiti del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, ma anche dell’assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi. Quando deriva da assicurato è definita “indiretta”.

    La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa.

    Coniuge e figli possono concorrere tra loro al diritto alla reversibilità e possono averla anche se titolari di pensione diretta, mentre agli altri familiari può spettare solo quando non ne hanno diritto coniuge o figli, e all’ulteriore condizione di non essere titolari di altra pensione.

    Con il msg. n. 5171/2016 l’Inps ha chiarito che “a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, ecc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge (L. n. 76/2016)”. Con la sentenza n. 24694/2021, la Cassazione ha stabilito che la norma non può essere applicata retroattivamente.

    Con l’ordinanza n.2292 del 21.08.2024, la Suprema Corte chiede alle Sezioni unite di fare luce sulla costituzionalità delle norme che precludono la pensione di reversibilità

    • al partner superstite che abbia convissuto, prima dell’unione civile e
    • ai figli delle coppie gay nati con la maternità surrogata.

    La Corte Suprema di Cassazione italiana, si pronuncia su una questione di grande rilevanza giuridica e sociale: il riconoscimento della pensione indiretta al partner superstite e al figlio di una coppia omosessuale, in particolare nel contesto di un'unione civile trascritta in Italia dopo il decesso di uno dei partner.

    Pensione di reversibilità e unione civile: il caso

    La vicenda giudiziaria nasce dal ricorso presentato dall'INPS contro una sentenza della Corte d'Appello di Milano. Questa sentenza aveva riconosciuto il diritto a un componente superstite di una coppia omosessuale e di suo figlio a ricevere la pensione indiretta in seguito al decesso del partner e padre.

    La coppia, legata da una relazione stabile, aveva contratto matrimonio a New York nel 2013, e tale matrimonio era stato successivamente trascritto in Italia come unione civile, dopo la morte di uno dei due avvenuta nel 2015 e solo non appena la legge italiana lo ha consentito, nel 2016.

    L'INPS, nel suo ricorso, ha contestato la decisione della Corte d'Appello, sostenendo che la legge n. 76 del 2016 (Legge Cirinnà), che regolamenta le unioni civili in Italia, non poteva avere effetto retroattivo per riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità, poiché il decesso del partner era avvenuto prima dell'entrata in vigore di tale legge.

    Inoltre, l'INPS ha sollevato obiezioni anche riguardo al riconoscimento dello status filiationis del figlio, nato negli Stati Uniti nel 2010 tramite fecondazione assistita e registrato successivamente in Italia, prima come figlio del solo genitore biologico e solo nel 2017 era stata trascritta la sentenza statunitense che accertava la paternità anche dell’altro genitore morto appunto nel 2015.

    La decisione della Corte di Cassazione

    La Corte di Cassazione ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento, rilevando che la questione sollevata dal ricorso dell'INPS e dalla correlata difesa del controricorrente presentava elementi di "particolare importanza" e "inedita complessità", tali da giustificare il rinvio della controversia alle Sezioni Unite.

    La Corte ha evidenziato come la questione centrale fosse la possibilità di applicare retroattivamente la legge n. 76 del 2016, in un contesto dove il riconoscimento di diritti previdenziali era legato a un'unione civile formalizzata solo post-mortem. Inoltre, ha considerato le implicazioni costituzionali e internazionali legate al diritto alla pensione di reversibilità per i partner dello stesso sesso e alla tutela dei diritti dei minori nati attraverso tecniche di fecondazione assistita, sollevando il dubbio sulla possibile discriminazione in base all'orientamento sessuale e alla modalità di costituzione del nucleo familiare.

    Implicazioni della Decisione

    La decisione della Corte di Cassazione è particolarmente significativa perché tocca il delicato equilibrio tra il riconoscimento dei diritti individuali e la certezza del diritto. La Corte ha richiamato l'importanza di garantire una "tutela sistemica" dei diritti delle coppie omosessuali e dei loro figli, nel rispetto dei principi costituzionali e delle normative internazionali sui diritti umani.

    La scelta di rinviare il caso alle Sezioni Unite riflette la consapevolezza della Corte della complessità della materia e delle sue implicazioni più ampie, non solo sul piano giuridico ma anche sociale, in un contesto in cui la legislazione italiana è ancora in evoluzione per quanto riguarda i diritti delle coppie dello stesso sesso e delle famiglie non tradizionali.