• Oneri deducibili e Detraibili

    Fringe benefit 2023 i chiarimenti e le novità 2024

    Con la Circolare n 23 del 1 agosto le Entrate hanno chiarito  le indicazioni operativa per il bonus dipendenti con figli a carico, fino a 3mila euro senza imposte. 

    Nel dettaglio la Circolare fornisce i chiarimenti per i datori di lavoro sulla nuova disciplina dei fringe benefit aziendali, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ad alcuni  dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Vedi al paragrafo successivo i dettagli 

    AGGIORNAMENTO 16.10.2023

    Nella conferenza stampa di presentazione della legge di bilancio la premier Meloni ha  annunciato le modifiche in arrivo per il 2024 :

    1. Nella bozza della legge la soglia di fringe benefit esenti  viene innalzata per tutti i lavoratori a 1000 euro rispetto al tetto ordinario attuale di 258, 23 euro
    2. Per il lavoratori con figli che oggi  godono invece di un tetto fissato a  3000 euro , la soglia scende a 2000.

    Si tratterebbe di modifiche strutturali cioè non limitate al solo 2024, stando alle dichiarazioni della Presidente del Consiglio. Si attende la bozza del provvedimento per maggiori dettagli.

    Vedi qui le anticipazioni  sulla  legge di bilancio  2024 

    Fringe benefits con soglia 3000 euro: i chiarimenti della Circolare n 23 del 1.08

    La circolare precisa che l’agevolazione si applica in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un solo figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

    Si ricorda che per il Fisco, sono considerati a carico i figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili). 

    Poiché il beneficio spetta per il 2023, questo limite di reddito, che sale a 4mila euro per i figli fino a 24 anni, deve essere verificato al 31 dicembre di quest’anno.

    Il documento chiarisce inoltre che la nuova agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.

    Per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, dunque, sono esenti dall’Irpef, così come dall’imposta sostitutiva sui premi di produttività, i benefit fino a 3mila euro ricevuti dal datore di lavoro. 

    Rientrano nell’agevolazione anche le somme corrisposte o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

    Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti

    Attenzione al fatto che al venir meno dei presupposti per l’agevolazione il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro che recupererà il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.

    Fringe benefits con soglia 3000 euro: la normativa

    Con la conversione in legge  del DL 48 2023 è stata confermata la nuova soglia degli importi  di beni  in natura e servizi  esenti per i lavoratori dipendenti  di 3mila euro, applicabile solo ai dipendenti con figli a carico, malgrado le molte critiche alla misura e gli emendamenti proposti anche da alcuni esponenti della maggioranza. 

    Si ricorda che l'importo ricomprende gli eventuali bonus bollette cioè le erogazioni liberali per il pagamento delle utenze domestiche dei lavoratori stessi.  Per la misura era previsto lo stanziamento di circa 150 milioni di euro per il 2023 e 2024.  

    La relazione illustrativa della legge di conversione prevede una diversa quantificazione delle risorse necessarie che passano da circa 143 milioni a  332 milioni di euro per il 2023  a causa della esenzione anche  contributiva  (v.  paragrafo sotto) 

    Vediamo in dettaglio le regole di applicazione .

    Fringe benefits con soglia 3000 euro: a chi spetta l'agevolazione?

    Solo per il 2023  in  deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte  del  terzo  periodo,  del TUIR non concorrono  a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro  3.000:

    •   il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi:
      • i  figli nati fuori del matrimonio  riconosciuti,
      • i figli adottivi o  affidati,  
      • a carico del lavoratore (che  si  trovano  nelle  condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del' testo unico delle imposte sui redditi,
    •  le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il  pagamento delle utenze domestiche  del  servizio idrico integrato, e dell'energia elettrica e  del  gas  naturale.

    Prima di erogare tali emolumenti i datori devono dare informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. 

    Da parte loro i lavoratori devono richiedere il nuovo beneficio fornendo ai datori di lavoro che il codice fiscale di ciascun figlio.

    I datori di lavoro dovranno verificare per ciascun dipendente quanto già avuto in welfare aziendale nell'anno di imposta.

    Si ricorda che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 

    Attenzione quindi anche ad eventuali modifiche dello status dei figli in corso d'anno.

    Il dubbio sull'applicabilità in caso di famiglie con entrambi i genitori dipendenti è stato quindi chiarito dalla circolare in oggetto.

    Fringe benefits a 3000 euro:  trattamento fiscale e contributivo

    I valori cosi rideterminati per i lavoratori con figli a carico sono esclusi dall'imponibile fiscale. 

    La relazione dell'Ufficio Studi del senato afferma che : "il regime generale di esenzione in oggetto – di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi – concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche la base imponibile della contribuzione  previdenziale. La norma transitoria in oggetto non specifica se l'esenzione aggiuntiva sia posta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi; in ogni caso, la circolare dell’INPS n. 49 del 31 maggio 2023 ritiene che l’esenzione aggiuntiva  concerna anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. Tale effetto  non era considerato dalla relazione tecnica. Saranno utili quindi chiarimenti ulteriori sugli effetti."

    Si ricorda che  resta valida l'imponibilità di tutto l'importo in caso di sforamento della soglia.

     Inoltre resta fermo per tutti gli altri dipendenti senza figli  il limite ordinario di 258,23 euro. 

    Fringe benefits e bonus carburante

    Vale la pena ricordare anche che il Decreto "Trasparenza prezzi carburante " n. 5/2023,  sempre ai fini del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti  ha riproposto l'agevolazione detta bonus carburante o bonus benzina, già previsto nel 2022 dal Governo Draghi .

    I datori di lavoro privati  possono quindi erogare a tutti i dipendenti nel 2023 somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l'acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili  fiscalmente e deducibili per l'impresa. 

    Attenzione: Il bonus carburante è fiscalmente esente ma la  legge di  conversione del decreto  ha previsto  invece la novità dell'imponibilità  ai fini previdenziali,  il che comporta anche una minore convenienza fiscale.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Rappresentante sicurezza responsabile per omissioni in caso di infortunio

    Anche la Cassazione rafforza l'attenzione sul tema della sicurezza e in particolare degli infortuni mortali sul lavoro . Una inedita posizione  è illustrata nella 

     recente, sentenza 38914/2023  in cui viene attribuita non solo al datore ma  anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la  colpa per un infortunio mortale a un lavoratore. 

    I giudici  affermano  infatti il concorso nel reato di violazione in materia di sicurezza l'omissione di  idonei comportamenti  da parte del RLS ovvero il fatto  che non abbia sufficientemente  richiesto e promosso l'attuazione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro.

    Prevenzione rischi e Infortunio mortale

    Il  caso   riguardava  l'infortunio mortale occorso a un lavoratore rimasto travolto dalle  tubazioni metalliche  che aveva   appena terminato di stoccare in una alta scaffalatura  con l'utilizzo di un muletto. Sia il tribunale di Trani  che la corte di appello di Bari  avevano ritenuto responsabili  sia il  rappresentante della ditta- datore di lavoro.  che il RSL per la colpa generica e la colpa specifica di avere omesso, nella valutazione dei rischi per la sicurezza :

    •  di valutare il reale rischio di caduta dall'alto delle merci stoccate sugli scaffali e
    •  di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi ,  
    •  di aver consentito che  il lavoratore assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell'addestramento all'utilizzo del carrello elevatore).

    In particolare al  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, veniva  ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale  attraverso una serie di contegni omissivi, ovvero avere omesso di

    1.  promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori,
    2.  di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti  per l'uso dei mezzi di sollevamento e 
    3. di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del  lavoratore del carrello elevatore.

    Gli obblighi sono infatti previsti dall'’articolo 50 del Dlgs 81/2008 anche se  la norma non specifica  le sanzioni correlate .

    Nella difesa  degli imputati venivano contestate le circostanze relative alla mancanza di formazione e si evidenziava la presenza di un regolare documento di valutazione dei rischi. Inoltre  si  indicava la responsabilità dell'accaduto nel comportamento imprevedibile e incauto del lavoratore. 

    La Cassazione nel confermare la condanna,  sottolinea  invece, in merito alla responsabilità del datore di lavoro ,  come descritto nell'istruttoria della Corte di Appello,   che  nel Documento di Valutazione dei Rischi, in uso all'azienda, era stato espressamente previsto il pericolo di caduta delle merci stoccate e la necessità  che il carrello elevatore fosse utilizzato esclusivamente da personale preparato attraverso uno specifico corso di formazione ma non risultano evidenze che  le misure necessarie fossero state messe in atto .

    Riguardo alla condotta del lavoratore "anomala ed imprevedibile"  la Cassazione ricorda il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità per il quale le "norme antinfortunistiche sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore" (Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 239253) e concorda con la corte territoriale  sul fatto che il comportamento "sicuramente imprudente" della vittima non vale ad elidere il nesso di causalita' tra la condotta omissiva posta in essere dagli imputati e il sinistro mortale, atteso, in particolare, che il (OMISSIS) svolgeva attivita' diverse da quelle per le quali era stato assunto, proprio sotto la direttiva del responsabile dell'azienda, pur non avendo ricevuto alcuna specifica formazione in merito allo stoccaggio delle merci anche con l'utilizzo del carrello elevatore, e che proprio " in ragione dell'omessa formazione del lavoratore lo stesso poneva in essere la scelta improvvida di tentare di sistemare a mano i pesanti tubolari "  

    Rappresentante lavoratori per la sicurezza e reato di omissione 

    Con riguardo in particolare alla responsabilità del RSL la sentenza  ricorda che l'articolo 50 Decreto Legislativo n. 81 del 2008,  disciplina le funzioni e i compiti del l Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  affidandogli un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori. 

    In questo caso non è in discussione la titolarità della responsabilità, dicono i giudici  ma il fatto che  con la sua condotta, ha  contribuito  alla verificazione dell'evento,   infatti è emerso che  l'imputato non ha in  alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il  lavoratore  fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza .

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa in deroga Decreto lavoro 2023: nuove istruzioni INPS

    Sono state pubblicate nel  messaggio INPS  2512 del 4 luglio 2023   le istruzioni  riguardanti il nuovo trattamento di cassa integrazione guadagni  in deroga  introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023) Qui il testo coordinato del provvedimento .

    Si tratta di un ulteriore periodo massimo di 15 mesi   di CIGS  che potranno essere accordate per motivi eccezionali:

    • alle aziende in  particolare difficoltà, 
    • anche in liquidazione,  e
    •  che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata  entro il 2022 per motivi non imputabili ai datori di lavoro. 

    Il periodo deve essere fruito in continuità con quelli precedentemente autorizzati  all'interno dell'arco temporale  tra il 1° ottobre 2022  e il 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali vigenti  in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale 

    L'istituto precisa che  il trattamento  potrà essere  concesso per sospensioni del lavoro fino al massimo dell'80% delle ore lavorabili  nella specifica unità produttiva 

    ATTENZIONE : non si applicano le tempistiche ordinarie per le domande ma le risorse stanziate  sono pari 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024  e  l'istituto dovrà monitorare i flussi di spesa . Quindi i caso di esaurimento  dei fondi  non potrà più emettere ulteriori autorizzazioni ai fini del pagamento della prestazione.

    CIGS 2023 Aggiornamento istruzioni 

    Con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023  l’INPS  ricorda che le imprese destinatarie della CIGS in deroga  art. 30 dl 48/2023 :

    •  sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
    • non sono tenute alla consultazione sindacale e alla procedura di  presentazione della domanda ex artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
    • l’erogazione avviene esclusivamente con  pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori 
    •  i datori di lavoro sono  tenuti anche durante il periodo di integrazione salariale, al versamento al Fondo di Tesoreria  L. 296/2006, dei contributi  relativi alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività.

    CIGS 2023 Procedura per la domanda e pagamento 

    All'interno del nuovo  “Sistema UNICO”  di gestione degli ammortizzatori sociali è stato istituito , nell’ambito del codice intervento “333”,  il  nuovo apposito codice evento  147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23. 

    I trattamenti saranno erogati esclusivamente con pagamento diretto dall'INPS ai lavoratori . La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata. 

    Il messaggio in proposito ricorda che  il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Inps tutti i dati necessari per l'erogazione dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. 

    In caso di inadempienza  gli oneri delle prestazioni restano a carico del datore di lavoro.

  • La busta paga

    Salario inadeguato: CCNL nullo per il giudice

    Sul salario minimo, di forte attualità per  il disegno di legge in discussione e il  parere  negativo del CNEL ,   si segnalano due rilevanti sentenze di Cassazione.

     Nelle pronunce   n. 28320 e 28321 i giudici mettono  di nuovo fortemente in dubbio l'unico principio finora condiviso ovvero il valore della contrattazione collettiva  nel fissare minimi  retributivi   che rispettino l'art 36 della Costituzione . articolo che prescrive  la necessita di salari proporzionati e sufficienti ad assicurare una vita dignitosa ai lavoratori.

    Giova ricordare che anche la direttiva europea sul salario minimo richiede l'intervento legislativo degli stati membri in particolare nei settori che non registrano una sufficiente percentuale di contratti collettivi per cui quello della contrattazione tra le parti appare come un principio che di per sé dovrebbe garantire la legalità del livello dei salari.

    Nella sentenza 28320 invece i giudici ricordano che in una elaborazione  di oltre settant'anni ( si cita una prima sentenza in merito del 1051)    il giudice è chiamato  in causa in ultima istanza  in quanto il riferimento al salario di cui al CCNL integra solo una  presunzione relativa di conformità alla  Costituzione, suscettibile di accertamento.

    Si sottolinea anche che  il trattamento retributivo all'art. 36 Cost. può fare riferimento – come parametri esterni per la determinazione del  giusto corrispettivo –  alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali di  categoria, i quali fissando standard minimi inderogabili validi su tutto il territorio  nazionale, finiscono così per acquisire, per questa via giudiziale,  un'efficacia  generale, sia pure limitata alle tabelle salariali in essi contenute.

    Nella sentenza si osserva anche la "carenza a tutt'oggi di altri meccanismi tali da garantire in concreto ad ogni individuo che lavora nel nostro Paese il diritto ad un salario minimo giusto o altrimenti una soddisfazione  automatica o un controllo documentale della corretta erogazione del salario costituzionale,  all'infuori di una controversia processuale (o di un accertamento    ispettivo)".

    Salario minimo e salario costituzionale – Sentenza 28320 2023 

    Il caso analizzato nella sentenza 28320 2023 (QUI il testo integrale)  in particolare  riguardava alcuni dipendenti  di una spa con  mansioni di portiere(/ addetti alla guardiania delle sedi sociali , che svolgevano la loro prestazione lavorativa  prevalentemente nel turno notturno (dalle ore 19,40 alle ore 06,50) senza pausa, per  11 ore e 10 minuti. Erano  inquadrati nel livello D ccnl per i dipendenti di  istituti ed imprese di vigilanza privata servizi fiduciari e percepivano un netto mensile di  euro 863,00 per tredici mensilità, ossia una paga oraria  di euro 5,49; affermavano inoltre  che non avevano mai percepito  la maggiorazione per il lavoro notturno.

     La corte di appello dichiarava nullo l'art . 23 del ccnl servizi fiduciari riguardante il minimo salariale.   

    A seguito delle sentenze a sfavore la società ricorreva in cassazione affermando  il diritto  di  retribuire  i dipendenti secondo quanto  previsto dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative (CGIL e CISL) e coerente con il settore merceologico in cui opera,  ossia quello dei servizi di portierato / reception svolti per conto di terzi.  

    Affermava inoltre che l'art. 36 Cost. è invocabile solo "per i rapporti non tutelati da  contratto collettivo". In questo modo sarebbe "garantita l'autonomia delle parti sociali e, in ultima analisi, il principio di libertà e di autonomia sindacale ex art. 39 Cost.

    La cassazione giudica inammissibile e infondata tale affermazione, confermando quanto stabilito dalla Corte territoriale  

    I giudici affermano innanzitutto che :

    Restringere la portata precettiva dell'art. 36 Cost. ai soli rapporti di lavoro non  tutelati dal contratto collettivo è un'interpretazione non condivisibile, perché non

    giustificata dal dato normativo. Anzi, la verifica giudiziale si impone proprio qualora  – come nel caso in esame – risulti che il trattamento economico previsto dalle parti sociali sia appena di qualche euro sopra la soglia di povertà accertata  con riguardo al contratto collettivo (Cass. n. 2245/2006, ; Cass. ord.n. 546/2021).

    La cassazione ribadisce inoltre che  la Costituzione prescrive  anche un salario conforme ai concetti di sufficienza e di proporzionalità  che mirano a  garantire al lavoratore una vita non solo "non povera"  bensi "dignitosa ". 

    Su punto ,  ricorda ,  anche la recente Direttiva UE sui salari  adeguati all'interno dell'Unione n. 2022/2041 individua  la necessità del conseguimento non solo dei beni necessari al puro sostentamento  anche  di beni immateriali ("attività culturali, educative e sociali').

    Pertanto, nell'ambito dell'operazione di raffronto tra il salario di fatto e salario  costituzionale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione coerente e  funzionale allo allo scopo, rispettosa dei criteri giuridici della sufficienza e della  proporzionalità. 

    A tal fine non potrà perciò assumere a riferimento la retribuzione lorda (che non si riferisce ad un importo interamente spendibile da un lavoratore  e confrontarlo con l'indice ISTAT di povertà (che riguarda invece la  capacità  di acquisto immediata di determinati beni essenziali).

     Il livello Istat di povertà non costituisce  un parametro diretto di determinazione della retribuzione  ma individua semplicemente una soglia minima invalicabile non indicativa del raggiungimento di livello del salario minimo costituzionale che, appunto, deve assicurare una vita dignitosa ai lavoratori.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Piattaforma Siisl inclusione e lavoro: stop per manutenzione il 13 ottobre

    Il  “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa”  previsto  dal decreto Lavoro (n. 48 2023 ), è in funzione dallo scorso 1 settembre per accogliere le domande del nuovo sostegno Supporto Formazione e lavoro,   mettendo in comunicazione    i beneficiari con  centri per  l'impiego delle Regioni,  con Comuni , Agenzie per il lavoro e Ministero del lavoro .

    Con un avviso sul sito del Ministero si comunica che   Venerdì 13 ottobre 2023, a partire dalle ore 16 saranno svolte attività di manutenzione programmata per alcune piattaforme coinvolte nel flusso di interoperabilità che comporteranno l’impossibilità di accesso alla Piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa): siisl.lavoro.gov.it/ 

    Al termine delle attività previste, in data 16 ottobre 2023, il sito tornerà automaticamente online e sarà raggiungibile secondo le consuete modalità.

    Piattaforma SIISL e Supporto formazione lavoro: come funziona

    La piattaforma è nata, secondo le dichiarazioni del ministro Calderone,:

    1. sia  ai fini della gestione delle attività formative e lavorative dei percettori dei sostegni al reddito ( Reddito di cittadinanza fino a settembre/ dicembre 2023  e poi Assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro) 
    2. che, in un prossimo futuro,  per tutti i disoccupati registrati nelle diverse banche dati nazionali e regionali , sia pubbliche che private, per aiutare la collocazione lavorativa  e anche soddisfare le richieste delle  molte aziende che faticano a reperire  i profili adatti  ai posti disponibili.

     Va ricordato infatti che il cosiddetto mismatch interessa ormai quasi una posizione lavorativa su due.

    Si stima che dovranno essere circa 400mila    entro il 2023 coloro che dovranno registrarsi per fruire del  Supporto per la formazione e il lavoro  previsto  per i disoccupati considerati   "occupabili" (cioè che possono lavorare per età e assenza di obblighi di cura) 

    Ad oggi il Sistema informativo  ha registrato circa  98 mila domande  domande per il Supporto per la formazione e il lavoro  che vanno effettuate prima  dal portale INPS.IT e solo dopo l'autorizzazione dell'Istituto, sul SIISL.

    Nello specifico ,alle ore 13 del 12 ottobre 2023 erano 51.021 le istanze presentate direttamente dai cittadini e 47.121 quelle inviate per il tramite dei Patronati.

    Si ricorda che possono chiedere il Supporto per la formazione e il lavoro dal primo settembre scorso  gli ex percettori del Reddito di cittadinanza fra i 18 e i 59 anni, privi di una condizione di fragilità: presenza di figli minori, persone con disabilità e over 60 nel nucleo familiare.  

    L'iscrizione al SIISL  comporta:

    •  il rilascio della DID  Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (che certifica lo stato di disoccupazione)
    • firma di un patto di attivazione digitale con il rilascio dei dati  del candidato , per accedere a eventuali  offerte lavorative.
    • firma di patto di servizio  personalizzato nel caso in cui  sia valutata come necessaria per il candidato  una ulteriore formazione.

    La piattaforma SIISL   renderà disponibili  anche tutti i percorsi formativi rientrati nel  Programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori)

    Inoltre vengono registrati i dati sulla frequenza ai corsi e ai progetti lavorativi , con obbligo di comunicazione/ conferma diretta da parte di ciascun beneficiario ogni 90 giorni per mantenere il  diritto al contributo economico.

  • Formazione e Tirocini

    Formazione lavoratori GOL 2023: percorsi per la transizione verde

     Pubblicato il 10 ottobre il Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale  relativo al  Programma nazionale per la Garanzia  Occupabilita' dei lavoratori (GOL), che fa parte del PNRR ( Missione M5,componente C1, , intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione») ed è  affidato per l'attuazione alle Regioni e Province autonome.

    Si tratta in particolare della seconda ripartizione delle risorse  alle  regioni e province autonome  e dell'assegnazione degli obiettivi  da raggiungere entro il 31

    dicembre 2023  su cui è stata raggiunta   l'intesa  con la conferenza Stato-Regioni a luglio 2023. 

    Il decreto interviene anche con una  modifica sulla tipologie di percorsi di upskilling che  focalizza gli investimenti sui temi della transizione verde e digitale.

    Programma GOL riparto risorse e approvazione ANPAL

    Le risorse  disponibili   sono pari a 1,2 miliardi di euro e vengono ripartite  valutando  

    •   a) quota regionale delle risorse del Programma GOL assegnate con  il primo riparto  del  5 novembre 2021;
    •  b) quota regionale dei beneficiari raggiunti dal Programma GOL al 31 dicembre 2022 e indirizzati al percorso di reinserimento  lavorativo con trattamenti meno intensivi,  e  di aggiornamento (upskilling), di riqualificazione (reskilling), di lavoro ed inclusione – con trattamenti piu' intensivi; 

     I criteri di ripartizione delle risorse potranno essere  modificati nei successivi riparti , con decreti annuali, sulla base del numero dei  beneficiari del Programma GOL presi in carico in ciascuna regione e  provincia autonoma e dell'avanzamento della spesa inerente  i servizi effettivamente  attivati. 

    Le regioni e le province autonome  sono tenute all'aggiornamento  del quadro finanziario contenuto nel Piano regionale per l'attuazione di GOL,  entro trenta giorni

    dalla data di pubblicazione del  decreto  e attenderanno l'approvazione ANPAL entro 15 gg per l'adozione 

    Per  favorire la programmazione degli interventi su base pluriennale, per gli anni 2024 e 2025 sono assegnate alle regioni e  province autonome, a titolo di prima quota risorse pari alla meta' di quanto indicato in Tabella 1  dell'allegato A.

     Obiettivi Programmi GOL regionali 2023

    Il decreto fissa anche l'obiettivo delle persone da coinvolgere nei programmi, in misura proporzionale alle risorse  come riportato nella Tabella 3  dell'allegato A.

    Sono indicati anche gli obiettivi per ciascuna regione e provincia autonoma  per il 2023 in termini di numero di persone coinvolte nella formazione professionale, e numero di persone che la portano a termine, in misura proporzionale alla quota dei beneficiari raggiunti  dal Programma GOL al 31 dicembre 2022 . 

     Modifiche al Programma GOL : piu competenze green e digitale 

    Il decreto modifica il  decreto  interministeriale 5 novembre 2021  in tema di «Percorso 1: il reinserimento occupazionale» prevedendo , per migliorare l'occupabilità dei beneficiari, uno speciale  investimento sulle competenze  dei soggetti piu vicini al mercato del lavoro , connesso alla transizione verde e digitale.

    Deve  trattarsi di percorsi di durata piu' breve di quella ordinariamente  prevista per i percorsi di upskilling, ma comunque non inferiore a  quaranta ore, e che abbiano come esito una attestazione di  competenze. 

    La durata non inferiore a quaranta ore  si applica anche in riferimento ai  percorsi di aggiornamento (upskilling)  mentre non opera per i percorsi di formazione già  regolamentata ai fini dell'abilitazione  allo svolgimento di specifica attivita' lavorativa.

    Il decreto prevede infine che gli esiti occupazionali  del Programma  saranno  monitorati dall'Anpal 

  • La busta paga

    Rimborsi spese e dati GPS lavoratori: sanzione dal Garante Privacy

    I dati GPS  degli smartphone dei lavoratori sono soggetti alla tutela del Garante per la privacy .

      In  un recente provvedimento  (n. 9936174/2023 ) una società è stata sanzionata per non aver fornito ad alcuni   dipendenti  i dati da loro richiesti  sulla geolocalizzazione  dei dispositivi utilizzati nelle prestazioni lavorative.

    La richiesta era motivata dalla necessità di  verificare la correttezza dei calcoli della busta paga relativi ai rimborsi chilometrici.

    Nello specifico il Garante privacy ha comminato una sanzione di 20mila euro a una società incaricata della lettura dei contatori di gas, luce e acqua, per non aver dato idoneo riscontro alle istanze di accesso ai dati di tre dipendenti

    I lavoratori avevano chiesto alla ditta di conoscere le informazioni  utilizzate dalla società  per elaborare i rimborsi chilometrici e la retribuzione mensile oraria, nonché la procedura per stabilire il compenso dovuto.

    In particolare avevano chiesto di poter conoscere i dati raccolti attraverso lo smartphone aziendale   nel quale era presente un sistema di geolocalizzazione che permetteva di individuare  la localizzazione dei contatori controllati . Non avendo ricevuto  risposta dal  datore di lavoro si erano rivolti al Garante privacy con un reclamo. 

    Nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha accertato che la società, in qualità di titolare del trattamento, non aveva fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto dai reclamanti, nonostante la chiarezza e l’analiticità delle istanze, tra l’altro non comunicando loro i dati trattati attraverso il GPS. La società, infatti, si era limitata ad indicare le modalità e gli scopi per i quali venivano trattati  affermando che non riguardavano il trattamento di dati sensibili dei lavoratori

     La società aveva affermato inoltre   nell'udienza al Garante di non aver accesso ai dati dei percorsi effettuati ma solo alla localizzazione dei contatori nel momento delle effettuazione della misura. 

    Il Garante ha sottolineato invece che la condotta risulta illecita in base ai principi della normativa sulla privacy in quanto dalla rilevazione del GPS,  deriva indirettamente la geolocalizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, un trattamento di dati personali Il Garante ha pertanto ordinato alla società di fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche rilevazioni/coordinate geografiche effettuate con il GPS dello smartphone e tutte le informazioni ricollegate al trattamento richieste.

    Il Garante ha precisato infine che la società, anche qualora non avesse ritenuto di poter dar riscontro alle richieste, avrebbe dovuto indicare almeno i motivi specifici per i quali non poteva soddisfare le istanze, rammentando il diritto  degli interessati di presentare reclamo al Garante o ricorso giurisdizionale.