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Il decreto Agricoltura diventa legge: il testo coordinato con tutte le novità
Convertito, con modificazioni, dalla Legge del 12 luglio 2024 n. 101, il decreto legge del 15.05.2024 n. 63 contenente disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico
nazionale.Scarica il testo del decreto legge del 15.05.2024 n. 63 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
La legge, in vigore dal 14 luglio, ha apportato diverse modifiche al testo originale del decreto, vediamo in breve sintesi alcune delle misure previste.
Il decreto mira a fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dal conflitto russo-ucraino e a rafforzare il sistema di controllo e supporto del settore agroalimentare, ed è composto da 16 articoli suddivisi in 5 capi:
- INTERVENTI A TUTELA DELLE IMPRESE DEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA E PER LA TRASPARENZA DEI MERCATI
- Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonche' per il contenimento del granchio blu
- Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del sistema informatico agricolo nazionale (sian) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare
- Norme in materia faunistica e venatoria nonche' misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare
- Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale.
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Al fine di contenere le congiunture avverse derivanti dal conflitto russo-ucraino e garantire il sostegno alle filiere produttive, vengono realizzati interventi urgenti per il settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell’acquacoltura, si prevede che le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nel 2023, hanno subito:
- una riduzione del volume d’affari di almeno il 20%
- o una riduzione della produzione di almeno il 30%,
possono beneficiare della sospensione per 12 mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e altri finanziamenti.
Le imprese devono presentare un’autocertificazione che attesti la riduzione del volume d’affari o della produzione.
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore agricolo
L’articolo 1, comma 7, introduce il nuovo articolo 16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto.
Nello specifico per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’aquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:
- nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
- e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027,
è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.
Sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi:
- all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
- nonché all’acquisto di terreni
- e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti,
che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
Allegati: -
Contributi volontari agricoltura 2024
Con la Circolare n. 81 del 11 luglio 2024, l'INPS illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza, per il 2024.
Si ricorda che le modalità variano anche in base alla data di prima autorizzazione e che le categorie di lavoratori interessati sono:
- lavoratori agricoli dipendenti;
- coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali;
- operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
Contributi volontari lavoratori dipendenti
Le aliquote per i lavoratori dipendenti sono confermate come segue:
Autorizzati entro il
30 dicembre 1995
Coefficienti di riparto
Aliquota Base
0,11%
0,003654
Quota Pensione
29,99%
0,996346
Totale IVS
30,10%
1,000000
Autorizzati dal
31 dicembre 1995
Coefficienti di riparto
0,11%
0,003654
29,99%
0,996346
30,10%
1,000000
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Classi
Classi di reddito settimanale
Reddito
settimanale
medio imponibile
Quota
pensione
22,00% RM
Addizionale
legge n. 233/1990
2,00% RM
Addizionale
legge n. 160/1975
(€ 0,69 x 3)
Contributo
totale
1°
Fino a
€ 267,87
€ 267,87
€ 58,94
€ 5,36
€ 2,37
€ 66,67 (a)
2°
Oltre
€ 267,87
Fino a
€ 357,16
€ 312,52
€ 68,76
€ 6,26
€ 2,37
€ 77,39 (a)
3°
Oltre
€ 357,16
Fino a
€ 446,45
€ 401,81
€ 88,40
€ 8,04
€ 2,37
€ 98,81
4°
Oltre € 446,45
€ 491,10
€ 108,05
€ 9,83
€ 2,37
€ 120,25
CONTRIBUTI INTEGRATIVI VOLONTARI
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente, pari a 29,70%.
PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI
Si applicano i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con le aliquote contributive riferite ai lavoratori dipendenti, citate sopra.
Qui l'allegato 1 ( contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2022)
Qui l'allegato 2 ( Importi dei contributi volontari per l’anno 2022, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997).
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Marchi di particolare interesse e valenza nazionale: la procedura di subentro
Pubblicato il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 luglio 2024, in attuazione di quanto previsto all’articolo 7, comma 5, della legge n. 206/2023 (Tutela del Made in Italy), che stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l’estinzione salvaguardandone la continuità.
Scarica il testo del decreto MIMIT del 04.07.2024
Progetto di cessazione dell'attività
Tra le disposizioni contenute, viene stabilito che l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l’attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio notifica, alla Direzione generale, il progetto di cessazione dell’attività, almeno 6 mesi prima dell’effettiva cessazione.
Il progetto di cessazione dovrà essere redatto secondo il format che sarà definito con successivo decreto del Capo Dipartimento per le politiche per le imprese del Ministero, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto, con il quale sarà altresì fissata la data di avvio della relativa procedura e saranno fornite le ulteriori necessarie indicazioni operative.
Il progetto deve contenere, in particolare:
- l’indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione,
- i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa,
- nonchè i tempi di chiusura e le strategie inerenti il marchio in questione, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività.
Al progetto va altresì allegata la documentazione comprovante la titolarità del marchio o la legittimazione a disporre dello stesso.
La Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy, entro tre mesi dalla notifica, comunica all’impresa gli esiti dell’istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l’intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell’attività.
Nel corso del suddetto termine, l’impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.
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Il decreto Coesione diventa legge: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Pubblicata in GU del 06.07.2024 n. 175 la Legge del 4 luglio 2024 n. 95 di conversione con modificazioni, del DL del 07.05.2024 n. 60 (c.d. Decreto Coesione) contenente ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, entrata in vigore il 7 luglio.
Scarica il testo del decreto legge del 07.05.2024 n. 60 (c.d. Decreto Coesione) coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, stampate con caratteri corsivi.
Il provvedimento mira a rafforzare l'attuazione e l'efficacia delle politiche di coesione in Italia, in particolare attraverso una serie di misure che coprono vari settori strategici e prevedono un'attenta programmazione e coordinamento a livello nazionale e regionale. Ecco una sintesi di alcune delle disposizioni previste dal decreto.
Principi e Obiettivi
Il decreto stabilisce un quadro normativo per accelerare e migliorare l'efficienza delle politiche di coesione europee per il periodo di programmazione 2021-2027, concentrando gli sforzi sui settori considerati strategici come:
- risorse idriche;
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente;
- rifiuti;
- trasporti e mobilità sostenibile;
- energia;
- sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
Vediamo brevemente alcune delle misure previste.
Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e transizione al digitale ed ecologica
In coerenza con le previsioni del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, l'articolo 21 prevede il riconoscimento di incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica.
In particolare, al fine di incentivare l’occupazione giovanile, le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale avente le caratteristiche definite con il decreto di cui al comma 3 ed operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica possono chiedere:
- per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028,
- per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dall’1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025
- e che alla data della assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età,
l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
Il decreto interviene inoltre, con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno.
Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno
L'articolo 24 prevede un esonero contributivo ai datori di lavoro privati di aziende che occupano fino a 10 dipendenti che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni.
In particolare, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dall’1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Resto al SUD 2.0
Al fine di promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91:
- Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia
- aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria)
- isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord
è istituita una specifica misura denominata «Resto al SUD 2.0».
Sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali e destinatari dell’intervento sono i giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 – 2027;
- inoccupati, inattivi e disoccupati;
- disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.
Credito d'imposta Transizione 5.0
Durante l'’iter parlamentare sono state introdotte novità al credito di imposta Transizione 5.0, in particolare il nuovo comma 4-bis dell’articolo 15 modificando il perimetro degli investimenti agevolabili, precisa che sono ammessi al credito d’imposta Transizione 5.0 anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza.
Consulta le slide del Ministero del Lavoro con la sintesi delle novità in materia di lavoro
Allegati: -
Cybersicurezza e reati informatici: la legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Pubblicata in GU n. 153 del 02.07.2024, la Legge del 28.06.2024 n. 90, in vigore dal 3 luglio 2024, che introduce una serie di disposizioni per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale e la prevenzione dei reati informatici, al fine di migliorare la resilienza delle infrastrutture pubbliche e private italiane, nonché a coordinare meglio le risposte agli incidenti cibernetici.
In breve sintesi alcune delle misure previste.
Capo I: rafforzamento della cybersicurezza nazionale
Il Capo I reca disposizioni concernenti la cybersicurezza nazionale finalizzate a conseguire una più elevata capacità di protezione e risposta di fronte a emergenze cibernetiche.
Obblighi di notifica di incidenti
Viene previsto un obbligo di segnalazione e notifica di alcune tipologie di incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici in carico ai seguenti soggetti:
- pubbliche amministrazioni centrali incluse nell’elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni;
- regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
- città metropolitane;
- comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comunque i comuni capoluoghi di regione;
- società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti;
- società di trasporto pubblico extraurbano operanti nell’ambito delle città metropolitane;
- aziende sanitarie locali;
- società in house degli enti fin qui richiamati che siano fornitrici di servizi informatici, dei servizi di trasporto sopra indicati, dei servizi di raccolta, smaltimento o trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali ovvero servizi di gestione dei rifiuti.
Nucleo per la Cybersicurezza
Viene previsto un Nucleo per la cybersicurezza con la possibilità di convocare rappresentanti di enti rilevanti, come la Direzione nazionale antimafia, la Banca d'Italia e altri, per affrontare questioni di particolare rilevanza.Coordinamento Operativo
Viene rafforzato il coordinamento tra i servizi di informazione per la sicurezza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, permettendo interventi tempestivi in caso di incidenti informatici significativi.Misure di Sicurezza dei Dati
Le strutture competenti devono verificare che i programmi e le applicazioni informatiche rispettino le linee guida sulla crittografia e non presentino vulnerabilità note.Funzioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
L'Agenzia assume il ruolo di Autorità nazionale per la cybersicurezza, coordinando soggetti pubblici e privati per assicurare la sicurezza e la resilienza cibernetiche a livello nazionale.Capo II: prevenzione e contrasto dei reati informatici
Il Capo II reca "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici nonché in materia di coordinamento degli interventi in caso di attacchi a sistemi informatici o telematici e di sicurezza delle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari".
In particolare, si segnalano numerose modifiche al codice penale volte a rafforzare le previsioni in materia di prevenzione e contrasto dei reati informatici, da un lato, prevedendo inasprimenti di pene o ulteriori circostanze aggravanti rispetto alle fattispecie di reati informatici previste a legislazione vigente e, dall'altro, introducendo nuove fattispecie delittuose quali, ad esempio, l'estorsione mediante reati informatici di cui al novellato articolo 629 c.p..
Al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto dei reati informatici, viene prevista l'estensione del termine ordinario di conclusione delle indagini preliminari qualora i reati informatici siano commessi in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o comunque di interesse pubblico.
La speciale disciplina delle intercettazioni prevista per i fatti di criminalità organizzata, viene estesa ai reati informatici rimessi al coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Allegati: -
Compensazione crediti: i chiarimenti dell’Agenzia sulle nuove regole
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 28.06.2024 n. 16 contenente chiarimenti in merito alle nuove regole sulle compensazioni dei crediti introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023) e dal decreto Agevolazioni (articolo 4, commi 2 e 3, del Dl n. 39/2024).
Con la presente circolare fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, esaminando in particolare:
Obbligo di utilizzo dei Servizi Telematici dell'Agenzia delle Entrate
A partire dal 1° luglio 2024, tutti i versamenti unitari con compensazione di crediti devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Questa disposizione si applica a tutte le compensazioni, inclusi i crediti maturati nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.
L’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”.Esclusione dalla compensazione per debiti superiori a 100.000 euro
A decorrere dal 1° luglio 2024 prevista l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di importo
complessivamente superiore a 100.000 euro (articolo 4, commi 2 e 3, del decreto Agevolazioni).Ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero. A titolo esemplificativo, vi rientrano:
- le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro e le altre imposte indirette;
- le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti risultanti dagli atti di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311 del 2004 (c.d. “legge finanziaria 2005”), emessi prima del 30 aprile 2024, e da quelli di cui all’articolo 38-bis del DPR n. 600 del 197326, emessi a
partire da tale data; - le somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione.
I carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione, ai sensi dell’articolo 1934 del DPR n. 602 del 1973, non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione.
Qualora, invece, l’omesso pagamento delle rate scadute sia stato tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione (c.d. “decadenza per inadempienza”) provocando l’immediata riscuotibilità dell’intero importo iscritto a ruolo, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, il cui superamento comporta l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione.
In caso di adesione alla definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “Rottamazione-quater”), per la quale sia in essere il pagamento rateale, l’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione.
Infine, si ricorda che l’anzidetto limite di 100.000 euro deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia di 100.000 euro, fatti salvi gli ulteriori limiti disposti dall’articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010.
Allegati: -
ISA periodo d’imposta 2023: pubblicata la Circolare annuale dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Circolare del 25 giugno 2024 n. 15 ha fornito chiarimenti in merito alle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (“ISA”) per il periodo d’imposta 2023.
Il documento si apre con una breve rassegna delle norme intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA anche a seguito della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale).
Come di consueto, inoltre, la circolare annuale sugli ISA, rappresenta anche una occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati (decreti ministeriali, provvedimenti ecc.) oltre che per fornire riscontro a eventuali quesiti di interesse generale pervenuti durante l’anno.
Vengono, quindi, illustrate le principali novità correlate alla metodologia di elaborazione ed aggiornamento degli ISA.
Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente le peculiarità dei diversi comparti economici cui gli stessi si riferiscono.
In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione biennale di 88 indici, nonché l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2023, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria sul mercato economico finanziario in conseguenza delle tensioni geopolitiche, verificatesi nel predetto periodo d’imposta.
Infine, non essendo intervenute particolari novità che riguardano gli adempimenti rivolti ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, nella seconda parte del documento ci si limita a una rapida rassegna delle principali attività che contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono effettuare per l’applicazione degli stessi.
Ulteriori precisazioni sull'applicazione ISA all'attività di agriturismo
A seguito di richieste di chiarimento pervenute all'Agenzia in relazione a diversi aspetti correlati all’applicazione degli ISA, con la presente circolare vengono fornite alcune precisazioni.
In particolare, è stato chiesto se l’inizio nel corso del periodo d’imposta dell’attività di agriturismo può costituire causa di esclusione dall’applicazione degli ISA.
Al riguardo, infatti, è stato fatto notare che:
- ai fini dell’esclusione dall’applicazione degli ISA, l’indirizzo consolidato di prassi è quello di identificare l’inizio attività con il momento dell’apertura della partita IVA;
- l’inizio dell’attività agrituristica è sempre successiva all’inizio dell’attività agricola, in quanto lo svolgimento dell’attività agrituristica è subordinato allo svolgimento in via principale di un’attività agricola e non richiede, pertanto, l’apertura di un’autonoma partita IVA, conseguentemente, l’inizio dell’attività agrituristica e il momento dell’apertura della partita IVA non possono essere contestuali, di talché il contribuente che avvia l’attività agrituristica non potrà incorrere nella causa di esclusione dell’inizio attività perché, in virtù del principio della coincidenza di essa con l’apertura della partita IVA, quest’ultima sarà sempre riconducibile al momento in cui è stata aperta, in epoca precedente, la posizione per lo svolgimento dell’attività agricola.
Al fine di fornire i necessari chiarimenti sul tema, fermo restando che lo svolgimento dell’attività agrituristica è subordinato allo svolgimento in via principale di un’attività agricola, l'Agenzia delle Entrate distingue due ipotesi legate alla classificazione reddituale dell’attività agricola svolta dal contribuente in concomitanza con quella di agriturismo.
IPOTESI 1 (attività agricola che determina reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR)
Nell’ipotesi in cui l’attività agricola determina reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR si ritiene che l’attività di agriturismo, nell’anno in cui quest’ultima inizia, è esclusa dall’applicazione degli ISA perché tale anno configura quello di inizio dell’attività (agriturismo) che produce reddito d’impresa. L’avvio dell’attività agrituristica rappresenterebbe, in questa fattispecie, infatti, il primo periodo d’imposta di esercizio di una attività produttiva di un reddito di impresa che si andrebbe ad aggiungere ad una preesistente attività produttiva di un reddito agrario.IPOTESI 2 (attività agricola che determina reddito d’impresa)
Nell’ipotesi in cui l’attività agricola determina reddito d’impresa, ricordando che gli ISA sono applicati all’attività prevalente, è possibile individuare le seguenti ipotesi:- nel caso in cui il reddito, seppur d’impresa, è determinato catastalmente, gli ISA non si applicano, come di consueto, né all’attività agricola né a quella di agriturismo (causa di esclusione per reddito determinato forfetariamente);
- nel caso in cui il reddito è determinato analiticamente, il soggetto è eventualmente tenuto all’applicazione degli ISA all’attività agricola, in quanto attività prevalente. In questo caso, pertanto, andandosi ad aggiungere una attività complementare a quella prevalente già esercitata, non ricorrerebbe l’ipotesi della causa di esclusione dell’inizio attività.