• Versamenti delle Imposte

    Durc e Rottamazione quater: attenzione ai versamenti

    L'INAIL ha illustrato , con una nota indirizzata alle proprie strutture, gli effetti del Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202 (noto come "Milleproroghe"), convertito in legge il 21 febbraio 2025, con particolare attenzione all'articolo 3-bis che  come noto riapre i termini per la "rottamazione-quater".

    I contribuenti che avevano aderito alla definizione agevolata ma che sono decaduti per mancato o insufficiente pagamento entro il 31 dicembre 2024,  possono presentare richiesta di  adesione entro il 30 aprile 2025. Vediamo le conseguenze sul possesso del DURC per gli interessati alla nuova adesione.

    Leggi per approfondire Rottamazione quater le regole per la domanda

    DURC e riammissione alla Rottamazione quater

    Nella nota INAIL si concentra  in particolare sugli effetti di questa nuova  adesione  sul DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 

    Ovviamente chi non aveva ottemperato agli obblighi della "rottamazione-quater" non possiede il DURC, ma la riapertura dell'agevolazione consente di ottenerlo immediatamente, anche con previsione di pagamenti rateali .

    La norma richiama le disposizioni dell'articolo 1, comma 240, della Legge 197/2022, che prevedono l'applicazione dell'articolo 54 del Decreto Legge 50/2017 per il rilascio del DURC. Questo articolo stabilisce che il DURC può essere rilasciato dopo la presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, purché siano rispettati gli altri requisiti di regolarità.

    Quindi, i debitori possono ottenere il DURC presentando la  domanda di riammissione all'Agenzia  entro il prossimo 30 aprile. 

    Tuttavia, il possesso del DURC  non è definitivo : il pagamento  delle cartelle deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un massimo di dieci rate consecutive  fino al 2027.

    L'INAIL  sottolinea saranno monitorate le tempistiche dei pagamenti  e se un debitore non rispetta le scadenze, il DURC non verrà più rilasciato e quelli già rilasciati saranno annullati con la motivazione "Revoca definizione agevolata".

    In sintesi, presentare  la richiesta di riammissione è vantaggioso anche ai fini dell documento di regolarità contributiva , ma è fondamentale avere l'intenzione di pagare quanto dovuto, altrimenti la regolarità contributiva verrà persa immediatamente e retroattivamente.

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione: prospetto annuale in arrivo entro il 31 marzo

    Come ogni anno entro il  31 marzo  i fondi pensione devono fornire agli iscritti il prospetto delle prestazioni pensionistiche nella fase di accumulo.

    Si tratta di un documento è essenziale per monitorare l’andamento della propria posizione previdenziale. 

    Ai fondi pensione infatti  praticamente tutti i contratti collettivi prevedono minimi versamenti mensili sia da parte dei datori di lavoro che dei lavoratori per contribuire a creare una pensione integrativa. Inoltre è possibile a richiesta del dipendente, il versamento delle quote di accantonamento del proprio TFR ai fondi pensione invece che in azienda.

    Il prospetto consente agli iscritti di valutare i contributi versati, i rendimenti ottenuti e i costi sostenuti nel corso dell’anno. 

    Secondo le disposizioni della Covip, Commissione di vigilanza sui fondi pensione,  il documento  deve essere presentato in un formato chiaro con tabelle e grafici per rendere più immediata la comprensione delle informazioni e facilitare le decisioni relative alla propria previdenza complementare.

    Solitamente viene inviato tramite posta elettronica, in formato cartaceo o reso disponibile nell’area riservata del sito web del fondo a cui si è aderito .

    Prospetto fondi pensione: cosa contiene, a cosa serve

    L’obbligo di invio del prospetto informativo  riguarda:

    1. i fondi pensione negoziali (collegati ai ccnl) 
    2.  i fondi aperti, 
    3.  piani individuali pensionistici (PIP) e 
    4. i fondi pensione preesistenti a contribuzione definita con almeno 1.000 aderenti attivi..

    ll prospetto è suddiviso in due parti. 

    1. La prima include i dati della posizione individuale dell’iscritto, con informazioni come il valore della posizione maturata, il rendimento ottenuto e il TER (Total Expenses Ratio), che misura i costi sostenuti. La posizione è calcolata in base al numero di quote possedute e al loro valore al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Inoltre, vengono fornite informazioni sulla linea di investimento scelta, con un confronto tra i rendimenti dell’anno e quelli degli ultimi 3, 5, 10 e 20 anni rispetto ai benchmark di riferimento. 
    2. La seconda parte del prospetto contiene aggiornamenti normativi e sulle prestazioni pensionistiche complementari, oltre a una simulazione della pensione futura per gli iscritti che si avvicinano al pensionamento. Questo calcolo considera diversi fattori, tra cui età, contributi versati, comparto di investimento scelto e ipotesi definite dalla Covip. Tuttavia,  va tenuto conto che si tratta di una stima indicativa, che potrebbe differire dall’importo reale della pensione complementare.

    Fondi pensione i risultati 2024

    La Covip ha reso noti i rendimenti dei fondi pensione nel 2024, evidenziando risultati positivi, in particolare per le linee con maggiore esposizione azionaria, che hanno registrato un rendimento medio del 10,4% nei fondi negoziali e del 13% nei PIP. 

    Le linee bilanciate hanno ottenuto rendimenti tra il 6,4% e il 7%, mentre le linee obbligazionarie e garantite hanno registrato valori più bassi, ma comunque positivi. 

    Su un periodo di dieci anni (2014-2024), i comparti azionari hanno avuto rendimenti medi annui del 4,5%, mentre quelli bilanciati si sono attestati tra l’1,7% e il 2,7%. 

    Il TFR, nello stesso periodo, ha avuto una rivalutazione media del 2,4%.   Questi dati aiutano gli iscritti a prendere decisioni informate sulla gestione della propria pensione integrativa.

    Leggi anche Fondi pensione 2024 adesioni e rendimenti in crescita

  • Rubrica del lavoro

    Online il nuovo Portale Politiche Attive, ex-ANPAL

    Il Ministero del  lavoro ha comunicato che è online dal 17 marzo 2025 il nuovo Portale per le politiche attive del lavoro  che ospita tutti i servizi digitali per l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro prima disponibili sulla piattaforma MyANPAL. (La piattaforma MyANPAL è stata  definitivamente disattivata dalle 8.30 di sabato 15 marzo 2025.)

    I servizi erogati  dal portale sono fruibili dopo aver effettuato l’accesso dalla pagina dedicata del portale Servizi.Lavoro.gov.it  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le credenziali digitali SPID , CIE CNS, EiDAS

    Dopo aver effettuato la procedura di autenticazione occorre cliccare sulla voce "Portale per le politiche attive del lavoro" e registrarsi al Portale.

     Disponibile qui il Manuale di registrazione che illustra tutti i passaggi.

    Per richiedere la cancellazione della propria utenza dal Portale occorrerà invece  compilare un apposito  modulo e inviarlo a [email protected].

    Portale politiche attive: a chi e a cosa serve

    Il nuovo portale si  rivolge a una ampia platea di utenti:

    1.     Cittadine e cittadini possono rilasciare la  Did online, creare il proprio  curriculum vitae operando online e controllare le pratiche.
    2.     Operatrici e operatori di CAF  patronati e agenzie per il lavoro possono gestire le pratiche  di ricerca del lavoro a supporto dei cittadini. E' presente anche il link per l'iscrizione all'Albo nazionale delle Agenzie accreditate.
    3.     Aziende e datori di lavoro  possono accedere al  Fondo nuove competenze   alle domande di finanziamento e alle informative sugli altri incentivi statali e regionali

    ATTENZIONE  PER LE AZIENDE è necessaria in primo luogo la registrazione sul Portale per le politiche attive del lavoro come  utente, e solo dopo si potrà registrare  una persona giuridica per la quale sarà il suo  rappresentante legale o delegato.

    Utile sottolineare anche che attualmente  le pagine sono parzialmente  incomplete e le news,  faq  e i manuali  relativi ai vari servizi ( tra cui il Fondo nuove competenze 3 )  rimandano a pagine del vecchio portale ANPAL ormai inattive.

  • Rubrica del lavoro

    Riscatto e ricongiunzioni INPS: online le attestazioni 2024

     

     Inps ha comunicato nel messaggio   940 del 17 marzo 2025 di aver reso disponibili  online sul Portale dei Pagamenti INPS, come ogni anno,   le attestazioni fiscali dei versamenti  effettuati nel 2024 per  oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita.

    Sono disponibili anche le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado (detraibili  nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo).

    Attestazioni riscatto e ricongiunzione: come  fare

    Il Portale dei pagamenti è raggiungibile seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e Riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > selezionare “Utilizza il servizio” in corrispondenza di “Cittadini” > nel menu a sinistra selezionare “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.

    Per scaricare le attestazioni ci sono 2 modalità :

    1.  con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre)  si può visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita;
    2.  con  l’autenticazione mediante SPID di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), e CIE (Carta di identità elettronica 3.0) si puo  visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione e rendita.

    L'istituto precisa  che :

    •  per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti (ex ENPALS), e le attestazioni  che non dovessero essere disponibili sul Portale  potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica [email protected].
    • Le attestazioni  dei versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici  per gli iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei Pagamenti, in quanto gli Enti predetti, operano la deduzione fiscale alla fonte.   E' possibile però la visualizzazione dei versamenti  dl seguente percorso:  “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati” > “Approfondisci” > “Accedi all’area tematica” > “Servizi GDP” > “Per Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazioni” > “Versamenti – Consultazione”. 
    • I giornalisti  iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI-1), potranno utilizzare la casella di posta elettronica [email protected].

    INPS ricorda infine che nei casi di discordanze, è sempre possibile richiedere la rettifica del documento alle sede INPS territoriale di riferimento.

  • Lavoro Dipendente

    Certificazione parità: linee guida ministeriali per la formazione

    Era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 2024 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 gennaio 2024 , di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità  che stabilisce i criteri  per il riparto e l'erogazione delle risorse alle Regioni e provincie autonome per la  programmazione delle misure formative alle aziende per l'ottenimento della certificazione di parità di genere"

    Il provvedimento era atteso per contribuire all'attuazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice  delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della legge 28 novembre 2005, n. 246»  e  successive  modificazioni .

    Per  il finanziamento di iniziative pubbliche di formazione  rivolte alle aziende e ai lavoratori sul tema della certificazione  di parita di genere era stato istituito l'apposito Fondo con la legge di bilancio 2023 e si attendevano   entro 90 giorni dal DM del 18.1.2024 le linee guida ministeriali  per orientare la qualità della programmazione delle attività formative, che vedono la luce invece dopo 12 mesi.  

    E' stato pubblicato ieri sul sito istituzionale il DD 115 del 17.3.2025 con le linee guida aggiornate.

    Vediamo in sintesi cosa prevedono.

    Certificazione parità: in arrivo formazione finanziata

    Le regioni, utilizzando le risorse allocate, dovranno  pianificare e finanziare le  attività formative per le imprese o i loro lavoratori, basandosi sui parametri minimi stabiliti precedentemente dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

    Il decreto precisa che saranno esclusi  dal finanziamenti i costi direttamente connessi all'accertamento dei requisiti per il rilascio e il mantenimento della certificazione di parità di genere dal finanziamento del Fondo.

    Viene inoltre  sottolineato che le regioni dovranno operare in modo coordinato per evitare dispersione o duplicazione dei finanziamenti, in complementarità agli interventi del PNRR e avranno la possibilità di 

    1. stipulare convenzioni o accordi di collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità o con i soggetti attuatori nonchè di
    2.  coinvolgere  le consigliere territoriali di parità e 
    3. realizzare sistemi di collaborazione, associazione o gemellaggio tra enti per rafforzare la coesione territoriale.

    tutti gli interventi formativi  devono concludersi entro il 30 giugno 2025, con la rendicontazione finale prevista entro il 31 dicembre 2025.

    Criteri e Modalità di Erogazione delle Risorse – Tabella Riparto

     Sono assegnati  3 milioni di euro per l'anno 2022 al Fondo, con ripartizione delle risorse riportata nella tabella seguente tra le regioni e le province autonome in base al numero delle imprese attive nel 2021.

    Le risorse saranno erogate in due tranches:

    1.  un acconto pari al 75% del contributo assegnato e
    2.  la restante quota erogata previa trasmissione del report di sintesi degli interventi rendicontati.

    La mancata trasmissione della documentazione necessaria entro il 30 giugno 2024 (assunzione di impegno vincolante) potrà  portare al disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate.

    Regioni e provincie coefficiente  risorse 

    Lombardia

     16,00 

    471.336,00

     Campania 

    9,92

     292.273,00 

    Lazio 

    9,36 

    275.809,00 

    Veneto 

    8,34 

    245.678,00 

    Emilia  Romagna 

    7,82

     230.493,00

     Sicilia 

    7,50 

    221.099,00

     Piemonte 

    7,46

     219.813,00 

    Toscana 6,8

     200.838,00

     Puglia 

    6,51 

    191.736,00 

    Calabria 

    3,16 

    93.032,00

     Sardegna

     2,85 

    83.934,00 

    Marche 

    2,78

     81.899,00 

    Liguria

    2,62

     77.139,00

    Abruzzo

     2,47 

    72.889,00

    FriuliͲVenezia Giulia

     1,74

     51.117,00 

    Umbria 

    1,56

     45.967,00

     Provincia Autonoma di Bolzano

    1,12 

    32.998,00

     Basilicata

     1,05 

    30.829,00

     Provincia Autonoma di Trento 

    0,92

     27.121,00

     Molise 

    Sotto soglia 

    27.000,00 

    Valle d'Aosta 

    Sotto soglia 

    27.000,00 

    TOTALE 

    100,00 

    3.000.000,00

    Linee guida progetti parità di genere: obiettivi e principi

     

    Le Linee Guida si inseriscono nel contesto normativo stabilito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha istituito il "Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere". Questo fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022, mira a supportare le imprese nel raggiungimento degli standard necessari per la certificazione.

    L'obiettivo principale delle Linee Guida è fornire alle Regioni uno strumento flessibile e non vincolante per supportare la programmazione delle attività formative necessarie per la certificazione. Questo documento si basa su una collaborazione interistituzionale che coinvolge il Ministero del Lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, le Regioni e l'INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche).

    Le Linee Guida si basano su diversi principi strategici, tra cui:

    •     Strumentalità: Supporto alle istanze di parità di genere nelle diverse specificità territoriali.
    •     Complementarità: Integrazione con le iniziative già in corso nei territori.
    •     Coerenza: Allineamento con il sistema di accompagnamento e supporto esistente.
    •     Rilevanza: Risposta alle attese delle potenziali aziende beneficiarie.
    •     Aderenza Normativa: Conformità al quadro normativo di riferimento.
    •     Fattibilità: Realizzabilità rispetto al volume di risorse disponibili.

    Ambiti Tematici degli Interventi Formativi e modalità

    Le attività formative previste dalle Linee Guida sono suddivise in tre livelli di complessità crescente:

    1.     Formazione Introduttiva: Aiuta le imprese a comprendere il contesto e i vantaggi della certificazione, inclusi gli aspetti normativi e fiscali.
    2.     Formazione sui Temi delle Sei Aree di KPI: Affronta le sei aree strategiche definite dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, come cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita, equità remunerativa e tutela della genitorialità.
    3.     Formazione sui Temi Specifici di Copertura degli Indicatori di KPI: Entra nel dettaglio dei requisiti specifici per ciascun indicatore di performance.

    Le Linee Guida suggeriscono diverse modalità attuative per la formazione, tra cui:

    •     Accordi con Unioncamere: Utilizzo del sistema camerale per l'organizzazione e l'erogazione della formazione.
    •     Bandi Regionali: Individuazione di soggetti o progetti per coprire l'offerta formativa regionale.
    •     Finanziamento Complementare: Utilizzo dei fondi FSE+ per integrare le attività formative.

    Linee guida formazione per parità di genere: le novità

    Le nuove Linee Guida introducono diverse novità rispetto ai precedenti documenti di riferimento:

    •     Approccio Modulare: La formazione è strutturata in moduli di complessità crescente, permettendo alle imprese di adattare il percorso formativo alle proprie esigenze.
    •     Focus sulla Partecipazione delle PMI: Viene suggerito di creare reti e partenariati per facilitare la partecipazione delle piccole e microimprese.
    •     Coinvolgimento delle Consigliere di Parità: Le Consigliere di parità territoriali sono coinvolte nella progettazione e attuazione degli interventi formativi.
    •     Formazione su Temi Specifici: Introduzione di formazione specifica su temi come la leadership inclusiva, la trasparenza retributiva e la tutela della genitorialità.

  • Pensioni

    Coefficienti di rivalutazione pensioni decorrenti nel 2025

    Il messaggio interno dell'INPS del 14 marzo 2025, n  914, chiarisce le modalità di liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2025 e fornisce :

    1. i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili,
    2.  il coefficiente di rivalutazione dei montanti contributivi, come stabilito dalla legge n. 335/1995.

     Questi coefficienti sono essenziali per calcolare l'importo delle pensioni che decorrono nel 2025, tenendo conto delle variazioni economiche e contributive degli anni precedenti.

    Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'Istituto.

    Coefficienti rivalutazione pensioni 2025

    Il testo presenta una tabella dettagliata dei coefficienti di rivalutazione del montante contributivo per le pensioni con decorrenza nel 2025. Questi coefficienti sono calcolati sulla base del tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, fornito dall'Istat, relativo ai cinque anni precedenti il 2024.

     Il coefficiente di rivalutazione per il 2025 è pari a 1,036622. 

    La tabella al paragrafo 3 riporta i coefficienti per ogni anno a partire dal 31 dicembre 1996 fino al 31 dicembre 2023, riflettendo le variazioni economiche nel tempo. 

    Inoltre, la circolare specifica che per le pensioni con decorrenza nel 2025, al montante contributivo determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa agli anni 2024 e 2025, fino alla data di decorrenza della pensione. Le procedure di liquidazione delle pensioni per le gestioni  dei datori di lavoro privati, pubblici, e per i lavoratori dello spettacolo e sportivi sono state aggiornate a dicembre 2024 per riflettere questi criteri.

    Coefficienti di rivalutazione retribuzioni e redditi pensionabili

    La circolare include anche i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, suddivisi in tre allegati. 

    L'Allegato 1 riporta i coefficienti validi per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite prima del 1° gennaio 1993.

     L'Allegato 2 fornisce i coefficienti per le anzianità contributive acquisite dopo il 31 dicembre 1992.

    Infine, l'Allegato 3 contiene i coefficienti specifici per i lavoratori delle gestioni di spettacolo e sportivi, relativi alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992.

     La circolare sottolinea che le procedure informatiche di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate per riflettere i nuovi coefficienti, garantendo così un calcolo corretto e aggiornato delle pensioni per l'anno 2025.

    Coefficienti Rivalutazione Montante Contributivo dal 2025

    Montante maturato al…  Coefficiente
    31 dicembre 1996 1,055871
    31 dicembre 1997 1,053597
    31 dicembre 1998 1,056503
    31 dicembre 1999 1,051781
    31 dicembre 2000 1,047781
    31 dicembre 2001 1,043698
    31 dicembre 2002 1,041614
    31 dicembre 2003 1,039272
    31 dicembre 2004 1,040506
    31 dicembre 2005 1,035386
    31 dicembre 2006 1,033937
    31 dicembre 2007 1,034625
    31 dicembre 2008 1,033201
    31 dicembre 2009 1,017935
    31 dicembre 2010 1,016165
    31 dicembre 2011 1,011344
    31 dicembre 2012 1,001643
    31 dicembre 2013 1,000000
    31 dicembre 2014 1,005058
    31 dicembre 2015 1,004684
    31 dicembre 2016 1,005205
    31 dicembre 2017 1,013478
    31 dicembre 2018 1,018254
    31 dicembre 2019 1,019199
    31 dicembre 2020 1,000000
    31 dicembre 2021 1,009756
    31 dicembre 2022 1,023082
    31 dicembre 2023 1,036622

  • Contributi Previdenziali

    Contributi volontari dipendenti , GS e autonomi 2025

    Nella circolare 58 del 14 marzo 2025 l'istituto nazionale di previdenza sociale aggiorna le tabelle e fornisce le istruzioni per i versamenti minimi e massimi di contribuzione volontaria  per il 2025 di 

    • lavoratori dipendenti non agricoli,
    • lavoratori autonomi e
    •  collaboratori e professionisti in Gestione separata,

    sulla base del valore di Variazione comunicato dall'ISTAT  nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo  2023 e  2024, nella misura del + 0,8%.

    In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti :

    1.  Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli

    2.  Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

    3.  Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)

    4.  Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti

    5.  Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

    6.  Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti

    7.  Versamenti volontari nella Gestione separata.

    Vediamo le tabelle e istruzioni principali .

    Versamenti volontari lavoratori dipendenti non agricoli

    INPS ricorda che per l’anno 2025:

     l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria  con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%. 

    L’aliquota  relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87% (

    Nella tabella che segue  i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (c.d. tetto pensionabile), i massimali e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.

    Anno

    Retr. minima

    settimanale

    Prima fascia

    retribuzione annua

    Massimale art. 2

    co.18, L. 335/95

    Aliquota

    IVS

    2025

     €   241,36

     €      55.448,00

     €    120.607,00

    33%

    2024

     €   239,44

     €      55.008,00

     €    119.650,00

    33%

    2023

     €   227,18

     €      52.190,00

     €    113.520,00

    33%

    2022

     €   210,15

     €      48.279,00

     €    105.014,00

    33%

    2021

     €   206,23

     €      47.379,00

     €    103.055,00

    33%

    2020

     €   206,23

     €      47.379,00

     €    103.055,00

    33%

    2019

     €   205,20

     €      47.143,00

     €    102.543,00

    33%

    2018

     €   202,97

     €      46.630,00

     €    101.427,00

    33%

    2017

     €   200,76

     €      46.123,00

     €    100.324,00

    33%

    2016

     €   200,76

     €      46.123,00

     €    100.324,00

    32,87%

    2015

     €   200,76

     €      46.123,00

     €    100.324,00

    32,87%

    2014

     €   200,35

     €      46.031,00

     €    100.123,00

    32,37%

    2013

     €   198,17

     €      45.530,00

     €      99.034,00

    32,37%

    2012

     €   192,40

     €      44.204,00

     €      96.149,00

    31,87%

    2011

     €   187,34

     €      43.042,00

     €      93.622,00

    31,87%

    2010

     €   184,39

     €      42.364,00

     €      92.147,00

    31,37%

    2009

     €   183,10

     €      42.069,00

     €      91.507,00

    31,37%

    2008

     €   177,42

     €      40.765,00

     €      88.669,00

    30,87%

    2007

     €   174,46

     €      40.083,00

     €      87.187,00

    30,87%

    2006

     €   171,03

     €      39.297,00

     €      85.478,00

    30,07%

    2005

     €   168,17

     €      38.641,00

     €      84.049,00

    30,07%

    2004

     €   164,87

     €      37.883,00

     €      82.401,00

    29,57%

    2003

     €   160,85

     €      36.959,00

     €      80.391,00

    29,57%

    2002

     €   157,08

     €      36.093,00

     €      78.507,00

    29,07%

    2001

     £ 296.140

     £     68.048.000

     £   148.014.000

    29,07%

    2000

     £ 288.640

     £     66.324.000

     £   144.263.000

    28,57%

    Versamenti volontari artigiani e dei commercianti

    Artigiani Commercianti

    Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni

    24%

    24,48%

    Collaboratori di età non superiore ai 21 anni

    24%

    24,48%

    Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni.

    Di seguito le tabelle dei versamenti minimi :

    MINIMALI  ARTIGIANI –  DEC DAL 1995

    classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

     

    Contribuzione mensile

    24%

     1

    Fino a € 18.555

    € 18.555

    € 371,10

     2

    da € 18.556 a € 24.704

    € 21.630

    € 432,60

     3

    da € 24.705 a € 30.853

    € 27.779

    € 555,58

     4

    da € 30.854 a € 37.002

    € 33.928

    € 678,56

     5

    da € 37.003 a € 43.151

    € 40.077

    € 801,54

     6

    da € 43.152 a € 49.300

    € 46.226

    € 924,52

     7

    da € 49.301 a € 55.447

    € 52.374

    € 1.047,48

     8

    da € 55.448

    € 55.448

    € 1.108,96

    MINIMALI COMMERCIANTI 

    Classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

     

    Contribuzione mensile

    24,48%

     1

    Fino a € 18.555

    € 18.555

    € 378,53

     2

    da € 18.556 a € 24.704

    € 21.630

    € 441,26

     3

    da € 24.705 a € 30.853

    € 27.779

    € 566,70

     4

    da € 30.854 a € 37.002

    € 33.928

    € 692,14

     5

    da € 37.003 a € 43.151

    € 40.077

    € 817,58

     6

    da € 43.152 a € 49.300

    € 46.226

    € 943,02

     7

    da € 49.301 a € 55.447

    € 52.374

    € 1.068,43

     8

    da € 55.448

    € 55.448

    € 1.131,14

    Versamenti volontari gestione separata 2025

    Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione separata deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2025, 

    • al 25% per i professionisti e 
    • al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

    Poiché nel 2025 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.555,00 euro,  l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari  non può essere inferiore a 

    • 4.638,84 euro su base annua e a 386,57 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e 
    • a 6.123,24 euro su base annua e a 510,27 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.