• Sicurezza sul Lavoro

    Bando ISI 2022: scadenza 12 marzo per le imprese subentrate

    Inail ha comunicato il 25 gennaio la pubblicazione  online degli elenchi cronologici definitivi delle domande di finanziamento ammesse al Bando ISI 2022, distinti per regione e per Asse.

    A  seguito della redistribuzione delle risorse economiche,  le ditte subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (identificate con il codice S-AMS), devono provvedere, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 18:00 del 12 marzo 2024, al caricamento del Modulo A di domanda e della documentazione obbligatoria.(vedi sotto i dettagli)

    Il Bando INAIL  per la sicurezza  relativo al 2022 ha avuto lo stanziamento record  di  oltre 333 milioni di euro. Sono stati  raggiunti cosi   3  miliardi di euro erogati a fondo perduto,  dal 2010,  alle imprese che si impegnano a migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro proponendo progetti migliorativi che passano al vaglio dell'istituto. 

    Come ogni anno, i fondi   destinati  ai nuovi finanziamenti   previsti dalla  legge 208 2015, sono suddivisi per regione o province autonome per cui gli avvisi sono distinti  e  tutta la documentazione è  disponibile sul   sito   internet   dell'INAIL,  a questo link .

    Di seguito un riepilogo delle regole, procedura e calendario aggiornato. 

    Bando Isi 2022 Elenchi provvisori pubblicati

    Come previsto dall’’Avviso pubblico Isi 2022, il 9 novembre 2023 sono stati pubblicati  gli elenchi cronologici provvisori delle domande di finanziamento , sempre suddivisi per regione, e con le seguenti precisazioni :

    Negli elenchi è riportato lo stato delle domande come di seguito indicato:

    •  S = collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento

    •  S-REC = subentrate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, a seguito del recupero reso possibile dall’esclusione delle domande annullate per violazione delle regole tecniche in applicazione dell’art. 14 del bando Isi 2022

    •  N = ritenute provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi

    Per le domande contrassegnate dalla lettera S o S-REC,  le imprese devono provvedere, a pena di decadenza, entro le ore 18:00 del 19 dicembre 2023 a inviare il modulo di domanda (Modulo A) unitamente alla documentazione a suo completamento.

    I finanziamenti possono essere richiesti da 

    •  Imprese,  anche  individuali,  ubicate  su  tutto  il  territorio  nazionale iscritte alla Camera di commercio industria  artigianato  e  agricoltura   e
    •  enti del terzo settore solo per  l'asse  2  di  finanziamento  

    Assi di finanziamento e risorse disponibili

    Come di consueto sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 

    1. Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
    2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
    3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
    4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
    5. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

    Le risorse  sono ripartite  anche per regione/provincia autonoma 

    Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2022 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali.

    Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.

    ASSI PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO LIMITE IMPORTI MINIMO E MASSIMO
    ASSI 1,2,3, 65% minimo 5.000
    massimo 130.000
    *nessun limite  minimo per imprese fino a 50 dipendenti  per l'asse di finanziamento 1.2 
    ASSE 4 65% minimo 2.000
    massimo 50.000
    ASSE 5 40% per le imprese
    50% giovani agricoltori
    minimo 1.000
    massimo 60.000

    Regole tecniche e calendario scadenze

    INAIL ha pubblicato il 18 settembre  2023  le regole tecniche per l'accesso allo sportello informatico nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento   per gli utenti . Il 29 settembre il documento è stato aggiornato 

    QUI  il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico”

    Il 29 settembre è stata pubblicata la "Tabella temporale".

    La tabella del calendario che segue sarà aggiornata man mano con le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi.

    apertura sportello compilazione domande 2 maggio 2023
    chiusura sportello compilazione domande 16 giugno 2023
    pubblicazione tabella temporale  29 settembre 2023

    Momento 1 Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore

     09/10/2023 10:00

    Momento 2 Inizio della possibilità di registrazione sul  portale del partecipante e dell’amministratore.

    10/10/2023 10:00

    Momento 3 – Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda.

     23/10/2023 10:00

    Momento 4 – Inizio autenticazione e pagina di attesa.

    Pagina di test non disponibile sul portale partecipante

    26/10/2023 10:00
    Momento 5 Inizio della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:00
    Momento 6 Fine della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:20
    Pubblicazione elenchi cronologici provvisori 9 NOVEMBRE 2023
    Upload della documentazione per gli ammessi 

    Dal 10 novembre al 19  22 dicembre 2023, entro le ore 18:00

    Pubblicazione elenchi cronologici definitivi  26 gennaio 2024 
     UPLOAD DOCUMENTAZIONE ULTERIORI IMPRESE AMMESSE 12 MARZO 2024 ORE 18.00

    Bando ISI INAIL 2022 : scadenza perentoria per le imprese subentrate

      Riguardo al perfesizionalemnte della domanda per le imprese subentrate  si ricorda che l’invio del modulo A insieme alla documentazione per il perfezionamento e completamento della domanda, è regolato dagli artt. 18 e 27 dell’avviso e deve avvenire entro il termine inderogabile del 12 marzo 2024 ore 18:00.

    I termine è perentorio e in assenza la sede INAIL territorialmente competente, invierà all’indirizzo PEC indicato nella domanda on line, formale comunicazione di decadenza della  domanda  telematica 

    Novità bando ISI 2022: nuovi profili di accesso e assistenza

    L'istituto ha anche comunicato il 15 febbraio 2023 che per semplificare la  presentazione della domanda di finanziamento,  è stato adeguato il sistema di profilazione per l’accesso con  due nuovi specifici profili riservati a 

    1. professionisti ( qui il Modello) 
    2. società di intermediazione. (qui il Modello)

    I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI. 

    Per informazioni ed assistenza   sono disponibili 

    • il numero  telefonico  06.6001  del  Contact  center INAIL. 
    • il servizio INAIL  Risponde,  nella sezione        Supporto         del         sito         www.inail.it  (https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html).
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Made in italy: le novità 2024 per valorizzare il marchio Italia

    Viene pubblicata in GU n 300 del 27 dicembre la Legge n 206/2023 con Disposizioni organiche per la valorizzazione,  la promozione e la tutela del made in Italy.

    La Legge è composta da:

    • Titolo I PRINCIPI E OBIETTIVI 
    • Titolo II CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI 
      • Capo I Misure generali (fondo per il made in Italy, imprenditoria femminili, sostegno dei marchi e proprietà industriale)
      • Capo II Misure settoriali ( norme a tutela della filiera del legno, dell'olio d'oliva, del tessile)
    • Titolo III ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
    • Titolo IV MISURE DI PROMOZIONE 
    • Titolo V TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY 
      • Capo I Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta 
      • Capo II Nuove tecnologie 
      • Capo III Lotta alla contraffazione
    • Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

    Vediamo alcuni dettagli di rilievo considerando che tutte le norme in esame entrano in vigore dal giorno 11 gennaio 2024

    Fondo nazionale del Made in Italy: che cos’è

    Nella Legge n 206/2023 viene istituito il Fondo nazionale del Made in italy

    In particolare, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il  rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo  nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro  per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.
     Il  Fondo è incrementato con  risorse provenienti da soggetti non  inseriti  nella  lista  delle  pubbliche amministrazioni mediante versamento all'entrata  del  bilancio dello Stato e successiva rassegnazione alla spesa,  per  importo  non inferiore  alla   dotazione iniziale e,  successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. 

    Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente,  anche  per  il  tramite  di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della  disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di  Stato,  nel  capitale  di società per  azioni,  anche  con   azioni  quotate in  mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

    • a) hanno sede legale in Italia;
    • b) non operano nel settore bancario, finanziano o assicurativo.

    I  requisiti  di  accesso al  Fondo  le condizioni, i criteri e le relative tipologie di  intervento  nonché le modalità di apporto delle risorse  da  parte  degli  investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle  risorse del fondo  e  del  soggetto gestore,  nonché  la  remunerazione  di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e  del  made in Italy.

    Il  decreto  può inoltre  disciplinare  le  modalità di gestione  contabile delle  risorse  del  Fondo  e  l'utilizzo  degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

    Legge made in Italy: tutela della proprietà industriale e marchi

    Per la valorizzazione della proprietà industriale si prevede che, l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile  dimostrare  l'uso continuativo  da  almeno  cinquanta   anni,   che   intenda   cessare definitivamente  l'attività svolta,  notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
    Al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità il  Ministero   delle imprese e del made  in  Italy  può  subentrare  gratuitamente  nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia  stato  oggetto  di cessione  a  titolo  oneroso  da  parte dell'impresa titolare o licenziataria
     Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno  cinque  anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy  può depositare  una domanda di registrazione  del  marchio  a  proprio  nome.  

    Gli  oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione  sono posti  a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17  maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15  luglio 2022, n. 91.
     Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o  trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
     Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e  le  modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 

    A proposito di marchi, si prevede che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio  registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile  dimostrare  l'uso continuativo  da  almeno  cinquanta   anni,  che  intenda cessare definitivamente  l'attività  svolta,  notifica  preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
     Al fine  di  tutelare  i  marchi  di particolare interesse e valenza nazionale  e  di  prevenire  la  loro estinzione  salvaguardandone  la continuità  il  Ministero   delle imprese e del made  in  Italy  può subentrare  gratuitamente  nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia  stato  oggetto  di cessione  a  titolo  oneroso  da  parte   dell'impresa   titolare   o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
     Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno  cinque  anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare  una domanda di registrazione  del  marchio  a  proprio  nome.  Gli  oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione  sono posti  a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge  17  maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 15  luglio 2022, n. 91.
     Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire m Italia o  trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
     Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministro  delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e  le  modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 

    Legge made in Italy: sostegno alla imprenditoria femminile

    Al fine  di  rafforzare  il  sostegno   alle   iniziative   di autoimprenditorialità promosse da donne e  allo  sviluppo di  nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 0I del titolo I del  decreto  legislativo  21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis  del medesimo decreto legislativo è rifinanziato per  un  importo di  15 milioni di euro per l'anno 2024,  destinato  al  finanziamento  degli interventi  in  favore  delle  imprese  a  prevalente partecipazione femminile.

    Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono  concesse nei limiti e alle  condizioni  previsti  dalla  normativa  europea  e nazionale in materia di aiuti di Stato. 

    Allegati:
  • La busta paga

    Taglio cuneo fiscale 2024: tabella degli importi in busta paga

    il taglio del cuneo contributivo  per i lavoratori  con redditi piu bassi  è stato riproposto nella legge di bilancio 213 2023 anche per il 2024 .

    Si ricorda che la riduzione  è iniziata nel 2022 con il Governo Draghi  ed aumentata  nel corso del 2023  fino a  al 6 e 7% con due diverse soglie di accesso.( nei paragrafi seguenti i dettagli  degli aumenti  di aliquote e gli importi che ne risultano in busta paga )

    La misura è confermata con le stesse aliquote, solo per il 2024 ,  l'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti attualmente in vigore.

    Il governo ha espresso piu volte  l'intenzione di potenziare ulteriormente  le misure per i  ceti meno abbienti ma la stagnazione dell'economia degli ultimi mesi   ha obbligato ad escludere il   taglio ulteriore  che era stato ipotizzato.

    Da notare che nella nuova legge di bilancio  trova posto anche 

    • una riduzione del cuneo contributivo per le  donne con almeno 2 figli a carico  
    • una riduzione dell'IRPEF per i redditi fino a 28 mila euro che rientreranno nel primo scaglione IRPEF con aliquota al 23% .

    Vediamo di seguito un riepilogo e le tabelle dei risparmi che ne derivano . 

    Riduzione cuneo fiscale Governo Draghi: gli aumenti 2022

    Uno studio reso noto dalla UIL  a giugno 2022 evidenziava   che  gli aumenti che risultano dal taglio del cuneo introdotto dal Governo Draghi fino a dicembre 2022, grazie allo sconto del 1,2%  sugli stipendi sono modesti ma non irrilevanti.

    Il taglio del cuneo fiscale sugli stipendi dei dipendenti  valeva al massimo 25 euro in più  al mese, con i seguenti esempi, indicativi ( senza il rateo di tredicesima) :

    importo  stipendi  aumenti  in busta paga
    fino a dicembre 2022
    fino a 2600 euro netti  144 euro (24 al mese)
    1500 euro netti
    1000 euro netti 
    102 euro (17 al mese)
    72 euro (12 al mese)

    La riduzione dei contributi era applicabile tutti i rapporti di lavoro dipendente, pubblico e privato ma sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

    Di norma le aliquote applicate al lavoro dipendente come contribuzione previdenziale  sono del 33% di cui 

    • il 23,81% a carico del datore di lavoro e
    •  il  9,19% a carico del lavoratore.

    Questo significa che nel periodo interessato dalla norma del decreto Aiuti bis , ossia tra luglio e dicembre 2022 queste fasce di retribuzione  hanno un importo complessivo  di sconto contributivo  che si traduce in maggiore netto in busta paga che vale da 50 euro a 185 euro  per i 6 mesi.

    Va ricordato che sia per i dipendenti che per i pensionati è in vigore da gennaio 2022  anche lo sgravio dello 0,8% sui contributi dovuti, che resta confermato fino a fine anno.

    In entrambi i casi   non varia la  aliquota di computo ai fini della previdenza a fine carriera lavorativa, cioè il taglio non comporta riduzioni dell'importo della pensione ma resta a carico dello Stato.

    Cuneo fiscale 2023 tabella importi gennaio-giugno

    La  legge  di bilancio  2023 (197 2022)  prevedeva  

    • sconto  contributivo del 3% per le retribuzioni con imponibile previdenziale massimo di  1923 euro mensili (25mila euro annui)
    • taglio  del 2%  sui contributi   sulle retribuzioni fino a 35mila euro annui (2.692 euro mensili)

    Va tenuto conto in entrambi i casi che i limiti di importo mensile vanno considerati con la maggiorazione del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

    Vediamo nella tabella seguente  le percentuali di taglio del cuneo fiscale e gli importi indicativi di sconto contributivo che si traduce in maggiore importo netto in busta paga, come calcolati dal Sole 24 Ore.

    BENEFICIARI percentuale sconto contributivo 2022 percentuale sconto contributivo  2023 MAGGIORE IMPORTO IN BUSTA PAGA  FINO A GIUGNO 2023
     redditi fino a 10mila euro 0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3% 19,25 euro mensili – 231 euro l’anno
    reddito fino a 15 mila euro 0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3% 28,88 euro mensili –  346,50 annui
    reddito fino a 20mila euro  0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3%  32,92 euro mensili 395, 08 annui
    reddito fino a  25mila euro  0,8% genn-giugno –  2% da luglio a dicembre 3% 41, 15 euro al mese,  493,85 annui
    redditi oltre i 25mila euro  e fino a 35mila euro  0,8% genn-giugno  -2% da luglio a dicembre 2% nessuna variazione rispetto al 2022

    Taglio cuneo fiscale da luglio 2023 – tabella per scaglioni

    Con il decreto lavoro 48 2023 è stato aumentato l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti  :

    • dal 2 al  6 per cento  se il reddito imponibile mensile  non supera i 2.692 euro  (annualmente sono circa  35mila euro), 
    • dal 3 al 7 per cento,   se il reddito imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro ( circa 25mila euro annui)

    Nella tabella seguente gli importi medi di sconto contributivo che si traduce in aumento della retribuzione netta in busta paga

    taglio cuneo fiscale dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 bonus  medio risultante  in busta paga
    redditi fino a  35mila euro  6%  della retribuzione imponibile da 90 a 100 euro in piu
    redditi fino a 25mila euro  7%  da 60 a 70 euro in più

     Attenzione si fa riferimento all'imponibile previdenziale  non all'imponibile fiscale. Necessario quindi verificare il limite massimo mensile  e non quello annuale.  Il ministero delle finanze ha confermato che l’aumento in busta paga da luglio a dicembre 2023 può  arrivare a 100 euro  mensili.

    Le istruzioni fornite dall'Inps dopo la pubblicazione del decreto lavoro  48 2023 il 4 maggio 2023 (messaggio 1932/2023 ) hanno specificato che  sui ratei di  tredicesima  non si applica il nuovo taglio, sia nel caso venga erogata in 12 rate con la paga mensile, sia nel caso in cui venga erogata intera a dicembre  

    L'importo  complessivo mensile di maggiorazione in busta paga  a partire da luglio 2023  quindi  vale circa :

    • 96 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 25mila euro 
    • 99 euro mensili per un lavoratore con retribuzione di 35mila euro.

    Per approfondire riportiamo  nella tabella seguente  le simulazioni effettuate per La Stampa  dallo Studio del dott. De Fusco  che danno anche il totale dei maggiori importi annui, comprensivi dei due diversi tagli al cuneo ( previsti da legge di bilancio e decreto Lavoro)

    redditi importo mensile  taglio cuneo fiscale in busta paga importo annuo COMPLESSIVO
    10mila euro annui 25,67 euro 269 euro
    12.500 euro annui 32 euro 336 euro
    15.000 euro annui 38 euro  404 euro
    17.500 euro annui 43 euro 430 euro
    20.000 euro annui 49 euro 460 euro 
    25.000 euro annui 55 euro 548 euro
    30.000 euro annui 56 euro  576 euro
    35.000 euro annui 65 euro 591 euro

    Taglio cuneo fiscale 2024 ridotto per esclusione della tredicesima

    Già nel  comunicato stampa del  Consiglio dei Ministri  del 28 agosto 2023,  la Presidente  Giorgia Meloni  aveva anticipato alcune intenzioni sulla  legge di bilancio  2023 che dovrà essere " seria,    per supportare la crescita, aiutare le fasce più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese”.Il comunicato stampa dopo il Consiglio dei Ministri del 27 settembre che approva la NADEF  affermava che :

    "La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il quadro di finanza pubblica riflette un’impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell’economia in corso. Tale rallentamento e l’andamento dell’inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi. Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione. Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura"  

     Le  misure attuali del 6 e  7% di taglio ai contributi a carico dei lavoratori attualmente in vigore  quindi vengono confermate:

    •  SOLO per il 2024  e 
    • con una riduzione del risparmio in busta paga dovuta all'esclusione della tredicesima mensilità 

    Va anche ricordato che  dal punto di vista operativo  i limiti retributivi  vanno valutati in ogni singolo mese dell’anno.

    Si fa riferimento  infatti all’imponibile previdenziale mensile che può oscillare per eventi  indennizzati dall'INPS per cui  in alcuni periodi  il taglio contributivo potrà essere applicabile e in altri mesi  no.

    Confermato anche il fatto anche  questa  diminuzione della contribuzione versata non avrà alcun effetto sul calcolo delle pensioni in quanto la differenza  resta a carico dello Stato. 

  • Riforma del Lavoro

    DIS COLL 2023: regole e istruzioni per la domanda

    DIS COLL sta per "Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa " ed è stata istituita dall 'art. 15 del Decreto n. 22/2015 di attuazione del Jobs act , in forma sperimentale, e resa strutturale dal Jobs act   per il lavoro autonomo e smart working (Legge n. 81/2017).
    Si applica agli eventi di disoccupazione involontaria ( quindi non in caso di recesso volontario, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa) verificatisi  a partire dal 1.1. 2015 . 
    Viene erogata dall'INPS e spetta ai lavoratori non  titolari di partita IVA, ma iscritti alla gestione separata INPS , delle seguenti categorie:
    • collaboratori coordinati e continuativi , 
    • dottori e assegnisti di ricerca

    che perdono il lavoro di collaborazione  dopo un certo numero minimo di mesi di attività.

    Non spetta invece a titolari di partita IVA , pensionati, amministratori di società o enti .

    Requisiti necessari :
    1. stato di disoccupazione ;
    2. almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro fino  al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

    Calcolo assegno, erogazione e durata della DIS COLL

    La DIS-COLL decorre:

    • dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
    • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno successivo alla cessazione;
    • dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è presentata durante il periodo di maternità o degenza ospedaliera indennizzati;
    • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata dopo il termine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque entro i termini di legge.

    Viene  corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento.

    La durata massima è di 12 mesi.

    Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile degli ultimi quattro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL 

    IMPORTO

    L'indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile.

    Quando il reddito medio mensile è superiore a un determinato importo – rivalutato ogni anno in base alla variazione dei prezzi – l'indennità di disoccupazione ha una maggiorazione.

    Per il 2023 tale importo è pari a 1.352,19 euro.

    La DIS-COLL non può comunque superare una misura massima, che per il 2023 è pari a 1.470,99 euro.

    A partire dal sesto mese di fruizione, l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.

    SE SI INIZIA UN NUOVO LAVORO:

    Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione:
    • con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade.
    • Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa e riprende a decorrere dopo la fine del contratto.
    L’indennità  di disoccupazione dei collaboratori viene pagata dall'INPS mediante:
    • accredito su conto corrente bancario o postale;
    • accredito su libretto postale;
    • bonifico domiciliato presso Poste Italiane, allo sportello di un ufficio postale di residenza o di domicilio.

    Decadenza dal diritto alla DIS COLL e riduzione indennità

    ll beneficiario perde il diritto all'indennità DIS COLL nei seguenti casi:

    • perdita dello stato di disoccupazione
    • inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume trarre dall’attività stessa;
    • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
    • se è titolare di pensione ;
    • se acquisisce i diritto all'assegno ordinario di invalidità, ( possibile comunque la scelta sostitutiva dell’indennità DIS-COLL);
    • non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti .

     

    Aliquota contributiva per la DIS COLL

    L' aliquota per il calcolo della contribuzione alla gestione separata è uguale a quella della NASpI,  pari a 1,31%.

    DIS COLL Come e quando presentare la domanda

    Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio,.

    ATTENZIONE Scaduto tale termine , il diritto decade .   Il servizio di domanda  è disponibile all'indirizzo :

    www.inps.it / Prestazioni e Servizi / Domande per Prestazioni a sostegno del reddito/Domanda Dis Coll. 

    Per utilizzarlo   è necessario essere titolari SPI CIE o CNE

    In alternativa, si può fare la domanda tramite:

    • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
    •  Enti di patronato e intermediari dell’Istituto.

    Nel caso di  maternità o  degenza ospedaliera  durante il rapporto di collaborazione/assegno o dottorato di ricerca successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera .
    Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

    L'Inps ha specificato nella circolare 115 2017 che la domanda di DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità  per la qualifica di  disoccupato  ai sensi  dell’art. 21 del d.lgs. n. 150 del 2015. 

    Dopo aver presentato la domanda il  collaboratore  ancora privo di  occupazione, è tenuto a contattare il Centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni  per la stipula del patto di servizio  personalizzato .

     

    Nuovo servizio online Domanda Dis coll

    Con il messaggio 4670 del 27 dicembre 2023 INPS comunica il rilascio di una nuova versione evolutiva del servizio di domanda per l’accesso alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL.

    Il servizio è accessibile, per i cittadini, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, sussidi indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL – domanda” > “Nuova Domanda di Indennità di Disoccupazione”, 

    autenticandosi con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    Gli Istituti di Patronato possono utilizzare il link presente sul Portale dei Patronati al seguente percorso: “Servizi” > “Categoria: supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a progetto” > “DIS-COLL” > “Nuova procedura”.

    Per i soli cittadini viene temporaneamente mantenuto anche il servizio già in uso, ( fino alla pubblicazione di un nuovo messaggio )

    La nuova versione del servizio  consente all’utente di:

    • compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione DIS-COLL, tramite l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione 
    • avere una visione aggregata dei dati concernenti uno specifico ambito,  e
    • visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda. 

    In particolare, nel caso in cui l’utente intenda presentare una domanda di DIS-COLL si attivano i controlli sincroni, sul  diritto alla prestazione per  fornire immediatamente  le informazioni e/o eventuali criticità 

    In particolare  nel caso in cui venga rilevata l’assenza di iscrizione alla Gestione separata viene evidenziata all’utente, tramite un’apposita nota, la necessità di iscrizione  per potere accedere alla prestazione di DIS-COLL.

  • Rubrica del lavoro

    Salario minimo nuovo stop – ecco il testo radicalmente modificato

    Il testo della proposta di legge sul salario minimo  firmato da PD e M5S aveva  iniziato lo scorso 11 luglio 2023  l'iter dell' esame parlamentare in Commissione alla Camera in abbinamento ad altre proposte.  

    Sul tema il dibattito è stato molto ampio   con posizioni  favorevoli e contrarie abbastanza trasversali tra maggioranza, opposizioni e parti sociali (sindacati, e associazioni dei datori di lavoro). 

    Ieri 6 dicembre  dopo gli esami delle commissioni l'aula di Montecitorio ha  votato a maggioranza, con 153 sì, 3 astenuti e 118 no,  in una seduta di confronto aspro un testo radicalmente modificato con gli emendamenti di maggioranza che svuotano  la proposta iniziale e affidano  due deleghe al governo in materia di “retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”, con 6 mesi di tempo per l'attuazione dopo l'approvazione definitiva

    Il disegno di legge passa ora all’esame del Senato, dopodiché scatteranno i 6 mesi di tempo per l’esercizio delle due deleghe. 

    Si ricorda che altre proposte di legge (Qui il testo 2019) erano state presentate negli anni scorsi ma si sono sempre arenate in Parlamento, da ultimo per la caduta del Governo Draghi.

    Vediamo nei paragrafi seguenti in sintesi, le principali previsioni della proposta di legge l e le osservazioni della Fondazione studi  del Consiglio nazionale CDL , abbastanza critico in materia, e la sintesi del nuovo testo. 

    Proposta di legge sul salario minimo 2023

    La proposta a firma Conte, Fratoianni, Richetti ecc. definisce  per tutti i rapporti di lavoro  il diritto a un   trattamento economico di  retribuzione proporzionata e sufficiente, che  non sia inferiore al trattamento previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, valido sia 

    • per i lavoratori subordinati, che 
    • per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato che presentino analoghe necessità di tutela .

    Nel contempo introduce  anche una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro all’ora.

    La soglia si applicherebbe soltanto alle clausole relative ai cosiddetti « minimi », lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci  retributive.

     Garantisce inoltre  l’ultrattività dei contratti  scaduti o disdettati;  conformemente a quanto previsto anche nella Direttiva (UE) 2022/2041, che è stata  approvata definitivamente nell'ottobre scorso (Qui il testo)

    La proposta di legge istituisce una commissione tripartita, composta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, cui spetta il compito dell’aggiornamento periodico del trattamento economico minimo  orario.

    Il salario minimo secondo la direttiva UE

    L'approfondimento dei Consulenti  del 12 luglio 2023 richiama la  recente direttiva UE  sottolineando il fatto che  la stessa NON indica un valore minimo di salario applicabile a tutti i lavoratori né tantomeno obbliga gli Stati membri a definire una legge sul salario minimo legale, ma privilegia il  criterio della contrattazione.

     La Direttiva specifica infatti che "Qualora uno Stato sia al di sotto della quota del 80% dei lavoratori coperti da

    contrattazione collettiva, questo dovrà definire un piano di azione per promuovere la contrattazione o per arrivare alla definizione di un salario minimo. "

    I consulenti del lavoro osservano quindi  come   l’Italia presenti un tasso di copertura contrattuale superiore al livello

    minimo previsto dalla direttiva e che guardando ai CCNL maggiormente rappresentativi, in molti casi questi prevedono soglie minime retributive inferiori ai 9 euro, valore indicato dalle principali proposte di legge di introduzione di un salario minimo legale. 

    La Fondazione Studi Consulenti del lavoro  elenca i risultati di uno studio in cui ha analizzato 63 contratti collettivi, individuati tra i più rappresentativi, indicando per ciascuno il minimo retributivo previsto per il livello di inquadramento più basso e a questo sono stati sommati i ratei di mensilità aggiuntiva (13a mensilità ed eventuale 14a  ) nonché la quota di trattamento di fine  rapporto (retribuzione differita).

    Lo studio evidenzia che: 

    •  39 CCNL presentano livelli minimi retributivi superiori ai 9 euro, 
    • 22 sono al di sotto di tale soglia. 

    Questi ultimi, nella gran parte dei casi, hanno  livelli che oscillano tra gli 8 e gli 8,9 euro (18 CCNL). Solo 4 prevedono livelli minimi  retributivi al di sotto degli 8 euro.

    Ricorda infine che l’Istat nella recente audizione in Parlamento  dell’11 luglio 2023 ha  stimato in 3 milioni i lavoratori con retribuzioni minime inferiori ai 9 euro. 

    Lo stesso istituto di statistica ha  evidenziato però, nell'analizzare le cause del cosiddetto "lavoro povero" che  la retribuzione annuale di un individuo è una  combinazione di fattori differenti,  che comprendono oltre alla  retribuzione oraria, l’intensità mensile dell’occupazione e la durata del contratto nell’anno  (ovvero il numero di mesi con almeno un giorno di copertura contrattuale).

    Tutti questi fattori agiscono nel determinare le disuguaglianze retributive per effetto della loro variabilità interna e per il diverso modo di combinarsi a seconda della natura della  posizione lavorativa.

    L’analisi svolta dall’Istat evidenzia come a determinare la condizione di dipendente a bassa retribuzione siano soprattutto gli effetti legati a 

    •  ridotta durata dei contratti di  lavoro e 
    •  numero contenuto di ore lavorabili, 

    oltre a quelli – pur rilevanti – legati a un  basso livello di retribuzione oraria. 

    Salario minimo: le controindicazioni secondo i CDL

    In questo quadro  la Fondazione afferma quindi  che l'introduzione di un salario minimo :

    1. – priverebbe la contrattazione collettiva di quel ruolo di interprete e garante delle esigenze dei lavoratori rispetto ai diversi settori di appartenenza,
    2. – risulterebbe essere troppo semplicistica e limitativa rispetto all’effettiva tutela del  trattamento globale, economico e normativo dei lavoratori, che è ben al di sopra  della retribuzione minima tabellare.
    3. – sarebbe comunque  limitante in quanto non riguarda  anche quella componente di  lavoratori – i collaboratori domestici – che oggi più faticano a raggiungere una  retribuzione dignitosa, anche alla luce della rilevanza sociale del lavoro che  svolgono. 
    4.  – determinerebbe un innalzamento del costo del lavoro a carico delle aziende  su tutti i livelli retributivi più elevati del minimo;
    5. – rischierebbe di determinare un effetto  negativo  in quei settori/realtà  aziendali non in grado di assorbire l’incremento retributivo previsto (vedi il caso delle cooperative).

    Salario minimo Le novità dopo il voto della Camera

    Riportiamo ala sintesi della seduta della Camera del 5L’On. Schifone (FDI), relatrice per la maggioranza, ha ricordato che il provvedimento all’esame della seduta  dell'Assemblea è la proposta di legge 1275-A – con modifiche apportate in sede referente a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.6 Rizzetto -, che reca disposizioni di delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo e informazione.

    Ha sottolineato che il provvedimento consta di 2 articoli. 

    L’articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a intervenire in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva e per il raggiungimento di una serie di obiettivi. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, sono enunciati alcuni principi e criteri direttivi: la definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo del contratto maggiormente applicato sia la condizione economica minima da riconoscersi ai lavoratori della stessa categoria; stabilire, per i settori degli appalti pubblici e per le società appaltatrici e subappaltatrici, l'obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell'appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore; estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro a quei gruppi di lavoratori non coperti dalla contrattazione collettiva, applicando il contratto della categoria più affine; prevedere strumenti di incentivazione della contrattazione di secondo livello progressiva, con finalità adattive, anche per far fronte alle diversificate necessità derivanti dall'incremento del costo della vita e del costo su base territoriale; introdurre strumenti di incentivazione a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nei termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti che comportino, altresì, il riconoscimento di incentivi a favore anche dei lavoratori volti, nello specifico, a bilanciare e, dove possibile, compensare la perdita del potere di acquisto degli stessi; per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o, comunque, entro congrui termini per i settori non coperti dalla contrattazione collettiva, prevedere l'intervento diretto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con l'adozione delle misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati vigenti nei settori affini; quali misure di rafforzamento della concorrenza e di lotta all'evasione fiscale e contributiva, procedere a una riforma della vigilanza del sistema cooperativo e disciplinare, inoltre, modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili d'impresa fondati sulla valorizzazione dell'interesse comune dei lavoratori e degli imprenditori alla prosperità dell'impresa medesima.

    L’articolo 2, comma 1, delega il Governo d adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per 

    perfezionare la disciplina dei controlli, per sviluppare procedure di informazione pubbliche e trasparenti in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali, nonché di contrastare in modo efficace il dumping contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l'evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare; una serie di principi e criteri direttivi, anche qui, enunciati all'articolo 2, comma 2, con la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra imprese ed enti pubblici, prevedendo strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'acquisizione dei dati che riguardano l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per categorie, nonché dei dati relativi ai trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori; il perfezionamento di strumenti tecnologici evoluti, la realizzazione di banche dati condivise e le disposizioni in materia di ispezione e controllo, aumentando l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare; l'introduzione delle forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio, su base semestrale, che abbiano a oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro; in ultimo, prevedere che le suddette forme di rendicontazione si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dei suoi organi territoriali e di tutte le risultanze acquisite da parte degli organi deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva a livello nazionale e territoriale.

    L’On. Mari (AVS), Relatore di minoranza, ha affermato che con la delega al Governo si rafforza il ruolo dei contratti pirata. Ha ritenuto che la delega inserisca un ostacolo alla legge sulla rappresentanza.

    L’On. D’Alessio (AZ-PER-RE), Relatore di minoranza, ha affermato che la delega svuota il contenuto della proposta delle opposizioni.

    L’On. Barzotti (M5S), Relatore di minoranza, ha affermato che la delega al Governo ha stravolto un principio di dialettica parlamentare e democratica. Ha ritenuto che la delega vada nella direzione opposta rispetto a quanto serve per incrementare i salari. Ha affermato che la maggioranza utilizza concetti quale quello della “maggior rappresentatività”, ampiamente superato dalle sentenze della Corte Costituzionale, le quali vanno, invece, verso il concetto del “comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale”.

    L’On. Scotto (PD-IDP), Relatore di minoranza, ha ribadito che la delega assegnata al Governo affossa il salario minimo. Ha ribadito la bontà della soglia minima di 9 euro al fine di contrastare la precarietà e il lavoro povero.

    In sede di ordine dei lavori e richiami al Regolamento, l’On. Conte (M5S), l’On. Fratoianni (AVS); l’On. Richetti (AZ-PER-RE), l’On. Schlein (PD-IDP), l’On. Magi (Misto-+Europa) hanno ritirato la propria firma dai provvedimenti in titolo.

  • La casa

    Fondo solidarietà mutui prima casa: come sospendere la rata entro il 31.12.2023

    L'ABI ha pubblicato nel mese di novembre un documento informativo sulla possibilità per le famiglie e i professionisti in difficoltà, di sospendere il pagamento della rata del mutuo per l'acquisto di immobile entro il 31 dicembre 2023 (salvo proroghe della misura)

    Dal documento si evince sinteticamente chi può richiedere l'agevolazione e a quali condizioni, vediamole.

    E' bene sottolineare che la Guida rientra tra gli strumenti promossi da ABI in occasione del Mese dell’educazione finanziaria, svolto nel mese di ottobre 2023.

    Fondo solidarietà mutui prima casa: cos’è la sospensione della rata?

    Nel dettaglio, il fondo di solidarietà mutui prima casa consente di richiedere alla banca che ha erogato il mutuo la sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi allungando il piano di ammortamento per un periodo pari alla durata della sospensione. 

    La sospensione può essere richiesta al verificarsi, nei 3 anni precedenti la domanda, dei seguenti eventi che riguardino il mutuatario:

    1. morte, 
    2. riconoscimento di handicap grave o invalidità civile non inferiore all’80%,
    3. perdita del posto di lavoro (subordinato a tempo determinato o indeterminato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia, con attualità dello stato di disoccupazione),
    4. sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.

    Attenzione al fatto che, negli ultimi due casi la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a: 

    • 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni,
    • 12 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni,
    • 18 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni.

    La richiesta di sospensione può essere presentata senza l’indicazione dell’ISEE, l’indicatore della situazione economica equivalente (in deroga al limite previsto di 30.000 euro) fino al 31 dicembre 2023

    Fondo solidarietà mutui prima casa: spetta anche ai professionisti?

    Viene specificato che la misura agevolativa è stata estesa anche:

    • ai lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile che dichiarino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus; 
    • alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogati, di importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni che consentono l’accesso ai benefici del Fondo verificatesi successivamente al 31 gennaio 2020. In particolare, la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per: 
      1. 6 mesi, qualora gli eventi riguardino un numero di assegnatari compreso tra un valore del 10% e fino al 20% dei soci;
      2. 12 mesi, qualora gli eventi riguardino un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20% e fino al 40% dei soci;
      3. 18 mesi, qualora gli eventi riguardino un numero di assegnatari superiore al 40% dei soci;
    •  ai mutui garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa.

    Sospensione della rata: per quali mutui spetta?

    La possibilità di sospendere la rata del mutuo spetta per i mutui:

    • relativi ad un immobile adibito ad abitazione principale non di lusso che non superano l’importo di 250.000 euro (400.000 euro fino al 31 dicembre 2023),
    • ai mutui in ammortamento da almeno un anno,
    • che non godono di agevolazioni pubbliche o polizze assicurative che coprono le rate sospese per gli eventi previsti dalla misura,
    • anche ai mutui con un ritardo nei pagamenti, purché non superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, e per i quali non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o non sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato. 

    Sospensione rata mutuo: come richiederla

    Per richiedere la sospensione della rata del proprio mutuo entro il 31 dicembre 2023 occorre compilare il modulo pubblicato sul sito di Consap:

    diverso per persone fisiche o cooperative edilizie, corredato della documentazione necessaria, da presentare presso la banca che ha concesso il mutuo, con le modalità definite dalla banca stessa. 

    Entro il termine di 10 giorni dall’acquisizione della domanda la banca la invia al Gestore. 

    Quest’ultimo rilascia, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, il nullaosta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo. Entro i successivi 5 giorni dal ricevimento della risposta del Gestore, la banca comunica al beneficiario la sospensione dell’ammortamento del mutuo. 

    La sospensione del pagamento delle rate non comporta l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria né sono necessarie garanzie aggiuntive. 

    Gli interessi che maturano durante il periodo di sospensione (il 50% di questi viene sostenuto dal Fondo) si calcolano solo sulla parte capitale residua del mutuo e si aggiungono al totale complessivo da pagare, senza produzione di interessi su altri interessi**.

  • Rubrica del lavoro

    Bonus vista: i rimborsi entrano nella precompilata

    Il decreto attuativo del Ministero della Salute  riguardante il "bonus vista" ovvero il contributo da 50 euro che viene garantito alle famiglie con Isee fino a 10 mila euro  per l'acquisto  di: 

    • occhiali  da  vista o 
    • lenti   a   contatto correttive.

    è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2022 . La misura era stata istituita dall'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e si riferisce ad acquisti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 . E' gestita da una applicazione web collegata al sito  del Ministero della Salute rilasciata, con molto ritardo il 5 maggio 2023. 

    I fondi sono in esaurimento ma è ancora possibile richiedere il buono per prossimi acquisti 

    Vediamo nei paragrafi seguenti le modalità di richiesta e di erogazione del voucher  per i  beneficiari e  alcuni aspetti fiscali chiariti dal provvedimento dell'Agenzia del 15 novembre 2023

    Bonus vista a chi spetta, l’importo

     Possono beneficiare del programma i membri di  nuclei  familiari  che 

    • hanno un ISEE non superiore ad euro 10.000,00 
    • a partire dal 1° gennaio  2021  e  fino  al  31  dicembre  2023,  hanno  acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a  contatto correttive. 

     Il «bonus vista» puo'  essere  richiesto  una  sola  volta,  per  ciascun  membro del nucleo familiare,   per acquisti effettuati  nel triennio 2021-2023, di occhiali da  vista  ovvero  lenti  a  contatto. 

     Il bonus è pari ad euro 50,00 in forma di  

    • rimborso diretto per gli acquisti già effettuati o
    • voucher telematico emesso  dalla piattaforma secondo l'ordine temporale di arrivo  delle domande e  fino  ad esaurimento delle risorse annuali.

    Per il percipiente, il valore del «bonus vista»  non  costituisce un reddito imponibile e  non rileva  ai fini  del  computo  dell'ISEE 

    ATTENZIONE  Resta fermo il diritto alla detrazione della spesa effettuata nella dichiarazione dei redditi (art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi)

    Richiesta del bonus vista per acquisti dal 5.5.2023

    Al fine di ottenere il  «bonus  vista» i richiedenti  devono  fare domanda   sull'applicazione  web   fino al 31 dicembre 2023.

    Entro la stessa data va effettuato l'acquisto e l'utilizzo del voucher .

    La domanda va effettuata autenticandosi con:

    • carta  di identita' elettronica (CIE),
    • sistema  pubblico identita' digitale (SPID), oppure 
    • carta nazionale dei servizi (CNS). 

     La domanda viene compilata sul modello presente sulla piattaforma e dopo le verifiche sui requisiti il Ministero della salute, attraverso  l'applicazione  web,lo rende  disponibile  nell'area   riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario    in formato digitale con apposito  codice  a  barre/QR code 

    Il  buono e' a scalare ed ha una validita' di trenta giorni. Decorso il termine  senza che il buono sia stato utilizzato,  viene  annullato.

    Il  richiedente  potra'  presentare  una   ulteriore   richiesta   di  beneficio, qualora permangano disponibilita' 

    Il voucher bonus vista  puo' essere utilizzato presso i  fornitori  di  occhiali  da  vista  e  lenti  a  contatto  correttive  che si siano registrati nell'apposito elenco

    Bonus vista: stop rimborsi per acquisti effettuati

    Per gli acquisti   effettuati  dal 1.1.2021 e fino alla data di disponibilità della piattaforma 5 maggio 2023 il rimborso di euro 50,00 (cinquanta/00) sulla spesa sostenuta,  andava effettuata una richiesta  via web sul sito ministeriale con gli estremi del documento di acquisto e l'IBAN del conto corrente  intestato  al  richiedente  o  beneficiario sul quale verrà effettuato l'accredito ,     allegando copia elettronica del documento giustificativo di  spesa  intestato al richiedente. 

    ATTENZIONE Il ministero ha comunicato che da luglio 2023  sono cessati i rimborsi per acquisti già effettuati.  

    Rimborsi bonus vista : dati all’agenzia per la precompilata – Detraibilità spesa residua

    Il decreto prevede che anche  i   dati  relativi  ai  rimborsi  erogati  alle persone fisiche  per acquisti precedenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della  dichiarazione dei redditi precompilati

    Si tratta degli acquisti fatti dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023, data di entrata in funzione della piattaforma web   rilasciata con molto ritardo anche rispetto al decreto attuativo del 15.12.2022.

    Come detto  per queste richieste il bonus è  stato riconosciuto sotto forma di rimborso direttamente sull'iban dei richiedenti e non attraverso il negoziante

    I dati degli  acquisti fatti con il voucher  telematico  sono stati invece già trasmessi dagli ottici  

     Se riferito ad acquisti del 2023, il rimborso riduce la spesa detraibile; se relativo a spese 2021-2022, sarà invece inserito tra i redditi a tassazione separata.

    Le modalita' e  i  termini  della  comunicazione  dei  rimborsi  sono stati stabiliti con provvedimento del 15 novembre 2023 dall'agenzia delle Entrate previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, 

    Viene precisato che per ciascun rimborso  i dati comunicati dal Ministero della salute  sono:

    a) codici fiscali dei seguenti soggetti:

     richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al “bonus vista”;

     beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso;

     intestatario dell’IBAN su cui viene accreditato il rimborso.

    b) importo del rimborso erogato;

    c) anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso.

    Viene anche sottolineato che  i dati raccolti, trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del  diritto di protezione dei dati personali, sono memorizzati nei sistemi informativi

    dell’Anagrafe Tributaria   ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, e per le  attività di controllo  fiscale

    Saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento d, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale  periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.