• Rubrica del lavoro

    Pedagogisti ed educatori 2025: novità dal Ministro

    E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 55 del 15.5.2024  per l'istituzione di due nuovi albi professionali per pedagogisti  ed educatori professionali socio-pedagogici. 

    La nuova legge  delinea requisiti specifici per l'iscrizione e e l'istituzione del relativo Ordine nazionale. Si potrà essere iscritti ad entrambi gli albi. Le lauree richieste per l'iscrizioni saranno abilitanti.

    Si attendono ancora due decreti ministeriali  di attuazione  ma nel frattempo è attivo un regime transitorio (vedi ultimo paragrafo)

    Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli sui requisiti di accesso e l'iter di attuazione della novità e degli ALBI Professionali,  sul regime transitorio di prima applicazione e la risposta a interrogazione parlamentare sui decreti mancanti forniti  dal ministro della Giustizia Nordio il 28 marzo 2025..

    Pedagogisti ed educatori professionali: i requisiti

    Pedagogisti

    La legge definisce il pedagogista come lo specialista a livello apicale, dei processi educativi con una formazione avanzata. 

    Per esercitare legalmente la professione, sarà richiesto il possesso di una delle seguenti lauree:

    • Laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (56/S, LM-50);
    • Laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (65/S, LM-57);
    • Laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche (87/S, LM-85);
    • Laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education (87/S, LM-93);
    • Laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, secondo l'ordinamento precedente al D.M. 509/1999.

    L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali, con tirocinio formativo, sara abilitante per l'esercizio della professione di pedagogista.

    Inoltre, l'articolo 2 del DDL  apre la possibilità  di iscrizione all'albo agli insegnanti universitari e ai ricercatori che hanno contribuito al campo della pedagogia, consentendo loro l'accesso all'albo.

    Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.

     Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.

     La professione  può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

    Educatori Professionali Socio-pedagogici

    Gli educatori professionali socio-pedagogici sono professionisti di livello intermedio riconosciuti per il loro ruolo nei servizi socio-educativi e assistenziali, con requisiti di iscrizione che comprendono:

    • Laurea triennale in ambito socio-pedagogico o titoli equipollenti.
    • Accertamento delle competenze professionali acquisite, analogamente ai pedagogisti.

    Albi pedagogisti ed educatori socio pedagogici: titoli esteri

    Il testo della legge specifica inoltre che :

    • Per l'esercizio della professione  di pedagogista  e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane.
    •  Per l'esercizio della professione  di educatore professionale sociopedagocico  e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

    Albi e Ordine professioni educative iter di attuazione e novità 2025

     Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiranno  l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

    La fase di  avvio si è chiusa con oltre 150 mila domande accolte. C'era attesa per una proroga annunciata nel decreto Omnibus ma poi non realizzata .

     I sindacati di categoria lamentano che non è chiaro  il termine da quando il requisito dell'iscrizione sia richiesto per le assunzioni . 

    Un comunicato del dipartimento della funzione pubblica pero ha  affermato che «I Comuni potranno continuare a utilizzare fino all’anno scolastico 2026-2027 le graduatorie comunali vigenti»

    Il disegno di  legge prevede l'emissione di due decreti ministeriali essenziali per l'attuazione completa :

    1. Decreto del Ministro della Giustizia,  responsabile per l'istituzione formale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, questo decreto definirà la struttura operativa, organizzativa e di governance dell'Ordine, delineando le responsabilità e i poteri in termini di gestione degli albi professionali.
    2. Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca: Sarà focalizzato sul riconoscimento dei titoli di studio necessari per l'iscrizione agli albi, garantendo che i percorsi formativi siano adeguati alle esigenze professionali del settore.

    Non mancano gli scettici che affermano che l'ordine non sarà utile e costituira solo un aggravio di costi per gli iscritti.

    Il decreto Milleproroghe 2025 ha previsto una proroga al 31 marzo 2025 per la presentazione delle domande di iscrizione all’Ordine delle Professioni pedagogiche ed educative  istituito dalla legge  L.55/2024 ma ancora vuoto per la mancanza dei decreti operativi. 

    Vedi all'ultimo paragrafo le ultime novità.

    Albi o ordine pedagogisti ed educatori: disposizioni transitorie

     In sede di prima attuazione della  legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome ,

    •  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che  provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
    • entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto provvederà  agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province .

     In sede di prima applicazione  l'iscrizione sarà consentita, su domanda da presentare  entro 90 giorni a partire  dalla data della nomina del commissario 

    • a) per l'albo professionale dei pedagogisti:

    1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;

    2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

    3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;

    4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

    5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

    • b) per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:

    1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

    2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;

    3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

    4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

    Interrogazione parlamentare 28.2 e risposta del ministro 28.3.2025

    Con una interrogazione parlamentare alcuni deputati hanno chiesto al Ministro della Giustizia in data 10 febbraio 2025 quando saranno adottati i decreti necessari per istituire ufficialmente gli ordini professionali dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici, previsti dalla legge n. 55 del 2024.

     Questi i passaggi principali della richiesta : 

    "ad oggi, nonostante siano passati quasi nove mesi dall'entrata in vigore della citata legge, gli specifici decreti attuativi necessari al fine di stabilire le procedure per l'iscrizione ai suddetti albi, i termini, nonché le modalità per il funzionamento degli ordini regionali, non sono ancora stati emanati; tale ritardo – come denunciato dai comunicati stampa delle associazioni del settore sta creando notevoli difficoltà a migliaia di professionisti oltre che compromettere la qualità e la stabilità dei servizi territoriali in ambiti cruciali come l'educazione, l'inclusione e il sostegno allo sviluppo delle persone;

    secondo quanto l'interrogante ha avuto modo di apprendere, oltre ai mancati passaggi ministeriali, i tribunali che hanno il compito di redigere gli elenchi delle richieste di iscrizione accettate per poi poter avviare le elezioni degli ordini regionali, sono colpiti da una carenza di personale che rende ancora più difficile l'espletamento dei compiti"

    Il Ministro Nordio  con risposta scritta del 28  marzo 2025 ha spiegato che  effettivamente l'istituzione di questi ordini ancora incompleta  per la mancanza del  decreto  che definirà il funzionamento dell’ordine, la sua organizzazione interna e le regole per l’applicazione della nuova normativa. Tuttavia, per emettere il decreto, bisogna prima costituire il Consiglio Nazionale dell'Ordine, che sarà composto dai presidenti degli ordini regionali e provinciali (Trento e Bolzano). 

    Quindi, prima di tutto, vanno istituiti gli ordini locali e bisogna organizzare le elezioni dei loro presidenti.

    Al momento, mancano regole dettagliate su come i commissari dovranno creare gli elenchi regionali degli iscritti e quale sistema elettorale usare per eleggere i presidenti locali.  Su questo  il Ministero della Giustizia non può intervenire con istruzioni o circolari, perché la normativa affida questi compiti direttamente ai commissari.

    Per risolvere questi problemi, il Ministero sta lavorando a una nuova normativa che definisca meglio questi passaggi. Nel frattempo, per garantire che i professionisti possano continuare a lavorare, è stata inserita una norma nel "Decreto Milleproroghe" che permette ai pedagogisti e agli educatori che hanno fatto domanda di iscrizione di esercitare la professione anche senza gli ordini ufficialmente operativi.

    Infine, il Ministro ha ribadito l'impegno a istituire gli ordini il prima possibile e a garantire che tutti i professionisti con i requisiti possano continuare a lavorare senza interruzioni.

    Di fatto quindi nel ribaltare la responsabilità sugli operatori del settore e annunciando l'emanazione di un nuovo provvedimento normativo,  il Ministro afferma che chi fa domanda di iscrizione può esercitare anche senza l'operatività degli Ordini.

  • ISEE

    Borse di studio universitarie: importi e soglie ISEE 2025

    Il Ministero  dell' Universita'  e  della  ricerca  ha pubblicato due   decreti  direttoriali,  n.180   e 181 del  28  febbraio  2025,   con gli aggiornamenti 2025 relativi a:

    •  i  limiti  massimi   dell'Indicatore   della situazione  economica  equivalente  (ISEE)  e  dell'Indicatore  della  situazione patrimoniale equivalente (ISPE) per l'accesso ai  benefici  relativi al diritto allo studio»
    • gli  importi minimi delle borse di  studio  universitarie.

    I decreti sono  allegati in fondo all'articolo. Nei paragrafi seguenti una tabella riepilogativa dei nuovi valori.

    Importi Minimi Borse di Studio 2025/2026

    Importi Borse di Studio 2025/2026

    Tipologia Studente Importo (€)
    Studente fuori sede 7.072,10
    Studente pendolare 4.132,85
    Studente in sede 2.850,26

    Limiti ISEE e ISPE per l’anno accademico 2025/2026

    I limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio, così come determinati dal d.d. n. 318/2024  sono aggiornati per l’anno accademico  2025/2026 con riferimento alla variazione dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie  di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +0,8% e pertanto sono  definiti come segue:  

    Indicatore Limite Massimo
    ISEE € 27.948,60
    ISPE € 60.757,87

    Allegati:
  • Agricoltura

    Agricoltura: contribuzione dal 1 aprile solo nel Cassetto del contribuente

    Con il  messaggio  871 del 11 marzo l'istituto aveva comunicato che, a seguito della fase di dismissione del Cassetto previdenziale per aziende agricole, i nuovi Avvisi di tariffazione recanti il prospetto di dettaglio dei contributi da versare per l’emissione del III trimestre 2024 (scadenza di pagamento 17 marzo 2025) sono disponibili esclusivamente sul Cassetto Previdenziale del Contribuente,  relativo a ogni posizione contributiva CIDA dei datori di lavoro agricolo.

    Nel messaggio 1086 l'Istituto  precisa che dal 1 aprile  il Cassetto previdenziale per le aziende agricole viene dismesso.  Tutte le funzioni  sono state trasferite nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, disponibile nella sezione “Servizi per le aziende ed i consulenti”  sul sito www.inps.it.

    Si  ricorda  anche che nel Cassetto Previdenziale del Contribuente,  oltre alla funzione di stampa del nuovo avviso di tariffazione adottato a partire dal periodo di competenza “III trimestre 2024”  sono presenti:

    •  una nuova funzione (raggiungibile dal percorso “Dati complementari” >  “Stampa F24 UE”) che espone, per il periodo a cavallo delle scadenze l’elenco delle posizioni CIDA dei datori di lavoro per le quali è stato predisposto, a valle delle operazioni di tariffazione, il prospetto di calcolo dei contributi da versare.
    • il pulsante  “Scarica file F24”  per il  il download di un file con estensione .txt (pulsante “Genera file”) contenente i dati utili alla compilazione dei modelli F24.
    •  il file “TracciatoInformazioniF24.xlsx”, che riporta le istruzioni per compilare le deleghe di pagamento dei modelli F24 a partire dai dati presenti nel file scaricato.

    Sanzioni per Omissione Contributiva 2024

    Con il  messaggio  INPS n. 827 del 6 marzo 2025, rivolto ai  propri uffici,  ha fornito  indicazioni dettagliate riguardo al nuovo regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva in agricoltura, introdotto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 19/2024 e  applicabile a partire dal 1° settembre 2024. 

    La nuova disciplina mira a incentivare la regolarizzazione spontanea e tempestiva dei contributi, introducendo sanzioni progressive e meccanismi di compensazione più chiari. Le informazioni sono disponibili nel Fascicolo Elettronico del Contribuente (FEC).

    Per i periodi di competenza luglio, agosto e settembre 2024, con scadenza di pagamento al 17 marzo 2025, il regime sanzionatorio è il seguente:

    1.     Pagamento in ritardo entro 120 giorni: sanzione pari al Tasso di Riferimento Unico (TUR) fino al 40% della contribuzione dovuta. Oltre questo tetto, si applicano interessi di mora.
    2.     Pagamento in ritardo oltre 120 giorni: sanzione pari al TUR maggiorato del 5,5% fino al 40% della contribuzione dovuta. Oltre questo tetto, si applicano interessi di mora.

    Sanzioni per Evasioni contributive in agricoltura

    Per i periodi contributivi con irregolarità  trasmessi spontaneamente entro 12 mesi dalla scadenza ordinaria, si applica il regime del ravvedimento operoso:

    •     Pagamento entro la scadenza indicata nell'avviso di tariffazione: sanzione ridotta pari al TUR maggiorato del 5,5%.
    •     Pagamento entro 60 giorni dalla scadenza: sanzione pari al TUR maggiorato del 7,5%.
    •     Pagamento oltre 60 giorni: sanzione del 30% annuo fino a un massimo del 60% dei contributi non corrisposti, con interessi di mora oltre il tetto massimo.

    Accertamento contributivo estratti conto e prospetti

    Per gli accertamenti d'ufficio o verbali ispettivi notificati dal 1° settembre 2024, è prevista una riduzione del 50% delle sanzioni civili se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.

    Dal terzo trimestre 2024, le sanzioni si aggiornano automaticamente in base alla data di pagamento effettivo. Le sanzioni accertate in fase di tariffazione non saranno più presenti nell'estratto conto.

    È previsto un calcolo separato per ogni periodo contributivo, con una nuova tabella che espone gli importi dovuti al netto delle compensazioni effettuate. 

    Le compensazioni avvengono prioritariamente sui contributi più vecchi.

    Quote Integrative/Associative , nuovi Codici Tributo, anticipi e rateazione

    Gli importi delle quote integrative/associative sono distinti per ogni periodo contributivo. 

    • Il pagamento della contribuzione pregressa avviene con il codice tributo KLAS, mentre 
    • le sanzioni sono gestite con il codice SLAS.

    Il messaggio precisa che l'importo delle sanzioni è calcolato ipotizzando il pagamento totale alla data di scadenza. Il contribuente può richiedere il pagamento anticipato, con ricalcolo delle sanzioni.

    La procedura di rateazione consente di presentare istanza prima della scadenza di pagamento.

     Le sanzioni agevolate si applicano in base alla tempestività del pagamento o della presentazione dell'istanza. In caso di mancato pagamento di una rata, il piano di ammortamento viene ricalcolato senza agevolazioni.

  • Lavoro Dipendente

    Codici ATECO 2025 per iscrizioni INPS dal 1 aprile

    Con la Circolare n. 71 del 31 marzo 2025 INPS  annuncia l'adozione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, predisposta dall'ISTAT, a partire dal 1° aprile 2025. 

    Questa classificazione, che rappresenta la versione italiana della nomenclatura europea NACE, è stata aggiornata per riflettere meglio i cambiamenti nella realtà economica nazionale. L'aggiornamento riguarda i codici ATECO a 5 e 6 cifre, in coerenza con la classificazione NACE vigente.

    La circolare prevede anche l'aggiornamento del "Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali"

    Leggi per maggiori dettagli Nuovi codici ATECO 2025 operativi dal 1 aprile 

    Codici ATECO 2025 nuove iscrizioni e variazioni

    L'INPS adotta l'ATECO 2025 nei propri sistemi informativi per classificare le attività economiche dei datori di lavoro, utilizzando un documento di transcodifica fornito dall'ISTAT per garantire la corrispondenza tra i vecchi e i nuovi codici. 

    Le nuove iscrizioni aziendali dal 1° aprile 2025 devono indicare il codice ATECO 2025, mentre per le aziende già esistenti l'Istituto provvederà progressivamente ad aggiornare i codici. 

    ATTENZIONE Nel caso in cui un datore di lavoro disponga solo del codice ATECO 2007 al momento dell'iscrizione, la procedura permette di inserire tale codice, proponendo automaticamente il corrispondente codice ATECO 2025. Questo si applica, ad esempio, alle imprese costituite prima del 1° aprile 2025 che assumono dipendenti successivamente, senza aver ancora ricevuto il nuovo codice ATECO 2025 dalla CCIAA.

    È stato istituito  inoltre un nuovo codice statistico contributivo (CSC) 70713 per le attività di consulenza, con le stesse caratteristiche del CSC 70708

     Per le richieste di variazione contributiva, verrà attribuito provvisoriamente un codice ATECO 2025 basato sul codice ATECO 2007 presente nell'archivio, soggetto a consolidamento una volta completata la fase di riattribuzione.

    Per la Gestione separata, i committenti dovranno utilizzare il codice ATECO 2025 nei flussi UniEmens trasmessi dal 1° aprile 2025, mentre i nuovi iscritti alla Gestione separata utilizzeranno i codici ATECO 2025. Per i soggetti già presenti, la classificazione attuale rimarrà valida fino a eventuali variazioni o ricodifiche. ATTENZIONE Per artigiani e commercianti, l'aggiornamento delle procedure per l'acquisizione dei codici ATECO 2025 sarà comunicato in seguito.

  • Lavoro Dipendente

    Nuovo congedo di 24 mesi per patologie gravi: OK della Camera

    La Camera ha approvato  il 25 marzo 2025   in prima lettura una proposta di legge che interviene per sanare le difficolta  che spesso affrontano i lavoratori affetti da malattie oncologiche per le lunge assenze dal lavoro cui sono costretti . Si  tratta di un periodo di congedo che può arrivare a 24 mesi ma senza retribuzione.  Secondo molte associazioni la misura comunque non è soddisfacente. 

    In attesa dell'approvazione definitiva vediamo  meglio i dettagli  operativi, le motivazioni e le reazioni.

    Comporto per malattie gravi: la legge in arrivo

     il disegno di legge, a prima firma Debora Serracchiani,   è frutto di un lungo iter parlamentare e sostenuto da più forze politiche, intende offrire una tutela a chi, grazie ai progressi della medicina, riesce a convivere con patologie cronicizzate ma necessita di lunghi periodi di cura e ripresa.

    Si ricorda tra l'altro che il superamento del periodo massimo di assenza per il lavoro dipendente,  fissato in 180 giorni da un Regio decreto del 1924  può portare anche  al licenziamento. 

    Recentemente numerose pronunce di Cassazione hanno annullato in alcuni casi le sentenze di merito basate sul rispetto formale della legge   e hanno evidenziato la necessità di garantire un comporto prolungato per alcune patologie gravi.

    DDL congedo patologie gravi: cosa prevede

    Le nuove norme prevedono di concedere ai lavoratori  dipendenti pubblici e privati con un’invalidità pari o superiore al 74%, in quanto affetti da

    •  patologie oncologiche,
    •  croniche invalidanti o 
    • rare, 

    il diritto di conservare il proprio posto di lavoro fino a un massimo di 24 mesi, anche in caso di assenza prolungata.  

    Il congedo però non sarà retribuito e non comporterà la maturazione di contributi previdenziali o anzianità di servizio, sebbene sia possibile riscattare volontariamente i contributi. 

    Tra le misure aggiuntive, è prevista l’assegnazione di 10 ore annue di permessi retribuiti per visite ed esami medici e una corsia preferenziale per il lavoro agile al termine del congedo.

    L’accesso alle 10 ore di permessi retribuiti richiede una prescrizione medica e, in caso di minori, può essere fruito dal genitore accompagnatore.

    Per i lavoratori autonomi è prevista la possibilità di sospendere l’attività per un massimo di 300 giorni nell’anno solare. 

    In ogni caso non sarà  consentito svolgere altre attività lavorative durante il periodo di congedo. 

    Dal punto di vista della procedura amministrativa è prevista una certificazione semplificata per accedere ai benefici della legge, con i certificati che potranno essere rilasciati da medici di base o specialisti del Servizio Sanitario Nazionale. 

    Per i datori di lavoro del settore privato sarà possibile richiedere il rimborso degli oneri sostenuti, mentre nel pubblico impiego la sostituzione del personale assente sarà regolata dai contratti collettivi.

    DDL congedo patologie gravi: le reazioni

    Nonostante l’ampio consenso parlamentare e il riconoscimento della legge come un primo passo verso maggiori tutele, le associazioni di pazienti hanno sollevato diverse criticità. 

    In particolare, la mancanza di retribuzione per i 24 mesi di congedo e l’assenza di una copertura previdenziale sono viste come lacune significative, con il rischio di mettere in difficoltà economica molti lavoratori malati. 

    Alcune associazioni, come FAVO , AIL e Uniamo, hanno sottolineato la necessità di un supporto economico durante la sospensione dal lavoro e l’esclusione dei giorni di day hospital dal computo del comporto. 

    L’iter legislativo proseguirà ora al Senato, dove potrebbero essere introdotte modifiche per migliorare il testo e rispondere alle richieste di maggiore tutela economica per i lavoratori malati.

  • Lavoro Dipendente

    Collegato Lavoro: i chiarimenti ministeriali

    La Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni operative sulla Legge 13 dicembre 2024, n. 203, che introduce modifiche significative in materia di lavoro. Di seguito, un riassunto dei principali interventi e delle relative disposizioni.

    Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

    L'articolo 10 della legge modifica il decreto legislativo n. 81/2015, eliminando la disciplina transitoria che permetteva agli utilizzatori di superare il limite di 24 mesi per le missioni a tempo determinato di un lavoratore somministrato, a condizione che l'agenzia avesse assunto il lavoratore a tempo indeterminato. Con questa modifica, superato il limite dei 24 mesi, si instaura automaticamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l'utilizzatore e il lavoratore somministrato.

    Per i contratti di somministrazione stipulati dal 12 gennaio 2025, il calcolo dei 24 mesi tiene conto solo dei periodi di missione a termine successivi a tale data. Le missioni in corso al 12 gennaio 2025 possono concludersi entro il 30 giugno 2025 senza trasformazione automatica in contratti a tempo indeterminato, ma i periodi successivi al 12 gennaio 2025 devono essere scomputati dal limite dei 24 mesi.

    Esclusioni dal limite quantitativo del 30% – Lavoro stagionale- periodo di prova

    La legge introduce due nuove categorie di lavoratori esclusi dal limite quantitativo del 30% per i lavoratori a termine e somministrati a tempo determinato:

        Contratti esclusi dai limiti quantitativi:

    •         Avvio di nuove attività.
    •         Start-up innovative.
    •         Attività stagionali.
    •         Programmi o spettacoli specifici.
    •         Sostituzione di lavoratori assenti.
    •         Lavoratori over 50.
    •     Lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia: Questi lavoratori non rientrano nel calcolo del limite del 30%.

    Interpretazione autentica delle attività stagionali

    L'articolo 11 chiarisce che le attività stagionali includono quelle organizzate per far fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno o a esigenze tecnico-produttive, come previsto dai contratti collettivi. Questa interpretazione ha effetto retroattivo e si applica anche ai contratti collettivi firmati prima dell'entrata in vigore della legge.

    Durata del periodo di prova

    L'articolo 13 modifica il decreto legislativo n. 104/2022, stabilendo che la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato sia proporzionata alla durata del contratto. La durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario, con un minimo di due giorni e un massimo di quindici giorni per contratti fino a sei mesi, e trenta giorni per contratti superiori a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

    Comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile

    L'articolo 14 fissa il termine di cinque giorni per la comunicazione dell'avvio, della cessazione e delle modifiche delle prestazioni di lavoro agile. La comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dall'inizio effettivo del lavoro agile o dalla modifica della durata originariamente prevista.

    Dimissioni di fatto i chiarimenti

    Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata:

    l'articolo 19 introduce il comma 7-bis nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, stabilendo che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore superiore a quindici giorni (o come previsto dal contratto collettivo, purche non inferiore), il datore di lavoro può comunicare all'Ispettorato nazionale del lavoro la risoluzione del rapporto per dimissioni implicite.

    I giorni si intendono di calendario.

    Il lavoratore può evitare la risoluzione dimostrando l'impossibilità di comunicare i motivi dell'assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

    Incentivi per lavoratori in situazioni di debolezza

    L'articolo 10, comma 1, lettera b), modifica l'articolo 34 del decreto legislativo n. 81/2015 per incentivare l'occupazione di lavoratori in situazioni di particolare debolezza. Le agenzie per il lavoro possono assumere a tempo determinato, senza causale, i seguenti lavoratori:

    •     Disoccupati da almeno sei mesi.
    •     Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014.
  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    INAIL: le regole su ricerca e collaborazioni con Imprese ed Enti

    L’Inail ha recentemente molto  ampliato il proprio ruolo nella ricerca su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  e anche a seguito delle novità normative introdotte dalla legge 102 2023. In quest'ottiica con la delibera del 6 marzo 2025  ha emanato un regolamento aggiornato  e linee operative che vengono rese note in allegato alla circolare 25 del 24 marzo  2025.un importante aggiornamento nella gestione dei risultati della ricerca Inail, in linea con le nuove normative italiane ed europee. 

    L’obiettivo è rafforzare la valorizzazione della ricerca, garantendo una migliore protezione della proprietà intellettuale e favorendo il trasferimento tecnologico a beneficio del sistema produttivo nazionale.

    In particolare la delibera ha tenuto conto  dei seguenti elementi:

    1. Superamento del “Professor’s Privilege”,  previsto nella legge 1022023  che ora assegna i diritti patrimoniali delle invenzioni agli enti di appartenenza dei ricercatori.
    2. Maggiore attenzione alla terza missione, ossia la valorizzazione della ricerca e il trasferimento tecnologico verso il mondo produttivo.
    3. Allineamento con le migliori pratiche nazionali e internazionali per la tutela della proprietà intellettuale.

    Ricerca INAIL la normativa vigente

    La circolare interviene in particolare tenendo conto delle norme che regolano la proprietà industriale e la ricerca pubblica in Italia, tra cui:

    • Il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), modificato nel 2023, che disciplina le invenzioni dei dipendenti di università ed enti pubblici di ricerca.
    • Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, che ha semplificato le attività degli enti pubblici di ricerca.
    • Le Linee guida ministeriali del 26 settembre 2023, che regolano i rapporti tra strutture di ricerca e finanziatori.
    • Il Regolamento brevetti Inail (Determina 21 gennaio 2015, n. 14).
    • Delibere interne dell’Inail che aggiornano le strategie di ricerca e valorizzazione dei risultati.

    Regolamento sulla tutela dei risultati della ricerca: diritti e premi

    La Delibera del Consiglio di amministrazione Inail del 6 marzo 2025 ha approvato il  nuovo regolamento, con i seguenti punti chiave:

    1. Ampliamento della protezione della proprietà intellettuale: non si tutela solo tramite brevetti, ma anche con segreti industriali, modelli di utilità, copyright e marchi.
    2. Ridefinizione del concetto di Inventore: include non solo dipendenti, ma anche dottorandi, borsisti e stagisti che partecipano alla ricerca.
    3. Regolamentazione della titolarità dei diritti:
      • Se la ricerca è finanziata internamente da Inail, i diritti appartengono all’Istituto.
      • Se la ricerca è finanziata da soggetti esterni, la titolarità viene stabilita nei contratti di collaborazione.

    Premi per i ricercatori: chi realizza un’invenzione riceve il 50% dei proventi ottenuti dallo sfruttamento economico dell’innovazione, al netto delle spese di brevetto.

    QUI il testo del Regolamento

    Linee Operative per la Valorizzazione della Ricerca (LOVR) e le collaborazioni

    Parallelamente al Regolamento, è stato introdotto un documento di Linee Operative  che  mirano a:

    1. Favorire la circolazione delle conoscenze e l’innovazione responsabile.
    2. Coinvolgere il territorio, migliorando il legame tra ricerca Inail e mondo produttivo.
    3. Rafforzare il ruolo di Inail come attore centrale nella ricerca pubblica in Italia.

    In particolare Viene fornito un quadro strutturato per la gestione e la valorizzazione dei risultati della ricerca Inail, con particolare attenzione al trasferimento tecnologico e alle collaborazioni con partner privati e enti di ricerca. Il documento evidenzia strumenti operativi e modelli contrattuali per proteggere e valorizzare le invenzioni, semplificando il dialogo con imprese e investitori.

    Per i partner privati, le LOVR stabiliscono modalità chiare di collaborazione, prevedendo:

    • Accordi di riservatezza e gestione congiunta per garantire la tutela delle informazioni e la corretta distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale.(con facsimili)
    • Possibilità di licenze d’uso e cessione dei diritti sulle invenzioni sviluppate, con criteri trasparenti per la selezione dei soggetti interessati.
    • Meccanismi di valorizzazione commerciale, incluso il supporto allo sviluppo industriale di soluzioni innovative attraverso startup e spin-off.

    Per gli enti di ricerca, le LOVR delineano processi di co-sviluppo tecnologico e condivisione delle conoscenze, favorendo la massima diffusione della ricerca scientifica, con un approccio che incentiva il trasferimento dei risultati verso il mondo produttivo, in particolare a beneficio delle PMI.

    Qui il testo integrale delle LOVR