• Lavoro Dipendente

    Negoziazione assistita per le controversie di lavoro: novità

    Nella  Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 è stato pubblicato il D.Lgs n. 149  2022  che attua la legge delega  n. 206/2021 in materia di  "processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata". 

    Tra le novità  si segnala in materia  giuslavoristica  l'articolo 9 del decreto  che introduce il  nuovo articolo 2-ter al DL n. 132/2014.

    La nuova prevede la possibilità per le parti  in contrasto (datore di lavoro/committente e lavoratore/collaboratore) di ricorrere alla negoziazione assistita,  ovvero il tentativo di conciliazione senza  l'intervento del tribunale ma con l'assistenza obbligatoria  di professionisti   che possono essere :

    • avvocati o 
    • consulenti del lavoro. 

    L’accordo  consensuale che si raggiunge  è equiparato ad una conciliazione in cd. “sede protetta”: si tratta quindi di titolo esecutivo.

    La novità giunge dopo un lungo cammino di discussione sul tema;   infatti la possibilità era stata  già prevista dal decreto legge 132 2014   che ha inntrodotto la  "degiurisdizionalizzazione" in molti  altri ambiti, ma era stata espunta nel corso della conversione in legge per l'opposizione di  associazioni sindacali e datoriali .

    Va sottolineato che all'accordo raggiunto  con  la procedura di negoziazione assistita  resta sempre applicabile l'articolo 2113, comma 4, c.c.. che prescrive:

    "Le rinunzie e le transazioni, che hanno  per  oggetto  diritti  del prestatore di lavoro derivanti  da  disposizioni  inderogabili  della  legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti  di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.    L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data  di  cessazione  del  rapporto  o  dalla  data  della  rinunzia o della transazione, se  queste  sono  intervenute  dopo  la  cessazione medesima.     Le rinunzie e le transazioni di cui  ai  commi  precedenti  possono

    essere impugnate con qualsiasi atto  scritto,  anche  stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta'. "

  • Appalti

    Appalto servizi logistica: responsabilità sempre solidale

    Nella risposta a interpello 1 2022  del 17 ottobre, la Direzione rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali  ha chiarito ieri  che il committente ha la responsabilità solidale con appaltatore e subappaltatore in materia retributiva e contributiva (ex art 29 comma 2  del dlgs 276 2003) verso  i  lavoratori anche nei casi di appalto di piu servizi  di logistica, tra cui il trasporto di cose. 

    La questione era stata sottoposta dai sindacati  di categoria della CISL e CGIL che si chiedevano se costituisse una limitazione  l’articolo 1677 bis c.c." Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose" così  come recentemente modificato dall’art icolo 37 bis del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con 

    modificazioni , il quale specifica che :

    “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.”.

    A  riguardo, acquisito il parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’Ufficio legislativo  del Ministero, la Drezione  precisa che  il regime di responsabilità solidale negli appalti   del dgls 276 2003 è certamente applicabile anche per la tipologia contrattuale, ormai largamente diffusa,  come il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica.

    Sul’articolo 1677-bis c.c. che stabilisce l’applicazione delle norme relative al contratto di trasporto solo “in quanto compatibili” viene ricordata la circolare n. 17 del l’ 11 luglio 2012,  che aveva precisato che tale disciplina si applica :

    • sia nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto,
    •  sia nel c.d. “appalto di servizi di trasporto”  caratterizzato da " predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione dei rischi da parte del trasportatore.” (Cass. n. 6160 del 13 marzo 2009).

    La nuova disciplina contenuta nell’articolo 1677-bis c.c modificato, infatti, conferma che il contratto di servizi oggetto dell’articolo 1677-bis c.c. rientra comunque tra i  contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.

    Il vaglio di compatibilità non consente di escludere il regime di solidarietà ,  sia perché l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose. 

    Il ministero non ritiene  dunque  che il regime di solidarieta che ciò possa essere ininficiato dall’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  che  limitatamente al contratto di trasporto – circoscrive il regime di solidarietà in favore del commit-nte che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare alla conclusione del contratto stesso .

    Su questo  richiama  la posizione della giurisprudenza  e la sentenza della Corte costituzionale 254 -2017  che ha ribadito  la necessità di un’interpretazione estensiva dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003:  finalizzata a garantire ai lavoratori una tutela adeguata, anche nei casi di  decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto  di lavoro e utilizzazione della prestazione.

  • Contributi Previdenziali

    Spettacolo: istruzioni aggiornate per le indennità di maternità e malattia

    Nuove precisazioni INPS sulle modifiche alle indennità di maternità e di malattia previste per i lavoratori a termine e autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) spettacolo  dopo le modifiche apportate dalla legge 106 2021 e 106 2022, sono giunte con il messaggio 3767 del 17 ottobre 2022.

    Si ricorda che  dal 1° luglio 2022,  l'importo massimo della retribuzione giornaliera  per le indennità economiche di malattia e maternità è  stato elevato a 120 euro. 

    Non è cambiato invece il  requisito minimo contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia che è pari ad almeno 40 contributi giornalieri dovuti o versati, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza  della malattia  fino all' inizio dell’evento.

    Applicazione delle novità contributive  ai periodi lavorativi settore spettacolo 

    Il messaggio 3767-2022 specifica che:

    • le domande di indennità che hanno a oggetto periodi di maternità o paternità ricadenti, interamente o parzialmente, nel periodo di vigenza della novella normativa (dal 1° luglio 2022), sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo pari a 120 euro;
    • le domande per  periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente i massimale pari a 100 euro;
    • le domande di indennità aventi a oggetto periodi di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo pari a 100 euro; mentre le domande aventi a oggetto periodi di congedo parentale con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro;
    • le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione.

    Conguagli e Uniemens contributi lavoratori FPLS

    Con il messaggio n. 3473 del 23 settembre 2022 l'INPS fornisce le indicazioni operative  in merito alle modalita di conguaglio contributivo e compilazione Uniemens

    Di conseguenza  a partire dal periodo di competenza ottobre 2022, i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi dovranno adeguarsi al suddetto nuovo valore del massimale giornaliero .

    Ai fini della restituzione delle differenze contributive dovute per i periodi di competenza di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro/committenti utilizzeranno i codici causale già in uso:

    •  “E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMal> DatiRetributivi/Malattia/MalADebito, e 
    • “E776”, avente il significato di “Restituzione indennità maternità indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMat> di  DatiRetributivi/Maternita/MatADebito.

    Le operazioni sopracitate  potranno essere effettuate con le denunce relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus Renzi indebitamente utilizzato: codice tributo per restituzione

    Con Risoluzione n 61 del 18 ottobre vengono istituiti i codici tributo per il recupero dei crediti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e all’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d’imposta, cosiddetto bonus Renzi.

    In particolare, si ricorda che l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e l’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedono un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati, riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta mediante attribuzione sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga. 

    I sostituti d’imposta recuperano le somme erogate come credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con rispettivamente i codici tributo “1655 e “165E”. 

    Al riguardo, l’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone che “[…] per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato […]”. 

    Per consentire il versamento tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ai citati atti di recupero, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    •  “7503” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale";
    • “7504” denominato "Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale". 

    Nella risoluzione come d'abitudine vengono riportate le istruzioni di compilazione dei modelli e nel dettaglio:

    • in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il "codice atto" riportati nel provvedimento notificato,
    • il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA". 

    In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F), e gli stessi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando obbligatoriamente il "codice ufficio" e il "codice atto" riportati nel provvedimento notificato. Il campo "riferimento B" è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato "AAAA". 

    Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.

  • Rubrica del lavoro

    Rischio biologico: banca dati INAIL aperta ai privati

    Con un comunicato sul sito istituzionale INAIL rende noto che è stata resa disponibile anche ai privati la Banca Dati  Agenti biologici.

    Si tratta di un archvio telematico con un applicativo attraverso il quale i soggetti  interessati possono  consultare o archiviare i dati relativi ai livelli di contaminazione microbiologica associati alle attività di lavoro, mettendo a disposizione di tutti  le informazioni utili all’accertamento e alla conoscenza del rischio biologico professionale.

    Si ricorda che è fatto obbligo ai datori di lavoro a norma del T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  –  d.lgs 81 2008 (QUI il testo aggiornato) effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente ai sensi dell’art. 282, co. 1 e 2, lett. a), T.U..

     Inoltre, l’art. 55 co. 5, lett. a) prevede l’obbligo  per il datore di lavoro di:

    1.  informare i lavoratori circa  il pericolo esistente,  le misure predisposte e   i comportamenti da adottare nonche 
    2. di fornire loro i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.

    Sempre secondo l’art. 55 T.U. il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria aziendale e richiedergli l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Tale osservanza delle norme e delle disposizioni di sicurezza deve essere anche richiesta ai singoli lavoratori che dovranno anche provvedere a seguire le norme in merito all’igiene. A fini meramente preventivi, infine, il datore di lavoro deve programmare le soluzioni possibili in caso di immediato pericolo per i lavoratori all’interno dell’azienda.

    Banca dati agenti biologici, come si accede

    È possibile fruire dell’applicativo come visualizzatore dell’archivio dati o utilizzatore del software ed è possibile accedervi attraverso i seguenti percorsi:

    Home > Attività > Prevenzione e sicurezza > Conoscere il rischio > Agenti biologici > Valutazione del rischio

    Home > Attività > Prevenzione e sicurezza > Promozione e cultura della prevenzione > Software

    Servizi online > Rischio biologico > Banca dati Agenti biologici

    Fino a ieri  i  due profili di accesso:

    1. visualizzatori: chiunque sia interessato alla consultazione dell’archivio potrà visionare solo una sintesi dei dati
    2. utilizzatori: personale tecnico che effettui indagini ambientali e intenda utilizzare la procedura per archiviare i propri dati. Gli utilizzatori sono anche visualizzatori dei monitoraggi eseguiti da altri tecnici

    erano riservati a enti e strutture pubbliche.

  • Pensioni

    Aumento pensioni da ottobre 2022: tabella e istruzioni

    Il decreto Aiuti bis – n. 115 2022 – ennesimo intervento di emergenza del Governo a sostegno di famiglie lavoratori e imprese,  è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 agosto 2022:   tra le principali e piu attese misure l'anticipo nell'autunno 2022 della rivalutazione delle pensioni  ordinariamente prevista a gennaio, per il quale sono stanziati circa 2 miliardi e 100 milioni. 

    La misura intende offrire una piccolo aiuto ai pensionati contro l'improvviso aumento dell'inflazione e il rincaro delle bollette  energetiche, 

    Il testo pubblicato  presenta una novità rispetto a quanto illustrato nella conferenza stampa  del Governo dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri : si era parlato infatti di una rivalutazione in autunno anticipata rispetto alla consueta data di gennaio e per una percentuale pari al 2%.  La misura  entrata in vigore  è invece piu articolata e prevede due  diverse modalità di applicazione per cui risulteranno:

    • aumenti del 2% per gli assegni fino a 35 mila euro lordi annui per  le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022  come anticipo della rivalutazione istat 2022 
    • per tutti gli assegni, senza limite di reddito,  conguaglio  anticipato a novembre 2022  della differenza tra inflazione prevista (1,7%) e quella effettiva 1,9%) sul 2021   (si tratta quindi dello 0,2%)

     Per entrambi a gennaio 2023 sarà effettuata la rivalutazione al tasso di inflazione effettiva,  ( già oggi calcolata attorno all'8%)  al netto di quanto già riconosciuto. Vediamo piu in dettaglio la norma e le prime istruzioni INPS giunte  con la circolare 114 del 13 ottobre 2022 

    Aiuti bis: anticipo  rivalutazione delle pensioni

    L'art 21 del DL 115 2022 prevede  nello specifico:

    "Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il poteredi acquisto delle  prestazioni pensionistiche, in via eccezionale: 

    1. il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24,  della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l’anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022;
    2. nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.“

    La percentuale della rivalutazione delle pensioni  di importo fino a 2692 euro mensili  a ottobre sarà quindi del 2%, per passare al 2,2% dalla pensione di novembre.

    Si specifica inoltre che l’incremento “non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.“

    Aumento  pensioni ottobre , novembre dicembre

    La circolare INPS 114 2022  si occupa in particolare dell'incremento del 2%  pensioni  di importo fino a 2692 euro mensili   e precisa che sono interessate le pensioni di vecchiaia e anticipate e le principali  prestazioni assistenziali (v. sotto in dettaglio)

    Sono  invece escluse dall'incremento:

    1. prestazioni di accompagnamento a pensione (Isopensione, Ape sociale)
    2. pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato
    3. indennizzo per cessata attività commerciale

    L'aumento si calcola tenendo conto delle fasce progressive di rivalutazione  previsto dalla legge 160-2019. 

    Di seguito la tabella degli aumenti  fornita dall'INPS

    Importo limite di applicabilità 

    € 2.692,00

    minimo INPS

    € 524,35

    % aumento

    2,00%

    DA

    A

    % aumento

    incremento massimo nella fascia

    incremento massimo di salvaguardia

    limite di salvaguardia

    1° fascia

    0

    € 2.097,40

    2,00%

    € 41,95

    2° fascia

    € 2097,41

    € 2.621,75

    1,80%

    € 9,44

    3° fascia

    € 2621,76

    € 2.692,00

    1,50%

    € 1,05

    4° fascia

    € 2692,01

    € 2744,44

    € 52,44

    € 2.744,44

    Il limite di salvaguardia è dato da € 2.692,00 maggiorato di € 52,44 pari a € 2.744,44

    • L’incremento è corrisposto d’ufficio sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, se dovuta.
    • Il predetto importo sarà identificato  nel cedolino da una specifica voce denominata “Incremento D.L. Aiuti bis”.
    • L’importo è imponibile ai fini IRPEF e sarà tassato su ciascuna mensilità. 
    • Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023.
    • L’incremento sulla rata della tredicesima mensilità è corrisposto in proporzione ai ratei di tredicesima spettanti. Nel caso di pensioni che non hanno diritto alla tredicesima non è corrisposto alcun incremento a valere sulla predetta mensilità.
    • Gli importo riconosciuti sono ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.

    PENSIONI INPGI 

    In considerazione del fatto che la gestione INPGI lavoratori dipedentei è stata trasferita all’INPS a decorrere dal 1° luglio 2022 e che il Ministero vigilante ha ritenuto necessario che, prima del trasferimento, fosse applicata la perequazione definitiva per l’anno 2021 all’1,9%, deve ritenersi che l’importo su cui applicare l’incremento  sia quello già rivalutato all’1,9% in quanto “vigente” al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 115/2022.

    PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 

    Per le prestazioni assistenziali l’aumento perequativo  si applica:

    •  sulle  pensioni di inabilità 
    • sull’assegno mensile di assistenza
    • sulla pensione per sordi, e 
    • sulla pensione per ciechi di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

    La perequazione non trova applicazione sulle indennità di natura assistenziale, nello specifico: 

    • indennità di accompagnamento,
    •  indennità per ciechi parziali,
    •  indennità per ciechi assoluti
    •  indennità di comunicazione,
    •  indennità di frequenza e indennità di talassemia.
  • Appalti

    Appalti: i casi di esclusione per violazioni fiscali non definitive

    Pubblicato il 12 ottobre il Gazzetta Ufficiale il  decreto del Ministero dell'economia e delle infrastrutture del 28 settembre 2022 che detta le regole sulla possibile  esclusione dalle gare di apppalto per gli operatori economici che abbiano violato le norme tributarie e siano ancora in attesa di giudizio definitivo . 

    La violazione deve però essere almeno pari a a 35mila euro e al 10% del valore dell'appalto .

     Qui il testo del decreto. Vediamo di seguito in sintesi gli aspetti principali 

    Il decreto attua la previsione dell'’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50) che prevede la possibilità per una stazione appaltante di escludere dalle gare non solo  imprese colpevoli di violazioni gravi, definitivamente accertate  ma anche per  violazioni non definitivamente accertate.

    Viene previsto in particolare che  si   considera   violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento  di  imposte  e  tasse derivanti dalla: 

        a) notifica di  atti  impositivi,  conseguenti  ad  attivita'  di controllo degli uffici; 

        b) notifica di  atti  impositivi,  conseguenti  ad  attivita'  di liquidazione degli uffici; 

        c)  notifica  di  cartelle  di  pagamento   concernenti   pretese  tributarie,  oggetto  di  comunicazioni  di  irregolarita'  emesse  a  seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

    Le soglie di esclusione definite dal decreto sono due:

    1. l'inottemperanza  per importo pari o superiore al 10%  del valore dell'appalto con  esclusione  di sanzioni  e  interessi . Si specifica che per gli  appalti  suddivisi  in  lotti,  la  soglia  di gravita' e' rapportata al valore del lotto  per  i  quali l'operatore  economico  concorre.  In  caso  di   subappalto   o   di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la  soglia e'  rapportata  al   valore   della  prestazione assunta dal singolo operatore economico.  
    2. in  ogni  caso,  l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

    Viene precisato infine che  la  violazione  grave  si considera non  definitivamente  accertata,  quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere  all'obbligo

    di pagamento e l'atto impositivo o la   cartella  di  pagamento  siano  stati tempestivamente impugnati.