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Bonus benzina 2023 dipendenti: regole e effetti in busta paga
Il Decreto "Trasparenza prezzi carburante " n. 5/2023, del Governo Meloni ha riproposto l'agevolazione per i lavoratori dipendenti detta bonus carburante o bonus benzina, già previsto nel 2022 dal Governo Draghi (Decreto Ucraina 21/2022) per sostenere il reddito dei lavoratori in difficoltà a causa del recente innalzamento dell' inflazione.
Si tratta della possibilità anche nel 2023 per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l'acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili fiscalmente e deducibili per l'impresa.
La legge di conversione del decreto prevede la novità dell'imponibilità del bonus benzina ai fini previdenziali, che comporta anche una minore convenienza fiscale (v. ultimo paragrafo).
In attesa delle istruzioni operative dell'Inps rivediamo di seguito le regole generali e gli effetti in busta paga.
Bonus carburante 200 euro 2023: come funziona e a chi spetta
Le somme o i voucher di valore fino a 200 euro sono erogati a discrezione del datore di lavoro ai propri dipendenti, con qualsiasi contratto.
Sono esclusi i soggetti assimilati ai dipendenti ovvero:
- collaboratori coordinati e continuativi
- amministratori
- tirocinanti
- titolari di borse di studio .
I buoni possono riguardare tutti i carburanti per autotrazione: benzina, gas metano, gpl , gasolio e anche le ricariche per veicoli elettrici.
Sono interessati tutti i datori di lavoro privati sia imprese che lavoratori autonomi che enti pubblici economici. Sono escluse le amministrazioni pubbliche ex articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.
I bonus sono esenti fiscalmente e possono essere erogati ad personam, senza accordi preventivi con il lavoratore.
Possono sostituire i premi di risultato (se previsti dalla contrattazione) e in quel caso ne seguono la disciplina.
Sono interamente deducibili per il datore di lavoro
L'erogazione può avvenire dal 1 gennaio 2023 al 12 gennaio 2024 ( per il principio di cassa allargato).
Possono essere utilizzati dal dipendente anche successivamente a tale data.
Bonus benzina 2023: chiarimenti dell'Agenzia
Sul precedente bonus erogabile nel 2022 l'Agenza delle Entrate aveva emanato le istruzioni operative con la circolare 27-2022 e in audizione alla Camera a gennaio 2023 ha confermato alcune indicazioni non evidenti dal testo normativo, ovvero che
- Il valore di 200 euro va considerato aggiuntivo rispetto a quello dei fringe benefits non imponibili fino a 258,23 euro (ex art 51 comma 3 del TUIR)
- dal punto di vista contabile il beneficio va evidenziato separatamente rispetto ai fringe benefits.
Riguardo ai soggetti beneficiari la circolare dell'Agenzia 27 per il 2022 con una interpretazione letterale del testo di legge, aveva escluso categoricamente i soggetti assimilati ai dipendenti, malgrado questo sembri contrastare con la ratio del provvedimento.
Inoltre l'Agenzia nel documento di prassi aveva confermato che in caso di superamento della soglia di 200 euro scatta l'imponibilità per tutta la somma e non solo per l'eccedenza, come prevede il TUIR in materia di fringe benefits.
Anche l'Ufficio studi parlamentare nella relazione illustrativa del 19 .1.2023 predisposta per l'iter di conversione in legge del decreto, confermando la lettura restrittiva.
Bonus benzina e contribuzione INPS: la novità
In sede referente durante la conversione del decreto 5 2023 l'articolo riguardante il bonus benzina è stato modificato con l'aggiunta della seguente specificazione: " L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi"
La modifica comporta l'imponibilità ai fini previdenziali delle somme erogate (la relazione tecnica al decreto infatti non registra variazioni in diminuzione nelle entrate contributive). Va sottolineato anche che l’aumento dei contributi da versare comporterà per contro una minore imponibilità fiscale;
Di norma, invece, secondo il principio di armonizzazione (articolo 51, comma 3, del Dpr 917/1986 con rinvio all'articolo 12 della legge 153/1969) l'esclusione di determinati importi dal reddito si riflette anche sulla base imponibile ai fini della contribuzione previdenziale.
Bonus benzina: l'impatto sullo sgravio dai contributi
La novità ha diminuito sensibilmente la convenienza del bonus che sconta ora più del 30% di maggiori costi per i datori di lavoro.
Conseguenze non trascurabili ci sono anche per i lavoratori infatti :
- sulla somma, come detto, dal 10 marzo 2023 sono dovuti i contributi Inps e inoltre
- l'importo contribuisce ad innalzare la retribuzione imponibile con possibili effetti sull'applicazione dello sgravio parziale dai contributi IVS previsto dalla legge di bilancio, con soglie diverse :
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- Per i redditi fino a 35mila euro lo sgravio è pari al 2%
- per i redditi fino a 25mila euro lo sgravio sale al 3%
E' evidente che se il bonus comporta il superamento della soglia si avrebbe uno sconto contributivo inferiore.
Le istruzioni INPS sullo sgravio sono state fornite con la circolare 7 del 24 gennaio 2023.
Dubbi infine potrebbero emergere su un possibile regime transitorio per il periodo tra la data di pubblicazione del decreto legge , 14 gennaio 2023 e la conversione in legge del 9 marzo 2023.
Si attendono quindi chiarimenti da parte dell'Istituto Previdenziale.
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Pensioni residenti Bulgaria: nuove istruzioni
Novità sul trattamento fiscale delle pensioni INPS di titolari residenti in Bulgaria.Questi soggetti hanno goduto dell'esenzione dal fisco italiano per la convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali, ratificata con la legge 29 novembre 1990, n. 389, e in particolare dall’articolo 16 relativo alle pensioni ( v.messaggio INPS n. 612 del 18 febbraio 2020).
L'esenzione era applicabile in presenza di certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale. Tali precisazioni sono state fornite con riferimento ai pensionati della Gestione privata, dato che per i pensionati della Gestione pubblica è stato sempre considerato necessario il possesso della cittadinanza.
L'INPS con il nuovo messaggio 1270 del 3 aprile informa che tali indicazioni devono ritenersi superate sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 244 dell’8 marzo 2023, che ha evidenziato che: “Dall'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. (…) per quel che concerne la Bulgaria, ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato”.
Di conseguenza l'Istituto precisa che procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione italo-bulgara
- sia della Gestione pubblica,
- che della Gestione privata,
che alleghino alla relativa istanza la certificazione da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara.
In assenza della suddetta certificazione i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione nel nostro Paese.
Nei casi d'incertezza sulla sussistenza dei requisiti l'istituto è tenuto ad applicare il regime interno di ritenuta, secondo le modalità previste dall’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Eventuali contestazioni non dovranno pervenire all’INPS e, nel caso, saranno veicolate per competenza all’Agenzia delle Entrate
La circolare illustra inoltre le modalità di ricostituzione delle posizioni pensionistiche detassate nel corso del 2023 a decorrere dal rateo mensile di giugno 2023, con contestuale recupero delle imposte a partire da gennaio 2023.
Per quanto concerne, invece, le pregresse annualità fino al 2022 – per il quale l’INPS ha già emesso la Certificazione Unica, le posizioni interessate saranno ricondotte al rapporto diretto tra contribuente e Agenzia delle Entrate.
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Pignorabilità pensioni con soglia a 1000 euro: le istruzioni
Il decreto Aiuti "Bis" n. 115 2022 ha previsto la sostituzione del settimo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile che si occupa di pignorabilità delle pensioni.
In particolare, dalla data di entrata in vigore della norma si prevede che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare :
- corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale,
- con un minimo di 1.000 euro.
La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Si ricorda che l'importo dell' assegno sociale è fissato:
- per il 2022 a 468,11 euro e a
- per il 2023 a 503,27 euro,
per 13 mensilità.
Con la circolare 38 del 3 aprile 2023 INPS ha pubblicato le istruzioni per l'applicazione della novità
Viene specificato in particolare che il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto , sui procedimenti esecutivi “pendenti”.
Per “pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.
Ai fini dell’applicabilità della nuova norma non rileva, pertanto, la data di notifica dell’atto di pignoramento di cui al citato articolo 543 del c.p.c.
Pignoramento pensioni: come funziona
In generale si ricorda che la norma del codice civile prevede che il pignoramento eseguito sulle somme oggetto dello stesso articolo in violazione dei divieti e dei limiti previsti dal medesimo e dalle speciali disposizioni di legge è (parzialmente o totalmente) inefficace; tale inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.
Va sottolineato che non viene modificato invece l'ottavo comma dello stesso articolo 545 c.p.c. per cui resta fermo che, per le somme accreditate – in relazione ad un trattamento previdenziale o assistenziale su conto bancario o postale (intestato al debitore) in data antecedente al pignoramento (anziché nella stessa data o in data successiva), l'esclusione dal medesimo pignoramento è riconosciuta per una fascia di importo più elevata, pari al triplo dell'assegno sociale.
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Contributi INPS donatori sangue novità per ex INPDAP
Con la circolare 39 del 4 aprile 2023 INPS fornisce indicazioni aggiornate sul diritto alla contribuzione figurativa per il giorno di assenza per i donatori di sangue con rapporto di lavoro dipendente presso enti pubblici trasformati in società private per effetto di norme di legge.
L’Istituto ricorda che con la circolare n. 212 del 2 dicembre 2016, aveva riepilogato il quadro normativo di riferimento individuando le modalità di accredito della contribuzione figurativa per i periodi di percezione delle prestazioni a sostegno al reddito da parte di lavoratori dipendenti da aziende private/enti morali iscritti alla Gestione pubblica, per i seguenti eventi tutelati:
- malattia,
- maternità,
- congedi parentali, riposi e permessi di cui al D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
- integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS), integrazione salariale in deroga,
- mobilità, mobilità in deroga e disoccupazione, ASpI, mini-ASpI, mini ASpI 2012, NASpI, disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli.
Con il nuovo documento si integrano le disposizioni con specifico riferimento all’evento di donazione di sangue.
In particolare vengono rimodulate le indicazioni fornite al riguardo dall’ex Inpdap con la nota operativa della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa n. 18 del 20 luglio 2011
Si specifica che data la sentenza della Corte Costituzionale, n. 52/1992, che considera la donazione di sangue come una malattia per lo stato di debilitazione che comporta, anche il suddetto personale ha diritto alla contribuzione figurativa per il giorno di assenza per donazione di sangue.
Di conseguenza nell’ambito delle dichiarazioni retributive e contributive della Gestione pubblica (DMA, UniEmens-ListaPosPA) da trasmettere ai fini previdenziali, dovranno essere utilizzati appositi codici identificativi delle assenze.
La circolare riepiloga in dettaglio e integra le istruzioni operative.
Specifica anche il caso dei periodi pregressi, per i quali è possibile procedere al recupero della contribuzione versata per i periodi in cui i lavoratori hanno usufruito dei permessi relativi alla donazione di sangue e per i quali non era stato possibile evidenziarne la specifica copertura figurativa
Il recupero della contribuzione sarà possibile, nel rispetto del termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione
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Assistenza anziani: legge delega in vigore
Il Ddl "Anziani" il disegno di legge che riforma il sistema di assistenza per gli anziani è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 023 nei tempi previsti dal PNRR. E la legge 33 del 30 marzo 2023 QUI IL TESTO
Il disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane" (C 977) fa parte delle missioni 5 e 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR . Era stato approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri presieduto da Mario Draghi nel luglio 2023 e impegna il Governo ad adottare misure volte all'invecchiamento attivo, alla promozione dell'autonomia e alla prevenzione delle fragilità, anche attraverso la revisione dell'assistenza domiciliare e il riconoscimento delle cure palliative.
E' stato licenziato a grande maggioranza dal Senato e dalla Camera Da aprile 2023 si lavorerà alla stesura dei decreti attuativi. Vediamo di seguito di cosa si tratta
Ddl Anziani: cosa prevede
ll testo è stato predisposto su impulso dell'exMinistro Orlando da esperti della Presidenza del Consiglio, del Ministero del lavoro del Ministero della salute e con la collaborazione di 52 organizzazioni firmatarie del Patto sulla non autosufficienza. Il positivo progresso del testo in Parlamento è stato salutato con soddisfazione anche dal nuovo ministro Calderone.
La legge intende introdurre un "sistema organico di assistenza agli anziani non autosufficienti" che preveda
- la promozione di politiche pubbliche rivolte all'invecchiamento attivo,
- un più facile accesso ai servizi sanitari e sociali,
- lo sviluppo di contesti urbani e piccoli centri con abitazioni adeguate, accesso alla mobilità, luoghi di socializzazione e la solidarietà
- rafforzamento dell'assistenza domiciliare e il contrasto alle forme improprie di istituzionalizzazione.
Inoltre la disposizione prevede, in via sperimentale e progressiva, l'introduzione di una prestazione universale graduata, in sostituzione dell'indennità di accompagnamento: le persone anziane non autosufficienti potranno scegliere se riceverla come erogazione in denaro o sotto forma di servizi alla persona.
Giova ricordare che attualmente sono 3,8 milioni gli anziani non autosufficienti, il 5% della popolazione e che già nel 2030 si prevedono numeri raddoppiati (per non parlare della prospettiva a 20 anni).
Il nuovo sistema dovrebbe coordinare gli attuali tre attori che operano oggi per gli anziani ovvero:
- servizi socio sanitari delle Asl,
- servizi sociali dei comuni,
- Inps con le prestazioni di invalidità civile e indennità di accompagnamento
L'intenzione è prima di tutto quella di ridurre e semplificare l'iter di valutazione sanitaria sulla non autosufficienza necessaria per ottenere i sostegni (oggi possono servire anche 5 procedure diverse)
I criteri della riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti
Nel testo del DDL si elencano i principi di fondo che animano la riforma e che i decreti legislativi dovranno attuare, ovvero
- promozione del valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni stagione della vita delle persone;
- promozione e valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nell’associazionismo e nelle famiglie;
- promozione di ogni intervento idoneo a contrastare i fenomeni della solitudine sociale e della deprivazione relazionale delle persone anziane;
- riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio;
- promozione di un approccio complessivo e organico all’età anziana in tutte le sue dimensioni ai fini dell’accesso a un continuum di servizi;
- riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità;
- promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti
- rafforzamento dell’integrazione e dell’interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti
Si prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane
Si stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, non oltre il 31 marzo 2024, uno o più decreti finalizzati a
- promuovere la dignità e l’autonomia delle persone anziane, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità nella popolazione anziana.
- a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci l’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti.
- assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti, sulla base di specifici principi e criteri direttivi.
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Contributi colf 2023: versamento dal 1 al 10 aprile
E' stata pubblicata il 2 febbraio scorso la circolare INPS 13 2023 con cui l'Istituto comunica le fasce di retribuzione per il calcolo dei contributi previdenziali 2023 dovuti per i lavoratori domestici, aggiornati con la percentuale di inflazione calcolata dall'ISTAT 2022 a + 8,1%.
Gli importi dei contributi sono riepilogati nelle tabelle sottostanti. Vengono anche comunicate alcune novità per il 2023.
La circolare ricorda che sono sempre in vigore:
- gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001,
- gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
- la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF .
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
ATTENZIONE la addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Novità sgravio contributivo post maternità 2022
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto, in via sperimentale per il 2022, il riconoscimento dell’esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico delle dipendenti del settore privato, per 12 mesi dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
Si applica per le lavoratrici madri rientrate nel posto di lavoro entro la data del 31 dicembre 2022
(specifiche indicazioni sono state fornite con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022 e con il messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022)
Per accedere il datore di lavoro domestico potrà presentare domanda con il servizio telematico
La circolare fornisce in proposito le tabelle contributive con il calcolo dello sgravio.
Tabella contributi lavoro domestico a tempo indeterminato
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota CUAF (1)
fino a € 8,92
oltre € 8,92
fino a € 10,86
oltre € 10,86
€ 7,90
€ 8,92
€ 10,86
€ 1,58 (0,40) (2)
€ 1,78 (0,45) (2)
€ 2,17 (0,55) (2)
€ 1,59 (0,40) (2)
€ 1,79 (0,45) (2)
€ 2,18 (0,55) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 5,75
€ 1,15 (0,29) (2)
€ 1,16 (0,29) (2)
Tabella contributi lavoro domestico a tempo determinato (con addizionale 1,4% L. 92-2012)
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota
CUAF (1)
fino a € 8,92
oltre € 8,92
fino a € 10,86
oltre € 10,86
€ 7,90
€ 8,92
€ 10,86
€ 1,69 (0,40) (2)
€ 1,91 (0,45) (2)
€ 2,32 (0,55) (2)
€ 1,70 (0,40) (2)
€ 1,92 (0,45) (2)
€ 2,33 (0,55) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 5,75
€ 1,23 (0,29) (2)
€ 1,24 (0,29) (2)
Si ricorda che sul sito INPS è disponibile un portale per l'invio di comunicazioni obbligatorie (iscrizioni, variazioni, calcolo dei contributi e contestazione del provvedimento per mancato pagamento dei contributi) e un simulatore per il calcolo di contributi tredicesima , riservato ai lavoratori domestici, colf, badanti e datori di lavoro domestico, cui si accede con SPID.
Scadenze versamento contributi Colf e badanti 2023
Il versamento dei contributi relativi al 2023 va effettuato dal datore di lavoro alle seguenti scadenze
- dal 1° al 10 aprile 2023 per il primo trimestre;
- dal 1° al 10 luglio 2023 per il secondo trimestre;
- dal 1° al 10 ottobre 2023 per il terzo trimestre;
- dal 1° al 10 gennaio 2024 per il quarto trimestre.
In caso di festività la scadenza slitta al primo giorno feriale successivo.
Si ricorda che dal 2020 INPS invia a tutti i datori di lavoro domestico gli Avvisi di pagamento da effettuare con il sistema pagoPA per il pagamento dei contributi per i trimestri in scadenza che può essere effettuato
- online,
- negli ufficio postali
- nei punti vendita SISAL MOONEY.
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Portali Lavoro: stop domani 1 aprile 2023
Il ministero del lavoro con un avviso sul sito istituzionale ha comunicato che:
- dalle ore 8.30 di sabato primo aprile 2023 e
- fino a domenica 2 aprile
saranno svolti interventi di manutenzione programmata sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (EX Cliclavoro)
A causa delle attività, tutti i servizi digitali accessibili attraverso il portale non saranno momentaneamente disponibili.
Gli interventi di manutenzione potranno protrarsi fino alle ore 12 di domenica 2 aprile 2023.
Il funzionamento del portale Servizi Lavoro riprenderà automaticamente al completamento delle operazioni.
Si ricorda che per operare è necessario autenticarsi con SPID, CIE o EIDAS per gli stranieri.
Indisponibilità accesso EIDAS al portale Servizi lavoro
ATTENZIONE attualmente è temporaneamente indisponibile l’accesso ai servizi digitali del Ministero del Lavoro disponibili tramite login eIDAS per gli utenti stranieri dei paesi aderenti al nodo, subiranno una temporanea indisponibilità per problemi tecnici.
Al fine di consentire gli adempimenti di legge l’accesso ai servizi sarà garantita tramite attivazione, in via del tutto temporanea, delle credenziali “utente estero” su richiesta degli interessati da richiedere tramite apertura di ticket sull’urponline all’indirizzo: https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it Categoria: Gestione Accessi, Sottocategoria: Accreditamento Utente Estero.
Con successivo avviso sarà resa nota la data a partire dalla quale sarà riattivato l’accesso tramite il login eIDAS.