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Fondo contrasto deindustrializzazione: domande entro il 24.03
Con un comunicato stampa Invitalia, informa del fatto che dalle 12.00 del 24 gennaio 2023, fino alle 12.00 del 24 marzo 2023 è possibile presentare la domanda per chiedere gli incentivi del Fondo di contrasto alla deindustrializzazione (FDC), il nuovo incentivo gestito da Invitalia per conto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che punta a contrastare i fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo e industriale di alcuni territori di Lazio e Marche.
Attenzione al fatto che, le domande si presentano esclusivamente online utilizzando la piattaforma informatica dedicata.
E’ necessario essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE), di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Fondo di contrasto alla deindustrializzazione (FDC): i beneficiari
Il Fondo ha una dotazione finanziaria complessiva che ammonta a 136 milioni di euro per il triennio 2021-2023 e prevede la concessione di contributi in conto capitale alle imprese del settore manifatturiero che realizzano investimenti per il potenziamento o la riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti nei territori comunali di competenza di alcuni consorzi industriali, o che prevedono di insediare nuove unità produttive negli stessi territori.
Possono beneficiare degli incentivi le imprese manifatturiere (Con codice Ateco: C) che alla data di presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e che non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non siano soggette a procedura di fallimento o di concordato preventivo.
Fondo di contrasto alla deindustrializzazione (FDC): le spese ammesse
Sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute esclusivamente nel periodo compreso tra il 30 novembre 2021 e il 31 dicembre 2023 relative ad almeno uno dei seguenti ambiti di intervento:
- ristrutturazione o realizzazione dell’immobile ove l’attività manifatturiera è svolta;
- ammodernamento e ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività industriali;
- investimenti immateriali;
- conversione di attività produttive a significativo impatto ambientale verso modelli di maggiore sostenibilità ambientale;
- avvio di nuove unità produttive.
Inoltre, le spese devono riguardare:
- macchinari
- Impianti
- Arredi
- Attrezzature e beni (anche immateriali)
- Opere murarie
- Opere impiantistiche e strumentali
Nei limiti del regolamento de minimis, alle imprese beneficiarie può essere concesso un contributo in conto capitale di importo non superiore al 100% delle spese ammesse e di 200.000 euro per impresa.
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ISA 2023: regole per la prossima dichiarazione
Con Provvedimento n 27650 del 30 gennaio pubblicato il 31, le Entrate si occupano della:
- individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2023,
- individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022,
- e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023.
Innanzitutto è bene sottolineare che, a differenza dell’analogo provvedimento dello scorso anno, questo non contiene l’approvazione dei modelli Isa da utilizzare per la dichiarazione dei redditi poiché per l’approvazione della modulistica relativa alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’Irap, il legislatore ha concesso un mese di tempo in più.
Ciò premesso, vediamo sinteticamente cosa prevede il provvedimento ISA 2023.
In particolare, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2023, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati:- sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2022,
- quelli per la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2021 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2022,
- oltre quelli indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento.
In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2023, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al punto precedente.
L'allegato 1 al presente provvedimento specifica che, i dati nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2023, a seguito di approvazione con decreto ministeriale, sono i seguenti:
- Condizione di Pensionato, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022.
- Forma societaria Cooperativa, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022.
- Consumi energetici, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022 ad esclusione di quelli per i quali la variabile è già presente all’interno della nota tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale del 21 marzo 2022.
- Età dei lavoratori dipendenti, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2022
Infine, nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda alla consultazione del provvedimento e degli allegati.
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Mangiaplastica 2023: dal 31.01 via alle richieste di contributo
Parte il 31 gennaio il programma mangiaplastica 2023.
Ricordiamo che veniva pubblicata in GU n 303 supplemento ord. n 43 del 29 dicembre la Legge n 197 del 29 dicembre Legge di Bilancio per l'anno 2023. con nuove risorse per questa agevolazione.
Mangiaplatica: nuovi fondi nella legge di bilancio 2023
In merito alla misura Mangiaplastica, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, il fondo denominato « Programma sperimentale Mangiaplastica », istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dall’articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto- legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro per l’anno 2024
Mangiaplatica 2022: presenta la domanda
Le domande di agevolazione per il 2023 sono possibili a partire dal 31 gennaio e fino al 31 marzo 2023.
Ricordiamo che lo sportello “Mangiaplastica” è attivo per la richiesta di contributi per l’acquisto di macchinari eco-compattatori per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET.
In particolare, ogni comune destinatario dell’intervento potrà ricevere un contributo per l’acquisto di 1 eco-compattatore ogni 100 mila abitanti, pari a:
- 15.000 euro per eco-compattatori di capacità media
- 30.000 euro per eco-compattatori di capacità alta.
Le risorse stanziate complessivamente ammontano a 27 ML di euro e la misura, avviata nel 2021, prevede ulteriori risorse anche per le annualità 2023 e 2024.
Mangiaplatica 2023: come fare
I comuni possono presentare le richieste di contributo dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 esclusivamente attraverso la piattaforma preposta gestita da Invitalia e Ministero
SCARICA LE ISTRUZIONI PER LA DOMANDA
Attraverso lo SPID, il rappresentante legale del Comune può procedere alla identificazione digitale necessaria per accedere al sistema, compilare la domanda e firmarla digitalmente.
Le richieste sono valutate in base all’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento dei fondi disponibili.
Ricordiamo infine che le norme sulla misura agevolativa sono contenute nel Decreto ministeriale n 360 del 2 settembre 2021 pubblicato in GU n 243 dell'11 ottobre e soprannominato Decreto Mangiaplastica.
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Lavori di efficientamento energetico: quando spetta doppia detrazione
Con Risposta a interpello n 143 del 23 gennaio 2023 le Entrate chiariscono quando gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sullo stesso immobile in periodi d’imposta differenti non sono l’uno (il secondo) la mera prosecuzione dell’altro, quindi, godono ognuno della detrazione spettante con limite di spesa massimo.
In particolare, viene specificato che l’autonomia dei lavori effettuati in anni diversi è dimostrata dagli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione.
Nel caso di specie l’Agenzia ha fornito chiarimenti ad un istante che aveva dubbi in merito alla sistemazione e il rifacimento della copertura di uno stabile, per i quali ha prodotto copia della Cila e della comunicazione all’Enea della fine dei lavori, presentate rispettivamente ad agosto e a dicembre 2019, nonché della fattura emessa dalla ditta che ha effettuato gli interventi e sullo stesso stabile, aveva provveduto anche alla sostituzione degli infissi, ma l'anno successivo, fornendo copia degli stessi documenti presentati e datati 2020.Egli chiedeva:
“nel caso in cui gli interventi … realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni''
Le Entrate hanno replicato invece che l'istante potrà beneficiare:
- nel periodo d'imposta 2020, della detrazione fiscale del 50% fino a un valore massimo di 60mila euro, con riferimento alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi,
- anche se ha già usufruito, nel periodo 2019, della detrazione fiscale del 65% fino a un valore massimo di 60mila euro, per le spese di sistemazione e rifacimento del tetto, come da dichiarazione della ditta individuale che li ha eseguiti.
Viene specificato che con la circolare n 175/2015 è stato chiarito che l’intervento, per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente.
Con la circoalre n 19/2020 viene precisato invece che l'autonoma configurabilità dell'intervento è dimostrata da elementi riscontrabili in via di fatto oltre che dall'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, come ad esempio, Scia, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori.
Visto che gli adempimenti amministrativi presentati dall’istante, in relazione ai due interventi, sono indubbiamente riscontrabili, come previsto dall'art 14 del decreto legge n. 63/2013, che attualmente disciplina le detrazioni in oggetto, le Entrate ritengono che lo sconto fiscale spetti nella misura del 65% fino a un valore massimo di 60 mila euro per l'intervento del 2019 e nella misura del 50% fino a un valore massimo di 60 mila euro per la sostituzione degli infissi.
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Concessioni impianti sportivi: proroga al 2024 per ASD e SSD
Il Decreto Milleproroghe con l'art. 16, comma 4, proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia.
Concessioni impianti sportivi ASD SSD: proroga al 2024
In dettaglio, si dispone che:
- le concessioni alle società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro
- degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali,
- che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022,
- sono prorogate al 31 dicembre 2024,
allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.
Concessioni demaniali marittime: conferme nel Milleproroghe
Si ricorda che, nell’ambito delle norme di riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime operata dalla legge annuale per la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), l’art. 3 aveva già prorogato l’efficacia delle concessioni in essere, fino al 31 dicembre 2023 – ovvero fino al termine di espletamento delle gare e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 – relative in particolare alle concessioni demaniali e ai rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive.
Il comma 4 dell'art 16 prevede, oltre a quanto su indicato, che resti fermo in ogni caso quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e in particolare le disposizioni che hanno previsto, tra l’altro:
- l’affidamento e il rinnovo delle concessioni marittime lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive mediante procedure selettive con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento (art. 3, co. 2);
- la non abusività dell’occupazione fino alla conclusione delle procedure di affidamento (art. 3, co. 3);
- la delega (art. 4) ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, definendone i principi e criteri direttivi.
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Bonus acquisto prima casa under 36: proroga al 31 dicembre 2023
La Legge di Bilancio 2023 con il comma 74 apporta modificazioni all’articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021.
Nello specifico, vengono previste varie novità in tema di aquisto casa giovani e categorie fragile e relativi mutui.Bonus acquisto prima casa sintesi delle novità 2023
Con le novità introdotte dalla legge di bilancio 2023 si estende dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023 l'orizzonte temporale di operatività delle misure di deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007.
Inoltre, si interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013), al fine di continuare a garantire ai soggetti più fragili (rientranti nelle categorie prioritarie, come le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni) l’accesso ai mutui garantiti al pari di quanto avvenuto durante l’emergenza sanitaria da Covid -19, nel corso della quale la misura ha avuto origine.
Di fatto viene prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il regime speciale introdotto dall’articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. "Sostegni-bis"), convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori (Loan to Value (LTV)).
Viene altresì prorogata al 31 marzo 2023, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell’80 per cento, l’applicazione di un add-on rispetto al TEGM, quale introdotto dall’articolo 35-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 175 del 2022, per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2022.Inoltre, vengono prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette, previste per l'acquisto della “prima casa” di abitazione e per i finanziamenti a tal fine erogati, disposte a favore dei giovani che presentino il duplice requisito, anagrafico ed economico:
- di non aver compiuto 36 anni di età
- di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
Si dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023, con l'assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro,
Si sottolinea che l'agenzia delle Entrate sul bonus acquisto casa under 36 ha pubblicato un depliant che fornisce il riepilogo di tutte le regole della agevolazione per sostenere l'autonomia abitativa giovanile. Scarica qui il pdf
Infine si ricordi che le Entrate con la Circolare n. 3/2022 avevano fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 trattando anche la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 prevista per il bonus casa under 36.
Bonus acquisto prima casa under 36: i beneficiari
Possono beneficiare del bonus prima casa:
- i giovani con meno di 36 anni
- con un Isee non superiore 40mila euro
- che acquistano un’abitazione dal 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022 (se venisse confermata la proroga della legge di Bilancio 2023, fino al 31.12.2023)
Attenzione va prestata al fatto che il documento di prassi chiarisce che il nuovo bonus si applica anche
- alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio,
- e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva.
Bonus acquisto prima casa under 36: i vantaggi per gli acquirenti
L’agevolazione prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale.
Ecco l'elenco delle agevolazioni:
- per gli acquisti non soggetti a IVA è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
- in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24.
Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile:
- con il bonus prima casa under 36, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
Per godere dell’esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato.
Il bonus “Prima casa under 36”, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2023 se prorogato dalla prossima legge di bilancio 2023), prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
Bonus acquisto prima casa under 36: quando si perde l'agevolazione
Chi richiede le agevolazioni “under 36” senza avere i requisiti specifici (per esempio, valore ISEE superiore a quello richiesto), ma ha comunque diritto alle agevolazioni “prima casa”:
- per gli atti soggetti a imposta di registro, subisce il recupero di tale imposta (nella misura del 2%) e delle imposte ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 50 euro ciascuna)
- per gli acquisti soggetti a Iva, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, deve restituire il credito d’imposta usufruito, se lo ha già utilizzato (con applicazione di sanzioni e interessi). Rimane dovuta l’Iva con aliquota del 4%.
In caso, invece, di decadenza dalle agevolazioni “prima casa” per:
- dichiarazione mendace sulla sussistenza dei requisiti, resa nell’atto di acquisto
- mancato trasferimento della residenza nei termini previsti
- vendita entro cinque anni, non seguita dal riacquisto entro l’anno
- mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova
l’imposta di registro viene recuperata nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Sono applicate, inoltre, sanzioni e interessi. Anche il credito d’imposta, infine, viene meno (con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi).
Bonus acquisto prima casa under 36: l'immobile all'asta
Possono accedere al bonus gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria
La circolare chiarisce però che i contratti preliminari di compravendita non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.
Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’articolo 77 del TUR.
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Stralcio parziale debiti: istruzioni per gli enti non statali
Con un comunicato stampa del 5 gennaio la Riscossione informa della disponibilità on line delle istruzioni per gli enti creditori interessati alla non applicazione dello stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro previsto dalla legge di Bilancio 2023.
(Per approfondimenti sullo stralcio automatico e sulla eccezione prevista per gli enti sottoelencati si legga anche Annullamento automatico debiti 2023: le novità spiegate dalla Riscossione)
Disapplicazione Stralcio parziale debiti fino a 1.000 euro: istruzioni per gli enti
In particolare, l'Agenzia della Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità con le quali gli enti diversi:
- dalle amministrazioni statali,
- dalle agenzie fiscali
- e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni),
devono comunicare all’agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro.
Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it nella sezione “Enti Creditori” sono presenti tutte le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio, da inviare esclusivamente via Pec.
SCARICA qui il modulo e segui le istruzioni di seguito riportate.
Modalità di comunicazione del provvedimento di non applicazione dello “Stralcio” dei debiti fino a 1.000 euro
In particolare, come specificato dalla stessa agenzia,
- la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dell’annullamento automatico parziale
- deve essere effettuata trasmettendo all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023,
- esclusivamente all’indirizzo PEC: [email protected] i seguenti documenti:
- modulo compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella Enti Creditori Beneficiari) firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF);
- copia del provvedimento adottato.
Il comunicato in oggetto specifica che è' possibile contattare l’Help Desk Enti di Agenzia delle entrate-Riscossione per chiarimenti.
Stralcio automatico debiti fino a 1.000 euro: cosa prevede la Legge di Bilancio 2023
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevede – per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali – l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano interamente dovute.
Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo “parziale” considerato che, diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale.
Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.
La stessa Legge (art. 1 comma 229) prevede inoltre che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento “parziale” (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da tramettere all’agente della riscossione sempre entro la stessa data
Per consentire gli enti interessati di procedere alla richiesta della non applicazione dell'annullamento automatico come di sopra specificato, la Riscossione ha diffuso con il comunicato stampa di cui si tratta con le istruzioni operative necessarie sopra elencate.
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