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CTU processo civile: regolamento 2023
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2023 il decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023 n. 109, recante il nuovo "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2."
Il provvedimento è entrato in vigore il 26 agosto 2023.
Il decreto si occupa di specificare
- ulteriori categorie nell'albo dei consulenti ulteriori rispetto a quelle delineate dall’art. 13,
- i settori di specializzazione di ciascuna categoria , elencati nell' allegato A al DM;
- i requisiti per l’iscrizione all’albo e il contenuto della domanda di iscrizione (art. 4)
- gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi per gli iscritti all'albo (art.5 )
- le modalità per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di formazione(art. 6);
- le modalità di sospensione volontaria dall’albo (art. 7);
- la comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’art. 24-bis (art. 8).
Nell'Allegato B è riportata la Tabella di equipollenza dei titoli per la categoria MEDICO-CHIRURGICA .
AGGIORNAMENTO 5 SETTEMBRE 2023
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 4.9.2023 la seguente rettifica: "Al decreto citato sono apportate le seguenti correzioni:
- al terzo visto delle premesse, riportato alla pagina 14, seconda colonna, dove e' scritto: «Titolo I», leggasi: «Titolo II»;
- all'articolo 3, riportato alla pagina 16, prima colonna, la numerazione dei commi: «2.» e «3.», e' stata corretta in: «1.» e «2.»;
- all'articolo 11, riportato alla pagina 18, seconda colonna, dove e' scritto: «articolo 37-bis», leggasi: «articolo 1, comma 37-bis,». "
Requisiti generali per l'iscrizione agli albi e all'elenco nazionale
Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalita' informatica.
L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione:
- nome e cognome degli iscritti agli albi
- data di iscrizione all'albo,
- i provvedimenti di conferimento dell'incarico e
- gli eventuali provvedimenti di revoca.
Possono essere iscritti nell'albo coloro che:
a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; ( Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4
b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti e di versamenti contributivi ;
c) sono di condotta morale specchiata;
d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
ATTENZIONE I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno dei settori di specializzazione e modificare la categoria di appartenenza. Necessario a questo fine allegare una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso.
Coloro che avevano presentato domanda di iscrizione all'albo prima del 26 agosto 2023, ma non sono ancora stati iscritti dovranno integrare le indicazioni già fornite.
Le scadenza per le domande
Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun Tribunale possono essere presentate:
- tra il 1° marzo e il 30 aprile e
- tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.
Il comitato di valutazione si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede all'approvazione entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda.
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Agricoltura: malattia e maternità 2023 piccoli coloni e compartecipanti
Facendo seguito alla circolare n. 69 2023 , sui versamenti volontari in agricoltura, con la nuova circolare 72 del 1 agosto 2023 INPS comunica gli importi giornalieri delle retribuzioni di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche
- di malattia,
- di maternità/paternità e
- di tubercolosi
dettagliate nella tabella allegata QUI,
per compartecipanti familiari e piccoli coloni in agricoltura.
Le modalità di calcolo sono differenziate, ricorda INPS:
- per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, le retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali in agricoltura determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2023, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020[3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
- Per quanto riguarda invece le prestazioni economiche di maternità/paternità, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Viene precisato che per il 2023 , ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, tale reddito è pari a euro 61,98 .
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Decreto Alluvione Emilia Romagna diventa legge: ecco il testo coordinato
Pubblicata in GU del 31.07.2023 n. 177, la Legge del 31 luglio 2023 n. 100 di conversione del decreto 1° giugno 2023, n. 61, contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Scarica qui il testo del decreto n. 61/2023 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Nel provvedimento sono contenuti interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dall'alluvione che ha colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana.
Brevemente vediamone alcuni.
Sospensione termini versamenti e adempimenti in scadenza dal 1° maggio al 31 agosto 2023
Si prevede la sospensione, dal 1° maggio al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio 2023.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.Bonus fino a 3.000 euro per lavoratori autonomi
Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, a favore dei:
- collaboratori coordinati e continuativi,
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
- lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza,
che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, viene riconosciuta un'indennità una tantum pari a 500,00 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000,00 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Proroga superbonus 110% villette
Per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari ubicati nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto, la detrazione del 110% è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023..
Allegati: -
Codice della proprietà industriale
Codice della proprietà industriale – Dlgs del 10 febbraio 2005, n. 30, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. (Pubblicato in GU n.52 del 4-3-2005 – Suppl. Ordinario n. 28 )Aggiornato alla Legge del 24/07/2023 n. 102
Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005)Capo I – Diposizioni generali e principi fondamentali (Artt. 1-6)Allegati:
Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale (Artt. 7-116)
Capo III – Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale (Artt. 117-146)
Capo IV – Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure (Artt. 147-193)
Capo V – Procedure speciali (Artt. 194-200)
Capo VI – Ordinamento professionale (Artt. 201-222)
Capo VII – Gestione dei servizi e diritti (Artt. 223-230)
Capo VIII – Disposizioni transitorie e finali (Artt. 231-246) -
Accordo sicurezza sociale Italia – Moldavia 2023: il testo
E' stata pubblicata i nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023 la Legge n. 94 dell'11 luglio con la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato il testo dell'accordo stipulato e firmato a Roma il 18 giugno 2021.
L'Accordo entra il vigore il 26 luglio 2023 e ha durata illimitata.
Accordo sicurezza sociale Italia- Moldavia 2023: cosa prevede
Tra le disposizioni dell'accordo viene specificato il Campo di applicazione che riguarda, in relazione alla materia delle prestazioni:
1. per la Repubblica di Moldova, alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale:
a) la pensione per limite d'eta';
b) la pensione di disabilita' causata da una malattia generale;
c) la pensione e l'indennita' di disabilita' causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;
d) la pensione ai superstiti;
2. per la Repubblica Italiana:
a) alle prestazioni di invalidita', vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi
esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
b) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL).
Il relazione ai beneficiari, l'accordo è applicabile alle persone che sono o sono state beneficiarie delle prestazioni sopraelencate e ai loro familiari e superstiti.
Con riguardo alla presentazione delle domande si prevede che
1. Le domande di riconoscimento o di esportabilita' delle prestazioni moldave possono essere presentate, per il tramite dell'istituzione competente italiana, all'istituzione competente
moldava (Cassa Nazionale di Assicurazioni Sociali – CNAS).
2. Le domande di pensione italiane dovranno essere presentate direttamente all'INPS utilizzando il canale telematico.
Pagamento delle prestazioni sociali
L'accordo prevede che le istituzioni competenti di ogni Parte pagano le prestazioni direttamente alle persone aventi diritto che hanno la residenza o la dimora sul territorio
dell'altra Parte. Le prestazioni sono pagate dalle istituzioni competenti nella valuta ufficiale del proprio Stato o, nel caso in cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.
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Decreto rigassificatori approvato: il testo con le misure per il settore energetico
Nella seduta del 17 luglio, con 168 voti favorevoli, la Camera ha approvato e trasmesso al Senato, il disegno di legge di conversione (A.S. 803), con modificazioni, del decreto legge del 29 maggio 2023, n. 57 (decreto Rigassificatori), recante misure urgenti per il settore energetico.
Si fa presente che nel testo del decreto, sono confluite le misure per ridurre i costi dell'energia elettrica, del gas e dei servizi di teleriscaldamento a carico dei clienti finali, disposte in origine con il D.L. n. 79/2023, in particolare:
- il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per disagio economico e del bonus elettrico per gravi condizioni di salute, nonché riduzione oneri sistema gas per il III trimestre 2023,
- l'IVA agevolata su consumi gas metano per usi civili e industriali, III trimestre
Tra le misure si prevede la riapertura fino al 29 luglio 2023 dei termini per richiedere l'autorizzazione alla realizzazione o all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari sotrardinari del Governo già nominati.
Tra le misure introdotte in sede referente si segnalano:
- la previsione di una procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione,
- il riconoscimento di maggiori incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili,
- la semplificazione dell’iter autorizzativo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche in ambito energetico,
- la qualifica come attività di interesse generale svolta dagli Enti del terzo settore e dalle imprese sociali, la produzione e l’accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D. Lgs 8 novembre 2021, n. 199 (integrando il disposto dell’articolo 5, comma 1, lettera e) del Codice del terzo settore (D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, nonché dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112).
- Senza categoria
Decreto Omnibus: il testo coordinato con la legge di conversione
Pubblicata in GU, la Legge del 03.07.2023 n. 87 di conversione del c.d Decreto Omnibus (DL del 10.05.2023 n. 51) contenente disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
Scarica il testo del Decreto n. 51/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
In breve sintesi alcune delle misure previste.
Proroga versamenti soggetti ISA
Durante l'iter di conversione, con l'introduzione del comma 3-sexies all'art. 4, è stata ufficializzata la proroga dei termini dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per i soggetti ISA, già annunciata precedentemente con un comunicato del MEF.
In particolare, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo dcreto di approvazione del Ministro dell’conomia e delle finanze, tenuti ad effetuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro
il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorzione.I versamenti possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo.
Tali termini di versamento si applicano, oltre ai soggetti ISA, anche ai soggetti che partecipano ad alcune tipologie di società, associazioni e imprese:
- società di persone,
- società tassate per trasparenza
- e società a ristretta base proprietaria.
Modifiche alla disciplina IVA
Tra le altre novità fiscali introdotte nel corso dell’iter di conversione, il comma 2-bis dell’articolo 4, posticipa dal
1° gennaio al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore di alcune modifiche alla
disciplina IVA, che mirano a ricomprendere una serie di operazioni tra quelle effettuate nell'esercizio di impresa o in ogni caso, tra quelle aventi natura commerciale, e a rendere tali operazioni esenti ai fini IVA.Criptovalute
Differito dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, nonché il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto.
Contributo acquisto carburante attività agricole
Differito dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023, il termine di utilizzo del credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.
Allegati: