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Decreto flussi 2022: 82705 gli ingressi previsti
E' stato pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023 il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022
contenente la programmazione "transitoria" dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022.
Nel decreto viene fissata una quota di nuovo superiore al 2021 pari a 82705 unità , numero provvisorio in quanto IL documento programmatico triennale non e' stato emanato e tenuto conto dei consistenti fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale.
Si tiene conto inoltre dell'art. 22, comma 2, del testo unico dell'immigrazione, che prevede per il datore di lavoro che voglia assumere uno straniero
residente all'estero e verificare preventivamente presso il centro per l'impiego competente, l'indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale con il profilo adatto a a ricoprire il posto di lavoro, con le modalita' definite dall'Agenzia nazionale politiche con nota del 20 dicembre 2022 in tema di adempimenti dei centri per l'impiego»;
La programmazione è riassunta nella tabella seguente:
PROGRAMMAZIONE FLUSSI INGRESSO Quota complessiva 82705, di cui 44000 per lavoro subordinato stagionale per il settore agricolo e turistico alberghiero di cui: 22000 gestiti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore 38.705 per lavoro subordinato non stagionale e autonomo di cui: per lavoro subordinato non stagionale 30105 da paesi con accordi di cooperazione attivi o imminenti 1000 lavoratori già formati nei paesi di origine 100 lavoratori dal Venezuela di origine italiana 6000 lavoratori autonomi 500 imprenditori artisti Termini per la presentazione delle domande e istruzioni operative
I termini per la presentazione delle domande sono fissati dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale , quindi dal 27 marzo 2023 fino a esaurimento delle quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.
Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale,saranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.
ATTENZIONE è previsto che trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rileviquote significative non utilizzate tpuo' effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessita' riscontrate nel mercato del lavoro.
Le disposizioni attuative in particolare sulla documentazione da presentario per dimostrare di aver verificato la disponibilità di lavoratori italiani saranno definite con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura,della sovranita' alimentare e delle foreste, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e comunicata comunicata sui siti web degli stessi Ministeri.
Allegati: -
Pensioni e indennità INPS 2023: tabelle e istruzioni
Con la circolare 135 pubblicata il 22 dicembre 2022 Inps comunica di aver concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023.
Vengono descritte le attività e fornite le tabelle degli importi, sulla base del decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione – anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2021” (Allegato n. 1).
Rivalutazione pensioni 2023 provvisoria
Il decreto ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Va tenuto conto che la legge di bilancio in corso di approvazione sta definendo alcune variazioni sulle percentuali di rivalutazione degli assegni pensionistici fino a 4 volte il minimo .
Al momento l'istituto ha attribuito la rivalutazione in misura pari al 100% a tutti i beneficiari e provvederà al conguaglio con la prima rata di pensione successiva all'approvazione delle nuove norme.
La circolare ricorda anche che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale.
Di seguito gli importi delle principali prestazioni INPS 2023. Qui le tabelle complete.
pensioni e prestazioni INPS 2023 assegno per l’assistenza personale e continuativa per inabilità: 585,51 € trattamento minimo di pensione
lavoratori dipendenti e autonomi:563,74 € Assegni vitalizi 321,36 € pensione sociale 414,76 €
Assegno sociale 503,27 €
limite reddituale personale per l'assegno di invalidià e assegno sociale 17.920,00 €
prestazioni per invalidità civile - 313,91 € invalidi
- 217,64 € ciechi parziali
- 339,48 € ciechi assoluti
Riportiamo di seguito l'indice completo della circolare:
Premessa
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
1.1 Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022
1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2023
1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria 2023
2. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
3. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1 Pensioni sociali e assegni sociali
3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche
4. Tabelle
5 Requisiti anagrafici
6. Gestione fiscale
6.1 Conguagli fiscali a consuntivo
6.2 Addizionali all’IRPEF
6.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani
7. Pensioni della Gestione privata
7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2023
7.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
7.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
7.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
7.5 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio
7.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
8. Pensioni della Gestione pubblica
8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
8.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
8.3 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
8.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
9. Prestazioni assistenziali
9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
10. Prestazioni di accompagnamento a pensione
10.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2023
11. Periodicità e date di pagamento
11.1 Calendario di pagamento
11.2 Pagamenti annuali e semestrali
12. Certificato di pensione per l’anno 2023.
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INAIL revisione premi speciali 2023: circolare e modelli
Con la circolare n. 45 del 16 dicembre 2022 INAIL ha fornito le istruzioni operative per l’assicurazione di alcune categorie di lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2023, a seguito del decreto interministeriale del 6.9.2022 che ha ampliato la revisione dei premi per alcune categorie finora escluse che vengono ricondotte al regime ordinario mentre per alcuni premi speciali è stata aggiornata solo la misura e per altri è stata confermata la vigente misura, fermo restando l’adeguamento al limite minimo di retribuzione giornaliera .
Le principali novità sono le seguenti:
- è assoggettata al regime assicurativo ordinario, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi;
- è attuata con il premio ordinario l’assicurazione per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l’attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità);
- è stato revisionato il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- è stato revisionato il premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi IeFP;
- sono state confermate le misure dei premi speciali unitari per l’assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo e dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC);
- è stato abolito il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all’emigrazione sottoposti a prove d’arte prima dell’espatrio.
Con la circolare sono chiariti gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e sono forniti i modelli di denuncia di infortunio e di malattia professionale ( vedi sotto).
Inoltre si specifica che:
- i datori di lavoro a cui si applica il passaggio a premio ordinario continuano, fino alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo, a indicare provvisoriamente nelle denunce lo stesso numero di posizione assicurativa territoriale e lo stesso tipo polizza (polizza speciale facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori e pescatori) già attribuito per l’assicurazione dei lavoratori interessati.
- Successivamente alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo i datori di lavoro devono indicare nelle denunce il numero di posizione assicurativa territoriale, il tipo polizza dipendenti, il settore attività e la voce di tariffa comunicati con il predetto certificato di variazione.
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Enti formativi: decreto riparto fondi 2022
E' stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro il Decreto direttoriale di riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 205- 2017 per la copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori di attività formative non coperte da contributo regionale.
Si tratta ricordiamo degli enti :
- emanazione delle organizzazioni sindacali o datoriali oppure
- di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo
- a carattere nazionale
- e senza scopo di lucro c
- che operino in piu' di una regione, attraverso idonee strutture tecniche ed organizzative.
Il finanziamento è pari complessivamente a 13 milioni di euro ed è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il finanziamento è ripartito sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 aprile 2015, n. 107/IV/2015.
Le risorse per ciascun ente gestore di attività formative che ha presentato istanza relativamente all’annualità 2022, sono riportate nella Tabella 1 “Ripartizione delle risorse” ( elencati nel paragrafo successivo)
I fondi saranno erogati dalla Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro in due tranches:
- anticipo previa presentazione di garanzia fideiussoria e del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC in corso di validità, fino alla concorrenza dell’80%, del contributo assegnato .
- Il saldo finale nel limite del 20% dopo le risultanze delle verifiche contabili dei rendiconti presentati dagli esnti, che saranno effettuate dagli ispettorati territoriali e lavoro e trasmesse alla Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro
Fondi formazione 2022: beneficiari e importi
Questo l'elenco degli enti beneficiari e il relativo importo in euro:
- ENTI CONTRIBUTO 4 FORM S.c. a r.l. 19.670,92
- A.N.A.P.I.A. NAZIONALE 1.210.885,05
- AGRICOLTURA E’ VITA 54.186,40
- ASS.FOR.SEO S.c. a r.l. 62.364,15
- ASSOFOR – ASSOCIAZIONE ORGANISMI DI FORMAZIONE 566.794,76
- ASSOCIAZIONE CONSORZIO SCUOLE LAVORO 595.819,44
- ASSOCIAZIONE INFORJOB 129.644,94
- ASSOCIAZIONE NUOVI LAVORI 47.490,12
- CNOS – FAP 1.201.754,15
- FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS 195.602,03
- CE.S.CO.T. 25.486,47
- FONDAZIONE C.F.M. – CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE 129.945,02
- CIF – CENTRO ITALIANO FEMMINILE 55.154,22
- CENTRO STUDI FORMAZIONE E LAVORO 421.754,27
- CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA 84.798,22
- CIOFS – FP 657.549,48
- CONFEDERAZIONE SERVIZI FORMATIVI 753.385,06
- EFAL 59.996,34
- ENDO – FAP NAZIONALE 235.018,09
- ENAC 275.715,77
- ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale 1.371.696,19
- ENAP 62.205,48 ENFAP ITALIA 81.089,90
- E.N.G.I.M. – FONDAZIONE ENGIM ETS 534.988,03
- FONDAZIONE ECIPA 225.430,83
- FONDAZIONE ET LABORA 296.872,87
- FORMEDIL ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA 281.799,68
- H.E.R. A.P.S.E.T.S – ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE HER 23.943,99
- I.F.O.A. 597.203,13
- IAL NAZIONALE S.r.l. Impresa Sociale 782.556,77
- INIPA Impresa Sociale 57.276,42
- ISTITUTO ITALIANO FERNANDO SANTI S.c. a r.l. Impresa Sociale 44.396,10
- PORTA XXI 104.638,31
- RETE ITS – RETE FONDAZIONI ITS ITALIA 157.036,90
- SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE 1.297.232,35
- S.F.C. – SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA S.c.p.a. 298.618,15.
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Legge anti violenza e molestie sul luogo di lavoro: in vigore la Convenzione OIL
Nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2021 è stata pubblicata la Legge 15 gennaio 2021, n. 4: Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione dell'OIL.
Un comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2022, informa che la convenzione è entrata in vigore il 29 ottobre 2022,
Convenzione OIL anti violenza: i principi
I principi fondamentali affermati nel documento definito "Convenzione sulla violenza e sulle molestie 2019" sono i seguenti:
- La Convenzione si applica a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell'economia formale e informale, in aree urbane o rurali.
- In conformita' con il diritto e le circostanze nazionali e in consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, i Membri sono tenuti ad adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Un tale approccio deve tenere in considerazione la violenza e le molestie che coinvolgano soggetti
terzi, qualora rilevante, e includere:
a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;
b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l'eliminazione della violenza e delle molestie;
c) l'adozione di una strategia globale che preveda l'attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;
d) l'istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l'applicazione e il monitoraggio;
e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;
f) l'istituzione di misure sanzionatorie;
g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attivita' educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalita' accessibili e adeguate;
h) la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.
- Attraverso l'adozione e l'attuazione dell'approccio ciascuno Stato Membro riconosce i ruoli e le funzioni, diversi e complementari, di governi nonche' di datori di lavoro e lavoratori e delle rispettive organizzazioni, tenendo conto della diversita' della natura e della portata delle rispettive responsabilita'.
L' Obiettivo della Convenzione è quello di "proteggere i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi i lavoratori come definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale, oltre a persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego e i candidati a un lavoro, e individui che esercitino l'autorita', i doveri e le responsabilita' di un datore di lavoro".
Gli Stati Membri dovranno mettere in campo anche meccanismi di controllo sull’applicazione delle norme e per garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci , garaneno contemporaneamente la privacy dei soggetti coinvolti
A questo fine andra rafforzata l'azione degli ispettorati del lavoro e delle altre autorità competenti abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.
Allegati: -
Fatturazione elettronica: aggiornate le regole tecniche per emissione e ricezione
Con Provvedimento del 24.11.2022 n. 433608, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché
per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni
di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.Scarica il testo del Provvedimento e allegati A, B e C relativi alle specifiche tecniche.
Con il provvedimento in oggetto risultano così superate le indicazioni sulla fatturazione elettronica fornite con il precedente provvedimento del 30 aprile 2018, che viene integralmente sostituito, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del Dl n. 124/2019, secondo il quale viene stabilito che:
- i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
- dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria,
- dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
e le previsioni contenute nel parere n. 454/2021 del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, viene stabilito che:
- l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i
file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso
di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di
esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini
penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma
l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio,
accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da
parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione - con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle
entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo
svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode
fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali
anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei
confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che
operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione,
ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati - con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano
nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al
fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle
fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO
del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.
Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo.
Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.
Allegati: - i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
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Il Decreto aiuti Ter 2022 è legge: pubblicato in GU il testo coordinato
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022, la Legge del 17.11.2022 n. 175 di conversione del Decreto Aiuti Ter (DL del 23.09.2022 n. 144), recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Scarica il Testo decreto Aiuti ter n. 144/2022 coordinato con la legge di conversione, all'interno del quale le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi (ri pubblicato corredato delle relative note, restano invariati il valore e l’efficacia).
Vediamo in breve sintesi alcune delle misure previste a sostegno di imprese e famiglie.
Credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 vengono previsti crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, in particolare, si stabilisce:
- per le imprese energivore aumento del credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica;
- per le imprese non energivore aumento del credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019;
- sempre per le imprese non energivore si stempera il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh, contro i 16,5 kWh stabiliti precedentemente;
- per le imprese gasivore e non gasivore aumento del credito dal 25% al 40 per cento per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020.
Credito d'imposta acquisto carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il contributo è riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura
Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura vengono stanziati 40 milioni di euro per l’anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi
L’indennità una tantum di 200,00 euro prevista per dipendenti, pensionati lavoratori autonomi e professionisti (articol1 31- 33 del DL 17 maggio 2022, n. 50), viene incrementata di 150,00 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Proroga riversamento credito d'imposta R&S
L’articolo 38, interamente sostituito in sede referente, proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Slitta al 31 ottobre 2023 (in luogo del 30 settembre) il termine ultimo per trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’istanza per accedere al riversamento spontaneo del credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo indebitamente fruito.
Il versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate può essere effettuato:
- in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2023,
- ovvero in tre rate di pari importo, di cui:
- la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2023,
- la seconda e la terza (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2023, gli interessi calcolati al tasso legale) rispettivamente entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025.
Per approfondire leggi anche Credito imposta Ricerca e Sviluppo: riversamento e verifica indicatori di anomalia
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