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Credito residuo transizione 5.0: come usarlo in compensazione
Con Risoluzione n 1 del 12 gennaio le Entrate hanno pubblicato il codice tributo da usare per il credito transizione 5.0.
Credito residuo transizione 5.0: come usarlo in compensazione
La Risoluzionne ha indicato il codice tributo "7072" per usare in compensazione in F24 il credito residuo 5.0 che risultava al 31 dicembre scorso.
Si ricorda che l’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nell’istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito d’imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati.
Il comma 13 del citato articolo 38 del d.l. n. 19 del 2024 dispone che “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.
Con la presente risoluzione si forniscono indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.
Il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale. -
Credito ZES agricoltura: ufficializzate le nuove percentuali
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa del 10 gennaio con gli aggiornamenti delle percentuali per il credito ZES Agricoltura relativamente alle disposizioni della Legge di Bilancio 2026.
Vediamo il dettaglio.
Credito ZES Agricoltura: novità 2026
L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato l’aumento del credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo, recependo le nuove percentuali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.
In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 460 della Legge di Bilancio 2026 il credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo è stato rideterminato applicando le seguenti aliquote:
- 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese (MPMI);
- 58,6102% per le grandi imprese.
La norma ha introdotto un incremento effettivo del beneficio fiscale riconosciuto alle imprese beneficiarie.
L’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’aggiornamento dei plafond disponibili nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati che pertanto possono utilizzare immediatamente il credito d’imposta ZES unica in compensazione, tramite modello F24, senza necessità di ulteriori comunicazioni o adempimenti.
Credito d’imposta ZES Unica: riepilogo delle regole
Il credito d’imposta ZES unica è un’agevolazione fiscale introdotta dal DL N 124/2023 finalizzata a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati dalle imprese operanti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.
Ricordiamo che la ZES unica comprende:
- le zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE;
- le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il credito d’imposta ZES unica, stanziando circa 4 miliardi di euro complessivi per garantirne l’operatività della misura fino al 31 dicembre 2028 ripartiti nel dettaglio:
- 2,3 miliardi di euro per il 2026;
- 1 miliardo di euro per il 2027;
- 750 milioni di euro per il 2028.
Tra le novità inoltre vi è anche l'ampliamento del periodo di realizzazione degli investimenti agevolabili e in dettaglio sono agevolabili gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028.
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Terzo settore: la disciplina della non commercialità nella circolare ADE
La Bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate, in consultazione pubblica fino al 23 gennaio, contine anche un’analisi approfondita dei criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli Enti del Terzo Settore (ETS) ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES).
Questo passaggio è centrale per comprendere quando le attività di un ETS non sono considerate commerciali, con importanti conseguenze sul regime fiscale applicabile.
Nella Circolare questo aspetto è trattato nel paragrafo 2.2 offrendo un quadro chiaro e operativo dei criteri di non commercialità ai fini IRES per le attività istituzionali degli ETS, con particolare attenzione all’applicazione pratica del test costi/ricavi e alla gestione dei margini di tolleranza.
La non commercialità degli ETS nella Circolare ADE
La non commercialità per le attività di interesse generale è un concetto cardine per determinare se i proventi di un ETS restano esenti da tassazione IRES o se, al contrario, vengono trattati come reddito commerciale.
In estrema sintesi:
- un’attività è non commerciale se è svolta in modo gratuito oppure se i corrispettivi percepiti non superano i costi effettivamente sostenuti per svolgerla.
Per favorire una certa flessibilità di esercizio, la circolare introduce un margine di tolleranza del 6 %: se il margine tra ricavi e costi resta entro questo limite, l’attività può continuare a essere considerata non commerciale.
Questo approccio ha una grande rilevanza pratica perché consente agli ETS di mantenere qualifiche fiscali favorevoli anche in caso di leggero avanzamento di entrate rispetto ai costi effettivi, senza trasformare automaticamente l’attività in commerciale
Il test di non commercialità degli ETS: metodi
La circolare chiarisce che il confronto tra ricavi e costi può essere effettuato:
- unitariamente, quando le diverse attività di interesse generale svolte dall’ente sono strutturalmente e funzionalmente omogenee (stessi processi, stessi beni e servizi).
- separatamente, quando non è possibile individuare un’omogeneità oggettiva tra le attività. In questi casi, si calcola il rapporto costi/ricavi per ciascuna attività.
Questa distinzione è fondamentale perché consente di valutare con maggiore precisione la natura dell’attività svolta, evitando che un’attività economicamente marginale inficia l’intero posizionamento fiscale dell’ente
Test di non commercialità degli ETS: costi rilevanti e loro imputazione
Per determinare se un’attività sia non commerciale, è necessario definire correttamente quali costi sono rilevanti.
Secondo la bozza di circolare:
- si considerano i costi diretti legati all’esercizio dell’attività. Sono inclusi anche i costi indiretti e generali, oneri finanziari e oneri tributari;
- in presenza di costi promiscui (non direttamente attribuibili a un’unica attività), è possibile imputarli proporzionalmente ai ricavi secondo criteri coerenti con l’articolo 144 del TUIR.
Questa impostazione evita artificiosità contabili e favorisce una maggiore trasparenza nella determinazione fiscale delle attività
Test di non commercialità degli ETS: margine di tolleranza del 6 %
Un aspetto di grande rilievo pratico riguarda il margine di tolleranza del 6 %.
La circolare precisa che 9l margine è una clausola temporanea e non una franchigia strutturale: può essere applicato solo per tre esercizi consecutivi, purché l’attività sia stata pienamente non commerciale in almeno un periodo;
Se lo scostamento positivo persiste oltre il terzo anno consecutivo, l’attività può essere considerata commerciale.
Questa previsione è pensata per consentire agli ETS di assorbire piccole fluttuazioni di mercato senza perdere immediatamente lo status fiscale agevolato.
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Udienze da remoto: regole dal 1° gennaio
Pubblicato in GU n 275 del 26 novembre il DL 25 novembre con le regole operative per le udienze da remoto
In particolare, esso disciplina le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze a distanza a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Le udienze a ìdistanza si svolgono ì mediante collegamenti da remoto utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.
I collegamenti da remoto sono effettuati con la piattaforma il cui servizio è reso con un canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica con un sistema di gestione e controllo su cloud in aree (tenant) di data center ubicati nel territorio dell'Unione europea.
Per i collegamenti da remoto è necessario che i dispositivi utilizzati rispettino le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle «Linee guida tecnico-operative» di seguito dettagliate.Il decreto specifica che le regole si applicano alle udienze a distanza, le cui comunicazioni sono inviate a decorrere dal 1° dicembre 2025.
Restano ferme le modalità di partecipazione alle udienze a distanza le cui comunicazioni sono inviate sino al 30 novembre 2025 con riferimento alle udienze da svolgersi entro il 31 dicembre 2025.Udienze da remoto: la partecipazione a distanza
In particolare a partecipazione all'udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria invia una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica alla parte che ha fatto richiesta del collegamento da remoto, contenente il link per la partecipazione all'udienza a distanza, l'avviso dell'ora della convocazione e l'informazione che l'accesso all'udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa.Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.
I magistrati, i giudici tributari e i segretari di sezione utilizzano per il collegamento telematico il link inviato esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, per il cui accesso è prevista una procedura di identificazione basata sull'uso di almeno due fattori di autenticazione.
All'udienza pubblica o camerale, il Presidente del collegio o il giudice monocratico, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento.
E' vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonche' della Camera di consiglio da remota tenuta dai soli magistrati o giudici tributari per la decisione degli affari.E' in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi di videoconferenza e di altri strumenti che possano conservare tracce delle dichiarazioni o opinioni espresse durante le udienze o le camere di consiglio, nonche' il deposito di documenti tramite la piattaforma di videoconferenza.
All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza o della Camera di consiglio non e' visto ne' ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza o alla Camera di consiglio, nonche' si impegnano a non effettuare le registrazioni di cui al primo periodo. Al termine dell'udienza da remoto, le parti danno atto del regolare svolgimento del collegamento audio-video.
Tali dichiarazioni sono riportate dal segretario nel processo verbale d'udienza.
In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente o il giudice monocratico sospende l'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le modalità previste
Udienze da remoto: il verbale di udienza
Il verbale di udienza digitale è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza.
In esso si da atto delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti ammessi a partecipare al collegamento da remoto, previa, ove necessario, esibizione di documento di riconoscimento, della preliminare conoscenza dell'informativa e della loro libera volontà di partecipare all'udienza da remoto, anche per quanto concerne la disciplina dei dati personali.
Non si provvede all'annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dei soggetti partecipanti all'udienza da remoto.
Nel verbale di udienza digitale si da', altresì atto che la Camera di consiglio o l'udienza si sono svolte in videoconferenza tramite il sistema di collegamento
Nei casi di indisponibilita' del S.I.Gi.T., il processo verbale è redatto in formato analogico.In tal caso, il segretario di sezione provvede successivamente a creare la copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all'originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.
Il processo verbale d'udienza redatto in formato analogico è parte integrante del fascicolo processuale, tenuto e formato
Il processo verbale d'udienza redatto in formato analogico è conservato.
Il processo verbale digitale dell'udienza o la copia informatica del processo verbale analogico sono inseriti in forma integrale nel fascicolo informatico.Udienze da remoto: le linee guida
Le specifiche tecniche funzionali alla partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio, sono individuate nelle linee guida tecnico-operative, pubblicate sul sito internet dedicato al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze e aggiornate in base all'evoluzione normativa e tecnologica.
Le misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi connessi ai trattamenti dei dati personali sono regolarmente riesaminate e aggiornate dal Ministero dell'economia e delle finanze tenendo conto dei risultati di apposite valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati con riferimento ai trattamenti che presentano elevati rischi per i diritti e le liberta' degli interessati.Per l'utilizzo della piattaforma tecnologica Microsoft Teams il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della società Sogei, partner tecnologico, che ai fini del trattamento dei dati personali assume il ruolo di responsabile
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Sugar e plastic tax: differimento al 1° gennaio 2027
La Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio ha differito l’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax al 1° gennaio 2027.
Ricordiamo che era stato il Dl Omnibus con Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali a prevedere la proroga al 2026 per la sugax tax per allinearla alla plastic tax.Sugar tax e plastic tax: differimento al 1° gennaio 2027
Il DL Omnibus ha previsto la proroga al 2026 della sugar tax con l'art 8 cdhe ha previsto che al'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2025», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2026».
La proroga per la tassa sullo zucchero, vuole essere allineata all'entrata in vigore di quella sulla plastica (Leggi anche: Plastic e sugar tax: i nuovi termini di vigenza )
Ricordiamo che la tassa sullo zucchero è stata fissata nella misura pari a 10 euro per ettolitro o 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
La proroga ha rispostoa ad una richiesta di riduzione del carico impositivo per le imprese, ma anche a finalizzare i provvedimenti di attuazione e più in dettaglio a semplificare gli obblighi contabili e gestionali connessi.
Ora la legge di bilancio 2026 interviene sulla decorrenza dell’efficacia delle due imposte introdotte dalla legge di bilancio 2020:
- l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), comunemente detta plastic tax;
- l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, comunemente detta sugar tax.
In particolare, l’intervento consiste nel differimento dell’entrata in vigore di sei mesi della plastic tax, spostandone la decorrenza dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027.
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Processo penale telematico: modifiche al Decreto n 217/2023
Pubblicato nella GU n 302 del 31.12 il Decreto n 206/2025 con il Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.
Processo penale telematico: le nuove regole in vigore
Il decreto, visto il regolamento 27 dicembre 2024, n. 206 recante «Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.», che ha modificato l'articolo 3 del regolamento 29 dicembre 2023, n. 217, stabilendo nuovi termini di transizione per gli uffici giudiziari penali relativamente alle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, consentendo il deposito di atti, documenti, richieste e memorie anche con modalità non telematiche durante la fase delle indagini preliminari sino alla data del 31 dicembre 2025, ferme le eccezioni individuate dal medesimo articolo 3, commi 2, 3 e 4, e indicando i successivi tempi di transizione al nuovo regime per gli uffici giudiziari e le fasi del procedimento diversi da quelli indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3;
rilevata la necessità di ridefinire tanto l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, quanto i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale mediante la rimodulazione dei termini medesimi che, nel testo vigente, inizierebbero ad operare sin dal primo gennaio 2026 ha normato quanto segue.
In particolare, con l'articolo 1 di modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 si prevede che sino al 30 giugno 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonchè tra presenti, può avere luogo anche con modalita' non telematiche.
Inoltre, sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonchè in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche.
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Locazione e fallimento: come cambia l’IVA in caso di accordo di mediazione novativo
Con la Risposta a interpello n 316 del 18 dicembre le Entrate chiariscono il perimetro dell'IVA per le fallimento e accordo novativo con mediazioni.
La società istante è una società slovena che, in data 14 luglio 2022, con scrittura privata, ha stipulato con BETA un contratto di affitto/locazione per un capannone situato in territorio italiano.
In sintesi le Entrate hanno chiarito che se un contratto di affitto stipulato prima del fallimento viene superato da un accordo di mediazione novativo, il trattamento IVA delle somme versate va rivalutato in base alla nuova natura del rapporto.
Locazione e fallimento: come cambia l’IVA in caso di accordo di mediazione novativo
L’istante ALFA, società slovena, aveva stipulato nel luglio 2022 un contratto di affitto per un capannone in Italia con BETA, soggetto che successivamente:
- presenta domanda di concordato preventivo, poi rinunciata;
- viene dichiarato fallito nel settembre 2022, nell’ambito di un autonomo procedimento prefallimentare.
Il contratto, registrato dopo il deposito del ricorso per concordato ma prima della sentenza di fallimento, prevedeva l’esenzione IVA, non essendo stata esercitata l’opzione per l’imponibilità da parte del locatore.
Nonostante la procedura concorsuale, il rapporto locatizio è di fatto proseguito, concludendosi solo a novembre 2024 con un accordo di mediazione tra ALFA e il Fallimento di BETA.
La società ALFA, in sede di interpello, chiede se le somme da corrispondere al fallimento per la detenzione dell’immobile dopo la dichiarazione di fallimento debbano:
- mantenere il regime di esenzione IVA previsto nel contratto originario, oppure
- essere considerate imponibili, trattandosi di una nuova obbligazione.
L’istante sostiene che:
Il contratto originario è stato registrato prima del fallimento, e quindi è opponibile;
- In esso non era prevista l’opzione per l’imponibilità IVA, dunque l’operazione resta esente;
- Il curatore è subentrato nel contratto ai sensi dell’art. 80 della Legge Fallimentare;
- La procedura di concordato era estinta e non vi è continuità giuridica con il fallimento, per cui non si può disconoscere il contratto preesistente.
L’Agenzia riconosce il valore novativo dell’accordo di mediazione, sottoscritto nel novembre 2024, che:
- dichiara cessato il contratto di locazione originario;
- definisce le somme da corrispondere come indennità di occupazione e rimborsi spese;
- stabilisce un nuovo regime di uso temporaneo dell’immobile, sino alla sua aggiudicazione.
Secondo l’Agenzia, l’accordo ha natura di transazione novativa: crea un nuovo rapporto giuridico, distinto e incompatibile con quello precedente.
Le somme pattuite (60.000 euro per l’occupazione pregressa + 16.000 euro per rimborsi spese + 3.000 euro mensili per l’uso continuato fino al 31 gennaio 2025) costituiscono il corrispettivo per un servizio reso dal Fallimento, cioè la messa a disposizione dell’immobile in cambio di pagamento.
Si tratta quindi di prestazione di servizi generica, imponibile IVA salvo che il Fallimento non scelga l’esenzione ex art. 10, comma 1, n. 8 del DPR 633/1972.
Se ALFA è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, l’operazione è imponibile al 22%;
Se ALFA è non residente, si applica la regola del luogo del bene, e l’operazione può risultare fuori campo IVA se il Fallimento non è soggetto passivo italiano.
Il chiarimento dell’Agenzia è rilevante perché conferma che:
- l’accordo di mediazione novativo prevale sul contratto originario;
- le somme pattuite devono essere valutate in base alla loro funzione economica attuale;
- in presenza di natura sinallagmatica, si applica il regime IVA ordinario, indipendentemente dal regime iniziale del contratto.
Il caso conferma l’importanza di una corretta impostazione fiscale degli accordi concorsuali, soprattutto quando la locazione di immobili entra in gioco con procedure di mediazione o liquidazione.
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