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Dichiarazioni dei redditi 2023: le linee guida dell’Agenzia per contribuenti e Caf
Come ogni anno, ecco pubblicate le Circolari dell'Agenzia delle Entrate (n. 14 e la n. 15 del 19.06.2023 e la n. 17 del 26.06.2023) con le quali sono fornite importanti e utili indicazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2023 e per l’apposizione del visto di conformità, relativi all’anno d’imposta 2022:
- Circolare AdE n. 14/2023 – parte prima
- Circolare AdE n. 15/2023 – parte seconda
- Circolare AdE n. 17/2023 – parte terza
I suddetti documenti di prassi contengono una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili ed erogazioni liberali, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.
In particolare, nella prima circolare, sono trattate le disposizioni sul visto di conformità, sui redditi e sulle ritenute certificati dai sostituti d’imposta e sugli oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione I del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023.
Sono oggetto di trattazione in ulteriori documenti di prassi gli oneri e le spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo, i crediti d’imposta, le detrazioni pluriennali relative a immobili (recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, Ecobonus e Superbonus), le altre detrazioni e i versamenti in acconto e il riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione.
La Circolare n. 15/E rappresenta il seguito della circolare n. 14/E e costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le deduzioni, le erogazioni liberali, le altre detrazioni e i crediti d’imposta contenuti nel Quadro E – “Oneri e spese” – sezione II, sezione III C, sezione V e sezione VI, nel Quadro F – “Acconti, ritenute, eccedenze ed altri” e nel Quadro G – “Crediti d’imposta” del modello di dichiarazione dei redditi 730/2023.
Le circolari contengono, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità, e conservare.
Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2023 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse.
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Tabelle ANF 2023-24 – Assegni nucleo familiare
Sono state pubblicate dall'INPS con la circolare n. 55 del 9 giugno 2023 , le istruzioni e le nuove tabelle degli assegni per il nucleo familiare, previsti dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153,
Si ricorda che la disciplina è stata sostanzialmente modificata dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sull'assegno Unico e universale per i figli .
Dal 1 marzo 2022, infatti l’assegno unico e universale per i figli a carico ha sostituito, per i nuclei con figli e orfanili, gli assegni per il nucleo familiare.
Le tabelle ANF con i nuovi livelli di reddito e degli importi spettanti rivalutatati sulla base dell'indice ISTAT 2022 (+ 8,1 sul 2021 quindi riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili ovvero le famiglie esclusivamente composte da:
- coniugi,
- fratelli e sorelle,
- nipoti
Si tratta in particolare delle tabelle seguenti (DISPONIBILI QUI):
- 19, NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
- 20A NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO O SORELLA
- 20B, NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E CON UN FRATELLO O SORELLA INABILE
- 21A NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
- 21B, NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
- 21C NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI CON UN CONIUGE INABILE
- 21D NUCLEI MONOPARENTALI DI CUI IL RICHIEDENTE INABILE SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
Le nuove tabelle con i valori rivalutati sulla base del predetto Indice, sono in vigore dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.
L'istituto precisa che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Qui le precedenti tabelle 2022-2023 , allegate alla circolare 65 del 30.5.2022,contenenti :
- i livelli reddituali e
- i corrispondenti importi mensili della prestazione
ancora applicabili fino al 30 giugno 2023, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Allegati: -
Riforma dello Sport: il decreto correttivo 163/2022 con le novità dal 1° luglio 2023
Pubblicato in GU n. 256 del 02.11.2022, il Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163, contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021, in attuazione dell'articolo 5 della legge dell'08.08.2019 n. 86, recante il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo.
Il testo, composto da 31 articoli, modifica altrettanti articoli del D.Lgs. n. 36/2021, e le norme oggetto delle modifiche, dovevano essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con il decreto Milleproroghe 2023, l'entrata in vigore è stata rinviata al 1° luglio 2023.
In breve sintesi, così come evidenziato nella scheda di lettura della Camera:
- Gli articoli da 1 a 5 recano modifiche in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (modifiche al Titolo II, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021). Gli interventi si concentrano sulla forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere e su alcuni profili della relativa disciplina (atto costitutivo e statuto, riparto degli utili, attività secondarie e strumentali, disposizioni fiscali).
Tra le novità, si esclude per gli enti del terzo settore la necessità, invece prevista nel caso di adozione di altre forme giuridiche, di indicare nello statuto come attività principale l’esercizio dell’attività dilettantistica. - Gli articoli 6 e 7 recano modifiche in tema di tesseramento degli atleti, rispetto a cui, oltre a venire una nuova definizione normativa, si eleva da 12 a 14 anni, l’età a partire dalla quale è necessario acquisire il consenso personale del soggetto al tesseramento. L'intervento è legato a una non sufficiente maturità del minore nell’età considerata dal testo vigente (modifiche al Titolo III, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021).
- L’articolo 8 reca modifiche alla disciplina delle figure dei tecnici e dei dirigenti sportivi, allargando il perimetro delle disposizioni cui essi sono tenuti anche a quelle dettate dalle Discipline Sportive Associate (modifiche al Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021).
- L’articolo 9 reca modifiche al Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di benessere degli animali impiegati in attività sportive, con riguardo ai profili assicurativi. In particolare, si prevede che compete agli organismi affilianti (cioè: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva) l’obbligo di verificare e controllare l’esistenza della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati dagli animali impiegati in attività sportive.
- Gli articoli da 10 a 12 recano modifiche al Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di sport equestri, con riguardo alle norme europee rilevanti ai fini della definizione di “cavallo atleta”.
- Gli articoli da 13 a 26 recano modifiche al Titolo V, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di lavoro sportivo. Le disposizioni recano, inter alia, modifiche al regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi e chiariscono la distinzione tra l’area del professionismo e l’area del dilettantismo, in particolare attraverso l’introduzione di una specifica disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Tra queste si segnala che l'art. 24, prevede che, fino a 15.000 euro, non siano soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale:
- né i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo,
- né i compensi degli atleti di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico.
Ove i compensi annui superino la soglia di 15.000 euro, è soggetta a tassazione la sola parte eccedente
- Gli articoli 27 e 28 recano modifiche al Titolo V, Capo III del D.Lgs. n. 36/2021, recante ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie. Le disposizioni dispongono, tra l’altro, che l’istruttore che coordina corsi di attività motorie e sportive deve essere in possesso di un’abilitazione professionale equipollente a quella di chinesiologo e precisano che il chinesiologo e l’istruttore che coordinano corsi di attività motorie e sportive non svolgono attività sanitaria.
- Gli articoli 29 e 30 recano modifiche al Titolo VII del D.Lgs. n. 36/2021, recante disposizioni finali.
Le disposizioni prevedono, tra l’altro, che sia fatta salva la disposizione che esclude le collaborazioni rese a fini istituzionali in ambito sportivo dall’applicazione della norma contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 che prevede l’assoggettamento alla disciplina sul lavoro subordinato alle collaborazioni caratterizzate da prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero-dirette.
Aggiornamenti
Segnaliamo che l'8 giugno 2023, presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è tenuta la conferenza stampa congiunta tra il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, con la presentazione di ulteriori correttivi alla legge 86/2019 sulla Riforma dello sport.
Come si legge nel comunicato del Dipartimento dello Sport, tutele, semplificazione e trasparenza sono le parole chiave che identificano il correttivo proposto ai decreti attuativi della delega contenuta nella legge 86/2019 con l’obiettivo di portare migliorie e innovazioni normative nel mondo dello sport, a iniziare dal lavoro sportivo di cui al d.lgs. 36/2021, con il riconoscimento delle dovute tutele a chi opera nel suo ambito, incluse tutele fondamentali come quelle relative alla maternità e alla malattia, in un quadro sostenibile per il mondo del dilettantismo.
Diverse le novità previste, tra le quali si segnalano:
- semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo;
- potenziamento del registro con l’aggiunta di nuove funzioni;
- previsione di norme specifiche per i giudici di gara;
- norme specifiche per i dipendenti pubblici;
- maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico;
- sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina per la partecipazione a competizioni e ad allenamenti;
- abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo che nel dilettantismo;
- un intervento in tema di Irap sulla determinazione della base imponibile;
- creazione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.
Scarica il testo del decreto legislativo n. 120/2023 recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, n. 36, 37, 38, 39 e 40 (A.G. n. 49).
Allegati: - Gli articoli da 1 a 5 recano modifiche in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (modifiche al Titolo II, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021). Gli interventi si concentrano sulla forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere e su alcuni profili della relativa disciplina (atto costitutivo e statuto, riparto degli utili, attività secondarie e strumentali, disposizioni fiscali).
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ISA 2023: pronte le regole per il periodo d’imposta 2022
Con la Circolare del 01.06.2023 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità in materia di indici
sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2022.Il documento si apre con una rassegna delle norme intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente hanno prodotto effetti nella
disciplina degli ISA. Come di consueto, inoltre, la circolare annuale sugli ISA, rappresenta anche una occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati (decreti ministeriali, provvedimenti ecc.).Vengono quindi illustrate le principali novità correlate alla metodologia di
elaborazione ed aggiornamento degli ISA. Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire sempre la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente le peculiarità dei comparti economici cui gli stessi si riferiscono.In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione biennale di 87 indici, come prevede il comma 2 dell’art. 9 bis del citato decreto, nonché l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2022, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus COVID-19, delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime nonché dell’andamento dei tassi di interesse, verificatisi nel predetto periodo d’imposta.
Infine, non essendo intervenute particolari novità che riguardano gli adempimenti rivolti ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, nella seconda
parte del documento ci si limita a una rapida rassegna delle principali attività che contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono
effettuare per l’applicazione degli stessi.Indice della Circolare
- Premessa
- 1. Gli interventi normativi in materia di ISA
- 1.1. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica
- 1.2. Modifica dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa
- 1.3. Modifiche della disciplina in materia di ISA
- 1.4. Introduzione di un nuovo beneficio premiale
- 2. Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2022
- 2.1. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione
- 2.2. Le nuove cause di esclusione
- 3. La modulistica
- 3.1. Quadro A – “Personale”
- 3.2. Quadro E – “Dati per la revisione”
- 3.3. Compilazione del quadro B del modello ISA CG44U da parte dei soggetti che svolgono l’attività con oltre 10 unità locali
- 4. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate
- 4.1. Dati precalcolati ISA2023 – struttura e contenuti
- 4.2. Dati precalcolati ISA2023 – Consultazione ed acquisizione
- 5. Il software applicativo “IltuoISA 2023”
- 5.1. L’esito 5.2. L’importazione dei dati da “RedditiOnLine”
- 6. Il regime premiale ISA Appendice
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Rateizzazione bollette energia e gas delle imprese: come fare per richiederla
Pronte le modalità semplificate di presentazione delle istanze di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il
30 settembre 2023, destinato alle imprese, in qualsiasi forma costituite, iscritte al registro delle imprese, con utenze collocate in Italia a esse intestate e ai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia (ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Aiuti quater n. 176/2022).Le ha definite il decreto del MiMit del 3 marzo 2023 pubblicato in GU n. 85 dell'11.04.2023.
Modalità di accesso alla rateizzazione delle bollette
I fornitori di energia elettrica e gas naturale, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 sono tenuti a:
- rateizzare, qualora richiesto dalle imprese, l’importo eccedente della bolletta (ammontare pari alla differenza, se positiva, tra il corrispettivo per la componente energetica risultante dalla bolletta riferita a consumi di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 e l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento a parità di consumo);
- riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all’importo eccedente della bolletta, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.
L’impresa, per ottenere la rateizzazione delle bollette, entro 15 giorni dall’emissione della bolletta, deve presentare istanza all’attuale fornitore per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal fornitore. Per le bollette scadute al momento dell’emanazione del presente decreto, il termine di quindici giorni per presentare l’istanza decorre dall'11 aprile 2023.
In caso di cambio del fornitore tra il periodo di riferimento e il periodo di cui si richiede la rateizzazione, è cura del fornitore attuale verificare l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti fornitori ai quali è subentrato. In ogni caso l’impresa è tenuta ad allegare all’istanza copia delle bollette del periodo di riferimento.
Documenti da allegare all'istanza
L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
- una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro 5 giorni all’accoglimento dell’istanza.
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Nuovo Codice degli appalti pubblici: il testo e allegati pubblicato in GU
Ecco il testo del decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 pubblicato in GU n. 77 del 31 marzo 2023, recante il Nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, con i relativi allegati.
Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 e le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023.
Ricordiamo che la legge 21 giugno 2022, n. 78, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, al fine di:
- adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali,
- razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
- evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.
Il testo del nuovo Codice dei contratti pubblici, ha un numero di articoli analogo a quelli del codice vigente fino ad ora (Decreto legislativo del 19 aprile 2016 n. 50, definito Codice dei contratti pubblici così modificato dal “Decreto semplificazioni n. 76/2020” convertito in Legge n°120 del 2020), ma ne riduce di molto i commi, riduce di quasi un terzo le parole e i caratteri utilizzati e, con i suoi allegati, abbatte in modo rilevante il numero di norme e linee guida di attuazione.
Si compone di 5 libri e contiene complessivamente 229 articoli, nonché 36 allegati, come da schema presente nella Relazione illustrativa del Governo:
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Interpello nuovi investimenti: il punto dell’Agenzia
Con una nuova Circolare del 28 marzo 2023 n. 7, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti per le imprese, nazionali ed estere, che intendono utilizzare l’interpello nuovi investimenti ed ottenere una risposta del Fisco sul trattamento tributario da applicare al proprio piano di sviluppo in Italia.
Rispetto all’interpello previsto dall’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo «Statuto dei diritti del contribuente», che rappresenta il modello generale di riferimento, l’interpello sui nuovi investimenti offre nuove modalità
di interlocuzione, volte a fornire certezza preventiva nella misura in cui:- si prefigge di creare un rapporto “dedicato” tra l’investitore e un unico interlocutore all’interno dell’Agenzia delle entrate. Detto rapporto si sostanzia nella gestione diretta, da parte dell’Ufficio competente, di qualsiasi criticità di ordine fiscale derivante dallo sviluppo del business plan, anche, eventualmente, nelle fasi successive a quella di prima implementazione dello stesso (c.d. vis attractiva);
- ha un ambito applicativo più esteso, in quanto, da un lato, non richiede che il dubbio prospettato sia connotato da obiettive condizioni di incertezza (interpretativa o qualificatoria) e, dall’altro, è espressamente prevista la possibilità che sia resa risposta anche a tematiche (tra cui, in particolare, quella della sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che sono ordinariamente escluse dall’ambito delle istanze di interpello statutario;
- è soggetto a un più limitato potere di rettifica da parte dell’Agenzia delle entrate, potendo quest’ultima procedere a una revisione della risposta resa (o desunta per effetto del formarsi del silenzio-assenso) solo nell’ipotesi di mutamento delle questioni di fatto e di diritto, con le precisazioni svolte infra al paragrafo 8;
- rende più solido il rapporto col contribuente, anche prevedendo meccanismi di coordinamento tra le varie strutture competenti nelle diverse fasi (ai sensi degli articoli 6, commi 2 e 3, e 7 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 110 del 12 maggio 2016; di seguito, “Decreto attuativo”) prevedendo, in particolare, che nelle successive fasi concernenti le verifiche e i controlli sia sempre assicurato un confronto tra le strutture territoriali e l’Ufficio centrale che ha reso la risposta.
Con la Circolare n. 25 del 2016, l’Agenzia delle entrate aveva fornito i primi chiarimenti in relazione all’istituto dell’interpello sui nuovi investimenti, tenendo conto anche delle disposizioni di attuazione previste dal Decreto attuativo.
Con la presente Circolare, vengono forniti nuovi chiarimenti che tengono conto della casistica affrontata nei primi anni di operatività dello stesso e della conseguente necessità di aggiornare le indicazioni di prassi già fornite, tenendo conto altresì conto dei contributi e delle proposte pervenute a seguito della pubblica consultazione avviata per l’aggiornamento degli indirizzi interpretativi forniti dalla richiamata Circolare n. 25/E. .
Viene così fatto il punto sulla procedura da seguire con particolare attenzione a:
- Nozione di Investimento rilevante
- Ricadute occupazionali
- Preventività dell'istanza di Interpello sui nuovi investimenti
- Rapporti con altri strumenti di tax compliance
- Termini per la risposta
- Documentazione da allegare
- Variazione dei presupposti di accesso alla procedura