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Sospensione attività nelle microimprese: Nota Ispettorato
Con la Nota n. 162 del 24 gennaio 2023, in corso di pubblicazione, l'Ispettorato nazionale del lavoro precisa le modalità di applicazione della misura sanzionatoria di sospensione delle attività produttive nei confronti di microimprese.
Nel caso specifico si trattava di un'impresa con un solo dipendente occupato maniera irregolare che aveva anche violato la normativa di prevenzione degli infortuni per mancata predisposizione del Documento di valutazione dei Rischi e mancata nomina del RSPP.
Nel documento l'Ispettorato ricorda che i provvedimenti di sospensione delle attività previsti per le violazioni in tema di lavoro irregolare non sono applicabili nel caso in cui nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa (art. 14, comma 4, D.Lgs n. 81/2008).
La sospensione delle attività però può essere ordinata però per altri tipi di violazione ad esempio, come nel caso illustrato, per gravi irregolarità relative all'ambito della sicurezza del lavoro natura prevenzionistica, come la mancanza del DVR o della nomina del RSPP, sufficienti, da sole, a giustificare l'adozione del provvedimento.
Inoltre si precisa che nel caso in cui non venga emesso il provvedimento di sospensione delle attività aziendali per il limite sopracitato, gli ispettori del lavoro possono comunque:
- procedere con l'emanazione di altri provvedimenti per assicurare la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
- provvedere all'allontanamento del lavoratore irregolare dalla sede di lavoro fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione.
Sospensione attività produttive: quando si applica
Giova ricordare che con la nota di consulenza giuridica n. 1159 2022 del 6 giugno scorso l'Ispettorato nazionale del lavoro aveva riepilogato in dettaglio il campo di applicazione della sospensione delle attività produttiva come sanzione in caso di gravi violazioni da parte dei datori di lavoro ampliato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2022 e il decreto legge n.146-2021
In particolare erano analizzati i casi nei quali è preferibile non adottare il provvedimento di sospensione e le possibilità di applicazione del posticipo del provvedimento.
Veniva evidenziata in particolare l'ampia possibilità di valutazione caso per caso affidata agli ispettori, chiamati comunque a specificare i fatti e le motivazioni delle loro decisioni nei verbali ispettivi . La nota 1159 ribadiva comunque il fatto che il lavoro irregolare va immediatamente sospeso.
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Ispettorato-Ministero: ecco il piano per la vigilanza 2023-2025
L'INL e il Ministero del lavoro hanno sottoscritto la nuova Convenzione triennale (QUI il testo) che sarà applicabile dal 2023 al 2025 e che regola l'attività dell'Ispettorato sulla base di specifici obiettivi.
In particolare nel documento vengono definiti:
- gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato finalizzati alla tutela dei rapporti e delle condizioni di lavoro;
- le risorse finanziarie disponibili
- le strategie per il miglioramento dei servizi;
- le modalità di verifica dei risultati di gestione da trasmettere al Ministro del lavoro per condividere anche i fattori gestionali sottostanti (organizzazione, processi e utilizzo delle risorse)
Attività dell 'ispettorato 2023-2025: strategie complessive
Si segnala in particolare che nel piano sono individuate le seguenti linee strategiche:
− razionalizzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale;
− migliorare le politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane anche tramite l’istituzione di un piano specifico di aggiornamento e di formazione interna, destinata al personale in servizio ed a quello neoassunto;
− presidiare la legalità attraverso attività interna di anticorruzione e trasparenza aggiornando le misure di contrasto e di prevenzione;
− migliorare i processi di governo e supporto;
− favorire lo sviluppo tecnologico;
− supportare la mission istituzionale attraverso una puntuale comunicazione e interpretazione della normativa vigente.
Attività di ispezione: in quali settori
Inoltre sono stati definiti gli ambiti principali delle future attività di ispezione come segue:
- vigilanza d’iniziativa, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza, rivolta nei confronti di aziende aventi diversa consistenza numerica di personale dipendente;
- almeno il 50% della complessiva attività di vigilanza d’iniziativa, sarà dedicata alle ispezioni in cinque dei seguenti settori: agricoltura; costruzioni; logistica e trasporto; attività manifatturiere; servizi di alloggio e ristorazione; intrattenimento e attività stagionali; commercio all’ingrosso e dettaglio; servizi alle imprese;
- attuazione al PNRR, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e in coerenza con il Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura ed al caporalato;
- numero crescente di ispezioni in maniera che entro il 2024 le ispezioni annuali superino del 20% la media del triennio 2019-2021;
- nell'ambito delle azioni transnazionali una specifica vigilanza per il contrasto dei fenomeni illeciti con aspetti transfrontalieri correlati anche alla crescente diffusione del distacco transnazionale di lavoratori;
- prosecuzione degli interventi ispettivi in collaborazione sinergica con altre autorità ed organizzazioni coinvolte, per aree geografiche e settori merceologici caratterizzati da fattori di rischio come ad esempio , oltre al settore agricolo, ad es. logistica, manifatturiero, edilizia, trasporto, consegna a domicilio, turismo, servizi di cura della persona, etc.
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Lavoro occasionale agricoltura: UNILAV aggiornato
Il Ministero del lavoro ha emanato il 20 gennaio una nota con cui comunica l'aggiornamento del modello UNILAV resosi necessario per adeguarlo alla nuova normativa sul contratto di lavoro occasionale in agricoltura, prevista dalla legge 197 2022 – legge di bilancio 2023 .
Ricordiamo che si tratta di un regime sperimentale in vigore per il biennio 2023-2024 che consente alle imprese agricole il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato :
- per le attività di natura stagionale
- con durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore,
- rese da alcune categorie di soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto.
I soggetti ammessi sono in particolare:
- Percettori del Reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali;
- Pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- Giovani under 25 iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, per periodi di lavoro compatibili con gli impegni scolastici oppure per qualunque periodo dell’anno se iscritti all’università;
- Detenuti o internati, ammessi al lavoro esterno
Nuovo codice modello UNILAV
Per le comunicazioni del settore agricolo nel modello UNILAV è stato aggiunto nella tabella contratti il codice H.03.03 Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.
I datori di lavoro agricolo dovranno quindi selezionare tale codice per comunicare l'instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro come introdotto dalla citata Legge di Bilancio.
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Contribuzione FIS 2023: aliquote e codici
Con il messaggio 316 2023 Inps fornisce nuovi chiarimenti sugli obblighi contributivi delle aziende al Fondo di integrazione salariale istituito presso l'INPS per il 2023.
L'istituto segnala in particolare che dal 2023 vengono meno le riduzioni delle aliquote previste dalla legge di bilancio 2022 e che, alla luce della proroga prevista dal decreto legge del 29 dicembre 2022, n. 198,(Decreto Milleproroghe) del termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 202, i datori di lavoro dei relativi settori a fare data dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti.
Misura delle aliquote contributive e codici autorizzazione 2023
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da
- un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e
- da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti
nel semestre di riferimento.
Sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” previsti dalla circolare 76 2022 ed è attribuito il codice di autorizzazione “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS” (cfr. il messaggio n. 2637/2022).
Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che impiegano oltre cinque dipendenti e operano con più posizioni contributive s dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS
La contribuzione per CIGS per i datori di lavoro interessati (v. sotto) prevede il versamento dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore).
Riguardo l'esposizione nel flusso Uniemens, si confermano le modalità già in uso.
Contribuzione CIGS: datori di lavoro interessati
La circolare 76 2022 ha precisato che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie:
- I datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti,
- i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
- le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale
- i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, a prescindere dal numero di dipendenti.
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Esenzione fiscale con autocertificazione per la pensione all’estero
L'Agenzia delle Entrate ha fornito con l'Interpello n. 76 del 18 gennaio utili chiarimenti sul tema della documentazione utile a dimostrare i requisiti ai fini dell'esenzione da imposizione in Italia del trattamento pensionistico integrativo percepito da un residente all'estero.
In particolare l'Agenzia ammette l’autocertificazione della residenza da parte del beneficiario per l'applicazione dell'esenzione fiscale sul trattamento pensionistico erogato dall'ente ex-datore di lavoro a un ex dipendente iscritto all'AIRE e residente in Tunisia.
La richiesta di chiarimenti arrivava dall'ente erogatore in dubbio sull'applicazione dell'esenzione richiesta dall'ex dipendente sulla base della risposta 246 del 16 luglio 2019 in cui l'Agenzia aveva affermato che "spetta ai sostituti d'imposta valutare caso per caso la pertinenza e l'attendibilità della documentazione presentata dai beneficiari effettivi dei redditi''.
A supporto della sua richiesta, l'ex dipendente aveva presentato la seguente documentazione:
- · copia del passaporto;
- · copia della richiesta all'ambasciata d'Italia a Tunisi di iscrizione all'AIRE;
- · certificato di residenza AIRE;
- · domanda di esenzione dall'imposizione italiana sulle pensioni Modello EP I/2 corredata di attestazione rilasciata dall'Autorità fiscale tunisina (in originale e con timbro dell'Autorità fiscale estera).
I documenti per l'esenzione fiscale del residente all'estero
Nella risposta a interpello 76 2023 l'Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che l'articolo 18 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e la Tunisia e ratificata con legge del 25 maggio 1981, n. 388 , prevede la tassazione esclusiva di tutti i redditi da pensione, nello Stato di residenza del beneficiario dei medesimi trattamenti.
Per definire la residenza, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, vanno considerati i seguenti elementi (cosiddette tie breaker rules) , in ordine gerarchico:
- il centro degli interessi vitali,
- il soggiorno abituale e
- la nazionalità del beneficiario del reddito
Pertanto, nel caso di specie, se prevale la residenza tunisina della Contribuente ai sensi delle tie breaker rules, la Contribuente avrà diritto all'esenzione.sul reddito in esame.
In generale il documento chiarisce che l'ente erogatore della prestazione non ha l'obbligo di verificare con specifici elementi fattuali di conferma le dichiarazioni del beneficiario riguardo il domicilio o la residenza ma deve comunque:
- osservare la normale diligenza nell’acquisire ed esaminare tutti i documenti relativi alla residenza formale del richiedente,
- verificando gli elementi fattuali concreti di cui fosse eventualmente a conoscenza.
L'agenzia sottolinea anche che le responsabilità connesse ad eventuali false attestazioni o dichiarazioni del contribuente sono da imputarsi al medesimo contribuente.
Si ricorda inoltre che la documentazione deve essere prodotta per ogni anno in cui il beneficiario della prestazione pensionistica integrativa intende fruire dell'esenzione fiscale.
In merito all'applicazione pratica di questi principi quindi l'Agenzia conferma che " In presenza della documentazione elencata attestante la sussistenza degli elementi formali di una residenza estera (autocertificazione di residenza estera, iscrizione all'AIRE ed attestazione di residenza fiscale da parte delle competenti Autorità estere) per la maggior parte del periodo d'imposta, si ritiene possibile l'applicazione, dell'esenzione fiscale in Italia."
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Fondi solidarietà: le regole per la staffetta generazionale
Con la circolare 1-2023 il Ministero del lavoro fornisce una analisi completa di una delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26, 27 e 40 dlgs n. 148 del 2015) sul regime del ricambio o "Staffetta" generazionale nelle aziende aderenti.
Si tratta in particolare della possibilità di pensionamento anticipato con corrispondenti assunzioni di nuovo personale per le quali i Fondi possono assicurare assegni straordinari di incentivo all'esodo tramite i versamenti dei datori di lavoro.
Questa prestazione facoltativa è stata prevista dall’articolo 12 ter del decreto legge n. 21 del 2022 che ha modificato il dlgs istitutivo citato.
Prestazioni fondi solidarietà: condizioni
Nella premessa normativa il ministero ricorda che per effettuare questo tipo di prestazione la possibilità deve essere presente nell'accordo costitutivo tra le parti sociali oppure se il Fondo è già costituito, occorre prevedere una modifica statutaria.
Viene anche evidenziato che restano esclusi dall’ambito applicativo del modificato art. 26, comma 9, lett. c-bis), del D.lgs. n. 148/2015, i Fondi bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del D.lgs. 148/2015 8 del settore dell'artigianato e della somministrazione di lavoro), diversamente dalla disposizione contenuta nell’art. 25-ter, relativo alle iniziative di carattere formativo e/o di riqualificazione in favore dei lavoratori, che sono applicabili indistintamente a tutti i Fondi bilaterali.
Staffetta generazionale Fondi bilaterali: applicazione
Con la staffetta generazionale si assicura un versamento mensile di contributi previdenziali a favore dei lavoratori a cui mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia consentendo l’assunzione contestuale di giovani con non più di 35 anni compiuti, cui deve essere assicurato un rapporto di lavoro di almeno 3 anni.
Per l’operazione il finanziamento è totalmente a carico del datore di lavoro che versa un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari
Il ministero spiega che l'assegno di incentivo all'esodo puo essere erogato per "staffetta generazionalle" in caso di stipula di un nuovo contratto di lavoro contestualmente alla cessazione del rapporto per pensionamento .Vi deve cioè essere coincidenza sia di tempistica che quantitativa tra "uscite e entrate".
La circolare precisa che la coincidenza quantitativa si puo realizzare anche parzialmente ovvero puo essere prevista non una cessazione totale ma una riduzione di orario del personale che si avvicina alla pensione e una assunzione part- time di un giovane che copra il periodo non lavorato,
Le nuove assunzioni devono essere effettuate con contratti di apprendistato o lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Infine si ricorda che la staffetta generazionale può essere attuata solo se la riduzione dell’orario di lavoro è frutto di un
accordo scritto con il lavoratore prossimo alla pensione, che sia stato informato della disciplina applicabile al
rapporto di lavoro “trasformato” per cui la retribuzione e la relativa contribuzione vengono riparametrati al nuovo orario di lavoro e la contribuzione venuta a mancare trova copertura nell’ambito della nuova prestazione.
Vanno anche osservate le ulteriori condizioni applicate a tale tipologia contrattuale dal CCNL o aziendale concretamente applicato.
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Simulazione pensioni: rinnovato il servizio INPS online
Con il messaggio 298 del 18 gennaio 2023 INPS comunica che grazie alle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – linea di innovazione Processi e tecnologie, è disponibile una nuova versione del servizio “Pensami” (PENSione A MIsura), il simulatore di scenari pensionistici dell’INPS.
Si sottolinea che per l'accesso non è necessaria l'dentificazione digitale con SPID o CIE
La nuova versione del servizio “Pensami” è raggiungibile dalla home page del sito (www.inps.it) attraverso il seguente percorso : “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > "Pensami – Simulatore scenari pensionistici”.
Le novità del simulatore PENSione A MIsura
Rispetto alla prima versione è stata riprogettata la struttura del simulatore in un unico percorso che ora prevede:
- l’inserimento in un solo momento dei dati anagrafici e contributivi,
- la selezione di eventuali istituti aggiuntivi che potrebbero anticipare l’accesso alla pensione (riscatto titoli di studio universitari, periodi di lavoro all’estero, maternità fuori dal rapporto di lavoro, ecc.) e
- la visualizzazione dei possibili scenari pensionistici.
- la valorizzazione della contribuzione versata nei Paesi UE ed extra-UE, in considerazione del crescente numero di utenti che hanno svolto attività lavorativa all’estero.
Inoltre è stata semplificata la fase di inserimento della contribuzione e innovata la grafica complessiva
Sono disponibili anche dei video tutorial che guidano l’utente durante il percorso.
ATTENZIONE il servizio non è ancora aggiornato con le ultime novità previste dalla legge 197 2022(legge di Bilancio 2023).
A breve verrà rilasciata l'applicazione per dispositivi mobili.
Al seguente link, https://youtu.be/nKqlSkupFNI, è possibile visualizzare il video di presentazione del servizio.