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Bando ISI 2023 pubblicato in GU
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale italiana n. 296 del 20 dicembre 2023 il nuovo avviso pubblico INAIL per il bando Isi 2023 con lo stanziamento record di 500 milioni euro destinati come ogni anno a finanziamenti a fondo perduto per progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I finanziamenti sono destinati alle
- imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
- agli enti del terzo settore, solo ed esclusivamente per l'asse 1.1, tipologia di intervento d), .
Il Bando Isi 2023 presenta diverse novità che riguardano i seguenti ambiti:
- risorse economiche
- requisiti soggettivi
- articolazione degli assi di finanziamento
- interventi prevenzionali ammessi
- innovazioni procedurali per favorire la digitalizzazione e la semplificazione degli adempimenti.
Il calendario delle date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda sarà reso noto entro il 21 febbraio 2024.
Come di consueto le risorse finanziarie sono ripartite tra le diverse regioni/provincie autonome e per assi di finanziamento (v. allegato ISI 2023 risorse economiche).
In particolare :
- per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 il finanziamento riguarda il 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili
- per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) la misura è del
- 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
L’ammontare del finanziamento è compreso tra
- un importo minimo di 5.000,00 euro e
- un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro.
Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Qui gli avvisi pubblici regionali e gli allegati tecnici.
Bando ISI INAIL 2023- tipologie progetti e assi finanziamento
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto, suddivise in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.
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Alluvione Toscana: elenco territori e istruzioni INPS sugli adempimenti
Il Ministero dell'economia aveva emanato il 29 novembre un comunicato che annunciava, in extremis, la proroga di versamenti e adempimenti a partire da quelli del 30 novembre, per le zone della Toscana colpite dalle recenti alluvioni.
Il testo anticipava la norma che ha trovato posto nella conversione in legge del decreto " Anticipi" 145 2023 pubblicato in GU n. 293 il 16 dicembre (legge 190 2023), e in vigore dal giorno successivo
Comunicato n. 175 – Maltempo in Toscana: verso il differimento degli obblighi tributari e contributivi
Per venire incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese danneggiate dagli eventi metereologici eccezionali che, il 2 novembre scorso, hanno colpito alcuni Comuni toscani, nell’ambito della conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, verrà stabilito il differimento al prossimo 18 dicembre dei termini dei versamenti tributari e contributivi e degli adempimenti tributari in scadenza nei mesi di novembre e dicembre.
Roma, 29 novembre 2023.
Solo ieri, dopo la scadenza , INPS ha fornito le istruzioni con il messaggio 4568 -2023 in cui precisa che la proroga riguardava
i versamenti dovuti dai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza o la sede legale oppure la sede operativa nei Comuni, indicati nell’allegato A al medesimo decreto-legge n. 145/2023 e rientranti nelle seguenti categorie:
- – i datori di lavoro del settore privato (compresi i datori di lavoro domestico e i datori di lavoro con natura giuridica privata e dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- – i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
- – i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In attuazione della norma in esame i predetti versamenti contributivi, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023,sono stati automaticamente differiti al 18 dicembre 2023 senza applicazione di sanzioni e interessi.
La disposizione si applica SOLO agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei Comuni di cui all'allegato A (V. sotto) e riguarda i versamenti afferenti a:
– dichiarazioni mensili dei datori di lavoro privati, relative ai periodi retributivi riferiti alla mensilità di ottobre 2023 e novembre 2023;
– contributi dovuti alla Gestione separata dai committenti a seguito della presentazione delle denunce dei compensi erogati nei mesi di ottobre 2023 e novembre 2023 per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate;
– contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata in scadenza per i periodi interessati, quali secondo acconto anno di imposta 2023;
– contributi dovuti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sul minimale di reddito imponibile per il terzo trimestre 2023 e il secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023;
– per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, la citata norma riguarda i versamenti afferenti all’emissione 2023, terza rata, con scadenza originaria di pagamento fissata al 16 novembre 2023.
Il messaggio sottolinea che per espressa previsione di legge non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati (cfr. l’art. 21-bis, comma 4, del decreto-legge n. 145/2023).
Proroga adempimenti alluvione Toscana : Elenco Comuni
ALLEGATO A (articolo 21-bis, comma 1)
1 BARBERINO DI MUGELLO 48002 FI
2 BORGO SAN LORENZO 48004 FI
3 CALENZANO 48005 FI
4 CAMPI BISENZIO 48006 FI
5 CAPRAIA E LIMITE 48008 FI
6 CERRETO GUIDI 48011 FI
7 EMPOLI 48014 FI
8 FIRENZUOLA 48018 FI
9 FUCECCHIO 48019 FI
10 MARRADI 48026 FI
11 MONTELUPO FIORENTINO 48028 FI
12 PALAZZUOLO SUL SENIO 48031 FI
13 SCARPERIA E SAN PIERO 48053 FI
14 SESTO FIORENTINO 48043 FI
15 SIGNA 48044 FI
16 VINCI 48050 FI
17 VICCHIO 48049 FI
18 COLLESALVETTI 49008 LI
19 LIVORNO 49009 LI
20 ROSIGNANO MARITTIMO 49017 LI
21 BIENTINA 50001 PI
22 CALCINAIA 50004 PI
23 CASCIANA TERME LARI 50040 PI
24 CASCINA 50008 PI
25 CASTELFRANCO DI SOTTO 50009 PI
26 CHIANNI 50012 PI
27 CRESPINA LORENZANA 50041 PI
28 FAUGLIA 50014 PI
29 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 50022 PI
30 PISA 50026 PI
31 PONSACCO 50028 PI
32 PONTEDERA 50029 PI
33 SAN GIULIANO TERME 50031 PI
34 SAN MINIATO 50032 PI
35 SANTA CROCE SULL'ARNO 50033 PI
36 SANTA MARIA A MONTE 50035 PI
37 VECCHIANO 50037 PI
38 CANTAGALLO 100001 PO
39 CARMIGNANO 100002 PO
40 MONTEMURLO 100003 PO
41 POGGIO A CAIANO 100004 PO
42 PRATO 100005 PO
43 VAIANO 100006 PO
44 VERNIO 100007 PO
45 AGLIANA 47002 PT
46 BUGGIANO 47003 PT
47 CHIESINA UZZANESE 47022 PT
48 LAMPORECCHIO 47005 PT
49 LARCIANO 47006 PT
50 MARLIANA 47007 PT
51 MASSA E COZZILE 47008 PT
52 MONSUMMANO TERME 47009 PT
53 MONTALE 47010 PT
54 MONTECATINI TERME 47011 PT
55 PESCIA 47012 PT
56 PIEVE A NIEVOLE 47013 PT
57 PISTOIA 47014 PT
58 PONTE BUGGIANESE 47016 PT
59 QUARRATA 47017 PT
60 SAN MARCELLO PITEGLIO 47024 PT
61 SERRAVALLE PISTOIESE 47020 PT
62 UZZANO 47021 PT
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Compensazione crediti edilizi e debiti contributivi: ok dell’Agenzia
Possibile la compensazione tra crediti e debiti di enti impositori diversi, nei limiti della normativa vigente e. in particolare la compensazione tra debiti per contribuzione previdenziale INPS e crediti d'imposta per interventi di risanamento ed efficientamento energetico cd Superbonus ex articolo 121, D.L. n. 34/2020 anche a seguito di cessione crediti a una società non residente. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad Interpello n. 478 del 18 dicembre 2023.
Cessione crediti edilizi e debiti contributivi in compensazione
Il caso riguardava una società estera che si occupa di installazione di reti e sistemi di ingegneria, costruzione di strade e ferrovie, e lavori speciali nei terreni , che intende sottoscrivere un accordo con una societa del medesimo gruppo societario di BETA operante, nel settore della ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili
In data 1° luglio 2023, ALFA e BETA hanno sottoscritto un contratto di distacco infragruppo, in virtù del quale
- ALFA, in qualità di distaccante, si è impegnata a distaccare presso BETA, società distaccataria, proprio personale specializzato, altamente qualificato,
- BETA è tenuta a rimborsare a ALFA esclusivamente i costi sostenuti da quest'ultima per i propri dipendenti (i.e., salario base e ogni altro elemento della retribuzione, contributi previdenziali, altri contributi obbligatori dovuti ai soggetti distaccati, altri costi che il distaccante sosterrà in relazione ai servizi resi alla società)
Di comune accordo, durante il periodo di distacco, BETA anticipa in nome e per conto di ALFA, le spese relative allo stipendio e qualsiasi voce di compensazione in denaro e i contributi previdenziali per i distaccati dovuti in Italia.
Posto che BETA, nel corso degli ultimi anni ha maturato crediti di imposta derivanti dall'applicazione del cd. sconto in fattura su interventi di ristrutturazione edilizia (cd. ''Superbonus'') di cui all'art. 119 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché per interventi cd. ''minori'' di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16bis, c.1, lettera a), b) e d), del TUIR, BETA intende stipulare un contratto con ALFA avente ad oggetto la cessione diretta di parte del credito d'imposta maturato in relazione a interventi edilizi sopracitati e in virtù di tale contratto, la società ALFA acquisirebbe i predetti crediti fiscali al fine di utilizzarli in compensazione dei contributi previdenziali dovuti in Italia per i lavoratori distaccati.»
l'istante chiedeva di conoscere «se la società istante possa utilizzare i crediti fiscali eventualmente acquistati da BETA in compensazione dei versamenti dei contributi previdenziali (con Modello F24), dovuti in Italia per i lavoratori distaccati.»
L'agenzia conferma, richiamando:
- l'interpretazione autentica fornita dall'art. 2-quater, D.L. n. 11/2023 in relazione all'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997 e
- i chiarimenti della Circolare 7 settembre 2023, n. 27, in cui è stato affermato che la compensazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, può avvenire anche tra crediti e debiti riferiti ad enti impositori diversi.
Nella risposta si specifica :
"In sintesi, se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché:
a) è inclusa nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera hter del citato comma 2;
c) è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/ attuativa), con una formulazione che richiama l'applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione».
Con riferimento al caso prospettato, il comma 2 del citato articolo, elenca tra i crediti e i debiti per i quali e ammessa la compensazione quelli relativi «e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative».
L'agenzia sottolinea infine che restano salvi gli altri limiti disposti dal medesimo articolo 121 (utilizzo «sulla base delle rate residue di detrazione non fruite» e «con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione», nonché l'impossibilità a fruire negli anni successivi della quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno o di chiederne il rimborso).
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Quattordicesima pensioni 2023: domanda semplificata
Semplificazioni per i pensionati per ottenere la quattordicesima, somma aggiuntiva per le pensioni piu basse che spetta d'ufficio ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti ogni anno (vedi tabella sottostante) e di età maggiore o uguale a 64 anni.
Con il messaggio 4462 del 14.12.2023 INPS informa che il sistema di gestione delle domande di ricostituzione reddituale , necessarie in caso di modifica dei redditi per comunicarle all'istituto e ottenere la quattordicesima, è stato modificato per semplificare la presentazione dell’istanza.
Possono ottenerla i pensionati del settore pubblico e privato, percettori di :
- pensione di vecchiaia/anticipata,
- pensione di invalidità o
- pensione ai superstiti i cui redditi hanno subito una variazione.
Le domande possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”. Dopo l’autenticazione è necessario selezionare “Variazione pensione” > “Quattordicesima”;
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Quattordicesima pensioni 2023: soglie e importi
Nel Messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023 l'INPS ha comunicato i dettagli sulle quattordicesime 2023 che vengono erogate d’ufficio ai pensionati con assegni di importo più basso.
Si ricorda che gli importi della quattordicesima vengono differenziati:
- in base alla fascia di reddito del beneficiario :
- fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero
- fino a 2 volte il trattamento minimo,( cui si somma comunque l'importo del beneficio)
- e anche sulla base degli anni di contribuzione.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo della quattordicesima
L'istituto specifica che per verificare la soglia vengono valutati i seguenti redditi:
- nel caso di prima concessione: tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2023
- nel caso di concessione successiva : i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2022 e tutti i redditi diversi dai precedenti conseguiti dal 2019 al 2021.
Anno 2023 (Trattamento minimo mensile – TM – € 563,74)
Anni di contribuzione
TM annuo x 1,5 (tabella A)
TM annuo x 2(tabella B)
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
fino a €10.992,93
Tra
€10.992,94 e €11.093,92
Tra
€11.093,93 e
€14.657,24
Oltre €14.657,24
< 15 anni
(< 780 ctr.)
< 18 anni
(< 936 ctr.)
€ 437,00
Max
€11.429,93
€ 336,00
Max €
14.993,24
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
fino a €10.992,93
Tra
€10.992,94 e €11.118,92
Tra€ €11.118,93 e
€14.657,24
Oltre €14.657,24
> 15 < 25 anni
(> 781 < 1.300 ctr)
> 18 < 28 anni
(> 937 <1.456 ctr.)
€ 546,00
Max €11.538,93
€ 420,00
Max €15.077,24
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
fino a € 10.992,93
Tra
€10.992,94 e €11.143,92
Tra
€11.143,93
e
€ 14.657,24
Oltre €14.657,24
> 25 anni
(>1.301 ctr.)
> 28 anni
(>1.457 ctr.)
€ 655,00
Max €11.647,93
€ 504,00
Max €15.161,24
La somma aggiuntiva viene sempre corrisposta a luglio in via provvisoria, e la sussistenza del diritto viene poi verificata sulla base della dichiarazione dei redditi.
Pensioni gestite nei sistemi ex INPGI
Il messaggio 2178 2023 specifica che da quest'anno a seguito del passaggio della gestione previdenziale INPGI dei giornalisti dipendenti all' INPS , anche le pensioni liquidate nei sistemi ex INPGI con decorrenza precedente al 1° luglio 2022 hanno diritto alla somma aggiuntiva dal 1° luglio 2022.
Per l’anno 2022, nel caso in cui il pensionato ne faccia richiesta e ne abbia titolo, la somma aggiuntiva spetta nella misura massima di 6/12.
Ad esempio::
Decorrenza 10/2020 = 6/12 di 14a 2022 spettante;
Decorrenza 04/2022 = 6/12 di 14a 2022 spettante;
Decorrenza 10/2022 = 2/12 di 14a 2022 spettante.
Pensioni – Domanda per quattordicesima
Come detto coloro che non ricevono la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, dal sito istituzionale www.inps.it con la propria identità digitale:
- SPID – Sistema pubblico Identità Digitale – almeno di II livello, oppure
- CNS – Carta Nazionale dei Servizi oppure
- CIE – Carta di identità elettronica 3.0).
In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato.
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Lavori portuali: nuove istruzioni su CIGS e IMA
Con la circolare 101 del 12 dicembre 2023 INPS adegua le istruzioni sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e in materia di integrazioni salariali per le cooperative del settore, dopo la riforma degli ammortizzatori sociali operata dalla legge 234 2021 (legge di Bilancio 2022),modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
La data ultima per la regolarizzazione Uniemens è fissata al 31 marzo 2024. (V. ulteriori dettagli all'ultmo paragrafo)
Lavoro portuale temporaneo
Inps ricorda che la fornitura del lavoro portuale temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali è disciplinata dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in cui si prevede che il lavoro portuale temporaneo può essere fornito – alle imprese previste dagli articoli 16 e 18 della stessa legge – da imprese autorizzate allo svolgimento delle suddette attività dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.
Tra i requisiti richiesti vi è la necessità che l’attività da questa svolta sia “esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali” e che la stessa sia dotata “di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali”.
I lavoratori dell’impresa autorizzata sono iscritti in registri dell’Autorità di sistema portuale o in mancanza, dalle autorità marittime
Le posizioni contributive sono classificate con il C.S.C. 1.15.05, codice di autorizzazione “2U”“Azienda del settore portuale destinataria del contributo ex art. 3, comma 2, della legge n. 92/2012”.
Il codice Ateco 2007 riferito a tale tipologia di imprese è il 52.24.20 “Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali”.
Invece le posizioni contributive delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo costituite in forma di cooperativa di lavoro sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “4A", avente il significato di “Organismi cooperativi ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602”.
La circolare ricorda che con il superamento , grazie alla legge di bilancio 2022 , dell’alternatività tra le tutele, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS)tutti i datori di lavoro – che occupano almeno un dipendente – che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà
Inoltre , a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali – siano destinatari delle tutele del FIS, compresi i datori di lavoro sopracitati.
La citata legge n. 234/2021 non ha, invece, modificato le tutele applicabili ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Pertanto, per questi ultimi lavoratori continua a trovare applicazione l’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha reso strutturale, l’indennità per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).
Lavoro portuale aliquote contributive ammortizzatori sociali 2022-2023
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato non addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, i datori di lavoro sopra individuati, sono tenuti
- al versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e
- , al ricorrere del previsto requisito dimensionale, della CIGS.
Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato sussiste, invece, l’obbligo di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mancato avviamento al lavoro, IMA nella misura pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30 per cento a carico del lavoratore (cfr. la circolare n. 1/2013) e le posizioni contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U”.
La circolare specifica quindi che :
per tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori sopracitati a decorrere dal 1° gennaio 2023, la contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore),
FIS 2022
Per il 2022, è stata prevista la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. come segue
- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% (di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore);
- – per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% (di cui 0,37% a carico del datore di lavoro e 0,18% a carico del lavoratore);
- – per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% (di cui 0,46% a carico del datore di lavoro e 0,23% a carico del lavoratore).
- FIS 2023
Dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da
- un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti (di cui 0,33% a carico del datore di lavoro e 0,17% a carico del lavoratore), e da
- un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti (di cui 0,53% a carico del datore di lavoro e 0,27% a carico del lavoratore)
Contribuzione CIGS per i lavoratori soci e non soci delle cooperative
Anche le cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, a fare tempo dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie per cui i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali siano destinatari delle tutele del FIS in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.
Ne consegue che anche i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994, costituiti in forma di cooperativa di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi contributivi in materia di FIS e CIGS sopra descritti, sia per i lavoratori subordinati soci della cooperativa che per i lavoratori subordinati non soci, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori temporanei.
La circolare specifica infine le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens e per la regolarizzazione delle posizioni a decorrere dal mese di luglio 2022, in quanto per il periodo gennaio giugno la contribuzione era la stessa e non è quindi necessario alcun adempimento.
Le nuove comunicazioni andranno effettuate entro il 31 marzo 2024.
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CCNL Fondazioni lirico sinfoniche: aumenti da gennaio 2024
Il 30 novembre 2023, è stato firmato l'accordo per il rinnovo del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche, tra Anfols, assistita da Aran, e Slc CGIL, Fistel CISL e Uilcom UILcon validità per il triennio 2019/2021.
Si tratta di una ipotesi da sottoporre ad approvazione delle assemblee dei lavoratori oltre che alla convalida del MEF e Corte dei Conti e che segna una tappa per la ripresa di una regolare contrattazione Le parti hanno infatti concordato di proseguire negli incontri per giungere anche al rinnovo del CCNL del 2022/2024, che entrerà anche nel merito della parte normativa, oltre a quella economica.
Viene previsto intanto dal punto di vista economico
- una quota di una tantum per il 2019/2021
- un aumento dei minimi tabellari pari al 4%, per il recupero dell'inflazione del triennio.
Vediamo nel paragrafo seguente alcuni dettagli e la tabella dei nuovi minimi retributivi dal 2024
CCNL Fondazioni lirico sinfoniche: novità in busta paga
Come detto l'accordo prevede per i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30.11.2023
- aumento dei minimi tabellari del 4% con decorrenza da gennaio 2024;
- riconoscimento dell’una tantum dell’8% , anche ai lavoratori con contratto a termine in forza alla data del 30 novembre 2023 a condizione che nel corso del 2023 abbiano svolto almeno 115 giornate di lavoro (anche non consecutive) e abbiano lavorato per almeno 100 giornate complessive (anche non consecutive) nell’arco del triennio 2019-2021 alle dipendenze della fondazione
- trasferimento di una quota economica di 150 euro da aggiungere ai minimi tabellari dagli integrativi aziendali al ccnl nazionale per tutte le fondazioni;
- garanzia delle dinamiche retributive del pubblico impiego nei prossimi rinnovi;
- erogazione di un’ulteriore una tantum di 250 euro in welfare aziendale, spendibile nelle piattaforme digitali, anche ai contratti a tempo determinato che hanno fornito la loro prestazione lavorativa nel triennio 2019-2021 con le modalità descritte nel documento sottoscritto.
Per effetto degli aumenti retributivi previsti la retribuzione base da gennaio 2024 è riassunta nella tabella seguente:
Area artistica livelli e ruoli nuovi minimi 2024 liv. 1 (Primo violino) 2.380,50 euro liv. 1 (Primo violoncello/Direttore musicale palcoscenico), 2.293,28 euro liv. 2 (Maestro gruppo A 2.201,51 euro; liv. 2 (1ª cat. Orchestra/Maitre de ballet/Tersicorei extra), 2.121,55 euro; liv. 3 (Maestro gruppo B/cat. B Orchestra/1A Tersicorei) 1.958,11 euro; liv. 4 (2ª cat. Orchestra), 1.828,84 euro liv. 5 (1B Tersicorei) 1.673,51 euro liv. 5 (2ª cat. Orchestra ingresso/cat. Speciale Coro/2S Tersicorei) 1.618,70 euro liv. 6 (ingresso Coro/ingresso Tersicorei) 1.438,26 euro. Area tecnico amministrativa – livelli e ruoli nuovi minimi 2024 funzionari A 2.334,64 euro funzionari B 2.083,34 euro LIVELLO 1 1.896,10 euro LIVELLO 2 1.756,52 euro LIVELLO 3A 1.694,76 euro LIVELLO 3B 1.588,80 euro LIVELLO 4 1.456,10 euro; LIVELLO 5 1.362,18 euro LIVELLO 6 1.205,38 euro. -
NASPI: scadenza comunicazione reddito presunto 2024
Per i disoccupati che stanno fruendo delle prestazioni di disoccupazione NASpI Inps ricorda con il messaggio 4361 del 5 dicembre 2023 che
- per i percettori che hanno dichiarato per il 2023 un reddito diverso da “zero”, è necessario comunicare entro il 31 gennaio 2024 anche il reddito presunto riferito all’anno 2024. ATTENZIONE : l'obbligo permane anche con reddito presunto 2024 pari a 0 e in assenza di comunicazione l’erogazione della prestazione NASpI verrà sospesa.
- per i i soggetti che abbiano invece comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero” l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.
Per la disciplina dell’attività lavorativa in corso di prestazione NASpI le istruzioni integrali sono state fornite con la circolare n. 94 del 12 maggio 2015, paragrafo 2.10.
Qui il modello di comunicazione NASPI.COM
Assistenza virtuale per NASPI
Sulla tematica NASpI si ricorda che è disponibile sul sito INPS, con accesso anche senza SPID un servizio di assistenza virtuale via CHAT per i dubbi piu comuni sul tema.
L’Assistente virtuale è disponibile 7 giorni su 7 ed è accessibile sul sito www.inps.it / Inps Comunica, selezionando, successivamente la voce Prestazioni nelle pagine relative:
• alla NASpI: indennità mensile di disoccupazione (Home / Prestazioni e Servizi / Prestazioni / NASpI: indennità mensile di disoccupazione)
• alla NASpI anticipata (Home / Prestazioni e servizi / Prestazioni / NASpI anticipata: indennità di disoccupazione erogata in unica soluzione (per lavoratori licenziati dal 1° maggio 2015)
• alle FAQ in materia (Home / Prestazioni e servizi / FAQ / NASpI).
Inoltre, nell’area personale MYINPS del portale dell’Istituto, cui si accede invece con le credenziali SPID, rimane operativo anche l’Assistente virtuale, attivo tutti i giorni per 24 ore che indirizza in tempo reale gli utenti, tramite appositi link, alle schede informative e a quelle di servizio di maggior utilizzo pubblicate nel portale e alle informazioni personalizzate, come ad esempio quelle relative allo stato di lavorazione delle domande presentate o ai pagamenti disposti dall'Istituto.
In Myinps è possibile ottenere anche anche il link al servizio di prenotazione di un accesso presso gli sportelli di Sede dell’Istituto.