-
TFR, Cassa in deroga e ammissione nel fallimento: nuova pronuncia
Con ordinanza n. 25838 del 1° settembre 2022, la Corte di Cassazione aveva enunciato il seguente principio di diritto :
“Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra nella previsione del terzo comma dell’art. 2120 c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l'integrazione salariale, nel senso di un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a una aliquota percentuale di essa.”
“Il pagamento della CIGD spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all’ammissione allo stato passivo del credito per le quote di T.f.r. maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro”.
Con Ordinanza n. 25025 del 22 agosto 2023, si conferma che se il lavoratore non si è rioccupato dopo la cessazione del rapporto di lavoro per fallimento della società, le quote di Tfr maturate durante il periodo della Cassa integrazione in deroga (Cigd), non sono a carico della stessa ma del fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
CIGD e TFR in caso di fallimento – Cassazione 25838/2022
Il ricorso era stato proposto dalla Curatela fallimentare di una impresa datrice di lavoro riguardo al caso di un lavoratore alle dipendenze della società fallita, che aveva fruito del periodo di integrazione salariale in deroga (CIGD) da settembre 2012 a dicembre 2014,e aveva cessato il rapporto al suo termine in data 31 dicembre 2014, essendo stato assunto il 1° gennaio 2015 da un’altra società, per effetto del trasferimento del ramo d’azienda.
Il lavoratore aveva richiesto l'ammissione al fallimento in forma privilegiata anche per i periodi di cassa integrazione in deroga e aveva ottenuto già un decreto in questo senso dal Tribunale di Palermo .
La corte di legittimit era chiamata a valutare se la regola di maturazione a favore del lavoratore del T.f.r., in caso di sospensione del rapporto di lavoro per l’intervento della cassa integrazione guadagni, operi anche per la CIGD, e a carico di chi gravi;
La Corte ha ritenuto che il ricorso sia parzialmente fondato e che il lavoratore :
- ha diritto all’ammissione allo stato passivo di un ulteriore credito, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., per le quote di T.f.r. maturate nel periodo dal 1° gennaio 2007, in quanto trasferite al Fondo di Tesoreria e non essendo stato provato dalla curatela fallimentare il loro versamento da parte della datrice fallita ino all’inizio del periodo di CIGD (settembre 2012);
- Non ha diritto invece per quelle maturate da tale data e fino alla fine del periodo di CIGS, coincidente con quella del rapporto di lavoro (31 dicembre 2014): esse devono iessere detratte dal credito già ammesso e escluse dallo stato passivo del Fallimento, in quanto non a carico della società datrice di lavoro fallita, ma del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
-
Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta
Per la scelta dei lavoratori da licenziare in una procedura collettiva la norma di riferimento è la legge n. 223/1991 art. 5, che prevede la definizione di precisi criteri da definire e comunicare ai sindacati Nella recente sentenza della Corte di cassazione (sezione lavoro 22232/2023) viene precisato, confermando un orientamento consolidato, che la limitazione della platea dei lavoratori da porre in mobilità deve considerare le esigenze tecnico-produttive aziendali fornendone la prova e dandone preventiva indicazione ai sindacati
In particolare si precisa che vanno chiaramente indicate le motivazioni che portano ad escludere eventuali trasferimenti tra unità produttive vicine per lavoratori con professionalita equivalenti.
Scelta dei lavoratori da licenziare nei licenziamenti collettivi
La Corte ribadisce il il principio di diritto secondo cui, di per sé, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo”.
La legge non contempla infatti tra i parametri da considerare “la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, " in quanto è preponderante "l'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” .
Benchèé sia ferma la regola generale secondo cui “l’individuazione dei lavoratori da licenziare” deve avvenire avuto riguardo al “complesso aziendale” (cfr. Cass. n. 5373 del 2019) – la platea dei
lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale per esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che
queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione obbligatoria ai sindacati ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata.
La Cassazione conclude che quindi se la ristrutturazione aziendale comprende più unità produttive ma il datore di lavoro individua i lavoratori licenziabili solo su una base geografica, i giudici possono ravvisare una violazione dei criteri di scelta con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria.
Nel caso di specie viene rigettato il ricorso dell'azienda in quanto la Corte territoriale aveva giustamente considerato una violazione sostanziale l’applicazione di criteri di scelta ad una platea di
licenziabili illegittimamente delimitata rispetto all’intero complesso con conseguente applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012
Criterio della professionalità del dipendente per i licenziamenti collettivi
Una ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24882/2019, ha dato ragione ad una lavoratrice che aveva impugnato la sentenza di Appello in cui pur dichiarando la illegittimità del licenziamento, si riconosceva la sola tutela indennitaria prevista dall’art. 18.
La Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento della ricorrente sulla base della disamina dei criteri di scelta specificamente adottati dal datore di lavoro per una procedura licenziamento collettivo .
Nel caso specifico si ammette che la decisione di limitare la scelta dei lavoratori di licenziare ad uno specifico settore o ad una singola unità produttiva è. in linea teorica, legittima , se sostenuta da chiare ragioni tecnico produttive, salva la verifica di fungibilità della professionalità del lavoratore addetto all'ufficio soppresso con altre funzioni rimaste in azienda; inoltre come statuito dai giudici , le mansioni della ricorrente, addetta in un ufficio estero soppresso, erano risultate non assimilabili a quelle di altre figure professionali rimaste in azienda.
Secondo la sentenza , però , nella comparazione del personale è giusto tenere conto anche della esperienza professionale pregressa di ciascuno, in quanto il riferimento solo alle mansioni concretamente svolte non appare sufficiente se il datore di lavoro persegue l'obiettivo di trattenere dipendenti con un livello di professionalità omogeneo .
La ricorrente vantava anche una esperienza commerciale che non è stata valutata e che avrebbe potuto invece essere utile in un altra posizione lavorativa, secondo gli ermellini.
Viene respinto invece il reclamo sul fatto che la lettera di avvio della procedura non citava i criteri di scelta operati dall'azienda , motivo anche questo valido per dichiarare l'illegittimità del licenziamento ma non ammissibile nel caso specifico , per un vizio di forma nella presentazione del ricorso.
Allegati: -
Smart working all’estero e frontalieri: guida completa dall’Agenzia
Con la circolare n. 25, pubblicata il 18 agosto 2023, l’Agenzia delle entrate fa il punto sulla disciplina applicabile il materia di lavoro agile smart working e lavoro dei frontalieri dopo le novità apportate dal nuovo accordo tra Italia e Svizzera e dalla legge n. 83/2023. Vediamo le principali novità nei paragrafi seguenti.
Smart working all'estero: residenza fiscale
Sul lavoro smart detto anche da remoto si conferma, ai fini dell'imponibilità fiscale, l'importanza della presenza fisica del lavoratore nello Stato al momento della prestazione lavorativa . Restano quindi applicabili i criteri previsti dall’articolo 2 del Tuir per l’identificazione della residenza fiscale.
Non è rilevante il fatto che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell’altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata.
Resta comunque configurabile la presenza di stabile organizzazione o di base fissa nel territorio dello Stato.
Regime impatriati
In tema di regime impatriati l'Agenzia ribadisce che l’agevolazione prevista dall’art. 16 del DLgs. 147/2015, è applicabile anche per il lavoro da remoto con residenza in Italia, alle dipendenze di un datore di lavoro estero.
Si precisa che l’iscrizione all’Aire e la prestazione lavorativa per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia.
Lavoratori frontalieri : nuovo Accordo Italia Svizzera
Nella seconda parte della circolare l'Agenzia riepiloga la disciplina fiscale per i lavoratori “frontalieri” o “transfrontalieri”, riportando i principali chiarimenti forniti anche recentemente con numerose risposte a interpello viene illustrato inoltre il nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera.
In particolare ricorda che è stato modificato il concetto di “lavoratore frontaliere” , definito come:
- qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente
- fiscalmente residente in un Comune iche si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente
- svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato,
- per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato e che
- ritorna, di regola ogni giorno, al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
Dal punto di vista fiscale il principio di tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza, ha sostituito quello di tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974.
Si segnala inoltre la disciplina provvisoria in vigore fino al 31 dicembre 2023 agli “attuali frontalieri” in smart working alla data del 31 marzo 2022, per la quale fino al 40% dei giorni di lavoro svolti in Italia in modalità di telelavoro si considerano svolti in Svizzera.
Altre novità della legge n. 83/2023 per i frontalieri
Tra le ulteriori novità introdotte dalla legge n. 83/2023, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo del 2020 si ricordano infine:
- l'innalzamento della franchigia dal 2024, per i redditi da lavoro dipendente di tutti i transfrontalieri dagli attuali 7.500 euro a 10mila euro;
- deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria dello Stato in cui lavorano
- esclusione dalla base imponibile dell’Irpef degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli stati in cui i lavoratori prestano attività.
-
Laurea abilitante periti industriali: ecco le regole
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2023 il decreto del Ministero dell'università e della ricerca " Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» – Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03).
Il provvedimento provvede ad adeguare l'ordinamento didattico della classe L-P03 (Perito industriale laureato ) a quanto previsto dalla legge 8 novembre 2021, n.163 .
La legge ha istituito alcune nuove classi di laurea innovative caratterizzate dal fatto che l' esame finale comprende anche una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio pratico svolto in imprese studi o enti durante i corsi di studio,
In questo modo i candidati vengono abilitati direttamente all'esercizio della professione. La valutazione è affidata sia a docenti universitari che a professionisti abilitati.
Di seguito le previsioni del decreto in particolare sullo svolgimento dei tirocini pratici e dell'esame.
Tirocinio laurea in Professioni tecniche industriali e dell'informazione: durata
Il tirocinio pratico valutativo -TPV – si potrà svolgere presso imprese , studi professionali , enti sia pubblici che privati e deve consentire il conseguimento di almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) . Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno per studente.
Le attivita' possono essere frazionate all'interno del percorso formativo, con un massimo di 40 ore alla settimana .
Le conoscenze e abilità da acquisire per la classe di laurea LP03 sono state definite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446 e vengono ulteriormente specificate nei regolamenti didattici di ateneo.
Laurea abilitante perito industriale: settori e materie del tirocinio
Le attività di TPV sono delineati devono riguardare
- la disciplina della professione
- gli aspetti deontologici,
- attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima
relativi ai settori di specializzazione previsti dal decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68 che sono
- meccanica ed efficienza energetica;
- impiantistica elettrica e automazione;
- chimica (ad esclusione della specializzazione tecnologie alimentari);
- prevenzione e igiene ambientale;
- informatica;
- design.
Inoltre sono previsti argomenti di carattere generale comuni a tutti i settori, oltre alla deontologia, ovvero
- elementi di diritto ed economia;
- salvaguardia dell'ambiente e consumi energetici;
- prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- informatica.
Svolgimento dei tirocini convenzioni, tutor, registro elettronico
Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, le universita' stipulano apposite convenzioni con i soggetti ospitanti prevedendo la figura del tutor aziendale e del tutor accademico che assicurano la coerenza delle attività con gli obiettivi formativi
Nelle convenzioni saranno indicati gli ambiti disciplinari di cui alla tabella della classe L-P03 nei quali si svolgono le attivita' di TPV.
Gli studenti potranno indicare al momento dell'immatricolazione uno o piu settori, la scelta diventa definitiva al terzo anno di corso.
Ai fini dello svolgimento del tirocinio lo studente e' iscritto al registro elettronico istituito dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei periti industrialil
tutor accademico provvede a registrare le presenze e le valutazioni del tutor esterno e compila un libretto che attesta le attività svolte necessarie per l'accesso alla prova
pratica valutativa
Laurea abilitante perito industriale: Prova Pratica Valutativa e prova finale
L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende
- una Prova pratica valutativa PPV e
- una prova finale
La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il tirocinio
La commissione giudicatrice della PPV e' costituita da almeno quattro membri di cui due docenti universitari e due professionisti laureati di comprovata esperienza, designati dall'ordine professionale.
Il giudizio di della prova di idoneità non concorre a determinare il voto di laurea,
Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e dell'informazione – classe L-P03, gli studenti si abilitano
all'esercizio della professione di perito industriale laureato per il settore di specializzazione corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale.
-
Alluvione: istruzioni per la cassa integrazione ai somministrati
La cassa integrazione Unica introdotta dall’articolo 7 del decreto–legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in favore di datori di lavoro e dipendenti del settore privato (compreso quello agricolo) colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023 in numerosi territori della Regione Emilia-Romagna riguarda anche i lavoratori somministrati.
Con il messaggio 2857 del 1 agosto 2023 INPS chiarisce le istruzioni operative per il riconoscimento dell'ammortizzatore in favore dei lavoratori somministrati
A seguito di parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa in primo luogo che:
hanno diritto i lavoratori che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati (v. allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, anche se formalmente dipendenti da Agenzie di somministrazione con sede in località diverse
Di contro, non hanno diritto i lavoratori somministrati dipendenti da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti
Altro requisito per la percezione dell'integrazione al reddito è la residenza o domicilio del lavoratore alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023. . In questo caso l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di quindici.
Istruzioni per il flusso Uniemens Cassa Unica somministrazione
e Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv con alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello previsto dalla menzionata circolare n. 53/2023, ovvero
- Campi aggiuntivi
- Regole di compilazione
- Flag_Somministrazione
- Valori ammessi: SI (nel caso di rapporto di lavoro somministrato) / NO
- Azienda_somministrante
- Valgono le stesse regole previste per il campo Posizione_contributiva con riferimento all’azienda somministrante.
Nell' allegato 1 al messaggio la struttura completa della nuova versione del flusso e le regole di compilazione.
-
Giornalisti: modificato il software DASM per le denunce contributive
Con il messaggio 2874 del 3.8.2023 INPS completa le istruzioni per le denunce contributive dei giornalisti dipendenti, in particolare per i periodi anteriori al 1 luglio 2022.
A seguito del passaggio della gestione previdenziale dei dipendenti da INPGI all'NPS a far data dal 1 luglio 2022, con la circolare 82 2022 l'istituto aveva previsto che la compilazione e all’invio delle denunce contributive anteriori alla competenza di luglio 2022, venissero utilizzate ancora le procedure INPGI.
Ora l’Istituto ha adeguato il software in uso presso l’INPGI, denominato “DASM”, con le modifiche necessarie alla presa in carico e all’elaborazione dei flussi sui sistemi dell’Istituto.
Quindi per la variazione o l’invio di denunce contributive riferite a periodi di paga anteriori a luglio 2022, i datori di lavoro o i loro intermediari devono utilizzare unicamente il software DASMINPS, che può essere scaricato dal sito web dell’Istituto
Si specifica che in fase di avvio dell’applicazione, è previsto il controllo sulla versione installata in locale al fine di assicurare che questa sia conforme a quella pubblicata sul sito web dell’Istituto. L’esito negativo del controllo inibisce l’utilizzo
l’invio dei file generati con il software DASMINPS all’Istituto viene effettuato ancora attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle Entrate,
ATTENZIONE i datori di lavoro e ai loro intermediari che hanno inviato denunce contributive riferite a periodi anteriori a luglio 2022 in formato pdf, devono provvedere a inviare le stesse denunce anche tramite il software DASMINPS.
Applicativo DASM giornalisti
Il software DASMINPS (Versione 6.0.0) è disponibile, a partire dal 4 AGOSTO 2023 sul sito web dell’Istituto (www.inps.it) nella:sezione “Software” (Tipologia: Per le aziende ed i Consulenti); voce “Software DASMINPS per la generazione delle denunce dei giornalisti riferite a periodi di retribuzione ante luglio 202
In caso di problemi
- di natura tecnica , è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica: [email protected].
- di natura amministrativa è possibile utilizzare la casella di posta elettronica: [email protected].
Ulteriori dettagli operativi sono descritti nel manuale utente e nell’allegato tecnico
Qualora il datore di lavoro si avvalga di un intermediario diverso rispetto a quello già comunicato all’INPGI o subentrato successivamente al 1° luglio 2022, va trasmessa all'istituto la nuova delega intervenuta, via mail all’indirizzo: [email protected], indicando
- il nominativo e il codice fiscale del professionista o del responsabile della struttura delegata agli adempimenti contributivi
- la denominazione del soggetto datoriale
- il numero di posizione dello stesso;
deve, inoltre, essere allegata copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto datoriale.
-
CIGO e CISOA per caldo: regole aggiornate e scadenze
Cassa integrazione per emergenze climatiche: le istruzioni sono state pubblicate nella circolare INPS 73/2023 a seguito delle novità introdotte dal DL 98/2023 .
Il documento chiarisce in particolare alcune modalità applicative e scadenze per i settore dell’edilizia e dell'agricoltura. Vediamo di seguito le principali indicazioni.
CIGO per emergenza meteo in edilizia, escavazioni lapidei
INPS sottolinea che il DL 98/2023 :
- riconosce l'accesso alla CIGO per eventi meteo anche ai datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compresi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023 in deroga al limite massimo di durata dei trattamenti ( 52 settimane nel biennio mobile a norma dell'art. 12 del DLgs. 148/2015
- non è richiesto il versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015, ma
ATTENZIONE: i periodi di CIGO ex DL 98/2023 sono conteggiati ai fini del contributo addizionale, per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale rispetto al limite del quinquennio mobile.
ISTRUZIONI UNIEMENS
In tema di conguaglio nei flussi UniEmens si dovrà utilizzare il codice che verrà comunicato dall’INPS tramite la “Comunicazione bidirezionale” nel Cassetto previdenziale del contribuente, al momento del rilascio dell’autorizzazione
Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane i datori di lavoro autorizzati, ai fini del conguaglio delle prestazioni anticipate, valorizzeranno il nuovo codice “L142” all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus”.
Se invece la fruizione avviene entro il limite delle 52 settimane, va utilizzato il vecchio codice di conguaglio “L038”.
In caso di cessazione di attività, il conguaglio avviene con il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese ed entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
In caso di pagamento diretto, invece, i datori di lavoro seguiranno consuete modalità ordinarie.
Cisoa agricoltura per emergenza meteo 2023
Riguardo la cassa integrazione agricola CISOA la circolare precisa che:
- per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, il trattamento è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.
- La deroga non riguarda impiegati e quadri a tempo indeterminato, così come da previsione ordinaria.
- Tali periodi di CISOA non rientrano nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite di 90 giornate annue e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande possono essere presentate con le modalità ordinarie con il modello SR43 con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione" a partire dal 10 agosto 2023.
Per i periodi dal 29 luglio al 9 agosto 2023, il termine scade quindi il 25 agosto.
Invece, le domande per periodi di riduzione dell’attività decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno essere presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento
Infine l'istituto ricorda che le domande di CISOA sono autorizzate e pagate direttamente dall’INPS.