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Amianto: approvato il decreto che amplia la tutela dei lavoratori
Nel corso del consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2025 il Governo ha approvato numerosi provvedimenti per il recepimento di direttive europee.
In materia di sicurezza sul lavoro in particolare si segnala un decreto legislativo che rafforza la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto, in attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE (vedi sotto sintesi e testo).
Le previsioni del nuovo decreto
Il decreto prevede in particolare l'applicazione di maggiori tutele con le seguenti misure:
- abbassamento del limite di esposizione professionale (da 100.000 a 2.000 fibre per metro cubo).
- Introduzione dell’obbligo di valutare la priorità di rimozione dell’amianto in edifici e navi
- promozione di una adeguata formazione dei lavoratori.
- Estensione a 40 anni dopo la fine del periodo di esposizione per l’obbligo di conservazione delle cartelle sanitarie e della documentazione sulla formazione e sull’esposizione, da parte dei datori di lavoro con l'obiettivo di una tutela della salute a lungo termine.
Orientamenti e indicazioni della direttiva UE
Allegati:La Direttiva (UE) 2023/2668 (QUI IL TESTO) aveva aggiornato la direttiva 2009/148/CE per rafforzare la protezione dei lavoratori esposti all’amianto, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e applicando, ove più favorevoli, le tutele della direttiva 2004/37/CE.
La revisione introduce un approccio che privilegia la rimozione dei materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manipolazione, da valutare già in sede di rischio, e si applica a tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti a polveri di amianto.
Sono stati fissati nuovi valori limite di esposizione media ponderata su 8 ore (TWA):
- fino al 20 dicembre 2029 pari a 0,01 fibre/cm³;
- dal 21 dicembre 2029 gli Stati membri impongono almeno uno fra 0,01 fibre/cm³ (conteggiando anche le fibre <0,2 μm secondo l’art. 7(7) secondo comma) o 0,002 fibre/cm³.
L’aggiornamento disciplina anche le metodiche di misura: campionamenti rappresentativi dell’esposizione personale, durante specifiche fasi operative, con misurazioni tramite microscopia elettronica o metodi equivalenti e considerazione delle fibre sottili ai fini dei limiti dal 21 dicembre 2029.
Gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni entro il 21 dicembre 2025 (con scadenze al 21 dicembre 2029 per i nuovi metodi e limiti).
Misure operative per la UE
Il datore di lavoro valuta il rischio definendo natura e grado dell’esposizione, dando priorità alla rimozione dell’amianto; per lavori ante-divieto nazionale deve accertare la presenza di materiali contenenti amianto ricorrendo, se necessario, a un operatore qualificato e condividere le informazioni con altri datori su richiesta.
È obbligatoria la notifica all’autorità competente con indicazioni su ubicazione, tipologie/quantità, procedimenti (protezione e decontaminazione, smaltimento e scambio d’aria in ambienti chiusi, se del caso), numero ed elenco dei lavoratori assegnabili, certificati individuali di formazione e data dell’ultima valutazione sanitaria, cronoprogramma e misure adottate.
L’esposizione va ridotta al minimo tecnicamente possibile e in ogni caso al di sotto del valore limite, limitando i lavoratori esposti, progettando i processi per evitare la polvere o aspirarla alla fonte, prevedendo sedimentazione continua delle fibre, procedure di decontaminazione, adeguate protezioni per lavori in ambienti chiusi, pulizia/manutenzione dei locali e gestione dei residui e rifiuti in imballaggi chiusi ed etichettati.
In caso di superamento del limite o disturbo di materiali non identificati, i lavori cessano immediatamente, riprendendo solo dopo misure adeguate e indagine sulle cause. Il monitoraggio prevede misurazioni a intervalli regolari durante specifiche fasi operative, campionamenti rappresentativi dell’esposizione personale e durata idonea a stimare la TWA 8h; le misure si effettuano con microscopia elettronica o metodi equivalenti e, dal 21 dicembre 2029, includono le fibre <0,2 μm ai fini dei limiti. I DPI respiratori, se indispensabili, non sono d’uso permanente e richiedono pause regolari in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche.
Per attività con prevedibile superamento del limite, il datore definisce misure speciali tra cui DPI regolati individualmente (anche con controlli di idoneità) e confinamento a tenuta con ventilazione mediante estrazione meccanica, evitando dispersioni all’esterno.
La formazione è obbligatoria con requisiti minimi su contenuti, durata, frequenza e documentazione: ogni lavoratore riceve un certificato che riporta data, durata, contenuto, lingua e riferimenti del formatore/ente; per demolizione e rimozione è richiesta formazione anche su attrezzature e macchine per contenere l’emissione e la dispersione.
Le imprese che eseguono demolizione/rimozione devono ottenere autorizzazione preventiva e saranno inserite in elenchi pubblici; il datore tiene il registro delle esposizioni con accessi garantiti e gli Stati membri istituiscono il registro dei casi di malattie correlate all’amianto.
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Pensioni Italia–Moldova: nuove istruzioni INPS per le domande
Dal 1° settembre 2025 è entrato in vigore l’Accordo e la relativa Intesa amministrativa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. Si tratta di un passaggio rilevante per i lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in entrambi i Paesi, poiché consente il riconoscimento reciproco dei contributi e l’accesso a prestazioni pensionistiche in regime internazionale.
Con il Messaggio INPS n. 2971 dell’8 ottobre 2025, l’Istituto fornisce le prime istruzioni operative rivolte sia ai cittadini che intendono presentare domanda di pensione, sia alle Strutture territoriali INPS incaricate della gestione amministrativa delle pratiche
Quadro normativo di riferimento
L’Accordo e l’Intesa amministrativa, illustrati in dettaglio nella circolare n. 131 del 30 settembre 2025, disciplinano i principi generali di coordinamento dei sistemi pensionistici dei due Stati.
I principali elementi da tenere presenti sono:
Requisito minimo per la totalizzazione internazionale: 52 settimane di contribuzione in Italia
Decorrenza delle prestazioni: 1° settembre 2025 per le pensioni liquidate ai sensi dell’Accordo
Regole di calcolo: i periodi inferiori all’anno sono valutabili sia per il diritto che per la misura, secondo criteri analoghi alle altre convenzioni bilaterali; non è prevista la totalizzazione multipla
Valuta: Leu moldavo, con conversione in euro calcolata sulla media mensile del mese precedente l’ingresso del pro-rata estero
È previsto, inoltre, lo sviluppo di un sistema di scambio telematico dei formulari e dei dati tra INPS e CNAS (Casa Națională de Asigurări Sociale), che verrà illustrato con successivo messaggio
Istruzioni operative per residenti e operatori
Per i residenti in Italia, la domanda di pensione — sia in regime convenzionale italo-moldavo che in regime nazionale moldavo — deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso i consueti canali INPS. La gestione avverrà a cura della Struttura territorialmente competente in base alla residenza o, per i dipendenti pubblici, in base all’ultimo ente datore di lavoro.
Se l’assicurato dichiara periodi assicurativi in Moldova precedenti al 1999, deve allegare la documentazione disponibile (buste paga, libretti di lavoro ecc.); questa sarà inoltrata all’Istituzione moldava competente per le verifiche
I residenti in Moldova, invece, devono presentare la domanda tramite la CNAS, che provvede a trasmetterla al Polo specializzato della Direzione provinciale INPS di Bari
Gli operatori delle Strutture territoriali devono attenersi alle seguenti indicazioni:
La CNAS (codice “001”) è l’ente di riferimento per la gestione delle domande di pensione.
Per le pensioni di invalidità, l’ente competente è il CNDDCM (codice “002”), ma la CNAS resta organismo di collegamento per lo scambio dei formulari
Seguiranno aggiornamenti sulle procedure informatiche “NuovaIVS” e “CIWeb” per la gestione telematica delle pratiche
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Tassi cessione quinto e soglia usura in vigore da ottobre 2025
Risultano sostanzialmente invariati i tassi per cessione del quinto delle pensioni per il 4° trimestre 2025.
Lo comunica INPS con il messaggio 2953 del 6 settembre 2025, a seguito del Decreto n. 42681 del 25 settembre 2025 del Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, che ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari,
In sintesi nelle tabelle che seguono sono riassunti:
1) il valore dei tassi medi e i tassi soglia usura in vigore per i prestiti da estinguere dietro cessione del quinto e della pensione, e
2) i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzione ai pensionati, sia per il trimestre in corso che per il 3° trimestre 2025.
Tassi medi, soglia usura e tassi applicabili a pensionati – 4° trimestre 2025
Classi d’importo in euro
Tassi medi
Tassi soglia usura
Fino a 15.000
13,37%
20,7125%;
Oltre i 15.000
9,19%
15,4875%
Quindi i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti concessi ai pensionati da banche e intermediari finanziari convenzionati sono i seguenti:
TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
Classe di importo del prestito
Classi di età*
Fino a 15.000 euro
Oltre i 15.000 euro
fino a 59 anni
9,72
7,55
60-64
10,52
8,35
65-69
11,32
9,15
70-74
12,02
9,85
75-79
12,82
10,65
Oltre 79 anni
20,7125
15,4875
Tassi medi, soglia usura e tassi applicabili a pensionati – 3° trimestre 2025
Tassi medi e soglia usura (luglio–settembre 2025)
Classe d'importo in euro Tassi medi (%) Tassi soglia usura (%) Fino a 15.000 euro 13,13 20,4125 Oltre 15.000 euro 9,03 15,2875 Tassi soglia TAEG per classi di età e importo
Classe di età* Fino a 15.000 euro Oltre 15.000 euro Fino a 59 anni 9,57 7,44 60 – 64 10,37 8,24 65 – 69 11,17 9,04 70 – 74 11,87 9,74 75 – 79 12,67 10,54 Oltre 79 anni 20,4125 15,2875 * Le classi di età comprendono il compimento dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.
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ASD: non tutti i dirigenti sono ugualmente responsabili per i debiti tributari
La recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. Tributaria, n. 26544 del 2 ottobre 2025) affronta un tema molto rilevante per consulenti e operatori di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD).
La vicenda riguarda infatti l’applicazione dell’art. 38 del codice civile e delle norme fiscali contenute nell’art. 148 del TUIR e nella legge n. 398/1991, in relazione alla qualificazione dell’attività associativa come commerciale e alla conseguente responsabilità tributaria personale e solidale dei componenti del consiglio direttivo.
L'elemento di novità nella decisione della Cassazione è rappresentato dal chiarimento sui limiti della responsabilità dei dirigenti di enti sportivi nei casi in cui non siano svolte mansioni di rappresentanza verso terzi.
Il caso
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento a un’associazione sportiva dilettantistica, contestando per l’anno d’imposta 2011 l’assenza dei requisiti per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli enti non commerciali.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’associazione svolgeva attività in violazione delle condizioni fissate dall’art. 148, comma 8, TUIR, e dallo statuto: in particolare mancava una effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa e veniva riscontrata una distribuzione indiretta di utili.
Sulla base di queste violazioni, l’Ufficio aveva riqualificato i proventi come derivanti da attività commerciale, rideterminando IRES, IRAP e IVA e applicando le relative sanzioni. Inoltre, aveva esteso la responsabilità tributaria ai membri del consiglio direttivo in quanto coobbligati solidali ai sensi dell’art. 38 c.c.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso dell’associazione e dei dirigenti, e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione, ritenendo tardive alcune eccezioni (come il difetto di legittimazione passiva) e confermando la decadenza dai benefici fiscali per mancanza dei requisiti statutari e gestionali.
Le decisioni di merito e di Cassazione
I contribuenti hanno presentato ricorso per Cassazione articolato in nove motivi.
La Suprema Corte ha
- accolto i primi tre, relativi alla questione della responsabilità dei membri del consiglio direttivo, e
- ha rigettato i restanti, confermando la correttezza delle valutazioni di merito in tema di agevolazioni fiscali.
La Cassazione ha sottolineato che la questione della legittimazione passiva dei componenti del consiglio direttivo può essere rilevata d’ufficio dal giudice e non è soggetta alle ordinarie preclusioni processuali. I giudici di merito avrebbero quindi dovuto esaminare nel merito la posizione dei singoli componenti del direttivo, anche se la questione era stata sollevata nelle memorie e non nel ricorso introduttivo
Inoltre, la Corte ha distinto tra:
- legali rappresentanti e sottoscrittori delle dichiarazioni fiscali, per i quali la responsabilità per i debiti tributari dell’associazione è pacifica e consolidata in giurisprudenza;
- “semplici” componenti del consiglio direttivo, per i quali la responsabilità non è automatica.
Per questi ultimi, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare l’effettivo svolgimento di un’attività negoziale per conto dell’ente, capace di creare obbligazioni verso terzi. Non è sufficiente la mera appartenenza all’organo direttivo. La Corte ha enunciato quindi il seguente principio di diritto:
“La responsabilità personale e solidale ex art. 38, comma 2, c.c. del ‘semplice’ componente del consiglio direttivo per le obbligazioni tributarie dell’associazione sportiva dilettantistica, che non sia anche legale rappresentante e sottoscrittore della dichiarazione, non è automatica e richiede la dimostrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di una sua attività negoziale concretamente svolta nei confronti di terzi per conto dell’ente.”
Per quanto riguarda la perdita dei benefici fiscali, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito. L’assenza di partecipazione effettiva dei soci e la distribuzione indiretta di utili costituiscono elementi sufficienti a giustificare la decadenza dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991. Le doglianze dei ricorrenti miravano a un riesame delle prove, che non è consentito in sede di legittimità.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, per un nuovo esame limitato al profilo della responsabilità dei membri del consiglio direttivo.
I chiarimenti in pratica
Rilevanti i risvolti pratici della pronuncia nella gestione delle ASD e SSD:
- non tutti i componenti del consiglio direttivo sono automaticamente responsabili dei debiti fiscali;
- è necessario distinguere tra ruoli formali e attività effettive;
- il mantenimento dei requisiti statutari e gestionali è essenziale per conservare il regime agevolato.
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Trattamento integrativo indebitamente compensato: codice tributo
Con la Risoluzione n 51 del 7 ottobre le Entrate hanno istituito il codice tributo per le somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, indebitamente utilizzato in compensazione.
Trattamento integrativo indebitamente compensato: codice tributo
L’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, prevede il riconoscimento ai
lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica.I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con la risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del suddetto credito relativo alle somme erogate a titolo di trattamento integrativo, mediante i modelli F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP).
Per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, l’Agenzia delle entrate emana l’atto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto
dell’erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:- “7909” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
- “7910” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale.
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Lavoratori turismo: prime istruzioni sui contributi per lo staff housing
La legge n 118/2025 pubblicata nella GU n 184 del 9 agosto di conversone del DL Economia o Omnibus prevede agevolazioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore turismo,
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre è stato pubblicato il decreto ministeriale attuativo firmato il 18 settembre 2025. . Vediamo i dettagli della legge e del decreto attuativo, mentre si attende entro 30 giorni un provvedimento per la definizione delle modalità di domanda, scadenze e documentazione da allegare.
Disposizioni urgenti in materia di Turismo
L’articolo 14 del DLLOmnibus introduce un pacchetto di misure urgenti a sostegno del benessere abitativo dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, con ricadute significative anche in termini di attrattività occupazionale, sostenibilità e rilancio del settore.
La novità prevede:
- contributi per migliorare la qualità e l’accessibilità degli alloggi per i lavoratori del turismo,
- risorse triennali per investimenti e affitti agevolati;
- condizioni minime di locazione agevolata (–30%);
- benefici per le imprese che operano nel settore turistico e della ristorazione;
- proroghe di bandi e progetti PNRR per favorire l’operatività e l’utilizzo delle risorse già stanziate.
Obiettivo della norma è quello di garantire condizioni abitative dignitose e sostenibili ai lavoratori stagionali e stabili del turismo (compreso il personale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), incentivando le imprese a investire nella creazione o riqualificazione di alloggi e a ridurre i costi di affitto per i dipendenti.
Le agevolazioni sono così ripartite:
- investimenti in immobili ad uso abitativo per lavoratori del settore, per interventi di costruzione, riqualificazione, ammodernamento energetico e ambientale degli alloggi destinati ai lavoratori:
- 22 milioni nel 2025
- 16 milioni l’anno nel 2026 e 2027
- sostegno alla locazione di alloggi per i lavoratori, per abbattere i canoni di locazione da applicare ai dipendenti:
- 22 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
- 22 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
I destinatari dei contributi saranno:
- imprese che gestiscono alloggi o residenze per lavoratori del turismo in via imprenditoriale;
- gestori di strutture turistico-ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, ecc.);
- gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.), come da Legge 287/1991, art. 5.
In sede di conversione è stato precisato che possono accedere ai contributi anche le imprese che gestiscono alloggi per lavoratori del turismo non necessariamente in via imprenditoriale, purché rispettino le condizioni di legge e gli standard minimi fissati dal decreto attuativo, ed è stata aggiunta la possibilità di includere cooperative tra i soggetti beneficiari.
Contributi staff housing turismo: chi puo accedere
Come anticipato il Decreto del Ministero del Turismo del 18 settembre 2025, in GU il 3 .10.2025 definisce in dettaglio le modalità di erogazione dei contributi per favorire la disponibilità di alloggi agevolati per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo e della ristorazione (art. 5 legge n. 287/1991).
La misura, prevista dall’art. 14 del D.L. n. 95/2025, ha una dotazione di 44 milioni di euro per il 2025 e 38 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Possono accedere ai contributi le imprese del settore turistico, comprese quelle che gestiscono strutture ricettive o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che dispongano di immobili in proprietà o locazione registrata e che siano in regola con normativa fiscale, lavoro, sicurezza e antimafia dm-staff-housing .
Due i canali di agevolazione:
- Contributi in conto capitale → per investimenti in immobili da adibire ad alloggi per il personale.
- Contributi di parte corrente → per sostenere i costi dei canoni di locazione destinati al personale.
Contributi per investimenti (conto capitale): condizioni
Le imprese possono presentare progetti di riqualificazione, ammodernamento o costruzione di immobili da destinare a staff housing (alloggi per i propri dipendenti).
Ogni intervento deve garantire:
- almeno 10 posti letto e
- canoni ridotti del 30% rispetto al valore medio di mercato
- per un periodo minimo di nove anni
Gli importi ammessi oscillano tra 500.000 e 5 milioni di euro, con contributi fino al 30% dei costi ammissibili, incrementabili in caso di
- PMI,
- interventi energetici migliorativi (+15%) o
- realizzazione in zone assistite (+fino al 15%)
Tipologia di spesa Importo minimo Importo massimo Intensità aiuto Interventi edilizi e impiantistici € 500.000 € 5.000.000 Fino al 30% (più maggiorazioni) Impianti, attrezzature, arredi – Max 30% dell’investimento Secondo regolamento GBER Consulenze PMI – Max 10% dell’investimento Fino al 50% La selezione avverrà con procedura valutativa a graduatoria, su base cronologica e con punteggi da 0 a 100 (sufficienza: 50 punti). Sono finanziati i progetti fino ad esaurimento fondi
Contributi per locazione (parte corrente) e procedura
I contributi di parte corrente sostengono i canoni per alloggi destinati ai lavoratori per 5-10 anni, fino a € 3.000 annui per posto letto.
L’aiuto copre fino al 50% dei costi per le PMI e 15% per le grandi imprese dm-staff-housing .
Gli immobili devono trovarsi nella stessa provincia della struttura o entro 40 km. Sono ammesse anche più unità immobiliari.
La procedura è a sportello con graduatoria, e l’erogazione avviene in anticipo sull’intero piano dei costi, previa fideiussione bancaria o assicurativa.
È obbligatoria una relazione finale entro 5 anni.
Il decreto ministeriale annuncia un successivo provvedimento per la definizione delle modalità di domanda scadenze e documentazione da allegare.
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Classificazione INAIL professioni aggiornata dal 2 ottobre 2025
INAIL ha comunicato con un avviso sul sito istituzionale che dal 2 ottobre 2025 nella tabella contenente la classificazione e nomenclatura delle professioni Istat-CP2021 è stata eliminata la duplicazione del sesto digit-Voce professionale con codice-descrizione “1.1.2.4.5.6-direttore di scuola d'arte”, già presente con codice 1.1.2.4.5.3 e medesima descrizione.
La tabella, utilizata dai quattro servizi online "Comunicazione di infortunio", "Denuncia di infortunio”, “Denuncia di malattia professionale” e “Denuncia di silicosi/asbestosi" è stata, quindi, aggiornata, unitamente alle cronologie delle versioni, ai manuali utente e alle documentazioni tecniche per l’invio offline dei quattro adempimenti che riportano l’informativa.
I file sono disponibili ai seguenti percorsi:
- Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione di infortunio – sezioni Comunicazione di infortunio – supporto al servizio online e Comunicazione infortunio – Tabelle di decodifica dei dati
- Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio > sezioni Denuncia/Comunicazione di infortunio – Supporto al servizio online e Denuncia di infortunio – Tabelle di decodifica dei dati
- Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia malattia professionale > sezioni Denuncia di malattia professionale – supporto al servizio online, Denuncia silicosi/asbestosi – supporto al servizio online e Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi – Tabelle di decodifica dei dati.
Classificazione professioni ISTAT 2024 per INAIL
Il precedente aggiornamento risale al 1° ottobre 2024 con la revisione della classificazione delle professioni nella versione CP2021 ai fini della Comunicazione di infortunio, denuncia/comunicazione di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, e certificati di malattia professionale.
I file con le tabelle complete sono allegati anche in fondo all'articolo.
Si ricorda che la classificazione delle professioni curato dall'ISTAT è uno strumento che consente di ricondurre tutte le professioni svolte nel mercato del lavoro in raggruppamenti secondo i criteri di competenza e conoscenza .
L'aggiornamento è stato condotto da un comitato formato da esperti di vari enti Istat, Inapp, Inail, Unioncamere, Inps, Miur, Anpal, Ministero del Lavoro, Aran, Mef, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez.
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