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Medici ed esperti radioprotezione: applicativo online dal 27 marzo
Pubblicato il 20 marzo sul sito del Ministero del lavoro il decreto direttoriale del 19.3.2024 che annuncia l'avvio , a partire dal 27 marzo del nuovo applicativo “Abilitazione medici ed esperti” per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione.
La nuova procedura fa parte del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione per la semplificazione degli adempimenti
Vediamo di seguito alcuni dettagli sulle modalità di accesso e di presentazione delle domande
Applicativo abilitazione medici ed esperti radioprotezione istruzioni
All’applicativo si accede previa autenticazione tramite identità digitale, attraverso la pagina “cliclavoro” del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Le istruzioni complete sono disponibili nei manuali utenti visibili all’interno dell’applicativo.
L’utente/istante puo inviare una sola domanda di ammissione agli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione, . Le scadenze e i titoli per essere ammessi sono stati indicati rispettivamente:
- dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, del 4 maggio 2022 per i medici autorizzati,
- e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute del 9 agosto 2022 per gli esperti .
Il decreto prevede che dopo l'istruttoria il ministero possa richiedere documentazione ulteriore
Elenco medici ed esperti radioprotezione: le domande
L’applicativo “Abilitazione medici ed esperti” è articolato in sezioni, la cui compilazione consente al candidato/istante di comunicare all’Amministrazione le necessarie informazioni per l’inoltro della domanda. Le istruzioni per l’inserimento dei dati richiesti sono fornite dal “Manuale utente
Si segnala in particolare che :
– nella sezione “Dati personali” alcuni campi saranno automaticamente compilati a seguito dell’autenticazione tramite identità digitale;
– la sezione “Dichiarazioni” è dedicata all’indicazione del possesso dei titoli di studio, all’inserimento di ulteriori qualifiche e alla compilazione delle dichiarazioni previste.
– la sezione “Documenti da allegare” consente il caricamento degli allegati richiesti;
– la sezione “Pagamenti” permette di effettuare il pagamento delle spese necessarie all’invio della domanda, selezionando la voce “Effettua il pagamento con PagoPA”. Non è più necessario allegare alla domanda copia della ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di partecipazione agli esami.
Gli eventuali quesiti di natura tecnica devono essere inoltrati al canale di assistenza URP Online (Ufficio Relazioni con il Pubblico), al seguente link https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it.
Eventuali quesiti di natura normativa possono invece essere inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]
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Tutele crescenti: ok anche per i dipendenti assunti prima del Jobs Act
La Corte costituzionale con la sentenza n. 44 del 19.3. 2024 , di nuovo sul tema del Jobs act, ha fornito questa volta una conferma della legittimità costituzionale della parte della disciplina sulle tutele nei licenziamenti individuali nelle PMI.
In particolare, si conferma l'applicabilità dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero il regime detto "a tutele crescenti " anche nel caso di licenziamento illegittimo di lavoratori che fossero già assunti alla data del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore della norma in piccole imprese che successivamente oltrepassano la soglia dei 15 dipendenti.
Licenziamenti e tutele crescenti nelle PMI: il caso le motivazioni della Consulta
La questione era stata posta dalla Sezione lavoro del Tribunale di Lecce, in un caso evidenziando che il regime di tutele crescenti previsto dal d.lgs. 23 2015 poteva costituire violazione dell’art. 76 della Costituzione, in riferimento ai criteri di delega fissati dall’art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 .
La legge delega avrebbe infatti circoscritto alle «nuove assunzioni», ossia ai lavoratori “giovani” assunti a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (7 marzo 2015), il nuovo regime , mentre il decreto legislativo prevede che esso si applichi anche a lavoratori assunti prima di tale data, nelle aziende che abbiano superato la soglia di quindici dipendenti successivamente.
Secondo il tribunale a norma della delega legislativa si sarebbe dovuta prevedere una disciplina dei licenziamenti a doppio regime, cioè:
- per i lavoratori in servizio alla data del 7 marzo 2015, il mantenimento della tutela reintegratoria ex art. 18 statuto dei lavoratori, anche in caso di licenziamenti intimati successivamente;
- per i lavoratori assunti a partire da tale data, si sarebbe applicata direttamente la nuova disciplina d.lgs 23 2015
Licenziamenti e tutele crescenti nelle PMI: le motivazioni della Consulta
Come anticipato, la consulta ha invece considerato legittimo dal punto di vista costituzionale l'articolo del d.lgs 23 in quanto nelle aziende sotto i 15 dipendenti non era comunque applicabile la tutela reintegratoria dell'art 18 legge 300 1970 e trovava invece applicazione solo la tutela indennitaria di cui alla legge n. 604 del 1966.
In particolare la Corte ha ritenuto che il legislatore delegato, nell’esercizio del suo potere di completamento della disciplina, non sia comunque intervenuto peggiorando la tutela per tali lavoratori in quanto il nuovo regime è, comunque, più favorevole del precedente regime della legge n. 604 del 1966, per i casi che si verificano prima del superamento della soglia occupazionale.
Viene anche osservato che se invece fosse stata consentita l’acquisizione ex novo del regime di tutela dell’art. 18, ciò avrebbe potuto rappresentare una remora, per il datore di lavoro, a fare nuove assunzioni, cosa che invece il legislatore delegante voleva incentivare.
Quindi non è stata violata la legge di delega, sotto questo profilo, e pertanto anche ai lavoratori di piccole imprese, assunti prima dell’entrata in vigore dello
decreto legislativo, non si applica l’art. 18 statuto dei lavoratori, bensì il regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i
contratti a tutela crescente, nel caso in cui il datore di lavoro abbia superato la soglia dimensionale di quindici lavoratori occupati nell’unità produttiva in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto.
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Cassa integrazione 2024 cooperative portuali: nuovi codici e istruzioni
Con il messaggio 1167 2024 INPS completa le istruzioni sui trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà bilaterali, per le cooperative di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale, a seguito delle modifiche apportate con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla normativa , illustrate con la circolare n. 101 del 12 dicembre 2023.
Anche questi datori di lavoro con mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e – non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) rientrano dal 1 gennaio 2022 nella disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.
Dal periodo di competenza gennaio 2024, successivo alla pubblicazione della citata circolare n. 101/2023, la procedura di calcolo è stata aggiornata in questo senso. Nel messaggio l'istituto chiarisce l’assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative, attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”, e illustra i nuovi codici di autorizzazione che saranno utilizzati da aprile 2024.
Cooperative portuali obblighi FIS e CIGS
CONTRIBUTO FIS
I messaggio ricorda che ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2015, le società cooperative contrassegnate dal codice di autorizzazione “4B”, se non coperte dalle tutele dei Fondi di solidarietà rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del FIS e sono quindi assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al FIS, per tutti i dipendenti tranne i dirigenti.
Il contributo è pari
- allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e
- allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Le aliquote sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, di due terzi e di un terzo e sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali
CONTRIBUTO CIGS
Alle stesse società è applicabile la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi, i solo per i relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
I contributo ordinario da versare è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (sia per i lavoratori soci che per i lavoratori non soci.
Cooperative portuali : nuovi codici e regolarizzazione 2024
Sulle matricole contributive viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”.
A decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024” la procedura di calcolo è viene aggiornata
La regolarizzazione del periodo da gennaio 2024 a marzo 2024 va effettuata nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024. viene precisato che
"Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore:
– M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS”;
“M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”;
“M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti”;
“L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contribuzione CIGO”;
- – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso “M032”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”;
- – nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024”;
- – nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese."
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Certificazione Unica INAIL 2024 come scaricarla
Inail ha comunicato con avviso sul proprio sito istituzionale che dal 18 marzo è disponibile la Certificazione unica 2024 relativa alle indennità e emolumenti INAIL.
Sono interessati in particolare:
- i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale che trovano indicate nella certificazione le indennità di inabilità temporanea assoluta e i redditi esenti liquidati nell'anno precedenti
- i lavoratori del settore navigazione per i quali sono riportate le indennità per temporanea inidoneità alla navigazione erogate ai sensi della legge 1486/1962 (c.d. legge Focaccia).
- gli ex dipendenti Inail e i loro superstiti dei quali la CU da conto degli emolumenti del trattamento di pensione.
Come acquisire la CU INAIL 2024
L'istituto precisa le modalità per ottenere la CU, rispettivamente per :
i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale
- Dal portale Inail > Servizi online
- Tramite i Caf convenzionati
- Attraverso il Contact center Inail
Lavoratori settore navigazione
- Dal portale Inail > Servizi online, per la certificazione dal 2015
- Per le certificazioni antecedenti il 2015 (Cud 2014 e precedenti) occorre effettuare una segnalazione attraverso “Inail Risponde” (sezione SUPPORTO del sito) avendo cura di allegare alla richiesta un documento di identità valido nel caso in cui si utilizzi il servizio senza autenticazione.
- Tramite i Caf convenzionati
- Attraverso il Contact center Inail
Ex dipendenti Inail e i loro superstiti, titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza
- Dal Portale del pensionato, raggiungibile dalla sezione Servizi online del portale Inail
- Via posta, unitamente al cedolino del mese di riferimento, per i soli pensionati che hanno fatto richiesta del servizio di spedizione cartacea del cedolino, a fronte di un contributo al costo di spedizione nella misura di € 13,00 annui.
Soltanto nel caso in cui non sia possibile ottenere la Certificazione unica attraverso le modalità descritte, sarà possibile acquisirla in forma cartacea presso una sede territoriale Inail.
L'istituto mette a disposizione a questo fine anche i manuali utente:
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Previdenza integrativa fissato il contributo COVIP 2024
Pubblicato in GU il 15 marzo la delibera COVIP per il versamento del contributo annuale 2024 da parte degli enti di previdenza integrativa iscritti all'apposito albo ministeriale.
Misura e destinatari del contributo COVIP
Il contributo dovuto dalle forme pensionistiche complementari che risultassero iscritte al 31.12.2023 all'albo nell'anno 2024, ad integrazione del finanziamento della COVIP, e' dovuto per l'anno 2024 nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2023.
ATTENZIONE . Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, il versamento del contributo e' effettuato dalla societa' o dall'ente stesso.
Sono esclusi dal versamento i soggetti che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a euro 10,00.
Con riferimento al calcolo del contributo si precisa che dalla base di calcolo vanno esclusi :
- i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
- i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per
- invalidita' o premorienza. .
La delibera precisa che per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso,
si configuri quale mera posta contabile nel bilancio la base di calcolo deve tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno.
Contributo COVIP 2024 : scadenza e modalità di versamento
Come ogni anno il contributo deve essere versato entro il 31 maggio 2024.
Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza il versamento del contributo e' effettuato prima della cancellazione stessa
Il pagamento del contributo dovra' essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nell'area riservata presente sul sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.
Contestualmente vanno trasmessi i dati relativi al contributo medesimo, sempre compilando le pagine appositamente dedicate, da tutti i soggetti obbligati anche qualora il contributo non sia dovuto.
In caso di mancato pagamento viene avviata la procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.
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Lavori usuranti: comunicazione entro il 2 aprile 2024
La scadenza per la compilazione e invio del modello “LAV_US” con riferimento alle attività lavorative usuranti svolte nell’anno che l'anno scorso era stata prorogata al 17 aprile torna quest'anno alla data ordinaria del 31 marzo ma per le festività di Pasqua slitta al 2 aprile 2024
Ricordiamo di seguito in sintesi gli aspetti principali dell'adempimento, che viene richiesto ai fini di monitoraggio.
Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: come fare
L'adempimento è previsto del D.M. 20/9/2011, che ha introdotto la possibilità di accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono:
- addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti c.d. usuranti (art. 2, comma 5, decreto legislativo 67/2011);
- addetti a un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” o
- addetti all’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici
- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Con l'articolo 5, impone al datore di lavoro l'invio di una comunicazione con l'indicazione del periodo e del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti nell'anno precedente.
Comunicazione lavoro notturno
- In caso di lavoro notturno, la comunicazione deve indicare anche , per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno
- in riferimento al lavoro notturno a turni, se effettuato per l'intero anno ed in via esclusiva, la comunicazione è dovuta solo in caso di effettuazione di un o minimo di 64 giornate.
- Invece per il semplice lavoro notturno ( ex art. 1, comma 1, lett b, n. 2, del D.Lgs. 67/2011), la comunicazione e dovuta solo per lo svolgimento di almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'interno anno.
Comunicazione lavori usuranti: scadenza
L'obbligo viene assolto normalmente entro il 31 Marzo di ogni anno, tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito di Servizi per il lavoro del Ministero (https://www.servizi.lavoro.gov.it/modulolavus/). Qualora il soggetto che effettua l'invio non sia in possesso delle credenziali d'accesso dovrà procedere dapprima con la registrazione, aspettare l'esito del Ministero, e successivamente iniziare la compilazione.
Come detto, cadendo quest'anno la festività di Pasqua il 31 marzo e il Lunedi dell'Angelo il 1 aprile i termine è fissato al 2 aprile 2024.
Il Modello può essere presentato da
- datore di lavoro,
- azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati, o da
- intermediari abilitati ( consulenti o associazioni datoriali).
Il Modello LAV_US si compone di tre parti principali:
- Sezione Datore di Lavoro, si indicano i riferimenti dell'azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, insieme anche alla matricola e i codici di inquadramento INPS, Codice Cliente attribuito dall'INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti e alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane;
- Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, nella quale vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto;
- Sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, in cui sono presenti i dati di chi ha compilato il modello, azienda o intermediario.
Comunicazione lavori usuranti: le sanzioni
Il mancato invio del Modello LAV_US solo per i casi di lavoro notturno oltre i limiti sopraesposti e per linea catena comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.
Comunicazione lavori usuranti: FAQ
Il Ministero del lavoro, nella sezione URP ON LINE, ha pubblicato alcune FAQ
In particolare viene chiarito ad esempio che
- in caso di lavoro in somministrazione, sono obbligate all'invio del modello le imprese utilizzatrici, senza distinzione dagli altri lavoratori.
- Inoltre si specifica che le comunicazioni vanno fatte per tutti i lavoratori a prescindere da fatto che abbiano maturato i requisiti necessari per l’accesso anticipato alla pensione.
- in caso di fusione tra due aziende con estinzione dell’incorporata, l’obbligo di invio è in capo all’azienda incorporante.
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Somministrazione di lavoro illecita: in vigore le nuove sanzioni penali
Il Decreto Legge n. 19 del 2024 (DL 19/2024) ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa sulla somministrazione illecita di manodopera (art. 18 del DLgs. 276/2003) riportando in vigore le sanzioni penali che erano state abrogate con il Decreto Legislativo n. 8 del 2016, con l'intento di garantire maggiore protezione ai lavoratori e una concorrenza leale tra le imprese.
Le nuove disposizioni sono già in vigore dal 2 marzo 2024, vediamo nei prossimi paragrafi cosa prevedono.
Le sanzioni per somministrazione illecita nel DL PNRR 2024
Come anticipato, dal 2 marzo 2024 la somministrazione di manodopera se effettuata da parte di soggetti non autorizzati ( ad esempio con appalti o distacchi fittizi) è punita con l'arresto fino a un mese o in alternativa con un'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, ATTENZIONE la sanzione si applica sia al somministratore non autorizzato che all'utilizzatore.
Si ricorda che la somministrazione di lavoro è riservata delle Agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro e iscritte nell'apposito elenco (articoli 32, 33, 34 del decreto legislativo n. 81/2015)
Per l'attività di intermediazione non autorizzata, anche in assenza di scopo di lucro, scatta l'arresto fino a 2 mesi o con un'ammenda da 600 a 3.000 euro.
Si aggiunge inoltre una nuova fattispecie penale legata alla somministrazione fraudolenta di lavoro, prevista dal comma 5-ter all'art. 18 del DLgs. 276/2003, nei casi in cui si accerti l'intento di eludere norme imperative di legge o di contratto collettivo. In questo caso i responsabili sono puniti con l'arresto fino a 3 mesi o con un'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di somministrazione.
Da segnalare anche che, per la definizione delle sanzioni si conferma l'applicazione del comma 5 bis del citato D.lgs 276 2003, per cui gli importi delle sanzioni amministrative sono aumentati del 20% in caso di recidiva per gli stessi illeciti commessi nei tre anni precedenti
La determinazione della sanzione segue i criteri già previsti per le sanzioni ex comma 5-bis, con l'importante prescrizione che gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20% se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.
Infine , con il nuovo comma 5-quinquies dell’art. 18 del DLgs. 276/2003 l’importo della sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.
Va ricordato che come precisato nella nota n. 15764/2016 del Ministero del lavoro sul calcolo delle sanzioni, per "eventuali ipotesi che coinvolgano più soggetti ad esempio un committente e piu appaltatori , il limite dei 50.000 euro trova evidentemente applicazione in riferimento a ciascun appalto"