• Rubrica del lavoro

    Alluvione: istruzioni per la cassa integrazione ai somministrati

    La cassa integrazione Unica  introdotta dall’articolo 7 del decreto–legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,  in favore di datori di lavoro e dipendenti del settore privato (compreso quello agricolo) colpiti dagli  eventi alluvionali  di maggio 2023 in numerosi territori della Regione Emilia-Romagna riguarda anche i lavoratori somministrati. 

    Con il messaggio 2857 del 1 agosto 2023 INPS  chiarisce le  istruzioni operative per il riconoscimento dell'ammortizzatore  in favore dei lavoratori somministrati 

    A seguito di parere  conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  si precisa in primo luogo che:

      hanno diritto i lavoratori che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati (v. allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, anche se formalmente dipendenti da Agenzie di somministrazione  con sede in località diverse

     Di contro, non hanno diritto i lavoratori somministrati dipendenti da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti

     Altro requisito per la percezione dell'integrazione al reddito è la  residenza o domicilio del lavoratore alla data del 2 maggio 2023  in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023. . In questo caso l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di quindici.

    Istruzioni per il flusso Uniemens Cassa Unica somministrazione 

    e Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv con alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello previsto dalla menzionata circolare n. 53/2023, ovvero 

    • Campi aggiuntivi
    • Regole di compilazione
    • Flag_Somministrazione
    • Valori ammessi: SI (nel caso di rapporto di lavoro somministrato) / NO
    • Azienda_somministrante
    • Valgono le stesse regole previste per il campo Posizione_contributiva con riferimento all’azienda somministrante.

     Nell' allegato  1 al messaggio la struttura completa della nuova versione del flusso e le regole di compilazione.

  • Rubrica del lavoro

    Stranieri: decreto per 15mila ingressi con visti di studio

    Nella Gazzetta Ufficiale n.183 del 7 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero degli Esteri e dell'Interno  datato 26.6.2023 in tema di quote di ingresso per lavoratori stranieri extra UE. Qui il testo

    Il decreto si inserisce nell'ottica di ampliamento delle quote di ingresso previste per il triennio 2023-2025  in particolare per soggetti già formati nel paese di origine o interessati alla formazione in Italia,   che prevedono un totale di 450mila ingressi per far fronte alle aumentate  esigenze del mondo produttivo   

    In attesa degli annunciati DPCM,   il Ministero del Lavoro evidenzia che la normativa già vigente  prevedeva un contingente di   visti  di  ingresso  per  studio, tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri  di 15mila ingressi, che  per il 2022 ha invece utilizzato solo parzialmente con circa 3200 visti accordati.

    Considerando  quindi che  queste tipologie di ingresso, al termine  del periodo di formazione o tirocinio, sono convertibili in  permessi  di  soggiorno per motivi di lavoro, consentendo l'ingresso di  manodopera  qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del  lavoro,  viene confermata  anche per il prossimo triennio la quota di 15mila ingressi.

    Nello specifico il decreto  ministeriale determina  il  limite  massimo  di  ingressi  in  Italia tra il 2023 e il 2025  degli stranieri in possesso  dei  requisiti  previsti  per  il  rilascio del visto di studio  in :

        a)  7.500  unita'  per  la  frequenza  a  corsi   di   formazione  professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica  o  alla  certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a  ventiquattro mesi, organizzati  da  enti  di  formazione  accreditati  secondo le norme regionali in  attuazione  dell'intesa  tra  Stato  e  regioni del 20 marzo 2008; 

        b) 7.500 unita' per lo svolgimento di  tirocini  formativi  e  di  orientamento  finalizzati  al  completamento  di   un   percorso   di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai  soggetti  promotori  individuati  dalle  discipline   regionali,   in  attuazione delle linee guida in materia di tirocini approvate in sede  di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Giornalisti: modificato il software DASM per le denunce contributive

    Con il messaggio 2874 del 3.8.2023 INPS completa le istruzioni per le denunce contributive dei giornalisti dipendenti, in particolare per i periodi anteriori al 1 luglio 2022.

     A seguito del passaggio della gestione previdenziale dei dipendenti da INPGI  all'NPS a far data dal 1 luglio 2022,  con la circolare 82 2022 l'istituto aveva previsto   che la  compilazione e all’invio delle denunce contributive anteriori alla competenza di luglio 2022, venissero utilizzate ancora le procedure INPGI.

    Ora l’Istituto ha adeguato il software in uso presso l’INPGI, denominato “DASM”, con le modifiche necessarie alla presa in carico e all’elaborazione dei flussi sui sistemi dell’Istituto.

    Quindi  per la variazione o l’invio di denunce contributive riferite a periodi di paga anteriori a luglio 2022, i datori di lavoro o i loro intermediari devono utilizzare unicamente il software DASMINPS, che può essere scaricato dal sito web dell’Istituto 

    Si specifica che in fase di avvio dell’applicazione, è previsto il controllo sulla versione installata in locale al fine di assicurare che questa sia conforme a quella pubblicata sul sito web dell’Istituto. L’esito negativo del controllo inibisce l’utilizzo

     l’invio dei file generati con il software DASMINPS all’Istituto viene effettuato  ancora attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle Entrate, 

    ATTENZIONE i datori di lavoro e ai loro intermediari che hanno inviato denunce contributive riferite a periodi anteriori a luglio 2022 in formato pdf,  devono  provvedere a inviare le stesse denunce anche tramite il software DASMINPS. 

    Applicativo DASM giornalisti 

    Il software DASMINPS (Versione 6.0.0) è disponibile, a partire dal  4 AGOSTO 2023 sul sito web dell’Istituto (www.inps.it) nella:sezione “Software” (Tipologia: Per le aziende ed i Consulenti);  voce “Software DASMINPS per la generazione delle denunce dei giornalisti riferite a periodi di retribuzione ante luglio 202

    In caso di problemi 

    • di natura tecnica  , è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica:  [email protected].
    • di natura amministrativa è possibile utilizzare la casella di posta elettronica: [email protected].

     Ulteriori dettagli operativi sono descritti nel manuale utente e nell’allegato tecnico 

    Qualora il datore di lavoro si avvalga di un intermediario diverso rispetto a quello già comunicato all’INPGI o subentrato successivamente al 1° luglio 2022, va trasmessa all'istituto la nuova delega intervenuta, via mail all’indirizzo:  [email protected], indicando 

    •  il nominativo e il codice fiscale del professionista o del responsabile della struttura delegata agli adempimenti contributivi
    • la denominazione del soggetto datoriale
    •  il numero di posizione dello stesso; 

    deve, inoltre, essere allegata copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto datoriale.

  • Edilizia

    CIGO e CISOA per caldo: regole aggiornate e scadenze

    Cassa integrazione per emergenze climatiche: le istruzioni sono state pubblicate nella circolare INPS  73/2023 a seguito delle novità  introdotte dal DL 98/2023 .

    Il documento chiarisce in particolare alcune modalità applicative e scadenze per i  settore dell’edilizia e dell'agricoltura. Vediamo di seguito le principali indicazioni.

    CIGO per emergenza meteo in edilizia, escavazioni lapidei

    INPS sottolinea che il  DL 98/2023 :

    • riconosce l'accesso alla CIGO per eventi meteo  anche ai datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compresi  tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023  in deroga al limite  massimo di durata dei trattamenti ( 52 settimane nel biennio mobile a norma dell'art. 12 del DLgs. 148/2015
    • non è richiesto il versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015, ma

    ATTENZIONE:   i periodi di CIGO ex DL 98/2023  sono conteggiati ai fini del  contributo addizionale,  per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale rispetto al limite  del quinquennio mobile.

    ISTRUZIONI UNIEMENS

    In tema di conguaglio nei  flussi UniEmens si dovrà utilizzare il codice  che verrà comunicato dall’INPS tramite la “Comunicazione bidirezionale”  nel  Cassetto previdenziale del contribuente, al momento del rilascio dell’autorizzazione 

    Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane i datori di lavoro autorizzati, ai fini del conguaglio delle prestazioni anticipate, valorizzeranno il nuovo  codice  “L142” all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus”.

    Se invece la fruizione avviene entro il limite delle 52 settimane, va utilizzato  il vecchio  codice di conguaglio “L038”.

    In caso di cessazione di attività, il conguaglio avviene con  il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese ed  entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

    In caso di pagamento diretto, invece, i datori di lavoro seguiranno consuete modalità ordinarie.

    Cisoa agricoltura per emergenza meteo 2023

    Riguardo la cassa integrazione agricola CISOA la circolare precisa che:

    • per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, il trattamento è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.
    • La deroga non riguarda impiegati e quadri a tempo indeterminato, così come da previsione ordinaria.
    • Tali  periodi di CISOA  non rientrano nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite di 90 giornate annue e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

    PRESENTAZIONE DOMANDE 

    Le domande  possono essere presentate con le modalità ordinarie  con il modello SR43 con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione"  a partire dal 10 agosto 2023.

    Per i periodi dal 29 luglio al 9 agosto 2023, il termine scade quindi il 25 agosto.

    Invece, le domande per periodi di riduzione dell’attività decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno essere presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento 

    Infine l'istituto ricorda che le domande di CISOA  sono autorizzate  e pagate direttamente dall’INPS.

  • Enti no-profit

    Reddito alimentare: parte la misura sperimentale

    In data 28 luglio è stata pubblicato sulla pagina di pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro il Decreto n 78/2023 inerente le regole per la misura nota come Reddito alimentare.

    Come sottoliena l'art 9 dello stesso decreto, esso entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella suddetta sezione e quindi a decorrere dal 28 luglio.

    Il Reddito alimentare è volto ad assicurare sostegno alimentare ai cittadini indigenti attraverso progetti dei Comuni affiancati dagli enti del terzo settore, anche con il fine di contrastare lo spreco alimentare.

    Vediamo di seguito i dettagli su come funziona.

    Reddito alimentare cos'è e a chi spetta 

    Il reddito alimentare è un progetto di distribuzione gratuita di pacchi alimentari realizzati con i prodotti invenduti degli esercizi aderenti, realizzata dagli enti locali  con la collaborazione degli  enti del terzo settore e degli esercizi commerciali,  con il fine sia 

    • di sostegno ai cittadini  in povertà estrema che
    •  di lotta allo spreco di prodotti alimentari  che restano invenduti nei negozi.

    Il fondo apposito per l'organizzazione della misura è stato previsto dalla legge 197 2022 legge di bilancio 2023 e si inserisce nel programma  Operativo relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

    Le risorse saranno destinate alle spese di gestione  dei progetti, ad esempio per la raccolta dei beni, il  trasporto e il confezionamento dei pacchi  oltre che per una applicazione informatica   che faciliti l'accesso alla misura,  il tracciamento dei prodotti  e delle consegne a domicilio ecc

    La sperimentazione dura 3 anni e verrà attuata  nei comuni capoluogo delle città metropolitane   che saranno selezionati in sede di  di conferenza stato Regioni   sulla base della concentrazione dei tassi di povertà  dei territori, di un’equa  distribuzione  nazionale e delle risorse disponibili.

    I fondi stanziati sono pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e a due milioni annui a partire dal 2024.

    . I soggetti che possono usufruire dei benefici della distribuzione alimentare  saranno  le persone  in totale povertà, senza fissa dimora o comunque seguite dai servizi sociali inserite negli elenchi  del  programma FEAD  e/o da altre organizzazioni del Terzo Settore 

    Reddito alimentare presentazione dei progetti 

    I progetti per la realizzazione degli interventi di Reddito alimentare saranno presentati dai comuni capoluogo delle città metropolitane, a seguito di un apposito avviso non competitivo  che dovrà essere emanato dalla Direzione Generale per la Lotta alla povertà del Ministero del Lavoro 

    Dovranno prevedere forme di coinvolgimento degli enti del Terzo Settore presenti sul territorio, e, in particolar modo, quelli già aderenti al programma FEAD, con la partecipazione degli  esercizi commerciali.

    L'attuazione dell'intervento sarà monitorata da un apposito comitato  con componenti appartenenti al Governo agli enti del terzo settore  al l'ANCI e  a Federdistribuzione e  Confcommercio

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Tirocinio commercialista per l’esperto contabile: chiarimenti dal CNDCEC

    Con il pronto ordini n 81 del 27 luglio il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili ha fornito chiarimenti sulle modalità di passaggio dalla sezione B dell'albo  alla sezione  A del registro  tirocinanti per la professione di commercialista.

    In particolare il Consiglio risponde ad uno specifico quesito nel quale si chiede quale sia procedura che deve seguire l’esperto contabile iscritto in sezione B dell’albo, per iscriversi nel registro del tirocinio sezione A (tirocinanti commercialisti).
    La persona iscritta   chiedeva di poter accedere alla sezione A del registro del tirocinio senza avere conseguito il diploma di laurea specialistica/magistrale in virtù dell’anzianità di iscrizione.
    Nella risposta il Consiglio ricorda che ai fini dell’iscrizione nella sezione A del registro del tirocinio gli iscritti in sezione B dell’albo devono essere in
    possesso di uno dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento professionale
    (art. 40, D. Lgs. 139/2005), vale a dire diploma di laurea specialistica:

    • LM 56 (corrispondente alla classe 64/S) oppure 
    • classe LM 77 (corrispondente alla classe 84/S). 

    In questo caso  dunque senza titolo di studio l'accesso non è possibile.

     Il consiglio  ritiene applicabile la disposizione di cui all’art. 14, D.M. 143/2009 per cui la durata del tirocinio da dottore commercialista (da effettuarsi presso un dominus iscritto nella sezione A dell’albo)  ha  la durata di un anno anziché di diciotto mesi.
    Si ricorda, anche che l’iscrizione in sezione A del registro  dei tirocinanti, senza avere ancora conseguito la laurea specialistica/magistrale è consentita solo a coloro che frequentano l’ultimo anno di un corso di laurea realizzato in convenzione (convenzione quadro 2014, stipulata in attuazione dell’art. 6, d.P.R. 137/2012). 

    In ogni caso  resta necessario un anno di tirocinio deve essere compiuto dopo il conseguimento della laurea magistrale.

  • Lavoro Dipendente

    Prestiti ai dipendenti e calcolo ritenute: chiarimenti dell’Agenzia

    Con la risoluzione 44 del 25 luglio 2023 l'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla determinazione del  Reddito di lavoro dipendente nel caso di erogazione  di prestiti da parte del datore di lavoro a norma dell' Articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir.

    Reddito dipendenti e  valore dei prestiti agevolati  come "beni in natura"

     La risoluzione  ricorda in primo luogo  che costituiscono redditi di lavoro dipendente  non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto  di lavoro, sono erogate da soggetti terzi , per cui  il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta deve effettuare  le ritenute d' acconto con riferimento a “tutte” le somme  percepite in “relazione” al rapporto di lavoro .

    A questo fine,  posto che ai fini del calcolo del reddito imponibile  il compenso in natura  è costituito dal 50 per cento  della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al  momento della concessione del prestito, l'Agenzia sottolinea l'importanza  degli obblighi di comunicazione tra datori di lavoro  che stipulano convenzioni per l'erogazione di prestiti agevolati ai propri dipendenti e soggetti  erogatori 

    In particolare , la banca che eroga materialmente il prestito è tenuta a comunicare il valore, ma anche per il datore di  lavoro è un obbligo acquisire  tale importo.

     Un meccanismo analogo deve essere istituito in presenza di un soggetto che ha ricevuto un  compenso in natura dal datore di lavoro, ad esempio, un prestito a tasso agevolato  e che poi sia collocato a riposo.  In questo caso l’ex datore di lavoro sarà tenuto a comunicare all’ente pensionistico e, in mancanza o ritardo, l'ente dovrà acquisire  l'importo del valore da assumere a tassazione unitamente al trattamento  pensionistico. Lo stesso vale  in caso di distacco del dipendente  presso un altro datore di lavoro

    Viene inoltre sottolineato che per espressa previsione normativa, nel caso in  cui la ritenuta non trovi  capienza,  sui contestuali pagamenti in denaro, il dipendente è  obbligato a fornire al sostituto  d'imposta le somme necessarie al versamento. In tal caso il sostituto è tenuto comunque a versare le ritenute all’erario nei termini  ordinariamente previsti, anche se il sostituito non ha ancora provveduto al  pagamento.

    Altro chiarimento riguarda la tipologia  di beni che rientrano nella previsione dell'art 51 comma 4 lettera b ovvero 

    •  i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente,
    •  di mutuo ipotecario e
    •  di cessione dello stipendio, 

    Restano escluse le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto a questi collegato.

    Per chiarire infine   il momento impositivo da prendere in considerazione per il calcolo ,a Risoluzione fa riferimento alla circolare MEF 98 2000 

     Di particolare interesse anche il riferimento al fatto che rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari  specificati all'art 12 del TUIR per cui  nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato o cointestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolo deve  essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”.