• Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2024: pubblicati i Modelli con relative istruzioni

    Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024 n. 8253, è stato pbblicato il Modello della Certificazione Unica “CU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni per la sua compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni,

    Scarica il Modello di Certificazione Unica 2024 (sintetico e ordinario)

    Termine di presentazione CU 2024

    Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è
    fissato:

    • al 18 marzo 2024 (il 16 marzo cadendo di sabato fa slittare la scadenza a lunedì 18)
    • al 31 ottobre 2024 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

    Il sostituto d’imposta che nell’anno 2024 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia
    delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2024 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:

    • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
    • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
    • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
    •  15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
    •  30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

    Con separato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto
    per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1).

    Allegati:
  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione Iva 2024: pubblicati i modelli con le relative istruzioni

    Con Provvedimento del 15.01.2024 n. 8230, l'Agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato i modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno di imposta 2023, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in particolare:

    • il Modello IVA/2024 composto da: 
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
      • i quadri (VA-VC-VD-VE-VF-VJ-VH-VM-VK-VN-VL-VP-VQ -VT-VX-VO-VG),
        L’ente o società commerciale controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il prospetto IVA 26 PR/2024 (composto dei quadri VS-VV-VW-VY-VZ) per l’indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell’IVA di gruppo.
    • il Modello IVA BASE/2024 composto da:
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
      • i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VP, VL, VT e VX.
        I dati relativi alla determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta devono essere indicati nel quadro VX.
        Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA/2024.

    Scarica i Modelli Iva 2024 e le relative istruzioni.

    La dichiarazione IVA, relativa all’anno di imposta 2023 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

    Principali modifiche al modello di carattere generale

    Come illustrato nelle istruzioni allegate al modello Iva 2024, ecco le principali modifiche, di carattere generale, apportate quest'anno:

    • QUADRO VA
      Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
    • QUADRO VB
      Il quadro, previsto per consentire l’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è soppresso.
    • QUADRO VE
      Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.
    • QUADRO VF
      Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5. In tale rigo vanno indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.
      Nella sezione 3-A, nel rigo VF34, è stato soppresso il campo 9 riservato alle operazioni esenti di cui alla legge n. 178/2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 9. Nella sezione 3-B, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF42. In tale rigo vanno indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi.
      È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.
    • QUADRO VL
      Nella sezione 2, nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3, per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata.
    • QUADRO VO
      Nella sezione 3, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.
    • Prospetto IVA 26/PR
      QUADRO VS

      Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VS23, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
    • QUADRO CS
      Il quadro CS, previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi è soppresso

  • Inail

    Malattie professionali: tabelle aggiornate 2024

    E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 13 gennaio 2023  il decreto del ministero del lavoro del 15 dicembre 2023  che definisce l'aggiornamento dell'elenco delle malattie  professionali di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014, per le quali e' obbligatoria la denuncia all'INAIL ,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30giugno 1965, n. 1124.

     In allegato sono fornite le tabelle complete che entreranno poi nel testo unico per la sicurezza .

    Sono suddivise in 

    LISTA 1 MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ

    • GRUPPO 1 – MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6
    • GRUPPO 2 – MALATTIE DA AGENTI FISICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6
    • GRUPPO 4 – MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO NON COMPRESE IN ALTRE VOCI ESCLUSI I TUMORI
    • GRUPPO 5 – MALATTIE DELLA PELLE ESCLUSI I TUMORI

    GRUPPO 6 – TUMORI PROFESSIONALI 

    LISTA II – MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É DI LIMITATA PROBABILITÁ

    • GRUPPO 7 – MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE DA DISFUNZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

    LISTA III – MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É POSSIBILE

    • GRUPPO 1 – MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI

    LISTA III  

    • GRUPPO 2 – MALATTIE DA AGENTI FISICI

    LISTA III

    • GRUPPO 6 – TUMORI PROFESSIONALI

    Il decreto è in vigore dal 1 gennaio 2024 

  • Lavoro Dipendente

    Autoliquidazione INAIL 2023-2024: istruzioni e tassi per la rateazione

    INAIL completa le istruzioni operative per la procedura di autoliquidazione dei premi INAIL Saldo 2023 e acconto 2024  fornite lo scorso 27 dicembre,   con un nuovo documento che definisce i coefficienti di applicazione dei tassi di interesse per le rateazioni , pubblicato il 9 gennaio 2024 (v dettagli sotto)

    Vengono inoltre riepilogate le scadenze secondo il seguente calendario 

    16 FEBBRAIO 2024 

    •  versamento del premio di  autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale e
    • versamento dei contributi associativi in unica soluzione 
    • comunicazione riduzione retribuzioni presunte 2024 

    29 FEBBRAIO 2024 

    • termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente  corrisposte nell’anno 2023. 

     i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2023-2024 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date: 

    Calendario servizi online

     Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2024; 

     Riduzione di Presunto (PAN): 2 gennaio 2024; 

     Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2024;

      AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2024; 

     Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 11 gennaio 2024; 

     Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2024.

     Sul portale istituzionale sono stati inoltre pubblicati i relativi manuali aggiornati a disposizione degli utenti (Servizi online – Istruzioni e manuali).

    Autoliquidazione INAIL 2023-24: istruzioni sulle procedure

    In tema di Servizi online si ricorda che 

    • I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le  dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari" .   Il numero di   riferimento del premio di autoliquidazione 2023/2024 da indicare nel modello F24 è902024.
    • I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative  navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il  servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. 
    • È possibile inviare i dati sia nel formato Json sia nel formato txt.

    ATTENZIONE Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel  servizio online la seguente documentazione:

    – per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della  flotta;

    – per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e  Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato.

    I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2024 retribuzioni per un importo  inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione  dell’attività prevista nel 2024) devono inviare all’Inail entro il 16 febbraio 2024 la  comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r.  1124/1965), con il servizio “Riduzione Presunto”.

    Pagamento rateale del premio di autoliquidazione: date e tassi di interesse 

    Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16  febbraio 2024, in quattro rate trimestrali , ognuna pari al 25% del premio annuale,

    dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la  presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. 

    1. I rata, 16 febbraio
    2. II rata, 16 maggio
    3. III rata, 16 agosto differita al 20 agosto (art. 3-quater, d.l. 16/2012 convertito dalla l.  44/2012)
    4. IV rata, 16 novembre.

    Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, d.lgs n. 241 del 9 luglio 1997).

    Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei  titoli di Stato per l’anno 2023 determinato dal MEF . pari allo 3,76%1

    Su  questa base, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della  seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2023/2024, che tengono conto del

    differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di  pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il  versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto  senza alcuna maggiorazione:

    Rate 

    Data scadenza

     Data utile per il pagamento

     Coefficienti interessi

     16 febbraio 2024

     16 febbraio 2024 

    0

    2° 

    16 maggio 2024 

    16 maggio 2024 

    0,00927123

    3° 

    16 agosto 2024 

    20 agosto 2024 

    0,01874849

     16 novembre 2024 

    18 novembre 20242 

    0,02822575

    Autoliquidazione INAIL 2023-24:  Riduzioni del premio assicurativo

    La nota INAIL si sofferma infine sulle riduzioni contributive applicabili  all’autoliquidazione 2023/2024, ovvero:

    • 1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
    • 2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
    • 3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
    • 4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di
    • lavoratori in congedo (PAT)
    • 5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
    • 6. Riduzione per Campione d’Italia (PAT)
    • 7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e
    • svantaggiate (PAT)
    • 8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto
    • proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
    • 9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)

    Allegati:
  • Pensioni

    Pensioni 2024 tutti gli importi e calendario pagamenti

    L’Istituto ha comunicato con la circolare 1 del 2 gennaio 2024  la  rivalutazione  ufficiale delle pensioni e delle prestazioni assistenziali,  che saranno pagate nel  2024. Le operazioni hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni.

    Nell'allegato 2  le tabelle di tutti gli importi delle pensioni e prestazioni assistenziali e di accompagnamento a pensione

    Nei paragrafi seguenti le principali prestazioni e   il calendario dei pagamenti per il 2024.

    Questo l'indice dei contenuti della circolare:

    Premessa

    1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale

    2.   Indice di rivlutazione definitivo per l’anno 2023

    3. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2024

    3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2024 per la generalità delle pensioni

    3.2 Incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

    3.3 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

    4. Rivalutazion delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

    4.1 Pensioni sociali e assegni sociali

    4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

    4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche

    5. Tabelle

    6. Requisiti anagrafici

    7. Gestione fiscale

    7.1 Conguagli fiscali a consuntivo

    7.2 Addizionali all’IRPEF

    7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

    8. Sistemi integrati

    8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

    8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

    8.2.1  Scadenza del penultimo contitolare nel 2024

    8.2.2  Pensioni con tutti i contitolari scaduti

    8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

    8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

    8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio

    8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

    9.   Sistemi proprietari della Gestione pubblica

    9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale

    9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

    9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età

    9.4 Esenzione fiscale per le vittime del dovere

    9.5 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

    10. Prestazioni assistenziali

    10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

    10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

    10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

    11. Prestazioni di accompagnamento a pensione

    11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2024

    12. Periodicità e date di pagamento

    12.1 Calendario di pagamento

    12.2 Pagamenti annuali e semestrali

    13. Certificato di pensione per l’anno 2024

    Pensioni minime 2024 importo base e incremento straordinario     

                

    Decorrenza

            

                

    lavoratori dipendenti e autonomi        

                

    Assegni             vitalizi

            

                

    1° gennaio             2023

            1 gennaio 2024

                

    567,94 €

    598,61  €

                

    323,75 €

     341,24  €

                

    IMPORTO ANNUO 2023            

    IMPORTO ANNUO 2024 

                

    7.383,22 €

    7.781,93€

                

    4.208,75 €

            4.436,12€

     Si segnala  inoltre   a seguito dell'art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) che prevede   " in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023 fino  a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante,  nella misura  di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque  anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024",  l'  Importo massimo  riconosciuto arriva  a € 614,77 €

    Viene sottolineato che per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto.

    Date pagamento pensioni 2024       

               
    mese
            
               
    Giorno             disponibilità valuta
            
                

     

            

               
    Poste
            
               
    Banche
            
                

    gennaio

            

                

                3

            

                

    febbraio

            

                

                1

            

                

    marzo

            

                

                1

            

                

    aprile

            

                

                2

            

                

    maggio

            

                

                2

            

                

    giugno

            

                

                1

            

                

                3

            

                

    luglio

            

                

                1

            

                

    agosto

            

                

                1

            

                

    settembre

            

                

                2

            

                

    ottobre

            

                

                1

            

                

    novembre

            

                

                2

            

                

                4

            

                

    dicembre

            

                

                2

            

  • Contenzioso Tributario

    Riforma fiscale: Dlgs in materia di contenzioso tributario pubblicato in GU

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 03.01.2024 serie generale n.2, il decreto legislativo del 30 dicembre 2023 n. 220 in materia di contenzioso tributario, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023). 

    Scarica qui il testo del Dlgs del 30.12.2023 n. 220

    Il testo si compone di 4 articoli e reca diverse modifiche al d.lgs. 546/1992 recante disposizioni sul processo tributario, dando attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:

    • il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
    • l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
    • il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
    • la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;
    • l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
    • le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

    Nel testo pubblicato, sono state modificate le disposizioni relative alle spese di giudizio prevedendo la compensazione delle stesse, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

    Inoltre, solo per le controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente, si ammette la possibilità di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartaceo degli atti

    Si include il rifiuto espresso dell’istanza di autotutela tra gli atti impugnabili.

    Si prevede che, alla parte che lo abbia richiesto, sia garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza e si chiarisce che, nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza.

    Infine, si definiscono con maggior chiarezza le modalità della redazione della sentenza in forma semplificata prevedendo che il giudice, nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, decida, con motivazione recante un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o a un precedente conforme.

  • Determinazione Imposta IRES

    Dimezzamento aliquota Ires: chiarimenti dell’Agenzia in merito ai beneficiari

    Ulteriori chiarimenti, forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 28.12.2023 n. 35, in merito al dimezzamento dell’aliquota Ires, con riguardo ad alcune tipologie di soggetti (articolo 6 del dPR del 29 settembre 1973, n. 601), tra cui le fondazioni di origine bancaria (FOB) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, sia con riguardo agli enti di assistenza e beneficenza, nonché sulla compatibilità della predetta riduzione Ires con il regime agevolato per la tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali, introdotto dall’articolo 1, commi da 44 a 47, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

    Con riferimento alle FOB, al fine di beneficiare del dimezzamento dell’aliquota Ires, queste ultime hanno l’onere di dimostrare:

    • la loro riconducibilità, sia dal punto di vista formale che sostanziale, ad una delle categorie di enti specificamente indicate dal comma 1 dell’articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 (rilevano, in specie, le categorie di cui alla lettera a), cioè: «enti ed istituti di assistenza sociale, […], enti di assistenza e beneficenza» e alla lettera b), cioè «istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, […], fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali»);
    • di non svolgere attività che ne connotino la natura imprenditoriale secondo i canoni individuati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, nonché dalla Commissione europea, illustrati nei citati documenti di prassi.

    Con riferimento agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la cui equiparazione per legge agli enti con “finalità di beneficenza o istruzione” ne consente la riconducibilità nella categoria di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6, la circolare n. 15/E ha confermato l’applicazione della riduzione Ires per i redditi derivanti dalle attività “diverse” da quelle di “religione o di culto”, ancorché commerciali, a condizione che le “attività diverse” siano svolte in maniera non prevalente e siano in rapporto di “strumentalità immediata e diretta” con i fini di “religione o di culto”.

    È stata inoltre riconosciuta l’applicazione della riduzione Ires anche ai redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare (locazione e/o vendita di immobili), subordinata alla contestuale ricorrenza delle seguenti condizioni:

    • si configuri in concreto un mero godimento del patrimonio immobiliare e non lo svolgimento di un’attività commerciale. Al riguardo, sono stati indicati, a titolo esemplificativo, alcuni elementi che possono costituire indici significativi per stabilire la sussistenza o meno di un’organizzazione in forma di impresa;
    • i proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.

    I chiarimenti forniti in ordine agli enti ecclesiastici, sempreché si riscontrino previsioni analoghe nelle leggi di approvazione degli accordi e delle intese tra lo Stato italiano e le relative confessioni religiose, valgono anche per gli enti con fini di religione o di culto appartenenti a confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica, che siano equiparati per legge agli “enti con finalità di beneficenza o di istruzione”.

    Allegati: