• Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: adesione entro il 31.10

    Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).

    Possono accedere:

    • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 
    • noché i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014.                         

    A tal proposito l'ADE ha pubblicato una serie di chiarimenti operativi per la misura aggiornate al giorno 28 ottobre.

    Entro il 31 ottobre è necessario aderire alla proposta del Fisco, salvo proroghe ancora richieste a gran voce dai sindati dei Commercialisti.

    CPB soggetti ISA: requisiti e cause ostative

    Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro il 31 ottobre 2024, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

    Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

    • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
    • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
    • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni; 
    • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
    • realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a  società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

    I redditi oggetto di Concordato riguardano:

    • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR;, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR ovvero corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54; 
    • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi; utili o perdite relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, a un Gruppo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’articolo 115 ovvero all’articolo 116 ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR.

    Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

    Il valore della produzione netta oggetto di Concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti individuate ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo oggetto d concordato, sopra citate.

    Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

    La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto di possibili eventi straordinari occorsi durante l’anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando il relativo campo del modello dichiarativo. Tale dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

    CPB soggetti forfettari: requisiti e cause ostative

    Possono accedere al Concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari, o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro il 31 ottobre, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

    Non possono accedere al Concordato i contribuenti forfettari per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

    • inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta
    • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento
    • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quello di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

    La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

    Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014, oggetto di Concordato, non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

    La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto di possibili eventi straordinari occorsi durante l’anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando un campo del modello dichiarativo. 

    Tale dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

  • CCNL e Accordi

    Fondo Metasalute Metalmeccanici 2025: scelta piani entro il 4 novembre

    Con la circolare 6 2024 del 1 ottobre il Fondo sanitario Mètasalute  informa che:

    • da martedì 1° ottobre e 
    • fino al 4 novembre 2024, 

    all’interno dell’Area Riservata Azienda, è  disponibile la procedura di attribuzione dei piani sanitari validi per l’anno 2025

    La selezione dei piani, e quindi l’adesione, per il 2025 dovrà essere effettuata entro e non oltre il 4 novembre 2024 (incluso).

    Prima di effettuare la scelta  si consiglia la consultazione delle relative schede  sintetiche e del documento Nuovo Piano Sanitario 2024 2026 – Confronto breve, disponibili sul sito del  Fondo . QUI il testo del Manuale operativo

    Viene ricordato che l’adesione dei lavoratori dipendenti ai piani sanitari 2025 può avvenire solo in forma collettiva, per la  totalità o per gruppi omogenei di lavoratori. 

    In azienda possono essere attivati – con accordo o Regolamento aziendale – un massimo di tre piani sanitari l’anno. 

    La selezione di piani integrativi 2025 richiede la produzione del relativo accordo sindacale o del regolamento aziendale che dev’essere caricato in piattaforma in fase di selezione dei piani. 

    La contribuzione va  versata dall’Azienda secondo i termini e le modalità  previste dall‘art. 10 del Regolamento vigente QUI IL TESTO 2024. 

    Le istruzioni relative alla codifica dei Piani 2025 nel modello  Uniemens-F24 sono riportate nella Circolare n.2 del 10 gennaio 2024.

    Fondo Metasalute: quali sono i familiari compresi

    Dal 1 ottobre 2017 è prevista una contribuzione minima annua per ogni lavoratore dipendente pari a 156€ (suddivisi in 12 quote mensili da 13 € cadauna) a totale carico dell’azienda e comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.

    Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:

    •  i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al  compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021;
    •  il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non  legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che  tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non  superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni.

    I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano  “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti  reddituali di cui al periodo precedente.

    Iscrizione e trasferimenti lavoratori Fondo Metasalute

    Si ricorda che l’adesione al Fondo MètaSalute  di assistenza sanitaria integrativa  è assicurata gratuitamente dal 1° ottobre 2017 dalle aziende che applicano ai propri lavoratori il CCNL per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti  del comparto Industria.

     A decorrere dal 1° aprile 2018 anche  le aziende che applicano il CCNL del settore  orafo, argentiero e della gioielleria sono  tenute ad aderire al Fondo MètaSalute.

    Sono iscritti  tutti i lavoratori dipendenti, non in prova,  a cui vengano  applicate le seguenti forme contrattuali:

    •  con contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time,
    •  con contratto di apprendistato;
    •  con contratto a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione;

     i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo che beneficiano della NASPI.

    I dipendenti che non vogliono aderire al Fondo devono  comunicarlo alla propria azienda  tramite apposita rinuncia scritta.

    I lavoratori iscritti possono estendere GRATUITAMENTE la copertura sanitaria ai propri familiari fiscalmente a carico e ai conviventi di fatto con le medesime condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.

    E’ possibile estendere la copertura sanitaria ai familiari NON fiscalmente a carico attraverso una adesione a pagamento.

    L’iscrizione dei NUOVI lavoratori avviene esclusivamente on-line mediante trasmissione da parte dell’azienda delle anagrafiche dei lavoratori che dovranno essere iscritti.

    Sul sito www.fondometasalute.it è   disponibile una Area Riservata appositamente dedicata alle aziende all’interno della quale – dopo essersi registrate – potranno inserire l’ultimo UNIEMENS disponibile inviato all’INPS seguendo le istruzioni tecniche fornite dal Fondo. Tale modalità è stata scelta per rendere più veloce ed agevole l’acquisizione del flusso informativo circa le anagrafiche dei dipendenti. I dati anagrafici dei lavoratori estratti dai flussi UNIEMENS saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi derivanti dal CCNL.

    Dopo aver depositato i dati le aziende dovranno aggiornare mensilmente le anagrafiche trasmesse al Fondo eliminando eventuali dipendenti cessati o inserendo i neo-assunti. Le aziende dovranno, inoltre, eliminare dall’elenco i dipendenti che avranno comunicato la volontà di non aderire al Fondo. L’iscrizione delle aziende può avvenire direttamente o tramite consulenti.

    TRASFERIMENTI LAVORATORI INFRAGRUPPO 

    Si ricorda inoltre che nel caso di trasferimenti di lavoratori tra Aziende appartenenti ad uno stesso gruppo aziendale, per garantire la continuità di copertura sanitaria dei lavoratori, occorre richiedere al Fondo il trasferimento delle anagrafiche dei lavoratori dall’Azienda di origine a quella di destinazione

    Le istruzioni ai datori per il versamento al fondo Metasalute

     L’INPS, con la Circolare 2 del 10.1.2024  ha ricordato  che i piani sanitari integrativi validi dal 01 gennaio 2024 passano da 6 a 4 ed hanno una diversa identificazione e una differente contribuzione.

    Le codifiche da inserire nell’Uniemens per identificare i piani sanitari per ciascun lavoratore a partire dalla  competenza di gennaio 2024 (scadenza febbraio 2024) sono di seguito riportate, e si dovranno ancora  utilizzare alcuni dei vecchi codici Uniemens per Mètasalute (Circolare INPS n.189/2017) che però saranno  rapportati ai nuovi piani sanitari integrativi:

    • “MET1” per il piano Base;
    • “META” per il piano integrativo MS1;
    • “METB” per il piano integrativo MS2;
    • “METC” per il piano integrativo MS3;
    • “METD” per il piano integrativo MS4.

    A partire dalla competenza di gennaio 2024, i codici Uniemens METE e METF non dovranno essere più  utilizzati poiché non corrispondenti a nessun piano integrativo attivo.

    Esempio: se l’Azienda ha effettuato per l’anno 2024 la scelta del piano integrativo MS2, a partire  dall’Uniemens di competenza di gennaio 2024, dovrà inserire il codice METB, indicando la parte del contributo  pari a 23,34 Euro, relativo al singolo lavoratore per cui è stato scelto il Piano Sanitario.

    Le attuali modalità di pagamento che prevedono che il versamento della contribuzione mensile dovuta per  ciascun lavoratore iscritto al Fondo venga effettuata dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a  quello di riferimento tramite modello di pagamento unificato F24, Codice MET1, restano invariate.

    RICORDA quindi che tutte le Aziende sono tenute a compilare il flusso Uniemens utilizzando i codici  indicati coerentemente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari e che il flusso  Uniemens dovrà essere congruente con il versamento effettuato tramite F24, come indicato nel  Regolamento del Fondo (art. 3.2), pena l’impossibilità di acquisire correttamente i pagamenti e di garantire le coperture sanitarie ai lavoratori.

    Per maggiori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center amministrativo del Fondo:

    • al  numero 800-189671 (dalle 9 alle 18) o 
    • aprendo una segnalazione con categoria “Contribuzione” nella sezione “Contatta il Fondo” disponibile nell’Area Riservata.

    Regolamento e piani sanitari Mètasalute 2025 per i lavoratori iscritti

    I lavoratori vengono informati e iscritti al Fondo dai datori di lavoro automaticamente con il contratto di assunzione  che fa riferimento ai CCNL citati sopra.

    Dal  10 ottobre  2023  è in vigore il nuovo Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

    Il Fondo MètaSalute per il triennio 2024-2026, vede i seguenti Piani Sanitari con i relativi cosi mensili e annuali:

    • PIANO BASE    euro 13,00    156
    • PIANO MS 1    euro 16,67    200
    • PIANO MS 2    euro 23,30    280
    • PIANO MS 3    euro 34,00    408
    • PIANO MS 4    euro 75,00    900

    I dettagli sono disponibili nelle brochures su sito istituzionale.

    Le prestazioni sanitarie sono garantite attraverso due regimi di erogazione:

    1.  assistenza sanitaria diretta: gli Assistiti  possono accedere  alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate con il  Fondo MètaSalute da Previmedical S.p.A., Società specializzata incaricata  che paga direttamente  per la prestazione ricevuta dall’Assistito, il quale pertanto non deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti  a suo carico;
    2. assistenza sanitaria rimborsuale: è  possibile per gli Assistiti il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture  sanitarie liberamente scelte dai medesimi nei limiti prestabiliti dal  proprio Piano Sanitario.

    Non sono ammesse prestazioni eseguite presso le case di convalescenza e di soggiorno, case di cura dietologiche ed estetiche o  per  lungodegenze (RSA), in quanto non considerati “Istituti di Cura”, nonché palestre, club ginnico-sportivi,  studi estetici, centri benessere anche se con annesso centro medico.
    Nel caso in cui l’Assistito decida di utilizzare strutture del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) o strutture private accreditate dal S.S.N con spese a carico del S.S.N., verrà corrisposta un’indennità sostitutiva giornaliera per ogni giorno di ricovero con pernottamento (si intende escluso il pernottamento in pronto soccorso), nei termini previsti dal solo Piano Sanitario.
    In ogni caso, tutte le informazioni relative al Piano Sanitario sono disponibili e costantemente aggiornate sul sito internet www.fondometasalute.it.
    Inoltre, sempre dal sito previa autenticazione, si accede all’Area Riservata agli iscritti dove  è possibile:

    •  consultare l’elenco delle strutture convenzionate e dei medici convenzionati;
    •  compilare la richiesta di rimborso (nei limiti di quanto stabilito dal successivo § II, lett. C).
    •  attraverso il pulsante “prestazioni sanitarie dal 01/01/2017” è possibile usufruire del servizio “SEGUI LA TUA PRATICA”, che garantisce una tempestiva e puntuale informazione sullo stato di elaborazione della propria pratica  di rimborso attraverso l’invio di SMS sul proprio cellulare.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta eco imballaggi: domande dal 21 ottobre

    Il MASE con avviso pubblicato sulla pagina preposta del proprio sito comunica l'avvio delle domande dalle ore 12 del giorno 21 ottobre per il tax credit eco imballaggi.

    Ricordiamo che le regole attuative per questo bonus sono state previste con il Decreto MASE del 2 aprile pubblicato nella GU n 117 del 21 maggio 2024.

    Il decreto contiene i  con i criteri e modalità di applicazione  e  di fruizione del  credito d'imposta nonché requisiti  tecnici  e  certificazioni  idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

    Il decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalità di applicazione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 1, dal comma 686 al comma 690,  della  legge di bilancio 2023, anche al fine di assicurare il rispetto dei  limiti di spesa annui, nonché i  requisiti  tecnici  e  le certificazioni idonee ad  attestare,  secondo  la  vigente  normativa  europea  e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e  degli  imballaggi ammissibili  all'agevolazione.

    Credito d’imposta eco imballaggi: i beneficiari

    I beneficiari sono tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza:

    • a) sono costituite, regolarmente iscritte e  «attive»  presso  il registro delle imprese;
    • b) svolgono un'attivita' economica in Italia, disponendo  di  una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
    • c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri  diritti  e non  sono  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a   procedure concorsuali;
    • d)  hanno   acquistato   prodotti,   realizzati   con   materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno  acquistato  imballaggi  biodegradabili  e  compostabili secondo la  normativa  UNI  EN  13432:2002, imballaggi  in  carta  e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, secondo quanto previsto dall'art. 4;

    Sono, in ogni  caso, escluse dalle  agevolazioni  di  cui  al presente decreto le imprese:

    • a) destinatarie di sanzioni interdittive ai  sensi  dell'art.  9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
    • b) che si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.              

    Credito d’imposta eco imballaggi: domande dal 21 ottobre

    Per accedere all'agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano apposita istanza secondo le modalità indicate dal MASE con avviso.

    In particolare, il MASE evidenzia che il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2023 e nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milione di euro per ciascuna annualità.

    Lo sportello per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2023 sarà attivo dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024.

    Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2023 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link: https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.

    Come previsto dal decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.

    Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail: [email protected] oppure chiamando il numero 06 5722 5138 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30.

    Scarica qui la modulistica necessaria

    Per ciascuno degli sportelli annuali il soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.
    Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati nell'allegato 1 e  riportano l'ammontare complessivo  delle spese sostenute allegando l'attestazione di cui al comma 3 del medesimo art. 4. 

    Al solo fine di consentire lo svolgimento  dei controlli previsti i  soggetti  beneficiari  allegano all'istanza  la documentazione giustificativa delle  spese  e  del relativo pagamento, nonché quella  comprovante  il possesso  delle certificazioni.

    Credito d’imposta eco imballaggi: la % spettante

    L'agevolazione è concessa, previa apposita istruttoria ai sensi dell'art. 8, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 1, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 36% per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 4, ed è fruita sotto forma di credito d'imposta ai sensi dell'art. 17  del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  

    L'agevolazione  massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, di cui all'art. 7,  comma  2,  non  può comunque, eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro.
    Nel  caso  in  cui  l'importo  complessivo  delle  agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualità  di cui all'art. 7, comma  1, il  Ministero  procede  al riparto  delle risorse  disponibili  in  proporzione  all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.
    L'agevolazione  non è cumulabile,  con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o comunicati  ai sensi  dei  regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano   alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.
    Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell'imposta regionale sulle  attività  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
    Il credito di imposta è cumulabile con altre  agevolazioni  che non si configurino come aiuti di Stato e che  abbiano  ad oggetto i medesimi costi, a condizione che  tale  cumulo,  tenuto  conto  anche della non concorrenza  alla  formazione  del reddito e  della  base imponibile dell'imposta regionale  sulle attività  produttive,  non porti al superamento del costo sostenuto.

    Credito d’imposta eco imballaggi: spese ammissibili

    Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto di:

    • a) prodotti realizzati con materiali provenienti  dalla  raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica; 
    • b) imballaggi primari e secondari biodegradabili  e  compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
      • i) gli imballaggi  in  carta  e  cartone,  ad  eccezione  degli imballaggi in carta stampati  con  inchiostri,  degli imballaggi  in carta trattata o spalmata con  prodotti  chimici  diversi  da  quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e  degli imballaggi  in carta  accoppiati  con   altri   materiali   non   biodegradabili   e compostabili;
      • ii) gli imballaggi in legno non impregnati;
    • c)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta differenziata della carta;
    • d)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta differenziata dell'alluminio;
    • e)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta differenziata del vetro.

    I prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni  previste dall'allegato  1  al presente decreto.
    L'effettività del  sostenimento  delle   spese   oggetto   di agevolazione deve risultare  da  un'apposita attestazione  resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da  un  revisore legale  iscritto  nel  registro  dei  revisori  legali,   o da   un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e  degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti  del  lavoro, ovvero  dal  responsabile  del  centro   di assistenza fiscale. A tal fine, con la già menzionata  attestazione, è certificato:

    • a. l'elenco delle spese ammissibili ad  agevolazione  nonché  il periodo  d'imposta  cui  sono  riferite.  Le  spese  si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
    • b. l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo  produttivo del soggetto proponente;
    • c.  l'integrale  pagamento  delle  fatture  di  acquisto  cui  si riferiscono  le  spese  rendicontate,  che  deve  essere   effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e  con modalità che consentano la  piena tracciabilità dei  pagamenti  e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
    • d. che l'impresa proponente  non  ha  ottenuto,  a  fronte  delle medesime  spese  oggetto  della  richiesta  di agevolazione,   altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai  sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che  dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».

    Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate  nel  ciclo  produttivo  del   soggetto   proponente,   si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.                  

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus eccellenze gastronomiche assunzioni giovani: ripartono le domande dal 1 ottobre

    Invitalia, soggetto gestore della misura “Giovani diplomati”, promossa dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha già concesso agevolazioni per oltre 6,8 milioni di euro, a fronte di investimenti attivati per oltre 13 milioni di euro per la stipula di contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

    La dotazione finanziaria ancora disponibile per  “Giovani diplomati” è di oltre 9 milioni e, come previsto dal decreto direttoriale di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo del MASAF, è possibile presentare domanda dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2024 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024 accedendo all’area riservata del sito Invitalia.

    Ricordiamo tutte le regole di questa misura.

    Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni: che cos’è

    Giovani diplomati” è l’incentivo che finanzia i contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
    È gestito da Invitalia ed è promosso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022.

    Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni: imprese beneficiarie

    Le agevolazioni sono rivolte a:

    • imprese operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione) regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni, oppure che abbiano acquistato – nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo,
    • imprese operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e dal codice ATECO 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca) regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni o, in alternativa, che abbiano acquistato – nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo

    Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni giovani: il contributo

    Ciascuna impresa può ottenere un contributo a fondo perduto non superiore a 30.000 euro, fino a coprire massimo il 70% delle spese totali ammissibili relative alla remunerazione lorda per l’inserimento, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

    I contratti di apprendistato devono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e devono essere stipulati, a pena di decadenza dalle agevolazioni, dopo la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione delle agevolazioni.

    I giovani diplomati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    • diploma di istruzione secondaria superiore conseguito da non oltre cinque anni presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA)
    • non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del contratto di apprendistato, i 30 anni di età

    Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.

    I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis (Generale Reg. UE 2831/23, SIEG Reg. UE 2832/23).

    Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni giovani: domande dal 1° ottobre

    Con decreto direttoriale il MASAF dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2024 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024 accedendo all’area riservata.

    Accedi qui per tutte la modulistica.
    Attenzione al fatto che, sono fatte salve le domande di contributo già presentate e che non è consentita la presentazione da parte delle imprese che hanno già presentato una regolare domanda di contributo entro le ore 12:00 del 13 maggio 2024, come risultante dall’attestazione di avvenuta presentazione della domanda.
    È possibile sin da ora procedere con la registrazione dell’impresa richiedente le agevolazioni e scegliere un eventuale delegato, accedendo alla sezione Anagrafica e deleghe.

  • Riforma dello Sport

    Contributi per EPS: domande entro il 15 ottobre per Alimentiamo lo sport

    Il Dipartimento dello sport ha pubblicato in data 30 settembre, l' avviso con le regole per il bando alimentiamo lo sport 2024.

    Beneficiari delle risorse sono gli enti di promozione dello sport.

    Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.

    Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 4.271.475,00.

    Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], entro le ore 12 del giorno 15 ottobre 2024, pena l’inammissibilità della domanda.

    Tutti i fac simile per presentare la domanda sono disponibili nell'avviso in allegato, clicca qui per i dettagli

    Alimentiamo lo sport: cosa riguarda il progetto

    L'avviso ha per oggetto la selezione di progetti volti a realizzare una o più delle seguenti finalità:

    • a) valorizzare la connessione tra lo sport, la salute e l’educazione alimentare, promuovendo momenti di condivisione dell’importanza dell’attività fisica come strumento di prevenzione e di miglioramento della condizione psicofisica di ognuno, sottolineando la correlazione tra tali aspetti e l’educazione alimentare, attraverso attività che mostrino un approccio integrato all’attività fisica, all’importanza di una dieta sana, equilibrata e rispettosa dell’ambiente e ai rispettivi riflessi sulla salute;
    • b) promuovere la diffusione della pratica sportiva anche tra le fasce deboli della popolazione e nelle aree disagiate o scarsamente popolate, rendendola un momento di aggregazione e di superamento delle disuguaglianze in un’ottica di coesione sociale e di rafforzamento del senso di comunità, coinvolgendo attori del territorio e privilegiando l’apertura degli eventi a tutti, attraverso misure come la gratuità totale o parziale dell’evento, la rimozione di barriere architettoniche, la valorizzazione degli spazi pubblici, nonché l’utilizzo di soluzioni ecosostenibili per la realizzazione degli eventi e di forme di mobilità condivisa per raggiungere i luoghi di svolgimento;
    • c) favorire il coinvolgimento delle scuole, fin da quella dell’infanzia, attraverso attività ludiche e ricreative che introducano fin da piccoli all’importanza del gioco e dell’attività sportiva come momento di sviluppo personale e relazionale, nonché di socializzazione e di educazione al rispetto degli altri, in un’ottica di crescita non solo individuale maanche del senso di socialità e di comunità;
    • d) promuovere iniziative di condivisione intergenerazionale di esperienze, buone pratiche e memorie di vita, rivolte soprattutto ai giovani ma con il coinvolgimento di ogni fascia della popolazione, al fine di incentivare l’esercizio fisico a tutte le età e consentire lo scambio e la condivisione del vissuto di diverse generazioni, anche attraverso il supporto di associazioni culturali o altri enti che preservino la memoria storica dello sport sui territori.

    Alimentiamo lo sport 2024: durata dei progetti e importo del contributo

    Viene precisato che saranno ammessi alla valutazione progetti che abbiano la durata massima di 12 mesi con un budget economico congruo rispetto alla durata indicata.  Questi ultimi aspetti saranno disciplinati con apposita convenzione. 

    Non è necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2025.

    La richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a euro 280.000,00.

    Alimentiamo lo sport 2024: erogazione dei contributi agli EPS

    Il finanziamento verrà erogato in tre tranche sulla base di convenzioni sottoscritte con firma digitale tra il Capo del Dipartimento per lo Sport, o suo delegato, e il legale rappresentante del soggetto proponente, o il soggetto munito di specifici poteri, secondo quanto di seguito dettagliato:

    • a. la prima tranche, pari al 30% del contributo concesso, sarà erogata alla presentazione di un piano esecutivo dettagliato delle attività;
    • b. la seconda tranche, pari al 50% del contributo concesso, sarà erogata previa presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte e di un prospetto delle spese per l’intero importo erogato con la prima tranche e corredata della documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta pari almeno al 20% del contributo totale;
    • c. il restante 20% del contributo concesso verrà erogato a conclusione del progetto, previa verifica amministrativa della documentazione, elencata nel punto 10 lett c dell'avviso di cui si tratta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente che deve pervenire entro 90 giorni dalla conclusione del progetto.

    Allegati:
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    Nuova Sabatini Capitalizzazione: via alle domande dal 1.10

    Partono da martedì 1 ottobre le domande per la Nuova sabatini Capitalizzazione

    Ricordiamo che in proposito il MIMIT ha pubblicato la circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115,  che integra e modifica la circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022 a seguito dell’entrata in vigore, il 20 aprile 2024, del decreto interministeriale 19 gennaio 2024, n. 43 , recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento, e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.

    Viene specificato che la circolare definisce:

    • le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, 
    • nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:
      • 5% per le micro e piccole imprese;
      • 3,575% per le medie imprese.

    Nuova Sabatini Capitalizzazione PMI: le regole

    La Circolare in oggetto evidenzia che esclusivamente per le PMI che possono beneficiare delle agevolazioni ai sensi del decreto Capitalizzazione, il processo di capitalizzazione deve rispettare i seguenti termini e modalità:   

    • la delibera di aumento di capitale sociale, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare le seguenti caratteristiche: 
      • a) deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”;   
      • b) deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa; 
      • c) non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale; 
      • d) l’aumento di capitale sociale deve essere in misura non inferiore al 30 per cento dell’importo del finanziamento; e) l’aumento del capitale sociale deve essere correlato a un finanziamento a copertura di un singolo programma d’investimento; Pag. 8 di 13 f) l’aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile; g) l’aumento di capitale sociale, in caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse; 
    • l’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo di cui al punto 13.3, pena la revoca del contributo stesso;
    • la PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo di cui al punto 13.3, è tenuta a versare almeno il 25 per cento dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine;
    • il versamento della quota dell’aumento di capitale non versato, secondo i termini e le modalità previste dal precedente punto, deve risultare effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, e dall’articolo 9, comma 2, del decreto Capitalizzazione e come di seguito specificato:
      • nei casi previsti dal punto 13.2, l’aumento di capitale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della richiesta di cui al punto 13.3, pena la revoca del contributo; nei casi previsti dal punto 13.6, l’aumento di capitale deve risultare versato in misura almeno proporzionale alle quote di contributo previste dal provvedimento di concessione di cui al paragrafo 10, pena la revoca del contributo.”.

    Viene anche previsto che “Il programma d’investimento indicato nella domanda di agevolazione di cui all'allegato n. 1 Bis deve essere finalizzato esclusivamente all’accesso al contributo di cui al decreto Capitalizzazione. Nel caso in cui la PMI intenda effettuare un programma d’investimento destinato all’ottenimento del contributo di cui al decreto, deve presentare domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 della presente circolare. Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell’aumento di capitale, ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto Capitalizzazione, è fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell’istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green di cui all’articolo 11 del decreto.”.

    Le domande di accesso alle agevolazioni di cui al decreto Capitalizzazione e previste dalla presente circolare possono essere presentate – secondo le modalità indicate al paragrafo 9 – da parte delle PMI ai soggetti finanziatori a partire dal 1° ottobre 2024. 

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Adeguamento rimanenze magazzino: prima rata in scadenza il 30.09

    E' in scadenza il prossimo 30 settembre il pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva prevista per l'adeguamento delle rimanenze di magazzino disciplinata dalla Legge di bilancio 2024 

    La disposizione è stata introdotta per la regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali o l’iscrizione dei valori in precedenza omessi. 

    La norma originaria prevedeva due rate coincidenti con gli ordinari acconti per il 2024. 

    Visto che i coefficienti di maggiorazione necessari per la regolarizzazione ai fini Iva sono stati emanati con decreto del 24 giugno 2024, il tempo a disposizione è divenuto ristretto, di qui la proroga operata a tempo scaduto, ovvero successivamente alla scadenza del primo acconto del 31 luglio (già prorogata rispetto all’ordinario 30 giugno), operata dal decreto ominbus ( ora in dirittura d'arrivo per la conversione in legge) che ha rideterminato la prima scadenza per il prossimo 30 settembre.

    La relazione illustrativa al decreto, ha chiarito come il differimento del versamento rileva per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile (differimento di tre mesi) e per quelli con periodo d’imposta non coincidente con l’anno civile per i quali la scadenza del termine di versamento per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 è antecedente alla data del 30 settembre 2024. 

    Quindi la proroga vale sia per i soggetti solari sia per quelli a cavallo il cui saldo è dovuto prima del 30 settembre.

    Per quanto riguarda le rilevazioni contabili, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio d’esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino può essere effettuato entro il 30 settembre 2024, nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo

    Riepilogando le norme di riferimento per l'adeguamento delle rimanenze di magazzino, si ricorda che in data 24 giugno il MEF ha pubblicato l'atteso decreto con i coefficienti di maggiorazione (il decreto è andato in GU n 147 del 25 giugno).

    Il provvedimento ha seguito la Risoluzione n 30/2024  pubblicata dall'ADE in data 17 giugno, con la istituzione dei codici tributo necessari alla misura.

    Infine, nella Circolare n 15 del 25 giugno sugli ISA le Entrate evidenziano che relativamente all'adeguamento del magazzino, nella modulistica ISA è stato introdotto nel quadro F il campo 2 del rigo F08 denominato “Adeguamento valore esistenze iniziali" che consente di segnalare se è stato effettuato l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino (art 1 commi 78-85 della L. 213/2023)
    La novità si è resa necessaria in quanto, con la modifica delle esistenze iniziali relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, non sarebbe stata soddisfatta la condizione indicata all'art 92 comma 7 del TUIR, secondo cui “Le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo”; generando anomalia di diversi indicatori.

    Barrando la casella in questione gli indicatori coinvolti vengono disattivati. 

    Adeguamento rimanenze 2024: cosa prevede

    I commi 78-85 dell'unico articolo della legge di bilancio 2024 prevedono che agli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali possano adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con irrilevanza a fini sanzionatori.

    L’adeguamento previsto, può essere effettuato in due modi:

    1. eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi: l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’adeguamento comporta poi il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
    2. registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente: tale caso comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.

    Attenzione al fatto che, l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al 31 dicembre 2023.

    Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui 

    • la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023,
    • e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

    Adeguamento rimanenze 2024: i coefficienti

    Con il decreto Mef sono approvati i coefficienti di maggiorazione indicati negli allegati da 1 a 3, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 4, da utilizzare per determinare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta  sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito  delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di  eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 78 a 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
    Ai fini dell’applicazione dei coefficienti di cui al comma 1, i soggetti che, nel  periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno  svolto attività economiche:

    • a) per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui  all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di  importo non superiore a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il  medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione  degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 1;
    • b) e hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 2;  La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente
    • c) per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di  cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di  importo non superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui  all’allegato n. 3.

    Adeguamento rimanenze 2024: i codici tributo

    La legge 30 dicembre 2023, n. 213 dispone che gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    Si prevede, in caso di eliminazione di valori, il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e di un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle condizioni ivi indicate.

    In caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle condizioni ivi indicate.

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono con la Risoluzione n 30/2024 i seguenti codici tributo:

    • “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; 
    • “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; 
    • “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

    Per ulteriori istruzioni si rimanda alla risoluzione n 30.

    Allegati: