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Alluvione: istruzioni per la cassa integrazione ai somministrati
La cassa integrazione Unica introdotta dall’articolo 7 del decreto–legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in favore di datori di lavoro e dipendenti del settore privato (compreso quello agricolo) colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023 in numerosi territori della Regione Emilia-Romagna riguarda anche i lavoratori somministrati.
Con il messaggio 2857 del 1 agosto 2023 INPS chiarisce le istruzioni operative per il riconoscimento dell'ammortizzatore in favore dei lavoratori somministrati
A seguito di parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa in primo luogo che:
hanno diritto i lavoratori che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati (v. allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, anche se formalmente dipendenti da Agenzie di somministrazione con sede in località diverse
Di contro, non hanno diritto i lavoratori somministrati dipendenti da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti
Altro requisito per la percezione dell'integrazione al reddito è la residenza o domicilio del lavoratore alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023. . In questo caso l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di quindici.
Istruzioni per il flusso Uniemens Cassa Unica somministrazione
e Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv con alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello previsto dalla menzionata circolare n. 53/2023, ovvero
- Campi aggiuntivi
 - Regole di compilazione
 - Flag_Somministrazione
 - Valori ammessi: SI (nel caso di rapporto di lavoro somministrato) / NO
 - Azienda_somministrante
 - Valgono le stesse regole previste per il campo Posizione_contributiva con riferimento all’azienda somministrante.
 
Nell' allegato 1 al messaggio la struttura completa della nuova versione del flusso e le regole di compilazione.
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Stranieri: decreto per 15mila ingressi con visti di studio
Nella Gazzetta Ufficiale n.183 del 7 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero degli Esteri e dell'Interno datato 26.6.2023 in tema di quote di ingresso per lavoratori stranieri extra UE. Qui il testo
Il decreto si inserisce nell'ottica di ampliamento delle quote di ingresso previste per il triennio 2023-2025 in particolare per soggetti già formati nel paese di origine o interessati alla formazione in Italia, che prevedono un totale di 450mila ingressi per far fronte alle aumentate esigenze del mondo produttivo
In attesa degli annunciati DPCM, il Ministero del Lavoro evidenzia che la normativa già vigente prevedeva un contingente di visti di ingresso per studio, tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri di 15mila ingressi, che per il 2022 ha invece utilizzato solo parzialmente con circa 3200 visti accordati.
Considerando quindi che queste tipologie di ingresso, al termine del periodo di formazione o tirocinio, sono convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, consentendo l'ingresso di manodopera qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del lavoro, viene confermata anche per il prossimo triennio la quota di 15mila ingressi.
Nello specifico il decreto ministeriale determina il limite massimo di ingressi in Italia tra il 2023 e il 2025 degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio in :
a) 7.500 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008;
b) 7.500 unita' per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome.
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Giornalisti: modificato il software DASM per le denunce contributive
Con il messaggio 2874 del 3.8.2023 INPS completa le istruzioni per le denunce contributive dei giornalisti dipendenti, in particolare per i periodi anteriori al 1 luglio 2022.
A seguito del passaggio della gestione previdenziale dei dipendenti da INPGI all'NPS a far data dal 1 luglio 2022, con la circolare 82 2022 l'istituto aveva previsto che la compilazione e all’invio delle denunce contributive anteriori alla competenza di luglio 2022, venissero utilizzate ancora le procedure INPGI.
Ora l’Istituto ha adeguato il software in uso presso l’INPGI, denominato “DASM”, con le modifiche necessarie alla presa in carico e all’elaborazione dei flussi sui sistemi dell’Istituto.
Quindi per la variazione o l’invio di denunce contributive riferite a periodi di paga anteriori a luglio 2022, i datori di lavoro o i loro intermediari devono utilizzare unicamente il software DASMINPS, che può essere scaricato dal sito web dell’Istituto
Si specifica che in fase di avvio dell’applicazione, è previsto il controllo sulla versione installata in locale al fine di assicurare che questa sia conforme a quella pubblicata sul sito web dell’Istituto. L’esito negativo del controllo inibisce l’utilizzo
l’invio dei file generati con il software DASMINPS all’Istituto viene effettuato ancora attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle Entrate,
ATTENZIONE i datori di lavoro e ai loro intermediari che hanno inviato denunce contributive riferite a periodi anteriori a luglio 2022 in formato pdf, devono provvedere a inviare le stesse denunce anche tramite il software DASMINPS.
Applicativo DASM giornalisti
Il software DASMINPS (Versione 6.0.0) è disponibile, a partire dal 4 AGOSTO 2023 sul sito web dell’Istituto (www.inps.it) nella:sezione “Software” (Tipologia: Per le aziende ed i Consulenti); voce “Software DASMINPS per la generazione delle denunce dei giornalisti riferite a periodi di retribuzione ante luglio 202
In caso di problemi
- di natura tecnica , è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica: [email protected].
 - di natura amministrativa è possibile utilizzare la casella di posta elettronica: [email protected].
 
Ulteriori dettagli operativi sono descritti nel manuale utente e nell’allegato tecnico
Qualora il datore di lavoro si avvalga di un intermediario diverso rispetto a quello già comunicato all’INPGI o subentrato successivamente al 1° luglio 2022, va trasmessa all'istituto la nuova delega intervenuta, via mail all’indirizzo: [email protected], indicando
- il nominativo e il codice fiscale del professionista o del responsabile della struttura delegata agli adempimenti contributivi
 - la denominazione del soggetto datoriale
 - il numero di posizione dello stesso;
 
deve, inoltre, essere allegata copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto datoriale.
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CIGO e CISOA per caldo: regole aggiornate e scadenze
Cassa integrazione per emergenze climatiche: le istruzioni sono state pubblicate nella circolare INPS 73/2023 a seguito delle novità introdotte dal DL 98/2023 .
Il documento chiarisce in particolare alcune modalità applicative e scadenze per i settore dell’edilizia e dell'agricoltura. Vediamo di seguito le principali indicazioni.
CIGO per emergenza meteo in edilizia, escavazioni lapidei
INPS sottolinea che il DL 98/2023 :
- riconosce l'accesso alla CIGO per eventi meteo anche ai datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compresi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023 in deroga al limite massimo di durata dei trattamenti ( 52 settimane nel biennio mobile a norma dell'art. 12 del DLgs. 148/2015
 - non è richiesto il versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015, ma
 
ATTENZIONE: i periodi di CIGO ex DL 98/2023 sono conteggiati ai fini del contributo addizionale, per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale rispetto al limite del quinquennio mobile.
ISTRUZIONI UNIEMENS
In tema di conguaglio nei flussi UniEmens si dovrà utilizzare il codice che verrà comunicato dall’INPS tramite la “Comunicazione bidirezionale” nel Cassetto previdenziale del contribuente, al momento del rilascio dell’autorizzazione
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane i datori di lavoro autorizzati, ai fini del conguaglio delle prestazioni anticipate, valorizzeranno il nuovo codice “L142” all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus”.
Se invece la fruizione avviene entro il limite delle 52 settimane, va utilizzato il vecchio codice di conguaglio “L038”.
In caso di cessazione di attività, il conguaglio avviene con il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese ed entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
In caso di pagamento diretto, invece, i datori di lavoro seguiranno consuete modalità ordinarie.
Cisoa agricoltura per emergenza meteo 2023
Riguardo la cassa integrazione agricola CISOA la circolare precisa che:
- per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, il trattamento è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.
 - La deroga non riguarda impiegati e quadri a tempo indeterminato, così come da previsione ordinaria.
 - Tali periodi di CISOA non rientrano nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite di 90 giornate annue e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
 
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande possono essere presentate con le modalità ordinarie con il modello SR43 con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione" a partire dal 10 agosto 2023.
Per i periodi dal 29 luglio al 9 agosto 2023, il termine scade quindi il 25 agosto.
Invece, le domande per periodi di riduzione dell’attività decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno essere presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento
Infine l'istituto ricorda che le domande di CISOA sono autorizzate e pagate direttamente dall’INPS.
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Reddito alimentare: parte la misura sperimentale
In data 28 luglio è stata pubblicato sulla pagina di pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro il Decreto n 78/2023 inerente le regole per la misura nota come Reddito alimentare.
Come sottoliena l'art 9 dello stesso decreto, esso entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella suddetta sezione e quindi a decorrere dal 28 luglio.
Il Reddito alimentare è volto ad assicurare sostegno alimentare ai cittadini indigenti attraverso progetti dei Comuni affiancati dagli enti del terzo settore, anche con il fine di contrastare lo spreco alimentare.
Vediamo di seguito i dettagli su come funziona.
Reddito alimentare cos'è e a chi spetta
Il reddito alimentare è un progetto di distribuzione gratuita di pacchi alimentari realizzati con i prodotti invenduti degli esercizi aderenti, realizzata dagli enti locali con la collaborazione degli enti del terzo settore e degli esercizi commerciali, con il fine sia
- di sostegno ai cittadini in povertà estrema che
 - di lotta allo spreco di prodotti alimentari che restano invenduti nei negozi.
 
Il fondo apposito per l'organizzazione della misura è stato previsto dalla legge 197 2022 legge di bilancio 2023 e si inserisce nel programma Operativo relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).
Le risorse saranno destinate alle spese di gestione dei progetti, ad esempio per la raccolta dei beni, il trasporto e il confezionamento dei pacchi oltre che per una applicazione informatica che faciliti l'accesso alla misura, il tracciamento dei prodotti e delle consegne a domicilio ecc
La sperimentazione dura 3 anni e verrà attuata nei comuni capoluogo delle città metropolitane che saranno selezionati in sede di di conferenza stato Regioni sulla base della concentrazione dei tassi di povertà dei territori, di un’equa distribuzione nazionale e delle risorse disponibili.
I fondi stanziati sono pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e a due milioni annui a partire dal 2024.
. I soggetti che possono usufruire dei benefici della distribuzione alimentare saranno le persone in totale povertà, senza fissa dimora o comunque seguite dai servizi sociali inserite negli elenchi del programma FEAD e/o da altre organizzazioni del Terzo Settore
Reddito alimentare presentazione dei progetti
I progetti per la realizzazione degli interventi di Reddito alimentare saranno presentati dai comuni capoluogo delle città metropolitane, a seguito di un apposito avviso non competitivo che dovrà essere emanato dalla Direzione Generale per la Lotta alla povertà del Ministero del Lavoro
Dovranno prevedere forme di coinvolgimento degli enti del Terzo Settore presenti sul territorio, e, in particolar modo, quelli già aderenti al programma FEAD, con la partecipazione degli esercizi commerciali.
L'attuazione dell'intervento sarà monitorata da un apposito comitato con componenti appartenenti al Governo agli enti del terzo settore al l'ANCI e a Federdistribuzione e Confcommercio
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Tirocinio commercialista per l’esperto contabile: chiarimenti dal CNDCEC
Con il pronto ordini n 81 del 27 luglio il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili ha fornito chiarimenti sulle modalità di passaggio dalla sezione B dell'albo alla sezione A del registro tirocinanti per la professione di commercialista.
In particolare il Consiglio risponde ad uno specifico quesito nel quale si chiede quale sia procedura che deve seguire l’esperto contabile iscritto in sezione B dell’albo, per iscriversi nel registro del tirocinio sezione A (tirocinanti commercialisti).
La persona iscritta chiedeva di poter accedere alla sezione A del registro del tirocinio senza avere conseguito il diploma di laurea specialistica/magistrale in virtù dell’anzianità di iscrizione.
Nella risposta il Consiglio ricorda che ai fini dell’iscrizione nella sezione A del registro del tirocinio gli iscritti in sezione B dell’albo devono essere in
possesso di uno dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento professionale (art. 40, D. Lgs. 139/2005), vale a dire diploma di laurea specialistica:- LM 56 (corrispondente alla classe 64/S) oppure
 - classe LM 77 (corrispondente alla classe 84/S).
 
In questo caso dunque senza titolo di studio l'accesso non è possibile.
Il consiglio ritiene applicabile la disposizione di cui all’art. 14, D.M. 143/2009 per cui la durata del tirocinio da dottore commercialista (da effettuarsi presso un dominus iscritto nella sezione A dell’albo) ha la durata di un anno anziché di diciotto mesi.
Si ricorda, anche che l’iscrizione in sezione A del registro dei tirocinanti, senza avere ancora conseguito la laurea specialistica/magistrale è consentita solo a coloro che frequentano l’ultimo anno di un corso di laurea realizzato in convenzione (convenzione quadro 2014, stipulata in attuazione dell’art. 6, d.P.R. 137/2012).In ogni caso resta necessario un anno di tirocinio deve essere compiuto dopo il conseguimento della laurea magistrale.
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Prestiti ai dipendenti e calcolo ritenute: chiarimenti dell’Agenzia
Con la risoluzione 44 del 25 luglio 2023 l'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla determinazione del Reddito di lavoro dipendente nel caso di erogazione di prestiti da parte del datore di lavoro a norma dell' Articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir.
Reddito dipendenti e valore dei prestiti agevolati come "beni in natura"
La risoluzione ricorda in primo luogo che costituiscono redditi di lavoro dipendente non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogate da soggetti terzi , per cui il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta deve effettuare le ritenute d' acconto con riferimento a “tutte” le somme percepite in “relazione” al rapporto di lavoro .
A questo fine, posto che ai fini del calcolo del reddito imponibile il compenso in natura è costituito dal 50 per cento della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito, l'Agenzia sottolinea l'importanza degli obblighi di comunicazione tra datori di lavoro che stipulano convenzioni per l'erogazione di prestiti agevolati ai propri dipendenti e soggetti erogatori
In particolare , la banca che eroga materialmente il prestito è tenuta a comunicare il valore, ma anche per il datore di lavoro è un obbligo acquisire tale importo.
Un meccanismo analogo deve essere istituito in presenza di un soggetto che ha ricevuto un compenso in natura dal datore di lavoro, ad esempio, un prestito a tasso agevolato e che poi sia collocato a riposo. In questo caso l’ex datore di lavoro sarà tenuto a comunicare all’ente pensionistico e, in mancanza o ritardo, l'ente dovrà acquisire l'importo del valore da assumere a tassazione unitamente al trattamento pensionistico. Lo stesso vale in caso di distacco del dipendente presso un altro datore di lavoro
Viene inoltre sottolineato che per espressa previsione normativa, nel caso in cui la ritenuta non trovi capienza, sui contestuali pagamenti in denaro, il dipendente è obbligato a fornire al sostituto d'imposta le somme necessarie al versamento. In tal caso il sostituto è tenuto comunque a versare le ritenute all’erario nei termini ordinariamente previsti, anche se il sostituito non ha ancora provveduto al pagamento.
Altro chiarimento riguarda la tipologia di beni che rientrano nella previsione dell'art 51 comma 4 lettera b ovvero
- i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente,
 - di mutuo ipotecario e
 - di cessione dello stipendio,
 
Restano escluse le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto a questi collegato.
Per chiarire infine il momento impositivo da prendere in considerazione per il calcolo ,a Risoluzione fa riferimento alla circolare MEF 98 2000
Di particolare interesse anche il riferimento al fatto che rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore (o del pensionato) o ai familiari specificati all'art 12 del TUIR per cui nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato o cointestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”.