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Credito d’imposta acquisto carta 2023: elenco beneficiari
Il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato un avviso che annuncia il decreto del 24.11.2023 di riparto delle somme relative al bonus carta editoria per le spese 2022.
Nel dettaglio è stato emanato in data 24 novembre 2023 il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il credito di imposta per le spese sostenute, per l’anno 2022, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla presente pubblicazione.
Ai fini della fruizione del credito d'imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6974, istituito dall’Agenzia delle entrate con Risoluzione n. 19/E del 22 aprile 2022.
Ricordiamo che le domande sono scadute lo scorso 6 ottobre e che con la Circolare n 1 del 6 dicembre 2022 venivano pubblicate le relative regole per gli anni 2022 e 2023.
L'articolo 1, commi 378 e 379, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024” ha previsto che il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per il 2022 e il 2023:
- nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022,
- ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.
Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: i beneficiari
Possono accedere all’agevolazione le imprese editrici di quotidiani e periodici che abbiano:
- la sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo;
- la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI”con le seguenti specificazioni:
- ▪ 58.13 (edizione di quotidiani)
- ▪ 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Clicca qui per l'elenco degli ammessi allegato al Decreto del 24.11.2023
Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: le spese ammesse
Le spese ammesse all’agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell’anno 2021 e nell’anno 2022 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 1, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 3501 e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.
Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Credito di imposta carta Testate edite 2022-2023: le regole per la domanda
Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con le modalità di seguito indicate entro i seguenti termini:
- per l’anno 2022, dal 19 gennaio al 21 febbraio 2023;
- per l’anno 2023, dal 5 settembre al 6 ottobre 2023.
La domanda è presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale:
accessibile,
- previa autenticazione via SPID o CNS,
- cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta” del menù “Servizi on line”.
La domanda di accesso include idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta digitalmente attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:
- a) l’iscrizione dell’impresa editrice di quotidiani e periodici al Registro degli operatori di comunicazione (ROC);
- b) la sede legale dell’impresa;
- c) la residenza fiscale dell’impresa ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
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Reddito di cittadinanza 2023: scadenza domande e ultime rate
La legge di bilancio 2023 (L 197 del 29.12.2022) ha modificato in senso restrittivo il reddito di cittadinanza. Si prevede in particolare che per il 2023 per i percettori che possono lavorare il sostegno economico sia riconosciuto per un massimo di sette mesi.
La novità dal punto di vista finanziario comporta un risparmio di spesa di circa 950 milioni di euro per il 2023 , mentre si confermano gli stanziamenti della legge di bilancio 2020 per gli anni successivi, in vista dei nuovi strumenti che sostituiranno il Reddito di cittadinanza:
- Supporto per la formazione e il lavoro e
- Assegno di inclusione
istituiti dal Decreto Lavoro 48 del 4 maggio 2023.
ATTENZIONE INPS ha pubblicato nuove istruzioni per i casi di variazione dei requisiti entro luglio 2023 e per la scadenza ultima per le domande e per il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre (Vedi ultimo paragrafo).
Rivediamo di seguito tutte le regole di funzionamento del Reddito di Cittadinanza nel 2023 e le novità 2024.
Reddito di cittadinanza 2023: la durata cambia
A norma dell'art . 1 commi 313 321, la durata massima ordinaria dell'erogazione del contributo economico del Reddito di cittadinanza dal 1 gennaio 2023 diventa di 7 mesi. Cessa in alcuni casi dal 1 settembre 2023 (Vedi al penultimo paragrafo le novità da settembre 2023)
Fanno eccezione , cioè la durata massima resta di 18 mesi, solo per i nuclei familiari
- con minori
- con persone disabili (come definite dal DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159)
- con persone di età pari o superiore ai 60 anni.
Lo stop non riguarda quindi la Pensione di cittadinanza.
Reddito di cittadinanza e obblighi per gli occupabili
A decorrere dal 1° gennaio 2023, i soggetti occupabili (dai 18 ai 59 anni):
- devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.
- per i beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico, l'erogazione del Reddito è subordinata all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello.
- tutti i percettori di Rdc residenti nel Comune debbono essere impiegati in progetti utili alla collettività (non più soltanto un terzo di essi).
- Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi, non influisce sull'importo del Reddito di cittadinanza. Vanno quindi comunicati all'Inps solo i redditi eccedenti tale limite massimo .
- Il contributo economico cessa se il percettore non accetta la prima offerta di lavoro (è abolita la definizione di offerta di lavoro "congrua")
Il disegno di legge abroga anche gli articoli riferiti al patto per il lavoro e di inclusione sociale che prevedeva l'intervento dei Centri per l'impiego e dei servizi sociali dei Comuni per predisporre le misure di reinserimento lavorativo e sociale, mai effettivamente decollate.
Reddito di cittadinanza 2023: novità per gli importi
La legge di bilancio prevede inoltre che :
- la componente del reddito di cittadinanza corrispondente al canone annuo di affitto viene erogata direttamente al locatore dell'immobile. Si attendeva un apposito decreto del Ministro del lavoro entro il 2 marzo 2023 per la definizione delle modalità di attuazione, ancora in stand by.
- Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio, se rientra nel limite massimo di 3.000 euro lordi. I redditi eccedenti tale limite andranno ancora comunicati all’INPS.
Infine si segnala che ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del Rdc, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico.
Per il resto, le modalità di accesso, ISEE, calcolo degli importi e pagamento non sono modificati.
Reddito di cittadinanza, lo stop: Assegno di inclusione e Supporto per il lavoro
Come detto la legge 197 2022 ha previsto nel 2024 l'abolizione sul reddito di cittadinanza per tutti i beneficiari.
Per le famiglie più in difficoltà in cui vi siano componenti che non possono lavorare il decreto lavoro 48 del 4 maggio 2023 mette in campo , in sostituzione, a partire da 1 gennaio 2024 il nuovo "Assegno di inclusione" ( molto simile al RDC) con la sostanziale differenza che riguarda solo i nuclei in cui siano presenti:
- minori
- disabili
- over 60
con obblighi di formazione e lavoro per i componenti "occupabili" e contributo economico commisurato alle caratteristiche della famiglia .
Nel contempo a partire dal 1 settembre 2023 è in vigore il nuovo strumento chiamato " Supporto per la formazione e il lavoro" indirizzato ai
soggetti tra i 18 e i 59 anni
- che fanno parte di nuclei familiari diversi da quelli sopracitati
- con ISEE familiare non superiore a 6mila euro annui
Si tratta di misura di attivazione al lavoro che prevede la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro ( tra i quali rientrano anche il servizio civile universale e i lavori socialmente utili. Comprende un contributo fisso di 350 euro mensile per un massimo di 12 mesi
La partecipazione ad entrambe misure andrà richiesta in via telematica e prevede la firma della DID dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di un Patto per il lavoro.
L'Assegno di inclusione e il bonus per Supporto formazione lavoro non sono tra loro cumulabili.
Reddito di cittadinanza oltre le 7 mensilità: nuove istruzioni
Nel messaggio 3510 del 10 ottobre INPS informa sulle modalità di gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese per completata fruizione delle sette mensilità , come previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023
L’Istituto, dal mese di luglio 2023, sta procedendo, mensilmente, a sospendere l’erogazione della misura del Reddito di cittadinanza per i nuclei che non abbiano i requisiti indicati per continuare a fruire della misura nell’anno 2023 oltre le sette mensilità. La causale della sospensione è indicata come "domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.
Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione i nuclei familiari devono avere al loro interno
– persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
– minorenni;
– persone con almeno sessant’anni di età;
– percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 30 novembre 2023.
Cambio dei requisiti entro il 2023
In particolare si specifica che:
Se il compimento dei 60 anni , la nascita di un figlio o l'accertamento di una nuova disabilità avviene prima della settima mensilità o nel mese successivo viene rilevato automaticamente dai sistemi e il RDC prosegue senza interruzioni
Nel caso in cui, invece:
- il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) oppure
- la DSU venga presentata successivamente alla sospensione,
è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza che non verrà bloccata e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo
Disabilità erroneamente non indicate e ripresa del RDC
Per i casi di segnalazione da parte degli utenti di disabilità erroneamente non indicate in DSU, le Strutture territorialmente competenti effettueranno la verifica negli archivi dell’Istituto, circa l’effettiva presenza del verbale di invalidità con i requisiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 e, in caso di esito positivo, può essere data l’indicazione di presentare la DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della disabilità.
ATTENZIONE:
- nel caso in cui venga contemporaneamente verificata la perdita di un altro requisito il nucleo familiare cesserà dal beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.
- Fino alla mensilità di novembre 2023,l'erogazione del Reddito di cittadinanza puo riprendere nel caso in cui venga comunicato all’INPS, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, senza bisogno di presentare una nuova domanda.
Ultime rate Reddito di cittadinanza
Nel messaggio 41 79 del 24.11.2023 INPS ricorda che :
Per le famiglie che non hanno i requisiti sopracitati la fruizione del beneficio termina al 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui non siano trascorse le diciotto mensilità previste dalla normativa Rdc, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di AUU fino a febbraio 2024, come previsto nel messaggio n.2896 del 7 agosto 2023.
Per i nuclei che attendono la presa in carico dai Comuni la rata di novembre sarà erogata il 15 dicembre e quella di dicemnre il 27 dello stesso mese
La Carta Rdc resterà, pertanto, operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati.
Il temine ultimo per le domande di RDC è fissato al
- 30 novembre p.v.
- 20 dicembre se presentate dagli intermediari purche presentate dagli utenti entro la scadenza del 30 novembre
Le stesse date valgono per l'erogazione degli arretrati
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Comunicazioni obbligatorie collaborazioni ASD 2023: ecco istruzioni e scadenze
E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport il decreto del 27 ottobre 2023 firmato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali Marina Calderone in materia di attività sportive dilettantistiche. Le indicazioni sono in vigore dal 17 novembre 2023.
Il provvedimento tenuto conto delle novità apportate dalla riforma dello sport (d.lgs 36 2021) e successivi decreti correttivi, definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie
- di avvio e
- di cessazione anticipata
del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico, chiarendo alcune difformità e imprecisioni dei precedenti documenti dell'ispettorato del Lavoro.
Comunicazioni lavoro sportivo dilettantistico con due modalità
Le comunicazioni possono essere effettuate dalle associazioni o società nonché dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, dalle associazioni benemerite, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e da Sport e salute S.p.a con due modalità alternative
- in via telematica utilizzando il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, disponibile all’indirizzo registro.sportesalute.eu, o, in alternativa,
- compilando il modello “UNILAV-Sport”, utilizzando l’applicativo del Ministero del lavoro , all’indirizzo servizi.lavoro.gov.it.
Viene specificato che anche attraverso il Registro possono essere effettuate le comunicazioni tramite gli intermediari abilitati
ATTENZIONE il decreto precisa che le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del decreto, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, restano valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione.
Il decreto fa riferimento ad allegati con facsimili dei modelli UNILAV che non sono però effettivamente disponibili sul sito del Governo.
Comunicazioni lavoro sportivo dilettantistico: le scadenze
Si ricorda che il termine ordinario previsto per le comunicazioni obbligatorie di avvio del lavoro sportivo è fissato al 30mo giorno del mese successivo a quello di inizio dell'attività , ad esempio in caso di inizio attività il 1° dicembre 2023 la comunicazione andra effettuata entro il 30 gennaio 2024.
Viene specificato comunque che il termine è valido anche in fase di prima applicazione per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 1 luglio 2023 (data di entrata in vigore della riforma dello sport ) e fino all'entrata in vigore del provvedimento attuativo.
Quindi la scadenza per le comunicazioni di rapporti già iniziati , non ancora effettuate è fissata al 30 dicembre 2023.
Comunicazioni lavoro sportivo dilettantistico: le sanzioni
Si ricorda che il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da € 100 a € 500 (art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 276/2003) cui provvede la sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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Mediatori familiari: ecco le regole per la professione
Definitiva l'entrata in vigore della nuova figura di mediatore familiare. E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 27 ottobre 2023, attuativo dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 sul processo civile e sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie (Riforma Cartabia)
La disciplina modifica quanto previsto in materia di mediazioni familiare nel regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 in particolare specifica:
- l'ambito di attività professionale del mediatore familiare
- i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e l'iscrizione all'elenco nazionale
- le indicazioni sui corsi obbligatori per la formazione iniziale e l'aggiornamento continuo
- i requisiti richiesti per i formatori
- le tariffe applicabili
- deontologia
- disciplina sul trattamento dei dati personali.
Mediatore familiare: definizione e requisiti richiesti
Il decreto definisce il mediatore familiare come la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficolta' relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo la separazione cercando di facilitare la riorganizzazione del rapporto personale e delle relazioni genitoriali
Si tratta di una figura di libero professionista che si esercita a norma della legge 14 gennaio 2013, n. 4 sulle professioni non organizzate
Sono richiesti i seguenti requisiti di onorabilità e di formazione:
- non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresi' sottoposti ad amministrazione di sostegno;
- non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo
- non avere, alla data di richiesta dell'iscrizione, procedimenti penali in corso
- non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
- non avere riportato, per gli iscritti ad un ordine professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista da ciascun regolamento.
I titoli di studio richiesti – Il regime transitorio
E' richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese (legge, n. 4 del 2013)
- certificazione di conformita' del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644
- diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.
ATTENZIONE L'attività è consentita anche a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono gia' in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con:
- frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore con
- superamento dell'esame finale, e
- che documentano lo svolgimento di attivita' di mediazione familiare nel biennio precedente. Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, restano fermi gli ulteriori specifici requisiti prescritti
La formazione iniziale obbligatoria per i mediatori familiari
Il corso di formazione iniziale per l'accesso alla professione di mediatore familiare deve essere riconosciuto da associazioni professionali ai sensi della legge n. 4 del 2013, oppure erogato dai soggetti da queste riconosciuti nonche' dagli enti titolati alla certificazione delle competenze, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
Le caratteristiche dei corsi iniziali sono le seguenti
DURATA :
- non meno di duecentoquaranta ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70 per cento dedicato alla mediazione familiare.Il 75 % delle ore deve essere svolto in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona
- non meno di ottanta ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di mediatore, di cui almeno quaranta in affiancamento in procedimenti di mediazione
ESAME FINALE comprendente:
1) una prova scritta con domande a risposte aperte;
2) una prova pratica effettuata con la tecnica del tipo giuoco di ruolo («role playing»);
3) una prova orale consistente in un colloquio con presentazione di un elaborato scritto sul percorso svolto
al termine del quale è rilasciato un attestato di idoneità
MATERIE:
- la teoria del conflitto e il conflitto familiare;
- i rapporti patrimoniali e personali della coppia e la filiazione;
- i diversi modelli di coppia e di famiglia;
- i cicli di vita della coppia e della famiglia;
- la crisi della coppia e le conseguenze sul rapporto con i figli e l'intervento del mediatore;
- l'approccio socio-psicologico alle relazioni familiari;
- la tutela dei minori;
- le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli;
- l'intervento dello psicologo nella mediazione e la tecnica dell'ascolto del minore;
- i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e i tipi di mediazione;
- la figura del mediatore familiare;
- le fasi del percorso di mediazione familiare;
- i metodi e le tecniche di mediazione dei conflitti, con particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra genitori e i figli;
- la rielaborazione del conflitto e l'accordo finale di mediazione;
- gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia e all'estero;
- la violenza domestica e di genere.
Formazione continua obbligatoria per i mediatori familiari e requisiti foramatori
L'aggiornamento professionale continuo, consiste in corsi di almeno dieci ore nelle materie sopracitate soprattutto in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e deve comprendere attivita' laboratoriali in presenza, su casi teorico-pratici.
Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico hanno cadenza annuale dal 31 dicembre 2023.
I formatori nei corsi iniziali e di aggiornamento devono possedere i seguenti requisiti:
- laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 dicembre
- 2020, n. 942, o altro titolo equivalente o equipollente per legge,
- docenza in materie giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche presso universita', istituti secondari e scuole pubbliche o private legalmente riconosciute oppure,
- almeno due pubblicazioni in materia di mediazione familiare, dotate di codice identificativo internazionale ai sensi dell'articolo 1, lettera t), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 7 giugno 2012, n. 76;
In alternativa al punto precedente devono essere
- iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oppure
- docenti in materia di mediazione familiare in corsi di durata almeno quaranta ore ciascuno, per almeno cinque anni consecutivi anteriori alla data di entrata in vigore del 1 novembre 2023 .
L'attività di formatore è consentita anche
a chi ha conseguito la qualifica di mediatore familiare con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame
finale con formazione nelle materie sopracitate per almeno 30 ore, nel biennio precedente.
ATTENZIONE Non sono tenuti a svolgere il corso di formazione iniziale i soggetti in possesso della certificazione Uni del professionista e
gli iscritti nell'elenco dei mediatori familiari in vigore dal 30 giugno 2023 per effetto del dlgs
Mediatori familiari: parametri per il compenso
Per la definizione dei compensi il decreto specifica che il compenso non comprende le spese forfettarie ne' gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo.
Nella notula o fattura andranno indicati in modo distinto l'ammontare
- del compenso,
- delle spese,
- degli oneri e dei contributi, nonchè
- il totale di tali voci.
Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale.
Per gli incarichi non conclusi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
Ciascun componente della coppia oggetto di mediazione, è tenuto a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 netti.
La somma va moltiplicata secondo i seguenti parametri:
Allegati:bassa complessita' e conflittualità
moltiplicatore 1; media complessita' e conflittualità moltiplicatore 2. alta complessita' e conflittualita': moltiplicatore 3 -
Lavoro sportivo subordinato: condizioni, contratti a termine, apprendistato
l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito la scorsa settimana con la circolare 2 2023 i chiarimenti sulle novità in tema di lavoro previste dalla riforma del lavoro sportivo DLgs. 36/2021 e dal DL 120/2023.
Tra i vari aspetti sono state specificate alcune particolarità relative alle tipologie di contratti applicabili .
Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni riguardo il lavoro subordinato.
Lavoro nel settore sportivo professionistico: requisiti e contratti a termine
Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici ovvero presso le società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative è regolato dalle norme contenute nel Titolo V del D.Lgs. n. 36/2021 e, in particolare, dall’art. 27 .
Si prevede anzitutto che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Può essere qualificato come lavoro autonomo solo se ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.
Gli ispettori dovranno verificare le condizioni autonomamente, caso per caso, ad esempio qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni l’anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto. e il rapporto qualificarsi come lavoro autonomo.
Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità e deve deve essere depositato, a cura della società, entro 7 giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata,
Il contratto di lavoro subordinato può avere termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.
Sono ammesse anche:
- la successione di contratti a termine fra gli stessi soggetti e
- la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi sia il consenso del lavoratore e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni nazionali.
Lavoro sportivo e contratto di apprendistato
Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare :
- contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore,
- e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca,
La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dellosport).
In relazione all'apprendistato di primo livello , il limite di età minimo – in deroga ala normativa vigente – è fissato a 14 anni, atteso che il percorso di apprendistato assolve all'obbligo di istruzione e ciò anche nell'ottica della “valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti”.
Ai contratti di apprendistato nel settore sportivo non si applica la disciplina del licenziamento illegittimo, del recesso al termine del rapporto ovvero della sua prosecuzione e del contingentamento del numero di apprendisti.
Inoltre, diversamente da quanto prevede la disciplina generale del D.Lgs. n. 81/2015, la riforma dello sport prevede espressamente che al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente.
Si attende comunque l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione degli “standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche”.
per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante,:
- il limite minimo di età è fissato a 15 anni,
- il limite massimo resta confermato a 23 anni .
Contratti di lavoro nel settore dilettanti
Si ricorda che nel settore dilettanti invece il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, sempre che
la durata delle prestazioni anche continuativa, non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e
quando le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti federali (art. 28 del DLgs. 36/2021).
Questi requisiti per l'ispettorato sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo in quanto data la particolarità del settore non si applica comunque la presunzione di lavoro subordinato prevista dalla disciplina in materia di etero-organizzazione (’art. 2 comma 2 del DLgs. 81/2015)
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Investimenti sostenibili 4.0 PMI: chiusura sportello al 19.10
Il MIMIT comunica la chiusura dello sportello per l'agevolazinoe Investimenti sostenibili 4.0, per esaurimento risorse, dal 19 ottobre 2023
Il DD del 29 agosto il MIMIT ha fissato termini e modalità delle domande della misura investimenti sostenibili 4.0 per le PMI del Mezzogiorno.
Nel dettaglio, come specificato nel comunicato dello stesso Ministero delle imprese, si prevede che:
- a partire dal 18 ottobre,
- le micro, piccole e medie imprese delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna
- potranno presentare domanda per le agevolazioni previste dalla misura Investimenti sostenibili 4.0.
Il decreto direttoriale del 29 agosto ha definito l’iter di presentazione per l’accesso alle agevolazioni che sarà articolato in due fasi:
- compilazione della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 20 settembre 2023;
- invio della domanda per via telematica dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023. (sportello chiuso dal 19 ottobre per esaurimento risorse)
Ricordiamo che la misura è disciplinata dal decreto 15 maggio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.183 del 7 agosto.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello e mirano ad investimenti in linea con la tutela ambientale e coerenti con il piano Transizione 4.0, che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali.
Di seguito, i dettagli del decreto.
Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: ambito di applicazione
L’agevolazione in esame è un intervento in continuità con quanto previsto dal decreto ministeriale del 10 febbraio dello scorso anno, con lo scopo di incentivare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese PMI nei territori delle regioni meno sviluppate a favore di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela ambientale e coerenti con il piano di Transizione 4.0. Altro obiettivo è quello di attuare quanto previsto dal PN RIC 2021 – 2027, azione 1.3.2, obiettivo 1.3, si tratta del programma nazionale “Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”.
I programmi di investimento che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali devono essere riconducibili ad una delle seguenti linee di azione:
- sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'utilizzo efficiente delle risorse nelle PMI. Sono riconducibili a tale linea di azione i programmi di investimento che prevedono un contributo specifico al raggiungimento degli obiettivi climatici individuati dal regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e/o l'applicazione di soluzioni idonee a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;
- promozione dell'efficienza energetica delle PMI.
Gli altri programmi di investimento non riconducibili alle linee di azione appena citate, rientrano nella linea di azione volta allo sviluppo delle attività delle PMI, con l’obiettivo di incentivare la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa.
A seguire, i requisiti e le specifiche condizioni ai fini dell’ammissibilità dei programmi di investimento contemplati dal decreto.
Sono disponibili risorse complessivamente pari a 400 milioni di euro a valere sull’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del PN RIC 2021-2027.
Una quota pari al 25 per cento delle risorse è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.
Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: soggetti beneficiari
Alla data di presentazione della domanda, i soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese. Le imprese devono dimostrare la disponibilità dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento nei territori delle regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
d) operare in regime di contabilità ordinaria e disporre
- di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato,
- nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
e) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di
- normativa edilizia e urbanistica,
- del lavoro,
- della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed
- in relazione agli obblighi contributivi;
f) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
g) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni del decreto in oggetto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso.
Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: spese ammissibili
Le spese ammissibili alle agevolazioni sono strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, che riguardino:
- macchinari, impianti e attrezzature;
- opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;
- programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali;
- acquisizione di certificazioni ambientali.
La misura ammette, inoltre, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER, le spese per i servizi di consulenza. Nello specifico, sono ammesse:
- le spese per i servizi avanzati di consulenza specialistica
- le spese relative ai servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica relativa all’unità produttiva oggetto di misure di efficientamento energetico.
Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: agevolazioni concedibili
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 per cento.
In particolare:
- nel caso di imprese di micro e piccola dimensione, per il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 25 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato;
- nel caso di imprese di media dimensione, per il 40 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e per il 35 per cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.
Per le sole spese che riguardano servizi di consulenza, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del Regolamento GBER.
Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall'impresa beneficiaria
- senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni,
- secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti
- il 31 maggio e
- il 30 novembre di ogni anno,
in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricada nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva.
Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive.
Agevolazioni Pmi investimenti sostenibili 4.0: procedura di accesso e concessione
Attenzione chiuso lo sportello al 19.10 per esaurimento delle risorse
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
Con il Decreto 29 agosto 2023 sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni.
Nel dettaglio, dalle ore 10.00 del 20 settembre sarà possibile avviare la compilazione delle domande che potranno essere inviate a partire dalle ore 10.00 del 18 ottobre 2023.
Le domande devono essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027” del sito web di Invitalia
Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dello specifico sportello.
In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente.
Ai fini dell'ammissibilità alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, l'Agenzia valuta in via preliminare la capacità dell'impresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato.
Successivamente l'Agenzia procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità e all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 5 del decreto, completando l'istruttoria, per ciascuna domanda, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
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Fondo transizione industriale: domande dal 10.10 fino a esaurimento risorse
Con un Comunicato stampa del 10 ottobre Invitalia, seoggetto gestore, riepiloga le caratteristiche del Fondo transizione industriale.
Ricordiamo che con il DD del MIMIT datato 30 agosto sono definite modalità e termini di presentazione delle domande.
e che il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 21 ottobre 2022, in Gazzetta Ufficiale n.297 del 21.12.2022, ha definito criteri, modalità e condizioni per l’accesso a tale Fondo con il fine ultimo di adeguare il sistema produttivo nazionale alle politiche europee nella lotta ai cambiamenti climatici.
La misura, a sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale, ha una dotazione iniziale di 300 milioni di euro e opera attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.
Invitalia sottoliena che si tratta di uno sportello per le imprese che investono nella tutela ambientale e i progetti devono prevedere un miglioramento dei processi aziendali in termini di tutela ambientale, mediante una maggiore efficienza energetica o attraverso il riciclo e recupero delle materie prime.
Il Fondo sostiene le spese relative al suolo aziendale, opere murarie, impianti e attrezzature di nuova fabbricazione, programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, formazione del personale.
Le domande si presentano online dalle ore 12.00 del 10 ottobre alle ore 12.00 del 12 dicembre 2023 e se saranno valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
In data 3 ottobre sono anche state pubblicate FAQ per rispondere ai dubbi frequenti delle imprese interessate.
Fondo transizione industriale: i beneficiari
I soggetti beneficiari degli interventi del Fondo sono quelle imprese operanti nel territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda di accesso:
- siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- operino in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non siano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall’art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento GBER;
- non abbiano ricevuto e, successivamente, non abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- siano in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
Fondo transizione industriale: gli investimenti ammessi
Sono ammisibili all'intervento del Fondo programmi di investimento che perseguono una o più delle seguenti finalità:
- conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
- uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
- cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.
I programmi di investimento predetti possono essere eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale.
Fondo transizione industriale: spese ammissibili
Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.
Dette spese riguardano:
- suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
- opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
- impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
Fondo transizione industriale: le domande dal 10.10
I termini e le modalità per la presentazione delle domande per il Fondo per il sostengo per la transizione industriale sono stati stabiliti con il decreto direttoriale del 30 agosto 2023.
In particolare, le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web di Invitalia a partire dalle ore 12:00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023.
Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.
Nell’ambito della domanda di agevolazione, l’impresa è tenuta a:
- dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto;
- allegare uno studio o documento realizzato da soggetti qualificati che definisca lo stato dell’arte dell’unità produttiva, gli interventi da attuare al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi;
- indicare le finalità, tra quelle appena dettagliate nel paragrafo programmi di investimenti ambientali ammissibili, alle quali è destinato il programma di investimento;
- fornire le ulteriori informazioni e allegare la documentazione indicate con successivo provvedimento del Ministero.
Lo studio realizzato da soggetti qualificati dovrà quindi individuare obiettivi di efficienza del programma proposto, misurabili e monitorabili, nonché i pertinenti indicatori.
L’impresa beneficiaria è tenuta a:
- avere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal soggetto gestore, dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
- corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto gestore o dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
- adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.
- mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione dell’investimento, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata, fatta salva la possibile sostituzione di beni che diventino obsoleti o inutilizzabili;
- non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;
- non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento, dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del già menzionato sito, in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata.
Fondo transizione industriale: le agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione» del “Quadro temporaneo” (sopra specificato).
Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica, sono concesse agevolazioni, pari:
- al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell'aiuto.
Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.
Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.
Qualora venga richiesta l’applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al 40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.
Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità scende al 30%
Con riferimento agli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione, sono concesse agevolazioni, pari:
- al 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
- al 30% per qualsiasi altro investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese ad un uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni, pari:
- al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.
Per quanto concerne gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto ed il valore dell’intensità è disciplinata dalla carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti ed della zona oggetto di investimento.
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