• Formazione e Tirocini

    Lavoro: si cercano un milione di tecnici

    Con un tasso di disoccupazione giovanile del 22,4%  e due milioni di ragazzi che non studiano e non lavorano, c'è un  milione i posti  di lavoro vacanti per profili tecnico professionali .

    Mancano tecnici nell'edilizia dell'informatica nel turismo  . A lanciare l'allarme ieri dopo i numerosi appelli delle associazioni degli imprenditori è stato ieri il ministro del lavoro Calderone.

     Alla situazione  le imprese cercano una soluzione anche associandosi  per offrire formazione specifica come con l'iniziativa di Distretto Italia del Consorzio Elis (che conta Autostrade per l'italia Tim, Poste Italiane, BNP Paribas  tra i partecipanti)

    Vediamo di seguito più in dettaglio la situazione paradossale  del mercato del lavoro oggi in Italia e la proposta, tra le tante del Consorzio Elis con le opportunità lavorative per i giovani  presenti nella piattaforma Distretto Italia.

    Mercato del lavoro in affanno: i dati e i posti vacanti

    I dati forniti recentemente da  Unioncamere-Anpal  sono chiari: le difficola di reperimento delle figure necessarie per industria e servizi riguarda il 40§§% delle assunzioni 

    le aziende faticano a trovare soprattutto 

    1.   tecnici della salute (61,3%), della gestione dei processi produttivi (60,7%), in campo ingegneristico (59,9%).
    2. operai specializzati in metalmeccanica utensileria  (76,8%),costruzioni (72,4%) carpenteria metallica (71,5%).
    3. laureati  in materie STEM ovvero scienze tecnologia  matematica   per i quali nel 47% dei casi servono  4-5 mesi di ricerca  prima di trovare il candidato adatto 

    Queste difficoltà provocano  una perdita di valore aggiunto di 37,7 miliardi, la difficoltà di reperimento del personale ha riguardato il 40% delle assunzioni nel 2022 , mentre è cresciuto al  45,2%,  ad aprile 2023 secondo il Bollettino excelsior delle Cmere di commercio 

    Al forum di Confcommercio  è stato affermato che il settore  cerca con il 2023  circa 560mila lavoratori in più  e già si prevedono difficolta per meta dei profili (230mila profili) 

    Nei giorni scorsi anche le aziende impegnati nei progetti per la realizzazione del PNRR hanno segnalato la ricerca di   10mila tecnici 

    Lo stesso ministro del lavoro Calderone intervenendo ieri al Forum di Confcommercio ha segnalato la preoccupazione questo problema ma la soluzione proposta di incentivare il lavoro femminile non sembra del tutto soddisfacente

    Il vicepresidente di confindustria ha evidenziato   l'impegno delle imprese che sono in fase di grande cambiamento e sono impegnate nelle Academpi scuole professionali superiori  chiedono un rilancio della collaborazione tra pubblico e privato  

    Anche  le fondazioni ITS con il potenziamento degli Istituti tecnici superiori vanno in questa direzione ma non sono ancora sufficienti evidentemente 

     Andrea Prete, presidente di Unioncamere  ha affermato che la caarenza di personale potrà essere parzialmente sanata anche aumentando gli ingressi regolamentati di stranieri oltre che aumentando l'informazione ai nostri giovani  per spingerli verso percorsi formativi che offrono opportunità, in primis Its e lauree Stem. I

    Importante anche la proposta di a"ttivare politiche di decontribuzione elevata per contrastare la fuga dei cervelli " non solo per favorire il loro ritorno dopo anni di permanenza all'estero e va affrontato con efficacia il problema dell’occupazione femminile».

    La proposta del consorzio Elis – come partecipare

    Una delle iniziative che vanno nella direzione dell'offerta formativa mirata ai bisogni delle aziende è  Distretto Italia, il programma promosso dal Consorzio ELIS con la  partecipazione di 34 soggetti tra imprese, agenzie del lavoro, banche  ed enti formativi 

    Il piano d’intervento di Distretto Italia è stato presentato  in un evento che ha visto la partecipazione della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone,  e del  Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha affermato “Il progetto di Distretto Italia è esattamente quello che il Governo vuole realizzare nel sistema formativo pubblico. Dobbiamo incentivare il lavoro,  e far dobbiamo far capire ai milioni di ragazzi che non studiano e non lavorano che hanno un futuro proprio nello studio e nel lavoro."

    Il progetto ha tre linee di azione

    1.  Orientare i giovani tra i 16 e i 30 anni  nelle scelte di studio e di lavoro con l'iniziativa Scuola per la scuola,  attraverso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). 
    2. offrire la giusta formazione  in particolare per le professioni tecniche   nelle Scuole dei mestieri 
    3. l'inserimento  nelle aziende partecipanti . 

    Sempre per aiutare l'orientamento dei giovani è il progetto  Officine Futuro con una piattaforma digitale di gaming, appositamente sviluppata  e che si rivolge anche a docenti e genitori, che svolgono un importante ruolo di supporto nelle scelte di studio e di lavoro dei giovani. In queste settimane, i promotori di Distretto Italia stanno effettuando una serie d’incontri, proprio con studenti e docenti di scuole superiori e università, in diverse città italiane, per mettere a punto i nuovi programmi .

    Nel frattempo partono i  primi corsi offerti per 

    • posatori di fibra ottica, 
    • responsabili di cantiere e 
    • impiantisti elettrici, 
    •  programmatori software

    Per i primi tre profili sono previste 5 settimane di formazione e poi l'inserimento in azienda

    per i programmatori la parte teorica ha una  durata di 20 settimane.

    Nella piattaforma i requisiti e le modalità per fare domanda di partecipazione.

    Distretto Italia: le aziende partecipanti

    Distretto Italia coinvolge scuole e istituti tecnici superiori su tutto il territorio nazionale e vede la partecipazione di 34 soggetti tra imprese, agenzie del lavoro e altri enti: 

    • Autostrade per l’Italia (Gruppo che presiede il Semestre di progetto del Consorzio), 
    • A2A, Adecco, 
    • Bain & Company, 
    • BNL BNP Paribas, 
    • Boston Consulting Group,
    •  Cisco,
    •  Confimprese, 
    • Enel, 
    • Engineering, 
    • Eni Corporate University, 
    • Ferrovie dello Stato Italiane,
    •  Fincantieri,
    •  FMTS Group, 
    • Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, 
    • Generali Italia, 
    • Gi Group,
    •  Gruppo FNM, 
    • Made in Genesi, 
    • ManpowerGroup, 
    • Milano Serravalle – Milano Tangenziali, 
    • Open Economics,
    •  Open Fiber, Orienta, 
    • Poste Italiane, 
    • Randstad,
    •  SITE Spa, 
    • Skuola.net, 
    • Soft Strategy, 
    • Synergie, 
    • TIM, 
    • Trenord e 
    • Umana.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo rotativo Turismo: domande in scadenza domani 20 aprile

    Con un comunicato stampa, Invitalia in data 24 febbraio, informa del fatto che slitta in avanti dal data di partenza della agevolazione FRI Tur per il turismo.

    In particolare, la data di invio delle domande inizialmente prevista per il 1 marzo, slitta in avanti al 20 marzo data in cui dalle ore 12.00 sarà possibile accedere sulla piattaforma per la presentazione della domanda per il Fondo Rotativo Turismo FRI-TUR.

    La misura agevolativa ha una dotazione di 1 miliardo e 380 milioni di euro ed è volta a favorire un salto di qualità delle strutture ricettive italiane.

    FRI-Tur (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo), è promosso dal Ministero del Turismo e gestito da Invitalia.

    Dal 30 gennaio 2023 la piattaforma web di Invitalia è accessibile per scaricare la documentazione.

    L’incentivo, Misura M1C3 investimento 4.2.5 del PNRR, è previsto nell’ambito del sistema di fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche, di titolarità del Ministero del Turismo. 

    L'incentivo FRI TUR fruibile entro il 31 dicembre 2023 si rivolge, tra gli altri a:

    • alberghi,
    • agriturismi, 
    • stabilimenti balneari e termali, 
    • strutture ricettive all’aria aperta,
    • porti turistici, 
    • imprese del settore fieristico e congressuale.

    Fondo rotativo imprese Turismo: le agevolazioni

    Viene specificato che, le agevolazioni possono essere concesse fino al 31 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione Europea.

    FRI TUR prevede due forme di incentivo:

    • contributo diretto alla spesa: concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenuto conto delle percentuali massime sulla base della dimensione dell’impresa e della localizzazione dell’investimento, coerentemente con i target di attuazione previsti dal PNRR. Percentuale massima: 35% dei costi e delle spese ammissibili.
    • finanziamento agevolato: concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5%, con una durata compresa tra 4 e 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento

    Al finanziamento agevolato deve essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca finanziatrice che aderisce alla Convenzione del 29 agosto 2022 firmata dal Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti. Elenco delle banche aderenti

    Gli incentivi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti previsti dal GBER (Regolamento UE 651/2014).

    La somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e del contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 100% del programma ammissibile. 

    Attenzione al fatto che l’impresa richiedente dovrà assicurare la copertura integrale del programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l’IVA complessiva, apportando ulteriori risorse finanziarie non agevolate.

    I suddetti incentivi non sono cumulabili con quelli previsti dall’art.1 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, né con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

    Fondo rotativo imprese Turismo: presenta la domanda

    La domanda può essere presentata dalle ore 12.00 del 20 marzo (termine inizialmente previsto 1 marzo 2023) fino alle ore 12.00 del 20 aprile 2023 (termine inizialmente previsto il 31 marzo).

    Dal 30 gennaio 2023 è possibile collegarsi alla piattaforma web per scaricare la documentazione.

    Per inviare la domanda è necessario:

    • essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE)
    • accedere all'area riservata per compilare online la domanda

    Inoltre, bisogna disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

    Al termine della procedura online viene assegnato un protocollo elettronico.

    Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione.

    Accedi qui al sito di Invitalia per tutte le ulteriori info e  la modulistica.

  • Adempimenti Iva

    IVA agevolata disabili: guida alla documentazione per sussidi informatici

    Con Risposta a interpello n 282 del 4 aprile le Entrate chiariscono quando è possibile acquistare prodotti informatici con IVA al 4% se disabili con Legge n 104.

    Vediamo i dettagli dell'interpello

    La società istante che svolge l'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di elaboratori elettronici, loro componenti e prodotti connessi, telefoni cellulari e dispositivi mobili, effettua anche vendita di prodotti informatici a soggetti portatori di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e quindi con applicazione di IVA agevolata al 4 per cento ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 14 marzo 1998 del Ministero delle Finanze.

    In proposito, la Società fa presente che in data 4 agosto 2022 ha sospeso la vendita di un cellulare con aliquota IVA al 4 per cento, poiché sebbene il cliente fosse in possesso dei requisiti soggettivi e del supporto documentale aveva acquistato, a breve distanza di tempo e nello stesso negozio il medesimo prodotto fruendo dell'aliquota IVA ridotta. 

    L'Istante  chiede,  dunque, di sapere se l'esercente sia tenuto a verificare se il cliente abbia richiesto ed  ottenuto  di recente l'acquisto di  un prodotto similare con l'applicazione dell'IVA ridotta e a chiedere al cliente di giustificare l'eventuale secondo acquisto agevolato effettuato a breve distanza temporale dal precedente.

    Iva agevolata disabili: quando spetta

    Le Entrate ricordano che l'art. 1, comma  3­bis),  del decreto  legge  29  maggio  1989,  n.  202 prevede che ''Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento'' 

    In virtù di quanto previsto dall'art. 2, nono comma, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, l'aliquota IVA agevolata ''si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104' 

    Rientrano nell'agevolazione in parola le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche sia di comune reperibilità (i.e. fax, modem, computer, telefono a viva voce, ecc.) sia appositamente fabbricati. 

    Deve, in ogni caso, trattarsi di  sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. 

    In particolare, l'articolo 1 del citato d.m. del 14 marzo 1998 prevede che l'aliquota del 4 per cento si applica ''Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3della legge 5 febbraio 1992, n. 104''. 

    Il successivo articolo 2, comma 1, precisa che ''Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio''. 

    Iva agevolata disabili: la documentazione necessaria

    Riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell'aliquota IVA agevolata, l'articolo  2, comma  2,  del citato  d.m. 14 marzo  1998,  nella  formulazione in vigore dal 4 maggio 2021, prevede che  «Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, producono copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata»

    Il  successivo comma  2­bis  stabilisce che i certificati dai quali non risulti  il  collegamento funzionale tra il  sussidio tecnico ­informatico e la menomazione permanente sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale. 

    Occorre, tuttavia, osservare che la possibilità di esibire il certificato del medico curante e non del medico specialista è riconosciuta solo per gli acquisti da effettuarsi successivamente al 4 maggio 2021 data di  entrata in vigore del  citato comma  2­bis dell'art. 2 dell'aggiornato decreto del ministero delle finanze del 14 marzo 1998. 

    Pertanto, nel  caso in  cui  il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all'articolo  2  del  d.m.  14  marzo  1998,  è  necessario esibire l'attestazione del medico specialista. 

    Iva agevolata disabili: è possibile per due acquisti ravvicinati di prodotti informatici?

    Tanto premesso l'agenzia specifica che, in assenza di un'espressa limitazione del numero di sussidi informatici che un singolo cliente  (soggetto  disabile  ex  art. 3  della  legge  n.  104  del  1992) può acquistare, al fine dell'ottenimento dell'aliquota IVA agevolata al 4 per cento l'esercente dovrà acquisire copia del certificato rilasciato dagli organi competenti, attestante l'invalidità funzionale permanente da cui risulti, nei termini  anzidetti, lo  specifico  collegamento funzionale tra la menomazione di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico che il soggetto interessato intende acquistare. 

    Al riguardo, si evidenzia, che la ricorrenza dell'invalidità funzionale permanente e lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico informatico richiede valutazioni non effettuabili né dall'Amministrazione finanziaria né dal rivenditore del bene, risultando demandate ai soggetti a ciò istituzionalmente preposti (ad esempio: aziende sanitarie locali; commissioni mediche; ecc.).

    In relazione al caso di specie, pertanto, nel ribadire quanto sopra precisato a proposito dell'assenza di un limite di acquisto dei sussidi, occorre ricordare che la necessità dell'attestazione del collegamento funzionale tra la menomazione e lo specifico sussidio tecnico informatico preposto ''ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i  quali tali funzioni  sono impedite  o limitate  da menomazioni  di  natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio'' vale per quei sussidi che, per caratteristiche tecniche e qualità, sono suscettibili anche di diverso uso, non rappresentando sussidi che ''per vocazione'' possono essere utilizzati esclusivamente da un malato affetto da menomazioni  funzionali  permanenti.  

    Per questa  ragione  il certificato rilasciato dal soggetto preposto deve contenere l'individuazione dello specifico sussidio tecnico informatico oggetto di acquisto per il quale ricorre il sopra menzionato nesso funzionale. 

    Nel  caso  rappresentato dall'istante,  alla luce della documentazione fornita in sede di integrazione, risulta assente tale analitica indicazione.

  • Dichiarazione 730

    Detrazioni affitti per inquilini 2023: a chi spettano e come si calcolano

    Il pagamento del canone di locazione per l’abitazione principale è considerato dal legislatore un onere meritevole di agevolazione fiscale.

    Per questo motivo, in sede di dichiarazione dei redditi, sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, che vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca).

    In linea generale, l’agevolazione è limitata ai titolari di redditi fino ai 30.987,41 euro, ma riguarda tutti i contratti
    stipulati per l’abitazione principale
    , ed è riconosciuta per tutte le tipologie e le durate del contratto, compresi i contratti di durata transitoria che rientrano nella categoria dei contratti a canone concordato.

    La detrazione è definita in misura fissa che varia in base al reddito
    dell'inquilino e alla tipologia contratto
    .

    Vediamo nel dettaglio quali sono gli importi delle detrazioni spettanti agli inquilini di adibiti ad abitazione principale.

    Dichiarazioni 2023: importi detrazioni per canoni di locazione

    Abbiamo detto che in sede di dichiarazione dei redditi (730/2023 o Redditi PF 2023), i locatari di immobili adibiti ad abitazione principale, possono usufruire di una detrazione, in virtù del contratto di locazione, riconosciuta e graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo dell'affittuario (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). In particolare, le detrazioni previste dal legislatore per i suddetti contribuenti sono:

    1. Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
    2. Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale
    3. Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti per l’abitazione principale
    4. Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (da indicare nel rigo E72) .

    Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell’anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni.

    Come evidenziato nelle istruzioni del Modello di dichiarazione 730/2023 (anno di imposta 2022) dell'Agenzia delle Entrate, per poter usufruire delle suddette detrazioni è necessario compilare la Sezione V – (righi da E71 a E72) a seconda della tipologia.

    e sono riconosciute secondo i seguenti importi, così riepilogati:

    RIGO
    CODICE DETRAZIONE
    (da indicare in colonna 1 – Tipologia)
    DETRAZIONE (*)
    E71 1
    Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
    • 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
    • 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro;
    2
    Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale
    • 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
    • 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
    4
    Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti per l’abitazione principale
    • 20% del canone di locazione se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, l’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro;
      In tal caso la detrazione spetta solo fino all'anno d'imposta in cui si sono compiuti i 31 anni. Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta.
    E72 Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
    • 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
    • 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
    (*) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

    Nel Modello Redditi PF 2023 è necessario compilare il Rigo RP71 (inserendo i rispettivi codici 1, 2 o 4 a seconda della tipologia) o il Rigo RP72.

    Dichiarazioni 2023: detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

    Per i contratti di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti stipulati o rinnovati è prevista la seguente detrazione ai fini Irpef:

    • 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
    • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

    Dichiarazioni 2023: detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati in regime convenzionale

    Nei contratti a canone concordato, dove il contribuente è intestatario di contratto di locazione stipulato ai sensi della L. n 431 del 9 dicembre 1998, è prevista una detrazione d’imposta di:

    • 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
    • 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non superiore a 30.987,41 euro.
    • Nessuna detrazione se il reddito è superiore a 30.987,41

    Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre verificare la necessità dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale. 

    Dichiarazioni 2023: detrazione per gli inquilini di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti

    Per i contratti stipulati con giovani di età compresa tra i 20 anni e i 31 anni non compiuti, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, per l’unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d'età, è prevista, in sede della dichiarazione dei redditi, una detrazione pari al 20% del canone di locazione, se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro, e fino ad un massimo di 2.000 euro. Non può essere inferiore a 991,60 euro.

    La detrazione spetta solo fino all'anno d'imposta in cui si sono compiuti i 31 anni. Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione. 

    La detrazione spetta per i primi 4 anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2022 la detrazione può essere fruita fino al 2025.

    La condizione per fruire dell’agevolazione è che l’immobile in questione sia diverso dall'abitazione principale dei genitori del giovane intestatario del contratto o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

    Il requisito dell'età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d'imposta in cui si intende fruire della detrazione.

    L'importo deve essere indicato nel modello 730/2023 (anno di imposta 2022) al rigo E71 con il codice 4.

    Dichiarazioni 2023: detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

    Nelle dichiarazioni dei redditi sono previste detrazioni anche a favore dei lavoratori dipendenti, che per motivi di lavoro:

    • trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo;
    • il nuovo comune di trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque fuori dalla propria regione;
    • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di 3 anni dalla richiesta della detrazione.

    La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza.Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2020, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022.

    Attenzione va prestata al fatto che la detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Inoltre, se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

    Tale detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza e spetta nella misura

    • di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro.
    • di 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

    Nel modello dichiarativo 730/2023 deve essere indicata nel rigo E72

    Dichiarazioni 2023: detrazioni per studenti fuori sede

    E' utile infine ricordare che è prevista una detrazione Irpef anche per gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università che stipulano o rinnovano un contratto di locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

    La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e coope rative.

    È un’agevolazione che prevede la detrazione del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, calcolata su un importo massimo di 2.633,00 euro, e può beneficiarne sia lo studente che il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico. 

    Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata:

    • in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente 
    • e comunque in una Provincia diversa 
    • oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

    Tale detrazione va indicata nel modello 730/2023 nei righi E8-E10 con il codice 18.

    Si ricorda che dall’anno d’imposta 2020, la detrazione d’imposta per questa spesa varia in base all’importo del reddito complessivo:

    • spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro,
    • in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. 

    Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

  • Dichiarazione IVA

    Pro-rata di detraibilità: come funziona e come si calcola

    I contribuenti, soggetti IVA, che effettuano soltanto operazioni imponibili (o, per meglio dire, che danno diritto alla detrazione), non sottendono a limitazioni di detraibilità dell’IVA a monte derivante dagli acquisti e dalle importazioni.

    Diversamente, coloro che effettuano contestualmente, operazioni che danno diritto alla detrazione e operazioni esenti, saranno soggetti alla limitazione della detraibilità dell’IVA a monte, secondo le modalità stabilite dal DPR 633/72.

    Il presupposto del pro-rata di detraibilità

    Le metodologie di determinazione della parte indetraibile dell’IVA disponibile sono sostanzialmente due: il metodo analitico e il metodo forfetario, altrimenti detto, quest’ultimo, pro-rata di detraibilità.

    La scelta del metodo da utilizzare non è libera, e dipende dalla caratteristiche dell’attività esercitata: come regola generale, l’effettuazione occasionale di operazioni esenti non obbliga all’applicazione del pro-rata di detraibilità, richiedendo invece l’applicazione del metodo analitico, mentre l’effettuazione abituale e l’effettuazione anche solo saltuaria ma ripetuta, dello stesso tipo di operazioni, obbliga all’utilizzo del metodo forfetario.

    Esulando dalla regola generale, che, quando si entra nel campo dell’IVA, il più delle volte non è che una astrazione, data l’esistenza, per ogni norma, di una moltitudine di eccezioni, i due metodi non sono necessariamente alternativi, ma, in talune situazioni, possono anche coesistere.

    Se è vero che i contribuenti che effettuano operazioni esenti solo occasionalmente applicheranno solo il metodo analitico, coloro che effettuano operazioni esenti abitualmente o continuativamente applicheranno di certo il metodo forfetario, ma, a seconda della tipologia di operazione effettuate, possibilmente anche quello analitico.

    Per un approfondimento sui casi e sulle modalità in cui e con cui si applicano le due metodologie si rimanda all’articolo La detrazione parziale dell’IVA: metodo analitico e pro-rata di detraibilità.

    Il presupposto concettuale del pro-rata di detraibilità, dell’IVA a monte, è l’effettuazione di operazioni che, a valle, possono essere classificate come imponibili (che rientrano nel perimetro dell’imposta), come non imponibili (che non rientrano nel perimetro dell’imposta), e come esenti (che rientrano nel perimetro dell’imposta ma a cui questa non viene applicata); ai fini della determinazione del pro-rata, sarà necessario precisare, con operazioni imponibili si intendono le operazioni considerate imponibili dalla normativa IVA e le operazioni assimilate alle operazioni imponibili, specificate con modalità analitica dall’articolo 19 comma 3 del DPR 633/72, al quale si rimanda per un approfondimento, che individua talune fattispecie di operazioni che, anche se diverse dall’essere imponibili, danno comunque diritto alla detrazione dell’IVA a monte. Per maggiore chiarezza chiameremo l’insieme delle operazioni imponibili e delle operazioni a queste assimilate con la generica espressione di operazioni che danno diritto alla detrazione.

    Il calcolo del pro-rata di detraibilità

    Il pro-rata di detraibilità non è altro che una percentuale di detrazione forfetaria, che si applica all’IVA a monte disponibile (quella rimanente dopo l’eventuale applicazione del metodo analitico agli acquisti) per determinare l’effettivo ammontare d’imposta disponibile ed utilizzabile, risultante dal rapporto tra la somma delle operazioni che danno diritto alla detrazione (le operazioni imponibili più quelle a queste assimilate) e lo stesso importo maggiorato delle operazioni esenti:

    Il risultato del calcolo è arrotondato all’unità, superiore o inferiore a seconda che la cifra superi o meno i cinque decimi, considerando tre cifre decimali.

    Nello specifico le operazioni che danno diritto alla detrazione, ai fini del pro-rata di detraibilità, sono:

    • le operazioni imponibili;
    • le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni UE, servizi internazionali, altro) ;

    (in questi primi due casi con l’eccezione delle cessioni di beni ammortizzabili, materiali o immateriali, e dei passaggi interni in caso di contabilità separata)

    • le operazioni fuori campo IVA per mancanza del requisito della territorialità che, se fossero effettuate nel territorio dello Stato, sarebbero detraibili;
    • le operazioni finanziarie e assicurative esenti rese a soggetti extra-UE (o intra-UE per beni comunque destinati ad essere esportati);
    • la cessione di oro da parte dei soggetti che producono o trasformano ora da investimento;
    • la cessione di prodotti in specifici settori quali tabacchi, editoria, ed altro, elencati nell’articolo 74 comma 1 del DPR 633/72.

    Le operazioni esenti, da sommare al denominatore della formula, ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità, sono:

    • le attività finanziarie ed assicurative;
    • le attività connesse al versamento delle imposte;
    • le attività relative al settore dei giochi (lotto, lotterie, scommesse, altro);

    (rientrano tra queste tre casi anche gli eventuali relativi rapporti di mandato e mediazione collegati alle medesime tipologie di operazioni; fanno eccezione, invece, i casi in cui queste non sono oggetto dell’attività propria dell’impresa, rappresentando solo un collaterale, e i casi in cui sono attività accessorie ad attività imponibili)

    • la cessione di oro da investimento;
    • le cessioni gratuite con finalità benefica;
    • i servizi di pompe funebri;
    • i servizi postali;
    • i servizi di trasporto pubblico;
    • i servizi sanitari e socio- assistenziali;
    • i servizi culturali;
    • le cessioni di organi, di sangue e latte umani, di plasma sanguigno.

    (da queste ulteriori categorie sono comunque escluse le cessioni di beni che sono stati acquistati senza diritto alla detrazione)

    Le modalità di applicazione del pro-rata di detraibilità

    Negli anni successivi al primo (di assoggettamento al pro-rata di detraibilità), la detrazione in misura ridotta si applica alle liquidazioni periodiche, in linea provvisoria, utilizzando la percentuale di detraibilità risultante dalla dichiarazione IVA annuale dell’anno precedente e non potrà essere utilizzata una percentuale previsionale.

    In sede di dichiarazione IVA annuale dell’anno di riferimento, sarà calcolata la percentuale di detraibilità da pro-rata con modalità definitive, e dovrà essere rilevato il relativo conguaglio.

    Solo nel primo anno di assoggettamento al pro-rata di detraibilità potrà essere utilizzata una percentuale previsionale, da conguagliare, poi, sempre in sede di dichiarazione annuale.

    Nell’anno in cui il contribuente uscirà dal perimetro del pro-rata di detraibilità, per mancata effettuazione di operazione esenti, questi dovrà calcolare l’imposta detraibile con modalità ordinarie, senza applicazione del metodo forfetario.

    Una volta calcolata la parte dell’IVA disponibile che risulterà indetraibile per effetto dell’applicazione del pro-rata di detraibilità, questa dovrà essere spesata a conto economico come un costo dell’esercizio; per un approfondimento sulle modalità di contabilizzazione e di classificazione si rimanda all’articolo La contabilizzazione dell’IVA indetraibile, parzialmente indetraibile e da pro-rata.

    Per i contribuenti che, per le caratteristiche della propria attività, dovessero ritenere troppo punitiva la limitazione della detraibilità da pro-rata, l’unico modo per mitigarne gli effetti negativi è attraverso la segregazione delle attività che non danno diritto alla detrazione attraverso l’utilizzo della contabilità separata.

    Beni strumentali

    Il comma 2 dell’articolo 19-bis del DPR 633/72 dispone che per il calcolo della percentuale di detrazione da pro-rata “non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili”, in quanto cessioni estranee all’attività tipica dell’impresa.

    Tali cessioni saranno quindi escluse dal calcolo della percentuale di detrazione, come sopra indicato.

    Con la Risposta a interpello numero 165/2020, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che “per l'individuazione dei beni strumentali ammortizzabili ai fini della disposizione in commento, in assenza di una definizione ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, si deve avere riguardo ai criteri per essi disposti ai fini delle imposte dirette”.

    A riguardo l’Agenzia precisa che la distinzione da fare è tra beni oggetto dell’attività economica propria dell’impresa, come quelli destinati alla vendita, e beni strumentali utilizzati per realizzare questa attività.

    Ai fini di questa differenziazione può essere utile richiamare le classificazioni civilistiche del bilancio d’esercizio, confluendo i primi tra le rimanenze e i secondi tra le immobilizzazioni.

    Il fatto che il contribuente svolga “una continua e sistematica attività di compravendita” dei beni strumentali all’attività dell’impresa, a prescindere dalle motivazioni, non è rilevante ai fini del calcolo del pro-rata, in quanto a questo fine ciò che importa è solo la natura strumentale dei beni ceduti.

  • Appalti

    Codice degli appalti: procedure di affidamento e contratto

    Approvato in data 28 marzo dal Consiglio dei Ministri il Nuovo codice degli appalti

    Il testo entra in vigore dal 1 aprile ma la sua operatività è prevista per il mese di luglio prossimo.

    Vediamo secondo la bozza del decreto legislativo approvato ieri:

    • le fasi delle procedure di affidamento
    • il contratto.

    Nuovo codice degli appalti: fasi procedure di affidamento

    In particolare con l'articolo 17 rubricato "Fasi delle procedure di affidamento" si prevede quanto segue.

    Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

    In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.

    Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

    In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 

    Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

    La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine. 

    L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. 

    L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace. 

    L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. 

    Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18. 

    Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, dell’articolo 50 l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. 

    L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza.

    L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea. 

    La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell’aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell’ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente. 

    Nuovo codice degli appalti: il contratto

    Con l'Articolo 18 rubricato "Il contratto e la sua stipulazione" si prevede quanto segue.

    Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. 

    In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. 

    I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. 

    Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. 

    È fatta eccezione:

    a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 55, comma 2; 

    b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire; 

    c) nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto. 

    Il contratto non può essere stipulato prima di 35 trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

    Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

    a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva; b) di appalti basati su un accordo quadro; 

    c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’articolo 55, comma 2. 

    Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. 

    L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare. 

    Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. 

    All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. 

    La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

    La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. 

    Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro 30 trenta giorni dalla stipula. 

    Decorso tale termine, il contratto si intende approvato. 

    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. 

    Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

  • Inail

    Sorveglianza lavoro al computer: obblighi e agevolazioni INAIL

    INAIL ha pubblicato lo scorso 24 marzo la circolare 11 2023 che  riepiloga  e completa le istruzioni per la sorveglianza sanitaria obbligatoria prevista dall'articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per  i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale. 

    Nel caso di necessità documentate dal medico oculista il datore di lavoro è tenuto a fornire  gli speciali dispositivi di protezione che sono rimborsati dall'Istituto fino all'importo die 150 euro

    L'istituto precisa che il nuovo documento sostituisce le precedenti istruzioni fornite nella circolare 2 novembre 2006, n. 47.

    Sorveglianza e occhiali speciali quali lavoratori sono soggetti?

    Gli obblighi  riguardano i datori di lavoro con dipendenti  che utilizzano videoterminali in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali  al netto delle pause obbligatorie  (quindici  minuti  ogni  centoventi  minuti  di applicazione continuativa , se non diversamente  stabilito dalla contrattazione collettiva ).

    E' prevista in particolare la sorveglianza sanitaria per i rischi collegati all'apparato muscoloscheletrico e agli occhi.

    La sorverglianza sanitaria: istruzioni

    Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico  competente, la sorveglianza sanitaria è effettuata:

    • • in via preventiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica
    • • in occasione di una visita periodica, che è biennale per i dipendenti dichiarati  idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori over 50 e quinquennale negli altri casi;
    • • nel caso di visita straordinaria richiesta da parte del lavoratore stesso quando  sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente

    In particolare al termine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere rilevate le seguenti  condizioni,  a seguito delle quali vanno presi i relativi  provvedimenti, specificati nella tabella allegata alla circolare:

    1.  normale acuità visiva e assenza di astenopia
    2.  normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa;
    3.  normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa;
    4.  acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa.

    La circolare precisa che  le evidenze scientifiche ed epidemiologiche non hanno evidenziato   ad oggi rischi per la salute  visiva dell’operatore e ’ valutano comunque  l'astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile.

    Dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) quando a carico del datore di lavoro

    INAIL sottolinea che I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) qiundi non sono mai a carico del datore di  lavoro.

    Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su   videoterminali  quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, 

    Se a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria specialista oftalmologo prescriva un DSCV, ne informa il medico competente; quest’ultimo comunica al datore di lavoro CHE , è tenuto a fornire a sue spese il DSVC.

    L’iter per l’acquisto e il rimborso dei DSCV

    Il datore di lavoro competente per plesso autorizza la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all’interessato, al medico competente e alla Struttura INAIL  competente per la liquidazione della spesa.

    Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.

    Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenta fattura, allegando 

    • la  prescrizione del medico competente e
    •  al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo.

     La fattura deve specificare le singole voci di spesa  e  la tipologia delle lenti.

    E' previsto  il rimborso da parte dell'istituto  I.V.A. compresa, e decurtate le spese di bollo  comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di € 150,00.