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Alluvione Romagna: testo della prima delibera in GU
E' apparso ieri in Gazzetta Ufficiale N. 118 del 22 maggio 2023 il testo della prima delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 in cui viene dichiarato per dodici mesi dalla data di deliberazione, 8 quindi fino al 4 maggio 2024 lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province
di Reggio-Emilia,
- di Modena,
- di Bologna,
- di Ferrara,
- di Ravenna e
- di Forli-Cesena,
provocando l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti,allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali e la cui compiuta ricognizione e' in corso.
Sono previste, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, successive ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
Il provvedimento prevede lo stanziamento, per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento di euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
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Frazionamento degli Enti Urbani: i chiarimenti dell’Agenzia
La presente circolare, nell’ambito delle procedure di aggiornamento degli archivi
di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati, tratta la tematica del frazionamento degli Enti Urbani, ovvero di quelle porzioni di territorio (particelle catastali) che, una volta edificate, vengono censite nel Catasto fabbricati e, quindi, sottratte all’aggiornamento al Catasto terreni, nel quale restano individuate come “Enti urbani”, prive di indicazione dei soggetti che vantano diritti su di esse.In particolare, con riferimento alle suddette procedure, sono pervenuti quesiti in merito alle corrette modalità di redazione degli atti di aggiornamento Pregeo e Docfa e si rende pertanto necessario fornire, in questa sede, alcune indicazioni sul frazionamento di particelle censite al Catasto Terreni sia con destinazione “Ente Urbano – cod. 282”, sia con destinazione “Fabbricato promiscuo – cod. 278”.
Il corretto assolvimento degli adempimenti in argomento evita, infatti, che si possano generare disallineamenti tra il Catasto Terreni e il Catasto Fabbricati, esigenza che assume ancora più rilievo nell’attuale sistema caratterizzato da una profonda integrazione dei due catasti nel Sistema Integrato del Territorio1 (SIT).
Con la presente circolare, l'Agenzia fornisce, quindi, indicazioni, sulle modalità da seguire nel caso di frazionamento di un ente urbano, chiarendo quando il tecnico professionista debba presentare una richiesta di aggiornamento del Catasto Terreni (con la procedura Pregeo), da perfezionare successivamente all’Urbano, e quando invece, come nella maggior parte dei casi, debba presentare una richiesta di aggiornamento per il solo Catasto Fabbricati (con la procedura Docfa).
Viene inoltre fornito un allegato tecnico che raccoglie alcune casistiche ed esemplificazioni che possono agevolare l’applicazione dei principi generali espressi nel documento stesso:
- Nel Caso A è illustrato il caso generale in cui il frazionamento è effettuato al Catasto Fabbricati senza introduzione di nuove dividenti in cartografia.
- Nei casi successivi (dal Caso B al Caso G) sono invece descritte le eccezioni alla sopra citata regola generale. In ognuno di questi casi dovrà essere presentato un atto di aggiornamento geometrico al Catasto Terreni, nella cui relazione tecnica il professionista indica che il frazionamento dell’ente urbano ricade in uno specifico caso previsto dalla presente circolare e richiede all’Ufficio la variazione di destinazione della particella derivata in “Relitto di ente urbano – cod. 450”, indicando, al contempo, da quale/i unità immobiliare/i debba essere mutuata la ditta catastale da attribuire alla particella derivata. È quindi necessario che le ditte siano allineate.
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Decreto Criptovalute: il testo all’esame della Camera
Oggi 8 maggio, all'esame della Camera, disegno di legge di conversione (A.C. 1115), con modificazioni, del decreto 17 marzo 2023 n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech, cosiddetto decreto criptovalute già approvato dal Senato.
Il decreto in questione, all'esame della Camera dei deputati in seconda lettura, intende adeguare
l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2022/858, dal capo I al Capo VII, ed introdurre
misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (Capo VIII).Si compone di 35 articoli, che nel corso dell'esame al Senato sono stati oggetto di limitati interventi emendativi che non hanno modificato l'impostazione generale del provvedimento:
- L'articolo 1 contiene le definizioni e l'articolo 2 disciplina l'ambito applicativo delle norme sugli strumenti finanziari digitali. Gli articoli da 3 a 17 contengono le disposizioni comuni per l'emissione e circolazione in forma digitale degli strumenti finanziari eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale.
- Gli articoli da 18 a 26 diciplinano gli strumenti finanziari digitali non scritturati presso un sistema di regolamento titoli con tecnologia di registro distribuito (SS DLT) o presso un sistema di negoziazione e regolamento con tecnologia di registro distribuito (TSS DLT).
- Gli articoli 27 e 28 contengono le norme relative alla Vigilanza sulla disciplina dell'emissione e della circolazione in forma digitale.
- L'articolo 29 indica la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/858.ù
- L'articolo 30 prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative.
- L'articolo 31 modifica le definizioni contenute nell'articolo 1 del TUF per includervi gli strumenti finanziari emessi mediante tecnologia a registro distribuito.
- L'articolo 32 prevede un regime transitorio di iscrizione, a cura della Consob, in un elenco provvisorio dei responsabili del registro.
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Equo compenso professionisti: il testo della Legge pubblicato in Gazzetta
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 05.05.2023 n. 104 la Legge del 21 aprile 2023 n. 49 recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, non ché conforme ai compensi previsti rispettivamente:
- per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.
Come si legge nel Dossier predisposto dalla Camera dei deputati, il testo, composto da 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, in breve sintesi:
- definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);
- disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);
- prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);
- consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
- prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
- disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
- consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
- istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10);
- prevede una disposizione transitoria che esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11);
- abroga la disciplina vigente (art. 12);
- prevede la clausola di invarianza finanziaria (art. 13).
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Crediti d’imposta edilizi residui: come fare per fruirne in 10 quote annuali
Con Provvedimento del 18.04.2023 n. 132123, l'Agenzia delle Entrate detta le istruzioni in merito alle modalità di fruizione in 10 rate annuali dei crediti d'imposta non ancora utilizzati derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura, relativi alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi, in particolare:
- Superbonus,
- Sismabonus
- e Bonus barriere architettoniche,
come previsto dal decreto “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, DL n. 176/2022).
La quota residua di ciascuna rata annuale dei suddetti crediti d’imposta, non utilizzata in compensazione, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. Tale scelta è irrevocabile.
La ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti:
- dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023 relative al Superbonus,
- nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche e al Sismabonus.
Comunicazione all'Agenzia per la fruizione in 10 rate annuali dei crediti d'imposta residui
Ai fini della ripartizione, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all’Agenzia delle entrate:
- la tipologia di credito,
- la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni
- e il relativo importo.
La Comunicazione potrà essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023.
Mentre a decorrere dal 3 luglio 2023, l'invio potrà essere effettuato anche avvalendosi di un intermediario abilitato.
Per accedere alla piattaforma, dopo l’autenticazione seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni” e quindi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.
La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, purché derivanti dalle comunicazioni delle opzioni.
Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita, utilizzando i seguenti codici tributo:
- “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
- “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
- “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”,
istituiti con Risoluzione n. 19 del 2 maggio 2023.
La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.
Utilizzo
Allegati: -
Indennità INPS malattia, maternità, tubercolosi 2023
A seguito dell'aggiornamento limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti comunicati dall'INPS con la circolare 11 2023 , l'istituto indica con la circolare 43 dl 21 aprile 2023 gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di
- malattia, di
- maternità/paternità e di
- tubercolosi.
Di seguito in particolare tutti gli argomenti:
A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2023
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)
B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2023, per altre prestazioni
1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)
2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)
3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dello Stato)
4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001
5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2023
Viene chiarito che per la misura delle indennità per la tubercolosi erogate in misura fissa vanno presi a riferimento pgl iimporti comunicati con la circolare n. 9/2023.
Di seguito riportiamo i principali valori di riferimento:
categorie e indennità minimale giornaliero di legge istruzioni Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 53,95 euro Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 48,00 euro Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 60,26 euro vengono utilizzati,in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2022. Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità) retribuzioni convenzionali orarie ( da utilizzare per il calcolo)
7,90 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,92 euro;
8,92 euro per le retribuzioni superiori a 8,92 euro e fino a 10,86 euro;
10,86 euro per le retribuzioni superiori a 10,86 euro;
5,75 euro per orario superiore a 24 ore settimanali.
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 48,00 euro Artigiani: 53,95 euro 53,95 euro Commercianti 53,95 euro Pescatori 29,98 euro Lavoratori iscritti alla Gestione separata ( degenza ospedaliera) 49,76 euro (16%), se accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
74,64 euro (24%), se accreditate da 5 a 8 mensilità
99,52 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti accreditate da 9 a 12 mensilità
le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento con le aliquote indicate nella circolare 2023
Lavoratori iscritti alla Gestione separata (malattia 24,88 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
37,32 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 5 a 8 mensilità ;
49,76 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 9 a 12 mensilità
Lavoratori dipendenti Congedo parentale indennità 30% diritto all’indennità se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo minimo di pensione. Per il 2023 il valore provvisorio è pari a 18.321,55 euro -
Rateizzazione bollette energia e gas delle imprese: come fare per richiederla
Pronte le modalità semplificate di presentazione delle istanze di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il
30 settembre 2023, destinato alle imprese, in qualsiasi forma costituite, iscritte al registro delle imprese, con utenze collocate in Italia a esse intestate e ai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia (ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Aiuti quater n. 176/2022).Le ha definite il decreto del MiMit del 3 marzo 2023 pubblicato in GU n. 85 dell'11.04.2023.
Modalità di accesso alla rateizzazione delle bollette
I fornitori di energia elettrica e gas naturale, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 sono tenuti a:
- rateizzare, qualora richiesto dalle imprese, l’importo eccedente della bolletta (ammontare pari alla differenza, se positiva, tra il corrispettivo per la componente energetica risultante dalla bolletta riferita a consumi di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 e l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento a parità di consumo);
- riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all’importo eccedente della bolletta, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.
L’impresa, per ottenere la rateizzazione delle bollette, entro 15 giorni dall’emissione della bolletta, deve presentare istanza all’attuale fornitore per il tramite di posta elettronica certificata ovvero con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal fornitore. Per le bollette scadute al momento dell’emanazione del presente decreto, il termine di quindici giorni per presentare l’istanza decorre dall'11 aprile 2023.
In caso di cambio del fornitore tra il periodo di riferimento e il periodo di cui si richiede la rateizzazione, è cura del fornitore attuale verificare l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento, acquisendo il dato dai precedenti fornitori ai quali è subentrato. In ogni caso l’impresa è tenuta ad allegare all’istanza copia delle bollette del periodo di riferimento.
Documenti da allegare all'istanza
L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
- una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’art. 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro 5 giorni all’accoglimento dell’istanza.