-
Fondo solidarietà telecomunicazioni: AIS e integrazioni
Il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito dal decreto interministeriale del 4 agosto 2023, mira a fornire un sostegno economico ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
Il fondo garantisce la tutela dei lavoratori indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, offrendo sia assegni di integrazione salariale sia prestazioni facoltative durante periodi di crisi aziendale, riorganizzazione o altre situazioni previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Nella Circolare n. 86 del 1° agosto 2024 INPS ha fornito le prime istruzioni sull'erogazione dell'Assegno di integrazione salariale e sull'integrazione alla NASPI.
Come annunciato in quella circolare , in data 7 aprile nel messaggio 1185/2025 l'istituto chiarisce anche la disciplina relativa all'integrazione di CIGO e CIGS e relativa esposizione in UNIEMENS (V. Ultimo paragrafo)
Assegno Integrazione Salariale Telecomunicazioni: misura – finanziamento
L'assegno di integrazione salariale è una delle principali prestazioni erogate dal Fondo.
Questa prestazione è destinata a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto a tempo determinato e gli apprendisti. L'assegno copre l'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, con un massimale stabilito annualmente e soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT.
La durata dell'assegno varia a seconda della dimensione dell'impresa e delle causali invocate, con limiti massimi nel biennio mobile o quinquennio mobile a seconda del caso.
Le imprese devono versare per finanziare questa prestazione,
- un contributo ordinario dello 0,80%
- un contributo addizionale dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni perse.
Per l'anno 2024, il massimale è fissato a 1.392,89 euro. L'importo dell'assegno non è soggetto alla riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e comprende l'assegno per il nucleo familiare (ANF) per i beneficiari con nuclei familiari senza figli a carico.
La durata dell'assegno di integrazione salariale varia in base alla dimensione dell'impresa e alle causali invocate.
Le durate massime nel biennio mobile sono le seguenti:
- Imprese con fino a 5 dipendenti: 13 settimane.
- Imprese con oltre 5 e fino a 15 dipendenti: 26 settimane.
- Imprese con oltre 15 dipendenti: 26 settimane per causali ordinarie, 12 mesi continuativi per crisi aziendale, 24 mesi continuativi per riorganizzazione aziendale o contratti di solidarietà, con possibilità di estensione a 36 mesi in particolari condizioni.
Fondo telecomunicazioni : prestazione integrativa NASPI
Il Fondo prevede anche prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Queste integrazioni sono destinate ad aumentare l'importo o prolungare la durata della NASpI.
La misura dell'integrazione è tale da garantire che il trattamento complessivo non scenda sotto l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati.
Il periodo di erogazione dell'integrazione NASpI è stabilito dal provvedimento pubblico di concessione e può essere modulato dal Comitato amministratore del Fondo in base alle esigenze di copertura del fabbisogno.
Il finanziamento delle integrazioni NASpI avviene tramite un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato sulla base delle retribuzioni perse dai lavoratori interessati dalla prestazione.
L'integrazione è compatibile e cumulabile con altre attività lavorative, sia autonome che subordinate, come specificato nelle normative vigenti.
Fondo telecomunicazioni: presentazione delle Domande
Le imprese che intendono richiedere l'assegno di integrazione salariale devono seguire una procedura specifica, con particolare attenzione ai termini di presentazione delle domande e alla corretta compilazione della documentazione richiesta.
Le domande devono essere presentate:
- non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e
- non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa
- sulla piattaforma OMNIA IS.
In caso di presentazione tardiva, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.
La domanda deve includere informazioni dettagliate sulle cause di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l’entità e la durata prevedibile, e il numero dei lavoratori interessati.
È necessario fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.
Le domande devono essere inviate tramite il portale online dell'INPS, utilizzando le credenziali di accesso del datore di lavoro.
Le domande per le prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI seguono un percorso simile a quello dell'assegno di integrazione salariale, con alcune specificità:
- devono essere presentate entro i termini stabiliti dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e
- corredate dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e da eventuali accordi sindacali.
È necessario fornire dettagli sulle retribuzioni perse e sulle modalità di calcolo dell'integrazione richiesta.
Fondo telecomunicazioni: prestazioni integrative per CIGO e CIGS
Nel messaggio 1185 2025 INPS precisa che il Fondo garantisce anche prestazioni integrative per i trattamenti di integrazione salariale, assicurando che il trattamento complessivo per i lavoratori raggiunga l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi. Queste prestazioni sono erogate per l'intero periodo autorizzato e per tutti i beneficiari inclusi nell'autorizzazione principale.
L'accesso alle prestazioni integrative è subordinato alla presentazione di una specifica istanza da parte del datore di lavoro, previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale. È previsto un meccanismo di "tetto aziendale" che limita l'importo erogabile, sebbene tale limite sia neutralizzato per i primi tre anni di esistenza del Fondo.
Il pagamento delle prestazioni integrative avviene con le stesse modalità della prestazione principale. Vedi paragrafo precedente
Le istanze sono istruite centralmente, verificando i requisiti di accesso e la capienza del tetto aziendale
Il Comitato amministratore del Fondo delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenendo conto delle disponibilità del Fondo.
Fondo Telecomunicazioni: esposizione dei Flussi Uniemens
I datori di lavoro devono esporre obbligatoriamente nei flussi Uniemens il dato relativo all'imponibile utile per il calcolo del TFR.
Per il conguaglio delle prestazioni integrative, deve essere utilizzato il codice causale "L017",
per il versamento del contributo addizionale deve essere utilizzato il codice "A109".
-
IVASS: novità su assicurazione veicoli, natanti e denunce
Il Regolamento IVASS n. 56/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2025, apporta modifiche significative alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, con l’obiettivo di semplificare le procedure e garantire maggiore chiarezza. Il documento introduce in particolare nuove disposizioni riguardo al certificato di assicurazione e alla denuncia di sinistro, con un focus sull'adozione di tecnologie digitali. Sono allegati anche nuovi modelli di denuncia e certificato.
Di seguito vengono esplorati i principali cambiamenti introdotti dal regolamento.
Certificato di Assicurazione: Novità e Obblighi per le Imprese
Il primo capitolo del Regolamento IVASS si concentra sul certificato di assicurazione, il quale deve essere rilasciato dalle imprese assicurative ai contraenti, a conferma dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione per i veicoli e i natanti.
Tra le principali novità, emerge l’introduzione di nuove modalità di rilascio: il certificato può essere fornito sia in formato cartaceo che elettronico, offrendo ai contraenti maggiore flessibilità.
Inoltre, viene introdotto il concetto di "documenti provvisoriamente equipollenti", come la quietanza di pagamento del premio o la dichiarazione di adempimento dell’assicurazione, che sono considerati validi fino al rilascio del certificato definitivo. Questa misura mira a semplificare le procedure per gli assicurati, consentendo loro di circolare in modo sicuro in attesa del documento definitivo.
Un’altra innovazione riguarda la gestione dei contratti in coassicurazione. Nel caso in cui l’obbligo di assicurazione venga soddisfatto tramite un contratto in coassicurazione, viene stabilito che sul certificato deve comparire solo la denominazione della coassicuratrice delegataria, per semplificare la lettura del documento da parte dei conducenti e delle autorità competenti.
Denuncia di Sinistro: Nuove Procedure e Utilizzo delle Tecnologie
Il secondo capitolo del regolamento disciplina la denuncia di sinistro, un aspetto fondamentale per la gestione dei risarcimenti in caso di incidenti.
Il modulo di denuncia di sinistro è stato standardizzato secondo un modello unico, allegato al regolamento, che deve essere utilizzato sia per i veicoli immatricolati in Italia che per quelli provenienti da Stati esteri.
Un'importante novità riguarda l’introduzione della possibilità di compilare il modulo tramite un supporto informatico, facilitando la trasmissione telematica dei dati. Le imprese assicurative sono obbligate a mettere a disposizione dei contraenti applicazioni informatiche per la compilazione e l’invio del modulo, garantendo la validità legale delle denunce tramite la firma elettronica avanzata.
L’utilizzo di tecnologie digitali rappresenta un passo avanti verso una gestione più rapida ed efficiente delle pratiche assicurative, riducendo al contempo il rischio di errori e migliorando la trasparenza nelle comunicazioni tra le imprese e gli assicurati.
Inoltre, il modulo di denuncia deve includere anche informazioni aggiuntive, che saranno utilizzate per alimentare una banca dati centralizzata sui sinistri, facilitando il monitoraggio e l’analisi delle statistiche sugli incidenti.
Modalità di Rilascio e Conservazione del Certificato
Il terzo capitolo riguarda le modalità di rilascio e conservazione del certificato di assicurazione, un aspetto cruciale per garantire la trasparenza e la regolarità delle pratiche assicurative.
Le imprese di assicurazione sono obbligate a rilasciare il certificato entro cinque giorni dal pagamento del premio, anche in caso di vendita a distanza.
In caso di smarrimento, furto o deterioramento del certificato, le imprese devono emettere un duplicato, a spese del contraente, in tempi rapidi. Per garantire la tracciabilità, il duplicato deve essere contrassegnato con la dicitura "duplicato" e registrato nei sistemi aziendali.
Un’altra disposizione importante riguarda la possibilità per il contraente di scegliere tra il rilascio del certificato su supporto cartaceo o digitale. Le imprese devono consentire una modifica di questa scelta in qualsiasi momento, assicurando la flessibilità nell’accesso ai documenti da parte degli assicurati.
-
Aiuti per fermo pesca a strascico 2023
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale iI decreto direttoriale 14236 del 25 marzo 2025 del Ministero dell’Agricoltura che stanzia gli aiuti economici per le imprese di pesca che hanno rispettato il fermo obbligatorio previsto dal decreto ministeriale del 18 aprile 2023 (n. 208415).
Il provvedimento riguarda esclusivamente le imprese autorizzate alla pesca con sistema “strascico”, quindi chi utilizza attrezzi come le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi o le reti gemelle a divergenti.
Il contributo economico è riservato a chi ha interrotto l’attività per un massimo di 30 giorni consecutivi nel periodo previsto dal fermo, rispettando pienamente le misure tecniche richieste entro il 31 dicembre 2023.
La piattaforma per le domande non è ancora accessibile, intanto vediamo di seguito tutti i dettagli sui requisiti e criteri di assegnazione.
Aiuti fermo pesca: le risorse
Lo stanziamento massimo previsto dal Decreto è di 8 milioni di euro, con possibilità di incremento qualora si rendano disponibili ulteriori fondi.
I contributi alle singole imprese saranno calcolati sulla base dei giorni di fermo effettivamente svolti e vengono erogati in applicazione delle norme europee sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA), in particolare l’art. 21 del Regolamento UE 2021/1139.
In pratica il valore dell’aiuto varia per ciascuna imbarcazione in base a parametri tecnici come:
- la potenza del motore (kW),
- la stazza dell’imbarcazione (GT),
- l’indice SHI (legato alla produttività).
Nelll'allegato 1 è presente una tabella di riepilogo
È bene sapere che i contributi non sono accessibili a chi ha sbarcato il personale imbarcato prima dell’interruzione obbligatoria (tranne nei casi giustificati come malattia o sbarco volontario) o a chi non ha rispettato i termini tecnici richiesti.
Un punto essenziale è la manifestazione di interesse: ogni impresa doveva presentarla entro e non oltre il 31 dicembre 2023, tramite l’Autorità marittima competente. Chi ha effettuato l’arresto in un compartimento diverso da quello di iscrizione, doveva inoltre fornire apposita comunicazione scritta.
Questa manifestazione deve ora essere integrata con ulteriori informazioni, come l’IBAN del beneficiario, compilando il modulo (allegato 2 ) attraverso una piattaforma online dedicata, che sarà attivata sul sito del Ministero dell’Agricoltura. Le date di apertura e chiusura della piattaforma saranno comunicate con apposita circolare.
Aiuti per fermo pesca: requisiti e casi di esclusione
Per accedere al contributo economico, l’impresa di pesca deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:
- Avere un’unità autorizzata alla pesca con sistema a strascico (reti a divergenti, sfogliare rapidi, gemelle a divergenti).
- Aver effettuato almeno 120 giorni di attività di pesca in mare nei due anni civili precedenti il fermo.
- Avere l’unità regolarmente armata, equipaggiata e con documenti di bordo validi alla data di inizio dell’arresto temporaneo.
- Aver rispettato l’intero periodo di fermo obbligatorio previsto dal DM 208415/2023 e dal decreto regionale (per le unità siciliane).
- Aver rispettato le misure tecniche richieste entro il 31 dicembre 2023.
- Aver presentato la manifestazione di interesse entro il termine stabilito (non oltre il 31 dicembre 2023).
- Non aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio del fermo, salvo:
- malattia,
- infortunio,
- sbarco volontario,
- motivi non imputabili all’armatore.
- Essere in possesso di titolo abilitativo valido all’inizio del fermo.
- Non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dall’art. 11 del Regolamento UE 2021/1139.
- Non essere destinatario di infrazioni gravi secondo il regolamento UE 2022/2181 e il decreto legislativo 4/2012.
Inoltre, per aiuti superiori a 15.000 euro: non essere soggetto alle esclusioni dell’art. 136 del regolamento UE 2018/1046.
Casi di esclusione dall’aiuto
Le domande verranno escluse se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
- L’unità non è autorizzata alla pesca a strascico o non rientra tra gli attrezzi indicati nel decreto.
- Non è stata rispettata la durata minima o le misure tecniche del fermo obbligatorio.
- La manifestazione di interesse è stata presentata oltre il 31 dicembre 2023.
- Il personale imbarcato è stato sbarcato ingiustificatamente prima o durante il fermo.
- L’impresa ha violato norme gravi in materia di pesca nei termini indicati dai regolamenti UE.
- Il beneficiario ha optato per l’opzione alternativa prevista dall’art. 8, comma 4, del DM 208415/2023.
- L’unità non era armata o attiva alla data di inizio del fermo.
- L’impresa non ha presentato o completato l’integrazione online alla manifestazione di interesse, secondo le modalità ministeriali.
- I documenti richiesti non sono stati trasmessi dall’Autorità marittima entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Aiuti fermo pesca Graduatoria, criteri e pagamento
Una volta raccolta anche dalle Autorità di navigazione e verificata tutta la documentazione, il Ministero procederà alla redazione della graduatoria.
Questa sarà basata su criteri ben definiti, che attribuiscono un punteggio in base alle caratteristiche tecniche dell’imbarcazione. Tre sono i parametri principali: la potenza installata a bordo (espressa in kilowatt), la stazza lorda (GT) e l’indice SHI (un valore tecnico legato alla produttività dell’unità secondo il Regolamento UE 1380/2013). Ogni classe ha un coefficiente, e la somma dei punteggi determina la posizione in graduatoria.
L’aiuto sarà erogato in un’unica soluzione, ma solo dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero. Prima del pagamento, verranno effettuati ulteriori controlli di primo livello da parte della Direzione generale della pesca, per assicurarsi che tutto sia in regola.
Infine, il decreto si applica anche alle imbarcazioni iscritte nei compartimenti della Regione Siciliana, purché abbiano rispettato il fermo nei termini stabiliti dal relativo decreto regionale. Questo garantisce un’uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra imprese soggette a normative differenti.
-
Prescrizione premi INAIL e ispezioni: guida aggiornata
Con la circolare 26 del 7 aprile 2025 INAIL, di concerto con il Ministero del lavoro, riassume la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di competenza dell’Inail secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati.
In particolare chiarisce i termini la decorrenza l'ambito di applicazione, gli atti interruttivi della prescrizione . Inoltre ricorda i limiti dell’attività ispettiva nell'ambito assicurativo.
Decorrenza e durata della prescrizione dei crediti INAIL
In primo luogo INAIL ricorda che il termine di prescrizione per il recupero dei premi assicurativi e degli accessori è di cinque anni, in applicazione dell’articolo 3, comma 9, lettera b) della legge n. 335/1995.
Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. In particolare, per i premi in autoliquidazione, si fa riferimento alla scadenza del 16 febbraio, mentre non rileva la data di presentazione delle denunce retributive (che dal 2015 è fissata al 28 febbraio).
Il termine di prescrizione quinquennale si applica:
- sia all’azione di accertamento che
- a quella di recupero dei crediti già accertati e liquidati.
Questo principio è confermato dalla giurisprudenza e già richiamato nella circolare INAIL n. 32 del 1996.
L’unico termine applicabile è quindi quello quinquennale, senza distinzione tra le diverse fasi del credito.
Atti che interrompono o non interrompono la prescrizione INAIL
La prescrizione può essere interrotta da atti che dimostrino la chiara volontà del creditore di esercitare il proprio diritto. In ambito assicurativo, l’atto tipico che interrompe la prescrizione è il verbale unico di accertamento e notificazione, anche se privo della quantificazione precisa del credito, purché contenga gli elementi che ne permettano la determinazione. Secondo la Cassazione, infatti, non è richiesta una forma solenne, ma è sufficiente un qualsiasi atto scritto che metta in mora il debitore.
NON sono invece idonei a interrompere la prescrizione:
- il verbale di primo accesso ispettivo, che rappresenta solo l’avvio dell’attività e non contiene una richiesta di pagamento;
- gli atti redatti da altri enti di controllo (es. INPS o Ispettorato Nazionale del Lavoro), salvo che siano utilizzati dall’INAIL e notificati con una manifestazione espressa della volontà di recuperare il credito.
Quando il verbale unico viene notificato, il termine di prescrizione ricomincia da capo, per un nuovo periodo di cinque anni.
Prescrizione sanzioni INAIL e periodo COVID
Il termine quinquennale di prescrizione si applica anche alle sanzioni civili (le cosiddette “somme aggiuntive”) derivanti da omissioni o ritardi nei pagamenti dei premi. Tali sanzioni sono considerate funzionalmente collegate ai crediti per premi, e gli atti interruttivi validi per i premi producono effetto anche per le sanzioni. Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 5076/2015).
Per quanto riguarda il periodo dell’emergenza sanitaria, la circolare ricorda che, in virtù delle misure straordinarie introdotte dal legislatore, il termine di prescrizione è stato sospeso fino al 30 giugno 2021 per i crediti maturati fino a tale data.
Da notare che:
- dal 1° luglio 2021, è ripreso il computo del termine quinquennale.
- Un atto interruttivo notificato durante la sospensione fa decorrere il nuovo termine di prescrizione dal 1° luglio 2021.
Ambito oggettivo e limiti dell’attività ispettiva – Modalità di notifica
L’attività ispettiva dell’INAIL è limitata agli ambiti assicurativi di propria competenza, ovvero:
- qualificazione contrattuale dei soggetti assicurati,
- imponibile retributivo,
- rischio di lavorazione,
- agevolazioni fruite e
- corretta classificazione tariffaria.
La verifica può essere delimitata per oggetto, periodo, posizione assicurativa o ambito territoriale. Gli ispettori devono indicare chiaramente questi elementi nel verbale di primo accesso e possono estendere l’ambito dell’indagine tramite un verbale interlocutorio motivato.
Le verifiche non possono essere di carattere generale salvo casi specifici.
Il verbale unico di accertamento deve riportare in modo dettagliato:
- le posizioni lavorative esaminate,
- i periodi verificati,
- i documenti analizzati e
- le finalità dell’accertamento.
Quando il datore di lavoro ottiene un verbale di regolarità o ha regolarizzato tutte le contestazioni, la verifica ha effetto preclusivo rispetto a ulteriori accertamenti sull’ambito esaminato, fatte salve situazioni sopravvenute, come comportamenti omissivi o nuove denunce.
Ai fini dell’interruzione della prescrizione, la notifica del verbale unico deve essere effettuata in modo tempestivo e con modalità idonee. La consegna può avvenire:
- in mani proprie del destinatario,
- tramite PEC risultante da pubblici elenchi,
- oppure, in via residuale, tramite raccomandata A/R, nei casi in cui la PEC non sia disponibile o non consegnabile.
Il calcolo del termine prescrizionale si effettua a ritroso dalla data di notifica del verbale.
Per esempio, un verbale notificato il 20 marzo 2025 consente di recuperare crediti relativi a premi scaduti non prima del 16 febbraio 2020.
La circolare ricorda infine che, ai fini della determinazione del tasso medio applicabile, si possono considerare anche periodi antecedenti al quinquennio, per la verifica della corretta classificazione del rischio.
Tabella riassuntiva: Prescrizione premi INAIL e attività ispettive
Ambito Indicazione Termine di prescrizione 5 anni dal giorno successivo alla scadenza del pagamento Scadenza premi in autoliquidazione 16 febbraio Atti che interrompono la prescrizione Verbale unico di accertamento e notificazione Atti non interruttivi Verbale di primo accesso; verbali di altri enti non notificati dall’INAIL Effetti interruttivi Decorrenza nuovo termine quinquennale dalla data di notifica Sanzioni civili Stesso termine e interruzione dei premi Sospensione Covid-19 Sospensione fino al 30/06/2021 per crediti maturati prima di tale data Ambito accertamento Assicurativo: rischio, imponibile, classificazione, agevolazioni Limiti verifiche ispettive Preclusione su ambiti già verificati se regolarizzati o risultati regolari Modalità di notifica PEC, consegna in mani proprie, raccomandata A/R -
Contributi lavoro domestico 2025: prima scadenza 10 aprile
La circolare INPS 29 del 30 gennaio 2025 comunica gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2025 per i lavoratori domestici, a seguito della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (+0,8%).
Le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi sono state quindi aggiornate.
Di seguito un riepilogo delle indicazioni dell'istituto e la tabella dei valori 2025 un promemoria delle scadenze e modalità di versamento.
Lavoro domestico: contributi addizionali e esoneri contributivi
La circolare ricorda che resta confermato il contributo addizionale dell'1,40% per i contratti a tempo determinato oltre che i seguenti esoneri contributivi :
1-Esonero dal contributo CUAF
Il contributo per la Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) non è dovuto nei seguenti casi:
- Se il rapporto di lavoro è tra coniugi, a condizione che il datore di lavoro sia titolare di indennità di accompagnamento.
- Se il rapporto di lavoro è tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
2- Esonero previsto dall'art. 120, commi 1 e 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – In vigore dal 1° febbraio 2001, prevede una riduzione del contributo CUAF:
- Se il contributo CUAF dovuto è superiore allo 0,8%, è prevista una riduzione dello 0,8%.
- Se è inferiore, si applica una riduzione dello 0,4% su altri contributi sociali (prioritariamente maternità e disoccupazione).
3 -Esonero previsto dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006)
Dal 1° gennaio 2006, i datori di lavoro domestico che versano contributi per il finanziamento degli assegni familiari godono di un esonero su:
- CUAF (0,48%)
- Maternità (0,24%)
- Disoccupazione (0,28%)
4 – Riduzione contributiva per sostituzione assenti
Il contributo addizionale dell’1,40% non si applica ai lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti.
Contributi colf: importi 2025
I contributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, sono calcolati in base alla retribuzione oraria, con e senza contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari ovvero una quota contributiva obbligatoria che i datori di lavoro versano per finanziare il sistema degli assegni per il nucleo familiare (ANF).
Per orari superiori a 24 ore settimanali, i contributi sono ridotti.
Nei rapporti a tempo determinato si applica un contributo addizionale dell'1,40%.
La seguente tabella mostra gli importi aggiornati dei contributi per i Lavoratori Domestici nel 2025.
Retribuzione Oraria (€) Contributo Orario (€) con CUAF Contributo Orario (€) senza CUAF fino a 9,48 1,68 (0,42) 1,69 (0,42) oltre 9,48 fino a 11,54 1,89 (0,48) 1,90 (0,48) oltre 11,54 2,30 (0,58) 2,32 (0,58) Oltre 24 ore settimanali 1,22 (0,31) 1,23 (0,31) Incentivo contributivo al posticipo della pensione per i lavoratori domestici
Una rilevante novità introdotta dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, anche per i lavoratori domestici, riguarda la possibilità, per i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2025, di rinunciare all'accredito contributivo della quota a loro carico relativa all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Questa scelta implica che il datore di lavoro non dovrà più versare tale quota all'INPS, e il corrispondente importo sarà interamente riconosciuto in busta paga al lavoratore.
Tale misura mira a incentivare il posticipo del pensionamento, permettendo ai lavoratori di ricevere un aumento diretto dello stipendio anziché accumulare ulteriori contributi previdenziali.
Contributi colf : Scadenze e modalità di versamento
l versamento dei contributi relativi al 2025 va effettuato dal datore di lavoro alle seguenti scadenze
- dal 1° al 10 aprile per il primo trimestre;
- dal 1° al 10 luglio per il secondo trimestre;
- dal 1° al 10 ottobre per il terzo trimestre;
- dal 1° al 10 gennaio 2026 per il quarto trimestre.
In caso di festività la scadenza slitta al primo giorno feriale successivo.
Si ricorda che dal 2020 INPS invia a tutti i datori di lavoro domestico gli Avvisi di pagamento da effettuare con il sistema pagoPA per il pagamento dei contributi per i trimestri in scadenza che può essere effettuato:
- online,
- negli ufficio postali
- nei punti vendita SISAL MOONEY.
Con l'app INPS si puo anche ricevere la notifica sui propri dispositivi mobili.
-
Verifiche attrezzature: elenco abilitati al 2 aprile 2025
Il Ministero del lavoro ha reso noto di avere adottato con il Decreto 41 del 31 marzo 2025 il “61° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” (come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".
Il decreto sostituisce integralmente il precedente Elenco n. 60 pubblicato l'10 marzo 2025.
In estrema sintesi si prevedono:
- modifiche dalla data del 31 marzo per le società: CENPI s.c.r.l., CERTIFOR S.r.l. – Organismo di certificazione e Ispezione, EN.P.I. s.r.l., VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l. e VSG Verifiche e Servizi Generali s.r.l.;
- Inoltre si segnala la cancellazione per rinuncia della società SEB Servizi Elettrici Branchi s.r.l. sempre con effetto dalla data del decreto.
L'elenco allegato al decreto quindi sostituisce integralmente il 60° elenco adottato con decreto direttoriale 10 marzo 2025, n. 17.
Di seguito ricordiamo in cosa consistono gli obblighi di verifica e quali sono le attrezzature soggette.
Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette
Si evidenzia che l'obbligo di verifica riguarda le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto, come, ad esempio,
- le scale aeree a inclinazione variabile,
- le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
- gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
- ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
La frequenza delle verifiche è indicata nel medesimo decreto 11.4.2011
ATTENZIONE:
- per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra inutilmente il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
Verifiche attrezzature: gli adempimenti dei soggetti abilitati
Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati sono i seguenti:
- il rispetto dei termini previsti dal D.I. 11.4.2011 e
- l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
- Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
- Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione
- All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.
-
Programma GOL contro la disoccupazione 2025: come funziona
il decreto interministeriale Lavoro-Mef sul programma di politiche attive del lavoro Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol) messo a punto dall'Anpal e dal Ministero del Lavoro risale al 2021 . QUI IL TESTO Venivano messi a disposizione i primi 880 milioni alle Regioni grazie al Fondo PNRR e REACT-EU, che prevede in totale 4,9 miliardi fino al 2025.
Ricordiamo che il programma GOL per la riqualificazione dei lavoratori in difficoltà riguarda :
- i lavoratori in Cassa integrazione
- i beneficiari di Naspi e DISColl , Reddito di cittdinanza ,
- giovani NEET
- donne svantaggiate (disoccupate di lungo periodo),
- persone con disabilità o fragilità ,
- over 55 disoccupati
- working poor (ovvero lavoratori con redditi molto bassi).
e prevede 5 percorsi differenziati per il ricollocamento lavorativo:
- reinserimento occupazionale per chi ha un profilo facilmente occupabile
- aggiornamento per migliorare specifiche competenze del lavoratore
- riqualificazione in cui le attività formative saranno piu impegnative
- lavoro e inclusione , gestito in collaborazione con i Comuni per i casi con bisogni piu complessi
- ricollocazione collettiva per la gestione di crisi aziendali
Entro il 2025 il Ministero prevede il coinvolgimento di 3 milioni di lavoratori.
Incaricati di fornire il servizio di sostegno nella ricerca di una nuova occupazione sono i Centri per l'impiego delle Regioni, con l'ausilio di ANPAL e INPS
Per accedere occorre rivolgersi ai centri per l'impiego e agenzie per il lavoro accreditate della propria regione
.QUI la lista messa a disposizione da ANPAL
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è titolare del programma Gol. A seguito della riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2024, il Ministero ha acquisito le precedenti competenze di Anpal, relative a: coordinamento e monitoraggio del programma, vigilanza sull’attuazione degli interventi delle Regioni, presidenza del Comitato direttivo di Gol. Quest’ultimo costituisce la cabina di regia del programma, che riunisce il livello centrale e quello regionale.
Con la circolare 8 del 31 marzo 2025 Il Ministero del lavoro ha corretto un precedente documento ANPAL modificando la definizione di "soggetto formato"
I meccanismi di verifica concordati con la Commissione Europea prevedono, attestazione /certificazione al completamento del percorso o alle attività eseguite per ciascuna persona che ricomprenda chiaro riferimento al contenuto della formazione ai fini della verifica del target secondario relativo alla formazione sulle competenze digitali.
VEDI QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE.
Programma GOL 2023: i dati ANPAL
Con la nota del 21 luglio 2023 ANPAL aveva diffuso i dati recenti sulle attività del programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) .
Al 30 giugno 2023 i lavoratori presi in carico dal Programma sono più di 1,3 milioni di beneficiari, più della metà dei quali inseriti nel percorso 1 – reinserimento lavorativo. Il resto si distribuisce tra il percorso 2 – upskilling (26%) e il percorso 3 – reskilling (19,8%), mentre è pari al 3,7% la quota di persone indirizzate al percorso 4 – lavoro e inclusione.
- La componente maggioritaria dei beneficiari è quella femminile con il 55,5% dei presi in carico,
- i giovani sono il 26,5%
- i senior (55+) rappresentano il 17,9%;
- gli stranieri sono il 14,8%.
Dal punto di vista delle misure assistenziali di cui sono beneficiari risulta che
- per il 54,5% sono disoccupati che hanno fatto domanda di Naspi o DisColl e
- per il 22,7% beneficiari di Reddito di cittadinanza (di cui il 3,4% sono anche beneficiari di Naspi o DisColl).
- Il restante 22,8% rientra in altre categorie di disoccupati non soggetti a condizionalità.
Qui il testo integrale della Nota di monitoraggio Gol n. 6/2023
DATI Programma GOL al 31 gennaio 2025:
Il ministero ha fornito un monitoraggio aggiornato del programma al 31 gennaio 2025 da cui emerge che
Sono oltre 3,2 milioni i disoccupati coinvolti:
- Il 50% è nel Percorso 1 (prossimi al mercato del lavoro),
- il 24,8% nel Percorso 2 (aggiornamento),
- il 20,7% nel Percorso 3 (riqualificazione),
- il 3,8% nel Percorso 4 (lavoro e inclusione) e
- solo lo 0,1% nel Percorso 5 (ricollocazione collettiva).
Profilo dei beneficiari: 55,5% donne, 29,2% giovani, 16,7% over 55, 15,3% stranieri. Il 35,5% è disoccupato da almeno 6 mesi, il 30,7% da oltre 12 mesi.
Condizione economica: Molti sono percettori di NASpI, DisColl o Reddito di cittadinanza, ma anche disoccupati senza sostegno economico. Il 46% ha richiesto NASpI/DisColl, il 3,9% ha SFL attivo, il 5,1% è attivabile al lavoro con ADI, il 45% è in cerca di lavoro senza condizionalità.
Efficacia del programma: Aumentato il coinvolgimento nei percorsi attivi, dal 48,2% nel 2022 al 71,8% nel 2024.
I Dati sulle politiche attive sono in aggiornamento, con prudenza nell'analisi, soprattutto per le erogazioni da enti privati.
Allegati: