• Lavoro Autonomo

    Contributi INPGI autonomi 2025: minimi in scadenza

    E' stata pubblicata il 16 luglio scorso la circolare INPGI N. 5  di istruzioni sui contributi previdenziali dei giornalisti  autonomi . 

    I valori principali  sono i seguenti :

    •  tutte le pensioni erogate dall’INPGI sono state rideterminate – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – applicando una rivalutazione del + 0,8%.
    •  il reddito minimo per l’ottenimento di una copertura di 12 mesi nell’anno 2025 è stato fissato in 18.555,00 euro. 
    • Nel caso in cui il reddito assoggettato a contribuzione risulti inferiore , viene accreditata in modo proporzionale rispetto ai 12 mesi.
    •  l’importo del massimale annuo del reddito imponibile è rideterminato in 120.607,00 euro.

    Contributi  INPGI : chi deve versare

    Sono tenuti al versamento del contributo  annuale tutti i giornalisti iscritti all’INPGI (ex Gestione separata INPGI o INPGI 2) che nel corso del 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma ovvero:

    • in forma libero professionale con partita IVA, 
    • come attività “occasionale” senza partita IVA, 
    • come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti 
    •  mediante cessione di diritto d’autore.

    Contributi INPGI 2025, minimo, soggettivo, integrativo e riduzioni 

    Va ricordato che,

    •  in base a quanto disposto dall’art. 3 del vigente Regolamento INPGI, per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2025, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2025 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine con decorrenza successiva al 31 luglio 2020. 
    • in base invece all’art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111/2011)  per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata ad una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2025 risultino già pensionati il minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario.

    TIPO CONTRIBUTO

    Contributo minimo ordinario

    Contributo minimo  ridotto

    (per i giornalisti con meno  di 5 anni di anzianità  professionale)

    Contributo minimo  ridotto

    (per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)

    Reddito minimo di riferimento

    2.508,75

    1.254,38

    2.508,75

    Contributo Soggettivo (12%)

    301,05

     150,53 

    150,53 

    Contributo Integrativo (4%)

     100,35

      50,18

    100,35

    Contributo di maternità          (*)

     25,00

      25,'00

    25,00

    Totale contributo minimo 2024

            

    426,40

     225,71

      275,88

    (*)Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale della delibere di determinazione dei suddetti contributi minimi, tali valori sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.

    Massimale contributivo INPGI

    Per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma, il contributo soggettivo è  dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n.  335/1995. Tale massimale, per l’anno 2024 è rideterminato in 119.650,00 euro.

    ATTENZIONE :  il contributo integrativo (nella misura del 4%) è dovuto sull’intero reddito  lordo, anche oltre il predetto massimale. 

    Contributi INPGI 2025 – SCADENZE-  come pagare

    I predetti contributi minimi dovranno essere versati all’INPGI entro il 31/07/2025. 

    Invece i  contributi per il reddito eccedente il minimale vanno versati entro il 31 ottobre di ogni anno,  con possibilità di rateazione in 3 rate di pari importo alle date del 

    • 31 ottobre
    • 30 novembre
    • 31 dicembre

    sulla  base della dichiarazione reddituale inviata entro il 30 settembre.

    Riguardo alle scadenze per gli adempimenti contributivi,  si  ricorda che qualora cadano di giorno festivo, sono  automaticamente prorogate al  primo giorno lavorativo successivo.

    La circolare 2/2024 precisava che il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici: 

    • Ente = P Provincia = (lasciare vuoto) 
    • Codice tributo = G001 
    • Codice identificativo = 22222
    • Mese = 01 
    • Anno di riferimento = 2024. 

    Attenzione al fatto che, qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907.

    In questo caso, nella causale del versamento va indicato “AC 2024 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”. 

    Contributi minimi gestione separata INPGI : gli esclusi

    La circolare  evidenzia che NON sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che  svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali  gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. 

    In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

    Inoltre, i giornalisti iscritti all’INPGI che – alla data del 31/07/2025 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività) dal versamento del contributo minimo. 

    ATTENZIONE : se interessati ad ottenere la copertura contributiva – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali –  possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi. 

    Dichiarazione reddituale INPGI: aperta la piattaforma 

    I giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti,  mediante cessione di diritto d’autore) sono tenuti ogni anno a presentare all’INPGI una  comunicazione (obbligatoria) dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso  dell’anno precedente, da inviare all’INPGI esclusivamente in via telematica con il modello RED /GS  entro il 30 settembre. 

    In proposito INPGI ha reso noto che è  stata attivata la procedura telematica ,  è accessibile tutti i giorni dalle ore 8 alle 22. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi accedendo al servizio web utilizzando i sistemi di autenticazione pubblica SPID o CIE.

     L’eventuale invio tardivo dopo tale data comporterà l’applicazione di una sanzione prevista dal Regolamento dell’ente.

    Come negli anni passati, sulla base della dichiarazione reddituale il sistema calcolerà l’importo dell’eventuale contributo a saldo dovuto,  da versare  entro il 31 ottobre 2025 ovvero – a richiesta – dilazionato in tre rate mensili con scadenza 31 ottobre 2025, 30 novembre 2025 e 31 dicembre 2025.

    Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione dei redditi da dichiarare e per istruzioni operative  si puo  consultare  anche  la pagina https://inpgi.it/comunicazione-redditi-2024-online/ .

    Allegati:
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    ANF per il lavoratore convivente con il datore: ok della Consulta

    La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 2 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, che regola i casi di esclusione dal diritto agli assegni familiari (ANF).

     In particolare, la questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, in relazione a un caso in cui una lavoratrice convivente "more uxorio" con il titolare di un’impresa individuale aveva percepito l’ANF per i figli comuni. 

    L’INPS aveva poi contestato tale fruizione, sostenendo che la convivenza con il datore di lavoro avrebbe dovuto impedire il riconoscimento della prestazione, al pari di quanto previsto per il coniuge del datore di lavoro, espressamente escluso dall’art. 2 del citato DPR.

    Il giudice rimettente riteneva che l’attuale normativa determinasse un’ingiustificata disparità di trattamento tra coniugi e conviventi, con conseguente violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione. 

    La richiesta era, quindi, quella di estendere in via interpretativa o additiva il divieto di erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, previsto per i coniugi, anche ai conviventi more uxorio del datore di lavoro.

    Il quadro normativo e i rilievi della Corte

    Il sistema degli assegni per il nucleo familiare è stato introdotto con l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Per quanto non disciplinato direttamente dal nuovo impianto normativo, resta applicabile il DPR n. 797/1955. 

    Quest’ultimo, all’art. 2, prevede che gli ANF non spettino, tra gli altri, al coniuge del datore di lavoro e ai suoi parenti conviventi entro il terzo grado. La ratio della norma è evitare che il datore possa beneficiare indirettamente della prestazione, autofinanziandola tramite conguagli contributivi.

    Tuttavia, nella disciplina degli ANF, come chiarito anche da varie circolari INPS (tra cui la n. 84 del 2017), il convivente di fatto non è in linea generale considerato parte del nucleo familiare, dal punto di vista anagrafico, salvo che sia stato stipulato un contratto di convivenza ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Di conseguenza, mentre la presenza del coniuge rientra automaticamente nella composizione del nucleo, lo stesso non accade per il convivente, che può esserne incluso solo in presenza di requisiti formali ulteriori.

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2025, ha chiarito che la disposizione impugnata non ha natura eccezionale ma speciale, e non può essere estesa in via analogica. 

    Inoltre, ha ribadito che non vi è una “identità di situazioni” tra matrimonio e convivenza di fatto, tale da giustificare l’estensione automatica delle clausole limitative degli ANF anche ai conviventi del datore di lavoro.

    La decisione della Corte costituzionale e conseguenze

    Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, sia rispetto all’art. 3 (principio di uguaglianza), sia all’art. 38 (diritto all’assistenza sociale) della Costituzione

    L’esclusione del convivente dalla norma, infatti,  non rappresenta, secondo i giudici, un trattamento discriminatorio, poiché si fonda su una differente configurazione giuridica dei rapporti familiari e patrimoniali. In particolare,  va tenuto presente che la mancanza di un contratto di convivenza rende incerta la condivisione degli oneri economici, rendendo non assimilabili le due situazioni.

    La Corte ha inoltre osservato che includere il convivente nel divieto previsto per i coniugi, senza estendere contemporaneamente anche gli altri diritti e doveri riconosciuti al matrimonio, introdurrebbe un’incongruenza nel sistema. 

    Sarebbe illogico, infatti, considerare la convivenza more uxorio solo per escludere l’assegno, senza riconoscerne il peso nella determinazione del diritto stesso alla prestazione.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Infrastrutture 2025 convertito in legge: tutte le novità

    Il Decreto-Legge n. 73 del 21 maggio 2025, pubblicato il 22 maggio in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto  una serie di misure urgenti in materia di infrastrutture, trasporti e appalti pubblici.  Tra le  disposizioni, rivolte soprattutto al settore pubblico  ci sono anche alcune novità che coinvolgono direttamente le imprese private, in particolare nei settori dell’autotrasporto, con nuovi fondi per l'ammodernamento dei mezzi. Per i contratti pubblici si segnalano invece nuove deroghe per  eventi eccezionali.

     Altri articoli riguardano i settori della logistica e  delle energie rinnovabili.

    La legge di conversione n. 105/2025 del Decreto-Legge n. 73/2025,   pubblicata il 19 luglio nella Gazzetta ufficiale N. 166 ha introdotto numerose modifiche e integrazioni al testo originario, intervenendo non solo con correzioni tecniche ma soprattutto con disposizioni innovative che arricchiscono l’impianto iniziale del decreto. 

    Vediamo in sintesi  in attesa dei decreti attuativi e relative istruzioni operative.

    SCARICA QUI IL TESTO COORDINATO DEL DECRETO 73 CONVERTITO IN LEGGE 105-2025.

    Novità autotrasporto: indennizzi e nuovi fondi per rinnovo veicoli

    Per le imprese di autotrasporto si segnalano in particolare due misure:

    1 . Indennizzo automatico per i ritardi nel carico e scarico merci e sanzioni per ritardo pagamenti 

    L’art. 4 del decreto modifica la disciplina dei tempi di attesa per carico e scarico nel settore dell’autotrasporto. È previsto un indennizzo automatico di 100 euro per ogni ora (o frazione) di ritardo oltre una franchigia di 90 minuti. Tale somma è a carico solidale del committente e del caricatore. L'importo sarà rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT FOI.

    Il decreto introduce anche  un nuovo comma 15-bis all’art. 83-bis del DL 112/2008, prevedendo che eventuali violazioni contrattuali nei tempi di pagamento possano dar luogo a sanzioni da parte dell’Autorità garante della concorrenza, su iniziativa del creditore o del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

    2. Fondi per l’ammodernamento dei mezzi di trasporto

    Sono stanziati 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per incentivare il rinnovo della flotta veicolare del settore dell’autotrasporto. Le modalità di accesso saranno definite da un decreto del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il MEF.

    Deroghe e semplificazioni nei contratti pubblici – Cruscotto di controllo logistica CIGAL

    Per le imprese di costruzione e fornitura che operano con la PA l’art. 2 del decreto prevede semplificazioni temporanee e deroghe al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) in caso di emergenze (ad es. eventi alluvionali o sismici), consentendo anche :

    • l’affidamento diretto sopra soglia entro un limite temporale di 30 giorni e solo per situazioni non differibili. e 
    • l’esclusione automatica delle offerte anomale in gare con meno di 5 partecipanti.

    Tra le semplificazioni più rilevanti, figura l’estensione dell’uso del criterio del prezzo più basso e l’eliminazione di alcuni vincoli formali nelle comunicazioni. Per interventi su infrastrutture strategiche o strutture temporanee destinate a esigenze abitative, scolastiche, civili o produttive, si amplia la possibilità di ricorrere a Consip e centrali di committenza tramite procedura negoziata.

    ANAC vigilerà sulla corretta applicazione delle deroghe, ma le verifiche antimafia potranno avvalersi di un’informativa liberatoria provvisoria, che consente la stipula dei contratti sotto condizione risolutiva, in attesa delle verifiche integrative da completarsi entro 60 giorni.

    Per il settore della logistica è istituito una nuova piattaforma telematica  di raccolta e condivisione dati, alimentata dai principali  enti, tra cui INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, Unioncamere e regioni per in tempo reale  informazioni funzionali alla verifica di conformità fiscale, contributiva e lavoristica dei soggetti appaltatori. È prevista anche una sezione dedicata alle sanzioni irrogate dagli organi di vigilanza.

    Accelerazione su zone impianti fonti rinnovabili

    L’articolo 13 del decreto introduce modifiche rilevanti per accelerare la pianificazione e la realizzazione degli impianti FER (fonti di energia rinnovabile), con l’obiettivo di rispettare le scadenze del PNIEC 2030 e del PNRR.

    Il nuovo comma 7-bis dell’art. 12 del D.lgs. 190/2024 prevede che:

    • Sono considerate zone di accelerazione anche le aree industriali, così come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali.
    • Queste aree devono coincidere con quelle individuate dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) tramite una mappatura nazionale.
    • Il GSE ha 10 giorni dalla pubblicazione del DL (quindi entro il 31 maggio 2025) per rendere disponibile una rappresentazione cartografica ufficiale online.

    Dunque non sarà più necessario attendere delibere regionali per sapere dove è possibile costruire un impianto con iter semplificato. Saranno immediatamente identificabili le aree idonee.

    Modifiche e novità della legge di conversione

    Ecco un riepilogo delle  novità apportate in sede di conversione del decreto in legge :

     1. Nuovi interventi infrastrutturali strategici

    ● Art. 1-bis – Interventi per il GNL

    Viene autorizzata una nuova spesa (15 mln € nel 2027, 2028 e 5 mln € nel 2029) per aumentare la capacità di stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquido, in particolare nel settore marittimo. Il finanziamento è destinato a opere già autorizzate ma non coperte dal PNRR

    Art. 1-ter – Opere indifferibili e urgenti

    Si autorizza ANAS S.p.A. alla progettazione di 5 nuovi tratti stradali prioritari, tra cui la SS 700 (Reggia di Caserta), la Galleria della Guinza e la variante Armo-Cantarana

    2. Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e vigilanza

     Art. 2-bis – Efficienza del monitoraggio finanziario

    Viene potenziato il sistema SIMOI per il controllo della spesa nelle infrastrutture strategiche, con un nuovo stanziamento triennale (1,17 mln € nel 2025, 480.000 €/anno dal 2026)

    Art. 3-quinquies – Tavolo per le opere incompiute

    È istituito presso il MIT un tavolo tecnico per la ricognizione e il completamento delle opere pubbliche incompiute, con la partecipazione delle Regioni e del MEF

    3. Settore autotrasporto e motorizzazione: norme innovative

    Indennizzo per attese nei carichi/scarichi

    Il nuovo art. 6-bis del D.lgs. 286/2005 definisce un indennizzo automatico di 100 € l’ora per i ritardi oltre 90 minuti nelle operazioni di carico e scarico, a carico di committenti e caricatori.

    Corridoi per i trasporti eccezionali

    L’art. 4 (comma 3-bis) potenzia AINOP come infrastruttura digitale di riferimento per pianificare i trasporti in condizioni di eccezionalità, interconnettendo sistemi GIS, archivi telematici, enti locali e concessionari

     4. Concessioni e governance autostradale

     Art. 11-ter – Avvio di Autostrade dello Stato S.p.A.

    È finanziata l’operatività della nuova società pubblica con contributi crescenti fino al 2027. Essa sarà chiamata a gestire nuove concessioni autostradali e progetti innovativi per la sicurezza stradale

     5. Valorizzazione e memoria storica

     Art. 13-bis – Collegamento Sant’Anna di Stazzema – Farnocchia

    È stanziato un contributo straordinario per la realizzazione di una nuova infrastruttura viaria a servizio del Parco nazionale della Pace e dei luoghi della memoria in Toscana

    6. Sicurezza e circolazione ferroviaria

     Art. 10-bis e 10-ter – Norme su passaggi a livello e sanzioni

    Si amplia il novero dei soggetti abilitati a presidiare i passaggi a livello e si aggiornano le sanzioni pecuniarie per infrazioni in ambito ferroviario, in alcuni casi quintuplicandole rispetto agli importi originari in lire.

  • Lavoro Dipendente

    Protocollo lavoro nelle emergenze climatiche: pubblicato il decreto

    E' stato  recepito con decreto ministeriale 95 del 09.7.2025  l'Accordo firmato  il 2 luglio  2025 presso il Ministero del lavoro  per un  " Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro", resosi necessario per l'eccezionale ondata di caldo che ha colpito anche quest'anno il paese.

    Nei giorni successivi alla firma era proseguita la raccolta delle firme di tutte le parti sociali, ora elencate nel decreto.  Si tratta in particolare di :

    •  CISL
    • CGIL
    • UIL
    • UGL 
    • CONFINDUSTRIA
    • CONFARTIGIANATO
    • CNA
    • COLDIRETTI 
    • ANCE
    • CONFAGRICOLTURA
    • CASARTIGIANI
    • CONFCOOPERATIVE
    • LEGACOOP
    • AGCI
    • CIA – AGRICOLTORI ITALIANI
    • CONFESERCENTI
    • CONFCOMMERCIO

    Il ministro del lavoro ha  affermato che "Con la sottoscrizione del Protocollo caldo al Ministero, le parti sociali hanno dato una risposta importante ai lavoratori e alle imprese, in un momento eccezionale ; il protocollo, il primo dopo il Covid-19 ha l’obiettivo di scongiurare infortuni e malattie professionali connessi al clima estremo. L’obiettivo è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Allo stesso tempo si propone di valorizzare le iniziative, anche contrattuali, di categoria, territorio o azienda, già assunte in sede nazionale e di diventare un punto di riferimento per gli eventuali provvedimenti adottati dalle amministrazioni locali".

    Come noto  attualmente  sono  in vigore molte ordinanze regionali che vietano il lavoro nelle ore piu calde della giornata  Il documento ministeriale chiarisce le modalità di armonizzazione di  questi documenti con le indicazioni del protocollo,  che si basa anche sulle linee guida INAIL.

    Da segnalare in particolare  l'obbligo per i datori di lavoro di  condivide con  Inps   gli accordi sottoscritti a livello territoriale  in materia di CIG.

    Vediamo più in dettaglio i contenuti dell'accordo quadro.

    Protocollo quadro misure di contenimento dei rischi nelle emergenze climatiche

    Ecco una panoramica dettagliata delle misure previste dal Protocollo quadro, sottoscritto il 2 luglio 2025, che nasce con i seguenti obiettivi:

    • Contenere i rischi lavorativi derivanti da emergenze climatiche (in particolare il caldo estremo).
    • Garantire la prosecuzione delle attività produttive tutelando la salute psicofisica dei lavoratori.
    • Promuovere buone pratiche condivise, anche attraverso accordi contrattuali a livello nazionale, territoriale e aziendale.

    Il documento si riferisce sia ai lavoratori outdoor (esposti direttamente agli agenti atmosferici) che indoor, specie in ambienti privi di condizioni microclimatiche idonee.

    Le  Misure previste nel protocollo :

    A. Valutazione e gestione del rischio

    • Il rischio climatico, incluso il microclima, deve essere integrato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.

    I datori di lavoro sono obbligati a monitorare quotidianamente i bollettini ufficiali meteo (es. www.salute.gov.it/caldo) e a prevedere azioni preventive immediate in caso di allerta.

    • B. Integrazione nei contratti collettivi

    È prevista l’attivazione di tavoli contrattuali nazionali, territoriali o aziendali, per tradurre il protocollo in misure specifiche per ciascun settore.

    Le misure possono confluire nei CCNL vigenti.

    C. Temi specifici d’intervento

    Il protocollo individua alcune buone prassi da declinare a livello settoriale:

    • Informazione e formazione specifica sui rischi climatici.
    • Sorveglianza sanitaria mirata ai rischi da calore e microclima.
    • Fornitura adeguata di DPI e indumenti in funzione della stagione.
    • Riorganizzazione di turni e orari di lavoro, ad esempio anticipando o posticipando l’inizio delle attività.

    D. Misure per i cantieri temporanei (Titolo IV, D.Lgs. 81/2008)

    I Coordinatori per la sicurezza dovranno includere il rischio microclima nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

    I datori di lavoro appaltatori devono prevedere nel POS misure come:

    • aree d’ombra,
    • pause più frequenti,
    • fornitura di bevande,
    • adeguamento dei DPI.

    Da notare che il testo pubblicato  sul sito del Ministero, prevede l'obbligo per i datori di lavoro di  trasmettere alla sede Inps competente gli accordi «sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione del…protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche».

    Il ruolo delle istituzioni e l’attuazione

    Dal punto di vista del supporto istituzionale alla realizzazione delle misure si prevede che l’INAIL potrà riconoscere premialità per le imprese che applicano accordi attuativi del protocollo, senza incremento della spesa pubblica.

    Il Ministero del Lavoro è chiamato a:

    • formalizzare il protocollo;
    • facilitare l’uso degli ammortizzatori sociali (es. CIGO, CISOA), anche per stagionali;
    • qualificare le ordinanze e i protocolli attuativi come giustificazioni valide per ritardi nei lavori dovuti a eventi climatici estremi.

    Le parti firmatarie si incontreranno entro sei mesi dalla sottoscrizione per verificare l’attuazione del protocollo. Inoltre potranno essere istituiti gruppi di lavoro territoriali o settoriali con il coinvolgimento di autorità sanitarie locali e altri enti istituzionali.

  • Rubrica del lavoro

    Tutela INAIL per studenti e docenti strutturale dal 2025/26

    Il ministero del lavoro ha comunicato ieri che,  nel corso dell'esame del decreto-legge n. 90 del 2025,  è stato approvato  l'emendamento del Governo  che estende, a regime, la tutela assicurativa in favore di studenti e personale docente a partire dall’anno scolastico 2025/2026. 

    Dopo le sperimentazioni degli anni scorsi la tutela assicurativa per gli alunni e gli insegnanti di tutte le scuole diventerà dunque una misura strutturale.

    Rivediamo di seguito i dettagli sulla misura e le istruzioni dell'istituto di assicurazione contro gli  infortuni  sul lavoro fornite nel 2023 e 2024. Si attende per l'ufficialità la conversione in legge e pubblicazione in GU del decreto 90/2025.

    Tutela INAIL per le scuole:   cosa prevede

    La  nuova tutela INAIL completa   per  tutti gli studenti e docenti,  illustrata con la  circolare  INAIL 45 2023 era stata prevista dal  decreto-legge  Lavoro 48 /2023 in forma sperimentale. Si trattava di un ampliamento  rispetto a quanto  contenuto nel Dpr 30 giugno 1965, n. 1124  che   era limitata a 

    •  figure professionali che «attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (…)»
    • e per gli studenti   limitata solo a pochi specifici rischi;  infatti in tutte le scuole era  richiesto ai genitori il  contributo per polizze  assicurative aggiuntive. 

    Nel decreto Lavoro 48 2024 erano  stati  quindi  previsti 

    1. la  tutela Inail , compreso l’infortunio in itinere,  per  tutti i docenti, parificando così  il trattamento a quello della maggioranza dei lavoratori dipendenti.
    2. la tutela degli alunni e studenti in genere, anche nelle scuole dell'infanzia,  per tutti gli eventi  che si verificano all’interno  degli edifici scolastici, delle pertinenze e anche nell’ambito delle attività programmate dagli  istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado ( come gite, visite, laboratori, esperienze scuola-lavoro), con uno stanziamento di oltre 17 milioni di euro 
    3. Inoltre  è stato istituito uno specifico fondo  di 10 milioni per il 2023  e 2 milioni annui dal 2024 per i risarcimento ai familiari  di studenti vittime di incidenti mortali  nei percorsi di alternanza scuola lavoro, l'  indennizzo  che in precedenza  era previsto  solo  se l'infortunio riguardava il  principale percettore del reddito familiare . 
    4. il decreto Omnibus 2024  ha poi  stanziato ulteriori fondi per la riconferma della misura nel  a.s. 2024-2025.

    INAIL per le scuole: istruzioni per  la tutela 2024-25

    Con l'istruzione operativa pubblicata il 14 agosto INAIL precisava che "anche per l’anno scolastico/accademico 2024-2025, le attività di insegnamento e apprendimento rientrano tra le attività protette previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

    La tutela opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

    I soggetti interessati sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di

    orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.

    La tutela per il personale docente opera anche per gli infortuni in itinere.

    Ai fini dell’operatività della tutela assicurativa per l’anno scolastico/accademico 2024/2025, le scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non devono effettuare alcun adempimento.

     La copertura assicurativa di docenti e studenti è attuata mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato” che non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare all’Inail le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali 

    SCUOLE NON  STATALI .

    Per gli studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, la cui assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale che dal 1° luglio 2024  è aggiornato in euro 10,40.

    Il premio annuale dovuto per ciascun alunno/studente in sede di regolazione pertanto è  calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 10,05 a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% . Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a

    titolo di anticipo per il medesimo anno.

    Nel far riserva di fornire ulteriori indicazioni, INAIL  rinvia a quanto già disciplinato con la circolare 26 ottobre 2023, n. 45.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo Solidarietà Trentino 2025: regole e novita Uniemens

    La circolare INPS n. 112 del 16 luglio 2025 illustra le novità operative derivanti dal D.I. 15 novembre 2023 che ha aggiornato il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. L’intervento recepisce le modifiche al D.lgs. 148/2015, previste dalla legge n. 234/2021, estendendo le tutele anche alle aziende con un solo dipendente e ampliando le prestazioni ordinarie e integrative.

    Il Fondo assicura tutela in costanza di rapporto di lavoro per riduzioni o sospensioni dell’attività, ma anche prestazioni integrative alla NASpI, assegni straordinari in uscita e contributi per programmi formativi. Sono obbligatoriamente soggetti al Fondo i datori di lavoro privati (esclusi quelli con fondi bilaterali) che hanno almeno il 75% del personale in unità produttive ubicate nella provincia di Trento.

    Fondo solidarietà Trentino: AIS, durata e requisiti

    L’assegno di integrazione salariale corrisponde all’80% della retribuzione persa per ore non lavorate, fino al tetto massimo annuo. Dopo la riduzione del 5,84%, i limiti netti mensili per il 2025 sono pari a €1.322,05. Ai beneficiari spetta anche l’ANF e la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. 

    Nella tabella le durate massime del trattamento (biennio/quinquennio mobile):

    Tipologia datore di lavoro Durata massima per causali ordinarie/straordinarie Durata massima per contratto di solidarietà (CIGS)
    Fino a 5 dipendenti 13 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi
    Da 6 a 15 dipendenti 26 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi
    Oltre 15 dipendenti 52 sett. ordinarie
    12 mesi crisi aziendale
    24 mesi riorganizzazione
    24 o 36 mesi (in base all’art. 22, co. 5, D.lgs. 148/2015)

    I requisiti di accesso includono un’anzianità lavorativa di almeno 30 giorni. 

    Sono esclusi dirigenti, dipendenti pubblici e lavoratori non rientranti nella disciplina statale.

     L’istanza deve essere preceduta da informativa sindacale, anche in forma di autodichiarazione.

    Contribuzione e flussi Uniemens

    I datori devono versare:

    1- Contributo ordinario:

    • 0,50% per aziende con 1-5 dipendenti
    • 0,80% tra 5,1 e 15 dipendenti
    • 0,90% oltre 15 dipendenti

    A partire dal 2025, le aziende fino a 5 dipendenti che non presentano istanze da almeno 24 mesi possono ottenere una riduzione fino al 40% dell’aliquota, su delibera del Comitato.

    2 – Contributo addizionale: 4% delle retribuzioni perse dai lavoratori durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario.

    Per la trasmissione dati tramite Uniemens è obbligatorio il ticket identificativo per ciascuna istanza. 

    Le aziende dovranno utilizzare i codici “AOR” per l’evento, “A101” per il contributo addizionale e “L001” per il conguaglio

    Non vanno più usati i codici “ASR”, “A102” e “L002”.

    Infine, per istanze con causale "contratto di solidarietà", è obbligatorio allegare il verbale sindacale con l’elenco dei lavoratori coinvolti.

  • Pensioni

    INPS Relazione 2025: l’età media della pensione sale a 64,8 anni

    Nel  XXIV Rapporto annuale sull'attività dell'INPS  presentato ieri a Roma il presidente  Fava sono fotografate le recenti evoluzioni del sistema pensionistico italiano, evidenziando segnali di trasformazione significativi per cittadini, datori di lavoro e professionisti.

     Il dato più emblematico? L’età media di pensionamento è salita a 64,8 anni nel 2024, complici il calo del 9% delle pensioni anticipate e le misure che incentivano la permanenza al lavoro. 

    Contestualmente, crescono del 6,5% le prestazioni assistenziali e aumentano i pensionati che decidono di continuare a lavorare (8,5%).

    Il presidente INPS ha inoltre confermato la solidità  finanziaria del sistema, ma ha lanciato un chiaro appello a interventi strutturali: investire su donne, giovani e lavoratori anziani è essenziale per garantire la sostenibilità del welfare pubblico. 

    Anche il ministro Calderone, che ha assistito alla presentazione,  ha ribadito che non è in programma un innalzamento dell’età pensionabile, pur sottolineando l’importanza delle attuali politiche occupazionali.

    Un altro aspetto evidenziato   dalla relazione è il grande sforzo tecnico e organizzativo per la digitalizzazione e razionalizzazione delle procedure che sta portando ottimi risultati nei servizi agli utenti e per la trasparenza complessiva del sistema.

    Il testo del rapporto annuale è allegato in fondo all'articolo.

    I dati principali della relazione: importi, pensioni e contributi

    Secondo il XXIV Rapporto Annuale INPS, il 2024 ha segnato un punto di svolta nelle dinamiche pensionistiche italiane.

     L’età media effettiva di pensionamento è salita a 64,8 anni, principalmente a causa della riduzione delle pensioni anticipate (-9% rispetto al 2023) , che precedentemente erano invece cresciute, da Quota 100 in poi, e dei recenti  incentivi alla permanenza al lavoro .

    Leggi Incentivo trattenimento in servizio per tutte le gestioni.

     Il sistema resta  finanziariamente solido, ma la sostenibilità futura richiede politiche coraggiose e investimenti mirati su giovani e donne, considerati strategici per l’equilibrio contributivo a lungo termine e  data anche la preoccupante tendenza demografica di invecchiamento della popolazione. (Sulla  situazione  vedi anche la relazione COVIP Fondi pensione adesioni in crescita ma resta il rischio previdenziale per i giovani)

    In questo contesto ovviamente  il numero di pensioni liquidate è cresciuto (+4,5%), cosi come le prestazioni assistenziali (+6,5%). 

    Un altro dato interessante  è l’aumento dei pensionati che continuano a lavorare (8,5%), in particolare tra gli ex lavoratori agricoli.

    Il comunicato stampa precisa: A trainare la crescita degli assicurati è soprattutto il lavoro dipendente privato, mentre il lavoro autonomo tradizionale (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) continua la sua lenta contrazione.

    Rilevante è anche la dinamica del Mezzogiorno, dove gli assicurati crescono del 7,4% tra il 2019 e il 2024.  In parallelo, aumentano l’occupazione femminile (+ 6,7%) e quella giovanile (+11,2%), con oltre 719mila giovani in più dal 2019, pur restando critico l’accesso stabile al lavoro."

    In sintesi:

    Indicatore Valore 2024 Note
    Importo medio mensile pensione (lordo) 1.861 € Dato medio generale INPS
    Importo medio pensione uomini 2.142,60 € +34% rispetto alle donne
    Importo medio pensione donne 1.594,82 €
    Numero totale pensionati 16,3 milioni 96% con prestazione INPS
    Totale pensioni erogate 355 miliardi € Su 364 mld complessivi di spesa
    Contributi previdenziali raccolti ~265 miliardi € Stima da bilanci INPS, il gap  è finanziato dalla  fiscalità generale

    Per chi guarda alla pensione in anticipo rispetto ai requisiti ordinari, è importante valutare le evoluzioni recenti. 

    La tabella seguente mostra il confronto tra 2023 e 2024:

    Indicatore Anno 2023 Anno 2024 Variazione
    Età media pensione anticipata 61,1 anni 61,6 anni +0,5 anni
    % pensioni anticipate su totale ~45% ~40% -5 p.p.
    Pensioni anticipate erogate ~700.000* ~637.000* -9%
    Motivo calo Norme Quota 103 in vigore Inasprimento + bonus permanenza

    *Valori stimati sulla base del totale delle prestazioni liquidate (1,57 milioni) e della variazione percentuale.

    Semplificazione digitale: servizi più accessibili con App e MyINPS

    Tra le novità più rilevanti del 2024, evidenziate nella Relazione , la spinta decisa  sulla digitalizzazione dei servizi, con numeri impressionanti: ben 771 milioni di prestazioni sono state fornite in modalità completamente digitale.

    Due strumenti in particolare hanno migliorato l’accesso ai servizi:

    1. Nuova App INPS Mobile: già 6 milioni di utenti registrati. L’App consente di consultare, prenotare e gestire prestazioni in tempo reale.
    2. MyINPS: l’area personale online che centralizza tutte le comunicazioni, notifiche e fascicoli individuali, semplificando la gestione dei rapporti con l’Istituto.

    Questi strumenti rendono più immediato l’accesso al welfare, riducono la burocrazia e favoriscono la “prossimità digitale”, trasformando l’INPS in una vera piattaforma intelligente, capace di offrire assistenza proattiva.

    Nella tabella che segue i principali servizi online INPS disponibili: 

    Servizio Descrizione Link
    MyINPS Area personale con fascicolo previdenziale, notifiche, documenti, simulazioni pensionistiche Accedi a MyINPS
    App INPS Mobile App per smartphone con servizi personalizzati, notifiche push e accesso semplificato Android | iOS
    INPS per i Giovani Ecosistema per under 35: previdenza, bonus, stage, orientamento Vai al portale
    Simulatore pensione Strumento per stimare l’importo della futura pensione Accedi al simulatore
    Assegno Unico Universale Domande, modifiche, consultazioni e pagamenti per figli a carico Vai al servizio
    Supporto Formazione Lavoro (SFL) Domande e gestione per beneficiari in sostituzione del Reddito di cittadinanza Vai al servizio
    Assegno di Inclusione (ADI) Gestione domande e consultazione dei pagamenti per nuclei familiari fragili Vai al servizio
    Contact Center INPS Supporto via telefono, chat e ticket per tutti i servizi INPS Contatta l’INPS

    Le prestazioni assistenziali

    Da rilevare infine per le prestazioni assistenziali che, sul versante delle famiglie crescono le misure di sostegno alla genitorialità:

    •  più domande di congedo parentale grazie all’indennità all’80%, 
    • decontribuzione mamme per rafforzare il potere di acquisto delle retribuzioni e 
    • Bonus asilo nido che alleggerisce i costi per oltre 500mila famiglie. 

    L’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) registrano una partecipazione al mercato del lavoro più che raddoppiata degli ex percettori di Reddito di Cittadinanza.

    Allegati: