• Trust e Patrimoni

    Trust: il punto della disciplina fiscale nella circolare dell’Agenzia

    Con Circolare del 20 ottobre 2022 n. 34, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta, nonché delle modifiche normative introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 in tema di imposizione diretta.

    In particolare, sul piano normativo, il decreto ha modificato la disciplina, ai fini della imposizione sui redditi, relativa alle “attribuzioni” a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che con riferimento al trattamento dei trust si considerano a fiscalità privilegiata. 

    Tale intervento normativo ha avuto quale finalità quella di fornire regole specifiche per l’imposizione delle predette “attribuzioni”, in particolare, da parte di trust opachi, ovvero di trust senza beneficiari di reddito “individuati”, allo scopo di evitare che la residenza fiscale del trust in un Paese con regime fiscale privilegiato, comporti la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani. 

    Nello specifico, il decreto ha fornito indicazioni puntuali sul trattamento dei redditi corrisposti da tali trust, stabilendo: 

    • l’inclusione tra i redditi di capitale anche dei «redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73»;
    • una presunzione relativa, qualora in relazione alle predette attribuzioni «non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito».

    Indice della Circolare:

    1. PROFILI CIVILISTICI DEL TRUST
    2. APPORTO DEI BENI IN TRUST
    3. DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
      • 3.1 TRUST TRASPARENTE RESIDENTE E NON RESIDENTE 
      • 3.2 TRUST OPACO RESIDENTE
      • 3.2.1 Trust opaco commerciale 
      • 3.2.2 Trust opaco non commerciale 
      • 3.3 TRUST OPACO ESTERO
      • 3.4 L’INTERPOSIZIONE DEL TRUST 
      • 3.5 DETERMINAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 44 COMMA 1 LETTERA G-SEXIES) 
    4. DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE
      • 4.1 QUADRO DI RIFERIMENTO
      • 4.2 EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
      • 4.3 RECEPIMENTO DELL’ORIENTAMENTO ESPRESSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE
      • 4.4 TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE 
      • 4.4.1 Istituzione del trust 
      • 4.4.2 Dotazione dei beni in trust 
      • 4.4.3 Attribuzione dei beni ai beneficiari
      • 4.4.4 Liquidazione dell’imposta 
      • 4.4.5 Liquidazione dell’imposta in relazione ad attribuzioni effettuate da Trust già esistenti 
      • 4.4.6 Esenzioni, agevolazioni e determinazione del valore dei beni
      • 4.4.7 Operazioni effettuate durante la vita del trust 
      • 4.4.8 Sostituzione del trustee 
      • 4.4.9 Imposte ipotecaria e catastale
      • 4.5 ATTI FORMATI ALL’ESTERO 
      • 4.6 ATTRIBUZIONI AI BENEFICIARI “SENZA FORMALITÀ” 
      • 4.7 TRUST C.D. “LIQUIDATORI” E “DI GARANZIA” 
      • 4.8 TRUST “DOPO DI NOI” .
    5. OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE 
      • 5.1 OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEL TRUST 
      • 5.2 OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEI TITOLARI EFFETTIVI 
      • 5.3 OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEI TITOLARI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE (TRUSTEE, DISPONENTE E GUARDIANO)
    6. APPLICAZIONE DELL’IVIE E DELL’IVAFE

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Atto costitutivo Srl e Srl semplificata in videoconferenza: pronti i modelli standard

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 luglio 2022 n. 155, sono stati definiti i modelli di atti costitutivi per la costituzione società a responsabilità limitata (sia ordinaria che semplificata) attraverso la partecipazione delle parti in videoconferenza utilizzando la procedura online mediante una piattaforma telematica predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.

    Pertanto, l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse, mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

    Gli atti costitutivi possono essere redatti utilizzando i seguenti modelli standard (allegati al decreto):

    • Allegato 1 – Modello SRL per le società a responsabilità limitata
    • Allegato 2 – Modello SRL SEMPLIFICATA per le società a responsabilità limitata semplificata,

    Scarica qui i Modelli allegati al decreto in formato word

    I suddetti modelli potranno essere utilizzati dal 5 novembre 2022, data di entrata in vigore del Decreto del Mise del 26 luglio 2022 n. 155.

    Ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, pubblicherà sul proprio sito istituzionale i modelli, anche in lingua inglese.

    In caso di utilizzo di tali modelli standard uniformi, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140, ridotto alla metà.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Buono patente autotrasporto: il testo del decreto con le modalità di erogazione

    Pubblicato in GU del 18.10.2022 n. 244, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 30.06.2022 che disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del "buono patente autotrasporto", di cui al Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto istituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge n. 156/2021.

    A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, il Programma incentiva la formazione di nuovi conducenti per il settore dell'autotrasporto mediante l'erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone e di merci.

    Il programma è gestito attraverso una piattaforma informatica denominata "Buono patenti", accessibile, previa autenticazione, direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che consente la registrazione dei beneficiari e l'accreditamento delle autoscuole accreditate.

    Beneficiari del buono patente

    Il Buono è destinato a cittadini italiani ed europei, di età compresa fra i 18 e i 35 anni, nel periodo tra il 1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2026, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, ovvero che intendano conseguire, anche cumulativamente, uno dei seguenti titoli:

    • di una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), del codice della strada;
    • della carta di qualificazione del conducente (CQC) di cui al Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e di cui all'art. 116, comma 11, del codice della strada,

    e consiste in un voucher patente autotrasporto, pari all'80% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 2.500 euro.

    Modalità di accreditamento delle autoscuole

    Le autoscuole potranno accreditarsi registrandosi sulla piattaforma informatica "Buono patenti", indicando:

    • la partita I.V.A., 
    • il codice ATECO relativamente all'attività svolta ai fini del presente decreto, 
    • la denominazione 
    • e i luoghi dove viene svolta l'attività,
    • la tipologia di servizi offerti,

    e qualsiasi altra informazione necessaria a qualificarli come autoscuole accreditate, nonchè la dichiarazione che i buoni sono accettati esclusivamente per le finalità previste dal presente decreto.

    Le autoscuole accreditate saranno inserite in un apposito elenco consultabile dai beneficiari attraverso la piattaforma informatica.

    L'avvenuto inserimento nell'elenco implica l'obbligo, da parte delle autoscuole, di accettazione dei buoni.

    Allegati:
  • Professione Avvocato

    Parametri forensi 2022: tabelle e testo del decreto

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022  il decreto del Ministero della Giustizia del 13 agosto 2022, n. 147  contenente il Regolamento recante modifiche  al  decreto  10  marzo  2014,  n.  55,concernente la determinazione dei parametri per la  liquidazione  dei  compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma  6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.  In allegato le tabelle dei nuovi parametri forensi.

    Il decreto entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, quindi  il 23 ottobre 2022.

    Tra le novità si segnalano 

    • Per MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA maggiori compensi  in caso  si pervenga alla  definizione dell'accordo  
    • taglio del compenso del 75%  per i casi di responsabilità processuale accertata 
    • Introduzione del COMPENSO A TEMPO  con  importo  compreso tra un minimo di 200 euro a un massimo di 500 euro all'ora; 
    • SUDDIVIZIONE DEL COMPENSO : quando la causa si compone di fasi distinte  e/o materie diverse,   anche il compenso sarà definito  separatamente.

    Si ricorda infine che I PARAMETRI  saranno applicabili nei casi seguenti:

    • quando non venga definito il compenso  in forma scritta al momento dell'incarico 
    •  quando non si trovi un accordo consenauel
    •  per la definizione giudiziale 
    • per i casi in cui la la prestazione professionale sia effettuata nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: novità 2022

    Entrano in vigore in questi giorni tre decreti in materia di sicurezza, in particolare per la  prevenzione incendi nei luoghi di lavoro emanati nell'autunno 2021 dai Ministeri dell'interno e del Lavoro . Si tratta  di 

    1. DM 01 settembre 2021  recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021; Il decreto è entrato in vigore lo scorso 25 settembre, tuttavia, con DM 15 settembre 2022 (G.U. n. 224 del 25 settembre 2022), è stato prorogato al settembre 2023 l'obbligo di qualificazione per i manutentori di impianti ed attrezzature antincendio. 
    2. DM 02 settembre 2021  recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021, che entra in vigore il 04 ottobre 2022.
    3. DM 03 settembre 2021  recante : “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021. Il DM con lo specifico allegato operativo sarà in vigore dal 29 ottobre 2022.

    Decreti sulla prevenzione antincendio 

    Vediamo alcuni dettagli sui contenuti dei tre provvedimenti 

    Il decreto del 1 settembre obbliga all'intervento di tecnici qualificati secondo nuove modalitaà per la  manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature (come da allegato II al decreto stesso)  ma la norma è stata inviata al 25 settembre 2023. E' già in vigore dal 25 settembre di quest'anno l'obbligo di esecuzione e registrazione  di tali interventi  secondo le disposizioni legislative e  la regola d'arte, in accordo alle norme tecniche (Iso, Iec, En, Cei, Uni).

    Il decreto del 2 settembre in vigore da oggi 4 ottobre prevede:

    l'obbligo di adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio,e

     stabilisce i criteri per la gestione delle misure di  sicurezza antincendio con particolare riferimento alle attività che vi si svolgono .

    Ad esempio  

    • nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori , 
    •  in quelli aperti al pubblico con possibile presenza di almeno 50 persone e
    •  in quelli che rientrano nell'allegato I al Dpr 151/2011,

    deve essere adottato un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza e antincendio in emergenza,  e indicati  i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione .

    Con riguardo al decreto del 3 settembre 2021 che entra in vigore il 29 ottobre p.v. , l'applicazione  dell'obbligo di progettazione e valutazione rischi riguarda tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri temporanei o mobili come definiti dal titolo IV del testo unico. Nell'allegato vengono specificate le modalità per la valutazione del rischio e  gli elementi minimi  di cui il documento deve essere composto  (-l'individuazione dei pericoli d'incendio;a descrizione del contesto e dell'ambiente, quantità e tipologia degli occupanti e dei beni  esposti ; valuazione delle conseguenze degli incendi  e di eventuale  rischio da esplosione, ove richiesta). 

    Sono forniti inoltre i criteri utilizzabili  per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Draghi

    Il Decreto Aiuti bis diventa legge: il testo coordinato pubblicato in GU

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21.09.2022, la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022, in vigore dal 22 settembre (giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

    Scarica il testo del Decreto Aiuti bis n. 115/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Alcune modifiche apportate in sede di conversione

    Tra le modifiche apportate dal Senato al ddl segnaliamo:

    • Accordo in materia di responsabilità per la cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus (art. 33-ter)
      Con la modifica approvata, la responsabilità in solido si configura solo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o colpa grave”, ovvero qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.
    • Proroga del lavoro agile fino al 31 dicembre 2022, per lavoratori fragili e i genitori di figli minori di 14 anni (art. 23-bis)
    • Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni (art. 21-bis)
      Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1000,00 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
    • Installazione di Vetrate Panoramiche sul balcone come attività edilizia libera
      All'articolo 6, comma 1, del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), che riguarda gli interventi eseguibili come attività di edilizia libera, dopo la lettera b, è inserita la seguente lettera ''b-bis) che prevede anche gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche''».
    • Definizione agevolata liti
      Con la modifica introdotta ai commi 1 e 2 della legge n. 130/2022, possono accedere alla definizione agevolata delle controversie pendenti tutti i procedimenti per i quali il ricorso viene notificato entro il 16 settembre 2022 (con la modifica approvata viene eliminata la data del 15 luglio 2022).

    Ricordiamo che il provvedimento conta 43 articoli, ed è suddiviso nei seguenti capitoli:

    • Capo I Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e  carburanti
    • Capo II Misure urgenti in materia di emergenza idrica
    • Capo III Regioni ed enti locali 
    • Capo IV Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza
    • Capo V  Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di  investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici
    • Capo VI  Istruzione e Universita'
    • Capo VII  Disposizioni in materia di giustizia
    • Capo VIII  Disposizioni finanziarie e finali

    Le principali misure del DL  Aiuti bis

    Il decreto comporta l'investimento di 17 miliardi di euro. Le principali misure prevedono tra l'altro:

    • taglio contributivo di 1,2 punti sugli stipendi dei dipendenti da luglio a dicembre 2022
    • doppio intervento sulle pensioni con rivalutazione al 1 novembre di tutti gli assegni pensionistici  pari al 1,9%,   e  di 2 punti percentuali per gli assegni fino a 34.996 euro dal 1  ottobre 2022. 
    • bonus contro il caro-carburante  per il  trasporto locale
    • incremento della soglia di esenzione dei fringe benefits a 600 euro  invece che  258,27 euro
    • estensione  del bonus 200 euro  a lavoratori non coperti  dal precedente decreto, come cassaintegrati e lavoratrici rientrate dalla maternita, sportivi, dottorandi.
    • finanziamento di ulteriori 100 milioni per l'erogazione del bonus 200 euro ai professionisti 
    • nuovo finanziamento per 1 miliardo all'ILVA 
    • finanziamento di 500 milioni circa per i contratti di sviluppo 
    • rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il IV trimestre 2022 per i soggetti economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute
    • proroga dei crediti di imposta alle imprese per l'acquisto di gas ed energia
    • azzeramento degli oneri di sistema
    • sostegno per 200 milioni alle imprese agricole contro la siccità
    • contributi a enti locali per 350 milioni
    • misure di semplificazione normativa per l'accellerazione dei programmi di edilizia universitaria.

    Allegati:
  • Inail

    Indennizzi INAIL danno biologico 2022

    Il decreto del ministero del lavoro  n. 143 2022 che fissa la rivalutazione degli indennizzi per danno biologico riconosciute dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a decorrere dal 1 luglio 2022 e stato pubblicato ad agosto 2022.

    Il 16 settembre INAIL ha pubblicato la propria circolare di istruzioni, n. 35-2022. QUI IL TESTO

     A seguito delle rilevazioni ISTAT e delle valutazioni della deliberazione  del consiglio di amministrazione INAIL  la rivalutazione  delle prestazioni economiche è fissata al 1,9% .

    Indennizzo danno biologico cos'è

    l'indennizzo INAIL per danno biologico è una prestazione  economica  riconosciuta per gli infortuni  e le malattie professionali  che hanno causato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, in vigore dal 2000.

    L'erogazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

    L'importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione  e comprende

    • una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000
    • una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m..

    Per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione dei relativi importi.

    Si ricorda che la  rendita è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:

    • 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di
    •  15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale

    e puo comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.

    Solo per i lavoratori agricoli è  prevista la possibilità di  riscatto in misura totale o parziale:

    1. per intero, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, il grado di menomazione risulti pari o superiore al 35%, e i postumi non siano suscettibili di modificazioni
    2. in misura non superiore alla metà dell’indennizzo, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, e i postumi siano suscettibili di modificazioni.