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Marittimi su navi estere: requisiti per i redditi esclusi da tassazione
Con la Risposta n. 10/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sul tema della tassazione dei redditi percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera, fornendo chiarimenti di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti che assistono il personale navigante.
Il documento ribadisce le modalità di verifica del requisito temporale dei 183 giorni, condizione essenziale per beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile dei redditi prodotti all’estero.
La questione è rilevante in quanto il sistema tributario italiano, per i soggetti fiscalmente residenti, prevede la tassazione dei redditi ovunque prodotti, salvo specifiche deroghe. In ambito marittimo, tali deroghe sono state introdotte per tenere conto delle peculiarità del lavoro svolto su navi estere, caratterizzato da periodi di imbarco prolungati e da contratti che possono estendersi a cavallo di più anni solari. Proprio su questo aspetto si concentra il chiarimento dell’Amministrazione finanziaria.
Il caso sottoposto all’Agenzia
L’istanza di interpello riguarda un lavoratore marittimo fiscalmente residente in Italia che, nel corso degli anni, ha svolto attività lavorativa su navi battenti bandiera estera attraverso più imbarchi. In particolare, per il periodo d’imposta 2024, l’attività su nave estera risulta limitata a un unico contratto di lavoro, con durata compresa tra maggio e ottobre dello stesso anno.
Il contribuente ha sostenuto che il requisito dei 183 giorni dovesse essere verificato facendo riferimento a un arco temporale di dodici mesi “mobile”, non coincidente con l’anno solare, includendo periodi di lavoro iniziati in anni precedenti. Secondo questa impostazione, il superamento della soglia temporale sarebbe stato già realizzato in un periodo a cavallo di due anni solari, con la conseguenza di ritenere esclusi da tassazione i redditi percepiti fino a una certa data del 2024, mentre solo la parte finale dell’anno sarebbe stata imponibile.
Veniva anche evidenziata l’assenza di periodi di riposo per ferie o festività durante l’imbarco del 2024, circostanza a supporto della propria tesi, secondo l'istante.
Il quesito posto all’Agenzia riguarda, quindi, la possibilità di applicare l’esclusione dalla base imponibile ai redditi prodotti nel 2024, nonostante la durata del contratto di quell’anno fosse inferiore ai 183 giorni.
La risposta: requisito di 183 giorni per anno solare
Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto il principio generale della tassazione dei redditi dei soggetti residenti, per poi soffermarsi sulla deroga prevista per i lavoratori marittimi imbarcati su navi estere, contenuta nell’articolo 5, comma 5, della legge 16 marzo 2001, n. 88, che costituisce norma di interpretazione autentica della disciplina sul lavoro dipendente prestato all’estero.
Secondo l’Amministrazione finanziaria:
- il requisito dei 183 giorni deve essere verificato con riferimento a ciascun periodo d’imposta, che coincide sempre con l’anno solare.
- Ai fini di tale verifica, possono essere considerati uno o più contratti di lavoro, anche se con durata a cavallo di più anni solari, purché, nel loro insieme, assicurino una permanenza su nave estera superiore alla soglia prevista nell’arco di dodici mesi.
Ciò non significa che sia possibile “trascinare” automaticamente il beneficio fiscale da un anno all’altro senza una verifica autonoma per ciascun periodo d’imposta.
Applicando questi principi al caso concreto, l’Agenzia rileva che, per il 2024, il lavoratore ha svolto attività su nave battente bandiera estera sulla base di un solo contratto, la cui durata complessiva è inferiore a 183 giorni. Tale circostanza è di per sé sufficiente a escludere l’applicazione dell’agevolazione fiscale per l’anno in questione. Inoltre, l’assenza di periodi di riposo o ferie non incide sul risultato, poiché il requisito temporale deve comunque essere soddisfatto in termini quantitativi.
Ne consegue che i redditi percepiti nel 2024 per l’attività svolta su nave estera non possono beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile e devono essere assoggettati a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie previste per il reddito di lavoro dipendente.
Il chiarimento fornito rafforza l’orientamento secondo cui il rispetto del requisito dei 183 giorni va verificato anno per anno, con particolare attenzione alla durata effettiva dei contratti che ricadono nel singolo periodo d’imposta.
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Frontalieri Svizzera: ratificato l’accordo Regole in vigore
La Legge di Bilancio 2025, ovvero la legge 207/2024 aveva introdotto due importanti novità per i lavoratori frontalieri con la Svizzera e tutti i frontalieri italiani che operano all'estero e fanno rientro in Italia con cadenza settimanale.
Nello specifico, l'articolo 1 , commi 97-99 , dedicati ai lavoratori frontalieri, recepiva le novità dell'accordo Italia-Svizzera entrato in vigore nel 2023, anche se ancora in attesa della definizione del protocollo operativo, e includeva anche una norma interpretativa dell'art. 51 comma 8-bis del TUIR, estendendo l'applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali.
Il decisivo passaggio formale è giunto, a un anno di distanza con la pubblicazione in GU, il 19 gennaio 2026, della Legge 217 2025, recante la ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri (Protocollo aggiuntivo del 23 dicembre 2020, fatto a Roma e a Berna nel 2024) e approvato definitivamente dal Parlamento italiano.
Con l’entrata in vigore di questa legge, la disciplina del telelavoro per i frontalieri viene stabilizzata e definitivamente ancorata nell’ordinamento nazionale, consentendo ai lavoratori frontalieri di svolgere fino al 25 % della propria attività lavorativa in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso dell’anno civile senza alcuna perdita dello status di frontaliero.
Legge 217 2025
La legge n. 217/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2026, ha autorizzato la ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo tra Italia e Svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri.
Le modifiche intervengono sul Protocollo aggiuntivo del 23 dicembre 2020, già recepito nell’ordinamento italiano con la legge n. 83/2023, e mirano ad adeguare la disciplina alle nuove modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, in particolare con riferimento al rientro nel Paese di residenza e al lavoro da remoto.
Gli effetti delle nuove disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2024, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 97, della legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).
Vecchio e nuovo regime – la definizione di frontaliere
In via di contesto, resta fermo il doppio regime fiscale introdotto dall’Accordo del 2020.
In particolare:
- i lavoratori frontalieri già tali alla data del 17 luglio 2023 (cosiddetti vecchi frontalieri) continuano a essere assoggettati alla tassazione esclusiva nello Stato in cui svolgono l’attività lavorativa, ossia la Svizzera;
- i lavoratori divenuti frontalieri dal 18 luglio 2023 sono invece assoggettati a un regime di tassazione concorrente: in Svizzera l’imposizione non può eccedere l’80 per cento di quella ordinaria, mentre in Italia il reddito di lavoro dipendente concorre alla formazione del reddito complessivo, con applicazione della franchigia di 10.000 euro e riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 83/2023.
Il Protocollo di modifica non incide su tale assetto, che continua pertanto a trovare piena applicazione.
La definizione di lavoratore frontaliere dopo le modifiche al Protocollo
Il nuovo Protocollo interviene sulla definizione di lavoratore frontaliere, che continua a fondarsi su tre requisiti essenziali:
la residenza fiscale in un Comune situato, in tutto o in parte, entro i 20 chilometri dal confine con l’altro Stato contraente;
lo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di tale Stato;
il rientro, in linea di principio, quotidiano al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
È proprio su quest’ultimo requisito che si concentrano le principali novità.
Rientro nel Paese di residenza: ammessa una deroga fino a 45 giorni annui
Il Protocollo di modifica chiarisce che il lavoratore frontaliere può non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni nel corso dell’anno civile.
Dal computo sono espressamente esclusi i giorni di ferie e di malattia.
La possibilità di non rientrare entro tale limite costituisce una deroga regolata alla regola generale del rientro giornaliero e non comporta la perdita dello status di frontaliere, né l’applicazione di un diverso regime fiscale.
Telelavoro e smart working: limite del 25% senza effetti sullo status
Un ulteriore ambito di intervento riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di telelavoro o smart working.
Il Protocollo stabilisce che il lavoratore frontaliere può svolgere fino al 25% della propria attività lavorativa annua presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di frontaliere.
Ai fini fiscali, gli emolumenti percepiti per l’attività svolta da remoto entro tale limite sono considerati come riferibili a giorni di lavoro svolti nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro, ossia l’altro Stato contraente.
La disposizione si applica anche ai frontalieri rientranti nel regime transitorio, confermando l’obiettivo di garantire continuità di trattamento nonostante l’evoluzione delle modalità lavorative.
Importante sottolineare che questo chiarimento normativo ha una portata retroattiva, dato che si configura come interpretazione autentica della legge.
Sebbene la norma si concentri sui lavoratori frontalieri, la sua portata potrebbe estendersi anche a coloro che operano all'estero senza rientrare quotidianamente, e non possono essere considerati frontalieri ai sensi delle attuali normative.
Un esempio potrebbe essere quello dei lavoratori italiani distaccati in Svizzera che, pur risiedendo in Italia, non rientrano ogni giorno ma rispettano comunque le altre condizioni previste per il regime agevolativo. Sul tema si era espressa favorevolmente l'Agenzia con la risposta a Interpello 428 2023.
Le regole in sintesi
Allegati:Profilo Regola operativa in vigore Riferimento (Legge 217/2025 – Protocollo) Telelavoro (smart working) dei frontalieri Il lavoratore frontaliere può svolgere al massimo il 25% annuo dell’attività di lavoro dipendente in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza perdere lo status di frontaliere. Punto 2.2 del Protocollo sostitutivo (art. I) Status di lavoratore frontaliere Il telelavoro entro il limite del 25% non modifica lo status di lavoratore frontaliere ai sensi dell’Accordo. Punto 2.2 (art. I) Imposizione delle giornate in telelavoro Le remunerazioni riferibili al telelavoro (entro il 25%) sono trattate, ai fini fiscali, come giorni di lavoro svolti nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro (quindi, in linea generale, come lavoro “in Svizzera” per la tassazione convenzionale). Punto 2.2 (art. I) – coordinamento con art. 3 Accordo Plateа interessata La facoltà del telelavoro entro il 25% vale per tutti i frontalieri, inclusi quelli nel regime transitorio. Punto 2.2 (art. I) – richiamo all’art. 9 Accordo Mancato rientro giornaliero (motivi professionali) È ammesso non rientrare quotidianamente al domicilio nello Stato di residenza per motivi professionali fino a 45 giorni per anno civile. Ferie e malattia non si conteggiano nel limite. Punto 2.1 (art. I) Decorrenza applicativa Le disposizioni del Protocollo di modifica si applicano dal 1° gennaio 2024. Art. II, par. 1 Entrata in vigore (ratifica italiana) La legge di ratifica entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (G.U. n. 14 del 19/01/2026; vigente dal 20/01/2026). Legge 217/2025, art. 4 Nota operativa per studi e aziende Necessario monitorare la percentuale annua di telelavoro (≤ 25%) e i giorni di mancato rientro (≤ 45), per evitare contestazioni sullo status di frontaliere e sulla corretta applicazione del regime convenzionale. Implicazioni applicative dei punti 2.1 e 2.2 -
Autoliquidazione INAIL 2025/2026: rateazione e istruzioni
Con l'istruzione operativa del 23 dicembre 2025 sull’autoliquidazione 2025/2026, l’INAIL ha fornito le istruzioni operative per il corretto adempimento degli obblighi assicurativi, con particolare riferimento alle scadenze, alle modalità di dichiarazione delle retribuzioni, al versamento del premio e all’applicazione delle riduzioni contributive.
Le indicazioni sono rivolte ai datori di lavoro titolari di Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) e di Posizioni Assicurative Navigazione (PAN) e devono essere applicate sia nella fase di regolazione del premio 2025 sia nella determinazione della rata anticipata 2026.
In data 9 gennaio sono stati forniti anche i coefficienti per il calcolo delle rate in caso di pagamento dilazionato (vedi ultimo paragrafo).
Con la circolare 3 del 20 gennaio INAIL chiarisce che, dal 1° gennaio 2026, si applicano in via provvisoria le nuove aliquote di oscillazione “in bonus” del tasso medio per andamento infortunistico favorevole. Vedi sotto il dettaglio
Quadro normativo e scadenze dell’autoliquidazione 2025-2026
Come noto, il premio INAIL deve essere autoliquidato annualmente dal datore di lavoro sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente e di quelle presunte per l’anno in corso, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del DPR n. 1124/1965. Per l’autoliquidazione 2025/2026 restano ferme le seguenti scadenze principali:
Adempimento Termine Versamento premio in unica soluzione o prima rata 16 febbraio 2026 Versamento contributi associativi 16 febbraio 2026 Presentazione dichiarazione retribuzioni 2025 2 marzo 2026 I datori di lavoro con PAT devono trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni esclusivamente tramite i servizi telematici “AL.P.I. online” o “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio da indicare nel modello F24 è 902026. Per i datori del settore marittimo titolari di PAN è obbligatorio l’utilizzo del servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, che fornisce anche il codice da indicare nel modello F24.
Oscillazione del tasso e altre riduzioni contributive
Tra le principali novità dell’autoliquidazione 2025/2026 rientra l’applicazione, in via provvisoria dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, approvate con deliberazione INAIL n. 146 del 21 luglio 2025.
Le nuove aliquote “bonus” premiano i datori di lavoro con andamento infortunistico favorevole, ma sono applicate con riserva di conguaglio in caso di mancata adozione del decreto interministeriale attuativo o di accertamento di violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro negli ultimi due anni.
Restano inoltre confermate, a legislazione vigente, le principali riduzioni del premio assicurativo, tra cui:
- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne;
- sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera;
- esonero totale per navi iscritte al Registro Internazionale;
- incentivi per maternità, paternità e sostituzione di lavoratori in congedo;
- riduzione per imprese artigiane;
- riduzione per Campione d’Italia;
- riduzioni per cooperative agricole;
- incentivi per assunzioni ex legge n. 92/2012.
Nella circolare 3 INAIL ribadisce le indicazioni in merito all’applicazione in via provvisoria dei tassi applicabili per l’anno 2026 con l’autoliquidazione 2025/2026 e fornisce la tabella aggiornata.
<!– NLavoratori-anno del triennio (N) Valori ISAR Aliquota N <= 50 -0,50 < ISAR < 0 -14% N <= 50 -0,75 < ISAR <= -0,50 -18% N <= 50 -0,90 < ISAR <= -0,75 -21% N <= 50 -1 < ISAR <= -0,90 -25% N <= 50 ISAR = -1 -28% <!– 50 < N
50 < N <= 100 -0,50 < ISAR < 0 -15% 50 < N <= 100 -0,75 < ISAR <= -0,50 -19% 50 < N <= 100 -0,90 < ISAR <= -0,75 -23% 50 < N <= 100 -1 < ISAR <= -0,90 -27% 50 < N <= 100 ISAR = -1 -31% N > 100 -0,50 < ISAR < 0 -17% N > 100 -0,75 < ISAR <= -0,50 -22% N > 100 -0,90 < ISAR <= -0,75 -27% N > 100 -1 < ISAR <= -0,90 -32% N > 100 ISAR = -1 -37% Nota: nei casi di non significatività della PAT, l’aliquota di oscillazione in riduzione è fissata al 13%.Istruzioni operative: riduzione di presunto, rateazione e servizi online
I datori di lavoro che prevedono per il 2026 una diminuzione delle retribuzioni rispetto al 2025 devono trasmettere entro il 16 febbraio 2026 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, utilizzando il servizio online “Riduzione Presunto”. Tale comunicazione costituisce la base di calcolo del premio anticipato 2026, salvo successivi controlli INAIL.
È inoltre possibile optare per il pagamento rateale del premio in quattro rate trimestrali, ciascuna pari al 25% dell’importo dovuto. La scelta deve essere effettuata in sede di dichiarazione delle retribuzioni; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati sulla base del tasso medio dei titoli di Stato.
Infine, l’INAIL ha comunicato le date di apertura dei servizi telematici necessari per l’autoliquidazione 2025/2026, con avvio progressivo a partire
- dal 2 gennaio 2026 per la riduzione di presunto e
- dall’8 gennaio 2026 per i servizi di invio delle dichiarazioni e calcolo del premio.
Di seguito i link diretti ai servizi:
- AL.P.I. online – Autoliquidazione Premio INAIL (PAT)
- Invio telematico Dichiarazione Salari (PAT)
- Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN – settore marittimo)
- Riduzione di Presunto – Comunicazione riduzione retribuzioni
- Armo/Disarmo – Assicurazione (PAN)
- Guide e manuali operativi INAIL – Autoliquidazione
Tabella riepilogo scadenze
Adempimento Soggetti interessati Scadenza Note operative Comunicazione riduzione retribuzioni presunte 2026 Datori di lavoro PAT e armatori PAN 16 febbraio 2026 Servizio online “Riduzione Presunto” Versamento premio INAIL in unica soluzione Datori di lavoro PAT e PAN 16 febbraio 2026 Modello F24 (PAT: codice riferimento 902026) Versamento contributi associativi Datori di lavoro interessati 16 febbraio 2026 Pagamento in unica soluzione Presentazione dichiarazione retribuzioni 2025 Datori di lavoro PAT e PAN 2 marzo 2026 Servizi telematici INAIL obbligatori Apertura servizio Riduzione Presunto PAT e PAN 2 gennaio 2026 Accesso dal portale INAIL Apertura servizi invio dichiarazioni e calcolo premio PAT e PAN 8 gennaio 2026 AL.P.I. online / Invio retribuzioni Richiesta certificato assicurazione equipaggio Armatori con PAN Dal 2 gennaio 2026 Servizio online dedicato 1ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 16 febbraio 2026 Senza interessi 2ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 18 maggio 2026 Con interessi 3ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 20 agosto 2026 Con interessi 4ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 16 novembre 2026 Con interessi Coefficienti per calcolo interessi rateazione INAIL
Con istruzione operativa del 9 gennaio INAIL ha comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – ha pubblicato il
tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025, pari allo 2,75% , da utilizzare per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.
Sulla base di detto tasso, sono determinati i seguenti coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2025/2026, che tengono conto :
- del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e
- della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:
Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi 1° 16 febbraio 2026 16 febbraio 2026 0 2° 16 maggio 2026 18 maggio 2026 0,00670548 3° 16 agosto 2026 20 agosto 2026 0,01363699 4° 16 novembre 2026 16 novembre 2026 0,02056849 -
Registro agenti sportivi al via il 3 febbraio: il nuovo regolamento
Con il DPCM 2 dicembre 2025, n. 218, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14/2026 e in vigore dal 3 febbraio 2026, viene adottato il regolamento di attuazione e integrazione della disciplina sui rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e sull’accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
A decorrere da tale data troveranno applicazione le nuove regole operative suL Registro nazionale riguardanti le procedure di iscrizione e rinnovo, obblighi professionali, disciplina degli agenti esteri e regime sanzionatorio.
Disciplina agenti sportivi: quadro normativo – Requisiti soggettivi
Si ricorda che il regolamento sul registro degli agenti trova fondamento nell’articolo 12 del d.lgs. n. 37/2021, che ha riformato la professione e si coordina con la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il DPCM individua nel CONI il soggetto titolare della tenuta del Registro nazionale degli agenti sportivi, gestito tramite un sistema informatico centrale accessibile alle Federazioni sportive nazionali e paralimpiche.
Il Registro si articola in più sezioni:
- agenti sportivi,
- società di agenti sportivi,
- agenti sportivi stabiliti,
- ’elenco degli agenti domiciliati per attività temporanee.
Presso il Registro confluiscono anche i contratti di mandato sportivo, che devono essere depositati dagli agenti presso le Federazioni competenti.
Il decreto disciplina inoltre:
- il ruolo della Commissione per gli agenti sportivi, organo centrale per esami, iscrizioni, controlli e sanzioni, nonché
- le competenze delle Federazioni sportive in materia di attestazioni e vigilanza.
Requisiti abilitativi
Dal 3 febbraio 2026, l’esercizio della professione di agente sportivo è subordinato al rispetto degli adempimenti e delle procedure disciplinate dal nuovo regolamento.
Per l'iscrizione al Registro nazionale è necessario essere in possesso di un titolo abilitativo valido all’esercizio della professione di agente sportivo, costituito da:
- superamento della prova generale organizzata dal CONI;
- superamento della prova speciale presso la Federazione sportiva di riferimento.
Restano validi anche:
- i titoli rilasciati prima del 31 marzo 2015;
- i titoli rilasciati ai sensi della normativa previgente (es. legge n. 205/2017);
- i titoli riconosciuti per agenti sportivi stabiliti UE/SEE/Svizzera, secondo le regole sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Inoltre:
- il soggetto non deve aver riportato condanne penali definitive per reati incompatibili con l’esercizio della professione, secondo quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 37/2021.
- non devono sussistere situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, in particolare: rapporti di lavoro, collaborazione o cariche con Federazioni sportive, leghe, società sportive o enti dell’ordinamento sportivo
Le novità sul Registro nazionale agenti sportivi
Le disposizioni contenute nel DPCM 2 dicembre 2025, n. 218, in vigore dal 3 febbraio 2026, definiscono le modalità applicative della disciplina prevista dal d.lgs. n. 37/2021 in materia di esercizio della professione di agente sportivo.
La prima novità di rilievo riguarda il rafforzamento del Registro nazionale degli agenti sportivi quale presupposto unico e imprescindibile per l’esercizio della professione in Italia. L’iscrizione assume carattere annuale, con validità limitata all’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e con obbligo di rinnovo espresso.
Un secondo elemento innovativo è la digitalizzazione integrale delle procedure. Iscrizioni, rinnovi, comunicazioni di variazione e deposito dei contratti di mandato sportivo dovranno essere effettuati tramite il sistema informatico centrale del CONI. In precedenza tali adempimenti erano disciplinati in modo non omogeneo, con margini di incertezza anche ai fini dei controlli.
La Federazione sportiva di riferimento è chiamata ad attestare i requisiti entro 20 giorni, mentre il CONI deve deliberare l’iscrizione, il rinnovo o il rigetto entro i 20 giorni successivi.
Rilevanti novità emergono anche sul fronte degli obblighi professionali. Vengono standardizzati l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, senza franchigia opponibile al terzo e con durata almeno annuale, e quello di aggiornamento professionale, fissato in un minimo di 20 ore annue da completare entro il 1° novembre. Il mancato rispetto di tali obblighi assume rilievo disciplinare diretto.
Particolare attenzione è riservata alla disciplina degli agenti esteri,
Infine, il DPCM introduce un regime sanzionatorio organico e graduato, applicabile non solo agli agenti iscritti ma anche a chi esercita abusivamente la professione e ai soggetti dell’ordinamento sportivo che agevolano tali condotte.
Istruzioni operative e adempimenti
Per i soggetti in possesso dei requisiti abilitativi sopracitati, l'iscrizione richiede la stipula di una polizza assicurativa RC professionale conforme ai requisiti minimi e programmare per tempo l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale.
La domanda di iscrizione o di rinnovo dovrà essere presentata esclusivamente tramite il sistema informatico centrale del CONI, allegando la documentazione richiesta. Il rinnovo andrà depositato entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza annuale, pena il venir meno dell’iscrizione e l’impossibilità di esercitare l’attività.
Ogni variazione rilevante (assetto professionale, copertura assicurativa, requisiti) dovrà essere comunicata e depositata nel sistema entro 20 giorni dal verificarsi. Analoga attenzione dovrà essere riservata al deposito dei contratti di mandato sportivo.
Società di agenti sportivi
Le società di agenti sportivi potranno operare solo se costituite da agenti in possesso del titolo abilitativo. L’iscrizione della società al Registro nazionale è subordinata all’iscrizione dell’agente depositante e richiede la comunicazione completa dei soci e dei legali rappresentanti. Eventuali variazioni societarie dovranno essere tempestivamente aggiornate nel sistema informatico, entro il termine di 20 giorni.
Società sportive e professionisti
Per le società sportive, ASD e SSD, il decreto impone un rafforzamento delle attività di verifica preventiva. Prima di conferire un mandato o corrispondere compensi, sarà necessario accertare l’effettiva iscrizione dell’agente al Registro nazionale
Le società sportive sono inoltre tenute a una puntuale tracciabilità dei mandati e delle commissioni corrisposte, poiché entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno trasmettere al Dipartimento per lo sport la dichiarazione contenente l’elenco dei mandati conferiti e gli importi delle provvigioni pagate.
Registro agenti sportivi: la documentazione richiesta
La domanda deve essere corredata, in via ordinaria, dalla seguente documentazione:
- dati anagrafici completi del richiedente;
- titolo abilitativo all’esercizio della professione di agente sportivo (o titolo equipollente/riconosciuto);
- dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi;
- copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale, conforme ai requisiti minimi e con indicazione del massimale;
- attestazione di versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria determinati dal CONI.
Il sistema informatico inoltra automaticamente la domanda alla Federazione sportiva di riferimento, che verifica la sussistenza dei requisiti entro 20 giorni. Sulla base dell’attestazione federale, il CONI procede all’iscrizione, ovvero al rigetto motivato, entro i successivi 20 giorni.
Rinnovo annuale dell’iscrizione
Il rinnovo dovrà essere richiesto entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dell’iscrizione annuale. Alla domanda dovranno essere allegat:
- conferma della permanenza dei requisiti soggettivi;
- documentazione aggiornata della copertura assicurativa;
- attestazione dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale (20 ore);
- prova del pagamento dei diritti e dell’imposta di bollo.
Società di agenti sportivi
Per l’iscrizione della società al Registro nazionale, l’agente socio munito di rappresentanza legale dovrà depositare:
- atto costitutivo e statuto;
- elenco completo dei soci e dei legali rappresentanti;
- documentazione attestante i requisiti previsti dal d.lgs. n. 37/2021;
- visura camerale aggiornata (o documentazione equipollente per soggetti esteri);
- attestazione di regolarità dell’agente depositante.
Ogni variazione societaria dovrà essere comunicata e documentata entro 20 giorni suo dal verificarsi.
Agenti sportivi stabiliti e domiciliati all'estero
Gli agenti stabiliti UE/SEE o Svizzera dovranno allegare alla domanda di iscrizione:
provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale;
eventuale attestazione di superamento della misura compensativa;
documentazione assicurativa e requisiti generali.
Gli agenti domiciliati extra UE dovranno inoltre depositare:
accordo di collaborazione professionale con agente domiciliatario iscritto;
certificato di residenza o equivalente;
prova dell’iscrizione da almeno un anno presso una Federazione estera;
documentazione attestante l’esecuzione di almeno due mandati nell’ultimo anno fuori dall’Italia.
Contratti di mandato sportivo
I contratti di mandato sportivo dovranno essere depositati presso le Federazioni competenti tramite il sistema informatico, comprensivi di:
- dati identificativi delle parti;
- durata del mandato;
- ambito federale di riferimento;
- compenso pattuito e modalità di pagamento.
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Lavoratori ex malati oncologici: le tutele per la condizione di fragilità
Con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministero della Salute, vengono definite in modo organico le politiche attive del lavoro dedicate alle persone che sono state affette da patologie oncologiche, dando piena attuazione alle previsioni della legge 7 dicembre 2023, n. 193, sulla prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti dei malati oncologici.
Il provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale il 20 gennaio 2026.
La principale novità è il riconoscimento formale di tali soggetti come persone in condizione di fragilità, anche quando non sono più in fase acuta di malattia. Il decreto chiarisce infatti che rientrano nella platea dei destinatari sia i soggetti dichiarati guariti, sia coloro che, pur senza evidenza attuale di malattia, sono sottoposti a trattamenti prolungati o follow up clinici.
L’obiettivo è favorire eguaglianza di opportunità nell’accesso, nella permanenza e nello sviluppo dei percorsi lavorativi, rafforzando il collegamento tra politiche del lavoro, salute e inclusione sociale.
Il provvedimento si inserisce in un contesto più ampio di riforme sostenute da programmi europei e nazionali, puntando a superare ostacoli organizzativi, formativi e culturali che spesso limitano il rientro o la continuità lavorativa delle persone colpite da patologie oncologiche.
Vediamo meglio i contenuti .
Beneficiari e misure attivabili
I beneficiari delle misure individuate dal decreto sono considerati, a tutti gli effetti, lavoratori fragili o vulnerabili e possono accedere a diversi strumenti già operativi nel sistema delle politiche attive.
Tra questi rientra il Programma GOL, con l’inserimento nel Percorso 4 “Lavoro e inclusione”, che prevede servizi personalizzati di orientamento, accompagnamento e inserimento lavorativo.
Un ruolo rilevante è attribuito anche al Fondo Nuove Competenze, che consente ai datori di lavoro privati di rimodulare l’orario di lavoro per finalità formative, ottenendo contributi a copertura del costo delle ore dedicate alla formazione. Questa misura rappresenta un’opportunità concreta per aggiornare o riqualificare le competenze dei lavoratori rientranti dopo la malattia, favorendone l’adattamento a mansioni compatibili con le condizioni di salute.
Il decreto richiama inoltre l’accesso all’Assegno di Inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro, strumenti che integrano sostegno economico e percorsi di attivazione lavorativa per soggetti in condizioni di fragilità o rischio di esclusione.
Gli strumenti operativi
Dal punto di vista operativo, il decreto quindi non introduce nuove procedure autonome, ma richiama un utilizzo coordinato degli strumenti già esistenti, demandando a servizi per l’impiego, enti di formazione e datori di lavoro l’attuazione concreta delle misure. Per le aziende, particolare attenzione deve essere posta alla gestione del rientro o della permanenza in servizio dei lavoratori interessati, anche attraverso l’aggiornamento della valutazione dei rischi e il coinvolgimento del medico competente.
il provvedimento rafforza il principio degli accomodamenti ragionevoli, intesi come adattamenti organizzativi, tecnologici o dei tempi di lavoro necessari a garantire un’occupazione dignitosa e non discriminatoria. Tali interventi possono includere, ad esempio, flessibilità oraria, modifica delle mansioni, smart working o adeguamenti della postazione di lavoro.
Gli accomodamenti ragionevoli devono essere valutati caso per caso, evitando soluzioni standardizzate. Il decreto ribadisce anche che tali misure non devono comportare oneri sproporzionati, ma costituiscono un dovere organizzativo finalizzato a prevenire discriminazioni.
Sul piano finanziario, è prevista una clausola di invarianza, con utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Non sono fissate scadenze specifiche, trattandosi di misure immediatamente applicabili attraverso i canali ordinari delle politiche attive.
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Adeguamento ISTAT canoni di locazione: indice FOI dicembre 2025
E' stato reso noto dall’ISTAT l'indice FOI aggiornato per il mese di dicembre 2025, ed è il valore da utilizzare per le rivalutazioni che fanno riferimento a fine anno. Secondo l’ISTAT:
l’indice generale FOI (base 2015=100) è pari a 121,5;
- la variazione mensile (dicembre 2025 vs novembre 2025) è +0,2%;
- la variazione tendenziale annua (dicembre 2025 vs dicembre 2024) è +1,1%;
- la variazione biennale (dicembre 2025 vs dicembre 2023) è +2,2%.
Questi dati sono alla base delle percentuali da utilizzare nei calcoli operativi per l’adeguamento degli importi indicizzati. In particolare, quando la normativa o il contratto prevede una rivalutazione percentuale dell’indice FOI, la variazione tendenziale annua è il dato da considerare per determinare l’entità dell’aggiornamento.
Di seguito ricordiamo in sintesi cos'è l'indice Foi e vediamo qualche indicazione pratica per l'utilizzo.
Indice ISTAT FOI: Cos’è
L’indice FOI — Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi — è un numero indice pubblicato dall’ISTAT indispensabile per eseguire adeguamenti monetari e rivalutazioni previste dalla legge o dai contratti.
Si tratta del dato ufficiale da utilizzare per adeguare periodicamente importi come canoni di locazione, assegni di mantenimento, trattamento di fine rapporto, e altri valori monetari, all’inflazione, come previsto dall’art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 392,
Rispetto all'indice ISTAT ordinario e' costituito dal valore di variazione dei prezzi al consumo con esclusione dei consumi di tabacchi per renderlo maggiormente rappresentativo dei consumi familiari tipici delle famiglie.
Indici ISTAT 2025 per adeguamento affitti
Mese 2025 Indice FOI (base 2015=100) Variaz. % annua Variaz. % mensile Gennaio 120,9 +1,3% +0,6% Febbraio 121,1 +1,5% +0,2% Marzo 121,4 +1,7% +0,2% Aprile 121,3 +1,7% -0,1% Maggio 121,2 +1,4% -0,1% Giugno 121,3 +1,5% +0,1% Luglio 121,8 +1,5% +0,4% Agosto 121,8 +1,4% 0,0% Settembre 121,7 +1,4% -0,1% Ottobre 121,4 +1,1% -0,2% Novembre 121,3 +1,0% -0,1% Dicembre 121,5 +1,1% +0,2% Come si effettua in pratica l’adeguamento ISTAT dei canoni di locazione
L’aggiornamento ISTAT del canone di locazione si effettua applicando la variazione dell’indice FOI senza tabacchi al canone in vigore, secondo quanto previsto dal contratto.
In pratica, il primo passaggio consiste nel verificare che nel contratto di locazione sia presente una clausola di adeguamento ISTAT; in assenza di tale previsione, l’aggiornamento non può essere applicato. Una volta accertata la clausola, occorre individuare il periodo di riferimento per il calcolo, che normalmente coincide con l’annualità contrattuale (ad esempio, dal mese di decorrenza del contratto allo stesso mese dell’anno successivo).
Il calcolo si basa sulla variazione percentuale dell’indice FOI tra due periodi: il mese iniziale di riferimento e il mese finale per cui si applica l’aggiornamento. L’ISTAT pubblica mensilmente sia il valore dell’indice sia la variazione percentuale utile per le rivalutazioni monetarie. In molti contratti di locazione è previsto che l’adeguamento avvenga in misura parziale, solitamente al 75% della variazione FOI, anche se nulla vieta che sia applicato al 100%, se espressamente pattuito.
Dal punto di vista pratico, l’aggiornamento può essere calcolato:
- utilizzando i valori ufficiali FOI pubblicati dall’ISTAT e applicando manualmente la percentuale prevista;
- oppure tramite strumenti di calcolo automatici, come fogli Excel dedicati, che consentono di inserire il canone, il periodo di riferimento e la percentuale contrattuale, ottenendo immediatamente il nuovo importo aggiornato.
Una volta determinato il nuovo canone, il locatore deve comunicare l’adeguamento al conduttore, di norma con comunicazione scritta (raccomandata, PEC o altro mezzo tracciabile), specificando il nuovo importo e la decorrenza dell’aumento. L’adeguamento ISTAT non ha effetto retroattivo, salvo diversa previsione contrattuale, e decorre dal momento della richiesta o dalla scadenza annuale indicata nel contratto.
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Costo rimpatrio extracomunitari aggiornato: le sanzioni al datore
E' stato aggiornato per il 2025 dal Ministero dell'Interno, con decreto firmato dal Capo della Polizia, il costo medio del rimpatrio degli extracomunitari irregolari come previsto dal Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE.
Il decreto, datato 21 maggio 2025, e pubblicato in GU Serie Generale n.138 del 10.1.2026) innalza il costo per l'anno 2025, a euro 3.637,87.
Si ricorda che in ragione di tale importo viene commisurata la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art 22 comma 12-ter del dlgs 286/1998 nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare.
Costo rimpatrio 2025 e sanzione per lavoro irregolare
Il Regolamento in materia è stato emanato con decreto ministeriale 22 dicembre 2018 n.151 (G.U. 15 febbraio 2019, n. 39) e attua la previsione del D.Lgs. n. 109/2012 che ha modificato il T.U. sull'immigrazione inasprendo le sanzioni applicabili a chi impiega irregolarmente stranieri.
In particolare si prevede che "il costo medio del rimpatrio avuto riguardo all'anno in cui e' pronunciata la sentenza di condanna, e' dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce, dei valori risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno".
Il costo e' poi aumentato nella misura del 30% in ragione dell'incidenza degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e scorta.
Il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore per l'anno 2024 era fissato in euro 2.864,77.
Va ricordato che tale sanzione accessoria viene applicata secondo l'art. 22 del T.U. immigrazione, nel caso in cui il datore di lavoro sia stato condannato alla reclusione da sei mesi a tre anni e alla multa di 5000 euro per ogni lavoratore per aver impiegato cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto revocato o annullato.
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