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Imposta sostitutiva TFR: compensazione verticale senza visto di conformità
Il 16 febbraio 2024 scaduto il termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef relativa alle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturati nel corso 2023 dai dipendenti. Il rendimento è calcolato sulle quote accantonate in azienda alla data del 31 dicembre 2022.
Come noto l'adempimento prevede due appuntamenti:
- il primo, per il pagamento dell’acconto, da effettuare entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento,
- il secondo, per il saldo, entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Va ricordato che i termini restano invariati anche se il rapporto di lavoro si conclude in corso d'anno.
Si ricorda che dal 2015 l’aliquota fiscale è del 17%. Per calcolare la rata in scadenza il 16 febbraio occorre considerare la differenza tra l’imposta complessiva, tenendo conto del coefficiente di dicembre 2022 e l’anticipo corrisposto a dicembre 023 (con metodo storico o previsionale).
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice tributo “1713”.
Si ricorda che è possibile utilizzare in compensazione anche il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 213, della legge 662/1996.
Eccedenze credito di imposta sostitutiva TFR: regole ordinarie
ATTENZIONE in caso di conguaglio a saldo dell'imposta sostitutiva che risulti in importo a credito per il datore di lavoro , caso molto probabile visto il tasso di inflazione del 2023 , il sostituto d'imposta deve riportare l'eventuale credito nel modello 770/2023, con recupero dell'eccedenza in compensazione con modello F24.
Si ricorda anche che per le compensazioni in F24 se saldo a credito è superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di apposizione del visto di conformità ex articolo 1, comma 574, legge 147/2013.
Recentemente viste le difficolta applicative incontrate dalle software house sulle corrette modalità di esposizione del credito derivante da eccesso di versamento dell’acconto ( codice tributo 1712), l’Agenzia con la risoluzione 68 2023 specificato che sono utilizzabili
- il codice 6781 riguardante “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato” (risoluzione agenzia delle Entrate 9/2005);
- il codice 1627 relativo a “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati – art. 15, comma 1, lett. b) D.Lgs. 175/2014” (risoluzione agenzia delle Entrate 13/2015).
Credito di imposta compensabile senza visto: Nota Fondazione CDL
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in uno dei consueti approfondimenti pubblicati sul sito istituzionale ha trattato il tema del possibile ampio credito prodotto con il saldo dell'Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di fine rapporto, chiarendo, anche alla luce della risoluzione dell'Agenzia emanato proprio in risposta ad una richiesta del Cno , le modalità che consentono di evitare la necessità di apporre il visto di conformità, compensando il credito negli anni successivi
Gli esperti della fondazione affermano che l’eventuale eccedenza di versamento puo essere scomputata dai successivi versamenti delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, indicando nel modello F24, nella colonna degli “importi a debito versati”, il codice tributo da pagare (es. 1001, 1012, 1040) e il codice tributo “1627” tra gli “importi a credito compensati”.
In questo modo non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui l’importo compensato sia superiore a 5.000 euro.
Scarica qui il testo del documento .
In particolare viene spiegato che il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445 regola le cosiddette compensazioni verticali o interne, in combinato disposto con l’articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014 .
Segnatamente: l’articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che, «in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive siano scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.[…] Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445»;
L’articolo 1 del D.P.R. n. 445/1997 prevede: «2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 (ora leggasi art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 175/2014 NdR) non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso […]».
Inoltre, continua la Fondazione: Circa l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni che ci occupano, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha chiarito che è necessaria solo «nel caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo, posto che, come precisato con la circolare n. 28/E del 2014, il limite dei 15.000 euro (ora leggasi 5.000 euro, N.d.R.), al cui superamento scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti». (v. anche risoluzione n. 73/e del 4 agosto 2015).
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Indennità malattia trasporto locale 2024 : invio entro il 31 marzo
Per il rimborso delle indennità di malattia dei lavoratori del trasporto pubblico di competenza 2023 le aziende devono inviare le domande con la documentazione entro il 31 marzo 2023.
Lo ricorda il Ministero del lavoro con un comunicato sul sito istituzionale in cui fornisce anche i modelli utili alla richiesta
l'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 211, prevede infatti per questi lavoratori il trattamento previdenziale di malattia previsto per i lavoratori del settore industria.
La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende viene poi stabilita da apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali da adottare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
Per l’acquisizione dei dati necessari alla emanazione del provvedimento viene richiesta la collaborazione delle aziende che devono inviare i dati necessari ovvero
- numero dei dipendenti addetti specificamente al trasporto pubblico locale nel 2022 ed interessati all’applicazione degli accordi nazionali – esclusi dirigenti, cfl, contratti di inserimento, apprendisti, – inclusi i contratti a tempo determinato, e
- gli oneri sociali sostenuti.
A tal fine, le aziende aventi titolo al rimborso dovranno far pervenire al Ministero, debitamente compilate e corredate :
- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
- la Tabella Oneri 2023.
La predetta documentazione, debitamente compilata, sottoscritta e corredata dal documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC entro il termine del 31 marzo 2024, a pena di decadenza (ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto Interministeriale 6 agosto 2007), al seguente indirizzo: [email protected]
tI fac simili sono pubblicati anche sul sito istituzionale del ministero WWW.LAVORO.GOV.IT.
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ETS: ampliati i termini per l’ incentivo assunzione disabili
Il Decreto-legge 4 maggio 2023 , n. 48 – Decreto lavoro aveva previsto tra le varie novità per gli ETS , alcuni incentivi correlati alle assunzioni di lavoratori con disabilità.
Nella conversione in legge del decreto Milleproroghe pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (Legge 17 2024) è presente un emendamento che prevede
un ampliamento del periodo di applicabilità di tali incentivo , con anticipo del termine iniziale e proroga al 30 settembre 2024 del termine ultimo .
La definizione della misura dell’incentivo, delle modalità di ammissione ed erogazione del contributo, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, nonché delle procedure di controllo, era demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto il cui termine di emanazione, che l'emendamento prevedeva di prorogare, è rimasto invece fissato al 1° marzo 2024.
Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta nei paragrafi seguenti.
Assunzione disabili del no profit : le misure del DL Lavoro 48/2023
In particolare, l’art. 10 del Decreto lavoro prevedeva per gli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati o con disabilità), se autorizzati all’attività di intermediazione, per ogni persona con disabilità assunta, un contributo pari al sessanta per cento dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione L'agevolazione è cumulabile con quelle stabilite dall’articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (incentivi per promuovere l'occupazione giovanile e l’occupazione femminile) e dall’articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (incentivi per collocamento lavorativo dei disabili).
Inoltre all’art. 28, si prevedeva l'istituzione di un apposito fondo di 7 milioni di euro , finalizzato al riconoscimento di un contributo
- per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni,
- assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68,
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023,
- per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.
Questa misura era rivolta ad
- enti del Terzo settore (articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117),
- organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione (articolo 54 decreto legislativo n. 117 /2017),
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale , iscritte nella relativa anagrafe
Il DL lavoro prevedeva per la definizione di criteri e importi del contributo, presentazione delle domande e procedure di controllo l'emanazione di un DPCM entro il 1° marzo 2024 ancora non pubblicato.
Incentivi assunzione ETS l’emendamento approvato al DL Milleproroghe
Come detto la conversione in legge del DL Milleproroghe prevede modifiche all'Articolo 18 (Incentivi per l’assunzione di persone con disabilità)
I commi 4-ter e 4-quater – inseriti nel corso dell’esame alla Camera – 18 modificano la disciplina per cui :
- si sostituisce il termine iniziale del periodo entro il quale, al fine del beneficio in oggetto, le assunzioni possono essere o essere state effettuate, ponendo tale decorrenza al 1° agosto 2020, anziché al 1° agosto 2022;
- il successivo comma 4-quater differisce dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine finale entro cui devono essere effettuate, le assunzioni;
Resta fermo che tale differimento opera nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito , pari a 7 milioni di euro per il 2023 . Il comma 4-quinquies – inserito anch’esso dalla Camera – provvede alla quantificazione e alla compensazione degli effetti finanziari .
Si conferma che le assunzioni, al fine dell’applicazione dell’incentivo, devono essere o essere state effettuate – nell’ambito del periodo temporale summenzionato – per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro e riguardare soggetti con disabilità rientranti nell’ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio, di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68.
Il dossier studi parlamentari sulla novità segnala che benché il comma 1 del citato articolo 28 del D.L. n. 48 del 2023 faccia riferimento ad assunzioni effettuate ai sensi della suddetta L. n. 68, le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge osservano che l’incentivo – fermo restando il rispetto delle altre condizioni – concerne le assunzioni di tali soggetti anche se effettuate in eccedenza rispetto alle quote minime obbligatorie stabilite dalla L. n. 68 (purché effettuate secondo le modalità previste da quest’ultima).
Si attende ora ovviamente il decreto attuativo annunciato e non ancora emanato dal Dipartimento della PCM per la disabilità.
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Flussi d’ingresso: proroga click day e nuova circolare
I click day di febbraio 2024 in riferimento al Decreto flussi triennale 2023-2025( Qui il testo ), originariamente fissate nei seguenti termini
- dalle ore 9,00 del 5 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 6, comma 3 lettera a);
- dalle ore 9,00 del 7 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) e commi 4, 5 e 6;
- dalle ore 9,00 del 12 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 7.
(vedi sotto i dettagli delle categorie)
sono stati prorogati al mese di marzo 2024 con nota del Ministero dell'interno alle Prefetture del 29 gennaio 2024, in quanto sono state modificate le ripartizioni delle quote .Il relativo DPCM è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 febbraio 2023.
In data 29 febbraio è stata pubblicata una circolare di istruzioni e precisazioni. n. 1685 2024 Si specifica tra l'altro che le domande sono precompilabili nei giorni precedenti e che verifiche sui lavoratori presenti e asseverazioni ottenute nel 2023 sono ancora valide.
Nuove date a marzo 2024 per i click days decreto flussi
La direzione immigrazione nella nota 231 2024 precisa in particolare che
"tenuto conto sia dei dati pervenuti in data 11 gennaio 2024 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione e relativi alle istanze presentate agli Sportelli Unici dell’Immigrazione alla data del 31.12.2023, sia delle nuove indicazioni di fabbisogno di manodopera non comunitaria, segnalato da parte di alcuni Ispettorati Territoriali del Lavoro, sono state attribuite agli Uffici, sul sistema SILEN:
- ulteriori quote destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo eturistico-alberghiero, ai sensi dell’ articolo 7, comma 1 lett. a) e commi 4 e 5, del DPCM che esauriscono la quota destinata a tali ingressi e e
- ulteriori quote di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, come specificato nei due prospetti riepilogativi allegati."
Le nuove date comunicate dal Ministero sono le seguenti:
- dalle ore 9:00 del 18 marzo 2024 potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
- – dalle ore 9:00 del 21 marzo potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria);
- – dalle ore 9:00 del 25 marzo potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.
A disposizione 151mila ingressi, di cui :
- 61.250 per lavoro subordinato non stagionale,
- 700 per lavoro autonomo
- 89.050 per lavoro subordinato stagionale.
Decreto flussi, modalità per le domande
Le indicazioni operative relative al dpcm del 3 ottobre 2023 sono state fornite con la circolare interministeriale n 5969 del 27.10.2023. e che
- la piattaforma per la precompilazione delle domande è disponibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it.ATTENZIONE è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE.
Nella circolare sono chiarire le modalità per la compilazione delle domande e i relativi allegati
Qualora l’istanza non rientrasse nelle quote previste, in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.
Attenzione al fatto che prima dell'invio della domanda è necessario aver richiesto per talune categorie di lavoratori:
- la certificazione di non disponibilità di lavoratori nazionali da parte del CPI e
- l'asseverazione della congruita dell'offerta di lavoro da parte di professionisti o organizzazioni datoriali
Sul tema le linee guida sono state pubblicate dall'INL con la circolare n. 3 del 5.7.2022. Viene fornito anche un modello di asseverazione da utilizzare. QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE 2022 – Riguardo alla preventiva verifica presso il Centro per l'impiego competente, sulla disponibilità di lavoratori nazionali ANPAL ha pubblicato il modello aggiornato da utilizzare
(vedi per i dettagli Assunzione stranieri procedura e modello di richiesta)
Click day decreto flussi 5 febbraio 2024 : categorie interessate (articolo 6, comma 3, lettera a)
Nel click day del 5 febbraio vanno inviate le domande per lavoro subordinato non stagionale, cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea),Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru', Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal,Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina nei settori
- dell'autotrasporto merci per conto terzi,
- dell'edilizia,
- turistico-alberghiero,
- della meccanica,
- delle telecomunicazioni,
- dell'alimentare,
- della cantieristica navale,
- del trasporto passeggeri con autobus,
- della pesca,
- degli acconciatori,
- degli elettricisti e
- degli idraulici.
Click day decreto flussi 7 febbraio: categorie interessate (articolo 6, comma 3, lettera b) e commi 4, 5 e 6);
Il 7 febbraio 2024 possono essere presentate le domande per
- lavoro subordinato non stagionale, sempre nei settori sopracitati di:
- cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria
- lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela
- apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito,
- conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria
- conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
Click day decreto flussi: categorie interessate (articolo 7).
Il 12 dicembre potranno essere presentate le domande per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale nei settori dell'agricoltura e turistico alberghiero :
- cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria,
- lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari
- apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Sono disponibili 82.550 posti , di cui 40mila riservati alle associazioni datoriali dell'agricoltura e 30mila per quelle del turismo, ma sono state già caricate oltre 260mila domande
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Granchio blu: domande per le spese 2023 entro il 22 marzo
Dal 16 febbraio 2024 si è aperta la piattaforma per le domande di utilizzo, da parte di imprese di pesca e dell'acquacoltura e Consorzi, dei fondi resi disponibili dal MASAF per il contrasto all'invasione del Granchio blu.
Si tratta di ben 10 milioni di euro individuati dal decreto n. 628456 del 13 novembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 284 del 5 dicembre 2023, rivolti al rimborso di spese sostenute nel 2023 per la semina, il ripopolamento e l’acquisto di strutture fisse e mobili istallate per la protezione degli allevamenti. Con circolare urgente 33217 e relative istruzioni operative sono state fornite procedura e modello da utilizzare.
(Specifichiamo, a correzione del precedente articolo che il decreto relativo ai fondi per l'esonero contributivo alle imprese della pesca deve ancora essere emanato , come comunicato dietro specifica richiesta, dalla direzione PEMAC del ministero )
Procedura per la presentazione delle domande
Per l’inserimento delle domande di contributo le istruzioni prevedono i seguenti passaggi :
- – Compilazione del form in tutti i campi obbligatori;
- – Inserimento dei file di seguito indicati:
- – allegato 1 del decreto comprensivo del documento di identità;
- – copia delle fatture e quietanze di pagamento intestate al beneficiario;
- – Relazione del tecnico;
- – Invio della domanda
L’invio delle domande avviene mediante l’accesso al seguente link : https://www.sian.it/sipaPubbl/aiutiEGB_index.xhtml?prov_port=S
QUI il documento di istruzioni dettagliate e il modello
Se si riscontrano problemi durante l’inserimento delle richieste si può inviare una mail a [email protected] indicando un recapito telefonico sul quale sarà possibile essere contattati.
Esonero contributivo pesca contro il Granchio blu: attesa per il decreto
Si ricorda il Decreto Asset 104 2023 convertito in legge a ottobre 20223 aveva stanziato anche finanziamenti 2,9 milioni di euro per contributi a fondo perduto per le imprese impegnate nella raccolta e smaltimento della specie di crostaceo e 500 mila euro per l' esonero contributivo parziale, nel limite del 50 per cento, per
- consorzi e imprese di acquacoltura che svolgono come attivita' principale quella identificata dal codice ATECO 03.21,
- dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti relativamente alle quote a carico del datore di lavoro e per le quote a carico del dipendente,
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,
- relativamente al periodo di competenza dicembre 2023.
Come detto il decreto relativo all'esonero contributivo non è ancora stato emanato
La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura predisporrà la graduatoria delle domande ammesse al beneficio, e notifica a ciascun beneficiario e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'ammontare dell'esonero riconosciuto.
Qualora la contribuzione risultasse gia' versata alla data DI accoglimento delle domande l'esonero riconosciuto sara' compensato dalle imprese interessate tramite conguaglio in Uniemens secondo modalita' che saranno indicate dall'Inps.
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Mail dipendenti: proroga delle nuove regole
Nuovo intervento del Garante per la protezione dei dati personali in tema di tutela della posta elettronica dei dipendenti mette in stand by le raccomandazioni estremamente restrittive del documento di indirizzo del 21 dicembre 2023, pubblicato il 6 febbraio 2024, denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati che prescriveva severi limiti nella conservazione dei dati ( max 7 giorni di conservazione dei metadati che consentono di archiviare con ordine i documenti elettronici)
Scarica qui il testo del provvedimento del 6 febbraio .
Le raccomandazioni del Garante, che come noto sono vincolanti , hanno prodotto molta preoccupazione tra gli addetti ai lavori per l'applicabilità , ancora tutta da definire.
Sul tema era intervenuta pochi giorni dopo il ministro del lavoro Calderone assicurando che il Governo e l'ispettorato del lavoro erano al lavoro per mettere a punto le indicazioni operative .
Il nuovo provvedimento annuncia una proroga di almeno 30 giorni dell'entrata in vigore delle nuove regole e una consultazione pubblica per ridefinire in dettaglio i tempi e le modalità di applicazione.
Vediamo con ordine nei paragrafi seguenti.
Privacy: nuovi limiti di conservazione dei dati della posta elettronica dei dipendenti
Le linee guida del 6 febbraio 2024 sono indirizzate ai datori di lavoro pubblici e privati per prevenire trattamenti di dati in contrasto con le norme sulla protezione della privacy ai fini di tutelare la libertà e la dignità dei lavoratori.
Il provvedimento analizza in particolare l'utilizzo di programmi forniti in modalità cloud che spesso trattano in modo generalizzato e sistematico i dati senza possibilità di disabilitare o modificare le modalità di archiviazione, con possibile violazione delle norme vigenti e indica nuovi limiti temporali per la conservazione dei dati ( vedi i dettagli sotto)
Il documento è nato a seguito di accertamenti effettuati dall’Autorità dai quali è emerso che alcuni programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori anche in modalità cloud, sono configurati in modo da raccogliere e conservare – per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato – i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti ( si tratta ad esempio di giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’e-mail).
In alcuni casi è emerso anche che i sistemi non consentono ai datori di lavoro di disabilitare la raccolta sistematica dei dati e ridurre il periodo di conservazione.
Nel provvedimento il Garante chiede quindi ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione
ATTENZIONE Il periodo considerato congruo sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica del lavoratore è fissato a
- un massimo di 7 giorni,
- estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore.
Mail dipendenti: la tutela prevista per evitare violazioni della privacy
Per i casi in cui i datori di lavoro debbano per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio informativo del titolare ( ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) t rattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, si richiede di espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (Legge 300 1970) ovvero
- pervenire ad un accordo con le rappresentanze sindacali o
- ottenere l'autorizzazione dell’ispettorato del lavoro.
Infatti una estensione del periodo di conservazione oltre l'arco temporale sopracitato può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore, che è vietato appunto dallo Statuto dei lavoratori .
Privacy posta elettronica dipendenti: la posizione del Ministero
Il ministro del lavoro Marina Calderone a margine del Welfare & Hr summit, convegno sulla situazione del mercato del lavoro promosso dal Sole 24 Ore, è stata interpellata anche questo nuovo provvedimento che rischia di mettere difficoltà praticamente tutte le aziende con dipendenti.
Calderone ha rassicurato affermando che il ministero è al lavoro in stretta collaborazione con l'ispettorato nazionale del lavoro , che è responsabile dei controlli sul territorio, per "individuare una corsia semplificata " per dare alle aziende "la possibilità di adempiere agli obblighi senza troppe complicazioni».
Si attendono quindi provvedimenti ministeriali che chiariscano come le aziende debbano adeguarsi.
Mail dipendenti: la proroga e la consultazione pubblica
Nel nuovo documento il Garante, in considerazione delle osservazioni critiche giunte sul temaannuncia , come detto, l'avvio di una consultazione pubblica della durata di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso, quindi dal 27 febbraio al 28 marzo 2024 per acquisire proposte in merito alla congruità del termine proposto del documento del 21 dicembre e, più in generale alle forme e modalità di utilizzo per un prolungamento dei tempi .
L’efficacia del documento di indirizzo (che ordinariamente è immediata viene quindi differita al termine della predetta consultazione pubblica all’esito della quale il
Garante si riserva di adottare ulteriori determinazioni .
In caso di mancata adozione di nuovi provvedimenti l'entrata in vigore delle nuove regole viene fissata dopo ulteriori 60 giorni dal termine della consultazione
Mail dipendenti : come inviare osservazioni sul provvedimento del Garante
I soggetti interessati a far pervenire le osservazioni, i commenti, le informazioni, le proposte e tutti gli elementi ritenuti utili, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico di avvio della medesima consultazione sulla Gazzetta Ufficiale, all’indirizzo del Garante di Piazza Venezia n. 11, 00187 – Roma, ovvero all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure [email protected].
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CU 2024: l’indicazione dei fringe benefit
Si avvicina a grandi passi la scadenza per l'invio del modello ordinario e la consegna ai lavoratori della modello sintetico della certificazione Unica 2024 redditi 2023 , fissata ordinariamente al 16 di marzo e che cadendo di sabato quest'anno slitta al 18 marzo. QUI MODELLO E ISTRUZIONI
Va ricordato che l’invio delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire anche entro la scadenza del 770 ( dichiarazione dei sostituti d’imposta), 31 ottobre 2024. Va anche ricordato che in caso di errori, prima della scadenza è possibile
annullare una Cu già presentata, e predisporre una nuova certificazione, compilando solo la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente e barrando la casella «Annullamento»
Possibile anche sostituire una certificazione già presentata, compilare interamente una nuova Cu 2024 comprensiva delle modifiche, barrando nel frontespizio la casella «Sostituzione».
Nel nuovo modello pubblicato dall'Agenzia ci sono molte novità intervenute con la legge di bilancio 2023 in tema di agevolazioni fiscali per il lavoro dipendente
Ci concentriamo in questo articolo in particolare sulla indicazione dei fringe benefits anche come premi produttività e trattamento integrativo nel settore turismo.
Fringe benefits nella CU 2024
Gli importi delle erogazioni in natura hanno due diverse soglie di esenzione fiscale :
- 258,23 euro per i dipendenti senza figli a carico o
- 3.000 euro per lavoratori con figli a carico)
e vanno indicati nella sezione ALTRI DATI ai punti 474 e 475:

ATTENZIONE Nell’ipotesi in cui il valore dei beni (o dei voucher) superi il valore- limite, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.Le somme relative al bonus carburante previsto dal decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 nel limite di euro 200 vanno indicate nel punto 476.
Nelle istruzioni si precisa che sia per i fringe benefit che per il bonus carburante nel caso in cui venga effettuata l'erogazione, in sostituzione del premio di risultato l’intero importo di detta erogazione deve essere riportato.
Va ricordato inoltre che il sostituto d’imposta, qualora effettui erogazioni in natura o di buoni carburante, erogati anche in sostituzione del premio di risultato, deve verificare l’eventuale superamento dei limiti previsti dalla norma, tenendo conto dell’esistenza di ulteriori erogazioni effettuate nell’ambito di altri rapporti di lavoro.
Va posta attenzione in particolare per i lavoratori che rientrano nella soglia di 3000 euro alla compilazione nella sezione dati familiari a carico con i dati del figlio a carico che dà diritto all'aumento del limite, anche nel caso non siano presenti le detrazioni per lo stesso familiare.

A questo proposito si segnala invece che nella sezione detrazioni e crediti non è piu presente il punto per le agevolazioni per famiglie numerose, cessata dal 1 febbraio 2022.
CU 2024 Premi di risultato
L''agevolazione fiscale sui premi di risultato è applicabile ai dipendenti del settore privato, con reddito nell’anno precedente, di importo non superiore, a 80mila euro.
Si compilano :
- i Punti 573 e 593 con il valore del premio di risultato corrisposto sotto forma di benefit.
- i Punti 581 e 601 con l'importo del fringe benefit erogato ai lavoratori con figli fiscalmente a carico che non concorre alla formazione del reddito se di importo uguale o inferiore a 3mila euro.
Trattamento integrativo speciale turismo e terme
Nella sezione "altri dati" è presente anche il nuovo punto 479 riguardante il trattamento integrativo speciale per lavoratori nel turismo, pari al 15% della retribuzione relativa a lavoro notturno o straordinario festivo effettuato tra giugno e settembre 2023, come previsto dall’articolo 39-bis, del Dl 48/2023.
Si ricorda che va riconosciuto a dipendenti nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale – con reddito nel periodo d’imposta 2022 non superiore a 40mila euro.