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Fringe benefits 2022: regolarizzazioni d’ufficio
Con il messaggio 4616 del 22 dicembre 2022 INPS ha fornito le istruzioni per la gestione dei fringe benefits a 3000 euro e del bonus benzina introdotti dai decreti Aiuti ter e Quater solo per il 2022 per i lavoratori dipendenti.
L'istituto ricorda che
- l’elevazione della soglia di esenzione fino a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente include anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
- l’innalzamento della soglia di esenzione rileva anche ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale
- le stesse disposizioni valgono anche se il lavoratore ha scelto la sostituzione dei premi di risultato, con il bonus carburante e/o con i fringe benefit.
Conguaglio contributivo in capo ai datori di lavoro
Il messaggio 4616 sottolinea che in sede di versamento
- se il valore dei fringe benefit e/o al bonus carburante risultino superiori ai limiti previsti per il 2022, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
- Per la determinazione dei limiti ai fini fiscali si deve tenere conto anche dei beni o servizi ceduti nel 2022 da eventuali precedenti datori di lavoro.
- mentre ai fini previdenziali vanno versati solo i contributi relativi ai fringe benefits erogati
- Nel caso il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai predetti limiti (3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante), il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.
L'istituto precisa quindi che per il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro possono procedere con tre modalità:
- direttamente nelle denunce di competenza dicembre 2022;
- con una soluzione una tantum da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza gennaio 2023 e febbraio 2023;
- secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit. Tale modalità va utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili.
Flussi regolarizzativi per variazione massiva d'ufficio
Con il messaggio 1448 del 18 aprile 2023 INPS ha comunicato ad integrazione del messaggio precedente che per i lavoratori che hanno optato per la valorizzazione degli elementi nelle denuncie di gennaio e febbraio 2023 , i dati esposti con il codice causale “FRBI” sono utili alla creazione delle “Regolarizzazioni DMVIG” e all’individuazione dell’imponibile corretto relativo ai mesi oggetto del recupero.
A seguito della ricostruzione della denuncia mensile contenente i dati esposti, l’Istituto sta procedendo alla generazione automatizzata di flussi regolarizzativi, i quali andranno a modificare, per ogni competenza indicata nell’elemento <AnnoMeseRif>, l’imponibile dei lavoratori interessati, soltanto se il datore di lavoro per il medesimo lavoratore non abbia già utilizzato le variabili “FRIBEN” e “FRBDIM”.
Al termine dell’elaborazione della regolarizzazione d’ufficio, sarà fornito riscontro nel Cassetto previdenziale del contribuente.
Il credito derivante dai flussi regolarizzativi generati dalla procedura potrà essere fruito con le modalità fornite dall’Istituto con il messaggio n. 5159 del 22 dicembre 2017.
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CCNL autoscuole 2023: in arrivo gli aumenti arretrati
E' stata firmata il 28 febbraio 2023 l'accordo per la nuova stesura del CCNL per i dipendenti di autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica.
Il 14 marzo 2023 un ulteriore accordo ha provveduto a rettificare le tabelle salariali del Ccnl che risultavano trascritte in modo non corretto nel verbale di rinnovo del 22 luglio 2021 impedendo l'erogazione degli aumenti alle scadenze prefissate. E' stato concordato che a partire dal periodo di paga marzo 2023 siano erogati tutti gli arretrati da settembre 2021 in 10 tranches..
Vediamo di seguito gli aspetti principali del contratto che è vigente dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, sia per la parte normativa che per la parte economica.
CCNL autoscuole – aspetti contrattuali
Il contratto a tempo determinato può essere stipulato o prorogato per dipendenti in numero NON superiore al 20 per cento dell'organico in forza a tempo indeterminato.
Il periodo di prova ha le seguenti durate previste
• 6 mesi per i quadri;
• 4 mesi per gli impiegati del 5° livello, e per gli istruttori di guida o di nautica;
• 3 mesi per gli impiegati del 4°, 3° e 2° livello;
• 10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1° livello.
CCNL autoscuole: aspetti retributivi
Indennità di cassa
Per il maneggio di denaro,è previsto di corrispondere al lavoratore un’indennità di cassa pari al 5% del minimo tabellare mensile.
Maggiorazioni per lavoro straordinario
Per le prime quattro ore settimanali di lavoro straordinario feriale diurno la maggiorazione è pari a:
• 15%, per la prima e per la seconda ora;
• 25%, per la terza ora;
• 30% per la quarta ora.
Oltre le 4 ore di lavoro straordinario e per lavoro festivo e notturno le maggiorazioni sono le seguenti:
• 30% per lavoro straordinario feriale diurno;
• 55% per lavoro straordinario feriale notturno;
• 55% per lavoro straordinario festivo diurno;
• 80% per lavoro straordinario festivo notturno.
CCNL autoscuole: aumenti, nuovi minimi e arretrati
AUMENTI RETRIBUTIVI Livello
Aumenti mensili da settembre 2021 e da febbraio 2022
Totale arretrati da erogare da marzo 2023 Q
88,88
1.607,41 5
69,34
1.253,78 4
60,00
1085,00 3
55,56
1.004.63 2
52,88
956,41
1
44,44
803,70 MINIMI RETRIBUTIVI Livello
Minimo al 31 agosto 2021
Minimo dal 1° settembre 2021
Minimo dal 1° febbraio 2021
Q
1.488,32
1.995,90
2.040,34
5
1.158,53
1.649,37
1.684,04
4
997,07
1.479,81
1.509,81
3
931,48
1.409,42
1.437,20
2
885,53
1.362,13
1.388,57
1
744,17
1.214,28
1.236,50
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Certificazioni Uniche giornalisti 2023 e dichiarazioni: istruzioni
Sono consultabili e scaricabili dal sito web dell’INPGI (in area riservata ) le certificazioni uniche (CU 2023) riferite alle prestazioni erogate dall’Istituto nel corso del 2022 ai giornalisti autonomi scritti presso la Gestione previdenziale INPGI 2
Per quanto riguarda invece i giornalisti con rapporto di lavoro dipendente si deve fare riferimento ai servizi messi a disposizione dall' INPS che a decorrere dal 1° luglio 2022 ha assorbito la gestione previdenziale sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti per effetto della legge 234/2021
CU Giornalisti dipendenti
i giornalisti che abbiano ricevuto nel primo semestre del 2022 prestazioni a carico della Gestione sostitutiva INPGI e che, successivamente al 1° luglio 2022, abbiano percepito prestazioni a carico del subentrato Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti INPS, potranno reperire i relativi documenti – riferiti all’intero anno 2022 – accedendo ai servizi messi a disposizione dell’INPS
ATTENZIONE Per i giornalisti che abbiano percepito solo prestazioni dalla Gestione sostitutiva INPGI nel primo semestre 2022, senza aver percepito altre prestazioni dal 1° luglio in poi, la CU sarà inviata a cura dell’INPGI presso gli indirizzi di posta elettronica o fisica conosciuti. In questo caso la CU potrà anche essere richiesta dagli interessati tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] allegando una copia del documento di identità del richiedente.
La documentazione è reperibile accedendo nell’apposita sezione “Area Riservata” con le credenziali di autenticazione del sistema SPID.
Le istruzioni complete sono state fornite dall'INPS nella circolare 29 del 15 marzo 2023.
Dichiarazioni redditi giornalisti: convenzioni INPGI
INPGI informa inoltre che come ogni anno sono attive delle convenzioni con i seguenti CAF per l’assistenza agli iscritti ai fini della dichiarazione dei redditi 2022:
- Acli Milano Servizi Fiscali Srl (la cui l’attività viene svolta esclusivamente nel territorio di Milano – Monza/Brianza e relative province): dichiarazione singola: euro 50,00 IVA inclusa (di cui 50% a carico Inpgi);dichiarazione congiunta con coniuge non a carico euro 100,00 IVA inclusa (di cui 50% a carico Inpgi).
- CAAF 50&Più SRL (operante su tutto il territorio nazionale): dichiarazione singola: Nord-Est, Nord-Ovest, Toscana, Umbria e Marche euro 49,50 IVA inclusa (di cui il 50% a carico Inpgi) – altre regioni euro 40,00 IVA inclusa (di cui il 50% a carico Inpgi); dichiarazione congiunta con coniuge non a carico euro 74,50 IVA inclusa (di cui il 50% a carico Inpgi).
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Bonus 150 euro stagionali e intermittenti: al via il riesame
Con il messaggio 1389 del 14 aprile INPS da le indicazioni sulla richiesta di riesame delle domande respinte per l'indennità da 150 euro prevista dal decreto-legge 23 settembre 2022 a favore delle seguenti categorie di lavoratori:
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
- iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
e fissa la scadenza al 13 luglio 2023 (90 giorni dopo la pubblicazione del messaggio; se la conoscenza del rifiuto è giunta successivamente, il conteggio parte da questa data)
Riesame bonus 150 euro: presenta la domanda
Con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022 erano state fornite le istruzioni amministrative sugli specifici requisiti normativi previsti per le singole categorie
L'istituto ha terminato la prima fase di gestione e informa ora che l’esito della domanda e le motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it),
attraverso il motore di ricerca oppure
seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati, si seleziona la prestazione e poi la sezione “Ricevute e provvedimenti”.
Con il tasto “Chiedi riesame”, si puo inviare la richiesta e allegare attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame, come specificati nell' allegato al messaggio
Indennità una tantum per beneficiari di NASpI e DIS-COLL novembre 2022. Chiarimenti
Inps precisa sulla precedente circolare n. 127/2022, che il riferimento alla titolarità nel mese di novembre 2022 di una delle prestazioni NASpI e DIS-COLL quale condizione di accesso all’indennità una tantum di 150 euro, deve intendersi che per il bonus occorre avere percepito, per il mese di novembre 2022, una delle indennità di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL). Tale interpretazione è conforme a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 144/2022, che dispone: “Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 150 euro”.
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Bonus sociali: info disponibili sul Portale famiglie INPS
Inps ha comunicato con il messaggio 1349 dell'11 aprile 2023 che il Portale delle famiglie di accesso alle prestazioni INPS, a supporto della genitorialità, è stato aggiornato con un nuovo servizio: a breve saranno presenti anche i dati relativi ai c.d. bonus sociali per i soggetti che si trovino in una situazione di disagio economico: bonus bollette di energia, acqua e gas.
Si ricorda infatti che i bonus sociali sono riconosciuti automaticamente alle famiglie con ISEE inferiore ad una certa soglia (nel 2023 15mila euro).
Gli interessati per accedere ai bonus devono quindi presentare le DSU aggiornate ogni anno all'INPS .
Per chi ha diritto, i dati sono poi trasmessi automaticamente dall'INPS al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente unico spa e da questo all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) che gestisce i prezzi dell'energia e gli sconti alle famiglie aventi diritto .
Fino ad oggi i cittadini non avevano la possibilità di conoscere in che data questa comunicazione veniva effettuata e di ipotizzare quindi da quando il bonus era attivo .
L’integrazione della nuova funzionalità “Informazioni Bonus Sociali”, nella homepage Portale delle famiglie, permette ora all’utente di sapere la data effettiva di trasmissione della propria DSU da parte dell’INPS all’Acquirente Unico S.p.A.
ATTENZIONE Al portale si accede dal sito www.inps.it digitando Portale per le famiglie – utilizza il servizio .
Sono richiesti SPID,di livello 2, oppure Carta identità elettronica o Carta nazionale dei servizi CNS.
(La nuova funzione data per già attiva non risulta presente in realtà alla data del 13 aprile; probabile l'implementazione nei prossimi giorni – n.d.r.)
Si prevede che gli utenti possano visualizzare, a partire dal momento di trasmissione della DSU da parte dell'INPS:
- Protocollo DSU,
- Anno presentazione DSU,
- Data trasmissione.
Se le informazioni non sono riportate significa che la DSU non è stata ancora materialmente trasmessa.
Portale delle famiglie: i servizi collegati
il Portale delle famiglie INPS è un progetto che fa parte degli obiettivi del PNRR e prevede l’accesso ai servizi di
- prestazioni economiche per la famiglia,
- il sistema ISEE,
- il supporto di un assistente virtuale informativo e
- alcune simulazioni di prestazioni.
In particolare ad oggi sono presenti le prestazioni riguardanti:
- Assegno unico e universale per i figli a carico
- Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione
- Assegno di Natalità (Bonus Bebè)
- Assegno di maternità dello Stato
- Indennità per congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti
- Indennità per congedo parentale per lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata
- Indennità per congedo parentale per lavoratori e lavoratrici autonome
- Indennità per congedo di maternità e di paternità alternativo per lavoratrici e lavoratori dipendenti
- Indennità di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori autonomi
È possibile, inoltre, consultare i dati storici relativi alle seguenti prestazioni non piu attive:
- Assegno temporaneo per i figli minori;
- Assegno di natalità (Bonus bebè);
- Bonus baby-sitting e centri estivi.
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Rappresentanza sindacale Confservizi: da settembre la raccolta dati
La definizione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali nazionali è un nodo aperto da tempo nell'ambito dei rapporti tra lavoratori imprese e Governo. Recentemente il tema è tornato alla ribalta perchè si collega al tema dell'introduzione del salario minimo che registra posizioni molto diverse tra le parti politiche e sociali. Secondo alcuni l'istituto del salario minimo è una necessaria norma di civiltà, l'attuale maggioranza di governo è contraria. Nelle posizioni dei sindacati si registrano dei distinguo:
- CGIL ha affermato nell'audizione parlamentare del 13 aprile " la via da percorrere per la nostra Organizzazione è dare valore erga omnes ai contratti collettivi firmati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei diversi settori estendendo così i diritti sia della parte salariale, cioè il complesso del trattamento economico, che di quella normativa. Contestualmente va prevista una soglia di legge sotto la quale il salario non può scendere."
- Il segretario della CISL Sbarra ha affermato in una intervista riportata sul sito istituzionale "Noi continuiamo ad essere contrari ad un salario minimo fissato per legge. Dobbiamo estendere le tutele e i salari dei contratti leader ai lavoratori non ancora coperti”.
Il tema della rappresentanza è quindi piu che mai rilevante.
La scorsa settimana è stata la firma della prima dichiarazione congiunta d'intenti con Confservizi che attua quanto già previsto dalla Convenzione sulla rappresentanza del 2014.
A seguito di tale documento l'ispettorato de l lavoro nella nota 2125 del 22 marzo 2023 annuncia d'intesa con l'INPS e gli altri soggetti firmatari che viene avviata alla fase di raccolta dei dati elettorale del triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023 per i contratti sotto elencati.
L'attività di raccolta riguarderà i dati delle votazioni per l' elezioni delle RSU svoltesi, nel triennio 20-23 nelle imprese che applicano i CCNL rientranti nell'area di rappresentanza di Confindustria individuati nella dichiarazione d'intenti.
Si tratta in particolare di
- CS0001 settore funerario
- CS0002 gas – acqua
- CS0004 autoferrotranvieri
Gli Ispettorati Territoriali procederanno all'attività di raccolta con modalità indicate nella nota.
Raccolta dati rappresentanza sindacale
In sintesi la raccolta verraà effettuata dalle OO.SS. firmatarie della Convenzione e dalle OO.SS. aderenti al TU sulla rappresentanza Confservizi – Cgil, Cisl, Uil (di cui all’elenco allegato alla Circolare INPS n. 109 del 24.09.2020) anche se non sottoscrittrici dei CCNL sopra elencati, che depositeranno presso competente Ispettorato territoriale , i verbali delle consultazioni elettorali svoltesi nel triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023 nelle imprese che applicano i suddetti contratti collettivi.
Il deposito avverrà esclusivamente per il tramite dei referenti sindacali territoriali a partire dal 1° settembre 2023
Il deposito dei verbali delle elezioni concluse entro la data del 10 dicembre 2023, potrà avvenire entro il 20 gennaio 2024.
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Dimissioni in periodo di maternità: convalida sempre necessaria
La Corte di Cassazione nella Ordinanza 5598 del 23 febbraio 2023 ha affermato che le dimissioni di una lavoratrice nel periodo di maternità restano sempre sospese, anche dopo la scadenza del periodo protetto, fino al momento della convalida da parte dell'Ispettorato del lavoro. La tempistica della necessità di convalida è un aspetto molto rilevante che non era stato evidenziato mai prima in modo cosi esplicito.
Il caso riguardava una lavoratrice con rapporto di lavoro dipendente nel settore terziario che aveva dato le dimissioni durante il periodo protetto.
La corte di appello di Roma , in parziale modifica della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'inefficacia delle dimissioni in quanto non erano mai state convalidate dai servizi ispettivi del Ministero del lavoro e ha quindi condannato i datori di lavoro al pagamento degli importi delle retribuzioni dal giorno delle dimissioni fino alla data di deposito del ricorso di primo grado,
Il primo giudice aveva invece ritenuto dovute le retribuzioni solo fino alla cessazione del periodo protetto di astensione per maternità fruito dalla interessata.
Nel ricorso in Cassazione della societa si affermava che la inefficacia delle dimissioni non convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, sarebbe limitata al solo periodo “protetto”, per cui una volta trascorso detto periodo le stesse sarebbero produttive della estinzione del rapporto di lavoro; ma la Cassazione conferma che tale lettura :
- in primo luogo" non è sorretta dal dato testuale in quanto l’art. 55 d. Igs. citato utilizza una formula ampia, di carattere generale, dalla quale non è in alcun modo dato inferire che la necessità della convalida sia destinata a venire meno una volta trascorso il periodo oggetto di particolare protezione";
- In secondo luogo sottolinea che "occorre considerare la specifica ratio che sorregge la disposizione che è quella di salvaguardare la genuinità e la spontaneità della volontà dismissiva espressa dalla lavoratrice o dal lavoratore in un periodo particolarmente delicato, corrispondente alla gravidanza ed al primo anno di vita del bambino, contro eventuali abusi datoriali volti a viziare o condizionare in vario modo la formazione della volontà."
In altri termini, il legislatore ha inteso evitare che la estinzione del rapporto di lavoro fosse solo formalmente riconducibile all’iniziativa del lavoratore o della lavoratrice presumendo che le dimissioni potessero essere iindotte dal datore di lavoro che approfitti di una peculiare situazione psicologica del dipendente. Per questa ragione il legislatore affida ai servizi ispettivi ministeriali la verifica della effettività della volontà di risolvere il rapporto condizionando alla convalida l’efficacia del negozio di recesso.
In quest'ottica diventa evidente, secondo i supremi giudici , "che la specifica finalità antiabusiva perseguita dalla norma in tema di convalida risulterebbe in larga parte vanificata" se la protezione fosse limitata nel tempo cioè ci fosse la possibilità una volta trascorso il periodo protetto di rendere automaticamente efficace il recesso.
Le conclusioni della Cassazione sono particolarmente rilevanti perché comportano in pratica che la lavoratrice dimissionaria nel periodo di maternità, ha diritto alla percezione delle retribuzioni (detratti gli eventuali importi già percepiti) fino al momento della convalida ministeriale.