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Fondo solidarietà ambientale: prestazioni e istruzioni per i versamenti
Con il decreto ministeriale del 29 settembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre 2023 il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021.
Si ricorda che sono interessate in particolare le aziende firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo, aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente.
Con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative relative ai nuovi obblighi contributivi ,
una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento è stata pubblicata il 20 novembre Messaggio 4104/2023 (V. ultimo paragrafo)
Adeguamento Fondo solidarietà ambiente: le nuove prestazioni
Come noto l'adeguamento era richiesto entro il 31 dicembre 2022, poi prorogato al 31.12.2023 e prevede l'ampliamento delle tutele a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti nel numero di dipendenti.
In particolare si prevede l'adeguamento di
- importo,
- durata e
- causali di accesso
- all' assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021,
nonche' di ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo puo' erogare in conformita' all'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del2022 in tema di staffetta generazionale.
Il decreto prevede quindi che:
- l'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello definito dal decreto legislativo n. 148 del 2015.
La durata massima e' pari:
- per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti : I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie; II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale; IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarieta'.
Resta fermo, il limite massimo complessivo dei trattamenti
I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni in tema di condizionalita' e formazione.
E' previsto anche
- il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni».
- il finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche in esubero, per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Fondo solidarietà ambiente decorrenza obblighi contributivi
Il messaggio INPS 3901/2023 precisa che i nuovi obblighi contributivi e l’aggiornamento delle prestazioni si applicano dall’11 novembre 2023, quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
Dal mese di novembre 2023 quindi tutte le imprese del settore che occupano almeno un dipendente cessano sempre dal mese di novembre, gli obblighi verso il FIS con revoca del codice autorizzazione “0J”.
Sono dovuti in particolare
- per le imprese fino a 15 dipendenti il contributo dello 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
- per le imprese con oltre 15 dipendenti il contributo dello 0,65%
di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.
Fondo solidarietà ambiente: ulteriore contribuzione 2022 e istruzioni Uniemens
Il messaggio 4104 2023 ricorda che L’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019 dispone che i datori di lavoro sono tenuti al versamento di “un ulteriore contributo” rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo di solidarietà ambiente
Le contribuzioni ulteriori sono, nel dettaglio, le seguenti:
a) un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;
b) 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.
Tali contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo e sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019.
ATTENZIONE Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 il versamento da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.
Alla luce di queste precisazioni l'istituto fornisce le indicazioni in ordine alla denuncia e al predetto versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro le cui posizioni contributive, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”, avente il significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”.
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Pensioni dicembre 2023: gli importi aggiuntivi
Pensioni prestazioni assistenziali di dicembre 2023 piu ricche rispetto agli ultimi anni, grazie in particolare alla sostanziosa rivalutazione resa necessaria dall'aumento dell'inflazione . Un minimo di respiro quindi per molti pensionati in particolare quelli a piu basso reddito che questo mese come di consueto riceveranno anche le somme aggiuntive di fine anno .
Inps precisa con il messaggio 4050 del 15.11.2023 la composizione degli assegni pensionistici e assistenziali di dicembre per i quali si prevede oltre all'importo ordinario
- il conguaglio della rivalutazione definitiva 2023
- la somma aggiuntiva di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
- la somma aggiuntiva 2023 (c.d. quattordicesima prevista dall’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 Seconda tranche 2023.
Vediamo di seguito tutti i dettagli forniti dall'istituto .
Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per l’anno 2023
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione che doveva effettuarsi, a regime, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni 2024 a partire da gennaio 2024.
L’articolo 1 del decreto-legge n. 145/2023, tuttavia, ha previsto , in via eccezionale il conguaglio sia anticipato al 1° dicembre 2023”.Sono interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l’anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni.
I valori definitivi della perequazione per l’anno 2023 sono i seguenti:
Tabella degli importi fasce trattamenti complessivi
% indice perequazione da attribuire
Aumento del
Importo trattamenti complessivi
da
a
Importo garanzia
Fino a 4 volte il TM
100%
8,100%
–
2.101,52
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
2.101,52
2.125,41
2.271,74
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM
85%
6,885%
2.101,53
2.626,90
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
2.626,90
2.692,18
2.807,76
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM
53%
4,293%
2.626,91
3.152,28
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
3.152,28
3.167,04
3.287,61
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM
47%
3,807%
3.152,29
4.203,04
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
4.203,04
4.236,09
4.363,05
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM
37%
2,997%
4.203,05
5.253,80
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
5.253,80
5.274,54
5.411,26
Oltre 10 volte il TM
32%
2,592%
5.253,81
–
*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
Importo trattamento minimo definitivo 2023
Importi
dal 1° gennaio 2023
Trattamento minimo
Indice di rivalutazione definitivo
mensile
567,94
8,1%
annuo
7.383,22
Fino a novembre era fissato a 563,73 (importo rivalutato con indice provvisorio del 7,3%)
Rivalutazione prestazioni assistenziali (invalidità civile, ciechi, sordi, pensione e assegno sociale)
Il conguaglio riguarderà anche le prestazioni assistenziali con i seguenti valori definitivi per l’anno 2023
Pensione di inabilità civile (invalidi totali) 316,25€ al mese
Assegno mensile (invalidi parziali) : 316,25€ al mese
Assegno sociale: 507,03€ al mese.
Nessun conguaglio verrà riconosciuto ai titolari di prestazioni non pensionistiche come
- indennità ponte ape sociale,
- assegni straordinari di sostegno al reddito,
- isopensione,
- indennità mensile per contratto di espansione).
Il conguaglio della maggiorazione sociale invece sarà effettuato contestualmente alle operazioni di rivalutazione per l’anno 2024.
INPS specifica che nell'assegno di dicembre vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati del 2023 di importo non superiore a 1.000 euro.
Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata.
Importo aggiuntivo 154, 94 euro
L'importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge n. 388/2000 (V.circolare n. 68 del 20 marzo 2001) viene attribuito a oltre 346.000 beneficiari.
L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni elencate di seguito
044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).
L’importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.
Si ricorda che l’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
- se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di 1,5 volte il TM x 13 :11.074,83
- se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 3 volte il TM x 13: 12.149,66
Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2023 reca l’indicazione dell’importo aggiuntivo dovuto.
Somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima). Seconda tranche
Per i criteri di attribuzione della c.d. quattordicesima si puo fare riferimento al messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023.
Anche per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l’elaborazione relativa al mese di luglio 2023.
La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000 beneficiari.
Casi particolari
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Sono state, inoltre, rielaborate le posizioni già scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2023 a causa dell’assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all’anno 2019.
Sono state, inoltre, verificate le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo semestre 2023, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, è stato avviato il recupero della somma indebitamente corrisposta per l’anno 2023.
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Bonus COVID enti bilaterali: il trattamento fiscale
Nella risposta a interpello n. 462 del 14 novembre ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte di un Ente Bilaterale che attua programmi di welfare aziendale ai lavoratori iscritti, in quanto dipendenti di «aziende iscritte e in regola con i versamenti dei contributi previsti».
In particolare l'Istante intende erogare:
- un ''Contributo per malattia di lunga durata'';
- un ''Bonus straordinario Covid19''.
e specifica che :
- il contributo per malattia di lunga durata, destinato a contrastare gli effetti negativi generati dalla malattia di lunga durata, è un contributo una tantum in misura fissa, pari a € 1.000, erogato fino a esaurimento del budget straordinario stanziato. Le domande pervenute saranno evase seguendo l'ordine cronologico di presentazione. In ragione del carattere limitato delle risorse ai fini del punteggio da assegnare in graduatoria, verrà, in subordine, assegnato un punteggio più alto ai lavoratori che si trovino in aspettativa non retribuita per malattia».
- Il ''Bonus straordinario Covid19'', ' costituito da un contributo straordinario una tantum in misura fissa, pari a € 200,00; anch'esso erogato fino a esaurimento del budget tramite graduatoria determinata dall'ordine cronologico di ricevimento delle domande e da un un punteggio più alto ai lavoratori con figli a carico e , in ulteriore subordine ai lavoratori con accesso alle forme di integrazione salariale ordinaria e straordinaria».
Nella richiesta l'Istante sottolinea che «gli effetti negativi che ''il Bonus straordinario Covid19'' intende contrastare si sono manifestati, a danno degli iscritti all'Ente, nel periodo di emergenza cagionato dall'epidemia di Covid19, ossia tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 ma ciò non fa venire in meno, anche successivamente a tale periodo, l'onere di adempiere ai fini assistenziali dell'ente " . Chiede se in qualità di sostituto di imposta debba applicare la ritenuta d'acconto, posto che verranno erogati come misura assistenziale «a fronte di una situazione patologica (malattia o infortunio) dell'iscritto, attestata da apposita certificazione medica, e corrisposti una tantum e in misura fissa. (…) non a causa di mancato conseguimento o dalla perdita di un redditi e non saranno legati egata a parametri reddituali . L'ente ritiene che tali contributi non siano riconducibile ad alcuna delle categorie di reddito previste dall'art. 6, comma 1, TUIR, né la natura di provento sostitutivo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR» quindi non siano soggetti alla ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Ritenuta d'acconto sulle prestazioni assistenziali: risposta dell'Agenzia
Nella risposta dell'agenzia viene ricordato innanzitutto che l'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, definisce gli ''enti bilaterali'' quali «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:(…) la programmazione di attività formative in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; (…) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento».
In tema di prestazioni assistenziali erogate da tali enti ai propri iscritti l'Agenzia conferma l'interpretazione proposta dell'Ente
Ricorda in particolare che nella risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E, e nella risposta pubblicata il 4 ottobre 2018, n. 24 sul trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale è stato chiarito in applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi (cfr. circolari 23 dicembre 1997, n. 326 e 4 marzo 1999, n. 55).
Nella citata risposta è stato chiarito ad esempio che le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all'asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n. 104 del 1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del Tuir, non rilevino ai fini fiscali.
Alle stesse conclusioni si è pervenuti nella risposta pubblicata il 23 settembre 2020, n. 395 e nella circolare 13 maggio 2011, n. 20/E.
Anche i contributi una tantum del caso prospettato non sono dunque soggetti a ritenuta d'acconto.
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Malattia lavoro marittimo: guida agli obblighi per i lavoratori
INPS ha fornito ieri nel messaggio 4010/2023 alcune indicazioni operative circa gli adempimenti a carico del lavoratore per gli eventi di malattia indennizzati . In particolare si chiariscono gli obblighi di:
- Trasmissione della certificazione medica
- indirizzo di reperibilità
- comunicazione malattia in caso di trasferimento all'estero
- autorizzazione per lo sbarco in caso di malattia.
Trasmissione certificato malattia marittimi
I lavoratori marittimi devono inviare la certificazione di malattia :
- entro due giorni dal rilascio
- esclusivamente in via telematica (v. messaggio n. 897 del 2 marzo 2023). Solo in casi del tutto eccezionali è ammessa la certificazione cartacea – purché in originale.
Leggi anche Lavoratori marittimi comunicazioni malattia solo telematiche
Il messaggio precisa che non è consentita l’erogazione dell’indennità prima della acquisizione dell’originale della certificazione medica cartacea.
ATTENZIONE necessario verificare che nella certificazione medica, sia telematica che cartacea sia indicato il corretto indirizzo di reperibilità per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo.
Per le visite mediche di controllo all’estero le relative istruzioni sono state fornite con la circolare n. 87 del 2 luglio 2010.
Le variazioni della reperibilità rispetto all’indirizzo rilevabile dalla certificazione medica vanno preventivamente comunicate mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” sul portale www.inps.it, raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.
In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore ha l’onere di effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza, utilizzando :
- la casella di posta elettronica dedicata per ogni sede (esempio di denominazione: [email protected] )oppure
- il Contact center multicanale al numero verde 803 164
Marittimi e malattia all'estero
In generale sono valide le indicazioni operative fornite con la circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 e messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018
In particolare per i lavoratori marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia è necessario prima di recarsi all’estero sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia, per ottenere la preventiva autorizzazione
Nel caso in cui con mancata autorizzazione/parere negativo dell’Istituto, l’assicurato si rechi, comunque, all’estero, sarà disposta la sospensione del diritto all’indennità, come previsto dalla normativa vigente.
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Alluvione maggio 2023: domande sospensione INPS entro il 20 novembre
Nella circolare 67 del 20 luglio 2023 sono state dettagliate le istruzioni operative sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi INPS e INAIL in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, prevista con l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023 per i territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023 .
Sono interessati i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati nel decreto
L'Istituto precisa che sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti relativi
- alle note di rettifica scadute,
- ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e
- agli atti di accertamento da vigilanza documentale.
- alla prima rata in caso di domanda di rateazione che ricada nel predetto periodo
- alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria
- alla quota di contribuzione a carico dei lavoratori,
Resta fermo l’obbligo di versamento in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti mentre
non è previsto il rimborso dei contributi già versati.
Nella tabella seguente riepilogo dettagli e soggetti interessati alla sospensione contributiva
SOSPENSIONE CONTRIBUTI ALLUVIONE DAL 1 MAGGIO AL 31 AGOSTO 2023 beneficiari - datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
Attenzione:
la sospensione riguarda esclusivamente i contributi e premi riferiti ai lavoratori operanti nelle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sopracitati dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Sospensioni contributive alluvione istruzioni datori di lavoro con dipendenti
Riportiamo in sintesi le istruzioni operative per le richieste di sospensione e i conguagli INPS
Ai fini della sospensione:
- alle posizioni contributive dei datori di lavoro con dipendenti nel caso in cui l’evento interessi l’intero Comune, l’Istituto provvederà centralmente all’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”
- nel caso di zone limitate , dovrà essere lo stesso a richiedere alla struttura territoriale competente l’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, specificando l’unità operativa
Il flusso UniEmens, per i periodi di paga relativi alle mensilità con competenza da aprile 2023 a luglio 2023 richiederà il codice di nuova istituzione “N981”, e la compilazione del campo <SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).
l'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N981” non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi di competenza aprile 2023 (e per i datori di lavoro del settore marittimo febbraio 2023) senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, per avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 20 novembre 2023, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con il codice sopra indicato e relativo importo.
Sospensioni contributive alluvione istruzioni autonomi
Sono comprese le scadenze dei:
- contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2023;
- contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022 e primo acconto sul reddito eccedente per l’anno 2023;
- contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2023.
e per il versamento alla scadenza del 20 novembre 2023 sarà necessario utilizzare i modelli di pagamento messi a disposizione nel mese di maggio 2023.
A) Committenti Gestione separata
Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l’inserimento all’interno del flusso UniEmens del valore "40 " nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>,dichiarano di possedere i requisiti previsti.
I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens senza avere indicato il codice calamità dovranno inviare entro il 20 novembre 2023 una nuova denuncia senza effettuare l'eliminazione .
I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” con causale contributo CXX/C10
B) Liberi professionisti:
è sospeso il versamento dei contributi
- relativi al saldo per l’anno di imposta 2022,
- primo acconto per l’anno di imposta 2023.
I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24”
con causale contributo PXX/P10.
Per ulteriori istruzioni per il settore agricolo e i datori di lavoro domestici si rimanda al testo della circolare.
Agricoltura: scadenza anticipata al 30 settembre
Con il messaggio n. 3035 del 31 agosto Inps ha rettificato quanto comunicato con la circolare 67/2023, l’INPS
La modifica riguarda la presentazione dell’istanza di sospensione dei termini con riferimento al settore agricolo.
Il nuovo messaggio precisa che la domanda di sospensione con titolo “Sosp. eventi alluvionali 1° Maggio 2023 Emilia-Romagna” va presentata tramite:
- – il nuovo “Cassetto previdenziale del contribuente”, sezione “Telematizzazione”, “Crea istanza AG”, per i datori di lavoro agricolo che assumono manodopera;
- – il “Cassetto previdenziale per Agricoltori Autonomi”, sezione “Comunicazione bidirezionale”, “Invio comunicazione”, per i lavoratori agricoli autonomi.
L’istanza poteva essere presentata a partire dal 1° settembre 2023, e fino al 30 settembre 2023.
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Sanzioni per la sicurezza 2023: tabella completa nuovi importi
L'aumento del 15,9% degli importi delle sanzioni e ammende in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro era stata prevista dal decreto direttoriale 111/2023 del Ministero del lavoro pubblicato.il 28 settembre, per l'adeguamento quinquennale all'inflazione.
Nella percentuale sono compresi gli aumenti avvenuti nel periodo 2019-2023. Gli incrementi si applicano agli importi vigenti al 30 giugno 2023 .
Nel decreto si prevedeva l'entrata in vigore dal 1 luglio 2023 ma l'ispettorato è poi intervenuto sposta il termine di entrata in vigore al 6 ottobre con la nota n. 724 del 30 ottobre 2023.
L'ispettorato chiarisce che d'accordo con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, la rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s.
Si ricorda nuovamente che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (cfr. la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro 314/2018
Viene anche previsto che per la rivalutazione alle
- sanzioni previste dal d.lgs. n. 101/2020 in materia di radiazioni ionizzanti;
- sanzione amministrativa per la ritardata o omessa comunicazione in relazione ai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008;
- sanzioni modificate al d.lgs. n. 81/2008 dalla legge n. 215/2021 (legge di conversione del DL n. 146/2021);
si fa riserva di fornire ulteriori specifiche indicazioni .
L'applicativo dell'ispettorato SMART è in corso di aggiornamento e gli importi dei verbali generati dal 1 luglio al 5 ottobre 2023 saranno quindi rettificati.
Con la nota del 9 novembre in attesa dell'aggiornamento dell'applicativo è stata anche fornita la tabella completa delle sanzioni rivalutate.
Nella tabella seguente un quadro delle contravvenzioni piu ricorrenti :

Nei paragrafi seguenti ricordiamo le ultime modifiche in materia contenute nel decreto "Fisco lavoro" n. 146 2021 convertito in legge 215 2021.
Decreto 146 2021 sicurezza: sospensione attività e comunicazione lavoro occasionale
Le misure della legge 215 2021 prevedono una stretta per le aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.ldg 81/2008.
C'è inoltre un significativo rafforzamento del sistema dei controlli con maggiori poteri all'ispettorato e al preposto.
Il decreto interviene con forti novità nel sistema sanzionatorio:
- sospensione più facile dell’attività d’impresa: in caso di violazioni gravi scatterà già al primo verbale e verrà eliminata la recidiva
- riduzione dal 20 al 10% di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro, oltre la quale scatta la temporanea cessazione di attività, senza preventiva instaurazione dei rapporti di lavoro. La conversione in legge ha inserito tra i lavoratori irregolari da conteggiare anche i lavoratori autonomi occasionali , per i quali sarà richiesta una comunicazione preventiva all'ispettorato territoriale.
- Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti.
- L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di sospensione nell’immediatezza degli accertamenti (alle 1200 del giorno successivo) ma anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie locali
- Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:
- con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
- Il datore di lavoro durante la sospensione dell’attività è tenuto ad erogare la retribuzione e versare i contributi previdenziali per i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione.
Tabella sanzioni aggiuntive
FATTISPECIE
IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
Euro 2.500
2
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
Euro 2.500
3
Mancata formazione ed addestramento
Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
Euro 3.000
5
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
Euro 2.500
6
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7
Mancanza di protezioni verso il vuoto
Euro 3.000
8
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
Euro 3.000
9
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Euro 3.000
10
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Euro 3.000
11
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
Euro 3.000
12
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Euro 3.000
Controlli in tema di sicurezza sul lavoro
Nell'ambito dell'organizzazione delle attività ispettive di controllo sono previsti invece:
- un rafforzamento delll'organico dell'Ispettorato del lavoro con l'autorizzazione a un nuovo concorso per oltre 1000 unità, oltre a quello già bandito. Inoltre nel Pnrr sono in previsione altre assunzioni all’Inl a partire dal 2022.
- Viene rafforzato il contingente di Carabinieri che daranno supporto alle attività ispettive
- il coordinamento della vigilanza sulla sicurezza che passa all'Ispettorato nazionale invece che alle Regioni
- Interoperabilità delle banche dati dei diversi soggetti che operano in ambito sicurezza come Inl, Inail, Inps e Asl con la creazione di una banca dati. centralizzata che eviti ritardi o sovrapposizione di interventi, ad esempio nella valutazione delle recidive che comportano interruzione dell'attività
- vengono previsti finanziamenti specifici per il miglioramento degli strumenti tecnologici a disposizione degli ispettori.
Maggiori poteri al preposto
- In regime di appalto o subappalto gli appaltatori devono indicare espressamente al committente il personale incaricato alla funzione di preposto per la sicurezza
- I ccnl possono prevedere l’emolumento spettante al preposto per le attività di controllo delle misure di sicurezza e salute
- Il preposto può intervenire per modificare ogni comportamento non conforme alla normativa e alle disposizioni aziendali con obbligo di informare i superiori se la situzione non viene corretta ed eventualmente anche interrompere le attività dei lavoratori interessati . Per la violazione di questa funzione si prevede la pena dell'arresto fino a due mesi o di uma ammenda a 491 a 1474 euro.
- E' prevista per la violazione dell'incarico al preposto la sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Revisione del sistema di formazione in materia di sicurezza
Nle DL 146 si prevedeva inoltre che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adottasse un Accordo per la revisione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. IN particolare sono da definire le norme per l'equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti per l’obbligo di ricevere una formazione adeguata e l'obbligo di addestramento pratico sulle previsioni di sicurezza. Attualmente è stata predisposta solo una bozza di accordo datata agosto 2023.
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Assunzioni: quali sono le professioni più ricercate?
Union Camere, ANPAL e sistema informativo Excelsior hanno reso disponibile ieri l'ultimo bollettino sulle intenzioni di assunzione delle imprese nel novembre 2023 . Nel documento si evidenziano le ricerche e i profili per i quali resta un alta difficoltà di reperimento.
Vediamo alcuni dettagli dal comunicato stampa,
Qui disponibile il testo integrale del Bollettino
Il Bollettino di novembre evidenzia che i settori trainanti, cioè che evidenziano maggiori necessità di nuovo personale sono:
- Turismo,
- commercio,
- servizi dei media e delle comunicazioni
- industria del tessile e abbigliamento
- industria calzaturiera delle calzature.
Le professioni e titoli di studio più ricercati
E' in diminuzione, dopo diversi mesi di crescita, il tasso di difficoltà delle imprese ad assumere, che scende di 2,5 punti a novembre , attestandosi al 48,5%, valore comunque molto (troppo) alto.
La mancanza di candidati adatti al profilo , il cosiddetto "Mis- matching" si conferma la causa di difficoltà più importante per le assunzioni (34,2%). Sono più di un terzo quindi, fatto cento il valore delle ricerche di personale in Italia, i profili che restano vacanti .
Il Borsino delle professioni di Excelsior riporta tra le figure pressoché introvabili :
- operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento (80,8%),
- operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (74,5%),
- fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (71,9%)
- fabbri ferrai costruttori di utensili (70,8%).
A livello territoriale sono le imprese del Nord Est ad incontrare le maggiori difficoltà di reperimento (55,0%), seguite da quelle del Nord Ovest (49,2%), Centro (47,5%) e Sud e Isole (42,8%). Il Nord Ovest è invece l’area dove sono previste maggiori assunzioni a novembre (136.240), seguita dal Sud e Isole (108.530), Nord Est (96.150), Centro (89.590).
Gli indirizzi di studio che nel mese considerato garantiscono gli esiti occupazionali migliori sono:
- quello economico tra i percorsi universitari,
- quello di amministrazione, finanza e marketing per il diploma secondario e
- quello di ristorazione per la qualifica o diploma professionale.
Assunzioni programmate a novembre 2023
A novembre le assunzioni programmate dichiarate dalle aziende sono in tutto 430.520.
Rispetto a un anno fa si registra un aumento importante (+12,6%), mentre leggermente più contenuto è quello su base trimestrale: +8,4% tra novembre 2023 e gennaio 2024.
L’incremento nell’industria è dell’8,8% rispetto all’anno scorso. Bene anche le costruzioni (+10,7%), la meccatronica (+13,2%), e la moda (+28,5%).
Fa ancora meglio il settore dei servizi , con un +14,3% di assunzioni programmate, che si concentrano in particolare nei comparti :
- alloggio, ristorazione e turismo (+28,3%),
- media e comunicazione (26,8%).
Complessivamente per questo settore le entrate programmate sono
- 299.070 a novembre e
- 902.600 nel trimestre novembre 2023 – gennaio 2024.
Aumenta più della media (+21,1%, +15mila rispetto allo stesso periodo del 2022) la domanda di lavoratori immigrati che riguarda 88.080 contratti programmati nel mese, pari al 20,5% del totale delle entrate. I settori che intendono ricorrere maggiormente alla manodopera straniera sono i servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (il 33,7% degli ingressi programmati dovrebbe essere coperto da personale immigrato), i servizi operativi di supporto a imprese e persone (31,2%), i servizi di alloggio e ristorazione (23,1%), la metallurgia (22,7%) e le costruzioni (21,8%).
Per quanto riguarda i contratti offerti, quelli a tempo determinato rappresentano il 52,6% delle entrate previste; seguono quelli a tempo indeterminato (20,2%), quelli di somministrazione (13,1%) e di apprendistato (5,2%).
Bollettino Excelsior come funziona
Si ricorda che il sistema informativo Excelsior è un programma finanziato dalla UE (SPON-PAO) Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione affidato operativamente ad UnionCamere ANPAL.
I dati presentati derivano dall’indagine Excelsior realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.
L’indagine, che è inserita nel Programma Statistico Nazionale (UCC-00007) tra quelle che prevedono l’obbligo di risposta da parte degli intervistati e dal 2017 è svolta con cadenza mensile.
Le informazioni sono state acquisite nel periodo 25 settembre 2023 – 10 ottobre 2023, attraverso le interviste realizzate presso più di 101.000 imprese, campione rappresentativo delle imprese con dipendenti al 2022 dei diversi settori industriali e dei servizi. La proiezione mensile dei dati di indagine e il potenziamento dell'integrazione permettono l’analisi delle principali caratteristiche delle entrate programmate secondo i profili professionali e i livelli di istruzione richiesti.
Per chi fosse interessato ad approfondire: i risultati dell’indagine sono disponibili a livello nazionale, regionale e provinciale per i settori ottenuti dall'accorpamento di codici di attività economica della classificazione ATECO2007 sul sito: https://excelsior.unioncamere.net