• Lavoro Dipendente

    Alluvione Toscana 2023: istruzioni per le integrazioni salariali

    Dati i frequenti eventi metereologici di eccezionale intensità – come le alluvioni che hanno colpito , a partire dal 2 novembre 2023, i territori delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato e per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nazionale per la Regione Toscana ,  INPS riepiloga nel messaggio 3959 del 9 novembre 2023 le modalità  con cui i datori di lavoro devono richiedere l’accesso agli  ammortizzatori sociali ordinari.

    In particolare l'istituto ricorda che in questi casi  i datori di lavoro possono ricorrere :

    • al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), 
    • all’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali 
    •  al trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

    con Causale “Incendi – crolli – alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili CD. EONE 

    Cassa integrazione con causali EONE

    Le prestazioni di integrazione salariale con queste causali  sono contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:

    •  non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
    • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale 
    • le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
    • l’informativa sindacale non è preventiva e, laddove prevista, è sufficiente  comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile dell’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

    In particolare le imprese del settore edile e lapideo – sia industriali che artigiane – non sono tenute a effettuare l' informativa per le richieste  delle  prime 13 settimane di integrazione ma solo solo per le istanze di proroga oltre le 13 settimane consecutive

    Le domande  devono essere corredate dalla relazione tecnica che deve illustrare la tipologia di attività lavorativa in corso al verificarsi dell’evento e le modalità con le quali l’evento  ha inciso sul regolare svolgimento delle lavorazioni. 

    Nel caso di eventi in territori i per i quali sia stato proclamato lo stato di emergenza, la relazione tecnica può essere presentata in forma semplificata, ovvero:

    • senza dover  dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato ma
    • illustrando  solo la tipologia delle attività lavorative svolte, e  
    • attestare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

    La domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata anche con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”,  anch'essa  riferibile al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, alla stessa si applicano gli stessi criteri.

    In questi casi  i datori di lavoro possono allegare il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità o limitarsi ad autocertificarne il possesso nella relazione tecnica allegata alla domanda.

    In ogni caso gli elementi non forniti  all’atto della domanda non determinano  in alcun caso la reiezione dell’istanza, bensì l’attivazione  del supplemento istruttorio  degli uffici INPS. 

    Alluvione Toscana e neutralizzazione dei periodi  EONE

    I periodi di ricorso al trattamento di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) possono essere richiesti con le modalità ordinarie e  sono neutri ai fini del limite massimo di durata dei trattamenti di CIGO FIS e Fondi di solidarietà 

    Sono, invece, computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di cui all’articolo 4 del D.lgs n. 148/2015.

     Alluvione Toscana e  cassa  operai agricoli (CISOA)

    I datori di lavoro agricoli  per  eventi atmosferici avversi possono accedere al trattamento di integrazione salariale (CISOA)  utilizzando la causale “eventi atmosferici – cod. evento 01”, per una durata massima di 90 giorni nell’anno.

    ATTENZIONE   l’articolo 2 del decreto–legge n. 98/2023,  ha previsto una derogo alla disciplina sopracitata  per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA,  per intemperie stagionali:

    •  è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero
    • i periodi sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno  e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro 

    Nel caso dell'alluvione in Toscana per richiedere il trattamento i datori di lavoro interessati devono presentare, con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.

     la domanda  va presentata entro 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro) trova applicazione soltanto pe le sospensioni verificatesi successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza

     Per le sospensioni che, invece, sono iniziate prima dell'emanazione della stessa, il termine decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento.

  • Pensioni

    Giornalisti: pensioni INPGI cumulabili con reddito da lavoro

    Legittimo il cumulo tra pensione  (ex) INPGI  e redditi da lavoro. Lo ribadisce  ancora una volta la Cassazione,   affermando che l'art 15 del  Regolamento della Cassa previdenziale dei giornalisti  che prevede un parziale divieto di cumulo,  deve essere disapplicato 

    La sentenza della Corte di cassazione 24931/2023, Sezione quarta civile, riguarda in particolare  il caso di un giornalista dipendente che  aveva chiesto al Tribunale di Milano la restituzione delle trattenute effettuate da INPGI sugli assegni pensionistici  dall’ottobre 2013. 

    La Corte d’appello,  smentendo la decisione di primo grado, aveva accolto la tesi dell’Inpgi secondo cui, in quanto ente privatizzato, l’Istituto non era direttamente assoggettato alle norme sulle forme previdenziali sostitutive pubbliche per "l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta all'INPGI, come agli altri enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994,"  che ha come obiettivo primario di garantire l’equilibrio di bilancio.

    La Cassazione ricorda invece  l'ente «ha natura di “istituzione pubblica” per effetto della relazione funzionale con lo Stato» in quanto gestiva, fino a giugno 2022 anche la previdenza obbligatoria dei giornalisti dipendenti, con funzione analoga a quelle degli enti pubblici di previdenza e assistenza.

    Cumulo pensioni di anzianità  INPGI e reddito da lavoro

    In due precedenti  sentenze  n. 20690/2022 e  la n. 20522/2022 , discostandosi da arresti precedenti di segno opposto, si era  già affermato che per gli enti previdenziali sostitutivi anche se retti da casse private  valgono le stesse  regole in vigore per la generalità dei lavoratori iscritti alla gestione previdenziale Inps. Si fa  riferimento all'articolo 72, comma 2, della legge 388/2000 e all’articolo 44, comma 1, della legge 289/2002.

    Nella sentenza 20690 si legge infatti che è necessario " disapplicare l'art. 15 del Regolamento INPGI,  che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento  pensionistico in maniera diversa".

    Infatti, affermano gli ermellini: "non si tratta certo di negare il valore semantico attribuito dall'opposto orientamento al disposto della L. n.388 del 2000, art. 76, comma 4, (..) ma semmai di attribuire la necessaria rilevanza alla norma regolatrice della fattispecie ratione temporis  di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 72, comma 2 e della L. n. 289 del 2002,  art. 44, comma 2,"  che afferma:    "a decorrere dal  1 gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo  e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale  obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della  medesima, prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 72, comma 1, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione  che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età"

    Un  importante precedente  sulla stessa linea era stata l'ordinanza 21470/2020 riguardante il ricorso di un iscritto che  contestava  l'applicazione dell’articolo 15 del Regolamento. Anche il quel caso la corte territoriale aveva accolto la sua richiesta. I giudici di Cassazione  avevano respinto il ricorso dell'INPGI  ricordando i precedenti giurisprudenziali in materia, in particolare la  sentenza 19573/2019 «che ha superato il diverso orientamento di Cassazione 8067/2016 e 12671/2016» e  ha  ritenuto pacifico che l’articolo 44 della legge 289/2002, nel consentire il cumulo totale tra reddito e pensione di anzianità, va applicato in maniera identica per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive della stessa, anche ove gestite da enti privatizzati».

    A questa interpretazione ormai maggioritaria  si aggiungono ora in queste sentenze anche le valutazioni  sulle novità  normative che hanno portato con la legge di bilancio 2022 al trasferimento dall'INPGI  all'INPS dell'intera  gestione dei lavoratori dipendenti, entrato in vigore dal 1° luglio 2022.

    Con questo passaggio ulteriore,  ci si aspetta che aumentino  le possibilità che l'istituto modifichi la sua posizione.

  • Rubrica del lavoro

    Fringe benefit e bonus benzina 2023: le regole per i conguagli

    Inps ha pubblicato il messaggio 3884 del 6 novembre 2023  con cui fornisce le istruzioni dettagliate relative ai conguagli contributivi per i casi  in cui  valore e le somme relative ai fringe benefit  annui ai lavoratori dipendenti risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023 , che è  stato oggetto di  importanti novità normative,

    L'istituto ricorda che  la disciplina generale prevede che  in caso di eccedenza rispetto alle soglie di esenzione fissate dall'art 51 comma 3 TUIR.

    • il datore di lavoro provvede ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo  dei beni e servizi erogati  ai propri dipendenti e non solo la quota eccedente.
    • per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

    Per il periodo di imposta 2023 la disciplina è stata modificata dal  decreto-legge n. 48 2023 comma 1 articolo 40,  che ha fissato  il  limite massimo di esenzione ai lavoratori dipendenti con figli, a 3mila euro,  includendo nella deroga al regime generale le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. 

    Va anche tenuto conto invece che  i buoni benzina rientranti ex articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, fino a 200 euro sono esenti fiscalmente  in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti,  ma , se  eccedenti

    •  la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, o  
    •  la soglia di 258,23 euro per i lavoratori dipendenti  senza figli  

    sono assoggettati a contribuzione previdenziale.

    Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita  nella capienza  degli altri benefit (resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

    L'istituto ricorda che la stessa disciplina è applicabile qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato (in tutto o in parte) con i fringe benefit.

    Il messaggio specifica quindi le modalità per le diverse categorie di datori di lavoro.

    Fringe benefit conguaglio nella sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens

    I datori di lavoro potranno procedere:

    • secondo le modalità standard, ossia con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.
    •  con utilizzo della sezione relativa alle variabili retributive esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2023. In particolare si potranno utilizzare  le variabili: 
      •  FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all’importo del fringe benefit per la medesima mensilità di competenza.
      •  FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale.
      • FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. A titolo esemplificativo, se viene ridotto l’imponibile di un importo pari a “X” nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove sia presente l’eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a “X”, dovrà essere riportata nell’imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l’Istituto effettuerà verifiche e controlli successivi.

    Fringe benefits: esposizione dei dati nella sezione “PosAgri” 

    Per la sez “Posagri”, non sono previste operazioni di conguaglio di fine anno ma per  consentire analoghi effetti sulla posizione contributiva dei datori di lavoro che assumono manodopera agricola assoggettata a contribuzione agricola unificata, il messaggio fornisce le specifiche istruzioni 

  • Riforma dello Sport

    Inail per il lavoro sportivo, scadenza 30 novembre

    Pubblicata ieri  la circolare INAIL  46 2023 datata 27.10, con tutte le istruzioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,  dopo la riforma dello sport entrata in vigore il 1 luglio 2023.d..lgs 36/2021 e successive modifiche)

    La circolare riepiloga le principali novità in rapporto agli obblighi connessi con l'attività dell'istituto  in particolare ricorda quali sono le categorie di lavoratori tutelati e quali esclusi , le modalità di calcolo dei premi assicurativi le scadenze degli adempimenti e si sofferma con  specifiche istruzioni per

    •  i titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere non sportivo ma amministrativo gestionale  e per
    •  i lavoratori subordinati nel settore dilettantistico 

    Lavoratori soggetti  ai premi INAIL ed esclusi

    Dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali  con versamento dei premi all'INAIL :

    • i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, 
    • i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato, 
    • i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e 
    • i prestatori di lavoro occasionale.

    Sono esclusi invece 

    •  i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria previstadall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 2895 e che sono pertanto assicurati con polizze private,
    •  gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari, anch’essi assicurati  obbligatoriamente con polizze private
    •  i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestino in qualità di  volontari lauori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio
    • i lavoratori di cui al punto precedente, anche qualora l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo, preveda il versamento di un corrispettivo 
    •  il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonchè gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi,  appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, soggetti alla  specifica disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza;
    •  i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto  d’opera ex articolo 2222 del codice civile

    Calcolo premi INAIL lavoro sportivo  e indennità di inabilità

    La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è pertanto quella  individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico DPR 1124 1965 vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita.

    Secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono  anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea  assoluta, 

    Anche per quanto riguarda i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e  continuativa amministrativo-gestionale,  la base imponibile da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è  costituita dai compensi effettivamente percepiti,  nel rispetto dei limiti  minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail .

    Per il calcolo dei premi assicurativi dovuti dai committenti di collaborazione coordinata e continuativa in base ai relativi compensi, valgono le istruzioni già fornite con la circolare Inail 11 aprile 2000, n. 32. 

    Scadenze INAIL  sport dilettanti 2023

    La circolare sottolinea che la novità della riforma riguarda i titolari di collaborazioni di carattere  amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in  quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono  già assicurati all’Inail dal 16 marzo 2000.

    Quindi  i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023:

    •  i lavoratori  titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale
    • o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, 
    • non ancora titolari di  codice ditta e posizioni assicurative

    devono presentare la denuncia di iscrizione all’Inail con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le  retribuzioni che presumono di corrispondere dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.

    L'istituto precisa che considerata l’incertezza in merito all’obbligo assicurativo chiarito soltanto   con  il recente  decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, le denunce  di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre.

    Entro il medesimo termine  devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta  e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.

    Invece  i soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e  posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare    verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024.

  • Rubrica del lavoro

    Fallimenti : CIGS esente da TFR e ticket anche nel 2023

    Anche per il 2023, come già per 2020 2021 e 2022 le societa': 

    1. sottoposte a   procedura  fallimentare o  
    2. in amministrazione straordinaria, 

    le quali abbiano usufruito  del  trattamento di integrazione salariale straordinaria   sono esonerate:

    •  dal pagamento delle quote di  accantonamento  del   trattamento di fine rapporto, relative  alla retribuzione persa a seguito della riduzione  oraria  o sospensione dal lavoro, e 
    • dal pagamento  del  contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 92 2012 (il cosiddetto ticket licenziamento).

    La misura era stata prevista   inizialmente per il 2020 e 2021 dall'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,   e prorogata per il 2022 dall'articolo 4 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103.

    Con il messaggio 3779 del 30 ottobre 2023 INPS ricorda che una nuova proroga per il 2023  e 2024 è stata prevista dalla legge di bilancio 2022 (L.234 2021).

    Gli esoneri sono autorizzati nel limite di spesa  di 21 milioni di euro per ciascun anno.

     Inps   riprende le istruzioni  precedenti ( messaggio 1400 del 29 marzo 2022 )    e 3920/2020 ricordando che per ottenere l'agevolazione  vanno richieste :

    1. in primo luogo autorizzazione al Ministero del lavoro  e delle politiche sociali  del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) (o in sede di integrazione della stessa domanda).  Il  successivo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, TFR e  c.d. ticket di licenziamento,  separatamente  per ogni anno di competenza.
    2. In secondo luogo, le aziende interessate ( o i curatori), in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, per accedere agli sgravi devono presentare specifica istanza di accesso all’Istituto. avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” .

    In particolare  sul primo punto precisa che     le aziende che intendano richiedere gli esoneri devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ossia:

     a) la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di  trattamento straordinario di integrazione salariale distinta  per ogni anno civile interessato 

    b) la misura complessiva del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, da calcolare, secondo le indicazioni  della circolare n. 137/2021, con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione della CIGS  autorizzata

    Si sottolinea  inoltre che  per tali quote di TFR   il  decreto-legge n. 109/2018 non modifica  la destinazione e l’assetto del TFR che puo essere 

    1.  versato ai fondi di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
    2. versa al Fondo di Tesoreria di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    3. accantonato presso il datore di lavoro.

     Nel primo caso l’Istituto provvede a trasferire il TFR maturato al fondo pensione di destinazione.

    nei casi due e tre invece l’Istituto provvede al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata.

    Istruzioni richiesta e autorizzazione sgravio TFR e ticket licenziamento 

    i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari incaricati) devono inoltrare all’INPS  , SOLO con il modulo di istanza on-line appositamente predisposto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – una domanda di ammissione all’esonero, come da istruzioni dei  messaggi n. 3920/2020 e n. 1400/2022, 

    Va utilizzato  il codice autorizzazione (CA) “0Q” – istituito con il messaggio n. 3920/2020  che deve essere assegnato:

    •  con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al ticket di licenziamento;
    •  dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento.

    Entrambi gli esoneri, nei limiti di importo determinati secondo quanto indicato nel citato messaggio n. 3920/2020, devono sempre riferirsi esclusivamente a lavoratori beneficiari  di CIGS.

  • Lavoro Dipendente

    Parità retributiva: la direttiva UE 2023/70

     Il Consiglio europeo ha approvato ad aprile 2023 la  direttiva europea già votata dal Parlamento, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi  meccanismi di applicazione.

    Il testo definitivo  è apparso nella Gazzetta Ufficiale dell'unione il 17 maggio 2023 E' la direttiva 2023/970. 

    Gli stati membri hanno tempo fino  al 2026 per adeguare la propria normativa per consentirne  l'applicazione .

    Sono previsti  obblighi di trasparenza da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che privati sulle proprie  politiche retributive al fine di ridurre  il divario retributivo  di genere (gender pay gap).

    Tale obbligo è stato interpretato da alcuni come la fine del segreto  sulle retribuzioni  tra colleghi ma non è esattamente cosi. 

    La direttiva non consente, quindi, per ovvi motivi di privacy,  di far conoscere l'esatta retribuzione di ciascun dipendente agli altri.

    E' vero invece che i lavoratori dovranno poter avere conoscenze dei dati aggregati cioè delle medie retributive in azienda per far valere il principio di parità.

    Vediamo di seguito più in dettaglio l'analisi del consiglio e le  misure  proposte dall'Unione  contro il divario retributivo.

    Divario retributivo: il principio di trasparenza 

    Il Consiglio ha individuato la mancanza di trasparenza retributiva    come uno dei principali ostacoli all'eliminazione del divario retributivo di genere, che nel 2020 resta in media intorno al 13% nell'UE.

     Ciò significa che le donne guadagnano in media il 13% in meno rispetto agli uomini per ogni ora di lavoro. Viene  osservato anche che questa differenza  ha ripercussioni a lungo termine in particolare sul rischio di esposizione alla povertà delle donne anche a livello pensionistico. Il divario nel valore delle pensioni infatti nel 2018 era pari a circa il 30% nell'UE .

    Altro aspetto preso in considerazione è la ricaduta della pandemia di COVID-19 che  messo in luce la maggiore precarietà della partecipazione delle  donne al mercato del lavoro, a fronte di una  maggior carico di responsabilità di assistenza 

    La direttiva propone  due direzioni per  garantire il superamento del divario retributivo di genere

    1.   maggiore informazione sul tema e 
    2. sanzioni in caso di violazione.

    Gender pay gap: applicazione della direttiva

    La  direttiva prevede in particolare  che i datori di lavoro:

    • comunichino il livello retributivo iniziale e la fascia retributiva da corrispondere al futuro lavoratore prima dell'assunzione
    • mettano a disposizione dei lavoratori una descrizione dei criteri utilizzati per definire la retribuzione e l'avanzamento di carriera
    • forniscano anche ai lavoratori già occupati, su richiesta:
      1. informazioni sul loro livello retributivo individuale
      2. informazioni sui livelli retributivi medi dei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

    Come detto gli Stati hanno tre anni per recepire la direttiva nella propria legislazione  

    Le aziende dovranno poi avere  ulteriore l tempo di adeguarsi con diverse scadenze

    • per le imprese di grandi dimensioni, oltre i 250 dipendenti  obbligo di fornire tutte le informazioni rilevanti entro il 7 giugno 2027
    •  per quelle più piccole  da 100 a 249 entro il 7 giugno 2031.

    Nessun obbligo invece  per le imprese con meno di 100 dipendenti.

    Sanzioni in caso di divario retributivo 

    Le norme minime esistenti in materia di sanzioni  per le violazioni andranno rafforzate, prevedendo anche  le misure  per garantirne  l'applicazione.

    Ancora, in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori dovrà essere effettuata una valutazione delle retribuzioni e nel caso si evidenzino  differenze a livello di retribuzione media pari ad almeno il 5% tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile (che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore) sarà obbligatorio adottare misure correttive nei casi in cui la differenza non sia giustificata da fattori oggettivi.

  • Inail

    INAIL: prescrizione sospesa durante il procedimento amministrativo

    Con la  circolare 44/2023, del 23 ottobre Inail  si adegua alla pronuncia della Sezione Unite della Cassazione n. 11928/2019, sul tema della prescrizione per il conseguimento delle prestazioni ,  annullando la precedente circolare 42 2013 e fornendo le istruzioni aggiornate. 

    Nello specifico la circolare   ricorda che la pronuncia ha posto fine a una situazione di contrapposti orientamenti giurisprudenziali affermando che 

    " la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste  dal titolo primo capo quinto del citato d.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di  accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto. Con il decorso del termine di  centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83  dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed  all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica  soggettiva rivendicata. "

     Ciò comporta secondo le Sezioni Unite che il termine di 150 giorni fissato per compiere la procedura di liquidazione non va considerato un termine perentorio ma ordinatorio, per cui, una volta scaduto, in assenza di provvedimento amministrativo non si crea un silenzio- rigetto che fa riprendere i termini della prescrizione ma  la sospensione continua e gli uffici territoriali sono tenuti ad  emettere un provvedimento espresso di  assenso o di  rigetto e a comunicarlo all'interessato  

    Solo l’adozione  di tale provvedimento  determina la cessazione della sospensione della prescrizione. 

    La prescrizione specifica ancora la circolare  INAIL,   riprende a decorrere dalla data di ricezione  del provvedimento stesso da parte dell’assicurato, come  affermato  anche dal principio di diritto contenuto nella sentenza 29532/2022 della Cassazione,