• Agricoltura

    Consorzi tutela Dop Igp: domande di aiuti 2024

    È stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste che mette a disposizione dei consorzi di tutela 25 milioni di euro per sostenere azioni di

    • commercializzazione,
    • informazione e divulgazione, 
    • sviluppo dei prodotti DOP e IGP nonché di rafforzamento della rappresentatività dei consorzi di tutela. 

    Si tratta di un'ulteriore iniziativa finalizzata a valorizzare le potenzialità delle Indicazioni geografiche, riconosciute globalmente come simbolo di eccellenza.
    I beneficiari dell'intervento sono i 176 Consorzi di tutela delle Dop Igp del settore agroalimentare, anche organizzati in associazioni temporanee.

    Tra le attività finanziabili rientrano:

    • campagne di informazione, 
    • azioni in materia di relazioni pubbliche, 
    • promozione e pubblicità, 
    • partecipazione a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale ed internazionale.

    Le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, Direzione generale, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata:

    Aiuti 2024 Consorzi tutela Dop Igp: i beneficiari

    Il decreto definisce, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale:

    • i requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, 
    • l’intensità massima del contributo in relazione alle differenti tipologie di spese ammissibili, nel rispetto della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato, 
    • le specificazioni sulle attività finanziabili ed ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio, 
    • nonché le modalità di costituzione e la composizione di un’apposita commissione ministeriale, incaricata di svolgere l’istruttoria relativa all’ammissibilità delle domande di contributo presentate e la valutazione delle stesse, sulla base dei criteri e dei punteggi previsti nella tabella allegata al decreto ministeriale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

    Sono ammessi a presentare domanda di contributo i soggetti indicati nell’articolo 3 del decreto ministeriale.

    I soggetti beneficiari devono possedere capacità economica finanziaria, capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte, da comprovare mediante: 

    • a) indicazione dei dati relativi al totale di bilancio e al fatturato con riferimento agli esercizi finanziari 2022 e 2023, oppure al solo esercizio finanziario 2023 nel caso di Consorzi di tutela che sono stati riconosciuti ai sensi dell’articolo 53, comma 15, della legge sui Consorzi di tutela nel corso dell’anno 2023. Se, nel biennio 2022-2023, il valore medio del totale di bilancio e il valore medio del fatturato sono entrambi inferiori all’importo della quota di spesa non coperta da contributo, così come indicata nella domanda di contributo, il soggetto beneficiario deve allegare, altresì, un’idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto bancario operante in uno degli Stati membri dell’Unione europea, mediante utilizzo dell’apposita modulistica pubblicata sul sito internet del Ministero; 
    • b) rappresentazione della struttura organizzativa (organigramma) del soggetto beneficiario, che, oltre agli organi statutari, deve prevedere almeno la presenza di una figura professionale dotata di idonee competenze nei settori di attività previsti dalla presente misura, il cui curriculum vitae deve essere allegato alla domanda di contributo; 
    • c) indicazione delle attività, analoghe a quelle previste dalla presente misura, svolte in collaborazione e/o con il contributo di pubbliche amministrazioni. 

    I soggetti beneficiari devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

    • a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
    • b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente e non avere un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
    • c) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
    • d) avere una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    • e) essere in regola con gli adempimenti fiscali; 
    • f) non avere contenziosi con la Pubblica Amministrazione; 
    • g) avere restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Pubblica Amministrazione. 

    Sono, in ogni caso, esclusi dalla concessione di contributi di cui alla presente misura i soggetti:

    • a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva; 
    • b) i cui legali rappresentanti o amministratori, nonché coloro che convivono con tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, si trovino in una delle situazioni di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    • c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda. 

    I soggetti beneficiari, all’atto della presentazione della domanda di contributo, attestano il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché l’assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 3 del presente decreto e dal comma 4 del presente articolo, mediante un’apposita dichiarazione resa nelle forme previste dagli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    Con le medesime modalità e forme previste dal precedente comma 5 i soggetti beneficiari attestano il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto ministeriale.

    Aiuti 2024 Consorzi tutela Dop Igp: gl esclusi

    Non possono presentare domanda di contributo: 

    • a) le grandi imprese, come definite dall’articolo 2, punto 34), del regolamento (UE) 2022/2472 e dall’articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) n. 651/2014; 
    • b) le imprese in difficoltà, come definite dall’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2472 e dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014; 
    • c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dall’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014. Articolo 4 (Requisiti dei soggetti beneficiari) 1.  

    Aiuti 2024 Consorzi tutela Dop Igp: spese ammissibili

    Le spese ammissibili agli aiuti alla filiera sono riportate nell’Allegato 2 al decreto, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472 e dagli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014. 

    I contributi sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario. 

    L’importo massimo e l’importo minimo del contributo concedibile sono previsti dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale, 

    L’intensità massima di contributo, salvo le ulteriori limitazioni previste nell’ Allegato 2 al presente decreto, è pari: 

    • a) nel caso delle attività previste dall’articolo 4, comma 1, lettere dalla a) alla d) del decreto ministeriale: 
      • al 50% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai sensi degli articoli 19 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014; al 70% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) 2022/2472; 
    • b) nel caso delle attività previste dall’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale:
      • al 70% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014; – 5. al 90% delle spese ammissibili, se aventi ad oggetto i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2472. 

    Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale è consentita l’erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fideiussione bancaria o assicurativa

    La fideiussione deve garantire la restituzione dell’importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’amministrazione.

  • Agricoltura

    Impresa agricola giovanile: nuove agevolazioni 2024

    Viene pubblicata in GU n. 72/2024 la Legge n. 36 del 15 marzo recante Disposizioni per la promozione e  lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

    L'atto si compone di 13 articoli, divisi in cinque Capi e contiene diverse misure volte ad incentivare la permanenza dei giovani nel settore agricolo, vediamole.

    Chi è il giovane imprenditore agricolo

    Con l'articolo 2 della legge si definiscono:

    1. “impresa giovanile agricola” 
    2. giovane imprenditore agricolo”

    indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi.  

    In particolare, ai fini  della  presente  legge, ai  sensi  degli  articoli  2, paragrafo 1, lettera  n),  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  e  4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo  e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sono definiti «impresa  giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in  qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una  delle seguenti condizioni:

    • a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore  a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
    • b) nel caso di società di persone  e  di  società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno  la  metà dei  soci  sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore  a  diciotto  e inferiore a quarantuno anni compiuti;
    • c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno  anni  compiuti  e  gli  organi  di amministrazione siano composti, per almeno  la  metà  dai medesimi soggetti.

    Fondo primo insediamento giovani agricoltori

    Con l'articolo 3, comma 1, si istituisce un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. 

    Le tipologie di interventi finanziabili con le risorse del Fondo sono: 

    • a) acquisto di terreni e strutture necessari per l’avvio dell’attività imprenditoriale agricola;
    • b) acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l’efficienza aziendale e a introdurre
    • innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione; 
    • c) ampliamenti dell’unità minima produttiva; 
    • d) acquisto di complessi aziendali già operativi.

    Viene anche previsto che, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, siano stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura. 

    Il fondo ha una copertura finanziaria pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

    Imposta sostitutiva giovani agricoltori

    Inoltre, con l'art 4 si prevede un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura.

    In particolare, si consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un’attività d’impresa di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta.

    Il regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), che disciplina il reddito agrario.

    L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi. 

    Si precisa che il suddetto regime agevolato è riconosciuto a condizione che: 

    • i beneficiari di tale misura fiscale non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola e abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge;
    • l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli (soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per cui vedi supra), o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese giovanili agricole (costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). 

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Spese per addetti all’assistenza personale: le regole di detrazione 2024

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    In sede di dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, fino ad un importo massimo di 2.100 Euro (art. 15 comma 1 i-septies TUIR). La detrazione spetta nella misura del 19%, pertanto l'agevolazione massima è di 399 Euro.  Per fruire del beneficio occorre che:

    • si tratti di casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, attestata da certificazione medica;
    • il reddito complessivo non superi i 40mila Euro. Nel limite di reddito si considera anche il reddito di fabbricati assoggettato a cedolare secca sulle locazioni, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva del regime forfettario e l’agevolazione ACE.

    L'importo va indicato nei righi:

    • RP8-RP13;
    • E8-E10;

    dei modelli 730 o Redditi PF 2024, con il codice 15.
     

    Non autosufficienza: primo requisito per la detrazione delle spese

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    Per detrarre le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale è necessario che si tratti di ipotesi di non autosufficienza.
    Per "non autosufficienza" si intende l'incapacità di svolgere gli atti della vita quotidiana. Con la circolare n. 2/2005 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono considerati non autosufficienti, ad esempio, le persone che non sono in grado di:

    • assumere alimenti;
    • espletare funzioni fisiologiche e l'igiene personale;
    • deambulare;
    • indossare gli indumenti.

    Si considerano non autosufficienti, inoltre, le persone che necessitano di sorveglianza continuativa.
    Perché si abbia non autosufficienza basta anche solo una delle sopra elencate condizioni.
    Ai fini dell'agevolazione è necessario che lo stato di non autosufficienza risulti da certificazione medica. Pertanto non sono detraibili, per esempio, le spese di assistenza sostenute a beneficio di bambini, per i quali la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.
     

    Limite di spesa e di reddito per fruire della detrazione

    La detrazione spetta su un limite massimo di spesa di 2.100 Euro. Il limite si riferisce al singolo contribuente, indipendentemente dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza. Se la spesa è sostenuta da più contribuenti per lo stesso familiare, l'importo deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

    Possono usufruire dell'agevolazione i soggetti che hanno un reddito complessivo non superiore a 40mila euro. Il calcolo del reddito tiene conto anche del reddito derivante dalla locazione di fabbricati assoggettati a cedolare secca e all'agevolazione ACE.

     

    Documentazione idonea per fruire della detrazione

    La detrazione spetta:

    • al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza;
    • anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico.

    Per poter usufruire della detrazione è necessario possedere idonea documentazione, che consiste in una ricevuta rilasciata e firmata dal soggetto che presta l'assistenza, e che deve contenere gli estremi anagrafici e del codice fiscale del:

    • soggetto che presta l'assistenza;
    • contribuente che ha sostenuto la spesa;
    • familiare, se la spesa è sostenuta a favore di un familiare (non è necessario che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente).

    Se la persona è ricoverata in un istituto

    La detrazione spetta anche nel caso in cui il soggetto non autosufficiente sia ricoverato in un istituto, purché i corrispettivi per l'assistenza siano certificati distintamente rispetto a quelli riferiti ad altre prestazioni erogate dall'istituto (Circolare 10/E/2005 punto 10.8).

    Indicazione della spesa nella dichiarazione mod. 730 o Redditi PF 2024

    L'ammontare della spesa, nel limite massimo di 2.100 €, va esposta nei righi:

    • RP8-RP13 del Modello Redditi PF;
    • E8-E10 del Modello 730;

    con il codice 15.
    L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: i chiarimenti MIMIT

    E' attivo il servizio online del MIMIT per:

    Per procedere con la richiesta e l'iscrizione all'albo è invece necessario:            

    • l'accesso al servizio esclusivamente tramite SPID o CIE ID;               
    • il possesso della firma digitale intestata al richiedente;      
    • il pagamento dell'imposta di bollo da € 16,00. Il bollo deve essere pagato esclusivamente a mezzo PagoPA (tramite questo stesso portale)            
    • il versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00. La tassa di concessione governativa è da versare sul c/c postale n° 8003 intestato a: 
      • "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative", causale: "Codice 8617 – Iscrizione Albo certificatori credito R&S". La scansione fronte e retro del bollettino in un unico file in formato PDF è da caricare sul portale, come attestazione di avvenuto pagamento.

    Dal 22 febbraio inoltre è attivol il servizio di FAQ con le risposte ai dubbi frequenti su regole e requisiti per iscriversi all'Albo, vediamone alcune.

    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: accesso al “iscrizione albo”

    Il MIMIT specifica che nella sezione "Iscrizione albo" del portale è possibile: 

    • 1) inviare una nuova domanda per :
      • "persona fisica", 
      • "impresa di consulenza",
      • "università o altro ente"; 
    • 2) riprendere o eliminare le domande in compilazione; 
    • 3) consultare le domande inviate.                                    

    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: chi è il resposabile tecnico?

    Viene inoltre chiarito che il responsabile tecnico è:

    • il soggetto o i soggetti responsabili della certificazione competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca, 
    • inseriti stabilmente nell’impresa, università o ente di ricerca di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023.                                    

    Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: cosa inserire in Dettagli progetto?

    I dati da inserire nel Dettaglio progetto sono:

    • "Denominazione": indicare il nome identificativo del progetto;
    • "Settore": indicare l'ambito in cui è possibile classificare le attività relative al progetto (ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica);  
    • "Ambito": indicare uno o più ambiti della classificazione riportata nel Manuale di Frascati 2015 dell’OCSE;  "ATECO": indicare una o più divisioni codici ATECO;  
    • "Anno": indicare l'anno in cui il progetto è stato collegato all'erogazione di contributi o altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (il sistema vincola il campo agli anni del triennio precedente al momento della presentazione della domanda); 
    • "Attività": indicare una o più attività, svolte nell'ambito del progetto, a scelta tra Presentazione, Valutazione e Rendicontazione;  
    • "Beneficiario contributo pubbl.": indicare la Ragione sociale e P.IVA (separate da una virgola) del beneficiario che ha maturato e/o dichiarato crediti d'imposta, contributi o altre sovvenzioni collegati al progetto.                                    

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    Aiuti de minimis alle imprese: nuovi regolamenti UE dal 1 gennaio

    Sono pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'UE del 12.12.2023 due nuovi regolamenti per disciplinare gli aiuti de minimis,

    In dettaglio, a partire dal 1° gennaio 2024 ( e fino al 31 dicembre 2030) sono in vigore i due nuovi regolamenti sugli aiuti di importanza minore: 

    • il regolamento (UE) 2023/2831 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis,
    • il regolamento 2023/2832 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis, concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG).

    In proposito ASSONIME ha pubblicato in data 5 marzo la Circolare esplicativa n 5

    Aiuti alle imprese de minimis: che cosa sono

    Nella Circolare viene specificato innanzitutto che i due regolamenti sostituiscono regolamenti precedenti scaduti il 31 dicembre 2023. 

    Successivamente la Circolare ASSONIME n 5/2024, ricorda che gli aiuti di Stato de minimis sono aiuti di modesta entità che sono esonerati dal controllo degli aiuti di Stato dalla Commissione europea, in quanto ritenuti senza incidenza sulla concorrenza e sugli scambi commerciali nel mercato interno.

    Poiché non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1 TFUE, tali aiuti non devono essere preventivamente notificati alla Commissione europea.

    I regolamenti de minimis permettono, quindi, agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese tramite la concessione di aiuti di importo limitato, senza dover attendere un’autorizzazione da parte della Commissione e, quindi, semplificando e velocizzando le procedure. 

    Aiuti imprese de minimis: le nuove soglie

    Tra le novità dei due regolamenti ASSONIME evidenzia che la principale riguarda l’aumento dei massimali di aiuto per impresa.

    In dettaglio, il nuovo regolamento de minimis generale innalza da 200.000 a 300.000 euro il massimale triennale, cioè la soglia al di sotto della quale gli aiuti concessi a una medesima impresa unica nell’arco di tre anni vengono considerati come aiuti non corrispondenti ai criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1 TFUE e quindi non soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione previsto dall’articolo 108, paragrafo 314 .

    Il nuovo regolamento de minimis SIEG aumenta la soglia de minimis SIEG da 500.000 a 750.000 euro su un periodo di tre anni.

    Il regolamento de minimis SIEG prevede una soglia più alta rispetto alla disciplina de minimis generale, poiché le imprese che svolgono SIEG devono sopportare dei costi aggiuntivi e perché molti SIEG hanno una portata territoriale limitata. 

    Altre novità riguardano:

    • le modalità di calcolo del massimale di aiuto,
    • l’ambito di applicazione dei regolamenti, 
    • la previsione dell’obbligo per gli Stati membri di inserire le informazioni sugli aiuti de minimis in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione, in modo da ridurre gli obblighi di rendicontazione delle imprese.

    Registro centrale a livello nazionale o dell’Unione: dal 1 gennaio 2026

    Entrambi i regolamenti in merito al Registro di aiuti UE specificano che "Considerando che gli oneri amministrativi e gli ostacoli normativi costituiscono un problema per la maggior parte delle PMI e che la Commissione si prefigge di ridurre del 25 % gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione(17), tutti i registri centrali dovrebbero essere istituiti in modo da ridurre gli oneri amministrativi. 

    Le buone pratiche amministrative, come quelle stabilite nel regolamento sullo sportello digitale unico, possono essere utilizzate come riferimento per l’istituzione e il funzionamento del registro centrale a livello dell’Unione e dei registri centrali nazionali."

    E pertanto, gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1 gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi per la prestazione di servizi di interesse economico generale siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell’Unione. 

    Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l’identificazione del beneficiario, l’importo dell’aiuto, la data di concessione, l’autorità che concede l’aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione («classificazione NACE»).

    Il registro centrale è istituito in modo da consentire un facile accesso del pubblico alle informazioni, garantendo nel contempo il rispetto delle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, anche mediante la pseudonominizzazione di alcune voci specifiche, se necessario.

  • Agricoltura

    Aiuti imprese agricole pera e kiwi: via alle domande

    Viene pubblicato in GU n 55 del 6 marzo iDecreto Ministeriale del 13 novembre 2023 con criteri e modalità di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», per il sostegno alla filiera frutticola della pera e del kiwi, per l'anno 2023. 

    Viene anche pubblicato un decreto del 13 dicembre correttivo al precedente decreto relativamente alle entità degli aiuti che di seguito verranno indicati come modificati dal ministero e quindi definitivi.

    Imprese agricole pera e kiwi: aiuti 2023 via alle domande

    Con il Decreto in oggetto al fine di sostenere le filiere frutticole della pera e del kiwi e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla  forte  crisi dei settori, dovuta ad una serie concomitante di eventi  climatici  e naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine, sono destinate, alle aziende agricole di cui all'art. 3, le seguenti risorse:

    • è concesso un aiuto individuale così definito:
      • a) pere: fino a euro 2.000,00 per ettaro;
      • b) kiwi: fino a euro 1.500,00 per ettaro.

    Le risorse complessive destinate all'aiuto ammontano:

    • a 18 milioni di euro per la filiera frutticola della pera,
    • a 5 milioni di euro per la filiera frutticola del kiwi,  

    a  valere  sul  capitolo 7098 Pg 01 rubricato «Fondo per  lo  sviluppo  e  il  sostegno  delle filiere agricole, della pesca  e dell'acquacoltura»  di  provenienza dell'esercizio 2021.

    Aiuti imprese agricole pera e kiwi: come fare domanda

    Per avere gli aiuti di cui si tratta il  soggetto  beneficiario presenta  ad  AGEA, quale  soggetto gestore  della  misura, apposita  domanda  per  il  riconoscimento dell'aiuto secondo le  modalità  definite  da  AGEA  sulla  base  di istruzioni operative da emanarsi entro venti giorni  dall'entrata  in vigore del presente decreto.

    AGEA puo' attuare meccanismi di delega  per  la  raccolta  delle domande in favore degli organismi pagatori regionali.

    AGEA utilizza i piani di  coltivazione  grafici  registrati  nel fascicolo aziendale del SIAN,  aggiornato  dagli  Organismi  pagatori territorialmente competente.

    La  domanda è corredata dalla  documentazione e dalle dichiarazioni previste dall'atto emanato da AGEA di cui  al comma  1 del presente articolo. 

    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Bando ISI 2022: scadenza 12 marzo per le imprese subentrate

    Inail ha comunicato il 25 gennaio la pubblicazione  online degli elenchi cronologici definitivi delle domande di finanziamento ammesse al Bando ISI 2022, distinti per regione e per Asse.

    A  seguito della redistribuzione delle risorse economiche,  le ditte subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (identificate con il codice S-AMS), devono provvedere, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 18:00 del 12 marzo 2024, al caricamento del Modulo A di domanda e della documentazione obbligatoria.(vedi sotto i dettagli)

    Il Bando INAIL  per la sicurezza  relativo al 2022 ha avuto lo stanziamento record  di  oltre 333 milioni di euro. Sono stati  raggiunti cosi   3  miliardi di euro erogati a fondo perduto,  dal 2010,  alle imprese che si impegnano a migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro proponendo progetti migliorativi che passano al vaglio dell'istituto. 

    Come ogni anno, i fondi   destinati  ai nuovi finanziamenti   previsti dalla  legge 208 2015, sono suddivisi per regione o province autonome per cui gli avvisi sono distinti  e  tutta la documentazione è  disponibile sul   sito   internet   dell'INAIL,  a questo link .

    Di seguito un riepilogo delle regole, procedura e calendario aggiornato. 

    Bando Isi 2022 Elenchi provvisori pubblicati

    Come previsto dall’’Avviso pubblico Isi 2022, il 9 novembre 2023 sono stati pubblicati  gli elenchi cronologici provvisori delle domande di finanziamento , sempre suddivisi per regione, e con le seguenti precisazioni :

    Negli elenchi è riportato lo stato delle domande come di seguito indicato:

    •  S = collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento

    •  S-REC = subentrate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, a seguito del recupero reso possibile dall’esclusione delle domande annullate per violazione delle regole tecniche in applicazione dell’art. 14 del bando Isi 2022

    •  N = ritenute provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi

    Per le domande contrassegnate dalla lettera S o S-REC,  le imprese devono provvedere, a pena di decadenza, entro le ore 18:00 del 19 dicembre 2023 a inviare il modulo di domanda (Modulo A) unitamente alla documentazione a suo completamento.

    I finanziamenti possono essere richiesti da 

    •  Imprese,  anche  individuali,  ubicate  su  tutto  il  territorio  nazionale iscritte alla Camera di commercio industria  artigianato  e  agricoltura   e
    •  enti del terzo settore solo per  l'asse  2  di  finanziamento  

    Assi di finanziamento e risorse disponibili

    Come di consueto sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 

    1. Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
    2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
    3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
    4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
    5. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

    Le risorse  sono ripartite  anche per regione/provincia autonoma 

    Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2022 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali.

    Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.

    ASSI PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO LIMITE IMPORTI MINIMO E MASSIMO
    ASSI 1,2,3, 65% minimo 5.000
    massimo 130.000
    *nessun limite  minimo per imprese fino a 50 dipendenti  per l'asse di finanziamento 1.2 
    ASSE 4 65% minimo 2.000
    massimo 50.000
    ASSE 5 40% per le imprese
    50% giovani agricoltori
    minimo 1.000
    massimo 60.000

    Regole tecniche e calendario scadenze

    INAIL ha pubblicato il 18 settembre  2023  le regole tecniche per l'accesso allo sportello informatico nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento   per gli utenti . Il 29 settembre il documento è stato aggiornato 

    QUI  il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico”

    Il 29 settembre è stata pubblicata la "Tabella temporale".

    La tabella del calendario che segue sarà aggiornata man mano con le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi.

    apertura sportello compilazione domande 2 maggio 2023
    chiusura sportello compilazione domande 16 giugno 2023
    pubblicazione tabella temporale  29 settembre 2023

    Momento 1 Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore

     09/10/2023 10:00

    Momento 2 Inizio della possibilità di registrazione sul  portale del partecipante e dell’amministratore.

    10/10/2023 10:00

    Momento 3 – Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda.

     23/10/2023 10:00

    Momento 4 – Inizio autenticazione e pagina di attesa.

    Pagina di test non disponibile sul portale partecipante

    26/10/2023 10:00
    Momento 5 Inizio della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:00
    Momento 6 Fine della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:20
    Pubblicazione elenchi cronologici provvisori 9 NOVEMBRE 2023
    Upload della documentazione per gli ammessi 

    Dal 10 novembre al 19  22 dicembre 2023, entro le ore 18:00

    Pubblicazione elenchi cronologici definitivi  26 gennaio 2024 
     UPLOAD DOCUMENTAZIONE ULTERIORI IMPRESE AMMESSE 12 MARZO 2024 ORE 18.00

    Bando ISI INAIL 2022 : scadenza perentoria per le imprese subentrate

      Riguardo al perfesizionalemnte della domanda per le imprese subentrate  si ricorda che l’invio del modulo A insieme alla documentazione per il perfezionamento e completamento della domanda, è regolato dagli artt. 18 e 27 dell’avviso e deve avvenire entro il termine inderogabile del 12 marzo 2024 ore 18:00.

    I termine è perentorio e in assenza la sede INAIL territorialmente competente, invierà all’indirizzo PEC indicato nella domanda on line, formale comunicazione di decadenza della  domanda  telematica 

    Novità bando ISI 2022: nuovi profili di accesso e assistenza

    L'istituto ha anche comunicato il 15 febbraio 2023 che per semplificare la  presentazione della domanda di finanziamento,  è stato adeguato il sistema di profilazione per l’accesso con  due nuovi specifici profili riservati a 

    1. professionisti ( qui il Modello) 
    2. società di intermediazione. (qui il Modello)

    I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI. 

    Per informazioni ed assistenza   sono disponibili 

    • il numero  telefonico  06.6001  del  Contact  center INAIL. 
    • il servizio INAIL  Risponde,  nella sezione        Supporto         del         sito         www.inail.it  (https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html).
    Allegati: