-
Elezione diretta Presidente del Consiglio: approvato il DDL di riforma Costituzionale
Il Governo, nel Consiglio dei Ministri n 57, ha approvato il Disegno di legge costituzionale con “Introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia”
Il DDL è composta da 5 articoli che andrebbero a modificare le norme della Costituizione ai fini della attuazione del cambiamento voluto con l'obiettivo di dare stabilità all'Italia.
In proposito, il Presidente Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di chiusura del Cdm, ha affermato appunto che scopo della riforma costituzionale è quello di dare stabilità all'Italia che dall'inizio della Repubblica ha visto avvicendarsi 68 Governi durati in media un anno e mezzo ciascuno.
Spetta ora al Parlamento il compito di approvare definitivamente il DDL di riforma costituzionale approvato oggi dal Governo.
Elezione diretta del Presidente del Consiglio: 5 punti di riforma
Il testo approvato oggi dal Governo opera su cinque versanti:
- introduce un meccanismo di legittimazione democratica diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, eletto a suffragio universale con apposita votazione popolare che si svolge contestualmente alle elezioni per le Camere, mediante una medesima scheda. Si prevede, inoltre, che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera per la quale si è candidato e che, in ogni caso, sia necessariamente un parlamentare;
- fissa in cinque anni la durata dell’incarico del Presidente del Consiglio, favorendo la stabilità del Governo e dell’indirizzo politico;
- garantisce il rispetto del voto popolare e la continuità del mandato elettorale conferito dagli elettori, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza e solo al fine di proseguire nell’attuazione del medesimo programma di Governo. L’eventuale cessazione del mandato del sostituto così individuato determina lo scioglimento delle Camere;
- affida alla legge la determinazione di un sistema elettorale delle Camere che, attraverso un premio assegnato su base nazionale, assicuri al partito o alla coalizione di partiti collegati al Presidente del Consiglio il 55 per cento dei seggi parlamentari, in modo da assicurare la governabilità;
- supera la categoria dei senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica, precisando che i senatori a vita già nominati restano comunque in carica.
Come sottolineato in conferanza stampa, il testo si ispira a un criterio “minimale” di modifica della Costituzione vigente, in modo da operare in continuità con la tradizione costituzionale e parlamentare italiana e da preservare al massimo grado le prerogative del Presidente della Repubblica, figura chiave dell’unità nazionale.
Vediamo il dettaglio degli articoli.
DDL Riforma Costituzionale: elezione diretta del Presidente del Consiglio
La bozza di DDL diffusa in preconsiglio dei Ministri prevece che con l'articolo 1 di Modifica dell’articolo 59 della Costituzione il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione sia abrogato.
Con l'articolo 2 di Modifica dell’articolo 88 della Costituzione, al primo comma dell’articolo 88 della Costituzione sono soppresse le parole “o anche una sola di esse”.
Con l'articolo 3 di Modifica dell’art. 92 della Costituzione si prevede di sostituire l'articolo 92 della Costituzione dal seguente:
“Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio assegnato su base nazionale garantisca ai candidati e alle liste collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri il 55 per cento dei seggi nelle Camere. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri.”.
Con l'articolo 4 di Modifica dell’art. 94 della Costituzione si prevede all’articolo 94 della Costituzione di approtare le seguenti modifiche:
- A) Il terzo comma è sostituito dal seguente: “Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche quest’ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.”;
- B) dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, il Presidente delle Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha chiesto la fiducia delle Camere."
-
Certificazione Unica 2024: chiarimenti per i datori di lavoro su assegno unico
L’Agenzia delle Entrate, in risposta al Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, rivede quanto affermato con la risoluzione n. 55 del 3 ottobre scorso, precisando che ha intrapreso un’interlocuzione con l’INPS per acquisire, già a partire dalla dichiarazione Precompilata 2024, i dati dei figli a carico per i quali è erogato l’assegno unico e universale.
Pertanto, sarà questa la fonte conoscitiva che l’Agenzia utilizzerà sia per le dichiarazioni precompilate che per la Certificazione Unica 2024.
Viene di conseguenze prevista la facoltà del datore di lavoro di indicare o meno nella CU 2024 tali dati.
Certificazione Unica 2024: come compilarla dopo l'Assegno Unico
Con la Risoluzione n. 55 del 3 ottobre le Entrate avevano chiarito aspetti della compilazione della Sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della Certificazione unica 2024.
In particolare, si precisava che i sostituti d’imposta devono compilare la sezione su indicata della prossima Certificazione Unica 2024, anche nell’ipotesi in cui il dipendente sostituito percepisca, al posto della detrazione, l’Assegno unico e universale.
Le Entrate ricordavano che l’articolo 19, comma 6, del decreto legge n. 4/2022, ha inserito nell'articolo 12 del Tuir il comma 4-ter, che prevede la possibilità, per il contribuente con figli di età inferiore ai 21 anni, fiscalmente a carico, di beneficiare delle detrazioni e delle deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse degli stessi, pur non potendo più usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12, comma 1, lettera c), Tuir), così come previsto dal Dlgs n. 230/2021.
Questa norma che ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico, al fine di coordinare la fruizione dell’Auu con il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia previste dal Tuir, al comma 4 dell’articolo 10, ha stabilito che, per il periodo d’imposta 2023, per ciascun figlio a carico, di età inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall’erogazione dell’Auu, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 230/2021.
E' stata prevista cioè una equiparazione tra figli di età pari o superiore a 21 anni, per i quali risulta ancora applicabile la detrazione per carichi di famiglia (articolo 12, Tuir), e figli per i quali viene erogato l’Assegno unico universale, ma che possono essere considerati fiscalmente a carico.Ciò per consentire al genitore di dedurre o detrarre le spese sostenute per figli a carico di età inferiore ai 21 anni, a prescindere dal fatto che venga erogato l’Assegno unico universale e purché siano rispettati i criteri reddituali stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo 12.
Con la risoluzione veniva precisato che, a tal fine, è importante che i sostituti d’imposta indichino nella Cu, nella sezione dedicata ai “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” i dati relativi ai familiari che nel periodo d’imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico e, per i quali, come precisato nelle istruzioni della Certificazione unica, non ci siano state le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico, indipendentemente se gli oneri siano stati riconosciuti dal sostituto nella Cu.
Infine, l’Agenzia annunciava l'aggiornamento delle istruzioni alla compilazione della CU 2024.Ora, a seguito della risposta al Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, l'agenzia rivede quanto affermato con la risoluzione n. 55/2023 precisando che ha intrapreso un’interlocuzione con l’INPS per acquisire, dalla dichiarazione precompilata 2024, i dati dei figli a carico per i quali è erogato l’assegno unico e universale.
La fonte conoscitiva per l’Agenzia per le dichiarazioni precompilate che per la Certificazione Unica 2024, sarà questa e viene così sancita la facoltà del datore di lavoro di indicare o meno nella CU 2024 tali indicazioni.
In ogni caso, le Entrate sottolineano come la collaborazione dei datori di lavoro è sicuramente utile.
In particolare, qualora il sostituto disponga di tali elementi o non abbia difficoltà a reperirli, “sarebbe comunque utile acquisirli tramite la CU al fine di incrementare il patrimonio informativo dell’Agenzia e consentire un confronto con i dati che saranno comunicati dall’INPS”.
Sarà il sostituto d’imposta, in base alla disponibilità dei dati, a decuidere se indicarli o meno nella Certificazione Unica.
Allegati: -
Formazione continua commercialisti: la figura del Dominus
Con pronto ordini n 120 del 19 ottobre il CNDCEC replica ad un quesito che domanda se può rivestire la funzione di dominus un iscritto che è stato esonerato dall’obbligo di formazione professionale continua ex art. 8, comma 4, del
Regolamento FPC avendo dichiarato:- 1. di non essere in possesso di partita iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
- 2. non essere iscritto alle Casse Nazionali di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo;
- 3. non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma, neppure l’attività di sindaco e di revisore contabile;
- 4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ordine ogni variazione relative ai fatti delle dichiarazioni rese.
Viene specificato che il dominus e l’aspirante tirocinante sono dipendenti di due società appartenenti allo stesso gruppo.
In merito, è opportuno innanzitutto precisare che nel nuovo Regolamento della Formazione entrato in vigore il 1° ottobre scorso (informativa 119/2023) la previsione di cui all’art. 8, comma 4, citata nel quesito è ora contenuta al comma 5 del medesimo articolo 8.
Ciò premesso, senza entrare nel merito del caso specifico descritto, la cui valutazione è di esclusiva competenza dell’Ordine, e dovendo dare per presupposta l’avvenuta verifica dell’assenza in capo all’iscritto di una ipotesi di incompatibilità, in riferimento alla questione generale emergente dal quesito si osserva quanto segue.
Come è noto, il tirocinio è un periodo di formazione pratica obbligatorio per l’ammissione all’esame di Stato e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione (art. 1, D.M. Miur 7 agosto 2009, n. 143).
Avendo ad oggetto l’apprendimento e la collaborazione nelle attività professionali, esso presuppone da un punto di vista logico che colui che riveste il ruolo di professionista affidatario sia un soggetto che eserciti l’attività professionale.
Ne consegue che, nel caso di esonero dall’obbligo formativo per mancato esercizio dell’attività professionale, l’iscritto non può rivestire la funzione di dominus -
Tobin tax: i codici tributo per utilizzo dell’eventuale credito
Con Risoluzione n 57 del 26 ottobre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 22
Ricordiamo che l’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai commi 491, 492 e 495, ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie e con risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta in argomento.
L’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera d-bis), includendo in tal modo, nell’elenco dei crediti ammessi per cui è ammessa la compensazione anche l'imposta sulle transazioni finanziarie.
A tal fine, per consentire l’utilizzo in compensazione dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione dell’Imposta (Financial Transaction Tax) tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “4067” denominato “Credito relativo all’imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi, sulle transazioni relative a derivati su equity e sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, commi 491, 492 e 495, l. n. 228/2012”.
Leggi anche: Come funziona la Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie per approfondimenti sulla tassa.
Allegati: -
Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista
Il 25 ottobre le Associazioni dei commercialisti ADC, AIDIC, UNGDCEC hanno diffuso un comunicato congiunto con il quale si suggerisce un compenso idoneo per la comunicazione dati del Titolare effettivo al Registro delle Imprese.
Nel dettaglio, per l'adempimento da espletare entro il giorno 11 dicembre 2023, il professionista che se ne occupa, dovrebbe a loro parere percepire un compenso da 100 a 500 euro.
Comunicazione dati Titolare Effettivo: il compenso per il Commercialista
Il comunicato stampa congiunto, rivolto ai professionisti, suggerisce "un’onorario idoneo" per la comunicazione dati sul Titolare effettivo.
Viene inoltre ricordato che, con il Decreto MIMIT la comunicazione del Titolare Effettivo trova la sua scadenza entro l’11 dicembre 2023.
Entro tale data infatti, andranno comunicati i dati relativi ai titolari effettivi di imprese, persone giuridiche private, trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.
Inoltre, si evidenzia che:
- il modulo dei dati può essere sottoscritto digitalmente solo dall’amministratore, senza possibilità di attribuire “deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi possono provvedere alla “spedizione telematica” del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato…”.
- il Manuale di Unioncamere ha precisato che in caso di titolare effettivo controinteressato sia necessario individuare una PEC ad esso riferibile perché la Camera di Commercio gli comunichi eventuali richieste di accesso al dato.
E Infine, considerato che assistere i clienti nella compilazione telematica e nell’invio della pratica vuol dire dedicare ore di consulenza a questo adempimento, che deve necessariamente trovare un compenso adeguato, il comunicato precisa che: "consci della necessità di individuare un compenso specifico, le Associazioni firmatarie ritengono che lo stesso si possa attestare da un minimo di € 100 a un massimo di € 500, in relazione alla complessità della pratica".
-
Ferrobonus: domande di agevolazione entro il 10.11 per il trasporto intermodale
Con avviso del 24 ottobre il MIT ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informa della pubblicazione del Decreto Direttoriale del 21 ottobre recante le istruzioni operative per la presentazione delle domande di accesso al contributo Ferrobonus anno 2023-2024.
In particolare, si tratta di un programma di incentivazione del trasporto ferroviario intermodale merci con il quale si intende decongestionare la rete viaria e ridurre l’impatto del trasporto merci su gomma, per cui sono stati stanziati 22 milioni di euro per l’anno in corso.
Il programma riproduce il meccanismo del precedente regime ferrobonus, concluso nel mese di agosto 2022.Trasporto intermodale: che cos'é
Dal documento Terminology on combined transport della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti il trasporto intermodale viene individuato come: "Il movimento di merci nella stessa unità di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o più modi di trasporto, e che non implica il trattamento diretto della merce nelle fasi di trasbordo".
Ferrobonus 2023/2026: beneficiari
Potranno presentare la domanda per il Ferrobonus:
- gli operatori del trasporto multimodale (MTO) che acquistano treni direttamente o per conto della loro clientela. In quest’ultimo caso gli operatori del trasporto multimodale saranno tenuti a ribaltare il 50% del contributo ricevuto a favore dei clienti.
In particolare, l'incentivo è rivolto alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e agli operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano:
- a dimostrare per il periodo di almeno un anno decorrente errata di entrata in vigore del regolamento un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato in termini di treni*chilometri percorsi sulla rete nazionale italiana non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020,
- a incrementare per un periodo di 12 mesi consecutivi successivi al periodo di cui sopra il volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato realizzato in termini di treni*chilometri percorsi sulla rete nazionale italiana rispetto alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020,
- a mantenere nei 12 mesi successivi all'ultima annualità di incentivazione un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato in termini di treni chilometri percorsi sulla rete nazionale italiana pari almeno alla media su indicata.
All'impresa richiedente è riconosciuto un contributo in ragione di treni*chilometri effettuati nei 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento fino a un massimo di euro 2,50 per ogni treno*chilometro di trasporto intermodale o trasbordato. Ai fini della qualificazione del contributo non si considerano i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto e un Interporto.
Ferrobonus 2023/2026: presenta domanda
L'avviso del MIT specifica che, le domande per l’ammissione agli incentivi dovranno essere presentate entro il 10 novembre 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica:
- [email protected]
- tutta la documentazione relativa al Ferrobonus 2023-24 è disponibile al seguente link: https://www.mit.gov.it/documentazione/ferrobonus
Ricordiamo infine che, il Decreto Ministeriale n 134/2023 pubblicato nella G.U., Serie generale – n. 234 del 06.10.2023 vreca il regolamento per l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 648 e 649 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Allegati: -
Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario
Con un comunicato del 23 ottobre Assofiduciaria, Associazione non riconosciuta con lo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che svolgano, sotto forma di impresa, le attività di fiducia, afferma che al Registro Titolari effettivi vanno inviate le comunicazioni dati solo per i trust espressi.
Ricordiamo che in data 9 ottobre veniva pubblicato il Decreto Attuativo MIMIT per il Registro dei titolari effettivi, data dalla quale iniziavano a decorrere i termini per l'invio dati delle comunicazioni dei soggetti tenuti.
Leggi anche Titolare effettivo: comunicazione dati entro l'11 dicembre
Titolari effettivi: il si Assofiduciaria per trust espressi
In occasione dell'incontro organizzato da Assofiduciaria su "Registro della titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie", accanto all'analisi delle principali problematiche riguardanti le comunicazioni dei dati e delle informazioni al Registro dei titolari effettivi e al Registro dei trust da fare entro il prossimo 11 dicembre, è stato anche affrontato il tema se il Registro dei trust possa riguardare il mandato fiduciario.
In particolare, Assofiduciaria, ribadendo la posizione da tempo assunta e rappresentata anche nelle sedi istituzionali, ha confermato l'esclusione, in linea di principio, del mandato fiduciario dal Registro dei trust, dichiarando:
- "Il Registro dei trust può riguardare solo quelle ipotesi in cui un'attività determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, ma della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione; infatti, solo nell'ipotesi di negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario può parlarsi di un istituto affine al trust. Invece, il ‘classico' mandato fiduciario si caratterizza solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione, dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche, sicché esso non presenta alcuna affinità con il trust.".
Il Presidente di Assofiduciaria Fabio Marchetti ha soggiunto che: "Tale conclusione porta ad escludere in linea di principio il ‘classico' mandato fiduciario dal Registro dei trust. Ciò è coerente con la natura civilistica di mandato dell'amministrazione fiduciaria, non potendo il mandato – con o senza rappresentanza, che sia – neppure lontanamente assimilarsi al trust conosciuto negli ordinamenti di common law, la cui caratteristica fondamentale è quella della spoliazione della proprietà dei beni o patrimoni conferiti in trust a favore di un terzo soggetto (trustee), al fine di realizzare la loro segregazione. D'altro canto, gli istituti affini al trust devono avere effetti anche fiscali analoghi al trust (essenzialmente, l'accennata segregazione patrimoniale) che il mandato disciplinato dal nostro Codice civile non può certamente avere.".