• Sicurezza sul Lavoro

    Emergenza Caldo: le ordinanze regionali di divieto lavoro 2025

    L’ondata di calore che sta colpendo l’Europa in questi giorni sta determinando condizioni di rischio elevato anche in Italia, con temperature estreme già registrate a fine giugno. 

    In questo scenario climatico sempre più instabile ed estremo, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, soprattutto nei settori a forte esposizione solare e sforzo fisico, diventa una priorità.

    Vediamo le misure da adottare e le Regioni che hanno disposto l'eventuale  sospensione del lavoro nelle ore piu calde della giornata.

    Le misure contro il rischio caldo: per quali lavori

    Per evitare i rischi per la salute dei lavoratori legati allo stress termico e ai colpi di calore i datori di lavoro possono fare riferimento alle raccomandazioni dell'INAIL

    Tra le buone prassi per mitigare gli effetti del caldo estremo,  si evidenziano:

    • Anticipazione dell’orario di inizio turno
    • Aumento delle pause in aree ombreggiate
    • Accesso costante ad acqua potabile
    • Rotazione dei lavoratori

    Per i casi di caldo estremo le Regioni italiane stanno adottando anche  quest'anno le ordinanze con cui  viene  disposta la sospensione delle attività lavorative nelle fasce orarie più critiche – dalle ore 12:30 alle 16:00 – per alcune categorie professionali, tra cui:

    • Settore agricolo e florovivaistico
    • Attività forestali
    • Cave e cantieri stradali
    • Edilizia e attività manuali ad alta esposizione solare
    • Logistica

     nei soli giorni in cui il sistema Worklimate dell’INAIL segnala un rischio elevato per stress da calore;

    nel paragrafo seguente la tabella di dettaglio

    Si ricorda che per le sospensioni delle attività lavorative puo essere richiesta la cassa integrazione con causale EONE "Eventi meteo non evitabili" o CISOA in agricoltura  Qui le istruzioni fornite dall'INPS 

    Regioni con Ordinanze Attiva di sospensione del lavoro e settori di attività

    Di seguito le Regioni che, alla data attuale, hanno  emanato ordinanze specifiche a tutela dei lavoratori esposti a temperature eccessive.

    Per un aggiornamento in tempo reale si consiglia di verificare il portale della propria regione 

    Regione Fascia oraria vietata Periodo di validità Settori interessati Note Lazio 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave, logistica, rider Divieto esteso ai rider; applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Sardegna 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Abruzzo 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, attività affini Ordinanza in vigore; discussione in corso per estendere il divieto ai rider. Lombardia 12:30 – 16:00 Fino al 15/09/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate; escluse attività urgenti e di pubblica utilità. Emilia-Romagna 12:30 – 16:00 Fino al 15/09/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, logistica Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Toscana 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Calabria 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, attività affini Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Basilicata 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Puglia 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Campania 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Liguria 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Marche 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Molise 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Veneto Raccomandazione – Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Raccomandazione ai datori di lavoro di limitare o evitare le attività lavorative nelle ore più calde. Sicilia 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Divieto nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate. Umbria 12:30 – 16:00 Fino al 31/08/2025 Agricoltura, florovivaismo, edilizia, cave Applicazione nei giorni con rischio "alto" secondo Worklimate.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento e legge 104: obbligo di repechage personalizzato

    Con la sentenza n. 18063 del 3 luglio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – si è espressa in merito al licenziamento di un lavoratore beneficiario della legge 104/1992, avvenuto a seguito della soppressione del posto di lavoro e del rifiuto del dipendente di accettare una ricollocazione con diversa articolazione oraria.

     Il lavoratore, da vent’anni in azienda, aveva sempre prestato servizio con un orario a ciclo continuo e beneficiava dei permessi previsti dalla legge 104 per assistere la moglie con disabilità grave.

    Il datore di lavoro, a fronte della soppressione della posizione occupata, gli aveva offerto un impiego alternativo come carrellista nel reparto spedizione, ma su doppio turno, rifiutata dal dipendente per incompatibilità con le esigenze di assistenza. 

    In prima istanza, il Tribunale aveva annullato il licenziamento, ma in secondo grado la Corte d’Appello di Bologna aveva ritenuto legittimo il recesso dell'azienda, affermando che l’azienda avesse assolto all’obbligo di repêchage e che il rifiuto del lavoratore fosse ingiustificato

    L’intervento della Cassazione: errori nella valutazione del repêchage

    La Cassazione ha ribaltato la sentenza della Corte d’Appello, accogliendo due dei motivi di ricorso presentati dal lavoratore: l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) e la mancata pronuncia sulla domanda di licenziamento discriminatorio (art. 112 c.p.c.). 

    In particolare, è stato ritenuto erroneo non considerare che,  come evidenziato dagli atti di causa e dal Libro Unico del Lavoro (LUL), l’azienda aveva successivamente assunto altri dipendenti anche con l’orario richiesto dal lavoratore, dimostrando l’esistenza di soluzioni alternative alla cessazione del rapporto.

    Secondo la Suprema Corte, il datore di lavoro è tenuto – in forza del principio di buona fede e correttezza e ai sensi dell’art. 2103 c.c. – a ricollocare il lavoratore anche in mansioni inferiori, qualora queste siano compatibili con le sue capacità e con l’organizzazione aziendale vigente. Tale obbligo risulta ancora più stringente nei confronti di lavoratori che fruiscono dei benefici previsti dalla legge 104/1992. La Corte ha anche richiamato i principi costituzionali a tutela del lavoro (artt. 4, 35 e 41 Cost.) e la giurisprudenza consolidata secondo cui il licenziamento deve essere sempre considerato una “extrema ratio”.

    Conclusione: illegittima la mancata verifica di possibile demansionamento

    La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia correttamente verificato se fosse davvero impossibile una ricollocazione del dipendente in mansioni compatibili con l’orario a ciclo continuo. Il fatto che altri lavoratori siano stati successivamente assunti con tale regime orario, e che lo stesso fosse ancora in uso in vari reparti aziendali, dimostra che l’opzione era praticabile e andava valutata attentamente.

    Inoltre, la Corte ha censurato il mancato esame della domanda relativa alla natura discriminatoria o comunque illecita del licenziamento, ritenendo sufficiente la sua riproposizione da parte del lavoratore nella memoria di costituzione in appello.

    Alla luce di tali considerazioni, la sentenza della Corte d’Appello di Bologna è stata cassata con rinvio ad altra sezione, che dovrà riesaminare la vicenda considerando il principio per cui il repêchage, soprattutto in presenza di lavoratori tutelati dalla legge 104/1992, non può limitarsi a una proposta standard, ma deve essere concreto, documentato e calibrato anche sulle esigenze di cura e assistenza familiare del dipendente.

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  • Lavoro Dipendente

    Licenziamenti collettivi: cosa prevede la normativa europea

    Una sentenza della Corte di Giustizia chiarisce i limiti della direttiva 98/59/CE nei casi di lavoratori messi a disposizione da imprese esterne ai fini del calcolo complessivo dei dipendenti in una procedura di licenziamento collettivo. Ecco il caso e le motivazioni della sentenza C -419/24  del 19 giugno 2025.

    Il contesto del caso: lavoratori esterni e licenziamento collettivo

    La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata recentemente chiamata a pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di cassazione francese, relativa all’interpretazione dell’art. 1, par. 1, lett. a) della direttiva 98/59/CE sui licenziamenti collettivi. 

    Il caso trattato nella causa  C 419 2024 nasce da una controversia tra una società francese del settore alberghiero e una lavoratrice licenziata nel quadro di una procedura collettiva avviata a seguito della chiusura temporanea della struttura ricettiva per ristrutturazione.

    In particolare, la questione ruotava attorno al numero complessivo di dipendenti da considerare per valutare se vi fosse l’obbligo di predisporre un piano di salvaguardia dell’occupazione, previsto dalla normativa francese per le imprese con almeno 50 dipendenti che intendano licenziare almeno 10 lavoratori in 30 giorni.

     Il nodo interpretativo riguardava il computo, ai fini del raggiungimento della soglia, anche dei lavoratori messi a disposizione da una  società esterna  presenti stabilmente nei locali dell’albergo.

    L’inquadramento giuridico e la posizione delle parti

    La direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 stabilisce le regole minime comuni tra gli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, con particolare attenzione alla procedura di consultazione e informazione dei rappresentanti dei lavoratori. Tuttavia, non prevede alcun obbligo di predisporre piani specifici per la salvaguardia dell’occupazione. La normativa francese invece, in particolare l’articolo L.1233-61 del Code du travail, stabilisce tale obbligo per imprese con almeno 50 dipendenti e licenziamenti consistenti.

    La Corte d'appello francese aveva annullato il licenziamento perché la società datrice non aveva incluso, nel calcolo dell'organico, gli 11 lavoratori della società esterna operanti da lungo tempo nell'albergo. La Corte di cassazione ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia se, ai sensi della direttiva europea, tali lavoratori potessero essere considerati abitualmente impiegati presso l’impresa utilizzatrice.

    Secondo la società, i lavoratori esterni non potevano essere computati, in quanto non potevano essere oggetto del licenziamento né beneficiari del piano di salvaguardia. 

    Di diverso avviso la Corte d’appello, che li ha considerati come parte della forza lavoro effettiva dell’impresa.

    La decisione della Corte di Giustizia e le sue implicazioni

    Con la sentenza del 19 giugno 2025 nella causa C-419/24, la Corte ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale, stabilendo che la direttiva 98/59/CE non trova applicazione in un caso come quello descritto. La Corte ha chiarito che tale direttiva non impone alcun obbligo specifico in merito alla predisposizione di piani di salvaguardia dell’occupazione e che, di conseguenza, le disposizioni nazionali che impongono tale onere restano di esclusiva competenza degli Stati membri.

    La decisione si fonda su un principio consolidato: le norme dell’Unione si applicano solo se la situazione oggetto della controversia rientra nel loro ambito. La direttiva 98/59/CE, che armonizza solo parzialmente le procedure di licenziamento collettivo, non prevede criteri rigidi per il calcolo della soglia di dipendenti né obbliga alla predisposizione di piani di tutela, lasciando ampia discrezionalità alla legislazione nazionale. In questo quadro, l’art. L.1233-61 del codice del lavoro francese si configura come una norma più favorevole ai lavoratori, pienamente lecita ma autonoma rispetto alla normativa europea.

    In definitiva, la Corte non si è espressa nel merito della definizione di “lavoratore abitualmente occupato”, ma ha rinviato ogni valutazione al giudice nazionale. 

     Si ribadisce il principio secondo cui le direttive europee non possono essere invocate per valutare disposizioni nazionali che impongono obblighi ulteriori rispetto al quadro armonizzato. La disciplina francese sul computo dei lavoratori esterni e sull’obbligo di elaborare un piano di salvaguardia resta, dunque, esclusiva prerogativa del legislatore nazionale.

  • Inail

    Tecnici radiologi e medici radiologi prestazioni INAIL 2025 : le istruzioni

    E' stato pubblicato  il 16 maggio 2025 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro  il decreto 59  del 24 aprile  con la definizione della retribuzione convenzionale  per il 2025  ai fini della determinazione dei nuovi importi delle prestazioni economiche erogate dall’Inail per  tecnici radiologi e allievi esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive che avranno decorrenza dal 1 luglio 2025  con le misure riportate nel paragrafo successivo 

    Il 28 maggio è apparso anche il decreto del 24 aprile 2025  sulla  retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025,

    In data 4 luglio INAIL ha pubblicato le consuete circolari di istruzioni.(v. ultimo paragrafo).

    Retribuzioni convenzionali 2025 tecnici radiologi

     Sulla base della legge 4 agosto 1965 n. 1103, recante “Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica” e, in particolare, l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica”, il quale, al comma 1, prevede che "La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite è fissata, annualmente (…) in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica", le retribuzioni convenzionali  dal 1 luglio  2025 sono le seguenti:

    Anno Retribuzione convenzionale
    Anno 2016 e precedenti 29.370,51 €
    Anno 2017 29.611,96 €
    Anno 2018 30.134,54 €
    Anno 2019 29.917,09 €
    Anno 2020 30.004,82 €
    Anno 2021 – 2025 30.620,24 €

    Retribuzioni convenzionali e rivalutazione INAIL per medici esposti a radiazioni

    La retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025,   è stabilita nella misura di euro 66.866,83

    Le  medesime prestazioni economiche in corso di  godimento sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione dell’1,008.

    Le istruzioni INAIL circolari 41 e 42 del 4.7.2025

    La Circolare n. 41/2025  sulla rivalutazione delle prestazioni per i medici esposti a radiazioni comunica  ni particolare  che le  Sedi INAIL procederanno alla liquidazione d’ufficio con i modelli standard di comunicazione (170/IMec e 171/IMec), prevedendo aggiornamenti anagrafici entro 15 giorni dalla ricezione.

    La Circolare n. 42/2025 riguardante la rivalutazione delle prestazioni economiche e la determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e per gli allievi dei relativi corsi, precisa che , la liquidazione delle prestazioni avverrà d’ufficio nel rateo di rendita di agosto 2025, accompagnata da apposita comunicazione tramite i modelli INAIL. Le eventuali variazioni anagrafiche dovranno essere comunicate tempestivamente per l’aggiornamento degli archivi informatici. 

  • Lavoro Dipendente

    Congedo parentale 2025: istruzioni e verifica dei periodi utilizzati

    La circolare INPS n.95 del 26. maggio ha fornito le istruzioni dettagliate per la fruizione dell'ulteriore mese di congedo parentale facoltativo con indennità innalzata all' 80% (invece che 30)  come previsto dall' ultima legge di bilancio. 

    L'istituto ha comunicato nel messaggio 2078 2025 che è stata attivata una funzionalità che consente il controllo dei periodi di congedo  richiesti,   utilizzati  o indennizzati  per consentire una facile pianificazione da parte dei genitori. 

    Ecco i dettagli nei paragrafi seguenti.

    Indennità congedo 80%: a chi spetta – tabella sintetica ed esempi

    A partire dal 2025, i genitori lavoratori dipendenti che usufruiscono del congedo parentale entro i 6 anni di vita del bambino (o 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento) possono beneficiare di un'indennità più alta. La nuova legge prevede che per tre mesi in totale, anche non consecutivi, il congedo parentale sia retribuito all’80% dello stipendio.

     I tre mesi all’80% non sono aggiuntivi rispetto ai 10/11 mesi complessivi già previsti per il congedo parentale, ma rappresentano solo un aumento della retribuzione per tre di questi mesi. I tre mesi retribuiti meglio possono essere divisi tra i due genitori o utilizzati da uno solo, e valgono anche se il congedo viene preso a ore, a giorni o in modalità continuativa.

    La misura si applica solo ai lavoratori dipendenti: sono esclusi i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione separata INPS. 

    Inoltre, è necessario che il congedo di maternità o paternità sia terminato dopo determinate date (31 dicembre 2023 o 31 dicembre 2024) per poter accedere all' indennità piu alta. vedi tabella sotto .

    In generale, il diritto all’80% spetta solo se si ha un lavoro dipendente al momento della richiesta del congedo. Le amministrazioni pubbliche gestiscono direttamente questi congedi per i propri dipendenti.

    In sintesi:

    Mese di congedo parentale Indennità Decorrenza Condizioni
    1° mese 80% della retribuzione Dal 1° gennaio 2023 Genitore dipendente con fine maternità/paternità dopo il 31/12/2022
    2° mese 80% della retribuzione Dal 1° gennaio 2024 Genitore dipendente con fine maternità/paternità dopo il 31/12/2023
    3° mese 80% della retribuzione Dal 1° gennaio 2025 Genitore dipendente con fine maternità/paternità dopo il 31/12/2024
    Ulteriori 6 mesi 30% della retribuzione Regime vigente Indipendente da reddito
    Ultimi 2 mesi 0% (salvo basse soglie di reddito) Regime vigente Possibile indennità se reddito basso

    Riportiamo due dei 4 esempi forniti dalla circolare:

    Esempio A) – Figlio nato il 20 novembre 2024;

    – la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 20 febbraio 2025;

    – il padre fruisce di due mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025.

    I mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025 sono indennizzati all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023 e 2024) in quanto il mese dal 21 novembre 2024 al 20 dicembre 2024 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2023 e il mese dal 21 dicembre 2024 al 20 gennaio 2025 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2024 per il periodo dal 21 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 e nella previsione della legge di Bilancio 2025 per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 20 gennaio 2025 che ha elevato l’indennità di congedo parentale dal 60% all’80% per tutti i periodi fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

    Ai genitori residua un ulteriore mese di congedo parentale indennizzabile all’80% (introdotto dalla legge di Bilancio 2025), da fruire entro il compimento di 6 anni di età del figlio, in quanto, il figlio è nato prima del 1° gennaio 2025 e la madre termina il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2024.

    Esempio B)   – Madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2024 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2025;

    – il padre lavoratore dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 di cui due mesi indennizzati all’80% della retribuzione (come previsto dalle leggi di Bilancio 2023 e 2024) e un mese indennizzato al 30% della retribuzione, in quanto l’ulteriore mese di congedo indennizzabile all’80%, previsto dalla legge di Bilancio 2025, è fruibile solo a decorrere dal 1° gennaio 2025;

    – il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2025 al 9 febbraio 2025.

    Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel corso dell’anno 2025 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo nei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’art. 34 del T.U.). Il padre ha fruito dei suoi tre mesi non trasferibili all’altro genitore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024.

    La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, può fruire dell’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80%, di cui alla legge di Bilancio 2025 entro i 6 anni di vita del figlio.

    Congedo parentale: come si richiede?

    La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

    –    tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;

    –    tramite il Contact center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

    –    tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

    Nuovo servizio Contatore congedo parentale

    Dal 30 giugno 2025 è attiva, all’interno del servizio online “Domande di maternità e paternità”, la nuova funzionalità “Consulta contatori congedo parentale”. Il servizio consente ai genitori di verificare in autonomia i periodi di congedo parentale richiesti e autorizzati, con o senza indennità, riferiti a figli nati, adottati o affidati negli ultimi 12 anni.

    La funzione è stata introdotta per agevolare il calcolo e la pianificazione dei periodi di astensione dal lavoro per la cura dei figli, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il sistema consente di consultare:

    • il totale dei periodi di congedo parentale richiesti,
    • i giorni riconosciuti con indennità,
    • i giorni riconosciuti senza indennità.

    È inoltre disponibile il dettaglio dei periodi accolti, respinti o ancora in lavorazione. La funzionalità non restituisce risultati per figli che abbiano superato i 12 anni di età (o maggiorenni in caso di adozione/affidamento da oltre 12 anni), in quanto non sussiste più il diritto al congedo parentale.

    Modalità di accesso e utilizzo

    Il servizio è disponibile al seguente link: Domande di maternità e paternità – INPS

    • Una volta effettuato l’accesso, è possibile:
    • selezionare il figlio di riferimento,
    • consultare il totale dei giorni fruiti (con e senza indennità),
    • accedere al dettaglio tramite il pulsante “Dettaglio periodi”,
    • applicare filtri personalizzati,
    • visualizzare le domande presentate e lo stato della lavorazione.

    Congedo parentale: limiti individuali e di coppia

    La funzione consente di tenere sotto controllo anche i limiti individuali e di coppia  per i congedi di maternità/paternità stabiliti dall’art. 32 del D.lgs. 151/2001.

    Si ricorda che :

    • ogni genitore ha diritto a un massimo di 6 mesi (7 mesi per il padre in alcune condizioni),
    • il limite complessivo di entrambi i genitori è di 10 mesi (inferiore alla somma dei due limiti individuali), elevabile a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi.

  • Agricoltura

    Contributi agricoltura 2025: Avvisi nel nuovo cassetto previdenziale

    Alcune novità operative per la contribuzione agricola del 2025 sono state comunicate dall’INPS con i Messaggi n. 2069 e n. 2080 del 30 giugno 2025, emessi dalla Direzione Centrale Entrate in collaborazione con la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e riguardano:

    •  i lavoratori autonomi agricoli, per i quali si avvicina la scadenza del 16 luglio 2025
    • i concedenti di Piccoli Coloni e Compartecipanti Familiari

    Tra le principali modifiche introdotte figurano il passaggio definitivo al “Cassetto previdenziale del contribuente” per la gestione e visualizzazione degli avvisi di tariffazione contributiva, la nuova veste grafica dei documenti legata al recente aggiornamento normativo sulle sanzioni contributive, e l’obbligo di accesso ai servizi INPS tramite SPID, CIE o CNS a partire dal 1° settembre 2024. Inoltre, viene disciplinata in dettaglio la procedura per la gestione delle deleghe da parte degli intermediari.

     Di seguito, una sintesi operativa dei contenuti principali per una corretta applicazione degli adempimenti.

    Accesso agli avvisi via Cassetto previdenziale – scadenza autonomi 16.7.2025

    Dal 2025 gli avvisi di tariffazione della contribuzione per i lavoratori autonomi agricoli non saranno più disponibili nel tradizionale “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, in fase di dismissione. Tutti i contribuenti dovranno quindi fare riferimento al nuovo “Cassetto previdenziale del Contribuente”accedendo alla sezione “Dati complementari” > “Stampa lettera F24”.

    Va ricordata la prossima  scadenza per il versamento fissata al 16 luglio 2025, data entro la quale i lavoratori autonomi agricoli devono effettuare il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno corrente .

    L’avviso di pagamento è stato riprogettato graficamente e nei contenuti, per recepire le novità normative introdotte dall’articolo 30 del D.L. 19/2024 (convertito nella legge 56/2024), che ha rivisitato il regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive (art. 116, commi 8, 9, 10 e 15 della legge 388/2000) .

    Estensione anche a Piccoli Coloni e Compartecipanti familiari

    L’INPS ha annunciato, con un secondo messaggio, che anche i concedenti di Piccoli Coloni e Compartecipanti familiari possono ora consultare il proprio avviso di tariffazione previdenziale e assistenziale attraverso il “Cassetto previdenziale del contribuente”. 

    Lo strumento è utile alla visualizzazione, stampa e compilazione del modello F24 e si presenta anch’esso con la nuova veste grafica coerente con le modifiche normative in tema di sanzioni

    Si ricorda che già dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi telematici INPS è  possibile esclusivamente tramite:

    • SPID (livello ≥ 2)
    • CIE 3.0
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

    ATTENZIONE: per poter operare per conto dei concedenti, i consulenti del lavoro e soggetti abilitati (ai sensi della legge 12/1979) devono attivare apposita delega digitale.

    Procedura di attivazione:

    • Accedere a “Servizi per le aziende ed i consulenti”
    • Selezionare la voce “Gestione deleghe”
    • Cercare la posizione contributiva tramite il codice fiscale
    • Dal menu: “Delega da soggetto contribuente” > “Rappresentante legale/Titolare”
    • Inserire data di decorrenza e confermare

    Se il procedimento non va a buon fine, la delega sarà nello stato “Da Attivare”. In tal caso, è possibile completare la procedura lo stesso giorno o in uno successivo. La delega sarà attiva solo dal giorno successivo alla richiesta corretta di attivazione

    .

  • Lavoro Dipendente

    Fondo artigianato FSBA: novità operative dal 1 luglio 2025

    Il fondo solidarieta bilaterale dell'artigianato comunica che dal 1° luglio 2025 entreranno in vigore le nuove procedure di FSBA, le quali comprendono anche la nuova modalità di rendicontazione delle assenze.

    Di seguito i link diretti alle nuove  istruzioni operative:

    Cassa in deroga moda – utilizzo SINAWEB FSBA

    Il Fondo degli artigiani FSBA,  ha comunicato il 29 ottobre 2024,  in relazione all'articolo 2 del DL n. 160/2024 che prevede periodi di casa integrazione  in deroga per i lavoratori delle aziende della moda anche del settore artigiano , il seguente avviso:

    • L’ammortizzatore sociale in deroga potrà essere utilizzato dalle imprese fino a 15 dipendenti, così come definito dal provvedimento di legge.
    • L’ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato a condizione che gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA, CIGO, FIS) siano stati interamente fruiti per il periodo di riferimento.
    • Per la verifica dei contatori di utilizzo di FSBA, i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno scaricare in autonomia dalla piattaforma SINA WEB il certificato attestante lo stato di utilizzo degli stessi.

    ATTENZIONE A breve dovrebbero essere disponibili le procedure relative alla   ulteriore proroga di 12 settimane prevista dal DL 92 2025.

    Si ricorda che SINAWEB è la piattaforma digitale per usufruire delle prestazioni del  Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato .  istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL, UIL) in attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero) e dell’art. 27, del d.lgs n.148/2015.

    Il fondo interviene a favore  dei dipendenti delle imprese artigiane iscritte  con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.

    Ogni prestazione erogata dal Fondo prevede la gestione a carico dello stesso, dei contributi previdenziali, che vengono erogati direttamente all’INPS, grazie alle sinergie e alle procedure consolidate con l’Istituto.

    Scarica qui le istruzioni  di utilizzo aggiornate a settembre 2024