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Autoscuole: nuove regole per la formazione degli istruttori
E' stato pubblicato il 22 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del ministero delle infrastrutture n. 34 del 1.2.2024 con modifiche al precedente "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola.
Le novità portano a una semplificazione della procedura di formazione, in particolare prevedendo che non sia più necessario il possesso della patente di categoria D/E per l'aspirante istruttore
- viene modificato il programma dei corsi di formazione, con l'introduzione di moduli dedicati ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e di 8 ore sull' utilizzo del tachigrafo e ADR
- viene modificato anche il programma d'esame
- in caso di bocciatura in una singola prova, verranno tenute valide le prove d'esame già superate in precedenza
Le disposizioni del regolamento si applicano ai corsi di formazione autorizzati o avviati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Ai corsi avviati prima di tale data e ai relativi esami continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in precedenza ma ATTENZIONE :
- trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ferma restando la validità degli attestati di frequenza dei corsi di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione erogati prima della data di entrata in vigore, tutti gli esami per conseguire o estendere l'abilitazione di insegnante o di istruttore di autoscuola si conformeranno alle nuove disposizioni.
- In questi casi sarà consentita la compartecipazione ai corsi di allievi che frequentano l'intero programma di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione di insegnante o di istruttore, con quella di allievi che intendano frequentare le sole parti di programma non erogate ai sensi della previgente disciplina.
Sono fornite anche in allegato
ALLEGATO 1 il programma di formazione per gli insegnanti
ALLEGATO 2 il programma di formazione per gli istruttori
ALLEGATO 2-bis Estensione dell’abilitazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera a)
ALLEGATO 3 Attestato di frequenza della formazione iniziale
ALLEGATO 3bis Attestato di frequenza della formazione periodica
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Ritenuta d’acconto obbligatoria per agenti e mediatori assicurativi dal 1° aprile 2024
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 21 marzo 2024 n. 7 con la quale ha fornito chiarimenti in merito all'abrogazione dell'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione, in base a quanto disposto dall'articolo 1 commi 89 e 90 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024).
A decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'acconto dovrà pertanto essere applicata ai pagamenti delle provvigioni effettuati a partire da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.
Misura della ritenuta da applicare
L'aliquota della ritenuta da applicare sulle provvigioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione è del 23% e segue il criterio di cassa (resta infatti invariata la disciplina del calcolo delle ritenute, la cui aliquota si applica, ai sensi dell’articolo 25-bis, primo comma del Dpr 600/1973, nella misura fissata dall’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito).
Come regola generale, la ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle
provvigioni.In sintesi, la ritenuta si applica:
- al 50% dell'ammontare delle provvigioni, come regola generale.
- al 20% dell'ammontare delle provvigioni, nel caso in cui i percipienti dichiarino di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, mediante la presentazione al committente, preponente o mandante, di apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Dichiarazione di applicazione della ritenuta ridotta
In merito alla dichiarazione da presentare al committente per l'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta, l’articolo 3 del del decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1983, n. 2446, prevede che:
- la dichiarazione debba essere spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante raccomandata A/R;
- se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ed entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni;
- se per l’anno o frazione di anno in cui ha inizio l’attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della ritenuta ridotta, deve farne dichiarazione non oltre i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o
alla eseguita mediazione.
In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione sopra citata (31 dicembre dell’anno precedente), analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d’acconto nella misura ridotta si verifichino in corso d’anno, le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione possono pervenire entro il 16 aprile 2024 (entro i quindici giorni successivi alla decorrenza della norma).
Allegati: -
Aziende strategiche in amministrazione straordinaria: DL convertiti in legge
E' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale 65 del 18 marzo 2024 la legge n 28 del 15 marzo, di conversione con modificazioni del DL n 4/2024 recante Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.
Si segnala che la legge di conversione vede l'inserimento di alcuni articoli con le disposizioni originariamente contenute nel dl 9 2024 che viene contestualmente abrogato , riguardanti in particolare la tutela delle PMI dell'indotto delle grandi aziende in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 9 del 2024.
La legge è vigente dal 19 marzo 2024 giorno successivo alla data di pubblicazione in GU.
Legge 28 2024 di conversione, tutte le misure previste
- L’articolo 1, comma 1 consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie di ottenere l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, in caso di inerzia dell’organo amministrativo
- L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione riguarda l'abrogazione e salvezza degli effetti del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9
- L'articolo 2 consente al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) di concedere, previa richiesta motivata del commissario straordinario, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l’anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- L’articolo 2-bis – inserito al Senato – riconosce condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle micro, piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (L. n. 231/2012), ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024. Come detto l’articolo 2-bis traspone nel decreto legge, con talune modifiche, quanto già disposto dall’articolo 1 del D.L. n. 9/2024; provvedimento, quest’ultimo, che viene contestualmente abrogato dall’articolo 1, comma 1-bis del disegno di legge di conversione.
- L’articolo 2-ter, introdotto al Senato, traspone nell’atto in esame, con talune modifiche, quanto già disposto dall’articolo 2 del decreto legge n. 9 del 2024. La norma stabilisce che, per l’anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui al precedente articolo 2-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni
- L’articolo 2-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari e dai garanti di tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e che siano stati ammessi all’amministrazione straordinaria successivamente al 3 febbraio 2024.
- L’articolo 2-quater, comma 4, inserito nel corso dell’esame al Senato, consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2023, le quote di avanzo vincolato di amministrazione, derivanti da trasferimenti statali, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, che possono essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno alle imprese
- L’articolo 2-quinquies – inserito nel corso dell’esame al Senato – stanzia 16,7 milioni di euro e prevede per il 2024 una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane, a favore dei lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendonoo riducono l'attività inconseguenza della sospensione nelle aziende di interesse stategico. Il comma 1 dell’articolo 3 concerne l’ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, fino al 31 dicembre 2024, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille
- Articolo 3, commi 2-bis e 2-ter (Proroga indennità lavoratori aree crisi industriale complessa della Sicilia) si proroga anche per il 2024 la concessione dell'indennità, riconosciuta dalla normativa vigente ino al 31 dicembre 2023, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020.
- Articolo 4 (Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria) reca la disciplina applicabile alle grandi imprese in stato di insolvenza che rientrino nel perimetro applicativo del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, al fine di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.
- Articolo 4-bis (Misure in materia di amministrazione straordinaria) L’articolo 4-bis introdotto nel corso dell’esame al Senato aggiunge un nuovo comma (comma 1- ter) all’articolo 2 del decreto legislativo n. 270 il quale delimita l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell’amministrazione straordinaria.
- Articolo 4-ter (Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale) introdotto nel corso dell’esame al Senato – introduce una disciplina sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, volta a consentire alle nuove imprese, costituite attraverso processi di aggregazioni e aventi un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori, la possibilità di stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali contenente un progetto industriale e di politica attiva, con azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori.
- Articolo 4-quaterModifica all’allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 – introdotto al Senato, nel modificare l’ambito di competenza dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, aggiunge le rade di Santa Panagia e del Porto Grande di Siracusa nell’ambito delle strutture serventi del Polo petrolchimico
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Welfare aziendale: le nuove misure illustrate dall’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024 con la quale ha fornito le istruzioni operative in merito a novità fiscali, introdotte dalla legge di bilancio 2024 e dal decreto Anticipi, con particolare riferimento:
- al welfare aziendale,
- al trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo nel settore turistico e della somministrazione di alimenti e bevande,
- e al riscatto di periodi non coperti da retribuzione.
Vediamo brevemente i chiarimenti forniti.
Welfare Aziendale
Non imponibilità di alcuni benefici
Si stabilisce la non imponibilità, per il periodo d'imposta 2024, del valore dei beni e servizi forniti ai dipendenti, nonché delle somme erogate per il pagamento di utenze domestiche, affitto della prima casa o interessi sul mutuo della prima casa, fino a un limite di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.Modifiche ai fringe benefits dei prestiti ai dipendenti
Si aggiorna la modalità di determinazione del vantaggio imponibile derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti, specificando come calcolare gli interessi in base al tasso ufficiale di riferimento.In particolare, la norma prevede che il valore imponibile del fringe benefit derivante dal prestito sia determinato come il 50% della differenza:
- tra l'ammontare degli interessi calcolati al TUR:
- per i prestiti a tasso variabile, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.
- per i prestiti a tasso fisso, si assume come riferimento il TUR vigente alla data di concessione del prestito.
Questo metodo ripristina l'impostazione in vigore prima delle modifiche legislative precedenti, secondo cui, per i prestiti a tasso fisso, non si tenevano in considerazione le variazioni del TUR intervenute dopo la concessione del prestito.
- e l'ammontare degli interessi effettivamente applicati al dipendente sul prestito.
L'importo così calcolato, che rappresenta il vantaggio per il dipendente derivante da un tasso di interesse sul prestito più basso rispetto al TUR, viene considerato reddito imponibile del dipendente e soggetto a tassazione.
Trattamento integrativo speciale
Per i lavoratori del settore turistico ricettivo, termale e della somministrazione di alimenti e bevande, si riconosce un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario festivo, effettuato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024, a dipendenti con un reddito non superiore a 40.000 euro nel 2023.
Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione
Per il biennio 2024-2025, si offre la possibilità di riscattare ai fini pensionistici periodi non coperti da contributi previdenziali, con un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ad altre forme previdenziali, a condizione che non abbiano contributi previdenziali al 31 dicembre 1995 e non siano già titolari di pensione.
Le Direzioni regionali sono incaricate di garantire l'osservanza delle istruzioni e dei principi contenuti nella circolare.
Allegati: -
Dichiarazione Redditi PF 2024: pubblicato il modello con le relative istruzioni
Con Provvedimento del 28.02.2024 n. 68687, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2024–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2024, per il periodo d’imposta 2023, ai fini delle imposte sui redditi.
È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.
Scarica il Modello Redditi PF-2024 con relative istruzioni
Vediamo come è composto e come si utilizza il Modello REDDITI Persone Fisiche:
- FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
- FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e laterza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
- prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).
- FASCICOLO 2 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenutadelle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
- le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
- FASCICOLO 3 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello REDDITI. Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.
I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3.
I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2.
Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2.
Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2024 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.
I contribuenti che presentano il Modello 730/2024 in alcune ipotesi particolari, devono presentare anche i quadri RM e RT, insieme al frontespizio del Modello REDDITI. Anche gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) normalmente non tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma comunque tenuti alla compilazione del prospetto “Aiuti di stato” contenuto nel quadro RS del predetto modello, possono adempiere a tale obbligo presentando detto quadro RS unitamente al frontespizio. Analogamente, per alcuni crediti d’imposta, è possibile adempiere l’obbligo dichiarativo presentando, quale quadro aggiuntivo, il Quadro RU.
I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM, insieme al frontespizio. In alternativa alle modalità sopra descritte, i contribuenti possono utilizzare integralmente il Modello REDDITI.
Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati.
Da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
Termini e modalità di presentazione della dichiarazione
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2022 deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024 (1° luglio, in quanto il 30 giugno cade di domenica) se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 15 ottobre 2024 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Ricordiamo che salvo i casi qui di seguito descritti, tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello REDDITI 2024 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2024 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RS, RT, RU);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:
- hanno conseguito redditi nell’anno 2023 e non rientrano nei casi di esonero;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2024), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2024);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
- i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2024;
- FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
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Sostegno della competitività dei Capitali: ddl approvato definitivamente dal Senato
Nella seduta del 27 febbraio 2024, il Senato ha approvato definitivamente, con 80 voti favorevoli 47 astensioni e nessun voto contrario, il ddl collegato alla manovra, per il sostegno della competitività dei capitali e la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali (A.S. 674-B), nel testo licenziato dalla Camera.
Il testo introduce misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l’accesso e la permanenza delle imprese nell’ambito dei mercati finanziari. Il mercato dei capitali italiano è infatti ancora sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate come illustrato più avanti.
Come si legge nel Dossier di documentazione elaborato dal Servizio Studi del Governo, nell’elaborazione delle misure contenute in questo disegno di legge, il Governo ha fatto riferimento ad alcuni documenti predisposti negli anni scorsi, nei quali erano contenuti elementi informativi e suggerimenti operativi diretti a superare la situazione di sottodimensionamento sopra descritta.
Come sottolineato nel Libro Verde su “La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita”, il mercato dei capitali italiano manifesta una condizione di cronico ritardo rispetto a quelli delle altre economie avanzate, dovuto sia a debolezze strutturali dell’ecosistema di riferimento sia alla presenza di alcuni ostacoli di natura normativa e regolamentare. Parte di queste debolezze e ostacoli sono comuni all’intera area dell’Unione europea, che, rispetto alle altre principali aree economiche a livello internazionale, presenta un gap competitivo significativo, dovuto anche agli scarsi progressi conseguiti nel superamento della frammentazione dei mercati dei capitali e a un sistema di regole non sempre in grado di tenere il passo dell’evoluzione dei meccanismi di intermediazione dei capitali.
Sempre nel Libro Verde su “La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita, vengono individuate diverse aree di possibile semplificazione e razionalizzazione, con potenziali interventi tesi a migliorare il quadro normativo e regolamentare applicabile agli emittenti per rendere più efficiente non solo l’accesso, ma anche la permanenza delle imprese sui mercati dei capitali, senza con questo ridurre i presìdi a tutela degli investitori e dell’integrità dei mercati. Le aree di intervento indicate sono le seguenti quattro:
- Facilitare il processo di quotazione (listing) e la permanenza nei mercati, in particolare da parte delle PMI;
- Incoraggiare la partecipazione ai mercati dei capitali italiani da parte degli investitori;
- Valorizzare le potenzialità del digitale ai fini dell’accesso al mercato (di imprese e investitori);
- Rendere il sistema di applicazione delle regole più efficiente ed efficace.
Il testo del disegno di legge A.S. 674-B appena approvato, consta di 27 articoli divisi in 5 capi:
- CAPO I – SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DI CAPITALI
- CAPO II – DISCIPLINA DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA
- CAPO III – MISURE DI PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE FINANZIARIA
- CAPO IV – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO DESTINATO
- CAPO V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Tra le misure introdotte si segnala la modifica alla definizione di PMI, ai fini della regolamentazione finanziaria, con l'innalzamento a 1 miliardo di euro della soglia di capitalizzazione massima prevista.
Vengono inoltre introdotte una serie di semplificazioni delle procedure di ammissione alla negoziazione, anche attraverso l’eliminazione di particolari requisiti per la quotazione, in particolare, viene soppressa la possibilità riconosciuta alla Consob di:
- regolare con propri regolamenti i requisiti di alcune società in quotazione;
- di sospendere per un tempo limitato le decisioni di ammissione.
- Senza categoria
Legge di delegazione europea 2022-2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Pubblicata in Gu del 24.02.2024 la Legge di delegazione europea 2022-2023 (Legge del 21.02.2024 n. 15) contenente principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 10 direttive, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale a 7 regolamenti europei.
Il testo consta di 19 articoli, divisi in tre Capi:
- “Disposizioni generali per il recepimento e l’attuazione degli atti dell’Unione europea”,
- “Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee”,
- “Deleghe al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei”.
Nell'Allegato A sono elencate le 7 direttive, per il recepimento delle quali non vengono proposti princìpi e criteri direttivi specifici.
Ricordiamo che la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.
In particolare, la legge appena pubblicata, introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti:
Direttive:
- (UE) 2022/2555 – relativa alla cybersicurezza (art. 3);
- (UE) 2016/343 – relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (art. 4);
- (UE) 2022/2557 – relativa alla resilienza dei soggetti critici (art. 5);
- (UE) 2021/2167 – relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti (art. 7);
- (UE) 2022/431 – relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (art. 8);
- (UE) 2022/970 – rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (art. 9);
- (UE) 2022/2380 – relativa all’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri inerenti alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (art. 10);
- (UE) 2022/2438 – relativa agli organismi nocivi delle piante (art. 11);
- (UE) 2023/958 e 959 – in materia di riduzione di emissione di gas serra (art. 12);
- UE 2022/2464 – relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (art. 13);
Regolamenti:
- (UE) 2016/161, relativo alle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (art. 6);
- (UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (art. 14);
- (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione (art.15);
- (UE) 2018/848, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (art.16);
- (UE) 2017/625, relativo alla governance europea dei dati (art.17);
- regolamento UE 2023/1113 in materia di trasferimenti fondi e di cripto-attività e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo) (art. 18);
- regolamento europeo (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (cosiddetto regolamento MiCA) (art.19);
Le direttive ricomprese nell'Allegato A:
- Direttiva (UE) 2021/2101 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali);
- Direttiva (UE) 2022/362/UE (del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture);
- Direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto);
- Direttiva (UE) 2022/2041 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea);
- Direttiva (UE) 2022/2381 (del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure);
- Direttiva (UE) 2023/946 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale);
- Direttiva (UE) 2023/977 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio).
Come riportato nelle Schede di lettura del Governo, si riepilogano nella seguente Tabella le direttive dell'Unione europea oggetto di attuazione mediante la legge di delegazione 2022-2023 e la relativa scadenza dei termini di recepimento.
Allegati:Termine di recepimento
Direttive
22 giugno 2023
1) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali
29 dicembre 2023
2) 2021/2167 del Parlamento e del Consiglio relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti
25 marzo 2024
3) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l’uso di alcune infrastrutture
5 aprile 2024
4) 2022/431 del parlamento e del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
31 dicembre 2024
5) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto
15 novembre 2024
6) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea
28 dicembre 2023
7) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri inerenti alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio
28 dicembre 2024
8) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure
30 giugno 2023
9) 2022/2438 della Commissione relativa agli organismi nocivi delle piante
6 luglio 2024
10) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità
17 ottobre 2024
11) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla cybersicurezza
17 ottobre 2024
12) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici
5 dicembre 2024
13) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l’inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l’allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall’Organizzazione marittima internazionale
31 dicembre 2023
14) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto aereo
7 giugno 2026
15) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione
12 dicembre 2024
16) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio