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Bonus bollette e riscaldamento: ecco le novità del decreto Energia
Il nuovo decreto legge con misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese in materia di:
- bollette energia elettrica e gas naturale,
- salute e
- adempimenti fiscali
è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (dl 34-2023) con alcune importanti novità rispetto alla bozza iniziale. Qui il testo.
Vediamo in sintesi le novità per le bollette e agevolazioni per famiglie che comprendono un rafforzamento del bonus sociale in particolare per le famiglie numerose e il nuovo Bonus riscaldamento, per tutti senza soglie ISEE per il prossimo inverno. Ecco i dettagli.
Bonus bollette famiglie
- All'art 1 si prevede che per il secondo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale per le famiglie economicamente svantaggiate (fruitori del cd Bonus sociale) saranno rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con un risparmio che si dovrebbe attestare oltre il 55% rispetto al 2022.Il prezzo finale sarà di 23,75 centesimi di euro per kilowattora rispetto ai precedenti 53,11 cent.
- Con l'art. 2 del decreto si riducono al 5% l'IVA e si annullano gli oneri generali di sistema sulle forniture di gas , sempre per il secondo trimestre dell'anno 2023. Niente rinnovo invece per l'azzeramento degli oneri di sistema per l'energia elettrica, dato il calo del prezzo della componente energia. Questo aspetto riguarda tutti i clienti residenti.
- Inoltre si innalza a 30mila euro la soglia ISEE per fruire del Bonus sociale bollette riservato alle famiglie numerose (4 o piu figli) previsto dall'articolo 3, comma9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
Bonus riscaldamento 2023
L'art 3 del decreto energia istituisce un nuovo bonus : dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti , senza distinzione di reddito, si riconoscerà un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche) laddove il prezzo del gas superi specifiche soglie( c. bonus "riscaldamento").
A questo fine il Governo ha stanziato un miliardo di euro
I criteri di assegnazione del contributo saranno definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia nei prossimi mesi.
Su questa base l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente definirà le modalita' applicative e l'importo dei contributi, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle diverse zone climatiche.
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INAIL tabelle tipologiche infortuni in aggiornamento
Inail annuncia che oggi 30 marzo 2023 è previsto l’aggiornamento delle tabelle tipologiche relative alla comunicazione di infortunio, alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, ai certificati medici di infortunio e ai patronati.
Le tabelle sono necessarie gli utenti per il corretto inoltro delle suddette comunicazioni tramite file.
Le modifiche sono riportate nel file “20230330-Variazioni Comuni-CAP-ASL-Sedi Inail.xlsx.
È, inoltre, disponibile la nuova tabella generale “20230330-Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx”, con lo storico dei comuni, le associazioni ISTAT-ASL e quelle ISTAT-SEDI INAIL-CAP, che sostituisce totalmente le tabelle attualmente in uso.
Di seguito il link alle pagine istituzionali con i documenti aggiornati
- Tabelle di decodifica
Moduli e modelli relativi ai certificati medici di infortunio.
- Tabelle di decodifica
Moduli e modelli relativi alla denuncia di malattia professionale.
- Tabelle di decodifica
Moduli e modelli relativi alla denuncia di infortunio.
- Tabelle di decodifica
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Mail dipendenti: le linee guida del Garante privacy
L’accesso alla posta elettronica del lavoratore cessato non è mai giustificato. Lo ha ribadito il Garante per la privacy nella newsletter del 15 marzo 2023 in cui viene illustrato il caso di una azienda sanzionata per aver mantenuto attivo e aver visionato l’account di posta elettronica di una collaboratrice dopo la fine del rapporto di lavoro .
Nello specifico la collaborazione si era conclusa con una citazione in giudizio dopo che la collaboratrice aveva raccolto, a nome dell’azienda stessa e tramite una casella mail aperta per l’occasione, i riferimenti di potenziali clienti incontrati a una fiera. La collaboratrice, dipendente di una cooperativa aveva poi iniziato a contattare i nominativi a nome della propria cooperativa e questo aveva portato a un contenzioso giudiziale.
Per questo motivo l'azienda ha visionato le comunicazioni nella posta elettronica e contattato i potenziali clienti per indicare un nuovo dipendente di riferimento.
Il Garante ha affermato nel suo parere che, "né l’esigenza di mantenere i rapporti con i clienti né l’interesse a difendere un proprio diritto in giudizio, legittimano un tale trattamento di dati personali"
Per salvaguardare i propri interessi economici l'azienda avrebbe dovuto invece attivare un sistema di risposta automatico, con l’indicazione di indirizzi alternativi da contattare senza entrare direttamente nell'account.
Altro aspetto da sottolineare il fatto che malgrado la collaborazione non fosse stata ufficialmente contrattualizzata l'azienda avrebbe dovuto raccogliere il consenso al trattamento dei dati già nell''ambito delle trattative precontrattuali, sulla base di un principio generale di correttezza.
Inoltre a salvaguardia della privacy della collaboratrice avrebbe dovuto dare riscontro alla sua richiesta di cancellazione della casella e-mail
Linee guida per l'uso della posta elettronica
In un documento specifico pubblicato dal Garante il 10 marzo 2007, in tema di utilizzo della posta elettronica nel luogo di lavoro il Garante forniva alcune soluzioni utili per contemperare le esigenze dell'attività lavorativa con la prevenzione di inutili intrusioni nella sfera personale dei lavoratori,
- renda disponibili anche indirizzi condivisi tra più lavoratori ([email protected]; [email protected]; [email protected]), rendendo così chiara la natura non privata della corrispondenza;
- valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un altro indirizzo (oltre quello di lavoro), destinato ad un uso personale;
- preveda, in caso di assenza del lavoratore, messaggi di risposta automatica con le coordinate di altri lavoratori cui rivolgersi;
- metta in grado il dipendente di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto dei messaggi a lui indirizzati e a inoltrare al titolare quelli ritenuti rilevanti per l´ufficio, ciò in caso di assenza prolungata o non prevista del lavoratore interessato e di improrogabili necessità legate all´attività lavorativa.
- Qualora queste misure preventive non fossero sufficienti a evitare comportamenti anomali, gli eventuali controlli da parte del datore di lavoro devono essere effettuati con gradualità. In prima battuta si dovranno effettuare verifiche di reparto, di ufficio, di gruppo di lavoro, in modo da individuare l´area da richiamare all´osservanza delle regole. Solo successivamente, ripetendosi l´anomalia, si potrebbe passare a controlli su base individuale.
- Opportuno infine fare si che i messaggi di posta elettronica contengano un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l´eventuale natura non personale dei messaggi stessi, precisando se le risposte potranno essere conosciute nell´organizzazione di appartenenza del mittente e con eventuale rinvio alla predetta policy datoriale.
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Lavoratori agricoli: elenchi 2023 online dal 31 marzo
L'INPS ha dato comunicazione che saranno pubblicati il 31 marzo i nuovi elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato (ai sensi dell’art. 38 , commi 6 e 7, Legge 6 luglio 2011, n.111) , con valore di notifica ad ogni effetto di legge.
L'elenco sarà visualizzabile all'indirizzo www.inps.it, alla sezione Prestazioni e Servizi / Elenchi dei lavoratori agricoli subordinati . come ogni anno, fino al 15 aprile 2023
Ricordiamo che ogni anno l'Istituto pubblica gli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati che costituiscono il titolo per accedere alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Ad esempio all'indennità di disoccupazione agricola hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate tra cui appunto gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
L'INPS compila annualmente gli elenchi con i nominativi dei lavoratori agricoli subordinati sulla base dei dati contributivi e retributivi denunciati tramite il modello DMAG.
Eventuali cambiamenti sono recepiti negli appositi elenchi trimestrali di variazione e sono pubblicati sul sito con le stesse modalità degli elenchi principali.
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Lavoro dipendente e residenza fiscale in Svizzera
Con Risposta a interpello n 255 del 17 marzo le Entrate chiariscono come comportarsi ai fini della dichiarazione dei redditi, nel caso in cui, per un lavoratore dipendente appena trasferito, ci sia differenza nei due paesi tra la data del suo trasferimento di domicilio in Svizzera e quella invece risultante in Italia.
Il Contribuente richiede nel dettaglio, se debba essere considerato residente in Svizzera dal giorno z dell'anno x, data di trasferimento nel suddetto Stato, e se i redditi, percepiti a fronte dell'attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera, a partire dal giorno y dell'anno x, debbano essere assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e non riportati nelle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità x e x+1.
Il chiarimento richiesto riguarda le modalità con le quali possano essere applicate le disposizioni, contenute nell' articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione tra Italia e Svizzera nel caso in cui la data del trasferimento del domicilio risulti differente in Italia e Svizzera, in base alla documentazione formale disponibile alle Autorità fiscali dei due Paesi.
Lavoro dipendente in Svizzera: come rileva il cambio di residenza fiscale
Le Entrate nello specificare che, l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, evidenziano che la risposta in oggetto si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza di interpello.
L'articolo 2, comma 2, del TUIR considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile
Inoltre, ai sensi del comma 2bis del citato articolo 2 del TUIR, si considerano comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto Ministeriale 4 maggio 1999
Pertanto, anche a seguito della formale iscrizione all'AIRE, nei confronti di cittadini italiani trasferiti in Svizzera continua a sussistere una presunzione (relativa) di residenza fiscale in Italia in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 4 maggio 1999.
Ciò posto, sulla base degli elementi di fatto rappresentati dal Contribuente egli dovrebbe in ogni caso, essere considerato, residente nel nostro Paese per le annualità 2021 e 2022, in quanto iscritto nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte di tali periodi d'imposta.
Occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli Stati esteri.
Nel caso in esame si fa specifico riferimento al citato Trattato internazionale per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Svizzera, il cui articolo 4 richiama, riguardo alla definizione del concetto di residenza, al paragrafo 1, la nozione contenuta nelle normative interne dei due Stati contraenti la suddetta Convenzione e stabilisce, al paragrafo 2, conformemente al Modello OCSE di Convenzione, le cosiddette tie breaker rules per dirimere eventuali conflitti di residenza tra tali Stati contraenti.
Dette regole fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del Contribuente.
Il citato Trattato internazionale, seguendo le raccomandazioni formulate nel paragrafo 10 del Commentario all'articolo 4 del Modello di Convenzione OCSE, reca una disposizione che prevede esplicitamente, per la soluzione dei casi di doppia residenza, il frazionamento dell'anno d'imposta, in caso di trasferimento da uno Stato all'altro nel corso dell'anno (cfr. articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione).
In particolare, il suddetto articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione prevede che ''la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data''.
Si osserva, pertanto, che, nella fattispecie prospettata dall'istante l'asserita doppia residenza in Italia ed in Svizzera, nei periodi d'imposta x e x+1, può essere risolta applicando il suddetto criterio del frazionamento
A tal riguardo si forniscono chiarimenti nel presupposto che il cambiamento di domicilio del Contribuente dall'Italia alla Svizzera sia intervenuto il giorno z, poiché questa è la fattispecie rappresentata dall'Istante.
Sussistendo tale presupposto:
- l'Italia può esercitare la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino al giorno z,
- mentre la Svizzera può far valere, ai sensi della predetta disposizione convenzionale, la propria pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo al giorno z (cfr. articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione).
L'iscrizione all'AIRE del Contribuente, rilevando unicamente ai fini della vigente normativa interna, non ha effetto sull'applicazione delle disposizioni contenute nel citato Trattato internazionale.
Ciò posto, per quel che concerne la fattispecie di una residenza fiscale in Italia dell'Istante sino al giorno z dell'anno x ed in Svizzera dal giorno successivo della stessa annualità, l'articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che ''l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato''.
Pertanto, in base alla suddetta disposizione del TUIR, i redditi, ovunque posseduti dal Contribuente sino al giorno z dell'anno x, dovranno essere assoggettati ad imposizione in Italia (con le limitazioni poste dallo stesso Testo Unico e dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore nel nostro Paese) e, quindi, riportati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta x.
A partire dal giorno successivo (data dalla quale l'Istante risulterà residente in Svizzera) al giorno z dell'anno x, invece, dovranno essere sottoposti a tassazione nel nostro Paese e, quindi, riportati in dichiarazione, solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano (cfr. articolo 23 del citato TUIR).
A tal riguardo si osserva, per completezza, che (nel presupposto di una residenza fiscale svizzera dell'Istante decorrente dal giorno successivo al giorno z dell'anno x) i redditi di lavoro dipendente prodotti dal Contribuente in Svizzera, a decorrere dal giorno y dell'anno x, sono assoggettati ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica e, quindi, non sono sottoposti a tassazione in Italia, anche ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del suddetto Trattato internazionale, in quanto percepiti da un residente nel suddetto Stato estero, a fronte di un'attività lavorativa svolta nello stesso Paese (cfr. articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione).
Concludendo si conferma che il lavoratore dipendente non sarà tenuto nell'anno x+2 a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta x +1 a meno che, nel corso di tale annualità, l'Istante non abbia prodotto in Italia redditi individuati dall'articolo 23 del TUIR.
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Retribuzioni convenzionali: regolarizzazione contributi entro il 16 giugno
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il D.M. 28 febbraio 2023 pubblicato pochi giorni fa in GU , ha determinato le retribuzioni convenzionali applicabili, a norma del decreto n. 317/1987 (art. 1)ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Le tabelle delle retribuzioni cosi determinate vanno prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
La circolare ricorda che si applicano:
- ai lavoratori italiani,
- ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e
- ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario
- ai lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza socialeovvero Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).
Inps precisa ancora che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione va determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, presente nelle tabelle. Si sottolinea che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero; l'importo deve essere diviso per 12 e il risultato va raffrontato con le tabelle del settore corrispondente.
Da tenere presente anche che in caso di variazioni delle retribuizone nel corso del mese ad esempio per passaggio di qualifica o variazionedi trattamento economico, la retribuzione convenzionale corrispondente deve essere attribuita con la stessa decorrenza della nuova qualifica o trattamento
Modalità Regolarizzazione contributiva
I datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni della circolare possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 giugno 2023.
Nella denuncia Uniemens, i datori di lavoro devono
– calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
– le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
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Assegni familiari e maggiorazione pensioni 2023
E' stata pubblicata il 14 marzo 2023 la Circolare Inps n. 28 che fornisce gli importi e le tabelle dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensioni per i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare.
Si tratta ricordiamo di:
- coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e
- pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
La circolare precisa che la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Importi assegni familiari 2023
Gli importi delle prestazioni sono i seguenti
- 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti;
- 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti;
- 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
Le tabelle allegate alla circolare forniscono tutti i limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023
L'istituto ricorda che i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro e la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2022 è stata pari allo 1,5%.
Di conseguenza:
- il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2023 è fissato all'importo mensile di 523,83 euro e i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano per tutto l'anno 2023:
- 793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti;
- 1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti valgono anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
Attenzione sempre al fatto che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 che ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli , prevede anche che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni concernenti gli assegni familiari.