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Gestione separata per architetti e ingegneri: novità dalla Corte costituzionale
La sentenza n. 55/2024 della Corte Costituzionale rappresenta un punto significativo per gli ingegneri e gli architetti riguardo all'iscrizione alle gestioni previdenziali.
In particolare si afferma l'illegittimità costituzionale della norma che impone sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata INPS per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (15 luglio 2011) contenuta al comma 12 dell’art. 18 del DL 98/2011.
La questione al vaglio della Corte Costituzionale
La questione era stata posta con l'ordinanza del 24 luglio 2023 dalla Corte di cassazione, sezione lavoro in riferimento all’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111,nella parte in cui non prevede esenzione dalle sanzioni per l’omessa iscrizione, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, degli ingegneri e architetti, che non potessero iscriversi alla propria Cassa previdenziale Inarcassa, in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, per effetto del divieto di cui all’art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e quindi obbligati alla Gestione separata INPS.
Veniva illustrato in particolare il caso dell’obbligo di un professionista di iscriversi presso la Gestione separata INPS e di versare i relativi contributi, in relazione all’attività libero-professionale di ingegnere svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente, per il quale era stato condannato al pagamento delle sanzioni per evasione contributiva
La giurisprudenza di legittimità a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 dicembre 2017, n. 30344) aveva statuito che gli ingegneri e gli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di lavoro subordinato e che non possano conseguentemente iscriversi alla Cassa previdenziale di categoria, fossero comunque tenuti ad iscriversi alla Gestione separata costituita presso l’INPS
Con sentenza n. 238 del 2022 la suprema Corte aveva anche evocato il problema della tutela dell’affidamento scusabile, riposto dai professionisti sull’interpretazione restrittiva accolta dalla giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del citato art. 18, comma 12, limitandone pero l'applicabilità «unicamente un periodo successivo alla norma di interpretazione autentica».
La cassazione nel rimettere alla Consulta evidenzia che anche per i contributi relativi ad un periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa, possa essere garantita la tutela dell’affidamento, eventualmente da assicurarsi mediante l’esonero del professionista dal pagamento delle sanzioni.
Gestione separata per architetti e ingegneri: la sentenza della Consulta
La Corte costituzionale nella recente sentenza riconosce il legittimo affidamento dei professionisti che, basandosi sull'interpretazione giurisprudenziale restrittiva precedente, avevano omesso di iscriversi alla Gestione separata INPS.
La Corte ha considerato dunque ingiusta la situazione in cui ingegneri e architetti, a causa di impegni professionali multipli, potevano trovarsi contemporaneamente iscritti a forme di previdenza obbligatoria diverse da Inarcassa, come ad esempio la cassa previdenziale per lavoratori dipendenti (gestita dall'INPS) e per la confusa situazione normativa e interpretazioni giurisprudenziali potevano essere soggetti all'applicazione di sanzioni per l'omessa iscrizione alla Gestione separata dell'INPS per periodi precedenti alla chiarificazione della normativa.
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Ispezioni sul lavoro: nuovi chiarimenti sul potere di disposizione
La sentenza del Consiglio di Stato n. 2778/2024 affronta una questione di grande rilevanza per i datori di lavoro , focalizzandosi sulle prerogative degli ispettori del lavoro. Inoltre sottolinea le conseguenze dell'inosservanza di tali richieste confermando una precedente interpretazione dell'Ispettorato stesso . La decisione chiarisce alcuni aspetti fondamentali riguardo all'applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 124/2004
Il caso analizzato dal Consiglio
Il caso specifico trattato nella sentenza riguarda un contenzioso tra l'Ispettorato del Lavoro e il Patronato Inas Cisl, relativo all'applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 124/2004. Il nucleo della controversia si concentra sull'emissione di un "provvedimento di disposizione" da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone, il quale ha richiesto al Patronato Inas Cisl di rivedere l'inquadramento di alcuni dipendenti, considerato non conforme alle disposizioni contrattuali vigenti.
Il Patronato Inas Cisl ha impugnato il provvedimento per vari motivi, tra cui la presunta illegittimità dello stesso per essere stato emesso oltre il termine massimo previsto dalla legge, la mancanza di una motivazione adeguata e l'assenza di una precisa indicazione delle fonti di prova che giustificassero la decisione degli ispettori. Il TAR del Friuli Venezia Giulia, in primo grado, aveva accolto il ricorso del Patronato, escludendo che l'inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante rientrasse tra le irregolarità che potevano essere contestate dall'Ispettorato nell'esercizio del potere di disposizione previsto dall'art. 14.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ribaltato la decisione del TAR, sostenendo che il potere di disposizione degli ispettori del lavoro si estende anche alle violazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Questa interpretazione amplia significativamente l'ambito di applicazione dell'art. 14, riconoscendo agli ispettori la capacità di intervenire in una varietà più ampia di irregolarità relative al lavoro e alla legislazione sociale, purché non già soggette a sanzioni penali o amministrative.
Nonostante la decisione del Consiglio di Stato di riconoscere l'ammissibilità dell'applicazione dell'art. 14 alle violazioni dei CCNL, la sentenza ha poi confermato l'esito del TAR, ma con diversa motivazione, basata sulla mancanza di adeguata motivazione e insufficiente istruttoria del provvedimento impugnato. In sostanza, sebbene il Consiglio di Stato abbia chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 14, ha comunque ritenuto che, nel caso specifico, il provvedimento di disposizione non fosse stato adeguatamente motivato e supportato da un'istruttoria idonea, portando alla conferma dell'annullamento dello stesso.
Potere degli ispettori e sanzioni amministrative
La sentenza ricorda che gli ispettori hanno il potere di emettere un "provvedimento di disposizione", immediatamente esecutivo, per richiedere ai datori di lavoro di conformarsi alle normative contrattuali. Questo potere si estende a tutti i casi di irregolarità non già soggette a sanzioni penali o amministrative, inclusa l'applicazione errata dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
ATTENZIONE La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14 scatta solo se il datore di lavoro non ottempera al provvedimento ispettivo. Quindi, non è l'irregolarità in sé a essere sanzionata, ma la mancata conformità alle disposizioni dell'ispettore.
La novità nell'interpretazione del Consiglio di Stato sta nel fatto che il potere di disposizione degli ispettori include anche le violazioni dei CCNL, superando la precedente decisione del TAR che aveva limitato l'ambito di applicazione . La sentenza sottolinea l'importanza della piena ed effettiva applicazione dei CCNL, evidenziando la rilevanza pubblicistica di queste norme.
Questo implica che i datori di lavoro devono attenersi strettamente alle disposizioni degli ispettori del lavoro. La mancata impugnazione di un provvedimento di disposizione rende definitivo l'accertamento delle irregolarità, limitando così le possibilità di contestazione in fase successiva.
Viene rimarcata infine la necessita dell''adeguatezza della motivazione e della istruttoria sottostante alcuni provvedimenti, evidenziando l'importanza di una base istruttoria solida e di una motivazione chiara per garantire la legittimità degli atti ispettivi.
La nota dell'ispettorato 4539/2020 sul potere di disposizione
L’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 4539 del 15 dicembre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione del potere di disposizione degli ispettori, modificato dal Decreto legge 76/2020 che sostituiva il precedente articolo 14, D.Lgs. 124/2004.
Facendo seguito alla prima circolare sul tema , n. 5 2020, l'ispettorato raccomandava che la disposizione dell'ispettore sia basata su una valutazione complessiva della fattispecie oggetto di accertamento, per garantire al lavoratore una effettiva tutela.
La disposizione va evitata comunque nei casi in cui anche se consentita, possa determinare effetti sfavorevoli nei confronti di altri lavoratori.
La nota specifica che il potere di disposizione si applica nei casi in cui non siano previste specifiche sanzioni penali e amministrative per le violazioni rilevata nel corso delle ispezioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Per quanto riguarda la violazione o errata applicazione di obblighi contrattuali , secondo la nota va fatto riferimento non solo al Ccnl di settore ma anche a quello effettivamente applicato dal datore di lavoro v. circolare INL n. 5/2020) .
Invece per quanto riguarda le violazioni legate alla parte normativa ed economica del Ccnl va escluso il riferimento alla parte obbligatoria dei Ccnl (circolari INL n. 9/2019 e n. 2/2020) fatte salve le ipotesi già valutate positivamente e riportate in allegato.
La previsione di una sanzione civile non esclude l’applicabilità del provvedimento di disposizione.
L’adozione della disposizione va invece esclusa nei casi di obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti.
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Piano nuove competenze 2024: linee guida per la formazione
E' stato pubblicato il 6 aprile 2024 sul sito del ministero del lavoro il decreto interministeriale Lavoro- Economia che approva il nuovo Piano Nuove Competenze – Transizione, ( PNC-Transizione), allegato A,, in aggiornamento e integrazione del Piano Nuove Competenze del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si tratta del documento programmatico del Governo in tema di formazione finanziata per il lavoro da realizzare in sinergia con agenzie per il lavoro regioni e provincie autonomi .
La novità principale rispetto al Piano precedente, in attuazione di quanto previsto dal decreto 48 2023, per raggiungere entro dicembre 2025 gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è il maggiore coinvolgimenti degli attori privati . Vediamo maggiori dettagli di seguito.
Le novità del Piano nuove competenze 2024
A seguito delle novità ordinamentali introdotte dal Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 convertito Legge 3 luglio 2023 n. 85, e anche delle prime evidenze sull’andamento del programma PNRR emerse dal monitoraggio dicembre 2023 e gli esiti dei gruppi di lavoro con le amministrazioni regionali , con il parere positivo della Conferenza Stato – Regioni , si è reso necessario aggiornare il Piano Nuove Competenza, in coerenza con la necessità di perseguire e raggiungere, entro dicembre 2025, gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza.
Il documento pubblicato descrive il piano in risposta alle necessità emerse dalla Commissione Europea nell'ambito del capitolo RepowerEU.
Questo piano si propone in particolare di affrontare il fenomeno dello skills mismatch, ovvero la discrepanza tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle possedute dai lavoratori, con un focus particolare verso i settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, inclusi quelli relativi alla transizione ecologica.
I principali aspetti del piano includono:
- Maggiore Coinvolgimento del Settore Privato: Si punta a un coinvolgimento più marcato del settore privato nella programmazione e realizzazione dell'offerta formativa. Questo aspetto si estende dalla promozione dei Patti per le competenze alla realizzazione di percorsi di specializzazione tecnologica post diploma, collegati strettamente con le politiche industriali.
- Promozione della Formazione Continua: Importanza viene data alla valorizzazione della formazione sul lavoro e all'evoluzione dei sistemi di riconoscimento delle competenze, garantendo così la loro effettiva utilità e spendibilità. Implementazione di Sistemi di Analisi Ex Ante: Si mira all'introduzione di sistemi analitici avanzati per il mercato del lavoro, per anticipare i fabbisogni di competenze e contribuire a ridurre lo skills mismatch.
- Monitoraggio degli Effetti Occupazionali: Particolare attenzione verrà data al monitoraggio degli effetti che la formazione finanziata ha sull'occupazione, specialmente per quanto riguarda la formazione continua gestita dai Fondi paritetici interprofessionali. Il piano si propone, dunque, di rafforzare il legame tra formazione, mercato del lavoro e politiche industriali, promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva, attenta alle transizioni ecologiche e digitali in atto. L'obiettivo finale è quello di migliorare l'occupabilità dei lavoratori attraverso un allineamento più stretto tra le loro competenze e i fabbisogni del mercato, rendendo l'economia italiana più competitiva e resiliente.
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Pensione Vigili del fuoco: le novità dal 2024
Con la circolare 54 del 4 aprile 2024 INPS riepiloga le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in tema di trattamento pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e fornisce le istruzioni operative , condivise con il Ministero del lavoro, in particolare sull'incremento della base pensionabile.
Viene inoltre preannunciato un prossimo messaggio riguardante l’indennità di buonuscita (TFS).
Pensione vigili del fuoco 2024: aumenti periodici della base pensionabile
L’articolo 1, comma 98, della legge 234/2021, prevede l’attribuzione a tutto il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile, di aumenti periodici da calcolarsi sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento.
In particolare, con riferimento al trattamento pensionistico, l’incremento della base pensionabile opera nella misura
- del 2,5% dal 1° gennaio 2022,
- del 5% dal 1° gennaio 2023,
- del 7,5% dal 1° gennaio 2024,
- del 12,5% dal 1° gennaio 2027 e
- del 15% dal 1° gennaio 2028.
Pertanto, per le anzianità di servizio maturate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio viene trasformato in un incremento figurativo pari alla relativa percentuale in relazione all’anno di riferimento (dal 2,5% al 15%).
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Cigs per cessazione unità solo comunicando i criteri di scelta
Nel caso di cessazione di attività di una delle sue sedi, l'azienda che fa ricorso alla CIGS a zero ore, deve includere nell'informativa ai sindacati tutte le informazioni necessarie a giustificare i criteri di scelta dei lavoratori e l'eventuale mancato ricorso a rotazione con altre sedi.
È quanto conferma la Cassazione nell'Ordinanza n. 7642 del 21 marzo 2024, nella quale ha precisato che, nel caso di specie, il datore avrebbe dovuto indicare che l'unità interessata dalla CIGS era del tutto autonoma sotto il profilo organizzativo ed economico, e che le attività svolte erano cessate e non trasferite ad altri siti, nonché il fatto che le professionalità dei dipendenti del sito interessato dalla CIGS erano utilizzabili solo in tale unità.
Vediamo alcuni dettagli nel caso specifico.
CIGS per chiusura unità produttiva: il caso
La Corte d'Appello di Roma aveva accolto il ricorso presentato da alcune lavoratrici poste in cassa integrazione dall'azienda per chiurura del sito produttivo e, cambiando la decisione precedente del Tribunale, ha stabilito che l'utilizzo della CIGS era illegittimo. Ha quindi ordinato alla società di pagare alle lavoratrici la differenza tra quello che avrebbero guadagnato lavorando normalmente e quello che hanno ricevuto come integrazione straordinaria con gli interessi aggiornati secondo l'inflazione misurata dall'ISTAT.
La Corte ha evidenziato che la società avrebbe dovuto informare dettagliatamente le organizzazioni sindacali sulla sua decisione, inclusi i criteri usati per decidere chi mettere in CIGS. In fatti la comunicazione della società del 28 agosto 2012 non spiegava adeguatamente perché non avesse considerato la possibilità di far ruotare i lavoratori tra diversi siti, né chiariva se le mansioni dei lavoratori potessero essere considerate intercambiabili con quelle di altri siti produttivi
Dopo questa decisione, la società ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che, invece, aveva fornito tutte le informazioni necessarie nella sua comunicazione sulla cassa integrazione, indicando i criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere.
CIGS per chiusura unità produttiva: obbligo di motivazione
Nella decisione della Corte di Cassazione , si pone enfasi sul dovere dell'azienda di fornire una comunicazione completa ed esaustiva in merito ai criteri di scelta per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e sulle ragioni per cui non si è proceduto alla rotazione. Questo obbligo informativo assume particolare rilevanza in contesti di cessazione dell'attività di un'unità produttiva, dove si presume una maggiore complessità nella ricollocazione dei lavoratori.
Il cuore della questione è che, anche in caso di chiusura di un sito produttivo, le aziende devono dimostrare concretamente perché i lavoratori non possano essere impiegati in altre unità produttive o perché la rotazione non sia una soluzione praticabile. Ciò implica una valutazione dettagliata della fungibilità delle mansioni svolte dai lavoratori del sito in chiusura rispetto a quelli degli altri siti, al fine di determinare se effettivamente non esistano possibilità di impiego alternativo.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la comunicazione dell'azienda non avesse fornito una spiegazione adeguata su questi punti. In altre parole, la mancata dimostrazione della non-fungibilità delle mansioni e della reale impossibilità di utilizzare i criteri di rotazione ha contribuito alla valutazione di illegittimità della collocazione in CIGS dei lavoratori interessati dalla chiusura dell'unità produttiva.
Questa decisione sottolinea l'importanza per le aziende di valutare attentamente e di documentare adeguatamente le ragioni delle proprie scelte in situazioni di crisi aziendale, soprattutto quando queste scelte hanno un impatto significativo sui lavoratori. La mancanza di una prova convincente e dettagliata che giustifichi la mancata rotazione o la non-impiegabilità dei lavoratori in altre unità produttive può portare alla valutazione di pratiche non conformi alle disposizioni legislative, con le relative conseguenze legali e risarcitorie.
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Casse Professionisti: i contributi non rientrano nel concordato preventivo
È ormai risaputo anche dai più come il concordato preventivo biennale, inserito nell’ordinamento italiano dall’articolo 19 del Decreto Legislativo 13/2024, si configuri come un accordo tra contribuente e amministrazione fiscale, al fine di concordare preventivamente le imposte dirette dovute nel biennio.
Nelle intenzioni del legislatore anche i contributi previdenziali dovuti dal contribuente dovrebbero seguire il reddito concordato, in quanto di norma sono calcolati sul reddito imponibile.
Se, per quanto riguarda i contributi dovuti all’INPS, la questione può considerarsi pacifica, dato che la gestione dell’ente è statale, lo stesso non può dirsi per i contributi previdenziali dovuti dai professioni alle casse di previdenza private, le quali potrebbero non vedere positivamente una contrazione dei versamenti da parte dei propri iscritti.
Concordato preventivo e Casse private: le dichiarazioni
Non è un caso che i Presidenti delle casse di previdenza private aderenti ad AdEPP abbiano dichiarato che “ritengono non applicabile alle casse la disposizione contenuta nell’articolo 30 del Decreto 13/2024, fermo restando la possibilità per ogni singolo ente di assumere una propria e autonoma decisione in merito”.
L’idea di un concordato preventivo per le imposte dirette e i contributi previdenziali non è una idea nuova: molti lettori ricorderanno ancora come sia già stato promulgato uno strumento analogo nel 2003; in quell’occasione le casse di previdenza private hanno portato avanti una battaglia legale per rivendicare la loro autonomia gestionale, partendo appunto dal principio che una norma del genere avrebbe potuto risultare lesiva dell’autonomia gestionale, organizzativa e contabile delle casse private.
Va ricordato che quella battaglia legale, portata avanti dalle casse previdenziali private, alla fine è stata da loro vinta, per cui non è difficile immaginare come, in una situazione nuova ma analoga, come questa, possa essere applicato il medesimo principio.
E proprio in conseguenza di ciò i Presidenti delle casse di previdenza private aderenti ad AdEPP, tra le quali, si ricorda, spiccano le casse previdenza dei commercialisti, dei notai e degli avvocati, nei giorni scorsi hanno puntualizzato che il concordato preventivo non sarà esteso automaticamente alle casse private dei professionisti, i quali, in conseguenza di ciò, continueranno a versare i contributi previdenziali sul reddito effettivamente conseguito. Ferma restando la possibilità, per le singole casse previdenziali, di scegliere diversamente, sempre in rispetto della loro autonomia.
Infatti Stefano Distilli, presidente della Cassa Dottori Commercialisti, ha affermato che “per il calcolo della contribuzione dovuta, è necessario continuare a far riferimento al reddito prodotto; e non a quello oggetto di concordato fiscale”, come riportato da ItaliaOggi.
Il chiarimento relativo ai contributi previdenziali dovuti dai professionisti costituisce un ulteriore tassello per meglio inquadrare, nel suo complesso, l’istituto del concordato preventivo biennale, a pochi mesi dalla suo primo possibile utilizzo; e, al tempo stesso, rappresenta una ulteriore tegola che cade sulla convenienza di uno strumento che risulta sofferente di scarso appeal e che potrebbe seguire una parabola simile a quella del suo predecessore.
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Comunicazione lavoro occasionale: guida completa
Il decreto fisco-lavoro n. 146 2021 ha introdotto l' obbligo di comunicazione preventiva dell'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.
Sul tema l'ispettorato del lavoro ha pubblicato la nota n. 29-2022, con le indicazioni operative e FAQ con la nota n. 109 del 27 gennaio 2022 e la nuova nota del 393 del 1 marzo 2022 .
Dal 28 marzo 2022 è disponibile l'applicazione online sul sito istituzionale www.Servizi Lavoro.gov.it. che dal 1 maggio avrebbe dovuto diventare l'unica modalità da utilizzare, al posto degli invii tramite mail agli ispettorati territoriali. Il servizio è accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE.
L'ispettorato aveva previsto un periodo transitorio , fino al 30 aprile 2022 ma ha poi comunicato che la modalità via mail potrà ancora essere utilizzata anche dopo il 1 maggio 2022 per casi particolari (vedi all'ultimo paragrafo i dettagli sulla novità)
Di seguito ricordiamo le regole principali, le modalità gli indirizzi e i tempi della comunicazione, oltre che vari casi particolari chiariti dall'INL.
Soggetti obbligati alla comunicazione lavoro occasionale
Il nuovo obbligo interessa:
- esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti) e
- solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.
Sono quindi esclusi:
- le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate già oggetto di comunicazione preventiva;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017) (libretto famiglia e contratto PRESTO)
- le professioni intellettuali, oggetto della disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, soggetti a specifici obblighi di comunicazione (DL 152 2021: entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro)
I tempi della comunicazione in prima applicazione
L'obbligo riguarda
- i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, quelli ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022, per i quali la comunicazione andava inviata entro il 18 gennaio 2022.
- gli incarichi conferiti dopo l'11 gennaio 2022, per i quali la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
In sintesi:
comunicazione entro il 18 gennaio 2022 comunicazione preventiva nessun obbligo di comunicazione collaborazioni iniziate prima o dopo il 21.12 e attive alla data del 11 gennaio 2022 collaborazioni iniziate dopo l'11 gennaio 2022 collaborazioni iniziate e cessate entro il 21 dicembre collaborazioni iniziate dopo il 21.12 e cessate prima dell'11.1.2022 Modalità di comunicazione del lavoro occasionale
Secondo la norma l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato competente rispetto al luogo dove si svolge la prestazione, andrebbe effettuata mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Come detto fino al termine del periodo transitorio l'invio puo essere effettuato :
- sia tramite il servizio telematico aggiornato nella piattaforma Comunicazioni obbligatorie
- sia inviando una e-mail ad uno specifico indirizzo
di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v. QUI l'elenco completo allegato alla Nota). Copia della comunicazione inviata va conservata per eventuali verifiche.
Questa la schermata che appare all'apertura del servizio sul sito ministeriale www.servizi.lavoro.gov.it

In caso di utilizzo della mail per casi particolari occorre necessariamente indicare
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (se non si conclude va inviata una nuova comunicazione)
- importo del compenso se stabilito al momento dell’incarico.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata purche prima dell'inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non costituiscono una omissione della comunicazione.
ATTENZIONE La nota INL del 28 3 2022 specifica che "Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi:
- entro 7 giorni,
- entro 15 giorni ed
- entro 30 giorni.
Nel caso in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Indirizzi mail Regione Sicilia – Province Trento e Bolzano
Con Comunicato n. 2 del 14 gennaio 2022 la Regione Sicilia ha chiarito che a partire dal 18 gennaio 2022 le comunicazioni per i datori di lavoro nella Regione vanno inviate alle nuove caselle di posta in corso di attivazione e ha fornito la scheda da utilizzare per le comunicazioni
- sia in formato .doc che
- in formato .pdf.
I modelli non dovranno essere modificati e devono essere compilati e inviati in entrambi i formati.
Con il comunicato n. 3 del 17 gennaio 2022 è fornito l'elenco delle caselle mail da utilizzare per l'invio delle comunicazioni preventive.
Fino al 17 .1 .220sono ritenute valide le comunicazioni inviate agli ispettorati territoriali forniti con nota dell'ispettorato.
Per quanto riguarda invece le provincie autonome di Trento e Bolzano le comunicazioni i vanno inviate a mezzo PEC :
- per la Provincia Autonoma di Trento, all'indirizzo [email protected];
- per la Provincia Autonoma di Bolzano, all'indirizzo [email protected]t.
Sanzioni per omessa comunicazione lavoro occasionale
Come per il lavoro intermittente, è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Si ricorda che i lavoratori occasionali non comunicati rientrano anche nel conteggio dei lavoratori irregolari in caso di ispezioni , a seguito delle quali in caso di superamento della soglia del 10%, l'ispettorato può disporre la sospensione dell'attività produttiva.
FAQ: casi particolari
Nella nota n. 109 2022 l'ispettorato ha chiarito molti dubbi giunti dagli addetti ai lavori, specificando ad esempio che:
- Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale NON sono interessati dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ma se svolgono anche in via marginale, un’attività d’impresa– sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori impiegati nell’attività imprenditoriale.
- Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale
- La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale NON rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo
- I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva
- Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo NON vanno comunicate in quanto oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
- ASD e SSD NON sono soggette all'obbligo in quanto non si tratta di soggetti imprenditori
- Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale se non organizzati in forma di impresa, NON sono tenuti ad effettuare la comunicazione.
Casi particolari di soggetti obbligati
Con la nota 393 del 1 marzo 2022 l'ispettorato ha specificato che sono soggette all'obbligo anche:
- le società a partecipazione pubblica in quanto non costituiscono pubblica amministrazione , in particolare l'INL conferma l'adempimento per società ed enti commerciali con partecipazione totale o “in house” delle pubbliche amministrazioni
- i produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti produttori di assicurazione (mentre sono esclusi coloro che operano in regime di impresa)
Escluse invece:
- le attività di volontariato per le quali si percepisce solo rimborso spese
- prestazioni di guide turistiche, di interpreti, traduttori e docenti di lingua, medici iscritti all’Ordine in quanto prestazioni intellettuali
- lavoro svolto all'estero, per carenza del presupposto territoriale
- le prestazioni di concessione d’uso dell’immagine da parte di atleti in quanto non si realizza la prestazione di lavoro autonomo
Un caso particolare è quello affrontato dalla FAQ N. 4:
In caso di utilizzo di piattaforma digitale per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?
No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal D.L. n. 152/2021.
Utilizzo mail dopo il 1 maggio 2022: maggiori controlli
L'Ispettorato informa nella nota del 22.4.2022, che dal momento di rilascio dell'applicativo molti utenti hanno utilizzato questa modalità, che rappresenta effettivamente un utile strumento di monitoraggio nazionale per l'ente. Quindi , anche per garantire la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o per oggettive difficoltà del committente, l'ispettorato ha deciso di mantenere attive le caselle di posta elettronica sopraindicate .
Viene precisato però che le eventuali verifiche sui soggetti obbligati saranno attivate prioritariamente nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della applicazione.