• CCNL e Accordi

    Rinnovo CCNL dirigenti agenzie marittime 2026: aumenti e una tantum

    È stato sottoscritto il 12 marzo 2026 il rinnovo del CCNL per i dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi, con validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. L’accordo, siglato tra Federagenti e Manageritalia, si inserisce nel solco della valorizzazione del ruolo manageriale nel terziario avanzato, rafforzando sia gli aspetti economici sia quelli normativi e di welfare.

    Il rinnovo contrattuale punta a contrastare fenomeni di dumping contrattuale, garantendo un quadro uniforme di tutele e promuovendo una cultura del lavoro dirigenziale basata su competenze, merito e responsabilità. 

    Sul piano operativo, le novità più rilevanti riguardano gli incrementi retributivi e l'una tantum per i sei mesi di carenza contrattuale, il rafforzamento del welfare, dell'assistenza per infortuni e l’introduzione di misure per favorire l’ingresso dei dirigenti nelle PMI.  

    Vediamo tutte le principali novità e le nuove tabelle dei minimi retributivi.

    Le novità contrattuali del CCNL dirigenti agenzie

    Sul versante normativo, il rinnovo introduce importanti innovazioni in materia di welfare, previdenza e politiche attive. In primo luogo, viene confermato e potenziato il sistema di welfare contrattuale, con un credito annuo minimo di 2.000 euro per ciascun dirigente, destinato a servizi di formazione, assistenza sanitaria, previdenza complementare e supporto familiare.

    Viene inoltre rafforzato il ruolo del Cfmt (Centro di formazione management del terziario), con un incremento dei contributi e un ampliamento dei servizi offerti. 

    Contestualmente, si registra un aggiornamento dei contributi alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri), con aumento progressivo dell’aliquota integrativa a carico del datore di lavoro fino al 2,62% nel 2028.

    Tra le novità più rilevanti si segnalano anche:

    • Agevolazioni contributive per nuove assunzioni: introdotti regimi agevolati per incentivare l’inserimento di dirigenti nelle PMI, con riduzione temporanea dei contributi fino a due anni;
    • Dirigente temporaneo (temporary manager): disciplinata la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato per figure manageriali, anche nell’ambito di reti d’impresa;
    • Invecchiamento attivo: prevista la possibilità di reimpiego dei dirigenti senior con funzioni di mentoring;
    • Formazione continua: garantiti almeno 6 giorni di congedo retribuito nel triennio per aggiornamento professionale;
    • Tutela sanitaria e infortuni: incremento del contributo per la Garanzia Infortuni Pastore fino a 770 euro annui e miglioramento delle coperture assicurative.

    Infine, viene istituito un osservatorio nazionale su equità, inclusione e trasparenza retributiva, in linea con le più recenti direttive europee.

    Aumenti – Una Tantum e tabella nuovi minimi

    l rinnovo contrattuale prevede un significativo incremento delle retribuzioni, articolato in tre tranche nel triennio 2026-2028, oltre all’introduzione di nuovi minimi contrattuali per i dirigenti di nuova nomina. Gli aumenti sono riconosciuti sotto forma di superminimo contrattuale e ammontano complessivamente a 750 euro mensili a regime, come specificato nella tabella:

    Decorrenza Aumento mensile Retribuzione minima mensile
    1° aprile 2026 + 250 euro 4.050 euro
    1° gennaio 2027 + 250 euro 4.300 euro
    1° gennaio 2028 + 250 euro 4.550 euro

    Da evidenziare che la prima tranche di aumento (aprile 2026) potrà essere assorbita da eventuali incrementi retributivi riconosciuti dalle aziende dopo il 31 marzo 2025, salvo diversa previsione di non assorbibilità. 

    Una tantum 

    A copertura del periodo gennaio-marzo 2026, è prevista l’erogazione di un importo una tantum pari a 700 euro lordi, da corrispondere con la retribuzione di maggio 2026. Tale somma: non è assorbibile; non rileva ai fini del TFR; spetta ai dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo.

  • Enti no-profit

    Donazioni deducibili: l’elenco degli enti beneficiari 2026

    Con decreto del presidente del consiglio dei ministri pubblicato il 19 marzo 2026 in Gazzetta Ufficiale è stato aggiornato l'elenco delle  fondazioni e associazioni che svolgono attività di ricerca scientifica  in favore delle quali le donazioni in denaro o in natura effettuate da persone fisiche o imprese   risultano  deducibili dal reddito complessivo. 

    La norma di riferimento è l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

    L’obiettivo è incentivare il finanziamento privato alla ricerca scientifica, favorendo il sostegno economico a organizzazioni qualificate operanti nel settore, nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e del Terzo settore.

    Il provvedimento aggiorna annualmente l’elenco dei soggetti ammessi, includendo nuovi enti ritenuti idonei.

    L'elenco  2026 comprende 192 Associazioni e Fondazioni  nei piu disparati settori culturali e scientifici:  dall'Accademia della Crusca all'AIRC (Associazione per la ricerca sul cancro) alla Fondazione Umberto Veronesi  di Milano all'istituto Luigi Sturzo all ' Istituto sperimentale Lazzaro Spallanzani di Roma, Fondazione centro studi investimenti sociali CENSIS.

  • Lavoro estero

    Regime ricercatori: l’applicazione della proroga per i figli

    Gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti e ricercatori rappresentano uno degli strumenti principali per favorire il ritorno di professionalità altamente qualificate nel Paese, in vigore dal lontano 2010.  Si ricorda che il regime prevede, al ricorrere di specifiche condizioni, la detassazione dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia, con esclusione dalla base imponibile del 90% degli emolumenti. 

    La disciplina, contenuta nell’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stata oggetto nel tempo di numerose modifiche, volte ad ampliare la durata dell’agevolazione in presenza di determinati requisiti, tra cui la presenza di figli minorenni o l’acquisto di un immobile residenziale in Italia.

    Particolare rilevanza assume la possibilità di estendere il periodo agevolato attraverso un’apposita opzione, introdotta per i soggetti rientrati prima del 2020, subordinata al versamento di un importo calcolato sui redditi agevolati. In tale contesto, uno degli aspetti più delicati riguarda il momento in cui devono essere verificati i requisiti, in particolare quello relativo al numero dei figli, ai fini dell’accesso alle proroghe più ampie del beneficio fiscale. 

    In merito l'agenzia ha fornito chiarimento con la risposta  a Interpello n. 80 del 18 marzo 2026.

    Il caso

    l caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria riguarda un contribuente che ha trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020 e ha già fruito del regime agevolato per il periodo ordinario. Successivamente, ha esercitato l’opzione per l’estensione dell’agevolazione, effettuando il versamento richiesto in un determinato anno, in presenza di un figlio minorenne.

    Nel medesimo anno, ma in un momento successivo rispetto al versamento, è intervenuta la nascita di un secondo figlio. Il contribuente ha quindi richiesto chiarimenti circa la possibilità di beneficiare della proroga più lunga prevista per i soggetti con almeno due figli minorenni, sostenendo che il requisito dovesse essere valutato con riferimento all’intero periodo d’imposta e non al momento puntuale del versamento

    La risposta dell’Agenzia: possibili piu proroghe

    L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 80/2026 , ha chiarito che il requisito della presenza dei figli deve essere verificato al momento dell’esercizio dell’opzione, che si perfeziona con il versamento dell’importo dovuto. Di conseguenza, eventuali eventi successivi, come la nascita di un ulteriore figlio nello stesso periodo d’imposta ma dopo il pagamento, non rilevano ai fini della determinazione immediata della durata dell’agevolazione.

    Nel caso specifico, il contribuente, avendo esercitato l’opzione in presenza di un solo figlio, può beneficiare esclusivamente dell’estensione prevista per tale situazione, ossia fino a otto periodi d’imposta complessivi. La nascita del secondo figlio, avvenuta successivamente al versamento, non consente automaticamente di accedere alla proroga più lunga.

    Tuttavia, l’Amministrazione riconosce la possibilità di un ulteriore prolungamento del periodo agevolabile attraverso una nuova opzione, da esercitare entro i termini previsti dalla normativa. In particolare, qualora entro la scadenza stabilita il contribuente sia in possesso del requisito dei due figli, potrà estendere il beneficio fino a undici periodi d’imposta, previo ulteriore versamento nella misura prevista. 

    Analogamente, in presenza di tre figli, è possibile raggiungere una durata complessiva ancora maggiore, con applicazione di un’aliquota ridotta per il calcolo dell’importo dovuto.

    La motivazione dell’Agenzia si fonda su un’interpretazione letterale e sistematica della normativa, che individua nel momento dell’esercizio dell’opzione il punto temporale determinante per la verifica dei requisiti. Tale impostazione garantisce certezza giuridica e uniformità applicativa, evitando interpretazioni estensive che potrebbero generare disallineamenti nella gestione del beneficio.

  • Contributi Previdenziali

    Appalto illecito e contributi: limiti alla retroattività INPS

    Con l’ordinanza n. 4780 del 3 marzo 2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema di particolare rilievo per datori di lavoro e consulenti: le conseguenze contributive derivanti dal disconoscimento di un appalto e, in particolare, i limiti alla retroattività delle variazioni di inquadramento previdenziale operate dall’INPS.

    La vicenda si inserisce nel contesto delle verifiche ispettive in materia di appalti e somministrazione di manodopera, ambito disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003, che impone una distinzione rigorosa tra appalto genuino e intermediazione illecita. Le ricadute non sono soltanto sul piano lavoristico, ma anche su quello previdenziale, con possibili recuperi contributivi rilevanti.

    Il caso affrontato dalla Suprema Corte evidenzia, inoltre, l’importanza del corretto inquadramento aziendale ai fini contributivi e le modalità con cui l’INPS può modificarlo, anche a seguito di accertamenti ispettivi. In tale quadro, assume centralità il principio sancito dall’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, relativo alla decorrenza degli effetti delle variazioni di classificazione dei datori di lavoro.

    Il caso: nuovo inquadramento e contribuzione

    La controversia trae origine da un verbale ispettivo con il quale l’INPS contestava a una società il pagamento di contributi previdenziali e sanzioni per un importo significativo, ritenendo che un contratto di appalto stipulato con altra impresa celasse, in realtà, una somministrazione illecita di manodopera.

    La società impugnava il verbale sostenendo la genuinità dell’appalto e contestando sia la qualificazione giuridica operata dall’Istituto sia la decorrenza del nuovo inquadramento contributivo. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello confermavano la tesi dell’INPS, ritenendo che l’appalto fosse privo dei requisiti di autonomia organizzativa e gestionale, e quindi riconducibile a un’ipotesi di intermediazione vietata.

    In sede di legittimità, la società proponeva ricorso articolato in più motivi. In particolare, contestava la valutazione delle prove, la qualificazione del rapporto e la legittimità dell’addebito contributivo nei confronti dell’utilizzatore della manodopera.

    La decisione della Suprema corte : variazione non retroattiva

    La Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alla ricostruzione dei fatti e alla qualificazione giuridica del rapporto, ribadendo che la valutazione delle prove e l’accertamento della fattispecie concreta sono riservati al giudice di merito e non possono essere rivalutati in sede di legittimità .

    È stato inoltre confermato il principio secondo cui, in caso di somministrazione irregolare, gli enti previdenziali possono agire direttamente nei confronti dell’effettivo utilizzatore della manodopera per il recupero dei contributi, anche in assenza di una domanda del lavoratore.

    Diversamente, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso relativo alla decorrenza del nuovo inquadramento previdenziale, fornendo un chiarimento di grande impatto operativo.Secondo i giudici di legittimità, quando la variazione di classificazione del datore di lavoro deriva da un mutamento dell’attività aziendale — come nel caso di specie, in cui l’impresa ha modificato la propria organizzazione anche a seguito del disconoscimento dell’appalto — trova applicazione il principio generale per cui tale variazione non ha efficacia retroattiva.

    La Corte ha evidenziato che l’impresa risultava inizialmente correttamente inquadrata e che il cambiamento è intervenuto successivamente, in relazione a un’evoluzione dell’attività e della struttura aziendale. In tali ipotesi, il nuovo inquadramento produce effetti solo dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento dell’INPS.  La retroattività è ammessa esclusivamente nei casi in cui l’inquadramento originario sia stato determinato da dichiarazioni inesatte o mendaci del datore di lavoro. Diversamente, quando si tratta di omissioni o di modifiche sopravvenute dell’attività, l’ordinamento prevede specifiche sanzioni, ma non consente di retrodatare gli effetti della variazione contributiva.

    La motivazione si fonda su un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che interpreta in senso generale la norma sopra richiamata, al fine di garantire uniformità di trattamento tra imprese e certezza nei rapporti previdenziali.

    Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che l’operato dell’INPS fosse illegittimo nella parte in cui aveva applicato retroattivamente il nuovo inquadramento, non ricorrendo alcuna ipotesi di dichiarazione iniziale non veritiera.

    Per tali ragioni, il ricorso è stato accolto limitatamente a questo profilo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame della questione contributiva alla luce del principio affermato

  • PRIMO PIANO

    Monopattini: contrassegno obbligatorio dal 17.5. Le regole

    Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 marzo 2026 viene definito il funzionamento della piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio dei  contrassegni identificativi dei monopattini elettrici.

    Il contrassegno identificativo diventerà elemento obbligatorio dal 17 maggio per la circolazione su strada dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e viene rilasciato attraverso un processo completamente informatizzato, gestito dalla Direzione generale per la motorizzazione.

    Il sistema consentirà la tracciabilità del veicolo e del proprietario, facilitando i controlli da parte delle autorità e l’interoperabilità con le imprese assicuratrici.

    Si ricorda che con il precedente decreto MIT  di ottobre 2025 sono stati anche definiti i costi per gli utenti (circa 35 euro) e la sanzione  amministrativa per la mancata esposizione, pari a 100 euro.

    Si attende l'avviso sull'effettiva entrata in funzione della piattaforma.

    Il decreto sul contrassegno digitale

    Il decreto si fonda su un articolato impianto normativo; oltre al Codice della strada  assume rilievo la legge n. 160/2019, come modificata nel 2024, che introduce l’obbligo per i proprietari di monopattini elettrici di dotarsi di un contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile.

    Il decreto disciplina:

    • le modalità di funzionamento della piattaforma telematica;
    • le procedure di richiesta, rilascio e cancellazione del contrassegno;
    • il trattamento dei dati personali nel rispetto del GDPR;
    • le modalità di accesso per cittadini, imprese, studi di consulenza e autorità di controllo.

    L’utilizzo della piattaforma è obbligatorio: tutte le richieste e operazioni relative al contrassegno avvengono esclusivamente in via telematica.

    L’obbligo di dotazione del contrassegno per la circolazione decorre dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto. 

    La piattaforma MIT accesso e procedura

     La piattaforma sarà raggiungibile attraverso i portali ufficiali del MIT, in particolare:

    • Portale dell’Automobilista (area servizi online)
    • eventualmente anche tramite il sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

    e sarà  accessibile tramite SPID di secondo livello o Carta d’identità elettronica 

    Soggetti abilitati e accesso

    Soggetto Modalità di accesso Funzioni principali
    Cittadini SPID livello 2 / CIE Richiesta, prenotazione ritiro, comunicazioni
    Imprese SPID/CIE tramite rappresentante Richiesta per flotte aziendali
    Studi di consulenza SPID/CIE + rete dedicata Intermediazione e gestione pratiche
    Autorità Credenziali istituzionali Controlli e sanzioni

    Procedura di richiesta 

    Il processo operativo si articolerà in più fasi:

    •  Accesso alla piattaforma tramite identità digitale;
    •  Inserimento dati anagrafici (acquisiti automaticamente o inseriti manualmente); 
    • Selezione del punto di ritiro (motorizzazione o studio di consulenza); 
    • Pagamento tramite PagoPA; 
    • Ritiro del contrassegno e associazione al codice fiscale del proprietario. 
    • È possibile presentare la richiesta anche per minori di età superiore a 14 anni, tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. 

    Gestione del contrassegno 

    La piattaforma consente inoltre: comunicazione di furto, smarrimento o deterioramento; richiesta di cancellazione; gestione del trasferimento di proprietà del monopattino. In caso di furto o smarrimento, la denuncia deve essere presentata entro 48 ore e i dati comunicati tramite piattaforma. 

    Caratteristiche operative 

    Il contrassegno è personale e non duplicabile; deve essere richiesto un nuovo contrassegno in caso di sostituzione; i dati sono trattati con sistemi avanzati di sicurezza e crittografia; le autorità possono accedere ai dati per controlli su strada. Il sistema introduce quindi una gestione completamente digitalizzata, con integrazione tra banche dati pubbliche e assicurative, garantendo maggiore controllo e tracciabilità nella circolazione dei monopattini elettrici.

    I costi del contrassegno

    Il Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 ottobre 2025 (prot. n. 250), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2025, aveva già determinato il prezzo di vendita dei contrassegni identificativi per monopattini elettrici (€ 8,66 cadauno, ripartiti in 

    • €5,03 costo produzione, 
    • €1,11 IVA, €
    • 2,52 maggiorazione

     e disciplina modalità di emissione, richiesta e rilascio.

    I contrassegni, carte valori prodotte dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con tecnologie anticontraffazione, andranno  richiesti sulla piattaforma  telematica pagando tramite PagoPA (inclusi bollo e diritti motorizzazione) e ritirati  presso Motorizzazione Civile o agenzie di pratiche  automobilistiche

    Sono  previste multe da 100-400€ per la mancata esposizione 

  • Lavoro Dipendente

    Ferie non godute: prova a carico del lavoratore

    La Corte di Cassazione  si pronuncia con una importante ordinanza 5694  del 12 marzo sul tema dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute,  La questione riguarda, in particolare, il valore probatorio dei verbali ispettivi e la corretta ripartizione dell’onere della prova quando il lavoratore, cessato il rapporto, rivendica il pagamento delle ferie non fruite.

    La Suprema Corte  analizza in particolare la rilevanza dei documenti aziendali (buste paga, registri presenze) e l’efficacia probatoria degli accertamenti ispettivi. e afferma  che il diritto all’indennità sostitutiva non nasce automaticamente dalla mancata fruizione delle ferie, ma richiede  invece una specifica dimostrazione dell’attività lavorativa svolta nei periodi destinati al riposo.

    Il caso: indennità sostitutiva delle ferie e verbale ispettivo errato

    lL giudizio trae origine da una richiesta di pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, quantificata inizialmente sulla base di un verbale ispettivo dell’Ispettorato del lavoro. In primo grado, la domanda era stata accolta, ritenendo che il verbale facesse piena prova dei fatti accertati, in assenza di querela di falso.

    La Corte d’appello, tuttavia, riformava integralmente la decisione, ridimensionando il numero di giorni di ferie effettivamente maturati e non goduti. In particolare, a seguito di una complessiva rivalutazione delle prove, veniva accertato che la lavoratrice aveva maturato 73 giorni di ferie e ne aveva fruiti 46, con conseguente residuo di 27 giorni. Inoltre, risultava già corrisposta dal datore di lavoro un’indennità superiore a quella dovuta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

    La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che

    • il verbale ispettivo dovesse essere considerato prova piena fino a querela di falso e che
    •  le risultanze documentali (in particolare le buste paga) dimostrassero il mancato godimento delle ferie.

    La Suprema Corte ha esaminato i motivi di ricorso soffermandosi su due aspetti centrali: il valore probatorio del verbale ispettivo e la distribuzione dell’onere della prova nelle controversie relative alle ferie non godute.

    La decisione della Suprema Corte

    La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la correttezza dell’impostazione della Corte territoriale e ribadendo principi di diritto di particolare rilievo.

    In primo luogo, è stato chiarito che il verbale ispettivo non ha un valore probatorio uniforme. Esso fa piena prova, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c., solo per i fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre non gode della stessa efficacia per le valutazioni e le elaborazioni derivanti dall’esame di documenti. Nel caso concreto, la quantificazione delle ferie non godute risultava da un’attività valutativa degli ispettori basata su documentazione non integralmente prodotta in giudizio, e pertanto non poteva essere considerata prova privilegiata.

    In secondo luogo, la Corte ha ribadito il principio secondo cui grava sul lavoratore l’onere di provare il diritto all’indennità sostitutiva. Tale principio discende dall’art. 2697 c.c. e trova conferma nella giurisprudenza consolidata: il lavoratore deve dimostrare di aver prestato attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato. Non è sufficiente, quindi, allegare la mancata fruizione delle ferie o richiamare documenti aziendali che non attestino in modo diretto l’effettiva prestazione lavorativa.

    La Corte ha inoltre evidenziato che le buste paga non possono essere automaticamente considerate confessione del datore di lavoro circa il mancato godimento delle ferie, in quanto attestano elementi retributivi ma non necessariamente la prestazione lavorativa nei periodi di ferie. Analogamente, i registri aziendali possono essere valutati dal giudice insieme ad altri elementi probatori, senza assumere valore decisivo in senso univoco.

    Infine, è stata confermata la legittimità della condanna alle spese in base al principio di soccombenza, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito la valutazione sull’eventuale compensazione, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

    La pronuncia fornisce quindi un quadro chiaro per gli operatori: nei contenziosi sulle ferie non godute, la prova deve essere costruita in modo puntuale e documentato, mentre i verbali ispettivi rappresentano un elemento importante ma non decisivo se basati su valutazioni e non su fatti direttamente constatati.

  • Lavoro Dipendente

    Contributi previdenziali: quale CCNL usare secondo la Cassazione

    Con l’ordinanza n. 572 del 10 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha fornito una importante interpretazione sui criteri per individuare il contratto collettivo da utilizzare come parametro per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’INPS. La questione riguarda l’ipotesi in cui, nello stesso ambito economico esistano più contratti collettivi applicabili e si debba stabilire quale debba essere preso a riferimento ai fini della determinazione del cosiddetto “minimale contributivo”.

    La normativa di riferimento stabilisce che la base retributiva su cui calcolare i contributi non possa essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore di attività dell’impresa. Tale principio deriva dall’art. 1 del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, e dalla disciplina interpretativa contenuta nell’art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995.

    Il contenzioso sul contratto collettivo applicabile

    Nel caso concreto esaminato dalla Corte, il contenzioso nasce da un avviso di addebito emesso dall’INPS nei confronti di una società per contributi non versati e relative sanzioni. Il giudizio ha riguardato sia la questione della prescrizione di parte del credito contributivo sia, soprattutto, l’individuazione del contratto collettivo da utilizzare per determinare la base di calcolo della contribuzione.

    Nel giudizio di merito la Corte d’appello aveva ritenuto legittima la pretesa contributiva dell’INPS, applicando come parametro un contratto collettivo nazionale riferito alle imprese radiotelevisive operanti a livello nazionale. L’istituto previdenziale aveva infatti ritenuto che tale contratto fosse stipulato da organizzazioni sindacali dotate di maggiore rappresentatività e pertanto idoneo a determinare il minimale contributivo.

    La società interessata ha contestato questa impostazione sostenendo che la propria attività rientrava nel settore delle imprese radiotelevisive locali  per cui il contratto collettivo nazionale richiamato dall’INPS non era pertinente. Secondo la tesi difensiva, l’applicazione di un contratto collettivo riferito a un diverso ambito di attività avrebbe determinato un’errata determinazione della base imponibile contributiva.

    La società ha inoltre contestato la qualificazione di un rapporto di lavoro instaurato con un collaboratore, sostenendo la legittimità del contratto a progetto utilizzato.

    La Suprema Corte ha esaminato separatamente le due questioni, ritenendo ammissibile e fondata la censura relativa al contratto collettivo applicato, mentre ha dichiarato inammissibile la doglianza riguardante la qualificazione del rapporto di lavoro.

    La decisione della Suprema Corte

    Nella sentenza quindi, con riferimento alla questione principale, la Cassazione ha ribadito un orientamento consolidato secondo cui il contratto collettivo da utilizzare come parametro per la determinazione dei contributi deve essere quello relativo all’attività effettivamente svolta dall’impresa. Il criterio non può essere fondato su valutazioni discrezionali né sulla sola maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti. Nel caso esaminato, i giudici di legittimità hanno rilevato che le imprese radiotelevisive operanti in ambito locale presentano caratteristiche specifiche rispetto a quelle che operano su scala nazionale. Questa distinzione, secondo la Corte, è riconosciuta anche dalla contrattazione collettiva, che disciplina separatamente i due ambiti di attività. Il confronto sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali è infatti possibile soltanto quando i contratti riguardano la stessa categoria produttiva.

    Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’appello limitatamente alla questione del contratto collettivo applicabile e ha rinviato la causa al giudice di merito affinché riesamini la vicenda attenendosi al principio secondo cui la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi deve essere quella prevista dal contratto collettivo del settore di attività effettivamente esercitato dall’impresa, tenendo conto anche dell’ambito territoriale – locale o nazionale – in cui tale attività viene svolta.