-
Sconto contributi in busta paga: più che raddoppiato da luglio 2022
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha previsto all’articolo 1, comma 121, “In via eccezionale,
- per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022,
- per i rapporti di lavoro dipendente con retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore di 2.692 euro mensili
- un esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore pari a 0,8 punti percentuali.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
AGGIORNAMENTO 18 AGOSTO 2022
Con il nuovo decreto legge Aiuti bis è stato previsto un rafforzamento dell' esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti :
- per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga,
- l'esonero è incrementato di 1,2 punti percentuali, per un complessivo 2% di sconto.
Sono esclusi dall'agevolazione i rapporti di lavoro domestico.
La norma conferma che in considerazione dell'eccezionalità della misura, l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata
Con la circolare 43 emanata il 22.3.2022, l'INPS ha fornito le istruzioni sulla prima versione dell' agevolazione e sull'esposizione in Uniemens da parte dei datori di lavoro, da effettuare a partire dal periodo di paga del mese di MARZO 2022. In attesa delle nuove istruzioni INPS ricordiamo nei paragrafi seguenti le modalità di applicazione che, visto lo specifico rinvio normativo dovrebbero essere ugualmente applicabili, con la sola modifica della percentuale di sconto da applicare in busta paga.
Come si applica lo sconto contributivo dipendenti
INPS specificava innanzitutto che l’esonero non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto si trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non imprese, quindi ininfluente ai fini della concorrenza:
- non è sottoposto alle condizioni previste per gli incentivi assunzione
- non richiede il possesso del DURC
in caso di contribuzione a carico del lavoratore pari al 9,19 per cento, la contribuzione risulta ridotta a 8,39 punti percentuali
La norma prevede espressamente che l'importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (Risultano circa 35mila euro annui)
Sarà, quindi, riconosciuta la riduzione , nel mese di competenza di dicembre 2022,
- sia sulla retribuzione corrisposta nel mese se nferiore o uguale al limite di 2.692 euro,
- sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro.
Nel caso di erogazione dei ratei suddivisi nei mesi l’importo non deve superare 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).
Anche nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro cessi prima di dicembre 2022, la riduzione sarà applicata, al fine di non determinare difformità di trattamento, sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione.
Nei casi di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità la riduzione contributiva non va applicata.
ATTENZIONE L’esonero contributivo dello 0,8% a carico del lavoratore, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.
A chi spetta lo scontro contributivo dipendenti
- Sono compresi tutti i rapporti di lavoro dipendente anche in regime di apprendistato
- restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, che già prevedono l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Esposizione nel flusso UniEmens
Per accedere allo sconto contributivo dello 0,8% i datori di lavoro espongono, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di pubblicazione della circolare, (MARZO 2022) i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Inoltre l'Istituto precisa che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 può essere effettuata solo nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.
La circolare dettaglia quindi l'esposizione di tutti gli elementi per le diverse categorie di datori di lavoro.
-
Artigiani e Commercianti, doppio versamento il 22 agosto
Si avvicina la scadenza del 22 agosto 2022 che vede un doppio versamento per gli iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti. Si sommano infatti le date di versamento di
- seconda rata di contributi minimi alla gestione IVS Artigiani Commercianti, cui si aggiunge l'eventuale rata dei contributi sospesi per COVID
- saldo e primo acconto dei contributi soggettivi eccedenti il minimale 2021-2022 per chi ha optato per il versamento entro il 30° giorno successivo al termine del 30 giugno, (ovvero 30 luglio) con maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Per questo secondo adempimento infatti si verificano alcune specificita del calendario 2022 :
- la scadenza del 30 luglio 2022, cadendo di sabato, è differita a lunedì 1° agosto 2022,
- data in cui inizia la sospensione feriale -art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 – che dura fino al 20 agosto 2022.
- Questo termine a sua volta cadendo di sabato, comporta lo slittamento a lunedì 22 agosto.
L'Inps ha fornito nella circolare n.22 del 8.2.2022 le aliquote aggiornate e i minimali e massimali di reddito con cui calcolare i contributi previdenziali e assistenziali IVS dovuti per il 2022 da Artigiani ed esercenti attività commerciali.
Di seguito le novità 2022 e il riepilogo dei contributi dovuti.
Gestione artigiani e commercianti: le novità 2022
INDENNIZZO COMMERCIANTI
La legge di Bilancio 2021, ha previsto, dal 1° gennaio 2022, l’aumento dell’aliquota contributiva aggiuntiva per i soli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali per finanziare l' indennizzo previsto in caso di cessazione definitiva dell’attività commerciale (garantito a chi non ha i requisiti per la pensione di vecchiaia). Si ricorda che tale misura è stata resa strutturale dall’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
L'aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,48% di cui:
- lo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale che garantisce il pagamento degli indennizzi
- lo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
Il contributo per le prestazioni di maternità 2022 resta ancora stabilito nella misura di € 0,62 mensili.
Si segnala che è stato proposta in questi giorni una modifica della disciplina, in un emendamento al decreto Ucraina bis n. 21 2022 (attesa per il 21 maggio) in cui si rende incumulabile l'indennizzo con qualsisi assegno pensionistico, si innalzerebbe l'età di accesso a 64 anni e si dimezzerebbe l'aliuota della maggiorazione.
SCADENZA 22 AGOSTO RATEAZIONE PER AGEVOLAZIONI COVID
Come detto il 22 agosto 2022 scadono i termini
- per il versamento della seconda rata della quota fissa 2022 su reddito minimale ma anche
- per il versamento della XVIII rata (di max 24 rate) delle somme dovute (50%) relative alla quota fissa 2020 su reddito minimale da parte dei contribuenti con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni) per le difficolta create dalla pandemia COVID 19
Aliquote e minimi contributivi 2022
Le aliquote contributive per il 2022 risultano come segue:
Scaglione di reddito
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni
fino a € 48.279,00
24%
24,48%
superiore a € 48.279,00
25%
25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
fino a € 48.279,00
22,80%
23,28%
superiore a € 48.279,00
23,80%
24,28%
ll contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il minimale di € 16.243,00 annui in base alle aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che per il 2022 è pari a € 48.279,00.
I CONTRIBUTI MINIMI risultano come segue:
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità)
€ 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
€ 3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità)
€ 3.587,29 (3.788,81 IVS + 7,44 maternità)
Artigiani e commercianti massimali di reddito 2022
Il massimale di reddito annuo 2022 entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 80.465,00 (€ 48.279,00 + € 33.186,00).
Infatti in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Regime contributivo agevolato forfettari: scadenze
Resta confermato il regime agevolato con la riduzione contributiva del 35%, ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia .
Si ricorda che i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2022, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicarlo con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione
Modalità di versamento contributi artigiani e commercianti 2022
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24 come segue.
1 – per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito alle scadenze seguenti:
- 16 maggio 2022,
- 22 agosto 2022,
- 16 novembre 2022
- 16 febbraio 2023.
2- Vanno versati invece solitamente entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo dell'anno precedente + primo acconto e secondo acconto dell'anno in corso.
3 – Inoltre, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli sul reddito eccedente, versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2022, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche nel 2023.
-
CCNL area comunicazione artigiani: rinnovo 2022
E stato firmato lo scorso 2 agosto 2022 l'accordo di rinnovo del CCNL area comunicazione editoria Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI con le sigle sindacali FILC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL scaduto a dicembre 2018.
Decorre dal 1 .1.2019 e ha vigenza fino al 31.12.2022
ASPETTI ECONOMICI
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in forza alla data del 16.5.2022, verrà corrisposto un importo forfettario una tantum pari a 155 euro suddivisibile , in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
Tale importo verrà erogato in due soluzioni:
- la prima pari a € 55,00 con la retribuzione del mese di luglio 2022 e
- la seconda pari ad € 100,00 con la retribuzione del mese di agosto 2022.
Agli apprendisti in forza al 16.5.2022, l’importosarà erogato nella misura del 70% con le medesime decorrenze.
L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Nuovi minimi retributivi ccnl artigianato comunicazione
IMPRESE ARTIGIANE
Liv.
Qualifiche
Minimi
1.6.2022
1.12.2022
1A
Quadri
2.246,59
2.316,86
1B
Impiegati direttivi
1.958,05
2.019,29
2
Impiegati di concetto, operai specializzati
1.836,89
1.894,34
3
Impiegati di concetto, operai specializzati
1.722,79
1.776,68
4
Impiegati di concetto, operai specializzati
1.598,56
1.648,56
5 bis
Impiegati d'ordine, operai qualificati
1.462,26
1.508,00
5
Impiegati d'ordine 1^ assunzione, operai qualificati
1.398,07
1.441,80
6
Lavoratori che non sono in possesso di alcuna qualificazione, nonché i lavoratori addetti ad attività che non richiedono particolare preparazione, esperienza pratica
o tecnica1.316,53
1.357,71
PMI
Liv.
Qualifiche
Minimi
1.6.2022
1.12.2022
1A
Quadri
2.263,45
2.333,72
1B
Impiegati direttivi
1.972,75
2.033,99
2
Impiegati di concetto, operai specializzati
1.850,68
1.908,13
3
Impiegati di concetto, operai specializzati
1.735,72
1.789,61
4
Impiegati di concetto, operai specializzati
1.610,56
1.660,56
5 bis
Impiegati d'ordine, operai qualificati
1.473,23
1.518,97
5
Impiegati d'ordine 1^ assunzione, operai qualificati
1.408,57
1.452,30
6
Lavoratori che non sono in possesso di alcuna qualificazione, nonché i lavoratori addetti ad attività che non richiedono particolare preparazione, esperienza pratica o tecnica
1.326,42
1.367,60
BILATERALITA'
Con decorrenza dall’1° giugno 2022, la quota di contribuzione mensile alla bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad € 11,65 mensili per 12 mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato).
Questi contributi saranno destinati :
- agli Enti Bilaterali Regionali per prestazioni a lavoratrici e lavoratori e ad Imprese;
- maggiori investimenti in direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva, promozione della bilateralità e relativi servizi, presidio del territorio ed esercizio della rappresentanza.
A partire dal 1° giugno 2022, le Imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs. 148/2015, sono tenute al versamento dei 139,80 € annui (€ 11,65 per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.
A partire dal 1° giugno 2022, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.
Si ricorda che l'accordo precedente era stato firmato a febbraio 2018 QUI IL TESTO e prevedeva tra le principali novità:
- nuovo articolo riguardante il contratto a tempo determinato
- nuovo contratto di reinserimento lavorativo per lavoratori over 29
- la mobilità del personale e la possibilità di inquadramento temporaneo a mansioni superiori, previa formazione specifica in materia di sicurezza
- valorizzazione del termpo parziale (nuovo articolo 39)
- ridefinizione delle quote di contribuzione al fondo sanitario SANARTI (nuovo art. 18) e all'ente bilaterale di solidarietà (nuovo articolo 17)
- la distinzione a livello normativo e salariale tra imprese artigiane propriamente dette e le micro imprese e le PMI
- Viene sancito il pieno esercizio dei diritti sindacali nelle imprese di dimensioni superiori a 15 dipendenti.
- Gli aumenti retributivi medi a regime per il triennio 2016-2018 variavano da 48 a 58 euro.
-
Codatorialità, distacchi e modello Unirete: le istruzioni INAIL
Con circolare n. 31 del 3 agosto 2022 INAIL fornisce le istruzioni operative in relazione ai profili assicurativi di competenza dell’Istituto per i rapporti di lavoro in regime di codatorialità, con particolare riferimento
- all’inquadramento previdenziale e assicurativo,
- agli adempimenti nei confronti dell’Inail per l’assicurazione dei lavoratori in codatorialità e in distacco presso un’impresa in rete.
L'istituto sottolinea che l’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento è quella alla quale è imputato ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità ed è, quindi, considerata datore di lavoro a tutti gli effetti e tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Vengono inoltre indicate le regole per la determinazione dei premi dovuti e i profili operativi connessi alla responsabilità solidale, le istruzioni da seguire in caso di infortunio e di malattia professionale.
Inail richiama su tema anche le indicazioni fornite dall'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 315 di febbraio 2022.
Adempimenti INAIL datore di lavoro in codatorialità
Il datore di lavoro di riferimento deve assolvere a tutti gli obblighi previsti per l’assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 e in particolare:
1) a presentare le denunce riguardanti le lavorazioni esercitate, al fine di fornire tutti gli elementi e le indicazioni richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate;
2) ad effettuare l’autoliquidazione annuale dei premi
3) a presentare le denunce di infortunio e di malattia professionale ed a effettuare le comunicazioni degli infortuni a fini statistici e informativi in caso di evento lesivo accaduto al lavoratore in codatorialità.
-
CIGO 2022 extra plafond e per crisi Ucraina: le istruzioni
E' stata pubblicata il 10 agosto la circolare INPS 97 -2022 con le istruzioni operative per fruire degli ulteriori trattamenti di integrazione del reddito previsti dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
Inoltre l'istituto illustra i profili contributivi e i criteri di esame per le domande di concessione definiti dal decreto ministeriale 67 2022.
Si ricorda che il decreto 21 2022 ha modificato il DLGS 148/2015 prevedendo:
- ulteriori 26 settimane di cassa integrazione ordinaria per i soggetti in situazioni di particolare difficoltà economica, che abbiano esaurito i periodi ordinari di 52 settimane, fruibili, anche in modo frazionato, nell’arco temporale ricompreso tra la data di entrata in vigore del decreto–legge n. 21/2022 (22 marzo 2022) e il 31 dicembre 2022. e
- ulteriori 8 settimane di assegno di integrazione salariale FIS o dei Fondi bilaterali ai datori di lavoro con forza occupazionale fino a 15 dipendenti, che operano nei settori individuati dai codici ATECO 2007 contenuti nell’allegato I del decreto-legge n. 21/2022 e che, hanno o raggiunto i limiti massimi di durata complessiva ordinaria.
La circolare precisa che per tali ulteriori periodi operano tutte le regole ordinarie in tema di tempistica per l'invio delle domande, l'anzianità minima (30 giorni) di effettivo lavoro, esame congiunto con i sindacati, l'obbligo della relazione tecnica e di versamento del contributo addizionale.
Le recenti modifiche normative hanno previsto inoltre che :
- la causale crisi di mercato per il 2022 sia utilizzabile anche per l'impossibilità di concludere accordi o scambi in ragione delle limitazioni conseguenti alla crisi Ucraina.
- per le imprese energivore, è possibile ricorrere alla Cigo per difficoltà economiche, imprevedibili, temporanee e non imputabili all'impresa, nel reperimento di fonti energetiche. Questa novità è introdotta in modo strutturale e l'inps in proposito fornisce i criteri di valutazione degli aumenti dei costi ai fini dell'accesso.
Si ricorda infine che per quanto riguarda invece i periodi eccezionali previsti
- dal 22 marzo al 31 maggio 2022 ( solo nei settori della siderurgia, del legno, della ceramica, dell'automotive e dell'agroindustria )
- per periodi da 1° gennaio al 31 marzo 2022
è previsto l'esonero dal pagamento del contributo addizionale.
-
Indennità di mobilità proroga 2022 per la Regione Sicilia
Con il messaggio 3134 del 11 agosto l'INPS illustra le novita della legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che ha previsto all'art 33 bis la proroga dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista dal comma 251-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nella Regione Siciliana.
La misura consente ai lavoratori i quali abbiano cessato di percepire l'indennità di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020, la possibilità di richiedere alla Regione un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga a partire dal 14 ottobre 2020 ,prima fino al 31 dicembre 2021 e ora fino al 31 dicembre 2022.
Per questa ulteriore proroga sono concesse alla Regione Sicilia risorse pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022.
A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92
Per le istruzioni operative utili alla gestione dell’indennità l'istituto richiama quanto illustrato con la circolare n. 51/2021 la quale ricorda che la Regione Siciliana concede l'indennità di cui al citato comma 251-bis esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.
Sono beneficiari tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.
la prestazione viene calcolata considerando come riferimento la retribuzione percepita al momento dell’ultima cessazione del rapporto di lavoro.
Nella tabella sono riportati gli importi massimi dell'Indennità
Indennità di mobilità
Retribuzione (euro)
Tetto
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24
Basso
971,71
914,96
Superiore a 2.102,24
Alto
1.167,91
1.099,70
-
Bollette gas: nuova tutela ad anziani, famiglie svantaggiate e disabili
Il decreto Aiuti bis n. 115 2022 in vigore dal 10 agosto prevede un ampliamento della tutela economica contro l'attuale rincaro dei prezzi per l'energia, rivolta ai soggetti piu disagiati .
In particolare all'Art. 2 viene modificato l'art 22 del d.lgs 164 2000 ( sulla liberalizzazione del mercato del gas) definendo in dettaglio la platea di clienti "vulnerabili" per i quali sono garantite in materia specifiche tutele da parte della autorità di regolazione dell'energia ARERA .
Nella platea tutelata, il primo comma fa rientrare i soggetti con uno dei seguenti requisiti:
a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (che godono del Bonus sociale);
b) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
e) di eta' superiore ai 75 anni.
A queste categorie, dice il comma 2, dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza devono garantire la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta :
- il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso,
- i costi efficienti del servizio di commercializzazione e
- le condizioni contrattuali e di qualita' del servizio,
cosi' come definiti dall'ARERA con uno o piu' provvedimenti e periodicamente aggiornati.
L'Autorita dovrà anche definire le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.