• Rubrica del lavoro

    Denuncia infortunio: guida obblighi e sanzioni 2023

    L'obbligo  di presentare  denuncia per gli infortuni  accaduti ai propri dipendenti quando abbiano prognosi superiore ai 3 giorni è stato istituito dall’articolo 53, comma 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

    La denuncia va fatta  indipendentemente dal fatto che l'infortunio sia indennizzabile o meno da parte dell'INAIL .

    • entro due giorni dalla data in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza (v. ulteriori dettagli sotto)
    • attraverso gli apposti servizi telematici sul portale INAIL  oppure  per lavoratori domestici o occasionali  tramite PEC o raccomandata postale
    • deve contenere  I  riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente 

    Le ultime indicazioni sono state fornite dall'INAIL nella circolare 24-2021  

    Vediamo di seguito una sintesi degli aspetti principali 

    I tempi della denuncia di infortunio

    •  Di norma il giorno da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
    •  Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni  per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell'ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.
    • per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.

    ATTENZIONE Per gli infortuni mortali e  per quelli per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore .

    Nei casi in cui la segnalazione  dell'infortunio sia effettuata 

    • dal lavoratore, 
    • dai patronati che li assistono o  
    • dall'INPS

      le Sedi dell’Inail che hanno ricevuto il certificato medico sono tenute a chiedere al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. Nel caso in cui si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni  decorre dalla data di ricezione della richiesta dell'ufficio INAIL

    Le sanzioni per omessa denuncia di infortunio 

    L'importo della sanzione  per la violazione dell'obbligo di denuncia di infortunio va  da 1.290,00 a 7.745,00 euro. 

    La violazione rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria , ovvero l'avviso al trasgressore, da parte dell'isprttorato del lavoro  per la regolarizzazione di eventuali violazioni.  Se il datore di lavoro provvede a sanare  la violazione  è previsto i pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro.

      Se invece gli  illeciti oggetto di diffida non vengano regolarizzati  e non venga versata la sanzione minima entro il termine di quindici giorni, , le violazioni possono essere sanate con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo 

    Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti. Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, è fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvede all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive.

    Obblighi di  comunicazione ai fini statistici al SINP

    Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore  anche gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) a fini statistici .il quale prevede  che il datore di lavoro o i dirigenti preposti devnonono comunicare all'INAL entro 48 ore  i dati e le informazioni sugli inforutni sul lavoro che comportino l'assenza del lavoratore di almeno un gior, oltre a quello dell'evento 

    Al fine di agevolare gli utenti, il servizio telematico per la denuncia di infortunio predisposto dall’Inail è stato denominato Comunicazione/denuncia di infortunio. Infatti  in caso di i infortuni superiori a tre giorni, il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti. Inoltre, in caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro ha regolarmente provveduto alla comunicazione  al SINP entro 48 ore , nel caso la prognosi si prolunghi   puo utilizzare una appostia funzione  che richiede l'inserimento solo dei dati ulteriori  per  trasformare la comunicazione in  denuncia ai fini assicurativi. 

    Le violazioni in questo ambito sono soggette a  sanzioni amministrative  diverse  e diversa è la destinazione dei relativi proventi. 

    La circolare sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati

    • agli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e 
    • agli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi,

     L’articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

     La circolare n. 24 del 9 settembre 2021, chiarisce che in virtù dell’autonomia dei diversi procedimenti sanzionatori e dell’obbligo di rispettare il termine di decadenza di novanta giorni fissato dalla legge per la notifica della contestazione dell’illecito, la diffida obbligatoria non richiede verifiche ulteriori rispetto a quanto stabilito per la sua emissione. 

    Prescrizione  omessa o ritardata denuncia di infortunio

    Ai sensi dell’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. La violazione dell’obbligo della denuncia di infortunio , è un "illecito amministrativo formale istantaneo con effetti permanenti" ,  per il quale si  applica la sanzione amministrativa in vigore al momento della commissione dell’illecito stesso.

  • Lavoro Dipendente

    Infarto per eccesso di lavoro: basta il nesso causale per il risarcimento

    Per il risarcimento del danno biologico  al dipendente che ha lavorato  con ritmi e turni  intollerabili è sufficiente provare il nesso causale tra le condizioni di lavoro e l'evento traumatico . Ciò ribalta sul  datore di lavoro  l'onere di provare di aver adottato tutte le misure possibili per salvaguardare la salute del lavoratore.

    Questa in sintesi la conclusione  esposta  nell'ordinanza n. 6008  2023 della  Corte di Cassazione. 

    Vediamo maggiori dettagli sul  caso in questione sulle motivazioni   e sui precedenti della giurisprudenza di legittimità

    Il caso del dirigente medico  con  ritmi eccessivi di lavoro 

    A.A., dirigente medico di primo livello ì, che subiva un infarto del miocardio dopo anni di turni e rimi di lavoro insostenibili , aveva citato in giudizio la  ASL datrice di lavoro per chiedere il  risarcimento del danno biologico  conseguente all'evento,  che considerava causato dal sottodimensionamento dell'organico  aziendale. Aveva ottenuto già l''equo indennizzo per cause di servizio in sede amministrativa 

    La sua domanda veniva respinta sia  il Tribunale di Lanciano, in funzione di giudice del lavoro, che dalla corte di appello de L'Aquila , i quali escludevano   la responsabilità dell'ASL  tenuto conto  che  questa  non aveva il potere di aumentare l'organico e di assumere altri ortopedici, nè di rifiutare  ricoveri e prestazioni ai pazienti.

    La corte d'appello  in particolare  rimarcava che il ricorso del lavoratore era mancante dell'indicazione di "ben   determinate norme di sicurezza", 

    Nel ricorso del medico si affermava  invece che  per  l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno,  il lavoratore deve provare solo che le prestazioni di lavoro siano state rese in condizioni nocive ed evento, mentre spetta al datore di lavoro  provare di  avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

    Risarcimento del danno, onere della prova e accertamenti medico legali

    La Cassazione, come detto,  concorda  con il rilievo del ricorrente e   cassa la sentenza,  rinviando per un nuovo giudizio . 

    Sottolinea infatti che :

    • non spetta al lavoratore  individuare la violazione di una specifica norma  prevenzionistica (Cass. 25 luglio 2022, n. 23187), 
    • la ricorrenza di prestazioni oltre la tollerabilità, "è in sè un inesatto adempimento all'obbligo di sicurezza,che non necessita di altre specificazioni,  pur traducendosi poi esso anche in violazione di disposizioni antinfortunistiche" (Cass. n. 34968-  2022).
    • Il tema della mancanza di autonomia della ASL nella decisione di   assumere altro personale medico non è rilevante   in merito al mancato  assolvimento degli  oneri di allegazione e di prova  Si tratta, infatti, di  una circostanza che potrebbe  considerarsi  "diversa causa che rendeva l'accaduto a sè non imputabile", ovverosia  di un aspetto che ricade nell'ambito dell'onere della prova liberatoria   sul datore di lavoro .

    Infine viene stigmatizzata anche l'affermazione della decisone di appello secondo cui l'appellante avrebbe dovuto " allegare e provare , quali concreti svantaggi, privazioni ed ostacoli sono derivati dalla menomazione denunciata" e che a tale carenza non "sembra potersi supplire attraverso  un accertamento medico-legale.

    Al contrario la corte di legittimità afferma che  "è evidente che il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell'equo  indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa

    e al medesimo evento dannoso (v. Cass. nn. 34968-2022 e 23187-2022). Il fatto che sia stata  riconosciuta in sede amministrativa la causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo e che sia stata  prodotta in giudizio la relativa documentazione, se non vale come prova legale (vincolante per il  giudice) del nesso causale, ben potrebbe essere prudentemente apprezzata, come prova sufficiente di quel nesso, in mancanza di elementi istruttori di segno contrario  (Cass. n. 23187-2022)."

  • Lavoro estero

    Proroga regime impatriati: da chiedere entro il 30 giugno

    Per i lavoratori impatriati che hanno goduto del regime agevolato quinquennale  fino all'anno scorso è possibile chiedere la proroga   entro il 30 giugno 2023

    Entro la stessa data va effettuato il pagamento dell'imposta forfettaria .

    Vale la pena ricordare che l'agevolazione fiscale , disciplinata dall'articolo 16 del Dlgs 147/2015  per i lavoratori rientrati in Italia  a partire dal 2012, dopo periodi di residenza all'estero,   puo infatti essere prorogata per ulteriori 5 anni in presenza di determinati requisiti.

    Le modifiche sono state introdotte dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e  dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

    Richiesta di proroga del regime impatriati

    i titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente

    •  nome, cognome e data di nascita, il codice fiscale, l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia; l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta ; l
    • ’impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio, 
    •   i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata  o l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi ;
    •  il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;  
    • l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati; 
    • l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione elativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;  gli estremi del versamento effettuato

    i titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato:

    • direttamente nella dichiarazione dei redditi oppure 
    • possono richiedere l'applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportate le medesime informazioni previste per il lavoratore dipendente e la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti)

    Requisiti per la proroga dell'opzione regime impatriati 

    I lavoratori devono essere :

    • italiani che siano stati iscritti all'Aire (prima del rientro in Italia) oppure  cittadini  dell'Unione europea
    • già fruitori del regime agevolato  nel 2019 
    • trasferitisi in Italia entro il 30 aprile 2019
    • con almeno un figlio minore (anche in affido preadottivo)  oppure 
    • proprietari di un immobile residenziale  acquistato dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti, o che  lo acquistino entro 18 mesi dalla data di  versamento dell'imposta (anche in comproprietà ).

    Opzione e versamento dell'imposta agevolata impatriati 

    L'opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari:

    1.  al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
    2.  al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi 

    Il versamento  deve avvenire in unica soluzione mediante modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione  utilizzando i codici tributo

     "1860" – "Importo dovuto (10 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019"- e

     "1861"-"Importo dovuto (5 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019"-, 

    entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

    ATTENZIONE I termini per i versamenti che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

  • Lavoro Dipendente

    Occupazione in crescita ad aprile 2023: disoccupati al 7,8%

    Sono stati diffusi negli ultimi giorni i dati relativi al recetne andamento del mercato del lavoro: si tratta de

     i dati Istat di aprile 2023  e  del

    l Rapporto annuale sulle Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro  del Ministero del lavoro che descrive le dinamiche del mercato del lavoro dipendente e parasubordinato nel 2022. Qui il testo .

     Di seguito una sintesi degli aspetti principali dei due documenti.

    Dati ISTAT occupazione aprile 2023

    La crescita dell’economia italiana  degli ultimi mesi , oltre le aspettative,   ha effetto  positivo anche sul mercato del lavoro:  secondo gli ultimi  dati ISTAT  la disoccupazione è scesa ad Aprile al 7,8%.

    Rispetto allo scorso anno sono 390mila le persone che hanno trovato lavoro, 48mila ad aprile in più rispetto al mese di  marzo  2023.

    Il tasso di occupazione nazionale sale quindi al 61%  e il numero totale di  persone che lavorano si porta a 23 milioni e  446mila 

    Interessante notare che tra le  tipologie di contratto  aumentano  ancora  quelli a tempo indeterminato e il lavoro autonomo, calano invece i contratti a termine.

     La categoria con la migliore performance è finalmente quella femminile con 50mila donne  occupate in piu rispetto al  mese  precedente,  a fronte del calo di 4 mila occupati di sesso maschile. Rispetto al 2022 l'aumento di donne occupate è pari a 217mila unità

    Sempre ad aprile diminuiscono le persone che cercano lavoro e scende anche il tasso di inattività.(al 33,7%)

    Dati occupazione 2022 Ministero del Lavoro

    Si segnala anche la pubblicazione della   relazione  annuale del Ministero del lavoro  sulle comunicazioni  obbligatorie relative ai contratti di lavoro attivi nel 2022.

    In sintesi: 

    ATTIVAZIONI E CESSAZIONI 

    • Sono stati attivati 12.573.000 rapporti di lavoro, in aumento del 10,9%. La crescita annua, seppure significativa, risulta in calo rispetto al valore registrato l’anno precedente (+17,7%).
    • Sono cessati 12.159.000 rapporti di lavoro, in aumento del 14,4%. L’incremento annuo è superiore rispetto all’anno precedente (+13,6%).•
    • I 12.573.000 rapporti di lavoro attivati hanno coinvolto 7.076.000 lavoratori, con un numero medio di contratti attivati pro capite pari a 1,78.
    • Le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono state 716.000 oltrepassando il numero di trasformazioni annue nel periodo pre-pandemia, in aumento del +34,8% rispetto all’anno precedente.
    • L’82,5% delle cessazioni dei rapporti di lavoro ha interessato contratti con durata inferiore a un anno.
    • Sono aumentate rispetto all’anno precedente le attivazioni a Tempo Indeterminato (+12,0%), con Apprendistato (+11,2%) e quelle a Tempo Determinato (+9,6%).
    • Sono aumentate rispetto all’anno precedente le attivazioni nel settore alberghiero e della ristorazione (+24,4%), Altri servizi pubblici, sociali e personali (+18,4%) e il settore Trasporti, comunicazioni, attività finanziarie e altri servizi alle imprese (+12,3%).
    • La quota maggiore di lavoratori cessati ricade nella classe 35-54 anni, costituita da 2.795.000 individui (41,0% del totale), mentre la classe dei giovani fino a 24 anni corrisponde alla fascia d’età meno numerosa (15,8% del totale).•

    DISTRIBUZIONE 

    Dal punto di vista delle distribuzione territoriale : a  fronte di 12.573.000 di attivazioni nazionali, il 42,7% è nelle regioni del Nord, il 32,4% è nelle regioni del Mezzogiorno ed il 24,8% è nelle regioni del Centro.

    SOMMINISTRAZIONE : 

    Sono stati attivati 1.488.000 rapporti di lavoro in somministrazione con una crescita tendenziale del +11,1%.

  • La busta paga

    Welfare aziendale e premi di risultato: le istruzioni

    Con la circolare 49 del 31 maggio Inps fornisce le istruzioni  aggiornate  sulla  disciplina del welfare aziendale  e  dei premi di risultato. 

    L ’articolo 51, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,  ha subito infatti numerose modifiche negli ultimi anni, ricorda l'istituto  nella premessa.

    La novità principale   nell'ampia panoramica fornita dalla circolare,  consiste nell'indicazione dell'obbligo di versamento del contributo di solidarietà del 10 % dovuto dai datori di lavoro  anche nel caso in cui i premi di risultato siano convertiti, per scelta del dipendente in  beni e servizi di welfare aziendale (previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera f) della legge 153/1969, nonché dall'articolo 16 del Dlgs 252/2005).

    Con riguardo all'ultimo intervento normativo apportato dal decreto legge 48 2023  ( l’elevazione solo per i dipendenti con figli a carico   a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR,  che include nei  c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche ) INPS specifica che  continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR,  e cioè:

    • da un lato la  soglia di esenzione fino a 258,23 euro  per i lavoratori senza figli a carico  mentre , dall'altro 
    • sui  rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente

    Inoltre resta ferma, in ogni caso, la regola generale  per cui se il valore dei beni o dei servizi prestati risultino complessivamente superiori al limite  previsto dalle disposizioni il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

    La circolare segnala inoltre la novità dell’articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 ovvero l'esclusione dall'imposizione fiscale ma NON da quella contributiva del c.d. bonus carburante  2023, che consente di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

  • Formazione e Tirocini

    Tirocini Garanzia Giovani: l’indennità minima sale a 500 euro

    L'ANPAL, con Nota di comunicazione n. 6902 del 25 maggio 2023, ha aggiornato gli importi dell’indennità dei tirocini extracurriculari, il cui ammontare minimo  passa da 300 a 500 euro.  Si tratta degli  importi  che possono essere riconosciuti a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani agli enti organizzatori  dei percorsi formativi .

    Il comunicato precisa che l’aggiornamento riguarda tutte le categorie di persone in tirocinio incluse le persone con disabilità o svantaggiate (come definite dalla legge 381/91) ed è riportato nelle schede misura 5 e 5bis aggiornate. 

    Va ricordato che i  tirocini extracurriculari , cioè non direttamente previsti dai  corsi di laurea o dai percorsi  obbligatori per l'accesso alle professioni, mirano ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani, nel percorso di transizione tra scuola e lavoro, con una formazione a contatto con il mondo del lavoro, e 

    1. a favorire l’inserimento o il reinserimento lavoro di giovani disoccupati (misura 5) e 
    2. ad agevolare i percorsi di tirocinio in mobilità nazionale e transnazionale, per favorire esperienze formative e professionali al di fuori del proprio territorio (misura 5bis).

    La nota ANPAL  sottolinea inoltre che  la modifica è applicabile a  decorrere dalla mensilità successiva al 25 maggio 2023, data di trasmissione della nota  Anpal,  per i tirocini in corso di svolgimento.

    I Tirocini extracurricolari PON IOG (Garanzia Giovani)   sono  indirizzati giovani in  cerca di un primo o di un nuovo contatto col mondo del lavoro,  che sono cresciuti in maniera continuativa dal  2012 al 2015 con un picco  straordinario di attivazioni del 2015 (+54%).

    Si ricorda che il programma è rivolto  in particolare a

    • Giovani Neet tra i 15 e i 29 anni di tutte le Regioni e della PA di Trento.
    • Giovani fino a 34 anni residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, impegnati o meno in un corso di formazione o di istruzione,  che possono usufruire delle opportunità dell'Asse 1bis

    I giovani ricevono un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di istruzione o di formazione entro un tempo limitato dall’inizio della disoccupazione o dall’abbandono dell’istruzione formale; l'offerta tiene conto degli elementi che rendono più difficile l’inserimento nel lavoro (es. variabili territoriali, demografiche, familiari e individuali).

     e deve essere proposta entro 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione o formazione. 

  • Inail

    Terme e soggiorni climatici INAIL: rimborsi spese anche post revisione

    Nella circolare 20 del 24 maggio 2023 INAIL comunica le novità della delibera del CDA che modifica il protocollo 2018  sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici per 

    • gli infortunati/tecnopatici in stato di inabilità temporanea assoluta, 
    • i titolari di indennizzo/rendita per silicosi o asbestosi senza limiti di tempo e 
    • i titolari di  indennizzo per infortunio o malattia professionale 

    Va ricordato che le tutele INAIL comprendono infatti molte prestazioni per i lavoratori infortunati o soggetti a malattie professionali , tra le quali sono comprese 

    • erogazione di farmaci 
    •  cure idrofangotermali o di  soggiorni idroclimatici.
    •  assistenza protesica,
    •  interventi per l'autonomia e per il reinserimento sociale e lavorativo  

    Queste prestazioni , sottolinea la circolare vengono erogate  anche a termini revisionali scaduti, quando ritenuti  necessari a garantire il mantenimento delle condizioni psicofisiche, relazionali e sociali  e/o a prevenirne il peggioramento o a garantire il reinserimento lavorativo del disabile  da lavoro.

     Nella stessa logica, l’Istituto ha previsto che i farmaci di fascia C siano  rimborsabili anche dopo la stabilizzazione o il consolidamento dei postumi. 

    Con la circolare  20 2023, a seguito della deliberazione del 15 maggio 2023  in relazione alle cure termali e ai soggiorni climatici   si precisa che anche per le spese correlate   non  sarà più applicabile il termine  della revisione della disabilità accertata, quindi le spese resteranno rimborsabili  anche dopo tale scadenza. 

    Le  nuove disposizioni  si applicano:

    •  a tutti i casi futuri,
    •  a quelli in istruttoria e 
    • a quelli  per cui siano in atto controversie amministrative o giudiziarie.