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Aiuti de minimis alle imprese: nuovi regolamenti UE dal 1 gennaio
Sono pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'UE del 12.12.2023 due nuovi regolamenti per disciplinare gli aiuti de minimis,
In dettaglio, a partire dal 1° gennaio 2024 ( e fino al 31 dicembre 2030) sono in vigore i due nuovi regolamenti sugli aiuti di importanza minore:
- il regolamento (UE) 2023/2831 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis,
- il regolamento 2023/2832 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis, concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG).
In proposito ASSONIME ha pubblicato in data 5 marzo la Circolare esplicativa n 5
Aiuti alle imprese de minimis: che cosa sono
Nella Circolare viene specificato innanzitutto che i due regolamenti sostituiscono regolamenti precedenti scaduti il 31 dicembre 2023.
Successivamente la Circolare ASSONIME n 5/2024, ricorda che gli aiuti di Stato de minimis sono aiuti di modesta entità che sono esonerati dal controllo degli aiuti di Stato dalla Commissione europea, in quanto ritenuti senza incidenza sulla concorrenza e sugli scambi commerciali nel mercato interno.
Poiché non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1 TFUE, tali aiuti non devono essere preventivamente notificati alla Commissione europea.
I regolamenti de minimis permettono, quindi, agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese tramite la concessione di aiuti di importo limitato, senza dover attendere un’autorizzazione da parte della Commissione e, quindi, semplificando e velocizzando le procedure.
Aiuti imprese de minimis: le nuove soglie
Tra le novità dei due regolamenti ASSONIME evidenzia che la principale riguarda l’aumento dei massimali di aiuto per impresa.
In dettaglio, il nuovo regolamento de minimis generale innalza da 200.000 a 300.000 euro il massimale triennale, cioè la soglia al di sotto della quale gli aiuti concessi a una medesima impresa unica nell’arco di tre anni vengono considerati come aiuti non corrispondenti ai criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1 TFUE e quindi non soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione previsto dall’articolo 108, paragrafo 314 .
Il nuovo regolamento de minimis SIEG aumenta la soglia de minimis SIEG da 500.000 a 750.000 euro su un periodo di tre anni.
Il regolamento de minimis SIEG prevede una soglia più alta rispetto alla disciplina de minimis generale, poiché le imprese che svolgono SIEG devono sopportare dei costi aggiuntivi e perché molti SIEG hanno una portata territoriale limitata.
Altre novità riguardano:
- le modalità di calcolo del massimale di aiuto,
- l’ambito di applicazione dei regolamenti,
- la previsione dell’obbligo per gli Stati membri di inserire le informazioni sugli aiuti de minimis in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione, in modo da ridurre gli obblighi di rendicontazione delle imprese.
Registro centrale a livello nazionale o dell’Unione: dal 1 gennaio 2026
Entrambi i regolamenti in merito al Registro di aiuti UE specificano che "Considerando che gli oneri amministrativi e gli ostacoli normativi costituiscono un problema per la maggior parte delle PMI e che la Commissione si prefigge di ridurre del 25 % gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione(17), tutti i registri centrali dovrebbero essere istituiti in modo da ridurre gli oneri amministrativi.
Le buone pratiche amministrative, come quelle stabilite nel regolamento sullo sportello digitale unico, possono essere utilizzate come riferimento per l’istituzione e il funzionamento del registro centrale a livello dell’Unione e dei registri centrali nazionali."
E pertanto, gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1 gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi per la prestazione di servizi di interesse economico generale siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione.
Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l’identificazione del beneficiario, l’importo dell’aiuto, la data di concessione, l’autorità che concede l’aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione («classificazione NACE»).
Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, anche mediante la pseudonominizzazione di alcune voci specifiche, se necessario.
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CCNL Legno artigianato e PMI: rinnovo fino al 2026
E stato firmato nella serata del 5 marzo 2024 il rinnovo del CCNL del 13.3.2018 (QUI IL TESTO PRECEDENTE) per il settore legno arredo e materiali lapidei per artigiani e PMI, condiviso da CNA, Confartigianato legno e arredo, Confartigianato marmisti, Casartigiani, Claai, Feneal–Uil, Filca–Cisl e Fillea–Cgil con vigenza 2023 2026 . L'accordo interessa circa 80mila lavoratori e 20mila imprese ed è stato raggiunto molto rapidamente, in sole 2 settimane.
Il testo passa al vaglio delle assemblee dei lavoratori.
Disponibile qui il testo del nuovo accordo.
Vediamo le principali novità.
AUMENTI RETRIBUTIVI
Si prevedono :
- per il livello D del legno un aumento medio di 180 euro per l’artigianato e di 181 euro per le Pmi,
- per il settore lapideo al 5° livello aumento medio di 189 euro per l’artigianato e di 191 per le Pmi.
che saranno erogati in 4 tranches a partire da marzo 2024,
a cui si aggiungono 5 euro di aumento su ogni scatto di anzianità e UNA TANTUM di 130 euro.
Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro per specificare i nuovi minimi retributivi e le relative decorrenze, per tutti gli altri livelli di inquadramento e per tutti i settori.
NOVITA' NORMATIVE
Dal punto di vista normativo l’accordo consente di raggiungere alcuni punti migliorativi come ad esempio
- indennità al 30% durante i 2 ulteriori mesi di aspettativa previsti per il congedo per donne vittime di violenza,
- possibilità di richiedere il part time reversibile per chi fruisce di congedi;
- revisione della disciplina per il preavviso di dimissioni e licenziamento con prolungamento del periodo.
CCNL LEGNO ARTIGIANATO i precedenti rinnovi
Con il rinnovo firmato a maggio 2022 per il periodo 2019-2022 erano state definite le seguenti novita :
CONTRATTI A TERMINE
i limiti quantitativi fissati sono i seguenti
- imprese da 0 a 5 dipendenti 3 lavoratori a termine,
- da 6 a 18 dipendenti un lavoratore a termine ogni 2 dipendenti in forza,
- da 19 dipendenti i: 35% del personale in forza).
Sono in ogni caso esenti da limitazioni i contratti a termine conclusi nei primi 15 mesi della fase di avvio di nuove attività ovvero di nuove linee di produzione e servizio.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Una tantum
A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, è prevista l'erogazione di un importo una tantum (proporzionalmente ridotto in caso di congedi facoltativi servizio militare e part-time) pari a 150,00 euro lordi in due tranche di pari importo :
- 75 euro con la retribuzione di luglio e
- 75 euro con la retribuzione di ottobre 2022
Per gli apprendisti l'importo è pari a 105,00 euro.
Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati anticipazione degli importi una tantum ie cessano di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2022.
Tabella aumenti retributivi 2022
SETTORI AUMENTO COMPLESSIVO DATE 1 TRANCHE DATE 2^ TRANCHE IMPRESE SETTORE LEGNO ARREDO 75 euro a livello D 45,00 euro da maggio 2022; 30,00 euro da settembre 2022 IMPRESE LAPIDEI 79 euro a licello 5 45,00 euro da maggio 2022 34 euro da settembre 2022 PMI LEGNO ARREDO 76 euro a livello D 50 euro da maggio 2022 26 euro da settembre 2022 PMI LAPIDEI 80 euro a livello 5 50 euro da maggio 2022 30 euro da settembre 2022 L'inquadramento dei lavoratori nei vari livelli professionali, avviene sulla base di declaratorie generali, che differenziano qualitativamente i livelli, e di esemplificazioni non esaustive fornite dai profili professionali.
NUOVE CATEGORIE PROFESSIONALI
Categoria A super – Quadri
Categoria A
– ex impiegati 1ª categoria
Categoria B
– ex impiegati 2ª categoria
– ex operaio specializzato provettoCategoria C super
– specifici tre profili della categoria C
Categoria C
– ex impiegato 3ª categoria
– ex operaio specializzatoCategoria D
– ex impiegato di 4ª categoria
– ex operaio qualificatoCategoria E
– ex operaio di 3ª categoria
Categoria F
– lavoratori privi di esperienza al loro primo inserimento nei settori oggetto del campo di applicazione del CCNL.
Si era prevista anche la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di dodici mesi.
Assistenza sanitaria integrativa Fondo SANARTI dal 2018
Le Parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato, secondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali in materia di assistenza sanitaria integrativa sottoscritti tra CONFARTIGIANATO imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.
A partire dal 1° febbraio 2018, sono pertanto iscritti al Fondo – Sanarti i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il CCNL, ivi compresi:
- gli apprendisti
- i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi;
le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Il contributo pari a € 10.42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.
CCNL Legno lapidei artigianato: tabelle retributive fino al 2018
CONTRATTO 2016-2018
Una tantum suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a € 150.00.
INCREMENTI RETRIBUTIVI IMPRESE ARTIGIANE
Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello
1° marzo 2018
1° giugno 2018
Incremento salariale a regime
D
€ 33,00
€ 20,00
€ 53,00
Settore Lapidei, Escavazione, Marmo
Livello
1° marzo 2018
1° giugno 2018
Incremento salariale a regime
5
€ 33,00
€ 23,00
€ 56,00
INCREMENTI RETRIBUTIVI P.M.I.
Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello
1° marzo 2018
1° giugno 2018
Incremento salariale a regime
D
€ 33,00
€ 30,00
€ 63,00
Settore Lapidei, Escavazione, Marmo
Livello
1° marzo 2018
1° giugno 2018
Incremento salariale a regime
5
€ 33,00
€ 33,00
€ 66,00
Verbale integrativo 21.3.2018 in materia di apprendistato
Il 21 marzo 2018 è stato sottoscritto un verbale che integra l'ipotesi di accordo in materia di apprendistato professionalizzante per i lavoratori over 29 anni
Le parti confermano che i contratti di apprendistato per il reinserimento lavorativo stipulati antecedentemente al 13 marzo 2018, ai sensi dell'art. 56 del C.C.N.L., sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 e, pertanto, ne confermano la regolamentazione; vengono anche confermati i nuovi profili formativi allegati ai C.C.N.L..
L'intesa prevede, inoltre, nell'ambito della disciplina del Contratto di apprendistato per il reinserimento lavorativo , i seguenti limiti quantitativi:
a) 2 contratti nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti;
b) 3 contratti nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti;e) 4 contratti nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti.
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Bando ISI 2022: scadenza 12 marzo per le imprese subentrate
Inail ha comunicato il 25 gennaio la pubblicazione online degli elenchi cronologici definitivi delle domande di finanziamento ammesse al Bando ISI 2022, distinti per regione e per Asse.
A seguito della redistribuzione delle risorse economiche, le ditte subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (identificate con il codice S-AMS), devono provvedere, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 18:00 del 12 marzo 2024, al caricamento del Modulo A di domanda e della documentazione obbligatoria.(vedi sotto i dettagli)
Il Bando INAIL per la sicurezza relativo al 2022 ha avuto lo stanziamento record di oltre 333 milioni di euro. Sono stati raggiunti cosi 3 miliardi di euro erogati a fondo perduto, dal 2010, alle imprese che si impegnano a migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro proponendo progetti migliorativi che passano al vaglio dell'istituto.
Come ogni anno, i fondi destinati ai nuovi finanziamenti previsti dalla legge 208 2015, sono suddivisi per regione o province autonome per cui gli avvisi sono distinti e tutta la documentazione è disponibile sul sito internet dell'INAIL, a questo link .
Di seguito un riepilogo delle regole, procedura e calendario aggiornato.
Bando Isi 2022 Elenchi provvisori pubblicati
Come previsto dall’’Avviso pubblico Isi 2022, il 9 novembre 2023 sono stati pubblicati gli elenchi cronologici provvisori delle domande di finanziamento , sempre suddivisi per regione, e con le seguenti precisazioni :
Negli elenchi è riportato lo stato delle domande come di seguito indicato:
• S = collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento
• S-REC = subentrate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, a seguito del recupero reso possibile dall’esclusione delle domande annullate per violazione delle regole tecniche in applicazione dell’art. 14 del bando Isi 2022
• N = ritenute provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi
Per le domande contrassegnate dalla lettera S o S-REC, le imprese devono provvedere, a pena di decadenza, entro le ore 18:00 del 19 dicembre 2023 a inviare il modulo di domanda (Modulo A) unitamente alla documentazione a suo completamento.
I finanziamenti possono essere richiesti da
- Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e
- enti del terzo settore solo per l'asse 2 di finanziamento
Assi di finanziamento e risorse disponibili
Come di consueto sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
- Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.
Le risorse sono ripartite anche per regione/provincia autonoma
Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2022 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.
ASSI PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO LIMITE IMPORTI MINIMO E MASSIMO ASSI 1,2,3, 65% minimo 5.000
massimo 130.000
*nessun limite minimo per imprese fino a 50 dipendenti per l'asse di finanziamento 1.2ASSE 4 65% minimo 2.000
massimo 50.000ASSE 5 40% per le imprese
50% giovani agricoltoriminimo 1.000
massimo 60.000Regole tecniche e calendario scadenze
INAIL ha pubblicato il 18 settembre 2023 le regole tecniche per l'accesso allo sportello informatico nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento per gli utenti . Il 29 settembre il documento è stato aggiornato
QUI il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico”
Il 29 settembre è stata pubblicata la "Tabella temporale".
La tabella del calendario che segue sarà aggiornata man mano con le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi.
apertura sportello compilazione domande 2 maggio 2023 chiusura sportello compilazione domande 16 giugno 2023 pubblicazione tabella temporale 29 settembre 2023 Momento 1 Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore
09/10/2023 10:00
Momento 2 Inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell’amministratore.
10/10/2023 10:00 Momento 3 – Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda.
23/10/2023 10:00 Momento 4 – Inizio autenticazione e pagina di attesa.
Pagina di test non disponibile sul portale partecipante
26/10/2023 10:00 Momento 5 Inizio della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:00 Momento 6 Fine della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:20 Pubblicazione elenchi cronologici provvisori 9 NOVEMBRE 2023 Upload della documentazione per gli ammessi Dal 10 novembre al
1922 dicembre 2023, entro le ore 18:00Pubblicazione elenchi cronologici definitivi 26 gennaio 2024 UPLOAD DOCUMENTAZIONE ULTERIORI IMPRESE AMMESSE 12 MARZO 2024 ORE 18.00 Bando ISI INAIL 2022 : scadenza perentoria per le imprese subentrate
Riguardo al perfesizionalemnte della domanda per le imprese subentrate si ricorda che l’invio del modulo A insieme alla documentazione per il perfezionamento e completamento della domanda, è regolato dagli artt. 18 e 27 dell’avviso e deve avvenire entro il termine inderogabile del 12 marzo 2024 ore 18:00.
I termine è perentorio e in assenza la sede INAIL territorialmente competente, invierà all’indirizzo PEC indicato nella domanda on line, formale comunicazione di decadenza della domanda telematica
Novità bando ISI 2022: nuovi profili di accesso e assistenza
L'istituto ha anche comunicato il 15 febbraio 2023 che per semplificare la presentazione della domanda di finanziamento, è stato adeguato il sistema di profilazione per l’accesso con due nuovi specifici profili riservati a
- professionisti ( qui il Modello)
- società di intermediazione. (qui il Modello)
I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI.
Per informazioni ed assistenza sono disponibili
- il numero telefonico 06.6001 del Contact center INAIL.
- il servizio INAIL Risponde, nella sezione Supporto del sito www.inail.it (https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html).
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Società agricole e agroalimentari: aiuti da ISMEA nel 2024
Viene pubblicato in GU n 38 del 15 febbraio il Decreto del 29 dicembre 2023 del ministero dell'agricoltura con criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA e sono escluse le imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Società agricole e agroalimentari: aiuti da ISMEA nel 2024
Con il decreto in oggetto, si disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, della legge 28 luglio 2016, n. 154, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del Settore agricolo e agroalimentare effettuati da ISMEA.
Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli interventi finanziari a sostegno delle imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Gli interventi sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:- a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;
- b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica;
- c) finanziamenti a condizioni di mercato.
I beneficiari degli aiuti
Sono beneficiare degli interventi finanziari:
- a) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- b) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- c) le società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
La tipolgia dei aiuti
Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall'ISMEA nella forma del finanziamento a tasso di interesse agevolato.
Il finanziamento agevolato può avere durata massima di quindici anni, di cui fino a un massimo di cinque anni di preammortamento e fino a un massimo di dieci anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante.
In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%.
Le regole operative da parte di ISMEA
Il decreto precisa che l'ISMEA trasmette al Ministero lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire le modalità di presentazione delle domande e le procedure di concessione e di liquidazione dei finanziamenti agevolati; in assenza di osservazioni, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, l'ISMEA adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul proprio sito istituzionale.
Si rimanda alla lettura integrale del Decreto 29 dicembre 2023 per ulteriori approfondimenti.
Allegati: -
Autotrasporto merci per conto di terzi: risorse per veicoli eco sostenibili
Il decreto 31.01.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09.02.2024 disciplinando le modalità operative del decreto del 01.12.2023 in G.U. n.14 del 18.01.2024 firmato dal Ministro Matteo Salvini che dispone l’erogazione delle risorse finanziarie destinate alle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Nello specifico, il decreto del 31.01.2024 fa riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell’istruttoria procedimentale per l’erogazione delle risorse destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Il fine è quello di permettere l’adeguamento del parco veicolare con automezzi ecosostenibili nuovi, valorizzando l’eliminazione dei veicoli più obsoleti.
Più in dettaglio, il decreto per il rinnovo dei veicoli obsoleti mette a disposizione delle imprese di autotrasporto risorse pari a 25 milioni di euro con riferimento all’annualità 2023, per l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati.
Incentivi per autotrasporto merci conto terzi: i beneficiari
Le risorse sono destinate alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:
- attive sul territorio italiano;
- attualmente iscritte
- al Registro elettronico nazionale (R.E.N.);
- all’albo degli autotrasportatori
- la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.
I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 giugno 2027, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
Incentivi per autotrasporto merci conto terzi: ripartizione risorse
La ripartizione delle risorse prevede:
• 2,5 milioni per l’acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
• 15 milioni per la rottamazione (con contestuale acquisizione di automezzi commerciali nuovi euro VI step E ed euro 6 E);
• 7,5 milioni per acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo.Incentivi per autotrasporto merci conto terzi: investimenti finanziabili
Sono previsti contributi per diverse tipologie di investimenti ed in particolare:
- Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
- a metano CNG,
- ibrida (diesel/elettrico),
- elettrica (full electric),
di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate.
In questo caso il contributo sarà pari a:
- 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
- 14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
- 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate.
- Per gli automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa:
- ibrida (diesel/elettrico)
- a metano CNG e LNG
di massa superiore a 7 tonnellate
il contributo sarà pari a:
- 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa da 7 a 16 tonnellate;
- 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG e a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.
Nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo è determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari ad euro 2.000.
L’art 2 del decreto stabilisce che in caso di contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore ad Euro VI step E o euro 6 E, è concesso un incremento degli importi sopra riportati di 1000 euro per ciascun mezzo rottamato.
Inoltre sono finanziabili anche gli investimenti riguardanti:
- acquisizione automezzi commerciali di massa complessiva a pari o superiore a 7 tonnellate (i contributi riconosciuti saranno da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 15.000 euro);
- acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 step E ed Euro 6 E di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (3.000 euro);
- acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o marittimo;
- acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere.
Si precisa che sono finanziabili esclusivamente gli investimenti avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto (che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ovvero il 18.01.2024).
Incentivi per autotrasporto merci conto terzi: come prenotarsi
È necessario che il beneficiario produca copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.
Tuttavia l’ammissibilità del contributo accantonato con la prenotazione, è subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento.
Diversamente il beneficiario perde il contributo.
Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro 30 giorni dal 18.01.2024 (data di entrata in vigore del decreto) saranno definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti e le modalità di presentazione delle domande.
Incentivi per autotrasporto di merci conto terzi istanze dal 4 marzo 2024
Il decreto del 31.01.2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09.02.2024 fa riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell’istruttoria procedimentale per l’erogazione delle risorse destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
Sono due le fasi del procedimento di ammissione ai benefici previsti dal decreto in esame:
1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi distinte e successive:
a) la fase di prenotazione, affinché il soggetto gestore possa accantonare l'importo spettante alle singole imprese richiedenti;
b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.
La finestra temporale in cui le imprese interessate potranno presentare le domande di accesso all'incentivo è la seguente: dal 4 marzo 2024 al 22 marzo 2024.
Le istanze dovranno, a pena di inammissibilità, essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 4 marzo 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 22 marzo 2024 esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell'impresa richiedente e indirizzata a [email protected]
All'interno di questo periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo.
Il soggetto gestore procede alla implementazione di tre «contatori», uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti.
Le liste delle domande pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it nella Sezione dedicata all'incentivo «Investimenti IX edizione».
Ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC).
Sono escluse le domande inviate al di fuori dei termini di presentazione.
Il soggetto gestore RAM, pubblicherà l'elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificata successivamente. L'elenco verrà pubblicato entro la data del 29 marzo 2024.
6)Incentivi per autotrasporto di merci conto terzi: fase di rendicontazione
Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento e la prova che il medesimo è stato avviato in data successiva al 18.01.2024, che corrisponde alla data successiva alla pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale n. 317 dell’1.12.2023.
Quest’ultimo è un presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo.
La guida all'utilizzo del sistema informatico di gestione sarà disponibile alla pagina http://www.ramspa.it nella Sezione dedicata all'incentivo «Investimenti X edizione», entro la data dell'11 marzo 2024.
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Voucher innovazione PMI: pubblicati gli elenchi degli ammessi
Con Decreto del 5 febbraio il MIMIT ha definito, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e dell’applicazione delle riserve previste nell’ambito dell’intervento, l’elenco delle domande di agevolazione che risultano finanziabili, di quelle in approfondimento istruttorio e di quelle che non trovano copertura relative al Voucher consulenza e innovazione.
Oltre al decreto è possibile visionare tre elenchi delle imprese divisi come segue:
- Allegata A elenco delle domande accolte,
- Allegato B elenco delle domande che necessitano integrazioni,
- Allegato C elenco domande non accolte per esaurimento delle risorse.
Ricordiamo intanto che con il Decreto MIMIT n 3233 del 16 ottobre venivano disciplinate, ai sensi dell’articolo 6 del decreto, le modalità e i termini per:
- la presentazione delle domande,
- e le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di voucher a favore delle PMI e delle reti,
al fine di sostenere l’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
Il “Voucher per consulenza in innovazione” prevede un contributo alle spese effettuate dalle imprese per progetti di innovazione e trasformazione tecnologica e digitale, a fronte di prestazioni di consulenza rese da un manager dell’innovazione qualificato o da una società iscritti nell’apposito elenco costituito dal MIMIT.
Il “Voucher”, concedibile per le micro e piccole imprese consisterà:
- in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro, per le medie imprese
- in un contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro,
- per le reti di imprese in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro.
Voucher innovazione PMI e reti: risorse disponibili
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a euro 75.000.000,00.
Viene precisato che nell’ambito della dotazione finanziaria:
- a) una quota pari al 25 per cento è destinata alla concessione del voucher alle imprese che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere di micro e piccola dimensione e alle reti;
- b) una quota pari al 5 percento delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione del voucher alle PMI che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere in possesso, sulla base dell’elenco reso disponibile dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del rating di legalità
Voucher innovazione PMI e reti: regole per le domanda
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente può presentare domanda, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile dall’apposita sezione dedicata alla misura presente sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it), secondo le modalità indicate.
Il soggetto proponente, in fase di presentazione della domanda, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:
- a) domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1 per le PMI, ovvero all’allegato 2 per le reti;
- b) offerta sottoscritta digitalmente dal manager qualificato ovvero dal legale rappresentante della società di consulenza, selezionato secondo quanto previsto al comma 8.
L'accesso alla procedura informatica, ad eccezione di quanto previsto al comma 4:
- a) prevede l'identificazione e l'autenticazione mediante la Carta nazionale dei servizi;
- b) è riservato al rappresentante legale del soggetto proponente, come risultante dal certificato camerale del medesimo, il quale, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Clicca qui per tutti i modelli per presentare la domanda.
Attenzione al fatto che l’iter di compilazione e presentazione della domanda di ammissione ai contributi è articolato nelle seguenti fasi:
- a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del 26 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del 23 novembre 2023. In tale fase, il soggetto proponente è tenuto a svolgere le seguenti attività:
- 1) accesso tramite la Carta nazionale dei servizi all’apposita procedura informatica di cui al comma 1;
- 2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione del modulo di domanda di cui al comma 2 e caricamento dei relativi allegati;
- 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente il “codice identificativo della domanda”, le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e successiva apposizione della firma digitale;
- 4) caricamento della domanda sottoscritta con firma digitale e conseguente rilascio dei codici necessari per la procedura di invio di cui al punto b): “codice identificativo del soggetto proponente”, “codice di accesso alla procedura di invio” e “codice di predisposizione domanda”.
- b) presentazione della domanda, a partire dal 29 novembre 2023.In tale fase, sono previste le seguenti attività:
- 1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica e immissione del “codice identificativo del soggetto proponente” e del “codice di accesso alla procedura di invio” di cui alla lettera a), numero 4);
- 2) immissione, a partire dalle ore 12.00 del 29 novembre 2023, da parte del soggetto proponente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice identificativo della domanda” di cui alla lettera a), numero 3) e del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4);
- 3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura informatica
Voucher innovazione PMI e reti: le spese ammesse
Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal decreto, le spese devono:
- a) essere riferite a un contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione. Fermo restando che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto, il contratto di consulenza deve avere una durata non inferiore a nove mesi, le relative attività di consulenza, nonché i pagamenti, devono essere completati, ai fini della presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni entro 15 mesi dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni in cui è compreso il soggetto beneficiario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2;
- b) essere costituite esclusivamente da titoli di spesa emessi sulla base dell’avanzamento delle attività previste nel contratto di consulenza. Ai fini della quantificazione del voucher, viene riconosciuto esclusivamente l’importo imponibile, al netto dell’IVA, dei titoli di spesa riferibile al compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese dal manager qualificato o dalla società di consulenza. A tal fine, resta fermo che i costi che, per la loro natura, non sono inquadrabili nella categoria dei servizi professionali, quali, a titolo di esempio, gli acquisti di beni materiali e immateriali, anche se funzionali allo svolgimento dell’intervento, ovvero il rimborso di costi di trasporto, vitto e alloggio sostenuti dal manager qualificato, non sono ammissibili alle agevolazioni;
- c) essere relative a prestazioni rese, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto, da manager qualificati e società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto beneficiario. A tal fine, si considerano indipendenti i manager qualificati e le società di consulenza che si trovano in condizioni di terzietà rispetto ai beneficiari tali da garantire l’erogazione del servizio di consulenza specialistica alle normali condizioni di mercato;
- d) essere riferibili a prestazioni rese nel periodo di svolgimento dell’incarico manageriale, come risultante dal contratto di consulenza, nonché coerenti con le specializzazioni dichiarate dal manager qualificato ai fini dell’iscrizione nell’elenco MIMIT.
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Nautica Diporto: nuovo regolamento titoli professionali
Con il Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti introduce un nuovo Regolamento che modifica il decreto 10 maggio 2005, n. 121, riguardante la disciplina dei titoli professionali del diporto.
Il decreto entra in vigore il 90 giorno dalla sua pubblicazione in Gu, quindi dal 5 maggio 2024.
Scarica qui il testo integrale
In particolare viene inserito il titolo di ufficiale di navigazione di diporto di II Classe e vengono modificati altri aspetti concernenti i requisiti per ottenere i certificati, lo svolgimento dell'addestramento e i requisiti per i titoli di navigazione di ufficiale di navigazione , di capitano del diporto e ufficiale di macchina.
Diporto Regolamento 2024 : ufficiale di navigazione di 2 classe i limiti
Il nuovo regolamento prevede l'istituzione del titolo di 'ufficiale di navigazione del diporto di 2 classe , che non ha l 'obbligo di essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione.
I Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe sono i seguenti
1. L'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT:
a) imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio;
b) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
Diporto: requisiti per il certificato di navigazione di 2 classe
Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di età;
b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
c) essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;
d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d'altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all'articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalità previste all'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
g) possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Diporto titolo professionale Specializzazione vela
Si segnale infine che per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico .
Per coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela la specializzazione si consegue senza esami