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Naspi in caso di dimissioni dopo il congedo di paternità
Con la circolare 32 del 20 marzo 2023 INPS fornisce ulteriori indicazioni sul congedo di paternità obbligatorio rinnovato dal decreto 105 2022
In particolare, sull’articolo 27-bis, rubricato “Congedo di paternità obbligatorio" che ha esteso il divieto di licenziamento al lavoratore padre che ha fruito dei congedi di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 (congedo alternativo per mancanza della madre) del medesimo Testo Unico.
Le disposizioni sono entrate in vigore con decorrenza 13 agosto 2022 e sono state illustrate dall’Istituto, con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022,
La nuova circolare chiarisce l' accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, fino al compimento di un anno di età del bambino.
In particolare si ricorda che l’articolo 54, al comma 7, nella sua formulazione integrata dal D.lgs n. 105 del 2022, testualmente dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.
La norma prevede inoltre che “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento (…) la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.
L'istituto precisa quindi su concorde avviso del Ministero del Lavoro che in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione, la tutela è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.
La conseguenza è che:
- in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino – il lavoratore padre
- che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o
- del congedo di paternità alternativo,
- ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.
ATTENZIONE Le domande di indennità di disoccupazione NASpI già presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute nel periodo tutelato , e respinte possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente.
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Ammortizzatori: chiarimenti sull’obbligo di informazione sindacale
Con il messaggio interno 980 del 9 marzo 2023 l'INPS ha specificato gli obblighi di informazione del'azienda ai sindacati in tema di istruttoria per
- cassa integrazione ordinaria,
- assegno FIS e
- assegno dei Fondi solidarietà di cui all'articolo 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015
A seguito di specifici recenti arresti della giurisprudenza vengono chiarite le modalità di verifica degli obblighi di informazione e consultazione sindacale a carico dei datori di lavoro , nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, come dettato dall'articolo 14 del Decreto. legislativo 148 2015, attuativo del Jobs Act.
Si ribadisce nuovamente che la comunicazione alle rappresentanze sindacali con evidenza all'istituto che l'informativa è stata espletata, è assolutamente necessaria perché la domanda risulti procedibile.
Inoltre, tali comunicazioni possono essere essere oggetto di valutazione anche successivamente all'emanazione del provvedimento.
Viene inoltre specificata la tempistica per tale comunicazione, in particolare :
- Per la richiesta di cassaintegrazione per eventi oggettivamente non evitabili (Eone) ad esempio per meteo avverso, la comunicazione può essere successiva alla presentazione della domanda in quanto non è previsto un termine per l'adempimento.
- per gli altri eventi la comunicazione deve precedere l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa , e deve specificare la data di effettivo inizio sospensione o riduzione, altrimenti le due date risulteranno coincidenti .
Infine, il messaggio fornisce ulteriori indicazioni sui contenuti della relazione tecnica da allegare alla domanda ai fini della verifica prevista dall' articolo 2 del D.M. n. 95442/2016. Si ricorda la previsione recita testualmente "Ai fini della concessione della CIGO, l’impresa documenta in una relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445-2000, le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato. Gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria dell’impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l’analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa"
In tale relazione il datore di lavoro deve illustrare, dunque:
- le ragioni della sospensione o riduzione,
- la non imputabilità della motivazione al datore stesso e ai lavoratori e, infine,
- gli elementi fattuali sull'evento che determina la richiesta di integrazione salariale.
Essa può essere pretesa dall'Inps in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
Nel caso la relazione non fornisca sufficienti informazioni sull'evento INPS può richiedere una integrazione
ATTENZIONE : la richiesta dell'INPS si considera ricevuta anche oltre il termine di 15 giorni purché sia recapitata entro la data di adozione del provvedimento. In caso contrario, la domanda può essere rigettata per mancanza di elementi di valutazione.
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Assegni familiari e maggiorazione pensioni 2023
E' stata pubblicata il 14 marzo 2023 la Circolare Inps n. 28 che fornisce gli importi e le tabelle dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensioni per i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare.
Si tratta ricordiamo di:
- coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e
- pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
La circolare precisa che la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Importi assegni familiari 2023
Gli importi delle prestazioni sono i seguenti
- 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti;
- 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti;
- 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
Le tabelle allegate alla circolare forniscono tutti i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023
L'istituto ricorda che i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro e la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2022 è stata pari allo 1,5%.
Di conseguenza:
- il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2023 è fissato all'importo mensile di 523,83 euro e i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano per tutto l'anno 2023:
- 793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti;
- 1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti valgono anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
Attenzione sempre al fatto che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 che ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli , prevede anche che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni concernenti gli assegni familiari.
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Negoziazione assistita lavoro: i modelli scaricabili
A seguito della riforma del processo civile realizzata con il D.LGS 149 2022 è stato consentito l'accesso alla negoziazione assistita anche per controversie di lavoro (L'art. 9 ha infatti modificato l’art. 2-ter nel D.L. n. 132/2014 convertito, con modificazioni nella legge n. 162/2014) , ferme restando le possibilità di arbitrato e di conciliazione da svolgere presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative).
Aspetto importante il fatto che le parti possono essere assistite da un avvocato o da un consulente del lavoro.
L’AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani) ha reso disponibili a questo proposito 6 modelli per accedere alla negoziazione assistita, al fine di agevolare il lavoro dei giuslavoristi. Si tratta in particolare di:
- Invito a concludere convenzione
- Adesione invito
- Convenzione
- Accordo a seguito di negoziazione assistita
- Comunicazione ordine avvocati
- Comunicazione commissione certificazione.
Nei modelli sono indicate in corsivo le parti da utilizzare eventualmente sulla base del caso specifico.
L'associazione ricorda che il ricorso alla negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. All’esito della procedura di negoziazione assistita al contratto si applica l’art. 2113, c. 4, c.c.
Attenzione anche al fatto che l’accordo deve essere trasmesso a cura di una delle due parti, entro 10 giorni, ad uno degli organismi di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 276/2003, che sono :
- gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
- le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro
- le universita' pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati presso il Ministero del lavoro Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
- i consigli provinciali dei consulenti del lavoro esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento
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Contratto Stellantis: ok al rinnovo con aumenti dell’11%
E' stato firmato l'8 marzo 2023 il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro – CCSL – per i 70mila lavoratori operanti nelle sedi italiane di Iveco, CnhI, Ferrari e Stellantis, salutato con soddisfazione dai sindacati. Prevede infatti una forte difesa del potere d'acquisto dei salari con l'aumento complessivo dell'11% delle retribuzioni (circa 207 euro mensili) in due anni, leggermente maggiore del valore di aumento registrato dall'ISTAT.
Il testo dell'accordo passa ora al vaglio delle assemblee di delegati e lavoratori.
La vigenza prevista è di quattro anni per la parte normativa e di due anni per la parte economica
Vediamo di seguito le principali novità retributive e contrattuali.
Contratto Stellantis 2023 Aspetti economici
MINIMI RETRIBUTIVI
Sono previsti per tutti i lavoratori del gruppo in Italia:
- aumento di circa 119 euro mensili da marzo 2023 e d
- aumento di circa 88 euro mensili da gennaio 2024
UNA TANTUM di 400 euro erogati in due tranches:
- 200 euro ad aprile 2023
- 200 euro a luglio 2023
RIMBORSO SPESE LAVORO AGILE
- 200 euro per i lavoratori in smart working a titolo di rimborso spese sostenute
INDENNITA RECUPERI PRODUTTIVI aumentata a 27,5 euro
WELFARE CONTRATTUALE 200 euro a luglio 2023 spendibili nella piattaforma welfare Cnhi, Iveco, Stellantis e in buoni carburanti per Ferrari.
Il comunicato sindacale segnala inoltre:
- per Stellantis premio legato alla redditività che dovrebbe far aumentare il vecchio premio di circa 200 euro l’anno.
- per CnhI e Iveco nuovo premio efficienza
- per Ferrari confermato il premio vigente.
In particolare:
- per Stellantis verrà calcolato sul risultato operativo AOI (AdjustedOperating Income) in rapporto ai ricavi di Stellantis Enlarged Europe con un’erogazione massima che passa dal 8,5% al 10,5% della paga base;
- per Cnhi ed Iveco è prevista una rimodulazione dei tre Indicatori introdotti nel 2022 e l’erogazione massima può raggiungere il 10% della paga base;
- per Ferrari sono stati confermati i meccanismi discussi a livello aziendale, che anche quest’anno hanno garantito un premio molto consistente.
Si è proceduto inoltre a rivalutare del 10% l’indennità funzioni direttive di Cnhi, Iveco e Stellantis e di eguale misura la “quota mansione” in Ferrari.
Aspetti normativi
Si prevedono dal punto di vista della normativa contrattuale:
- il rafforzamento dell’istituto salute e sicurezza con l'intenzione di prendere in considerazione i "quasi infortuni",
- maggiore coinvolgimento dei lavoratori
- formazione professionale con la sperimentazione dei break formativ
- preavviso minimo per il rientro dalla cassa integrazione di 12 ore o di 24 ore prima di un giorno festivo, l
- part time verticale come strumento di conciliazione vita lavoro per i turnisti,
- incremento dei permessi studio e miglioramento delle procedure di richiesta dei permessi
- maggiore tutela per le donne vittime di violenza,
- miglioramento del sistema delle commissioni di fabbrica e
- rafforzamento dello smart working
Il segretario Di Maulo ha evidenziato il vantaggio di questo contratto , nato nel 2003 a Pomigliano dopo l'uscita di FCA da Confindustria decisa da Sergio Marchionne , in quanto non vincola, come nella contrattazione confindustriale gli aumenti della paga base rispetto e alla rivalutazione definita dall’indice Ipca depurata dall’importazione di beni energetici. L’impianto della rivalutazione della retribuzione definita dal rinnovo del Ccsl e complessivo .
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Stop servizi INAIL aziende sabato 11 e domenica 12 marzo 2023
INAIL comunica con un avviso sul portale istituzionale www.inail.it che i servizi telematici online dedicati alle aziende subiranno uno stop nelle giornate di
- sabato 11 marzo
- domenica 12 marzo 2023
dalle ore 17.00 alle ore 22.00 per attività di manutenzione tecnica programmata.
Ricordiamo che tutte le funzioni sono accessibili tramite SPID , CIE , CNS o credenziali INAIL (solo per le categorie che non hanno la possibilità dello SPID, ovvero:
- Minori di 18 anni
- Persone soggette a tutela, curatela e amministrazione di sostegno
- Cittadini di Paesi UE ed extracomunitari che non hanno un documento di identità rilasciato in Italia)
Riepiloghiamo di seguito i principali servizi online del portale INAIL dedicati ai datori di lavoro e ai loro consulenti:
- Gestione azienda: Consente di comunicare l’avvio, la variazione o la cessazione di un’attività
- Premio assicurativo: Permette di calcolare i premi e di inviare la denuncia di retribuzioni
- Denunce e comunicazioni sul lavoro: per denunciare infortuni e malattie professionali
- Sorveglianza sanitaria eccezionale: Consente di inoltrare la richiesta di una visita medica per i lavoratori "fragili". Servizio attivo per l'emergenza da Covid-19
- Incentivi per la sicurezza: Contiene bandi per incentivare la sicurezza aziendale
- Polizze: Consente di accedere a diversi servizi per le categorie di assicurati per i quali sono previsti premi speciali
- Ricorsi e Istanze Consente di presentare online ricorsi e istanze
- Verifica apparecchi e impianti: Per garantire la sicurezza di macchine, apparecchi, utensili ed impianti utilizzati nei luoghi di lavoro
- Ricerca certificati medici Consente il reperimento di un certificato medico di infortunio o di malattia professionale.
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Isopensione: uscita con 7 anni di anticipo fino al 2026
L’articolo 9, comma 5-bis – introdotto al Senato nella legge di conversione del Decreto Milleproroghe N. 198 2022, (QUI IL TESTO COORDINATO) prevede una nuova proroga della possibilità di pensionamento anticipato fino a 7 anni nelle aziende interessate da eccedenze di personale, fino al 2026. Vediamo meglio di cosa si tratta e qual è la novità.
Isopensione 2023: di cosa si tratta
La disciplina della cosiddetta Isopensione è stata introdotta dall’art. 4, c. 1 e 2, della L. 92/2012 , e ha riconosciuto la possibilità ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani cui mancassero al massimo 4 anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata (67 anni di età o 41 anni e 10 mesi per la pensione anticipata).
Con tali accordi il datore di lavoro si impegna a versare all'INPS sia le somme per l'assegno sostitutivo della pensione che giunge al lavoratore (assegno di esodo) tramite l'istituto, che per la contribuzione correlata.
Viene così garantita la copertura per tutto il periodo fino al raggiungimento dell'età per la pensione, il cui importo non subisce variazioni negative.
Va tenuto presente inoltre che:
- l'accordo di esodo siglato con le rappresentanze sindacali deve essere anche autorizzato dall'INPS che valuta i requisiti contributivi del dipendente e il requisito dimensionale dell'azienda.
- E' richiesta anche una fidejussione per garantire la solvibilità dell'impegno finanziario verso il lavoratore .
Ancora da sottolineare che l'isopensione:
- non gode della perequazione automatica all'indice ISTAT,
- non spettano i trattamenti di famiglia (ANF),
- non possono essere effettuate trattenute, ad esempio per riscatti e ricongiunzioni o per cessione del quinto .
Milleproroghe: conferma dell'anticipo fino a 7 anni
Il termine di anticipo di 4 anni per l'esodo dei lavoratori era stato portato a 7 anni per il triennio 2018-2020 dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 160, L. 205/2017) e riconfermato fino al 2023 dalla legge di bilancio 2021.
La novità del Milleproroghe 2023 appena convertito in legge conferma ancora fino al 31 dicembre 2026 quindi la possibilità di concordare piani di esodo anticipato a carico dell'azienda per lavoratori distanti 7 anni (invece che 4) dall'età per la pensione INPS .