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Rinnovo CCNL dirigenti bancari: aumenti del 30% e altre novità
E' stato firmato il 14 luglio 2024 l'accordo sul contratto dei dirigenti bancari e reso definitivo il testo coordinato del rinnovo del CCNL bancari firmato nel 2023, con vigenza dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 202
Per i dirigenti bancari arriva un significativo adeguamento dello stipendio minimo, che passa da 65.000 a 85.000 euro annui, con un incremento complessivo del 31%. L’intesa, raggiunta tra l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le sigle sindacali di categoria (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin), rappresenta un passaggio molto rilevante per la valorizzazione del ruolo dirigenziale nel settore del credito.
Inoltre è stato firmato l'ampliamento anche per i lavoratori bancari in part time la riduzione oraria a parità di retribuzione, come gli altri dipendenti, di cui godranno a partire dal 1 gennaio 2026, in forma di aumento della paga oraria.
Vediamo di seguito i dettagli economici e normativi.
Novità retributive
L’aumento sarà suddiviso in due tranche: la prima, pari a 15.000 euro (+23%), sarà operativa dal 1° agosto 2025, portando la retribuzione minima a 80.000 euro lordi annui; la seconda, pari a 5.000 euro, sarà erogata a partire da gennaio 2026. L’adeguamento giunge dopo anni di attesa e si inserisce in un contesto profondamente mutato, caratterizzato da nuove esigenze organizzative, tecnologiche e relazionali.
Come sottolineato dalla Fabi in una nota, l’intervento è volto a riequilibrare i livelli retributivi rispetto alle responsabilità crescenti a cui i dirigenti sono sottoposti.
Decorrenza Importo Aggiuntivo Stipendio Minimo Lordo Annuo Incremento Percentuale Situazione attuale (fino al 31 luglio 2025) — € 65.000 — Dal 1° agosto 2025 + € 15.000 € 80.000 +23% Da gennaio 2026 + € 5.000 € 85.000 +31% complessivo Novità contrattuali per dirigenti e part time
Oltre alla componente economica, l’accordo introduce rilevanti novità sul fronte delle tutele personali e della conciliazione vita-lavoro, in particolare per quanto riguarda malattia, maternità e disabilità.
Tra le innovazioni spicca l’estensione delle garanzie in caso di gravidanza a rischio, che prevedono ora un pieno riconoscimento del trattamento economico.
Inoltre, in presenza di disabilità certificata, il periodo di comporto – ovvero il tempo massimo di assenza per malattia prima della risoluzione del rapporto – viene aumentato del 50%.
È prevista anche un’aspettativa non retribuita della durata massima di 24 mesi per affrontare malattie oncologiche o altre patologie di pari gravità. Questi elementi rafforzano il sistema di welfare contrattuale, ponendo particolare attenzione ai bisogni di salute e inclusione.
Infine, è prevista un’attenzione specifica alla formazione, con un maggiore utilizzo delle risorse del fondo paritetico Fondir, al fine di garantire un aggiornamento continuo e adeguato alle sfide della digitalizzazione e dell’innovazione nel comparto finanziario.
Sul CCNL dei bancati bancari firmato nel 2023 si segnala anche la firma riguardante la riduzione oraria a parità di stipendio, già n vigore per i lavoratori a tempo pieno a partire da gennaio del 2026.
QUI il testo del CCNL ABI 2023
Dialogo ABI Sindacati – Il testo del CCNL dirigenti Bancari
Il rinnovo contrattuale conferma la solidità del dialogo tra Abi e le rappresentanze sindacali, come evidenziato dalla presidente del Comitato Affari Sindacali e Lavoro di Abi, Ilaria Maria Dalla Riva, che ha parlato di “una positiva e consolidata esperienza di confronto”. Secondo il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, l’accordo rappresenta un ulteriore tassello della strategia sindacale, dopo il rinnovo del contratto nazionale dello scorso novembre, completato con il testo coordinato per quadri e impiegati. “I dirigenti bancari – ha affermato – sono figure decisive per il funzionamento del sistema creditizio, spesso gravate da carichi di lavoro elevati e responsabilità complesse, che ora trovano un riconoscimento più equo”. Per Riccardo Colombani, segretario generale della First Cisl, il nuovo contratto restituisce centralità alla professionalità dirigenziale, rafforzando il ruolo della contrattazione collettiva anche in un ambito ad alta specializzazione come quello bancario.
Scarica qui il testo del CCNL dirigenti.
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Equo compenso e limiti al ribasso: nuova sentenza del Consiglio di Stato
La questione dell’equo compenso per i professionisti torna al centro dell’attenzione con la sentenza n. 5741/2025 del Consiglio di Stato.
A due anni dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), il dibattito si concentra sulla possibilità di operare ribassi economici in gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), salvaguardando al contempo il compenso minimo spettante ai professionisti.
La giurisprudenza amministrativa ha affrontato il tema con decisioni disomogenee, spesso legate alle peculiarità della singola lex specialis.
Tra gli interventi più rilevanti si segnalano le sentenze n. 594/2025 e n. 844/2025, oltre al parere ANAC n. 77 del 3 marzo 2025, che ha ribadito la possibilità di applicare ribassi totali sulle voci accessorie, purché non venga compromesso l’equo compenso per il servizio professionale.
Un ulteriore elemento di chiarimento è stato introdotto dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo al Codice), che ha integrato l’art. 41 con il comma 15-bis, lett. a), prevedendo espressamente la possibilità di fissare compensi non ribassabili.
In questo quadro normativo e interpretativo si inserisce la pronuncia n. 5741/2025, nello specifico in tema di servizi di ingegneria e architettura
La sentenza: ribasso formale lecito, contenuto economico discutibile
Il caso riguarda una gara per servizi di ingegneria e architettura bandita dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, con base d’asta pari a 492.000 euro circa, suddivisi tra compensi (381.802,98 euro) e spese e oneri accessori (107.947,02 euro, uniche voci ribassabili secondo il disciplinare).
Il raggruppamento SM, pur rispettando formalmente il divieto di ribasso sui compensi, ha offerto un ribasso del 100% sulle voci accessorie, presentando un’offerta economica pari al valore incomprimibile.
La Commissione ha però attribuito punteggio pari a zero, sostenendo che, dai giustificativi dell’offerta, risultava che costi generali, spese di indagine e utile d’impresa fossero stati ricompresi nella quota formalmente riservata all’equo compenso, determinandone un’erosione sostanziale. Il TAR Lazio, in prima istanza, ha annullato l’aggiudicazione a favore di un altro concorrente (Engi.S.), ritenendo legittima l’offerta di SM in quanto conforme alla lex specialis.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato tale valutazione. Pur riconoscendo la legittimità formale del ribasso, ha ritenuto fondata la contestazione dell’amministrazione aggiudicatrice: l’apparente rispetto del bando non può esimere da un’analisi sostanziale dei contenuti economici dell’offerta. In particolare, i giudici hanno osservato che il giustificativo presentato da SM faceva rientrare spese comprimibili all’interno della quota dei compensi professionali, riducendola di fatto da 381.802 a circa 282.840 euro, in violazione della soglia minima fissata dal bando stesso.
Conseguenze della pronuncia: nuovi standard per le stazioni appaltanti
La sentenza n. 5741/2025 conferma l’importanza di un’analisi sostanziale dell’offerta economica nelle gare OEPV per servizi tecnici. Se da un lato viene riaffermata la discrezionalità delle stazioni appaltanti nel limitare il ribasso ai soli oneri accessori, dall’altro si chiarisce che un’offerta solo formalmente conforme può comunque essere esclusa qualora, in sede di verifica di anomalia, emerga una sostanziale violazione dell’equo compenso.
La pronuncia assume rilievo anche per l’approfondita ricostruzione normativa: il Collegio ha richiamato l’art. 8, comma 2 e l’art. 108, comma 5 del D.lgs. 36/2023, sottolineando come il principio dell’equo compenso costituisca uno degli obiettivi del Codice e possa giustificare limitazioni alla concorrenza economica. Inoltre, viene evidenziato che il valore dell’equo compenso nei servizi tecnici è ancorato, nel caso di specie, ai parametri del DM 17 giugno 2016 (e non al DM 140/2012, richiamato dalla legge 21 aprile 2023, n. 49), con conseguente autonomia della disciplina di gara.
Infine, il Consiglio ha annullato l’intera procedura di valutazione economica e disposto la riedizione della gara, precisando tuttavia che il contratto medio tempore stipulato non viene dichiarato inefficace, in considerazione dello stato avanzato di progettazione. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della vicenda.
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Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud giovani disoccupati: ecco il decreto in bozza
Il Decreto Coesione 60 2024, e convertito in legge 95/2024, ha introdotto significative novità per il sostegno ai giovani under 35, offrendo diversi incentivi per l’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali. Le nuove misure si articolano su due principali iniziative:
- Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0, mirate a favorire l'occupazione giovanile per i soggetti piu svantaggiati e nelle aree geografiche più marginali (articoli 17-19 del DL Coesione)
- All'art 21 era prevista inoltre una misura per l'autoimpiego per iniziative imprenditoriali nei settori strategici e dell'innovazione.
Per quest'ultimo è stato emanato il decreto ministeriale a maggio ma si attende ancora la circolare INPS per l'avvio delle domande.
Leggi in merito Incentivi autoimpiego under 35 settori strategici
il Ministro del Lavoro ha comunicato il 13 luglio di aver firmato , di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, e il Ministro dell’Economia il decreto che dà attuazione agli incentivi Centro Nord Italia e Resto al Sud 2.0 (atteso circa 8 mesi fa)
Il provvedimento è finanziato con 800 milioni di euro e la bozza bollinata è stata diffusa ufficiosamente
Oltre alla pubblicazione in Gazzetta di questo provvedimento, per l'operatività delle misure occorre attendere anche un ulteriore decreto del Direttore Generale delle Politiche Attive del Lavoro che dovrebbe essere pubblicato entro 90 giorni e stabilirà:
- data di apertura dello sportello e delle domande;
- schemi ufficiali di domanda e documentazione da allegare;
- modalità di collaborazione tra Ministero, Invitalia, ENM, UNAR, CPI e ETS;
- criteri di valutazione e punteggi.
Vediamo di seguito i dettagli disponibili, anche se ancora incompleti e non ufficiali.
Destinatari: chi può presentare domanda
I beneficiari sono giovani tra i 18 e i 35 anni non ancora compiuti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- disoccupati, inoccupati o inattivi, inclusi quelli in condizione di marginalità, vulnerabilità sociale o discriminazione;
- disoccupati inseriti nel Programma GOL.
Non possono partecipare coloro che abbiano cessato nei sei mesi precedenti un’attività economica con codice ATECO identico (fino alla terza cifra) a quello del nuovo progetto.
Sono finanziabili iniziative imprenditoriali, libero-professionali o di lavoro autonomo:
- appena avviate (entro il mese precedente alla domanda);
- non ancora attive alla data della domanda;
- svolte in forma individuale o societaria (incluse cooperative e STP), purché il controllo resti in capo ai beneficiari per almeno 3 anni.
Due linee di finanziamento: voucher e investimenti
1. Voucher a fondo perduto (100%)
- Centro-Nord: fino a 30.000 euro, elevabili a 40.000 euro per spese green, digitali o innovative.
- Sud e Isole: fino a 40.000 euro, elevabili a 50.000 euro.
Spese ammissibili: beni nuovi, software, promozione online, consulenze tecnico-specialistiche (max 30%, solo da ETS).
2. Contributi per programmi di investimento strutturati
Contributi variabili in base all’importo:
- Centro-Nord: 60–65%
- Sud: 70–75%
Ammesse anche spese edili (max 50%), immobilizzazioni immateriali. Esclusi: leasing, personale, utenze, terreni o immobili.
Tutoring obbligatorio: 5.000 euro per ciascun progetto
Ogni progetto finanziato include servizi di tutoraggio obbligatori:
- 4.000 euro: supporto tecnico (rendicontazione, adempimenti);
- 1.000 euro: affiancamento gestionale (marketing, HR, gestione).
Modalità di domanda
Le domande saranno presentate esclusivamente online tramite il portale Invitalia con accesso tramite SPID, CIE o CNS. È richiesta la firma digitale.
Documenti da allegare:
- descrizione dell’iniziativa;
- business plan (per investimenti strutturati);
- DSAN per attestazione dei requisiti.
Il percorso formativo non è obbligatorio ma dà diritto a un punteggio premiale.
Controlli, revoche e cumulabilità
Le agevolazioni sono revocabili in caso di:
- irregolarità documentali o dichiarative;
- cessazione, trasferimento o alienazione nei primi 3 anni;
- mancata collaborazione ai controlli Invitalia/Ministero.
Non sono cumulabili con altri incentivi, salvo che per le seguenti misure:
- Fondo di garanzia PMI (L. 662/1996);
- NASpI anticipata in un’unica soluzione;
- indennità collegata al “Supporto per formazione e lavoro” (DL 48/2023).
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Intelligenza Artificiale: arriva il Codice di condotta UE per le imprese
Dal 2 agosto 2025 entrerà in vigore (per alcuni aspetti) il nuovo Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act).
Per aiutare le imprese ad adeguarsi, la Commissione Europea ha presentato un Codice di Condotta volontario, che offre indicazioni operative su trasparenza, diritti d’autore e sicurezza dei sistemi di IA. Il codice viene inviato dalla commissione ai singoli Stati per la valutazione
Vediamo cosa prevede, con particolare attenzione alle implicazioni per aziende, consulenti del lavoro e chi gestisce tecnologie digitali.
Che cos’è il Codice di Condotta europeo sull’IA
Il Codice di Condotta europeo per i modelli di intelligenza artificiale generativa (GPAI) è uno strumento non vincolante pensato per accompagnare le imprese verso la conformità alle nuove norme dell’AI Act. È stato redatto da 13 esperti indipendenti con il contributo di oltre 1.000 stakeholder del settore. E' suddiviso in tre capitoli distinti.
Il codice si applica in particolare a chi sviluppa o utilizza modelli di intelligenza artificiale generici, come i chatbot o i sistemi di generazione automatica di testi, immagini e dati. Tuttavia, molte delle indicazioni fornite sono utili anche per imprese che utilizzano strumenti AI già disponibili sul mercato (es. piattaforme di gestione HR, recruiting automatico, analisi predittive per il business, ecc.).
I tre pilastri del Codice di condotta: trasparenza, copyright, sicurezza
Come detto i codice si occupa di tre macroargomenti e i relativi testi sono disponibili singolarmente sul sito Strategie digitali UE con materiali e faq di approfondimento (in lingua inglese)
In sintesi le principali indicazioni sono le seguenti:
1. Trasparenza
Il codice chiede alle imprese di:
- Documentare in modo chiaro come funziona il modello IA utilizzato,
- Indicare quali dati sono stati usati per l’addestramento,
- Specificare i limiti e gli usi consentiti dell’IA.
Per chi utilizza sistemi di IA in azienda (es. per selezione del personale o analisi di dati), questo significa essere consapevoli delle fonti dei dati e degli eventuali rischi di pregiudizi automatici o errori di interpretazione.
2. Tutela del diritto d’autore
Il secondo pilastro impone attenzione ai contenuti protetti:
I modelli non devono usare o generare contenuti coperti da copyright senza autorizzazione.
Le imprese devono prevedere misure attive per evitare violazioni, anche quando utilizzano piattaforme esterne.
Per i datori di lavoro questo si traduce in una verifica delle licenze dei software di IA adottati e nella formazione del personale sull’uso corretto degli strumenti AI (ad esempio quando generano contenuti aziendali o documenti interni).
3. Sicurezza e protezione
Sotto questo aspetto in pratica le imprese devono:
- Monitorare i rischi legati all’uso dell’IA (es. contenuti offensivi o distorsioni nei dati),
- Gestire incidenti e criticità con sistemi di controllo,
- Escludere l’uso di siti o fonti compromesse nei modelli.
In particolare, per i consulenti che assistono aziende tecnologiche o PMI con strumenti digitali, sarà utile predisporre policy interne per la gestione dell’IA, compresi audit periodici e procedure di segnalazione.
Entrata in vigore delle norme – cosa fare in pratica
Il Codice è volontario, ma sarà promosso dalla Commissione e dai governi europei già dalla fine del 2025.
L’AI Act, ovvero il Regolamento ufficiale europeo, invece, è gia in vigore e prevede l'obbligo di adeguamento a specifica norme:
- dal 2 agosto 2026 per i nuovi modelli,
- dal 2 agosto 2027 per quelli già esistenti.
Vedi all'ultimo paragrafo una tabella riepilogativa sull'entrata in vigore dell'AI ACT UE.
In ogni caso aderire già oggi al Codice significa prepararsi con anticipo, riducendo il rischio di non conformità e migliorando la gestione interna della tecnologia.
Ecco alcune azioni consigliate per imprese e i consulenti
- Mappare gli strumenti di IA utilizzati in azienda (anche indirettamente, tramite fornitori);
- Verificare le policy dei software adottati (es. chatbot, piattaforme per CV screening, assistenti virtuali);
- Aggiornare la formazione del personale sugli strumenti AI e i rischi connessi;
- Valutare l’adesione al Codice come buona prassi volontaria, anche a fini di reputazione e responsabilità sociale.
Il Codice UE sull’Intelligenza Artificiale rappresenta un passaggio chiave per una trasformazione digitale responsabile. Anche se non è ancora obbligatorio, seguirlo aiuta le imprese ad allinearsi al nuovo quadro normativo europeo e a gestire con consapevolezza gli strumenti di IA già presenti nei processi aziendali.
Per i consulenti del lavoro e i datori di lavoro si apre un nuovo campo di azione: guidare l’adozione etica e sicura dell’IA, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle regole europee.
Tabella entrata in vigore norme AI ACT
Data Evento / Obbligo attivato Destinatari principali Riferimenti ufficiali 1 agosto 2024 Entrata in vigore del Regolamento (AI Act) Tutti gli operatori Gazzetta Ufficiale UE, Reg. (UE) 2024/1689 pubblicato il 12.07.2024 2 febbraio 2025 Applicazione del divieto su pratiche AI a rischio inaccettabile (es. social scoring, manipolazione cognitiva) Tutti (produttori, utenti e fornitori di IA) Art. 5 AI Act 2 agosto 2025 Obblighi per i modelli general-purpose AI (GPAI) di nuova immissione (trasparenza, copyright, sicurezza) Fornitori di nuovi GPAI Art. 52 AI Act, Codice di Condotta UE 2 agosto 2026 Applicazione generale per:
– Sistemi AI ad alto rischio (HR, credito, sanità, sicurezza)
– Obblighi per GPAI ad alto impattoSviluppatori, fornitori e utilizzatori in settori regolati Art. 16–39 AI Act, Allegato III 2 agosto 2027 Obblighi anche per i GPAI esistenti (immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025) Tutti i fornitori di GPAI già distribuiti Art. 52–55 AI Act -
Fondo solidarietà telecomunicazioni: chiarimenti su domande e calcolo prestazioni
Il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito dal decreto interministeriale del 4 agosto 2023, mira a fornire un sostegno economico ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
Il fondo garantisce la tutela dei lavoratori indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, offrendo sia assegni di integrazione salariale sia prestazioni facoltative durante periodi di crisi aziendale, riorganizzazione o altre situazioni previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Nella Circolare n. 86 del 1° agosto 2024 INPS ha fornito le prime istruzioni sull'erogazione dell'Assegno di integrazione salariale e sull'integrazione alla NASPI.
Come annunciato in quella circolare , in data 7 aprile nel messaggio 1185/2025 l'istituto ha chiarito anche la disciplina relativa all'integrazione di CIGO e CIGS e relativa esposizione in UNIEMENS.
Con il messaggio 2230 del 14 luglio 2025 sono fornite nuove indicazioni,per effettuare la stima dell’importo da richiedere per la prestazione integrativa, nonché dei chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della domanda.
Assegno Integrazione Salariale Telecomunicazioni: misura – finanziamento
L'assegno di integrazione salariale è una delle principali prestazioni erogate dal Fondo.
Questa prestazione è destinata a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto a tempo determinato e gli apprendisti. L'assegno copre l'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, con un massimale stabilito annualmente e soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT.
La durata dell'assegno varia a seconda della dimensione dell'impresa e delle causali invocate, con limiti massimi nel biennio mobile o quinquennio mobile a seconda del caso.
Le imprese devono versare per finanziare questa prestazione,
- un contributo ordinario dello 0,80%
- un contributo addizionale dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni perse.
La durata dell'assegno di integrazione salariale varia in base alla dimensione dell'impresa e alle causali invocate.
Le durate massime nel biennio mobile sono le seguenti:
- Imprese con fino a 5 dipendenti: 13 settimane.
- Imprese con oltre 5 e fino a 15 dipendenti: 26 settimane.
- Imprese con oltre 15 dipendenti: 26 settimane per causali ordinarie, 12 mesi continuativi per crisi aziendale, 24 mesi continuativi per riorganizzazione aziendale o contratti di solidarietà, con possibilità di estensione a 36 mesi in particolari condizioni.
Fondo telecomunicazioni : prestazione integrativa NASPI
Il Fondo prevede anche prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Queste integrazioni sono destinate ad aumentare l'importo o prolungare la durata della NASpI.
La misura dell'integrazione è tale da garantire che il trattamento complessivo non scenda sotto l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati.
Il periodo di erogazione dell'integrazione NASpI è stabilito dal provvedimento pubblico di concessione e può essere modulato dal Comitato amministratore del Fondo in base alle esigenze di copertura del fabbisogno.
Il finanziamento delle integrazioni NASpI avviene tramite un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato sulla base delle retribuzioni perse dai lavoratori interessati dalla prestazione.
L'integrazione è compatibile e cumulabile con altre attività lavorative, sia autonome che subordinate, come specificato nelle normative vigenti.
Fondo telecomunicazioni: presentazione delle Domande AIS
Le imprese che intendono richiedere l'assegno di integrazione salariale devono seguire una procedura specifica, con particolare attenzione ai termini di presentazione delle domande e alla corretta compilazione della documentazione richiesta.
Le domande devono essere presentate:
- non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e
- non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa
- sulla piattaforma OMNIA IS.
In caso di presentazione tardiva, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.
La domanda deve includere informazioni dettagliate sulle cause di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l’entità e la durata prevedibile, e il numero dei lavoratori interessati.
È necessario fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.
Le domande devono essere inviate tramite il portale online dell'INPS, utilizzando le credenziali di accesso del datore di lavoro.
Le domande per le prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI seguono un percorso simile a quello dell'assegno di integrazione salariale, con alcune specificità:
- devono essere presentate entro i termini stabiliti dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e
- corredate dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e da eventuali accordi sindacali.
È necessario fornire dettagli sulle retribuzioni perse e sulle modalità di calcolo dell'integrazione richiesta.
Fondo telecomunicazioni: prestazioni integrative per CIGO e CIGS – UNIEMENS
Nel messaggio 1185 2025 INPS precisa che il Fondo garantisce anche prestazioni integrative per i trattamenti di integrazione salariale, assicurando che il trattamento complessivo per i lavoratori raggiunga l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi. Queste prestazioni sono erogate per l'intero periodo autorizzato e per tutti i beneficiari inclusi nell'autorizzazione principale.
L'accesso alle prestazioni integrative è subordinato alla presentazione di una specifica istanza da parte del datore di lavoro, previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale. È previsto un meccanismo di "tetto aziendale" che limita l'importo erogabile, sebbene tale limite sia neutralizzato per i primi tre anni di esistenza del Fondo.
Il pagamento delle prestazioni integrative avviene con le stesse modalità della prestazione principale. Vedi paragrafo precedente
Le istanze sono istruite centralmente, verificando i requisiti di accesso e la capienza del tetto aziendale. Il Comitato amministratore del Fondo delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenendo conto delle disponibilità del Fondo.
I datori di lavoro devono esporre obbligatoriamente nei flussi Uniemens il dato relativo all'imponibile utile per il calcolo del TFR.
- Per il conguaglio delle prestazioni integrative, deve essere utilizzato il codice causale "L017",
- per il versamento del contributo addizionale deve essere utilizzato il codice "A109".
Fondo Telecomunicazioni Prestazioni integrative istruzioni per le domande e calcolo
L'istituto precisa che attualmente, è possibile presentare domanda solo con pagamento a conguaglio. Per queste, una volta accolta la richiesta, l’autorizzazione e il montante dell’importo conguagliabile vengono resi visibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente”, all’interno del “Cruscotto UNIEMENS-CIG e Fondi di solidarietà”.
Le modalità di pagamento seguono quelle della prestazione principale.
Per le prestazioni già erogate a pagamento diretto, l’INPS comunicherà con successivo messaggio le istruzioni operative.
Il calcolo dell’importo spettante segue le medesime regole applicate alla prestazione principale: si basa sulla retribuzione oraria di riferimento, determinata per ogni singolo lavoratore. I datori di lavoro dovranno stimare l’importo integrativo utilizzando l’algoritmo previsto e i dati retributivi disponibili per l’intero periodo di concessione del trattamento principale.
La retribuzione utile ai fini della stima corrisponde alla retribuzione mensile utilizzata per il calcolo del TFR, cioè quella indicata dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS del mese interessato, valorizzando l’elemento <MeseTFR> e il suo sotto-elemento <BaseCalcoloTFR>
L’allegato 1 al messaggio INPS 2230/2025 illustra con due esempi pratici (full-time e part-time) le modalità di determinazione dell'importo stimato.
Compilazione della domanda
La domanda deve essere compilata tenendo conto delle ore di integrazione salariale autorizzate, già precompilate nel sistema.
Il datore di lavoro, o l’intermediario abilitato, dovrà completarla inserendo l’importo stimato della prestazione integrativa, al netto dell’importo lordo già liquidato a titolo di integrazione salariale principale. È fondamentale, quindi, calcolare in modo preciso l’integrazione effettivamente necessaria per arrivare all’80% della retribuzione utile.
Modifica delle domande già presentate
I datori di lavoro che abbiano già trasmesso domande prima del 14 luglio 2025 e riscontrino una difformità tra l’importo richiesto e quello risultante dal nuovo calcolo basato sull’algoritmo fornito, potranno richiedere la modifica dell’importo. La richiesta va trasmessa entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio (quindi entro il 13 agosto 2025), tramite PEC all’indirizzo:
Nella comunicazione vanno indicati:
- il numero progressivo della domanda;
- il protocollo;
- il nuovo importo stimato corretto.
L’INPS procederà alla modifica centralizzata durante la fase istruttoria.
In assenza di comunicazioni da parte del datore di lavoro, le domande saranno valutate sulla base dell’importo già richiesto al momento della presentazione
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Bando ISI 2024: proroga termini per la documentazione – Tutte le regole
Come di consueto INAIL ha pubblicato, quest'anno con molta sollecitudine, il Bando ISI 2024 con gli Avvisi pubblici regionali/provinciali con i quali l’Inail finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal Testo Unico sulla sicurezza d.lgs 81 2008 e dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 .
L'istituto informa che al click day del 19 giugno hanno partecipato oltre 4800 aziende del settore agricolo per l'asse 5.
Di questi soggetti dal 1 luglio sono pubblicati gli elenchi cronologici provvisori e puo iniziare il caricamento della documentazione per le domande ammesse al finanziamento.
Il termine scade alle 18:00 del 30 settembre 2025, a pena di decadenza ed ai fini del perfezionamento della propria domanda,
ATTENZIONE : Anche per gli altri assi di finanziamento le aziende presenti negli elenchi no click day devono completare l'invio della documentazione è stato prorogato al 30 settembre alle ore 18.00.
Si tratta dei progetti relativi agli
- assi di finanziamento 1.1, 1.2, 2, 3 e 4, e
- all’asse 5.1 di Liguria e Valle d’Aosta,
Di seguito tutte le principali indicazioni generali sul bando e i link agli avvisi regionali.
Qui il testo integrale del bando ISI 2024.
QUI la TABELLA TEMPORALE completa.
Destinatari dei finanziamenti e progetti finanziabili
L’iniziativa è rivolta:
- alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) in relazione ai diversi Assi di finanziamento;
- agli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018 solo per gli interventi di tipo d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto , suddivise in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’Allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’Allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) – Asse di finanziamento 5.
Bando INAIL 2024: misura dei finanziamenti
Le risorse allocate sono pari a € 600.000.000 di cui
- € 510 milioni per Isi e
- € 90 milioni per Isi agricoltura,
ripartite negli assi di finanziamento indicati sopra, come segue:
- Asse 1.1 Rischi tecnopatici 93.000.000
- Asse 1.2 Modelli organizzativi e di responsabilità sociale 12.000.000
- Asse 2 Rischi infortunistici 165.000.000
- Asse 3 Bonifica da materiali contenenti amianto 150.000.000
- Asse 4 Specifici settori di attività 90.000.000
- Asse 5.1 Agricoltura 70.000.000
- Asse 5.2 Agricoltura Giovani 20.000.000
ripartiti alle regioni secondo le tabelle allegate.
Si ricorda che la ripartizione a ogni regione/provincia autonoma, viene effettuata sulla base dei criteri elaborati dalla Consulenza statistico attuariale in funzione
- della propensione delle aziende a richiedere il finanziamento per tali progetti e
- del rapporto tra numero di addetti di ciascuna regione/provincia autonoma e della gravità degli infortuni avvenuti e indennizzati in passato dall'Istituto.
Il finanziamento alle imprese è concedibile a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, secondo le seguenti specifiche:
- per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
- fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 ( tutte le imprese agricole);
- fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
L’ammontare del finanziamento è compreso tra:
- un importo minimo di 5.000,00 euro e
- un importo massimo di 130.000,00 euro;
non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).
Bando INAIL 2024 presentazione domande e richieste assistenza
La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma e caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.
Tramite la sezione del sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate sul portale dell’Inail, nel calendario scadenze ISI 2024, entro il 26 febbraio 2025.
Inail ricorda che per informazioni ed assistenza è possibile :
- fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.
- rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del sito.
entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura di compilazione della domanda online.
QUI IL LINK AGLI AVVISI REGIONALI E ALLE INFO SPECIFICHE SUI PROGETTI
Calendario Bando ISI e tabelle temporale click day
Ecco tutte le date da rispettare per la partecipazione al Bando ISI 2024
Fase Descrizione Data Ora Domanda – Apertura Inizio presentazione domanda online 14 aprile 2025 – Domanda – Chiusura Chiusura invio domande online 30 maggio 2025 18:00 Acquisizione Codici Inizio periodo per ottenere codici identificativi 3 giugno 2025 10:00 Registrazione Portale Registrazione portale partecipante e amministratore dal 4 giugno 2025 10:00 Elenco NCD Pubblicazione elenchi (No Click Day) 4 giugno 2025 – Caricamento NCD Caricamento documentazione (elenchi NCD) 4 giugno – 14 luglio 2025
30 settembre h. 18.00ore 18:00 Indirizzo Sportello Disponibilità indirizzo sportello ISI online 14 giugno 2025 10:00 Click Day – Autenticazione Inizio autenticazione e pagina di attesa 19 giugno 2025 10:00 Click Day – Invio domanda Inizio invio della domanda 19 giugno 2025 11:00 Click Day – Chiusura Fine invio della domanda 19 giugno 2025 11:20 pubblicazione elenchi provvisori asse 5 Caricamento documentazione 1 luglio 2025 al 30 settembre ore 18.00 -
Uniemens: documento e allegato tecnico aggiornati giugno 2025
Il 30 giugno INPS ha pubblicato sul sito istituzionale un nuovo allegato tecnico Uniemens, con gli aggiornamenti sul flusso Uniemens dei dipendenti.
II Documento tecnico era stato aggiornato in vece alla data del 28 marzo 2025
Disponibile anche lo schema di validazione UNIEMENS aggiornato al 5 giugno e un nuovo elenco Codici Contratto sempre aggiornati al 30 dicembre 2024.
Si ricorda che questo sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti è in vigore dal 2009 ed è obbligatorio per tutti i datori di lavoro.
Prima della introduzione del flusso UNIEMENS, il datore di lavoro compilava il modello DM10 per denunciare all'INPS le retribuzioni dei dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni, delle agevolazioni e degli sgravi anticipati per conto dell’INPS.
Uniemens i manuali d’uso aggiornati
L'invio della denuncia mensile sulle retribuzioni dei dipendenti tramite flusso UNIEMENS deve essere inoltrato online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
Ulteriori istruzioni e approfondimenti su UNIEMENS sono disponibili sul sito INPS nella sezione Imprese e liberi professionisti, alla pagina Trasmissione Uniemens datori di lavoro privati
Allegati: