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Negoziazione assistita per le controversie di lavoro: novità
Nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 è stato pubblicato il D.Lgs n. 149 2022 che attua la legge delega n. 206/2021 in materia di "processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".
Tra le novità si segnala in materia giuslavoristica l'articolo 9 del decreto che introduce il nuovo articolo 2-ter al DL n. 132/2014.
La nuova prevede la possibilità per le parti in contrasto (datore di lavoro/committente e lavoratore/collaboratore) di ricorrere alla negoziazione assistita, ovvero il tentativo di conciliazione senza l'intervento del tribunale ma con l'assistenza obbligatoria di professionisti che possono essere :
- avvocati o
- consulenti del lavoro.
L’accordo consensuale che si raggiunge è equiparato ad una conciliazione in cd. “sede protetta”: si tratta quindi di titolo esecutivo.
La novità giunge dopo un lungo cammino di discussione sul tema; infatti la possibilità era stata già prevista dal decreto legge 132 2014 che ha inntrodotto la "degiurisdizionalizzazione" in molti altri ambiti, ma era stata espunta nel corso della conversione in legge per l'opposizione di associazioni sindacali e datoriali .
Va sottolineato che all'accordo raggiunto con la procedura di negoziazione assistita resta sempre applicabile l'articolo 2113, comma 4, c.c.. che prescrive:
"Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono
essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta'. "
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Appalto servizi logistica: responsabilità sempre solidale
Nella risposta a interpello 1 2022 del 17 ottobre, la Direzione rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito ieri che il committente ha la responsabilità solidale con appaltatore e subappaltatore in materia retributiva e contributiva (ex art 29 comma 2 del dlgs 276 2003) verso i lavoratori anche nei casi di appalto di piu servizi di logistica, tra cui il trasporto di cose.
La questione era stata sottoposta dai sindacati di categoria della CISL e CGIL che si chiedevano se costituisse una limitazione l’articolo 1677 bis c.c." Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose" così come recentemente modificato dall’art icolo 37 bis del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni , il quale specifica che :
“Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.”.
A riguardo, acquisito il parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’Ufficio legislativo del Ministero, la Drezione precisa che il regime di responsabilità solidale negli appalti del dgls 276 2003 è certamente applicabile anche per la tipologia contrattuale, ormai largamente diffusa, come il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica.
Sul’articolo 1677-bis c.c. che stabilisce l’applicazione delle norme relative al contratto di trasporto solo “in quanto compatibili” viene ricordata la circolare n. 17 del l’ 11 luglio 2012, che aveva precisato che tale disciplina si applica :
- sia nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto,
- sia nel c.d. “appalto di servizi di trasporto” caratterizzato da " predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione dei rischi da parte del trasportatore.” (Cass. n. 6160 del 13 marzo 2009).
La nuova disciplina contenuta nell’articolo 1677-bis c.c modificato, infatti, conferma che il contratto di servizi oggetto dell’articolo 1677-bis c.c. rientra comunque tra i contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.
Il vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà , sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose.
Il ministero non ritiene dunque che il regime di solidarieta che ciò possa essere ininficiato dall’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che limitatamente al contratto di trasporto – circoscrive il regime di solidarietà in favore del commit-nte che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso .
Su questo richiama la posizione della giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale 254 -2017 che ha ribadito la necessità di un’interpretazione estensiva dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003: finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata, anche nei casi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione.
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Spettacolo: istruzioni aggiornate per le indennità di maternità e malattia
Nuove precisazioni INPS sulle modifiche alle indennità di maternità e di malattia previste per i lavoratori a termine e autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) spettacolo dopo le modifiche apportate dalla legge 106 2021 e 106 2022, sono giunte con il messaggio 3767 del 17 ottobre 2022.
Si ricorda che dal 1° luglio 2022, l'importo massimo della retribuzione giornaliera per le indennità economiche di malattia e maternità è stato elevato a 120 euro.
Non è cambiato invece il requisito minimo contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia che è pari ad almeno 40 contributi giornalieri dovuti o versati, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza della malattia fino all' inizio dell’evento.
Applicazione delle novità contributive ai periodi lavorativi settore spettacolo
Il messaggio 3767-2022 specifica che:
- le domande di indennità che hanno a oggetto periodi di maternità o paternità ricadenti, interamente o parzialmente, nel periodo di vigenza della novella normativa (dal 1° luglio 2022), sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo pari a 120 euro;
- le domande per periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente i massimale pari a 100 euro;
- le domande di indennità aventi a oggetto periodi di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo pari a 100 euro; mentre le domande aventi a oggetto periodi di congedo parentale con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro;
- le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione.
Conguagli e Uniemens contributi lavoratori FPLS
Con il messaggio n. 3473 del 23 settembre 2022 l'INPS fornisce le indicazioni operative in merito alle modalita di conguaglio contributivo e compilazione Uniemens
Di conseguenza a partire dal periodo di competenza ottobre 2022, i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi dovranno adeguarsi al suddetto nuovo valore del massimale giornaliero .
Ai fini della restituzione delle differenze contributive dovute per i periodi di competenza di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro/committenti utilizzeranno i codici causale già in uso:
- “E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMal> DatiRetributivi/Malattia/MalADebito, e
- “E776”, avente il significato di “Restituzione indennità maternità indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMat> di DatiRetributivi/Maternita/MatADebito.
Le operazioni sopracitate potranno essere effettuate con le denunce relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
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Bonus Renzi indebitamente utilizzato: codice tributo per restituzione
Con Risoluzione n 61 del 18 ottobre vengono istituiti i codici tributo per il recupero dei crediti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e all’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta, cosiddetto bonus Renzi.
In particolare, si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e l’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedono un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati, riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta mediante attribuzione sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.
I sostituti d’imposta recuperano le somme erogate come credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con rispettivamente i codici tributo “1655 e “165E”.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone che “[…] per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato […]”.
Per consentire il versamento tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ai citati atti di recupero, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7503” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale";
- “7504” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale".
Nella risoluzione come d'abitudine vengono riportate le istruzioni di compilazione dei modelli e nel dettaglio:
- in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il "codice atto" riportati nel provvedimento notificato,
- il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA".
In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F), e gli stessi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il "codice atto" riportati nel provvedimento notificato. Il campo "riferimento B" è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA".
Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.
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Rischio biologico: banca dati INAIL aperta ai privati
Con un comunicato sul sito istituzionale INAIL rende noto che è stata resa disponibile anche ai privati la Banca Dati Agenti biologici.
Si tratta di un archvio telematico con un applicativo attraverso il quale i soggetti interessati possono consultare o archiviare i dati relativi ai livelli di contaminazione microbiologica associati alle attività di lavoro, mettendo a disposizione di tutti le informazioni utili all’accertamento e alla conoscenza del rischio biologico professionale.
Si ricorda che è fatto obbligo ai datori di lavoro a norma del T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – d.lgs 81 2008 (QUI il testo aggiornato) – effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente ai sensi dell’art. 282, co. 1 e 2, lett. a), T.U..
Inoltre, l’art. 55 co. 5, lett. a) prevede l’obbligo per il datore di lavoro di:
- informare i lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare nonche
- di fornire loro i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.
Sempre secondo l’art. 55 T.U. il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria aziendale e richiedergli l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Tale osservanza delle norme e delle disposizioni di sicurezza deve essere anche richiesta ai singoli lavoratori che dovranno anche provvedere a seguire le norme in merito all’igiene. A fini meramente preventivi, infine, il datore di lavoro deve programmare le soluzioni possibili in caso di immediato pericolo per i lavoratori all’interno dell’azienda.
Banca dati agenti biologici, come si accede
È possibile fruire dell’applicativo come visualizzatore dell’archivio dati o utilizzatore del software ed è possibile accedervi attraverso i seguenti percorsi:
Home > Attività > Prevenzione e sicurezza > Conoscere il rischio > Agenti biologici > Valutazione del rischio
Home > Attività > Prevenzione e sicurezza > Promozione e cultura della prevenzione > Software
Servizi online > Rischio biologico > Banca dati Agenti biologici
Fino a ieri i due profili di accesso:
- visualizzatori: chiunque sia interessato alla consultazione dell’archivio potrà visionare solo una sintesi dei dati
- utilizzatori: personale tecnico che effettui indagini ambientali e intenda utilizzare la procedura per archiviare i propri dati. Gli utilizzatori sono anche visualizzatori dei monitoraggi eseguiti da altri tecnici
erano riservati a enti e strutture pubbliche.
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Aumento pensioni da ottobre 2022: tabella e istruzioni
Il decreto Aiuti bis – n. 115 2022 – ennesimo intervento di emergenza del Governo a sostegno di famiglie lavoratori e imprese, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 agosto 2022: tra le principali e piu attese misure l'anticipo nell'autunno 2022 della rivalutazione delle pensioni ordinariamente prevista a gennaio, per il quale sono stanziati circa 2 miliardi e 100 milioni.
La misura intende offrire una piccolo aiuto ai pensionati contro l'improvviso aumento dell'inflazione e il rincaro delle bollette energetiche,
Il testo pubblicato presenta una novità rispetto a quanto illustrato nella conferenza stampa del Governo dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri : si era parlato infatti di una rivalutazione in autunno anticipata rispetto alla consueta data di gennaio e per una percentuale pari al 2%. La misura entrata in vigore è invece piu articolata e prevede due diverse modalità di applicazione per cui risulteranno:
- aumenti del 2% per gli assegni fino a 35 mila euro lordi annui per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 come anticipo della rivalutazione istat 2022
- per tutti gli assegni, senza limite di reddito, conguaglio anticipato a novembre 2022 della differenza tra inflazione prevista (1,7%) e quella effettiva 1,9%) sul 2021 (si tratta quindi dello 0,2%)
Per entrambi a gennaio 2023 sarà effettuata la rivalutazione al tasso di inflazione effettiva, ( già oggi calcolata attorno all'8%) al netto di quanto già riconosciuto. Vediamo piu in dettaglio la norma e le prime istruzioni INPS giunte con la circolare 114 del 13 ottobre 2022
Aiuti bis: anticipo rivalutazione delle pensioni
L'art 21 del DL 115 2022 prevede nello specifico:
"Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il poteredi acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:
- il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l’anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022;
- nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.“
La percentuale della rivalutazione delle pensioni di importo fino a 2692 euro mensili a ottobre sarà quindi del 2%, per passare al 2,2% dalla pensione di novembre.
Si specifica inoltre che l’incremento “non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.“
Aumento pensioni ottobre , novembre dicembre
La circolare INPS 114 2022 si occupa in particolare dell'incremento del 2% pensioni di importo fino a 2692 euro mensili e precisa che sono interessate le pensioni di vecchiaia e anticipate e le principali prestazioni assistenziali (v. sotto in dettaglio)
Sono invece escluse dall'incremento:
- prestazioni di accompagnamento a pensione (Isopensione, Ape sociale)
- pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato
- indennizzo per cessata attività commerciale
L'aumento si calcola tenendo conto delle fasce progressive di rivalutazione previsto dalla legge 160-2019.
Di seguito la tabella degli aumenti fornita dall'INPS
Importo limite di applicabilità
€ 2.692,00
minimo INPS
€ 524,35
% aumento
2,00%
DA
A
% aumento
incremento massimo nella fascia
incremento massimo di salvaguardia
limite di salvaguardia
1° fascia
0
€ 2.097,40
2,00%
€ 41,95
2° fascia
€ 2097,41
€ 2.621,75
1,80%
€ 9,44
3° fascia
€ 2621,76
€ 2.692,00
1,50%
€ 1,05
4° fascia
€ 2692,01
€ 2744,44
€ 52,44
€ 2.744,44
Il limite di salvaguardia è dato da € 2.692,00 maggiorato di € 52,44 pari a € 2.744,44
- L’incremento è corrisposto d’ufficio sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, se dovuta.
- Il predetto importo sarà identificato nel cedolino da una specifica voce denominata “Incremento D.L. Aiuti bis”.
- L’importo è imponibile ai fini IRPEF e sarà tassato su ciascuna mensilità.
- Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023.
- L’incremento sulla rata della tredicesima mensilità è corrisposto in proporzione ai ratei di tredicesima spettanti. Nel caso di pensioni che non hanno diritto alla tredicesima non è corrisposto alcun incremento a valere sulla predetta mensilità.
- Gli importo riconosciuti sono ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.
PENSIONI INPGI
In considerazione del fatto che la gestione INPGI lavoratori dipedentei è stata trasferita all’INPS a decorrere dal 1° luglio 2022 e che il Ministero vigilante ha ritenuto necessario che, prima del trasferimento, fosse applicata la perequazione definitiva per l’anno 2021 all’1,9%, deve ritenersi che l’importo su cui applicare l’incremento sia quello già rivalutato all’1,9% in quanto “vigente” al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 115/2022.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Per le prestazioni assistenziali l’aumento perequativo si applica:
- sulle pensioni di inabilità
- sull’assegno mensile di assistenza
- sulla pensione per sordi, e
- sulla pensione per ciechi di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.
La perequazione non trova applicazione sulle indennità di natura assistenziale, nello specifico:
- indennità di accompagnamento,
- indennità per ciechi parziali,
- indennità per ciechi assoluti
- indennità di comunicazione,
- indennità di frequenza e indennità di talassemia.
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Appalti: i casi di esclusione per violazioni fiscali non definitive
Pubblicato il 12 ottobre il Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'economia e delle infrastrutture del 28 settembre 2022 che detta le regole sulla possibile esclusione dalle gare di apppalto per gli operatori economici che abbiano violato le norme tributarie e siano ancora in attesa di giudizio definitivo .
La violazione deve però essere almeno pari a a 35mila euro e al 10% del valore dell'appalto .
Qui il testo del decreto. Vediamo di seguito in sintesi gli aspetti principali
Il decreto attua la previsione dell'’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50) che prevede la possibilità per una stazione appaltante di escludere dalle gare non solo imprese colpevoli di violazioni gravi, definitivamente accertate ma anche per violazioni non definitivamente accertate.
Viene previsto in particolare che si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivita' di controllo degli uffici;
b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivita' di liquidazione degli uffici;
c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarita' emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.
Le soglie di esclusione definite dal decreto sono due:
- l'inottemperanza per importo pari o superiore al 10% del valore dell'appalto con esclusione di sanzioni e interessi . Si specifica che per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravita' e' rapportata al valore del lotto per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia e' rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.
- in ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.
Viene precisato infine che la violazione grave si considera non definitivamente accertata, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo
di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.