• Inail

    Bando “BIT” INAIL innovazione: elenco ammessi

    E' stata pubblicata il 14 luglio 2023 la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al finanziamento del Bando BIT INAIL – ARTES 4.0 N1 – 2022 finanziato con 2 milioni di euro con il Bando pubblicato dall'INAIL  il 7 novembre  2022.

    Il bando viene realizzato  in collaborazione con il centro di competenza ARTES 4.0,  e mira a incentivare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite l’utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0,finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e alla riduzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

    I contributi del Bando BIT  andranno a coprire  fino al  50 % delle spese sostenute  dalle imprese. 

    Con il riepilogo sui requisiti dei progetti le spese ammissibili le modalità  di partecipazione, riportiamo all'ultimo paragrafo  l'elenco dei progetti ammessi . 

    Qui la graduatoria completa ammessi/non ammessi.

    Bando BIT cos’è – requisiti imprese – importo finanziamenti

    Il Bando Innovazione Tecnologia (BIT) ha l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. E' gestito da Artes  4.0 che è  una Associazione senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0

    Ad ARTES 4.0 sono associati, oltre all’Inail, strutture universitarie in  centri di ricerca ed istituti di formazione ad elevata qualificazione, fondazioni e partner industriali 

     Il bando è aperto a tutte le imprese , dalle MPMI alle grandi imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano una  stabile organizzazione in Italia e possiedono   gli specifici requisiti economici e di onorabilità previsti dal Bando.

    Nel caso di aggregazioni di più soggetti beneficiari, il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo  proponente determinerà l’inammissibilità della domanda.

    IMPORTO FINANZIAMENTI

    La dotazione finanziaria disponibile messa a disposizione da Inail, è pari complessivamente a 2.000.000 €.

    Il contributo è concesso ed erogato alle imprese beneficiarie nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, con:

    • importo minimo non inferiore a euro 100.000 e 
    •  importo massimo non superiore a euro 140.000.

    I progetti devono prevedere il coinvolgimento diretto del CC ARTES 4.0 e il ricorso alle competenze e alle strumentazioni del CC nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili a copertura dei servizi forniti (vedi elenco all’art. 1 del  Bando). 

    I proponenti potranno richiedere l’erogazione del contributo economico:

    1.  in una unica soluzione al termine del progetto;
    2. in alternativa, su un unico Stato Avanzamento Lavori (SAL) intermedio non inferiore al 50% del totale 

    È possibile richiedere l’erogazione di una quota a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 % del contributo richiesto, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a favore di Inail.

    Bando Bit INAIL: aree tematiche e termini per i progetti

    I progetti ammissibili al finanziamento dovranno preferibilmente essere coerenti con almeno una delle seguenti aree tematiche.

    • a. Robotica e macchine collaborative
    • b. Intelligenza Artificiale
    • c. Sistemi di controllo model-based per sistemi multivariabili
    • d. Tecnologie per l’ottimizzazione real-time di processo
    • e. Applicazioni e tecnologie per archiviazione ed elaborazione di dati
    • f. Infrastrutture software di base
    • g. Tecnologie per la cyber-security
    • h. Realtà aumentata e virtuale e sistemi di telepresenza multisensoriale
    • i. Tecnologie robotiche e di realtà aumentata e di sistemi di sensori per la manutenzione predittiva e training
    • j. Sensori realizzabili con diverse tecnologie
    • k. Sviluppo e caratterizzazione materiali avanzati
    • l. Digitalizzazione e robotizzazione di processi
    • m. Tecnologie, reti e sistemi e comunicazione, wireless e wired

    I progetti devono prevedere:

    1.  un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi e tempi;
    2.  una esposizione chiara dei benefici che il progetto di innovazione avrà nell’ambito della prevenzione e del contrasto degli infortuni e delle malattie professionali e in generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
    3.  un livello di maturità tecnologica (Technology readiness level, “TRL”) in un intervallo tra TRL 5 e TRL 8;
    4.  il coinvolgimento del Centro di Competenza ARTES 4.0 per lo svolgimento delle attività di ricerca contrattuale, consulenza tecnologica e supporto.

    Saranno valutati con particolare favore i progetti la cui realizzazione avrà riflessi in termini di transizione ecologica e sostenibilità ambientale, riduzione dell’inquinamento, riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti.

    Inoltre, l’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio nazionale italiano.

    REALIZZAZIONE  E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

    I benefici sono concessi, per un periodo di 18 (diciotto) mesi prorogabili di ulteriori 6 (sei) mesi, previa richiesta, adeguatamente motivata da parte del soggetto proponente o del capofila nel caso di partenariato di imprese.

    Le spese relative al progetto ammesso al finanziamento sono rendicontabili a partire dalla data di avvio del progetto.

    Bando INAIL BIT come fare domanda

    Le domande vanno inviate esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma dedicata , previa registrazione, a partire dal 7 novembre  2022

     I soggetti proponenti devono compilare  entro e non oltre il 16 gennaio 2023   il 13 FEBBRAIO 2023 ore 17.00 gli allegati  elencati di seguito:

    •  Allegato 1 (Domanda dei benefici)
    •  Allegato 2 (Anagrafica e Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità)
    •  Allegato 3 (Idea progettuale “Abstract”)
    •  Allegato 4 (Scheda progettuale completa)
    • Allegato 5 (Budget della proposta progettuale). ( uno tra i seguenti allegati sulla base della categoria di aiuto in cui ricade il progetto proposto:
      •   Allegato 5.A_Budget per proposte progettuali relative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Art. 25 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
      •  Allegato 5.B_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione a favore delle PMI (Art. 28 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
      •  Allegato 5.C_Budget per proposte progettuali relative all’innovazione dei processi e dell’organizzazione (Art. 29 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014)
    •  Allegato 6 (Delega del sottoscrittore)
    •  Allegato 7 (Dichiarazione d’intenti per la costituzione dell’ATS/ATI/altra forma contrattuale equipollente)

    Ulteriori approfondimenti , faq   e bando integrale con tutti gli allegati  sono disponibili  nel portale di ARTES 4.0  "retecompetencecenter4-0"

    Bando INAIL BIT requisiti di ammissibilità e di valutazione

    La selezione delle proposte è suddivisa in 2 Fasi:

     Fase 1: verifica dei requisiti preliminari di ammissibilità previsti dall’art. 10.1.

     Fase 2: valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali 

    Nella Fase 1  saranno valutati i seguenti requisiti

    1. Ricezione di tutti i documenti richiesti dal Bando e firma delle dichiarazioni sul possesso dei criteri di ammissibilità
    2. Ricorso ai servizi forniti da ARTES 4.0 nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili*
    3. Allineamento dei temi delle proposte con gli obiettivi e le aree tematiche del Bando
    4. di maturità tecnologica (TRL) (deve essere compreso in un intervallo tra TRL 5 (TRL iniziale) e TRL 8 (TRL finale).
    5. Criticità non superabili sulla compatibilità etico/normativa e scientifica della proposta riguardo la salute e sicurezza sul lavoro.

    Nella Fase 2 la commissione di esperti valutera  aspetti di ideoneità dell'idea progettuale e  tecnico scientifici come segue:

    a- CRITERI DI IDONEITÀ CRITERI DI IDONEITÀ DELL’IDEA PROGETTUALE

    • Idoneità tecnico-scientifica del progetto proposto sulla base delle tematiche del Bando
    • Innovazione della soluzione proposta rispetto alle alternative esistenti nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro in funzione del contesto applicativo
    • Fattibilità e replicabilità della proposta progettuale nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro

    b -CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA CRITERIO DI VALUTAZIONE –  PUNTEGGIO MASSIMO  e MINIMO

    • Qualità tecnico-scientifica del progetto proposto in termini di chiarezza ed effettiva perseguibilità degli obiettivi rispetto alla tematica della salute e sicurezza sul lavoro: punteggio max 20  minimo 12
    • Grado di innovazione del progetto:punteggio max 20  minimo 12
    • Fattibilità tecnologica del progetto proposto punteggio max 12 minimo 8

    Bando BIT 2022 Elenco progetti ammessi

    Riportiamo l'elenco dei progetti  ammessi al finanziamento  con le relative  aziende proponenti .

     Qui il pdf completo con ammessi e non ammessi.

    ID PROPOSTA-  ESITO –  SOCIETÀ PROPONENTE/I

     9158 Ammessa NUOVA SIMAT S.r.l.

     9167 Ammessa GLOBAL SERVICE S.r.l. 

    8750 Ammessa UBIQUICOM S.r.l. 

    9155 Ammessa Smart Track S.r.l.

     9116 Ammessa MEDIATE S.r.l.

    8753 Ammessa E.S.TR.A. SPA – Generale Sistemi S.r.l. 

    8830 Ammessa VISUAL ENGINES S.r.l. 

    9032 Ammessa KIWIBIT S.r.l.

     9135 Ammessa Geckosoft S.r.l. 

    8751 Ammessa SEA SOLUZIONI ECO AMBIENTALI S.r.l. 

    9156 Ammessa Next Generation Robotics S.r.l.

     8771 Ammessa  Gruppo Ecosafety S.r.l. 

    9153 Ammessa VLAB S.r.l. (impresa proponente singola)

     8793 Ammessa EXTERYO S.r.l. 

    8933 Ammessa Sigma Ingegneria S.r.l. Unipersonale 

    9113 Ammessa AME ADVANCED MICROWAVE ENGINEERING S.r.l. 

    8630 Ammessa K-Digitale S.r.l. – Idea-Re S.r.l. 

    L'avviso informa che tutte le aziende riceveranno una comunicazione via mail nelle prossime settimane 

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Cooperative di tipo srl: intervento del MIMIT sull’assetto dei controlli

    Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti l’11 luglio 2023 pubblica l’informativa n. 93/2023 in commento alla nota n. 221466 del 5 luglio 2023 “Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative” in cui il Ministero del Made in Italy (MIMIT) ha fornito ulteriori chiarimenti sul ruolo dell’organo di controllo interno e del revisore nelle società cooperative, recependo la nota dello scorso giugno del CNDCEC in si è fatto presente che nel nostro ordinamento solo l’organo di controllo societario può cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale (ex artt. 2403 comma 2 e 2409-bis comma 2 c.c.), mentre il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione.

    Sistema dei controlli nelle cooperative di tipo srl: nota MIMIT 5 luglio 2023

    Il Ministero, nella nota n. 22146 del 5 luglio 2023 precisa che:

    • nella società cooperativa di tipo s.r.l. può essere nominato un organo di controllo collegiale (il collegio sindacale) o un organo di controllo monocratico (il sindaco unico); 
    • nessuna difformità può riscontrarsi tra le funzioni esercitate dal sindaco unico e dal collegio sindacale; 
    • diversa, invece, è la peculiarità dei controlli attribuiti al sindaco (monocratico o in forma collegiale) rispetto a quelli affidati al revisore. 

    Società cooperative di tipo srl e intervento CNDCEC: assetti dei controlli societari

    Appare interessante l’ultimo punto delle precisazioni della nota (n.22146 5.07.2023) in commento considerando che in una precedente nota del MIMIT si era stabilito che nelle cooperative di tipo s.r.l.

    • tanto nelle ipotesi in cui la società nomini il collegio sindacale o il c.d. sindaco unico, 
    • tanto nei casi in cui la società provveda alla nomina di un revisore, 

    sia i primi, sia il secondo “sarebbero abilitati a esercitare, anche autonomamente, sia il controllo di gestione che quello contabile”. 

    Proprio per quest’ultimo motivo con una nota dell’8 giugno 2023 il Consiglio Nazionale fa presente al Ministero il suo parere contrario in merito a quanto stabilito circa l’assetto dei controlli della s.r.l. 

    È stato fatto notare che l’art. 2477 c.c., attualmente in vigore, consente di introdurre assetti dei controlli societari diversificati, sia nella forma che nella sostanza, dando vita quindi ad un sistema maggiormente destrutturato se paragonato a quelle delle s.p.a. in cui l’autonomia dei soci risulta ampliata. I soci, infatti, possono scegliere fra diverse forme di controllo e decidere la totale soppressione dell’organo di controllo interno deputato alla vigilanza sulla gestione, in luogo del mero controllo legale dei conti. 

    Tuttavia, secondo il Consiglio nazionale, l’atto costitutivo della società non può ritenersi del tutto “svincolato” dalla necessità di accordare l’esatto significato ai  nomina iuris impiegati nella stessa disposizione in funzione di garanzia dell’affidamento che i terzi ripongono nell’individuazione di un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), ovvero di un revisore legale.

    Nella stessa prospettiva, l’atto costitutivo non può ritenersi svincolato dal rispetto dei limiti di legge che disciplinano le “competenze” e i “poteri”, sia del collegio sindacale o del sindaco unico, sia del revisore legale

    Solo al primo, peraltro, l’art. 2477, co.4 c.c. estende l’applicazione delle disposizioni sul collegio sindacale previsto per le s.p.a.

    Di conseguenza nel complessivo sistema dei controlli della s.r.l., non è dato riscontrare alcun elemento di divergenza rispetto alle competenze tradizionalmente riconosciute dall’ordinamento all’organo di controllo e al revisore legale.

    Inoltre in caso di nomina di un revisore legale, a quest’ultimo compete unicamente l’attività di revisione legale e non anche la funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c. Tale attività è affidata dall’ordinamento, in via esclusiva, al collegio sindacale (o al sindaco unico, quando istituito) in quanto solo quest’ultimo è organo interno alla società che collabora alla realizzazione dell'oggetto sociale e all’efficienza dell’organizzazione medesima ed è dotato di incisivi poteri, strumentali allo svolgimento della realizzazione dei propri compiti. 

    Solo all’organo di controllo societario è consentito cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale; differentemente, il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione in ossequio alle summenzionate prescrizioni.

    Compiti del collegio sindacale e del revisore legale

    La nota del 5 luglio del MIMIT tiene conto di quanto espresso dai commercialisti, chiarendo espressamente che con riferimento alla revisione legale e alla vigilanza dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) “si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale”.

    I compiti relativi ai due organi sono infatti, sintetizzando, i seguenti:

    • il collegio sindacale(o il sindaco unico) 
      • partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo; 
      • è incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto della legge e della corretta gestione; 
      • è obbligato alla tenuta del Libro; 
      • deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell’articolo 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’articolo 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
    • il revisore legale cui è attribuita la revisione legale dei conti
      • non partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione, 
      • effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuna, tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente ed 
      • è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro; la relazione al bilancio, infine, riguarda precipuamente gli aspetti contabili. 

  • Lavoro estero

    Lavoro sportivo professionisti impatriati: guida aggiornata

    La  conversione in legge del decreto 21 2022,  ha  apportato   alcune modificazioni all'articolo 16 (Regime speciale per lavoratori  impatriati) del decreto legislativo n. 147 del 2015  applicabili al lavoro degli sportivi professionisti. Cio al fine di ottenere una riduzione della platea cui si applica la detassazione che consente un risparmio di spesa (da destinare allo sport giovanile dilettantistico). 

     Lo sconto fiscale  infatti non  può essere usato dagli sportivi  sotto i 21 anni e per i redditi sopra il milione o 500 mila euro sulla base dell'anzianità dell'iscrizione della federazione sportiva di riferimento . 

    I contratti già in essere alla data del 21 maggio 2022     non sono toccati dalla novità. 

    Con la risoluzione 48 del 30 giugno 2023 l'Agenzia è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni. Ripercorriamo quindi i principali aspetti della disciplina e le ultime precisazioni nei paragrafi seguenti.

    Regime impatriati

     La norma, ricordiamo, attualmente prevede, in generale   che: 

    • i redditi di lavoro dipendente, 
    • i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e
    •  i redditi di lavoro autonomo

     prodotti in Italia da  lavoratori che trasferiscono  la residenza in Italia  concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro  ammontare, per un quinquennio  al ricorrere delle seguenti condizioni:

     a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si  impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni; 

    b) l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

    Le limitazioni al regime impatriati per gli sportivi professionisti

    E'  prevista  per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico) in vigore fino al 1 luglio 2023 ovvero dagli  articoli 25, 26 e 27 del d.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 (in vigore dal 1° gennaio 2023),  che soddisfano i requisiti precedenti la seguente disciplina speciale:

    1.   una detassazione fissata  al 50 per cento invece che al 70 per cento , prorogabile per ulteriori 5 anni 
    2.  il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. 

    ( commi 5-quater e 5-quinques dell’articolo 16, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in vigore dal 21 maggio 2022).

    Le entrate derivanti da tale contributo sono versate a un apposito capitolo  dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili.

    Il nuovo comma 5-quater  inserito dal DL 21 2022  prevede  inoltre che si  possono applicare le disposizioni del regime impatriati  solo alle seguenti condizioni:

    1. i redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI le cui  federazioni sportive  nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990 (si tratta di calcio, ciclismo, golf e pallacanestro)
    2.  il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
    3.  il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, 

    oppure

    1. i redditi siano prodotti in discipline  sportive  che abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, 
    2. il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e
    3.  il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000.

    Resta ferma in questi casi la detassazione per il  50 per cento del loro ammontare.

    Non si applicano le  ulteriori agevolazioni  relative all'acquisto di immobili in Italia e  per la presenza di figli minori 

    Si conferma invece il versamento del contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.

    Le precisazioni della Risoluzione 48 2023

    La risoluzione  48 2023 ribadisce che:

    •   le disposizioni del  comma 3 dell’articolo 12-quater del decreto Ucraina-bis, NON  si applicano   ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data del 21 maggio 2022,
    • rientrano  tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie,solo se corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.
    • il requisito anagrafico (aver compiuto «il ventesimo anno di età»), è soddisfatto per l’intero periodo di imposta in cui il lavoratore sportivo che ha trasferito la residenza in Italia compie 20 anni, indipendentemente dal mese o dal giorno
    •  l’attività  deve essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta,  tenendo conto dello svolgimento dell’attività stessa nell’intero periodo d’imposta. Nel computo dei 183 giorni rientrano  vanno conteggiate anche le ferie, le festività, i riposi settimanali nonché altri giorni non lavorativi. Non possono essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio italiano.
    • Le trasferte all'estero per eventi sportivi  di livello internazionale sono rilevanti ai fini del conteggio dei 183 giorni.

    Come si fa domanda per il regime speciale sportivi impatriati 

    Per beneficiare del regime agevolato  il lavoratore sportivo titolare di reddito dipendente  deve fare domanda scritta al datore di lavoro, che riconoscerà il beneficio  dal periodo di paga coincidente con il  periodo di imposta.

    Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il lavoratore sportivo  puo anche utilizzarla direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito  nella misura ridotta.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione dei redditi 2023: detrazione spese per istruzione universitaria

    Tra i chiarimenti della circolare 14/2023 dell’Agenzia delle entrate, vi sono anche quelli relativi alle detrazioni delle spese universitarie che il contribuente può inserire in dichiarazione dei redditi.

    In linea generale, la detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di:

    • laurea presso università statali e non statali,
    • perfezionamento e/o di specializzazione universitaria,

    tenuti presso università o istituti universitari :

    • pubblici o privati,
    • italiani o stranieri.

    A seguire, i dettagli delle detrazioni delle spese universitarie.

    Detrazione spese universitarie 2023

    La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute relative alla frequenza di:

    • corsi di istruzione universitaria;
    • corsi universitari di specializzazione. Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MUR;
    • corsi di perfezionamento tenuti presso l’università (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5);
    • master universitari. Si precisa che un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;
    • corsi di dottorato di ricerca. Ai sensi del decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270, e della legge 3.07.1998, n. 210, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione (Risoluzione 17.02.2010 n. 11/E);
    • istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV 13.06.2016, prot. n. 6578). Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con circolare del 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria non universitaria;
    • nuovi corsi istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado (rigo E8/E10, cod. 12,) (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta n. 5.3);
    • corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche – AFAM) (Parere MUR 10.02.2021 prot. n. 196).

    Spese universitarie ammesse in detrazione dichiarazione 2023

    La detrazione spetta per le spese sostenute per:

    • tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
    • le spese sostenute per la c.d. “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
    • soprattasse per esami di profitto e laurea;
    • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11.03.2008 n. 87/E);
    • la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
    • la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente così come previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Parere MUR 10.02.2021, prot. n. 196). La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2022, anche se riferite a più anni.

    Spese universitarie escluse dalla detrazione in dichiarazione 2023

    La detrazione non spetta per: 

    • i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria” (Circolare 01.07.2010 n. 39/E, risposta 2.1);
    • le spese relative:
      • all’acquisto di libri scolastici,
      • strumenti musicali,
      • materiale di cancelleria,
      • viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola;
    • le spese sostenute per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza. Non trattandosi di una “università”, tali spese non rientrano tra gli oneri detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR; conseguentemente, non sono detraibili neanche le spese sostenute per l’alloggio ai sensi della successiva lett. i-sexies);
    • le somme versate ad un’associazione riconosciuta dal MUR per il supporto tecnico-logistico connesso all’acquisizione di crediti formativi necessari per l’accesso ad un concorso pubblico per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. In questa ipotesi, il ruolo dell’associazione è solo quello di predisporre parte della logistica e di curare i contatti con i corsisti in base ad un accordo organizzativo, previsto nel bando, con la stessa Università, mentre i corsi sono esclusivamente erogati da quest’ultima che rilascia anche la relativa certificazione.

    Spese istruzione universitaria: limite di detraibilità 2023

    È necessario distinguere se l’università è statale o non statale.

    Se l’università è statale: la detrazione, nella misura del 19 per cento, è calcolata sull’intera spesa sostenuta.

    Se si tratta di università non statale: l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell’area disciplinare del corso.

    A tal proposito si legga: IRPEF 2023: le detrazioni per spese universitarie non statali

    Distinguiamo poi, ai fini della detrazione, corsi universitari e corsi post laurea all’estero, nello specifico per le spese riguardanti la frequenza di:

    • corsi universitari all’estero, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2);
    • corsi post laurea all’estero, occorre, invece, fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.

    Per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie e di laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose, ai fini della detrazione occorre fare riferimento alla misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – sociale”; per quanto concerne la zona geografica, per motivi di semplificazione, essa deve essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato della Città del Vaticano (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2).

    Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.3).

    Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’università ha la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso. Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo di imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto.

    Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti:

    • sia presso università statali 
    • sia università non statali, 

    la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull’intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto del MUR con le modalità sopra descritte.

    Da notare che, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione universitaria spetta:

    • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari euro a 240.000;
    • a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    In questo caso il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con il codice 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2023 (punti da 701 a 706) con il codice 13. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

    Detrazione spese universitarie: documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti
    Spese di istruzione sostenute per università statali

    – Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2022

    – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio

    – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    Spese di istruzione sostenute per università non statali

    – Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2022

    – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio

    – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    N.B.: In questo caso la detrazione è calcolata su un importo non superiore a quello definito dal decreto del MUR

    Spese per corsi di specializzazione in psicoterapia

    – Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2022

    – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio

    – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    – Attestazione della scuola da cui risulti l’accreditamento presso il MUR

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus Mezzogiorno 2023: domande dall’8 giugno

    Con un comunicato stampa del 1 giugno le Entrate informano della possibilità di presentare domanda dall'8 giugno per le seguenti agevolazioni:

    • Crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno,
    • Credito di imposta nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls). 

    Con Provvedimento del 1 giugno le entrate hanno anche approvato il modello e le istruzioni validi dal giorno 8 giugno per la comunicazione delle spese sostenute dal 1 gennaio 2023 in ragione della proroga disposta dalla legge di bilancio su queste agevolazioni:

    Nel dettaglio, le imprese che investono quest’anno in beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive del Sud Italia possono richiedere il bonus per il Mezzogiorno da giovedì 8 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2024. 

    A partire dalla stessa data sarà inoltre possibile accedere al credito d’imposta per gli investimenti 2023 nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls). 

    Attenzione al fatto che i soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 continuano ad utilizzare il modello precedente approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, da inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2023. 

    Decorso tale termine non sarà più possibile presentare comunicazioni relative agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 3.4, 3.5 e 3.6, considerando quale termine di presentazione il 31 dicembre 2023.

    Bonus mezzogiorno 2023: a chi spetta

    Ricordiamo che la legge di stabilità 2016 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

    Il bonus è stato prorogato più volte, da ultimo con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 265 e 266 della legge 29 dicembre 2022 n. 197) è stata disposta una ulteriore proroga della misura al 31 dicembre 2023.

    Possono beneficiare del credito d’imposta PON le piccole e medie imprese che hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione alla fruizione del credito di imposta in relazione a progetti di investimento riguardanti l’acquisizione di beni strumentali nuovi e rispondenti agli specifici criteri di ammissibilità definiti dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 29 luglio 2016 e relativi a:

    • ammontare minimo dell’investimento (500 mila euro),
    • esclusione delle sole attività economiche del settore agricoltura, silvicoltura e pesca,
    • localizzazione nelle regioni meno sviluppate o in quelle in transizione,
    • riconducibilità degli investimenti agli ambiti applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

    I progetti di investimento delle PMI del Mezzogiorno che soddisfano i predetti criteri di ammissibilità sono sottoposti ad apposita istruttoria da parte della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, che ne valuta la cofinanziabilità con le risorse del Pon IC.

    Bonus Mezzogiorno e zone ZES e ZLS 2023: novità del modello 2023

    Coni l provvedimento del 1 giugno è stato approvato un nuovo modello nel quale sono stati eliminati:

    • nella sezione II, dedicata all’indicazione dell’ammontare degli investimenti e del credito d’imposta, i vari riquadri con le annualità prestampate (dal 2016 al 2022). 
    • e sono stati sostituiti con un solo riquadro riguardante gli investimenti effettuati nell’anno agevolabile. 

    Diversamente da quanto previsto fino ad ora, tale anno dovrà essere indicato nel nuovo spazio appositamente introdotto nel frontespizio.

    In caso di proroghe delle agevolazioni non sarà più necessario procedere con la modifica del modello, ma sarà sufficiente aggiornare il software di compilazione per consentire l’indicazione del suddetto campo della nuova annualità.

    Nel modello aggiornato, oltre al frontespizio con i dati:

    dell’impresa e del rappresentante firmatario,

    la rinuncia al credito,

    la rettifica di una precedente comunicazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

    sono presenti:

    • il quadro A con i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta, 
    • il quadro B con i dati della struttura produttiva, 
    • il quadro C contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia
    • il quadro D con l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis.

    Leggi anche Bonus Mezzogiorno: le novità per il 2023 con il riepilogo delle misure annunciate dal Governo con lìapprovazione della legge di bilancio 2023

    Bonus Mezzogiorno 2023: la nautica dadiporto

    In merito alla compilazione del Quadro B del nuovo modello, da usare dal giorno 8 giugno per le spese sostenute dal 1 gennaio 2023, si specifica che in questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti di investimento.

    Attenzione al fatto che, per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. 

    Nel rigo B1, va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d’investimento realizzato nella struttura produttiva.

    Nel rigo B2, vanno riportati i dati relativi all’ubicazione della struttura produttiva destinataria dell’investimento nonché il codice dell’attività economica svolta nell’unità produttiva. 

    Attenzione al fatto che, la casella “Noleggio unità da diporto” va barrata dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, le quali, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, possono fruire del credito d’imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell’ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d’Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto. 

    Leggi anche Bonus investimenti Mezzogiorno: chiarimenti sulla nautica da diporto 

    .

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo Distretto Pelli/Calzature: agevolazioni con domande dall’8.06

    Con la Circolare Direttoriale n 1488 dell'8 maggio il MIMIT informa del fatto che è stato attivato un nuovo intervento ai sensi della legge n. 181/1989 relativo al Distretto Pelli e Calzature del Distretto Fermo e Macerata.

    La misura promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni dell’area di crisi industriale complessa del Distretto finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti.

    Fondo Distretto Pelli e Calzature: che cos’è

    L'Accordo di programma del 22 luglio 2020 ha l'attuazione di un Progetto di riconversione e riqualificazione industriale nel territorio dei Comuni appartenenti all’area di crisi industriale complessa del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano-Maceratese.

    L'obiettivo è promuovere:

    • il rilancio delle attività imprenditoriali
    • la salvaguardia dei livelli occupazionali
    • il sostegno dei programmi di investimento.

    Fondo Distretto Pelli e Calzature: localizzazione dei beneficiari

    Per l’accesso ai benefici le iniziative imprenditoriali devono essere realizzate nel territorio dei Comuni di cui all’allegato n. 1.

    Nel dettaglio,  l’area di crisi comprende 42 Comuni così articolati:

    • SLL Civitanova Marche: Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Potenza Picena; 
    • SLL Fermo: Altidona, Campofilone, Carassai, Fermo, Lapedona, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monterubbiano, Moresco, Pedaso, Petritoli, Porto San Giorgio; 
    • SLL Montegiorgio: Belmonte Piceno, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte San Martino, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Montottone, Penna San Giovanni, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Servigliano, Torre San Patrizio; 
    • SLL Montegranaro: Monte San Giusto, Montegranaro; 
    • SLL Porto Sant’Elpidio: Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare; Comuni: Corridonia e Tolentino.

    Fondo Distretto Pelli e Calzature: presenta la domanda

    Le domande di agevolazione possono essere presentate da

    • imprese già costituite in forma di società di capitali; 
    • società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile e le società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile 
    • reti di imprese, costituite da un minimo di 3 ed un massimo di 6 imprese, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.

    Le imprese interessate a presentare le domande potranno farlo all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito internet dell’Agenzia medesima a partire dalle ore 12.00 dell'8 giugno fino alle ore 12.00 del 20 luglio 2023.

    Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria.

    Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

    Fondo Distretto Pelli e Calzature: tipologia di intervento

    Le iniziative imprenditoriali agevolabili devono:

    • prevedere la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o innovazione di processo, progetti di ricerca e/o di sviluppo sperimentale e da progetti per la formazione del personale; 
    • comportare il mantenimento o l’incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del 3 programma di investimento. 

    Nel caso di domande presentate da reti di impresa ai sensi del precedente punto A.5, il mantenimento o l’incremento occupazionale dovranno essere garantiti da ciascuna impresa partecipante alla rete 

    Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”). 

    Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili.

    Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER. 

    La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 75% degli investimenti e delle spese ammissibili relative alle spese di consulenza, a quelle degli eventuali progetti di innovazione di processo e di innovazione dell’organizzazione e per la formazione del personale e a quelli di ricerca e sviluppo sperimentale.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno Unico 2023: tabella importi, conguagli, istruzioni

    Pubblicata  dall'INPS la circolare di istruzioni aggiornate sull'Assegno Unico dopo le modifiche intervenute con la legge di bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197). Si tratta della circolare 41 del 7 aprile 2023.

    Ricordiamo che per il secondo anno di vigenza del nuovo sostegno ai genitori, ( che decorre da marzo a febbraio) sono stati incrementati gli importi per le famiglie numerose , per i figli fino a tre anni e per i figli con disabilità

    Vediamo di seguito una sintesi della circolare  con i nuovi importi (dettagliati  QUI nell'allegato 1), esempi  e istruzioni per la presentazione dell'ISEE, che ricordiamo è  sempre obbligatoria  per avere diritto all'importo aggiornato con la situazione familiare. 

    C'è tempo fino al 30  giugno 2023 per ottenere gli  importi  arretrati di assegno unico  da gennaio 2023.

    Assegno unico: esempi calcolo importi e maggiorazioni

    Per effetto della legge di bilancio dalla mensilità di gennaio 2023:

    • aumentano del 50% gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico di età inferiore a un anno. 
    • aumentano del 50%  gli importi dell'Assegno unico  per i nuclei familiari con almeno tre figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro, adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita
    • aumenta del 50% la maggiorazione forfettaria per i  nuclei con almeno quattro figli a carico,
    • diventano definitivi gli aumenti degli importi per i figli disabili maggiorenni: 
      • ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l’Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
      •  l'incremento delle maggiorazioni  è confermato per l’anno 2023 e l’anno 2024

    Esempio – Nucleo con 3 figli: 2 minorenni (di età superiore a 3 anni) di cui uno con disabilità grave, e uno maggiorenne di età inferiore a 21 anni che frequenta un corso di laurea. Il nucleo è in possesso di un ISEE 2023 pari a 20.000 euro. Importi spettanti:

    169,70 euro per ciascun figlio minorenne;

    82,60 euro per il figlio maggiorenne;

    102,70 euro per il figlio minorenne con disabilità grave;

    81 euro a titolo di maggiorazione per figlio ulteriore al secondo.

    Il totale mensile spettante  sarà pari a 605,70 euro.

    Al totale di cui sopra, vanno aggiunte, ove ne ricorrano i presupposti, l’eventuale maggiorazione transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, e l’incremento di tale maggiorazione, di cui al comma 9-bis del medesimo articolo 5, di importo pari a 120 euro per la presenza del figlio disabile nel nucleo.

    Si ricorda che le maggiorazioni transitorie previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, sono state introdotte con l’obiettivo di garantire che gli importi percepiti a titolo di AUU non siano inferiori a quelli che erano percepiti nel previgente regime dell’Assegno al nucleo familiare (ANF). Tali maggiorazioni si applicano a condizione che:

    • a)  il valore dell’ISEE del nucleo familiare del richiedente non sia superiore a 25.000 euro;
    • b)  gli  ANF siano stati percepiti effettivamente nel corso del 2021.

    Assegno unico e universale: rivalutazione annuale e conguagli

    Gli importi dell’assegno spettanti per l’annualità 2023  e le soglie ISEE sono  rideterminati  sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall 'ISTAT per il 2022.

    I nuovi importi dell’assegno e le relative soglie ISEE aggiornate sulla base del comunicato ISTAT del 17 gennaio 2023, sono contenuti nell'allegato 1 della circolare.

    AGGIORNAMENTO 26 MAGGIO 2023 

    Con il messaggio 1947 del 26 maggio 2023 INPS precisa che  è stata avviata a livello centrale la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati nel corso del 2022  e  primi mesi del 2023.

    Si effettueranno quindi  a partire dalle mensilità di aprile 2023  i conguagli sia a debito che a credito .

    Il recupero di eventuali somme indebitamente erogate viene effettuato:

    • attraverso   la “compensazione con i crediti” 
    • sempre nei limiti   nei limiti del quinto dell’importo della mensilità individuata quindi con eventuale rateazione  fino a 72 rate. 
    • la trattenuta non è operata se l’importo totale da recuperare è inferiore o pari a 12 euro.

    E'  possibile acquisire tutti i dettagli  rivolgendosi al Contact Center integrato ovvero alle Strutture INPS.

    Nel messaggio sono specificati in dettaglio  i criteri e due esempi pratici di conguaglio degli importi di Assegno unico 2023

    Assegno Unico e presentazione dell’ISEE: novità

    A partire dal 1° marzo 2023, per coloro che  avevano fatto domanda di Assegno unico e universale all’INPS entro il 28 febbraio 2022, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia,  NON E' NECESSARIO  ripresentarne una nuova. 

    Si conferma invece la necessità di presentare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU),  annuale.

    ATTENZIONE: l’INPS procede calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull’ISEE 2022.

    Infatti la normativa prevede che, per salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell’anno, in deroga alla disciplina generale  l'importo degli assegni di gennaio e febbraio farà ancora  riferimento all’ISEE in corso di validità al mese di dicembre benché  scaduto.

    Per le rate di Assegno unico e universale che decorrono da marzo 2023 sarà presa a riferimento l’attestazione ISEE 2023.

    • Se al momento dell’elaborazione della domanda di Assegno unico e universale l’ISEE non risultasse  ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, ma
    • se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno 2023, l’INPS procederà a un conguaglio d’ufficio garantendo gli importi dovuti e i relativi  arretrati.

    La circolare fornisce il seguente esempio nel caso di nuovo nato nel 2023

    Esempio

    Nel nucleo familiare, non percettore di AUU, è presente un nuovo nato nel mese di gennaio 2023. In tale caso, la domanda di AUU per il nuovo nato può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita, con diritto a tutti gli arretrati e alle due mensilità di novembre e dicembre corrispondenti al settimo e all’ottavo mese di gravidanza.

    Se l’utente presenta a marzo 2023 sia la domanda di AUU sia l’ISEE in cui è presente il minore, le rate di novembre e dicembre 2022 saranno calcolate sulla base della soglia ISEE 2023, ma applicando gli importi delle tabelle vigenti per l’anno 2022, mentre, le rate di gennaio e febbraio 2023, nonché le mensilità successive dell’anno di competenza saranno calcolate sulla base dell’ISEE 2023 e degli importi vigenti per l’anno 2023.

    Se l’utente presenta la domanda di AUU a marzo 2023 e l’ISEE in cui è presente il minore a giugno 2023, ossia dopo i 120 giorni dalla nascita, detto ISEE sarà preso in considerazione esclusivamente per le mensilità con decorrenza da marzo 2023, mentre le mensilità precedenti (novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023) saranno corrisposte al minimo.

    Assegno Unico 2023: novità permessi di soggiorno

    L'istituto richiama il  messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022  e la circolare 23 2022 in merito ai titoli di soggiorno ammissibili ai fini del diritto all’Assegno unico e universale.

    Viene anche precisato che tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l’Assegno unico rientra anche quello per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso  ed è stato  prorogato fino al 31 dicembre 2023.

    Assegno Unico 2023: calendario pagamenti

    Nella circolare si specifica anche una novità  per quanto riguarda i pagamenti dell'assegno Unico, che si svolgeranno con il seguente caalendario fisso:

    • dal 10 al 20 di ogni mese, grazie a un'istruttoria semplificata delle domande di AUU – sarà  corrisposto l’importo degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente; 
    • dal 20 al 30, saranno messi in pagamento  gli importi relativi alle  nuove domande pervenute nel mese precedente e per gli assegni che – rispetto al  mese precedente – subiscono variazioni in ragione di mutamenti delle condizioni del nucleo beneficiario e  dell'Isee.