• Redditi Fondiari

    Centrali eoliche e determinazione della rendita catastale: esclusa la torre di sostegno

    Con Circolare del 16 ottobre 2023 n. 28, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della rendita catastale delle c.d. “centrali eoliche”, alla luce dell’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento catastale in rettifica della rendita.

    In particolare, viene chiarito che la “torre eolica” di sostegno deve essere considerata, fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto, una componente impiantistica della centrale eolica in considerazione del rapporto strumentale della stessa rispetto al processo produttivo e, di conseguenza, non rientra nella determinazione della rendita catastale 

    Ricordiamo che le “centrali eoliche” rappresentano strutture destinate alla produzione dell’energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell’energia del vento, costituite, in generale, da una serie di generatori eolici con le relative opere di fondazione, cabine di trasformazione e controllo, installazioni elettriche e cavi per la connessione alla rete, opere di sistemazione a terra, ecc..

    L’articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.
    Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    Detta disposizione normativa ha innovato il preesistente quadro normativo in materia di determinazione della rendita catastale di alcune tipologie di unità immobiliari, effettuando una “rimodulazione” delle componenti da prendere in considerazione nella stima diretta, con l’inclusione di quelle “immobiliari”, finalizzate alla determinazione della rendita catastale, e l’esclusione di quelle di natura essenzialmente “impiantistica”, come tali finalizzate solo al processo produttivo.

    Come chiarito nella circolare n. 2/E del 2016, l’esclusione dalla stima catastale interessa quelle componenti «che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile un’utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno», indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale.

    In sintesi, dal 1° gennaio 2016:

    • la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta;
    • a tal fine, si tiene conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento;
    • sono, invece, esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    Al fine di garantire uniformità di trattamento tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, il legislatore ha previsto la possibilità di presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti, nel rispetto dei nuovi criteri.

    In recepimento dei recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità, si considerano superate le indicazioni contenute nel richiamato paragrafo 1.3 della circolare n. 27/E del 2016, secondo cui le torri eoliche sono da annoverare tra le “costruzioni” a prescindere da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità al processo produttivo nel senso descritto.

    Conseguentemente, per le centrali eoliche, deve ritenersi escluso dalla stima catastale tutto il complesso “rotore-navicella-torre”, da considerarsi quindi un unicum impiantistico, funzionale allo specifico processo di produzione di energia, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell’impianto

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    Decreto Giustizia, Covid e Cultura: il testo convertito in legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 09.10.2023 n. 236 la Legge del 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione del Decreto legge del 10.08.2023 n. 105  contenente disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

    Scarica il testo del decreto n. 105/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, le quali, a norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, hanno efficacia dal 10 ottobre 2023 (dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione).

    Il testo si compone di 13 articole e tra le misure introdotte segnaliamo le seguenti.

    Otto per mille IRPEF

    Due articoli che intervengono sulla disciplina della quota dell'otto per mille IRPEF attribuita alla diretta gestione statale.   

    In particolare, l'articolo 7 reca misure relative alla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF attribuita alla diretta gestione statale, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, riferita alle scelte non espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, prevedendo che essa sia utilizzata prioritariamente per finanziare interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

    L’articolo 8 introduce modifiche agli artt. 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione della quota dell’otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale, prevedendo, in particolare:

    • una nuova finalità di destinazione delle risorse di competenza statale, relativa ad interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Tale ulteriore finalità rientra nelle scelte effettuate dai contribuenti a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023;
    • la ripartizione delle risorse relative alla quota a diretta gestione statale, per le quali i contribuenti non hanno effettuato una scelta tra gli interventi di cui all’articolo 48, secondo finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse. Dall’anno 2024 all’anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

    Salute e Covid

    In tema di salute, si prevede l'abolizione di alcuni obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e la revisione della disciplina sul monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus SARS-COV-2.

    In particolare, si dispone che le persone positive al virus SARS-COV-2 non siano più obbligate all'isolamento, che, si ricorda, comportava il divieto, sanzionabile con ammenda e possibile arresto, di mobilità dalla propria abitazione o dimora, fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o in altra struttura allo scopo destinata. 

    Vienen inoltre aboilito l'obbligo di autosorveglianza dei contatti stretti, nel caso di positività al virus, oltre che soppressa la corrispondente disciplina sanzionatoria.

    Giustizia

    Come specificato nel dossier della Camera, in materia di intercettazioni, la disciplina speciale per disporre intercettazioni, attualmente contemplata per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, viene estesa anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.   

    Sono previsti interventi normativi volti ad implementare il contrasto alla criminalità informatica e ad aumentare la cybersicurezza.

    Fino al 30 aprile 2024, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l’audizione delle parti e l’ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell’atto.

    Viene modificata la disciplina riguardante i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati, prevedendo che il materiale documentale relativo ai corsi di formazione sia inviato al CSM  anche in riferimento all'attribuzione di incarichi semidirettivi e non solo di quelli direttivi, modificando il termine di decorrenza dal quale calcolare a ritroso il periodo di cinque anni in cui maturare il requisito della partecipazione al corso ed escludendo dall'obbligo di partecipazione al corso i magistrati che nel medesimo periodo (o per parte di esso) abbiano già svolto incarichi direttivi o semidirettivi.

    Vengono introdotte alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'art. 423-bis c.p., inasprendo il trattamento sanzionatorio.

  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto Asset o Omnibus bis convertito in legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 09.10.2023 n. 236 la Legge del 9 ottobre 2023 n. 136 di conversione del Decreto legge del 10.08.2023 n. 104 (c.d. Decreto Asset o Omnibus bis) contenente disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici.

    Scarica il testo del decreto n. 104/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, le quali, a norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, hanno efficacia dal 10 ottobre 2023 (dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione).

    Il decreto si compone di 29 articoli riguardanti diversi settori economici con misure che intendono:

    • rifinanziare il fondo mutui sulla prima casa;
    • individuare risorse da utilizzare per ridurre la pressione fiscale, di assicurare la tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre;
    • incentivare gli investimenti, anche in riferimento al settore dei semiconduttori e della microelettronica; 
    • intervenire su specifiche attività economicamente rilevanti.

    Vediamo alcune delle misure previste.

    Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse

    Per contrastare l’aumento delle rate dei mutui, il decreto istituisce, per l’anno 2023, un'imposta straordinaria sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato, con l'applicazione di un’aliquota pari al 40% sulla base imponibile che viene configurata confrontando il margine degli interessi dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.

    In altre parole l'aliquota viene applicata sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

    Resta ferma l’applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.

    L’imposta intende colpire il margine di interesse (voce 30 del Conto Economico delle banche), ossia la differenza tra gli interessi attivi (percepiti dalle banche a fronte dell’impiego delle proprie disponibilità liquide, nonché sulle attività finanziarie al fair value o valutate al costo ammortizzato) e gli interessi passivi (e oneri assimilati) corrisposti dalle banche ai propri clienti a fronte della raccolta di risparmio.

    L’imposta straordinaria sarà versata nel corso del 2024 e non sarà deducibile ai fini IRPEF e IRAP. L’imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell’anno 2023, il versamento è effettuato nell’anno 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

    Le maggiori entrate saranno destinate al finanziamento del fondo per i mutui sulla prima casa e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

    Tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre

    Servizio Taxi

    Nel settore taxi, in deroga al divieto di cumulo delle licenze, i comuni potranno rilasciare, in linea generale e in via sperimentale, licenze aggiuntive temporanee per l’esercizio del servizio per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche.

    Riguardo al numero delle licenze, viene fatta una distinzione tra:

    • i comuni in generale e
    • i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto.

    La durata, in ogni caso, non può superare i 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi. Le licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze. Si prevede poi che i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitane e sede di aeroporto internazionale possano incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20% delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario che prevede, quale condizione obbligatoria putilizzo di veicoli a basse emissioni. 

    Trasporto aereo

    Per contrastare il “caro voli”, si vieta la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree, in relazione al tempo della prenotazione, per le rotte di collegamento con le isole e durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale e se conduce ad un prezzo del biglietto, o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo.

    Vengono così assegnati all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ampi poteri istruttori e sanzionatori in materia di trasporto aereo.

    In particolare si prevede che, gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano anche nel caso in cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d’ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo faciliti, attui o comunque monitori un’intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.

    Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy

    Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale forestalegno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all’articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: « indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g) » sono sostituite dalle seguenti: « indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)».

    Tale disposizione prevede che non si applichino le norme sull’autorizzazione paesaggistica contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio:

    • Agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico;
    • Ai territori boschivi e forestali sottoposti a vincolo di rimboschimento,

    pur rimanendo salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), che riguarda l’inclusione, nel piano paesaggistico, delle aree soggette a tutela e noninteressate da specifiche procedure o provvedimenti, previo accertamento della conformità degli interventi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.

    Misure nel settore della pesca

    Autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l’anno 2023 in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie del granchio blu (Callinectes sapidus). Si istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2023, da assegnare alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacultura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.

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  • Legge di Bilancio

    Pubblicato il testo della NADEF in vista della Legge di Bilancio 2024

    Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 settembre 2023, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2023, che aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2024-2026 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile (DEF 2023).

    Ricordiamo che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

    Come precisato nella premessa del testo della nota, dopo una buona partenza nei primi mesi del 2023, nel secondo trimestre la crescita dell’economia italiana ha subìto una temporanea inversione di tendenza, risentendo dell’erosione del potere d’acquisto delle famiglie dovuto all’elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell’economia europea e della contrazione del commercio mondiale.

    Alla luce della modesta crescita dell’attività economica prefigurata dalle stime interne per il secondo semestre, tali fattori portano a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall’1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall’1,5 per cento all’1,0 per cento.

    Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all’1,3 per cento, mentre quella per il 2026 migliora marginalmente, dall’1,1 per cento all’1,2 per cento.

    Per quanto riguarda la finanza pubblica, gli andamenti dell’indebitamento netto della PA e del fabbisogno di cassa del settore pubblico nell’anno in corso hanno fortemente risentito dell’impatto dei crediti di imposta legati agli incentivi edilizi introdotti durante la pandemia, in particolare del superbonus. A tale impatto si è aggiunto l’effetto del rialzo dei tassi di interesse sul costo del finanziamento del debito pubblico e della discesa dei prezzi all’importazione sul gettito delle imposte indirette.

    La revisione al rialzo delle stime di erogazione degli incentivi edilizi comporta maggiori compensazioni fiscali e, pertanto, un fabbisogno di cassa del settore pubblico che resterà elevato lungo tutto il triennio coperto dalla prossima legge di bilancio.

    Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare riflettono tale impostazione:

    • conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024;
    • prima fase della riforma fiscale;
    • sostegno alle famiglie e alla genitorialità, attraverso sostegno delle famiglie con più di due figli.
    • prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con particolare riferimento alla sanità;
    • conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;
    • rifinanziamento delle politiche invariate.

    La riforma fiscale è una delle principali iniziative strutturali che il Governo intende mettere in campo.

    La legge di bilancio finanzierà l’attuazione della prima fase della riforma, con il passaggio dell’imposta sui redditi delle persone fisiche a tre aliquote e il mantenimento della flat tax per partite IVA e professionisti con ricavi ovvero compensi inferiori a 85 mila euro.

    La riforma ridurrà la pressione fiscale sulle famiglie, giacché essa sarà solo parzialmente coperta da una revisione delle spese fiscali.

    Sempre nell’ottica di un recupero del reddito disponibile delle famiglie, la legge di bilancio finanzierà anche il rinnovo contrattuale del pubblico impiego, con una particolare attenzione al settore sanitario.

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  • Inail

    Indennizzo danno biologico INAIL 2023: importi e istruzioni

    Con il decreto 105 del 2 agosto 2023 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ha definito la rivalutazione degli importi degli indennizzi riconosciuti per il danno biologico da  infortuni e malattie professionali .

    A decorrere dal 1 luglio 2023 gli importi sono rivalutati dell'8,1% 

    Si ricorda che invece per il 2022 il decreto del ministero del lavoro  n. 143 2022  aveva fissato la rivalutazione dal 1 luglio 2022 al 1,9% Il 16 settembre 2022 INAIL ha pubblicato la  nuova circolare di istruzioni  n 41 del 12 settembre 2023 in cui precisa che 

    • Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di  rivalutazione si applica  sugli importi definiti con provvedimenti a
    • decorrere dal 1° luglio 2023 mentre il valore capitale  è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento
    • Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la  rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.  
    • Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori  importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2023.
    • Gli importi  della rivalutazione saranno liquidati d’ufficio con le consuete modalità di pagamento e gli interessati riceveranno comunicazione del provvedimento.

    Indennizzo danno biologico: di cosa si tratta

    L'indennizzo INAIL per danno biologico è una prestazione  economica  riconosciuta per gli infortuni  e le malattie professionali  che hanno causato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, in vigore dal 2000.

    L'erogazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

    L'importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione  e comprende

    • una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita di cui al d.m. 12 luglio 2000  adeguata in seguito con la circolare INAIL  26 /2019, con aumenti  del 40%.
    • una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m.,

    Per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione annua dei relativi importi.

    Si ricorda che la  rendita  INAIL è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:

    • 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di
    •  15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale

    e può comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus edilizi: i chiarimenti dell’Agenzia su cessione del credito o sconto in fattura

    Con Circolare del 07.09.2023 n. 27, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Cessioni (DL 16 febbraio 2023, n. 11) che, modificando l’articolo 121 del Dl n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto, salvo precise deroghe, un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi. 

    A decorrere dal 17 febbraio 2023, pertanto, salvo le deroghe tassative (articolo 2, commi da 1-bis a 3-quater, del Decreto Cessioni), i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi diversi dal Superbonus, potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

    Il divieto all’esercizio dell’opzione opera in relazione agli interventi di:

    • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni degli edifici residenziali; interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, nonché interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune);
    • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
    • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
    • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate);
    • installazione d’impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;

    L'Agenzia precisa che valgono tutti i chiarimenti già resi in argomento con le circolari 27 maggio 2022, n. 19/E, 6 ottobre 2022, n. 33/E, 13 giugno 2023, n. 13/E, 26 giugno 2023, n. 17/E.

    Allegati:
  • Smart working

    Smart working e lavoratori frontalieri: il punto dell’Agenzia delle Entrate

    Con la Circolare del 18.08.2023 n. 25, l'Agenzia delle Entrate analizza e sintetizza i più recenti sviluppi, al livello sia nazionale, sia internazionale, riguardanti l’imposizione di talune categorie di lavoratori particolarmente interessate dall’affermarsi di modalità di svolgimento della prestazione che vedono una separazione tra:

    • il luogo di svolgimento dell’attività, 
    • il luogo della residenza 
    • e il luogo in cui si esplicano gli effetti di tale attività lavorativa.

    L’intensificarsi del ricorso a tali forme organizzative, che spesso accompagnano fenomeni di lavoro transfrontaliero o “frontaliero”, coinvolgendo quindi due o più giurisdizioni, ha generato taluni dubbi interpretativi in merito alle regole di tassazione applicabili.

    Dopo l’accelerazione della diffusione dovuta al periodo dell’emergenza pandemica Covid19, peraltro, queste modalità di lavoro “agile” o “flessibile”, sono divenute o si avviano a diventare, in determinati settori, modalità “ordinarie” di svolgimento della prestazione lavorativa.

    Di conseguenza, particolarmente rilevante appare l’individuazione dei profili fiscali legati al fenomeno di c.d. “mobility of work”.

    Con la presente Circolare, l'Agenzia fornisce quindi tutti i chiarimenti in relazione a due ordini di fenomeni, a ciascuno dei quali è dedicata una specifica elaborazione:

    • la prima parte fornisce chiarimenti e istruzioni applicative sui profili
      fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working)
      , focalizzando l’attenzione sui più recenti orientamenti della prassi sul punto, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, disciplinati dall’articolo 16 del dlgs del 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. regime speciale per lavoratori impatriati), nonché dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (regime speciale per docenti e ricercatori);
    • a seconda parte è, invece, dedicata alla speciale disciplina concernente i lavoratori “frontalieri”, alla luce anche dei recenti sviluppi e del nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera, e delle novità introdotte dalla relativa legge di ratifica (legge 13 giugno 2023 n. 83, pubblicata nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2023).
      Tra dette modifiche, si evidenziano l’innovativa definizione di “lavoratore frontaliere”, nonché le nuove regole impositive.

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