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Maxi deduzione assunzioni: regole di calcolo aggiornate
Tra le novità del decreto fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 84 2025) è presente l' ART. 3: (Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
Si tratta della modifica alla disciplina della maxi deduzione del 120% o 130% per le assunzioni a tempo indeterminato, prevista dal Dlgs 216/2023.
La norma corregge il perimetro delle imprese che rientrano nel cosiddetto “gruppo interno” per il calcolo dell’incremento occupazionale: vengono escluse tutte le società collegate, con effetto retroattivo a partire dal periodo d’imposta 2023.
In data 27 giugno è stato pubblicato sul sito del ministero dell'Economia un decreto interministeriale che introduce un fattore di correzione nei calcoli. Il provvedimento è apparso in GU il giorno 11 luglio 2025
Cosa cambia nella prima versione del decreto
Fino ad oggi, l’articolo 4, comma 7, lettera b) del Dlgs 216/2023 escludeva solo le società collegate controllate da soggetti esterni al gruppo.
Ora, la modifica normativa estende l’esclusione a tutte le società collegate ex articolo 2359 c.c., comprese anche quelle che agiscono da controllanti.
La circolare AdE 1/2025 già anticipava questa lettura, ma ora la norma la cristallizza. Vedi in merito: Maxi deduzione costo del personale in caso di nuove assunzioni
Inoltre, sono escluse anche le società a controllo congiunto, cioè quelle in cui le decisioni strategiche richiedono il consenso unanime di più controllanti (come definite dal DM 25 giugno 2024).
Tali società devono essere considerate come entità autonome e non rientranti in alcun gruppo ai fini della deduzione.
Con la nuova formulazione, il “gruppo interno” si riferisce solo a soggetti residenti (società o persone fisiche) che esercitano un controllo diretto o indiretto su altre entità. Vi rientrano:
- Società controllanti e controllate residenti;
- Stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri;
- Persone fisiche o giuridiche che esercitano un ruolo di aggregazione (inclusi fiduciari, imprenditori individuali e professionisti).
- Questa delimitazione consentirebbe una verifica più coerente e mirata dell’effettivo incremento occupazionale legato alle agevolazioni.
Nuovo decreto ministeriale 27 giugno: calcolo con “fattore di correzione”
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Decreto Interministeriale del 27 giugno 2025, che modifica il precedente Decreto MEF del 25 giugno 2024, attuativo dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023. La norma disciplina la cosiddetta “maxi deduzione” del costo del lavoro, prevista in caso di nuove assunzioni.
il nuovo decreto interviene con maggiore precisione sul tema del calcolo dell’incentivo fiscale in presenza di società appartenenti a un medesimo gruppo, allo scopo di evitare incertezze interpretative e fornire indicazioni operative uniformi.
Nel dettaglio, l’articolo 1 del decreto del 27 giugno 2025 sostituisce completamente il comma 8 dell’articolo 5 del decreto originario del 2024. Viene stabilito che, per i soggetti appartenenti a un gruppo interno, la maggiorazione spettante si calcola applicando al costo del lavoro agevolabile un “fattore di correzione”.
Tale fattore è definito come il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferiti a tutte le società che fanno parte del gruppo. In questo modo si tiene conto dell’andamento occupazionale globale del gruppo, garantendo che l’incentivo venga attribuito in modo proporzionato ed equo.
I dubbi evidenziati da Sole e Assonime
Incertezze sull’applicazione della maxi-deduzione nei gruppi di imprese, erano state sollevate dal Sole 24 Ore (nell'articolo del 20.6.2025 a firma Emanuele Reich Franco Vernassa) in quanto,secondo la relazione illustrativa del decreto e la circolare 1/E/2025, il calcolo della riduzione doveva basarsi sul numero delle cessazioni di rapporti di lavoro, anziché sul saldo netto dell’occupazione.
Anche Assonime, aveva evidenziato la disomogeneità rispetto alle imprese singole – per le quali conta il saldo netto – sollecitando un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate prima della scadenza dei versamenti a saldo per il 2024.
Vedi anche Maxideduzione assunzioni rischio errori secondo Assonime
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Riposo nelle festività infrasettimanali: è un diritto inderogabile?
Con l’ordinanza n. 17383 pubblicata il 28 giugno 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – si è pronunciata su una vicenda che coinvolgeva alcuni lavoratori turnisti impiegati da una società di gestione aeroportuale. I dipendenti rivendicavano il diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa durante le festività civili e religiose infrasettimanali, diritto riconosciuto loro in primo grado e poi confermato dalla Corte d’Appello di Firenze.
Quest’ultima aveva infatti ritenuto che, in mancanza di un’esplicita pattuizione individuale, né la legge né la contrattazione collettiva potessero imporre al lavoratore di prestare attività durante queste giornate festive.
La società datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando sia l'interesse ad agire dei lavoratori che l’interpretazione della normativa sul riposo festivo, in particolare degli articoli 2 e 5 della Legge 260/1949, dell’art. 3 della Legge 90/1954, e dell’art. 12 delle Preleggi.
Il principio giuridico: quando il riposo è rinunciabile
La Suprema Corte, nella motivazione dell’ordinanza, ha respinto il primo motivo di ricorso confermando che i lavoratori avevano pieno interesse ad agire, essendo la controversia motivata da un oggettivo stato di incertezza sull’esistenza e sull’estensione del loro diritto. La Cassazione ha infatti ricordato che è legittima l’azione giudiziaria anche in presenza di incertezza giuridica, anche se non vi è ancora lesione attuale di un diritto.
Ben più rilevante però è l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, che ha portato alla cassazione della sentenza impugnata.
Secondo la Corte, il diritto del lavoratore a non lavorare durante le festività infrasettimanali, pur essendo riconosciuto dalla legge (Legge 260/1949 e successive integrazioni), non ha carattere assoluto e inderogabile come invece sostenuto dai giudici d'appello. Si tratta infatti di un diritto rinunciabile mediante accordo individuale o collettivo.
La giurisprudenza consolidata – richiamata espressamente dalla Cassazione – afferma che la possibilità per il lavoratore di svolgere attività lavorativa nelle giornate festive può essere pattuita con il datore di lavoro, anche attraverso il semplice richiamo nel contratto individuale alle previsioni di un contratto collettivo che contempli turni articolati su sette giorni (Cass. n. 29907/2021, Cass. n. 16592/2015). Non serve dunque una clausola esplicita che imponga la prestazione nelle festività, se dalla struttura dell’orario turnato, prevista nella contrattazione collettiva e recepita nel contratto individuale, si evince la possibilità di lavorare anche nei giorni festivi.
Verifica della contrattazione collettiva
In base a questi principi, la Cassazione ha censurato la decisione della Corte d’Appello di Firenze, che aveva ritenuto vincolante il diritto dei lavoratori a non lavorare nei giorni festivi, senza considerare se tale diritto fosse già stato oggetto di una regolamentazione collettiva, eventualmente recepita anche nel contratto individuale. L’errore dei giudici di merito è stato quello di richiedere una prova specifica da parte del datore di lavoro sull’indisponibilità del singolo lavoratore e sull’impossibilità di garantire il servizio pubblico essenziale, senza esaminare se l’organizzazione del lavoro su turni – nei fatti operante su sette giorni – fosse già stata concordata come deroga legittima.
La Corte ha quindi rinviato la causa alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, affinché valuti nel merito se la contrattazione collettiva applicata e il comportamento delle parti nel corso del rapporto di lavoro possano costituire elementi idonei a legittimare la prestazione lavorativa anche nelle festività infrasettimanali.
In conclusione, l’ordinanza offre un chiarimento importante per i datori di lavoro e i lavoratori turnisti, specie nei settori che garantiscono servizi pubblici essenziali. Il diritto al riposo festivo non è un dogma inderogabile, ma un principio disponibile che può essere gestito nel rispetto dell’autonomia contrattuale individuale e collettiva. La verifica delle clausole dei contratti collettivi e della prassi lavorativa diventa quindi fondamentale per risolvere eventuali contenziosi.
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Consulenze giuridiche MEF: decreto in GU con le nuove regole
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24.6.2025 , in attuazione dell’articolo 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), vengono definite le modalità per presentare istanze di consulenza giuridica in materia tributaria.
Il provvedimento, pubblicato il 10 luglio in Gazzetta Ufficiale dà attuazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 219/2023 di riforma fiscal e, e disciplina presupposti, contenuti, tempi e limiti delle richieste che possono essere avanzate da soggetti collettivi – tra cui associazioni sindacali, ordini professionali, enti pubblici e amministrazioni dello Stato – su questioni fiscali di rilevanza generale.
Il decreto intende contribuire a una maggiore trasparenza e uniformità nell’interpretazione delle norme tributarie, consentendo ai corpi intermedi di ottenere orientamenti ufficiali non vincolanti ma autorevoli, da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Istanze di consulenza giuridica
Le istanze di consulenza giuridica potranno riguardare solo problematiche fiscali di carattere generale, non riconducibili a singoli contribuenti.
Devono contenere diversi elementi essenziali: i dati del richiedente e dell’eventuale rappresentante legale, l’indirizzo PEC, una descrizione chiara della questione fiscale, le norme di riferimento e la proposta interpretativa motivata.
È richiesta anche la sottoscrizione da parte del legale rappresentante o di un soggetto incaricato formalmente ai sensi dell’art. 63 del DPR 600/1973.
Nel caso in cui la domanda sia incompleta o carente, l’Amministrazione può invitare il richiedente a integrare i dati mancanti entro 30 giorni.
La mancata regolarizzazione comporta la rinuncia implicita all’istanza. È possibile inoltre allegare documentazione proveniente da altre amministrazioni pubbliche se utile alla valutazione del quesito
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Tempi, effetti delle risposte e casi di inammissibilità
L’Amministrazione ha 120 giorni per rispondere, a partire dalla data di ricezione dell’istanza completa. Se la documentazione è insufficiente, può chiedere un’integrazione una sola volta, riaprendo il termine di risposta. L’istanza è considerata rinunciata se la documentazione integrativa non viene presentata entro 60 giorni
.Le risposte fornite non sono vincolanti né impugnabili, ma rappresentano un riferimento utile per i soggetti collettivi rappresentati. Il decreto elenca anche i casi in cui l’istanza è inammissibile, ad esempio se presentata da soggetti non legittimati, se riguarda fattispecie individuali, oppure se verte su questioni già trattate e risolte da precedenti documenti dell’Amministrazione
.Infine, è previsto un regime transitorio: le nuove disposizioni si applicano alle istanze presentate dal giorno successivo alla pubblicazione dei provvedimenti attuativi da parte delle Agenzie fiscali e del MEF. Nessun nuovo onere finanziario è previsto per l’attuazione del decreto.
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Infortuni e malattie sul lavoro 2024: i dati INAIL
Secondo la relazione annuale INAIL sul 2024, presentata pochi giorni fa a Roma dal Presidente, il numero complessivo delle denunce di infortunio sul lavoro si mantiene stabile rispetto all’anno precedente, con una lieve crescita dello 0,4% (da 590mila a 593mila casi).
Questo incremento è però dovuto quasi interamente agli infortuni degli studenti, saliti a 78mila, mentre quelli relativi ai lavoratori risultano in lieve calo (-1%). Le denunce di casi mortali sono state 1.202, con una leggera diminuzione tra i lavoratori ma un aumento tra gli studenti.
In parallelo, le malattie professionali denunciate hanno superato quota 88mila, registrando un incremento del 21,8% rispetto al 2023, il dato più alto degli ultimi quarant’anni. Il dato va letto anche come un effetto positivo di una maggiore consapevolezza sulle tutele assicurative. Vediamo in maggiore dettaglio.
Settori produttivi e dinamiche: dove accadono più infortuni
Quasi il 90% degli infortuni sul lavoro si concentra nella gestione “Industria e servizi”, con settori come Manifatturiero, Costruzioni, Sanità, Trasporti e Commercio tra i più colpiti. In calo le denunce nel Manifatturiero (-6,1%) e nelle Costruzioni (-3,4%), mentre crescono nel Commercio (+2,6%). Tuttavia, il comparto delle Costruzioni resta quello con il maggior numero di decessi (182), seguito da Trasporti (132) e Manifatturiero (118). Le denunce in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, sono aumentate (+3,1%), raggiungendo i livelli pre-pandemia, con un incremento significativo dei decessi in questa modalità (+10,2%). I veicoli coinvolti sono soprattutto auto e furgoni, ma anche moto e biciclette. Per le malattie professionali, le patologie muscolo-scheletriche rappresentano tre denunce su quattro, seguite da disturbi neurologici (es. tunnel carpale), ipoacusie e tumori da esposizione all’amianto.
Differenze territoriali, di genere e provenienza: i profili a rischio
Geograficamente, la maggior parte delle denunce si concentra nel Nord-Est (33%), seguito dal Nord-Ovest e dal Centro. Lombardia ed Emilia-Romagna guidano la classifica delle regioni con più infortuni e decessi. I lavoratori stranieri rappresentano il 23,5% degli infortunati, un dato in crescita negli ultimi anni, così come la loro incidenza nelle malattie professionali (+27,4% rispetto al 2023). Anche le fasce di età under 34 e over 64 risultano in aumento per frequenza di infortuni. Dal punto di vista di genere, le donne rappresentano circa un terzo degli infortuni totali, con una riduzione delle denunce più contenuta rispetto agli uomini. Nelle malattie professionali, invece, le donne risultano più esposte a disturbi del sistema nervoso, mentre gli uomini mostrano incidenze più alte per patologie respiratorie, tumori e sordità.
Dati INAIL Tabella riepilogo
L’analisi dei dati forniti da INAIL nella relazione annuale mostra un quadro complesso: da un lato si registra una stabilità nel numero complessivo degli infortuni sul lavoro, dall’altro un aumento rilevante delle malattie professionali denunciate.
Gli infortuni in itinere (casa-lavoro) sono tornati ai livelli pre-pandemia, con un incremento sia nelle denunce che nei decessi. Emergono inoltre differenze importanti tra settori, fasce d’età, genere, origine e territori, sia per gli infortuni che per le malattie.
Le patologie più frequenti restano quelle muscolo-scheletriche, seguite da quelle neurologiche, dell’orecchio e dai tumori legati all’asbesto. L’aumento delle denunce non è necessariamente segno di peggioramento delle condizioni di lavoro, ma anche frutto di maggiore consapevolezza e informazione.
Ecco una tabella di riepilogo
Voce Dati 2024 Variazione 2023 Totale denunce infortuni 593.000 +0,4% Studenti infortunati 78.000 (di cui 2.100 nei PCTO) +10,5% Lavoratori infortunati 515.000 -1,0% Casi mortali totali 1.202 +1 caso Casi mortali in itinere 303 +10,2% Malattie professionali denunciate 88.000 +21,8% Lavoratori ammalati 58.000 +18,7% % patologie muscolo-scheletriche 75% circa Stabile Denunce stranieri (malattie) 7.659 +27,4% -
Pensioni Italia-Albania: istruzioni per le domande
Dal 1° luglio 2025 è in vigore l’Accordo bilaterale tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024 e ratificato con la Legge n. 29/2025. L’Accordo garantisce il principio della portabilità dei diritti previdenziali, parità di trattamento tra cittadini e collaborazione tra istituzioni. Si applica a tutte le principali assicurazioni obbligatorie (IVS, disoccupazione, malattia, maternità), incluse la Gestione separata e la Gestione pubblica.
INPS ha pubblicato il 1 luglio 2025 le istruzioni nella circolare 106 2025 e nel messaggio 2211 del 10 luglio ha specificato le modalità operative per le domande (v. ultimo paragrafo)
Di seguito una sintesi delle principali indicazioni dell'Istituto.
Pensioni e totalizzazione internazionale
I lavoratori che non maturano il diritto autonomo a pensione in uno dei due Paesi possono totalizzare i periodi non sovrapposti svolti in Italia e Albania, a patto di avere almeno 52 settimane di contribuzione.
L'importo viene calcolato con il metodo pro-rata. I periodi inferiori all’anno, non sufficienti a garantire il diritto autonomo, vengono utilizzati dall’altro Stato per perfezionare la prestazione.
In caso di pensioni in regime speciale (es. per determinate professioni), la totalizzazione vale solo tra periodi maturati in regimi analoghi. Le pensioni integrate al minimo sono concesse solo se il beneficiario risiede nello Stato che eroga l’integrazione.
Le domande si presentano all’INPS o all’ente albanese ISSH a seconda del Paese di residenza. L’INPS di Perugia è il Polo specializzato per le richieste provenienti dall’Albania. I modelli di scambio dati sono bilingue, come i formulari IT/AL (es. domanda di vecchiaia, certificazione periodi, decisione, perizia medica ecc.).
I modelli da utilizzare per distacchi e pensione
DISTACCO
Le aziende italiane che distaccano lavoratori in Albania possono mantenere la contribuzione nel sistema italiano per un massimo di 24 mesi, previa richiesta del certificato IT/AL 101 da presentare all’INPS. Lo stesso vale per i lavoratori autonomi.
Il personale diplomatico, pubblico o privato, può optare per il mantenimento della legislazione previdenziale del proprio Paese d’origine (entro 3 mesi dall'inizio dell’attività o dalla data di entrata in vigore). L'INPS rilascia il modello IT/AL 103, previa verifica dei requisiti.
Sono previste eccezioni concordate tra le autorità dei due Stati, in caso di situazioni particolari che richiedano deroghe al principio di territorialità.
Modello Finalità IT/AL 101 Certificato di copertura contributiva per distacco IT/AL 103 Opzione contributiva per personale diplomatico IT/AL 205 Certificazione periodi assicurativi IT/AL 2 Domanda di pensione vecchiaia/anticipata IT/AL 4 Domanda di pensione di invalidità/inabilità IT/AL 303 Esportabilità prestazioni disoccupazione Prestazioni di disoccupazione, malattia e scambio dati tra istituzioni
In materia di disoccupazione, il diritto alla prestazione può essere riconosciuto in Italia anche totalizzando periodi assicurativi albanesi, se il lavoratore ha almeno 6 mesi di contribuzione italiana. Le informazioni tra enti sono scambiate con i formulari IT/AL 301 e AL/IT 302A. La NASpI può essere riconosciuta in base ai soli requisiti italiani, anche senza totalizzazione.
Le prestazioni in denaro per malattia (anche tubercolosi) e maternità sono erogate dallo Stato dove il lavoratore è assicurato, ma i requisiti possono essere perfezionati anche con periodi assicurativi dell’altro Stato (formulari IT/AL SM).
L’accordo prevede, inoltre:
- esenzione da imposte e legalizzazioni per i documenti previdenziali;
- validità delle domande e ricorsi presentati in uno dei due Stati anche per l’altro;
- collaborazione tra autorità per recupero indebiti (modelli R01, R02, R03);
- scambio elettronico di dati tra le istituzioni dei due paesi e protezione delle informazioni personali (Allegato 1 dell’Accordo).
Domanda di pensione in regime di convenzione Italia Albania
Il Messaggio INPS n. 2211 del 10 luglio 2025 fornisce le istruzioni operative per la presentazione e gestione delle domande di pensione (da parte degli operatori INPS) nell’ambito dell’Accordo e dell’Intesa amministrativa tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, in vigore dal 1° luglio 2025.
L'istituto specifica in particolare che per presentare la domanda di pensione in regime di convenzione bilaterale tra Italia e Albania,
1 – I residenti in Italia ( sia italiani che albanesi) devono utilizzare il servizio online dell’INPS dedicato alle pensioni internazionali.
Il modulo di domanda è accessibile al seguente link Domanda di pensione in regime di convenzione bilaterale:
Per compilare correttamente la domanda, è necessario:
- Accedere con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.
- Selezionare l’Albania come Paese convenzionato.
- Indicare eventuali periodi assicurativi maturati in Albania.
- Allegare la copia del documento di identità albanese ( se cittadini albanesi).
Se i periodi assicurativi in Albania sono anteriori al 2012, allegare obbligatoriamente la “Dichiarazione dello storico lavorativo” e altra documentazione a supporto (es. buste paga, libretti di lavoro).
Specificare nella sezione “note” se si richiede la pensione “ridotta/reduktuar” albanese.
2 – I residenti in Albania, invece, devono presentare la domanda tramite l’Istituto albanese ISSH, che la trasmetterà all’INPS – Polo di Perugia.
L’eventuale liquidazione è retroattiva dal 1° luglio 2025, con valuta albanese convertita in euro secondo la media mensile precedente l’entrata del pro-rata estero.
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Sgravio contributivo mamme sostituito da bonus mensile per il 2025
La legge di bilancio 2025 n 207 2024 aveva previsto la riconferma della decontribuzione per le lavoratrici dipendenti con almeno due figli con estensione di questo sgravio alle lavoratrici autonome con partita IVA , ma contestuale rimodulazione del beneficio. Per l'attuazione della novità di attendeva un decreto ministeriale mai emanato. Ora il decreto Omnibus 95 2025 appena apparso in Gazzetta, prevede il rinvio all'anno prossimo e una misura sostitutiva ( integrazione al reddito di 40 euro mensili) (In merito INPS aveva pubblicato il 31 gennaio un messaggio di chiarimenti n. 401/2025 )
Vediamo i dettagli sull'esonero in vigore dal 2024, le modifiche 2025, sospese, e la novità del bonus mensile sostitutivo dello sgravio.
La decontribuzione madri già in vigore per il triennio 2024-2026
Il comma 180 della legge di bilancio 213 2023 prevedeva due diverse misure:
- dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
- l' esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali IVS a carico delle lavoratrici purche:
- madri di 3 o piu figli,
- con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche part time,sia del settore privato che del pubblico impiego,
- ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico
- fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo,
- nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
- SOLO per il 2024 lo stesso sgravio anche per :
- le lavoratrici madri di due figli (sempre con contratto a tempo indeterminato, ed esclusi i rapporti di lavoro domestico)
- fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
In entrambi i casi resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, cioè il calcolo della pensione non prevede riduzioni.
Decontribuzione madri nella legge di bilancio 2025: misura e durata
Il Ministero dell'economia aveva annunciato già ad ottobre di aver destinato un fondo specifico di 300 milioni di euro per ampliare la misura alle lavoratrici autonome, ricordando che nel 2024 erano state interessate circa 570.000 lavoratrici dipendenti.
Il testo della legge di bilancio 2025 però fa riferimento ad un esonero parziale, non più totale, sia per le lavoratrici dipendenti che autonome.
Al comma 219-220, nel testo definitivo, si prevede che il parziale esonero contributivo sarà riconosciuto:
- alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e
- alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità sem-
plificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, - purche madri di due o più figli
- fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
DAL 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero, non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Dunque dal 2026 resta confermato per le madri di due figli per un massimo di 10 anni , e con l'esclusione delle lavoratrici già beneficiarie della misura nella forma precedente
L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua,
Per maggiori dettagli sulla percentuali di riduzione e le modalità applicative occorrerà attendere il decreto ministeriale da emanare entro il 30 gennaio 2025.
Lo sgravio per due figli sospeso nel 2025
Nel messaggio 401 2025 INPS fornisce alcune precisazioni sul passaggio dall'esonero contributivo per le lavoratrici madri con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato attualmente in vigore a quello introdotto dalla nuova legge di bilancio . Si sottolinea che per l'operatività della nuova misura si sta attendendo il decreto ministeriale .
Inps ricorda le due misure del esonero legge 203 2023 , che si articola in due modalità
- Esonero per madri di tre o più figli (art. 1, comma 180) valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e
- Esonero per madri di due figli (art. 1, comma 181) sperimentale valida solo per il 2024.
Attenzione al fatto che in questo momento questa seconda modalità non è applicabile nel 2025.
In sostanza, afferma INPS :
- le lavoratrici madri di tre o più figli possono beneficiare dell’esonero contributivo fino al 31 dicembre 2026, con la possibilità di accedere al nuovo esonero della legge di Bilancio 2025 solo dal 2027.
- Le madri di due figli hanno potuto usufruire dell’esonero solo per il 2024, mentre dal 2025 potranno beneficiare del nuovo esonero previsto dalla legge di Bilancio 2025, che è soggetto a un tetto di reddito annuo di 40.000 euro.
Le novità del decreto Omnibus: bonus mamme lavoratrici
Come spiega la relazione illustrativa parlamentare sul decreto Omnibus, l'art 6 posticipa al 2026 l’attuazione del parziale esonero contributivo della quota di contribuzione a proprio carico per le lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici autonome madri di due o più figli.
L’esonero spetterà fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero non spetta alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.
Al comma 2 per il 2025 è previsto invece, per la medesima platea il riconoscimento di una somma pari a 40 euro mensili per ogni mese di lavoro o frazione dello stesso dell’anno 2025 da corrispondere in un'unica soluzione a dicembre dello stesso anno.
La somma esente da contribuzione e imposte non rileva ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente.
In caso di contemporaneità di rapporti di lavoro, di attività di lavoro autonomo o di obbligo contributivo in più gestioni previdenziali, la somma è riconosciuta dall’INPS per una sola gestione previdenziale.
Per ulteriori chiarimenti operativi è necessario attendere la circolare di istruzioni INPS.
Riportiamo per ulteriore informazione lo schema proposto dal Ministero del lavoro:
- dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
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Prestazione Universale – Bonus anziani – regole e istruzioni INPS
E' in vigore dal 2 gennaio 2025 la nuova Prestazione Universale per anziani non autosufficienti erogata dall'INPS in base all’articolo 34 del decreto legislativo 29/2024. Si tratta di un contributo economico rivolto a ultraottantennni con basso ISEE che comprende :
- indennità di accompagnamento e
- contributo spese per l'assistenza domiciliare.
La misura è sperimentale per gli anni 2025 e 2026.
Con il messaggio 4490/2024 l'istituto ha fornito le istruzioni dettagliate sui requisiti, molto stringenti, l'importo e le modalità per fare domanda.
Con il nuovo messaggio 949 del 18 marzo 2025 l'istituto precisa le procedure per alcuni aspetti operativi come l'obbligo di scelta tra indennità di accompagnamento e Prestazione Universale e i criteri di valutazione del bisogno assistenziale. Inoltre con il messaggio 1842 del 10 giugno 2025 Inps ha specificato che il requisito relativo all'ISEE è valido anche in riferimento ad un nucleo ristretto (v. all'ultimo paragrafo).
Alleghiamo il decreto ministeriale attuativo in fondo all'articolo.
Vediamo di seguito tutte le regole in una guida sintetica.
Bonus anziani non autosufficienti: cos’è, a quanto ammonta
Dal 2 gennaio l’INPS, provvederà ad erogare, in via sperimentale, il nuovo bonus per gli anziani, denominato ufficialmente Prestazione Universale, destinata agli ultraottantenni non autosufficienti e subordinata ad uno specifico bisogno assistenziale definito “gravissimo”.
Il periodo di sperimentazione andrà dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
Il riconoscimento della Prestazione Universale assorbe la fruizione delle
- indennità di accompagnamento (legge 18/1980) e
- prestazioni di assistenza sociale fornite dagli ATS (articolo 1, comma 164, legge 234/2021).
La Prestazione Universale sarà erogata con cadenza mensile ed è composta da:
- una quota fissa monetaria, corrispondente all'indennità di accompagnamento (legge 11 febbraio 1980, n. 18);
- una quota integrativa, definita “assegno di assistenza”, pari ad euro 850 mensili, come contributo al costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, forniti da imprese qualificate.
ATTENZIONE La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:
- la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
- la quota integrativa viene erogata tramite specifico pagamento predisposto tramite la piattaforma “Prestazione Universale”.
L’INPS provvederà al monitoraggio della spesa al fine di un’eventuale rideterminazione dell’importo mensile della quota integrativa, qualora si verifichi uno scostamento fra il numero di domande pervenute e le risorse finanziarie individuate dal legislatore.
Prestazione universale anziani: i requisiti
Il riconoscimento della prestazione universale per gli anziani è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
- età anagrafica pari o superiore agli 80 anni;
- un livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato agli atti dalla Commissione medico-legale dell’INPS, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica nominata il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024;
- un valore ISEE sociosanitario ordinario, in corso di validità, non superiore a euro 6.000;
- la titolarità dell'indennità di accompagnamento (art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18) attiva. In caso di sospensione non sarà riconosciuta la prestazione Universale.
Nello specifico per il liello di bisogno assistenziale gravissimo la legge indica i seguenti casi:
- persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
- persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
- persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo <= 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) >= 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
- persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
- ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
INPS precisa che si considera "persona con disabilità gravissima” chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24, anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte.
Prestazione universale anziani: come fare domanda – Nuove funzioni
La domanda può essere presentata online all’INPS a partire dal 2 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, tramite la pagina “Decreto Anziani – Prestazione Universale”,
- sia personalmente, con la propria identità digitale, che
- tramite i patronati.
Nuove funzioni e semplificazioni sono presentate nel messaggio n. 2193/2025, per migliorare l’usabilità per l’utente. Vengono ricordate inoltre le scadenze per la rendicontazione:
Entro 30 giorni dalla notifica dell’accoglimento per gli arretrati, con i seguenti termini trimestrali per la gestione ordinaria:
- 10 luglio → trimestre aprile/giugno
- 10 ottobre → trimestre luglio/settembre
- 10 gennaio → trimestre ottobre/dicembre
- 10 aprile → trimestre gennaio/marzo
e possibilità di allegare anche:
- Documentazione sanitaria aggiuntiva
- Documenti richiesti in istruttoria
- Rinnovo permesso di soggiorno (per extracomunitari con permesso scaduto)
Bonus anziani -Prestazione Universale: il decreto ministeriale
Il 21 febbraio 2025 è stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze un decreto attuativo pubblicato in GU il 22 aprile 2025
INPS aveva già emanato un messaggio, n. 949 2025, con le modalità e le condizioni di accesso e di erogazione della prestazione, rivolgendosi ai potenziali destinatari e ai loro eventuali intermediari.
Il messaggio non introduce nuove regole, ma rende più chiari e dettagliati i meccanismi relativi in particolare a
- Definizione delle modalità di opzione e rinuncia.
- Automazione della comunicazione con gli ATS (ancora in fase di sviluppo).
- Controlli automatizzati su ISEE e indennità di accompagnamento.
- Criteri per riconoscere il bisogno assistenziale gravissimo.
- Nuovi obblighi di rendicontazione per la quota integrativa, con scadenze fisse e verifiche più rigorose.
QUI IL TESTO DEL DECRETO MINISTERIALE
ISEE Nucleo ristretto: riesame delle domande respinte
Come anticipato, il messaggio 1842 2025 precisa che ai fini del riconoscimento della Prestazione universale deve essere ritenuto valido anche un ISEE recante un nucleo ristretto qualora il valore dell’attestazione risulti non superiore a 6.000,00 euro.
Restano invariati gli ulteriori requisiti previsti
In applicazione delle nuove indicazioni, l’Istituto procederà d’ufficio al riesame delle domande presentate accettando anche le richieste di Prestazione universale in presenza di un’attestazione ISEE nucleo ristretto non superiore a 6.000,00 euro.
Le istanze saranno sottoposte nuovamente ai controlli centralizzati e, ove necessario, alle eventuali successive verifiche da parte delle Strutture territoriali e, in caso di esito positivo del riesame, verranno trasmesse ai Centri Medici Legali per la valutazione sanitaria.