• Lavoro estero

    Certificati A1: domande online per i lavoratori

    Il certificato A1 puo essere richiesto via web anche direttamente dai lavoratori.  Dal 1 aprile 2023  la  modalità telematica sarà l'unica utilizzabile.

    Lo comunica l'INPS con  la circolare 136 del 23 dicembre 2022 . 

    Dopo il servizio web dedicato ai datori di lavoro (v. Circolare 86 2019) , l'istituto nell'ambito del programma di telematizzazione di tutte le proprie procedure di servizio agli utenti, ha reso  disponibile una nuova applicazione  che consente 

    1. l’invio telematico delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile per le quali è prevista la presentazione da parte del lavoratore.
    2. la trasmissione della richiesta del documento portatile A1 per il distacco del lavoratore domestico e del dipendente pubblico

    La circolare precisa che le novità riguardano in particolare la presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1 per le seguenti situazioni:

    – da parte dei lavoratori interessati e dei soggetti delegati (Allegato n. 1) che sono 

    • Lavoratore autonomo distaccato (art. 12, par. 2, del Reg. (CE) n. 883/2004);
    • Lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 2, del Reg. (CE) n. 883/2004);
    • Lavoratore che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in più Stati membri (art. 13, par. 3, del reg. (CE) n. 883/2004);
    • Dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati membri (art. 13, par. 4, del reg. (CE) n. 883/2004);
    • Lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati membri (art. 13, par. 1, del reg. (CE) n. 883/2004);
    • Personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, del reg. (CE) n. 883/2004);
    • Eccezioni (art. 16 del reg. (CE) n. 883/2004);
    • Accordo in deroga generico;
    • Accordo in deroga per la proroga del distacco del lavoratore autonomo;
    • Lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (art. 11, par. 3, lett. a), del reg. (CE) n. 883/2004);

    – da parte dei datori di lavoro del settore pubblico e dei soggetti delegati:

    Dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), del reg. (CE) n. 883/2004);

    – da parte del datore di lavoro domestico (persona fisica) e dei soggetti delegati (Allegato n. 1):

    • Lavoratore subordinato distaccato (art. 12, par. 1, del reg. (CE) n. 883/2004);
    • Accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 del reg. (CE) n. 883/2004).

    Modalità di presentazione online delle domande del documento portatile A1

    L’applicativo è accessibile dal sito istituzionale www.inps.it, selezionando “Prestazioni e servizi” > “Prestazioni” > “Procedura telematica per il rilascio del documento portatile A1”, oppure utilizzando l’apposita funzione di ricerca presente nellahomepagedel portale.

    • Per  la richiesta di rilascio della certificazione sia effettuata direttamente dal lavoratore interessato, l’accesso ai servizi online è previsto esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

    oppure

    • tramite gli Istituti di Patronato o 
    • tramite il Contact Center Multicanale al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164

    Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga tramite soggetto delegato, il cittadino interessato avrà comunque la possibilità di consultare e verificare, tramite accesso con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS), lo stato di definizione della pratica.

    La presentazione telematica diverrà il canale esclusivo a decorrere dal 1° aprile 2023. Fino al 31 marzo 2023 le domande potranno essere presentate anche in modalità cartacea.

    Successivamente a tale ultima data, le Strutture territoriali provvederanno ad accettare le eventuali domande cartacee solo qualora non sia oggettivamente possibile procedere con la trasmissione telematica, a causa di eventi connessi al malfunzionamento dei sistemi informatici.

    La descrizione analitica di tutte le funzioni di invio e/o consultazione delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile è contenuta nel “Manuale utente” consultabile online o scaricabile direttamente dal sito www.inps.it.

  • Rubrica del lavoro

    Mobilità: piani aziendali casa-lavoro entro il 31.12

     Si avvicina la  scadenza del nuovo obbligo  per aziende con più di 100 dipendenti di presentare il  Piano spostamenti casa – lavoro PSCL

    previsto dal  Decreto Rilancio 34 2020 per migliorare la mobilità sostenibile nei centri urbani. La presentazione di un piano dettagliato sulle modalità di spostamento dei dipendenti scade infatti il 31 dicembre .

    Rivediamo di seguito in sintesi la disciplina . Le linee guida per la redazione del piano  sono allegate in fondo all'articolo.

    Mobility manager  e gestione degli spostamenti casa-lavoro

    Il decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e trasporti  che definisce  quanto previsto dall'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) era stato pubblicato in GU a giugno 2021 

    La norma mirava a favorire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale del  traffico  privato, promuovendo  interventi di organizzazione e gestione degli spostamenti sistematici casa-lavoro, con  l'utilizzo di sistemi condivisi e a ridotto impatto ambientale (bici/ car sharing, car pooling ,  ecc) invece delle auto private.

    A questo fine   si prevedeva l'istituzione di 

    1.  «mobility manager aziendali»:  per le  aziende con piu di 100 dipendenti  situate  in  capoluoghi di regione, citta' metropolitane, capoluoghi  di provincia o comunque nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti  e 
    2.  «mobility manager d'area»: negli enti locali , chiamati a fare da raccordo tra i mobility manager aziendali;

    La norma specifica che il numero di 100 dipendenti comprende il personale presente in azienda anche per  contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando  ecc.

    I mobility manager possono essere nominati e i piani PSCL possono essere comunque predisposti in forma volontaria anche nelle aziende al disotto della soglia prevista e dagli enti locali non tenuti all'obbligo di legge.

    I manager sono chiamati a   predisporre  i piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) che dovranno definire  misure alternative all'utilizzo delle auto private (car sharing car pooling  con i relativi benefici  entro il 31 dicembre di ogni anno.

    Un decreto interdirettoriale con le linee guida per la redazione del piano è stato pubblicato ad agosto 2021 (DI 209 2021)

    AGGIORNAMENTO 21 novembre 2022 

    Nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero della Transizione ecologica con modifiche al decreto istitutivo

    Tra le novità si segnala  che  «In caso di societa' infragruppo ubicate nella stessa unita'  locale, la soglia dei 100 dipendenti e' calcolata sommando i dipendenti delle diverse societa' del raggruppamento». 

    Altre modifiche riguardano invece l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni.

    Qui il testo del nuovo decreto

    Piani spostamenti PLSC: cosa sono

    Come detto il PLSC deve definire in dettaglio:

    •   le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilita' sostenibile ,  sulla base dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilita' e dello stato dell'offerta di trasporto pubblico del territorio e  
    • i benefici conseguibili , sia per i dipedenti che per l'ambiente  con l'attuazione delle misure . 

    A regime i piani andranno inviati ogni anno entro 15 giorni dalla redazione al Comune di riferimento .

    Sono previste anche misure di premialità per i Comuni che riescano a otttimizzare e integrare i diversi PSCL.

    Requisiti e funzioni del mobility manager aziendale e d'area

    Il requisito fondamentale richiesto al mobility manager è la comprovata competenza professionale e/o a esperienza nel settore della mobilita' sostenibile, dei trasporti o della tutela ambientale.

    I mobility manager aziendali   saranno tenuti a

    • interventi di organizzazione e la gestione della domanda di mobilita' del personale dipendente,
    •  supporto all'adozione del PSCL; 
    • adeguamento del PSCL  sulla base delle indicazioni ricevute dal comune
    • verifica dell'attuazione del PSCL,e valutazione del loro livello di soddisfazione; 
    • cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente  coinvolti 
    • iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilita' sostenibile

     Al mobility manager d'area sono attribuite le funzioni di :

    • raccordo tra i mobility manager aziendali del territorio di riferimento, al fine dello sviluppo di best practices e moduli collaborativi con tiunioni e incontri periodici  
    •  supporto al Comune di riferimento nella definizione e implementazione di politiche di mobilita' sostenibile;
    • acquisizione dei dati relativi all'origine/destinazione ed agli orari di ingresso ed uscita dei dipendenti e degli studenti forniti dai mobility manager aziendali e scolastici e trasferimento dei dati in argomento agli enti programmatori dei servizi pubblici di trasporto comunali e regionali. 

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Piano non autosufficienze 2022-2024: DPCM e tabelle di riparto

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022 il DPCM 3 ottobre 2022, di adozione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza e  con le tabelle di riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024. 

    Grazie ai fondi straordinari del   Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR ) sono previste precise linee di intervento rivolte 

    • alle persone con disabilità e
    •  agli anziani non autosufficienti, 

    con rafforzamento dei servizi sociali territoriali (Missione 5) e potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale (Missione 6)

    Inoltre grazie alle norme della legge di bilancio 2022 (n. 234 del 30 dicembre 2021 )   per la prima volta sono stati definiti i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), che intendono garantire a livello nazionale agli anziani non autosufficienti o con ridotta autonomia:

    1.     servizi domiciliari;
    2.     servizi di sollievo;
    3.     servizi sociali di supporto.

    Le risorse  disponibili per il  Fondo per le non autosufficienze (FNA), nel triennio 2022-2024 sono pari a 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024, all'interno dei quali  per i progetti relativi alla Vita indipendente sono assegnate risorse corrispondenti a 14.640.000,00 euro per ciascuna annualità.

    Inoltre 20 milioni per il 2022 e 50 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2023-2024, sono destinati alle assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli Ambiti territoriali sociali. 

    Ulteriori dettagli  con tutta la normativa di riferimento sono disponibili sul sito del Ministero del lavoro alla pagina  Focus on "Fondo nazionale per la non autosufficienza".

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Decontribuzione SUD 2023: massimali e istruzioni INPS

    L'agevolazione per i  contratti di lavoro subordinato “Decontribuzione Sud”,  per i datori di lavoro privati  con sedi operative nelle regioni meno sviluppate ( Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), prevista dall'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, è stata  di nuovo autorizzata dalla UE con decisione del 6 dicembre scorso,   fino al 31 dicembre 2023. 

    La Commissione ritiene infatti che " misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia causate dall'aggressione russa all'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione." Lo ha comunicato l'INPS con il messaggio 4593 del 21 dicembre 2022.

    La precedente autorizzazione  per lo sgravio contributivo  sarebbe scaduta  a dicembre 2022 mentre la legge di bilancio 2021 aveva già previsto i finanziamenti per far  proseguire  il beneficio fino al 2029 ,  anche se  in misura progressivamente decrescente. 

    Decontribuzione Sud 2023 nuovi massimali

    Nel messaggio di ieri l'INPS ha confermato che per l'utilizzo si puo fare riferimento alle istruzioni operative fornite  con la circolare 90 2022  pubblicata in occasione dell'autorizzazione per il 2022.

    L' INPS ricorda anche che la recente decisione della Commissione ha innalzato  massimali  applicabili fino al mese di competenza dicembre 2023 che ammontano a:

    • – 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
    • – 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

    Decontribuzione SUD:  come si applica

    Lo sgravio applicabile dal 2022 al 2025 è   pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi INAIL, senza massimali contributivi, quindi conveniente anche per i dipendenti con retribuzioni medio alte)   per i dipendenti in forza nel  periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022.

    Si applica quindi  NON solo alle nuove assunzioni ma a tutti i contratti di lavoro subordinato in essere nel periodo autorizzato .

    Non è applicabile nel  settore agricolo, del settore finanziario e del lavoro domestico.

    La legge di bilancio 2021 (L. 178-2020) ne ha prorogato  l'applicazione  con uno  stanziamento di risorse  fino al 2029,  ma con riduzione dell'aliquota:

    • al 20% per  gli anni 2026-2027  e 
    • al 10% per il 2028-2029.

    Va ricordato che  non essendo un' incentivo all’assunzione questa agevolazione non prevede il rispetto dei principi generali sanciti dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015,  ma, ATTENZIONE : restano applicabili ai datori di lavoro i seguenti requisiti

    1.  siano in possesso del Durc,
    2. rispettino le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, e
    3. le regole imposte da accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, firmati dalle organizzazioni piu rappresentative a livello nazionale.

    Si ricorda infine che alla luce dei chiarimenti ministeriali , diversamente da quanto affermato nelle prime istruzioni,   lo sgravio viene accordato  anche per i lavoratori somministrati impiegati in una azienda con sede nelle regioni agevolate del Sud, anche se l'agenzia di somministrazione (titolare del rapporto di lavoro)  ha sede  in altra regione.

    Decontribuzione Sud: i soggetti esclusi

    Nella circolare 90  del 27 luglio 2022 l'istituto specifica riguardo all'ambito soggettivo che  l’agevolazione non si applica:

    a) agli enti pubblici economici;

    b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

    c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

    d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

    e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio 

    f) ai consorzi di bonifica;

    g) ai consorzi industriali;

    h) agli enti morali;

    i) agli enti ecclesiastici.

    Inoltre , tenuto conto che la misura in trattazione è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis Framework, sono escluse dall’ambito di applicazione della misura

    – le imprese operanti nel settore finanziario[1];

    – le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE, tra cui, ma non solo:     persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni, OPPURE . imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’UE;  OPPURE. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

    Decontribuzione Sud: comunicazioni Uniemens 2022

    I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2022, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

    Dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

    • – nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo  indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
    • – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il valore “N”. Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente allaposizione dei lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A),dovrà essere concatenato alla data di assunzione, il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri; ad esempio: 202106091234567890) o, in sua mancanza, il codice fiscale;
    • – nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
    • – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
  • PRIMO PIANO

    Disabili INAIL: accompagnatori gratis in Trenitalia dal 20 dicembre

    Dal 20 dicembre 2022  viene estesa l’agevolazione “Carta Blu” di Trenitalia  anche in favore dei titolari di rendita con assegno di assistenza personale continuativa (APC) riconosciuti dall'Inail.

    La Carta blu è una tessera gratuita nominativa emessa da Trenitalia S.p.A. per  specifiche categorie di persone con disabilità, residenti in Italia, che consente di

    usufruire della gratuità del viaggio, in territorio nazionale, per l’accompagnatore del  titolare. 

    In sostanza il biglietto emesso per il viaggio  del titolare vale per due persone.

    Dal 20 dicembre 2022  possono richiederla i titolari di assegno per assistenza  personale continuativa (nel seguito, APC) riconosciuto dall’Inail per inabilità/menomazioni derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

    Come fare per ottenerla

    Per il rilascio Carta Blu, la persona interessata  deve  recarsi  presso uno degli uffici di assistenza Trenitalia ovvero, se non presenti, presso una delle biglietterie e consegnare il modulo per la richiesta della “Carta Blu”, 

    Al Modulo vanno allegati

    • attestazione Inail di titolarità della rendita e dell'APC
    •  documento di riconoscimento in corso di validità.

    ATTENZIONE :  Prima di presentare la domanda va fatta quindi  richiesta dell'attestazione Inail  che viene  rilasciata su richiesta dell’interessato dalla sede Inail che gestisce la rendita e l’APC e deve essere  consegnata a trenitalia , in allegat  al modulo di richiesta della Carta, non oltre 30 giorni dalla data di emissione.

    La richiesta e il ritiro della Carta Blu possono essere effettuati anche da persone delegate con atto scritto e presentnado copia dei documenti di riconoscimento del titolare e del delegato.

    Qui il Modulo per richiesta della "Carta Blu" e l' Informativa completa "Carta Blu".

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Buono occhiali: le istruzioni per gli ottici

    La legge di bilancio 2021 aveva previsto l'istituzione di un fondo, denominato «Fondo per la tutela  della vista», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e  2023” 

    Il bonus è destinato ai membri di  nuclei familiari con un valore  ISEE  non superiore a 10.000 euro annui e consiste  in un contributo in forma di  "voucher" una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti  a contatto correttive” .

    Il contributo sarà garantito  a  partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023  

    •  come rimborso diretto  ai beneficiari per gli acquisti già effettuati a partire dal 1 gennaio 2021  oppure 
    • come voucher prenotabile  on line e spendibile fino al 31 dicembre 2023 presso i negozi di ottica  che si accrediteranno e saranno rimborsati per lo sconto effettuato al momento dell'acquisto.

    Gli interessati dovranno  registrarsi  a partire da gennaio 2023 su una apposita piattaforma  in corso di preparazione  sul sito del Ministero della salute, mediante SPID, CIE o CNS. Anche gli esercenti saranno tenuti a registrarsi. Vediamo di seguito le indicazioni

    Modalità registrazione negozi ottica per il bonus vista

     I soggetti che erogano forniture di occhiali da vista e lenti a  contatto correttive si dovranno accreditare sull'applicazione web in corso di realizzazione sul sito del ministerp della salute  a partire dal 45° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  decreto (31 gennaio 2022).

    Si potrà procedere  utilizzando 

    • la carta di identita' elettronica (CIE), 
    • il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure 
    •  la carta nazionale dei servizi (CNS), 

    Dovranno indicare la partita IVA, il codice ATECO dell'attivita' svolta, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l'attivita', la tipologia dei prodotti offerti e di beni venduti, nonche' la dichiarazione che i  buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti  ai sensi della normativa sopra citata.

    In questo modo vengono  inseriti in un apposito elenco  consultabile dai richiedenti e dai beneficiari attraverso l'applicazione web.

    ATTENZIONE : L'avvenuto inserimento implica  l'obbligo  di accettazione dei buoni  al momento dell'acquisto 

     A seguito dell'accettazione del buono  consegnato dai clienti,  l'importo maturato viene' registrato nell'area  riservata dedicata a ciascuno dei fornitori che dovranno emettere  documenti contabili redatti in conformita' alle  specifiche linee guida pubblicate  nella piattaforma web.

    La liquidazione dell'importo maturato dagli esercenti l'attività di ottico:

    •  potra  essere richiesta entro e non oltre il 31 marzo 2024 e
    •  avverrà entro sessanta giorni  da parte di  Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., che collabora con il Minisero della Salute  come gestore  delle  attivita' di rimborso e liquidazione.

    Per maggiori dettagli sulla procedura è in arrivo una guida operativa specifica.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento ritorsivo: utilizzabili le registrazioni abusive

    La Cassazione ammette come prove  nel ricorso contro un licenziamento ritorsivo  le registrazioni audio  non autorizzate di conversazioni  avvenute nel luogo di lavoro. Il principio è ribadito nella  sentenza 28398- 2022, in cui la suprema Corte ribalta i giudizi di merito  che non avevano considerato ammissibili alcune registrazioni di conversazioni tra colleghi  addotte come prova dalla ricorrente 

    Viene ricordato infatti che anche il codice sulla privacy  all'articolo 24 consente di utilizzare  dati personali  in sede giudiziale  senza il consenso degli interessati  quando  risulti necessario per far valere i propri diritti.

    Licenziamento ritorsivo cos'è – onere della prova

    Il  licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta , costituisce "l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), con connotati di  ingiustificata vendetta". E' stato ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità data l'analogia di struttura, alla fattispecie di licenziamento discriminatorio, vietato dall’art. 4 della L. 604/1966, dell’art. 15 della L. 300/1970 e dell’art. 3 della L. 108/1990 .E' un licenziamento nullo, quando il motivo ritorsivo,sia stato l'unico determinante dello stesso, 

    l'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia

    Il caso e l'utilizzo di registrazioni abusive 

    Il caso riguardava in particolare una dipendente con livello di quadro che ricorreva contro il licenziamento per giusta causa, fondato su contestazioni disciplinari.

    Il ricorso della lavoratrice  afferma che le motivazioni disciplinari  del datore di lavoro erano inconsistenti e non punibili con la sanzione espulsiva secondo il contratto collettivo applicato e affermava invece che si trattava di un licenziamento di carattere ritorsivo.

     I giudizi di merito accoglievano le contestazioni sulla non fondatezza delle motivazioni addotte dal datore di lavoro  , giudicando illegittimo il licenziamento , ma non  riconoscevano  il carattere ritorsivo del licenziamento  per assenza di prove,  non ammettendo appunto in giudizio le registrazioni di conversazioni avvenute nel luogo di lavoro tra colleghi della dipendente.

    La sentenza della Cassazione invece  accoglie invece il ricorso incidentale della dipendente affermando come "la registrazione di una conversazione tra presenti possa costituire fonte di prova entro i limiti e le condizioni specificamente individuate."  in particolare se  colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa.

    Vengono richiamati alcuni precedenti (v. Cass. n. 11322 del 2018; v. anche Cass. n. 12534 del 2019 e n. 31204 del 2021)   nei quali si ricorda che l'art. 24, d.lgs. 196 del 2003 permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione venga eseguita, sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (Cass. 20 settembre 2013, n. 21612).  Ricorda anche che "il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, ma si estende " a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata"