• Dichiarazione IVA

    Precompilata IVA: dal 15 febbraio possibile modificare e inviare

    Con comunicati stampa del 10 e del 13 febbraio le Entrate informano della partenza, della Precompilata IVA 2023. 

    Nuove semplificazioni fiscali arrivano anche per le Partite Iva. 

    Le Entrate ricordano che la dichiarazione annuale IVA si aggiunge agli altri documenti precompilati per le Partite Iva e resi disponibili dal secondo semestre 2021, come i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe). 

    La precompilata IVA consente all’Agenzia delle entrate di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per semplificare gli adempimenti di imprese e professionisti, la cui deadline è fissata per il mese di giugno 2023.

    Precompilata IVA/2023: le date da ricordare

    Dal 10 febbraio è attiva la dichiarazione Iva precompilata, che consentirà a 2,4 milioni di imprese e professionisti di visualizzare e scaricare il proprio modello con i dati relativi all’anno d’imposta 2022 inseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

    Dal 15 febbraio sarà poi possibile modificarlo, integrarlo e procedere all’invio. 

    Precompilata IVA/2023: chi può accedere

    Il servizio della precompilata IVA/2023 disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi” è disponibile per le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nella platea definita dai provvedimenti dell’8 luglio 2021 e del 12 gennaio 2023.

    In particolare, si tratta di:

    • soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie come quelle che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio), 
    • con il provvedimento del 12 gennaio 2023 sono stati inoltre inclusi nella platea, tra gli altri, i produttori agricoli (o coloro che svolgono attività agricole connesse) e gli agriturismi.

    Precompilata IVA/2023: istruzioni per accedere

    dal 10 febbraio per visualizzare la dichiarazione annuale predisposta dall’Agenzia:

    • occorre entrare con le proprie credenziali all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” 
    • accedere alla sezione dedicata ai Documenti IVA precompilati in cui è presente la nuova sezione “Dichiarazione annuale IVA”. 

    Inoltre, dal 15 febbraio, sarà invece possibile:

    • modificare e integrare i quadri del modello, 
    • aggiungere i quadri che non sono precompilati,
    • inviare la dichiarazione,
    • effettuare il pagamento dell’imposta da versare con addebito diretto sul proprio conto, o in alternativa, stampare il modello F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie. Si può procedere al pagamento dell’Iva a debito, scegliendo:
      • la data di versamento,
      • il numero delle rate in cui suddividere il pagamento, 
      • calcolare l’importo totale da versare (comprensivo di eventuale maggiorazione e interessi) e il dettaglio delle eventuali rate,
    • il nuovo servizio consente, eventualmente, di inviare una dichiarazione correttiva o una dichiarazione integrativa. 

    Il comunicato stampa della agenzia spiega come la bozza della dichiarazione Iva è stata elaborata grazie:

    • ai dati dei registri Iva precompilati, anche se non validati, 
    • ai dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente,
    • ai dati della dichiarazione Iva dell’anno d’imposta precedente
    • e ad altre informazioni presenti in Anagrafe tributaria (per esempio, i versamenti con F24).
  • Agricoltura

    Piano PAC: domande di agevolazione apicultori entro il 15 marzo

    Pubblicato in GU n. 36 del 13 febbraio 2023 il Decreto 30 novembre 2022 del Ministero dell'Agricoltura.

    Il provvedimento reca "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della politica agricola comune, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura"

    Ricordiamo che già con un comunicato stampa datato 5 dicembre 2022, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, informava della firma del decreto relativo agli interventi in favore del settore apistico previsti dal Piano strategico della PAC per il quinquennio 2023-2027.

    Piano strategico PAC: gli interventi

    Per ogni annualità sono messi a disposizione oltre 17 milioni di euro, a sostegno di interventi in vari ambiti.  

    In particolare, nel decreto viene specificato che il Piano strategico PAC (art.  1, lettera (c), del regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio) include fra l'altro, gli interventi  nel settore apistico scelti tra quelli  elencati all'art. 55 del medesimo regolamento, ovverosia:

    • intervento  A)  servizi  di   assistenza  tecnica,  consulenza, formazione, informazione e  scambio di  migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e  le  organizzazioni di apicoltori;
    • intervento  B)  investimenti  in  immobilizzazioni  materiali   e immateriali;
    • intervento E) collaborazione con gli organismi specializzati nella  realizzazione  di programmi  di   ricerca nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
    • intervento F) promozione, comunicazione e  commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del  mercato e  attività  volte  in particolare  a  sensibilizzare  maggiormente i consumatori sulla qualita' dei prodotti dell'apicoltura.

    Si precisa che gli interventi usufruiscono:

    • di finanziamenti pubblici per il 30% a carico del FEAGA, (art. 39 del regolamento delegato (UE) n.  2022/126, secondo la disciplina prevista dal regolamento (UE)  2021/2115,  del Parlamento europeo e del Consiglio) 
    • per il restante 70%, a carico del Fondo di rotazione (legge 16 aprile 1987, n. 183.)

    Piano strategico della PAC: i beneficiari

    Possono  accedere  alla  concessione dei finanziamenti

    • gli apicoltori in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle  vigenti  disposizioni in materia, 
    • nonché le forme associate, i cui soci risultino in regola con le medesime norme 
    • gli organismi specializzati nella ricerca nel settore dell'apicoltura, secondo i criteri e le modalità individuate dalle amministrazioni, ai sensi dell'art. 6.

    I soggetti interessati devono presentare domanda di finanziamento entro il termine fissato con provvedimento dell'amministrazione competente e comunque non oltre il 15  marzo di ogni anno,  utilizzando i modelli predisposti dagli Organismi pagatori.

    La domanda di finanziamento è indirizzata all'amministrazione che ha emanato il bando di partecipazione  o all'Organismo  pagatore competente, sulla base delle indicazioni fornite nei bandi stessi.

  • Successioni

    Bolletta di liquidazione TARI: è atto impugnabile

    La Cassazione con una recente pronuncia, l'Ordinanza n 1797 del 20 gennaio 2023, perviene ad una importante decisione: la bolletta TARI è atto direttamente impugnabile, prima che scada e senza la necessità di un preventivo accertamento da parte del Comune poiché contiene una pretesa impositiva ben individuata.

    Vediamo i dettagli della causa.

    Una società con attività di albergo e ristorante impugnava una bolletta TARI del Comune di residenza.

    La CTP accoglieva il ricorso mentre quella regionale dava ragione al Comune sostenendo che solo dopo il mancato pagamento della bolletta il Comune stesso avrebbe notificato l'accertamento che costituisce provvedimento con prima manifestazione impositiva e quindi impugnabile. 

    La Cassazione ha dato ragione all'albergatore motivando che la decisione risiede nel principio generale secondo cui la natura tassativa dell’elencazione degli atti impositivi di cui all'art 19 del Decreto legislativo n. 546/92, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che contengano una ben individuata pretesa tributaria.

    Nel dettaglio la Cassazione ha specificato che "in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del DLgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa" 

    Con precedente sentenza (n. 11481 del 2022) la Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento all'impugnazione della fattura commerciale, con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani aveva richiesto il pagamento della T.I.A., avendo il contribuente successivamente impugnato anche l'ingiunzione di pagamento che l'aveva sostituita.

    La Cassazione specifica che in tema di impugnazione di atti dell'amministrazione tributaria, nonostante l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del DLgs. n. 546 del 1992, i principi costituzionali di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l'impugnabilità di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dalla norma su richiamata, e tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, in quanto munito di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controversa di uno specifico rapporto tributario. 

    Ne consegue che anche la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, portando a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile innanzi al giudice tributario (Cass. n. 7344 del 2012).

    La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha acriticamente ritenuto che la bolletta TARI del 2018 nonostante in essa fosse compiutamente espressa la pretesa impositiva del Comune non fosse autonomamente impugnabile

    La Cassazione ha confermato la possibilità per i cittadini di impugnare direttamente le bollette TARI.

  • Accise

    Destinatario e Speditore certificato: dal 13 febbraio le novità

    Con la Circolare n 3 del 3 febbraio le Dogane forniscono chiarimenti sulle figure di:

    • Destinatario certificato,
    • Speditore certificato,

    che trovano applicazione dal 13 febbraio 2023.

    In particolare, tra le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 180/2021, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise, meritano di essere segnalate quelle che hanno introdotto nel D.Lgs. n. 504/95 (T.U.A.) le figure di Destinatario certificato e di Speditore certificato.

    Esclusivamente tra tali soggetti possono essere movimentati prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, previo conseguimento di autorizzazione della competente autorità. 

    Ai sensi del novellato art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 504/95 (T.U.A.), la circolazione dei suddetti prodotti verso il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione avviene con l’e-DAS (di cui agli artt. 35, par. 1, e 36 della Direttiva (UE) 2020/262), emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al documento elettronico è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato. 

    L’e-DAS unionale differisce dall’e-DAS utilizzato per la circolazione nel territorio dello Stato.

    Il soggetto che intende agire nel descritto ambito è chiamato ad operare tramite EMCS e pertanto dovrà, a seconda dei casi, adeguare o predisporre il proprio sistema elettronico al colloquio telematico con il sistema informativo delle Dogane per lo scambio dei messaggi relativi all’emissione dell’e-DAS unionale. 

    Destinatario certificato: chi è

    Il destinatario certificato è il soggetto abilitato a ricevere presso il deposito di cui ha la disponibilità, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato.

    La possibilità di operare in tale veste presuppone, in primis, che il soggetto sia in possesso della qualifica di depositario autorizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 504/95 o di destinatario registrato di cui all’art. 8 del TUA e, in secondo luogo, l’ottenimento dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ne restano escluse altre categorie di esercenti conosciute nei settori dell’accisa quale, ad es., il soggetto che gestisca unicamente un deposito di prodotti assoggettati ad accisa di cui all’art. 25 od all’art. 29 del T.U.A.

    Speditore certificato: chi è

    Lo speditore certificato è il soggetto abilitato a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato e successivamente trasportati per scopi commerciali verso il territorio di altro Stato membro. 

    Per poter effettuare tale tipologia di operazioni, l’esercente deve ottenere la previa autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

    A differenza del destinatario certificato, per divenire speditore certificato non occorre essere già depositario autorizzato o destinatario registrato; tuttavia, sussistendo una stretta relazione della nuova qualifica con l’attività economica svolta, il soggetto richiedente deve comunque operare in uno dei settori contemplati dalla disciplina dell’accisa (ad es., deposito di vini, esercizio di vendita di prodotti alcolici).

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Sostituzione componente Collegio Revisori: chiarimenti del CNDCEC

    Con il pronto Ordini 205/2023 il CNDCEC risponde a dubbi sulla sostituzione di un revisore dimissionario.

    In particolare, si forniscono chiarimenti in merito alla procedura per la sostituzione di un componente del Collegio dei Revisori, considerata la mancata accettazione dell’incarico da parte dei revisori supplenti

    Il Consiglio dei Commercialisti ricorda che ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 28 giugno 2008, n. 139, il collegio dei revisori “è composto da tre membri effettivi e due supplenti”. 

    Viene precisato che, per la completa costituzione del collegio dei revisori è necessaria non solo la presenza dei membri effettivi, ma anche dei membri supplenti. 

    Infatti, anche se il collegio possa regolarmente adempiere alle proprie funzioni con la presenza dei membri effettivi, al fine di garantire la continuità di funzionamento dell’organo di controllo è necessario che siano disponibili anche i due sindaci supplenti.

    Nel caso di specie è necessario procedere tanto alla sostituzione del componente effettivo dimissionario, tanto a quella dei due componenti supplenti che hanno rinunciato all’incarico nel momento in cui sono stati chiamati a sostituire il componente effettivo dimissionario.

    Viene specificato che, qualora all’esito delle elezioni con cui è stato eletto il collegio dei revisori risultino dei candidati non eletti, il collegio potrà essere reintegrato con i primi candidati votati non eletti.

    Nel caso in cui non sia possibile procedere alle sostituzioni dei componenti del collegio dei revisori nei modi sopra indicati, si dovranno indire le nuove elezioni per procedere alla nomina dei componenti effettivi e/o supplenti mancanti. 

    Infine, viene specificato che i nuovi componenti, eletti per procedere alla reintegrazione del collegio, scadranno insieme ai revisori ancora in carica e le eventuali nuove elezioni dovranno svolgersi nel rispetto del regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 1° giugno 2021 con date individuate autonomamente dal Consiglio dell’Ordine.  

  • Identità digitale

    Registrazione atti con firma digitale: non serve copia cartacea all’Entrate

    Sulla rivista FiscoOggi l'agenzia delle entrate, in data 3 febbraio, informa del fatto che, per gli atti firmati digitalmente, inviati:

    la registrazione è automatica. 

    Il servizio consente all’utente in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia di inviare documenti e istanze agli uffici dell’Agenzia, sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia sia su iniziativa spontanea. 

    È possibile utilizzare il servizio per esigenze personali oppure per conto di un altro soggetto. 

    Si possono inviare fino a 10 file della dimensione massima di 20MB ognuno. Oltre che file in formato PDF e TIF/TIFF, è possibile inviare file firmati digitalmente nei formati PAdES e CAdES. 

    Il canale è sempre aperto e permette, inoltre, di ottenere la ricevuta di protocollazione analogamente a quanto avviene con la consegna diretta in Ufficio, ma senza doversi recare fisicamente allo sportello. Fornendo l’indirizzo pec o la mail e/o un numero di cellulare è possibile ricevere l’avviso di disponibilità della ricevuta di consegna o della ricevuta di scarto, qualora l’invio non vada a buon fine.

    La novità comunicata dalle Entrate, in pratica, riguarda il fatto che non è più necessaria la consegna all’ufficio una copia cartacea o un supporto cd o dvd contenente la stessa copia.

    Atti firmati digitalmente: registrazione via PEC o "Consegna documenti" delle Entrate

    La richiesta di registrazione di atti con firma digitale può essere fatta:

    • posta elettronica certificata (Pec) indirizzata alla direzione provinciale delle Entrate competente
    • il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

    Viene specificato che, la richiesta di registrazione deve contenere:

    • l’atto da registrare, firmato digitalmente da tutte le parti coinvolte,
    • il modello 69, debitamente compilato e firmato digitalmente dal richiedente (in alternativa, può essere accettata la scansione del modello con firma autografa del richiedente, unitamente alla scansione di un suo documento di identità),
    • eventuali allegati all’atto da registrare,
    • la quietanza che attesta il pagamento dei tributi dovuti. Si ricorda che, l'imposta di bollo sull’atto da registrare può essere assolta tramite contrassegni telematici, indicando nell’atto i codici identificativi dei contrassegni utilizzati, oppure versata con le stesse modalità degli altri tributi dovuti per la registrazione).

    Non bisogna più consegnare fisicamente all’ufficio l’atto firmato digitalmente in altro modo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Agevolazioni PMI: fissati i criteri di accesso per Confidi

    Con Decreto MIMIT del 9 dicembre  2022 pubblicato in GU n 26 del 1 febbraio 2023 si fissano condizioni e criteri per la concessione da parte dei confidi di finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

    In particolare, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 10-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, che riconoscono ai confidi la possibilità di utilizzare le risorse erogate ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, per concedere, 

    • oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile,
    • finanziamenti agevolati a PMI operanti in tutti i settori economici, 

    il decreto individua, al Capo II, condizioni e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 1, nonchè, al Capo III, specifici requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi minori devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti.

    Per ulteriori info visita la sezione preposta del MIMIT, clicca qui

    Finanziamenti agevolati per PMI da Confidi: chi può richiederli

    Viene specificato che, beneficiari dell’intervento sono le piccole e medie imprese (PMI) operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica.

    Ai fini dell’accesso all’intervento pubblico le suddette PMI devono:

    • risultare iscritte al Registro delle imprese;
    • risultare classificate di micro, piccola e media dimensione secondo quanto previsto nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e tenuto conto delle indicazioni operative riportate nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
    • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di scioglimento o liquidazione. 

    Finanziamenti agevolati per PMI da Confidi: cosa sono

     A valere sulle risorse erogate in attuazione dell'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, i confidi possono concedere, alle PMI operanti in tutti i settori economici, finanziamenti agevolati aventi le seguenti caratteristiche: 

    a) l'importo del finanziamento agevolato, ove erogato dai confidi minori, non è superiore a euro 100.000,00 

    b) la quota parte del finanziamento agevolato concesso non è superiore all'ottanta per cento dell'importo del finanziamento; 

    c) sono regolati a un tasso di interesse pari a zero; 

    d) Il limite massimo del credito erogabile a valere sulle risorse pubbliche per singola PMI beneficiaria è pari al cinque per cento dell'ammontare delle risorse assegnate al confidi.

    Si stabilisce che la quota residua non inferiore al venti per cento dell'importo del finanziamento, deve essere concessa a valere su risorse proprie del confidi, per le quali il confidi non può avvalersi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche.

    Ai fini della concessione dei finanziamenti è fatto obbligo ai confidi di procedere rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle PMI.

    I confidi sono tenuti, inoltre, ad osservare le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ad adempiere agli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e ad assicurare il rispetto dei criteri e dei principi generali dell'attività amministrativa.

    Attenzione al fatto che, l'erogazione del finanziamento è condizionata alla verifica della regolarità contributiva della PMI beneficiaria, attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

    Obblighi di monitoraggio di Confidi

    I confidi sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero, nell'ambito della relazione di monitoraggio i dati e le informazioni relativi ai finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 3 e, in particolare: 

    a) l'elenco delle PMI beneficiarie, nell'anno di riferimento, con le principali informazioni anagrafiche e la relativa probabilità di insolvenza (PD) di ingresso; 

    b) il numero e l'importo dei finanziamenti concessi ed erogati, nell'anno di riferimento, alle PMI beneficiarie, con evidenza, per ciascun finanziamento, della quota a valere su risorse proprie del confidi e del relativo tasso di interesse applicato per la remunerazione del rischio, della commissione richiesta a copertura dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria, della durata e della periodicità di rimborso delle rate e dell'importo dell'agevolazione concessa in termini di ESL; 

    c) eventuali inadempimenti delle PMI beneficiarie, quali il mancato pagamento parziale o totale delle rate; 

    d) eventuali insolvenze registrate; 

    e) eventuali recuperi effettuati,

    f) ogni ulteriore informazione significativa ai fini del monitoraggio delle attività svolte dal confidi nell'ambito della concessione di finanziamenti agevolati

    Allegati: