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Rinnovo CCNL Telecomunicazioni: aumenti, welfare e nuovo inquadramento
Il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Telecomunicazioni, siglato l’11 novembre da Asstel e dai sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, segna un passaggio decisivo per l’intera filiera. Dopo quasi tre anni di vacanza contrattuale, il nuovo CCNL, valido per i trienni 2023-2025 e 2026-2028, si presenta come un accordo di “trasformazione”, capace di intercettare i profondi cambiamenti tecnologici, organizzativi e di mercato che stanno ridisegnando il settore.
Per il presidente di Asstel, Pietro Labriola, si tratta di un «punto di svolta», non solo per l’impianto economico del rinnovo, ma soprattutto per la capacità del contratto di mettere «al centro il valore delle persone», in un settore attraversato da instabilità competitive e da nuove complessità legate ai processi di digitalizzazione. Un giudizio condiviso da Laura Di Raimondo, direttrice generale di Asstel, che definisce il nuovo assetto come «uno strumento concreto per governare le trasformazioni in atto», sottolineando il superamento dei vecchi livelli di inquadramento e l’ingresso di un modello basato sulle aree professionali.
Il rinnovo riguarda circa 200mila lavoratori, includendo il vasto segmento del CRM-BPO, spesso teatro di pressioni competitive e fenomeni di dumping contrattuale. Proprio su questo terreno il contratto interviene con una riforma di rilievo, introducendo misure di flessibilità e sostenibilità per garantire continuità occupazionale, a fronte di un mercato in profonda evoluzione. Anche per i sindacati l’accordo rappresenta una risposta ai problemi di reddito, ma anche un argine ai contratti pirata e un sostegno alla qualità del lavoro.
Novità contrattuali rinnovo contratto TLC
Uno dei pilastri del rinnovo è il nuovo sistema di classificazione professionale, centrato sulle Aree Professionali, che sostituiscono i livelli tradizionali. L’obiettivo è rendere più trasparente il riconoscimento delle competenze e collegare in modo diretto responsabilità, crescita professionale e progressione retributiva. Il modello prevede una doppia architettura: una generale, valida per l’intero settore, e una specifica per le attività del CRM-BPO, considerato il segmento più fragile sotto il profilo della concorrenza e delle transizioni tecnologiche.
Accanto alla riforma degli inquadramenti, il contratto aggiorna tutta la disciplina legata alle nuove tecnologie, dai sistemi informatici a supporto delle attività operative ai percorsi formativi certificati, nel tentativo di rafforzare la competitività del settore e migliorare l’occupabilità dei lavoratori. In materia di lavoro agile, il CCNL sancisce una piena equivalenza fra prestazioni in sede e da remoto e introduce strumenti utili alla contrattazione aziendale per rendere strutturale lo smart working.
Sul piano delle tutele, sono significative le innovazioni in tema di permessi, congedi e welfare:
Vengono ampliate le possibilità per i genitori con figli ricoverati (fino ai 18 anni di età) e aumentano a 125 ore i permessi destinati all’assistenza di figli con bisogni educativi speciali.
Per le donne vittime di violenza è previsto un ampliamento delle agevolazioni, che includono la possibilità di richiedere il part time.
Recepite le novità normative sul congedo di paternità, che viene fissato a 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), interamente retribuiti al 100%.
Un elemento ulteriore riguarda la neutralizzazione del periodo di comporto per i lavoratori con disabilità superiore al 66%, nelle giornate di malattia collegate allo stato di disabilità. Sul fronte dell’assistenza sanitaria, le parti hanno inoltre definito l’avvio di una fase di studio per la creazione, dal luglio 2026, di un fondo sanitario di categoria per le aziende prive di sistemi integrativi.
Infine, vengono reintrodotte le causali per il tempo determinato, adeguate alle norme vigenti, e rafforzate le informative nella somministrazione, che dovranno includere dati per singole sedi in caso di imprese plurilocalizzate. Il contratto recepisce anche l’istituzione della nuova festività del 4 ottobre – San Francesco.
Il comparto CRM BPO
Nel rinnovo del CCNL Tlc assume un ruolo centrale il comparto CRM-BPO, acronimo che indica l’insieme delle attività di Customer Relationship Management e di Business Process Outsourcing.
Si tratta del vasto segmento dei servizi di customer care, dei call center e delle lavorazioni di back office affidate in outsourcing dagli operatori telefonici, un’area che negli ultimi anni ha subito pressioni competitive particolarmente intense e che spesso è stata esposta a fenomeni di dumping contrattuale.
Proprio per queste ragioni il contratto introduce, per la prima volta, una disciplina specifica dedicata a questo settore, con strumenti mirati a garantire maggiore sostenibilità economica, continuità occupazionale e flessibilità organizzativa. L’obiettivo è valorizzare un comparto considerato essenziale per la filiera, ma al tempo stesso più vulnerabile ai cambiamenti tecnologici e ai modelli produttivi in rapida evoluzione.
Novità economiche rinnovo contratto TLC
Sul piano economico, il rinnovo riconosce un aumento complessivo di 298 euro mensili ai lavoratori inquadrati al 5° livello (Livello C1 nel nuovo sistema). L’incremento verrà erogato in quattro tranche tra il 2026 e il 2028.
Per il segmento CRM-BPO, interessato da un percorso differenziato, l’aumento complessivo è di 288 euro, con un’articolazione delle tranche più distribuita nel tempo.
L’accordo prevede inoltre un incremento delle contribuzioni al fondo pensione Telemaco (1,6% dal 1° gennaio 2026) e al Fondo Bilaterale di Solidarietà, con un aumento allo 0,20% per la quota aziendale e allo 0,10% per quella dei lavoratori.
Nel triennio 2026-2028 sarà riconosciuto anche il recupero dell’inflazione Ipca maturata nei due cicli negoziali. Sul versante dell’Elemento di Garanzia Retributiva, le aziende saranno esonerate in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali per più di 26 settimane o se coinvolgono oltre il 30% della forza lavoro; resta invece il divieto di decurtazione per tutte le assenze che comportano conservazione del posto.
Di seguito le tabelle riepilogative degli incrementi economici:
Tabella aumenti – Comparto generale
Decorrenza Aumento (euro) 1° gennaio 2026 100 1° dicembre 2026 50 1° luglio 2027 50 1° dicembre 2028 98 Totale 298 Tabella aumenti – Comparto CRM-BPO
Decorrenza Aumento (euro) 1° aprile 2026 50 1° dicembre 2026 35 1° dicembre 2027 50 1° luglio 2028 50 1° dicembre 2028 103 Totale 288 -
Contratti solidarietà 2025: invio domande dal 30 novembre
Con un una nuova nota sul proprio sito istituzionale il Ministero del lavoro ricorda che:
- dal 30 novembre al 10 dicembre 2025 sarà aperta la piattaforma per l'inoltro delle domande di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà industriale difensiva.
Ricordiamo che si tratta dello sgravio del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro previsto per situazioni di crisi e riorganizzazione aziendale a seguito dei quali un accordo in sede ministeriale preveda per i lavoratori una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Dal 2 novembre è già possibile la precompilazione delle istanze che è disponibile
- nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali” (ove è possibile consultare anche la normativa di riferimento), oppure
- accedendo direttamente alla pagina “Servizi lavoro"
Sgravio per contratti di solidarietà 2025
Lo sgravio viene concesso su richiesta dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, ai datori di lavoro che abbiano stipulato appositi accordi in sede ministeriale con la parte sindacale e consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori coinvolti, purché l'orario di lavoro sia ridotto di oltre il 20% per esigenze di riorganizzazione per mantenere i livelli produttivi.
Il beneficio si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro e deve essere rapportato a ciascun periodo di paga durante il periodo autorizzato per la fruizione d.
Dato che l'obbligo contributivo nasce alla scadenza del periodo di paga, l'agevolazione è applicabile nel periodo a cui si riferisce la denuncia, in relazione all'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore, verificato mensilmente.
Va anche sottolineato che alcune voci contributive non sono soggette alla riduzione, come
- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 (0,30% della retribuzione imponibile),
- il contributo di solidarietà sui versamenti alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria (legge 166/1991) e
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs 182/1997).
Il ministero ricorda che, come precisato nella Circolare n. 19 del 27 novembre 2017 “(…) lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto”.
Sgravio contratti di solidarietà 2024: come fare domanda
Lo sgravio contributivo per contratti di solidarieta va richiesto esclusivamente attraverso l'applicativo web "sgravicdsonline" sul portale dedicato alla decontribuzione per contratti di solidarietà industriale, creato nel 2019.
Si accede esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica).
Il pagamento dell’imposta di bollo è consentito solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo.
ATTENZIONE l’applicativo web “sgravicdsonline” non consentirà l’invio dell’istanza nel termine perentorio 30 novembre – 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “PagoPA”.
Si raccomanda di tenere conto dei tempi tecnici necessari ad espletare il pagamento tramite PagoPA, soprattutto in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze (30 novembre 2024– 10 dicembre 2024).
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Amministratori di condominio: definite le indennità 2025
Le Parti sociali del settore dei servizi di amministrazione condominiale hanno raggiunto un nuovo accordo relativo alla determinazione dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) prevista dal CCNL “Dipendenti degli Studi Professionali che amministrano Condomini o Immobili”, siglato da Anaci-Saci e Cisal Terziario.
Il contratto collettivo, in vigore dal 1° luglio 2022, è scaduto il 30 giugno 2025 e l’articolo 27 stabilisce che, dal primo giorno del quarto mese successivo alla scadenza — quindi a partire dal 1° ottobre 2025 — debba essere riconosciuta ai lavoratori un’indennità mensile calcolata sulla base dell’Indice IPCA depurato dagli energetici importati.
L’accordo del 31 ottobre 2025 definisce puntualmente tale indennità sulla base della variazione IPCA registrata tra agosto 2022 (indice 1: 109,20) e giugno 2025 (indice 2: 121,80). L’incremento dell’11,538%, ridotto al 70% come previsto dal CCNL, determina una percentuale utile dell’8%, applicata alle componenti aggiornate al 1° luglio 2023.
L’indennità costituirà una voce della Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile (RTMCM) e sarà integralmente assorbita al momento dell'effettivo rinnovo del CCNL, quando entreranno in vigore le nuove tabelle retributive.
Novità: valori ufficiali dell’I.V.C. e scadenze del welfare
L’accordo definisce con precisione gli importi della Indennità di Vacanza Contrattuale spettante mensilmente ai lavoratori a partire dal 1° ottobre 2025. Gli importi sono calcolati applicando l’8% alla componente parametrica di ciascun livello. Tabella HTML aggiornata
Livello Componente parametrica (dal 1° luglio 2023) IVC lorda mensile (8%) Quadro 2.210,63 € 176,85 € A1 1.915,88 € 153,27 € A2 1.719,38 € 137,55 € B1 1.522,88 € 121,83 € B2 1.375,50 € 110,04 € C1 1.277,25 € 102,18 € C2 1.179,00 € 94,32 € D1 1.100,40 € 88,03 € D2 982,50 € 78,60 € Oltre alla definizione degli importi dell’IVC, le Parti hanno richiamato l’attenzione sui termini del welfare contrattuale previsto dall’articolo 239 del CCNL:
- 600 € annui per i lavoratori (300 € a luglio + 300 € entro dicembre),
- 1.200 € annui per i quadri.
ATTENZIONE Nel caso in cui non sia stata erogata la prima rata a luglio, l’intero importo dovrà essere corrisposto entro il 31 dicembre 2025
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Sgravio contributivo CdS 2024: istruzioni operative
La circolare INPS n. 143 del 14 novembre 2025 fornisce le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi, finanziato con le risorse stanziate per l’anno 2024.
Il beneficio è rivolto alle imprese che hanno stipulato un CdS ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del D.lgs. 148/2015 o che ne avevano uno in corso nel secondo semestre dell’anno precedente, la cui fruIzione sia stata comunque conclusa entro il 31 marzo 2025.
La misura rientra nel sistema di incentivi volto a favorire il mantenimento dei livelli occupazionali tramite la riduzione concordata dell’orario di lavoro, accompagnata da interventi di CIGS.
Sgravio contratti di solidarietà: la norma
L’agevolazione trova fondamento nell’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, che prevede una riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori coinvolti in una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%. La durata massima dello sgravio è pari a 24 mesi nel quinquennio mobile, nei limiti delle risorse annualmente stanziate nel Fondo per l’occupazione.
Per l’accesso al beneficio, le imprese devono essere state ammesse con appositi decreti direttoriali del Ministero del Lavoro, che definiscono l’importo massimo fruibile. L’INPS ha precisato che il conguaglio può riguardare solo importi effettivamente spettanti, in base alle retribuzioni denunciate nei flussi Uniemens.
Restano esclusi dalla riduzione alcuni contributi, tra cui:
- contributo formazione 0,30% L. 845/1978;
- contributi di solidarietà su previdenza complementare e sanità integrativa;
- cotributi specifici per lavoratori dello spettacolo, trasporto aereo, telecomunicazioni e TFR al Fondo Tesoreria.
Lo sgravio è cumulabile con:
- Decontribuzione Sud, nei limiti della contribuzione residua;
- Decontribuzione Sud PMI (L. 207/2024).
Le modalità di applicazione
La riduzione va applicata per ciascun lavoratore e per ogni periodo di paga incluso nel periodo autorizzato. Il diritto allo sgravio sorge al momento della denuncia contributiva relativa al mese in cui si verifica la riduzione dell’orario di lavoro oltre la soglia del 20%. In sintesi: i principali parametri:
Parametro Valore / Indicazione Misura sgravio 35% contribuzione datoriale Durata massima 24 mesi nel quinquennio mobile Riduzione orario minima Superiore al 20% Scadenza utile CIGS (per controlli) Entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga (art. 7, c. 3, D.lgs. 148/2015) Sono ammesse alla fruizione immediata solo le imprese i cui periodi di CIGS risultano conclusi entro il 31 marzo 2025, come indicate nell’Allegato 1 della circolare.
Le restanti imprese potranno operare i conguagli solo dopo successiva autorizzazione INPS.
Le strutture territoriali, verificati i requisiti, attribuiscono il codice di autorizzazione “1W” (“Azienda ammessa alle riduzioni contributive ex L. 608/1996 per CdS con CIGS”).
Istruzioni Uniemens e scadenze
Le imprese autorizzate devono esporre il credito spettante nel flusso Uniemens, sezione <DenunciaAziendale> → <AltrePartiteACredito>, secondo le seguenti modalità operative:
- <CausaleACredito>: codice L972
- (“Arretrato conguaglio sgravio contributivo per CdS ex art. 21, c.1, lett. c), D.lgs. 148/2015 – anno 2024”)
- <SommeACredito>: importo dello sgravio spettante
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 febbraio 2026.
Le imprese che hanno sospeso o cessato l’attività possono comunque recuperare lo sgravio attraverso la procedura di regolarizzazione contributiva Uniemens/Vig, riferita all’ultimo mese di attività dichiarato.
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Somministrazione di lavoro: il limite dei 24 mesi è complessivo
Con la sentenza n. 29577 del 7 novembre 2025 (udienza del 24 settembre 2025), la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è tornata a pronunciarsi sulla durata massima dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e sulle conseguenze derivanti dal superamento del limite dei 24 mesi previsto dal D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018 (convertito nella legge n. 96/2018).
La decisione si inserisce in un contesto di crescente attenzione giurisprudenziale verso l’uso reiterato della somministrazione a termine e mira a chiarire gli effetti di un impiego prolungato dello stesso lavoratore presso la medesima azienda utilizzatrice.
La Suprema Corte ha confermato l’orientamento volto a considerare il limite temporale dei 24 mesi non solo come vincolo riferito al rapporto tra agenzia e lavoratore, ma anche quale limite complessivo all’utilizzo dello stesso lavoratore da parte dell’impresa utilizzatrice.
In caso di violazione, la sanzione è la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore, in linea con i principi di tutela del lavoro e di conformità alla Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale.
Il caso
Un lavoratore aveva prestato attività presso una società del settore metalmeccanico attraverso 47 contratti di somministrazione a termine stipulati con un’agenzia interinale, per un periodo complessivo di oltre 37 mesi.
A seguito della cessazione del rapporto, egli aveva impugnato i contratti sostenendo che fosse stato superato il limite massimo di durata previsto dalla normativa e chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’impresa utilizzatrice.
La Corte d’Appello di Brescia aveva accolto la domanda, dichiarando costituito il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e la società utilizzatrice, con inquadramento nel secondo livello del CCNL Metalmeccanici Industria e decorrenza dal 28 gennaio 2019.
La Corte territoriale aveva ritenuto illegittima la reiterazione dei contratti di somministrazione oltre il tetto di 24 mesi, richiamando gli articoli 31 e 38 del D.Lgs. 81/2015 e ritenendo irrilevante la distinzione tra le diverse causali apposte ai contratti.
L’impresa aveva impugnato la sentenza davanti alla Cassazione sostenendo, tra gli altri motivi, che:
- il limite di 24 mesi non si applicasse al rapporto commerciale tra agenzia e utilizzatore, ma solo a quello tra agenzia e lavoratore;
- l’eventuale superamento del termine potesse determinare al più la costituzione di un rapporto stabile con l’agenzia di somministrazione;
- la normativa di riferimento non prevedesse, fino al D.L. 104/2020 (convertito nella legge n. 126/2020), alcuna sanzione di “conversione” del rapporto in capo all’utilizzatore.
Le decisioni di merito e della Cassazione
Come anticipato sopra, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha chiarito che il limite massimo di 24 mesi per la durata complessiva delle missioni di somministrazione a termine dello stesso lavoratore si applica anche al rapporto commerciale tra agenzia e impresa, in virtù del collegamento negoziale che caratterizza la fattispecie della somministrazione di lavoro.
Secondo i giudici di legittimità, la violazione del limite temporale configura un caso di somministrazione irregolare ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 81/2015, con conseguente diritto del lavoratore a chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’utilizzatore.
La Cassazione ha affermato che la nullità del contratto di somministrazione si estende a tutti i rapporti collegati, determinando una “duplice conversione”: sul piano soggettivo (rapporto con l’utilizzatore) e oggettivo (trasformazione a tempo indeterminato).
Nel formulare il proprio principio di diritto, la Corte ha precisato che:
“La reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore e per lo svolgimento sempre delle stesse mansioni è soggetta, nel vigore del D.Lgs. 81/2015 come modificato dal D.L. 87/2018, al limite temporale complessivo di 24 mesi, il cui superamento determina la nullità dei contratti e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.”
La Cassazione ha così ribadito la necessità di garantire la temporaneità effettiva delle missioni di lavoro somministrato, evitando abusi nella reiterazione dei contratti e assicurando la coerenza della disciplina nazionale con i principi dell’Unione europea
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Patente a punti edilizia: regole, faq, e novità del DL 159-2025
Dal 1 ottobre 2024 è in vigore l'obbligo della patente per i cantieri edili. L'ispettorato nazionale del lavoro ha attivato il giorno 3.10 la piattaforma dedicata per le domande telematiche per il rilascio della patente .
L'ispettorato ha messo anche a disposizione un indirizzo mail per le richieste di chiarimenti: [email protected]
Il 17 gennaio erano state pubblicate nuove faq di chiarimenti su casi specifici come:
- Autocertificazione dei requisiti al momento della richiesta di rilascio
- Requisiti obbligatori per il rilascio della patente
- Gestione delle variazioni nei requisiti dopo la richiesta
- Obblighi per le imprese familiari e i lavoratori occasionali
- Distinzione tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”
- Obblighi per imprese con certificazione SOA in III classifica
- obbligo per servizi di soccorso e antincendio
il 28 luglio sono apparse nuove fax che riepiloghiamo nella tabella all'ultimo paragrafo.
Il decreto sicurezza lavoro 159 2025 prevede il raddoppio delle sanzioni minime per imprese o autonomi che si trovino ad operare privi di patente a crediti o con meno di quindici crediti
Vediamo di seguito tutte le regole e i relativi provvedimenti.
Patente punti edilizia: decorrenza e requisiti
E' stato pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il decreto legge relativo alle misure di attuazione del PNRR nel 2024 DL 19/2024 . Qui il testo convertito in legge il 30 aprile 2024 .
All'interno nuove misure per il rafforzamento delle tutele per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro . Sono previsti ad esempio
- maggiori controlli con finanziamenti per nuove assunzioni di ispettori e dell'interoperabilità delle banche dati interessate.
- il rafforzamento del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite una "patente" a crediti destinata a certificare il rispetto delle norme antinfortunistiche per i soggetti che operano nei cantieri edili, sulla falsariga di quella delle patenti di guida..
Nello specifico il DL 19 2024 interviene sull'articolo 27 del TU sicurezza (81/2008) e introduce l'obbligo :
- per imprese e lavoratori autonomi ,
- a far data dal 1° ottobre 2024
- ai fini dell'accesso ai cantieri edili
- del possesso di una patente rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
ATTENZIONE Non sono tenute al possesso della patente le imprese con attestato di qualificazione SOA di livello almeno III di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Il Decreto prevede siano necessari i seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, o dal lavoratore autonomi, degli obblighi formativi specificati dall’articolo 37 del decreto ( sui quali si attende ancora il decreto attuativo);
- d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito fino al 1 novembre lo svolgimento delle attività previa autocertificazione dei requisiti via PEC all’Ispettorato del lavoro.
Patente sicurezza cantieri edili: punti, sospensione e modalità di recupero
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione minima di 15 crediti.
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi per violazioni agli articoli del Testo unico della sicurezza D.LGS. 81/2008 .
In particolare sono previste le seguenti decurtazioni :
EVENTI PUNTI TAGLIATI per accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I 10 crediti per accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI 7 crediti provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata morte del lavoratore 20 crediti riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata inabilità permanente 15 crediti un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti SOSPENSIONE PATENTE EDILIZIA
Nei casi infortuni da cui derivi morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
L’ispettorato nazionale del lavoro definirà i criteri, e le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non potranno comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi deve dare notizia, entro trenta giorni dalla notifica:
- ai destinatari, e
- alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro 30 giorni alla decurtazione dei crediti.
RECUPERO DEI CREDITI
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di formazione , da parte del soggetto titolare
Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15.
Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.
Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili , fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
Patente a punti cantieri: le sanzioni previste e le novità del DL 159 2025
Inizialmente, l'eventuale attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comportava:
- il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.
Con il decreto legge 159 2025 attualmente in fase di conversione sono state inasprite le sanzioni per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili senza patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15. La modifica riguarda l’articolo 27, comma 11, del Dlgs 81/2008, che fino al 30 ottobre 2025 prevedeva una sanzione amministrativa minima di 6.000 euro (pari al 10% del valore dei lavori) e l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. Ora, la soglia minima è raddoppiata a 12.000 euro, mantenendo invariata la percentuale del 10%.
Secondo la nota n. 9326/2024 dell’Ispettorato del lavoro, la sanzione si calcola sul valore del singolo contratto di appalto o subappalto stipulato dal trasgressore, e non sull’intero valore del cantiere. Se il valore dei lavori non è stato formalizzato, può essere utilizzato il preventivo firmato dal committente. In ogni caso, se il 10% del valore risulta inferiore a 12.000 euro, questa cifra rappresenta la sanzione minima.
Applicando l’articolo 16 della legge 689/1981, chi paga entro 60 giorni potrà ridurre la sanzione a un terzo (4.000 euro) per lavori fino a 120.000 euro. Oltre alla sanzione, l’impresa o il lavoratore vengono allontanati dal cantiere e non possono operare in altri fino al ripristino della regolarità; la violazione del divieto costituisce reato ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.
Patente a punti edilizia: nuovi obblighi
In tema di obblighi per i committenti si prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo debbano :
- a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e del DURC, corredato da autocertificazione sugli altri requisiti previsti
- b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS), all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo pplicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione DURC e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- b-bis) verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell’attestato di qualificazione SOA;”
- c) trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, DL n. 185 2008 , convertito in legge e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione».
Patente fino a 100 punti: domande e autocertificazioni
Il Decreto attuativo sulle modalità per l'ottenimento della patente, DM 132 del 18.9.2024 . ha specificato alcuni aspetti operativi. Tra le novità , rispetto al decreto istitutivo:
- possibilità di incremento fino a un massimo di 100 crediti, in base a vari fattori, come la storicità dell'azienda investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, per formazione dei lavoratori, in particolare quelli stranieri,
- l'attribuzione dei crediti in caso di fusione o trasformazione societaria, con l'azienda risultante che conserva il punteggio più alto.
- Sulla sospensione della patente in caso di infortuni gravi o mortali nei cantieri, imputabili almeno per colpa grave al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti, fino a 12 mesi, l'ispettorato del lavoro conserva una titolarità nella valutazione
- I crediti decurtati possono essere recuperati fino a un massimo di 15 crediti in base alla valutazione di una Commissione INL -INAIL. con attività formative e investimenti in materia di salute e sicurezza.
Pubblicata con sollecitudine il 23 settembre anche la circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 4/2024 che specifica le modalità di domanda e fornisce il modello per le autocertificazioni dei requisiti.
in attesa della predisposizione della piattaforma telematica, era possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, valida come patente provvisoria per proseguire le proprie attivita, tramite PEC, all’indirizzo [email protected]. con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.
FAQ AGGIORNATE
In data 4 ottobre 2024 l'ispettorato ha pubblicato le prime 4 faq di chiarimenti. Qui il testo
La sezione FAQ è stata aggiornata con ulteriori 12 risposte il 15 ottobre e il 17 gennaio 2025 sono apparse altre 9 FAQ Vedi qui
A luglio 2025 sono state pubblicate ulteriori FAQ di chiarimenti e pubblicato il manuale operativo per l'utilizzo della piattaforma digitale con cui fare richiesta e verificare i punti accreditati
N. CASO NOTA 33 Responsabile lavori / coordinatori: responsabilità per requisiti mancanti in cantiere? Devono solo verificare patente o titolo equivalente all’affidamento. Le false dichiarazioni ricadono sul dichiarante (legale rappresentante), non su di loro. 34 Restauratore libero professionista (come archeologo): iscrizione CCIAA nella domanda. Non deve iscriversi alla CCIAA; quel campo serve solo come conferma dei requisiti professionali (Partita IVA e iscrizione Gestione separata). 35 Imprese stabilite in altro Stato UE. Devono presentare documenti equivalenti: registro imprese nazionale al posto di CCIAA, certificato A1 al posto del DURC, regolarità fiscale al posto del DURF. Inoltre, autodichiarare il rispetto degli obblighi del D.Lgs. 81/2008 (formazione, DVR, RSPP). 36 La patente ha scadenza? No, resta valida nel tempo salvo sospensione o revoca. 37 Committente con addetti manutenzione in cantiere. Se opera fisicamente in cantiere deve avere la patente, come tutte le imprese e lavoratori che vi lavorano direttamente. 38 Società UE con sede secondaria in Italia (P.IVA diverse). La P.IVA che opera fisicamente in cantiere deve avere la patente, anche senza dipendenti. Nessun obbligo se la sede non svolge lavori in cantiere. 39 Microimpresa (UPS): installazione e manutenzione. Se l’attività si svolge in cantiere serve la patente, anche per sola manutenzione. Se invece gli interventi sono in luoghi non considerati cantieri (es. officine, uffici), non è richiesta. 40 Riparazione macchinari edili in cantiere. Serve patente a crediti, oppure attestazione SOA di livello superiore alla III o documento equivalente. 41 Allestimenti in musei, gallerie, spazi espositivi. Per musei e mostre non serve la patente. Serve invece per fiere, sagre, spettacoli e palchi (disciplinati dal “Decreto Palchi”). 42 Cantiere boschivo: abbattimenti piante / opere edili. Solo lavori boschivi → non serve la patente. Se ci sono anche opere edili o di ingegneria civile, tutte le imprese presenti in cantiere devono averla. 43 Imprese di pulizia in cantieri edili o altrove. Se operano in un cantiere devono avere la patente. Se lavorano in negozi, uffici, fabbriche o altri luoghi non qualificabili come cantieri, non è richiesta. -
Verifiche attrezzature: elenco abilitati all’11 novembre 2025
Il Ministero del lavoro ha reso noto di avere adottato con il Decreto Direttoriale 119 del 11.11.2025 il “6° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” (come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo").
Il decreto sostituisce integralmente il precedente Elenco n. 65 pubblicato il 9 ottobre 2025.
L'unica modifica da segnalare alla data del presente decreto riguarda la società I.P.I. – Ingegneria per l’Industria s.r.l.
Di seguito ricordiamo in cosa consistono gli obblighi di verifica e quali sono le attrezzature soggette.
Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette
Si evidenzia che l'obbligo di verifica riguarda le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto, come, ad esempio,
- le scale aeree a inclinazione variabile,
- le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
- gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
- ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
La frequenza delle verifiche è indicata nel medesimo decreto 11.4.2011
ATTENZIONE:
- per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra inutilmente il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
Verifiche attrezzature: gli adempimenti dei soggetti abilitati
Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati sono i seguenti:
- il rispetto dei termini previsti dal D.I. 11.4.2011 e
- l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
- Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
- Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione
- All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.