• Inail

    INAIL Denuncia lavoro temporaneo da ieri di nuovo online

    L'Inail, con l'istruzione operativa n. 8493,  datata 16 settembre 2022 ma pubblicata ieri,   ha reso noto che è di nuovo disponibile dal 20 settembre 2022  il Servizio online Denuncia di nuovo lavoro temporaneo.

     A seguito di alcune problematiche tecniche, che hanno determinato la temporanea chiusura del servizio, la Direzione centrale organizzazione digitale ha provveduto  ridefinire la progettazione  del  servizio.

    Si ricorda che il regolamento sulle modalita di applicazione delle tariffe 2019  prevede che il  datore di lavoro, che eserciti lavori di carattere temporaneo in più sedi, presenti tramite  i servizi telematici dell’Istituto la denuncia di ogni singolo lavoro o di ogni sua eventuale  modificazione

    La Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo viene effettuata in www.inail.it tramite  l’apposito Servizio online > Denunce > DNL Temp,  di nuovo attivo appunto dopo le modifiche dei giorni scorsi 

    I manuali Aziende e Intermediari relativi al servizio online in oggetto sono pubblicati in  www.inail.it al percorso Supporto > Guide e manuale operativi o Servizi online >   Manuali operativi, mentre la relativa modulistica è pubblicata in www.inail.it > Atti e  documenti > Moduli e Modelli > Assicurazione > Gestione rapporto assicurativo.

    Qui il testo del manuale operativo, per l'utilizzo,   che illustra iin dettaglio i seguenti argomenti 

     Accesso al Servizio

    DNL Temporaneo – Denunce 

    SCELTA PAT E TIPOLOGIA DENUNCIA

    DENUNCIA NUOVO LAVORO TEMPORANEO

     Riepilogo e invio 

    PROROGA LAVORO TEMPORANEO

     SOSPENSIONE LAVORO TEMPORANEO

    Denunce in Lavorazione.

    Denunce Inviate

  • Contributi Previdenziali

    Giornalisti dipendenti: contributo aggiuntivo 2022

    E' stata pubblicato ieri il messaggio INPS 3418 del 19.9.2022  in tema di contributo aggiuntivo dell’1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione  per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

    L'istituto  ribadisce  che a seguito del passaggio della gestione dipendenti da INPGI all'INPS gli obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro, in relazione ai giornalisti assunti con rapporto di lavoro subordinato, sono determinati secondo le disposizioni che regolano l’iscrizione al FPLD, ivi compresa la disciplina relativa al contributo aggiuntivo dell’1% (cfr. la circolare n. 82 del 14 luglio 2022). Vengono quindi fornite le specifiche istruzioni operative,

    Contributo aggiuntivo giornalisti dipendenti 2022

    L'istituto ricorda che  l'obbligo del contributo aggiuntivo  per i lavoratori dipendenti iscritti all FPLD  previsto dall’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,   si applica solo nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

    Posto che la prima fascia  retributiva per il 2022 è fissata in in € 48.279,00, tale aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite citato,  che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.023,25, da arrotondare a € 4.023,00.

    Per quanto riguarda però i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica – iscritti alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI fino al 30 giugno 2022- poi trasferita all'INPS,   la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1%  era  determinata dal Regolamento INPGI nel minimo retributivo contrattuale del redattore ordinario, ossia €46.184,00  L’importo mensile per  dodici mesi, è pari a €3.849,00.

    Le istruzioni INPS prevedono quindi 

    1.  per i soli rapporti di tipo giornalistico cessati in data antecedente al 1° luglio 2022 restano ferme le disposizioni previste in merito dai regolamenti e dalle circolari INPGI (in materia di mensilizzazione, conguaglio, ecc.) in considerazione del tetto annuale pari a € 46.184,00, e relativo, quindi, alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI.  Si precisa che, , qualora nell’arco dell’intero anno 2022 il soggetto abbia instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato,  si dovrà considerare, per questi  il diverso limite  applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a €48.279,00.
    2. per i rapporti di tipo giornalistico in corso e per quelli cessati in data successiva al 30 giugno 2022 si dovrà considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a €48.279,00, avendo a riferimento anche le retribuzioni maturate nei primi sei mesi del 2022.

    La circolare fornisce quindi esempi di calcolo e le istruzioni per l'esposizione dei dati nel flusso UniEmens.

  • Rubrica del lavoro

    Pensioni ottobre 2022: date di pagamento e aumenti

    Con il termine dello stato di emergenza fissato  al 31 marzo  2021,   è cessata l’anticipazione del pagamento delle pensioni nei giorni precedenti l'inizio del mese e si torna al calendario  ordinario, a partire dal 1° del mese di competenza. 

    Per ottobre  le date sono un po diversificate perche il 1 del mese cade di sabato,  giornata per le banche non operativa. Quindi :

    1. l'accredito nei conti correnti  e libretti POSTALI,  e l'inizio dei pagamenti in contanti allo sportello sarà il 1°ottobre, anche se cade di sabato
    2. l'accredito automatico  delle pensioni nei conti correnti BANCARI sarà invece lunedi 3 ottobre. 

    Calendario pagamento in contanti

    Per le pensioni di  ottobre  i pagamenti in contanti agli sportelli delle Poste sono previsti con la seguente scaletta:

    INIZIALI COGNOME DATA
    A-B Sabato 1 Ottobre
    C-D Lunedi  3 ottobre
    E-K Martedi 4 ottobre
    L-O Mercoledi 5 ottobre 
    P-R Giovedi 6 ottobre
    S-Z Venerdi 7 ottobre

    Va ricordato che i calendari possono essere personalizzati dagli uffici postali sulla base di specifiche esigenze

    Pensioni ottobre 2022: cedolino INPS 

    Il cedolino della pensione dI ottobre  sarà consultabile  all'inizio del mese sul sito INPS , previa registrazione con l'identita digitale  SPID, CIE o CNS.

    Sul cedolino sono presenti i dettagli sull'assegno di ciascun mese : importo , conguagli delle tasse pagate, aumenti  

    Si ricorda infatti  che la tassazione sulle pensioni  viene gestita direttamente dall'Inps che si trattiene l'importo sugli assegni pensionistici  e lo versa all'Agenzia delle entrate.  INPS provvede  da agosto in poi ad effettuare i conguagli a credito o a debito   tra le tasse dovute e quelle già trattenute nel corso dell'anno  per coloro che hanno come sostituto di imposta l'INPS.

    Aumento pensioni da ottobre 2022

    Per i pensionati  INPS con redditi inferiori a 35mila euro  annu  è previsto un aumento grazie all'anticipo della perequazione  2023 deciso dal  Decreto aiuti bis n. 115 2022.

     Va specificato che si tratta dell'anticipo di tre mesi (a ottobre 2022 invece che a gennaio 2023) del consueto adeguamento all'inflazione misurato dall'Istat  che   viene effettuato  ogni  anno, detto anche perequazione. Quest'anno il governo ha deciso di anticiparlo e rafforzarlo per talune fasce di reddito .

    Gli aumenti saranno del 2 % per i redditi da pensione fino a 35 mila euro mentre si fermeranno  allo 0,2% per quelle sopra la soglia (che ne godranno però da novembre. In questo caso, per la precisione si tratta del conguaglio della perequazione già effettuata per il 2022 sul 2021). 

    Va tenuto conto anche che per legge la perequazione è progressiva cioè si applica  con i seguenti scaglioni

    • 100% dell’inflazione, ovvero in misura piena, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo (corrispondente a 523,83 euro);
    • 90% dell’inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
    • 75% dell’inflazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo.

    Da gennaio  2023 INPS verificherà l'andamento effettivo dell'inflazione del 2022 e applicherà  il tasso complessivo , ci saranno conguagli quindi negli assegni che dovrebbero, visto l'andamento attuale, aggiungere ancora ulteriori incrementi degli importi delle pensioni.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo Credito: assegno straordinario fino a 7 anni anche nel 2022

    Disciplinato dal decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito è una gestione dell'INPS, che tutela i lavoratori del settore  nell’ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento e il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione (circolare INPS 2 dicembre 2016, n. 213).

    In particolare sono previsti i seguenti  interventi in via ordinaria:

    •  finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche con il sostegno di fondi nazionali ed europei; 
    • trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa (assegni ordinari )per le cause previste dalla normativa sull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione, oltre al versamento della contribuzione correlata.

    Invece, gli interventi in via emergenziale sono: 

    • assegno emergenziale/straordinario a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione 
    • finanziamento,  di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, 

    Assegno straordinario di accesso a pensione:   decorrenza  2022

    Con il messaggio 3401 del 16 settembre INPS comunica che è stato modificato il Regolamento del Fondo in tema di assegno straordinario per <> maturare i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico:he a seguito del decreto legge 228 2021 Milleproroghe è stato confermata la durata massima di 7 anni anche per le cessazioni che intervengono nel 2022 .

    Si ricorda che la possibilità di assegno straordinario di accompagnamento alla pensione era stata inizialmente prevista dal  decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 con periodo massimo di cinque anni , poi portato a 7 anni con il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, beneficio successivamente sempre prorogato fino ad oggi 

    L'istituto specifica che l'ultima decorrenza ammessa per le cessazioni nel 2022   è fissata al 1° dicembre 2022, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2022. Il l periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a ottantaquattro mesi (sette anni).

    Le procedure di liquidazione e ricostituzione degli assegni straordinari interessati (categoria 127) sono state coerentemente aggiornate.

  • Attualità

    Protocollo Covid lavoro in vigore fino al 31 ottobre

    Il  Protocollo condiviso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro contro il contagio da COVID 19 aggiornato il 6  aprile  2021  è stato aggiornato il 30 giugno, 2022 alla data di scadenza,  con il nuovo accordo raggiunto da Governo e parti sociali. Resterà in vigore,a meno di nuove proroghe,  fino al 31 ottobre 2022.

    Qui il nuovo protocollo del 30.6.2022.

    I partecipanti alla riunione  si sono impegnati a garantirne l'applicazione e a trovarsi nuovamente, entro il prossimo 31 ottobre , per verificare l'opportunità di apportare  modifiche in relazione ad eventuali mutamenti  della situazione epidemiologica nel Paese.

    Si ricorda che il Protocollo contiene disposizioni volte ad assicurare adeguati livelli di protezione alle persone che lavorano . 

    Le principali novità sono le seguenti

    1. raccomandazione di utilizzo di mascherine FFP2 ove non sia possibile il distanziamento
    2. messa a disposizione di dispositivi FFP2 da parte del datore di lavoro per i lavoratori
    3. decisione del medico competente su gruppi di lavoratori eventualmente obbligati (con particolare attenzione ai lavoratori fragili
    4. creazione di comitati aziendali che verifichino l'applicazione delle misure.

    Si confermano inoltre:

    •  l'obbligo di informazione e di precauzioni igieniche,
    •  il divieto di accedere con sintomi da covid ,  
    • l'obbligo di sanificazione dei locali, 
    •  accessi contingentati per evitare assembramenti,  
    • il  lavoro agile come strumento di prevenzione.

    Da notare che le Parti sociali chiedevano altresì una proroga al 31 dicembre 2022 della  disciplina a protezione dei lavoratori fragili, misura adottata dal Governo con la conversione in legge del decreto Aiuti bis (115 2022)

    Leggi per approfondire DL Aiuti bis: conferma smart working per fragili e genitori

    Protocollo COVID luoghi di lavoro 2021 in sintesi

    Le misure tengono conto dei vari provvedimenti adottati dal governo, e dal Ministero della Salute, fornendo linee guida per l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio che consentano di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di adeguati livelli di protezione. 

     Vediamone i punti principali:

    1. Il ricorso agli ammortizzatori sociali, o alle ferie è una alternativa al lavoro in presenza.
    2. Anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, va favorito il ricorso al lavoro agile e da remoto, sempre in chiave di prevenzione dal rischio contagi, ma il datore di lavoro dovrà garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
    3. L’azienda fornisce un’informazione adeguata sui rischi di contagio sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi anche mediante l'affissione nei luoghi di lavoro di depliants informativi con particolare riferimento al corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.  Si precisa che  laddove  il Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.
    4. La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
    5. Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.
    6. Sulle prescrizioni per la pulizia e la sanificazione dell'ambiente sono confermate le modalità già fornite dal protocollo del 24 aprile 2020
    7. Sul punto dell' ORGANIZZAZIONE AZIENDALE invece il  protocollo fa riferimento al dPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, di  intesa con le rappresentanze sindacali aziendali: 
    •  disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto; 
    •  procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi; 
    •  assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 
    •   utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, 
    •  assicurare che gli ammortizzatori sociali riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili  per consentire  l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
    1. In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi locali.
    2. Altra novità sul medico competente, che ha un ruolo maggiore:  può suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021.

    Trovi qui il precedente protocollo condiviso del 24.4.2020 a confronto con il primo del 14 marzo 2020.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Autonomi agricoltura: contributi senza sanzioni fino al 30.9

    Con il messaggio 3388 pubblicato ieri sera l'INPS comunica che il pagamento della seconda rata  dei contributi dei lavoratori autonomi in agricoltura da versare nell’anno 2022, dovuti entro oggi 16  settembre potrà essere versata senza applicazione delle sanzioni civili anche dal 17 al 30 settembre p.v. 

    L'istituto spiega che la decisione è dovuta alle anomalie di carattere tecnico che sono state  rilevate negli ultimi giorni  in fase di accesso al cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura, che determinano l'impossibilità o ritardi nell’acquisizione delle informazioni per effettuare il pagamento.

    Si ricorda  che  sono interessati  i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali delle imprese agricole costituite in forma individuale o collettiva (circolare INPS 24 maggio 2004, n. 85).

    I lavoratori agricoli autonomi sono iscritti in appositi elenchi nominativi con validità quinquennale, ovvero suppletivi e/o di variazione annuali.

    Il Cassetto previdenziale inps per agricoltori autonomI  consente ai titolari di aziende agricole e ai loro intermediari di consultare e verificare la posizione dell’azienda (dati anagrafici, dati contabili dell’azienda, versamenti con F24, situazione debitoria, cartelle esattoriali ecc.) e consente la  comunicazione bidirezionale  con l’INPS, attraverso il quale è possibile inviare domande e ricevere comunicazioni dall’Istituto

    Ricordiamo le  funzionalità previste dal servizio:

    • accedere alle funzionalità di scelta della posizione, del delegante e dell'azienda;
    • consultare dati anagrafici e i dati contabili dell’azienda agricola;
    • controllare i versamenti contributivi effettuati e di ristampare gli F24;
    • verificare la situazione debitoria e le cartelle esattoriali;
    • consultare le procedure per l’invio di domande online di esonero, sospensione, dilazione e rimborso, regolarizzazione spontanea, riemissione F24 e riduzione sanzioni civili;
    • consultare le deleghe ricevute e le deleghe rilasciate con tutti i dettagli (tipo di delega, delegato, cessazione/riattivazione, ecc.).

    L'interessato può accedere al Cassetto previdenziale agricoltori autonomi online attraverso il servizio dedicato.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Esonero imprese cabotaggio 2022: elenco beneficiari e istruzioni

    Con il messaggio 3353 del 12.9.2022   Inps illustra le modalità di fruizione dell'esonero  contributivo articolo 88 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come da ultimo modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, riguardante i periodi agosto -dicembre 2020 e gennaio- dicembre 2021,  per le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che esercitano, 

    • attività di cabotaggio,
    •  di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi,o
    •  di deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali).

     Si ricorda in particolare che  si tratta della contribuzione assicurativa e previdenziale dovuta sia  dagli armatori sia  dai  lavoratori  italiani o comunitari mentre  non trova applicazione per i marittimi extracomunitari. 

    Le domande andavano presentate entro febbraio 2022.

     Il ministero delle infrastrutture ha autorizzato  le imprese beneficiarie tramite due successivi decreti direttoriali n. 187/2022 e n. 186/2022  del 10 agosto 2022 ( sostitutivi di decreti del 30 giugno) che individuano i beneficiari  rispettivamente 

    1. ai sensi della sezione 3.1 del Temporary framework, e
    2. della sezione 3.10 del medesimo Temporary framework.

    Elenco all 2

    Elenco all. 3 

    L'esonero riguarda in particolare i contributi elencati nella tabella seguente 

    IVS

    33%

    NASpI

    1,31%

    Contr. art. 25 L. 854/78

    0,30%

    Fondo di garanzia TFR (L. 297/82)

    0,20%

    Malattia

    2,22%

    Maternità

    0,46%

    CUAF

    0,68%

    È escluso dall’esonero contributivo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà del settore marittimo – Solimare (0,30%).

    Istruzioni Uniemens esonero armatori

    Per la fruizione in Uniemens, sullle matricole contributive delle imprese autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità  viene centralmente attribuito il c.a. “2W”,che assume il nuovo significato di “Impresa ammessa alla fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 88, D.L. n. 104/2020”.

    Il messaggio specifca quindi le modalità di compilazione del  flusso Uniemens che sarà da inviare 

    per le aziende  che rispettano 

    L’esposizione dei codici causale:

    •  “L233” per il 2020 e  “L234”  per il 2021 per le aziende che accedono ai sensi della  sezione 3.1 del Temporary framework e
    • “L235” per il 2020  e “L236 per il 2021 ” per le aziende che  accedono ai sensi della sezione 3.10  del temporary framework 

     potrà avvenire nei flussi di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 per le imprese che si avvalgono del differimento contributivo di cui all’articolo 11 della legge 26 luglio 1984, n. 413. Per le imprese che non si avvalgono del predetto termine di differimento, il conguaglio potrà avvenire nelle denunce di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.

    Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività,  dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).