• La busta paga

    Sconto contributi in busta paga: più che raddoppiato da luglio 2022

    La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha previsto all’articolo 1, comma 121, “In via eccezionale,

    1. per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, 
    2. per i rapporti di lavoro dipendente con   retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore  di 2.692 euro mensili
    3.  un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore pari a 0,8 punti percentuali.

    Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

    AGGIORNAMENTO 18 AGOSTO 2022 

    Con il nuovo decreto legge Aiuti bis  è stato previsto un rafforzamento dell' esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti :

    • per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, 
    • l'esonero è incrementato di 1,2 punti percentuali, per un complessivo 2% di sconto.

    Sono esclusi dall'agevolazione  i rapporti di lavoro domestico.

    La norma conferma che in considerazione dell'eccezionalità della misura,  l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata

    Con la circolare 43 emanata  il 22.3.2022,  l'INPS ha fornito le istruzioni sulla prima versione dell' agevolazione e sull'esposizione in Uniemens da parte dei datori di lavoro, da effettuare a partire dal periodo di paga del  mese di MARZO 2022.  In attesa delle nuove istruzioni INPS  ricordiamo nei paragrafi seguenti le modalità di applicazione che,  visto lo specifico rinvio normativo dovrebbero essere ugualmente applicabili, con la sola modifica della percentuale  di sconto da applicare in busta paga.

    Come si applica  lo sconto contributivo dipendenti

    INPS specificava innanzitutto che l’esonero non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto  si trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non imprese, quindi ininfluente ai fini della concorrenza:

    • non è sottoposto alle condizioni previste per gli incentivi assunzione
    • non richiede  il possesso del DURC

    in caso di  contribuzione a carico del lavoratore  pari al 9,19 per cento, la contribuzione risulta ridotta a 8,39 punti  percentuali

    La norma  prevede espressamente che l'importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (Risultano circa 35mila euro annui)

    Sarà, quindi, riconosciuta la riduzione , nel mese di competenza di dicembre 2022, 

    • sia sulla retribuzione corrisposta nel mese se nferiore o uguale al limite di 2.692 euro,
    •  sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro.

    Nel caso di erogazione  dei ratei suddivisi nei mesi  l’importo non deve superare  224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).

    Anche  nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro cessi prima di dicembre 2022, la riduzione sarà applicata, al fine di non determinare difformità di trattamento,  sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione.

    Nei casi di  mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità la riduzione contributiva non va applicata.

    ATTENZIONE L’esonero contributivo  dello 0,8% a carico del lavoratore,  è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

    A chi spetta lo scontro contributivo dipendenti

    1. Sono compresi tutti i rapporti di lavoro dipendente   anche  in regime di apprendistato
    2.  restano esclusi  i rapporti di lavoro domestico, che  già prevedono l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

    Esposizione  nel flusso UniEmens

    Per accedere allo sconto contributivo  dello 0,8% i datori di lavoro  espongono, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di pubblicazione della circolare, (MARZO 2022) i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando  l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. 

    In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

    Inoltre l'Istituto precisa che   la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022  può essere effettuata solo  nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.

    La circolare dettaglia quindi  l'esposizione di tutti gli elementi per le diverse categorie di datori di lavoro.

  • Contributi Previdenziali

    Artigiani e Commercianti, doppio versamento il 22 agosto

    Si avvicina la scadenza del 22 agosto  2022   che vede un doppio  versamento  per gli iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti. Si sommano infatti le date di versamento di 

    1. seconda rata di contributi minimi alla gestione IVS Artigiani Commercianti,  cui si aggiunge l'eventuale rata dei contributi sospesi per COVID
    2. saldo e primo acconto   dei contributi soggettivi eccedenti il minimale  2021-2022  per chi ha optato per il versamento  entro il 30° giorno successivo al termine del 30 giugno, (ovvero 30 luglio)  con maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

    Per questo secondo adempimento infatti si  verificano alcune specificita del calendario 2022 : 

    • la scadenza del  30 luglio 2022, cadendo di sabato, è differita a lunedì 1° agosto 2022,
    •  data in cui inizia la sospensione feriale  -art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 –  che dura  fino al 20 agosto 2022. 
    • Questo termine a sua volta  cadendo di sabato, comporta  lo slittamento  a lunedì 22 agosto.

      L'Inps  ha fornito  nella circolare n.22 del 8.2.2022  le aliquote aggiornate e i minimali e massimali di reddito  con cui calcolare i contributi previdenziali  e assistenziali  IVS dovuti per il 2022 da Artigiani ed esercenti attività commerciali.

    Di seguito le novità 2022  e il riepilogo dei contributi dovuti. 

    Gestione artigiani e commercianti:  le novità 2022

    INDENNIZZO COMMERCIANTI

    La legge di Bilancio 2021, ha previsto, dal 1° gennaio 2022, l’aumento dell’aliquota contributiva aggiuntiva per i soli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali  per finanziare  l' indennizzo  previsto in caso di  cessazione definitiva dell’attività commerciale (garantito a chi non ha i requisiti per la pensione di vecchiaia). Si ricorda che tale misura è stata resa strutturale dall’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

    L'aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,48% di cui: 

    • lo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale che garantisce il pagamento degli indennizzi 
    • lo  0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali

    Il contributo per le prestazioni di maternità 2022  resta ancora   stabilito nella misura di € 0,62 mensili.

    Si segnala che è stato proposta in questi giorni una modifica della disciplina, in un emendamento al decreto Ucraina bis n. 21 2022 (attesa per il 21 maggio)  in cui si rende incumulabile l'indennizzo con qualsisi assegno pensionistico, si innalzerebbe l'età di accesso a 64 anni e si dimezzerebbe l'aliuota della maggiorazione.

    SCADENZA 22  AGOSTO   RATEAZIONE PER AGEVOLAZIONI COVID

    Come detto il  22 agosto 2022 scadono i termini

    •  per il versamento della  seconda rata della  quota fissa 2022 su reddito minimale ma anche 
    • per il versamento della  XVIII rata (di max 24 rate) delle somme dovute (50%) relative alla quota fissa 2020 su reddito minimale da parte dei contribuenti con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni)  per le difficolta create dalla pandemia COVID 19

    Aliquote e minimi contributivi 2022

    Le aliquote  contributive per il  2022 risultano   come segue:

    Scaglione di reddito

    Artigiani

    Commercianti

    Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni

    fino a € 48.279,00

    24%

    24,48%

    superiore a € 48.279,00

    25%

    25,48%

    Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

    fino a € 48.279,00

    22,80%

    23,28%

    superiore a € 48.279,00

    23,80%

    24,28%

    ll contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il  minimale di € 16.243,00 annui in base alle  aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che per il 2022 è pari a  € 48.279,00.

    I CONTRIBUTI MINIMI risultano come segue:

    Artigiani

    Commercianti

    Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni

    € 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità)

    € 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità)

    Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

    € 3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità)

    € 3.587,29 (3.788,81 IVS + 7,44 maternità)

    Artigiani e commercianti massimali di reddito 2022

    Il massimale di reddito annuo 2022  entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 80.465,00 (€ 48.279,00 + € 33.186,00).  

    Infatti  in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione  dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene  presa in considerazione,  fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

    Regime contributivo agevolato forfettari: scadenze

    Resta confermato il regime agevolato  con la riduzione contributiva del 35%,  ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia .

    Si ricorda  che i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2022, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicarlo con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione

    Modalità di versamento contributi artigiani e commercianti 2022

    I contributi  devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24  come segue.

    1 – per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito  alle scadenze seguenti:

    • 16 maggio 2022, 
    • 22 agosto 2022, 
    • 16 novembre 2022 
    • 16 febbraio 2023.

    2- Vanno versati  invece solitamente entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche  i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo dell'anno precedente  + primo acconto e secondo acconto  dell'anno in corso.

    3 – Inoltre,  qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli sul reddito eccedente, versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2022, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche nel 2023.

  • CCNL e Accordi

    CCNL area comunicazione artigiani: rinnovo 2022

    E stato firmato lo scorso  2  agosto 2022 l'accordo di rinnovo  del CCNL area comunicazione editoria Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI  con le sigle sindacali FILC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL  scaduto a dicembre 2018.

    Decorre dal 1 .1.2019 e ha vigenza fino al 31.12.2022

    ASPETTI ECONOMICI 

    Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in forza alla data del 16.5.2022, verrà corrisposto un importo forfettario una tantum  pari a 155 euro suddivisibile , in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

     Tale importo verrà erogato in due soluzioni: 

    1. la prima pari a € 55,00 con la retribuzione del mese di luglio 2022 e
    2.  la seconda pari ad € 100,00 con la retribuzione del mese di agosto 2022.

    Agli apprendisti in forza al 16.5.2022, l’importosarà erogato nella misura del 70% con le medesime decorrenze.

    L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

    Nuovi minimi retributivi ccnl artigianato comunicazione

    IMPRESE ARTIGIANE

    Liv.

    Qualifiche

    Minimi

    1.6.2022

    1.12.2022

    1A

    Quadri

    2.246,59

    2.316,86

    1B

    Impiegati direttivi

    1.958,05

    2.019,29

    2

    Impiegati di concetto, operai specializzati

    1.836,89

    1.894,34

    3

    Impiegati di concetto, operai specializzati

    1.722,79

    1.776,68

    4

    Impiegati di concetto, operai specializzati

    1.598,56

    1.648,56

    5 bis

    Impiegati d'ordine, operai qualificati

    1.462,26

    1.508,00

    5

    Impiegati d'ordine 1^ assunzione, operai qualificati

    1.398,07

    1.441,80

    6

    Lavoratori che non sono in possesso di alcuna qualificazione, nonché i lavoratori addetti ad attività che non richiedono particolare preparazione, esperienza pratica
     o tecnica

    1.316,53

    1.357,71

    PMI

    Liv.

    Qualifiche

    Minimi

    1.6.2022

    1.12.2022

    1A

    Quadri

    2.263,45

    2.333,72

    1B

    Impiegati direttivi

    1.972,75

    2.033,99

    2

    Impiegati di concetto, operai specializzati

    1.850,68

    1.908,13

    3

    Impiegati di concetto, operai specializzati

    1.735,72

    1.789,61

    4

    Impiegati di concetto, operai specializzati

    1.610,56

    1.660,56

    5 bis

    Impiegati d'ordine, operai qualificati

    1.473,23

    1.518,97

    5

    Impiegati d'ordine 1^ assunzione, operai qualificati

    1.408,57

    1.452,30

    6

    Lavoratori che non sono in possesso di alcuna qualificazione, nonché i lavoratori addetti ad attività che non richiedono particolare preparazione, esperienza pratica o tecnica

    1.326,42

    1.367,60

    BILATERALITA' 

        Con decorrenza dall’1° giugno 2022, la quota di contribuzione mensile alla bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad € 11,65 mensili per 12 mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato).

    Questi contributi saranno destinati :

    •  agli Enti Bilaterali Regionali per prestazioni a lavoratrici e lavoratori e ad Imprese;
    •  maggiori investimenti in direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
    • sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva, promozione della bilateralità e relativi servizi, presidio del territorio ed esercizio della rappresentanza.

    A partire dal 1° giugno 2022, le Imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs. 148/2015, sono tenute al versamento dei 139,80 € annui (€ 11,65 per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.

    A partire dal 1° giugno 2022, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.

    Si ricorda che l'accordo precedente era stato firmato a febbraio 2018    QUI IL TESTO e prevedeva  tra le principali novità:

    • nuovo articolo riguardante il contratto a tempo determinato
    • nuovo contratto di reinserimento lavorativo per lavoratori over 29  
    • la mobilità del personale e  la possibilità di inquadramento temporaneo a  mansioni superiori, previa formazione specifica in materia di sicurezza 
    • valorizzazione del termpo parziale (nuovo articolo 39) 
    • ridefinizione delle quote di contribuzione al fondo sanitario SANARTI (nuovo art. 18) e all'ente bilaterale di solidarietà (nuovo articolo 17) 
    • la distinzione a livello normativo e salariale  tra imprese artigiane propriamente dette e le micro imprese e le PMI 
    • Viene sancito il pieno esercizio dei diritti sindacali nelle imprese di dimensioni superiori a 15 dipendenti.
    • Gli aumenti retributivi  medi a regime per il triennio 2016-2018 variavano da 48 a 58 euro.
  • Inail

    Codatorialità, distacchi e modello Unirete: le istruzioni INAIL

    Con circolare n. 31 del 3 agosto 2022  INAIL fornisce le istruzioni operative in relazione ai profili assicurativi di competenza dell’Istituto per i  rapporti di lavoro in regime di codatorialità, con particolare riferimento 

    • all’inquadramento previdenziale e assicurativo, 
    • agli adempimenti nei confronti dell’Inail per l’assicurazione dei lavoratori in codatorialità e in distacco presso un’impresa in rete.

    L'istituto sottolinea che l’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento è quella alla quale è imputato ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità ed è, quindi, considerata datore di lavoro a tutti gli effetti e tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

     Vengono inoltre  indicate le regole per la determinazione dei premi dovuti e i profili operativi connessi alla responsabilità solidale, le istruzioni da seguire in caso di infortunio e di malattia professionale.

    Inail richiama  su tema anche  le indicazioni fornite dall'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 315 di febbraio 2022.

    Adempimenti INAIL datore di lavoro in codatorialità

    Il datore di lavoro di riferimento  deve  assolvere a tutti gli obblighi previsti per l’assicurazione contro gli

    infortuni e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

    1965, n. 1124 e in particolare:

    1) a presentare le denunce  riguardanti le lavorazioni  esercitate, al fine di fornire tutti gli elementi e le indicazioni richiesti per la  valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione  e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate;

    2) ad effettuare l’autoliquidazione annuale dei premi

    3) a presentare le denunce di infortunio e di malattia professionale ed a effettuare le comunicazioni degli infortuni a fini statistici e informativi  in caso di evento lesivo accaduto al lavoratore in codatorialità.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    CIGO 2022 extra plafond e per crisi Ucraina: le istruzioni

    E' stata pubblicata il 10 agosto  la circolare INPS 97 -2022  con le istruzioni operative per fruire degli ulteriori   trattamenti di integrazione del reddito   previsti dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. 

    Inoltre l'istituto illustra i profili contributivi e  i  criteri di esame per le domande di concessione definiti dal decreto ministeriale 67 2022.

    Si ricorda che il decreto 21 2022 ha modificato il DLGS 148/2015 prevedendo:

    1.   ulteriori 26 settimane di cassa integrazione ordinaria per i soggetti  in situazioni di particolare difficoltà economica, che abbiano esaurito i periodi ordinari di 52 settimane,  fruibili, anche in modo frazionato, nell’arco temporale ricompreso tra la data di entrata in vigore del decreto–legge n. 21/2022 (22 marzo 2022) e il 31 dicembre 2022. e
    2.  ulteriori 8 settimane  di assegno di integrazione salariale FIS o dei Fondi bilaterali ai datori di lavoro con forza occupazionale fino a 15 dipendenti, che operano nei settori individuati dai codici ATECO 2007 contenuti nell’allegato I del decreto-legge n. 21/2022 e che,  hanno o raggiunto i limiti massimi di durata complessiva ordinaria.

    La circolare precisa che per  tali ulteriori periodi  operano tutte le regole  ordinarie in tema di  tempistica per l'invio delle domande, l'anzianità minima (30 giorni) di effettivo lavoro,  esame congiunto con i sindacati, l'obbligo della relazione tecnica e di versamento del  contributo addizionale.

    Le recenti  modifiche normative hanno previsto  inoltre che :

    •  la causale crisi di mercato  per il 2022 sia utilizzabile anche per l'impossibilità di concludere accordi o scambi in ragione delle limitazioni conseguenti alla crisi Ucraina. 
    • per le imprese energivore, è possibile  ricorrere alla Cigo per difficoltà economiche, imprevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche. Questa novità è introdotta in modo strutturale e l'inps in proposito fornisce i  criteri di valutazione degli  aumenti dei costi ai fini dell'accesso.

    Si ricorda infine che per quanto riguarda invece i periodi eccezionali previsti 

    1. dal 22 marzo al 31 maggio 2022 ( solo nei settori della siderurgia, del legno, della ceramica, dell'automotive e dell'agroindustria ) 
    2. per periodi da 1° gennaio al 31 marzo 2022

     è previsto l'esonero dal pagamento del contributo addizionale.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità di mobilità proroga 2022 per la Regione Sicilia

    Con il messaggio 3134 del 11 agosto l'INPS illustra le novita della  legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che  ha previsto all'art 33 bis la proroga dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista dal comma 251-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nella Regione Siciliana.

    La misura consente ai lavoratori  i quali  abbiano cessato  di percepire l'indennità di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020, la possibilità di richiedere alla Regione un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga  a partire dal 14 ottobre 2020 ,prima fino al 31 dicembre 2021 e ora  fino al 31 dicembre 2022.

    Per questa ulteriore proroga sono concesse alla Regione Sicilia  risorse  pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022.

    A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92

    Per le istruzioni operative utili alla gestione dell’indennità l'istituto richiama quanto illustrato con la circolare n. 51/2021 la quale ricorda che la Regione Siciliana concede l'indennità di cui al citato comma 251-bis esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

    Sono beneficiari tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

    la prestazione viene calcolata considerando come riferimento la retribuzione percepita al momento dell’ultima cessazione del rapporto di lavoro.

    Nella tabella sono riportati gli importi massimi dell'Indennità 

    Indennità di mobilità

    Retribuzione (euro)

    Tetto

    Importo lordo (euro)

    Importo netto (euro)

    Inferiore o uguale a 2.102,24

    Basso

    971,71

    914,96

    Superiore a 2.102,24

    Alto

    1.167,91

    1.099,70

  • Rubrica del lavoro

    Bollette gas: nuova tutela ad anziani, famiglie svantaggiate e disabili

    Il decreto  Aiuti bis n. 115 2022  in vigore dal 10 agosto prevede un ampliamento della tutela economica contro l'attuale rincaro dei prezzi per l'energia, rivolta ai soggetti   piu disagiati .

    In particolare all'Art. 2   viene modificato l'art 22  del d.lgs 164 2000 ( sulla liberalizzazione del mercato del gas)   definendo in dettaglio la platea di clienti "vulnerabili" per i quali  sono garantite in materia specifiche  tutele da parte della autorità di regolazione dell'energia  ARERA  . 

    Nella platea tutelata,  il primo comma fa rientrare  i soggetti  con uno dei seguenti requisiti:

     a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai   sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (che godono del Bonus sociale);

     b) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai sensi  dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non  interconnesse;

     d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di  emergenza a seguito di eventi calamitosi;

     e) di eta' superiore ai 75 anni.

     A queste  categorie,  dice il comma 2, dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli  esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza  devono garantire  la fornitura di  gas naturale a un prezzo che rifletta :

    • il costo effettivo di  approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, 
    • i costi efficienti del servizio di commercializzazione e
    •  le condizioni contrattuali e di  qualita' del servizio, 

    cosi' come definiti dall'ARERA  con uno o piu'  provvedimenti e periodicamente aggiornati. 

    L'Autorita dovrà anche definire le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio  di fornitura di ultima istanza.