• Rubrica del lavoro

    Avviso assistenza bambini oncologici: contributi 2024 a ETS

    E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale del MLPS 40 -2023  contenente l'avviso sui termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento  ad associazioni e fondazioni  che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e  sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. 

    La scadenza delle domande è fissata al 10 giugno 2024

    ATTENZIONE  Con le domande vanno inviati  i modelli allegati all'avviso i progetti di interventi di assistenza  per i quali si richiede il contributo, 

    Di seguito vediamo  i requisiti  dei progetti e  le modalità per fare domanda.

    Contributi ETS per assistenza bambini oncologici

    Il fondo finanziario era stato istituito dalla legge di bilancio 2019 e attuato  con D.M. n. 175 del 9 ottobre 2019, che ha definito  il regolamento consultabile sul portale istituzionale del Ministero al seguente link: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-socialeimprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica

    A partire dall'anno 2021 è stato previsto uno stanziamento a regime di cinque milioni di euro  annui per il Fondo  bambini oncologici. Con il decreto legge 213 2023 il fondo è stato aumentato di 400 milioni.

    Possono accedere alle risorse:

    •   Enti del terzo Settore 
    • costituiti in forma di associazione o Fondazione 
    • che svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza  psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

    Per la realizzazione dei progetti  possono essere attivate forme di collaborazione  tra le associazioni ed enti pubblici o privati 

     I progetti finanziabili con il fondo di cui all’articolo 1 devono prevedere lo svolgimento di una o  più delle seguenti azioni:

    • a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
    • b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
    • c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
    • d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
    • e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
    • f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
    • g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
    • h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.

     I progetti finanziati non possono avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi.

    Contributi importo e modalità domanda

    Il finanziamento ministeriale complessivo richiesto per ciascun progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore ad € 251.770,00 né superiore ad € 1.007.080,00 nel rispetto dei limite minimo del 5% e del limite massimo del 20% delle risorse annualmente disponibili sul fondo.

    Eventuali ulteriori risorse finanziarie, che dovessero intervenire nel corrente anno, saranno utilizzate, fino al loro esaurimento, attraverso lo scorrimento della graduatoria finale.

    I soggetti beneficiari devono presentare domanda di ammissione al finanziamento compilando i modelli allegati al decreto :

    – Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);

    – Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);

    – Modello A2 (Dichiarazione di collaborazione);

    – Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);

    – Modello B1 (Esperienza pregressa e specifica);

    – Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);

    – Modello D (Scheda di progetto);

    – Modello E (Piano finanziario).

    La domanda deve essere trasmessa in formato PDF, WORD ed EXCEL, in un unico file zip., all’indirizzo di posta elettronica certificata  [email protected], entro e non oltre le ore 12.00 del 10 giugno 2024

    e dovrà riportare nell’oggetto della mail la dicitura: “AVVISO  N.1/2024 FONDO BAMBINI ONCOLOGICI.DOMANDA DI FINANZIAMENTO ”.    Nel testo della mail dovrà essere riportata la denominazione sociale del mittente (nel caso di partenariato, comprensiva dell’elencazione di tutti i componenti), completa di indirizzo mail.

    Contributi ETS per progetti assistenza: richieste di chiarimenti 

    Gli enti interessati, fino a 10 giorni prima della scadenza del termine, quindi netro  il 31 maggio 2024  potranno formulare quesiti esclusivamente tramite Pec da inviarsi all’indirizzo [email protected] riportando come oggetto: “AVVISO n.1/2024 – QUESITO”. Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali.

     Il  Ministero risponderà via PEC all’indirizzo del mittente entro 7 giorni e  le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro all'indirizzo 

    https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-

    on/Volontariato/Pagine/Fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica.aspx

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Assunzioni bancari: incentivi 2024 del Fondo FOC Enbicredito

    Il Fondo per l’Occupazione (F.O.C.) è lo strumento  concepito per sostenere le dinamiche lavorative e facilitare le politiche di assunzione e stabilizzazione del personale per il settore del credito,

     La recente circolare Enbicredito N. 1 del 16 aprile 2024 chiarisce le modifiche  sugli incentivi economici,  apportate in seguito all’Accordo di rinnovo del CCNL del 19 dicembre 2019, siglato il 23 novembre 2023,  che hanno fornito nuove direttive che entreranno in vigore per migliorare l'efficacia del F.O.C. fino al termine del CCNL, previsto per il 31 marzo 2026.

    Vedi qui  i dettagli su CCNL in vigore .

    Di seguito le novità sui nuovi incentivi per le assunzioni e altre prestazioni del FOC

    Nuove prestazioni FOC Enbicredito 2024

    Incremento degli Importi delle Prestazioni

    Una delle novità  illustrate dalla circolare è l'aumento degli importi destinati alle prestazioni per assunzioni e stabilizzazioni. Dal 1° gennaio 2024, le nuove assunzioni o stabilizzazioni beneficeranno di un importo annuo di 3.500 euro, rispetto ai precedenti 2.500 euro per le assunzioni realizzate fino al 31 dicembre 2023. Questo incremento si applica allo scopo di incentivare ulteriormente l'inserimento nel mondo del lavoro nel settore del credito.

    Estensione dell'Età per Giovani Disoccupati

    Il limite di età per l'accesso alle prestazioni dedicate ai giovani disoccupati è stato innalzato a 36 anni, un significativo estensione rispetto al precedente limite di 32 anni. Questa modifica, effettiva dal 1° gennaio 2024, mira a ampliare la portata delle politiche di inserimento lavorativo, offrendo maggiori opportunità a un bacino più ampio di giovani.

    Maggiorazione per Assunzioni nel Mezzogiorno

    Al fine di promuovere l'occupazione nelle aree meno sviluppate, specificatamente nelle regioni del Mezzogiorno, è stata introdotta una maggiorazione di 1.000 euro per le assunzioni che si realizzano nella provincia di residenza del lavoratore. Questa misura, valida dal 1° gennaio 2024. Il trasferimento del lavoratore al di fuori della provincia di residenza comporta la cessazione di tale maggiorazione, a meno che il trasferimento non avvenga su richiesta del lavoratore stesso.

    Altre Prestazioni e Requisiti

    Oltre agli incrementi e alle modifiche sopra citate, il F.O.C. continua a supportare una serie di altre iniziative quali:

    • Staffetta generazionale: Supporto per i lavoratori che accettano una riduzione stabile dell’orario di lavoro in vista della pensione, promuovendo l’inserimento di personale più giovane.
    • Riconversione e riqualificazione professionale: Sostegno per le attività di formazione con un aumento dell'importo per giornata/uomo da 80 a 90 euro dal 2024, per promuovere l'aggiornamento e l'adattabilità delle competenze dei lavoratori del settore.

    TABELLA DI RIEPILOGO prestazioni F.O.C. 

    Prestazione

    Vecchio Importo (fino al 2023)

    Nuovo Importo (dal 2024)

    Condizioni Specifiche

    Assunzioni/Stabilizzazioni

    2.500 € annui

    3.500 € annui

    Applicabile solo dal 1° gennaio 2024

    Giovani disoccupati fino a 36 anni

    Età limite aumentata da 32 a 36 anni

    Maggiorazione per assunzioni nel Sud

    1.000 €

    Solo per assunzioni nella provincia di residenza

    FOC Fondo occupazione credito le regole e la contribuzione

    Il verbale di accordo stipulato il 29 gennaio 2018 tra l’ABI e le organizzazioni sindacali di categoria ha apportato importanti novità sulla disciplina e l’utilizzo del Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione (F.O.C.) del settore del credito. Le modifiche erano già state introdotte dagli artt. 31 e 32 del Ccnl 31 marzo 2015 ma, in assenza di disposizioni tecnico- operative, non avevano trovato del tutto attuazione. Il suddetto accordo, oltre a specificare  dettagliatamente le aree di intervento, ha stabilito circa le tempistiche, le modalità e i compiti dei vari soggetti interessati al fine di rendere operativo il Fondo.

    Il F.O.C.

    Il Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione, detto F.O.C., è stato istituito con il  CCNL per i dipendenti delle imprese creditizie del 19 gennaio 2012 con lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione stabile e di garantire una riduzione dei costi alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato. 

    Gestito dal Comitato di Gestione dell’Ente Bilaterale nazionale Enbicredito, il fondo viene alimentato dai contributi dei dipendenti  con rapporto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato

    Si intendono destinatarie le circa 400 aziende che hanno conferito ad ABI mandato di rappresentanza.

     Il contributo dei dipendenti è   fissato nella misura di una giornata lavorativa annua pro capite.

     Inoltre è previsto per i dirigenti il  versamento di un ulteriore contributo indicativamente del 4% della loro retribuzione fissa.

    Intervento del F.O.C. in funzione supplente del Fondo di solidarietà in caso di assunzione

    Il F.O.C. provvede ad erogare un “premio di assunzione” all’impresa che assume, con  contratto a tempo indeterminato, i lavoratori destinatari dell’assegno emergenziale in stato di disoccupazione involontaria nei primi 24 mesi. Infatti, nell’ambito dei processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro che comportino tensioni occupazionali, con conseguenti eccedenze di personale, il

    fondo di solidarietà nel settore interviene a supporto dei lavoratori in esubero che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alle «prestazioni straordinarie». In sostegno ai suddetti lavoratori verrà concesso un assegno emergenziale.

    Piattaforma per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro

    Enbicredito si impegna a realizzare, entro tre mesi dalla sottoscrizione del verbale, una piattaforma denominata “FOClavoro” per favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro nell’ambito delle imprese del settore bancario ai lavoratori destinatari della Sezione emergenziale del Fondo di solidarietà ed a quelli licenziati dalle imprese predette per motivi economici, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima. Resta comunque fermo quanto previsto dall’art. 31, comma 6, del ccnl 31 marzo 2015, secondo cui «Le aziende, in caso di nuove assunzioni, valuteranno prioritariamente le “posizioni” dei lavoratori  collocati nella Sezione emergenziale del “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito” nonché dei lavoratori licenziati per motivi economici, i cui requisiti professionali coincidano con quelli ricercati  dall’azienda».

    Nei confronti del lavoratore interessato da una riduzione stabile dell’orario di lavoro, a seguito dell’utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva, il F.O.C. garantisce un importo pari al 25% della retribuzione persa.

    Intervento del F.O.C. a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale

    Il Fondo provvede altresì ad erogare una prestazione a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a fronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti nell’organizzazione del lavoro. La prestazione riguarda le ore destinate alle attività di  formazione, per le quali è riconosciuta la normale retribuzione, dei lavoratori coinvolti nei richiamati mutamenti nell’organizzazione del lavoro che comportino cambiamenti di mansioni ovvero rilevanti modifiche nelle modalità di svolgimento delle stesse. Particolare attenzione viene data alle nuove  tecnologie.

    Intervento del F.O.C. per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro

    Il F.O.C. eroga all’impresa un importo per ciascuno studente coinvolto nell’alternanza scuola-lavoro, quale contributo alla determinazione di un “tutoraggio di qualità”. Le Parti riconoscono, infatti, il valore di una più stretta integrazione tra il mondo della scuola e le imprese favorendo scelte consapevoli coerenti con i risultati di apprendimento degli studenti previsti dall’indirizzo di studi frequentato. Le Parti intendono anche agevolare una conoscenza effettiva del mondo del lavoro agli studenti, con l’inserimento nei progetti formativi di tematiche inerenti  l’educazione finanziaria.

  • Stranieri in Italia

    Prestazioni INPS anche a extracomunitari in attesa del permesso

    L'INPS, con il Messaggio n. 1589 del 22 aprile 2024, ha  chiarito  ai propri uffici territoriali che, come previsto dalla normativa vigente , i cittadini di paesi extracomunitari hanno il diritto di  ricevere  le prestazioni economiche previsti a sostegno del reddito  e gestiti dall'istituto, anche se non risultino  ancora titolari di permesso di soggiorno .Si tratta ad esempio delle prestazioni NASPI, DIS-COLL, indennità di malattia, maternità, CIG, assegno Unico, Assegni familiari , Assegno di inclusione, ecc.

    E' necessario però che   questi cittadini dimostrino il  possesso della documentazione  che certifica  l'avvenuta richiesta di rinnovo,  rilasciata da parte degli uffici competenti.

    Si ricorda anche  che l’art. 5, comma 9-bis, D.Lgs. n. 286/1998 prevede che, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a quando viene comunicata dall’Autorità di pubblica sicurezza, l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

    Pagamento con riserva di ripetizione

    L'istituto specifico inoltre nel messaggio che il pagamento  viene effettuato con riserva di ripetizione ,  potrà cioè essere oggetto di  richiesta  di  restituzione totale o parziale della prestazione eseguita (art. 2033 ss. c.c.)  nel caso  in cui successivamente  vi sia il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno.

  • Rubrica del lavoro

    Esonero contributivo IVS 2024: precisazioni per POS-AGRI

    Con  la circolare INPS  n 11 /2024  precisa le istruzioni operative per i datori di lavoro per l'applicazione e la fruizione in Uniemens  dell'esonero  parziale  sulla conrtibuzione IVS per i rapporti di lavoro dipendente  con retribuzioni imponibili inferiori  alle soglie di 

    1. 2.692 euro mensili : taglio del 6% e
    2. 1923 euro mensili : taglio del 7%.

    L'istituto riconferma in sostanza le  istruzioni già fornite per l'applicazione 2023  (v. paragrafo successivo per i dettagli) ovvero 

    • il taglio non si applica sulla tredicesima mensilità,(quindi gli importi retributivi vanno considerati al netto del rateo di tredicesima.
    • l'esonero contributivo non ha effetti sul calcolo dell'assegno pensionistico
    • si applica solamente alle contribuzioni a carico del lavoratore  in riferimento a i rapporti attivi nel 2024 . Quindi non puo riguardare competenze come ferie e permessi  maturati in precedenza per rapporti di lavoro cessati;
    • Il taglio del cuneo non essendo un beneficio  per il datore di lavoro, non  richiede il requisito del  Durc 
    •  è cumulabile  con altri esoneri contributivi  vigenti

    Da segnalare la precisazione sul fatto che l'esonero è alternativo a quello previsto dalla stessa legge di bilancio 2024 per  le lavoratrici con figli (articolo 1, commi 180-182), L.13/2023.

    Il conguaglio  può avvenire sia con i flussi di gennaio  che di  febbraio  2024  con gli stessi codici Uniemens :

    1. L094  per il taglio del 6%
    2. L098. per il taglio del 7%.

    Esonero contributi IVS 2024 in agricoltura: chiarimenti

    A seguito di alcune richieste pervenute  sulla esposizione  dell'esonero nel flusso Uniemens-PosAgri  INPS sottolinea nel messaggio 1597 del 23 aprile 2024 che  lo sgravio :

    non produce effetti sulla tredicesima mensilità, sulla quattordicesima mensilità e sui relativi ratei corrisposti che, pertanto, non devono essere considerati ai fini della determinazione dell'importo che dà diritto all'applicazione 

    Per i datori di lavoro agricoli che applichino contratti collettivi di lavoro che prevedano  la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tali mensilità aggiuntive, o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, l'esonero viene calcolato esclusivamente sulla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità non comprensiva delle mensilità aggiuntive.

    L'esposizione dei dati nel flusso Uniemens-PosAgri deve essere, conseguentemente, effettuata con le seguenti modalità.

    Nel campo <Retribuzione> deve essere indicata la retribuzione complessiva erogata al lavoratore, mentre nel rigo relativo al <Tipo Retribuzione Particolare>, valorizzando il campo con i codici 8 o 9, deve essere inserito esclusivamente l'importo erogato a titolo di mensilità aggiuntiva (sia esso relativo alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità o alla somma di entrambe le mensilità aggiuntive) in modo che il sistema di tariffazione possa individuare correttamente l'importo sul quale applicare l'esonero contributivo in trattazione.

    Per eventuali correzioni dei flussi di denuncia Uniemens-PosAgri relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024,  un nuovo invio di flussi corretti va effettuato entro  il 31 maggio 2024.

    Misura e applicazione esonero contributivo 2023

    INPS aveva fornito  nella circolare 7 2023 le istruzioni per l'applicazione dell'esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati  introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

    Con messaggio 2974 del 10 agosto 2023 Inps ha chiarito anche alcuni aspetti relativi al cumulo dell'esonero con altre agevolazioni, in particolare il contributo per le assunzioni di NEET  (vedi  paragrafo successivo ).

    Si ricorda che lo sgravio è  riconosciuto (con le stesse modalità previste per quello già previsto dalla legge di bilancio 2022 ) per tutti i mesi del 2023 

    1. nella misura di 2 punti percentuali,  se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per il mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
    2.  nella misura di 3 punti percentuali,  se  la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

    E' applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, incluso l'apprendistato mentre restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.

    La misura non è sottoposta al regime De minimis sugli Aiuti di Stato. 

    La circolare precisa che lo sgravio va  riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso. Ne deriva che nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale.

    I massimali mensili di riferimento, pari a 2.692 euro (per la riduzione del 2%) e a 1.923 euro (per la riduzione del 3%), vanno maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima 

    Questo comporta che la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, quindi    la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS potrà avere entità diverse nei diversi mesi ,  in ragione della retribuzione effettivamente percepita.

    L'istituto precisa anche le modalità di calcolo nei casi di applicazione di altri sgravi contributivi.

    DURATA

    La norma prevede che la riduzione contributiva  si applichi sui periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, quindi 

    • – nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione;
    • nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso dell’anno 2024, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2024, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione.
    • in caso di  continuità del rapporto di lavoro, si chiarisce che l’esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2024, pur se riferiti all’annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).

    Cumulo riduzioni contributive per NEET, apprendisti, lavoratrici madri 2023

    Con il  messaggio 2974 del 10 agosto 2023  INPS ha precisato che il taglio del cuneo contributivo non ha effetti di riduzione  del beneficio per l'assunzione di giovani  (under 30) introdotta dal decreto lavoro 48 2023 

    Il dubbio era stato sollevato dagli esperti del Sole 24 Ore 

    L'istituto specifica anche che l'esonero del 6/7% risulta cumulabile anche:

    • con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dalla legge di Bilancio 2022 ma  applicando in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale “ELAM”). Non si potrà fruire  quindi di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.
    • Stesso criterio per i  rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di  prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all’articolo 47, comma 7, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81.

  • Contributi Previdenziali

    Prescrizione contributi INPS delle PA: proroga fino al 31.12.2024

    Con la circolare 52 del 22 aprile 2024, facendo seguito alla circolare 92 2023,  INPS  comunica le regole sulla proroga dell' inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle

    •  contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e 
    •  contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata

    La nuova proroga è stata introdotta dal decreto Milleproroghe 215 2023 e  prevedeva anche  che per le Amministrazioni pubbliche che, entro il 31 dicembre 2023, avessero adempiuto, anche in modalità rateale, agli obblighi  non avrebbe trovato applicazione il regime sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

    Versamento contributi fino al 2019 entro il 31.12. senza sanzioni

    • Dal punto di vista operativo si confermano integralmente le indicazioni contenute nella circolare n. 92/2023 precisando  che, fino al 31 dicembre 2024, con riferimento alla Gestione dipendenti pubblici, le pubbliche Amministrazioni potranno continuare a regolarizzare le posizioni assicurative per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019, con le modalità già in uso , ovvero 
    • per i periodi fino al 31 dicembre 2013 (per gli iscritti alla Cassa CTPS, di cui MEF-SPT è sostituto d’imposta) e fino al 30 settembre 2012 (per gli iscritti alle Casse CPDEL, CPUG, CPI, CPS): il datore di lavoro può utilizzare il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA o, in alternativa, l’applicativo “Nuova PAssWeb”;

    per i periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 e al 30 settembre 2012l datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.

    Tali comunicazioni,  effettuate entro il  31 dicembre 2024, determinano l’interruzione della prescrizione.

    Per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le pubbliche Amministrazioni, sono tenute, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA E non sono tenute, in forza del citato articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, a dare prova dei relativi versamenti.

    Diversamente, con l’applicativo “Nuova PAssWeb”, , non prevista nel campo di applicazione potranno essere ancora attivate le  eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte dell’INPS.

    Prescrizione contributi PP.AA: sanzioni inapplicabili

    In merito all’inapplicabilità del regime sanzionatorio, per effetto dell’articolo 1, comma 17 [5], del decreto-legge n. 215/2023, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.

    Uniche condizioni :

    che l’adempimento, anche in modalità rateale, avvenga entro il 31 dicembre 2024, con domanda di rateazione sia presentata entro il predetto termine e anche quando le rate accordate scadano oltre il 31 dicembre 2024, e,

     per i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione  SOLO SE la domanda sia presentata entro il 31 dicembre 2024.

    ATTENZIONE Qualora la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2024, non sia definita con l’accoglimento il beneficio dell’inapplicabilità 

    Un limite all’inapplicabilità del regime sanzionatorio è costituito dagli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che abbiano statuito che le sanzioni civili sono dovute. 

  • Rubrica del lavoro

    CIGS imprese strategiche: nuove indicazioni per Alitalia

    In tema di ammortizzatori sociali nella conversione in legge del DL 104/2023   detto Decreto "Asset" del 10 ottobre 2023 sono state previste alcune novità  

    con un ampliamento dei criteri per la Cassa integrazione straordinaria  per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico.  A questo fine sono stanziati 0,3 milioni di euro per l’anno 2023, 1,7 milioni di euro per l’anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l’anno 2025.

    Leggi per le altre misure Decreto omnibus bis convertito in legge

    Con il  nuovo art. 12-quater, in particolare  si prevede che :

    • ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 
    • nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive 
    • di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico (art. 4 comma 5 del DL 91/2017)
    • realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione ad avviso pubblico,

    non si applicano le limitazioni riguardanti :

    • l’anzianità di effettivo lavoro 
    • la durata delle ore di sospensione autorizzabili

    dettati rispettivamente dall' art 1 comma 2 e dall’art. 22 comma 4 del DLgs. 148/2015).

    Ciò significa che  fino al 31 dicembre 2023 la CIGS può essere richiesta :

    1. anche per lavoratori che, al momento della domanda  non abbiano  un’anzianità di effettivo lavoro nell'unità produttiva interessata,  di almeno 30 giorni e
    2.  anche oltre il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.

    Come di consueto INPS è incaricato del  monitoraggio del limite di spesa, e non prenderà in considerazione ulteriori domande per l’accesso al beneficio qualora emerga –il raggiungimento del limite di spesa.

    Le modalità applicative  per la nuova cigs sono state dettagliate con il decreto ministeriale 5 gennaio 2024 registrato alla corte dei conti il 28 gennaio 

    Con la circolare n. 32 del 7 febbraio 2024  INPS ha fornito le istruzioni operative e contabili relative alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in adempimento a quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, rubricato “Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa”, completate con il messaggio 1536 del 18-04-2024.

    Sgravio contributivo 

    In tema di lavoro il Decreto 104 2023  prevedeva anche all'art 12 anche  una agevolazione contributiva diretta ad agevolare  i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a.,.

    Si tratta di un incentivo per le  assunzioni  di tali lavoratori effettuate  a tempo indeterminato  nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 con esonero totale dal  versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi.

    L’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata .

    L’agevolazione  è soggetta ai  limiti Ue sugli  aiuti “de minimis” (compresi quelli del settore agricolo, pesca e acquacoltura).

    Su questa misura sono state fornite le prime indicazioni con la circolare 47 2024. Leggi per  i dettagli Sgravio assunzioni ex dipendenti alitalia 2024.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Commercialisti: contributi 2024 per la formazione professionale

    Pubblicato  l'8 aprile 2024 il bando della Cassa dottori commercialisti  per l'attribuzione di contributi economici agli iscritti  per la partecipazione ai corsi di formazione continua o acquisizione di nuove competenze  effettuata nel 2023

    Nell’ambito delle iniziative previste  dal “Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della CNPADC” sono fatti infatti stanziati   2 milioni di euro per  sostenere gli iscritti nella formazione professionale favorendo l’acquisizione di nuove competenze e  gli obblighi alla formazione continua. 

    Si possono avere fino a mille euro di rimborso ma sono previsti precisi requisiti per l'ammissione al rimborso, relativi sia ai redditi degli iscritti che alle materie dei corsi . Vediamo di seguito le principali indicazioni sull'importo dei contributi le condizioni e le modalità di richiesta.

     La scadenza ultima è fissata al febbraio 2025 ma la domande saranno evase in ordine cronologico fino ad esaurimento dei fondi.

    Qui il testo integrale del bando

    Formazione commercialisti: modalità di calcolo del contributo assistenziale

     L’importo del contributo è pari al 50% del costo, al netto di IVA, dei corsi/attività formative  ritenute idonee al riconoscimento dei crediti formativi professionali per l’anno 2023, specificate in dettaglio nel bando con i relativi codici  da indicare nella domanda.

    Per coloro che al 31.12.2023 hanno un’età anagrafica inferiore a 35 anni l’importo del contributo è pari al 100% del costo al netto di IVA. 

    L’istanza non è accoglibile qualora il costo complessivo sostenuto e documentato sia di importo inferiore a Euro 200,00 al netto di IVA.

    Inoltre iI contributo erogato non può essere superiore a Euro 1.000 per ogni richiedente.  

    Contributi formazione professionale: requisiti dei beneficiari

     I destinatari dei contributi sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa nell’anno  2024   che hanno avuto per l’anno 2023 il riconoscimento da parte dell’Ordine territoriale dei crediti formativi relativi al corso/attività formativa

    Requisiti reddituali

    I Dottori Commercialisti  richiedenti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2023 (produzione reddito 2022), un reddito imponibile complessivo non superiore a: 

    •  Euro 41.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare; 
    •  Euro 53.750,00 per nucleo familiare con due componenti; 
    •  Euro 62.100,00 per nucleo familiare con tre componenti; 
    •  Euro 68.150,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
    • Euro 73.250,00 per nucleo familiare con cinque componenti; 
    •  Euro 76.800,00 per nucleo familiare con sei componenti; 
    •  Euro 78.800,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.

     Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti il limite reddituale di cui al comma precedente è pari a: 

    • Euro 74.400 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap), 

    maggiorato del 40% per ogni ulteriore componente e del 60% per ogni ulteriore figlio  portatore di handicap. 

    Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia al momento di presentazione della domanda.

    Ulteriori requisiti 

     Non aver beneficiato di altri contributi e sussidi da chiunque erogati per gli stessi corsi/attività formative oggetto di richiesta

     L’erogazione del contributo è sospesa in presenza di irregolarità contributiva verso la Cassa.

    Formazione dottori commercialisti: domande e documenti richiesti

     La domanda, a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC, disponibile sul sito www.cnpadc.it, 

    •  a partire dal 4/04/2024 e 
    • fino ad esaurimento dei fondi stanziati e
    •  comunque non oltre il 28/02/2025. 

    È ammessa una sola domanda e non saranno ammesse domande/documentazioni presentate con modalità diverse.

    Documentazione da allegare

    La domanda  dovrà essere corredata da:

    •  a) autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda il cui modello è integrato all’interno del servizio on line; 
    • b) copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente come definito al precedente art. 4.1; 
    • c) in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;
    •  d) copia della fattura relativa alla spesa sostenuta; nel caso in cui la fattura sia stata rilasciata nei confronti dello studio associato o STP cui si partecipa è necessario che nel corpo della fattura sia indicato il nome/i dei soci che hanno fruito della formazione con il relativo importo corrispondente. Nel caso in cui la fattura non contenga le informazioni necessarie si potrà allegare altra documentazione a supporto oppure dichiarazione del richiedente attestante il costo relativo al corso/attività formativa da lui stesso fruito;  
    • e) documentazione rilasciata dall’Ente formatore o dall’ordine professionale attestante la materia oggetto del corso/attività formativa di cui si chiede il contributo con l’indicazione del codice materia 

     Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti, per l’applicazione dei maggiori limiti di reddito  è necessario allegare anche la copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica come previsto dall’art.4 della Legge del 5 febbraio 1992, n.104.

    Formazione commercialisti: le materie ammesse al rimborso

    Saranno ammessi al contributo i corsi/attività formative di cui alle materie  generali  indicate  Nel bando la tabella dettagliata

    Saranno ritenute ammissibili anche le spese relative a corsi/attività di formazione fruiti in forma di abbonamento o a costi forfettizzati, purché comprendano almeno una delle materie di seguito indicate.