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Radioprotezione: le regole per l’iscrizione all’elenco esperti
A seguito della pubblicazione, il 31.8.2022 del decreto interministeriale dei ministeri del Lavoro e della Salute del 9 agosto 2022 su requisiti necessari all'iscrizione all'elenco degli esperti di radioprotezione, previsto dall’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il ministero del lavoro ha pubblicato il 21 febbraio 2023 anche il decreto direttoriale 11 -2023 che chiarisce le modalità di domanda per l'esame di ammissione all'elenco e fornisce il modello da utilizzare.
Si ricorda che il nuovo elenco Esperti di Radioprotezione previsto dal decreto legislativo deriva dal recepimento della direttiva europea 2013 /49 Euratom sul tema della protezione dalle radiazioni ionizzanti
Le disposizioni sono entrate in vigore il 1 gennaio 2023.
Con Circolare 21 del 16 novembre 2022 il Ministero del lavoro precisava che per le sessioni d’esame da tenersi nell’anno 2023 il termine di presentazione delle domande era fissato al 31 dicembre 2022 e faceva riferimento come titoli di studio e professionali previsti , in relazione al grado di abilitazione , quanto richiesto al punto 9 dell’Allegato XXI al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101).
Invece a partire dal 2023 si applicano le regole del decreto interministeriale 9 agosto 2022 che indica nuovi titoli di studio e professionali per l’ammissione agli esami di abilitazione.
Inoltre, sui tirocini il ministero chiarisce che :
- I tirocini conclusi entro il 31 dicembre 2022 si considerano validi ai fini del conseguimento del titolo di formazione post-universitaria purche congruo con il grado di abilitazione
- Nel caso in cui il tirocinio abbia avuto solo inizio nell’anno 2022, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e si concluda successivamente al 31 dicembre 2022, i soggetti incaricati della formazione post-universitaria valuteranno se potranno costituire elemento di esonero per l’assolvimento dell’obbligo di tirocinio pratico previsto dalla nuova disciplina.
Iscrizione all'elenco AGGIORNAMENTO 25 MAGGIO 2023
Con il decreto direttoriale del 19 maggio 2023 viene comunicato che è stato aggiornato il modello da utilizzare per la domanda di iscrizione all'elenco per coloro che superano l'esame, e precisate le regole per l'invio. Il modello è presente nella sezione dedicata del sito wwww.lavoro.gov.it
Anche questo modello deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione, tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: [email protected].
La documentazione da allegare è la seguente:
a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
b) attestazione del versamento della relativa tassa di concessione governativa, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel modulo di domanda;
c) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa all’istanza per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione presentata all’Ufficio;
d) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa al certificato di iscrizione che rilascia l’Ufficio, se richiesto.
2. In alternativa alla documentazione può essere, rispettivamente, allegata la seguente documentazione:
a) seriale della marca da bollo relativa all’istanza per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione, da riportare nell'apposito campo indicato nel modulo di domanda;
b) seriale della marca da bollo relativa al certificato che rilascia l’Ufficio, da riportare nell'apposito campo indicato nel modulo di domanda, se richiesto.
Unitamente alla documentazione deve essere allegato il modello di dichiarazione sostitutiva per marca da bollo debitamente compilato.
Esperti radioprotezione: esami di ammissione e aggiornamento
I candidati all'iscrizione all'elenco a partire dal 2023 saranno valutati da una Commissione appositamente costituita presso il Ministero del lavoro Per l'accesso all'elenco sarà necessario il superamento di un esame di ammissione che definirà tre gradi di abilitazione:
- primo grado
- secondo grado
- terzo grado – sanitario
Nell'esame saranno previste una prova scritta un colloquio e una prova pratica .
Le sessioni di abilitazione saranno annuali. I titoli di studio necessari per fare domanda di ammissione all'esame :
- per il primo livello di abilitazione laurea almeno triennale in chimica o fisica o chimica industriale o ingegneria e master di primo livello in materia di radiazioni ionizzanti
- per il secondo livello laurea quadriennale o magistrale e master di secondo livello comprensivo di tirocinio di almeno 60 giorni.
- per il terzo grado- sanitario saranno richieste conoscenze in materie specifiche come fusione e fissioine , ingegneria dei reattori , trattamento del combustibile bonifica, ecc
Previsto l'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento professionale della durata minima di 100 ore in un triennio.
Esperti radioprotezione: modalità e documenti per l'esame di ammissione
Il modulo deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione richiesta, tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: [email protected]. entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente l'anno della sessione di esame alla quale si intende partecipare.
I candidati dovranno specificare, tutti i gradi di abilitazione per cui intendono sostenere l’esame, nonché i gradi per cui siano, eventualmente, già in possesso dell’abilitazione.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) la ricevuta del pagamento della tassa prevista per la partecipazione al suddetto esame da eseguirsi in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (provincia di residenza del candidato), secondo le modalità indicate nel modello di domanda;
- b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) copia del diploma o dell’attestato di conseguimento del titolo di master, nel solo coso in cui tale titolo sia stato rilasciato da un Ente di formazione di diritto privato.
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Denunce INAIL: procedure online per la codatorialità
INAIL ha reso disponibili dal 23 maggio 2023 i servizi online aggiornati relativi a
- Comunicazione di infortunio,
- Denuncia/comunicazione di infortunio,
- Denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi
per i lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione.
Dal 23 maggio 2023, in caso di infortunio o malattia professionale, è dunque possibile inserire le specifiche relative ai lavoratori che svolgono l’attività in regime di codatorialità e co-assunzione, nella compilazione degli applicativi online o nel file da inviare all’Istituto, come da istruzioni fornite con circolare Inail del 3 agosto 2022, n. 31.
I dettagli sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online presente nelle pagine informative dei servizi e nelle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.
Inail precisa che che, in caso di infortunio e di malattia professionale, il datore di lavoro, nella denuncia, deve
- specificare che il dipendente è in codatorialità
- far riferimento per la determinazione dell'importo, alla retribuzione erogata dall’impresa presso cui il lavoratore ha svolto prevalentemente l’attività nel mese.
Vanno indicate le ore lavorate e il salario percepito nei quindici giorni precedenti l’evento. Se tale periodo ricade a cavallo di due mesi, va indicata la retribuzione effettivamente percepita che coincide con le maggiori retribuzioni imponibili previste dai contratti applicati dalle imprese in cui ha svolto l’attività in modo prevalente
Nel sito internet dell’Inail sono disponibili i manuali aggiornati per la compilazione dei moduli online.
Si ricorda che le denunce di infortunio e di malattia professionale sono a carico dell’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento, cosi come tutti gli altri obblighi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Oltre alla presentazione delle denunce di infortunio o malattia sono a carico del datori di riferimento anche
- l’autoliquidazione annuale dei premi
- le denunce riguardanti le lavorazioni esercitate ,per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni e la cessazione della lavorazione, che vanno effettuate non oltre il trentesimo giorno da quello in cui si sono verificate;
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CCNL dirigenti autotrasporto: aumenti e una tantum da giugno 2023
E' stato firmato il 18 maggio 2023 il rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato siglato con Confetra il 21 luglio 2021 . Ne dà notizia sul proprio sito ManagerItalia l'associazione dei dirigenti del settore. Il presidente Mantovani ne ha sottolineato l'importanza per il recupero dell'inflazione che ha gravato nell'ultimo periodo sulle retribuzioni, realizzato però senza pesare troppo sui bilanci aziendali . Anche il presidente di Confetra Deruvo ha infatti espresso sosddisfazione “Penso che sia stato fatto un buon lavoro che realizza un mix equilibrato tra aumenti e servizi welfare a favore dei dirigenti. Devo dare atto a Manageritalia del senso di responsabilità mostrato in questi anni tutt’altro che facili scegliendo di non stressare la trattativa ma di accompagnarla lungo un percorso a tappe che alla fine si è rivelato soddisfacente per tutti.”
Vediamo di seguito i principali aspetti
CCNL dirigenti Confetra aumenti retributivi
L’accordo sottoscritto il 18 maggio prevede nello specifico:
1- importo una tantum di 1.500 euro da corrispondere nel 2023 per vacanza contrattuale 2021-2022, erogato in due tranches:
- 700 euro a giugno 2023
- 800 euro a novembre 2023
2 – aumento contrattuale di 450 euro lordi mensili complessivi da raggiungere a partire da dicembre 2023 ed entro luglio 2025, cosi suddiviso :
- 150,00 mensili dal 1° dicembre 2023
- 150,00 mensili dal 1° luglio 2024
- 150,00 mensili dal 1° luglio 2025
Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, solo da somme concesse in acconto o anticipazione dopo il 31 dicembre 2019.
3 – Beni e servizi welfare contrattuale pari 1.300 euro annui da fruire attraverso la Piattaforma welfare dirigenti terziario. Ciò in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits già presenti in azienda e con la possibilità di integrare il valore minimo contrattuale con versamenti aggiuntivi concordati a livello aziendale.
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Formazione metalmeccanici METApprendo: riapertura versamento una tantum
Dal 2021 è attiva l' iniziativa realizzata da Federmeccanica FIOM , FIM CISL e UILM per la formazione continua dei lavoratori delle aziende metalmeccaniche e meccatroniche “Servizi per la formazione”, come previsto dal Contratto nazionale del 5.2.2021.
L’obiettivo è quello di aiutare le aziende ad organizzare e registrare la formazione per tutti i lavoratori, in modo accessibile, tracciato e flessibile.
Per consentire l’attuazione era stata costituita fra le parti una Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro, denominata “MetApprendo” a cui le aziende dovevano registrarsi e successivamente versare il contributo una tantum, pari a 1,50 euro per dipendente entro 15 ottobre 2021 prorogato poi al 31 dicembre 2021
Si ricorda che il versamento dell’una tantum costituisce un adempimento contrattuale ed è obbligatorio per tutte le aziende che applicano il CCNL indipendentemente dalla fruizione dei servizi.
Accordo maggio 2023:riapertura adesioni Metapprendo
Le parti Federmeccanica e Assistal e le OO.SS. hanno firmato lo scorso 10 maggio 2023 un accordo di riapertura delle adesioni alla piattaforma per la formazione professionale MetApprendo per le aziende di nuova costituzione e per quelle che non avessero ottemperato all'obbligo di versamento
Il calcolo del contributo Meapprendo
Solo per le aziende non ancora in regola il contributo è fissato a 1,80 euro per dipendente da versare entro il 31 luglio 2023, tramite MAV collegandosi al portale MetApprendo.
Nell'accordo è specificato che per il calcolo del contributo complessivo va considerato il personale in forza alla data del 31 dicembre 2022, compresi gli assunti con contratto a termine e i dirigenti.
Sul sito è presente un manuale di istruzioni e un servizio di help desk (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00). Con il versamento del contributo, l’azienda diventa socia di “MetApprendo”, avendo così la possibilità di fruire dei servizi messi a disposizione.
Metapprendo: come funziona, cosa offre
Al momento della registrazione su www.metapprendo.it, ciascuna azienda è chiamata ad indicare un rappresentante aziendale – scegliendo tra le candidature riportate – quale membro dell’Assemblea dei soci composta da 6 delegati in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Associazioni datoriali e delle aziende.
Il contributo versato a “MetApprendo” verrà utilizzato per la messa in atto del portale dedicato ai “Servizi per la Formazione”. Tale portale verrà incrementato nel tempo e partirà dalla implementazione dei servizi individuati come prioritari a seguito di confronti e indagini a campione con aziende e Associazioni territoriali.
Le aziende e i loro dipendenti , avranno la possibilità di accedere all’area riservata che conterrà diversi strumenti utili ad organizzare la formazione:
- potranno registrare mediante tecnologia Blockchain tutta la formazione fatta;
- i lavoratori potranno avere a disposizione un proprio “Dossier digitale”, un documento che racconta la storia e il percorso formativo professionale effettuato;
- potranno fruire di pillole formative su competenze trasversali, tecniche di base, linguistiche o digitali.
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Rappresentanza: raccolta dati elettorali da ulteriori CCNL
L'INL, con Nota n. 3453 del 17 maggio 2023, comunica che è stato firmato lo scorso 8 maggio un ampliamento della dichiarazione congiunta di intenti del 18 gennaio 2023, concordata tra Organizzazioni Sindacali e Confindustria.
Il documento prevede che la raccolta dei dati delle elezioni Rsu, ai fini della certificazione e dell'allineamento della raccolta del dato elettorale (ai fini della certificazione della rappresentanza sindacale ) riguardo ulteriori 3 contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero
- il CCNL autoferrotranvieri e internavigatori;
- il CCNL del settore gas/acqua;
- il CCNL del settore elettrico.
L’ispettorato sottolinea che l'estensione ai CCNL sopra indicati consente di “allineare” la raccolta del dato elettorale relativamente ai contratti sottoscritti da entrambe le Associazioni datoriali ed oggetto di rilevazione.
Viene inoltre ricordato che gli Ispettorati Territoriali procederanno all’attività di raccolta ed inserimento nell’applicativo INPS dei dati elettorali RSU anche relativamente ai CCNL citati, a far data dal 1° settembre 2023, ed esclusivamente per il tramite dei referenti sindacali locali abilitati o loro delegati di cui le OO.SS. hanno il compito di comunicare tempestivamente nominativi e relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché eventuali sostituzioni.
Per i verbali delle elezioni di RSU concluse entro la data del 10 dicembre 2023, invece il deposito andrà essere fatto entro il 20 gennaio 2024.
Vale la pena ricordare che anche l'associazione datoriale Confservizi ha firmato sottoscritto la convenzione con INL nel 2020 aggiornato con un addendum del 5 maggio 2023
Certificazione dati Rappresentanza sindacale: come funziona
La raccolta dei dati delle elezioni RSU è una attività affidata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la prima certificazione della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria.
Ciascun ITL, ricevuti i verbali, procede all'inserimento nell'apposito applicativo INPS .
Entro il 31 gennaio 2024, il Direttore dell'ITL comunichera i risultati a tutte le Organizzazioni Sindacali interessate, via pec
Dopo 10 giorni le parti sociali saranno convocate dal direttore dell INL per la validazione e i dati saranno definitivamente acquisiti.
I risultati saranno poi messi in relazione con i dati associativi presenti nelle deleghe sindacali raccolte nei flussi uniemens dell' INPS per arrivare alla individuazione dei contratti collettivi più rappresentativi a livello nazionale che è attesa entro luglio 2024
Vedi qui il testo della convenzione quadro sulla raccolta dei dati sulla rappresentanza sindacale Confindustria INPS INL
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Ricorsi contro INPS e autotutela: ecco i nuovi regolamenti
Con due circolari successive il 17 maggio 2023 l'inps ha illustrato i due nuovi regolamenti adottati con deliberazioni nn. 8 e 9 2023 del CDA dell'istituto in materia di ricorsi amministrativi
Si tratta in particolare di
- circolare 47-2023: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18 gennaio 2023. Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela e
- circolare 48-2023: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023. Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS
Vediamo di seguito in sintesi le principali indicazioni dell'istituto.
Ricorsi amministrativi INPS
Il nuovo regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei comitati Inps, a seguito della delibera CDA n. 8 del 18 gennaio 2023 spiega l'istituto, si è reso necessario
- velocizzare la tempistica di soluzione dei ricorsi in fase amminstrativa per ridurre in contenzioso giudiziario
- uniformare le procedure moltiplicatesi per l'ampliamento del numero di comitati presenti nell'istituto dopo la soppressione di altri enti per i quali i contribuenti devono fare oggi riferimento ( ad es. Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti)
La circolare sottolinea che ricorso amministrativo puo essere presentato alla sede territoriale :
personalmente o tramite intermediari professionali o Patronati ( a seguito di regolare mandato)
in modalità telematica
- entro 90 giorni dalla data della sua ricezione,
- ridotti a 30 nei seguenti casi: ricorsi ai Comitati di Vigilanza; ricorsi relativi a prestazioni previdenziali ed entrate contributive del Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e al Fondo per gli sportivi professionisti; ricorsi relativi a diniego di trattamento di integrazione salariale ordinaria e CISOA; ricorsi avverso i provvedimenti sulle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterale e del Fondo di integrazione salariale.
ATTENZIONE : il difetto di sottoscrizione non comporta la nullità del ricorso, in quanto la riferibilità al ricorrente è garantita dalle modalità e dagli strumenti previsti per l'accesso ai servizi online e comunque è prevista una sorta di clausola di salvezza rappresentata dall'uso di altre forme di comunicazione telematica certificata quali la Pec, ove sia presente la firma olografa del ricorrente e la copia del documento di identità.
La risposta del comitato deve arrivare entro entro 90 giorni e viene trasmessa alla sede per l'esecuzione.
Non sono esclusi casi di sospensione delle decisioni.
Regolamento in materia di autotutela INPS
La procedura viene gestita dalla direzione che ha gestito il provvedimento oggetto di riesame, , su proposta del dirigente dell'area o funzionario dell'unità o su istanza di parte ( anche tramite Patronato),o anche a seguito di provvedimento giudiziario, in forma telematica o via PEC .
I tempi di istruttoria sono di 30 giorni con decorrenza dalla comunicazione di avvio del procedimento, in caso di procedimento d’ufficio; dalla presentazione della domanda, in caso di autotutela su istanza di parte; dalla data di presentazione del ricorso, in caso di instaurazione di contenzioso amministrativo o di notifica per quello giudiziario.
Il procedimento si conclude con l’adozione, da parte del Direttore della Struttura cui fa riferimento l’Ufficio autore del provvedimento di uno dei seguenti provvedimenti:
- annullamento d’ufficio (da assumere entro 60 giorni dall’avvio del procedimento),
- rettifica (da assumere entro 30 giorni dall’avvio del procedimento),
- convalida o revoca (entrambe da assumere entro 60 giorni dall’avvio del procedimento).
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Equo compenso professionisti in vigore: cosa prevede
Il DDL che disciplina l'equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, è stato approvato il 12 aprile 2023 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2023 dopo un lunghissimo iter di oltre 3 anni.
La legge n. 49 2023 entra in vigore il 20 maggio 2023 e si applica sia
- ai professionisti ordinistici che
- ai professionisti organizzati in registri, elenchi e associazioni (legge 4/2013).
Vediamo più in dettaglio nei prossimi paragrafi i contenuti del testo , le valutazioni delle associazioni dei professionisti e il documento della Fondazione studi dei consulenti del lavoro del 16 maggio 2023.
Legge equo compenso: cosa prevede
Si ricorda che la riforma prevede che i compensi concordati siano aderenti a parametri proposti ogni due anni degli ordini professionali e sanciti da decreti ministeriali. Attualmente solo per gli avvocati sono vigenti parametri recenti (DM 147 2022) mentre per gli altri ordini si fa ancora riferimento al decreto ministeriale 140 2012)
Per le professioni non ordinistiche si attende un decreto attuativo del Ministero delle imprese, MIMIT da emanare entro 60 giorni
La nuova legge prevede che l'equo compenso si applichi esclusivamente alle prestazioni d'opera intellettuale verso:
- imprese bancarie;
- imprese assicurative;
- imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti;
- pubblica amministrazione, escluse le società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione.
Non si applicano alle convenzioni in corso, già sottoscritte alla data dell'entrata in vigore.
In alternativa ai parametri sarà possibile fissare i compensi sulla base di convenzioni tra imprese e Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali che si presumono equi fino a prova contraria.
In caso di contestazione con il cliente, il professionista o il Consiglio possono ricorrere presso la giustizia civile che applicherà i nuovi tariffari di riferimento
ATTENZIONE I professionisti che accettano un compenso non equo possono essere sanzionati dal proprio Ordine di appartenenza.
Il DdL approvato prevede inoltre molte specifiche clausole di nullità, che non comportano però la nullità dell'intero contratto.
In particolare sono nulle:
- le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata,
- i patti che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese
- che garantiscano committente vantaggi sproporzionati
- termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura.Il ricorso in caso di mancata applicazione dell'equo compenso puo essere proposto sia dal professionista che dagli ordini e dalle associazioni delle professioni non regolamentate che possono proporre anche class action comuni .
Novità anche in tema di prescrizione:
- il diritto del professionista al compenso e alla richiesta di danni provocati dal professionista si prescriv ono in 10 anni :
- il primo a partire a decorrere dalla cessazione del rapporto con il cliente
- il secondo dal giorno del compimento della prestazione: e non piu dal momento in cui il cliente si avvede dell'errore
Infine viene istituito presso il Ministero della Giustizia un osservatorio per la vigilanza sulle nuove norme.
Equo compenso: parere del mondo accademico
I professori Napolitano (Università Roma Tre), Martuccelli (Università Luiss Guido Carli) Roberti (La Sapienza) hanno evidenziato in un audizione parlamentare che le soluzioni non sono del tutto compatibili con il quadro giuridico italiano ed europeo. I punti critici sono i seguenti:
- Il principio di nullità dei compensi, quando inferiori a quanto stabilito dai decreti è un ritorno alle tariffe minime che la UE e l'autorità Antitrust avevano sanzionato.Secondo gli esperti potrebbe essere accettabile solo una nullità legata ad un divario molto sensibile rispetto alle soglie.
- La verifica di equità del compenso non andrebbe collegata al momento finale del rapporto professionale ma a quello della singola prescrizione , diversamente potrebbe favorire la scelta del committente di non instaurare mai rapporti di lunga durata, con danni evidenti per entrambe le parti
- Infine, il parere sottolineava l'inapplicabilità della previsione per cui la certificazione del equo compenso sarebbe affidata all’Ordine professionale di appartenenza, con possibile esecuzione forzata per ottenere il pagamento.
Il parere del CNDCECe di Confprofessioni sul DDL equo compenso
Il Consiglio nazionale dei commercialisti chiedeva di estenderne l’applicazione ai rapporti professionali verso ogni impresa, senza limiti dimensionali per "garantire il pieno riconoscimento dell’equità del compenso del lavoratore autonomo, in conformità alle previsioni dell’art. 36 della Costituzione nonché dell’art. 2233 del Codice civile” avendo cura che le norme abbiano un impatto soprattutto in riferimento ai giovani professionisti. Infatti la limitazione alle grandi realtà aziendali che sono solitamente seguite da studi molto strutturati " di fatto esclude i giovani dalla disciplina dell’equo compenso”.
In audizione al Senato anche il presidente di Confprofessioni Stella aveva suggerito alcune modifiche :
- estendere il perimetro di applicazione dell’equo compenso anche ai rapporti di natura non convenzionale e alle singole prestazioni,
- eliminare le previsioni di sanzioni disciplinari a carico del professionista che sia parte di un rapporto contrattuale lesivo dell’equo compenso.
- incongrua la previsione di un’azione giudiziaria degli ordini professionali, che per legge non sono chiamati a tutelare gli interessi economici dei professionisti,
- specificare che i parametri dovranno essere articolati per categorie omogenee di attività professionali, allo scopo di impedire che il decreto risulti generico, e quindi inefficace.
Le valutazioni della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
La Fondazione studi del consiglio nazionale degli ordini dei consulenti del lavoro ha pubblicato lo scorso 16 maggio un approfondito commento con le prime valutazioni sulla legge . Qui il testo integrale del documento.
Vengono evidenziati in particolare :
- il fatto che dalla nuova legge emerge la possibilità di utilizzare i parametri ministeriali proposti e aggiornati dagli ordini professionali ogni due anni “anche al di fuori del perimetro applicativo di tale legge” ( con un ritorno di fatto alle abrogate tariffe professionali)
- il fatto che il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla notificazione del parere da parte del professionista
- la previsione che "i Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso in un’ottica di garanzia della legalità, essendo tali Consigli espressione di enti di diritto pubblico”.