• Lavoro Dipendente

    Trasferimento dipendente dopo la reintegra: novità dalla Cassazione

    La recente ordinanza della Cassazione n. 18892 del 2024 affronta una questione rilevante relativa ai diritti dei lavoratori reintegrati dopo un licenziamento illegittimo.

    La Corte ha stabilito che il datore di lavoro non può trasferire un dipendente reintegrato senza dare prova dell’inutilizzabilità del lavoratore nella sede originaria.

    Reintegra dopo licenziamento illegittimo e trasferimento: il caso

    Il caso esaminato coinvolge un lavoratore che, a seguito di un licenziamento illegittimo, era stato reintegrato nel suo posto di lavoro. Tuttavia, la società datrice di lavoro aveva disposto il trasferimento del dipendente presso un’altra sede immediatamente dopo l’ordine di reintegrazione. 

    La Corte d'Appello di Roma aveva già ritenuto tale trasferimento illegittimo, ordinando la riadibizione del lavoratore alla sede originale e condannando la società a rifondere le spese legali.

     La società aveva quindi impugnato la decisione presso la Cassazione,  sostenendo che il principio delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive potesse  applicarsi anche nel caso del trasferimento di un lavoratore reintegrato.

    Reintegra e divieto di trasferimento: le motivazioni della Cassazione

    La Cassazione ha respinto il ricorso della società, affermando che l’ordine di reintegrazione implica l’obbligo di riammettere il lavoratore nella stessa sede di lavoro dalla quale era stato licenziato, salvo comprovate condizioni che giustifichino un successivo trasferimento. 

    In particolare, la Corte ha ribadito che il trasferimento post-reintegrazione non può essere trattato come un normale trasferimento disciplinato dall’articolo 2103 del Codice civile: mentre per un trasferimento ordinario è sufficiente che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, nel caso di un lavoratore reintegrato è necessario anche dimostrare l’inevitabilità del trasferimento a causa dell’inutilizzabilità del dipendente nella sede originaria.

    Reintegra e divieto di trasferimento: conclusioni

    L'ordinanza n. 18892/2024 della Cassazione rappresenta un importante chiarimento sui diritti dei lavoratori reintegrati e sugli obblighi dei datori di lavoro. La decisione aggrava gli oneri probatori in capo al datore di lavoro, che deve dimostrare non solo le ragioni tecniche, organizzative e produttive per un trasferimento, ma anche l'inevitabilità dello stesso a causa dell’inutilizzabilità del dipendente nella sede di riammissione.

    In conclusione, questa sentenza evidenzia la necessità  rispettare l'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro originario e stabilisce criteri stringenti per eventuali trasferimenti successivi.

     La decisione mira a proteggere i lavoratori da trasferimenti punitivi o ingiustificati, garantendo al contempo che le esigenze organizzative dell'impresa siano reali e dimostrabili.

  • Pensioni

    Ricongiunzione Casse professionisti-INPS: condivisione digitale dei dati

    Con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023 è stata adottata la convenzione quadro tra l'INPS e le Casse/Enti previdenziali per lo scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

     INPS lo ha comunicato con il messaggio  1739 2023

    AGGIORNAMENTO 1 AGOSTO 2024 

    Con il messaggio 2770 del 31 luglio è stato prcisato che ad oggi sono 9 le casse private che hanno aderito alla convenzione. 

    ENPAM e la Cassa Geometri,  in qualità di Casse pilota che hanno messo a disposizione le proprie infrastrutture e know-how, hanno completato le operazioni di natura tecnica per consentire l’allineamento delle rispettive piattaforme  per cui da mese di settembre 2024, tra l’INPS e le predette Casse lo scambio delle informazioni, , potrà avvenire esclusivamente tramite il canale telematico. L

    e medesime azioni di coordinamento saranno intraprese con le altre Casse firmatarie 

    Ricongiunzione contributiva

    Si ricorda che sia i lavoratori dipendenti pubblici e privati che i liberi professionisti   hanno la facoltà di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le  diverse  forme previdenziali, nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo al momento della domanda .

    Fino ad oggi  per la gestione unitaria dei dati avveniva  uno scambio di comunicazioni tra l’Istituto e le Casse professionali, mediante raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC).

    Con la nuova convenzione viene disciplinato  lo scambio telematico di informazioni per la gestione delle comunicazioni  e la consultazione incrociata  dei dati relativi alle domande  

    I servizi per l’attuazione di quanto indicato all’articolo 1 della convenzione quadro sono dettagliati nei relativi Allegati n. 1 e n. 2, parti integranti della stessa.

    I criteri tecnici per la fruibilità dei servizi per lo scambio delle informazioni in oggetto sono definiti nell’Allegato n. 3 alla convenzione quadro.

    La fasi della   ricongiunzione contributiva  per le Casse professionali

    In una prima fase  lo scambio telematico  ha riguardato esclusivamente la richiesta, da parte della Cassa professionale  accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e l’invio  da parte dell’Istituto (cfr. l’Allegato n. 1, sezione B1, e l’Allegato n. 2, sezione D2).

    La stipula delle convenzioni avviene con firma digitale e il relativo versamento dell’imposta di bollo, a carico delle Casse stipulanti, va assolto in modalità elettronica.

    Per l’avvio dell’iter di convenzionamento le Casse professionali devono rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e sinergie con i partner istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: [email protected].

    Ricongiunzione Casse-INPS: al via gli scambi  online

    Nel messaggio del 4 luglio 2023 INPS  informa che sono disponibili i seguenti nuovi servizi online per le Casse aderenti:

    1.  richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, del prospetto dei contributi versati all’INPS e consultazione telematica dello stato della richiesta di certificazione (cfr. l’Allegato 1, sezioneb.1,dellaconvenzione);
    2. invio della certificazione da parte dell’INPS quale Ente trasferente (cfr. l’Allegato 2, sezione d.2, della convenzione);
    3. richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, di riesame di una precedente certificazione e consultazione  dello stato della richiesta di riesame (cfr. l’Allegato 1,sezione b.3,della convenzione);
    4. invio del riesame della precedente certificazione da parte dell’INPS (cfr. l’Allegato 2, sezione d.4, della convenzione);
    5. notifica, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante, dell’esito dell’operazione di ricongiunzione (cfr. l’Allegato 1, sezione b.5, della convenzione).

    La fase successiva, invece, riguarderà i servizi relativi alla ricongiunzione  previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da parte dell’Istituto a ciascuna Cassa stipulante. Fino ad allora, le ulteriori fasi del procedimento continuano a seguire le modalità  attualmente in uso.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo bilaterale servizi ambientali le istruzioni aggiornate

    Il regolamento del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali  aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente,  istituito nel 2018 è stato ratificato  con decreto interministeriale 9 agosto 2019, n. 103594.

    Con la circolare 37/2022   INPS ha fornito le istruzioni operative    per i datori di lavoro, e una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento  è stata pubblicata il 20 novembre  (Messaggio 4104/2023).

    Il 28 marzo INPS ha pubblicato con il messaggio 1281 2024 le istruzioni per la domanda della prestazione integrativa dell'indennità di disoccupazione NASPI (v. paragrafo 2)

    Con la circolare 85 del 26 luglio 2024 l'istituto interviene nuovamente per specificare le novità relative all'accordo tra le parti sociali aderenti firmato il 27 .12.2022 

     e al  decreto 29 settembre 2023 del Ministro del Lavoro  di concerto con il Ministro dell’Economia , che modifica il decreto  istitutivo adeguandone la disciplina alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dai  commi 7-bis dell’articolo 26 e 1-bis dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 148/2015, introdotti dalla legge n. 234/2021,  con ampliamento della platea e  delle prestazioni di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà.

    Fondo servizi ambientali le novità piu rilevanti

    Nella circolare 85/2024  l'istituto specifica che le modifiche normative apportate più rilevanti sono relative 

    • all’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, 
    • alla durata e alla misura dell’assegno di integrazione salariale, 
    • all’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie, 
    • alla modifica del tetto aziendale limitatamente ai datori di lavoro sino a 5 dipendenti,
    •  all’introduzione della c.d. staffetta generazionale (che sarà oggetto di trattazione in una successiva circolare).

    Si ricorda che ai sensi dell’articolo 6 del D.I. n. 103594/2019, così come modificato dall’articolo 3 del D.I. 29 settembre 2023, il Fondo provvede:

    a) all’erogazione di un assegno di integrazione salariale;

    b) all’erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

    c) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito;

    d) al finanziamento di programmi di formazione;

    e) ad assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale.

    In sintesi si ricordano le seguenti prestazioni di integrazione salariale in vigore :

    Datori di lavoro e durata prestazioni  garantite dal  Fondo

     

    • Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente
    • Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente
    • Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente

     

    • 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
    • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
    • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie
    • 12 mesi per causale straordinaria di "crisi aziendale"
    • 24 mesi per causale straordinaria di "riorganizzazione aziendale"(anche per realizzare processi di transizione)
    • 36 mesi per causale straordinaria di “contratto di solidarietà"

    Integrazione NASPI 2024 : la procedura di domanda

    INPS ricorda che la procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà che  l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo e che i datori di lavoro presentino domanda, esclusivamente in via telematica, al Comitato amministratore del Fondo, per il tramite della Struttura territoriale dell’INPS competente per la matricola di accentramento contributivo o, in subordine, alla Struttura territoriale dell’INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda.

    Il servizio è disponibile nel portale istituzionale dell’INPS www.inps.it , al seguente percorso: 

    Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Assegno emergenziale”.

    • necessario autenticarsi  con  SPID  almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica).
    • nell’area download,  va  scaricato un esempio di tracciato .XML per l’invio dei dati analitici dei lavoratori e  il manuale utente con le istruzioni 
    • si deve indicare se si richiede l’integrazione
      1.  dell’importo della NASPI oppure
      2.  della durata   per un massimo di  ulteriori 18 mesi.
    • Occorre presentare distinte domande per ogni tipo di prestazione integrativa che si richiede.

    Dopo l'invio viene  assegnato un numero di protocollo ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione con il riepilogo  dei dati trasmessi.

  • Rubrica del lavoro

    DL Semplificazione amministrativa: indicazioni dall’Ispettorato

    Il decreto legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 introduce diverse misure per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, con l'obiettivo di ottimizzare la vigilanza e ridurre la burocrazia per le imprese,  garantire una maggiore trasparenza e collaborazione tra le diverse amministrazioni,  migliorando l'efficienza complessiva dei controlli . 

    Ecco le principali indicazioni e novità  in tema di sicurezza sul lavoro  fornite nella nota n. 1357 del 31 luglio 2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che analizza l'impatto sul proprio ambito di vigilanza.

    Semplificazione degli Adempimenti Amministrativi: limiti e tempi di attuazione

    Con  riguardo ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti  dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro  si evidenzia l'introduzione della  la "diffida amministrativa", che consiste in un invito a sanare le violazioni  che prevedono sanzioni amministrative prima della contestazione formale. Dall'analisi emerge che lo strumento avra una applicazione molto limitata (v.  ultimo paragrafo )

    Sono previsti anche la standardizzazione dei censimenti dei controlli e la pubblicazione dei relativi risultati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni nei controlli e di garantire la piena conoscenza degli obblighi ai soggetti controllati .

    L'Ispettorato  sottolinea che  tali disposizioni tuttavia non sono  effettivamente operative.

    Si prevede, infatti,  ad esempio che 

    1. la ricognizione, da parte delle PP.AA.  dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti  controllati sia effettuata  entro il 30 giugno 2025 ed a cadenza triennale,
    2.  venga effettuata  l’elaborazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica,  di un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione  entro il 30 ottobre 2025 e poi cadenza triennale.

    Sistema di Identificazione del Rischio e Fascicolo Informatico di Impresa

    Il decreto introduce un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria per ambiti omogenei, tra cui la sicurezza sul lavoro

    L'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) elaborerà norme tecniche per definire un livello di rischio basso, certificabile tramite un report rilasciato da organismi accreditati. Questo report sarà inserito nel fascicolo informatico di impresa, consultato dalle amministrazioni per coordinare e programmare i controlli, evitando duplicazioni. 

    Le modalità di accesso saranno definite con un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

    Le amministrazioni dovranno  dunque consultare il fascicolo informatico prima di avviare attività di vigilanza, rendendo i controlli più efficienti e coordinati.

    Procedura di Diffida Amministrativa per violazioni minori e contraddittorio

    L'art. 6 del decreto disciplina la diffida amministrativa , applicabile solo per violazioni sanabili con sanzioni pecuniarie non superiori a 5.000 euro, escluse quelle relative alla salute e sicurezza sul lavoro e derivanti da normative europee e internazionali. 

    In caso di ottemperanza alla diffida entro 20 giorni dalla notifica, il procedimento sanzionatorio si estingue per le inosservanze sanate. 

    In caso contrario, l'ispettorato procederà alla contestazione dell'illecito,  entro novanta giorni dall’accertamento ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981 – tenendo conto, peraltro, che i termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione – ed applicando gli importi sanzionatori di cui all’art. 16 della medesima L. n. 689/1981.

    In relazione alla tempistica di notificazione degli illeciti non sanati o comunque non sanabili valgono comunque le indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circ. n. 41/2010, secondo cui “il termine di 90 giorni (…) non decorre più da tanti singoli verbali o atti provvedimentali, bensì la decorrenza dello stesso va individuata nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti”.

    L’art. 6 del decreto stabilisce inoltre che il mancato adempimento alla diffida ovvero l’accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano la revoca del Report certificativo di cui all’art. 3, ove rilasciato all’operatore economico.

    Infine si prevede che in ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa, disposizione del tutto analoga a quanto già previsto in via generale dall’art. 3, comma 2, della L. n. 689/1981

    La diffida non si applica alle violazioni già accertate nei cinque anni precedenti. 

    Il decreto  introduce anche  il principio del contraddittorio nella commisurazione delle sanzioni, basandosi sul livello di rischio e il pregiudizio arrecato.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    RDC: illegittimo il requisito di 10 anni di residenza per la corte UE

    La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 29 luglio 2024  sulle cause riunione c 122 e 123   ha dato parere negativo sulla  legittimità del requisito della residenza in Italia  per  il reddito di cittadinanza  introdotto dal dl 4 2019 e rimasto in vigore fino al 2022. 

    In particolare, la Corte ha esaminato la conformità delle disposizioni del decreto-legge n. 4/2019 con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE, che garantisce la parità di trattamento, in tema di prestazioni sociali  per i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo .

    La questione era stata sollevata dal Tribunale di Napoli ha sollevato dubbi sulla legittimità del requisito di residenza decennale, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, imposto ai richiedenti il reddito di cittadinanza, ritenendo che tale requisito potrebbe costituire una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di paesi terzi rispetto ai cittadini italiani, che è vietata dalle norme europee.

    Sul tema era stato chiesto anche il parere della Corte costituzionale  che ha sospeso la pronuncia in attesa della sentenza europea.

    RDC e residenza: la decisione della Corte UE

    La Corte europea  ha stabilito che il requisito di residenza decennale previsto dalla normativa italiana costituisce una discriminazione indiretta, in quanto incide principalmente sui cittadini stranieri, tra cui i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. 

    La direttiva 2003/109/CE prevede  invece che tali cittadini godano dello stesso trattamento dei cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale, senza ulteriori requisiti di residenza.

     La Corte ha inoltre osservato che la direttiva permette agli Stati membri di limitare la parità di trattamento solo in materia di prestazioni non  essenziali, cosa che non si applica nel caso del reddito di cittadinanza, definito dal tribunale di Napoli  nel ricorso  come  "prestazione di assistenza sociale volta a garantire un livello minimo di sussistenza".

    La Corte ha dunque ritenuto che la normativa italiana, imponendo un requisito di residenza decennale, violi il principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 2003/109/CE. Inoltre, la sentenza sottolinea l'importanza di garantire l'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi, consentendo  appunto l'accesso a prestazioni sociali e assistenza sociale alle stesse condizioni dei cittadini nazionali. 

    La decisione della Corte UE potrebbe riaprire la possibilità di accesso al reddito di cittadinanza per stranieri e cittadini comunitari che al momento della domanda non soddisfavano il requisito dei 10 anni di residenza.

    Il parere della Corte costituzionale e le possibili implicazioni

    Da segnalare il fatto che la Corte Costituzionale ha sostenuto, nella sentenza 19/2022, che il reddito di cittadinanza non era solo una misura assistenziale, ma perseguiva obiettivi di politica attiva del lavoro e integrazione sociale. Non sarebbe stato quindi   destinato solo a soddisfare bisogni primari ma aveva scopi più complessi.

     I presupposti dei due pareri sono dunque contrastanti  e producono un possibile divario nelle conclusioni  sulla compatibilità con la normativa comunitaria .

    La Corte Costituzionale dovrà esprimersi nuovamente sulla questione, tenendo conto della sentenza UE, il che potrebbe influenzare i parametri di accesso al reddito di cittadinanza, con un impatto economico non trascurabile. Sono numerosi infatti i ricorsi  già presentati che hanno motivato la richiesta  del Tribunale di Napoli alla Corte UE.

    L'INPS ha stimato   che estendere il reddito di cittadinanza agli stranieri con meno di 10 anni di residenza costerebbe circa 3,088 miliardi di euro per i quattro anni in cui la misura è stata in vigore, con un costo specifico di 850 milioni per le 106mila  famiglie le cui domande sono state respinte.

    La decisione finale spetterà alla Corte Costituzionale Italiana, che dovrà valutare  dunque in primo luogo il valore intrinseco della misura e trarre le conclusioni sulla sua compatibilità con le direttive UE.

    i possibili costi della

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Fringe benefits e auto aziendale nel calcolo del TFR

    Il valore dell’auto aziendale cosi come il valore delle polizze assicurative, come  benefici in natura riconosciuti contrattualmente, devono essere inclusi nella base di calcolo del TFR e dell’indennità di preavviso.

    Questo il principio  ribadito dalla Corte di Cassazione  sezione lavoro nella ordinanza 20398 del 26 luglio 2024. 

    Analizziamo il caso nei paragrafi seguenti.

    Calcolo del TFR e fringe benefits

    Il caso riguarda le dimissioni di un   dirigente di una SPA che  si era dimesso dopo un mutamento sostanziale della sua attività, invocando l'art. 16 del CCNL dirigenti industriali, che prevede il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in caso di dimissioni entro 60 giorni dal mutamento dell' attività.

     La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ha esaminato il ricorso presentato dalla società xxx Spa contro la decisione della Corte d'Appello di Firenze, che aveva confermato la sentenza del Tribunale  obbligando la società a pagare a A.A. una somma complessiva di €181.545,25, inclusi vari importi per TFR indennità di preavviso  

    La società ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Firenze riguardo al calcolo dei fringe benefits e all'inclusione  dei premi di polizze infortuni e morte nel calcolo della retribuzione ai fini del TFR. 

    In particolare, la SPA ha sostenuto che la Corte aveva erroneamente utilizzato il valore del benefit dell'auto aziendale per uso promiscuo. La Corte aveva parametrato questo valore ai chilometri annualmente percorsi e considerato i rimborsi per carburante e pedaggi autostradali, oltre al costo dell'auto e alle spese di manutenzione e assicurazione, arrivando a un valore di €1.200 mensili. La società sosteneva invece che il valore corretto fosse quello indicato in busta paga, ovvero €259,95 mensili.

    Sulle polizze assicurative la società  sosteneva che  tali polizze non erano state effettivamente utilizzate quindi non dovevano essere considerate nel calcolo.

    TFR e fringe benefits : La decisione della Cassazione

    La Suprema Corte ha rigettato  i due motivi di ricorso citati  affermando che 

    • la norma contrattuale collettiva pertinente prevede tali utilità correlate al rapporto di lavoro, alle quali il dirigente avrebbe avuto diritto, indipendentemente dalla verifica dell'evento assicurato Inoltre, la Corte territoriale ha accertato che il datore di lavoro era inadempiente rispetto al pagamento di un elemento di retribuzione previsto contrattualmente. Pertanto, tale voce doveva essere inclusa nella base di calcolo dell’indennità di preavviso e del TFR.
    • Sul costo dell'auto aziendale la Cassazione osserva che la Corte d'Appello valutando il risparmio di spesa del lavoratore come base di calcolo della retribuzione in natura ha correttamente applicato il  principio per cui il  beneficio in natura riconosciuto contrattualmente, deve essere incluso nella base di calcolo del TFR e dell’indennità di preavviso. 

    In merito viene richiamato il precedente di Cass. n. 16636/2012  in cui si affermava che tutti gli emolumenti che hanno una causa tipica nel rapporto di lavoro devono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione ai fini dell'indennità di preavviso. Questo include il controvalore dell'uso dell'auto aziendale per motivi personali e le relative spese di assicurazione e manutenzione.

  • Riforma dello Sport

    Rimborsi volontari e reddito autonomi: le novità del DL Sport convertito

    E' stata pubblicata ieri  31 luglio 2024 in Gazzetta ufficiale le legge 106  2024 di conversione del Decreto legge 71/2024, ora passa al Senato, che introduce una serie di disposizioni urgenti in materia di sport, oltre che misure in tema di sostegno agli alunni con disabilità e di docenza.

    Scarica  QUI il testo coordinato del DL convertito in legge

    Le norme in materia di sport occupano i primi 5 articoli e si occupano in particolare di:

    • disciplina del terzo mandato per gli organismi sportivi, 
    • istituzione della commissione per il controllo dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche
    • modifiche alla disciplina dei rimborsi ai volontari in ambito sportivo , 
    • regime fiscale dei compensi degli autonomi 
    • partecipazione dei dipendenti pubblici.

    Vediamo di seguito in particolare  le importanti novità quest'ultimo punto.

    Rimborsi ai volontari anche a forfait

    La novità più rilevante interviene con l'art .3,  su un punto sostanziale introdotto dalla riforma dello sport, ovvero la netta distinzione tra prestazioni di lavoro  subordinato e  attività  di volontariato in ambito sportivo.

    Si prevede ora, pur mantenendo il divieto di remunerazione dei volontari,   la possibilità di riconoscere agli stessi 

    • rimborsi forfettari  ( cioè non dettagliati sulla base di note spese)
    • per le spese sostenute,  per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, 
    • fino a 400 euro mensili.

    La possibilità è limitata ai casi di  attività durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.

    Tali erogazioni saranno possibili a condizione che  l'associazione o società dilettantistica  adottino  preventivamente una  delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso .

    Diverrebbe poi necessario  da parte dell'ente   comunicare i  nominativi  dei volontari interessati  – con relativi importi percepiti ,  tramite RASD entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono svolte le prestazioni,  a cura dell''associazione o ente, come già previsto per i direttori di gara.

    Giova ricordare che i rimborsi forfettari – al pari dei rimborsi spese analitici e documentati – non concorrono alla formazione del reddito.

    In questo caso comunque   inciderebbero sull'eventuale superamento dei limiti di franchigia di 5000 e 15000 euro annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali.

    Pubblici dipendenti: solo comunicazione preventiva per prestazioni fino a 5000 euro

    Il comma 2 dell'art 3  riguarda invece i pubblici dipendenti e intende favorire il reclutamento  nella PA di giovani che svolgono attività sportive collaterali .

    Si prevede che per le prestazioni di lavoro sportivo,  fino all’importo
    complessivo dei corrispettivi di 5.000 euro annui,  sia sufficiente la comunicazione preventiva alla amministrazione di appartenenza, senza necessariamente l'attesa di una autorizzazione formale.
     

    Nello specifico la modifica interviene direttamente sul d.lgs. n. 165/2001  in quanto inserisce tra le deroghe generali  le "prestazioni di lavoro marginale".

    DL Sport convertito in legge: regime fiscale autonomi e co.co.co

    Infine, il decreto abroga la previsione dell’art. 53 co. 2 T.U.I.R., che includeva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da prestazioni lavorative non subordinate o coordinate e continuative. Questa abrogazione lascia spazio a nuove interpretazioni riguardo l’ammissibilità del lavoro sportivo autonomo occasionale o atipico. 

    In sintesi:  i redditi da lavoro sportivo autonomo  non rientrano più automaticamente nella categoria del lavoro autonomo ma si deve distinguere :

    Attività Abituale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo abituale e continuativo, continueranno a essere considerate redditi di lavoro autonomo

    Attività Occasionale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo occasionale e non continuativo, i redditi  rientrano tra i  redditi diversi.

    Anche per questa novità diviene molto probabile l'emanazione di una circolare esplicativa  da parte dell'Agenzia delle Entrate per chiarire questi  nuovi aspetti fiscali e risolvere eventuali dubbi interpretativi, anche in rapporto  alle norme del Terzo Settore.

    Allegati: