• Turismo

    Trattamento integrativo turismo: riconferma nella legge di bilancio 2026

    Era  applicabile per i periodi di paga fino al 30 settembre 2025 il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turismo, esteso dalla legge di bilancio 2025  ai  primi nove mesi del 2025, come era successo con la  Legge di Bilancio precedente,  per i primi sei mesi del 2024. 

    L’obiettivo è  quello di sostenere la stabilità occupazionale  e di far fronte alla carenza di manodopera nel settore turistico, ricettivo e termale con l'opportuno ampliamento del periodo  anche ai mesi estivi, durante i quali la domanda di personale nel turismo è particolarmente alta.

    Nella legge di bilancio 2026  (L. 199 2025)   pubblicata il 30 dicembre 2025 in Gazzetta Ufficiale   è presente una proroga della misura anche nel 2026. Nel testo,  si conferma l'applicabilità per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 sempre a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo  d’imposta 2025, a 40.000 euro.

    In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti dell'Agenzia, rivediamo  la disciplina nei paragrafi seguenti.

    Bonus straordinari turismo: durata – come funziona

    Il trattamento integrativo speciale  è destinato ai  dipendenti  di

    1. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e
    2. imprese del  settore turistico, inclusi gli stabilimenti termali.

    Per avere diritto all'agevolazione  i lavoratori devono avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro per il periodo d’imposta 2024.

    Nello specifico il trattamento consiste in:

    •  un importo pari al 15% delle retribuzioni lorde 
    • relative al lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi (DLgs. 66/2003), 
    • nel  periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025. 

    Questo significa che dal 1 ottobre non è piu applicabile ma ATTENZIONE: l’erogazione  delle somme calcolate sule prestazioni fino al 30 settembre  da parte dei datori di lavoro può avvenire anche successivamente, purché entro il termine per il conguaglio di fine anno, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. nn. 26/2023 e 5/2024). 

    Il bonus non entra nel reddito  imponibile del lavoratore.

    Dal punto di vista operativo, la gestione  segue  la disciplina del 2024: 

    • il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è responsabile del riconoscimento del trattamento, 
    • previa richiesta scritta del lavoratore, che  autocertifica l’importo del reddito da lavoro dipendente percepito nel 2024. 

    Il datore di lavoro dovrà riportare le somme nella Certificazione Unica e potrà recuperare il credito derivante dall'erogazione  mediante compensazione.

    Trattamento integrativo turismo: codice tributo per utilizzo in F24

    Nella risoluzione 8/e 2025 l'Agenzia delle entrate per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione  il credito di imposta  mediante modello F24 da presentare esclusivamente  tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate,  ha ridenominato  il seguente codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 e già  ridenominato con risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024:

    • “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture  turistico-alberghiere”.

    Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.

    La riconferma nella legge di bilancio 2026

    Come detto, la nuova legge di bilancio 2026  riconferma, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento,  ai lavoratori  del settore privato, del trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per :

    •    prestazioni di lavoro straordinario effettuate  nei giorni festivi o 
    •     per lavoro notturno. 

    Il trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, si applica a titolari di reddito da lavoro  dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025.

    Per il riconoscimento il sostituto d'imposta  deve ottenere la richiesta scritta del lavoratore, con attestazione dell'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. 

    Le somme andranno indicate nella Certificazione Unica e compensate come  previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus lavoro dipendente: come contare i giorni non retribuiti

    Con la Risposta a Interpello n. 7 del 2026 l’Agenzia delle Entrate interviene sulla corretta individuazione dei giorni di lavoro dipendente da considerare nel calcolo della somma integrativa riconosciuta ai lavoratori con redditi medio-bassi introdotta dalla legge di bilancio 2025.

    Il beneficio, che come noto viene riconosciuto in misura percentuale sul reddito di lavoro dipendente, richiede – ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile – di rapportare il reddito percepito all’intero anno. In tale operazione assume rilievo decisivo il numero dei “giorni di lavoro dipendente”, parametro che può generare incertezze nei casi in cui il lavoratore, pur formalmente in forza, non percepisca retribuzione per alcuni periodi dell’anno.

    Il chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria consente di allineare le prassi applicative e di ridurre il rischio di errori nel riconoscimento del beneficio, soprattutto in presenza di assenze non retribuite, aspettative o sospensioni dal lavoro.

    Il caso in oggetto

    Il quesito oggetto dell’interpello è stato presentato da un sostituto d’imposta pubblico, chiamato a determinare correttamente le somme da riconoscere ai propri dipendenti in applicazione dell’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     In particolare, l’istante ha evidenziato come la prassi amministrativa abbia già chiarito che, in caso di lavoro svolto solo per una parte dell’anno, il reddito annuo teorico debba essere calcolato dividendo il reddito effettivamente percepito per i giorni di lavoro dipendente e moltiplicando il risultato per 365.

    La criticità nasce, però, nella definizione dei giorni da includere nel divisore. Il sostituto d’imposta ha preso in considerazione due ipotesi distinte:

    • un’assenza parziale di giorni lavorati nell’anno, dovuta a periodi di aspettativa, permessi o altre assenze non retribuite;
    • un’assenza totale di giorni lavorati nell’anno, con corresponsione di sole somme non collegate alla presenza in servizio, come arretrati contrattuali o competenze accessorie.

    Secondo l’interpretazione proposta, nel primo caso dovrebbero essere considerati esclusivamente i giorni per i quali il dipendente ha percepito una retribuzione, applicando un criterio analogo a quello previsto per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente. 

    Nel secondo caso, invece, l’agevolazione non dovrebbe trovare applicazione, in quanto mancherebbe un effettivo periodo di lavoro nell’anno di riferimento.

    Le modalità di calcolo secondo l’Agenzia

    L’Agenzia delle Entrate ha condiviso l’impostazione prospettata dall’istante, fornendo un chiarimento di principio  con preciso impatto pratico.

     Richiamata la disciplina della somma integrativa per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, l’Amministrazione ha ribadito che il reddito deve essere “annualizzato” esclusivamente per individuare la percentuale applicabile, mentre l’importo finale va calcolato sul reddito effettivamente percepito.

    Nel dettaglio, l’Agenzia ha precisato che:

    1. i fini del calcolo del reddito annuo teorico, i “giorni di lavoro dipendente” sono soltanto quelli per i quali il lavoratore ha effettivamente percepito una retribuzione. Devono quindi essere esclusi i giorni in cui non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, come avviene nei casi di aspettativa non retribuita o di sospensione senza assegni. Tale conclusione è coerente con i criteri già utilizzati per il computo dei giorni rilevanti ai fini delle detrazioni per lavoro dipendente.
    2. Con riferimento all’ipotesi di assenza totale di giorni lavorati nell’anno, l’Agenzia ha chiarito che non possono essere riconosciute le somme agevolate qualora le uniche erogazioni siano costituite da importi non riferibili all’attività lavorativa svolta nell’anno stesso, pur se assoggettati a tassazione ordinaria. 

    In mancanza di giorni di lavoro retribuiti, dunque,  viene meno infatti il presupposto per la determinazione del reddito annuo teorico.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Bonus genitori separati o divorziati 2026: attesa per il decreto

    La  legge di bilancio 2026, Legge 199 2025 introduce una misura   rilevante  per il  welfare familiare ai commi 234-235. 

    Si tratta dell’istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato a sostenere i genitori separati o divorziati che non siano assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e che abbiano figli a carico.

     Il legislatore riconosce, infatti, che la perdita della disponibilità della casa familiare, unita agli obblighi di mantenimento, costituisce un fattore di rischio economico significativo per molti genitori non collocatari, spesso esposti a difficoltà nel garantire condizioni abitative adeguate per sé e per i propri figli specie nei contesti urbani caratterizzati da canoni di locazione elevati. 

    Secondo la formulazione attuale, il contributo potrà essere riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno di età del figlio, estendendo quindi la tutela oltre la soglia tradizionale dei 18 anni, in coerenza con l’evoluzione normativa che riconosce una responsabilità genitoriale protratta nelle fasi iniziali della vita adulta. 

    La dotazione finanziaria prevista nella bozza era  pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, risorse destinate ad alimentare una misura che potrebbe rivelarsi particolarmente strategica mentre nella versione definitiva non l'importo delle risorse non viene specificato 

     È da sottolineare  che la norma, pur delineando l’ambito soggettivo dei beneficiari, rinvia completamente alla normativa secondaria la definizione dei requisiti puntuali e delle modalità operative per l’accesso al contributo, lasciando così irrisolti elementi applicativi essenziali e rinviando molto probabilmente  di qualche mese la reale attuazione.

    Criteri applicativi e decreto attuativo osservazioni dell’Ufficio

    Il comma 2  affida a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di definire criteri, parametri e procedure per l’erogazione dei contributi. Tale scelta legata forse all'iniziativa legislativa proveniente dal Ministro Salvini , titolare del dicaster, o è inusuale  in quanto l'oggetto della norma non rientra tra le sue competenze. Potrebbe essere oggetto di modifica v. sotto gli emendamenti presentati

    Si segnala inoltre, tra le osservazioni formulate dagli uffici a supporto dell’esame parlamentare un rilievo  significativo: l’opportunità di definire in modo esplicito la nozione di “figlio a carico”. L’espressione, infatti, può prestarsi a diverse interpretazioni – fiscali, anagrafiche o legate alla convivenza – e rischia di generare incertezze applicative qualora non venga chiarita in modo uniforme. Una definizione puntuale risulterebbe essenziale per delimitare correttamente la platea dei destinatari e per garantire criteri omogenei sul territorio nazionale.

    Le principali proposte di emendamento

    Nel corso dell’esame parlamentare sono state presentate numerose proposte di modifica all’articolo 56, provenienti da diversi gruppi politici, con l’obiettivo di precisare l’assetto amministrativo del Fondo, rafforzare le garanzie di equità nell’accesso e introdurre ulteriori condizioni di ammissibilità.

    In particolare, l’emendamento 56.1 (Sironi, Mazzella, Pirro, Damante) proponeva il trasferimento della gestione del Fondo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al Ministero dell’economia, con successivo passaggio al Dipartimento per le politiche della famiglia, affidando inoltre il decreto attuativo all’autorità politica delegata in materia familiare.

     Il senatore Lombardo (56.2) suggerisce di escludere dai benefici i genitori che non abbiano adempiuto agli obblighi di mantenimento o alle prescrizioni dei provvedimenti di separazione e divorzio.

    Gli emendamenti 56.3 e 56.5 (Magni, De Cristofaro, Cucchi; Maiorino, Pirro, Damante) convergono sulla necessità di ampliare il coinvolgimento istituzionale nel decreto attuativo – includendo il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia – e di introdurre verifiche puntuali sulla situazione economica e patrimoniale dei richiedenti, garantendo criteri equi, controlli più rigorosi e coordinamento con gli altri strumenti di sostegno abitativo. La proposta 56.4 prevede inoltre il passaggio in Conferenza Unificata per rafforzare la concertazione con Regioni ed enti locali.

    Chiude il quadro l’emendamento 56.6 (De Poli), che voleva introdurre  stringenti requisiti soggettivi aggiuntivi:

    • assenza di rinvio a giudizio o condanne per violenza domestica o su minori, 
    • mancanza di altri immobili e verifica del reddito triennale, con l’obiettivo di destinare il Fondo ai nuclei più meritevoli e in reale condizione di bisogno.

    Il testo definitivo della legge non approfondisce requisiti o condizioni e si attende come detto il decreto ministeriale attuativo per maggiori dettagli.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità discontinuità spettacolo IDIS 2026: al via le domande

    Dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina dell’IDIS – Indennità di discontinuità – a favore dei lavoratori del settore spettacolo. La misura, aggiornata con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 611, L. 207/2024), è destinata a supportare economicamente chi lavora in maniera intermittente e discontinua nel comparto artistico e tecnico.  INPS ha pubblicato il 13 giugno la circolare 101 2025 con le istruzioni operative.

    Nella legge di bilancio 2026 (LEGGE 199/2025 pubblicata il 30.12.2025) sono state introdotte alcune modifiche  che ampliano i requisiti di accesso.

    In particolare:

    •    sale da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, 
    •     Si introduce una deroga alla richiesta di 51 giornate di contribuzione, SOLO per attori cinematografici o di audiovisivi, per i quali il requisito  minimo contributivo diventa di:
      •  almeno 15 giornate di contribuzione nell’anno precedente  oppure 
      •  almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti.

    Resta ferma la regola vigente per cui, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano quelle eventualmente già riconosciute, comunque denominate (IDIS,  ALAS, NasPI).

    Domande IDIS 2026

    Con il messaggio 154  del 16 gennaio INPS ha comunicato le istruzioni aggiornate e l'apertura della piattaforma per le domande 2026.

    Vediamo tutti i dettagli nei paragrafi seguenti.

    Chi ha diritto all’IDIS

    Possono richiedere l’IDIS esclusivamente i seguenti lavoratori iscritti al FPLS, come da D.lgs. 175/2023:

    • Lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
    • Lavoratori subordinati a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli.
    • Lavoratori subordinati a tempo determinato indicati dal Decreto 25 luglio 2023:
      • Operatori cabine sale cinematografiche
      • Impiegati tecnici e amministrativi di enti e imprese dello spettacolo, radio, TV, audiovisivi, cinema, doppiaggio
      • Maschere, custodi, guardarobieri, addetti pulizie e facchinaggio, autisti
      • Impiegati e operai di spettacoli viaggianti
      • Dipendenti di imprese di noleggio e distribuzione film
    • Lavoratori con contratto intermittente, esclusi quelli a tempo indeterminato con indennità di disponibilità

    IDIS le condizioni di accesso

    Per accedere all’IDIS, i soggetti sopra elencati devono possedere tutti i seguenti requisiti, aggiornati al 1 gennaio 2026

    Requisito Condizione
    Cittadinanza Essere cittadino UE oppure cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia
    Residenza Essere residente in Italia da almeno 1 anno
    Reddito complessivo IRPEF Non superiore a 35.000 euro nell’anno d’imposta precedente
    Contribuzione FPLS Almeno 51 giornate accreditate al FPLS, escluse quelle coperte da NASpI, ALAS o IDIS  
    Dal 2026 per attori cinematografici o di audiovisivi sono sufficienti 15 giornate di contribuzione nell'anno precedente o 30 complessive nei due anni precedenti la domanda
    Prevalenza reddito da attività FPLS Il reddito da lavoro deve derivare in via prevalente da attività per cui è obbligatoria l’iscrizione al FPLS
    Contratti a tempo indeterminato Non aver avuto contratti a tempo indeterminato nell’anno precedente (salvo intermittenti senza indennità di disponibilità)
    Pensione Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto

    IDIS 2025: durata, esempio calcolo importo e cumulabilità

    L’IDIS è erogata per un numero di giorni pari a 1/3 delle giornate FPLS accreditate nell’anno precedente, al netto di giornate già coperte da altre prestazioni non compatibili.

    Esempio:

    Giornate FPLS nel 2024: 100

    Durata indennità: 100 / 3 = 33 giorni erogati

    La durata effettiva non può superare il limite di 312 giornate complessive annue.

    L’importo giornaliero è pari al 60% della retribuzione media giornaliera imponibile da lavoro FPLS. Non può superare il minimale contributivo giornaliero stabilito annualmente dall’INPS.

    CUMULABILITA'

    L’IDIS non è cumulabile, nello stesso anno e per le stesse giornate, con:

    • NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola
    • Indennità di maternità, malattia, infortunio
    • CIG ordinaria e straordinaria (anche in deroga), FIS, fondi bilaterali
    • Assegno ordinario di invalidità (salvo opzione per IDIS con sospensione dell’assegno)

    È compatibile con cariche elettive purché  prevedano il solo gettone di presenza. In caso di indennità di funzione o altri compensi, l’accesso è escluso.

    Come presentare la domanda IDIS

    Dal 19 gennaio 2026 è disponibile il servizio per la presentazione della domanda per l’anno 2026, riferita all’anno di competenza 2025. Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 30 aprile 2026, termine ultimo per la presentazione della domanda, ed è raggiungibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

    Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:

    • SPID di livello 2 o superiore;
    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    • Carta nazionale dei servizi (CNS);
    • eIDAS.

    In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

    Resta fermo che  l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di maggio, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.

    Contribuzione per IDIS e regime fiscale

    Tipo di contribuente Contributo
    Datori di lavoro / committenti 1% dell’imponibile previdenziale
    Lavoratori FPLS (eccedenze massimale) 0,5% di solidarietà
    Subordinati a TD (dal 2024) +1,10% addizionale (L. 92/2012)
    Lavoratori autonomi Dal 2024 **non versano più** il contributo ALAS

    Durante la fruizione dell’IDIS è riconosciuta contribuzione figurativa (fino a 1,4 volte il minimale), valida:

    • ai fini pensionistici
    • per il requisito dell’annualità contributiva nel FPLS
    • fino a 1/3 del totale necessario per le prestazioni D.P.R. 1420/1971

    Regime fiscale

    L’IDIS è assoggettata a IRPEF, con ritenuta alla fonte:

    • Art. 23 DPR 600/1973 se sostituisce reddito da lavoro dipendente
    • Art. 25 DPR 600/1973 se sostituisce reddito autonomo (esente se in regime forfettario)

    L’INPS rilascia regolare certificazione (CUS/CUA) ai fini dichiarativi.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Deducibilità contributi esteri e retribuzioni convenzionali: ok dall’Agenzia

    Chiarimenti dall'Agenzia con la risposta 5 del 15 gennaio 2026, sulla  disciplina fiscale del lavoro dipendente svolto all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia con determinazione del reddito basato sulle retribuzioni convenzionali.  Come noto tale meccanismo, introdotto dall’articolo 51, comma 8-bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), consente di assumere come base imponibile valori stabiliti annualmente con decreto ministeriale, in luogo della retribuzione effettivamente percepita.

    La norma ha finalità semplificative e si applica ai rapporti di lavoro dipendente prestati all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, a condizione che il lavoratore soggiorni nello Stato estero per oltre 183 giorni nell’arco di dodici mesi,  pur restando iscritto all'anagrafe italiana. In questi casi, il reddito di lavoro dipendente non è determinato in modo analitico, ma in via forfetaria.

    L’applicazione del regime convenzionale solleva tuttavia un tema rilevante sul piano operativo: il trattamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nello Stato estero. Poiché il reddito non è calcolato sulla retribuzione effettiva, tali contributi non incidono sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Ciò ha generato il dubbio se gli stessi possano comunque essere dedotti dal reddito complessivo , con effetti diretti sulla dichiarazione dei redditi.

    Interpello 5 2026: il caso

    Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria, un lavoratore residente in Italia presta attività di lavoro dipendente all’estero, applicando il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dal TUIR. Durante l’anno, il datore di lavoro estero provvede a trattenere e versare contributi previdenziali e assistenziali obbligatori in base alla legislazione locale.

    In base alla disciplina ordinaria del reddito di lavoro dipendente, i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono alla formazione del reddito. Tuttavia, il regime delle retribuzioni convenzionali opera “in deroga” ai criteri ordinari di determinazione del reddito di lavoro dipendente, con la conseguenza che tali contributi non riducono la base imponibile determinata in modo forfetario.

    Il quesito riguarda quindi la fase successiva della tassazione: se l’esclusione dei contributi dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente comporti anche l’impossibilità di dedurli dal reddito complessivo. 

    La risposta dell’Agenzia

    Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate ricostruisce in modo sistematico il coordinamento tra le disposizioni del TUIR che disciplinano la determinazione del reddito di lavoro dipendente e quelle che regolano la determinazione del reddito complessivo. In particolare, viene chiarito che il regime delle retribuzioni convenzionali, previsto dall’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR, opera esclusivamente sul piano della determinazione del reddito di lavoro dipendente e non incide sulle regole generali in materia di oneri deducibili.

    L’Amministrazione finanziaria evidenzia che, proprio perché i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori non sono deducibili nella fase di determinazione del reddito di lavoro dipendente, trova applicazione la disciplina che ne consente la deduzione dal reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR. In altri termini, l’esclusione dei contributi dalla base imponibile convenzionale non determina una perdita definitiva del beneficio fiscale, ma sposta la rilevanza degli oneri alla fase successiva della tassazione. Viene anche precisato che "in sede dichiarativa, i predetti contributi, afferenti

    al reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero nel 2024 e determinato in base alle  retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 51, comma 8­bis, del TUIR, dovranno essere  indicati nel rigo E21 del Modello 730/2025".

    Questa interpretazione è coerente con il principio secondo cui le norme che regolano le singole categorie di reddito e quelle che disciplinano il reddito complessivo operano su piani distinti e non sovrapponibili. 

    In sintesi quindi  i contributi obbligatori versati all’estero, se risultanti dalla documentazione rilasciata dal datore di lavoro estero, possono essere dedotti dal reddito complessivo del lavoratore residente in Italia in sede di dichiarazione dei redditi.

  • PRIMO PIANO

    Prospetto disabili 2026 in scadenza il 31 gennaio

    Si avvicina il termine del 31 gennaio 2026  entro il quale, come ogni anno  le aziende pubbliche e private dovranno presentare, in  caso di modifiche nell'organico , il prospetto informativo sulla situazione aziendale,   ai fini del collocamento obbligatorio delle persone disabili, come previsto dalla legge 68/1999.
    L’invio telematico deve essere effettuato compilando il modulo on line e tramite la procedura telematica presente sul sito  www. servizi.lavoro.gov.it. accessibile con SPID e CIE

    Il modello non ha subito modifiche rispetto all'anno scorso.

    Il modello consente di segnalare l’eventuale utilizzo  di strumenti specifici come  le convenzioni articoli 11 e 12 legge 68/1999, le richieste di esonero in base all’articolo 5, oppure l’eventuale sospensione degli obblighi per effetto di Cigs o di una procedura di licenziamento collettivo in base alla legge 223/1991.

    Nella compilazione vengono  richiesti in particolare:

    • –  il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
    • – il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva,
    • – i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

    I datori di lavoro  con piu unità produttive  ubicate in due o più Regioni o Province Autonome che adempiono all’obbligo direttamente, devono inviare il prospetto informativo al servizio dove è ubicata la sede legale dell’azienda.

    Gli intermediari invece effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la propria sede legale .

    I servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione   che fa fede  per documentare l’adempimento.

    Il Prospetto informativo così compilato non deve essere seguito da alcun documento cartaceo.

    Il mancato adempimento all’obbligo comunicativo fa scattare una sanzione amministrativa di 635,11 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

    La legge esonera i datori di lavoro esercenti le seguenti attività:

    • –  trasporto aereo, marittimo e terrestre con riferimento al personale viaggiante e navigante;
    • – edilizia,  per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore;
    • – impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto;
    • – 'autotrasporto:  in riferimento al personale viaggiante;
    • – datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori impegnati in lavorazioni  che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille: i quali possono autocertificare  l'esonero dall'obbligo e devono versare al Fondo per il  diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo  pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non  occupato.

    Il collocamento obbligatorio

    I datori di lavoro con personale dipendente devono avere in forza soggetti disabili – ex L.68/99 – nelle seguenti misure:

    • 7% dei lavoratori occupati per  chi occupa più di 50 dipendenti
    • 2 lavoratori da 36 a 50 dipendenti
    • 1 lavoratore  per chi occupa   da 15 a 35 dipendenti
    • 0 lavoratori  per chi occupa 0 a 14 dipendenti

    I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti  hanno anche l'obbligo di assumente  i soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 (ovvero orfani e coniugi superstiti vittime del lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di  grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati) nelle seguenti misure:

    • 1 lavoratore per chi occupa da 51 a 150 dipendenti
    • 1% dei lavoratori occupati  per chi occupa più di 150 dipendenti

    Obbligo collocamento mirato: le novità dal  2018 

    Dal 2018 è entrata in vigore vigore la novità del Jobs Act che ha "accelerato" l'obbligo per le aziende con organico da 15 dipendenti  in su,  eliminando  la possibilità di adempiere  dopo un anno, a partire  dalla 16a assunzione.  Quindi,     sono tenute all''invio del prospetto tutte le aziende in cui siano intervenute modifiche sull'organico computabile con 15 o piu  dipendenti

    NOTA BENE : le aziende che  nel corso del 2020 raggiungevano i 15 dipendenti  maturando 'obbligo di assunzione, avevano  tempo  60 giorni da quella data per mettersi in regola inviando una richiesta di assunzione

    Collocamento obbligatorio e invio prospetto: nuove sanzioni 

    I Decreti N. 193 e 194 2021  del 30 settembre 2021 hanno  modificato gli articoli 5 e 15 della Legge 68  1999 che disciplinano  l'adeguamento dell'importo del contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e l'aggiornamento delle sanzioni per le imprese che violano le norme in materia di collocamento obbligatorio 

    In particolare :

    nel  primo provvedimento viene  decretato l'adeguamento a 39,21 euro dell'importo del contributo esonerativo dovuto dai "datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività" per "essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato". Il nuovo contributo è  in vigore dal 1° gennaio 2022 e  va versato al Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili , ed è riferito a ciascuna unità di personale non assunta e per ogni giorno lavorativo mancato.

     Il secondo Decreto ministeriale invece ha  aggiornato delle sanzioni riguardanti gli obblighi assunzionali, con importo fermo a  dicembre 2010. Con  il nuovo provvedimento , le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso del mancato invio del prospetto informativo   vengono fissate a :

    • 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 
    • 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
  • Nautica da diporto

    Nuovo modello di patente nautica 2025

    Con decreto dirigenziale n. 195 del 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – ha approvato il nuovo modello di stampato della patente nautica. Il provvedimento interviene sul formato del documento ufficiale utilizzato per il rilascio delle patenti nautiche,  sulla base  delle più recenti evoluzioni normative in materia di titoli abilitativi alla conduzione delle unità da diporto.

    L’adozione del nuovo modello è funzionale, in particolare, al rilascio delle patenti nautiche di categoria D, nelle articolazioni D1 e D2, previste dalla disciplina  piu recente (DM133 2024) . Il decreto assume rilievo operativo per le imprese del settore nautico e per i soggetti che svolgono attività di formazione per questo settore.

    Le norme sul rilascio patente nautica

    Il decreto dirigenziale n. 195/2025 si colloca all’interno del quadro normativo delineato dal Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. In particolare, il riferimento è all’articolo 39 del Codice, che disciplina le patenti nautiche e demanda alla normativa attuativa la definizione delle modalità di rilascio e delle caratteristiche dei titoli abilitativi.

    Ulteriore fonte richiamata è il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Codice della nautica da diporto. In tale ambito, l’articolo 28, comma 2, individua le competenze dell’amministrazione in ordine alla definizione dei modelli di patente.

    Il nuovo decreto sostituisce espressamente il precedente decreto direttoriale del 16 marzo 2009, con il quale era stato approvato il modello di stampato della patente nautica in uso fino ad oggi. Con l’entrata in vigore del decreto n. 195/2025, tale provvedimento è formalmente abrogato.

    Giova ricordare che attualmente le categorie di patente nautica sono le seguenti:

    a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua;

    b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;

    c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;

    d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d'acqua. Per questa categoria  si distinguono :

    • D1 (da 16 anni):  Comando di natanti/imbarcazioni fino a 12 metri. Motori fino a 85 kW (115 CV). Navigazione diurna entro 6 miglia dalla costa (in acque interne e marittime). Condotta di moto d'acqua entro 1 miglio dalla costa.
    • D2 (da 18 anni): Comando di natanti/imbarcazioni fino a 12 metri, con motore fino a 85 kW (115 CV).  Può abilitare alla navigazione senza limiti dalla costa, tramite richiesta specifica.

    Validita delle patenti e disponibilità nuovo modello

    Oltre a introdurre il nuovo modello di stampato della patente nautica, riportato nell’allegato 1, al punto di vista operativo, il decreto disciplina anche una fase transitoria, di particolare interesse per imprese e operatori del settore. È infatti previsto che:

    • le patenti nautiche rilasciate, convalidate, duplicate o sostituite prima dell’entrata in vigore del decreto restano pienamente valide fino alla loro naturale scadenza;
    • la medesima validità è riconosciuta anche alle patenti emesse dopo l’entrata in vigore del decreto, ma prima della effettiva disponibilità del nuovo stampato presso le autorità competenti.
    • Una volta che i nuovi stampati conformi all’allegato 1 saranno disponibili, in occasione di procedimenti di convalida o altri adempimenti amministrativi, la patente nautica in uso sarà ritirata dall’autorità competente e acquisita agli atti del fascicolo del titolare. I successivi provvedimenti amministrativi dovranno essere adottati esclusivamente utilizzando il nuovo modello approvato.

    Per le imprese che operano nel comparto nautico e per i soggetti che assistono i titolari di patente nei rapporti con l’amministrazione, risulta quindi necessario verificare, caso per caso, lo stato del titolo posseduto e la disponibilità del nuovo stampato presso l’ufficio competente, al fine di gestire correttamente le procedure di rinnovo e aggiornamento.