• Legge di Bilancio

    Spese di trasferta e rappresentanza: tutte le novità 2025

    La Legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025, tra le altre novità, prevede novità sulla deducibilità delle spese di trasferta.

    Spese di trasferta e rappresentanza: tutte le novità 2025

    Nel dettaglio, il comma 81 dell'art 1 della Legge di Bilancio 2025 apporta una serie di modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

    La lettera a), intervenendo sull’articolo 51, comma 5, riguardante il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, specifica che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

    La lettera b), aggiunge il comma 6-ter all’articolo 54, riguardante la determinazione del reddito da lavoro autonomo.

    In proposito si segnala che il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192concernente “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”, ha sostituito l’art. 54 TUIR con gli attuali articoli da 54 a 54-octies, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024. Leggi: Riaddebito spese al cliente: novità per i professionisti.

    Nel testo come modificato l’articolo 54 contiene tre soli commi e la disciplina incisa dalla novella in esame sembrerebbe doversi trovare nell’art. 54-septies. 

    La novella in questione specifica che, ferma restando la disciplina della deducibilità delle spese di cui ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nella lettera precedente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alla lettera precedenti.

    La lettera c), aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 95, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito, specifica che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.

    La lettera d), intervenendo sull’articolo 108, comma 2, riguardante la deducibilità dal reddito imponibile delle spese di rappresentanza, specifica che le spese medesime sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.

  • Pace Fiscale

    Rateizzazione Cartelle: tutto ciò che c’è da sapere

    Dal 2025 sono in vigore le nuove regole per la rateizzazione dei debiti.

    L'Ader con un comunicato stampa ha spiegato:

    • normativa di riferimento, 
    • modelli necessari alla richiesta,
    • funzionalità attive on line,

    per le richieste di rateizzazione delle cartelle a partire dal 1° gennaio da effettuarsi secondo le ultime novità introdotte dalla Riforma Fiscale.

    In data 17 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in proposito la sua  Guida aggiornata. 

    Cartelle a rate: tutte le novità 2025

    Con l’entrata in vigore delle nuove regole in materia di rateizzazioni, previste dal Decreto Legislativo n. 110/2024 di riordino del sistema nazionale della riscossione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione del servizio “Rateizza adesso” per l’invio telematico delle richieste, oltre all’aggiornamento della modulistica e di tutte le informazioni utili.

    L'agenzia delle Entrate invece ha pubblicato. in data 17 gennaio, la Guida intitolata La Nuova rateizzazione delle Cartelle di pagamento.
    Il decreto legislativo di Riforma Fiscale stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente, che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico/finanziaria, la rateizzazione di importi iscritti a ruolo fino a 120mila euro, compresi in ciascuna domanda di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili, al posto delle precedenti 72. 

    Il provvedimento prevede il progressivo innalzamento a 96 rate per le istanze che verranno presentate:

    • negli anni 2027-2028
    • e a 108 rate a partire dal 1° gennaio 2029.

    Le rateizzazioni con semplice richiesta fino a 84 rate si possono ottenere direttamente presentando:

    • la domanda tramite il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito Ader,
    • oppure compilando la nuova modulistica da trasmettere via pec o in alternativa da consegnare agli sportelli.

    Per importi da rateizzare superiori a 120 mila euro o per importi fino a 120 mila euro qualora si intenda ottenere una dilazione per un numero di rate maggiore di quelle concedibili con semplice richiesta (cioè più di 84 rate per le domande presentate nel 2025-2026), il decreto legislativo n. 110/2024 prevede che il contribuente debba comprovare la propria situazione di temporanea difficoltà economica allegando all’istanza di rateizzazione idonea documentazione (per esempio l’Isee per le persone fisiche). Per le richieste, dette documentali, in presenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione, la ripartizione del pagamento può arrivare fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni).

    Scarica qui:

    Attenzione al fatto, che per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 restano valide le modalità previste dalla precedente normativa.

    Cartelle a rate: semplice richiesta via web fino a 84 rate

    Le istanze di rateizzazione per debiti inferiori o pari a 120 mila euro possono essere presentare in autonomia attraverso:

    • il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nella sezione “Rateizza il debito” dell’area riservata del sito di AdeR
    • e dell’App Equiclick, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns (per gli intermediari fiscali anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate).

    Il servizio consente di visualizzare i documenti interamente rateizzabili (cartelle e avvisi) con il relativo importo, selezionare gli atti da dilazionare, scegliere il numero di rate fino a un massimo di 84 e inviare la richiesta, ricevendo in tempo reale l’esito e via e-mail il provvedimento di accoglimento, il piano e i moduli di pagamento. 

    In alternativa, la domanda di rateizzazione può essere effettuata anche utilizzando la nuova modulistica da inviare, insieme alla documentazione utile al riconoscimento, tramite pec oppure da presentare, previo appuntamento, agli sportelli. Scarica qui: Rateizzazione cartelle di pagamento fino a 120.000,

    Cartelle a rate: richiesta documentata fino a 120 rate

    Per le richieste documentate che consentono di ottenere fino a un massimo di 120 rate mensili, si prevede l’obbligo di comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. 

    Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione del Decreto MEF del 27 dicembre 2024 i seguenti indicatori:

    • l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; 
    • l’indice di Liquidità e l’indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; 
    • l’indice Beta per i condomini. 

    Per approfondire leggi anche Dilazioni cartelle 2025: tutte le regole per richiederle

    Certificazioni specifiche sono inoltre previste per le amministrazioni pubbliche (art 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e per i soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa.

    Scarica qui: Rateizzazione cartelle di pagamento superiori a 120.000

    Cartelle a rate: come verificare online la propria situaizone

    Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile nella sezione “Rateizzazione” del proprio sito il servizio "Rateizzazioni Documentate – Simula il numero delle rate" per verificare, preventivamente, se sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e, in caso positivo, il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo delle stesse.

  • Fatturazione elettronica

    Conservazione sostitutiva e-fatture: in scadenza il 31 gennaio

    Ai sensi dell'art. 39 del DPR n.  633/1972, sia chi emette sia chi riceve una E-fattura è obbligato a conservarla elettronicamente.

    La conservazione elettronica, precisa l'agenzia delle entrate, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale.

    La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017 ha chiarito che la Conservazione Digitale dei documenti deve avvenire “…entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.”

    Relativamente alla dichiarazione dei redditi 2024 anno di imposta 2023 (quindi per le fatture elettroniche 2023) la conservazione elettronica deve avvenire entro 3 mesi dal 31 ottobre 2024 termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni.

    Pertanto per le e-fatture 2023 la conservazione elettronica deve avvenire entro il 31 gennaio 2025.

    Conservazione sostitutiva fatture elettroniche: prossima scadenza 31 gennaio

    Il prossimo 31 gennaio scade il termine per effettuare la conservazione costitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute e degli altri documenti fiscali dell’anno 2023.

    Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014 (che rinvia all’art. 7, comma 4-ter del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali ossia come chiarito dalla risoluzione ADE su indicata, si intende il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

    Dato che per periodo d’imposta 2023:

    • il Modello Redditi 2024 doveva essere presentato entro il 31 ottobre 2024;
    • il termine di conservazione sostitutiva scade il 31 gennaio 2025.

    La macanta conservazione comporta una sanzione pecuniaria che varia da 1.000 a 8.000 euro ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

    L'agenzia delle Entrate precisa anche che con il processo di conservazione elettronica a norma si ha la garanzia di non perdere le fatture, riuscire sempre a leggerle e poter recuperare in  qualsiasi momento l’originale della fattura stessa.

    Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di interscambio.

    Il servizio è accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

  • Operazioni Straordinarie

    Fusione per incorporazione: si estingue la PIVA con l’incorporata

    Con Principio di Diritto n 1 del 16 gennaio le Entrate chiariscono che, nei casi di fusione per incorporazione, con estinzione della società incorporata, non è possibile proseguire l'attività con la partita Iva di quest’ultima tanto se l’incorporata è un soggetto residente, quanto se si tratta della stabile organizzazione di un soggetto non residente. 

    Se la società incorporante è un soggetto non residente necessita di una nuova attribuzione/identificazione per poter operare in Italia.

    Fusione per incorporazione: si estingue la PIVA con l’incorporata

    L'Ade chiarisce dettagli sulla Fusione della casa madre con altra società estera e gli effetti sugli identificativi fiscali (Articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

    Ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le vicende che riguardano l'attività di impresa (inizio, variazione e cessazione) costituiscono oggetto di apposita dichiarazione.

    In applicazione di tale previsione, il modello AA7/10 che «deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.) per le dichiarazioni d'inizio attività, variazione dati e cessazione attività, previste dall'art. 35 nonché per la domanda di attribuzione del codice fiscale ai sensi del D.M. 28 dicembre

    1987, n. 539.» stabilisce, tra l'altro, che:

    «[…] I soggetti non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia nonché i rappresentanti fiscali dagli stessi nominati ai sensi dell'art. 17, terzo comma, devono utilizzare questo modello per presentare le dichiarazioni previste dall'art. 35. Si evidenzia che il soggetto non residente non può assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato.[…]
    Le dichiarazioni d'inizio attività, variazione dati e cessazione attività possono essere presentate con le modalità di seguito

    riportate. Per i contribuenti obbligati all'iscrizione al Registro delle imprese: con Comunicazione Unica (ComUnica) per via
    telematica o su supporto informatico. La comunicazione unica vale quale assolvimentodi tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese e, ove sussistano i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. […] SEZIONE 1: OPERAZIONI STRAORDINARIE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE 

    Questa sezione deve essere compilata qualora siano intervenute operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive sia che comportino l'estinzione del soggetto d'imposta che ha subito la trasformazione (caselle 1: fusione, scissione totale ecc.) sia che dalle stesse non derivi tale effetto e il soggetto trasformato continui ad operare con la propria partita IVA (caselle 2: conferimento, cessione, donazione di ramo d'azienda e scissione parziale). La sezione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti beneficiari ovvero risultanti dalle predette trasformazioni (conferitaria, società risultante dalla fusione, beneficiaria nell'ipotesi di scissione, ecc.).

    La compilazione di questa sezione, nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive da cui derivi l'estinzione del soggetto trasformato (incorporato, conferente, cedente, donante, ecc.), comporta l'automaticaancellazione della partita IVA di detto soggetto e, per le società, anche del connessocodice fiscale.».

    Da quanto sopra emerge con ogni evidenza che, per tutti i soggetti (residenti e non), la fusione per incorporazione con cui viene meno la società incorporata implica l'impossibilità di proseguire l'attività con la partita IVA di tale soggetto sia esso residente ovvero la stabile organizzazione di un non residente il quale, sotto questoprofilo, si estingue al pari del proprio identificativo fiscale, recando la necessità perl'incorporante non residente di una nuova attribuzione/identificazione per operare inItalia.

    La costituzione di una nuova stabile organizzazione consentirà di far confluire, inregime di neutralità fiscale, tutti i beni e i diritti afferenti alla stabile organizzazione del soggetto fiscalmente non residente incorporato da un altro soggetto non residente.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    730/2025: quadro T per le criptoattività

    Le Entrate hanno pubblicato la bozza del Modello 730/2025 da cui emerge il grosso delle novità da aspettarsi per la campagna dichiarativa che inizierà a breve con la pubblicazione dei modelli definitivi relativi all'anno d'imposta 2024.

    Vediamo cosa riportano le istruzioni in bozza del 730 per le criptoattività e in particolare la novità del Quadro T.

    730/2025: le novità per le criptoattività e il quadro T

    Raddoppiano i campi destinati all’indicazione delle criptoattività nel Modello 730/2025.

    In particolare, chi non ha partita IVA potrà dichiarare nel 730 anche i proventi finanziari da criptoattività, e assolvere l’imposta sulle criptoattività. 

    Le bozze pubblicate il 13 gennaio scorso sul sito delle entrate, contengono infatti il Quadro T destinato alla dichiarazione di tutte le plusvalenze di natura finanziaria.

    In particolare, come evidenziano le istruzioni al Modello, questo quadro deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c)-bis a c)-quinquies del TUIR. 

    Questo quadro va altresì compilato per indicare le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR.

    In particolare, nelle sezioni I, II, III, IV e V, vanno utilizzati dal contribuente per inserire i dati utili al calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze.

    Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, deve essere utilizzato il codice tributo “1100”. 

    Il medesimo codice va utilizzato anche per il pagamento dell’imposta sostitutiva delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR realizzate dal 1° gennaio 2024.

    Nel quadro vanno, inoltre, indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni.

    L'anno scorso era possibile pagare l’imposta sul valore delle criptoattività (IVCA) direttamente con la liquidazione del 730, grazie all’inserimento del quadro W nel modello. 

    Ma i proventi finanziari da criptovalute richiedevano comunque l’invio del quadro RT modello Redditi aggiuntivo. Leggi anche: Criptovalute: come compilare il quadro W del modello 730 del 2024.

    A partire dal 2025 anno di imposta 2024, nel quadro W del 730 vanno dichiarate tutte le criptoattività che non sono detenute presso intermediario italiano tenuto ad applicare il bollo del 2 per mille sulle criptoattività, considerato espressamente alternativa all’IVCA (Leggi: Criptoattività: chiarimenti ADE su bollo e quadro RW ).

    Il monitoraggio da quadro W riguarda quindi solo chi detiene criptoattività su cui non è stata pagata l’imposta di bollo.

    Il nuovo quadro T, invece, è destinato ad accogliere i redditi diversi di natura finanziaria, tra cui quelli da criptoattività soggetti all’imposta sostitutiva del 26% istituita con la legge di Bilancio 2023. 

    Vedremo in seguito, con i modelli definitivi il contenuto di questo quadro.

  • Contribuenti minimi

    Regime transfrontaliero di franchigia: il via dal 1° gennaio

    Dal 1° gennaio è in vigore il regime transfrontaliero di franchigia previsto dal dlgs n 180/2024 pubblicato sulla GU n 281 del 30.11.2024.

    In dettaglio il decreto è adottato ai fini della attuazione:

    • della  direttiva  (UE)  2020/285 del  Consiglio  del  18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese 
    • e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022  recante modifica  delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

    Come evidenziato dalla relazione ilustrativa al decreto, il recepimento della direttiva (UE) 2020/285 avviene in due piani distinti: 

    • il primo relativo alle modifiche sistematiche apportate alla legge n. 190 del 2014, che regola il regime forfettario nazionale al quale è collegato il regime di franchigia IVA. 
    • il secondo piano è relativo alla trasposizione nel quadro normativo nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285. 

    Il decreto in oggetto introduce il nuovo tiolo V-ter nel corpus del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che disciplina il nuovo regime di franchigia IVA, suddiviso in due Sezioni: 

    • la prima dedicata all’applicazione del regime di franchigia IVA nazionale ai soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, 
    • la seconda relativa all’applicazione del regime di franchigia in altri SM, da parte dei soggetti stabiliti in Italia.

    Regime transfrontaliero di franchigia: sintesi dei contenuti

    Partito dal 1° gennaio il nuovo regime speciale transfrontaliero di franchigia Iva per le piccole imprese. 

    La novità prevede che i soggetti stabiliti in uno Stato membro dell’UE potranno realizzare prestazioni di servizio e cessioni di beni senza applicazione dell’imposta e senza diritto alla detrazione, anche in altri Stati membri, a determinate condizioni.

    In particolare, il nuovo regime speciale, prevede per le piccole imprese la non applicazione dell’Iva in Stati membri diversi da quello di stabilimento a condizione che:

    • rispetti le regole previste da ogni Stato membro per l’accesso al regime di franchigia nazionale,
    • nell’anno civile il volume d’affari annuo nell’Unione Europea non sia superiore a 100.000€ (per l’accesso al regime bisogna verificare anche il volume d’affari del periodo dell’anno civile precedente),
    • il soggetto stabilito comunichi allo Stato di stabilimento la sua intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati dell’unione Europea. Lo Stato membro di stabilimento attribuisce al soggetto passivo un numero individuale di identificazione contenente il suffisso “EX”.

    A tal proposito, in relazione a questa comunicazione e con specifico riferimento agli obblighi imposti ai soggetti passivi stabiliti in Italia, con il Provvedimento n 460166 del 30 novembre le Entrate hanno fissato le regole.

    Più in dettaglio il provvedimento stabilisce le regole per la presentazione della comunicazione preventiva.

    Leggi anche: Regime franchigia IVA: regole per la comunicazione alle Entrate

    Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri UE

    In particoalre nella Sezione II del decreto in oggetto si disciplinano le regole per il Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea
    Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea puo' applicare il regime di franchigia nel  territorio dello Stato se ricorrono le seguenti condizioni:

    • a)  nell'anno  civile  precedente,  il  volume  d'affari  annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
    • b)  nell'anno  civile  precedente,  il  volume  d'affari  annuo realizzato nel territorio dello Stato non e' stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall'articolo 1, comma  54,  della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    • c) nel  periodo  dell'anno  civile  in  corso  precedente  alla notifica di cui alla  lettera  d),  il  volume  d'affari  nell'Unione europea non e' superiore a 100.000 euro;
    • d) ha previamente comunicato al proprio Stato  di  stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime  di  franchigia  nel  territorio dello Stato;
    • e) e' identificato, ai fini  dell'applicazione  del  regime  di franchigia, dal numero di  identificazione  EX  esclusivamente  nello Stato membro di stabilimento.

    Il soggetto passivo non puo' comunque avvalersi del regime  di franchigia IVA se, nel territorio dello Stato:

    • a)  effettua  in  via  esclusiva  o  prevalente   cessioni   di fabbricati o porzioni di fabbricato, di  terreni  edificabili,  o  di mezzi di trasporto nuovi;
    • b) partecipa a societa' di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente societa'  a responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione,  le  quali esercitano  attivita' economiche   direttamente   o   indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo;
    • c) nell'anno  civile  precedente  ha  sostenuto  spese  per  un ammontare  complessivamente  superiore  a  20.000  euro   lordi   per lavoratori dipendenti e  collaboratori,  comprese  le  somme  erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati,  o  per  altre prestazioni  di  lavoro  non  riconducibili  a  contratti  di  lavoro autonomo;
    • d) effettua operazioni prevalentemente nei confronti di  datori di lavoro con i quali sono  in  corso  rapporti  di  lavoro  o  erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti  periodi  d'imposta, ovvero  nei  confronti  di  soggetti  direttamente  o  indirettamente riconducibili  ai  suddetti  datori  di  lavoro,  ad  esclusione  del soggetto che inizia una nuova attivita' dopo aver svolto  il  periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
    • e)  nell'anno  precedente  ha  percepito  redditi   di   lavoro dipendente e  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro  dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica  di  tale  soglia  e' irrilevante se il rapporto di lavoro e' cessato.

    Il soggetto passivo ammesso al regime di  franchigia  nello  Stato applica tale regime a partire  dalla  data  in  cui  ha ricevuto  la comunicazione del numero di identificazione EX da parte  dello  Stato di stabilimento. Se il soggetto  passivo  e' gia'  identificato  nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  ovvero dell'articolo 35-ter, il numero di partita IVA gia' attribuito  viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime  di franchigia.

    Il  soggetto  passivo ammesso   al   regime   di   franchigia è esonerato nel territorio dello Stato da tutti  gli adempimenti IVA ad  eccezione  dell'obbligo  di  certificazione  dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. 

    La  fattura, ove prevista, puo' essere  emessa  in  forma  semplificata  ai  sensi dell'articolo 21-bis, anche se di ammontare complessivo superiore  al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis.

    Il soggetto passivo non stabilito, qualora non  abbia  inviato al  proprio  Stato  di  stabilimento  le  comunicazioni   trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento,  e' tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a  presentare  la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

    Un soggetto passivo non stabilito cessa di  applicare  il  regime  di franchigia nello Stato:

    • a) se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato,  a  partire  dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di  stabilimento  ha  ricevuto  tale   comunicazione   o,   se   tale comunicazione e'  stata  ricevuta  nel  corso  dell'ultimo  mese  del trimestre civile, a partire dal primo giorno  del  secondo  mese  del trimestre civile successivo;
    • b) se sono  venute  meno  le  condizioni  di  cui  all'articolo 70-quaterdecies, comma 1, lettera b), e comma 2, a partire  dall'anno civile successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno
    • c) se e' superata la soglia di 100.000 euro di volume  d'affari dello Stato, a partire dall'anno civile nel corso del quale la soglia e' stata superata.  In  tale  caso  l'imposta  e'  dovuta  a  partire dall'effettuazione dell'operazione che comporta  il  superamento  di tale soglia e dalla medesima data il soggetto  passivo  e'  tenuto  a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli  adempimenti previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
    • d) negli  altri  casi  in  cui  e'  disattivato  il  numero  di identificazione EX, dal momento in cui tale identificazione e' venuta meno.

    L'Agenzia  delle  entrate,  sulla  base  delle   informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento nonche' di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente  con  mezzi  elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia  ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.

    Regime di franchigia applicato in altri Stati UE da parte di soggetti stabiliti nello Stato

    Relativamente alla Sezione III con il regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell'Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato si prevede che un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato puo' essere  ammesso  al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato  tale  regime  se  ricorrono  le  seguenti condizioni:

    • a) nell'anno civile precedente alla  comunicazione,  il  volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore  a  100.000 euro;
    • b) nel  periodo  dell'anno  civile  in  corso  precedente  alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione  europea  non  e' stato superiore a 100.000 euro;
    • c) il volume d'affari annuo  realizzato  nel  territorio  dello Stato di esenzione non e' superiore a quello previsto da  tale  Stato per l'applicazione del regime di franchigia
    •  d) ha  comunicato  preventivamente  all'Agenzia  delle  entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio  di altri Stati di esenzione
    • e) e' identificato ai fini dell'applicazione  della  franchigia nel solo territorio dello Stato.

    Nella comunicazione di cui alla lettera d) del  comma  1  sono indicati:

    • a) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attivita', la  forma  giuridica,  la  residenza  anagrafica  o,  se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
    • b) il  numero  di  partita  IVA,  il  codice  fiscale  e  altri eventuali numeri identificativi  assegnati  al  soggetto  passivo  da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
    • c) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
    • d) il valore totale delle cessioni di beni e delle  prestazioni di  servizi  effettuate,  nei   due   anni   civili   precedenti   la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno  degli  altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
    • e)  il valore totale delle cessioni di beni e delle  prestazioni di  servizi  effettuate,  nel  periodo  dell'anno  civile  in   corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati  diversi  da  quelli  di esenzione;
    • f) le ulteriori informazioni individuate con  il  provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  di   cui   all'articolo 70-terdecies, comma 5.

    Le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2,  per gli Stati  di  esenzione  che  hanno  fissato  soglie  di  franchigia differenziate per settori di attivita',  sono  fornite  distintamente per ciascun settore di attivita' esercitata.

    Il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso  EX, eventuali  modifiche  delle  informazioni  fornite   in   precedenza, compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno  o piu' Stati membri diversi da quelli  indicati  precedentemente  e  la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o piu' degli Stati precedentemente indicati.

    L'Agenzia delle  entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo  al  numero di partita IVA, in  relazione agli  Stati  di  esenzione  che  hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia, non  oltre  35 giorni  lavorativi dalla  ricezione  della  comunicazione   di   cui all'articolo 70-octiesdecies o dell'aggiornamento della stessa, salvo che lo Stato di esenzione abbia  richiesto  un  maggior  termine  per effettuare eventuali  verifiche  al  fine  di  prevenire  elusione o evasione d'imposta.

    L'Agenzia delle entrate nel medesimo termine di cui al comma 1 notifica al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia comunicato dallo  Stato  di  esenzione  e  le ragioni del rifiuto.

    Il soggetto passivo applica  il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato l'attribuzione del suffisso EX o, in caso di aggiornamento di una  precedente  comunicazione,  la conferma dell'attribuzione del suffisso EX o, in caso di applicazione del regime di franchigia in Stati  di  esenzione  diversi  da  quelli precedentemente  comunicati,  l'aggiornamento  dell'attribuzione  del suffisso EX.

    Il soggetto passivo  ammesso al  regime  di  franchigia  in  uno  Stato  di   esenzione   comunica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del mese  successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:

    • a)  il  valore  totale  delle  cessioni  e  delle   prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;
    • b)  il  valore  totale  espresso  in  euro  delle  cessioni   e prestazioni effettuate nel corso del  trimestre  civile  in  ciascuno altro  Stato  membro,  compresi  gli  Stati  diversi  da  quelli   di esenzione, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano  state effettuate.

    Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia  in uno o piu' Stati di esenzione comunica all'Agenzia delle  entrate  il superamento della soglia di 100.000 euro  di  volume  d'affari  annuo nell'Unione europea, nonche' la data in cui  si  e'  verificato  tale evento,  entro  15  giorni  lavorativi   da   tale   superamento   e, contestualmente, comunica il  valore  delle  cessioni  e  prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino  alla  data di superamento della soglia.

    Il soggetto passivo cessa di applicare il  regime  di  franchigia  nello Stato di esenzione:

    • a) se ha comunicato di non volersi piu' avvalere del regime  di franchigia in tale Stato, a partire dal primo  giorno  del  trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se  la  comunicazione  e'  presentata  nel  corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;
    • b) se e' superata la soglia di volume d'affari  annuo  prevista da tale Stato per l'applicazione della franchigia o se tale Stato  ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni  per l'applicazione del regime di franchigia,  a  partire  dalla  data  di esclusione comunicata da tale Stato.

    Se, nel corso dell'anno  civile,  e'  superata  la  soglia  di 100.000 euro di volume  d'affari  nell'Unione  europea,  il  soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.

    L'Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il  suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia  ovvero quando il soggetto passivo ha  cessato  l'attivita'  o  quando  e'  comunque possibile desumere  la  cessazione  dell'attivita'. 

  • Versamenti delle Imposte

    Omessa dichiarazione dei redditi: entro il 29 gennaio con sanzione

    Chi non ha provveduto ad inviare la Dichiarazione dei Redditi 2024 entro il 31 ottobre scorso, può ancora farlo pagando delle sanzioni.

    Ricordiamo che, dal 1° settembre 2024 sono anche entrate in vigore novità in tema di sanzioni, previste dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n 87/2024, che ha modificato il Dlgs n 471/97.

    Il Dlgs n 87/2024 non ha però disciplinato il caso della dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni, caso per cui restano immutate le sanzioni.

    In proposito restano validi i principi indicati nella Circolare ADE n 42/2016 che equiparano la dichiarazione tardiva alla dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte, punita con una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, con riduzione di un decimo del dovuto per omessa dichiarazione, e quindi una sanzione pari a 25 euro.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Dichiarazione 2024: invio entro il 29 gennaio con con sanzione

    Scaduto il termine del 31 ottobre scorso è ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi entro 90 giorni, pagando una minima sanzione.

    In particolare, vi è la possibilità di presentazione tardiva della dichiarazione entro il 29 gennaio, con l’applicazione della sanzione minima di 25 euro.

    L’art. 2 comma 7 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”. 

    Secondo quanto indicato dalla circolare n 42/2016 entro il 29 gennaio il contribuente deve:

    • presentare il modello Redditi 2024;
    • pagare 25 euro per la violazione da tardiva dichiarazione;
    • pagare le imposte e gli interessi legali;
    • ravvedere le sanzioni da omesso/insufficiente versamento del saldo e degli acconti se dovuti ( ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97).

    Il Decreto legislativo n. 87/2024 che ha cambiato le regole previste dal Decreto Legislativo n. 471/1997 è intervenuto invece sulla dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

    In base alle novità la sanzione dovuta per l'omissione dichiarativa ammonta al 120% dell’imposta non versata.

    Una novità, introdotta introdotta dal Dlgs Sanzioni (Dlgs n 87/2024), prevede anche una sanzione ridotta del 75% se il contribuente, trascorso il 90° giorno dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione e fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, presenta la dichiarazione omessa prima di qualsiasi controllo. 

    Nel caso in cui invece si ratti di omessa dichiarazione, ma non ci sono imposte dovute, la sanzione varia da 250 a 1.000 euro, e può raddoppiare per i soggetti obbligati alla contabilità.

    Vediamo la tabella di riepilogo:

    Dichiarazione dei Redditi 2024 Sanzioni in vigore dal 1° settembre 2024
    Dichiarazione tardiva entro i 90 gg dalla scadenza sanzione rimasta immutata a 25 euro con ravvedimento operoso
    Dichiarazione omessa sanzione al 120% dell'imposta non versata
    Dichiarazione oltre i 90 gg, quindi omessa, ma entro i termini di decadenza dell'attività di controllo e prima dell'accertamento sanzione al 75% delle imposte dovute