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Bonus assunzioni giovani editoria IT: si può fare domanda
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale , con qualche settimana di ritardo, l'atteso decreto del 2 dicembre 2025 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria che disciplina le modalità applicative per la fruizione del contributo a sostegno delle assunzioni effettuate nel 2025 nel campo della digitalizzazione editoriale, come previsto dall’art. 1 del D.P.C.M. 17 settembre 2025. Dal 12 marzo è possibile inviare le domande , con scadenza 14 aprile.
Ecco tutti dettagli e istruzioni in merito.
La misura: importo e requisiti dei beneficiari
Il provvedimento attua una misura volta a incentivare:
- l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel settore editoriale;
- l’innovazione tecnologica e la transizione digitale delle imprese editoriali;
- il rafforzamento delle competenze nel campo della digitalizzazione dei media.
La misura è finanziata con risorse residue del “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria” e o consiste in un contributo forfettario pari a 10.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato effettuata nel 2025
Il contributo è riconosciuto:
- entro il limite massimo complessivo di 2 milioni di euro;
- nel rispetto del regime europeo degli aiuti “de minimis” (Reg. UE n. 2831/2023)
ATTENZIONE In caso di domande eccedenti le risorse disponibili, si procederà a riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto
Per le assunzioni di professionalità specialistiche è previsto uno stanziamento massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2025, che costituisce tetto di spesa
Soggetti beneficiari
possono accedere al contributo i datori di lavoro appartenenti a:
- imprese editrici di quotidiani (ATECO 58.12);
- imprese editrici di periodici (ATECO 58.13);
- agenzie di stampa (ATECO 60.31);
- emittenti radiofoniche (ATECO 60.10);
- emittenti televisive (ATECO 60.20);
purché non partecipate dallo Stato
Ulteriori requisiti:
- iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC);
- assenza di procedure di liquidazione volontaria, coatta o giudiziale;
- regolarità contributiva e previdenziale
Le assunzioni agevolabili
Il contributo riguarda esclusivamente assunzioni a tempo indeterminato perfezionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025 di lavoratori con età inferiore a 36 anni; in possesso di competenze specialistiche funzionali all’innovazione digitale.
Le competenze devono riguardare:
- digitalizzazione editoriale;
- comunicazione e sicurezza informatica;
- servizi online nel settore dei media
comprovate attraverso almeno una delle seguenti modalità:
- titolo di studio conseguito al termine di un percorso formativo;
- attestato rilasciato da enti accreditati o altri soggetti formatori;
- esperienza professionale documentata per almeno sei mesi continuativi, finalizzata all’acquisizione delle competenze richieste
Presentazione delle domande ed erogazione dei contributi
Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite l’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it nel periodo compreso tra
- il 12 marzo 2026 (ore 10:00) e
- il 14 aprile 2026 (ore 17:00)
La domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva attestante:
- il possesso dei requisiti soggettivi;
- gli estremi dei contratti di assunzione (dati anagrafici, data, qualifica/mansione);
- il titolo o l’esperienza comprovante le competenze;
- le coordinate bancarie dell’impresa
I dati sulle assunzioni sono verificati dal Dipartimento tramite flussi informativi con l’INPS
Dopo la verifica delle domande il Dipartimento forma un elenco dei beneficiari con l’importo spettante e approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito istituzionale
Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente indicato nella domanda.
Eventuali quesiti o richieste di chiarimento dovranno essere inoltrati, tramite posta elettronica ordinaria, alla casella di posta dedicata: [email protected], indicando nell’oggetto la dicitura “Contributo assunzioni nel 2025”.
Controlli e revoca
Il Dipartimento effettua controlli, anche a campione e potrà richiedere la documentazione attestante assunzioni e competenze;
In caso di violazioni puo disporre i la revoca e il recupero delle somme in caso di insussistenza dei requisiti o dichiarazioni mendaci .
I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni o perdita dei requisiti.
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Frontalieri Svizzera: con il nuovo accordo dati nella precompilata 2026
La Legge di Bilancio 2025, ovvero la legge 207/2024 aveva introdotto due importanti novità per i lavoratori frontalieri con la Svizzera e tutti i frontalieri italiani che operano all'estero e fanno rientro in Italia con cadenza settimanale.
Nello specifico, l'articolo 1 , commi 97-99 , dedicati ai lavoratori frontalieri, recepiva le novità dell'accordo Italia-Svizzera entrato in vigore nel 2023, anche se ancora in attesa della definizione del protocollo operativo, e includeva anche una norma interpretativa dell'art. 51 comma 8-bis del TUIR, estendendo l'applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali.
Il decisivo passaggio formale è giunto, a un anno di distanza con la pubblicazione in GU, il 19 gennaio 2026, della Legge 217 2025, recante la ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri .
Con l’entrata in vigore di questa legge, la disciplina del telelavoro per i frontalieri viene stabilizzata e definitivamente ancorata nell’ordinamento nazionale, consentendo ai lavoratori frontalieri di svolgere fino al 25 % della propria attività lavorativa in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso dell’anno civile senza alcuna perdita dello status di frontaliero.
AGGIORNAMENTO 12 MARZO 2025
Dal 2026 la dichiarazione dei redditi precompilata includerà anche i dati reddituali dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera. La novità è stata illustrata dall’Agenzia delle Entrate durante il convegno Assosoftware tenutosi a Milano il 3 e 4 marzo e rappresenta una delle principali innovazioni operative legate appunto al nuovo Accordo fiscale Italia-Svizzera. L’inserimento automatico dei redditi dei frontalieri nella precompilata è reso possibile grazie allo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali dei due Paesi. vedi maggiori dettagli all'ultimo paragrafo
Legge 217 2025
La legge n. 217/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2026, ha autorizzato la ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo tra Italia e Svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri.
Le modifiche intervengono sul Protocollo aggiuntivo del 23 dicembre 2020, già recepito nell’ordinamento italiano con la legge n. 83/2023, e mirano ad adeguare la disciplina alle nuove modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, in particolare con riferimento al rientro nel Paese di residenza e al lavoro da remoto.
Gli effetti delle nuove disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2024, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 97, della legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).
Vecchio e nuovo regime – la definizione di frontaliere
In via di contesto, resta fermo il doppio regime fiscale introdotto dall’Accordo del 2020.
In particolare:
- i lavoratori frontalieri già tali alla data del 17 luglio 2023 (cosiddetti vecchi frontalieri) continuano a essere assoggettati alla tassazione esclusiva nello Stato in cui svolgono l’attività lavorativa, ossia la Svizzera;
- i lavoratori divenuti frontalieri dal 18 luglio 2023 sono invece assoggettati a un regime di tassazione concorrente: in Svizzera l’imposizione non può eccedere l’80 per cento di quella ordinaria, mentre in Italia il reddito di lavoro dipendente concorre alla formazione del reddito complessivo, con applicazione della franchigia di 10.000 euro e riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 83/2023.
Il Protocollo di modifica non incide su tale assetto, che continua pertanto a trovare piena applicazione.
La definizione di lavoratore frontaliere dopo le modifiche al Protocollo
Il nuovo Protocollo interviene sulla definizione di lavoratore frontaliere, che continua a fondarsi su tre requisiti essenziali:
la residenza fiscale in un Comune situato, in tutto o in parte, entro i 20 chilometri dal confine con l’altro Stato contraente;
lo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di tale Stato;
il rientro, in linea di principio, quotidiano al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
È proprio su quest’ultimo requisito che si concentrano le principali novità.
Rientro nel Paese di residenza: ammessa una deroga fino a 45 giorni annui
Il Protocollo di modifica chiarisce che il lavoratore frontaliere può non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni nel corso dell’anno civile.
Dal computo sono espressamente esclusi i giorni di ferie e di malattia.
La possibilità di non rientrare entro tale limite costituisce una deroga regolata alla regola generale del rientro giornaliero e non comporta la perdita dello status di frontaliere, né l’applicazione di un diverso regime fiscale.
Telelavoro e smart working: limite del 25% senza effetti sullo status
Un ulteriore ambito di intervento riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di telelavoro o smart working.
Il Protocollo stabilisce che il lavoratore frontaliere può svolgere fino al 25% della propria attività lavorativa annua presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di frontaliere.
Ai fini fiscali, gli emolumenti percepiti per l’attività svolta da remoto entro tale limite sono considerati come riferibili a giorni di lavoro svolti nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro, ossia l’altro Stato contraente.
La disposizione si applica anche ai frontalieri rientranti nel regime transitorio, confermando l’obiettivo di garantire continuità di trattamento nonostante l’evoluzione delle modalità lavorative.
Importante sottolineare che questo chiarimento normativo ha una portata retroattiva, dato che si configura come interpretazione autentica della legge.
Sebbene la norma si concentri sui lavoratori frontalieri, la sua portata potrebbe estendersi anche a coloro che operano all'estero senza rientrare quotidianamente, e non possono essere considerati frontalieri ai sensi delle attuali normative.
Un esempio potrebbe essere quello dei lavoratori italiani distaccati in Svizzera che, pur risiedendo in Italia, non rientrano ogni giorno ma rispettano comunque le altre condizioni previste per il regime agevolativo. Sul tema si era espressa favorevolmente l'Agenzia con la risposta a Interpello 428 2023.
Le regole in sintesi
Profilo Regola operativa in vigore Riferimento (Legge 217/2025 – Protocollo) Telelavoro (smart working) dei frontalieri Il lavoratore frontaliere può svolgere al massimo il 25% annuo dell’attività di lavoro dipendente in telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza perdere lo status di frontaliere. Punto 2.2 del Protocollo sostitutivo (art. I) Status di lavoratore frontaliere Il telelavoro entro il limite del 25% non modifica lo status di lavoratore frontaliere ai sensi dell’Accordo. Punto 2.2 (art. I) Imposizione delle giornate in telelavoro Le remunerazioni riferibili al telelavoro (entro il 25%) sono trattate, ai fini fiscali, come giorni di lavoro svolti nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro (quindi, in linea generale, come lavoro “in Svizzera” per la tassazione convenzionale). Punto 2.2 (art. I) – coordinamento con art. 3 Accordo Plateа interessata La facoltà del telelavoro entro il 25% vale per tutti i frontalieri, inclusi quelli nel regime transitorio. Punto 2.2 (art. I) – richiamo all’art. 9 Accordo Mancato rientro giornaliero (motivi professionali) È ammesso non rientrare quotidianamente al domicilio nello Stato di residenza per motivi professionali fino a 45 giorni per anno civile. Ferie e malattia non si conteggiano nel limite. Punto 2.1 (art. I) Decorrenza applicativa Le disposizioni del Protocollo di modifica si applicano dal 1° gennaio 2024. Art. II, par. 1 Entrata in vigore (ratifica italiana) La legge di ratifica entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (G.U. n. 14 del 19/01/2026; vigente dal 20/01/2026). Legge 217/2025, art. 4 Nota operativa per studi e aziende Necessario monitorare la percentuale annua di telelavoro (≤ 25%) e i giorni di mancato rientro (≤ 45), per evitare contestazioni sullo status di frontaliere e sulla corretta applicazione del regime convenzionale. Implicazioni applicative dei punti 2.1 e 2.2 Precompilata 2026 quali dati sono trasmessi e quali esclusi Verifica necessaria
Come riportato dal Sole 24 Ore nell' articolo del 12.3.2026 nella dichiarazione precompilata saranno inseriti alcuni dati comunicati dalla Svizzera, tra cui:
- remunerazione lorda percepita dal frontaliere, comprensiva dei contributi previdenziali a carico del lavoratore;
- contributi previdenziali obbligatori versati;
- imposta trattenuta alla fonte in Svizzera.
Queste informazioni consentiranno all’Agenzia delle Entrate di predisporre automaticamente una parte della dichiarazione dei redditi dei lavoratori frontalieri residenti in Italia.
Attenzione: non tutte le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione saranno però disponibili nel flusso di dati proveniente dalla Svizzera.
- In particolare, non verranno trasmessi:
- la durata del contratto (tempo determinato o indeterminato);
- il numero di giorni lavorati nell’anno;
- la data di inizio o fine del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, nella precompilata il rapporto sarà presunto a tempo indeterminato e il campo relativo ai giorni lavorati resterà vuoto. Sarà quindi il contribuente a dover verificare e correggere i dati, se necessario.
Ulteriori complessità potrebbero riguardare i lavoratori che rientrano settimanalmente in Italia o che risiedono oltre i 20 chilometri dalla frontiera, poiché i dati trasmessi non consentono sempre di distinguere queste situazioni, rilevanti ai fini dell’applicazione della franchigia di 10.000 euro.
Allegati: -
IRES premiale: chiarimenti su lavoratori stagionali
Con l’interrogazione parlamentare dell’11 marzo 2026 n. 5-05143 è stata portata all’attenzione del Governo una possibile criticità applicativa della cosiddetta IRES premiale, introdotta dalla legge di bilancio 2025 per incentivare l’occupazione stabile nelle imprese.
Il quesito riguarda in particolare le aziende che ricorrono a lavoratori stagionali, tipicamente impiegati nei mesi estivi in settori come turismo, commercio o servizi. Secondo quanto segnalato nell’interrogazione, queste imprese potrebbero risultare penalizzate nel calcolo dei livelli occupazionali richiesti per accedere alla riduzione dell’aliquota IRES.
Il problema nasce dal metodo di verifica previsto dalla normativa: i lavoratori stagionali possono infatti incidere sulla media occupazionale del triennio precedente, ma non risultare presenti nel dato puntuale dell’ultimo mese del periodo d’imposta. In questi casi il confronto tra i due valori potrebbe dare un esito negativo, anche quando l’impresa abbia effettivamente incrementato il numero di lavoratori stabili.
La questione è stata quindi posta al Governo chiedendo se siano previste iniziative per correggere questa possibile distorsione. Nella risposta fornita in sede parlamentare, sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, sono stati chiariti i criteri attualmente applicabili per il riconoscimento dell’agevolazione.
Il quadro normativo sull’IRES premiale per incremento occupazionale
La IRES premiale è disciplinata dall’articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025). La norma prevede una riduzione dell’aliquota IRES per le imprese che rispettano specifiche condizioni, tra cui il mantenimento o l’incremento dei livelli occupazionali.
In particolare, la riduzione spetta se nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 il numero di unità lavorative annue non diminuisce rispetto alla media del triennio precedente.
Le modalità di verifica sono state definite dal decreto ministeriale 8 agosto 2025, che stabilisce come effettuare il confronto tra i livelli occupazionali. In base a tale decreto:
- il dato di riferimento è il numero di lavoratori dipendenti equivalenti a tempo pieno;
- il confronto avviene tra il valore rilevato nell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo al 2024 e la media dei trentasei mesi precedenti.
Dal computo della base occupazionale media devono inoltre essere esclusi i lavoratori che hanno cessato il rapporto per cause non imputabili all’impresa, come:
- dimissioni volontarie
- invalidità
- pensionamento per raggiunti limiti di età
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro
- licenziamento per giusta causa
I criteri applicativi richiamano inoltre i principi generali sugli incentivi all’occupazione previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150. Tale normativa stabilisce che l’incremento occupazionale debba essere verificato confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalenti a tempo pieno del periodo di riferimento con la media dei periodi precedenti.
La risposta dell’Amministrazione
La risposta fornita dal Governo ha chiarito che l’attuale disciplina della IRES premiale segue lo stesso schema utilizzato per altri incentivi all’occupazione. Di conseguenza, anche per questa misura l’incremento occupazionale netto deve essere verificato con il confronto tra l’occupazione rilevata alla fine del periodo d’imposta e la media dei periodi precedenti. Un ulteriore requisito riguarda proprio l’esistenza di un incremento occupazionale effettivo.
La relazione illustrativa del decreto attuativo precisa che tale incremento deve essere determinato secondo le regole previste dal decreto interministeriale 25 giugno 2024. In base a queste disposizioni, per accedere all’agevolazione devono essere soddisfatte alcune soglie minime.
Requisito Condizione richiesta Incremento occupazionale Almeno pari all’1% rispetto alla base di riferimento Valore minimo dell’incremento Non inferiore a 1 lavoratore dipendente a tempo indeterminato Metodo di calcolo Confronto tra occupati a fine periodo d’imposta e media del periodo precedente Tipologie di lavoratori considerate Tutte le categorie di lavoratori nel calcolo dell’incremento complessivo Il calcolo dell’incremento occupazionale complessivo tiene conto di tutte le tipologie di lavoratori, ma non considera le dinamiche occupazionali del gruppo societario, dovendo essere effettuato con riferimento al singolo soggetto beneficiario. Nella risposta all’interrogazione parlamentare viene quindi confermato che l’attuale formulazione della norma e le relative disposizioni attuative sono coerenti con il quadro generale degli incentivi all’occupazione previsto dal decreto legislativo n. 150/2015.
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ISTAT: occupazione in crescita nel 2025, aumenta il costo del lavoro
Nel quarto trimestre del 2025 il mercato del lavoro italiano mostra segnali complessivamente positivi sul fronte dell’occupazione, ma evidenzia allo stesso tempo un aumento significativo del costo del lavoro per le imprese. Si tratta dei dati diffusi dall’ISTAT nel rapporto “Il mercato del lavoro – IV trimestre 2025”, del 12.3.2026 , in cui si legge che gli occupati superano i 24 milioni, con una lieve crescita rispetto al trimestre precedente e un incremento su base annua.
Parallelamente, il costo del lavoro per unità di lavoro equivalente a tempo pieno (Ula) registra un aumento vicino al 3% su base annua, trainato soprattutto dalla crescita dei contributi sociali. Di seguito maggiori dettagli . Qui il testo integrale del documento Flash ISTAT.
Il mercato del lavoro
nel quarto trimestre del 2025 gli occupati in Italia raggiungono 24 milioni e 121 mila unità, con un aumento di 37 mila persone (+0,2%) rispetto al trimestre precedente. La crescita deriva principalmente dall’aumento dei dipendenti a tempo indeterminato e degli autonomi, che compensano il calo dei lavoratori a termine.
Nel dettaglio:
- i dipendenti a tempo indeterminato crescono di 76 mila unità;
- gli indipendenti aumentano di circa 21 mila;
- i dipendenti a tempo determinato diminuiscono di circa 60 mila unità.
Questo andamento conferma una tendenza già osservata negli ultimi anni: la crescita dell’occupazione è trainata soprattutto dai contratti stabili e dal lavoro autonomo, mentre diminuisce il peso dei contratti temporanei.
Il tasso di occupazione resta sostanzialmente stabile al 62,5%, mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,6%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.
Su base annua l’occupazione cresce di 89 mila unità (+0,4%), con un incremento concentrato tra i lavoratori permanenti e gli autonomi, mentre i contratti a termine registrano una riduzione più marcata (-8,6%).
Parallelamente diminuisce il numero dei disoccupati, che si riducono di circa 138 mila unità in un anno (-8,9%), confermando un miglioramento complessivo del mercato del lavoro.
Il quadro complessivo
I principali indicatori diffusi mostrano un mercato del lavoro in espansione moderata, accompagnata da un aumento della domanda di lavoro nelle imprese e da una crescita dei costi.
Indicatore Valore IV trim. 2025 Variazione congiunturale Variazione tendenziale Occupati 24.121.000 +0,2% +0,4% Disoccupati 1.436.000 -5,5% -8,9% Tasso di occupazione (15-64 anni) 62,5% stabile +0,1 punti Tasso di disoccupazione 5,6% -0,3 punti -0,5 punti Posizioni lavorative dipendenti Indice 112,7 +0,3% +1,6% Costo del lavoro per Ula Indice 111,6 +0,3% +2,9% Fonte: elaborazione su dati ISTAT – IV trimestre 2025.
La domanda di lavoro e il costo per le imprese
Dal lato delle imprese emerge una dinamica ancora favorevole della domanda di lavoro. Le posizioni lavorative dipendenti aumentano dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell’1,6% su base annua.
L’incremento è leggermente più marcato per il lavoro part-time (+0,5%) rispetto al tempo pieno (+0,3%). La quota delle posizioni part-time raggiunge il 28,9% del totale, segnalando una diffusione crescente di forme di lavoro flessibile.
Altri segnali della domanda di lavoro riguardano:
- aumento delle posizioni in somministrazione (+1% nel trimestre);
- crescita del lavoro intermittente (+1,5% nel trimestre e +5,7% su base annua);
- tasso di posti vacanti pari all’1,9%, in lieve aumento rispetto al trimestre precedente.
Questi indicatori suggeriscono che le imprese continuano a cercare personale, ,A soprattutto nei servizi e nei settori con maggiore flessibilità occupazionale.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la dinamica del costo del lavoro, che continua a crescere nel 2025.
Nel quarto trimestre il costo del lavoro per unità di lavoro equivalente a tempo pieno aumenta:
- +0,3% rispetto al trimestre precedente;
- +2,9% su base annua.
La crescita è determinata sia dalle retribuzioni sia dai contributi sociali, ma con intensità diversa:
retribuzioni: +2,5% su base annua;
contributi sociali: +4,2% su base annua.
In altre parole, l’aumento del costo del lavoro è legato soprattutto all’incremento degli oneri contributivi per le imprese.
Le retribuzioni contrattuali mensili medie nel totale dell’economia raggiungono 2.988 euro, con una crescita del 3,4% rispetto all’anno precedente.
Il bilancio per il 2025
Guardando alla media dell’intero 2025, il mercato del lavoro continua a migliorare, seppure con ritmi più contenuti rispetto all’anno precedente.
Nel complesso:
- gli occupati aumentano di 185 mila unità (+0,8%);
- i disoccupati diminuiscono di 88 mila (-5,3%);
- gli inattivi tra 15 e 64 anni calano di 58 mila (-0,5%).
Il tasso di occupazione sale al 62,5%, mentre quello di disoccupazione scende al 6,1%.
Allo stesso tempo il costo del lavoro cresce del 3,6% nella media annua, anche per effetto dei rinnovi contrattuali e della riduzione di alcune agevolazioni contributive.
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Licenziamento per accesso ai dati aziendali durante le ferie
Con l’ordinanza n. 4371 del 26 febbraio 2026 la Corte di Cassazione, sezione lavoro, torna a occuparsi dei limiti del licenziamento disciplinare in presenza di condotte ritenute irregolari nell’uso dei sistemi informatici aziendali. Il caso affronta il tema, sempre più frequente nelle controversie di lavoro, dell’accesso a dati e file aziendali e della possibile qualificazione di tale comportamento come giusta causa di licenziamento.
La decisione riveste particolare interesse per datori di lavoro e consulenti del lavoro perché chiarisce il rapporto tra accertamento della condotta contestata e valutazione della gravità del fatto ai fini dell’irrogazione della sanzione. La Corte ribadisce infatti che non ogni comportamento disciplinarmente rilevante giustifica automaticamente il licenziamento, dovendo sempre essere rispettato il principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione.
Nel contenzioso esaminato, il lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimato dall’azienda, mentre il datore di lavoro sosteneva la legittimità della misura espulsiva. La controversia ha riguardato sia la ricostruzione dei fatti contestati sia l’applicazione delle regole sul riparto dell’onere della prova previste dall’art. 2697 del codice civile e dall’art. 5 della legge n. 604 del 1966, nonché la disciplina delle tutele in caso di licenziamento illegittimo prevista dall’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2015.
La Corte non entra nel merito ma ribadisce la competenza del giudice sulla gravità del comportamento del dipendente. Ecco i dettagli del caso.
Il caso: accesso ai file aziendali in un giorno di ferie
Come anticipato sopra, la vicenda trae origine dalla contestazione disciplinare mossa al lavoratore per avere effettuato un accesso al sistema informatico aziendale e sincronizzato alcuni file contenenti documentazione tecnica su progettazione e funzionamento di impianti produttivi. Secondo l’azienda, tali informazioni avevano carattere strategico e riservato. Tra l'altro, l’episodio contestato era avvenuto in una giornata nella quale il lavoratore risultava collocato in ferie e quindi non autorizzato ad accedere ai locali aziendali né a svolgere attività lavorativa. L’accesso ai file era inoltre avvenuto in un orario ritenuto anomalo, nelle prime ore del mattino, circostanza che aveva rafforzato i sospetti dell’azienda circa la possibile sottrazione di dati riservati.
Sulla base di tali elementi, il datore di lavoro aveva ritenuto integrata una condotta di particolare gravità, procedendo al licenziamento per giusta causa.
Nel corso del giudizio erano stati richiamati anche accertamenti svolti in sede penale relativamente a un’ipotesi di accesso abusivo a sistema informatico.
I giudici di merito, tuttavia, pur ritenendo provato il comportamento contestato e riconoscendo la rilevanza disciplinare della condotta, avevano escluso che essa potesse integrare una giusta causa di licenziamento. In particolare erano state evidenziate:
- la mancanza di prova circa l’effettiva sottrazione di dati aziendali,
- l’assenza di un danno concreto per l’impresa e
- la mancata dimostrazione che l’accesso fosse finalizzato all’appropriazione o alla diffusione di informazioni riservate.
Di conseguenza, il licenziamento era stato dichiarato illegittimo per difetto di proporzionalità tra il fatto accertato e la sanzione espulsiva.
La società ha quindi proposto ricorso per Cassazione
La decisione della Cassazione: valutazione della gravità rimessa al giudice
La Corte di Cassazione ha confermato l’impostazione seguita dai giudici di merito respingendo le censure della società che sosteneva la piena legittimità del licenziamento per giusta causa.
Secondo la Suprema Corte, il giudizio sulla proporzionalità tra condotta contestata e sanzione disciplinare costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice del merito. Tale apprezzamento implica infatti una valutazione complessiva delle circostanze concrete del caso, tra cui la natura della condotta, l’intensità dell’elemento soggettivo, il contesto lavorativo e le conseguenze effettivamente prodotte.
La Cassazione ha ricordato che il controllo esercitato in sede di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti, ma è limitato alla verifica della correttezza giuridica della decisione e dell’assenza di vizi logici nella motivazione.
Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva accertato la sussistenza della condotta contestata ma aveva escluso la gravità tale da giustificare il licenziamento immediato, evidenziando la mancanza di prova del trafugamento di dati riservati o di un danno concreto per l’impresa. Questa valutazione, secondo la Cassazione, rientra pienamente nei poteri del giudice di merito e non presenta errori di diritto.
La Suprema Corte ha quindi confermato che, anche in presenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti connessi all’uso dei sistemi informatici aziendali, la sanzione espulsiva può essere applicata solo quando la gravità del fatto risulti tale da compromettere in modo irreparabile il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente. In mancanza di tale requisito, la condotta può essere sanzionata ma non necessariamente con il licenziamento.
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Contributi volontari INPS 2026
Nella circolare 27 del 12 marzo 2026 l'istituto nazionale di previdenza sociale aggiorna le tabelle e fornisce le istruzioni per i versamenti minimi di contribuzione volontaria per il 2026 di
- lavoratori dipendenti non agricoli,
- lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e
- collaboratori e professionisti in Gestione separata,
sulla base del valore di variazione comunicato dall'ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo tra il 2024 e 2025, nella misura del + 1,4%.
In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti :
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)
4. Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti
5. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
6. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti
7. Versamenti volontari nella Gestione separata.
Vediamo i principali valori comunicati dall'Istituto.
Contributi volontari dipendenti non agricoli – Giornalisti
Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2026:
– la retribuzione minima settimanale è pari a 244,74 euro;
– la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a 56.224,00 euro;
– il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 122.295,00 euro.
Per l’anno 2026,
- l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
- L’aliquota del contributo (IVS) relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata in misura pari al 27,87%
Anche per i giornalisti si conferma l’applicazione dell’aliquota IVS del 33%, corrispondente a quella della contribuzione obbligatoria.
Contributi volontari Gestione separata e Fondi speciali
Gestione separata – Importi minimi contributi volontari 2026 Categoria Importo minimo annuo Importo minimo mensile Aliquota IVS 2026 Professionisti 4.702,08 euro 391,84 euro 25% Altri iscritti (collaboratori e assimilati) 6.206,64 euro 517,22 euro 33% Fondi speciali – Aliquote contributi volontari 2026 Fondo / Gestione Aliquota 2026 Note Evidenza contabile separata FPLD 33% Comprende autoferrotranvieri, elettrici, telefonici, dirigenti ex Inpdai Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. 33% Aliquota invariata rispetto alla contribuzione obbligatoria Fondo speciale Istituto Postelegrafonici 32,65% Aliquota confermata per il 2026 Fondo Volo – Aliquote contributi volontari 2026 Categoria iscritti Aliquota 2026 Iscritti con oltre 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
oppure con anzianità inferiore senza adesione alla previdenza complementare40,82% Iscritti con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e aderenti ai fondi complementari 37,70% Soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995, senza anzianità contributiva in altre gestioni 38% Contributi volontari Artigiani e Commercianti
Di seguito le aliquote , le classi di reddito e i contributi mensili per i prosecutori volontari artigiani e commercianti 2026
Gestioni degli artigiani e dei commercianti – Aliquote 2026 Gestione Aliquota 2026 Artigiani 24% Commercianti 24,48% Artigiani – Classi di reddito e contributi volontari 2026 (aliquota 24%) Classe Classi di reddito Reddito medio imponibile Contribuzione mensile 1 Fino a € 18.808 € 18.808 € 376,16 2 da € 18.809 a € 25.044 € 21.927 € 438,54 3 da € 25.045 a € 31.280 € 28.163 € 563,26 4 da € 31.281 a € 37.516 € 34.399 € 687,98 5 da € 37.517 a € 43.752 € 40.635 € 812,70 6 da € 43.753 a € 49.988 € 46.871 € 937,42 7 da € 49.989 a € 56.223 € 53.106 € 1.062,12 8 oltre € 56.224 € 56.224 € 1.124,48 Commercianti – Classi di reddito e contributi volontari 2026 (aliquota 24,48%) Classe Classi di reddito Reddito medio imponibile Contribuzione mensile 1 Fino a € 18.808 € 18.808 € 383,69 2 da € 18.809 a € 25.044 € 21.927 € 447,32 3 da € 25.045 a € 31.280 € 28.163 € 574,53 4 da € 31.281 a € 37.516 € 34.399 € 701,74 5 da € 37.517 a € 43.752 € 40.635 € 828,96 6 da € 43.753 a € 49.988 € 46.871 € 956,17 7 da € 49.989 a € 56.223 € 53.106 € 1.083,37 8 oltre € 56.224 € 56.224 € 1.146,97 -
Infortunio mortale in agricoltura: responsabili tutti i soci della società semplice
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità dei soci di una società agricola semplice in relazione a un infortunio mortale avvenuto durante l’attività lavorativa.
Il caso riguarda la morte di un lavoratore investito da uno dei soci con un trattore all’interno di un capannone aziendale.
I giudici hanno ritenuto responsabili penalmente i soci della società agricola, qualificati come datori di lavoro, per violazione delle norme prevenzionistiche e per carenze organizzative nella gestione della sicurezza. La sentenza ha inoltre confermato la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, relativo ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
La pronuncia chiarisce in particolare come, nelle società semplici con amministrazione disgiunta, ciascun socio amministratore possa essere considerato datore di lavoro ai fini della normativa prevenzionistica, con conseguente responsabilità in tema di sicurezza dei lavoratori.
Il caso: investimento di un lavoratore con trattore
L’evento mortale si è verificato all’interno di un capannone agricolo destinato allo stoccaggio del fieno per l’alimentazione del bestiame. Durante le operazioni di carico uno dei soci alla guida di un trattore ha effettuato una manovra di retromarcia senza accorgersi della presenza di un lavoratore entrato nel locale da un accesso secondario. Il mezzo ha così investito il lavoratore, provocandone il decesso.
Dalle indagini è emerso che l’azienda non aveva predisposto un piano di viabilità interna né un sistema di segnaletica idoneo a separare le aree di transito dei mezzi da quelle destinate ai pedoni. Inoltre, il trattore utilizzato presentava alcune criticità: il cicalino di retromarcia risultava scollegato, il girofaro non era attivato e il lunotto posteriore era coperto da uno strato di polvere che limitava la visibilità.
I giudici di merito hanno quindi individuato diverse violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui:
- l’omessa predisposizione di adeguate misure organizzative e
- la mancata manutenzione delle attrezzature utilizzate
È stata inoltre contestata la condotta del conducente del mezzo, che ha effettuato la manovra senza verificare l’area retrostante.
La difesa ha sostenuto che la responsabilità per la sicurezza fosse attribuibile a uno solo dei soci, al quale era stata conferita la rappresentanza legale per tutti gli adempimenti amministrativi e che aveva firmato il DVR. Secondo questa tesi, tale attribuzione avrebbe escluso la responsabilità degli altri soci.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi e confermato le condanne, affermando che la previsione contenuta nella visura camerale, relativa alla rappresentanza legale conferita a uno dei soci per specifici adempimenti amministrativi e lavoristici, non costituisce una delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro che esoneri gli altri soci da responsabilità.
Secondo la Corte, la nozione di datore di lavoro in materia prevenzionistica deve essere individuata facendo riferimento alla definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, che identifica tale figura nel soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque nel soggetto che, in base all’organizzazione dell’impresa, esercita poteri decisionali e di spesa. In una società semplice con amministrazione disgiunta, questi poteri sono normalmente attribuiti a ciascun socio amministratore.
Di conseguenza, ogni socio amministratore assume una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e risponde delle violazioni delle norme di sicurezza.
La Corte ha inoltre richiamato le regole civilistiche sulla gestione delle società semplici, secondo cui l’amministrazione e la rappresentanza spettano, salvo diversa pattuizione, a tutti i soci amministratori.
La decisione ha inoltre confermato la responsabilità amministrativa dell’ente, evidenziando che la società non aveva adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire il rischio di investimento dei lavoratori durante le operazioni di movimentazione dei mezzi. In particolare, è stata valorizzata la mancanza di un piano di viabilità interna e di procedure finalizzate a evitare interferenze tra mezzi e lavoratori a terra.
La Corte ha precisato che il vantaggio per l’ente può consistere anche nel risparmio di spesa derivante dall’omessa adozione di misure organizzative e formative necessarie per la prevenzione degli infortuni.