-
Isa 2023 e Concordato preventivo biennale: le regole per acquisire ulteriori dati
Con Provvedimento del 12 aprile 2024 n. 192000, l'Agenzia delle Entrate ha defintio le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, nonchè le modalità di richiesta e acquisizione massiva degli stessi da parte dei soggetti incaricati della trasmissione telematica.
Si ricorda che ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 per i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici stessi, sono necessari ulteriori dati, che l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibili ai contribuenti, le cui modalità sono state definite dal presente provvedimento.
Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici e per l’elaborazione della proposta di concordato oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati.Laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati.
Infine, sono individuate anche le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati, nonchè, la modalità di accesso l’accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati.Richiesta puntuale
Riguardo alle modalità di accesso puntuale ai dati, da parte dei contribuneti e degli intermediari delegati:
- il contribuente accede al proprio cassetto fiscale al fine di effettuare il prelievo del file contenente i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
- Carta d’Identità Elettronica (CIE), identità SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
- credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate nei casi normativamente previsti.
- I soggetti incaricati della trasmissione telematica accedono al servizio Cassetto Fiscale Delegato del soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega, al fine di
effettuare il prelievo del file contenente i dati.
Richiesta massiva
Relativamente alle modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari, l'Agenzia ricorda che la data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste sarà indicata dall’Amministrazione sul proprio sito, successivamente, l’intermediario potrà inviare i file e, dopo 5 giorni, visualizzare l’elenco dei soggetti per i quali ha richiesto i dati consultando il proprio cassetto fiscale.
I file contenenti i dati richiesti, sono resi disponibili nell’area riservata del sito internet per 20 giorni lavorativi.
In allegato al provvedimento (Scarica qui tutti gli allegati):
- Allegato 1.1 – Specifiche tecniche deleghe massive Isa 2024 – pdf
- Allegato 1.2 – Specifiche tecniche deleghe massive Isa (tracciati record 2024) – xlsx
- Allegato 2.1 – Specifiche tecniche Isa precalcolato 2024 – pdf
- Allegato 2. 1 – Specifiche tecniche Isa precalcolato 2024 (schema xsd) – zip
- Allegato 2.2 – Guida file precalcolato Isa 2024 – pdf
- Allegato 3 – Elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti – pdf
- il contribuente accede al proprio cassetto fiscale al fine di effettuare il prelievo del file contenente i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
-
Semplificazioni dichiarazioni dei redditi e nuove scadenze: le istruzioni dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Circolare dell'11 aprile 2024 n. 8 ha fornito le istruzioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal decreto Adempimenti (Dlgs dell'08.01.2024 n. 1) finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari – anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali – diversi da quelli previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al relativo testo unico.
In breve sintesi gli argomenti trattati.
Le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali, previste agli articoli 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 19 e 20 del decreto Adempimenti, sono esaminate nella circolare in oggetto, nell’ambito dei paragrafi di seguito elencati:
- semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA;
- semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA;
- semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;
- revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.
Scadenza presentazione dichiarazione dei redditi
In merito alle nuove disposizioni relative alla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, viene anticipato il termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi (modello “Redditi”) e all’Irap:
- al 30 settembre dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione,
- ovvero all’ultimo giorno del nono mese successivo per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo” tra due annualità.
Solo per l’annualità in corso al 31 dicembre 2023 (Dichiarazioni 2024), il termine ultimo di presentazione viene stabilito al:
- 15 ottobre 2024,
- ovvero il quindicesimo giorno del decimo mese successivo per i soggetti “a cavallo”.
A partire dalle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2024, viene definita la data iniziale a partire dalla quale le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e per le dichiarazioni dei sostituti d’imposta potranno essere presentate:
- dal 1° aprile dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione
- e solo per il solo periodo d’imposta 2024, dal 15 aprile 2025.
Tabella riepilogativa dei termini di presentazione delle dichiarazioni
PERIODI D’IMPOSTA
DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (MODELLO REDDITI) E DELL’IRAP
DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA (MODELLO 770)
Persone fisiche
Società e associazioni
(di cui all’articolo 5 del TUIR)Soggetti IRES
Periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2023- in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024
- se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° maggio al 1° luglio 2024 (il termine del 30 giugno 2024 scade la domenica, lo stesso è rinviato al primo giorno lavorativo successivo)
(rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998 e articolo 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)
in via telematica:
- entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
(rif. articolo 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)
- entro il 31 ottobre 2024
(rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, ante modifiche)
Periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2024- in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025
- se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 15 aprile al 30 giugno 2025
(rif. articolo 38, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024)
in via telematica:
- per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025
- per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
(rif. articolo 38, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024)
- dal 15 aprile al 31 ottobre 2025
(rif. articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 2024)
Periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2025 e successivi- in via telematica, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo
- se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo
(rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)
- per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo
- per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
(rif. articolo 2, comma 2, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti)- dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo
(rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti)
-
Incentivi alla Capitalizzazione delle PMI: nuove opportunità con il nuovo decreto
Pubblicato in GU n.80 del 05.04.2024 il Decreto del 19 gennaio 2024 n. 43 recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro,
piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.Le agevolazioni sono concesse a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.
A fronte dell'aumento di capitale, il contributo in conto impianti riconosciuto in base all'articolo 11 del decreto 22.04.2022 (che aveva definito la nuova disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dalla Nuova Sabatini all'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013), è incrementato:
- al 5% per le micro e piccole imprese;
- al 3,575% per le medie imprese.
Entro il 1° luglio 2024, con provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito web www.mise.gov.it, verranno fornite le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonchè il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:
- sono costituite in forma di società di capitali;
- non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art. 2632 codice civile.
Quali sono gli investimenti incentivabili
Gli incentivi previsti dal Decreto del 19 gennaio 2024 sono orientati a sostenere le PMI in un ampio spettro di investimenti, incentrati principalmente sull'innovazione, l'efficienza produttiva e la sostenibilità ambientale, previsti dall'articolo 9 del decreto 22/4/2022, in particolare:
- investimenti in beni strumentali: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonche' di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive gia' esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;
- investimenti 4.0: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalita' la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realta' aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;
- investimenti green: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi.
-
Riforma fiscale: Dlgs in materia di riordino del settore dei Giochi pubblicato in GU
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 03.04.2024 serie generale n.78, il decreto legislativo del 25 marzo 2024 n. 41 contenente disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, in attuazione della Delega al Governo per la riforma fiscale (articolo 15 della Legge n. 111 del 09.08.2023).
Scarica qui il testo del Dlgs del 25.03.2024 n. 41
Il dlgs mira a riordinare e aggiornare la normativa riguardante i giochi pubblici, ovvero quei giochi a distanza e non, che offrono vincite in denaro. Questa riforma, voluta per migliorare il controllo e garantire una maggiore sicurezza nel settore, introduce nuove regole e principi che tutti gli operatori del settore dovranno seguire.
Il decreto si articola in sei titoli principali, che spaziano dalle regole generali e principi, al rapporto concessorio per i giochi a distanza, alla tutela e protezione del giocatore, alla gestione dei giochi a distanza, al contrasto dell'offerta illegale di gioco, fino a disposizioni finali che includono aspetti transitori.
Le Finalità del Decreto
Il decreto si pone come obiettivo principale quello di creare un quadro regolatorio chiaro e organico per tutti i giochi pubblici ammessi nel nostro Paese. Ciò significa mettere ordine tra le diverse normative esistenti e assicurare che i giochi siano svolti in maniera sicura, trasparente e responsabile.
Una delle novità più importanti riguarda la tutela dei minori e la lotta al gioco d'azzardo patologico, con l'introduzione di misure specifiche per prevenire comportamenti di gioco problematici.
Chi Gestirà i Giochi?
La gestione, l'esercizio e la raccolta dei giochi pubblici sarà affidata a soggetti concessionari, selezionati tramite gara pubblica, che dovranno rispettare severi requisiti di esperienza, affidabilità e capacità tecnica, questo per assicurare che dietro ogni gioco ci sia un operatore affidabile e capace di garantire la sicurezza e la trasparenza delle operazioni.
Innovazioni per la Sicurezza dei Giocatori
Il decreto introduce importanti innovazioni per promuovere il "gioco responsabile" e proteggere i giocatori più vulnerabili.
Tra queste, spiccano la possibilità per i giocatori di impostare limiti di spesa, tempo e perdita, oltre a sistemi di autoesclusione per chi sente di avere un problema con il gioco. Inoltre, i concessionari dovranno investire in campagne informative per sensibilizzare sul gioco d'azzardo patologico. Tra le misure più rilevanti segnaliamo:
- Limiti di spesa e gioco responsabile: è prevista l'introduzione di meccanismi che consentono ai giocatori di autolimitare la propria spesa, il tempo trascorso a giocare e la perdita di denaro. Queste misure sono pensate per promuovere un approccio al gioco più consapevole e responsabile.
- Limitazioni basate su comportamenti di gioco: sono previste limitazioni sugli importi depositati sui conti di gioco individuali, basate sull'età del giocatore e sui suoi comportamenti di gioco. Questo approccio mira a personalizzare le misure di protezione in base alle esigenze specifiche di ciascun giocatore.
- Messaggi automatici di avviso: durante le sessioni di gioco, saranno inviati messaggi automatici che informano il giocatore sulla durata della sessione e sui livelli di spesa, specie al superamento di determinati limiti preimpostati.
- Informazioni sul gioco problematico e supporto: i siti di gioco dovranno obbligatoriamente includere contenuti informativi sul gioco problematico, sulle modalità di prevenzione e sulle risorse di supporto disponibili per chi ne ha bisogno.
- Strumenti di autoesclusione: sarà possibile per i giocatori autoescludersi dal gioco, sia temporaneamente sia per determinate categorie di prodotti, attraverso semplici procedure online.
- Monitoraggio e controllo: il concessionario sarà dotato di strumenti avanzati per monitorare i livelli di rischio associati ai singoli giochi e controllare il grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico.
- Investimenti in campagne informativa: i concessionari saranno tenuti ad investire una quota dei loro ricavi in campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi legati al gioco d'azzardo e promuovere comportamenti di gioco responsabile.
Controllo e Sanzioni
Per garantire il rispetto delle nuove regole, il decreto prevede un sistema di controllo e sanzioni per chi non si adegua, oltre a promuovere la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire fenomeni di riciclaggio o finanziamento illecito.
Verso un Futuro di Gioco Sicuro
Con l'approvazione di questo decreto, l'Italia fa un passo importante verso un settore dei giochi pubblici più sicuro, trasparente e responsabile. L'obiettivo è quello di garantire un ambiente di gioco che rispetti i giocatori e la società nel suo insieme, contrastando allo stesso tempo l'offerta illegale e promuovendo pratiche di gioco sane.
Allegati: -
Costo lavoro igiene ambientale 2024 tabelle ministeriali
E' stato pubblicato il 20 marzo sul sito del Ministero del lavoro il decreto direttoriale 14 2024 che determina il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private, per gli operai e per gli impiegati.
Al decreto sono allegate le tabelle dei valori applicabili a valere dai mesi di luglio 2022; da gennaio, luglio e ottobre 2023; da gennaio e luglio 2024.
L'aggiornamento è stato definito dopo l'esame dei seguenti documenti contrattuali:
verbale di accordo del 9 dicembre 2021, sottoscritto da Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Fise Assoambiente come rappresentanti dei datori di lavoro e da FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, per la copertura economica dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2021;
il rinnovo del CCNL dei Servizi ambientali del 18 maggio 2022 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali – Aziende pubbliche e private, stipulato da Utilitalia, Confindustria- Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente come rappresentanti dei datori di lavoro e da FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL come rappresentanti dei lavoratori, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;
Le nuove tabelle sono state condivise con le organizzazioni delle parti sociali sopracitate.
Nel decreto si precisa che il costo del lavoro cosi determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione:
- a) ad eventuali benefici di cui il datore di lavoro usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) ad oneri derivanti dall’applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);
- c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
-
Autoscuole: nuove regole per la formazione degli istruttori
E' stato pubblicato il 22 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del ministero delle infrastrutture n. 34 del 1.2.2024 con modifiche al precedente "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola.
Le novità portano a una semplificazione della procedura di formazione, in particolare prevedendo che non sia più necessario il possesso della patente di categoria D/E per l'aspirante istruttore
- viene modificato il programma dei corsi di formazione, con l'introduzione di moduli dedicati ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e di 8 ore sull' utilizzo del tachigrafo e ADR
- viene modificato anche il programma d'esame
- in caso di bocciatura in una singola prova, verranno tenute valide le prove d'esame già superate in precedenza
Le disposizioni del regolamento si applicano ai corsi di formazione autorizzati o avviati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Ai corsi avviati prima di tale data e ai relativi esami continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in precedenza ma ATTENZIONE :
- trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ferma restando la validità degli attestati di frequenza dei corsi di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione erogati prima della data di entrata in vigore, tutti gli esami per conseguire o estendere l'abilitazione di insegnante o di istruttore di autoscuola si conformeranno alle nuove disposizioni.
- In questi casi sarà consentita la compartecipazione ai corsi di allievi che frequentano l'intero programma di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione di insegnante o di istruttore, con quella di allievi che intendano frequentare le sole parti di programma non erogate ai sensi della previgente disciplina.
Sono fornite anche in allegato
ALLEGATO 1 il programma di formazione per gli insegnanti
ALLEGATO 2 il programma di formazione per gli istruttori
ALLEGATO 2-bis Estensione dell’abilitazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera a)
ALLEGATO 3 Attestato di frequenza della formazione iniziale
ALLEGATO 3bis Attestato di frequenza della formazione periodica
-
Welfare aziendale: le nuove misure illustrate dall’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024 con la quale ha fornito le istruzioni operative in merito a novità fiscali, introdotte dalla legge di bilancio 2024 e dal decreto Anticipi, con particolare riferimento:
- al welfare aziendale,
- al trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo nel settore turistico e della somministrazione di alimenti e bevande,
- e al riscatto di periodi non coperti da retribuzione.
Vediamo brevemente i chiarimenti forniti.
Welfare Aziendale
Non imponibilità di alcuni benefici
Si stabilisce la non imponibilità, per il periodo d'imposta 2024, del valore dei beni e servizi forniti ai dipendenti, nonché delle somme erogate per il pagamento di utenze domestiche, affitto della prima casa o interessi sul mutuo della prima casa, fino a un limite di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.Modifiche ai fringe benefits dei prestiti ai dipendenti
Si aggiorna la modalità di determinazione del vantaggio imponibile derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti, specificando come calcolare gli interessi in base al tasso ufficiale di riferimento.In particolare, la norma prevede che il valore imponibile del fringe benefit derivante dal prestito sia determinato come il 50% della differenza:
- tra l'ammontare degli interessi calcolati al TUR:
- per i prestiti a tasso variabile, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.
- per i prestiti a tasso fisso, si assume come riferimento il TUR vigente alla data di concessione del prestito.
Questo metodo ripristina l'impostazione in vigore prima delle modifiche legislative precedenti, secondo cui, per i prestiti a tasso fisso, non si tenevano in considerazione le variazioni del TUR intervenute dopo la concessione del prestito.
- e l'ammontare degli interessi effettivamente applicati al dipendente sul prestito.
L'importo così calcolato, che rappresenta il vantaggio per il dipendente derivante da un tasso di interesse sul prestito più basso rispetto al TUR, viene considerato reddito imponibile del dipendente e soggetto a tassazione.
Trattamento integrativo speciale
Per i lavoratori del settore turistico ricettivo, termale e della somministrazione di alimenti e bevande, si riconosce un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario festivo, effettuato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024, a dipendenti con un reddito non superiore a 40.000 euro nel 2023.
Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione
Per il biennio 2024-2025, si offre la possibilità di riscattare ai fini pensionistici periodi non coperti da contributi previdenziali, con un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ad altre forme previdenziali, a condizione che non abbiano contributi previdenziali al 31 dicembre 1995 e non siano già titolari di pensione.
Le Direzioni regionali sono incaricate di garantire l'osservanza delle istruzioni e dei principi contenuti nella circolare.
Allegati: