• Lavoro Dipendente

    Dimissioni in periodo di maternità: convalida sempre necessaria

    La Corte di Cassazione nella Ordinanza 5598 del 23 febbraio 2023 ha affermato  che  le dimissioni  di una lavoratrice  nel periodo di maternità  restano sempre sospese, anche dopo la scadenza del periodo protetto,  fino al momento della convalida da parte dell'Ispettorato del lavoro. La tempistica della necessità di convalida è un aspetto molto rilevante che non era stato evidenziato  mai prima in modo cosi esplicito.

     Il caso riguardava una lavoratrice con rapporto di lavoro dipendente  nel settore terziario  che aveva dato le dimissioni durante il periodo protetto.

     La corte di appello di Roma , in parziale modifica della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'inefficacia  delle dimissioni in quanto non erano mai state convalidate  dai  servizi ispettivi del Ministero del lavoro e ha quindi  condannato i datori di lavoro al pagamento degli importi  delle retribuzioni  dal giorno delle dimissioni  fino alla data di deposito del ricorso di primo grado, 

    Il primo  giudice aveva invece ritenuto dovute le retribuzioni solo fino alla cessazione del periodo protetto di astensione per maternità fruito dalla interessata.

    Nel  ricorso in Cassazione della societa   si affermava che  la inefficacia delle dimissioni non convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, sarebbe limitata al solo periodo “protetto”, per cui una volta trascorso detto periodo le stesse sarebbero produttive della estinzione del rapporto di lavoro;  ma la Cassazione conferma che tale lettura :

    1. in primo luogo" non è sorretta dal dato testuale in quanto l’art. 55 d. Igs. citato  utilizza una formula ampia, di carattere generale, dalla quale non è in alcun modo dato inferire che la necessità della convalida sia destinata a venire meno una volta trascorso il periodo oggetto di particolare protezione"
    2. In secondo luogo sottolinea che  "occorre considerare la specifica ratio che sorregge la disposizione che è quella di salvaguardare la genuinità e la spontaneità della volontà dismissiva espressa dalla lavoratrice o dal lavoratore in un periodo particolarmente delicato, corrispondente alla gravidanza ed al primo anno di vita del bambino, contro eventuali abusi datoriali volti a viziare o condizionare in vario modo la formazione della volontà."

    In altri termini, il legislatore ha inteso evitare che la estinzione del rapporto di lavoro fosse solo formalmente riconducibile all’iniziativa del lavoratore o della lavoratrice presumendo che le dimissioni potessero essere iindotte dal datore di lavoro che approfitti di una peculiare situazione psicologica del dipendente. Per questa ragione il legislatore affida  ai servizi ispettivi ministeriali la verifica della effettività della volontà di risolvere il rapporto condizionando alla convalida l’efficacia del negozio di recesso.

    In quest'ottica  diventa  evidente, secondo i supremi giudici ,  "che la specifica finalità antiabusiva perseguita dalla norma in tema di convalida risulterebbe in larga parte vanificata"  se la protezione fosse limitata nel tempo cioè  ci fosse la possibilità  una volta trascorso il periodo protetto di rendere automaticamente efficace il recesso.

    Le conclusioni della Cassazione sono particolarmente rilevanti perché comportano  in pratica che  la lavoratrice dimissionaria nel periodo di maternità, ha diritto alla percezione delle retribuzioni (detratti gli eventuali importi già percepiti)  fino al momento della convalida ministeriale.

  • Lavoro Dipendente

    Contratti di solidarietà 2021-2022: istruzioni per gli sgravi

    Con la circolare 40 pubblicata il 5 aprile 2023 l'Inps chiarisce le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 previste per il sostegno ai datori di lavoro che hanno stipulato contratti di solidarietà  (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148.

    Le modalità  di attribuzione sono state poi modificate  dal D.I. 27 settembre 2017, n. 2 e relativa circolare operativa  del Ministero 2 2017 

    Si tratta ricordiamo della riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

    Per ulteriori informazioni sui CDS leggi Sgravi contratti di solidarieta con CIGS 

    Alla luce delle varie modifiche normative che si sono succedute nella nuova circolare 40 2023  Inps illustra  le modalità per il recupero con i flussi UNIEMENS delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 da parte delle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2022 (Allegato n. 1)

    Per  altre aziende, non indicate nell’elenco  se già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.

    Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, llistituto  sottolinea che e gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione  ferma la quale potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti

     Viene anche chiarito che l'agevolazione è incompatibile con altri benefici contributivi,  tranne che con la Decontribuzione Sud, di cui all'articolo 27 del Dl 104/2020 e all'articolo 1, comma 161, della legge 178/2020, seppure sulla contribuzione datoriale residua.

    Alle aziende ammesse verrà attribuito il codice di autorizzazione "1W".

    La scadenza per le operazioni di conguaglio è fissata al  giorno 16 del mese di luglio 2023.

  • CCNL e Accordi

    CCNL ingrosso fiori recisi ANCEF: ecco le novità del rinnovo

    E' stato firmato pochi giorni fa  dai sindacati di categoria Fisascat Cisl, Flai Cgil e UIltucs e l’Ancef, l’associazione nazionale commercio ed esportazioni fiori   il nuovo contratto nazionale per gli addetti alla lavorazione, commercio e trasporto, import ed export all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali. 

    L’accordo si applica a circa 15mila lavoratori e ha  durata quadriennale,  dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

    Di seguito analizziamo le novità sulla base del comunicato sindacale unitario e in attesa della pubblicazione del  testo, che deve prima essere  approvato dalle assemblee dei lavoratori.

    QUI il testo del CCNL 2019-2022 

    CCNL fiori recisi import export: aspetti economici 

    L’incremento salariale è stabilito in 120,00 € per il III livello, da riparametrare per gli altri livelli, corrisposto in quattro tranches: 

    • 40€ dal 1° gennaio 2023, 
    • 20€ dal 1° gennaio 2024, 
    • 30€ dal 1° gennaio 2025 e 
    • 30€ dal 1° gennaio 2026.

     Si segnalano inoltre :

    • l'obbligo di pagamento della retribuzione: entro il 10 del mese successivo a quello delle prestazione lavorativa; 
    • la novità dell' assistenza sanitaria integrativa per i Quadri: dal 2024 garantita da Quas;
    • l' indennità di mancato preavviso  ricomprenderà i ratei delle mensilità aggiuntive riferite alla durata del preavviso contrattuale.
    • per il contratto di apprendistato professionalizzante si prevede  un  limite  di 12 mesi alla  permanenza al livello più basso del sistema di inquadramento . Inoltre viene pattuita quale condizione migliorativa  l’estensione del trattamento economico di malattia già vigente per gli altri dipendenti

    CCNL fiori: Tabelle retributive 2022

    minimi retributivi  al 1.1.2022
    LIVELLO
    Parametro Paga tabellare contingenza EDR  Paga base
    Quadri 225 1955,80 529,57 10,33 2.495,70
    1S 200 1738,50 529,57 10,33 2.278,40
    1 172 1.495,12 523,55 10,33 2.029,00
    2 145 1.260,41 517,93 10,33 1.788,67
    3 132 1147,42 514,82 10,33 1.672,57
    4 118 1.025,72 511,93 10,33 1.547,98
    5 110 956,16 510,47 10,33 1.476,87
    6 100 869,25 508,16 10,33 1.387,74

     CCNL fiori: novità normative 

    L’intesa introduce soluzioni innovative in tema di:

    • flessibilità dell’orario di lavoro: in termini di ore lavorabili oltre quelle contrattuali, non potrà, in ogni caso, superare le 240 ore annue (e le 45 per singola settimana) con la garanzia di 

    maggiorazioni (10% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale e 15% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale in giornata prefestiva), della  retribuzione delle prestazioni effettuate in tale regime una volta superati i sei mesi dall’inizio del programma di flessibilità nel caso in cui, nel semestre, non siano fruiti i recuperi;

    • ferie solidali: recepite le previsioni dell’art. 24 del D.Lgs. 151/2015;
    • permessi per il diritto allo studio: nella misura di 150 ore, potranno essere fruiti anche per sostenere esami per il diploma di scuola di secondo grado e di laurea;
    • conciliazione dei tempi di vita e di lavoro:  per chi ha diritto alle misure della  L. 104/92, previste 8 ore di permesso retribuito per l’assistenza di genitori non autosufficienti

     miglioramenti del congedo parentale e  per le assenze per malattia dei figli in caso di patologie che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi  cure per problemi psicologici e disturbi dell’apprendimento;

    aspettativa non retribuita per cure salvavita: fino a 300 giorni;

    • sostegno alle lavoratrici vittime di violenza:  diritto alla riassunzione per i successivi tre anni al verificarsi della violenza per le assunte a tempo determinato e con l’innalzamento a sei mesi del periodo di astensione dal lavoro per le assunte a tempo indeterminato;
    • indennità di vestiario: dall’1 gennaio 2023 sarà riconosciuta nella misura di 30,00 € per anno solare (o stagione);

    Soddisfatti i sindacati per i  "risultati rilevanti  in una fase quanto mai complessa per il comparto e per l’intera economia nazionale"  secondo  quanto affermato dal segretario generale della federazione cislina Davide Guarini.

  • Contributi Previdenziali

    Sospensione contributi Ischia: come fare domanda

    Con la circolare 36 del 3 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni per la sospensione degli adempimenti prevista dal  decreto-legge n. 186/2022 per gli eventi meteorologici  eccezionali   verificatisi sull'Isola di Ischia. La sospensione ha la seguente durata:

    • dal 26 novembre 2022 
    • al 30 giugno 2023 

     per i soggetti con  la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

    Sospensione contributiva Ischia:  a chi spetta e come

    In particolare, destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: 

    • i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
    • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
    • i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata. 

    La sospensione  riguarda per i datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti  solo i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nel medesimo territorio.

    Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro interessati dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “7C”,

    Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovranno essere effettuati,  senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di sessanta rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. Le ulteriori istruzioni operative  verranno rese note con successivo messaggio.

    L'istituto precisa che non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

    Si ricorda che sono sospesi inoltre 

    • i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito ( ope legis, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
    • i termini sostanziali e processuali dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 (compresi i  termini di notificazione e contestazione delle violazioni e di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta)

    Sospensione contributiva Ischia: la domanda 

    I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Struttura INPS territorialmente competente, con il modello “SC100” reperibile nella sezione “Moduli” del portale www.inps.it.

    Può essere presentata un’unica domanda  anche per  diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto.

    La circolare   ricorda le specifiche scadenze sospese nel periodo citato,  e le relative istruzioni operative per le diverse categorie:

    • Datori di lavoro con dipendenti
    • Artigiani e commercianti
    • Committenti e liberi professionisti in  Gestione separata 
    •  Aziende agricole
    • lavoratori agricoli autonomi e  concedenti di terreni a Piccoli coloni e a Compartecipanti familiari
    • Datori di lavoro domestico.
  • Pensioni

    Pensioni residenti Bulgaria: nuove istruzioni

    Novità sul trattamento fiscale delle pensioni  INPS di titolari residenti in Bulgaria.Questi soggetti  hanno goduto dell'esenzione dal fisco italiano  per la   convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali, ratificata con la legge 29 novembre 1990, n. 389, e in particolare dall’articolo 16 relativo alle pensioni ( v.messaggio INPS n. 612 del 18 febbraio 2020).

    L'esenzione  era applicabile  in presenza di certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale. Tali precisazioni sono state fornite con riferimento ai pensionati della Gestione privata, dato che per i pensionati della Gestione pubblica è stato sempre considerato necessario il possesso della cittadinanza.

    L'INPS con il nuovo messaggio  1270 del 3 aprile informa che tali indicazioni devono ritenersi superate  sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate  con la  Risposta a interpello n. 244 dell’8 marzo 2023,  che ha evidenziato che: “Dall'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti.  (…)  per quel che concerne la Bulgaria, ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato”.

    Di conseguenza  l'Istituto precisa che procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione italo-bulgara 

    • sia della Gestione pubblica, 
    • che  della Gestione privata, 

    che alleghino alla relativa istanza la certificazione da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara.

    In assenza della suddetta certificazione i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione nel nostro Paese.

     Nei  casi d'incertezza sulla sussistenza dei requisiti l'istituto è tenuto ad applicare il regime interno di ritenuta, secondo le modalità previste dall’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.  Eventuali contestazioni non dovranno pervenire all’INPS e, nel caso,  saranno veicolate per competenza all’Agenzia delle Entrate

    La circolare illustra inoltre  le modalità di  ricostituzione delle posizioni pensionistiche detassate nel corso del  2023  a decorrere dal rateo mensile di giugno 2023,  con contestuale recupero delle imposte  a partire da gennaio 2023.

    Per quanto concerne, invece, le pregresse annualità  fino al  2022 – per il quale l’INPS ha già emesso la Certificazione Unica, le posizioni  interessate saranno ricondotte al rapporto diretto tra contribuente e Agenzia delle Entrate.

  • Pensioni

    Pignorabilità pensioni con soglia a 1000 euro: le istruzioni

    Il decreto Aiuti "Bis" n. 115 2022 ha previsto la sostituzione del settimo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile  che si occupa di pignorabilità delle pensioni.

    In particolare, dalla data di entrata in vigore della norma  si prevede che  le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare :

    • corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, 
    • con un minimo di 1.000 euro.

    La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

    Si  ricorda  che l'importo dell' assegno sociale  è fissato: 

    •  per il 2022 a 468,11 euro e a
    • per il 2023 a   503,27 euro, 

    per 13 mensilità.

    Con la circolare 38 del 3 aprile 2023 INPS ha pubblicato le istruzioni per l'applicazione della novità 

    Viene specificato in particolare che il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della  legge di conversione del decreto , sui procedimenti esecutivi “pendenti”.

    Per “pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata. 

    Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c.

    Pignoramento pensioni: come funziona

    In generale si ricorda che la norma del codice civile prevede che il pignoramento eseguito sulle somme oggetto dello stesso articolo in violazione dei divieti e dei limiti previsti dal medesimo e dalle speciali disposizioni di legge è (parzialmente o totalmente) inefficace; tale inefficacia è rilevata dal giudice anche  d'ufficio.

    Va sottolineato che non viene  modificato invece l'ottavo comma dello stesso articolo 545 c.p.c.  per cui resta  fermo che, per le somme accreditate – in relazione ad un trattamento previdenziale o assistenziale  su conto  bancario o postale (intestato al debitore) in data antecedente al pignoramento  (anziché nella stessa data o in data successiva), l'esclusione dal medesimo  pignoramento è riconosciuta per una fascia di importo più elevata, pari al  triplo dell'assegno sociale.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Bonus benzina 2023 dipendenti: regole e effetti in busta paga

    Il Decreto "Trasparenza prezzi carburante " n. 5/2023,  del Governo Meloni ha riproposto  l'agevolazione  per i lavoratori dipendenti  detta bonus carburante   o bonus benzina, già previsto nel 2022 dal Governo Draghi  (Decreto Ucraina 21/2022) per  sostenere il reddito dei lavoratori  in difficoltà a causa del recente innalzamento dell' inflazione.

    Si tratta della possibilità anche nel 2023  per i datori di lavoro privati  di  erogare ai dipendenti somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l'acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili  fiscalmente e deducibili per l'impresa.

    La legge di  conversione del decreto prevede la novità dell'imponibilità del bonus benzina ai fini previdenziali, che comporta anche una minore convenienza fiscale (v. ultimo paragrafo).

    In attesa delle istruzioni operative  dell'Inps rivediamo  di seguito le regole  generali e gli effetti in busta paga.

    Bonus carburante 200 euro 2023: come funziona e a chi spetta 

    Le somme o i voucher  di valore fino a 200 euro sono erogati a discrezione del datore di lavoro ai propri dipendenti, con qualsiasi contratto.

    Sono esclusi  i soggetti  assimilati ai dipendenti ovvero:

    • collaboratori coordinati e continuativi 
    • amministratori
    • tirocinanti 
    • titolari di borse di studio .

    I buoni possono riguardare tutti i carburanti per autotrazione:    benzina, gas metano, gpl , gasolio  e anche le ricariche  per veicoli elettrici.

    Sono interessati tutti i datori di lavoro privati sia imprese che lavoratori autonomi che enti pubblici economici. Sono escluse le amministrazioni pubbliche  ex articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.

    I bonus sono esenti fiscalmente e possono essere erogati ad personam, senza accordi preventivi con il lavoratore.

    Possono sostituire i premi di risultato (se previsti dalla contrattazione) e in quel caso ne seguono la disciplina.

    Sono interamente deducibili per il datore di lavoro 

    L'erogazione può avvenire dal 1 gennaio  2023 al 12 gennaio 2024 ( per il principio di cassa allargato).

    Possono  essere utilizzati dal dipendente anche successivamente a tale data.

    Bonus benzina 2023:   chiarimenti dell'Agenzia

    Sul precedente bonus erogabile nel 2022  l'Agenza delle Entrate aveva emanato le istruzioni  operative con la circolare 27-2022 e  in audizione alla Camera  a gennaio 2023 ha confermato  alcune indicazioni  non evidenti dal testo normativo,  ovvero che

    • Il valore di 200 euro va considerato aggiuntivo rispetto a quello dei fringe benefits non imponibili  fino a 258,23 euro  (ex art 51 comma 3 del TUIR)
    • dal punto di vista contabile il beneficio va evidenziato separatamente rispetto ai fringe benefits.

    Riguardo ai soggetti beneficiari la circolare dell'Agenzia  27 per il 2022 con una interpretazione letterale del testo di legge, aveva escluso categoricamente i soggetti assimilati ai dipendenti,  malgrado questo sembri contrastare con la ratio del provvedimento.

    Inoltre l'Agenzia nel documento di prassi  aveva confermato che in caso di superamento della soglia di 200 euro scatta l'imponibilità per tutta la somma e non solo per l'eccedenza, come prevede il TUIR in materia di fringe benefits.

    Anche l'Ufficio studi parlamentare nella relazione illustrativa del 19 .1.2023 predisposta  per l'iter di conversione in legge del decreto, confermando la lettura restrittiva.

    Bonus benzina e contribuzione INPS: la novità 

    In sede referente durante la conversione del decreto 5 2023 l'articolo riguardante il bonus benzina è stato modificato  con l'aggiunta della seguente specificazione:  " L’esclusione dal  concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo  periodo, non rileva ai fini contributivi"

     La modifica comporta l'imponibilità ai fini previdenziali  delle somme erogate  (la relazione tecnica  al decreto infatti  non registra variazioni  in diminuzione nelle entrate contributive). Va sottolineato  anche che l’aumento dei contributi da versare  comporterà per contro  una minore imponibilità fiscale;

    Di norma, invece, secondo  il principio di armonizzazione (articolo 51, comma 3, del Dpr 917/1986  con  rinvio all'articolo 12 della legge 153/1969) l'esclusione di determinati importi dal reddito  si riflette anche  sulla base imponibile ai fini della  contribuzione previdenziale. 

    Bonus benzina: l'impatto sullo sgravio dai contributi

    La novità ha diminuito sensibilmente la convenienza del bonus che sconta ora più del 30% di maggiori costi per i datori di lavoro. 

    Conseguenze  non trascurabili  ci sono anche per i lavoratori infatti :

    1. sulla somma, come detto, dal 10 marzo 2023  sono dovuti i contributi Inps  e inoltre 
    2. l'importo contribuisce ad innalzare la retribuzione imponibile  con possibili effetti sull'applicazione dello sgravio parziale dai  contributi IVS previsto dalla legge di bilancio, con soglie diverse :
      • Per i redditi   fino a 35mila euro lo sgravio è pari al 2%
      • per i redditi  fino a 25mila euro lo sgravio sale al 3%

    E' evidente che se il bonus comporta il superamento della soglia si avrebbe uno sconto contributivo inferiore.

    Le istruzioni INPS sullo sgravio sono state fornite con la circolare 7 del 24 gennaio 2023.

    Dubbi infine potrebbero emergere  su un possibile regime transitorio  per il periodo tra la data di pubblicazione del decreto legge , 14 gennaio 2023 e la conversione in legge del  9 marzo 2023. 

    Si attendono quindi  chiarimenti da parte dell'Istituto Previdenziale.