• Enti no-profit

    Vigilanza su imprese sociali: ecco i modelli di verbale

    Con Decreto del 14 febbraio 2023 del Ministero del lavoro pubblicato in GU n 76 del 30 marzo ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono stati  adottati, ai  fini  dei  controlli  sulle  imprese sociali, i modelli di verbale da utilizzare per i controlli  ordinari e le ispezioni straordinarie. I verbali sono contenuti negli allegati 1, 2, 3  e  4, che formano parte integrante e sostanziale del  decreto (allegati in fondo all'articolo) .

    Si tratta in particolare dei verbali per 

    1. controllo ordinario
    2. controllo straordinario
    3. diffida ad adempiere
    4. mancato controllo

    sulle attività delle imprese sociali.

     Il decreto modifica inoltre l'articolo 20 del   precedente decreto 29 marzo 2022 del Ministro del lavoro  e delle politiche sociali in tema di  contributo di vigilanza, come segue: 

    a) al comma 1 sono soppresse le parole «Entro  il  30  giugno  di ogni anno» (Data di scadenza del versamento del contributo di vigilanza);
    b) al comma 7 il primo periodo e' cosi' modificato:

    «In sede di prima applicazione, il contributo è dovuto  dalle imprese sociali che dall'anno 2022 hanno approvato  il  bilancio di esercizio relativo  all'anno  2021. Il  medesimo è versato  entro novanta giorni dalla  pubblicazione  del  provvedimento dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i codici tributo  per  il versamento mediante il modello F24.». 

    La precedente versione prevedeva invece sulle modalità di versamento:

    " 7. In sede di prima applicazione, il contributo e' versato dalle  imprese sociali entro novanta giorni dalla pubblicazione del  provvedimento di cui al comma precedente. Successivamente, le imprese sociali versano il contributo entro trenta giorni dall'approvazione  del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente a quello in  cui il contributo e' dovuto. Gli enti che acquisiscono la qualifica  di impresa sociale versano il contributo entro novanta giorni dall'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese".

    Imprese sociali: le attività ispettive

    Ricordiamo  l'oggetto della la vigilanza sulle imprese sociali  attraverso i controlli ordinari e straordinari :

    Il controllo ordinario e' finalizzato ad accertare il rispetto da parte dell'impresa sociale :

    • delle disposizioni di cui al decreto  legislativo n. 112 del 2017, anche attraverso la verifica: della gestione amministrativo-contabile; dell'effettivo perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociali;
    • dell'effettivo svolgimento in via principale e in forma di impresa di  una o piu' attivita' di interesse generale del rispetto dei limiti e delle condizioni concernenti il principio   dell'assenza dello scopo di lucro;

    Il controllo straordinario  è  disposte dal Ministero qualora  si rendano necessari approfondimenti sugli esiti dei controlli  effettuati, al fine di effettuare verifiche a campione,oppure  a seguito di  esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione di pubbliche  amministrazioni e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi

    l'opportunita'.

     Le ispezioni interessano anche le imprese sociali aderenti alle  associazioni  e sono effettuate da due o piu'  funzionari dell'Ispettorato o delle amministrazioni della Regione Sicilia e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

    Le ispezioni straordinarie sono volte, in particolare, a  verificare l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari  e statutarie dell'impresa sociale, la sussistenza dei requisiti della  stessa, il regolare funzionamento dell'ente, il regolare svolgimento  delle attivita', la consistenza patrimoniale dell'impresa e delle

    relative attivita' e passivita'.

    Allegati:
  • ISEE

    Portale ISEE DSU: ecco la nuova piattaforma

    E' stato rilasciato ieri dall'Inps il nuovo  Portale unico Isee dell’Inps,   in cui sono riunite in un unico punto di accesso le  due diverse  modalità dichiarazione  DSU per l’Isee,  sia precompilato che  non precompilato 

    L'istituto ne dà notizia nel  messaggio 1345 dell'11.4.2023  in cui riepiloga le novità  e fornisce le istruzioni generali  di accesso, per cittadini, CAF ed enti .

    L'istituto  sottolinea che l'accesso avviene con SPID,  CNS o SPID e che è necessario dare conferma della lettura dell'informativa sulla privacy per poter procedere.

    La piattaforma consente di :

    1.  consultare le DSU precedenti o
    2.  compilare una nuova ,selezionando anche per quale prestazione è richiesta , per cui viene proposto il modello utile (assegno unico; reddito/pensione di cittadinanza; servizi alla persona/reddito e casa/agevolate minorenni; prestazioni socio-sanitarie per le persone disabili; servizio alla persona; universita).

    Nel Portale UNICO ISEE sono presenti inoltre video tutorial di aiuto alla compilazione, simulatori , faq  e una chat di assistenza virtuale.

    Portale Unico ISEE precompilato

    Una delle principali semplificazioni  offerte dal Portale Unico ISEE   riguarda l'inserimento dei dati degli altri componenti del nucleo familiare maggiorenni, che possono dare la loro autorizzazione on line sempre tramite le credenziali in Spid, Cie o Cns.

    Vengono  ricordate le informazioni che si trovano  già  precompilate in automatico  per tutti i componenti il nucleo familiare ( da accettare o modificare): 

    •  reddito complessivo
    • spese sanitarie per i disabili 
    • contratti di locazione ( con canone annuo e dati di  registrazione del contratto); i
    • patrimonio immobiliare detenuto in Italia, disponibile nell’Anagrafe tributaria;  inclusi i saldi finali e le giacenze medie relative ai conti correnti bancari e/o postali; i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari Inps.
    • dati anagrafici della famiglia prelevati da DSU precedenti 
    •  dati della casa di abitazione
    • assegni corrisposti per il coniuge e di quelli destinati al mantenimento dei figli
    • dati sulla disabilità e-o non autosufficienza dei componenti;
    • dati  degli autoveicoli e degli altri beni durevoli.

    Semplificazione ISEE precompilato in legge di bilancio 

    Il nuovo servizio fa parte del progetto di  sviluppo della compilazione autonoma delle DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica) ai fini della certificazione ISEE.  Si intende procedere velocemente   perche tale modalità diventi "prioritaria" grazie a una semplificazione  e  a un maggior numero di dati precaricati dall'INPS. Il fine è  quello di ottenere un risparmio sui costi di CAF, patronati  e intermediari professionisti, che  ad oggi  sono incaricati della gran parte delle Dichiarazioni. Il  servizio viene remunerato con compensi che vanno da 10 a 16 euro per ciascuna DSU attraverso l'INPS senza costi per i cittadini.

    La legge di bilancio 2023 prevede addirittura   un termine temporale  (1 luglio 2023), a partire dal quale  "la presentazione della DSU da parte del cittadino prioritariamente avviene in modalità precompilata" anche se resta ferma  "la possibilità di presentare la DSU  nella modalità ordinaria" , cioà cartacea attraverso gli intermediari. 

    Si può immaginare che non sarà facile imporre  la diffusione  della modalità online in modo che  diventi prioritaria senza introdurre uno specifico obbligo a riguardo. 

    Alcuni  responsabili nazionali dei CAF e dei patronati  avevano dichiarato che effettivamente la maggior parte delle DSU oggi viene presentata dai patronati in quanto le persone che piu hanno bisogno di ottenere l'ISEE per agevolazioni e sconti sono proprio quelle meno a proprio agio con il mondo  digitale se non addirittura  privi degli strumenti telematici necessari, che  quindi non riescono a operare in autonomia. 

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Maternità: contributi figurativi in misura piena

    La  contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedi di maternità, paternità e parentali in genere  va accreditata in misura piena, senza la  cosiddetta "contrazione"  generalmente  prevista dall'art 7  del DL 46 1983 per i contributi figurativi.

    L'indirizzo è stato specificato nei giorni scorsi dall'INPS nel messaggio interno n 1215 2023 ,  rivolto principalmente alle sedi territoriali.

     Vediamo maggiori dettagli  sulla normativa in materia e sulle nuove istruzioni INPS

    Contribuzione figurativa 

    La contribuzione figurativa è l' accredito convenzionale di contributi a carico della gestione di competenza(cioè senza oneri per il lavoratore o per il datore di lavoro   nei casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge.

    L’art. 7 comma 1 del DL 463/83 ha stabilito però che  il numero dei contributi settimanali IVS  da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini  delle pensioni INPS,  copre tutte le settimane   di interruzione solo se risulti erogata o  dovuta  figurativamente  una retribuzione non inferiore al 30% del trattamento minimo mensile  in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato. 

    La contrazione non è applicabile ai lavoratori domestici, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

    Contributi figurativi maternità 2023

    L'istituto specifica , a seguito di un confronto con il Ministero del lavoro, nel messaggio n. 1215/2023,  che  il regime della "contrazione " non è applicabile ai periodi relativi a 

    • congedo di maternità e di paternità, 
    • congedi genitoriali siA  in costanza che al di fuori del rapporto di lavoro.

    L' esclusione  si giustifica con  il principio di  tutela a livello costituzionale della  maternità e paternità 

    Il messaggio n. 1215/2023  precisa  che non rientrano nell’ambito di applicazione della contrazione, sia ai fini del diritto che della misura  dell'assegno pensionistico tutti gli eventi di maternità e paternità per i quali sia previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, sia all’interno che al di fuori del rapporto di lavoro (quindi, ad esempio, anche il congedo parentale all’interno del rapporto di lavoro che prevedrebbe una retribuzione pari al 30% ) e indipendentemente dalla collocazione temporale dell’evento  e  dalla modalità di  calcolo della contribuzione figurativa accreditabile.

    Alla luce del chiarimento ministeriale l’Istituto comunica inoltre che i  sistemi informatici interni di controllo del minimale contributivo sono stati aggiornati di conseguenza.

  • Lavoro Dipendente

    Contratti di solidarietà 2021-2022: istruzioni per gli sgravi

    Con la circolare 40 pubblicata il 5 aprile 2023 l'Inps chiarisce le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 previste per il sostegno ai datori di lavoro che hanno stipulato contratti di solidarietà  (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148.

    Le modalità  di attribuzione sono state poi modificate  dal D.I. 27 settembre 2017, n. 2 e relativa circolare operativa  del Ministero 2 2017 

    Si tratta ricordiamo della riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.

    Per ulteriori informazioni sui CDS leggi Sgravi contratti di solidarieta con CIGS 

    Alla luce delle varie modifiche normative che si sono succedute nella nuova circolare 40 2023  Inps illustra  le modalità per il recupero con i flussi UNIEMENS delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 da parte delle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2022 (Allegato n. 1)

    Per  altre aziende, non indicate nell’elenco  se già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.

    Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, llistituto  sottolinea che e gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione  ferma la quale potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti

     Viene anche chiarito che l'agevolazione è incompatibile con altri benefici contributivi,  tranne che con la Decontribuzione Sud, di cui all'articolo 27 del Dl 104/2020 e all'articolo 1, comma 161, della legge 178/2020, seppure sulla contribuzione datoriale residua.

    Alle aziende ammesse verrà attribuito il codice di autorizzazione "1W".

    La scadenza per le operazioni di conguaglio è fissata al  giorno 16 del mese di luglio 2023.

  • Lavoro Dipendente

    Dimissioni in periodo di maternità: convalida sempre necessaria

    La Corte di Cassazione nella Ordinanza 5598 del 23 febbraio 2023 ha affermato  che  le dimissioni  di una lavoratrice  nel periodo di maternità  restano sempre sospese, anche dopo la scadenza del periodo protetto,  fino al momento della convalida da parte dell'Ispettorato del lavoro. La tempistica della necessità di convalida è un aspetto molto rilevante che non era stato evidenziato  mai prima in modo cosi esplicito.

     Il caso riguardava una lavoratrice con rapporto di lavoro dipendente  nel settore terziario  che aveva dato le dimissioni durante il periodo protetto.

     La corte di appello di Roma , in parziale modifica della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'inefficacia  delle dimissioni in quanto non erano mai state convalidate  dai  servizi ispettivi del Ministero del lavoro e ha quindi  condannato i datori di lavoro al pagamento degli importi  delle retribuzioni  dal giorno delle dimissioni  fino alla data di deposito del ricorso di primo grado, 

    Il primo  giudice aveva invece ritenuto dovute le retribuzioni solo fino alla cessazione del periodo protetto di astensione per maternità fruito dalla interessata.

    Nel  ricorso in Cassazione della societa   si affermava che  la inefficacia delle dimissioni non convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, sarebbe limitata al solo periodo “protetto”, per cui una volta trascorso detto periodo le stesse sarebbero produttive della estinzione del rapporto di lavoro;  ma la Cassazione conferma che tale lettura :

    1. in primo luogo" non è sorretta dal dato testuale in quanto l’art. 55 d. Igs. citato  utilizza una formula ampia, di carattere generale, dalla quale non è in alcun modo dato inferire che la necessità della convalida sia destinata a venire meno una volta trascorso il periodo oggetto di particolare protezione"
    2. In secondo luogo sottolinea che  "occorre considerare la specifica ratio che sorregge la disposizione che è quella di salvaguardare la genuinità e la spontaneità della volontà dismissiva espressa dalla lavoratrice o dal lavoratore in un periodo particolarmente delicato, corrispondente alla gravidanza ed al primo anno di vita del bambino, contro eventuali abusi datoriali volti a viziare o condizionare in vario modo la formazione della volontà."

    In altri termini, il legislatore ha inteso evitare che la estinzione del rapporto di lavoro fosse solo formalmente riconducibile all’iniziativa del lavoratore o della lavoratrice presumendo che le dimissioni potessero essere iindotte dal datore di lavoro che approfitti di una peculiare situazione psicologica del dipendente. Per questa ragione il legislatore affida  ai servizi ispettivi ministeriali la verifica della effettività della volontà di risolvere il rapporto condizionando alla convalida l’efficacia del negozio di recesso.

    In quest'ottica  diventa  evidente, secondo i supremi giudici ,  "che la specifica finalità antiabusiva perseguita dalla norma in tema di convalida risulterebbe in larga parte vanificata"  se la protezione fosse limitata nel tempo cioè  ci fosse la possibilità  una volta trascorso il periodo protetto di rendere automaticamente efficace il recesso.

    Le conclusioni della Cassazione sono particolarmente rilevanti perché comportano  in pratica che  la lavoratrice dimissionaria nel periodo di maternità, ha diritto alla percezione delle retribuzioni (detratti gli eventuali importi già percepiti)  fino al momento della convalida ministeriale.

  • Legge di Bilancio

    Indennità amianto 2023: da aprile l’aumento della rendita

    Nella legge di bilancio 2023, Legge 197 2022  all'art 1 comma 293 è stato  previsto un  rafforzamento  del sostegno economico a favore dei  soggetti  già  titolari  di  rendita erogata  per  una  patologia  asbesto-correlata (derivante da esposizione all'amianto) riconosciuta dall’ INAIL.

     In particolare:

    1.     ai superstiti dei soggetti deceduti per malattia professionale connessa all'esposizione all'amianto, la misura della  prestazione aggiuntiva dal 1 gennaio 2023    sale al 17%;
    2.     ai  malati  di  mesotelioma,  che  abbiano  contratto  la  patologia  per  esposizione  familiare  a  lavoratori  impegnati  nella   lavorazione  dell'amianto, oppure per esposizione ambientale, è aumentata da 10mila a 15mila euro   la prestazione  di importo fisso che viene corrisposta  su domanda.
    BENEFICI ECONOMICI aggiuntivi PER PATOLOGIE DA AMIANTO  IMPORTI 2023
    Prestazione aggiuntiva superstiti   17% della rendita mensile  invece che 15%
    Prestazione una tantum per esposizione familiare o ambientale    15mila euro, invece che 10mila

     Prestazioni INAIL per patologie da esposizione all'amianto

    Vale forse la pena ricordare che

    1. La Prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell'amianto è destinata ai lavoratori titolari di rendita affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto o, in caso di morte, ai loro superstiti titolari di rendita riconosciuta quale superstite di un lavoratore vittima dell’amianto.  È una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, non soggetta a tassazione Irpef, prevista dalla legge finanziaria 2008 (n.244/2007). Viene erogata in automatico dall'INAIL.
    2.  l'Indennità una tantum per il mesotelioma non professionale erogata dal Fondo per le vittime dell’amianto (inizialmente in forma sperimentale  nel 2015 e prorogata fino all'entrata a regime nel 2021),   riguarda invece i soggetti che sono stati esposti all'amianto non per motivazioni professionali ma per
    • "esposizione ambientale" nel territorio italiano  oppure
    • esposizione familiare (convivenza con un operatore professionale dell'amianto impiegato in Italia).

    Nella circolare Inail 6 novembre 2015 , n. 76  viene specificato che  per accertare l'insorgenza della patologia i periodi di esposizione devono essere, compatibili e  che si considera utile  una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione.

     L’istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data di accertamento della malattia.utilizzando il Mod. 190 E  allegato alla  circolare n. 25/2021, via raccomandata o PEC.

    Prestazioni amianto: le istruzioni INAIL 

    INAIL ha pubblicato il 4 aprile 2023 la circolare 14 di istruzioni specificando che 

    • i nuovi importi della  rendita diretta o alla rendita in favore di superstiti  saranno erogati ai reddituari a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.
    • per la prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale, o in caso di decesso ai loro eredi,  invece  gli interessati devono presentare la domanda, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di accertamento della malattia (data della prima diagnosi).
  • CCNL e Accordi

    CCNL ingrosso fiori recisi ANCEF: ecco le novità del rinnovo

    E' stato firmato pochi giorni fa  dai sindacati di categoria Fisascat Cisl, Flai Cgil e UIltucs e l’Ancef, l’associazione nazionale commercio ed esportazioni fiori   il nuovo contratto nazionale per gli addetti alla lavorazione, commercio e trasporto, import ed export all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali. 

    L’accordo si applica a circa 15mila lavoratori e ha  durata quadriennale,  dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

    Di seguito analizziamo le novità sulla base del comunicato sindacale unitario e in attesa della pubblicazione del  testo, che deve prima essere  approvato dalle assemblee dei lavoratori.

    QUI il testo del CCNL 2019-2022 

    CCNL fiori recisi import export: aspetti economici 

    L’incremento salariale è stabilito in 120,00 € per il III livello, da riparametrare per gli altri livelli, corrisposto in quattro tranches: 

    • 40€ dal 1° gennaio 2023, 
    • 20€ dal 1° gennaio 2024, 
    • 30€ dal 1° gennaio 2025 e 
    • 30€ dal 1° gennaio 2026.

     Si segnalano inoltre :

    • l'obbligo di pagamento della retribuzione: entro il 10 del mese successivo a quello delle prestazione lavorativa; 
    • la novità dell' assistenza sanitaria integrativa per i Quadri: dal 2024 garantita da Quas;
    • l' indennità di mancato preavviso  ricomprenderà i ratei delle mensilità aggiuntive riferite alla durata del preavviso contrattuale.
    • per il contratto di apprendistato professionalizzante si prevede  un  limite  di 12 mesi alla  permanenza al livello più basso del sistema di inquadramento . Inoltre viene pattuita quale condizione migliorativa  l’estensione del trattamento economico di malattia già vigente per gli altri dipendenti

    CCNL fiori: Tabelle retributive 2022

    minimi retributivi  al 1.1.2022
    LIVELLO
    Parametro Paga tabellare contingenza EDR  Paga base
    Quadri 225 1955,80 529,57 10,33 2.495,70
    1S 200 1738,50 529,57 10,33 2.278,40
    1 172 1.495,12 523,55 10,33 2.029,00
    2 145 1.260,41 517,93 10,33 1.788,67
    3 132 1147,42 514,82 10,33 1.672,57
    4 118 1.025,72 511,93 10,33 1.547,98
    5 110 956,16 510,47 10,33 1.476,87
    6 100 869,25 508,16 10,33 1.387,74

     CCNL fiori: novità normative 

    L’intesa introduce soluzioni innovative in tema di:

    • flessibilità dell’orario di lavoro: in termini di ore lavorabili oltre quelle contrattuali, non potrà, in ogni caso, superare le 240 ore annue (e le 45 per singola settimana) con la garanzia di 

    maggiorazioni (10% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale e 15% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale in giornata prefestiva), della  retribuzione delle prestazioni effettuate in tale regime una volta superati i sei mesi dall’inizio del programma di flessibilità nel caso in cui, nel semestre, non siano fruiti i recuperi;

    • ferie solidali: recepite le previsioni dell’art. 24 del D.Lgs. 151/2015;
    • permessi per il diritto allo studio: nella misura di 150 ore, potranno essere fruiti anche per sostenere esami per il diploma di scuola di secondo grado e di laurea;
    • conciliazione dei tempi di vita e di lavoro:  per chi ha diritto alle misure della  L. 104/92, previste 8 ore di permesso retribuito per l’assistenza di genitori non autosufficienti

     miglioramenti del congedo parentale e  per le assenze per malattia dei figli in caso di patologie che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi  cure per problemi psicologici e disturbi dell’apprendimento;

    aspettativa non retribuita per cure salvavita: fino a 300 giorni;

    • sostegno alle lavoratrici vittime di violenza:  diritto alla riassunzione per i successivi tre anni al verificarsi della violenza per le assunte a tempo determinato e con l’innalzamento a sei mesi del periodo di astensione dal lavoro per le assunte a tempo indeterminato;
    • indennità di vestiario: dall’1 gennaio 2023 sarà riconosciuta nella misura di 30,00 € per anno solare (o stagione);

    Soddisfatti i sindacati per i  "risultati rilevanti  in una fase quanto mai complessa per il comparto e per l’intera economia nazionale"  secondo  quanto affermato dal segretario generale della federazione cislina Davide Guarini.