• Rubrica del lavoro

    Fringe benefits 2022: regolarizzazioni d’ufficio

    Con il messaggio 4616  del 22 dicembre 2022 INPS  ha fornito le istruzioni per la gestione dei fringe benefits a 3000 euro e del bonus benzina introdotti dai decreti Aiuti ter  e Quater  solo per il 2022  per i lavoratori dipendenti.

    L'istituto ricorda che 

    •  l’elevazione della soglia di esenzione fino a 3.000 euro del valore  dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente include anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori  “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
    •  l’innalzamento della soglia di esenzione rileva anche ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale
    • le stesse disposizioni valgono anche  se il lavoratore ha scelto la sostituzione dei premi di risultato, con il bonus carburante e/o con i fringe benefit. 

    Conguaglio contributivo  in capo ai datori di lavoro

    Il messaggio  4616 sottolinea che in sede di  versamento 

    1. se il  valore dei fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai limiti previsti per il  2022, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
    2. Per la determinazione dei limiti  ai fini fiscali si deve tenere conto anche dei  beni o servizi ceduti  nel 2022 da eventuali precedenti datori di lavoro.
    3. mentre ai fini previdenziali vanno versati solo i contributi relativi  ai fringe benefits erogati
    4. Nel caso il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti (3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante), il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

    L'istituto  precisa quindi che per il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro  possono procedere  con tre modalità:

    1.  direttamente nelle denunce di competenza dicembre 2022;
    2. con una soluzione una tantum da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza gennaio 2023 e febbraio 2023;
    3. secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit. Tale modalità va utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili.

    Flussi regolarizzativi per variazione massiva d'ufficio 

    Con il messaggio 1448 del 18 aprile 2023 INPS ha comunicato  ad integrazione del messaggio precedente che per i lavoratori che hanno optato  per la valorizzazione degli elementi nelle denuncie di gennaio e febbraio 2023 , i dati esposti con il codice causale “FRBI” sono utili alla creazione delle “Regolarizzazioni DMVIG” e all’individuazione dell’imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero.

    A seguito della ricostruzione della denuncia mensile contenente i dati esposti, l’Istituto sta procedendo alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni competenza indicata nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’imponibile dei lavoratori interessati, soltanto se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore non abbia già utilizzato le variabili “FRIBEN” e “FRBDIM”. 

    Al termine dell’elaborazione della regolarizzazione d’ufficio,  sarà fornito riscontro nel  Cassetto previdenziale del contribuente.

    Il credito derivante dai flussi regolarizzativi generati dalla procedura potrà essere fruito con le modalità fornite dall’Istituto con il messaggio n. 5159 del 22 dicembre 2017.

  • CCNL e Accordi

    CCNL autoscuole 2023: in arrivo gli aumenti arretrati

    E' stata firmata il 28 febbraio  2023 l'accordo per la nuova stesura del CCNL per i dipendenti di autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica.

    Il 14 marzo 2023 un ulteriore accordo ha provveduto a rettificare le tabelle salariali del Ccnl  che risultavano trascritte in modo non corretto nel verbale di  rinnovo  del 22 luglio 2021 impedendo l'erogazione degli aumenti alle scadenze prefissate. E' stato concordato  che a partire dal periodo di paga  marzo 2023 siano erogati tutti gli arretrati da settembre 2021 in 10 tranches..

    Vediamo di seguito  gli aspetti principali del  contratto che è vigente dal 1° gennaio 2021 al  31 dicembre 2023, sia per la parte normativa che per la parte economica.

    CCNL autoscuole – aspetti contrattuali 

    Il contratto a tempo determinato  può essere stipulato o prorogato per dipendenti  in numero NON superiore al 20 per cento dell'organico in forza a tempo indeterminato.

    Il periodo di prova  ha le seguenti  durate previste 

        6 mesi per i quadri;

        4 mesi per gli impiegati del 5° livello, e per gli istruttori di guida o di nautica;

        3 mesi per gli impiegati del 4°, 3° e 2° livello;

        10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1° livello.

    CCNL autoscuole:   aspetti retributivi 

    Indennità di cassa

    Per il maneggio di denaro,è previsto di corrispondere al lavoratore un’indennità di cassa pari al 5% del minimo tabellare mensile.

    Maggiorazioni per lavoro straordinario

    Per le  prime quattro ore settimanali di lavoro straordinario feriale diurno  la maggiorazione è pari a:

        15%, per la prima e per la seconda ora;

        25%, per la terza ora;

        30% per la quarta ora.

    Oltre le 4 ore  di lavoro straordinario e per  lavoro festivo e notturno  le maggiorazioni sono le seguenti:

        30% per lavoro straordinario feriale diurno;

        55% per lavoro straordinario feriale notturno;

        55% per lavoro straordinario festivo diurno;

        80% per lavoro straordinario festivo notturno.

    CCNL autoscuole: aumenti, nuovi minimi e arretrati

    AUMENTI RETRIBUTIVI 

    Livello

     Aumenti mensili  da settembre 2021 e da  febbraio 2022

    Totale arretrati da erogare da marzo 2023 

    Q

    88,88

    1.607,41

    5

    69,34

    1.253,78

    4

    60,00

    1085,00

    3

    55,56

    1.004.63

    2

    52,88

    956,41

    1

    44,44

    803,70

    MINIMI RETRIBUTIVI

    Livello

    Minimo al 31 agosto 2021

    Minimo dal 1° settembre 2021

    Minimo dal 1° febbraio 2021

    Q

    1.488,32

    1.995,90

    2.040,34

    5

    1.158,53

    1.649,37

    1.684,04

    4

    997,07

    1.479,81

    1.509,81

    3

    931,48

    1.409,42

    1.437,20

    2

    885,53

    1.362,13

    1.388,57

    1

    744,17

    1.214,28

    1.236,50

  • Rubrica del lavoro

    Certificazioni Uniche giornalisti 2023 e dichiarazioni: istruzioni

    Sono consultabili e scaricabili dal sito web dell’INPGI (in area riservata ) le certificazioni uniche (CU 2023) riferite alle prestazioni erogate dall’Istituto nel corso del 2022 ai giornalisti autonomi scritti presso la  Gestione previdenziale INPGI 2 

    Per quanto riguarda invece i giornalisti con rapporto di lavoro dipendente  si deve fare riferimento ai servizi messi a disposizione dall' INPS che  a decorrere dal 1° luglio 2022  ha assorbito la gestione previdenziale sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti     per effetto della legge 234/2021 

    CU Giornalisti dipendenti 

     i giornalisti che abbiano ricevuto nel primo semestre del 2022 prestazioni a carico della  Gestione sostitutiva  INPGI  e che, successivamente al 1° luglio 2022, abbiano percepito prestazioni a carico del subentrato Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti INPS, potranno reperire i relativi documenti – riferiti all’intero anno 2022  – accedendo ai servizi messi a disposizione dell’INPS 

    ATTENZIONE Per i giornalisti che abbiano percepito solo prestazioni dalla Gestione sostitutiva INPGI nel primo semestre 2022, senza aver percepito altre prestazioni  dal 1° luglio in poi, la CU sarà inviata a cura dell’INPGI presso gli indirizzi di posta elettronica o fisica conosciuti. In questo caso la CU potrà anche  essere richiesta dagli interessati tramite la  Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] allegando una copia del documento di identità del richiedente. 

    La documentazione è reperibile accedendo nell’apposita sezione “Area Riservata” con le credenziali di autenticazione del sistema SPID.

    Le istruzioni complete sono state fornite dall'INPS nella circolare 29 del 15 marzo 2023.

    Dichiarazioni redditi giornalisti: convenzioni INPGI

    INPGI informa  inoltre che  come ogni anno sono attive delle convenzioni con i seguenti CAF per l’assistenza agli iscritti ai fini della dichiarazione dei redditi 2022:

    1. Acli Milano Servizi Fiscali Srl (la cui l’attività viene svolta esclusivamente nel territorio di Milano – Monza/Brianza e relative province):  dichiarazione singola: euro 50,00 IVA inclusa (di cui 50% a carico Inpgi);dichiarazione congiunta con coniuge non a carico euro 100,00 IVA inclusa (di cui 50% a carico Inpgi).
    2. CAAF 50&Più SRL (operante su tutto il territorio nazionale):  dichiarazione singola: Nord-Est, Nord-Ovest, Toscana, Umbria e Marche euro 49,50 IVA inclusa (di cui il 50% a carico Inpgi) – altre regioni euro 40,00 IVA inclusa (di cui il 50% a carico Inpgi);  dichiarazione congiunta con coniuge non a carico euro 74,50 IVA inclusa (di cui il 50% a carico Inpgi).
  • Agevolazioni Covid-19

    Bonus 150 euro stagionali e intermittenti: al via il riesame

    Con il messaggio  1389 del 14 aprile INPS  da le indicazioni sulla richiesta di riesame delle domande respinte per l'indennità da 150 euro prevista dal  decreto-legge 23 settembre 2022  a favore delle seguenti categorie di lavoratori:

    • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
    • dottorandi e assegnisti di ricerca;
    • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
    • iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

     e fissa la scadenza al 13 luglio 2023 (90 giorni dopo la pubblicazione del messaggio;  se la conoscenza del rifiuto è giunta successivamente, il conteggio parte da questa data)

    Riesame bonus 150 euro: presenta la domanda

    Con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022  erano  state fornite le istruzioni amministrative  sugli specifici requisiti normativi previsti per le singole categorie

    L'istituto ha terminato la prima fase di gestione e informa ora  che l’esito della domanda e le  motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it),

     attraverso il motore di ricerca oppure

     seguendo il percorso Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”;  una volta autenticati,  si seleziona la prestazione  e poi la  sezione “Ricevute e provvedimenti”.

    Con  il tasto “Chiedi riesame”,  si puo inviare la richiesta e allegare  attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame, come specificati nell' allegato al messaggio 

     Indennità una tantum per beneficiari di  NASpI e DIS-COLL novembre 2022. Chiarimenti 

    Inps precisa  sulla precedente  circolare n. 127/2022, che il riferimento alla titolarità nel mese di novembre 2022 di una delle prestazioni NASpI e DIS-COLL quale condizione di accesso all’indennità una tantum di 150 euro, deve intendersi che per il bonus occorre avere percepito, per il mese di novembre 2022, una delle indennità di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL). Tale interpretazione è conforme a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 144/2022, che dispone: “Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 150 euro”.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Bonus sociali: info disponibili sul Portale famiglie INPS

    Inps  ha comunicato con il messaggio 1349  dell'11 aprile 2023  che il  Portale delle famiglie di accesso alle prestazioni INPS, a supporto della genitorialità,   è stato aggiornato con un nuovo servizio:  a breve saranno presenti  anche i  dati    relativi   ai c.d. bonus sociali per i soggetti che si trovino in una situazione di disagio economico: bonus bollette di energia, acqua e gas.

    Si ricorda infatti che i bonus sociali sono riconosciuti automaticamente alle famiglie con ISEE inferiore ad una certa soglia (nel 2023 15mila euro).

    Gli interessati per accedere ai bonus devono quindi presentare le DSU aggiornate ogni anno all'INPS .

     Per chi ha diritto, i dati sono poi  trasmessi automaticamente dall'INPS al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico spa  e da questo all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) che gestisce i prezzi dell'energia e gli sconti alle famiglie aventi diritto .

    Fino ad oggi i cittadini non avevano la possibilità di conoscere in che data questa comunicazione veniva effettuata e di ipotizzare quindi da quando  il bonus era attivo .

    L’integrazione della nuova funzionalità “Informazioni Bonus Sociali”, nella homepage  Portale delle famiglie, permette ora  all’utente di sapere la data effettiva di trasmissione della propria DSU da parte dell’INPS all’Acquirente Unico S.p.A.

    ATTENZIONE Al portale si accede  dal sito www.inps.it digitando Portale per le famiglie – utilizza il servizio 

    Sono richiesti  SPID,di livello 2, oppure Carta identità elettronica o Carta nazionale dei servizi CNS. 

    (La nuova funzione data per già attiva non risulta presente in realtà alla data del 13 aprile;  probabile l'implementazione  nei prossimi giorni – n.d.r.)

     Si prevede che gli utenti possano visualizzare,  a partire dal momento di trasmissione della DSU  da parte dell'INPS:

    •  Protocollo DSU, 
    • Anno presentazione DSU, 
    • Data trasmissione.

    Se le informazioni non sono riportate significa che la DSU non è stata  ancora materialmente trasmessa.

    Portale delle famiglie: i servizi collegati

    il Portale  delle famiglie INPS è un progetto che fa parte degli obiettivi del PNRR e  prevede l’accesso ai servizi di  

    • prestazioni  economiche per la  famiglia, 
    • il sistema ISEE,
    •  il supporto di un assistente virtuale informativo e 
    • alcune simulazioni di prestazioni.

    In particolare  ad oggi sono  presenti le prestazioni riguardanti:

    • Assegno unico e universale per i figli a carico
    • Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione
    • Assegno di Natalità (Bonus Bebè)
    • Assegno di maternità dello Stato
    • Indennità per congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti
    • Indennità per congedo parentale per lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata
    • Indennità per congedo parentale per lavoratori e lavoratrici autonome
    • Indennità per congedo di maternità e di paternità alternativo per lavoratrici e lavoratori dipendenti
    • Indennità di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori autonomi

    È possibile, inoltre, consultare i dati storici relativi alle seguenti prestazioni non piu attive:

    • Assegno temporaneo per i figli minori;
    • Assegno di natalità (Bonus bebè);
    • Bonus baby-sitting e centri estivi.
  • CCNL e Accordi

    Rappresentanza sindacale Confservizi: da settembre la raccolta dati

    La definizione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali nazionali è un nodo aperto da tempo nell'ambito dei rapporti tra lavoratori  imprese e Governo. Recentemente il tema è tornato alla ribalta perchè si collega  al tema dell'introduzione del salario minimo che registra posizioni molto diverse  tra le parti politiche e sociali. Secondo alcuni l'istituto  del salario minimo è una necessaria norma di civiltà, l'attuale maggioranza di governo è contraria. Nelle posizioni dei sindacati si registrano dei distinguo:

    •  CGIL  ha affermato nell'audizione  parlamentare del 13 aprile " la via da percorrere per la nostra Organizzazione è dare valore erga omnes ai contratti collettivi firmati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei diversi settori estendendo così i diritti sia della parte salariale, cioè il complesso del trattamento economico, che di quella normativa.  Contestualmente va prevista una soglia di legge sotto la quale il salario non può scendere." 
    •  Il segretario della CISL Sbarra  ha affermato in una intervista riportata sul sito istituzionale  "Noi continuiamo ad essere contrari ad un salario minimo fissato per legge. Dobbiamo estendere le tutele e i salari dei contratti leader ai lavoratori non ancora coperti”.

    Il tema della rappresentanza è  quindi  piu che mai rilevante.

    La scorsa settimana è stata la firma della prima dichiarazione congiunta d'intenti  con Confservizi che attua quanto già  previsto dalla  Convenzione sulla rappresentanza del 2014.

     A seguito di tale documento l'ispettorato de l lavoro nella nota 2125 del 22 marzo  2023 annuncia  d'intesa con l'INPS e gli altri soggetti firmatari  che viene avviata alla fase di raccolta dei dati  elettorale  del triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023 per i contratti sotto elencati. 

    L'attività di raccolta riguarderà i dati delle votazioni per l' elezioni delle RSU svoltesi, nel triennio 20-23  nelle imprese che applicano i CCNL rientranti nell'area di rappresentanza di Confindustria individuati nella dichiarazione d'intenti.

    Si tratta in particolare di 

    • CS0001 settore funerario
    • CS0002 gas – acqua
    • CS0004 autoferrotranvieri

    Gli Ispettorati Territoriali procederanno all'attività di raccolta con modalità indicate nella nota.

    Raccolta dati rappresentanza sindacale  

    In sintesi la raccolta verraà effettuata dalle  OO.SS. firmatarie della Convenzione e  dalle OO.SS. aderenti al TU sulla  rappresentanza Confservizi – Cgil, Cisl, Uil (di cui all’elenco allegato alla Circolare INPS n. 109 del  24.09.2020) anche se non sottoscrittrici dei CCNL sopra elencati, che  depositeranno presso  competente Ispettorato territoriale , i verbali delle consultazioni elettorali svoltesi nel triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023 nelle imprese che applicano i suddetti contratti collettivi.

    Il deposito avverrà esclusivamente per il tramite dei referenti sindacali territoriali a partire dal 1° settembre 2023 

    Il deposito dei verbali delle elezioni concluse entro la data del 10 dicembre 2023, potrà  avvenire entro il 20 gennaio 2024.

  • Lavoro Dipendente

    Dimissioni in periodo di maternità: convalida sempre necessaria

    La Corte di Cassazione nella Ordinanza 5598 del 23 febbraio 2023 ha affermato  che  le dimissioni  di una lavoratrice  nel periodo di maternità  restano sempre sospese, anche dopo la scadenza del periodo protetto,  fino al momento della convalida da parte dell'Ispettorato del lavoro. La tempistica della necessità di convalida è un aspetto molto rilevante che non era stato evidenziato  mai prima in modo cosi esplicito.

     Il caso riguardava una lavoratrice con rapporto di lavoro dipendente  nel settore terziario  che aveva dato le dimissioni durante il periodo protetto.

     La corte di appello di Roma , in parziale modifica della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'inefficacia  delle dimissioni in quanto non erano mai state convalidate  dai  servizi ispettivi del Ministero del lavoro e ha quindi  condannato i datori di lavoro al pagamento degli importi  delle retribuzioni  dal giorno delle dimissioni  fino alla data di deposito del ricorso di primo grado, 

    Il primo  giudice aveva invece ritenuto dovute le retribuzioni solo fino alla cessazione del periodo protetto di astensione per maternità fruito dalla interessata.

    Nel  ricorso in Cassazione della societa   si affermava che  la inefficacia delle dimissioni non convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, sarebbe limitata al solo periodo “protetto”, per cui una volta trascorso detto periodo le stesse sarebbero produttive della estinzione del rapporto di lavoro;  ma la Cassazione conferma che tale lettura :

    1. in primo luogo" non è sorretta dal dato testuale in quanto l’art. 55 d. Igs. citato  utilizza una formula ampia, di carattere generale, dalla quale non è in alcun modo dato inferire che la necessità della convalida sia destinata a venire meno una volta trascorso il periodo oggetto di particolare protezione"
    2. In secondo luogo sottolinea che  "occorre considerare la specifica ratio che sorregge la disposizione che è quella di salvaguardare la genuinità e la spontaneità della volontà dismissiva espressa dalla lavoratrice o dal lavoratore in un periodo particolarmente delicato, corrispondente alla gravidanza ed al primo anno di vita del bambino, contro eventuali abusi datoriali volti a viziare o condizionare in vario modo la formazione della volontà."

    In altri termini, il legislatore ha inteso evitare che la estinzione del rapporto di lavoro fosse solo formalmente riconducibile all’iniziativa del lavoratore o della lavoratrice presumendo che le dimissioni potessero essere iindotte dal datore di lavoro che approfitti di una peculiare situazione psicologica del dipendente. Per questa ragione il legislatore affida  ai servizi ispettivi ministeriali la verifica della effettività della volontà di risolvere il rapporto condizionando alla convalida l’efficacia del negozio di recesso.

    In quest'ottica  diventa  evidente, secondo i supremi giudici ,  "che la specifica finalità antiabusiva perseguita dalla norma in tema di convalida risulterebbe in larga parte vanificata"  se la protezione fosse limitata nel tempo cioè  ci fosse la possibilità  una volta trascorso il periodo protetto di rendere automaticamente efficace il recesso.

    Le conclusioni della Cassazione sono particolarmente rilevanti perché comportano  in pratica che  la lavoratrice dimissionaria nel periodo di maternità, ha diritto alla percezione delle retribuzioni (detratti gli eventuali importi già percepiti)  fino al momento della convalida ministeriale.