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    Cooperazione amministrativa fiscale: le regole per i gestori di piattaforme digitali

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25.03.2023 n. 72, il dlgs del 1° marzo 2023 n. 32 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del  22  marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

    La digitalizzazione dell’economia ha registrato una rapida crescita e la dimensione transfrontaliera
    dei servizi offerti tramite i Gestori di piattaforme
    ha reso estremamente difficile per le Amministrazioni fiscali degli Stati membri l’acquisizione delle informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente i ricavi realizzati dagli operatori attraverso il web, soprattutto allorché i proventi transitano attraverso Piattaforme digitali stabilite in giurisdizioni estere. 

    Pertanto, l’introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzata da parte dei Gestori delle piattaforme
    digitali
    e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati potranno consentire, quindi, alle Amministrazioni fiscali di acquisire questi dati e di ricostruire i corretti volumi d’affari che si generano sulle stesse Piattaforme.

    Il Decreto Legislativo si compone di cinque Capi.

    I Capi da I a IV (articoli da 1 a 15) contengono il recepimento delle disposizioni di cui al nuovo articolo art. 8-bis quater e dell’Allegato V della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva che si recepisce, con riferimento agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica, posti a carico dei Gestori di piattaforme digitali:

    • Capo I Disposizioni generali 
    • Capo II Procedure di adeguata verifica in materia fiscale 
    • Capo III Obblighi di comunicazione e scambio di informazioni 
    • Capo IV Ulteriori disposizioni per l'efficace attuazione

    Il V Capo (articoli da 16 a 19), avente ad oggetto “Altre disposizioni”, introduce ulteriori modifiche per l’attuazione della Direttiva (UE) 2021/514, che riguardano tra l’altro la protezione e violazione dei dati, le verifiche congiunte e i termini di decorrenza del provvedimento.

    Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione

    L’articolo 6 in particolare, disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riguardo all’acquisizione delle informazioni sui beni immobili in locazione inserzionati tramite la Piattaforma

    Ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce:

    • l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata 
    • e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato.

    Per ogni venditore che è un'entità e che ha effettuato oltre duemila attività pertinenti di locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce:

    • i documenti giustificativi
    • i dati o le informazioni che attestino che la proprietà inserzionata appartiene allo stesso proprietario.

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Pace fiscale: raccolta di domande e risposte in una nuova circolare AdE

    L'Agenzia delle Entrate attraverso lo schema della circolare domanda-risposta suddiviso per argomento, fornisce ulteriori
    chiarimenti interpretativi
    in merito alle misure della tregua fiscale, alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.

    Scarica la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 20.03.2023 n. 6.

    Vengono inoltre riportate le risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023

    Tra i chiarimenti forniti in merito alla Rottamazione quater, alla domanda se sussiste un divieto di rateazione del debito residuo in caso di decadenza dal piano
    dei pagamenti, viene precisato che in merito, non sono previste
    disposizioni che inibiscono la presentazione di una richiesta di rateazione, ai sensi
    dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, dei debiti risultanti dai carichi affidati
    all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il
    debitore dovesse incorrere nell’inefficacia della nuova definizione agevolata per
    mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa
    definizione.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto carburanti 2023 convertito in legge: ecco il testo coordinato in pdf

    Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, la legge del 10 marzo 2023 n. 23 di conversione del decreto legge del 14.01.2023 n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico". 

    La legge entra in vigore il 16 marzo, giorno successivo alla sua pubblicazione in GU.

    Scarica il testo del decreto n. 5/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, stampate con caratteri corsivi.

    Il testo prevede misure di controllo sui prezzi finali dei carburanti per autotrazione e una nuova detassazione fino a 200 euro sui buoni acquisto di carburante per i lavoratori dipendenti.

    Viene inoltre rifinanziato il fondo per il bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale.

    Più in particolare: 

    • il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
    • La modalità delle comunicazione del prezzo di vendita praticato da parte degli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
    • le sanzioni amministrative in caso di violazione, da parte degli esercenti, degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi, variano con importi da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro
      volte
      , anche non consecutive, nell’arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio.
    • viene istituita una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi finalizzata ad analizzare – nel confronto con le parti – le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di intervento urgenti.
    • al fine di mitigare l'impatto dei caro energia sui costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 per il riconoscimento di buoni per l'acquisto di abbonamenti per i  servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale con valore massimo di 60 euro.
    • in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell’IVA in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato potrà essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione Redditi PF 2023: pubblicato il modello con le relative istruzioni

    Con Provvedimento del 28.02.2023 n. 55597, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2023–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2023, per il periodo d’imposta 2022, ai fini delle imposte sui redditi.

    È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.

    Scarica il Modello Redditi PF-2023 con relative istruzioni

    Vediamo come è composto e come si utilizza il Modello REDDITI Persone Fisiche:

    • FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
      • FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e laterza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
      • prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI(dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).
    • FASCICOLO 2 che contiene:
      • i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenutadelle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
      • le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
    • FASCICOLO 3 che contiene:
      • i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

    I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3.

    Termini e modalità di presentazione della dichiarazione 

    Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2022 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
    • entro il 30 novembre 2023 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione

    Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che: 

    • hanno conseguito redditi nell’anno 2022 e non rientrano nei casi di esonero; 
    • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

    In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

    • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2023), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
    • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
    • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2023);
    • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
    • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
    • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
    • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
    • i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2023;

    Allegati:
  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    ISA 2023: pubblicati i 175 modelli per la comunicazione dei dati

    Con Provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023 n. 52595, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2022.

    Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, attività per le quali risulta approvato un ISA (indicati nella TABELLA 1 – ELENCO DEGLI ISA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2022 delle istruzioni della Parte generale) e che non presentano una causa di esclusione.

    Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. Al riguardo si precisa che ai fini dell’individuazione dell’ISA da applicare in relazione all’”attività prevalente”, si deve tenere conto del complesso di attività considerate dal medesimo ISA.

    I contribuenti che esercitano più attività devono preliminarmente valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA, in tale ipotesi, ai fini della determinazione dell’attività prevalente, si devono sommare i ricavi o compensi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo ISA. Inoltre, l’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale. 

    Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune delle quali in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, lo stesso contribuente determina sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma d’impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, a cui successivamente applica i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di tali attività.

    Specifiche indicazioni, nei casi in cui è prevista una diversa modalità di determinazione dell’attività prevalente, sono fornite nelle istruzioni dei singoli ISA.

    Modelli Isa Redditi 2023

    Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2022, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 24.02.2023:

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Nuovo Patent Box: pronta la Circolare dell’Agenzia con tutti i chiarimenti

    Il regime agevolativo opzionale introdotto con la nuova norma consente, al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa, una deduzione
    fiscale maggiorata del 110% delle spese sostenute
    nello svolgimento di attività di ricerca e
    sviluppo 
    agli stessi beni riferibili.

    Con la Circolare del 24.02.2023 n. 5, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver illustrato le finalità della norma e le caratteristiche del nuovo regime, fornisce chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:

    • impianto generale dell’istituto;
    • requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all’ambito sia soggettivo sia oggettivo;
    • condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’Amministrazione finanziari
    • soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all’eventuale “transito” dal precedente al nuovo regime Patent box.

    Il nuovo Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl n.146/2021), quindi avremo ad esempio che:

    • un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, applicherà il nuovo regime Patent box a partire dal periodo d’imposta 2021
    • i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. periodo d’imposta ‘a cavallo’) dovranno far riferimento al nuovo regime Patent box a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021: a titolo esemplificativo, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione nuovo patent box a partire dal periodo d’imposta 1° novembre 2020 – 31 ottobre 2021.

    Con la presente circolare, vengono pubblicate anche le risposte a specifici quesiti aventi a oggetto l’agevolazione in oggetto, alcune delle quali sono state rese nel corso degli incontri con la stampa specializzata. Il presente documento di prassi, infine, tiene conto dei contributi inviati dagli operatori in esito alla consultazione pubblica sullo schema di circolare conclusasi in data 3 febbraio 2023.

    Insieme alla circolare è stato pubblicato anche il Provvedimento del 24.02.2023 n. 52642 destinato a modificare il Provvedimento n.
    48243/2022 del 15 febbraio 2022
    con il quale sono state adottate le disposizioni attuative della norma. Rispetto alla bozza, l’Agenzia ha apportato una modifica che attiene alle cause di esclusione dalla disciplina agevolativa.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus 2023 ed Enti del terzo settore: i chiarimenti delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate , con Circolare dell'8 febbraio 2023 n. 3, ha fornito chiarimenti sul limite di spesa ammesso al Superbonus relativo a interventi su edifici di Onlus, associazioni di volontariato o di promozione sociale (articolo 119, comma 10-bis, Dl Rilancio).

    Il suddetto articolo 119, comma 10-bis del decreto Rilancio stabilisce, in determinati casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi (c.d. Superbonus) in ambito:

    • di efficienza energetica, 
    • di interventi antisismici, 
    • di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 

    I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati e, in linea generale, sono riferiti all’edificio o alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili.

    La disposizione contenuta nel citato comma 10-bis riguarda, nello specifico,le spese sostenute:

    • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
    • dalle organizzazioni di volontariato (OdV)
    • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

    In particolare, la norma, nella versione attualmente vigente, stabilisce che il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'OMI dell'Agenzia delle Entrate, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

    • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
    • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

    Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, la norma è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali enti in generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-sanitari- assistenziali) esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.

    Ai fini della fruizione del Superbonus, tali soggetti risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.

    Modalità di calcolo massimali di spesa

    Pertanto, in merito alla specifica modalità di calcolo per la determinazione dei massimali di spesa, si utilizza come parametro di riferimento, la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. 

    Riportiamo l'esempio fornito nella Circolare dell'Agenzia:

    • superficie lorda del fabbricato di 4.000 mq 
    • e una superficie media ricavabile dall’OMI di 100 mq, 

    dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari “figurative”

    Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare. 

    Ipotizzando un intervento (trainante) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio, il massimale di spesa agevolabile sarà pari a 2.000.000 di euro, ottenuto da: 

    40 unità
    (numero di unità immobiliari “figurative”)
    x
    50.000 euro
    (limite di spesa previsto per gli edifici unifamiliari)
    =
    2.000.000 euro

    Allegati: