• Nautica da diporto

    Risarcimento danno biologico lieve entità 2025

    E ' stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy  del 18.7.2025 che aggiorna gli  importi del risarcimento del danno biologico  per  lesioni  di  lieve entita' derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla  circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti,   come previsto dall'articolo 139 comma 1 del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  (Codice delle assicurazioni private)

    A decorrere dal mese di aprile 2025, gli importi  relativi al 2025 sono aggiornati con la variazione ISTAT pari all'1,7% risultando delle seguenti misure:

    • 963, 4 euro  per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
    • 56,18 euro  per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta.

    Danno lesioni lieve entità  importi 2024

    Con la maggiorazione dello  0,8% pari alla variazione percentuale dell' indice ISTAT, rispetto al 2024 , a decorrere  dal mese di aprile 2024 gli importi risultavano nelle seguenti misure

    1.  947, 30 € per quanto riguarda l’importo  relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
    2.  55,45 € , per quanto riguarda l’importo  relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

    Danno lesioni lieve entità importi 2023

    Era  stato pubblicato invece  in Gazzetta ufficiale del 21 ottobre 2023  il decreto del ministero delle imprese e made in Italy    che ha rideterminato  gli importi i

    Visto l'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai ed impiegati, relativo al  mese  di  aprile  2023,  con una  maggiorazione  del  7,9%   a decorrere dal mese di aprile 2023, come segue: 

    •   939,78 euro   per  quanto  riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',  lettera a); 
    •   54,80 euro  e ottanta centesimi,  per  quanto  riguarda  l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).

    Danno biologico lieve entità: cosa si intende

    Si ricorda che  la normativa vigente   “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

    Vale la pena di ricordare anche  che il  D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in  L. 24 marzo 2012, n. 27, ha ridimensionato fortemente  il risarcimento del danno biologico di lieve entita  (La lesione più comune riscontrata di questo tipico è il cosiddetto " colpo di frusta" degli incidenti stradali)

    L’art. 139 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni), ha infatti specificato che: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

    Inoltre il comma 3 quater dell’art. 32 della L. 24 marzo 2012, n. 27  ha stabilito  il seguente principio: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

  • Lavoro Dipendente

    Fallimento e cessione d’azienda: niente TFR se il rapporto prosegue

    Con ordinanza n. 21676 del 28 luglio 2025, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) ha respinto il ricorso di un lavoratore che chiedeva l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una  Srl per il credito relativo al proprio TFR. Il lavoratore sosteneva che, a seguito della cessione di ramo d’azienda  a un nuovo soggetto , si fosse determinata la cessazione del rapporto di lavoro con la società cedente, con conseguente insorgenza del diritto al trattamento di fine rapporto.

    Il Tribunale di Reggio Calabria aveva però escluso tale diritto, ritenendo che il rapporto fosse semplicemente proseguito con la cessionaria e che, in assenza di cessazione, il diritto al TFR non fosse ancora sorto. Aveva inoltre rilevato che non vi era stata omologazione del concordato preventivo proposto dalla società cedente, condizione necessaria – nella normativa applicabile ratione temporis  – per l’immediata esigibilità del TFR.  

    Il lavoratore aveva impugnato il decreto del Tribunale sostenendo la violazione degli articoli 105 della Legge Fallimentare, 47 della Legge 428/1990 e 2112 del Codice Civile, ma la Suprema Corte ha confermato l’interpretazione dei giudici di merito che hanno ritenuto applicabile la normativa previgente l'entrata in vigore del d.lgs 14 2019.

    Il quadro normativo applicabile “ratione temporis”

    La Corte ha chiarito che, nel caso di trasferimento d’azienda, il trattamento di fine rapporto non matura automaticamente se il rapporto di lavoro continua senza interruzioni presso il nuovo datore. In base all’art. 2112 c.c., in caso di trasferimento d’azienda, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dal precedente rapporto, senza che questo venga considerato cessato.

    La norma invocata dal ricorrente, l’art. 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428, nella formulazione modificata dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), prevede effettivamente che, in presenza di procedure concorsuali, il TFR divenga esigibile anche in caso di trasferimento del lavoratore, ma tale novella normativa è entrata in vigore solo il 15 luglio 2022. 

    Essendo la cessione aziendale oggetto del caso avvenuta nel 2018, la Corte ha correttamente escluso l’applicazione della nuova disposizione per motivi temporali.

    La versione previgente dell’art. 47, comma 5, richiedeva l’omologazione del concordato preventivo per rendere esigibile il TFR, ma nel caso concreto tale omologa non era intervenuta. Pertanto, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto dell’insinuazione al passivo da parte del Tribunale.

    Il principio della Cassazione: il TFR non è dovuto senza cessazione effettiva

    La Cassazione ha dunque ribadito un principio consolidato: il TFR matura in modo progressivo, ma la sua esigibilità è legata alla cessazione del rapporto di lavoro. Se il lavoratore passa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di un nuovo datore per effetto di una cessione d’azienda, il rapporto non si considera interrotto e, quindi, il credito relativo al TFR non può essere fatto valere nei confronti del precedente datore fallito.

     Va sottolineato che con il D.Lgs. n. 14/2019  sono stati previsti casi di esigibilità del TFR, non applicabili pero  alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022.

    Infine,  la Corte ha respinto le deduzioni del lavoratore secondo cui il nuovo datore lo avrebbe assunto ex novo, sottolineando che si trattava di un accertamento fattuale difforme da quanto verificato dai giudici di merito, i quali avevano invece constatato una mera prosecuzione del rapporto. Né è risultato dimostrato che vi fosse stata una nuova assunzione formalmente distinta dalla prosecuzione del contratto.

  • ISEE

    ADI e SFL: novita carichi di cura e possibili sospensioni

    L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2388 del 29 luglio 2025 per fornire importanti chiarimenti operativi in materia di attribuzione automatica dei carichi di cura nell’ambito dell’Assegno di Inclusione (ADI), in particolare quando vi sono sovrapposizioni con il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

    Il messaggio ribadisce che l’INPS procede d’ufficio all’attribuzione del parametro aggiuntivo  di 0,40 nella scala di equivalenza (utilizzata per determinare l’importo dell’ADI) a un componente maggiorenne del nucleo familiare per" carichi di cura", qualora siano presenti:

    • minori di 3 anni, 
    • almeno 3 figli minori, o 
    • persone con disabilità/non autosufficienza,

    anche quando non indicato espressamente in domanda.

    Incompatibilità ADI e SFL

    L'istituto precisa però che se il soggetto a cui verrebbe attribuito d’ufficio il carico di cura è anche beneficiario del SFL (che può essere economicamente più vantaggioso), l’attribuzione non avviene, per evitare il rischio di sovrapposizioni o pagamenti indebiti. Questo perché il riconoscimento del parametro 0,40 implicherebbe l’inserimento nella scala ADI, rendendo la persona incompatibile con il SFL.

    Il soggetto potrà comunque continuare a beneficiare del SFL fintanto che la sua domanda resta accolta.

    Solo dopo la cessazione o rinuncia a tale misura  avviene l'attribuzione del carico di cura nell’ADI.   se il soggetto è in possesso dei requisiti.

    Riesame domande e retroattività parametro carichi di cura

    Il messaggio chiarisce che alcune domande ADI, inizialmente respinte per superamento della soglia di reddito, sono state riesaminate grazie all’attribuzione d’ufficio del carico di cura. In tali casi  però possono essere state causate sospensioni legate alla mancata comunicazione di variazioni occupazionali avvenute nel frattempo.

    Per risolvere queste eventuali sospensioni, i beneficiari devono presentare il modello “ADI-Com esteso” presso CAF, Patronati o sedi INPS. 

    Il termine per la presentazione è di 60 giorni dalla ricezione di un SMS o e-mail dell’INPS, e la data da indicare nel modulo è quella in cui si è verificata la variazione, anche se avvenuta nel 2024.

  • Lavoro Dipendente

    Decontribuzione SUD: in Uniemens verifica automatica per le PMI

    Con il messaggio 2398 del 30 luglio 2025 INPS   informa che è stata resa disponibile una nuova funzionalita online nelle denunce mensili Uniemens  che verifica in automatico se l'azienda rispetta i criteri per  fruire  della Decontribuzione SUD ovvero l'  esonero dal versamento dei contributi previdenziali, (articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) destinato alle  microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

     Vengono anche fornite le precisazioni per il superamento dell'eventuale blocco delle domande.

    Verifica automatica forza lavoro e superamento del blocco

    L'istituto  infatti che a norma dell’articolo 1, comma 407, della legge di Bilancio 2025 rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) 2014/651 della Commissione

    Il regolamento  prende  dunque in considerazione i tre seguenti criteri:

    – il calcolo del numero dei dipendenti effettivi;

    – il fatturato annuo;

    – il totale di bilancio annuo.

    In particolare, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che hanno:

    • 1. meno di 250 occupati;
    • 2. un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, 3. un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.

     Dato che per la qualificazione di PMI entrambi i criteri soprariportati devono essere rispettati nel relativo periodo di riferimento, l'istituto ha reso  disponibile una apposita funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di competenza .

    Lo strumento impedisce di fatto,  in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” qualora il numero di dipendenti calcolato nel mese risulti superiore alle 250 unità.

    Tuttavia, considerato che per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione  anche l'ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere superato dal soggetto interessato che ritenga di rientrare nell’ambito di legittima applicazione della misura inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI”.

    In questo casi  il soggetto interessato dovrà fornire, se richiesta dall’Istituto, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali annue e di fatturato o di bilancio .

  • Pensioni

    Fondo Prevedi: aumento contributi rinviato ad ottobre

    Con l’allegato accordo sottoscritto il 15 luglio  2925  le Parti istitutive del Fondo Prevedi (Ance, Associazioni Artigiane, Feneal UIL, Filca CISL e  Fillea CGIL) hanno stabilito che, in considerazione dei tempi tecnici necessari   per gli adeguamenti ai sistemi informatici delle Casse Edili/Edilcasse, la nuova disciplina del contributo contrattuale prevista nell’accordo del 4 luglio 2025  troverà applicazione per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025. invece che 1 luglio.

    Fondo Prevedi cos’è, a cosa serve?

    Prevedi è il Fondo Pensione nazionale integrativo  ed ha scopo di integrare la pensione pubblica valorizzando le contribuzioni versate a favore dei lavoratori da parte dei datori di lavoro e degli stessi dipendenti, per le aziende che applicano:

    • CCNL Edili Industria, 
    • CCNL Edili Artigianato e 
    • CCNL Edili  Piccola industria Aniem-Anier-Confimi

    Il contributo contrattuale ha un importo mensile che varia a seconda della qualifica e del livello di inquadramento di ogni lavoratore: ulteriori informazioni sulle modalità di determinazione di tale contributo sono disponibili nel documento "Guida sul calcolo del contributo contrattuale" nella sezione "Documentazione – Normativa" del sito internet www.prevedi.it.

    Ogni lavoratore soggetto ai Contratti di lavoro sopra indicati può decidere liberamente di versare contribuzioni aggiuntive al contributo contrattuale per alimentare la propria posizione previdenziale integrativa e di modificare o sospendere, successivamente, tali contribuzioni (quelle aggiuntive al contributo contrattuale)".

    Scarica qui il PDF dei contributi dettagliati aggiornati al 2025 (v. tabella sottostante)

    Obbligo trasparenza contributi Prevedi

    Si ricorda che dal 1 gennaio 2018 è obbligatoria  l'indicazione della voce Fondo Prevedi nella busta paga mensile in corrispondenza del contributo a carico del datore di lavoro (compreso quello contrattuale) e la  consegna  ai lavoratori dell'informativa sul contributo contrattuale, 

    • nella prima busta paga o  
    • nella Certificazione Unica  rilasciata ogni anno dal datore di lavoro co oppure
    • nel contratto di assunzione del lavoratore,

    In particolare il documento in questione,  informa i lavoratori che  : " in applicazione dei CCNL Edili Industria, Edili Artigianato e Edili Aniem-Anier-Confimi, il  datore di lavoro sta versando nel Fondo Prevedi un contributo mensile a Suo favore denominato "contributo contrattuale". Il contributo contrattuale,  è a carico del solo datore di lavoro e determina l’"iscrizione contrattuale" al Fondo medesimo, senza alcun obbligo contributivo a carico del lavoratore."

    La misura della contribuzione a Prevedi 2025

  • Edilizia

    Piattaforma patente a crediti: disponibile il manuale di istruzioni

    E' stato pubblicato sul sito ministeriale il decreto direttoriale 43 2025 proposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che disciplina le modalità di accesso ai dati contenuti nella patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili, per  garantire trasparenza e correttezza nella consultazione delle informazioni, tutelando allo stesso tempo i dati personali degli interessati secondo i principi del Regolamento UE 2016/679.

    L'Ispettorato Nazionale del lavoro  ha reso ora  disponibile il Manuale operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PAC) per illustrare in dettaglio :

    •  le procedure e le funzionalità disponibili e
    • i requisiti obbligatori e aggiuntivi.

    La piattaforma di servizio per la patente a crediti è raggiungibile all'indirizzo servizi.ispettorato.gov.it

    Consulta QUI il Manuale operativo PAC.

    Il contesto: la patente a crediti nei cantieri e il ruolo del Garante

    Il 21 maggio 2025 il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per disciplinare le modalità di accesso alle informazioni contenute nella “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. prevista dall’art. 27 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).

    Per approfondire leggi Patente cantieri regole faq aggiornate

     La gestione del sistema e delle relative informazioni personali è affidata all’INL, che agisce come titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

    Pur approvando il provvedimento, il Garante con il provvedimento 294 2025 (Qui il testo)   ha imposto due importanti condizioni di cui si dovrà tener conto prima della pubblicazione ed entrata in vigore del decreto: 

    1. La prima riguarda la sicurezza delle password di accesso per i  soggetti abilitati: dovranno essere conservate con tecniche crittografiche conformi allo stato dell’arte, come già indicato nel provvedimento n. 594/2023.
    2.  La seconda condizione impone di dettagliare meglio le misure tecniche per garantire l’immodificabilità e l’integrità dei log di accesso e tracciamento. È stato inoltre richiesto di limitare i dati registrati nel tracciamento a quelli strettamente necessari, escludendo l’indirizzo e-mail ordinario, nel rispetto dell’art. 32 del GDPR e dei principi di integrità e riservatezza.

    Le modalità di accesso ai dati: chi può vedere cosa

    Il decreto prevede che le informazioni relative alla patente siano accessibili tramite il Portale dei Servizi INL, autenticandosi con SPID, CIE o strumenti equivalenti. Possono accedere:

    1. i titolari della patente o i loro delegati (con piena visibilità);
    2. le pubbliche amministrazioni (solo per verificare il possesso e la validità del titolo in caso di appalti);
    3. i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i soggetti che intendono affidare lavori (per valutare eventuali sospensioni della patente);
    4. gli organismi paritetici e i coordinatori per la sicurezza (per finalità di vigilanza e coordinamento).

    Il portale potrà fornire dati identificativi del titolare, punteggio iniziale e aggiornato, eventuali sospensioni e decurtazioni di crediti, ma non riportare gli estremi dei provvedimenti che le hanno causate, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c, GDPR)

    Informazioni visualizzabili – Modalità e finalità di accesso

    Le informazioni della patente sono suddivise in sezioni:

    • Dati anagrafici e identificativi del soggetto titolare.
    • Numero, data di rilascio e stato (attiva/sospesa) della patente.
    • Punteggio iniziale e aggiornato.
    • Eventuali sospensioni e i relativi estremi.
    • Provvedimenti definitivi che comportano decurtazione di crediti.

    L' Accesso tramite SPID livello 2, CIE, CNS o strumenti equivalenti (eIDAS per soggetti europei).

    I titolari o delegati possono accedere direttamente.

    Gli altri soggetti accedono tramite autodichiarazione e dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000.

    Le informazioni sono accessibili solo per le seguenti finalità:

    • Verifica del possesso e validità del titolo abilitante (es. per partecipazione ad appalti);
    • Controllo sulla sicurezza nei cantieri e sulla regolarità contrattuale;
    • Verifica della possibilità di proseguire lavori in caso di sospensione della patente. AL VIA 

    Sicurezza informatica e trattamento dei dati

    Per la sicurezza dei dati sulla piattaforma vengono applicate misure tecniche e organizzative molto dettagliate e avanzate, tra cui:

    • Autenticazione forte (MFA), segregazione degli accessi, monitoraggio continuo;
    • Protezione cloud, sistemi antivirus/XDR, SIEM, backup automatici;
    • Sistema di tracciamento delle operazioni effettuate sulla piattaforma (log in modalità “append-only”).
    • I dati relativi alla patente sono conservati per la durata della stessa.

    Le informazioni su sospensioni e provvedimenti disciplinari sono conservate per un massimo di 5 anni.

    I log di tracciamento degli accessi sono conservati per 5 anni, senza analisi automatizzate o alert.

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione: adesioni in crescita ma non abbastanza tra i giovani

    Il 23 giugno 2025  è stato presentato dal Presidente Mario Pepe   la Relazione Annuale sull’attività svolta dalla COVIP- commissione di vigilanza sui Fondi pensione, nel 2024. 

     Oltre a illustrare il quadro generale dei settori vigilati, fondi pensione e casse di previdenza, le cui risorse, alla fine del 2024, sono rispettivamente pari a circa 243,4 miliardi di euro e 124,7 miliardi di euro, il Presidente si è soffermato sulle prospettive evolutive di tali settori

    Ecco una sintesi del Comunicato Stampa. Qui il testo .

     La relazione tecnica è in corso di pubblicazione. Il 29 luglio è stato pubblicato il documento con l'aggiornamento dei dati statistici a giugno 2025.

    L’adesione ai fondi pensione cresce, ma resta bassa tra i giovani

    Nel 2024 la previdenza complementare ha registrato segnali positivi: gli iscritti hanno sfiorato quota 10 milioni (+4%) e le risorse gestite hanno superato i 243 miliardi di euro. Tuttavia, i dati diffusi da COVIP mostrano un’adesione ancora troppo bassa tra i giovani: infatti  solo il 29,9% dei lavoratori tra i 15 e i 34 anni ha aderito a una forma pensionistica, contro una media del 38,3%. 

    Questo gap anagrafico si aggiunge a quelli:

    •  di genere (gli uomini rappresentano il 61,6% degli iscritti) e 
    • geografico (57,2% degli iscritti risiede al Nord).

    L’attuale sistema appare quindi sbilanciato a favore delle fasce di popolazione più prossime alla pensione.

     Per garantire una previdenza sostenibile in futuro, è necessario coinvolgere maggiormente i giovani con iniziative mirate, semplificando le modalità di adesione e aumentando la conoscenza sui vantaggi della previdenza integrativa.

    Cosa sono i fondi pensione e quanto rendono

    Come noto, la previdenza complementare si affianca a quella pubblica e permette ai lavoratori di costruire una pensione integrativa tramite versamenti volontari. 

    In Italia, alla fine del 2024, erano attivi 291 fondi: 

    • 33 negoziali (nati dalla contrattazione collettiva), 
    • 38 fondi aperti (accessibili a tutti), 
    • 69 PIP (Piani Individuali Pensionistici) e 
    • 151 fondi preesistenti.

    Nel 2024 i rendimenti sono stati generalmente positivi grazie alla ripresa dei mercati finanziari: le linee azionarie hanno reso fino al 12,9% nei PIP e oltre il 10% nei fondi negoziali e aperti. Tuttavia, solo l’11,7% degli iscritti sceglie linee azionarie, preferendo opzioni garantite a rendimento più basso. Anche qui emerge un problema di educazione finanziaria: scelte poco consapevoli rischiano di compromettere il risultato nel lungo periodo, soprattutto per chi ha molti anni davanti alla pensione.

    Adesione ancora insufficiente: servono interventi per i giovani

    COVIP sottolinea l’urgenza di aumentare la partecipazione dei giovani, delle donne e dei lavoratori del Sud Italia. Nonostante qualche progresso (la quota di iscritti under 34 è passata dal 17,6% del 2019 al 19,9% del 2024), resta forte il bisogno di interventi mirati. 

    Tra le proposte: 

    • iscrizione automatica con facoltà di recesso (silenzio-assenso), 
    • bonus fiscali di ingresso, 
    • adesione per i figli fin dalla nascita, e 
    • possibilità di usare le somme anche per la formazione.

    Sono misure pensate per rendere la previdenza complementare più accessibile e vicina ai bisogni delle nuove generazioni.

     In parallelo, si propone di aggiornare la linea “di default” nei fondi, spostandola da opzioni garantite a modelli life-cycle, che adeguano il profilo di rischio all’età del lavoratore.

    Dati Covip sui fondi pensione: Tabella di riepilogo

    Indicatore Valore
    Iscritti totali 9,99 milioni (+4%)
    Quota iscritti 15-34 anni 29,9% (in crescita, ma sotto media)
    Risorse gestite 243,4 miliardi di euro (+8,5%)
    Contributi annui raccolti 20,5 miliardi di euro (+7%)
    Contributo medio annuo 2.890 euro
    Rendimento medio linee azionarie 10,4% (fondi negoziali e aperti), 12,9% (PIP)
    Quote investite in Italia 19,3% del totale
    Quota iscritti maschi 61,6%
    Quota iscritti al Nord 57,2%