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Agricoltura: malattia e maternità piccoli coloni 2024
Facendo seguito alla circolare 81 dell'11 luglio 2024 sui versamenti volontari in agricoltura, con la nuova circolare 83 del 22 luglio 2024 INPS comunica gli importi giornalieri delle retribuzioni di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche:
- di malattia,
- di maternità/paternità e
- di tubercolosi
per compartecipanti familiari e piccoli coloni in agricoltura., dettagliate nella tabella allegata QUI,
Le modalità di calcolo sono differenziate, ricorda INPS:
- per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, le retribuzioni di riferimento sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali in agricoltura determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2024, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020, dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
- Per quanto riguarda invece le prestazioni economiche di maternità/paternità, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Viene precisato che per il 2024 , ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, tale reddito è pari a euro 63,06
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Semplificazioni per il Terzo settore: la legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Pubblicata in GU del 19.07.2024 n. 168 la Legge 4 luglio 2024, n. 104 che introduce una serie di disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del Terzo Settore in Italia.
Promulgata dal Presidente della Repubblica e approvata dal Parlamento, questa legge mira a migliorare l'integrazione sociale e il funzionamento degli enti del Terzo Settore attraverso modifiche legislative e nuove disposizioni.
Tra le diverse misure previste si segnalano in particolare quelle volte a modificare il Codice del Terzo Settore.
Modifiche al Codice del Terzo Settore
L'articolo 4 introduce diverse modifiche al Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), vediamone brevemente alcune.
Attività diverse
Modifica all'articolo 6, comma 1 del dlgs n. 117/2017:
- Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è fatta salva l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi siano impiegati in attività sportive dilettantistiche di interesse generale.
In particolare, viene fatta salva, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport, l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai sensi del quale i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali.
La citata disposizione, tuttavia, è fatta salva a condizione che i proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
Iscrizione Imprese sociali e personalità giuridica
Modifica all'articolo 11, comma 3 del dlgs n. 117/2017:
- Viene fornito un chiarimento in merito all'iscrizione delle imprese sociali nel registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore. Inoltre, per le fondazioni costituite come associazioni o fondazioni, questa iscrizione è efficace anche per l'acquisizione della personalità giuridica, con i controlli esercitati dagli uffici del registro delle imprese.
Scritture contabili e Bilancio
Modifiche all'articolo 13 del dlgs n. 117/2017:
- Per gli enti del Terzo Settore senza personalità giuridica viene elevato da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Gli enti del Terzo Settore con ricavi non superiori a 60.000 euro possono indicare le entrate e le uscite in forma aggregata nel rendiconto per cassa.
- Introdotta la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adottare il bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile.
Assemblea
Modifica all'articolo 24, comma 4 del dlgs n. 117/2017:
- Introdotta la possibilità per gli associati di partecipare all'assemblea tramite mezzi di telecomunicazione e votare elettronicamente, purché sia verificata l'identità dell'associato e rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento. Gli statuti possono anche prevedere il voto per corrispondenza alle stesse condizioni.
Organo di Controllo
Modifiche all'articolo 30, comma 2 del dlgs n. 117/2017:
- Prevista una revisione dei limiti per la nomina obbligatoria di un organo di controllo nelle associazioni del Terzo Settore. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, l'organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti nuovi limiti:
- 150.000 euro (attualmente 110.000) per l’attivo dello stato patrimoniale;
- 300.000 euro (attualmente 220.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
- 7 unità (attualmente 5) per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Revisione Legale dei Conti
Modifiche all'articolo 31, comma 1 del dlgs n. 117/2017:
- Prevista una revisione dei limiti per la nomina obbligatoria di un revisore legale dei conti nelle associazioni e fondazioni del Terzo Settore. Vengono elevati i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell’apposito regi stro, da parte delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore, portandoli, rispettivamente a:
- 1.500.000 euro (attualmente 1.100.000) per l’attivo dello stato patrimoniale;
- 3.000.000 euro (attualmente 2.200.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate:
- 20 unità (attualmente 12) per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale
Modifica all'articolo 36, comma 1 del dlgs n. 117/2017:
- Le associazioni di promozione sociale possono impiegare lavoratori dipendenti o autonomi fino al 20% del numero degli associati (prima era il 5% dei volontari).
- Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è fatta salva l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi siano impiegati in attività sportive dilettantistiche di interesse generale.
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Concordato preventivo biennale Forfettari: pubblicato in GU il decreto con le regole
Pubblicato in GU Serie Generale n. 167 del 18.07.2024, il decreto del MEF del 15 luglio 2024 contenente i passi metodologici con cui l'Agenzia delle Entrate definisce la proposta di Concordato preventivo biennale relativa destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario.
Ricordiamo infatti, che al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, il dlgs del 12.02.2024 n. 13 ha istituito il Concordato Preventivo Biennale (CPB), un istituto di compliance, rivolto ai contribuenti, imprese e lavoratori autonomi, di minori dimensioni.
Con il presente decreto viene approvata la metodologia in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.
La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto:
- degli andamenti economici e dei mercati,
- delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione,
- nonche' degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali,
ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 del presente decreto, per l'elaborazione, in via sperimentale, della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Allegati: -
Differenze dati Iva 2021: modalità di comunicazione per l’adempimento spontaneo
Come di consueto, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 15.07.2024 n. 29534 con il quale ha definito le modalità di comunicazione per promuovere l’adempimento spontaneo tra i soggetti titolari di partita IVA, mettendo in luce eventuali differenze tra i dati indicati nella dichiarazione annuale Iva relativamente al periodo d’imposta 2021 e le operazioni trasmesse telematicamente.
Elementi e informazioni disponibili ai contribuenti
Le informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti soggetti passivi IVA riguardano:
- Dati fiscali delle fatture elettroniche riferiti a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia e verso le Pubbliche Amministrazioni.
- Corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente all’Agenzia.
- Dati della Dichiarazione annuale IVA da cui emergono eventuali anomalie per l'anno 2021.
Modalità di comunicazione
Le informazioni vengono trasmesse al domicilio digitale dei contribuenti e sono consultabili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate ("Cassetto fiscale" e "Fatture e Corrispettivi"). Questi dati includono:
- Il codice fiscale del contribuente.
- L'anno d’imposta e il numero identificativo della comunicazione.
- Il totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente.
- Dettagli delle anomalie riscontrate e modalità per regolarizzare errori o omissioni.
Richiesta di informazioni e segnalazione di errori
I contribuenti possono richiedere ulteriori informazioni o segnalare eventuali errori tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.
I dati e gli elementi raccolti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza attraverso strumenti informatici per facilitare le attività di controllo e verifica.
Regolarizzazione degli errori
I contribuenti possono correggere errori o omissioni usufruendo delle riduzioni delle sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
Allegati: -
Il decreto Agricoltura diventa legge: il testo coordinato con tutte le novità
Convertito, con modificazioni, dalla Legge del 12 luglio 2024 n. 101, il decreto legge del 15.05.2024 n. 63 contenente disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico
nazionale.Scarica il testo del decreto legge del 15.05.2024 n. 63 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
La legge, in vigore dal 14 luglio, ha apportato diverse modifiche al testo originale del decreto, vediamo in breve sintesi alcune delle misure previste.
Il decreto mira a fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dal conflitto russo-ucraino e a rafforzare il sistema di controllo e supporto del settore agroalimentare, ed è composto da 16 articoli suddivisi in 5 capi:
- INTERVENTI A TUTELA DELLE IMPRESE DEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA E PER LA TRASPARENZA DEI MERCATI
- Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonche' per il contenimento del granchio blu
- Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del sistema informatico agricolo nazionale (sian) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare
- Norme in materia faunistica e venatoria nonche' misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare
- Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale.
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Al fine di contenere le congiunture avverse derivanti dal conflitto russo-ucraino e garantire il sostegno alle filiere produttive, vengono realizzati interventi urgenti per il settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell’acquacoltura, si prevede che le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nel 2023, hanno subito:
- una riduzione del volume d’affari di almeno il 20%
- o una riduzione della produzione di almeno il 30%,
possono beneficiare della sospensione per 12 mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e altri finanziamenti.
Le imprese devono presentare un’autocertificazione che attesti la riduzione del volume d’affari o della produzione.
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore agricolo
L’articolo 1, comma 7, introduce il nuovo articolo 16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto.
Nello specifico per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’aquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:
- nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
- e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027,
è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.
Sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi:
- all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
- nonché all’acquisto di terreni
- e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti,
che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
Allegati: -
Fondo solidarietà studi professionali: decreto e istruzioni
E' stato pubblicato il 9 luglio 2024 in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero del Lavoro per l'adeguamento del regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale delle attività professionali ( cd Fondo Professioni ) alle novità della legge 234 2021.
Il decreto entra in vigore il 24 luglio 2024.
Il Fondo era stato costituito nel 2019 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 27 dicembre 2019, non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell'INPS (fondo-professioni).
Le finalità sono di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa (fondo-professioni).
La gestione del Fondo è affidata a un comitato amministratore composto da esperti designati dalle parti sociali e dai Ministeri competenti. Il Fondo è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi
- Obbligo di bilancio in pareggio.
- Interventi concessi previa costituzione di riserve finanziarie e entro i limiti delle risorse acquisite.
- Presentazione di un bilancio tecnico di previsione a otto anni
Fondi bilaterali: l’estensione del campo di Applicazione
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto significative modifiche volte all'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà. In particolare:
- e stato aggiunto il comma 7-bis all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede l'estensione dell'applicazione dei Fondi di solidarietà ai datori di lavoro con anche un solo dipendente.
- Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterale devono assicurare o un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello della cassa integrazione ordinaria.
Finanziamento e modalità di erogazione
A copertura della prestazione di integrazione salariale ai dipendenti degli studi sono dovuti
- a) un contributo ordinario dello 0,50% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- b) un contributo ordinario dello 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di cinque dipendenti fino a quindici dipendenti;
- c) un contributo ordinario pari all'1% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti;
- d) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della misura di cui all'art. 5, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 1, lettera a), si riduce in misura pari al 40%.
La prestazione del Fondo e' destinata ai lavoratori subordinati compresi gli apprendisti che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita'. produttiva , di almeno trenta giorni alla data di presentazione della domanda
ATTENZIONE l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.
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Il decreto Coesione diventa legge: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Pubblicata in GU del 06.07.2024 n. 175 la Legge del 4 luglio 2024 n. 95 di conversione con modificazioni, del DL del 07.05.2024 n. 60 (c.d. Decreto Coesione) contenente ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, entrata in vigore il 7 luglio.
Scarica il testo del decreto legge del 07.05.2024 n. 60 (c.d. Decreto Coesione) coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, stampate con caratteri corsivi.
Il provvedimento mira a rafforzare l'attuazione e l'efficacia delle politiche di coesione in Italia, in particolare attraverso una serie di misure che coprono vari settori strategici e prevedono un'attenta programmazione e coordinamento a livello nazionale e regionale. Ecco una sintesi di alcune delle disposizioni previste dal decreto.
Principi e Obiettivi
Il decreto stabilisce un quadro normativo per accelerare e migliorare l'efficienza delle politiche di coesione europee per il periodo di programmazione 2021-2027, concentrando gli sforzi sui settori considerati strategici come:
- risorse idriche;
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente;
- rifiuti;
- trasporti e mobilità sostenibile;
- energia;
- sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
Vediamo brevemente alcune delle misure previste.
Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e transizione al digitale ed ecologica
In coerenza con le previsioni del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, l'articolo 21 prevede il riconoscimento di incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica.
In particolare, al fine di incentivare l’occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 3 ed operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere:
- per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028,
- per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dall’1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025
- e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età,
l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
Il decreto interviene inoltre, con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno.
Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno
L'articolo 24 prevede un esonero contributivo ai datori di lavoro privati di aziende che occupano fino a 10 dipendenti che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.
In particolare, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dall’1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Resto al SUD 2.0
Al fine di promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91:
- Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia
- aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria)
- isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord
è istituita una specifica misura denominata «Resto al SUD 2.0».
Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali e destinatari dell’intervento sono i giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 – 2027;
- inoccupati, inattivi e disoccupati;
- disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.
Credito d'imposta Transizione 5.0
Durante l'’iter parlamentare sono state introdotte novità al credito di imposta Transizione 5.0, in particolare il nuovo comma 4-bis dell’articolo 15 modificando il perimetro degli investimenti agevolabili, precisa che sono ammessi al credito d’imposta Transizione 5.0 anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza.
Consulta le slide del Ministero del Lavoro con la sintesi delle novità in materia di lavoro
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