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Disoccupazione lavoratori rimpatriati: le regole INPS
Inps ha ricapitolato le regole da applicare per l'indennità di disoccupazione di lavoratori in caso di rientro da un Paese straniero nel messaggio 1398 2024 indirizzato alle proprie sedi territoriali, a seguito di specifiche richieste di chiarimenti.
Si fa riferimento alla legge 402/1975 che disciplina il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e viene richiamata la circolare INPS 106/2015 riguardante le domande di disoccupazione per i lavoratori italiani che rimpatriano
- da Paesi soggetti alla normativa comunitaria (Paesi Ue, Stati See – Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e Svizzera) o
- da uno Stato estero non convenzionato.
Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni.
Indennità di disoccupazione lavoratori italiani dopo lavoro all’estero
Per i cittadini italiani che dopo un periodo di i lavoro all'estero e rientrano in Italia in situazione di disoccupazione per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale è prevista l'indennità di disoccupazione calcolata sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali.
La prestazione decorre :
- dal giorno del rimpatrio, se il disoccupato ha dichiarato la disponibilità al lavoro al centro per l’impiego entro sette giorni dal rimpatrio;
- dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se è stata dichiarata tra l’ottavo e il trentesimo giorno successivi alla data del rimpatrio.
La durata massima della prestazione è di 180 giorni e il pagamento viene effettuato direttamente dall’Inps con accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale oppure tramite bonifico domiciliato presso un ufficio postale.
Disoccupazione dopo lavoro all’estero come fare domanda
Per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare i seguenti requisiti:
- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
La domanda di disoccupazione non è soggetta a prescrizione Nel caso di prima domanda la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente. Per le domande successive si deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato di almeno dodici mesi, di cui sette effettuati all’estero.
La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, in alternativa si può fare la domanda tramite il contact center o agli enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Il termine ordinario per la risposta stabilito dalla legge 241/1990 è di 30 giorni
Disoccupazione dopo lavoro in stati convenzionati con l’Italia
In base all’articolo 64 del regolamento Ce 884/2004, la persona che beneficia di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, può conservare il diritto alla prestazione, di norma, per un massimo di tre mesi, prorogabili, nel caso di alcuni Stati, fino a sei mesi.
disoccupati rimpatriati da uno Stato che applica la normativa comunitaria (Paesi UE, SEE – Islanda, Liechtenstein e Norvegia – e Svizzera) devono allegare il documento portatile U1 che riporta i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore, più tutta la documentazione che comprova l'attività lavorativa all'estero (contratto di lavoro, buste paga, ecc.).
Se la persona non è in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla struttura INPS competente all'istituzione estera.
Il trattamento di disoccupazione per i rimpatriati viene erogato quindi solo dopo avere acquisito le informazioni relative all’eventuale diritto a carico dello Stato estero interessato.
Disoccupazione in stati non convenzionati: documenti necessari
Per i lavoratori italiani che rimpatriano da uno Stati esteri privi di convenzione in tema di sicurezza sociale con l'Italia resta confermato quanto indicato nella circolare INPS 106/2015.
Nello specifico il cittadino italiano, in stato di disoccupazione e in possesso dei requisiti previsti ha diritto alla prestazione per un massimo di 180 giorni.
Alla domanda non vanno allegati i modelli U1 e U2, bensì una autocertificazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all’estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.
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No al licenziamento per scioperi in nome della sicurezza
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 6787 del 14 marzo 2024, si pronuncia in merito ad un licenziamento intimato a fronte di uno sciopero indetto da dei lavoratori per la tutela della loro sicurezza e incolumità.
Licenziamento e diritto di sciopero: il caso
Nel caso giunto al vaglio della Cassazione alcuni lavoratori avevano aderito ad uno sciopero e partecipato a manifestazioni di protesta per il miglioramento delle condizioni di sicurezza aziendali e il datore di lavoro aveva ritenuto che i danneggiamenti che ne erano seguiti costituissero giusta causa di licenziamento per abbandono del posto di lavoro.
In appello i licenziamenti venivano giudicati illegittimi per mancanza di prove sulle responsabilità individuali dei dipendenti licenziati con conseguente annullamento e obbligo di reintegra .
Veniva anche accertato che una delle motivazioni dello sciopero era collegata alla richiesta di trasferimento di un lavoratore responsabile di aggressione e e di aver portato un arma sul luogo di lavoro , che l'azienda aveva respinto.
I giudici di merito avevano affermato che la richiesta sindacale di allontanamento del lavoratore è prevista dell'art. 2087 c.c. e che i datore di lavoro non puo valutare le motivazioni di uno sciopero ma solo le modalità con cui si realizza veniva escluse violazioni in quanto di danneggiamenti non avevano riguardato la capacità produttiva dell'azienda ma solo alcuni beni di produzione aziendale.
La sentenza: il datore di lavoro non ha voce sulle motivazioni dello sciopero
Nella sentenza la Cassazione richiama l'art. 40 Cost sul diritto di sciopero che è attribuito ai lavoratori e precisa, vista la mancata realizzazione di una precisa disciplina legislativa in materia, che , in linea generale,
- lo sciopero consiste in un'astensione dal lavoro decisa dai lavoratori per la tutela di qualsiasi interesse collettivo che incida sui rapporti di lavoro;
- sono vietate le forme di attuazione con modalità delittuose, cioè lesive dell'incolumità e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende.
- non sono rilevanti le valutazioni sulla fondatezza delle ragioni né la mancanza di preavviso
- è costitutivo dello sciopero il fatto di creare un danno al datore di lavoro ed è illegittimo solo il comportamento che pregiudichi irreparabilmente la capacità produttiva dell'azienda.
Nello specifico la Corte considera legittima la richiesta di piena tutela della sicurezza sul luogo di lavoro a fronte di comportamenti pericolosi del soggetto che si chiedeva di allontanare e giudica non rilevanti i danni prodotti dalla manifestazione in quanto non lesivi della produttività aziendale.
Ha confermato in oltre la valutazione del giudizio di merito in relazione alle mancate prove sulle responsabilità individuali dei lavoratori per cui respinge il ricorso dell'azienda in quanto i licenziamenti impartiti come punizione collettiva per l'esercizio del diritto di sciopero in assenza di giusta causa o giustificato motivo risultano illegittimi.
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Prestazioni INAIL ai cittadini/e moldavi: le istruzioni
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023 la Legge n. 94 dell'11 luglio con la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. L'accordo è entrato in vigore il 26 luglio 2023 e ha durata illimitata.
Con la circolare 9 del 11 aprile 2024 anche INAIL fornisce le proprie indicazioni e riepiloga le previsioni , riprendendo anche la circolare INPS N. 2 2024 sullo stesso tema.
Accordo Italia-Moldova: campo di applicazione e prestazioni escluse
Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l'accordo ricomprende
a) le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Inps;
b) le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall'Inail.
Per la Repubblica di Moldova, l’Accordo si applica :
- alla pensione per limite d'età,
- alla pensione di disabilità causata da una malattia generale,
- alla pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale e
- alla pensione per i superstiti.
Restano, invece, escluse dal campo di applicazione dell’intesa bilaterale le seguenti prestazioni:
- – per l'Italia: l'assegno sociale e le altre prestazioni non contributive di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali l'Italia richiede il requisito della residenza in Italia2;
- – per la Moldova: le pensioni speciali, le pensioni anticipate per limite di età e gli assegni sociali.
- In materia di esportabilità delle prestazioni, l’Inail provvederà a erogare ai lavoratori aventi diritto le prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o da malattie professionali, senza limitazioni e restrizioni.
Prestazioni economiche INAIL: esportabilità e presentazione domande
La circolare precisa che l'articolo 4 dell’Accordo prevede l'esportabilità delle prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono o dimorano in Italia.
I lavoratori beneficiari di rendite e di altre prestazioni in denaro erogate dall’Inail e residenti in Moldova continuano a beneficiare delle medesime prestazioni, senza limitazioni.
Le domande di prestazioni italiane relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate, per il tramite dell’istituzione competente moldava, CNAS, all’Inail. L’istituzione competente moldava procederà senza indugio a trasmettere all’Inail le domande e le relative informazioni, unitamente ai documenti rilevanti
Ugualmente, le domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni moldave possono essere presentate dai residenti in Italia all'istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle Strutture territoriali dell'Inail che le trasmettono allo CNAS.
Accordo Italia Moldova Esami medici per prestazioni INAIL
In tema di accertamenti medici , come da linee guida dell’Istituto in materia di visite e altri accertamenti medico-legali nei confronti di assicurati residenti all'estero (cfr Circolare Inail 13 maggio 2013, n. 25) l'accordo prevede che per eventuali prestazioni che richiedano esami medici questi vengono effettuati dall'istituzione del luogo di residenza e/o dimora su richiesta e a spese dell'istituzione competente dell'altro Stato.
Nel caso in cui l'esame medico venga effettuato anche nell'interesse dell'istituzione del luogo di residenza o dimora della persona interessata, questa istituzione ne sostiene le spese e provvede a trasmettere l’esame medico all'istituzione dell'altra Parte.
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Gestione separata per architetti e ingegneri: novità dalla Corte costituzionale
La sentenza n. 55/2024 della Corte Costituzionale rappresenta un punto significativo per gli ingegneri e gli architetti riguardo all'iscrizione alle gestioni previdenziali.
In particolare si afferma l'illegittimità costituzionale della norma che impone sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata INPS per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (15 luglio 2011) contenuta al comma 12 dell’art. 18 del DL 98/2011.
La questione al vaglio della Corte Costituzionale
La questione era stata posta con l'ordinanza del 24 luglio 2023 dalla Corte di cassazione, sezione lavoro in riferimento all’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111,nella parte in cui non prevede esenzione dalle sanzioni per l’omessa iscrizione, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, degli ingegneri e architetti, che non potessero iscriversi alla propria Cassa previdenziale Inarcassa, in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, per effetto del divieto di cui all’art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e quindi obbligati alla Gestione separata INPS.
Veniva illustrato in particolare il caso dell’obbligo di un professionista di iscriversi presso la Gestione separata INPS e di versare i relativi contributi, in relazione all’attività libero-professionale di ingegnere svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente, per il quale era stato condannato al pagamento delle sanzioni per evasione contributiva
La giurisprudenza di legittimità a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 dicembre 2017, n. 30344) aveva statuito che gli ingegneri e gli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di lavoro subordinato e che non possano conseguentemente iscriversi alla Cassa previdenziale di categoria, fossero comunque tenuti ad iscriversi alla Gestione separata costituita presso l’INPS
Con sentenza n. 238 del 2022 la suprema Corte aveva anche evocato il problema della tutela dell’affidamento scusabile, riposto dai professionisti sull’interpretazione restrittiva accolta dalla giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del citato art. 18, comma 12, limitandone pero l'applicabilità «unicamente un periodo successivo alla norma di interpretazione autentica».
La cassazione nel rimettere alla Consulta evidenzia che anche per i contributi relativi ad un periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa, possa essere garantita la tutela dell’affidamento, eventualmente da assicurarsi mediante l’esonero del professionista dal pagamento delle sanzioni.
Gestione separata per architetti e ingegneri: la sentenza della Consulta
La Corte costituzionale nella recente sentenza riconosce il legittimo affidamento dei professionisti che, basandosi sull'interpretazione giurisprudenziale restrittiva precedente, avevano omesso di iscriversi alla Gestione separata INPS.
La Corte ha considerato dunque ingiusta la situazione in cui ingegneri e architetti, a causa di impegni professionali multipli, potevano trovarsi contemporaneamente iscritti a forme di previdenza obbligatoria diverse da Inarcassa, come ad esempio la cassa previdenziale per lavoratori dipendenti (gestita dall'INPS) e per la confusa situazione normativa e interpretazioni giurisprudenziali potevano essere soggetti all'applicazione di sanzioni per l'omessa iscrizione alla Gestione separata dell'INPS per periodi precedenti alla chiarificazione della normativa.
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Enti bilaterali: nuova convenzione INPS per la riscossione
Inps ha pubblicato nel messaggio n. 1399 dell'8 aprile 2024, la nuova convenzione e ll modello di richiesta di convenzionamento per la riscossione dei contributi per gli Enti Bilaterali, Fondi, Casse da parte dei datori di lavoro ai fini del finanziamento degli stessi enti.
L'adesione ha durata fino al 2026.
Nel messaggio l'istituto ricorda che il servizio di riscossione è soggetto a ad un onere a carico degli enti che viene aggiornato con la nuova convenzione e a questo proposito chiarisce le modalità di addebito delle trattenute e le modalità di richiesta.
Enti bilaterali: oneri di riscossione e modalità riversamento
- per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, la trattenuta del 2 per cento sarà applicata sulle somme mensilmente riscosse sino a concorrenza di un importo pari al costo annuo di gestione (1.902,00 euro) sommato all’importo del costo rimborsato dall’INPS all’Agenzia delle Entrate. Tale importo “limite” sarà comunicato a ogni Ente all’atto della pubblicazione della circolare relativa alle istruzioni per l’operatività
- per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto non è in possesso di dati storici l’accantonamento del 2 per cento verrà effettuato su tutti i versamenti mensili. Non appena disponibili i dati storici, l’Istituto provvederà a comunicare l’importo della soglia annua dell’accantonamento per l’anno successivo.
- nel caso in cui l'organizzazione interna degli Enti preveda un riversamento delle somme riscosse dall’INPS per loro conto a livello territoriale , le implementazioni delle procedure informatiche necessarie saranno valutate ai fini della revisione dei costi
- Per gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse che hanno la necessità di distribuire il riversamento mensile su più IBAN, il criterio discriminante è rappresentato dalla Struttura territoriale INPS indicata dal datore di lavoro sul modello F24 all’atto del versamento. Questo criterio consente al soggetto convenzionato di gestire la destinazione degli importi a esso riversati dall’INPS, fornendo ai datori di lavoro le opportune indicazioni.
- L’Istituto metterà a disposizione dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa tutti i dati necessari a effettuare una corretta riconciliazione contabile tra i flussi in entrata e le somme effettivamente riversate dall’Istituto all’esito delle trattenute effettuate a copertura dei costi.
L’INPS procederà al riversamento solo dopo avere proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa , attraverso la procedura DURC on line
Convenzione INPS Fondi bilaterali : richieste di adesione
La Convenzione siglata dall’INPS con l’Ente Bilaterale, il Fondo o la Cassa avrà efficacia dal 90° giorno successivo alla sottoscrizione. L’avvenuta effettuazione degli adempimenti saranno comunicate con una specifica circolare attuativa.
La Convenzione sottoscritta avrà validità fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata per una sola volta per un ulteriore triennio.
Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse interessati potranno inviare istanza con il modello allegato al messaggio (Allegato n. 2) :
- alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni al seguente indirizzo PEC: [email protected] e anche per conoscenza,
- alla seguente casella e-mail: [email protected].
Gli Enti Bilaterali, i Fondi o le Casse che usufruiscono dell’attuale servizio dell’Agenzia delle Entrate dovranno formulare l’istanza entro e non oltre 60 giorni dalla data del messaggio, quindi entro il 7 giugno 2024.
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Reato la mancata risposta all’ Ispettorato del lavoro
Con la sentenza 5992 del 12.2.2024 la Cassazione torna sul tema della mancata risposta a richieste di informazioni effettuate dall'ispettorato del lavoro e ribadisce che l'omissione da parte del datore di lavoro costituisce reato ex art. 4 della legge n. 628/1961 sia per dolo che per colpa.
Si ricorda che in materia si era già espressa pochi anni fa specificando le modalità di calcolo deI termine di prescrizione per una violazione simile .
Vediamo di seguito i dettagli sui due casi.
Reato di mancata risposta a richiesta via pec dell’INL
Il caso riguardava l'amministrazione unico di una società che a seguito di richieste dell'ispettorato del lavoro prima via Pec e poi tramite raccomandata, non aveva fornito la documentazione richiesta, inerente i rapporti di lavoro instaurati con una dipendente, impedendo di fatto lo svolgimento dell'attività di vigilanza.
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale al pagamento di una ammenda di 300 euro ( con pena sospesa ai sensi dell'art. 164, comma primo, cod. pen.), e ricorreva in Cassazione .
Nella difesa affermava di non essere venuto a conoscenza delle richieste avanzate dall'Ispettorato del Lavoro in quanto la raccomandata giunta in data 23 settembre 2020 era stata consegnata al portiere dello stabile, e non era stata poi inviata la c.d. raccomandata informativa, contenente l'avviso di deposito, contrariamente a quanto considerato obbligatorio da una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione.
Inoltre l'invio precedente a una casella di posta elettronica certificata non aveva , in quanto era stata sottoposta a sequestro nell'ambito di un altro procedimento penale concernente reati tributari a far data dal 15/07/2020 e comunque inoltrata alla società – e non all'amministratore e rappresentante legale.
La Cassazione nella sentenza evidenzia invece come l'esame dei fatti sia emerso che il ragioniere della società aveva affermato dì essere venuto a conoscenza della richiesta, proveniente dall'Ispettorato del lavoro via Pec alla società, ma tuttavia di non aver mai esibito la documentazione richiesta
poiché essa si trovava in locali non più in possesso della società.
Ciò dimostra che il rappresentante legale, amministratore unico della società, era pienamente nella condizione di conoscere la richiesta dell'INL e avrebbe potuto e dovuto semplicemente fornire risposta circa l'impossibilità di fornire la documentazione , spiegandone le ragioni.
Si evidenzia dunque perlomeno la violazione del dovere di diligenza dell'amministratore.
La Suprema Corte precisa infatti che il reato ha natura di contravvenzione per la quale rilevano sia il dolo che la colpa, che sono titoli soggettivi dell’imputazione.
Reato di mancata risposta a INL: la prescrizione
Nella sentenza 43702/2019 della Corte di Cassazione era stato inoltre affermato che la mancata risposta a richieste di informazioni da parte dell'Ispettorato del lavoro a seguito di accertamenti è reato "permanente" con termini di prescrizione prolungati ovvero che decorrono dalla data della sentenza di primo grado, non dal momento della commissione del reato stesso .
Il caso riguardava il legale rappresentante di una società di capitali, che aveva omesso di consegnare alla Direzione territoriale del lavoro notizie e documenti che gli erano stati legalmente richiesti in data 6 settembre 2013; anch' egli condannato alla relativa pena pecuniaria prevista dall'articolo 4 della legge 628/1961 . La sentenza di primo grado aveva specificato che per il reato la prescrizione sarebbe scattata a novembre 2019 mentre la difesa nel ricorso in Cassazione affermava che il reato era già prescritto al 26 settembre 2018, a cinque anni dal termine per la consegna della documentazione richiesta, decorso inutilmente.
La Cassazione rigetta il ricorso e conferma l'interpretazione dei giudici di merito in tema di prescrizione di questo reato.
Si sottolinea che il reato si realizza in due forme:
- forma “commissiva”, quando il destinatario della richiesta, risponda con notizie o informazioni e documentazione diverse da quelle richieste, o
- in forma “omissiva” quando viene omessa la risposta
In questo secondo caso i giudici della Suprema corte affermano che si configura un reato permanente, che si protrae fino a quando non intervenga il soddisfacimento della richiesta oppure fino alla notificazione del decreto penale di condanna ovvero fino alla sentenza di primo grado, ed è solo da quella data che scattano i termini per la prescrizione.
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Pensione Vigili del fuoco: le novità dal 2024
Con la circolare 54 del 4 aprile 2024 INPS riepiloga le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in tema di trattamento pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e fornisce le istruzioni operative , condivise con il Ministero del lavoro, in particolare sull'incremento della base pensionabile.
Viene inoltre preannunciato un prossimo messaggio riguardante l’indennità di buonuscita (TFS).
Pensione vigili del fuoco 2024: aumenti periodici della base pensionabile
L’articolo 1, comma 98, della legge 234/2021, prevede l’attribuzione a tutto il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile, di aumenti periodici da calcolarsi sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento.
In particolare, con riferimento al trattamento pensionistico, l’incremento della base pensionabile opera nella misura
- del 2,5% dal 1° gennaio 2022,
- del 5% dal 1° gennaio 2023,
- del 7,5% dal 1° gennaio 2024,
- del 12,5% dal 1° gennaio 2027 e
- del 15% dal 1° gennaio 2028.
Pertanto, per le anzianità di servizio maturate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio viene trasformato in un incremento figurativo pari alla relativa percentuale in relazione all’anno di riferimento (dal 2,5% al 15%).