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Guide turistiche: nuovo regolamento e bando 2025
La riforma della professioni di guida turistica che prevede un elenco nazionale delle guide turistiche con esame unico di accesso e nuove specifiche modalità di svolgimento della professione è apparsa in GU a novembre 2023 (legge 190 2023)
E' stato pubblicato il 28 giugno il decreto del ministero del turismo (DECRETO 26 giugno 2024, n. 88 Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica» con ulteriori dettagli sull'istituzione dell'albo nazionale e sugli obblighi di aggiornamento) entrato il vigore il 13 luglio 2024. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo (quindi entro dicembre 2025) le guide turistiche già abilitate possono continuare a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente. Successivamente si potra esercitare solo dopo aver superato il nuovo esame di abilitazione ed essersi iscritti al nuovo elenco.
Il bando per l'esame di abilitazione è stato pubblicato il 28 gennaio. Le domande di ammissione possono essere inviate dal 28 gennaio al 27 febbraio 2025 sul portale di Reclultamento della pubblica amministrazione INPA,cui si accede con SPID, CIE o CNS.
Vediamo nei paragrafi seguenti la nuova disciplina con le novità del DL PNRR 19 2024 e del Decreto ministeriale attuativo .
SCARICA QUI IL TESTO DEL BANDO
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Professione guida turistica: l’esame di accesso regionale e il nuovo Regolamento
Per poter svolgere professione ad oggi era previsto il conseguimento di una abilitazione a livello regionale attraverso il superamento di un Esame di Stato , norma contenuta nel Decreto del Ministero del Turismo dell’11.12.2015.
I requisiti per sostenere l'esame di accesso agli albi regionali delle guide turistiche erano i seguenti:
- maggiore età
- possesso del diploma di laurea triennale oppure
- possesso della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Unione Europea la preveda.
ATTENZIONE La legge di conversione del DL 19 2024 aggiunge che il divieto di avvalersi di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche e il conseguente obbligo di indicare il numero di iscrizione all’elenco della guida turistica che presta la propria attività professionale, si riferiscono ad intermediari turistici e non a piattaforme digitali in quanto a tali realtà non possono essere imposti obblighi informativi non previsti dal diritto UE.
Regolamento professione guida turistica dal 13 luglio 2024
Le guide turistiche che
- avranno superato l'esame di abilitazione (vedi sotto i dettagli), ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, o
- che fossero già abilitate alla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2023, possono richiedere l'iscrizione all'elenco nazionale.
L'elenco include dati come il numero di iscrizione, nome, cognome, codice fiscale, data di abilitazione, specializzazioni, lingue straniere conosciute e titoli di studio.
L'elenco nazionale è suddiviso in due sezioni:
- Guide turistiche che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale o già abilitate.
- Guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero
I candidati devono versare un contributo di 10 euro per la partecipazione all'esame di abilitazione e di 30 euro per il rilascio del tesserino personale di riconoscimento, che include fotografia, numero di iscrizione e codice univoco di identificazione
In alternativa alla prova attitudinale, i candidati possono scegliere un tirocinio di adattamento sotto la supervisione di una guida turistica abilitata da almeno tre anni. Questo tirocinio può essere accompagnato da formazione complementare per garantire l'acquisizione delle conoscenze specifiche necessarie(dm-guida-tur).
L'elenco nazionale è realizzato e gestito attraverso una piattaforma informatica dal Ministero del Turismo. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo www.turismo.gov.it
Disposizioni Transitorie
Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica, le guide turistiche possono esercitare la professione mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione o utilizzando il tesserino personale di riconoscimento già in loro possesso
Guida turistica: definizione, attività, assicurazione
La nuova legge definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo o il riconoscimento della qualifica professionale
Costituiscono attività proprie della professione di guida turistica: l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano
Si specifica che la visita guidata, ha il fine di:
- a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici del patrimonio nazionale, e degli ulteriori elementi di identità locali;
- b) trasmettere la conoscenza, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e della necessità di rispettarlo;
- c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità.
L’esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell’esame di abilitazione , o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero a alla conseguente iscrizione nell’elenco nazionale.
Solo una attività su base temporanea e occasionale , per siti non culturali e aperture straordinarie senza pagamento o iscrizione può svolgersi senza il possesso della qualifica .
Viene inoltre specificato che nei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.
ATTENZIONE: Con le ultime modifiche è stato eliminato l’obbligo di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale – previsto dall’articolo 3,comma 4, L. n. 190/2023, così soppresso in quanto nelle interlocuzioni con la Commissione europea, è emerso come sproporzionato l’obbligo di copertura assicurativa personale in assenza di rischi diretti e specifici per la salute dei destinatari con effetto di aumentare gli oneri amministrativi a carico dei professionisti senza offrire però un concreto ed effettivo beneficio a favore dei consumatori.
Elenco nazionale guide turistiche, aggiornamento e abilitazione cittadini stranieri
Come detto, la legge di riforma della professione di guida turistica prevede l'istituzione di un elenco nazionale presso il Ministero del Turismo al quale avranno accesso, previa domanda, coloro che
- hanno superato lo specifico esame di abilitazione nazionale (di cui si attende il bando al massimo entro la fine del 2025)
- hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale,
- sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica e iscritti agli albi regionali alla data di entrata in vigore della legge, ovvero alla data del 17 dicembre 2023
L’elenco nazionale sarà pubblico, distinto in due sezioni e conterrà, oltre ai dati anagrafici e al numero di iscrizione, i dati relativi alle specializzazioni e alle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, su una apposita piattaforma informatica per la quale sono stati stanziati i fondi necessari
Gli iscritti potranno svolgere la professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale e riceveranno dal Ministero del turismo un tesserino di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.
Nella conversione del DL 19 si prevede che tale elenco dia conto anche della data di ultimo adempimento dell’obbligo di aggiornamento da parte del professionista.
OBBLIGO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Il decreto del 26 giugno 2024 precisa che i corsi di aggiornamento destinati alle guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale gestito dal Ministero del Turismo sono obbligatori e devono comprendere almeno cinquanta ore di formazione ogni tre anni , con contenuti sia teorici che pratici, mirati ad approfondire le esperienze maturate e le conoscenze acquisite. I corsi possono essere tenuti da docenti ed esperti delle materie rilevanti e sono organizzati da enti autorizzati e in convenzione con le regioni o le province autonome.
In caso di impedimenti per malattia o altre cause di forza maggiore, la guida deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento
Le guide turistiche devono comunicare al Ministero del Turismo l'avvenuta partecipazione ai corsi, trasmettendo l'attestazione di frequenza attraverso la piattaforma informatica, al fine di aggiornare le informazioni contenute nell'elenco nazionale.
ABILITAZIONE CITTADINI STRANIERI
I cittadini dell’Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato potranno svolgere loro attività in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale previa integrazione della formazione e superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, costituita da una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali
ATTENZIONE: L'espletamento della misura compensativa (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) potrà essere effettuato solo nei casi in cui il Ministero del turismo ritenga che la formazione del professionista richiedente debba essere opportunamente integrata, con una misura rimessa alla scelta del richiedente.
Il tirocinio di adattamento abbia una durata massima di ventiquattro mesi,(non piu pari e non inferiore a ventiquattro mesi.)
Inoltre, non sarà quindi più richiesta la qualifica professionale di guida turistica a chi ne abbia fatto richiesta sulla base di titoli conseguiti all’estero.
Con un prossimo decreto del Ministro del turismo, d’intesa con la Conferenza stato-regioni e il Ministro per gli affari europei, saranno definite le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, e le modalità di svolgimento della prova attitudinale,
L’esame di accesso all’elenco guide turistiche: requisiti, materie e prove
Il nuovo esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, avrà cadenza almeno annuale e sarà indetto dal Ministero del turismo.
Consisterà nello svolgimento di:
- una prova scritta,
- una prova orale e
- una prova tecnico-pratica
riguardanti le materie di storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, oltre all’accertamento delle competenze linguistiche.
Necessari i seguenti requisiti:
- a) avere compiuto la maggiore età;
- b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, in regola con le disposizioni sull'immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) non aver subìto condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell’arresto;
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o l’applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere;
- f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; Su questo punto interviene la modifica della nuova legge d i conversione del DL 19 2024, per cui la partecipazione è consentita anche a chi sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente
- g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di una lingua straniera al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: per i cittadini di un altro Stato richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello C1 e potrà comunque essere richiesto l’accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame.
Si introduce al contempo l’esonero dal suddetto accertamento in favore di coloro che abbiano conseguito il proprio titolo di studio proprio nella lingua che sarebbe oggetto di accertamento..
Ulteriori materie d'esame e modalità di svolgimento saranno definite con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d’intesa con la Conferenza permanente Stato Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Guide turistiche: Obbligo di aggiornamento – Deontologia- Sanzioni
Prevista l'istituzione di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica con l ’attribuzione del relativo codice ATECO.
Le guide turistiche avranno accesso gratuito agli istituti e luoghi di cultura italiani statali e privati , e diritto ad un compenso equo per la loro prestazione
Obbligo di aggiornamento
Le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale potranno acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo, della durata minima di cinquanta ore.
Le guide avranno l’obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, l'aggiornamento continuo delle proprie competenze mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo,
Anche in questo caso il Ministero provvederà a dettagliare le specializzazioni e le modalità di svolgimento e relative sanzioni , con decreti DA adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Obblighi di comportamento
Nell’esercizio della propria attività, la guida turistica dovrà
- esporre il modo visibile il tesserino di riconoscimento , da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale,e di ogni altro soggetto autorizzato;
- fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.
È fatto divieto :
- a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della legge
- ad agenzie di viaggio, tour operator e ogni altro intermediario, anche telematico avvalersi, per attività di guida turistica, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale
In caso di violazioni agli obblighi sopracitati si applicano le seguenti sanzioni:
- da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell’elenco nazionale e
- da euro 5.000 a euro 15.000 ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura e alle imprese.
In caso di violazione degli obblighi relativi all'esibizione del tesserino di riconoscimento si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.
Il controllo e l’applicazione delle sanzioni sono demandate ai Comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato con Ministero del Turismo.
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Autotutela obbligatoria e facoltativa: funzionamento, tempi e modi
L’autotutela nel diritto amministrativo è il potere, concesso alla pubblica amministrazione, di annullare o revocare i provvedimenti amministrativi già adottati.
Nel contesto del diritto tributario e dei procedimenti fiscali, questa si configura nella facoltà, attribuita all’ufficio, di annullare o revocare una sua pretesa nei confronti del contribuente, ogni qual volta risulti evidente che questa non sia dovuta o sia frutto di un errore.
Il Decreto Legislativo 219/2023 è intervenuto nell’ambito dell’autotutela tributaria, prevedendo una diversificazione tra:
- autotutela obbligatoria, ex articolo 10-quater della Legge 212/2000;
- autotutela facoltativa, ex articolo 10-quinquies della Legge 212/2000.
Sul tema, il 7 novembre 2024, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate pubblicando la Circolare numero 21, appunto dedicata a questo argomento.
Fondamentalmente, in base al nuovo impianto normativo, l’autotutela obbligatoria può essere esercitata in caso di manifesta illegittimità dell’atto, in una delle situazioni espressamente previste dal comma 1 dell’articolo 10-quater della Legge 212/2000. In tutti gli altri casi il contribuente potrà presentare istanza di autotutela facoltativa, che si manifesta, quindi, come fattispecie residuale.
Ciò che differenzia in profondità le due tipologie di autotutela si manifesta sul versante processuale; infatti:
- mentre il ricorso contro il diniego espresso è ammesso sia in caso di autotutela obbligatoria che di autotutela facoltativa;
- il ricorso contro il diniego tacito è ammesso solo in caso di autotutela obbligatoria.
Il silenzio dell’ufficio si qualifica come silenzio-rifiuto trascorsi 90 dal giorno di presentazione dell’istanza da parte del contribuente (contando dal giorno in cui l’istanza perviene all’ufficio competente) e il ricorso può essere presentato entro i termini di prescrizione.
In conseguenza di ciò, in tutti i casi di mancata risposta dell’ufficio a una istanza di autotutela facoltativa, il contribuente non potrà presentare ricorso.
Fondamentalmente il legislatore ha effettuato una operazione di classificazione delle istanze di autotutela che vengono presentate agli uffici fiscali, dividendo quelle che presentano una manifesta situazione di errore, che si tutelano anche grazie alla libertà di accesso al successivo ricorso, dalle istanze di autotutela presentate in base a situazioni incerte o opinabili, le quali, grazie al divieto di impugnazione del silenzio-rifiuto, avranno una più limitata copertura processuale.
È inoltre previsto il caso dell’accoglimento parziale dell’istanza presentata dal contribuente.
Le casistiche dell’autotutela obbligatoria
L’articolo 10-quater della Legge 212/2000 prescrive una elencazione tassativa di situazioni in cui potrà essere esercitata l’autotutela obbligatoria:
- errore di persona;
- errore di calcolo;
- errore nell’individuazione del tributo;
- evidente errore materiale del contribuente;
- errore sul presupposto d'imposta (come il mancato riconoscimento di deduzioni o detrazioni);
- pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti ma non considerati;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
Fuori da queste casistiche tassative, l’istanza di autotutela verrà considerata come autotutela facoltativa.
Il quadro operativo della nuova autotutela
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 21/E/2024, ha fornito utili precisazioni in merito alle modalità operative di proposizione dell’istanza di autotutela da parte del contribuente.
Il primo punto da evidenziare è il destinatario dell’istanza: infatti, sia per l’autotutela obbligatoria che facoltativa, la competenza è della struttura territoriale che ha emesso l’atto, mentre le direzioni regionali non sono coinvolte, a meno di atti emesse da queste ultime.
Però, se il contribuente erroneamente trasmette l’istanza ad un ufficio che non è competente, questo ha il dovere di trasmettere tempestivamente il documento alla sede competente.
L’istanza potrà essere trasmessa dal contribuente all’Agenzia delle Entrate tramite la propria area riservata del sito dell’ente, tramite PEC oppure con consegna a mano presso l’ufficio territoriale competente.
Il contenuto dell’istanza deve essere esaustivo, per cui questa deve presentare tutti gli elementi, di fatto e di diritto, utili a dimostrare il fondamento della richiesta di autotutela. Dovranno anche essere forniti tutti i riferimenti necessari all’ufficio per effettuare una corretta valutazione del caso.
È possibile proporre un elenco di ciò che dovrà contenere l’istanza:
- l’indicazione dell’ufficio competente;
- i dati identificativi del contribuente e del suo eventuale rappresentate legale (ad esempio in caso di società di capitali);
- l’indirizzo PEC o l’indirizzo fisico a cui dovranno essere trasmesse eventuali comunicazioni dell’ufficio o l’eventuale provvedimento di accoglimento o rigetto (tale recapito potrà essere quello del contribuente oppure quello del suo difensore incaricato; nel secondo caso dovrà essere allegata la procura);
- i dati identificativi dell’atto di cui si richiede l’annullamento in autotutela;
- come già detto, gli elementi di fatto e di diritto, che stanno a fondamento della richiesta.
L’esercizio dell’autotutela obbligatoria
Quelle fin qui evidenziate rappresentano le caratteristiche comuni all’esercizio di entrambe le due nuove forme di autotutela tributaria.
Ulteriori precisazioni dovranno essere integrate in caso di autotutela obbligatoria: dovrà essere chiaramente esplicitato a quale delle casistiche tassative, indicate sull’articolo 10-quater delle Legge 212/2000, il caso presentato dal contribuente rientri e per quale motivazione.
Dovranno anche essere indicate le ragioni per cui, secondo il contribuente, si è in presenza di un caso di manifesta illegittimità dell’atto. A riguardo bisognerà precisare che l’Agenzia delle Entrate, sulla Circolare numero 21 del 7 novembre 2024, precisa che, in presenza di incertezze interpretative derivanti da “contrasti giurisprudenziali”, non può configurarsi una situazione di manifesta illegittimità dell’atto dell’imposizione, per cui, in questo caso, l’autotutela obbligatoria non potrà essere adoperata e, quindi, discenderà un inevitabile diniego.
Per l’esercizio dell’autotutela obbligatoria il contribuente ha tempo, per proporre istanza, fino a un anno dalla definitività dell’atto per mancata impugnazione.
Trascorso tale limite temporale potrà essere presentata solo istanza di autotutela facoltativa; oppure l’istanza di autotutela obbligatoria presentata oltre tale termine verrà considerata come istanza di autotutela facoltativa, con ciò che ne deriva in termini di possibilità di impugnazione.
Cosa comporta
L’obiettivo del nuovo assetto normativo dell’autotutela, attraverso una classificazione qualitativa delle istanze, sembra essere quello di conferire priorità e tutela alle istanze che mettono in evidenza una pretesa chiaramente non dovuta, rispetto a tutte quelle situazioni che si potrebbero definire incerte.
Ciò deriva dalla costruzione dell’autotutela cosiddetta obbligatoria.
Quello che ci si domanda, però, è se, insito nello stesso impianto normativo, non ci sia anche la volontà di smaltire una parte del contenzioso potenziale attraverso il previsto divieto di impugnazione dell’istanza di autotutela facoltativa in caso di diniego tacito.
In questo senso la nuova autotutela sembra seguire la stessa logica normativa dell’ormai famoso divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo, messo in norma dal precedente governo, con il quale la libertà di contestazione viene limitata a specifiche e ben definite situazioni.
Se la nuova autotutela servirà più a dare priorità alle situazioni di evidente errore o a limitare il contenzioso per quelle incerte, dipenderà dall’uso che l’amministrazione finanziaria farà del cosiddetto silenzio-rifiuto in caso di autotutela cosiddetta facoltativa.
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CCNL artigiani area meccanica rinnovo 2024
II giorno 21 dicembre 2023 era stata raggiunta una prima intesa economica nel corso delle trattative per il rinnovo del CCNL Artigiani Area Meccanica (Settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Autoriparazione, Orafi, Argentieri, Affini, e dalle aziende del Settore Odontotecnica, Restauro Artistico di Beni Culturali).
L'Accordo siglato prevedeva l'erogazione di un «Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali« (AFAC) pari a regime a 96 euro per il 4° livello di inquadramento.
Si tratta in particolare di aumenti pari al 6,6% sui minimi contrattuali concordati nel 2021 ( vedi sotto i dettagli e tabelle)
La trattativa per il rinnovo del contratto proseguirà a partire dal mese di gennaio.
Si ricorda che il CCNL firmato il 17 dicembre 2021 ha realizzato l’accorpamento nel C.C.N.L. Area Meccanica delle regolamentazioni contrattuali del Settore Artigiano Metalmeccanica ed Installazione di Impianti , dei Settore Artigiano Orafi, Argentieri ed Affini e del Settore Odontotecnica (Disponibile qui il testo integrale del contratto 2021 in PDF )
Rinnovo CCNL artigiani area meccanica 2024
L'ipotesi di accordo firmata il 19 novembre 2024 per il rinnovo del CCNL Area Meccanica introduce diverse novità in ambito contrattuale.
La durata del contratto è stabilita dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.
La sfera di applicazione è stata ampliata per includere le imprese che svolgono attività subacquee, integrando così l’art. 17 sulla classificazione del personale del settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2025, gli apprendisti matureranno scatti di anzianità pari a 10 euro, con rivalutazione al termine del periodo formativo.
È stata prevista anche una regolamentazione più chiara per il lavoro supplementare nei contratti a tempo parziale, con una maggiorazione del 10% per le ore prestate entro i limiti contrattuali.
Sono stati modificati gli articoli relativi al preavviso di licenziamento e dimissioni per gli operai dei settori interessati e introdotte nuove disposizioni sulla formazione, garantendo 16 ore di formazione triennali durante l’orario di lavoro.
CCNL artigiani area meccanica: Novità Economiche
Dal punto di vista economico, l’accordo prevede un aumento retributivo complessivo da distribuire in quattro tranches: 1° dicembre 2024, 1° luglio 2025, 1° marzo 2026 e 1° novembre 2026. Questo incremento mira ad adeguare i salari alle necessità economiche attuali dei lavoratori dei settori coinvolti.
Gli scatti di anzianità previsti per gli apprendisti contribuiscono a rafforzare le garanzie economiche anche durante il periodo formativo.
Inoltre, gli articoli riguardanti festività, ferie, gratifica natalizia, tredicesima mensilità, indennità di maneggio denaro e permessi sono stati unificati per semplificare la gestione dei diritti economici e migliorare la chiarezza contrattuale.
Questi interventi mirano a una maggiore equità e semplificazione delle tutele economiche per tutti i lavoratori del comparto.
CCNL artigiani Tabelle importi anticipo futuri aumenti AFAC 2023-2024
Riportiamo dal volantino sindacale le tabelle riassuntive degli aumenti previsti a gennaio 2024 per le diverse aree interessate
AFAC METALMECCANICI ARTIGIANI
AFAC 2023-2024 ORAFI, ARGENTIERI E AFFINI
AFAC 2023 2024 ODONTOTECNICI
AFAC 2023-2024 AREA RESTAURO BENI CULTURALI

CCNL artigiani area meccanica tabelle aumenti 2023-2026
METALMECCANICI E INSTALLAZIONE IMPIANTI
L i v .
Prima tranche dall’1.12.2024
Seconda tranche dall’1.7.2025
Terza tranche dall’1.3.2026
Quarta tranche dall’1.11.2026
Incremento salariale a regime
Incremento salariale a regime comprensivo di Afac
Euro
4 °
50
25
25
20
120
216
ORAFI ARGENTIERI E AFFINI
L i v .
Prima tranche dall’1.12.2024
Seconda tranche dall’1.7.2025
Terza tranche dall’1.3.2026
Quarta tranche dall’1.11.2026
Incremento salariale a regime
Incremento salariale a regime comprensivo di Afac
Euro
4 °
50
25
25
20
120
216
RESTAURO
L i v .
Prima tranche dall’1.12.2024
Seconda tranche dall’1.7.2025
Terza tranche dall’1.3.2026
Quarta tranche dall’1.11.2026
Incremento salariale a regime
Incremento salariale a regime comprensivo di Afac
Euro
4 °
50
25
25
44
144
240
ODONTOTECNICI
L i v .
Prima tranche dall’1.12.2024
Seconda tranche dall’1.7.2025
Terza tranche dall’1.3.2026
Quarta tranche dall’1.11.2026
Incremento salariale a regime
Incremento salariale a regime comprensivo di Afac
Euro
4 °
50
25
25
9
109
205
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Omaggi natalizi ai clienti 2024: il punto sul trattamento fiscale
In occasione delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti. In questo approfondimento dopo aver ripreso le caratteristiche essenziali delle spese di rappresentanza, vengono evidenziati i trattamenti fiscali ai fini IVA e delle imposte sui redditi per imprese e professionisti.
In pratica si tratta di un utile riepilogo per non commettere errori, precisando che nel corso del 2024 non è intervenuta nessuna variazione normativa, di conseguenza, la disciplina risulta essere la stessa applicata nel 2023.
Omaggi di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa
In base alla C.M. n.188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:
- erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
- effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Attenzione: si precisa che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:
- costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
- non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.
Omaggi natalizi ai clienti: la deducibilità da reddito
Vediamo il trattamento fiscale ai fini Irpef/Ires degli omaggi di beni non oggetto dell'attività propria dell'impresa ai clienti.
Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai clienti, sono ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, e dal 2016 sono deducibili secondo i seguenti limiti:
IMPOSTE DIRETTE
Impresa
Ricavi / proventi gestione caratteristica
Importo massimo deducibile
dal 1° gennaio 2016
(modifica introdotta dal Decreto Internazionalizzazione n. 147/2015)Limite di spesa deducibile
Fino a € 10 milioni
1,5%
150.000
Per la parte eccedente
€ 10 milioni e fino a € 50 milioni0,6%
150.000 + 240.000
Per la parte eccedente € 50 milioni
0,4%
390.000 + 0,4% dell’eccedenza
100% se di valore unitario non superiore a 50 €
Lavoratore Autonomo
Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario
In merito al valore di 50,00 euro, si precisa che nel caso di un omaggio composto da più beni (ad esempio una cesta natalizia) il valore di 50,00 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio.
Omaggi natalizi ai clienti: il trattamento fiscale ai fini Iva
Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 30), la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro.
In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.
Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:
- per i beni di costo unitario > a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
- per i beni di costo unitario < a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).
Omaggi natalizi ai clienti: riepilogo del trattamento fiscale
Di seguito un riepilogo del trattamento fiscale per gli omaggi natalizi ai clienti, di beni non oggetto dell'attività, per le imprese e per i professionisti.
IMPRESE
Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti
IVA
IRPEF / IRES
Detrazione
IVA a creditoCessione gratuita
Deducibilità della spesa
Omaggio a favore di clienti
SÌ
se costo unitario ≤ € 50,00Esclusa da IVA
- nel limite annuo deducibile;
- per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50
NO
se costo unitario > € 50,00LAVORATORI AUTONOMI
Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti
IVA
IRPEF
Detrazione
IVA a creditoCessione gratuita
Deducibilità della spesa
Omaggio a favore di clienti
SÌ
se costo unitario ≤ € 50,00(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)
Imponibile IVA
(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)
Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta
NO
se costo unitario > € 50,00Esclusa da IVA
Omaggi natalizi ai clienti di beni oggetto dell’attività
Trattamento ai fini IVA
Nel caso in cui il bene sia oggetto dell’attività d’impresa l’Iva è stata detratta, poiché l’acquisto o la produzione del bene sono stai fatti prima della destinazione ad omaggio del bene stesso. Si dovrà, allora, applicare la regola generale dell’imponibilità della cessione gratuita.
La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.A tal proposito, la base imponibile deve essere determinata, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lett. c) del D.P.R. 633/72 in misura pari al prezzo di acquisto o al prezzo di costo dei beni (non in misura pari al valore normale dei beni stessi). Tuttavia, occorre ricordarsi che la rivalsa non è obbligatoria, perché l’articolo 18, comma 4, del D.P.R. 633/72 stabilisce un’eccezione alla regola dell’obbligatorietà della rivalsa per i casi di cessioni gratuite dei beni.
Ciò significa che l’impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell’Iva al destinatario dell’omaggio, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:- emissione di autofattura per omaggi (da annotare sul registro Iva delle vendite);
l’autofattura può essere riferita al singolo omaggio oppure essere riepilogativa degli omaggi effettuati nel mese di riferimento; - annotazione nell’apposito registro degli omaggi (da compilare con riferimento alle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno).
Trattamento ai fini Irpef/Ires
Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.
Si applicano pertanto le stesse regole per gli omaggi di beni non oggetto dell'attività destinati ai clienti.Destinatari omaggio
IVA
IRPEF / IRES
Detrazione
IVA a creditoCessione gratuita
Deducibilità della spesa
Clienti
se la spesa non è qualificata come spesa di rappresentaza
Iva a credito detraibilese la spesa è qualificata come spesa di rappresentanza
Iva a credito detraibile se il costo è ≤ € 50,00(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)
Imponibile IVA
(salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)
- nel limite annuo deducibile;
- per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50
Leggi sul tema anche Omaggi natalizi imprese 2024:regole in vigore e vedi le novità in arrivo nel 2025 in Decreto IRPEF le novità fiscali per il lavoro dipendente
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Tredicesima 2025: come si calcola, come viene tassata
L'istituto della “tredicesima mensilità” è stato introdotto nel nostro ordinamento giuslavoristico dal regime fascista con il contratto collettivo nazionale del lavoro degli operai dell'industria datato 05 agosto 1937.
Inizialmente questa mensilità aggiuntiva non era un adempimento obbligatorio per il datore di lavoro, e solamente con l'accordo Interconfederale per l'industria del 27.10.1946 l'istituto venne reso obbligatorio per il settore dei lavoratori dell'industria; in seguito il D.P.R. n. 1070 del 1960 estese tale diritto ai lavoratori dipendenti di qualsiasi settore assumendo il nome di “Gratifica Natalizia”.
La tredicesima mensilità rientra nel concetto della “retribuzione differita” ovvero quella parte di retribuzione che il lavoratore matura nel corso dell’anno e che percepisce una sola volta.
Elementi per il calcolo della tredicesima
Al lavoratore , in presenza di un intero anno di lavoro ( 12 mesi di presenza) spetta solitamente una mensilità aggiuntiva calcolata sull’ultima retribuzione percepita.
L’erogazione della tredicesima deve essere effettuata sulla base della retribuzione globale di fatto (Cassazione 24.06.1981 n. 4119) e, al fine di identificare al meglio gli elementi da prendere a base per il calcolo, è d'obbligo consultare il CCNL di riferimento.
In generale gli elementi principali da considerare per la determinazione della retribuzione utile per il calcolo della tredicesima sono:
- paga base;
- indennità di contingenza;
- terzi elementi nazionali o provinciali;
- scatti di anzianità (tale casistica rientra nel concetto della “retribuzione diretta“ovvero quella parte della retribuzione che viene percepita dal lavoratore a scadenze periodiche, che normalmente coincidono con il mese ;
Sono inoltre elementi da considerare se erogati con continuità:
- super minimo,
- assegno ad personam,
- straordinari forfetizzati o continuativi,
- provvigioni,
- cottimo,
- indennità sostitutiva di mensa,
- indennità per maneggio denaro,
- premi di produttività annuali.
- In via generale, sempre nel rispetto di quanto disposto dai vari CCNL, non fanno parte invece della retribuzione utile le seguenti voci retributive:
- lavoro straordinario,
- lavoro notturno e lavoro festivo effettuati in via occasionale,
- somme concesse una tantum e
- rimborsi spese erogati nel mese.
Di fatto, l''importo della “ tredicesima“ corrisponde dunque:
- ad una retribuzione fissa mensile globale di fatto per i lavoratori mensilizzati ovvero
- ad un importo determinato dalla paga oraria moltiplicata per il divisore orario mensile previsto dal contratto, peri lavoratori retribuiti ad ore.
Il lavoratore part-time ha diritto alla tredicesima in proporzione all’orario di lavoro prestato.
Per chi ha lavorato meno di un anno va divisa per 12 e moltiplicata per il numero di mesi lavorati.
Tredicesima e assenze
Le assenze dal lavoro da parte del lavoratore possono influire o meno sul calcolo della tredicesima e pesare quindi sull'ammontare spettante al dipendente .
Nello specifico le “assenze dal lavoro” si devono distinguere con le seguenti modalità:
- assenze utili per la maturazione della tredicesima: – congedo matrimoniale;- ferie;- festività;- permessi riduzione orario;- preavviso non lavorato;
- assenze non utili per la maturazione della tredicesima: congedo parentale;- malattia e infortunio oltre il periodo previsto dal contratto;- malattia bambino;- congedo straordinario biennale;- congedo per gravi e documentati motivi familiari;- sciopero;- servizio militare;- sospensione dal lavoro per provvedimento disciplinare;- aspettative e permessi non retribuiti;- assenze non giustificate.
Come noto molte assenze del lavoratore prevedono un intervento da parte degli Istituti previdenziali e assistenziali Inps e Inail (ad es. malattia; congedo di maternità e paternità; infortunio sul lavoro per inabilità temporanea; cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad orario ridotto; permessi per allattamento; permessi retribuiti per familiari con handicap; indennità per richiamo alle armi).
Tali Istituti corrispondono al lavoratore una quota della tredicesima mensilità che verrà detratta in un secondo momento a cura del datore di lavoro al momento dell'erogazione della gratifica stessa .
Ai fini del calcolo il datore di lavoro dovrà anche applicare le percentuali di lordizzazione previste dalla norma in vigore in quanto le quote corrisposte dagli istituti non sono soggette a contributi previdenziali.
- per le aziende fino a 15 dipendenti la percentuale di lordizzazione da applicare è 1,101201;
- per le aziende con più di 15 dipendenti si applica la percentuale di 1,104851;
- per gli apprendisti la percentuale è di 1,062022.
Il trattamento fiscale e previdenziale della tredicesima
Dal punto di vista previdenziale e fiscale la tredicesima è soggetta a contributi previdenziali ed alla tassazione ordinaria fiscale a norma dell'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (entrerà pertanto a far parte del conguaglio fiscale di fine anno del lavoratore).
La tredicesima, o la mensilità aggiuntiva, non dà diritto ad alcuna detrazione ulteriore per lavoro dipendente o a quelle per carichi familiari.
Inoltre viene conteggiata anche ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto a norma dell'art. 2120 del codice civile.
Per questi motivi la tredicesima mensilità non sarà quasi mai pari alla retribuzione mensile base perché viene maggiormente tassata.
Tredicesima e Bonus Natale 2024
Il Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), convertito in legge n. 143/2024 ha introdotto per il 2024 una nuove indennità una tantum esentasse cd. Bonus Natale , per i lavoratori con contratto di lavoro dipendente che dovrebbe essere erogata in concomitanza con la tredicesima.
Il bonus riservato a coloro che soddisfano specifiche condizioni reddituali e familiari, ovvero
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro,
- che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico e, se coniugati, un coniuge non legalmente separato.
- con imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione spettante.
Le istruzioni operative sono state fornite dalla Agenzia delle entrate con la circolare 20/e 2024
Per richiederlo il lavoratore deve fornire una dichiarazione scritta che attesti il diritto al bonus, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico.
Il datore di lavoro è responsabile della verifica dei requisiti e, una volta accertato il diritto, provvederà a compensare l'importo erogato tramite conguaglio fiscale.
Il bonus è parametrato ai giorni lavorativi del 2024, e va anche a coloro che hanno perso il lavoro durante l'anno . potrà dunque essere anche ottenuto tramite la dichiarazione dei redditi 2025
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Concordato preventivo biennale: adesione entro il 31.10
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).
Possono accedere:
- i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
- noché i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014.
A tal proposito l'ADE ha pubblicato una serie di chiarimenti operativi per la misura aggiornate al giorno 28 ottobre.
Entro il 31 ottobre è necessario aderire alla proposta del Fisco, salvo proroghe ancora richieste a gran voce dai sindati dei Commercialisti.
CPB soggetti ISA: requisiti e cause ostative
Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro il 31 ottobre 2024, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.
Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
- adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
- realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.
I redditi oggetto di Concordato riguardano:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR;, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR ovvero corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54;
- il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi; utili o perdite relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, a un Gruppo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’articolo 115 ovvero all’articolo 116 ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR.
Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
Il valore della produzione netta oggetto di Concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti individuate ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo oggetto d concordato, sopra citate.
Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto di possibili eventi straordinari occorsi durante l’anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando il relativo campo del modello dichiarativo. Tale dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.
CPB soggetti forfettari: requisiti e cause ostative
Possono accedere al Concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari, o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro il 31 ottobre, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.
Non possono accedere al Concordato i contribuenti forfettari per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento
- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quello di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.
Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014, oggetto di Concordato, non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto di possibili eventi straordinari occorsi durante l’anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando un campo del modello dichiarativo.
Tale dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.
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Fondo Metasalute Metalmeccanici 2025: scelta piani entro il 4 novembre
Con la circolare 6 2024 del 1 ottobre il Fondo sanitario Mètasalute informa che:
- da martedì 1° ottobre e
- fino al 4 novembre 2024,
all’interno dell’Area Riservata Azienda, è disponibile la procedura di attribuzione dei piani sanitari validi per l’anno 2025.
La selezione dei piani, e quindi l’adesione, per il 2025 dovrà essere effettuata entro e non oltre il 4 novembre 2024 (incluso).
Prima di effettuare la scelta si consiglia la consultazione delle relative schede sintetiche e del documento Nuovo Piano Sanitario 2024 2026 – Confronto breve, disponibili sul sito del Fondo . QUI il testo del Manuale operativo
Viene ricordato che l’adesione dei lavoratori dipendenti ai piani sanitari 2025 può avvenire solo in forma collettiva, per la totalità o per gruppi omogenei di lavoratori.
In azienda possono essere attivati – con accordo o Regolamento aziendale – un massimo di tre piani sanitari l’anno.
La selezione di piani integrativi 2025 richiede la produzione del relativo accordo sindacale o del regolamento aziendale che dev’essere caricato in piattaforma in fase di selezione dei piani.
La contribuzione va versata dall’Azienda secondo i termini e le modalità previste dall‘art. 10 del Regolamento vigente QUI IL TESTO 2024.
Le istruzioni relative alla codifica dei Piani 2025 nel modello Uniemens-F24 sono riportate nella Circolare n.2 del 10 gennaio 2024.
Fondo Metasalute: quali sono i familiari compresi
Dal 1 ottobre 2017 è prevista una contribuzione minima annua per ogni lavoratore dipendente pari a 156€ (suddivisi in 12 quote mensili da 13 € cadauna) a totale carico dell’azienda e comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.
Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021;
- il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni.
I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti reddituali di cui al periodo precedente.
Iscrizione e trasferimenti lavoratori Fondo Metasalute
Si ricorda che l’adesione al Fondo MètaSalute di assistenza sanitaria integrativa è assicurata gratuitamente dal 1° ottobre 2017 dalle aziende che applicano ai propri lavoratori il CCNL per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti del comparto Industria.
A decorrere dal 1° aprile 2018 anche le aziende che applicano il CCNL del settore orafo, argentiero e della gioielleria sono tenute ad aderire al Fondo MètaSalute.
Sono iscritti tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, a cui vengano applicate le seguenti forme contrattuali:
- con contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time,
- con contratto di apprendistato;
- con contratto a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione;
i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo che beneficiano della NASPI.
I dipendenti che non vogliono aderire al Fondo devono comunicarlo alla propria azienda tramite apposita rinuncia scritta.
I lavoratori iscritti possono estendere GRATUITAMENTE la copertura sanitaria ai propri familiari fiscalmente a carico e ai conviventi di fatto con le medesime condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.
E’ possibile estendere la copertura sanitaria ai familiari NON fiscalmente a carico attraverso una adesione a pagamento.
L’iscrizione dei NUOVI lavoratori avviene esclusivamente on-line mediante trasmissione da parte dell’azienda delle anagrafiche dei lavoratori che dovranno essere iscritti.
Sul sito www.fondometasalute.it è disponibile una Area Riservata appositamente dedicata alle aziende all’interno della quale – dopo essersi registrate – potranno inserire l’ultimo UNIEMENS disponibile inviato all’INPS seguendo le istruzioni tecniche fornite dal Fondo. Tale modalità è stata scelta per rendere più veloce ed agevole l’acquisizione del flusso informativo circa le anagrafiche dei dipendenti. I dati anagrafici dei lavoratori estratti dai flussi UNIEMENS saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi derivanti dal CCNL.
Dopo aver depositato i dati le aziende dovranno aggiornare mensilmente le anagrafiche trasmesse al Fondo eliminando eventuali dipendenti cessati o inserendo i neo-assunti. Le aziende dovranno, inoltre, eliminare dall’elenco i dipendenti che avranno comunicato la volontà di non aderire al Fondo. L’iscrizione delle aziende può avvenire direttamente o tramite consulenti.
TRASFERIMENTI LAVORATORI INFRAGRUPPO
Si ricorda inoltre che nel caso di trasferimenti di lavoratori tra Aziende appartenenti ad uno stesso gruppo aziendale, per garantire la continuità di copertura sanitaria dei lavoratori, occorre richiedere al Fondo il trasferimento delle anagrafiche dei lavoratori dall’Azienda di origine a quella di destinazione
Le istruzioni ai datori per il versamento al fondo Metasalute
L’INPS, con la Circolare 2 del 10.1.2024 ha ricordato che i piani sanitari integrativi validi dal 01 gennaio 2024 passano da 6 a 4 ed hanno una diversa identificazione e una differente contribuzione.
Le codifiche da inserire nell’Uniemens per identificare i piani sanitari per ciascun lavoratore a partire dalla competenza di gennaio 2024 (scadenza febbraio 2024) sono di seguito riportate, e si dovranno ancora utilizzare alcuni dei vecchi codici Uniemens per Mètasalute (Circolare INPS n.189/2017) che però saranno rapportati ai nuovi piani sanitari integrativi:
- “MET1” per il piano Base;
- “META” per il piano integrativo MS1;
- “METB” per il piano integrativo MS2;
- “METC” per il piano integrativo MS3;
- “METD” per il piano integrativo MS4.
A partire dalla competenza di gennaio 2024, i codici Uniemens METE e METF non dovranno essere più utilizzati poiché non corrispondenti a nessun piano integrativo attivo.
Esempio: se l’Azienda ha effettuato per l’anno 2024 la scelta del piano integrativo MS2, a partire dall’Uniemens di competenza di gennaio 2024, dovrà inserire il codice METB, indicando la parte del contributo pari a 23,34 Euro, relativo al singolo lavoratore per cui è stato scelto il Piano Sanitario.
Le attuali modalità di pagamento che prevedono che il versamento della contribuzione mensile dovuta per ciascun lavoratore iscritto al Fondo venga effettuata dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento tramite modello di pagamento unificato F24, Codice MET1, restano invariate.
RICORDA quindi che tutte le Aziende sono tenute a compilare il flusso Uniemens utilizzando i codici indicati coerentemente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari e che il flusso Uniemens dovrà essere congruente con il versamento effettuato tramite F24, come indicato nel Regolamento del Fondo (art. 3.2), pena l’impossibilità di acquisire correttamente i pagamenti e di garantire le coperture sanitarie ai lavoratori.
Per maggiori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center amministrativo del Fondo:
- al numero 800-189671 (dalle 9 alle 18) o
- aprendo una segnalazione con categoria “Contribuzione” nella sezione “Contatta il Fondo” disponibile nell’Area Riservata.
Regolamento e piani sanitari Mètasalute 2025 per i lavoratori iscritti
I lavoratori vengono informati e iscritti al Fondo dai datori di lavoro automaticamente con il contratto di assunzione che fa riferimento ai CCNL citati sopra.
Dal 10 ottobre 2023 è in vigore il nuovo Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Fondo MètaSalute per il triennio 2024-2026, vede i seguenti Piani Sanitari con i relativi cosi mensili e annuali:
- PIANO BASE euro 13,00 156
- PIANO MS 1 euro 16,67 200
- PIANO MS 2 euro 23,30 280
- PIANO MS 3 euro 34,00 408
- PIANO MS 4 euro 75,00 900
I dettagli sono disponibili nelle brochures su sito istituzionale.
Le prestazioni sanitarie sono garantite attraverso due regimi di erogazione:
- assistenza sanitaria diretta: gli Assistiti possono accedere alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate con il Fondo MètaSalute da Previmedical S.p.A., Società specializzata incaricata che paga direttamente per la prestazione ricevuta dall’Assistito, il quale pertanto non deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti a suo carico;
- assistenza sanitaria rimborsuale: è possibile per gli Assistiti il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture sanitarie liberamente scelte dai medesimi nei limiti prestabiliti dal proprio Piano Sanitario.
Non sono ammesse prestazioni eseguite presso le case di convalescenza e di soggiorno, case di cura dietologiche ed estetiche o per lungodegenze (RSA), in quanto non considerati “Istituti di Cura”, nonché palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, centri benessere anche se con annesso centro medico.
Nel caso in cui l’Assistito decida di utilizzare strutture del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) o strutture private accreditate dal S.S.N con spese a carico del S.S.N., verrà corrisposta un’indennità sostitutiva giornaliera per ogni giorno di ricovero con pernottamento (si intende escluso il pernottamento in pronto soccorso), nei termini previsti dal solo Piano Sanitario.
In ogni caso, tutte le informazioni relative al Piano Sanitario sono disponibili e costantemente aggiornate sul sito internet www.fondometasalute.it.
Inoltre, sempre dal sito previa autenticazione, si accede all’Area Riservata agli iscritti dove è possibile:- consultare l’elenco delle strutture convenzionate e dei medici convenzionati;
- compilare la richiesta di rimborso (nei limiti di quanto stabilito dal successivo § II, lett. C).
- attraverso il pulsante “prestazioni sanitarie dal 01/01/2017” è possibile usufruire del servizio “SEGUI LA TUA PRATICA”, che garantisce una tempestiva e puntuale informazione sullo stato di elaborazione della propria pratica di rimborso attraverso l’invio di SMS sul proprio cellulare.