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Esonero contributivo IVS 2024: precisazioni per POS-AGRI
Con la circolare INPS n 11 /2024 precisa le istruzioni operative per i datori di lavoro per l'applicazione e la fruizione in Uniemens dell'esonero parziale sulla conrtibuzione IVS per i rapporti di lavoro dipendente con retribuzioni imponibili inferiori alle soglie di
- 2.692 euro mensili : taglio del 6% e
- 1923 euro mensili : taglio del 7%.
L'istituto riconferma in sostanza le istruzioni già fornite per l'applicazione 2023 (v. paragrafo successivo per i dettagli) ovvero
- il taglio non si applica sulla tredicesima mensilità,(quindi gli importi retributivi vanno considerati al netto del rateo di tredicesima.
- l'esonero contributivo non ha effetti sul calcolo dell'assegno pensionistico
- si applica solamente alle contribuzioni a carico del lavoratore in riferimento a i rapporti attivi nel 2024 . Quindi non puo riguardare competenze come ferie e permessi maturati in precedenza per rapporti di lavoro cessati;
- Il taglio del cuneo non essendo un beneficio per il datore di lavoro, non richiede il requisito del Durc
- è cumulabile con altri esoneri contributivi vigenti
Da segnalare la precisazione sul fatto che l'esonero è alternativo a quello previsto dalla stessa legge di bilancio 2024 per le lavoratrici con figli (articolo 1, commi 180-182), L.13/2023.
Il conguaglio può avvenire sia con i flussi di gennaio che di febbraio 2024 con gli stessi codici Uniemens :
- L094 per il taglio del 6%
- L098. per il taglio del 7%.
Esonero contributi IVS 2024 in agricoltura: chiarimenti
A seguito di alcune richieste pervenute sulla esposizione dell'esonero nel flusso Uniemens-PosAgri INPS sottolinea nel messaggio 1597 del 23 aprile 2024 che lo sgravio :
non produce effetti sulla tredicesima mensilità, sulla quattordicesima mensilità e sui relativi ratei corrisposti che, pertanto, non devono essere considerati ai fini della determinazione dell'importo che dà diritto all'applicazione
Per i datori di lavoro agricoli che applichino contratti collettivi di lavoro che prevedano la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tali mensilità aggiuntive, o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, l'esonero viene calcolato esclusivamente sulla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità non comprensiva delle mensilità aggiuntive.
L'esposizione dei dati nel flusso Uniemens-PosAgri deve essere, conseguentemente, effettuata con le seguenti modalità.
Nel campo <Retribuzione> deve essere indicata la retribuzione complessiva erogata al lavoratore, mentre nel rigo relativo al <Tipo Retribuzione Particolare>, valorizzando il campo con i codici 8 o 9, deve essere inserito esclusivamente l'importo erogato a titolo di mensilità aggiuntiva (sia esso relativo alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità o alla somma di entrambe le mensilità aggiuntive) in modo che il sistema di tariffazione possa individuare correttamente l'importo sul quale applicare l'esonero contributivo in trattazione.
Per eventuali correzioni dei flussi di denuncia Uniemens-PosAgri relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, un nuovo invio di flussi corretti va effettuato entro il 31 maggio 2024.
Misura e applicazione esonero contributivo 2023
INPS aveva fornito nella circolare 7 2023 le istruzioni per l'applicazione dell'esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
Con messaggio 2974 del 10 agosto 2023 Inps ha chiarito anche alcuni aspetti relativi al cumulo dell'esonero con altre agevolazioni, in particolare il contributo per le assunzioni di NEET (vedi paragrafo successivo ).
Si ricorda che lo sgravio è riconosciuto (con le stesse modalità previste per quello già previsto dalla legge di bilancio 2022 ) per tutti i mesi del 2023
- – nella misura di 2 punti percentuali, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per il mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- – nella misura di 3 punti percentuali, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
E' applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, incluso l'apprendistato mentre restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.
La misura non è sottoposta al regime De minimis sugli Aiuti di Stato.
La circolare precisa che lo sgravio va riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso. Ne deriva che nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale.
I massimali mensili di riferimento, pari a 2.692 euro (per la riduzione del 2%) e a 1.923 euro (per la riduzione del 3%), vanno maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima
Questo comporta che la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, quindi la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS potrà avere entità diverse nei diversi mesi , in ragione della retribuzione effettivamente percepita.
L'istituto precisa anche le modalità di calcolo nei casi di applicazione di altri sgravi contributivi.
DURATA
La norma prevede che la riduzione contributiva si applichi sui periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, quindi
- – nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione;
- nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2024, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione.
- in caso di continuità del rapporto di lavoro, si chiarisce che l’esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2024, pur se riferiti all’annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).
Cumulo riduzioni contributive per NEET, apprendisti, lavoratrici madri 2023
Con il messaggio 2974 del 10 agosto 2023 INPS ha precisato che il taglio del cuneo contributivo non ha effetti di riduzione del beneficio per l'assunzione di giovani (under 30) introdotta dal decreto lavoro 48 2023
Il dubbio era stato sollevato dagli esperti del Sole 24 Ore
L'istituto specifica anche che l'esonero del 6/7% risulta cumulabile anche:
- con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dalla legge di Bilancio 2022 ma applicando in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale “ELAM”). Non si potrà fruire quindi di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.
- Stesso criterio per i rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all’articolo 47, comma 7, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81.
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Pubblicità in violazione GDPR: azienda responsabile per l’errore del dipendente
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con Sentenza dell’11 aprile 2024, relativa alla causa C-741/21 in tema di violazione dei dati personali attraverso attività di marketing diretto, ha ritenuto responsabile il titolare aziendale del trattamento, precisando che non è rilevante che il danno sia stato causato dall’errore del dipendente che ha violato le istruzioni ricevute.
La sentenza ha fornito inoltre chiarimenti sul diritto al risarcimento in caso di violazione del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).
Vediamo in maggiore dettaglio la vicenda e la sentenza della Corte.
Marketing diretto nonostante la revoca del consenso
Il caso specifico affrontato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) riguardava un avvocato tedesco che aveva revocato il proprio consenso alla ricezione di materiale pubblicitario da parte di una società che gestisce una banca dati giuridica.
Nonostante la revoca del consenso, il ricorrente continuava a ricevere materiale pubblicitario, il che ha portato a una violazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).
Il ricorrente ha adito il Tribunale del Land di Saarbrücken ( Germania) per ottenere:
- il risarcimento del danno materiale, relativo alle spese sostenute per l'ufficiale giudiziario e il notaio, e per
- il risarcimento per danno immateriale, affermando di aver subito una perdita di controllo sui propri dati personali.
Ha sostenuto che tale perdita di controllo costituisse di per sé un danno immateriale, indipendentemente dalla gravità o dagli effetti ulteriori di tale perdita, sulla base del diritto garantito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e precisato dal GDPR.
La società imputata, per parte sua ha negato ogni responsabilità, sostenendo di aver istituito un adeguato sistema di gestione delle opposizioni al marketing diretto e attribuendo la mancata considerazione delle opposizioni del ricorrente, ipoteticamente
- a un errore umano di un collaboratore oppure
- al fatto che sarebbe stato eccessivamente oneroso tenerne conto.
Inoltre, ha argomentato che la mera violazione di un obbligo del GDPR non costituisce automaticamente un "danno" ai sensi dell'articolo 82 del regolamento.
Il tribunale tedesco ha quindi sollevato la questione presso la CGUE cercando chiarimenti sull'interpretazione di varie disposizioni del GDPR, specialmente riguardo :
- al diritto al risarcimento per danni immateriali senza la necessità di dimostrare la gravità del danno e
- sulle condizioni di responsabilità del titolare del trattamento quando il danno è causato dall'errore di una persona sotto la sua autorità.
I chiarimenti della CGUE su risarcimento e responsabilità
La decisione della Corte chiarisce i seguenti punti:
- Violazione e Danno Immateriale: La Corte ha stabilito che una violazione del GDPR non è di per sé sufficiente per stabilire un danno immateriale. Per avere diritto al risarcimento, l'interessato deve dimostrare di aver subito un danno immateriale reale causato dalla violazione. Non è necessario che il danno raggiunga una certa gravità, ma deve essere comunque dimostrato.
- Responsabilità del Titolare del Trattamento: In caso di violazione del GDPR causata dall'errore di un dipendente, il titolare del trattamento non può automaticamente esimersi dalla responsabilità. La Corte ha sottolineato che il titolare del trattamento deve dimostrare che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Non basta quindi soltanto indicare che il danno è stato causato dall'errore di un dipendente per liberarsi da ogni responsabilità.
- Calcolo del Risarcimento: I criteri previsti dall'articolo 83 del GDPR per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere applicati nel calcolo del risarcimento per i danni ai sensi dell'articolo 82 del GDPR. Il risarcimento dovuto dovrebbe riflettere una compensazione per il danno effettivamente subito, non avendo una natura punitiva ma compensativa.
Si ribadisce quindi la necessità che gli ordinamenti nazionali rafforzino il diritto delle persone fisiche alla protezione dei loro dati personali, garantendo che possano ottenere un risarcimento effettivo in caso di violazione, e assicurando al contempo che i titolari del trattamento adottino misure adeguate per prevenire tali violazioni.
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Fondo sostegno vittime del lavoro: fissati gli indennizzi 2024
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 aprile 2024, n. 62 è stato determinato l’importo disponibile per le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, relativi agli eventi verificatesi tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024,
Il decreto ministeriale è passato agli organi di controllo per le verifiche di competenza.
Le risorse stanziate dalla legge di bilancio per l’anno in corso, sono pari a 10.479.421 euro, come per il 2023 per la doazione complessiva si aggiunge l’avanzo di gestione degli anni precedeni pari a 1.888.465 euro comunicato dall’Inail,
La dotazione finanziaria disponibile nel 2024 è pari quindi 12.367.886 euro.
Gli importi dei singoli indennizzi 2024 , che saranno liquidati non appena concluso l'iter burocratico . sono riportati nella seguente tabella:
Importi indennizzi famiglie vittime del lavoro
PRESTAZIONI ANNO 2024
Tipologia
N. superstiti
Importo per nucleo superstiti
A
1
10.265,35
B
2
16.449,29
C
3
22.633,23
D
Più di 3
28.817,17
Gli importi per il 2023 erano stati definiti con il Decreto del Ministro del lavoro n. 75 del 18.5.2023
Ecco gli importi degli indennizzi per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, a seguito dell'integrazione con il nuovo decreto:
PRESTAZIONI ANNO 2023
Numerosità nucleo familiare superstite
1 persona
2 persone
3 persone
Più di 3 persone
Prestazioni di cui al D.M. 18.05.2023
€ 4.000,00
€ 7.500,00
€ 11.000,00
€ 14.500,00
Prestazioni di cui al D.M. 7.9.2023
€ 5.000,00
€ 6.500,00
€ 8.000,00
€ 9.500,00
TOTALE PRESTAZIONE ANNO 2023
€ 9.000,00
€ 14.000,00
€ 19.000,00
€ 24.000,00
Fondo Indennizzo vittime infortuni sul lavoro: le prestazioni
Si ricorda che il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato istituito dall'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Eroga due prestazioni:
1 – una prestazione una tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro che viene parametrata sulla base del numero di familiari superstiti e delle risorse disponibili rispetto agli eventi infortunistici registrati dall'INAIL
I soggetti beneficiari del fondo sono i seguenti familiari dei lavoratori deceduti:
- coniuge;
- figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari;
- in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità.
- In mancanza di coniugi o figli: genitori: naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto;
- fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.
Hanno diritto alla prestazione una tantum:
- sia i superstiti dei lavoratori assicurati ai sensi del T.U.
- quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.),
- superstiti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.
2 – anticipazione della rendita dei superstiti
L'anticipazione è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite, destinata solo ai superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum.
Entrambi i benefici non sono soggetti a tassazione e sono erogati tramite l'INAIL.
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CCNL Legno Confapi : nuovi minimi retributivi 2024
il 15 novembre 2023 era stata definita la parte economica per il 2023 e avviata la trattativa di rinnovo del contratto del settore del legno piccola industria tra:- Confapi,- Unital Confapi; e – Feneal Uil, Filca Cisl, – Fillea Cgil.
Il precedente contratto era scaduto il 28.2.2023 (vedi sotto i dettagli)
In data 9 aprile, le Parti hanno sottoscritto una nuova per la definizione degli aumenti dei minimi retributivi a partire dal 1° marzo 2024, pari a un indice IPCA del 5,9%
L'aumento del minimo tabellare è pari ad euro 97,54 per la categoria AE1 (parametro 100).
L'erogazione degli importi relativi al mese di marzo avverrà con le competenze del mese di aprile 2024.
La tabella complessiva degli aumenti e dell'Una tantum previsti è la seguente:
Allegati:Par.
Aumenti
dall’1.12.2023
Minimi dall’1.12.2023
Una tantum
Marzo – Novembre 2023
Aumenti dal 1.3.2024 Minimi dal 1.3.2024 210
199,50
2.907,29
900,00
204,83 3.112,12 195
185,25
2.739,09
900,00
190,20 2.929,29
180
171,00
2.574,20
900,00
175,57 2.749,77 165
156,75
2.409,33
900,00
160,94 2.570,27 155
147,25
2.243,54
900,00
151,19 2.394,73 155
147,25
2.243,54
900,00
151,19 2.394,73 142
134,90
2.100,66
900,00
138,51
2.239,17 155
147,25
2.243,58
900,00
151,19 2.394,77 140
133,00
2.078,67
900,00
136,55 2.215,22 134
127,30
2.008,49
900,00
130,70 2.139,19 126,5
120,18
1.926,06
900,00
123,39 2.049,45 119
113,05
1.840,57
900,00
116,07 1.956,64 100
95,00
1.629,20
900,00
97,54 1.726,74 Aumenti Retribuzioni CCNL Legno 2021
Era stato siglato il 31 maggio 2021 il precedente rinnovo del contratto per i 16.500 addetti impiegati nelle piccole e medie imprese del legno-arredo aderenti a Unital Confapi, in vigore dal 1.1.2021 a febbraio 2023 (il testo integrale è allegato in fondo all'articolo)
Di seguito le principali novità.
Previsti aumenti certi non soggetti a verifica con redistribuzione della produttività e flessibilità delle innovazioni del settore nella misura di 70 euro a parametro 140-AS2 a partire da gennaio 2021; di seguito la tabella riepilogativa
livelli aumento in euro nuovo minimo retributivo dal 1.1.2021 AD3 107,5 2.645,33 AD2 100 2.494, 65 AC1 71 1924,52 AS2 70 1905,00 AE2 59,5 1692,95 AE1 50 1505,15 Inoltre si prevedono recuperi dell’inflazione con verifiche a gennaio 2022 e 3 aumenti periodici di anzianità.
Per il 2023 le parti verificheranno gli incrementi dei minimi 2022 nell’ambito del rinnovo del contratto.
L’elemento di garanzia retributiva viene aumentato da 18 a 20 euro.
Welfare integrativo CCNL Legno piccola industria 2021
In tema di welfare contrattuale si prevedono:
- aumento della contribuzione a carico dell’impresa per gli iscritti al fondo di previdenza Arco da 2,10% a 2,30% (+0,20%) a gennaio 2022
- da luglio un versamento di 5 euro al mese per tutti i lavoratori, anche non iscritti.
A tutti i neo assunti, inoltre, verranno consegnati i moduli di iscrizione ad Arco ed Altea (fondo Sanità Integrativa), confermato come fondo di riferimento per i lavoratori del settore.
In tema di novità contrattuali si segnalano
- riconoscimento del congedo per le donne vittima di violenze;
- riconoscimento del congedo matrimoniale per unioni civili;
- retribuzione in aggiunta per i congedi di maternità;
- possibilità di reversibilità del part time .
la precarietà viene ridotta dal 50% previsto per legge al 45%, i contratti a termine vengono aumentati dal 20% al 30%, e la somma tra termine e somministrazione a termine è fissata al 35%.
- due ore aggiuntive di assemblea retribuita per il benessere organizzativo,
- rafforzamento della bilateralità
- ’istituzione di una Commissione nazionale per le “Pari opportunità”, la regolamentazione di telelavoro e smart working.
Accordo CCNL Legno piccola industria 2017
Il precedente accordo del 16 aprile 2018 aveva definito l’incremento dei minimi retributivi come previsto dal Ccnl 18 aprile 2017, dal 1° marzo 2018 riportati nel documento allegato sotto.
Nel rinnovo dello scorso anno le principali novità erano le seguenti:
- I contratti a tempo parziale, a termine, in somministrazione e in apprendistato vengono adeguati al D.Lgs. 81/2015, per cui il numero dei contratti a termine non può superare il 20% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva, calcolati su base semestrale. la durata massima di un successivo contratto a termine – da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi – è pari ad un periodo non superiore a 12 mesi.
- Dal 1° giugno 2017 è prevista l‘erogazione di un elemento perequativo di euro 18,00 per tutti i dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi.
- In tema di previdenza complementare, l'aliquota di contribuzione a carico ditta e dipendente dovuta al fondo di previdenza complementare ARCO varierà come di seguito: • 1,90% dal 1° luglio 2017; • 2,00% dal 1° luglio 2018; • 2,10% dal 1° gennaio 2019. La contribuzione a carico del dipendente resta fissata all'1,30%.
- Per la assistenza sanitaria integrativa le Parti individuano il fondo ALTEA come fondo di riferimento per la sanità integrativa di settore. La contribuzione di finanziamento è fissata a 10,00 euro mensili per 12 mensilità, interamente a carico del datore di lavoro.
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CIGS imprese strategiche: nuove indicazioni per Alitalia
In tema di ammortizzatori sociali nella conversione in legge del DL 104/2023 detto Decreto "Asset" del 10 ottobre 2023 sono state previste alcune novità
con un ampliamento dei criteri per la Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico. A questo fine sono stanziati 0,3 milioni di euro per l’anno 2023, 1,7 milioni di euro per l’anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l’anno 2025.
Leggi per le altre misure Decreto omnibus bis convertito in legge
Con il nuovo art. 12-quater, in particolare si prevede che :
- ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023
- nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive
- di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico (art. 4 comma 5 del DL 91/2017)
- realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione ad avviso pubblico,
non si applicano le limitazioni riguardanti :
- l’anzianità di effettivo lavoro
- la durata delle ore di sospensione autorizzabili
dettati rispettivamente dall' art 1 comma 2 e dall’art. 22 comma 4 del DLgs. 148/2015).
Ciò significa che fino al 31 dicembre 2023 la CIGS può essere richiesta :
- anche per lavoratori che, al momento della domanda non abbiano un’anzianità di effettivo lavoro nell'unità produttiva interessata, di almeno 30 giorni e
- anche oltre il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
Come di consueto INPS è incaricato del monitoraggio del limite di spesa, e non prenderà in considerazione ulteriori domande per l’accesso al beneficio qualora emerga –il raggiungimento del limite di spesa.
Le modalità applicative per la nuova cigs sono state dettagliate con il decreto ministeriale 5 gennaio 2024 registrato alla corte dei conti il 28 gennaio
Con la circolare n. 32 del 7 febbraio 2024 INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili relative alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in adempimento a quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, rubricato “Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa”, completate con il messaggio 1536 del 18-04-2024.
Sgravio contributivo
In tema di lavoro il Decreto 104 2023 prevedeva anche all'art 12 anche una agevolazione contributiva diretta ad agevolare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a.,.
Si tratta di un incentivo per le assunzioni di tali lavoratori effettuate a tempo indeterminato nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 con esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi.
L’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata .
L’agevolazione è soggetta ai limiti Ue sugli aiuti “de minimis” (compresi quelli del settore agricolo, pesca e acquacoltura).
Su questa misura sono state fornite le prime indicazioni con la circolare 47 2024. Leggi per i dettagli Sgravio assunzioni ex dipendenti alitalia 2024.
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Intelligenza Artificiale: intervento di Barachini sulla risoluzione ONU
Il Dipartimento per l'Editoria il 17 aprile ha pubblicato l'intervento del Sottosegretario Barachini presso l'ONU sull'AI intelligenza artificiale, dopo la pubblicazione della Risoluzione ONU sul tema avvenuta lo scorso mese di marzo.
Vediamo i principali punti del suo intervento.
Intelligenza Artificiale: intervento di Barachini all’ONU
Il sottosegretario ha esordito ricordando che il primo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite è: "Eliminare la povertà in tutte le sue forme, ovunque".
Negli ultimi anni ci sono stati alcuni progressi nella riduzione dei livelli di povertà, anche se molto c'è ancora da fare.
Nel frattempo, sottolinea Barchini, il 2023 è stato un anno fondamentale per l'intelligenza artificiale che rientra nell'ambito di una nuova rivoluzione tecnologica.
L'IA ha un potenziale notevole per trasformare mercati, comunità, stili di vita, in quanto l'intelligenza artificiale generativa (GAI) ha aperto prospettive rivoluzionarie sia nel settore pubblico che in quello privato.
"Usata saggiamente, l'IA può portare enormi benefici. Ma richiede governance e buone politiche. Stiamo assistendo a un aumento del numero di ricercatori, scienziati, organizzazioni e startup di ogni tipo che cercano modi per sfruttare l'IA per migliorare la società" ha commentato Barachini.
Il sottosegretario enumera i tanti usi dell'A quali ad esempio:
- arricchire le diagnosi sanitarie,
- colmare le disparità educative,
- supportare la sicurezza alimentare attraverso un'agricoltura più efficiente,
- guidare l'esplorazione planetaria.
Essa però, aggiunge Barachini "può anche aiutare crucialmente nella lotta contro la povertà, non ultimo fornendo l'accesso a risorse come l'educazione. Sappiamo tutti quanto la povertà e la mancanza di istruzione siano collegate. L'istruzione aumenta la comprensione, la scelta e le opportunità, e l'IA può avere un impatto diretto sui livelli di istruzione nelle aree più povere. Tutto ciò di cui si ha bisogno è l'accesso a un computer con connessione internet.Tuttavia, la tecnologia non è mai neutrale. È sempre legata al suo contesto e allo scopo per cui viene utilizzata."
In ambito Media, l'uso responsabile ed etico della tecnologia è centrale in quanto si prospetta la progressiva sostituzione della creatività umana, con conseguenti ripercussioni sui livelli di occupazione e sulla nostra cultura generale.
"Questo deve essere affrontato con una visione centrata sull'uomo" ha evidenziato lo stesso sottosegretario.
Dato che l'IA può portare una vasta gamma di benefici sociali ed economici o portare nuovi rischi e conseguenze negative per gli individui e le società, bisogna adottare un approccio globale.
L'Unione Europea ha deciso di proteggere l'integrità dell'ambiente digitale con un approccio equilibrato nello sviluppo e nell'uso delle tecnologie IA.
Questo approccio si riflette nel Regolamento sull'Intelligenza Artificiale.
La nuova legislazione è progettata per garantire che queste tecnologie siano in linea con i valori dell'Unione, i suoi diritti fondamentali e i suoi principi.
Le regole che governano l'IA nel mercato dell'Unione sono centrate sull'uomo. Solo in questo modo le persone potranno considerare l'IA una tecnologia affidabile e degna di fiducia.
Pertanto, è centrale la risoluzione sull'IA recentemente adottata dall'ONU Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Intelligenza artificiale: la risoluzione ONU
La risoluzione dell'ONU è in linea con i principi che tracciati sia a livello nazionale che dell'UE.
Questi principi mirano a promuovere lo sviluppo di un'intelligenza artificiale affidabile e centrata sull'uomo, supportando allo stesso tempo l'innovazione per derivare il massimo beneficio per tutti dai sistemi IA.
Come si legge dall'sito ONU: Adottando una bozza di risoluzione guidata dagli Stati Uniti senza un voto, l'Assemblea ha anche evidenziato il rispetto, la protezione e la promozione dei diritti umani nella progettazione, sviluppo, diffusione e l'uso dell'IA.
Il testo è stato “co-sponsorizzato” o sostenuto da più di 120 altri Stati membri.
L’Assemblea Generale ha inoltre riconosciuto il potenziale dei sistemi di IA per accelerare e consentire progressi verso il raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Rappresenta la prima volta che l'Assemblea adotta una risoluzione sulla regolamentazione del settore emergente. Secondo quanto riferito, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha detto all’inizio di questo mese che l’adozione rappresenterebbe un “passo storico in avanti” per l’uso sicuro dell’IA".
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Nuovo Fondo interprofessionale ANPIT per la formazione: istruzioni
Con il decreto direttoriale 24 gennaio 2024, n. 4, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato l’operatività di un nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei quadri e dei dipendenti di:
- Piccole, Medie e Grandi imprese, che operano nei settori economici dell’Industria, dell’Agricoltura, della Pesca, del Turismo, del Terziario, dei Servizi, degli Studi professionali e dell’Artigianato, e di
- Enti, Associazioni, Cooperative e Fondazioni.
- Il nuovo Fondo è denominato “Fondo INNOVA” ed è stato costituito a seguito dell’accordo interconfederale del 17 ottobre 2019 tra
- l’organizzazione datoriale A.N.P.I.T. (Associazione nazionale per l’Industria e il Terziario) e
- quella sindacale C.I.S.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)
per la formazione continua nei settori economici sopra indicati,
Con il messaggio 1516 del 17 aprile 2024 INPS fornisce le istruzioni per l’adesione da parte dei datori di lavoro interessati.
Fondo interprofessionale INNOVA codice adesione e istruzioni
Per consentire a tutti i datori di lavoro l’adesione al nuovo Fondo, è stato istituito il nuovo codice "FINN"
I datori di lavoro NON AGRICOLI devono valorizzare il codice nell’elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto nell’elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.
Il messaggio ricorda che:
- l ’adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono espresse dal datore di lavoro direttamente all’INPS attraverso la denuncia contributiva e producono effetti con decorrenza dal periodo di paga (mese di competenza del flusso UniEmens) in cui le scelte vengono effettuate.
- in caso di cambio di adesione, è indispensabile indicare nel flusso UniEmens sia la causale di revoca che quella di adesione. Contrariamente, la nuova adesione non sarà accettata.
I datori di lavoro AGRICOLI possono aderire
all’interno della procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, tramite l’apposita funzione denominata “Fondi interprofessionali”, che consente i seguenti adempimenti:
• l’adesione al Fondo prescelto;
• la revoca del Fondo precedentemente prescelto;
• l’adesione a un nuovo Fondo.
l’adesione non deve essere riproposta nei mesi e negli anni successivi in quanto resta valida sino all’esplicita revoca. Può essere proposta, invece, la revoca e l’eventuale adesione a un nuovo Fondo. (se non risulta intervenuta un’esplicita revoca del Fondo precedentemente scelto, non è possibile l’adesione a un nuovo Fondo).