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Codice degli appalti: procedure di affidamento e contratto
Approvato in data 28 marzo dal Consiglio dei Ministri il Nuovo codice degli appalti
Il testo entra in vigore dal 1 aprile ma la sua operatività è prevista per il mese di luglio prossimo.
Vediamo secondo la bozza del decreto legislativo approvato ieri:
- le fasi delle procedure di affidamento
- il contratto.
Nuovo codice degli appalti: fasi procedure di affidamento
In particolare con l'articolo 17 rubricato "Fasi delle procedure di affidamento" si prevede quanto segue.
Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.
Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.
L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.
L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18.
Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, dell’articolo 50 l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.
L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza.
L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.
La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell’aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell’ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.
Nuovo codice degli appalti: il contratto
Con l'Articolo 18 rubricato "Il contratto e la sua stipulazione" si prevede quanto segue.
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.
In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.
È fatta eccezione:
a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 55, comma 2;
b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire;
c) nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.
Il contratto non può essere stipulato prima di 35 trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Tale termine dilatorio non si applica nei casi:
a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva; b) di appalti basati su un accordo quadro;
c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’articolo 55, comma 2.
Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare.
L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.
All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro 30 trenta giorni dalla stipula.
Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
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Sorveglianza lavoro al computer: obblighi e agevolazioni INAIL
INAIL ha pubblicato lo scorso 24 marzo la circolare 11 2023 che riepiloga e completa le istruzioni per la sorveglianza sanitaria obbligatoria prevista dall'articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale.
Nel caso di necessità documentate dal medico oculista il datore di lavoro è tenuto a fornire gli speciali dispositivi di protezione che sono rimborsati dall'Istituto fino all'importo die 150 euro
L'istituto precisa che il nuovo documento sostituisce le precedenti istruzioni fornite nella circolare 2 novembre 2006, n. 47.
Sorveglianza e occhiali speciali quali lavoratori sono soggetti?
Gli obblighi riguardano i datori di lavoro con dipendenti che utilizzano videoterminali in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali al netto delle pause obbligatorie (quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa , se non diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva ).
E' prevista in particolare la sorveglianza sanitaria per i rischi collegati all'apparato muscoloscheletrico e agli occhi.
La sorverglianza sanitaria: istruzioni
Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la sorveglianza sanitaria è effettuata:
- • in via preventiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica
- • in occasione di una visita periodica, che è biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori over 50 e quinquennale negli altri casi;
- • nel caso di visita straordinaria richiesta da parte del lavoratore stesso quando sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente
In particolare al termine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere rilevate le seguenti condizioni, a seguito delle quali vanno presi i relativi provvedimenti, specificati nella tabella allegata alla circolare:
- normale acuità visiva e assenza di astenopia
- normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa;
- normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa;
- acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa.
La circolare precisa che le evidenze scientifiche ed epidemiologiche non hanno evidenziato ad oggi rischi per la salute visiva dell’operatore e ’ valutano comunque l'astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile.
Dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) quando a carico del datore di lavoro
INAIL sottolinea che I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) qiundi non sono mai a carico del datore di lavoro.
Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su videoterminali quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione,
Se a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria specialista oftalmologo prescriva un DSCV, ne informa il medico competente; quest’ultimo comunica al datore di lavoro CHE , è tenuto a fornire a sue spese il DSVC.
L’iter per l’acquisto e il rimborso dei DSCV
Il datore di lavoro competente per plesso autorizza la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all’interessato, al medico competente e alla Struttura INAIL competente per la liquidazione della spesa.
Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.
Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenta fattura, allegando
- la prescrizione del medico competente e
- al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo.
La fattura deve specificare le singole voci di spesa e la tipologia delle lenti.
E' previsto il rimborso da parte dell'istituto I.V.A. compresa, e decurtate le spese di bollo comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di € 150,00.
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Assonime sull’affrancamento con rimpatrio degli utili delle società partecipate estere
L’articolo 1, commi da 87 a 95, della Legge numero 197 del 2022 prevede la possibilità, per i soci titolari di partecipazioni in società estere, nel contesto dello svolgimento di una attività, di affrancare gli utili e le riserve di utili realizzati da società estere, assolvendo una imposta sostitutiva, al fine da poterli distribuire senza doverli assoggettare a ulteriore imposizione fiscale in Italia.
La normativa
Sono interessati dalla norma gli utili e le riserve di utili dell’esercizio precedente a quello in corso giorno 1 gennaio 2022 (quindi, nella maggior parte delle situazioni, quelli risultanti dal bilancio 2021) che non siano ancora stati distribuiti giorno 1 gennaio 2023.
Dal punto di vista tecnico l’imposta sostitutiva sarebbe dovuta per l’affrancamento, il quale però è sostitutivo delle imposte sui redditi.
La norma fa riferimento generico agli utili e alle riserve di utili prodotti all’estero, ma per un semplice calcolo di convenienza fiscale del regime opzionale, i destinatari sono gli utili formati in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, soggetti a sfavorevole tassazione.
L’obiettivo della norma è quello di favorire l’emersione di questi utili e il successivo rimpatrio e mantenimento nell’economia dell’azienda italiana; in ragione di ciò i destinatari della misura opzionale sono coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva d’impresa (sono quindi escluse le persone fisiche non imprenditori); e, per favorire il mantenimento in azienda degli utili e delle riserve di utili affrancati, è prevista una riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva nel caso in cui:
- gli utili affrancati vengano rimpatriati in Italia, presso il soggetto controllante, entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta 2023 (ad oggi previsto per il 30 giugno 2024);
- gli utili rimpatriati vengano accantonati in una apposita riserva di utili del patrimonio netto per un periodo non inferiore a due esercizi, prima di procedere all’eventuale distribuzione.
Aliquota ordinaria
Aliquota ridotta
Società
9%
6%
Imprenditore individuale
30%
27%
L’imposta sostitutiva dovuta, ottenuta applicando l’aliquota agli utili, deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta 2022, senza possibilità di avvalersi della compensazione orizzontale.
In ragione del fatto che gli utili della società partecipata possono essere monetizzati non solo attraverso la distribuzione, ma anche attraverso la cessione della partecipazione, la normativa prevede che, in una tale situazione, l’importo degli utili affrancati incrementerà il costo della partecipazione e che la successiva distribuzione ne determinerà una riduzione.
Le rilevazioni di Assonime
Il 2 marzo 2023 Assonime ha pubblicato una circolare, la numero 5, dedicata per intero all’argomento.
La circolare, per lo specifico caso del rimpatrio senza distribuzione, ha rilevato alcune sensibilità che probabilmente verranno tecnicamente chiarite quando il ministero competente emanerà l’apposito decreto attuativo, previsto per la fine del mese di marzo.
Un primo nodo da sciogliere è se, per soddisfare il requisito del rimpatrio, sia necessario una formale distribuzione di utili dalla società controllata a quella controllante, oppure se il requisito possa essere risolto anche con modalità alternative indirette, come, ad esempio, l’incorporazione della società controllata estera nella controllante italiana.
Altra questione non chiara è se il rimpatrio possa essere considerato realizzato anche nel momento in cui gli utili di origine estera confluiscano in una società controllata dall’impresa che ha esercitato l’opzione; in ragione del fatto che la norma fa esplicito riferimento al socio controllante, è possibile che, in caso di gruppo societario, le riserve debbano confluire alla capogruppo che provvederà poi all’accantonamento.
Proprio in relazione alla costituzione e al monitoraggio della riserva di utili da accantonare, Assonime ha rilevato poi ulteriori sensibilità.
Questione tecnicamente da chiarire, di non secondaria importanza, è come si dovrà soddisfare l’obbligo di iscrizione della riserva di utili nel caso in cui la società italiana presenti una perdita d’esercizio; la soluzione più semplice sarebbe la possibilità di utilizzare altre riserve già iscritte in patrimonio netto, ma si dovrà anche considerare l’ipotesi, non per forza accademica, che siano iscritte solo riserve obbligatorie.
Altra questione da definire è il computo preciso del periodo biennale di siano sorveglianza, durante il quale gli utili accantonati non possono essere distribuiti; in relazione ciò le ipotesi sono sostanzialmente tre:
- che per il computo del biennio inizi dalla data dell’effettivo rimpatrio;
- che il computo del biennio faccia riferimento al primo giorno del periodo d’imposta nel quale il rimpatrio è avvenuto;
- che il computo del biennio faccia riferimento al primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui è avvenuto il rimpatrio, considerato che la riserva vincolata sarà definitiva nel momento in cui il bilancio è approvato.
Nel caso in cui i requisiti dell’effettivo rimpatrio e del mantenimento biennale della riserva indisponibile non siano entrambi soddisfatti, la normativa prevede una recapture dell’agevolazione consistente nella riduzione dell’aliquota adottata. Secondo Assonime la situazione che dovrebbe, in base alla logica sottostante alla misura agevolativa, comportare la perdita dell’agevolazione è solo il caso in cui la riserva vincolata venga meno per distribuzione ai soci degli utili rimpatriati, e non per le ipotesi alternative di riduzione della riserva senza effettiva distribuzione degli utili ai soci, come può essere, ad esempio, la riduzione della riserva in conseguenza delle perdite subite dall’impresa.
Assonime nota infine che il beneficio fiscale derivante dal rientro dei capitali con accantonamento biennale non è circoscritto alla sola riduzione del 3% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento, in quanto a questa dovrà essere sommato il risparmio fiscale derivante dall’ACE sugli utili rimpatriati e accantonati a patrimonio netto.
Infatti, anche in mancanza di un esplicito riferimento normativo, secondo Assonime, dato che trova applicazione la normativa ACE ordinaria, questi accantonamenti a riserva, che derivano dalla realizzazione di un utile d’esercizio estero, potranno concorrere alla formazione della base ACE, come avviene per gli utili nazionali dell’impresa accantonati a riserva, senza necessità che tali riserve siano destinate a uno specifico investimento.
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Il pianerottolo in condominio: cosa si può e cosa non si può fare
Il pianerottolo è un componente essenziale delle scale comuni, funzionalmente destinato al migliore godimento dell’immobile da parte di tutti i condomini, e non soltanto dell’occupante l’unità abitativa che vi si affaccia. Tale manufatto, sebbene non espressamente indicato nell’elenco dei beni di cui all’art. 1117 c.c., intanto può considerarsi in esso incluso, quale elemento strutturale collegato alle scale, in quanto, essendo ad esse vicino, sia funzionalmente adibito a consentire il passaggio da una rampa di scale all’altra, nonché a dare accesso alle proprietà esclusive che su esso si aprono.
Uso lecito dei pianerottoli: ok a piante zerbini portaombrelli
È noto che l’art. 1102 c.c. consente ai singoli di trarre maggiori utilità dal bene comune, purché sia rispettata la facoltà di pari uso degli altri comproprietari e non sia mutata la destinazione del bene. In ogni caso, la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l’art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge, a ciascun partecipante alla comunione, la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.
Alla luce di quanto sopra, quindi, il condòmino di un edificio ha il diritto di usare i vani delle scale, in genere, e i pianerottoli, in particolare, collocando davanti alle porte d'ingresso alla sua proprietà esclusiva zerbini, tappeti e piante o altri oggetti ornamentali (ciò che normalmente si risolve in un vantaggio igienico-estetico per le stesse parti comuni dell'edificio). Ma, a determinate condizioni, anche l'apposizione di un cancello/inferriata, (leggero e di facile apertura), può costituire un atto lecito rientrante nelle facoltà del compossessore dovendosi ritenere del tutto irrilevanti le ragioni soggettive che abbiano spinto il condomino a collocare il cancelletto in questione.
Usi illeciti del pianerottolo: stendini, spazzatura…
Costituisce utilizzo improprio della parte comune, la collocazione, sul pianerottolo antistante l'accesso del relativo locale, di suppellettili determinanti l'ingombro al transito dei condomini.
Così, per esempio, non è possibile lasciare lo stendibiancheria sul pianerottolo se è di intralcio agli altri, trattandosi di luogo adibito alla sua destinazione naturale, ovverosia al transito delle persone per accedere agli alloggi. È possibile che uno stendibiancheria sia lasciato per poco tempo per via dell'immediato utilizzo che il proprietario intende farne, ma non è possibile adibire il pianerottolo a luogo adibito allo stazionamento abituale di stendini.
Si deve considerare, poi, che il regolamento, vista la particolare destinazione del vano delle scale e l'esistenza del rischio generico già naturalmente connesso all'uso delle scale stesse, possa stabilire il divieto di collocare suppellettili nelle parti dei pianerottoli più vicine alle rampe delle scale, in maniera da costringere gli altri condomini a disagevoli o pericolosi movimenti; del resto, l'uso della cosa comune, da parte di un condomino , non deve impedire agli altri condomini un uso tendenzialmente pari della medesima cosa.
Si noti, poi, che dev'essere considerato lecito solo il deposito momentaneo della spazzatura sul pianerottolo se limitato ad intervalli di tempo così ristretti da non creare disturbo (es. al decoro o alla vivibilità degli ambienti a causa dei cattivi odori).
L’incorporazione dei pianerottoli
Indipendentemente da un'espressa previsione regolamentare, i pianerottoli, quali componenti essenziali delle scale comuni, avendo funzionale destinazione al migliore godimento dell'immobile da parte di tutti i condomini, non possono essere trasformati, dal proprietario dell'appartamento che su di essi si affacci, in modo da impedire l'uso comune, mediante l'incorporazione nell'appartamento, comportando un’alterazione della destinazione della cosa comune ed un’utilizzazione esclusiva di essa, lesiva del concorrente diritto degli altri condomini, nonché – in sede possessoria – lesiva del compossesso degli stessi.
In ogni caso, il condomino che ha spostato abusivamente il portoncino d'ingresso della propria abitazione in corrispondenza del muro esterno, inglobando una porzione dell'andito antistante l'unità immobiliare di sua esclusiva proprietà (parte del pianerottolo comune), non può ottenere la concessione in sanatoria se non è in grado di dimostrare il diritto di proprietà esclusiva dello spazio incorporato.
A tale proposito, ad esempio, i giudici amministrativi hanno precisato che l'andito è parte integrante del pianerottolo comune, di cui costituisce una continuazione, con la conseguenza che il condomino titolare dell'appartamento che vi si affaccia può utilizzarlo in modo più intenso ma non può certo incorporarlo, neppure parzialmente nella proprietà esclusiva. Il bene si presume comune salvo che il singolo condominio con titolo idoneo (ad esempio il primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dall'originario unico proprietario ad altro soggetto o il regolamento condominiale «contrattuale», accettato da tutti nei rogiti di acquisto) dimostri di esserne titolare esclusivo o provi la destinazione dello spazio al servizio esclusivo del suo appartamento o dimostri di averlo posseduto in via esclusiva per il tempo necessario all'usucapione.
Al contrario, non è rilevante che altri condòmini abbiano commesso lo stesso abuso.
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Bando AGRI MULTI: domande entro il 20.04
Aperto con domande entro il 20 aprile, il Bando 2023 AGRI MULTI con l'obiettivo di rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione e in particolare:
- migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Ue e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell'Ue;
- aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione e ottimizzarne l'immagine, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Ue;
- rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Ue;
- aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
- ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.
Il bando AGRI MULTI finanzia azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli europei in forma di campagne di informazione e di promozione.
Bando AGRI MULTI 2023: i beneficiari
I richiedenti devono essere:
- organismi pubblici o privati in possesso di personalità giuridica,
- stabiliti in uno Stato membro UE – compresi i paesi e territori d’oltremare (PTOM) –
- rientrare in una delle seguenti categorie:
- organizzazioni commerciali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui ai regolamenti 1308/2013 (art. 157) e 1151/2012 (art. 3, punto 2) purché siano rappresentative di una denominazione di origine protetta ai sensi di quest'ultimo regolamento;
- organizzazioni commerciali o interprofessionali dell’Ue rappresentative del settore o dei settori interessati a livello di Unione;
- organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui al regolamento 1308/2013 (artt. 152 e 157) e che sono state riconosciute da uno Stato membro;
- organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività sia l'informazione e la promozione dei prodotti agricoli, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito (devono essere legalmente costituiti almeno due anni prima del bando al quale intendono candidarsi).
Il proponente deve essere rappresentativo del settore o del prodotto interessato (tale rappresentatività deve rispondere a requisiti specifici precisati nel testo de bando).
Bando AGRI MULTI 2023: il contributo
Il contributo comunitario può coprire fino all’80% dei costi ammissibili nel quadro della campagna di promozione e informazione:
- Relazioni pubbliche: azioni di PR, eventi stampa.
- Sito web, social media: configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web; social media: configurazione degli account, pubblicazione regolare di post; applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme di e-learning, seminari online, ecc.
- Pubblicità: stampa, TV, radio, servizi online, attività in ambienti esterni, cinema
- Strumenti di comunicazione: pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali; video promozionali
- Eventi: stand in fiere; seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni commerciali/corsi di cucina, attività nelle scuole; settimane dei ristoranti; sponsorizzazione di eventi; viaggi di studio in Europa
- Promozione presso i punti vendita: giornate di degustazione; promozione nelle pubblicazioni destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita.
Bando AGRI MULTI 2023: le domande
Viene precisato che le proposte di progetto:
- possono essere scritte in una lingua qualsiasi dell’UE (di preferenza l’inglese)
- avere una durata prevista compresa fra 12 e 36 mesi
- essere presentate da un partenariato di almeno due soggetti ammissibili stabiliti in almeno due Stati membri diversi.
Invece, NON sono ammesse proposte da parte di singoli richiedenti, ad eccezione del caso di organizzazioni commerciali o interprofessionali dell'UE rappresentative a livello dell'UE per il prodotto o il settore promosso.
La presentazione delle proposte di progetto deve essere fatta via web attraverso il portale Funding and Tender della Commissione europea.
Per ulteriori info visita anche il sito Europa Facile al seguente indirizzo:
Bando AGRI MULTI 2023: le caratteristiche
Le risorse disponibili ammontano a oltre 84 milioni di euro.
E' bene specificare che, il bando finanzia azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli europei in forma di campagne di informazione e di promozione.
I prodotti oggetto di campagna rientrano nei prodotti e regimi elencati all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014 (ma i prodotti vitivinicoli, della pesca e dell’acquacoltura possono essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione soltanto se nel programma considerato rientra almeno un altro prodotto indicato in detto articolo).
Il bando riguarda l’esecuzione di programmi multipli, (che devono essere presentati da almeno due organizzazioni di almeno 2 Stati membri diversi) relativi ad azioni nel mercato interno o nei Paesi terzi nell'ambito dei seguenti temi:
MERCATO INTERNO
Topic 1. AGRIP-MULTI-2023-IM
Programmi di informazione e promozione volti ad aumentare la conoscenza e la riconoscibilità dei regimi di qualità dell’Ue:
a) regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità;
b) logo dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione.
– Programmi di informazione e promozione che mettano in evidenza le caratteristiche specifiche dei metodi agricoli nell'Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari e dei regimi di qualità dell'UE (Art. 5.d del Regolamento (UE) 1144/2014: devono evidenziare almeno una delle specificità dei metodi di produzione agricola nell'Unione, in particolare in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, genuinità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, rispetto dell'ambiente e sostenibilità (compresi gli aspetti climatici benefici quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l'aumento dell'assorbimento di carbonio) e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari, in particolare in termini di qualità, gusto, diversità o tradizioni.
Budget: 4.200.000 euro
Topic 2. AGRIP-MULTI-2023-IM-ORGANIC
Programmi di informazione e promozione volti a rafforzare la consapevolezza e la riconoscibilità del regime di qualità dell’Ue relativamente al metodo di produzione biologica, un regime che fornisce ai consumatori garanzie sulla sostenibilità, sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto o del processo di produzione utilizzato, nonché sui benefici ambientali che essi generano
Budget: 14.000.000 euro
Topic 3. AGRIP-MULTI-2023-IM-SUSTAINABLE
Programmi di informazione e promozione volti ad aumentare la consapevolezza sull'agricoltura sostenibile dell'Ue e sul benessere degli animali.
Il metodo di produzione del prodotto promosso copre almeno due dei settori elencati all'articolo 31, par 4, del regolamento (UE) 2021/2115, nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 5 di detto regolamento Articolo.
Budget indicativo: 14.000.000 euro
Topic 4. AGRIP-MULTI-2023-IM-FRESH FRUIT AND VEGETABLES
Programmi di informazione e promozione volti ad aumentare il consumo di frutta e verdura fresca nel mercato interno nel contesto di pratiche alimentari equilibrate e sane. I prodotti ammissibili in questa rubrica sono quelli elencati nella parte IX e le banane fresche nella parte XI dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le azioni devono evidenziare i benefici del consumo di frutta e verdura fresca in una dieta equilibrata. I messaggi potrebbero concentrarsi in particolare su sulla raccomandazione di consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura diverse ogni giorno, sul posto di frutta e verdura all’interno della piramide alimentare, sull’impatto benefico sulla salute del consumo di frutta e verdura.
Budget indicativo: 10.000.000 euro
PAESI TERZI
Topic 5. AGRIP-MULTI-2023-TC-ALL
Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più Paesi terzi. Devono evidenziare in particolare le specificità dei metodi di produzione agricola nell’UE, soprattutto sul piano della sicurezza alimentare, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità (compresi i benefici per il clima come la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l’aumento delle rimozioni dell’anidride carbonica), come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare in termini di qualità, sapore, diversità o tradizioni.
L’effetto finale atteso è di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato nei paesi destinatari.
Budget indicativo: 29.200.000 euro
Topic 6. AGRIP-MULTI-2023-TC-ORGANIC OR SUSTAINABLE
Le azioni ricalcano quelle indicati nel topic 2 o nel topic 3 e possono svolgersi in qualsiasi Paese terzo
Budget indicativo: 11.000.000 euro
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Fisco buono: agevolazione per imprese per cessioni gratuite eccedenze alimenti e farmaci
La legge n.166/2016 nota come Legge Antisprechi prevede agevolazioni sulle imposte per chi cede gratuitamente le eccedenze alimentari.
Nel dettaglio, le finalità della legge 166 art. 1 consistono nel ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di:
- produzione,
- trasformazione,
- distribuzione
- somministrazione
di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
b) favorire il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale
c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.
Legge Antisprechi: agevolazioni IRES e IVA per chi cede gratis le eccedenze alimentari
Alla luce degli obiettivi della legge Antisprechi, il Fisco diventa una leva per promuovere l'economia di tipo circolare dando rilevanza a comportamenti virtuosi e prevedendo, a fronte di donazioni di beni strettamente indicati dalla norma l'eliminazione per le imprese di qualsiasi effetto fiscale.
Ai fini IRES le cessioni gratuite, secondo le previsioni della legge, non generano un ricavo imponibile e i costi sostenuti sono deducibili.
Per quanto riguarda l'IVA le operazioni di cessione, poiché assimilate alla distruzione dei prodotti, non scontano l'imposta.
La finalità della Legge 166/2016 che incentiva grandi e piccole imprese a donare prodotti di prima necessità rimasti invenduti o inutilizzati promuovendo nel nostro Paese un'economia di tipo circolare.
Inoltre, accanto a tali incentivi, il legislatore ha previsto la facoltà per i Comuni di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, di beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
Leggi anche:
- Legge anti-spreco: il trattamento IVA delle cessioni gratuite dei beni
- Legge anti-spreco: chiarimenti sulle agevolazioni dall'Agenzia delle Entrate
Legge Antisprechi: agevolazioni TARI per chi cede gratis le eccedenze alimentari
Ai sensi dell'art 17 della Legge Antisprechi di fatto i Comuni scontano la Tari a chi dona beni alimentari
In particolare, si prevede quanto segue:
- Alle utenze non domestiche
- relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere,
- che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale,
- il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità debitamente certificata (art 16 della Legge), dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
Legge Antisprechi: il Comune di Varese
Secondo i dati sono diversi i Comuni che riconoscono alle attività commerciali e industriali che producono o distribuiscono beni alimentari e che li cedono, a titolo gratuito, un abbattimento della parte variabile della tariffa sui rifiuti, tra questi si annoverano: Roma, Varese, Bologna e altri.
Nel Dettaglio, il Comune di Varese, come specificato sul proprio sito istituzionale, ha riconosciuto una esenzione TARI per gli enti del Terzo Settore che recuperano eccedenze alimentari
Fino al 30 novembre, gli enti attivi nel recupero e ridistribuzione di beni eccedenti ai fini di solidarietà sociale hanno potuto richiedere l'esenzione di quota fissa e variabile della Tari.
A bilancio del Comune di Varese, in questa prima fase sperimentale, sono stati previsti 20 mila euro.
Già dal 2017 il Comune di Varese ha recepito la norma di cui all'art. 17 della legge Gadda n.166/2016 cosiddetta “antispreco”, che introduce la possibilità di richiedere una riduzione della Tari.
La domanda per il riconoscimento delle agevolazioni dovevano essere presentata dall’intestatario della Tassa rifiuti entro il 30 novembre, insieme alla documentazione richiesta, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].
Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese.
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Agevolazioni disabili nella dichiarazione dei redditi 730/2023
Per le persone con disabilità e per i loro familiari, la normativa tributaria mostra particolare attenzione riservando loro numerose agevolazioni fiscali. Per usufruire di queste agevolazioni è necessario indicarle correttamente nella dichiarazione dei redditi, in questo approfondimento vediamo dove indicarle nel 730/2023 (anno di imposta 2022).
In generale, possono usufruire delle agevolazioni le persone con disabilità, ovvero:
- non vedenti: persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 Legge 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.
- sordi: persone minorate sensoriali dell'udito affette da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (Legge 381/1970 art. 1, comma 2)
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento: persone che hanno un grave handicap certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl (comma 3, articolo 3 della legge n. 104/1992).
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie: persone che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.
730/2023: dove indicare le spese sanitarie per persone con disabilità
Nel rigo E3 va indicato l’importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità per le quali spetta la detrazione del 19% sull’intero importo, ovvero:
- mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento. Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
- l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità(spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.
Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 50 o del 75 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53)
- sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico.
Nel rigo E4 va indicato l’importo delle spese sostenute per l’acquisto:
- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità. Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:
- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso nell’abitacolo della persona con disabilità;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.
La detrazione:
- ha un limite di spesa di 18.075,99 euro,
- spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.
- spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell’handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.
- può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.
Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2019, nel 2020 o nel 2021 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:
- l’intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2019, 2020 o 2021);
- il numero della rata che si utilizza per il 2022 (4, 3 o 2) nell’apposita casella.
La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
Se vengono compilati due righi E4, uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria.
L’importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 4.
Nel rigo E5 va indicato l’importo della spesa sostenuta dai non vedenti per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.
L’importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.
Nel rigo E25 va indicato l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento. Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:
- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.
Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.
Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico: coniuge; generi e nuore; figli, compresi quelli adottivi, suoceri e suocere; discendenti dei figli; fratelli e sorelle (anche unilaterali); genitori (compresi quelli adottivi); nonni e nonne.Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.
730/2023 detrazione Irpef per i figli portatori di handicap
Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall’assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più.
730/2023: la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Per interventi che rispettano requisiti specifici, le cui spese sono state sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, la detrazione corrisponde al 75% della spesa da ripartire in cinque rate annuali.
Si deve però trattare di interventi finalizzati all’utilizzo da parte di soggetti disabili, a prescindere che ci siano o meno disabili residenti nell’edificio al momento in cui vengono effettuati i lavori.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Qualora le spese sostenute nel 2022, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di euro 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
- quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche(per esempio, ascensori e montacarichi). Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano ad esempio:
- la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione,
- la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
- i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Attenzione: La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
730/2023: la maggior detrazione Irpef per le polizze assicurative
Nei righi E8-E10 del modello 730/2023 è possibile indicare con il codice 38 i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 59 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
L’importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.
Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.