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CIGS 2023 piani sviluppo strategico ZES : le istruzioni
COn il messaggio 427del 29 novembre 2023 INPS fornisce e indicazioni per l'applicazione delle novità del decreto Asset 104 2023, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” dopo la conversione in legge 136 del 9 ottobre 2023 .
L'idtituto si sofferma in particolare sulle norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico mentre preannuncia una successiva circolare specifica sulle misure in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.
CIGS imprese ZES rientranti in piani di sviluppo strategico: beneficiari e condizioni
L’articolo 12-quater della legge 136 2023 prevede norme transitorie di deroga rivolte ai datori di lavoro che, a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico, hanno acquisito il controllo di imprese operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES (Zona economica speciale).
fruiscono delle deroghe esclusivamente i trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti entro il 31 dicembre 2023, ai quali non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; quindi
- non è necessario che i lavoratori interessati posseggano, presso l'unità produttiva richiedente, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno trenta giorni alla data di presentazione della relativa domanda
- i trattamenti possono essere concessi per sospensioni del lavoro oltre il limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva interessata nell'arco di tempo previsto in relazione al programma autorizzato.
I trattamenti straordinari di integrazione salariale sono concessi ,, con decreto ministeriale, nel limite massimo di spesa pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,7 milioni per l'anno 2024 e a 1,4 milioni per l'anno 2025.
CIGS aree sviluppo strategico: Aspetti contributivi
I datori di lavoro autorizzati sono tenuti – a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale – al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina dettata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, con misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo nel quinquennio mobile.
calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate come da indicazioni delle circolari n. 9 del 19 gennaio 2017 e n. 76 del 30 giugno 2022.
per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale
CIGS aree sviluppo strategico istruzioni per la procedura e UNIEMENS
INPS informa che
in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il codice evento 149 Imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (art.12 quater DL 104/2023).
Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione preveda il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) con le modalita illustrate nella circolare n. 62 del 14 aprile 2021 e nei successivi messaggi n. 2519 del 21 giugno 2022, n. 2743 dell’8 luglio 2022 e n. 2902 del 20 luglio 2022.
Riguardo l esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale , i datori di lavoro devono
- successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale> /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, valorizzare il nuovo codice causale “L144”, avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
- Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “E613”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
- effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo
ATTENZIONE il termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia Uniemens generi un saldo a credito del datore di lavoro.
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Rivalutazione pensioni 2024: aumenti fino al 5,4%
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 novembre 2023 il decreto ministeriale lavoro – economia che dispone a partire dal primo gennaio 2024 un adeguamento all'inflazione pari a +5,4% per le pensioni
Il valore è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023 rispetto al 2022.
Si ricorda che l'aumento degli assegni delle pensioni viene riconosciuto nelle modalità previste dalla normativa vigente al 1 gennaio 2024 (che sono in corso di modifica con la legge di bilancio. vedi sotto i dettagli)
Rivalutazione pensioni: come funziona
Le pensioni di tutte le categorie sia previdenziali che assistenziali come noto sono collegate al valore dell'aumento dei prezzi al consumo, registrato ogni anno dall'istat .
Inps provvede ogni anno, solo in caso di aumento, ad adeguare gli importi degli assegni alla differenza tra l'indice dei prezzi dell'anno precedente e quello attuale. Le variazioni in negativo non hanno conseguenze. Per questo il meccanismo è definito indicizzazione o perequazione automatica (o anche rivalutazione) delle pensioni.
L'adeguamento si basa inizialmente su un indice ISTAT stimato e viene fatto un conguaglio sulla base del valore definitivo a gennaio dell'anno successivo (quest'anno anticipato a dicembre)
La rivalutazione negli ultimi anni, per effetto di varie norme di legge che hanno cercato di limitare l'aumento della spesa complessiva, non si è applicata al 100 per cento su tutti gli assegni ma in maniera inversamente proporzionale al valore della pensione
Ciò significa , ad esempio che, nel caso dell' inflazione 2023 pari all'8,1% , solo gli assegni che non superano il quadruplo della pensione minima sono effettivamente aumentati dell' 8,1%.
Per gli assegni superiori a quella soglia la rivalutazione viene applicata solo parzialmente in base a scaglioni predeterminati , scendendo progressivamente al 32% dell'indice totale (8,1%) per le pensioni che superano di 10 volte l'importo della pensione sociale
Perequazione pensioni e legge di bilancio 2024
Nella bozza della legge di bilancio 2024 che è in discussione in questi giorni in Parlamento e deve essere approvata entro il 31 dicembre, c'è una novità che riguarda la rivalutazione delle pensioni di importo elevato.
L’articolo 29 infatti modifica nuovamente, solo per l’anno 2024, la disciplina transitoria già vigente in materia in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale).
La modifica concerne esclusivamente la classe di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo INPS, per le quali viene fissata l'aliquota di rivalutazione del 22%, invece che del 32% come nel 2023.
La modifica non riguarda quindi i i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia inferiore o pari (nella misura lorda) a dieci volte il trattamento minimo INPS.
La tabella della rivalutazione delle pensioni a partire da gennaio e fino a dicembre 2024 è quindi la seguente
fascia pensione – importo percentuale di applicazione a gennaio 2024 esempio importo rivalutato 2024 pensioni fino a 4 volte il minimo = fino a 2,272,76 euro rivalutazione del 100% ( aumento effettivo pari al 5,4% dell'assegno – valore ISTAT definitivo) pensione di 1500 euro x 5,4% = 1581 euro pensioni da 4 a 5 volte il minimo= da 2,271,76 a 2.839,70 rivalutazione dell'85% aumento effettivo pari al 4,59% pensione di 2500 euro x 4,59% = 2614 euro pensioni da 5 a 6 volte il minimo = da 2.839,70 a 3.407,64 rivalutazione del 53% = aumento pari al 2,862,%
pensione da 3000 euro x 2,862 % = 3.085,86 pensioni da 6 a 8 volte il minimo = da 3,407,64 a 4.543,52 rivalutazione del 47% = aumento pari al 2,538% pensione da 4000 euro x 2,538% = 4.101,52 pensioni da 8 a 10 volte il minimo = da 4.543,52 a 5.679,40 rivalutazione del 37% = aumento pari al 1,998% pensione da 5000 euro x 1,998% = 5099,9 pensioni oltre 10 volte il minimo = oltre 5.679,40 rivalutazione del 22% = aumento effettivo del 1,188% pensione da 6000 euro x 1,188% = 6,071 Va ricordato che per ogni fascia è previsto un importo di garanzia applicabile quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, si ottenga un risultato inferiore al limite della fascia precedente comprensivo della perequazione.
Interessante notare che, secondo la relazione tecnica alla manovra attualmente:
- i pensionati che percepiscono pensioni fino a quattro volte il minimo, sono il 54,1% del totale
- le pensioni di importo tra quattro e cinque volte il minimo sono il 15,7%,
- le pensioni di valore superiore a cinque volte il minimo rappresentano il 7,7%
- quelle di importo tra cinque e sei il 9,3%,
- quelle di importo tra tra sei e otto il 9,0% e
- quelle oltre otto e fino a dieci volte il minimo sono il 4,2 per cento.
Il taglio della rivalutazione di dieci punti percentuale alle cosiddette pensioni d'oro produrrà nel 2024 un risparmio di 135 milioni di euro per l'INPS che poi calerà progressivamente negli anni successivi.
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Lavoro sportivo: istruzioni INPS su aliquote, Uniemens e versamenti
Pubblicata il 31 ottobre 2023 la circolare completa di istruzioni INPS n. 88-2023 sulla nuova disciplina per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori del settore sportivo sia dilettantistico che professionistico a seguito dell'entrata in vigore della legge 36/ 2021 il primo luglio scorso.
L'istituto riepiloga i principali contenuti della legge delega per la riforma dello sport e la disciplina specificata dai decreti attuativi e correttivi con riguardo in particolare a:
- definizione dei lavoratori sportivi e
- al regime contributivo applicabile a ciascuna categoria, tabella aliquote e con relativi adempimenti e scadenze.
Si evidenzia in primo luogo l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che sarà il portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali per il settore dilettantistico
Riportiamo le principali indicazioni della circolare di seguito
Lavoratori sportivi subordinati – apprendistato
Viene chiarito che sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi :
- i lavoratori subordinati e autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, del settore professionistico e
- i lavoratori subordinati del settore dilettantistico
Circa le tutele e gli obblighi contributivi per il finanziamento delle assicurazioni “minori" nel rapporto di lavoro subordinato e dell'apprendistato viene definita la classificazione degli enti sportivi e le modalità di esposizione sul flusso UniEmens.
Tabella aliquote lavoratori sportivi subordinati
assicurazione
Aliquota
IVS
(di cui 9,19% a carico lavoratore)
33%
NASpI (contribuzione ordinaria)
1,31%
NASpI (contribuzione Articolo 25, L. n. 845/1978)
0,30%
Fondo di Garanzia TFR*
0,20%
Maternità
0,46%
Malattia
2,22%
CUAF
0,68%
FIS – fino a 5 dipendenti
(di cui 0,17% a carico del dipendente)
0,50%
FIS – oltre 5 dipendenti
(di cui 0,27% a carico del dipendente)
0,80%
Per quanto riguarda in particolare la regolarizzazione UNIEMENS dei periodi pregressi (da luglio 2023 a ottobre 2023) INPS precisa che dovrà essere effettuata esclusivamente sulle denunce di competenza novembre 2023 (entro il 31 dicembre 2023).
Lavoro sportivo – Collaboratori coordinati e autonomi
A decorrere dal 1° luglio 2023 i committenti che erogano compensi ai lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo sono obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata INPS e pertanto anche all’invio delle denunce individuali Uniemens, con i nuovi codici indicati nella circolare, anche mediante Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo (sia co.co.co. sia professionisti con partita IVA), l’aliquota base applicabile ai fini contributivi è quindi fissata
- al 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione),
- ovvero al 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.
Si applicano anche le aliquote aggiuntive sulla base del relativo rapporto di lavoro per cui le aliquote totali sono pari al
- 27,03% per i co.co.co. e al
- 26.23% per i professionisti).
La contribuzione va calcolata “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”.
Viene anche ricordato il particolare regime agevolato previsto dal d.lgs 36 2021 per cui fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione IVS per collaboratori e autonomi con partita IVA è ridotta al 50% dell’imponibile contributivo.
ATTENZIONE La contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche si calcola sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro.
Il pagamento della contribuzione per i co.co.co deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando
- la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva al 27,03 per cento e
- la causale C10 per i soggetti per i quali si applica l’aliquota del 24 per cento .
I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.
Per i professionisti i contributi vanno calcolati in sede di dichiarazione nel quadro RR “Contributi previdenziali”, sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)”) e i termini di versamento coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte
Anche in questo caso il pagamento è effettuato con modello F24, con le causali tributo PXX/PXXR o P10/P10R.
Lavoro sportivo – Collaboratori amministrativi e gestionali
La circolare precisa che sono introdotti nuovi “Tipo rapporto” specifici per i committenti obbligati al versamento della contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere amministrativo-gestionale iscritti alla Gestione separata , per i quali ugualmente i versamenti relativi al periodo luglio ottobre vanno effettuati entro il 16 dicembre 2023 e gli adempimenti entro il 31 dicembre 2023.
ATTENZIONE INPS ha corretto le indicazioni specificando che i versamenti relativi ai periodi
- da luglio a settembre 2023 e
- novembre 2023
vanno effettuati alle date sopra specificate mentre i versamenti relativi al periodo di ottobre 2023 vanno effettuati entro il 30 novembre 2023.
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Fondo solidarietà ambientale: prestazioni e istruzioni per i versamenti
Con il decreto ministeriale del 29 settembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre 2023 il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021.
Si ricorda che sono interessate in particolare le aziende firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo, aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente.
Con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative relative ai nuovi obblighi contributivi ,
una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento è stata pubblicata il 20 novembre Messaggio 4104/2023 (V. ultimo paragrafo)
Adeguamento Fondo solidarietà ambiente: le nuove prestazioni
Come noto l'adeguamento era richiesto entro il 31 dicembre 2022, poi prorogato al 31.12.2023 e prevede l'ampliamento delle tutele a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti nel numero di dipendenti.
In particolare si prevede l'adeguamento di
- importo,
- durata e
- causali di accesso
- all' assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021,
nonche' di ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo puo' erogare in conformita' all'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del2022 in tema di staffetta generazionale.
Il decreto prevede quindi che:
- l'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello definito dal decreto legislativo n. 148 del 2015.
La durata massima e' pari:
- per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti : I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie; II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale; IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarieta'.
Resta fermo, il limite massimo complessivo dei trattamenti
I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni in tema di condizionalita' e formazione.
E' previsto anche
- il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni».
- il finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche in esubero, per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Fondo solidarietà ambiente decorrenza obblighi contributivi
Il messaggio INPS 3901/2023 precisa che i nuovi obblighi contributivi e l’aggiornamento delle prestazioni si applicano dall’11 novembre 2023, quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
Dal mese di novembre 2023 quindi tutte le imprese del settore che occupano almeno un dipendente cessano sempre dal mese di novembre, gli obblighi verso il FIS con revoca del codice autorizzazione “0J”.
Sono dovuti in particolare
- per le imprese fino a 15 dipendenti il contributo dello 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
- per le imprese con oltre 15 dipendenti il contributo dello 0,65%
di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.
Fondo solidarietà ambiente: ulteriore contribuzione 2022 e istruzioni Uniemens
Il messaggio 4104 2023 ricorda che L’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019 dispone che i datori di lavoro sono tenuti al versamento di “un ulteriore contributo” rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo di solidarietà ambiente
Le contribuzioni ulteriori sono, nel dettaglio, le seguenti:
a) un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;
b) 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.
Tali contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo e sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019.
ATTENZIONE Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 il versamento da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.
Alla luce di queste precisazioni l'istituto fornisce le indicazioni in ordine alla denuncia e al predetto versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro le cui posizioni contributive, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”, avente il significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”.
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Fondo trasporto aereo: ulteriori istruzioni per le prestazioni integrative
La nuova gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è stata descritta dalla circolare inps 61 del 24 maggio 2022 ,
Il processo amministrativo prevede :
- La trasmissione dei dati utili al calcolo della prestazione integrativa della CIGS esclusivamente tramite Uniemens con riduzione dei tempi di erogazione
- Proattività dell’istruttoria con individuazione preventiva e sulla eventuale rimozione di ogni fattore che possa influire negativamente sul buon esito del pagamento
- nuovi criteri di determinazione della retribuzione lorda di riferimento: dal mese di competenza giugno 2022, l’azienda, tramite i flussi Uniemens, dovrà comunicare la retribuzione mensile percepita dal lavoratore, calcolata in rapporto al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) effettivamente svolte, nonché neutralizzare le ore/giornate di mancata prestazione, nel mese di riferimento. Le modalità di calcolo sono illustrate nell’Allegato n. 1.
- obbligo di esporre mensilmente in Uniemens il divisore orario contrattuale previsto dal CCNL di riferimento, che definirà il numero di ore medie sulla base del quale sarà determinato il valore della retribuzione oraria.
Domanda di accesso alla prestazione integrativa della CIGS
La circolare riepilogava le modifiche intervenute con i decreti emergenziali (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, legge 30 dicembre 2020, n. 178, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, inserito, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e ricorda va come comunicato con il messaggio n. 1336/2021: il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica 31.3.2022 va neutralizzato: il periodo da considerare per il calcolo della retribuzione lorda sarà dato dai dodici mesi precedenti il mese di gennaio 2020.
ATTENZIONE : A partire dal 24 maggio 2022, data di pubblicazione della circolare, le domande di accesso ricadenti nel periodo citato dovranno essere presentate con le consuete modalità e dovranno contenere anche le coordinate bancarie di ciascun beneficiario.
Per le istanze presentate a decorrere dal 1° aprile 2023 non rientranti nell’ambito di applicazione del citato messaggio n. 1336/2021 vedi ultimo paragrafo
Nuova modalità di pagamento CIGS Fondo aereo
Dopo la delibera del Comitato amministratore e le verifiche , la Struttura territoriale INPS provvede, tramite PEC, alla notifica del provvedimento di autorizzazione con mandato di pagamento con cadenza mensile
L’azienda non sarà più obbligata all’invio dei file mensili in quanto l’ammontare per il singolo beneficiario sarà determinato dall’Istituto mediante l’incrocio dei dati disponibili.
In sintesi
Adempimento
Decorrenza
Modalità
Comunicazione retribuzione mensile
Giugno 2022
Denuncia Uniemens del mese di competenza
Presentazione domande ex messaggio n. 1336/2021
Data di pubblicazione della presente circolare
Consuete modalità di presentazione, con l’aggiunta in domanda dell’IBAN relativo a ciascun beneficiario
Presentazione domande non rientranti nell’ambito applicativo del messaggio n. 1336/2021
Dal 1° Aprile 2023
Termini e modalità di presentazione della domanda saranno definiti con successivo messaggio
AGGIORNAMENTO 19 OTTOBRE 2023
In merito al nuovo processo di gestione dei pagamenti con la circolare 87 del 17 ottobre 2023 INPS ha chiarito alcuni profili operativi.
Vengono in particolare ricordate le modalità con cui operare la neutralizzazione dei periodi di mancata prestazione a decorrere dal 1° aprile 2023 per cui tornano ad applicarsi le previsioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 95269/2016, per il quale il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento sono i dodici mesi immediatamente precedenti l’istanza,
Ad evitare che il lavoratore possa subire una decurtazione del beneficio nei casi in cui non abbia prestato la propria attività lavorativa per eventi di diversa natura (ad esempio, maternità, CIGS a zero ore, periodi prolungati di malattia), per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative presentate a decorrere dalla data del 17 OTTOBRE 2023, il periodo di riferimento dei dodici mesi, sarà considerato “mobile”, con la possibilità di retrocedere la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di dodici retribuzioni mensili utili.
Semplificazioni domanda di accesso alla prestazione integrativa
A decorrere dal 1° aprile 2023, all’atto della presentazione della domanda, i datori di lavoro non sono più tenuti a indicare, per ciascun lavoratore, la retribuzione lorda mensile, il numero di ore medie e gli altri dati.
Il nuovo tracciato da allegare alla domanda è disponibile sul sito www.inps.it, scrivendo sul campo "Ricerca" le parole "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". Cliccando su "Approfondisci" > "Accedi all'area tematica", il sito permetterà di accedere come "Amministrazioni, Enti e Aziende" oppure "Intermediari e consulenti", quindi, verrà proposta la videata di accesso tramite SPID almeno di livello 2, CIE o CNS. Dopo avere terminato l'autenticazione, nel menu di sinistra si dovrà selezionare "CIG e Fondi di solidarietà"> "Invio domande assegno emergenziale".
Da questa applicazione, nella sezione "Area di download", sarà possibile scaricare, in base alla tipologia di prestazione da richiedere, il nuovo tracciato da allegare per la trasmissione dei dati relativi a ogni singolo beneficiario
Con il messaggio 4139 2023 sono fornite ulteriori indicazioni per la corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, nelle ipotesi in cui per tutte le mensilità decorrenti da aprile 2022 – mese da cui è sorto l’obbligo di esposizione delle retribuzioni utili ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento – l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, presente all’interno della denuncia Uniemens individuale, sia valorizzato sempre con valore pari a zero.
Tra le altre precisazioni viene sottolineato che per il calcolo della retribuzione mensile, in caso di neutralizzazione delle ore/giornate di mancata prestazione la retribuzione da esporre nel flusso Uniemens dovrà essere quella calcolata rapportando la retribuzione percepita alle ore/giornate effettivamente retribuite nel mese e moltiplicando la retribuzione oraria/giornaliera che ne deriva per il numero di ore/giornate del mese che l’interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.
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Pensioni dicembre 2023: gli importi aggiuntivi
Pensioni prestazioni assistenziali di dicembre 2023 piu ricche rispetto agli ultimi anni, grazie in particolare alla sostanziosa rivalutazione resa necessaria dall'aumento dell'inflazione . Un minimo di respiro quindi per molti pensionati in particolare quelli a piu basso reddito che questo mese come di consueto riceveranno anche le somme aggiuntive di fine anno .
Inps precisa con il messaggio 4050 del 15.11.2023 la composizione degli assegni pensionistici e assistenziali di dicembre per i quali si prevede oltre all'importo ordinario
- il conguaglio della rivalutazione definitiva 2023
- la somma aggiuntiva di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
- la somma aggiuntiva 2023 (c.d. quattordicesima prevista dall’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 Seconda tranche 2023.
Vediamo di seguito tutti i dettagli forniti dall'istituto .
Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per l’anno 2023
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione che doveva effettuarsi, a regime, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni 2024 a partire da gennaio 2024.
L’articolo 1 del decreto-legge n. 145/2023, tuttavia, ha previsto , in via eccezionale il conguaglio sia anticipato al 1° dicembre 2023”.Sono interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l’anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni.
I valori definitivi della perequazione per l’anno 2023 sono i seguenti:
Tabella degli importi fasce trattamenti complessivi
% indice perequazione da attribuire
Aumento del
Importo trattamenti complessivi
da
a
Importo garanzia
Fino a 4 volte il TM
100%
8,100%
–
2.101,52
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
2.101,52
2.125,41
2.271,74
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM
85%
6,885%
2.101,53
2.626,90
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
2.626,90
2.692,18
2.807,76
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM
53%
4,293%
2.626,91
3.152,28
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
3.152,28
3.167,04
3.287,61
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM
47%
3,807%
3.152,29
4.203,04
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
4.203,04
4.236,09
4.363,05
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM
37%
2,997%
4.203,05
5.253,80
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
5.253,80
5.274,54
5.411,26
Oltre 10 volte il TM
32%
2,592%
5.253,81
–
*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
Importo trattamento minimo definitivo 2023
Importi
dal 1° gennaio 2023
Trattamento minimo
Indice di rivalutazione definitivo
mensile
567,94
8,1%
annuo
7.383,22
Fino a novembre era fissato a 563,73 (importo rivalutato con indice provvisorio del 7,3%)
Rivalutazione prestazioni assistenziali (invalidità civile, ciechi, sordi, pensione e assegno sociale)
Il conguaglio riguarderà anche le prestazioni assistenziali con i seguenti valori definitivi per l’anno 2023
Pensione di inabilità civile (invalidi totali) 316,25€ al mese
Assegno mensile (invalidi parziali) : 316,25€ al mese
Assegno sociale: 507,03€ al mese.
Nessun conguaglio verrà riconosciuto ai titolari di prestazioni non pensionistiche come
- indennità ponte ape sociale,
- assegni straordinari di sostegno al reddito,
- isopensione,
- indennità mensile per contratto di espansione).
Il conguaglio della maggiorazione sociale invece sarà effettuato contestualmente alle operazioni di rivalutazione per l’anno 2024.
INPS specifica che nell'assegno di dicembre vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati del 2023 di importo non superiore a 1.000 euro.
Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata.
Importo aggiuntivo 154, 94 euro
L'importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge n. 388/2000 (V.circolare n. 68 del 20 marzo 2001) viene attribuito a oltre 346.000 beneficiari.
L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni elencate di seguito
044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).
L’importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.
Si ricorda che l’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
- se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di 1,5 volte il TM x 13 :11.074,83
- se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 3 volte il TM x 13: 12.149,66
Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2023 reca l’indicazione dell’importo aggiuntivo dovuto.
Somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima). Seconda tranche
Per i criteri di attribuzione della c.d. quattordicesima si puo fare riferimento al messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023.
Anche per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l’elaborazione relativa al mese di luglio 2023.
La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000 beneficiari.
Casi particolari
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Sono state, inoltre, rielaborate le posizioni già scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2023 a causa dell’assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all’anno 2019.
Sono state, inoltre, verificate le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo semestre 2023, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, è stato avviato il recupero della somma indebitamente corrisposta per l’anno 2023.
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Bonus COVID enti bilaterali: il trattamento fiscale
Nella risposta a interpello n. 462 del 14 novembre ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte di un Ente Bilaterale che attua programmi di welfare aziendale ai lavoratori iscritti, in quanto dipendenti di «aziende iscritte e in regola con i versamenti dei contributi previsti».
In particolare l'Istante intende erogare:
- un ''Contributo per malattia di lunga durata'';
- un ''Bonus straordinario Covid19''.
e specifica che :
- il contributo per malattia di lunga durata, destinato a contrastare gli effetti negativi generati dalla malattia di lunga durata, è un contributo una tantum in misura fissa, pari a € 1.000, erogato fino a esaurimento del budget straordinario stanziato. Le domande pervenute saranno evase seguendo l'ordine cronologico di presentazione. In ragione del carattere limitato delle risorse ai fini del punteggio da assegnare in graduatoria, verrà, in subordine, assegnato un punteggio più alto ai lavoratori che si trovino in aspettativa non retribuita per malattia».
- Il ''Bonus straordinario Covid19'', ' costituito da un contributo straordinario una tantum in misura fissa, pari a € 200,00; anch'esso erogato fino a esaurimento del budget tramite graduatoria determinata dall'ordine cronologico di ricevimento delle domande e da un un punteggio più alto ai lavoratori con figli a carico e , in ulteriore subordine ai lavoratori con accesso alle forme di integrazione salariale ordinaria e straordinaria».
Nella richiesta l'Istante sottolinea che «gli effetti negativi che ''il Bonus straordinario Covid19'' intende contrastare si sono manifestati, a danno degli iscritti all'Ente, nel periodo di emergenza cagionato dall'epidemia di Covid19, ossia tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 ma ciò non fa venire in meno, anche successivamente a tale periodo, l'onere di adempiere ai fini assistenziali dell'ente " . Chiede se in qualità di sostituto di imposta debba applicare la ritenuta d'acconto, posto che verranno erogati come misura assistenziale «a fronte di una situazione patologica (malattia o infortunio) dell'iscritto, attestata da apposita certificazione medica, e corrisposti una tantum e in misura fissa. (…) non a causa di mancato conseguimento o dalla perdita di un redditi e non saranno legati egata a parametri reddituali . L'ente ritiene che tali contributi non siano riconducibile ad alcuna delle categorie di reddito previste dall'art. 6, comma 1, TUIR, né la natura di provento sostitutivo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR» quindi non siano soggetti alla ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Ritenuta d'acconto sulle prestazioni assistenziali: risposta dell'Agenzia
Nella risposta dell'agenzia viene ricordato innanzitutto che l'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, definisce gli ''enti bilaterali'' quali «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:(…) la programmazione di attività formative in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; (…) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento».
In tema di prestazioni assistenziali erogate da tali enti ai propri iscritti l'Agenzia conferma l'interpretazione proposta dell'Ente
Ricorda in particolare che nella risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E, e nella risposta pubblicata il 4 ottobre 2018, n. 24 sul trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale è stato chiarito in applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi (cfr. circolari 23 dicembre 1997, n. 326 e 4 marzo 1999, n. 55).
Nella citata risposta è stato chiarito ad esempio che le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all'asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n. 104 del 1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del Tuir, non rilevino ai fini fiscali.
Alle stesse conclusioni si è pervenuti nella risposta pubblicata il 23 settembre 2020, n. 395 e nella circolare 13 maggio 2011, n. 20/E.
Anche i contributi una tantum del caso prospettato non sono dunque soggetti a ritenuta d'acconto.