• Bollo e concessioni governative

    Elenco avvocati Ente autonomo regionale: niente bollo sulla domanda

    Con Risposta a interpello n 448 del 18 ottobre le Entrate chariscono un caso particolare di imposta di bollo.

    Nel dettaglio l'istante con determinazione ha approvato il «Regolamento per l'istituzione, la gestione, l'utilizzo, l'aggiornamento e  la revisione dell'elenco degli avvocati e per il conferimento di incarichi stragiudiziali, di consulenza legale o di patrocinio in giudizio dell'[Istante]» (

    La  costituzione  dell'elenco  è  realizzata  mediante  l'acquisizione  delle  manifestazioni  di  interesse  da  parte  dei professionisti  interessati,  a  seguito  di pubblicazione dell'avviso pubblico permanente per la costituzione di una short list di avvocati. 

    Al  riguardo  viene  evidenziato  che nel  Regolamento,  l'avviso  pubblico  per  la  costituzione  di  un  elenco  aperto  di avvocati  destinato  al  conferimento  incarichi  di  patrocinato, assistenza o consulenza legale, pubblicato l'11 novembre 2022, all'articolo 5  dispone che «la manifestazione di interesse a pena di esclusione, deve essere redatta nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., sottoscritta digitalmente dal professionista e corredata da bollo»

    Premesso  quanto  sopra,  l'Istante «chiede se la manifestazione di interesse all'iscrizione all'elenco […] possa essere legittimamente soggetta alla marca da bollo e se sia corretto chiederne l'apposizione a pena di esclusione dalla procedura, oppure se, al contrario, il pagamento dell'imposta di bollo non sia dovuta». 

    Le entrate con  riferimento  al  caso  rappresentato,  osservano che la  legge regionale istituisce l'Agenzia istante  «quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. 

    All'[Istante] è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale. 

    L'[Istante] svolge la propria attività in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ed è soggetta al controllo e alla vigilanza di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e agenzie regionali), e successive modifiche ed integrazioni.

    L'[Istante], nell'esercizio delle sue funzioni, può operare in regime di convenzione  con le università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati e, su richiesta di soggetti pubblici o privati, è autorizzata a svolgere servizi non istituzionali con oneri  a carico dei richiedenti». 

    In  base all'articolo  2  dello  statuto, l'Agenzia  ha come fini istituzionali quelli «disciplinati dalla L.R. XXX, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale». 

    Dalla descritta disciplina emerge che l'Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, costituisce soggetto autonomo e distinto rispetto alla Regione. 

    Nell'ambito  delle  proprie  attività istituzionale, l'Istante,  con  determinazione ha  adottato il Regolamento che «disciplina la procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse presentate da professionisti, finalizzata alla formazione di un elenco ufficiale di avvocati del libero foro, nonché le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio, assistenza e consulenza legale a favore dell'[Istante]» (cfr. articolo 1). 

    Detto Regolamento all'articolo  2  stabilisce  che:  «Non  disponendo l'[Istante]  di una avvocatura interna, è necessario procedere alla individuazione di professionisti legali esterni» (cfr. comma 1); ­ «Al fine di conferire gli incarichi […] viene costituito un elenco suddiviso per sezioni […] di professionisti iscritti all'albo degli avvocati» (cfr. comma 2); ­ «L'iscrizione all'elenco avviene su domanda degli interessati presentata secondo le scadenze e modalità previste da un apposito avviso pubblico e dal presente regolamento» (cfr. comma 3).

    Il successivo articolo 3 dispone che «L'iscrizione all'elenco avviene su domanda  del singolo professionista […] redatta su apposito schema ai sensi del d.P.R. n. 445/2000» (cfr. comma 1) e il successivo articolo 4 che «I professionisti che intendono manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti nell'elenco dovranno presentare» la documentazione richiesta tra cui rientra anche il «modulo di domanda debitamente  compilato e sottoscritto con firma digitale, completo di marca da bollo annullata,redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000». 

    L'agenzia ricorda che l'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1  dispone  che  «Sono soggetti all'imposta […] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa». 

    Relativamente agli atti indicati nella tariffa, ai sensi dell'articolo 3 del predetto d.P.R., l'imposta di bollo si applica fin dall'origine alle istanze dirette «agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo», nella misura di euro 16 per ogni foglio.

    Al riguardo, nell'ipotesi oggetto del quesito, l'Agenzia, in quanto  operante  quale  soggetto  autonomo  e distinto dalla Regione, non è dovuta l'imposta di bollo. 

  • Contribuenti minimi

    Concordato preventivo biennale Forfettari: chiarimenti MEF

    Con risposta a interrogazione parlamentare n 5-01478 del 17 ottobre il MEF replica a quesiti su:

    Concordato preventivo Forfettari: chiarimenti del MEF

    Nel dettaglio, gli Onorevoli interroganti facevano riferimento al principio introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 che, novellando l'art 1 comma 73 della legge dicembre 2014, n. 190, ha escluso dal perimetro oggettivo degli obblighi informativi cui sono soggetti i contribuenti che applicano il regime forfettario «i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.».

    Questa esigenza di semplificazione degli oneri a carico dei contribuenti, a parere degli Onorevoli, striderebbe con l'iniziativa dall'Agenzia delle entrate che recentemente ha provveduto all'invio massivo di avvisi di regolarizzazione del quadro RS ai contribuenti.

    Inoltre, gli Onorevoli richiamavano alcuni articoli di stampa secondo cui il Governo è intenzionato a declinare, già a partire dall'anno di imposta 2024, una disciplina del concordato preventivo biennale per i piccoli contribuenti 

    Alla luce di tutto ciò, gli Onorevoli interroganti chiedevano «quali iniziative intenda intraprendere per rafforzare e garantire la piena applicazione del divieto dell'amministrazione di richiedere dati di cui è già in possesso e, a tal fine, con specifico riferimento al richiamato concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni, come intenda evitare che si trasformi in un aggravio burocratico per il contribuente e preservare il carattere volontario dello strumento, come previsto dalla delega fiscale.».

    Sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria il MEF risponde quanto segue.

    In relazione al divieto dell'amministrazione di richiedere al contribuente dati di cui è già in possesso, richiamato dagli Onorevoli, la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, specificamente prevista dall'art 4 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega Fiscale) che ne declina i relativi princìpi e i criteri direttivi, rafforzerà il predetto principio al fine di favorire la tax compliance con un decreto delegato di prossima emanazione.

    In relazione agli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti forfetari relativamente al periodo d'imposta 2021, di cui all' art 1 comma 73 della legge n. 190 del 2014, l' art 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. decreto proroghe), in corso di conversione, ha prorogato al 30 novembre 2024, il termine per l'adempimento di tali obblighi. (Leggi anche Quadro RS dei Forfettari: il MEF chiarisce perchè è necessari.)

    La norma specifica che la proroga è concessa ai fini di meglio coordinare le esigenze informative di cui all'art 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i princìpi stabiliti dalla legge delega (legge 9 agosto 2023, n. 111), in materia di concordato preventivo biennale la cui introduzione è stata disposta dall'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 2) della medesima legge 9 agosto 2023, n. 111.
    La delega declina i criteri direttivi del concordato preventivo biennale riservato ai contribuenti di minore dimensione, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo, tra l'altro l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili, nonché l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.
    L'accesso al concordato preventivo biennale rappresenta una facoltà per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.
    Ciò posto, si evidenzia che la normativa dedicata all'istituto troverà la sua compiuta regolamentazione nei decreti attuativi di prossima emanazione.

  • Appalti

    Codice appalti: banca dati digitale ANAC

    Appalti digitali dal 1° gennaio 2024, si rafforza la collaborazione tra Anac e Consip, è quanto specifica ANAC in un comunicato del 17 ottobre.

    La collaborazione istituzionale di Consip con l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) cresce e si rafforza con l’obiettivo di contribuire al consolidamento di un sistema nazionale di procurement pubblico sempre più trasparente, efficiente e innovativo.

    Anac, ricordiamolo, è l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e di prevenzione della corruzione, che gestisce la Banca dati degli Appalti, fulcro dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) e quindi della digitalizzazione dell’intero sistema degli acquisti di lavori, servizi e forniture da parte delle pubbliche amministrazioni. 

    Consip, centro di eccellenza nazionale nel procurement, attua in sinergia con il Ministero dell’Economia e Finanze i più rilevanti programmi di riqualificazione, efficienza e innovazione della spesa pubblica del Paese.

    Entrambe, sottoliena il comunicato, stanno lavorando insieme in stretto raccordo sul complesso progetto di semplificazione e digitalizzazione end-to-end degli appalti pubblici: uno dei pilastri del nuovo Codice dei contratti pubblici operativo dal 1° luglio 2023.

    Codice degli appalti: la normativa

    Ricordiamo che in data 13 aprile è stato ripubblicato con note in GU n. 87 supplemento ordinario n. 14 il Codice degli appalti ovvero Decreto legislativo n 36 del 31 marzo 2023.

    Il decreto legislativo n. 36 reca il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, con delega al Governo in vigore dal 1 aprile. 

    Le nuove regole "a burocrazia semplificata" sono operative dal 1 luglio l'operatività, mentre per la digitalizzazione degli appalti si dovrà attendere il 1 gennaio 2024.

    Codice degli appalti: la banca dati digitale

    Con l'art 23 si disciplina la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). 

    L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. 

    L’ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati e i servizi ad essa collegati. 

    La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con:

    • le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti 
    • il portale dei soggetti aggregatori per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, 
    • nonché con la piattaforma digitale nazionale dati, con le basi di dati di interesse nazionale e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. 

    I soggetti coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità. 

    La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

    La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. 

    Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. 

    Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2. 

    Con proprio provvedimento l’ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale.

    L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, nel rispetto delle relative regole tecniche. 

    L’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali,

    Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, l’ANAC effettua una segnalazione all’AGID per l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui all’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

    L’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

    Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell’ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.

  • Successioni

    Coacervo successorio e donativo: trattamento fiscale

    Con la Circolare n 29 del 19 ottobre con oggetto: Imposta sulle successioni e donazioni – Articoli 8, comma 4, e 57, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Coacervo “successorio” e “donativo” le Entrate forniscono un quadro d'insieme su:

    • Normativa e prassi di riferimento,
    • Evoluzione della giurisprudenza di legittimità,
    • Indicazioni di prassi e gestione del contenzioso pendente.

    al fine di fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale tenuto conto dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

    Leggi anche: Le donazioni fatte in vita del defunto non entrano nell'imponibile della successione

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    Coacervo successorio e donativo: trattamento fiscale ultimi chiarimenti ADE

    Sinteticamente, con la circolare in commento l’Agenzia, conformandosi agli orientamenti consolidati della Corte di cassazione e superando la propria prassi, chiarisce che:

    • ai soli fini dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie
    • ai soli fini dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” continua a trovare applicazione, ma dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.

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    Coacervo successorio e donativo: la circolare ADE del 19.10.2023

    Come specificato in premessa del documento, l’istituto del c.d. coacervo (o cumulo) “successorio” del donatum con il relictum è disciplinato dall’articolo 8, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 

    Il coacervo “successorio” comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni effettuate in vita dal de cuius agli eredi e legatari (c.d. donatum) con il valore dell’asse ereditario (c.d. relictum). 

    La richiamata disposizione non ha subito modificazioni in occasione del “ripristino” dell’imposta sulle successioni e donazioni, ad opera del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 2861, pure a fronte delle modifiche alla struttura dell’imposta sulle successioni e donazioni apportate dall’articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha fatto venire meno il riferimento al valore globale netto dell’asse ereditario e alla tassazione dello stesso con aliquote progressive per scaglioni.

    Tenuto conto delle predette modifiche apportate alla struttura dell’imposta sulle successioni e donazioni, sull’applicabilità dell’articolo 8, comma 4, del TUS, si è consolidato, nel tempo, un orientamento della giurisprudenza di legittimità contrario alla posizione espressa dall’Agenzia delle entrate nei propri documenti di prassi, come più ampiamente illustrato nei paragrafi che seguono. 

    Aderendo a tale orientamento, con la presente circolare si chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” di cui all’articolo 8, comma 4, del TUS deve ritenersi “implicitamente abrogato”, con la conseguenza che:

    • lo stesso non può essere applicato,
    • né per determinare le aliquote,
    • né ai fini del calcolo delle franchigie.

    Inoltre, si forniscono indicazioni con riferimento al c.d. coacervo (o cumulo) “donativo tra donatum e donatum di cui all’articolo 57, comma 1, del TUS, che comporta la riunione fittizia del valore attualizzato delle donazioni anteriormente effettuate dal donante a favore del donatario (c.d. donatum) con il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione (c.d. donatum).

    In particolare, con la presente circolare, in considerazione dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, si chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” non trova applicazione con riferimento alle donazioni poste in essere nel periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.

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    Allegati:
  • Agricoltura

    Fondi Agricoltura danni da calamità: le regole del Ministero

    Pubblicato in GU n 243 del 17 ottobre il Decreto 11 agosto 2023 dell'Agricoltura con Criteri e modalita' per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamita' naturali.

    Nel dettaglio si tratta dei i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti per calamita' naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore per:

    • valanghe;
    • frane;
    • inondazioni/alluvioni;
    • trombe d'aria;
    • uragani;
    • incendi boschivi di origine naturale;
    • sisma ed eruzioni vulcaniche.

    Fondi Agricoltura calamità: a chi spettano

    Possono beneficiare dell'aiuto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione
    agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di
    cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea colpite da eventi calamitosi.
    Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) le microimprese e le PMI attive nel settore della
    produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi. 

    Per gli aiuti agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), sono rispettate le condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione in conformita' all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/2472. 

    Sono escluse le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 1, comma 6 del regolamento (UE) 2022/2472 e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finche' non sia stato effettuato tale rimborso.

    Fondi Agricoltura calamità: le spese ammissibili

    Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti: 

    • a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese in essi stabilite;
    • b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti; 
    • c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
    • d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
    • e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attivita'
      produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;
    • f) acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.
    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Cessione crediti edilizi Partecipate regionali: la Puglia approva la sua legge

    Approvata il 16 ottobre la legge regionaledella Puglia che replica il modello lanciato dalla Basilicata sulla cessione crediti edilizi alle partecipate e sblocca crediti incagliati. 

    È stato votato a maggioranza un testo che riprende le linee di quanto hanno già fatto Basilicata, Lazio e Piemonte. 

    Secondo la presidente dell’Ance, Federica Brancaccio, potrebbe essere "una boccata di ossigeno per le imprese. Anche in questo caso però il tempo è nemico-amico, a seconda di come si riesce a metterla in piedi".

    La Regione Puglia coinvolge le sue società partecipate fuori dal perimetro della pubblica amministrazione, quali Aeroporti di Puglia e Acquedotto pugliese.

    Si prevede che la Regione si impegni "per promuovere la circolazione dei crediti fiscali tramite l’acquisizione, da parte degli enti pubblici regionali e delle società controllate dalla Regione", non inclusi negli elenchi Istat. 

    Ricordiamo che già il Lazio aveva aperto agli acquisti dei crediti edilizi dalle partecipate con il via libera del Consiglio regionale.

    Nel dettaglio lo scorso 27 settembre anche la Regione Lazio ha approvato in Consiglio una proposta di legge che va esattamente nella stessa direzione della Basilicata.

    Si vuole creare uno strumento compatibile con il divieto di cessione alla PA, con l’obiettivo di coinvolgere soggetti che non siano compresi nel perimetro della pubblica amministrazione.

    La Regione Lazio nella sua nuova legge stabilisce che gli enti pubblici economici regionali «aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché le società da essa controllate», non compresi nell’elenco della PA, «assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali». 

    Cessione crediti edilizi a partecipate regionali: via libera del Governo

    Durante il Cdm n. 50 tenutosi il 18 settembre, il Governo non avevava impugnato, tra le altre, la Legge regionale della Basilicata aprendo la possibilità alle cessioni dei crediti da bonus edilizi alle partecipare regionali.

    Ricordiamo che si tratta della Legge Regionale n 20 del 16 luglio 2023 rubricata Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio.

    La decisione del Governo era molto attesa visti i crediti incagliati e vista la possibilità di sblocco con leggi regionali preannunciata con la legge in oggetto.

    Ricordiamo infatti che, in agosto una nota dell’Ufficio legislativo delle Finanze aveva sottolineato di non avere osservazioni sul piano della legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata. 

    Inoltre, il presidente della regione Vito Bardi spiegava che, visto il parere positivo del MEF, era necessario "attivare una convenzione con le entrate" per procedere in fretta.

    Cessione crediti edilizi a partecipate regionali: la Legge della Basilicata

    La legge della Basilicata fissa un principio, compatibile con il divieto di cessione introdotto dal decreto n 11/2023, a soggetti che rientrano nel perimetro della PA.

    Con il comma 2 dell'art 1 prevede che "Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Basilicata e gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, “non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica)”, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 come specificati all’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio"

    La Regione, ai sensi del successivo comma c dell'art 2 "promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria."

    Alla luce di quanto detto, si dovrebbe verosimilmente prevedere, dopo la non impugnazione della legge da parte del Governo, che in Basilicata andrà avanti il lavoro per rendere operativa la misura.

    Visto infine il "nulla osta" del Governo, si presume che nelle altre Regioni questo modello potrebbe essere replicato, attraverso proposte simili. 

    La prima a muoversi in questa direzione è stata la Ragione Puglia e oltre alla Basilicata, si apprende che si stanno aggiungendo anche altre regioni quali: la Campania e il Lazio.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi alle Scuole: domande di agevolazioni dal 16.10 per acquisto riviste

    Con un avviso il Dipartimento per l'Editoria informa del fatto che dal 16 ottobre 2023 al 16 gennaio 2024 le istituzioni scolastiche possono presentare domanda, per l’anno 2023, per:

    • un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado;
    • un contributo fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di uno o più  abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti agli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

    Contributi Scuole abbonamenti riveste e periodici: la domanda

    La domanda può essere presentata accedendo al SIDI secondo le istruzioni operative fornite dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e l’Orientamento scolastico alle Istituzioni scolastiche con nota 4323 del 16 ottobre che integra la precedente nota 2382 del 21 luglio 2023 e con lo specifico manuale.

    Attenzione al fatto che, costituisce requisito di ammissione la delibera del Collegio dei docenti che individua, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici.

    La domanda, firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, è indirizzata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria e presentata secondo le modalità che verranno indicate, con successiva comunicazione, dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del merito. 

    Sono ammesse al contributo le spese per l’acquisto di abbonamenti a testate giornalistiche,periodici, riviste di settore e specializzate, edite sia in formato cartaceo che digitale, che sianoiscritte presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47ovvero al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), di cui all’articolo 1, comma 6, letteraa), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 2491, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile. Sono ammessi più abbonamenti alla medesima testata.

    Ricordiamo che con i decreti del Capo del Dipartimento in data 14 luglio 2023 (bando 2023 comma 389, bando 2023 comma 390) sono stabiliti i requisiti di ammissione, i termini, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei contributi.

    Sono ammesse ai contributi le spese sostenute e fatturate nell’anno di riferimento dei bandi; pertanto nella domanda possono essere esposte tutte le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e fatturate entro il medesimo anno.

    Eventuali quesiti o richieste di chiarimento relative ai contributi a favore delle istituzioni scolastiche dovranno essere inoltrati esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla seguente casella di posta dedicata: [email protected]