• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus edilizi: i chiarimenti dell’Agenzia su cessione del credito o sconto in fattura

    Con Circolare del 07.09.2023 n. 27, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Cessioni (DL 16 febbraio 2023, n. 11) che, modificando l’articolo 121 del Dl n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto, salvo precise deroghe, un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi. 

    A decorrere dal 17 febbraio 2023, pertanto, salvo le deroghe tassative (articolo 2, commi da 1-bis a 3-quater, del Decreto Cessioni), i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi diversi dal Superbonus, potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

    Il divieto all’esercizio dell’opzione opera in relazione agli interventi di:

    • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni degli edifici residenziali; interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, nonché interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune);
    • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
    • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
    • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate);
    • installazione d’impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;

    L'Agenzia precisa che valgono tutti i chiarimenti già resi in argomento con le circolari 27 maggio 2022, n. 19/E, 6 ottobre 2022, n. 33/E, 13 giugno 2023, n. 13/E, 26 giugno 2023, n. 17/E.

    Allegati:
  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    CTU processo civile: regolamento 2023

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2023  il decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023 n. 109,  recante il nuovo "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei  requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta  e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di  procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2,  lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e  richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2,  lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2."

     Il provvedimento è entrato  in vigore il 26 agosto 2023.

    Il decreto  si occupa di  specificare 

    •  ulteriori  categorie nell'albo dei consulenti ulteriori rispetto a quelle  delineate dall’art. 13,
    •   i settori di specializzazione di ciascuna categoria , elencati nellallegato A al DM;
    •  i requisiti per l’iscrizione all’albo e il contenuto della domanda di iscrizione (art. 4)
    •  gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi  per gli iscritti all'albo  (art.5 )
    • le modalità per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di formazione(art. 6);
    • le modalità di sospensione volontaria dall’albo (art. 7);
    • la  comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’art. 24-bis (art. 8).

    Nell'Allegato B  è riportata la Tabella di equipollenza dei titoli per la categoria MEDICO-CHIRURGICA .

    AGGIORNAMENTO 5 SETTEMBRE 2023 

    E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 4.9.2023 la seguente rettifica:  "Al decreto citato sono apportate le seguenti correzioni: 

    •       al terzo  visto  delle  premesse,  riportato  alla  pagina  14, seconda colonna, dove e' scritto: «Titolo I», leggasi: «Titolo II»; 
    •       all'articolo 3, riportato alla pagina  16,  prima  colonna,  la numerazione dei commi: «2.» e «3.», e'  stata  corretta  in:  «1.»  e «2.»; 
    •     all'articolo 11, riportato alla pagina 18, seconda colonna,  dove  e' scritto: «articolo 37-bis», leggasi: «articolo 1, comma 37-bis,». "

    Requisiti  generali per l'iscrizione agli albi e all'elenco nazionale 

     Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano  esclusivamente in modalita' informatica.   

    L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di  specializzazione:

    •  nome e cognome degli iscritti agli albi 
    • data di  iscrizione all'albo,
    • i provvedimenti di conferimento dell'incarico e
    • gli eventuali provvedimenti di revoca.

     Possono essere iscritti nell'albo coloro che:

     a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; ( Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA  o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui  all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4

     b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale  continua, ove previsti e di versamenti contributivi ;

     c) sono di condotta morale specchiata;

     d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie  oggetto della categoria di interesse;

     e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale  nel circondario del tribunale. 

    ATTENZIONE I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto  mantengono l'iscrizione e possono chiedere  di essere inseriti in uno dei settori di specializzazione e modificare la categoria di appartenenza. Necessario a questo fine allegare  una dichiarazione sostitutiva  relativa al  possesso dei requisiti  previsti dal decreto stesso.

    Coloro che avevano presentato domanda di iscrizione all'albo prima del 26 agosto 2023, ma non sono ancora  stati iscritti  dovranno integrare  le  indicazioni  già  fornite.

    Le scadenza per le domande

    Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun  Tribunale  possono essere presentate:

    •  tra il 1°  marzo e il 30 aprile e 
    • tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun  anno.

     Il comitato di valutazione  si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede all'approvazione  entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda.

  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto anti infrazioni UE convertito in legge: il testo coordinato

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 il Testo del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69,  coordinato  con  la legge di conversione  10  agosto  2023,  n.  103 , recante: «Disposizioni urgenti  per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea  e  da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.»

    L’obiettivo è quello di prevenire l’apertura di nuove procedure di infrazione ed evitare l’aggravamento di quelle pendenti adeguando l’ordinamento nazionale al diritto dell’Unione e alle sentenze della Corte di giustizia  in quanto attualmente  il numero di infrazioni è superiore alla media degli altri Stati membri dell’Unione Europea.

    Il testo si compone di 27 articoli.

    In particolare gli interventi riguardano le seguenti procedure  

    • 1.    n. 2014/4075, in materia di aliquota agevolata dell'imposta di registro analoga a quella prevista per l'acquisto prima casa, senza obbligo di stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato;
    • 2.    n. 2021/2170 in materia di revisioni legali;
    • 3.    n. 2021/2075, per l'incompleto recepimento della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e  di comunicare con terzi e con le autorità consolari, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE;
    • 4.    n. 2014/4231, per non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in materia di computo del pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente;
    • 5.    n. 2018/2044, per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
    • 6.    n. 2014/2147, in materia di superamento dei valori limite fissati per il PM10;
    • 7.    n. 2015/2043 in materia di superamento dei valori di biossido di azoto;
    • 8.    n. 2020/2299 relativa alla qualità dell'aria per quanto concerne i valori limite per il PM2,5.

    Per quanto riguarda i casi di pre-infrazione, si tratta di:

    • 1.    caso EU Pilot 2021/10083/FISMA, sui sistemi di garanzia dei depositi bancari;
    • 2.    caso EU Pilot (2021) 10047-Empl., in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali;
    • 3.    caso ARES (2021)5623843, in materia di attribuzione della Carta del docente anche ai docenti con contratto a tempo determinato;
    • 4.    caso NIF 2020/4008, in materia di pubblicità nel settore sanitario;
    • 5.    caso ARES (2022)1775812, in materia di istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie e istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor;
    • 6.    caso ARES (2019) 3110724, in materia di rilascio dei passaporti;
    • 7.    caso EU Pilot 2022/10193/ENER, in materia di verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria;
    • 8.    caso EU Pilot 10375/22, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (modifica del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.198).

    L'adeguamento all'ordinamento nazionale a 9 regolamenti e 1 direttiva riguarda:

    •     regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione Europea;
    •     regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 in materia di anti-tortura;
    •     regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 in materia di prodotti a duplice uso
    •     regolamento UE 1157/2019 del Parlamento europea e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione
    •     regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza;
    •     direttiva 2022/738/UE sull'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.

  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Modifiche al Codice della proprietà industriale: la Legge pubblicata in GU

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 184 dell'08.08.2023, la legge n. 102 del 24 luglio 2023 che modifica il Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30 del 2005). 

    Scarica il testo della Legge n. 102/2023 in vigore dal 23 Agosto 2023.

    Il provvedimento, composto da 32 articoli e 3 Capi, ha la finalità di perseguire due fondamentali obiettivi:

    • il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale; 
    • la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure.

    Diverse sono le novità in materia di accesso alla proprietà industriale e di gestione dei brevetti, quali, ad esempio:

    • la maggiore tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi; 
    • la protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere
    • la titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca.

    Per sciogliere alcuni dubbi interpretativi circa il termine finale di durata dei relativi brevetti, si precisa che il brevetto per invenzione industriale ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade all'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda stessa.

    Come già previsto dall'articolo 60 attualmente in vigore, viene ribadito che tale brevetto non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.

    Si segnala inoltre che sono stati variati gli importi relativi all’imposta di bollo dovuta per la presentazione delle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, presso le Camere di commercio e l’Ufficio brevetti e marchi, con trasmissione telematica o consegnate su supporto informatico.

    Variazione Imposta di bollo

    Come chiarito dalla relazione illustrativa, l'adeguamento degli importi mira ad estendere l'utilizzo del bollo digitale, utilizzabile solo per importi pari a 16 euro e multipli, fino ad un massimo di cinque volte.

    L’articolo 31 della legge modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo, apportando all'articolo 1, comma 1-quater, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le seguenti modificazioni:

    • aumento da 42,00 a 48,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori (art. 1, comma 1-quater, lettera a));
    • diminuzione da 20,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegatouno o più dei seguenti documenti:
      • lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;
      • richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
      • rilascio di copia autentica del verbale di deposito (lettera a-bis));
    • diminuzione da 85,00 a 80,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati (lettera b));
    • aumento da 15,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di annotazione e per tutte le altre istanze diverse da quelle richiamate nei punti precedenti (lettere c) e d)).

    Allegati:
  • Agricoltura

    Agricoltura: malattia e maternità 2023 piccoli coloni e compartecipanti

    Facendo seguito alla circolare n. 69  2023sui versamenti volontari in agricoltura, con la nuova circolare  72 del 1 agosto 2023   INPS comunica  gli importi giornalieri   delle retribuzioni di riferimento  per il calcolo delle prestazioni economiche

    1.  di malattia, 
    2. di maternità/paternità e 
    3. di tubercolosi

    dettagliate  nella tabella allegata QUI,

     per compartecipanti familiari e piccoli coloni in agricoltura.

    Le modalità di calcolo sono differenziate, ricorda INPS:

    1.  per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi,  le retribuzioni  sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali in agricoltura  determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2023, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020[3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
    2. Per quanto riguarda invece le prestazioni economiche di maternità/paternità, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Viene precisato che per il 2023 , ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, tale reddito  è pari a euro 61,98 .

  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Codice della proprietà industriale

    Codice della proprietà industriale – Dlgs del 10 febbraio 2005, n. 30, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.  (Pubblicato in GU n.52 del 4-3-2005 – Suppl. Ordinario n. 28 ) 

    Aggiornato alla Legge del 24/07/2023 n. 102

     
    Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005)
     
    Capo I – Diposizioni generali e principi fondamentali (Artt. 1-6)
    Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale (Artt. 7-116)
    Capo III – Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale (Artt. 117-146)
    Capo IV – Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure (Artt. 147-193)
    Capo V – Procedure speciali (Artt. 194-200)
    Capo VI – Ordinamento professionale (Artt. 201-222)
    Capo VII – Gestione dei servizi e diritti (Artt. 223-230)
    Capo VIII – Disposizioni transitorie e finali (Artt. 231-246)

    Allegati:
  • Appalti

    Appalti: linee guida per pari opportunità e inclusione disabili

     Sono state pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale n. 173  del 26 luglio 2023 , in allegato al decreto del Dipartimento per la famiglia e le pari opportunità del 20 giugno 2023 , le  Linee guida volte a favorire le pari opportunita' generazionali e  di    genere,  nonche'  l'inclusione   lavorativa   delle   persone   con    disabilita' nei contratti riservati.

    Il decreto attua infatti la previsione dell'articolo 61 comma 1 decreto legislativo  31 marzo 2023,  n.  36 "codice dei contratti pubblici", contiene disposizioni volte a favorire che prevede  

    «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  possono  riservare  il diritto di partecipazione alle  procedure  di  appalto  e  quelle  di  concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e  a cooperative sociali e loro consorzi il  cui  scopo  principale  sia  l'integrazione sociale e professionale delle persone con  disabilita'  o svantaggiate, o possono riservarne  l'esecuzione  nel  contesto  di  programmi di lavoro protetti  quando  almeno  il  30  per  cento  dei  lavoratori  dei  suddetti  operatori  economici   sia   composto   da  lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati». 

    Per questo    vengono fornite le indicazioni  operative ed esempi  di compilazione di bandi di  gara,    avvisi e  inviti,  in merito ai   requisiti  necessari  o  come  ulteriori  requisiti premiali dell'offerta,ai   meccanismi  e  strumenti  idonei  a  realizzare  le  pari  opportunita'  generazionali,  di  genere  e  di  inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate

      Si sottolinea che gli obblighi di consegna previsti ai commi 1, 2 e 3, dell'art.  1  dell'allegato II.3 del decreto legislativo  36 (Rapporto sulla situazione del personale, relazione di genere sulla

      situazione del personale maschile e femminile, e  dichiarazione  di   regolarita' sul diritto al lavoro  delle  persone  con  disabilita')

     derivano direttamente dalla legge e si applicano anche in mancanza di  espressa previsione nel bando di gara, ma per  esigenza  di  certezza  dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento  degli  operatori  economici e' s opportuno che il contenuto di detti  obblighi  sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto. 

       Altre misure,  invece,  richiedono  che  le  stazioni  appaltanti traducano i principi della norma in  clausole  all'interno  dei  bandi  di  gara,  tenendo   conto   delle  specificita' dei settori in cui agiscono  le  gare   e  del loro oggetto.

      Si ricorda infine che la Dichiarazione di regolarita' sul diritto al lavoro delle persone  con    disabilita' (comma 3)  è richiesta alle aziende con   numero pari o superiore a  quindici  dipendenti  e  non  superiore  a cinquanta di consegnare alla  stazione  appaltante,  entro  sei  mesi  dalla  conclusione  del  contratto.,