• Banche, Imprese e Assicurazioni

    IVASS contributo vigilanza 2025 importi e versamento

    Con decreto del 10 ottobre 2025 il ministero dell'economia ha stabilito misura e modalita' di  versamento  all'Istituto  di  vigilanza  sulle assicurazioni del contributo dovuto per  l'anno  2025  dalle  imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione.

    Misura del contributo IVASS 2025 e soggetti obbligati

    Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2025 all'IVASS  e'  stabilito  nella  misura  di  seguito

    indicata: 

        a) 0,53 per mille dei premi incassati nel  2024  a  carico  delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in  Italia e  delle  sedi  secondarie   delle   imprese   di   assicurazione   e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia; 

        b) 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2024 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia  in  regime

    di stabilimento e in libera prestazione di servizi. 

    Il contributo  di  vigilanza   va corrisposto 

        a) dalle Rappresentanze situate in Italia delle  imprese  europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi

    raccolti nel territorio italiano; 

        b) dalle case madri delle imprese europee che operano  in  Italia in regime di libera prestazione  di  servizi, dal proprio paese di origine o tramite rappresentanze situate in  altri paesi europei, con riguardo ai premi  complessivamente  raccolti  nel territorio italiano. 

       Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza. 

      Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza  i premi   sono  depurati  degli  oneri   di gestione,  quantificati, in misura  pari  al 4,37 per cento 

    Come si versa il contributo IVASS

    l  contributo  di  vigilanza  per  l'anno  2025   e'   versato direttamente all'IVASS, nei termini di cui all'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e secondo  le  modalita' di cui al  provvedimento  dell'IVASS  n.  39  del  4  dicembre  2015, ulteriormente modificato dai provvedimenti IVASS del 23 luglio  2019, n. 87, e   n.  113  del  6  ottobre  2021, consultabili sul sito internet dell'Istituto nella sezione  Normativa – Normativa secondaria emanata da IVASS 

    In sintesi il contributo IVASS  si paga  in due rate:

    • una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente;
    • una a saldo e conguaglio nei termini stabiliti dall’Istituto (dopo il decreto annuale MEF) solitamente entro il mese di ottobre.

    Il contributo è commisurato ai premi incassati nell’esercizio precedente, escluse le tasse e le imposte e al netto di un’aliquota per oneri di gestione determinata dall’Istituto 

    Per le imprese comunitarie iscritte negli elenchi in appendice all’Albo il contributo è calcolato sui premi incassati in Italia.

    Dopo aver calcolato il contributo le imprese, attraverso il portale accessibile all’indirizzo www.unimatica.it , devono generare l’avviso di pagamento PagoPA  , anche mediante carta di credito attraverso il portale di Unimatica., In alternativa l’avviso PagoPA può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati .  (L’elenco  è disponibile sul sito internet di PagoPA S.p.A. )

    Per ulteriori informazioni è possibile interpellare il servizio  Unimatica:

    • [email protected]
    • numero verde 800.669685 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 per chiamate dall’Italia.

    Si ricorda che entro il termine per il pagamento della rata a saldo e conguaglio deve essere compilata e trasmessa all’Istituto all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] una autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale a o da un suo delegato.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Legge di Bilancio 2026: detassazione per aumenti contrattuali e premi

    La bozza della legge di bilancio 2026 è stata varata oggi dal Governo con importanti novità in tema di lavoro dipendente . 

    Si segnalano in particolare le seguenti novità per i salari: 

    • Detassazione premi di produttivita al 1 %
    • tassa fissa del 5% sugli aumenti retributivi decisi nei rinnovi contrattuali del 2025 e 2026, per i dipendenti con reddito fino a 28mila euro
    • conferma della detassazione degli straordinari nel lavoro notturno e su turni
    • si rafforza il trattamento integrativo per le mamme con almeno due figli da 40 a 60 euro

    Si attende il testo ufficiale per ulteriori dettagli.

    Di seguito le proposte avanzate nelle scorse settimane dal ministro del lavoro Calderone, che non era presente in Conferenza Stampa post consiglio.

    Le misure per i rinnovi contrattuali proposte dal ministro

    La misura principale proposta da Calderone era  una cedolare secca del 10% (imposta sostitutiva dell’Irpef) sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) nel settore privato.

    Sarebbe valida dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, per tutta la durata del contratto.

    L’obiettivo è sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori e incentivare la contrattazione collettiva, tassando meno gli aumenti previsti dai rinnovi.

    Il costo stimato per lo Stato è di circa 1,8 miliardi di euro annui, ma si attende un effetto positivo sui consumi e un recupero parziale di gettito Iva (circa 200 milioni).

    Èra in valutazione una cedolare secca del 10% anche per:

    • ore di straordinario,
    • lavoro festivo e notturno,
    • e indennità da turnazione.

    L’agevolazione si applicherebbe per i redditi fino a 25.000 euro annui, entro un massimale di 3.000 euro di compensi agevolabili.

     Adeguamento automatico dei salari all’inflazione (Ipca)

    È allo studio una norma che, in caso di mancato rinnovo del Ccnl entro 24 mesi dalla scadenza, preveda l’adeguamento automatico delle retribuzioni all’indice Ipca (prezzi al consumo armonizzato), con un tetto massimo del 5% annuo.

    Entrerebbe in vigore dal 1° gennaio 2026 e avrebbe lo scopo di evitare il blocco salariale in assenza di nuovi accordi.

    Aumento fringe benefits

    Si prevedeva,  ma non è stato confermato, di raddoppiare i limiti di esenzione fiscale dei fringe benefit:

    • da 1.000 a 2.000 euro per tutti i lavoratori;
    • da 2.000 a 4.000 euro per i lavoratori con figli a carico.

    L’obiettivo è sostenere il reddito dei dipendenti e favorire le politiche di welfare aziendale.

    Va ricordato che la bozza prpposta dal Governo potrebbe essere modificata nella discussione in Parlamento, prima della approvazione definitiva di fine anno.

  • PRIMO PIANO

    Albo autotrasporti: ecco le quote 2026

    E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16.10.2025 la delibera   del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2026 in cui vengono adeguati con arrotondamenti minimi gli importi  già in vigore 

    La quota da versare , entro la scadenza del 31 dicembre 2025 e' stabilita nelle seguenti TRE misure: 

    1. Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque  iscritte all'albo: € 30,00.
    2. Ulteriore quota sulla base del parco veicoli aziendale indipendentemente dalla massa come da   nuova tabella seguente:

    dimensione azienda categoria

    n. veicoli

    importo in euro

    A

    da 2 a 5

    5,00

    B

    da 6 a 10         

    10,00

    C

    da 11 a 50

    26,00

    D

    da 51 a 100       

    103,00

    E

    da 101 a 200 

    256,00

    F

    superiore a 200   

     516,00

    3.  Ulteriore quota (in aggiunta a quelle   precedenti ) per  ogni  veicolo  di  massa  superiore  a  6.000  chilogrammi  di  cui  l'impresa  e' titolare, come da tabella che segue:

    dimensione azienda categoria

    massa complessiva veicoli o trattore con p so rimorchiabile

    importo in euro

    A

    da 6.001 11.500 kg

    5,00
     

    B

    da 11.501 a 26.000  kg

    8,00

    C

    oltre 26.000 |kg

    10,00

    Albo autotrasportatori Quota 2026 le modalità di pagamento

    Confermate anche, per il versamento  le due modalità alternative  sulla  piattaforma PagoPA raggiungibile anche dalla  apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito  www.alboautotrasporto.it 

    Viene proposto in automatico l'importo   relativo all'anno 2026  e ad eventuali annualità pregresse  non  corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella  stessa sezione «Pagamento quote» del portale

    1.     pagamento   online,    effettuato    in    modo    integrato nell'applicazione  dei  pagamenti.  L'utente  viene   automaticamente  reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono  di  scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in  tempo  reale  utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto; 
    2.     pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD)  che avviene in modalità differita. L'utente stampa o visualizza  il  pdf  dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una  delle  modalita'   presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

     L'utente potrà pagare una posizione debitoria alla volta. 

    ATTENZIONE  Anche le  imprese  iscritte  alla  Provincia autonoma  di  Bolzano,  dovranno  effettuare  il  pagamento  attraverso  la  piattaforma  PagoPA , fermo restando che la piattaforma consentirà il pagamento  esclusivamente a favore della provincia autonoma. 

    Va sottolineato che qualora il versamento non venga effettuato entro il termine ,  l'iscrizione all'Albo sara' sospesa. 

    La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2025 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

  • Lavoro Dipendente

    Fondo Aereo formazione professionale: istruzioni per le domande

    Con il messaggio 3030 del 10 ottobre INPS comunica la diposnibilità delle procedura di domanda e le prime istruzioni per le domande di finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, nonché per la gestione e la trasmissione delle domande afferenti al c.d. regime transitorio. che era stato illustrato  dnella circolare 138 2022 

    Gli interventi formativi ammessi sono i seguenti :

    • a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;
    • b) interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente;
    • c)  interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati.

    Procedura di domanda

    La domanda può essere presentata dai datori di lavoro o dai consulenti del lavoro direttamente dal sito internet www.i nps.it, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID di almeno secondo livello, CIE o CNS). Dopo avere digitato in cerca “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, scegliere l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà”. 

    Dal menu a tendina della procedura di presentazione della domanda scegliere per intervento: “008 Formazione Ammissibilità” e quindi per Fondo: “20 Fondo Trasporto Aereo Dipendenti (A)” oppure “21 Trasporto Aereo Personale da Assumere (B)” o “22 Trasporto aereo Personale in Naspi (C)”.

    Per ulteriori dettagli si rinvia al manuale online presente nell’“Area Download” nella home page della procedura.

  • Lavoro Dipendente

    Indennità di malattia: nuove regole Uniemens dal 2026

    Con il messaggio 3029 del 10 ottobre 2025 INPS comunica novità pr la comunicazione dei periodi di malattia indennizzabili per i lavoratori dipendenti del settore privato.

    A partire dalla competenza gennaio 2026, il flusso Uniemens dovrà comprendere la compilazione del calendario giornaliero tramite l’elemento <Giorno> (come previsto nel Documento tecnico).

    L’obiettivo è migliorare i controlli di coerenza tra esposizione dell’evento, accrediti figurativi e conguagli di indennità di malattia anticipate dal datore di lavoro.

    Ecco le principali regole di compilazione

    • L’assenza va indicata con <CodiceEvento> = “MAL”.
    • Le settimane interessate devono riportare il “tipo copertura” come da prassi ordinaria.
    • L’elemento <DiffAccredito> deve contenere la retribuzione persa per malattia nel mese.

    Ambito di applicazione

    Il calendario giornaliero va compilato per tutti gli eventi di malattia, indipendentemente dalla durata (anche inferiore a 7 giorni), per consentire all’Istituto la verifica del periodo effettivo di malattia.

    Valorizzazione e codici Uniemens

    Valorizzazione dell’elemento <Giorno>

    • <Lavorato> = “N”.
    • <CodiceEventoGiorn> = “MAL”.
    • <InfoAggEvento>: indicare il PUC (per certificato telematico), oppure la data inizio malattia o il protocollo del certificato cartaceo.
    • <TipoInfoAggEvento> = “CM” (PUC), “DT” (data), “PR” (protocollo).

    Codici di copertura giornaliera

    • Giorno    Tipo di valorizzazione    Codice
    • Lunedì–Venerdì (oltre i 3 giorni di carenza)    Giorni indennizzati    “1” o “2”
    • Prime 3 giornate di carenza / eventi < 7 giorni    Retribuite dal datore / non indennizzate    “0”
    • Sabato e domenica    Sempre “0” (giorni inclusi nel periodo)    “0”
    • Per gli eventi ≥ 7 giorni: le prime 3 giornate “0”, poi “1/2” nei giorni feriali, “0” nei festivi.
    • Per gli eventi < 7 giorni: tutti i giorni “0”.

    Dal periodo di competenza gennaio 2026, si utilizzano esclusivamente i nuovi codici conguaglio nell’elemento <InfoAggCausaliContrib>:

    • Codice    Descrizione    Evento
    • 0058    Importo indennità economica di malattia anticipata    MAL
    • E777    Differenze indennità malattia    MAL

    Identificazione del motivo di utilizzo

    • <IdentMotivoUtilizzoCausale> = PUC, DATA o PROTOCOLLO.
    • <AnnoMeseRif> = mese di competenza dell’evento.
    • <ImportoAnnoMeseRif> = importo conguagliato per il singolo motivo.

    Per più eventi nello stesso mese:

    si possono inviare più <InfoAggCausaliContrib> (uno per ciascun evento) oppure più <IdentMotivoUtilizzoCausale> nello stesso elemento.

    Per eventi con più certificati di continuazione, indicare tutti i PUC o protocolli ricorsivi.

    Calendario e regolarizzazioni

    Calendario differito: le nuove regole valgono dal flusso febbraio 2026 (calendario di gennaio).

    Per esposizioni pregresse (ante gennaio 2026) si applicano le vecchie modalità.

    Il codice E775 (“Restituzione indennità malattia indebita”) non è più utilizzabile → si procede tramite flusso regolarizzativo.

    Restano invariati i codici “R806” e “R808”.

    Nell'allegato al messaggio una tabella di riepilogo

  • Riforme del Governo Draghi

    Fondo bambini oncologici: graduatoria 2025

    Il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto  con la graduatoria per il 2025 dei progetti presentati dagli enti per accedere alle risorse del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica istituito dall'articolo 1, comma 338, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 e prevista dall’Avviso n. 1/2025, adottato Direzione Generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese  con il D.D. n. 39 del 7 aprile 2025, Si ricorda che la  dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro annui, in base allo stanziamento permanente introdotto dall’articolo 1, comma 329, della L. 30 dicembre 2020, n. 178. 

    Il decreto ammette al finanziamento statale i  progetti  presentati dalle associazioni dell'elenco sottostante  (denominazione- punti):

    1 SOCIETA’ PER L’ASSISTENZA AL MALATO ONCOLOGICO TERMINALE CATANIA ENTE  DEL TERZO SETTORE  –  93
    2 UGI – UNIONE GENITORI ITALIANI –  93
    3 PETER PAN ODV  92
    4 SOLETERRE STRATEGIE DI PACE ONLUS, IN BREVE SOLETERRE –  91
    5 S.A.M.O.T. ONLUS – 90
    6 ASSOCIAZIONE ANDREA TUDISCO ONLUS – 89
    7 ASSOCIAZIONE LIGURE DEL BAMBINO EMOPATICO ED ONCOLOGICO ODV – 88
    8 L’ALBERO DEI DESIDERI ENTE DEL TERZO SETTORE –  86
    9 F.A.V.O. FED. ITA ASS.VOL. IN ONC 97320000587 86
    10 LA COLLINA DEGLI ELFI 9 –  85
    11 ANVOLT – ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI LOTTA CONTRO I TUMORI –  78
    12 AIL ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE LINFOMI E MIELOMA ONLUS  –  76
    13 AGOP ONLUS – 75
    14 OFFICINE BUONE ONLUS  70
    15 AGEOP RICERCA – ODV   69
    16 ASSOCIAZIONE DAVIDE CIAVATTINI PER LA RICERCA E LA CURA DEI TUMORI E LEUCEMIE DEI BAMBINI ONLUS 66
    17 FONDAZIONE MARIA TERESA LAVAZZA – 63
    18 CUORE E MANI APERTE ODV  –  57
    19 ASLTI ODV  –  52
    20 LA BAND DEGLI ORSI  – 51
    21 ASSOCIAZIONE CILLA ODV  – 3 43
    22 DIATESO CARE APS  –  43
    23 IL CORAGGIO DEI BAMBINI AURORA MP CANNOLICCHIO ETS –  41
    24 NOI PER VOI – 34
    25 APS SPAZIO 47  –  33
    Con successivo provvedimento saranno individuati  gli enti ammessi e i relativi  importi dei fondi assegnati meo  limiti delle risorse.

    QUI testo del decreto.

    Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica

    Vale la pena ricordare che al fondo in esame  possono accedere le associazioni che svolgono attività di:

    • assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria (in tutte le forme)
    • in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

    Il regolamento sull'utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il D.M. 9 ottobre 2019, n. 175106

    In base a tale regolamento, il fondo è destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle summenzionate attività, attraverso progetti promossi dalle associazioni beneficiarie, anche in partenariato tra di esse. 

    I progetti devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni: 

    a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari; 

    b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari; 

    c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;

    d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura; 

    e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;

    f) riabilitazione psicomotoria dei bambini; 

    g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico; 

    h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.

    Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni suddette ed altri enti, pubblici o privati, i quali non possono essere beneficiari delle risorse del fondo, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Verifiche attrezzature: elenco abilitati al 9 ottobre 2025

     Il Ministero del lavoro ha reso noto di avere  adottato  con il Decreto Direttoriale 109 del 9.10.2025 il “65° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” (come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011,  recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto  legislativo").

    Il decreto  sostituisce integralmente il precedente Elenco n. 64  pubblicato   il 26 luglio  2025.

    In sintesi, ci sono modifiche dalla data    del 9 ottobre per le società: CERVINO s.r.l., PRE JOB  INSPECTIONS S.r.l., RINA Services S.p.A., VAI – Verificatori Associati Italiani s.r.l. e Verimpianti s.r.l.

    Di seguito ricordiamo in cosa consistono gli obblighi di verifica e quali sono le attrezzature soggette.

    Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette

    Si evidenzia  che l'obbligo di verifica riguarda   le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto,  come, ad esempio, 

    • le scale aeree a inclinazione variabile, 
    • le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
    • gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
    • ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. 

    ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo  stato di conservazione e di efficienza ai fini della  sicurezza.

    La frequenza delle verifiche è indicata  nel medesimo decreto 11.4.2011

    ATTENZIONE:

    1.   per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL  che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra  inutilmente  il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
    2.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione  entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al  controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.

    Verifiche attrezzature: gli adempimenti dei soggetti abilitati

       Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati  sono i seguenti:

    • il rispetto dei termini previsti dal  D.I. 11.4.2011 e 
    •  l'obbligo di  riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.   Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della   funzione.
    • Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un  periodo non inferiore a dieci anni.
    • Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente  comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione
    •  All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1,   lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.

    Allegati: