• Pensioni

    Pensioni e comunicazione reddituale mancante: revoca degli importi 2020

    Con il  Messaggio Hermes  n. 1661 del 9 maggio 2023 INPS informa che ha provveduto alla revoca definitiva degli importi aggiuntivi erogati nel 2019 e nel 2020 come previsto dall'art. 35, comma 10-bis del DL n. 207/2008  per mancato invio delle comunicazioni reddituali da parte dei pensionati  tramite Modello Red.  che ricevono prestazioni aggiuntive collegate al reddito.

     Si ricorda che per la verifica delle prestazioni aggiuntive si deve fare riferimento al proprio cedolino pensionistico

    Revoca importi aggiuntivi come funziona

    Dal 2021  l'azione sanzionatoria verso   i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano  agli Enti  previdenziali   la propria  situazione reddituale, incidente sul diritto a prestazioni aggiuntive,   è stata modificata  e prevede due fasi:

    • 1 Riduzione  temporanea delle prestazioni collegate al reddito  (invece che semplice  avviso di sospensione  e invito a comunicare entro 60 gg 😉
    • 2. Revoca definitiva,  in caso di mancata comunicazione dei redditi entro la data indicata  nel sollecito 

    Per non gravare sensibilmente sugli importi in pagamento, l’importo massimo della riduzione è  pari al 10% del trattamento pensionistico lordo, con salvaguardia degli importi delle pensioni entro  il trattamento minimo, con una trattenuta non superiore a 13,69 euro.

    Per i titolari di pensione di importo non superiore a 75 euro mensili, non è prevista nessuna riduzione,  a costoro  viene  inviata la notifica di sospensione, con l’indicazione della data ultima entro cui  presentare la ricostituzione 

    Alla scadenza del termine  indicato nelle comunicazioni INPS a coloro che avranno presentato domanda di  ricostituzione reddituale, l’INPS ripristina la prestazione in misura intera con restituzione delle somme trattenute nei mesi

    Attenzione anche al fatto che  Inps  per  favorire la tempestività della definizione delle domande di ricostituzione  ha predisposto un servizio online  denominato “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis DL 207/2008” disponibile on line dal 30 giugno 2021, seguendo il  percorso: “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, sottomenu:

    “Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art.35  comma 10bis D.L. 207/2008”

    Necessario  per accedere  ai servizi online INPS  essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

    – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello;

    – CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

    – CIE (Carta Identità Elettronica 3.0).

    E' possibile comunque rivolgersi per assistenza ai centri CAF e patronati  convenzionati con INPS.

  • Lavoro Dipendente

    Alluvione Emilia maggio 2023: al via la cassa integrazione

    INPS ha emanato con  il messaggio 1699  del 10 maggio le istruzioni per le domande di accesso  ai trattamenti di integrazione salariale  garantiti  per i datori di lavoro  nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, con il riconoscimento delllo stato di emergenza,  per i gravi eventi metereologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

    Si tratta in particolare di 

    1. trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO per eventi non evitabili "EONE")
    2. assegno di integrazione salariale FIS e Fondi di solidarietà 
    3. cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). 

    Domande di CIGO o  assegno EONE

    Le causali da utilizzare sono :

    1. la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, (riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) o 
    2. se il caso anche la causale  “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”,

     per le quali : 

    •   non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni  dei lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva 
    •   i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale 
    •   le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato, quindi entro il 30 giugno 2023;
    •   l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente  che  i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività  comunichino a RSA o RSU o articolazioni sindacali territoriali  le cause ,  la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento  e il numero dei lavoratori interessati. Inoltre per le imprese del settore edile e lapideo   non è necessaria per le prime 13 settimane di integrazione salariale.

    Tenuto conto dell’entità dell’evento  i datori di lavoro  non sono tenuti a dimostrare gli effetti  sull’attività produttiva  per cui  nella relazione è sufficiente  una descrizione sintetica  delll' attivita e la dichiarazione di sospensione 

    Con riferimento alle domande presentate con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, i datori di lavoro possono allegare le attestazioni delle Autorità  o fornire una autocertificazione  . In ogni caso la mancanza di documentazione non determina il respingimento dell'istanza ma l'istituto richiederà un supplemento di istruttoria .

    Sulla ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni  e che  se nonssere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga 

    ATTENZIONE 

    I datori di lavoro colpiti dagli eventi alluvionali, che avessero già inviato la domanda  con  differente causale, dovranno annullarla e  la suddetta istanza e presentarne una nuova secondo le indicazioni  I datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali nel caso devono indicare nella  nuova istanza “annulla e sostituisce la domanda con Prot. NNN”. 

     Domande di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) 

    il trattamento di CISOA  per eccezionali calamità o avversità atmosferiche, è garantito per un periodo non superiore a 90 giorni agli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato  alle dipendenze dell'impresa da più di un anno e prescinde dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro.

    Tali trattamenti sono soggetti al limite massimo mensile di importo previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015.

     i datori di lavoro interessati dovranno presentare, domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.

  • Rubrica del lavoro

    Informative trasparenza contratti di lavoro: le nuove regole

    Si allentano parzialmente gli obblighi dei datori di lavoro in materia di trasparenza nei rapporti con i dipendenti e collaboratori. Lo prevede il nuovo decreto legge "Lavoro" n. 48 2023   pubblicato  in Gazzetta Ufficiale in 4 maggio 

    Le  novità modificano nuovamente il d.lgs 152 1997 in senso opposto a  quello del decreto 104 2022 cd. Trasparenza, entrato in vigore il 13 agosto 2022 in recepimento di una direttiva europea a maggior tutela dei lavoratori nei rapporti con i datori di lavoro. Si prevedeva la consegna  ai lavoratori di un documento ad integrazione del contratto di assunzione con la specifica  di tutti gli aspetti del rapporto.

    Con il nuovo decreto lavoro si  prevede un alleggerimento del documento  consentendo il semplice rimando per molti aspetti ai  testi dei contratti collettivi  applicati . Vediamo di seguito piu in dettaglio 

    Le nuove regole per la trasparenza nel decreto Lavoro

    L'attuale art . 25 del decreto introduce  semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione, anche per assicurare una uniformità di comunicazione  in tutte le realtà lavorative.

    Si consente  in particolare la possibilità di :

    • comunicare al lavoratore alcune informazioni (art. 1 comma 1 del D. Lgs. 152/97) con  semplice rimando al riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, 
    • mettere a disposizione dei dipendenti  i contratti collettivi e i regolamenti applicabili al rapporto di lavoro sul sito web aziendale.

    Inoltre si   ridimensiona   l'obbligo di informativa riguardante le modalità  di assunzione, di conferimento degli incarichi   gestione amministrativa,  sorveglianza e valutazione delle prestazioni  in capo ai datori di lavoro che utilizzano sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

    Nello specifico  l'obbligo sarà applicabile solo ai datori di lavoro  per i quali i sistemi decisionali e di monitoraggio siano "integralmente" automatizzati, e non solo  se "particolarmente rilevanti " ,  come in precedenza specificato dalle istruzioni ministeriali (vedi sotto)

    Infine al comma 8 si specifica che tali  obblighi  non riguardano i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.

    Qui il testo ufficiale del decreto-legge  

    Informative trasparenza semplificate  

    elementi rinviabili al ccnl  elementi  obbligatori da indicare nel contratto o nell'informativa allegata
    durata del periodo di prova dati anagrafici del lavoratore e dell'azienda
     diritto alla formazione aziendale  inquadramento contrattuale 
    durata congedi retribuiti : ferie permessi  mansioni da svolgere 
    preavviso licenziamento o dimissioni  durata del contratto 
    dettagli sulla retribuzione (elementi costitutivi termini di pagamento modalità tipologia del contratto
    orario di lavoro programmazione  straordinari
    enti incaricati dei contributi previdenziali 

    Decreto Trasparenza  la circolare di istruzioni 2022

    Il  ministero del lavoro  aveva emanato la circolare 19-2022   di chiarimenti sul decreto Trasparenza  e  in particolare sulle caratteristiche dell' informativa dettagliata sulle condizioni di lavoro che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore, ampliata  rispetto a quanto già previsto dal d.lgs 152 /97. Il ministero sottolineava in particolare la necessità di concretezza delle informazioni  che devono riguardare: 

    FERIE E CONGEDI

    Va specificata la  durata del congedo per ferie e degli altri permessi e  congedi retribuiti cui il lavoratore ha diritto oppure , la modalità per calcolarla. L'obbligo non riguarda i congedi NON retribuiti

    RETRIBUZIONE 

    Vanno comunicati in dettaglio i componenti determinabili all'inizio del rapporto, non quelli variabili  come premi di produttività o buoni pasto;

    ORARIO DI LAVORO

    devono essere chiarite le specifiche articolazioni dell'orario, delle modalità di cambio turno  dei limiti e retribuzione del lavoro straordinario . In caso di variazioni queste vanno comunicate solo per periodi significativi oppure se sono cambiamenti strutturali.

    SISTEMA PREVIDENZIALE 

    Riguardo  l’obbligo di informare il lavoratore su «gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro» va specificato quanto previsto dalla contrattazione collettiva ad esempio  sulle possibili adesioni  a fondi di previdenza integrativa aziendali o settoriali.

    SISTEMI AUTOMATIZZATI 

    In merito all’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati  vanno comunicate al lavoratore le modalità se incidono in modo rilevante sulle condizioni di lavoro mentre non è necessario indicare ad esempio il funzionamento di meri  controlli in ingresso e in uscita , sempre che non incidano nelle decisioni del datore di lavoro.

    La circolare si sofferma invece sull'utilizzo di sistemi automatizzati riguardanti  «le indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori»: in questo caso il datore di lavoro o committente ha l’obbligo di informare il lavoratore dell’utilizzo ad esempio di strumenti come: tablet, dispositivi digitali e wearables, gps e  geolocalizzatori, sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e ranking, etc.

  • Nautica da diporto

    Natanti da diporto: obblighi modificati

    E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 aprile 2023 che interviene con modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante requisiti, formalita'  ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto  ovvero delle moto d'acqua ai fini di  locazione  o  di  noleggio  per  finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche'  di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo  o  ricreativo  nelle acque marittime e interne. 

     Ci sono state infatti criticita' interpretative ed applicative  sottoposte  all'attenzione  della  Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle Autorita' di sistema portuale,  in riferimento ad alcuni articoli nel corso della prima applicazione del citato  decreto  1°  settembre 2021, per le quali e' stata ravvisata la necessita'  di  procedere  a

    specifici interventi correttivi .

    Per questo motivo al decreto del Ministero delle infrastrutture e della  mobilita' sostenibili del 1° settembre 2021, sono apportate  le seguenti modifiche: 

    •   per la comunicazione di inizio attivita di locazione o noleggio  l'obbligo di allegare  copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da  noleggiare  si applica  solo se tali certificati o dichiarazioni sono previste 
    •   all'art. 7  "Norme di comportamento dei conduttori – Utilizzazione  delle unità in locazione" si precisa che i natanti da diporto e le moto d’acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico per conto terzi:
    •     all'allegato 2 (Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell’articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all’utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica)  le limitazioni di velocità  a 8 nodi NON  si applicano   nel raggio di  5000 metri dalla costa bensi :   entro 500  metri  dalle  coste rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge». 

  • Rubrica del lavoro

    Aziende trasporto pubblico: comunicazioni all’ INPS via PEC

    L'INPS, con Messaggio n. 1656 dell'8 maggio 2023, comunica che da ieri vanno utilizzate nuove modalita di comunicazione dei dati sulle retribuzioni  da parte delle aziende di trasporto pubblico   Si tratta in particolare degli elementi accessori per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (ora soppresso )

    Il messaggio precisa che da quest'anno la trasmissione va effettuata:

    La scadenza è fissata come ogni anno al 30 giugno  dell'anno successivo a quello di percezione degli emolumenti 

    Comunicazione competenze accessorie ai fini pensionistici – aziende trasporto pubblico 

    L'istituto ricorda che la comunicazione riguarda  le competenze accessorie che:

    • spettano con continuità;
    • sono determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione;
    • sono previste per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica;
    • trovano la loro disciplina in accordi nazionali, aziendali o regionali. 

     Il decreto  legislativo 29 giugno 1996, n. 414, lha previsto infatti che la  retribuzione da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo fino al 31 dicembre 1995 sia determinata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, in base alla normativa vigente presso il Fondo stesso.

    Va tenuto presente inoltre che ai sensi dell’articolo 17 della menzionata legge n. 889/1971, le competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile sono quelle effettivamente percepite negli ultimi dodici mesi di servizio, sino a un massimo del 40 per cento di quelle complessivamente percepite dall’agente e assoggettate a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.

    Una volta ricevute le comunicazioni l'INPS accerta la rilevanza ai fini pensionistici dei  compensi e trasmette le relative valutazioni, entro il termine di sei mesi dalla ricezione dell’elenco  all’Azienda interessata. sempre  all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall’azienda  e anche alla Struttura territoriale INPS presso cui l’azienda interessata versa i contributi.

  • Attualità

    Mascherine: proroga per RSA e reparti intensivi fino al 31.12

    E' stata pubblicata sul sito istituzionale del  Ministero della salute la  nuova ordinanza di proroga dell'uso delle mascherine ma con riduzione  dell'obbligo a RSA e alcuni reparti degli ospedali , dopo l'annuncio  dato l'altro giorno dal Ministro della Salute, Schillaci  a margine di una cerimonia al Quirinale .

    Qui il testo

    Obbligo Mascherine dal 1 maggio 2023

    Il provvedimento prevede l'obbligo di indossare  le mascherine di protezione delle vie respiratorie dal 1 maggio al 31 dicembre 2023:

    • ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti  che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura,  identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse. 
    • ai lavoratori  e visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, – RSA  – comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture  riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le  strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12gennaio 2017.
    • Nei reparti delle strutture sanitarie diversi la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatorisanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso  anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.

    Sono esclusi gli spazi ospedalieri  comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.

    Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo  delle mascherine resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera  scelta.

    ATTENZIONE resta sempre valida la specificazione che non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

    a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

    b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le  persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso  del dispositivo.

    L'ordinanza precisa che i responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni.

    Ordinanza 28.4.2023 e utilizzo tamponi COVID 

     La decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle Direzioni Sanitarie e delle Autorità Regionali.  Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022.

    Nuovi termini di quarantena per gli asintomatici

    Il Ministero della salute, con circolare n. 37615 del 31 agosto 2022, aveva aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi Covid-19, prevedendo una riduzione dei giorni di quarantena.

    Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono  sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

    – Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano  asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga  effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo  d’isolamento.

    – In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

    Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.

  • Rubrica del lavoro

    Esonero contributi post maternità nel lavoro domestico

    Nella circolare 102 2022  e il messaggio 4042 del 9 novembre 2022 Inps  aveva emanato le istruzioni per l'utilizzo dell'esonero contributivo previsto dall'ultima legge di bilancio 234 2021 – per le dipendenti che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità.

     L'agevolazione è sperimentale, valida solo per il 2022 e intende  favorire il lavoro femminile: riguarda quindi  anche il settore del lavoro domestico .

    Consiste nello sgravio del 50%   a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità, per 12 mesi , dal versamento dei contributi previdenziali.

    Si ricorda che  lo sgravio si  applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre.

    Con il messaggio  1552 del 28 aprile  2023 l'istituto interviene nuovamente con indicazioni specifiche appunto per le lavoratrici con mansioni di collaboratrice domestica, assistente familiare,  baby sitter ecc. e fornisce le tabelle contributive cui fare riferimento.

    Vediamo le principali istruzioni operative.

    Esonero contributivo post maternità: domande per  lavoratrici domestiche

    Come precisato con il messaggio n. 4042/2022, l’agevolazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso sia avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. La data del rientro puoò essere anche stata posticipata per ferie o malattia purché  senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio e a condizione che il rientro  sia avvenuto  entro il 31 dicembre 2022.

    I datori di lavoro domestico per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno inoltrare apposita domanda all’INPS, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)“ > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo 

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, 
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o 
    • CIE (Carta di Identità Elettronica).

    e selezionando  la voce “LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici”,

     Ultimata la procedura è possibile scaricare la ricevuta in formato PDF e visualizzare le informazioni  sullo stato di lavorazione. 

    In caso di accoglimento  si potranno generare dal Portale dei pagamenti gli Avvisi PagoPA ricalcolati.

    Per i trimestri per i quali   sia già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota da rimborsare alla lavoratrice

     il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica, come indicato nella circolare n. 170/2011,  con le  modalità previste in caso di contribuzione eccedente.

    Tabelle contributi con esonero del 50%   2022 – 2023

    Le tabelle con l’indicazione dell’importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri valevoli per l’anno 2023 sono state pubblicate al paragrafo 4 della circolare n. 13/2023