• Lavoro Autonomo

    Redditi lavoro autonomo e pensione: dichiarazione entro il 30 novembre

    L'INPS ha pubblicato il  Messaggio n. 4101-2022 in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e sulla necessaria dichiarazione reddituale.
     L'articolo 10 del decreto legislativo 3, n. 503/1992 , prevede infatti  che i titolari di pensione sono tenuti ad inviare all'ente pensionistico  la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente. Il termine è quello  previsto per la dichiarazione dei redditi. 

    Quindi i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2021, sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2022  i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2021. Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'INPS .

    Pensionati esclusi  dall'obbligo di dichiarazione reddituale 2021

    Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

    – i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
     – i titolari di pensione di vecchiaia.

     i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,

     i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);

     i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

    I pensionati che non si trovano nelle condizioni  precedenti  sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo.

    Casi particolari di redditi esenti dal divieto di cumulo 

    • i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che sarebbero soggetti al divieto sono esentati  qualora  abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.702,54.
    • i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private  non hanno rilievo  .
    •  le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e
    • Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione .
    • le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione
    •  leindennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).
    •  i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite.

    DICHIARAZIONE A PREVENTIVO

    Dato che le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno,  gli interessati sono tenuti a rilasciare all'Ente previdenziale competente  anche una  dichiarazione preventiva  riguardante  il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2022.

    Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, resa a consuntivo nell'anno 2023.

    IL CASO INPGI

    L'inps ricorda anche che dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all’art. 8 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) sono cumulabili con i redditi da lavoro, pertanto, le istruzioni  si applicano  anche nei confronti dei titolari delle predette pensioni con riferimento alla dichiarazione a preventivo.

    Dichiarazione reddituale pensioni e lavoro autonomo: come fare

    La dichiarazione  reddituale può essere resa tramite CAF ed altri soggetti abilitati  oppure

    • direttamente online sul sito www.inps.it,  tramite autoricazione con SPID , CIE o  CNS , SO può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione  Reddituale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo  pannello  occorre  scegliere  la  Campagna  di  riferimento:  nella fattispecie, 2022 ( dichiarazione redditi per l’anno 2021)
    •  attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico), sempre previa autenticazione con lidentità digitale .Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).

    REDDITI DA DICHIARARE

    I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

    Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

    Le sanzioni previste per la violazione dell'obbligo 

    i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione; la somma sarà trattenuta dalle rate di pensione dovute al trasgressore.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Nuovo Regolamento ENFEA 2022: il welfare per i lavoratori

    Dal 1°ottobre 2022 entra in vigore il nuovo Regolamento dell’Ente bilaterale nazionale ENFEA, a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

    ENFEA  è l ’Ente bilaterale nazionale ENFEA, costituito da CONFAPI e CGIL, CISL, UIL senza finalità di lucro, promuove e attua le prestazioni previste dagli accordi interconfederali sottoscritti da CONFAPI, CGIL, CISL, UIL e recepiti nei CCNL .

    Contribuzione ENFEA

    Le aziende versano ad ENFEA:

    •  € 54 all'anno pari ad € 4,5 al mese per ciascun dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno OPPURE
    • € 51 all'anno, pari ad € 4,25 al mese per ciascun dipendente con contratto di lavoro part time fino a 20 ore settimanali).  

    Il suddetto contributo viene poi ripartito nei fondi seguenti:

    1. “Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI”: 6 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell’Apprendistato); 3 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore); 
    2. “Fondo sostegno al reddito”:28 euro annui ( 2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, quale strumento di welfare integrativo degli strumenti previsti per legge;
    3. “Osservatorio della contrattazione e del lavoro”: 8 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, l’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché la contrattazione territoriale di secondo livello; 12 euro annui (1,00 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per ulteriori attività correlate, assorbenti le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale.

    I versamenti mensili devono essere effettuati esclusivamente attraverso la procedura F24/UNIEMENS, utilizzando il codice ENFE nella sezione INPS. Il mancato versamento  non consentie di richiedere le prestazioni.

    Dal 1°ottobre 2022 non è possibile inviare le richieste di prestazioni tramite il Portale dell’Ente bilaterale nazionale ENFEA, entrando in vigore il nuovo Regolamento con prestazioni disponibili sul nuovo Portale da gennaio 2023.

    Le prestazioni  ENFEA 2022-23 per  aziende e lavoratori

    Secondo il nuovo regolamento le prestazioni ENFEA saranno erogate subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni generali 

    – Le Aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione ad ENFEA da almeno 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di intervento.

    – Avranno diritto agli interventi i Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a 6 (sei) mesi, assunti  alla data della richiesta della prestazione. 

    Sono a carico del Fondo Sviluppo Bilateralità le prestazioni seguenti 

    – Formazione esterna per i lavoratori assunti con contratto di Apprendistato e conferma a tempo indeterminato, con i seguenti sussidi:

    a) È previsto un contributo annuo complessivo di € 200,00  per ogni apprendista per spese di formazione esterna, con l'obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all'apprendista il rimborso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio.

    b) A conferma del periodo di apprendistato con assunzione a tempo indeterminato è previsto un bonus per l’impresa di € 600,00 una tantum.

    – Contributo per acquisto e formazione sull’utilizzo di  defibrillatore omologato  aziendale, pari nel massimo a € 700,00 (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore +  Contributo di € 100,00  per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, per ognuno dei due addetti al suo utilizzo.

    – Contributo per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale:  contributo di 1000 euro  assunzioni dal 1° gennaio 2021 e fino a dicembre 2023 per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale

    – Contributo spese Scuola materna, elementare, media inferiore, media superiore:  pari a € 200,00  per figlio.

    – Contributo spese Corso di Laurea universitario: pari a € 350,00 (trecentocinquanta) per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi (studente in corso).

    – Contributo una tantum conseguimento Laurea 110/110: pari a € 1.000,00  per figlio e/o lavoratore una tantum a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110).

     Contributo per utilizzo servizi all’infanzia:   – Asilo nido o in alternativa     – Baby sitter, anche a part-time, di durata di almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare: € 500,00  per figlio.

    – Contributo in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente:  trattamento economico di sostegno al reddito pari ad € 1.000,00 

    – Contributo annuo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92) Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92  pari a € 200,00 /anno a prescindere dal numero delle autorizzazioni.

    – Contributo una tantum per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dalla pandemia Covid 19: A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo una tantum, non ripetibile per i figli conviventi   pari € 1.000,00 max per nucleo familiare.

    – Contributo per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave, in presenza di personale con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere: pari a € 500,00 /anno.

    – Contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale

     il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:€ 500,00 per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate

    – Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL

    In presenza di periodi di malattia, della durata continuativa di almeno 30 gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella misura del 50% (senza integrazione INPS), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito al lavoratore, pari a € 400,00  al mese, per un massimo di 6 mesi. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), fermo restando i requisiti di cui sopra, la prestazione negli importi fissati dovrà essere rapportata al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di riferimento.

    – Contributo per spese per cure odontoiatriche, non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, sostenute per coniuge e/o figli conviventi  sperimentale per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23) pari a  € 100,00  max per ogni componente il nucleo familiare.

    – Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo d con il limite massimo di € 150,00 /anno, a condizione che l’abbonamento annuo non sia stato oggetto di welfare aziendale.

    – Contributo sostegno vittime violenza di genere  di € 700,00 alla lavoratrice o al lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese 

    Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/1999 In favore delle aziende soggette agli obblighi di inserimento disabili , pari a € 500,00  una tantum.

    – Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità: Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro  pari a € 500,00 .

    Ulteriori informazioni  sul sito ENFEA. QUI IL TESTO INTEGRALE DEL NUOVO REGOLAMENTO.

  • Lavoro Dipendente

    Cassa integrazione e nuovo lavoro: c’è sempre l’obbligo di comunicazione

    Il dipendente in Cig che svolga una attività lavorativa presso un altro datore deve comunicarlo preventivamente all'Inps,  qualsiasi sia il reddito che ne deriva, pena la decadenza dal diritto alla prestazione integrativa. Lo ha riconfermato la  Corte di cassazione sezione lavoro con la sentenza del  21 ottobre 2022, n. 31146.

    Il caso  di specie  riguardava un pilota d'aereo licenziato dalla società  datrice di lavoro  per  aver omesso di comunicare alla società ed all'Inps, durante la

    fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai sensi  dell'art. 1 bis della legge n. 291 del 2004,   Di aver svolto nello stesso  periodo  una  attivita lavorativa in favore di un altra compagnia aerea, per ben tre anni consecutivi.

     Egli contestava l'illegittimità e anche il ritardo nell'intimazione del recesso da parte dei datori di lavoro 

    In primo grado il Tribunale di Tempio Pausania in parziale  accoglimento del ricorso,  aveva  riitenuto tempestivo   ma illegittimo  il licenziamento in quanto sproporzionato alla violazione disciplinare e ha condannato  società al pagamento di una indennità  risarcitoria in dodici mensilità dell'ultima retribuzione  globale di fatto percepita oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

    La Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari,  dopo il ricorso da parte della società invece  ha accertato  e dichiarato la legittimità del licenziamento rigettando le domande  originariamente proposte dal lavoratore.

    La Corte territoriale ha ritenuto che correttamente fosse stata accertata  la tempestività del recesso tenuto conto della data in cui la datrice di  lavoro era venuta a conoscenza della condotta e dei tempi del successivoprocedimento disciplinare culminato con il licenziamento. 

    Sul tema della mancata comunicazione è stato verificato che il lavoratore ha deliberatamente  omesso di comunicare all'INPS, ed anche alla datrice di lavoro, la data  di assunzione a tempo indeterminato presso la  nuova compagnia, comunicando solo la  prima data di inizio  dell'attività (1.4.2014) e così di nuovo nei successivi anni 2015 e 2016  senza che fossero state provate in giudizio le ragioni di tale omessa  comunicazione 

    CIGS Obbligo di comunicazione di attività lavorativa

    Nel  suo ricorso in cassazione il dipendente sottolineava che  gli obblighi di comunicazione  erano diretti all'INPS  e che interessavano solo un breve

    periodo e che erano conseguenza  di una valutazione errata nel considerare necessario mantenere le abilitazioni e i brevetti posseduti. 

    Rimarcava inoltre che   l'assenza di  precedenti disciplinari nei dodici anni di rapporto lavorativo e negava che  tale omissione, frutto di semplice distrazione  non fosse connotata da una colpa grave tale da poter essere considerata un illecito  rilevante 

    Infine contestava  che vi fosse alcun  intento truffaldino  nel suo comportamento, ricordando invece il proprio specchiato curriculum aziendale. 

    Nella propria sentenza la cassazione richiama  vari precedenti,dove si è posto in rilievo che:

    • "che l'obbligo  di comunicazione preventiva a carico del lavoratore interessato sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo ad un reddito compatibile con  il godimento del trattamento di integrazione salariale:
    •  che tale obbligo  (Cass. n. 5019 del 2004),  riguarda ogni attività di lavoro autonomo (oltre che  subordinato)  e  che
    •  ai fini dell'obbligo di comunicazione " l'ulteriore attività svolta non deve avere il carattere della "prevalenza", in quanto tale requisito non è previsto
    • dalla norma, con la conseguenza che va esclusa la necessità di ogni indagine sull'impegno temporale del lavoratore (Cass. n. 8490 del 2003; Cass. n.15890 del 2004), e neppure
    • rileva che essa non sia soggetta a contribuzione (Cass. n. 2788 del 2001.)

    La Cassazione respinge quindi il ricorso affermando che ai fini dell'obbligo di comunicazione dunque rientrano tutte le occupazioni implicanti l'impiego di una   professionalità, per quanto minima, e potenzialmente redditizie, senza  che assuma rilievo la forma negoziale nella quale esse siano svolte.

  • Rubrica del lavoro

    Domanda permessi 104: nuove funzioni online

    INP ha comunicato ieri con il messaggio 4040 del 9 novembre 2022  il rilascio di una nuova funzione nello sportello telematico per la presentazione della domanda online di permessi ai sensi della legge n. 104/1992. 

    Si tratta della funzione “Rinuncia ai benefici”.

    La nuova funzionalità a “Rinuncia ai benefici” è raggiungibile sul portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”, selezionando tra i servizi “Disabilità” > “Permessi Legge 104/1992”, la voce di menu “Comunicazione di variazione”, e consente   in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria.

    Riguarda le seguenti categorie di domande:

    • -giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992) per assistere un familiare disabile;
    • -giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri ad essi alternativi (art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) richiesti dal lavoratore per sé stesso;
    • -prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) e riposi orari a essi alternativi (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, D.lgs n. 151/2001).

    ATTENZIONE  La variazione può essere effettuata solo  per  domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Ciò vuol dire che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la comunicazione di variazione. Il messaggio  fornisce esempi pratici 

    Permessi legge 104 come si richiedono

    Si ricorda che la procedura  ottenere i permessi   104 segue un iter  complesso. Questi gli steps:

    1. RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITA' DELLA PERSONA DA ASSISTERE   da parte del medico di base e TRASMISSIONE DEL CERTIFICTO MEDICO ALL'inps .L’accertamento  puo consentire l’accesso non solo ai benefici legati alla Legge 104, ma anche a quelli connessi alla non autosufficienza, all’invalidità civile, cecità, sordità, etc.

    Il medico deve specificare l’esistenza di problematiche connesse ad un eventuale spostamento del disabile, per richiedere, eventualmente, la visita medica domiciliare.   Una volta trasmesso il certificato medico all’Inps in via telematica, il medico  rilascia un’attestazione, con il numero di protocollo assegnato dal sistema da conservare.

     2. DOMANDA ALL' INPS DI VERIFICA DEI REQUISITI 

    dopo aver ottenuto il certificato medico dal proprio medico curante, si deve inoltrare, la domanda di accertamento dei requisiti sanitari con una delle seguenti modalità

    1. tramite il sito dell’Inps ( con SPID, CIE o CNS)  seguendo il percorso:"Accesso ai servizi” / “Servizi per il cittadino” /  “Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari” / “Acquisizione richieste”.
    2. telefonicamente con il Contact center Inps Inail,   oppure
    3. mediante patronato.

    3. RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO Una volta in possesso della certificazione di disabilità propria o del familiare da assistere è possibile richiedere i permessi al proprio datore di lavoro , allegando alla richiesta copia della certificazione della ASL . Il datore di lavoro  non può opporsi alla concessione degli specifici permessi  se comunicati in tempi ragionevoli .

  • Riforme del Governo Draghi

    Buoni benzina e bonus bollette: regole diverse per i collaboratori

    Con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022 l'Agenzia era intervenuta a riepilogare la disciplina dell'agevolazione   introdotta  dal decreto legge 21 2022  il cd "Bonus Benzina"  che prevede la facolta per i datori di lavoro di erogare buoni carburante ai dipendenti esenti  da tassazione.

    Il documento chiarisce anche alcuni aspetti  inizialmente dubbi segnalati dalla stampa e dai consulenti .

    Viene specificato ad esempio che il buono  resta deducibile da reddito di impresa (o di lavoro autonomo):

    •   sia nel caso sia erogato sulla base di contratti collettivi 
    •  sia come liberalità del datore di lavoro 

     Inoltre  ai fini del beneficio fiscale non fa differenza che la distribuzione  dei buoni avvenga per tutti i dipendenti o solo alcune categorie di dipendenti o addirittura al singolo, come beneficio ad personam. 

    L'agenzia ricorda anche che   tra i soggetti titolati all'erogazione ai propri dipendenti sono compresi 

    •  le imprese
    • i lavoratori autonomi  
    •  i soggetti che non svolgono un’attività commerciale 
    • gli enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.

    Riguardo alla spettanza, la circolare specifica  però che  per coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli dipendenti, ovvero:

    •  collaboratori coordinati, 
    • stagisti e 
    • titolari di borsa di studio 

    il buono  carburante  esente Irpef non può essere erogato.

    Buoni carburante:  i beni agevolati  

    II bonus benzina può riguardare non solo  carburanti "classici" come benzina, gasolio, Gpl, metano , ma anche le  ricariche per le auto elettriche  "al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli», specifica l'Agenzia.

    Viene anche chiarito che  i buoni carburante possono sostituire i premi di risultato, in questo caso rispettando la specifica normativa.

    Infine con riguardo al rapporto con i   fringe benefits agevolati fino alla soglia di 600 euro,   si conferma che si tratta di due benefici  distinti e complementari cioè

    •  si puo beneficiare di  entrambi 
    • è consigliabile il conteggio e la registrazione in forma distinta,   anche per il calcolo di eventuali eccedenze , che sono soggette a tassazione in forma differenziata.

    aggiornamento 9 novembre 2022

    Da segnalare che invece nella circolare 35  del 4 novembre 2022 riguardante le istruzioni per l'innalzamento della soglia dei fringe benefits a 600 euro comprensivi  di rimborsi per utenze domestiche  (cd Bonus bollette)   l'Agenzia specifica che questa agevolazione è fruibile anche dai  collaboratori coordinati , stagisti e  dai titolari di borsa di studio, con le stesse modalità.

  • Pensioni

    Pensioni lavoro marittimo: la Consulta detta nuove regole

    La Corte Costituzionale, con la Sentenza n.  224 del 7 novembre 2022,  si è espressa  sul  tema delle modalità di calcolo della pensione di lavoratori marittimi  e ha dichiarato la parziale illegittimità delle norme che attualmente che non consentono a tali soggetti di calcolare la pensione escludendo dal computo il prolungamento contributivo nel caso in cui ne derivi  un risultato  sfavorevole per l'interessato.

    La questione era stata sollevata dal  Tribunale ordinario di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 21 giugno 2021. Il  giudice  affermava che la Consulta  ha già dichiarato, in varie fattispecie, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 297 del 1982 quando, a fronte di un maggior apporto contributivo, vi sia una riduzione della pensione maturata.

    La  norma previdenziale al vaglio della Corte costituzionale 

    Va ricordato che l’art. 24 della legge n. 413 del 1984 prevede,  per i lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, che i singoli periodi di navigazione  svolti successivamente al 31 dicembre 1979, vengano prolungati , ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e quelli festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso.

    Inoltre, è previsto che la retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento sia ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso (art. 24, comma 4) e che, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i prolungamenti dei periodi siano neutralizzati, ma solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione (art. 24, comma 5).

     Il combinato disposto dell’art. 24 della legge n. 413 del 1984 e dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, che dispone che la pensione venga calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, determina poi l' effetto sfavorevole per il lavoratore , perche  nello spalmare la retribuzione percepita su un periodo più lungo, causa una riduzione dell’importo mensile di per gli ultimi cinque anni di lavoro e questo determina la diminuzione dell’importo della pensione.

    l'INPS Si è costituito in giudizio  affermando l'inammissibilità delle questioni  in quanto l’istituto della neutralizzazione contributiva riguarderebbe solo il caso in cui i contributi aggiuntivi derivino da un periodo di lavoro svolto successivamente al perfezionamento del requisito contributivo minimo e retribuito in misura inferiore. 

    La Corte di legittimità  conferma invece la fondatezza della questione posta dal Tribunale e  respinge le contestazioni dell'INPS . Afferma quindi, richiamando le proprie precedenti sentenze che " è irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che le norme censurate, benché siano volte a colmare uno svantaggio , si traducano in un danno e producano l'effetto di diminuire il trattamento pensionistico a cui l'assicurato avrebbe virtualmente diritto." ragione per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, in combinato disposto con l’art. 24 della legge n. 413 del 1984, nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall’art. 24 della legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione, quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati."

  • Inail

    Interessi e sanzioni INAIL 2022: nuovo aumento

    Con la circolare 41 del  28 ottobre 2022 INAIL ha comunicato il nuovo innalzamento del tasso di interesse per la rateazione dei  premi assicurativi e  degli accessori e la misura delle sanzioni civili (il terzo nel corso del 2022). La modifica si applica dal 2 novembre 2022.

    L'istituto precisa che la novità è dovuta alla decisione di politica monetaria  della  Banca centrale europea che  il 27 ottobre scorso  ha fissato al 2,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. 

    Ne deriva che :

    1.  i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 2 novembre 2022, sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 8,00%.
    2.  Le sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, lettera a) e b) secondo periodo e comma 10 della legge 388/2000 sono determinate applicando un tasso, in ragione d’anno, pari al 7,50% a decorrere dal 2 novembre 2022.

    La circolare specifica che  non ci sono variazioni  sulle rateazioni  già in corso, per le quali restano validi i piani di  ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla  data di presentazione dell’istanza ( QUI L'ELENCO ).

    Sanzioni civili INAIL: quando si applicano

    Nella circolare 41 2022    si  precisa che il tasso pari al 7,50%  si applica nei casi seguenti 

    • a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a),della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
    • b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito 
    • c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive  incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi