• Smart working

    Smart working genitori: ufficiale la proroga a marzo 2024

    Durante la conversione in legge del decreto lavoro 48/ 2023 era stata reintrodotta la possibilità del lavoro agile in forma semplificata cioè senza la firma di accordi individuali ,  per i dipendenti  delle aziende private con figli fino a 14 anni di età,  fino al 31 dicembre 2023, ennesima proroga  della norma istitutiva del decreto Salva Italia 18 2020, art 87, che rispondeva all'emergenza della pandemia COVID 19.

    Le ultime  disposizioni ancora in vigore erano contenute  nel comma 3-bis dell’art. 42 del   decreto Lavoro 48 2023.

     nel corso della conversione in legge del Decreto Anticipi 145 2023 è stata introdotta una nuova mini proroga , fino al 31 marzo 2024. La novità è stata inaspettata in quanto si tratta di una modifica richiesta dalle minoranze che , in realtà chiedeva un prolungamento fino a giugno. La novità è in vigore  dal 17.12.2023, con  la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  della legge  191 2023 avvenuta il 16 dicembre 2023. 

    La formulazione della norma  che introduce la proroga modificando decreti precedenti  che facevano riferimento cumulativamente anche ad e categorie di lavoratori (proroga del termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B9 , ha creato qualche dubbio sul fatto  che la proroga valga anche per i lavoratori fragili .

    La questa possibilità è stata esplicitamente negata dal Dossier studi del Parlamento  sulla legge di conversione che afferma  che  per i lavoratori fragili  "la norma in oggetto fa riferimento alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del medesimo D.L. n. 34, la disciplina della quale non trova più applicazione per decorso dei termini”.  Non si escludono comunque ulteriori interventi ministeriali o chiarimenti INPS in materia.

    Ricordiamo di seguito cosa prevede la norma sul lavoro agile per i lavoratori con figli fino a 14 anni di età.

    Smart working genitori  under 14: cos'è

    La norma in sintesi prevede che:

    • i genitori lavoratori dipendenti del  settore  privato  che  hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita'  agile anche  in  assenza  degli  accordi  individuali,   
    • a  condizione  che  tale   modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (in questo si differenzia dal lavoro agile per i lavoratori fragili, che possono essere  anche adibiti  a mansioni diverse o a attività formative).
    • il diritto non è applicabile   se nel nucleo  familiare  è presente un altro  genitore  beneficiario  di  strumenti  di   sostegno  al  reddito per sospensione dell'attività oppure non lavoratore,  
    • resta fermo rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da  18  a  23 della legge 22  maggio  2017,  n.  81.
    • La prestazione lavorativa in lavoro  agile  puo'  essere  svolta anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. 
    • Per l'intero periodo i datori di  lavoro  del  settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data  di  cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo  alla documentazione resa  disponibile  sul  sito  del  Ministero. 
    •  gli obblighi di  informativa  sulla salute e sicurezza sul lavoro  di  cui  all'articolo  22  della medesima legge n. 81 del 2017, possono essere assolti in  via  telematica  anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall'INAIL.

    Smart working genitori: la comunicazione telematica del datore di lavoro

    Si ricorda che in base all'art. 23, primo comma, della Legge 22 maggio 2017, n. 81  dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022  e relativi Allegati aventi ad oggetto il modello di "Comunicazione Accordo di Lavoro agile (Articolo 23, comma 1, della L. n. 81/2017)" e le "Regole di compilazione della comunicazione dell'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità "Lavoro Agile". 

    Dal 1° febbraio 2023 tutte le comunicazioni devono essere inviate soltanto mediante la procedura ordinaria con l'applicativo disponibile su Servizi Lavoro, denominato "Lavoro agile" ma le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori "fragili" ed ai lavoratori con figli minori di 14 anni aventi ad oggetto il periodo di lavoro agile sino al 30 giugno 2023, possono essere inoltrate senza l'allegazione dell'accordo individuale.

    Il Ministero del lavoro ha successivamente  aggiornato  la piattaforma di comunicazione  da parte dei datori di lavoro per i periodi dal 28 febbraio 2023 per cui e' possibile per  il datore di lavoro che  effettua la comunicazione in forma individuale, scegliere tra le categorie di lavoratori privi  di accordo individuale quella dei genitori di figli under 14.

    Per chi  utilizza il file excel massivo è stato introdotto il nuovo codice LFU14.

    Aggiornato anche il manuale utente in cui si ricorda che non è necessaria una nuova comunicazione, nel caso  esista con il dipendente  un accordo precedente di smart working  e una precedente comunicazione.

  • Rubrica del lavoro

    Quattordicesima pensioni 2023: domanda semplificata

    Semplificazioni  per i pensionati per ottenere la quattordicesima,  somma aggiuntiva per le pensioni piu basse che spetta  d'ufficio ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti ogni anno (vedi  tabella sottostante) e di età maggiore o uguale a 64 anni.

    Con il messaggio  4462 del 14.12.2023 INPS informa che il sistema di gestione delle domande di ricostituzione reddituale , necessarie in caso di modifica dei redditi per comunicarle all'istituto e ottenere la quattordicesima,   è stato modificato per  semplificare la presentazione dell’istanza.

    Possono ottenerla i pensionati del settore pubblico e privato, percettori di :

    1. pensione di vecchiaia/anticipata,
    2.  pensione di invalidità o 
    3. pensione ai superstiti i cui redditi hanno subito una variazione.

    Le domande possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

    • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”. Dopo l’autenticazione è necessario selezionare “Variazione pensione” > “Quattordicesima”;
    • utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
    • chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). 

    Quattordicesima pensioni 2023:  soglie e importi 

    Nel Messaggio n. 2178 del  12 giugno 2023   l'INPS  ha comunicato  i dettagli  sulle quattordicesime 2023  che vengono  erogate d’ufficio  ai pensionati con assegni di importo più basso.

    Si ricorda che gli importi  della quattordicesima  vengono differenziati:

    •  in base alla fascia di reddito  del beneficiario :
      • fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero 
      • fino a 2 volte il trattamento minimo,( cui si somma comunque l'importo del beneficio)
    • e anche sulla base degli anni di contribuzione.

    Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo della quattordicesima

    L'istituto specifica che  per verificare la soglia vengono valutati i seguenti redditi:

    • nel caso di prima concessione:   tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2023 
    • nel caso di concessione successiva :  i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2022 e  tutti i  redditi diversi  dai precedenti conseguiti   dal 2019 al 2021.

    Anno 2023 (Trattamento minimo mensile – TM –  € 563,74)

    Anni di contribuzione

    TM annuo x 1,5 (tabella A)

    TM annuo x 2(tabella B)

    Lavoratori dipendenti

    Lavoratori autonomi

    fino a 10.992,93

    Tra

    €10.992,94 e €11.093,92

    Tra

    €11.093,93 e

    €14.657,24

    Oltre 14.657,24

    < 15 anni

    (< 780 ctr.)

    < 18 anni

    (< 936 ctr.)

    437,00

    Max

    €11.429,93

    336,00

    Max

    14.993,24

     

     

     

     

     

     

    Lavoratori dipendenti

    Lavoratori autonomi

    fino a 10.992,93

    Tra

    €10.992,94 e €11.118,92

    Tra€ €11.118,93 e

    €14.657,24

    Oltre 14.657,24

    > 15 < 25 anni

    (> 781 < 1.300 ctr)

    > 18 < 28 anni

    (> 937 <1.456 ctr.)

    546,00

    Max €11.538,93

    420,00

    Max €15.077,24

     

     

     

     

     

     

    Lavoratori dipendenti

    Lavoratori autonomi

    fino a 10.992,93

    Tra

    €10.992,94 e €11.143,92

    Tra

    €11.143,93

    e

    € 14.657,24

    Oltre 14.657,24

    > 25 anni

    (>1.301 ctr.)

    > 28 anni

    (>1.457 ctr.)

    655,00

    Max €11.647,93

    504,00

    Max €15.161,24 

    La somma aggiuntiva viene sempre  corrisposta a luglio  in via provvisoria, e la sussistenza del diritto viene  poi verificata sulla base della dichiarazione dei redditi.

    Pensioni gestite nei sistemi ex INPGI

    Il messaggio 2178 2023 specifica che da quest'anno a seguito del passaggio della gestione previdenziale INPGI dei giornalisti dipendenti all' INPS , anche le pensioni liquidate nei sistemi ex INPGI con decorrenza precedente al 1° luglio 2022 hanno diritto alla somma aggiuntiva dal 1° luglio 2022.

    Per  l’anno 2022, nel caso in cui il pensionato ne faccia richiesta e ne abbia titolo, la somma aggiuntiva spetta nella misura massima di 6/12. 

    Ad esempio::

    Decorrenza 10/2020 = 6/12 di 14a 2022 spettante;

    Decorrenza 04/2022 = 6/12 di 14a 2022 spettante;

    Decorrenza 10/2022 = 2/12 di 14a 2022 spettante. 

    Pensioni – Domanda per quattordicesima 

    Come detto coloro che non ricevono la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”,  dal sito  istituzionale www.inps.it con la propria identità digitale:

    • SPID – Sistema pubblico Identità Digitale – almeno di II livello, oppure
    • CNS – Carta Nazionale dei Servizi oppure 
    •  CIE – Carta di identità elettronica 3.0).

    In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Lavori portuali: nuove istruzioni su CIGS e IMA

    Con la circolare 101 del 12 dicembre 2023 INPS adegua le istruzioni sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e in materia di integrazioni salariali per le cooperative del settore, dopo la  riforma degli ammortizzatori sociali operata dalla legge 234 2021 (legge di Bilancio 2022),modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

    La data ultima per la regolarizzazione Uniemens è fissata al 31 marzo 2024. (V. ulteriori dettagli all'ultmo paragrafo)

    Lavoro portuale temporaneo 

    Inps ricorda che la fornitura del lavoro portuale temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali è disciplinata dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in cui si  prevede che il lavoro portuale temporaneo può essere fornito – alle imprese previste dagli articoli 16 e 18 della stessa legge – da imprese autorizzate allo svolgimento delle suddette attività dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

    Tra i requisiti richiesti  vi è la necessità che l’attività da questa svolta sia “esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l’esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali” e che la stessa sia dotata “di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell’esecuzione delle operazioni portuali”.

    I lavoratori dell’impresa autorizzata sono iscritti in  registri dell’Autorità di sistema portuale o in mancanza, dalle autorità marittime 

    Le posizioni contributive sono classificate con il C.S.C. 1.15.05, codice di autorizzazione “2U”“Azienda del settore portuale destinataria del contributo ex art. 3, comma 2, della legge n. 92/2012”.  

    Il codice Ateco 2007 riferito a tale tipologia di imprese è il 52.24.20 “Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali”.

    Invece le posizioni contributive delle  imprese di fornitura di lavoro temporaneo costituite in forma di cooperativa di lavoro  sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “4A", avente il significato di “Organismi cooperativi ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602”.

    La circolare ricorda che con il superamento , grazie alla legge di bilancio 2022 , dell’alternatività tra le tutele, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS)tutti  i datori di lavoro – che occupano almeno un dipendente – che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO), né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà 

    Inoltre , a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria anche i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali – siano destinatari delle tutele del FIS, compresi  i datori di lavoro  sopracitati.

    La citata legge n. 234/2021 non ha, invece, modificato le  tutele applicabili ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato

    Pertanto, per questi ultimi lavoratori continua a trovare applicazione l’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha reso strutturale, l’indennità  per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (IMA).

    Lavoro portuale  aliquote contributive ammortizzatori sociali 2022-2023

    Per i lavoratori  con contratto a tempo determinato e a  tempo indeterminato  non addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, i datori di lavoro sopra individuati, sono tenuti 

    • al versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di integrazione salariale e
    • , al ricorrere del previsto requisito dimensionale, della CIGS.

    Per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo e occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato sussiste, invece, l’obbligo di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mancato avviamento al lavoro,  IMA  nella misura pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo (di cui lo 0,30 per cento a carico del lavoratore (cfr. la circolare n. 1/2013) e le posizioni contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “2U”.

    La circolare specifica quindi  che :

    per  tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori sopracitati   a decorrere dal 1° gennaio 2023, la  contribuzione di finanziamento della CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore),

      FIS 2022

    Per il 2022, è stata prevista  la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. come segue 

    1.  per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% (di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore);
    2. – per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% (di cui 0,37% a carico del datore di lavoro e 0,18% a carico del lavoratore);
    3. – per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% (di cui 0,46% a carico del datore di lavoro e 0,23% a carico del lavoratore).
    4. FIS 2023 

    Dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da

    •  un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti (di cui 0,33% a carico del datore di lavoro e 0,17% a carico del lavoratore), e da
    •  un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti (di cui 0,53% a carico del datore di lavoro e 0,27% a carico del lavoratore)

     Contribuzione CIGS per i lavoratori soci e non soci delle cooperative 

    Anche le  cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, a fare tempo dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie  per cui  i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali siano destinatari delle tutele del FIS in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.

    Ne consegue che anche i datori di lavoro di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994, costituiti in forma di cooperativa di lavoro sono tenuti all’adempimento degli obblighi contributivi in materia di FIS e CIGS  sopra descritti, sia per i lavoratori subordinati soci della cooperativa che per i lavoratori subordinati non soci, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori temporanei.

    La circolare specifica infine le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens e per la regolarizzazione delle posizioni a decorrere dal mese di luglio 2022,  in quanto per il periodo gennaio giugno la contribuzione era la stessa e non è  quindi necessario alcun adempimento.

    Le nuove  comunicazioni  andranno  effettuate entro  il 31 marzo 2024.

  • TFR e Fondi Pensione

    Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 2023: chiarimenti ADE

    Con Risoluzione n. 68 del 7 dicembre le Entrate replicano ad una richiesta di chiarimento sull'imposta sostitutiva da versare sulla rivalutazione del fondo TFR da parte dei sostituti di imposta.

    In particolare, le Entrate evidenziano che l’acconto dell’imposta sulla rivalutazione del fondo TFR in scadenza il prossimo 18 dicembre (perchè il 16.12 è sabato) può essere determinato sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nell’anno in corso, vediamo i dettagli.

    Imposta sostitutiva rivalutazione TFR: chiarimenti sul calcolo 2023

    Nell'interpello, l'istante è un Consiglio Nazionale, in qualità di rappresentante dei propri iscritti, e pone un quesito in merito alle modalità di calcolo dell'acconto dell'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR previsto dall'articolo  11, comma 4, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. 

    Come  noto, i  sostituti  d'imposta  applicano  l'imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR maturate in ciascun anno, da versare entro il 16 febbraio dell'anno successivo ed entro il 16 del mese di dicembre dell'anno d'imposta in corso, è dovuto «l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente». 

    In alternativa, la medesima disposizione consente di commisurare l'acconto «al  90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto». 

    Sulle modalità di calcolo e sui versamenti dell'imposta leggi anche: Imposta sostitutiva TFR 2023: acconto entro il 18.12.

    L'istante evidenzia che la circolare 12 giugno 2002, n. 50/E ha chiarito che «l'imponibile da  utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto». 

    Ciò posto, il Consiglio Nazionale istante evidenzia che la variazione dell'indice  ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nel 2022 ha avuto un impatto rilevante sulla determinazione della quota di rivalutazione del TFR accantonata  al 31 dicembre 2022, in quanto il coefficiente di rivalutazione è stato pari al 9,974576 per cento, con conseguente incidenza sull'importo dell'imposta sostitutiva dovuta il 16 febbraio 2023. 

    Nel 2023, invece, il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine anno sarà presumibilmente di gran lunga inferiore (l'ultimo indice rilevato dall'ISTAT applicabile fino al 14 ottobre 2023 è pari al'1,822970 per cento) con conseguenti impatti sull'imposta dovuta a saldo il 16 febbraio 2024. 

    Per effetto di tali variazioni, qualora il sostituto d'imposta utilizzasse, ai fini del calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023, l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente dovrebbe versare un acconto che, in sede di saldo, determinerebbe  un credito da recuperare nell'anno successivo, dopo la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770/2024), e il sostituto d'imposta  dovrebbe anche chiedere l'apposizione del visto di conformità ove l'importo del credito  risultasse superiore ad euro 5.000.

    Pertanto, chiede se il calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre  2023 possa essere effettuato dal sostituto d'imposta stimando la rivalutazione del TFR che maturerà a fine anno e calcolando l'acconto del 90 per cento dell'imposta dovuta su  tale importo. 

    Le Entrate, arrivando alle stesse conclusioni dell'istante, chiariscono che, con riferimento all'anno in corso, presumibilmente l'indice ISTAT di riferimento relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello dello scorso anno e, pertanto, al fine di evitare che, in sede di saldo, si determini un'eccedenza a credito, si ritiene che il sostituto d'imposta possa valutare di procedere a determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023 quindi usando il metodo presuntivo al posto dello storico.

    In tale caso, qualora il calcolo dell'acconto si riveli insufficiente rispetto all'imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  delle  famiglie  di  operai  e  impiegati  del  mese  di dicembre  2023, l'insufficiente versamento sarà soggetto alla sanzione di cui all'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione  attraverso  l'istituto  del ravvedimento operoso  ai  sensi dell'articolo  13  del  d.lgs.  18  dicembre 1997, n. 472.

  • Rubrica del lavoro

    Riduzione premi INAIL 2024: decreto e istruzioni operative

    È  stato pubblicato il 4 dicembre 2023 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro  il decreto interministeriale  187 del 9.11.2023  di approvazione della deliberazione n. 65 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL in data 26 settembre 2023 sulla misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

    La riduzione  da applicare alle tipologie di premi e contributi  sotto indicati, in attesa della loro revisione, per l'anno 2024, è pari al 15,11 %.

    Il provvedimento specifica che la riduzione del 15,11% si applica  

    • ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958 e
    • ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo Il del citato D.P.R. n.1124/1965, riscossi in forma unificata dall'INPS.

    La riduzione non si applica ai premi assicurativi per i quali dal 1° gennaio 2019 è  intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe, approvate con i decreti    interministeriali  ovvero 

    1.  le tariffe dei premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "AltreAttività", che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione;
    2. la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;
    3. la tariffa dei premi della gestione Navigazione.

    Dal 1° gennaio 2023 la riduzione non si applica, inoltre, 

    • ai premi per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in  attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, per i quali è intervenuta la  revisione di cui al decreto interministeriale 6 settembre 2022 
    •  ai premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali per l’anno scolastico formativo 2023/2024 è intervenuta la revisione di cui al decreto ministeriale  13 ottobre 2023, n.126,

    ATTENZIONE  La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l'aggiornamento delle relative tariffe.

    Riduzione premi INAIL 2023 istruzioni 

    Con la circolare 55 del 7 dicembre INAIL ricorda che i beneficiari  della riduzione vengono individuati sulla base dell’andamento infortunistico aziendale e, come ogni anno,  sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio. 

    In pratica 

    Per i soggetti attivi da  prima del 3 gennaio 2022 nel calcolo si applica il criterio di confronto tra l’indice di gravità medio (Igm) – che indica le giornate di lavoro perse in media ogni anno da ciascun lavoratore a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale – e l’indice di gravità aziendale (Iga).Gli IGM aggiornati per il triennio 2023-2025  sono stati determinati  delibera del Cda Inail del 2 agosto 2022.

    Per i soggetti attivi a partire dal 3 gennaio 2022 invece la riduzione si applica a seguito di domanda  presentata entro il primo biennio di attività.

    Una volta presentata e accolta  la domanda , la riduzione viene applicata senza bisogno di ripresentarla.

    La circolare precisa che :

    • Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive d

       gli interessati (possessori di apparecchi radiologici , mentre

    • per il settore agricoltura va compilato  il  modulo di domanda Riduzione L147-2013 primo biennio Agricoltura,  raggiungibile su  www.inail.it  con il percorso  atti e documenti – moduli e modelli – assicurazione – premio assicurativo , e va poi trasmesso via Pec alla casella [email protected]
      sostanze radioattive) .
  • Rubrica del lavoro

    NASPI: scadenza comunicazione reddito presunto 2024

    Per  i disoccupati che stanno fruendo delle prestazioni di disoccupazione NASpI Inps ricorda con il messaggio  4361 del 5 dicembre 2023  che

    1.  per  i percettori che hanno dichiarato per il 2023 un  reddito diverso da “zero”, è necessario comunicare entro il 31 gennaio 2024 anche il reddito presunto riferito all’anno 2024. ATTENZIONE : l'obbligo permane anche con reddito presunto 2024 pari a 0  e in assenza di comunicazione l’erogazione della prestazione NASpI verrà sospesa.
    2. per i i soggetti che abbiano invece comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero” l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.

    Per la disciplina dell’attività lavorativa in corso di prestazione NASpI  le istruzioni integrali sono state fornite con la  circolare n. 94 del 12 maggio 2015, paragrafo 2.10.

    Qui il modello di comunicazione NASPI.COM

     Assistenza virtuale per NASPI

    Sulla tematica NASpI  si ricorda che è disponibile sul sito INPS, con accesso anche senza SPID  un servizio  di assistenza virtuale via CHAT per i dubbi piu comuni sul tema.

     L’Assistente virtuale è disponibile  7 giorni su 7 ed è accessibile   sul sito   www.inps.it / Inps Comunicaselezionando, successivamente la voce Prestazioni nelle pagine relative: 

    • alla NASpI: indennità mensile di disoccupazione (Home / Prestazioni e Servizi / Prestazioni / NASpI: indennità mensile di disoccupazione)

     • alla NASpI anticipata (Home / Prestazioni e servizi / Prestazioni / NASpI anticipata: indennità di disoccupazione erogata in unica soluzione (per lavoratori licenziati dal 1° maggio 2015) 

    alle FAQ in materia (Home / Prestazioni e servizi / FAQ / NASpI). 

     Inoltre, nell’area personale MYINPS del portale dell’Istituto, cui si accede invece con le credenziali SPID,  rimane operativo  anche l’Assistente virtuale, attivo tutti i giorni per 24 ore che indirizza in tempo reale gli utenti, tramite appositi link, alle schede informative e a quelle di servizio di maggior utilizzo pubblicate nel portale e alle informazioni personalizzate, come  ad esempio quelle relative allo stato di lavorazione delle domande presentate o ai pagamenti disposti dall'Istituto.

    In Myinps è possibile ottenere anche  anche il link al servizio di prenotazione di un accesso presso gli sportelli di Sede dell’Istituto.

  • Lavoro Dipendente

    CCNL Fondazioni lirico sinfoniche: aumenti da gennaio 2024

    Il  30 novembre 2023, è stato firmato l'accordo per il rinnovo del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche,  tra Anfols, assistita da Aran, e Slc CGIL, Fistel CISL e Uilcom UILcon validità per il triennio 2019/2021.

    Si tratta di  una ipotesi da sottoporre ad approvazione delle assemblee dei lavoratori oltre che alla convalida del MEF  e Corte dei Conti e che segna una tappa per la ripresa di una regolare contrattazione Le parti  hanno infatti concordato di  proseguire negli incontri per giungere anche al  rinnovo del CCNL del 2022/2024, che entrerà anche nel merito della parte normativa, oltre a quella economica.

    Viene previsto intanto  dal punto di vista economico 

    • una quota di una tantum per il 2019/2021 
    • un aumento dei minimi tabellari pari al 4%,  per il recupero dell'inflazione del triennio.

    Vediamo nel paragrafo seguente alcuni dettagli e la tabella dei nuovi minimi retributivi dal 2024 

    CCNL Fondazioni lirico sinfoniche: novità in busta paga

    Come detto l'accordo prevede per i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30.11.2023

    • aumento dei minimi tabellari del 4% con decorrenza da gennaio 2024;
    • riconoscimento dell’una tantum dell’8%  , anche  ai lavoratori con contratto a termine in forza alla data del 30 novembre 2023  a condizione che nel corso del 2023 abbiano svolto almeno 115 giornate di lavoro (anche non consecutive) e abbiano lavorato per almeno 100 giornate complessive (anche non consecutive) nell’arco del triennio 2019-2021 alle dipendenze della fondazione
    • trasferimento di una quota economica di 150 euro da aggiungere ai minimi tabellari dagli integrativi aziendali al ccnl nazionale per tutte le fondazioni;
    • garanzia delle dinamiche retributive del pubblico impiego nei prossimi rinnovi;
    • erogazione di un’ulteriore una tantum di 250 euro  in welfare aziendale, spendibile nelle piattaforme digitali, anche ai contratti a  tempo determinato che hanno fornito la loro prestazione lavorativa nel triennio 2019-2021 con le modalità descritte nel documento sottoscritto.

     Per effetto degli aumenti retributivi previsti la retribuzione base  da gennaio 2024 è riassunta  nella tabella seguente:

    Area artistica livelli e ruoli  nuovi minimi 2024
     liv. 1 (Primo violino) 2.380,50 euro
    liv. 1 (Primo violoncello/Direttore musicale palcoscenico),  2.293,28 euro
     liv. 2 (Maestro gruppo A 2.201,51 euro;
     liv. 2 (1ª cat. Orchestra/Maitre de ballet/Tersicorei extra),  2.121,55 euro;
     liv. 3 (Maestro gruppo B/cat. B Orchestra/1A Tersicorei)  1.958,11 euro;
    liv. 4 (2ª cat. Orchestra), 1.828,84 euro
    liv. 5 (1B Tersicorei) 1.673,51 euro
     liv. 5 (2ª cat. Orchestra ingresso/cat. Speciale Coro/2S Tersicorei) 1.618,70 euro
     liv. 6 (ingresso Coro/ingresso Tersicorei)  1.438,26 euro.
    Area tecnico amministrativa – livelli e ruoli nuovi minimi 2024
    funzionari A 2.334,64 euro
    funzionari B 2.083,34 euro
    LIVELLO 1 1.896,10 euro
    LIVELLO 2 1.756,52 euro
    LIVELLO 3A 1.694,76 euro
    LIVELLO 3B 1.588,80 euro
    LIVELLO  4 1.456,10 euro;
    LIVELLO 5 1.362,18 euro
    LIVELLO 6  1.205,38 euro.