• TFR e Fondi Pensione

    TFR, Cassa in deroga e ammissione nel fallimento: nuova pronuncia

    Con ordinanza n. 25838 del 1° settembre 2022, la Corte di Cassazione  aveva  enunciato il seguente principio di diritto :

    Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra  nella previsione del  terzo comma dell’art. 2120  c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l'integrazione  salariale, nel senso di un periodo di assenza dal  lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente  soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura  come periodo di  retribuzione normale, anche se la conservazione  della retribuzione sia limitata a una aliquota  percentuale di essa.”

    “Il pagamento della CIGD spetta, qualora il  lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del  periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al  Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali; con la conseguenza che, in caso di  fallimento del datore di lavoro, il dipendente non   ha diritto all’ammissione allo stato passivo del  credito per le quote di T.f.r. maturate in tale  periodo, ma di quelle del periodo anteriore  trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di  lavoro”.

    Con Ordinanza n. 25025 del 22 agosto 2023,   si conferma che  se il lavoratore non si è rioccupato dopo la cessazione del rapporto di lavoro per fallimento della società,   le quote di Tfr maturate durante il periodo della Cassa integrazione in deroga (Cigd), non sono a carico della stessa  ma del fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

    CIGD e TFR in caso di fallimento – Cassazione 25838/2022

    Il ricorso era stato proposto dalla Curatela fallimentare di una impresa datrice di lavoro riguardo al caso di un lavoratore alle  dipendenze della società fallita, che aveva fruito del periodo di integrazione salariale in deroga (CIGD) da settembre 2012 a dicembre 2014,e  aveva cessato il rapporto al suo termine in data 31 dicembre 2014, essendo stato assunto il 1° gennaio 2015 da  un’altra società, per effetto del trasferimento del  ramo d’azienda. 

    Il lavoratore aveva richiesto l'ammissione al fallimento in forma privilegiata anche per i periodi di cassa integrazione in deroga e aveva ottenuto già un decreto in questo senso dal Tribunale di Palermo .

    La corte di legittimit era chiamata a valutare se la regola di  maturazione a favore del lavoratore del T.f.r., in  caso di sospensione del rapporto di lavoro per  l’intervento della cassa integrazione guadagni,  operi anche per la CIGD, e a carico di chi gravi;

    La Corte  ha ritenuto   che il ricorso sia parzialmente fondato e che il lavoratore :

    1. ha diritto all’ammissione allo stato passivo di un ulteriore credito, in via  privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., per   le quote di T.f.r. maturate nel periodo dal 1° gennaio 2007, in quanto trasferite al Fondo di  Tesoreria e non essendo stato provato dalla curatela fallimentare il loro versamentda parte  della datrice fallita ino all’inizio del periodo di CIGD  (settembre 2012); 
    2. Non ha diritto invece per quelle maturate  da tale data e fino alla fine del periodo di CIGS, coincidente con quella del rapporto di lavoro (31 dicembre 2014): esse devono iessere detratte dal  credito già ammesso e escluse dallo stato passivo del Fallimento, in quanto non a carico della società datrice di lavoro fallita, ma del  Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  • Rubrica del lavoro

    Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

    Per la scelta dei lavoratori da licenziare in una procedura collettiva la norma di riferimento è la legge n. 223/1991 art. 5,  che prevede la definizione di precisi criteri  da definire e comunicare ai sindacati Nella recente sentenza della Corte di cassazione (sezione lavoro 22232/2023)  viene precisato, confermando un orientamento consolidato,  che la  limitazione  della platea dei lavoratori da porre in mobilità deve considerare  le esigenze tecnico-produttive aziendali fornendone la prova e dandone preventiva  indicazione ai sindacati

    In particolare si precisa che vanno  chiaramente indicate le motivazioni che portano ad escludere eventuali  trasferimenti tra unità produttive vicine  per  lavoratori  con professionalita equivalenti.

    Scelta dei lavoratori da licenziare nei licenziamenti collettivi 

     La Corte ribadisce il il principio di diritto secondo cui, di per sé, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume  rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di  equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e  dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il  suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e  interferenza sull'assetto organizzativo”.

    La legge non contempla infatti  tra i parametri  da considerare  “la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione  territoriale delle sedi, " in quanto è preponderante  "l'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che  il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” .

    Benchèé sia ferma la regola generale secondo cui  “l’individuazione dei lavoratori da licenziare” deve avvenire avuto riguardo  al “complesso aziendale” (cfr. Cass. n. 5373 del 2019) – la platea dei

    lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli  addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale  per esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che

    queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione  obbligatoria ai sindacati  ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata.

     La Cassazione conclude che  quindi se la ristrutturazione aziendale comprende  più unità produttive ma il datore di lavoro individua i lavoratori  licenziabili solo su una base geografica,   i giudici possono ravvisare  una violazione dei criteri di scelta con conseguente applicabilità  della tutela reintegratoria. 

    Nel caso di specie viene rigettato il ricorso dell'azienda in quanto la Corte territoriale aveva giustamente considerato una violazione sostanziale l’applicazione di criteri di scelta ad una platea di

    licenziabili illegittimamente delimitata rispetto all’intero complesso  con conseguente applicazione della tutela prevista dall’art. 18,  comma 4, l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012

    Criterio della professionalità del dipendente per i licenziamenti collettivi

    Una ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24882/2019,  ha dato ragione ad  una lavoratrice  che aveva impugnato la sentenza di Appello  in cui  pur dichiarando la illegittimità del licenziamento,  si  riconosceva la  sola tutela indennitaria prevista dall’art. 18.

     La Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento  della ricorrente  sulla base della disamina dei criteri di scelta specificamente  adottati dal datore di lavoro per una procedura licenziamento collettivo . 

    Nel caso specifico  si ammette che  la decisione di limitare la  scelta dei lavoratori di licenziare ad uno specifico settore o ad una  singola unità produttiva è. in linea teorica,  legittima , se sostenuta da  chiare  ragioni tecnico produttive, salva la verifica di fungibilità della  professionalità del lavoratore addetto all'ufficio soppresso con altre funzioni rimaste in azienda; inoltre   come statuito dai  giudici , le  mansioni della ricorrente, addetta in un ufficio estero  soppresso, erano  risultate non assimilabili a  quelle di  altre figure  professionali rimaste in azienda. 

     Secondo la sentenza , però , nella comparazione del personale  è giusto tenere conto anche della  esperienza professionale pregressa di ciascuno,  in quanto il riferimento solo alle  mansioni concretamente svolte non appare sufficiente se il datore di lavoro persegue l'obiettivo di trattenere dipendenti con un livello di professionalità omogeneo 

    La ricorrente vantava anche una esperienza commerciale che non è stata valutata e che avrebbe potuto invece essere utile in un altra posizione lavorativa, secondo gli ermellini.

    Viene respinto invece  il reclamo sul fatto che la lettera di avvio della procedura non citava i criteri di scelta operati dall'azienda , motivo anche   questo valido per dichiarare l'illegittimità del licenziamento  ma non ammissibile nel caso specifico , per  un vizio di forma nella presentazione del ricorso.

     

    Allegati:
  • Lavoro estero

    Smart working all’estero e frontalieri: guida completa dall’Agenzia

    Con la circolare n. 25,  pubblicata il 18 agosto 2023, l’Agenzia delle entrate fa il punto sulla disciplina applicabile il materia di lavoro agile smart working e lavoro dei frontalieri  dopo le novità apportate dal nuovo accordo  tra Italia e Svizzera e  dalla legge n. 83/2023. Vediamo le principali novità  nei paragrafi seguenti.

    Smart working  all'estero: residenza fiscale 

    Sul lavoro smart  detto anche da remoto  si conferma, ai fini dell'imponibilità fiscale,  l'importanza della presenza fisica del lavoratore nello Stato al momento della prestazione lavorativa . Restano quindi  applicabili i criteri previsti dall’articolo 2 del Tuir per l’identificazione della residenza fiscale.

    Non è rilevante  il fatto che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell’altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata.

    Resta comunque configurabile la presenza di  stabile organizzazione o di  base fissa nel territorio dello Stato.

    Regime impatriati 

    In tema di regime impatriati  l'Agenzia ribadisce che l’agevolazione prevista dall’art. 16 del DLgs. 147/2015, è applicabile anche per il lavoro da remoto con  residenza in Italia, alle dipendenze di un datore di lavoro estero.

    Si precisa  che l’iscrizione all’Aire e la prestazione lavorativa  per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia.

    Lavoratori frontalieri : nuovo Accordo Italia Svizzera

    Nella seconda parte della circolare l'Agenzia riepiloga la disciplina fiscale per i lavoratori “frontalieri” o “transfrontalieri”,  riportando i principali chiarimenti forniti  anche recentemente  con  numerose risposte a interpello viene illustrato inoltre il  nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera.

    In particolare ricorda che è stato modificato il concetto di  “lavoratore frontaliere” , definito come:

    •  qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente 
    • fiscalmente residente in un Comune iche si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente
    • svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, 
    • per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato e che 
    • ritorna, di regola ogni giorno,  al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

    Dal punto di vista fiscale il principio di  tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza, ha sostituito quello di  tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974.

    Si segnala inoltre la disciplina provvisoria  in vigore  fino al 31 dicembre 2023 agli “attuali frontalieri” in  smart working alla data del 31 marzo 2022, per la quale   fino al 40% dei giorni di lavoro svolti in Italia in modalità di telelavoro  si considerano svolti in Svizzera.

    Altre  novità  della legge n. 83/2023 per i frontalieri

    Tra le  ulteriori novità introdotte dalla legge n. 83/2023, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo del 2020 si ricordano infine:

    • l'innalzamento della franchigia dal 2024, per i redditi da lavoro dipendente di tutti i transfrontalieri  dagli attuali 7.500 euro a 10mila euro;
    •  deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria dello Stato in cui lavorano
    • esclusione dalla base imponibile dell’Irpef degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli stati in cui i lavoratori prestano attività.
  • Rubrica del lavoro

    Laurea abilitante periti industriali: ecco le regole

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2023  il decreto del Ministero dell'università e della ricerca  " Attuazione degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» –  Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche industriali e dell'informazione (Classe L-P03).  

    Il provvedimento provvede ad adeguare l'ordinamento didattico della classe L-P03 (Perito industriale laureato ) a quanto previsto dalla legge 8 novembre 2021, n.163 . 

    La legge ha istituito alcune nuove classi di laurea  innovative  caratterizzate dal fatto che l' esame finale comprende anche  una prova pratica valutativa  delle competenze professionali acquisite con il tirocinio  pratico svolto  in imprese studi o enti   durante i corsi di studio, 

      In questo modo  i candidati vengono abilitati  direttamente all'esercizio della professione. La valutazione è affidata sia a docenti universitari che  a professionisti abilitati.

    Di seguito le previsioni del decreto in particolare sullo svolgimento dei tirocini pratici e dell'esame.

    Tirocinio laurea  in Professioni tecniche industriali e dell'informazione:  durata 

    Il tirocinio pratico valutativo  -TPV – si potrà  svolgere presso imprese , studi professionali , enti sia pubblici che privati  e deve  consentire il conseguimento   di almeno 48 crediti  formativi universitari (CFU)  . Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno per studente.

     Le  attivita' possono essere  frazionate all'interno del percorso formativo, con un massimo di 40 ore alla settimana .

    Le conoscenze e abilità da acquisire per la classe di laurea LP03  sono state definite  con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12  agosto 2020, n. 446 e vengono ulteriormente  specificate nei regolamenti didattici di ateneo. 

    Laurea  abilitante perito industriale: settori  e materie del tirocinio

    Le attività di  TPV sono delineati devono riguardare 

    •  la disciplina della professione 
    • gli aspetti deontologici,
    •  attivita' di progettazione, direzione, esecuzione,  verifica, collaudo e stima

    relativi ai settori di specializzazione  previsti dal decreto del Ministro della giustizia 15 aprile 2016, n. 68 che sono 

    1.  meccanica  ed efficienza energetica;
    2.  impiantistica elettrica e automazione;
    3. chimica (ad esclusione della specializzazione tecnologie alimentari);
    4. prevenzione e igiene ambientale; 
    5. informatica;
    6.  design.

    Inoltre  sono previsti argomenti di carattere generale comuni a tutti i settori, oltre alla deontologia, ovvero 

    •  elementi di diritto ed economia; 
    • salvaguardia  dell'ambiente e consumi energetici; 
    • prevenzione infortuni e igiene  del lavoro;
    •  informatica.

    Svolgimento dei tirocini  convenzioni, tutor, registro elettronico 

    Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, le universita'  stipulano apposite convenzioni con i soggetti ospitanti prevedendo  la figura del tutor aziendale e del tutor accademico  che assicurano la coerenza delle attività con gli obiettivi formativi 

    Nelle convenzioni saranno  indicati gli ambiti  disciplinari di cui alla tabella della classe L-P03 nei quali si svolgono le attivita' di TPV. 

    Gli studenti potranno indicare al momento dell'immatricolazione uno o piu settori, la scelta diventa definitiva al terzo anno di corso.

    Ai fini dello svolgimento del tirocinio lo studente e' iscritto al  registro elettronico istituito dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei periti industrialil 

    tutor accademico provvede a registrare le presenze e le valutazioni del tutor esterno  e compila un libretto che attesta le attività svolte  necessarie per l'accesso alla prova

    pratica valutativa 

    Laurea abilitante perito industriale:  Prova Pratica Valutativa e prova finale

     L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende

    •  una  Prova pratica valutativa PPV e 
    • una   prova finale 

     La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli  analizzati durante il  tirocinio 

     La commissione giudicatrice della PPV e' costituita da almeno quattro membri di cui due docenti universitari e due professionisti laureati di comprovata esperienza, designati  dall'ordine professionale. 

    Il  giudizio di  della prova di idoneità  non concorre a determinare il voto di laurea,

     Con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della  laurea professionalizzante in Professioni tecniche industriali e  dell'informazione – classe L-P03, gli studenti si abilitano

    all'esercizio della professione di perito industriale laureato per il  settore di specializzazione  corrispondente alla relativa sezione dell'albo professionale. 

  • Rubrica del lavoro

    Alluvione: istruzioni per la cassa integrazione ai somministrati

    La cassa integrazione Unica  introdotta dall’articolo 7 del decreto–legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,  in favore di datori di lavoro e dipendenti del settore privato (compreso quello agricolo) colpiti dagli  eventi alluvionali  di maggio 2023 in numerosi territori della Regione Emilia-Romagna riguarda anche i lavoratori somministrati. 

    Con il messaggio 2857 del 1 agosto 2023 INPS  chiarisce le  istruzioni operative per il riconoscimento dell'ammortizzatore  in favore dei lavoratori somministrati 

    A seguito di parere  conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  si precisa in primo luogo che:

      hanno diritto i lavoratori che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati (v. allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, anche se formalmente dipendenti da Agenzie di somministrazione  con sede in località diverse

     Di contro, non hanno diritto i lavoratori somministrati dipendenti da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti

     Altro requisito per la percezione dell'integrazione al reddito è la  residenza o domicilio del lavoratore alla data del 2 maggio 2023  in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al decreto–legge n. 61/2023. . In questo caso l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di quindici.

    Istruzioni per il flusso Uniemens Cassa Unica somministrazione 

    e Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv con alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello previsto dalla menzionata circolare n. 53/2023, ovvero 

    • Campi aggiuntivi
    • Regole di compilazione
    • Flag_Somministrazione
    • Valori ammessi: SI (nel caso di rapporto di lavoro somministrato) / NO
    • Azienda_somministrante
    • Valgono le stesse regole previste per il campo Posizione_contributiva con riferimento all’azienda somministrante.

     Nell' allegato  1 al messaggio la struttura completa della nuova versione del flusso e le regole di compilazione.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Giornalisti: modificato il software DASM per le denunce contributive

    Con il messaggio 2874 del 3.8.2023 INPS completa le istruzioni per le denunce contributive dei giornalisti dipendenti, in particolare per i periodi anteriori al 1 luglio 2022.

     A seguito del passaggio della gestione previdenziale dei dipendenti da INPGI  all'NPS a far data dal 1 luglio 2022,  con la circolare 82 2022 l'istituto aveva previsto   che la  compilazione e all’invio delle denunce contributive anteriori alla competenza di luglio 2022, venissero utilizzate ancora le procedure INPGI.

    Ora l’Istituto ha adeguato il software in uso presso l’INPGI, denominato “DASM”, con le modifiche necessarie alla presa in carico e all’elaborazione dei flussi sui sistemi dell’Istituto.

    Quindi  per la variazione o l’invio di denunce contributive riferite a periodi di paga anteriori a luglio 2022, i datori di lavoro o i loro intermediari devono utilizzare unicamente il software DASMINPS, che può essere scaricato dal sito web dell’Istituto 

    Si specifica che in fase di avvio dell’applicazione, è previsto il controllo sulla versione installata in locale al fine di assicurare che questa sia conforme a quella pubblicata sul sito web dell’Istituto. L’esito negativo del controllo inibisce l’utilizzo

     l’invio dei file generati con il software DASMINPS all’Istituto viene effettuato  ancora attraverso i servizi di trasmissione telematica dell'Agenzia delle Entrate, 

    ATTENZIONE i datori di lavoro e ai loro intermediari che hanno inviato denunce contributive riferite a periodi anteriori a luglio 2022 in formato pdf,  devono  provvedere a inviare le stesse denunce anche tramite il software DASMINPS. 

    Applicativo DASM giornalisti 

    Il software DASMINPS (Versione 6.0.0) è disponibile, a partire dal  4 AGOSTO 2023 sul sito web dell’Istituto (www.inps.it) nella:sezione “Software” (Tipologia: Per le aziende ed i Consulenti);  voce “Software DASMINPS per la generazione delle denunce dei giornalisti riferite a periodi di retribuzione ante luglio 202

    In caso di problemi 

    • di natura tecnica  , è possibile inviare una mail alla casella di posta elettronica:  [email protected].
    • di natura amministrativa è possibile utilizzare la casella di posta elettronica: [email protected].

     Ulteriori dettagli operativi sono descritti nel manuale utente e nell’allegato tecnico 

    Qualora il datore di lavoro si avvalga di un intermediario diverso rispetto a quello già comunicato all’INPGI o subentrato successivamente al 1° luglio 2022, va trasmessa all'istituto la nuova delega intervenuta, via mail all’indirizzo:  [email protected], indicando 

    •  il nominativo e il codice fiscale del professionista o del responsabile della struttura delegata agli adempimenti contributivi
    • la denominazione del soggetto datoriale
    •  il numero di posizione dello stesso; 

    deve, inoltre, essere allegata copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto datoriale.

  • Edilizia

    CIGO e CISOA per caldo: regole aggiornate e scadenze

    Cassa integrazione per emergenze climatiche: le istruzioni sono state pubblicate nella circolare INPS  73/2023 a seguito delle novità  introdotte dal DL 98/2023 .

    Il documento chiarisce in particolare alcune modalità applicative e scadenze per i  settore dell’edilizia e dell'agricoltura. Vediamo di seguito le principali indicazioni.

    CIGO per emergenza meteo in edilizia, escavazioni lapidei

    INPS sottolinea che il  DL 98/2023 :

    • riconosce l'accesso alla CIGO per eventi meteo  anche ai datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compresi  tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023  in deroga al limite  massimo di durata dei trattamenti ( 52 settimane nel biennio mobile a norma dell'art. 12 del DLgs. 148/2015
    • non è richiesto il versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015, ma

    ATTENZIONE:   i periodi di CIGO ex DL 98/2023  sono conteggiati ai fini del  contributo addizionale,  per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale rispetto al limite  del quinquennio mobile.

    ISTRUZIONI UNIEMENS

    In tema di conguaglio nei  flussi UniEmens si dovrà utilizzare il codice  che verrà comunicato dall’INPS tramite la “Comunicazione bidirezionale”  nel  Cassetto previdenziale del contribuente, al momento del rilascio dell’autorizzazione 

    Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane i datori di lavoro autorizzati, ai fini del conguaglio delle prestazioni anticipate, valorizzeranno il nuovo  codice  “L142” all’interno dell’elemento “CongCIGOAltCaus”.

    Se invece la fruizione avviene entro il limite delle 52 settimane, va utilizzato  il vecchio  codice di conguaglio “L038”.

    In caso di cessazione di attività, il conguaglio avviene con  il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese ed  entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

    In caso di pagamento diretto, invece, i datori di lavoro seguiranno consuete modalità ordinarie.

    Cisoa agricoltura per emergenza meteo 2023

    Riguardo la cassa integrazione agricola CISOA la circolare precisa che:

    • per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, il trattamento è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.
    • La deroga non riguarda impiegati e quadri a tempo indeterminato, così come da previsione ordinaria.
    • Tali  periodi di CISOA  non rientrano nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite di 90 giornate annue e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

    PRESENTAZIONE DOMANDE 

    Le domande  possono essere presentate con le modalità ordinarie  con il modello SR43 con causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione"  a partire dal 10 agosto 2023.

    Per i periodi dal 29 luglio al 9 agosto 2023, il termine scade quindi il 25 agosto.

    Invece, le domande per periodi di riduzione dell’attività decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno essere presentate entro 15 giorni dall’inizio dell’evento 

    Infine l'istituto ricorda che le domande di CISOA  sono autorizzate  e pagate direttamente dall’INPS.