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Indennizzi danno biologico 2024: circolare INAIL
Con il decreto 119 del 16 Luglio 2024 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha definito la rivalutazione degli importi degli indennizzi riconosciuti per il danno biologico da infortuni e malattie professionali per il 2024 , che a decorrere dal 1 luglio 2024 sono rivalutati del 5,4%
In merito INAIL ha pubblicato la nuova circolare di istruzioni n 26 del 16 settembre 2024 in cui precisa che:
- Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica sugli importi definiti con provvedimenti a decorrere dal 1° luglio 2024 mentre il valore capitale è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento
- Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2043, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.
- Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2024.
- Gli importi della rivalutazione saranno liquidati d’ufficio con le consuete modalità di pagamento e gli interessati riceveranno comunicazione del provvedimento.
Indennizzo danno biologico: di cosa si tratta
Si tratta di una prestazione economica riconosciuta per gli infortuni e le malattie professionali che hanno causato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, in vigore dal 2000.
L'erogazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.
L'importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione e comprende
- una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000 adeguata in seguito con la circolare INAIL 26 /2019, con aumenti del 40%.
- una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m.,
ATTENZIONE : SOLO per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione annua dei relativi importi.
Si ricorda anche che la rendita INAIL è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:
- 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di
- 15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale
e può comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.
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Concordato preventivo biennale soggetti ISA e forfettari: tutti i chiarimenti dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 17.09.2024 n. 18 fornisce tutte le regole per l'applicazione del Concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal Dlgs n. 13/2024, per i forfetari e per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa).
La presente circolare è così strutturata:
- la prima parte introduttiva, in cui sono illustrati aspetti dell’istituto del CPB aventi natura più generale, validi per entrambe le tipologie di contribuenti interessate alla sua applicazione;
- la parte centrale, destinata ai contribuenti che applicano gli ISA ed a quelli che aderiscono al regime forfetario;
- la parte conclusiva, in cui sono descritti ulteriori elementi comuni e vengono forniti chiarimenti su quesiti in materia di CPB.
Normativa di riferimento
Ricordiamo che il CPB è stato istituito per razionalizzare gli obblighi dichiarativi e promuovere l’adempimento spontaneo dei contribuenti di minori dimensioni, che possono ottenere benefici fiscali con la stabilizzazione dei propri redditi per un biennio, ed è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
- legge 9 agosto 2023 n. 111 (legge delega) recante «Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo»;
- decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, modificato dal decreto legislativo del 5 agosto 2024 n. 108 (decreto correttivo CPB), recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2024 di approvazione della metodologia di calcolo della proposta di CPB per i contribuenti ISA (decreto ministeriale CPB ISA);
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2024 di approvazione della metodologia di calcolo della proposta di CPB per i contribuenti forfetari (decreto ministeriale CPB forfetari).
In proposito, l’articolo 17 della legge delega, al comma 1, lettera g), punto 2), ha previsto l’introduzione del CPB per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo
di minori dimensioni. Tale platea di contribuenti è rappresentata, in linea generale, da:- coloro che sono tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- coloro che aderiscono al Regime dei forfetari.
La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio, ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, l’adesione al CPB rileva per il solo anno 2024, il reddito di impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile IRAP.
Resta invece esclusa dal CPB l’IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.
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Adempimento collaborativo e le istruzioni per la procedura di ravvedimento
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 31 luglio 2024 n. 126 che stabilisce un nuovo Regolamento che disciplina la procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo.
Il nuovo Regolamento si rivolge principalmente ai contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, ovvero coloro che dispongono di sistemi interni per la gestione del rischio fiscale e che intrattengono un dialogo costante con l’Agenzia delle Entrate, come previsto dagli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo che individua omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell'Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, avvalendosi della procedura di cui al presente decreto.
La procedura è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.
Come si attiva la procedura di ravvedimento guidato
Il passo iniziale per avviare la procedura è l'invio di una comunicazione qualificata all’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione deve essere effettuata entro 9 mesi dalla decadenza dei termini di accertamento, e deve includere:
- la descrizione dettagliata delle irregolarità rilevate,
- gli importi delle imposte, delle sanzioni e degli interessi dovuti in base alle irregolarità,
- tutti gli elementi necessari per permettere all’Ufficio competente di valutare la situazione,
La comunicazione può essere inviata in diversi modi, tramite:
- consegna a mano presso l'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.
- spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- posta elettronica certificata (PEC), sottoscritta digitalmente o con firma autografa nel rispetto delle normative vigenti.
Avvio del contraddittorio
Una volta ricevuta la comunicazione, l'Agenzia delle Entrate ha 90 giorni per analizzarla e notificare al contribuente uno schema di ricalcolo, quest'ultimo documento contiene:
- l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi calcolati in base alle irregolarità dichiarate,
- un termine di almeno 60 giorni entro il quale il contribuente può presentare osservazioni o chiarimenti.
Conclusione della procedura
Dopo aver ricevuto eventuali osservazioni, l'Agenzia delle Entrate procede al calcolo finale e notifica un atto di ricalcolo, che include:
- l'importo esatto delle imposte, sanzioni e interessi da pagare.
- un termine di almeno 15 giorni per effettuare il pagamento.
Il contribuente ha la facoltà di chiudere anticipatamente la procedura pagando immediatamente gli importi indicati nello schema di ricalcolo.
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Contributo indigenti Superbonus 70% per le spese 2024: domande entro il 31 ottobre
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto del 6 agosto 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 05.09.2024, che definisce i criteri e le modalità per l'erogazione di un contributo a fondo perduto per le spese sostenute nell'anno 2024 da parte delle famiglie a basso reddito. relative a:
- interventi di efficienza energetica,
- sismabonus,
- impianti fotovoltaici
- e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
Questo contributo si inserisce nell’ambito del Superbonus, ma con specifiche dedicazioni ai soggetti con condizioni reddituali limitate.
Beneficiari
I destinatari del contributo sono le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa, arte o professione e che rispettano i seguenti requisiti:
- hanno sostenuto spese per interventi di cui all'articolo 119 comma 8-bis del Decreto-Legge n. 34 del 2020.
- l’intervento deve aver raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori (SAL) di almeno il 60% entro il 31 dicembre 2023.
- il reddito del richiedente per l’anno 2023 non deve superare i 15.000 euro, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 119, comma 8-bis.1 dello stesso Decreto-Legge n. 34 del 2020.
Spese ammissibili
Il contributo è erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo (interventi ammessi alla detrazione fiscale del Superbonus), per le quali, ai sensi della predetta disposizione, spetta la detrazione limitatamente al 70% del loro ammontare, sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024
È previsto un tetto massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascun richiedente.
Modalità e termini di invio della domanda
I beneficiari dovranno presentare una domanda telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2024. Ogni richiedente potrà presentare una sola domanda per un'unica unità immobiliare.
Scarica il Modello con le relative istruzioni.
Erogazione del contributo
L'importo del contributo richiesto non può essere superiore al 30% delle spese ammissibili e sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente bancario o postale del richiedente indicato nella domanda.
L'Agenzia delle entrate determina l'ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse e l'ammontare dei contributi richiesti.
Le modalità dettagliate di compilazione della domanda verranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.
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Riforma fiscale: Dlgs in materia di riordino del sistema della riscossione
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07.08.2024, il testo del Dlgs del 29.07.2024 n. 110 contenente disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, in attuazione della riforma fiscale ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 della legge delega per la riforma fiscale.
Lo schema in esame è composto di 19 articoli, in particolare:
- Gli articoli da 1 a 10 ridisegnano la disciplina relativa all’inesigibilità dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione.
- Gli articoli da 11 a 17 contengono disposizioni complementari a quelle dei precedenti articoli volti a definire profili organizzativi e funzionali connessi alla riforma della riscossione.
- Infine l’articolo 18 contiene le disposizioni finanziarie e l’articolo 19 disciplina l’entrata in vigore.
Di seguito le principali misure previste dallo schema.
Nuove disposizioni e Pianificazione annua
Il decreto innova la gestione della riscossione, demandando all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la pianificazione annuale delle attività di recupero dei crediti. Tale pianificazione sarà regolamentata tramite una convenzione specifica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, garantendo un approccio sistematico e coordinato alla riscossione delle somme dovute.
Discarico automatico e riaffidamento dei carichi
Una delle novità più rilevanti è l'introduzione del discarico automatico delle somme non riscosse entro cinque anni dall'affidamento, una modifica che mira a snellire il magazzino dei crediti arretrati e difficilmente recuperabili.
In particolare, l’articolo 3 prevede il discarico automatico delle quote affidate all’Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, secondo modalità stabilite da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Inoltre, viene introdotta la possibilità di riaffidamento dei carichi, permettendo agli enti creditori di gestire autonomamente o riaffidare a soggetti privati le somme non riscosse, incentivando così una maggiore efficienza nel recupero dei crediti.
L’articolo 4, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all’articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico
automatico, a determinate condizioni, le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali:- è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni;
- sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione
Verifiche e controlli accresciuti
Il decreto stabilisce anche un regime di verifiche e controlli più rigorosi sull'operato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il Ministero dell'Economia, attraverso controlli annuali, assicurerà che le attività di riscossione siano conformi alla pianificazione e agli obiettivi prefissati, con sanzioni previste per le mancanze.
Un passo verso la digitalizzazione
Un altro aspetto fondamentale della riforma è la spinta verso la digitalizzazione della riscossione, questo include:
- la notifica elettronica delle cartelle di pagamento
- e l'utilizzo di sistemi digitali per il monitoraggio e il controllo delle attività di riscossione,
riducendo i tempi e i costi operativi e migliorando l'interazione con i cittadini e le imprese.
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Decreto infrastrutture 89 2024 convertito in legge – Testo coordinato
Pubblicati in GU Serie Generale n.194 del 20 agosto 2024 :
- la legge 120 2024 di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 recante: «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.»( Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 151 del 29 giugno 2024),
- e il testo coordinato del DL 89 2024 con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 120 che entra in vigore il 21 agosto 2024.
Ricordiamo di seguito le principali misure contenute nel provvedimento , mirate a ottimizzare e accelerare diversi progetti e interventi infrastrutturali di rilevanza strategica per l’Italia.
- Infrastrutture
Aggiornamento delle concessioni autostradali: vengono introdotte norme per l'adeguamento dei piani economico-finanziari delle concessioni autostradali;
Operatività della società Stretto di Messina S.p.A.: si assicura la rapida entrata in funzione della società responsabile della costruzione del ponte tra Sicilia e Calabria, con semplificazioni amministrative per accelerare l'approvazione del progetto esecutivo;
Razionalizzazione dei commissari straordinari: si prevede una riduzione e riorganizzazione dei commissari straordinari per migliorare l'efficienza e l'impiego delle risorse;
Rete transeuropea dei trasporti: si promuove la realizzazione e il completamento di infrastrutture che fanno parte della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti;
Operatività dell’Autorità per la laguna di Venezia: vengono adottate misure per l’avvio dell’operatività dell’Autorità per la gestione della laguna di Venezia;
Interventi infrastrutturali: si assicura la realizzazione e il completamento di importanti interventi infrastrutturali nei settori stradale, idrico, ferroviario e del trasporto rapido di massa;
Accelerazione delle bonifiche: si accelera l’attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto Stoppani;
Governance della CCS: si ridefinisce l’assetto di governance dell’autorità nazionale competente per la cattura e lo stoccaggio della CO2;
Interventi in Liguria e Genova: si sostengono le infrastrutture della Regione Liguria e il completamento della Scuola Politecnica di Genova;
Fondazione Petruzzelli: si rafforza l’operatività della fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari;
Efficienza del procedimento penale: si introducono misure per migliorare l’efficienza del procedimento penale in Cassazione.
- Investimenti strategici
Il testo introduce anche misure per incentivare investimenti strategici, con un focus particolare sull'Africa e sull'internazionalizzazione delle imprese italiane attive nel continente tramite l'incremento del fondo rotativo gestito da SIMEST per operazioni di venture capital in Paesi extra-UE. Previsto anche un cofinanziamento a fondo perduto per iniziative nelle regioni del Sud Italia. Inoltre, si autorizza la Cassa depositi e prestiti a finanziare progetti nell'ambito del Piano Mattei, con priorità per l'Africa.
- Sport
il provvedimento proroga, di un anno dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025, i termini per:
- l'abolizione del vincolo sportivo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità.
- l'abolizione del vincolo sportivo previsto dalla federazione sportiva nazionale o dalla disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.
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Contributi IVASS 2024: il decreto fissa gli importi
E' apparso il 12 agosto 2024 in Gazzetta Ufficiale N. 188 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2024 che fissa:
- il Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2024 all'IVASS ( vedi sotto gli importi in dettaglio)
- il Contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2024 per l'accesso al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
Contributo di vigilanza IVASS 2024
La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024 all'IVASS, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro di cui all'art. 109 e all'elenco annesso al Registro e' determinata come segue:
Sezione A – agenti di assicurazione: persone fisiche: euro 47,00; persone giuridiche: euro 275,00; Sezione B – broker: persone fisiche: euro 47,00 persone giuridiche: euro 275,00 Sezione C- produttori diretti: euro 18 Sezione D – banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:
- Banche con raccolta premi oltre 100 mil. e poste italiane: euro 10.000,00
- banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro 9.700,00;
- banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM: euro 4.600,00;
e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro unico degli intermediari:
persone fisiche: euro 15,00; persone giuridiche: euro 80,00. Si ricorda che sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultavano iscritti nel registro unico degli intermediari alla data del 30 maggio 2024.
I contributi andranno versati sulla base di un prossimo provvedimento dell'IVASS concernente le modalita' ed i termini di versamento.
Contributo per prova di idoneità IVASS 2024
La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 per la sessione d'esame 2024, resta stabilita nella misura di 70 euro, come negli anni precedenti.