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Bando Imprese Borghi: SAL richiedibili con una ft quietanzata
Il Ministero della Cultura con una Circolare del 20 gennaio 2025 ha fornito un importante chiarimento per gli assegnatari della misura di sostegno Imprese Borghi.
Ricordiamo che le regole della misura sono state dettate con l’Avviso pubblico del Ministero della Cultura del 16 maggio 2023 per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l’attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, finanziato dall’Unione europea – NextGeneration EU nell’ambito del PNRR, M1C3, Investimento 2.1 "Attivita dei borghi" .
L’Avviso Imprese Borghi ha lo scopo di favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei 294 borghi assegnatari delle risorse di cui al precedenteAvviso pubblico per la presentazione di progetti di rigenerazione culturale e sociale.
Si assegnano circa 200 milioni di euro dei fondi previsti dal MiC per il Piano nazionale borghi, finanziato con il PNRR, al sostegno di:
- micro, piccole e medie imprese
- interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli Comuni
- attraverso l’offerta di servizi, sia per la popolazione locale sia per i visitatori, nonché la sostenibilità ambientale,
- proponendo progetti attenti alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi, allo smaltimento dei rifiuti, alle soluzioni di economia circolare.
Le domande potevano essere presentate al Soggetto gestore Invitalia a partire dal giorno 8 giugno 2023, alle ore 12.00 e sino alle ore 18.00 del 11 settembre 2023 (termine prorogato al 29 settembre).
A partire dalla data di chiusura della presentazione delle domande, sarà avviata la valutazione delle proposte progettuali pervenute secondo le modalità descritte nell'art. 11 dell'avviso e sulla base della griglia di cui all’Allegato 2 allo stesso Avviso e sarà stilata conseguentemente una graduatoria di merito su base regionale e per singolo Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale.
Leggi qui le proposte ammesse a finanziamento.
Bando Imprese Borghi: che cos’è
L'avviso specifica che, con DM 112 del 18.03.2022 sono state ripartite le risorse dell’investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” compreso nel PNRR-M1C3, Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”.
L’Investimento 2.1: “Attrattività dei Borghi” è articolato nelle seguenti componenti:
- (i) linea di intervento A, finalizzata alla realizzazione di 21 Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati, (uno per regione o provincia autonoma), già ammessi a finanziamento con DSG 453/2022 per un ammontare complessivo pari a 398,42 milioni di euro (escluso assegnazioni al Borgo del Molise);
- (ii) linea di intervento B finalizzata alla realizzazione di 207 Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale che interessano 289 borghi storici, già ammessi a finanziamento con DSG 453/2022 per un ammontare complessivo pari a 363,45 milioni di euro, integrato dal Decreto del Segretario Generale n. 381 del 20/04/2023 con cui sono ammessi a finanziamento ulteriori 4 Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, che interessano ulteriori 5 borghi storici, per un importo complessivo pari a 6,82 milioni di euro;
- (iii) regime di aiuto a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit, localizzate o che intendono insediarsi nei comuni/borghi selezionati con la Linea B, per un ammontare complessivo pari a 200 milioni di euro.
L'Avviso è finalizzato a sostenere:
- le iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici(PNRR-M1C3-Inv.2.1 Linea B);
- le iniziative imprenditoriali, in sinergia con i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, finalizzati al rilancio economico e occupazionale e al contrasto dello spopolamento, attraverso interventi che promuovono nuova residenzialità, e incentivano lacreazione di servizi diversificati per la popolazione, oggi carenti o assenti, dovranno concorrere adare risposta a specifici fabbisogni territoriali, favorendo la ricostruzione del tessuto economicolocale in modo tale che l’iniziativa imprenditoriale proposta metta radici solide e prosegua nel tempo.
Bando Imprese Borghi: chi può partecipare
Possono presentare domanda di finanziamento:
- le micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le ditte individuali e le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile,
- le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, nonché gli Enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del Dlgs n. 117/2017 ss.mm.ii., iscritti o in corso di iscrizione al “RUNTS”.
Possono richiedere il contributo di cui al presente Avviso le persone fisiche che intendono realizzare un’attività da localizzare nei comuni/borghi storici assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale, purché esse, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal Soggetto gestore ai sensi dell’articolo 12, comma 1, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni ai sensi del successivo comma 3.
Nel caso in cui i predetti soggetti non dimostrino l’avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.
Possono altresì richiedere il contributo di cui al presente Avviso, le imprese agricole per iniziative non riconducibili ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (art. 1 comma 1b, Reg. 1407/2013).
Bando Imprese Borghi: i contributi
Fermo restando il contributo massimo di cui al successivo articolo 8, pari a 75.000,00 euro, i progetti proposti possono avere un valore massimo di 150.000,00 euro e dovranno essere avviati dopo la presentazione della domanda.
La durata massima prevista è di 18 mesi per ciascun progetto ammesso, a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione e, comunque, tutti i progetti dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2025.
Ciascuna domanda deve essere correlata a una sola iniziativa ed una stessa iniziativa non può essere suddivisa in più domandeLe agevolazioni sono concesse esclusivamente sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 90% dell’iniziativa imprenditoriale ammissibile e, comunque, per un importo massimo del contributo pari a 75.000,00 (settantacinquemila/00) euro, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis.
Tale percentuale è elevabile al 100%, fermo sempre il limite massimo, nel caso di:
- nuove imprese, da costituirsi entro 60 giorni dal provvedimento di concessione del contributo;
- imprese come identificate all’art. 5 c.1 già costituite a prevalente titolarità giovanili e/o femminili.
I contributi sull’iniziativa imprenditoriale non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche per le medesime spese rientranti nella definizione di aiuto di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ivi inclusi gli aiuti de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
I soggetti realizzatori devono garantire la copertura finanziaria residua dell’iniziativa imprenditoriale di spesa apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie, per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile (più IVA) non coperta dal contributo, purché non oggetto di precedenti agevolazioni.
Bando Imprese Borghi: le spese ammissibili
Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, sostenute direttamente dai soggetti realizzatori a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, concernenti le seguenti voci di investimento, riferite alle tipologie di investimento di cui all’articolo 6 paragrafi 7 e 8.:
- a) impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi;
- b) beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, correlate all’iniziativa da realizzare. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all’ordine di riferimento avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa. La perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni pluriennali oggetto di finanziamento ed attestare la congruità del prezzo;
- c) opere murarie fino al limite massimo del 40% dell’iniziativa di spesa ammissibile, per l’adeguamento alle condizioni necessarie alla realizzazione dell’investimento proposto e finanziato, delle sedi operative dei soggetti realizzatori. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all’immobile fatto salvo il caso di quelli strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell’iniziativa agevolato rientranti nella lettera a).
Sono, altresì, ammissibili, le seguenti spese di capitale circolante, fino al limite massimo del 20% della spesa ammissibile:
- a. materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti connessi al processo produttivo;
- b. utenze relative alle unità locali oggetto dell’iniziativa imprenditoriale di investimento;
- c. canoni di locazione relativi alle unità locali oggetto dell’iniziativa imprenditoriale;
- d. prestazioni di servizi connesse all’attività agevolata;
- e. costo del lavoro dipendente da assumere a seguito della realizzazione dell’iniziativa
- imprenditoriale che non benefici di altre agevolazioni.
Imprese borghi: SAL richiedibili con una sola fattura quietanzata
Con un avviso pubblicato il 10 febbraio sul sito di Invitalia, si apprende che il Ministero della Cultura ha introdotto una significativa novità per i beneficiari dell’incentivo Imprese Borghi, che promuove l’avvio o il consolidamento di iniziative imprenditoriali nei borghi a rischio abbandono o abbandonati.
Una nuova Circolare del 20 gennaio 2025 esplicativa chiarisce che è ora possibile richiedere un primo stato avanzamento lavori (SAL) anche con una sola fattura di investimento quietanzata. Questo permette alle imprese di ricevere non solo la quota di agevolazione relativa alla spesa sostenuta ma anche l'intera quota di agevolazione a valere sul capitale circolante come definita dal provvedimento di concessione.
Per ottenere l'erogazione del SAL e il capitale circolante le imprese devono includere nella richiesta uno o più documenti che attestino l'assunzione di impegni per spese e costi legati al funzionamento dell'attività imprenditoriale. Ad esempio, questi documenti possono includere contratti di affitto a titolo oneroso, contratti per la fornitura di utenze e altri impegni finanziari simili.
La documentazione necessaria per le verifiche propedeutiche all'erogazione dei contributi rimane invariata. Le imprese dovranno quindi continuare a inviare tutta la modulistica richiesta per la presentazione del primo SAL.
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Ticket licenziamento NASPI: guida e importi 2025
In quali casi di cessazione del rapporto di lavoro c'è l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento (introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012) e come si calcola? Qual'è l'importo minimo 2025?
Vediamo di seguito una sintesi dell'obbligo e riportiamo gli importi del ticket calcolato sulla base dell'importo Naspi 2025 comunicato dall'INPS nella circolare 25 2025 e riepiloghiamo la normativa in merito (v. circolare INPS n. 40 2020 ).
Calcolo del contributo per NASPI: “Ticket licenziamento” 2025
Il contributo CD " TICKET LICENZIAMENTO" e' interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.
Il contributo va calcolato sulla prima fascia di retribuzione convenzionale (pari a 1.436,61 euro per il 2025), mentre l’importo massimo mensile della NASPI per il 2025 è pari a 1.562,82 euro (importo 2024 aggiornato al tasso di inflazione 2024:0,8%).
Il totale per il 2025 secondo le istruzioni date dall'Inps risulta pari a:
- 640,76 euro (il 41% di 1.562,82 euro) per ogni anno
- con importo massimo del contributo pari a 1.922,28 euro (640,76 euro moltiplicato per 3).
Per il calcolo dell'importo del contributo licenziamento, va tenuto conto che
- l'importo non è collegato alla retribuzione individuale ma è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, sia part-time o full-time. La legge n. 92/2012, stabilisce infatti che il contributo dovuto è pari al “41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
- Se la prestazione lavorativa è stata inferiore all’annualità il ticket va riparametrato in base agli effettivi mesi di lavoro
- Va considerata come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni ma i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate,
Inoltre, per quanto riguarda il computo dell’anzianità aziendale va considerato che:
- non si deve tener conto dei periodi di congedo per maternità né dei periodi di aspettativa non retribuita.
- devono essere considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con tipologia di contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale,
- se il lavoratore è passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a operazioni societarie , nell’anzianità aziendale si considera anche il rapporto intercorso con l’azienda cedente.
Tipologie e codici Uniemens cessazioni incluse ed escluse dal ticket
Il contributo è dovuto "in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa ", e cioè nei casi di:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo; ( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”)
- licenziamento per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo soggettivo (flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”);
- per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23
- dimissioni per giusta causa o di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;( flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1S”).
- dimissioni rassegnate dal lavoratore nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda per sostanziale modifica delle condizioni di lavoro
- interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico
- recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell’apprendista (codice cessazione di nuova istituzione “1T” e “1V”),
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con accettazione dell'offerta di conciliazione ( codice Tipo cessazione “1H”).
- Interruzioni di rapporto di lavoro intervenute nell’ambito di contratto di espansione (DL 34 2019).
Il c.d. ticket di licenziamento NON è dovuto nel caso di:
- dimissioni volontarie del lavoratore (codice Tipo cessazione “1B”).
- cessazioni di rapporto di lavoro intervenute in applicazione dell’articolo 4 della legge n. 92/2012 "Isopensione" (codice Tipo cessazione “1L”).
- cessazione del rapporto di lavoro per esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell'ambito di licenziamento collettivo, o di riduzione di personale dirigente
- interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti a processi di incentivazione all’esodo che diano luogo alle prestazioni disciplinate dall’articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs n. 148/2015.
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in aziende con meno di quindici dipendenti , nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c.”(codice Tipo cessazione “1G”).
- interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello- codice Tipo lavoratore “PA”).
- interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato non comporta l’obbligo contributivo in argomento.
- interruzione dei rapporti di lavoro in società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 (circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 19/2018).
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità di occupazione ( codice Tipo cessazione “1M”).
- interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (codice Tipo cessazione “1N”). Questo caso pero non trova applicazione se il lavoratore medesimo poteva essere utilizzato nell’ambito dell’organizzazione aziendale. (Maggiori dettagli riguardo l'obbligo contributivo per licenziamenti nelle attività di cantiere nella circolare INPS 19.3.2020)
- licenziamenti per i quali i datori di lavoro siano tenuti al versamento del contributo di ingresso alla procedura di mobilità di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/91.
Cumulabilità Ticket licenziamento e pensioni
In generale il lavoratore che cessi il rapporto di lavoro e maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non può accedere alla NASpI (art. 2, comma 40, lett. c), della legge n. 92/2012). Se il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo all’interruzione del rapporto di lavoro, non c'è l'obbligo di pagamento del c.d. ticket di licenziamento
Al contrario, qualora sussista per il lavoratore, per una delle situazioni di interruzione del rapporto di lavoro citate nel primo paragrafo il teorico diritto alla NASpI sino alla decorrenza della pensione, il datore di lavoro è tenuto all’obbligo contributivo.
Ad esempio, nei casi di opzione per il regime sperimentale donna, totalizzazione, ricongiunzione o totalizzazione di periodi contributivi esteri pensione quota 103) in cui il sistema delle finestre consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva, è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione fino alla decorrenza delle pensione (v. circolare n. 88/2019 ) il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo cd Ticket licenziamento.
Misura del contributo NASPI nel licenziamento collettivo
Va ricordato infine che dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo senza accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte.
Inoltre per le interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per la CIGS l'aliquota di calcolo del contributo è pari all'82% del massimale mensile (tali cessazioni vanno esposte nel flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1Q”).
Se si verificano contemporaneamente entrambi i casi precedenti (licenziamento collettivo senza accordo sindacale, dal 1.1.2018 da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per CIGS ) il c.d. ticket di licenziamento, pari all'82% del massimale mensile, è moltiplicato per tre volte.
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Autotutela obbligatoria e facoltativa: funzionamento, tempi e modi
L’autotutela nel diritto amministrativo è il potere, concesso alla pubblica amministrazione, di annullare o revocare i provvedimenti amministrativi già adottati.
Nel contesto del diritto tributario e dei procedimenti fiscali, questa si configura nella facoltà, attribuita all’ufficio, di annullare o revocare una sua pretesa nei confronti del contribuente, ogni qual volta risulti evidente che questa non sia dovuta o sia frutto di un errore.
Il Decreto Legislativo 219/2023 è intervenuto nell’ambito dell’autotutela tributaria, prevedendo una diversificazione tra:
- autotutela obbligatoria, ex articolo 10-quater della Legge 212/2000;
- autotutela facoltativa, ex articolo 10-quinquies della Legge 212/2000.
Sul tema, il 7 novembre 2024, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate pubblicando la Circolare numero 21, appunto dedicata a questo argomento.
Fondamentalmente, in base al nuovo impianto normativo, l’autotutela obbligatoria può essere esercitata in caso di manifesta illegittimità dell’atto, in una delle situazioni espressamente previste dal comma 1 dell’articolo 10-quater della Legge 212/2000. In tutti gli altri casi il contribuente potrà presentare istanza di autotutela facoltativa, che si manifesta, quindi, come fattispecie residuale.
Ciò che differenzia in profondità le due tipologie di autotutela si manifesta sul versante processuale; infatti:
- mentre il ricorso contro il diniego espresso è ammesso sia in caso di autotutela obbligatoria che di autotutela facoltativa;
- il ricorso contro il diniego tacito è ammesso solo in caso di autotutela obbligatoria.
Il silenzio dell’ufficio si qualifica come silenzio-rifiuto trascorsi 90 dal giorno di presentazione dell’istanza da parte del contribuente (contando dal giorno in cui l’istanza perviene all’ufficio competente) e il ricorso può essere presentato entro i termini di prescrizione.
In conseguenza di ciò, in tutti i casi di mancata risposta dell’ufficio a una istanza di autotutela facoltativa, il contribuente non potrà presentare ricorso.
Fondamentalmente il legislatore ha effettuato una operazione di classificazione delle istanze di autotutela che vengono presentate agli uffici fiscali, dividendo quelle che presentano una manifesta situazione di errore, che si tutelano anche grazie alla libertà di accesso al successivo ricorso, dalle istanze di autotutela presentate in base a situazioni incerte o opinabili, le quali, grazie al divieto di impugnazione del silenzio-rifiuto, avranno una più limitata copertura processuale.
È inoltre previsto il caso dell’accoglimento parziale dell’istanza presentata dal contribuente.
Le casistiche dell’autotutela obbligatoria
L’articolo 10-quater della Legge 212/2000 prescrive una elencazione tassativa di situazioni in cui potrà essere esercitata l’autotutela obbligatoria:
- errore di persona;
- errore di calcolo;
- errore nell’individuazione del tributo;
- evidente errore materiale del contribuente;
- errore sul presupposto d'imposta (come il mancato riconoscimento di deduzioni o detrazioni);
- pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti ma non considerati;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
Fuori da queste casistiche tassative, l’istanza di autotutela verrà considerata come autotutela facoltativa.
Il quadro operativo della nuova autotutela
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 21/E/2024, ha fornito utili precisazioni in merito alle modalità operative di proposizione dell’istanza di autotutela da parte del contribuente.
Il primo punto da evidenziare è il destinatario dell’istanza: infatti, sia per l’autotutela obbligatoria che facoltativa, la competenza è della struttura territoriale che ha emesso l’atto, mentre le direzioni regionali non sono coinvolte, a meno di atti emesse da queste ultime.
Però, se il contribuente erroneamente trasmette l’istanza ad un ufficio che non è competente, questo ha il dovere di trasmettere tempestivamente il documento alla sede competente.
L’istanza potrà essere trasmessa dal contribuente all’Agenzia delle Entrate tramite la propria area riservata del sito dell’ente, tramite PEC oppure con consegna a mano presso l’ufficio territoriale competente.
Il contenuto dell’istanza deve essere esaustivo, per cui questa deve presentare tutti gli elementi, di fatto e di diritto, utili a dimostrare il fondamento della richiesta di autotutela. Dovranno anche essere forniti tutti i riferimenti necessari all’ufficio per effettuare una corretta valutazione del caso.
È possibile proporre un elenco di ciò che dovrà contenere l’istanza:
- l’indicazione dell’ufficio competente;
- i dati identificativi del contribuente e del suo eventuale rappresentate legale (ad esempio in caso di società di capitali);
- l’indirizzo PEC o l’indirizzo fisico a cui dovranno essere trasmesse eventuali comunicazioni dell’ufficio o l’eventuale provvedimento di accoglimento o rigetto (tale recapito potrà essere quello del contribuente oppure quello del suo difensore incaricato; nel secondo caso dovrà essere allegata la procura);
- i dati identificativi dell’atto di cui si richiede l’annullamento in autotutela;
- come già detto, gli elementi di fatto e di diritto, che stanno a fondamento della richiesta.
L’esercizio dell’autotutela obbligatoria
Quelle fin qui evidenziate rappresentano le caratteristiche comuni all’esercizio di entrambe le due nuove forme di autotutela tributaria.
Ulteriori precisazioni dovranno essere integrate in caso di autotutela obbligatoria: dovrà essere chiaramente esplicitato a quale delle casistiche tassative, indicate sull’articolo 10-quater delle Legge 212/2000, il caso presentato dal contribuente rientri e per quale motivazione.
Dovranno anche essere indicate le ragioni per cui, secondo il contribuente, si è in presenza di un caso di manifesta illegittimità dell’atto. A riguardo bisognerà precisare che l’Agenzia delle Entrate, sulla Circolare numero 21 del 7 novembre 2024, precisa che, in presenza di incertezze interpretative derivanti da “contrasti giurisprudenziali”, non può configurarsi una situazione di manifesta illegittimità dell’atto dell’imposizione, per cui, in questo caso, l’autotutela obbligatoria non potrà essere adoperata e, quindi, discenderà un inevitabile diniego.
Per l’esercizio dell’autotutela obbligatoria il contribuente ha tempo, per proporre istanza, fino a un anno dalla definitività dell’atto per mancata impugnazione.
Trascorso tale limite temporale potrà essere presentata solo istanza di autotutela facoltativa; oppure l’istanza di autotutela obbligatoria presentata oltre tale termine verrà considerata come istanza di autotutela facoltativa, con ciò che ne deriva in termini di possibilità di impugnazione.
Cosa comporta
L’obiettivo del nuovo assetto normativo dell’autotutela, attraverso una classificazione qualitativa delle istanze, sembra essere quello di conferire priorità e tutela alle istanze che mettono in evidenza una pretesa chiaramente non dovuta, rispetto a tutte quelle situazioni che si potrebbero definire incerte.
Ciò deriva dalla costruzione dell’autotutela cosiddetta obbligatoria.
Quello che ci si domanda, però, è se, insito nello stesso impianto normativo, non ci sia anche la volontà di smaltire una parte del contenzioso potenziale attraverso il previsto divieto di impugnazione dell’istanza di autotutela facoltativa in caso di diniego tacito.
In questo senso la nuova autotutela sembra seguire la stessa logica normativa dell’ormai famoso divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo, messo in norma dal precedente governo, con il quale la libertà di contestazione viene limitata a specifiche e ben definite situazioni.
Se la nuova autotutela servirà più a dare priorità alle situazioni di evidente errore o a limitare il contenzioso per quelle incerte, dipenderà dall’uso che l’amministrazione finanziaria farà del cosiddetto silenzio-rifiuto in caso di autotutela cosiddetta facoltativa.
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CCNL artigiani area meccanica rinnovo 2024
II giorno 21 dicembre 2023 era stata raggiunta una prima intesa economica nel corso delle trattative per il rinnovo del CCNL Artigiani Area Meccanica (Settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Autoriparazione, Orafi, Argentieri, Affini, e dalle aziende del Settore Odontotecnica, Restauro Artistico di Beni Culturali).
L'Accordo siglato prevedeva l'erogazione di un «Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali« (AFAC) pari a regime a 96 euro per il 4° livello di inquadramento.
Si tratta in particolare di aumenti pari al 6,6% sui minimi contrattuali concordati nel 2021 ( vedi sotto i dettagli e tabelle)
La trattativa per il rinnovo del contratto proseguirà a partire dal mese di gennaio.
Si ricorda che il CCNL firmato il 17 dicembre 2021 ha realizzato l’accorpamento nel C.C.N.L. Area Meccanica delle regolamentazioni contrattuali del Settore Artigiano Metalmeccanica ed Installazione di Impianti , dei Settore Artigiano Orafi, Argentieri ed Affini e del Settore Odontotecnica (Disponibile qui il testo integrale del contratto 2021 in PDF )
Rinnovo CCNL artigiani area meccanica 2024
L'ipotesi di accordo firmata il 19 novembre 2024 per il rinnovo del CCNL Area Meccanica introduce diverse novità in ambito contrattuale.
La durata del contratto è stabilita dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.
La sfera di applicazione è stata ampliata per includere le imprese che svolgono attività subacquee, integrando così l’art. 17 sulla classificazione del personale del settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2025, gli apprendisti matureranno scatti di anzianità pari a 10 euro, con rivalutazione al termine del periodo formativo.
È stata prevista anche una regolamentazione più chiara per il lavoro supplementare nei contratti a tempo parziale, con una maggiorazione del 10% per le ore prestate entro i limiti contrattuali.
Sono stati modificati gli articoli relativi al preavviso di licenziamento e dimissioni per gli operai dei settori interessati e introdotte nuove disposizioni sulla formazione, garantendo 16 ore di formazione triennali durante l’orario di lavoro.
CCNL artigiani area meccanica: Novità Economiche
Dal punto di vista economico, l’accordo prevede un aumento retributivo complessivo da distribuire in quattro tranches: 1° dicembre 2024, 1° luglio 2025, 1° marzo 2026 e 1° novembre 2026. Questo incremento mira ad adeguare i salari alle necessità economiche attuali dei lavoratori dei settori coinvolti.
Gli scatti di anzianità previsti per gli apprendisti contribuiscono a rafforzare le garanzie economiche anche durante il periodo formativo.
Inoltre, gli articoli riguardanti festività, ferie, gratifica natalizia, tredicesima mensilità, indennità di maneggio denaro e permessi sono stati unificati per semplificare la gestione dei diritti economici e migliorare la chiarezza contrattuale.
Questi interventi mirano a una maggiore equità e semplificazione delle tutele economiche per tutti i lavoratori del comparto.
CCNL artigiani Tabelle importi anticipo futuri aumenti AFAC 2023-2024
Riportiamo dal volantino sindacale le tabelle riassuntive degli aumenti previsti a gennaio 2024 per le diverse aree interessate
AFAC METALMECCANICI ARTIGIANI
AFAC 2023-2024 ORAFI, ARGENTIERI E AFFINI
AFAC 2023 2024 ODONTOTECNICI
AFAC 2023-2024 AREA RESTAURO BENI CULTURALI
CCNL artigiani area meccanica tabelle aumenti 2023-2026
METALMECCANICI E INSTALLAZIONE IMPIANTI
L i v .
Prima tranche dall’1.12.2024
Seconda tranche dall’1.7.2025
Terza tranche dall’1.3.2026
Quarta tranche dall’1.11.2026
Incremento salariale a regime
Incremento salariale a regime comprensivo di Afac
Euro
4 °
50
25
25
20
120
216
ORAFI ARGENTIERI E AFFINI
L i v .
Prima tranche dall’1.12.2024
Seconda tranche dall’1.7.2025
Terza tranche dall’1.3.2026
Quarta tranche dall’1.11.2026
Incremento salariale a regime
Incremento salariale a regime comprensivo di Afac
Euro
4 °
50
25
25
20
120
216
RESTAURO
L i v .
Prima tranche dall’1.12.2024
Seconda tranche dall’1.7.2025
Terza tranche dall’1.3.2026
Quarta tranche dall’1.11.2026
Incremento salariale a regime
Incremento salariale a regime comprensivo di Afac
Euro
4 °
50
25
25
44
144
240
ODONTOTECNICI
L i v .
Prima tranche dall’1.12.2024
Seconda tranche dall’1.7.2025
Terza tranche dall’1.3.2026
Quarta tranche dall’1.11.2026
Incremento salariale a regime
Incremento salariale a regime comprensivo di Afac
Euro
4 °
50
25
25
9
109
205
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Omaggi natalizi ai clienti 2024: il punto sul trattamento fiscale
In occasione delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti. In questo approfondimento dopo aver ripreso le caratteristiche essenziali delle spese di rappresentanza, vengono evidenziati i trattamenti fiscali ai fini IVA e delle imposte sui redditi per imprese e professionisti.
In pratica si tratta di un utile riepilogo per non commettere errori, precisando che nel corso del 2024 non è intervenuta nessuna variazione normativa, di conseguenza, la disciplina risulta essere la stessa applicata nel 2023.
Omaggi di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa
In base alla C.M. n.188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:
- erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
- effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Attenzione: si precisa che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:
- costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
- non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.
Omaggi natalizi ai clienti: la deducibilità da reddito
Vediamo il trattamento fiscale ai fini Irpef/Ires degli omaggi di beni non oggetto dell'attività propria dell'impresa ai clienti.
Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai clienti, sono ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, e dal 2016 sono deducibili secondo i seguenti limiti:
IMPOSTE DIRETTE
Impresa
Ricavi / proventi gestione caratteristica
Importo massimo deducibile
dal 1° gennaio 2016
(modifica introdotta dal Decreto Internazionalizzazione n. 147/2015)Limite di spesa deducibile
Fino a € 10 milioni
1,5%
150.000
Per la parte eccedente
€ 10 milioni e fino a € 50 milioni0,6%
150.000 + 240.000
Per la parte eccedente € 50 milioni
0,4%
390.000 + 0,4% dell’eccedenza
100% se di valore unitario non superiore a 50 €
Lavoratore Autonomo
Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario
In merito al valore di 50,00 euro, si precisa che nel caso di un omaggio composto da più beni (ad esempio una cesta natalizia) il valore di 50,00 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio.
Omaggi natalizi ai clienti: il trattamento fiscale ai fini Iva
Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 30), la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro.
In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.
Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:
- per i beni di costo unitario > a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
- per i beni di costo unitario < a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).
Omaggi natalizi ai clienti: riepilogo del trattamento fiscale
Di seguito un riepilogo del trattamento fiscale per gli omaggi natalizi ai clienti, di beni non oggetto dell'attività, per le imprese e per i professionisti.
IMPRESE
Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti
IVA
IRPEF / IRES
Detrazione
IVA a creditoCessione gratuita
Deducibilità della spesa
Omaggio a favore di clienti
SÌ
se costo unitario ≤ € 50,00Esclusa da IVA
- nel limite annuo deducibile;
- per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50
NO
se costo unitario > € 50,00LAVORATORI AUTONOMI
Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti
IVA
IRPEF
Detrazione
IVA a creditoCessione gratuita
Deducibilità della spesa
Omaggio a favore di clienti
SÌ
se costo unitario ≤ € 50,00(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)
Imponibile IVA
(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)
Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta
NO
se costo unitario > € 50,00Esclusa da IVA
Omaggi natalizi ai clienti di beni oggetto dell’attività
Trattamento ai fini IVA
Nel caso in cui il bene sia oggetto dell’attività d’impresa l’Iva è stata detratta, poiché l’acquisto o la produzione del bene sono stai fatti prima della destinazione ad omaggio del bene stesso. Si dovrà, allora, applicare la regola generale dell’imponibilità della cessione gratuita.
La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.A tal proposito, la base imponibile deve essere determinata, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lett. c) del D.P.R. 633/72 in misura pari al prezzo di acquisto o al prezzo di costo dei beni (non in misura pari al valore normale dei beni stessi). Tuttavia, occorre ricordarsi che la rivalsa non è obbligatoria, perché l’articolo 18, comma 4, del D.P.R. 633/72 stabilisce un’eccezione alla regola dell’obbligatorietà della rivalsa per i casi di cessioni gratuite dei beni.
Ciò significa che l’impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell’Iva al destinatario dell’omaggio, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:- emissione di autofattura per omaggi (da annotare sul registro Iva delle vendite);
l’autofattura può essere riferita al singolo omaggio oppure essere riepilogativa degli omaggi effettuati nel mese di riferimento; - annotazione nell’apposito registro degli omaggi (da compilare con riferimento alle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno).
Trattamento ai fini Irpef/Ires
Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.
Si applicano pertanto le stesse regole per gli omaggi di beni non oggetto dell'attività destinati ai clienti.Destinatari omaggio
IVA
IRPEF / IRES
Detrazione
IVA a creditoCessione gratuita
Deducibilità della spesa
Clienti
se la spesa non è qualificata come spesa di rappresentaza
Iva a credito detraibilese la spesa è qualificata come spesa di rappresentanza
Iva a credito detraibile se il costo è ≤ € 50,00(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)
Imponibile IVA
(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)
- nel limite annuo deducibile;
- per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50
Leggi sul tema anche Omaggi natalizi imprese 2024:regole in vigore e vedi le novità in arrivo nel 2025 in Decreto IRPEF le novità fiscali per il lavoro dipendente
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Acconto IVA 2024: in scadenza il 27 dicembre
Il 27 dicembre è il termine ultimo per versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno. Il versamento deve essere effettuato con l'F24, telematicamente.
Acconto IVA 2024: chi deve versare e chi è escluso
Sono obbligati al versamento dell'acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.
Sono, invece, esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che non dispongono di uno dei due dati: “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo.
Ad esempio, è il caso dei soggetti che:
- hanno cessato l'attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l'attività
- hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso
- pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta.
Non sono, poi, obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.
Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto:
- i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta
- i produttori agricoli "di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972"
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale
- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva.
Acconto IVA 2024: come si calcola
L’acconto Iva può essere calcolato scegliendo tra tre diversi metodi di calcolo:
- storico
- previsionale
- analitico.
Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente.
Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:
- per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente
- per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva
- per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.
Applicando il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.
Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili,
- in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari,
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
- operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
- operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
Acconto IVA 2024: i codici tributo per F24
Il versamento dell’acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24 in modalità esclusivamente telematica utilizzando i seguenti codici tributo:
- 6013 per i contribuenti mensili,
- 6035 per quelli trimestrali.
Attenzione al fatto che è possibile compensare l’importo dovuto a titolo d’acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.
A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%.
L’acconto versato deve essere sottratto all’Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del 4° trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali).
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Tredicesima 2024: come si calcola, come viene tassata
L'istituto della “tredicesima mensilità” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuslavoristico dal regime fascista con il contratto collettivo nazionale del lavoro degli operai dell'industria datato 05 agosto 1937.
Inizialmente questa mensilità aggiuntiva non era un adempimento obbligatorio per il datore di lavoro, e solamente con l'accordo Interconfederale per l'industria del 27.10.1946 l'istituto venne reso obbligatorio per il settore dei lavoratori dell'industria; in seguito il D.P.R. n. 1070 del 1960 estese tale diritto ai lavoratori dipendenti di qualsiasi settore assumendo il nome di “Gratifica Natalizia”.
La tredicesima mensilità rientra nel concetto della “retribuzione differita” ovvero quella parte di retribuzione che il lavoratore matura nel corso dell’anno e che percepisce una sola volta.
Elementi per il calcolo della tredicesima
Al lavoratore , in presenza di un intero anno di lavoro ( 12 mesi di presenza) spetta solitamente una mensilità aggiuntiva calcolata sull’ultima retribuzione percepita.
L’erogazione della tredicesima deve essere effettuata sulla base della retribuzione globale di fatto (Cassazione 24.06.1981 n. 4119) e, al fine di identificare al meglio gli elementi da prendere a base per il calcolo, è d'obbligo consultare il CCNL di riferimento.
In generale gli elementi principali da considerare per la determinazione della retribuzione utile per il calcolo della tredicesima sono:
- paga base;
- indennità di contingenza;
- terzi elementi nazionali o provinciali;
- scatti di anzianità (tale casistica rientra nel concetto della “retribuzione diretta“ovvero quella parte della retribuzione che viene percepita dal lavoratore a scadenze periodiche, che normalmente coincidono con il mese ;
Sono inoltre elementi da considerare se erogati con continuità:
- super minimo,
- assegno ad personam,
- straordinari forfetizzati o continuativi,
- provvigioni,
- cottimo,
- indennità sostitutiva di mensa,
- indennità per maneggio denaro,
- premi di produttività annuali.
- In via generale, sempre nel rispetto di quanto disposto dai vari CCNL, non fanno parte invece della retribuzione utile le seguenti voci retributive:
- lavoro straordinario,
- lavoro notturno e lavoro festivo effettuati in via occasionale,
- somme concesse una tantum e
- rimborsi spese erogati nel mese.
Di fatto, l''importo della “ tredicesima“ corrisponde dunque:
- ad una retribuzione fissa mensile globale di fatto per i lavoratori mensilizzati ovvero
- ad un importo determinato dalla paga oraria moltiplicata per il divisore orario mensile previsto dal contratto, peri lavoratori retribuiti ad ore.
Il lavoratore part-time ha diritto alla tredicesima in proporzione all’orario di lavoro prestato.
Per chi ha lavorato meno di un anno va divisa per 12 e moltiplicata per il numero di mesi lavorati.
Tredicesima e assenze
Le assenze dal lavoro da parte del lavoratore possono influire o meno sul calcolo della tredicesima e pesare quindi sull'ammontare spettante al dipendente .
Nello specifico le “assenze dal lavoro” si devono distinguere con le seguenti modalità:
- assenze utili per la maturazione della tredicesima: – congedo matrimoniale;- ferie;- festività;- permessi riduzione orario;- preavviso non lavorato;
- assenze non utili per la maturazione della tredicesima: congedo parentale;- malattia e infortunio oltre il periodo previsto dal contratto;- malattia bambino;- congedo straordinario biennale;- congedo per gravi e documentati motivi familiari;- sciopero;- servizio militare;- sospensione dal lavoro per provvedimento disciplinare;- aspettative e permessi non retribuiti;- assenze non giustificate.
Come noto molte assenze del lavoratore prevedono un intervento da parte degli Istituti previdenziali e assistenziali Inps e Inail (ad es. malattia; congedo di maternità e paternità; infortunio sul lavoro per inabilità temporanea; cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad orario ridotto; permessi per allattamento; permessi retribuiti per familiari con handicap; indennità per richiamo alle armi).
Tali Istituti corrispondono al lavoratore una quota della tredicesima mensilità che verrà detratta in un secondo momento a cura del datore di lavoro al momento dell'erogazione della gratifica stessa .
Ai fini del calcolo il datore di lavoro dovrà anche applicare le percentuali di lordizzazione previste dalla norma in vigore in quanto le quote corrisposte dagli istituti non sono soggette a contributi previdenziali.
- per le aziende fino a 15 dipendenti la percentuale di lordizzazione da applicare è 1,101201;
- per le aziende con più di 15 dipendenti si applica la percentuale di 1,104851;
- per gli apprendisti la percentuale è di 1,062022.
Il trattamento fiscale e previdenziale della tredicesima
Dal punto di vista previdenziale e fiscale la tredicesima è soggetta a contributi previdenziali ed alla tassazione ordinaria fiscale a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (entrerà pertanto a far parte del conguaglio fiscale di fine anno del lavoratore).
La tredicesima, o la mensilità aggiuntiva, non dà diritto ad alcuna detrazione ulteriore per lavoro dipendente o a quelle per carichi familiari.
Inoltre viene conteggiata anche ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto a norma dell'art. 2120 del codice civile.
Per questi motivi la tredicesima mensilità non sarà quasi mai pari alla retribuzione mensile base perché viene maggiormente tassata.
Tredicesima e Bonus Natale 2024
Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), convertito in legge n. 143/2024 ha introdotto per il 2024 una nuove indennità una tantum esentasse cd. Bonus Natale , per i lavoratori con contratto di lavoro dipendente che dovrebbe essere erogata in concomitanza con la tredicesima.
Il bonus riservato a coloro che soddisfano specifiche condizioni reddituali e familiari, ovvero
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro,
- che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico e, se coniugati, un coniuge non legalmente separato.
- con imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione spettante.
Le istruzioni operative sono state fornite dalla Agenzia delle entrate con la circolare 20/e 2024
Per richiederlo il lavoratore deve fornire una dichiarazione scritta che attesti il diritto al bonus, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico.
Il datore di lavoro è responsabile della verifica dei requisiti e, una volta accertato il diritto, provvederà a compensare l'importo erogato tramite conguaglio fiscale.
Il bonus è parametrato ai giorni lavorativi del 2024, e va anche a coloro che hanno perso il lavoro durante l'anno . potrà dunque essere anche ottenuto tramite la dichiarazione dei redditi 2025