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Voucher innovazione PMI: pubblicati gli elenchi degli ammessi
Con Decreto del 5 febbraio il MIMIT ha definito, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e dell’applicazione delle riserve previste nell’ambito dell’intervento, l’elenco delle domande di agevolazione che risultano finanziabili, di quelle in approfondimento istruttorio e di quelle che non trovano copertura relative al Voucher consulenza e innovazione.
Oltre al decreto è possibile visionare tre elenchi delle imprese divisi come segue:
- Allegata A elenco delle domande accolte,
- Allegato B elenco delle domande che necessitano integrazioni,
- Allegato C elenco domande non accolte per esaurimento delle risorse.
Ricordiamo intanto che con il Decreto MIMIT n 3233 del 16 ottobre venivano disciplinate, ai sensi dell’articolo 6 del decreto, le modalità e i termini per:
- la presentazione delle domande,
- e le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di voucher a favore delle PMI e delle reti,
al fine di sostenere l’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
Il “Voucher per consulenza in innovazione” prevede un contributo alle spese effettuate dalle imprese per progetti di innovazione e trasformazione tecnologica e digitale, a fronte di prestazioni di consulenza rese da un manager dell’innovazione qualificato o da una società iscritti nell’apposito elenco costituito dal MIMIT.
Il “Voucher”, concedibile per le micro e piccole imprese consisterà:
- in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro, per le medie imprese
- in un contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro,
- per le reti di imprese in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro.
Voucher innovazione PMI e reti: risorse disponibili
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a euro 75.000.000,00.
Viene precisato che nell’ambito della dotazione finanziaria:
- a) una quota pari al 25 per cento è destinata alla concessione del voucher alle imprese che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere di micro e piccola dimensione e alle reti;
- b) una quota pari al 5 percento delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione del voucher alle PMI che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere in possesso, sulla base dell’elenco reso disponibile dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del rating di legalità
Voucher innovazione PMI e reti: regole per le domanda
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente può presentare domanda, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile dall’apposita sezione dedicata alla misura presente sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it), secondo le modalità indicate.
Il soggetto proponente, in fase di presentazione della domanda, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:
- a) domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1 per le PMI, ovvero all’allegato 2 per le reti;
- b) offerta sottoscritta digitalmente dal manager qualificato ovvero dal legale rappresentante della società di consulenza, selezionato secondo quanto previsto al comma 8.
L'accesso alla procedura informatica, ad eccezione di quanto previsto al comma 4:
- a) prevede l'identificazione e l'autenticazione mediante la Carta nazionale dei servizi;
- b) è riservato al rappresentante legale del soggetto proponente, come risultante dal certificato camerale del medesimo, il quale, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Clicca qui per tutti i modelli per presentare la domanda.
Attenzione al fatto che l’iter di compilazione e presentazione della domanda di ammissione ai contributi è articolato nelle seguenti fasi:
- a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del 26 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del 23 novembre 2023. In tale fase, il soggetto proponente è tenuto a svolgere le seguenti attività:
- 1) accesso tramite la Carta nazionale dei servizi all’apposita procedura informatica di cui al comma 1;
- 2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione del modulo di domanda di cui al comma 2 e caricamento dei relativi allegati;
- 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente il “codice identificativo della domanda”, le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e successiva apposizione della firma digitale;
- 4) caricamento della domanda sottoscritta con firma digitale e conseguente rilascio dei codici necessari per la procedura di invio di cui al punto b): “codice identificativo del soggetto proponente”, “codice di accesso alla procedura di invio” e “codice di predisposizione domanda”.
- b) presentazione della domanda, a partire dal 29 novembre 2023.In tale fase, sono previste le seguenti attività:
- 1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica e immissione del “codice identificativo del soggetto proponente” e del “codice di accesso alla procedura di invio” di cui alla lettera a), numero 4);
- 2) immissione, a partire dalle ore 12.00 del 29 novembre 2023, da parte del soggetto proponente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice identificativo della domanda” di cui alla lettera a), numero 3) e del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4);
- 3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura informatica
Voucher innovazione PMI e reti: le spese ammesse
Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal decreto, le spese devono:
- a) essere riferite a un contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione. Fermo restando che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto, il contratto di consulenza deve avere una durata non inferiore a nove mesi, le relative attività di consulenza, nonché i pagamenti, devono essere completati, ai fini della presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni entro 15 mesi dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni in cui è compreso il soggetto beneficiario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2;
- b) essere costituite esclusivamente da titoli di spesa emessi sulla base dell’avanzamento delle attività previste nel contratto di consulenza. Ai fini della quantificazione del voucher, viene riconosciuto esclusivamente l’importo imponibile, al netto dell’IVA, dei titoli di spesa riferibile al compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese dal manager qualificato o dalla società di consulenza. A tal fine, resta fermo che i costi che, per la loro natura, non sono inquadrabili nella categoria dei servizi professionali, quali, a titolo di esempio, gli acquisti di beni materiali e immateriali, anche se funzionali allo svolgimento dell’intervento, ovvero il rimborso di costi di trasporto, vitto e alloggio sostenuti dal manager qualificato, non sono ammissibili alle agevolazioni;
- c) essere relative a prestazioni rese, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto, da manager qualificati e società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto beneficiario. A tal fine, si considerano indipendenti i manager qualificati e le società di consulenza che si trovano in condizioni di terzietà rispetto ai beneficiari tali da garantire l’erogazione del servizio di consulenza specialistica alle normali condizioni di mercato;
- d) essere riferibili a prestazioni rese nel periodo di svolgimento dell’incarico manageriale, come risultante dal contratto di consulenza, nonché coerenti con le specializzazioni dichiarate dal manager qualificato ai fini dell’iscrizione nell’elenco MIMIT.
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Nautica Diporto: nuovo regolamento titoli professionali
Con il Decreto 13 dicembre 2023, n. 227 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti introduce un nuovo Regolamento che modifica il decreto 10 maggio 2005, n. 121, riguardante la disciplina dei titoli professionali del diporto.
Il decreto entra in vigore il 90 giorno dalla sua pubblicazione in Gu, quindi dal 5 maggio 2024.
Scarica qui il testo integrale
In particolare viene inserito il titolo di ufficiale di navigazione di diporto di II Classe e vengono modificati altri aspetti concernenti i requisiti per ottenere i certificati, lo svolgimento dell'addestramento e i requisiti per i titoli di navigazione di ufficiale di navigazione , di capitano del diporto e ufficiale di macchina.
Diporto Regolamento 2024 : ufficiale di navigazione di 2 classe i limiti
Il nuovo regolamento prevede l'istituzione del titolo di 'ufficiale di navigazione del diporto di 2 classe , che non ha l 'obbligo di essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione.
I Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe sono i seguenti
1. L'ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe può imbarcare in qualità di comandante delle seguenti unità battenti bandiera italiana e in navigazione nel Mar Mediterraneo o in acque interne, di stazza non superiore a 200 GT:
a) imbarcazioni e navi da diporto, anche adibite al noleggio;
b) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
Diporto: requisiti per il certificato di navigazione di 2 classe
Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di età;
b) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
c) essere in possesso del certificato di operatore Short Range (SRC) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2018, n. 134;
d) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso di primo soccorso sanitario per il rilascio del certificato di addestramento denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) avere effettuato, con esito favorevole, i corsi di sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ovvero, in alternativa ai suddetti corsi, aver frequentato con esito favorevole un corso sicurezza personale per la navigazione d'altura organizzato da federazioni sportive aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle associazioni nazionali di categoria del diporto, da istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione in conformità al programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) possedere i requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica di categoria B di cui all'articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, accertati e certificati con le modalità previste all'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
g) possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Diporto titolo professionale Specializzazione vela
Si segnale infine che per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico .
Per coloro che sono in possesso di patente nautica che abilita alla navigazione a vela la specializzazione si consegue senza esami
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Contributo imprese editrici 2023: domande in scadenza il 31 gennaio
Entro il 31 gennaio è possibile inviare domanda di ammissione ai contributi per l'anno 2023 in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali.
Le domande presentate al di fuori di tale periodo sono inammissibili.
La domanda e i documenti richiesti per l’eventuale erogazione della rata di anticipo vanno presentati utilizzando esclusivamente la procedura online accessibile dalle ore 8.00 del 2 gennaio 2024 alle ore 24.00 del 31 gennaio 2024, sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento.
Attenzione al fatto che, le imprese che hanno presentato domanda di contributo per gli anni precedenti possono utilizzare per l’accesso alla piattaforma le credenziali di cui sono già in possesso.
Le altre imprese che non le hanno ancora ottenute, possono richiedere le credenziali di accesso fino al giorno 30 gennaio:
- inviando il modulo di richiesta, debitamente compilato,
- alla seguente PEC: [email protected].
L’Ufficio provvederà ad inviare le credenziali riservate (username e password) e l’indirizzo attraverso il quale accedere alla piattaforma.
Le imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, entro il termine del 31 gennaio 2024, devono inviare al Dipartimento la domanda e i documenti richiesti utilizzando il modello generato dalla piattaforma per la gestione dei contributi, dopo l’inserimento dei dati richiesti.
Entro il medesimo termine del 31 gennaio 2024, la domanda e la documentazione deve essere presentata dalle imprese, a pena di inammissibilità, all'ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente che, verificatane la completezza, la trasmette, entro il 28 febbraio 2024, al Dipartimento al seguente indirizzo PEC: [email protected] e, per conoscenza, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, unitamente alla dichiarazione di propria competenza e al parere del Com.It.Es. di riferimento.
Per eventuali informazioni, è attiva la seguente casella di posta elettronica: [email protected]
Contributi imprese editrici di quotidiani e periodici 2023: a chi spettano
Possono accedere al contributo pubblico all'editoria, a condizione che, in ambito commerciale. esercitino unicamente un’attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale:
- le cooperative giornalistiche;
- le imprese editrici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 novembre 2016, data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
- gli enti senza fini di lucro ovvero le imprese editrici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
- le imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.
I requisiti di accesso sono disciplinati dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Contributi imprese editrici di quotidiani e periodici 2023: presenta la domanda
A decorrere dal contributo per l’anno 2018, le modalità di presentazione della domanda sono stabilite dal DPCM 28.07.2017 recante “Modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici”.
La domanda va presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo utilizzando la procedura on line accessibile sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento. A tal fine, tutte le imprese che intendono presentare domanda di contributo devono richiedere le credenziali di accesso alla piattaforma inviando il modulo di richiesta, debitamente compilato, all'indirizzo PEC [email protected].
Ai fini dell’eventuale erogazione della rata di anticipo, la domanda deve essere corredata dai documenti previsti dall'articolo 2, comma 2, del DPCM suddetto.La rata di anticipo spetta soltanto alle imprese che hanno beneficiato del contributo nell'anno precedente.
Entro lo stesso termine del 31 gennaio, deve essere altresì inviato, a cura e spese dell’editore, un campione dei numeri della testata all’indirizzo:Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Ufficio per il sostegno all'editoria
Servizio per il sostegno diretto alla stampa
UFFICIO ACCETTAZIONE
Via dell’Impresa 90
00187 – RomaNel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.
Entro il successivo termine del 30 settembre va presentata, secondo le medesime modalità di invio della domanda, l’ulteriore documentazione prevista dall'articolo 2, commi 4 e 5, del DPCM ovvero l’intera documentazione indicata dal medesimo articolo 2 se non prodotta unitamente alla domanda.
Contributi imprese editrici di quotidiani e periodici 2023: la modulistica
Ai fini della domanda, tutta la modulistica sotto elencata è scaricabile all'interno della piattaforma.
Modulistica per la presentazione della domanda e dei documenti per il pagamento della rata di anticipo (entro il 31 gennaio):
- Modello di domanda
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione su carta
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’edizione esclusivamente in formato digitale
- Modello comunicazione coordinate bancarie
Modulistica per la presentazione dell’ulteriore documentazione istruttoria (entro il 30 settembre).
I documenti, certificati dal revisore ove richiesto dalla legge, dovranno essere poi ricaricati sulla piattaforma unitamente alle relazioni di certificazione e al bilancio di esercizio ai fini dell'invio.
Edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione cartacea
- Prospetto dei ricavi relativi alla testata
- Prospetto dei costi per il personale
- Prospetto dei costi connessi alla produzione della testata
- Prospetto delle copie cartacee distribuite e vendute
- Prospetto delle copie digitali vendute
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul rispetto del limite massimo retributivo
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini dell'applicazione dei criteri incrementali
Edizione testata esclusivamente in formato digitale
- Prospetto dei ricavi relativi alla testata
- Prospetto dei costi per il personale
- Prospetto dei costi connessi alla produzione della testata
- Prospetto delle copie digitali vendute
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul rispetto del limite massimo retributivo
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini dell'applicazione dei criteri incrementali
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Le festività in busta paga
Ai fini del calcolo della busta paga sono considerate giornate festive le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge durante le quali il dipendente solitamente non lavora, ma percepisce ugualmente la retribuzione.
Ad oggi, dopo varie modifiche normative, sono considerati giorni festivi per tutti i lavoratori i seguenti:
1) Capodanno
1° Gennaio
2) Epifania
6 Gennaio
3) Giorno dell'Angelo
Lunedì di Pasqua
4) Anniversario della Liberazione
25 Aprile
5) Festa dei Lavoratori
1 maggio
6) Assunzione Beata Vergine
15 Agosto
7) Ognissanti
1° Novembre
8) Immacolata Concezione
8 Dicembre
9) Santo Natale
25 Dicembre
10) Santo Stefano
26 Dicembre
11) Santo Patrono del comune sede di lavoro
12) Festa della repubblica
2 giugno
Per il giorno di Pasqua è prevista la retribuzione soltanto da alcuni contratti collettivi.
Un breve accenno meritano le festività soppresse che sono il 19 marzo San Giuseppe, l'Ascensione e il Corpus domini (con date variabili) e il 29 giugno – San Pietro e Paolo; per questo i contratti collettivi di solito compensano la mancata fruizione delle 4 festività soppresse con permessi retribuiti di 32 ore.
Trattamento economico previdenziale e fiscale delle festività
La retribuzione durante le festività è la normale retribuzione globale di fatto giornaliera. L’entità varia a seconda del giorno in cui cade la festività.
Festività infrasettimanale: per gli impiegati e operai retribuiti in misura fissa (mensilizzati), la festività è compresa nella retribuzione globale di fatto (26 gg).
Per gli operai retribuiti in misura oraria : si considera la retribuzione globale di fatto oraria.
Festività cadente di domenica: per gli impiegati ed operai retribuiti in misura fissa spetta un importo aggiuntivo (un giorno in più).
Per gli operai retribuiti in misura oraria: 6 ore e 40 minuti (40 ore settimanali : 6 giorni) (N.B. Se il contratto prevede 5 giorni settimanali, 40:5 = 8 ore). Nel cedolino 6 ore e 40 minuti diventeranno 6,67;
Attenzione! è interessante fare caso a questa particolarità: se si scrive 6,50 è chiaro che sono 6 ore e 30 minuti, mentre, se si scrive 6,67 non è così intuitivo capire che si tratta di 6 ore e 40 minuti perchè si dovrà fare la seguente proporzione :
60 minuti : 1 ora = 40 minuti : x (60 minuti stanno ad 1 ora come 40 minuti stanno ad x)
x = 40*1/60 = 0,67
Ma che cos'è l'incognita x? Sono i centesimi, perchè i computer adottano il sistema decimale e non del tempo. Quindi ogni volta che parliamo di minuti dobbiamo fare una conversione da minuti dell'orologio a centesimi.
Festività cadenti di sabato: è inclusa nei mensilizzati; corrisponde ad 8 ore per gli operai pagati a ore.
Attenzione! se il dipendente lavora in un giorno festivo e non è previsto un riposo compensativo, la retribuzione sarà considerata di lavoro straordinario, quindi (è qui che bisogna fare attenzione) oltre a pagare la festività, deve essere pagato anche il lavoro svolto + la maggiorazione per lavoro straordinario festivo. Se invece è previsto un riposo compensativo in un'altra giornata deve essere pagata la festività + la maggiorazione ma non la retribuzione base.
Gli elementi retributivi correlati ai giorni di festività sono imponibili interamente sia dal punto di vista dei contributi previdenziali che delle trattenute fiscali.
Festività: esempi di compilazione della busta paga
1. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria con riposo compensativo:
LIBRO UNICO DEL LAVORO
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8FS
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RC
8
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CALCOLO BUSTA PAGA :
paga oraria (p.h.) 8,49523 * 176 ore = 1.495,16
festività 6,67 * 8,49523 = 56,66
8,49523 * 15% * 8 ore = 10,19
Totale 1.562,01
2. Compilazione busta paga con festività per un operaio a retribuzione oraria senza riposo compensativo:
LIBRO UNICO DEL LAVORO
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–
8
8
8
8
8FS
–
–
8
8
8
CALCOLO BUSTA PAGA :
paga oraria (p.h.) 8,49523 * 168 ore = 1.495,16
festività 6,67 * 8,49523 = 56,66
8,49523 * 50% = 4,25
4,25 + 8,49523 = 12,75
12,75 * 8 ore (FS) = 102,00
Totale 1.653,82
Festivita e Cassa integrazione
Per i giorni festivi che cadono in periodi di utilizzo di Cig /Fis/Cigd, come molto probabile in questo anno di pandemia, il compenso viene gestito in maniera diversa:
- rimane a carico del datore di lavoro, cioe non rientra fra gli elementi integrabili , per i lavoratori retribuiti a ore e sospesi da non più di due settimane a orario ridotto oppure sospesi a zero ore settimanali,
- è a carico della Cassa invece:
- per i lavoratori retribuiti a ore e sospesi a zero ore settimanali, da oltre due settimane;
- per i lavoratori retribuiti con fisso mensile sospesi a zero ore settimanali, anche da non più di due settimane.
Si ricorda infine che i giorni di festività sono conteggiati ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare ANF.
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Garante Nazionale del Contribuente: i compiti dopo la Riforma Fiscale
Il Decreto legislativo n. 219/2023 pubblicato in GU n. 2 del 3 gennaio 2024 contiene norme che modificano lo Statuto del Contribuente, le cui norme entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in GU avvenuta appunto il 3.01.2024.
Ricordiamo che, lo Statuto dei diritti del contribuente, approvato dalla Legge n 212/2000 dà attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, contribuendo a migliorare il rapporto tra Fisco e cittadini.
Lo Statuto contiene disposizioni generali dell'ordinamento tributario in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini nei confronti delle disposizioni di legge, di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali, di capacità contributiva e progressività del sistema tributario, di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Le disposizioni contenute nello Statuto possono essere ricondotte nell'ambito di tre distinti temi:
- redazione delle norme tributarie;
- informazione e semplificazione in materia tributaria;
- diritti e garanzie a tutela dei contribuenti.
La concreta attuazione delle disposizioni dello Statuto è avvenuta anche con il Dlgs. n 32/2001 che contiene interventi correttivi di leggi tributarie in vigore, al fine di renderle aderenti ai principi dello Statuto.
Si sottolinea inoltre che l'Ocse ha elaborato un Modello di Carta dei Contribuenti, invitando gli Stati membri ad adeguarsi.Lo statuto del contribuente, ora modificato dal Dlgs n 219/2023, con l'art 13 disciplina i poteri del Garante Nazionale del Contribuente, tale articolo viene interamente sostituito, vediamo le norme prima e dopo la riforma.
Garante Nazionale Contribuente: compiti prima della riforma fiscale
L'art 13 dello Statuto del contribuente prevede la figura del Garante del Contribuente, ora Garante Nazionale del Contribuente.
Il Garante aveva il compito di:
- tutelare i diritti del contribuente
- garantire un rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria.
Il Garante, organo monocratico istituito presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, poteva:
- richiedere documenti o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente;
- rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
- richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta;
- segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o i comportamenti dell'Amministrazione sono suscettibili di determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione;
- accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente.
Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria:
- rivolgeva richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni,
- attivava le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente.
Il Garante del contribuente comunicava l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente noncheé agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.
Garante del Contribuente: le novità della Riforma fiscale
Il nuovo articolo 13 (Garante Nazionale del Contribuente) della Legge n 212/2000 prevede quanto segue.
E' istituito il Garante nazionale del contribuente:
- organo monocratico con sede in Roma
- che opera in piena autonomia
- e che è scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze
- per la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalita', produttivita' ed attivita' svolta.
Il Garante nazionale del contribuente è scelto tra:
- a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, in servizio o a riposo;
- b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai rispettivi ordini nazionali di appartenenza.
Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante nazionale del contribuente dagli uffici del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Garante nazionale del contribuente, sulla base di segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria:
- a) può rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
- b) può accedere agli uffici finanziari per controllarne la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonche' l'agibilità degli spazi aperti al pubblico;
- c) può richiamare gli uffici finanziari al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 nonchè al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta;
- d) relaziona ogni sei mesi sull'attività svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al Comandante generale della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici piu' rilevanti e prospettando le relative soluzioni;
- e) con relazione annuale fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.
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Periti tribunale (CTU): ecco anche le specifiche tecniche
Dal 1 settembre 2023 è in vigore il nuovo albo nazionale dei consulenti tecnici di ufficio previsto dalla Riforma della giustizia Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) . Con il provvedimento attuativo DM 109 2023 del 14 agosto sono stati definiti
- nuove categorie
- i settori di specializzazione per ciascuna categoria
- gli obblighi a carico degli iscritti
- le modalità di iscrizione e di sospensione volontaria dall'albo stesso.
Il provvedimento è entrato in vigore il 26 agosto 2023 e prevede l'istituzione di albi telematici in ogni tribunale, suddivisi in settori e specializzazioni, e di un elenco nazionale complessivo, che opera ugualmente solo in modalità telematica .
Il 15 dicembre 2023 sono state pubblicate le specifiche tecniche per le domande di iscrizione da parte del dipartimento della transizione digitale del Ministero della Giustizia.
Vediamo di seguito maggiori dettagli operativi.
Requisiti generali per l’iscrizione agli albi e all’elenco nazionale
Possono iscriversi :
- i professionisti iscritti agli ordini o collegi professionali,
- Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4
REQUISITI previsti sono inoltre:
- essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- essere in regola con i versamenti previdenziali connessi all'iscrizione agli ordini
- condotta morale specchiata;
- possesso speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
la procedura è riepilogata complessivamente in questa figura :
Elenco nazionale ed albi CTU tribunale: i dati presenti
L'elenco nazionale come detto ricomprende gli albi istituiti in ogni Tribunale, suddivisi in
- 89 categorie previste, con requisiti specifici.
- 978 settori di specializzazione
Ogni professionista può essere iscritto a più categorie o settori di specializzazione.
Il decreto 109 2023 prevede che per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:
a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
b) il titolo di studio conseguito;
c) l'ordine o il collegio professionale cui e' iscritto, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attivita' del consulente tecnico;
g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.
In particolare nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.
Il decreto 109 prevede anche un nuovo provvedimento del dipartimento informatico che specificherà le modalità di aggiornamento da parte dei tribunali.
Domande di iscrizione agli albi CTU – regime transitorio – Specifiche tecniche
Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun Tribunale possono essere presentate ogni anno in due finestre temporali:
- tra il 1° marzo e il 30 aprile e
- tra il 1° settembre e il 31 ottobre.
I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto, data di entrata in vigore del DM 109 2023, mantengono la propria iscrizione ma possono :
- chiedere l'iscrizione in uno dei settori di specializzazione e
- modificare la categoria di appartenenza.
Per l 'operatività si attendeva come previsto dal l dm 109 l'emanazione di provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, sulle specifiche tecniche per la formazione, la tenuta e il costante aggiornamento in modalita' informatica degli albi e dell'elenco.
Il provvedimento è apparso in Gazzetta Ufficiale Il 16 dicembre 2023. Qui il testo
Viene sottolineato che dovrà essere assicurato che non siano mai pubblicati i dati delle parti del procedimento nell'ambito del quale sia stato conferito l'incarico .
Il provvedimento chiarisce gli step per l'inoltro delle comande come segue:
ACCESSO E AUTENTICATIONE
L’utente esterno (CTU e Perito) può accedere al sistema tramite il link presente nell’Area Servizi sotto la voce Portale Albo CTU del Portale dei Servizi Telematici https://pst.giustizia.it.mediante una procedura di autenticazione forte, attraverso l’impiego della CNS (smart card o USB key) o utilizzando SPID.
COMPILAZIONE CV
Effettuato l'acceso al sistema, per poter compilare la domanda di iscrizione, il candidato dovrà obbligatoriamente compilare il proprio Curriculum Vitae seguendo un modello incrementale basato su schede (ndr: wizard) digitando o selezionando tutte le informazioni contrassegnate come obbligatorie (riconoscibili in quanto contrassegnate da “*”).
Per poter considerare esaurita ciascuna scheda, sarà necessario indicare obbligatoriamente al suo interno i dati minimi o indicando di non esserne in possesso
Il candidato ha a disposizione una scheda con le comunicazioni e il monitoraggio della propria posizione. Una volta registrata la domanda, se si è effettuato l’accesso con CNS, è previsto il passaggio di firma digitale della domanda.
Il sistema permette di scaricare la domanda stessa in formato pdf e di ricaricare nel sistema il documento PDF firmato.
La domanda viene firmata digitalmente extra sistema e sono ammesse entrambe le modalità di firma, CAdES e PAdES.
Per tutte le nuove domande, il candidato potrà scaricare la cosiddetta impronta della domanda stessa (in formato HASH) per provvedere extra sistema al pagamento. Il sistema permette a questo punto il caricamento della ricevuta di pagamento del bollo in formato XML. Dopo l’acquisizione da parte del sistema della suddetta ricevuta la domanda risulta definitivamente inviata e disponibile per l’istruttoria e per l’udienza da parte del tribunale e della commissione.
Durante il processo di verifica della domanda il sistema notificherà tramite PEC e attraverso l’area di monitoraggio disponibile al candidato:
- le comunicazioni inerenti all’avanzamento della domanda,
- eventuali richieste di integrazione avanzate dal Tribunale e
- i termini entro i quali deve avvenire l’integrazione stessa.
Entro detti termini il candidato avrà la possibilità di caricare tramite il sistema l’ulteriore documentazione PDF.
Dopo che la domanda è stata accolta, ma solo per la prima iscrizione del candidato all’albo di un Tribunale, verrà richiesto il pagamento extra sistema della tassa governativa.
Il candidato può caricare nel sistema la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa governativa (extra sistema) in formato XML.
Sospensione volontaria dagli albi CTU cancellazione dalle categorie
Il decreto prevede la possibilità di chiedere la cancellazione da una categoria o specializzazione indicate inizialmente
E' possibile inoltre chiedere la sospensione temporanea dall’albo per motivazioni personali o professionali per
- un periodo non superiore a nove mesi per ciascuna categoria
- e per un periodo non superiore a 18 mesi per più categorie nell'arco di quattro anni.
CTU dettagli sul requisito della competenza
ATTENZIONE Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attivita' professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
In mancanza del requisito sopracitato la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
- a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purchè l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
- b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attivita' di docenza, attivita' di ricerca, iscrizione a societa' scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
ATTENZIONE:
Per la categoria medico-chirurgica, rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione.
Per la specializzazione medico legale invece il requisito dei cinque anni non si applica ed è sufficiente il possesso di uno tra i requisiti definiti alle lettere a) e b).
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Registro unico nazionale terzo settore: consultabile da tutti dal 13.12
Con una nota pubblicata sul proprio sito il Lavoro informa del fatto che dal 13 dicembre 2023 il RUNTS è accessibile a tutti i cittadini.
Nel dettaglio, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è consultabile da parte di tutti i cittadini e alla pagina dedicata di Servizi Lavoro, attraverso la funzione “Ricerca enti” è possibile:
- visionare gratuitamente le informazioni (dati generali, composizione organi sociali, attività ecc.)
- scaricare i documenti (statuti, bilanci, rendiconti delle raccolte fondi, ecc.) riguardanti oltre 119mila enti iscritti al RUNTS, di cui più di 24mila entrati per la prima volta a far parte del Terzo Settore.
Ricordiamo che con Decreto Ministeriale n 106 del 15 settembre 2020, ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore si disciplina quanto segue:
- le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all’articolo 45 del predetto decreto legislativo, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
- le modalità di deposito degli atti di cui all’articolo 48 del citato decreto legislativo;
- le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
- le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico di cui alla lettera a) con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.
RUNTS: che cos’è
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore Dlgs 3 luglio 2017 n 117 per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.
L’iscrizione al RUNTS consente:
- di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS)
- o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa;
- di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica.
Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.
Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni.
Con recente avviso il Ministero ha informato del fatto che dal 13.12.2023 tutti i cittadini possono accedervi gratuitamente.
Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal DM n106/2020 e allegati.
RUNTS: chi può iscriversi
Possono iscriversi al RUNTS:
- le organizzazioni di volontariato (ODV),
- le associazioni di promozione sociale (APS),
- gli enti filantropici,
- le reti associative,
- le associazioni riconosciute o non riconosciute,
- le società di mutuo soccorso che non hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese,
- le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l’iscrizione al RUNTS e accedere ai relativi benefici adottando e depositando presso il Registro un regolamento che disciplini lo svolgimento delle attività di interesse generale secondo le previsioni del Codice del Terzo settore e del decreto ministeriale attuativo.
Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso che gestiscono fondi sanitari integrativi o superano i 50.000 euro annui di contributi associativi devono iscriversi nella sezione speciale del Registro imprese (RI); gli atti e le informazioni iscritti nel RI sono comunque consultabili attraverso il RUNTS.
Il Decreto ministeriale disciplina le modalità e condizioni secondo cui le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale già iscritte nei rispettivi registri di cui alle leggi 266/1991 e 383/2000 saranno iscritte nel RUNTS senza soluzione di continuità; ulteriori disposizioni sono previste per le Onlus iscritte nell’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate.
RUNTS: esito della domanda
Ai sensi del comma 2 dell’art 47 del codice del terzo settore, che regolamenta l’iscrizione al registro, sarà poi l’ufficio del RUNTS competente della Regione o della Provincia Autonoma in cui l’ente ha sede, a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.
La procedura di verifica sulla piattaforma informatica del RUNTS serve a determinare la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte oltre che la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione che qualora tutte in regola condurranno al provvedimento di iscrizione.
L’ufficio infatti, entro 60 giorni dalla domanda, presentata seguendo apposite modalità indicate nel decreto e nell’Allegato B, può:
- iscrivere l’ente,
- rigettare l’iscrizione con provvedimento motivato,
- invitare l’ente a completare, rettificare o integrare la domanda.
Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente allegati alla domanda sono redatti in conformità al modello standard tipizzato il termine di cui sopra di 60 giorni è ridotto a 30 giorni.
Allegati: