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Bonus alluvione autonomi: domande entro il 30 settembre
Si avvicina la scadenza per richiedere l'indennità fino a 3mila euro per autonomi , professionisti e collaboratori, alluvionati , come previsto dal Decreto alluvione , convertito in Legge n 100/2023, emanato appunto per gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza.
Ricordiamo di seguito i requisiti e le modalità per la domanda, da inviare entro il 30 settembre 2023 che cadendo di domenica slitta al 1 ottobre.
Decreto Alluvione è legge: a chi spetta il bonus autonomi e professionisti
Tra le misure a sostegno degli alluvionati si evidenzia un bonus una tantum per i lavoratori autonomi con lo stanziamento di circa 253 milioni di euro per il 2023.
Nel dettaglio:
- per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023,
- in favore dei collaboratori coordinati e continuativi,
- dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
- dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza,
- che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023,
- è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
L'indennità è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata,
In merito a tale bonus l'INPS ha pubblicato la circolare 54 2023 con le istruzioni operative e in data 30 giugno con il messaggio 2458 ha fornito ulteriori indicazioni (v. ultimo paragrafo) sulle modalità di documentazione e sul modulo di domanda.
Nel dettaglio, la circolare 54 ha precisato che sono compresi fra i destinatari dell’indennità:
- i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica
- i venditori porta a porta
- i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
- i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ( Casse professionali).
Bonus alluvione autonomi: importo
L'indennità viene definita una tantum e sarà pari a:
- euro 500 per ciascun periodo di sospensione della propria attività, non superiore a quindici giorni e comunque
- nella misura massima complessiva di euro 3.000.
l pagamenti riguarderanno il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'eventuale sospensione dell'erogazione in caso di superamento prospettivo dei limiti.
I beneficiari potranno scegliere se richiedere il bonus in forma cumulativa o per singoli periodi le cui date vanno specificate nella domanda e NON possono essere sovrapposte.
La circolare specifica che per il periodo di fruizione dell'indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
Bonus alluvione autonomi: modalità per le domande
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS
- a partire dal 15 giugno ed
- entro il 30 settembre 2023
esclusivamente in via telematica accedendo personalmente sul sito INPS con le credenziali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
anche tramite il Contact center telefonico INPS
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato.
Il modulo sarà disponibile alla sezione sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso:
“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; selezionando “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
l beneficiari dichiarano nella domanda di essere in possesso dei requisiti tra cui sia la residenza che il domicilio nelle aree interessate.
La circolare INPS non specifica l'obbligo di documentazione dei danni ma precisa che l'istituto procederà successivamente a verifiche incrociate e nel caso di ’insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, avvierà la procedura di recupero ferme restando le sanzioni, anche penali, previste per legge.
Come detto, con il messaggio 2458 /2023 l'istituto risponde ad alcuni dubbi emersi riguardo il diritto all'indennità fino a 3000 euro per i lavoratori autonomi e le modalità di documentazione dei requisiti
Requisiti e importo indennità autonomi
Sui requisiti per indennità una tantum alluvione il messaggio ribadisce in particolare che :
- per quanto riguarda i lavoratori agricoli il requisito dell’impossibilità a prestare attività lavorativa non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. quindi ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori.
- l'importo di 500 euro è riferito a periodi di sospensione non superiore a 15 giorni. Inps fa l'esempio di tre sospensioni differenti in diverse giornate anche di pochi giorni per le quali il lavoratore può presentare una domanda o tre diverse domande) per cui l’indennità spettante ammonterà a 1500 euro,. Il limite massimo è di 3000 euro per beneficiario. La precisazione è valida per tutti i lavoratori autonomi destinatari dell’art. 8 del decreto 61/2023.
- Per quanto riguarda le verifiche dei requisiti l’Istituto controlla ’iscrizione del lavoratore alla specifica gestione di appartenenza e in caso negativo l’interessato può chiedere il riesame, allegando eventualmente documentazione utile come certificati di iscrizione, estratti contributivi, ricevute di versamento dei contributi, che sarà verificato ulteriormente dalla Struttura territoriale INPS competente .
- per la prova della sospensione di attivita inps specifica che possono essere validi i seguenti documenti : comunicazione di attivazione dell’assicurazione; provvedimenti pubblici di autorità; dichiarazioni effettuate nei confronti di altri enti/autorità/società; registrazioni audiovisive; lettere di comunicazione di ritardi o sospensioni negli adempimenti contrattuali; fatture per interventi straordinari legati al ripristino e/o qualsiasi tipo di documentazione utile idonea a dimostrare la sospensione dell’attività.
Regime fiscale dell’indennità alluvione: novità nella procedura telematica
L’indennità una tantum costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
Tuttavia, considerato che il regime fiscale è differenziato a seconda della natura del reddito e della categoria di appartenenza del lavoratore, INPS ha modificato il flusso di presentazione della domanda inserendo nel box delle dichiarazioni facoltative due ulteriori dichiarazioni:
- una per i forfettari
- un’altra ai lavoratori autonomi agricoli,
cosi da applicare automaticamente il regime fiscale specifico.
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Avviso Formazione INAIL: scadenza prorogata al 6 ottobre 2023
INAIL ha comunicato con l' Avviso pubblico formazione 2022 l'erogazione di nuovi finanziamenti per quasi 14 milioni di euro per la realizzazione di interventi formativi sul tema della prevenzione per i lavoratori e loro rappresentanti per la sicurezza. L'obiettivo è la diffusione e il miglioramento della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Lo stanziamento è ripartito in budget regionali/provinciali a disposizione dei soggetti accreditati alla formazione.
In data 14 dicembre 2022 sul sito sono state messe a disposizione numerose FAQ di chiarimenti
Qui il PDF con le faq aggiornate.
Sono stati inoltre pubblicati i manuali di istruzioni per la registrazione e sulle regole tecniche di funzionamento dello sportello.
AGGIORNAMENTO 26 SETTEMBRE 2023
L'istituto comunica che è stato prorogato dal 27 settembre al 6 ottobre il termine per il caricamento della documentazione da parte delle aziende (schede cv dei docenti ed elenco nominativo dei discenti).
Avviso formazione sicurezza INAIL: calendario
Il calendario aggiornato per le procedure di partecipazione è il seguente
Pubblicazione regole tecniche sulle modalità di funzionamento dello sportello informatico per la registrazione 15 MAGGIO 2023 Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti DAL 22 MAGGIO 2023 (h. 12.0) AL 17 GIUGNO h. 17.00 Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico) DAL 3 LUGLIO 2023 (h 12:00) AL 7 LUGLIO 2023 (h. 17:00) Pubblicazione elenchi cronologici provvisorie Regole tecniche upload 21 LUGLIO 2023 Pubblicazione elenchi definitivi 4 AGOSTO 2023 Apertura sportello informatico per upload documentazione 28 AGOSTO 2023 Chiusura sportello informatico 27 SETTEMBRE 20236 OTTOBRE 2023AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2023
Conclusa il 7 luglio la fase di invio delle domande sono stati pubblicati gli elenchi in ordine cronologico delle domande inoltrate e le Regole tecniche per l’invio della documentazione nella apposita sezione del sito istituzionale “Manuali e Regole tecniche”.
Destinatari finanziamenti Avviso formazione INAIL
I destinatari delle attività formative sono:
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
- responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
- lavoratori
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti proponenti, in forma singola o in aggregazione, ubicati nel territorio regionale/provinciale, indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali: In particolare si tratta di:
- soggetti formatori già accreditati alla data di presentazione della domanda nella Regione in cui si svolge il progetto
- organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori, (che potranno partecipare direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione, o anche per il tramite di società controllate dalle predette organizzazioni ad esclusione delle Associazioni e Federazioni ad esse aderenti;)
- ordini e collegi professionali limitatamente ai propri iscritti;
- organismi paritetici di cui all’art. 2, comma 1, lett. ee) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Avviso formazione sicurezza INAIL: importo finanziamenti
Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che si articolano sulla base del catalogo delle offerte formative, delle condizioni e dei requisiti indicati negli avvisi pubblici regionali/provinciali.
In caso di verifica positiva dei requisiti dei progetti di formazione sarà riconosciuto un contributo finanziario, variabile in funzione del numero dei partecipanti e delle ore di formazione di importo orario predeterminato.
- Per le iniziative realizzate in modalità in presenza è pari ad euro 20,00 per ora per partecipante;
- per le iniziative attuate in modalità remota videoconferenza sincrona, l’importo riconosciuto è pari ad euro 15,00 per ora per partecipante.
Possono essere presentate proposte progettuali per interventi formativi di importo complessivo compreso
- tra un minimo di euro 20.000
- ed un massimo di euro 140.000 euro
Avviso formazione sicurezza INAIL: presentazione delle domande
Sul portale INAIL – nella sezione Accedi ai Servizi Online – è disponibile una procedura informatica che consente di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi pubblici regionali/provinciali.
La domanda deve essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo apposite istruzioni tecniche che saranno pubblicate a insieme alle date di apertura e chiusura della procedura informatica.
L'istituto mette a disposizione per informazioni e assistenza:
- il numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail e
- il servizio online Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale.
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INPS: al via i questionari sulla soddisfazione degli utenti
Inps annuncia nel messaggio 3340 del 26 settembre 2023 l'inizio della campagna di raccolta dati sulla soddisfazione dei propri utenti " Customer experience".
Con l'indagine , attiva ormai da 6 anni , l'istituto intende raccogliere i dati che registrino l'attuale situazione anche i rapporto con il passato e permettano di migliorare eventuali carenze del servizio .
L’indagine interesserà un campione di circa 650.000 utenti, fra quelli che hanno utilizzato i seguenti servizi nel periodo compreso tra marzo e giugno 2023:
– Pensione anticipata (gestione pubblica e privata);
– Pensione di vecchiaia (gestione pubblica e privata);
– Pensione di reversibilità (gestione pubblica e privata);
– Opzione donna (gestione pubblica e privata);
– NASpI;
– Dsoccupazione agricola;
– Bonus asilo nido;
– Riscatto della laurea, agevolato (gestione pubblica e privata) e per inoccupati (gestione privata);
– DIS-COLL;
– TFR a carico del Fondo Tesoreria;
– Ecocert (gestione privata).
Gli utenti riceveranno una comunicazione via mail con un questionario nel quale potranno esprimere il loro giudizio su tutti gli elementi relativi alla loro esperienza, con particolare attenzione alle fasi di:
- ricerca delle informazioni;
- presentazione della domanda;
- contatto con uno o più touchpoint ( ovvero i punti di contatto come: sportello, sito web , contact center telefonico , patronati )
- definizione ed erogazione della prestazione richiesta.
Al termine del questionario, verrà chiesto di esprimere anche un giudizio globale sull'esperienza avuta con l'INPS.
I risultati saranno elaborati a cura dell'ufficio statistico interno e verranno resi noti al pubblico con successiva comunicazione.
I risultati delle indagini degli anni precedenti sono disponibili sul sito INPS alla sezione Amministrazione Trasparente/ Servizi erogati / Servizi in rete/ rilevazione customer experience.
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CCNL scuole private Federterziario rinnovo dal 1° settembre
E' stato firmato il 27 luglio 2023 da Federterziario Scuola, Federterziario, Federazione Nazionale Ugl Scuola e con l'assistenza tecnica di Ancl, il rinnovo del contratto collettivo nazionale per il lavoratori del settore delle scuole private, che decorre dal 1° settembre 2023 e scadrà il 31 agosto 2026.
Le novità dell'accordo riguardano sia la parte normativa, sia la parte economica.
CCNL scuole private – Aspetti contrattuali
La principale novità è costituita dall'adeguamento della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato alla luce delle modifiche apportate dal Dlgs 81/2015, come modificato dalla legge 85/2023.
Si ricorda che per il periodo di prova sono previste le seguenti durate:
- – 30 giorni di lavoro effettivo per i livelli 1° e 2°;
- – 60 giorni di calendario per il livello 3°;
- – 120 giorni di calendario per i livelli 6°, 7° e 8°;
Per i contratti a tempo determinato è previsto un periodo di prova pari a 60 giorni indipendentemente dal livello.
CCNL Scuole private – Aspetti economici
Sono stati definiti i seguenti aumenti retributivi con conseguenti importi dei nuovi minimi della paga base
livelli aumenti nuovi minimi livelli aumenti nuovi minimi livello 1
55,00 euro
1.240,00 livello 2
60,00 euro
1.270,00 livello 3
70,00 euro
1.340,00 livello 4
53,00 euro
1.535,00 livello 5
61,00 euro
1.750,00 livello 6
39,00 euro
1.760,00 livello 7
50,00 euro
1.780.00 livello 8
40,00 euro
1.790,00 Le maggiorazioni retributive previste per le ore di straordinario si applicano con le seguenti aliquote:
- – lavoro feriale diurno: 25 per cento;
- – lavoro feriale notturno: 45 per cento;
- – lavoro festivo diurno: 50 per cento;
- – lavoro festivo notturno: 65 per cento.
Previsto anche un aumento del contributo all'ente bilaterale di solidarietà fissato a 12,50 euro mensili per 12 mensilità suddivise al 50% tra datore di lavoro e dipendente ditta e metà a carico dipendente.
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Fondo credito INPS: le istruzioni per l’anticipo di TFS-TFR
il CDA INPS ha deliberato la nuova prestazione di anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) e ha fornito le istruzioni operative con la circolare 79 del 7 settembre 2023
L'istituto chiarisce che l'anticipo del TFR TFS per un rapporto di lavoro concluso può essere richiesta dalle seguenti categorie di beneficiari
- titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione Unitaria per il periodo di pensione;
- soggetti cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione Unitaria;
- personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione Unitaria.
Fondo credito INPS: Importo massimo e interessi
L’anticipazione può essere richiesta per l’intero importo del TFS/TFR maturato, disponibile e esigibile dopo almeno 6 mesi dalla data della domanda e viene erogato per il corrispondente importo al netto degli interessi dell’intero ammortamento e delle spese amministrative.
ATTENZIONE Prima della materiale erogazione delle somme, l’INPS provvede ad accertare la presenza di eventuali debiti nei confronti dell’Istituto o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Sull’importo erogato a titolo di anticipazione del TFS/TFR è applicato un tasso di interesse nominale fisso in regime di capitalizzazione semplice pari attualmente all’1% annuo. L’INPS si riserva la facoltà di aggiornare con proprio provvedimento il tasso di interesse applicato.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR da parte degli iscritti alla Gestione unitaria deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al relativo servizio dal sito istituzionale dell’INPS, digitando, nella Home Page, alla funzione “Cerca”:
“Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”;
“Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”.
Il richiedente deve specificare nella domanda se l’anticipazione del TFS/TFR è richiesta per l’intero ammontare o per una quota, indicandone in tal caso l’importo; deve, inoltre, dichiarare se il TFS/TFR maturato è corrisposto a seguito di cessazione dal servizio con diritto a pensione o cessazione dal servizio senza diritto a pensione ed eventuale nuovo impiego con iscrizione alla Gestione unitaria
L’iscritto, oltre alla presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, deve dichiarare di essere a conoscenza delle conseguenze relative a dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, nonché di conoscere e accettare integralmente le disposizioni del Regolamento
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Edilizia: materiali INAIL online per la formazione contro gli infortuni
La sicurezza sul lavoro è un tema tristemente attuale in questi giorni per i gravi incidenti che continuano a verificarsi, anche con esito mortale .
INAIL, l' istituto per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali continua l'opera di informazione continua per cercare di diffondere maggiore consapevolezza e buone pratiche, utili alla prevenzione degli infortuni in tutti gli ambiti lavorativi, attraverso incontri pubblici, corsi e pubblicazioni.
Da segnalare in particolare che sul sito istituzionale www.inail.it è disponibile tra i moltissimi materiali rivolti a tutti i settori di attività, una innovativa collana intitolata Quaderni per immagini che appunto attraverso chiari e semplici disegni illustra i rischi e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione e delle attrezzature e delle opere provvisionali (come ponteggi e trabattelli) utilizzate comunemente in edilizia.
Oltre alle immagini sono comunque presenti testi di presentazione in 5 lingue: italiano inglese francese albanese rumeno
La collana è stata realizzata dalla sinergia di due strutture Inail (Dipartimento per le Innovazioni Tecnologiche e la Direzione centrale pianificazione e comunicazione) e l'approccio visuale ha l'intento di formare i lavoratori di tutte le nazionalità, eliminando la barriera linguistica che spesso ostacola la trasmissione delle informazioni.
Nei cantieri edili infatti , che contano un grande numero di lavoratori stranieri, si verifica, purtroppo, il più alto numero di infortuni gravi e mortali.
In questi giorni è stato reso disponibile l'opuscolo di 40 pagine in pdf dedicato in particolare all'utilizzo dei trabattelli.
Gli altri quaderni riguardano i seguenti argomenti :
- Casseforme – Quaderni per immagini
- Ponteggi fissi – Quaderni per immagini
- Reti di sicurezza – Quaderni per immagini
- Ancoraggi – Quaderni per immagini
- Parapetti provvisori – Quaderni per immagini
- Scale portatili – Quaderni per immagini
- Sistemi di protezione individuale dalle cadute – Quaderni per immagini
- Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto – quaderni per immagini.
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Somministrazione: chiarimenti sui diritti sindacali
Con l'interpello lavoro 1 2023 la commissione del Ministero del lavoro ha risposto a un quesito posto dall'organizzazione sindacale UGL Agroalimentare in tema di diritti sindacali applicabili nel lavoro somministrato.
In particolare si chiedeva se in relazione al diritto sindacale del lavoratore somministrato sia applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agenzia di somministrazione oppure quello dell’'azienda utilizzatrice ,
La commissione, sentito l'ufficio legislativo e l'ispettorato, chiarisce che è necessario fare sintesi di quanto previsto da entrambi i contratti.
I diritti sindacali nel lavoro in somministrazione
Nello specifico la risposta ricorda che nel rapporto di somministrazione sono coinvolti tre soggetti (agenzia di somministrazione,
lavoratore somministrato ed impresa utilizzatrice), legati da due distinti rapporti contrattuali:
- il contratto commerciale, tra l'azienda utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione e
- il contratto di lavoro individuale stipulato tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato.
Ciò comporta che l’agenzia di somministrazione risulta datore di lavoro "formale " del lavoratore somministrato, ma la prestazione lavorativa, per il periodo del contratto, risponde di fatto agli interessi dell'azienda utilizzatrice che fornisce le direttive operative e provvede al controllo del lavoratore.
Poteri e obblighi sono quindi suddivisi tra datore di lavoro formale e sostanziale " in considerazione della scissione tra la titolarità giuridica del rapporto e l’effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa ."
Quindi, afferma la risposta del Ministero, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è, in primo luogo, quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro.
Ciò non toglie che per il periodo della missione prevista dal contratto commerciale tra utilizzatore e somministratore, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato vada a integrata dalle previsioni del CCNL al quale l'azienda utilizzatrice aderisce.
Infatti la disciplina del lavoro somministrato prevede che i lavoratori utilizzati grazie a un contratto di somministrazione godano di parità di condizioni di lavoro con i dipendenti diretti dell'azienda utilizzatrice (art. 35, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81).
Il principio va ritenuto valido, precisa il ministero anche in riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati, rispetto ai quali l’articolo 36 del citato decreto legislativo n. 81/2015 dispone, al comma 1, che trovino applicazione:
i diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio1970, n. 300). Al comma successivo, si afferma inoltre il diritto del lavoratore somministrato ad esercitare liberta e attività sindacali, ovvero la possibilità di partecipazione alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.