• Contributi Previdenziali

    Contributi INPS sospesi per calamità: istruzioni sui pagamenti

    Con la circolare 43 del 6 marzo 2024  INPS fornisce alcune indicazioni generali in tema di sospensioni contributive per calamità naturali . In particolare precisa le conseguenze dei  mancati  pagamenti degli importi rateizzati  al momento della ripresa dei versamenti .

    L'istituto definisce  quindi una modalità univoca che consente la gestione del credito i nei confronti dei soggetti che non ottemperano ai pagamenti dovuti in conformità alla norma, nonché il relativo regime sanzionatorio.

    Sospensione versamenti contributivi per calamità e rateizzazione

    Inps ricorda che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto di specifiche previsioni normative,  come ad esempio le situazioni eccezionali  di calamita naturale,  devono essere effettuati in unica soluzione entro il termine disposto dalla legge.

    Quando è previsto che la ripresa dei versamenti possa avvenire mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere da un determinato termine l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.

    ATTENZIONE INPS sottolinea che  l'obbligo determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi, costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolarne il recupero. Le singole rate, quindi, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione, per cui il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

    Decadenza dalla rateizzazione, definizione agevolata e sanzioni

    La  circolare descrive quindi  due diversi casi

    1. La decadenza dalla rateizzazione per mancato versamento di almeno due rate , come detto sopra , non comporta la decadenza dalla possibile  eventuale definizione agevolata in misura ridotta. I crediti residui  vengono   quindi affidati all’Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di ripresa del versamento.
    2. Nel caso, invece, di pagamento parziale delle rate, non si configura la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, a decorrere dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma.

    INPS precisa che  queste previsioni sono applicabili anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute alla data di pubblicazione della  circolare  (6 marzo)

    Sono da intendersi  superate le  precedenti istruzioni fornite al paragrafo 5, intitolato “Recupero dei contributi sospesi”, della circolare n. 106 del 4 dicembre 2008.

    Restano salve comunque  eventuali diverse disposizioni previste per i singoli eventi calamitosi.

  • Contributi Previdenziali

    ZFU Sisma Centro Italia: agevolazioni previdenziali 2024

    Con il messaggio INPS    97  del 4 marzo 2024 i'istituto comunica l'ampliamento delle agevolazioni previdenziali per la Zona franca urbana detta Sisma Centro Italia"  istituito inizialmente dall’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

    Si ricorda che si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dei  Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24 agosto 2016.

    I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, sono stati prolungati – sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, 2023.

    Ora la  legge 18 2024 (DL 215 2023  convertito in legge) , ha  previsto l’estensione anche  per il periodo di imposta 2024.

     L'istituto sottolinea che:

    • il Ministero delle Imprese e del made in Italy , può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le relative esenzioni e, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione 
    • il destinatari dei provvedimenti  ministeriali possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto  con le indicazioni operative fornite nella circolare n. 48/2019.
    • Si può utilizzare  il modello di pagamento “F24”, anche in compensazione,  attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE) . con i  codici tributo istituiti dall'Agenzia:   “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165”, "Z166".
  • TFR e Fondi Pensione

    Imposta sostitutiva TFR: compensazione verticale senza visto di conformità

    Il  16 febbraio 2024 scaduto  il termine per il versamento del  saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef relativa alle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturati nel corso 2023 dai dipendenti. Il rendimento è calcolato sulle quote accantonate in azienda alla data del 31 dicembre 2022.

    Come noto l'adempimento prevede due appuntamenti:

    1. il primo, per il pagamento dell’acconto, da effettuare entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento,
    2.  il secondo, per il saldo, entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

    Va ricordato che i termini restano invariati anche se il rapporto di lavoro si conclude in corso d'anno.

    Si ricorda che dal 2015 l’aliquota  fiscale è del 17%. Per calcolare la rata in scadenza il 16 febbraio occorre considerare la differenza tra l’imposta complessiva, tenendo conto del coefficiente di dicembre 2022  e l’anticipo corrisposto a dicembre  023 (con metodo storico o previsionale).

    Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il  codice tributo “1713”.

    Si ricorda che è possibile utilizzare  in compensazione anche il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 213, della legge 662/1996. 

    Eccedenze credito di imposta  sostitutiva TFR: regole ordinarie

    ATTENZIONE in caso di conguaglio  a saldo dell'imposta sostitutiva che risulti in importo  a credito  per il datore di lavoro  , caso molto probabile visto il tasso di inflazione del 2023 , il sostituto d'imposta deve riportare l'eventuale credito nel modello 770/2023, con recupero dell'eccedenza in compensazione con modello F24.

    Si ricorda anche che  per le compensazioni in F24 se  saldo a credito è superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di apposizione del visto di conformità ex articolo 1, comma 574, legge 147/2013.

    Recentemente viste le difficolta applicative incontrate dalle software house sulle  corrette modalità di esposizione del credito derivante da eccesso di versamento dell’acconto ( codice tributo  1712),  l’Agenzia con la risoluzione 68 2023   specificato che sono utilizzabili 

    • il codice 6781 riguardante  “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato” (risoluzione agenzia delle Entrate 9/2005);
    • il codice 1627  relativo a “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati – art. 15, comma 1, lett. b) D.Lgs. 175/2014” (risoluzione agenzia delle Entrate 13/2015).

    Credito di imposta  compensabile senza visto:  Nota Fondazione CDL 

    La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in uno dei consueti approfondimenti pubblicati sul sito istituzionale ha  trattato il tema del possibile ampio credito  prodotto con il saldo dell'Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di fine rapporto,   chiarendo, anche alla luce della risoluzione dell'Agenzia  emanato proprio in risposta ad una richiesta del Cno ,  le modalità che consentono di  evitare la necessità di apporre il visto di conformità, compensando il credito negli anni successivi 

    Gli esperti della fondazione  affermano che l’eventuale eccedenza di versamento puo essere scomputata  dai successivi versamenti delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, indicando nel modello F24, nella colonna degli “importi a debito versati”, il codice tributo da pagare (es. 1001, 1012, 1040) e il codice tributo “1627” tra gli “importi a credito compensati”. 

    In questo modo non sussiste    l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui l’importo compensato sia superiore a 5.000 euro.

    Scarica qui il testo del documento .

     In particolare viene spiegato che  il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445 regola le cosiddette compensazioni verticali o interne, in combinato disposto con l’articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014 .

    Segnatamente:  l’articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che, «in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive siano scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.[…] Dette somme non  concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445»;

    L’articolo 1 del D.P.R. n. 445/1997 prevede:  «2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 (ora leggasi art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 175/2014 NdR) non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a  sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta  successivo o di chiederne il rimborso […]».

    Inoltre, continua la Fondazione:  Circa l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni che ci occupano, la circolare  dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha chiarito che è necessaria solo «nel  caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata ai sensi dell’art. 17 del decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti  nell’anno successivo, posto che, come precisato con la circolare n. 28/E del 2014, il limite dei  15.000 euro (ora leggasi 5.000 euro, N.d.R.), al cui superamento scatta l’obbligo di apporre il visto  di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti». (v. anche  risoluzione n. 73/e del 4 agosto 2015).

  • Certificazione Unica

    CU 2024: l’indicazione dei fringe benefit


    Si avvicina  a grandi passi la scadenza per l'invio del modello ordinario  e la consegna ai lavoratori della   modello sintetico della certificazione Unica 2024 redditi 2023 , fissata ordinariamente al 16 di marzo  e che cadendo di sabato quest'anno slitta al  18 marzo. QUI MODELLO E ISTRUZIONI

    Va ricordato che l’invio  delle  CU  contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire anche  entro  la scadenza del 770  ( dichiarazione dei sostituti d’imposta), 31 ottobre 2024. Va anche ricordato che in caso di errori, prima della scadenza è possibile  

    annullare una Cu già presentata, e predisporre una nuova certificazione, compilando solo  la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente e barrando la casella «Annullamento»

    Possibile anche sostituire una certificazione già presentata,  compilare interamente una nuova Cu 2024 comprensiva delle modifiche, barrando nel frontespizio la casella «Sostituzione».

    Nel nuovo modello  pubblicato dall'Agenzia ci sono molte novità  intervenute con la legge di bilancio 2023 in tema  di agevolazioni fiscali  per il lavoro dipendente 

     Ci concentriamo in questo articolo in particolare sulla indicazione dei fringe benefits  anche  come premi produttività e  trattamento integrativo  nel settore  turismo.

    Fringe benefits nella CU 2024

    Gli importi delle erogazioni in natura  hanno due diverse soglie di esenzione fiscale  :

    • 258,23 euro  per i dipendenti senza figli a carico o
    •  3.000 euro per lavoratori con figli a carico)

    e  vanno indicati  nella sezione ALTRI DATI ai  punti 474 e 475:


    ATTENZIONE Nell’ipotesi in cui il valore dei beni (o dei voucher) superi il valore- limite, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

    Le somme relative al bonus carburante  previsto dal  decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5  nel limite di euro 200 vanno indicate nel punto 476.

    Nelle istruzioni si precisa che  sia per i fringe benefit che per il bonus carburante nel caso in cui venga effettuata l'erogazione, in sostituzione del premio di risultato l’intero importo di detta erogazione deve essere riportato.

    Va ricordato inoltre che il sostituto d’imposta, qualora effettui erogazioni in natura o di buoni carburante, erogati anche in sostituzione del premio di risultato, deve verificare l’eventuale superamento dei limiti previsti dalla norma, tenendo conto dell’esistenza di ulteriori erogazioni effettuate nell’ambito di altri rapporti di lavoro.

     Va posta attenzione  in particolare  per i lavoratori che rientrano nella soglia di 3000 euro alla compilazione nella sezione dati  familiari a carico  con i dati del figlio a carico che dà diritto all'aumento del limite, anche nel caso  non siano presenti le  detrazioni per lo stesso familiare. 

    A questo proposito si segnala invece che nella sezione detrazioni e crediti   non è piu presente il punto  per le agevolazioni per famiglie numerose,  cessata dal 1 febbraio 2022.

    CU 2024 Premi di risultato

    L''agevolazione fiscale sui premi di risultato è applicabile ai dipendenti del settore privato, con reddito nell’anno precedente, di importo non superiore, a 80mila euro.

    Si compilano :

    • i Punti 573 e 593 con il valore  del premio di risultato corrisposto sotto forma di benefit.
    • i Punti 581 e 601 con l'importo del fringe benefit erogato ai lavoratori con figli fiscalmente a carico che non concorre alla formazione del reddito se di importo uguale o inferiore a 3mila euro.

    Trattamento integrativo speciale turismo e terme

    Nella sezione "altri dati"  è presente anche  il nuovo punto 479 riguardante il trattamento integrativo speciale per lavoratori nel turismo, pari al 15% della retribuzione relativa a lavoro notturno o straordinario festivo  effettuato tra giugno e settembre 2023, come previsto dall’articolo 39-bis, del Dl 48/2023. 

    Si ricorda che va  riconosciuto  a dipendenti nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale –  con reddito nel periodo d’imposta 2022  non superiore a 40mila euro.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Naspi e Discoll 2024 come fare domanda

    Grazie al processo di implementazione dei servizi digitali,  dopo circa un anno dall'inizio della sperimentazione,  le nuove modalità di richiesta delle indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL  con procedura guidata sono ora le modalità esclusive per tutti gli utenti.

    Con il messaggio 3388  del 28 settembre 2023 l'istituto  aveva  comunicato che la procedura offre automaticamente all'utente  la scelta per l'indennità di disoccupazione spettante sulla base dell'ultimo rapporto di lavoro registrato :

    1. DIS COLL in caso di collaborazione coordinata e continuativa/dottorato/assegno di ricerca  oppure  
    2. NASPI in caso di lavoro subordinato.

    Il nuovo messaggio 804 del 23 febbraio 2024  che annuncia il termine della fase sperimentale,    specifica i dettagli delle modalità di domanda per tutte le categorie di utenti (cittadini,   sia online che tramite Contact center telefonico,   e patronati)

    Domanda NASPI  e DIS Coll online 2024: come si accede

    MODALITA' PER I CITTADINI  

    Il servizio di presentazione delle domande è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) – attraverso uno dei seguenti percorsi:

    •  “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI-Domanda” > “Utilizza il servizio”;

    •  “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL-Domanda” > “Utilizza il servizio”.

    MODALITA PER I PATRONATI 

    Il servizio è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il Portale Patronati, autenticandosi con la propria identità digitale: SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0. Una volta all’interno del Portale si potrà utilizzare uno dei seguenti percorsi:

    •  NASPI: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori subordinati” > “NASPI”;

    •  DIS-COLL: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a Progetto” > “DIS-COLL”.

    Il nuovo servizio consente di:

    – compilare il modulo di domanda  Nramite  esempi e precompilazione delle informazioni già in possesso dell’Istituto;

    – avere una visione aggregata dei dati;

    – effettuare dei controlli automatici sulla base dei dati disponibili all’Istituto di seguito elencati:

    • iscrizione ad Albi professionali e/o Ordini e Casse professionali;
    • iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti;
    • titolarità di partita IVA;
    • iscrizione alla Gestione separata;
    • titolarità di trattamento previdenziale incompatibile con la NASpI;
    • titolarità di assegno ordinario di invalidità;

    – visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità (ad esempio, la rilevazione di causali di cessazione non ammesse, l’iscrizione ad altre gestioni con annessa indicazione dei redditi presunti, ecc.).

    Domanda Naspi  e  iscrizione alla Gestione separata

    Con il messaggio 2570 2023  INPS  ha specificato che in caso di iscrizione alla Gestione separata INPS, gli iscritti che abbiano cessato i rapporti di lavoro o l’attività, sono tenuti  comunque a compilare la sezione “Dichiarazione attività lavorativa”, indicando, nell’apposito campo “Reddito previsto per il 2023”, il reddito annuo presunto, in tale caso, pari a zero.

  • Rubrica del lavoro

    Pensioni marzo 2024: pagamento e nuovo regime fiscale

    Con il messaggio 755/2024  INPS ha comunicato che le novità sull'IRPEF introdotte dal decreto 216 2023  verranno  applicate sulle prestazioni dell'istituto a partire da  marzo 2024 .

     In particolare si ricorda che gli scaglioni di reddito  con le relative aliquote ai fini dell'applicazione dell' Irpef  a partire dal 2024 sono passate da 4 a 3 e sono dunque  le seguenti :

    1. 23% per i redditi fino a 28.000 euro, 
    2.  35% fra 28.000 e 50.000 euro e i
    3. 43% oltre 50.000 euro annui.

    Inoltre :

    • è stata innalzata da 1.880 a 1.955 euro la detrazione   spettante fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (tra cui gli assegni derivanti da esodo anticipato, isopensione, APE Sociale ), calcolata sul reddito complessivo del beneficiario
    •  il trattamento integrativo (Tir)   sui trattamenti di accompagnamento a pensione (Ape sociale e  assegni  di esodo)  spetta solamente quanto l’imposta lorda supera  la detrazione di lavoro dipendente, con un correttivo di euro 75 , da rapportare al periodo di lavoro nell’anno.

    Il messaggio precisa infine che le novità non riguardano  gli assegni straordinari dei Fondi settore credito e credito cooperativo 

    L'applicazione sugli assegni relativi al  mese di marzo comprende anche  conguaglio delle differenze rispetto alla precedente tassazione applicata nei primi due mesi dell’anno con una specifica annotazione.«da questa mensilità la tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni IRPEF del decreto legislativo 216/2023». 

    Pensioni marzo 2024 data di pagamento e altre novità nel cedolino

    L'istituto ha informato  inoltre con il consueto comunicato mensile sul cedolino di pensione che per gli assegni di marzo 2024 il pagamento avverrà con valuta 1° marzo.

    Con riguardo alle trattenute fiscali ( conguaglio di fine anno 2023, addizionali regionali e comunali)   Inps precisa  che se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenutein misura inferiore a quanto dovuto,   le differenze a debito  sono state recuperate sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, e in caso ciò non sia stato sufficiente  per il recupero totale, si proseguirà con le trattenute sui ratei mensili successivi, fino all’estinzione del debito.

    Solo per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, e con conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre.

    Anche sul rateo di marzo, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023 (in 11 rate, da gennaio a novembre ) e le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2024.

    Infine si ricorda che invece :

    • le prestazioni di invalidità civile, 
    • le pensioni o gli assegni sociali,
    •  le prestazioni  con particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo)

     non subiscono trattenute fiscali.

  • Riforma dello Sport

    Riforma dello sport : pubblicato il mansionario

    E' stato pubblicato il 21 febbraio sul sito del dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei Ministri il primo elenco approvato  delle mansioni, fornite dalle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate  considerate necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva  come previsto dalla riforma dello sport D.LGS 36 2021.  

    Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e in particolare l’art. 25, comma 1, così come  modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n.120,  ha stabilito infatti che  si considerano lavoratori sportivi :

    1.  l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
    2. e  ogni altro tesserato  che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti  sopracitati, le  mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle  necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere  amministrativo-gestionale. 

    Non sono  invece lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni  nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori  dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi  tenuti dai rispettivi ordini professionali;

    Mansionario sportivo

    Le figure professionali  deputate alle mansioni richieste  sono elencate,  nell'allegato A  al decreto, suddivise per ciascun ente di riferimento  e con  gli articoli dei regolamenti  che descrivono le specifiche attività,  in ciascuna  delle  discipline sportive riconosciute.

    Si va dagli addetti ai percorsi di gara delle Manifestazioni  motociclistiche agli ispettori tecnici, agli addetti al peso e ai tecnici di palestra della boxe , agli osservatori  agli skiman e agli speaker, all'interprete delle lingua dei segni sportivi.