• Lavoro Autonomo

    Guide turistiche: nuovo regolamento e bando 2025

    La riforma della professioni di guida turistica  che prevede un elenco nazionale delle guide turistiche con esame unico di accesso  e  nuove specifiche  modalità di svolgimento della professione  è apparsa in GU a novembre 2023 (legge 190 2023)

    E' stato pubblicato il 28 giugno il decreto del ministero del turismo (DECRETO 26 giugno 2024, n. 88 Regolamento recante disposizioni applicative per  l'attuazione  degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre  2023,  n.  190, recante:  «Disciplina  della   professione   di   guida   turistica» con ulteriori dettagli sull'istituzione dell'albo nazionale e sugli obblighi di aggiornamento)  entrato il vigore il 13 luglio 2024. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data  di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo (quindi entro dicembre 2025)  le guide  turistiche già abilitate possono continuare a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.  Successivamente si potra esercitare solo dopo aver superato  il nuovo esame di abilitazione ed essersi iscritti al nuovo elenco.

    Il bando per l'esame di abilitazione   è stato pubblicato il 28 gennaio. Le domande di ammissione possono essere inviate dal 28 gennaio al 27 febbraio 2025  sul portale di Reclultamento della pubblica amministrazione INPA,cui si accede con SPID, CIE o CNS.

    Vediamo nei paragrafi seguenti la nuova disciplina con le novità del DL PNRR 19 2024  e del Decreto ministeriale attuativo .

    SCARICA QUI IL TESTO DEL BANDO 

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    Professione guida turistica: l’esame di accesso regionale e il nuovo Regolamento

    Per poter svolgere professione ad oggi era previsto il conseguimento di una abilitazione a livello regionale attraverso il superamento di un Esame di Stato , norma contenuta nel Decreto  del Ministero del Turismo  dell’11.12.2015. 

    I requisiti per sostenere l'esame di accesso agli albi regionali delle guide turistiche  erano  i seguenti:

    • maggiore età 
    • possesso del diploma di laurea triennale oppure 
    • possesso della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Unione Europea  la preveda.

    ATTENZIONE La legge di conversione  del DL 19 2024 aggiunge che il divieto di avvalersi di soggetti non iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche e il conseguente obbligo di indicare il numero di iscrizione all’elenco della guida turistica che presta la propria attività professionale, si riferiscono ad  intermediari turistici e non a piattaforme digitali in quanto a tali realtà non possono essere imposti obblighi informativi non previsti dal diritto UE.

    Regolamento  professione guida turistica dal 13 luglio 2024 

    Le guide turistiche che 

    • avranno  superato l'esame di abilitazione (vedi sotto i dettagli), ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, o 
    • che fossero già abilitate alla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2023, possono richiedere l'iscrizione all'elenco nazionale.

    L'elenco include dati come il numero di iscrizione, nome, cognome, codice fiscale, data di abilitazione, specializzazioni, lingue straniere conosciute e titoli di studio.

    L'elenco nazionale è suddiviso in due sezioni:

    1. Guide turistiche che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale o già abilitate.
    2. Guide turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero

    I candidati devono versare un contributo di 10 euro per la partecipazione all'esame di abilitazione e di 30 euro per il rilascio del tesserino personale di riconoscimento, che include fotografia, numero di iscrizione e codice univoco di identificazione

    In alternativa alla prova attitudinale, i candidati possono scegliere un tirocinio di adattamento sotto la supervisione di una guida turistica abilitata da almeno tre anni. Questo tirocinio può essere accompagnato da formazione complementare per garantire l'acquisizione delle conoscenze specifiche necessarie(dm-guida-tur).

    L'elenco nazionale è realizzato e gestito attraverso una piattaforma informatica dal Ministero del Turismo. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo www.turismo.gov.it

    Disposizioni Transitorie

    Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica, le guide turistiche possono esercitare la professione mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione o utilizzando il tesserino personale di riconoscimento già in loro possesso

    Guida turistica: definizione, attività, assicurazione

    La nuova legge   definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo o il riconoscimento della qualifica professionale 

    Costituiscono  attività proprie della professione di guida turistica: l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto  del  valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano

    Si specifica che la visita guidata, ha il fine di: 

    • a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici,  religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici del patrimonio nazionale, e degli ulteriori elementi di identità locali;
    • b)  trasmettere la conoscenza, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e della  necessità di rispettarlo;
    • c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità. 

    L’esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell’esame di abilitazione , o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita  all’estero a  alla conseguente iscrizione nell’elenco nazionale.

    Solo una attività su base temporanea e occasionale , per siti non culturali e aperture straordinarie  senza  pagamento o  iscrizione può svolgersi senza il possesso della qualifica .

    Viene inoltre specificato che  nei luoghi della cultura aperti al pubblico,  anche appartenenti a soggetti privati, l’ingresso e lo svolgimento dell’attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

    ATTENZIONE: Con le ultime modifiche è stato eliminato l’obbligo di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale – previsto dall’articolo 3,comma 4, L. n. 190/2023, così soppresso in quanto nelle interlocuzioni con la Commissione europea,  è emerso come  sproporzionato l’obbligo di copertura assicurativa personale in  assenza di rischi diretti e specifici per la salute dei destinatari  con effetto di  aumentare gli oneri amministrativi a carico dei  professionisti senza offrire però un concreto ed effettivo beneficio a  favore dei consumatori.

    Elenco nazionale guide turistiche, aggiornamento e abilitazione cittadini stranieri

    Come detto, la legge di riforma della professione di guida turistica  prevede l'istituzione di un elenco nazionale presso il Ministero del Turismo al quale avranno accesso, previa domanda,  coloro che 

    • hanno superato lo specifico esame di abilitazione  nazionale  (di cui si attende il bando al massimo  entro la fine del 2025)
    • hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, 
    • sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica   e iscritti agli albi regionali alla data di entrata in vigore della  legge, ovvero  alla data del 17 dicembre 2023

    L’elenco nazionale sarà pubblico,    distinto in due   sezioni  e conterrà, oltre ai dati anagrafici e al numero di iscrizione,  i dati  relativi alle  specializzazioni e alle  ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, su una apposita piattaforma informatica per la quale sono stati stanziati i fondi necessari 

    Gli iscritti potranno svolgere la  professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale e riceveranno  dal Ministero del turismo un tesserino  di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione. 

    Nella conversione del DL 19 si prevede che  tale elenco dia conto anche della data di ultimo adempimento dell’obbligo di aggiornamento  da parte del professionista.

    OBBLIGO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

    Il decreto del 26 giugno 2024 precisa che i corsi di aggiornamento  destinati alle guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale gestito dal Ministero del Turismo sono obbligatori  e devono comprendere almeno cinquanta ore di formazione ogni tre anni , con  contenuti sia  teorici che pratici, mirati ad approfondire le esperienze maturate e le conoscenze acquisite. I corsi possono essere tenuti da docenti ed esperti delle materie rilevanti e sono organizzati da enti autorizzati e in convenzione con le regioni o le province autonome.

    In caso di impedimenti per malattia o altre cause di forza maggiore, la guida deve frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento

    Le guide turistiche devono comunicare al Ministero del Turismo l'avvenuta partecipazione ai corsi, trasmettendo l'attestazione di frequenza attraverso la piattaforma informatica, al fine di aggiornare le informazioni contenute nell'elenco nazionale.

    ABILITAZIONE CITTADINI STRANIERI 

    I cittadini dell’Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità   alla normativa di un altro Stato  potranno svolgere  loro attività in Italia:

    a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

    b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale previa integrazione della formazione e  superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, costituita da  una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali 

    ATTENZIONE:  L'espletamento della misura compensativa (tirocinio di adattamento o prova attitudinale)  potrà essere effettuato solo  nei casi in cui il Ministero del turismo ritenga che la formazione del professionista richiedente debba essere  opportunamente integrata, con una misura  rimessa alla scelta del richiedente.

    Il tirocinio di adattamento abbia una durata massima di ventiquattro mesi,(non piu  pari e non inferiore a ventiquattro mesi.)

    Inoltre,  non sarà quindi più richiesta la qualifica professionale di guida turistica  a chi  ne abbia fatto richiesta sulla base di titoli conseguiti all’estero.

    Con un prossimo decreto del Ministro del turismo, d’intesa con la Conferenza  stato-regioni e il  Ministro per gli affari europei,  saranno definite  le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale,  e  le modalità di svolgimento della prova attitudinale, 

    L’esame di accesso all’elenco guide turistiche: requisiti, materie e prove

    Il nuovo esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica,  avrà cadenza almeno annuale e sarà indetto dal  Ministero del turismo. 

    Consisterà nello svolgimento di:

    1.  una prova scritta, 
    2. una prova orale e 
    3. una prova tecnico-pratica

     riguardanti le materie di storia  dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, oltre all’accertamento delle competenze linguistiche. 

    Necessari i seguenti requisiti:

    • a) avere compiuto la maggiore età;
    • b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea,  in regola con le disposizioni  sull'immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
    • c) godere dei diritti civili e politici;
    • d) non aver subìto condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell’arresto;
    • e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o l’applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere;
    • f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; Su questo punto interviene la modifica della nuova legge  d i conversione del DL 19 2024, per cui la partecipazione  è consentita anche a chi sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente
    • g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di una  lingua straniera al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: per i cittadini di un  altro Stato richiesta la conoscenza della lingua italiana  non inferiore al livello C1 e potrà comunque essere richiesto l’accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame.

    Si introduce al contempo l’esonero dal suddetto accertamento in favore di coloro che abbiano  conseguito il proprio titolo di studio proprio nella lingua che sarebbe  oggetto di accertamento..

     Ulteriori materie  d'esame e modalità di svolgimento saranno definite con  decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge, d’intesa con la Conferenza permanente  Stato Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

    Guide turistiche: Obbligo di aggiornamento – Deontologia- Sanzioni

    Prevista l'istituzione di una  specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica con l ’attribuzione del relativo codice ATECO.

    Le guide turistiche avranno accesso gratuito agli istituti e luoghi di cultura  italiani statali e privati , e diritto ad un compenso equo per la loro prestazione 

    Obbligo di aggiornamento 

    Le guide turistiche iscritte all’elenco nazionale potranno acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, anche in materia di  turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo, della durata minima di cinquanta ore.

    Le guide avranno l’obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, l'aggiornamento continuo delle proprie competenze mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo, 

    Anche in questo caso il Ministero provvederà a dettagliare le specializzazioni e le modalità di svolgimento e relative  sanzioni ,  con decreti DA adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

    Obblighi di comportamento

     Nell’esercizio della propria attività, la guida turistica  dovrà 

    • esporre il modo visibile il tesserino di riconoscimento , da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale,e di ogni altro soggetto autorizzato;
    • fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

     È fatto divieto :

    • a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della legge 
    • ad agenzie di viaggio, tour operator e ogni altro intermediario, anche telematico  avvalersi,  per attività di  guida turistica, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale

    In caso di violazioni  agli obblighi sopracitati si applicano  le seguenti sanzioni:

    • da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell’elenco nazionale e 
    • da euro 5.000 a euro 15.000 ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura e  alle imprese.

     In caso di violazione degli obblighi  relativi all'esibizione del tesserino di riconoscimento  si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.

    Il controllo e l’applicazione delle sanzioni  sono demandate ai  Comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato con Ministero del Turismo.

  • Canone Rai in bolletta

    Canone speciale RAI 2025: tariffe per alberghi, residence, studi, mense

    Pubblicato in GU n 21 del 27 gennaio il Decreto 30 dicembre 2024 che prevede immutate, le tariffe del canone speciale RAI per il 2025.

    Nel dettaglio, per  l'anno  2025  i  canoni  di  abbonamento  speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto  ministeriale  29  dicembre  2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015.
    Le disposizioni contenute nel decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2025. 

    Ricordiamo che dal 2024 è possibile pagare il canone speciale utilizzando il VIRTUAL Iban personalizzato, ovvero un Iban che è associato ad ogni singolo cliente, così da facilitare la rendicontazione contabile. La RAI precisa che nel preavviso di rinnovo è stato indicato, per ogni cliente, l’Iban personalizzato.

    L' iban generico: IT75O0760101000000000002105 risulta comunque ancora attivo.

    Il pagamento potrà quindi essere effettuato utilizzando il virtual Iban ma, qualora fosse stato usato il precedente iban generico, il versamento è comunque valido.

    Vediamo gli importi da pagare per il canone speciale.

    Canone speciale RAI 2025: chi deve pagarlo

    Devono pagare il canone speciale RAI coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. 

    Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse, ad esempio è il caso delle catene alberghiere.
    Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate. 

    Canone speciale RAI 2025: gli importi per le strutture ricettive

    Come specificato sul sito RAI il Canone Speciale per alberghi e strutture ricettive è dovuto per l'anno 2025 nelle misure di seguito indicate:

    A) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento:

    Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
    Euro 6.789,40
    Euro 3.463,98 
    Euro 1.801,28

    B) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso:

    Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
    Euro 2.036,83
    Euro 1.039,20
    Euro 540,38

                

    C) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: 

    Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
    Euro 1.018,40
    Euro 519,58
    Euro 270,18

                 

    D) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: 

    Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
    Euro 407,35  
    Euro 207,82 
    Euro 108,07

                

    E) strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421:

    Canone annuale   Canone semestrale   Canone trimestrale
    Euro 203,70  
    Euro 103,93
    Euro 54,03

    (*) sono: Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002)

    Canone speciale RAI 2025: come pagare

    La RAI, sulla pagina dedicata al canone speciale, evidenzia che è possibile effettuare il pagamento del Canone Radiotelevisivo Speciale con carte di credito dei principali circuiti internazionali con commissioni a carico di Rai.

    Il servizio è fornito da INTESA SAN PAOLO S.p.A. La procedura da seguire prevede di contattare il Call Center Rai, al numero verde 800.938.362 (per tutti i paesi al di fuori dell'Italia la numerazione è 0039 06-87408198).

    Occorrerà fornire i dati relativi all’intestazione del nuovo abbonamento, nonché un indirizzo di posta elettronica al quale l’operatore invierà un LINK (valido 15 gg).

    Cliccando sul link e seguendo le istruzioni, si potrà procedere al pagamento con carta di credito direttamente sulla piattaforma della banca e senza necessità di fornire all’operatore telefonico i dati delle carte di credito.

    Il servizio è attivo per le seguenti tipologie di carte:

    Visa credito consumer, Visa debito consumer, Visa credito commercial, Visa debito commercial, MasterCard credito consumer, MasterCard debito consumer, MasterCard credito commercial, MasterCard debito commercial, Maestro debito consumer, Maestro debito commercial.

    Al termine delle operazioni, con pagamento andato a buon fine, il sistema invierà una ricevuta di pagamento via mail

    Canone speciale RAI 2025: esonero da fatturazione elettronica

    Viene infine specificato che l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la normativa sulla fatturazione elettronica non trova applicazione in materia di canone speciale.

    Pertanto la Rai continuerà a riscuotere il canone speciale con le modalità sinora adottate.

    Canone speciale RAI 2025: le sanzioni per chi non paga

    I titolari di canone speciale non in regola con i pagamenti sono tenuti a pagare il relativo canone maggiorato degli interessi al tasso legale e delle spese della riscossione coattiva eventualmente promossa dalla Amministrazione Finanziaria (ai sensi dell'art 1284 c.c.) 

    Il versamento deve essere effettuato usando il bollettino allegato alla richiesta di pagamento inviata dalla RAI o con le altre modalità di pagamento indicate.

    Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45 (ai sensi dell'art 19, comma 3, D.Lgs.18 dicembre 1997, n.473)

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Fondo Solimare: domande solo su Omnia IS dal 1 gennaio

    Con il decreto del Ministero del lavoro 8 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2023 sono state approvate  le modifiche del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE per l'adeguamento alla normativa vigente, .

    In particolare si tratta del recepimento nella disciplina del Fondo di  sostanziali modifiche  riguardanti:

    • la platea dei  datori  di  lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo  
    • l'importo, la durata e  le  causali  di  accesso  alla  normativa  in  materia di assegno di integrazione salariale – AIS – di cui alla riforma  della Cassa integrazione contenuta nella legge  n. 234 del 2021
    • la disciplina  del  Comitato  amministratore,   che   garantisce la rappresentanza di tutte le parti sociali.

    Il 22 gennaio INPS ha pubblicato le istruzioni operative. nella circolare 16 2024.

    Il 25 settembre sono state fornite   con il messaggio  3158 anche le istruzioni sulle modalità di richiesta dell'assegno di solidarietà tramite la piattaforma OMNIA IS, a partire dal 30 settembre 2024.

    L'istituto ha precisato con il messaggio 4386 del 20 dicembre che la  modalità precedente verrà dismessa a partire dal 1 gennaio 2025. 

    Vediamo le principali novità e indicazioni per le domande  di AIS all'ultimo paragrafo. 

    Fondo Solimare marittimi: scopo e prestazioni

    La principale novità è l'estensione del campo di applicazione che non prevede più limitazioni legate al numero di lavoratori occupati nè di inquadramento. 

    Il decreto prevede precisamente che: 

    "il Fondo ha lo scopo  di  attuare interventi a tutela del reddito dei  lavoratori  marittimi  e  del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere  dal numero dei  dipendenti,  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione  dell'attivita' lavorativa in relazioni alle  causali  previste  dalla  normativa in materia  di  cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  e  straordinaria». 

    Fondo Solimare le prestazioni di integrazione salariale

     Per gli assegno di integrazione salariale  si prevedono le seguenti modifiche 

    •  importo pari al trattamento di integrazione salariale vigente come previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 148/2015 e  versamento della  contribuzione correlata (v. ultimo paragrafo)
    • durata almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale  differenziate in base alla causale invocata:
    • per causali ordinarie, pari alle durate previste dall' articolo 12 del Dlgs 148/2015 ( fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
    • causali straordinarie,  e  contratto di solidarietà,  durata massima di  ventiquattro mesi in un quinquennio mobile, salvo alcune eccezioni.

    La circolare INPS riepiloga con la seguente tabella:

    ART. 11 Causali ordinarie

    ART. 12 Durata garantita dal Fondo

    Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

    fino a 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane

    Situazioni temporanee di mercato

    ART. 21 Causali straordinarie

    ART. 22 Durata garantita dal Fondo

    Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione

    12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile

    Crisi aziendale

    12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione

    Contratto di solidarietà

    12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 la durata dei trattamenti per la causale contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente

    L'istituto specifica inoltre che:

    • a seguito dell’ampliamento della platea dei datori di lavoro ricompresi nel Fondo, per quanto concerne il computo della durata della prestazione nell’arco temporale del biennio e del quinquennio mobile, dovranno considerarsi anche i periodi già autorizzati dal FIS 
    •  i periodi richiesti e autorizzati per le causali ordinarie e per le causali straordinarie saranno computati rispettivamente nell’arco temporale del biennio mobile e del quinquennio mobile , considerando  tutte le prestazioni autorizzate nel periodo di riferimento, compresi gli interventi  per eventi oggettivamente non evitabili, a eccezione delle prestazioni di assegno ordinario autorizzato con causali COVID-19,e dell' assegno di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’articolo 44, comma 11–sexies, del decreto legislativo n. 148/2015, introdotto dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

    Fondo Solimare: regime transitorio per le aziende di nuova iscrizione ecomitato amministratore

    Con riguardo al limite di accesso alla prestazione di integrazione salariale il decreto prevede che «In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al  Fondo  con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il limite  e' modificato come segue: 

    • nessun limite per  le  prestazioni  erogate  nel 2023; 
    • dieci volte nell'anno  2024;  
    • otto  volte  nell'anno  2025;
    • sette volte nell'anno 2026; 
    • sei volte nell'anno 2027 e 
    • cinque  volte  nell'anno 2028.». 

    Modificata anche la composizione del   comitato  amministratore   che sarà composto  da  quattordici  esperti  di  cui  

    • sette  designati   unitariamente dalle Segreterie  nazionali  delle  organizzazioni   sindacali   Filt-CIGL, Fit-CISL  e  Uiltrasporti  e 
    •  sette  designati   dalle   Associazioni  datoriali    Confitarma,     Assarmatori,     Assorimorchiatori     e Federimorchiatori.

    Fondo Solimare importo integrazione salariale 2023

    Per quanto concerne la misura della prestazione di integrazione salariale, la circolare richiama  quanto illustrato nella circolare n. 18/2022, per cui per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione/riduzione decorrenti dal 1° gennaio 2022, viene eliminato il massimale inferiore, applicando esclusivamente il massimale superiore.

    Si ricorda che la misura della prestazione è pari a quanto garantito dal trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), ossia all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate.

     Per l’anno 2024 l’importo è pari a  1.392,89 euro lordi (1.311,56 netti)

    A seguito  delle modifiche non è più applicabile all’importo lordo della prestazione la riduzione del 5,84%, prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

    Assegno integrazione Fondo Solimare: nuova domanda su Omnia IS

    Nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) affidati all’INPS, prosegue il rilascio dei servizi legati alla nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata “OMNIA IS”, sia dei datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell’Istituto.

    L'istituto informa che a decorrere dal 30 settembre 2024 sarà rilasciato sulla piattaforma “OMNIA IS” il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà per il settore marittimo – SOLIMARE.

    Si ricorda che la piattaforma consente agli utenti  di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di prestazione richiedibile in base all’inquadramento della posizione contributiva risultante dalle banche dati dell’Istituto. La prestazione richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario.

    La domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà per il settore marittimo – SOLIMARE può essere presentata sia per le causali ordinarie che per le causali straordinarie, ai sensi della normativa vigente.

    Modalità di accesso 

    La domanda di assegno di integrazione salariale per il Fondo di solidarietà per il settore marittimo – SOLIMARE può essere presentata, dal 30 settembre 2024, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo, nel campo “Ricerca” presente nella home page, l“Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

    Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 nel menù deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e poi  “OMNIA Integrazioni Salariali”.

    Fino al 31 dicembre è ancora possibile utilizzare  l’applicativo “CIFWEB” che poi verrà dismesso

    A partire dal 1° gennaio 2025, le domande di  dovranno  essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”. 

  • CCNL e Accordi

    CCNL artigiani area meccanica rinnovo 2024

    II giorno 21 dicembre 2023 era  stata raggiunta una prima intesa economica nel corso delle trattative per il  rinnovo del CCNL Artigiani Area Meccanica (Settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Autoriparazione, Orafi, Argentieri, Affini, e dalle aziende del Settore Odontotecnica, Restauro Artistico di Beni Culturali).

    L'Accordo siglato prevedeva l'erogazione di un «Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali« (AFAC) pari a regime a 96 euro per il 4° livello di inquadramento. 

    Si tratta in particolare di aumenti pari al 6,6% sui minimi contrattuali  concordati nel 2021 ( vedi  sotto i dettagli  e tabelle)

    La trattativa per il rinnovo del contratto proseguirà a partire dal mese di gennaio.

    Si ricorda che il CCNL firmato il 17 dicembre 2021 ha realizzato l’accorpamento nel C.C.N.L. Area Meccanica delle regolamentazioni contrattuali del Settore Artigiano Metalmeccanica ed Installazione di Impianti , dei Settore Artigiano Orafi, Argentieri ed Affini e del Settore Odontotecnica  (Disponibile qui  il testo integrale del contratto  2021 in PDF )

    Rinnovo CCNL artigiani area meccanica 2024

    L'ipotesi di accordo firmata il  19 novembre 2024  per il rinnovo del CCNL Area Meccanica introduce diverse novità in ambito contrattuale. 

    La durata del contratto è stabilita dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. 

    La sfera di applicazione è stata ampliata per includere le imprese che svolgono attività subacquee, integrando così l’art. 17 sulla classificazione del personale del settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti. 

    Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2025, gli apprendisti matureranno scatti di anzianità pari a 10 euro, con rivalutazione al termine del periodo formativo. 

    È stata prevista anche una regolamentazione più chiara per il lavoro supplementare nei contratti a tempo parziale, con una maggiorazione del 10% per le ore prestate entro i limiti contrattuali. 

    Sono stati modificati gli articoli relativi al preavviso di licenziamento e dimissioni per gli operai dei settori interessati e introdotte nuove disposizioni sulla formazione, garantendo 16 ore di formazione triennali durante l’orario di lavoro.

    CCNL artigiani area meccanica: Novità Economiche

    Dal punto di vista economico, l’accordo prevede un aumento retributivo complessivo da distribuire in quattro tranches: 1° dicembre 2024, 1° luglio 2025, 1° marzo 2026 e 1° novembre 2026. Questo incremento mira ad adeguare i salari alle necessità economiche attuali dei lavoratori dei settori coinvolti. 

    Gli scatti di anzianità previsti per gli apprendisti contribuiscono a rafforzare le garanzie economiche anche durante il periodo formativo.

    Inoltre, gli articoli riguardanti festività, ferie, gratifica natalizia, tredicesima mensilità, indennità di maneggio denaro e permessi sono stati unificati per semplificare la gestione dei diritti economici e migliorare la chiarezza contrattuale. 

    Questi interventi mirano a una maggiore equità e semplificazione delle tutele economiche per tutti i lavoratori del comparto.

    CCNL artigiani Tabelle importi anticipo futuri aumenti AFAC 2023-2024

    Riportiamo dal  volantino sindacale le tabelle riassuntive degli aumenti previsti a gennaio 2024  per le diverse aree interessate

    AFAC METALMECCANICI ARTIGIANI

    AFAC 2023-2024  ORAFI, ARGENTIERI E AFFINI

    AFAC 2023 2024 ODONTOTECNICI


    AFAC 2023-2024 AREA RESTAURO BENI CULTURALI

    CCNL artigiani area meccanica tabelle aumenti 2023-2026

    METALMECCANICI E INSTALLAZIONE IMPIANTI 

    L i v .

    Prima tranche dall’1.12.2024

    Seconda tranche dall’1.7.2025

    Terza tranche dall’1.3.2026

    Quarta tranche dall’1.11.2026

    Incremento salariale a regime

    Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

    Euro

    4 °

    50

    25

    25

    20

    120

    216

    ORAFI ARGENTIERI E AFFINI 

    L i v .

    Prima tranche dall’1.12.2024

    Seconda tranche dall’1.7.2025

    Terza tranche dall’1.3.2026

    Quarta tranche dall’1.11.2026

    Incremento salariale a regime

    Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

    Euro

    4 °

    50

    25

    25

    20

    120

    216

    RESTAURO 

    L i v .

    Prima tranche dall’1.12.2024

    Seconda tranche dall’1.7.2025

    Terza tranche dall’1.3.2026

    Quarta tranche dall’1.11.2026

    Incremento salariale a regime

    Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

    Euro

    4 °

    50

    25

    25

    44

    144

    240

    ODONTOTECNICI

    L i v .

    Prima tranche dall’1.12.2024

    Seconda tranche dall’1.7.2025

    Terza tranche dall’1.3.2026

    Quarta tranche dall’1.11.2026

    Incremento salariale a regime

    Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

    Euro

    4 °

    50

    25

    25

    9

    109

    205

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Omaggi natalizi ai clienti 2024: il punto sul trattamento fiscale

    In occasione delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti. In questo approfondimento dopo aver ripreso le caratteristiche essenziali delle spese di rappresentanza, vengono evidenziati i trattamenti fiscali ai fini IVA e delle imposte sui redditi per imprese e professionisti.

    In pratica si tratta di un utile riepilogo per non commettere errori, precisando che nel corso del 2024 non è intervenuta nessuna variazione normativa, di conseguenza, la disciplina risulta essere la stessa applicata nel 2023.

    Omaggi di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa

    In base alla C.M. n.188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

    Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:

    • erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
    • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
    • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

    Attenzione: si precisa che l'omaggio natalizio di un bene non oggetto dell'attività dell'impresa:

    • costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
    • non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.

    Omaggi natalizi ai clienti: la deducibilità da reddito

    Vediamo il trattamento fiscale ai fini Irpef/Ires degli omaggi di beni non oggetto dell'attività propria dell'impresa ai clienti.

    Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio ai clienti, sono ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, e dal 2016 sono deducibili secondo i seguenti limiti:

    IMPOSTE DIRETTE

    Impresa

    Ricavi / proventi gestione caratteristica 

    Importo massimo deducibile
     dal 1° gennaio 2016

    (modifica introdotta dal Decreto Internazionalizzazione n. 147/2015)

    Limite di spesa deducibile

    Fino a € 10 milioni

    1,5%

    150.000

    Per la parte eccedente
    € 10 milioni e fino a € 50 milioni

    0,6%

    150.000 + 240.000

    Per la parte eccedente € 50 milioni

    0,4%

    390.000 + 0,4% dell’eccedenza

    100% se di valore unitario non superiore a 50 €

     

    Lavoratore Autonomo

    Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario

    In merito al valore di 50,00 euro, si precisa che nel caso di un omaggio composto da più beni (ad esempio una cesta natalizia) il valore di 50,00 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio.

    Omaggi natalizi ai clienti: il trattamento fiscale ai fini Iva

    Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 30), la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro.

    In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.

    Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:

    • per i beni di costo unitario > a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
    • per i beni di costo unitario < a € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

    Omaggi natalizi ai clienti: riepilogo del trattamento fiscale

    Di seguito un riepilogo del trattamento fiscale per gli omaggi natalizi ai clienti, di beni non oggetto dell'attività, per le imprese e per i professionisti.

    IMPRESE

    Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti

    IVA

    IRPEF / IRES

    Detrazione
     IVA a credito

    Cessione gratuita

    Deducibilità della spesa

    Omaggio a favore di clienti

    SÌ 
    se costo unitario ≤ € 50,00

    Esclusa da IVA

    • nel limite annuo deducibile;
    • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50

    NO 
    se costo unitario > € 50,00

    LAVORATORI AUTONOMI

    Trattamento fiscale degli omaggi ai clienti

    IVA

    IRPEF

    Detrazione
     IVA a credito

    Cessione gratuita

    Deducibilità della spesa

    Omaggio a favore di clienti


    se costo unitario ≤ € 50,00

    (salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

    Imponibile IVA

    (salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

    Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta

    NO 
    se costo unitario > € 50,00

    Esclusa da IVA

    Omaggi natalizi ai clienti di beni oggetto dell’attività

    Trattamento ai fini IVA

    Nel caso in cui il bene sia oggetto dell’attività d’impresa l’Iva è stata detratta, poiché l’acquisto o la produzione del bene sono stai fatti prima della destinazione ad omaggio del bene stesso. Si dovrà, allora, applicare la regola generale dell’imponibilità della cessione gratuita.
    La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.

    A tal proposito, la base imponibile deve essere determinata, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lett. c) del D.P.R. 633/72 in misura pari al prezzo di acquisto o al prezzo di costo dei beni (non in misura pari al valore normale dei beni stessi). Tuttavia, occorre ricordarsi che la rivalsa non è obbligatoria, perché l’articolo 18, comma 4, del D.P.R. 633/72 stabilisce un’eccezione alla regola dell’obbligatorietà della rivalsa per i casi di cessioni gratuite dei beni.
    Ciò significa che l’impresa potrà evitare di chiedere il pagamento dell’Iva al destinatario dell’omaggio, facendosene carico direttamente attraverso una delle seguenti modalità:

    • emissione di autofattura per omaggi (da annotare sul registro Iva delle vendite);
      l’autofattura può essere riferita al singolo omaggio oppure essere riepilogativa degli omaggi effettuati nel mese di riferimento;
    • annotazione nell’apposito registro degli omaggi (da compilare con riferimento alle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno).

    Trattamento ai fini Irpef/Ires

    Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.
    Si applicano pertanto le stesse regole per gli omaggi di beni non oggetto dell'attività destinati ai clienti.

    Destinatari omaggio

    IVA

    IRPEF / IRES

    Detrazione
     IVA a credito

    Cessione gratuita

    Deducibilità della spesa

    Clienti

     

    se la spesa non è qualificata come spesa di rappresentaza
    Iva a credito detraibile

    se la spesa è qualificata come spesa di rappresentanza
    Iva a credito detraibile se il costo è ≤ € 50,00

    (salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

    Imponibile IVA

    (salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

    • nel limite annuo deducibile;
    • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50

    Leggi sul tema anche Omaggi natalizi imprese 2024:regole in vigore e vedi le novità in arrivo nel 2025 in Decreto IRPEF le novità fiscali per il lavoro dipendente

  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: adesione entro il 31.10

    Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).

    Possono accedere:

    • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 
    • noché i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014.                         

    A tal proposito l'ADE ha pubblicato una serie di chiarimenti operativi per la misura aggiornate al giorno 28 ottobre.

    Entro il 31 ottobre è necessario aderire alla proposta del Fisco, salvo proroghe ancora richieste a gran voce dai sindati dei Commercialisti.

    CPB soggetti ISA: requisiti e cause ostative

    Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro il 31 ottobre 2024, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

    Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

    • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
    • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
    • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni; 
    • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
    • realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a  società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

    I redditi oggetto di Concordato riguardano:

    • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR;, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR ovvero corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54; 
    • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi; utili o perdite relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, a un Gruppo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’articolo 115 ovvero all’articolo 116 ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR.

    Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

    Il valore della produzione netta oggetto di Concordato è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti individuate ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo oggetto d concordato, sopra citate.

    Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

    La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto di possibili eventi straordinari occorsi durante l’anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando il relativo campo del modello dichiarativo. Tale dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

    CPB soggetti forfettari: requisiti e cause ostative

    Possono accedere al Concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari, o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro il 31 ottobre, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

    Non possono accedere al Concordato i contribuenti forfettari per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

    • inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta
    • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento
    • condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quello di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

    La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

    Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014, oggetto di Concordato, non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

    La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto di possibili eventi straordinari occorsi durante l’anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando un campo del modello dichiarativo. 

    Tale dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus eccellenze gastronomiche assunzioni giovani: ripartono le domande dal 1 ottobre

    Invitalia, soggetto gestore della misura “Giovani diplomati”, promossa dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha già concesso agevolazioni per oltre 6,8 milioni di euro, a fronte di investimenti attivati per oltre 13 milioni di euro per la stipula di contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

    La dotazione finanziaria ancora disponibile per  “Giovani diplomati” è di oltre 9 milioni e, come previsto dal decreto direttoriale di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo del MASAF, è possibile presentare domanda dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2024 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024 accedendo all’area riservata del sito Invitalia.

    Ricordiamo tutte le regole di questa misura.

    Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni: che cos’è

    Giovani diplomati” è l’incentivo che finanzia i contratti di apprendistato tra le imprese e i giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
    È gestito da Invitalia ed è promosso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022.

    Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni: imprese beneficiarie

    Le agevolazioni sono rivolte a:

    • imprese operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione) regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni, oppure che abbiano acquistato – nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo,
    • imprese operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e dal codice ATECO 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca) regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni o, in alternativa, che abbiano acquistato – nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2022 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo

    Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni giovani: il contributo

    Ciascuna impresa può ottenere un contributo a fondo perduto non superiore a 30.000 euro, fino a coprire massimo il 70% delle spese totali ammissibili relative alla remunerazione lorda per l’inserimento, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

    I contratti di apprendistato devono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e devono essere stipulati, a pena di decadenza dalle agevolazioni, dopo la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione delle agevolazioni.

    I giovani diplomati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    • diploma di istruzione secondaria superiore conseguito da non oltre cinque anni presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA)
    • non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del contratto di apprendistato, i 30 anni di età

    Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.

    I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis (Generale Reg. UE 2831/23, SIEG Reg. UE 2832/23).

    Fondo Eccellenze Gastronomiche Assunzioni giovani: domande dal 1° ottobre

    Con decreto direttoriale il MASAF dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2024 alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024 accedendo all’area riservata.

    Accedi qui per tutte la modulistica.
    Attenzione al fatto che, sono fatte salve le domande di contributo già presentate e che non è consentita la presentazione da parte delle imprese che hanno già presentato una regolare domanda di contributo entro le ore 12:00 del 13 maggio 2024, come risultante dall’attestazione di avvenuta presentazione della domanda.
    È possibile sin da ora procedere con la registrazione dell’impresa richiedente le agevolazioni e scegliere un eventuale delegato, accedendo alla sezione Anagrafica e deleghe.