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Contribuenti in regime forfetario: tutti i chiarimenti dell’Agenzia
Pubblicata la Circolare del 5 dicembre 2023 n. 32 con tutti i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sul regime forfettario.
Dopo una sintesi delle caratteristiche relative alla disciplina del regime forfetario, vengono forniti chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 54, della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), ha modificato la disciplina del regime fiscale agevolato (regime forfetario), recata dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, “legge di stabilità 2015”), in particolare:
- è stata innalzata da 65.000 euro a 85.000 euro la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente – di cui all’articolo 1, comma 543, della legge di stabilità 2015 – per poter applicare il regime;
- le cause di cessazione del regime, di cui all’articolo 1, comma 714, della legge di stabilità 2015, vengono integrate di una fattispecie che, diversamente dalle altre, comporta la fuoriuscita dal regime già a decorrere dall’anno stesso in cui questa si manifesta, si tratta del superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.
Nell’ultimo paragrafo della circolare, infine, viene fornita risposta ad alcuni quesiti posti dagli operatori in relazione alle citate modifiche normative.
Per le parti non oggetto di esame della presente circolare si rinvia ai chiarimenti forniti con i precedenti documenti di prassi in materia, in quanto compatibili con il vigente quadro normativo (si vedano, tra le altre, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 e la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).
Superamento soglia 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti: come emettere fattura
Come previsto dalla disciplina del regime agevolato, in caso di superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il dato testuale della locuzione «a partire dalle operazioni effettuate» deve essere interpretato nel senso che l’applicazione del regime ordinario IVA interessa l’operazione il cui incasso comporta il superamento del limite, anche se la relativa fattura è stata emessa in costanza di regime forfetario, e le operazioni fatturate successivamente all’incasso che ha comportato il superamento del limite dei 100.000 euro.
A titolo esemplificativo, quindi, se il contribuente forfetario ha conseguito in corso d’anno un volume di ricavi o compensi pari a 90.000 euro, nel momento in cui effettua un’operazione del valore imponibile di 20.000 euro, incassandone contestualmente il corrispettivo, deve emettere la relativa fattura applicando l’IVA sul medesimo valore di 20.000 euro.
Coerentemente con l’orientamento della giurisprudenza unionale, non si condivide, invece, l’ipotesi di “scindere” il corrispettivo oggetto di fatturazione, non assoggettando ad IVA l’operazione fino all’importo che concorre al raggiungimento della soglia di 100.000 euro.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, peraltro, ha affermato che, se la finalità del regime di esonero dall’IVA è quella di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole imprese e dell’amministrazione finanziaria, tale obiettivo non sarebbe perseguibile qualora si rendesse necessario effettuare artificiosi calcoli separati in relazione alla medesima operazione.
Allegati: -
Decreto Immigrazione e Sicurezza 133/2023 convertito in legge
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2023 la legge di conversione n. 176 2023 del 1 dicembre 2023, del decreto legge n. 133 intitolato "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno".
Le misure previste dispongono in generale criteri più stringenti per l'accoglimento delle domande di protezione internazionale, modifiche alla modalità di accoglienza di minori non accompagnati e alle procedure di espulsione per i cittadini destinatari di misure di sicurezza.
Qui il testo coordinato del Decreto legge con le modifiche della legge di conversione.
Le novità del decreto Immigrazione e Sicurezza
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il decreto modifica la procedura di trattazione della richiesta di una domanda di protezione internazionale “reiterata” (cioè successiva rispetto ad una prima domanda di protezione presentata e già rigettata definitivamente E che viene presentata e nella fase di “concreta” esecuzione di allontanamento dal territorio nazionale). Si affida al Questore, sentito il Presidente della Commissione territoriale la competenza e si prevede che la presentazione della richiesta non interrompa la procedura di allontanamento , salvo che il questore rilevi nuovi elementi.
Per i casi di allontanamento volontario e ingiustificato del richiedente dalle strutture di accoglienza si prevede la sospensione dell’esame della domanda e la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro 12 mesi. Inoltre, si riduce da 12 a 9 mesi la sospensione della possibilità di espulsione.
ACCOGLIENZA MINORI NON ACCOMPAGNATI E DONNE
Per i minori stranieri non accompagnati, si prevede che, dopo una prima accoglienza in strutture governative siano accolti nella rete dei centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).Qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dal Comune, essa è disposta dal Prefetto attraverso l’attivazione di strutture temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA. Per soggetti che in prima analisi appaiano di età superiore ai sedici anni può essere disposta, in assenza di alternative e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, l'accoglienza in una specifica sezione di centri e strutture non riservati ai minori.
In tema di conversione dei permessi di soggiorno anche per i minori stranieri non accompagnati si affida la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Si stabilisce l’accesso nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) a tutte le donne (non più solo a quelle in stato di gravidanza), in quanto considerate in ogni caso quali soggetti di particolare vulnerabilità.
PROCEDURE DI ESPULSIONE
Si rende maggiormente chiara ed effettiva la procedura per l’espulsione dei cittadini extra-UE soggiornanti di lungo periodo in Italia, nei casi in cui sia destinatario di misure di sicurezza diverse dalla detenzione in carcere.
- Senza categoria
Decreto proroghe 2023 convertito in legge
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 27.11.2023 n. 170 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 29.09.2023 n. 132 che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
Scarica il testo del Decreto legge del 29.09.2023 n. 132 coordinato con le modifiche apportate.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, per facilità di lettura.
Sono diverse le proroghe delle scadenze contenute nel testo del nuovo provvedimento, vediamo quali.
- riaperti i termini del ravvedimento speciale: possibilità di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.
- proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui;
- proroga al 15 novembre 2023 (in luogo del 30 settembre 2023) del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività;
- I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’ unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.
- proroga al 30 novembre 2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
- differimento al 15 ottobre 2023 del termine di decadenza entro il quale il risparmiatore avente diritto all’indennizzo (FIR) deve comunicare l’eventuale variazione del codice IBAN già indicato ai fini dell’accredito;
- anticipato, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023;
- prorogato, dal 1° ottobre al 1° dicembre 2023, la vigenza in carica dei componenti della Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), operante presso l’AIFA;
- proroga, dal 7 ottobre al 7 dicembre 2023, il termine per il completamento dei lavori relativi alle candidature per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) dei professori universitari di prima e seconda fascia;
- fino al 31 dicembre 2023 è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico.
- riaperti i termini del ravvedimento speciale: possibilità di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.
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Rivalutazione minimali e massimali INAIL dal 1.7.2023
Con la Circolare n. 47 del 9 novembre 2023 l'INAIL comunica la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2023 e i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.
In particolare precisa che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 891 di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2023 ha stabilito i seguenti importi :
- minimale di rendita nelle misura di euro 19.221,30 e
- massimale di rendita nella misura dii euro 35.696,70.
Sulla base di tali import in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, vengono aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 29 maggio 2023, n. 212
L'istituto fornisce anche in allegato il riepilogo dei valori dal 2014 al 2023.
Riportiamo nella tabella seguente i principali importi aggiornati
categorie Retribuzione convenzionale Premi unitari Lavoratori dell’area dirigenziale giornaliera euro 118,99 mensile euro 2.974,73 Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time oraria euro 14,87* Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita:
• detenuti e internati;
• allievi dei corsi di istruzione professionale;
• lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
• lavoratori impegnati in tirocini
• lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
• giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
giornaliera euro 64,07*
mensile euro 1.601,78 Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.6 giornaliera euro 64,33* Lavoratori parasubordinati Minimo e massimo mensile
euro 1.601,78
euro 2.974,73
Lavoratori sportivi a seguito della riforma dello sport d.lgs 36/2021 Minimo e massimo
mensile euro 1.601,78/ euro 2.974,73
annuale euro 19.221,30/ euro 35.696,70
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali
premio annuale a persona
Anno scolastico 2022/2023
regolazione: euro 2,92
Anno scolastico 2023/24
anticipo euro 9,87
Alllievi istruzione e formazione professionale giornaliera euro 64,07
Premio speciale unitario
annuale euro 66,60 - Senza categoria
Cripto-attività e trattamento fiscale: la Circolare esplicativa dell’Agenzia
La legge di bilancio 2023 ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l’evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema.
La rapidità di diffusione di tali attività presso i contribuenti e la varietà delle stesse, denota una complessità del fenomeno tale da non consentirne la riconducibilità ad unitarietà e, dunque, di qualificare “in astratto” e “a priori” le varie fattispecie riscontrabili sul mercato. E' possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno natura omogenea e qualificazione giuridica.
Con la Circolare del 27 ottobre 2023 n. 30 l'Agenzia delle Entrate, dopo aver fatto un excursus sui chiarimenti forniti in materia fino al 2022, ha fornito indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 126 a 147, della legge di bilancio 2023.
Al riguardo, il legislatore ha previsto una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies) al comma 1 dell’articolo 67, del Tuir, che definisce le cripto-attività come "una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga".
Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni con cripto-attività sono considerati redditi imponibili, soggetti a tassazione con un'aliquota del 26% per le persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate, e soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023
In considerazione della modifica del regime fiscale, viene prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14% con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 15 novembre 2023.
Con Risoluzione n. 36 del 26 giugno le Entrate sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di cripto-attività previste dalla legge di bilancio 2023.
Regolarizzazione cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021: istanza entro il 30.11.2023
Infine, sempre la legge di bilancio 2023, ha introdotto la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale non indicando nel quadro RW della propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e/o che non hanno dichiarato i redditi derivanti dalle stesse, regolarizzando la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.
Ricordiamo che con Provvedimento n. 290480 del 7 agosto 2023, le Entrate hanno approvato il Modello, con le relative istruzioni, per la regolarizzazione delle cripto attività detenute e non indicate nel quadro RW, scarica qui il Modello con relative istruzioni e Allegati.
L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il presente modello, firmato digitalmente, allegando:
- la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24
- e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato 3).
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Mediatore familiare: pubblicato il Regolamento che disciplina la professione
Pubblicato il Regolamento recante la disciplina professionale del mediatore familiare.
Scarica il testo del Decreto del 27.10.2023 n. 151
Il testo disciplina:
- l'attivita' professionale del mediatore familiare e la sua formazione;
- i requisiti di onorabilita' per l'esercizio della professione e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis del regio decreto n. 1368 del 1941 recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;
- le modalita' e i contenuti dei corsi obbligatori dedicati ai mediatori familiari per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale continuo;
- i requisiti del formatore nella mediazione familiare;
- le regole deontologiche della professione del mediatore familiare;
- le tariffe applicabili all'attivita' professionale del mediatore familiare.
Il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo.
Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.
L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza.
Compenso del mediatore familiare
Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale e adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all'importanza della prestazione e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.
Il professionista rende noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili, dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.
Il compenso determinato non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del comma 6 (i costi determinati forfettariamente in misura del
21% dell'importo calcolato), ne' gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo.La notula di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l'ammontare:
- del compenso dovuto al professionista,
- delle spese,
- degli oneri e dei contributi,
- nonche' il totale di tali voci.
Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale.
Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge.
Tale somma è moltiplicata secondo i seguenti parametri:
- bassa complessita' e conflittualita': moltiplicato 1;
- media complessita' e conflittualita': moltiplicato 1,5;
- alta complessita' e conflittualita': moltiplicato 2.
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Prodotti biologici ed etichettatura: adeguamento alla normativa comunitaria
Pubblicato in GU n. 254 del 30.10.2023 il decreto legislativo n. 148/2023 di adeguamento della normativa nazionale:
- alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,
- e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari,
in attuazione della delega al Governo ai sensi dall’articolo 10 della legge di delegazione europea n. 127 del 2022.
Ricordiamo che il regolamento (UE) 2018/848 fissa i principi della produzione biologica, stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità, nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 per verificare la conformità alla normativa nei settori relativi, tra l’altro, alla la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.
Nell’esercizio della delega conferita, il Governo è stato quindi chiamato a osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
- adeguamento alla citata normativa europea del procedimento di autorizzazione e del sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi (articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625);
- adeguamento dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro (articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848) per includere le attività con metodo biologico;
- definizione dei criteri e delle modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848).
- previsione delle disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali (articolo 37 del
regolamento (UE) 2017/625) per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell’allegato I al regolamento (UE) 2018/848;
e) adeguamento del sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici.
Il provvedimento in esame revisiona, aggiorna e rafforza il sistema dei controlli in materia di produzione, commercializzazione, importazione e certificazione dei prodotti biologici e il sistema sanzionatorio sulla produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, adotta misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati e, inoltre, abroga il decreto legislativo n. 20 del 2018 che disciplinava la precedente normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.
In breve sintesi alcune delle disposizioni previste dal provvedimento.
L’articolo 1 riporta le finalità (adeguamento alla normativa europea per garantirne l’applicazione) e l’ambito di applicazione dell’atto, che disciplina il sistema di controlli e certificazione, il sistema di tracciabilità dei prodotti biologici, nonché il sistema sanzionatorio e fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.
L’articolo 2 elenca le definizioni, introducendo quelle di “verifica di conformità”, “sigillo elettronico” e “autorizzazione”.
Gli articoli da 3 a 16 disciplinano il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo, in particolare il Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) viene indicato quale autorità competente responsabile dell’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica.
I compiti di controllo sono delegati dal Ministero esclusivamente ad uno o più organismi di controllo (definiti organismi delegati nella normativa europea), mediante il rilascio di un’autorizzazione (articoli 28 e seguenti del regolamento (UE) 2017/625 e articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848). I controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati sono affidati dal MASAF a un organismo pubblico qualificato come “autorità di controllo competente per il settore biologico” dal regolamento (UE) 2017/625. La competenza al rilascio dell’autorizzazione agli organismi di controllo e i relativi compiti di vigilanza sono posti in capo all’autorità nazionale, ferme restando le competenze delle Regioni e Province autonome (confermando quanto previsto dalla legislazione vigente).
Casi di accertata condizione di non conformità
L’articolo 9 elenca le misure che gli organismi di controllo sono tenuti ad adottare in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori, tra le quali il divieto alla commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica, la sospensione o il ritiro del certificato, nonché l’imposizione di un obbligo di informazione nei confronti dei clienti.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto il catalogo comune di misure che gli organismi di controllo applicano agli operatori in caso di sospetta o accertata non conformità, a seconda della loro gravità.
L’articolo 12 consente agli operatori per i quali sia stata rilevata la presenza di sostanze non ammesse nell’ambito dei controlli ufficiali, di far effettuare una controperizia, a proprie spese, sui risultati del controllo di laboratorio (articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625), dandone notizia all’organismo di controllo entro cinque giorni dalla comunicazione dell’esito sfavorevole del controllo ufficiale. La controperizia è svolta da un perito di parte individuato dall’operatore e iscritto in un albo professionale pertinente; essa non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che l’organismo di controllo è obbligato ad adottare. Sulla base dei risultati della controperizia, l’articolo 13 consente all’operatore di contestare il risultato del controllo di laboratorio.
La controversia può essere avviata dall’operatore (a carico del quale sono le spese della procedura) inviando apposita richiesta all’organismo di controllo entro venti giorni dalla comunicazione dell’esito analitico sfavorevole. L’organismo di controllo affida la ripetizione dell’analisi ad un diverso laboratorio ufficiale indicato dall’operatore. Il laboratorio utilizza l’aliquota messa a disposizione al fine del nuovo accertamento e comunica alle parti l’esito dell’analisi eseguita entro dieci giorni dal ricevimento dell’incarico.
L’organismo di controllo decide in merito alla controversia utilizzando i risultati ritualmente acquisiti, avendo facoltà di disporre ulteriori e opportuni incombenti istruttori.
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