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Bando “BIT” INAIL innovazione: elenco ammessi
E' stata pubblicata il 14 luglio 2023 la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al finanziamento del Bando BIT INAIL – ARTES 4.0 N1 – 2022 finanziato con 2 milioni di euro con il Bando pubblicato dall'INAIL il 7 novembre 2022.
Il bando viene realizzato in collaborazione con il centro di competenza ARTES 4.0, e mira a incentivare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite l’utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0,finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e alla riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro
I contributi del Bando BIT andranno a coprire fino al 50 % delle spese sostenute dalle imprese.
Con il riepilogo sui requisiti dei progetti le spese ammissibili le modalità di partecipazione, riportiamo all'ultimo paragrafo l'elenco dei progetti ammessi .
Qui la graduatoria completa ammessi/non ammessi.
Bando BIT cos’è – requisiti imprese – importo finanziamenti
Il Bando Innovazione Tecnologia (BIT) ha l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. E' gestito da Artes 4.0 che è una Associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0
Ad ARTES 4.0 sono associati, oltre all’Inail, strutture universitarie in centri di ricerca ed istituti di formazione ad elevata qualificazione, fondazioni e partner industriali
Il bando è aperto a tutte le imprese , dalle MPMI alle grandi imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano una stabile organizzazione in Italia e possiedono gli specifici requisiti economici e di onorabilità previsti dal Bando.
Nel caso di aggregazioni di più soggetti beneficiari, il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo proponente determinerà l’inammissibilità della domanda.
IMPORTO FINANZIAMENTI
La dotazione finanziaria disponibile messa a disposizione da Inail, è pari complessivamente a 2.000.000 €.
Il contributo è concesso ed erogato alle imprese beneficiarie nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, con:
- importo minimo non inferiore a euro 100.000 e
- importo massimo non superiore a euro 140.000.
I progetti devono prevedere il coinvolgimento diretto del CC ARTES 4.0 e il ricorso alle competenze e alle strumentazioni del CC nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili a copertura dei servizi forniti (vedi elenco all’art. 1 del Bando).
I proponenti potranno richiedere l’erogazione del contributo economico:
- in una unica soluzione al termine del progetto;
- in alternativa, su un unico Stato Avanzamento Lavori (SAL) intermedio non inferiore al 50% del totale
È possibile richiedere l’erogazione di una quota a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 % del contributo richiesto, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a favore di Inail.
Bando Bit INAIL: aree tematiche e termini per i progetti
I progetti ammissibili al finanziamento dovranno preferibilmente essere coerenti con almeno una delle seguenti aree tematiche.
- a. Robotica e macchine collaborative
- b. Intelligenza Artificiale
- c. Sistemi di controllo model-based per sistemi multivariabili
- d. Tecnologie per l’ottimizzazione real-time di processo
- e. Applicazioni e tecnologie per archiviazione ed elaborazione di dati
- f. Infrastrutture software di base
- g. Tecnologie per la cyber-security
- h. Realtà aumentata e virtuale e sistemi di telepresenza multisensoriale
- i. Tecnologie robotiche e di realtà aumentata e di sistemi di sensori per la manutenzione predittiva e training
- j. Sensori realizzabili con diverse tecnologie
- k. Sviluppo e caratterizzazione materiali avanzati
- l. Digitalizzazione e robotizzazione di processi
- m. Tecnologie, reti e sistemi e comunicazione, wireless e wired
I progetti devono prevedere:
- un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi e tempi;
- una esposizione chiara dei benefici che il progetto di innovazione avrà nell’ambito della prevenzione e del contrasto degli infortuni e delle malattie professionali e in generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
- un livello di maturità tecnologica (Technology readiness level, “TRL”) in un intervallo tra TRL 5 e TRL 8;
- il coinvolgimento del Centro di Competenza ARTES 4.0 per lo svolgimento delle attività di ricerca contrattuale, consulenza tecnologica e supporto.
Saranno valutati con particolare favore i progetti la cui realizzazione avrà riflessi in termini di transizione ecologica e sostenibilità ambientale, riduzione dell’inquinamento, riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti.
Inoltre, l’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio nazionale italiano.
REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO
I benefici sono concessi, per un periodo di 18 (diciotto) mesi prorogabili di ulteriori 6 (sei) mesi, previa richiesta, adeguatamente motivata da parte del soggetto proponente o del capofila nel caso di partenariato di imprese.
Le spese relative al progetto ammesso al finanziamento sono rendicontabili a partire dalla data di avvio del progetto.
Bando INAIL BIT come fare domanda
Le domande vanno inviate esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma dedicata , previa registrazione, a partire dal 7 novembre 2022
I soggetti proponenti devono compilare entro e non oltre il
16 gennaio 2023il 13 FEBBRAIO 2023 ore 17.00 gli allegati elencati di seguito:- Allegato 1 (Domanda dei benefici)
- Allegato 2 (Anagrafica e Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità)
- Allegato 3 (Idea progettuale “Abstract”)
- Allegato 4 (Scheda progettuale completa)
- Allegato 5 (Budget della proposta progettuale). ( uno tra i seguenti allegati sulla base della categoria di aiuto in cui ricade il progetto proposto:
- Allegato 5.A_Budget per proposte progettuali relative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Art. 25 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
- Allegato 5.B_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione a favore delle PMI (Art. 28 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
- Allegato 5.C_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione dei processi e dell’organizzazione (Art. 29 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
- Allegato 6 (Delega del sottoscrittore)
- Allegato 7 (Dichiarazione d’intenti per la costituzione dell’ATS/ATI/altra forma contrattuale equipollente)
Ulteriori approfondimenti , faq e bando integrale con tutti gli allegati sono disponibili nel portale di ARTES 4.0 "retecompetencecenter4-0"
Bando INAIL BIT requisiti di ammissibilità e di valutazione
La selezione delle proposte è suddivisa in 2 Fasi:
Fase 1: verifica dei requisiti preliminari di ammissibilità previsti dall’art. 10.1.
Fase 2: valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali
Nella Fase 1 saranno valutati i seguenti requisiti
- Ricezione di tutti i documenti richiesti dal Bando e firma delle dichiarazioni sul possesso dei criteri di ammissibilità
- Ricorso ai servizi forniti da ARTES 4.0 nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili*
- Allineamento dei temi delle proposte con gli obiettivi e le aree tematiche del Bando
- di maturità tecnologica (TRL) (deve essere compreso in un intervallo tra TRL 5 (TRL iniziale) e TRL 8 (TRL finale).
- Criticità non superabili sulla compatibilità etico/normativa e scientifica della proposta riguardo la salute e sicurezza sul lavoro.
Nella Fase 2 la commissione di esperti valutera aspetti di ideoneità dell'idea progettuale e tecnico scientifici come segue:
a- CRITERI DI IDONEITÀ CRITERI DI IDONEITÀ DELL’IDEA PROGETTUALE
- Idoneità tecnico-scientifica del progetto proposto sulla base delle tematiche del Bando
- Innovazione della soluzione proposta rispetto alle alternative esistenti nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro in funzione del contesto applicativo
- Fattibilità e replicabilità della proposta progettuale nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro
b -CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA CRITERIO DI VALUTAZIONE – PUNTEGGIO MASSIMO e MINIMO
- Qualità tecnico-scientifica del progetto proposto in termini di chiarezza ed effettiva perseguibilità degli obiettivi rispetto alla tematica della salute e sicurezza sul lavoro: punteggio max 20 minimo 12
- Grado di innovazione del progetto:punteggio max 20 minimo 12
- Fattibilità tecnologica del progetto proposto punteggio max 12 minimo 8
Bando BIT 2022 Elenco progetti ammessi
Riportiamo l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento con le relative aziende proponenti .
Qui il pdf completo con ammessi e non ammessi.
ID PROPOSTA- ESITO – SOCIETÀ PROPONENTE/I
9158 Ammessa NUOVA SIMAT S.r.l.
9167 Ammessa GLOBAL SERVICE S.r.l.
8750 Ammessa UBIQUICOM S.r.l.
9155 Ammessa Smart Track S.r.l.
9116 Ammessa MEDIATE S.r.l.
8753 Ammessa E.S.TR.A. SPA – Generale Sistemi S.r.l.
8830 Ammessa VISUAL ENGINES S.r.l.
9032 Ammessa KIWIBIT S.r.l.
9135 Ammessa Geckosoft S.r.l.
8751 Ammessa SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.r.l.
9156 Ammessa Next Generation Robotics S.r.l.
8771 Ammessa Gruppo Ecosafety S.r.l.
9153 Ammessa VLAB S.r.l. (impresa proponente singola)
8793 Ammessa EXTERYO S.r.l.
8933 Ammessa Sigma Ingegneria S.r.l. Unipersonale
9113 Ammessa AME ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING S.r.l.
8630 Ammessa K-Digitale S.r.l. – Idea-Re S.r.l.
L'avviso informa che tutte le aziende riceveranno una comunicazione via mail nelle prossime settimane
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Assegnazione agevolata beni immobili acquistati in esenzione Iva: chiarimenti
Se all'atto di acquisto dell'immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione IVA, la successiva assegnazione al socio esula dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. L’assegnazione sarà in questo caso fuori campo Iva per mancanza del requisito oggettivo.
Se invece l'assegnazione di beni ha per oggetto immobili per i quali all'atto dell'acquisto l'Iva è stata detratta, vi sarà imponibilità Iva.
Il valore del bene per la determinazione della base imponibile sarà il prezzo di acquisto o il costo sostenuto, applicando il criterio del valore normale solo come eccezionale e residuale.
Ma vediamo di seguito il contenuto integrale della risposta del Sottosegretario per l'economia e finanze Sandra Savino, all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Saverio Congedo, risposta data nel corso della seduta del 5 luglio 2023 n. 5-01057.
L’interrogazione in ordine ad alcune questioni Iva in tema di assegnazione agevolata dei beni
Nel corso della seduta delle Giunte delle Commissioni Parlamentari – VI Commissione Finanze del 5 luglio 2023 è stato emanato un comunicato con la risposta del Sottosegretario per l'economia e finanze, Sandra Savino all’interrogazione dell’onorevole Saverio Congedo su alcune problematiche sollevate in ordine all'assegnazione e cessione agevolata di immobili acquistati da società in regime di esenzione IVA.
Oggetto dell’interrogazione il regime di tassazione agevolato volto a favorire l'assegnazione o la cessione ai soci di taluni beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri, che è stato riproposto, per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, dai commi da 100 a 105 della legge di bilancio 2023, con la previsione di un versamento di imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP.
Gli interroganti evidenziano che, con le circolari n. 26/E/2016 e 37/E/2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni, anche ai fini del trattamento IVA, dell'assegnazione o cessione agevolata ai soci, ma, nonostante i chiarimenti, permangono alcune perplessità in relazione alle assegnazioni per gli immobili acquistati in «esenzione» da IVA.
Si chiede pertanto di sapere se le disposizioni in parola consentano l'equiparazione alla disciplina applicabile all'acquisto da soggetti privati e, in caso di assegnazioni o cessioni fra soggetti con rapporti di controllo o collegamento e applicazione del pro rata di detraibilità, se la base imponibile sia da determinarsi sul valore normale oppure sia applicabile la previsione agevolativa.La risposta nel caso di assegnazione immobile acquistato in esenzione Iva
La risposta del Sottosegretario, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, chiarisce quanto segue:
Come chiarito al paragrafo 7 della circolare 1° giugno 2016, n. 26/E, «sulla base dei principi generali, rilevano agli effetti dell'imposta (sul valore aggiunto), tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti prima indicati.
Viceversa esulano dall'ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto».
Tra le operazioni da ultimo menzionate rientrano le fattispecie richiamate dagli Onorevoli interroganti, vale a dire le assegnazioni di immobili acquistati in esenzione dall'IVA. Infatti, in tali ipotesi, poiché all'atto dell'acquisto dell'immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione (trattandosi di operazione esente dall'IVA), la successiva assegnazione al socio del medesimo immobile esula dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
A tal proposito, si fa altresì presente che, con diversi documenti di prassi (cfr. circolare n. 40/E del 13 maggio 2002, risoluzioni n. 194/E del 17 giugno 2002 e n. 191/E del 23 luglio 2009), l'Amministrazione finanziaria ha enunciato il principio secondo cui la disposizione recata dall'articolo 2, secondo comma, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 «non si applica se l'assegnazione al socio ha ad oggetto beni per i quali non è stata detratta l'IVA all'atto dell'acquisto e ciò anche se sugli stessi sono stati eseguiti interventi di manutenzione, riparazione, recupero, per i quali, invece, si è provveduto a detrarre la relativa imposta», con riferimento ai quali – al ricorrere delle condizioni – la società dovrà effettuare la rettifica della detrazione ex articolo 19-bis2.
In sostanza, l'assegnazione di beni al socio realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa (di cui al numero 5) del secondo comma del citato articolo 2) che deve essere ricondotta all'articolo 16 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), il quale – secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 17 maggio 2001, cause C-322/99 e C-323/99 – va interpretato nel senso che un bene dell'impresa destinato all'uso privato dell'imprenditore o a finalità estranee all'impresa non va assoggettato ad IVA quando non abbia consentito la detrazione dell'imposta. Se dunque la società ha acquistato l'immobile in regime di esenzione IVA, nessun diritto alla detrazione è stato dalla stessa esercitato e, pertanto, non sussistono i presupposti per assoggettare a IVA l'assegnazione del medesimo immobile al socio. Tale assegnazione è fuori campo IVA per difetto del requisito oggettivo.La risposta nel caso di assegnazione immobile acquistato con detrazione dell’Iva
Invece, nell'ipotesi in cui, all'atto dell'acquisto del bene, la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale, in via di rivalsa, ai fini della determinazione della base imponibile dell'assegnazione del bene al socio, così come indicato nel paragrafo 7.1 della citata circolare n. 26/E del 2016, «(…) occorrerà fare riferimento al criterio costituito “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, così come riformulato dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), nell'ambito degli interventi volti ad allineare la normativa nazionale in materia di IVA a quella comunitaria».
Nel paragrafo 8 della successiva circolare 16 settembre 2016, n. 37/E, è stato precisato che il riferimento al valore normale è residuale ed eccezionale, nel senso che va considerato solo quando non è possibile determinare il prezzo di acquisto o di costo. In particolare:
1. il criterio del prezzo di acquisto o di costo, in sostituzione di quello del valore normale vigente prima delle modifiche recate dalla legge comunitaria per il 2009, implica che la base imponibile IVA della cessione gratuita non comprende il «ricarico» normalmente praticato sul mercato per quel bene essendo costituita dal prezzo di acquisto del bene «attualizzato» al momento della cessione;
2. il «prezzo di acquisto», secondo i principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia UE, Causa C-16/14, rappresenta la regola generale per i prelievi di beni da parte di un soggetto passivo per il proprio uso privato o per quello del suo personale o in destinazioni ad un'attività economica esente da IVA. Per «prezzo di acquisto», si intende il valore residuo dei beni al momento del prelievo o della destinazione dei medesimi;
3. in assenza di un prezzo di acquisto cui fare riferimento, come potrebbe accadere nell'ipotesi di un fabbricato non acquistato ma costruito dal soggetto che intende estrometterlo dal regime IVA, la base imponibile è costituita dal costo o dal prezzo di costo di beni simili;
4. in via di estremo subordine e con esclusivo riferimento a situazioni di mancanza assoluta di prezzo di acquisto originario o del costo, è possibile determinare la base imponibile secondo il criterio del prezzo d'acquisto di beni similari, per condizioni, dimensioni e altre caratteristiche (a condizione che esistano beni simili sul mercato), il tutto con riferimento al momento della destinazione dell'immobile, evitando l'esame in dettaglio di «quali elementi di valore abbiano condotto a tale prezzo» (cfr. punto 40 della sentenza C-16/14);
5. in ipotesi diverse, il ricorso al valore di mercato per la determinazione della base imponibile non è ammesso perché comporterebbe una espressa violazione del comma 2, lettera c), dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 ispirato al principio secondo cui «non è conforme al diritto comunitario una norma nazionale che consideri il valore normale quale base imponibile dei beni destinati ad attività estranee a quella di impresa, nel caso in cui tale ultima attività cessi» (Corte di Giustizia UE, sentenza 3 maggio 2013, causa C-142/12).
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Lavoro sportivo professionisti impatriati: guida aggiornata
La conversione in legge del decreto 21 2022, ha apportato alcune modificazioni all'articolo 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati) del decreto legislativo n. 147 del 2015 applicabili al lavoro degli sportivi professionisti. Cio al fine di ottenere una riduzione della platea cui si applica la detassazione che consente un risparmio di spesa (da destinare allo sport giovanile dilettantistico).
Lo sconto fiscale infatti non può essere usato dagli sportivi sotto i 21 anni e per i redditi sopra il milione o 500 mila euro sulla base dell'anzianità dell'iscrizione della federazione sportiva di riferimento .
I contratti già in essere alla data del 21 maggio 2022 non sono toccati dalla novità.
Con la risoluzione 48 del 30 giugno 2023 l'Agenzia è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni. Ripercorriamo quindi i principali aspetti della disciplina e le ultime precisazioni nei paragrafi seguenti.
Regime impatriati
La norma, ricordiamo, attualmente prevede, in generale che:
- i redditi di lavoro dipendente,
- i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
- i redditi di lavoro autonomo
prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare, per un quinquennio al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Le limitazioni al regime impatriati per gli sportivi professionisti
E' prevista per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico) in vigore fino al 1 luglio 2023 ovvero dagli articoli 25, 26 e 27 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (in vigore dal 1° gennaio 2023), che soddisfano i requisiti precedenti la seguente disciplina speciale:
- una detassazione fissata al 50 per cento invece che al 70 per cento , prorogabile per ulteriori 5 anni
- il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.
( commi 5-quater e 5-quinques dell’articolo 16, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in vigore dal 21 maggio 2022).
Le entrate derivanti da tale contributo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili.
Il nuovo comma 5-quater inserito dal DL 21 2022 prevede inoltre che si possono applicare le disposizioni del regime impatriati solo alle seguenti condizioni:
- i redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI le cui federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990 (si tratta di calcio, ciclismo, golf e pallacanestro)
- il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
- il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000,
oppure
- i redditi siano prodotti in discipline sportive che abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990,
- il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
- il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000.
Resta ferma in questi casi la detassazione per il 50 per cento del loro ammontare.
Non si applicano le ulteriori agevolazioni relative all'acquisto di immobili in Italia e per la presenza di figli minori
Si conferma invece il versamento del contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.
Le precisazioni della Risoluzione 48 2023
La risoluzione 48 2023 ribadisce che:
- le disposizioni del comma 3 dell’articolo 12-quater del decreto Ucraina-bis, NON si applicano ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data del 21 maggio 2022,
- rientrano tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie,solo se corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.
- il requisito anagrafico (aver compiuto «il ventesimo anno di età»), è soddisfatto per l’intero periodo di imposta in cui il lavoratore sportivo che ha trasferito la residenza in Italia compie 20 anni, indipendentemente dal mese o dal giorno
- l’attività deve essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta, tenendo conto dello svolgimento dell’attività stessa nell’intero periodo d’imposta. Nel computo dei 183 giorni rientrano vanno conteggiate anche le ferie, le festività, i riposi settimanali nonché altri giorni non lavorativi. Non possono essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano.
- Le trasferte all'estero per eventi sportivi di livello internazionale sono rilevanti ai fini del conteggio dei 183 giorni.
Come si fa domanda per il regime speciale sportivi impatriati
Per beneficiare del regime agevolato il lavoratore sportivo titolare di reddito dipendente deve fare domanda scritta al datore di lavoro, che riconoscerà il beneficio dal periodo di paga coincidente con il periodo di imposta.
Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il lavoratore sportivo puo anche utilizzarla direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito nella misura ridotta.
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Riforma del lavoro sportivo: sintesi e dubbi dei CDL
Con l'approfondimento pubblicato il 27 giugno 2023 la Fondazione studi dei consulenti del lavoro analizza l'imminente riforma del lavoro sportivo d.lgs 36 2022. che dovrebbe entrare in vigore il primo luglio. Il documento ripercorre l'iter normativo, ancora in corso, che riguarda in particolare l'inquadramento degli sportivi dilettanti e il loro trattamento fiscale e previdenziale impattando in modo rilevante sull'attività delle decine di migliaia di ASD e SSD attivi sul territorio nazionale
Nella sua analisi la Fondazione valorizza alcuni aspetti ma evidenzia anche alcuni punti critici o dubbi per i quali si attende l'annunciato ulteriore decreto correttivo della riforma contenuta nel
Ma andiamo con ordine e vediamo di seguito i principali punti messi in evidenza dal documento dei Consulenti del lavoro.
Lavoratori sportivi chi sono? e quanti?
Il documento sottolinea innanzitutto che la platea degli interessati non sembra essere chiara neppure agli enti preposti, infatti secondo quanto riferisce il Ministro dello Sport:
- la riforma dovrebbe coinvolgere una platea di circa 500mila soggetti, in massima parte detentori di compensi inferiori a cinquemila euro all’anno, mentre
- il CONI riporta sul proprio sito un numero di 1,4 milioni di operatori del settore con 140mila fra ASD e SSD affiliate a uno o più organismi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
In ogni caso con la riforma sono considerati lavoratori sportivi: atleti, allenatori, tecnici,direttori di gara e tutti coloro che svolgono, dietro corrispettivo, mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici dei singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativo-gestionali .
I volontari che collaborano con ASD e SSD non possono percepire compensi ma solo rimborsi spese
Si specifica inoltre che l’attività sportiva può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo, anche nella
forma della collaborazione coordinata e continuativa, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce la non applicazione della presunzione di subordinazione alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle Associazioni (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) e agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI
Nell’ambito del lavoro sportivo non è ammesso l’utilizzo del contratto di lavoro occasionale telematico PrestO (DL 50 2017).
Lavoro sportivo e contributi previdenziali
L'approfondimento dei CDL ricorda inoltre che la riforma ridefinisce il trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.
Quindi tutti i lavoratori sportivi subordinati e autonomi a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, saranno iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell’INPS, che assume ora la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
Le aliquote contributive per i subordinati si allineano a quelle degli altri lavoratori prevedendo
- aliquota IVS pari al 33%
- contributi per indennità NASpI, CUAF, Malattia e Maternità (4,97%) con massimale giornaliero pari ad €120
Per i consulenti è invece da escludersi la contribuzione al Fondo di Garanzia TFR (0,20%), così come quella al Fondo d’Integrazione Salariale (FIS).
la contribuzione aggiuntiva NASpI pari all’1,40% non si applica nei contratti a tempo determinato mentre la contribuzione di malattia e Non è dovuto il ticket di ingresso NASpI in caso di licenziamento.
Fino a 5.000 euro il reddito non è soggetto a contribuzione previdenziale
Sulla parte eccedente, l’aliquota totale per i co.co.co. (per due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore) sarà pari al 25% + 2,03% di contributi minori “assistenziali”, mentre per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota resta al 24%.
Da ricordare anche che si prevede una ulteriore agevolazione fino al 31/12/2027 per cui base imponibile è ridotta del 50%.
Anche i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale, soggetti alle aliquote ordinarie della Gestione separata (35,03% / 24%), godranno della medesima agevolazione sia in fatto di soglia di esenzione fino a 5.000 euro che – fino al 31/12/2027 – dell’abbattimento del 50% dell’imponibile previdenziale.
Il documento sottolinea che : non è ancora stato precisato se i compensi percepiti dai collaboratori nel settore dilettantistico nel primo semestre del 2023 facciano cumulo con quanto verrà da essi percepito a partire dal 1° luglio 2023, ai fini della soglia dei 5.000 euro di esenzione contributiva.
Si attendono chiarimenti su questo e anche sul fatto che tale soglia rimanga separata e distinta dal limite di 5.000 euro, previsto per prestatori di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 Codice civile ai fini dell'iscrizioine alla Gestione separata INPS.
Lavoro sportivo e assicurazione INAIL
I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti a obbligo assicurativo INAIL anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.
La Fondazione Studi rimarca che sarà necessario prevedere una differenziazione delle tariffe di premio, sulla base delle caratteristiche insite in ogni attività, che hanno livelli di esposizione al rischio assai differenti fra loro ( si porta l'esempio del diverso livello di rischio tra gioco degli scacchi e paracadutismo ).
Adempimenti datori di lavoro sportivo
La riforma dello sport prevede anche per i collaboratori del settore dilettantistico che la tenuta del Libro unico del lavoro (art. 28) e la trasmissione della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e contributi (modello UniEMens, art. 35 co.8- quinquies) si possano facoltativamente espletare anche tramite le funzionalità telematiche del RAS,
Secondo il D.P.C.M. o Decreto Interministeriale fra Sport e Ministero del Lavoro atteso entro il 1 luglio si prevede inoltre che l’iscrizione al LUL possa avvenire in un’unica soluzione, entro la fine di ciascun anno in cui la prestazione si è svolta, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
I Consulenti ritengono che nel silenzio della norma,l ’operatività al RAS in riferimento all’inserimento dei dati per la tenuta del LUL, nonché per gli invii degli UniLav, sarà riservata ai datori di lavoro e agli intermediari riconosciuti ex L. n. 12/1979. L’art. 28 comma 4 già nella sua versione originaria precisava, inoltre, che solo nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000 non vi sarà obbligo tassativo di emissione del prospetto paga.
Per ulteriori dettagli vedi QUI IL TESTO INTEGRALE DELL'APPROFONDIMENTO
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Superbonus villette: esempio di calcolo del quoziente familiare
In data 13 giugno le Entrate hanno pubblicato una nuova circolare con diversi chiarimenti per la disciplina del Superbonus 110% relativamente alle numerose modifiche intervenute nel tempo da ultimo quelle previste dal DL n 11/2023 convertito in Legge n 38/2023.
La Circolare n 13, tra gli altri chiarimenti, riporta quelli in merito al quoziente familiare a cui è stato parametrato il superbonus per le villette.
Nel dettaglio, con un paragrafo intitolato "Interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti" si ricorda innanzitutto che l’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del Decreto Aiuti-quater ha modificato il comma 8-bis dell’articolo 119, introducendo il terzo periodo, il quale prevede che
- per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023
- su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell’articolo 119,
- la detrazione spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:
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- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare,
- che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
- e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 del medesimo articolo 119, non superiore a 15.000 euro.
In altri termini, la nuova norma consente alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni che sostengono spese per gli interventi edilizi rientranti nella disciplina del Superbonus, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, la possibilità di beneficiare della predetta detrazione nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nell’anno 2023, a condizione che i lavori siano avviati dal 1° gennaio 2023
Occorre precisare che per «interventi avviati dal 1° gennaio 2023» devono intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la CILA sia stata presentata a decorrere dalla predetta data, per i quali la data di inizio lavori indicata nella medesima CILA è successiva al 31 dicembre 2022.
Si ritiene, inoltre, che possano rientrare nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000.
Vediamo ora i chiarimenti forniti dalle entrate nella circolare sul quoziente familiare, su chi è incluso nel calcolo e un esempio pratico.
Superbonus villette: il quoziente familiare
Per quanto riguarda il requisito reddituale, l’articolo 9, comma 1), lettera b), del Decreto Aiuti-quater ha inserito il comma 8-bis.1 nel corpo dell’articolo 119 del citato Decreto Rilancio.
La disposizione stabilisce che, il reddito di riferimento per usufruire dell’agevolazione non deve superare l’importo di 15.000 euro e fornisce anche elementi utili per il calcolo di detto parametro.
Più in particolare, secondo il citato comma 8-bis.1, il reddito di riferimento è calcolato dividendo:
- il reddito complessivo familiare,
- per un coefficiente denominato numero di parti.
Il reddito complessivo familiare è costituito:
- dalla somma dei redditi complessivi posseduti, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, non legalmente ed effettivamente separato, o dal soggetto legato da unione civile,
- nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa,.
Vanno sommati, inoltre, i redditi posseduti:
- dal convivente del contribuente, presente nel nucleo familiare,
- nonché quelli dei familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel nucleo familiare se ricorrono i requisiti reddituali di cui al comma 2 dell’articolo 12 del TUIR per essere considerati fiscalmente a carico.
Si tratta, nello specifico, dei familiari che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, e per i figli di età non superiore a ventiquattro anni un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro.
Superbonus villette: chi rientra nel quoziente familiare
Ai fini della disposizione in commento, fanno parte del nucleo familiare:
- il coniuge o il componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza;
- il convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà16;
- i figli e ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile purché siano fiscalmente a carico.
Occorre precisare che per la determinazione del nucleo familiare si fa riferimento alla composizione dello stesso nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, in linea con quanto previsto dalla disposizione per la determinazione del reddito di riferimento.
Per quanto attiene alla determinazione del reddito, per espressa previsione normativa, occorre fare riferimento al reddito complessivo relativo all’anno precedente a quello di sostenimento della spesa.
A tal proposito occorre ricordare che il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del TUIR, ma tiene conto anche:
- dei redditi assoggettati a cedolare secca,
- dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020)
- e della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Infatti, secondo le predette norme quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per
la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche di tali redditi.
Il numero di parti è quantificato tenendo conto della composizione del nucleo familiare e in particolare della presenza del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, del soggetto legato al contribuente da unione civile, del convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà e dei familiari a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente da unione civile, come sopra individuati.
Per la determinazione del numero di parti, il nuovo comma 8-bis.1 in commento rinvia alla Tabella 1-bis allegata al citato Decreto Rilancio e introdotta per effetto dell’articolo 9, comma 1-bis, del Decreto Aiuti-quater, ai sensi della quale il numero di parti:
- è pari a 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona ed è incrementato di 1 se:
- nel nucleo è presente il coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o il convivente,
- nonché di 0,5 se è presente un familiare a carico,
- di 1 se sono presenti due familiari a carico
- e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico.
Le Entrate specificano che nella relazione illustrativa della disposizione agevolativa è chiarito che la presenza nel nucleo familiare del coniuge, o del soggetto legato al contribuente da unione civile, incide sul denominatore numero di parti a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, sia risultato o meno a carico del contribuente che beneficia dell’agevolazione; peraltro, il contribuente stesso potrebbe essere stato a carico del coniuge.
In ogni caso rileva, ai fini del predetto calcolo, il convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà.
Coerentemente, concorrono a determinare il numero di parti i familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest’ultimo o dell’altro genitore o di entrambi
Più nel dettaglio, nel caso ad esempio di un figlio di genitori separati che sia a carico di entrambi, quest’ultimo va considerato in ambedue i nuclei, a prescindere dalle percentuali di carico fiscale, per quel che riguarda sia il numero di parti sia il reddito complessivo familiare.
Si può verificare, inoltre, la circostanza che un familiare risulti fiscalmente a carico per una sola parte dell’anno (per esempio in caso di nascita nel medesimo anno); anche in tal caso il familiare va considerato nei predetti calcoli a prescindere dalla circostanza che risulti fiscalmente a carico solo per una parte dell’anno e senza effettuare alcun ragguaglio.
Infine, secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, ai fini della determinazione del reddito di riferimento si tiene conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro (comma 2 dell’articolo 12 del TUIR) ma per i quali non spetta la detrazione per carichi di famiglia di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo 12 (in quanto per gli stessi viene erogato l’assegno unico e universale per i figli a carico); detti figli, quindi, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, sono considerati al pari dei figli per i quali spetta detta detrazione.
Superbonus villette: esempio di calcolo del quoziente familiare
Prendiamo ad esempio, un contribuente con un reddito complessivo dell’anno precedente pari a 25.000 euro con un coniuge e un figlio a carico come riportato nella Circolare n 13/2023
Reddito in euro Numero di parti del nucleo Calcolo del reddito complessivo36.000/2,5=14.400Reddito del contribuente 25.000 euro Il contribuente= 1 Reddito del coniuge 11.000 euro Il coniuge=1 Reddito complessivo del nucleo= 36.000 euro Un figlio a carico=0.5 -
Albo Autotrasportatori: le regole per iscriversi
Il Comitato centrale di direzione dell'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi è l'organo direttio dell'Albo. Esso ha specifiche funzioni attribuitegli dalla legge (D Lgs n 284/2005)
La legge di Stabilità 2014 ne ha successivamente aumentato le competenze nell’ottica di
- realizzare un maggior controllo sul possesso dei requisiti richiesti alle imprese per esercitare la professione
- ma anche di verificare in modo più preciso lo svolgimento della loro attività economica.
Tra le rincipali attribuzioni assegnate al Comitato Centrale dalla attuale legislazione vi sono le seguenti:
- curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;
- accreditare gli organismi di certificazione di qualità;
- attuare le direttive del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in materia di autotrasporto;
- verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica e alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel Ced presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi di Inail, Inps e Camere di Commercio;
- svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento CE n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009,
- curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici;
- svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore.
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Albo autotrasportatori: come iscriversi
Le imprese che intendono esercitare il trasporto di merci su strada devono iscriversi all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi tenuto presso l'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio rispetto alla sede principale/unica dell’impresa presentando apposita domanda:
A) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.
B) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno caricosuperiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.
C) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno caricosuperiore a 3,5 t;
Le cooperative/consorzi che intendono esercitare il trasporto di merci per conto terzi su strada devono iscriversi all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi tenuto presso l’Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio rispetto alla sede principale/unica dell’impresa presentando apposita domanda.
Per ciascun tipo di iscrizione è necessario:
- predisporre la domanda,
- allegare documenti specificatamente previsti
- versare un contributo.
Consulta qui tutti i documenti necessari.
Albo autotrasportatori: le quote da pagare per iscriversi
Con Delibera del 18 ottobre 2022 del Ministero dei Trasporti sono state stabilite le quote per il 2023 che ciascina impresa ha versato entro il 31 dicembre scorso.
In particolare, entro il 31 dicembre 2022, le mprese scritte all'albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2022, debbono corrispondere, per l'annualità 2023, la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.
La quota da versare per l'anno 2023 è stabilita nelle seguenti misure:
Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00;
Ulteriore quota dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto:
A Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 2 a 5 5,16 B Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 6 a 10
10,33 C Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 11 a 50
25,82 D Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 51 a 100
103,29 E Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 101 a 200
258,23 F Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli superiore a 200
516,46 Albo autotrasportatori: come si paga la quota
Il versamento della quota deve essere effettuato, attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti modalita' alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2023 o ad eventuali annualita' pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella citata sezione «Pagamento quote» del portale albo:
- a) Pagamento on-line, effettuato in modo integrato nell'applicazione dei pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;
- b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza il pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una delle modalita' presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.
L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta.
Le imprese iscritte alla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi della normativa riportata in premessa, dovranno effettuare il pagamento esclusivamente sul conto corrente bancario, intestato alla Provincia autonoma di Bolzano.
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Lavoro: si cercano un milione di tecnici
Con un tasso di disoccupazione giovanile del 22,4% e due milioni di ragazzi che non studiano e non lavorano, c'è un milione i posti di lavoro vacanti per profili tecnico professionali .
Mancano tecnici nell'edilizia dell'informatica nel turismo . A lanciare l'allarme ieri dopo i numerosi appelli delle associazioni degli imprenditori è stato ieri il ministro del lavoro Calderone.
Alla situazione le imprese cercano una soluzione anche associandosi per offrire formazione specifica come con l'iniziativa di Distretto Italia del Consorzio Elis (che conta Autostrade per l'italia Tim, Poste Italiane, BNP Paribas tra i partecipanti)
Vediamo di seguito più in dettaglio la situazione paradossale del mercato del lavoro oggi in Italia e la proposta, tra le tante del Consorzio Elis con le opportunità lavorative per i giovani presenti nella piattaforma Distretto Italia.
Mercato del lavoro in affanno: i dati e i posti vacanti
I dati forniti recentemente da Unioncamere-Anpal sono chiari: le difficola di reperimento delle figure necessarie per industria e servizi riguarda il 40§§% delle assunzioni
le aziende faticano a trovare soprattutto
- tecnici della salute (61,3%), della gestione dei processi produttivi (60,7%), in campo ingegneristico (59,9%).
- operai specializzati in metalmeccanica utensileria (76,8%),costruzioni (72,4%) carpenteria metallica (71,5%).
- laureati in materie STEM ovvero scienze tecnologia matematica per i quali nel 47% dei casi servono 4-5 mesi di ricerca prima di trovare il candidato adatto
Queste difficoltà provocano una perdita di valore aggiunto di 37,7 miliardi, la difficoltà di reperimento del personale ha riguardato il 40% delle assunzioni nel 2022 , mentre è cresciuto al 45,2%, ad aprile 2023 secondo il Bollettino excelsior delle Cmere di commercio
Al forum di Confcommercio è stato affermato che il settore cerca con il 2023 circa 560mila lavoratori in più e già si prevedono difficolta per meta dei profili (230mila profili)
Nei giorni scorsi anche le aziende impegnati nei progetti per la realizzazione del PNRR hanno segnalato la ricerca di 10mila tecnici
Lo stesso ministro del lavoro Calderone intervenendo ieri al Forum di Confcommercio ha segnalato la preoccupazione questo problema ma la soluzione proposta di incentivare il lavoro femminile non sembra del tutto soddisfacente
Il vicepresidente di confindustria ha evidenziato l'impegno delle imprese che sono in fase di grande cambiamento e sono impegnate nelle Academpi scuole professionali superiori chiedono un rilancio della collaborazione tra pubblico e privato
Anche le fondazioni ITS con il potenziamento degli Istituti tecnici superiori vanno in questa direzione ma non sono ancora sufficienti evidentemente
Andrea Prete, presidente di Unioncamere ha affermato che la caarenza di personale potrà essere parzialmente sanata anche aumentando gli ingressi regolamentati di stranieri oltre che aumentando l'informazione ai nostri giovani per spingerli verso percorsi formativi che offrono opportunità, in primis Its e lauree Stem. I
Importante anche la proposta di a"ttivare politiche di decontribuzione elevata per contrastare la fuga dei cervelli " non solo per favorire il loro ritorno dopo anni di permanenza all'estero e va affrontato con efficacia il problema dell’occupazione femminile».
La proposta del consorzio Elis – come partecipare
Una delle iniziative che vanno nella direzione dell'offerta formativa mirata ai bisogni delle aziende è Distretto Italia, il programma promosso dal Consorzio ELIS con la partecipazione di 34 soggetti tra imprese, agenzie del lavoro, banche ed enti formativi
Il piano d’intervento di Distretto Italia è stato presentato in un evento che ha visto la partecipazione della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha affermato “Il progetto di Distretto Italia è esattamente quello che il Governo vuole realizzare nel sistema formativo pubblico. Dobbiamo incentivare il lavoro, e far dobbiamo far capire ai milioni di ragazzi che non studiano e non lavorano che hanno un futuro proprio nello studio e nel lavoro."
Il progetto ha tre linee di azione
- Orientare i giovani tra i 16 e i 30 anni nelle scelte di studio e di lavoro con l'iniziativa Scuola per la scuola, attraverso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).
- offrire la giusta formazione in particolare per le professioni tecniche nelle Scuole dei mestieri
- l'inserimento nelle aziende partecipanti .
Sempre per aiutare l'orientamento dei giovani è il progetto Officine Futuro con una piattaforma digitale di gaming, appositamente sviluppata e che si rivolge anche a docenti e genitori, che svolgono un importante ruolo di supporto nelle scelte di studio e di lavoro dei giovani. In queste settimane, i promotori di Distretto Italia stanno effettuando una serie d’incontri, proprio con studenti e docenti di scuole superiori e università, in diverse città italiane, per mettere a punto i nuovi programmi .
Nel frattempo partono i primi corsi offerti per
- posatori di fibra ottica,
- responsabili di cantiere e
- impiantisti elettrici,
- programmatori software
Per i primi tre profili sono previste 5 settimane di formazione e poi l'inserimento in azienda
per i programmatori la parte teorica ha una durata di 20 settimane.
Nella piattaforma i requisiti e le modalità per fare domanda di partecipazione.
Distretto Italia: le aziende partecipanti
Distretto Italia coinvolge scuole e istituti tecnici superiori su tutto il territorio nazionale e vede la partecipazione di 34 soggetti tra imprese, agenzie del lavoro e altri enti:
- Autostrade per l’Italia (Gruppo che presiede il Semestre di progetto del Consorzio),
- A2A, Adecco,
- Bain & Company,
- BNL BNP Paribas,
- Boston Consulting Group,
- Cisco,
- Confimprese,
- Enel,
- Engineering,
- Eni Corporate University,
- Ferrovie dello Stato Italiane,
- Fincantieri,
- FMTS Group,
- Fondazione Cassa Depositi e Prestiti,
- Generali Italia,
- Gi Group,
- Gruppo FNM,
- Made in Genesi,
- ManpowerGroup,
- Milano Serravalle – Milano Tangenziali,
- Open Economics,
- Open Fiber, Orienta,
- Poste Italiane,
- Randstad,
- SITE Spa,
- Skuola.net,
- Soft Strategy,
- Synergie,
- TIM,
- Trenord e
- Umana.