• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Esperti innovazione: Albo aggiornato 2024

    Il  Ministero dello sviluppo economico aveva  costituito con il decreto direttoriale del 31 agosto 2016  il nuovo Albo degli esperti in innovazione tecnologica,  con allegato elenco dei nominativi 

    Si tratta di soggetti con specifiche professionalità in materia di ricerca e sviluppo competitivo che il Ministero può incaricare di  valutazioni e  perizie sui  progetti di innovazione tecnologica, programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati ai sensi dell’art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, e di quelli presentati sui bandi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.

     L'Albo era stato inizialmente istituito nel 2006 e   poi  aggiornato con  decreto del Direttore generale  attività imprenditoriali nel  2008, e rientra  nell'ambito delle attività previste dal programma quadro dell’unione Europea per la ricerca e l’innovazione Orizzonte 2020 che è volto ad incentivare lo sviluppo scientifico e tecnologico nei paesi dell'Unione .

    Albo esperti innovazione tecnologica : come funziona

    Il Ministero, diventato nel frattempo Ministero del made in Italy provvede ad aggiornare l'albo a seguito delle nuove domande  che possono essere presentate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, cui segue l' esame da parte della Commissione preposta, per la valutazione dei requisiti dei candidati.

    Ricordiamo che l'iscrizione all'albo esperti innovazione  è riservata a soggetti laureati, anche all'estero,  con adeguato curriculum tecnico- scientifico,  preferibilmente dipendenti di organismi o centri di ricerca ma anche soggetti indipendenti.  Non sono ammessi invece  lavoratori in quiescenza. 

     Le aree di competenza sono suddivise in 10 macrosettori industriali che sono:

    • Manifatturiero/Processi &  Impianti  industriali/Fabbricazione e trasformazione avanzate
    • Mobilità e trasporti
    • Aerospazio e Aeronautica
    • Farmaceutica e biotecnologie
    • Chimica
    • Energia e ambiente
    • Microelettronica e Semiconduttori
    • Informatica e  Telecomunicazioni
    • Materiali avanzati
    • Nanotecnologie

    Per ciascuno  poi vengono specificati  diversi  ambiti applicativi e le tecnologie fondamentali dei quali i candidati devono portare evidenza per proporre la loro richiesta di iscrizione.  La domanda puo essere presentata per più di un settore industriale o ambito applicativo, con un massimo di 5.  

    Va anche sottolineato che a seguito di tre rinunce ad incarichi o a ritardi superiori a 30 giorni nella loro effettuazione  è prevista la decadenza dall'Albo .

    Sul sito MIMIT  i modelli e la normativa a riguardo.

    Aggiornamento albo esperti innovazione

    Con il decreto del Ministero delle Imprese  e del made in Italy  (ex MISE)  del 26 marzo 2024  è stato  effettuato  l'inserimento nell'albo  dei  40 soggetti che hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 2023  e per i quali è stata  confermata la sussistenza dei requisiti

    Con decreto del 27 settembre 2024  l'albo  viene aggiornato con l’inserimento degli esperti che hanno presentato domanda entro il 30 giugno 2024 e per i quali la Commissione appositamente nominata ha verificato la sussistenza delle condizioni.

    QUI IL NUOVO ELENCO AGGIORNATO

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo straordinario Editoria 2023: il calendario di tutte le agevolazioni

    Il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato un avviso per l'avvio dal 1 ottobre delle domande per il i contributi previsti per l’anno 2023 dal Fondo straordinario relativo alle copie cartacee di giornali e periodici vendute nel corso dell’anno 2022

    Ricordiamo che con Provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 4 luglio 2024, sono state definite le modalità per la fruizione dei contributi previsti dal D.P.C.M. 10 agosto 2023 di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2023, a seguito delle decisioni favorevoli della Commissione europea, che ha riconosciuto la compatibilità degli aiuti con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

    In particolare, il decreto disciplina l’attuazione delle misure per:

    • il contributo straordinario per le copie cartacee vendute di quotidiani e periodici (articolo 3 del D.P.C.M. 10 agosto 2023) le cui domande partono dal 1 ottobre,
    • il contributo per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati dalle imprese editrici ed agenzie di stampa (articolo 5 del D.P.C.M. 10 agosto 2023) e dalle emittenti del settore radio-televisivo (articolo 6 del D.P.C.M. 10 agosto 2023).

    Fondo straordinario editoria: contributo copie cartacee

    Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 10 agosto 2023, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato, è riconosciuto, al fine di sostenere la domanda di informazione, un contributo straordinario, per l’anno 2023, pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti nel corso dell’anno 2022, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

    Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio:

    • a) la sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo;
    • b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
    • c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, quale codice di attività primario e/o prevalente, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
      • i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani);
      • ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici);
    • d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
    • e) avere alle proprie dipendenze almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato; tale requisito deve essere posseduto sia con riferimento all’anno 2022, nel quale sono state effettuate le vendite cui è correlato il contributo, sia alla presentazione della domanda di accesso all’agevolazione;
    • f) essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
    • g) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

    Le imprese editrici che intendono accedere al contributo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it., nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 22 ottobre 2024. Leggi qui tutti i dettagli.

    Fondo straoridinario editoria: investimenti tecnologici imprese editrici

    Ai sensi dell’articolo 5, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, alle imprese editrici di quotidiani e periodici e alle agenzie di stampa, è riconosciuto, per l’anno 2023, entro il limite di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno, per l’adeguamento e l’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza.
    Sono ammesse al contributo le spese, effettuate nel corso dell'anno 2023, riconducibili a:

    • i.) investimenti in tecnologie volte a garantire un adeguato presidio delle cybersecurity al fine di garantire la business continuity e evitare danni reputazionali;
    • ii.) investimenti in infrastrutture tecnologiche datacenter e in cloud per incrementare l'efficienza, la facilità d'uso e l'accessibilità dei prodotti editoriali;
    • iii.) investimenti in software che consentano di veicolare i contenuti editoriali e i format su canali diversi di distribuzione per raggiungere nuovi target;
    • iv.) investimenti in nuove tecnologie per la produzione, diffusione e gestione di contenuti editoriali multimediali o altri formati digitali in linea con le evoluzioni del mercato;
    • v.) investimenti in software per editoria che consentano l'automatizzazione dei processi e la gestione e distribuzione elettronica dei contenuti;
    • vi.) investimenti in applicativi di intelligenza artificiale e tecnologie emergenti per il contrasto alla disinformazione;
    • vii.) investimenti in applicativi per la tutela della proprietà intellettuale e dell’autenticità delle fonti in caso di produzione e distribuzione di contenuti generati mediante intelligenza artificiale;
    • viii.) investimenti in mixer audio/video HD, telecamere HD/4K con eventuali ottiche HD, encoder HD per i collegamenti alla rete di trasmissione, matrici HD/4K, apparati e sistemi di storage per archivio di contenuti;
    • ix.) investimenti per l'applicazione delle tecnologie 5G broadcast/multicast;
    • x.) investimenti per la produzione e distribuzione di contenuti in realtà virtuale, realtà aumentata e mixed reality;
    • xi.) investimenti in nuovi sistemi editoriali web based e di interfacce che stimolino l'interazione con l'utenza e consentano la produzione e distribuzione di contenuti in realtà aumentata;
    • xii.) investimenti in infrastrutture di telecomunicazioni di lunga distanza ad alta velocità;
    • xiii.) investimenti in soluzioni per la fornitura di prodotti e servizi media e audiovisivi basati su tecnologie cloud;
    • xiv.) investimenti in tecnologie per il telecontrollo degli apparati.

    I soggetti che intendono accedere al contributo presentano istanza per via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it, nel periodo compreso tra il 28 ottobre 2024 e il 19 novembre 2024.

    Fondo straordinario editoria 2023: le altre misure

    Ricordiamo inoltre che con un comunicato del 30 novembre 2023 il Dipartimento per l'Editoria informava della pubblicazione del Provvedimento del 28 novembre con le regole per fruire dei contributi previsti dal DPCM del 10 agosto 2023 di ripartizione delle risorse assegnata al Fondo straordinario per l'editoria 2023.

    Si disciplinano in particolare, le misure per:

    le cui disposizioni sono immediatamente operative in quanto non subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.

    Per le altre agevolazioni di cui al D.P.C.M. 10 agosto 2023, relative ai contributi per le copie cartacee di quotidiani e periodici vendute (articolo 3) e agli investimenti in tecnologie innovative (articoli 5 e 6), è stato predisposto un ulteriore schema di provvedimento per l’invio alla Commissione europea ai fini dell’acquisizione della prescritta autorizzazione, arrivato appunto nel 2024 come di sopra evidenziato. 

    Allegati:
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    Nuova Sabatini Capitalizzazione: via alle domande dal 1.10

    Partono da martedì 1 ottobre le domande per la Nuova sabatini Capitalizzazione

    Ricordiamo che in proposito il MIMIT ha pubblicato la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115,  che integra e modifica la circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022 a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 , recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento, e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.

    Viene specificato che la circolare definisce:

    • le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, 
    • nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:
      • 5% per le micro e piccole imprese;
      • 3,575% per le medie imprese.

    Nuova Sabatini Capitalizzazione PMI: le regole

    La Circolare in oggetto evidenzia che esclusivamente per le PMI che possono beneficiare delle agevolazioni ai sensi del decreto Capitalizzazione, il processo di capitalizzazione deve rispettare i seguenti termini e modalità:   

    • la delibera di aumento di capitale sociale, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare le seguenti caratteristiche: 
      • a) deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”;   
      • b) deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa; 
      • c) non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale; 
      • d) l’aumento di capitale sociale deve essere in misura non inferiore al 30 per cento dell’importo del finanziamento; e) l’aumento del capitale sociale deve essere correlato a un finanziamento a copertura di un singolo programma d’investimento; Pag. 8 di 13 f) l’aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile; g) l’aumento di capitale sociale, in caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse; 
    • l’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo di cui al punto 13.3, pena la revoca del contributo stesso;
    • la PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo di cui al punto 13.3, è tenuta a versare almeno il 25 per cento dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine;
    • il versamento della quota dell’aumento di capitale non versato, secondo i termini e le modalità previste dal precedente punto, deve risultare effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, e dall’articolo 9, comma 2, del decreto Capitalizzazione e come di seguito specificato:
      • nei casi previsti dal punto 13.2, l’aumento di capitale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della richiesta di cui al punto 13.3, pena la revoca del contributo; nei casi previsti dal punto 13.6, l’aumento di capitale deve risultare versato in misura almeno proporzionale alle quote di contributo previste dal provvedimento di concessione di cui al paragrafo 10, pena la revoca del contributo.”.

    Viene anche previsto che “Il programma d’investimento indicato nella domanda di agevolazione di cui all'allegato n. 1 Bis deve essere finalizzato esclusivamente all’accesso al contributo di cui al decreto Capitalizzazione. Nel caso in cui la PMI intenda effettuare un programma d’investimento destinato all’ottenimento del contributo di cui al decreto, deve presentare domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 della presente circolare. Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell’aumento di capitale, ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto Capitalizzazione, è fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell’istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green di cui all’articolo 11 del decreto.”.

    Le domande di accesso alle agevolazioni di cui al decreto Capitalizzazione e previste dalla presente circolare possono essere presentate – secondo le modalità indicate al paragrafo 9 – da parte delle PMI ai soggetti finanziatori a partire dal 1° ottobre 2024. 

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Adeguamento rimanenze magazzino: prima rata in scadenza il 30.09

    E' in scadenza il prossimo 30 settembre il pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva prevista per l'adeguamento delle rimanenze di magazzino disciplinata dalla Legge di bilancio 2024 

    La disposizione è stata introdotta per la regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali o l’iscrizione dei valori in precedenza omessi. 

    La norma originaria prevedeva due rate coincidenti con gli ordinari acconti per il 2024. 

    Visto che i coefficienti di maggiorazione necessari per la regolarizzazione ai fini Iva sono stati emanati con decreto del 24 giugno 2024, il tempo a disposizione è divenuto ristretto, di qui la proroga operata a tempo scaduto, ovvero successivamente alla scadenza del primo acconto del 31 luglio (già prorogata rispetto all’ordinario 30 giugno), operata dal decreto ominbus ( ora in dirittura d'arrivo per la conversione in legge) che ha rideterminato la prima scadenza per il prossimo 30 settembre.

    La relazione illustrativa al decreto, ha chiarito come il differimento del versamento rileva per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile (differimento di tre mesi) e per quelli con periodo d’imposta non coincidente con l’anno civile per i quali la scadenza del termine di versamento per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 è antecedente alla data del 30 settembre 2024. 

    Quindi la proroga vale sia per i soggetti solari sia per quelli a cavallo il cui saldo è dovuto prima del 30 settembre.

    Per quanto riguarda le rilevazioni contabili, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio d’esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino può essere effettuato entro il 30 settembre 2024, nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo

    Riepilogando le norme di riferimento per l'adeguamento delle rimanenze di magazzino, si ricorda che in data 24 giugno il MEF ha pubblicato l'atteso decreto con i coefficienti di maggiorazione (il decreto è andato in GU n 147 del 25 giugno).

    Il provvedimento ha seguito la Risoluzione n 30/2024  pubblicata dall'ADE in data 17 giugno, con la istituzione dei codici tributo necessari alla misura.

    Infine, nella Circolare n 15 del 25 giugno sugli ISA le Entrate evidenziano che relativamente all'adeguamento del magazzino, nella modulistica ISA è stato introdotto nel quadro F il campo 2 del rigo F08 denominato “Adeguamento valore esistenze iniziali" che consente di segnalare se è stato effettuato l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino (art 1 commi 78-85 della L. 213/2023)
    La novità si è resa necessaria in quanto, con la modifica delle esistenze iniziali relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, non sarebbe stata soddisfatta la condizione indicata all'art 92 comma 7 del TUIR, secondo cui “Le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo”; generando anomalia di diversi indicatori.

    Barrando la casella in questione gli indicatori coinvolti vengono disattivati. 

    Adeguamento rimanenze 2024: cosa prevede

    I commi 78-85 dell'unico articolo della legge di bilancio 2024 prevedono che agli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali possano adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con irrilevanza a fini sanzionatori.

    L’adeguamento previsto, può essere effettuato in due modi:

    1. eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi: l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’adeguamento comporta poi il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
    2. registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente: tale caso comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.

    Attenzione al fatto che, l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al 31 dicembre 2023.

    Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui 

    • la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023,
    • e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

    Adeguamento rimanenze 2024: i coefficienti

    Con il decreto Mef sono approvati i coefficienti di maggiorazione indicati negli allegati da 1 a 3, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 4, da utilizzare per determinare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta  sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito  delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di  eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 78 a 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
    Ai fini dell’applicazione dei coefficienti di cui al comma 1, i soggetti che, nel  periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno  svolto attività economiche:

    • a) per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui  all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di  importo non superiore a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il  medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione  degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 1;
    • b) e hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 2;  La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente
    • c) per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di  cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di  importo non superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui  all’allegato n. 3.

    Adeguamento rimanenze 2024: i codici tributo

    La legge 30 dicembre 2023, n. 213 dispone che gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    Si prevede, in caso di eliminazione di valori, il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e di un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle condizioni ivi indicate.

    In caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle condizioni ivi indicate.

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono con la Risoluzione n 30/2024 i seguenti codici tributo:

    • “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; 
    • “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; 
    • “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

    Per ulteriori istruzioni si rimanda alla risoluzione n 30.

    Allegati:
  • Locazione immobili

    CIN affitti brevi e turistici: tutte le regole per provvedere

    Il Ministero del Turismo informa della pubblicazione in GU del 3 settembre dell’Avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

    Attenzione al fatto che le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso.

    Ricordiamo che la fase sperimentale è terminata lo scorso 1° settembre e il CIN è richiedibile su tutto il territorio nazionale e chi non provvederà sarà soggetto a sanzioni.

    Il CIN può essere richiesto appunto in pochi clic dalla Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) istituita per la tutela dei consumatori ai sensi dell’art. 13-quater del decreto-legge n. 34/2019.

    Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili (ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023).

    Banca dati CIN: che cos’è

    La BDSR, Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche, adottata in accordo con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, consente ai cittadini titolari e gestori di tali strutture di ottenere il CIN (Codice Identificativo Nazionale) da utilizzare per l’esposizione all’esterno degli stabili dove sono ubicati gli appartamenti o le strutture ricettive e per l’indicazione negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, così come previsto dal decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, art. 13-ter. 

    Come ottenere il CIN

    Il titolare o gestore di una struttura ricettiva o di un immobile destinato alla locazione breve o per finalità turistica, per poter ottenere il CIN: 

    • deve accedere tramite SPID o CIE,
    • cliccare su Ottieni CIN.

    Una volta effettuato l’accesso si potrà visualizzare l’elenco delle strutture ricettive associate al proprio codice fiscale.  

    Successivamente, visualizzato l'elenco delle strutture associate al codice fiscale, cliccando su "Dettaglio scheda", si potrà accedere alla struttura, compilare eventuali dati mancanti ed ottenere così il CIN. 

    Sono precompilati i dati già inseriti dalla Regione o Provincia Autonoma nei campi con sfondo grigio. 

    Tali dati non sono modificabili sulla BDSR

    Completati tutti i campi obbligatori richiesti, poi occorre cliccare sul pulsante “Ottieni CIN”. 

    In data 3 settembre è stato pubblicato in GU l'avviso di piena operatività della BDRS e pertanto decorsi 60 giorni da tale data ossia entro il 2 novembre chi non avrà provveduto a richiederlo sarà soggetto a sanzioni.

    Per sapere quali leggi:  CIN affitti brevi: quanto paga chi non provvede a richiederlo?

    Banca dati CIN: l’accesso degli operatori comunali

    Accedendo alla BDSR e allegando un documento comunale di nomina dell'operatore abilitato all'accesso, si potrà accedere tramite identità digitale.

    L'operatore comunale può visualizzare le strutture ricettive del proprio comune, i dati relativi al titolare e a eventuali delegati della struttura e verificare l'esistenza di un cin.

    Infine si segnala che è disponibile un contact center per assistenza informazioni raggiungibile:

    • allo 06.164169910,
    • dal lunedi al venerdì dalle ore 9 alle ore 18,

    CIN Affitti brevi: chi possiede già il CIR codice regionale

    Attenzione al fatto che le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono valide, quindi se si è soggetti all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, si dovrà richiedere anche il CIN e si dovrà esporre entrambi i codici.

    Se si possiede già il CIR si hanno ulteriori sessanta giorni di tempo per ottenere il CIN. 

    Complessivamente si avranno centoventi giorni dalla pubblicazione dell’Avviso.

    Una volta decorsi questi termini, si può essere suscettibili di sanzione.

    Per ulteriori dettagli leggi: Codice CIN affitti brevi: che cos'è e come si richiede? 

    Per assistenza leggi: CIN affitti brevi: numeri utili per assistenza

  • Rubrica del lavoro

    Ferie: guida agli aspetti principali

    Il periodo minimo di ferie annuali è di quattro settimane, salvo durate superiori previste dai C.C.N.L. in base alla qualifica contrattuale e all’anzianità di servizio.
    Sono obbligatorie:

    • la fruizione di almeno due settimane (continuative se richieste dal lavoratore) nell’anno di maturazione.
    • la fruizione delle restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine  dell’anno di maturazione, salvo i più ampi periodi  di differimento stabiliti dai C.C.N.L.

    Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di contratto a termine di durata inferiore all’anno.

    La sanzione amministrativa applicabile al datore di lavoro in caso di mancata concessione delle ferie va  da 120 a 720 euro.

    Inoltre le sanzioni sono inasprite nei seguenti casi particolari: 

    • Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni,  la sanzione amministrativa  è da 480 a 1.800 euro.
    • Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5.400 euro.

    Maturazione delle ferie e retribuzione

    Il diritto alle ferie matura in relazione al periodo di lavoro  prestato, cioè ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie  e, salvo diversa previsione dei CCNL, le frazioni di mese di almeno 15 giorni di calendario si computano come mese intero.
    La maturazione delle ferie  avviene ugualmente  durante:

    •  il periodo di prova;
    •  i periodi di assenza per maternità, compreso l’astensione anticipata per gravidanza a rischio o lavoro a rischio e durante la proroga del congedo di maternità per lavoro a rischio;
    •  i periodi di malattia e i periodi di infortunio;
    •  i periodi di cassa integrazione a orario ridotto.

    Di contro le ferie NON maturano durante:

    • i periodi di sospensione dal lavoro per sciopero;
    • i periodi di aspettativa non retribuita;
    • i periodi di aspettativa per funzioni pubbliche o cariche sindacali;
    • i periodi di congedo parentale (aspettativa post parto);
    • i periodi di cassa integrazione a zero ore, salvo condizioni di miglior favore.

    Durante l’assenza per  ferie al lavoratore compete lo stesso  trattamento economico che gli sarebbe spettato in caso di lavoro.

    Fruizione ferie: chi decide e come?

    Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è  facoltà del datore di lavoro stabilire  il periodo di fruizione e le modalità di godimento delle  ferie  che potranno essere:

    • ferie collettive: usufruite contemporaneamente dalla totalità dei lavoratori con sospensione dell’attività   produttiva;
    • ferie individuali: usufruite  individualmente dal lavoratore, garantendo una continuazione dell’attività lavorativa.

    I CCNL possono prevedere un periodo per la fruizione delle ferie, altrimenti l’esatta determinazione del periodo spetta di norma al datore di lavoro, quale espressione del potere organizzativo e direttivo dell’azienda, tenendo conto delle esigenze e degli interessi del lavoratore (art. 2109 c.c.).
    In ogni caso,  onde consentire al lavoratore di conoscere il periodo in cui può fruire delle ferie è consigliabile  che il datore di lavoro ne dia preventiva comunicazione in forma scritta.
    Le ferie non fruite al termine del periodo di maturazione, devono essere differite ad un periodo successivo in applicazione del divieto di monetizzazione, ma sempre entro i 18 mesi successivi.
    Alla scadenza del termine previsto dalla legge per la fruizione delle ferie (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione),  il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi all’INPS  ancorché le ferie non siano state godute.

    Ad esempio le ferie maturate  al 31.12.2022 vanno godute entro il 30 giugno 2024.

    Indennità ferie non godute. Mancata fruizione per maternità

    Come detto, le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 Costituzione) dei lavoratori, sono cioè vietati accordi individuali tendenti a impedirne la fruizione e /o finalizzati alla monetizzazione (pagamento di una somma in sostituzione del periodo di ferie non godute).

    E’ consentito compensare le ferie con l’equivalente indennità sostituiva   SOLO nei seguenti casi:

    •  ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previste dalla legge;
    •  ferie residue al momento della risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento).

    Su questo ultimo caso , recentemente la Cassazione ha precisato nell'ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330, in tema di ferie non godute, che aldilaà della normativa che vieta la monetizzazione del periodo di ferie non goduto,  va tenuto presente che vanno esclusi da tale divieto  i casi di mancata fruizione che non dipendono dalla volontà del lavoratore .

    Nel caso specifico la Suprema Corte ha confermato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie di una lavoratrice dopo il termine del rapporto di lavoro  in quanto la  fruizione delle stesse era stata causata dall’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

    Malattia e ferie

    In caso di  malattia insorta prima delle ferie programmate o collettive  la fruizione  potrà avvenire in un  momento successivo all’intervenuta guarigione.

    Invece  la malattia insorta durante le ferie  ne sospende il decorso se lo stato di malattia è incompatibile con il recupero delle energie psico-fisiche, purché regolarmente certificata e salvo diversa previsione dei C.C.N.L..

      In questo caso il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere all’INPS la verifica dello stato di malattia del lavoratore e, con i corretti accertamenti sanitari, di sostenere, eventualmente,  la compatibilità tra l’evento morboso e la fruizione delle ferie. 

     

    Ferie dirigenti, assenze, infortunio, prescrizione: casi pratici dalla Cassazione

    Si segnalano in materia di  fruizione delle ferie  nel lavoro dipendente anche alcune  sentenze di Cassazione su casi particolari  in cui è stato affermato che:

    • FERIE DIRIGENTI: Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive. (Cassazione  civ.,  sez. lavoro  Sentenza  n. 23697 del 10 Ottobre 2017)
    •  ASSENZE INGIUSTIFICATE: I giorni di assenza  ingiustificata dal posto di lavoro non possono essere imputati alle ferie ancora fruibili da parte del lavoratore, in assenza di accordo  preventivo con il datore di lavoro; tale circostanza è idonea a giustificare un licenziamento per motivo soggettivo. (Cass. civ., sez. VI lavoro ordinanza n. 28232 del 06 Novembre 2018)
    • CALCOLO INCENTIVI: gli incentivi  retributivi collegati alle mansioni  del singolo dipendente vanno erogati anche  per i giorni di ferie (sentenza di Cassazione n. 19663 dell'11 luglio 2023) 
    • PRESCRIZIONE INDENNITA' FERIE NON GODUTE:  il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'indennità per ferie non godute  anche dopo il periodo di prescrizione del diritto che decorre dal  termine del rapporto di lavoro, se non ha adempiuto all'obbligo di  invitare il lavoratore alla fruizione nei tempi previsti per legge  (Ordinanza n. 17643 del 20 giugno 2023)
    • Non rientra nella fattispecie dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore al ritorno delle ferie, in quanto non verificato nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro. ( Corte di Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 475 del 13 Gennaio 2014)
  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2024: invio entro il 30 settembre

    Entro il 30 settembre dovrà essere inviato il Modello 730/2024 per i dipendenti e i pensionati.

    Diverse le novità per quest'anno anche alla luce delle prime norme di attuazione della Riforma Fiscale.

    L'agenzia delle Entrate a tal proposito ha pubblicato:

    Inoltre con il Provvedimento n 68478 sono state definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta del modello 730-4 e del modello 730 4 integrativo previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63, dall’articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

    Prima di vedere il dettaglio delle novità di quest'anno, ricordiamo che possono presentare il Modello 730 i lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi).

    Ricordiamo inoltre che utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente: 

    • non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice; 
    • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
    • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

    Modello 730/2024: le principali novità di quest’anno

    Le principali novità contenute nel modello 730/2024 sono le seguenti:

    • Ampliamento platea 730: da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF. In particolare è ora possibile presentare il 730:
      • per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282; 
      • per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
      • assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività);
    • Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia: gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF  come quadro aggiuntivo al modello 730; 
    • Detrazioni per familiari a carico: per l’intero anno d’imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell’assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali; 
    • Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione: le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%; 
    • Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti: è ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato;
    • Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 di cembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro; 
    • Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo: dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i com pensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo; 
    • Detrazione Super bonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;
    • Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro; 
    • Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50 % dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;
    • Credito d’imposta mediazioni: è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione; 
    • Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato: è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri; 
    • Credito d’imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione de mandata dal giudice; 
    • Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari: è prorogata al 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 
    • Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: non è più possibile utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l’anno d’imposta 2022

    Modello 730/2024: chi può utilizzarlo

    Come da istruzioni, possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2024 sono:

    • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale); 
    • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità); 
    • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
    • sacerdoti della Chiesa cattolica; 
    • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
    • persone impegnate in lavori socialmente utili;
    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
      • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo; 
      • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;   
    • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2023 al mese di giugno dell’anno 2024;
    • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

    Da quest’anno i contribuenti su elencati possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendente mente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. 

    Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.  

    Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.   

    In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. 

    Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24. 

    Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2023 hanno percepito: 

    • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto); 
    • redditi dei terreni e dei fabbricati; 
    • redditi di capitale; 
    • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
    • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); 
    • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D; 
    • redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L. 

    Da quest’anno, inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo quadro W. 

    Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.  

    I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI PF, devono presentarlo in via telematica all’Agenzia delle entrate. 

    Il 730 semplificato 2024

    Con il comunicato stampa del 29 aprile, che ha aperto la campagna della Precompilata 2024, le entrate hanno spiegato con esempi in cosa consisterà il 730 semplificato 2024,

    Già dalla Circolare n. 8/2024 venivano date istruzioni sui dichiarativi e chiarimenti in merito alle principali novità di quest'anno generati dalla norme della riforma fiscale con il decreto adempimenti tributari Dlgs n 1/2024,

    La circolare evidenzia che per quanto riguarda le persone fisiche non titolari di partita IVA le principali semplificazioni riguardano:

    1. una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, incluse le pensioni, e assimilati a quelli di lavoro dipendente che utilizzano il modello di dichiarazione 730. In particolare, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili al contribuente, in modo analitico all'interno di un'apposita sezione, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Tali informazioni, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.
    2. l'estensione dell'utilizzo del modello di dichiarazione 730. A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, sono introdotte novità relativamente all’ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730”). In particolare, la possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. Ad esempio, tale modello potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale. Con futuri provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà stabilita la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato
    3. possibilità di riportare nel modello 730 i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva. 
    4. possibilità per i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio

    Allegati: