• Lavoro Dipendente

    Ispezioni sul lavoro: nuovi strumenti 2026 nel Portale del Sommerso

    L’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha introdotto nuove funzionalità nel Portale nazionale del sommerso (PNS), una banca dati progettata per rafforzare le attività di vigilanza e contrasto al lavoro irregolare. Il portale, previsto originariamente dall’art. 19 del DL 36/2022 che ha modificato l’art. 10 del DLgs. 124/2004, è stato progressivamente attuato tramite diversi decreti ministeriali, tra cui il DM 20 novembre 2024 n. 170 e il DM 6 maggio 2025.

    Il progetto si inserisce nel quadro delle iniziative collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso. Secondo le stime più recenti dell’ISTAT, il fenomeno coinvolge circa 3,65 milioni di unità di lavoro a tempo pieno e genera un’economia illegale che in Italia raggiunge 217,5 miliardi di euro, pari al 10,2% del PIL.

    Nei primi mesi del 2026 l’INL ha quindi potenziato la piattaforma introducendo nuovi strumenti destinati al personale ispettivo, con l’obiettivo di rendere più efficaci sia la pianificazione sia l’esecuzione dei controlli in materia di lavoro e legislazione sociale. Tra le principali innovazioni figura il Cruscotto unico della vigilanza (CUV), una nuova interfaccia che consente agli ispettori di accedere in modo integrato alle informazioni contenute nel portale.

    Il sistema non raccoglie soltanto i dati gestionali dell’INL, ma integra anche le informazioni provenienti da altri enti coinvolti nelle attività di controllo, come Carabinieri, Guardia di Finanza, INPS e INAIL. In questo modo le diverse amministrazioni possono condividere i dati delle pratiche ispettive e utilizzarli reciprocamente, migliorando il coordinamento delle attività di vigilanza e riducendo il rischio di sovrapposizioni o duplicazioni nei controlli.

    Le novità operative

    Dal punto di vista operativo, gli ispettori possono interrogare il sistema tramite una ricerca basata sul codice fiscale dell’impresa da controllare. Il portale restituisce quindi una scheda sintetica dell’azienda e l’elenco dei fascicoli disponibili. Una tabella riepilogativa permette di consultare rapidamente diversi elementi, tra cui il numero della pratica, l’ente che ha effettuato l’accertamento, la data di avvio della verifica, gli aggiornamenti e l’esito finale del controllo.

    Il portale fornisce inoltre informazioni dettagliate sulla tipologia di verifica effettuata, che può riguardare:

    •  accertamenti in materia lavoristica, 
    • salute e sicurezza sul lavoro, 
    • autotrasporto o vigilanza documentale. 

    È possibile anche verificare se i controlli sono stati svolti congiuntamente da più enti e conoscere le sedi di lavoro sottoposte a verifica.

    Tra i dati consultabili figurano anche quelli relativi ai lavoratori coinvolti, compresi quelli identificati durante l’ispezione e, quando disponibile, lo status relativo al permesso di soggiorno. Il sistema consente inoltre di conoscere il numero complessivo di dipendenti, collaboratori e lavoratori occasionali presenti al momento della verifica.

    Ampio spazio è dedicato anche ai provvedimenti sanzionatori, come sospensioni dell’attività, sanzioni amministrative e prescrizioni previste dalla normativa penale in materia di sicurezza sul lavoro. Il portale registra inoltre le violazioni contestate, il periodo in cui sono state commesse e l’esito delle eventuali procedure di regolarizzazione.

    Sono disponibili anche le informazioni relative alle irregolarità previdenziali e assicurative, accertate dal personale ispettivo di INPS, INAIL o dello stesso INL, con indicazione degli imponibili e dei contributi regolarizzati o recuperati, nonché delle eventuali sanzioni civili e degli interessi.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza sul lavoro: INL chiarisce le novità del DL 159/2025

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito  con la circolare 1 2026 del 23 .2.2026  (ancora non pubblicata sul sito istituzionale)  alcune  indicazioni operative sulle misure introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito nella legge n. 198/2025, recante interventi urgenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e protezione civile.

    La circolare analizza le principali novità che incidono sull’attività di vigilanza e sugli adempimenti dei datori di lavoro, chiarendo diversi aspetti applicativi delle nuove disposizioni, in particolare nei settori degli appalti e subappalti, nei cantieri, nella disciplina della patente a crediti e nella gestione della sicurezza aziendale

    Le novità del decreto legge 159 2025 sulla sicurezza sul lavoro

    Le istruzioni dell’Ispettorato si inseriscono nel quadro delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 159/2025, che interviene su diverse disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e su ulteriori normative in materia di lavoro.

    Le novità principali riguardano i seguenti aspetti :

    • rafforzamento della vigilanza ispettiva nei settori a rischio di irregolarità, in particolare negli appalti;
    • introduzione del badge di cantiere con codice anticontraffazione;
    • modifiche alla disciplina della patente a crediti nei cantieri;
    • nuovi obblighi relativi a formazione, DPI e sorveglianza sanitaria;
    • utilizzo di strumenti digitali come il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
    • aggiornamento delle norme su modelli organizzativi e sicurezza aziendale.

    La circolare si concentra soprattutto sugli aspetti applicativi delle nuove disposizioni, fornendo chiarimenti utili per l’attività ispettiva e per la corretta gestione degli obblighi da parte dei datori di lavoro.

    Badge di cantiere e patente a crediti: le novità in pratica

    Il decreto  159 2026 introduce una nuova caratteristica della tessera di riconoscimento utilizzata nei cantieri.

    La tessera dovrà essere dotata di codice univoco anticontraffazione e potrà essere resa disponibile anche in formato digitale, tramite strumenti interoperabili con il sistema SIISL.

    La circolare chiarisce un aspetto importante   il badge di cantiere non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D.Lgs. 81/2008, ma ne rappresenta un’integrazione.

    L’obbligo riguarda in particolare:

    • imprese che operano nei cantieri in appalto o subappalto;
    • lavoratori autonomi presenti nei cantieri;
    • ulteriori settori a rischio che saranno individuati con un prossimo  decreto ministeriale.

    L’assenza della tessera continua a comportare una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.

    Patente a crediti: nuove decurtazioni per lavoro irregolare

     Il decreto modifica anche il sistema delle decurtazioni della patente a crediti nei cantieri. La circolare precisa che la decurtazione non è automatica ma avviene solo dopo la notificazione del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza. Per quanto riguarda il lavoro irregolare, il nuovo sistema prevede:

    Violazione Decurtazione Decorrenza
    Impiego di lavoratori non regolarmente assunti 5 crediti per ciascun lavoratore Illeciti commessi dal 1° gennaio 2026
    Impiego di lavoratori stranieri irregolari, minori o beneficiari di sussidi 1 credito aggiuntivo per lavoratore Dal 1° gennaio 2026

    Sanzioni per assenza di patente o crediti insufficienti

    Il decreto ha inoltre innalzato la soglia minima delle sanzioni per imprese o lavoratori autonomi privi di patente a crediti o con punteggio insufficiente.

    Violazione Sanzione Ulteriori effetti
    Attività senza patente o con meno di 15 crediti 10% del valore dei lavori, minimo 12.000 € Esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi

    La circolare chiarisce che: 

    se il valore dei lavori non è determinabile; oppure il 10% del valore è inferiore a 12.000 euro la sanzione applicabile resta comunque 12.000 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 4.000 euro. Sospensione della patente in caso di infortunio grave

    Un ulteriore intervento riguarda la sospensione della patente a crediti. In caso di infortunio mortale o con inabilità permanente, l’Ispettorato può disporre la sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. Le procure della Repubblica dovranno trasmettere tempestivamente le informazioni necessarie all’adozione del provvedimento.

    DPI e requisiti tecnici delle scale verticali permanenti

    La circolare fornisce indicazioni operative anche sui DPI e precisa che durante gli accertamenti ispettivi verrà verificato che il datore di lavoro:

    abbia individuato nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) gli indumenti che assumono la funzione di DPI;

    garantisca manutenzione, riparazione e sostituzione dei dispositivi.

    Questo chiarimento evidenzia che non tutti gli indumenti di lavoro sono DPI, ma possono diventarlo se individuati come tali nella valutazione dei rischi.

    Scale verticali permanenti

    Il decreto modifica la disciplina relativa alle caratteristiche tecniche delle  scale verticali permanenti, ai fini della sicurezza . Si prescrive che le scale con:

    • altezza superiore a 5 metri
    • inclinazione superiore a 75 gradi

    devono essere dotate, in alternativa di gabbia di sicurezza oppure di sistemi di protezione individuale contro le cadute.

    Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025 le nuove disposizioni si applicano dal 1° febbraio 2026, concedendo alle imprese il tempo necessario per adeguarsi.

    Formazione Responsabili sicurezza e sorveglianza sanitaria

    Il decreto interviene anche sull’art. 37 del Testo unico sicurezza e introduce l’obbligo di aggiornamento periodico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti. 

    Restano invece invariati gli obblighi di aggiornamento per le imprese più grandi.

    Numero lavoratori Aggiornamento RLS
    Da 15 a 50 lavoratori 4 ore annue
    Oltre 50 lavoratori 8 ore annue

    Sorveglianza sanitaria 

    In materia di sorveglianza sanitaria, viene chiarito che:

    • i controlli sanitari devono essere effettuati nell’orario di lavoro, salvo quelli preassuntivi;
    • il medico competente deve promuovere l’adesione dei lavoratori ai programmi di screening oncologico previsti dai LEA;
    • può essere effettuata una visita medica in caso di sospetto uso di alcol o sostanze stupefacenti, per attività lavorative a rischio.

    L’applicazione operativa di quest’ultima misura sarà definita nell’ambito di un futuro Accordo Stato-Regioni previsto entro il 2026.

  • Pensioni

    Online la Certificazione Unica INPS 2026: le istruzioni

    INPS ha comunicato I con avviso del 13 marzo sul  proprio sito che è  disponibile  online la Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi 2025.

    Si tratta in particolare della certificazione ufficiale dei compensi ricevuti da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, redditi di provvigioni, di pensioni e redditi di altra natura da INPS , indispensabile per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 

    La CU è accessibile a tutti i cittadini attraverso le modalità digitali e tradizionali, in linea con l’impegno costante dell’Istituto verso l’innovazione e la semplificazione dei servizi. L'istituto sottolinea che le CU pubblicate all’apertura del servizio hanno raggiunto la cifra di 26.723.939.

    L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ha effettuato il conguaglio fiscale per l’anno 2025, determinando:

    • Il riepilogo delle ritenute operate e l’imposta dovuta sui redditi corrisposti.
    • Il recupero delle imposte a debito sulle erogazioni successive fino a capienza delle somme disponibili.
    • La trattenuta delle addizionali regionale e comunale in forma rateale da gennaio a novembre 2025.

    Per i pensionati con redditi fino a 18.000 euro, le imposte dovute superiori a 100 euro vengono prelevate in massimo 11 rate senza interessi.

    Ecco le modalità per ottenere il documento.

    Certificazione Unica INPS come ottenerla

    Per visualizzare, scaricare e stampare il modello CU 2025 è necessario accedere con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS, eIDAS e PIN) all’area personale MyINPS e seguire il percorso:

    “I tuoi servizi e strumenti” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica 2026 (Cittadino)”.

    I pensionati possono scaricare il documento anche tramite il servizio online “Cedolino della pensione”.

    La CU 2026 è disponibile anche su INPS Mobile per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio “Certificazione Unica”.

    In alternativa, la Certificazione Unica potrà essere richiesta tramite:

    • Patronati, CAF e professionisti abilitati.
    • Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], allegando una copia del documento di identità del richiedente. In questo caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall’INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta.
    • Numero verde dedicato 800 434320.
    • Contact center multicanale al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 (da rete mobile, a pagamento secondo piano tariffario).
    • Email, inviando richiesta all’indirizzo [email protected] (per chi non ha la PEC).
    • Canale utenza fragile, servizio rivolto a utenti con disabilità e anziani, che hanno difficoltà a recarsi presso gli sportelli INPS.
    • Spedizione cartacea alla residenza del titolare su richiesta tramite call center o email.
    • Comuni e altre pubbliche amministrazioni abilitate.

    ATTENZIONE: I CUD e Certificazioni Uniche degli anni precedenti sono consultabili all’interno del Fascicolo previdenziale del cittadino, alla voce “Modelli”.

    Certificazione Unica INPS: Richiesta da terzi e rettifiche

    Si ricorda che la CU può essere richiesta anche da:

    • Persona delegata, che deve allegare alla domanda la delega firmata dal titolare della CU e le copie dei documenti di identità di entrambi.
    • Eredi del titolare deceduto, che devono presentare, oltre alla copia del proprio documento di riconoscimento, una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la loro qualità di eredi.

    L'INPS ha messo a disposizione anche un servizio di rettifica per correggere eventuali errori nella Certificazione Unica, accessibile tramite il portale MyINPS o presso le strutture territoriali dell'Istituto.

  • Pensioni

    Pensione precoci: scadenza 31 marzo per le domande

    L'INPS, con il messaggio n. 598 del 17 febbraio 2025, ha comunicato la  modifica della scadenza  per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci. 

    Questo aggiornamento è stato introdotto dall’articolo 29 della legge 203/2024 (Collegato Lavoro) per uniformare le scadenze a quelle dell’APE sociale.

    Nello specifico a partire dal 12 gennaio 2025, le richieste devono essere inoltrate entro le seguenti date:

    • 31 marzo (prima scadenza utile);
    • 15 luglio;
    • 30 novembre (solo in caso di risorse residue).

    Le domande verranno valutate dall'INPS tenendo conto sia della presenza dei requisiti richiesti sia delle risorse finanziarie disponibili al termine delle attività di monitoraggio.

    Requisiti per la Pensione Anticipata dei Lavoratori Precoci

    Giova ricordare che possono accedere al trattamento i lavoratori che:

    1.  hanno accumulato almeno 12 mesi di contributi effettivi prima del compimento del 19° anno di età e che
    2.  abbiano 41 anni di contributi previdenziali,  indipendentemente dall’età anagrafica.

    Inoltre, devono rientrare in almeno una delle seguenti categorie:

    • Disoccupati da almeno tre mesi dopo la cessazione del trattamento di sostegno al reddito;
    • Caregiver che assistono da almeno sei mesi un familiare convivente con grave disabilità;
    • Invalidi con una percentuale pari o superiore al 74%;
    • Lavoratori impiegati in mansioni gravose per almeno sette anni negli ultimi dieci (o sei anni negli ultimi sette);
    • Lavoratori addetti a mansioni usuranti.

    Pensione Anticipata dei Lavoratori Precoci: istruzioni precedenti

    Riportiamo di seguito le istruzioni pubblicate dall'INPS con  la circolare n. 33 2018   di istruzioni sulla disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori precoci con 41 anni di contributi, dopo le modifiche  introdotte dalla legge di bilancio 2018

    L'istituto chiarisce che  dal  1° gennaio 2018, sono state introdotte le modifiche all’articolo 1, comma 199, della legge  232/2016,concernenti :

    • l’accesso al beneficio del pensionamento anticipato con riferimento all’assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave che ora riguarda anche i familiari di secondo grado, nel caso i familiari di primo grado siano deceduti o abbiano compiuto i settanta anni  o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti;
    •  l’arco temporale di riferimento per lo svolgimento di attività c.d. gravose, ampliato a chi li ha svolti per 7 anni negli ultimi dieci o 6 negli ultimi sette ( si deve trattare di periodi coperti da contribuzione versata o figurativa in costanza di lavoro)

    Inoltre sono state   definite nuove attività lavorative  con svolgimento  difficoltoso e rischioso  per cui danno diritto ad accedere all'agevolazione  dell'anticipo pensionistico alle seguenti categorie: 

    • -operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
    • – pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
    • – lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 67 del 2011;
    • – marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

    Infine non è piu richiesto, per rientrare nel pensionamento anticipato riservato ai lavoratori precoci, di avere svolto attività per le quali si applicano  voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.

    Non ci sono state modifiche invece sulla categoria degli invalidi che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% 

    La circolare specifica inoltre  per i lavoratori precoci che intendano usufruire del requisito agevolato dei 41 anni di contributi resta confermato il meccanismo di adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Pensione anticipata lavoratori precoci: come fare domanda

    Gli interessati possono presentare le domande   attraverso il servizio dedicato.

    In alternativa, si può fare la domanda tramite:

    • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
    • enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    ATTENZIONE :

    Se i requisiti sono maturati entro il 31 marzo, la domanda di riconoscimento può essere presentata insieme a quella di pensione. 

    In caso contrario, sarà necessario richiedere prima  il riconoscimento  dei requisiti e , dopo l’autorizzazione dell'INPS ,  inoltrare la richiesta di pensionamento vera e propria.

    Le domande presentate oltre il 31 marzo e il 15 luglio, ma comunque entro il 30 novembre, verranno considerate solo se, dopo il monitoraggio delle richieste precedenti, rimarranno risorse disponibili.

  • Contributi Previdenziali

    Dimissioni: se il datore non versa i contributi c’è giusta causa

    La Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul possibile collegamento  tra omissione contributiva del datore di lavoro e dimissioni per giusta causa, L’ordinanza n. 5445 dell’11 marzo 2026 affronta infatti la questione della legittimità delle dimissioni rassegnate da un lavoratore a fronte del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore e delle conseguenze in materia di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI.

    Si ricorda indatti che la normativa stabilisce che l’indennità di disoccupazione spetta anche ai lavoratori che abbiano rassegnato dimissioni per giusta causa, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015.

    Nel sistema giuslavoristico italiano, la giusta causa rappresenta una situazione di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Tale nozione deriva dall’art. 2119 del codice civile, norma che configura una clausola generale la cui applicazione concreta è rimessa alla valutazione del giudice di merito. In questo contesto, assumono rilievo anche i principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro e il rispetto degli obblighi contributivi che il datore deve adempiere nei confronti degli enti previdenziali.

    Vediamo il caso concreto .

    Il caso: contributi omessi per sedici mesi

    La controversia nasce dalla domanda proposta da un lavoratore che aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa a seguito del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro per un periodo prolungato: l’omissione contributiva si era infatti protratta per sedici mesi consecutivi, a partire dall’inizio del rapporto di lavoro..

    Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda relativa al riconoscimento dell’indennità NASpI. In sede di appello, tuttavia, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, ritenendo sussistente una giusta causa di dimissioni e condannando l’ INPS al pagamento dell’indennità.

    L’ente previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo che il mancato versamento della contribuzione non sarebbe, di per sé, sufficiente a integrare una giusta causa di dimissioni. Secondo tale impostazione, l’obbligazione contributiva intercorre tra datore di lavoro ed ente previdenziale e non direttamente con il lavoratore. Inoltre, il sistema previdenziale prevede specifici meccanismi di tutela del lavoratore, tra cui il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e la possibilità di costituire una rendita vitalizia nel caso di omissione contributiva.

    INPS ha inoltre contestato la sussistenza di un ulteriore elemento tipico della giusta causa, ossia l’immediatezza del recesso rispetto all’inadempimento datoriale. Nel caso concreto, infatti, la condotta omissiva era iniziata fin dall’inizio del rapporto di lavoro e si era protratta per lungo tempo prima che il lavoratore decidesse di dimettersi.

    Per la Cassazione l’omissione contributiva integra giusta causa

    La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso confermando la decisione della Corte d’appello e riconoscendo la legittimità delle dimissioni per giusta causa nel caso esaminato.

    Secondo i giudici di legittimità, il mancato versamento dei contributi previdenziali per un periodo prolungato costituisce un inadempimento particolarmente grave degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Tale comportamento incide infatti sul rapporto fiduciario tra datore e lavoratore e integra una violazione significativa dei principi di correttezza e buona fede che devono governare l’esecuzione del rapporto contrattuale.

    La Corte ha osservato che la valutazione della gravità dell’inadempimento datoriale è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei criteri giuridici che regolano la nozione di giusta causa. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la propria decisione, evidenziando che l’omissione contributiva si era protratta per sedici mesi e che tale condotta non poteva essere considerata episodica o accidentale.

    Particolare rilievo assume inoltre il tema dell’immediatezza delle dimissioni. La Cassazione ha chiarito che questo requisito non deve essere interpretato in senso meramente cronologico, come coincidenza temporale tra l’inadempimento e il recesso. L’immediatezza va piuttosto intesa come esistenza di un ragionevole collegamento causale tra il comportamento datoriale e la decisione del lavoratore di interrompere il rapporto.

    Nel caso esaminato, l’inadempimento contributivo era continuativo e perdurava al momento delle dimissioni, circostanza che rendeva evidente la connessione tra la condotta del datore e la scelta del lavoratore di recedere dal rapporto.

    La Corte ha inoltre precisato che gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento previdenziale a favore del lavoratore non eliminano la gravità dell’inadempimento datoriale. Tali rimedi sono finalizzati a garantire le prestazioni previdenziali, ma non incidono sul piano del rapporto contrattuale tra datore e lavoratore, né possono neutralizzare la lesione del rapporto fiduciario derivante dal mancato adempimento degli obblighi contributivi.

    Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito e ha confermato che una omissione contributiva reiterata e protratta nel tempo può integrare una giusta causa di dimissioni idonea a consentire l’accesso all’indennità

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    NASpI e assegno di invalidità: si può scegliere anche dopo la domanda

    La compatibilità tra prestazioni previdenziali e la possibilità per il lavoratore di scegliere il trattamento più favorevole rappresentano temi frequentemente oggetto di contenzioso. con l'Inps.

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5414 dell’11 marzo 2026, è intervenuta per chiarire se il diritto di scelta tra NASpI e assegno ordinario di invalidità debba essere esercitato necessariamente al momento della domanda amministrativa oppure possa essere esercitato anche successivamente

    Il quadro normativo di riferimento coinvolge diverse disposizioni: l’art. 6, comma 7, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla L. n. 236/1993, la disciplina dell’indennità di disoccupazione contenuta nella L. n. 92/2012, nonché la normativa sulla NASpI prevista dal D.Lgs. n. 22/2015.  Di  rilievo anche la sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2011, che ha riconosciuto ai lavoratori titolari di assegno o pensione di invalidità il diritto di optare per il trattamento di disoccupazione per il periodo in cui ne maturano i requisiti.

    Il caso: lavoratore invalido e disoccupazione

    La controversia nasce dal ricorso presentato da un lavoratore che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, aveva richiesto all’INPS la corresponsione dell’indennità di disoccupazione NASpI. L’interessato era tuttavia già titolare di assegno ordinario di invalidità.

    Il Tribunale aveva accolto la domanda del lavoratore riconoscendo il diritto alla prestazione di disoccupazione, decisione successivamente confermata anche dalla Corte d’appello. L’INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo che il diritto di opzione tra assegno di invalidità e NASpI avrebbe dovuto essere esercitato entro un termine preciso.

    Secondo la tesi dell’ente previdenziale, il termine coinciderebbe con la presentazione della domanda amministrativa di NASpI, come indicato dalla circolare INPS n. 138 del 2011. In base a tale impostazione, il lavoratore avrebbe dovuto manifestare contestualmente alla domanda l’intenzione di optare per la prestazione di disoccupazione, sospendendo il trattamento di invalidità. L’eventuale esercizio della scelta in un momento successivo avrebbe comportato la perdita del diritto.

    L’INPS ha inoltre sostenuto che il diritto di scelta tra due prestazioni previdenziali dovrebbe essere inquadrato nello schema delle obbligazioni alternative, disciplinate dal codice civile, per le quali la facoltà di opzione deve essere esercitata entro il termine stabilito dal debitore o dalla legge.

    Il lavoratore, invece, ha difeso la correttezza delle decisioni dei giudici di merito, sostenendo che nessuna norma prevede un termine decadenziale per l’esercizio della scelta tra assegno di invalidità e NASpI. Di conseguenza, la circolare amministrativa dell’INPS non potrebbe introdurre un limite temporale non previsto dal legislatore.

    La risposta dell Cassazione

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS confermando la decisione dei giudici di merito. Nella motivazione, i giudici di legittimità hanno richiamato un orientamento già espresso in precedenti pronunce e hanno ribadito un principio di diritto chiaro: quando un lavoratore già titolare di assegno ordinario di invalidità maturi successivamente i requisiti per la NASpI, egli acquisisce il diritto di scegliere tra le due prestazioni senza che la legge preveda un termine per esercitare tale opzione.

    La Corte ha innanzitutto osservato che la normativa sulla NASpI non stabilisce alcun termine entro cui il lavoratore debba manifestare la scelta tra i due trattamenti. In particolare, la disciplina prevede la decadenza dalla NASpI nel caso in cui il beneficiario acquisisca il diritto all’assegno ordinario di invalidità, ma riconosce espressamente il diritto del lavoratore di optare per la prestazione di disoccupazione.

    I giudici hanno poi ricordato che la facoltà di opzione per il trattamento di disoccupazione in luogo dell’assegno di invalidità trova il suo fondamento nella pronuncia della Corte costituzionale n. 234 del 2011. Tale decisione ha infatti dichiarato illegittima la normativa che non consentiva ai lavoratori titolari di prestazioni di invalidità di scegliere il trattamento di disoccupazione quando ne ricorrevano i presupposti.

    Un ulteriore passaggio centrale della motivazione riguarda la natura delle prestazioni previdenziali in questione.

     La Cassazione ha escluso che assegno ordinario di invalidità e NASpI possano essere qualificati come obbligazioni alternative ai sensi del codice civile. Le obbligazioni alternative presuppongono infatti l’esistenza originaria di due prestazioni poste sullo stesso piano e dedotte in modo disgiuntivo. Nel caso in esame, invece, il diritto alla NASpI nasce solo successivamente alla perdita del lavoro e quindi non sussiste una situazione di originario concorso tra le prestazioni.

    Proprio per questa ragione non è possibile applicare le regole civilistiche sull’opzione nelle obbligazioni alternative. Inoltre, la Corte ha evidenziato che le norme che prevedono decadenze devono essere interpretate in modo rigoroso e non possono essere estese per analogia. Di conseguenza, un termine di decadenza non previsto dalla legge non può essere introdotto tramite una circolare amministrativa, che ha valore meramente interpretativo e non normativo.

    Alla luce di tali argomentazioni, la Cassazione ha concluso che il lavoratore mantiene il diritto di optare per la NASpI anche se la scelta viene esercitata in un momento successivo alla presentazione della domanda amministrativa

  • PRIMO PIANO

    Contributo Autorità Trasporti 2026: aliquota, soglie e scadenze

    È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) del 4 dicembre 2025 che definisce misura, modalità e termini di versamento del contributo dovuto dagli operatori del settore per l’anno 2026.

    Il contributo trova la propria base giuridica nell’articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011, che prevede il finanziamento delle attività dell’Autorità attraverso un prelievo a carico degli operatori economici attivi nei mercati del trasporto nei quali l’Autorità esercita le proprie competenze 

    La normativa stabilisce che il contributo sia determinato annualmente dall’Autorità e che non possa superare l’1 per mille del fatturato derivante dalle attività svolte, con la possibilità di prevedere soglie di esenzione in relazione alla dimensione economica delle imprese.

    Le scadenze di versamento sono confermate al 15 maggio e 30 ottobre 2026 . 

    Contributo Autorità regolazione trasporti: chi è obbligato

    Giova ricordare che sono  tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti i soggetti che esercitano una o più delle  attività di seguito elencate:

    • a)  gestione  di  infrastrutture   di   trasporto   (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
    • b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
    • c) gestione di  centri  di  movimentazione  merci  (interporti  e operatori della logistica);
    • d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto  minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
    • e) operazioni e servizi portuali;
    • f)  servizi  di  trasporto  passeggeri  e/o   merci,   nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalita' effettuato;
    • g) servizio taxi;
    • h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
    • i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne  di passeggeri e/o merci;
    • j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
    • k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
    • l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
    • m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli  afferenti  al trasporto merci su strada;
    • n) servizi ancillari al trasporto nonche' alla logistica.

    Non sono invece soggette al contributo le società poste in liquidazione o in procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative al 31 dicembre 2025.

    Contributo autorità trasporti : aliquota 2026 e obbligo dichiarativo

    Per il 2026 l’Autorità ha fissato l’aliquota del contributo allo 0,45 per mille del fatturato.

     Contestualmente viene confermata una soglia minima di esenzione, al di sotto della quale il versamento non è dovuto.

    Parametro Valore 2026
    Aliquota contributiva 0,45 per mille del fatturato
    Soglia minima di versamento 3.150 euro
    Obbligo di dichiarazione Imprese con fatturato superiore a 7.000.000 euro
    Prima rata del contributo Entro il 15 maggio 2026 (2/3 dell’importo)
    Seconda rata del contributo Entro il 30 ottobre 2026 (1/3 residuo)

    Un elemento operativo di particolare rilievo riguarda l’obbligo dichiarativo:

    •  le imprese con fatturato superiore a 7 milioni di euro devono trasmettere all’Autorità una dichiarazione contenente i dati anagrafici ed economici necessari per il calcolo del contributo  
    • entro il 15 maggio 2026, 
    • tramite modello telematico disponibile sul sito dell’Autorità.

    È inoltre previsto un ulteriore adempimento documentale nei casi in cui le esclusioni dal fatturato superino determinate soglie: 

    • quando le esclusioni eccedono il 20% del fatturato e 
    • il fatturato complessivo supera 20 milioni di euro,
    •  l’operatore deve allegare un’attestazione rilasciata da revisore legale, società di revisione o collegio sindacale.

    ATTENZIONE

    È importante distinguere tra obbligo di pagamento del contributo e obbligo di dichiarazione. Il contributo è  dovuto da tutti gli operatori rientranti nei settori regolati, qualora l’importo calcolato superi la soglia minima prevista.

    La soglia di 7 milioni di euro riguarda invece esclusivamente l’obbligo dichiarativo: gli operatori con fatturato superiore a tale limite devono trasmettere annualmente la dichiarazione dei dati economici all’Autorità, anche nel caso in cui, per effetto delle esclusioni previste, il contributo non risulti dovuto.

    In ogni caso, il versamento non è richiesto quando l’importo del contributo calcolato è pari o inferiore a 3.150 euro, soglia individuata dall’Autorità per ragioni di economicità dell’azione amministrativa.

    Istruzioni operative: come calcolare il contributo e come pagarlo

     Dal punto di vista operativo, la delibera definisce in modo puntuale la base di calcolo del contributo, individuata nel fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato. Il fatturato rilevante corrisponde alla somma delle seguenti voci del conto economico:

    Voce di bilancio Descrizione
    A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
    A5 Altri ricavi e proventi

    Dal totale dei ricavi devono essere esclusi diversi proventi, tra cui: ricavi relativi ad attività non rientranti nei settori di competenza dell’Autorità; ricavi derivanti da attività svolte all’estero; contributi in conto impianti o investimenti; plusvalenze e proventi straordinari; risarcimenti danni e sopravvenienze attive; rimborsi di somme anticipate in nome e per conto della controparte. La delibera prevede inoltre criteri specifici per alcuni comparti del trasporto, in particolare per le attività internazionali.

    Settore Criterio di determinazione del fatturato
    Trasporto marittimo internazionale 5% del valore complessivo delle prestazioni con origine, destinazione o scalo in Italia
    Trasporto aereo internazionale merci 38% del valore complessivo delle prestazioni con origine, destinazione o scalo in Italia
    Trasporto internazionale terrestre Quota di ricavi riferita alla tratta svolta nel territorio italiano

    Come pagare il contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti

    Il contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) deve essere versato dagli operatori obbligati dopo la trasmissione della dichiarazione dei dati economici tramite il portale telematico dell’Autorità.

    Per l’anno 2026 il pagamento è suddiviso in due rate:

    Scadenza Quota da versare
    15 maggio 2026 Due terzi del contributo dovuto
    30 ottobre 2026 Saldo pari a un terzo dell’importo

    Gli operatori devono prima compilare e inviare la dichiarazione con i dati anagrafici ed economici tramite il modello telematico predisposto dall’Autorità.

     Successivamente il contributo può essere versato secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative pubblicate sul sito istituzionale.

    Link utili: