-
Ape sociale 2026: al via le domande
Con il messaggio n. 128 del 14 gennaio 2026 INPS ricorda che la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha prorogato il periodo di sperimentazione dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2026. La misura continua quindi ad applicarsi ai soggetti che, al compimento di 63 anni e 5 mesi, entro il 31 dicembre 2026 si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 179, lettere da a) a d), della legge n. 232/2016 (disoccupati, caregiver, invalidi e addetti a mansioni gravose). La proroga è accompagnata da un incremento delle risorse finanziarie stanziate per gli anni dal 2026 al 2031.
In conseguenza della proroga, l’INPS comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale, da presentare tramite l’istanza “Verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale”. Le domande possono essere inoltrate online sul sito INPS con credenziali SPID, CNS, CIE o eIDAS, tramite i patronati oppure attraverso il Contact Center. vedi sotto
Questa agevolazione, attiva già dal 2017 consente a chi desidera lasciare il lavoro prima del raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, di accedere a un sostegno finanziario fino al momento della pensione.
Di seguito rivediamo in dettaglio chi può accedere all’Ape Sociale, quali sono i requisiti e la procedura da seguire per presentare la domanda entro i termini.
Ape sociale, di cosa si tratta
L’Ape Sociale è un’indennità economica parametrata alla pensione maturata, entro un limite massimo di 1500 euro, riservata a specifiche categorie di lavoratori che a causa di particolari condizioni personali o lavorative, desiderano accedere a un anticipo pensionistico rispetto alla normale età pensionabile. Si rivolge a lavoratori con difficoltà socio-economiche che si trovano in condizioni di
- disoccupazione,
- caregiving,
- riduzione di capacità lavorativa del 74% o
- che hanno svolto lavori particolarmente gravosi
Ape sociale 2026 : tutti i requisiti e le categorie di beneficiari
L’Ape Sociale è riservata a lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata.
Per beneficiare dell’Ape Sociale, il lavoratore deve soddisfare specifici requisiti di età, anzianità contributiva e condizione lavorativa:
- Età: Almeno 63 anni e 5 mesi.
- Anzianità Contributiva: Almeno 30 anni di contributi versati; per i lavori gravosi, il requisito contributivo sale a 36 anni o a 32 anni in alcune categorie particolari. (vedi sotto)
- Cessazione dell’Attività Lavorativa: Al momento della domanda, il lavoratore non deve essere titolare di alcuna pensione diretta e deve avere cessato ogni attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma.
Le donne possono inoltre beneficiare di una riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.
Le categorie specifiche ammissibili sono:
- Disoccupati: Lavoratori che hanno perso il lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva.
- Caregiver: Lavoratori con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva, che assistono, da almeno sei mesi, il coniuge o un parente convivente di primo grado con disabilità grave (Legge 104, art. 3 comma 3). Sono ammissibili anche i caregiver di parenti o affini di secondo grado se i genitori della persona con disabilità sono deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti.
- Invalidità: Lavoratori con una capacità lavorativa ridotta almeno del 74% e con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva.
- Lavoratori con Mansioni Gravose: Dipendenti con almeno 36 anni di contributi che abbiano svolto lavori gravosi per almeno sette anni negli ultimi dieci anni o sei anni negli ultimi sette anni. L'anzianità richiesta è di 32 anni per gli operai edili.
APE sociale: gli step e i documenti per la domanda
Per ottenere l'APE SOCIALE è necessario richiedere all'INPS la verifica dei requisiti e successivamente inviare domanda di pensione telematica Se è già avvenuta la cessazione dell'attività lavorativa i due passaggi possono essere effettuati contemporaneamente
La verifica dei requisiti può essere effettuata tramite il portale INPS, nella sezione dedicata all’“APE Sociale – Anticipo pensionistico – Verifica requisiti”.
Qui, il lavoratore può consultare le informazioni necessarie per capire se rientra tra i beneficiari dell’Ape Sociale e utilizzare il servizio telematico.
La domanda può essere inviata direttamente o appoggiandosi a un Patronato.
I passaggi sono i seguenti
- Accedere al Portale INPS: Collegarsi al sito dell’INPS e accedere con le proprie credenziali digitali SPID o CIE o CNS
- Inviare la Domanda di Verifica: Compilare la richiesta online e inviarla per avviare la verifica dei requisiti.
- Attendere la Risposta INPS: l’INPS comunicherà l’esito della domanda entro 30 giorni dalla data di presentazione.
- Domanda di Accesso alla Prestazione: Dopo aver ottenuto la conferma del possesso dei requisiti, il lavoratore deve presentare la domanda di accesso alla prestazione vera e propria. Tale domanda va inoltrata all’INPS per non perdere alcuna mensilità del trattamento, subito dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
I requisiti che devono essere perfezionati prima del 31 dicembre, sono:
-lo stato di disoccupato e la cessazione da almeno 3 mesi dei relativi trattamenti;
-il requisito di assistenza del portatore di handicap da almeno 6 mesi continuativi;
-lo stato invalidante uguale o superiore al 74%.
Invece il requisito temporale per i lavori gravosi deve sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso.
Sono richiesti i seguenti documenti :
- -lettera di licenziamento o dimissioni per giusta causa, oppure verbale di risoluzione consensuale;
- -un'attestazione del o dei datore/datori di lavoro redatta sul modello predisposto dall'INPS, nel quale indicare i periodi di lavoro prestato , il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative svolte;
- -nel caso dell'edilizia, gli operai edili possono sostituire le attestazioni del datore di lavoro, con una dichiarazione, firmata dai responsabili delle Casse edili, dalla quale risultino i periodi durante i quali sono stati iscritti alle Casse.
Per ulteriori informazioni:
- INPS – APE Sociale: Verifica requisiti (scheda servizio)
- INPS – Verifica condizioni/requisiti APE Sociale (accedi al servizio)
- INPS – Area tematica Domanda Pensione / APE Sociale / Beneficio precoci (scheda)
- INPS – Portale Richieste di Pensione (accesso area tematica)
APE Sociale : quali sono le scadenze
Si ricorda infine che le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’indennità di APE Sociale possono essere presentate entro
- la data del 31 marzo 2026.
- del 15 luglio
- comunque non oltre il 30 novembre 2025, per le eventuali residue risorse finanziarie.
Le risposte dell'INPS giungeranno quindi :
entro il 30 giugno 2026 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2025;
entro il 15 ottobre 2026 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2025;
entro il 31 dicembre 2026 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 30 novembre del medesimo anno.
ATTENZIONE: se sono già stati perfezionati tutti i requisiti richiesti può essere inviata contestualmente anche la domanda di accesso alla prestazione.
-
Caregiver: chi è? le novità: legge di bilancio e proposta di legge
Negli ultimi anni il legislatore ha avviato un percorso graduale per riconoscere il ruolo del caregiver familiare, cioè la persona che assiste in modo continuativo un parente non autosufficiente. Questo percorso si è sviluppato sia sul piano normativo sia sul piano delle risorse economiche, con l’obiettivo di valorizzare un’attività di cura non professionale che ha un fortissimo impatto sociale ed economico.
In particolare al comma 227 della manovra 2026 pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta ufficiale è stata confermata l'istituzione di un cospicuo fondo che però sarà effettivamente disponibile solo dal 2027.
Nello specifico il testo della legge dice :
"È istituito, nello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze, un ondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di
- 1,15 milioni di euro per l’anno 2026 e di
- 207 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale."
AGGIORNAMENTO 13 GENNAIO 2026
Il 12 gennaio il Governo ha approvato una proposta di legge in tema di disabilità che evidentemente utilizzerà di fondi stanziati. Si prevedono modifiche amministrative e un contributo mensile per chi si prende cura di disabili gravissimi pari a 400 euro . Sarà riservato però a persone con reddito sotto i 3000 euro.
In attesa del testo legislativo, vedi sotto il comunicato integrale del Governo.
I primi riconoscimenti normativi dal 2018
La prima definizione ufficiale di caregiver familiare risale alla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che descrive il caregiver come la persona che assiste il coniuge, il partner dell’unione civile, il convivente di fatto o un familiare fino al secondo grado — fino al terzo grado in caso di disabilità grave — non autosufficiente e bisognoso di assistenza continua.
La stessa legge ha istituito il primo Fondo per il sostegno del ruolo di cura con risorse pari a 20 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.
Il fondo è stato successivamente trasferito al bilancio della Presidenza del Consiglio ed è stato incrementato di 5 milioni all’anno per il triennio 2019-2021.
L’ultimo riparto noto (2023) ha stanziato 25,8 milioni di euro, privilegiando i caregiver di persone con disabilità gravissima o impossibilitate ad accedere a strutture residenziali.
La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha abrogato il Fondo del 2018, facendo confluire le sue risorse nel nuovo Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione iniziale di:
- 552,1 milioni per il 2024,
- 231,8 milioni annui dal 2025.
Il fondo è stato poi aumentato dal D.L. 71/2024 e dal D.L. 208/2024, mentre per il 2024 un decreto del Ministero per le disabilità ha destinato 30 milioni al riconoscimento del valore sociale ed economico del caregiver familiare.
Nel 2021 è stato istituito un secondo Fondo dedicato ai caregiver, con una dotazione di 30 milioni annui per 2021-2023, cui la legge di bilancio 2022 ha aggiunto 50 milioni annui per il triennio 2022-2024.
In attesa di una disciplina organica, la legge di bilancio 2025 aveva stabilito che le risorse del Fondo siano temporaneamente destinate ai servizi del Fondo per le non autosufficienze, come l’assistenza domiciliare e i servizi di sostegno per famiglie con disabili e anziani non autosufficienti.
Le riforme collegate: disabilità e anziani non autosufficienti (2023-2024)
Parallelamente ai fondi, il legislatore ha avviato riforme strutturali:
- D.Lgs. 29/2024 (attuazione L. 33/2023) – riconosce il valore sociale ed economico dell’assistenza non professionale prestata ai soggetti molto anziani e non autosufficienti.
- D.Lgs. 62/2024 (attuazione L. 227/2021) – riforma la definizione e l’accertamento della condizione di disabilità, introducendo criteri ispirati alla classificazione ICF dell’OMS e un sistema di valutazione unificato sia per diritti, sia per prestazioni.
Entrambi i decreti rafforzano il quadro necessario per una futura disciplina organica del caregiver familiare.
Non va dimenticato che alla Camera sono in esame varie proposte di legge (A.C. 114 e abbinate) che mirano a regolamentare in modo completo diritti, tutele e sostegni per i caregiver familiari.
La situazione attuale
Attualmente, dunque, l’Italia riconosce il ruolo del caregiver familiare ma non ha ancora una disciplina organica che definisca diritti, tutele e sostegni economici universali. Esistono fondi e misure frammentate — confluiti in gran parte nel Fondo unico per l’inclusione — e importanti riforme sulla disabilità e sulla non autosufficienza, che attendono la completa attuazione. L’articolo 53 della bozza della legge di bilancio 2026 si inserisce in questo contesto ancora mancante purtroppo di unitarietà.
Non sfugge inoltre che per l'utilizzo dei fondi sarebbe necessario ampliare il concetto di disabilità per far giungere il sostegno a tutte le famiglie in cui è presente una necessita di cure continuative, non solo nei casi di non autosufficienza o disabilità come definita dalla legge 104 1992.
Riconoscimento e tutela caregiver Proposta di legge Locatelli 2026
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari.
L’intervento normativo introduce un quadro giuridico organico per riconoscere il valore sociale ed economico di chi assiste, in ambito domestico e a titolo gratuito, congiunti con disabilità o non autosufficienti. Il provvedimento punta a garantire dignità e tutele a una figura essenziale per la coesione sociale, prevenendo il rischio di isolamento e supportando i nuclei familiari, specialmente quelli in condizioni di maggiore fragilità.
Di seguito alcune delle principali novità previste dal testo.
- Sostegno economico mirato alle famiglie in difficoltà: viene istituito un contributo economico nazionale erogato dall’INPS, fino a un massimo di 400 euro mensili. Tale beneficio è destinato prioritariamente a chi presta assistenza a persone con disabilità gravissima, con un reddito inferiore a 3.000 euro annui.
- Raccordo con le tutele territoriali: sono previste disposizioni di raccordo tra le tutele previste a livello statale e quelle previste a livello territoriale.
- Procedura di riconoscimento e iscrizione formale: per assicurare uniformità di trattamento e certezza del diritto, saranno definite le modalità operative di riconoscimento, revoca o sostituzione del soggetto che presta assistenza. L’INPS gestirà le procedure di accettazione della figura individuata, assicurando un monitoraggio costante del limite di spesa.
- Certificazione nel “progetto di vita”: la riforma interviene sui decreti legislativi 15 marzo 2024, n. 29, e 3 maggio 2024, n. 62, rendendo obbligatorio l’inserimento del nominativo di chi presta assistenza e del relativo carico assistenziale orario all’interno del “progetto di vita” e del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) della persona assistita. Questa formalizzazione è il presupposto necessario per l’accesso a future tutele previdenziali e agevolazioni lavorative.
- Il provvedimento definisce infine l’ambito nel quale può essere individuata la figura, includendo il coniuge, le parti dell’unione civile, i conviventi di fatto e i parenti entro il secondo grado (o affini entro il terzo in casi specifici), consolidando così una rete di protezione certa e legalmente riconosciuta attorno alla persona con disabilità.
-
Deleghe INPS artigiani, commercianti, GS: novità dal 15 gennaio
Il Messaggio INPS n. 104 del 12 gennaio 2026 INPS comunica l’estensione (dal 15 gennaio 2026) della funzione di “Gestione deleghe indirette” – già usata nel perimetro “Aziende e Dipendenti” – anche alle posizioni contributive di:
- Artigiani
- Esercenti attività commerciali
- Gestione separata (sia per professionisti sia per committenti)
La novità è pensata per gli intermediari abilitati ex L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti/esperti contabili, avvocati abilitati). Altri soggetti saranno abilitati con successive implementazioni.
In questo modo l’INPS centralizza in un unico ambiente la gestione dei rapporti operativi tra contribuenti e intermediari, rendendo più efficiente l’accesso ai servizi per gli utenti ma anche il controllo delle autorizzazioni da parte degli uffici territoriali dell'istituto.
Cosa cambia per l’operatività
Va forse ricordato che il servizio “Gestione deleghe” dell’INPS è la piattaforma digitale che consente a aziende, contribuenti e intermediari abilitati di conferire, gestire e revocare in modo tracciato le deleghe per l’accesso e l’operatività sui servizi INPS relativi agli adempimenti contributivi e assicurativi.
La funzione principale del servizio è attribuire in modo formale e sicuro il potere di operare sui servizi INPS a favore di un soggetto diverso dal titolare della posizione contributiva (tipicamente un consulente del lavoro o altro intermediario abilitato).
In concreto, il servizio consente di:
- Conferire deleghe a intermediari per la gestione degli adempimenti INPS;
- Associare la delega a una specifica posizione contributiva (azienda, artigiano, commerciante, gestione separata);
- Limitare o estendere l’ambito della delega, distinguendo tra deleghe totali o parziali (ad esempio per la Gestione separata – committenti);
- Attivare e revocare le deleghe online, senza invio di documentazione cartacea all’INPS;
- Tracciare tutte le operazioni, garantendo trasparenza e sicurezza nei rapporti tra contribuente e intermediario.
Periodo transitorio fino al 12 aprile
Per evitare disagi, è possibile continuare ad attivare le deleghe con le modalità attualmente in uso per 3 mesi dalla pubblicazione del messaggio; scaduto tale periodo, il sistema attuale sarà definitivamente chiuso. La finestra di 3 mesi con la doppia modalità di utilizzo si chiude quindi il 12/04/2026 (salvo diverse indicazioni INPS).
Tabella riepilogo istruzioni
Ambito / tipologia Soggetti abilitati Istruzioni operative Comunicazioni Decorrenza e scadenze Estensione gestione deleghe
Artigiani – Commercianti – Gestione separataIntermediari abilitati ex L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti/esperti contabili, avvocati abilitati) Utilizzo della piattaforma “Gestione Deleghe per Aziende e Intermediari” come punto unico di accesso anche per le nuove gestioni. — Avvio: 15 gennaio 2026
Periodo transitorio: utilizzo delle vecchie modalità consentito fino al 12 aprile 2026Delega indiretta
Artigiani – Commercianti – Gestione separata (professionisti)Intermediari abilitati ex L. 12/1979 1. Accesso a “Gestione Deleghe” → “Delega da Soggetto Contribuente”
2. Inserimento codice fiscale del contribuente
3. Selezione della posizione contributiva
4. Compilazione e salvataggio della delega
5. Stampa del modulo e firma del titolare/legale rappresentante
6. Attivazione della delega dalla sezione “Dettagli Delega/Subdelega”Invio di comunicazione (PEC o email ordinaria) al titolare della posizione Decorrenza: dal giorno successivo all’attivazione
Scadenza: facoltativa
Modifica: non ammessa (necessaria revoca e nuova delega)Delega indiretta totale
Gestione separata – CommittentiIntermediari abilitati ex L. 12/1979 Delega riferita a tutti i lavoratori parasubordinati del committente.
Procedura di creazione, firma e attivazione identica alla delega ordinaria.Comunicazione di attivazione al legale rappresentante o titolare della posizione Decorrenza: dal giorno successivo all’attivazione
Più delegati: ammessi sulla stessa posizioneDelega indiretta parziale
Gestione separata – CommittentiIntermediari abilitati ex L. 12/1979 Delega limitata a specifici lavoratori parasubordinati.
Dopo l’attivazione è possibile aggiungere o rimuovere singoli soggetti dall’elenco dei delegati.Comunicazioni al titolare per attivazione e per ogni successiva variazione Decorrenza: dal giorno successivo all’attivazione
Scadenza: facoltativaRevoca e gestione deleghe Intermediari abilitati ex L. 12/1979 La revoca può essere effettuata in qualsiasi momento dalla sezione “Dettagli Delega/Subdelega”.
Le deleghe attive non possono essere modificate.— Revoca: sempre possibile
Nuova delega: necessaria in caso di variazioniSubdeleghe Intermediari e dipendenti delegati L’intermediario può conferire subdeleghe ai propri dipendenti per la gestione degli adempimenti sulle posizioni in delega. — Valide per tutte le posizioni affidate all’intermediario Accesso al servizio — Percorso: inps.it → Imprese e Liberi Professionisti → Comunicazioni per adempimenti contributivi → Gestione Deleghe per Aziende e Intermediari -
Amianto: nuove regole 2026 dalla UE
Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 che entrerà in vigore il 24 gennaio 2026, l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.
Il provvedimento interviene in modo puntuale sul Titolo IX, Capo III del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornando obblighi, procedure e valori tecnici di riferimento per i datori di lavoro operanti in attività che comportano rischio di esposizione ad amianto o materiali contenenti amianto.
Le modifiche hanno un impatto diretto sulla gestione dei cantieri, sulla valutazione del rischio, sulla sorveglianza sanitaria e sugli adempimenti documentali richiesti alle imprese.
La normativa in vigore
Il decreto si colloca nel solco della normativa europea e nazionale già vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Restano fermi i principi della legge n. 257/1992 (cessazione dell’impiego dell’amianto) e del D.Lgs. n. 81/2008, ma vengono aggiornati numerosi articoli (da 244 a 262) per adeguarli all’evoluzione scientifica e tecnica.
In particolare, il campo di applicazione viene espressamente esteso a tutte le attività lavorative in cui sussiste o può sussistere rischio di esposizione, incluse manutenzioni, ristrutturazioni, demolizioni, bonifiche, gestione dei rifiuti contenenti amianto, attività estrattive in pietre verdi e interventi di emergenza, come la lotta antincendio in eventi naturali estremi.
Viene inoltre introdotto l’allegato XLIII-ter al D.Lgs. n. 81/2008, che elenca in modo sistematico le patologie professionali correlate all’amianto, rilevanti ai fini degli obblighi di segnalazione e tutela assicurativa.
le principali novità
Tra le innovazioni di maggiore interesse operativo si segnalano:
- il rafforzamento degli obblighi di individuazione preventiva della presenza di amianto negli edifici, soprattutto se realizzati prima del 1992, con possibilità di ricorrere a operatori qualificati quando le informazioni non siano disponibili;
- l’introduzione di una valutazione del rischio che privilegia la rimozione dell’amianto rispetto ad altre soluzioni di manutenzione o incapsulamento;
- l’ampliamento e la standardizzazione del contenuto della notifica preventiva all’organo di vigilanza, con possibilità di invio telematico;
- l’aggiornamento delle modalità di misurazione delle fibre di amianto e del valore limite di esposizione, con una fase transitoria fino al 20 dicembre 2029.
I principali dati di riferimento sono riepilogati nella tabella seguente:
Parametro Valore / Termine Riferimento normativo Valore limite di esposizione 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore) Art. 254 D.Lgs. 81/2008 Metodo di misurazione fino al 20.12.2029 Microscopia ottica a contrasto di fase Art. 253, c. 6 Metodo di misurazione dal 21.12.2029 Microscopia elettronica o metodi equivalenti Art. 253, c. 6-bis Conservazione documentazione lavoratori 40 anni Art. 250, c. 2-bis Periodicità sorveglianza sanitaria Almeno ogni 3 anni Art. 259 Gli adempimenti operativi
Dal punto di vista operativo, il decreto richiede una revisione delle procedure aziendali relative alla gestione del rischio amianto.
I datori di lavoro devono aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR), includendo le nuove modalità di misurazione e le priorità di intervento previste dalla norma.
Particolare attenzione va posta alla notifica preventiva: essa deve contenere informazioni dettagliate su lavorazioni, quantitativi di amianto, misure di protezione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nonché essere conservata, per alcuni elementi, per un periodo di quarant’anni.
È inoltre necessario verificare l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, in particolare quelli delle vie respiratorie, e programmare pause e procedure di decontaminazione coerenti con le nuove prescrizioni.
I consulenti del lavoro e i professionisti della sicurezza sono chiamati a supportare le imprese nell’adeguamento documentale, nella formazione mirata dei lavoratori e nel coordinamento con gli organi di vigilanza e con l’INAIL per la gestione dei registri di esposizione e delle comunicazioni obbligatorie.
-
Buoni pasto esenti fino a 10 euro con la manovra 2026
Come preannunciato dalla presidente Meloni tra le priorità della nuova legge di bilancio ci sono misure di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori.
Nella bozza approvata dal Governo a ottobre era stato raccolto il suggerimento previsto da una proposta di legge, avanzata dalla senatrice Paola Mancini (FdI), di l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici, da 8 a 10 euro.
La misura è stata accolta dai tecnici del Ministero dell’Economia ed è presente nella versione finale della legge pubblicata in Gazzetta il 30 dicembre 2025.
La disciplina dei buoni pasto in vigore
Giova ricordare che per la disciplina in vigore, fiscalmente i buoni pasto corrisposti al lavoratore devono essere in generale sottoposti a tassazione ai fini dell’Irpef in capo al dipendente ma, se concessi alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti, non generano reddito imponibile (e di conseguenza contributivo) entro il limite massimo di:
- € 4 se in formato cartaceo,
- € 8 se in formato elettronico , ora aumentati a 10.
Resta confermato anche il limite di esenzione delle eventuali indennità sostitutive di mensa per gli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo giornaliero di euro 5,29.
Sulla natura reddituale della consegna del buono , si ricorda che la Risoluzione 26/2010 ha ritenuto che si tratta di importo assimilato ad un compenso “in denaro” (non in natura), motivo per cui non trova applicazione la norma sulla non imponibilità fino al limite di € 258 annui dell’eccedenza rispetto al limite di esenzione specifica fino ad € 4 / 8. Per questo motivo solo l’eventuale maggiore valore sarà assoggettato a tassazione.
Invece per il datore di lavoro questi costi sono completamente deducibili, e non scontano il limite del 75% fissato per le spese di vitto e alloggio.
-
Controllo dipendenti con telecamere pubbliche: il Garante sanziona un Comune
Il tema della videosorveglianza nei luoghi di lavoro e negli spazi pubblici continua a rappresentare un’area ad alto rischio per i datori di lavoro, pubblici e privati. Un uso non corretto degli impianti di ripresa può infatti determinare violazioni rilevanti della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle garanzie previste a tutela dei lavoratori.
In questo quadro si inserisce il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 ottobre 2025, che offre indicazioni di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti, chiarendo ancora una volta i limiti entro i quali le immagini raccolte tramite videosorveglianza possono essere utilizzate, soprattutto quando incidono sul rapporto di lavoro.
L’Autorità ha esaminato un caso complesso, che ha coinvolto un ente locale e l’utilizzo di riprese video sia per finalità di sicurezza urbana sia per accertamenti disciplinari nei confronti di una dipendente. La decisione ribadisce principi ormai consolidati, ma spesso disattesi nella prassi, in materia di liceità del trattamento, trasparenza, proporzionalità e rispetto delle regole speciali previste per i controlli a distanza dei lavoratori.
Il caso esaminato: videosorveglianza e licenziamento del dipendente
La vicenda trae origine dal reclamo presentato da una ex dipendente comunale, destinataria di un procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento senza preavviso. L’amministrazione aveva fondato le contestazioni disciplinari su un insieme di elementi, tra cui i dati del sistema di rilevazione delle presenze e le immagini acquisite dalle telecamere installate sulla pubblica via in prossimità della sede comunale. Attraverso il raffronto tra badge e filmati, il Comune aveva contestato alla lavoratrice ripetute uscite dalla sede senza le prescritte timbrature.
Ulteriori contestazioni riguardavano comportamenti tenuti dalla dipendente durante un periodo di assenza per malattia. In questo caso, su incarico della sindaca, un collaboratore comunale aveva effettuato riprese video della lavoratrice mentre si trovava all’esterno, al di fuori dell’orario di lavoro e delle fasce di reperibilità. Tali immagini erano state trasmesse tramite un’applicazione di messaggistica istantanea su un dispositivo personale e successivamente utilizzate nel procedimento disciplinare.
Nel corso dell’istruttoria è emerso inoltre che il sistema di videosorveglianza comunale presentava numerose criticità: installazione delle telecamere in assenza di un’adeguata base giuridica, informative incomplete o tardive, mancata valutazione di impatto sulla protezione dei dati e utilizzo delle riprese per finalità diverse da quelle dichiarate. Il Comune ha sostenuto di aver agito per ragioni di sicurezza urbana e, in parte, nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, ma tali argomentazioni non sono state ritenute sufficienti dall’Autorità.
La decisione del Garante: sanzione amministrativa per irregolarità dei controlli
il Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune, ravvisando una pluralità di violazioni.
In primo luogo, è stato censurato l’uso delle telecamere installate sulla pubblica via, poiché non adeguatamente supportato da una base giuridica specifica e non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal Regolamento (UE) 2016/679. L’Autorità ha inoltre rilevato l’assenza di una informativa idonea e preventiva nei confronti degli interessati e la mancata esecuzione della valutazione di impatto, obbligatoria in presenza di una sorveglianza sistematica su larga scala.
Particolare rilievo assume la parte del provvedimento dedicata all’ambito lavorativo. Il Garante ha chiarito che le immagini raccolte per finalità di sicurezza urbana non possono essere riutilizzate per controllare l’adempimento della prestazione lavorativa o per finalità disciplinari, trattandosi di una finalità incompatibile con quella originaria. Un simile utilizzo contrasta con le aspettative legittime dei lavoratori e con la disciplina speciale sui controlli a distanza, che richiede il rispetto di specifiche garanzie procedurali.
È stata inoltre ritenuta illegittima l’attività di ripresa svolta al di fuori dell’orario di lavoro tramite un collaboratore non autorizzato, in quanto configurabile come indebita attività investigativa su fatti non rilevanti ai fini della valutazione professionale del dipendente.
Il Garante ha sottolineato che il datore di lavoro dispone di strumenti tipici e leciti per verificare le assenze per malattia, come le visite di controllo, e non può ricorrere a forme di sorveglianza diretta o indiretta .Dal punto di vista giuslavoristico va evidenziato che in caso di impugnazione del licenziamento il giudice è libero di valutare il caso ma non potrà non tenere conto dell'irregolarità della condotta del datore di lavoro dal punto di vista del regolamento 2016/679.
Alla luce della gravità delle violazioni, l’Autorità ha irrogato al Comune una sanzione amministrativa complessiva di 15.000 euro e ha disposto la pubblicazione del provvedimento. La decisione costituisce un richiamo forte per tutti i datori di lavoro: l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza richiede un’attenta valutazione preventiva, il rispetto rigoroso delle finalità dichiarate e l’osservanza delle tutele specifiche previste per i lavoratori, pena rilevanti conseguenze sanzionatorie e contenziosi
-
Carta acquisti 2026: nuovi limiti ISEE e moduli per richiederla
Con un comunicato del 2 gennaio il MEF informa del fatto che sono disponibili sul sito i moduli per richiedere la Carta Acquisti 2026 da 40 euro mensili, riservata a
- ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni
- ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni,
I contributo viene erogato ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas.
Si specifica che i destinatari del contributo possono effettuare acquisti attraverso la carta elettronica di pagamento presso:
- negozi alimentari,
- supermercati,
- farmacie, parafarmacie,
- nonché pagare le bollette di luce e gas negli uffici postali e usufruire della tariffa elettrica agevolata.
I requisiti per avere la Carta acquisti nel 2026
A partire dall’1° gennaio 2026, il limite massimo del valore dell’indicatore ISEE e dell’importo complessivo dei redditi comunque percepiti i seguenti:
- per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 8.230,81;
- per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 8.230,81 e l’importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 8.230,81;
- per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 8.230,81 e l’importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 10.974,42.
Alla luce delle suddette indicazioni, a partire dal 1.1.2026, per i cittadini che presentano domanda per ottenere il beneficio Carta Acquisti, dovrà essere utilizzata la nuova modulistica con i limiti ISEE e reddituali sopra riportati.
Carta acquisti 2026: come fare domanda
La domanda per la Carta Acquisti (completamente gratuita per gli aventi diritto) può essere presentata negli Uffici Postali compilando il modulo sulla base dei requisiti richiesti.
Attenzione al fatto che, coloro che hanno ottenuto la Carta negli anni precedenti e continuano a rientrare nei requisiti previsti, possono usufruire del beneficio SENZA bisogno di fare una nuova richiesta.
QUI la Modulistica per presentare domanda per: