• Pace Fiscale

    Pace fiscale: seconda circolare dell’Agenzia con ulteriori chiarimenti

    L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 27 gennaio 2023 n. 2, illustra le ulteriori misure previste dalla cd.
    “Tregua fiscale”
    , introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), ovvero quelle riguardanti:

    • la Regolarizzazione delle irregolarità
      formali
      (commi da 166 a 173),
    • Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie (commi da 174 a 178), 
    • l’Adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185),
    • Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205)
    • Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212)
    • Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218),
    • e la Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221).

    Vengono  inoltre fornite indicazioni in relazione allo stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

    Ricordiamo che già con la Circolare del 13.01.2023 n. 1, l'Agenzia delle Entrate aveva fornito i primi chiarimenti relativi alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, con utili esempi pratici sulle modalità applicative.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Sisma 2016: pubblicato il Testo unico della ricostruzione privata e Relazione illustrativa

    Pubblicata in GU n.20 del 25.01.2023, l'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo del 15.12.2022 n. 130, di approvazione del Testo unico della ricostruzione privata, ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con relativa Relazione illustrativa.

    Scarica il Testo unico della ricostruzione privata e Relazione illustrativa.

    Il testo consente una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo.

    Il Testo unico ha pertanto l’ambizioso scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, più libero dalle contingenze delle fasi temporali, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario.

    Nella nota finale della presente Relazione sono elencate le ordinanze non più vigenti, fatti salvi i rapporti giuridici maturati, a far data dall’entrata in vigore del Testo unico, mentre in calce al Testo unico sono collocati gli allegati, che restano in vigore, di natura prevalentemente tecnica.

    Il Testo unico, composto da 131 articoli e 15 Allegati tecnici, entra in vigore dal 1° gennaio 2023:

    • La Parte I è dedicata ai principi generali, alle definizioni comuni e al regime transitorio.
      Si tratta di una parte innovativa, non presente in via generale nelle ordinanze del passato, che traccia una sintesi, una “visione” della ricostruzione, delineando principi e finalità in modo chiaro e comprensibile.
    • La Parte Seconda riorganizza, attraverso Capi e Sezioni, i principi fondamentali della disciplina vigente, anche con riferimento al decreto n.189/2016 (cd. “legge speciale Sisma”), in tema di soggetti beneficiari, oggetto dell’intervento, misura del contributo, contenuti della domanda e procedimento amministrativo.
    • La Parte terza è relativa a procedimenti speciali.
      Il Capo I, comprensivo degli articoli dall’89 al 100 (Immobili di proprietà privata di interesse culturale e paesaggistico) della Parte III del Testo unico riguarda l'applicazione dei benefici e il riconoscimento dei contributi, nell'ambito del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, con specifico riferimento ai danni agli edifici privati di interesse storico-artistico e agli edifici inclusi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o comunque appartenenti al patrimonio edilizio storico, anteriore al 1945, preso in considerazione come espressione di valori e interessi culturali e paesaggistici dalla pianificazione urbanistica e da altri piani e programmi delle autonomie territoriali, in attuazione dell’art. 5 della legge speciale Sisma.
      Il Capo II (articoli dal 101 al 104) (Edifici di proprietà privata destinati a uso pubblico, mutamento di destinazione d’uso e interventi nel “doppio cratere” e su edifici già dichiarati inagibili) completa la disciplina della parte speciale con riferimento alle tematiche indicate nel titolo.
    • La Parte IV (articoli da 105 a 112), che recepisce in particolare le disposizioni dell’ordinanza 107/2020, conferma le innovazioni già introdotte in tema di programmazione e pianificazione urbanistica rispetto al passato.
    • La Parte Quinta del presente Testo unico raccoglie le disposizioni vigenti e frutto di complessi ed importanti confronti avvenuti nel corso di questi anni anche con le differenti parti sindacali, relative agli operatori privati della ricostruzione: i Professionisti e le Imprese. Gli articoli 113-122 riproducono, in sostanza, le disposizioni dell’ordinanza n. 108 del 2020 e relative integrazioni, e sono dedicati alla disciplina delle attività professionali.

    Infine, costituiscono parte integrante del Testo unico 15 Allegati, di prevalente contenuto tecnico, che non sono stati oggetto di innovazione, salvo che per ragioni di coerenza sistematica e di coordinamento con il Testo unico, e sono i seguenti:

    1. Allegato 1: “Definizione di danno lieve”;
    2. Allegato 2: “Parametri per la determinazione dei contributi per i danni lievi”;
    3. Allegato 3: “Requisiti di ammissibilità al contributo per le attività produttive”;
    4. Allegato 4: “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva”; –
    5. Allegato 5: “Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa”;
    6. Allegato 6: “Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi di rafforzamento locale”;
    7. Allegato 7: “Elenco dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma”;
    8. Allegato 8: “Beni culturali”;
    9. Allegato 9: “Criteri per l’individuazione delle opere ammissibili a contributo”;
    10. Allegato 10: “Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi in aree interessate da faglie attive e capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici”;
    11. Allegato 11: “Liquidazione del compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES/GL-AeDES e perizia di cui all’art. 118 del presente Testo unico e criteri di determinazione dell’importo in caso di edificio classificato come agibile”;
    12. Allegato 12: LINEE GUIDA “Principi e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione”; –
    13. Allegato 13: “Modalità di applicazione del DURC di congruità”;
    14. Allegato 14: “Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l’individuazione e modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati”;
    15. Allegato 15: “Elenco delle ordinanze di cui all’art. 4, comma 2”.

    Allegati:
  • CCNL e Accordi

    Lavoro domestico: tabelle retribuzioni 2023

     E' stato resto noto il testo del verbale  dell'incontro del  16 gennaio 2023  in cui le parti sociali Fidaldo, Domina  come organizzazioni datoriali e  organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs e Federcolf   hanno definito  la modifica  dei minimi retributivi del lavoro domestico  a partire dal 1° gennaio 2023 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del Ccnl del settore domestico.

    Le associazioni non hanno raggiunto un accordo condiviso   nei tre incontri tenutisi  il 19 dicembre 2022 , il 3 gennaio  e appunto il 16 gennaio 2023  in quanto:

    1.  le Associazioni datoriali  sostenevano la necessita di evitare  oneri eccessivi sui datori di lavoro domestico ovvero le famiglie già in difficolta  per l'eccezionale incremento inflattivo degli ultimi mesi , 
    2.  le Organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità di assicurare adeguati livelli retributivi a una platea di lavoratrici e lavoratori  tutelati in maniera minima che ugualmente  devono fronteggiare  il pesante aumento del costo della vita.

    E' stato quindi concordato  il ricorso alla variazione periodica della retribuzione minima nella misura pari

    1.  all'80% del tasso di inflazione rilevato a fine 2022 (pari all11,5%) per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali, e 
    2.  al 100%  del tasso complessivo, per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio,

     a far data dal 1° gennaio 2023, così come espressamente previsto dal richiamato articolo 38 del c.c.n.l. "Lavoro Domestico".

    Con decorrenza 1° gennaio 2023 pertanto, i nuovi minimi per i lavoratori conviventi risultano essere i seguenti:

    – livello A, euro 725,19;

    – livello AS, euro 857,06;

    – livello B, euro 922,98;

    – livello BS, euro 988,90;

    – livello C, euro 1.054,85;

    – livello CS, euro 1.120,76;

    – livello D, euro 1.318,54, più indennità pari a euro 194,98

    – livello DS; euro 1.384,46 più indennità pari a euro 194,98.

    si veda la tabella seguente per i dettagli.

    Tabella minimi retributivi lavoro domestico 2023 

    Liv.

    Tab. A

    Tab. B

    Tab. C

    Tab. D

    Lavoratori conviventi, art. 14, comma 1, lett. a)

    Lavoratori di cui all'art. 14, comma 2

    Lavoratori non conviventi art. 14, comma 2, lett. b)

    Assistenza notturna, art. 10

    Valori mensili

    Indennità

    Valori mensili

    Valori orari

    Valori mensili

    Autosufficienti

    Non autosufficienti

    Liv. Unico

     

     

     

     

     

     

    A

    725,19

     

     

    5,27

     

     

    AS

    857,06

     

     

    6,21

     

     

    B

    922,98

     

    659,27

    6,58

     

     

    BS

    988,90

     

    692,25

    6,99

    1.137,23

     

    C

    1.054,85

     

    764,74

    7,38

     

     

    CS

    1.120,76

     

     

    7,79

     

    1.288,87

    D

    1.318,54

    194,98

     

    8,98

     

     

    DS

    1.384,46

    194,98

     

    9,36

     

    1.592,17

    Le altre  tabelle complete per tutte le categorie di lavoratori colf badanti baby sitter assistenti familiari  conviventi e non conviventi sono  disponibili nel testo allegato

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Il Decreto aiuti Quater diventa legge: ecco il testo coordinato pubblicato in GU

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.13 del 17.01.2023, la Legge del 13.01.2023 n. 6 di conversione del decreto Aiuti quater (Decreto legge del 18.11.2022 n. 176).

    Scarica il testo del Decreto aiuti quater n. 176/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    Vediamo in breve sintesi alcune delle misure previste dal nuovo decreto.

    Benefit aziendali fino a 3000 euro

    Limitatamente al periodo d'imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3.000 euro (in luogo degli attuali 600 euro come previsto dal decreto aiuti bis).

    Credito imposta imprese contro il caro energia

    Credito d'imposta previsto a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale anche per il mese di dicembre 2022.

    Si ricorda che il disegno di legge di bilancio 2023 in corso di approvazione, riconosce anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, i crediti di imposta in esame.

    Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

    Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le imprese residenti in Italia hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

    A tal fine, le imprese interessate, formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy (ex Mise), da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

    Limiti contante fuori dal testo del decreto

    Riguardo al limite per il pagamento in contanti, il Consiglio dei Ministri, il 10 novembre aveva approvato la disposizione per cui a partire dal 1° gennaio 2023, la soglia per il pagamento in contanti venisse innalzata a 5.000 euro (in luogo dei 1.000 euro), che non compare più nel testo del decreto, ma viene inglobata nella Legge di Bilancio per il 2023.

    Superbonus

    Prevista la rimodulazione del Superbonus al 90% a partire dal 1° gennaio 2023.

    L'articolo 9 comma 1, lettera a), modifica il comma 8-bis dell’articolo 119 del dl n. 34/2020 in materia di disciplina di detrazione al 110% per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (superbonus). In particolare, diminuisce la detrazione portandola al 90% per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110%.

    Inoltre, viene prevista l'estensione del termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, ovvero tale agevolazione sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022) a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

    In merito leggi anche Superbonus villette unifamiliari: nel 2023 agevolazione al 90% legata al reddito familiare.

    Allegati:
  • Pensioni

    Pensioni e indennità INPS 2023: tabelle e istruzioni

    Con la circolare 135 pubblicata il 22 dicembre 2022 Inps comunica di  aver  concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023.

    Vengono descritte le attività e fornite le tabelle degli importi, sulla base del  decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione – anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2021” (Allegato n. 1).

    Rivalutazione pensioni 2023 provvisoria

    Il decreto ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

    Va tenuto conto che la legge di bilancio in corso di approvazione  sta definendo alcune variazioni  sulle percentuali di rivalutazione degli assegni pensionistici fino a 4 volte il minimo .

     Al momento l'istituto ha attribuito la rivalutazione  in misura pari al 100% a tutti i beneficiari  e provvederà al conguaglio  con la prima rata di pensione successiva all'approvazione delle nuove norme.

    La circolare ricorda anche che la  rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale.

    Di seguito gli importi delle principali prestazioni INPS 2023.  Qui le tabelle complete.

    pensioni e prestazioni INPS 2023
    assegno per l’assistenza personale e continuativa per inabilità: 585,51 €
    trattamento minimo di pensione
    lavoratori dipendenti e autonomi:
    563,74 €
    Assegni vitalizi  321,36 €
    pensione sociale

    414,76 €

    Assegno sociale

    503,27 €

    limite reddituale personale per l'assegno di invalidià e assegno sociale

        

    17.920,00 €

    prestazioni per invalidità civile
    • 313,91 € invalidi
    • 217,64 € ciechi parziali
    • 339,48 € ciechi assoluti

    Riportiamo di seguito l'indice completo della circolare:

    Premessa

    1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

    1.1 Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022

    1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2023

    1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023

    2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

    3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

    3.1 Pensioni sociali e assegni sociali

    3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

    3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche

    4. Tabelle

    5 Requisiti anagrafici

    6. Gestione fiscale

    6.1 Conguagli fiscali a consuntivo

    6.2 Addizionali all’IRPEF

    6.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

    7. Pensioni della Gestione privata

    7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

    7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

    7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2023

    7.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti

    7.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

    7.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

    7.5 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio

    7.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

    8. Pensioni della Gestione pubblica

    8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale

    8.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

    8.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere

    8.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

    9. Prestazioni assistenziali

    9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

    9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

    9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

    10. Prestazioni di accompagnamento a pensione

    10.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2023

    11. Periodicità e date di pagamento

    11.1 Calendario di pagamento

    11.2 Pagamenti annuali e semestrali

    12. Certificato di pensione per l’anno 2023.

  • Inail

    INAIL revisione premi speciali 2023: circolare e modelli

    Con la circolare n. 45 del 16 dicembre 2022 INAIL ha fornito le istruzioni operative per l’assicurazione di alcune categorie di lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2023, a seguito del decreto interministeriale del 6.9.2022 che ha ampliato la revisione dei premi per alcune categorie  finora escluse che vengono ricondotte al regime ordinario mentre  per alcuni premi speciali è stata aggiornata solo la misura e per altri è stata confermata la vigente misura, fermo restando l’adeguamento al limite minimo di retribuzione giornaliera . 

    Le principali novità sono le seguenti:

    • è assoggettata al regime assicurativo ordinario, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi;
    • è attuata con il premio ordinario l’assicurazione per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l’attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità);
    • è stato revisionato il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne;
    • è stato revisionato il premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi IeFP;
    • sono state confermate le misure dei premi speciali unitari per l’assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo e dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC);
    • è stato abolito il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all’emigrazione sottoposti a prove d’arte prima dell’espatrio.

     Con la circolare sono chiariti gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e  sono forniti i modelli di denuncia di infortunio e di malattia professionale ( vedi sotto).

    Inoltre si specifica che:

    • i datori di lavoro a cui si applica il passaggio a premio ordinario continuano, fino alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo, a indicare provvisoriamente nelle denunce lo stesso numero di posizione assicurativa territoriale e lo stesso tipo polizza (polizza speciale facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori e pescatori) già attribuito per l’assicurazione dei lavoratori interessati.
    •  Successivamente alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo i datori di lavoro devono indicare nelle denunce il numero di posizione assicurativa territoriale, il tipo polizza dipendenti, il settore attività e la voce di tariffa comunicati con il predetto certificato di variazione. 

    Allegati:
  • Formazione e Tirocini

    Enti formativi: decreto riparto fondi 2022

    E' stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro il Decreto direttoriale di riparto delle risorse  stanziate dalla legge di bilancio 205- 2017 per la copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori di attività formative non coperte da contributo regionale.

    Si tratta ricordiamo degli enti :

    •   emanazione delle organizzazioni sindacali o datoriali oppure 
    • di associazioni con finalita' formative e sociali, o  di  imprese  e loro consorzi, o del movimento cooperativo
    •  a carattere nazionale 
    • e senza scopo di lucro c
    • che operino in  piu'  di  una  regione, attraverso idonee  strutture tecniche ed  organizzative.

     Il finanziamento è pari complessivamente a 13 milioni di euro ed è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

     Il finanziamento è ripartito sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 aprile 2015, n. 107/IV/2015.

     Le risorse  per ciascun ente gestore di attività formative  che  ha presentato istanza relativamente all’annualità 2022, sono riportate  nella Tabella 1 “Ripartizione delle risorse” ( elencati nel paragrafo successivo)

    I fondi saranno erogati dalla  Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro in due tranches:

    1. anticipo previa presentazione di garanzia  fideiussoria e del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC in corso di validità, fino alla concorrenza dell’80%, del contributo assegnato .
    2. Il saldo finale nel limite del 20%  dopo le  risultanze  delle verifiche  contabili dei rendiconti  presentati dagli esnti, che saranno effettuate dagli ispettorati territoriali e lavoro e trasmesse alla Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro

    Fondi formazione 2022: beneficiari e importi

    Questo l'elenco degli enti beneficiari e il relativo importo in euro:

    • ENTI CONTRIBUTO 4 FORM S.c. a r.l. 19.670,92 
    • A.N.A.P.I.A. NAZIONALE 1.210.885,05
    •  AGRICOLTURA E’ VITA 54.186,40
    •  ASS.FOR.SEO S.c. a r.l. 62.364,15
    •  ASSOFOR – ASSOCIAZIONE ORGANISMI DI FORMAZIONE 566.794,76 
    • ASSOCIAZIONE CONSORZIO SCUOLE LAVORO 595.819,44 
    • ASSOCIAZIONE INFORJOB 129.644,94 
    • ASSOCIAZIONE NUOVI LAVORI 47.490,12 
    • CNOS – FAP 1.201.754,15 
    • FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS 195.602,03
    •  CE.S.CO.T. 25.486,47 
    • FONDAZIONE C.F.M. – CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE 129.945,02 
    • CIF – CENTRO ITALIANO FEMMINILE 55.154,22 
    • CENTRO STUDI FORMAZIONE E LAVORO 421.754,27 
    • CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA 84.798,22 
    • CIOFS – FP 657.549,48 
    • CONFEDERAZIONE SERVIZI FORMATIVI 753.385,06 
    • EFAL 59.996,34 
    • ENDO – FAP NAZIONALE 235.018,09 
    • ENAC 275.715,77 
    • ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale 1.371.696,19
    •  ENAP 62.205,48 ENFAP ITALIA 81.089,90 
    • E.N.G.I.M. – FONDAZIONE ENGIM ETS 534.988,03
    •  FONDAZIONE ECIPA 225.430,83 
    • FONDAZIONE ET LABORA 296.872,87
    •  FORMEDIL ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA 281.799,68 
    • H.E.R. A.P.S.E.T.S – ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE HER 23.943,99 
    • I.F.O.A. 597.203,13
    •  IAL NAZIONALE S.r.l. Impresa Sociale 782.556,77 
    • INIPA Impresa Sociale 57.276,42 
    • ISTITUTO ITALIANO FERNANDO SANTI S.c. a r.l. Impresa Sociale 44.396,10
    • PORTA XXI 104.638,31 
    • RETE ITS – RETE FONDAZIONI ITS ITALIA 157.036,90
    •  SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE 1.297.232,35 
    • S.F.C. – SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA S.c.p.a. 298.618,15.