-
Ricarica auto elettriche: può rientrare nel welfare aziendale
Esente il benefit aziendale della ricarica elettrica gratuita per le auto private dei dipendenti Lo afferma l'Agenzia nell'interpello n. 329 del 10 giugno 2022 concordando con la motivazione della finalita educativa ambientale dichiarata dall'azienda.
Vediamo piu in dettaglio il caso risolto nell'interpello delle Entrate
La società richiedente una holding multinazionale ha fatto "sostenibilità" una leva strategica di sviluppo, e , oltre ad effettuare investimenti per aumentare l'efficienza energetica, svolge anche un attento lavoro di "informazione" e "sensibilizzazione" sia all'interno che all'esterno delle proprie aziende. In particolare, per quanto riguarda i propri dipendenti, il Gruppo ha implementato, nel corso degli anni attività formative, campagne di comunicazione e sostegno a iniziative a livello globale e locale, con una capillare azione di sensibilizzazione su importanti temi legati alla cultura della sostenibilità
Nell'interpello chiedea chiarimenti sulla modalità di calcolo del reddito da lavoro dipendente relativamente alle spese di ricarica elettrica che intende riconoscere gratuitamente alla generalità dei dipendenti che acquisteranno un’auto elettrica entro un determinato periodo di tempo.
In particolare la società sta predisponendo un piano per offrrire per sei mesi a tutti i dipendenti che proveranno di avere acquistato auto elettriche, entro un determinato
periodo di tempo, il servizio di ricarica elettrica gratuita di tali mezzi, utilizzando l’energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici oppure stipulando una convenzione con un soggetto terzo fornitore del servizio di ricarica.
Nella risposta l’Agenzia come di consueto riepiloga la normativa in materia.
Ricorda in particolare che l'articolo 51 comma 2, lettera f), del Tuir esclude dal reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”, specificando in particolare che per l’esclusione dal reddito è richiesto che
- i beni o servizi siano a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, e
- se le opere e i servizi riguardano erogazioni in natura, sono determinanti le finalità educative o di assistenza ( chiarite in particolare con risoluzione n. 34/2004, circolare n. 28/2016 e risoluzione n. 55/2020).
L’Agenzia ritiene che la disposizione del Tuir possa applicarsi al caso in esame, in quanto il benefit è rivolto ai dipendenti allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e un comportamento responsabile verso l’ambiente grazie all'incentivo all'utilizzo di mezzi elettrici invece che inquinanti.
L'Agenzia sottolinea positivamentE il fatto che la società per evitare abusi, ha stabilito un aiuto limitato in termini di importo e di ricariche effettuabili.
Su queste basi l'agenzia afferma dunque che questo specifico benefit puo rientrare nel regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente exarticolo 51 comma 2, lettera f), del Tuir tenuto conto che soddisfa il requisito della finalità educativa previsto dalla norma.
-
Cooperative in crisi: ok alla deroga per i versamenti contributivi
E' stato pubblicato l'8 giugno 2022 il messaggio INPS n. 2350 con cui l'istituto chiarisce quali sono gli obblighi contributivi per le cooperative che abbiano adottato un "piano di crisi aziendale" ai sensi dell’articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.
L'istituto precisa che in questi casi la contribuzione previdenziale e assistenziale può essere quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, purche si rispetti il minimale contributivo previsto per legge
Si ricorda in proposito che la legge 142 2001 richiede che il regolamento interno delle società cooperative deve prevedere la possibilità dell'assemblea di "deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali» con possibile "riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi».
Inoltre è contemplato il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuire eventuali utili e la contestuale possibilita di prevedere «forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie».
Su queste basi, secondo l'istituto, anche con il conforto del parere del ministero, afferma che la normativa consente una deroga alla disciplina sui minimali contributivi, per cui limitatamente al periodo di durata del piano di crisi aziendale, i contributi dovuti possono essere calcolati sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, ma sempre nel rispetto del minimale indicato dall’articolo 1, comma 2, della legge 389/1989.
Il messaggio contiene anche la raccomandazione alle sedi territoriali inpe di riesaminare in autotutela eventuali contenziosi in esser annullando le procedure che rispondano alle situazioni sopradescritte .
Si sottolinea comunque a necessita di verificare la situazione di crisi sia di particolare gravità e straordinarietà e tale da compromettere la continuità aziendale, pur se temporanea, con interventi correttivi limitati nel tempo.
-
Sospensione attività: in quali casi è inapplicabile
Il campo di applicazione della sospensione delle attività produttiva come sanzione in caso di gravi violazioni da parte dei datori di lavoro è stato recentemente ampliato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2022 e il decreto legge n.146-2021
Ieri con la nota di consulenza giuridica n. 1159 2022 l'Ispettorato nazionale del lavoro ha risposto a una richiesta di chiarimenti sul tema ed ha fornito un utile riepilogo dei casi nei quali è preferibile non adottare il provvedimento di sospensione. Ha inoltre specificato le possibilità di applicazione del posticipo del provvedimento, restituendo di fatto una ampia possibilità di valutazione agli ispettori, che comunque sono chiamati a specificare i fatti e le motivazioni delle loro decisioni nei verbali ispettivi . Resta salvo il fatto che il lavoro irregolare va immediatamente sospeso.
Ecco una sintesi dei contenuti della nota, che riporta il parere concorde del Ministero del lavoro.
Sospensione o posticipo dell'attività produttiva: valutazioni ed esempi
La richiesta di parere riguardava il caso di sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 di una attività la cui interruzione comporta possibili conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) e/o la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.
L'ispettorato precisa innanzitutto che la nuova normativa prevede l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo nell'applicazione della sospensione ma resta ferma la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo,a meno che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
Con la circolare n. 3/2021 era stata inoltre confermata anche la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano l'opportunità di NON adottare il provvedimento per esigenze di salute e sicurezza sul lavoro". Vengono forniti i seguenti esempi di situazioni di pericolo per i lavoratori o per il pubblico:
- sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o
- scavi aperti in strade di grande traffico,
- demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente
- lavori di rimozione di materiali nocivi
- Attivita trasporto pubblico
- fornitura di energia elettrica o gas
- attività di allevamento di animali con conseguenze igienico sanitari
- interruzione di cicli produttivi industriali / es nel settore chimico)
Le valutazioni vanno effettuate da parte del personale ispettivo sul caso concreto, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti .
Inoltre si ricorda che la decisione va accuratamente motivata– come espressamente richiamato dal comma 5 dello stesso art. 14 – indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l'hanno causata.
La nota precisa che le stesse valutazioni sono da fare anche sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo.
Da notare che vengono indicate anche tra gli aspetti da valutare le gravi conseguenze di tipo economico produttivo (ad esempio nel caso dell'interruzione di una vendemmia con conseguente deperimento dei prodotti agricoli) che in realta non costituiscono aspetti con impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori o della pubblica incolumità (il che, a parere di chi scrive, potrebbe dare adito a contenziosi).
Infine si sottolinea il fatto che il provvedimento puo sempre essere revocato in presenza di conseguenze particolarmente rischiose
L'ispettorato conclude comunque che in caso di continuazione dell'attività per mancata o posticipata adozione del provvedimento di sospensione, questa "deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, impedendo ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione".
-
Verifiche esistenza in vita Inps 2022: deroga per l’Ucraina
Come ogni anno INPS aveva reso note le istruzioni sugli accertamenti di di esistenza in vita dei pensionati residenti all'estero per le annualita 2022-2023 nel messaggio 4659 del 24 dicembre 2021. (vedi paragrafo successivo).
A seguito degli avvenimenti bellici in Ucraina che hanno avuto inizio nello scorso mese di febbraio , l'istituto ha emanato un nuovo messaggio n. 2301 del 1 giugno 2022 in cui comunica che, su sollecitazione del Ministero del Lavoro, è prevista la sospensione delle procedure di verifica per i residenti in Ucraina.
In particolare viene specificato che la situazione nel territorio ucraino rende difficile effettuare gli specifici adempimenti previsti per le Rappresentanze diplomatiche o i pubblici funzionari abilitati come “testimoni accettabil" e per i Patronati qundi, anche nell'ottica di evitare situazioni di rischio per l'incolumità dei cittadini, l'INPS non sospenderà i pagamenti delle pensioni intestate ai residenti nel territorio ucraino che non abbiano completato il processo di accertamento dell’esistenza in vita, a partire dalla prossima rata di agosto 2022.
Non si ricorrerà, , neanche alla localizzazione del pagamento aggiuntivo della rata di luglio 2022 allo sportello delle locali agenzie di Western Union.
I sopraindicati pensionati che risultano non avere completato il processo di verifica saranno ricompresi in una delle prossime campagne di accertamento dell’esistenza in vita.
Verifiche accertamento esistenza in vita 2022-2023
Le procedure di verifica sono affidate ancora Citibank NA (di seguito, anche Banca), quale fornitore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale. La tempistica e l'articolazione delle Aree geografiche interessate ha subito una modifica anche alla luce della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate dai vari Paesi, riguardo alla presentazione delle attestazioni richieste per la prova dell’esistenza in vita.
Si conferma la suddivisione in due fasi distinte:
- la prima fase, riferita all’anno 2022, che si svolgerà da febbraio 2022 a giugno 2022, riguarderà i pensionati residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi Citibank curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita a partire dal 7 febbraio 2022 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni entro il 7 giugno 2022. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di luglio 2022, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union (di seguito, anche Partner) del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 luglio 2022, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di agosto 2022.
- La seconda fase della verifica, che si svolgerà da settembre 2022 a gennaio 2023, riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 14 settembre 2022 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 12 gennaio 2023. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2023, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2023, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2023.
L'istituto sottolinea che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita, indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.
Il messaggio dettaglia poi le diverse modalità di comunicazione e i casi di esclusione.
Di seguito una tabella riassuntiva delle aree e scadenze interessate:
AREE GEOGRAFICHE LIMITE TEMPORALE VERIFICHE TEMPISTICA RISCOSSIONE IN CONTANTI TEMPISTICA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est europa e paesi limitrofi – ESCLUSA UCRAINA da febbraio a giugno 2022 luglio 2022 agosto 2022 Europa Africa e Oceania da settEmbre 2022 a gennaio 2023 febbraio 2023 marzo 2023 -
Procuratore sportivo: al reddito è applicabile il regime impatriati
L'agente-procuratore sportivo con attività strettamente personale di consulenza a calciatori professionisti ed esordienti produce reddito di lavoro autonomo a cui e applicabile, in caso di trasferimento della residenza fiscale in Italia, il regime agevolato "impatriati" art 16 d.lgs 147 2015. lo ha affermato l'Agenzia delle entrate nella RIsposta a interpello n. 315 del 31 maggio 2022.
Il caso riguardava un procuratore residente all'estero sin dal 2014 che rientrato in italia nel 2022 chiedeva chiarimenti sull'inquadramento giuridico della sua attività e in particolare sull'applcabilità del regime agevolato "Impatriati".
Faceva presente in particolare di svolgere attivita di consulenza strategica sulle opportunità di carriera, assistenza contrattuale e legale in sede di contrattazione, e selezione di candidati specifici per un ruolo e per la selezione di nuovi talenti per società sportive .
L'attività si svolge "sulla base di accordi improntati al principio dell'intuitu personae in forma individuale, non organizzata, salve sporadiche e non continuative collaborazioni con professionisti terzi", per la maggior parte dell'anno in Italia con spostamenti all'estero solo sporadici".
Faceva presente in particolare che sulla qualificazione dei redditi prodotti dai procuratori sportivi, la riforma dello sport attuata con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 , a seguito della norma della legge di bilancio 2018, ha generato alcune incertezze interpretative circa l'esatto inquadramento giuridico della figura dell'agente sportivo e il conseguente trattamento fiscale dei redditi percepiti.
L'art.1 comma 373 della legge 205 2017 definiva infatti l'agente sportivo come "soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di in contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica". Gli articoli 2, comma 1, lett. a) e 3, comma 1 del citato d.lgs. n. 37 del 2021 di riforma dell'ordinamento sportivo – che entra in vigore dal 1° gennaio 2023 -forniscono una definizione più ampia per cui l'agente: "in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta (…), ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo,del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale,fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione".
Quindi a una prima lettura della definizione del procuratore sportivo come colui che " mette in relazione" o che "mette in contatto" lo sportivo e la società sportiva è stata interpretata da parte della dottrina come una figura di "mediatore" e che i relativi compensi non siano inquadrabili nella categoria del reddito di lavoro autonomo, bensì in quella del reddito d'impresa, nella fattispecie della " mediazione atipica" .
Un altra interpretazione in vece sostiene che l'espresso richiamo alle attività di assistenza e consulenza dimostra che il legislatore della riforma sportiva ha voluto fornire un elenco di prestazioni ricorrenti di cui la mediazione è solo una parte. Inolrte , il nuovo regime stabilisce espressamente principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza, oltre a prevedere obblighi di aggiornamento professionale; tutti precetti tipici dell'esercizio delle professioni intellettuali.
Per questo l'istante ritiene che la propria attività, basata sul carattere strettamente personale della prestazione costituisca un'attività professionale incentrata sull'intuito personale e incompatibile con l'attività di semplice intermediazione tra due controparti .
Agente sportivo professionista: la risposta dell'agenzia
L'agenzia delle entrate dopo un riepilogo della normativa in tema di regime agevolato per gli impatriati, prende in esame la nuova normativa sul lavoro del procuratore sportivo e concorda con l'interpretazione fornita dall'istante.
Oltre alle motivazioni già illustrate, si precisa che 'articolo 4 prevede che per svolgere la professione l'agente sportivo deve essere iscritto in apposito Registro nazionale, istituito presso il CONI, previo superamento di un esame di abilitazione le cui modalità saranno definite da un prossimo decreto ministeriale .
In attesa dell'emanazione della predetta disciplina attuativa l'articolo 14, comma 1, stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni del d.m. 24 febbraio 2020, facendo salva (articolo 12, comma 2) la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo già rilasciati
Per quanto sopra l'agenzia afferma che l'esercizio dell'attività di agente sportivo costituisca esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per la determinazione dei relativi compensi.
Tenuto conto del suddetto quadro normativo, si ritiene che i redditi conseguiti nell'esercizio di tale attività, senza vincolo di subordinazione, costituiscano redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del Tuir.
Quindi nel caso specific, in presenza di tutti i requisiti previsti per l'accesso al regime speciale per lavoratori impatriati, si conferma che i redditi cosi prodotti nell'esercizio dell'attività di agente/procuratore sportivo svolta nel territorio dello Stato concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30 per cento, dal 2022, periodo d'imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi d'imposta successivi.
Allegati: -
Ispettori del lavoro ok ai controlli nei cantieri di case private
Gi ispettori del lavoro possono accedere a verificare i lavori edili presso abitazioni private. Lo afferma la sentenza (n. 502/2022) della Corte d'Appello di Lecce accogliendo il ricorso dell'ispettorato di Brindisi , appoggiato dal Ministero del lavoro, contro i proprietari di un'abitazione nella quale erano stati eseguiti lavori edili con manodopera "in nero".
Vediamo di seguito maggiori dettagli sulla base del comunicato stampa emanato dallo stesso Ispettorato.
Il caso risale al 2016, anno in cui il personale ispettivo dell'ITL di Brindisi effettuò un accesso nel giardino di un'abitazione nella quale erano in corso lavori edili.
Alla presenza del proprietario, venne accertato dei sei operai impiegati nei lavori, cinque erano irregolari . Nel 2017, era giunto quindi al proprietario un provvedimento di ingiunzione, contro il quale aveva fatto ricorso.
In primo grado, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro (sentenza n. 1267/2020) aveva accolto il ricorso annullando il provvedimento dell'Ispettorato territoaiale in quanto affermava che " i luoghi di privata dimora(….) devono restare esclusi dal "potere di ispezione".
Veniva quindi presentato ricorso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi, che i giudici di secondo grado accoglievano, ribaltando la sentenza del Tribunale di Brindisi
La corte di appello ha infatti stabilito che "… l'area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant'è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna".
I giudici del riesame hanno inoltre riaffermato la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall'ITL, rigettando anche la doglianza relativa al presunto difetto di motivazione del provvedimento.
"Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte – si legge nella sentenza – l'autorità amministrativa non è tenuta, nell'ordinanza ingiunzione, a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, come avvenuto nel caso di specie".
Va ricordato che il controllo dei cantieri è affidato per legge agli Ispettori del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (Ispettori del lavoro); che risultano a tutti gli effetti ufficiali di polizia giudiziaria
Qundo il cantiere si si trova in immobili parzialmente abitati o temporaneamente non abitati, qualificabili come "privata dimora" anche gli agenti di Polizia giudiziaria sono soggetti ad alcune limitazioni previste dagli articoli n. 352 (Perquisizioni) e n. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro) del C.P.P. : l'accesso è consentito in via di urgenza laddove vi sia il sospetto di reato in corso e il timore che vengano cancellate o distrutte le prove di un reato.
L’accesso invece non è consentito per la verifica dell’esistenza di autorizzazioni che comportino sanzioni amministrative e che possa essere svolta senza l’ingresso nel cantiere.
-
Contributi 2022 cooperative agricole per disoccupazione e CIG
Con il messaggio 2225 del 27.5.2022 Inps torna con nuove precisazioni sugli obblighi contributivi relativi agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240/1984.
In particolare il messaggio ricorda la novità della legge di bilancio 2022 ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022, per le imprese cooperative e i loro consorzi , inquadrati nel settore agricoltura
- il versamento della contribuzione di finanziamento ASpI
- per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo (OTI)
- e per quelli assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato
Le istruzioni sono state fornite con la circolare n. 2/2022. in cui è stato precisato che l’obbligo sussiste
- sia per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022
- sia per quelli assunti precedentemente e ancora in forza a tale data.
Tali imprese sono soggette anche per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti (senza distinzione del tipo di contratto) con contratti al versamento della contribuzione per il finanziamento:
- della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS),
- della cassa unica assegni familiari (CUAF) e
- dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le regole e le aliquote che si applicano ai datori di lavoro inquadrati nel settore dell’industria,
A questo fine è stata istituita un’apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato e degli apprendisti.
Il messaggio fornisce anche il dettaglio delle istruzioni per le relative compilazioni dei flussi Uniemens
L'istituto ricorda che le contribuzioni relative agli ulteriori obblighi assicurativi (IVS, malattia, maternità, Fondo di garanzia, come specificate nelle circolari n. 31/2022 e n. 56/2022 con due tabelle rettificate) sono riscosse nell’ambito della contribuzione agricola unificata.
Riportiamo di seguito le tabelle con gli importi dei contributi che i datori di lavoro devono denunciare sul flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”, per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti.
Tabelle contributi assistenziali INPS cooperative agricole
Operai a tempo indeterminato dipendenti di datori cui si applica l'aliquota CUAF
Voci contributive
Totale
A carico
azienda
A carico
lavoratore
CUAF
0,68%
0,68%
CIGO
Fino a 50 dipendenti
1,70%
1,70%
Oltre 50 dipendenti
2%
2%
CIGS
0,90%
0,60%
0,30%
ASpI
1,31%
1,31%
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978
0,30%
0,30%
Operai a tempo indeterminato cui si non applica l'aliquota CUAF (Dipendente societa cooperative CA3A)
Voci contributive
Totale
A carico
azienda
A carico
lavoratore
CUAF
0
0
Fino a 50 dipendenti
1,64%
1,64%
Oltre 50 dipendenti
1,94%
1,94%
0,90%
0,60%
0,30%
ASpI
0%
0%
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978
0,30%
0,30%
Apprendisti ( con e senza CA 3A)
Voci contributive
Totale
A carico
azienda
A carico
lavoratore
CUAF
0,11%
0,11%
INAIL
0,30%
0,30%
CIGO
Fino a 50 dipendenti
1,70%
1,70%
Oltre 50 dipendenti
2%
2%
CIGS
0,90%
0,60%
0,30%
ASpI
1,31%
1,31%
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978
0,30%
0,30%
Apprendisti in aziende fino a 9 dipendenti
Voci contributive
Durata rapporto di lavoro
Totale
A carico
azienda
A carico
lavoratore
CUAF
1° – 12° mese
0,02%
0,02%
CUAF
13° – 24° mese
0,03%
0,03%
CUAF
oltre il 24° mese
0,11%
0,11%
INAIL
1° – 12° mese
0,04%
0,04%
INAIL
13° – 24° mese
0,09%
0,09%
INAIL
oltre il 24° mese
0,30%
0,30%
CIGO
1,70%
1,70%
ASpI
1,31%
1,31%
Contributo ex articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978
0,30%
0,30%