• Rubrica del lavoro

    Ricarica auto elettriche: può rientrare nel welfare aziendale

    Esente il benefit aziendale della ricarica elettrica gratuita per le auto private dei dipendenti  Lo afferma l'Agenzia nell'interpello n. 329 del 10 giugno 2022 concordando con la motivazione della finalita educativa ambientale  dichiarata dall'azienda.

    Vediamo piu in dettaglio il caso  risolto nell'interpello delle Entrate 

    La società richiedente una holding multinazionale   ha fatto  "sostenibilità" una leva strategica di sviluppo, e , oltre ad effettuare investimenti per aumentare l'efficienza energetica, svolge anche un attento lavoro di "informazione" e "sensibilizzazione" sia all'interno che all'esterno delle proprie aziende. In particolare, per quanto riguarda i propri dipendenti, il Gruppo ha implementato, nel corso degli anni attività formative, campagne di comunicazione  e sostegno a iniziative  a livello globale e locale, con una capillare azione di sensibilizzazione su importanti temi legati alla cultura della sostenibilità

    Nell'interpello chiedea chiarimenti sulla modalità di calcolo del reddito da lavoro dipendente  relativamente alle spese di ricarica elettrica che intende  riconoscere gratuitamente alla generalità dei dipendenti che acquisteranno un’auto  elettrica entro un determinato periodo di tempo.

    In particolare  la società sta predisponendo un piano per offrrire per sei mesi a tutti i  dipendenti che proveranno di avere acquistato auto elettriche, entro un determinato

    periodo di tempo, il servizio di ricarica elettrica gratuita di tali mezzi, utilizzando  l’energia elettrica prodotta dai propri impianti  fotovoltaici o idroelettrici oppure stipulando una convenzione con un soggetto terzo fornitore del servizio di ricarica.

    Nella risposta l’Agenzia come di consueto riepiloga la normativa in materia.

    Ricorda in particolare che l'articolo 51 comma 2, lettera f), del Tuir esclude dal reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro  volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento  aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”, specificando in particolare che  per  l’esclusione dal reddito  è richiesto che 

    • i beni o servizi siano  a disposizione della generalità dei  dipendenti o di categorie di dipendenti,  e
    • se le opere e i servizi riguardano erogazioni in  natura,  sono determinanti le finalità educative o di assistenza ( chiarite in particolare  con risoluzione n. 34/2004, circolare n. 28/2016 e risoluzione n. 55/2020).

    L’Agenzia ritiene che la disposizione del Tuir possa applicarsi al caso in esame,  in quanto il benefit è rivolto ai  dipendenti allo scopo di promuovere un  utilizzo consapevole delle risorse e un comportamento responsabile  verso  l’ambiente grazie all'incentivo all'utilizzo di mezzi elettrici invece che inquinanti.

    L'Agenzia sottolinea positivamentE il fatto che la  società per evitare  abusi, ha stabilito un aiuto limitato in termini di importo e di ricariche effettuabili.

    Su queste basi l'agenzia afferma dunque che  questo specifico benefit puo rientrare nel regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente  exarticolo 51 comma 2, lettera f), del Tuir  tenuto conto che soddisfa il requisito  della finalità educativa previsto dalla norma.

  • Contributi Previdenziali

    Cooperative in crisi: ok alla deroga per i versamenti contributivi

    E' stato pubblicato l'8 giugno 2022  il messaggio INPS  n. 2350 con cui l'istituto chiarisce  quali sono gli obblighi contributivi per le cooperative che abbiano adottato un "piano di crisi aziendale" ai sensi dell’articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

    L'istituto precisa che in questi casi la contribuzione previdenziale e assistenziale può essere quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, purche si rispetti  il minimale contributivo previsto per legge

    Si ricorda  in proposito che la legge 142 2001 richiede che il regolamento interno delle società cooperative deve prevedere la possibilità dell'assemblea di "deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali»  con possibile "riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi».

    Inoltre è contemplato il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuire eventuali utili e la contestuale possibilita di prevedere  «forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie».

    Su queste basi,  secondo l'istituto, anche  con il conforto  del parere del ministero, afferma che  la normativa consente una deroga alla disciplina sui minimali contributivi, per cui limitatamente al periodo di durata del piano di crisi aziendale,  i contributi dovuti possono essere calcolati sulla  base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, ma  sempre nel rispetto del minimale indicato dall’articolo 1, comma 2, della legge 389/1989.

    Il messaggio contiene anche la raccomandazione alle sedi territoriali inpe di  riesaminare in autotutela  eventuali contenziosi in esser annullando le procedure che rispondano alle situazioni sopradescritte . 

    Si sottolinea comunque a necessita di verificare   la situazione di crisi   sia di particolare gravità e straordinarietà e tale da compromettere la continuità aziendale, pur se temporanea, con interventi correttivi limitati nel tempo.

     

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sospensione attività: in quali casi è inapplicabile

    Il campo di applicazione della sospensione delle attività produttiva come sanzione in caso di gravi violazioni da parte dei datori di lavoro è stato recentemente ampliato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2022 e il decreto legge  n.146-2021

    Ieri con la nota di consulenza giuridica  n. 1159 2022 l'Ispettorato nazionale del lavoro ha risposto a una richiesta di chiarimenti sul tema ed ha fornito un utile riepilogo dei casi nei quali è preferibile non adottare il provvedimento di  sospensione. Ha inoltre specificato  le possibilità di applicazione  del posticipo del provvedimento, restituendo di fatto una ampia possibilità di valutazione agli ispettori, che comunque sono chiamati a specificare i fatti e le motivazioni delle loro decisioni nei verbali ispettivi . Resta salvo il fatto che il lavoro irregolare va immediatamente sospeso.

     Ecco una sintesi dei contenuti della nota,  che riporta il parere concorde del Ministero del lavoro.

    Sospensione o posticipo dell'attività produttiva: valutazioni ed esempi

    La richiesta di parere riguardava il caso di sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008  di una attività la cui interruzione comporta possibili conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) e/o la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.

    L'ispettorato precisa  innanzitutto che la nuova normativa prevede  l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo nell'applicazione della sospensione ma   resta ferma  la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo,a meno che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei  terzi o per la pubblica incolumità”.

    Con la  circolare  n. 3/2021 era stata inoltre confermata anche  la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano l'opportunità di NON adottare il provvedimento per esigenze di salute e sicurezza sul lavoro". Vengono forniti i seguenti esempi  di situazioni di pericolo per i lavoratori o per il pubblico:

    •  sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o 
    •  scavi aperti in strade di grande traffico, 
    •  demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente 
    •  lavori di rimozione di materiali nocivi
    • Attivita trasporto pubblico
    • fornitura di energia elettrica o gas
    • attività di allevamento di animali con conseguenze igienico sanitari
    • interruzione di cicli produttivi  industriali / es nel settore chimico)

    Le valutazioni  vanno effettuate  da parte del personale ispettivo sul caso concreto, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti .

    Inoltre si ricorda che la decisione   va accuratamente motivata–  come espressamente richiamato dal comma 5  dello stesso art. 14 – indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l'hanno causata.

    La nota precisa che  le stesse valutazioni sono da fare  anche sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo.

    Da notare che vengono indicate anche  tra gli aspetti da valutare le gravi conseguenze  di tipo economico  produttivo  (ad esempio nel caso dell'interruzione di una vendemmia con conseguente deperimento  dei prodotti agricoli)  che in realta non costituiscono aspetti con impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori o della pubblica incolumità (il che, a parere di chi scrive,  potrebbe dare adito a contenziosi).

    Infine si sottolinea il fatto che  il provvedimento puo sempre essere revocato in presenza di conseguenze particolarmente rischiose 

    L'ispettorato conclude comunque che in caso di continuazione dell'attività per mancata o posticipata adozione del provvedimento di sospensione, questa "deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, impedendo ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad  una completa regolarizzazione".

  • Pensioni

    Verifiche esistenza in vita Inps 2022: deroga per l’Ucraina

    Come ogni anno INPS aveva reso  note le istruzioni sugli accertamenti di di esistenza in vita dei pensionati residenti all'estero per le annualita 2022-2023 nel messaggio 4659 del 24 dicembre 2021. (vedi paragrafo successivo).

    A seguito degli avvenimenti bellici in Ucraina che hanno avuto inizio nello scorso mese di febbraio , l'istituto ha emanato un nuovo messaggio  n. 2301 del 1 giugno 2022 in cui comunica che, su sollecitazione del Ministero del Lavoro,  è prevista la sospensione delle procedure di verifica per i residenti in Ucraina.

    In particolare viene specificato che  la situazione  nel territorio ucraino rende  difficile effettuare gli specifici adempimenti previsti  per le  Rappresentanze diplomatiche o i pubblici funzionari abilitati come  “testimoni accettabil" e  per i Patronati qundi,  anche nell'ottica di evitare situazioni di rischio per l'incolumità dei cittadini,   l'INPS non sospenderà i pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel territorio ucraino che non abbiano completato il processo di accertamento dell’esistenza in vita, a partire dalla prossima rata di agosto 2022.

    Non si ricorrerà, , neanche alla localizzazione del pagamento aggiuntivo della rata di luglio 2022 allo sportello delle locali agenzie di Western Union.

    I sopraindicati pensionati che risultano non avere completato il processo di verifica saranno ricompresi in una delle prossime campagne di accertamento dell’esistenza in vita.

    Verifiche accertamento esistenza in vita 2022-2023

    Le procedure di  verifica sono affidate ancora  Citibank NA (di seguito, anche Banca), quale fornitore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale. La tempistica  e l'articolazione delle Aree geografiche interessate  ha subito una modifica  anche alla luce della  situazione epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate dai vari Paesi, riguardo alla presentazione delle attestazioni richieste per la prova dell’esistenza in vita.

     Si conferma la suddivisione in due fasi  distinte:

    1. la prima fase, riferita all’anno 2022, che si svolgerà da febbraio 2022 a giugno 2022, riguarderà i pensionati residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi Citibank curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita a partire dal 7 febbraio 2022 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni entro il 7 giugno 2022. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di luglio 2022, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union (di seguito, anche Partner) del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 luglio 2022, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di agosto 2022.
    2. La seconda fase della verifica, che si svolgerà da settembre 2022 a gennaio 2023, riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 14 settembre 2022 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 12 gennaio 2023. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2023, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2023, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2023.

    L'istituto sottolinea  che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità  alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita, indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.  

    Il messaggio dettaglia poi le diverse modalità di comunicazione e i casi di esclusione. 

    Di seguito una tabella riassuntiva delle aree e scadenze interessate:

    AREE GEOGRAFICHE LIMITE TEMPORALE VERIFICHE TEMPISTICA RISCOSSIONE IN CONTANTI TEMPISTICA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
    America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est europa e paesi limitrofi – ESCLUSA UCRAINA da febbraio a giugno 2022 luglio 2022 agosto 2022
    Europa Africa  e Oceania da settEmbre 2022 a gennaio 2023 febbraio 2023 marzo 2023

  • Lavoro estero

    Procuratore sportivo: al reddito è applicabile il regime impatriati

    L'agente-procuratore sportivo con attività strettamente personale  di consulenza  a calciatori professionisti ed esordienti  produce reddito di lavoro autonomo a cui e applicabile, in caso di trasferimento della residenza fiscale in Italia,  il regime agevolato "impatriati" art 16 d.lgs 147 2015. lo ha affermato l'Agenzia delle entrate  nella RIsposta a interpello n. 315 del 31 maggio 2022.

    Il caso riguardava un  procuratore  residente all'estero sin dal 2014 che rientrato in italia nel 2022 chiedeva chiarimenti sull'inquadramento giuridico della sua attività e in particolare sull'applcabilità del regime agevolato "Impatriati".

    Faceva presente in particolare di svolgere attivita  di consulenza strategica   sulle  opportunità di carriera,  assistenza contrattuale e legale in  sede di contrattazione,  e  selezione di candidati specifici per un ruolo e per la selezione di nuovi talenti per società sportive .

     L'attività si svolge "sulla base di accordi improntati al principio dell'intuitu personae in forma individuale, non organizzata, salve sporadiche e non continuative collaborazioni con professionisti terzi", per la maggior parte dell'anno in Italia con spostamenti all'estero solo sporadici".

    Faceva presente in particolare che sulla qualificazione dei redditi prodotti dai procuratori sportivi, la riforma  dello sport  attuata  con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 , a seguito della norma della legge di bilancio 2018,   ha generato alcune incertezze interpretative circa l'esatto inquadramento giuridico della figura dell'agente sportivo e il conseguente trattamento fiscale dei redditi percepiti.

    L'art.1 comma 373 della legge  205 2017 definiva infatti  l'agente sportivo  come  "soggetto che, in forza di  un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti  nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di in contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica".   Gli articoli 2, comma 1, lett. a) e 3, comma 1 del citato d.lgs. n. 37 del 2021 di riforma dell'ordinamento sportivo – che entra in vigore dal 1° gennaio 2023 -forniscono una definizione più ampia per cui l'agente: "in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta (…), ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo,del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale,fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione".

    Quindi a una prima lettura della definizione del procuratore sportivo come colui che " mette in relazione" o che "mette in contatto" lo sportivo e la società sportiva  è stata interpretata da parte della dottrina come una figura di  "mediatore" e che i relativi compensi non siano inquadrabili nella  categoria del reddito di lavoro autonomo, bensì in quella del reddito d'impresa, nella fattispecie della " mediazione atipica" .

    Un altra interpretazione in vece sostiene che l'espresso richiamo alle attività di assistenza e consulenza dimostra che il  legislatore della riforma sportiva ha voluto fornire un elenco di prestazioni ricorrenti di cui la mediazione è solo una parte.  Inolrte , il nuovo regime stabilisce espressamente principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza, oltre a prevedere obblighi di aggiornamento professionale; tutti precetti tipici dell'esercizio delle professioni intellettuali. 

    Per questo l'istante ritiene che la propria attività, basata sul carattere strettamente personale della prestazione costituisca un'attività professionale incentrata sull'intuito personale  e  incompatibile con l'attività di semplice  intermediazione tra due controparti .

    Agente sportivo professionista: la risposta dell'agenzia

    L'agenzia delle entrate dopo un riepilogo della normativa in tema di regime agevolato per gli impatriati, prende in esame la nuova normativa sul lavoro del procuratore sportivo e concorda con l'interpretazione fornita dall'istante.

    Oltre alle motivazioni  già illustrate, si precisa che 'articolo 4  prevede che per svolgere la professione  l'agente sportivo deve essere iscritto in apposito Registro nazionale, istituito presso il CONI, previo superamento di un esame di abilitazione  le cui modalità saranno definite da un prossimo decreto ministeriale .

    In attesa dell'emanazione della predetta disciplina attuativa l'articolo 14, comma 1, stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni del d.m. 24 febbraio 2020, facendo salva (articolo 12, comma 2) la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo già rilasciati

    Per quanto sopra l'agenzia afferma che  l'esercizio dell'attività di agente sportivo  costituisca esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso  compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per la  determinazione dei relativi compensi.

    Tenuto conto del suddetto quadro normativo, si ritiene che i redditi conseguiti  nell'esercizio di tale attività, senza vincolo di subordinazione, costituiscano redditi di  lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del Tuir.

    Quindi nel caso specific, in presenza di tutti i requisiti previsti per l'accesso al regime speciale per lavoratori impatriati, si   conferma che  i redditi cosi prodotti nell'esercizio dell'attività di agente/procuratore sportivo svolta nel territorio dello Stato  concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30 per  cento, dal 2022, periodo d'imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia, e  per i quattro periodi d'imposta successivi.

    Allegati:
  • Edilizia

    Ispettori del lavoro ok ai controlli nei cantieri di case private

    Gi ispettori del lavoro possono accedere a verificare i lavori edili  presso abitazioni private. Lo afferma  la  sentenza (n. 502/2022) della  Corte d'Appello di Lecce  accogliendo il ricorso dell'ispettorato di Brindisi , appoggiato dal Ministero del lavoro,  contro i proprietari di un'abitazione nella quale erano stati eseguiti lavori edili  con manodopera "in nero".

    Vediamo di seguito maggiori dettagli sulla base del comunicato stampa emanato dallo stesso Ispettorato.

    Il caso risale al 2016,  anno in cui il personale ispettivo dell'ITL di Brindisi effettuò un accesso nel giardino di un'abitazione nella quale erano in corso lavori edili

    Alla presenza del proprietario, venne accertato dei sei operai impiegati nei lavori, cinque erano irregolari . Nel 2017, era giunto quindi al proprietario  un provvedimento di ingiunzione, contro il quale aveva fatto ricorso.

    In primo grado, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro (sentenza n. 1267/2020) aveva accolto  il ricorso  annullando il provvedimento dell'Ispettorato territoaiale in quanto  affermava che " i luoghi di privata dimora(….)  devono restare esclusi dal "potere di ispezione".

    Veniva quindi presentato ricorso dal  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi,  che i giudici di secondo grado  accoglievano,  ribaltando la sentenza del Tribunale di Brindisi 

    La corte di appello ha infatti stabilito che "… l'area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant'è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna".

    I giudici del riesame hanno inoltre riaffermato la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall'ITL, rigettando  anche  la doglianza relativa al presunto difetto di motivazione del provvedimento. 

    "Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte – si legge nella sentenza – l'autorità amministrativa non è tenuta, nell'ordinanza ingiunzione, a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, come avvenuto nel caso di specie".

    Va ricordato che il controllo dei cantieri  è affidato per legge  agli Ispettori del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (Ispettori del lavoro); che risultano a tutti gli  effetti ufficiali di polizia giudiziaria 

    Qundo il cantiere si  si trova in immobili  parzialmente abitati o temporaneamente non abitati,   qualificabili come "privata dimora" anche gli agenti di Polizia giudiziaria sono soggetti ad alcune limitazioni previste dagli  articoli n. 352 (Perquisizioni) e n. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro) del C.P.P. : l'accesso è consentito in via di urgenza  laddove vi sia il sospetto di reato in corso e il timore che vengano cancellate o distrutte le prove di un reato.

     L’accesso invece  non è consentito per la verifica dell’esistenza di  autorizzazioni  che comportino sanzioni amministrative e   che possa essere svolta senza l’ingresso nel cantiere.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi 2022 cooperative agricole per disoccupazione e CIG

    Con il messaggio 2225 del 27.5.2022  Inps torna con nuove precisazioni  sugli obblighi contributivi relativi agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240/1984. 

    In particolare il messaggio ricorda la novità  della legge di bilancio 2022 ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022, per  le imprese cooperative e i loro consorzi , inquadrati nel settore agricoltura 

    • il versamento della contribuzione di finanziamento ASpI 
    • per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo (OTI)
    •  e per quelli assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato

    Le istruzioni sono state fornite con la circolare  n. 2/2022. in cui è stato precisato che l’obbligo  sussiste

    •  sia per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022 
    • sia per quelli assunti precedentemente e ancora in forza a tale data.

    Tali imprese sono soggette anche per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti  (senza distinzione del tipo di contratto) con contratti  al versamento della contribuzione per il  finanziamento:

    •  della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS), 
    • della cassa unica assegni familiari (CUAF) e 
    • dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le regole e le aliquote che si applicano ai datori di lavoro inquadrati nel settore dell’industria, 

    A questo fine è stata istituita un’apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato e degli apprendisti.

    Il messaggio fornisce anche il dettaglio delle istruzioni per le relative compilazioni dei flussi Uniemens

    L'istituto ricorda che le contribuzioni relative agli ulteriori obblighi assicurativi (IVS, malattia, maternità, Fondo di garanzia, come specificate nelle circolari n. 31/2022 e n. 56/2022 con due tabelle rettificate) sono riscosse nell’ambito della contribuzione agricola unificata.

    Riportiamo di seguito le tabelle con gli importi  dei contributi che i datori di lavoro  devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti.

    Tabelle  contributi  assistenziali INPS cooperative agricole 

    Operai a tempo indeterminato dipendenti di datori cui si applica l'aliquota CUAF

    Voci contributive

    Totale

    A carico

    azienda

    A carico

    lavoratore

    CUAF

    0,68%

    0,68%

    CIGO

    Fino a 50 dipendenti

    1,70%

    1,70%

    Oltre 50 dipendenti

    2%

    2%

    CIGS

    0,90%

    0,60%

    0,30%

    ASpI

    1,31%

    1,31%

    Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978

    0,30%

    0,30%

    Operai a tempo indeterminato cui si non  applica l'aliquota CUAF (Dipendente societa cooperative CA3A)

    Voci contributive

    Totale

    A carico

    azienda

    A carico

    lavoratore

    CUAF

    0

    0

    CIGO

    Fino a 50 dipendenti

    1,64%

    1,64%

    Oltre 50 dipendenti

    1,94%

    1,94%

    CIGS

    0,90%

    0,60%

    0,30%

    ASpI

    0%

    0%

    Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978

    0,30%

    0,30%

    Apprendisti ( con e senza CA 3A)

    Voci contributive

    Totale

    A carico

    azienda

    A carico

    lavoratore

    CUAF

    0,11%

    0,11%

    INAIL

    0,30%

    0,30%

    CIGO

    Fino a 50 dipendenti

    1,70%

    1,70%

    Oltre 50 dipendenti

    2%

    2%

    CIGS

    0,90%

    0,60%

    0,30%

    ASpI

    1,31%

    1,31%

    Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978

    0,30%

    0,30%

    Apprendisti in aziende fino a 9 dipendenti 

    Voci contributive

    Durata rapporto di lavoro

    Totale

    A carico

    azienda

    A carico

    lavoratore

    CUAF

    1° – 12° mese

    0,02%

    0,02%

    CUAF

    13° – 24° mese

    0,03%

    0,03%

    CUAF

    oltre il 24° mese

    0,11%

    0,11%

    INAIL

    1° – 12° mese

    0,04%

    0,04%

    INAIL

    13° – 24° mese

    0,09%

    0,09%

    INAIL

    oltre il 24° mese

    0,30%

    0,30%

    CIGO

    1,70%

    1,70%

    ASpI

    1,31%

    1,31%

    Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978

    0,30%

    0,30%