• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi per energia PMI Regione Calabria: domande entro il 20 ottobre

    il Dipartimento dello Sviluppo Economico e Attrattori Culturali della Regione Calabria  con Decreto Dirigenziale n. 13928 del 2 ottobre 2023 ha provveduto a riaprire i termini dell’Avviso SAFE che  interviene a sostegno delle PMI operanti sul territorio regionale per la mitigazione degli effetti della crisi internazionale in corso, con riferimento ai fabbisogni di liquidità determinati dall’incremento delle spese legate al consumo energetico

    In particolare il nuovo decreto stabilisce  la riapertura dei termini per cui  le domande e i relativi allegati potranno 

    • essere inseriti nella piattaforma dal giorno 10 ottobre 2023, dalle ore 10:00 e 
    • fino alle ore 16:00 del giorno 19 ottobre 2023,

    fermo restando tutto quanto previsto dal Decreto dirigenziale n. 11611 del 9 agosto 2023, fatta eccezione esclusivamente per il termine fissato per la presentazione delle domande.

    L’invio definitivo delle domande precedentemente predisposte è fissato per il giorno 20 ottobre 2023 dalle ore 10:00 fino alle 16:00.

     Le domande dovranno essere compilate secondo le linee guida rese pubbliche sul portale Calabria Europa e sul sito di Fincalabra SpA.

    Si precisa, inoltre, che possono presentare domanda tutti i Soggetti interessati e in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con Decreto dirigenziale n. 11611 del 9 agosto 2023, con esclusione dei Soggetti che risultano già aver predisposto ed inviato la domanda entro il precedente termine scaduto il giorno 22 settembre 2023, ore 16.00, salvo che non abbiano preventivamente presentato la rinuncia (da effettuarsi utilizzando il fac-simile reso disponibile nella pagina dedicata dell’Avviso sul portale Calabria Europa), da comunicarsi a mezzo pec al seguente indirizzo [email protected] entro e non oltre il termine ultimo del giorno 9 ottobre 2023, ore 16.00.

    L’avviso è finanziato con risorse del POR Calabria FESR FSE 2014-2020.

    Di seguito rivediamo  alcuni  dettagli della misura.

    Contributi SAFE Calabria: Beneficiari

    Possono partecipare le PMI di tutti i settori (con la sola esclusione delle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e delle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, nonché delle imprese operanti nei settori esclusi elencati alla nota 4 dell’Allegato II del regolamento (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 ).

    Contributi SAFE Calabria: Spese ammissibili

    Sono determinate in funzione del fabbisogno di liquidità determinato a causa dell’incremento delle spese legate al consumo energetico per la crisi internazionale collegata all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia. In particolare, l’aiuto è calcolato come differenziale tra i costi medi ponderati per unità di misura per il consumo energetico (gas e/o elettrico) nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, («periodo ammissibile») e il periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2022 (“periodo di riferimento”) e sarà concesso unicamente alle imprese che hanno registrato nel periodo ammissibile un incremento – determinato per come in Allegato 2 al presente Avviso – pari ad almeno il 10% dei costi energetici rispetto al periodo di riferimento.

    Ai fini del calcolo del contributo concedibile, di cui all’allegato 2, l’importo imponibile Iva per le fatture dei periodi imputati include esclusivamente le seguenti voci di costo rilevabili dalle stesse fatture: spese per la materia energia, spese per il trasporto e la gestione del contatore, spese per oneri di sistema, ricalcoli di importi precedenti (i.e. modifiche prezzi, errori di lettura, malfunzionamenti del sistema di misura), ricadenti nel periodo ammissibile.

    Contributi SAFE Calabria: Agevolazione concedibile

    Gli aiuti sono concessi, nella forma di contributo in conto capitale, solo a seguito di autorizzazione dell’aiuto notificato ex art. 108 (3) TFUE (clausola “stand still”) e in conformità con le disposizioni di cui al par. 2.1 del Quadro Temporaneo di Crisi (Comunicazione Commissione n. 101/2023), nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile, fino al limite massimo di € 2 milioni per impresa.

     La dotazione finanziaria è pari a 60.000.000 di euro .

    L’Avviso  integrale e la documentazione correlata sono disponibili al seguente link: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-safe-aiuti-a-imprese-per-il-caro-energia/

    E’ prevista una procedura a sportello, in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande, secondo le modalità meglio specificate nell’Avviso.

    Per eventuali informazioni e/o chiarimenti sull’Avviso, che esulino comunque dal supporto di natura tecnica inerente il funzionamento della piattaforma informati è possibile contattare gli uffici del Soggetto gestore, Fincalabra S.p.A., al seguente indirizzo email: [email protected] oppure ai seguenti numeri telefonici: 0961.7968303 e 0961.7968302.

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2023: guida per l’invio

    Il Modello 770/2023 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

    • i dati fiscali delle ritenute operate nel 2022,
    • i relativi versamenti,
    • le eventuali compensazioni effettuate,
    • il riepilogo dei crediti,
    • gli altri dati contributivi e assicurativi.

    Il Modello 770/2023 va presentato entro il prossimo 31 ottobre e tal fine ricordiamo che con il Provvedimento n 25954 del 27 gennaio le Entrate hanno approvato il Modello e istruzioni da utilizzare.

    Anche quest'anno 

    Attenzione al fatto che viene confermata la facoltà per i sostituti d’imposta di suddividere il modello 770 in massimo 3 invii.

    770/2023: i dati da indicare

    In particolare il modello 770 viene utilizzato per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

    • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
    • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
    • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
    • locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica;
    • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
    • somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
    • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.

    L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, se richiesta, la Certificazione.

    770/2023: soggetti obbligati e modalità di invio

    Sono obbligati a presentare il Modello 770/2023:

    • i soggetti che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi,
    • i soggetti che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

    Nello specifico si tratta di:

    • società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato, così come gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
    • gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
    • le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
    • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
    • i Trust;
    • i condomìni;
    • le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
    • le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
    • le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
    • le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
    • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
    • i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
    • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
    • le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
    • le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i curatori fallimentari, i commissari
    • liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.

    Per quanto riguarda le modalità di invio si evidenzia che la dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770/2023, deve essere presentata esclusivamente per via telematica:

    • a) direttamente dal sostituto d’imposta; 
    • b) tramite un intermediario abilitato;
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
    • d) tramite società appartenenti al gruppo.

    La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

    770/2023: alcune novità di quest’anno

    Tra le novità di quest'anno:

    • il rigo SI3 nel quale sono state inserite due nuove colonne:
      • la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
      • la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su questi utili riportati nel quadro ST;
    • al Rigo SX49 –trattamento integrativo”, per la compilazione della colonna 7 – credito residuo, quest’anno viene precisato che la somma da riportare in detto campo è comprensiva dell’eventuale importo dichiarato nel quado DI con la nota Q;
    • nel quadro SO è stata istituita una terza sezione, per consentire agli intermediari e alle imprese di assicurazione di comunicare i dati riferiti ai Piani di risparmio a lungo termine, PIR, per la verifica del rispetto dei limiti annuali e complessivi di investimento da parte di ciascun contribuente. Le istruzioni al modello precisano anche che in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, tenuto alla compilazione della sezione in argomento è l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se si tratta di data antecedente;
    • nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per tenere conto delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.

  • Appalti

    Appalti riservati con quote per giovani, donne, disabili

    Con il Dpcm del 20 giugno 2023  il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha fornito le linee guida  approvate dalla Conferenza Stato Regioni  per favorire le pari opportunità generazionali e di genere, e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità negli appalti.

    Le norme riguardano nello specifico i contratti riservati ovvero quelli  rivolti principalmente all’inclusione lavorativa delle persone disabili o svantaggiate ,  previsti all'articolo 61 del Codice degli appalti, Dlgs 36/2023 , cui possono partecipare  le cooperative sociali , i loro consorzi e  gli operatori economici che occupano almeno il 30% di soggetti disabili o svantaggiati 

    Le indicazioni potranno avere un influenza anche sul miglioramento delle pari opportunità lavorative in tutti gli ambiti non solo quello degli appalti pubblici

     Vediamo le principali indicazioni delle linee guida 

    Appalti riservati obblighi previsti per la partecipazione

    Il nuovo codice degli appalti prevede che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  possono  riservare  il diritto di partecipazione alle  procedure  di  appalto  e  quelle  di  concessione o possono riservarne l'esecuzione a

    •  operatori economici  e  a 
    • cooperative sociali e loro consorzi

     il  cui  scopo  principale  sia  l'integrazione sociale e professionale delle persone con  disabilita'  o svantaggiate,  oppure quando  almeno  il  30  per  cento  dei  lavoratori  dei  suddetti  operatori  economici   sia   composto   da  lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati». 

    Nei bandi di  gara,  negli  avvisi e negli inviti, come  requisiti  necessari  o  come  ulteriori  requisiti premiali dell'offerta,  vanno previsti quindi meccanismi  e  strumenti  idonei  a  realizzare  le  pari  opportunita'  generazionali,  di  genere  e  di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate». 

    ATTENZIONE al fatto che si considerano:

    •    soggetti con disabilita' quelli di cui all'art.  1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  
    • le   persone  svantaggiate, previste dall'art. 4 della legge 8 novembre  1991,  n.  381,  
    • gli  ex  degenti di ospedali psichiatrici, anche  giudiziari,
    •   i  soggetti  in trattamento  psichiatrico, 
    • i  tossicodipendenti,  gli  alcolisti,  
    • minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, 
    •  le persone  detenute  negli   istituti   penitenziari,  
    •  i condannati e gli  internati  ammessi  alle  misure  alternative  alla  detenzione e al lavoro all'esterno.

    Quota 30% assunzioni giovani donne e disabili

    Per la partecipazione deve essere richiesta quindi la produzione di  documenti che certificano l'impegno delle aziende in tema di inclusione  e pari opportunità ovvero 

          a. il  rapporto  sulla  situazione  del personale, per gli operatori che occupano oltre 50 dipendenti di cui all'art. 46 del decreto legislativo  11  aprile  2006, n. 198; ( Per la predisposizione del  rapporto  le  aziende  utilizzano  la piattaforma «equalmonitor» del Ministero del lavoro  accedendo con    le     proprie     credenziali) 

          b. la consegna della relazione di genere sulla  situazione  del  personale maschile  e  femminile per operatori con almeno 15 dipendenti non tenuti alla redazione del precedente   di  cui  al  comma  2  dell'art.  1  dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 

          c. la presentazione della dichiarazione e della   relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al  lavoro  delle  persone con disabilita', di cui all'art.  17  della  legge  12  marzo   1999, n. 68. L'obbligo  riguarda  le aziende sopra i 15 dipendenti.

    Le tre  relazioni vanno trasmesse alle  rappresentanze  sindacali  aziendali , le prime due anche alla consigliera regionale di parita' . 

    Le linee guida specificano nel dettaglio le modalità di calcolo del 30% di assunzioni  riservate  a donne e giovani e precisano in particolare che la quota si riferisce al  numero complessivo di assunzioni necessarie all'espletamente delle attività del contratto e connesse anche tramite subappalti.

    Le  assunzioni  da  destinare  a  occupazione  giovanile  e  femminile si identificano con  il  perfezionamento  di  contratti  di  lavoro subordinato disciplinati dal  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  e  dai  contratti   collettivi   sottoscritti   dalle  organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a   livello nazionale.    

    Sono previste deroghe alla quota del 30% solo se debitamente documentate 

    Clausole obbligatorie per i contratti : i modelli da seguire

    Il DPCM precisa che i requisiti minimi la partecipazione ai contratti riservati sono da considerare sempre obbligatori anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara , tuttavia, per la certezza e la tutela dei partecipanti richiede comunque che tali obblighi siano espressamente indicati . 

    Per agevolare le stazioni appaltanti nelle linee guida vengono  forniti alcuni i modelli  di redazione per le  clausole principali  che sono 

    1. aver assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita 
    2. obbligo di assicurare una quota di almeno il 30%  alle assunzioni di giovani (under 36)  e donne.

    Appalti riservati Clausole di premialità

    Vengono forniti inoltre modelli  di redazione delle  clausole di premialità  riguardanti i seguenti aspetti:

    1. Mancanza di accertamenti relativi ad atti discriminatori  nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine  di   presentazione delle offerte, 
    2. Impegno ad utilizzare  specifici  strumenti  di  conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di  lavoro  per  i propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del lavoro; 
    3. Impegno ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone  con  disabilita', giovani con eta' inferiore a trentasei anni e donne per  l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse  o  strumentali; 
    4. Rispetto, nell'ultimo triennio,  dei principi  della  parita' di genere e adozione di  specifiche misure per promuovere le pari  opportunita' generazionali e  di  genere,  anche  tenendo  conto  del  rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi  e nel conferimento di incarichi apicali; 
    5. rispetto deli  obblighi di  cui  alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di lavoro  delle  persone  con disabilita'; 
    6.    impegno a presentare  per  ciascuno  degli esercizi finanziari ricompresi nella durata  del  contratto  di  appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai  sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. 

    Contratti riservati obblighi di pubblicità

    Il DPCM ricorda  che sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  «Amministrazione  trasparente», vanno pubblicati i documenti già citati 

          a. il rapporto sulla situazione del personale

          b. la  relazione  di  genere  sulla  situazione  del  personale  maschile e femminile

          c.  la  dichiarazione  circa  il  rispetto  delle   norme   che  disciplinano il diritto al lavoro delle persone con  disabilita', 

    e che  notizia e link di pubblicazione  vanno   comunicati  via  PEC,  ai Ministri o  autorita' delegati

    1. per le pari opportunita' e la  famiglia, 
    2.  per  le  politiche  giovanili e il servizio civile universale,
    3.  per le politiche in favore  della disabilita'.
  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Cooperative di tipo srl: intervento del MIMIT sull’assetto dei controlli

    Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti l’11 luglio 2023 pubblica l’informativa n. 93/2023 in commento alla nota n. 221466 del 5 luglio 2023 “Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative” in cui il Ministero del Made in Italy (MIMIT) ha fornito ulteriori chiarimenti sul ruolo dell’organo di controllo interno e del revisore nelle società cooperative, recependo la nota dello scorso giugno del CNDCEC in si è fatto presente che nel nostro ordinamento solo l’organo di controllo societario può cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale (ex artt. 2403 comma 2 e 2409-bis comma 2 c.c.), mentre il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione.

    Sistema dei controlli nelle cooperative di tipo srl: nota MIMIT 5 luglio 2023

    Il Ministero, nella nota n. 22146 del 5 luglio 2023 precisa che:

    • nella società cooperativa di tipo s.r.l. può essere nominato un organo di controllo collegiale (il collegio sindacale) o un organo di controllo monocratico (il sindaco unico); 
    • nessuna difformità può riscontrarsi tra le funzioni esercitate dal sindaco unico e dal collegio sindacale; 
    • diversa, invece, è la peculiarità dei controlli attribuiti al sindaco (monocratico o in forma collegiale) rispetto a quelli affidati al revisore. 

    Società cooperative di tipo srl e intervento CNDCEC: assetti dei controlli societari

    Appare interessante l’ultimo punto delle precisazioni della nota (n.22146 5.07.2023) in commento considerando che in una precedente nota del MIMIT si era stabilito che nelle cooperative di tipo s.r.l.

    • tanto nelle ipotesi in cui la società nomini il collegio sindacale o il c.d. sindaco unico, 
    • tanto nei casi in cui la società provveda alla nomina di un revisore, 

    sia i primi, sia il secondo “sarebbero abilitati a esercitare, anche autonomamente, sia il controllo di gestione che quello contabile”. 

    Proprio per quest’ultimo motivo con una nota dell’8 giugno 2023 il Consiglio Nazionale fa presente al Ministero il suo parere contrario in merito a quanto stabilito circa l’assetto dei controlli della s.r.l. 

    È stato fatto notare che l’art. 2477 c.c., attualmente in vigore, consente di introdurre assetti dei controlli societari diversificati, sia nella forma che nella sostanza, dando vita quindi ad un sistema maggiormente destrutturato se paragonato a quelle delle s.p.a. in cui l’autonomia dei soci risulta ampliata. I soci, infatti, possono scegliere fra diverse forme di controllo e decidere la totale soppressione dell’organo di controllo interno deputato alla vigilanza sulla gestione, in luogo del mero controllo legale dei conti. 

    Tuttavia, secondo il Consiglio nazionale, l’atto costitutivo della società non può ritenersi del tutto “svincolato” dalla necessità di accordare l’esatto significato ai  nomina iuris impiegati nella stessa disposizione in funzione di garanzia dell’affidamento che i terzi ripongono nell’individuazione di un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), ovvero di un revisore legale.

    Nella stessa prospettiva, l’atto costitutivo non può ritenersi svincolato dal rispetto dei limiti di legge che disciplinano le “competenze” e i “poteri”, sia del collegio sindacale o del sindaco unico, sia del revisore legale

    Solo al primo, peraltro, l’art. 2477, co.4 c.c. estende l’applicazione delle disposizioni sul collegio sindacale previsto per le s.p.a.

    Di conseguenza nel complessivo sistema dei controlli della s.r.l., non è dato riscontrare alcun elemento di divergenza rispetto alle competenze tradizionalmente riconosciute dall’ordinamento all’organo di controllo e al revisore legale.

    Inoltre in caso di nomina di un revisore legale, a quest’ultimo compete unicamente l’attività di revisione legale e non anche la funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c. Tale attività è affidata dall’ordinamento, in via esclusiva, al collegio sindacale (o al sindaco unico, quando istituito) in quanto solo quest’ultimo è organo interno alla società che collabora alla realizzazione dell'oggetto sociale e all’efficienza dell’organizzazione medesima ed è dotato di incisivi poteri, strumentali allo svolgimento della realizzazione dei propri compiti. 

    Solo all’organo di controllo societario è consentito cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale; differentemente, il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione in ossequio alle summenzionate prescrizioni.

    Compiti del collegio sindacale e del revisore legale

    La nota del 5 luglio del MIMIT tiene conto di quanto espresso dai commercialisti, chiarendo espressamente che con riferimento alla revisione legale e alla vigilanza dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) “si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale”.

    I compiti relativi ai due organi sono infatti, sintetizzando, i seguenti:

    • il collegio sindacale(o il sindaco unico) 
      • partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo; 
      • è incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto della legge e della corretta gestione; 
      • è obbligato alla tenuta del Libro; 
      • deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell’articolo 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’articolo 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
    • il revisore legale cui è attribuita la revisione legale dei conti
      • non partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione, 
      • effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuna, tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente ed 
      • è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro; la relazione al bilancio, infine, riguarda precipuamente gli aspetti contabili. 

  • Lavoro estero

    Lavoro sportivo professionisti impatriati: guida aggiornata

    La  conversione in legge del decreto 21 2022,  ha  apportato   alcune modificazioni all'articolo 16 (Regime speciale per lavoratori  impatriati) del decreto legislativo n. 147 del 2015  applicabili al lavoro degli sportivi professionisti. Cio al fine di ottenere una riduzione della platea cui si applica la detassazione che consente un risparmio di spesa (da destinare allo sport giovanile dilettantistico). 

     Lo sconto fiscale  infatti non  può essere usato dagli sportivi  sotto i 21 anni e per i redditi sopra il milione o 500 mila euro sulla base dell'anzianità dell'iscrizione della federazione sportiva di riferimento . 

    I contratti già in essere alla data del 21 maggio 2022     non sono toccati dalla novità. 

    Con la risoluzione 48 del 30 giugno 2023 l'Agenzia è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni. Ripercorriamo quindi i principali aspetti della disciplina e le ultime precisazioni nei paragrafi seguenti.

    Regime impatriati

     La norma, ricordiamo, attualmente prevede, in generale   che: 

    • i redditi di lavoro dipendente, 
    • i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
    •  i redditi di lavoro autonomo

     prodotti in Italia da  lavoratori che trasferiscono  la residenza in Italia  concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro  ammontare, per un quinquennio  al ricorrere delle seguenti condizioni:

     a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si  impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni; 

    b) l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

    Le limitazioni al regime impatriati per gli sportivi professionisti

    E'  prevista  per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico) in vigore fino al 1 luglio 2023 ovvero dagli  articoli 25, 26 e 27 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (in vigore dal 1° gennaio 2023),  che soddisfano i requisiti precedenti la seguente disciplina speciale:

    1.   una detassazione fissata  al 50 per cento invece che al 70 per cento , prorogabile per ulteriori 5 anni 
    2.  il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. 

    ( commi 5-quater e 5-quinques dell’articolo 16, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in vigore dal 21 maggio 2022).

    Le entrate derivanti da tale contributo sono versate a un apposito capitolo  dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili.

    Il nuovo comma 5-quater  inserito dal DL 21 2022  prevede  inoltre che si  possono applicare le disposizioni del regime impatriati  solo alle seguenti condizioni:

    1. i redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI le cui  federazioni sportive  nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990 (si tratta di calcio, ciclismo, golf e pallacanestro)
    2.  il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
    3.  il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, 

    oppure

    1. i redditi siano prodotti in discipline  sportive  che abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, 
    2. il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
    3.  il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000.

    Resta ferma in questi casi la detassazione per il  50 per cento del loro ammontare.

    Non si applicano le  ulteriori agevolazioni  relative all'acquisto di immobili in Italia e  per la presenza di figli minori 

    Si conferma invece il versamento del contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.

    Le precisazioni della Risoluzione 48 2023

    La risoluzione  48 2023 ribadisce che:

    •   le disposizioni del  comma 3 dell’articolo 12-quater del decreto Ucraina-bis, NON  si applicano   ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data del 21 maggio 2022,
    • rientrano  tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie,solo se corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.
    • il requisito anagrafico (aver compiuto «il ventesimo anno di età»), è soddisfatto per l’intero periodo di imposta in cui il lavoratore sportivo che ha trasferito la residenza in Italia compie 20 anni, indipendentemente dal mese o dal giorno
    •  l’attività  deve essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta,  tenendo conto dello svolgimento dell’attività stessa nell’intero periodo d’imposta. Nel computo dei 183 giorni rientrano  vanno conteggiate anche le ferie, le festività, i riposi settimanali nonché altri giorni non lavorativi. Non possono essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano.
    • Le trasferte all'estero per eventi sportivi  di livello internazionale sono rilevanti ai fini del conteggio dei 183 giorni.

    Come si fa domanda per il regime speciale sportivi impatriati 

    Per beneficiare del regime agevolato  il lavoratore sportivo titolare di reddito dipendente  deve fare domanda scritta al datore di lavoro, che riconoscerà il beneficio  dal periodo di paga coincidente con il  periodo di imposta.

    Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il lavoratore sportivo  puo anche utilizzarla direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito  nella misura ridotta.

  • Accesso al credito per le PMI

    Imprese autotrasporto di merci: dal 26 giugno domande per incentivi rinnovo veicoli

    In G.U. n.119 del 23.05.2023 il decreto del 12.04.2023 firmato dal Ministro Matteo Salvini che contiene le regole per l’erogazione delle risorse finanziarie destinate alle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi

    Il fine è quello di permettere l’adeguamento del parco veicolare con automezzi ecosostenibili nuovi, valorizzando l’eliminazione dei veicoli più obsoleti.

    Nello specifico, il decreto per il rinnovo dei veicoli obsoleti mette a disposizione delle imprese di autotrasporto risorse pari a 25 milioni di euro con riferimento all’annualità 2022, per l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati.

    Incentivi per autotrasporto di merci: chi sono i beneficiari

    Le risorse sono destinate alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

    • attive sul territorio italiano;
    • attualmente iscritte
      •  al Registro elettronico nazionale (R.E.N.);
      • all’albo degli autotrasportatori 
    • la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.

    I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2026, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

    Ripartizione risorse per imprese di autotrasporto merci

    La ripartizione delle risorse prevede:
    • 2,5 milioni per l’acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
    • 15 milioni per la rottamazione (con contestuale acquisizione di automezzi commerciali nuovi euro VI step E ed euro 6 E);
    • 7,5 milioni per acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo.

    Decreto rinnovo veicoli: investimenti finanziabili

    Sono previsti contributi per diverse tipologie di investimenti ed in particolare:

    • Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
      • a metano CNG,
      • ibrida (diesel/elettrico),
      • elettrica (full electric),

    di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate.

    In questo caso il contributo sarà pari a:

    • 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
    • 14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
    • 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate. 
    • Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
      • ibrida (diesel/elettrico)
      • a metano CNG e LNG

    di massa superiore a 7 tonnellate

    il contributo sarà pari a:

    • 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa da 7 a 16 tonnellate;
    • 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

    Nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione  di   autoveicoli  di  massa   complessiva  fino  a   3,5 tonnellate  per  il   trasporto  merci  come   veicoli  elettrici,   il contributo è determinato in misura pari al 40 per  cento  dei   costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento  con  un tetto massimo pari ad euro 2.000.  

    L’art 2 del decreto stabilisce che in caso di contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad Euro VI step E o euro 6 E, è concesso un incremento degli importi sopra riportati di 1000 euro per ciascun mezzo rottamato.

     Inoltre sono finanziabili anche gli investimenti riguardanti:

    • acquisizione automezzi commerciali di massa complessiva a pari o superiore a 7 tonnellate (i contributi riconosciuti saranno da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 15.000 euro);
    • acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 step E ed Euro 6 E di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (3.000 euro);
    • acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o marittimo;
    • acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere.

    Si precisa che sono finanziabili esclusivamente gli investimenti avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto (che entra in vigore dal 23 maggio 2023).

    Incentivi imprese autotrasporto: come prenotarsi

    È necessario che il beneficiario produca copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.

    Tuttavia l’ammissibilità del contributo accantonato con la prenotazione, è subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento.

    Diversamente il beneficiario perde il contributo.

    Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro 30 giorni dal 23 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto) saranno definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti e le modalità di presentazione delle domande.

    Domanda agevolazioni autotrasporto di merci conto terzi dal 26.06.2023

    In G.U. n.138 del 15.06.2023 il decreto del 08.06.2023 con il quale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone sulle modalità di presentazione delle domande, sulle fasi di prenotazione e rendicontazione per l'erogazione delle risorse destinate agli investimenti per il rinnovo dei veicoli obsoleti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

    Sono due le fasi del procedimento di ammissione ai benefici previsti dal decreto in esame:

    1. la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo;
    2. la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

    Inoltre, è previsto un sola finestra temporale per richiedere gli incentivi:

    dalle ore 10.00 del 26.06.2023 alle ore 16.00 dell'11.08.2023

    Ogni impresa può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia.

    Il soggetto gestore procede all’implementazione di tre contatori”, uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti.

    La lista delle domande pervenute ed i “contatori” delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagine web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it nella sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”.

    Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa richiedente e indirizzata a [email protected]

    Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza.

    Sono escluse le domande inviate al di fuori dei termini di presentazione.

    Il soggetto gestore RAM, pubblicherà l’elenco delle domande pervenute, indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificato successivamente. L’elenco verrà pubblicato entro la data dell’11.09.2023.

    6)Agevolazione per imprese autotrasporto di merci: fase di rendicontazione

    Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato la domanda hanno l’onere di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento e che lo stesso è stato avviato in data successiva al 23.05.2023, che corrisponde alla data successiva alla pubblicazione in G.U. del decreto n. 97 del 12.04.2023.

    Quest’ultimo è un presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo.

    La guida all’utilizzo del sistema informatico di gestione sarà disponibile alla pagina http://ramspa.it nella sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”, entro l’11.09.2023.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus Mezzogiorno 2023: domande dall’8 giugno

    Con un comunicato stampa del 1 giugno le Entrate informano della possibilità di presentare domanda dall'8 giugno per le seguenti agevolazioni:

    • Crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno,
    • Credito di imposta nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls). 

    Con Provvedimento del 1 giugno le entrate hanno anche approvato il modello e le istruzioni validi dal giorno 8 giugno per la comunicazione delle spese sostenute dal 1 gennaio 2023 in ragione della proroga disposta dalla legge di bilancio su queste agevolazioni:

    Nel dettaglio, le imprese che investono quest’anno in beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive del Sud Italia possono richiedere il bonus per il Mezzogiorno da giovedì 8 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2024. 

    A partire dalla stessa data sarà inoltre possibile accedere al credito d’imposta per gli investimenti 2023 nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls). 

    Attenzione al fatto che i soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 continuano ad utilizzare il modello precedente approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, da inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2023. 

    Decorso tale termine non sarà più possibile presentare comunicazioni relative agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 3.4, 3.5 e 3.6, considerando quale termine di presentazione il 31 dicembre 2023.

    Bonus mezzogiorno 2023: a chi spetta

    Ricordiamo che la legge di stabilità 2016 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

    Il bonus è stato prorogato più volte, da ultimo con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 265 e 266 della legge 29 dicembre 2022 n. 197) è stata disposta una ulteriore proroga della misura al 31 dicembre 2023.

    Possono beneficiare del credito d’imposta PON le piccole e medie imprese che hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione alla fruizione del credito di imposta in relazione a progetti di investimento riguardanti l’acquisizione di beni strumentali nuovi e rispondenti agli specifici criteri di ammissibilità definiti dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 29 luglio 2016 e relativi a:

    • ammontare minimo dell’investimento (500 mila euro),
    • esclusione delle sole attività economiche del settore agricoltura, silvicoltura e pesca,
    • localizzazione nelle regioni meno sviluppate o in quelle in transizione,
    • riconducibilità degli investimenti agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

    I progetti di investimento delle PMI del Mezzogiorno che soddisfano i predetti criteri di ammissibilità sono sottoposti ad apposita istruttoria da parte della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, che ne valuta la cofinanziabilità con le risorse del Pon IC.

    Bonus Mezzogiorno e zone ZES e ZLS 2023: novità del modello 2023

    Coni l provvedimento del 1 giugno è stato approvato un nuovo modello nel quale sono stati eliminati:

    • nella sezione II, dedicata all’indicazione dell’ammontare degli investimenti e del credito d’imposta, i vari riquadri con le annualità prestampate (dal 2016 al 2022). 
    • e sono stati sostituiti con un solo riquadro riguardante gli investimenti effettuati nell’anno agevolabile. 

    Diversamente da quanto previsto fino ad ora, tale anno dovrà essere indicato nel nuovo spazio appositamente introdotto nel frontespizio.

    In caso di proroghe delle agevolazioni non sarà più necessario procedere con la modifica del modello, ma sarà sufficiente aggiornare il software di compilazione per consentire l’indicazione del suddetto campo della nuova annualità.

    Nel modello aggiornato, oltre al frontespizio con i dati:

    dell’impresa e del rappresentante firmatario,

    la rinuncia al credito,

    la rettifica di una precedente comunicazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

    sono presenti:

    • il quadro A con i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta, 
    • il quadro B con i dati della struttura produttiva, 
    • il quadro C contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia
    • il quadro D con l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis.

    Leggi anche Bonus Mezzogiorno: le novità per il 2023 con il riepilogo delle misure annunciate dal Governo con lìapprovazione della legge di bilancio 2023

    Bonus Mezzogiorno 2023: la nautica dadiporto

    In merito alla compilazione del Quadro B del nuovo modello, da usare dal giorno 8 giugno per le spese sostenute dal 1 gennaio 2023, si specifica che in questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti di investimento.

    Attenzione al fatto che, per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. 

    Nel rigo B1, va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d’investimento realizzato nella struttura produttiva.

    Nel rigo B2, vanno riportati i dati relativi all’ubicazione della struttura produttiva destinataria dell’investimento nonché il codice dell’attività economica svolta nell’unità produttiva. 

    Attenzione al fatto che, la casella “Noleggio unità da diporto” va barrata dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, le quali, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, possono fruire del credito d’imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell’ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d’Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto. 

    Leggi anche Bonus investimenti Mezzogiorno: chiarimenti sulla nautica da diporto 

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    Allegati: