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Remissione in bonis crediti energia e gas: riapre il canale d’invio
Con Risoluzione n 27 del 19 giugno le Entrate rispondono ad un dubbio sollevato da un contribuente il quale ha omesso di presentare la comunicazione dei crediti di imposta energia e gas maturati nel 2022.
Viene ricordato che i beneficiari dei crediti di imposta energia e gas maturati nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, ai fini del loro utilizzo dovevano inviare apposita comunicazione alla agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023.
A tal fine l'agenzia aveva pubblicato apposito Provvedimento n 44905 del 16 febbraio con le regole necessarie.
Ciò premesso, viene chiarito che la mancata comunicazione da parte del beneficiario può essere sanata con l'istituto della Remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.
ATTENZIONE A seguito di ciò le entrate in data 26 giugno informano della riapertura del canale telematico per l'invio entro il termine della prima dichiarazione utile.
Nel caso di specie, secondo quando affermato dall'istante, la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 non è stata inviata per "mera dimenticanza" e ricorrono tutti i presupposti che danno luogo al diritto a fruire del credito di imposta.
Inoltre viene specificato che non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Si chiede se sia possibile ricorrere all’istituto della remissione in bonis disciplinato dall'art 2 della DL 16/2012.
L'agenzia osserva come l’adempimento di cui all’art. 1 comma 6 del DL 176/2022 ossia la comunicazione di cui si tratta non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti.
La sua omissione inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023, e quindi si tratta di un adempimento di natura formale.
Risulta pertanto applicabile la previsione dell'art 2 comma 1 del DL 16/2012 disciplinante la c.d. “remissione in bonis”, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall' art 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 250 euro.
Vi è da precisare però che, considerato i crediti in esame nel caso di specie (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023 la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
Si ricorda inoltre che il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.
Viene infine precisato che in merito alle modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, la risoluzione segnala che lo stesso potrà avvenire come in precedenza stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
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Assegnazione agevolata beni ai soci: codici tributo ri-denominati
Con Risoluzione n 30 del 22 giugno le entrate provvedono a ridenominare i seguenti codici tributo : “1836” e “1837”.
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 all’articolo 1, commi da 100 a 105, ha introdotto, per le società ivi indicate, un regime fiscale agevolato:
- per consentire l’assegnazione e la cessione ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa,
- nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
In particolare, il comma 101 del citato articolo 1 della legge, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.
Inoltre, le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
Il comma 105 dell’articolo 1 della legge, dispone, inoltre, che “Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 100 a 104 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.”.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si ridenominano i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione 73/E del 13 settembre 2016:
- “1836” denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano – articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA
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Giochi a distanza: codici tributo per penali e interessi da inadempimento
Con Risoluzione n 33 del 23 giugno le Entrate istituiscono i codici tributo per il settore dei gioghi a distanza.
In particolare, con l’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, si dettano disposizioni in materia di gioco a distanza, e si subordina, l’esercizio e la raccolta dei giochi a distanza alla sottoscrizione di apposita convenzione (commi 15 e 22).
La convenzione prevede l’applicazione di penali e interessi nei confronti dei concessionari che risultino inadempienti agli obblighi generali e agli impegni relativi alle attività e funzioni oggetto della concessione.
Con la risoluzione n. 73/E del 25 luglio 2011, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle penali e degli interessi da omesso/ritardato pagamento del canone di concessione.
Per consentire invece il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme dal canone, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “5495” denominato “Penale per inadempimenti convenzionali diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone – art. 19 convenzione giochi a distanza”;
- “5496” denominato “Interessi per inadempimenti convenzionali diversi dall’omesso/ritardato versamento del canone – art. 19 convenzione giochi a distanza”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”; – nel campo “provincia”, nessun valore;
- nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (ad esempio: 123456); – nel campo “mese”, il mese di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato “MM”; 3
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”;
- nel campo “rateazione”, nessun valore; – nel campo “codice atto”, nessun valore; – nel campo “codice ufficio”, nessun valore.
Inoltre,
- l’articolo 1, comma 123, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto la proroga a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza il 31 dicembre 2022, e ha previsto il versamento di un corrispettivo secondo i criteri ivi indicati,
- l’articolo 1, comma 124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), e ha previsto il versamento di un corrispettivo secondo i criteri ivi indicati,
per consentire per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle somme in argomento, sono istituiti, rispettivamente:
- il codice tributo “5497” denominato “Versamento delle somme per la proroga delle concessioni del gioco a distanza”.
- il codice tributo “5498” denominato “Versamento canone di concessione relativo agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento”.
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IRPEF 2023: le detrazioni per spese universitarie non statali
In data 19 giugno le Entrate pubblicano due documenti di prassi a supporto di caf, professionisti e contribuenti per la compilazione delle imminenti dichiarazioni dei redditi.
Nel dettaglio con la Circolare n 14/2023, tra gli altri, si indicano alcuni chiarimenti sulle spese di istruzione universitaria non statali che di seguito verranno elencati.
Intanto è bene ricordare che in merito alle detrazioni dall'IRPEF delle spese sostenute per le università non statali, in data 14 febbraio veniva pubblicato in GU n 37 il decreto 23 dicembre 2022 del MUR con gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022.
In particolare, la spesa relativa alle tasse e ai contributi d'iscrizione per la frequenza dei:
- corsi di laurea,
- corsi di laurea magistrale,
- corsi di laurea magistrale a ciclo unico,
delle università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, negli importi massimi indicati nella seguente tabella:
Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
Area disciplinare corsi di istruzione Zona geografica nord Zona geografica centro Zona geografica sud e isole Medica 3.900 3.100 2.900 Sanitaria 3.900 2.900 2.700 Scientifico/tecnologica 3.700 2.900 2.600 Umanistico/sociale 3.200 2.800 2.500 Nell'allegato 1 sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.
Invece per le spese riferite alla frequenza di corsi post laurea (corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello) l'importo massimo che da diritto alla detrazione è indicato nella sottostante tabella:Spesa massima detraibile Zona geografica nord Zona geografica centro Zona geografica sud e isole Per i corsi di dottorato, specializzazione, e master universitari di primo e secondo livello 3.900 3.100 2.900 Con la Circolare n 14/2023 è stato chiarito anche che, a seguito delle modifiche intervenute con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, per i master privati di I e II livello è richiesta, a partire dal 2015, solo la verifica che i master siano attivati da istituti universitari.
Di conseguenza, non è più necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogati da università statali.
Il limite individuato dal decreto del MUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.
Nel caso in cui lo studente sostenga nel medesimo anno d’imposta spese:
- sia per la frequenza di corsi di laurea presso università non statali,
- sia per la frequenza presso università non statali di corsi post- laurea,
occorre fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello post universitario.
Nel caso di:
- sostenimento di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o di
- sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche,
occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test.
Pertanto:
- in caso di iscrizione, occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere;
- nel caso invece in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.
Nel limite di spesa individuato dal decreto del MUR è compresa anche l’imposta di bollo. Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l’importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni (cfr. art. 1, comma 4, del decreto del MUR).
730/2023: come indicare le spese per università non statali
Le spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria presso le università non statali sono detraibili dall’Irpef dovuta entro un limite stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria in base all’area territoriale e a quella disciplinare.
Come visto per l’anno d’imposta 2022, gli importi massimi detraibili sono gli stessi stabiliti per gli anni passati e sono indicati nell’art. 1 del decreto ministeriale n. 1406 del 23 dicembre 2022 (G.U. – Serie Generale n. 37 del 14 febbraio 2023).
Nel modello 730/2023 le spese universitari per facoltà non statali vanno indicate con il codice 13 tra le altre spese nei righi da E8 a E10

Leggi anche:
- La detraibilità delle spese scolastiche nel 2023,
- Come detrarre le spese di istruzione universitaria?
per un quadro completo delle detrazioni per le spese scolastiche.
Allegati: -
Deposito bilanci ETS: entro il 30 giugno
Il prossimo 30 giugno scade per gli enti del Terzo settore il deposito del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale 2022.
In particolare, ai sensi dell’articolo 48 comma 3 del Codice del Terzo settore (Cts) i rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.
Attenzione al fatto che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.
Deposito bilancio 2022 ETS. scadenza 30 giugno
Ai sensi dell'art 13 del CTS gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato:
- dallo stato patrimoniale,
- dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente,
- e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
E' bene invece sottolineare che il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto ((…)) per cassa.
Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l'articolo 2630 del codice civile.
Inoltre in linea con quanto previsto dal Dm 106/2020 deve essere trasmesso all’Ufficio RUNTS unitamente al verbale di approvazione.
Per gli ETS che hanno nominato un organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione dei conti, occorre allegare anche le relative relazioni, in linea con quanto previsto dal ministero del lavoro (Nota 17146/2022. Per approfondimenti leggi anche Redazione e deposito bilanci ETS: i chiarimenti del Ministero)
Per quanto concerne l’approvazione del bilancio, la cui competenza spetta in caso di realtà associative all’assemblea o in caso di fondazioni all’organo deputato dallo statuto, non è prevista una data, sarà sufficiente che l’organo competente vi provveda in un termine congruo che consenta poi il successivo deposito entro il 30 giugno presso il RUNTS.
Infine, si sottolinea che per le ONLUS non ancora iscritte al RUNTS vi è l'obbligo di predisporre il bilancio 2022
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Imposta sostitutiva da cessione o rimborso quote OICR: codici tributo per pagare
Con Risoluzione n 32 del 22 giugno le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di cui all’articolo 1, commi da 112 a 114, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Nel dettaglio, si tratta delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 112, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che stabilisce che:
- i redditi di capitale (di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917),
- i redditi diversi (di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico)
derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra:
- il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022
- e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “1721” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR – Opzione comunicata all'intermediario – art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1722” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR – Opzione esercitata dal contribuente in dichiarazione – art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
L’articolo 1, comma 114, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che per i contratti di assicurazione sulla vita (di cui ai rami I e V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento, alle condizioni ivi indicate.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:
- “1726” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di capitale compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione – art. 1, comma 114, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Nella Risoluzione in oggetto ulteriori istruzioni per il versamento.
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Riforma dello sport: riepilogo delle novità
Viene pubblicato in GU n 144 del 22 giugno il Decreto legge n 75 con disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, che entra in vigore oggi 23 giugno.
Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno, contiene anche misure sulle plusvalenze per le società sportive professionistiche e in materia di credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo.
In proposito si segnala il Capo III del decreto con gli articoli dal n 33 al n 41 con tutte le misure sullo sport.
Di rilievo la novità sulle plusvalenze delle società sportive dilettantistiche di cui all'art 33 che al comma 1 lett b) che prevede:
"Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata."
Ricordiamo che il comunicato del governo datato 15 giugno specifica che in tema di sport il DL n 75/2023 introduce:
- la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito;
- norme sui giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti, che dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l’inizio di quello successivo;
- l’eliminazione dell’applicabilità alle società dilettantistiche delle (future) norme di giustizia sportiva relative ai provvedimenti per l’ammissione ai campionati;
- la previsione per le società sportive professionistiche a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato;
- un credito d’imposta, per l'anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie;
- un’esenzione dall’IVA (anche) per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive;
- la reintroduzione del vincolo sportivo per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche.
Sempre in materia di sport il comunicato stampa dell'8 giugno del Dipartimento dello Sport riepilogava come segue le misure contenute nella bozza di decreto correttivo alla riforma dello sport che entrerà in vigore dal 1 luglio. Tra le novità vengono segnalate le seguenti:
- le semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo, con norme che disciplinano le comunicazioni al centro dell’impiego e la tenuta del libro unico del lavoro, da effettuare anche attraverso il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche le cui implementazioni saranno disciplinate nel pieno rispetto degli obblighi di legge con un decreto interministeriale da emanare entro il 1° luglio; tale registro potrà consentire ad associazioni e società sportive dilettantistiche di inserire, tramite interfaccia web, i dati dei collaboratori sportivi che saranno disponibili per tutti gli enti competenti;
- il registro verrà dotato di ulteriori funzioni: gli uffici dei due ministeri sono al lavoro per assicurare il rispetto dei tempi previsti per i primi adempimenti;
- le norme specifiche per i giudici di gara, per quali il rapporto di lavoro potrà essere attivato tramite convocazione o designazione dell’organismo sportivo;
- le norme specifiche per i dipendenti pubblici, con la previsione di un meccanismo di silenzio assenso per il rilascio dell’autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva retribuita (extra orario di lavoro), mentre, in caso di attività non retribuita, sarà sufficiente una comunicazione al datore di lavoro;
- la maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico, con l’innalzamento a 24 ore settimanali del limite previsto per mantenere la presunzione di lavoro autonomo;
- il sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina che consente agli appartenenti al club paralimpico di partecipare a competizioni e ad allenamenti con un permesso speciale retribuito, senza richiedere quindi ferie e conservando il posto di lavoro con rimborso degli oneri sostenuti dal datore di lavoro;
- l’abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo, sia nel dilettantismo; l’intervento in tema di Irap con la previsione, per il mondo del dilettantismo, che non concorrono a determinarne la base imponibile i corrispettivi inferiori fino a 85mila euro;
- la previsione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, da istituire di concerto con il Ministero del Lavoro, con compiti di promozione di iniziative di monitoraggio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Concludendo ricordiamo che il Consiglio dei Ministri del 31 maggio aveva approvato un decreto in esame preliminare che introduceva disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Leggi anche: Riforma dello sport: in arrivo emendamenti dei Commercialisti per un riepilogo dell'iter di questa riforma e dell'apporto dei Commercialisti.