• Risparmio energetico

    Contributo indigenti Superbonus 70% per le spese 2024: domande entro il 31 ottobre

    Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto del 6 agosto 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 05.09.2024, che definisce i criteri e le modalità per l'erogazione di un contributo a fondo perduto per le spese sostenute nell'anno 2024 da parte delle famiglie a basso reddito. relative a:

    • interventi di efficienza energetica, 
    • sismabonus,
    • impianti fotovoltaici 
    • e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

    Questo contributo si inserisce nell’ambito del Superbonus, ma con specifiche dedicazioni ai soggetti con condizioni reddituali limitate.

    Beneficiari

    I destinatari del contributo sono le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa, arte o professione e che rispettano i seguenti requisiti:

    • hanno sostenuto spese per interventi di cui all'articolo 119 comma 8-bis del Decreto-Legge n. 34 del 2020.
    • l’intervento deve aver raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori (SAL) di almeno il 60% entro il 31 dicembre 2023.
    • il reddito del richiedente per l’anno 2023 non deve superare i 15.000 euro, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 119, comma 8-bis.1 dello stesso Decreto-Legge n. 34 del 2020.

    Spese ammissibili

    Il contributo è erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo (interventi ammessi alla detrazione fiscale del Superbonus), per le quali, ai sensi della predetta disposizione, spetta la detrazione limitatamente al 70% del loro ammontare, sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024

    È previsto un tetto massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascun richiedente.

    Modalità e termini di invio della domanda

    I beneficiari dovranno presentare una domanda telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2024. Ogni richiedente potrà presentare una sola domanda per un'unica unità immobiliare.

    Scarica il Modello con le relative istruzioni.

    Erogazione del contributo

    L'importo del contributo richiesto non può essere superiore al 30% delle spese ammissibili e sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente bancario o postale del richiedente indicato nella domanda.

    L'Agenzia delle entrate determina l'ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse e l'ammontare dei contributi richiesti.

    Le modalità dettagliate di compilazione della domanda verranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Costo medio orario servizi vigilanza e sicurezza 2024

    Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato il decreto direttoriale 50 del 8 agosto 2024,  riguardante la determinazione del  costo medio orario del lavoro per il personale  dei settori vigilanza privata e servizi di sicurezza, sulla base del verbale di accordo del 30 maggio 2023 e l’ulteriore accordo del 16 febbraio 2024, sottoscritti rispettivamente da A.N.I.V.P., ASSIV, UNIV, CONFCOOPERATIVE-LAVORO e SERVIZI, LEGACOOP PRODUZIONE e SERVIZI, AGCI SERVIZI in rappresentanza dei datori di lavoro e da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS in rappresentanza dei lavoratori.

    Vengono fornite in particolare le tabelle:

    1.   per il personale dipendente  da istituti ed imprese di vigilanza privata, che decorrono  dai mesi di :giugno 2023,  giugno 2024,  giugno 2025, dicembre 2025,  aprile 2026 e   dicembre 2026.
    2. mentre per i dipendenti da istituti di servizi di sicurezza la decorrenza è dai mesi di :   gennaio 2024, luglio 2024, ottobre 2024, gennaio 2025, luglio 2025, dicembre 2025,  aprile 2026 e dicembre 2026.

    Il costo  è definito in tabelle distinte  per tecnici e amministrativi.  

    Si sottolinea che il costo del lavoro è suscettibile di eventuali oscillazioni in relazione a:

    • benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l’impresa usufruisce;
    • oneri derivanti dall’applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità varie, lavoro notturno, etc.);
    • oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

  • Versamenti delle Imposte

    Decreto legislativo 110 2024 Riscossione: il testo in GU

    Il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110  Riscossione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024 ed è vigente a partire dall'8 agosto 2024.

    Il Decreto è emanato in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, che conferisce al Governo la delega per la riforma fiscale. 

    In particolare, il decreto è conforme all'articolo 18 della legge delega, che stabilisce i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione.

     Decreto Riscossione 2024:  sintesi dei contenuti 

     Ecco un riassunto dei principali articoli del decreto:

    Art. 1 – Pianificazione annuale dell'attività di riscossione: L'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve pianificare annualmente le attività di riscossione secondo una convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

    Art. 2 – Adempimenti dell'Agente della riscossione: Stabilisce le procedure che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve seguire per la gestione delle quote affidatele, tra cui la notifica tempestiva delle cartelle di pagamento e la gestione dei flussi informativi verso gli enti creditori.

    Art. 3 – Discarico automatico o anticipato: Le quote non riscosse entro cinque anni dall'affidamento sono automaticamente discaricate, con possibilità di discarico anticipato in specifici casi.

    Art. 4 – Differimento del discarico automatico: Alcune quote sono escluse temporaneamente dal discarico automatico se vi sono sospensioni o procedure in corso.

    Art. 5 – Riaffidamento dei carichi: Definisce le condizioni in cui le somme non riscosse possono essere riaffidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o gestite direttamente dagli enti creditori.

    Art. 6 – Verifiche e responsabilità: Prevede controlli sull'operato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dagli enti creditori.

    Art. 7 – Magazzino in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione: Viene costituita una commissione per l'analisi e il possibile discarico dei carichi non riscossi affidati all'Agenzia dal 2000 al 2024.

    Art. 11 – Integrazione logistica tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione: Riguarda la gestione logistica tra le due entità, facilitando l'uso condiviso di strutture e risorse.

    Art. 12 – Disposizioni in materia di impugnazione: L'estratto di ruolo non è impugnabile, ma la cartella di pagamento può essere contestata in casi specifici.

    Art. 13 – Disposizioni in materia di dilazione: Introduce nuove modalità per la rateizzazione dei pagamenti, con condizioni più flessibili a seconda dell'importo e della data di presentazione della richiesta.

  • Riforma fiscale

    Decreto correttivo adempimenti e concordato preventivo biennale: il testo in GU

    Pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n.182 del 05.08.2024 dopo molti giorni dall'annuncio dell'approvazione definitiva il decreto legislativo del 5 agosto 2024 n. 108 contenente disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

    Le norme sono in vigore dal 6 agosto 2024.

    Il testo contiene disposizioni correttive e integrative di tre decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023, introducendo nuove procedure e termini per l'adempimento collaborativo, per migliorare la gestione delle comunicazioni fiscali e ampliano i tempi per i pagamenti tributari, offrendo maggiore flessibilità ai contribuenti e ai professionisti del settore.

    In particolare:

    • l’articolo 1 apporta varie modifiche al decreto legislativo, 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo n. 221 del 2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo.
    • l’articolo 2 contiene le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 1 del 2024 avente ad oggetto razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
    • l’articolo 3 reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024.

    Vediamo una breve sintesi delle disposizioni contenute.

    Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo

    • Certificazione infedele: Nuove disposizioni per la gestione delle certificazioni infedeli con conseguenze sulla permanenza nel regime collaborativo.
    • Comunicazioni: Estensione del termine per le comunicazioni obbligatorie a 120 giorni.
    • Esonero da garanzie: Esenzione estesa anche ai rimborsi in corso al 30 dicembre 2023.
    • Riduzioni dei termini di accertamento: Non cumulabili con altre riduzioni.
    • Requisiti di gruppo: Applicazione del regime anche a gruppi di imprese con requisiti specifici.

    Modifiche agli adempimenti tributari

    • Programmi informatici: Disponibili entro il 15 aprile per l'anno successivo.
    • Versamenti: Modifiche alle scadenze dei versamenti mensili e annuali.
    • Dichiarazione precompilata: Disponibile dal 2025 anche tramite intermediari autorizzati.
    • Certificazioni telematiche: Termini di trasmissione estesi al 31 marzo dell'anno successivo.

    Ampliamento dei termini di versamento avvisi bonari

    • Termini estesi: Da 30 a 60 giorni per il pagamento delle somme richieste .
    • Rateizzazioni: Prima rata da versare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

    Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale

    • Termini di adesione: Estesi per facilitare la partecipazione dei contribuenti.
    • Debiti e soglie: Requisiti di accesso basati su debiti tributari e contributivi.
    • Regime opzionale: Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato per soggetti con indici di affidabilità fiscale.

    Determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

    • Modifiche ai criteri di determinazione: Semplificazioni nelle prove dei finanziamenti delle spese.

    Differimento del pagamento della rata della Rottamazione-quater

    • Scadenza estesa: La rata scadente il 31 luglio 2024 può essere pagata entro il 15 settembre 2024 senza perdere i benefici della definizione agevolata.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Il Decreto Sport e sostegno alunni con disabilità diventa legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.07.2024 n. 177 la Legge del 29 luglio 2024 n. 106 di conversione, con modificazioni, del decreto 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

    Scarica il testo del decreto legge del 31 maggio 2024 n. 71 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Il provvedimento si compone di 17 articoli suddivisi in 5 capi:

    • CAPO I – MISURE IN MATERIA DI SPORT, DI LAVORO SPORTIVO E DELLA RELATIVA DISCIPLINA FISCALE 
    • CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
    • CAPO III – DISPOSIZIONI URGENTI IN PER IL REGOLARE AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025
    • CAPO IV – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

    Tra le novità previste, oltre alla previsione dell''insegnamento obbligatorio della lingua italiana per gli studenti stranieri, segnaliamo quelle previste dall'articolo 3 che rappresenta un passo avanti significativo per il settore sportivo in Italia, rendendo più agevole per i dipendenti pubblici partecipare alle attività sportive e fornendo un quadro più chiaro e trasparente per la gestione fiscale delle attività sportive e dei rimborsi per i volontari

    In particolare, una delle novità più significative riguarda i dipendenti pubblici che svolgono attività sportive. Prima di questa modifica, i dipendenti pubblici dovevano ottenere un'autorizzazione formale dalla loro amministrazione per poter svolgere prestazioni sportive. Questo processo era spesso lungo e complicato. 

    Con le nuove disposizioni, invece, i dipendenti pubblici possono ora svolgere queste attività semplicemente comunicandolo preventivamente alla loro amministrazione, purché il compenso annuale non superi i 5.000 euro.

    Questo cambiamento semplifica notevolmente la partecipazione dei dipendenti pubblici alle attività sportive, riducendo la burocrazia e favorendo una maggiore flessibilità.

    Chiarimenti fiscali sui Redditi da prestazioni sportive

    Un altro aspetto importante è l'abrogazione di una specifica norma fiscale, il comma 2 dell'articolo 3 abroga una specifica disposizione del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).  In passato, i redditi derivanti da prestazioni sportive non subordinate o continuative erano considerati redditi da lavoro autonomo. Questo poteva creare confusione fiscale e complicare la vita ai lavoratori sportivi. 

    Con l'abrogazione di questa norma, ora è più chiara la distinzione tra attività abituale e occasionale, senza cambiare le regole esistenti sui redditi da lavoro autonomo e diversi. 

    Più nel dettaglio, la norma abrogata è l'articolo 53, comma 2, lettera a), che qualificava come reddito di lavoro autonomo i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

    Prima dell'abrogazione, i redditi derivanti da attività sportive che non erano configurati come lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa erano considerati redditi da lavoro autonomo. Questo significava che gli sportivi dovevano dichiarare questi redditi secondo le regole fiscali applicabili al lavoro autonomo, con tutte le relative implicazioni burocratiche e fiscali.

    Con l'abrogazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 53, si chiarisce che tali redditi non rientrano più automaticamente nella categoria del lavoro autonomo. La distinzione tra attività abituale e attività occasionale diventa più chiara:

    • Attività Abituale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo abituale e continuativo, continueranno a essere considerate redditi di lavoro autonomo, ma con un quadro normativo più chiaro e meno confuso.
    • Attività Occasionale: Se le prestazioni sportive sono svolte in modo occasionale e non continuativo, i redditi derivanti da tali attività non saranno più classificati automaticamente come redditi da lavoro autonomo, ma potrebbero rientrare nei redditi diversi.

    Volontariato sportivo

    Le modifiche toccano anche i volontari sportivi, che spesso prestano servizio senza compenso o con rimborsi spese. 

    Ora, è previsto che i volontari possano ricevere rimborsi forfettari fino a 400 euro al mese, a patto che le spese e le attività siano regolate dalle organizzazioni competenti

    Viene mantenuto il divieto di altre forme di remunerazione per tali prestazioni. 

    Inoltre, c'è un obbligo di comunicazione riguardo ai rimborsi, il che aiuta a mantenere la trasparenza e l'integrità delle attività di volontariato sportivo.

    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Semplificazione dei controlli sulle attività economiche: il testo del Dlgs in GU

    Il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103, recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.167 del 18.07.2024, rappresenta una svolta importante nella regolamentazione delle attività economiche in Italia.

    Questo decreto, nato dall’esigenza di semplificare e rendere più efficaci i controlli amministrativi, è frutto della delega conferita al Governo dalla legge 5 agosto 2022, n. 118.

    L’obiettivo principale è quello di ridurre le sovrapposizioni e le duplicazioni dei controlli amministrativi sulle attività economiche, favorendo al contempo la ripresa economica e assicurando una tutela efficace degli interessi pubblici. 

    Le disposizioni si applicano a tutte le attività economiche, ad eccezione dei controlli fiscali, degli accertamenti antimafia, dei controlli di polizia economico-finanziaria e delle verifiche per esigenze di sicurezza nazionale.

    Sicurezza sul Lavoro nel sistema di identificazione del Livello di rischio basso

    L'articolo 3 istituisce un sistema di identificazione e gestione del rischio per le attività economiche, basato su una valutazione del livello di rischio "basso". 

    Alcuni dei punti principali previsti dall'articolo:

    Ambiti Omogenei

    Il sistema di identificazione e gestione del rischio copre i seguenti ambiti omogenei:

    • Protezione ambientale
    • Igiene e salute pubblica
    • Sicurezza pubblica
    • Tutela della fede pubblica
    • Sicurezza dei lavoratori

    Parametri di valutazione del rischio basso

    La determinazione del livello di rischio basso prende in considerazione diversi parametri:

    • Possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008.
    • Altre certificazioni riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance).
    • Esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività.
    • Settore economico in cui opera il soggetto controllato.
    • Caratteristiche e dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.

    Le amministrazioni che effettuano controlli programmano i controlli ordinari sui soggetti in possesso del Report di basso rischio non più di una volta l'anno, salvo emergenze o rischi accertati. Le imprese conformi sono esonerate da ulteriori controlli per un periodo di 10 mesi, riducendo così il carico burocratico.

    Fascicolo informatico di impresa

    L'articolo 4 reca disposizioni finalizzate al potenziamento del fascicolo informatico d'impresa e ribadisce che la pubblica amministrazione non deve chiedere all'impresa la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in suo possesso.

    Il fascicolo informatico di impresa è istituito per raccogliere e rendere disponibili tutte le informazioni rilevanti sui controlli effettuati dalle amministrazioni, evitando così duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli. 

    Le amministrazioni consultano il fascicolo per programmare le attività ispettive, tenendo conto del profilo di rischio dell’impresa.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale Forfettari: pubblicato in GU il decreto con le regole

    Pubblicato in GU Serie Generale n. 167 del 18.07.2024, il decreto del MEF del 15 luglio 2024 contenente i passi metodologici con cui l'Agenzia delle Entrate definisce la proposta di Concordato preventivo biennale relativa destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario.

    Ricordiamo infatti, che al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, il dlgs del 12.02.2024 n. 13 ha istituito il Concordato Preventivo Biennale (CPB), un istituto di compliance, rivolto ai contribuenti, imprese e lavoratori autonomi, di minori dimensioni.

    Con il presente decreto viene approvata la metodologia in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. 

    La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto:

    • degli andamenti economici e dei mercati, 
    • delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, 
    • nonche' degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, 

    ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 del presente decreto, per l'elaborazione, in via sperimentale, della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Allegati: