• Contributi Previdenziali

    DURC: al via la piattaforma Vera per la certificazione contributiva

    Disponibile la nuova piattaforma VERA per la certificazione dei debiti contributivi   a uso di aziende e professionisti intermediari . presentata il 25 giugno  dall'INPS in un webinar   a seguito della collaborazione con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. 

    La piattaforma VeRA è stata sviluppata conformemente alle normative vigenti sulla procedura di composizione negoziata (DL 118/2021), che prevede:

    •  la certificazione dei debiti e 
    • la nomina di un esperto indipendente per l'imprenditore in difficoltà.

     La piattaforma ha l'obiettivo di semplificare e mantenere la regolarità contributiva delle imprese, facilitando il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e migliorando la gestione delle pratiche amministrative connesse.

    Il presidente dei consulenti del lavoro De Luca  ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto , affermando «Per il Durc esiste un prima e un dopo rispetto al 20 giugno 2024 perché la procedura VeRA stravolgerà i rapporti con l'Istituto, a partire da quelli informatici.

    Da quel documento, che è fondamentale per l'incasso di crediti o la partecipazione a gare d'appalto, dipende a volte l'esistenza di un'azienda. Poter capire con tempestività eventuali criticità o motivi bloccanti, talvolta legati banalmente a un pagamento non correttamente associato alla partita di debito, permetterà di anticipare la risoluzione delle criticità ed evitare che il documento non sia rilasciato, con una maggiore fluidità dei rapporti di lavoro.Più certezze, quindi, e maggiori garanzie». 

    Principali funzionalità di VeRA per la certificazione dei debiti

    Le funzioni principali della piattaforma, attualmente raggiungibile sul sito www.inps.it  digitando nella Ricerca  "VeRA" sono:

    Verifica Regolarità Aziendale (VE.R.A):

    Offre in tempo reale una panoramica delle esposizioni debitorie del contribuente, organizzate per gestione previdenziale.

    Permette di identificare e risolvere rapidamente le irregolarità contributive.

    Simulazione DURC (Simula DURC):

    Consente di visualizzare potenziali anomalie che potrebbero influenzare negativamente l'esito del DURC.

    Aiuta i consulenti del lavoro a prevenire esiti negativi del DURC, migliorando l'efficienza e l'operatività aziendale.

    Vantaggi della piattaforma VeRA

    Semplicità e flessibilità: Le procedure sono progettate per essere più flessibili e rispondere meglio alle esigenze di intermediari e aziende.

    Intervento rapido: La piattaforma permette di identificare e risolvere prontamente le criticità prima che diventino problematiche maggiori.

    Flusso di lavoro migliorato: Agevola la gestione degli studi professionali e migliora la fluidità dei rapporti di lavoro.

    Precisione e sicurezza: Fornisce certezze e garanzie riguardo alla regolarità contributiva, essenziale per l'incasso di crediti e la partecipazione a gare d'appalto.

    Utilizzo

    Gli utenti possono accedere alla piattaforma tramite il portale istituzionale dell'INPS cercando  sul motore di ricerca "VeRA".

     La piattaforma funziona come un "armadio proattivo" ha affermato  il direttore generale vicario di INPS , dove ogni "cassetto" rappresenta una diversa gestione,  facilitando l'intervento dei consulenti del lavoro delegati.

  • Contributi Previdenziali

    Riscatto laurea: scelta non modificabile anche se la pensione si riduce

    La Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza 112 2024  su una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Roma riguardante  la neutralizzazione di periodi contributivi relativi al riscatto della laurea .

     Si tratta di  due specifici articoli di legge: l'articolo 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ( riforma del sistema pensionistico in senso contributivo ) e l'articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

    La decisione conferma la legittimità  delle norme  per cui  i pensionati che hanno riscattato periodi di studio per raggiungere specifici requisiti pensionistici non possono richiedere la "neutralizzazione" di tali periodi successivamente,  per ottenere un trattamento pensionistico più favorevole  anche perché ciò minerebbe la certezza del sistema previdenziale.

    Nei paragrafi seguenti alcuni dettagli sulla questione e sulla decisione della Corte.

    Ti puo interessare leggere  Riscatto laurea 2024 regole ed esempi

    Il caso: riscatto laurea quota 100 e sistema pensionistico misto

    Il Tribunale di Roma ha sollevato la questione in relazione al caso di un pensionato che ha richiesto la "neutralizzazione" del periodo di studi universitari  che aveva riscattato ai fini pensionistici.

    Il riscatto aveva consentito di raggiungere i 18 anni di contribuzione entro il 3.12.1995 necessari  per legge, per avere diritto alla pensione calcolata interamente con il sistema retributivo. Tuttavia,  al momento della richiesta di pensionamento con quota 100  ha scoperto che, senza il riscatto, avrebbe beneficiato di un calcolo con il sistema misto ottenendo   un trattamento pensionistico più favorevole  (11.427, 94 euro invece che  9.220,94 euro mensili) .

      Infatti, se il periodo di studi non fosse stato riscattato, avrebbe avuto diritto a una pensione calcolata con il sistema misto (retributivo e contributivo) anziché con il solo sistema retributivo, ,anche per il fatto che Quota 100 richiede che l’ammontare messo in pagamento  sia il più basso tra quello calcolato tutto con il metodo retributivo e quello retributivo post-riforma (articolo 1, comma 707, della legge 190/2014)

    Dato che gli anni riscattati  non erano necessari a raggiungere il requisito di  38 anni richiesto da quota 100,  il pensionato ha chiesto la neutralizzazione di tale periodo per rientrare nel sistema di calcolo misto, sostenendo anche che il fine dell'Istituto del riscatto dovrebbe esser quello di  migliorare, non peggiorare, la situazione pensionistica.

    Riscatto laurea a Quota 100: la Decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha esaminato il caso in dettaglio e ha preso le seguenti decisioni:

    Ritenuto inammissibile la questione relativa all'articolo 38 della Costituzione  che tutela i diritti previdenziali dei lavoratori). La Corte ha dichiarato inammissibile questa questione sollevata dal Tribunale  perché non  sufficientemente motivata.

    Non fondata la questione relativa all'articolo 3 della Costituzione: Il Tribunale di Roma aveva anche sollevato una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). La Corte ha ritenuto che le disposizioni contestate non violano il principio di uguaglianza poiché le leggi in questione si applicano uniformemente a tutti i pensionati nelle stesse condizioni.

    La consulta ha dunque deciso che le norme contestate non sono incostituzionali e che il riscatto degli anni di studio non può essere neutralizzato nel modo richiesto dal pensionato in quanto  la neutralizzazione tutela il lavoratore da fattori indipendenti da sue scelte, mentre il riscatto è una scelta personale che non puo essere successivamente modificata 

  • Pensioni

    Quattordicesima 2024 Pensionati: importi e novità

    Con il messaggio 2361 del 25 giugno INPS comunica che come di consueto  con la mensilità di luglio 2024 l’Istituto provvede a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima  e chiarisce le modalita la tempistica in casi particolar, i come fare domanda per chi non la riceve e ritiene di averne diritto . Viene inoltre fornita la tabella dei limiti reddituali e relativi importi.

    Vengono inoltre fornite le istruzioni contabili agli uffici.

    Vediamo le indicazioni principali.

    Requisiti reddituali per l’anno 2024

    Il messaggio INPS precisa che per l’anno 2024 devono essere valutati i seguenti redditi:

    • in caso di prima concessione, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell’anno 2024 (rientrano coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
    • nel caso di concessione successiva alla prima:
      •  –    i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati,  conseguiti nel 2024;
      • –    i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2023.

    Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2024 o 2023, per le pensioni dei sistemi integrati sono stati presi in considerazione i redditi disponibili degli anni precedenti, risalendo fino all’anno 2020.

    Di seguito la tabella dei limiti reddituali e relativi importi   tenendo conto che  il  Trattamento minimo 2024 è pari a  € 598,61 (T.M. annuale € 7.781,93):

    Anni di contribuzione

    T.M. annuo x 1,5 (tabella A)

    T.M. annuo x 2 (tabella B)

     

    Lavoratori dipendenti

     

    Lavoratori autonomi

    Fino a  € 11.672,90

    Tra € 11.672,91

    E  € 11.773,89

    Tra € 11.773,90

    E  € 15.563,86

    Oltre € 15.563,86

    < 15 anni

    (< 780 ctr.)

    < 18 anni

    (< 936 ctr.)

     

    € 437,00

     

    Max  € 12.109,90

     

    € 336,00

    Max  € 15.899,86

     

    Lavoratori dipendenti

     

    Lavoratori autonomi

    Fino a  € 11.672,90

    Tra  € 11.672,91

    € 11.798,89

    Tra  € 11.798,90

    € 15.563,86

    Oltre € 15.563,86

    > 15 < 25 anni

    (> 781 < 1.300 ctr.)

     

    > 18 < 28 anni

    (> 937 < 1.456 ctr.)

     

    € 546,00

     

    Max  € 12.218,90

     

    € 420,00

    Max  € 15.983,86

     

    Lavoratori dipendenti

     

    Lavoratori autonomi

    Fino a  € 11.672,90

    Tra  € 11.672,91

    E  € 11.823,89

    Tra € 11.823,90

    € 15.563,86

    Oltre  € 15.563,86

    > 25 anni

    (> 1.301 ctr.)

    > 28 anni

    (> 1.457 ctr.)

     € 655,00

     

    Max € 12.327,90

     

    € 504,00

    Max € 16.067,86

    Quattordicesima pensione 2024 quando viene erogata – domanda

    La corresponsione della quattordicesima è effettuata d’ufficio  con il rateo di luglio per i soggetti per i quali l'istituto è in possesso di tutti i dati reddituali utili 

    Per chi invece:

    •   perfeziona il requisito anagrafico richiesto 
      • dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o 
      • dal 1° luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2024, e 
    • ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, che rientrano nei limiti  previsti,

     la quattordicesima è, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2024.

    Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID – Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CIE – Carta di identità elettronica 3.0 – o eIDAS).

    In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato che assicurano assistenza gratuita.

  • Rubrica del lavoro

    EPPI causale recupero previdenza dei periti industriali

    L'agenzia delle entrate ha istituito con la Risoluzione N. 32/E del 24 giugno 2024 la  causale contributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero delle prestazioni pensionistiche dei periti industriali iscritti all'ente previdenziale  EPPI. 

    Causale contributo “Recupero oneri pensionistici” EPPI

    Si tratta in particolare  della  la seguente  causale contributo:

    • “E073” denominata “EPPI – Recupero oneri pensionistici”.

    In sede di compilazione del modello F24, la causale  andrà  esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale  contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    • – nel campo “codice ente”, il codice “0009”;
    • – nel campo “codice sede”, nessun valore;
    • – nel campo “codice posizione”, nessun valore;

    – nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel   quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

    Si ricorda che con risoluzione  22 settembre 2023, sono state  istituite e modificate le causali contributo per il versamento tramite il modello F24 dei

    contributi previdenziali.

    Le altre causali contributo EPPI

    Si ricorda che con  la risoluzione n. 53/R del 22 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha disposto la riattivazione della causale contributo E068, denominata “EPPI – Saldo contributivo – art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza”  e già attivata   con risoluzione n. 19/E del 17 febbraio 2015, per il versamento delle somme di pertinenza tramite modello F24, successivamente temporaneamente  soppressa,

  • CCNL e Accordi

    CCNL orafi argentieri: ecco gli aumenti dal 1.6.2024

    Il 23 dicembre 2021 era stata firmata l’ipotesi di accordo  del contratto nazionale di lavoro per gli addetti del settore orafo, argentiero e della gioielleria industria tra Federorafi e le oo.cc Fiom CGIL Fim CISL e UILM .

    Il contratto  interessa  i dipendenti delle aziende per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché delle unità produttive e di servizio connesse al settore. 

    Il 17 giugno  scorso è  stato sottoscritto il verbale di incontro per l’adeguamento dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° giugno 2024  a seguito della pubblicazione dell'indice  Ipca, risultato superiore a quanto previsto nell’accordo del 23 dicembre 2021.

    Ecco  gli aumenti previsti  e i nuovi minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024:

    • – euro 153,28 per il livello 7;
    • – euro 140,97 per il livello 6;
    • – euro 131,14 per il livello 5S;
    • – euro 122,86 per il livello 5;
    • – euro 115,00 per il livello 4;
    • – euro 110,52 per il livello 3;
    • – euro 100,32 per il livello 2.

    I nuovi minimi tabellari risultano i seguenti:

    • – euro 2.374,71 per il livello 7;
    • – euro 2.184,01 per il livello 6;
    • – euro 2.031,66 per il livello 5S;
    • – euro 1.903,47 per il livello 5;
    • – euro 1.781,71 per il livello 4;
    • – euro 1.712,33 per il livello 3;
    • – euro 1.554,19 per il livello 2.

    Rinnovo CCNL Orafi  – Aspetti economici

    GLI AUMENTI PREVISTI  DAL 1.6.2022

    MINIMI RETRIBUTIVI CCNL ORAFI ARGENTIERI  INDUSTRIA

    Elemento perequativo 

    L'importo viene aumentato da 195 a 250 euro dal 2022.

    Previdenza complementare – COMETA 

    A decorrere dal 1° dicembre 2024, a favore dei lavoratori iscritti la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria. 

    I lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione  versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale. 

    Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31 dicembre 2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 01 gennaio 2023 è elevata al 1,8% dei minimi contrattuali; a decorrere dal 1° dicembre 2024; per tali ultimi lavoratori, a decorrere dal 1° dicembre 2024, la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2,2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria.

    Welfare 

    Entro il mese di giugno di ogni anno, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. 

    Altri aspetti contrattuali 

    Classificazione dei lavoratori

     A far data dal 1° giugno 2022 è eliminata la prima categoria professionale. 

    I lavoratori in forza al 31 maggio 2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dal 1° giugno 2022. Tali lavoratori conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l’anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.

     Orario di lavoro

     Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno.  Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero , saranno considerate straordinarie 

     Lavoro straordinario

    A decorrere dal 1° gennaio 2022 la disciplina del Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22,00 e le ore 06,00 sarà la seguente. 

    La Direzione Aziendale potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con 24 ore di preavviso, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario, di produzione da svolgersi nella giornata di sabato (o nella giornata libera oltre la domenica), esenti dall’accordo con la RSU, nella misura di 40 ore annue. 

    Le aziende terranno conto di eventuali esigenze personali entro il limite del 10%, purché disponibile la sostituzione con altro personale di adeguata professionalità

    Retribuzione straordinaria

     a) Lavoro Straordinario – prime due ore: 25% – ore successive: 30%

     b) Lavoro prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 – turni avvicendati 20% – non a turni 30% 

    c) Lavoro Festivo 45% 

    d) Lavoro straordinario festivo 55% 

    Banca ore Solidale 

    I lavoratori potranno cedere volontariamente, a titolo gratuito, ai propri colleghi  per assistere figli minor che  necessitano di cure costanti, una quota di permessi accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili. 

    Contratto a tempo determinato

    E' stata definita la   seguente specifica esigenza:

     – Realizzazione di percorso di formazione e lavoro, definito da apposito piano formativo consegnato al lavoratore entro 5 giorni dalla data di assunzione o dalla data di decorrenza della proroga del contratto a termine, per soggetti con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi che non abbiano i requisiti di età per il contratto di apprendistato; 

    Inoltre:  oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 , le parti concordano che sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell’arco dell’anno solare e  saranno concordate dalla Direzione aziendale con la RSU.

     A far data dal 1 giugno 2017 le aziende, nell’arco di ogni triennio, coinvolgono  i lavoratori in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite .

    Apprendistato

     NORMA TRANSITORIA Gli apprendisti assunti prima del 1 giugno 2022, fermo restando l’inquadramento e la relativa retribuzione previsti nel contratto di apprendistato già stipulato in applicazione del CCNL 18 maggio 2017, a decorrere dal 1° giugno 2022 laddove ancora non si sia concluso il periodo di inquadramento in 1a categoria saranno automaticamente inquadrati nella 2a categoria. 

    I lavoratori assunti a partire dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato saranno inquadrati nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire. La retribuzione sarà quella minima contrattuale della categoria di inquadramento corrispondente alla qualifica  da conseguire 

    Apprendistato di alta formazione e di ricerca 

    • L’apprendista assunto a decorrere dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione del livello di inquadramento, sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali:
    •  A) per i percorsi di durata superiore all’anno: – per la prima metà del periodo di apprendistato: 85%  – per la seconda metà del periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima 
    •  B) per i percorsi di durata non superiore all’anno: – per il periodo di apprendistato 90% della retribuzione minima contrattuale della categoria di inquadramento. 

    SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL 2021-2024

    CCNL Orafi industria:   adeguamento tabelle retributive dal 1.6.2023 

    ORAFI INDUSTRIA

    Livelli

    Minimo

    Altri elementi

    Totale

    7 Q

    2.221,43

    114,00

    2.335,43

    7

    2.221,43

    59,39

    2.280,82

    6

    2.043,04

    2.043,04

    5 S

    1.900,52

    1.900,52

    5

    1.780,61

    1.780,61

    4

    1.666,71

    1.666,71

    3

    1.601,81

    1.601,81

    2

    1.453,87

    1.453,87

    Apprendisti  assunti dal 1.2.202

    6 (1°-12° m.)

    1.736,58

    1.736,58

    6 (13°-24° m.)

    1.838,74

    1.838,74

    6 (25°-36° m.)

    1.940,89

    1.940,89

    5S (1°-12° m.)

    1.615,44

    1.615,44

    5S (13°-24° m.)

    1.710,47

    1.710,47

    5S (25°-36° m.)

    1.805,49

    1.805,49

    5 (1°-12° m.)

    1.513,52

    1.513,52

    5 (13°-24° m.)

    1.602,55

    1.602,55

    5 (25°-36° m.)

    1.691,58

    1.691,58

    4 (1°-12° m.)

    1.416,70

    1.416,70

    4 (13°-24° m.)

    1.500,04

    1.500,04

    4 (25°-36° m.)

    1.583,37

    1.583,37

    3 (1°-12° m.)

    1.361,54

    1.361,54

    3 (13°-24° m.)

    1.441,63

    1.441,63

    3 (25°-36° m.)

    1.521,72

    1.521,72

    Apprendisti  assunti dal 1.1.2015 al 31.1.2022

    7 (1°-12° m.)

    1.780,61

    1.780,61

    7 (13°-24° m.)

    1.900,52

    1.900,52

    7 (25°-36° m.)

    2.043,04

    2.043,04

    6 (1°-12° m.)

    1.666,71

    1.666,71

    6 (13°-24° m.)

    1.780,61

    1.780,61

    6 (25°-36° m.)

    1.900,52

    1.900,52

    5S (1°-12° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    5S (13°-24° m.)

    1.666,71

    1.666,71

    5S (25°- 36° m.)

    1.780,61

    1.780,61

    5 (1°-12° m.)

    1.453,87

    1.453,87

    5 (13°-24° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    5 (25°-36° m.)

    1.666,71

    1.666,71

    4 (1°-12° m.) (**) 

    1.453,87

    1.453,87

    4 (13°-24° m.)

    1.453,87

    1.453,87

    4 (25°-36° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    3 (1°-12° m.) (**) 

    1.453,87

    1.453,87

    3 (13°-24° m.)

    1.453,87

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    3 (25°-36° m.)

    1.601,81

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    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Istruttori e direttori sportivi: opzione ex Enpals in scadenza il 30 giugno

    Con il  messaggio INPS 1190 del 20 marzo 2024  sono state fornite  le istruzioni per  l'opzione  di mantenimento del regime previdenziale  del  Fondo Lavoratori dello Spettacolo  e per la regolarizzazione contributiva richiesta ai datori di lavoro /committenti dei lavoratori del settore sportivo 

    Si ricorda che la scelta del regime previdenziale  è richiesta a 

    1.   istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, 
    2.  direttori tecnici e  istruttori presso società sportive  già iscritte allo stesso Fondo

    a seguito delle modifiche apportate con i decreti di riforma dello sport che  prevedono  per tutti i lavoratori sportivi iscrizione alla Gestione Separata se collaboratori o autonomi e al Fondo previdenziale lavoratori sportivi se subordinati

    II termine  per la comunicazione era stato inizialmente fissato al  31 dicembre ed è stato prorogato al  30 giugno 2024 dal decreto Milleproroghe convertito in legge 18 2024  .

     In caso di mancato esercizio dell'opzione i lavoratori  passano automaticamente alla nuova disciplina previdenziale  prevista dal DLGS 36 2021 ovvero alla Gestione separata.

    Di seguito le istruzioni operative INPS.

    Istruttori e direttori tecnici sportivi: invio opzione per Fpls (Ex Enpals)

    Il messaggio INPS precisava che la facoltà di opzione è esercitabile esclusivamente dagli assicurati che, alla data del 30 giugno 2023, risultavano da ultimo iscritti al FPLS in relazione alle predette qualifiche professionali.

    L’opzione è esercitabile una sola volta, non è revocabile e produce effetti nei confronti di tutti i rapporti di lavoro in essere e di tutti quelli  che si instaurino  successivamente  per le stesse attività 

    Per l'opzione è disponibile una specifica procedura telematica,  sul sito inps.it accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di identità elettronica) 

    Va seguito il  percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare nella sezione “Strumenti” la voce “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”;Esercizio dell’opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello spettacolo”.

    Al termine  l’assicurato riceverà una conferma  della scelta effettuata 

    Va anche ricordato che i lavoratori devono dare tempestivamente comunicazione al datore di lavoro dell'opzione esercitata e dell'accoglimento della richiesta  da parte dell'INPS.

    Uniemens da novembre e regolarizzazione luglio -ottobre 2023

    Il messaggio fornisce quindi le precise indicazioni sulle comunicazioni Uniemens  relative  ai periodi di competenza a decorrere dal 1° novembre 2023 per :

    1.  i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato nell’ambito del dilettantismo, e
    2. i lavoratori con un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico, 

    secondo le indicazioni fornite con le circolari n. 88/2023 e n. 154 del 3 dicembre 2014 e le precisazioni contenute nel messaggio n. 5327 del 14 agosto 2015. 

    REGOLARIZZAZIONE LUGLIO -OTTOBRE 

    L'istituto precisa infine  le  procedure specifiche  di comunicazione 

    • per i periodi da luglio 2023 a ottobre 2023, per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive non optanti entro il 30 giugno 2024, iscritte al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi
    • per i periodi di competenza decorrenti da luglio 2023, per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive che abbiano esercitato l’opzione per il mantenimento della iscrizione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo

     Si specifica che le regolarizzazioni trasmesse entro il 30 settembre 2024   saranno definite al “Nuovo Recupero Crediti” senza aggravio di sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Reddito di cittadinanza e ADI: per il Comitato occorre innalzare l’ISEE

    Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito  la relazione del Comitato scientifico per la  valutazione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza e il rapporto di  monitoraggio  dell'impatto delle prestazioni per il periodo 2019 – 2023, effettuata tenendo conto della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 30 gennaio 2023 “relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva” .

    La relazione si basa sull'analisi dei dati  di varie fonti statistiche (ISTAT, EUROMOD, INPS, ANPAL, ML)   e analizza l'impatto dei sussidi e delle misure di politica attiva del lavoro e per l'inclusione sociale sulla platea delle famiglie e delle persone in condizioni di povertà assoluta, particolare attenzione ai beneficiari delle prestazioni. 

    Qui le tabelle dei risultati

    Nel documento sono contenute anche alcune raccomandazioni per le istituzioni coinvolte,  utili anche per valutare l'impatto dell'assegno di inclusione e del supporto alla formazione e al lavoro. Tra queste vi è la necessità di adeguare la soglia del reddito ISEE  che consente di partecipare alle misure,  tenendo conto dell'alto tasso di inflazione registrato negli ultimi anni.

     Vediamo di seguito una breve sintesi della relazione.

    Reddito di cittadinanza sintesi dei dati in valutazione

    Sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio Statistico dell’Inps hanno percepito il sussidio di integrazione al reddito nel periodo  in cui è stato in vigore ovvero dal aprile 2019 a dicembre 2023: 

    •  per almeno una mensilità,
    •  circa 2,4 milioni di nuclei familiari e 
    • 5,3 milioni di persone.

     Il numero medio delle mensilità percepite è di 26,4 per il RdC e di 32 per il PdC.

    Circa un terzo dei beneficiari ha percepito il sussidio per l’intero periodo. 

    L’importo della spesa pubblica impegnata è superiore ai 34 miliardi di euro.

    Nelle indagini effettuate dall’Istat, la quota delle famiglie in condizioni di povertà assoluta che hanno beneficiato delle prestazioni di sostegno al reddito raggiunge il massimo del 38% nel corso del 2021 (32,3% nel 2022), per una quota equivalente al 58,7% dei beneficiari delle misure (53,4% nel 2022). Si evidenzia la mancata partecipazione di un rilevante numero di famiglie povere, che deriva in parte dai criteri per la selezione dei  beneficiari e di una quota dei percettori (il 46,6 nel 2022), che non riscontrano le condizioni di povertà sulla base dei criteri utilizzati dall’Istat. 

    Tra i motivi, probabilmente, le caratteristiche delle persone che risultano occupate negli ambiti professionali e nei settori che registrano tassi di irregolarità superiori di 3 volte alla media e con rapporti di lavoro di breve durata.

    Le stime effettuate dall’Euromod confermano che l’Italia è tra i Paesi che prevedevano

    •  un elevato importo dell’integrazione al reddito in relazione alla soglia di povertà ma
    •  con l copertura del numero delle persone povere inferiori alla media europea.

    L'erogazione di RDC e PDC  risulta superiore alla media per

    •  i residenti nelle regioni del Sud e delle Isole,
    •  per i nuclei composti da una persona sola o esclusivamente da adulti, 
    • per le famiglie di soli italiani, 
    • per i nuclei residenti in affitto. 

    Al di sotto della media , quindi esclusi, sono risultati invece:

    •   quelli residenti nelle regioni del Nord,
    •  le persone over 64 anni sole e le coppie di anziani, 
    • le famiglie con due o più figli a carico,
    •  i nuclei con almeno uno straniero,
    •  le famiglie con abitazione in proprietà.

    Reddito e pensione di cittadinanza: gli effetti prodotti

    L’efficacia del Reddito di cittadinanza sulla platea dei bassi redditi è risultata più elevata nel corso della pandemia Covid (2020-2021) , con la  fuoriuscita di circa 450 mila famiglie dalla condizione di povertà (circa 300mila nel 2022).

     Metà della spesa erogata nel biennio, circa 8,3 miliardi di euro ha contribuito a ridurre

    •  dell’0,8% l’indice delle disuguaglianze e 
    • dell’1,8% il rischio di povertà, 

    insieme alle altre misure erogate dallo Stato a favore dei bassi redditi, in particolare dell’Assegno Unico Universale.

    Nel 2023, probabilmente per la ripresa dell’economia e dell’occupazione  si è registrata una riduzione delle domande accolte

     da 1,772 milioni del 2021 

    a 1,362 milioni del 2023.

     Da registrare anche che nelle indagini dell’Istat l’impatto sulle persone e sui nuclei familiari in condizioni di povertà assoluta risulta limitato per le conseguenze della elevata crescita dei prezzi , molto  superiore all’incremento dei redditi nominali.

    MISURE DI POLITICA ATTIVA 

    Nei primi 3 anni di gestione le misure di politica attiva sono state  limitate dalla debolezza dei servizi  anche  per l’interruzione delle attività intervenuta nel corso della pandemia da Covid-19. 

    A partire dalla seconda parte del 2021  sono aumentano le prese in carico da parte dei servizi sociali locali dei nuclei familiari.

     Allo stato attuale mancano effettivi riscontri sull’entità delle misure adottate, sulla loro efficacia  e sulle sanzioni relative alla mancata adesione dei beneficiari.

    Reddito e pensione di cittadinanza: raccomandazioni del Comitato

    Alla luce delle valutazioni dei dati forniti dalle indagini statistiche e dal monitoraggio delle misure, il Comitato scientifico ha fornito le seguenti raccomandazioni   utili anche per valutare l’impatto delle nuove  misure (Assegno di inclusione e Supporto alla formazione e al lavoro):

    •     L’opportunità di aggiornare le soglie Isee per la partecipazione alle nuove misure, in particolare la soglia minima del reddito annuale di 6mila euro,  tenendo conto dell’impatto dell’inflazione avvenuto negli anni recenti
    •    il sussidio   dovrebbe essere considerato come un livello minimo della prestazione da integrare con misure personalizzate e con programmi di potenziamento dei servizi che tengano conto delle caratteristiche dei nuclei familiari e del territorio di appartenenza, grazie a una valutazione multidimensionale dei nuclei familiari (sanitaria, assistenziale, abitativa, lavorativa)
    •     La promozione da parte delle Istituzioni locali di coinvolgimento degli attori privato sociali e del terzo settore  possono concorrere a migliorare i livelli di partecipazione alle misure
    •     Potenziare le politiche attive del lavoro con il concorso delle Agenzie per il lavoro e di aumentare la cumulabilità tra l’indennità di sostegno al reddito e i salari percepiti anche per incentivare il tasso di impiego dei lavoratori sottoccupati e  contrastare il lavoro sommerso
    •     Finalizzare prioritariamente i Progetti Utili per la Collettività (PUC) alle persone in età di lavoro che presentano particolari disagi di natura lavorativa e sociale
    •     Rafforzare le piattaforme nazionali finalizzate a condividere le informazioni relative all’attivazione delle misure e alle prestazioni economiche 

    Relazione su RDC e PDC: le conclusioni

    Il presidente del comitato, Natale Forlani   ha affermato che il reddito di cittadinanza ha consentito un significativo aumento del tasso di partecipazione rispetto al precedente Reddito di inclusione. Complessivamente però, il rapporto tra la spesa impegnata e i risultati ottenuti in termini di riduzione del numero delle persone povere e di efficacia delle misure di politica attiva del lavoro  non sono soddisfacenti".

    Le nuove misure introdotte dalla riforma, l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro consentono di rimediare alcune criticità del Reddito di cittadinanza rafforzando soprattutto il ruolo delle politiche attive , ma dovranno essere valutate anche per l’efficacia della riduzione della povertà.