• Lavoro Dipendente

    CIGS 2023 piani sviluppo strategico ZES : le istruzioni

    COn il messaggio 427del 29 novembre 2023  INPS fornisce e indicazioni per l'applicazione delle novità del decreto Asset 104 2023, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” dopo la conversione in legge 136 del 9 ottobre 2023 . 

    L'idtituto si sofferma in particolare sulle norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico mentre preannuncia una successiva circolare specifica sulle  misure in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.

    CIGS imprese  ZES rientranti in piani di sviluppo strategico: beneficiari  e condizioni 

    L’articolo 12-quater della legge 136 2023  prevede norme transitorie di deroga rivolte ai datori di lavoro che, a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico, hanno acquisito il controllo di imprese operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES (Zona economica speciale).

     fruiscono delle deroghe esclusivamente i trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti entro il 31 dicembre 2023,  ai quali  non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; quindi 

    •  non è necessario che i lavoratori interessati posseggano, presso l'unità produttiva richiedente, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno trenta giorni alla data di presentazione della relativa domanda
    • i trattamenti possono essere concessi per sospensioni del lavoro oltre il limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva interessata nell'arco di tempo previsto in relazione al programma autorizzato.

    I trattamenti straordinari di integrazione salariale sono concessi  ,, con decreto ministeriale, nel limite massimo di spesa pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,7 milioni per l'anno 2024 e a 1,4 milioni per l'anno 2025.

    CIGS aree sviluppo strategico:  Aspetti contributivi

     I datori di lavoro autorizzati sono tenuti – a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale – al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina dettata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, con  misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo  nel quinquennio mobile.

    calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate  come da indicazioni delle circolari n. 9 del 19 gennaio 2017 e n. 76 del 30 giugno 2022.

     per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria  l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale

    CIGS aree sviluppo strategico istruzioni per la procedura e UNIEMENS

    INPS informa che 

    in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito  il codice evento 149   Imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (art.12 quater DL 104/2023).

    Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione preveda il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41)  con le modalita  illustrate nella circolare n. 62 del 14 aprile 2021 e nei successivi messaggi n. 2519 del 21 giugno 2022, n. 2743 dell’8 luglio 2022 e n. 2902 del 20 luglio 2022.

    Riguardo l esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale , i datori di lavoro devono 

    • successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale> /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>,  valorizzare il nuovo codice causale “L144”, avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
    • Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “E613”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
    •  effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate  entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo 

    ATTENZIONE  il termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia Uniemens generi un saldo a credito del datore di lavoro.

  • Pensioni

    Rivalutazione pensioni 2024: aumenti fino al 5,4%

    E' stato pubblicato in Gazzetta  ufficiale il 29 novembre 2023  il decreto ministeriale lavoro – economia  che dispone a partire dal primo gennaio 2024 un adeguamento all'inflazione pari a +5,4%  per le pensioni 

    Il valore è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023 rispetto al 2022.

    Si ricorda che l'aumento degli assegni delle pensioni viene riconosciuto nelle modalità previste dalla normativa  vigente al 1 gennaio 2024  (che sono  in corso di modifica con la legge di bilancio. vedi sotto i dettagli)

    Rivalutazione  pensioni: come funziona

    Le pensioni di tutte le categorie sia previdenziali che assistenziali come noto sono collegate al valore  dell'aumento dei prezzi al consumo, registrato ogni  anno dall'istat . 

    Inps  provvede ogni anno, solo in caso di aumento,  ad adeguare gli importi  degli assegni  alla differenza tra l'indice dei prezzi dell'anno precedente e quello  attuale. Le variazioni in negativo non hanno conseguenze.  Per questo  il meccanismo è definito indicizzazione o perequazione automatica  (o anche rivalutazione)  delle pensioni.

    L'adeguamento si basa inizialmente su un indice ISTAT  stimato e viene fatto un conguaglio sulla  base del valore definitivo a gennaio dell'anno successivo  (quest'anno anticipato a dicembre)

    La rivalutazione  negli ultimi anni, per effetto di varie norme di legge che hanno cercato di limitare l'aumento della spesa complessiva,  non si è applicata al 100 per cento su tutti gli assegni ma in maniera inversamente proporzionale al valore della pensione

    Ciò significa  , ad esempio che, nel caso dell' inflazione  2023 pari all'8,1% , solo gli assegni che non superano il quadruplo della pensione minima  sono effettivamente aumentati dell' 8,1%. 

    Per gli assegni superiori  a quella soglia  la rivalutazione viene applicata solo parzialmente  in base a scaglioni predeterminati , scendendo  progressivamente  al 32% dell'indice totale (8,1%)  per le pensioni che superano di 10 volte l'importo della pensione sociale 

    Perequazione pensioni e legge di bilancio 2024 

    Nella bozza della legge di bilancio  2024 che è in discussione in questi giorni in Parlamento e deve essere approvata entro il 31 dicembre, c'è una novità che riguarda la rivalutazione delle pensioni di importo elevato.

    L’articolo 29  infatti modifica nuovamente,  solo per l’anno 2024, la disciplina transitoria già vigente  in materia in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale).

    La modifica concerne esclusivamente la classe di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo  INPS, per le quali viene fissata l'aliquota di rivalutazione del 22%, invece che del 32% come nel 2023.

    La modifica non  riguarda quindi i i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia inferiore o pari (nella misura lorda) a dieci volte il trattamento minimo  INPS.

    La tabella della rivalutazione  delle pensioni a partire da  gennaio  e fino a dicembre 2024  è quindi la seguente

    fascia pensione – importo percentuale di applicazione a gennaio 2024 esempio importo rivalutato 2024
    pensioni fino a 4 volte il minimo = fino a 2,272,76 euro  rivalutazione del 100% ( aumento  effettivo pari al   5,4%  dell'assegno –  valore  ISTAT definitivo) pensione di 1500 euro  x 5,4% = 1581 euro 
    pensioni da 4 a 5 volte il minimo=  da 2,271,76 a 2.839,70 rivalutazione dell'85%  aumento  effettivo pari al 4,59%  pensione di 2500 euro x 4,59% = 2614 euro 
    pensioni da 5 a 6 volte il minimo =  da 2.839,70 a 3.407,64

     rivalutazione del  53%   = aumento pari al 2,862,%

    pensione da 3000 euro  x 2,862 % = 3.085,86
    pensioni da 6 a 8 volte il minimo = da 3,407,64 a 4.543,52  rivalutazione del  47%  =  aumento pari al 2,538% pensione da 4000 euro x 2,538% = 4.101,52
    pensioni da 8 a 10 volte il minimo  = da 4.543,52 a 5.679,40 rivalutazione del 37%  = aumento pari al 1,998% pensione da 5000 euro x 1,998% = 5099,9
    pensioni oltre 10 volte il minimo =  oltre 5.679,40  rivalutazione del 22% =  aumento effettivo del 1,188% pensione da 6000 euro x 1,188% = 6,071

    Va ricordato che per ogni fascia è previsto un importo di garanzia applicabile quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia,  si ottenga un  risultato  inferiore al limite della fascia precedente  comprensivo della perequazione. 

    Interessante notare che, secondo la relazione tecnica  alla manovra attualmente:

    • i pensionati che percepiscono  pensioni fino a  quattro volte il minimo, sono il 54,1% del totale
    • le pensioni di importo  tra  quattro e cinque volte il minimo  sono il 15,7%,
    • le pensioni di valore superiore a cinque volte il minimo rappresentano il 7,7% 
    • quelle  di importo  tra cinque e sei il 9,3%,
    • quelle di importo tra   tra sei e otto il 9,0% e
    •  quelle oltre otto e fino a dieci  volte il minimo sono il 4,2 per cento.

    Il taglio della rivalutazione di dieci punti percentuale  alle cosiddette pensioni d'oro produrrà  nel 2024 un risparmio di 135 milioni di euro  per l'INPS che poi calerà   progressivamente negli anni successivi. 

  • Riforma dello Sport

    Lavoro sportivo: istruzioni INPS su aliquote, Uniemens e versamenti

    Pubblicata il 31 ottobre 2023 la circolare completa di istruzioni  INPS   n. 88-2023 sulla nuova disciplina per i contributi  previdenziali e assistenziali dovuti  per i lavoratori del settore sportivo  sia dilettantistico che professionistico a seguito dell'entrata in vigore della legge 36/  2021 il primo luglio scorso.

    L'istituto riepiloga i principali contenuti della legge delega per la riforma dello sport e la disciplina  specificata dai decreti attuativi e correttivi  con riguardo in particolare a:

    • definizione dei lavoratori sportivi  e 
    • al regime contributivo applicabile a ciascuna categoria, tabella aliquote e con relativi adempimenti e scadenze.

    Si evidenzia in primo luogo l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che sarà  il portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali per il settore dilettantistico 

     Riportiamo le principali indicazioni della circolare  di seguito 

    Lavoratori sportivi  subordinati – apprendistato 

    Viene chiarito che sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi :

    • i lavoratori subordinati e autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, del settore professionistico e
    •  i lavoratori subordinati del settore dilettantistico

    Circa le  tutele e gli obblighi  contributivi per il finanziamento delle assicurazioni “minori" nel rapporto di lavoro subordinato e dell'apprendistato   viene definita la classificazione degli enti sportivi e le modalità di esposizione  sul flusso UniEmens.

    Tabella aliquote  lavoratori sportivi subordinati

    assicurazione

    Aliquota

     

     

    IVS

    (di cui 9,19% a carico lavoratore)

     

    33%     

     

    NASpI (contribuzione ordinaria)

     

    1,31%

     

    NASpI (contribuzione Articolo 25, L. n. 845/1978)

     

     

    0,30%

     

    Fondo di Garanzia TFR*                                     

     

    0,20%

     

    Maternità

     

    0,46%

     

    Malattia

     

     

    2,22%

     

    CUAF                                                      

        

    0,68%

     

     

    FIS – fino a 5 dipendenti

    (di cui 0,17% a carico del dipendente)

     

     

    0,50%

     

     

    FIS – oltre 5 dipendenti

    (di cui 0,27% a carico del dipendente)

     

     

    0,80%

    Per quanto riguarda in particolare la regolarizzazione  UNIEMENS dei periodi pregressi  (da luglio 2023 a ottobre 2023) INPS precisa che  dovrà essere effettuata esclusivamente sulle denunce di competenza novembre  2023 (entro il 31 dicembre 2023). 

    Lavoro sportivo – Collaboratori coordinati  e autonomi

    A decorrere dal 1° luglio 2023 i committenti che erogano compensi ai lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo sono obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata INPS e pertanto anche all’invio delle denunce individuali Uniemens, con i nuovi codici indicati nella circolare,  anche mediante Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

    Per i  lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo (sia co.co.co. sia professionisti con partita IVA), l’aliquota base applicabile ai fini contributivi è  quindi  fissata 

    • al 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione), 
    • ovvero al 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

    Si applicano anche le aliquote aggiuntive   sulla base del relativo rapporto di lavoro per cui le aliquote totali sono pari al

    1. 27,03% per i co.co.co. e al
    2.  26.23% per i professionisti).

    La contribuzione va calcolata “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”.

    Viene anche ricordato il particolare regime agevolato previsto dal d.lgs 36 2021 per cui  fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione IVS per collaboratori e autonomi con partita IVA è ridotta al 50% dell’imponibile contributivo.

    ATTENZIONE La contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche  si calcola sulla totalità dei compensi al netto della  franchigia di 5.000 euro.

    Il pagamento della contribuzione  per i co.co.co deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando 

    • la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva al 27,03 per cento e 
    • la causale C10 per i soggetti per i quali si applica l’aliquota del 24 per cento .

    I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

    I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda. 

    Per i professionisti  i contributi vanno calcolati  in sede di dichiarazione nel  quadro RR “Contributi previdenziali”, sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)”) e i termini di versamento coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte

    Anche in questo caso il pagamento è effettuato con modello F24,  con le  causali tributo PXX/PXXR o P10/P10R.

    Lavoro sportivo – Collaboratori amministrativi e gestionali

    La circolare precisa che sono introdotti nuovi “Tipo rapporto” specifici per i committenti obbligati al versamento della contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere amministrativo-gestionale iscritti alla Gestione separata , per i quali ugualmente i versamenti relativi al periodo luglio ottobre vanno effettuati entro il 16 dicembre 2023 e gli adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

    ATTENZIONE INPS ha corretto le indicazioni specificando che i versamenti relativi ai periodi

    • da luglio a settembre  2023 e 
    • novembre 2023

    vanno effettuati alle date sopra specificate mentre i versamenti relativi al periodo di ottobre 2023  vanno effettuati entro il 30 novembre 2023.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo solidarietà ambientale: prestazioni e istruzioni per i versamenti

    Con il decreto ministeriale del 29 settembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il 27 ottobre 2023  il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla  riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021.

    Si ricorda che sono interessate in particolare le aziende firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo, aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente.

    Con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative   relative ai nuovi obblighi contributivi , 

    una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento  è stata pubblicata il 20 novembre Messaggio 4104/2023 (V. ultimo paragrafo)

    Adeguamento Fondo solidarietà ambiente: le nuove prestazioni 

    Come noto l'adeguamento era richiesto entro il 31 dicembre 2022, poi prorogato al 31.12.2023 e prevede l'ampliamento  delle tutele a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti  nel numero di   dipendenti.

     In particolare si prevede l'adeguamento di 

    • importo, 
    • durata e 
    • causali di accesso 
    • all' assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021,

     nonche' di ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo puo' erogare in conformita' all'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del2022 in tema di staffetta generazionale.

    Il decreto  prevede quindi che:

    • l'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello definito  dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

    La durata massima  e' pari: 

    • per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie; 
    • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie; 
    • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti :  I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie;  II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale,   III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;  IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto  di solidarieta'.

     Resta fermo, il limite massimo complessivo dei trattamenti

     I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni  in tema di condizionalita' e formazione. 

    E' previsto  anche

    • il versamento mensile   di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento  nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a  trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni». 
    • il  finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei  lavoratori,  anche in esubero, per  programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

    Fondo solidarietà ambiente decorrenza obblighi contributivi 

     Il messaggio INPS  3901/2023 precisa che  i nuovi obblighi contributivi e l’aggiornamento delle prestazioni si applicano  dall’11 novembre 2023,  quindicesimo giorno  dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 

    Dal mese di novembre 2023  quindi tutte le imprese del settore che occupano almeno un dipendente cessano  sempre dal mese di novembre, gli obblighi  verso il FIS  con revoca  del codice autorizzazione “0J”.

    Sono dovuti in particolare 

    • per le imprese fino a 15 dipendenti il  contributo  dello 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali 
    • per  le imprese con oltre  15 dipendenti  il contributo dello 0,65%

    di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.

    Fondo solidarietà ambiente: ulteriore contribuzione 2022 e istruzioni Uniemens

    Il messaggio 4104 2023 ricorda che L’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019 dispone che i datori di lavoro sono tenuti al versamento di “un ulteriore contributo” rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo  di solidarietà ambiente

    Le contribuzioni ulteriori sono, nel dettaglio, le seguenti:

    a) un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;

    b)  50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.

    Tali contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo e  sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019.

    ATTENZIONE Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 il versamento da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.

    Alla luce di queste precisazioni l'istituto fornisce le indicazioni in ordine alla denuncia e al predetto versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro le cui posizioni contributive,  sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”, avente il  significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo trasporto aereo: ulteriori istruzioni per le prestazioni integrative

    La   nuova gestione dei  pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è stata  descritta dalla circolare  inps 61 del 24 maggio 2022 , 

    Il  processo amministrativo  prevede :

    • La trasmissione dei dati utili al calcolo della prestazione integrativa della CIGS  esclusivamente tramite Uniemens con riduzione dei tempi di erogazione
    •  Proattività dell’istruttoria con individuazione  preventiva e sulla eventuale rimozione di ogni fattore che possa influire negativamente sul buon esito del pagamento
    • nuovi criteri di determinazione della retribuzione lorda di riferimento: dal mese di competenza giugno 2022, l’azienda, tramite i flussi Uniemens, dovrà comunicare la retribuzione mensile percepita dal lavoratore, calcolata in rapporto al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) effettivamente svolte, nonché neutralizzare le ore/giornate di mancata prestazione, nel mese di riferimento. Le modalità di calcolo  sono illustrate nell’Allegato n. 1.
    • obbligo di  esporre mensilmente in Uniemens il divisore orario contrattuale previsto dal CCNL di riferimento, che definirà il numero di ore medie sulla base del quale sarà determinato il valore della retribuzione oraria.

    Domanda di accesso alla prestazione integrativa della CIGS

    La circolare riepilogava le modifiche intervenute con i decreti emergenziali (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  legge 30 dicembre 2020, n. 178,  decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, inserito, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  e ricorda va come comunicato con il  messaggio n. 1336/2021:  il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica 31.3.2022 va neutralizzato:  il periodo da considerare per il calcolo della retribuzione lorda sarà dato dai dodici mesi precedenti il mese di gennaio 2020.

    ATTENZIONE :   A partire dal 24 maggio 2022, data di pubblicazione della circolare, le domande di accesso  ricadenti  nel periodo citato  dovranno essere presentate con le consuete modalità e dovranno contenere anche le coordinate bancarie di ciascun beneficiario.

    Per le istanze presentate a decorrere dal 1° aprile 2023 non rientranti nell’ambito di applicazione del citato messaggio n. 1336/2021 vedi ultimo paragrafo

    Nuova modalità di pagamento CIGS Fondo aereo

    Dopo la delibera  del Comitato amministratore e le verifiche , la Struttura territoriale INPS provvede, tramite PEC, alla notifica del provvedimento di autorizzazione con  mandato di pagamento con cadenza mensile 

    L’azienda non sarà più obbligata all’invio dei file mensili  in quanto l’ammontare per il  singolo beneficiario sarà determinato dall’Istituto mediante l’incrocio dei dati disponibili.

    In sintesi

    Adempimento

    Decorrenza

    Modalità

    Comunicazione retribuzione mensile

    Giugno 2022

    Denuncia Uniemens del mese di competenza

    Presentazione domande ex messaggio n. 1336/2021

    Data di pubblicazione della presente circolare

    Consuete modalità di presentazione, con l’aggiunta in domanda dell’IBAN relativo a ciascun beneficiario

    Presentazione domande non rientranti nell’ambito applicativo del messaggio n. 1336/2021

    Dal 1° Aprile 2023

    Termini e modalità di presentazione della domanda saranno definiti con successivo messaggio

    AGGIORNAMENTO 19 OTTOBRE 2023 

    In merito al nuovo processo di gestione dei pagamenti con la circolare 87 del 17 ottobre 2023 INPS ha chiarito alcuni profili operativi.

    Vengono in particolare ricordate le modalità con cui operare la neutralizzazione dei periodi di mancata prestazione  a decorrere dal 1° aprile 2023 per cui tornano ad applicarsi  le previsioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 95269/2016,  per il quale  il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento sono i dodici mesi immediatamente precedenti l’istanza,

    Ad evitare che il lavoratore possa subire una decurtazione del beneficio nei casi in cui non abbia prestato la propria attività lavorativa per  eventi di diversa natura (ad esempio, maternità, CIGS a zero ore, periodi prolungati di malattia),   per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative presentate a decorrere dalla data del 17 OTTOBRE  2023, il periodo di riferimento dei dodici mesi,  sarà considerato “mobile”, con la possibilità di retrocedere  la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di dodici retribuzioni mensili utili.

    Semplificazioni  domanda di accesso alla prestazione integrativa

     A decorrere dal 1° aprile 2023, all’atto della presentazione della domanda, i datori di lavoro non sono più tenuti a indicare, per ciascun lavoratore, la retribuzione lorda mensile, il numero di ore medie e gli altri dati.

    Il nuovo tracciato da allegare alla domanda è disponibile sul sito www.inps.it, scrivendo sul campo "Ricerca" le parole "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". Cliccando su "Approfondisci" > "Accedi all'area tematica", il sito permetterà di accedere come "Amministrazioni, Enti e Aziende" oppure "Intermediari e consulenti", quindi, verrà proposta la videata di accesso tramite SPID almeno di livello 2, CIE o CNS. Dopo avere terminato l'autenticazione, nel menu di sinistra si dovrà selezionare "CIG e Fondi di solidarietà"> "Invio domande assegno emergenziale".

    Da questa applicazione, nella sezione "Area di download", sarà possibile scaricare, in base alla tipologia di prestazione da richiedere, il nuovo tracciato da allegare per la trasmissione dei dati relativi a ogni singolo beneficiario

    Con il messaggio 4139 2023   sono fornite ulteriori  indicazioni per la corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, nelle ipotesi in cui per tutte le mensilità decorrenti da aprile 2022 – mese da cui è sorto l’obbligo di esposizione delle retribuzioni utili ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento – l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, presente all’interno della denuncia Uniemens individuale, sia valorizzato sempre con valore pari a zero.

    Tra le altre precisazioni viene  sottolineato che per il  calcolo della retribuzione mensile, in caso di neutralizzazione delle ore/giornate di mancata prestazione la retribuzione da esporre nel flusso Uniemens dovrà essere quella calcolata rapportando la retribuzione percepita alle ore/giornate effettivamente retribuite nel mese e moltiplicando la retribuzione oraria/giornaliera che ne deriva per il numero di ore/giornate del mese che l’interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.

  • Rubrica del lavoro

    Pensioni dicembre 2023: gli importi aggiuntivi

    Pensioni  prestazioni assistenziali di dicembre 2023 piu ricche rispetto agli ultimi anni, grazie in particolare alla sostanziosa rivalutazione resa necessaria dall'aumento dell'inflazione . Un minimo di respiro quindi per molti pensionati in particolare  quelli a piu basso reddito che questo mese  come di consueto riceveranno anche le somme aggiuntive  di fine anno  .

     Inps precisa con il messaggio 4050 del 15.11.2023 la composizione   degli assegni pensionistici e assistenziali  di dicembre per i quali si prevede oltre  all'importo ordinario

    1. il conguaglio della rivalutazione definitiva 2023 
    2. la somma aggiuntiva di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
    3. la somma aggiuntiva  2023 (c.d. quattordicesima  prevista dall’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 Seconda tranche 2023.

    Vediamo di seguito tutti i dettagli forniti dall'istituto .

    Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per l’anno 2023

    La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione  che doveva  effettuarsi, a regime, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni  2024 a partire da gennaio 2024.

    L’articolo 1 del decreto-legge n. 145/2023, tuttavia, ha previsto , in via eccezionale il conguaglio  sia anticipato al 1° dicembre 2023”.Sono interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l’anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni.

    I valori definitivi della perequazione per l’anno 2023  sono i seguenti:

    Tabella degli importi  

    fasce trattamenti complessivi

    % indice perequazione da attribuire

    Aumento del

    Importo trattamenti complessivi

    da

    a

    Importo garanzia

    Fino a 4 volte il TM

    100%

    8,100%

    2.101,52

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    2.101,52

    2.125,41

     

    2.271,74

     

    Oltre 4 e fino a 5 volte il TM

    85%

    6,885%

    2.101,53

    2.626,90

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    2.626,90

    2.692,18

    2.807,76

    Oltre 5 e fino a 6 volte il TM

    53%

    4,293%

    2.626,91

    3.152,28

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    3.152,28

    3.167,04

    3.287,61

    Oltre 6 e fino a 8 volte il TM

    47%

    3,807%

    3.152,29

    4.203,04

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    4.203,04

    4.236,09

    4.363,05

    Oltre 8 e fino a 10 volte il TM

    37%

    2,997%

    4.203,05

    5.253,80

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    5.253,80

    5.274,54

    5.411,26

    Oltre 10 volte il TM

    32%

    2,592%

    5.253,81

     

    *Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

    Importo trattamento minimo definitivo 2023

    Importi

    dal 1° gennaio 2023

    Trattamento minimo

     

    Indice di rivalutazione definitivo

    mensile

    567,94

    8,1%

    annuo

    7.383,22

    Fino a novembre era fissato a 563,73 (importo rivalutato con indice provvisorio del 7,3%)  

    Rivalutazione prestazioni assistenziali (invalidità civile, ciechi, sordi, pensione e assegno sociale)

    Il conguaglio riguarderà anche le prestazioni assistenziali con i seguenti  valori definitivi per l’anno 2023  

    Pensione di inabilità civile (invalidi totali) 316,25€ al mese

    Assegno mensile (invalidi parziali) : 316,25€ al mese 

    Assegno sociale:  507,03€ al mese.

     Nessun conguaglio verrà riconosciuto ai titolari di prestazioni non pensionistiche come 

    • indennità ponte ape sociale, 
    • assegni straordinari di sostegno al reddito, 
    • isopensione, 
    • indennità mensile per contratto di espansione). 

    Il conguaglio della maggiorazione sociale invece sarà effettuato contestualmente alle operazioni di rivalutazione per l’anno 2024.

     INPS specifica che nell'assegno di dicembre vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati  del 2023 di importo non superiore a 1.000 euro.

    Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata.

    Importo aggiuntivo 154, 94 euro

    L'importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge n. 388/2000 (V.circolare n. 68 del 20 marzo 2001) viene attribuito a oltre 346.000 beneficiari.

    L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

    Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni  elencate di seguito 

    044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).

    L’importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.

    Si ricorda che l’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:

    • se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di 1,5 volte il TM x 13 :11.074,83
    • se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 3 volte il TM x 13:  12.149,66

    Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2023 reca l’indicazione dell’importo aggiuntivo dovuto.

    Somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima). Seconda tranche

    Per i criteri di attribuzione della c.d. quattordicesima si puo fare riferimento al messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023.

    Anche per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l’elaborazione relativa al mese di luglio 2023.

    La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000 beneficiari.

    Casi particolari

    Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Sono state, inoltre, rielaborate le posizioni già scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2023 a causa dell’assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all’anno 2019.

    Sono state, inoltre, verificate le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo semestre 2023, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, è stato avviato il recupero della somma indebitamente corrisposta per l’anno 2023.

  • Rubrica del lavoro

    Bonus COVID enti bilaterali: il trattamento fiscale

    Nella risposta a interpello n. 462 del 14 novembre ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte di un Ente Bilaterale  che  attua programmi di welfare aziendale ai  lavoratori iscritti, in quanto dipendenti di «aziende iscritte e in regola con i versamenti dei contributi previsti».

    In particolare  l'Istante intende erogare:

    1. un ''Contributo per malattia di lunga durata'';
    2. un ''Bonus straordinario Covid19''.

    e specifica che :

    1.  il contributo per malattia di lunga durata, destinato a  contrastare gli effetti negativi generati dalla malattia di lunga durata, è un  contributo una tantum in misura fissa, pari a € 1.000, erogato fino a esaurimento del budget straordinario stanziato. Le domande pervenute saranno evase seguendo l'ordine cronologico di presentazione. In ragione del carattere limitato delle risorse ai fini del punteggio da assegnare in graduatoria, verrà, in subordine, assegnato un punteggio più alto ai lavoratori che si trovino in aspettativa non retribuita per malattia».
    2. Il ''Bonus straordinario Covid19'',  ' costituito da  un contributo straordinario una tantum in misura fissa, pari a € 200,00; anch'esso erogato fino a esaurimento del budget tramite  graduatoria determinata dall'ordine cronologico di ricevimento delle domande e  da un  un punteggio più alto ai lavoratori con figli a carico e , in ulteriore subordine  ai lavoratori con accesso alle forme di integrazione salariale ordinaria e straordinaria».

    Nella richiesta l'Istante sottolinea che «gli effetti negativi che ''il Bonus straordinario Covid19'' intende contrastare si sono manifestati, a danno degli iscritti all'Ente, nel periodo di emergenza cagionato dall'epidemia di Covid19, ossia tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 ma  ciò non fa venire in meno, anche successivamente a tale periodo, l'onere di adempiere ai fini assistenziali dell'ente " . Chiede se in qualità di sostituto di imposta debba applicare  la ritenuta d'acconto, posto che  verranno erogati  come misura assistenziale «a fronte di una situazione patologica (malattia o infortunio) dell'iscritto, attestata da apposita certificazione medica, e corrisposti una tantum e in misura fissa. (…) non a causa di  mancato conseguimento o dalla perdita di un redditi e non saranno legati egata  a parametri reddituali . L'ente ritiene che tali contributi non siano  riconducibile  ad alcuna delle categorie di reddito previste dall'art. 6, comma 1, TUIR, né la natura di provento sostitutivo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR»  quindi  non siano soggetti alla ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Ritenuta d'acconto sulle prestazioni assistenziali: risposta dell'Agenzia 

    Nella risposta dell'agenzia  viene ricordato innanzitutto che l'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  definisce gli ''enti bilaterali'' quali «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:(…) la programmazione di attività formative in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; (…) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento».

    In tema di prestazioni  assistenziali erogate da tali enti ai propri iscritti l'Agenzia conferma l'interpretazione proposta dell'Ente

    Ricorda in particolare che nella risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E,  e  nella risposta pubblicata il 4 ottobre 2018, n. 24   sul trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale è stato chiarito  in applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi (cfr. circolari 23 dicembre 1997, n. 326 e 4 marzo 1999, n. 55).

    Nella citata risposta è stato chiarito  ad esempio che le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all'asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n. 104 del 1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del Tuir, non rilevino ai fini fiscali.

    Alle stesse conclusioni si è pervenuti nella risposta pubblicata il 23 settembre 2020, n. 395 e nella circolare 13 maggio 2011, n. 20/E. 

    Anche  i  contributi una tantum  del caso prospettato  non sono dunque soggetti a ritenuta d'acconto.