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Class action: ok dal TAR per l’azione dei sindacati
Irragionevole la norma contenuta del DM 27 2023 del Ministero della giustizia che impedisce alle organizzazioni sindacali di agire attraverso la class action in difesa di gruppi di lavoratori.
Lo ha affermato il TAR del Lazio nella sentenza 10653 del 23 giugno 2023.
Vediamo piu in dettaglio il caso e le motivazioni del tribunale amministrativo ma innaNzitutto ricordiamo cos'è la class action
Class action: cosa vuol dire
La class action è l'azione legale collettiva promossa da un soggetto in nome di una pluralità di cittadini contro una violazione che arreca a tutti lo stesso danno e per il quale si chiede quindi , per tutti gli interessati, l'accertamento della responsabilità e il risarcimento.
Normativa sulla class action e decreto contestato
La legge 12 aprile 2019, n. 31 ha riformato la disciplina dell’azione di classe, ampliandola :
- sia in termini soggettivi , ossia garantendo a un maggior numero di soggetti la possibilità di agire in forma collettiva,
- sia oggettivamente, nel senso di consentire l'uso dello strumento per la difesa di tutti i «diritti individuali omogenei».
Dal punto di vista tecnico,la base normativa dell’azione di classe è stata «spostata» dall’art. 140-bis d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.), agli artt. 840-bis ss. c.p.c. . In questo modo viene prevista una legittimazione specifica in favore di organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che possono agire «nei confronti dell’autore della condotta lesiva per ottenere i risarcimenti alla collettività .
La legittimazione all’azione di classe nella legge veniva subordinata all’iscrizione in uno specifico elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia i cui requisiti dovevano essere definiti con decreto ministeriale.
Il decreto in questione è appunto il 27 2023 , il quale tra i requisiti ha previsto l’obbligo per l’ente di «operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalità stabilite» dal codice del terzo settore. Questo requisito impedisce l'azione di classe alle organizzazioni sindacali .
Nel ricorso al TAR le organizzazioni sindacali CGIL e USB affermavano che l’esclusione dei sindacati dal novero delle organizzazioni abilitate tradirebbe lo spirito della legge che, invece, intende favorire la piú ampia possibilità di azione alle associazioni senza scopo di lucro.
Inoltre sottolineavano che la qualificazione quale ente del terzo settore come prerequisito costituirebbe un’ irragionevole disparità di
trattamento, dato che le organizzazioni sindacali esercitano già, in altri ambiti azioni giurisdizionali per la tutela di interessi collettivi.
Veniva inoltre invocata l' eventuale questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 l. 31 cit., attesa la palese discriminazione delle organizzazioni sindacali, se il regolamento previsto dal dm 27 2023 venisse confermato.
Sentenza del TAR: sindacati legittimati ad agire in class action
Il tribunale amministrativo del Lazio concorda sul fatto che le disposizioni di legge sono chiare nel predisporre un nuovo strumento di tutela giurisdizionale di portata generale e non solo nel ristretto àmbito della tutela dei consumatori.
Afferma che circoscrivendo la legittimazione all’azione al mero possesso della qualifica di ente del terzo settore, l’amministrazione ha operato in maniera palesemente illogica ed irragionevole.
Nella motivazione viene anche citata la relazione illustrativa del regolamento redatta dall’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia che erroneamente considera il termine organizzazioni e associazioni come «evidente riferimento» agli enti del terzo settore.
Si ricorda inoltre che:
- l’assenza dello scopo di lucro non è appannaggio esclusivo degli enti del terzo settore, di contro,
- la tutela dei diritti individuali omogenei (fine delle class action) non rientra tra le finalità istituzionali necessariamente perseguite dagli ETS.
- la difesa dei diritti individuali omogenei di una determinata categoria di soggetti è invece intrinsecamente connaturata con gli scopi del sindacato e anche storicamente, è stata funzionale all’esercizio di iniziative collettive a difesa dei lavoratori (es. per la la contrattazione collettiva).
Infine a corroborare il giudizio di incoerenza sull’operato amministrativo si osserva come l’art. 2, comma 4, d.m. 27 cit. preveda che, ai fini del primo popolamento dell'elenco vengano iscritte le associazioni dei consumatori già ricomprese nell’elenco precedentemente tenuto dal Ministero dello sviluppo economico (Mise) per il quale non era previsto che l’associazione si qualifichi come ente del terzo settore.
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Codice crisi: da giugno 2023 segnalazioni anche da INAIL
Con la circolare 28 del 16 giugno 2023 INAIL ha comunicato le modalità con cui dal mese di giugno, in ottemperanza a quanto previsto o dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza provvederà a comunicare l'esistenza di debiti, nei suoi confronti da parte delle imprese, con invito fare domanda per l'intervento di un esperto per l'accesso alla composizione negoziata
Ricorda che l’articolo 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 ha introdotto l’obbligo anche per l’Inail di segnalare all'imprenditore e,
ove presente all'organo di controllo, l’esistenza di debiti nei propri confronti, come già previsto per l’Inps, l’Agenzia delle Entrate e per l’Agenzia delle entrate-Riscossione
La circolare chiarisce i requisiti le tempistiche e fornisce il fac simile della comunicazione che verrà inviata .
Vediamo i dettagli principali.
Modalità e requisiti debiti INAIL segnalati
La comunicazione avviene a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria l’esistenza di debiti nei propri confronti.
Per ogni creditore soggetto all’obbligo di segnalazione sono previsti specifici requisiti:
- presenza di un debito per premi assicurativi superiore all'importo di euro 5.000,
- scaduto da oltre novanta giorni e non versato,
- in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del Codice della Crisi
- solo agli imprenditori, come individuati dall’articolo 2082 del Codice civile, soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.
La segnalazione non è inviata se il debito,è stato già iscritto a ruolo. In tale ultima ipotesi è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che effettua la segnalazione-
Codice crisi: contenuto e tempi delle segnalazioni INAIL
La segnalazione contiene l'invito alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti, per
l’accesso alla composizione negoziata di cui all'articolo 12 del CCII (articolo 25-novies, comma 3).
Le segnalazioni, il cui contenuto è riportato nell’allegato 2, vengono inviate dall’Inail con cadenza mensile a partire dal mese di giugno 2023.
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Alluvione: precisazioni su ammortizzatore unico e indennità ai collaboratori
L'inps è intervenuto con il messaggio 2264-2023 fornendo nuove importanti precisazioni in merito ai sostegni alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna previsti dal decreto 61 2023 e in particolare sulle modalità per le domande
- sia dell'ammortizzatore unico per i dipendenti e
- che dell'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti
sui quali aveva fornito le indicazioni operative rispettivamente con la circolare n. 53/ 2023 e con la circolare n. 61 /2023.
Domanda di “ammortizzatore unico” Emilia Romagna
Il messaggio precisa che :
- Le domande sono presentate esclusivamente dai datori di lavoro (o loro delegati), sia nel caso di impossibilità a prestare attività lavorativa (art. 7, comma 1, del D.L. n. 61/2023), sia nel caso di impossibilità a recarsi al lavoro (art. 7, comma 2, del D.L. n. 61/2023) e sono trasmesse tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.
- La presentazione della domanda comporta la trasmissione di un file in formato .CSV tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le seguenti modalità:
– accedere al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, secondo le modalità di autenticazione previste dal sistema di accesso dell’Istituto; selezionare la posizione contributiva per la quale si intende trasmettere il file in formato .CSV, in delega o per la quale si ha titolarità per operare. La posizione contributiva può fare riferimento sia alla gestione Aziende con Dipendenti sia alla gestione Aziende Agricole;
– selezionare il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, tramite la voce di menu “Contatti/Lista Richieste”;
– selezionare esclusivamente l’oggetto “Ammortizzatore Unico”, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, altri oggetti non saranno considerati al fine della gestione della prestazione in questione;
– allegare il file, in formato .CSV, compilato secondo le specifiche già fornite e richiamate nell’Allegato n. 1 . Il file può avere una dimensione massima di 4 MB, se la dimensione dovesse eccedere tale limite è necessario suddividere il file e procedere con più trasmissioni;
– trasmettere il file, cliccando sul pulsante “Crea Richiesta”.
Il messaggio avverte inoltre che:
• eventuali file in formati non .csv (ad es. pdf, xls, doc, txt, …) saranno scartati;
• file .CSV che non rispettano il format (esemplificato nell’allegato n. 2) saranno scartati
• il file deve contenere solamente le informazioni previste nella circolare n. 53/2023 e senza commenti e/o note e/o altro
• le posizioni individuali che non soddisfanno le regole indicate nel messaggio saranno considerate anomale.
- I riscontri dell' istituto dopo l'istruttoria saranno comunicati sempre tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”.
- In caso di richiesta di correzione il file ritrasmesso non dovrà contenere le posizioni che sono state già accolte
Integrazioni e chiarimenti sulla domanda di indennità una tantum
In merito alle domande per il bonus autonomi e professionisti , l'istituto precisa invece che
- non è prevista l’allegazione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'istruttoria avviene verificando la sussistenza dell’iscrizione alla gestione di appartenenza con la consultazione delle banche dati interne o esterne. Solo in caso di difficolta sarà cura dell’INPS richiedere un’integrazione documentale direttamente all’interessato o, se la domanda è stata patrocinata, all’Istituto di Patronato. L’eventuale documentazione richiesta ai fini dell’istruttoria della domanda potrà essere prodotta allegando la stessa attraverso lo stesso servizio web – sezione “Richiesta di variazione”.
- l'indennità non è esente ai fini fiscali e che sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute. E' necessario che in sede di presentazione della domanda i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, tramite flag la seguente dichiarazione “di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori , dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica)”;in assenza del flag su detta dichiarazione, verranno operate le ritenute fiscali previste per i redditi da lavoro autonomo.
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Contratti a termine ripetuti: ricorso possibile oltre i termini
Con la sentenza n. 15226 del 30 maggio 2023 la Cassazione chiarisce il suo orientamento sulla disciplina del contratto a tempo determinato nei casi di superamento del numero e della durata massima, con impugnazione oltre i termini e fornisce nuovi elementi di valutazione .
Il caso riguardava l'impugnativa da parte di un lavoratore di un rapporto di lavoro a termine ultimo di una serie che complessivamente superava i limiti massimi imposti dalla legge vigente all'epoca ovvero il Dlgs 81/2015 prima delle modifiche
Il ricordo era stato presentato entro i termini dei decadenza di 60gg conteggiati rispetto all'ultimo contratto, ma oltre il limite in rapporto ai contratti antecedenti.
La sentenza della corte di appello confermava la decisione del Tribunale e respingeva quindi la domanda considerando che l’impugnazione dell’ultimo contratto di lavoro non poteva considerarsi valida anche per i contratti precedenti.
Il principio alla base della motivazione offre alla Corte di cassazione l'occasione per affrontare il tema della tempistica della decadenza nei casi di ripetizione dei contratti a termine che superino i limiti di durata e di quantità imposti dalle normativa europea
La suprema corte concorda con la sentenza di merito sul principio di non estendibilità del ricorso relativo all'ultimo contratto ai contratti precedenti, richiamando anche proprie pronunce e riaffermando che l’obbligo di impugnazione stragiudiziale va rispettato per ogni singolo contratto
Nella sentenza viene pero accolto il secondo motivo di ricorso del dipendente, relativo al superamento della durata massima per contratti a termine successivi con un unico datore di lavoro che all'epoca era fissato in 36 mesi.
Si richiama sul punto la sentenza della Corte di giustizia UE (sent. 14 ottobre 2020 in causa n. C-681/18) riguardante i contratti a termine in regime di somministrazione che ha affermato che la normativa degli stati deve prevedere il mantenimento della natura temporanea del lavoro interinale, al fine di evitare l’elusione della direttiva comunitaria 1999/70/CE.
Con un parallelismo con la disciplina del contratto determinato in Italia la Cassazione afferma che la valutazione incidentale in giudizio dell'esistenza di contratti precedenti puo avere un valore per definire appunto la natura temporanea (o meno) del contratto di lavoro che viene impugnato
Con l'accertamento della effettiva temporaneità il giudice può dedurre quindi se l'ultimo contratto a termine privo di causali specifiche era legittimo rispetto alla normativa.
Per questo motivo il ricorso del lavoratore è accolto e la sentenza viene rinviata per un nuovo giudizio alla Corte di Brescia in diversa composizione.
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Modello 730/4 indicazioni sui conguagli INPS
Con il messaggio 2207 del 14 giugno 2023 INPS fornisce le indicazioni sull' assistenza fiscale fornita in qualità di sostituto di imposta ai soggetti che abbiano indicato l’INPS per il conguaglio degli importi risultanti dal modello 730 /2023
730/2023 – Assistenza fiscale INPS
Il messaggio ricorda innanzitutto che nella scheda servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, è stato pubblicato il manuale d’uso per i CAF e i professionisti abilitati disponibile anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I dati sono disponibili anche attraverso l’app “INPS mobile”, scaricabile da “Play Store” e da “App Store”.
i contribuenti con la propria identità digitale :
- SPID almeno di livello 2,
- CIE,
- CNS)
possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale www.inps.it.
Con il servizio sono consultabili i seguenti dati:
- avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;( dal 2020 la trasmission non è piu a carico degli intermediari)
- conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
- eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
- importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Oltre alla funzione di consultazione, il servizio consente di trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2023.
INPS sostituto di imposta modello 730 /4 chi è interessato
Va ricordato che Inps non opera come sostituto di imposta nel caso di
- erogazioni di prestazioni esenti da imposte come
- le pensioni erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere
- le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale per i figli a carico e assegno per il nucleo familiare)
- prestazioni cessate prima del 1° aprile 2023.
Dunque l’Istituto gestisce le risultanze contabili del modello 730/4 solo se, nel corrente anno 2023, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF (ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).
Modello 730/4 Codici diniego
Per i casi di incapienza sono previsti i seguenti codici:
- codice CP, conguaglio non possibile parziale;
- codice CT, conguaglio non possibile totale.
- Nuovo codice ES diniego per soggetti residenti all’estero istituito dal 2023, ai soggetti che risiedono all’estero che hanno l'obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate esclusivamente il modello “Redditi Persone Fisiche”.
Nei casi in cui l’Istituto, si trovi nell’impossibilità di completare i conguagli a debito del modello 730/4 (ad esempio, a seguito della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante o di incapienza dei pagamenti spettanti), invierà un’apposita comunicazione all’interessato o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere autonomamente al versamento dei residui importi a debito, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.
Modello 730/4 Scadenze
Il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730/4, in linea generale, è fissato al 30 settembre 2023 che quest'anno è posticipato al 2 ottobre 2023, ricadendo di sabato il 30 settembre 2023.
ATTENZIONE: posto che la rateazione gli importi deve concludersi entro il mese di novembre considerati i tempi necessari all’elaborazione delle prestazioni erogate non è possibile garantire l’applicazione del numero di rate scelto dal dichiarante se risultanza contabile viene comunicata dopo il mese di giugno 2023.
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Licenziamento: valido con raccomandata respinta al mittente
Con la sentenza n. 15937 del 31 maggio 2023 in tema di comunicazione del licenziamento individuale, la Corte di Cassazione chiarisce l'orientamento sulla validità della comunicazione tramite raccomandata, in particolare nel caso di rinvio della lettera al mittente per compiuta giacenza in posta.
Il caso riguardava l'impugnativa del licenziamento da parte di una lavoratrice, giunta oltre il termine di 60 giorni dalla data di notifica del recesso da parte del datore di lavoro.
La dipendente contestava di non aver mai ricevuto la lettera di licenziamento mentre il datore di lavoro produceva in giudizio copia della ricevuta di invio tramite raccomandata ma non copia dell'avviso di ricevimento firmato dal destinatario, in quanto la lettera era ritornata al mittente per compiuta giacenza in ufficio postale.
La Cassazione in passato ( con le sentenze sez. III, 27/10/2022, n. 31845; sez. VI, 11/01/2019, n. 511) ha affermato che la ricevuta postale di invio della raccomandata non è sufficiente per presumere la conoscenza dell'atto da parte del lavoratore.
Lettera licenziamento: presunzione di conoscenza e onere della prova
La presunzione di conoscenza di un atto unilaterale recettizio è descritta dall' 1334 e 1335 del codice civile che recitano: "La presunzione legale di conoscenza opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo all’indirizzo del destinatario della comunicazione" e "gli atti unilaterali recettizi si reputano conosciuti al destinatario nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario".
La norma prevede anche che sul destinatario grava l'onere di provare di non avere responsabilità per la mancata conoscenza.
I giudizi di merito in primo e secondo grado nel caso in commento avevano respinto le domande della lavoratrice giudicando valida la comunicazione del licenziamento avvenuta per raccomandata al domicilio della lavoratrice, anche in assenza della copia dell’avviso di ricevimento in quanto il datore di lavoro ha allegato agli atti alcune schede informative estratte dai dati informatici di Poste Italiane che provavano che:
- la notifica della mancata consegna era avvenuta all'indirizzo fornito dalla lavoratrice, che non ha mai comunicato variazioni
- la raccomandata era stata regolarmente depositata presso l’ufficio postale con notifica alla destinataria e
- la restituzione al mittente era avvenuta all’esito della compiuta giacenza.
Per parte sua la lavoratrice non ha provato l'assenza di responsabilità nel non avere notizia della comunicazione e i giudici non hanno ritenuto sufficiente la sua mera dichiarazione di non conoscenza
Su queste basi i giudici di legittimità hanno ritenuto dimostrata l’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 del codice civile.
Nella sentenza di Cassazione non vengono rilevati errori di valutazione da parte della Corte di appello e la sentenza che convalida il licenziamento è sta quindi confermata.
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Formazione sicurezza RLS: assenze non ammesse
Con l'interpello 2 del 12 giugno 2023 la Commissione Sicurezza del Ministero del lavoro ha precisato che la durata dei corsi di formazione per l'aggiornamento dei responsabili della sicurezza sul luogo di lavoro non è modificabile.
In questi giorni in cui si acutizza l'emergenza morti bianche per gli infortuni sul lavoro il chiarimento appare particolarmente importante anche se non ancora del tutto chiaro nella formulazione.
Vediamo i dettagli del documento
Sicurezza: assenze nei corsi per i rappresentanti dei lavoratori
La domanda arrivava dall'amministrazione dell'assessorato igiene e sanità della Regione Sardegna che chiedeva il parere della Commissione sulla possibilità di assenze per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11, la cui durata minima è fissata a 32 ore . In particolare il dubbio riguardava la possibilità " per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza," di ammettere assenze per un massimo del 10% delle ore previste..
La commissione nella risposta in primo luogo ricorda gli obblighi e le relative motivazioni, in capo al datore di lavoro in merito alla formazione di tutti i lavoratori in materia di sicurezza
Specifica inoltre che a norma dell' articolo 37, comma 10 “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”.
La commissione sottolinea che anche se “Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale la norma prevede una durata minima dei corsi pari a 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento, cji si aggiungono per l'aggiornamento continuo:
- 4 ore annue di aggiornamento periodico, per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”;
La Commissione sicurezza conclude che l’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 prevede già in modo esplicito la durata minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S., vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
L'indicazione sembra deporre per una non derogabilità alla durata minima dei periodi di formazione, pur ribadendo la responsabilità della contrattazione collettiva su durata e contenuti specifici dei corsi.