• Agricoltura

    Agevolazioni contributive Agricoltura: slitta la scadenza del 16 setembre

    L'Articolo 2 del decreto-legge 63 2024 con misure per l'agricoltura  ha introdotto,  tra l'altro,   delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

    Inoltre si  prevede un ulteriore obbligo di informazione da parte dell'INPS in materia di elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato. Vediamo più in dettaglio.

    Agevolazioni contributive 2024 zone alluvionate

     Le agevolazioni contributive previste dal dl 63 sono in sostanza rinnovi delle riduzioni dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro previste dalla Legge 11 marzo 1988, n. 67, Articolo 9, Commi 5, 5-bis e 5-ter  e riguardano  specifiche tipologie di coltivazioni e zone svantaggiate come i territori montani e per le aziende colpite da calamità naturali.

    La misura delle agevolazioni contributive può arrivare fino al 68% 

    Le zone agricole beneficiarie delle agevolazioni sono specificate nell'allegato 1 del Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito dalla Legge 31 luglio 2023, n. 100 e  comprendono i territori colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023, tra cui 

    • in Emilia-Romagna: Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini
    • in Toscana: Arezzo, Siena, Grosseto
    • nelle Marche: Pesaro, Ancona

     Le risorse necessarie ammontano a  83,7 milioni di euro per il 2024 e per 2025 .

    Pubblicazione elenchi lavoratori agricoli trimestrali

    Il comma 3, inserendo i  commi 7-bis e 7-ter all’art. 38 del Decreto-legge 98/2011, stabilisce che l’INPS deve  nuovamente pubblicare  online  con cadenza trimestrale gli elenchi dei lavoratori agricoli   subordinati , sulla base dei dati contributivi e retributivi denunciati tramite il modello DMAG,   che erano stati abrogati.

    Inps dovrà inoltre provvedere a pubblicare entro il 31 dicembre 2024  un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente  notificati. 

  • Rubrica del lavoro

    Volontari soccorso alpino, indennità 2024

     E' stato  definito l'importo dell'indennità per i lavoratori autonomi  che effettuano attività come  volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per l’anno 2024,  con il Decreto ministeriale n. 48 dell'8 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

    Si stabilisce in particolare che l'importo da prendere a riferimento  per definire l'indennità per le giornate di lavoro autonomo non svolte, è la retribuzione media del ccnl industria  pari a 2.331,80 euro ,  che vanno rapportati a giornata suddividendo l'importo per 22   o 26 , a seconda che il lavoratore svolga la sua attività per 5 o 6 giorni alla settimana.

    Indennità volontari soccorso alpino: come fare domanda

    Per ottenere l'indennità l’interessato deve presentare  una specifica  domanda all’Ispettorato del lavoro territoriale , da inoltrare a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'attività di soccorso o l’esercitazione.

    ATTENZIONE  All’istanza  deve essere allegata l’attestazione del sindaco (o suo delegato)  sull' attività  svolta con la specificazione  della data e dell’orario dell’intervento.

    Resta esclusa dall’indennizzo l’attività eventualmente prestata in giornata festive, salvo il caso in cui in tali giornate ricada l’attività abitualmente prestata dal lavoratore autonomo.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi artigiani e commercianti: versamento entro il 16 maggio

    Artigiani e commercianti iscritti alla relative gestioni speciali  sono tenuti  entro  il 16 maggio  2024  al versamento  della prima trimestrale della quota di contributi  IVS 2024   sul  reddito 2023,  tramite il Modello di pagamento F24.

    Si ricorda che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, per l’anno 2023, sono  pari a: 

     Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni 

    • 24% per  gli ARTIGIANI
    • 24,48% per i COMMERCIANTI Titolari e per i collaboratori di età superiore a 21 ani

    per i collaboratori di età inferiore a 21 anni:

    • 23,70% per gli artigiani
    • 24,18% per i commercianti

    Si conferma  anche per l’anno 2024,

    • la riduzione del 50% dei contributi dovuti  per gli iscritti di almeno 65 anni , già pensionati e
    •  la maggiorazione dell'aliquota pari all'1% per  i redditi superiori alla soglia di 52.190 euro.

    Si ricorda  anche  con la legge di bilancio 2023 è stato innalzato da 65.000  a 85.000 euro di reddito   il requisito di accesso al regime fiscale forfettario  che da diritto alla riduzione contributiva del 35% . Chi ha iniziato l'attività nel corso del 2024 deve dare comunicazione dell'adesione al regime con tempestività

    Artigiani e commercianti versamento I rata contributi 2024

    I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. 

    Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

  • Professione Avvocato

    Avvocati: notifica telematica degli atti con la conversione del DL 19/2024

    L'articolo 25-bis, intitolato "Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati", è stato inserito durante l'iter di conversione in legge del decreto PNRR decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, (legge 56 2024) . Nello specifico, la legge modifica l'articolo 3 della legge n. 53 del 1994, che regola le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate tramite il servizio postale o per mezzo di posta elettronica certificata, integrando il nuovo comma 2-bis.

    La nuova disposizione legislativa  facilita per i professionisti   la notificazione di atti  grazie alll'utilizzo di mezzi telematici.

    Procedimento notifiche degli Avvocati e ruolo dell’ufficiale postale

    Il nuovo articolo permette agli avvocati di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali utilizzando un invio postale telematico. 

    Durante la notificazione, il notificante è tenuto a compilare una relazione che dettagli le modalità dell'invio, includendo le generalità e il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, il domicilio del notificante stesso, e il numero del registro cronologico secondo l'articolo 8, oltre ai dati previsti dal comma 2. 

    È necessario  inoltre che l'atto sia firmato dal notificante in conformità con le normative vigenti sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti informatici.

    L'ufficiale postale, nel suo ruolo di intermediario, è incaricato di apporre la firma digitale o il sigillo elettronico qualificato al documento telematico. Successivamente, provvede alla stampa della copia dell'atto da notificare e dell'avviso di ricevimento, quest'ultimo contenente i dettagli specificati nel comma 2 Inoltre, è responsabile del confezionamento del piego raccomandato, assicurandosi di riportare su ogni pagina il numero identificativo e di attestare la conformità della copia fornita.

    Come detto queste modifiche legislative sono state introdotte per semplificare il processo di notificazione e migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

  • Lavoro Dipendente

    Dimissioni in periodo protetto revocabili dopo convalida

    Con la nota 862 del 8 maggio 2024 l'ispettorato del lavoro è intervenuto a seguito di richieste di chiarimenti in tema di  revoca delle dimissioni protette dopo il procedimento  di convalida  dell'ispettorato,  come previsto ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001.

    Vediamo i dettagli nei paragrafi seguenti.

    Dimissioni genitori lavoratori in periodo protetto

    Va ricordato innanzitutto che per dimissioni protette si intendono quelle rassegnate  dai genitori nel periodo , fino  ai 3 anni di vita de bambino, nel quale, a protezione della funzione genitoriale,   le dimissioni, cosi come gli accordi per la risoluzione consensuale,  devono essere ratificate dall'ispettorato del lavoro.

    Tale verifica riguarda il fatto che la decisione  del lavoratore sia effettivamente frutto di una libera scelta e non, al  contrario, imposta dal datore di lavoro.

    Le stesse considerazioni valgono per la risoluzione consensuale o le dimissioni presentate nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di proposta di incontro del minore.

     l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro è condizionata dalla convalida dell'INL.

    Per la richiesta di convalida dal 2022 è stato reso disponibile un modulo telematico di richiesta. 

     Vedi l'articolo convalida dimissioni protette 2022

    La revoca delle dimissioni protette

    Sul tema della revoca  delle dimissioni dei lavoratori nel periodo protetto  l' Ispettorato si è già pronunciato fornendo alcuni chiarimenti in merito alla  procedura  con le  note prot. n. 5296 del 5 giugno 2019, n. 5534 del 13 giugno 2019 e n. 4113 del 26 novembre 2020.

    Ora, sulla base del parere  dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 4376 del 6 maggio 2024) viene chiarito che il citato D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto ma, secondo l'ispettorato, trattandosi di un atto unilaterale recettizio, non vi sono elementi  che impediscano al soggetti di  revocarle, sia prima che dopo la convalida  delle dimissioni, purché prima della risoluzione effettiva del rapporto. 

    L'ispettorato ricorda  anche  quanto  già affermato ovvero che anche la revoca delle dimissioni richiede  un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni  addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali   accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli  stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (così nota prot. n.5296/2019 e nota prot. n. 5534/2019).

    Solo nel caso in cui invece  le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano  già prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte del lavoratore  e il  rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

    Sul periodo di sospensione   tra l'altro anche la Cassazione è intervenuta  con l'ordinanza 5598/2023, specificando che le dimissioni di una lavoratrice restano sospese fino al momento della convalida da parte dell'ispettorato anche oltre il periodo protetto di tre anni.

    Leggi per i dettagli Dimissioni in periodo di maternità convalida sempre necessaria 

  • Rubrica del lavoro

    Opzione Donna 2024: requisiti e condizioni

    Pubblicate dall'INPS nella circolare 59 del 3 maggio 2024 le istruzioni aggiornate per l'accesso al regime di pensionamento anticipato sperimentale  detto Opzione Donna,(articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4),  prorogato ancora una volta  con la legge di bilancio 2024 per le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023.

    Vediamo in sintesi le indicazioni INPS sui requisiti e le  condizioni di accesso ( già in vigore nel 2023)  e le modalità di domanda.

    Opzione donna 2024: requisiti anagrafici e contributivi

    Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che,  entro il 31 dicembre 2023, abbiano:

    1. un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni
    2. un’età anagrafica di almeno 61 anni  e che, alla data della domanda, si trovino in una  delle condizioni di svantaggio specificate al paragrafo successivo 

    Per raggiungere il  requisito contributivo sono utili anche i periodi assicurativi maturati all’estero:

    •  in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell’UE, Svizzera e Paesi SEE) e
    •  in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale  (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali e 
    •  nel Regno Unito (senza limitazioni temporali)

    ATTENZIONE Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due  anni. Inoltre  per le lavoratrici licenziate da aziende in crisi (vedi paragrafo succ)  la riduzione  di due anni  si  applica anche in assenza di figli.

    Al requisito anagrafico non si applicano gli  adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, 78.

    Opzione donna: le categorie che hanno diritto di accesso

    Le lavoratrici, in possesso dei requisiti  sopra citati, possono accedere alla pensione " opzione donna SOLO se  si trovanno in una delle seguenti condizioni:

    1.  assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o  un parente o un affine di secondo grado convivente,  se i parenti di primo grado sono mancanti o  hanno  oltre  settanta anni  o sono affetti da patologie invalidanti 
    2.  hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per l’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
    3. sono lavoratrici dipendenti o licenziate  da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto ministeriale,  attivo a partire dal 1° gennaio 2024, e anche al momento della domanda ;

    ATTENZIONE :  per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente

    Le condizioni, per il personale appartenente al comparto scuola o a quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda

    Opzione donna2024 – calcolo e decorrenza

    La pensione anticipata c.d. opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema  contributivo (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180).

    Per la decorrenza dei pagamenti di pensione si applicano le disposizioni in materia (c.d. finestra mobile) cioè  le lavoratrici  conseguono la pensione decorsi:

    • a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti per le lavoratrici dipendenti;
    • b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, per le lavoratrici autonome

     e comunque non  prima del 

    •  1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive , e 
    •  2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme  esclusive, 

    Mentre per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM  il trattamento pensionistici decorrono rispettivamente dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024.

    Si ricorda che il trattamento pensionistico   può essere conseguito anche successivamente alla prima  decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti entro il  31 dicembre 2023

    Opzione donna 2024: come fare domanda

    Le domande di accesso alla pensione con il regime Opzione donna  possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

    1. direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;  va quindi scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, e occorre selezionare in sequenza: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.  Devono essere selezionati anche  il Fondo e la Gestione di liquidazione.
    2. utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti 
    3. chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

  • CCNL e Accordi

    CCNL terziario Confesercenti 2024: testo e nuovo accordo

    Il 22 marzo scorso è stato firmato da Confesercenti  e OO.SS in contemporanea con Confcommercio il rinnovo del contratto per il terziario, commercio e servizi

    Successivamente,  con un accordo integrativo  il 28 marzo 2024 le Parti sociali hanno apportato alcune precisazioni all'intesa precedente.

     Vediamo di seguito le principali novità

    CCNL Commercio Confesercenti: aumenti retributivi e assorbibilità

    Si conferma, come per Confcommercio, l'aumento retributivo a regime di 240,00 euro lordi per il IV livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali) ,  corrisposto  in tranches  come segue:

    • 30,00 euro a partire dal 1° aprile 2023 (come da accordo di dicembre 2022)
    • 70,00 euro a partire dal 1° aprile 2024;
    • 30,00 euro a partire dal 1° marzo 2025;
    • 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2025;
    • 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2026;
    • 40,00 euro a partire dal 1° febbraio 2027.

    Nell'accordo del 22 marzo veniva previsto che eventuali importi erogati ad personam a partire dal 1 gennaio 2022 per ritenersi assorbibili dagli aumenti contrattuali, devono essere specificamente riconosciuti a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.  Ciò significa che , come precisato dal successivo accordo integrativo 28 marzo 2024 che l'acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) del  1° aprile 2023,  e gli importi  "una tantum" previsti dal Protocollo straordinario 12 dicembre 2022, non potranno essere assorbiti da aumenti o una tantum erogati  da aprile 2024 a febbraio 2027.

    Di seguito le tabelle degli aumenti tabellari previsti e degli importi di una tantum per tutti i livelli:

    IMPORTI UNA TANTUM:

    Contratto Confesercenti Classificazione e formazione – Testo in PDF

    L'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione prevista dall'accordo del 22 marzo  è posticipata al 1° giugno 2024, per cui per i contratti  di lavoro sottoscritti fino a tale data  continuano a trovare applicazione le precedenti figure professionali.

    ENTO BILATERALE FORMATIVO QUADRIFOR 

    Con il nuovo accordo è previsto  sia consentita  l'iscrizione Quadrifor anche ad  aziende del terziario, che applicano un CCNL diverso da quello firmato da Confesercenti  sottoscritto da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS e purche siano presenti richiami all'Istituto quale strumento di valorizzazione della formazione continua dei quadri. 

    SCARICA  QUI IL TESTO  INTEGRALE IN PDF