• Contenzioso Tributario

    Corti di giustizia tributaria: regolamento dell’Ufficio ispettivo

    Con Regolamento del 28 marzo 2023 pubblicato in GU n 91 del 18 aprile il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria  detta le regole sul funzionamento dell'Ufficio Ispettivo.

    Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi  2-bis  e  2-ter, del decreto legislativo n. 545/1992,  come  modificato  dall'art.  1, lettera q) della legge 31 agosto 2022, n. 130, è istituito presso il Consiglio di Presidenza, con carattere di autonomia  e indipendenza, l'Ufficio ispettivo al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, con il primario compito di  «svolgere attività presso le Corti di giustizia tributaria di primo e  secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.»

    L'Ufficio ispettivo è composto  di  sei  magistrati  o  giudici tributari esonerati  dall'esercizio  delle  funzioni  giurisdizionali presso le Corti di giustizia tributaria. 

    L'Ufficio ispettivo svolge funzioni di controllo dell'operato di soggetti appartenenti alla giustizia  tributaria,  nei  limiti  posti dalla  legge  a  salvaguardia  dell'esercizio  della  funzione giurisdizionale, mediante attività di  accertamento  imparziale  ed obiettivo di situazioni e comportamenti  oggetto  di  segnalazione  o rilevati in via autonoma, nonché della  regolarità delle condotte tenute nell'adempimento dei doveri d'ufficio. 

    L'Ufficio ispettivo può svolgere attività congiunte presso  le Corti  di  giustizia  tributaria,  finalizzate alle verifiche  di rispettiva competenza, sulla base di  appositi  protocolli stipulati tra il Consiglio di Presidenza e il Dipartimento delle finanze. 

    Le principali attività dell'Ufficio ispettivo sono l'ispezione ordinaria e l'ispezione straordinaria. 

    Su disposizione del Consiglio di Presidenza, esso svolge inchieste amministrative.

    Ufficio ispettivo Corti tributarie: l'ispezione ordinaria

    L'ispezione  ordinaria ha luogo con cadenza tendenzialmente triennale secondo una programmazione annuale approvata dal Consiglio di Presidenza. 

    Essa è affidata all'Ufficio ispettivo, coadiuvato  da funzionari-ispettori  del Consiglio, allo scopo di riferire sull'entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati e dai giudici tributari ed accertare la regolare tenuta delle udienze e  il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti il servizio giustizia.

    Ufficio ispettivo Corti tributarie: l'ispezione straordinaria

    L'ispezione straordinaria ha luogo, su richiesta  del  Consiglio di Presidenza anche su proposta del direttore dell'Ufficio ispettivo, quando  siano  state  riscontrate  dagli  ispettori,  o  siano  state comunque  segnalate,  deficienze  o  irregolarità  che richiedono approfondimento ulteriore.   

    Nei  casi di urgenza, anche su sollecitazione  della Commissione disciplina  o di almeno cinque Consiglieri, il  Consiglio di Presidenza  può disporre  inchiesta amministrativa per l'accertamento di fatti di rilevanza disciplinare; in tal caso, il magistrato ispettore incaricato di  un'inchiesta  nei riguardi di un magistrato tributario o giudice tributario può, anche senza l'osservanza di particolari formalità  chiedere  informazioni al  capo  dell'ufficio  e  chiarimenti  al   giudice  o magistrato interessato, e poi riferire in merito al Consiglio.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Attestazione SOA: le Entrate fissano il calendario dell’obbligatorietà

    L'agenzia delle Entrate con la Circolare n 10 del 20 aprilfornisce chiarimenti sulla SOA.

    Ricordiamo che la SOA è la certificazione necessaria alle imprese per l'affidamento di lavori di importo superiore a 516.000 euro ai fini degli incentivi fiscali per interventi edilizi. leggi anche: Attestazione SOA: chiarimenti delle entrate

    Le imprese, ai sensi dell'art 10 bis del DL n 34/2022, devono essere certificate e in particolare, ai fini delle agevolazioni fiscali (previste dagli articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020) l’esecuzione dei lavori deve essere affidata:

    • a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023:
      • a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA,
      • a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
    • a decorrere dal 1° luglio 2023:
      • esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.

    Con la circolare n 1072023 viene chiarito che, gli incentivi fiscali ex artt 119 e 121 DL 34/2020 per lavori affidati a imprese per importi superiori a 516.000 euro spettano secondo le regole seguenti:

    Per i lavori in esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 21/2022) e contratti stipulati entro tale data  Per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 (ai sensi dell'art 2 ter DL 11/2023)
    spettano a prescindere dalla SOA anche per le spese sostenute dal 1 luglio 2023 Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2023 gli incentivi fiscali spettano se:

    • le imprese abbiano la SOA,
    • le imprese abbiano sottoscritto un contratto che prevede il suo rilascio.

    Per le spese sostenute dal 1 luglio 2023 gli incentivi fiscali spettano se:

    • le imprese hanno la SOA.

    La circolare chiarisce inoltre che al fini di individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l’obbligo della SOA, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’Iva e il limite di 516mila euro deve essere calcolato considerando singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto. 

    Pertanto nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    DDL Concorrenza: sintesi delle novità in arrivo

    Il Consiglio dei ministri ha approvato in data 20 aprile il disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza. 

    Dal comunicato stampa diffuso dallo stesso Governo, si evince la sintesi delle novità in arrivo, vediamole.

    Disegno di legge Mercato e concorrenza: cosa prevede

    Il testo approvato in data 20 aprile 2023 interviene, tra l’altro:

    • per modificare la disciplina relativa ai piani di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica e le disposizioni sul trasporto e sull’efficienza della rete di distribuzione del gas, con l’individuazione nell’“impresa maggiore di trasporto” del gas (attualmente SNAM) del soggetto tenuto alla trasmissione dei piani decennali di sviluppo della rete, e con la modifica della procedura per l’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete elettrica (predisposto da Terna);
    • si prevede la promozione dell’utilizzo dei cosiddetti “contatori intelligenti” ponendo anche obblighi in tal senso in capo alle imprese distributrici; i dati rilevati dai contatori di luce e gas potranno essere messi a disposizione, su richiesta dei clienti, a soggetti terzi per confrontare i prezzi.

    Si interviene inoltre per:

    • attribuire all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il potere di fissare i prezzi del teleriscaldamento.
    • introdurre la definizione di “infrastruttura di cold ironing”, quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma per l’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto e si chiarisce che il servizio è considerato di interesse economico generale, con la previsione di uno sconto sulle componenti tariffarie a favore degli utilizzatori finali;
    • stabilire che l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio su aree pubbliche avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, ispirate a principi di par condicio e trasparenza, salvaguardando comunque gli interessi degli attuali concessionari e dei lavoratori da questi impiegati, valorizzando i requisiti dimensionali della categoria della microimpresa e fissando il numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore. Si fissa in dieci anni la durata massima della concessione;
    • prevedere che i procedimenti di rinnovo delle concessioni che erano in scadenza al 31 dicembre 2020, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge, debbano essere chiusi entro i sei mesi successivi, con assegnazione della concessione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla scadenza e, quindi, per una durata di 12 anni. Le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo di cui al paragrafo precedente hanno validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.
    • semplificare le procedure per le vendite promozionali, consentendo l’invio di una comunicazione unica nel caso di esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web all’indirizzo internet indicato dall’esercente.
    • ampliare da 45 a 90 giorni il termine entro il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve comunicare, alle imprese interessate e al Ministero delle imprese e del Made in Italy, le proprie conclusioni di merito sulle operazioni di concentrazione di imprese (fusione, acquisizione di azioni, costituzione di new-co) soggette a comunicazione preventiva che ritiene suscettibili di essere vietate.
    • infine si individua l’AGCM quale autorità nazionale competente in materia di mercati equi e contendibili nel settore digitale, in relazione ai servizi di piattaforma di base (es. servizi di intermediazione online, motori di ricerca, social network). All’Autorità si attribuiscono, anche in tale ambito, i poteri di indagine previsti in materia di concorrenza e quelli sanzionatori.
  • Dichiarazione 730

    Videochiamata con le Entrate: servizi rapidi dall’Agenzia

    Il servizio di videochiamata con l'Agenzia delle entrate consente di dialogare “in diretta” con i funzionari dell’Agenzia delle entrate e ricevere assistenza in modalità semplificata, tramite videochiamata, direttamente dal proprio computer, smartphone o tablet, senza bisogno di spostarsi da casa. 

    L'assistenza in videochiamata riguarda servizi come:

    • dichiarazioni dei redditi
    • rimborsi, 
    • registrazione di un contratto di affitto 
    • duplicato della tessera sanitaria.

    Videochiamata con le Entrate: come si accede

    La videochiamata può essere attivata:

    • direttamente dall’utente
    • su iniziativa dell’ufficio, tramite e-mail, se utile per chiudere una pratica in maniera semplice e veloce (per esempio, in caso di approfondimenti successivi alla presentazione di alcune richieste).

    Per procedere alla videochiamata, occorre prima accettare le condizioni di svolgimento del servizio, indicate in una e-mail inviata all’utente dall’Agenzia delle entrate.

    In entrambi i casi, il funzionario dell’Agenzia delle entrate che svolge la videochiamata invia, il giorno prima dell’appuntamento, via e-mail, il link per l’accesso alla videochiamata.

    Videochiamata con le Entrate: fissa l'appuntamento

    Per fissare direttamente un appuntamento di videochiamata con un funzionario delle Entrate occorre andare nella sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia:

    Una volta effettuato l’accesso, basta selezionare l’argomento di interesse e scegliere la data e l’ora.

    È possibile richiedere un appuntamento sia al proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto), sia a quello che ha in carico la pratica da trattare.

    Videochiamata con le Entrate: i servizi disponibili

    In questa prima fase sono tre le opzioni a disposizione dei cittadini:

    • “Atti e successioni” (area Registro)
    • “Dichiarazioni e rimborsi” (area Imposte dirette)
    • “Codice fiscale e duplicato della tessera sanitaria” (area Identificazione).

    Le videochiamate si tengono sulle piattaforme indicate sull’Informativa al trattamento dei dati personali fornita dall’Agenzia, nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 e dei requisiti di sicurezza richiesti dalle Entrate. Il trattamento dei dati personali avviene sempre in base ai principi di liceità e correttezza e nel rispetto delle norme in materia.

    Attenzione al fatto che, precisa l'agenzia, per tutelare la riservatezza di tutte le persone coinvolte, i funzionari si impegnano a non effettuare alcuna registrazione video o audio e a non acquisire immagini durante il collegamento e chiedono agli utenti di fare altrettanto.

    Per procedere con la videochiamata è necessario prima aver letto e accettato l’informativa a tutela della privacy e le condizioni di svolgimento del servizio.

    Videochiamata con le Entrate: la delega a persone di fiducia

    In data 17 aprile le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n. 130859 con il quale modificano una prassi precedente relativa alla possibilità di delegare persone di fiducia ai servizi on line offerti dalla stessa agenzia.

    In particolare, si prevedono ulteriori facilitazioni, anche tramite videochiamata, per chi volesse delegare una persona di fiducia ad accedere on line al proprio posto ai numerosi servizi offerti, tra i quali la consultazione della Dichiarazione Precompilata 2023 per l'anno d'imposta 2022.

    Per tutti i dettagli delle novità previste dal provvedimento del 17 aprile si legga anche: Servizi on-line delle Entrate: dal 20 aprile nuovo modello per delegare persone di fiducia.

    Attenzione al fatto che anche la Riscossione, leggi Videochiamata con Agenzia Riscossione: a luglio il servizio in 15 Regioni, dispone per i propri utenti del medesimo servizio.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Premi di risultato corrisposti da società a partecipazione pubblica: la tassazione

    Con Risposta a interpello n 296 del 14 aprile le Entrate replicano ad una Società a controllo pubblico che potrà applicare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10%, prevista dalla legge di Stabilità 2016, sui premi di risultato corrisposti ai dipendenti, vediamo le condizioni.

    L'istante ha per oggetto:

    • la costruzione, la compravendita, la manutenzione e/o la gestione di impianti e servizi ambientali, 
    • la gestione di risorse energetiche e distribuzione di calore, compreso la commercializzazione, la produzione e distribuzione di energia elettrica 
    • ed ogni altra iniziativa finalizzata ad un'efficiente tutela dell'ambiente 
    • nonché tutte le attività direttamente o indirettamente collegate ai servizi ad essa affidati dagli enti soci (tra i quali Comuni e Comprensori).

    Alla società istante  «deve essere attribuita  la natura giuridica disciplinata dal  decreto  legislativo 19 agosto 2016, n. 175 di società in house a partecipazione pubblica della tipologia a controllo pubblico».

    La Società istante applica ai propri dipendenti il CCNL per i servizi ambientali sottoscritto in data 18 maggio 2022.

    In particolare, l'articolo 2, del CCNL per i servizi ambientali, al comma 1, lettera «c) La contrattazione aziendale a contenuto economico: premio di risultato» dispone che le parti (nel caso di specie la Società istante e le OO.SS. territorialmente competenti)  prevedano  «una  contrattazione  a  contenuto  economico con  la  funzione  di  definire  un'erogazione annuale  variabile  denominata  ''premio  di risultato''»

    Il successivo comma 2 prevede che «La contrattazione collettiva aziendale sul premio  di  risultato  persegue l'obiettivo  di  collegare incentivi  economici  a incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa (…). Per avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei più favorevoli trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge, il premio di  risultato, determinato dagli incrementi di  cui  sopra, è variabile ed è calcolato con riferimento ai  risultati conseguiti  nella realizzazione di programmi concordati fra le parti». 

    Al comma 5, viene precisato che «Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione del premio di risultato correlato agli incrementi di cui al comma 2 sono definiti dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui sopra, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti, il rispetto dei tempi delle verifiche e l'adeguatezza dei processi di informazione e consultazione».      

    L'Istante  specifica che,  per gli anni di competenza  2023­-2024­-2025, ha sottoscritto in data 18 novembre 2022 l'accordo sindacale, nel quale al paragrafo 8, ''Obiettivi incrementali'' prevede che «Le Parti concordano che al fine di poter applicare al premio il regime di tassazione agevolata, deve essere realizzato alternativamente,  uno  degli  obiettivi qualitativi e di efficienza di seguito dettagliati, assumendo come riferimento temporale i dati risultanti al 31.12  di ciascun anno precedente quello di competenza del premio»

    L'Istante  osserva che,  ai  fini  dell'applicazione  del  regime  fiscale  previsto dall'articolo  1, commi  da  182 a  189,  della legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (legge  di Stabilità 2016), il decreto attuativo del 25 marzo 2016 all'articolo 2, comma 2, «lascia presupporre  che  gli  obiettivi  e i  criteri ivi  citati  si  prestino maggiormente  ad  attività commerciali e/o finanziare».

    Pertanto chiede conferma che alle somme erogate a titolo di premio di risultato ai propri dipendenti, qualora sia raggiunto uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale, possa applicarsi il predetto regime agevolato

    Le Entrate specificano che per l'applicazione della misura agevolativa, il comma 187 della stessa legge di Stabilità 2016 stabilisce che l'erogazione delle somme avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Dlgs n. 81/2015 che individuino i criteri di misurazione degli incrementi premiali. 

    Viene poi evidenziato che in base alle previsioni della legge di Stabilità 2016 l'agevolazione in esame sarebbe riservata ai lavoratori del settore privato, come chiarito anche dalla circolare n. 28/2016. 

    Sono quindi escluse dalla tassazione agevolata tutte le Amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001).
    L’Agenzia rimanda anche all'orientamento della nota del Lavoro del 13 marzo 2015 che, nel fornire un parere alle Entrate, ha chiarito che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori e che il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le pubbliche amministrazioni.).
    In conclusione l’Agenzia ritiene che la società a partecipazione pubblica, nel presupposto che non rientri tra le amministrazioni pubbliche indicate nel citato Dlgs n. 165/2001, potrà applicare la tassazione agevolata ai premi di risultato corrisposti ai dipendenti, al raggiungimento di uno degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale.

    Allegati:
  • Rimborso Iva

    Modello IVA TR: entro il 2 maggio le richieste di rimborso per il I trim.

    Entro il 2 maggio è possibile inviare all'agenzia delle Entrate con il Modello IVA TR le richieste relative al primo trimestre 2023.

    Ricordiamo che, in data 14 marzo le Entrate hanno pubblicato sul proprio sito nella sezione apposita un aggiornamento:

    Attenzione al fatto che il nuovo modello può essere utilizzato a partire dal 1 aprile 2023 mentre il modello precedente potrà essere utilizzato fino al giorno 2 maggio.

    Il modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono:

    • chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza 
    • ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 

    Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lett. a), b) ed e) del secondo comma dell’art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lett. c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale. 

    In alternativa, come previsto dall’art. 8 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. 

    Modello IVA TR: le novità 2023 punto per punto

    Viene specificato che:

    • a) nel modello è sostituita, alla prima pagina, l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679; 
    • b) nel quadro TA del modello:
      • i righi TA11A e TA14 sono soppressi;
      • le percentuali dei righi da TA5 a TA13 sono sostituite con le seguenti:
        • rigo TA5 percentuale del 7%,
        • rigo TA6 percentuale del 7,3%, 
        • rigo TA7 percentuale del 7,5%,
        • rigo TA8 percentuale del 8,3%,
        • rigo TA9 percentuale del 8,5%, 
        • rigo TA10 percentuale del 8,8%, 
        • rigo TA11 percentuale del 10%, 
        • rigo TA12 percentuale del 12,3%, 
        • rigo TA13 percentuale del 22%;
      • nel rigo TA22 il riferimento al rigo TA14 è sostituito con TA13;
    • c) nel quadro TB del modello: 
      • i righi TB11A e TB14 sono soppressi; 
      • le percentuali dei righi da TB5 a TB13 sono sostituite con le seguenti:
        • rigo TB5 percentuale del 7%, 
        • rigo TB6 percentuale del 7,3%, 
        • rigo TB7, percentuale del 7,5%, 
        • rigo TB8 percentuale del 8,3%,
        • rigo TB9 percentuale del 8,5%, 
        • rigo TB10 percentuale del 8,8%, 
        • rigo TB11 percentuale del 10%, 
        • rigo TB12 percentuale del 12,3%,
        • rigo TB13 percentuale del 22%; 
      • nel rigo TB20 il riferimento al rigo TB14 è sostituito con TB13
    • d) nelle istruzioni per la compilazione: 
      • a pagina 4, nella TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA la descrizione del codice 3 è sostituita dalla seguente: curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale; 
      • a pagina 5, i riferimenti al rigo TA14 sono sostituiti con TA13; 
      • alle pagine 6 e 7, i riferimenti al rigo TB14 sono sostituiti con TB13; 
      • a pagina 11, nel codice 2, dopo la parola fallimentari sono aggiunte le parole “/curatori della liquidazione giudiziale”;
    • e) le specifiche tecniche sono aggiornate per recepire le modifiche apportate al modello, descritte ai punti b) e c). 
    • Inoltre: 
      • a pagina 8, in corrispondenza del campo 3 del record A, nella colonna “Controlli bloccanti/Valori ammessi”, la parola “IVT20” è sostituita dalla seguente: “IVT23”; 
      • a pagina 9, in corrispondenza del campo 36 del record B, nella colonna “Controlli bloccanti/Valori ammessi”, sono aggiunte, alla fine, le parole “Non può assumere un valore anteriore al 2023”

    Ricordiamo che il modello TR deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 

    Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione IVA entro il 2 maggio: ultimi giorni per invio telematico

    Entro il 2 maggio occorre inviare telematicamente la dichiarazione IVA 2023 periodo 2022.

    In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA. 

    Sono previsti casi di esonero dalla presentazione.

    L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

    Il soggetto IVA può: 

    • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima; 
    • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. 

    Attenzione al fatto che, è possibile la trasmissione entro novanta giorni dalla scadenza con l’applicazione delle sanzioni da 250 a 2.000 euro, a meno che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva, provveda al ravvedimento operoso.

    Per il calendario delle scadenze leggi anche: Dichiarazione Iva 2023: termini e modalità di versamento del saldo Iva

    Modelli e istruzioni per dichiarare l'IVA del 2022

    Ricordiamo che, con Provvedimento n 11378 del 13 gennaio sono stati approvati i Modelli IVA 2023 anno di imposta 2022.

    In particolare, sono stati approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all’anno 2022 da presentare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

    a) Modello IVA/2023 composto da: 

    • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
    • i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ; 

    b) Modello IVA BASE/2023 composto da

    • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
    • i quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT. 

    Scarica qui

    Si specifica che il modello IVA/2023 potrà essere trasmesso all’agenzia delle Entrate dal 1° febbraio ed entro il 2 maggio 2023. 

    ATTEZIONE Con successivo provvedimento del 27 gennaio le Entrate hanno approvato anche le specifiche tecniche relative al modello. Scarica qui.

    Modelli e istruzioni per dichiarare l'IVA del 2022: la novità del quadro CS

    Nei modelli IVA/2023 e IVA BASE/2023, è stato introdotto il quadro CS per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette (articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e modificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197) di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi come  previsto dal punto 2.1. del provvedimento del 17 giugno 2022. In proposito leggi: Contributo straordinario caro bollette: chi deve pagare entro il 30.06 

    Il quadro deve essere compilato dai soggetti che:

    • verificata la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del contributo, risultino tenuti ad effettuare i relativi versamenti
    • e dai soggetti che per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 121, lettere a) e b), della legge n. 197 del 2022 risultino tenuti al versamento dell’importo residuo entro il 31 marzo 2023 ovvero intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.

    Allegati: