• Lavoro Dipendente

    Sospensione attività nelle microimprese: Nota Ispettorato

    Con la  Nota n. 162 del 24 gennaio 2023, in corso di pubblicazione,  l'Ispettorato nazionale del lavoro precisa le modalità di  applicazione della misura sanzionatoria di  sospensione  delle attività  produttive nei confronti di  microimprese.

    Nel caso specifico si   trattava di un'impresa  con un solo dipendente  occupato  maniera irregolare che aveva  anche violato la normativa di prevenzione degli  infortuni per mancata predisposizione del Documento di valutazione dei Rischi e mancata nomina  del RSPP.

    Nel documento l'Ispettorato ricorda  che i provvedimenti di sospensione  delle attività previsti  per le violazioni in tema di  lavoro irregolare non  sono applicabili nel caso in cui nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa (art. 14, comma 4, D.Lgs n. 81/2008). 

     La sospensione delle attività però può essere ordinata però per altri tipi di violazione ad esempio, come nel caso illustrato,  per gravi irregolarità relative all'ambito della sicurezza del lavoro  natura prevenzionistica, come la mancanza del DVR o della nomina del RSPP, sufficienti, da sole, a giustificare l'adozione del provvedimento. 

    Inoltre si precisa che nel caso in cui non venga emesso il provvedimento di sospensione delle attività aziendali per  il limite sopracitato,  gli ispettori del lavoro possono comunque:

    • procedere con l'emanazione di altri provvedimenti   per assicurare la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
    • provvedere all'allontanamento del lavoratore irregolare dalla sede di lavoro fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione.

    Sospensione attività produttive:  quando si applica

    Giova ricordare che con la nota di consulenza giuridica  n. 1159 2022  del 6 giugno scorso l'Ispettorato nazionale del lavoro aveva  riepilogato in dettaglio   il campo di applicazione della sospensione delle attività produttiva come sanzione in caso di gravi violazioni da parte dei datori di lavoro  ampliato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2022 e il decreto legge  n.146-2021

    In particolare erano analizzati i casi nei quali è preferibile non adottare il provvedimento di  sospensione e   le possibilità di applicazione  del posticipo del provvedimento.

    Veniva evidenziata in particolare l'ampia  possibilità di valutazione caso per caso affidata agli ispettori, chiamati comunque a specificare i fatti e le motivazioni delle loro decisioni nei verbali ispettivi . La nota 1159 ribadiva comunque il fatto che il lavoro irregolare va immediatamente sospeso.

  • Lavoro Dipendente

    Ispettorato-Ministero: ecco il piano per la vigilanza 2023-2025

    L'INL e il Ministero del lavoro hanno sottoscritto  la nuova  Convenzione triennale (QUI il testo) che sarà applicabile dal 2023 al 2025 e che regola l'attività dell'Ispettorato sulla base di specifici obiettivi.

    In particolare nel documento  vengono definiti:

    • gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato finalizzati  alla tutela  dei rapporti  e delle condizioni di lavoro;
    • le risorse finanziarie disponibili 
    • le strategie per il miglioramento dei servizi;
    • le modalità di verifica dei risultati di gestione da trasmettere al  Ministro del lavoro  per condividere anche i fattori gestionali sottostanti (organizzazione, processi e utilizzo delle risorse) 

    Attività dell 'ispettorato 2023-2025: strategie complessive

    Si segnala in particolare  che nel piano sono individuate le  seguenti linee strategiche: 

     razionalizzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale;

    − migliorare le politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane anche tramite l’istituzione di un piano specifico di aggiornamento e di formazione interna,  destinata al personale in servizio ed a quello neoassunto;

    − presidiare la legalità attraverso attività interna di anticorruzione e trasparenza aggiornando le misure di contrasto e di prevenzione;

    − migliorare i processi di governo e supporto;

    − favorire lo sviluppo tecnologico;

    − supportare la mission istituzionale attraverso una puntuale comunicazione  e interpretazione della normativa vigente.

    Attività di ispezione: in quali settori 

    Inoltre sono stati  definiti gli ambiti  principali delle   future attività di ispezione come segue:

    •  vigilanza d’iniziativa, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza,  rivolta nei confronti di aziende aventi diversa consistenza numerica di personale dipendente;
    •  almeno il 50% della complessiva attività di vigilanza d’iniziativa, sarà dedicata alle ispezioni in cinque dei seguenti settori: agricoltura; costruzioni; logistica e trasporto; attività manifatturiere; servizi di alloggio e ristorazione; intrattenimento e attività stagionali; commercio all’ingrosso e dettaglio; servizi alle imprese;
    •  attuazione al PNRR, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e  in coerenza con il Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura ed al caporalato;
    •  numero crescente di ispezioni  in maniera che entro il 2024 le ispezioni annuali superino del 20% la  media del triennio 2019-2021;
    •  nell'ambito delle azioni transnazionali una specifica vigilanza per il  contrasto dei fenomeni illeciti con aspetti transfrontalieri correlati anche alla crescente diffusione del distacco transnazionale di lavoratori;
    •  prosecuzione degli interventi ispettivi   in collaborazione sinergica con altre autorità ed organizzazioni coinvolte, per aree geografiche e  settori merceologici caratterizzati da fattori di rischio  come ad esempio , oltre al settore agricolo, ad es. logistica, manifatturiero, edilizia, trasporto, consegna a domicilio, turismo, servizi di cura della persona, etc.

  • Lavoro Occasionale

    Lavoro occasionale agricoltura: UNILAV aggiornato

    Il Ministero del lavoro  ha emanato il 20 gennaio una nota con  cui comunica  l'aggiornamento del modello UNILAV   resosi necessario per adeguarlo alla nuova normativa sul contratto di lavoro occasionale in agricoltura, prevista dalla legge 197 2022 – legge di bilancio 2023 . 

    Ricordiamo che si tratta di un regime sperimentale in vigore per il biennio 2023-2024 che consente alle imprese agricole il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato :

    •  per le attività di natura stagionale
    •   con  durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, 
    • rese da alcune categorie di soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto.

    I soggetti ammessi sono in particolare:

    1. Percettori del Reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali;
    2.  Pensionati di vecchiaia o di anzianità;
    3. Giovani  under  25  iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, per periodi di lavoro  compatibili con gli impegni scolastici oppure  per  qualunque periodo dell’anno se iscritti all’università;
    4. Detenuti o internati, ammessi al lavoro esterno

    Nuovo codice modello UNILAV

    Per le comunicazioni del settore agricolo nel modello UNILAV   è stato aggiunto  nella tabella contratti il codice H.03.03 Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato

    I datori di lavoro agricolo dovranno quindi selezionare  tale  codice per comunicare l'instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro come introdotto dalla citata Legge di Bilancio.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Contribuzione FIS 2023: aliquote e codici

    Con il messaggio 316 2023 Inps fornisce nuovi  chiarimenti sugli obblighi contributivi  delle aziende al Fondo di integrazione salariale istituito presso l'INPS per il 2023.

    L'istituto segnala  in particolare che  dal 2023 vengono meno le riduzioni  delle aliquote previste dalla legge di bilancio 2022 e che, alla luce della proroga prevista dal decreto legge del 29 dicembre 2022, n. 198,(Decreto Milleproroghe) del  termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà  dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 202,   i datori di lavoro dei  relativi settori a fare data dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti.

    Misura delle aliquote contributive  e codici autorizzazione 2023

    A decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da

    1.  un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e 
    2. da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti 

    nel semestre di riferimento.

    Sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E”  previsti dalla circolare 76 2022 ed è attribuito il codice di autorizzazione “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS” (cfr. il messaggio n. 2637/2022).

    Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che impiegano  oltre  cinque dipendenti  e operano con più posizioni contributive s dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS

    La contribuzione per CIGS  per i  datori di lavoro interessati (v. sotto) prevede il versamento dello  0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore).

    Riguardo l'esposizione nel flusso Uniemens, si confermano le modalità già in uso.

    Contribuzione CIGS: datori di lavoro interessati

    La circolare 76 2022 ha precisato che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie:

    1.  I datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, 
    2. i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
    3. le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale  
    4. i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, a prescindere dal numero di dipendenti.
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Esenzione fiscale con autocertificazione per la pensione all’estero

    L'Agenzia delle Entrate ha fornito con l'Interpello n. 76 del 18 gennaio  utili chiarimenti sul tema della  documentazione utile a dimostrare  i requisiti ai fini dell'esenzione da   imposizione in  Italia  del trattamento  pensionistico integrativo   percepito  da un residente all'estero.

    In particolare l'Agenzia ammette l’autocertificazione della residenza da parte del beneficiario per l'applicazione dell'esenzione fiscale  sul  trattamento pensionistico erogato dall'ente ex-datore di lavoro  a un  ex   dipendente iscritto all'AIRE e residente in Tunisia.

    La richiesta di chiarimenti arrivava dall'ente erogatore in dubbio sull'applicazione dell'esenzione richiesta dall'ex dipendente   sulla base della risposta 246 del 16 luglio 2019  in cui l'Agenzia aveva affermato che   "spetta   ai  sostituti  d'imposta valutare ­ caso per caso ­ la pertinenza e l'attendibilità della documentazione presentata dai beneficiari effettivi dei redditi''.

    A  supporto  della  sua richiesta,  l'ex  dipendente  aveva  presentato  la  seguente  documentazione:

    • · copia del passaporto;
    • · copia della richiesta all'ambasciata d'Italia a Tunisi di iscrizione all'AIRE;
    • · certificato di residenza AIRE;
    • · domanda di esenzione dall'imposizione italiana sulle pensioni ­ Modello EP   ­ I/2 ­ corredata di attestazione rilasciata dall'Autorità fiscale tunisina (in originale e con timbro dell'Autorità fiscale estera).

    I documenti per l'esenzione fiscale del residente all'estero

    Nella risposta  a interpello 76 2023  l'Agenzia delle Entrate  ricorda innanzitutto che l'articolo 18 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni  stipulata tra l'Italia e la Tunisia e ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 , prevede la tassazione esclusiva di tutti i redditi da pensione, nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi trattamenti. 

    Per definire la residenza,  conformemente al Modello OCSE di  Convenzione, vanno considerati i seguenti elementi (cosiddette tie breaker rules) , in ordine gerarchico:

    •  il  centro  degli  interessi  vitali,  
    • il  soggiorno  abituale  e  
    • la  nazionalità  del   beneficiario del  reddito

     Pertanto, nel caso di specie, se  prevale la residenza  tunisina  della  Contribuente  ai  sensi  delle tie breaker rules,  la Contribuente avrà diritto all'esenzione.sul reddito in esame.

    In generale  il documento  chiarisce che l'ente erogatore   della prestazione non ha l'obbligo di verificare  con specifici elementi  fattuali di conferma le dichiarazioni del beneficiario riguardo il domicilio o la residenza ma deve comunque:

    •  osservare la normale diligenza nell’acquisire ed esaminare tutti i documenti relativi alla residenza formale del richiedente,
    •  verificando gli elementi fattuali concreti di cui fosse eventualmente  a conoscenza.

    L'agenzia sottolinea anche  che  le  responsabilità connesse ad eventuali  false   attestazioni o dichiarazioni del contribuente sono da imputarsi al medesimo contribuente.

    Si ricorda inoltre che la documentazione deve essere prodotta per ogni anno in cui il beneficiario della prestazione pensionistica integrativa intende fruire dell'esenzione fiscale.

    In merito all'applicazione pratica di questi principi   quindi  l'Agenzia conferma che  " In  presenza  della documentazione elencata attestante la sussistenza degli elementi formali di una residenza  estera  (autocertificazione di residenza estera, iscrizione all'AIRE ed attestazione di residenza fiscale da parte delle competenti Autorità estere) per la maggior parte del periodo d'imposta, si ritiene possibile l'applicazione, dell'esenzione fiscale in Italia."

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondi solidarietà: le regole per la staffetta generazionale

    Con la circolare 1-2023 il Ministero del lavoro fornisce  una analisi completa di una delle prestazioni previste dai  Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 dlgs n. 148 del 2015) sul regime del ricambio  o "Staffetta" generazionale  nelle aziende aderenti.

     Si tratta in particolare della possibilità di pensionamento anticipato con  corrispondenti assunzioni  di nuovo personale  per le quali i Fondi possono assicurare assegni straordinari di incentivo all'esodo tramite i versamenti dei datori di lavoro

    Questa prestazione facoltativa è stata prevista dall’articolo 12 ter del decreto legge n. 21 del 2022 che ha modificato il dlgs istitutivo citato.

    Prestazioni fondi solidarietà: condizioni

    Nella premessa normativa il ministero  ricorda che   per effettuare questo tipo di prestazione la possibilità deve essere presente nell'accordo costitutivo tra le parti sociali oppure se il Fondo è già costituito, occorre prevedere una modifica statutaria.

    Viene anche evidenziato che restano esclusi dall’ambito applicativo del modificato art. 26, comma 9, lett. c-bis), del D.lgs. n. 148/2015, i Fondi bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del D.lgs. 148/2015 8 del settore dell'artigianato e della somministrazione di lavoro), diversamente dalla disposizione contenuta nell’art. 25-ter, relativo alle iniziative di carattere  formativo e/o di riqualificazione in favore dei lavoratori, che sono applicabili indistintamente a tutti i Fondi bilaterali.

     Staffetta generazionale Fondi bilaterali: applicazione 

    Con la  staffetta generazionale si assicura un versamento mensile di contributi previdenziali a favore dei lavoratori a cui mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia consentendo l’assunzione contestuale di giovani con non più di 35 anni compiuti, cui deve  essere assicurato un rapporto di lavoro di almeno 3 anni. 

    Per l’operazione il finanziamento è  totalmente a carico del datore di lavoro che versa un contributo straordinario idoneo a coprire  integralmente gli oneri finanziari

    Il ministero spiega che   l'assegno di incentivo all'esodo puo essere erogato  per "staffetta generazionalle" in caso di stipula di un  nuovo contratto di lavoro contestualmente  alla cessazione del rapporto per pensionamento .Vi deve cioè essere coincidenza sia di tempistica che quantitativa tra "uscite e  entrate".

     La circolare  precisa che la coincidenza quantitativa si puo realizzare anche parzialmente ovvero puo essere prevista  non una cessazione totale ma una riduzione di orario del personale che si avvicina alla pensione   e una assunzione part- time di un giovane che copra il periodo non lavorato, 

    Le nuove assunzioni devono essere effettuate con contratti di apprendistato  o lavoro subordinato  a tempo indeterminato.

    Infine si ricorda che la staffetta generazionale può essere attuata solo se la riduzione dell’orario di lavoro è frutto di un

    accordo scritto con il lavoratore prossimo alla pensione, che sia stato informato della disciplina applicabile al

    rapporto di lavoro “trasformato” per cui la retribuzione e la relativa contribuzione vengono riparametrati al nuovo orario di lavoro e la contribuzione venuta a mancare trova  copertura nell’ambito della nuova prestazione.

    Vanno anche osservate  le ulteriori condizioni applicate a tale tipologia contrattuale dal CCNL o aziendale concretamente applicato.

  • Pensioni

    Simulazione pensioni: rinnovato il servizio INPS online

    Con il messaggio 298 del 18 gennaio 2023 INPS comunica che grazie alle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – linea di innovazione Processi e tecnologie,  è disponibile una  nuova versione del servizio “Pensami” (PENSione A MIsura), il simulatore di scenari pensionistici dell’INPS.

    Si sottolinea che per l'accesso non è necessaria l'dentificazione digitale con SPID o CIE 

    La nuova versione del servizio “Pensami” è raggiungibile dalla home page del sito (www.inps.it) attraverso il seguente percorso : “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > "Pensami – Simulatore scenari pensionistici”.

    Le novità del simulatore PENSione A MIsura

    Rispetto alla prima versione  è stata riprogettata la struttura del simulatore in un unico percorso che  ora prevede:

    • l’inserimento in un solo momento dei dati anagrafici e contributivi, 
    • la selezione di eventuali istituti aggiuntivi che potrebbero anticipare l’accesso alla pensione (riscatto titoli di studio universitari, periodi di lavoro all’estero, maternità fuori dal rapporto di lavoro, ecc.) e 
    • la visualizzazione dei possibili scenari pensionistici.
    • la valorizzazione della contribuzione versata nei Paesi UE ed extra-UE, in considerazione del crescente numero di utenti che hanno svolto attività lavorativa all’estero.

    Inoltre  è stata semplificata la fase di inserimento della contribuzione e innovata la grafica complessiva

    Sono disponibili anche dei video tutorial che guidano l’utente durante il percorso.

    ATTENZIONE il servizio  non è ancora aggiornato  con le  ultime novità previste dalla legge  197  2022(legge di Bilancio 2023).

    A breve  verrà rilasciata l'applicazione per dispositivi mobili.

    Al seguente link, https://youtu.be/nKqlSkupFNI, è possibile visualizzare il video di presentazione del servizio.