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Contributi per EPS: domande entro il 15 ottobre per Alimentiamo lo sport
Il Dipartimento dello sport ha pubblicato in data 30 settembre, l' avviso con le regole per il bando alimentiamo lo sport 2024.
Beneficiari delle risorse sono gli enti di promozione dello sport.
Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.
Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 4.271.475,00.
Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], entro le ore 12 del giorno 15 ottobre 2024, pena l’inammissibilità della domanda.
Tutti i fac simile per presentare la domanda sono disponibili nell'avviso in allegato, clicca qui per i dettagli
Alimentiamo lo sport: cosa riguarda il progetto
L'avviso ha per oggetto la selezione di progetti volti a realizzare una o più delle seguenti finalità:
- a) valorizzare la connessione tra lo sport, la salute e l’educazione alimentare, promuovendo momenti di condivisione dell’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione e di miglioramento della condizione psicofisica di ognuno, sottolineando la correlazione tra tali aspetti e l’educazione alimentare, attraverso attività che mostrino un approccio integrato all’attività fisica, all’importanza di una dieta sana, equilibrata e rispettosa dell’ambiente e ai rispettivi riflessi sulla salute;
- b) promuovere la diffusione della pratica sportiva anche tra le fasce deboli della popolazione e nelle aree disagiate o scarsamente popolate, rendendola un momento di aggregazione e di superamento delle disuguaglianze in un’ottica di coesione sociale e di rafforzamento del senso di comunità, coinvolgendo attori del territorio e privilegiando l’apertura degli eventi a tutti, attraverso misure come la gratuità totale o parziale dell’evento, la rimozione di barriere architettoniche, la valorizzazione degli spazi pubblici, nonché l’utilizzo di soluzioni ecosostenibili per la realizzazione degli eventi e di forme di mobilità condivisa per raggiungere i luoghi di svolgimento;
- c) favorire il coinvolgimento delle scuole, fin da quella dell’infanzia, attraverso attività ludiche e ricreative che introducano fin da piccoli all’importanza del gioco e dell’attività sportiva come momento di sviluppo personale e relazionale, nonché di socializzazione e di educazione al rispetto degli altri, in un’ottica di crescita non solo individuale maanche del senso di socialità e di comunità;
- d) promuovere iniziative di condivisione intergenerazionale di esperienze, buone pratiche e memorie di vita, rivolte soprattutto ai giovani ma con il coinvolgimento di ogni fascia della popolazione, al fine di incentivare l’esercizio fisico a tutte le età e consentire lo scambio e la condivisione del vissuto di diverse generazioni, anche attraverso il supporto di associazioni culturali o altri enti che preservino la memoria storica dello sport sui territori.
Alimentiamo lo sport 2024: durata dei progetti e importo del contributo
Viene precisato che saranno ammessi alla valutazione progetti che abbiano la durata massima di 12 mesi con un budget economico congruo rispetto alla durata indicata. Questi ultimi aspetti saranno disciplinati con apposita convenzione.
Non è necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2025.
La richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a euro 280.000,00.
Alimentiamo lo sport 2024: erogazione dei contributi agli EPS
Il finanziamento verrà erogato in tre tranche sulla base di convenzioni sottoscritte con firma digitale tra il Capo del Dipartimento per lo Sport, o suo delegato, e il legale rappresentante del soggetto proponente, o il soggetto munito di specifici poteri, secondo quanto di seguito dettagliato:
- a. la prima tranche, pari al 30% del contributo concesso, sarà erogata alla presentazione di un piano esecutivo dettagliato delle attività;
- b. la seconda tranche, pari al 50% del contributo concesso, sarà erogata previa presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte e di un prospetto delle spese per l’intero importo erogato con la prima tranche e corredata della documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta pari almeno al 20% del contributo totale;
- c. il restante 20% del contributo concesso verrà erogato a conclusione del progetto, previa verifica amministrativa della documentazione, elencata nel punto 10 lett c dell'avviso di cui si tratta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente che deve pervenire entro 90 giorni dalla conclusione del progetto.
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Fondo straordinario Editoria 2023: il calendario di tutte le agevolazioni
Il Dipartimento per l'editoria ha pubblicato un avviso per l'avvio dal 1 ottobre delle domande per il i contributi previsti per l’anno 2023 dal Fondo straordinario relativo alle copie cartacee di giornali e periodici vendute nel corso dell’anno 2022
Ricordiamo che con Provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 4 luglio 2024, sono state definite le modalità per la fruizione dei contributi previsti dal D.P.C.M. 10 agosto 2023 di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2023, a seguito delle decisioni favorevoli della Commissione europea, che ha riconosciuto la compatibilità degli aiuti con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
In particolare, il decreto disciplina l’attuazione delle misure per:
- il contributo straordinario per le copie cartacee vendute di quotidiani e periodici (articolo 3 del D.P.C.M. 10 agosto 2023) le cui domande partono dal 1 ottobre,
- il contributo per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati dalle imprese editrici ed agenzie di stampa (articolo 5 del D.P.C.M. 10 agosto 2023) e dalle emittenti del settore radio-televisivo (articolo 6 del D.P.C.M. 10 agosto 2023).
Fondo straordinario editoria: contributo copie cartacee
Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 10 agosto 2023, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato, è riconosciuto, al fine di sostenere la domanda di informazione, un contributo straordinario, per l’anno 2023, pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti nel corso dell’anno 2022, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Il contributo è riconosciuto entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio:
- a) la sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo;
- b) la residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, quale codice di attività primario e/o prevalente, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
- i. per le imprese editoriali di quotidiani: 58.13 (edizione di quotidiani);
- ii. per le imprese editoriali di periodici: 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- e) avere alle proprie dipendenze almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato; tale requisito deve essere posseduto sia con riferimento all’anno 2022, nel quale sono state effettuate le vendite cui è correlato il contributo, sia alla presentazione della domanda di accesso all’agevolazione;
- f) essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
- g) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
Le imprese editrici che intendono accedere al contributo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it., nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 22 ottobre 2024. Leggi qui tutti i dettagli.
Fondo straoridinario editoria: investimenti tecnologici imprese editrici
Ai sensi dell’articolo 5, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, alle imprese editrici di quotidiani e periodici e alle agenzie di stampa, è riconosciuto, per l’anno 2023, entro il limite di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, un contributo, in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute in tale anno, per l’adeguamento e l’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza.
Sono ammesse al contributo le spese, effettuate nel corso dell'anno 2023, riconducibili a:- i.) investimenti in tecnologie volte a garantire un adeguato presidio delle cybersecurity al fine di garantire la business continuity e evitare danni reputazionali;
- ii.) investimenti in infrastrutture tecnologiche datacenter e in cloud per incrementare l'efficienza, la facilità d'uso e l'accessibilità dei prodotti editoriali;
- iii.) investimenti in software che consentano di veicolare i contenuti editoriali e i format su canali diversi di distribuzione per raggiungere nuovi target;
- iv.) investimenti in nuove tecnologie per la produzione, diffusione e gestione di contenuti editoriali multimediali o altri formati digitali in linea con le evoluzioni del mercato;
- v.) investimenti in software per editoria che consentano l'automatizzazione dei processi e la gestione e distribuzione elettronica dei contenuti;
- vi.) investimenti in applicativi di intelligenza artificiale e tecnologie emergenti per il contrasto alla disinformazione;
- vii.) investimenti in applicativi per la tutela della proprietà intellettuale e dell’autenticità delle fonti in caso di produzione e distribuzione di contenuti generati mediante intelligenza artificiale;
- viii.) investimenti in mixer audio/video HD, telecamere HD/4K con eventuali ottiche HD, encoder HD per i collegamenti alla rete di trasmissione, matrici HD/4K, apparati e sistemi di storage per archivio di contenuti;
- ix.) investimenti per l'applicazione delle tecnologie 5G broadcast/multicast;
- x.) investimenti per la produzione e distribuzione di contenuti in realtà virtuale, realtà aumentata e mixed reality;
- xi.) investimenti in nuovi sistemi editoriali web based e di interfacce che stimolino l'interazione con l'utenza e consentano la produzione e distribuzione di contenuti in realtà aumentata;
- xii.) investimenti in infrastrutture di telecomunicazioni di lunga distanza ad alta velocità;
- xiii.) investimenti in soluzioni per la fornitura di prodotti e servizi media e audiovisivi basati su tecnologie cloud;
- xiv.) investimenti in tecnologie per il telecontrollo degli apparati.
I soggetti che intendono accedere al contributo presentano istanza per via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it, nel periodo compreso tra il 28 ottobre 2024 e il 19 novembre 2024.
Fondo straordinario editoria 2023: le altre misure
Ricordiamo inoltre che con un comunicato del 30 novembre 2023 il Dipartimento per l'Editoria informava della pubblicazione del Provvedimento del 28 novembre con le regole per fruire dei contributi previsti dal DPCM del 10 agosto 2023 di ripartizione delle risorse assegnata al Fondo straordinario per l'editoria 2023.
Si disciplinano in particolare, le misure per:
- il sostegno alle edicole (articolo 2, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023) (Leggi Bonus una tantum edicole 2023: domande dall'8 febbraio 2024)
- le assunzioni di professionisti e giornalisti a tempo indeterminato e per la stabilizzazione dei contratti (articolo 4, commi 1 e 2) (Leggi: Contributi assunzioni 2023 giornalisti ed esperti con il Fondo Editoria)
le cui disposizioni sono immediatamente operative in quanto non subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.
Per le altre agevolazioni di cui al D.P.C.M. 10 agosto 2023, relative ai contributi per le copie cartacee di quotidiani e periodici vendute (articolo 3) e agli investimenti in tecnologie innovative (articoli 5 e 6), è stato predisposto un ulteriore schema di provvedimento per l’invio alla Commissione europea ai fini dell’acquisizione della prescritta autorizzazione, arrivato appunto nel 2024 come di sopra evidenziato.
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Nuova Sabatini Capitalizzazione: via alle domande dal 1.10
Partono da martedì 1 ottobre le domande per la Nuova sabatini Capitalizzazione
Ricordiamo che in proposito il MIMIT ha pubblicato la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115, che integra e modifica la circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022 a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 , recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento, e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.
Viene specificato che la circolare definisce:
- le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale,
- nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:
- 5% per le micro e piccole imprese;
- 3,575% per le medie imprese.
Nuova Sabatini Capitalizzazione PMI: le regole
La Circolare in oggetto evidenzia che esclusivamente per le PMI che possono beneficiare delle agevolazioni ai sensi del decreto Capitalizzazione, il processo di capitalizzazione deve rispettare i seguenti termini e modalità:
- la delibera di aumento di capitale sociale, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare le seguenti caratteristiche:
- a) deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”;
- b) deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa;
- c) non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale;
- d) l’aumento di capitale sociale deve essere in misura non inferiore al 30 per cento dell’importo del finanziamento; e) l’aumento del capitale sociale deve essere correlato a un finanziamento a copertura di un singolo programma d’investimento; Pag. 8 di 13 f) l’aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile; g) l’aumento di capitale sociale, in caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse;
- l’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo di cui al punto 13.3, pena la revoca del contributo stesso;
- la PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo di cui al punto 13.3, è tenuta a versare almeno il 25 per cento dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine;
- il versamento della quota dell’aumento di capitale non versato, secondo i termini e le modalità previste dal precedente punto, deve risultare effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, e dall’articolo 9, comma 2, del decreto Capitalizzazione e come di seguito specificato:
- nei casi previsti dal punto 13.2, l’aumento di capitale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della richiesta di cui al punto 13.3, pena la revoca del contributo; nei casi previsti dal punto 13.6, l’aumento di capitale deve risultare versato in misura almeno proporzionale alle quote di contributo previste dal provvedimento di concessione di cui al paragrafo 10, pena la revoca del contributo.”.
Viene anche previsto che “Il programma d’investimento indicato nella domanda di agevolazione di cui all'allegato n. 1 Bis deve essere finalizzato esclusivamente all’accesso al contributo di cui al decreto Capitalizzazione. Nel caso in cui la PMI intenda effettuare un programma d’investimento destinato all’ottenimento del contributo di cui al decreto, deve presentare domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 della presente circolare. Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell’aumento di capitale, ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto Capitalizzazione, è fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell’istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green di cui all’articolo 11 del decreto.”.
Le domande di accesso alle agevolazioni di cui al decreto Capitalizzazione e previste dalla presente circolare possono essere presentate – secondo le modalità indicate al paragrafo 9 – da parte delle PMI ai soggetti finanziatori a partire dal 1° ottobre 2024.
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CIN affitti brevi e turistici: tutte le regole per provvedere
Il Ministero del Turismo informa della pubblicazione in GU del 3 settembre dell’Avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.
Attenzione al fatto che le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso.
Ricordiamo che la fase sperimentale è terminata lo scorso 1° settembre e il CIN è richiedibile su tutto il territorio nazionale e chi non provvederà sarà soggetto a sanzioni.
Il CIN può essere richiesto appunto in pochi clic dalla Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) istituita per la tutela dei consumatori ai sensi dell’art. 13-quater del decreto-legge n. 34/2019.
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili (ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023).
Banca dati CIN: che cos’è
La BDSR, Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche, adottata in accordo con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, consente ai cittadini titolari e gestori di tali strutture di ottenere il CIN (Codice Identificativo Nazionale) da utilizzare per l’esposizione all’esterno degli stabili dove sono ubicati gli appartamenti o le strutture ricettive e per l’indicazione negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, così come previsto dal decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, art. 13-ter.
Come ottenere il CIN
Il titolare o gestore di una struttura ricettiva o di un immobile destinato alla locazione breve o per finalità turistica, per poter ottenere il CIN:
- deve accedere tramite SPID o CIE,
- cliccare su Ottieni CIN.
Una volta effettuato l’accesso si potrà visualizzare l’elenco delle strutture ricettive associate al proprio codice fiscale.
Successivamente, visualizzato l'elenco delle strutture associate al codice fiscale, cliccando su "Dettaglio scheda", si potrà accedere alla struttura, compilare eventuali dati mancanti ed ottenere così il CIN.
Sono precompilati i dati già inseriti dalla Regione o Provincia Autonoma nei campi con sfondo grigio.
Tali dati non sono modificabili sulla BDSR

Completati tutti i campi obbligatori richiesti, poi occorre cliccare sul pulsante “Ottieni CIN”.
In data 3 settembre è stato pubblicato in GU l'avviso di piena operatività della BDRS e pertanto decorsi 60 giorni da tale data ossia entro il 2 novembre chi non avrà provveduto a richiederlo sarà soggetto a sanzioni.
Per sapere quali leggi: CIN affitti brevi: quanto paga chi non provvede a richiederlo?
Banca dati CIN: l’accesso degli operatori comunali
Accedendo alla BDSR e allegando un documento comunale di nomina dell'operatore abilitato all'accesso, si potrà accedere tramite identità digitale.
L'operatore comunale può visualizzare le strutture ricettive del proprio comune, i dati relativi al titolare e a eventuali delegati della struttura e verificare l'esistenza di un cin.
Infine si segnala che è disponibile un contact center per assistenza informazioni raggiungibile:
- allo 06.164169910,
- dal lunedi al venerdì dalle ore 9 alle ore 18,
CIN Affitti brevi: chi possiede già il CIR codice regionale
Attenzione al fatto che le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono valide, quindi se si è soggetti all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, si dovrà richiedere anche il CIN e si dovrà esporre entrambi i codici.
Se si possiede già il CIR si hanno ulteriori sessanta giorni di tempo per ottenere il CIN.
Complessivamente si avranno centoventi giorni dalla pubblicazione dell’Avviso.
Una volta decorsi questi termini, si può essere suscettibili di sanzione.
Per ulteriori dettagli leggi: Codice CIN affitti brevi: che cos'è e come si richiede?
Per assistenza leggi: CIN affitti brevi: numeri utili per assistenza
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Ferie: guida agli aspetti principali
Il periodo minimo di ferie annuali è di quattro settimane, salvo durate superiori previste dai C.C.N.L. in base alla qualifica contrattuale e all’anzianità di servizio.
Sono obbligatorie:- la fruizione di almeno due settimane (continuative se richieste dal lavoratore) nell’anno di maturazione.
- la fruizione delle restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo i più ampi periodi di differimento stabiliti dai C.C.N.L.
Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di contratto a termine di durata inferiore all’anno.
La sanzione amministrativa applicabile al datore di lavoro in caso di mancata concessione delle ferie va da 120 a 720 euro.
Inoltre le sanzioni sono inasprite nei seguenti casi particolari:
- Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 480 a 1.800 euro.
- Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5.400 euro.
Maturazione delle ferie e retribuzione
Il diritto alle ferie matura in relazione al periodo di lavoro prestato, cioè ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie e, salvo diversa previsione dei CCNL, le frazioni di mese di almeno 15 giorni di calendario si computano come mese intero.
La maturazione delle ferie avviene ugualmente durante:- il periodo di prova;
- i periodi di assenza per maternità, compreso l’astensione anticipata per gravidanza a rischio o lavoro a rischio e durante la proroga del congedo di maternità per lavoro a rischio;
- i periodi di malattia e i periodi di infortunio;
- i periodi di cassa integrazione a orario ridotto.
Di contro le ferie NON maturano durante:
- i periodi di sospensione dal lavoro per sciopero;
- i periodi di aspettativa non retribuita;
- i periodi di aspettativa per funzioni pubbliche o cariche sindacali;
- i periodi di congedo parentale (aspettativa post parto);
- i periodi di cassa integrazione a zero ore, salvo condizioni di miglior favore.
Durante l’assenza per ferie al lavoratore compete lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato in caso di lavoro.
Fruizione ferie: chi decide e come?
Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo di fruizione e le modalità di godimento delle ferie che potranno essere:
- ferie collettive: usufruite contemporaneamente dalla totalità dei lavoratori con sospensione dell’attività produttiva;
- ferie individuali: usufruite individualmente dal lavoratore, garantendo una continuazione dell’attività lavorativa.
I CCNL possono prevedere un periodo per la fruizione delle ferie, altrimenti l’esatta determinazione del periodo spetta di norma al datore di lavoro, quale espressione del potere organizzativo e direttivo dell’azienda, tenendo conto delle esigenze e degli interessi del lavoratore (art. 2109 c.c.).
In ogni caso, onde consentire al lavoratore di conoscere il periodo in cui può fruire delle ferie è consigliabile che il datore di lavoro ne dia preventiva comunicazione in forma scritta.
Le ferie non fruite al termine del periodo di maturazione, devono essere differite ad un periodo successivo in applicazione del divieto di monetizzazione, ma sempre entro i 18 mesi successivi.
Alla scadenza del termine previsto dalla legge per la fruizione delle ferie (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione), il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi all’INPS ancorché le ferie non siano state godute.Ad esempio le ferie maturate al 31.12.2022 vanno godute entro il 30 giugno 2024.
Indennità ferie non godute. Mancata fruizione per maternità
Come detto, le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 Costituzione) dei lavoratori, sono cioè vietati accordi individuali tendenti a impedirne la fruizione e /o finalizzati alla monetizzazione (pagamento di una somma in sostituzione del periodo di ferie non godute).
E’ consentito compensare le ferie con l’equivalente indennità sostituiva SOLO nei seguenti casi:
- ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previste dalla legge;
- ferie residue al momento della risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento).
Su questo ultimo caso , recentemente la Cassazione ha precisato nell'ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330, in tema di ferie non godute, che aldilaà della normativa che vieta la monetizzazione del periodo di ferie non goduto, va tenuto presente che vanno esclusi da tale divieto i casi di mancata fruizione che non dipendono dalla volontà del lavoratore .
Nel caso specifico la Suprema Corte ha confermato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie di una lavoratrice dopo il termine del rapporto di lavoro in quanto la fruizione delle stesse era stata causata dall’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
Malattia e ferie
In caso di malattia insorta prima delle ferie programmate o collettive la fruizione potrà avvenire in un momento successivo all’intervenuta guarigione.
Invece la malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso se lo stato di malattia è incompatibile con il recupero delle energie psico-fisiche, purché regolarmente certificata e salvo diversa previsione dei C.C.N.L..
In questo caso il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere all’INPS la verifica dello stato di malattia del lavoratore e, con i corretti accertamenti sanitari, di sostenere, eventualmente, la compatibilità tra l’evento morboso e la fruizione delle ferie.
Ferie dirigenti, assenze, infortunio, prescrizione: casi pratici dalla Cassazione
Si segnalano in materia di fruizione delle ferie nel lavoro dipendente anche alcune sentenze di Cassazione su casi particolari in cui è stato affermato che:
- FERIE DIRIGENTI: Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive. (Cassazione civ., sez. lavoro Sentenza n. 23697 del 10 Ottobre 2017)
- ASSENZE INGIUSTIFICATE: I giorni di assenza ingiustificata dal posto di lavoro non possono essere imputati alle ferie ancora fruibili da parte del lavoratore, in assenza di accordo preventivo con il datore di lavoro; tale circostanza è idonea a giustificare un licenziamento per motivo soggettivo. (Cass. civ., sez. VI lavoro ordinanza n. 28232 del 06 Novembre 2018)
- CALCOLO INCENTIVI: gli incentivi retributivi collegati alle mansioni del singolo dipendente vanno erogati anche per i giorni di ferie (sentenza di Cassazione n. 19663 dell'11 luglio 2023)
- PRESCRIZIONE INDENNITA' FERIE NON GODUTE: il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'indennità per ferie non godute anche dopo il periodo di prescrizione del diritto che decorre dal termine del rapporto di lavoro, se non ha adempiuto all'obbligo di invitare il lavoratore alla fruizione nei tempi previsti per legge (Ordinanza n. 17643 del 20 giugno 2023)
- Non rientra nella fattispecie dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore al ritorno delle ferie, in quanto non verificato nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro. ( Corte di Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 475 del 13 Gennaio 2014)
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Concordato preventivo biennale forfettari: software e regole nel decreto MEF
Pubblicato in GU n 167 del 18 luglio il Decreto MEF del 15 luglio e ricordiamolo è disponibile il software per l'adesione al concordato preventivo biennale dei forfettari.
Di fatto è stato aggiornato il software di compilazione del modello redditi PF 2024
Come specificato dalla stessa Ade l'aggiornamento del software è:
- finalizzato a permettere ai contribuenti che fruiscono del regime forfetario di aderire al concordato preventivo per l’anno 2024, come previsto dal decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024
- per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione
- aggiornato per l’anno 2023 il controllo sul limite delle spese indicate nella colonna 8 dei righi da RP61 a RP64 nel caso di codici 4, 6 e 13 e del codice “2” nel campo percentuale di col. 6
- aggiornato il controllo sul rigo RL32 del quadro RL nel caso di sezione II-B e sezione III del quadro RL compilata ed assenza dei righi RL28 e RL29 e del quadro RE
Il decreto MEF del 15 luglio riporta molte similitudini con il decreto del 14 giugno pubblicato per i soggetti ISA. (Leggi anche: Concordato preventivo biennale: decreto e software per gli ISA)
Attenzione al fatto che per i contribuenti in regime forfetario l’applicazione del Concordato preventivo è limitato a un solo anno, quindi la proposta che si accetta vincola esclusivamente per l’anno di imposta 2024.
Il decreto del 15 luglio fissa la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti la proposta di concordata.
Si tratta di criteri che tengono conto dei redditi individuali, dei redditi settoriali per i contribuenti Isa, degli andamenti economici e dei mercati e degli specifici limiti posti dalla normativa sulla tutela dei dati personali.
Il decreto precisa che i contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, devono comunicare, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati necessari ad elaborare la proposta.
Per sapere come aderire leggi anche: CPB forfettari: come aderire entro il 15.10
Concordato preventivo biennale forfettari: come aderire
Ricordiamo che il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi previsto dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024.
A questo istituto possono accedere, tra gli altri, anche i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014, oggetto di Concordato, non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
Ciascun contribuente può calcolare la propria proposta di concordato, compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi, utilizzando l’applicativo Redditionline.
Tramite tale applicativo il contribuente può:- inserire i dati necessari,
- calcolare la proposta di Concordato preventivo
- e, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, accettare tale proposta.
Concordato preventivo biennale forfettari: requisiti di adesione
Possono accedere al Concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari, ovvero, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).
Non possono accedere al Concordato i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quello di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.
Concordato preventivo biennale forfettari: benefici e obblighi
L’adesione al Concordato preventivo vincola il contribuente sperimentalmente per il solo periodo di imposta 2024.
Nel periodo d’imposta oggetto di Concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per il regime forfetario.
I soggetti che aderiscono alla proposta di Concordato sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria non ricorrano le specifiche cause di decadenza.
L’adesione al Concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto.
CPB forfettari: cessazione e decadenza
Il CPB cessa di avere efficacia se si verificano situazioni che modificano in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.
Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:
- cessazione dell’attività
- modifica dell’attività (a meno che tale attività rientri in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari)
- presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato.
Inoltre, sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta.
A titolo esemplificativo si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, etc.
Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.
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Conversione D.L Coesione: conferme e novità per i datori di lavoro e sostituti d’imposta
Dal 7 luglio è in vigore la Legge 95/2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 06.07.2024, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 60/2024, il c.d. “Decreto Coesione”.
Analizziamo le principali novità di interesse per i datori di lavoro e i sostituti d’imposta.
DL Coesione: Modifiche alla disciplina dell’indennità straordinaria ISCRO
Una novità che deriva dalla conversione in legge è l’inserimento di una norma che modifica la disciplina dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO. In particolare, si prevede che:
- la partecipazione dei beneficiari di ISCRO ai percorsi di aggiornamento professionale, originariamente condizione necessaria per l’erogazione, sia ora semplicemente “accompagnata” da tali percorsi;
- i beneficiari siano tenuti ad autorizzare l’inserimento dei loro dati nella piattaforma SISSL (Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa) e al Sistema unitario di politiche del lavoro, ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sull’apposita piattaforma, che consente la convocazione da parte dei centri per l’impiego.
DL Coesione: Bonus Donne
Il Decreto Coesione all’articolo 23 prevede l’esonero contributivo totale per 24 mesi per le assunzioni di donne svantaggiate. Durante l’iter di conversione in legge del decreto tale misura non ha subito modifiche. Beneficiarie sono le seguenti categorie:
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno,
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nei settori caratterizzati da un tasso di disparità di genere superiore per almeno il 25 per cento la disparità media,
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
L’esonero spetta:
- nel limite di 650 euro mensili e
- solo se realizza un incremento occupazionale netto tra il numero di lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei 12 mesi precedenti.
DL Coesione: Bonus Giovani
Si riconferma l’agevolazione (prevista dall'art.22 del DL 60/2024) che prevede l’esonero contributivo totale per 24 mesi per:
- le assunzioni a tempo indeterminato e
- le trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025
a favore di:
- giovani che non hanno compiuto i 35 anni, e
- che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.
L’esonero spetta nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, che salgono a 650 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
DL Coesione: bonus ZES Mezzogiorno
Durante l’iter di conversione in legge del decreto è stato riconfermato l’esonero totale dei contributi previdenziali per 24 mesi per:
- le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale;
- effettuate tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025;
- da datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti;
- presso una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica per il Mezzogiorno.
Le assunzioni devono riguardare soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero spetta nel limite di 650 euro su base mensile per lavoratore.
In sede di conversione del decreto è stato anche chiarito che il Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno non si applica ai rapporti di apprendistato e di lavoro domestico.
Ricordiamo inoltre che la ZES unica (zona economica speciale per il Mezzogiorno) fa riferimento ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
DL Coesione: proroga attività agenzie portuali e incremento finanziamenti
Nel 2017, come strumento di sostegno all’occupazione e di efficienza ed operatività nel comparto del trasporto marittimo, è stata istituita dall’Autorità di Sistema portuale, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale
Adesso, in sede di conversione:
- è stata prorogata di nove mesi l’attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro istituite nei porti presso i quali il c.d. transhipment (vale a dire la movimentazione dei container mediante trasbordo) sia stato largamente prevalente;
- si incrementano solo per il 2024 le risorse per il personale non avviato al lavoro a 8.800.000 euro.