- 			Vigilanza su imprese sociali: ecco i modelli di verbaleCon Decreto del 14 febbraio 2023 del Ministero del lavoro pubblicato in GU n 76 del 30 marzo ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono stati adottati, ai fini dei controlli sulle imprese sociali, i modelli di verbale da utilizzare per i controlli ordinari e le ispezioni straordinarie. I verbali sono contenuti negli allegati 1, 2, 3 e 4, che formano parte integrante e sostanziale del decreto (allegati in fondo all'articolo) . Si tratta in particolare dei verbali per - controllo ordinario
- controllo straordinario
- diffida ad adempiere
- mancato controllo
 sulle attività delle imprese sociali. Il decreto modifica inoltre l'articolo 20 del precedente decreto 29 marzo 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in tema di contributo di vigilanza, come segue: a) al comma 1 sono soppresse le parole «Entro il 30 giugno di ogni anno» (Data di scadenza del versamento del contributo di vigilanza); 
 b) al comma 7 il primo periodo e' cosi' modificato:«In sede di prima applicazione, il contributo è dovuto dalle imprese sociali che dall'anno 2022 hanno approvato il bilancio di esercizio relativo all'anno 2021. Il medesimo è versato entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i codici tributo per il versamento mediante il modello F24.». La precedente versione prevedeva invece sulle modalità di versamento: " 7. In sede di prima applicazione, il contributo e' versato dalle imprese sociali entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma precedente. Successivamente, le imprese sociali versano il contributo entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente a quello in cui il contributo e' dovuto. Gli enti che acquisiscono la qualifica di impresa sociale versano il contributo entro novanta giorni dall'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese". Imprese sociali: le attività ispettiveRicordiamo l'oggetto della la vigilanza sulle imprese sociali attraverso i controlli ordinari e straordinari : Il controllo ordinario e' finalizzato ad accertare il rispetto da parte dell'impresa sociale : - delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 2017, anche attraverso la verifica: della gestione amministrativo-contabile; dell'effettivo perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociali;
- dell'effettivo svolgimento in via principale e in forma di impresa di una o piu' attivita' di interesse generale del rispetto dei limiti e delle condizioni concernenti il principio dell'assenza dello scopo di lucro;
 Il controllo straordinario è disposte dal Ministero qualora si rendano necessari approfondimenti sugli esiti dei controlli effettuati, al fine di effettuare verifiche a campione,oppure a seguito di esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione di pubbliche amministrazioni e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita'. Le ispezioni interessano anche le imprese sociali aderenti alle associazioni e sono effettuate da due o piu' funzionari dell'Ispettorato o delle amministrazioni della Regione Sicilia e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Le ispezioni straordinarie sono volte, in particolare, a verificare l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie dell'impresa sociale, la sussistenza dei requisiti della stessa, il regolare funzionamento dell'ente, il regolare svolgimento delle attivita', la consistenza patrimoniale dell'impresa e delle relative attivita' e passivita'. Allegati:
- 			Portale ISEE DSU: ecco la nuova piattaformaE' stato rilasciato ieri dall'Inps il nuovo Portale unico Isee dell’Inps, in cui sono riunite in un unico punto di accesso le due diverse modalità dichiarazione DSU per l’Isee, sia precompilato che non precompilato L'istituto ne dà notizia nel messaggio 1345 dell'11.4.2023 in cui riepiloga le novità e fornisce le istruzioni generali di accesso, per cittadini, CAF ed enti . L'istituto sottolinea che l'accesso avviene con SPID, CNS o SPID e che è necessario dare conferma della lettura dell'informativa sulla privacy per poter procedere. La piattaforma consente di : - consultare le DSU precedenti o
- compilare una nuova ,selezionando anche per quale prestazione è richiesta , per cui viene proposto il modello utile (assegno unico; reddito/pensione di cittadinanza; servizi alla persona/reddito e casa/agevolate minorenni; prestazioni socio-sanitarie per le persone disabili; servizio alla persona; universita).
 Nel Portale UNICO ISEE sono presenti inoltre video tutorial di aiuto alla compilazione, simulatori , faq e una chat di assistenza virtuale. Portale Unico ISEE precompilatoUna delle principali semplificazioni offerte dal Portale Unico ISEE riguarda l'inserimento dei dati degli altri componenti del nucleo familiare maggiorenni, che possono dare la loro autorizzazione on line sempre tramite le credenziali in Spid, Cie o Cns. Vengono ricordate le informazioni che si trovano già precompilate in automatico per tutti i componenti il nucleo familiare ( da accettare o modificare): - reddito complessivo
- spese sanitarie per i disabili
- contratti di locazione ( con canone annuo e dati di registrazione del contratto); i
- patrimonio immobiliare detenuto in Italia, disponibile nell’Anagrafe tributaria; inclusi i saldi finali e le giacenze medie relative ai conti correnti bancari e/o postali; i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari Inps.
- dati anagrafici della famiglia prelevati da DSU precedenti
- dati della casa di abitazione
- assegni corrisposti per il coniuge e di quelli destinati al mantenimento dei figli
- dati sulla disabilità e-o non autosufficienza dei componenti;
- dati degli autoveicoli e degli altri beni durevoli.
 Semplificazione ISEE precompilato in legge di bilancioIl nuovo servizio fa parte del progetto di sviluppo della compilazione autonoma delle DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica) ai fini della certificazione ISEE. Si intende procedere velocemente perche tale modalità diventi "prioritaria" grazie a una semplificazione e a un maggior numero di dati precaricati dall'INPS. Il fine è quello di ottenere un risparmio sui costi di CAF, patronati e intermediari professionisti, che ad oggi sono incaricati della gran parte delle Dichiarazioni. Il servizio viene remunerato con compensi che vanno da 10 a 16 euro per ciascuna DSU attraverso l'INPS senza costi per i cittadini. La legge di bilancio 2023 prevede addirittura un termine temporale (1 luglio 2023), a partire dal quale "la presentazione della DSU da parte del cittadino prioritariamente avviene in modalità precompilata" anche se resta ferma "la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria" , cioà cartacea attraverso gli intermediari. Si può immaginare che non sarà facile imporre la diffusione della modalità online in modo che diventi prioritaria senza introdurre uno specifico obbligo a riguardo. Alcuni responsabili nazionali dei CAF e dei patronati avevano dichiarato che effettivamente la maggior parte delle DSU oggi viene presentata dai patronati in quanto le persone che piu hanno bisogno di ottenere l'ISEE per agevolazioni e sconti sono proprio quelle meno a proprio agio con il mondo digitale se non addirittura privi degli strumenti telematici necessari, che quindi non riescono a operare in autonomia. 
- 			Maternità: contributi figurativi in misura pienaLa contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedi di maternità, paternità e parentali in genere va accreditata in misura piena, senza la cosiddetta "contrazione" generalmente prevista dall'art 7 del DL 46 1983 per i contributi figurativi. L'indirizzo è stato specificato nei giorni scorsi dall'INPS nel messaggio interno n 1215 2023 , rivolto principalmente alle sedi territoriali. Vediamo maggiori dettagli sulla normativa in materia e sulle nuove istruzioni INPS Contribuzione figurativaLa contribuzione figurativa è l' accredito convenzionale di contributi a carico della gestione di competenza(cioè senza oneri per il lavoratore o per il datore di lavoro nei casi di sospensione del rapporto di lavoro previsti dalla legge. L’art. 7 comma 1 del DL 463/83 ha stabilito però che il numero dei contributi settimanali IVS da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini delle pensioni INPS, copre tutte le settimane di interruzione solo se risulti erogata o dovuta figurativamente una retribuzione non inferiore al 30% del trattamento minimo mensile in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato. La contrazione non è applicabile ai lavoratori domestici, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato. Contributi figurativi maternità 2023L'istituto specifica , a seguito di un confronto con il Ministero del lavoro, nel messaggio n. 1215/2023, che il regime della "contrazione " non è applicabile ai periodi relativi a - congedo di maternità e di paternità,
- congedi genitoriali siA in costanza che al di fuori del rapporto di lavoro.
 L' esclusione si giustifica con il principio di tutela a livello costituzionale della maternità e paternità Il messaggio n. 1215/2023 precisa che non rientrano nell’ambito di applicazione della contrazione, sia ai fini del diritto che della misura dell'assegno pensionistico tutti gli eventi di maternità e paternità per i quali sia previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, sia all’interno che al di fuori del rapporto di lavoro (quindi, ad esempio, anche il congedo parentale all’interno del rapporto di lavoro che prevedrebbe una retribuzione pari al 30% ) e indipendentemente dalla collocazione temporale dell’evento e dalla modalità di calcolo della contribuzione figurativa accreditabile. Alla luce del chiarimento ministeriale l’Istituto comunica inoltre che i sistemi informatici interni di controllo del minimale contributivo sono stati aggiornati di conseguenza. 
- 			Contratti di solidarietà 2021-2022: istruzioni per gli sgraviCon la circolare 40 pubblicata il 5 aprile 2023 l'Inps chiarisce le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 previste per il sostegno ai datori di lavoro che hanno stipulato contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Le modalità di attribuzione sono state poi modificate dal D.I. 27 settembre 2017, n. 2 e relativa circolare operativa del Ministero 2 2017 Si tratta ricordiamo della riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione. Per ulteriori informazioni sui CDS leggi Sgravi contratti di solidarieta con CIGS Alla luce delle varie modifiche normative che si sono succedute nella nuova circolare 40 2023 Inps illustra le modalità per il recupero con i flussi UNIEMENS delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2021 da parte delle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30 giugno 2022 (Allegato n. 1) Per altre aziende, non indicate nell’elenco se già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni. Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, llistituto sottolinea che e gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione ferma la quale potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti Viene anche chiarito che l'agevolazione è incompatibile con altri benefici contributivi, tranne che con la Decontribuzione Sud, di cui all'articolo 27 del Dl 104/2020 e all'articolo 1, comma 161, della legge 178/2020, seppure sulla contribuzione datoriale residua. Alle aziende ammesse verrà attribuito il codice di autorizzazione "1W". La scadenza per le operazioni di conguaglio è fissata al giorno 16 del mese di luglio 2023. 
- 			Dimissioni in periodo di maternità: convalida sempre necessariaLa Corte di Cassazione nella Ordinanza 5598 del 23 febbraio 2023 ha affermato che le dimissioni di una lavoratrice nel periodo di maternità restano sempre sospese, anche dopo la scadenza del periodo protetto, fino al momento della convalida da parte dell'Ispettorato del lavoro. La tempistica della necessità di convalida è un aspetto molto rilevante che non era stato evidenziato mai prima in modo cosi esplicito. Il caso riguardava una lavoratrice con rapporto di lavoro dipendente nel settore terziario che aveva dato le dimissioni durante il periodo protetto. La corte di appello di Roma , in parziale modifica della sentenza di primo grado, ha dichiarato l'inefficacia delle dimissioni in quanto non erano mai state convalidate dai servizi ispettivi del Ministero del lavoro e ha quindi condannato i datori di lavoro al pagamento degli importi delle retribuzioni dal giorno delle dimissioni fino alla data di deposito del ricorso di primo grado, Il primo giudice aveva invece ritenuto dovute le retribuzioni solo fino alla cessazione del periodo protetto di astensione per maternità fruito dalla interessata. Nel ricorso in Cassazione della societa si affermava che la inefficacia delle dimissioni non convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, sarebbe limitata al solo periodo “protetto”, per cui una volta trascorso detto periodo le stesse sarebbero produttive della estinzione del rapporto di lavoro; ma la Cassazione conferma che tale lettura : - in primo luogo" non è sorretta dal dato testuale in quanto l’art. 55 d. Igs. citato utilizza una formula ampia, di carattere generale, dalla quale non è in alcun modo dato inferire che la necessità della convalida sia destinata a venire meno una volta trascorso il periodo oggetto di particolare protezione";
- In secondo luogo sottolinea che "occorre considerare la specifica ratio che sorregge la disposizione che è quella di salvaguardare la genuinità e la spontaneità della volontà dismissiva espressa dalla lavoratrice o dal lavoratore in un periodo particolarmente delicato, corrispondente alla gravidanza ed al primo anno di vita del bambino, contro eventuali abusi datoriali volti a viziare o condizionare in vario modo la formazione della volontà."
 In altri termini, il legislatore ha inteso evitare che la estinzione del rapporto di lavoro fosse solo formalmente riconducibile all’iniziativa del lavoratore o della lavoratrice presumendo che le dimissioni potessero essere iindotte dal datore di lavoro che approfitti di una peculiare situazione psicologica del dipendente. Per questa ragione il legislatore affida ai servizi ispettivi ministeriali la verifica della effettività della volontà di risolvere il rapporto condizionando alla convalida l’efficacia del negozio di recesso. In quest'ottica diventa evidente, secondo i supremi giudici , "che la specifica finalità antiabusiva perseguita dalla norma in tema di convalida risulterebbe in larga parte vanificata" se la protezione fosse limitata nel tempo cioè ci fosse la possibilità una volta trascorso il periodo protetto di rendere automaticamente efficace il recesso. Le conclusioni della Cassazione sono particolarmente rilevanti perché comportano in pratica che la lavoratrice dimissionaria nel periodo di maternità, ha diritto alla percezione delle retribuzioni (detratti gli eventuali importi già percepiti) fino al momento della convalida ministeriale. 
- 			Indennità amianto 2023: da aprile l’aumento della renditaNella legge di bilancio 2023, Legge 197 2022 all'art 1 comma 293 è stato previsto un rafforzamento del sostegno economico a favore dei soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata (derivante da esposizione all'amianto) riconosciuta dall’ INAIL. In particolare: - ai superstiti dei soggetti deceduti per malattia professionale connessa all'esposizione all'amianto, la misura della prestazione aggiuntiva dal 1 gennaio 2023 sale al 17%;
- ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto, oppure per esposizione ambientale, è aumentata da 10mila a 15mila euro la prestazione di importo fisso che viene corrisposta su domanda.
 BENEFICI ECONOMICI aggiuntivi PER PATOLOGIE DA AMIANTO IMPORTI 2023 Prestazione aggiuntiva superstiti 17% della rendita mensile invece che 15% Prestazione una tantum per esposizione familiare o ambientale 15mila euro, invece che 10mila Prestazioni INAIL per patologie da esposizione all'amiantoVale forse la pena ricordare che - La Prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell'amianto è destinata ai lavoratori titolari di rendita affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto o, in caso di morte, ai loro superstiti titolari di rendita riconosciuta quale superstite di un lavoratore vittima dell’amianto. È una prestazione economica aggiuntiva alla rendita, non soggetta a tassazione Irpef, prevista dalla legge finanziaria 2008 (n.244/2007). Viene erogata in automatico dall'INAIL.
- l'Indennità una tantum per il mesotelioma non professionale erogata dal Fondo per le vittime dell’amianto (inizialmente in forma sperimentale nel 2015 e prorogata fino all'entrata a regime nel 2021), riguarda invece i soggetti che sono stati esposti all'amianto non per motivazioni professionali ma per
 - "esposizione ambientale" nel territorio italiano oppure
- esposizione familiare (convivenza con un operatore professionale dell'amianto impiegato in Italia).
 Nella circolare Inail 6 novembre 2015 , n. 76 viene specificato che per accertare l'insorgenza della patologia i periodi di esposizione devono essere, compatibili e che si considera utile una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione. L’istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data di accertamento della malattia.utilizzando il Mod. 190 E allegato alla circolare n. 25/2021, via raccomandata o PEC. Prestazioni amianto: le istruzioni INAILINAIL ha pubblicato il 4 aprile 2023 la circolare 14 di istruzioni specificando che - i nuovi importi della rendita diretta o alla rendita in favore di superstiti saranno erogati ai reddituari a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.
- per la prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale, o in caso di decesso ai loro eredi, invece gli interessati devono presentare la domanda, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di accertamento della malattia (data della prima diagnosi).
 
- 			CCNL ingrosso fiori recisi ANCEF: ecco le novità del rinnovoE' stato firmato pochi giorni fa dai sindacati di categoria Fisascat Cisl, Flai Cgil e UIltucs e l’Ancef, l’associazione nazionale commercio ed esportazioni fiori il nuovo contratto nazionale per gli addetti alla lavorazione, commercio e trasporto, import ed export all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali. L’accordo si applica a circa 15mila lavoratori e ha durata quadriennale, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Di seguito analizziamo le novità sulla base del comunicato sindacale unitario e in attesa della pubblicazione del testo, che deve prima essere approvato dalle assemblee dei lavoratori. QUI il testo del CCNL 2019-2022 CCNL fiori recisi import export: aspetti economiciL’incremento salariale è stabilito in 120,00 € per il III livello, da riparametrare per gli altri livelli, corrisposto in quattro tranches: - 40€ dal 1° gennaio 2023,
- 20€ dal 1° gennaio 2024,
- 30€ dal 1° gennaio 2025 e
- 30€ dal 1° gennaio 2026.
 Si segnalano inoltre : - l'obbligo di pagamento della retribuzione: entro il 10 del mese successivo a quello delle prestazione lavorativa;
- la novità dell' assistenza sanitaria integrativa per i Quadri: dal 2024 garantita da Quas;
- l' indennità di mancato preavviso ricomprenderà i ratei delle mensilità aggiuntive riferite alla durata del preavviso contrattuale.
- per il contratto di apprendistato professionalizzante si prevede un limite di 12 mesi alla permanenza al livello più basso del sistema di inquadramento . Inoltre viene pattuita quale condizione migliorativa l’estensione del trattamento economico di malattia già vigente per gli altri dipendenti
 CCNL fiori: Tabelle retributive 2022minimi retributivi al 1.1.2022 
 LIVELLOParametro Paga tabellare contingenza EDR Paga base Quadri 225 1955,80 529,57 10,33 2.495,70 1S 200 1738,50 529,57 10,33 2.278,40 1 172 1.495,12 523,55 10,33 2.029,00 2 145 1.260,41 517,93 10,33 1.788,67 3 132 1147,42 514,82 10,33 1.672,57 4 118 1.025,72 511,93 10,33 1.547,98 5 110 956,16 510,47 10,33 1.476,87 6 100 869,25 508,16 10,33 1.387,74 CCNL fiori: novità normativeL’intesa introduce soluzioni innovative in tema di: - flessibilità dell’orario di lavoro: in termini di ore lavorabili oltre quelle contrattuali, non potrà, in ogni caso, superare le 240 ore annue (e le 45 per singola settimana) con la garanzia di
 maggiorazioni (10% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale e 15% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale in giornata prefestiva), della retribuzione delle prestazioni effettuate in tale regime una volta superati i sei mesi dall’inizio del programma di flessibilità nel caso in cui, nel semestre, non siano fruiti i recuperi; - ferie solidali: recepite le previsioni dell’art. 24 del D.Lgs. 151/2015;
- permessi per il diritto allo studio: nella misura di 150 ore, potranno essere fruiti anche per sostenere esami per il diploma di scuola di secondo grado e di laurea;
- conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: per chi ha diritto alle misure della L. 104/92, previste 8 ore di permesso retribuito per l’assistenza di genitori non autosufficienti
 miglioramenti del congedo parentale e per le assenze per malattia dei figli in caso di patologie che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi cure per problemi psicologici e disturbi dell’apprendimento; aspettativa non retribuita per cure salvavita: fino a 300 giorni; - sostegno alle lavoratrici vittime di violenza: diritto alla riassunzione per i successivi tre anni al verificarsi della violenza per le assunte a tempo determinato e con l’innalzamento a sei mesi del periodo di astensione dal lavoro per le assunte a tempo indeterminato;
- indennità di vestiario: dall’1 gennaio 2023 sarà riconosciuta nella misura di 30,00 € per anno solare (o stagione);
 Soddisfatti i sindacati per i "risultati rilevanti in una fase quanto mai complessa per il comparto e per l’intera economia nazionale" secondo quanto affermato dal segretario generale della federazione cislina Davide Guarini. 
