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Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata diminuita al 2,5 per cento annuo la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
Come noto, la novità ha riflessi:
- sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso;
- sui rapporti creditori/debitori;
- sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite e delle pensioni vitalizie,
- sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di contributi;
- sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione agli inviti a comparire ed ai processi verbali di constatazione.
INPS ha recepito la novità nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.
Riduzione sanzioni INPS quando si applica
Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste alla misura del tasso legale in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.
La circolare precisa che la nuova misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:
- si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
- alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.
Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti all'epoca come da tabella seguente
Periodo di validità
Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990
5%
16.12.1990 – 31.12.1996
10%
01.01.1997 – 31.12.1998
5%
01.01.1999 – 31.12.2000
2,5 %
01.01.2001 – 31.12.2001
3,5 %
01.01.2002 – 31.12.2003
3 %
01.01.2004 – 31.12.2007
2,5 %
01.01.2008 – 31.12.2009
3 %
01.01.2010 – 31.12.2010
1 %
01.01.2011 – 31.12.2011
1,5 %
01.01.2012 – 31.12.2013
2,5 %
01.01.2014 – 31.12.2014
1 %
01.01.2015 – 31.12.2015
0,5 %
01.01.2016 – 31.12.2016
0,2 %
01.01.2017 – 31.12.2017
0,1 %
01.01.2018 – 31.12.2018
0,3%
01.01.2019 – 31.12.2019
0,8%
01.01.2020 – 31.12.2020
0,05%
01.01.2021 – 31.12.2021
0,01%
01.01.2022 – 31.12.2022
1,25%
01.01.2023 – 31.12.2023
5%
01.01.2024 –
2,5%
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Fermo pesca: indennità confermata per il 2024
L’indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori in caso di fermo pesca obbligatorio o non obbligatorio è confermata anche per l’anno 2024.
Lo prevede la legge di bilancio 2024 (legge 213-2023) pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale
L'articolo 1 comma 169 del testo stanzia 30 milioni di euro per l’anno 2024,a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L' importo si conferma in misura non superiore a trenta euro giornalieri,
- per ciascun lavoratore dipendente da
- impresa adibita alla pesca marittima,
- compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca .
La valorizzazione definitiva delle indennità avviene come di consueto dopo l'invio delle domande da parte delle imprese, per le quali viene emanato un apposito decreto ministeriale.
La materiale corresponsione avviene poi a cura delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima.
Di seguito ricordiamo i principali aspetti dell'indennità fermo pesca e le modalità per fare richiesta.
Indennità fermo pesca, a chi spetta
L’indennità viene assicurata a
- tutti i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima,
- i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/58,
in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
NON è riconosciuta invece
- agli armatori
- ai proprietari armatori imbarcati
- ai titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto lavoratori autonomi
Per i soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità può essere riconosciuta solo in caso di presentazione di un’autocertificazione che attesti l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società.
Indennità fermo pesca: importo e trattamento fiscale
L’indennità giornaliera onnicomprensiva è concessa fino a un importo massimo di 30 euro e, per il fermo pesca non obbligatorio, l’indennità può essere riconosciuta per un massimo di 40 giorni nell’arco dell’anno.
L’indennità giornaliera, sia in caso di fermo pesca obbligatorio che non obbligatorio, è corrisposta anche per la giornata di sabato, conteggiata, dunque, come giornata lavorativa.
ATTENZIONE il decreto ministeriale annuale prevede solitamente che se le istanze superano le risorse stanziate, le indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.
Sotto il profilo fiscale, l’indennità giornaliera onnicomprensiva è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.
Indennità fermo pesca: come fare domanda
Le domande vanno inviate al Ministero del Lavoro utilizzando il sistema telematico denominato “CIGSonline”.
L’istanza deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda, previo pagamento dell’imposta di bollo, tramite la piattaforma di pagamento PagoPA, all’interno della procedura telematica della “CIGSonline”.
Nell’istanza vanno indicate:
- ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail, PEC e generalità del legale rappresentante;
- elementi identificativi dell’unità di pesca;
- ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività;
- cause dei singoli arresti temporanei dell’attività (sia obbligatori sia non obbligatori), con gli estremi dei provvedimenti che ne hanno attivato l’arresto;
- numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell’attività, specificandone la causale;
- elenco dei lavoratori marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo dell’attività, con il modulo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro;
- dichiarazione che non sono stati richieste, per i beneficiari, misure di sostegno al reddito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli stessi periodi.
Vanno inoltre allegati:
- il modulo per la comunicazione del codice IBAN (corredato dal documento di identità e dalla dichiarazione dell’istituto di credito);
- la dichiarazione di avvenuto fermo dell’unità di pesca completa di attestazione dell’Autorità marittima.
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Domanda Invalidità INPS online: istruzioni aggiornate
La valutazione dell'invalidità può essere richiesta sulla base della documentazione medica allegata online senza recarsi di persona alla sede INPS per la visita. Il nuovo servizio era stato comunicato dall'INPS con il messaggio 3315 del 1 ottobre 2021.
II “Servizio di presentazione documentazione sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale”, introdotto inizialmente per l'emergenza sanitaria COVID, consente la definizione dei verbali sanitari per la richiesta di invalidità INPS anche solo attraverso la valutazione agli atti, cioè dei documenti sanitari , ed è ampliato dal 14 dicembre 2023 anche alle associazioni che rappresentano persone disabili e le loro famiglie (vedi ultimo paragrafo)
La commissione INPS valuta i documenti e solo nei casi in cui non li ritenga non sufficienti per una valutazione obiettiva, convoca l'interessato a visita diretta.
Il servizio online consente quindi di:
– snellire il procedimento di verifica sanitaria
– agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi per i quali recarsi a visita diretta potrebbe essere disagevole.
Con il messaggio 1060 del 17 marzo 2023 l'istituto ha annunciato che tale servizio online diventa la modalità esclusiva di trasmissione della documentazione sanitaria. Pertanto, la documentazione inviata attraverso altri canali, compreso l’invio tramite PEC, non sarà piu presa in considerazione.
ATTENZIONE Con il messaggio 77 dell' 8 gennaio 2024 si informa che è stata completata un’implementazione dei sistemi informatici anche per le attività delle Commissioni Mediche Integrate (CMI) relative alle prime istanze e agli aggravamenti nei territori in cui la prima visita è di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL).
In questa prima fase sperimentale, per non interferire con le attuali modalità di lavoro , è necessario che l’ASL esprima la propria volontà di adesione al servizio, chiedendo quindi la relativa abilitazione per il tramite della Direzione regionale o Direzione di coordinamento metropolitano dell’INPS di riferimento.
A seguito della conclusione della fase sperimentale, il servizio verrà attivato presso tutte le ASL e ne sarà data comunicazione con apposito messaggio.
Di seguito vediamo ulteriori dettagli sulla procedura disponibile
Il servizio “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile”
Dal 20 giugno 2022 attraverso il servizio online sul sito INPS i cittadini possono inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria:
- di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche INPS operano in convenzione con le regioni) o
- o di revisione
ai fini delle indennità di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità.
Il cittadino deve dare il consenso alla valutazione sugli atti . La documentazione sanitaria pervenuta viene conservata negli archivi dell’Istituto e sarà sempre disponibile e consultabile per gli eventuali successivi accertamenti di revisione, di aggravamento o di verifica straordinaria ovvero per le attività del Coordinamento generale Medico Legale e della Commissione Medica Superiore.
Tutti i cittadini, che
- hanno già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità oppure che
- hanno già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione
potranno chiedere di essere valutati attraverso la documentazione, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE).
La procedura guida l’utente nell’allegazione della documentazione sanitaria, indicando una possibile classificazione dei file da inserire.
La documentazione sarà accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento. Il servizio è utilizzabile anche successivamente all'invio della domanda, fino alla definizione del verbale sanitario. A conclusione dell’iter sanitario, tale funzione viene disabilitata.
Il termine che il soggetto interessato dovrà rispettare per potersi avvalere del servizio “Allegazione della documentazione Sanitaria” è stabilito dagli accordi tra l’INPS e l’ASL.
La Commissione medica INPS si pronuncia con un verbale agli atti che verrà poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.
Come detto in caso di documentazione insufficiente la commissione potrà convocare l'interessato a visita diretta.
Documenti caricabili online anche da medici, patronati, associazioni
Dal 1 ottobre 2022 il servizio denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, è diventato fruibile anche da
- medici certificatori e
- operatori degli Istituti di Patronato che forniscono assistenza al cittadino
Il servizio interessa:
- le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni;
- tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile
Il messaggio 3574-2022 INPS, cui si rimanda per ulteriori dettagli, precisa che è possibile trasmettere la documentazione finché l’iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).
Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati, i medici e gli Istituti di Patronato DEVONO fare si che:
- alla fine del processo di allegazione non rimanga copia digitale dei documenti sanitari trasmessi nei sistemi e negli strumenti informatici utilizzati;
- non venga realizzata e successivamente custodita copia cartacea o in altro formato della documentazione sanitaria consegnata dal cittadino;
- al termine del processo di allegazione, sia restituita tutta la documentazione al cittadino.
Con il messaggio 4454 del 14 dicembre 2023 viene comunicato che il servizio viene è esteso a tutte le Associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità, ANMIC, ENS, UIC e ANFFAS. Le citate Associazioni di categoria possono utilizzarlo , per mezzo di un operatore abilitato, preventivamente profilato dall’amministratore delle utenze come: >Operatore funzione di allegazione sanitaria
Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica con l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash).
La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore.
Invio domanda invalidità minori
Nel messaggio 4212 del 22.11.2022 si precisa che la compilazione delle domande relative a minori comprende sia dati sanitari che dati per la liquidazione di un’eventuale prestazione economica per cui:
- la selezione della qualifica “Genitore dichiarante” comporta l’obbligo di inserire anche i dati relativi all’altro genitore nella sottosezione “Anagrafica altro genitore”. Il genitore non dichiarante verrà informato dall’Istituto (lettera raccomandata, PEC, e-mail o SMS)
- per la modalità “in contanti presso lo sportello”, se nella sezione “Rappresentante legale” sono stati inseriti entrambi i genitori, è necessario che l’altro genitore fornisca il consenso allegando l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione quadro F successivamente al salvataggio dei dati inseriti) con le firme autenticate di entrambi i genitori oppure accedendo direttamente al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali fo tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”.
Nel messaggio 892-2023 è stata annunciata l'apertura anche alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS del canale telematico, con accesso tramite identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS).
Per ulteriore approfondimento si ricorda che è disponibile il manuale “Domande di invalidità civile” tramite l'apposito link presente sulle schermate della procedura.
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Assunzioni 2024: superdeduzione IRES in vigore
In uno dei decreti attuativi della legge delega fiscale (legge 111 2023), approvati dal Consiglio dei Ministri del 16.10.2023, è prevista una innovativa misura di incentivo alle assunzioni con importi di agevolazione mai registrati in precedenza .
Il decreto è stato approvato definitivamente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (D.LGS 126 2023) il 30 dicembre scorso.
Scarica Qui il decreto legislativo 216 2023 , entrato in vigore il 31 dicembre 2023.
Vediamo più in dettaglio la novità : a chi spetta, i requisiti , le modalità applicative che saranno comunque precisate anche da un decreto ministeriale, atteso , teoricamente, entro il 30 gennaio 2024.
Superbonus nuove assunzioni 2024: come e a chi spetta
All'Articolo 4 del decreto si descrive la nuova agevolazione che consiste in una Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
In particolare si prevede che , SOLO per il 2024 , in vista di una futura completa attuazione della legge delega di riforma fiscale, il costo del personale
- di nuova assunzione
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
venga maggiorato, ai fini della determinazione del reddito del datore, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale.
Tale incremento si misura sulla differenza tra il costo complessivo del personale nel 2023 e nel 2024 al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nelle società collegate o controllate dagli stessi soggetti
I datori di lavoro beneficiari sono:
- i titolari di reddito di impresa e
- esercenti arti e professioni
- che abbiano esercitato l'attivita per almeno un anno e
non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
Il decreto specifica, dal punto di vista tecnico, che :
"Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all’articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente. (…). Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. "
Incentivo IRES assunzioni 2024 per categorie svantaggiate
La misura prevede inoltre che per favorire ulteriormente l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione in caso di assunzioni di lavoratori meritevoli di maggiore tutela come giovani, donne percettori di sostegni al reddito, disabili.
I coefficienti di maggiorazione saranno definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina, ma si prevede già che non supereranno comunque come maggiorazione complessiva il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto, per un totale quindi del 130%.
Viene infine precisato che nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto di questa nuova disposizione e nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assumerà, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni.
Superbonus assunzioni 2024 – Lavoratori meritevoli di tutela
Le categorie che godranno di maggiorazione sono:
- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia ;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;
- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- già beneficiari del reddito di cittadinanza decaduti dal beneficio e che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.
Superbonus assunzioni: abrogazione precedenti incentivi e cumulabilità
La nuova misura prevede la contestuale abrogazione della precedenti agevolazioni tramite esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato prevista
- dall'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i
L'agevolazione dovrebbe essere cumulabile con la decontribuzione SUD stando alle dichiarazioni della premier in conferenza stampa, cosi come con il nuovo sgravio per le donne con figli previsto dalla legge di bilancio 2024, ma la norma non lo specifica . Chiarimenti dovrebbero arrivare come detto con il decreto attuativo ed eventuali istruzioni dell'Agenzia e dell'INPS.
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Esonero contributivo per percettori di Assegno di inclusione: le regole
Le nuove misure Assegno di inclusione e il Supporto formazione lavoro che hanno sostituito il reddito di cittadinanza, riconferma le agevolazioni contributive per l'assunzione di soggetti che li percepiscono
Con la circolare 111 del 29 dicembre 2023 INPS chiarisce le condizioni e le modalità operative dell'esonero contributivo
L'esonero contributivo per ADI e SFL
Si ricorda che la norma istitutiva ( decreto 48 2023 ) ha previsto in particolare che “Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore,
- per un periodo massimo di dodici mesi,
- l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
- con esclusione dei premi e dei contributi INAIL
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
“L'esonero è riconosciuto per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale,
- per il periodo del contratto , con massimo di 12 mesi e
- per 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua.
ATTENZIONE : In caso di trasformazione a contratto a tempo indeterminato all'esonero già fruito per il contratto a termine si aggiunge l'agevolazione del 100% di esonero per 12 mesi
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per rapporti inferiori al mese va presa a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno
La circolare precisa che l'esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo
Necessario pero che il datore di lavoro inserisca l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL
Si applicano le condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, .e i limiti dei regolamenti della Commissione europea , relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Per l'accesso è necessario anche il rispetto della normativa in materia di
- incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015,
- tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché
- al rispetto dei presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 48/2023.
Quali sono i rapporti agevolabili
l’esonero contributivo spetta per le assunzioni a fare data dal 1 gennaio 2024 con
- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale,
- con contratto di apprendistato,
- con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale,
- con contratto di lavoro in somministrazione (lavoro interinale)
- per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa
Attenzione è necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia GIA' percettore della specifica misura (SFL o ADI).
Questo requisito non è, invece, richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso.
ESCLUSI
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale
- rapporti di lavoro intermittente,
- prestazioni di lavoro occasionale.
Per le assunzioni a scopo di somministrazione le agenzie per il lavoro possono accedere sia all’incentivo per le assunzioni espressamente disciplinato dai commi 1 e 2 dell’articolo 10 in trattazione, sia all’eventuale contributo per l’attività di mediazione (comma 4articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023) per assunzioni effettuate da un diverso datore di lavoro.
Suddivisione dell'esonero per assunzioni con intermediazione e in caso di disabili
Per le assunzioni con intermediazione di un’agenzia per il lavoro, quest’ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30 per cento, e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30 per cento di 8.000 euro )
Per i contratti a termine l'importo massimo sarà di 1.200 euro , ovvero il 30 per cento di 4.000 euro).
Per l’assunzione di una persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell’ADI in conseguenza dell’attività di intermediazione svolta da enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276/2003, da enti del Terzo settore , e da imprese sociali , se autorizzati all'attività di intermediazione, i predetti enti hanno diritto ad un contributo pari:
– al 60 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023;
– all'80 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge.
Esonero contributivo per assegno di inclusione: Le sanzioni
La circolare precisa in dettaglio infine le sanzioni previste in caso di applicazione in violazione delle condizioni in particolare :
lo sconto va restituito in caso di licenziamento nei successivi 24 mesi dall’assunzione, se per non per giusta causa e giustificato motivo.
La restituzione comprenderà somme aggiuntive in caso di omissione contributiva , licenziamento illegittimo, orecesso del datore per mancato superamento del periodo di prova o al termine del periodo formativo di apprendistato, o di dimissioni per giusta causa.
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Regime impatriati 2024: le nuove regole in GU
E' stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo sulla fiscalità internazionale per l'attuazione della delega fiscale, che all' articolo 7 modifica il regime per i lavoratori impatriati (art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e art 5 commi 2bis, ter, quater DL 34 2019).
Vediamo allora di seguito tutte le novità.
Regime impatriati 2024: modifiche e chiarimenti
La misura, non ancora definitiva aveva prodotto forti polemiche.
il viceministro dell'Economia Leo aveva precisato che il regime transitorio salvaguarda i soggetti che si trasferiscono nel corso del 2023. Vedi i dettagli al penultimo paragrafo.
Il decreto è stato approvato definitivamente il 19 dicembre dal Governo in una nuova versione con numerose modifiche che tengono conto delle audizioni in Commissione Il ministro Giorgetti in risposta a un interpello parlamentare ha spiegato la ratio della riduzione dell'l'agevolazione : "Il governo tiene al rientro dei cervelli ma intende sanare un utilizzo improprio", ha spiegato, aggiungendo che l'agevolazione applicata a oltre 24mila soggetti, ha un costo non trascurabile pari a circa 1,3 miliardi l'anno e che solo 1800 sono figure ad alta specializzazione scientifica mentre in molti casi viene utilizzata da gruppi multinazionali per top manager e per trasferimenti infragruppo di natura spesso elusiva .
Ha anche affermato che comunque il regime dopo le modifiche resta favorevole al pari o piu di altri trattamenti simili presenti negli altri paesi europei.
Le novità per gli impatriati 2024
Nella bozza della proposta di legge del Governo si stabilisce che il nuovo regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR a partire dal 1 gennaio 2024 , e che percepiscono:
- redditi di lavoro dipendente,
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
- redditi di lavoro autonomo.
Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50 per cento, con limite a 600.000 euro e alle condizioni seguenti:
- a) i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni;
- b) l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro estero prima del trasferimento e che non faccia parte, del suo stesso gruppo;
- c) l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
- d) i lavoratori devono essere in possesso requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (per le professioni regolamentate, per i titolari di una qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1 -legislatori, imprenditori e alta dirigenza- 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione e 3 – professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.)
Da sottolineare che la nuova formulazione prevede che si instauri rapporto di lavoro nuovo con diverso datore di lavoro ( fatte salve le società infragruppo. v. sotto) Non sarebbe più applicabile quindi la prassi recente dell'Agenzia per lo smart working in Italia per lo stesso datore di lavoro estero precedente e il distacco .
Resta confermata, invece, la norma per cui il beneficio fiscale spetta:
- ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), e
- a quelli che non sono iscritti all’AIRE purché siano stati fiscalmente residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nel periodo di tre anni richiesto dal comma 1, lettera a).
L'agevolazione si applicherebbe sempre nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti de minimis.
Le modifiche in Commissione: trasferimenti infragruppo e lavoratori con figli
Nella nuova versione del decreto del 19.12.2023 si specifica che i lavoratori che rientrano in Italia in società dello stesso gruppo godranno delle agevolazioni solo se la permanenza all'estero sarà stata pari
- a sei periodi d’imposta nel caso in cui non fossero mai stati dipendenti dello stesso gruppo,
- sette periodi d’imposta nel caso in cui già prima del trasferimento all’estero, fossero impiegati in Italia presso lo stesso gruppo.
Per chi rientra e ha almeno un figlio minore o diventa genitore, anche adottivo, nel periodo di fruizione del regime la riduzione fiscale salirà al 60% .
Inoltre per chi trasferisce la residenza anagrafica nel 2024 lo sconto fiscale si applica per tre ulteriori periodi d’imposta in caso di acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale in Italia nei 12 mesi precedenti il trasferimento.
Regime Impatriati 2024 e lavoro sportivo
Con riguardo agli sportivi il ministro Giorgetti ha voluto sottolineare che c'è da considerare l'impatto negativo che l'agevolazione ha sul settore dei vivai dei calciatori italiani che risultano molto piu costosi dei coetanei stranieri.
Si era pensato per le pressioni del mondo calcistico ad una proroga ad hoc per i calciatori con ingaggi superiori a un milione di euro da inserire nel decreto Milleproroghe apprvato ieri dal Governo ma non c'è stato accordo nella maggioranza proprio per l'opposizione del ministro dell'Economia.
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Modello Red pensionati videoguida e dichiarazione precompilata in arrivo
Nell’ambito della realizzazione del Piano operativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) INPS sta realizzando il servizio “RED precompilato” per la dichiarazione dei redditi da parte dei pensionati titolari di prestazioni di carattere assistenziale o altri benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’ammontare dell’importo dei redditi del titolare della prestazione o del nucleo reddituale rilevante.
La novità è stata comunicata con il messaggio 4668 del 27. dicembre 2023.
Red precompilato 2024
Il servizio “RED Precompilato” fornirà già al titolare i dati conservati nelle bande dati dell'istituto e dell'agenzia delle Entrate ed esporrà i automatico i redditi rilevanti .
Il pensionato interessato dovrà autenticarsi con (SPID almeno di 2° livello, o CIE, i CNS), scegliere la modalità precompilata confermando o modificando e integrando il set di dati precompilati
Saranno presenti finestre pop up informative e di un’apposita chat bot interattiva, realizzata grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di prevenire le più frequenti casistiche di errore riscontrate nella compilazione dei modelli RED
Il nuovo servizio sarà disponibile, in via sperimentale, per le comunicazioni:
- della campagna RED ordinaria 2024 (anno reddito 2023) e
- della Campagna RED Solleciti 2023 (anno reddito 2022).
le modalità di accesso al nuovo servizio online, che andrà a sostituire il servizio “RED Semplificato” saranno comunicate con un ulteriore messaggio INPS dopo la Campagna RED ordinaria 2023 e la Campagna RED Solleciti 2022 attualmente in corso, e che termina il 29 febbraio 2024.
A questo proposito il messaggio 4671 segnala invece la disponibilità delle videoguida aggiornata per la compilazione del modello Red 2022 (redditi 2021)
Red semplificato sollecito modello 2022: la videoguida
Come per i precedenti la video-guida è già visualizzabile :
- tramite il canale tradizionale ossia attraverso il QR code disponibile sulla comunicazione cartacea di sollecito inviata ai soggetti interessati
- accedendo all’area riservata “MyINPS””, attraverso la propria identità digitale CIE, SPID almeno di livello 2 o CNS;
- consultando le notifiche nelle app “IO” e “INPS Mobile” e nei servizi online Cedolino pensione e Consulente digitale delle pensioni.
La video-guida resterà a disposizione dei destinatari fino al 29 febbraio 2024, data di scadenza per la comunicazione dei redditi dell’anno 2021.