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Protocollo Covid lavoro in vigore fino al 31 ottobre
Il Protocollo condiviso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro contro il contagio da COVID 19 aggiornato il 6 aprile 2021 è stato aggiornato il 30 giugno, 2022 alla data di scadenza, con il nuovo accordo raggiunto da Governo e parti sociali. Resterà in vigore,a meno di nuove proroghe, fino al 31 ottobre 2022.
Qui il nuovo protocollo del 30.6.2022.
I partecipanti alla riunione si sono impegnati a garantirne l'applicazione e a trovarsi nuovamente, entro il prossimo 31 ottobre , per verificare l'opportunità di apportare modifiche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione epidemiologica nel Paese.
Si ricorda che il Protocollo contiene disposizioni volte ad assicurare adeguati livelli di protezione alle persone che lavorano .
Le principali novità sono le seguenti
- raccomandazione di utilizzo di mascherine FFP2 ove non sia possibile il distanziamento
- messa a disposizione di dispositivi FFP2 da parte del datore di lavoro per i lavoratori
- decisione del medico competente su gruppi di lavoratori eventualmente obbligati (con particolare attenzione ai lavoratori fragili
- creazione di comitati aziendali che verifichino l'applicazione delle misure.
Si confermano inoltre:
- l'obbligo di informazione e di precauzioni igieniche,
- il divieto di accedere con sintomi da covid ,
- l'obbligo di sanificazione dei locali,
- accessi contingentati per evitare assembramenti,
- il lavoro agile come strumento di prevenzione.
Da notare che le Parti sociali chiedevano altresì una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili, misura adottata dal Governo con la conversione in legge del decreto Aiuti bis (115 2022)
Leggi per approfondire DL Aiuti bis: conferma smart working per fragili e genitori
Protocollo COVID luoghi di lavoro 2021 in sintesi
Le misure tengono conto dei vari provvedimenti adottati dal governo, e dal Ministero della Salute, fornendo linee guida per l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio che consentano di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di adeguati livelli di protezione.
Vediamone i punti principali:
- Il ricorso agli ammortizzatori sociali, o alle ferie è una alternativa al lavoro in presenza.
- Anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, va favorito il ricorso al lavoro agile e da remoto, sempre in chiave di prevenzione dal rischio contagi, ma il datore di lavoro dovrà garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
- L’azienda fornisce un’informazione adeguata sui rischi di contagio sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi anche mediante l'affissione nei luoghi di lavoro di depliants informativi con particolare riferimento al corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio. Si precisa che laddove il Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.
- La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
- Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.
- Sulle prescrizioni per la pulizia e la sanificazione dell'ambiente sono confermate le modalità già fornite dal protocollo del 24 aprile 2020
- Sul punto dell' ORGANIZZAZIONE AZIENDALE invece il protocollo fa riferimento al dPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, di intesa con le rappresentanze sindacali aziendali:
- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto;
- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità,
- assicurare che gli ammortizzatori sociali riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili per consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
- In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi locali.
- Altra novità sul medico competente, che ha un ruolo maggiore: può suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021.
Trovi qui il precedente protocollo condiviso del 24.4.2020 a confronto con il primo del 14 marzo 2020.
Allegati: -
Autonomi agricoltura: contributi senza sanzioni fino al 30.9
Con il messaggio 3388 pubblicato ieri sera l'INPS comunica che il pagamento della seconda rata dei contributi dei lavoratori autonomi in agricoltura da versare nell’anno 2022, dovuti entro oggi 16 settembre potrà essere versata senza applicazione delle sanzioni civili anche dal 17 al 30 settembre p.v.
L'istituto spiega che la decisione è dovuta alle anomalie di carattere tecnico che sono state rilevate negli ultimi giorni in fase di accesso al cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura, che determinano l'impossibilità o ritardi nell’acquisizione delle informazioni per effettuare il pagamento.
Si ricorda che sono interessati i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali delle imprese agricole costituite in forma individuale o collettiva (circolare INPS 24 maggio 2004, n. 85).
I lavoratori agricoli autonomi sono iscritti in appositi elenchi nominativi con validità quinquennale, ovvero suppletivi e/o di variazione annuali.
Il Cassetto previdenziale inps per agricoltori autonomI consente ai titolari di aziende agricole e ai loro intermediari di consultare e verificare la posizione dell’azienda (dati anagrafici, dati contabili dell’azienda, versamenti con F24, situazione debitoria, cartelle esattoriali ecc.) e consente la comunicazione bidirezionale con l’INPS, attraverso il quale è possibile inviare domande e ricevere comunicazioni dall’Istituto
Ricordiamo le funzionalità previste dal servizio:
- accedere alle funzionalità di scelta della posizione, del delegante e dell'azienda;
- consultare dati anagrafici e i dati contabili dell’azienda agricola;
- controllare i versamenti contributivi effettuati e di ristampare gli F24;
- verificare la situazione debitoria e le cartelle esattoriali;
- consultare le procedure per l’invio di domande online di esonero, sospensione, dilazione e rimborso, regolarizzazione spontanea, riemissione F24 e riduzione sanzioni civili;
- consultare le deleghe ricevute e le deleghe rilasciate con tutti i dettagli (tipo di delega, delegato, cessazione/riattivazione, ecc.).
L'interessato può accedere al Cassetto previdenziale agricoltori autonomi online attraverso il servizio dedicato.
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Esonero imprese cabotaggio 2022: elenco beneficiari e istruzioni
Con il messaggio 3353 del 12.9.2022 Inps illustra le modalità di fruizione dell'esonero contributivo articolo 88 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come da ultimo modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, riguardante i periodi agosto -dicembre 2020 e gennaio- dicembre 2021, per le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che esercitano,
- attività di cabotaggio,
- di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi,o
- di deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali).
Si ricorda in particolare che si tratta della contribuzione assicurativa e previdenziale dovuta sia dagli armatori sia dai lavoratori italiani o comunitari mentre non trova applicazione per i marittimi extracomunitari.
Le domande andavano presentate entro febbraio 2022.
Il ministero delle infrastrutture ha autorizzato le imprese beneficiarie tramite due successivi decreti direttoriali n. 187/2022 e n. 186/2022 del 10 agosto 2022 ( sostitutivi di decreti del 30 giugno) che individuano i beneficiari rispettivamente
- ai sensi della sezione 3.1 del Temporary framework, e
- della sezione 3.10 del medesimo Temporary framework.
L'esonero riguarda in particolare i contributi elencati nella tabella seguente
IVS
33%
NASpI
1,31%
Contr. art. 25 L. 854/78
0,30%
Fondo di garanzia TFR (L. 297/82)
0,20%
Malattia
2,22%
Maternità
0,46%
CUAF
0,68%
È escluso dall’esonero contributivo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà del settore marittimo – Solimare (0,30%).
Istruzioni Uniemens esonero armatori
Per la fruizione in Uniemens, sullle matricole contributive delle imprese autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità viene centralmente attribuito il c.a. “2W”,che assume il nuovo significato di “Impresa ammessa alla fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 88, D.L. n. 104/2020”.
Il messaggio specifca quindi le modalità di compilazione del flusso Uniemens che sarà da inviare
per le aziende che rispettano
L’esposizione dei codici causale:
- “L233” per il 2020 e “L234” per il 2021 per le aziende che accedono ai sensi della sezione 3.1 del Temporary framework e
- “L235” per il 2020 e “L236 per il 2021 ” per le aziende che accedono ai sensi della sezione 3.10 del temporary framework
potrà avvenire nei flussi di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 per le imprese che si avvalgono del differimento contributivo di cui all’articolo 11 della legge 26 luglio 1984, n. 413. Per le imprese che non si avvalgono del predetto termine di differimento, il conguaglio potrà avvenire nelle denunce di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.
Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
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Gestione Separata INPGI aliquote e contributo maternità 2022
E' stata comunicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2022, l'approvazione della delibera n. 3 adottata dal comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, in data 1° febbraio 2022. da parte del Ministero del Lavoro, con nota n. 36/0007444/PG-L-132 del 2 agosto 2022 di concerto con il MEF, che ha fissato il contributo di maternità per l'anno 2022, pari ad euro 40,39 pro-capite.
Contributi minimi INPGI: novità 2022
L'INPGI, con la Circolare n. 7 del 1° luglio 2022,ha fornito le istruzioni per il versamento dei contributi minimi annuali per l'anno 2022, a carico dei giornalisti iscritti alla Gestione separata che abbiano svolto attività giornalistica autonoma.
Ricordiamo di seguito le principali indicazioni per il calcolo e il versamento fornite dalla circolare .
- Dato che per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. per l'anno 2022 potranno versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all'Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2017; Si precisa che l'anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2022, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale
- per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2022 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario ( non pensioni indirette di reversibilità o invalidità);
- non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2022 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione.
Importi gestione separata INPGI 2022
TIPO CONTRIBUTO
Contributo minimo ordinario
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)
Reddito minimo di riferimento
2.184,39
1.092,20
2.184,39
Contributo Soggettivo (12%)
262,13
131,06
131,06
Contributo Integrativo (4%)
87,38
43,69
87,38
Contributo di maternità (*)
40,39
40,39
40,39
Totale contributo minimo 2022
389,90
215,14
258,83
Scadenze e modalità di versamento
I versamenti vanno effettuati i contributi dovuti possono essere versati in unica soluzione oppure in tre rate consecutive (maggiorate di un interesse di rateazione del 4,5%)
Scadenze VERSAMENTI:
Entro il 31 luglio: pagamento dei contributi minimi a titolo di acconto, relativi ai redditi dell'anno in corso
Entro il 31 ottobre: pagamento, in unica soluzione, dei contributi dovuti relativi ai redditi professionali percepiti nel corso dell'anno precedente.
ATTENZIONE Nel caso in cui si sia scelto di eseguire il pagamento in modalità rateale, le scadenze dei pagamenti sono le seguenti
Prima rata: entro il 31 ottobre
Seconda rata: entro il 30 novembre
Terza rata: entro il 30 dicembre
Il pagamento va effettuato con il Modello F24/Accise, che dovrà essere compilato indicando, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato, e utilizzando i seguenti codici:
- Ente = P
- Provincia = (lasciare vuoto)
- Codice tributo = G001
- Codice identificativo = 22222
- Mese = 01
- Anno di riferimento = 2022.
Qualora il giornalista non potesse utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907indicando come causale :
“AC 2022 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.
Scadenza DICHIARAZIONE REDDITUALE
Entro il 30 settembre va inviata la comunicazione dei redditi professionali percepiti nel corso dell'anno precedente, da effettuare in modalità telematica.
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Permessi 104: trasferimento vietato anche per disabili non gravi, ma..
La Cassazione ha ribadito con l'ordinanza 24836 2022 che il lavoratore che usufruisce dei permessi previsti dalla legge 104/1992 per assistere il familiare disabile non può essere trasferito ad altra sede di lavoro, senza il suo consenso, anche se la persona assistita non si trova in condizione di handicap grave. Necessario però provare la necessità di assistenza continuativa. Inoltre la corte deve valutare il bilanciamento con le «esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte»
Trasferimento e assistenza disabili Legge 104/92: il caso concreto
Il caso oggetto dell'ordinanza costituisce un esempio chiaro anche se l'iter è stato prolungato e articolato: era giunto all'attenzione della Suprema Corte già nel 2013.
La ricorrente era una lavoratrice licenziata da una spa per non aver rispettato l’ordine di trasferimento dalla sede di Roma a quella di La Spezia .
La lavoratrice ha agito in giudizio nei confronti della società datoriale in quanto faceva presente di aver ottenuto dall'Inps il riconoscimento del diritto a beneficiare dei permessi di legge n. 104 del 1992 per prestare assistenza alla madre invalida e ne aveva dato comunicazione alla società. Non si era presentata alla nuova sede di lavoro presentando tali giustificazioni e aveva fatto presente di aver anche richiesto all'Inps un congedo straordinario.
Sia il Tribunale di Roma che la Corte d’appello di Roma hanno respinto l’impugnazione del licenziamento mentre con sentenza n. 25379 del 2013, la Corte di Cassazione ha dato ragione alla lavoratrice cassando con rinvio la sentenza d’appello.
Tale pronuncia era in continuità con la sentenza n. 9201/2012, secondo cui "la disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati – alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili. Cio significa che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte".
La sentenza affermava che la Corte territoriale non avrebbe dovuto fermarsi alla mancanza di documentazione sull'invalidità grave della madre ma procedere ad una valutazione della necessità di assistenza (eventualmente sulla base della documentazione disponibile) a fronte delle esigenze produttive sottese al trasferimento.
Nuova sentenza: necessità di assistenza ed esigenze aziendali
A seguito della cassazione con rinvio , nella nuova sentenza la Corte territoriale ha confermato l’adesione al principio per cui la tutela della legge 104 non richiede una situazione di gravità dell’handicap del familiare assistito, ma ha specificato anche , nel merito, che la lavoratrice non aveva assolto all’onere di dimostrare la necessità di assistenza della madre in quanto i certificati medici rilasciati erano in parte risalenti al 1988 mentre quelli coevi erano stati rilasciati immediatamente dopo il provvedimento di trasferimento ed effettivamente fino alla data del provvedimento di trasferimento, la ricorrente non aveva mai avanzato richiesta di permessi.
D'altro canto invece vengono ritenute " effettive e urgenti " le ragioni organizzative e produttive aziendali poste a base del trasferimento .
Il nuovo ricorso della lavoratrice viene quindi respinto dalla Cassazione perche la seconda sentenza di appello si basa su una corretta valutazione complessiva del bilanciamento tra le due esigenze in gioco e risulta legittima.
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Autoliquidazione INAIL: dichiarazioni in formato JSON dal 2023
INAIl ha reso disponibili sul proprio sito i file che contengono le istruzioni per l'utilizzo del nuovo formato JSON (JavaScript Object Notation) con il quale dal prossimo anno si potranno ricevere le basi di calcolo e inviare le dichiarazioni delle retribuzioni per l'autodichiarazione INAIL 2022 2023.
L'istituto precisa che rispetto all’attuale formato (txt ), il nuovo JSON garantisce una migliore interazione tra i servizi online dell’Inail e i software esterni, una maggiore fruibilità nell’utilizzo e una più facile lettura, quindi dal 2023 -2024 il nuovo formato sarà obbligatorio.
Il comunicato informa inoltre che dalla prossima autoliquidazione INAIL 2022-2023 l'utilizzo sarà facoltativo sarà ancora possibile dunque utilizzare indifferentemente entrambe le procedure, per consentire agli utenti di conoscere gradualmente il nuovo sistema .
Ricordiamo che la dichiarazione delle retribuzioni costituisce la base per l'autoliquidazione dei premi INAIL, e va effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno dai datori di lavoro obbligati all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prendendo a riferimento la situazione dell'anno precedente .
Entro il 16 febbraio però le aziende sono obbligate ad effettuare il versamento del premio INAIL dovuto a titolo di acconto sulle retribuzioni erogate l'anno precedente. Nella dichiarazione va effettuata anche la scelta di rateizzare eventualmente i pagamenti.
Qui i link INAIL alla documentazione sul nuovo formato:
Vale la pena specificare che JSON è un formato nato agli inizi degli anni 2000 per lo scambio di dati tra utenti, anche sul web. Si basa su un sottoinsieme del Linguaggio di Programmazione JavaScript, Standard ECMA-262 Terza Edizione – Dicembre 1999. Piu in particolare è un formato di testo completamente indipendente dal linguaggio di programmazione, ma utilizza convenzioni conosciute dai programmatori di linguaggi della famiglia del C, come C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, e molti altri.
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Contratto intermittente: le novità dopo il dlgs Trasparenza
La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ha pubblicato ieri un approfondimento che affronta alcuni aspetti del decreto "Trasparenza" 104 2022 in merito ai nuovi obblighi di comunicazione da parte dei i datori di lavoro verso i lavoratorie. In particolare sono analizzate in dettaglio le novità sul contratto di lavoro intermittente e sul periodo di prova nel lavoro subordinato.
Si ricorda che il decreto in recepimento della direttiva europea 2019/ 1152 detta le modalità di informativa dettagliata da fornire a dipendenti e collaboratori al momento dell'assunzione o al massimo entro 1 mese, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative ( orari, retribuzione,ferie, congedi ecc) e alle tutele e diritti previsti dal ccnl applicato.
Contenuti obbligatori del contratto di lavoro intermittente
Con riguardo al contratto di lavoro intermittente o a chiamata la nuova norma conferma l'obbligo di forma scritta ai fini della prova e richiede che il contratto, oltre alle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, contenga seguenti elementi:
a) la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto
b) il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l’indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
f) le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g) le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.
Preavviso di chiamata, orari prefissati e ore garantite
Il documento osserva che la novità consente di prevedere nel contratto un preavviso di chiamata anche inferiore a un giorno lavorativo, termine obbligatorio secondo la precedente formulazione delll'art. 15 comma 1 del Dlgs 81/2015, ora modificato. I termini concordati in sede di contratto secondo di consulenti, sono liberi e validi anche durante le giornate festive o non lavorative.
Sul punto G inoltre il documento sottolinea che il fatto di indicare eventuali fasce orarie e i giorni in cui il dipendente deve lavorare, non è obbligatorio ma possibile, in caso di accordo tra le parti. In questo caso gli orari prefissati,vanno specificati nel contratto.
Altro aspetto oggetto di analisi è la necessità di indicare nel contratto l'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro aggiuntivo alle ore garantite, oltre alla già richiesta indicazione del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, nonché la relativa indennità di disponibilità, se prevista. Tale indicazione fa parte dell’informativa da fornire ai lavoratori . Secondo la Fondazione studi tale obbligo riguarda non l'intero contratto che per natura puo essere "indefinito" sull'orario complessivo, ma la singola chiamata , Lo scopo è di permettere al avoratore di conoscere in anticipo quale sarà la retribuzione alla quale avrà comunque diritto al momento della chiamata a prescindere dal raggiungimento effettivo delle ore di lavoro prefissate . Ove venga superato il limite di ore garantite, al lavoratore spetterà la retribuzione in aggiunta, la cui misura deve essere indicata nel contratto.
Per maggiori dettagli QUI IL TESTO dell'approfondimento