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Supporto Formazione e lavoro: chiarimenti ANPAL
È stata creata nella sezione Connettere del portale Anpal, una nuova pagina che contiene chiarimenti sulle procedure amministrative e tecniche che vengono seguite nell'attuazione delle misure per il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).
Nella pagina, verranno riportate con costante aggiornamento, sotto forma di Domande e Risposte le comunicazioni trasmesse da Anpal ai/lle referenti regionali del Sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro (Siu) per la gestione delle procedure di coinvolgimento dei partecipanti attuate dai diversi enti coinvolti (Centri per l'Impiego INPS ecc.)
Si ricorda che iI Supporto per la formazione e il lavoro è la nuova misura prevista dal Decreto Lavoro 48 2023 in sostituzione delle politiche attive del lavoro connesse al Reddito di Cittadinanza e intende favorire la partecipazione a progetti di formazione, di orientamento e accompagnamento al lavoro, di qualificazione e riqualificazione professionale e di politiche attive del lavoro per persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni, a rischio di esclusione sociale e lavorativa. E' in vigore idal 1 settembre 2023.
Tra i chiarimenti forniti si evidenzia ad esempio che
- Se la persona oggetto delle misure intende farsi prendere in carico da altro Cpi in una Regione diversa , deve recarsi presso il nuovo Cpi. Il nuovo Cpi dell’altra Regione deve eseguire la presa in carico della Sap e far sottoscrivere un nuovo patto di servizio Gol, previo assessment. Conseguentemente va avvisata Anpal, che procederà ad assegnare la visibilità della domanda al nuovo Cpi.
- le assegnazioni ai Progetti utili alla collettività (Puc) possono essere eseguite solo dal Cpi competente per residenza (come da regola di gestione dei Puc indicata dal Mlps).
- In presenza di un patto di servizio attivo la competenza è del Cpi che ha in carico il patto di servizio. Le domande SFL pervenute da Inps saranno indirizzate a tale Cpi.
- In assenza di un patto, ma in presenza di Did, la competenza è del Cpi indicato in fase di Did. Le domande saranno indirizzate a tale Cpi per la successiva presa in carico.
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Lavoro sportivo: istruzioni INPS su aliquote, Uniemens e versamenti
Pubblicata il 31 ottobre 2023 la circolare completa di istruzioni INPS n. 88-2023 sulla nuova disciplina per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori del settore sportivo sia dilettantistico che professionistico a seguito dell'entrata in vigore della legge 36/ 2021 il primo luglio scorso.
L'istituto riepiloga i principali contenuti della legge delega per la riforma dello sport e la disciplina specificata dai decreti attuativi e correttivi con riguardo in particolare a:
- definizione dei lavoratori sportivi e
- al regime contributivo applicabile a ciascuna categoria, tabella aliquote e con relativi adempimenti e scadenze.
Si evidenzia in primo luogo l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che sarà il portale istituzionale per gli adempimenti previdenziali e assistenziali per il settore dilettantistico
Riportiamo le principali indicazioni della circolare di seguito
Lavoratori sportivi subordinati – apprendistato
Viene chiarito che sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi :
- i lavoratori subordinati e autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, del settore professionistico e
- i lavoratori subordinati del settore dilettantistico
Circa le tutele e gli obblighi contributivi per il finanziamento delle assicurazioni “minori" nel rapporto di lavoro subordinato e dell'apprendistato viene definita la classificazione degli enti sportivi e le modalità di esposizione sul flusso UniEmens.
Tabella aliquote lavoratori sportivi subordinati
assicurazione
Aliquota
IVS
(di cui 9,19% a carico lavoratore)
33%
NASpI (contribuzione ordinaria)
1,31%
NASpI (contribuzione Articolo 25, L. n. 845/1978)
0,30%
Fondo di Garanzia TFR*
0,20%
Maternità
0,46%
Malattia
2,22%
CUAF
0,68%
FIS – fino a 5 dipendenti
(di cui 0,17% a carico del dipendente)
0,50%
FIS – oltre 5 dipendenti
(di cui 0,27% a carico del dipendente)
0,80%
Per quanto riguarda in particolare la regolarizzazione UNIEMENS dei periodi pregressi (da luglio 2023 a ottobre 2023) INPS precisa che dovrà essere effettuata esclusivamente sulle denunce di competenza novembre 2023 (entro il 31 dicembre 2023).
Lavoro sportivo – Collaboratori coordinati e autonomi
A decorrere dal 1° luglio 2023 i committenti che erogano compensi ai lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo sono obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata INPS e pertanto anche all’invio delle denunce individuali Uniemens, con i nuovi codici indicati nella circolare, anche mediante Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo (sia co.co.co. sia professionisti con partita IVA), l’aliquota base applicabile ai fini contributivi è quindi fissata
- al 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione),
- ovvero al 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.
Si applicano anche le aliquote aggiuntive sulla base del relativo rapporto di lavoro per cui le aliquote totali sono pari al
- 27,03% per i co.co.co. e al
- 26.23% per i professionisti).
La contribuzione va calcolata “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”.
Viene anche ricordato il particolare regime agevolato previsto dal d.lgs 36 2021 per cui fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione IVS per collaboratori e autonomi con partita IVA è ridotta al 50% dell’imponibile contributivo.
ATTENZIONE La contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche si calcola sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro.
Il pagamento della contribuzione per i co.co.co deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata. Pertanto, il pagamento deve avvenire tramite modello f24 per la totalità della contribuzione dovuta, utilizzando
- la causale tributo CXX per i soggetti per i quali si applica l’aliquota complessiva al 27,03 per cento e
- la causale C10 per i soggetti per i quali si applica l’aliquota del 24 per cento .
I versamenti dei contributi dovuti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2023 e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.
Per i professionisti i contributi vanno calcolati in sede di dichiarazione nel quadro RR “Contributi previdenziali”, sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)”) e i termini di versamento coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte
Anche in questo caso il pagamento è effettuato con modello F24, con le causali tributo PXX/PXXR o P10/P10R.
Lavoro sportivo – Collaboratori amministrativi e gestionali
La circolare precisa che sono introdotti nuovi “Tipo rapporto” specifici per i committenti obbligati al versamento della contribuzione per i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere amministrativo-gestionale iscritti alla Gestione separata , per i quali ugualmente i versamenti relativi al periodo luglio ottobre vanno effettuati entro il 16 dicembre 2023 e gli adempimenti entro il 31 dicembre 2023.
ATTENZIONE INPS ha corretto le indicazioni specificando che i versamenti relativi ai periodi
- da luglio a settembre 2023 e
- novembre 2023
vanno effettuati alle date sopra specificate mentre i versamenti relativi al periodo di ottobre 2023 vanno effettuati entro il 30 novembre 2023.
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Protezione delle donne con il lavoro: l’impegno dei CDL
E' stato firmato il 22 Novembre 2023 alla vigilia della Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne un protocollo di collaborazione tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e la Fondazione Doppia difesa Onlus attiva da anni in questo campo, per attivare in sinergia azioni e strategie che diano alle donne vittime di violenza opportunità formative e lavorative.
Il documento individua nella formazione e nell'inserimento al lavoro delle donne vittime di violenza strumenti di primaria utilità per la loro tutela, come ha affermato nella presentazione l'avvocato Giulia Bongiorno, tra le fondatrici della Onlus.
I contenuti del protocollo CDL – Fondazione Doppia difesa per la tutela delle donne
Il protocollo afferma in primo luogo che " ogni forma di violenza sulle donne, inclusa quella domestica, rappresenta una grave violazione dei diritti umani: libertà, dignità, integrità fisica e psichica. Secondo i dati Istat, nel 2022 in quasi il 90% dei casi l’autore della violenza è stato un soggetto con cui la vittima aveva, o aveva avuto, una relazione sentimentale o al quale era legata da uno stretto rapporto di parentela. Nel 55% dei casi gli autori sono stati mariti, conviventi o attuali partner.
Le donne vittime di violenza vivono nella paura, dominate da un senso di impotenza: la loro vita è a rischio proprio dove dovrebbero sentirsi al sicuro, in casa, quella casa dalla quale troppo spesso non riescono ad allontanarsi perché – soprattutto se non sono inserite nel mondo del lavoro – non riescono a immaginare un futuro diverso per sé stesse e per i loro figli. C’è infatti una costante, nei casi di violenza: molte donne picchiate, vessate, minacciate non hanno materialmente i mezzi per vivere fuori dalle mura domestiche. Si tratta di donne che spesso hanno dedicato gli anni migliori all’accudimento di figli e mariti/compagni e alla cura della casa, oppure di donne anche molto giovani che per svariate ragioni non hanno avuto opportunità di formazione e lavoro"
A margine dell'incontro per la firma del documento la 'presidente della Fondazione Doppia Difesa Michelle Hunziker ha spiegato : “Troppe volte ci siamo sentite dire dalle donne vittime di violenza: “E se vado via di casa come faccio a mantenermi e a provvedere ai miei figli?” Dunque “L’indipendenza economica è sempre il primo passo verso la libertà, altrimenti il rischio è di mettere la propria vita nelle mani di qualcun altro e di non riuscire più a riprendersela. Siamo felici di questa Intesa che speriamo possa dare un aiuto concreto a tante donne”.
In effetti dalla ricerca svolta dall’Ufficio Studi dei Consulenti del Lavoro "Report : favorire l'inclusione occupazionele per contrastare la violenza sulle donne ", emerge che delle 15.559 donne che nel 2020 hanno iniziato un percorso personalizzato di uscita dalla violenza, solo il 35,5% era occupato stabilmente, mentre il 48,7% risultava non autonomo dal punto di vista economico. Inoltre, nel 2022 erano circa 6.773.000 le donne che non lavoravano, comprese in un range di età tra i 25 e i 64 anni, pari al 42,7% del totale della popolazione femminile residente in Italia.
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Disparità uomo-donna 2023 nei settori lavorativi: il decreto per il 2024
È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023 con il quale il Ministero del lavoro con il Ministero dell’Economia, individuano i settori e le professioni caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo-donna, utile ai fini delle assunzioni agevolate previste dell'art 4 commi8-11 dalla legge Fornero 92 2012.
I settori e le professioni individuatii sulla base dei dati Istat, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la media annua sono elencati nelle tabelle A e B allegate al Decreto.
Per questi settori si applicano le agevolazioni definite dall'art . 4 commi 8-11 ovvero lo sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a carico dell'azienda per un anno (cfr. circ. INPS n. 111/2013). La legge di bilancio 2021 ha ampliato questo esonero portandolo a 100% dei contributi per le assunzioni nel 2021 e 2022.
Sono agevolate in particolare le seguenti categorie:
- – donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi (comma 8);
- – donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (comma 11);
- – donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (comma 11);
- – donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (comma 11).
Per il requisito dell'occupazione in un settore con accentuata disparità di genere, quindi, ogni anno viene emanato il decreto interministeriale Lavoro-Economia che evidenzia appunto i dati aggiornati sui settori e le professioni Le informazioni sono elaborate dall'Istat sui dati rilevati nell'anno precedente, considerando rilevante la disparità che supera almeno del 25% il tasso medio.
Decreto disparità uomo-donna per assunzioni 2023
Per le assunzioni effettuate nel 2023 è in vigore il decreto interministeriale n. 327 2022 . Il tasso medio individuato dall'ISTAT era pari al 9,5%
Tabella disparità di genere per assunzioni 2024
Per le assunzioni da effettuare nel 2024 i dati degli assunti nel 2022 nei diversi settori sono riassunti nella tabella seguente.(Tabella A )
Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l'anno 2022 in misura pari al 9,8%.
La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento del valore medio è pari al 12,2%.
I settori che hanno registrato un tasso di disparità inferiore a tale livello non sono riportati. Le agevolazioni alle assunzioni si applicano quindi a tutti i settori sottoelencati
Allegati:Sezioni Ateco 2007
Maschi
Femmine
Totale
% Maschi
% Femmine
Tasso di disparità
Agricoltura
Agricoltura
353
131
484
27,0
27,0
45,9
Industria
Costruzioni
934
90
1.024
91,2
8,8
82,4
Ind. estrattiva
25
3
29
88,1
11,9
76,1
Acqua e gestione rifiuti
196
42
238
82,2
17,8
64,4
Ind. energetica
80
31
112
72,1
27,9
44,2
Ind. manifatturiera
2.752
1.081
3.832
71,8
28,2
43,6
Servizi
Trasporto e magazzinaggio
825
226
1.050
78,5
21,5
57
Informazione e comunicazione
386
180
566
68,2
31,8
36,5
Servizi generali della PA
744
394
1.137
65,4
34,6
30,8
Totale
9.946
8.178
18.123
54,9
45,1
9,8
Il decreto citato riporta anche nella Tabella B l'elenco delle professioni con tasso di disparità piu elevato, tra cui si segnalano:
- conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento,
- artigiani e operai metalmeccanici specializzati e
- installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche,
- artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
- agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia.
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Fondo solidarietà ambientale: prestazioni e istruzioni per i versamenti
Con il decreto ministeriale del 29 settembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre 2023 il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021.
Si ricorda che sono interessate in particolare le aziende firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo, aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente.
Con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative relative ai nuovi obblighi contributivi ,
una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento è stata pubblicata il 20 novembre Messaggio 4104/2023 (V. ultimo paragrafo)
Adeguamento Fondo solidarietà ambiente: le nuove prestazioni
Come noto l'adeguamento era richiesto entro il 31 dicembre 2022, poi prorogato al 31.12.2023 e prevede l'ampliamento delle tutele a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti nel numero di dipendenti.
In particolare si prevede l'adeguamento di
- importo,
- durata e
- causali di accesso
- all' assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021,
nonche' di ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo puo' erogare in conformita' all'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del2022 in tema di staffetta generazionale.
Il decreto prevede quindi che:
- l'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello definito dal decreto legislativo n. 148 del 2015.
La durata massima e' pari:
- per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti : I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie; II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale; IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarieta'.
Resta fermo, il limite massimo complessivo dei trattamenti
I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni in tema di condizionalita' e formazione.
E' previsto anche
- il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni».
- il finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche in esubero, per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Fondo solidarietà ambiente decorrenza obblighi contributivi
Il messaggio INPS 3901/2023 precisa che i nuovi obblighi contributivi e l’aggiornamento delle prestazioni si applicano dall’11 novembre 2023, quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
Dal mese di novembre 2023 quindi tutte le imprese del settore che occupano almeno un dipendente cessano sempre dal mese di novembre, gli obblighi verso il FIS con revoca del codice autorizzazione “0J”.
Sono dovuti in particolare
- per le imprese fino a 15 dipendenti il contributo dello 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
- per le imprese con oltre 15 dipendenti il contributo dello 0,65%
di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.
Fondo solidarietà ambiente: ulteriore contribuzione 2022 e istruzioni Uniemens
Il messaggio 4104 2023 ricorda che L’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019 dispone che i datori di lavoro sono tenuti al versamento di “un ulteriore contributo” rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo di solidarietà ambiente
Le contribuzioni ulteriori sono, nel dettaglio, le seguenti:
a) un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;
b) 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.
Tali contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo e sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019.
ATTENZIONE Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 il versamento da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.
Alla luce di queste precisazioni l'istituto fornisce le indicazioni in ordine alla denuncia e al predetto versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro le cui posizioni contributive, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”, avente il significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”.
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Agricoltura: limiti lavoro occasionale e compatibilità con NASPI
Limiti precisi per il lavoro subordinato occasionale secondo la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 8art. 1, commi 344 e ss., della L. n. 197/2022) .che ha sostituito la precedente modalità dei cd. Voucher per il settore agricolo .
Sono stati emanati recentemente due documenti di chiarimenti da Ispettorato nazionale del lavoro e INPS in particolare sulle categorie di lavoratori che possono rientrare nella nuova disciplina e sulla Cumulabilità con le indennità di disoccupazione. Vediamo di seguito maggiori dettagli.
Lavoro agricolo subordinato occasionale: compatibilità NASPI e DISCOLL
Nella circolare 89 del 7 novembre 2023 INPS fornisce le indicazioni sulla compatibilità fra
- percezione di indennità di disoccupazione dei lavoratori subordinati Naspi e autonomi (Discoll) con
- prestazioni subordinate occasionali di lavoro agricolo,
Si ricorda che la novità ha la finalità di assicurare la continuità delle attività stagionali del settore agricolo e si riferisce solo al biennio 2023-2024.
L'Istituto precisa in particolare i limiti di compatibilità previsti in termini di durata e il trattamento fiscale dei compensi mentre non fornisce ancora indicazioni sugli aspetti contributivi.
Lavoro agricolo subordinato occasionale: limiti e compenso
La circolare INPS ricorda innanzitutto che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono le
- attività di natura stagionale
- di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore
- svolte SOLO da precise categorie di lavoratori, ovvero
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- disoccupati,
- percettori di reddito di cittadinanza o indennità di disoccupazione o altri ammortizzatori sociali
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, nei periodi liberi da impegni scolastici;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno o in semilibertà.
- percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
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La norma precisa che sono ammessi esclusivamente i soggetti che, ad eccezione dei pensionati, “non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto di lavoro occasionale "
Il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile.
Sono dovuti i contributi unificati previdenziale e assistenziale nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (articolo 1, comma 45, della legge 220/2010).
Tali prestazioni possono essere svolte senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso ne deriva.
Dalla norma sopracitata deriva che le indennità NASPI e DISCOLL percepite da durante i periodi di lavoro occasionale agricolo non sono soggette a sospensione, riduzione o decadenza previsti dagli articoli 9,10,11 del DLGS 22/2015.
I compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili anche con i trattamenti pensionistici
La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per queste prestazioni lavorative risulta utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.
Gli accrediti figurativi delle indennità sono ridotti in misura pari agli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro.
Lavoro occasionale in agricoltura: esclusi anche ex somministrati
Nella nota 1002 2023 di giugno 2023 l'ispettorato nazionale ha risposto ad un ufficio territoriale che chiedeva se “un lavoratore, che ha lavorato per qualche giorno tramite agenzia per il lavoro presso un’azienda agricola, possa successivamente svolgere una prestazione di lavoro occasionale presso la stessa azienda”.
Viene ricordato che il regime contrattuale sperimentale introdotto dalla legge 197 2022 per il biennio 2023- 2024, consente alle imprese agricole il ricorso a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni occasionali a tempo determinato per attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per ciascun lavoratore.
Per espressa previsione normativa,inoltre, il ricorso a tale tipologia contrattuale è ammesso esclusivamente per determinate categorie di soggetti . Il fine è di impedire un “deterioramento” dei rapporti di lavoro caratterizzati da maggiore stabilità in rapporti di lavoro prettamente occasionali.
Per questo l'Ispettorato afferma il divieto di utilizzo anche di lavoratori che, nell’arco temporale indicato dalla norma, siano stati occupati come operai agricoli, anche se in forza di un rapporto di lavoro non direttamente instaurato con l’impresa agricola, ma tramite l’agenzia di somministrazione.
Esclusi dunque dalla possibilità di lavoro subordinato occasionale i lavoratori impiegati nei tre anni precedenti tramite agenzie di somministrazione. Il datore di lavoro dovrà per evitare le sanzioni previste, assicurarsi attraverso una autocertificazione del lavoratore sull'assenza di tali rapporti precedenti
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Pensioni dicembre 2023: gli importi aggiuntivi
Pensioni prestazioni assistenziali di dicembre 2023 piu ricche rispetto agli ultimi anni, grazie in particolare alla sostanziosa rivalutazione resa necessaria dall'aumento dell'inflazione . Un minimo di respiro quindi per molti pensionati in particolare quelli a piu basso reddito che questo mese come di consueto riceveranno anche le somme aggiuntive di fine anno .
Inps precisa con il messaggio 4050 del 15.11.2023 la composizione degli assegni pensionistici e assistenziali di dicembre per i quali si prevede oltre all'importo ordinario
- il conguaglio della rivalutazione definitiva 2023
- la somma aggiuntiva di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
- la somma aggiuntiva 2023 (c.d. quattordicesima prevista dall’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 Seconda tranche 2023.
Vediamo di seguito tutti i dettagli forniti dall'istituto .
Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per l’anno 2023
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione che doveva effettuarsi, a regime, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni 2024 a partire da gennaio 2024.
L’articolo 1 del decreto-legge n. 145/2023, tuttavia, ha previsto , in via eccezionale il conguaglio sia anticipato al 1° dicembre 2023”.Sono interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l’anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni.
I valori definitivi della perequazione per l’anno 2023 sono i seguenti:
Tabella degli importi fasce trattamenti complessivi
% indice perequazione da attribuire
Aumento del
Importo trattamenti complessivi
da
a
Importo garanzia
Fino a 4 volte il TM
100%
8,100%
–
2.101,52
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
2.101,52
2.125,41
2.271,74
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM
85%
6,885%
2.101,53
2.626,90
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
2.626,90
2.692,18
2.807,76
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM
53%
4,293%
2.626,91
3.152,28
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
3.152,28
3.167,04
3.287,61
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM
47%
3,807%
3.152,29
4.203,04
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
4.203,04
4.236,09
4.363,05
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM
37%
2,997%
4.203,05
5.253,80
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
5.253,80
5.274,54
5.411,26
Oltre 10 volte il TM
32%
2,592%
5.253,81
–
*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
Importo trattamento minimo definitivo 2023
Importi
dal 1° gennaio 2023
Trattamento minimo
Indice di rivalutazione definitivo
mensile
567,94
8,1%
annuo
7.383,22
Fino a novembre era fissato a 563,73 (importo rivalutato con indice provvisorio del 7,3%)
Rivalutazione prestazioni assistenziali (invalidità civile, ciechi, sordi, pensione e assegno sociale)
Il conguaglio riguarderà anche le prestazioni assistenziali con i seguenti valori definitivi per l’anno 2023
Pensione di inabilità civile (invalidi totali) 316,25€ al mese
Assegno mensile (invalidi parziali) : 316,25€ al mese
Assegno sociale: 507,03€ al mese.
Nessun conguaglio verrà riconosciuto ai titolari di prestazioni non pensionistiche come
- indennità ponte ape sociale,
- assegni straordinari di sostegno al reddito,
- isopensione,
- indennità mensile per contratto di espansione).
Il conguaglio della maggiorazione sociale invece sarà effettuato contestualmente alle operazioni di rivalutazione per l’anno 2024.
INPS specifica che nell'assegno di dicembre vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati del 2023 di importo non superiore a 1.000 euro.
Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata.
Importo aggiuntivo 154, 94 euro
L'importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge n. 388/2000 (V.circolare n. 68 del 20 marzo 2001) viene attribuito a oltre 346.000 beneficiari.
L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni elencate di seguito
044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).
L’importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.
Si ricorda che l’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
- se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di 1,5 volte il TM x 13 :11.074,83
- se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 3 volte il TM x 13: 12.149,66
Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2023 reca l’indicazione dell’importo aggiuntivo dovuto.
Somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima). Seconda tranche
Per i criteri di attribuzione della c.d. quattordicesima si puo fare riferimento al messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023.
Anche per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l’elaborazione relativa al mese di luglio 2023.
La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000 beneficiari.
Casi particolari
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Sono state, inoltre, rielaborate le posizioni già scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2023 a causa dell’assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all’anno 2019.
Sono state, inoltre, verificate le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo semestre 2023, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, è stato avviato il recupero della somma indebitamente corrisposta per l’anno 2023.