• Inail

    Bando “BIT” INAIL innovazione: elenco ammessi

    E' stata pubblicata il 14 luglio 2023 la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al finanziamento del Bando BIT INAIL – ARTES 4.0 N1 – 2022 finanziato con 2 milioni di euro con il Bando pubblicato dall'INAIL  il 7 novembre  2022.

    Il bando viene realizzato  in collaborazione con il centro di competenza ARTES 4.0,  e mira a incentivare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite l’utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0,finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e alla riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

    I contributi del Bando BIT  andranno a coprire  fino al  50 % delle spese sostenute  dalle imprese. 

    Con il riepilogo sui requisiti dei progetti le spese ammissibili le modalità  di partecipazione, riportiamo all'ultimo paragrafo  l'elenco dei progetti ammessi . 

    Qui la graduatoria completa ammessi/non ammessi.

    Bando BIT cos’è – requisiti imprese – importo finanziamenti

    Il Bando Innovazione Tecnologia (BIT) ha l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. E' gestito da Artes  4.0 che è  una Associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0

    Ad ARTES 4.0 sono associati, oltre all’Inail, strutture universitarie in  centri di ricerca ed istituti di formazione ad elevata qualificazione, fondazioni e partner industriali 

     Il bando è aperto a tutte le imprese , dalle MPMI alle grandi imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano una  stabile organizzazione in Italia e possiedono   gli specifici requisiti economici e di onorabilità previsti dal Bando.

    Nel caso di aggregazioni di più soggetti beneficiari, il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo  proponente determinerà l’inammissibilità della domanda.

    IMPORTO FINANZIAMENTI

    La dotazione finanziaria disponibile messa a disposizione da Inail, è pari complessivamente a 2.000.000 €.

    Il contributo è concesso ed erogato alle imprese beneficiarie nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, con:

    • importo minimo non inferiore a euro 100.000 e 
    •  importo massimo non superiore a euro 140.000.

    I progetti devono prevedere il coinvolgimento diretto del CC ARTES 4.0 e il ricorso alle competenze e alle strumentazioni del CC nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili a copertura dei servizi forniti (vedi elenco all’art. 1 del  Bando). 

    I proponenti potranno richiedere l’erogazione del contributo economico:

    1.  in una unica soluzione al termine del progetto;
    2. in alternativa, su un unico Stato Avanzamento Lavori (SAL) intermedio non inferiore al 50% del totale 

    È possibile richiedere l’erogazione di una quota a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 % del contributo richiesto, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a favore di Inail.

    Bando Bit INAIL: aree tematiche e termini per i progetti

    I progetti ammissibili al finanziamento dovranno preferibilmente essere coerenti con almeno una delle seguenti aree tematiche.

    • a. Robotica e macchine collaborative
    • b. Intelligenza Artificiale
    • c. Sistemi di controllo model-based per sistemi multivariabili
    • d. Tecnologie per l’ottimizzazione real-time di processo
    • e. Applicazioni e tecnologie per archiviazione ed elaborazione di dati
    • f. Infrastrutture software di base
    • g. Tecnologie per la cyber-security
    • h. Realtà aumentata e virtuale e sistemi di telepresenza multisensoriale
    • i. Tecnologie robotiche e di realtà aumentata e di sistemi di sensori per la manutenzione predittiva e training
    • j. Sensori realizzabili con diverse tecnologie
    • k. Sviluppo e caratterizzazione materiali avanzati
    • l. Digitalizzazione e robotizzazione di processi
    • m. Tecnologie, reti e sistemi e comunicazione, wireless e wired

    I progetti devono prevedere:

    1.  un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi e tempi;
    2.  una esposizione chiara dei benefici che il progetto di innovazione avrà nell’ambito della prevenzione e del contrasto degli infortuni e delle malattie professionali e in generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
    3.  un livello di maturità tecnologica (Technology readiness level, “TRL”) in un intervallo tra TRL 5 e TRL 8;
    4.  il coinvolgimento del Centro di Competenza ARTES 4.0 per lo svolgimento delle attività di ricerca contrattuale, consulenza tecnologica e supporto.

    Saranno valutati con particolare favore i progetti la cui realizzazione avrà riflessi in termini di transizione ecologica e sostenibilità ambientale, riduzione dell’inquinamento, riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti.

    Inoltre, l’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio nazionale italiano.

    REALIZZAZIONE  E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

    I benefici sono concessi, per un periodo di 18 (diciotto) mesi prorogabili di ulteriori 6 (sei) mesi, previa richiesta, adeguatamente motivata da parte del soggetto proponente o del capofila nel caso di partenariato di imprese.

    Le spese relative al progetto ammesso al finanziamento sono rendicontabili a partire dalla data di avvio del progetto.

    Bando INAIL BIT come fare domanda

    Le domande vanno inviate esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma dedicata , previa registrazione, a partire dal 7 novembre  2022

     I soggetti proponenti devono compilare  entro e non oltre il 16 gennaio 2023   il 13 FEBBRAIO 2023 ore 17.00 gli allegati  elencati di seguito:

    •  Allegato 1 (Domanda dei benefici)
    •  Allegato 2 (Anagrafica e Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità)
    •  Allegato 3 (Idea progettuale “Abstract”)
    •  Allegato 4 (Scheda progettuale completa)
    • Allegato 5 (Budget della proposta progettuale). ( uno tra i seguenti allegati sulla base della categoria di aiuto in cui ricade il progetto proposto:
      •   Allegato 5.A_Budget per proposte progettuali relative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Art. 25 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
      •  Allegato 5.B_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione a favore delle PMI (Art. 28 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
      •  Allegato 5.C_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione dei processi e dell’organizzazione (Art. 29 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
    •  Allegato 6 (Delega del sottoscrittore)
    •  Allegato 7 (Dichiarazione d’intenti per la costituzione dell’ATS/ATI/altra forma contrattuale equipollente)

    Ulteriori approfondimenti , faq   e bando integrale con tutti gli allegati  sono disponibili  nel portale di ARTES 4.0  "retecompetencecenter4-0"

    Bando INAIL BIT requisiti di ammissibilità e di valutazione

    La selezione delle proposte è suddivisa in 2 Fasi:

     Fase 1: verifica dei requisiti preliminari di ammissibilità previsti dall’art. 10.1.

     Fase 2: valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali 

    Nella Fase 1  saranno valutati i seguenti requisiti

    1. Ricezione di tutti i documenti richiesti dal Bando e firma delle dichiarazioni sul possesso dei criteri di ammissibilità
    2. Ricorso ai servizi forniti da ARTES 4.0 nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili*
    3. Allineamento dei temi delle proposte con gli obiettivi e le aree tematiche del Bando
    4. di maturità tecnologica (TRL) (deve essere compreso in un intervallo tra TRL 5 (TRL iniziale) e TRL 8 (TRL finale).
    5. Criticità non superabili sulla compatibilità etico/normativa e scientifica della proposta riguardo la salute e sicurezza sul lavoro.

    Nella Fase 2 la commissione di esperti valutera  aspetti di ideoneità dell'idea progettuale e  tecnico scientifici come segue:

    a- CRITERI DI IDONEITÀ CRITERI DI IDONEITÀ DELL’IDEA PROGETTUALE

    • Idoneità tecnico-scientifica del progetto proposto sulla base delle tematiche del Bando
    • Innovazione della soluzione proposta rispetto alle alternative esistenti nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro in funzione del contesto applicativo
    • Fattibilità e replicabilità della proposta progettuale nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro

    b -CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA CRITERIO DI VALUTAZIONE –  PUNTEGGIO MASSIMO  e MINIMO

    • Qualità tecnico-scientifica del progetto proposto in termini di chiarezza ed effettiva perseguibilità degli obiettivi rispetto alla tematica della salute e sicurezza sul lavoro: punteggio max 20  minimo 12
    • Grado di innovazione del progetto:punteggio max 20  minimo 12
    • Fattibilità tecnologica del progetto proposto punteggio max 12 minimo 8

    Bando BIT 2022 Elenco progetti ammessi

    Riportiamo l'elenco dei progetti  ammessi al finanziamento  con le relative  aziende proponenti .

     Qui il pdf completo con ammessi e non ammessi.

    ID PROPOSTA-  ESITO –  SOCIETÀ PROPONENTE/I

     9158 Ammessa NUOVA SIMAT S.r.l.

     9167 Ammessa GLOBAL SERVICE S.r.l. 

    8750 Ammessa UBIQUICOM S.r.l. 

    9155 Ammessa Smart Track S.r.l.

     9116 Ammessa MEDIATE S.r.l.

    8753 Ammessa E.S.TR.A. SPA – Generale Sistemi S.r.l. 

    8830 Ammessa VISUAL ENGINES S.r.l. 

    9032 Ammessa KIWIBIT S.r.l.

     9135 Ammessa Geckosoft S.r.l. 

    8751 Ammessa SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.r.l. 

    9156 Ammessa Next Generation Robotics S.r.l.

     8771 Ammessa  Gruppo Ecosafety S.r.l. 

    9153 Ammessa VLAB S.r.l. (impresa proponente singola)

     8793 Ammessa EXTERYO S.r.l. 

    8933 Ammessa Sigma Ingegneria S.r.l. Unipersonale 

    9113 Ammessa AME ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING S.r.l. 

    8630 Ammessa K-Digitale S.r.l. – Idea-Re S.r.l. 

    L'avviso informa che tutte le aziende riceveranno una comunicazione via mail nelle prossime settimane 

  • Assegnazione agevolata di beni ai soci

    Assegnazione agevolata beni immobili acquistati in esenzione Iva: chiarimenti

    Se all'atto di acquisto dell'immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione  IVA, la successiva assegnazione al socio esula dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. L’assegnazione sarà in questo caso fuori campo Iva per mancanza del requisito oggettivo.

    Se invece l'assegnazione di beni ha per oggetto immobili per i quali all'atto dell'acquisto l'Iva è stata detratta, vi sarà imponibilità Iva.

    Il valore del bene per la determinazione della base imponibile sarà il prezzo di acquisto o il costo sostenuto, applicando il criterio del valore normale solo come eccezionale e residuale.

    Ma vediamo di seguito il contenuto integrale della risposta del Sottosegretario per l'economia e finanze Sandra Savino, all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Saverio Congedo, risposta data nel corso della seduta del 5 luglio 2023 n. 5-01057.

    L’interrogazione in ordine ad alcune questioni Iva in tema di assegnazione agevolata dei beni

    Nel corso della seduta delle Giunte delle Commissioni Parlamentari – VI Commissione Finanze del 5 luglio 2023 è stato emanato un comunicato con la risposta del Sottosegretario  per l'economia e finanze, Sandra Savino all’interrogazione dell’onorevole Saverio Congedo su  alcune problematiche sollevate  in ordine all'assegnazione e cessione agevolata di immobili acquistati da società in regime di esenzione IVA.

     Oggetto dell’interrogazione il regime di tassazione agevolato volto a favorire l'assegnazione o la cessione ai soci di taluni beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri, che è stato riproposto, per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, dai commi da 100 a 105 della legge di bilancio 2023, con la previsione di un versamento di imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP.
     Gli interroganti evidenziano che, con le circolari n. 26/E/2016 e 37/E/2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni, anche ai fini del trattamento IVA, dell'assegnazione o cessione agevolata ai soci, ma, nonostante i chiarimenti, permangono alcune perplessità in relazione alle assegnazioni per gli immobili acquistati in «esenzione» da IVA.
    Si chiede pertanto di sapere se le disposizioni in parola consentano l'equiparazione alla disciplina applicabile all'acquisto da soggetti privati e, in caso di assegnazioni o cessioni fra soggetti con rapporti di controllo o collegamento e applicazione del pro rata di detraibilità, se la base imponibile sia da determinarsi sul valore normale oppure sia applicabile la previsione agevolativa.

    La risposta nel caso di assegnazione immobile acquistato in esenzione Iva

    La risposta del Sottosegretario,  sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, chiarisce quanto segue:

    Come chiarito al paragrafo 7 della circolare 1° giugno 2016, n. 26/E, «sulla base dei principi generali, rilevano agli effetti dell'imposta (sul valore aggiunto), tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti prima indicati.
    Viceversa esulano dall'ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto».
    Tra le operazioni da ultimo menzionate rientrano le fattispecie richiamate dagli Onorevoli interroganti, vale a dire le assegnazioni di immobili acquistati in esenzione dall'IVA. Infatti, in tali ipotesi, poiché all'atto dell'acquisto dell'immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione (trattandosi di operazione esente dall'IVA), la successiva assegnazione al socio del medesimo immobile esula dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
    A tal proposito, si fa altresì presente che, con diversi documenti di prassi (cfr. circolare n. 40/E del 13 maggio 2002, risoluzioni n. 194/E del 17 giugno 2002 e n. 191/E del 23 luglio 2009), l'Amministrazione finanziaria ha enunciato il principio secondo cui la disposizione recata dall'articolo 2, secondo comma, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 «non si applica se l'assegnazione al socio ha ad oggetto beni per i quali non è stata detratta l'IVA all'atto dell'acquisto e ciò anche se sugli stessi sono stati eseguiti interventi di manutenzione, riparazione, recupero, per i quali, invece, si è provveduto a detrarre la relativa imposta», con riferimento ai quali – al ricorrere delle condizioni – la società dovrà effettuare la rettifica della detrazione ex articolo 19-bis2.
     In sostanza, l'assegnazione di beni al socio realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa (di cui al numero 5) del secondo comma del citato articolo 2) che deve essere ricondotta all'articolo 16 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), il quale – secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 17 maggio 2001, cause C-322/99 e C-323/99 – va interpretato nel senso che un bene dell'impresa destinato all'uso privato dell'imprenditore o a finalità estranee all'impresa non va assoggettato ad IVA quando non abbia consentito la detrazione dell'imposta. Se dunque la società ha acquistato l'immobile in regime di esenzione IVA, nessun diritto alla detrazione è stato dalla stessa esercitato e, pertanto, non sussistono i presupposti per assoggettare a IVA l'assegnazione del medesimo immobile al socio. Tale assegnazione è fuori campo IVA per difetto del requisito oggettivo.

    La risposta nel caso di assegnazione immobile acquistato con detrazione dell’Iva

    Invece, nell'ipotesi in cui, all'atto dell'acquisto del bene, la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale, in via di rivalsa, ai fini della determinazione della base imponibile dell'assegnazione del bene al socio, così come indicato nel paragrafo 7.1 della citata circolare n. 26/E del 2016, «(…) occorrerà fare riferimento al criterio costituito “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, così come riformulato dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), nell'ambito degli interventi volti ad allineare la normativa nazionale in materia di IVA a quella comunitaria».

      Nel paragrafo 8 della successiva circolare 16 settembre 2016, n. 37/E, è stato precisato che il riferimento al valore normale è residuale ed eccezionale, nel senso che va considerato solo quando non è possibile determinare il prezzo di acquisto o di costo. In particolare:

       1. il criterio del prezzo di acquisto o di costo, in sostituzione di quello del valore normale vigente prima delle modifiche recate dalla legge comunitaria per il 2009, implica che la base imponibile IVA della cessione gratuita non comprende il «ricarico» normalmente praticato sul mercato per quel bene essendo costituita dal prezzo di acquisto del bene «attualizzato» al momento della cessione;

       2. il «prezzo di acquisto», secondo i principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia UE, Causa C-16/14, rappresenta la regola generale per i prelievi di beni da parte di un soggetto passivo per il proprio uso privato o per quello del suo personale o in destinazioni ad un'attività economica esente da IVA. Per «prezzo di acquisto», si intende il valore residuo dei beni al momento del prelievo o della destinazione dei medesimi;

       3. in assenza di un prezzo di acquisto cui fare riferimento, come potrebbe accadere nell'ipotesi di un fabbricato non acquistato ma costruito dal soggetto che intende estrometterlo dal regime IVA, la base imponibile è costituita dal costo o dal prezzo di costo di beni simili;

       4. in via di estremo subordine e con esclusivo riferimento a situazioni di mancanza assoluta di prezzo di acquisto originario o del costo, è possibile determinare la base imponibile secondo il criterio del prezzo d'acquisto di beni similari, per condizioni, dimensioni e altre caratteristiche (a condizione che esistano beni simili sul mercato), il tutto con riferimento al momento della destinazione dell'immobile, evitando l'esame in dettaglio di «quali elementi di valore abbiano condotto a tale prezzo» (cfr. punto 40 della sentenza C-16/14);

       5. in ipotesi diverse, il ricorso al valore di mercato per la determinazione della base imponibile non è ammesso perché comporterebbe una espressa violazione del comma 2, lettera c), dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 ispirato al principio secondo cui «non è conforme al diritto comunitario una norma nazionale che consideri il valore normale quale base imponibile dei beni destinati ad attività estranee a quella di impresa, nel caso in cui tale ultima attività cessi» (Corte di Giustizia UE, sentenza 3 maggio 2013, causa C-142/12).

  • Lavoro estero

    Lavoro sportivo professionisti impatriati: guida aggiornata

    La  conversione in legge del decreto 21 2022,  ha  apportato   alcune modificazioni all'articolo 16 (Regime speciale per lavoratori  impatriati) del decreto legislativo n. 147 del 2015  applicabili al lavoro degli sportivi professionisti. Cio al fine di ottenere una riduzione della platea cui si applica la detassazione che consente un risparmio di spesa (da destinare allo sport giovanile dilettantistico). 

     Lo sconto fiscale  infatti non  può essere usato dagli sportivi  sotto i 21 anni e per i redditi sopra il milione o 500 mila euro sulla base dell'anzianità dell'iscrizione della federazione sportiva di riferimento . 

    I contratti già in essere alla data del 21 maggio 2022     non sono toccati dalla novità. 

    Con la risoluzione 48 del 30 giugno 2023 l'Agenzia è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni. Ripercorriamo quindi i principali aspetti della disciplina e le ultime precisazioni nei paragrafi seguenti.

    Regime impatriati

     La norma, ricordiamo, attualmente prevede, in generale   che: 

    • i redditi di lavoro dipendente, 
    • i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
    •  i redditi di lavoro autonomo

     prodotti in Italia da  lavoratori che trasferiscono  la residenza in Italia  concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro  ammontare, per un quinquennio  al ricorrere delle seguenti condizioni:

     a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si  impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni; 

    b) l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

    Le limitazioni al regime impatriati per gli sportivi professionisti

    E'  prevista  per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico) in vigore fino al 1 luglio 2023 ovvero dagli  articoli 25, 26 e 27 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (in vigore dal 1° gennaio 2023),  che soddisfano i requisiti precedenti la seguente disciplina speciale:

    1.   una detassazione fissata  al 50 per cento invece che al 70 per cento , prorogabile per ulteriori 5 anni 
    2.  il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. 

    ( commi 5-quater e 5-quinques dell’articolo 16, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in vigore dal 21 maggio 2022).

    Le entrate derivanti da tale contributo sono versate a un apposito capitolo  dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili.

    Il nuovo comma 5-quater  inserito dal DL 21 2022  prevede  inoltre che si  possono applicare le disposizioni del regime impatriati  solo alle seguenti condizioni:

    1. i redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI le cui  federazioni sportive  nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990 (si tratta di calcio, ciclismo, golf e pallacanestro)
    2.  il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
    3.  il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, 

    oppure

    1. i redditi siano prodotti in discipline  sportive  che abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, 
    2. il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
    3.  il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000.

    Resta ferma in questi casi la detassazione per il  50 per cento del loro ammontare.

    Non si applicano le  ulteriori agevolazioni  relative all'acquisto di immobili in Italia e  per la presenza di figli minori 

    Si conferma invece il versamento del contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.

    Le precisazioni della Risoluzione 48 2023

    La risoluzione  48 2023 ribadisce che:

    •   le disposizioni del  comma 3 dell’articolo 12-quater del decreto Ucraina-bis, NON  si applicano   ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data del 21 maggio 2022,
    • rientrano  tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie,solo se corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.
    • il requisito anagrafico (aver compiuto «il ventesimo anno di età»), è soddisfatto per l’intero periodo di imposta in cui il lavoratore sportivo che ha trasferito la residenza in Italia compie 20 anni, indipendentemente dal mese o dal giorno
    •  l’attività  deve essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta,  tenendo conto dello svolgimento dell’attività stessa nell’intero periodo d’imposta. Nel computo dei 183 giorni rientrano  vanno conteggiate anche le ferie, le festività, i riposi settimanali nonché altri giorni non lavorativi. Non possono essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano.
    • Le trasferte all'estero per eventi sportivi  di livello internazionale sono rilevanti ai fini del conteggio dei 183 giorni.

    Come si fa domanda per il regime speciale sportivi impatriati 

    Per beneficiare del regime agevolato  il lavoratore sportivo titolare di reddito dipendente  deve fare domanda scritta al datore di lavoro, che riconoscerà il beneficio  dal periodo di paga coincidente con il  periodo di imposta.

    Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il lavoratore sportivo  puo anche utilizzarla direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito  nella misura ridotta.

  • Riforma dello Sport

    Riforma del lavoro sportivo: sintesi e dubbi dei CDL

    Con l'approfondimento pubblicato il 27 giugno 2023 la Fondazione studi dei consulenti del lavoro analizza l'imminente riforma del lavoro sportivo d.lgs 36 2022.  che dovrebbe entrare in vigore il  primo luglio. Il documento ripercorre l'iter normativo, ancora in corso, che  riguarda in particolare l'inquadramento degli sportivi dilettanti  e il loro trattamento fiscale e previdenziale  impattando  in modo rilevante sull'attività  delle decine di migliaia di ASD e SSD attivi sul territorio nazionale 

    Nella sua analisi la Fondazione valorizza alcuni aspetti ma evidenzia anche alcuni  punti critici  o dubbi per i quali si attende l'annunciato ulteriore decreto correttivo della riforma contenuta nel

    Ma andiamo con ordine e vediamo di seguito i principali punti messi in evidenza dal documento dei Consulenti del lavoro. 

    Lavoratori sportivi chi sono? e quanti?

    Il documento sottolinea innanzitutto che la platea degli interessati  non sembra essere chiara neppure agli enti preposti, infatti secondo quanto riferisce il Ministro dello Sport:

    •  la  riforma dovrebbe coinvolgere una platea di circa 500mila soggetti, in massima parte  detentori di compensi inferiori a cinquemila euro all’anno, mentre
    •  il CONI riporta sul  proprio sito un numero di 1,4 milioni di operatori del settore con 140mila fra ASD e SSD  affiliate a uno o più organismi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

    In ogni caso con la riforma sono  considerati lavoratori sportivi:  atleti, allenatori, tecnici,direttori di gara e tutti coloro che  svolgono, dietro corrispettivo,  mansioni  necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici dei  singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativo-gestionali .

    I volontari che collaborano con ASD e SSD non possono percepire compensi ma solo rimborsi spese

    Si specifica inoltre che  l’attività  sportiva può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo, anche nella

    forma della collaborazione coordinata e continuativa, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce la non  applicazione della presunzione di subordinazione alle collaborazioni rese a fini  istituzionali in favore delle Associazioni (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD)  affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) e agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI

    Nell’ambito  del lavoro sportivo non è ammesso l’utilizzo del contratto di lavoro occasionale telematico  PrestO (DL 50 2017).

    Lavoro sportivo e contributi previdenziali

    L'approfondimento dei CDL ricorda inoltre che la riforma ridefinisce il trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della  tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.

    Quindi tutti i  lavoratori sportivi subordinati e autonomi  a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, saranno iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell’INPS, che  assume ora la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. 

    Le aliquote contributive  per i subordinati si allineano a quelle degli altri lavoratori  prevedendo 

    • aliquota IVS pari al 33% 
    • contributi per indennità NASpI, CUAF, Malattia e Maternità (4,97%) con  massimale giornaliero pari ad €120

    Per i consulenti è invece da escludersi la contribuzione al Fondo di Garanzia TFR (0,20%), così come quella  al Fondo d’Integrazione Salariale (FIS).

     la contribuzione aggiuntiva  NASpI pari all’1,40% non si applica nei contratti a tempo determinato  mentre la contribuzione di malattia e Non  è dovuto il ticket di ingresso NASpI in caso di licenziamento. 

    Fino a 5.000 euro  il reddito non è soggetto a contribuzione previdenziale  

    Sulla parte eccedente, l’aliquota totale per i co.co.co. (per due  terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore)  sarà pari al 25%  + 2,03% di contributi minori “assistenziali”, mentre per i soggetti già pensionati o  assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota resta al 24%.

    Da ricordare anche che si prevede una ulteriore agevolazione fino al 31/12/2027  per cui  base imponibile è ridotta del 50%.

    Anche i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale, soggetti alle aliquote ordinarie della Gestione separata (35,03% / 24%),  godranno della medesima agevolazione  sia in fatto di soglia di esenzione fino a 5.000  euro  che  – fino al 31/12/2027 – dell’abbattimento del 50% dell’imponibile previdenziale.

    Il documento  sottolinea che : non è ancora  stato precisato se i compensi percepiti dai collaboratori nel settore dilettantistico  nel primo semestre del 2023 facciano cumulo con quanto verrà da essi percepito a  partire dal 1° luglio 2023, ai fini della soglia dei 5.000 euro di esenzione contributiva. 

    Si  attendono chiarimenti su questo e anche  sul fatto che tale  soglia rimanga separata e distinta dal limite di 5.000  euro, previsto per prestatori di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 Codice civile ai fini dell'iscrizioine alla Gestione separata INPS.

    Lavoro sportivo e assicurazione INAIL

    I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti a obbligo assicurativo INAIL anche  qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche

    La Fondazione Studi rimarca che sarà necessario  prevedere una differenziazione delle tariffe di premio,  sulla base delle caratteristiche insite in ogni attività,  che hanno livelli di esposizione al rischio assai differenti fra loro ( si porta l'esempio del diverso livello di rischio tra  gioco degli scacchi e  paracadutismo ).

    Adempimenti datori di lavoro sportivo

    La riforma dello sport prevede anche  per i collaboratori del settore dilettantistico che la tenuta del Libro  unico del lavoro (art. 28) e la trasmissione della comunicazione mensile all’INPS dei dati  retributivi e contributi (modello UniEMens, art. 35 co.8-  quinquies) si possano facoltativamente espletare anche  tramite  le funzionalità  telematiche del RAS, 

    Secondo  il  D.P.C.M. o Decreto Interministeriale fra Sport e Ministero del  Lavoro atteso  entro il 1 luglio   si prevede inoltre che l’iscrizione al LUL possa avvenire in un’unica soluzione, entro la fine di ciascun anno in cui la  prestazione si è svolta, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati  anche anticipatamente.

    I Consulenti ritengono che nel silenzio della norma,l ’operatività al  RAS in riferimento all’inserimento dei dati per la tenuta del LUL, nonché per gli invii degli  UniLav, sarà riservata ai datori di lavoro e agli intermediari riconosciuti ex L. n. 12/1979.  L’art. 28 comma 4 già nella sua versione originaria precisava, inoltre, che solo nel caso in  cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000 non vi sarà obbligo  tassativo di emissione del prospetto paga.

    Per ulteriori dettagli vedi QUI IL TESTO INTEGRALE DELL'APPROFONDIMENTO

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus villette: esempio di calcolo del quoziente familiare

    In data 13 giugno le Entrate hanno pubblicato una nuova circolare con diversi chiarimenti per la disciplina del Superbonus 110% relativamente alle numerose modifiche intervenute nel tempo da ultimo quelle previste dal DL n 11/2023 convertito in Legge n 38/2023.

    La Circolare n 13, tra gli altri chiarimenti, riporta quelli in merito al quoziente familiare a cui è stato parametrato il superbonus per le villette.

    Nel dettaglio, con un paragrafo intitolato "Interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti"  si ricorda innanzitutto che l’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del Decreto Aiuti-quater ha modificato il comma 8-bis dell’articolo 119, introducendo il terzo periodo, il quale prevede che

    • per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 
    • su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell’articolo 119, 
    • la detrazione spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:
      • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, 
      • che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale 
      • e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 del medesimo articolo 119, non superiore a 15.000 euro.

    In altri termini, la nuova norma consente alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni che sostengono spese per gli interventi edilizi rientranti nella disciplina del Superbonus, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, la possibilità di beneficiare della predetta detrazione nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2023, a condizione che i lavori siano avviati dal 1° gennaio 2023

    Occorre precisare che per «interventi avviati dal 1° gennaio 2023»  devono intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la CILA sia stata presentata a decorrere dalla predetta data, per i quali la data di inizio lavori indicata nella medesima CILA è successiva al 31 dicembre 2022.

    Si ritiene, inoltre, che possano rientrare nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000.

    Vediamo ora i chiarimenti forniti dalle entrate nella circolare sul quoziente familiare, su chi è incluso nel calcolo e un esempio pratico.

    Superbonus villette: il quoziente familiare

    Per quanto riguarda il requisito reddituale, l’articolo 9, comma 1), lettera b), del Decreto Aiuti-quater ha inserito il comma 8-bis.1 nel corpo dell’articolo 119 del citato Decreto Rilancio.

    La disposizione stabilisce che, il reddito di riferimento per usufruire dell’agevolazione non deve superare l’importo di 15.000 euro e fornisce anche elementi utili per il calcolo di detto parametro.

    Più in particolare, secondo il citato comma 8-bis.1, il reddito di riferimento è calcolato dividendo:

    • il reddito complessivo familiare,
    • per un coefficiente denominato numero di parti.

    Il reddito complessivo familiare è costituito:

    • dalla somma dei redditi complessivi posseduti, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, non legalmente ed effettivamente separato, o dal soggetto legato da unione civile,
    • nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa,.

    Vanno sommati, inoltre, i redditi posseduti:

    • dal convivente del contribuente, presente nel nucleo familiare, 
    • nonché quelli dei familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel nucleo familiare se ricorrono i requisiti reddituali di cui al comma 2 dell’articolo 12 del TUIR per essere considerati fiscalmente a carico.

    Si tratta, nello specifico, dei familiari che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, e per i figli di età non superiore a ventiquattro anni un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro. 

    Superbonus villette: chi rientra nel quoziente familiare

    Ai fini della disposizione in commento, fanno parte del nucleo familiare: 

    • il coniuge o il componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza; 
    • il convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà16;
    • i figli e ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile purché siano fiscalmente a carico. 

    Occorre precisare che per la determinazione del nucleo familiare si fa riferimento alla composizione dello stesso nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, in linea con quanto previsto dalla disposizione per la determinazione del reddito di riferimento.

    Per quanto attiene alla determinazione del reddito, per espressa previsione normativa, occorre fare riferimento al reddito complessivo relativo all’anno precedente a quello di sostenimento della spesa. 

    A tal proposito occorre ricordare che il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del TUIR, ma tiene conto anche:

    • dei redditi assoggettati a cedolare secca, 
    • dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020) 
    • e della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

    Infatti, secondo le predette norme quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per

    la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche di tali redditi. 

    Il numero di parti è quantificato tenendo conto della composizione del nucleo familiare e in particolare della presenza del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, del soggetto legato al contribuente da unione civile, del convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà e dei familiari a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente da unione civile, come sopra individuati.

    Per la determinazione del numero di parti, il nuovo comma 8-bis.1 in commento rinvia alla Tabella 1-bis allegata al citato Decreto Rilancio e introdotta per effetto dell’articolo 9, comma 1-bis, del Decreto Aiuti-quater, ai sensi della quale il numero di parti:

    • è pari a 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona ed è incrementato di 1 se:
      • nel nucleo è presente il coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o il convivente, 
      • nonché di 0,5 se è presente un familiare a carico, 
      • di 1 se sono presenti due familiari a carico 
      • e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico. 

    Le Entrate specificano che nella relazione illustrativa della disposizione agevolativa è chiarito che la presenza nel nucleo familiare del coniuge, o del soggetto legato al contribuente da unione civile, incide sul denominatore numero di parti a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, sia risultato o meno a carico del contribuente che beneficia dell’agevolazione; peraltro, il contribuente stesso potrebbe essere stato a carico del coniuge.

    In ogni caso rileva, ai fini del predetto calcolo, il convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà. 

    Coerentemente, concorrono a determinare il numero di parti i familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest’ultimo o dell’altro genitore o di entrambi 

    Più nel dettaglio, nel caso ad esempio di un figlio di genitori separati che sia a carico di entrambi, quest’ultimo va considerato in ambedue i nuclei, a prescindere dalle percentuali di carico fiscale, per quel che riguarda sia il numero di parti sia il reddito complessivo familiare. 

    Si può verificare, inoltre, la circostanza che un familiare risulti fiscalmente a carico per una sola parte dell’anno (per esempio in caso di nascita nel medesimo anno); anche in tal caso il familiare va considerato nei predetti calcoli a prescindere dalla circostanza che risulti fiscalmente a carico solo per una parte dell’anno e senza effettuare alcun ragguaglio. 

    Infine, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, ai fini della determinazione del reddito di riferimento si tiene conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro (comma 2 dell’articolo 12 del TUIR) ma per i quali non spetta la detrazione per carichi di famiglia di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo 12 (in quanto per gli stessi viene erogato l’assegno unico e universale per i figli a carico); detti figli, quindi, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, sono considerati al pari dei figli per i quali spetta detta detrazione.

    Superbonus villette: esempio di calcolo del quoziente familiare

    Prendiamo ad esempio, un contribuente con un reddito complessivo dell’anno precedente pari a 25.000 euro con un coniuge e un figlio a carico come riportato nella Circolare n 13/2023

    Reddito in euro Numero di parti del nucleo

    Calcolo del reddito complessivo
    36.000/2,5=14.400
    Reddito del contribuente 25.000 euro Il contribuente= 1
    Reddito del coniuge 11.000 euro Il coniuge=1
    Reddito complessivo del nucleo= 36.000 euro Un figlio a carico=0.5

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus barriere architettoniche: spetta per qualsiasi categoria e per singoli appartamenti

    La Legge di Bilancio 2023 con il comma 365 ha prorogato al 31 dicembre 2025 il cosiddetto bonus barriere architettoniche, ossia la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

    Ricordiamo innanzitutto i requisiti del bonus. L'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020:

    • riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, 
    • una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
    • per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ( termine prorogato) 
    • per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti,
    • da ripartire tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo,
    • nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
      • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 
      • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 
      • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

    Come anche chiarito con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E (cfr. paragrafo 3.5), rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione:

    • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, 
    • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, 
    • le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). 

    Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

    Ciò premesso con diversi documenti di prassi l'Agenzia ha specificato il perimetro di applicazione del bonus chiariendo che spetta per:

    • appartamenti in condominio e non solo per le parti comuni,
    • su edifici esistenti, senza ulteriori specificazioni, è pertanto per immobili di qualsiasi categoria catastale.

    Sulla prima questione la Dre Lombardia in un recente convegno ha spiegato che «è possibile fare interventi sia sulle parti comuni condominiali che sulla singola unità immobiliare, e avranno dei limiti di spesa diversi che si potranno cumulare». 

    Per fare un esempio concreto il condominio può realizzare un ascensore e i singoli condomini potranno, ad esempio, ristrutturare il bagno dei loro appartamenti fruendo di massimali differenziati.

    Vediamo alcuni utili interpelli.

    Bonus barriere architettoniche: spetta alla ASD per i bagni dei disabili

    Con Risposta a interpello n 455 del 16 settembre 2022  le Entrate hanno fornito chiarimenti al caso di un istante, associazione sportiva dilettantistica, che intendeva effettuare degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche usufruendo della detrazione del 75% nel palazzetto dello sport di cui è concessionaria. 

    L'intervento, che ha l'obiettivo di rendere fruibile l'impianto sportivo anche alle persone disabili, prevede l'installazione di un montascale e la creazione di rampe di accesso. 

    Ciò considerato l'Istante chiede se possa accedere, come associazione sportiva dilettantistica, alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'impianto sportivo che ha attualmente in concessione.

    Le Entrate hanno chiarito che nel caso in esame, la Convenzione, per la gestione dell'impianto sportivo, prodotta in sede di interpllo, possa costituire titolo idoneo a consentire all'Associazione Istante l'applicazione della citata disposizione fiscale di cui all'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020.

    Ai fini dell'accesso alla detrazione in oggetto gli interventi in questione devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236», con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata». 

    Sotto il profilo oggettivo, come chiarito con la risposta pubblicata il 6 settembre 2022, n. 444, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su " edifici già esistenti" senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 

    Conseguentemente, l'Istante potrà usufruire, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa, per le spese sostenute nel 2022 dell'agevolazione prevista in quanto detiene l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

    Bonus barriere architettoniche: ammesso l’immobile in C/4 della APS

    Con la Risposta a interpello n 456 le entrate chiariscono il caso di una Associazione di Promozione Sociale (APS), che intende effettuare sull'unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4 alcuni interventi "trainanti" (antisismici, isolamento delle superfici opache, sostituzione dell'impianto di climatizzazione) e interventi "trainati" (installazione di pannelli fotovoltaici, colonnina per ricarica elettrica, sostituzione serramenti) riconducibili a quelli previsti dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ed interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al successivo articolo 119-ter mediante il rifacimento degli impianti igienico sanitari, elettrici, citofonici nonché interventi mirati a garantire l'accessibilità alla sala Polivalente a persone con ridotta mobilità nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto ministero 14 giugno 1989, n. 236. 

    Ciò posto, l'Istante chiede se in qualità di APS possa accedere: 

    • alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'immobile di categoria c/4, nel limite di spesa pari a euro 50.000.

    Per quanto di interesse, l'agenzia ha chiarito che l'APS può fruire per le spese sostenute nel 2022, della detrazione del 75 per cento per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche sul predetto immobile C/4, nei limiti di 50.000 euro, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa poichè la norma cita gli immibili esistenti senza ulteriori specificazione pertanto spetta a prescindere dalla categoria catastale.

    Bonus barriere architettoniche: spetta per il bagno del disabile e le spese di completamento

    Le Entrate inoltre, sempre sul bonus barriere architettoniche, nel caso di un bagno realizzato in un appartamento di proprietà del genitore di un disabile e sito in condominio, con la Risposta a interpello n 461/2022 hanno chiarito che "qualora i prospettati interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter del decreto Rilancio, in relazione alle relative spese sostenute nel periodo di imposta 2022. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari. Con riferimento, infine, alle altre spese sostenute per gli interventi per il collegamento dei due appartamenti, comprensive dell'eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis del TUIR nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, nel rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa richiamata, che non sono oggetto della presente istanza di interpello"

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Progetti installazione colonnine di ricarica pubbliche: domande dal 12 maggio

    Il Ministero dell'ambiente ha pubblicato sul proprio sito internet delle FAQ aggiornate al 17 maggio relative all'Investimento 4.3 – Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica.

    Le imprese interessate all'invio di progetti di installazione di colonnine di ricarica sul territorio possono presentare domanda dal 12 maggio 

    Nel dettaglio l’Investimento prevede:

    • la costruzione su larga scala di punti pubblici di ricarica rapida (in autostrada e in centri urbani)
    •  e di stazioni di ricarica sperimentali con stoccaggio, 
    • con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica (in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione). 

    Gli obiettivi strategici includono:

    • la riduzione dell’emissione di gas climalteranti derivanti dai trasporti, 
    • la promozione di una mobilità sostenibile, 
    • la transizione dal modello tradizionale di stazioni di rifornimento basate su carburante verso punti di rifornimento per veicoli elettrici.

    All'Investimento si accompagnano le riforme dei prezzi della ricarica elettrica e delle relative concessioni elencate nella componente di riforma del contesto imprenditoriale. 

    Leggi anche il "dizionario" delle stazioni di ricarica

    Progetto installazione colonnine di ricarica pubbliche: che cos’è

    L'obiettivo del PNRR – M2C2 Investimento 4.3 – Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica Obiettivi è quello di installare 

    • 7500 punti di ricarica rapida in autostrada; 
    • 13000 punti di ricarica rapida in centri urbani; 
    • 100 stazioni di ricarica sperimentali con stoccaggio.

    L’importo complessivo dell’Investimento, pari a 741.320.000 euro, si compone di tre linee d’intervento:

    • linea A: installazione di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW;
    • linea B: installazione di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW;
    • linea C: installazione di stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia. 

    Il Ministero specifica che i Decreti Ministeriali relativi, rispettivamente, alle linee di investimento A e B, che danno attuazione alla misura, sono in corso di finalizzazione.

    Per quanto riguarda le linee A e B, le risorse, suddivise per tipologia di installazione (superstrade, centri urbani e infrastrutture abbinate a sistemi di accumulo), sono assegnate attraverso bandi annuali nei quali viene messo a disposizione l’intero contingente previsto per ciascun anno, eventualmente incrementato delle risorse non assegnate nelle precedenti procedure e ripartito sui diversi lotti elencati in un apposito allegato al decreto.

    Con riferimento alla linea di investimento C (stazioni di ricarica sperimentale con stoccaggio), le risorse a disposizione sono assegnate in un unico bando nel quale viene messo a disposizione l’intero contingente.

     Decreto Ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023 – Criteri e modalità per la concessione dei benefici la realizzazione nei centri urbani di almeno 13.755 infrastrutture di ricarica veloci per veicoli elettrici.

    Decreto Ministeriale n. 11 del 12 gennaio 2023 – Criteri e modalità per la concessione dei benefici la realizzazione sulle superstrade di almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.

    Installazione colonnine ricarica autostrade: le domande dal 12 maggio

    Con Avviso del 10 maggio 2023 il MASE rende note le regole operative per partecipare alla linea di intervento A ossia quella per la installazione delle colonnine di ricarica nelle autostrade.

    In particolare, l'Avviso disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 11 del 12 gennaio 2023 per l’installazione delle infrastrutture di ricarica per l’anno 2023, per le quali sono rese disponibili dall’art. 3, comma 2, lett. a) dello stesso decreto, risorse finanziarie pari a € 149.352.660.

    Si disciplina, altresì, le modalità di verifica del rispetto delle condizioni e dei requisiti necessari per l’erogazione delle agevolazioni.

    La concessione delle agevolazioni avviene con una procedura valutativa a graduatoria, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/241, dalla scheda di dettaglio della Missione 2 Componente 2 del PNRR, dall’articolo 46 del Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i., nonché con quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023.

    Sono “Soggetto proponente” che presenta l’istanza di ammissione alle agevolazioni (o al beneficio) di cui al Decreto, le imprese, di qualsiasi dimensione e operante in tutti i settori, o un raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) costituito da sole imprese. Le risorse sono assegnate all’esito della procedura di selezione da svolgersi nell’anno 2023.

    Possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso pubblico esclusivamente i soggetti proponenti che alla data di emanazione del presente Avviso risultano attivi e iscritti al Registro delle imprese e che risultino in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

    • a) sono iscritti presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    • b) sono in regola con gli adempimenti fiscali; 
    • c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e dispongono della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
    • d) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altre procedure concorsuali ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
    • e) non sono soggetti a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 
    • f) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; 
    • g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni; 
    • h) non rientrano in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
    • i) non hanno ricevuto né richiesto altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente Avviso;
    • j) dispongano di esperienza nella gestione di infrastrutture di ricarica operative sul territorio europeo, in un numero almeno pari al 5% del numero complessivo di infrastrutture di ricarica per le quali, in esito alla procedura di selezione di cui all’articolo 5, comma 1, risultino assegnatari delle agevolazioni previste; 
    • k) qualora i soggetti proponenti si connotino come RTI, è conferito ad uno dei soggetti costituenti l’RTI, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente Avviso;
    • l) non hanno amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; 
    • m) non hanno conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il soggetto proponente o beneficiario; 
    • n) non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà, così come definite all’articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.

    Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate tramite accesso all’apposita piattaforma predisposta dal GSE dalle ore 17:00 della data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e quindi dal 12 maggio, secondo le indicazioni ivi previste, fino alle ore 21:59 del 30° giorno successivo al medesimo giorno di pubblicazione. 

    Qualora l’ultimo giorno utile sia festivo, la data ultima per la presentazione è fissata al primo giorno lavorativo successivo.

    Installazione colonnine ricarica città: le domande dal 12 maggio

    Con Avviso del 10 maggio 2023 il MASE rende note le regole operative per partecipare alla linea di intervento A ossia quella per la installazione delle colonnine di ricarica nelle autostrade.

    In particolare, l'Avviso disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 11 del 12 gennaio 2023 per l’installazione delle infrastrutture di ricarica per l’anno 2023, per le quali sono rese disponibili dall’art. 3, comma 2, lett. a) dello stesso decreto, risorse finanziarie pari a € 149.352.660.

    Si disciplina, altresì, le modalità di verifica del rispetto delle condizioni e dei requisiti necessari per l’erogazione delle agevolazioni.

    La concessione delle agevolazioni avviene con una procedura valutativa a graduatoria, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/241, dalla scheda di dettaglio della Missione 2 Componente 2 del PNRR, dall’articolo 46 del Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i., nonché con quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023.

    Sono “Soggetto proponente” che presenta l’istanza di ammissione alle agevolazioni (o al beneficio) di cui al Decreto, le imprese, di qualsiasi dimensione e operante in tutti i settori, o un raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) costituito da sole imprese. Le risorse sono assegnate all’esito della procedura di selezione da svolgersi nell’anno 2023.

    Possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso pubblico esclusivamente i soggetti proponenti che alla data di emanazione del presente Avviso risultano attivi e iscritti al Registro delle imprese e che risultino in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

    • a) sono iscritti presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    • b) sono in regola con gli adempimenti fiscali; 
    • c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e dispongono della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
    • d) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altre procedure concorsuali ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
    • e) non sono soggetti a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 
    • f) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; 
    • g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni; 
    • h) non rientrano in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
    • i) non hanno ricevuto né richiesto altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente Avviso;
    • j) dispongano di esperienza nella gestione di infrastrutture di ricarica operative sul territorio europeo, in un numero almeno pari al 5% del numero complessivo di infrastrutture di ricarica per le quali, in esito alla procedura di selezione di cui all’articolo 5, comma 1, risultino assegnatari delle agevolazioni previste; 
    • k) qualora i soggetti proponenti si connotino come RTI, è conferito ad uno dei soggetti costituenti l’RTI, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente Avviso;
    • l) non hanno amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; 
    • m) non hanno conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il soggetto proponente o beneficiario; 
    • n) non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà, così come definite all’articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.

    Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate tramite accesso all’apposita piattaforma predisposta dal GSE dalle ore 17:00 della data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e quindi dal 12 maggio, secondo le indicazioni ivi previste, fino alle ore 21:59 del 30° giorno successivo al medesimo giorno di pubblicazione. 

    Qualora l’ultimo giorno utile sia festivo, la data ultima per la presentazione è fissata al primo giorno lavorativo successivo.